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Detraibilità delle assicurazioni nel 730/2026: per cosa spetta
Assicurazione nel modello 730/2026: dalle polizze vita a quelle contro gli infortuni, fino alle coperture per non autosufficienza e calamità naturali. Ecco quali premi si possono detrarre, quanto si recupera e quali sono i limiti previsti.
Anche le spese per l’assicurazione possono ridurre l’IRPEF da pagare con il modello 730/2026.
Non tutte le polizze, però, danno diritto allo stesso beneficio. La normativa fiscale prevede una detrazione del 19 per cento per diverse tipologie di premi assicurativi, ma cambiano requisiti e soprattutto gli importi massimi sui quali calcolare lo sconto.
Dalle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni alle polizze dedicate alle persone con disabilità grave, passando per quelle contro il rischio di non autosufficienza e per le coperture della casa contro gli eventi calamitosi, sono diverse le spese da verificare prima dell’invio della dichiarazione dei redditi.
Vediamo quindi quali assicurazioni si possono scaricare nel 730/2026 e quanto si può recuperare.
Assicurazioni nel 730/2026: controllare polizza e limiti prima della dichiarazione
Prima di inserire i premi assicurativi nel modello 730/2026 è quindi fondamentale verificare non soltanto quanto è stato pagato, ma anche la tipologia di rischio coperto dal contratto e la data di stipula o rinnovo.
Per le polizze vita e infortuni il limite ordinario è di 530 euro, mentre si arriva a 750 euro per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave e a 1.291,14 euro per quelle contro il rischio di non autosufficienza.
Per le assicurazioni degli immobili contro gli eventi calamitosi, invece, la detrazione ordinaria del 19 per cento non prevede uno specifico tetto di spesa.
Una distinzione importante, perché avere una polizza assicurativa non significa automaticamente poterla scaricare dal 730: è il rischio effettivamente coperto dal contratto, insieme agli altri requisiti previsti, a determinare il diritto allo sconto fiscale.
Quali assicurazioni si possono detrarre nel modello 730/2026
Le principali polizze che consentono di beneficiare di uno sconto fiscale sono:
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave;
- assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza;
- assicurazioni sulla casa contro gli eventi calamitosi.
Per ciascuna categoria sono previste regole specifiche, anche per quanto riguarda i limiti di spesa detraibile.
Assicurazione vita e infortuni: detrazione del 19 per cento fino a 530 euro
Per i premi delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni è prevista una detrazione IRPEF del 19 per cento, da indicare nella Sezione I del modello 730/2026, nei righi da E8 a E10, con il codice 36.
Le condizioni cambiano in base alla data del contratto.
Per i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 sono detraibili i premi delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se pagati all’estero o a compagnie estere. Il contratto deve però avere una durata di almeno cinque anni e non deve prevedere la possibilità di concedere prestiti durante il periodo minimo.
Per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, invece, la detrazione riguarda le assicurazioni che coprono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalla causa.
Il limite massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 530 euro. Applicando l’aliquota del 19 per cento, il beneficio fiscale massimo è quindi di 100,70 euro.
Tra le polizze interessate possono rientrare anche quelle sottoscritte contestualmente a un mutuo per l’acquisto dell’abitazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti.
Assicurazione per disabilità grave: limite fino a 750 euro
Un trattamento specifico è previsto per le polizze destinate alla tutela delle persone con disabilità grave, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Nel modello 730/2026 questi premi sono identificati dal codice 38.
Il limite massimo è pari a 750 euro, ma deve essere calcolato considerando anche gli eventuali premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente.
Di conseguenza, il tetto non va considerato automaticamente come aggiuntivo rispetto a quello previsto per le altre polizze.
Polizza contro la non autosufficienza: detrazione fino a 1.291,14 euro
Un limite più elevato è previsto per le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La spesa va indicata nel modello 730 con il codice 39 e il limite massimo dei premi agevolabili è pari a 1.291,14 euro.
La detrazione è riconosciuta a condizione che la compagnia assicurativa non abbia la facoltà di recedere dal contratto.
