• Dogane e commercio internazionale

    Invio Intrastat, cambia tutto: le date da segnare per passare a Intr@web

    Novità per gli operatori di intrastat, attenzione al fatto che, ADM annuncia che dal 14 ottobre 2026 gli utenti U2S avranno a disposizione, per la presentazione degli elenchi Intrastat riferiti a periodi inclusi nell’anno 2026, l’applicativo Intr@web.

    Vediamo il calendario e il periodo transitorio rispetto ai precedenti strumenti per intrasta.

    Intr@web per l’intrastat: il calendario 2026/2027

    Le Dogane con un avviso del 22 luglio, oltre alla novità dellintr@web obligatorio dal 2027, spiegano che, gli operatori intrastat, per eventuali necessità di strumenti di fallback avranno in una fase transitoria anche:

    • il pacchetto Intr@web versione 27000 
    •  “Intra Online”.

    Il cambiamento però sarà definitivo dal 2027.

    Per la presentazione degli elenchi riferiti a periodi inclusi nell’anno 2027, l’unico strumento per la compilazione e trasmissione sarà Intr@web venendo dismessi il pacchetto Intr@web il servizio “Intra Online” dal giorno 8 febbraio 2027.
    Inoltre a partire dal 4 novembre 2026, invece, saranno attivi nel medesimo ambiente i nuovi servizi System to System, già descritti con precedente avviso, e i servizi attualmente attivi su STD che saranno, tuttavia, dismessi nel corso dell’anno 2027.
    Si ricorda che per accedere ai servizi U2S e S2S, è necessario autenticarsi nell’area riservata del sito istituzionale ADM con le procedure fissate.

    Questa modalità riguarda gli operatori che dispongono di propri software gestionali e consente il dialogo diretto tra gli applicativi aziendali e i sistemi messi a disposizione dall’ADM per la ricezione degli elenchi Intrastat.

    La funzionalità S2S riguarda le imprese e gli intermediari che gestiscono elevati volumi di dati o che hanno integrato la predisposizione degli elenchi Intrastat nei propri processi amministrativi.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: cosa cambia per i Notai dal 23 luglio

    Il Decreto Legislativo n 122/2026 in vigore dal 23 luglio dopo la pubblicazione in GU n 156 dell'8 luglio prevede una novità per i Notai e l'antiriciclaggio.

    In particolare, il decreto come annunciato dagli stessi notai, prevede l'istituzione dell’Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, in attuazione del nuovo quadro normativo europeo delineato dalla Direttiva Ue 2024/1640. 

    Il decreto legislativo n. 122/2026 va a riformare l’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 231/2007. 

    Organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio: regole 2026

    L’Organismo, autonomo e indipendente, di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio istituito presso il CNN è destinato a raccogliere e analizzare i dati relativi all’attività notarile ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e sarà integrato con il Sistema di conservazione del Notariato.
    Come specificato dagli stessi notai, la riforma dell’articolo 34-bis rappresenta un passaggio di particolare rilievo per il rafforzamento del sistema italiano di lotta al riciclaggio riconoscendo, sul piano normativo, il ruolo del Notariato quale presidio qualificato di legalità e valorizzando un modello fondato sull’analisi dei dati, sulla qualità delle informazioni, sulla collaborazione istituzionale e sull’adozione di procedure sempre più oggettive, omogenee e verificabili.
    L’istituzione dell’Organismo di gestione accentrata delle segnalazioni antiriciclaggio si inserisce in un percorso che vede il Notariato impegnato da tempo nella costruzione di un modello avanzato di prevenzione antiriciclaggio.

    L’istituzione del nuovo rganismo consentirà ai Notai di coniugare l’efficacia della prevenzione con un quadro procedurale più chiaro, proporzionato, oggettivo e documentabile supportando in modo più efficiente l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
    Attenzione al fatto che il Dlgs n 122/2026 prevede altresì che l'operatività dell'organismo sia subordinata all’emanazione di un primo decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero di Giustizia, e sarà regolamentata dal Consiglio Nazionale del Notariato d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e assicurerà elevati standard di sicurezza, interoperabilità e accesso.

    Organismo di gestione dati antiriciclaggio: il ruolo dei notai

    L’organismo istituito presso il Notariato opererà con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio nazionale del notariato.

    L’attività sarà svolta anche attraverso una banca dati collegata al Sistema di conservazione del notariato.

    I notai saranno tenuti a inserire nella banca dati:

    • copie autentiche, dati e informazioni derivanti o relativi agli atti ricevuti o autenticati, secondo contenuto, termini e modalità da definre con il prossimo decreto attuativo;
    • dati e informazioni conservati utili a prevenire, individuare o accertare attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
    • dati raccolti per le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da ciascun notaio nell’esercizio dell’attività professionale.

    Compito dell’organismo è appunto quello di analizzare i dati ricevuti e svolgere analisi per  individuare la significatività e la rilevanza delle singole operazioni.

    In attesa delle istruzuioni attuative si rimanda al Dlgs n 122/2026.

  • Riforma fiscale

    Correttivo Omnibus: novità per i crediti ceduti dei professionisti

    In data 21 luglio è stato inviato il testo del Decreto legislativo Omnibus alle commissioni parlamentari per l'iter finale di approvazione.

    Il Correttivo Omnibus era stato approvato, ricordiamolo, il 10 giugno in via preliminare dal Governo e contiene “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione”

    Vediamo le novità per la cessione dei crediti dei professionisti.

    Trattamento fiscale proventi da cessione o compensazione dei crediti d’imposta

    In sintesi, l’articolo 3 del Decreto Omnibus stabilisce che costituiscono reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta diversi da quelli che derivano dalla liquidazione delle imposte, ivi inclusi quelli relativi agli incentivi per gli  interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. 

    Tali differenziali positivi sono soggetti ad imposta sostitutiva (26 per cento), qualora non costituiscano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale (che invece concorre a formare il reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta). 

    Si precisa che, in caso di compensazione, tali differenziali siano pari alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta (comma 1).
    Tali disposizioni si applicano ai crediti d’imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero su scelta del contribuente, previa presentazione di apposita dichiarazione integrativa, ai crediti d’imposta già acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (comma 2).

    Determinazione del reddito di lavoro autonomo: novità in arrivo

    L'articolo 3, comma 1, inserisce due nuovi (commi 3- quater e 3-quinquies) all’articolo 54 (rubricato “Determinazione del
    reddito di lavoro”) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 volte a definire il trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
    Nello specifico, si stabilisce che costituiscono reddito i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte. 

    Sono altresì ricompresi i crediti d’imposta relativi agli incentivi per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovverosia quelli relativi:

    • al recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR);
    • all’efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
    • all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013);
    • al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019);
    •  all’installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici) e 6 (installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici) dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;
    • all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013);
    • al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020).

    Crediti in compensazione: come si determina il differenziale

    Per quanto concerne il criterio di determinazione dei differenziali, la norma precisa che, in caso di compensazione, questi sono determinati con riferimento alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.
    Il nuovo comma 3-quinquies definisce le modalità di tassazione dei differenziali positivi, di cui al nuovo comma 3-quater, derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta, nei termini che seguono:

    • i differenziali positivi sono soggetti all’imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 26 per cento prevista per i redditi diversi dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta, mediante versamento diretto, nei termini e nei modi previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione;
    • i crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

    Si precisa che i proventi derivanti da tali operazioni rientrano fra i redditi di lavoro autonomo, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, in proporzione alla quota compensata nel caso di crediti d’imposta compensati, e che tali proventi sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (26 per cento).

    Nella nuova norma si precisa che concorrono, comunque, alla formazione del reddito di lavoro autonomo i crediti che costituiscono il compenso dell’attività artistica o professionale prestata.

  • Contribuenti minimi

    Forfettari e accertamento: le novità del Correttivo

    Cambiano le regole sui controlli per chi applica il regime forfettario. L’articolo 20 del Correttivo Omnibus elimina il vantaggio sui termini di accertamento riconosciuto ai contribuenti con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche. La disposizione, non ancora definitiva, avrebbe effetto dal periodo d’imposta 2026.

    Scarica qui il testo.

    Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus

    In base al comma 74 dell'articolo 1 della legge n 190/2014 per i forfettari per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'art 43 comma 1 del DPR 600/73

    è ridotto di un anno. 

    Con il Correttivo si prevede che l’articolo 20 modifica la disposizione concernente la disciplina del procedimento accertativo, di cui all’articolo 1, comma 74 della legge n. 190 del 2014.
    Ai fini di semplificazione normativa e razionalizzazione della disciplina del procedimento accertativo, con tale modifica si sopprime la disposizione che prevedeva, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, con effetto sui controlli effettuati in relazione ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti.
    Si ricorda che la legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale), e, in particolare, l’articolo 17 mira a semplificare il procedimento accertativo e dal 1° gennaio 2024 l’obbligo della fatturazione elettronica è stato esteso anche ai soggetti che applicano il regime forfetario. 

    Pertanto  è venuta meno la ratio della previsione, contenuta nel comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».

  • Riforma fiscale

    Omnibus 2026: fringe benefit, IVA e forfettari, cosa cambia

    Lo schema di decreto legislativo Omnibus 2026, composto da 27 articoli e correttivo della riforma fiscale, introduce modifiche trasversali a TUIR, IVA, accertamento, fiscalità internazionale e Terzo settore. Ecco tutte le novità raggruppate per area.

    Si rimanda al testo bollinato del Dlgs diffuso alla stampa con il dettaglio degli articoli.

    Correttivo Riforma Fiscale: carichi di famiglia

    L'art. 1 riscrive l'art. 12, comma 4-ter del TUIR: al primo periodo vengono soppresse le parole relative al requisito di convivenza per figli e coniuge non separato; al secondo periodo viene aggiunto che il vincolo della convivenza resta limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile

    In pratica, per figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio, adottati, affiliati, affidati, o conviventi del coniuge deceduto) e per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la convivenza non è più richiesta ai fini del carico fiscale. 

    Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.

    Decreto omnibus: fringe benefit auto aziendali

    L'art. 2 sostituisce la lett. a) dell'art. 51, comma 4 del TUIR. 

    Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sui costi chilometrici ACI. 

    Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in

    I valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione. In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore è incrementato del 5%.

    È inoltre sostituito il comma 48-bis dell'art. 1 della L. 207/2024: resta ferma la disciplina previgente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025. Dal 1° gennaio 2026 le nuove disposizioni sugli accessori si applicano anche a questi veicoli, fermi restando i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 (senza rimborso di maggiori imposte versate). Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2026.

    Cessione o compensazione di crediti d’imposta: i differenziali diventano reddito

    L'art. 3 aggiunge i commi 3-quater e 3-quinquies all'art. 54 del TUIR. 

    I differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte (compresi gli incentivi ex art. 121, comma 2, D.L. 34/2020) costituiscono reddito

    In caso di compensazione, i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo/valore d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta. 

    Tali differenziali sono soggetti a imposta sostitutiva con la stessa aliquota di cui all'art. 5 del D.Lgs. 461/1997, da versare mediante versamento diretto nei termini del saldo delle imposte sui redditi. 

    Sono esclusi i crediti che costituiscono corrispettivo di prestazione artistica o professionale (che concorre a formare il reddito per la parte compensata).

    Le disposizioni si applicano ai crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto. 

    Gli esercenti arti e professioni possono applicarle anche ai crediti già acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa (senza rimborso di maggiori imposte già versate).

    Decreto omnibus: le novità per le imprese

    L'art. 4 modifica gli artt. 32, 55 e 56-bis del TUIR, estendendo il reddito agricolo anche a quello prodotto tramite l'utilizzo di immobili di cui alla lettera b-bis) dell'art. 32, comma 2, e ridefinendo l'ambito soggettivo di applicazione (imprenditori individuali, società semplici, soggetti con opzione ex art. 1, comma 1093, L. 296/2006).

    Avvicinamento valori contabili e fiscali

    L'art. 5 modifica numerosi articoli del TUIR (94, 95, 101, 103, 108, 110, 162-bis) su: valutazione dei titoli secondo i principi contabili internazionali; deducibilità dei componenti negativi da operazioni con pagamento basato su azioni; valutazione delle immobilizzazioni finanziarie; deduzione del costo di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita (limite di un diciottesimo del valore); requisito di esercizio "in via esclusiva o prevalente" delle attività ai fini della qualifica di intermediari finanziari. Le decorrenze sono differenziate ma convergono, in massima parte, sul periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

    Riallineamento straordinario dei valori contabili-fiscali

    L'art. 6 consente il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 192/2024, ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali. 

    Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi e l'imposta si versa in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo.

    Riporto delle perdite fiscali e conferimenti

    L'art. 7 fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 84, comma 3 del TUIR sul trasferimento di partecipazioni di maggioranza ai fini del riporto perdite. 

    L'art. 8 apporta correzioni testuali agli artt. 84 e 172 TUIR. 

    L'art. 9 rivede la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti (artt. 175 e 177 TUIR): se il valore di realizzo risulta inferiore anche al valore normale, quest'ultimo diventa il riferimento per il minor importo. Si applica ai conferimenti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, con effetto anche sui periodi precedenti se le dichiarazioni sono già conformi.

    Fiscalità internazionale: perdite estere definitive e Pillar Two

    L'art. 10 aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 181 TUIR: le perdite di una società residente in UE o SEE che partecipa a una fusione con società italiane possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante, a condizione che vi sia controllo tra le società partecipanti (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e che le perdite non siano più utilizzabili nello Stato di residenza per cessazione dell'attività.

    L'art. 11 modifica il D.Lgs. 209/2023 in materia di imposizione minima globale, introducendo il nuovo art. 39-bis su regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati, applicabile agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026. Vengono inoltre definiti in allegato i concetti di "incentivo fiscale qualificato" e "limite massimo basato sulla sostanza" (pari al 5,5% delle spese salariali ammissibili o degli ammortamenti, con opzione quinquennale all'1% del valore contabile delle immobilizzazioni).

    Decreto omnibus: IVA e adempimento collaborativo

    L'art. 12 modifica l'art. 19, comma 1 e l'art. 25 del DPR 633/1972, oltre agli artt. 56 e 88 del nuovo testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026): il termine per la detrazione IVA viene spostato al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura d'acquisto, in luogo dell'anno in corso.

    Adempimento collaborativo: rateizzazione fino a 20 rate

    L'art. 16 modifica il D.Lgs. 128/2015: le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate possono essere versate in unica soluzione o fino a 20 rate trimestrali, con versamento della prima rata entro 60 giorni dalla notifica. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comporta la decadenza dal beneficio e l'iscrizione a ruolo dei residui, con sanzione maggiorata della metà. 

    Viene inoltre introdotta la possibilità per i contribuenti di comunicare all'Agenzia i rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione per il regime, purché la comunicazione sia esauriente e precedente a eventuali accessi, ispezioni o verifiche.

  • Pace Fiscale

    Cartelle di Comuni e Regioni, rottamazione al via: chi potrà presentare domanda

    L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello per la rottamazione dei tributi locali.

    Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale ha previsto la misura agevolativa.

    Si tratta della possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.

    La conversione in legge del DL n 63/2026 contiene tra le altre norme la conferma della proroga di alcuni termini relativi all’estensione della rottamazione-quinquies agli enti territoriali.

