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Sviluppo competenze PMI: regole aggiornate al 10 agosto
Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026 del 13 luglio 2026 con le regole per l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo per la misura prevista dal decreto 4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.
A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA. Ricordiamo che un primo sportello si era chiuso il 23 giugno scorso.
Aggiornamento del 10/08/2026:
Con decreto direttoriale del 28 luglio 2026 , il MIMIT ha integrato le regole dello sportello definendo i criteri da applicare in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. Ne parliamo nel paragrafo 5.
Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.
Si ricorda che le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili
Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali , il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.Sviluppo competenze PMI: che cos’è
Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.
L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.
Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:- a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
- b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
- c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
- d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
- e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
- i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
- iii. processi di transizione verde e digitale;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.
Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.
I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021
Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.
Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.
Sviluppo competenze PMI: primo sportello
Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.
A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.
I criteri per la graduatoria in caso di parità di punteggio. Scarica il decreto
Com anticipato sopra il MIMIT è intervenuto nuovamente sulla misura con un decreto integrativo firmato il 28 luglio 2026, con comunicato in GU del 8 agosto 2026.
Il decreto nello specifico disciplina cosa accade in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. La priorità, in caso di ex aequo, segue questo ordine:
- prevale il progetto con il punteggio più alto sul criterio B – Coinvolgimento del personale al percorso di formazione;
- in caso di ulteriore parità, prevale il punteggio più alto sul criterio C – Valorizzazione degli ambiti formativi dell'iniziativa;
- se la parità persiste, si applica l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
La precisazione tiene conto anche della riserva del 40% destinata alle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, già prevista dal decreto originario.
Per il resto, restano invariate tutte le regole già illustrate: dotazione, spese ammissibili, percentuali di contributo e date modalità di presentazione tramite Invitalia.
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Concordato preventivo: per la Cassazione il credito integrale è accertabile
La falcidia prevista dal concordato preventivo non impedisce al creditore di ottenere una sentenza che accerti l’intero ammontare del credito.
Il limite concordatario opera, infatti, nella successiva fase di soddisfazione e di eventuale esecuzione della condanna.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l’ordinanza depositata il 12 luglio 2026, riguardante il rapporto tra il giudizio ordinario di accertamento di un credito e gli effetti esdebitatori del concordato preventivo omologato.
Concordato preventivo: il maggior credito bancario può essere accertato e riscosso
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo di 384.534,25 euro, ottenuto da un istituto bancario nei confronti di una società debitrice e dei suoi fideiussori.
Il credito era stato successivamente ceduto a una società veicolo.
Durante il giudizio, la società debitrice era stata ammessa a un concordato preventivo, poi omologato.
Il credito era stato inserito nella procedura per l’importo originariamente richiesto e soddisfatto nella misura del 10%, mediante il pagamento di circa 38.500 euro.
Parallelamente, il giudizio ordinario era proseguito davanti alla Corte d’Appello.
Sulla base di una consulenza tecnica contabile, il giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato il credito, condannando la società debitrice e i fideiussori al pagamento di 295.760,14 euro, già al netto della somma incassata nell’ambito del concordato.
La società debitrice aveva quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la condanna al pagamento fosse incompatibile con gli effetti vincolanti del concordato preventivo.
Secondo la ricorrente, una volta eseguito il pagamento previsto dalla proposta concordataria, il credito nei suoi confronti avrebbe dovuto considerarsi estinto nella misura stabilita dal concordato.
Distinzione tra accertamento del credito e pagamento
La Cassazione ha respinto il ricorso, distinguendo nettamente due piani:
- l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito;
- la concreta soddisfazione del creditore secondo le percentuali previste dal concordato.
Nel concordato preventivo, a differenza di quanto avviene nella liquidazione giudiziale, non esiste un procedimento destinato a formare uno stato passivo con efficacia di giudicato.
L’ammissione di un credito alla procedura serve principalmente a individuare i creditori legittimati al voto e a calcolare le maggioranze necessarie per approvare la proposta. Non determina, invece, un accertamento definitivo dell’esistenza, dell’importo o del rango del credito.
