• Banche, Imprese e Assicurazioni

    Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

    L'arbitro assicurativo è un Collegio formato da 5 membri nominati dall'IVASS per risolvere questioni in ambito assicurativo.

    Si può presentare un ricorso all’AAS per questioni derivanti da un contratto di assicurazione, come il mancato pagamento di un indennizzo o di un risarcimento, o l’applicazione di una clausola contrattuale, nonché per il comportamento di una compagnia o di un intermediario che si ritenga non conforme alle norme che regolano la vendita o la gestione della polizza. 

    Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?

    Il Reclamo e ricorso vanno di norma presentati nei confronti degli stessi soggetti, salvo alcune eccezioni e i fatti lamentati nel ricorso devono essere gli stessi oggetto del reclamo.

    La seguente tabella facilita l’individuazione delle controparti a cui indirizzare il reclamo e contro cui presentare il ricorso all’AAS a seconda del soggetto di cui si lamenta il comportamento.

    Soggetto di cui si lamenta il comportamento

    Soggetto a cui fare reclamo

    Soggetto a cui fare ricorso

    Impresa d’assicurazione

    Impresa d’assicurazione

    Impresa d’assicurazione

    Agente o intermediario a titolo accessorio

    Impresa d’assicurazione di cui hanno il mandato*

    Agente o intermediario a titolo accessorio

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Produttore diretto

    Impresa d’assicurazione per la quale opera*

    Impresa d’assicurazione per la quale opera

    Collaboratore/dipendente di un agente o di un intermediario a titolo accessorio

    Impresa d’assicurazione di cui l’agente o l’intermediario a titolo accessorio hanno mandato*

    Agente o intermediario a titolo accessorio per cui il collaboratore/dipendente opera

    Collaboratore/dipendente di un broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

    Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera

    FONTE Portale Arbitro Assicurativo

    * Il reclamo può essere trasmesso anche all’intermediario interessato, il quale ha l’obbligo di trasmetterlo all’impresa d’assicurazione.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Violazioni delle sanzioni UE: nuovi reati 231 per le aziende

    Con il decreto legislativo n. 211/2025, recentemente pubblicato in GU,  il legislatore italiano dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226, introducendo un sistema sanzionatorio organico per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, comunemente note come sanzioni UE. 

    L’intervento normativo ha una portata particolarmente rilevante perché incide sia sul Codice penale, con l’inserimento di un nuovo Capo I-bis dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, sia sul D.lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

    Le nuove fattispecie incriminatrici puniscono condotte come:

    • la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati, 
    • l’omesso congelamento di beni, 
    • la conclusion di operazioni commerciali, finanziarie o economiche con Stati terzi o entità sanzionate. 
    • la violazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti e 
    • l’inosservanza delle condizioni previste dalle autorizzazioni eventualmente rilasciate.

     Il quadro che emerge è quello di una tutela rafforzata degli interessi strategici dell’Unione, con una responsabilizzazione diretta anche delle imprese.

    Responsabilità degli enti e nuovo calcolo delle sanzioni

    Il cuore dell’intervento, per le imprese, è rappresentato dall’inserimento del nuovo articolo 25-octies.2 nel D.lgs. 231/2001, che qualifica come reati presupposto le violazioni delle misure restrittive UE. 

    Da questo momento, quindi, le società e gli enti possono essere chiamati a rispondere in sede amministrativa per fatti commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti.

    Il decreto introduce anche un meccanismo sanzionatorio innovativo, in linea con le indicazioni europee: le sanzioni pecuniarie non sono più calcolate con il tradizionale sistema per quote, ma come percentuale del fatturato globale dell’ente, riferito all’esercizio precedente alla commissione del reato. 

    Per le violazioni più gravi – come l’elusione delle sanzioni o l’inosservanza delle autorizzazioni – la sanzione può variare dall’1% al 5% del fatturato; 

    per la violazione degli obblighi informativi, la forbice è compresa tra 0,5% e 1%. 

    In mancanza di un dato attendibile sul fatturato, sono previsti importi fissi che arrivano fino a 40 milioni di euro, con un evidente effetto deterrente.

    Tipologia di illecito (D.lgs. 231/2001 – art. 25-octies.2) Sanzione pecuniaria (su fatturato globale) Se non è determinabile il fatturato globale Aumento per reiterazione Sanzioni interdittive in caso di condanna
    Violazione / elusione delle misure restrittive UE e violazione delle condizioni di autorizzazioni
    (richiamo a 275-bis e 275-quater c.p., oltre a ulteriori ipotesi previste)
    Dal 1% al 5% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 3.000.000 a € 40.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
    da 1 a 3 anni se autore sottoposto
    Violazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti imposti da una misura restrittiva UE
    (richiamo a 275-ter c.p.)
    Dallo 0,5% all’1% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 1.000.000 a € 8.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
    da 1 a 3 anni se autore sottoposto

    Sanzioni interdittive e reiterazione illeciti

    Accanto alle sanzioni pecuniarie, il decreto prevede anche l’applicazione di sanzioni interdittive di particolare severità.

     In caso di condanna, l’ente può subire il divieto di esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni, nonché l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici. La durata varia da due a sei anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da uno a tre anni se la condotta è attribuibile a un sottoposto.

    Ulteriore elemento di rilievo è l’aumento di un terzo delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti, a conferma della volontà del legislatore di colpire con maggiore intensità i comportamenti sistematici. 

    Alla luce di queste novità, diventa imprescindibile per le imprese rivedere i modelli organizzativi 231, rafforzando i presidi di compliance in materia di sanzioni UE, controlli sulle controparti internazionali e flussi informativi verso le autorità.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Arbitro assicurativo: si parte dal 15 gennaio

    Dal 15 gennaio sarà possibile presentare ricorso all'Arbitro assicurativo.

    L’arbitro assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione a cui aderiscono imprese ed intermediari assicurativi.

    È uno strumento alternativo alla negoziazione assistita e alla mediazione: in tal modo dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziaria.

    Se la decisione dell’arbitro assicurativo è insoddisfacente, sia il consumatore che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

    Ricordiamo che lo scorso maggio 2025, l'IVASS istituto di vigilanza per le assicurazioni ha pubblicato un avviso per l'attivazione del sito dell'Arbitro Assicuarativo.

    Clicca di seguito per viisitare il sito Arbitro Assicurativo e familiarizzare con tutte le regole di prossima attivazione.

    Arbitro assicurativo: che cos’è

    L’Arbitro Assicurativo (AAS) è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. 

    Esso è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.

    L’AAS è uno strumento di tutela semplice:

    • il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato, 
    • è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse)
    • ha un costo di 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.

    Un Collegio composto da 5 componenti, decide sul ricorso.

    Attenzione al fatto che si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.

    Inoltre, occorre sapere che la decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento viene diffusa sul sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).

    Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

    Ricordiamo che l’AAS è istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).

    Il regolamento adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell’IVASS (D.M. 6 novembre 2024, n. 215), disciplina il procedimento, i criteri di composizione dell'organo decidente e la natura delle controversie che l'AAS può decidere.

    Il regolamento rimette all’IVASS la competenza ad emanare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio per alcuni aspetti di funzionamento dell’AA.

    L'IVASS che ha annunciato la novità evidenzia come sia necessario familiarizzare con il sito di riferimento per poter poi conoscere le regole di presentazione di un ricorso in autonomia.

    Arbitro assicurativo: come presentare un ricorso

    Il ricorso è attivabile:

    • direttamente dal consumatore, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore;
    • attraverso procedura online, tramite un portale accessibile mediante sito appositamente dedicato;
    • con costi minimi, perché per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di venti euro che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.

    Prima di presentare un ricorso all’arbitro assicurativo è necessario:

    • aver preventivamente proposto un reclamo all’impresa o all’intermediario: dopo 45 giorni se non si è ricevuta risposta o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente il consumatore può rivolgersi all’arbitro assicurativo;
    • che non siano passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario;
    • che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Decreto credito ai consumatori 2026: norme aggiornate

    Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2026, l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori, abrogando la precedente direttiva 2008/48/CE.

    L’intervento normativo incide in modo rilevante sul Testo unico bancario (TUB), sul Codice del consumo, sul decreto legislativo n. 141/2010 e su altre disposizioni collegate, introducendo una disciplina più articolata e puntuale in materia di trasparenza, pubblicità, valutazione del merito creditizio e tutela dei consumatori in difficoltà. 

    Inoltre viene previsto anche un articolato regime transitorio e specifici termini di adeguamento per enti creditizi e intermediari.

    La legge di delegazione europea 2024

    D.Lgs. n. 212/2025 trova fondamento nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025) ed è finalizzato ad allineare l’ordinamento interno alle nuove regole europee in materia di credito al consumo.

    La riforma interviene principalmente sul Titolo VI del TUB, aggiornando definizioni, soglie economiche e ambito soggettivo della disciplina, nonché introducendo nuovi articoli dedicati alla profilazione, ai servizi di consulenza e alla gestione dei dati personali.

    Tra i punti qualificanti  si segnalano:

    1. l’estensione delle tutele anche a nuove forme di credito, incluse alcune dilazioni di pagamento e carte di debito differito;
    2. il rafforzamento del coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), soprattutto per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati;
    3. il coinvolgimento delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e IVASS) per l’adozione delle disposizioni attuative.