Anche in questo caso bisogna prestare attenzione al calcolo del tetto: l'importo di 1.291,14 euro deve essere considerato al netto dei premi relativi alle assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente e di quelli finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.
Assicurazione casa nel 730/2026: quando spetta la detrazione
Tra le spese che possono trovare spazio nel modello 730/2026 ci sono anche quelle sostenute per determinate assicurazioni sulla casa.
Per le polizze stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2018, la detrazione ordinaria è pari al 19 per cento e riguarda le coperture assicurative relative a immobili e pertinenze contro il rischio di eventi calamitosi.
La spesa deve essere riportata nei righi da E8 a E10 utilizzando il codice 43.
Un aspetto particolarmente favorevole è l’assenza di uno specifico limite massimo di spesa per questa tipologia di premio.
Non basta quindi avere una generica assicurazione sull’abitazione: per accedere alla detrazione è necessario che la polizza copra il rischio di eventi calamitosi.
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Intrastat omesso o tardivo, niente cumulo giuridico: cosa dice la Cassazione
La sanzione per l'omessa o irregolare presentazione degli elenchi Intrastat deve essere applicata per ciascun elenco e, in presenza di più violazioni, non può essere rideterminata secondo il meccanismo del cumulo giuridico.
È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n 15524/2026 in una controversia relativa ad alcune irregolarità nella presentazione dei modelli Intra 2 per gli anni d'imposta dal 2008 al 2010.
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo decisivo il dato letterale dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997: la disposizione prevede infatti una sanzione “per ciascuno” degli elenchi interessati dalla violazione. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia è stata quindi cassata con rinvio.
Sanzioni Intrastat: il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti di una società.
I verificatori avevano riscontrato irregolarità relative agli acquisti intracomunitari e, in particolare, all'indicazione di alcuni dati riguardanti i costi di trasporto addebitati in fattura.
La società aveva eseguito le variazioni ai fini fiscali, ma non aveva effettuato le corrispondenti rettifiche degli elenchi Intra. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi irrogato le sanzioni per le annualità 2008, 2009 e 2010.
In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni della contribuente.
L'Amministrazione finanziaria aveva successivamente impugnato la decisione limitatamente alle sanzioni riguardanti l'omessa o tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, riconoscendo l'applicabilità delle sanzioni ma rideterminandone l'importo attraverso il cumulo giuridico.
Proprio quest'ultimo punto è arrivato all'esame della Cassazione.
Cumulo giuridico o materiale: la questione al centro del ricorso sull’Intrastat
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR sostenendo che, per le violazioni relative agli elenchi Intrastat, non fosse possibile applicare il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del d.lgs. 472/1997.
Secondo l'Amministrazione, la disciplina specifica delle violazioni Intrastat impone invece di considerare autonomamente ciascun elenco omesso o irregolarmente presentato.
La Cassazione ha condiviso questa impostazione. Il punto decisivo è rappresentato dalla formulazione dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 471/1997 presa in considerazione nel giudizio.
La disposizione stabilisce, per l'omessa presentazione degli elenchi previsti dall'art. 50, comma 6, del d.l. 331/1993, oppure per la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, una sanzione riferita a ciascun elenco.
Per la Corte il dato letterale della disposizione è chiaro: l'espressione “per ciascuno di essi” indica che la sanzione deve essere riferita individualmente agli elenchi interessati dalle violazioni.
Nel caso esaminato non ricorrevano, secondo quanto riportato nell'ordinanza, né l'ipotesi della presentazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio, alla quale la norma collega una riduzione della sanzione, né quella dell'integrazione o correzione dei dati mancanti o inesatti che consente, nelle condizioni previste dalla disposizione, di evitare la sanzione.
Da qui la conclusione della Cassazione: era corretto il calcolo effettuato dall'Ufficio secondo il cumulo materiale, senza applicare il principio del cumulo giuridico utilizzato invece dal giudice regionale.
La decisione della CTR è stata pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il riesame dell'appello dell'Amministrazione finanziaria e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Violazioni formali e meramente formali: la Cassazione ribadisce la distinzione
L'ordinanza contiene anche un passaggio significativo sulla distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali.
Secondo il principio richiamato dalla Corte, sono sostanziali le violazioni che incidono sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento.
Sono invece formali quelle che, pur senza incidere direttamente su tali elementi, possono pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Diverso è il caso delle violazioni meramente formali: queste non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento e, contemporaneamente, non arrecano pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo. Solo queste ultime, ricorda la Cassazione, non sono punibili per la loro inoffensività.
La valutazione deve essere effettuata considerando l'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'attività di controllo.
Nel procedimento in esame, tuttavia, la natura formale e sanzionabile delle violazioni era ormai acquisita: la società non aveva impugnato la relativa statuizione ed era rimasta intimata nel giudizio di Cassazione.
Il punto sottoposto alla Suprema Corte riguardava quindi essenzialmente le modalità di calcolo delle sanzioni.
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Bandi brevetti, marchi e disegni 2026: fissate le regole
Pubblicato in GU n 200 del 29 agosto il Decreto 28 luglio del MIMIT con le regole per quest'anno per i bandi autunnali ormai noti con il nome di:
- Brevetti +
- Disegni +
- Marchi +
finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.
In particolare per l'annualita' 2026, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ saranno adottati dalla competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e quindi entro il mese di settembre.
Lo stesso decreto all'articolo 2 ha previsto che gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2026 ammontano a:
- euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
Ricordiamo che in liena generale:
- la misura Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della competitività delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici connessi alla valorizzazione economica dei brevetti in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la misura sarà gestita da Invitalia che svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni; - la misura Disegni+ ha come obiettivo la valorizzazione dei disegni e dei modelli delle PMI attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale. La misura sarà gestita da Unioncamere per conto del Ministero;
- la misura Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Si attendono i bandi 2026 per verificare se ci saranno lievi differenze con i bandi precedenti
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Sponsorizzazioni Asd sono spese pubblicitarie deducibili: regole della Cassazione
La Cassazione con l'ordinanza n 21643/2026 ha stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche sono spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta se rispettano specifici requisiti, garantendo la piena deducibilità fino a 200.000 euro
Vediamo i fatti di causa e maggiori dettagli sulla pronuncia.
Spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta e non di rappresentanza per le SSD e ASD
Con l'Ordinanza in oggetto è stato stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) sono spese pubblicitarie assistite da presunzione legale assoluta circa la loro natura non di rappresentanza.
In particolare, le Entrate avevano riqualificato i costi sostenuti per la sponsorizzazione di una Asd da spese di pubblicità a spese di rappresentanza ex articolo 108, comma 2, del Tuir n. 917/1986, riconoscendone solo la parziale deducibilità.
Le Corti tributarie di merito hanno escluso la correttezza di una simile riqualificazione, ma hanno confermato la parziale indeducibilità sul presupposto della scarsa effettività/antieconomicità delle prestazioni.
La società ricorrendo in Cassazione rilevava:
- la mancata considerazione della documentazione sull’effettività delle prestazioni
- la contestazione dell’eccessiva onerosità e della sovrafatturazione e pertanto la congruità del costo.
Il ricorso è stato accolto, la Cassazione ha stabilito che le spese di sponsorizzazione a favore di Asd e Ssd sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza ex articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002, se:
- il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica;
- è rispettato il limite di 200.000 euro;
- la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine/prodotti dello sponsor;
- l’associazione svolge una specifica attività promozionale.
Ricorrendo tali requisiti non vi è la possibilità di riqualificare il costo come rappresentanza né di giudizi di antieconomicità. La Corte ribadisce la distinzione tra le due tipologie:
- spese di rappresentanza sono quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa (art. 74, comma 2, ora art. 108, comma 2, del TUIR n 917/1986);
- spese di pubblicità/sponsorizzazione sono quelle sostenute per pubblicizzare prodotti, marchi e servizi o l’attività svolta, con finalità diretta di promozione commerciale.
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Dichiarazione IVA omessa, scatta la liquidazione del Fisco: sanzione al 120%
Dichiarazione IVA omessa, scatta la liquidazione del Fisco: sanzione al 120%
L’Agenzia delle Entrate definisce le nuove regole per la liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione annuale.
