-
Contributo benzinai fino a 60.000 euro per colonnine e biocarburanti
Un contributo fino a 60.000 euro per trasformare i tradizionali distributori di carburante in stazioni di ricarica per veicoli elettrici o in impianti destinati ai biocarburanti.
La misura è contenuta nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026.
Il provvedimento avvia una più ampia riforma della rete italiana di distribuzione dei carburanti, favorendo la chiusura o la riconversione degli impianti obsoleti e con bassi volumi di vendita.
Il beneficio potrà coprire al massimo il 50% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro per ogni impianto interessato.
Distributori di carburante, contributo fino a 60.000 euro per la riconversione
Il Ddl Concorrenza istituisce presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green.
Il Fondo riconoscerà ai titolari degli impianti un contributo pari al 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 60.000 euro, per la riconversione dei punti vendita in:
- stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- impianti di distribuzione di biocarburanti.
Per ottenere il contributo massimo sarà quindi necessario sostenere almeno 120.000 euro di spese ammissibili.
Le risorse previste ammontano a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro.
I fondi proverranno dai proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica.
È previsto anche un indennizzo, non superiore a 20.000 euro, per il gestore il cui rapporto contrattuale non prosegua dopo la trasformazione dell’impianto.
Le due agevolazioni hanno destinatari e finalità differenti:
- il contributo fino a 60.000 euro sostiene l’investimento del titolare;
- l’indennizzo fino a 20.000 euro tutela il gestore che non continua l’attività nell’impianto riconvertito.
Le condizioni per accedere alle somme dovranno essere precisate dopo l’approvazione definitiva della legge.
Nuovi distributori: carburante alternativo obbligatorio dal 2028
Un’altra novità riguarda l’apertura di nuovi impianti.
Dal 1° gennaio 2028 potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni soltanto per punti vendita che prevedano la distribuzione di almeno una fonte di alimentazione alternativa ai combustibili fossili.
La nuova stazione dovrà quindi offrire, accanto o in alternativa ai carburanti tradizionali, una soluzione come la ricarica elettrica, il biometano, i biocarburanti, l’idrogeno o altri carburanti alternativi.
Cambia anche la procedura per l’installazione e l’esercizio degli impianti.
L’attuale meccanismo del silenzio-assenso sarà sostituito da un’autorizzazione rilasciata espressamente dal Comune. Il richiedente dovrà dimostrare:
- adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica;
- regolarità contributiva;
- applicazione dei contratti collettivi del settore;
- superamento delle verifiche previste dalla normativa antimafia.
Il provvedimento disciplina inoltre il trasferimento a terzi della titolarità degli impianti.
Contratti di gestione di almeno quattro anni
Il Ddl Concorrenza definisce le condizioni minime del contratto con cui il titolare affida a un soggetto terzo i servizi di rifornimento.
La durata non potrà essere inferiore a quattro anni e il contratto dovrà disciplinare termini di preavviso e penali in caso di recesso anticipato. In mancanza di un accordo tra le parti potrà intervenire un terzo arbitratore.
L’utilizzo di forme contrattuali diverse da quelle ammesse potrà comportare una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ogni punto vendita, fino a un massimo complessivo di 200.000 euro.
Dismissione degli impianti semplificata fino al 2028
Il termine di applicazione della procedura semplificata per la dismissione degli impianti definitivamente chiusi viene spostato al 31 dicembre 2028.
La chiusura dovrà comunque assicurare la messa in sicurezza del sito, con la rimozione delle strutture fuori terra non più utilizzabili, lo svuotamento dei serbatoi e l’inertizzazione dei serbatoi interrati e delle relative condotte.
Informazioni obbligatorie sui carburanti green
I titolari dei punti vendita dovranno informare i consumatori sulla disponibilità di carburanti alternativi, come:
- biocarburanti in purezza;
- biometano per autotrazione;
- idrogeno;
- e-fuel;
- ricarica elettrica.
L’obiettivo è rendere più trasparente l’offerta disponibile presso ogni distributore e favorire l’utilizzo delle tecnologie a minore impatto ambientale.
DDL Concorrenza: sintesi delle misure
Il provvedimento approvata dal Governo interviene anche in altri settori. Per le emittenti televisive locali modifica i criteri di accesso al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
Il Governo riceve inoltre una delega per riformare la RC auto, con l’obiettivo di collegare maggiormente il premio al rischio effettivo, migliorare il risarcimento diretto e rafforzare il contrasto alle frodi e ai veicoli privi di assicurazione.