    Il decreto prevede inoltre un sistema di registri e controlli per i fornitori di beni e servizi che operano come creditori o intermediari del credito a titolo accessorio, affidando un ruolo centrale all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM).

    Gli aspetti operativi: nuova soglia di applicazione

    Le innovazioni introdotte dal decreto sono numerose e di immediata rilevanza pratica. In primo luogo, viene innalzata a 100.000 euro la soglia massima di importo per l’applicazione della disciplina del credito ai consumatori, ampliando così il perimetro dei contratti soggetti alle regole di tutela.

    Tra le principali novità si segnalano:

    1. nuovi obblighi di pubblicità: gli annunci devono contenere avvertimenti chiari sui costi del credito e non possono suggerire che il ricorso al finanziamento migliori automaticamente la situazione finanziaria del consumatore;
    2. rafforzamento delle informazioni precontrattuali, che devono essere gratuite, chiare e fornite in tempo utile, anche nei contratti conclusi a distanza;
    3. valutazione approfondita del merito creditizio, svolta anche nell’interesse del consumatore, con divieto di utilizzo di categorie particolari di dati e di informazioni provenienti dai social network;
    4. diritti specifici in caso di decisioni automatizzate, con possibilità per il consumatore di ottenere intervento umano, spiegazioni e riesame della decisione;
    5. ampliamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, includendo anche costi non legati alla durata del contratto.

    Di rilievo anche la disciplina dei servizi di consulenza sul debito, che mira a favorire il ricorso a strumenti di assistenza per i consumatori in difficoltà finanziaria, in collaborazione con fondazioni, associazioni riconosciute e organismi di composizione della crisi.

    Istruzioni operative

    Dal punto di vista operativo, il decreto impone a finanziatori e intermediari un adeguamento organizzativo e procedurale significativo.

     I soggetti vigilati devono aggiornare le proprie procedure interne in materia di pubblicità, informativa, valutazione del merito creditizio e gestione dei reclami, nonché documentare in modo puntuale le attività svolte. 

    Per i fornitori di beni e prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento o operano come intermediari del credito a titolo accessorio, è prevista l’iscrizione in un registro pubblico informatizzato istituito dall’OAM entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto. L’obbligo di comunicazione scatterà entro tre mesi dall’istituzione del registro. 

    Di particolare importanza è il regime transitorio. I finanziatori e gli intermediari del credito dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 novembre 2026, salvo termini diversi legati all’emanazione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Ai contratti stipulati prima di tale data continuano ad applicarsi le regole previgenti.

    Profilo Termine previsto
    Entrata in vigore del decreto 10 gennaio 2026
    Istituzione registro OAM Entro 9 mesi dall’entrata in vigore
    Adeguamento finanziatori e intermediari Entro 20 novembre 2026

    Per avvocati e consulenti, il decreto richiede particolare attenzione nella redazione e revisione dei contratti, nella gestione delle informative e nella tutela del cliente in caso di rifiuto del credito o di difficoltà di rimborso, alla luce dei nuovi diritti riconosciuti al consumatore e del rafforzato apparato sanzionatorio.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

    Dal 15 gennaio è possibile presentare online il ricorso assicurativo contro la propria Assicurazione e solo dopo aver già presentato alla stessa un reclamo.

    I fatti esposti nel ricorso devono essere gli stessi di quelli oggetto del reclamo.

    Se non è stato presentato il reclamo, il ricorso all’AAS sarà dichiarato inammissibile e non verrà esaminato. 

    Si può presentare ricorso all'AAS contro:

    1. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo italiani;
    2. un’impresa di assicurazione e/o un intermediario assicurativo di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che operano in Italia in regime di stabilimento (cioè attraverso una sede secondaria) o di libera prestazione di servizi (cioè senza una sede in Italia) in questo caso solo se aderiscono all’AAS;
    3. una rappresentanza in Italia di un’impresa con sede in uno Stato terzo rispetto al SEE (ad esempio, la Svizzera).

    Vediamo di fatto chi è l'Arbitro assicurativo.

    Arbitro Assicurativo ASS: chi è?

    L’Arbitro è un Collegio composto da cinque membri, tutti nominati dall’IVASS, di cui:

    • 3 scelti dall’IVASS (tra i quali il Presidente);
    • 1 designato dall’associazione di categoria delle imprese e 1, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda che il destinatario del ricorso sia un’impresa o un intermediario;
    • 1 designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) in rappresentanza dei consumatori e 1 designato dalle associazioni di categoria rappresentative dei clienti non consumatori. Solo 1 di tali soggetti partecipa al Collegio, a seconda della natura del ricorrente.

