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Associazione no profit ed esonero dal collegamento Pos
Secondo le Entrate le attività di mostre, fiere ed esposizioni organizzate da un'associazione senza scopo di lucro, non rientrano nell’obbligo di collegamento tra Pos e registratore fiscale previsto dal nuovo articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026.
Per tali contribuenti è valido il sistema di certificazione dei corrispettivi già in uso, senza necessità di integrare tecnicamente gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di registrazione fiscale.
Tutto ciò è stato chiarito con la Risposta a interpello n 298 del 27 novembre.
Associazione no prift ed esonero dal collegamento pos
Un’associazione senza scopo di lucro, che si occupa di promuovere attività a favore dei gatti e che, in particolare, organizza esposizioni e fiere feline, con un volume d’affari annuo inferiore a 50.000 euro, ha chiesto se fosse obbligata a collegare il Pos al registratore telematico per gli incassi dei biglietti d’ingresso, come previsto dalla legge di bilancio 2025.
La risposta dell’Agenzia, basata su un quadro normativo preciso, evidenzia che le attività di mostre e fiere sono disciplinate dall’articolo 74-quater del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) e rientrano nella Tabella C allegata allo stesso decreto.
Per queste attività, la certificazione dei corrispettivi avviene tramite titoli di accesso emessi con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Nel caso, però, diei cosiddetti contribuenti minori cioè quelli che non superano i 50.000 euro di volume d’affari annuo è consentito l’uso di ricevute fiscali o scontrini prestampati a tagli fissi.
Inoltre, i dati relativi agli incassi vengono già trasmessi alla Siae, che li rende disponibili all’Agenzia delle entrate, garantendo così la tracciabilità delle operazioni.
La legge di bilancio 2025 ha introdotto la ovità di collegamento tecnico tra Pos e registratore telematico per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, con l’obiettivo di integrare i processi di certificazione fiscale e pagamento elettronico.
Ma l’Agenzia ribadisce che le attività elencate nella Tabella C, come quelle dell’associazione richiedente, sono escluse da tale obbligo, proprio perché già soggette a un sistema di controllo parallelo tramite Siae.
L'esonero per così dire riguarda quelle attività che già sono certificate.
Allegati: -
Come richiedere il passaporto dal 1° dicembre: guida aggiornata
Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre 2025.
In questa guida completa viene spiegato:
- chi può richiederlo,
- come presentare la domanda,
- quali documenti sono necessari,
- quanto costa,
- e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.
Come richiedere il passaporto: procedura completa
La domanda può essere presentata:
- in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza,
- all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
- online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale passaportonline.poliziadistato.it tramite SPID o CIE
In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.
Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.Documenti necessari per richiedere il passaporto
Per presentare la domanda servono:
1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni). Si firma anche l’informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.
3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:
- recenti (entro 6 mesi),
- a colori su sfondo bianco,
- con espressione neutra,
- occhi aperti e ben visibili,
- riprese frontali (no profilo),
- nitide, senza ombre o riflessi,
- di dimensione 35–40 mm,
- con volto che occupa il 70–80% dell’immagine
Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.
4. Ricevuta del pagamento, attenzione fino al 30 novembre 2025 si continua ad accettare il pagamento tramite bollettino da € 42,50, dal 1° diocembre vi è una novità ossia l'importo sale a euro 42,70con pagamento tramite PagoPA o Poste.
5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.
6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.
7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.
8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.
Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità
Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.
Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:
- presso un Ufficio Postale
- tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA
- presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)
- online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP
Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).
Non sono più accettati:
- bollettini postali compilati dopo il 1° dicembre.
- bonifici,
- giroconti,
- altre forme di pagamento non PagoPA.
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Nuovo possibile condono edilizio nella Legge di Bilancio 2026: cosa cambia davvero
Con l’iter della Legge di Bilancio 2026 in fase finale, è ormai sul tavolo della maggioranza un pacchetto di emendamenti che prevede una sanatoria edilizia su larga scala.
Le misure allo studio
Si prevede la riapertura del condono previsto dal Decreto‑legge 269/2003, con estensione su tutto il territorio nazionale. Saranno sanabili — purché rispettino vincoli urbanistici e siano conformi agli strumenti vigenti al 31 marzo 2003 — una serie di abusi edilizi come tettoie, balconi, pergolati, logge, ristrutturazioni interne ed esterne, restauro, manutenzioni straordinarie e altri interventi di modesta entità.
Non rientrano invece nella sanatoria le nuove costruzioni completamente abusive, ampliamenti volumetrici significativi, sopraelevazioni, o edifici in aree con vincoli paesaggistici o ambientali severi.
Procedura e tempistiche
Gli emendamenti sono già inseriti nel fascicolo della manovra e sono considerati “con elevata probabilità” di approvazione da parte del Parlamento.
La norma prevederebbe che le opere da sanare siano ultimate entro il 30 settembre 2025 per poter accedere alla sanatoria.
Tuttavia, la sanatoria non sarebbe automatica: servirà una legge di recepimento da parte delle Regioni, che definirà le modalità effettive di adesione.Perché la misura fa discutere
Da un lato, la sanatoria può offrire un’opportunità concreta a chi ha regolarizzato – anche involontariamente – situazioni non in regola da tempo, evitando demolizioni o procedure sanzionatorie. Dall’altro, la riapertura di un condono — soprattutto su scala nazionale — riaccende il dibattito sull’equità, il rispetto delle regole urbanistiche e il rischio che incentivi l’abusivismo.
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Ddl Semplificazioni: atteso in GU, le norme principali
Il DDL semplificazioni approvato dalla Camera in data 26 novembre è pronto per l'entrata in vigore con la prossima pubblicazione in Gazzetta.
Ricordiamo che si tratta di pacchetto di semplificazioni per cittadini e imprese che interviene in diversi settori.
L’obiettivo non è soltanto quello di realizzare il Pnrr, che impone di rivedere 600 procedure entro il 2026, le prime 200 entro quest’anno, ma di avere una PA capace di erogare servizi a cittadini e imprese all’altezza delle loro aspettative.
Vediamo le principali norme contenute dal provvedimento.
Ddl Semplificazioni: alcune delle novità
In tema di successioni e donazioni si evidenziano gli articoli 41 e 44
L’articolo 41 interviene sull’articolo 2648 del codice civile semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.
Con le novità sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti:
- di aver accettato tacitamente l’eredità,
- di aver acquisito la qualità di erede per mancato compimento dell’inventario o per mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini
La norma ha lo scopo di ridurre i tempi di formalizzazione dei passaggi ereditari, garantendo al contempo maggiore certezza nelle vicende patrimoniali.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore è bene specificare che le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge
Il regime previgente continuerà a valere per le trascrizioni in corso soltanto se, entro sei mesi, saranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.
Relativamente all'articolo 44 si prevede che al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Inoltre, per le farmacie si prevede che possono somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quello contro il Covid, e offrire maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità: dalla telemedicina alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale. Nuova anche l’insegna: accanto alla tradizionale croce verde comparirà la scritta “Farmacia dei servizi”.
Per il Turismo, le auto dei clienti e per prendere in carico le loro valigie, gli alberghi potranno ottenere in via temporanea, una concessione di occupazione di suolo pubblico su porzioni di sedimi stradali, dove allestire parcheggi o piazzole per lo scarico di bagagli che non determinino intralcio alla circolazione. Novità anche per le guide alpine: non dovranno aver lavorato per dieci anni come aspiranti guide. Resta l’obbligo di presentare il certificato di idoneità psico-fisica. Per offrire servizi efficienti ai passeggeri, soprattutto nei periodi dell’anno con maggiori flussi turistici, sono previste anche misure che agevolano il reclutamento del personale marittimo, l’imbarco, lo sbarco e il suo trasbordo.
In ambito si istruzione, il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.
Novità anche sulla morte presunta e in particolare, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.
Per l'autotutela, si riducono da 12 a 6 mesi i termini entro cui l’amministrazione può provvedere all’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti illegittimi.
Si attende il testo in GU con le relative date di entrata in vigore.
