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ESTROMISSIONE AGEVOLATA BENI IMPRESA INDIVIDUALE – Versamento imposta sostitutiva
Gli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa ai sensi del comma 37 della legge 207/2024, con riferimento agli immobili posseduti alla data del 30 settembre 2024 ed effetto tributario a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono versare entro il 30 giugno 2026 la seconda rata, pari al 40% dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta nella misura dell'8% sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo valore fiscalmente riconosciuto.
Si ricorda che la prima rata del 60% era dovuta entro il 30 novembre 2025. Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche.
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AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA – ANNO 2025 – Versamento
Le società e gli enti che nel 2025 hanno optato per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta ai sensi dei commi 44-45 della legge 199/2025 devono versare entro il 30 giugno 2026 la prima delle quattro rate annuali dell'imposta sostitutiva dovuta. Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche.
Codice tributo:
- 1867 – “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve”.
Nel modello F24 il versamento va effettuato nella sezione “Erario”, indicando:
- anno di riferimento: 2025;
rateazione: 0104 (prima rata di quattro).
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AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA – ANNO 2024 – Versamento
Le società e gli enti che nel 2024 hanno optato per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 192/2024, devono versare entro il 30 giugno 2026 la seconda delle quattro rate annuali dell'imposta sostitutiva dovuta.
Il versamento si effettua tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il Codice tributo: 1867 – “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve”.Nel modello F24 il versamento va effettuato nella sezione “Erario”, indicando:
- anno di riferimento: 2024;
- rateazione: 0204 (seconda rata di quattro).
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LIBRO UNICO compilazione e/o stampa dati del mese precedente
SOGGETTI OBBLIGATI: tutti i Datori di lavoro privati , con alcune eccezioni: datori di lavoro domestici, aziende individuali artigiane senza dipendenti, società cooperative, e ogni altro tipo di società purché senza lavoratori subordinati, imprese familiari che si avvalgono solo di coniugi, figli e altri parenti e affini.
ADEMPIMENTO: Obbligo di registrazione dei dati e stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.
MODALITÀ:
- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati (tipografie)a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
- su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail. Bisogna dare invece comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.
Le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
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CASSA INTEGRAZIONE richieste eventi non evitabili mese precedente
SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia e affini
ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .
MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :
- la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,
- la presumibile durata,
- i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento
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ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12
Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
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SUPERBOLLO AUTO | Versamento
I soggetti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a maggio e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.
Non è dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il superbollo è dovuto per anni solari e non è frazionabile. Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (articolo 3 decreto 7 ottobre 2011) ed è effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.
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BOLLO AUTO | Versamento
I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a maggio residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 dicembre 2025.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:
- pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- i siti istituzionali delle Regioni che erogano il servizio online
- le Delegazioni ACI
- i Punti vendita Mooney
- Poste Italiane, mediante pagamento allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- i punti vendita Lottomatica
- le Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio
- Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- l’app IO, cliccando direttamente sull’avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.
L'ACI rende disponibile la guida sul bollo consultabile online.
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OPERATORI FINANZIARI | Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria
Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.
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IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione
Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.
La Dichiarazione Iva IOSS è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale OSS.
Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.
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POS | Collegamento con registratore telematico
Gli esercenti sono tenuti a effettuare il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o procedura web “Documento commerciale on line”) mediante l’apposita funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento consiste in una comunicazione logica all’Agenzia delle Entrate che associa i POS utilizzati agli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
Per i POS attivati nel mese di aprile 2026, il collegamento con il registratore telematico o con la procedura “Documento commerciale on line” deve essere registrato tramite il portale Fatture e Corrispettivi dal 6 al 30 giugno 2026, secondo le regole ordinarie previste per l’adempimento.
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LOCAZIONI BREVI – Comunicazione annuale dati contratti
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nell'anno 2025 per il tramite della loro attività.
La trasmissione avviene tramite il canale Entratel/Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.