• Fatturazione elettronica

    Delega unica servizi online Entrate e Riscossione: dall’ 8.12 basta una comunuicazione

    Dall'8 dicembre 2025 è operativa una nuova procedura solo telematica che consente ai contribuenti di conferire una delega unica al proprio intermediario (commercialista, consulente, CAF/intermediario abilitato) per l’accesso e l’operatività nell’area riservata sia dell’Agenzia delle Entrate sia dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

    Con un’unica comunicazione si attiva il mandato per uno o più servizi online dei due enti, con scadenze uniformate e rinnovi più semplici.

    Per accompagnare il passaggio al nuovo sistema, Entrate e Riscossione mettono a disposizione una guida dedicata sui rispettivi siti con:

    • istruzioni operative per l’attivazione;
    • regole aggiornate per cittadini e intermediari.

    Inoltre, nelle aree riservate degli intermediari è disponibile un file con l’elenco delle deleghe attive e le scadenze, utile per pianificare rinnovi e verifiche, soprattutto in vista del termine del 28 febbraio 2027 per le deleghe “storiche”.

    Perché è una novità importante

    È un passo concreto di semplificazione: unifica regole, modalità e scadenze delle deleghe, riducendo adempimenti ripetitivi e rendendo più lineare la gestione operativa per studi e contribuenti. 

    In più, vengono chiariti tempi di validità e “fase di transizione” per le deleghe già attive.

    La delega unica permette di autorizzare l’intermediario a usare, per conto del contribuente, uno o più servizi digitali disponibili:

    • sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Entrate);
    • nell’area Equipro sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Riscossione).

    La misura nasce dall’art. 21 del D.lgs. n. 1/2024 ed è attuata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2024: l’obiettivo è uniformare comunicazione, rinnovo e scadenze delle deleghe, evitando doppie procedure.

    Quanto dura la delega: le scadenze da segnare

    Le nuove deleghe, attivate dall’8 dicembre 2025:

    • restano efficaci fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento;
    • possono cessare prima solo in caso di revoca (da parte del contribuente) o rinuncia (da parte dell’intermediario).

    Esempio pratico: se la delega viene attivata nel 2025, la validità arriva fino al 31 dicembre 2029, salvo revoca/rinuncia.

    Le deleghe già attive al 5 dicembre 2025 restano valide fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027 (se non ancora scadute).

    Questa “deadline” serve a traghettare il sistema verso l’unificazione completa, senza lasciare in vita deleghe con regole diverse troppo a lungo.

    Come si attiva la delega unica (tutto digitale)

    Il contribuente può procedere in autonomia oppure tramite intermediario.

    1) Attivazione diretta del contribuente

    Il contribuente accede alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con: SPID, oppure CIE, oppure CNS,

    e indica:

    • intermediario incaricato;
    • servizi da delegare (uno o più, tra Entrate e/o Riscossione).

    2) Attivazione tramite intermediario

    In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dall’intermediario con modalità esclusivamente digitali

    Prima dell’attivazione telematica resta necessario l’accordo/mandato tra contribuente e intermediario, che può essere stipulato in cartaceo o in formato digitale.

    Rinnovo più semplice: quando si può fare

    Per evitare “buchi” di operatività, il rinnovo di una delega in scadenza potrà essere comunicato: a partire dal 2 ottobre dell’ultimo anno di validità.

    In questo modo, la delega rinnovata risulterà nuovamente attiva: dal 1° gennaio dell’anno successivo.

    I servizi online delegabili per Agenzia delle Entrate, nella prima fase rientrano, tra gli altri:

    • Cassetto fiscale delegato;
    • Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, tra cui:
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (o duplicati informatici);
      • consultazione dei dati rilevanti IVA;
      • registrazione dell’indirizzo telematico;
      • fatturazione elettronica e conservazione;
      • accreditamento e censimento dispositivi;
      • acquisizione dei dati ISA;
      • acquisizione dei dati per la proposta di concordato preventivo biennale.

    Servizi disponibili in Equipro per Agenzia Entrate-Riscossione

    Equipro è l’area riservata ai professionisti sul sito di Riscossione.

