• Amministrazione e Controllo

    Imballaggi compostabili, nuove regole dall’8 agosto: cosa cambia per le imprese

    Pubblicato in GU n 182 del 7 agosto il DL n 143/2026 con le regole per gli imballaggi compostabili.

    In particolare, il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143, introduce specifici obblighi per alcune tipologie di imballaggi e interessa direttamente produttori e operatori delle filiere coinvolte.

    Il provvedimento modifica il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, introducendo il nuovo articolo 226-quinquies. L’obiettivo è coordinare la disciplina italiana con il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

    Non tutti gli imballaggi, però, dovranno diventare compostabili. 

    La nuova disciplina riguarda categorie espressamente individuate dalla norma e prevede requisiti precisi per la loro immissione sul mercato.

    Imballaggi compostabili: cosa prevede il D.L. 143/2026

    Il decreto stabilisce che determinate categorie di imballaggi possano essere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale qualora siano certificate da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

    Si tratta quindi di un requisito che non riguarda soltanto il materiale utilizzato: per le imprese diventa centrale anche la possibilità di dimostrare la conformità dell’imballaggio alle caratteristiche richieste.

    La misura si inserisce nel quadro del Regolamento europeo 2025/40, che consente agli Stati membri di adottare specifiche disposizioni nazionali sulla compostabilità in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.

    Quali imballaggi sono interessati

    Il nuovo articolo 226-quinquies del Testo Unico Ambientale individua diverse categorie.

    Tra queste rientrano gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.

    La disciplina interessa inoltre specifici imballaggi monouso per alimenti e bevande utilizzati nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

    Il decreto interviene anche su determinate confezioni monodose e su alcuni imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, quando sono destinati a una singola prenotazione e a essere eliminati prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

    La norma contiene tuttavia condizioni ed esenzioni specifiche. Non è quindi corretto interpretare il decreto come un obbligo generalizzato di sostituire con materiali compostabili tutti gli imballaggi monouso.

    Cosa cambia per produttori e imprese

    Per gli operatori economici interessati, la novità richiede innanzitutto una verifica degli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato.

    Le imprese dovranno individuare quali prodotti rientrano nelle categorie previste dal nuovo articolo 226-quinquies e verificare che, nei casi interessati, gli imballaggi siano certificati secondo la UNI EN 13432 o secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

    Sul piano operativo diventa quindi opportuno controllare la documentazione dei fornitori, le caratteristiche tecniche degli imballaggi e le certificazioni disponibili.

    Particolare attenzione è richiesta agli operatori delle filiere agroalimentare, Ho.Re.Ca. e ricettiva, oltre ai soggetti che producono o commercializzano le tipologie di imballaggio contemplate dal decreto.

    Imballaggi alimentari: restano gli obblighi sulla sicurezza

    La compostabilità non sostituisce gli altri requisiti previsti dalla normativa.

    Il D.L. 143/2026 precisa infatti che rimangono fermi gli obblighi di conformità relativi ai materiali destinati al contatto con gli alimenti.

    Un imballaggio alimentare, pertanto, non è conforme alla nuova disciplina per il solo fatto di essere compostabile: deve continuare a rispettare anche le norme europee applicabili ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

    Sanzioni fino a 25 mila euro

    Il decreto interviene anche sull’articolo 261 del Testo Unico Ambientale introducendo un nuovo apparato sanzionatorio.

    Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 226-quinquies è soggetta a una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

    La disposizione prende in considerazione anche l’impiego di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive.

    Nei casi più rilevanti l’importo può crescere sensibilmente: se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo previsto.

    Perché arrivano i nuovi obblighi

    L’intervento italiano è strettamente collegato al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

    Il legislatore motiva infatti la misura con la necessità di introdurre obblighi di compostabilità per specifiche categorie per le quali il regolamento europeo permette agli Stati membri di prevedere una disciplina nazionale, quando esistono adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.

    Per le imprese il nuovo quadro rende quindi necessario valutare la gestione degli imballaggi non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche in termini di conformità normativa, certificazione e gestione della supply chain.

    Cosa verificare subito in azienda

    Per gli operatori coinvolti, i primi controlli possono concentrarsi su quattro aspetti:

    • mappare le tipologie di imballaggi utilizzate o immesse sul mercato;
    • verificare quali rientrano nell’articolo 226-quinquies;
    • acquisire e controllare le certificazioni di biodegradabilità e compostabilità richieste;
    • verificare che documentazione e dichiarazioni di conformità siano corrette e non possano risultare ingannevoli.

    Per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti occorre inoltre continuare a verificare il rispetto della normativa specifica sulla sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti.

    FAQ sulle novità 2026 per gli imballaggi compostabili

    Da quando sono in vigore le nuove regole sugli imballaggi compostabili?

    Il D.L. 143/2026 è entrato in vigore l’8 agosto 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


    Tutti gli imballaggi di plastica devono essere compostabili?

    No. Il decreto individua specifiche categorie di imballaggi e prevede condizioni, eccezioni e coordinamenti con la normativa europea.

    Quali sono le sanzioni?

    La violazione degli obblighi può comportare una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, aumentabile nei casi indicati dalla norma.


  • Accise

    Carburanti: sconto fino al 25 agosto, poi meccanismo accise mobili

    Nella seduta del 4 agosto, il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 25 agosto 2026 la riduzione di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio usato come carburante, già introdotta con il decreto legge del 27 luglio 2026 e scaduta il 6 agosto.

    Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato in 245 milioni di euro le risorse necessarie a coprire la proroga, reperite anche attraverso una riduzione delle spese dei ministeri.

    Il provvedimento è arrivato dopo un vertice tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e lo stesso Giorgetti, a fronte di prezzi medi dei carburanti ancora sopra i 2 euro al litro: secondo l'Osservatorio prezzi del Mimit, al 4 agosto il gasolio in modalità self è tornato in media a 2,100 euro al litro (il livello più alto dal 29 luglio), mentre la benzina self resta stabile a 1,999 euro al litro.

    Dal 25 agosto tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.

    Il meccanismo delle accise mobili prevede consente di ridurre le aliquote di accisa sui carburanti per compensare, in tutto o in parte, le maggiori entrate IVA derivanti dall’aumento del prezzo internazionale del petrolio.

    Il Governo ha annunciato che continuerà a monitorare l'andamento dei prezzi per valutare eventuali ulteriori interventi.

    Per il dettaglio della prima riduzione, si veda il nostro articolo Prezzi dei carburanti: a quanto ammontano le riduzioni fino al 6 agosto.

  • Accertamento e controlli

    Controlli dichiarazione 2023: documenti a settembre

    Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni, questo è il risultato della interlocuzione tra De Nuccio presidente dei commercialisti e l'Agenzia delle Entrate di Carbone.

    Vediamo i dettagli da comunicato stampa del CNDCEC, e i termini di scadenza per invio dei documenti alle Entrate.

    Controlli dichiarazione 2023: slitta a settembre il termine per i documenti

    Nel comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il Presidente De Nuccio ha affermato che “Si consente così ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità”

    In particoalre, ci sarà più tempo per trasmettere la documentazione richiesta nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023, previsto dall’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. 

    Tra maggio e giugno l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti numerose richieste di esibizione documentale, fissando in trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per l’invio della documentazione necessaria.

    A seguito delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, come già espressamente indicato nelle comunicazioni trasmesse ai contribuenti, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni, previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.

    Un chiarimento particolarmente importante per professionisti e contribuenti commentato da De Nuccio che ha specificato: “abbiamo ritenuto necessario intervenire perché il termine dei trenta giorni si colloca in una delle fasi più complesse dell’anno per gli studi professionali, già fortemente impegnati nella stagione dichiarativa e dei versamenti. Per questo abbiamo avviato un confronto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, rappresentando le criticità organizzative che tale tempistica avrebbe determinato e prospettando l’opportunità di uno slittamento successivo alla pausa estiva. L’interlocuzione ha prodotto un importante chiarimento: l’Agenzia ha confermato che la documentazione sarà comunque esaminata anche se trasmessa oltre il termine di trenta giorni indicato nelle comunicazioni e che restano pienamente applicabili le disposizioni sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per l’invio dei documenti e delle informazioni richieste. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante perché consente ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità.”.

    In proposito è stato inoltre precisato che agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno ricevuto indicazioni affinché non si proceda alla comunicazione degli esiti del controllo formale nei casi in cui il termine per la risposta sia già scaduto in questi giorni o comunque sia in scadenza prima del periodo di sospensione estiva. Leggi anche Sospensione agosto: tutti termini che slittano.

    Considerando il periodo nel quale sono state recapitate le comunicazioni, è ragionevole ritenere che la documentazione potrà essere trasmessa senza effetti pregiudizievoli anche nei primi quindici giorni di settembre”.

  • I Contratti

    Problemi di viaggio e trasporto: a chi rivolgersi per il rimbroso

    Il Servizio Conciliazioni ART consente di trovare soluzioni alle controversie insorte con i gestori di reti, infrastrutture o servizi di trasporto passeggeri in treno, nave, autobus e aereo tramite la piattaforma.

    È utile, ad esempio, per:

    • ritardi o cancellazioni nei trasporti aerei, ferroviari, con autobus o navi,
    • problemi per viaggi in autostrada, in caso di carenze informative o cantieri che allungano i tempi di percorrenza (servizio disponibile dal mese di luglio).

    L’elenco MIMIT dei disservizi per cui è possibile presentare una istanza è accessibile dalla pagina: Servizio conciliazioni ART.

    Attenzione al fatto che il tentativo di conciliazione con ART è obbligatorio prima di rivolgersi al giudice per le materie elencate.

    Conciliazione Art: che cos’è?

    È una procedura gestita dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti che permette di risolvere le controversie in modo rapido e digitale.

    Si svolge interamente sulla piattaforma ConciliaWeb, con uno scambio asincrono di comunicazioni online.
    Il Conciliatore, terzo, imparziale e appositamente formato, non decide in merito alla controversia ma può proporre una soluzione conciliativa, che le parti possono accettare o rifiutare; solo in casi eccezionali, può eventualmente convocare le parti in udienza.

    Conciliazione Art: procedura veloce per problemi sui viaggi, che vantaggi ha

    Conciliazione Art ha i seguenti vantaggi relativamente a problemi insorti per i viaggi e trasporti:

    • la procedura di presentazione è guidata; 
    • è disponibile un servizio di supporto via e-mail,
    • non serve un avvocato;
    • si può fare da soli o con un delegato (anche non un professionista)
    • tutto online tramite la piattaforma dedicata, dalla presentazione della domanda, alle comunicazioni con il conciliatore e la controparte tramite uno strumento chat, fino alla sottoscrizione dell’accordo con OTP. La riservatezza è garantita,
    • nessun costo per utenti e operatori,
    • si conclude in circa 30 giorni,
    • se si trova un accordo, viene redatto un verbale che ha valore esecutivo. Se non si raggiunge un accordo, si può andare in giudizio.

    Infine e non per importanza il servizio garantisce supporto gratuito anche in fase di presentazione dell’istanza tramite la mail: [email protected].

    Clicca per accedere alla pagina preposta in caso di necessità.

    Per presentare la domanda occorre:

    • andare su Conciliaweb 
    • Accedere con SPID, CIE (o registrazione per utenti non residenti in Italia)
    • Seguire le istruzioni e carica i documenti richiesti
    • si ricevono notifiche di info sullo stato della pratica

  • Enti no-profit

    ETS: le Entrate pubblicano chirimenti su IVA, IRAP e imposta sui redditi

    L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 7/2026 sugli enti del terzo settore ha fornito chiarimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). 

    In particolare, si forniscono indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021). 

    Viene precisato che il documento risponde a numerosi quesiti su:

    1. soglie di non imponibilità per dipendenti e co.co.co.,
    2. trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, 
    3. clausole statutarie,
    4. regime per i proventi esenti e raccolte fondi,

    In premessa le Entrate ricordano che l’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha delegato il Governo ad adottare
    uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
    In attuazione della predetta delega è stato emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo, che ha introdotto una complessiva revisione del quadro normativo di settore, incidendo, tra l’altro, sulla qualificazione fiscale dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica e sul regime tributario applicabile agli enti sportivi.

    Disciplina IVA e agevolazioni per le raccolte fondi degli ETS

    In materia di Iva, la Circolare n 7/2026 si precisa che le prestazioni esenti (36-bis, d.l. n. 75 del 2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all'Ufficio. 

    Invece non usufruisce del regime di esenzione Iva la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. 

    In tal caso, infatti, l'operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all'imposta con aliquota ordinaria.

    Viene confermata infine la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all'anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

  • Tutto Auto

    Noleggio sociale: l’ACI scioglie tutti i dubbi

    Il noleggio sociale auto a 100 euro al mese entra nella fase di preparazione, ma per presentare le domande bisognerà ancora attendere. Il programma, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da ACI, punta a consentire alle famiglie con determinati requisiti economici di utilizzare un'auto nuova con un canone agevolato.

    A fare il punto sui principali dubbi è L’Automobile, magazine ACI, che ha raccolto le risposte alle domande più frequenti sulla misura:

    • dai requisiti ISEE alla rottamazione, 
    • passando per l'apertura dello sportello telematico, 
    • il costo effettivo del noleggio 
    • e la possibilità di acquistare la vettura al termine del contratto.

    Vediamo quindi come funziona il noleggio sociale, chi potrà richiederlo e quali sono le informazioni ancora da definire prima dell'apertura delle domande.

    ) Noleggio sociale: requisiti ISEE e auto da rottamare

    Il primo punto riguarda i requisiti di accesso. Non sarà sufficiente avere un reddito basso: per partecipare al programma occorrerà rispettare contemporaneamente le condizioni previste.

    In particolare, il richiedente dovrà avere un ISEE inferiore a 30.000 euro

    La formulazione è rilevante perché, secondo quanto evidenziato nelle FAQ pubblicate dal magazine ACI, un ISEE esattamente pari a 30.000 euro non rientrerebbe nella soglia.

    Accanto al requisito economico è prevista la rottamazione di un'autovettura di categoria M1 omologata fino a Euro 4, immatricolata in Italia e posseduta da almeno 12 mesi.

    L'auto può essere intestata direttamente al richiedente oppure a un familiare convivente. Non possono invece essere utilizzati per soddisfare il requisito della rottamazione motocicli, scooter, furgoni o veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1.

    Di conseguenza, chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro ma non dispone di un'automobile da rottamare con le caratteristiche richieste non potrà, sulla base delle regole attualmente previste, accedere al beneficio.

    Domanda per il noleggio sociale: quando apre il portale e come funzionerà la graduatoria

    È questo uno degli aspetti più attesi. Al momento le domande non sono ancora aperte e non è stata comunicata una data ufficiale per l'avvio dello sportello telematico.

    La richiesta dovrà essere presentata attraverso un portale dedicato, le cui modalità operative devono ancora essere definite. 

    Prima dell'apertura dello sportello dovranno inoltre essere completati gli adempimenti necessari e la procedura di gara attraverso la quale ACI acquisterà le vetture.

    Un elemento particolarmente importante riguarda la formazione delle graduatorie. Secondo quanto riportato da L’Automobile sulla base delle indicazioni del MIMIT, dovrebbe essere seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dopo la verifica del possesso dei requisiti.

    Non dovrebbe quindi essere favorito automaticamente chi presenta l'ISEE più basso. A parità di rispetto delle condizioni previste, la tempestività nell'invio della richiesta potrebbe risultare determinante.

    Il tema assume ancora maggiore rilievo considerando la disponibilità iniziale: il programma parte con 50 milioni di euro di risorse e circa 3.000 automobili stimate.

    Noleggio sociale a 100 euro: cosa comprende il canone e quanti chilometri si possono fare

    Il principale elemento di attrattiva della misura è il costo: il canone annunciato è pari a 100 euro al mese, IVA inclusa.

    Considerando una durata minima di 36 mesi, la spesa base per tre anni sarebbe quindi pari a 3.600 euro.

    Nel canone dovrebbero essere compresi alcuni dei principali costi legati alla gestione dell'automobile, tra cui bollo, assicurazione e manutenzione. Resterebbero invece a carico dell'utilizzatore carburante o energia per la ricarica, pedaggi, parcheggi ed eventuali sanzioni.

    Il contratto prevede inoltre una percorrenza di 12.000 chilometri all'anno, quindi 36.000 chilometri nell'arco di tre anni.

    Restano però alcuni aspetti da definire nelle condizioni contrattuali definitive, tra cui l'eventuale anticipo, le franchigie assicurative, la gestione dei danni e il costo applicato in caso di superamento del chilometraggio previsto.

    Quale auto si potrà avere: modello, alimentazione e valore massimo

    Chi accederà al noleggio sociale non potrà scegliere liberamente marca e modello dell'automobile, almeno nella prima fase del programma.

    Sarà ACI ad acquistare le vetture tramite una gara pubblica. Il modello effettivamente disponibile dipenderà quindi dall'esito della procedura e nella fase sperimentale è prevista la fornitura di un unico modello.

    Non è inoltre previsto che l'automobile debba essere necessariamente elettrica. Il veicolo dovrà essere nuovo, immatricolato in Italia, almeno Euro 6 e rispettare il limite di 135 grammi di CO2 per chilometro.

    Nel rispetto di tali parametri potranno quindi rientrare differenti alimentazioni, comprese, ad esempio, benzina, GPL e ibride.

    Per l'acquisto da parte di ACI è previsto un tetto di spesa di 14.800 euro più IVA per ciascun veicolo. Sarà però soltanto la gara a chiarire quale automobile verrà concretamente assegnata ai beneficiari.

    Durata del noleggio e acquisto dell’auto dopo i tre anni

    Il contratto avrà una durata non inferiore a 36 mesi. I tre anni costituiscono quindi la durata minima prevista dal programma.

    Alla scadenza, il beneficiario non sarà necessariamente obbligato a restituire definitivamente l'automobile. È prevista infatti la possibilità di manifestare ad ACI l'interesse ad acquistare il veicolo utilizzato durante il noleggio.

    La richiesta dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del contratto.

    Il prezzo non sarà però stabilito al momento dell'assegnazione dell'auto e i canoni mensili già pagati non determineranno automaticamente il valore di riscatto. 

    Il prezzo sarà individuato sulla base delle quotazioni medie di mercato al momento della vendita, con l'applicazione di uno sconto non inferiore al 10%.

    La misura resta per ora sperimentale e il programma è previsto fino al 30 giugno 2030. Prima della partenza effettiva restano soprattutto da conoscere la data di apertura delle domande, il modello scelto tramite gara, i tempi di consegna e le condizioni contrattuali di dettaglio.

    Per chi è interessato al noleggio sociale sarà quindi fondamentale seguire le prossime comunicazioni ufficiali di ACI e MIMIT, soprattutto considerando che l'ordine cronologico di presentazione delle richieste potrebbe incidere sull'accesso alle circa 3.000 vetture inizialmente disponibili.

  • Dichiarazione 730

    730 con diniego del sostituto: come avere il rimborso

    Il diniego del sostituto d’imposta può bloccare il conguaglio del modello 730, ma il contribuente può intervenire. La recente guida dell’Agenzia delle Entrate indica:

    • cosa fare, 
    • quali sono le alternative disponibili 
    • la data da tenere a mente: il 10 novembre 2026.

    Chi ha presentato il 730 precompilato 2026 potrebbe ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al diniego del sostituto d’imposta a effettuare il conguaglio.

    È una situazione che può verificarsi, ad esempio, quando nel modello è stato indicato un sostituto diverso da quello corretto oppure quando, dopo l'invio della dichiarazione, il contribuente ha cambiato o cessato il rapporto di lavoro.

    La dichiarazione resta validamente presentata, ma viene meno il soggetto chiamato a effettuare le operazioni di conguaglio, cioè a trattenere le somme dovute oppure a riconoscere il rimborso spettante.

    La guida “La dichiarazione precompilata 2026”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, spiega come intervenire. La soluzione passa, nei casi previsti, dal 730 integrativo di tipo 2.

    Diniego del sostituto nel 730: come arriva l’avviso

    Quando il sostituto d'imposta comunica il diniego, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente attraverso due canali.

    Viene inviata un'e-mail all'indirizzo indicato nella dichiarazione, con l'invito ad accedere all'ultima dichiarazione presentata per consultare le comunicazioni disponibili.

    Contemporaneamente, la segnalazione viene visualizzata anche tra i messaggi presenti nella prima pagina dell'area riservata dedicata alla dichiarazione precompilata.

    La comunicazione non modifica automaticamente il 730: è il contribuente che deve intervenire per correggere la situazione.

    Cosa fare se il sostituto d’imposta rifiuta il 730

    Se l'unico problema riguarda il sostituto d'imposta, la guida indica la possibilità di presentare un 730 integrativo di tipo 2.

    Le possibilità sono due.

    Se il contribuente ha un nuovo sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, può indicarlo nel modello integrativo. Sarà quindi il nuovo sostituto a occuparsi delle trattenute o del rimborso.

    Se invece il contribuente non ha più un sostituto d'imposta, può selezionare l'opzione “nessun sostituto”.

    In quest'ultimo caso cambia anche la gestione delle somme risultanti dalla dichiarazione: se emerge un credito, il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate; se invece emerge un debito, il contribuente deve provvedere al pagamento tramite modello F24.

    730 integrativo di tipo 2: chi può presentarlo online

    C'è un'altra distinzione importante, il contribuente che aveva presentato direttamente il 730 originario può trasmettere autonomamente il 730 integrativo di tipo 2 tramite l'applicazione web della dichiarazione precompilata.

    Chi invece aveva presentato il modello tramite un CAF o un professionista abilitato deve rivolgersi allo stesso intermediario, portando con sé la comunicazione di diniego e i dati del sostituto corretto.

    La procedura riguarda però il caso in cui sia necessario intervenire esclusivamente sull'indicazione del sostituto.

    Se ci sono altri errori nel 730 cambia la procedura

    La situazione è diversa quando, oltre al sostituto d'imposta, il contribuente deve correggere o completare altri dati della dichiarazione.

    In questo caso non è possibile risolvere tutto attraverso il 730 integrativo di tipo 2.

    Occorre utilizzare il modello Redditi, a seconda dei casi aggiuntivo, correttivo o integrativo.

    Un passaggio da valutare con attenzione soprattutto quando dalla dichiarazione emerge un credito: con il modello Redditi, infatti, il credito deve essere espressamente richiesto a rimborso; in caso contrario resta indicato come credito utilizzabile in compensazione.

    La data da ricordare: 10 novembre 2026

    Il punto centrale per chi riceve un diniego riguarda i tempi. Secondo la guida dell'Agenzia delle Entrate, il 730 integrativo di tipo 2 può essere presentato online tramite l'applicazione della precompilata fino al 10 novembre 2026.

    Entro questa data il contribuente può quindi intervenire sul sostituto, indicando quello corretto oppure scegliendo la modalità senza sostituto.

    Dopo il 10 novembre 2026 questa possibilità non è più disponibile attraverso il canale semplificato del 730.

    Resta la possibilità di utilizzare il modello Redditi integrativo, per il quale il termine indicato arriva fino al 31 dicembre 2031.

    Cosa controllare se arriva l’e-mail dell’Agenzia delle Entrate

    L'e-mail inviata dall'Agenzia assume quindi particolare importanza perché segnala la presenza di una comunicazione relativa alla dichiarazione.

    Chi riceve l'avviso dovrebbe accedere alla propria area riservata e verificare l'ultima dichiarazione presentata, così da capire se il sostituto abbia comunicato il diniego.

    Se il problema riguarda esclusivamente il sostituto, intervenire entro il 10 novembre 2026 permette di restare nell'ambito del modello 730 e, in presenza dei requisiti, di indicare un nuovo sostituto oppure scegliere la modalità senza sostituto.

    Ignorare la comunicazione, invece, può comportare la perdita della possibilità di utilizzare il 730 integrativo di tipo 2 e rendere necessario il successivo ricorso al modello Redditi.

    In sintesi: il diniego del sostituto non comporta la perdita automatica del credito risultante dal 730. È però necessario verificare tempestivamente la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e utilizzare lo strumento previsto in funzione della propria situazione, tenendo presente la scadenza del 10 novembre 2026 per il 730 integrativo di tipo 2 online.