• IVA | Presentazione Dichiarazione Iva 2026

    Ultimo giorno utile per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA 2026 (periodo d'imposta 2025). La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

    • direttamente dal dichiarante, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione;
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • tramite società appartenenti al gruppo.
  • IVA | Dichiarazione OSS e liquidazione

    I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 1° trimestre 2026, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute.

    Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

    È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

  • MODELLO IVA TR | Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale

    I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al 1° trimestre 2026 (entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il mod. IVA TR.

  • ACCISE | Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026

    Gli autotrasportatori devono presentare la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.lgs. n.504/95 entro il 30 aprile 2026, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2026), tramite il software che sarà reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2026) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2026. 

  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 CPB 2024-2025 | Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 per accedere alla sanatoria 2018-2022 devono versare la quattordicesima rata (su un massimo di 24) delle imposte sostitutive dovute. L’importo va maggiorato degli interessi legali, pari al 2% per il 2025 e all’1,6% dal 2026, calcolati dal 31 marzo 2025. Il mancato pagamento nei termini comporta la perdita dei benefici previsti dalla definizione.

  • IMPOSTA DI BOLLO – Versamento su libri e registri ai fini tributari

    I soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente (in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

    Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), esclusivamente con modalità telematica, indicando il codice tributo: 2501 imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari. 

  • ENTI NO PROFIT | Redazione del Rendiconto annuale

    Gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi,  tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, da cui risultino le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

  • COMUNICAZIONI VARIE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA – Comunicazioni annuali

    Invio telematico, esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, di comunicazioni da parte di diversi soggetti. L'adempimento riguarda:

    • le banche, Sim, Poste italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie e tutti gli altri soggetti che pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato per la trasmissione delle relative informazioni.
    • gli uffici Marittimi e gli uffici della Motorizzazione civile – sezione Nautica, per la trasmissione di dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi con riferimento all’anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
    • l’Ente nazionale aereonautica civile (Enac), per la trasmissione dei dati e delle notizie contenuti nel Registro aeronautico nazionale (Ran) relativi alle iscrizioni di aeromobili e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, con riferimento all’anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
    • le circoscrizioni aeroportuali, per la trasmissione dei dati e delle notizie riguardanti gli esercenti di aeromobili e relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, con riferimento all’anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare).
    • i Comuni, per la trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente riguardanti le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto d'assenso comunque denominato in materia di attività edilizia relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera.
    • i gestori di servizi di pubblica utilità, per la trasmissione dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, e dei contratti concernenti i servizi di telefonia (fissa, mobile e satellitare), stipulati con l’utenza nell’anno solare precedente.
    • le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, per la trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, nell’anno solare precedente.
    • gli uffici pubblici, per la trasmissione dei dati e delle notizie relativi all’anno solare precedente riguardanti gli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi.
    • gli ordini professionali e gli altri enti e uffici obbligati alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionale e di lavoro autonomo, per la trasmissione dei dati relativi all’anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
    • le imprese, gli intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati, per la trasmissione dei dati relativi all’anno precedente riguardanti gli importi liquidati, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
    • i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
  • STRUTTURE SANITARIE PRIVATE | Comunicazione annuale dei compensi riscossi

    Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2025 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.
     L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

  • SOCIETA’ SPORTIVE DI CALCIO PROFESSIONISTICHE | Comunicazione annuale contratti

    Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti,
    • i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l’atleta professionista e la società sportiva,
    • i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell’immagine.

    Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata [email protected].

  • BIBLIOTECHE NON STATALI | Domanda contributo per l’attività

    Ultimo giorno per l’invio della richiesta di contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico. Ai sensi dell’art. 3, la domanda di ammissione ai contributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente proprietario della biblioteca, fornito di firma digitale, potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, utilizzando l’apposita piattaforma informatica aperta dal 23 marzo 2026 – ore 12:00 al 30 aprile 2026 – ore 12:00. Anche se già inseriti a sistema l'anno precedente, gli utenti devono comunque ripetere la registrazione per accedere al contributo di quest’anno.

  • IVA REGIME TRANSRONTALIERO DI FRANCHIGIA | Comunicazione trimestrale

    Per ogni trimestre, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, devono comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

    La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (Modello da utilizzare a partire dal 1° aprile 2026 e aggiornato il 20.03.2026) deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    I soggetti che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia sono tenuti a trasmettere la comunicazione trimestrale anche nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni.

    In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro 15 giorni lavorativi dal superamento per comunicare la data in cui si è verificato tale evento nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa entro i termini prescritti, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

    Il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada di sabato o in un giorno festivo.

  • CU 2026 | Trasmissione telematica

    Entro il 30 aprile 2026, i sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche (CU 2026) relative esclusivamente ai redditi di lavoro autonomo abituale (arti e professioni) e alle provvigioni per rapporti non occasionali (agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari).

    L’invio deve avvenire solo in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i servizi Fisconline o Entratel. Si tratta di una scadenza distinta da quella ordinaria di marzo.

  • LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente

    SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati ,  con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti,  società cooperative, e ogni altro tipo di società  purché  senza lavoratori subordinati,   imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi,  figli e  altri parenti e affini.

    ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati  e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.

    MODALITÀ:  

    • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
    • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail.  Bisogna dare  invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

    Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

  • CASSA INTEGRAZIONE richieste eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia e affini

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    • la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 
    • la presumibile durata, 
    • i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • ROTTAMAZIONE QUINQUIES | Invio domanda di adesione

    Ultimo giorno utile per l'invio della domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata delle cartelle (Rottamazione-quinquies), prevista dalla Legge di Bilancio 2026, con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet.
    La misura consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia della riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo imposte e contributi, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. Rientrano imposte dichiarative e contributi INPS non da accertamento. Ammessi anche i decaduti da precedenti rottamazioni, se i carichi sono agevolabili.
    La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
    Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali (9 anni), con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026, con scadenza:

    • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
    • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
    • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 
  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

    Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a marzo e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%

    Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (articolo 3 decreto 7 ottobre 2011) ed è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a marzo residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 dicembre 2025.

    Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

    • pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
    • i siti istituzionali delle Regioni che erogano il servizio online
    • le Delegazioni ACI
    • i Punti vendita Mooney
    • Poste Italiane, mediante pagamento allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
    • i punti vendita Lottomatica
    • le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio
    • Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
    • l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica  inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

    L'ACI rende disponibile la guida sul bollo consultabile online.

  • CANONE RAI | Versamento

    I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della seconda rata trimestrale, del canone RAI. È possibile, infatti, pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con le seguenti modalità:

    • in un'unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
    • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (di 45,94 euro ciascuna)
    • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (di 23,93 euro ciascuna).

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre  i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

    • TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
    • o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

    N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

  • OPERATORI FINANZIARI | Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale OSS.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • POS | Collegamento con registratore telematico

    Gli esercenti sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento consiste in una comunicazione logica all’Agenzia delle Entrate che associa i POS utilizzati agli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. 

    Per i POS attivati nel mese di febbraio 2026, il collegamento con il registratore telematico (RT) deve essere registrato nel portale Fatture e Corrispettivi dal 6 al 30 aprile 2026, ossia dal sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione e comunque entro l’ultimo giorno dello stesso mese.

  • INTRASTAT – Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali

    Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

    • delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
    • delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

    relativi alle operazioni effettuate nel mese di marzo, per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2026 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.

    Il termine ordinario del 25 aprile cadendo in un giorno festivo (Festa della Liberazione), slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a lunedì 27 aprile 2026.

  • AGENZIE VIAGGIO E ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO | Comunicazione dati operazioni legate al turismo

    Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2025, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiori a 15.000 euro.

    La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:

    • entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente,
    • ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente,

    in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente.

  • STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO (POS) | Collegamento con registratore telematico

    Gli esercenti sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento consiste in una comunicazione logica all’Agenzia delle Entrate che associa i POS utilizzati agli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

    Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio 2026, la registrazione del collegamento deve essere effettuata entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura web, con scadenza fissata al 20 aprile 2026.

    Per i POS attivati successivamente, nonché in caso di variazioni dei collegamenti, la comunicazione deve essere effettuata dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione o modifica e comunque entro l’ultimo giorno dello stesso mese.

  • IVA | Versamento saldo Iva 2025

    I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2025 relativo al periodo d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2026, devono versare la 2° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile, tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati:

    • codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
    • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0206” per la seconda rata di 6);
    • l’anno di riferimento “2025”; 
    • l’importo del saldo IVA dovuto.
  • INPS GESTIONE SEPARATA | Versamento contributi collaboratori

    SOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi  per 

    • collaboratori occasionali con redditi superiori a 5mila euro annui, 
    • venditori porta a porta , 
    • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
    • assegnisti e dottorandi di ricerca, 
    • soci-amministratori di societa per i quali sussiste l'obbligo contributivo .

    ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.

     MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. 

    CAUSALE CONTRIBUTO: 

    CXX – Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. 

    C10 – Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi.

  • INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE | Versamento contributi

    SOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) 

    ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

    MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24

  • IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6003 – Versamento Iva mensile marzo.

  • IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6003 – Versamento Iva mensile marzo.

  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:

    • F24EP (codice tributo 620E) 
    • e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

    Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:

    • 621E (per l'F24Ep) e 
    • 6041 (per l'F24 "ordinario").

    ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2025 lo split payment non si applica più alle società FTSE MIB; per PA ed enti pubblici resta invariato. La modifica recepisce la Decisione UE 2023/1552, che ha prorogato lo split payment fino al 30/06/2026 ma con l’uscita obbligatoria delle società FTSE MIB dal perimetro.

  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti)

  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. 

    I codici tributo da utilizzare:

    • 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi.

    L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:

    • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente
    • 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente
    • 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973
    • 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero
    • 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

  • MODELLO F24/770 ANNO 2026 | Invio prospetto e versamento ritenute

    I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.

    Qui le Specifiche tecniche F24/770 (anno 2026).

  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    Entro il giorno 15 di ciascun mese, i soggetti passivi IVA sono tenuti a emettere e registrare le fatture differite relative alle cessioni di beni consegnati o spediti nel mese solare precedente, purché le operazioni risultino da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali l’operazione è stata effettuata. La medesima scadenza riguarda anche le fatture riferite alle prestazioni di servizi rese nel mese solare precedente, a condizione che le stesse siano individuabili attraverso idonea documentazione.

    La fattura differita deve riportare la data e il numero dei documenti cui si riferisce.

    Per le cessioni effettuate nel mese precedente tra i medesimi soggetti è consentita l’emissione di un’unica fattura riepilogativa

  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

    Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

  • ASD | Domanda 5 per mille 2026

    Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere l’istanza di accreditamento entro il 10 aprile, utilizzando modello e software disponibili sul sito.

    L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per informazioni sulle modalità di accesso ai servizi telematici consultare la sezione Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

    Attenzione: Le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2026 (ammesse al beneficio per il 2025) pubblicato sul sito del CONI non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2026.

  • ETS | Accreditamento 5 per mille 2026 tramite RUNTS

    Per l’accreditamento degli Enti del Terzo Settore è competente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Il 10 aprile 2026 scade il termine ordinario per l’accreditamento al cinque per mille 2026 per gli enti del Terzo Settore e gli altri soggetti ammessi.

    Enti del Terzo Settore (ETS)
    Devono risultare iscritti al RUNTS e compilare la pratica telematica selezionando l’opzione “Accreditamento del 5/1000”, con inserimento dell’IBAN. Pertanto, ai fini dell’accesso al riparto 2026, gli enti che presentano domanda di iscrizione al RUNTS devono:

    • compilare l’apposita sezione “Cinque per mille”; 
    • selezionare l’opzione “accreditamento del 5 per mille”; 
    • indicare l’IBAN per l’accredito.

    Entro il 20 aprile sarà pubblicato l’elenco degli enti accreditati.

    ETS già trasmigrati (ex ODV e APS)
    Se presenti nell’elenco permanente, sono automaticamente accreditati anche per il 2026. Resta però necessario accedere al RUNTS e verificare/inserire l’IBAN.

    Onlus
    Dal 2026 l’Anagrafe Onlus è soppressa: per accedere al beneficio è necessario iscriversi al RUNTS (entro il 31 marzo 2026) e comunicare i dati per il pagamento.

    Cooperative sociali e imprese sociali
    Possono accreditarsi entro il 10 aprile (o entro il 30 settembre con remissione in bonis da 250 euro), se non già presenti nell’elenco permanente.

    Attenzione: l’inserimento dell’IBAN nel RUNTS è indispensabile per ricevere il contributo. In caso di mancato rispetto della scadenza, è possibile sanare entro il 30 settembre 2026 con versamento di 250 euro (F24 ELIDE, codice tributo 8115).

  • AGENZIE VIAGGIO E ESERCENTI COMMERCIO AL MINUTO | Comunicazione dati operazioni legate al turismo

    Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nell'anno 2025, da esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché da agenzie di viaggio e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiori a 15.000 euro.

    La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento:

    • entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente,
    • ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente,

    in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello polivalente.

  • BONUS PUBBLICITA’ | Invio comunicazione

     

    Ultimo giorno utile per l’invio della comunicazione relativa all’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati o da effettuare nel 2026. Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).