    La Segreteria tecnica dell’AAS è istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    IVASS contributo vigilanza 2025 importi e versamento

    Con decreto del 10 ottobre 2025 il ministero dell'economia ha stabilito misura e modalita' di  versamento  all'Istituto  di  vigilanza  sulle assicurazioni del contributo dovuto per  l'anno  2025  dalle  imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.

    Misura del contributo IVASS 2025 e soggetti obbligati

    Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2025 all'IVASS  e'  stabilito  nella  misura  di  seguito

    indicata: 

        a) 0,53 per mille dei premi incassati nel  2024  a  carico  delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in  Italia e  delle  sedi  secondarie   delle   imprese   di   assicurazione   e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; 

        b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2024 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia  in  regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

    Il contributo  di  vigilanza   va corrisposto 

        a) dalle Rappresentanze situate in Italia delle  imprese  europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi

    raccolti nel territorio italiano; 

        b) dalle case madri delle imprese europee che operano  in  Italia in regime di libera prestazione  di  servizi, dal proprio paese di origine o tramite rappresentanze situate in  altri paesi europei, con riguardo ai premi  complessivamente  raccolti  nel territorio italiano. 

       Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza. 

      Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza  i premi   sono  depurati  degli  oneri   di gestione,  quantificati, in misura  pari  al 4,37 per cento 

    Come si versa il contributo IVASS

    l  contributo  di  vigilanza  per  l'anno  2025   e'   versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo  le  modalita' di cui al  provvedimento  dell'IVASS  n.  39  del  4  dicembre  2015, ulteriormente modificato dai provvedimenti IVASS del 23 luglio  2019, n. 87, e   n.  113  del  6  ottobre  2021, consultabili sul sito internet dell'Istituto nella sezione  Normativa – Normativa secondaria emanata da IVASS 

    In sintesi il contributo IVASS  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese, attraverso il portale accessibile all’indirizzo www.unimatica.it , devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica., In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati .  (L’elenco  è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. )

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    • [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti

    Pubblicata in GU del 7 ottobre la Legge n 147/2025 di conversione del Decreto legge n 116/2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. 

    Vediamo le novità per gli illeciti.

    Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti

    Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183/2025, introduce un pacchetto di sanzioni più severe per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e la realizzazione o gestione di discariche abusive.
    L’intervento normativo risponde all’urgenza di tutelare le aree maggiormente esposte al degrado ambientale, con particolare attenzione alla Terra dei Fuochi, ma con effetti estesi a tutto il territorio nazionale.

    Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate  le seguenti modificazioni:

    • a)  all'articolo  212,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il seguente: «19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa  che esercita l'autotrasporto di cose per conto di  terzi  che,  essendovi tenuta,  non  risulta  iscritta  all'Albo   nazionale   dei   gestori ambientali e commette una violazione delle  disposizioni  di  cui  al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attivita' di trasporto, e'  soggetta,  oltre alle  sanzioni  previste   per  la   specifica violazione, alla  sanzione  accessoria  della  sospensione  dall'Albo nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6 giugno 1974, n. 298 da  quindici  giorni  a  due  mesi. In  caso  di reiterazione delle violazioni  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del  codice  penale,  si applica  la   sanzione   accessoria   della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
    • b) all'articolo 255: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi  1  e  2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque  superficiali  o  sotterranee  e'  punito  con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante  l'utilizzo  di  veicoli  a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi',  la  sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a  quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo  II,  Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  i titolari di imprese e  i  responsabili  di  enti  che  abbandonano  o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono  nelle acque superficiali o sotterranee in violazione  del  divieto  di  cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»; 3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo  15,  comma  1, lettera f-bis), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, quando l'abbandono o il deposito  riguarda  rifiuti  ai  sensi  degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»; 4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso  le  immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»; 5) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Abbandono  di rifiuti non pericolosi»;
    • c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:  «Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti  non  pericolosi  in  casi particolari). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni  degli articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo  per  la  vita  o  l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria, della flora o della fauna; b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
      3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di guida da due a sei mesi. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al Titolo VI, Capo II, Sezione II  del  decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285.

    Per tutte le altre novità si rimanda al testo del DL e in sintesi si può affermare che con il D.L. 116/2025 si estende la responsabilità penale diretta dei vertici aziendali:

    • i titolari di imprese e i responsabili operativi rispondono per condotte anche colpose;
    • le sanzioni si applicano anche per omessa vigilanza sul comportamento degli autisti o del personale operativo.«[…] Il titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza […]» (art. 259-bis).

    In caso di reato ambientale, l’impresa può incorrere anche nella responsabilità amministrativa degli enti (ex D.Lgs. 231/2001).