L’omologazione del concordato produce un vincolo sulla misura nella quale il credito può essere soddisfatto, ma non impedisce alle parti di proseguire o iniziare un ordinario giudizio di cognizione per determinarne l’esatto ammontare.
La Corte ha affermato letteralmente: «La procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l’accertamento dell’esistenza ed entità del credito nell’ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, il cui esito, con la quantificazione dell’importo dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la cd. falcidia concordataria».
La Cassazione aggiunge che, una volta determinato definitivamente l’ammontare del credito e consolidati gli effetti esdebitatori del concordato, la condanna subisce un limite conformativo previsto direttamente dalla legge.
In altri termini, il creditore può ottenere una pronuncia che accerti il credito per il suo effettivo importo, ma non può pretendere dal debitore concordatario una somma superiore a quella dovuta applicando la percentuale stabilita dal concordato.
Quando può essere fatto valere il limite concordatario
Il debitore potrà opporre gli effetti del concordato qualora il creditore, nonostante la falcidia, tenti di procedere esecutivamente per l’intero importo indicato nella sentenza.
La tutela potrà essere esercitata anche mediante opposizione all’esecuzione, facendo valere l’avvenuta omologazione e l’esecuzione del concordato.
La sentenza di condanna conserva comunque una propria utilità. Il concordato potrebbe infatti essere successivamente risolto o annullato, facendo venire meno gli effetti esdebitatori e restituendo al creditore la possibilità di agire sulla base del credito integralmente accertato.
La decisione conferma inoltre l’autonomia della posizione dei fideiussori. Ai sensi della disciplina del concordato preventivo, i creditori conservano generalmente i propri diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.
La falcidia applicabile al debitore ammesso al concordato non comporta quindi automaticamente una corrispondente liberazione dei garanti, salvo eventuali diverse previsioni o specifiche cause di estinzione della garanzia.
La pronuncia chiarisce che il concordato preventivo non blocca il giudizio ordinario avente a oggetto il credito.
La procedura concorsuale incide sulla somma concretamente riscuotibile, non sul potere del giudice di stabilire quale sia l’effettivo importo dovuto.
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Banca d’Italia e lavoratori transfrontalieri: tassazione mista
Con la Risposta n. 154/2026, pubblicata il 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata su un tema delicato per chi vive in Francia e lavora, anche solo in parte, in Italia: la tassazione degli stipendi corrisposti dalla Banca d'Italia a un dipendente residente oltreconfine.
Il documento rettifica la precedente Risposta n. 132 del 2 luglio 2026 e chiarisce due punti chiave:
- da un lato, gli stipendi della Banca d'Italia non godono del regime speciale riservato ai dipendenti pubblici, perché l'istituto non è assimilabile allo Stato o a un ente locale;
- dall'altro, senza un rientro quotidiano in Italia non si applica nemmeno il regime dei lavoratori frontalieri.
Il risultato è una tassazione "spezzata": imposizione concorrente Italia-Francia per i giorni lavorati in sede, ed esclusiva in Francia per le giornate di lavoro agile.
Il contribuente coinvolto ha trasferito la residenza fiscale e il centro degli interessi personali in un comune francese di confine, mentre continua a lavorare per una sede della Banca d'Italia situata in una regione italiana limitrofa.
L'organizzazione del lavoro prevede la presenza fisica in Italia per due giorni alla settimana (di regola lunedì e martedì) e lo svolgimento dell'attività in smart working dalla Francia negli altri giorni, per un totale di cento giornate annue di lavoro agile.
La domanda posta all'Agenzia riguardava quale regime applicare tra quello previsto per i dipendenti pubblici e quello riservato ai lavoratori frontalieri.
Perché la Banca d’Italia non rientra tra gli “enti pubblici” della Convenzione
Il primo nodo riguarda la natura giuridica della Banca d'Italia.
La Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, prevede all'articolo 19 che le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale siano tassate esclusivamente nello Stato che le versa.
L'Agenzia ha confermato che questa regola non si applica agli stipendi della Banca d'Italia: pur essendo un istituto di diritto pubblico, la Banca opera in piena autonomia e indipendenza rispetto allo Stato, senza poter essere assimilata a un'amministrazione statale, a una regione o a un ente locale.
Di conseguenza, i suoi dipendenti non rientrano nella disciplina speciale riservata ai "funzionari pubblici" ma nelle regole ordinarie previste per il lavoro dipendente, cioè nell'articolo 15 della Convenzione.
Il nodo del regime frontalieri: serve il rientro quotidiano
Escluso l'articolo 19, restava da capire se al dipendente si potesse applicare il regime speciale dei lavoratori frontalieri, previsto dal paragrafo 4 dello stesso articolo 15, che prevede la tassazione esclusiva nel solo Stato di residenza.
Qui arriva la correzione più rilevante rispetto alla risposta precedente: l'Agenzia ricorda che per essere considerato "lavoratore frontaliere" non basta risiedere e lavorare nelle zone di confine, ma è necessario recarsi, in linea di principio, quotidianamente nell'altro Stato per svolgere la prestazione, come già precisato dalla Circolare n. 25/E del 2023.
Nel caso esaminato, il dipendente si sposta in Italia solo due giorni a settimana e lavora da remoto per il resto del tempo: una modalità che, per l'Agenzia, non soddisfa il requisito del rientro quotidiano e quindi esclude l'applicazione del regime frontalieri.
Le conseguenze pratiche: tassazione differenziata per giorno di lavoro
Escluse sia la disciplina dei funzionari pubblici sia quella dei frontalieri, la soluzione individuata dall'Agenzia comporta una tassazione "spezzata" in base al luogo di svolgimento della prestazione, secondo le regole ordinarie dell'articolo 15, paragrafo 1:
Modalità di lavoro Luogo della prestazione Regime fiscale applicabile Lavoro in presenza (2 giorni/settimana) Italia Tassazione concorrente Italia-Francia, con credito d'imposta riconosciuto in Francia Lavoro agile / smart working Francia Tassazione esclusiva in Francia Per i giorni lavorati fisicamente in Italia si applica quindi la tassazione concorrente: il reddito viene tassato sia in Italia, come Stato della fonte, sia in Francia, come Stato di residenza, che dovrà eliminare la doppia imposizione riconoscendo un credito secondo le regole dell'articolo 24 della Convenzione.
Per le giornate di lavoro agile svolte da casa, in Francia, la tassazione è invece esclusiva francese, poiché la prestazione lavorativa si considera svolta dove il dipendente è fisicamente presente mentre lavora.
Questo chiarimento assume particolare rilievo alla luce della diffusione dello smart working transfrontaliero: aziende ed enti pubblici con dipendenti residenti all'estero e modalità di lavoro ibride dovranno monitorare con attenzione i giorni di effettiva presenza in Italia e quelli di lavoro da remoto, per applicare correttamente le ritenute e comunicare al lavoratore la corretta suddivisione del reddito da dichiarare nei due Paesi.
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Tolleranza del 5% per gli errori dei corrispettivi telematici con il Decreto Omnibus
Tra gli interventi contenuti nel Decreto Omnibus, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, trova spazio una modifica destinata ad avere un impatto concreto sulle attività commerciali e sugli operatori che certificano i corrispettivi mediante registratori telematici. Il legislatore introduce infatti una soglia di tolleranza che esclude l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui le differenze tra i pagamenti elettronici effettuati e quelli trasmessi telematicamente rimangano entro un limite fisiologico.
L’obiettivo dell’intervento è quello di evitare che mere anomalie tecniche o disallineamenti di modesta entità possano dar luogo a contestazioni, distinguendo gli errori occasionali dalle violazioni realmente significative.
L’integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettronici
La novità si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione avviato dalla legge di Bilancio 2025, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 ha previsto la piena integrazione tra gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici e quelli impiegati per certificare i corrispettivi.
