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OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio
Al via la revisione dell’OIC 32 sui derivati degli strumenti finanziari.
Vediamo una sintesi del contenuto della bozza pubblicata in consultazione fino al 31 maggio.
OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio
L’OIC, il 1° aprile, ha pubblicato in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.L’OIC con gli emendamenti in oggetto propone di:
- classificare il FV dei derivati utilizzati gestionalmente per coprire il rischio prezzo in un’apposita voce della sezione operativa;
- chiarire che un contratto che prevede l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata;
- chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi.
L'invio dei commenti è previsto entro il 31 maggio 2026 al seguente indirizzo:
- [email protected]
- o via fax al numero 06.67766830.
Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.
La bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione.La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.
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Global Minimum Tax: i software ADE per la comunicazione rilevante
L'agenzia delle Entrate ha reso disponibili dal 31 marzo due software gratuiti per adempiere alla presentazione del Modello di notifica per l'individuazione del soggetto tenuto a presentare la Comunicazione Rilevante ai fini della Global Minimum Tax e il modello di dichiarazione fiscale relativo all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva e all'imposta minima nazionale dovuta in Italia:
- softaware “NotificaGlobe”
- software “DichiarazioneGlobe”
Attenzione al fatto che i modelli devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario (articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322/1998), mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate entro lo stesso termine di scadenza, ossia entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento.
In deroga, il termine è fissato nel diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio di cui all’articolo 54, comma 1, del Dlgs n. 209/2023.
Attenzione al fatto che il primo termine di scadenza, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio, non può comunque essere anteriore al 30 giugno 2026.
Global minimum tax: che cos’è e come funzionna
La Global minimum tax è in un regime di tassazione minima globale applicabile, a decorrere dall’esercizio con inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, alle imprese che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con fatturato consolidato almeno pari a 750 milioni di euro (Dlgs n. 209/2023).
Con tale diisciplina vuole garantire un livello impositivo minimo dei grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese tramite l’applicazione di un’imposizione integrativa qualora l’aliquota effettiva di tassazione in ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le imprese del gruppo non raggiunga il 15%.
La disciplina prevede il calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva (Etr) per ogni esercizio e per ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le imprese appartenenti al gruppo, a condizione che nella giurisdizione vi sia un reddito netto rilevante (pari alla somma algebrica tra i redditi e le perdite rilevanti delle singole imprese).
Se in un esercizio l’aliquota di imposizione effettiva di una giurisdizione è inferiore all’aliquota minima d’imposta (15%) e per tale giurisdizione il reddito netto rilevante risulta positivo, allora occorre determinare l’imposizione integrativa ottenuta applicando al reddito netto rilevante, diminuito della riduzione da attività economica sostanziale, l’aliquota risultante dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta e l’aliquota d’imposizione effettiva.
L'imposta integrativa è prelevata in Italia attraverso:
- 1) l'imposta minima integrativa, che è dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo
- 2) l'imposta minima suppletiva dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione, quando non è stata applicata – in tutto o in parte – l'imposta minima integrativa equivalente in altre giurisdizioni
- 3) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
Gli obblighi informativi previsti
Il decreto legislativo n. 209/ 2023 ha istituito un sistema di obblighi informativi sinteticamente articolato in:- il modello di Comunicazione (articolo 51),
- il modello di notifica (articolo 51, comma 4)
- il modello di dichiarazione fiscale relativo all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva e all'imposta minima nazionale dovute in Italia (articolo 53).
Le Entrate come detto hanno reso disponibili i software per provvedere.
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Rottamazione quater e quinquies: lo scadenzario ADER dal 30 marzo
In data 30 marzo l'Ader ha reso disponibile un utilissimo servizio di "Caledario delle Rottamazioni" per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.
Vediamo i dettagli.
Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER
L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.
In particolare dal 30 marzo, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:
- Rottamazione quater,
- Rottamazione quinquies in partenza.
Si ricorda che per accedere alla ultima definizione agevolata stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 è possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile. Leggi qui: Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile per sapere come presentare le istanze online.
Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.
Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026
Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.
Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027
Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:

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Esenzione IMU comuni montani: a quali norme fare riferimento
Con la Risoluzione n 1 del 1° aprile 2026 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha reso alcune precisazioni in merito all’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli che ricadono in aree montane o di collina, prevista dall’art. 1 comma 758 lett. d) della L. 160/2019.
La norma dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del MEF n 9 del 14 giugno 1993.
Viene ribadito che, per l’individuazione delle aree montane o di collina in cui si applica l’esenzione dal tributo locale, con riguardo ai terreni agricoli, occorre continuare a fare riferimento all’elenco allegato a tale circolare, elenco integrato dalla Circolare MEF del 3 gennaio 2024 n. 1/DF, anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge n 131/2025, che ha introdotto una serie di disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
Esenzione IMU comuni montani: regole 2026 dal Ministero
Il MEF ricorda che l’art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993”.
La legge n. 131 del 2025, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, stabilisce con l'art. 2, comma 1, primo periodo, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pag 2 / 2 pendenza”.In attuazione di tale disposizione, vista la mancata intesa da parte della Conferenza unificata, il Consiglio dei Ministri ha adottato, la menzionata deliberazione del 18 febbraio 2026, con la quale è stata autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani”, secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, al quale è, a sua volta, allegato l’elenco dei comuni che soddisfano i relativi requisiti.
In merito, occorre sottolineare che la richiamata deliberazione, avendo autorizzato l’adozione dello schema di Regolamento in questione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 2811, costituisce solo una fase dell’iter di adozione del Regolamento stesso, che non risulta, ad oggi, ancora perfezionato.
Si deve, comunque, osservare che detto Regolamento non sarebbe, in ogni caso, applicabile ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, visto il disposto dell’art. 2, comma 3, della medesima legge n. 131 del 2025, il quale espressamente prevede che “La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore”.
In conclusione, l’elenco dei comuni montani allegato allo schema di Regolamento in oggetto non sia valido ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli prevista dal più volte citato art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160 del 2019 e che, conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, continui a trovare applicazione l’elenco allegato alla citata Circolare n. 9 del 1993 -
Redditi PF 2026: il campo dichiarazione rettificativa per il 730
Pubblicate tutte le regole per il Modello Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 da presentare in modalità telematica dal 15 aprile prossimo.
Nel Frontespizio compare ancora la novità dello scorso anno "Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026"
Tale campo consente la correzione di errori della dichiarazione 730/2026 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.
Redditi PF 2026: la Dichiarazione rettificativa per il 730
Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente la casella.
Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2026.

La casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026” deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2026 (anno di imposta 2025), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.
In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2026 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2026, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:- codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.
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Prezzo carburanti: sconti prorogati a maggio
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, con misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia.
Il provvedimento interviene sulle misure in materia di accise, con la rideterminazione temporanea, dall’8 aprile al 1° maggio 2026, delle aliquote su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai biocarburanti, in continuità con i precedenti interventi e in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.
Tenuto conto dell’accordo concluso con le organizzazioni datoriali rappresentative di categoria, si è nuovamente intervenuti sui contributi da riconoscere alle imprese che hanno effettuato gli investimenti in materia di digitalizzazione e d efficienza energetica.
Il decreto prevede anche un credito d’imposta a favore delle imprese agricole, utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Infine, sono state previste modifiche alla disciplina dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo per la promozione integrata per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane colpite dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto.
Le misure si applicano alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026, relative a investimenti per la transizione digitale o ecologica e per imprese che abbiano subito effetti negativi in termini di costi energetici, fatturato o flussi di cassa.
Decreto prezzo carburanti: possibile proroga al 2 maggio
Con la pubblicazione in GU n 64 del 18 marzo del Decreto Carburanti si sono approvate Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
In particolare, si è approvato un intervento di natura temporanea ed emergenziale per far fronte al caro carburanti conseguente alle tensioni internazionali connesse al conflitto in atto.
Il provvedimento si articola in un decreto legge e un decreto interministeriale, recanti disposizioni volte a ridurre, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, la tassazione su gasolio, benzina e GPL.
Come effetto del provvedimento e per 20 giorni, si prevede una riduzione del prezzo di:
- 25 centesimi al litro per gasolio e benzina
- 12 centesimi al chilo per il GPL.
Sono altresì previste misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi.
Inoltre viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.
È inoltre istituito un sistema di controllo rafforzato volto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l’intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti.
Leggi anche Prezzo carburanti: quanto incidono IVA e accise?
La riduzione di cui si parla scadrebbe il prossimo 7 aprile ma il ministero dell’Economia vorrebbe conservare lo sconto da 24,4 centesimi al litro sulle accise di benzina e gasolio fino al 30 aprile.
Sui carburanti ricordiamo che si svolge ogni settimana un tavolo tecnico presso il MIMIT ai fini del monitoraggio dei prezzi alla pompa e anche ai fini dei controlli approvati con lo stesso decreto carburanti.
Clicca qui per restrare sempre aggiornato sul monitoraggio dei prezzi accedendo alla pagina del MASE con i dati attualizzati ogni settimana.
Il CDM del 3 aprile ha prorogato le misure fino al 1° maggio prossimo si attende il testo del decreto con anche gli altri bonus approvati per il settore agricolo.
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Iperammortamento 2026: in arrivo a maggio, come funziona
La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.
Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che si è potuto visionare solo in bozza.
Il Decreto Fiscale approvato dal Governo il 27 marzo è già in vigore dal 28 marzo contiene la seguente norma: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Pertanto viene confermata la soppressione della norma che vincolava gli acquisti dei beni agevolabili.
Durante la riunione del 1° aprile tra il Ministro Urso, presso il MIMIT e i rappresentanti di Confindustria è emerso che ci sono risorse per adempiere alle promesse e che le regole dell'iperammortamento dovrebbero diventare operative entro i primi dieci giorni di maggio.
Vediamo cosa prevede l'agevolazione iperammortamento 2026 e quali imprese riguarda.
Iper ammortamernto 2026: le novità
La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale.
La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.
La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione spetta per investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.
Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.
Ulteriore condizione ora soppressa dal Decreto Fiscale era quella che i beni dovevano essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.
Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Ora si attende il nuovo testo del decreto MEF-MIMIT riformulato dopo la conferma del MEF di volere sopprimere la norma che ancorava l'agevolazione a prodotti UE.