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Omnibus 2026: fringe benefit, IVA e forfettari, cosa cambia
Lo schema di decreto legislativo Omnibus 2026, composto da 27 articoli e correttivo della riforma fiscale, introduce modifiche trasversali a TUIR, IVA, accertamento, fiscalità internazionale e Terzo settore. Ecco tutte le novità raggruppate per area.
Si rimanda al testo bollinato del Dlgs diffuso alla stampa con il dettaglio degli articoli.
Correttivo Riforma Fiscale: carichi di famiglia
L'art. 1 riscrive l'art. 12, comma 4-ter del TUIR: al primo periodo vengono soppresse le parole relative al requisito di convivenza per figli e coniuge non separato; al secondo periodo viene aggiunto che il vincolo della convivenza resta limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile.
In pratica, per figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, adottati, affiliati, affidati, o conviventi del coniuge deceduto) e per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la convivenza non è più richiesta ai fini del carico fiscale.
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
Decreto omnibus: fringe benefit auto aziendali
L'art. 2 sostituisce la lett. a) dell'art. 51, comma 4 del TUIR.
Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sui costi chilometrici ACI.
Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
I valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione. In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore è incrementato del 5%.
È inoltre sostituito il comma 48-bis dell'art. 1 della L. 207/2024: resta ferma la disciplina previgente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025. Dal 1° gennaio 2026 le nuove disposizioni sugli accessori si applicano anche a questi veicoli, fermi restando i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 (senza rimborso di maggiori imposte versate). Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2026.
Cessione o compensazione di crediti d’imposta: i differenziali diventano reddito
L'art. 3 aggiunge i commi 3-quater e 3-quinquies all'art. 54 del TUIR.
I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte (compresi gli incentivi ex art. 121, comma 2, D.L. 34/2020) costituiscono reddito.
In caso di compensazione, i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo/valore d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.
Tali differenziali sono soggetti a imposta sostitutiva con la stessa aliquota di cui all'art. 5 del D.Lgs. 461/1997, da versare mediante versamento diretto nei termini del saldo delle imposte sui redditi.
Sono esclusi i crediti che costituiscono corrispettivo di prestazione artistica o professionale (che concorre a formare il reddito per la parte compensata).
Le disposizioni si applicano ai crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto.
Gli esercenti arti e professioni possono applicarle anche ai crediti già acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa (senza rimborso di maggiori imposte già versate).
Decreto omnibus: le novità per le imprese
L'art. 4 modifica gli artt. 32, 55 e 56-bis del TUIR, estendendo il reddito agricolo anche a quello prodotto tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis) dell'art. 32, comma 2, e ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione (imprenditori individuali, società semplici, soggetti con opzione ex art. 1, comma 1093, L. 296/2006).
Avvicinamento valori contabili e fiscali
L'art. 5 modifica numerosi articoli del TUIR (94, 95, 101, 103, 108, 110, 162-bis) su: valutazione dei titoli secondo i principi contabili internazionali; deducibilità dei componenti negativi da operazioni con pagamento basato su azioni; valutazione delle immobilizzazioni finanziarie; deduzione del costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (limite di un diciottesimo del valore); requisito di esercizio "in via esclusiva o prevalente" delle attività ai fini della qualifica di intermediari finanziari. Le decorrenze sono differenziate ma convergono, in massima parte, sul periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Riallineamento straordinario dei valori contabili-fiscali
L'art. 6 consente il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali.
Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi e l'imposta si versa in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo.
Riporto delle perdite fiscali e conferimenti
L'art. 7 fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 84, comma 3 del TUIR sul trasferimento di partecipazioni di maggioranza ai fini del riporto perdite.
L'art. 8 apporta correzioni testuali agli artt. 84 e 172 TUIR.
L'art. 9 rivede la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (artt. 175 e 177 TUIR): se il valore di realizzo risulta inferiore anche al valore normale, quest'ultimo diventa il riferimento per il minor importo. Si applica ai conferimenti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con effetto anche sui periodi precedenti se le dichiarazioni sono già conformi.
Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e Pillar Two
L'art. 10 aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 181 TUIR: le perdite di una società residente in UE o SEE che partecipa a una fusione con società italiane possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante, a condizione che vi sia controllo tra le società partecipanti (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e che le perdite non siano più utilizzabili nello Stato di residenza per cessazione dell'attività.
L'art. 11 modifica il D.Lgs. 209/2023 in materia di imposizione minima globale, introducendo il nuovo art. 39-bis su regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati, applicabile agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026. Vengono inoltre definiti in allegato i concetti di "incentivo fiscale qualificato" e "limite massimo basato sulla sostanza" (pari al 5,5% delle spese salariali ammissibili o degli ammortamenti, con opzione quinquennale all'1% del valore contabile delle immobilizzazioni).
