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Noleggio sociale auto: 100 euro al mese per il green, a chi spetta
Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.
Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.
Noleggio auto sociale: che cos’è
Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.
La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.
Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia. Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.
Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore dovranno però essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa
Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.
Quanto dura il contratto di noleggio sociale?
Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.
Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.
Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".
Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.
Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui.
Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.
Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate
Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.
In particolare, dovrà essere:
- un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
- nuovo di fabbrica;
- acquistato e immatricolato in Italia;
- omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
- con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.
L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.
Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto
Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.
L’auto da rottamare dovrà:
- essere immatricolata in Italia;
- risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
- essere posseduta da almeno 12 mesi.
La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.
Chi gestirà il programma
Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.
Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.
Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio
Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.
Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.
Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.
Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.
Quando partirà il noleggio sociale
La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.
Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.
Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:
- l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
- i servizi compresi nel noleggio;
- la procedura di domanda;
- le scadenze per partecipare;
- i modelli di auto disponibili.
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Bonus colonnine 2026, contributo dell’80%: domande in attesa
Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.
In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono anche un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che regola questa agevolazione in attesa delle date per le domande.
Prepararsi al meglio con i requisiti da rispettare prima di inviare la domanda, tutte le regole nel decreto.
Bonus colonnine 2026, contributo dell’80% fino a 1.500 euro: domande in attesa
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM in oggetto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici:
- è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera,
- nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente.
Attenzione al fatto che il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a:
- euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025,
- 5 milioni per l’anno 2026,
- 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029
- euro 8 milioni per l’anno 2030,
a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, resta collegato per gli ulteriori aggiornamento.
Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.
Bonus colonnine 2026: a chi spetta?
l bonus colonnine 2026 previsto dall’articolo 6 del DPCM spetta agli utenti domestici che acquistano e installano infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
In particolare, possono beneficiarne:
- le persone fisiche, per l’installazione di una colonnina o wallbox presso la propria abitazione;
- i condomìni, quando l’impianto viene installato sulle parti comuni dell’edificio.
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Rottamazione dei tributi locali: sconti su sanzioni e interessi, ma decide ogni Comune
Una nuova possibilità di regolarizzazione potrebbe aprirsi per i contribuenti che hanno debiti fiscali con Comuni e Regioni. Lo schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali consente infatti agli enti territoriali di introdurre proprie forme di definizione agevolata, con la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi.
Non si tratta, tuttavia, di una rottamazione nazionale applicabile automaticamente in tutta Italia. Sarà ciascun ente a decidere se attivare la misura, quali debiti includere e quali condizioni applicare.
A stwbilirlo è stato il Decreto Legislativo approvato in via preliminare nel 2025 e su cui in data 29 luglio scorso il Governo ha ripreso le fila. (Leggi anche Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni)
Il testo ricordiamolo introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Rottamazione locale: che cosa prevede il decreto sul federalismo
La novità è contenuta nell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo dedicato ai tributi regionali e locali.
Nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, Regioni ed enti locali potranno introdurre autonomamente forme di definizione agevolata per gli obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti. La norma guarda in particolare ai crediti di difficile riscossione e consente agli enti di prevedere:
- l’esclusione o la riduzione degli interessi;
- l’esclusione o la riduzione delle sanzioni;
- il pagamento delle somme dovute entro un termine stabilito dall’ente.
Il tributo non viene quindi necessariamente cancellato: l’agevolazione riguarda principalmente gli importi aggiuntivi maturati per il mancato o tardivo pagamento. Le condizioni precise dipenderanno dal provvedimento approvato da ciascun Comune o Regione.
La sanatoria non sarà automatica
Il punto più importante per i contribuenti è che il decreto attribuisce agli enti una facoltà, non un obbligo.
Il contribuente con debiti relativi, ad esempio, a tributi comunali non potrà accedere alla definizione agevolata sulla sola base della norma nazionale. Dovrà attendere che l’ente creditore approvi uno specifico regolamento o un altro atto previsto dalla normativa vigente.
Ciò significa che le regole potrebbero cambiare da un territorio all’altro. Un Comune potrebbe decidere di eliminare integralmente le sanzioni, un altro di ridurle soltanto in parte, mentre un altro ancora potrebbe non introdurre alcuna agevolazione.
Gli enti dovranno adottare le misure tenendo conto della propria situazione economica e finanziaria e della capacità della definizione agevolata di incrementare la riscossione delle entrate.