    Il calendario della rottamazione-quinquies era inizialmente stringente e anche l’IFEL con una nota si era espresso con richiesta per ammorbidirlo.

    Il DL 63/2026 individua nuovi termini per la procedura vediamoli di seguito.

    Rottamazione per tributi locali: che cos’è

    La Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, ha introdotto importanti novità in materia fiscale. 

    In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

    L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026, termine prorogato al 31 luglio, secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet.

    Rottamazione degli enti territoriali: il calendario da sapere

    Con la legge n 113/2026 di conversione del DL n 63/2026 si prevede che:

    • a decorrere dal 15 ottobre 2026 e non dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
    • tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 e non tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
    • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e non entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo;
    • entro il 28 febbraio 2027 e non entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;

    Per gli enti territoriali ( Comuni e Regioni) possibilità di aderire entro il 31 luglio.

    Rottamazione enti locali: modello per i comuni e data per la domande

    Il 9 giugno, l'Ader ha pubblicato il modello ufficiale da utilizzare per l'adesione da parte dei comuni.

    Scarica qui il Modello Rottamazione quinquies per l'adesione da parte degli Enti

    Il comunicato stampa della Riscossione oltre a riepilogare tutte le regole per aderire ha reso disponibile il Modello della Rottamazione quinquies dei tributi locali da inviare da parte dei comuni e solo allora i contribuenti potranno aderire.

    In partcolare, dal 16 settembre sul sito di AdeR, dopo che l’ente territoriale abbia adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026 i cui termini sono stati modificati dalla Legge di conversione del DL n 63/2026.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    CU massive dal 22 luglio: l’ADE informa del nuovo servizio

    Dal 22 luglio gli intermediari abilitati possono scaricare in modo massivo le CU 2024/2025 con il nuovo servizion di interoperabilità.

    Con il Provvedimento n. 200918 del 6 lgulio le Entrate hanno pubblicato le regole e le specifiche tecniche per l’acquisizione dei dati utilizzando i servizi erogati secondo il modello Application Programming Interface – API “servizi di interoperabilità” disponibili all’interno della Piattaforma API management.

    In particolare, API è il sistema tecnologico per l’erogazione dei servizi attivato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 118366 del 4 aprile 2023.

    Le modalità di utilizzo della Piattaforma sono descritte nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento (Allegato 1).

    API del Fisco: chi ha accesso e come

    Il provvedimento in oggetto ha specificato che ciascun utente, all’interno dell’area riservata del sito internet vdell’Agenzia delle entrate, in funzione del proprio profilo autorizzativo (tipologia di utenza), consulta il catalogo dei servizi di interoperabilità, erogati tramite la Piattaforma, per i quali può richiedere l’attivazione, previa adesione alle condizioni generali di utilizzo, specifiche per ciascuna tipologia di servizio API.
    Le modalità di utilizzo di ciascun servizio di interoperabilità reso disponibile sono descritte nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il provvedimento approva anche le specifiche tecniche che definiscono le modalità di utilizzo della Piattaforma.

    L'Agenzia con il provvedimento ha annunciato che il primo servizio reso disponibile è quello che consente lo scarico massivo delle CU relative agli anni d’imposta 2025 e 2024 e dal 22 luglio lo ha reso operativo agli intermediari abilitati, pubblicando anche una utile guida in merito, clicca qui per scaricarla.

    I servizi di interoperabilità possono essere utilizzati dai soggetti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate,
    Entratel e Fisconline

    Più in dettaglio, ciascun servizio può essere fruito integrando i propri sistemi gestionali con le “chiamate”, ossia le funzioni informatiche con le quali i servizi stessi possono essere invocati. 

    Le modalità di utilizzo devono rispettare le specifiche tecniche generali della Piattaforma e quelle di ciascun servizio.
    L’elenco dei servizi di interoperabilità che ciascun utente può attivare è disponibile all’interno del servizio “Catalogo dei servizi di interoperabilità” disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate.

    Allegati: