• Dichiarazione 730

    Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto

    Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.

    Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.

    Quando conviene scegliere il 730 senza sostituto

    Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):

    • se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
      •  trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
      •  o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
    • se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
      compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

    La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

    • non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
    • presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.

    La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2026, ultimi giorni per evitare l’omissione

    L'articolo 2, comma 7, del Dpr n. 322/1998 prevede che le dichiarazioni fiscali trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria siano comunque considerate valide. 

    Relativamente al Modello IVA 2026 l’invio può essere effettuato fino al prossimo 29 luglio con una sanzione amministrativa per il ritardo, il cui importo è pari a 250 euro.

    Tuttavia con il ravvedimento operoso il contribuente può ridurre la sanzione a un decimo del minimo previsto, versando quindi soltanto 25 euro.

    Omessa dichiarazione IVA 2026: entro il 29 Luglio

    Il 29 luglio è l’ultimo giorno per ravvedere la dichiarazione Iva omessa alla scadenza del 30/04/2026, successivamente, la dichiarazione verrà considerata omessa, pur se successivamente presentata. 

    La presentazione servirà comunque a ridurre il carico delle sanzioni da versare al Fisco.

    Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 471/97 se la dichiarazione (omessa) viene presentata con ritardo superiore a novanta giorni, ma prima dell’inizio di qualunque attività di controllo, la sanzione irrogabile è pari al 75% dell’imposta dovuta e non pagata.

    Il contribuente che riceve una delle lettere delle entrate avrà possibilità di sanare l'omissione presentando la dichiarazione entro il 29 luglio oppure una dichiarazione integrativa, e di fruire del ravvedimento operoso versando la relativa sanzione.

    Relativamente alle sanzioni per Dichairazione presentata oltre i 90 giorni e quindi oltre il 29 luglio 2026 e quindi per una dichiarazione IVA omessa si applicano:

    • sanzioni in misura fissa di importo compreso tra 250 e 1.000 euro se la dichiarazione non prevedeva imposte da pagare;
    • sanzioni dal 120 al 240 per cento in caso di dichiarazione IVA 2026 omessa con imposta a debito.

     Attenzione al fatto che ale sanzioni sull’omesso o tardivo invio può essere applicato il ravvedimento operoso.

  • PRIMO PIANO

    Invio Intrastat, cambia tutto: le date da segnare per passare a Intr@web

    Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.

    Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.

    Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027

    Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:

    • il pacchetto Intr@web versione 27000 
    •  “Intra Online”.

    Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.

    Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
    Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
    Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.

    Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.

    La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.

  • Contribuenti minimi

    Forfettari, stop allo sconto di un anno sugli accertamenti dal 2026

    Cambiano le regole sui controlli per chi applica il regime forfettario. L’articolo 20 del Correttivo Omnibus elimina il vantaggio sui termini di accertamento riconosciuto ai contribuenti con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche. La disposizione, non ancora definitiva, avrebbe effetto dal periodo d’imposta 2026.

    Scarica qui il testo.

    Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus

    Per i contribuenti in regime forfettario potrebbe venire meno uno dei vantaggi collegati all’utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica.

    L’articolo 20 dello schema di Correttivo Omnibus alla riforma fiscale prevede infatti l’eliminazione della riduzione di un anno dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare gli avvisi di accertamento.

    La novità avrebbe effetto sui controlli relativi ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti. Il testo, approvato in via preliminare dal Governo, è però ancora sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari e potrà essere modificato prima dell’approvazione definitiva.

    In sintesi

    Regola attuale: per i forfettari con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di accertamento è ridotto di un anno.

    Novità proposta: il Correttivo elimina questa riduzione.

    Decorrenza: la modifica riguarda i periodi d’imposta dal 2026.

    Stato del provvedimento: il testo non è ancora definitivo.

    Qual è il vantaggio previsto oggi per i forfettari

    L’articolo 1, comma 74, della Legge n. 190/2014 stabilisce che, per i contribuenti in regime forfettario con fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno.
    La disposizione era stata introdotta per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica e permettere all’Amministrazione finanziaria di acquisire più rapidamente i dati delle operazioni effettuate.

    Cosa cambia con il Correttivo fiscale

    L’articolo 20 del Correttivo propone di cancellare la parte della norma che riconosce la riduzione di un anno.
    In caso di approvazione definitiva, anche i contribuenti forfettari che emettono esclusivamente fatture elettroniche saranno quindi soggetti agli ordinari termini di accertamento.
    L’eliminazione del beneficio avrebbe effetto sui controlli relativi ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti.
    La relazione illustrativa collega la modifica all’estensione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari, scattata il 1° gennaio 2024.
    Secondo il Governo, essendo la fatturazione elettronica diventata obbligatoria, sarebbe venuta meno la ragione per riconoscere un termine di accertamento più breve a chi la utilizza.
    L’intervento viene quindi presentato come una misura di semplificazione e razionalizzazione della disciplina dei controlli fiscali.

    Cosa devono fare i contribuenti forfettari

    La disposizione non introduce un nuovo adempimento immediato per professionisti e imprese in regime forfettario.
    Il principale effetto è l’allungamento del periodo durante il quale l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare i controlli. Diventa quindi ancora più importante conservare correttamente fatture, dichiarazioni, registrazioni e documentazione relativa ai requisiti di accesso e permanenza nel regime.
    Occorrerà comunque attendere l’approvazione definitiva del decreto per verificare se il testo dell’articolo 20 sarà confermato senza modifiche.

  • Riforma fiscale

    TU Adempimenti e Accertamento: sintesi delle novità

    Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 luglio ha approvato il Testo Unico adempimenti e accertamento.

    Il testo segue la prima approvazioni avvenuta in aprile ed ora approda in GU n 169/2026

    Si tratta del Decreto Legislativo n 128 che entra in vigore il 7 agosto prossimo.

    Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento

    Come specificato dallo stesso Esecutivo in fase di approvazione preliminare, il Testo Unico, composto da 368 articoli, è finalizzato alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

    Il provvedimento accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti.

    • Parte I (Adempimenti): disciplina l’anagrafe tributaria, il codice fiscale, le scritture contabili e la semplificazione digitale. Include gli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti per le imposte sui redditi e l’IVA, nonché la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle liquidazioni periodiche.
    • Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento): regola gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per i nuovi investimenti e i meccanismi di risoluzione delle controversie. Disciplina, inoltre, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e le procedure di accertamento (incluso l’accertamento con adesione).
    • Parte III: reca le disposizioni transitorie e finali.

    Le disposizioni vigenti sono inserite senza modificarne la portata applicativa, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare il testo o introdurre norme di coordinamento per esigenze sistematiche.

    Occorre evidenziare che il DLgs n 128/2026 tiene conto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 7 luglio e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

    La Commissione Finanze della Camera ha chiesto al Governo ha espresso parere favolrevole con indicazioni.

    In particolare si chiede al Governo valutare se:

    • rivedere l’articolazione del provvedimento ccon specifico riferimento alle disposizioni in materia di collaborazione, controlli e accertamento di cui alla Parte II e l’eventuale rinumerazione degli articoli e riferimenti interni;
      verificare le disposizioni vigenti ed esplicitare con chiarezza i casi di nullità e annullabilità degli atti alla luce delle modifiche della riforma dello Statuto del contribuente;
      aggiornare lo schema di Testo unico con lenovità normative introdotte dopo la sua adozione.

    Si attende l'eventuale replica. 

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese funebri nel 730/2026: detrazione, limiti e documenti

    Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.

    Nel Modello 730/2026 e nel Modello Redditi PF 2026 è possibile detrarre il 19% delle spese funebri sostenute nel 2025, entro il limite di 1.550 euro per ogni decesso.

    Per non perdere l’agevolazione è essenziale verificare che il pagamento sia tracciabile, conservare fatture e ricevute e documentare correttamente l’eventuale ripartizione della spesa tra più persone.

    Particolare attenzione deve essere prestata dai contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, per i quali dal 2025 opera anche il nuovo limite complessivo previsto dal riordino delle detrazioni.

    Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.

    Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2026

    Per le spese funebri, in dichiarazione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento  da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

    Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
    Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
    La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a certe condizioni:

    • analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, 
    • tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

    La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

    Detrazione spese funibri: limiti 2026

    La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. 

    Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-

    Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025

    Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:

    • nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

    Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. 

    Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. 

    Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

    • nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

    Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
    L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
    Unica.

    Detraibilità spese funebri 2026: la documentazione da controllare e conservare

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento

    Spese funebri 2026: domande alle risposte frequenti

    La detrazione spetta soltanto ai parenti del defunto?

    No. Può utilizzare la detrazione chiunque abbia effettivamente sostenuto la spesa, anche senza vincoli di parentela.

    Il limite di 1.550 euro vale per ogni contribuente?

    No. Il limite si riferisce a ciascun decesso. Se più persone pagano lo stesso funerale, devono suddividere tra loro il limite complessivo.

    È possibile detrarre un funerale pagato in contanti?

    No. Per le spese sostenute dal 2020 è obbligatorio utilizzare un sistema di pagamento tracciabile.

    Si possono detrarre le spese per più funerali?

    Sì. Il limite di 1.550 euro si applica separatamente a ogni decesso. Nel modello dichiarativo deve essere utilizzato un rigo distinto per ciascun evento.

    È detraibile l’acquisto anticipato di un loculo?

    No, quando il loculo viene acquistato prima del decesso in previsione delle future onoranze funebri. La spesa deve essere direttamente e temporalmente collegata all’evento.

    Cosa fare se la fattura è intestata a una sola persona?

    Gli altri soggetti che hanno partecipato alla spesa possono utilizzare la propria quota se sul documento originale viene inserita una dichiarazione di ripartizione sottoscritta anche dall’intestatario.

  • Pace Fiscale

    Cartelle di Comuni e Regioni, rottamazione al via: chi potrà presentare domanda

    L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello per la rottamazione dei tributi locali.

    Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale ha previsto la misura agevolativa.

    Si tratta della possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.

    La conversione in legge del DL n 63/2026 contiene tra le altre norme la conferma della proroga di alcuni termini relativi all’estensione della rottamazione-quinquies agli enti territoriali.

    Il calendario della rottamazione-quinquies era inizialmente stringente e anche l’IFEL con una nota si era espresso con richiesta per ammorbidirlo.

    Il DL 63/2026 individua nuovi termini per la procedura vediamoli di seguito.

    Rottamazione per tributi locali: che cos’è

    La Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, ha introdotto importanti novità in materia fiscale. 

    In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

    L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026, termine prorogato al 31 luglio, secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet.

    Rottamazione degli enti territoriali: il calendario da sapere

    Con la legge n 113/2026 di conversione del DL n 63/2026 si prevede che:

    • a decorrere dal 15 ottobre 2026 e non dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
    • tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 e non tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
    • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e non entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo;
    • entro il 28 febbraio 2027 e non entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;

    Per gli enti territoriali ( Comuni e Regioni) possibilità di aderire entro il 31 luglio.

    Rottamazione enti locali: modello per i comuni e data per la domande

    Il 9 giugno, l'Ader ha pubblicato il modello ufficiale da utilizzare per l'adesione da parte dei comuni.

    Scarica qui il Modello Rottamazione quinquies per l'adesione da parte degli Enti

    Il comunicato stampa della Riscossione oltre a riepilogare tutte le regole per aderire ha reso disponibile il Modello della Rottamazione quinquies dei tributi locali da inviare da parte dei comuni e solo allora i contribuenti potranno aderire.

    In partcolare, dal 16 settembre sul sito di AdeR, dopo che l’ente territoriale abbia adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026 i cui termini sono stati modificati dalla Legge di conversione del DL n 63/2026.

    Allegati: