• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Contributo Revisori Legali 2026: pagamento entro il 31 gennaio

    Entro il 31 gennaio è necessario pagare la quota annuale di iscrizione per i revisori legali 2026

    Il MEF con un comunicato ha riepilogato le modalità di pagamento:

    • online,
    • o con altre modalità.

    Ricordiamo che in base a quanto stabilito nel  Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023,  pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4,  il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato fissato per l’anno 2026 in Euro 57,00. 

    Vediamo tutte le regole per pagare.

    Contributo annuale Revisori Legali 2026: via ai pagamento

    A decorrere dal 2 gennaio 2026 sarà possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line dell’importo dovuto accedendo, tramite SPID, o CIE all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale” raggiungibile scorrendo in fondo alla pagina. Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata.

    Come avvenuto negli anni precedenti, non saranno trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID o CIE all’area riservata del portale della revisione legale.

    Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. La comunicazione  sarà trasmessa al Domicilio digitale  comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.

    I revisori della sostenibilità abilitati nel corso del 2025 non sono tenuti al versamento di alcun contributo aggiuntivo oltre a quello annuale fissato in 57 Euro.

    Il contributo fisso di Euro 50, previsto dall’articolo 5 del DM 19/2/2025 è infatti a  copertura delle spese amministrative e di segreteria e pertanto non ripetibile nel corso degli anni di abilitazione.

    I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:

    • sul sito web della revisione legale, accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: 
      • carta di credito o debito o prepagata, 
      • oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.
    • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).

    Attenzione al fatto che l’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPAè disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.

    Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.

    Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti

    Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.

    In particolare, il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del  31  maggio  2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi  terzi e i rischi ambientali, sociali e  di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento  (UE)  2024/1623 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31 maggio 2024,  che modifica il regolamento  (UE)  n.  575/2013  per  quanto  concerne  i requisiti per il rischio di  credito,  il  rischio  di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo,  il  rischio  di mercato e l'output floor. (26G00006) 

    L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti.

    Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.

    Leggi anche Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da soggetti previsti dalla norma

    Con il provvedimento l’Italia si allinea rapidamente alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio (2024/1640), limitando l’accesso al registro dei titolari effettivi. 

    In proposito solo autorità competenti, intermediari finanziari  e soggetti privati  che dimostrino un interesse giuridico qualificato potranno ottenere le informazioni.

    La disciplina nazionale sui titolari effettivi ricordiamo è stato molto contestata al punto che il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi in attesa di ulteriori decisioni.

    Essa prevedeva teoricamente una consultazione estesa a chiunque, ora con il nuovo decreto, la disciplina cambierà radicalmente.

    cambia radicalmente.

    Il decreto legislativo n 210/2025 in vigore dal 9 gennaio 2026 prevede tre categorie di soggetti autorizzati:

    • autorità di vigilanza, magistratura e forze dell’ordine;
    • soggetti obbligati ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
    • privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, compresi i giornalisti.

    Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese definirà le modalità pratiche per la valutazione delle richieste, stabilendo i criteri per determinare quando un interesse giuridico può considerarsi legittimo.

    E' bene specificare che la relazione illustrativa al decreto sottolinea che la rapidità del recepimento si è resa necessaria poiché il termine era già scaduto il 10 luglio 2025, inducendo la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione, notificata anche ad altri Stati membri.

    Saranno necessari  ulteriori correttivi regolamentari, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina la comunicazione e la consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva. 

    Su queste modifiche saranno chiamati a esprimersi il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.

    In sintesi, il DLgs. 210/2025 esclude un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del pubblico.

    Si impone la dimostrazione di un interesse legittimo all’accesso, sanando così la disparità riscontrata nel DLgs. 231/2007 tra titolari effettivi comunicati da persone giuridiche e quelli comunicati da trust.

    Si recepisce l’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue che intende allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20.

    Il nuovo DLgs. 210/2025 prevede che “L’accesso è consentito … dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”

  • Super Ammortamento

    Iper ammortamento: in arrivo le regole operative

    Il MIMIT ha pubblicato un comunicato datato 5 gennaio con il quale informa dell'imminente arrivo del decreto attuativo delle novità introdotte dalla Legge di Bialncio 2026 per la transizione 5.0.

    In particolare viene trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0.

    La misura è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.

    In pratica l'articolo 1 commi da 427 a 436 della legge di bilancio 2026, ha previsto una nuova maggiorazione del costo d'acquisto, ai fini degli ammortamenti, per gli investimenti in beni strumentali 4.0 o finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, nota come iper-ammortamento. Tale agevolazione sostituisce il bonus investimenti strumentali e il bonus transizione 5.0  Per le regole generali sulla misura leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento             

    Nuovo Piano Transizione 5.0: in arrivo le regole operative

    La bozza del DM attuativo diffuso dal ministero delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.

    In particolare, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni

    • preventiva, 
    • a conferma (con acconto) 
    • infine di completamento.

    Tutte le regole necessiteranno l'uscita di decreti direttoriale con i termini di apertura della piattaforma e relativi modelli di comunicazione.

    Per ora il DM disciplina che l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
    In generale si prevede che entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, la stessa impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

    Entro il 15 novembre 2028 l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

    Attenzione al fatto che a seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica ed entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate oppure i dati da integrare entro 10 giorni.

    La bozza del DM richiede ai fini degli investimenti i seguenti documenti:

    • perizia tecnica asseverata,
    • attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo 
    • certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

    e per tali certificazioni si rimanda al dettaglio contenuto negli articoli 5 e 6 del DM in oggetto ancora in bozza.

    Vediamo di seguito invece il dettaglio delle regole per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili normati dal successivo articolo 7 del DM.

    Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo

    Nel Decreto in bozza specificamente per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
    a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
    b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
    c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; d) i servizi ausiliari di impianto; 

    e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
    Inoltre, il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1. 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
    Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.

    Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.

  • Accertamento e controlli

    CPB: esclusa la snc che diventa individuale

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove faq in data 7 gennaio con riguardo al CPB.

    Vediamo di seguito il tema specifico affrontato nei quesiti e la replica ADE, anticipando che:

    • una faq su causa di decadenza, e più precisamente a quella che si verifica quando si presenta ina dichiarazione integrativa;
    • una faq riguarda una causa di cessazione determinata dalla trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale.

    Come si calcola la soglia del 30% oltre la quale scatta la decadenza per il CPB?

    Il quesito riguarda la modalità di calcolo della variazione del 30% del reddito o della produzione netta, al fine di determinare la decadenza dal CPB ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024.
    Al riguardo si ricorda che il citato articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024, nel disciplinare le cause di decadenza dal CPB, include tra queste, al comma 1, lettera b), il caso in cui “a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato”.
    La circolare n. 9/E del 2025 ha precisato, al paragrafo 1.11, che “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”. La medesima precisazione è stata poi fatta con la FAQ n. 1 del 15 dicembre 2025.
    Secondo una interpretazione letterale della disposizione richiamata, nonché per coerenza sistematica, il calcolo della variazione del 30% si ritiene debba essere riferito al reddito concordato (prima delle integrazioni). 
    L'agenzia in merito ha proposto il seguente esempio:
    Il reddito proposto ed accettato dal contribuente ai fini del CPB è pari a 150. 
    Lo stesso contribuente presenta, successivamente all’adesione al CPB, una dichiarazione integrativa per correggere degli errori commessi in quella originaria. 
    Il reddito che l’Agenzia avrebbe proposto sulla base dei nuovi dati corretti sarebbe stato pari a 200. 
    Calcolando la differenza tra il reddito concordato (pari a 150) e il reddito calcolato sulla base dei dati corretti comunicati con la dichiarazione integrativa (pari a 200), emergerebbe quindi la differenza di reddito di 50.
    In questo caso si determinerebbe la decadenza dal CPB poiché la variazione del reddito (pari a +50) supererebbe il limite del 30% sul reddito concordato (il 30% di 150 = 45).

    CPB: esclusa la snc che diventa individuale

    Una società in nome collettivo composta da due soci aderito al CBP 2024 2025.

    Nel settembre 2025 uno dei due soci cede la sua quota all'altro e venendo a mancare la pluralità dei soci con atto notarile la società si trasforma in ditta individuale a partire dal mese di settembre 2025 con nuova partita iva.

    A seguito dello scioglimento di una società con un solo socio deve essere effettuata la liquidazione a conclusione della quale il patrimonio sociale residuo viene assegnato al socio superstite

    Tale assegnazione ha per oggetto l'intero complesso aziendale facente capo alla società in liquidazione quindi seppur dal punto di vista dell'imposizione diretta e dell'iva l'operazione sia fiscalmente neutra, dato che la stessa civilisticamente si inquadra come una liquidazione societaria, a chiusura della quale l'intero patrimonio viene assegnato ad un unico socio che prosegue l'attività, si chiede di sapere ai fini del CPB se l'operazione potrebbe essere configurata come la cessazione dell'attività della società se tale impostazione risultasse condivisa stante quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n 13-2024 si determinerebbe la fuoriuscita dal concordato nel periodo d'imposta in cui si è verificata la condizione.

    L'agenzia evidenzia che nel paragrafo 2.4.4 della Circolare del 17 settembre 2024 n. 18/E) – Operazioni societarie straordinarie e modifica compagine sociale (per i soli contribuenti ISA) – si precisa che “Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale (ndr. che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato), il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi. Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie”.
    Nel caso di trasformazione di una società di persone in ditta individuale, inoltre, la Suprema Corte con sentenza n. 3671 del 16 febbraio 2007, n. 3671 ha stabilito che “la c.d. continuazione dell’impresa in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima …, a conclusione della quale, il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite”.
    Tanto premesso, se in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e l’attività viene proseguita solo dal socio superstite, attraverso l’apertura di nuova partita IVA, si ritiene che si realizzino quelle modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie” che costituiscono la ratio di quanto stabilito dall’articolo 21 del Decreto legislativo n. 13 del 12/02/2024. 
    In conclusione, la trasformazione “atipica” da società di persone a impresa individuale, implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte ad una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata, ossia per il p.i. 2025.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026

    La Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.

    Ricordiamo che si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di
    oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

    Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.
    Vediamo i dettagli della novità e il ripilogo delle regole.

    Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026

    Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.

    L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici. 

    Le spese ammissibili possono riguardare:

    • costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni, 
    • quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione, 
    • materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.

    Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio

    Il Dipartimento per l'Editoria con un avviso di fine anno annuncia che dal 2 gennaio 2026 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2025 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2026. 

    Le domande presentate al di fuori di tale periodo saranno considerate inammissibili. 

    Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio

    Per la presentazione delle domanda viene precisato che, gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2026 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2026, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento. 

    Le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2026, la domanda e i relativi  documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio.

    Per la presentazione della domanda di contributo relativa all’annualità 2025, sono state introdotte le misure di sicurezza di autenticazione multi-fattore (MFA). 

    Pertanto, tutte le imprese che intendono presentare domanda devono trasmettere:

    • all’indirizzo PEC [email protected]  
    • il modulo di comunicazione dei dati per l'accesso debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, con il quale deve essere individuata la figura del referente principale abilitato alla gestione dei dati sulla piattaforma.

    Attenzione al fatto che,  ai fini dell’accesso alla piattaforma, le imprese che hanno presentato domande di contributo per le annualità precedenti, dovranno utilizzare lo username già in possesso dell’impresa editrice.

    Per tutte le richieste di informazioni sulla agevolazione è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: [email protected].

    Allegati:
  • Successioni

    Credito fruttifero attivo: come si conteggia in successione

    Con la Risposta a interpello n 318 del 23 dicembre le Entrate chiariscono la determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell'attivo ereditario.

    L'istante in qualità di erede di Tizia, deceduta nel 2024, chiede se, ai fini della determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario, con specifico riferimento ad un conto corrente bancario, fruttifero di interessi, debba ritenersi rilevante: il saldo effettivo risultante alla data (e l'ora) del decesso della de cuius, che tiene conto di un prelevamento bancomat di euro 60,00 eseguito quando Tizia era ancora in vita, con data valuta coincidente al giorno del decesso, oppure l saldo contabile superiore, comunicato dalla banca nella lettera di sussistenza successoria, che non considera il prelievo in quanto contabilizzato in data successiva (…), pur con valuta al giorno del decesso.
    L'Istante riferisce che la banca, nella lettera di sussistenza rilasciata ai fini della dichiarazione di successione di Tizia, ha indicato un importo di saldo del conto corrente in argomento, che non tiene conto del prelievo bancomat effettuato il giorno in cui è deceduta Tizia.
    L'Istante fa presente che l'istituto bancario ha chiarito che l'importo comunicato corrisponde al saldo contabile del conto corrente, risultante alla data del decesso, e che non tiene conto delle operazioni effettuate con valuta in pari data.

    Credito fruttifero attivo ereditario: la base imponibile

    Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 «L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte (…)». 

    La determinazione dell'imposta in esame è prevista dal successivo articolo 7, a mente del quale, per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, le aliquote sono applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti.
    In generale, in base all'articolo 8, primo comma, il valore complessivo netto dell'asse ereditario «è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, (…)».
    Con specifico riferimento ai crediti compresi nell'attivo ereditario, l'articolo 18 del TUSD stabilisce che la base imponibile «è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; (…)».
    Dunque, per i crediti fruttiferi come, ad esempio, i saldi attivi di conti correnti postali o bancari, occorre considerare, oltre al loro valore, anche agli interessi maturati fino al giorno del decesso del defunto.
    In particolare, il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall'articolo 1852 del codice civile, che recita «(…) il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, (…)», si caratterizza per la circostanza che le posizioni di debito e di credito di elidono progressivamente e automaticamente attraverso la ''compensazione'' delle operazioni attive e passive.
    La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846, nel rilevare la specificità della disciplina dei conti correnti bancari, rispetto al contratto di conto corrente ordinario (regolato dall'articolo 1823 e ss. del c.c.), ha ribadito che «le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni (…) hanno un valore esclusivamente contabile ed una efficacia meramente dichiarativa». 

    Nella citata sentenza, la Suprema Corte conclude «che allorquando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello c.d. disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre far esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive o passive destinate a confluire in detto conto ed ormai perfezionatesi, senza che a nulla rilevi la loro annotazione o no nel conto.».
    Dalla citata sentenza si rileva che per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all'identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile.
    Per la fattispecie dell'interpello, ai fini dell'individuazione del saldo finale del conto corrente bancario appartenuto a Tizia, da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive effettuate da quest'ultima, e perfezionatesi prima del suo decesso.
    Pertanto, si è dell'avviso che l'importo prelevato di euro 60,00 dalla de cuius lo stesso giorno in cui è deceduta vada conteggiato nella determinazione della base imponibile ai fini del tributo successorio.
    L'Istante potrà, quindi, sottrarre dal saldo contabile comunicatogli dalla banca l'importo dell'operazione di prelevamento, debitamente documentata, dal momento che la stessa si è conclusa attraverso la consegna del denaro alla de cuius, prima del suo decesso.