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Bonus musica: spese detraibili nel 730 per la formazione musicale dei figli
Tra le spese detraibili nel modello 730 di quest'anno per i redditi e le spese 2025 vi è anche il "bonus musica" la detraibilità delle spese per l'istruzione musicale dei figli.
Per i costi per l'iscrizione a cori, bande e scuole di musica, si ha diritto nella dichiarazione dei redditi 2026 ad una detrazione del 19%, vediamo tutte le regole e i massimali di detraibilità.
730/2026: detraibilità delle spese per istruzione musicale dei minori
Nel quadro E ai righi E8-E10 tra gli altri oneri vanno indicate le spese di istruzione musicale dei figli.
In particolare, come chiarito anche dalle entrate nelle maxi guida per i dichiarativi 2026 vi è il bonus musica
A decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Bonus musica nel 730: limiti e importi
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
Nel predetto limite di reddito rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali).Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda”.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).
In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.l contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
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Cassetto Fiscale: tutte le funzionalità al 2026
Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione e la gestione delle proprie informazioni fiscali, come:
- i dati anagrafici, tra cui il domicilio fiscale e l’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio
- le dichiarazioni fiscali (le dichiarazioni dei redditi presentate, le certificazioni uniche e le scelte per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille)
- i rimborsi
- i versamenti effettuati
- gli atti registrati (locazioni, successioni, atti pubblici, ecc.)
- le eventuali comunicazioni dell’Agenzia di invito alla compliance e le comunicazioni di irregolarità (nella sezione “l’Agenzia scrive”)
- i crediti IVA, i crediti agevolativi e i contributi a fondo perduto.
- i dati e le informazioni relative agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA)
- comunicazioni relative al Concordato preventivo biennale, dichiarazioni d’intento e di leasing/acquisto nautica, condono (L. 289/2002)
- lo stato di iscrizione al Vies.
Vi sono recenti novità per i servizi che l'Ade intende rendere disponibili a professionisti e contribuenti, leggi anche:
API e informazioni massiva dal Fisco: regole per contribuenti e intermediari
Vediamo come è composto il Cassetto Fiscale e come saperci "guardare dentro".
Cassetto Fiscale: come accedere
Il servizio è disponibile nell’area riservata. Il servizio è attivo tutti i giorni, per 24 ore al giorno, ma potrebbe subire rallentamenti tra l’una e le due dei giorni in cui è effettuata la manutenzione.
QR-Code per la fatturazione elettronica
Il cassetto fiscale consente ai titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale (QR-Code) che contiene i dati relativi alla propria partita Iva e l’indirizzo telematico eventualmente scelto per la ricezione delle fatture elettroniche. Il QR-Code può essere stampato o conservato sui propri dispositivi mobili, per comunicare velocemente ai propri fornitori i dati per la fatturazione.
Cassetto Fiscale: come delegare terzi
La delega è un accordo privato che stipuli con l’intermediario di tua fiducia per autorizzarlo a usare i servizi (conferire la delega); affinché l’intermediario possa usare i servizi per tuo conto è necessario che i dati della delega siano comunicati con le modalità descritte nel seguito (attivare la delega).
Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari (soggetti individuati all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, quali incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), utilizzando le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 sulla delega unica
La delega si attiva dopo che il contribuente ne comunica all’Agenzia i dati in uno dei seguenti modi:
- direttamente, utilizzando l’apposita funzionalità web, disponibile nell’area riservata
- tramite l’intermediario delegato, utilizzando una delle modalità individuate dal provvedimento del 2 ottobre 2024, come modificato dal Provvedimento 20 maggio 2025.
Con le medesime modalità può essere comunicata la revoca per disattivare la delega.
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata, da parte del contribuente, o rinuncia, da parte dell’intermediario.
La richiesta di rinnovo può essere comunicata a partire dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria della delega.
N.B.: utilizzando le medesime modalità è possibile delegare, oltre alla consultazione del proprio cassetto fiscale, anche altri servizi on line, sia dell’Agenzia delle entrate che dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
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Comuni montani 2026: elenco da considerare e requisiti
Sulla GU n. 155 del 7 luglio e in vigore al 22, viene pubblicato il DPCM n 121/2026 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, con i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.
Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo
Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.Sono altresi' classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con
altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.Ricordiamo che la precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952.
Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.
Scarica qui l'elenco dei comuni montani vigente dal 22 luglio 2026 allegati al DPCM n 121/2026
Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione
La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale, essa determina:
- l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
- l’applicazione di misure fiscali agevolative;
- la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
- la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.
In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.
I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.
In media:
- il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
- il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
- il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
- il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.
Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.
Allegati: -
Vendita immobile ETS prima dei 5 anni: cosa accade?
Secondo la Risposta n. 134/2026 dell'Agenzia delle Entrate, un ente del Terzo settore che vende un immobile acquistato con i benefici fiscali dell'art. 82, comma 4, CTS non decade dall'agevolazione se la cessione avviene dopo che il bene è stato effettivamente destinato, anche solo per un periodo, all'attuazione diretta degli scopi istituzionali. Il termine di cinque anni previsto dalla norma non è un vincolo di possesso minimo, ma il limite massimo entro cui deve iniziare l'utilizzo diretto.
Immobile di fondazione: quando si può perdere l’agevolazione fiscale ex CTS
Le entrate con la risposta a interpello n 134/2026 hanno chiarito il termine entro il quale un immobile deve essere destinato all'utilizzo diretto, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale dell'ente: Articolo 82, comma 4, del CTS per l'agevolazione fiscale.
Una fondazione ETS iscritta al RUNTS acquista nel 2022 un immobile a Genova, fruendo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) previste dall'art. 82, comma 4, CTS.
L'immobile viene subito adibito a ufficio per l'attività istituzionale.
Nel 2026, per esigenze organizzative, la Fondazione deve trasferire le proprie attività in un nuovo fabbricato e valuta due strade per l'immobile originario:
- venderlo a terzi prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto;
- mantenerne la proprietà e concederlo in locazione, destinando i canoni alle attività istituzionali.
La Fondazione chiede all'Agenzia se, in entrambi gli scenari, conservi il diritto alle agevolazioni originariamente fruite.
Perché la vendita entro il quinquennio non fa scattare la decadenza
L'art. 82, comma 4, CTS individua solo due cause di decadenza dal beneficio:
- la dichiarazione mendace resa in atto
- il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni dal trasferimento.
La norma non richiede che l'ente mantenga la proprietà per l'intero quinquennio: richiede solo che, entro quel termine, il bene sia stato effettivamente impiegato per gli scopi istituzionali.
Nel caso della Fondazione ALFA, l'immobile è stato utilizzato direttamente fin dal giorno dell'acquisto e la destinazione è proseguita senza interruzioni fino alla vendita.
Questo basta a "cristallizzare" il beneficio: la cessione successiva, anche se avviene prima dei cinque anni, non fa venir meno l'agevolazione già maturata.
In pratica: se avete già avviato l'utilizzo diretto e lo interrompete solo per vendere il bene in un momento successivo, l'agevolazione resta acquisita. Diverso sarebbe il caso di un immobile mai utilizzato per gli scopi istituzionali e ceduto prima di qualunque utilizzo diretto: qui la decadenza scatterebbe.
L'Agenzia fonda la propria interpretazione richiamando la disciplina, ora abrogata, prevista per le ONLUS dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (ante riforma 2011), che imponeva l'utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.
Su quella norma, le circolari n. 168/1998 e n. 18/E/2013 avevano già chiarito che la decadenza si verificava solo per dichiarazione mendace o mancato utilizzo nel biennio, senza che la successiva alienazione del bene rilevasse. L'Agenzia estende oggi lo stesso principio interpretativo alla disciplina CTS, sostanzialmente analoga nella struttura.
Attenzione però alla plusvalenza: la vendita entro 5 anni è comunque tassata
Il mantenimento dell'agevolazione di registro non significa esenzione totale.
Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita di un immobile posseduto da meno di cinque anni rientra tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.
La plusvalenza imponibile è calcolata, secondo l'art. 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo di acquisto, maggiorato dei costi inerenti al bene. Questo aspetto va sempre verificato prima di procedere alla cessione, perché incide sul regime fiscale complessivo dell'operazione, anche quando l'immobile sia stato utilizzato per finalità non commerciali.
Utilizzo indiretto (locazione a terzi): stessa soluzione
Il secondo quesito riguarda l'ipotesi alternativa: mantenere la proprietà e locare l'immobile a terzi, destinando i canoni alle attività istituzionali. L'Agenzia applica gli stessi principi del primo quesito: poiché l'immobile era stato comunque destinato, sin dall'acquisto, all'utilizzo diretto per un periodo significativo, il successivo passaggio a un utilizzo indiretto (locazione con destinazione dei proventi agli scopi istituzionali) non compromette l'agevolazione già maturata.
Agevolazione per ETS su immobili per scopi istituzionali
Tabella di riepilogo
Situazione Agevolazione registro/ipotecaria/catastale Utilizzo diretto avviato subito, poi vendita entro 5 anni Mantenuta Utilizzo diretto avviato subito, poi locazione a terzi con proventi a fini istituzionali Mantenuta Nessun utilizzo diretto entro 5 anni Decadenza (imposta ordinaria + sanzione 30% + interessi) Dichiarazione mendace in atto Decadenza -
Credito Design e estetica: 400 domande, chiuso lo sportello
Pubbblicato il Decreto 3 lulgio MIMIT con le regole per le domande per il credito design ed estetica.
Ricordiamo che a rifinanziare la misura è stata la Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.
Ricordiamo che si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.
Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.
Attenzione al fatto che sono previste due comunicazioni:
- un comunicazione preventiva,
- una comunicazione di completamento.
Le comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 luglio 2026, esclusivamente in via telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nell’apposita sezione “Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica” del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Attenzione al fatto che la misura ha riscosso grande successo ed ha raggiunto in appena 24 ore dall’apertura della piattaforma la dotazione disponibile di 60 milioni di euro, con oltre 400 pratiche presentate.
Vediamo le regole per la comunicazione di completamento per chi ha presentato domanda.
Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026
Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.
L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.
Le spese ammissibili possono riguardare:
- costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni,
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione,
- materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.
Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.
Credito innovazione e dsesign: le due comunicazioni necessarie
Il DD 3 luglio prevede che per l’accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1,
comma 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 60 milioni di euro, l’impresa trasmette l’allegato modello di comunicazione preventiva in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d’imposta potenzialmente spettante.Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti per ciascuna delle comunicazioni di prenotazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, contenente l’indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l’importo del relativo credito d’imposta.
L’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare indicato nella comunicazione preventiva.Credito innovazione e design: come si utilizza
Attenzione al fatto che al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione preventiva, l’impresa ottiene una
ricevuta di avvenuto invio del modello, contenente l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di invio ovvero dell’indisponibilità delle risorse.
Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
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Contributi colf e badanti 2026: versamento in scadenza il 10 luglio
Sono in scadenza i termini per il versamento della seconda rata dei contributi per colf, badanti baby sitter, inquadrate con contratto di lavoro domestico.
Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.
Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.
Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate
Novità sui contributi lavoro domestico
La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.
Restano confermati:
- gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
- la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
- l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.
Incentivo per chi posticipa la pensione
La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando che, per i lavoratori domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la quota in busta paga.
L'istituto annuncia comunque una prossima circolare in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.
Istruzioni operative e e tabelle importi
Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale
Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) € 1,71 (0,43) Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 1,92 (0,48) € 1,93 (0,48) Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,34 (0,59) € 2,35 (0,59) Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) € 1,25 (0,31) Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore.
Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)
Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) € 1,83 (0,43) Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 2,05 (0,48) € 2,06 (0,48) Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,50 (0,59) € 2,51 (0,59) Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) € 1,33 (0,31) I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato).
È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.
Le scadenze per i versamenti. Come fare
Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente
ATTENZIONE : se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
1° trimestre (gen-mar) entro 10 aprile 2026 2° trimestre (apr-giu) entro 10 luglio 2026 3° trimestre (lug-set) entro 10 ottobre 2026 4° trimestre (ott-dic) entro 10 gennaio 2027 I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.
La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.
Nel caso di cessazione del rapporto
Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.
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Green Tour Turismo: domande dal 15 luglio
Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto.
Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.
L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance).
Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.
Green Tour Turismo: che cos’è
Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.
Della dotazione di 109 milioni di euro:
- un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto,
- una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.
Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese
Green Tour Turismo: tutti i beneficiari
La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:
- alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
- ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.
Scarica qui la lista degli ammessi.
Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.
Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.
Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati
Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.
Le spese, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:
- al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.)
- e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).
Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.
Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.
Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.
Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.
Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.
Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia
Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.
Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026.
Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria.
I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.
I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)
- Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
- Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
- Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
- Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.
Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.