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Tassazione dividendi: accordo raggiunto sulla soglia al 5%
Nel DDL di bilancio 2026 compare anche una norma sulla tassazione dei dividendi.
In estrema sintesi, con la norma inizialmente introdotta nel DDL in bozza si voleva prevedere un inasprimento per la tassazione dei dividendi e in particolare, per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata.
Vediamo un confronto tra ciò è in bozza di legge di bilancio e ciò che si vorrebbe emendare scendendo ad una percentuale del 5%.
Tassazione dividendi società: cosa si preannuncia per il 2026
Vediamo un confornto sulla norma del Ddl e quella dell'emendamento che dovrebbe andare a modificarla.
L'attuale formulazione dell'art 18 del Ddl. di Bilancio 2026 profila un’importante riforma della tassazione dei dividendi percepiti da società, con l’abbandono dell’attuale regime generalizzato di parziale esenzione (95%) previsto dall’art. 89, comma 2, del TUIR.
Tale regime verrebbe mantenuto solo se:
- la società percipiente detiene una partecipazione diretta pari almeno al 10% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- nella determinazione della soglia del 10% rilevano anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
- il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera.
Dettagliatamente l'art 18 in bozza del DDL di Bilancio 2026, rubricato Modifiche alla disciplina dei dividendi prevede che al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 59, al comma 1, dopo le parole «articolo 73», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo e secondo periodo.»;
- b) all’articolo 89:
- 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «lettere a), b) e c)», sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al primo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
- 2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lettera d)» sono inserite le seguenti: «, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento,» e, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della percentuale di cui al secondo periodo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.»;
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.
Dopo ampie valutazioni, pare che la norma emendativa voglia prevedere una soglia di partecipazione al 5% anzichè al 10% come inizialmente previsto.
Secondo l'emendamento, si dovrebbe prevedere che,
- da un lato, l’obbligo di partecipazione per avere il regime agevolato non scatterà più oltre il 10% ma dal 5% in poi;
- dall’altro, la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni.
Il tutto a decorre dal 1° gennaio 2026 senza effetti retroattivi.
Si attende la norma definitiva e quindi quella emendata con le modifiche.
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Cedolare secca affitti brevi 2026: novità
Il DDL di Bilancio 2026 contiene come ormai noto una norma con delle modifiche alla tassazione degli affitti brevi.
La norma ha causato diverse polemiche e il lavorio sulle modifiche emendative continua.
Vediamo il testo della norma e quello dell'emendamento che andrebbe a riscriverla totalmente.
Affitti brevi 2026: novità per la tassazione in legge di bilancio
Il DDL di Bilancio 2025 con l'articolo 7 reca modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In sintesi, con le modifiche iniziali alla norma di riferimento, aumenterebbe al 26% la tassazione sugli affitti brevi, sia per i privati, sia per chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici.
La norma sopprimerebbe la riduzione introdotta l'anno scorso della cedolare secca al 21% per uno degli immobili e inoltre la ritenuta effettuata dagli intermediari che intervengono nel pagamento del corrispettivo degli affitti brevi, sarebbe uguale alla aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi ossia al 26%, modificando l'attuale misura del 21%. Inoltre sarebbe a titolo di acconto in assenza di opzione per la cedolare secca
Con un testo emendativo all'articolo 7 si vorrebbe invecve prevedere quanto segue: "Art. 7 (Modifica alla disciplina degli affitti brevi)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano
le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi;
b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera
a);
c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla
lettera b).»
Vediamo se la norma emendativa verrà approvata e quindi se andrà a sostituire l'attuale arti 7 in bozza del DDL di Bilancio 2026, dalle anticipazioni del Governo però parrebbe di si.Sinteticamente quindi l'emendamento andrebbe a modificare come segue:
- cedolare secca al 21%, sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici;
- cedolare secca al 26% solo per la seconda casa,
- dalla terza in poi l’attività sarà considerata industriale con obbligo di aprire la partita Iva.
Dovrebbe essere definitivo l'accordo raggiunto durante il vertice sulla manovra 2026.
Da una nota ministeriale viene specificato quanto segue: "siamo tutti d’accordo sulla necessità di cancellare l’aumento dal 21 al 26% per chi affitta una sola casa"
Le coperture rimangono però il vero problema, vedremo cosa accadrà, ma intanto di seguito riepiloghiamo le regole generali della cedolare.
Cedolare secca: regole generali
Ricordiamo, in generale, che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).
Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Come ricorda anche l'Agenzia delle entrate è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali.
Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.
Si tratta comunque di un testo di DDL in bozza che potrà nel corso della approvazione alcune variazioni.
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Reddito Piloti su tratte nazionali: il calcolo per la tassazione
Con la Consulenza Giuridica n 15 del 25 novembre le Entrate chiariscono la corretta modalità di calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti
durante le tratte internazionali che interessano parzialmente il territorio dello Stato italiano.L'associazione istante chiede un parere sulla corretta interpretazione della locuzione ''reddito prestato nel territorio dello Stato'' ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi e della locuzione ''redditi prodotti in Italia'' ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 in relazione al calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti durante le tratte internazionali che interessino parzialmente il territorio dello Stato italiano.Inoltre, chiede indicazioni sui doveri informativi del sostituto di imposta al fine di superare le criticità attualmente riscontrate sia con i piloti che con gli uffici dell'amministrazione finanziaria in merito alle richieste di chiarimenti sulle «modalità di calcolo per la quantificazione del reddito estero indicato in CU» e sui doveri in capo ai sostituti di imposta in relazione alla corretta imponibilità del reddito per i soggetti non residenti.
Vediamo la replica ADE.
Piloti su tratte interpnazionali: calcolo del reddito su territorio italiano
L'Agenzia precisa che eventuali ''doveri informativi'' del sostituto nei confronti del sostituito che non sono previsti dalla norma tributaria non possono
oggetto di interpello, in quanto ai sensi dell'articolo 10 opties della legge 27 luglio 2000, n. 212 «L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti».
Inoltre, premesso che la questione è posta dall'Istante in maniera generica, senza la rappresentazione di un dubbio interpretativo specifico, si forniscono in generale le seguenti delucidazioni.
Poi gingendo al chiarimento ricorda che l'articolo 3, comma 1, del TUIR, prevede che «l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Per quanto di interesse in questa sede, nei confronti dei non residenti sono tassati in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50».
Pertanto, mentre sono sicuramente imponibili in Italia i redditi derivanti da voli ''interni'', per quanto riguarda l'imponibilità in Italia dei redditi derivanti dai voli ''internazionali'' si formulano le seguenti considerazioni.
Al fine di individuare i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato nel territorio italiano, in base al citato articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre far riferimento ai redditi afferenti alla quota parte della prestazione lavorativa effettuata, nel corso del periodo d'imposta (l'anno solare), nel nostro Paese, ossia alle ore in cui la medesima prestazione è svolta nel territorio dello Stato italiano, incluso, nella fattispecie in esame, il suo spazio aereo.
Da quanto precede consegue che, in base alle disposizioni della vigente normativa interna italiana, risulta imponibile in Italia, la quota parte di reddito annuale afferente alle ore di lavoro effettuate, nello stesso periodo d'imposta, nello spazio aereo italiano, mentre il reddito derivante dalle ore di svolgimento dell'attività lavorativa fuori dal territorio e dallo spazio aereo del nostro Paese non sarà, ovviamente, soggetto a tassazione in Italia.
Le considerazioni che precedono, come chiesto dall'Istante, esulano da qualsivoglia considerazione in merito all'eventuale applicazione di un Trattato
internazionale concluso dall'Italia.
Con riferimento al ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 (par. 4.1) è stato chiarito che l'agevolazione fiscale si applica ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.Ciò in base al tenore letterale del citato articolo 16 il quale dichiara espressamente agevolabili i redditi prodotti in Italia ed in linea con la finalità delle norme tese ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività.
Nel citato documento di prassi, per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR.
In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato.
Per beneficiare del ''regime speciale per lavoratori impatriati'', i titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro che applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
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