Con il Provvedimento n 239129/2026 del 28 agosto 2026 vengono attuate le disposizioni dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025.
L’Amministrazione finanziaria potrà determinare l’imposta dovuta, anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti già effettuati dal contribuente.
La procedura prevede comunque una fase di confronto: ricevuta la comunicazione dell’Agenzia, il contribuente ha 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento.
Per il riepilogo delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 leggi Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026.
Ma da quando sarà attiva la novità? Seppur in vigore con la legge di bilancio 2026 e con il provvedimento in oggetto ci sono le regole operative datate 28 agosto, non è espressamente indicato l'avvio della novità.
Dichiarazione IVA omessa: cosa prevedono le nuove regole
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, che consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta quando manca la dichiarazione annuale IVA.
La liquidazione può essere effettuata anche con procedure automatizzate e non pregiudica l’ulteriore attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Un aspetto importante riguarda la stessa definizione di omissione: viene considerata omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta.
Quali dati usa l’Agenzia per calcolare l’IVA
La principale novità operativa consiste nella possibilità per l’Amministrazione di utilizzare le informazioni fiscali già disponibili nelle proprie banche dati.
La liquidazione può essere effettuata sulla base di:
Dati utilizzati Funzione Fatture elettroniche emesse e ricevute Determinazione dell’IVA a debito e a credito Corrispettivi telematici Determinazione delle operazioni attive LIPE Dati delle liquidazioni periodiche IVA Versamenti IVA effettuati Riduzione dell’importo ancora dovuto I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche possono essere consultati dal contribuente o dall’intermediario delegato attraverso il portale Fatture e Corrispettivi.
I dati relativi ai versamenti sono invece disponibili nel Cassetto fiscale.Come viene determinata l’IVA dovuta
Per ricostruire l’imposta, l’Agenzia parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE relative al periodo d’imposta sottoposto a controllo.
Da questo importo vengono sottratti:
- l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute;
- l’IVA a credito risultante dalle LIPE presentate;
- i versamenti IVA già effettuati per il periodo interessato.
Il provvedimento stabilisce però una limitazione particolarmente importante: non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello sottoposto a controllo.
Dichiarazione IVA omessa: sanzione del 120% e interessi
Alla maggiore IVA risultante dalla liquidazione si aggiungono sanzioni e interessi.
Nelle motivazioni del provvedimento l’Agenzia precisa che sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo e una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta, in applicazione della disciplina sull’omessa presentazione della dichiarazione.
Il contribuente ha però la possibilità di ridurre sensibilmente la sanzione se interviene dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Agenzia.
Pagamento entro 60 giorni: sanzione ridotta a un terzo
Se il contribuente paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata, in tutto o in parte, per le somme corrisposte.
In questo caso la sanzione viene ridotta a un terzo. Le motivazioni del provvedimento precisano inoltre che gli interessi si applicano nella misura del 3,5%.
Se, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Agenzia ridetermina le somme dovute, il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione definitiva.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, ma senza possibilità di utilizzare la compensazione. Nelle motivazioni del provvedimento viene inoltre esclusa la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del d.lgs. 462/1997.
Cosa succede se il contribuente non paga
Se le somme non vengono pagate nei termini previsti, imposta, sanzione e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.
In questo caso viene meno il beneficio della riduzione della sanzione previsto per il pagamento tempestivo.
Il provvedimento precisa inoltre che, per le somme iscritte a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del DL 78/2010.
Come viene comunicato il risultato del controllo
Quando dalla liquidazione emerge un’imposta da versare, l’Agenzia comunica al contribuente le risultanze del controllo, consentendogli di fornire chiarimenti oppure di procedere al pagamento.
La comunicazione viene trasmessa tramite PEC:
- all’indirizzo risultante dall’INI-PEC;
- oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente.
In caso di mancato recapito, l’Agenzia procede attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione e il prospetto analitico contenente gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi utilizzati per effettuare la liquidazione saranno inoltre disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Fino a quando l’Agenzia può liquidare l’IVA
Altro elemento da tenere in considerazione è da quando parte questa procedura, le fonti non lo dicono apertamente, e il termine entro il quale può essere attivata la nuova procedura.
Nelle motivazioni viene precisato che la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.
La nuova procedura consente quindi all’Agenzia di utilizzare in maniera strutturata i dati provenienti dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA per ricostruire l’imposta anche quando il contribuente non presenta la dichiarazione annuale.
Liquidazione IVA da parte delle Entrate in caso di omessa dichiarazione
Allegati:Nuovs liquidazione iva per omessa dichiarazione Regola Liquidazione IVA Possibile anche tramite procedure automatizzate Fonti utilizzate E-fatture, corrispettivi, LIPE e versamenti Credito anno precedente Non viene considerato Sanzione 120% dell’imposta Interessi 4% annuo Termine per chiarimenti/pagamento 60 giorni Pagamento entro 60 giorni Sanzione ridotta a un terzo Interessi in caso di pagamento tempestivo 3,5% Compensazione Non ammessa per il pagamento previsto dalla procedura Mancato pagamento Iscrizione diretta a ruolo Termine della liquidazione 31 dicembre del settimo anno successivo Come calcola l’Agenzia l’IVA se la dichiarazione annuale non viene presentata?
L’Agenzia può utilizzare fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti IVA relativi al periodo d’imposta interessato, anche attraverso procedure automatizzate.
Quanto è la sanzione per l’omessa dichiarazione IVA?
Le motivazioni del provvedimento indicano una sanzione pari al 120% dell’imposta e interessi del 4% annuo. Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo.
Quanto tempo ha il contribuente per rispondere all’Agenzia?
Il contribuente dispone di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti, segnalare dati o elementi non correttamente considerati oppure pagare le somme dovute.
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Auto a 100 euro al mese, chi può averla: requisiti ISEE e come fare domanda
Il noleggio sociale auto a 100 euro al mese entra nella fase di preparazione, ma per presentare le domande bisognerà ancora attendere. Il programma, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da ACI, punta a consentire alle famiglie con determinati requisiti economici di utilizzare un'auto nuova con un canone agevolato.
A fare il punto sui principali dubbi è L’Automobile, magazine ACI, che ha raccolto le risposte alle domande più frequenti sulla misura:
- dai requisiti ISEE alla rottamazione,
- passando per l'apertura dello sportello telematico,
- il costo effettivo del noleggio
- e la possibilità di acquistare la vettura al termine del contratto.
Vediamo quindi come funziona il noleggio sociale, chi potrà richiederlo e quali sono le informazioni ancora da definire prima dell'apertura delle domande.
) Noleggio sociale: requisiti ISEE e auto da rottamare
Il primo punto riguarda i requisiti di accesso. Non sarà sufficiente avere un reddito basso: per partecipare al programma occorrerà rispettare contemporaneamente le condizioni previste.
In particolare, il richiedente dovrà avere un ISEE inferiore a 30.000 euro.
La formulazione è rilevante perché, secondo quanto evidenziato nelle FAQ pubblicate dal magazine ACI, un ISEE esattamente pari a 30.000 euro non rientrerebbe nella soglia.
Accanto al requisito economico è prevista la rottamazione di un'autovettura di categoria M1 omologata fino a Euro 4, immatricolata in Italia e posseduta da almeno 12 mesi.
L'auto può essere intestata direttamente al richiedente oppure a un familiare convivente. Non possono invece essere utilizzati per soddisfare il requisito della rottamazione motocicli, scooter, furgoni o veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1.
Di conseguenza, chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro ma non dispone di un'automobile da rottamare con le caratteristiche richieste non potrà, sulla base delle regole attualmente previste, accedere al beneficio.
Domanda per il noleggio sociale: quando apre il portale e come funzionerà la graduatoria
È questo uno degli aspetti più attesi. Al momento le domande non sono ancora aperte e non è stata comunicata una data ufficiale per l'avvio dello sportello telematico.
La richiesta dovrà essere presentata attraverso un portale dedicato, le cui modalità operative devono ancora essere definite.
Prima dell'apertura dello sportello dovranno inoltre essere completati gli adempimenti necessari e la procedura di gara attraverso la quale ACI acquisterà le vetture.
Un elemento particolarmente importante riguarda la formazione delle graduatorie. Secondo quanto riportato da L’Automobile sulla base delle indicazioni del MIMIT, dovrebbe essere seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dopo la verifica del possesso dei requisiti.
Non dovrebbe quindi essere favorito automaticamente chi presenta l'ISEE più basso. A parità di rispetto delle condizioni previste, la tempestività nell'invio della richiesta potrebbe risultare determinante.
Il tema assume ancora maggiore rilievo considerando la disponibilità iniziale: il programma parte con 50 milioni di euro di risorse e circa 3.000 automobili stimate.
Noleggio sociale a 100 euro: cosa comprende il canone e quanti chilometri si possono fare
Il principale elemento di attrattiva della misura è il costo: il canone annunciato è pari a 100 euro al mese, IVA inclusa.
Considerando una durata minima di 36 mesi, la spesa base per tre anni sarebbe quindi pari a 3.600 euro.
Nel canone dovrebbero essere compresi alcuni dei principali costi legati alla gestione dell'automobile, tra cui bollo, assicurazione e manutenzione. Resterebbero invece a carico dell'utilizzatore carburante o energia per la ricarica, pedaggi, parcheggi ed eventuali sanzioni.
Il contratto prevede inoltre una percorrenza di 12.000 chilometri all'anno, quindi 36.000 chilometri nell'arco di tre anni.
Restano però alcuni aspetti da definire nelle condizioni contrattuali definitive, tra cui l'eventuale anticipo, le franchigie assicurative, la gestione dei danni e il costo applicato in caso di superamento del chilometraggio previsto.
Quale auto si potrà avere: modello, alimentazione e valore massimo
Chi accederà al noleggio sociale non potrà scegliere liberamente marca e modello dell'automobile, almeno nella prima fase del programma.
Sarà ACI ad acquistare le vetture tramite una gara pubblica. Il modello effettivamente disponibile dipenderà quindi dall'esito della procedura e nella fase sperimentale è prevista la fornitura di un unico modello.
Non è inoltre previsto che l'automobile debba essere necessariamente elettrica. Il veicolo dovrà essere nuovo, immatricolato in Italia, almeno Euro 6 e rispettare il limite di 135 grammi di CO2 per chilometro.
Nel rispetto di tali parametri potranno quindi rientrare differenti alimentazioni, comprese, ad esempio, benzina, GPL e ibride.
Per l'acquisto da parte di ACI è previsto un tetto di spesa di 14.800 euro più IVA per ciascun veicolo. Sarà però soltanto la gara a chiarire quale automobile verrà concretamente assegnata ai beneficiari.
Durata del noleggio e acquisto dell’auto dopo i tre anni
Il contratto avrà una durata non inferiore a 36 mesi. I tre anni costituiscono quindi la durata minima prevista dal programma.
Alla scadenza, il beneficiario non sarà necessariamente obbligato a restituire definitivamente l'automobile. È prevista infatti la possibilità di manifestare ad ACI l'interesse ad acquistare il veicolo utilizzato durante il noleggio.
La richiesta dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del contratto.
Il prezzo non sarà però stabilito al momento dell'assegnazione dell'auto e i canoni mensili già pagati non determineranno automaticamente il valore di riscatto.
Il prezzo sarà individuato sulla base delle quotazioni medie di mercato al momento della vendita, con l'applicazione di uno sconto non inferiore al 10%.
La misura resta per ora sperimentale e il programma è previsto fino al 30 giugno 2030. Prima della partenza effettiva restano soprattutto da conoscere la data di apertura delle domande, il modello scelto tramite gara, i tempi di consegna e le condizioni contrattuali di dettaglio.
Per chi è interessato al noleggio sociale sarà quindi fondamentale seguire le prossime comunicazioni ufficiali di ACI e MIMIT, soprattutto considerando che l'ordine cronologico di presentazione delle richieste potrebbe incidere sull'accesso alle circa 3.000 vetture inizialmente disponibili.
