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Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: slitta al 1 ottobre
Il ministro Giorgetti risponde agli appelli delle imprese della logistica che hanno chiesto il rinvio della tassa da due euro sui mini pacchi fino a 150 euro di valore provenienti da Paesi extra Ue.
La novità entra nel nuovo decreto legge PNRR/infrastrutture approvato dal Cdm del 22 giugno.
Riepiloghiamo la storia di questo adempimento.
Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro
La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.
La prima è la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi.
ADM con il docuemento ha evidenzaito che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:
- spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
- spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).
Infine, viene specificato che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).
Con successiva circolare n 1/2026 le Dogane avevano previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro, poi il MEF aveva annunciato una proroga a marzo poi confermata
Successivamente con il Decreto fiscale (Dl n 38/2026) convertito in legge è stata fatta slittare al 1° luglio e ora la norma del Decreto PNRR garantisce altri tre mesi
Il dazio sarà attuato dal 1° ottobre.
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Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica
Con la Risposta n 127 del 22 giugno le entrate chiariscono che per i forfettari, se non c’è la fattura elttronica rimane l’obbligo di emettere la CU
Vediamo tutti i dettagli dell'interpello.
Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica
La risposta delle Entrate analizza il caso di una agenzia di assicurazione che ha collaboratori di quarto gruppo forfettari.
L'istante specifica nella sua richiesta che le prestazioni rese in ambito assicurativo non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, a meno che non siano richieste dal cliente.
Con il DM 10 maggio 2019 le stesse operazioni non sono nemmeno soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Dal 1° gennaio 2024, per effetto del Dlgs 1/2024 (che ha introdotto il comma 6-septies nell’articolo 4 del Dpr 322/1998), i committenti dei contribuenti forfettari sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica relativi ai compensi erogati.
L’esonero deriva dal fatto che, dalla stessa data, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i forfettari, con l’eccezione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.
Sul tema erano intervenute la circolare 8/E del 2024 e la risposta 132/2025, nella quale è stato precisato che l’esonero non può applicarsi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in regime forfettario, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Con la risposta 127/2026, l’agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa conclusione vale per i produttori di quarto gruppo, per la medesima ragione: l’assenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Pertanto va emessa la certificazione unica sia per i compensi 2024, sia per quelli 2025, da riportare nella CU 2026 con il codice 24.
Tale principio è esteso a tutte le operazioni esenti che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente.
E in dettaglio riguarda:
- operazioni assicurative,
- prestazioni di mandato,
- mediazione e intermediazione
La conclusione ADE è di rilievo poichè traccia ulteriormente un perimetro che riguarda tanti operatori.
Quando un sostituto d’imposta corrisponda compensi a un forfettario che svolga una di queste attività senza obbligo di fattura elettronica, la CU deve comunque essere emessa.
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Cripto: pubblicate le regole per lo scambio informazioni
Con il Provvedimento n 186865 del 22 giugno le Entrate hanno pubblicato disposizioni attuative del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 per modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, notifica da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e individuazione dell’Ufficio competente allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di cripto-attività individuati all’articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194.
Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività di controllo in relazione agli obblighi di registrazione e comunicazione da parte dei CAO, con particolare riferimento a:
a) l’emissione dei provvedimenti di cancellazione di cui al punto 4.12 e, nell’ipotesi di revoca prevista al punto 6.6, la successiva registrazione come indicato al punto 4.13;
b) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).Vediamo cosa specificano le Entrate con il provvedimento in oggetto.
Cripto: pubblicate le regole per lo scambio informazioni
Il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio ha introdotto anche lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.Inoltre, a livello internazionale il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto- attività è stato definito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) mediante l’adozione del documento “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, sulla cui base è stato negoziato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework, sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024.
In particolare, l’articolo 7, comma 7, l’articolo 13, comma 1 e l’articolo 15 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, recano disposizioni per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un provvedimento da parte dell’Agenzia.In sintesi il provvedimento dispone quanto segue:
- individua i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché i soggetti esonerati;
- definisce le modalità attraverso le quali i gestori di cripto- attività potranno effettuare la notifica relativa allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-UE presso il quale ottemperano agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale;
- delimita gli obblighi dei gestori di cripto- attività con particolare riferimento alla registrazione unica e alle successive modifiche, incluso il trasferimento in un altro Stato membro, e alle cancellazioni.
- stabilisce le regole dell’invio delle comunicazioni relative alle informazioni da scambiare e i relativi termini;
- stabilisce le modalità per l’effettuazione della comunicazione e il successivo punto 8 stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle entrate;
- prevede regole per lo scambio di informazioni che sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dalle basi giuridiche applicabili.
Relativamente ai soggetti oblbigati si tratta dei service provider in cripto-attività menzionati dall'articolo 7 del DLgs. 194/2025, e tra questi i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi in Italia.
Per il contenuto delle informazioni si evidenzia che al punto 5 il provvedimento indica i seguenti contenuti:
- il codice fiscale, ove presente, del soggetto che effettua la comunicazione;
- l’IIN (individual identification number), codice attribuito al soggetto che effettua la comunicazione;
- l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- i daati anagrafici dell’investitore, nome completo della cripto-attività, dati degli acquisti e delle cessioni di cripto-attività contro valute fiat o contro altre cripto-attività, ecc.
- il codice fiscale italiano, ove presente, dell’investitore.
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Incentivi imprese rinnovabili: 23 miliardi di risorse con il FER definitivo
Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto FERX definitivo.
La firma avviene dopo il passaggio presso l'UE con la decisione della Commissione europea dell’8 giugno scorso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto, ritenendola compatibile con il mercato interno.
Ora il testo sarà trasmesso agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del MASE.
Il nuovo regime FER X sarà in grado di accelerare la transizione energetica italiana.
La Commissione europea, ha affermato che il nuovo meccanismo potrà contribuire al raggiungimento del target nazionale del 39,4% di consumo finale lordo di energia elettrica da rinnovabili entro il 2030.
Incentivi imprese rinnovabili: 23 miliardi di risorse con il FER definitivo
Il comunicato dello stesso ministero dell'Ambiente specifica che il provvedimento sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto.
Destinatari della novità sono gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
In particolare, il decreto FERX definitivo fissa un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile:
- dieci sono riservati agli impianti fino a 1 MW di potenza, che accedono direttamente al meccanismo di supporto,
- mentre i restanti 27,15 gigawatt sono destinati agli impianti di maggiore dimensione, che devono partecipare a procedure pubbliche competitive, bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il contingente di potenza che sarà complessivamente reso disponibile nelle procedure competitive è stimato in 16,5 GW per l’eolico, 10 per il fotovoltaico, 0,63 per l’idroelettrico e 0,02 per i gas residuati dai processi di depurazione.
Attenzione al fatto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica approvi, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo.
In pratica, gli incentivi alle rinnovabili saranno:
- per gli impianti di minore dimensione è previsto l'accesso diretto al meccanismo di supporto, subordinato al rispetto dei requisiti tecnici, ambientali e prestazionali stabiliti dalla normativa;
- per gli impianti superiori a 1 MW l'accesso agli incentivi avviene invece mediante procedure competitive.
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Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi
Il CNDCEC ha pubblicato il 22 giugno i principi in versione definitiva pergli esperti della composizione negoziata.
Si vuole fornire una chiara indicazione a livello operativo per i professionisti che devono assolvere a questo compito di rilievo nella crisi di imprese.
Vediamo tutti i dettagli.
Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi
Con il comunicato del 22 giugno il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato i “Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata”, elaborati dalla specifica Commissione di studio.
Si tratta di un contributo che integra e precisa i contenuti del Codice della crisi e si coordina con le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026, contenendo regole tecniche elaborate per supportare e indirizzare i commercialisti nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di Esperto.
Viene precisato che i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della professione delle quali, condividendone i principi generali, rappresentano importanti integrazioni per quanti svolgano l’incarico con competenza, diligenza e qualità, nonché indipendenza, riservatezza, imparzialità e terzietà.
Clicca qui per accedere al sito del CNDCEC
Occorre precisare che i principi in oggetto assolvono un valore interpretativo sul ruolo svolto dall’imprenditore, dai suoi advisor, dai creditori, dagli stakeholder nelle trattative nella gestione della composizione e possono facilitare il lavoro delle commissioni di nomina dell’Esperto, così come quello dell’autorità giudiziaria quando tenuta a “dirigere” le fasi della composizione negoziata in cui è richiesta la sua partecipazione attiva.
Esperti composizione negoziata: quali principi sono pubblicati dal CNDCEC
Lo stesso consiglio ha chiarito che il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell’Esperto nelle molteplici combinazioni che la normativa di riferimento e il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 La Le fasi evidenzaite dal documento sono le seguenti:
- analisi preliminare e di confronto con l’imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
- supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
- fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.
Il presidente De Nuccio ha dichiarato in proposito che: “Il Consiglio nazionale pubblica questi Principi per fornire ai commercialisti un adeguato ausilio nello svolgimento del ruolo di Esperto. Il documento rappresenta un insieme di raccomandazioni a supporto di questa attività, che si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal CNDCEC per la redazione e l’aggiornamento dei Principi di attestazione e dei Principi di redazione dei piani di risanamento Sebbene indirizzati alla platea dei commercialisti, i Principi hanno una valenza trasversale e, se condivisi, possono trovare applicazione anche da parte di coloro che, pur non iscritti all’Albo, accettano l’incarico di Esperto indipendente”.
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730/2026: bonus per i neo assunti
Entro il 30 settembre va inviato il modello 730 e a tale proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2026 con le istruzioni.
Tra le novità di quest'anno, nel Quadro C del modello, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Prima dei dettagli ricordiamo che il suddetto quadro in genere ospita i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
730/2026: esenzione per i neo assunti per i fabbricati
In particolare, nel Quadro C del Modello 730/2026 riguardante i redditi da lavoro dipendenti e assimiliti, nella sezione VIII riservata alle erogazioni in natura vi è il rigo C18.

In tale rigo appunto va indicata l'senzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
L’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di
manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.
Il beneficio spetta a condizione che i summenzionati lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000
euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
Le spese erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro riguardano l’immobile,situato nel Comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione, intestato al lavoratore, regolarmente registrato e si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione.
In relazione alle spese erogate e/o rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per i canoni di locazione o la detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Infine, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
Nella colonna (Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione) del rigo C18 riportare l’importo indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2026.Attenzione al fatto che la medesima agevolazione trova spazio anche nel Modello Redditi PF 2026al rigo RC18

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Bonus digitalizzazione PMI: entro il 22 giugno l’elenco fornitori
E' scaduto il 27 maggio il termine per l'iscrizione dei fornitori per i voucher digitalizzazione PMI, il cui elenco sarà pubblicato entro il 22 giugno.
Il MIMIT con Decreto aveva disposto la proroga dal 23 aprile al 27 maggio, ora si attende anche il DD che apra le domande per i beneficiari della agevolazione.
Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Dal 27 febbraio 2026 è attiva la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del MIMIT per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity, Attraverso la piattaforma dedicata. la scadenza delle iscrizioni è prorogata dal 23 aprile 2026 al 27 maggio prossimo.
Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che "Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale." Il provvedimento non è ancora stato emanato.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: le norme di riferimento
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori
È rimasta attiva dal 27 febbraio 2026 e fino al 27 maggio la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.
Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026. Attenzione la data è stata prorogata al 27 maggio con decreto MIMIT del 22 aprile.
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

Bonus digitalizzazione PMI: il calendario da ricordare
Il MIMIT ha reso disponibili delle slide esplicative del bonus rivolto alle PMI già avviato ma con un calendario in progress.
Vediamo tutte le date da tenere a mente in attesa del DD con l'avvio delle domande per le imprese:
FONTE MIMITAttenzione al fatto che questo calendario subirà delle modifiche, si attendono conferme dal MIMIT, a seguito del decreto direttoriale del 22 aprile che ha previsto quanto segue.
Considerate le richieste pervenute all’Amministrazione da parte delle associazioni rappresentative dei fornitori, volte ad estendere i termini per l’iscrizione al predetto elenco al fine di consentire alle imprese di poter predisporre adeguatamente la documentazione richiesta e garantire la
massima partecipazione;
Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine finale di presentazione delle predette istanze, al fine di favorire la massima partecipazione possibile dei fornitori al bando in argomento e di garantire, al contempo, un’ampia scelta di prodotti e servizi agevolabili a disposizione dei beneficiari, promuovendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate sottesi all’introduzione dell’intervento agevolativo è stata prorogata la scadenza per le iscrizioni all'elenco dei fornitori dal 23 aprile al 27 maggio prossimo.Attenzione al fatto che entro il 22 giugno si attende l'elenco dei fornitori.