• Adempimenti Iva

    Comando di personale: chiarimento sull’IVA sui rimborsi

    L'Agenzia delle Entrate estende al comando di personale i principi sul distacco: le somme rimborsate dalla struttura commissariale sono corrispettivo IVA.

    Il comando di personale, anche quando le somme corrisposte coprono soltanto il costo della retribuzione, non sfugge più all'IVA. 

    Con la risposta a interpello n. 142 del 13 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i principi elaborati per il distacco e il prestito di personale, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE  si estendono anche all'istituto del comando, nonostante le differenze giuridiche che lo distinguono dal distacco.

    Il caso: il personale comandato presso una struttura commissariale

    Il quesito è stato posto da un Commissario di Governo, istituito per l'attuazione di specifici interventi e privo di personale di ruolo proprio.

    Per svolgere le proprie funzioni, la struttura commissariale utilizza esclusivamente personale proveniente da altre amministrazioni ed enti, tra cui una società di capitali (nell'interpello denominata “ALFA”), posto in posizione di comando a tempo pieno o parziale.

    Dall'istruttoria è emerso che la società ALFA continua a corrispondere al proprio dipendente comandato sia la retribuzione principale sia quella accessoria, restando titolare del rapporto di lavoro per tutta la durata del comando. 

    Il costo complessivo, tuttavia, è per intero a carico della struttura commissariale, che lo rimborsa integralmente alla società.

    La tesi del contribuente: comando diverso da distacco

    Il Commissario istante ha sostenuto che le somme rimborsate dovessero restare escluse da IVA ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972, valorizzando una distinzione tra comando e distacco/prestito di personale

    Secondo questa impostazione, il legislatore, nel riformare il regime IVA con l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 131 del 2024, avrebbe utilizzato deliberatamente i termini “distacco” e “prestito”, senza mai richiamare il “comando”: nel distacco il sinallagma si realizzerebbe con il pagamento delle retribuzioni da parte dell'amministrazione distaccante nell'interesse dell'ente distaccante, mentre nel comando il personale opera nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore, che ne sostiene interamente il costo, senza che si configuri alcuna prestazione di servizi rilevante ai sensi dell'articolo 3 del decreto IVA. 

    A supporto, il Commissario ha richiamato anche la circolare n. 5/E del 2025, che elenca distacco, prestito e altre forme di messa a disposizione del personale (come codatorialità e avvalimento) senza menzionare il comando.

    Comando e distacco di personale: norme per l’esclusione all’imponibilità IVA

    L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 prevedeva l'esclusione da IVA per i prestiti o distacchi di personale a fronte del mero rimborso del relativo costo, senza alcun margine di ricarico. 

    Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 16-ter del d.l. n. 131 del 2024 (convertito dalla legge n. 166/2024), in attuazione della sentenza della CGUE dell'11 marzo 2020, causa C-94/19.

    La circolare n. 5/E del 2025 ha chiarito che, per effetto dell'abrogazione, anche le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate a fronte del semplice rimborso del costo diventano prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, purché ricorrano i normali presupposti previsti dalla disciplina IVA, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

    L'Agenzia richiama l'articolo 1 del decreto IVA, secondo cui l'imposta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, individuando i tre presupposti impositivi: soggettivo, oggettivo e territoriale.

    Presupposto

    Riscontro nel caso esaminato

    Soggettivo

    La società ALFA, datore di lavoro del dipendente comandato, è comunque soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto IVA

    Oggettivo

    Le somme rimborsate dal Commissario costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi ex articolo 3 del decreto IVA

    Territoriale

    Dato per assunto nel caso di specie

    Sul presupposto oggettivo, l'Agenzia richiama espressamente i principi della sentenza UE: il nesso diretto tra la messa a disposizione del personale e il pagamento sussiste quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, a prescindere dall'ammontare della somma corrisposta e anche in assenza di un margine di lucro per chi presta il personale. L'intero importo, comprensivo dell'eventuale quota di mero rimborso dei costi, costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto IVA.

    L'Agenzia respinge la tesi del contribuente: la circostanza che il personale comandato presti servizio nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore, e non della società di appartenenza, è qualificata come una “peculiarità” del comando che non impedisce di ricondurre l'istituto, sotto il profilo fiscale, ai medesimi principi elaborati per il distacco e il prestito di personale. 