Decreto omnibus: IVA e adempimento collaborativo
L'art. 12 modifica l'art. 19, comma 1 e l'art. 25 del DPR 633/1972, oltre agli artt. 56 e 88 del nuovo testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026): il termine per la detrazione IVA viene spostato al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura d'acquisto, in luogo dell'anno in corso.
Adempimento collaborativo: rateizzazione fino a 20 rate
L'art. 16 modifica il D.Lgs. 128/2015: le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate possono essere versate in unica soluzione o fino a 20 rate trimestrali, con versamento della prima rata entro 60 giorni dalla notifica. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dei residui, con sanzione maggiorata della metà.
Viene inoltre introdotta la possibilità per i contribuenti di comunicare all'Agenzia i rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione per il regime, purché la comunicazione sia esauriente e precedente a eventuali accessi, ispezioni o verifiche.
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Forfettari e accertamento: le novità del Correttivo
Dopo l'approvazione dal parte del Governo del testo preliminare del Correttivo Omnibus, il 22 luglio viene trasmesso l'atto di Governo alle Commissioni parlamentari per la fase definitiva.
Tra le norme, ve ne è una che va a modificare la Legge n 190/2014 e in particolare l'articolo 1 comma 74 che tratta dei forfettari e le regole sulla riduzione dei termini di accertamento per i pagamenti tracciati.
L’articolo 20 elimina la riduzione dei termini di decadenza per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
Vediamo in dettaglio.
Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus
In base al comma 74 dell'articolo 1 della legge n 190/2014 per i forfettari per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'art 43 comma 1 del DPR 600/73
è ridotto di un anno.
Con il Correttivo si prevede che l’articolo 20 modifica la disposizione concernente la disciplina del procedimento accertativo, di cui all’articolo 1, comma 74 della legge n. 190 del 2014.
Ai fini di semplificazione normativa e razionalizzazione della disciplina del procedimento accertativo, con tale modifica si sopprime la disposizione che prevedeva, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, con effetto sui controlli effettuati in relazione ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti.
Si ricorda che la legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale), e, in particolare, l’articolo 17 mira a semplificare il procedimento accertativo e dal 1° gennaio 2024 l’obbligo della fatturazione elettronica è stato esteso anche ai soggetti che applicano il regime forfetario.Pertanto è venuta meno la ratio della previsione, contenuta nel comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».
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Rottamazione tributi locali: adesione di Comuni e Regioni entro il 31 luglio
L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello per la rottamazione dei tributi locali.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale ha previsto la misura agevolativa.
Si tratta della possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.
La conversione in legge del DL n 63/2026 contiene tra le altre norme la conferma della proroga di alcuni termini relativi all’estensione della rottamazione-quinquies agli enti territoriali.
Il calendario della rottamazione-quinquies era inizialmente stringente e anche l’IFEL con una nota si era espresso con richiesta per ammorbidirlo.
Il DL 63/2026 individua nuovi termini per la procedura vediamoli di seguito.
Rottamazione per tributi locali: che cos’è
La Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, ha introdotto importanti novità in materia fiscale.
In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.
L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026, termine prorogato al 31 luglio, secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet.
Rottamazione degli enti territoriali: il calendario da sapere
Con la legge n 113/2026 di conversione del DL n 63/2026 si prevede che:
- a decorrere dal 15 ottobre 2026 e non dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 e non tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e non entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo;
- entro il 28 febbraio 2027 e non entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;
Per gli enti territoriali ( Comuni e Regioni) possibilità di aderire entro il 31 luglio.
Rottamazione enti locali: modello per i comuni e data per la domande
Il 9 giugno, l'Ader ha pubblicato il modello ufficiale da utilizzare per l'adesione da parte dei comuni.
Scarica qui il Modello Rottamazione quinquies per l'adesione da parte degli Enti
Il comunicato stampa della Riscossione oltre a riepilogare tutte le regole per aderire ha reso disponibile il Modello della Rottamazione quinquies dei tributi locali da inviare da parte dei comuni e solo allora i contribuenti potranno aderire.
In partcolare, dal 16 settembre sul sito di AdeR, dopo che l’ente territoriale abbia adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026 i cui termini sono stati modificati dalla Legge di conversione del DL n 63/2026.
Allegati: -
CU massive dal 22 luglio: l’ADE informa del nuovo servizio
Dal 22 luglio gli intermediari abilitati possono scaricare in modo massivo le CU 2024/2025 con il nuovo servizion di interoperabilità.
Con il Provvedimento n. 200918 del 6 lgulio le Entrate hanno pubblicato le regole e le specifiche tecniche per l’acquisizione dei dati utilizzando i servizi erogati secondo il modello Application Programming Interface – API “servizi di interoperabilità” disponibili all’interno della Piattaforma API management.
In particolare, API è il sistema tecnologico per l’erogazione dei servizi attivato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 118366 del 4 aprile 2023.
Le modalità di utilizzo della Piattaforma sono descritte nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento (Allegato 1).
API del Fisco: chi ha accesso e come
Il provvedimento in oggetto ha specificato che ciascun utente, all’interno dell’area riservata del sito internet vdell’Agenzia delle entrate, in funzione del proprio profilo autorizzativo (tipologia di utenza), consulta il catalogo dei servizi di interoperabilità, erogati tramite la Piattaforma, per i quali può richiedere l’attivazione, previa adesione alle condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio API.
Le modalità di utilizzo di ciascun servizio di interoperabilità reso disponibile sono descritte nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.Il provvedimento approva anche le specifiche tecniche che definiscono le modalità di utilizzo della Piattaforma.
L'Agenzia con il provvedimento ha annunciato che il primo servizio reso disponibile è quello che consente lo scarico massivo delle CU relative agli anni d’imposta 2025 e 2024 e dal 22 luglio lo ha reso operativo agli intermediari abilitati, pubblicando anche una utile guida in merito, clicca qui per scaricarla.
I servizi di interoperabilità possono essere utilizzati dai soggetti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate,
Entratel e FisconlinePiù in dettaglio, ciascun servizio può essere fruito integrando i propri sistemi gestionali con le “chiamate”, ossia le funzioni informatiche con le quali i servizi stessi possono essere invocati.
Le modalità di utilizzo devono rispettare le specifiche tecniche generali della Piattaforma e quelle di ciascun servizio.
Allegati:
L’elenco dei servizi di interoperabilità che ciascun utente può attivare è disponibile all’interno del servizio “Catalogo dei servizi di interoperabilità” disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate. -
730/2026: le spese funebri
Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.
In particolare, le spese funebri vanno indicate:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF
Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.
Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2026
Per le spese funebri, in dichiarazione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a certe condizioni:- analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana,
- tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
Detrazione spese funibri: limiti 2026
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550.
Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025
Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.
Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.
Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
Unica.Detraibilità spese funebri 2026: la documentazione da controllare e conservare
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento -
Buoni postali non residenti: quando non paghi l’imposta sostitutiva
L'Agenzia delle Entrate chiarisce, con la Risposta n. 148/2026, le condizioni per l'esenzione fiscale sugli interessi dei buoni fruttiferi postali per chi vive all'estero — e cosa fare se, nel frattempo, si è cambiato Paese di residenza. In fondo trovi la checklist PDF scaricabile con tutti i passaggi operativi.
Interessi buoni fruttiferi: tassazione per i residenti all’estero
Gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali sono normalmente tassati con imposta sostitutiva del 12,5%, anche quando il titolare non risiede più in Italia.
Ma se il beneficiario risiede in modo continuativo in un Paese incluso nella white list, dall'emissione del titolo fino all'incasso, l'imposta sostitutiva non è dovuta.
Lo conferma la Risposta a interpello n. 148/2026 dell'Agenzia delle Entrate, relativa a un cittadino italiano trasferitosi prima in Germania e poi in Svizzera, titolare di buoni emessi nel 2014 e in scadenza nel 2026.
Interessi buoni fruttiferi, la regola generale: imposta sostitutiva al 12,5%, salvo esenzione
Gli interessi e gli altri proventi dei buoni postali fruttiferi, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane, scontano l'imposta sostitutiva del 12,5% ai sensi del D.Lgs. 239/1996.
L'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto prevede però un regime di esenzione per i soggetti non residenti che vivono in Stati o territori inclusi nella white list del D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni.
La Svizzera vi è entrata con il D.M. 9 agosto 2016 (G.U. n. 195/2016).
L'esenzione non scatta per il solo fatto di risiedere oggi in un Paese white list, serve che la residenza in un Paese incluso nella lista non sia mai venuta meno durante tutto il periodo di possesso del titolo, dall'emissione fino all'incasso.
Se in quell'arco di tempo il beneficiario ha vissuto anche in un Paese non incluso nella white list, anche solo per un periodo, il diritto all'esenzione decade per l'intero rapporto.
Il caso esaminato: due residenze, sempre in Paesi white list
Nell'interpello, l'istante ha dichiarato di essere stato residente in Germania dal 2014 (anno di emissione dei buoni) al 2019, e in Svizzera dal 2019 a oggi.
Poiché la Germania è sempre stata in white list e la Svizzera vi è entrata nel 2016, quindi prima del trasferimento in territorio elvetico, l'Agenzia ha ritenuto soddisfatta la condizione di continuità.
L'Agenzia ha precisato che la verifica della residenza effettiva esula dall'istituto dell'interpello e resta di competenza degli uffici in sede di accertamento (richiamando la circolare n. 9/E del 2016).
Oltre alla continuità della residenza, l'esenzione richiede altri due requisiti spesso trascurati:
- il deposito, diretto o indiretto, dei buoni presso Poste Italiane S.p.A. o un intermediario abilitato (art. 5, D.M. 511/1998);
- l'acquisizione, da parte di Poste Italiane, dell'attestazione di residenza (o dell'autocertificazione) prima della riscossione, o comunque prima di qualunque mutamento delle condizioni di esenzione.
Senza questi due elementi, anche una residenza formalmente ininterrotta in Paesi white list non basta a evitare l'imposta.
Interessi buoni fruttiferi: l’attestazione per Poste
Per beneficiare dell'esenzione, Poste Italiane deve acquisire uno dei seguenti documenti:
- l'attestazione rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, che confermi la permanenza in un Paese white list per tutto il periodo di possesso;
- in alternativa, un'autocertificazione sottoscritta dal beneficiario (o da un suo rappresentante legale), secondo lo schema approvato con D.M. 12 dicembre 2001.
Se durante il possesso del titolo si è cambiato Paese di residenza — come nel caso esaminato — la documentazione va prodotta per ciascuno dei Paesi in cui si è risieduto. Entrambi i documenti possono essere acquisiti anche al momento del pagamento degli interessi, purché attestino espressamente la continuità del requisito lungo tutto il periodo (come confermato anche dalla Risposta n. 647/2021).
Se alla riscossione Poste Italiane non dispone dell'attestazione o dell'autocertificazione, l'imposta sostitutiva del 12,5% viene trattenuta. Per l'eventuale rimborso da doppia imposizione, il contribuente deve poi rivolgersi all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, con tempi e oneri che la documentazione preventiva permette di evitare del tutto.
Scarica la checklist PDF per l'esenzione sui buoni postali dei non residenti
Buoni fruttiferi e domande frequenti sulla tassazione
L'esenzione vale anche per i conti correnti postali? No: gli interessi da depositi e conti correnti bancari e postali sono esclusi a monte dall'articolo 23 del TUIR, indipendentemente dalla residenza del titolare.
Cosa succede se si passa da un Paese white list a uno che non lo è? L'esenzione decade per l'intero periodo di possesso, salvo che l'uscita dalla white list avvenga dopo che Poste Italiane ha già acquisito l'attestazione.
L'Agenzia delle Entrate verifica la residenza dichiarata in sede di interpello? No: la risposta si basa sulle dichiarazioni del contribuente; il controllo sostanziale resta possibile solo in sede di accertamento.
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Titolo Esecutivo Europeo: Corte UE vieta riesame nello Stato di esecuzione
Con la Sentenza C‑14/25 del 25 giugno 2026, la Corte di giustizia UE stabilisce che il giudice dello Stato di esecuzione non può controllare nel merito un certificato di Titolo Esecutivo Europeo, TEE, nemmeno quando risulti rilasciato in violazione della disciplina transitoria del Regolamento 805/2004.
Al debitore resta solo la via della revoca nello Stato d'origine, affiancata da una possibile sospensione cautelare.
Di seguito la check list gratis con i passaggi su come tutelarsi.
Recupero crediti transfrontaliero: la Corte UE inasprisce le regole, cosa fare
Un atto notarile tedesco del 1999, certificato come Titolo Esecutivo Europeo (TEE) solo nel 2021 nonostante il regolamento che disciplina questo istituto si applichi soltanto agli atti redatti dopo il 21 gennaio 2005.
È il caso su cui la Corte di giustizia dell'Unione europea (Ottava Sezione) si è pronunciata il 25 giugno 2026, offrendo un chiarimento destinato a incidere su ogni pratica di recupero crediti transfrontaliero tra professionisti, aziende e istituti di credito operanti nell'UE.
Il 28 maggio 1999 un notaio tedesco redige un atto pubblico relativo a una garanzia immobiliare per un credito di circa 3,3 milioni di euro, esecutivo in Germania dal 1° giugno 1999.
Il Regolamento (CE) n. 805/2004, che ha istituito il Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati, entra in vigore solo il 21 gennaio 2005 e si applica dal 21 ottobre 2005, e comunque solo agli atti redatti dopo tale data (art. 26).