Rottamazione tributi locali: quali ci potranno rientrare
La definizione potrà riguardare i tributi disciplinati e gestiti direttamente dalle Regioni e dagli enti locali.
Per i Comuni, in base alle scelte contenute nel singolo regolamento, potranno quindi essere interessati tributi come IMU e TARI, oltre alle altre entrate tributarie di competenza dell’ente.
Sono invece espressamente escluse:
- l’IRAP;
- le compartecipazioni a tributi erariali;
- le addizionali applicate ai tributi dello Stato, comprese le addizionali IRPEF.
Lo schema consente inoltre a Regioni ed enti locali di introdurre definizioni agevolate anche per le entrate di natura patrimoniale, purché tale possibilità sia prevista dall’atto adottato dall’ente.
Non solo cartelle: possibili sconti anche su accertamenti e ricorsi
La novità non riguarda esclusivamente le cartelle o i debiti già affidati alla riscossione.
Gli enti potranno prevedere la definizione agevolata anche quando sono già in corso procedure di accertamento. Potranno inoltre essere incluse le controversie pendenti davanti alla giustizia tributaria nelle quali sia parte lo stesso Comune o la stessa Regione.
Il campo di applicazione potenziale è quindi più ampio rispetto a una tradizionale rottamazione delle cartelle: potrà comprendere anche avvisi di accertamento e liti tributarie ancora aperte, secondo le modalità stabilite dall’ente.
Almeno 60 giorni per aderire
Il termine concesso ai contribuenti per effettuare gli adempimenti non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente.
La pubblicazione online sarà determinante anche per l’efficacia dei regolamenti degli enti locali. Dopo la pubblicazione, il provvedimento dovrà essere trasmesso entro 60 giorni al Dipartimento delle Finanze, ma soltanto per finalità statistiche.
Le definizioni dovranno inoltre riferirsi a periodi di tempo circoscritti. Non sarà quindi possibile introdurre una sanatoria generale e permanente: il regolamento dovrà precisare quali annualità, debiti o atti possono essere regolarizzati.
Rottmazione tributi locali: che cosa dovranno controllare i contribuenti
Prima di presentare una domanda sarà necessario verificare sul sito del Comune o della Regione:
- l’effettiva approvazione della definizione agevolata;
- i tributi e le annualità ammesse;
- la misura dello sconto su interessi e sanzioni;
- l’eventuale inclusione di accertamenti e contenziosi;
- le modalità e la scadenza per il pagamento;
- l’eventuale possibilità di rateizzazione.
Lo schema di decreto crea dunque una cornice normativa comune, ma la concreta applicazione dipenderà dalle decisioni dei singoli enti. Fino all’approvazione e alla pubblicazione del relativo atto locale, non sarà possibile considerare la rottamazione già disponibile per il contribuente.
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Borse di studio ITS Academy, niente Irpef e dichiarazione dei redditi dal 2025
L’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale: le somme erogate agli studenti degli ITS Academy non devono essere inserite nel modello 730/2026 o nel modello Redditi Persone fisiche.
Borse di studio ITS Academy, niente Irpef: non vanno indicate nel 730
Buone notizie per gli studenti degli ITS Academy che hanno ricevuto una borsa di studio nel 2025.
Le somme erogate per frequentare i percorsi di istruzione tecnologica superiore sono esenti dall’Irpef e non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.
A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con una nuova risposta pubblicata il 30 luglio 2026 tra le FAQ dedicate al modello 730/2026 e al modello Redditi Persone fisiche 2026.
Il chiarimento riguarda le borse di studio corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori.
Borse ITS Academy: cosa cambia per gli studenti
Per l’anno d’imposta 2025, le borse di studio interessate dalla nuova disciplina sono considerate redditi esenti.
Questo significa che gli studenti beneficiari:
- non devono pagare l’Irpef sulle somme ricevute;
- non devono riportarle nel modello 730/2026;
- non devono indicarle nel modello Redditi Persone fisiche 2026;
- non devono sommarle agli altri redditi imponibili.
Il vantaggio non riguarda, quindi, soltanto l’assenza di tassazione.
Le borse di studio non concorrono neppure alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
Quali borse di studio sono esenti
L’esenzione si applica alle borse erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Rientrano nell’agevolazione anche le borse destinate a sostenere gli stage aziendali e i tirocini formativi, che rappresentano una parte essenziale dei percorsi ITS.
La normativa prevede infatti che i tirocini e gli stage siano obbligatori per almeno il 35% del monte orario complessivo. Possono essere svolti anche all’estero ed essere sostenuti economicamente attraverso apposite borse di studio.
Sono interessate dall’esenzione le somme corrisposte:
- dallo Stato;
- dalle Regioni;
- dalle fondazioni ITS Academy;
- da altri soggetti pubblici.
La norma fa dunque riferimento sia alle borse erogate direttamente dalle fondazioni sia a quelle finanziate o corrisposte dalle amministrazioni pubbliche.
La nuova esenzione parte dal 2025
La detassazione è stata introdotta dall’articolo 10 del decreto legge n. 45 del 2025, convertito dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025. La disposizione ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, stabilendo che, a partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio destinate agli studenti degli ITS Academy sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La norma comprende espressamente anche le borse che sostengono gli stage aziendali e i tirocini formativi previsti nell’ambito dei corsi.
Perché il chiarimento dell’Agenzia è importante
In assenza di una specifica esenzione, le borse di studio sono generalmente ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.
La nuova disposizione introduce invece un’esenzione espressa per le borse collegate ai percorsi ITS Academy. Di conseguenza, le somme ricevute nel 2025 non producono reddito imponibile ai fini Irpef.
Il chiarimento dell’Agenzia elimina così i dubbi operativi in vista della compilazione delle dichiarazioni relative al 2025.
Cosa controllare nel modello 730 precompilato
Gli studenti che hanno ricevuto una borsa di studio ITS Academy nel corso del 2025 possono verificare i dati presenti nella dichiarazione precompilata.
Poiché le somme sono esenti, non devono essere indicate tra i redditi imponibili. Nel caso in cui una borsa risultasse inserita come reddito assoggettato a Irpef, sarà opportuno controllare la documentazione rilasciata dal soggetto erogatore e correggere il dato prima dell’invio della dichiarazione.
È importante, inoltre, verificare che la somma ricevuta rientri effettivamente tra le borse previste dalla legge e che sia stata erogata da uno dei soggetti ammessi alla nuova agevolazione.
Borse ITS Academy: novità e sintesi dell’agevolazione irpef
Le borse di studio ITS Academy ricevute nel 2025:
sono esenti dall’Irpef;
non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
non devono essere inserite nel modello 730/2026;
non devono essere riportate nel modello Redditi Persone fisiche 2026.
L’esenzione riguarda le borse erogate dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Un sostegno alla formazione tecnica superiore
La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento degli ITS Academy avviato con la legge n. 99 del 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
Gli ITS Academy hanno il compito di formare tecnici altamente specializzati, attraverso percorsi costruiti in collaborazione con imprese, università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche.
Una parte significativa dell’attività formativa viene affidata a docenti provenienti dal mondo del lavoro, mentre stage e tirocini consentono agli studenti di acquisire competenze direttamente all’interno delle aziende.
L’esenzione fiscale delle borse di studio punta quindi a rafforzare il diritto allo studio e a ridurre i costi sostenuti dagli studenti per frequentare questi percorsi, comprese le spese per l’alloggio, gli spostamenti e le esperienze formative fuori sede o all’estero.
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Addizionale Irpef del 10% su bonus e stock option: chi può evitarla versando a ETS
Pronte le regole per non applicare l’addizionale Irpef del 10% sui bonus e sulle stock option riconosciuti nel settore finanziario.
Per ottenere l’esclusione, la società o l’ente che corrisponde i compensi deve versare a uno o più enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta.
Modalità, termini e adempimenti sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 223895, che attua la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
La disciplina si applica alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.
In sintesi, il provvedimento riguarda i soggetti che erogano bonus e stock option a dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.
Nelle motivazioni si precisa che l’addizionale del 10% colpisce gli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione. Questo elemento andrebbe inserito già nell’apertura, per evitare che sembri applicabile indistintamente a tutto il bonus
Chi è interessato dalle nuove regole
Il provvedimento riguarda le società e gli enti del settore finanziario che corrispondono bonus, stock option e altre remunerazioni variabili soggette all’addizionale Irpef del 10% prevista dall’articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010.
L’imposta interessa i compensi riconosciuti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione.
L’agevolazione non consiste in uno sconto richiesto direttamente dal percettore,
È il soggetto che eroga la remunerazione, in qualità di sostituto d’imposta, a dover effettuare il versamento agli enti del Terzo settore e rispettare tutti gli obblighi previsti.
Quanto bisogna versare agli ETS
Per non applicare l’addizionale, la società o l’ente deve versare agli ETS un importo almeno pari al doppio dell’imposta che sarebbe complessivamente dovuta per il periodo.
Il confronto deve essere effettuato considerando l’ammontare totale dell’addizionale e non la posizione del singolo percettore.
Solo rispettando questa proporzione il sostituto d’imposta può non effettuare il prelievo del 10% sulle remunerazioni variabili interessate.
Quali enti possono ricevere il versamento
Le somme devono essere destinate agli enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo n. 117 del 2017, il Codice del Terzo settore.
L’ente beneficiario deve però essere esterno al gruppo della società o dell’ente che eroga i bonus. Non può quindi trattarsi di un ETS che:
- controlla direttamente o indirettamente il soggetto erogatore;
- è controllato dal soggetto erogatore;
- è controllato dallo stesso soggetto che controlla la società o l’ente erogatore.
La condizione serve a garantire che il versamento sia destinato a un’organizzazione effettivamente indipendente dal gruppo interessato dall’agevolazione.
Il pagamento deve avvenire con bonifico
Il provvedimento stabilisce che il versamento agli enti del Terzo settore deve essere effettuato mediante bonifico.
Sono comunque considerati validi anche i pagamenti eseguiti prima della pubblicazione delle regole con strumenti diversi dal bonifico. In questo caso, però, devono essere rispettate due condizioni: il mezzo di pagamento utilizzato deve essere tracciabile e il versamento deve risultare effettivamente rendicontato dall’ente beneficiario.
Non sono quindi sufficienti operazioni prive di tracciabilità o somme delle quali l’ETS non possa documentare la ricezione.
Cosa succede se il versamento è insufficiente
L’importo definitivo dell’addizionale può emergere soltanto in occasione delle operazioni di conguaglio.
Se in quella sede risulta che la somma già destinata agli ETS è inferiore al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta, il soggetto erogatore non perde automaticamente l’agevolazione.
Per conservare l’esclusione deve versare la differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto per la consegna delle Certificazioni Uniche.
Il versamento integrativo deve portare l’importo complessivamente destinato agli ETS almeno al doppio dell’addizionale risultante dal conguaglio.
Dati da indicare nel modello Redditi e cosa fare con la CU
Le società e gli enti che utilizzano la causa di esclusione devono riportare nella propria dichiarazione dei redditi:
- l’ammontare dei versamenti effettuati;
- i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari.
I dati devono essere inseriti nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta nel quale sono stati eseguiti i versamenti.
Il soggetto erogatore deve inoltre conservare la documentazione idonea a dimostrare sia l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta, sia quello effettivamente versato agli ETS.
L’esclusione va certificata nella CU
Il sostituto d’imposta deve attestare anche nella Certificazione Unica la mancata applicazione dell’addizionale.
L’indicazione deve essere inserita nella CU relativa all’anno nel quale dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ricevono i compensi variabili.
La certificazione deve specificare che l’aliquota addizionale non è stata applicata in base all’articolo 33, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2010.
Decorrenza e prima dichiarazione utile
Le nuove disposizioni riguardano le remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026.
Poiché il modello Redditi destinato ad accogliere questi dati sarà approvato nel 2027, i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura di un periodo d’imposta antecedente al 31 dicembre 2026 dovranno essere indicati nel modello approvato nel 2027, insieme ai versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.
Allegati: -
IMU, cambia la dichiarazione: sarà solo online e c’è una scadenza da segnare
Il Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale approvato nel 2025 riprende il suo iter.
Il Governo, malgrado la mancata intesa con la Conferenza stato-regioni ha deciso, con deliberabione del 29 luglio di proseguire la riforma.
Leggi anche: Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni
Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
In particolare, si prevede anche per gli enti territoriali di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete:
- un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
- l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
- a possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.
Come specificato sinteticamente dal comunicato stampa del CdM per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica.
Vediamo le novità previste per l'IMU, qualora le norme venissero confermate.
La nuova dichiarazione IMU se passa il Decreto Tributi locali
La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo. È una delle modifiche contenute nello schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali, che dedica l’articolo 26 alla semplificazione dell’imposta municipale propria.
Il testo introduce un’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo e interviene anche sulle dichiarazioni necessarie per ottenere alcune esenzioni e agevolazioni. Trattandosi di uno schema di decreto legislativo, le disposizioni riportate sono quelle contenute nel documento esaminato.
Cosa cambia in sintesi
La modifica concentra l’adempimento IMU in una dichiarazione telematica unica, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione rilevante.
Lo stesso modello dovrà essere utilizzato anche per attestare i requisiti richiesti per specifici benefici e per il diritto all’esenzione richiamato dal comma 759, lettera g-bis.
Fino all’approvazione delle nuove modalità, restano utilizzabili i modelli già vigenti indicati nello schema di decreto.
Dichiarazione IMU esclusivamente telematica
La principale novità è contenuta nel nuovo comma 768-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Secondo il testo, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, seguendo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
La trasmissione telematica costituirà l’unica modalità prevista per l’adempimento dichiarativo.
Resta la scadenza del 30 giugno
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:
- è iniziato il possesso degli immobili;
- sono intervenute variazioni rilevanti per determinare l’imposta.
Il termine potrà essere differito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Un solo modello anche per attestare alcuni benefici IMU
Il nuovo comma stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei benefici richiamati dal comma 741, lettera c), numeri 3 e 5, e dal comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti previsti dalle norme.
Il decreto ministeriale chiamato ad approvare le modalità telematiche dovrà disciplinare anche i casi nei quali la dichiarazione deve essere presentata.
Esenzione IMU: la comunicazione diventa dichiarazione
Lo schema interviene anche sulla lettera g-bis del comma 759, relativa al diritto all’esenzione.
Il testo elimina il precedente richiamo a modalità telematiche da stabilire con uno specifico decreto e prevede che il diritto all’esenzione venga attestato utilizzando il modello disciplinato dal nuovo comma 768-bis.
Inoltre, nel testo normativo le parole “analoga comunicazione” vengono sostituite da “analoga dichiarazione”.
La dichiarazione vale anche per gli anni successivi
Una volta presentata, la dichiarazione IMU produce effetti anche per gli anni successivi.
Non è quindi necessario ripresentarla ogni anno, a condizione che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi dichiarati dalle quali derivi un diverso importo dell’imposta dovuta.
Restano valide le precedenti dichiarazioni IMU e TASI
Lo schema precisa che restano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell’IMU e della TASI, purché compatibili con la nuova disciplina.
Per gli enti richiamati dal comma 759, lettera g), continua invece ad applicarsi il regolamento previsto dal decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Per questi enti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Quale modello usare nella fase transitoria
Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, i contribuenti continueranno a utilizzare i modelli di dichiarazione già previsti:
- dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022;
- dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023.
Lo schema abroga inoltre i commi 769 e 770 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
Sistema sanzionatorio previsto dalla riforma
Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, si prevede:
- Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
- Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
- Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.
Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.
Si attende ora il provvedimento definitivo, per delineare il dettaglio delle novità.
Dichiarazione IMU con la riforma del federalismo fiscale: come sarà
Quando deve essere presentata la dichiarazione IMU?
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti per il calcolo dell’imposta.
La dichiarazione IMU potrà essere presentata su carta?
No. Il testo prevede che la dichiarazione sia presentata esclusivamente in via telematica.
La dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno?
No, salvo modifiche dei dati dichiarati che comportino un diverso ammontare dell’IMU. Per gli enti indicati dal comma 759, lettera g), la dichiarazione resta invece annuale.
Quale modello si utilizza fino al nuovo decreto?
Continuano a essere utilizzati i modelli approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023.
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Bonus digitalizzazione PMI: ecco l’elenco fornitori al 29 luglio
Il MIMIT ha pubblicato il decreto del 29 luglio con l'elenco dei fornitori dei servizi, clicca l'elenco.
Ora si attende la data per presentare la domanda da parte delle PMI del vouche cloud e digitalizzazione disciplinato dal DM 18 luglio 2025.
Riepiloghiamo le regole e vediamo nel dettaglio l'elenco dei fornitori per prepararsi alle domande.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è
il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.
Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco
