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Tobin Tax: raddoppia nella Legge di bilancio
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.
Tra le ultime novità vi è quella della Tobin Tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie, che viene raddoppiata rispetto all'attuale aliquota.
Per sapere che cos'è nel dettaglio leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie
Tobin Tax: cosa contiene la legge di bilancio 2026
La Tobin Tax, imposta sulle transazioni finanziarie introdotta in Italia nel 2013, attualmente pari allo 0,2% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione aumenta con la Legge di Bilancio 2026.
Il Governo con questo aumento vuole trovare nuove risorse per coprire le spese pubbliche e gestire il deficit, evitando un prolungamento della procedura europea sul disavanzo.
Dal 2026, l’aliquota della Tobin Tax con l'emendamento salirà dallo 0,2% allo 0,4% sulle transazioni di azioni italiane a elevata capitalizzazione.
Per le operazioni sui mercati regolamentati e non regolamentati, l’imposta passerebbe dall’attuale 1-2 per mille al 2-4 per mille.
Questa variazione di imposizione secondo le stime ufficiali dovrebbe incrementare le entrate dello Stato di molto nei prossimi tre anni.
Ricordiamo che la Tobin Tax prende il nome dall’economista statunitense James Tobin, che negli anni ’70 propose un’imposta sulle transazioni valutarie per limitare la speculazione a breve termine.
Sul territorio nazionale è stata introdotta con la legge di Stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Con questa imposta si vuole:
- scoraggiare la speculazione finanziaria eccessiva che può destabilizzare i mercati,
- generare nuove entrate fiscali.
Il raddoppio dell’imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) previsto dagli emendamenti riformulati dal Governo al disegno di legge di bilancio per il 2026 si dovrebbe applicare, secondo le anticipazioni, ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
La tobin tax esclude però le azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società (individuate annualmente dalla Consob) con capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente inferiore a 500 milioni di euro.
Inoltre, l’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.
Leggi l'approfondimento per ulteriori dettagli su questa imposta.
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Legge di bilancio 2026: le principali misure
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio,
Si tratta di una manovra finanziaria con circa 22 miliari di euro e alcune novità dell'ultimo minuto, il testo è atteso ora in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità dell'ultimo minuto vi sono:
- una tassa sui pacchi extra UE (Leggi Pacchi extra Ue: in arrivo un contributo di 2 euro)
- il raddoppio della tobin tax (Leggi Tobin Tax: ipotesi di raddoppio nella Legge di bilancio)
Riepiloghiamo alcune delle misure in essa contenute.
Legge di Bilancio 2026: cosa prevede per l’irpef
Una delle certezze della manovra è la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%.
La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.
Con l'articolo 2 si prevede di modificare l’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituiendo le parole «35 per cento» con: «33 per cento».
Inoltre all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare
della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».Aliquote IRPEF 2025
Scaglioni di reddito
23 per cento
Fino a 28.000 euro
35 per cento
Da 28.001 a 50.000 euro
43 per cento
Da 50.001 euro
Legge di bilancio 2026: arriva la Rottamazione quinquies
Il nuovo condono delle cartelle come anticipato più volte non sarà generalizzato, ma è:
- riservato a specifiche categorie di contribuenti,
- limitato per importo, ad esempio sotto una certa soglia,
- affiancato da un saldo e stralcio parziale
Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023.
Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali.
La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento.
Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.
Leggi anche: Rottamazione quinquies: tutte le regole per richiederla
Legge di bilancio 2026: cosa contine per le famiglie
Sono stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE.
Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro.
Sono finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.
Inoltre è rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.Inoltre viene previsto l’incremento di 260 euro all’anno per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.
Per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori.
Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese
Tra le ultime novità la ritenuta universale tra le imprese all'1%, norma che vuole combattere l'evasione fiscale per piva e professionisti.
Leggi qui per approfondimento: Ritenuta universale all'1%: spunta in legge di bilancio 2026
Inoltre, tra le altre novità, si prevede un iperammortamento ossia ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.La maggiorazione green non è stata confermata.
Saranno presenti nel triennio il credito d'imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).
È prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax.
Viene rifinanziata anche la misura agevolativa “Nuova Sabatini”.
Inoltre per le Banche confermato il contributo del settore finanziario con il coinvolgimento di banche e assicurazioni.
Tra le misure è prevista la proroga del rinvio delle deduzioni relative alle svalutazioni e perdite su crediti, nonché del costo dell’avviamento, connesse alla rilevazione delle imposte differite attive (DTA).
Sugli utili accantonati a patrimonio che vengono liberati e distribuiti prevista una imposta agevolata, viene infine mdificata l'aliquota IRAP e confermata parziale deducibilità di perdite ed eccedenze ACE.
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Regime forfettario 2026: prorogata soglia a 35mila per dipendenti e pensionati
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.
Per il regime forfettario una piccola proroga e nulla più, vediamo di cosa si tratta.
Regime forfettario 2026: aumenta la soglia della causa di esclusione
Il regime forfettario, vedrà dal 1° gennaio, limiti più ampi per dipendenti e pensionati nel 2026.
La tassa piatta non cambia e per chi intende aprire partita IVA l'anno prossimo, così come vuole restare nel regime agevolato, è confermarta la soglia di 35.000 euro.
Inizialmente si era anche parlato dell'innalzamento del limite generale di applicazione a 100.000 euro ma tale previsione è sfumata nell'iter della finanziaria.
Il limite a regime è pari a 30.000 euro e come avvenuto lo scorso anno, anche per il 2026 la soglia sale di 5.000 euro, la norma è e resta appunto solo temporanea, e consente di continuare ad applicare il forfettario al 15% ai titolari di partita IVA che, nel 2025, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati entro la soglia di 35.000 euro, superato il limite si scatta il regime ordinario.
Occorre anche ricordare che dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo regime transfrontaliero di franchigia, che consente a tutti gli Stati membri di prevedere nella propria legislazione un regime forfettario fino a 85.000 euro per le cessioni di beni e prestazioni di servizi interne, soglia che sale a 100.000 euro per le operazioni intra-UE.
Ricordiamo ora che, n via generale che il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita.
Al di là della sopra descritta novità, le regole da rispettare ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non hanno subito modifiche pertanto per il 2026 sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che nel 2025 (art. 1 comma 54 della L. 190/2014):
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
- hanno sostenuto spese per determinati rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.
Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, è inoltre necessario verificare l’eventuale presenza di cause ostative; in particolare, l’accesso nel 2026 è vietato ai contribuenti che a inizio anno:
- esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito e non hanno operato espressa rinuncia;
- sono residenti all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- contemporaneamente all’attività per cui applicano il forfetario, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
Qualora, tali situazioni non si verificassero a inizio 2026, ma fossero concrete in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime si perfezionerebbe dal 2027.
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Pacchi extra Ue: in arrivo il contributo di 2 euro
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.
Tra le norme ve n'è una per il contributo per i pacchi provenienti da paesi extra UE.
A tale proposito l'Agenzia delle Dogane ha già pubblicato la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi, vediamo una sintesi delle regole.
Piccole spedizioni extra UE: il contributo di 2 euro
Il contributo sulle piccole spedizioni è disciplinato in dettaglio, dai commi 1-bis -1-quater, dell’articolo 29 introdotti nel corso dell’esame in sede referente, che istituiscono un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
I commi 1-bis a 1-quater dell’articolo 29 istituiscono un contributo per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane relativamente alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.
Il contributo si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
Il tributo, pari a 2 euro, è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.In proposito si è già espresso il Codacons evidenziando l'illeggittimità della norma
Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».
Si attende il testo definitivo della norma che si vuole introdurre.
Spedizioni extra UE: quando si applica il contributo di 2 euro
La Circolare n 37/2025 di ADM evidenzia che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica:
- Alle spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
- Alle spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
- Alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).
Infine, si precisa che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).
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Rottamazione quinquies: tutte le regole per richiederla
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio, contiene anche le regole per aderire alla Rottamazione quinquies.
Prima di vedere come funzionerà, secondo l'impianto originario della norma presentata dal Governo al Parlamento, è bene evidenziare che nella fase emendativa è stato modificato il tasso dovuto dagli aderenti alla misura agevolativa.
In particolare, con l’emendamento alla manovra approvato al Senato in commissione Bilancio, gli interessi da dilazione vengono ridotti dal 4% al 3 per cento, il resto dell’impianto è confermato.
Rottamazione quinquies: tutte le regole
La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:
- dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
- derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
- o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
- possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
- versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
- a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026
- b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Rottamazione quinquies: come aderire
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore della dichiarazione prevista e della comunicazione prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.
Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.
Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
Rottamazione quinquies: le novità annunciate da Leo
Il Viceministro Leo aveva annunciato delle rettifiche emendative che sono state poi approvate e che quindi sono contemplate nel testo definitivo.
In sintesi nell’arco di 9 anni con 54 rate bimestrali sarà possibile rottamare le cartelle del periodo compreso tra il 2000 e il 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte o contributi previdenziali.
Confermato il tasso di interesse sulle rate al 3%.
I contribuenti interessati potranno accedere alla definizione agevolata inviando un’istanza esclusivamente in modalità telematica (le procedure verranno rese note nel mese di gennaio) ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) entro il 30 aprile 2026. Il pagamento della prima o unica rata dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2026.
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Condono edilizio fuori dalla Legge di Bilancio 2026: in arrivo in altro provvedimento
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.
Il pacchetto di emendamenti che prevedeva una sanatoria edilizia su larga scala non è stata confermata ma già si parla di prevedere le medesime regole con un altro provvedimento.
La riapertura del condono edilizio del 2003 resta un tema caldo.
Tra le altre novità inoltre il Decreto Milleproroghe, approvato in grosso anticipo l’11 dicembre, inizierà il suo iter parlamentare per essere convertito in legge
Condono edilizio 2026: restano aperte le misure allo studio
Secondo le ipotesi in circolazione, si prevederebbe la riapertura del condono previsto dal Decreto‑legge 269/2003, con estensione su tutto il territorio nazionale.
Sarebbero sanabili purché rispettino vincoli urbanistici e siano conformi agli strumenti vigenti al 31 marzo 2003 una serie di abusi edilizi come tettoie, balconi, pergolati, logge, ristrutturazioni interne ed esterne, restauro, manutenzioni straordinarie e altri interventi di modesta entità.
Non rientrerebbero invece nella sanatoria le nuove costruzioni completamente abusive, ampliamenti volumetrici significativi, sopraelevazioni, o edifici in aree con vincoli paesaggistici o ambientali severi.
Sul condono edilizio ci sarebbe già un provvedimento da utilizzare, ossia il Testo unico dell’edilizia, approvato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora bollinato dalla Ragioneria.
Non è escluso che il testo possa essere riaperto per accogliere le proposte al vaglio del Governo.
Gli emendamenti alla legge di Bilancio 2026, ora eliminati, sono comuque tra le ipotesi probabili.
La sanatoria non sarebbe automatica: servirà una legge di recepimento da parte delle Regioni, che definirà le modalità effettive di adesione. Da un lato, la sanatoria potrebbe offrire un’opportunità concreta a chi ha regolarizzato, anche involontariamente, situazioni non in regola da tempo, evitando demolizioni o procedure sanzionatorie; dall’altro, la riapertura di un condono, soprattutto su scala nazionale, riaccenderebbe il dibattito sull’equità, il rispetto delle regole urbanistiche e il rischio che incentivi l’abusivismo.
Vedremo ad anno nuovo lo scenario praticabile.
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Modello IVA 2026: pubblicata la bozza con novità
Le Entrate hanno pubblicato in data 19 dicembre le bozze dei dichiarativi per il prossimo anno, anno d'imposta 2025.
Tra gli altri vi è il Modello IVA 2026 in bozza, vediamo una sintesi delle novità da tenere in conto.
Modello IVA 2026: pubblicata la bozza con novità
Nella dichiarazione IVA 2026, pubblicata in bozza dall’Agenzia delle Entrate vi sono diverse novità.
Come specificato anche dal comunicato stampa della stessa agenzia nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore.
Intanto riepiloghiamo brevemente che il modello di dichiarazione annuale IVA 2026 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2025.
Per la dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare in alternativa il modello IVA BASE 2026 provvedendo dal 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
In tal caso, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file e successivamente fornisce un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Relativamente a quanto segnala la stessa agenzia per i quadri VE e VJ e le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 59 a 62, della legge di bilancio 2025 prevede, per le prestazioni di servizi individuate dall’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA, un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’IVA è effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
A seguito di questa opzione, prestatore e committente concordano che l’Iva sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi.
Si rimanda alla versione definitiva del Modello IVA 2026 anni d'imposta 2025 che verrà pubblicata entro il mese di gennaio prossimo.