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Investimenti innovativi PMI: contributo in conto impianti, le condizioni
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio informa dell'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI.
In particolare, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, con Decreto 18 marzo si definiscono le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo chi può presentare le domande e come fare.
Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è
Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari
Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.Investimenti innovativi PMI: regole per gli aiuti
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed è precisata l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Agenzia, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 2, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’allegato n. 5.Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilità per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonché il punteggio aggiuntivo correlato all’eventuale possesso da parte dell’impresa del rating di legalità o della certificazione della parità di genere, sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.
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Bonus decoder 2026: regole per averlo
Il Decreto 19 maggio del MIMIT, pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale, disciplina i criteri e le modalità per la concessione ai richiedenti del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari conformi agli standard tecnologici DVB-T2/S2 e HEVC Main 10.
Il contributo economico è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a:
- 30 euro per i decoder digitali terrestri standard
- 70 euro per i decoder satellitari.
Le risorse finanziarie a copertura della misura sono complessivamente pari a 30 milioni di euro a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del Ministero.
Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della Piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché possono essere adottate eventuali Linee Guida esplicative inerenti la validità temporanea del Voucher, il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di Produttori/Importatori e Venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso del decoder.
La chiusura anticipata della misura può essere disposta in caso di esaurimento, ovvero imminente esaurimento, della dotazione finanziaria o in relazione ad un andamento della misura difforme dalle previsioni, con particolare riferimento
al numero di richieste Voucher presentate dagli Utenti finali.Contributo decoder 2026: che cos’è e come funziona
Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo riconosciuto all’Utente finale in forma di Voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del Venditore al momento dell’acquisto del decoder.
Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Il contributo, sotto forma di Voucher, è concesso all’Utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il Venditore per l’acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’Utente finale, fermo restando che nessun componente della famiglia anagrafica abbia precedentemente usufruito di
contributi per l’acquisto di decoder digitale televisivo terrestre standard o satellitari di cui alle iniziative citate in premessa.Il contributo è riconosciuto all’Utente finale maggiorenne la cui famiglia anagrafica risulti in regola con il pagamento del canone RAI.
Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari.Voucher decoder 2026: come fare domanda
Attraverso la Piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli Utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti.
A tal fine, la Piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:
a. l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per il tramite della piattaforma PDND, ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
b. la banca dati dell’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica della regolarità del pagamento del canone RAI;
c. altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell’iniziativa.
All’esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la Piattaforma informatica conferma all’Utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo attraverso il rilascio di un Voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’Utente finale richiedente.L’emissione del Voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria per la durata di validità del Voucher stesso, per un valore pari all’importo indicato nella Piattaforma informatica ai sensi del primo periodo.
La quantificazione dell’importo del contributo definitivamente spettante all’Utente finale è effettuata dalla Piattaforma informatica al momento dell’utilizzo del Voucher presso il Venditore, in relazione al prezzo di vendita del decoder scelto dall’Utente finale.
Il Venditore applica al cliente una riduzione del prezzo di acquisto del decoder di pari importo del contributo riconosciuto.
La fattura di vendita riferita esclusivamente al decoder oggetto della cessione riporta il prezzo originario della vendita nonché l’importo del contributo effettivamente maturato, indicato come riduzione di prezzo.
Qualora l’importo del Voucher eccedesse la riduzione del prezzo di acquisto del decoder, l’importo residuo è ripristinato nell’ambito della dotazione finanziaria della misura.
Qualora il Voucher non sia utilizzato presso un Venditore entro il limite temporale di validità, gli importi di cui al Voucher sono ripristinati nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile e l’Utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
A seguito dell’accettazione del Voucher e a fronte della riduzione del prezzo una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente finale, il Venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del Venditore nella Piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione e di un IBAN valido identificativo di un conto corrente intestato al Venditore stesso, anche ai fini dell’effettuazione dei controlli.A tali fini, il Venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato dagli Utenti finali mediante l’utilizzo del Voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso.
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730/2026: novità per i familiari a carico
Entro il 30 settembre va inviato il Modello 730/2026 le cui regole sono pubblicate dalle entrate con il Provvedimento n 71552 del 27 febbraio che riepiloga in sintesi tutte le novità che dipendenti e pensionati devono aspettarsi per quest'anno per la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2025.
Quest'anno tra le novità vi sono quelle per le detrazione per i familiari a carico.
In proposito leggi anche: Familiari a carico 2026: le novità del Correttivo Irpef-Ires.
A tal proposito riepiloghiamo le novità anche alla luce della recente modifica alle istruzioni al modello effettuate dall'Agenzia delle Entrate.
730/2026: le novità per i familiari a carico
Nel Modello 730/2026, scarica qui:
il prospetto familiari a carico deve essere compilato inserendo i dati relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per:
- il coniuge,
- i figli o gli ascendenti a carico,
o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto.

Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Come specificato dalle istruzioni e secondo le novità recentemente introdotte, sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.
Ai fini della fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto) di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito;
- gli ascendenti (ad esempio i genitori) a condizione che convivano con il contribuente.
Attenzione al fatto che le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero (art. 12, comma 2-bis, Tuir).
Dal 2025 non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico anche se conviventi con il contribuente o se ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).
Tuttavia, il contribuente può fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per gli altri familiari di cui sopra, conviventi o che percepiscono assegni alimentari, pur non spettando la detrazione per carichi di famiglia.
Se nel corso del 2025 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir di età inferiore a 21 anni sono state sostituite dall’assegno unico
che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.
Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2025, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.
Compilazione prospetto familiari a carico: modifica ADE del 28 maggio
In data 28 maggio le entrate hanno pubblicato una modifica alle istruzioni del Modello 730 precisando che:
a) a pagina 19, nella descrizione relativa alla colonna 2 (casella “G”) del paragrafo “Come compilare i righi relativi ai familiari a carico”, la parola “conviventi” è rimossa ed è inserito il seguente periodo “Per gli ascendenti non conviventi con il contribuente che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, per cui non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, non compilare la colonna 7 “Percentuale”;
b) a pagina 20, nella descrizione relativa alla compilazione della colonna 7 (Percentuale), al secondo punto elenco sotto “In particolare, nella casella di colonna 7 indicare:” dopo “ascendenti” è aggiunta la parola “conviventi”;In altri termini è stata eliminata l’incertezza collegata all’indicazione degli ascendenti non conviventi.
L'aggiornamento si è reso necessario per eliminare l’incertezza riscontrabile nelle precedenti istruzioni in relazione all’indicazione degli “ascendenti non conviventi”, a seguito della riforma delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, operata con l’art. 1 comma 11 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) a decorrere dal periodo d’imposta 2025 e quindi con effetto per la prima volta nei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, oggetto della campagna dichiarativa in corso.
Attenzione al fatto che la modifica dell’Agenzia delle Entrate riguarda solo gli “altri familiari” fiscalmente a carico, cioè quelli diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli.
A seguito delle modifiche alla lett. d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR apportate dalla citata L. 207/2024, è stato stabilito che le detrazioni irpef spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.
In precedenza, alternativamente alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
per rilevare le modifiche è stato adeguato il prospetto dei “Familiari a carico” del modello 730/2026 ( enanche del Redditi PF 2026), stabilendo che gli “altri familiari” fiscalmente a carico che venivano indicati unitariamente con la lettera “A”, vengano suddivisi tra le nuove lettere “G” e “P”.
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Spese università non statali: le detrazioni nel 730
Il Modello 730/2026 può essere inviato entro il 30 settembre prossimo.
In proposito, nel Quadro E tra gli oneri detraibili rientrano anche le spese universitarie statali e non statali.
Relativamente alle spese per le università non statali come ogni anno viene pubblicato il relativo decreto MUR con gli importi massimi a cui fare riferimento.
A tal fine nella GU n 72 del 27 marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR con gli importi per le detrazioni in dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025 delle spese per le università non statali.
Attezione al fatto che si riscontrano alcune modifiche da nord a sud, in aumento o diminuzione, vediamo i dettagli delle regole.
Detrazione spese univarsitarie non statali: gli importi da usare per il 730
Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono alcune novità relativamente agli importi da indicare per le detrazioni delle spese di università non statali.
In particolare, il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR ha ritoccato gli importi nelle tabelle di riferimento per le varie università e corsi post laurea.
Il decreto specifica che la spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle universita' non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
Allegati:Area disciplinare corsi istruzione
Nord
Centro
Sud e isole
Medica
€ 3.600
€ 2.900
€ 2.650
Sanitaria
€ 4.100
€ 3.100
€ 3.050
Scientifico-tecnologica
€ 3.700
€ 2.900
€ 2.600
Umanistico-sociale
€ 3.200
€ 2.750
€ 2.550
Inoltre nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche' le zone geografiche di riferimento delle regioni.
La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella con la tipologia dei corsi post-laureaCORSI POST-LAUREA
Spesa massima detraibile
Nord
Centro
Sud e Isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello
€ 4.100
€ 3.100
€ 3.050
*Ai valori indicati deve essere sommato “l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni”.
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Sconto IMU 2026 con comodato d’uso ai parenti
Il 16 giugno scade l'acconto IMU 2026, se l'immobile è concesso in comodato d'uso gratuito a genitori e figli spetta una riduzione del 50% della base imponibile, ma la norma prevede tre vincoli incrociati sulla proprietà e sulla residenza del proprietario che rischiano di far decadere l'agevolazione a seguito dei controlli dei Comuni.
Prima dei dettagli ricordiamo che cos'è il comodato di comodato d'uso.
Il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
Per sua natura, il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, esso può essere redatto in forma verbale o scritta: se stipulato in forma scritta, sussiste l'obbligo di registrazione entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
Il proprietario dell'immobile, soggetto tenuto al pagamento dell'IMU (Imposta Municipale Propria), ha diritto a dimezzare l'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2026, ma solo se rispetta alla lettera i requisiti imposti dalla norma di riferimento.
Comodato d’uso gratuito ai parenti: le condizioni per lo sconto IMU 2026
Il contratto di comodato d'uso gratuito ai parenti può essere utile per ottenere uno sconto IMU.
In particolare, tra le agevolazioni previste per l'IMU 2026 vi è la riduzione della base imponibile del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.
L’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
Viene specificato che la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari si applica esclusivamente alle seguenti e tassative condizioni: scarica qui la tua check list per vedere se rispetti tutte le condizioni previste dalla norma per l'agevolazione IMU.
Un aspetto critico riguarda la gestione dell'agevolazione nelle situazioni di emergenza familiare.
La norma stabilisce che la riduzione della base imponibile del 50% continua ad applicarsi anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resti destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo, ma solo ed esclusivamente in presenza di figli minori.
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Bollo fatture elettroniche I trimestre: scadenza 1° giugno
Dal 15 aprile scorso le Entrate hanno reso disponibili gli elenchi delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026, da gennaio a marzo.
Su queste fatture è dovuta una imposta di bollo di 2 euro.
Riepiloghiamo il calendario dell'anno 2026 in vista della prima scadenza del 31 maggio, che cadendo di domenica slitta al 1° giugno.
Bollo E-fatture 2026: riepiloghiamo le regole
Il 2026 vede la conferma del calendario per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.
Dal 15 aprile le Entrate hanno reso disponibili i dati sul primo trimestre, elaborati in base allo SdI, modificabili entro il 30 aprile per versare entro il 1° giugno l'imposta di bollo dovuta dai contribuenti interessati.
Qualora il totale dell'imposta da versare sia inferiore a eruo 5.000 è possibile differire il pagamento secondo il calendario di seguito riepilogato.
In sintesi l’Agenzia delle Entrate esamina le fatture per la verifica di documenti che, seppur mancanti della casella bollo virtuale, posseggono i requisiti per l’applicazione del bollo.
Successivamente vengono resi disponibile due elenchi nel portale Fatture e Corrispettivi:
- l’elenco A
- e l’elenco B.
Sull'elenco B è possibile una revisione e integrazione da parte dei contribuenti secondo uno specifico calendario di scadenze.
Come anticipato rispetto ai dati resi disponibili dal 15 aprile è possibile intervenire entro il 30 aprile, ultimo giorno per apportare le modifiche utili al calcolo delle somme dovute definitivamente per il periodo che va da gennaio a marzo 2026.
La prima scadenda per il bollo del I trimestre è il 31 maggio che essendo domenica va al 1° giugno che è lunedì.
Periodo
L'ADE pubblica glielenchi A e B (quest'ultimo modificabile)
Data entro cui modificare l'elenco B
Importo dovuto visualizzabile dal
Scadenda pagamento del dovuto
1° TRIM
15 aprile
30 aprile
15 maggio
31 maggio
2° TRIM
15 luglio
10 settembre
20 settembre
30 settembre
3° TRIM
15 ottobre
31 ottobre
15 novembre
30 novembre
4° TRIM
15 gennaio dell’anno successivo
31 gennaio dell’anno successivo
15 febbraio dell’anno successivo
28 febbraio dell’anno successivo
Tanto per il primo che per il secondo trimestre, se l’imposta non supera la soglia di 5.000 euro è possibile pagare entro il periodo successivo come segue:
- se l’imposta di bollo del primo trimestre 2026 è di importo inferiore, sarà possibile procedere con il versamento entro il 30 settembre;
- se l’imposta di bollo per il primo e secondo trimestre resterà ancora sotto i 5000 euro , il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.
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Rottamazione quater: prossima rata entro il 31 maggio
L'agenzia della Riscossione con il nuovo servizio online dello scadenzario per le rottamazioni, leggi lo scadenzario per approfondire, ricorda che il 31 maggio scade la 12° rata della rottamazione quater.
Il termine del 31 maggio riguarda i contribuenti che devono pagare la 12ª rata della rottamazione quater (la 11ª rata per i soggetti indicati dal Decreto Alluvione ) e la 4ª rata della Riammissione alla stessa misura agevolativa. Attenzione al fatto che grazie alla tolleranza e ai differimenti previsti dalla legge, l’ultimo giorno utile per pagare è l’8 giugno.
In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick.Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In merito alla Rottazione quater occorre precisare che il Decreto Fiscale in convernsione in legge entro il 26 maggio prossimo, potrebbe contenere novità per l'eventuale riapertura della definizione agevolata n 4, leggi anche Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.
Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate
Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.
Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:- si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
- senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.
Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.