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Accertamenti fiscali, cambiano le regole: i nuovi limiti per il Fisco
Il Dlgs 148/2026 è intervenuto tra gli altri, sul’attività di accertamento:
- nuovi termini per contestare i componenti negativi a efficacia pluriennale,
- perimetro più definito per la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa,
- maggiori garanzie negli accertamenti fondati sull’antieconomicità.
Con il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, cambiano alcune delle regole che disciplinano l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Tra le disposizioni di maggiore interesse figurano quelle contenute negli articoli 22, 23 e 24, che intervengono sull'accertamento, vediamo i dettagli
Componenti pluriennali: il termine di accertamento parte dal primo utilizzo
L’articolo 22 modifica l’articolo 43 del Dpr 600/1973 introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter.
Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota del componente è stata dedotta.
Il riferimento è al termine previsto dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, in base al quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La nuova disposizione individua quindi un preciso momento dal quale calcolare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria quando il componente negativo produce effetti fiscali distribuiti su più periodi d’imposta.
Il secondo periodo del nuovo comma 1-bis disciplina, inoltre, le annualità successive alla contestazione.
Una volta notificato l’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi torna ad applicarsi l’ordinario termine previsto dal comma 1 dell’articolo 43.
Restano comunque fermi sia i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti sia l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 190/2014.
In sintesi, si prevede una posizione netta in materia di componenti negativi pluriennali, tale per cui questi ultimi decorreranno dal periodo d’imposta nel quale il costo è stato dedotto per la prima volta e non, invece, da ciascuna annualità nella quale venga portata in deduzione una quota del medesimo componente.
Si riconduce quindi il potere di accertamento entro limiti temporali maggiormente prevedibili, facendo coincidere il dies a quo per le riprese con la prima dichiarazione nella quale il costo produce effetti fiscali, rafforzando il principio di certezza dei rapporti tributari ed evitando che il contribuente rimanga esposto al rischio di contestazioni fondate su eventi ormai molto risalenti nel tempo.
Società a ristretta base: la presunzione di distribuzione degli utili viene circoscritta
Un altro intervento significativo è contenuto nell’articolo 23, dedicato alle società di capitali a ristretta base partecipativa.
La norma disciplina espressamente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società.
In particolare, la distribuzione può essere presunta, salva prova contraria, esclusivamente quando sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di:
- componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
- componenti reddituali negativi che abbiano concorso alla formazione del reddito ma risultino indeducibili perché inesistenti.
La disposizione delimita così le fattispecie nelle quali il maggior reddito accertato nei confronti della società può riflettersi sulla posizione fiscale dei soci.
Non tutte le rettifiche operate nei confronti di una società a ristretta base partecipativa possono quindi determinare l’applicazione della presunzione. In particolare, il legislatore circoscrive espressamente il meccanismo ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati e ai costi inesistenti.
Gli utili dei quali viene presunta la distribuzione sono assoggettati a imposizione in capo ai soci secondo la disciplina applicabile in funzione della loro natura.
Antieconomicità: lo scostamento dal valore di mercato, da solo, non basta
Con l’articolo 24, il decreto interviene anche sull’utilizzo dell’antieconomicità nell’attività di accertamento.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può rappresentare un indice dell’esistenza di un maggiore componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto quando siano presenti ulteriori elementi indiziari che, anche valutati insieme allo scostamento, risultino gravi, precisi e concordanti.
La norma contempla tuttavia un’ulteriore ipotesi: gli altri elementi indiziari non sono necessari quando la stessa difformità rispetto al valore di mercato risulti manifesta e rilevante.
Ne deriva che, in via ordinaria, il semplice scostamento del prezzo praticato rispetto ai valori di mercato non è sufficiente, da solo, a fondare la rettifica.
L’antieconomicità continua pertanto a poter essere utilizzata nell’attività di controllo, ma il legislatore ne definisce più precisamente la valenza probatoria: allo scostamento devono accompagnarsi ulteriori indizi qualificati, salvo che la differenza rispetto ai valori di mercato raggiunga autonomamente i caratteri della manifesta rilevanza.