• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus fiere: domande prorogate al 30 giugno

    Con il decreto direttoriale 20 marzoè disposta la proroga fino al 30 giugno 2026 per l’invio al Ministero delle istanze di rimborso del buono da parte delle PMI di cui al Capo II del decreto interministeriale 26 giugno 2025. 

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti             

    Bonus fiere: beneficiari

    Il Capo II del Decreto suddetto rubricato Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche dispone di risorse per un importo di euro 7.880.000,00 (settemilioniottocentoottantamila/00).

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
    b) avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
    c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    f) dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche;
    g) non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell’istanza. Il possesso del predetto requisito è attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione. 2. 

    Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
    b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell’istanza

    c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Bonus fiere: spese ammissibili

    Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
    a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
    b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
    c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
    d) spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
    e) spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
    f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
    g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
    h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
    i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

    Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutti gli aiuti previsti.

    Accedi qui alla pagina del MIMIT dedicata al bonus fiere le cui domande scadano il 30 giugno.

  • Turismo

    Immobili ai dipendenti settore Turismo: fondo perduto dal 2 aprile

    Via alle domante per l'agevolazione staff house turismo da domani 2 aprile.

    In proposti il Ministero del Turismo ha pubblicato:

    • il Decreto 30 gennaio 2026 con le regole per la misura Staf House Turismo rivolta alle imprese di settore per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
    • il Decreto 23 marzo 2026 con l'apertura dello sportello per le domande relative alla suddetta agevolazione

    Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo ammontano a euro 54.000.000, di cui:

    • euro 22.000.000 per l’anno 2025,
    • euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027,

    a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto. Leggi anche Lavoratori turismo: prime  istruzioni sui contributi per lo staff housing   

    Efficentamento energetico Turismo: i beneficiari

    Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto che dispongano della/e unità immobiliare/i oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all’esecuzione delle opere, i quali risultino, altresì, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
    Sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.

    Sono altresì ammesse le imprese proponenti inattive in possesso dei codici ATECO di cui al predetto articolo 3, comma 1, del decreto, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e comunque prima della concessione delle agevolazioni.

    Ai fini della verifica del predetto requisito, rileva la data di avvio lavori comunicata nell’ambito delle specifiche procedure autorizzative edilizie utilizzate per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione.

    Staff House Turismo: per quali interventi spetta l’agevolazione

    Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto, sono ammissibili progetti di investimento volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
    Ai fini dell’ammissibilità, ciascun progetto di investimento deve:
    a) interessare una o più unità immobiliari, purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più unità locali dell’impresa proponente. I progetti che prevedono interventi su più unità immobiliari devono risultare unitari e organici e riguardare unità immobiliari localizzate esclusivamente nelle zone a o nelle zone c ovvero nelle zone non assistite;
    b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto dell’IVA;
    c) garantire la disponibilità di almeno 10 (dieci) posti letto che devono essere assegnati ai lavoratori impiegati;
    d) comportare, con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto del progetto di investimento, un miglioramento della prestazione energetica misurata in energia primaria almeno pari a quanto previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER e indicato all’articolo 8, comma 2, lettera a) del presente provvedimento; 

    e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso progetto di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
    f) essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale;
    g) prevedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della/e unità immobiliare/i oggetto dell’investimento, conformemente alla configurazione della stessa unità, ferma restando la motivazione della non necessarietà dell’iscrizione;
    h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH.

    Staff House Turismo: via alle domande dal 2 aprile

    Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025 possono essere presentate, secondo le modalità indicate all’articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 02/04/2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 05/05/2026. 

    Nel periodo di apertura, lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
    Fermo restando che le attività di compilazione e invio delle istanze di agevolazione possono essere avviate esclusivamente a partire dal termine le imprese proponenti possono effettuare le attività individuate all’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 30 gennaio 2026 a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 24/03/2026, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità comunicate nell’ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti ed, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda.
    Nell’ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Detrazione spese universitarie non statali: gli importi 2026

    Pubblicato nella GU n 72 del 27 marzo il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR con gli importi per le detrazioni in dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025 delle spese per le università non statali.

    Si riscontrano alcune modifiche da nord a sud, in aumento o diminuzione, vediamo i dettagli delle regole.

    Detrazione spese univarsitarie non statali: gli importi 2026

    Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono alcune novità relativamente agli importi da indicare per le detrazioni delle spese di università non statali.

    In particolare, il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR ha ritoccato gli importi nelle tabelle di riferimento per le varie università e corsi post laurea.

    Il decreto specifica che la spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e  laurea magistrale a ciclo unico delle universita'  non  statali,  detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui  ha  sede  l'ateneo  presso  il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

    Area disciplinare corsi istruzione

    Nord

    Centro 

    Sud e isole

    Medica

    € 3.600

    € 2.900

    € 2.650

    Sanitaria

    € 4.100

    € 3.100

    € 3.050

    Scientifico-tecnologica

    € 3.700

    € 2.900

    € 2.600

    Umanistico-sociale

    € 3.200

    € 2.750

    € 2.550

    Inoltre nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi  di laurea, di laurea magistrale e di laurea  magistrale  a ciclo  unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche'  le  zone geografiche di riferimento delle regioni.
    La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella con la tipologia dei corsi post-laurea

    CORSI POST-LAUREA

    Spesa massima detraibile

    Nord

    Centro

    Sud e Isole

    Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello

    € 4.100

    € 3.100

    € 3.050

    *Ai valori indicati deve essere sommato “l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni”.

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Comunicazione trimestrale franchigia IVA: nuovo modello dal 1° aprile

    Le Entrate hanno aggiornato in data 20 marzo il Modello per la comunicazione IVA dei transfrontalieri.

    In particolare, vengono modificate alcune parti del modello approvato con il Provvedimento n 155649 del 28 marzo 2025.

    Scarica qui il modello e le istruzioni utlizzabili dal 1°aprile.

    Leggi anche Regime transfrontaliero di franchigia: il via dal 1° gennaio.

    Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno i dati individuati dall’articolo 70-unvicies del medesimo decreto.

    Comunicazione franchigia transfrontaliera IVA: come è composto il modello

    Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

    La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
    Attenzione al fatto che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

    In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre ed entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.
    In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.
    Qualora il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

    Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.

    I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rilasciano al contribuente copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta, che
    ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

    Scarica qui il numero il Modello utilizzabile dal 1° aprile 2026.

    Regime transfrontaliero di franchigia IVA: condizioni di ammissione

    L'art. 70-octiesdecies prevede le seguenti condizioni di ammissione:

    • un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
      • a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
      • b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
      • c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
      • d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
      • e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
    • nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
      • a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
      • b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
      • c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
      • d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
      • e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
      • f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5.
    • le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
    • il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.))

  • Società di capitali e di persone

    Imposta sostitutiva controllate: nuove regole per il regime opzionale CFC

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 106520 del 31 marzo che va a sostituire il precedente Provvedimento n 213637 del 30 aprile 2024 con le disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC) con la definizione delle modalità applicative dell’opzione dell'imposta sostitutiva.

    Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC di cui all’articolo 167 del TUIR, prevedendo nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa.

    Le nuove regole appena pubblicate sostituiscono le precedenti a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, alla disciplina opzionale prevista per le Controlled Foreign Companie.

    Regime opzionale CFE: ambito di applicazione

    L’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
    1) realizzano proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dall’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR, per oltre un terzo dei propri proventi complessivi;
    2) redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Al riguardo, si precisa che, nel caso di controllata di cui al paragrafo 2, n.
    3), lettere b) e c), si fa riferimento al bilancio d’esercizio della casa madre (comprensivo delle risultanze economiche e patrimoniali della stabile organizzazione) che sia oggetto di revisione e certificazione.

    In applicazione dei commi 4-ter, ultimo periodo, e 4-quater dell’articolo 167 del TUIR, l’opzione non è esercitabile da parte del soggetto controllante in presenza di controllate che, pur integrando la condizione di cui al punto 3.1, n. 1), non soddisfano la condizione di cui al punto 3.1, n. 2).

    Regime opzionale CFC: come optare

    L’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC titolato Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)” della dichiarazione dei redditi ed ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
    Nel caso di controllo indiretto, per il tramite di soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti controllati, l’opzione è esercitata dal soggetto controllante di ultimo livello.
    L’opzione ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio, essa si intende tacitamente rinnovata salvo revoca.
    L’opzione ha effetto, senza eccezioni, anche per le controllate, a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell’opzione, purché ricorrano i requisiti di cui al paragrafo 3 n.1), senza che sia necessaria una nuova opzione.
    Alla scadenza del triennio di validità, la revoca dell’opzione avviene mediante indicazione nel quadro FC del modello di dichiarazione dei redditi riferito al quarto periodo d’imposta successivo a quello di esercizio o rinnovo dell’opzione, secondo le modalità previste per l’esercizio della stessa opzione e descritte al punto 4.1.
    L’opzione già esercitata in base alle indicazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024 si considera esercitata ai sensi del presente provvedimento e resta irrevocabile fino alla scadenza del triennio a partire dal primo periodo d’imposta in cui la stessa è stata esercitata.

    Cessazione dell’efficacia dell’opzione

    L’efficacia dell’opzione cessa nei confronti della controllata, anche se non sono decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
    a) perdita del requisito del controllo ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 167 del TUIR da parte del soggetto controllante;
    b) venir meno del requisito di cui al paragrafo 2, n. 3), lettera c), per il verificarsi di una delle condizioni di cui al punto 3.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165138 del 28 agosto 2017.
    L’efficacia dell’opzione cessa per tutte le controllate, anche se non sono decorsi tre anni di validità, a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica l’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 3.1, n. 2)

    Determinazione dell’utile contabile netto e pagamento dell’importo

    L’utile contabile netto, cui riferirsi per il calcolo dell’importo del 15 per cento di cui al paragrafo 2, n. 5), è calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall’applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, ovvero, in mancanza, del bilancio d’esercizio, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.
    L’importo dovuto, pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio, determinato ai sensi del punto 6.1, è versato dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso direttamente o indirettamente spettante.
    In caso di controllo indiretto per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, gli utili di ciascuna controllata sono imputati a tali soggetti e stabili organizzazioni per il tramite dei quali si verifica il controllo indiretto che provvedono al pagamento dell’importo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
    Nel caso in cui al soggetto controllante siano stati imputati utili di più controllate, per ciascuna di esse deve essere compilato un rigo dell’apposita sezione del quadro RM del modello di dichiarazione dei redditi.

    L’importo calcolato ai sensi del presente paragrafo è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
    L’importo è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
    Con apposita risoluzione sono indicati i codici tributo per il versamento dell’importo.
    Infine gli utili distribuiti dalle società controllate estere e maturati nel triennio di vigenza dell’opzione di cui all’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR si considerano provenienti da Stati o territori diversi da quelli di cui all’articolo 167, comma 4, lettera a), del TUIR e sono assoggettati a imposizione ai sensi degli articoli 47 e 89 del medesimo TUIR

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus pubblicità 2026: domande entro il 1° aprile

    Con un avviso del 24 febbraio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria viene annunciato l'avvio delle domande per il bonus pubblicità 2026: Scarica qui modello e istruzioni

    Vediamo i dettagli e il ripeilogo delle regole.

    Bonus pubblicità 2026: via alle domande dal 2 marzo

    Le comicazioni per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2026 viene differito.

    Come specificato dall'avviso del Dipartimento per l'Editoria, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2026"," coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.
    Con il medesimo provvedimento, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata "comunicazione per l'accesso".
    Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con:

    • sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), 
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS), 
    • Carta d'Identità Elettronica (CIE) 
    • oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

    Ricordiamo che per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:

    • la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;            
    • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

    L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

    Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

    Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno

    Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

    Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, salvo cambiamenti, i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.

    Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    CU lavoro autonomo: chiarimenti ADE per quelle inviate entro il 15.04

    Le Entrate durante il convegno tenutosi in data 4 marzo e promosso da AssoSoftware ha chiarito, relativamente alla CU degli autonomi in scadenza il 30 aprile, quali verranno prese in considerazione per la dichiarazione precompilata 2026.

    CU lavoro autonomo escluse dalla precompilata se inviate dopo il 15 aprile

    Nel calendario 2026 degli invii delle certificazioni uniche 2026 vanno inviate:

    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

    A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento operativo riguardo al trattamento delle Certificazioni Uniche degli autonomi trasmesse dopo il 15 aprile 2026.

    Ricordiamo che la revisione del calendario di trasmissione delle certificazioni non comporta soltanto uno slittamento dei termini, ma incide anche sul perimetro delle informazioni che confluiscono automaticamente nella dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

    Durante un incontro tecnico promosso da AssoSoftware il 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate hanno ricordato che a partire dalla campagna dichiarativa 2026, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale è stato spostato al 30 aprile, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

    La normativa ha stabilito che la dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche venga resa disponibile entro il 20 maggio di ciascun anno, proprio per consentire l’utilizzo delle informazioni contenute nelle certificazioni trasmesse entro il nuovo termine del 30 aprile.

    Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo inviate dopo il 15 aprile 2026 non saranno incluse nella dichiarazione precompilata, pur essendo trasmesse entro il termine del 30 aprile.

    La precisazione comporta conseguenze operative per professionisti, CAF e intermediari fiscali che si occupano della correttezza dei dati presenti nella dichiarazione precompilata.

    In particolare, qualora siano state trasmesse Certificazioni Uniche di lavoro autonomo dopo il 15 aprile 2026, tali dati non compariranno né nel foglio informativo né nella dichiarazione precompilata.

    Pertanto per il rilascio del visto di conformità, gli intermediari dovranno verificare anche le certificazioni presenti nel cassetto fiscale del contribuente, senza limitarsi alle informazioni contenute nella dichiarazione precompilata.