• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Buoni postali non residenti: quando non paghi l’imposta sostitutiva

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce, con la Risposta n. 148/2026, le condizioni per l'esenzione fiscale sugli interessi dei buoni fruttiferi postali per chi vive all'estero — e cosa fare se, nel frattempo, si è cambiato Paese di residenza. In fondo trovi la checklist PDF scaricabile con tutti i passaggi operativi.

    Interessi buoni fruttiferi: tassazione per i residenti all’estero

    Gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali sono normalmente tassati con imposta sostitutiva del 12,5%, anche quando il titolare non risiede più in Italia. 

    Ma se il beneficiario risiede in modo continuativo in un Paese incluso nella white list, dall'emissione del titolo fino all'incasso, l'imposta sostitutiva non è dovuta. 

    Lo conferma la Risposta a interpello n. 148/2026 dell'Agenzia delle Entrate, relativa a un cittadino italiano trasferitosi prima in Germania e poi in Svizzera, titolare di buoni emessi nel 2014 e in scadenza nel 2026.

    Interessi buoni fruttiferi, la regola generale: imposta sostitutiva al 12,5%, salvo esenzione

    Gli interessi e gli altri proventi dei buoni postali fruttiferi, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane, scontano l'imposta sostitutiva del 12,5% ai sensi del D.Lgs. 239/1996. 

    L'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto prevede però un regime di esenzione per i soggetti non residenti che vivono in Stati o territori inclusi nella white list del D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni. 

    La Svizzera vi è entrata con il D.M. 9 agosto 2016 (G.U. n. 195/2016).

    L'esenzione non scatta per il solo fatto di risiedere oggi in un Paese white list, serve che la residenza in un Paese incluso nella lista non sia mai venuta meno durante tutto il periodo di possesso del titolo, dall'emissione fino all'incasso. 

    Se in quell'arco di tempo il beneficiario ha vissuto anche in un Paese non incluso nella white list, anche solo per un periodo, il diritto all'esenzione decade per l'intero rapporto.

    Il caso esaminato: due residenze, sempre in Paesi white list

    Nell'interpello, l'istante ha dichiarato di essere stato residente in Germania dal 2014 (anno di emissione dei buoni) al 2019, e in Svizzera dal 2019 a oggi. 

    Poiché la Germania è sempre stata in white list e la Svizzera vi è entrata nel 2016, quindi prima del trasferimento in territorio elvetico,  l'Agenzia ha ritenuto soddisfatta la condizione di continuità.

    L'Agenzia ha precisato che la verifica della residenza effettiva esula dall'istituto dell'interpello e resta di competenza degli uffici in sede di accertamento (richiamando la circolare n. 9/E del 2016).

    Oltre alla continuità della residenza, l'esenzione richiede altri due requisiti spesso trascurati:

    • il deposito, diretto o indiretto, dei buoni presso Poste Italiane S.p.A. o un intermediario abilitato (art. 5, D.M. 511/1998);
    • l'acquisizione, da parte di Poste Italiane, dell'attestazione di residenza (o dell'autocertificazione) prima della riscossione, o comunque prima di qualunque mutamento delle condizioni di esenzione.

    Senza questi due elementi, anche una residenza formalmente ininterrotta in Paesi white list non basta a evitare l'imposta.

    Interessi buoni fruttiferi: l’attestazione per Poste

    Per beneficiare dell'esenzione, Poste Italiane deve acquisire uno dei seguenti documenti:

    1. l'attestazione rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, che confermi la permanenza in un Paese white list per tutto il periodo di possesso;
    2. in alternativa, un'autocertificazione sottoscritta dal beneficiario (o da un suo rappresentante legale), secondo lo schema approvato con D.M. 12 dicembre 2001.

    Se durante il possesso del titolo si è cambiato Paese di residenza — come nel caso esaminato — la documentazione va prodotta per ciascuno dei Paesi in cui si è risieduto. Entrambi i documenti possono essere acquisiti anche al momento del pagamento degli interessi, purché attestino espressamente la continuità del requisito lungo tutto il periodo (come confermato anche dalla Risposta n. 647/2021).

    Se alla riscossione Poste Italiane non dispone dell'attestazione o dell'autocertificazione, l'imposta sostitutiva del 12,5% viene trattenuta. Per l'eventuale rimborso da doppia imposizione, il contribuente deve poi rivolgersi all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, con tempi e oneri che la documentazione preventiva permette di evitare del tutto.

    Scarica la checklist PDF per l'esenzione sui buoni postali dei non residenti

    Buoni fruttiferi e domande frequenti sulla tassazione

    L'esenzione vale anche per i conti correnti postali? No: gli interessi da depositi e conti correnti bancari e postali sono esclusi a monte dall'articolo 23 del TUIR, indipendentemente dalla residenza del titolare.

    Cosa succede se si passa da un Paese white list a uno che non lo è? L'esenzione decade per l'intero periodo di possesso, salvo che l'uscita dalla white list avvenga dopo che Poste Italiane ha già acquisito l'attestazione.

    L'Agenzia delle Entrate verifica la residenza dichiarata in sede di interpello? No: la risposta si basa sulle dichiarazioni del contribuente; il controllo sostanziale resta possibile solo in sede di accertamento.

  • Contenzioso Tributario

    Titolo Esecutivo Europeo: Corte UE vieta riesame nello Stato di esecuzione

    Con la Sentenza C‑14/25 del 25 giugno 2026, la Corte di giustizia UE stabilisce che il giudice dello Stato di esecuzione non può controllare nel merito un certificato di Titolo Esecutivo Europeo, TEE, nemmeno quando risulti rilasciato in violazione della disciplina transitoria del Regolamento 805/2004. 

    Al debitore resta solo la via della revoca nello Stato d'origine, affiancata da una possibile sospensione cautelare.

    Di seguito la check list gratis con i passaggi su come tutelarsi.

    Recupero crediti transfrontaliero: la Corte UE inasprisce le regole, cosa fare

    Un atto notarile tedesco del 1999, certificato come Titolo Esecutivo Europeo (TEE) solo nel 2021 nonostante il regolamento che disciplina questo istituto si applichi soltanto agli atti redatti dopo il 21 gennaio 2005.

    È il caso su cui la Corte di giustizia dell'Unione europea (Ottava Sezione) si è pronunciata il 25 giugno 2026, offrendo un chiarimento destinato a incidere su ogni pratica di recupero crediti transfrontaliero tra professionisti, aziende e istituti di credito operanti nell'UE.

    Il 28 maggio 1999 un notaio tedesco redige un atto pubblico relativo a una garanzia immobiliare per un credito di circa 3,3 milioni di euro, esecutivo in Germania dal 1° giugno 1999. 

    Il Regolamento (CE) n. 805/2004, che ha istituito il Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati, entra in vigore solo il 21 gennaio 2005 e si applica dal 21 ottobre 2005, e comunque solo agli atti redatti dopo tale data (art. 26).

    Ciononostante, il 19 gennaio 2021 le autorità tedesche certificano quell'atto come Titolo Esecutivo Europeo

    Nel 2022 la banca creditrice chiede l'esecuzione forzata per un credito di 25.000 euro più interessi.

    Il debitore si oppone; il giudice d'appello blocca l'esecuzione, ritenendo che l'atto non rientri nell'ambito temporale del regolamento e che quindi si sarebbe dovuta seguire la procedura ordinaria di exequatur, non quella semplificata del TEE.

    La Corte suprema, investita del ricorso della banca, ha chiesto alla Corte UE se l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento,  che vieta "in nessun caso" il riesame del merito della certificazione TEE nello Stato di esecuzione, impedisca questo controllo anche quando la violazione dell'ambito temporale del regolamento sia manifesta.

    Crediti esteri:per la corte UE il controllo spetta solo allo Stato d’origine

    La Corte UE risponde che il divieto di riesame del merito si applica anche in questo caso

    Il sistema del regolamento si fonda su una netta ripartizione delle competenze:

    • il credito e la sua certificazione come Titolo Esecutivo Europeo sono accertati secondo il diritto dello Stato membro d'origine, 
    • mentre allo Stato di esecuzione spetta soltanto la fase esecutiva vera e propria. 

    Un certificato rilasciato in violazione dell'articolo 26 è, secondo la Corte, un certificato "concesso per errore" ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, ma l'errore può essere fatto valere e corretto solo davanti al giudice o all'autorità dello Stato d'origine, mai attraverso un controllo del giudice dello Stato di esecuzione.

    Ammettere un controllo di questo tipo nello Stato di esecuzione, osserva la Corte, equivarrebbe a un riesame del merito camuffato, in contrasto con l'obiettivo del regolamento: garantire la libera circolazione degli atti pubblici relativi a crediti non contestati, accelerandone ed semplificandone l'esecuzione mediante l'abolizione dell'exequatur.

    Crediti tranfrontalieri: cosa può fare il debitore in caso di errore

    La sentenza non lascia il debitore privo di tutela, ma gli indica un percorso preciso e vincolato:

    • Revoca del certificato nello Stato d'origine. Il debitore può presentare, davanti alle autorità competenti dello Stato in cui è stato rilasciato il certificato (nel caso esaminato, la Germania), una domanda di revoca ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), facendo valere l'errore nella certificazione.
    • Sospensione dell'esecuzione nello Stato di esecuzione. In parallelo, se ha già presentato la domanda di revoca nello Stato d'origine, il debitore può chiedere al giudice dello Stato di esecuzione la sospensione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'articolo 23, lettera c) del regolamento, ma solo in presenza di circostanze eccezionali che il giudice deve accertare caso per caso. Non si tratta quindi di un diniego automatico dell'esecuzione, ma di una misura cautelare subordinata all'iniziativa già avviata nello Stato d'origine.

    Crediti esteri e tutele per certificati errati: Alert per i professionisti

    Per avvocati, notai e uffici legali che seguono operazioni di recupero crediti in ambito UE, la decisione ha conseguenze operative dirette: un certificato TEE, anche se palesemente viziato per ragioni temporali o di altro tipo previste dal regolamento, non può essere contestato nel merito nel Paese dove si esegue, ma va impugnato esclusivamente nel Paese che lo ha rilasciato. 

    Questo significa che la strategia difensiva di un debitore italiano attinto da un TEE estero (o di un creditore italiano che agisce all'estero) va costruita fin dall'inizio sul foro d'origine dell'atto, individuando tempestivamente le vie di revoca previste da quell'ordinamento, e utilizzando la sospensione ex articolo 23 come strumento di cautela temporanea, non come rimedio sostitutivo.

    Scarica qui la check list con i passaggi importanti e le tutele.

    Faq con risposte a domande frequenti

    Cosa succede se il certificato TEE è palesemente irregolare? Resta valido ed eseguibile fino a eventuale revoca da parte delle autorità dello Stato d'origine; il giudice dello Stato di esecuzione non può disapplicarlo autonomamente.

    Il debitore può bloccare subito l'esecuzione presentando ricorso nello Stato d'origine? No automaticamente: la sospensione nello Stato di esecuzione richiede una domanda di revoca già presentata nello Stato d'origine e la sussistenza di circostanze eccezionali, valutate dal giudice dell'esecuzione.

    La sentenza riguarda solo gli atti notarili? Si applica agli atti pubblici in generale relativi a crediti non contestati, certificati come Titolo Esecutivo Europeo ai sensi dell'articolo 25 del regolamento 805/2004.

  • Antiriciclaggio

    Referente SOS antiriciclaggio: la nomina nelle STP, chiarimenti

    Con l'Informativa n 100 del CNDCEC, a seguito della entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, delle Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette emanate dalla UIF, chiariscono la nomina del referente SOS negli studi professionali evidenziando la centralità del professionista persona fisica.

    Referente SOS antiriciclaggio: chiarimenti del CNDCEC

    Ci sono pone la seguente domanda:  la struttura deve nominare un unico referente SOS, coincidente con il legale rappresentante o con un soggetto da questi delegato, per tutte le segnalazioni dei professionisti che vi operano?

    Il CNDCEC replica con l'informativa del 21 luglio che affronta la corretta individuazione del destinatario degli obblighi antiriciclaggio: solo dopo aver stabilito chi sia il soggetto obbligato è infatti possibile determinare chi debba assumere la funzione di referente SOS.

    In particolare, l’articolo 3, comma 1, del Decreto antiriciclaggio stabilisce che le relative disposizioni si applicano esclusivamente alle categorie di soggetti espressamente individuate dalla legge. 

    Il successivo comma 4 include tra i professionisti gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione in forma individuale, associata o societaria.

    L'informativa evidenzia che l’esercizio in forma associata o societaria descrive la modalità organizzativa attraverso la quale il professionista svolge la propria attività, mentre la qualifica di destinatario continua a discendere dalla qualità personale e professionale del soggetto iscritto all’Albo e dalla prestazione concretamente resa.

    Questa impostazione consente di interpretare le disposizioni contenute nella Parte Seconda delle Istruzioni UIF, dedicate agli adempimenti organizzativi. 

    Il Provvedimento UIF sull'antiriciclaggio distingue due ipotesi: 

    • nella ipotesi in cui il destinatario è una persona fisica, il referente SOS coincide con il destinatario stesso; 
    • se il destinatario non coincide con una persona fisica, la funzione è attribuita al legale rappresentante oppure a un soggetto formalmente delegato.

    La distinzione operata dalla UIF non crea nuove categorie di soggetti obbligati, ma presuppone quelle già individuate dalla normativa primaria. 

    Per i Commercialisti, pertanto, trova ordinariamente applicazione la prima ipotesi: il destinatario è il singolo professionista e il referente SOS coincide con quest’ultimo, anche quando l’attività venga svolta all’interno di uno studio associato o di una STP. 

    La regola del legale rappresentante o del delegato opera invece nei casi in cui sia la legge a individuare quale destinatario una persona giuridica o un ente distinto dalla persona fisica del professionista.

    Viene anche evidenziato che, durante la Consultazione pubblica precedente alla adozione delle Istruzioni UIF si chiedeva di chiarire la posizione dei professionisti operanti in forma associata o societaria e l’Autorità rispondeva chge il referente SOS è individuato muovendo dal destinatario degli obblighi, non dalla struttura attraverso la quale l’attività è organizzata.

    Da ciò discende che la sola presenza di uno studio associato o di una società tra professionisti non legittima, di per sé, l’individuazione di un unico referente SOS, coincidente con il legale rappresentante della struttura o con un suo delegato, per tutte le segnalazioni riferibili ai professionisti che vi operano. 

    L'informativa chiarisce che lo studio associato e la STP restano, naturalmente, contesti organizzativi nei quali possono essere adottati presidi comuni, esse possono dotarsi di procedure interne di supporto alla rilevazione delle anomalie, al coordinamento delle attività, alla conservazione della documentazione, alla gestione dei flussi informativi e alla tutela della riservatezza; possono, inoltre, prevedere regole condivise per assicurare uniformità operativa e adeguati livelli di controllo interno. Tuttavia, tali procedure, devono avere una funzione di supporto e non possono modificare la titolarità degli obblighi, concentrare automaticamente tutte le segnalazioni in capo al legale rappresentante o determinare forme di deresponsabilizzazione del singolo professionista. 

    L’organizzazione comune può rendere più efficace la collaborazione attiva, ma non può sostituire il soggetto al quale la legge attribuisce il dovere di valutare l’operatività e, quando ricorrano i presupposti, di procedere alla segnalazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta autotrasporto al 70% della maggiore spesa per gasolio

    Pubblicato in GU n 167/2026 il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative del bonus autotrsporto previsto da Decreto Carburanti n 64/2026 convertito in legge.

    Ricordiamo che il Decreto Carburanti conteneva misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.

    In particolare, sono state previste misure per l'autotrasporto le cui regole operative vanno ora in GU, vediamo i dettagli.

    Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè

    Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

    Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. 

    Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
    Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 maggio ora pubblicato in GU n 167 del 21 luglio sono stabilite le regole operative.

    Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio

    In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e  le modalità di  attuazione  della  disciplina   del  contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  3, del  decreto-legge  18   marzo   2026,  n.  33,  convertito,   con modificazioni,  con  la  legge  13  maggio  2026,  n.   79,   recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi  alle crisi dei mercati  internazionali»,  e  finalizzato  a  mitigare  gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo  dei carburanti con particolare riguardo alle  procedure  di  concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto,  nonche'  alla  richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

    Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui  all'art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate,  sotto  forma di  credito  d'imposta,  nella  misura massima  del  70  per  cento  della  maggiore  spesa  sostenuta   per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
    I contributi  finalizzati ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del  gasolio relativamente  ad  un periodo  limitato,  sono   riconosciuti  alle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione  C/2026/  2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti  di  Stato in risposta alla crisi  in  Medio  Oriente»  e,  in  particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo  dei  prezzi dell'energia  per  le imprese attive  nel  trasporto  ferroviario,  su strada e  per  vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le  condizioni  che gli aiuti di Stato  di  importo  limitato  concessi nell'ambito  del quadro  temporaneo   devono   rispettare   per   essere   considerati compatibili  con  il  mercato  interno sulla  base  dell'art.   107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
    Il  credito di imposta è cumulabile  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

    Bonus autotrasporto 2026: in attesa della data per le domande

    Il decreto 23 maggio prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

    • predispone gli atti necessari per l'individuazione dei  soggetti  beneficiari della presente misura, 
    • della  determinazione del  contributo concedibile, 
    • nonche' della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo contributo sotto forma di credito d'imposta.

    Con successivo decreto direttoriale a cura del  Ministero sono determinati termini  e  modalità per la presentazione delle istanze da  parte  delle imprese  beneficiarie nonche' le modalita' per l'effettuazione  delle  verifiche circa  il  rispetto  dei  requisiti  previsti

    L'istanza è presentata  per  il  tramite  di  apposita  piattaforma informatica  che  consente  di  inserire  i   dati   necessari   alla determinazione  del   credito  concedibile  quali identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, litri di gasolio acquistati dall'impresa nei  mesi  indicati  nell'art.  3, comma 1, primo periodo, del decreto 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, indicazione dei veicoli per i quali il gasolio e' stato acquistato.

    La  piattaforma  informatica di  cui  al comma  2  è  gestita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  approva,  con uno o piu' decreti  direttoriali,  il  contributo  riconosciuto  alle imprese  beneficiarie  dando  immediata  comunicazione   dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente  i  relativi dati all'Agenzia delle entrate

     Il  riconoscimento alle imprese beneficiarie del credito d'imposta avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: redditi da pignoramento presso terzi

    Entro il 30 settembre va inviato il Modello 730/2026 per provvedere alla dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati per l'anno di imposta 2025.

    Tra i redditi da indicare nel modello vi sono anche quelli soggetti a tassazione separata da riportare nel quadro M.

    Vediamo come compilare nella sezione III C il rigo M81 per i redditi derivanti da procedure di pignoramento presso terzi.

    730/2026: redditi da pignoramento presso terzi

    Nel Quadro M del Modello 730/2026 nella sezione III C ci sono gli altri dati Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi
    In tale sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi.
    Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. 

    Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. 

    Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C). Nel caso di redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata va utilizzata la sezione IV del quadro RM della dichiarazione Modello Redditi.
    Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo M81 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l’eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.
    Se il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26 per cento), ovvero non è possibile esporlo nella sezione IV del quadro RM del Modello Redditi PF (ad es. indennità
    di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale) compilare il rigo RM82 del Modello Redditi PF (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.

    In particolare, nel rigo M81 indicare:

    1. nella colonna 1 (Quadro – Rigo) il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
    2. nella colonna 2 (Numero modello), se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
    3. nella colonna 3 (Ritenute a tassazione ordinaria) l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria;
    4. nella colonna 4 (Altre ritenute) l’ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

  • Risparmio energetico

    Reddito da fotovoltaico: come e quanto è tassato

    Le somme riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico non seguono un’unica disciplina fiscale. 

    Per stabilire se e come devono essere tassate occorre verificare:

    • la tipologia di pagamento, 
    • la potenza dell’impianto,
    • la sua destinazione
    • la modalità con cui l’energia viene ceduta.

    La distinzione principale riguarda gli impianti fino a 20 kW posti prevalentemente al servizio dell’abitazione

    In questi casi, la cessione dell’energia eccedente effettuata da una persona fisica può produrre redditi diversi. 

    Quando, invece, l’impianto è utilizzato nell’ambito di un’attività economica, non è destinato prevalentemente all’abitazione oppure comporta una cessione totale dell’energia, i proventi assumono generalmente natura di reddito d’impresa

    Reddito da fotovoltaico: le principali tipologie e la tassazione

    Prima di determinare le imposte è necessario distinguere le principali tipologie di introiti collegati al fotovoltaico:

    1. Tariffa incentivante,
    2. Contributo in conto scambio,
    3. Liquidazione delle eccedenze,
    4. Ritiro dedicato,

    La tariffa incentivante remunera la produzione di energia secondo le regole previste dal meccanismo agevolativo applicabile all’impianto. Non rappresenta necessariamente il corrispettivo della vendita dell’energia.

    Per una persona fisica che utilizza un impianto fino a 20 kW prevalentemente per le esigenze dell’abitazione, la tariffa incentivante non costituisce normalmente un reddito imponibile. 

    Il trattamento cambia quando l’impianto è inserito in un’attività imprenditoriale: in questo caso, la quota riferibile all’energia ceduta può concorrere alla formazione del reddito d’impresa come contributo in conto esercizio. 

    Il contributo in conto scambio è riconosciuto nell’ambito dello scambio sul posto, meccanismo che consente di compensare economicamente l’energia immessa in rete con quella prelevata in un momento diverso.

    Per il privato con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, il contributo in conto scambio non è normalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Diverso è il trattamento della liquidazione monetaria delle eccedenze.

    La liquidazione delle eccedenze riguarda l’energia immessa in rete che supera quella prelevata. Le somme riconosciute al privato costituiscono redditi diversi quando l’impianto:

    • ha potenza non superiore a 20 kW;
    • è prevalentemente al servizio dell’abitazione;
    • non è gestito nell’ambito di un’attività d’impresa.

    Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate gli importi erogati alle persone fisiche e ai condomìni per l’energia prodotta in esubero dagli impianti fino a 20 kW, affinché possano essere utilizzati nella dichiarazione precompilata.

    Il ritiro dedicato, o RID, è una modalità semplificata di vendita al GSE dell’energia immessa in rete.

    Per le persone fisiche occorre distinguere tra cessione parziale e totale:

    • in caso di cessione parziale, con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, le somme costituiscono normalmente redditi diversi;
    • la cessione totale dell’energia, invece, assume natura commerciale e genera reddito d’impresa, con i conseguenti obblighi fiscali e contabili.

    Nei casi diversi da quelli precedenti, in particolare per:

    • impianti di potenza superiore a 20 kW
    • soggetti diversi da persone fisiche e condomìni (ad esempio imprese, società, enti o titolari di partita IVA)

    gli importi riconosciuti dal GSE sono trattati secondo le regole previste per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
    In queste situazioni, gli importi devono essere gestiti nell’ambito degli ordinari adempimenti fiscali e contabili, possono essere soggetti a fatturazione e concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le norme applicabili al soggetto. 

    Redditi da Fotovoltaico: come sono tassati ai privati e condomini

    Le persone fisiche e i condomini con impianti fino a 20 kW devono dichiarare le somme riconosciute dal GSE per l’energia immessa in rete, in quanto considerate “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
    Per energia immessa in rete si intende la quota di energia elettrica prodotta dal proprio impianto che non viene autoconsumata e quindi ceduta alla rete elettrica.
    Devono essere dichiarati gli importi effettivamente ricevuti dal GSE nell’anno di riferimento, compresi anche quelli che:

    • sono stati trattenuti per compensare importi dovuti al GSE, ad esempio:                
      • costi amministrativi
      • conguagli a debito
      • altri debiti legati a contratti intestati allo stesso Operatore
    • sono stati pagati a soggetti terzi, come:                
      • cessionari
      • agenti della riscossione
      • soggetti pignoranti
    • sono stati  trattenuti come deposito o garanzia (ad esempio per i RAEE)

    Attenzione non devono invece essere dichiarati gli importi relativi a bonifici non andati a buon fine.           

    Quando il fotovoltaico genera reddito d’impresa

    Il limite di 20 kW non è l’unico parametro da considerare, anche un impianto di potenza inferiore può essere qualificato come attività commerciale abituale quando non è prevalentemente destinato ai bisogni dell’abitazione.

    Il reddito d’impresa si configura, in particolare, nei seguenti casi:

    Situazione Qualificazione fiscale
    Impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, con cessione parziale Reddito diverso
    Impianto fino a 20 kW non prevalentemente al servizio dell’abitazione Reddito d’impresa
    Cessione totale dell’energia Reddito d’impresa
    Impianto superiore a 20 kW Generalmente reddito d’impresa
    Impianto utilizzato da società o impresa Reddito d’impresa

    La natura imprenditoriale comporta, secondo il caso concreto, l’apertura della partita IVA, la fatturazione dei corrispettivi, la tenuta della contabilità e la dichiarazione dei ricavi.

    Per le imprese, le somme riconosciute dal GSE concorrono ordinariamente alla determinazione del risultato fiscale.

    I ricavi della vendita dell’energia sono componenti positivi del reddito e sono assoggettati:

    • all’irpef per imprenditori individuali e soci di società di persone;
    • all’ires, per le società di capitali;
    • all’irap, quando ne ricorrono i presupposti;
    • all’iva, secondo la disciplina applicabile all’operazione.

    Tabella riepilogativa delle somme erogate dal GSE

    Somma GSE Privato con impianto fino a 20 kW abitativo Impresa
    Tariffa incentivante Normalmente non imponibile Contributo imponibile per la quota riferibile all’attività
    Contributo in conto scambio Non tassato Ricavo d’impresa
    Liquidazione delle eccedenze Reddito diverso soggetto a IRPEF Ricavo d’impresa
    RID con cessione parziale Reddito diverso Ricavo d’impresa
    RID con cessione totale Reddito d’impresa Ricavo d’impresa
    Vendita a trader energetico Reddito diverso solo se occasionale e nei limiti previsti Ricavo d’impresa

  • Ravvedimento

    Global minimum tax: faq su adempimenti tardivi

    Con una FAQ del 17 luglio le Entrate hanno chiarito che aspetti della Global Minimum tax.

    Viene ricordato che per la tassa, prevista dal Dlgs N 209/2023 trasfusa ora nel Nuovo Testo Unico, (Leggi anche: Nuovo TUIR: la global minimum tax.) è possibile ravvedersi in caso di ritardi o omissioni, vediamo le regole chiarite.

    Leggi anche Global Minimum Tax: i software ADE per la comunicazione rilevante.

    Global minimum tax: i principali adempimenti

    La Global Minimun tax istituita per  garantire un livello minimo di tassazione effettiva, pari al 15%, per i grandi gruppi multinazionali e nazionali che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina, prevede tra i principali adempimenti:    

    • la Comunicazione rilevante;
    • il Modello di notifica;
    • la Dichiarazione fiscale Global minimum tax.

    Le Entrate con una FAQ del 17 luglio hanno chiarito che relativamente a tali adempimenti è possibile ravvedersi.

    Con il superamento della prima scadenza, fissata al 30 giugno 2026 per la presentazione del modello di notifica, della comunicazione rilevante e della dichiarazione fiscale ci si focalizza su eventuali inadempimenti.

    La Faq precisa che le violazioni connesse alla tardiva presentazione degli adempimenti previsti dalla Global minimum tax rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, tuttavia, le regole non sono identiche per tutti i casi. 

    Ravvedimento per la global minimum tax: le sanzioni

    La FAQ del 17 luglio ha chiarito caso per caso

    La dichiarazione fiscale tra "tardività" e "omissione": èer la dichiarazione fiscale regolata dall'articolo 53 del decreto di recepimento, la Faq prevede di rifarsi alle regole ordinarie del Dpr n. 322/1998. 

    Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (dichiarazioni tardive).

    La dichiarazione presentata oltre il termine di 90 giorni, invece, si considera omessa e, dunque, la sanzione non può essere corrisposta in misura ridotta ai sensi del citato articolo 13.

    Tuttavia, per la global minimum tax nei primi tre esercizi di applicazione opera un regime transitorio, che esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative a meno che non vengano accertati comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave.

    Comunicazione e notifiche: un discorso diverso riguarda la comunicazione rilevante e il modello di notifica, entrambi previsti dall'articolo 51. A

    Il ravvedimento operoso è pienamente accessibile per sanare la trasmissione tardiva, ma senza il vincolo dei 90 giorni.

    Anche qui interviene una specifica disposizione transitoria e per il primo triennio di applicazione della Gmt, tutte le sanzioni amministrative pecuniarie collegate a questi due adempimenti informativi sono dimezzate.

    Le opzioni: per le opzioni esercitate all'interno di una comunicazione rilevante inviata in ritardo, le entrate chiariscono che che le opzioni esercitate nella comunicazione rilevante “tardiva” restano pienamente valide ed efficaci. 

    La disciplina vigente, non prevede alcuna clausola di decadenza legata alla tempestività della trasmissione. 

    Questo significa che anche se la comunicazione rilevante viene presentata oltre il termine del 30 giugno 2026, il gruppo multinazionale non perde l'accesso a regimi semplificati 

    Il ritardo comporterà esclusivamente l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie (anch'esse ravvedibili e dimezzate nel primo triennio).