• Adempimenti Iva

    IVA al 10% per gli spettacoli quando è possibile per la Cassazione

    La Cassazione delimita l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% nel settore degli spettacoli: l’aliquota prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 riguarda esclusivamente il rapporto tra organizzatori delle manifestazioni e spettatori, mentre quella prevista dal n. 119 si applica ai contratti di scrittura tra organizzatori e artisti, purché abbiano a oggetto una vera e propria prestazione artistica.

    È quanto chiarisce la Corte nell’ambito di una controversia nella quale una società contestava, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria anziché di quella agevolata al 10% ad alcune prestazioni connesse a eventi spettacolisti.

    IVA agevolata al 10%: la questione arrivata in Cassazione

    La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, emesso a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e di gravi irregolarità contabili.

    Tra le contestazioni della contribuente figurava l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in luogo di quella agevolata prevista dalla Tabella A, parte III, del DPR 633/1972.

    La Commissione tributaria regionale aveva escluso l'applicabilità dell'IVA al 10%, rilevando soprattutto che non era stata fornita la prova dell'esatta natura delle prestazioni rese.

    In particolare, secondo il giudice d'appello, gli elementi disponibili non consentivano di stabilire se l'attività svolta dalla società consistesse nella mera esecuzione tecnica di scenari progettati e ideati da altri oppure comprendesse anche la loro ideazione e realizzazione. Mancavano quindi gli elementi concreti necessari per valutare la natura effettiva delle prestazioni e la loro riconducibilità alla disciplina dei contratti di scrittura.

    La società ha contestato questa conclusione in Cassazione, sostenendo l'errata interpretazione dei nn. 119 e 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.

    Perché la Cassazione esclude l’IVA al 10% nel caso esaminato

    La Cassazione dichiara innanzitutto inammissibile il motivo. La ragione è processuale ma decisiva: il ricorso si concentrava sull'interpretazione della disciplina IVA, mentre la decisione del giudice d'appello poggiava su un diverso presupposto, ossia il difetto di prova sulla natura delle prestazioni effettivamente svolte. La censura non colpiva quindi specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

    La Corte affronta comunque anche la questione giuridica e la ritiene infondata, chiarendo quali prestazioni possono effettivamente beneficiare dell'aliquota IVA agevolata nel settore degli spettacoli.

    Vengono distinte nettamente le due ipotesi contemplate dalla Tabella A.

    L'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 123 trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra organizzatori delle manifestazioni e spettatori

    La Corte osserva che le attività spettacolistiche contemplate da questa disposizione si caratterizzano per lo svolgimento davanti a un pubblico che ne costituisce il diretto fruitore.

    Non può quindi essere ricondotta a questa fattispecie, secondo la Corte, la vendita dello spettacolo dal produttore all'organizzatore.

    Diversa è l'agevolazione contemplata dal n. 119, relativa ai contratti di scrittura. In questo caso deve trattarsi di accordi tra organizzatori e artisti per l'esecuzione dello spettacolo e la prestazione deve avere una specifica connotazione artistica.

    Non è sufficiente, dunque, che un'attività sia semplicemente collegata o funzionale alla realizzazione dello spettacolo.

    Per la Cassazione, i contratti di scrittura ammessi all'agevolazione devono avere a oggetto le modalità e le condizioni di una prestazione artistica.

    La Corte individua come elemento caratterizzante una performance personale connotata da intuitus personae, che richieda speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico.

    Restano invece escluse dal perimetro dell'agevolazione quelle prestazioni che, pur essendo vicine e connesse all'attività artistica e rilevanti per la sua migliore esecuzione, risultano autonome e differenti per natura, contenuto e modalità di esecuzione.

    La Cassazione richiama inoltre la disciplina europea, sottolineando che essa consente agli Stati membri di applicare aliquote agevolate alle prestazioni interessate, ma non li obbliga a farlo. 

    La delimitazione prevista dalla normativa italiana per il contratto di scrittura costituisce pertanto, secondo la Corte, una scelta legislativa legittima.

    La Cassazione formula espressamente il seguente principio di diritto, che si riporta letteralmente: “l'aliquota agevolata del 10% di cui al n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, trova applicazione esclusivamente con riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori, non in altri rapporti in cui sono parte soggetti diversi; parimenti, l'identica agevolazione del 10% di cui n. 119 della medesima Tabella A ridetta la prevede esclusivamente per i contratti di scrittura, vale a dire per gli accordi tra organizzatori ed artisti per l'esecuzione dello spettacolo e che hanno per oggetto una prestazione artistica intesa come performance personale, connotata da intuitus personae, che presuppone e richiede speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico, tali da caratterizzare e distinguere la prestazione in oggetto rispetto ad altre”.

    Il punto centrale della pronuncia è quindi che il collegamento di una prestazione con uno spettacolo non è, da solo, sufficiente per applicare l’IVA al 10%

    Occorre verificare in quale rapporto rientri la prestazione e, nel caso dei contratti di scrittura, che si tratti effettivamente di una performance artistica con le caratteristiche individuate dalla Corte.

    Sul tema dell'aliquota IVA agevolata, dunque, la censura della contribuente non viene accolta.

    Più complessivamente, il ricorso era articolato in sei motivi: la Cassazione accoglie soltanto il sesto, relativo alla distinta questione della detrazione dell'IVA sugli acquisti, ritenendo necessario un ulteriore accertamento sulla sussistenza del credito alla luce della documentazione prodotta dalla società.

    L'impugnazione viene rigettata per il resto e la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito.

    FAQ

    L’IVA al 10% si applica a tutte le prestazioni connesse agli spettacoli?

    No. La Cassazione distingue le prestazioni rivolte agli spettatori dai contratti di scrittura e dalle altre attività semplicemente connesse allo spettacolo.

    Quando il contratto di scrittura beneficia dell’IVA al 10%?

    Quando riguarda un accordo tra organizzatore e artista avente a oggetto una prestazione artistica personale, connotata da intuitus personae e dalle specifiche competenze indicate dalla Cassazione.

    Basta che una prestazione sia necessaria alla realizzazione dello spettacolo?

    No. Secondo la Corte, devono essere escluse dal contratto di scrittura agevolato le prestazioni connesse all'attività artistica ma autonome e differenti per natura, contenuto e modalità di esecuzione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: attenzione al Quadro RS dei forfettari

    Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

    Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.

    In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.

    Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo. 

    A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi. 

    Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.

    Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

    Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373. 

    Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
    In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190. 

    A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:

    • in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
    • in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.

    Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
    Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
    A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

    • “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
    • Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

    In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

    • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
    • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
    •  nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
      •  i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
      •  i canoni di noleggio;
      •  i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
      • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

    Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e  nel rigo RS381, vanno indicati i consumi. 

    Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

    •  i servizi telefonici compresi quelli accessori;
    • i consumi di energia elettrica;
    • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2026: tutte le regole per provvedere

    Entro il 31 ottobre sarà necessario inviare il Modello 770/2026.

    Ricordiamo che il giorno 11 giugno le Entrate hanno aggiornato il software del 770/2026.

    In particolare, si tratta della versione software: 1.1.0 che indipendentemente dal sistema operativo, per essere eseguita si può selezionare il link seguente: Modello 770 2026.

    Viene evidenziato tra i motifìvi dell'aggiornamento che nella sezione II del quadro ST e nel quadro SV, sono eliminati i codici tributo “1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E”

    Il modello 770/2026 (anno d’imposta 2025) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:  

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    Attenzione al fatto che l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo, 30 aprile e 31 ottobre 2026), la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Con il Provvedimento n 72221 del 27 febbraio sono state pubblicate regole e Modello 770/2026.

    Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

    Modello 770/2026: soggetti obbligati alla presentazione

    I soggetti obbligati all'ivio sono:

    • le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
    • gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
    • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
    • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
    • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
    • i Trust;
    • i condomìni;
    • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
    • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
    • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
    • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
    • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
    • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
    • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
    • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
    • le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
    • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi del-
      l’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
    • i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
      Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2026 i seguenti soggetti i quali:
    • hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
    • hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
    • hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
    • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
    • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2025;
    • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

    Modello 770/2026: regole di invio

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:

    • la certificazione unica,
    • il Modello 770

    La dichiarazione Modello 770/2026 si compone di un frontespizio e di quadri staccati.

    Frontespizio:

    • nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
    • nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2026, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;

    c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    d) tramite società appartenenti al gruppo.
    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    Va evidenziato che l servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Ritenute e utili grandi gruppi energetici: versamenti anticipati

    In GU n 197 del 26 agosto viene pubblicato il Decreto n 153/2026  in vigore da oggi con varie misure per fronteggiare la crisi energetica.

    Tra queste, all'articolo 2 vi è una misura che riguarda i grandi gruppi energetici.

    Si tratta come specifica l'articolo della introduzione del versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da questi gruppi.

    Vediamo il dettaglio.

    Versamento anticipato sulle ritenute per i grandi gruppi energetici

    Il Decreto urgente approvato dal Cdm del 26 agosto e già in vigore introduce, a decorrere dal 2026, un obbligo di versamento anticipato commisurato alle ritenute e alle imposte sostitutive dovute sugli utili societari.

    Vediamo dalla tabella di riepilogo:

    • soggetti obbligati
    • settore di attività
    • presupposto impositivo
    • versamento
    Elemento Dettaglio
    Soggetti obbligati Società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR (DPR 917/1986), controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato
    Soglia dimensionale Ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro, in base all'ultimo bilancio consolidato approvato
    Settore di attività Estrazione, produzione, importazione, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale (anche liquefatto), altri prodotti energetici o energia elettrica
    Presupposto Utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione
    Misura del versamento 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, se gli utili fossero corrisposti nello stesso esercizio della delibera
    Termine di versamento 30 novembre di ogni anno, con le modalità dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (esclusa la compensazione in sede di versamento)

    Versamento ritenute e utili grandi gruppi energetici: il credito d’imposta spettante

    Occoere evidenziare che al versamento anticipato corrisponde un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile dalla società a scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute al momento dell'effettiva corresponsione degli utili cui si riferisce. 

    Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del DPR 600/1973, la quota di credito riferibile agli utili corrisposti tramite intermediari viene comunicata a questi ultimi, che la utilizzano in diminuzione dei versamenti dovuti all'Erario.

    Inoltre, il credito d'imposta:

    • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP,
    • e non rileva ai fini del rapporto tra interessi passivi e ROL di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. 

    In caso di revoca totale o parziale della delibera di distribuzione, la quota di versamento riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione diventa credito immediatamente compensabile, senza i limiti annuali di compensazione ordinariamente previsti, oppure rimborsabile su richiesta del contribuente. 

    Il versamento anticipato non è deducibile ai fini IRES e IRAP e non determina, di per sé, alcuna imputazione di reddito in capo ai soci né corresponsione anticipata degli utili ai fini fiscali.

    La stessa regola viene replicata per i soggetti che rientreranno nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), in vigore in sostituzione dell'attuale TUIR.

  • Ipotecaria e catastali

    Ipoteca a garanzia della transazione fiscale: la Cassazione dice si all’imposta

    L’ipoteca volontaria concessa a garanzia dei debiti tributari oggetto di una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate non è esente dall’imposta ipotecaria.

    La formalità non può infatti beneficiare dell’esclusione prevista dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990 per quelle eseguite «nell’interesse dello Stato».

    È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24487 del 5 agosto 2026, relativa a un’ipoteca costituita nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare.

    La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda, in particolare, il significato da attribuire alla parola “Stato” ai fini dell’esenzione dall’imposta ipotecaria: secondo i giudici, il riferimento normativo è allo Stato-persona e non può essere esteso all’Agenzia delle Entrate.

    Il caso: un’imposta ipotecaria da oltre 500mila euro

    La controversia nasce da un avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento di 505.970 euro per l’omesso versamento dell’imposta ipotecaria relativa a un’iscrizione concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione.

    La vicenda era arrivata davanti alla Commissione tributaria regionale che, con la sentenza n. 9795/2022 aveva accolto l’appello di una persona fisica e di due società per azioni e annullato l’avviso.

    Il ragionamento seguito dalla CTR si fondava sull’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990.

    La disposizione stabilisce, tra l’altro, che «non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato».

    Secondo il giudice tributario regionale, la formalità ipotecaria prestata a garanzia del pagamento del debito erariale oggetto della transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate doveva quindi essere considerata esente, in quanto eseguita nell’interesse dello Stato.

    Perché la controversia è arrivata in Cassazione

    Contro questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, mentre le altre parti hanno resistito con controricorso.

    Il ricorso era affidato a un solo motivo: secondo l’Agenzia, la CTR aveva violato o falsamente applicato gli articoli 1, 11 e 16 del d.lgs. n. 347/1990 e gli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, riconoscendo erroneamente l’esenzione dall’imposta.

    La Cassazione ha giudicato la censura ammissibile e fondata.

    Prima di affrontare il problema interpretativo, tuttavia, la Corte effettua una precisazione significativa: l’ipoteca era stata rilasciata in favore e, dunque, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate.

