• Pace Fiscale

    Rottamazione quater: scadenza il 30 novembre con tolleranza fino al 9.12

    La Riscossione con comunicato stampa di oggi, informa del fatto che il 30 novembre scade il termine per la prossima rata della Rottamazione-quater. La scadenza riguarda:

    • i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la decima rata 
    • e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti. 

    In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.
    Per effettuare il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, anche disponibile in copia sul sito.

    In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
    Ricordiamo anche che con un comunicato stampa del 10 ottobre, l'Agenzia della Riscossione informava del fatto che, chi ha un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate può utilizzare il servizio online dell'Agenzia: www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i modelli di pagamento.

    Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate

    Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. 

    Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
    I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
    Attenzione al fatto che per il versamento della decima rata in scadenza il 30 novembre 2025 si deve utilizzare l’apposito modulo che era già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre disponibile in copia tramite il servizio online sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
    Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:

    • si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
    • senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

    Nel frattempo si ricorda che il Governo nella prossima legge di bilancio 2026 vorrà introdurre una nuova edizione della definizione agevolata, nota come rottamazionw quinquies che è ancora al vaglio dei tecnici per la fattibilità.

    Leggi: Rottamazione quinquies: altre novità in arrivo per tutti gli approfondimenti.

  • Enti no-profit

    Decreto Terzo settore: le novità approvate dal Governo

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

    Attenzione al fatto che sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata. 

    Inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea. 

    In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati. Leggi anche IVA terzo settore: proroga al 2036             

    Commercialità terzo settore: cosa contine il Decreto

    Tra le novità di questo decreto, oltre alla auspicata proroga, già anticipata dal MEF e ora confermata, vi è anche l'introduzione del nuovo articolo 79 bis al CTS, Codice del Terzo settore che punta a risolvere gli effetti legati al passaggio dalle regole del Tuir a quelle del Cts. 

    In particolare, l’articolo 79 bis prevede che a fronte del mutamento di qualificazione fiscale delle attività svolte, da commerciale a non commerciale, le plusvalenze latenti sui beni strumentali non debbano essere tassate. 

    Ciò è previsto a condizione che l’ente eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi e che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale

    Attenzione però al fatto che la plusvalenza subisce una sorta di congelamento, e infatti, nel caso in cui i beni vengano successivamente ceduti, destinati a usi diversi o perduti, il beneficio viene meno e la plusvalenza torna a concorrere alla formazione del reddito. 

    Il decreto, al verificarsi di tali condizioni, consente comunque la rateizzazione dell’imposta fino a quattro anni, purché i beni siano stati posseduti dall’ente per almeno tre esercizi. 

    Di seguito la norma in dettaglio.

    In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

    L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.

    La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:

    a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;

    b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

    Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

    Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

    La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

    Terzo settore e regime forfettario

    L'articolo 2 rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

    del decreto approvato, in attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023 che prevedono una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale, al  comma 1 modifica la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato per le attività commerciali da questi svolte.

    La disposizione in commento prevede che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

    In sostanza, la norma innalza, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia dei ricavi conseguiti entro la quale è consentito l’accesso al regime forfettario prevista dall’articolo 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146 del 2021. 

    La citata disposizione prevede che, nell’attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, ora non superiori a euro 85.000, possano applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all' articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023). 

    Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.

    In particolare, il citato comma 2 fissa la soglia dei ricavi per l’accesso al regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ZLS: nuovo modello per l’integrativa per Marche e Umbria

    Con il Provvedimento n 503079 del 19 novembre, le Entrate modificano il Modello per la comunicazione integrativa, per il creto d'imposta delle ZLS,  da inviare entro il 2 dicembre per l'igresso di Marche e Umbria nelle zone logistiche speciali.

    Ciò a seguito della inclusione delle due regioni nelle zone logistiche speciali.

    Leggi anche: ZLS: entrano anche Marche e Umbria.

    Credito d’imposta ZLS: nuovo modello per l’integrativa

    L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 ha esteso l’agevolazione del credito d'imposta per le zone logistiche speciali, prevista dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14- decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
    Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge, ai fini della fruizione della predetta agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente la comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge, per attestare l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
    Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazione
    integrativa per la fruizione del credito di imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), e sono state definite le relative modalità di
    trasmissione telematica, in proposito leggi: Credito per le ZLS: tutte le regole 2025.

    Con il provvedimento del 19 novembre sono disposte le modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27
    marzo 2025, al modello di Comunicazione integrativa e alle relative istruzioni, per consentire anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria di presentare la Comunicazione integrativa, scarica qui modello e istruzioni per la comunicazione integrativa.

    Attenzione al fatto che il provvedimento, al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 e delle successive modifiche

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    ZLS: entrano anche Marche e Umbria

    Dal 20 novembre 2025 Marche e Umbria entrano in ZES unica. A stabilirlo è la legge n 171/2025 pubblicata in GU n 269 del 19 novembre.

    Vediamo i dettagli dalle norme in gazzetta ufficiale.

    Leggi anche Credito d'imposta ZLS: nuovo modello per l'integrativa per Marche e Umbria.

    ZLS: entrano anche Marche e Umbria

    In particolare, a decorrere dal 20 novembre 2025, si prevede l'ampliamento della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, che gode di specifiche agevolazioni, includendovi anche la Regione Marche e la Regione Umbria.

    Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle  regioni  in  transizione,  come individuate dalla normativa dell'Unione  europea,  ammissibili  alle deroghe previste dall'articolo 107  del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche  e Umbria.
    Per le finalità suddette e a decorrere dal 20 novembre:

    • a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo  10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
    •  b) sono estesi al territorio delle  regioni  Marche  e  Umbria  i compiti e le  attivita'  della  Struttura  di  missione  ZES  di  cui all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  124  del  2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del  2023,  nonche' quelli del portale web  della  ZES  unica  e  dello  sportello  unico digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge  n.  124  del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di  cui  alla presente lettera  si  provvede  a  valere  sulle  disponibilita'  del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacita' per la coesione 2021-2027,   finanziato   dai   fondi   strutturali   europei   della programmazione per gli anni 2021-2027.

    L'art. 3 della Legge n. 171/2025, prevede che gli investimenti in beni strumentali realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle Regioni Marche e Umbria, in presenza dei requisiti normativamente previsti, sono agevolabili con il credito d'imposta ZLS di cui all'articolo 3, D.L. n. 202/2024. 

    A tal fine, i soggetti interessati per ottenere detta agevolazione sono tenuti esclusivamente a presentare la comunicazione integrativa di cui all'art. 3, comma 14-novies, secondo periodo, D.L. n. 202/2024. 

    Le modifiche sono state recepite dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 19 novembre 2025, n. 503079 e conseguente aggiornamento del modello utile.

  • Enti no-profit

    IVA terzo settore: proroga al 2036

    Il Consiglio dei Ministri n 149, del 20 novembre, ha approvato tra gli altri il Decreto Correttivo del terzo settore con norme tanto attese.

    Tra questa la norma che disciplina la proroga dell'entrata in vigore del regime IVA per gli enti in oggetto, e quindi la proroga per 10 anni dell'esclusione Iva.

    Vediamo maggiori dettagli.

    IVA terzo settore: proroga al 2036

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

    Attenzione al fatto che sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata, inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea. 

    In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

    Il Sottosegretatio Mantovano a margine del Cdm ha commentato che: "è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati. Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale. Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione"

    Leggi: Decreto Terzo settore: le novità approvate dal Governo per tutte le altre novità.

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, lo schema di norma in esame intende modificare l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026. 

    La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.

    In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

    L’articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024. 

    Con l’articolo 4, comma 2-bis, del DL n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; successivamente, l’articolo 3, comma 12-sexies, del DL n. 215 del 2023 ha previsto che l’articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025; da ultimo, l’applicazione del citato articolo 5, comma 15-quater è stata prorogata al 1° gennaio 2026 con l’articolo 3, comma 10, del DL 27 dicembre 2024, n. 202. 

    La proroga è in linea con le osservazioni di cui alla lettera a) del parere della 6^ Commissione (Finanze) del Senato e di cui alla lettera b) del parere della VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, con le quali è stato chiesto al Governo di valutare l’adozione di misure volte a mantenere il vigente regime di esclusione dall'IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    SPT e possesso PEC: chierimenti del CNDCEC

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 88/2025 risponde alla richiesta di chiarimenti sul possesso della PEC da parte delle STP.

    Vediamo il contenuto della delucidazione a vantaggio dei professionisti facenti parte di società.

    SPT e possesso PEC: chierimenti del CNDCEC

    Con il quesito formulato si domandava se le STP, società tra professionisti, siano tenute ad attivare e comunicare all'Ordine di appartenenza la PEC della società; oppure, se possa essere utilizzata dalla società la PEC di uno dei professionisti che risultano essere soci della STP.
    Viene intanto ricordato che le STP, in a quanto tenute a iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle presso la Camera di Commercio competente sono tenute a dotarsi di PEC/domicilio digitale.-

    L'articolo 16 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.2/2009 prevede, infatti, che "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui allarticolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 …".
    In quanto soggetti giuridici autonomi tenute ad iscriversi in apposita sezione dell'albo tenuto dall'Ordine professionale di riferimento, come previsto dall'articolo 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, le STP sono soggette agli stessi obblighi comunicativi previsti per gli iscritti persone fisiche e quindi dovranno a comunicare all'Ordine il domicilio digitale della società comunicato al Registro delle Imprese.

  • Identità digitale

    Legge sulla semplificazione: cosa contiene

    Viene pubblicata in GU n 265 del 14 novembre la Legge n 167/2025 con Misure per la semplificazione  normativa  e  il  miglioramento  della qualita' della  normazione  e  deleghe  al  Governo  per  la semplificazione, il riordino e il riassetto in  determinate  materie. 

    La legge in  vigore dal 29 novembre prossimo consta di 23 articoli divisi in quattro Capi.

    L'articolo 1 prevede che il  Governo entro  il  30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge  recante il titolo: «Legge  annuale  di semplificazione  normativa»,  seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il  riordino  e  il riassetto della  normativa  vigente  su determinate  materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
    Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di  ogni  anno,  il  Ministro  per  le  riforme istituzionali e la semplificazione normativa e  il  Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della  regolamentazione  (VIR) effettuate. 

    La legge annuale di semplificazione normativa indica le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali  il  processo di semplificazione, riordino e  riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo  unico  delle disposizioni regolamentari  che  disciplinano la  medesima  materia, adeguandole,  ove necessario, alla  nuova  disciplina  di  livello primario.
    Vediamo la delega per la digitalizzazione.

    Legge sulla semplificazione: delega al Governo per la digitalizzazione

    Tra le deleghe contenute nella Legge n 167/2025 vi è quella in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell’amministrazione digitale.
    Ai sensi dell'art 11 per valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l’erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più Decreti di semplificazione, modificazione e integrazione del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al DLgs. n 82/2005.

    Il Governo dovrà adempiente osservando seguenti principi e criteri direttivi specifici

    • aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
    • garantire e rafforzare l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l’accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.