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730/2026: gli altri redditi nel Quadro D
Il Modello 730/2026 va inviato dal 30 aprile al 30 settembre che sia esso ordinario o con la precompilata messa a disposizione da parte delle Entrate.
Vediamo nel dettaglio cosa contiene il Quadro D altri redditi che dall'anno scorso ha visto l'introduzione dei righi D6 e D7
730/2026: gli altri redditi nel Quadro D
Il Quadro D altri redditi vanno indicati:
- i redditi di capitale,
- i redditi di lavoro autonomo
- e i redditi diversi.

Nei righi da D3 a D5 vanno indicati alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro. Essi possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2026 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna “3” il codice 10, tranne nel caso in cui nel corso del 2025 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il modello 730.
Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla “Causale” presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2026 – Lavoro autonomo.

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2025 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:
- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
- tutti gli altri redditi di capitale.
Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.
I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:
- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017
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Iperammortamento 2026: regole per perizia tecnica e certificazione contabile
L'iperammortamento è in dirittura d'arrivo, il 4 maggio il Ministro Urso ha firmato quello che dovrebbe essere il decreto attuativo definitivo che passa ora alla firma di Giorgetti.
Ricordiamo che durante questo iter di approvazione si sono succedute diverse ipotesi di cambiamento delle regole generali ma tra le certezze vi è stato l'ampliamento della platea dei beni ammessi alla agevolazione con Decreto Fiscale che ha ritoccato la norma primaria introducendo la seguente previsione: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Leggi anche: Iperammortamento 2026: come funziona, le comunicazioni necessarie per tutte le novità sui requisiti comunicativi da inviare al GSE.
Vediamo ora altre due adempimenti e in particolare:
- la perizia tecnica asseverata
- la certificazione contabile.
Imperammortamento 2026: la perizia tecnica asseverata asseverata
Come recita l'articolo 6 del decreto in bozza firmato da Urso il 4 maggio:
- le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199,
- l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
- nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo,
sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Iperammortamento 2026: la certificazione contabile
Come recita l'art 7 dello stesso decreto, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)
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Prezzo delle sigarette 2026: nuovi aumenti dal 6 maggio
Adm ha comunicato nuovi aumenti del prezzo delle sigarette e dei sigari a partire dal 6 maggio.
Sui prezzi dei tabacchi ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ha previsto novità per l'anno in corso relativamente alle accise.
Il primo aumento reso attuativo dalle Dogane dal 16 gennaio scorso ha visto l'ufficializzazione di quanto introdotto con la legge di bilancio.
Di seguito il nuovo tariffario con i prezzi di tutte le marche, e dell'ulteriore aggiornamento appena publbicato.
Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026
La Legge di bilancio 2026 prescrive l’aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028.
Contestualmente:
- viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette
- viene ridotta l’accisa applicata ai tabacchi da inalazione senza combustione.
Secondo quanto riporata la relazione tecnica alla Legge di bilancio, con riferimento alle sigarette, si evidenzia che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
E' disposto anche l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (le cosiddette sigarette elettroniche), con o senza nicotina.
In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:
- per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo
- a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
- a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027
- e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo
- a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026,
- a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027
- e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
Adm ha pubblicato i nuovi tariffari e in particolari la lista di tutte le marche di sigarette con i prezzi in vigore dal 16 gennaio:
- Listino delle sigarette 2026 (valido dal 16 gennaio)
- Listino dei sigari 2026 (valido dal 16 gennazio)
- Listino dei prodotti di inalazione 2026. (valido dal 16 gennaio
- Listino sigarette 2026 (valido dal 6 maggio)
- Listino sigari 2026 (valido dal 6 maggio).
Per tutti gli altri prezzi visita il sito di ADM Agenzia delle Dogane.
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Iperammortamento 2026: come funziona, le comunicazioni necessarie
La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.
Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF.
Il Ministro Urso ha firmato in data 4 maggio il decreto che ora dovrà essere controfirmato dal Ministro Giorgetti.
Ricordiamo che il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo ha ritoccato la norma primaria introducendo la seguente norma: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Pertanto viene confermata la soppressione della norma che vincolava gli acquisti dei beni agevolabili.
Le novità dell'ultim'ora svelano nel dettaglio tutte le regole per le comunicazioni necessarie per beneficiare dell'iperammortamento.
Inoltre spicca anche il fatto che tra i beni strumentali agevolabili non sono state incluse le soluzioni software in cloud, che vengono erogate in modalità as-a-service, cioè attraverso canoni di abbonamento, ipotesi prima ventilata poi abbandonata dai miisteri.
Si attende il testo del decreto attuativo definitivo nel frattempo riepiloghiamo le regole principali dell'iperammortamento 2026 e vediamo l'elenco dettagliato delle comunicazioni come indicate nell'ultimo bozza di decreto ddisponbile.
Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
Iper ammortamernto 2026: come funziona
La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale.
La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.
La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione spetta per investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.
Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.
Ulteriore condizione ora soppressa dal Decreto Fiscale era quella che i beni dovevano essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.
Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Ora si attende il nuovo testo del decreto MEF-MIMIT riformulato dopo la conferma del MEF di volere sopprimere la norma che ancorava l'agevolazione a prodotti UE.
Iperammortamento 2026: le comunicazioni per avere il beneficio
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto firmato dal Ministro Urso in data 4 maggio e ora atteso da Giorgetti per la contro firma, vediamo i requisiti per accedere all'iperammortamento 2026.
Tra i requisiti per accedere occorre tenere presente che:
- per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttivacui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro:
- dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
- della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché della data prevista di interconnessione;
- della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione; dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
- Per ciascuna comunicazione preventiva di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE ai sensi del comma 4, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1. Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
- Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma di cui al comma 2, corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE ai sensi del comma 4. La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 2. Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.
- A seguito della trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora i dati e la documentazione trasmessa nei predetti termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione.
- Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni di cui ai commi da 1 a 4 nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
6. Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 12, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa ai sensi del comma 1, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 4, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
a) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
b) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
7. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione di cui all’articolo 5, ivi resi disponibili.
Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
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Piano casa: 100.000 alloggi in 10 anni
Il Cdm del 30 aprile ha approvato il cosiddetto Piano Casa.
Si interviene tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.
Viene strutturato un programma di 10 miliardi articolato su tre livelli:
- recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente,
- sviluppo dell’housing sociale a canone calmierato
- attivazione di capitali privati.
Di seguito maggiori dettagli.
Leggi anche Decreto Lavoro 1° Maggio: ecco le novità approvate.
Piano casa: cosa contiene
Il Governo ha approvato il Piano Casa che viene sintetizzato dal relativo comunicato stampa.
Le misure previste dal decreto-legge poggiano su tre pilastri:
- il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
- il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
- il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.
Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge con dichiarazione d’urgenza volto a introdurre disposizioni in materia di rilascio degli immobili.
Il provvedimento introduce misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario. Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso. È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice. -
CU 2026: il calendario degli invii
Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato le regole per la CU 2026.
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro:
- il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi (se non hai ricevuto la CU 2026 leggi anche: CU 2026 non ricevuta: cosa fare?)
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Attenzione al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.Leggi anche CU 2026: proroga delle richieste massive per gli intermediari
CU 2026: cosa contiene
La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova
certificazione.
In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
successivi.
Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:- redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
- ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi
deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
Leggi anche: Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi.
CU 2026: le tipologie di invio
Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:
- ordinari,
- sostitutivi
- o di annullamento.
Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.
l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Per chi non ha rispettato una delle scadenze già trascorse può essere importante sapere come ravvedersi nel caso di mancato invio della CU 2026, leggi: CU tardiva o errata: regole per il ravvedimento operoso.
Allegati: -
Rottamazione quater: prossima rata entro il 31 maggio
L'agenzia della Riscossione con il nuovo servizio online dello scadenzario per le rottamazioni, leggi lo scadenzario per approfondire, ricorda che il 31 maggio scade la 12° rata della rottamazione quater.
Il termine del 31 maggio riguarda i contribuenti che devono pagare la 12ª rata della rottamazione quater (la 11ª rata per i soggetti indicati dal Decreto Alluvione ) e la 4ª rata della Riammissione alla stessa misura agevolativa. Attenzione al fatto che grazie alla tolleranza e ai differimenti previsti dalla legge, l’ultimo giorno utile per pagare è l’8 giugno.
In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick.Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In merito alla Rottazione quater occorre precisare che il Decreto Fiscale in convernsione in legge entro il 26 maggio prossimo, potrebbe contenere novità per l'eventuale riapertura della definizione agevolata n 4, leggi anche Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.
Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate
Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.
Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:- si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
- senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.
Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.