Ciononostante, il 19 gennaio 2021 le autorità tedesche certificano quell'atto come Titolo Esecutivo Europeo.
Nel 2022 la banca creditrice chiede l'esecuzione forzata per un credito di 25.000 euro più interessi.
Il debitore si oppone; il giudice d'appello blocca l'esecuzione, ritenendo che l'atto non rientri nell'ambito temporale del regolamento e che quindi si sarebbe dovuta seguire la procedura ordinaria di exequatur, non quella semplificata del TEE.
La Corte suprema, investita del ricorso della banca, ha chiesto alla Corte UE se l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento, che vieta "in nessun caso" il riesame del merito della certificazione TEE nello Stato di esecuzione, impedisca questo controllo anche quando la violazione dell'ambito temporale del regolamento sia manifesta.
Crediti esteri:per la corte UE il controllo spetta solo allo Stato d’origine
La Corte UE risponde che il divieto di riesame del merito si applica anche in questo caso
Il sistema del regolamento si fonda su una netta ripartizione delle competenze:
- il credito e la sua certificazione come Titolo Esecutivo Europeo sono accertati secondo il diritto dello Stato membro d'origine,
- mentre allo Stato di esecuzione spetta soltanto la fase esecutiva vera e propria.
Un certificato rilasciato in violazione dell'articolo 26 è, secondo la Corte, un certificato "concesso per errore" ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, ma l'errore può essere fatto valere e corretto solo davanti al giudice o all'autorità dello Stato d'origine, mai attraverso un controllo del giudice dello Stato di esecuzione.
Ammettere un controllo di questo tipo nello Stato di esecuzione, osserva la Corte, equivarrebbe a un riesame del merito camuffato, in contrasto con l'obiettivo del regolamento: garantire la libera circolazione degli atti pubblici relativi a crediti non contestati, accelerandone ed semplificandone l'esecuzione mediante l'abolizione dell'exequatur.
Crediti tranfrontalieri: cosa può fare il debitore in caso di errore
La sentenza non lascia il debitore privo di tutela, ma gli indica un percorso preciso e vincolato:
- Revoca del certificato nello Stato d'origine. Il debitore può presentare, davanti alle autorità competenti dello Stato in cui è stato rilasciato il certificato (nel caso esaminato, la Germania), una domanda di revoca ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), facendo valere l'errore nella certificazione.
- Sospensione dell'esecuzione nello Stato di esecuzione. In parallelo, se ha già presentato la domanda di revoca nello Stato d'origine, il debitore può chiedere al giudice dello Stato di esecuzione la sospensione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'articolo 23, lettera c) del regolamento, ma solo in presenza di circostanze eccezionali che il giudice deve accertare caso per caso. Non si tratta quindi di un diniego automatico dell'esecuzione, ma di una misura cautelare subordinata all'iniziativa già avviata nello Stato d'origine.
Crediti esteri e tutele per certificati errati: Alert per i professionisti
Per avvocati, notai e uffici legali che seguono operazioni di recupero crediti in ambito UE, la decisione ha conseguenze operative dirette: un certificato TEE, anche se palesemente viziato per ragioni temporali o di altro tipo previste dal regolamento, non può essere contestato nel merito nel Paese dove si esegue, ma va impugnato esclusivamente nel Paese che lo ha rilasciato.
Questo significa che la strategia difensiva di un debitore italiano attinto da un TEE estero (o di un creditore italiano che agisce all'estero) va costruita fin dall'inizio sul foro d'origine dell'atto, individuando tempestivamente le vie di revoca previste da quell'ordinamento, e utilizzando la sospensione ex articolo 23 come strumento di cautela temporanea, non come rimedio sostitutivo.
Scarica qui la check list con i passaggi importanti e le tutele.
Faq con risposte a domande frequenti
Cosa succede se il certificato TEE è palesemente irregolare? Resta valido ed eseguibile fino a eventuale revoca da parte delle autorità dello Stato d'origine; il giudice dello Stato di esecuzione non può disapplicarlo autonomamente.
Il debitore può bloccare subito l'esecuzione presentando ricorso nello Stato d'origine? No automaticamente: la sospensione nello Stato di esecuzione richiede una domanda di revoca già presentata nello Stato d'origine e la sussistenza di circostanze eccezionali, valutate dal giudice dell'esecuzione.
La sentenza riguarda solo gli atti notarili? Si applica agli atti pubblici in generale relativi a crediti non contestati, certificati come Titolo Esecutivo Europeo ai sensi dell'articolo 25 del regolamento 805/2004.