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Bonus elettrodomestici 2025: aperta una lista d’attesa
Il 18 novembre si è aperta la possibilità di presentare la domanda per il bonus elettrodomestici, lo prevede il DD 12 novembre del MIMIT.
Nella sezione preposta al bonus del MIMI, oltre alle regole generali e alla normativa, è stata pubblicata anche una sezione in risposta a i dubbi frequenti sul bonus elettrodomestici:
- A Informazioni generali sul bonus,
- B Adesione dei produttori
- C Adesione dei venditori,
per assistenza diretta a chi avesse dubbi sul bonus.
In proposito ricordiamo anche che il MIMIT ha pubblicato il DD 22 ottobre con tutte le regole operative per il bonus elettrodomestici, manca solo la data che resterebbe confermata dalle anticipazioni per i primi di novembre.
Ricordiamo che con il precedente Decreto MIMIT del 3 settembre erano state pubblicate le regole generali del bonus disciplianato regolato dalla Legge di bilancio 2025 e poi modificato dal Dl Bollette.
Attenzione al fatto che, per usufruire della agevolazione vi è l’obbligo dello smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato.
Leggi anche: Bonus elettrodomestici: istruzioni per richiederlo su App-Io per richiederlo da metà novembre, come specificato dal Ministero, si attende la data.
Per chi non avesse ancora individuato il punto vendita dove effettuare l'acquisto ecco il link che rimanda al sito del Ministero con tutti i negozi
Il MIMIT in data 21 novembre ha aggiornato il proprio sito istituzionale alla pagina del bonus specificando quato segue.
Sono state presentate oltre 800 mila domande per accedere al Bonus (dati aggiornati alla mattina del 21 novembre).
Le richieste al momento superano le risorse disponibili, poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.
Bonus elettrodomestici 2025: cosa riguarda
L’articolo 1, nei commi da 107 a 111 prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
Si vuole incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa con l'obiettivo di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.Il Decreto interpministeriale ha fornito l’elenco definitivo degli elettrodomestici ammessi all’agevolazione.
Si tratta delle seguenti sette tipologie che dovranno rispettare determinati requisiti energetici:
- lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;
- forni di classe energetica A o superiore;
- cappe da cucina di classe B o superiore;
- lavastoviglie di classe C o superiore;
- asciugabiancheria di classe C o superiore;
- frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;
- piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.
Esclusi quindi gli elettrodomestici più piccoli, come phon, ferri da stiro, e condizionatori.
Il Decreto ha chiarito inoltre le regole per i rivenditori, che dopo aver accettato il voucher e applicato la riduzione del prezzo, potranno ottenere il rimborso decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’acquirente.
Il rimborso sarà riconosciuto da Invitalia, previo inserimento della documentazione richiesta da parte del venditore, docementi che dovranno essere conservati, anche per provare il corretto smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta
Si stabilisce che il bonus è riconosciuto all'utente finale in forma di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico.
Per tutta la durata dell'iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni
Il contributo è riconosciuto rispettando l'ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie.
Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso all'utente finale maggiorenne ed e' spendibile presso il venditore per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.
Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l'utente finale ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario inferiore a 25.000 euro annuiIl contributo non puo' essere cumulato con altre agevolazioni, nonche' con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
Attraverso la piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli utenti finali che manifestano l'interesse a partecipare alla presente iniziativa e, per essi, e' accertato il possesso dei requisitiAll'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l'importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validita' limitata nel tempo dal momento dell'emissione, associato al codice fiscale dell'utente finale richiedente.
La quantificazione dell'importo del contributo definitivamente spettante all'utente finale e' effettuata dalla piattaforma informatica al momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita dell'elettrodomestico scelto dall'utente finale.
Il venditore riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell'elettrodomestico ed emette fattura di vendita riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita, la quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento dell'elettrodomestico in sostituzione.
Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validita', l'utente finale puo' rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalita' indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
A seguito dell'accettazione del voucher e a fronte della riduzione del prezzo una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente finale, il venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione, anche ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6.A tali fini, il venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso, nonche' la documentazione attestante l'avvio dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.
Bonus elettrodomestici: breve guida alla domanda
Con il DD 22 ottobre del MIMIT si prevede che a partire dalla data che sarà indicata con successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 48.100.000,00, gli Utenti finali accedono alla Piattaforma informatica tramite:
- interfaccia web dedicata, previa identificazione tramite SPID/CIE di livello almeno significativo,
- o tramite il Punto di Accesso telematico (app IO),
e presentano l’istanza per richiedere il Voucher che consente l’acquisto di un Elettrodomestico per Famiglia Anagrafica
L'identità dell’Utente finale, in relazione ai dati del nome, del cognome, della data di nascita e del codice fiscale, è accertata con la CIE o con SPID.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti l’Utente finale, utilizzando il modello disponibile sulla Piattaforma informatica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:
- a. che intende utilizzare il contributo elettrodomestici per l’acquisto di un Elettrodomestico destinato a sostituire un altro bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore (di seguito “Elettrodomestico obsoleto”);
- b. che si impegna a consegnare l’Elettrodomestico obsoleto al Venditore per lo smaltimento dello stesso;
- c. se è in possesso di un ISEE in corso di validità per il 2025, inferiore alla soglia di euro 25.000.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti la Piattaforma informatica, per il tramite della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale:
- a. verifica automaticamente, attraverso la data di nascita dell’Utente finale, che l’età del richiedente sia maggiore di 18 anni;
- b. interroga il servizio messo a disposizione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per verificare, nei casi di cui al precedente comma 3, lett. c), l’esistenza dell’ISEE riferito al Nucleo familiare di valore inferiore ad euro 25.000, nei soli casi in cui l’Utente finale abbia dichiarato di avere un ISEE al di sotto della suddetta soglia;
- c. interroga la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
- d. verifica l’eventuale presenza di altra istanza, antecedente, presentata da un componente della Famiglia Anagrafica dell’Utente finale.
All’esito dei controlli, il contributo elettrodomestici viene attribuito all’Utente finale tramite la Piattaforma informatica, che genera il Voucher associato alla richiesta di contributo, inviando all’Utente finale apposita comunicazione a mezzo e-mail o tramite l’app IO, a seconda del canale da questi utilizzato per l’effettuazione della richiesta di accesso al contributo.
La comunicazione informa l’Utente finale dell’avvenuta attribuzione del contributo elettrodomestici, con contestuale invito ad utilizzare il Voucher entro le ore 23.59 del 15esimo giorno dalla sua emissione.
Con le stesse modalità è comunicata l’eventuale mancata concessione del contributo elettrodomestici, con indicazione delle motivazioni ad essa
sottese.
I Voucher sono resi disponibili secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze registrate dalla Piattaforma informatica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili indicate al precedente comma 1.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili, PagoPA S.p.A., attraverso la Piattaforma Informatica, sospende la generazione dei Voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. In tal caso, la
presentazione di nuove istanze è sospesa, in attesa della verifica di eventuali economie derivanti dalla procedura descritta.
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto interministeriale ciascun Voucher è emesso esclusivamente in favore dell’Utente finale richiedente ed ha la validità di quindici giorni solari dalla sua emissione, con scadenza alle ore 23:59 del quindicesimo giornon dall’emissione. Decorso tale termine, il Voucher è automaticamente annullato e le somme prenotate sono rimesse nella disponibilità dell’iniziativa. In ogni caso, l’assegnazione dei Voucher associati alle risorse finanziarie rinvenienti da economie è effettuata secondo l’ordine cronologico di registrazione delle istanze da parte della Piattaforma informatica, ferma la necessaria sussistenza in capo agli Utenti finali richiedenti di tutti i requisiti normativamente previsti.
L’Utente finale che non abbia utilizzato il Voucher entro il termine di cui al precedente comma 7, oppure un componente della sua Famiglia Anagrafica, nel rispetto dei requisiti previsti, potrà richiedere l'emissione di un nuovo Voucher mediante presentazione di una nuova istanza secondo la procedura definita dal presente articolo. In tal caso l’istanza sarà trattata secondo l’ordine cronologico di ricezione. Attenzione al fatto che la data per le domande è il 18 novembre dalle ore 7 come le modalità indicate.
Leggi anche Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher per avere informazioni sugli step che si verificano dalla domanda alla sua approvazione con relativa emissione del voucher spendibile
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Rottamazione quinquies: altre novità in arrivo
Il DDL di legge di Bilancio 2026 contiene anche le regole per aderire alla Rottamazione numero cinque.
Prima di vedere le regole generali al momento presenti nella bozza di provvedimento vediamo di quali emendamenti si duscute e quali sono più probabili.
Fra i correttivi più probabili figura il taglio di un quarto del tasso di interesse da corrispondere per i pagamenti.
Inoltre, si discute sull'allargamento della sanatoria ai contribuenti colpiti anche da avvisi di accertamento, con l’obiettivo di ampliare la platea di una definizione agevolata.
Nelle prossime riunioni governative si discuterà, del taglio al tasso di interesse applicato alle rate, che potrebbe scendere dal 4% scritto in legge di bilancio al 3% e di un alleggerimento delle cause di decadenza, ora automatica in caso di mancato pagamento dell’ultima rata, secondo la formulazione attuale.
Qualche novità potrebbe arrivare anche per la rottamazione quater, in corso di esecuzione che potrebbe subire novità dell'ultimo momento.
In attesa di novità più concrede vediamo cosa contiene attualmente la norma in bozza del DDL di bilancio e che fino alla defintiva approvazione potrebbe subire modifiche.
Rottamazione quinquies: tutte le regole
Come evidenzia la prima bozza del DDL di bilancio 2026 per l'attesa rottamazione quinquies i debiti risultanti:
- dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
- derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
- o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
- possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
- versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
- a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026
- b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Rottamazione quinquies: come aderire
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal norma ancora bozza..
Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore della dichiarazione prevista e della comunicazione prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.
Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Rottamazione quinquies: le novità annunciate da Leo
Occore anche evidenziare, in conclusione che il Viceministro Leo in un convegno tenutosi recentemente a Napoli ha annuncaito le novità sulla definizione agevolata numero cinque.
In particolare, le rettifiche emendative all'attuale norma su riportata dovrebbero prevedere:
- riduzione degli interessi dagli attuali 4% al 3% rendendo la definizione agevolata del prossimo anno più vantaggiosa;
- l'estensione dei benefici della nuova sanatoria anche a chi è in regola con i pagamenti della rottamazione quater.
I contribuenti in regola con i pagamenti delle rate della rottamazione quater potrebbero essere ammessi al passaggio alla rottamazione quinquies beneficiando quindi di un piano di rateizzazione più lungo e con un maggior numero di rate, ossia passando da 18 a 54 rate
Alla luce di queste novità diventa di particolare rilevanza la data del 30 novembre, entro cui è necessario versare l’importo dovuto per la decima rata della rottamazione quinquies, che ricordiamolo con tutte le festività e le tolleranze andrà versata entro il 9 dicembre prossimo.Leggi anche Rottamazione quater: scadenza il 30 novembre con tolleranza fino al 9.12..
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Revisori di Sostenibilità: tutte le regole per la domanda
Con Determina n 149 del 25 settembre del Ragioniere Generale dello Stato, è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità interamente nel 2024 o nel 2025)
Ricordiamo che il Decreto MEF del 19 febbraio, pubblicato nella GU del 3 marzo scorso, dettava le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché le modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.
Conclusa al 30 settembre la prima fase per le domande per i revisori di sostenibilità, si è aperta la fase n 2 che prevede quanto segue.
- Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori. Su questo si chiaramano due faq specifiche:
- A decorrere dal 1° ottobre 2025 tutti i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nel 2024 o nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, compresi i revisori rientranti nella FASE 1 che non hanno richiesto l’abilitazione entro il 30 settembre 2025, possono presentare istanza di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nella sezione “Pratiche” dell’Area riservata personale di ciascun iscritto al registro, accessibile attraverso SPID o CIE.
- I revisori rientranti nella FASE 2, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025, potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente a tale data
- Fase 3 abilitazione a regime: nella determina del Ragioniere generale dello Stato del 25 settembre 2025 vengono stabilite altresì le medesime modalità di presentazione delle istanze previste per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2025 (FASE 2) – accesso modulistica dedicata nell’area riservata – anche per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Resta inteso che l’avvio concreto delle presentazione delle istanze di abilitazione di tali soggetti è condizionato all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del tirocinio per la sostenibilità e all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 concernente “Regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.
Riepiloghiamo ora tutte le regole del DM MEF del 19 febbraio.
Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione
Le regole stabiliscono che, ai sensi dell'art 2 comma 1 del decreto, possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti:
- a) i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
- b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
- c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo;
- d) i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione
Nella domanda di abilitazione i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), indicano, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali;
- e) gli eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo;
- f) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;
- g) ogni altra eventuale iscrizione/abilitazione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;
- h) la sussistenza dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo;
- i) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo e nel Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, del decreto
legislativo; - l) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
- m) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione previsto di euro 50 indicando gli estremi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento;
- n) di aver svolto il tirocinio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo;
- o) di aver superato l'esame previsto dall'art. 4, comma 3-ter) del decreto legislativo.
La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.
La domanda di abilitazione per i revisori di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dall'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilito con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo.
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento di un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il contributo è versato con le modalità previste nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, i soggetti di cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo.Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi
La domanda deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
Con Determina 149/2025 pubblicata dal MEF è fissato al 1° ottobre il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine di consentire il rilascio dell'attestazione di sostenibilità ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.La domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata.
Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione
Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto dal comma 1 per il compimento dell'istruttoria e' sospeso.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
Il provvedimento di abilitazione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, che provvede altresì, entro il termine di cui al comma 1, all'annotazione dell'abilitazione nel registro assicurandone la pubblicità.L''abilitazione allo svolgimento dell'attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda di abilitazione così come indicata nel relativo provvedimento di abilitazione.
- Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori. Su questo si chiaramano due faq specifiche:
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Familiari a carico 2026: cosa contiene il Decreto correttivo approvato
Il Consiglio dei Ministri del 20 novembre ha approvato tra gli altri iun Decreto con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.
Tra le norme vi è quella relativa ai familiari a carico con ricadute dirette sulle dichiarazioni dei redditi, vediamola nel dettaglio.
Familiari a carico: cosa contiene il Decreto correttivo approvato
Come evidenziato dalla relazione illustrativa al Decreto Correttivo Irpef-Ires, l’articolo 1 provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.
Con le modifiche si prevede, con una novella del comma 4-ter del predetto articolo, che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tali soggetti vanno considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; si pensi:
- ai figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l’art. 10, comma 4, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230)
- o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazioni soppresse con l’art. 1, comma 11, lettera a), legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Inoltre, nel novellato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si prevede, al secondo periodo, che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 dell’art. 12, vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
In tema di decorrenza, si prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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Transizione 5.0: domande entro il 27 novembre
Pubblicato in GU n 271 del 21 novembre il Decreto-legge n 175/2025 che introduce misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Come evidenziato dal comunicato stampa dell'Esecutivo, le norme introdotte intervengono in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.
Inoltre, si apportano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Vediamo maggiori dettagli.
Transizione 5.0: domande entro il 27 novembre
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri fissa al 27 novembre il termine per le prenotazioni per l’accesso ai crediti d’imposta del piano transizione 5.0 per il quale, inizialmente, era stata fissata la scadenza del 31 dicembre. In proposito leggi: Transizione 5.0: altri 742 progetti presentati, il MMIT riepiloga da cui risulta il comunicato del ministero in proposito.
Occorre precisare che le imprese in lista, se hanno tutti i requisiti, saranno finanziate, così viene assicurato dai Ministeri interessati dall'accordo.
In particolare, la bozza di DL all'articolo 1 prevede quanto segue.
Le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025.
Attenzione al fatto che, in relazione alle comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.
Relativamente alle domande viene precisato che non ci sono ancora coperture finanziare stanziate, l’impegno verrà trasformato in fondi solo una volta determinato il reale fabbisogno, alla chiusura della piattaforma del Gse fissata appunto al 27 novembre.
Pare che in base alle anticipazioni le risorse andranno formalizzate in Parlamento con un emendamento alla legge di bilancio.
Facendo un riepilogo di tutti i recenti accadimenti, ricordiamo che il 7 novembre una comunicazione del MIMIT ha sancito l’esaurimento dei fondi a valere sul Pnrr per il 2025.
Le prenotazioni sono comunque andate avanti, generando una lista d’attesa. In totale stando ai dati ufficiali si è arrivati in totale a circa 15.700 richieste per euro 3,9 miliardi, quindi euro 1,4 miliardi rispetto al tetto raggiunto il 7 novembre.
Naturalmente questo dato crescerà fino al 27 novembre, con la promessa però dell’Esecutivo di garantire tutti quelli che entro quella data avranno presentato la domanda secondo i requisiti, quindi con progetti a tutti gli effetti validi.
Il Ministro Urso ha specificato che su 3,9 miliardi richiesti, gli investimenti già completati ammontano a 1 miliardo di euro, Con la chiusura della piattaforma al 27 novembre consentiremo agli imprenditori di completare la domanda e potremo arrivare a metà dicembre con una fotografia precisa dei fabbisogni, necessaria per programmare le coperture finanziarie con gli strumenti più adeguati. Nessuno verrà lasciato indietro.
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Contributi per ASD e SSD per eventi sportivi: domande fino al 15 dicembre
Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'avviso 2025 con le regole per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
Le risorse per l’anno 2025 ammontano a 6,5 milioni di euro.
Possono presentare la domanda di accesso al contributo:
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata,
- iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche,
- i Comitati organizzatori regolarmente costituiti,
- le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche,
- le Discipline sportive associate e paralimpiche,
- gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.
Eventi sportivi di rilevanza internazionale: domande entro dicembre
Gli eventi sportivi oggetto di contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.
Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile a partire dal giorno 8 maggio 2025 al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/
In particolare, le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:
- pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
- impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
- coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
- attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
- capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.
Attenzione al fatto che l’accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 maggio 2025, potrà avvenire esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.
Requisito essenziale per gli aiuti è che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2025.
Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.
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Rottamazione quater: scadenza il 30 novembre con tolleranza fino al 9.12
La Riscossione con comunicato stampa di oggi, informa del fatto che il 30 novembre scade il termine per la prossima rata della Rottamazione-quater. La scadenza riguarda:
- i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata
- e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.
Per effettuare il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito.In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Ricordiamo anche che con un comunicato stampa del 10 ottobre, l'Agenzia della Riscossione informava del fatto che, chi ha un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate può utilizzare il servizio online dell'Agenzia: www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i modelli di pagamento.Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate
Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.
Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
Attenzione al fatto che per il versamento della decima rata in scadenza il 30 novembre 2025 si deve utilizzare l’apposito modulo che era già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre disponibile in copia tramite il servizio online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:- si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
- senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.
Nel frattempo si ricorda che il Governo nella prossima legge di bilancio 2026 vorrà introdurre una nuova edizione della definizione agevolata, nota come rottamazionw quinquies che è ancora al vaglio dei tecnici per la fattibilità.
Leggi: Rottamazione quinquies: altre novità in arrivo per tutti gli approfondimenti.