• Riforme del Governo Meloni

    Decreto Fiscale: tra correttivi e sorprese

    Viene pubblicato in GU n 72 del 27 marzo il Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026 approvato ieri dal Governo.

    Il Decreto contine tante misure anticipate negli scorsi giorni dall'Esecutivo e ora confermate.

    Non è una sorpresa che arrivi la cancellazione dalla Legge di bilancio 2026 della clausola di provenienza territoriale dei beni agevolbili con l'iperammortamento.

    Vediamo una sintesi delle principali misure come evidenziate dal comunicato stampa rilasciato ieri dopo il Cdm.

    Decreto Fiscale: cosa contiene

    In GU n 72 del 27 marzo le norme del Decreto Fiscale riguardanti in sintesi le seguenti misure:

    • Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
    • Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.
    • Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
    • Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
    • Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
    • Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
    • Ritenuta sulle provvigioni: l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
    • Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
    • Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
    • Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
    • Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
    • Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
    • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
    • Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
    • Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS delegabile: tutti i soggetti ammessi

    Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13.01.2026 del Minstero del lavoro he reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione  delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti,  delle regole  per  la predisposizione, la tenuta, la conservazione  del Registro unico nazionale del Terzo settore.

    In particolare si tratta il tema della delega per l'iscrizione al RUNTS e altri adempimenti connessi.

    Sul tema il Ministero con una nota n 5003 del 27 marzo ha già replicato a richiesta di chiarimenti fornendo una risposta sulla eventuale applicazione, in caso di inadempimeto del soggetto delegato, di eventuali sanzioni.

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM

    Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega. 

    Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS. 

    In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.

    Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, vi potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.

    Gli aggiornamenti potranno riguardare:

    • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente 
    • il riacquisto della natura non commerciale 
    • le variazioni delle attività svolte, 
    • la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
    • l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

    Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.

    Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione. 

    In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.

    Delega al terzo per il deposito di atti e sanzioni: chi è responsabile?

    La Nota MELPS N 5003 del 27 marzo, replicava tra gli altri ad un quesito riguardante la delega al terzo per il deposito di atti e/o aggiornamento delle informazioni sul RUNTS approfondendo i profili di responsabilità del delegato.
    L’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge 4 luglio 2024, n.104 è intervenuto sull’articolo 47, comma 1 del Codice del Terzo settore, prevedendo la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce. 

    La previsione della fonte primaria è stata recepita con le modifiche apportate al D.M. 106/2020 con il recente DM 2/2026, segnatamente agli artt. 8, mediante l’introduzione del comma 2 -bis, e 20 comma 6.

    La delega risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante dell’ente e degli amministratori dello stesso (con riferimento a questi ultimi, in relazione all’aggiornamento degli elementi informativi e documentali).
    Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato

    Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante (rispetto al quale gli uffici del RUNTS rimangono estranei), con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente

    Allegati:
  • Bollo e concessioni governative

    Bollo conti correnti imprese: in aumento

    Il Decreto Fiscale approvato il 27 marzo ed entrato in vigore il giorno successivo con la pubblicazione in GU n 72 contiena a sorpresa l'aumento dell'imposta di bollo sui conti correnti dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

    In particolare, con l'articolo n 12 del DL n 38/2026 all'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della  tariffa,  parte I, allegata al decreto del Presidente  della Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e all'articolo 9, comma 3, lettera b),  della  tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3  al  testo unico  delle  disposizioni legislative in materia di imposta di  registro  e  di  altri  tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n.  123,  le parole «euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 118,00».
    La disposizione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore del decreto e quindi dal 28 marzo.

    Pertanto oltre ai ritocchi annunciati sulla Legge di Bilancio la novità assoluta e imprevista è questa dell'articolo sopra specificato che aumenta l'imposta di bollo sui conti correnti delle imprese.

    In sintesi,

    • l’importo dovuto annualmente dalle imprese passa da 100 a 118 euro,
    • l’imposta di bollo dovuta su base annuale rimane immutta ed è pari a 34,20 euro con giacenze superiori a 5.000 euro.

  • Bilancio

    Bilancio 2025: dai controlli all’approvazione

    Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2026 anno di imposta 2025.

    Occorre evidenziare che prima del doposito dei bilanci che avverrà seguendo le dettagliate istruzioni di Unioncamere con la guida annuale sul deposito dei bilanci in arrivo entro i primi giorni di aprile, il punto di partenza della procedura di formazione del bilancio d’esercizio è rappresentato dal bilancio di verifica, ossia la situazione economica e patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio come emergente dalla contabilità aziendale una volta registrate tutte le operazioni gestionali dell’anno.
    Il bilancio di verifica deve essere sottoposto a una serie accurata di controlli finalizzati ad individuare tutti i possibili errori eventualmente commessi in fase di registrazione delle operazioni.

    Per quanto riguarda il conto economico, la corretta imputazione dei costi e dei ricavi alle voci appropriate del piano dei conti dovrebbe essere stata verificata in corso d’anno in sede di registrazione e di controllo periodico
    delle liquidazioni IVA. Tuttavia, alcuni controlli si rendono necessari anche in merito al conto economico.

    Bilancio 2025: dai controlli per approvazione al deposito

    In occasione di questi controlli è importante raccogliere tutta la documentazione che si renderà poi necessaria per la redazione di:

    • bilancio civilistico, 
    • nota integrativa 
    • conteggio delle imposte.

    In particolare si tratta delle documanetazione attestante:

    1. Ritenute-Documentazione e certificazioni attestanti le ritenute d’acconto subite,
    2. Acconti imposte-Copia modelli F24 relativi al pagamento degli acconti IRES e IRAP,
    3. Mutui-Piano di ammortamento aggiornato dei mutui,
    4. Leasing-Copia dei nuovi contratti di leasing stipulati dalla società. Documentazione rilasciata dalla società di leasing per il conteggio della quota interessi e per la redazione della nota integrativa
    5. Dipendenti-Documentazione relativa al Fondo TFR e ai debiti per ferie, permessi e 14°. Documentazione relativa alle detrazioni IRAP 
    6. Lavoro interinale-Copia della documentazione rilasciata dalla società di lavoro interinale attestante la quota INAIL e i costi relativi a dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato
    7. Autovetture-Documentazione attestante la percentuale di deducibilità di ciascun’autovettura
    8. Sopravvenienze attive e passive-Documentazione relativa alle sopravvenienze attive e passive registrate nella contabilità
    9. Immobili-Documentazione attestante l’eventuale costo sostenuto per il terreno
    10. Immobili civili-Documentazione relativa agli eventuali costi e ricavi specifici di ciascun immobile di civile abitazione da considerarsi “immobile patrimonio”
    11. Spese di manutenzione-Verifica del limite del 5% delle spese di manutenzione
    12. Partecipazioni-Acquisizione dell’ultimo bilancio delle società controllate e collegate.

    Successivamente si procede alle scritture di assestamento, ricordiamo infatti che la contabilità durante l’esercizio viene tenuta in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, ossia i costi e i ricavi vengono rilevati nel momento in cui viene emesso un documento
    che li comprova. 

    In molti casi, tuttavia, i componenti di costo e di ricavo emergenti dai documenti oggetto di registrazione non sono determinati in base al criterio della competenza temporale (ad esempio, fattura per un canone di locazione emessa a novembre per il periodo novembredicembre gennaio).

    Inoltre, può essere che alcuni costi o ricavi dell’esercizio alla data di chiusura dello stesso non abbiano ancora trovato manifestazione in un documento oggetto di registrazione.
    Per trasformare i valori di conto, determinati in base al criterio della manifestazione numeraria documentale, in valori di bilancio, determinati in base al principio della competenza economica, si rendono, dunque, necessarie le c.d. scritture di assestamento.

    Tutto ciò ultimato, si sensi dell’art. 2423 c.c. gli amministratori della società devono predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.

    I documenti che gli amministratori devono predisporre sono:

    • bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa;
    • relazione sulla gestione (obbligatoria tranne nei casi in cui la società rediga il bilancio in forma abbreviata o utilizzi il bilancio delle c.d. “micro-imprese”).

    Il progetto di bilancio deve essere predisposto in tempo utile da consentire il rispetto dei termini previsti dal codice civile per la consegna dello stesso al collegio sindacale (se esistente) e per il suo deposito presso la sede della società (in modo da consentire ai soci interessati di prenderne visione). 

    La normativa civilistica prevede che il progetto di bilancio sia consegnato all’organo di controllo almeno 30 giorni prima dell’assemblea di approvazione e rimanga depositato presso la sede della società nei 15 giorni antecedenti all’assemblea.

    Il progetto di bilancio andrà dunque predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:

    • almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove vi sia il collegio sindacale (o il revisore legale);
    • almeno 15 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, laddove la società non sia dotata di collegio sindacale (o di revisore legale).

    Pertanto, considerato che il termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 30 aprile 2026 il progetto di bilancio dovrà essere predisposto e approvato da parte dell’organo amministrativo:

    • entro il 31 marzo 2026, se la società è dotata di collegio sindacale;
    • entro il 15 aprile 2026, se la società non è dotata di collegio sindacale.

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: come funziona

    La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.

    Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che si è potuto visionare solo in bozza.

    Il Decreto Fiscale approvato dal Governo il 27 marzo è già in vigore dal 28 marzo contiene la seguente norma: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno  degli  Stati  membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico europeo,» sono soppresse.

    Pertanto viene confermata la soppressione della norma che vincolava gli acquisti dei beni agevolabili.

    Vediamo cosa prevede l'agevolazione iperammortamento 2026 e quali imprese riguarda.

    Iper ammortamernto 2026: le novità

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

    La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    La maggiorazione spetta per investimenti in:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

    Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Ulteriore condizione ora soppressa dal Decreto Fiscale era quella che i beni dovevano essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.

    Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

    Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Ora si attende il nuovo testo del decreto MEF-MIMIT riformulato dopo la conferma del MEF di volere sopprimere la norma che ancorava l'agevolazione a prodotti UE.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Responsabilità tributaria commercialista: Carbone rassicura

    Il Direttore delle Entrate Carbone replica alla richiesta dei commercialisti riportate nella nota del 13 marzo pubblicata sulla pagina del CNDCEC con la quale si esprimeve forte preoccupazione per la Sentenza n. 5638 del 12 marzo della Cassazione con la quale è stato statuito che"il professionista che si limita a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi di una società, senza averle materialmente redatte, può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente se è anche tenutario della contabilità"

    Vediamo le dettagliate preoccupazioni dei commercialisti e la replica di Carbone.

    Responsabilità tributaria commercialista: sentenza Cassazioine 5683/2026

    I Commercialisti a voce del presidente De Nuccio commentano la recente Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 definita preoccupante e la parola è un eufeismo secondo la nota.

    Parafrasando le parole del presidente per la sconcenrante pronuncia non basta non aver commesso materialmente la violazione, non basta non aver redatto la dichiarazione infedele, non basta non aver tratto alcun vantaggio personale dall’illecito, il commercialista che ha accesso alla contabilità, è comunque responsabile. 

    Secondo De Nuccio: La sentenza afferma che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Un obbligo che, secondo la Corte, deriva dalla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. Ma qui si annida il primo, macroscopico problema: la Cassazione trasforma un dovere di diligenza professionale in una presunzione di responsabilità. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati. Non importa se il cliente abbia fornito dati falsi, non importa se le irregolarità fossero celate in documenti non consegnati al professionista, non importa se la violazione richiedesse accertamenti che esulano dalle competenze tecniche del commercialista. La Corte parla di “evidenti difformità” tra dichiarazioni e contabilità, ma nella realtà operativa quotidiana le irregolarità tributarie sono spesso il frutto di interpretazioni discutibili di norme complesse, di valutazioni discrezionali su cui lo stesso Fisco e la giurisprudenza si dividono. Pretendere che il commercialista rilevi “ictu oculi” ogni possibile violazione significa attribuirgli poteri divinatori che nessun professionista possiede”.

    Il secondo profilo critico, sempre per parola di De Nuccio, riguarda lo stravolgimento del principio di personalità della responsabilità sanzionatoria. 

    L’art. 2 del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”. 

    L’art. 5 dello stesso decreto prevede che “ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 

    La Cassazione afferma che il concorso del commercialista si configura "a prescindere dal conseguimento da parte del terzo di un effettivo vantaggio economico”.

    In altre parole: non serve che il professionista abbia tratto profitto dall’illecito, non serve che abbia condiviso il disegno fraudolento del cliente, non serve nemmeno che fosse consapevole della natura illecita delle operazioni. Basta che non abbia controllato abbastanza.

    Inoltre, nel comunicato si specifica che  (…) questo non è più un sistema sanzionatorio basato sulla colpevolezza: è responsabilità oggettiva mascherata da negligenza professionale. Come ha correttamente evidenziato la Cassazione n. 21023/2024, l’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 presuppone che il concorrente abbia tenuto una condotta finalizzata al raggiungimento di un autonomo beneficio, traducendosi in una diretta e comune finalità di concorso nell’attuazione di condotte illecite. Senza questo elemento soggettivo, non c’è concorso ma solo prestazione professionale”.

    Infine il terzo aspetto critico riguarda “l’estensione abnorme degli obblighi di controllo imposti al professionista. La sentenza pretende che il commercialista verifichi non solo la coerenza formale tra contabilità e dichiarazione, ma anche “la conformità delle stesse alle norme di legge”. Significa che il professionista deve riesaminare integralmente ogni dichiarazione che gli viene consegnata per la trasmissione, deve verificare la legittimità di ogni operazione contabilizzata, deve sindacare le scelte fiscali del cliente o del collega che ha redatto la dichiarazione, deve sostanzialmente duplicare l’intero lavoro di redazione. E se non lo fa, risponde delle sanzioni”.

    La domanda con cui si conclude la riflessione è: "a cosa serve distinguere tra incarico di tenuta della contabilità, incarico di redazione delle dichiarazioni e incarico di mera trasmissione telematica? Se il professionista risponde comunque di tutto, la separazione degli incarichi diventa una finzione giuridica priva di effetti pratici”.

    Vedremo se l'appello del CNDCEC verrà preso in considerazione.

    Responsabilità tributaria commercialista: Carbone rassicura

    Il Derettore Vincenzo Carbone, intervenuto nel corso della seconda e ultima giornata del Congresso dell’Unione giovani, tenutosi a Napoli, sulla vicenda ha dichiarato quanto segue: “Non vorrei si creasse un inutile allarmismo. Quel professionista aveva ricevuto altri 142 atti di recupero. Quindi era un delinquente che non faceva onore alla categoria. Al netto del caso specifico è chiaro che un commercialista non può essere responsabile se trasmette soltanto la dichiarazione. Abbiamo già dato indicazioni chiare agli Uffici in questo senso e, se servirà un atto d’indirizzo, faremo anche quello”.

    Il resto del suo intervento è stato incentrato sulla collaborazione con i commercialisti e su un cambiamento che, negli ultimi tre anni

  • Dichiarazione 730

    730/2026: detrazioni per canoni di locazione abitazione principale

    Nel Quadro E del Modello 730/2026 è possibile indicare la detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione.
    In particolare, sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, che vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

    Tale detrazione va indicata nel rigo E71 del Quadro E Oneri e spese del Modello 730.

    L'agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le guide per le detrazioni da utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2025 e a proposito delle detrazioni in oggetto ha evidenziato che ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo. 

    In particolare, la detrazione riguarda i contratti:

    • a canone libero;
    • a canone convenzionale,
    • stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
    • stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

    Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

    Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365.

    La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

    L’art. 16, comma 1-quinquies, del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

    Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta

    In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato d.m. del 2008.

    L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1- bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR.

    La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis), del TUIR per l’abitazione principale

    La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone.

    Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
    Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
    Colonna 4 (canone): indicare l’ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice ‘4’.

    730/2026: detrazione inquilini dove indicarla

    Il Rigo E71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale del quadro E del Modello 730 va compilato come segue:

    Il Rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale va compilato come segue:

    Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.
    ‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che
    hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le
    locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
    ‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice
    deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati
    o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
    dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali – art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3
    della legge n. 431 del 1998). Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
    In virtù della modifica introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 73 del 2022, l’attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione,
    stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano
    eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
    In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato
    (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova
    attestazione atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il
    limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa (confronta Circolare n. 15/E del 19 giugno 2023);
    ‘4’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza. Questo codice va indicato
    dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431
    del 1998, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del
    compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni.
    Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2025, per il 2025 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche
    per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale
    dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula
    del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2025 la detrazione può essere fruita fino al 2028. La detrazione spetta
    nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.

    730/2026: detrazione inquilini alloggi adibiti ad abitazione principale: importi

    Come evidenziato dalle istruzioni al modello 730 le detrazioni per il canone di locazione per abitazione principale saranno calcolate da chi presta l’assistenza fiscale sulla base degli importi indicati nella tabella 2 Detrazioni per canoni di locazione”, riportata dopo l’Appendice 

    Viene precisato che se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.