In pratica, il dispositivo (POS) con cui vengono incassati i pagamenti mediante carte, bancomat o altre modalità elettroniche dovrà dialogare costantemente con il registratore telematico o con il software utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Il sistema sarà quindi chiamato a trasmettere:
- non solo i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, ma
- anche quelli riferiti ai pagamenti elettronici effettuati nel corso della giornata,
consentendo all’Agenzia delle Entrate un controllo sempre più puntuale della coerenza tra gli incassi e le certificazioni fiscali.
L’obbligo riguarda tutti gli operatori tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, compresi coloro che utilizzeranno le future soluzioni software autorizzate dall’Agenzia; restano invece esclusi i dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito di attività già esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
Il regime sanzionatorio attualmente previsto
La disciplina vigente prevede specifiche sanzioni quando la trasmissione dei corrispettivi o dei dati relativi ai pagamenti elettronici risulta omessa, tardiva o inesatta, purché tali irregolarità non incidano sulla corretta liquidazione dell’imposta: in tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni trasmissione irregolare, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
A ciò si aggiunge il possibile ricorso alle sanzioni accessorie previste per le violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, applicabili anche quando l’inosservanza riguarda la comunicazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici.
Si tratta di un sistema che, almeno fino ad oggi, non distingueva tra errori di lieve entità e anomalie di maggiore consistenza – vista l’assenza di importi minimi entro i quali le sanzioni non andavano irrogate.
Arriva la franchigia del 5%
È proprio su questo aspetto che interviene il Decreto Omnibus, introducendo una soglia di tolleranza destinata a escludere l’applicazione delle sanzioni quando lo scostamento tra il numero delle operazioni registrate come pagamenti elettronici e quello dei pagamenti effettivamente incassati non supera il 5%. Pertanto, in presenza di differenze contenute entro tale limite l’irregolarità viene considerata fisiologica e non determina conseguenze sanzionatorie.
La modifica appare ispirata a un criterio di proporzionalità, riconoscendo che nella gestione quotidiana delle attività commerciali possono verificarsi piccoli disallineamenti dovuti a problematiche tecniche, errori operativi o temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici.
In questo modo il legislatore evita che difformità marginali possano essere trattate alla stregua di violazioni sostanziali.
La soglia del 5% non introduce tuttavia una generale area di impunità: la tolleranza riguarda esclusivamente le ipotesi in cui le difformità tra pagamenti elettronici e dati trasmessi non producano effetti sulla determinazione dell’imposta; diversamente, quando l’irregolarità incide sulla corretta liquidazione dell’IVA o determina un’alterazione dell’imponibile, continueranno a trovare applicazione le ordinarie disposizioni sanzionatorie, senza alcuna franchigia quantitativa.
La distinzione conferma come il legislatore abbia voluto alleggerire il trattamento delle violazioni esclusivamente formali, mantenendo invece inalterato il presidio sanzionatorio nei confronti delle irregolarità suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio alle entrate erariali.
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TCF adempimento collaborativo: scadenza 31 dicembre 2026
Le imprese che partecipano al regime di adempimento collaborativo si trovano davanti a scadenze diverse a seconda di quando sono entrate nel regime.
Lo chiarisce la Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate, che dedica diversi quesiti della Parte Speciale al tema della certificazione e dell'attestazione di efficacia del Tax Control Framework (TCF), il sistema di controllo dei rischi fiscali aziendali.
Due binari temporali, due platee diverse
Il primo binario riguarda le imprese già ammesse al regime, o che avevano già presentato istanza di adesione, alla data del 18 gennaio 2024 (entrata in vigore della riforma).
Per queste, il TCF era già stato validato dall'Agenzia in sede di ammissione: non serve quindi una certificazione ex novo, ma una attestazione di efficacia operativa, da acquisire entro il 31 dicembre 2026 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, con riferimento ai controlli svolti nel 2024 e nel 2025.
Il secondo binario riguarda invece le imprese che hanno presentato istanza di adesione nel corso del 2024 o del 2025: per queste, la circolare conferma che la prima certificazione di disegno del TCF, rilasciata da un professionista indipendente ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 novembre 2024, n. 212, va prodotta entro il 30 settembre 2026.
Il relativo aggiornamento, che dovrà attestare anche il funzionamento continuativo del sistema per tutti i periodi d'imposta di permanenza nel regime, andrà invece prodotto entro il 31 dicembre 2029.
La cadenza dei controlli: non serve aspettare l’ultimo giorno
Un chiarimento operativo importante riguarda le modalità con cui condurre le verifiche di efficacia operativa.
La normativa richiede che siano svolte con cadenza almeno triennale, ma la circolare precisa che le imprese possono organizzarle anche con cadenza annuale o biennale, a condizione che, nel complesso, coprano l'intero arco temporale di riferimento.
Le verifiche dovranno essere condotte sia a livello di controlli generali dell'organizzazione, sia a livello dei singoli rischi specifici, con la possibilità per il certificatore di riutilizzare, ampliandoli se necessario, i test già svolti dalla funzione interna di monitoraggio (il Tax Risk Officer).
Quando serve una certificazione completamente nuova
Non sempre basta l'aggiornamento periodico: la circolare individua i casi in cui il TCF deve essere sottoposto a una nuova certificazione integrale, tipicamente in presenza di operazioni straordinarie che modificano in modo sostanziale il perimetro aziendale, come fusioni o scissioni che coinvolgono soggetti non ammessi al regime o dotati di un TCF diverso.
In questi casi, l'iniziativa di segnalare all'Agenzia delle Entrate la necessità di un aggiornamento complessivo spetta alla stessa impresa, che dovrà attivarsi preventivamente per condividere la valutazione con l'ufficio competente.
Il rischio della certificazione infedele
La circolare ricorda infine che, se la certificazione del TCF risulta successivamente infedele, per mancanza di indipendenza del certificatore, per dati non corrispondenti a quelli esibiti dall'impresa o per attestazioni false sui controlli svolti, le conseguenze non riguardano solo il professionista.
L'Agenzia delle Entrate ne tiene conto anche ai fini dell'ammissione o della permanenza dell'impresa nel regime: se quest'ultima non ha usato la normale diligenza per verificare l'affidabilità del certificatore, rischia di dover ripresentare l'istanza da capo; se invece ha agito con la diligenza richiesta, può regolarizzare la propria posizione producendo una nuova certificazione affidata a un diverso professionista.
Cosa conviene fare ora
Le imprese aderenti al regime dovrebbero innanzitutto individuare in quale dei due binari si collocano, verificare lo stato dei controlli TCF relativi agli anni di riferimento e, insieme al certificatore incaricato, pianificare per tempo le verifiche di efficacia operativa, distribuendole se utile su base annuale o biennale invece di concentrarle a fine triennio.
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Da Assonime chiarimenti sulla correzione degli errori contabili
La disciplina fiscale della correzione degli errori contabili ha assunto una nuova configurazione dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2025, applicabili alle rettifiche rilevate nei bilanci relativi all’esercizio 2025 e successivi. Uno dei profili più rilevanti riguarda l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare della procedura semplificata, ossia del meccanismo che consente di attribuire immediata rilevanza fiscale alle correzioni senza dover presentare dichiarazioni integrative riferite agli esercizi nei quali l’errore è stato originariamente commesso.
Sul tema è intervenuta Assonime con la circolare n. 20 del 5 agosto 2026, offrendo un’ampia ricostruzione della nuova disciplina e soffermandosi su diversi aspetti interpretativi destinati ad avere un impatto concreto nella pratica professionale.
La procedura semplificata non è aperta a tutte le imprese
Il nuovo art. 83, comma 1-ter, del TUIR limita espressamente l’applicazione del regime agevolato ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale obbligatoria. Si tratta di una scelta normativa che circoscrive notevolmente la platea dei beneficiari, in quanto restano esclusi i soggetti che affidano volontariamente il bilancio alla revisione, pur adottando procedure di controllo analoghe a quelle previste per le imprese obbligate.
La distinzione assume rilievo pratico perché, in assenza del requisito soggettivo, la correzione dell’errore continua a richiedere il ricorso alle ordinarie dichiarazioni integrative, con tutte le conseguenze operative e procedurali che ne derivano.
Conta l’esercizio della correzione, non quello dell’errore
Uno dei chiarimenti più significativi del documento di Assonime riguarda il momento nel quale deve sussistere l’obbligo di revisione.
Secondo la circolare continua a mantenere validità l’impostazione già espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 63 del 4 marzo 2025: ciò che rileva è che il bilancio sia soggetto a revisione legale nell’esercizio in cui l’errore viene corretto, mentre è irrilevante che la revisione fosse obbligatoria anche nell’anno in cui l’errore è stato originariamente commesso.
In questo modo si amplia sensibilmente il campo applicativo della disciplina; un’impresa che in passato non era soggetta a revisione, ma che lo diventa successivamente, potrà infatti beneficiare della procedura semplificata nel momento in cui procederà alla rettifica dell’errore.
Da notare che la normativa non collega l’applicazione della disciplina al contenuto del giudizio espresso dal revisore sul bilancio. Sul punto Assonime evidenzia però come la procedura difficilmente possa trovare applicazione qualora il revisore rilevi una non corretta qualificazione dell’errore contabile.
L’ipotesi più evidente riguarda la classificazione di un errore come “non rilevante” qualora, secondo il revisore, esso avrebbe dovuto essere trattato diversamente: in una situazione simile verrebbe meno il presupposto tecnico sul quale si fonda l’intero meccanismo di riconoscimento fiscale della correzione, con possibili riflessi sia sul piano contabile sia su quello tributario.
Ambito soggettivo più ampio di quanto possa apparire
Va ricordato che la nuova disciplina non riguarda esclusivamente le imprese che applicano la derivazione rafforzata. Dato che il nuovo regime è stato inserito direttamente nell’art. 83 del TUIR, il riconoscimento fiscale delle rettifiche interessa anche soggetti che determinano il reddito secondo il criterio della “derivazione semplice”.
Possono quindi rientrare nel nuovo sistema anche alcune micro-imprese, purché risultino assoggettate obbligatoriamente alla revisione legale dei conti; si tratta comunque di ipotesi piuttosto limitate nella pratica, ma che confermano come il legislatore abbia voluto privilegiare il requisito del controllo contabile rispetto alla dimensione dell’impresa.
Lo stesso ragionamento viene esteso anche:
- agli enti non commerciali che svolgono attività d’impresa e sono sottoposti alla revisione legale, nonché,
- secondo l’interpretazione proposta da Assonime, alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, quando la correzione contabile trova riscontro anche nel bilancio della casa madre soggetto a revisione obbligatoria.
Possibili aperture anche per i soggetti esteri
Un ulteriore profilo affrontato dalla circolare riguarda le imprese estere fiscalmente residenti in Italia.
Quando il bilancio è redatto applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS oppure i principi contabili previsti dall’ordinamento estero, la disciplina appare normalmente applicabile, purché ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge – primo fra tutti quello della revisione obbligatoria.
Più complessa è invece la situazione delle società che adottano sistemi contabili “ibridi”, integrando il bilancio locale con un separato rendiconto predisposto secondo gli IAS/IFRS: anche in questa fattispecie Assonime ritiene che il nuovo regime possa trovare applicazione, almeno con riferimento alle rettifiche che riguardano componenti non modificati dal rendiconto integrativo.
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Liquidazione TFM e decadenza CdA: rinomina amministratori senza pagamento
Il trattamento di fine mandato (TFM) rappresenta un tema delicato sotto il profilo fiscale soprattutto quando la cessazione della carica non coincide con una reale interruzione del rapporto con la società. Una delle situazioni che può verificarsi più di frequente nella pratica riguarda proprio le dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione che, per effetto della clausola statutaria “simul stabunt simul cadent”, determinano la decadenza dell’intero organo amministrativo, seguita però dall’immediata riconferma di tutti o parte degli amministratori.
In tali circostanze sorge un dubbio operativo di particolare rilievo: il TFM deve essere liquidato a tutti gli amministratori decaduti oppure soltanto a chi cessa definitivamente dall’incarico?
Il TFM come compenso differito
Sebbene il Codice civile disciplini i compensi spettanti agli amministratori, tra le relative disposizioni manca una regolamentazione specifica del trattamento di fine mandato. Nella prassi il TFM costituisce una forma di remunerazione differita, assimilabile sotto il profilo funzionale al trattamento di fine rapporto (TFR) previsto per i lavoratori subordinati, pur mantenendo una natura giuridica diversa.
Dal punto di vista tributario, quando il diritto al TFM risulta da un atto avente data certa anteriore all’inizio del mandato l’indennità beneficia del regime della tassazione separata – salva opzione del percettore per la tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi. L’imposizione segue il principio di cassa: il reddito diviene imponibile nel momento in cui viene effettivamente corrisposto, mentre all’atto del pagamento la società applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 24 del D.P.R. n. 600/1973).
La decadenza del consiglio non sempre coincide con la cessazione del rapporto
Le maggiori incertezze sorgono quando lo statuto societario prevede che le dimissioni anche di un solo consigliere comportino, vista la citata clausola “simul stabunt simul cadent”, la decadenza automatica dell’intero consiglio di amministrazione.
Sul piano formale tutti gli amministratori cessano dalla carica anche se, nella pratica, l’assemblea convocata per la ricostituzione dell’organo amministrativo spesso procede alla riconferma dei consiglieri già in carica (ad eccezione del componente dimissionario ovviamente). In un contesto simile appare discutibile sostenere che, per gli amministratori immediatamente rinominati, vi sia stata una reale conclusione del rapporto tale da giustificare la liquidazione del trattamento di fine mandato.
Sul punto non risultano specifici documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Un utile riferimento interpretativo può tuttavia essere ricavato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19445 del 10 luglio 2023, pronuncia che riguardava una diversa fattispecie in cui un amministratore unico si era dimesso per essere immediatamente rinominato con il solo scopo di maturare un TFM fiscalmente deducibile. In quel caso la Suprema Corte ha escluso la possibilità di attribuire rilevanza fiscale a una cessazione meramente apparente osservando che, in assenza di una reale interruzione del rapporto, il nuovo incarico costituisce una semplice prosecuzione di quello originario.
Pur trattandosi di un caso differente, il principio espresso dalla Cassazione può essere esteso anche alle ipotesi di decadenza automatica del consiglio seguita dalla tempestiva riconferma degli amministratori.
La prosecuzione del mandato consente di rinviare la liquidazione
Visto quanto sopra si può considerare che se gli amministratori:
- pur decaduti formalmente,
- sono immediatamente rinominati dall’assemblea, e
- proseguono senza soluzione di continuità nello svolgimento delle medesime funzioni,
la cessazione del rapporto assume un carattere esclusivamente tecnico-formale.
In tale situazione sembra ragionevole ritenere che il TFM debba essere liquidato esclusivamente all’amministratore che abbia effettivamente concluso il proprio mandato, mentre per i consiglieri confermati gli accantonamenti possano continuare senza necessità di alcuna erogazione intermedia. Soluzione che appare coerente con la funzione stessa del trattamento di fine mandato – destinato a remunerare la definitiva cessazione dell’incarico e non semplicemente una temporanea interruzione derivante dall’applicazione di clausole statutarie.
Opportuno formalizzare la prosecuzione del rapporto
Sotto il profilo operativo è comunque consigliabile che la società documenti adeguatamente la volontà delle parti. La delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio, oppure un distinto accordo tra società e amministratori, può infatti precisare espressamente che, nei confronti dei consiglieri riconfermati, il rapporto deve considerarsi sostanzialmente continuativo, con conseguente prosecuzione degli accantonamenti al TFM e rinvio della relativa liquidazione al momento della cessazione definitiva della carica.
Una simile formalizzazione rafforza la coerenza dell’operazione sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello fiscale, riducendo soprattutto il rischio che l’Amministrazione finanziaria possa attribuire rilievo a una cessazione solo apparente o contestare il momento di maturazione dell’indennità.