• Dichiarazione Irap

    IRAP 2026: regole e modello

    Con il Provvedimento n 71997 del 27 febbraio le Entrate pubblicano Modello IRAP 2026, e istruzioni per provvedere al pagamento della imposta sulle attività produttive 2026 anno di imposta 2025.

    In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata
    entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

    In particolare:

    • le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
    • i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

    Attenzione al fatto che, ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

    In data 23 aprile viene anche pubblicato il provvedimento con le specifiche tecniche necessarie alle entrate per l'invio delle dichiarazioni IRAP  2026 agli enti locali.

    IRAP 2026: i presupposti dell’imposta

    Il Modello IRAP 2026 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta
    2025, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
    Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio
    delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto
    d’imposta.
    Si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 non devono utilizzare il modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione). 

    Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 da dichiarare nel modello IRAP 2026 relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025. (Si veda la risoluzione
    n. 92 del 20 settembre 2011).
    Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP sono raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni
    che il contribuente pone in essere, ossia:

    • determinazione del valore della produzione;
    • determinazione dell’imposta;
    • versamenti, compensazioni e rimborsi.

    IRAP 2026: come si presenta

    La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
    a) direttamente dal dichiarante;
    b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
    Si evidenzia che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del
    file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    IRAP 2026: il calendario dei versamenti

    Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

    • entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
    • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da
      quelli di cui al punto precedente.

    Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).

    I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. 

    Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

    In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo

    giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a

    titolo di interesse corrispettivo.

    In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli

    enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

    Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. 

    Ai sensi dell’articolo 30, l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se

    i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli,

    né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

    I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell’articolo 37,

    comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute. 

    Allegati:
  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: come funzione, novità sul decreto

    La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.

    Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che secondo le anticipazioni del 10 aprile pubblicate da IlSole24ore che ha potuto visionare la nuova bozza di provvedimento sarebbe in dirittura d'arrivo.

    Del resto, già recenetemente il Ministro Urso aveva dichiarato alla stampa che la misura agevolativapartirà da maggio prossimo.

    Ricordialmo che il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo ha ritoccato la norma primaria introducendo la seguente norma: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno  degli  Stati  membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico europeo,» sono soppresse.

    Pertanto viene confermata la soppressione della norma che vincolava gli acquisti dei beni agevolabili.

    L'accordo raggiunto tra i ministeri dovrebbe pertare a delle piccole modifiche quali

    • estensione ai software con canoni,
    • stralciata appunto la clausola made in Eu
    • eliminata l’autodichiarazione sui beni fino a 300.000 euro, 
    • ipotizzata una quarta comunicazione obbligatoria

    Il decreto attuativo una volta firmato andrà al vaglio della Corte dei conti per poi essere pubblicato sul sito del Mimit con avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

    Sarà necesario poi decreto direttoriale con i termini di apertura delle domande, si parla appunto di un avvio a maggio.

    Novità dell'ultim'ora, apprese un recente convegno di Confindustria, svelano che nel decreto parrebbe comparsa la quarta comunicazione obbligatoria per l'agevolazione dell'iperammortamento.

    Alle tre comunicazioni già previste nel vecchio piano:

    • preventiva, 
    • di conferma dell’acconto pari ad almeno il 20% 
    • di completamento

    si aggiunge, su richiesta della Ragioneria dello Stato, una comunicazione di fine anno con obiettivo di monitoraggio delle risorse impiegate.

    Vedremo se verrà confermata, e nel frattempo riepiloghiamo le regole principali dell'iperammortamento 2026.

    Iper ammortamernto 2026: come funziona

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

    La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    La maggiorazione spetta per investimenti in:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

    Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Ulteriore condizione ora soppressa dal Decreto Fiscale era quella che i beni dovevano essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.

    Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

    Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Ora si attende il nuovo testo del decreto MEF-MIMIT riformulato dopo la conferma del MEF di volere sopprimere la norma che ancorava l'agevolazione a prodotti UE.

  • Nautica da diporto

    EES in vigore: criticità per operatori marittimi e aerei

    L'Entry/Exit System (EES) è il nuovo sistema europeo di registrazione automatica degli ingressi e delle uscite dei cittadini di Paesi terzi nell'area Schengen. Introdotto gradualmente dalla Commissione Europea a partire dall'ottobre 2025, è entrato pienamente in vigore il 10 aprile 2026.

     Sostituisce il tradizionale timbro manuale sul passaporto con una raccolta di dati biometrici — scansione del volto e delle impronte digitali — registrati in un database digitale centralizzato, insieme alle informazioni anagrafiche del documento di viaggio e alla data e al luogo di ingresso.

     Il sistema si applica a tutti i cittadini extraUE che soggiornano nell'area Schengen per un massimo di 90 giorni. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne, ma la sua entrata in vigore sta generando significative criticità operative in due settori chiave: il trasporto aereo e la nautica professionale.

    Trasporto aereo: code fino a 4 ore e passeggeri a terra

    Negli scali aeroportuali europei i disagi sono immediati e documentati. Secondo l'Airports Council International (ACI), associazione mondiale degli operatori aeroportuali, i nuovi controlli possono richiedere fino a 5 minuti per passeggero — contro i pochi secondi del vecchio timbro. Il motivo è duplice: il processo biometrico è intrinsecamente più lungo, e la quasi totalità dei viaggiatori extraUE deve oggi effettuare la prima registrazione, che è anche la più lunga.

     A questo si aggiunge l'inadeguatezza infrastrutturale di molti scali, non ancora dotati delle tecnologie raccomandate dalla Commissione — sistemi self-service e app di pre-registrazione. 

    Il caso emblematico in Italia è quello di Milano Linate, dove il 12 aprile oltre cento passeggeri hanno perso il volo per Manchester a causa delle code ai controlli passaporti. L'ad di Ryanair Michael O'Leary ha chiesto una proroga del sistema fino ad ottobre ma pare che la Commissione Europea, per ora, non intenda modificare il percorso di implementazione.

    Nautica professionale: in Italia a rischio il 40% della clientela

    Nel settore dei grandi yacht — imbarcazioni oltre i 30 metri — l'EES produce un effetto distorsivo diretto sulla gestione del personale extraUE che è la quasi totalita dei lavoratori del settore. 

    Con le regole precedenti, l'imbarco sulla nave segnava ufficialmente l'uscita dall'Italia: il conteggio dei 90 giorni si interrompeva, consentendo all'equipaggio di restare a bordo durante le soste in porto per manutenzione, riparazioni o attività charter in acque territoriali. 

    Dal 10 aprile la Polizia di frontiera applica il timbro di uscita solo alla partenza della nave verso acque extraterritoriali: i 90 giorni continuano quindi a decorrere anche durante le soste portuali. Chi supera il limite deve abbandonare nave e territorio nazionale. Ne deriva una situazione paradossale: nella stessa cabina possono coesistere marittimi con status giuridici differenti. Un comandante che rientra in Italia dopo una licenza all'estero è soggetto al limite dei 90 giorni che decorrono senza interruzione, anche durante la sosta in porto — a differenza di un collega rimasto a bordo durante la navigazione verso l'Italia. 

    Secondo i calcoli di Confindustria Genova e Genova for Yachting, nella sola provincia di Genova si rischia di perdere oltre il 40% della clientela, su un comparto che vale 300 milioni di euro annui (700 milioni con l'indotto), con Francia e Spagna — che non hanno adottato disposizioni analoghe — pronte ad assorbire la domanda.

    Cosa possono fare imprese e opertori e cittadini

    Per gli operatori aeroportuali e i vettori, al momento non esistono deroghe: i controlli EES sono obbligatori per tutti i passeggeri extraUE.

     La raccomandazione operativa è anticipare i tempi di check-in e informare la clientela sui maggiori tempi di attesa, in particolare nei mesi estivi di punta. 

    Per cantieri navali e armatori, settore di  grande importanza in Italian la situazione richiede un monitoraggio costante delle posizioni giuridiche di ciascun componente dell'equipaggio, con particolare attenzione alla data di primo ingresso in Italia. 

    Gli operatori auspicano al piu presto una  soluzione strutturale con  intervento ministeriale: un precedente esiste — una norma analoga introdotta nel 2021 fu poi revocata nel settembre 2023.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento

    Il Consiglio dei Ministri nella seduta n 170 del 22 aprile ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

    Il provvedimento è adottato in attuazione della delega per la revisione del sistema tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111). 

    Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento

    Come specificato dallo stesso Esecutivo, il testo unico, composto da 368 articoli, è finalizzato alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

    Il provvedimento accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti.

    • Parte I (Adempimenti): disciplina l’anagrafe tributaria, il codice fiscale, le scritture contabili e la semplificazione digitale. Include gli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti per le imposte sui redditi e l’IVA, nonché la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle liquidazioni periodiche.
    • Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento): regola gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per i nuovi investimenti e i meccanismi di risoluzione delle controversie. Disciplina, inoltre, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e le procedure di accertamento (incluso l’accertamento con adesione).
    • Parte III: reca le disposizioni transitorie e finali.

    Le disposizioni vigenti sono inserite senza modificarne la portata applicativa, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare il testo o introdurre norme di coordinamento per esigenze sistematiche.

  • Studi di Settore

    ISA 2026: pubblicati i criteri di premialità

    Con il Provvedimento n 123160 del 22 aprile le Entrate pubblicano le regole per l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali (previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) e cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

    ISA 2026: l’Ade pubblica le regole di affidabilità fiscale

    L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
    In particolare, è previsto:
    a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
    b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
    c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro
    autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

    Per consultare le regole dettagliate di premialità  si rimanda al Provvedimento in oggetto che ne specifica i dettagli.

    ISA 2026: i criteri di premialità

    Il Provvedimento n 123160/2026 sulla premialità ISA 2026 anno di imposta 2025, innanzitutto come sopra specificato riassume le regole del regime premiale, poi individua in modo puntuale i livelli di affidabilità necessari per accedere ai singoli benefici e chiarisce le regole operative che li rendono concretamente fruibili a partire dal periodo d’imposta 2025.

    Tra i punti rilevanti vi è il chiarimento sul meccanismo di graduazione dei benefici.

    Si distingue tra contribuenti con livelli di affidabilità molto elevati e contribuenti con livelli comunque buoni ma inferiori;

    I vantaggi massimi, come le soglie più alte per compensazioni e rimborsi Iva, spettano infatti solo a chi raggiunge un punteggio almeno pari a 9, mentre chi si colloca tra 8 e 9 accede a benefici analoghi ma con limiti quantitativi inferiori.

    Il provvedimento evidenzia anche come sia importante la continuità dell’affidabilità nel tempo. È previsto che molti benefici possano essere riconosciuti anche sulla base della media semplice dei punteggi Isa di due periodi d’imposta consecutivi. Questa scelta conferma l’impostazione “premiale” dell’impianto normativo, che tende a favorire i comportamenti corretti e stabili piuttosto che risultati isolati legati a una sola annualità.

    Per quanto riguarda i benefici correlati all’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti o le richieste di rimborso in ambito Iva, il provvedimento tiene conto della diversa tempistica tra dichiarazioni Iva, rimborsi, compensazioni infrannuali e dichiarazioni dei redditi. 

    Vengono collegati i benefici Iva al livello di affidabilità risultante dall’applicazione degli Isa sul periodo oggetto di dichiarazione, ma consente che tali vantaggi si riflettano su annualità successive, entro soglie complessive ben definite. Viene inoltre ribadito che le soglie di esonero sono cumulative nell’anno, evitando così utilizzi frazionati che aggirino i limiti fissati dalla norma.

    Infine, per i contribuenti che esercitano sia attività d’impresa sia lavoro autonomo viene evidenziato come l’accesso al regime premiale non sia automatico. 

    Il provvedimento richiede che siano applicati gli Isa relativi a entrambe le categorie reddituali e che ciascun indice raggiunga autonomamente la soglia minima prevista per il beneficio richiesto. In pratica, l’affidabilità deve essere complessiva e coerente, non parziale.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730

    Dal 30 aprile è possibile inviare il Modello 730/2026, la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati.

    Tra le spese detraibili ci si domanda se si possa indicare anche quelle per la frequenza dei centri estivi.

    Vediamo quali sono le condizioni.

    Centri estivi: quando è possibile detrarre le spese dal 730

    Le spese per i centri estivi non sarebbero detraibili autonomamente nel 730, come altre spese legate ai figli.

    Tuttavia, occorre evidenziare che esiste un caso in cui anche tali spese rientrano tra le detrazioni al 19% e con un limite massimo spettante per figlio.

    In particolare, qualora il centro estivo sia gestito da una ASD o SSD che eroga appunto corsi sportivi nell'ambito dell'attività di intrattenimento per i bambini e ragazzi, le spese di frequenza sono identiche a quelle da indicare nel Quadro E ai righi E8-E10 con il codice "16" e quindi detraibili.

    Dettagliatamente, esse rientrerebbero tra le spese sostenute per la partecipazione a corsi di attività sportiva gestito da società o associazione sportiva dilettantistica.

    Tali spese possono essere detratte al 19% su un massimo di 210 euro, con un rimborso massimo di 40 euro per ciascun figlio.

    Ricordiamo che si tratta in generale delle spese per attività sportive sostenute da genitori con figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché le attività siano praticate in impianti o strutture riconosciute e regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

    Al fine di verificare se è possibile beneficiare della detrazione occorre appunto che il centro estivo rispetti alcuni requisiti essenziali:

    • deve essere gestito da una società o associazione sportiva dilettantistica, iscritta e riconosciuta dal CONI, che specifichi nella sua denominazione la finalità sportiva e dilettantistica;
    • l’attività offerta deve essere sportiva e svolgersi in impianti idonei e registrati, come palestre, piscine o impianti sportivi non professionistici.

    Ai fini del riconoscimento della detrazione serve inoltre idonea documentazione quindi:

    • fattura o ricevuta rilasciata dall’associazione o società sportiva con i dati della struttura
    • la causale del pagamento, l’attività sportiva praticata, l’importo corrisposto e i dati anagrafici del figlio;
    • il pagamento effettuato tramite metodi tracciabili, come bonifico bancario, carta o bancomat, per evitare qualsiasi problema durante la dichiarazione fiscale.

    Leggi anche Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2026 per tutte le regole su queste detrazioni.

  • Privacy

    Bonus digitalizzazione PMI: proroga delle domande per i fornitori

    Il MIMIT con Decreto ha disposto la proroga dal 23 aprile al 27 maggio della iscrizione all'elenco dei fornitori di servizi relativi alla digitalizzazione previsto nell'ambito del bonus digitalizzazione in partenza per le PMI.

    Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Dal 27 febbraio 2026 è attiva la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del MIMIT per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity, Attraverso la piattaforma dedicata. la scadenza delle iscrizioni è prorogata dal 23 aprile 2026 al 27 maggio prossimo.

    Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che "Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale." Il provvedimento non è ancora stato emanato.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: le norme di riferimento

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori

    È attiva dal 27 febbraio 2026 la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.

    Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026. Attenzione la data è prorogata al 27 maggio con decreto MIMIT del 22 aprile.

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Bonus digitalizzazione PMI: il calendario da ricordare

    Il MIMIT ha reso disponibili delle slide esplicative del bonus rivolto alle PMI già avviato ma con un calendario in progress.

    Vediamo tutte le date da tenere a mente in attesa del DD con l'avvio delle domande per le imprese:

    FONTE MIMIT

    Attenzione al fatto che questo calendario subirà delle modifiche, si attendono conferme dal MIMIT, a seguito del decreto direttoriale del 22 aprile che ha previsto quanto segue.

    Considerate le richieste pervenute all’Amministrazione da parte delle associazioni rappresentative dei fornitori, volte ad estendere i termini per l’iscrizione al predetto elenco al fine di consentire alle imprese di poter predisporre adeguatamente la documentazione richiesta e garantire la
    massima partecipazione;
    Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine finale di presentazione delle predette istanze, al fine di favorire la massima partecipazione possibile dei fornitori al bando in argomento e di garantire, al contempo, un’ampia scelta di prodotti e servizi agevolabili a disposizione dei beneficiari, promuovendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate sottesi all’introduzione dell’intervento agevolativo si proroga la scadenza per le iscrizioni all'elenco dei fornitori dal 23 aprile al 27 maggio prossimo.