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Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?
L'arbitro assicurativo è un Collegio formato da 5 membri nominati dall'IVASS per risolvere questioni in ambito assicurativo.
Si può presentare un ricorso all’AAS per questioni derivanti da un contratto di assicurazione, come il mancato pagamento di un indennizzo o di un risarcimento, o l’applicazione di una clausola contrattuale, nonché per il comportamento di una compagnia o di un intermediario che si ritenga non conforme alle norme che regolano la vendita o la gestione della polizza.
Ricorso all’arbitro assicurativo: contro chi può essere presentato?
Il Reclamo e ricorso vanno di norma presentati nei confronti degli stessi soggetti, salvo alcune eccezioni e i fatti lamentati nel ricorso devono essere gli stessi oggetto del reclamo.
La seguente tabella facilita l’individuazione delle controparti a cui indirizzare il reclamo e contro cui presentare il ricorso all’AAS a seconda del soggetto di cui si lamenta il comportamento.
Soggetto di cui si lamenta il comportamento
Soggetto a cui fare reclamo
Soggetto a cui fare ricorso
Impresa d’assicurazione
Impresa d’assicurazione
Impresa d’assicurazione
Agente o intermediario a titolo accessorio
Impresa d’assicurazione di cui hanno il mandato*
Agente o intermediario a titolo accessorio
Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI
Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI
Broker, banca o altro intermediario finanziario o un intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI
Produttore diretto
Impresa d’assicurazione per la quale opera*
Impresa d’assicurazione per la quale opera
Collaboratore/dipendente di un agente o di un intermediario a titolo accessorio
Impresa d’assicurazione di cui l’agente o l’intermediario a titolo accessorio hanno mandato*
Agente o intermediario a titolo accessorio per cui il collaboratore/dipendente opera
Collaboratore/dipendente di un broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI
Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera
Broker, banca o altro intermediario finanziario o intermediario estero iscritto nell’elenco annesso al RUI per cui il collaboratore/dipendente opera
FONTE Portale Arbitro Assicurativo
* Il reclamo può essere trasmesso anche all’intermediario interessato, il quale ha l’obbligo di trasmetterlo all’impresa d’assicurazione.
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Violazioni delle sanzioni UE: nuovi reati 231 per le aziende
Con il decreto legislativo n. 211/2025, recentemente pubblicato in GU, il legislatore italiano dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226, introducendo un sistema sanzionatorio organico per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, comunemente note come sanzioni UE.
L’intervento normativo ha una portata particolarmente rilevante perché incide sia sul Codice penale, con l’inserimento di un nuovo Capo I-bis dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, sia sul D.lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Le nuove fattispecie incriminatrici puniscono condotte come:
- la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati,
- l’omesso congelamento di beni,
- la conclusion di operazioni commerciali, finanziarie o economiche con Stati terzi o entità sanzionate.
- la violazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti e
- l’inosservanza delle condizioni previste dalle autorizzazioni eventualmente rilasciate.
Il quadro che emerge è quello di una tutela rafforzata degli interessi strategici dell’Unione, con una responsabilizzazione diretta anche delle imprese.
Responsabilità degli enti e nuovo calcolo delle sanzioni
Il cuore dell’intervento, per le imprese, è rappresentato dall’inserimento del nuovo articolo 25-octies.2 nel D.lgs. 231/2001, che qualifica come reati presupposto le violazioni delle misure restrittive UE.
Da questo momento, quindi, le società e gli enti possono essere chiamati a rispondere in sede amministrativa per fatti commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti.
Il decreto introduce anche un meccanismo sanzionatorio innovativo, in linea con le indicazioni europee: le sanzioni pecuniarie non sono più calcolate con il tradizionale sistema per quote, ma come percentuale del fatturato globale dell’ente, riferito all’esercizio precedente alla commissione del reato.
Per le violazioni più gravi – come l’elusione delle sanzioni o l’inosservanza delle autorizzazioni – la sanzione può variare dall’1% al 5% del fatturato;
per la violazione degli obblighi informativi, la forbice è compresa tra 0,5% e 1%.
In mancanza di un dato attendibile sul fatturato, sono previsti importi fissi che arrivano fino a 40 milioni di euro, con un evidente effetto deterrente.
Tipologia di illecito (D.lgs. 231/2001 – art. 25-octies.2) Sanzione pecuniaria (su fatturato globale) Se non è determinabile il fatturato globale Aumento per reiterazione Sanzioni interdittive in caso di condanna Violazione / elusione delle misure restrittive UE e violazione delle condizioni di autorizzazioni
(richiamo a 275-bis e 275-quater c.p., oltre a ulteriori ipotesi previste)Dal 1% al 5% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 3.000.000 a € 40.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
da 1 a 3 anni se autore sottopostoViolazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti imposti da una misura restrittiva UE
(richiamo a 275-ter c.p.)Dallo 0,5% all’1% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 1.000.000 a € 8.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
da 1 a 3 anni se autore sottopostoSanzioni interdittive e reiterazione illeciti
Accanto alle sanzioni pecuniarie, il decreto prevede anche l’applicazione di sanzioni interdittive di particolare severità.
In caso di condanna, l’ente può subire il divieto di esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni, nonché l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici. La durata varia da due a sei anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da uno a tre anni se la condotta è attribuibile a un sottoposto.
Ulteriore elemento di rilievo è l’aumento di un terzo delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti, a conferma della volontà del legislatore di colpire con maggiore intensità i comportamenti sistematici.
Alla luce di queste novità, diventa imprescindibile per le imprese rivedere i modelli organizzativi 231, rafforzando i presidi di compliance in materia di sanzioni UE, controlli sulle controparti internazionali e flussi informativi verso le autorità.
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Bando Agrisole 2026: in attesa della data per la domanda
Pubblicato il Decreto 17 dicembre 2025 del MASAF Ministero dell'agricoltura con le regole per dare attuazione alla Misura del PNRR M2C1- I4 “Facility Parco Agrisolare” di cui alla Decisione di esecuzione (CID) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025 la cui dotazione finanziaria ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto.
I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.
Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili
I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse
L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:
- installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
- riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
- contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:
- almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
- euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
- euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.
Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento.
Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
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Piano gestione rischi in agricoltura 2026: le nuove regole
Pubblicato in GU n 14 del 19 gennaio il Decreto 22 dicembre 2025 con il Piano della gestione rischi in agricoltura 2026.
Il provvedimento contiene 5 articoli con le nuove regole in vigore dal 2026.
Il Piano disciplina il sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2026 e i criteri e le modalità d'intervento del Fondo Agricoltura di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.
Il sostegno pubblico alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.Il Piano si applica alla campagna 2026; le relative disposizioni continuano ad applicarsi alla campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026 non sia approvato un nuovo Piano.
Polizze assicurative
In particolare con l'articolo 2 si prevede che sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Piano, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio – SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero dell'agricoltura, e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea ; in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; nelle more della sottoscrizione degli accordi, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della predetta sottoscrizione.
Gli accordi disciplinano le informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di gestione del rischio – SGR.
In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive riportati nel piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
Le polizze devono essere trasmesse al sistema SGR entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
La mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca per la compagnia di assicurazione della possibilita' di operare nell'ambito del sistema SGR.Fondi di mutualità
In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche riportati nel Piano possono essere differiti, con provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
Per i Fondi di mutualità danni, la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca del riconoscimento.
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Transizione 5.0 o 4.0: in vigore le norme per opzione e prenotazione
Viene pubblicata in GU n 15 del 20 gennaio la Legge n 4/2026 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le norme, come evidenziato dal comunicato stampa dell'Esecutivo datato novembre 2025, intervenivano in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.
Inoltre, si apportavano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Vediamo maggiori dettagli.
Transizione 5.0 o 4.0: scelta chiusa al 27 novembre scorso
La legge n 4 del 15 gennaio 2026 di conversione del DL n 175/2025 con misure urgenti in materia di piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili è in vigore dal 21 gennaio, conferma quanto introdotto dal DL 175/2025 in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0, fissando al 27 novembre 2025 il termine entro cui le imprese dovevano presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta.
Si è consentita anche la possibilità di integrare entro, il termine perentorio del 6 dicembre 2025, le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025.
Inoltre, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non poteva presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020.
Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta dovevano optare per uno dei due, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.Ricordiamo che per tale agevolazione è regolamentata dal MIMIT e dal GSE come soggetto gestore, accedi qui al sito MIMIT, per tutte le regole applicative ed una sezione di FAQ con risposte ai dubbi frequenti.
Transizione 5.0 e 4.0: imprese tenute a scegliere
Il MIMIT sulla propria pagina istituzionale precisava che “Come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.
Pertanto, con avviso del 25 novembre il GSE specificava che, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure dovevano optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d'imposta, secondo le modalità di seguito indicate.
Analogamente, le imprese che avevano inviato comunicazione di completamento dell'investimento dovevano comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
Il GSE ha inviato una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.
Il soggetto beneficiario ha dovuto:
- Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
- Firmarlo digitalmente.
- Trasmetterlo tramite PEC all'indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate."
Il modello andrà compilato, firmato e inviato tramite PEC esclusivamente all'indirizzo [email protected].
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Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026
Era applicabile per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025 ai primi nove mesi del 2025, come era successo con la Legge di Bilancio precedente, per i primi sei mesi del 2024.
L’obiettivo è quello di sostenere la stabilità occupazionale e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.
Nella legge di bilancio 2026 (L. 199 2025) pubblicata il 30 dicembre 2025 in Gazzetta Ufficiale è presente una proroga della misura anche nel 2026. Nel testo, si conferma l'applicabilità per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia, rivediamo la disciplina nei paragrafi seguenti.
Bonus straordinari turismo: durata – come funziona
Il trattamento integrativo speciale è destinato ai dipendenti di
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
- imprese del settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.
Per avere diritto all'agevolazione i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.
Nello specifico il trattamento consiste in:
- un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde
- relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003),
- nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.
Questo significa che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma ATTENZIONE: l’erogazione delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024).
Il bonus non entra nel reddito imponibile del lavoratore.
Dal punto di vista operativo, la gestione segue la disciplina del 2024:
- il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento,
- previa richiesta scritta del lavoratore, che autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024.
Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione mediante compensazione.
Trattamento integrativo turismo: codice tributo per utilizzo in F24
Nella risoluzione 8/e 2025 l'Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito di imposta mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, ha ridenominato il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:
- “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.
La riconferma nella legge di bilancio 2026
Come detto, la nuova legge di bilancio 2026 riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento, ai lavoratori del settore privato, del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per :
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o
- per lavoro notturno.
Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.
Per il riconoscimento il sostituto d'imposta deve ottenere la richiesta scritta del lavoratore, con attestazione dell'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.
Le somme andranno indicate nella Certificazione Unica e compensate come previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
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Piano Transizione 5.0 e fonti rinnovabili: le novità della legge pubblicata in GU
Con la legge 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Scarica il testo della Legge n. 4/2026 e il testo del decreto legge n. 175/2025 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.
Il provvedimento interviene su tre ambiti principali di rilievo per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni:
- credito d’imposta Transizione 5.0;
- disciplina delle aree idonee e semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili (FER);
- modifiche alla normativa sul golden power, con particolare riferimento al settore finanziario.
La legge entra in vigore il 21 gennaio 2026. Di seguito una sintesi sistematica delle principali disposizioni.
Credito d’imposta Transizione 5.0: chiarimenti e termini definitivi
La legge di conversione del DL n. 175/2025 interviene in modo puntuale sulla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi che avevano generato incertezze operative, soprattutto in relazione a termini, cumulo delle agevolazioni e controlli.
Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni
È innanzitutto definitivamente fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
Per le comunicazioni trasmesse dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, la norma consente una fase di integrazione documentale, ma solo in presenza di una specifica richiesta del GSE e entro un termine perentorio, che non può andare oltre il 6 dicembre 2025.
L’integrazione è ammessa esclusivamente nei casi di:
- errori nel caricamento dei dati;
- documentazione incompleta o non leggibile.
Resta invece espressamente esclusa qualsiasi sanatoria nel caso in cui manchi o sia irregolare la certificazione tecnica sulla riduzione dei consumi energetici, elemento centrale per l’accesso al beneficio.
Divieto di cumulo con il credito “beni strumentali”: cosa cambia
La legge fornisce un’interpretazione autentica del divieto di cumulo già previsto dalla normativa precedente.
In particolare, viene chiarito che per gli stessi beni agevolabili, l’impresa non può beneficiare contemporaneamente del credito d’imposta Transizione 5.0 e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex legge n. 178/2020).
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano già presentato domanda per entrambe le agevolazioni sono obbligate a:
- scegliere uno solo dei due crediti;
- effettuare l’opzione entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.
La norma tutela comunque le imprese prevedendo che, qualora il credito Transizione 5.0 non venga riconosciuto per esaurimento delle risorse disponibili, resti salva la possibilità di accedere al credito per beni strumentali, nei limiti delle risorse ancora disponibili a legislazione vigente.
Rafforzamento dei controlli e nuovo ruolo del GSE
Un ulteriore chiarimento riguarda il sistema dei controlli.
Con la legge di conversione:
- il GSE diventa il soggetto centrale e diretto per la vigilanza sulle certificazioni tecniche ex ante ed ex post;
- vengono rafforzati i controlli di merito sulla reale riduzione dei consumi energetici dichiarata dalle imprese.
Se, a seguito delle verifiche, emerge l’assenza dei requisiti per la fruizione del beneficio:
- il GSE può disporre l’annullamento della prenotazione del credito;
- l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito indebitamente fruito, con applicazione di interessi e sanzioni.
Nei contenziosi tributari relativi al recupero del credito, il GSE è parte necessaria del giudizio, insieme all’Amministrazione finanziaria.
Aree idonee e impianti da fonti rinnovabili: riordino nel Testo Unico FER
L’articolo 2 del decreto, modificato in sede di conversione, realizza un riassetto organico della disciplina sulle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, mediante il coordinamento con il d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER).
Trasposizione delle norme nel TU FER
Vengono abrogati gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021, le cui disposizioni confluiscono nei nuovi articoli:- 11-bis (aree idonee su terraferma),
- 11-ter (aree idonee marine – off-shore),
- 11-quater (regimi amministrativi semplificati),
- 11-quinquies (interventi in siti UNESCO),
- 12-bis (piattaforma digitale aree idonee).
L’obiettivo dichiarato è rendere il Testo Unico FER l’unico riferimento normativo per i procedimenti autorizzatori in materia di energie rinnovabili.
Impianti agrivoltaici
È introdotta una definizione normativa di impianto agrivoltaico, qualificato come impianto fotovoltaico idoneo a preservare la continuità delle attività agricole e pastorali.In particolare:
- deve essere garantita almeno l’80% della produzione lorda vendibile agricola;
- il comune competente è tenuto a verificare, nei cinque anni successivi, la persistente idoneità agro-pastorale del sito;
- in caso di violazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal TU FER, fermo restando il ripristino dei luoghi.
Disciplina transitoria
Le nuove regole non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Per le aree agricole di elevato valore, è previsto il possibile ricorso all’opposizione in conferenza di servizi da parte di regioni e province autonome.Modifiche alla disciplina del golden power
Con l’introduzione dell’articolo 2-bis, la legge interviene sulla normativa in materia di poteri speciali dello Stato (golden power), in particolare per il settore finanziario, creditizio e assicurativo.
Le principali novità riguardano:
- il coordinamento tra golden power e procedimenti autorizzatori europei;
- la sospensione dei termini di notifica alla Presidenza del Consiglio fino alla conclusione delle valutazioni delle autorità UE competenti;
- l’estensione del concetto di sicurezza nazionale anche alla sicurezza economica e finanziaria.