• Mettersi in proprio

    Linee Guida Ambulanti: regole per le concessioni degli spazi

    In GU n 161 del 14 luglio le Linee Guida per gli ambulanti.

    Già in giugno il Ministro Urso le aveva annunciate specificando che: “Con queste Linee guida colmiamo un vuoto che per anni ha generato rinvii e incertezze, dando finalmente regole certe a migliaia di operatori del commercio ambulante e uno strumento utile ai Comuni chiamati a gestire i bandi. Si tratta di una riforma attesa da anni, costruita con Regioni, Comuni e associazioni di categoria, che garantisce procedure trasparenti e concorrenziali, nel rispetto delle regole europee, e valorizza esperienza, professionalità e investimenti di chi ogni giorno anima i mercati italiani”.

    Adottate le Linee guida per i commercianti ambulanti

    Un quadro nazionale certo e uniforme per il commercio ambulante, a tutela dei mercati, degli operatori e dei Comuni , è quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha firmato il decreto che adotta definitivamente le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

    Le linee guida per gli ambulanti sono un tassello tra le priorità della Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

    Le nuove Linee guida – frutto di un lavoro condotto in stretto raccordo con Regioni, l’ANCI e le associazioni di categoria – mettono a disposizione dei Comuni uno strumento uniforme per predisporre i bandi e offrono agli operatori del commercio su aree pubbliche un quadro stabile, chiaro e riconoscibile su tutto il territorio nazionale. 

    Il provvedimento consente così di superare l’incertezza applicativa e di assicurare regole omogenee, il giusto equilibrio tra tutela della concorrenza e continuità dei mercati, nonché il riconoscimento del valore professionale maturato dagli operatori.

    Le Linee guida prevedono il rilascio delle concessioni attraverso procedure selettive, con durata di dieci anni per mercati, posteggi isolati e chioschi

    Per le fiere, la durata decennale opera come limite massimo nei casi di manifestazioni storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall’ente locale.

    Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti

    • fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell’impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa;
    • fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio. 

    In particolare, l’anzianità d’impresa può valere fino a 35 punti, l’esperienza diretta sul posteggio 15 punti, il requisito dimensionale della microimpresa 5 punti e la stabilità occupazionale fino a 5 punti. Sono inoltre valorizzati l’anzianità di spunta, l’offerta di prodotti tipici e di qualità, la consegna a domicilio, la formazione, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

    Il provvedimento introduce anche limiti alla concentrazione dei posteggi nella stessa area mercatale, per assicurare pluralità dell’offerta e tutela della concorrenza: non più di due concessioni nei mercati o nelle fiere fino a 100 posteggi e non più di tre nelle aree mercatali con oltre 100 posteggi.

    Attenzione al fatto che le Linee guida saranno ora sottoposte agli organi di controllo e successivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.

     

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    Prima casa immobile sito in due comuni: chiarimenti sulla spettanza

    Con la Risposta n 145/2026 le Entrate chiariscono il caso di un fabbricato catastalmente suddiviso in due particelle non riunibili in due comuni diversi e la spettanza della agevolazione prima casa.

    Prima casa in successione: agevolazione anche se l’immobile ricade in due Comuni

    L’agevolazione “prima casa” può essere applicata all’intero fabbricato ereditato anche quando l’abitazione è formalmente suddivisa in due particelle situate in Comuni catastali diversi. È necessario, però, che le porzioni siano prive di autonomia funzionale e reddituale e risultino unite di fatto ai fini fiscali.

    Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 145/2026, relativa a un unico fabbricato abitativo, con pertinenze, non accorpabile catastalmente perché insistente sul territorio di due differenti Comuni.

    Agevolazione prima casa nelle successioni: cosa prevede la legge

    L’articolo 69, comma 3, della legge n. 342/2000 prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di abitazioni derivanti da successione o donazione, quando ricorrono i requisiti previsti per l’acquisto della prima casa.

    In presenza di più eredi, è sufficiente che tali requisiti siano posseduti da almeno uno dei beneficiari

    Le relative dichiarazioni devono essere rese dall’interessato nella dichiarazione di successione.

    Il beneficio riguarda le abitazioni appartenenti a categorie catastali diverse da:

    • A/1, abitazioni di tipo signorile;
    • A/8, abitazioni in ville;
    • A/9, castelli e palazzi di pregio storico o artistico.

    L’agevolazione opera sulle imposte ipotecaria e catastale, mentre l’eventuale imposta di successione continua a essere applicata secondo le regole ordinarie.

    Il caso dell’immobile situato in due Comuni catastali

    La fattispecie esaminata dalle Entrate riguarda un fabbricato costituito da un’unica abitazione e da due garage pertinenziali, ma suddiviso in due particelle edilizie ricadenti in differenti Comuni catastali.

    Proprio la diversa ubicazione impediva di procedere alla normale fusione catastale. 

    Le operazioni di accorpamento, infatti, possono essere effettuate soltanto per immobili appartenenti allo stesso Comune catastale.

    Secondo l’Agenzia, questa impossibilità tecnica non esclude automaticamente il beneficio fiscale.

    L’agevolazione può interessare l’intera abitazione quando le particelle, pur rimanendo formalmente distinte, costituiscono sotto il profilo sostanziale un unico immobile abitativo.

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    Immobile su due comuni: prima casa anche per la pertinenza

    La condizione decisiva è che le particelle siano unite di fatto ai fini fiscali e risultino prive di autonomia funzionale e reddituale.

    L’unione di fatto consente di rappresentare negli archivi catastali la situazione reale dell’immobile nei casi in cui non sia possibile effettuare una fusione ordinaria.

    A questo scopo devono essere presentate le dichiarazioni catastali di variazione previste per ciascuna porzione.

    Negli atti catastali dovrà essere inserita un’annotazione che colleghi ogni particella all’altra porzione immobiliare, specificando che la rendita è attribuita alla singola porzione esclusivamente ai fini fiscali.

    Lo stesso principio era già stato riconosciuto dall’Agenzia nella risposta n. 155/2023, riguardante immobili formalmente composti da particelle distinte ma utilizzati come un’unica unità e privi di indipendenza funzionale e reddituale.

    Il trattamento agevolato può essere esteso anche alle pertinenze appartenenti alle categorie catastali:

    • C/2, magazzini e locali di deposito;
    • C/6, autorimesse e rimesse;
    • C/7, tettoie chiuse o aperte.

    Il beneficio è riconosciuto nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

    Nel caso analizzato, essendo caduti in successione due garage classificati C/6, gli eredi possono chiedere l’agevolazione soltanto per uno dei due. L’altro garage resta assoggettato al trattamento fiscale ordinario.

    Dichiarazione di successione con il Modello 4 cartaceo

    Considerata la particolare configurazione dell’immobile, l’Agenzia consente agli eredi di presentare la dichiarazione di successione in forma cartacea mediante il Modello 4, entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.

    Questa modalità permette di indicare tutte le particelle comprese nell’attivo ereditario, anche se ubicate in Comuni differenti.

    Nel Modello 4 gli eredi possono:

    1. inserire separatamente i due immobili;
    2. indicare per entrambi il tipo immobile “prima casa”;
    3. riportare la lettera “P” nel campo relativo all’agevolazione soltanto su uno di essi;
    4. compilare una distinta nota di trascrizione per ogni immobile, utilizzando i rispettivi dati catastali.

    La possibilità di utilizzare il modello cartaceo rappresenta una soluzione riferita alla specifica situazione esaminata dall’interpello.

    Attenzione al fatto che dopo la registrazione della dichiarazione di successione, gli eredi devono presentare la richiesta di voltura degli immobili entro 30 giorni presso i competenti uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate.

    In sintesi, il bonus prima casa è applicabile all’intero fabbricato situato in due Comuni quando:

    • l’abitazione è sostanzialmente unitaria;
    • le particelle non hanno autonomia funzionale e reddituale;
    • è stata eseguita l’unione di fatto ai fini fiscali;
    • l’immobile non rientra nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
    • almeno uno degli eredi possiede i requisiti prima casa.


    Risposte a dubbi frequanti:

    1. È possibile ottenere il bonus prima casa per due particelle in Comuni diversi? Sì, quando le particelle costituiscono un’unica abitazione e risultano unite di fatto ai fini fiscali
    2. L’agevolazione vale per entrambi i garage C/6? No. È agevolabile una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale
    3. Quale modello deve essere utilizzato? Nel caso particolare esaminato dall’Agenzia può essere utilizzato il Modello 4 cartaceo, da presentare entro dodici mesi dall’apertura della successione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026 precompilato: come scegliere e a cosa fare attenzione

    L'Agenzia delle Entrate con una nuova guida del 6 luglio ha pubblicato tutte le regole per la scelta del Modello Redditi Persone Fisiche precompilato, utilizzabile da professionisti e contribuenti già a partire dal 20 maggio scorso e da inviare entro il giorno 2 novembre prossimo.

    Attenzione al fatto che il modello “Redditi Persone fisiche”, è anche per i titolari di partita Iva che aderiscono al regime di vantaggio o forfetario.

    Infatti, oltre alle informazioni sui familiari a carico, sugli oneri detraibili e deducibili, su alcune indennità e sui dati presenti nelle certificazioni di lavoro autonomo, sono messi a disposizione anche i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno.
    Per l’utilizzo di tali dati, nella precompilazione è stata adottata la presunzione che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo, non essendo presente tale informazione nelle fonti di input.
    Non è necessario alcun software
    , l’applicativo web della dichiarazione precompilata permette di consultare e integrare la dichiarazione, inviarla ed effettuare i pagamenti.

    Redditi PF 2026 precompilato: chi lo presenta

    Il Modello Modello Redditi PF deve essere presentato da chi non potendo utilizzare il modello 730 precompilato (né quello ordinario), si trova in una delle seguenti situazioni:

    • nel 2025 ha percepito
      • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario,
      • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione,
      • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva,
      • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’articolo 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane),
      • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5,
      • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario,
    • nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia,
    • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta),
    • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4 del Modello 730,
    • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24,
    • coloro che destinano a locazione breve più di quattro appartamenti.

    Redditi PF 2026 precompilato: quando si invia, la preventiva autenticazione

    Il modello Redditi Persone fisiche può essere inviato dal 27 maggio 2026 e fino al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).
    Attenzione al fatto che per accedere all’applicativo web della dichiarazione precompilata, occorre prima autenticarsi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando:

    • SPID – “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione,
    • Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE),
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
    • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle.

    Si rimanda alla guida per la compilazione dei vari quadri.

    Redditi PF 2026: il quadro LM del precompilato

    Anche nel modello Precompilato del Redditi PF 2026 il Quadro LM contiene il Regime di vantaggio e regime forfetario

    Se il contribuente aderisce al regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) o forfetario (art. 1, commi 54 – 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) troverà già precompilati alcuni campi del quadro LM con le relative informazioni presenti nel foglio informativo allegato alla dichiarazione.

    I dati proposti possono essere modificati e integrati dal contribuente prima dell’invio.

    Attenzione al fatto che per la valorizzazione del quadro LM viene presa in considerazione la somma degli importi indicati nelle fatture elettroniche e/o nei corrispettivi telematici relativi all’anno d’imposta oggetto di precompilazione.

    Per il professionista che ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale di previdenza, i contributi addebitati al committente in fattura sono esclusi dall’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

    Diversamente, per il professionista che esercita un’attività per la quale non è prevista un’apposita Cassa professionale di previdenza e che, pertanto, è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, i contributi addebitati al committente in fattura sono inclusi nell’importo dei componenti positivi di reddito precompilati.

    Considerato che ai regimi di vantaggio e forfetario si applica il principio di cassa e che non è possibile desumere dalle fonti di input la data esatta del pagamento, nella precompilazione è adottata la presunzione, indicata con apposito messaggio nel foglio informativo, che il pagamento sia stato effettuato alla data di emissione della fattura o del corrispettivo.

    Attenzione, se il pagamento della prestazione o della vendita non coincide con la data di emissione della fattura, il contribuente dovrà modificare l’importo dei componenti positivi di reddito riportati nel quadro LM, includendo gli importi delle fatture emesse nello scorso anno ed incassate nell’anno d’imposta di riferimento ed escludendo quelli delle fatture emesse nell’anno d’imposta che non risultano incassate al 31 dicembre.

    Redditi PF 2026 precompilata e codici ateco: indicazione al rigo LM 1

    Per la precompilazione del codice Ateco al rigo LM1, quindi nella sezione I relativa ai contribuenti in regime di vantaggio, viene riportato il codice attività desunto dalla dichiarazione dell’anno precedente, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal primo gennaio 2025. 

    In tal caso il contribuente deve verificare che il codice attività prevalente riportato in dichiarazione sia corretto rispetto all’attività esercitata.

    La precompilazione della colonna 1 (Codice attività) del rigo o dei righi da LM22 a LM27, quindi della sezione III relativa ai contribuenti in regime forfetario, è effettuata sulla base dei dati presenti nella dichiarazione presentata l’anno precedente, ovvero, in assenza di dichiarazione dell’anno precedente, dai dati anagrafici che risultano nelle banche dati dell’Agenzia. 

    Il contribuente deve verificare se il suo o i suoi codici attività sono stati correttamente riportati in dichiarazione.

    Se, invece, il suo o i suoi codici attività sono stati riportati solo nel foglio informativo, gli stessi vanno verificati e indicati nella colonna 1 dei righi da LM22 a LM27. 

    In tal caso, i codici attività da riportare sono quelli ATECO 2007.

    In particolare, in presenza di più codici attività, tutti i componenti positivi sono riportati nella colonna 3 del rigo LM22, in quanto non è possibile attribuire, in base alle fonti di input, i ricavi e/o i compensi percepiti alle attività distinte dai diversi codici Ateco:

    • se le attività esercitate rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli individuati, in base ai diversi settori merceologici nella tabella riportata nelle istruzioni del modello Redditi PF, il contribuente può confermare il dato precompilato al rigo LM22, indicando solo il codice relativo all’attività prevalente
    • se le attività esercitate rientrano, invece, in differenti gruppi, il contribuente deve suddividere i ricavi e/o i compensi percepiti compilando un distinto rigo, da LM22 a LM27, per ciascuna attività prevalente rientrante nel medesimo gruppo merceologico.

    Per tutti gli altri dettagli è consigliabile consultare la guida ADE del 6 luglio.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Polizza rischi calamità sulla prima casa: come si detrae nel 730/2026

    Le spese sostenute per assicurare l'abitazione principale da eventi calamitosi è detraibili nella dichiarazione dei redditi 2026.

    In partcolare a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. 

    Attenzione al fatto che non spetta la detrazione se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

    Vediamo dove indicare la spesa nel Modello 730/2026.

    Polizza rischi calamitosi nel 730/2026: la detraibilità al 19% anche per quella condominiale

    Nel modello 730/2026 tra gli oneri detraibili si sono quelli sostenuti per la polizza contro i rischi calamitosi per la casa.

    La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.
    La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

    Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni, in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.
    La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.
    Attenzione al fatto che, rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. 

    Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. 

    La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria
    unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

    Polizza rischi catastrofali casa: dove si indica nel 730

    La polizza acquistata è detraibilie al 19% e va indicata nei righi E8-E10 con i codici 43 e 54.

    Attenzione al fatto che devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2026 (punti da 341 a 352) con i codici 43 e 54.
    Dall’anno d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese per premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi in dipendenza di contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico.
    Resta fermo che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
    La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Spetta la detrazione del 90 per cento per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi Sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento.

    In questo caso il codice della detrazione è il numero 81 da indicare sempre al rigo da E8 a E10. 

    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2026 con il codice onere 81. 

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    Anomalie ISA 2024: come approfondire e correggere gli errori

    Con il Provvedimento n 208057 del 14 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità con cui comunicherà a lavoratori autonomi e imprese le possibili anomalie nei dati ISA relativi al periodo d’imposta 2024.

    Le comunicazioni saranno consultabili nel Cassetto fiscale

    E-mail e PEC avranno invece soltanto funzione di avviso: il dettaglio dell’incongruenza non sarà riportato nel messaggio. 

    Il contribuente potrà quindi verificare i dati, fornire chiarimenti tramite il software dedicato oppure, in presenza di un errore effettivo, valutare la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.

    Chi riceve una comunicazione di anomalia ISA dovrebbe:

    • accedere al Cassetto fiscale;
    • leggere il dettaglio dell’anomalia;
    • confrontare i dati con dichiarazioni e documenti;
    • non rispondere direttamente alla PEC;
    • utilizzare il software ISA 2026 per i chiarimenti;
    • valutare il ravvedimento in caso di errore;
    • conservare ricevute e documentazione trasmessa.

    Comunicazioni anomalie ISA 2024: cosa sono

    L’intervento rientra nelle attività con cui l’Amministrazione finanziaria mette preventivamente a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso, favorendo la correzione spontanea di omissioni o inesattezze.

    La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, che regola le comunicazioni finalizzate a promuovere l’adempimento spontaneo.

    La comunicazione di anomalia non è, di per sé, un avviso di accertamento è una segnalazione che permette al contribuente di controllare i dati dichiarati e scegliere se giustificare l’incongruenza oppure correggerla.

    Le anomalie possono emergere dal confronto tra le informazioni riportate nei modelli ISA e quelle presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

    I controlli possono riguardare, tra gli altri:

    • i modelli Redditi;
    • le Certificazioni uniche;
    • i contratti di locazione o affitto;
    • i modelli ISA presentati negli anni precedenti;
    • altri dati fiscali riferibili al contribuente.

    Le tipologie di anomalie considerate sono individuate nella specifica tecnica allegata al provvedimento.

    Dove vedere le anomalie ISA 2024

    Il dettaglio delle comunicazioni sarà disponibile all’interno del Cassetto fiscale, seguendo il percorso:

    • Area riservata → Cassetto fiscale → Consultazioni → ISA/Studi di settore → Comunicazioni di anomalia

    L’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle entrate può avvenire tramite SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, nei casi ancora previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline.

    Quando può accedere l’intermediario

    Il commercialista o l’intermediario incaricato può consultare la comunicazione se dispone di una delega valida.

    Il provvedimento richiama sia la delega per l’accesso al Cassetto fiscale sia la nuova delega unica prevista dal Dlgs n. 1/2024.

    La comunicazione può inoltre essere trasmessa tramite Entratel all’intermediario quando:

    • il contribuente ha scelto questa modalità nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024;
    • l’intermediario ha accettato di ricevere le comunicazioni.

    Avvisi tramite e-mail e PEC: attenzione ai messaggi no-reply

    L’Agenzia pubblicherà un avviso personalizzato nell’area riservata, quando il contribuente ha registrato un indirizzo e-mail e attivato la funzione prevista, potrà essere inviato anche un messaggio relativo all’aggiornamento della sezione ISA.

    Le notifiche PEC proverranno dalle caselle:

    Nel testo della PEC non sarà indicata l’anomalia riscontrata, per conoscere il contenuto della comunicazione occorrerà sempre accedere al Cassetto fiscale.

    Non sarà inoltre possibile rispondere direttamente alla PEC, perché le caselle utilizzate dall’Agenzia sono di tipo no-reply.

    Come rispondere a una comunicazione di anomalia ISA

    Il contribuente deve prima verificare se l’anomalia deriva da un errore oppure se può essere spiegata attraverso dati e documenti già disponibili.

    Per inviare chiarimenti, precisazioni o ulteriori informazioni dovrà essere utilizzato esclusivamente il Software Comunicazioni anomalie ISA 2026, disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

    L’applicativo consente di predisporre e trasmettere telematicamente una risposta, segnalando eventuali errori presenti nella comunicazione o spiegando le ragioni che hanno determinato l’anomalia. È la stessa logica operativa adottata dall’Agenzia per i software ISA degli anni precedenti.

    Le risposte inviate saranno successivamente visibili anche nel Cassetto fiscale.

    Come regolarizzare gli errori ISA 2024

    Se, dopo il controllo, emerge che i dati dichiarati sono effettivamente errati o incompleti, il contribuente può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa e il ricorso al ravvedimento operoso.

    La procedura può richiedere:

    • la correzione della dichiarazione o del modello interessato;
    • il versamento dell’eventuale maggiore imposta;
    • il pagamento degli interessi legali;
    • il versamento della sanzione in misura ridotta.

    L’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 prevede che la regolarizzazione sia accompagnata, quando dovuti, dal pagamento del tributo, degli interessi maturati giorno per giorno e della sanzione ridotta.

    La misura della riduzione dipende dal tipo di violazione e dal momento in cui viene effettuata la correzione. Prima di procedere è quindi opportuno verificare la posizione con il proprio intermediario.

    Anomalie ISA 2024: dubbi frequenti e FAQ

    La comunicazione di anomalia ISA è un accertamento?

    No. È una comunicazione preventiva che consente al contribuente di verificare, spiegare o correggere i dati dichiarati.

    Dove si trova il dettaglio dell’anomalia?

    Nel Cassetto fiscale, nella sezione “Consultazioni – ISA/Studi di settore – Comunicazioni di anomalia”.

    Si può rispondere alla PEC dell’Agenzia?

    No. Le caselle sono no-reply. Chiarimenti e precisazioni devono essere inviati tramite il Software Comunicazioni anomalie ISA 2026.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: unica rata non pagata scatta la decadenza

    Sono disponibili online le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies. 

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:

    • l'esito della richiesta, 
    • il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate. 

    La comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. 

    Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

    Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.

    Leggi anche Rottamazione quinquies: quando è inefficace? 

    Rottamazione quienquies: come pagare

    La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze. 

    In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

    • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
    • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
    • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

    Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

    Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

    Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

    Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

    La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

    Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

    Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

    Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione in vista del 31 luglio

    La novità di questa definizione agevolata è che chi non verserà la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.

    La decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.

    Occorre però fare attenziona al fatto che chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies e non comincia a versare le somme dovute o smette di farlo ha conseguenze serie.

    Vediamo una tabella di riepilogo in vista della prima scadenza del 31 luglio 2026

    Regole Rottamazione quinquies
    Decadenza Immediata dopo l’unica rata, dopo due mancati pagamenti o con l’ultima rata in caso di piano rateale
    Tolleranza Solo per la rata unica e per l’ultima rata
    Rateizzazione futura Esclusa

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    Imprese florovivaiste: approvato il Decreto legislativo di riferimento

    Durante il Cdm del 14 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo e un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica:

    • disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102. Il testo tiene conto dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

    Ricordiamo che la legge 102/2024 è stato pubblicata in GU n 164 del 15 luglio 2024.

    Essa ha previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro  mesi dalla stessa uno o più decreti legislativi  per  costituire  un  quadro normativo  organico in materia di:

    • coltivazione,   
    • promozione, 
    • commercializzazione, 
    • valorizzazione e incremento della qualità  e dell'utilizzo dei prodotti  del settore  florovivaistico e  della filiera florovivaistica, 

    secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 che di seguito si dettaglia.

    Florovivaismo: cosa si prevede nella Legge di delega

    In particolare, ai sensi dell'art 2 nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • a) disciplinare  l'articolazione  della  filiera  florovivaistica comprendendo sia le attività agricole sia le attività di  supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;
    • b) definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza  con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice civile  e  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  nonché prevedere  l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
    • c) prevedere un coordinamento nazionale che  fornisca  misure  di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio  per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale  non  generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività  tenendo conto  delle  peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno  delle misure di indirizzo del settore;
    • d) prevedere l'adozione di  atti  di  indirizzo  e  coordinamento delle attività di filiera e  delle  politiche  nazionali  e  locali, anche avvalendosi  della  collaborazione  degli  esperti  del  tavolo tecnico di settore;
    • e) prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore   florovivaistico,  quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle  peculiarità  delle produzioni  floricole  e  di  quelle  vivaistiche,  da  adottare   in coordinamento con la strategia nazionale del verde  urbano  elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
    • f) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui, tra l'altro,  azioni  volte  all'aggiornamento  normativo, alla   formazione   professionale,   alla   valorizzazione   e   alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione  ottimizzata  dei  fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica,  alla promozione  di  coltivazioni  e  di  installazioni  a  basso  impatto ambientale  e  a  elevata  sostenibilità  alle  certificazioni   di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica  e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
    • g) prevedere che il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  e) individui,  tra  le  altre  iniziative,  azioni  innovative  per   la comunicazione  e  la  promozione  dei   prodotti   nonché per   la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche,  tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
    • h)  predisporre  un  sistema  di  rilevazione  annuale  dei  dati statistici del settore del florovivaismo, comprendente la rilevazione della specie e della quantità di prodotto coltivato e  dei  relativi prezzi;
    • i) pianificare e  istituire,  a  livello  nazionale,  piattaforme logistiche per macroaree, ai fini  dell'efficiente  movimentazione  e distribuzione dei prodotti della filiera  florovivaistica  verso  gli Stati membri dell'Unione europea  e  i  Paesi  terzi,  tenendo  conto dell'attuale  collocazione  dei  distretti  florovivaistici   e   dei mercati;
    • l)  prevedere  misure  per  la   riconversione   degli   impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici  e  per l'incremento della loro  efficienza  energetica  nonchè della  loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;
    • m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali esistenti,  al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo  e di  prodotto,  eventualmente  promuovendo,  a  cura   del   Ministero dell'agricoltura,  della  sovranità alimentare  e  delle   foreste, l'istituzione di  un  marchio  unico  distintivo  che  garantisca  le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea  e internazionale,  previa  adozione  di  disciplinari  di  qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici  ornamentali,  da interno e da esterno,  ovvero  destinati  all'arredo  urbano  nonché forestali;
    • n)  qualificare  come  centri  per  il  giardinaggio  le  imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che  operano  nel settore specializzato del giardinaggio  e  del  florovivaismo  e  che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e  definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
    • o) definire, nel rispetto della normativa  nazionale  in  materia fitosanitaria, le  figure  professionali  che  operano  nel  comparto florovivaistico, compresi i settori del  verde  urbano  e  periurbano nonchè i  parchi  e  i  giardini  storici,   prevedendo   il   loro inquadramento  nel  sistema  di  classificazione  delle   professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica;
    • p) promuovere  l'attivazione  di  ulteriori  percorsi  formativi, coerenti con l'ambito tecnologico  di  riferimento,  presso  gli  ITS Academy e, mediante corsi di specializzazione, presso i  dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e  regionali  competenti,  nel  rispetto  di quanto previsto dall'articolo 12, comma  2,  della  legge  28  luglio 2016, n. 154;
    • q)  favorire  l'aggregazione   tra   produttori   attraverso   la semplificazione  delle   procedure   volte   alla   costituzione   di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico;
    • r) prevedere specifici criteri  di  premialità per  le  aziende florovivaistiche, da  inserire  nell'ambito  dei  piani  di  sviluppo regionale, previo accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del  settore  a  livello locale;
    • s) disciplinare, in coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto legislativo  10  novembre  2003,  n.  386,  e  dai  relativi  decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali  di moltiplicazione, prevedendo che la germinazione e  la  certificazione degli  stessi  materiali  di  moltiplicazione,  nel  rispetto  delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003,  siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che  la  successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai  di proprietà privata,  allo  scopo  di  sostenere  le   attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
    • t) includere anche il vivaismo orticolo e  frutticolo  esercitato ai  fini  della  produzione  e  della  moltiplicazione  di  materiale vegetale  certificato,  per  favorire  investimenti  nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale;
    • u) definire e incentivare l'avvio  delle  filiere  produttive  di livello regionale, quali elementi di promozione  delle  attività di forestazione  soprattutto  nei  confronti  dei   comuni   di   minori dimensioni;
    • v) prevedere che le amministrazioni pubbliche  possano  definire, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica, condizioni tecniche e contrattuali  agevolate  per  la  locazione  di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.