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Elezioni Commercialisti 2026: affluenza alle urne di oltre il 62%
Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, per i Commercialisti ci sono state le elezioni per scegliere i nuovi rappresentanti degli Ordini territoriali.
Il cammino verso il voto è stato lungo e travagliato a causa dei ricorsi al TAR ma alla fine l'affluenza è stata da record.
Prima del dettaglio, ricordiamo che sul ricorso al TAR. la ID Technology all'ultimo minuto ha presentato un atto di rinuncia alla domanda cautelare collegata al ricorso con cui si chiedeva di sospendere il contratto siglato dal CNDCEC con la Multicast per la piattaforma di voto e conseguentemente le elezioni.
ID Technology ha motivato la rinuncia alla sospensiva spiegando che, dopo aver presentato richiesta di misure cautelari monocratiche, il Consiglio nazionale e la Multicast hanno depositato documenti comprovanti l’intervenuta stipulazione e l’avvio dell’esecuzione del contratto.
I seggi elettorali si sono costituiti regolarmente il 10 gennaio scorso.
Il 14 gennaio sempre sul voto e la piattaforma da utilizzare è arrivata una interrogazione parlamentare al MEF per sapere "quali misure si intendano assumere, anche di natura ispettiva o regolatoria, volte a verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica per le elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, al fine di garantire interventi idonei a rafforzare la fiducia nel regolare svolgimento del procedimento elettorale”.
Ricordiamo inoltre che, resta valido il merito del ricorso che secondo la ID Technology, riguarda il mancato rispetto del principio di rotazione, contemplato dalla disciplina sugli affidamenti diretti contenuta nel Codice degli Appalti, dato che Multicast era titolare anche del rapporto contrattuale precedente.
Se il TAR dovesse dare ragione alla ID Technology le potrà conoscerle un risarcimento economico, così come richiesto dalla stessa ricorrente in via subordinata, ma le elezioni saranno considerate valide.
Vediamo le procedure di voto e i risultati.
Elezioni Commercialisti 2026: si volta il 15 e 16 gennaio
Le elezioni si sono concluse e l'affluenza ai seggi è stata del 62%, in alcuni territori hanno registrato una partecipazione intorno o superiore al 90%.
Secondo De Nuccio si è trattato di "un’affluenza storica, una partecipazione che ha superato ogni aspettativa, colleghe e colleghi che hanno scelto di esserci, di contare, di far sentire la propria voce".
Ricordiamo che con l’Informativa n. 1/2026, il CNDCEC ha inoltrato agli Ordini territoriali dei tutorial sull’utilizzo della piattaforma, a cui accedere attraverso il link che i commercialisti hanno ricevuto via PEC.
Cliccato il link, è stato possibile autenticarsi tramite SPID o CIE avendo accesso al voto per 7 minuti.
Il sistema ha dato la possibilità di votare:
- per una delle liste presenti,
- scheda bianca.
Durante il voto, è stato possibile aggiungere le preferenze per i singoli candidati oppure dare solo il voto alla lista.
Successivamente si sono scelti i candidati per il revisore unico o il collegio dei revisori e per il Comitato pari opportunità.
Concluso il voto il sistema ha rilasciato una ricevuta per la regolarità della procedura, inviata anche via PEC al professionista.
Mancando la ricevuta, il voto non è stato considerato valido e si è dovuto ripere tutta l’operazione a cominciare da una nuova
autenticazione.
Attenzione al fatto che ogni singolo Ordine ha deciso l'orario di apertura dei seggi garantendo l'apertura di almeno 8 ore.
La lista che ha ottenuto più voti ha ottenuto i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso, mentre i rimanenti sono andati ai candidati più votati della lista arrivata seconda.
Leggi anche Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità
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Rottamazione quinquies: regole operative entro il 21 gennaio
È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, la Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 contenente il "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" che prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).
I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
In attesa della pubblicazione che l'Ader pubblicherà a breve ricordiamo tutte le regole per aderire.
Rottamazione quinquies: ambito di applicazione
La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
- contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.
La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:
- dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
- derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
- o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
- possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
- versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
- a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026
- b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Rottamazione quinquies: come e quando presentare la domanda
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Rottamazione quinquies: decadenza e perdita dei benefici
La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).
Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
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Cassa e POS: metodo di pagamento nello scontrino dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.
In dettaglio è necessario collegare Pos e scontrini telematici.
In proposito le Entrate in data 31 ottobre hanno pubblicato il Provvedimento n 424470 con tutte le regole operative, ad oggi però si attende il software necessario a dare attuazione a questo obbligo.
Si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.
Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.
Controlli sui corrispettivi: incassi e scontrini collegati dal 1° gennaio
In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Anche se ci sono le regole operative delle entrate non è stato ancora attivato il servizio necessario a procedere.
Registratori di cassa e POS: sanzioni per chi non provvede
Si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Leggi Pos e registratori di cassa: regole per collegarli per tutte le modalità per adempiere al nuovo obbligo per cui le entrate devono ancora attivare il software pur se è già possibile indicare il metodo di pagamento dello scontrino come evidenzia l'agenzia al punto 4 del provvedimento del 31 ottobre 2025 che evidenzia: la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.
Si attende l'avviso per il software per collegare POS e Cassa.
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Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
Con la Sentenza n 666/2026 la Cassazione statuisce che la reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta, vediamo i dettagli del caso di specie.
Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all’attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Questa la sintesi del chiarimento della Cassazione nella Sentenza n 666/2026.
La Corte di cassazione, Sezione III penale, si pronuncia su una complessa vicenda di reati tributari commessi nell’ambito di uno studio professionale, chiarendo i presupposti
- della dichiarazione fraudolenta,
- dell’occultamento delle scritture contabili,
- nonché i criteri di calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio.
Il procedimento trae origine da una verifica fiscale avviata nel 2014 nei confronti di uno studio legale, dalla quale era emersa una contabilità parallela attiva già dal 2009.
Le indagini avevano evidenziato numerose parcelle incassate ma non registrate né dichiarate, una numerazione artificiosa delle fatture e una sistematica divergenza tra la documentazione contabile dello studio e quella in possesso dei clienti.
Ulteriori elementi di frode erano stati individuati tramite indagini bancarie: assegni incassati in contanti dal professionista, versamenti effettuati sul conto della moglie (estranea formalmente allo studio) e intestazione diretta di titoli di pagamento alla stessa.
In sede amministrativa, il contribuente aveva poi definito integralmente la propria posizione fiscale mediante accertamenti con adesione, pagando imposte e sanzioni.
In primo grado, il Tribunale di Provinciale aveva assolto l’imputato dai reati di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), ritenendo insussistente la frode.
La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, condannando l’imputato per tutti i reati contestati.
Il ricorso per Cassazione era articolato in numerosi motivi, tra cui:
- vizi processuali relativi alla composizione del collegio giudicante e all’ammissibilità dell’appello del Pubblico ministero;
- contestazione della sussistenza della condotta fraudolenta e del dolo specifico di evasione;
- erronea applicazione dell’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che la contabilità fosse comunque ricostruibile;
- mancata dichiarazione della prescrizione;
- omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
- violazione del principio del ne bis in idem;
- errori nel trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle modifiche normative più favorevoli introdotte nel 2024.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai motivi sulla prescrizione e sulla pena, dichiarandolo inammissibile nel resto.
Quanto alla dichiarazione fraudolenta, la Suprema Corte conferma la valutazione della Corte d’appello: la condotta dell’imputato non si era limitata a mere irregolarità formali, ma integrava un sistema fraudolento articolato, caratterizzato da artifici idonei a ostacolare l’accertamento fiscale.
La rinumerazione delle fatture e l’incasso dei compensi tramite conti intestati a terzi costituivano un “quid pluris” rispetto alla semplice omissione contabile, sufficiente a integrare il reato ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000.
Parimenti, viene confermata la responsabilità per l’occultamento delle scritture contabili: il reato sussiste ogniqualvolta la condotta renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, a prescindere dalla possibilità di accertare i redditi tramite documentazione reperita presso terzi.
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Prezzo delle sigarette 2026: il nuovo tariffario con tutte le marche
La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene novità per le sigarette e le relative accise, vediamo il dettaglio.
Dalle Dogane l'annuncio dell'aumento reso attuativo dal 16 gennaio del prezzo delle sigarette.
Vengono ufficializzate le novità della legge di bilancio.
Di seguito il nuovo tariffario con i prezzi di tutte le marche.
Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026
La Legge di bilancio 2026 prescrive l’aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028.
Contestualmente:
- viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette
- viene ridotta l’accisa applicata ai tabacchi da inalazione senza combustione.
Secondo quanto riporata la relazione tecnica alla Legge di bilancio, con riferimento alle sigarette, si evidenzia che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
E' disposto anche l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (le cosiddette sigarette elettroniche), con o senza nicotina.
In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:
- per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo
- a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
- a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027
- e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo
- a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026,
- a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027
- e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
Adm ha pubblicato i nuovi tariffari e in particolari la lista di tutte le marche di sigarette con i prezzi in vigore dal 16 gennaio.
La FIT Federazione Italiana Tabaccai ha messo a disposizione questo file con le tariffe aggiornate alle disposizioni della legge di bilancio e attuate dalle Dogane. Clicca qui per controllare i nuovi prezzi.
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Polizza catastrofale: calendario ritoccato dal Milleproroghe 2026
Il Decreto Milleproroghe 2026 in conversione in legge è intervenuto anche sulla Polizza Catastrofale per le imprese.
Già il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo 2025 aveva modificato il calendario. In particolare, è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:
- entro il 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese, termine prorogato per alcuni. Leggi anche: Polizza catastrofale: proroga al 31 marzo,
- entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
- l'obbligo di stipula per le grandi imprese è rimasto al 31 marzo 2025 ma senza sanzioni per 90 giorni.
Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.
Polizza catastrofale medie imprese: quali incentivi MIMIT si perdono se non si stipula
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.
Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.
Inoltre, il MIMIT ha pubblicato un il Decreto 25 luglio che regolamenta tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perdute se non si stipula la CAT NAT.
In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.
Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.
Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.
Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:
- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinario,
- attrezzature industriali e commerciali.
- Senza categoria
Aiuti di stato: termine per il recupero slitta di due anni
Il Decreto Milleproroghe 2026 pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025 e ora giunto alla Camera per l'avvio dell'ites di conversione in legge, contiene tra le altre la proroga per gli atti di recupero degli aiuti di stato, vediamo i dettagli.
Aiuti di stato: termine per il recupero slitta di due anni
Viene prorogata di due anni la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato anche ai termini in scadenza nel 2026 e 2027.
In particolare, l’articolo 15 prevede la proroga di alcuni termini in materie di competenza del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il comma 3 modifica l’articolo 3, comma 6, del Dl 215 del 2023 sostituendo le parole «31 dicembre 2025» con le parole «31 dicembre 2027».
La disposizione in commento, al fine di concedere un maggior termine per assolvere agli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 alle autorità responsabili che non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nei pertinenti registri dei regimi di aiuto o degli aiuti ad hoc, proroga i periodi di imposta i cui termini per la notifica dei relativi atti impositivi sono in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027 (in luogo della precedente data fissata al 31 dicembre 2025).
Ciò consente, come chiarisce la relazione illustrativa, nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di registrazione da parte delle autorità responsabili dei regimi di aiuto, un’azione di recupero graduale nei confronti di coloro che hanno illegittimamente fruito degli aiuti individuali, che andrebbe altrimenti a sovrapporsi con periodi di imposta oggetto delle precedenti proroghe.