Cambiano infine i requisiti per gli agenti di affari in mediazione: tra i possibili titoli di accesso sarà prevista anche una laurea individuata con decreto ministeriale, accompagnata dal superamento di un esame e dall’obbligo di formazione professionale continua.
Per conoscere la data di partenza degli incentivi alla riconversione dei distributori sarà necessario attendere l’approvazione parlamentare e i successivi provvedimenti attuativi.
-
Cosa cambia per IVA disabili, intrattenimenti e aerotaxi: 5 nuovi codici tributo
Cinque nuovi codici tributo per pagare imposte, interessi e sanzioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate.
Con la Risoluzione n. 28/2026 vengono disciplinati i versamenti collegati:
- al recupero dell’IVA agevolata per l’acquisto di mezzi destinati alle persone con disabilità,
- dell’imposta sugli intrattenimenti,
- dell’imposta erariale sui voli aerotaxi e sui voli taxi effettuati tramite elicottero.
Il documento distingue anche il modello di pagamento da utilizzare.
Per l’IVA e l’imposta sugli intrattenimenti è previsto il modello F24 ordinario; per l’imposta sui voli aerotaxi deve invece essere utilizzato il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, F24 ELIDE.
Cosa cambia per IVA disabili, intrattenimenti e aerotaxi
I codici sono stati istituiti per consentire il versamento di imposte, interessi e sanzioni dovuti in seguito alle attività di controllo effettuate mediante gli atti di recupero previsti dall’articolo 38-bis, comma 1, lettera g), del DPR n. 600/1973.
La risoluzione non introduce un nuovo versamento generalizzato per tutti i contribuenti.
I codici devono essere utilizzati dai destinatari degli specifici atti di recupero emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, le somme possono riguardare:
- il recupero dell’IVA in capo all’acquirente, per la differenza tra aliquota agevolata e aliquota ordinaria, in caso di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto di determinati mezzi destinati alle persone con disabilità;
- il recupero dell’imposta sugli intrattenimenti, indicata anche con la sigla ISI;
- il recupero dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sui voli taxi effettuati tramite elicottero.
I nuovi codici tributo per il modello F24
Per il versamento tramite modello F24 ordinario vengono istituiti tre codici:
7505 Recupero dell’IVA e dei relativi interessi dovuti dall’acquirente per decadenza dall’agevolazione prevista per i mezzi destinati alle persone con disabilità 6749 Recupero dell’imposta sugli intrattenimenti e dei relativi interessi 8959 Sanzioni collegate al recupero dell’imposta sugli intrattenimenti Il codice 7505 riguarda quindi il differenziale IVA richiesto all’acquirente quando vengono meno le condizioni per applicare l’aliquota agevolata.
I codici 6749 e 8959 devono invece essere utilizzati, rispettivamente, per l’imposta sugli intrattenimenti con i relativi interessi e per le sanzioni correlate al recupero.
I codici 7505, 6749 e 8959 devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.
Nella compilazione occorre riportare:
- nel campo “codice ufficio”, il dato indicato nell’atto di recupero;
- nel campo “codice atto”, il codice presente nell’atto ricevuto;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno riportato nell’atto nel formato a quattro cifre, AAAA.
Il campo “rateazione/Regione/Provincia/mese di riferimento” non deve essere compilato.
I dati non devono quindi essere ricostruiti autonomamente dal contribuente: codice ufficio, codice atto e anno di riferimento devono coincidere con quelli presenti nel documento notificato dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo per i voli aerotaxi con F24 Elide
Per l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sui voli taxi effettuati tramite elicottero vengono istituiti due codici da utilizzare con il modello F24 ELIDE:
3380 Recupero dell’imposta erariale sui voli aerotaxi, con i relativi interessi 8958 Sanzioni collegate al recupero dell’imposta erariale sui voli aerotaxi Il codice 3380 deve essere utilizzato per versare l’imposta recuperata e gli interessi, mentre il codice 8958 è riservato alle relative sanzioni.
Nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi, la sezione “Contribuente” deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del vettore destinatario dell’atto di recupero.
Nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito, devono essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera R;
- nel campo “elementi identificativi”, il numero dei passeggeri per singola tratta, seguito dalla lettera A o B;
- nel campo “codice”, il codice tributo 3380 oppure 8958;
- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, i dati presenti nell’atto di recupero.
La lettera da inserire negli elementi identificativi varia in base alla lunghezza della tratta:
A per le tratte fino a 1.500 chilometri;
B per le tratte superiori a 1.500 chilometri.
Gli ultimi quattro caratteri devono riportare il giorno e il mese di effettuazione del servizio di aerotaxi nel formato GGMM.
Risoluzionne 28/2026 chi riguarda FAQ
I nuovi codici devono essere utilizzati da tutti i contribuenti?
No. Riguardano esclusivamente i soggetti destinatari degli specifici atti di recupero emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Quale modello si usa per il recupero dell’IVA agevolata per disabili?
Il codice 7505 deve essere inserito nel modello F24 ordinario, nella sezione Erario.
Quali codici riguardano l’imposta sugli intrattenimenti?
Il codice 6749 serve per imposta e interessi; il codice 8959 deve essere utilizzato per le sanzioni.
Quale modello si usa per l’imposta sui voli aerotaxi?
Deve essere utilizzato il modello F24 ELIDE, con il codice 3380 per imposta e interessi e il codice 8958 per le sanzioni.
Dove si trovano il codice ufficio e il codice atto?
Entrambi i dati sono riportati nell’atto di recupero notificato dall’Agenzia delle Entrate.
-
Contributi per ricerca e sviluppo, stop alla tassazione per cassa dal 2026
I contributi pubblici riconosciuti alle imprese per sostenere costi relativi a studi e ricerche potrebbero non essere più tassati integralmente nell’anno in cui vengono incassati.
Lo schema di decreto legislativo correttivo Omnibus interviene infatti sull’articolo 108, comma 3, del TUIR, eliminando il rinvio alla disciplina dei contributi in conto capitale contenuta nell’articolo 88.
Se la modifica sarà confermata, dal periodo d’imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il trattamento fiscale dei contributi sarà determinato in base alla loro natura e, di regola, seguirà il principio di competenza e l’imputazione contabile.
Contributi per studi e ricerche: come funziona oggi la tassazione
La disciplina attualmente in vigore prevede che i contributi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di costi per studi e ricerche siano trattati fiscalmente come contributi in conto capitale.
L’articolo 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR rinvia infatti all’articolo 88, comma 3.
Per effetto di questa previsione, i contributi incassati a partire dal periodo d’imposta 2024, per i soggetti con esercizio solare, concorrono interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui vengono percepiti.
La tassazione avviene quindi secondo il principio di cassa, indipendentemente dalla natura contabile del contributo.
Perché il decreto Omnibus modifica le regole
Il decreto legislativo n. 192/2024 ha eliminato la possibilità di rateizzare i contributi in conto capitale a partire dall’esercizio dell’incasso.
La facoltà di ripartire la tassazione è rimasta, in via transitoria, soltanto per i contributi incassati entro il periodo d’imposta 2023.
Secondo la Relazione illustrativa dello schema di decreto Omnibus, l’applicazione automatica del principio di cassa ai contributi per studi e ricerche determina però un disallineamento rispetto alla loro rappresentazione in bilancio, che segue il principio di competenza.
L’obiettivo della modifica è quindi avvicinare il trattamento fiscale a quello civilistico, in linea con i criteri della legge delega per la riforma fiscale.
La differenza tra spese di ricerca e costi di sviluppo
Dal punto di vista contabile, i contributi ricevuti per finanziare studi e ricerche possono assumere una natura diversa in base ai costi che sono destinati a coprire.
Contributi destinati alle spese di ricerca
Quando il contributo è destinato a coprire spese di ricerca rilevate come costi dell’esercizio, viene qualificato come contributo in conto esercizio.
In questo caso, il contributo concorre alla formazione del reddito come ricavo, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettere g) e h), del TUIR.
La tassazione avviene quindi secondo il principio di competenza.
Contributi destinati ai costi di sviluppo capitalizzati
Quando il contributo finanzia spese di sviluppo capitalizzate, viene invece considerato un contributo commisurato al costo di un’immobilizzazione.
In questo caso il componente positivo concorre alla formazione del reddito in relazione all’ammortamento dell’immobilizzazione cui si riferisce.
Il trattamento fiscale segue quindi i criteri civilistici di imputazione a Conto economico previsti per i contributi in conto impianti.
Cosa cambia con il correttivo Omnibus
Lo schema di decreto propone di sopprimere il secondo periodo dell’articolo 108, comma 3, del TUIR.
L’eliminazione del rinvio all’articolo 88 comporta il superamento della tassazione automatica per cassa dei contributi relativi a studi e ricerche.
Il regime fiscale dovrebbe tornare a essere quello ordinario, determinato dalla natura del contributo:
- i contributi in conto esercizio saranno tassati secondo competenza;
- i contributi legati a spese di sviluppo capitalizzate concorreranno al reddito in base al processo di ammortamento dell’immobilizzazione.
La modifica elimina quindi il trattamento uniforme oggi previsto e introduce una disciplina differenziata, coerente con la classificazione contabile del contributo.
Se il testo sarà confermato, la modifica si applicherà ai contributi conseguiti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove regole entreranno quindi in vigore dal 2026.
Trattandosi di uno schema di decreto legislativo, la disciplina potrà essere modificata prima dell’approvazione definitiva.
La modifica avrà un impatto diretto sulla determinazione del reddito imponibile delle imprese che ricevono contributi pubblici per finanziare attività di studio, ricerca e sviluppo.
Non sarà più sufficiente verificare il momento dell’incasso, diventerà centrale individuare la natura del costo finanziato e il relativo trattamento contabile.
Le imprese dovranno quindi distinguere tra:
- contributi destinati a coprire costi di ricerca imputati direttamente nell’esercizio;
- contributi riferiti a costi di sviluppo iscritti tra le immobilizzazioni;
- contributi già tassati secondo le regole precedenti;
- contributi di competenza di esercizi precedenti ma non ancora incassati.
Particolare attenzione dovrà essere riservata al regime transitorio, per evitare duplicazioni o salti d’imposta.
Contributi studi e ricerca 2026: FAQ
I contributi saranno ancora tassati nell’anno dell’incasso?
Non necessariamente. Se la modifica sarà approvata, dal 2026 la tassazione dipenderà dalla natura contabile del contributo e seguirà generalmente il principio di competenza.
Come saranno tassati i contributi per le spese di ricerca?
I contributi destinati a coprire costi di ricerca rilevati nell’esercizio saranno considerati contributi in conto esercizio e concorreranno al reddito come ricavi.
Come saranno trattati i contributi per lo sviluppo capitalizzato?
Concorreranno alla formazione del reddito in relazione all’ammortamento dell’immobilizzazione cui si riferiscono.
Le nuove regole sono già definitive?
No. La modifica è contenuta nello schema di decreto legislativo correttivo Omnibus e dovrà essere confermata nel testo definitivo.
Da quando dovrebbe partire la nuova disciplina?
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per i soggetti con esercizio solare.
-
Studi associati, l’IRAP non è sempre dovuta: la nuova regola della Consulta
Importante chiarimento sull’IRAP per i professionisti che lavorano all’interno di studi associati.
Con la Sentenza n. 153 del 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che l’imposta non è dovuta quando i singoli associati esercitano la professione in modo personale, individuale e autonomo, mentre lo studio svolge soltanto una funzione organizzativa o di condivisione dei costi.
La pronuncia riguarda direttamente un’associazione costituita tra notai, ma i principi indicati dalla Consulta potrebbero avere effetti anche su altri studi professionali, a condizione che l’attività non sia effettivamente esercitata in forma collettiva.
Per le associazioni notarili, la Consulta osserva che l’attività conserva normalmente un carattere personale, anche perché collegata all’esercizio di una pubblica funzione.
L’associazione serve generalmente a disciplinare aspetti interni, come la ripartizione degli onorari e delle spese, senza interferire con la responsabilità e l’attività del singolo notaio.
La sentenza nasce dal caso dei notai, ma il criterio dell’esercizio personale e autonomo potrebbe assumere rilievo anche per altri professionisti organizzati in studi associati.
Non si tratta, tuttavia, di un’esenzione generalizzata: occorrerà verificare concretamente se l’associazione svolga una funzione soltanto strumentale oppure se l’attività professionale sia realmente esercitata in comune.
STP: cosa cambia per i professionisti associati
La legge di Bilancio 2022 ha escluso dall’IRAP le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti o professioni. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 2022, l’esclusione non avrebbe però riguardato le associazioni professionali, considerate ancora soggette all’imposta.
Ne derivava una differenza significativa: il professionista che lavorava individualmente non pagava l’IRAP, mentre chi svolgeva la stessa attività all’interno di uno studio associato poteva essere assoggettato automaticamente al tributo.
La Corte costituzionale ha ora escluso che la semplice esistenza di un’associazione sia sufficiente per applicare l’imposta. Ciò che conta è il modo in cui la professione viene concretamente esercitata.
L’IRAP scatta solo se l’attività diventa “spersonalizzata”
Secondo la Consulta, l’IRAP trova applicazione quando si verifica una “spersonalizzazione” dell’attività professionale, tale da rendere il lavoro direttamente riferibile all’associazione anziché ai singoli professionisti.
L’imposta, quindi, non è dovuta quando ciascun associato:
- svolge personalmente e autonomamente i propri incarichi;
- mantiene separata la propria attività professionale;
- utilizza l’associazione soltanto per condividere costi, strumenti e servizi.
Tra le funzioni meramente organizzative indicate dalla Corte rientrano la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione comune dell’ufficio, l’acquisto di beni strumentali e la gestione del personale ausiliario.
Questi elementi, da soli, non dimostrano che la professione venga esercitata collettivamente.
Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova
Un altro passaggio rilevante della sentenza riguarda l’onere della prova, sarà l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che l’attività viene effettivamente svolta “in forma associata” e che, pertanto, sussistono le condizioni per applicare l’IRAP.
La semplice appartenenza a uno studio associato non potrà quindi determinare automaticamente l’assoggettamento all’imposta.
La Corte prende in considerazione anche le situazioni miste, nelle quali alcune prestazioni vengono svolte individualmente e altre utilizzando l’organizzazione comune. In questi casi, il reddito derivante esclusivamente dal lavoro personale dei singoli professionisti non è soggetto a IRAP, purché sia adeguatamente separato da quello prodotto attraverso l’attività organizzata dello studio.
-
Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto
Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.
Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.
Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
-
Dichiarazione IVA 2026, ultimi giorni per evitare l’omissione
L'articolo 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998 prevede che le dichiarazioni fiscali trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria siano comunque considerate valide.
Relativamente al Modello IVA 2026 l’invio può essere effettuato fino al prossimo 29 luglio con una sanzione amministrativa per il ritardo, il cui importo è pari a 250 euro.
Tuttavia con il ravvedimento operoso il contribuente può ridurre la sanzione a un decimo del minimo previsto, versando quindi soltanto 25 euro.
Omessa dichiarazione IVA 2026: entro il 29 Luglio
Il 29 luglio è l’ultimo giorno per ravvedere la dichiarazione Iva omessa alla scadenza del 30/04/2026, successivamente, la dichiarazione verrà considerata omessa, pur se successivamente presentata.
La presentazione servirà comunque a ridurre il carico delle sanzioni da versare al Fisco.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 471/97 se la dichiarazione (omessa) viene presentata con ritardo superiore a novanta giorni, ma prima dell’inizio di qualunque attività di controllo, la sanzione irrogabile è pari al 75% dell’imposta dovuta e non pagata.
Il contribuente che riceve una delle lettere delle entrate avrà possibilità di sanare l'omissione presentando la dichiarazione entro il 29 luglio oppure una dichiarazione integrativa, e di fruire del ravvedimento operoso versando la relativa sanzione.
Relativamente alle sanzioni per Dichairazione presentata oltre i 90 giorni e quindi oltre il 29 luglio 2026 e quindi per una dichiarazione IVA omessa si applicano:
- sanzioni in misura fissa di importo compreso tra 250 e 1.000 euro se la dichiarazione non prevedeva imposte da pagare;
- sanzioni dal 120 al 240 per cento in caso di dichiarazione IVA 2026 omessa con imposta a debito.
Attenzione al fatto che ale sanzioni sull’omesso o tardivo invio può essere applicato il ravvedimento operoso.
-
Invio Intrastat, cambia tutto: le date da segnare per passare a Intr@web
Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.
Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.
Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027
Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:
- il pacchetto Intr@web versione 27000
- “Intra Online”.
Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.
Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.
La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.