    La questione decisiva diventa quindi un’altra: un’ipoteca concessa nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate può essere considerata, ai fini dell’articolo 1 del d.lgs. n. 347/1990, una formalità eseguita «nell’interesse dello Stato»?

    La risposta della Cassazione è negativa.

    Agenzia delle Entrate e Stato-persona non coincidono

    Il primo passaggio del ragionamento riguarda la natura dell’Agenzia delle Entrate.

    La Corte ricorda che l’Agenzia non costituisce un organo dello Stato, ma è un soggetto giuridico distinto, dotato di propria personalità giuridica e non organicamente collegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    L’Agenzia svolge i servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie statali attribuitile dall’articolo 62 del d.lgs. n. 300/1999, ma non può per questo essere assimilata allo Stato-persona.

    La distinzione è determinante perché, secondo la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza, quando le norme sulle imposte di registro, catastale, ipotecaria e di bollo utilizzano, ai fini di un’esenzione, formule quali «a favore dello Stato» o «nell’interesse dello Stato», il termine Stato deve essere riferito allo Stato-persona.

    La Corte esclude un’interpretazione estensiva dell’agevolazione: quando il legislatore vuole riconoscere un beneficio fiscale anche ad altri enti pubblici, deve indicarlo espressamente.

    I due limiti all’esenzione dall’imposta ipotecaria

    La Cassazione individua anche un secondo argomento, ricavato dalla lettura coordinata degli articoli 11 e 16 del d.lgs. n. 347/1990.

    L’articolo 16 prevede, in determinate ipotesi, la prenotazione a debito dell’imposta e il successivo recupero nei confronti del debitore. 

    L’articolo 11, invece, comprende tra i soggetti obbligati al pagamento anche i debitori contro i quali sia stata iscritta o rinnovata l’ipoteca.

    Da queste disposizioni deriva, secondo la Corte, un “doppio limite” all’esclusione prevista per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato.

    Anche quando la formalità risponde all’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, quindi, l'esenzione non opera nei confronti del debitore contro il quale l’ipoteca è iscritta.

    Diverso è il caso in cui lo stesso Stato sia contemporaneamente debitore dell’imposta e soggetto interessato alla formalità: in questa situazione l’esclusione trova giustificazione nell’impossibilità di far coincidere nel medesimo soggetto il debitore dell’imposta e il titolare del relativo credito.

    Il precedente contrario del 2020 e l’orientamento successivo

    La parte più interessante dell’ordinanza riguarda il confronto con la precedente giurisprudenza.

    La stessa Cassazione riconosce espressamente che nel 2020 aveva raggiunto una conclusione opposta.

    Con la sentenza n. 1899/2020 aveva infatti affermato che l’ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca, a garanzia del pagamento di debiti tributari, costituisse una formalità non soggetta a imposta perché eseguita nell’interesse dello Stato.

    Questo orientamento è stato però successivamente superato. L’ordinanza n. 24487/2026 richiama infatti le pronunce nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e n. 2690 del 2026, nelle quali la Cassazione è tornata sulla questione escludendo l’esenzione.

    Il principio richiamato letteralmente dalla Corte è il seguente:  «In tema di imposte e tasse ipotecarie, l'iscrizione di ipoteca costituita in favore dell'agente della riscossione, ed in relazione ad una transazione fiscale, non è riconducibile all'esenzione prevista, per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, dal DLgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, in quanto detta esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dallo stesso legislatore, deve essere riferita esclusivamente allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento, e di riscossione, dei tributi né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione dei tributi».

    Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata.

    La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità e affrontare le questioni rimaste assorbite nella precedente decisione d’appello.

    Non si tratta di una decisione innovativa in senso stretto. La conclusione raggiunta è infatti coerente con un orientamento già espresso chiaramente dalla Cassazione nelle ordinanze nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e successivamente nella n. 2690/2026.

    La pronuncia è comunque rilevante perché consolida il superamento del precedente contrario rappresentato dalla Cassazione n. 1899/2020.

    Imposta ipotecaria su garanzia per transazioni fiscali: faq

    FAQ

    L’ipoteca concessa all’Agenzia delle Entrate per una transazione fiscale è esente dall’imposta ipotecaria?
    No. Secondo l’orientamento seguito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 24487/2026, non può beneficiare dell’esenzione dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990.

    Perché l’Agenzia delle Entrate non beneficia dell’esenzione prevista per lo Stato?
    Perché, ai fini della disposizione agevolativa, la Cassazione interpreta il termine “Stato” come riferito allo Stato-persona. L’Agenzia delle Entrate è invece un distinto soggetto giuridico.

    La Cassazione aveva sempre seguito questo orientamento?
    No. La sentenza n. 1899/2020 aveva riconosciuto l’esenzione in un caso analogo. Le successive pronunce del 2024 e del 2026 hanno però affermato l’orientamento contrario, oggi ribadito dall’ordinanza n. 24487/2026.

  • Versamenti delle Imposte

    I tributi regionali riscoprono l’aggio di riscossione

    L’art. 8 del d.lgs. 7.8.2026, n. 175, disciplina la procedura di riscossione dei tributi regionali avvicinandole a quella prevista dall’art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78, in quanto atti emessi a decorrere dal 1.1.2027 o, se precedenti, dalla data stabilita da apposita legge regionale, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascun tributo.

    Gli atti di accertamento emessi dalle regioni, e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contengono anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi ivi indicati. 

    Inoltre, vi deve essere indicato che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e il nome del soggetto affidatario che, dopo il decorso di 60 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini della procedura di esecuzione forzata.

    La riscossione

    Con esclusione delle sanzioni, degli interessi, delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dalla data in cui l’atto è divenuto esecutivo (cioè decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione di cui al r.d. 14.4.1010, n. 639) e fino alla data in cui avviene il pagamento si applicano gli interessi di mora che sono calcolati considerando il tasso di interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali dalle regioni con apposita legge

    Mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione applica per l’anno 2026 il tasso del 2,68% annuale determinato con il provvedimento 23.5.2019, la regione applica il tasso di interesse legale del 1,6% fissato con il d.m. 10/12/2025, che può essere elevato al 3,6% con apposita legge.

    Più rilevante, invece, è la disciplina in materia di costi di elaborazione e notifica degli atti e delle successive fasi cautelari ed esecutive.

    L’art. 8, comma 12, afferma che va conteggiata:

    • a) una quota determinata “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell’atto di accertamento, fino ad un massimo di 300 euro; se il pagamento avviene successivamente, la misura è elevata al 6%, fino ad un massimo di 600 euro;
    • b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive” (che comprende il costo della notifica degli atti  correlata all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, comprese le spese per i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, gli oneri e le  eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero) a carico del debitore nella misura fissata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14.4.2023 e dai regolamenti del Ministro di grazia e giustizia 11.2.1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15.5.2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

    Gli “oneri di riscossione a carico del debitore”, assenti per quanto riguarda gli atti riferiti all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ora riemergono, seppure per tributi regionali, nonché per i tributi degli enti locali. 

    La nostalgia, quindi, fa riemergere tale voce, che nel linguaggio comune è identificata con il termine di “aggio di riscossione” che era in vigore fino al 31.12.2021.

  • Società di capitali e di persone

    Governance e statuti societari: le novità del nuovo TUF

    Dal 2027 saranno operative le novità introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47 che riforma il Testo unico della finanza (TUF) e interviene anche sul Codice civile con importanti novità per la governance e gli statuti societari.

    Tra le modifiche più rilevanti vi sono:

    • nuova disciplina sulla scelta del sistema di amministrazione e controllo delle S.p.A., 
    • obbligo per le società quotate di adeguare gli statuti alle nuove regole sulla composizione degli organi sociali,
    • nuove possibilità statutarie relative allo svolgimento delle assemblee.

    Vediamo le tre principali novità e le relative decorrenze.

    S.p.A.: lo statuto sceglie il sistema di amministrazione e controllo

    Una delle novità più significative della riforma riguarda l'articolo 2380 del Codice civile, integralmente sostituito dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026.

    La nuova disposizione stabilisce che lo statuto adotta, tenendo conto:

    • delle concrete esigenze della società, 
    • delle dimensioni,
    • della composizione della compagine sociale e delle caratteristiche dell'attività esercitata,

    uno dei tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dalla legge.

    In particolare, lo statuto può adottare:

    • il sistema nel quale l'amministrazione è affidata a uno o più amministratori e il controllo a un collegio sindacale;
    • il sistema con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza;
    • il sistema con consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

    La novità è rilevante perché il Codice civile non configura più il modello con collegio sindacale come sistema ordinario rispetto agli altri.

    I diversi modelli vengono disciplinati su un piano di sostanziale parità e la scelta statutaria assume quindi un ruolo centrale nella definizione della governance della S.p.A.

    Cambiano anche le denominazioni: il decreto supera i riferimenti ai sistemi "dualistico" e "monistico", sostituendoli con definizioni riferite direttamente agli organi che li caratterizzano.

    Il nuovo articolo 2380 disciplina inoltre il passaggio da un sistema all'altro

    Salvo che la deliberazione stabilisca diversamente, la variazione produce effetto alla data della riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo e non costituisce causa di revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

    Le nuove disposizioni sono in vigore dal 29 aprile 2026.

    Per le società già costituite diventa quindi opportuno verificare le clausole statutarie sulla governance alla luce della nuova disciplina, distinguendo tale verifica dagli specifici casi in cui il decreto prevede espressamente un obbligo di adeguamento.

    Società quotate: obbligo di adeguare gli statuti

    Un vero e proprio obbligo di adeguamento statutario è invece previsto per le società quotate.

    Il nuovo articolo 147-bis.1 TUF stabilisce che gli organi di amministrazione e controllo siano eletti secondo norme previste dallo statuto che, nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili a ciascun organo, promuovano e favoriscano:

    • professionalità;
    • rappresentatività;
    • diversità;

    nella complessiva composizione del collegio.

    In questo caso non si tratta di una semplice facoltà attribuita alle società.

    L'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. n. 47/2026 stabilisce espressamente che le società adeguano gli statuti alle nuove disposizioni dell'articolo 147-bis.1. Il decreto non fissa, tuttavia, una data identica per tutte le società.

    L'adeguamento deve essere effettuato in tempo utile affinché le nuove disposizioni trovino applicazione alle nomine delle cariche sociali da effettuare o rinnovare a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

    Considerando che il D.Lgs. n. 47/2026 è entrato in vigore il 29 aprile 2026, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare il riferimento è quindi alle nomine e ai rinnovi effettuati a partire dall'esercizio 2027.

    La data entro la quale modificare concretamente lo statuto dovrà pertanto essere individuata tenendo conto del calendario delle nomine e dei rinnovi degli organi della singola società.

    Assemblee: nuove possibilità statutarie dal 30 settembre 2026

    La terza novità riguarda le modalità di svolgimento delle assemblee delle società quotate.

    Il nuovo articolo 125-bis.1 TUF attribuisce allo statuto la possibilità di stabilire la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta.

    La nuova disciplina contempla, tra le diverse possibilità, lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento e l'esercizio del voto esclusivamente attraverso il rappresentante designato dalla società.

    Se lo statuto non stabilisce una modalità esclusiva, la decisione sulle modalità di svolgimento dell'assemblea è rimessa all'organo di amministrazione, nel rispetto dei criteri previsti dalla norma.

    In questo caso occorre prestare particolare attenzione alla decorrenza.

    L'articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 47/2026 stabilisce che la nuova disciplina si applica alle assemblee che si svolgono successivamente al 30 settembre 2026

    Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti e le previsioni statutarie adottate in conformità ad esse.

    Il decreto precisa inoltre che, ai fini della nuova facoltà prevista dall'articolo 125-bis.1, comma 1, sono considerate le sole previsioni statutarie adottate o modificate dopo l'entrata in vigore del decreto, quindi dopo il 29 aprile 2026.

    Statuti societari: le date da ricordare per nomine e adeguamenti

    La riforma non introduce un unico obbligo né una sola scadenza per tutti gli statuti societari.

    Le principali date da tenere presenti sono:

    • 29 aprile 2026: entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026 e delle nuove disposizioni civilistiche, salvo le specifiche norme transitorie;
    • dopo il 30 settembre 2026: applicazione alle assemblee della nuova disciplina prevista, tra l'altro, dall'articolo 125-bis.1 TUF;
    • dall'esercizio successivo a quello in corso al 29 aprile 2026: applicazione delle nuove regole dell'articolo 147-bis.1 TUF alle nomine e ai rinnovi delle cariche delle società quotate, con conseguente necessità di adeguare preventivamente gli statuti.

    Il D.Lgs. n. 47/2026 rafforza quindi il ruolo dello statuto come strumento centrale nella definizione della governance societaria: alla maggiore autonomia riconosciuta alle S.p.A. nella scelta del sistema di amministrazione e controllo si affiancano, per le quotate, specifici obblighi di adeguamento e nuove possibilità nella disciplina delle assemblee.