    La prestazione onerosa si configura nel fatto stesso che la società consente l'utilizzo del proprio personale, percependo un corrispettivo pari al costo delle retribuzioni corrisposte.

    In conclusione, le somme dovute dal Commissario a titolo di rimborso delle retribuzioni principali e accessorie sostenute dalla società, con riferimento agli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, costituiscono corrispettivo da assoggettare a IVA per la messa a disposizione del personale comandato.

  • Adempimenti Iva

    Decreto Omnibus: diritto alla detrazione dell’ IVA prorogato a due anni

    L’art 12 del d.lgs. correttivo 7.8.2026, n. 148, pubblicato in GU l'11 agosto scorso  modifica la regola della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni adeguandosi alla giurisprudenza europea.

    Secondo la nuova regola, il soggetto cessionario e/o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

    La regola non può prescindere dal presupposto sostanziale rappresentato dalla presenza della fattura di acquisto (e del documento doganale nel caso di importazione) che deve essere valida e disponibile prima del momento in cui la detrazione è effettuata. Secondariamente, questa regola allunga anche il termine per procedere all’annotazione del documento nel registro IVA degli acquisti, operazione che deve essere rispettata entro la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui il documento è stato ricevuto.

    La modifica alleggerisce i tempi previsti in precedenza allungando i termini per le annotazioni delle fatture di acquisto mediante la riduzione del rischio di perdita del diritto alla detrazione.

    Come cambia la normativa – Esempio

     A) la regola previgente

     il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile   ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al 

     momento della nascita del diritto medesimo.

     B) la nuova regola

    il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile    ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

    Come regola generale il termine di scadenza della presentazione annuale ai fini dell'IVA è fissato al giorno 30.4 successivo all'anno di riferimento. 

    Questa condizione, ora non più in vigore ma valida fino alla dichiarazione relativa all'anno 2025, riduce sensibilmente il termine entro il quale poteva essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta. Superato tale termine, il tributo non era più detraibile trasformandosi in un costo. 

    ESEMPIO

     se la fattura:

    •  – è stata ricevuta e annotata nel registro IVA degli acquisti nell'anno 2025: la detrazione è stata operata regolarmente e indicata nella dichiarazione annuale;
    • – è stata ricevuta nell'anno 2025 ma è stata annotata nell'anno 2026: la detrazione era subordinata all'avvenuta annotazione nel registro IVA degli acquisti da eseguirsi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, cioè entro il 30.4.2026;  inoltre, nel registro degli acquisti era necessario distinguere la fattura in argomento rispetto a quelle ricevute e annotate nell'anno 2026.

  • Tutto Auto

    Noleggio sociale auto a 100 euro al mese: quando e come fare domanda

    Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.

    Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.(Vedi nei paragrafi successivi tutti i dettagli noti)

    AGGIORNAMENTO 13 AGOSTO 

    Al 12 agosto 2026  malgrado un comunicato pubblicato in GU che  lo annuncia, il decreto  non è ancora stato pubblicato.

    Lo sportello telematico per presentare le richieste non è quindi ancora attivo.  

    ATTENZIONE SI sa comunque che le domande verranno  ordinate in base al momento di presentazione, non in base a chi ha l'Isee più basso: una volta verificati i requisiti, conterà l'ordine cronologico di arrivo.

    "L'Automobile", la rivista ufficiale dell'ACI, ha osservato che i tempi delle procedure – gara pubblica per l'acquisto delle vetture e organizzazione dello sportello comprese – potrebbero spostare l'operatività concreta della misura più verso il 2027 che verso la fine del 2026. Non si tratta di una data ufficiale, che al momento non risulta ancora fissata

    Cosa fare nel frattempo

    In attesa dell'apertura dello sportello, chi ritiene di avere i requisiti può già verificare la propria posizione: 

    • controllare che l'Isee aggiornato sia inferiore a 30.000 euro, (leggi anche ISEE  2026 come si calcola?)
    • accertare la classe ambientale del veicolo da rottamare (fino a Euro 4) e
    •  verificare che l'auto risulti intestata da almeno dodici mesi al richiedente o a un familiare convivente.

     Non serve invece scegliere già un modello di auto nuova, perché la disponibilità dipenderà interamente dall'esito della gara pubblica gestita dall'ACI.

    Noleggio auto sociale: che cos’è

    Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.

    La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.

    Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia.  Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.

    Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore devono  essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa

    Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.

    Quanto dura il contratto di noleggio sociale?

    Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.

    Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.

    Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".

    Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.

    Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui

    Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

    Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

    Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate

    Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.

    In particolare, dovrà essere:

    • un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
    • nuovo di fabbrica;
    • acquistato e immatricolato in Italia;
    • omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
    • con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.

    L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.

    Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto

    Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.

    L’auto da rottamare dovrà:

    • essere immatricolata in Italia;
    • risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
    • essere posseduta da almeno 12 mesi.

    La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.

    Chi gestirà il programma

    Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.

    Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.

    Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio

    Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.

    Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.

    Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.

    Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.

    Quando partirà il noleggio sociale

    La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.

    Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.

    Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:

    • l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
    • i servizi compresi nel noleggio;
    • la procedura di domanda;
    • le scadenze per partecipare;
    • i modelli di auto disponibili.

  • Agricoltura

    Decreto Omnibus e agricoltura: cosa cambia per reddito agrario e d’impresa

    L’art. 4 del d.lgs.7.8.2026, n. 148, cd. Decreto correttivo della riforma fiscale  111 2023, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale,  ha aggiornato il testo dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (e, dal 1.1.2027, l’art. 34, comma 2, lett. e), del d.lgs 19.6.2026, n. 117) allargando il concetto di “attività connesse a quella agricola".

    La modifica consiste nell’ aggiunta dell’inciso “o tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lett. b-bis)”

    In pratica, sono attratte nel reddito agrario – e, quindi, si applica il criterio di tassazione su base catastale –  le attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione, ecc. che derivano dall’applicazione delle nuove tecniche di coltivazione che utilizzano immobili che sono destinati alla produzione di vegetali in serre o strutture mobili entro il limite del doppio della superficie agraria disponibile, ma sempre a condizione che sia rispettato il criterio di prevalenza.

    Il reddito di impresa

    E’ stato modificato il successivo art. 55 (e, dal 1.1.2027, l’art 34 del d.lgs. n. 117 citato) dove le “lettere b) e c)” sono state sostituite con le “lettere b), b-bis), b-ter) e c)”.

    Sostanzialmente sono state classificate come “reddito d’impresa”, limitatamente alla parte eccedente i limiti di tassazione catastale, le attività:

        di allevamento di animali (lett. b);

        di produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili, anche provvisorie (lett. b) , e degli immobili utilizzati per le tecniche di coltivazione più evolute (lett. b-bis);

        dirette alla produzione di piante, allevamento e silvicoltura e di cura dell’ambiente (lett.b-ter);

        connesse a quella agricola (lett.c).

    La nuova veste normativa si riflette sulle modalità di tassazione quando, ad esempio, il produttore agricolo utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali poiché non può più applicare la tassazione forfetaria ma deve osservare le regole in materia di reddito di impresa operando la differenza tra i ricavi e i costi.

    La novità non incide sulle società in nome collettivo e in accomandita semplice:il reddito conseguito è sempre considerato reddito di impresa.

    La forfettizzazione del reddito

    L’art. 56-bis prevede l’applicazione della tassazione forfettaria del reddito applicando per talune attività agricole gli appositi coefficienti di redditività previsti all’ammontare dei corrispettivi IVA.

    La modifica precisa che questa regola può essere osservata dai

    • produttori agricoli individuali, 
    • dalle società semplici e 
    • dai soggetti che hanno esercitato l’apposita opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296 (e, dal 1.1.2027, dall’art. 287, comma 1, del d.lgs. citato).

  • Agricoltura

    Allevamento avicolo e carne trasformata: quando è reddito agrario

    Con la Risposta n. 151/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i prodotti a base di carne avicola ottenuti da una società agricola, lavorando prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti, possono beneficiare della tassazione su base catastale (reddito agrario), anziché essere assoggettati a reddito d'impresa

    La condizione essenziale è che il prodotto finale rientri tra quelli espressamente individuati dalla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015, in particolare nei codici ATECO relativi alla lavorazione delle carni.

    Il caso esaminato: allevamento e trasformazione della carne

    Il quesito è stato posto da una società agricola che esercita attività di allevamento avicolo e, allo stesso tempo, produce elaborati alimentari crudi pronti da cuocere. 

    La carne di produzione propria rappresenta la componente prevalente del prodotto finale, mentre ingredienti come formaggi, salumi, erbe aromatiche e aromi, acquistati da terzi, svolgono una funzione accessoria di arricchimento del gusto. In misura non prevalente, l'azienda acquista anche capi vivi da terzi, che vengono comunque macellati internamente.

    La società ha chiesto se questi prodotti possano essere qualificati come derivanti da attività agricola connessa, con conseguente applicazione della tassazione catastale, oppure se debbano invece essere considerati come reddito d'impresa a tutti gli effetti.

    Le regole di riferimento: attività connesse e prevalenza

    La qualificazione di un'attività come "connessa" a quella agricola principale trova il proprio fondamento nell'articolo 2135 del codice civile, che considera tali le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'allevamento, dalla coltivazione del fondo o dal bosco.

    Sul piano fiscale, l'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)* prevede che tali attività siano tassate su base catastale, a condizione che i prodotti risultino inclusi nell'apposito decreto ministeriale aggiornato periodicamente (l'ultimo è il D.M. 13 febbraio 2015).

    Perché un'attività sia considerata connessa, devono sussistere due requisiti: un requisito soggettivo, per cui l'imprenditore che trasforma il prodotto deve essere lo stesso che esercita l'allevamento, e un requisito oggettivo, ovvero la prevalenza quantitativa (o, in alcuni casi, qualitativa) dei prodotti propri rispetto a quelli eventualmente acquistati da terzi. È ammesso, entro certi limiti, l'utilizzo di prodotti di terzi per migliorare la qualità o ampliare la gamma dei beni offerti, purché appartenenti allo stesso comparto produttivo dell'imprenditore agricolo.

    ____________________

    *Si segnala che dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 117/2026), che sostituirà il DPR 917/1986: la disciplina sulla tassazione catastale delle attività agricole connesse non risulta modificata nella sostanza, ma cambierà la numerazione degli articoli di riferimento.

    Il parere dell’Agenzia: la mappatura sui codici ATECO

    Nel caso specifico, l'Agenzia ha innanzitutto premesso che la verifica della prevalenza (sia della carne propria rispetto a quella acquistata, sia della componente carnea rispetto agli ingredienti secondari) resta un elemento di fatto, dichiarato dall'Istante e non oggetto di valutazione in sede di interpello, fermo restando il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

    Il punto centrale del chiarimento riguarda invece la corretta collocazione del prodotto nella tabella del decreto ministeriale. La tabella, alla voce "produzione di carni e prodotti della loro macellazione", richiama espressamente i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, oltre alla specifica voce relativa alla "produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami" (riconducibile all'ex codice 10.13.0). 

    Questo significa che non tutte le lavorazioni di carne rientrano automaticamente nel regime catastale:

    Codice ATECO / attività Regime fiscale applicabile
    10.11.0 – Lavorazione e conservazione di carne (esclusa carne di volatili) Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR
    10.12.0 – Lavorazione e conservazione di carne di volatili Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR
    10.13.0 – Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR
    10.13.0 – Altri prodotti a base di carne, non ricompresi nella voce precedente Reddito forfetario d'impresa – art. 56-bis, comma 2, TUIR

    In altre parole, per le lavorazioni riconducibili al codice 10.13.0 ma diverse dai salumi/carne essiccata, salata o affumicata espressamente citati dal decreto, si applica il regime forfetario di reddito d'impresa previsto dall'articolo 56-bis del TUIR, e non la tassazione catastale piena.

    Cosa cambia per aziende agricole e professionisti

    La Risposta n. 151/2026 offre un'indicazione operativa importante per le aziende agricole che integrano l'allevamento con attività di prima trasformazione della carne. La qualificazione fiscale non dipende solo dalla natura "agricola" dell'attività svolta, ma richiede una verifica puntuale della corrispondenza tra il prodotto realizzato e le voci elencate nella tabella del D.M. 13 febbraio 2015. 

    Per i professionisti che assistono imprese agricole, il chiarimento suggerisce di:

    • verificare sempre la corretta classificazione ATECO del prodotto finito, non limitandosi alla natura dell'attività di allevamento;
    • documentare adeguatamente il rapporto di prevalenza tra prodotti propri e prodotti acquistati da terzi, elemento che resta comunque soggetto a controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
    • distinguere, nell'ambito della lavorazione di carne suina o avicola, i prodotti espressamente richiamati dal decreto (carne essiccata, salata, affumicata, salsicce, salami) da altre preparazioni più elaborate, per le quali si applica il regime forfetario e non quello catastale.

    Il chiarimento si inserisce nel solco della prassi consolidata (circolari n. 44/E del 2002 e n. 44/E del 2004), confermando un approccio sostanzialmente stabile dell'Agenzia sul tema delle attività agricole connesse, pur richiedendo un'attenta verifica caso per caso della compatibilità del prodotto con le voci tabellari vigenti.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto federalismo fiscale pubblicato in Gazzetta: cosa cambia

    E' stato pubblicato  nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto  il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147  Disposizioni  in  materia  di  tributi  regionali  e  locali   e   di  federalismo fiscale regionale 

    Il testo era stato approvato in via preliminare a maggio del 2025 e  malgrado il parere contrario della Conferenza unificata stato regioni del 28 luglio 2026  il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha adottato in merito , ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una deliberazione motivata  con l'approvazione definitiva del testo con le modifiche proposte il 28 luglio 2026.

    Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni

    Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.

    La deliberazione dà atto che, in attuazione del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative e le attività istruttorie utili e necessarie al raggiungimento dell'intesa. 

    La mancata intesa è stata sancita pur a fronte dell'orientamento favorevole espresso dalla maggioranza delle regioni.

    Il Consiglio dei Ministri ha altresì considerato la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissata al 29 agosto 2026, e la necessità di proseguire il percorso di attuazione del federalismo fiscale.

    Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge n 111/2023 gli schemi dei decreti legislativi delegati devono essere trasmessi alla Conferenza unificata qualora incidano  sulla gestione degli enti locali.

    Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale era stato approvato il 9 maggio 2025 per introdurre una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e a semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con le seguenti previsioni:

    • gli enti territoriali possono incentivare l’adempimento spontaneo mediante un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
    •  l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; 
    • la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi;
    • i Comuni dovranno applicare una maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e la semplificazione degli adempimenti IMU, unificati in un unico modello telematico

    Pertanto, Il Consiglio dei Ministri, vista la mancata intesa ha deliberato di proseguire nell’esercizio della delega, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell’atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.

    Le principali novità sul bollo auto

    Le principali novità  introdotte dal decreto legislativo sul bollo auto:

    • nuova qualifica giuridica Modificato l'art. 8 co. 2 DLgs. 68/2011: la tassa automobilistica diventa "tributo proprio derivato", con maggiore autonomia impositiva per le Regioni. Inoltre. 
    •  Superbollo escluso dalle esenzioni regionali Dal 1° gennaio 2027, eventuali esenzioni regionali/provinciali sul bollo auto non si estendono all'addizionale erariale (c.d. "superbollo", art. 23 co. 21 DL 98/2011). L'esenzione sul superbollo resta possibile solo con legge statale.
    • Principio di territorialità (a quale Regione spetta l'incasso del bollo auto) Persone fisiche: rileva la residenza del soggetto tenuto al pagamento (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore in leasing o noleggio lungo termine senza conducente) alla data ultima utile per il pagamento.
    • Persone giuridiche: rileva la sede legale, salvo che la gestione ordinaria principale sia altrove — in tal caso prevale quest'ultima sede ai fini del gettito. Persone giuridiche estere con sedi secondarie in Italia: rileva la sede secondaria dove si svolge la gestione ordinaria principale.
    •  Obbligo di aggiornamento dati in Camera di Commercio Le comunicazioni sulla sede alla CCIAA competente valgono come dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000). I soggetti già iscritti devono aggiornare l'indirizzo della sede entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. In mancanza, ai fini del bollo auto si considera la sede di gestione ordinaria principale
    •  Il bollo auto resta comunque dovuto anche in caso di fermo amministrativo del veicolo.

    Novità Sconti, Ravvedimento , accertamento e sanzioni

    Il DLgs. 147/2026  prevede la possibilità di sconto per pagamento con addebito permanente dei tributi locali  Gli enti territoriali possono ridurre fino al 20% aliquote e tariffe delle proprie entrate tributarie/patrimoniali se il contribuente paga tramite autorizzazione permanente su conto corrente bancario o postale. Esclusione: entrate riscosse esclusivamente tramite F24 (art. 17 DLgs. 241/97).

    Inoltrre estende ai tributi locali e regionali il ravvedimento operoso "potenziato" (art. 13 co. 1-ter DLgs. 472/97): non sarà più inibito da questionari, inviti a comparire, PVC o schemi di atto per il contraddittorio preventivo, ma solo dalla notifica dell'atto impositivo vero e proprio (accertamento esecutivo, atto di contestazione sanzioni, cartella).

    Viene introdotta anche la compliance per i tributi locali: Regioni ed enti possono inviare comunicazioni con elementi/informazioni acquisiti da terzi e avvisi bonari con sanzione ridotta (misura demandata al regolamento dell'ente).

    Le Sanzioni IMU sono  ridotte dal 1° gennaio 2027 (no favor rei, no retroattività):

    • omessa dichiarazione: sanzione fissa 100% (non più 100-200%), minimo 50 euro;
    • infedele dichiarazione: sanzione fissa 40% (non più 50-100%), minimo 50 euro.

    Rendita catastale e IMU: in caso di ricorso sulla rendita, il differenziale IMU va accertato entro il 31 dicembre del quinto anno dal giudicato, con soli interessi legali; stesso termine per il rimborso IMU non più dovuta.

    Infine, accertamento esecutivo esteso ai tributi regionali (già vigente per i locali ex L. 160/2019).

  • Lavoro Dipendente

    Buoni pasto per pause non godute: il risarcimento non è tassabile

    Quando un dipendente riceve una somma a titolo di risarcimento, non sempre tale importo è imponibile ai fini IRPEF. La distinzione decisiva riguarda la natura del danno risarcito: se la somma compensa un mancato guadagno, cosiddetto lucro cessante, essa sostituisce un reddito non percepito e viene tassata come tale; se invece ristora una perdita patrimoniale effettivamente subita, cosiddetto danno emergente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, perché in questo caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione. 

    Questo principio, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro

    ll caso: risarcimento per turni superiori a sei ore senza pausa

    Il caso esaminato riguarda un'azienda oggetto di  numerose sentenze di condanna al pagamento di somme in favore di propri dipendenti. I giudizi erano stati promossi da lavoratori che, avendo svolto turni continuativi con orario superiore alle sei ore giornaliere, non avevano beneficiato del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, e neppure della pausa cui avevano diritto in base al contratto collettivo applicato. 

    Nella quasi totalità dei procedimenti, i giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, identificando il diritto alla mensa con il diritto alla pausa spettante a tutti i dipendenti con orario giornaliero eccedente le sei ore, e quantificando il danno sulla base del controvalore economico dei buoni pasto non percepiti, utilizzato come parametro equitativo di liquidazione.

     Le sentenze avevano inoltre disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati secondo la soluzione più favorevole al lavoratore tra le due.

    L'azienda ha quindi presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo di chiarire quale regime di tassazione applicare a tre distinte voci di pagamento:

    1. il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia, 
    2. il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, e 
    3. gli interessi o la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.

    L'azienda richiamava inoltre l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale, essendo collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.

    La decisione dell’Agenzia e le motivazioni

    L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, secondo consolidata prassi interpretativa:

    • sono imponibili le indennità risarcitorie che svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, in quanto dirette a compensare mancati guadagni presenti o futuri;
    •  restano invece estranee al prelievo fiscale le somme dirette a reintegrare il patrimonio del soggetto leso, ovvero a risarcire una perdita economica effettivamente subita. 

    Nel caso esaminato, l'Amministrazione ha osservato che le sentenze allegate all'istanza non avevano disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dalla contrattazione collettiva applicabile, bensì il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno di lavoro.

    Il controvalore del buono pasto, in questa prospettiva, costituisce soltanto un criterio equitativo utilizzato dal giudice per quantificare il danno, e non una forma indiretta di erogazione retributiva. 

    Su queste basi, l'Agenzia ha qualificato le somme corrisposte sia per la mancata pausa sia per la mancata attribuzione del buono pasto come risarcimento di un danno emergente, in quanto dirette a ristorare il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto contrattuale alla pausa, e non a compensare un mancato guadagno. Ne consegue che tali somme non assumono rilevanza reddituale e restano escluse da tassazione. 

    La medesima conclusione vale per gli interessi legali e per la rivalutazione monetaria maturati su tali importi: trattandosi di importi accessori al credito principale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, essi seguono il medesimo trattamento fiscale della somma capitale da cui derivano e non sono, pertanto, imponibili. 

    Scarica la Risposta 156 2026

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