    Tra i servizi citati:

    • consultazione della situazione debitoria (cartelle e avvisi dal 2000);
    • consultazione dei piani di rateizzazione;
    • pagamento cartelle e avvisi;
    • richiesta online di rateizzazione fino a 120.000 euro;
    • invio istanze di sospensione legale della riscossione;
    • gestione delle istanze di definizione agevolata;
    • assistenza, informazioni e prenotazione di un appuntamento in videochiamata.
  • Successioni

    Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambiano

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" con anche modifiche ai termini per richiedere l'assenza e la morte presunta, vediamo i dettagli.

    Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambia

    Con l'articolo 38 rubricato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si riduce da:

    • due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza,
    • dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.

    La disposizione reca modifiche agli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

    L’ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti:

    • l’ipotesi di scomparsa di una persona, 
    • ovvero l’assenza e la morte presunta,

     finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell’autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. 

    Entrambi gli istituti prevedono l’accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l’assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. 

    Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. 

    La dichiarazione d’assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l’assenza.
    La lett. a) del comma 1 modifica l’articolo 49 del codice civile riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza della persona medesima.
    Attualmente la normativa richiede che siano trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia riguardante la persona scomparsa, l’articolo abbrevia ad un anno tale termine

    L’assenza è una situazione di diritto perché unisce al sostrato materiale della mancanza di notizie oltre il biennio l’elemento formale della sentenza che la
    dichiara. 

    Con essa si cerca di attuare un equo contemperamento tra l’interesse dell’assente alla conservazione del patrimonio e l’interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l’esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti.
    Se tra i presupposti per la sua dichiarazione rientra la giustificata incertezza sull’esistenza in vita dello scomparso non è invece richiesto che sia preceduta
    dalla nomina del curatore di quest’ultimo
    Tra i soggetti che ragionevolmente ritengano di avere diritti sul patrimonio dello scomparso, la dottrina comprende i presunti eredi testamentari, coloro che
    sarebbero liberati dalle obbligazioni in dipendenza della morte dello scomparso, il nudo proprietario che si avvantaggerebbe della consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà, il donante con patto di reversibilità, il co-usufruttuario, il titolare di un usufrutto congiuntivo o di diritto di accrescimento. Sono invece esclusi i
    creditori dei presunti eredi, i creditori dell’assente e il P.M..
    Il procedimento per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile. 

    Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma.

    La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
    Relativamente agli effetti occorre rammentare che la dichiarazione di assenza costituisce il presupposto necessario per chiedere i provvedimenti di cui agli
    articoli 50-55 ed in particolare l’immissione nel possesso dei beni che non può pertanto ritenersi effetto automatico. Costituiscono tuttavia effetti immediati lo
    scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi (art. 191) e la non impugnabilità del matrimonio contratto dal coniuge dell’assente (art.
    117). 

    Nessuna conseguenza la sentenza produce sullo stato e sulla capacità personale dell’assente, né sul suo patrimonio, pertanto egli è pienamente capace di disporre dei propri beni
    La lett. b) del comma 1 dell’articolo 38 modifica invece l’articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell’assente), dimezzando (da dieci a cinque anni) il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialisti e AI: modifiche al codice deontologico e alle sanzioni

    Il Consiglio Nazionale del Commercialisti ed esperti contabili, nella seduta del 20 novembre 2025, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico. 

    Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Scarica qui il nuovo codice delle sanzioni

    Vediamo il dettaglio l'articolo 21 del codice deontologico diffuso con una informativa del CNDCEC datata 4 dicembre scorso

    Codice sanzioni Commercialisti: articolo 21 esecuzione dell’incarico e AI

    L'articolo 21 prevede che:

    1. Il professionista svolge la propria attività a favore del cliente in libertà, autonomia e indipendenza.
    2. Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato.
    3. Il professionista deve tempestivamente illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli.
    4. Il professionista deve informare tempestivamente il cliente in merito ai nuovi avvenimenti in grado di incidere sul mandato affidato.
    5. Il professionista, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso.
    6. Il professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
    7. Il professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico –professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.
    8. Nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale.
    9. Il professionista, quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di:
    a) verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati;
    b) accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali. In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate di cui all’art. 8 del presente codice comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal presente codice deontologico e dalle norme vigenti in materia.
    10. In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta.

  • Contenzioso Tributario

    Autotutela PA: ridotti i termini per procedere

    La Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" continene una norma con la riduzione dei termini di autotutela per gli atti della PA, vediamo i dettagli.

    Ridotto i termini dell’autotutela nella Legge sulle semplificazioni

    L’articolo 1 riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale lepubbliche amministrazioni possano procedere all’annullamento di ufficio
    dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

    A tal fine, la disposizione modifica l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell’ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l’annullamento d’ufficio, con il quale l’amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado.

    L’annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.
    Come evidenzia il dossier alla legge, secondo la giurisprudenza consolidata, che è stata recepita nella legge n. 241/1990 con la riforma del 2005, i presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, che ha effetti ex tunc, sono:

    •  l’illegittimità originaria del provvedimento, ex art. 21-octies comma 1 della legge 241/1990, ossia nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza;
    • l’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità;
    • l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari. 

    Ne risulta che l’annullamento è provvedimento discrezionale, chiamato a ponderare l’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.
    L’esercizio di questo potere discrezionale non esime l’amministrazione dal dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti. Ai sensi dell’art. 21 nonies, co. 1, della L. 241 del 1990 l’annullamento d’ufficio va adottato «entro un termine ragionevole», decorso il quale
    l’amministrazione decade dal potere. Ciò a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo di coloro ai quali ilmprovvedimento di primo grado da eliminare abbia recato vantaggio.
    Per eliminare incertezze nei rapporti giuridici rispetto alla valutazione discrezionale della ragionevolezza del termine, la legge n. 124 del 2015 (art. 6) aveva specificato che tale termine non fosse comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado per i casi di annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, anche ove si tratti di provvedimenti formatisi a seguito di silenzio-assenso.
    Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con il D.L. n. 77 del 2021 (art. 63, co. 1) disponendo una riduzione del termine da diciotto a dodici mesi, al fine di “consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico”.
    Con la disposizione in esame, il limite temporale massimo per procedere all’annullamento d’ufficio viene ulteriormente ridotto a sei mesi.
    In base alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge l’ulteriore riduzione risponde all’esigenza di salvaguardare il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari del provvedimento.
    Conseguentemente, per ragioni di coerenza interna del testo normativo, si modifica il riferimento al termine, da dodici a sei mesi, anche al comma 2-bis dell’articolo 21-nonies della L. 241/1990 il quale dispone che l’esercizio del potere di autotutela potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l’adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre

    Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
    un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

    In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, In attesa delle istruzioni tecniche, riepiloghiamo la misura agevolativa.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli

    Con il Bando si pubblicano le regole generali per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

    Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.

    Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire:

    • dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.

    Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.

    Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse

    Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.

    Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:

    • a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
    • b) l’acquisto di libri;
    • c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
    • d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria  dell’istituzione scolastica;
    • e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    IMU e TARI: nuove regole in arrivo

    La Camera ha approvato, in data 4 dicembre, e in prima battuta, una proposta di legge con modifiche alla disciplina dell.'IMU e della TARI.

    Ora spetterà al Senato pronunciarsi.

    Vediamo quali sono le principali novità che ci aspettano a tema imposta municipale propria e imposta sui rifiuti.

    IMU e TARI: nuove regole in arrivo

    In sintesi, si dovrebbe andare verso un nuovo regime di riduzioni IMU e TARI per i residenti all’estero.

    Si dovrebbe iscrivere il regime delle agevolazioni per IMU e TARI, a favore delle persone fisiche residenti all’estero che risultano proprietarie di immobili siti in Italia.

    In particolare, si subordina il riconoscimento delle agevolazioni alla circostanza che, nel periodo precedente al trasferimento all’estero, il proprietario abbia risieduto per almeno cinque anni in Italia.

    Inoltre, si vorrebbe prevedere che le riduzioni dell’IMU e della TARI competano esclusivamente per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, che deve risultare contemporaneamente:

    • posseduta a titolo di proprietà dal non residente;
    • non locata o data in comodato d’uso;
    • ubicata nel Comune di ultima residenza del proprietario trasferito, e tale Comune deve avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
      In aggiunta, con riguardo alla riduzione dell’IMU, è richiesto che l’unità abitativa abbia una rendita catastale non superiore a 500 euro.

    Al ricorrere di questi requisiti, la novità normativa, a decorrere dal 2026, dovrebbe riconoscere una riduzione dell’IMU in misura graduata a seconda della rendita catastale dell’immobile oggetto d’agevolazione.

    Verrebbe disposto che l’IMU:

    • non è dovuta se l’immobile ha una rendita catastale non superiore a 200 euro;
    • è dovuta al 40% se la rendita catastale è compresa tra 201 e 300 euro;
    • è dovuta al 67% se la rendita catastale è compresa tra 301 e 500 euro.

    Per quanto riguarda l’agevolazione TARI non dovrebbe essere subordinata ad alcun limite di rendita catastale dell’immobile o alla tariffa corrispettiva, per le quali la proposta di legge riconosce comunque la riduzione alla metà, a prescindere dalla rendita dell’immobile (e ferma restando la compresenza degli ulteriori requisiti illustrati).

    In ogni caso, in considerazione del tenore letterale della proposta di legge, tali riduzioni dell’IMU e della TARI dovrebbero competere non soltanto ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, ma più in generale a tutti i non residenti (in presenza degli ulteriori requisiti sopra richiamati).

    Le agevolazioni recate dalla proposta di legge in esame dovrebbero sostituire le riduzioni ai fini dell’IMU e della TARI.

    Si attende il testo approvato dal Senato.

  • Adempimenti Iva

    Cessione di case prefabbricate in esenzione IVA

    Con la Risposta a interpello n 304 le Entrate hanno trattato il caso della cessione di case prefabbricate da parte di imprese estere a clienti italiani.

    La risposta chiarisce i principali dubbi fiscali legati a queste operazioni, in particolare quando il fornitore aderisce al regime OSS e il cliente è un consumatore finale non soggetto IVA residente in Italia.

    Cessione di case prefabbricate in esenzione IVA

    L’istante è una società con sede in uno Stato UE, registrata ai fini IVA e aderente al regime One Stop Shop (OSS) per le vendite a distanza. 

    La sua attività principale è la produzione e vendita di case prefabbricate a telaio e modulari a clienti privati residenti in Italia.

    Nel caso esaminato, le case prefabbricate non sono vendute in kit da montare, ma sono completamente finite, dotate di impianti installati, rifinite internamente e pronte per essere abitate

    La consegna avviene tramite trasporto, seguita da installazione e collegamento agli impianti sul suolo italiano, effettuati dallo stesso venditore o da soggetti incaricati.

    L’interpello si articola in tre quesiti fondamentali:

    1. La società chiede se possa applicare l’IVA agevolata al 4% o al 10% in base a una dichiarazione del cliente che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.
    2. Domanda se, operando in regime OSS, sia sufficiente registrare l’operazione nello Stato membro di identificazione OSS, o se siano necessari ulteriori adempimenti in Italia.
    3. Infine, chiede quali siano le conseguenze nel caso in cui la dichiarazione del cliente si riveli falsa o mendace, in particolare se esista una responsabilità del venditore.

    L’Agenzia ha valutato attentamente le caratteristiche delle case modulari, concludendo che se installate in modo stabile sul suolo costituiscono “beni immobili” ai sensi dell’art. 13-ter del Regolamento UE 282/2011.

    Una costruzione prefabbricata che non è facilmente smontabile o spostabile è da considerarsi bene immobile.

    L’Agenzia chiarisce che l’aliquota agevolata può essere applicata solo se:

    • la casa è un bene immobile installato in Italia;
    • la società estera è qualificabile come impresa costruttrice (come da Circolare 22/E/2013);
    • sono rispettati i requisiti soggettivi previsti per le agevolazioni “prima casa” (se si applica il 4%).

    Non è sufficiente la sola dichiarazione del cliente: la responsabilità fiscale ricade comunque sull’acquirente in caso di dichiarazione mendace, ma il venditore deve verificare l’aderenza ai presupposti oggettivi.

    La cessione di beni immobili non rientra nel regime OSS, riservato alle vendite a distanza di beni mobili. 

    Pertanto, il soggetto estero che vende case modulari a clienti italiani deve:

    • identificarsi direttamente ai fini IVA in Italia oppure
    • nominare un rappresentante fiscale italiano.

    Inoltre, le case modulari installate stabilmente devono essere censite al Catasto Fabbricati, anche se appoggiate al suolo.

    Se il cliente rilascia una dichiarazione falsa per ottenere l’IVA agevolata, sarà lui a subire le sanzioni:

    • recupero dell’imposta non versata;
    • sanzione del 30% della differenza;
    • interessi di mora.

    La società venditrice non è sanzionabile, ma deve agire con diligenza nel raccogliere e conservare la documentazione.

    Allegati: