• Amministrazione e Controllo

    231: prescrizione amministrativa autonoma da quella penale

    La responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, disciplinata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, continua a essere terreno di confronto tra difese aziendali e giurisprudenza di legittimità, in particolare sul delicato tema della prescrizione. 

    Nella gestione del rischio , comprendere con precisione il funzionamento dei termini prescrizionali previsti dall'art. 22 del decreto è essenziale, perché da questo dipende la possibilità concreta di veder dichiarata estinta la pretesa sanzionatoria nei confronti della società.

    Con la sentenza n. 26378 del 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, è tornata a occuparsi proprio di questo istituto, ribadendo un principio consolidato: una volta contestato l'illecito amministrativo all'ente, il corso della prescrizione si interrompe e resta sospeso per l'intera durata del processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

     Si tratta di un meccanismo profondamente diverso da quello penalistico,  privo di un termine massimo invalicabile, che merita particolare attenzione .

    Il caso: ricorso e prescrizione illecito amministrativo

    La vicenda trae origine da un procedimento avviato nei confronti di una società agricola operante nel settore della produzione tabacchicola, ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione a condotte di indebita percezione di contributi comunitari erogati nell'ambito delle campagne agricole comprese tra il 2007 e il 2012. Secondo la ricostruzione dell'accusa , la società avrebbe ottenuto premi   dichiarando falsamente la disponibilità di terreni in realtà riferibili a terzi e conferimenti di tabacco non riconducibili a coltivazioni effettivamente svolte.

    Sia il Tribunale di Avellino, in primo grado, sia la Corte di appello di Napoli avevano confermato la responsabilità dell'ente, fondando la decisione sulle dichiarazioni dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli, sui contratti di affitto ritenuti fittizi e sull'assenza di riscontro tra il tabacco conferito e le coltivazioni effettivamente svolte sui terreni indicati nelle domande di pagamento.

    Avverso la sentenza d'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. 

    1. Con il primo, ha lamentato un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito si fossero limitati ad aderire acriticamente alle risultanze delle indagini preliminari, senza valutare autonomamente le prove documentali e testimoniali raccolte nel dibattimento, e senza procedere all'accertamento autonomo della responsabilità dell'ente richiesto anche a fronte dell'intervenuta prescrizione dei reati presupposto in capo alle persone fisiche.
    2.  Con il secondo motivo, la difesa ha eccepito la violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 231/2001, chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione dell'illecito amministrativo per le annualità 2007 e 2008, sul presupposto che il termine quinquennale dovesse decorrere dalle date di effettiva riscossione dei contributi.

    La decisione

    La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. 

    Sul primo motivo, i giudici hanno osservato che la sentenza impugnata dava adeguatamente conto degli elementi probatori posti a fondamento della responsabilità dell'ente e che il ricorso, più che denunciare un reale vizio motivazionale, sollecitava una  rivalutazione del merito,  che come noto non è consentito, oltre a difettare di specificità nel richiamo cumulativo e generico a prove testimoniali e documentali.

    Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricostruito in modo puntuale il regime della prescrizione dell'illecito amministrativo, evidenziandone l'autonomia rispetto a quello penalistico.

     Il termine quinquennale della prescrizione decorre dalla consumazione del reato-presupposto, ma l'unico atto interruttivo rilevante, oltre alla richiesta di misure cautelari interdittive, è la contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 59 del decreto: da quel momento, per effetto dell'art. 22, comma 4, la prescrizione resta sospesa fino al giudicato, senza alcun limite massimo alle interruzioni

    . La Corte ha inoltre ribadito che, in base al principio di autonomia sancito dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, l'eventuale prescrizione del reato-presupposto maturata durante il procedimento non incide sulla responsabilità dell'ente, purché la contestazione sia stata ritualmente effettuata quando il reato non era ancora estinto. 

    Nel caso di specie, la richiesta di rinvio a giudizio era intervenuta quando i reati presupposto non erano ancora prescritti, con conseguente sospensione del termine di prescrizione  fino alla decisione definitiva.

    Scarica il testo integrale del decreto 231

    TESTO D-Lgs-n-231-dell-8-giugno-2001

  • Amministrazione e Controllo

    Responsabilità amministratori per società fallita

    La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 23963/2025 ha ribadito che l’amministratore di una srl è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta e senza incorrere in conflitto d’interessi con la società che amministra.

    Egli compie un atto illecito se abbia fatto prevalere un interesse extrasociale che, oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole. 

    Il Fallimento ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’ex amministratore ritenuto responsabile di operazioni pregiudizievoli per la società, come compensazioni e pagamenti preferenziali verso società estere a lui riconducibili.

    IlTribunale di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, condannandolo. al pagamento. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello e l’amministratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi:

    1. il primo punto sollevato dal ricorrente riguarda la qualificazione giuridica dell’azione di responsabilità esercitata dal Fallimento. Secondo l'amministratore, la curatela avrebbe agito esclusivamente in base all’art. 2394 c.c., ovvero l’azione risarcitoria extracontrattuale per danno ai creditori, fondata sulla violazione del principio di par condicio creditorum. La Corte d’Appello, invece, ha ritenuto che l’azione esercitata fosse anche di tipo contrattuale, ai sensi dell’art. 2476 c.c., poiché la condotta dell’amministratore era stata descritta come lesiva dell’interesse sociale e posta in essere in conflitto d’interessi.Secondo il ricorrente, si è verificata una violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, poiché il giudice d’appello avrebbe deciso su una domanda che il Fallimento non aveva proposto in quei termini;
    2. secondo motivo di doglianza: un pagamento può essere qualificato come "preferenziale" solo se eseguito durante lo stato d’insolvenza. Il ricorrente contesta che la Corte abbia presunto la responsabilità anche in assenza di prova dell’insolvenza, che sarebbe invece requisito essenziale per configurare il danno da pagamento preferenziale;
    3. infine,l'amministratore ha contestato che la Corte d’Appello abbia invertito l’onere della prova in relazione al valore reale di due macchinari venduti. Secondo il ricorrente, spettava alla curatela dimostrare che il prezzo di vendita fosse alterato e non congruo, e non viceversa.

    La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

    Responsabilità amministratori per società fallita

    Secondo la Cassazione, l’interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice d’appello rientra nell’apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo violazione dei criteri ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.) o omesso esame di un fatto decisivo.

    Nel caso in esame, il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che la Corte d’Appello abbia violato tali criteri, né ha trascritto in modo autosufficiente i passaggi dell’atto introduttivo a sostegno della sua tesi. Di conseguenza, la censura è inammissibile.

    La Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’amministratore può sussistere anche indipendentemente dallo stato d’insolvenza, qualora emergano comportamenti lesivi degli interessi sociali, come il trasferimento di risorse verso società correlate, senza giustificazione economica.

    Nel caso concreto:

    • i pagamenti alla società estera venivano eseguiti anche quando il suo debito superava il credito;
    • l'amministratore non ha fornito alcuna giustificazione per tali operazioni, né spiegato perché non avesse esercitato la compensazione anziché effettuare esborsi.
    • l’amministratore avrebbe dovuto evitare esborsi dannosi, mostrando la diligenza richiesta dalla carica (art. 2476 e 1176 c.c.).

    Quanto alla vendita dei macchinari, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:

    • il curatore deve allegare l'inadempimento (es. la vendita a prezzo non congruo),
    • spetta all’amministratore dimostrare di aver agito con diligenza, ad esempio documentando il valore reale delle macchine.
    • il principio della business judgement rule non esonera dalla responsabilità se la scelta è irragionevole o fatta in conflitto d’interessi. (Ricordiamo che tale principio prevede di limitare il potere del giudice di sindacare le scelte gestionali compiute dagli amministratori di una società, a condizione che:
      • siano state prese in buona fede, cioè senza intenzioni scorrette;
      • siano fondate su un’analisi informata, quindi con una valutazione attenta dei dati e delle informazioni disponibili;
      • siano nell’interesse della società, non per vantaggi personali.)

    Con l’ordinanza n. 30031/2022, la Cassazione ha ribadito il seguente principio:

    “L’amministratore di una società a responsabilità limitata risponde per violazione dei doveri di diligenza e lealtà anche in assenza di accertato stato d’insolvenza, ove le condotte poste in essere — come pagamenti preferenziali o operazioni in conflitto d’interessi — abbiano arrecato un pregiudizio al patrimonio sociale o aggravato la posizione dei creditori.” 

  • Amministrazione e Controllo

    Trattamento di fine mandato: le condizioni per la deducibilità

       

     La Cassazione conferma l'orientamento  restrittivo sulle possibilità di deduzione del trattato di fine mandato all'amministratore nella Ordinanza 18445 del 10 luglio 2023.

    Il caso riguardava una verifica ispettiva a una SRL relativamente ai  periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, sulla base della quale  l’Agenzia notificava3 avvisi di accertamento : 

    1.  avviso di accertamento xxx,  con il quale, riprendeva a  tassazione oneri riguardanti agevolazione ambientale (ex art.  6 legge 23 dicembre 2000, n. 388) riteneva utilizzati impropriamente, per un importo di € 1.151.515,00, 
    2.  avviso di accertamento  zzz con il quale, riprendeva a tassazione l’importo di € 2.070.699,07,  quale accantonamento per il trattamento di fine mandato (TFM) non deducibile, accertando un reddito complessivo di €  2.995.997,00,e liquidando una maggiore imposta in € 569.442,00 per IRES ed € 80.757,00 per IRAP, irrogando sanzioni per complessivi € 650.199,00; 
    3.   accertamento   yyy con il quale venivano ripresi a tassazione altri costi  non deducibile ai sensi  degli artt. 105 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  per operazioni imponibili non fatturate e non dichiarate; costi non deducibili in quanto  non documentati; costi non deducibili in quanto non inerenti .

    Il ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano   veniva rigettato e anche la  Commissione tributaria regionale della Lombardia,  confermava la legittimità   dell'avviso  relativo alla deducibilità degli accantonamenti ai fini del trattamento di fine mandato (TFM).

    Nel ricorso in cassazione la ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata era incomprensibile ed illogica, in  quanto, da un lato, affermava – con riferimento agli  accantonamenti di fondi per il trattamento di fine mandato –  che  si trattava  di costi non deducibili, e, dall’altro, concludeva per la parziale deducibilità degli stessi.  

    In particolare,   sottolinea che la corte di appello nel confermare la sentenza di primo grado, aveva implicitamente legittimato l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 2120 cod. civ., come richiamato dall’art. 105, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, affermando la deducibilità dal reddito della società dell’accantonamento ai fini del trattamento di  fine rapporto per una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno diviso per 13,5, 

    L'orientamento della Cassazione sulla deducibilità del TFM 

    Nell'ordinanza la Cassazione conferma le conclusioni della Commissione regionale   la cui sentenza appare  motivata, ed in ogni caso la deducibilità degli accantonamenti è stata esclusa, indipendentemente dal profilo della  incongruità, ma soltanto in considerazione della non  sussumibilità di tali accantonamenti nelle fattispecie di cui  all’art. 105 d.P.R. n. 917/1986.

    Precisa infatti "Per ormai consolidata giurisprudenza, l'art. 105, comma 4, opera un rinvio "pieno" all'art. 17, comma 1,  lett. c) cit., cioè un rinvio non limitato all'identificazione della  categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità,  ma esteso alle condizioni richieste dalla stessa disposizione,

    nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi  accantonamenti il diritto all'indennità deve risultare da atto di   data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass. 19 agosto  2020, n. 17367; Cass. 20 luglio 2018, n. 19368)". 

     Ricorda inoltre che sotto il profilo civilistico, il compenso pagato senza una delibera preventiva non può essere ricollegato alla volontà dell'assemblea, che, ai sensi dell'articolo 2389 cod.  civ., è l'unica a poterlo determinare. 

    In  assenza di un  espresso atto assembleare  sul diritto e  sull'ammontare del compenso, di data certa anteriore  all'inizio del rapporto,  l'onere sostenuto dalla società risulta deducibile  SOLO nell'esercizio di erogazione dell'indennità di fine mandato  (ossia per cassa). 

    In tal senso, la Cassazione richiama anche  l'orientamento  consolidato sia dell'Amministrazione finanziaria (Risoluzioni  n. 211/E/2008 e n. 124/E/2017), sia della giurisprudenza di legittimità  (cfr., tra le altre, Cass. 3 marzo 2021, n. 5763;Cass. 20 febbraio 2020 n. 4400; Cass. n. 17367/ 2020).

    Viene anche sottolineato che  il ricorso non contesta che l’attribuzione del  TFM all’amministratore sia avvenuta coevamente alla sua  nomina, essendo entrambe avvenute nell’assemblea del 2  luglio 2001, ragion per cui non vi è un atto avente data certa  anteriore alla nomina medesima, anzi essendo stato  l'amministratore dimissionario e  immediatamente rinominato,  l’attribuzione del TFM in questo caso , è stata addirittura successiva all’inizio del rapporto.