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Buoni pasto per pause non godute: il risarcimento non è tassabile
Quando un dipendente riceve una somma a titolo di risarcimento, non sempre tale importo è imponibile ai fini IRPEF. La distinzione decisiva riguarda la natura del danno risarcito: se la somma compensa un mancato guadagno, cosiddetto lucro cessante, essa sostituisce un reddito non percepito e viene tassata come tale; se invece ristora una perdita patrimoniale effettivamente subita, cosiddetto danno emergente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, perché in questo caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione.
Questo principio, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro
ll caso: risarcimento per turni superiori a sei ore senza pausa
Il caso esaminato riguarda un'azienda oggetto di numerose sentenze di condanna al pagamento di somme in favore di propri dipendenti. I giudizi erano stati promossi da lavoratori che, avendo svolto turni continuativi con orario superiore alle sei ore giornaliere, non avevano beneficiato del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, e neppure della pausa cui avevano diritto in base al contratto collettivo applicato.
Nella quasi totalità dei procedimenti, i giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, identificando il diritto alla mensa con il diritto alla pausa spettante a tutti i dipendenti con orario giornaliero eccedente le sei ore, e quantificando il danno sulla base del controvalore economico dei buoni pasto non percepiti, utilizzato come parametro equitativo di liquidazione.
Le sentenze avevano inoltre disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati secondo la soluzione più favorevole al lavoratore tra le due.
L'azienda ha quindi presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo di chiarire quale regime di tassazione applicare a tre distinte voci di pagamento:
- il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia,
- il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, e
- gli interessi o la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.
L'azienda richiamava inoltre l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale, essendo collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.
La decisione dell’Agenzia e le motivazioni
L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, secondo consolidata prassi interpretativa:
- sono imponibili le indennità risarcitorie che svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, in quanto dirette a compensare mancati guadagni presenti o futuri;
- restano invece estranee al prelievo fiscale le somme dirette a reintegrare il patrimonio del soggetto leso, ovvero a risarcire una perdita economica effettivamente subita.
Nel caso esaminato, l'Amministrazione ha osservato che le sentenze allegate all'istanza non avevano disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dalla contrattazione collettiva applicabile, bensì il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno di lavoro.
Il controvalore del buono pasto, in questa prospettiva, costituisce soltanto un criterio equitativo utilizzato dal giudice per quantificare il danno, e non una forma indiretta di erogazione retributiva.
Su queste basi, l'Agenzia ha qualificato le somme corrisposte sia per la mancata pausa sia per la mancata attribuzione del buono pasto come risarcimento di un danno emergente, in quanto dirette a ristorare il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto contrattuale alla pausa, e non a compensare un mancato guadagno. Ne consegue che tali somme non assumono rilevanza reddituale e restano escluse da tassazione.
La medesima conclusione vale per gli interessi legali e per la rivalutazione monetaria maturati su tali importi: trattandosi di importi accessori al credito principale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, essi seguono il medesimo trattamento fiscale della somma capitale da cui derivano e non sono, pertanto, imponibili.
Scarica la Risposta 156 2026
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Irpef: cosa prevede il federalismo fiscale?
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 con Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale
Tra le novità un aritcolo che impatta sull'irpef, quindi di ampia portata, vediamo i dettagli.
Irpef: cosa prevede il federalismo fiscale?
L'articolo 23 prevede che "All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 1,23 per cento. Ciascuna regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano con propria legge, da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare la suddetta aliquota fino al limite massimo stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per le regioni a statuto ordinario, e fino al limite massimo stabilito dalle norme statali, per le rregioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.»Di fatto e in sintesi le Regioni potranno azzerare l’addizionale, le Regioni a Statuto ordinario avranno più margine di manovra sull’addizionale regionale IRPEF.
La misura si inserisce nel percorso di superamento dell’IRAP e di riallineamento delle addizionali locali alla nuova IRPEF nazionale a tre scaglioni, lasciando alle Regioni la scelta se alleggerire il carico fiscale sui contribuenti.
Si attende ora di sapere quali Regioni decideranno di avvalersi della nuova flessibilità, e con quali tempistiche. -
Maso chiuso, la permuta autorizzata non fa perdere le agevolazioni fiscali
Con la Risposta a interpello n 168/2026 le Entrate hanno replicato a quesiti su agevolazioni fiscali per il maso chiuso.
In particolare, la permuta di terreni appartenenti a un maso chiuso non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite al momento della donazione, se l’operazione è autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi e resta fermo l’obbligo di conduzione diretta per dieci anni.
Il chiarimenti riguarda l’applicazione dell’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’interpello riguarda un contribuente che aveva ricevuto in donazione un maso chiuso costituito ai sensi della legge provinciale di Bolzano n. 17/2001.
In occasione della donazione, il contribuente aveva beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001, assumendo l’impegno a condurre direttamente il maso per almeno dieci anni.
Successivamente, l’interessato intendeva effettuare una permuta con il proprietario di un altro maso chiuso.
L’operazione prevedeva la cessione di alcune porzioni di terreno per una superficie complessiva di 619 metri quadrati e l’acquisizione, in cambio, di una superficie della stessa estensione, destinata a essere aggregata al proprio maso.
La Commissione locale per i masi chiusi aveva già autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando l’operazione come una permuta di terreni di eguale estensione.
Il dubbio riguardava quindi la possibile perdita delle agevolazioni fiscali ottenute con la precedente donazione.
Le agevolazioni previste per il maso chiuso
L’articolo 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001 estende ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze costituiti in maso chiuso le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico.
La disposizione richiede che l’acquirente si impegni, nell’atto o con dichiarazione separata, a condurre direttamente il maso per dieci anni.
L’Agenzia richiama inoltre la disciplina provinciale contenuta nella legge n. 17/2001.
In particolare, per i cambiamenti nell’estensione del maso chiuso è necessaria l’autorizzazione della Commissione locale.
La stessa normativa consente il distacco di parti del maso quando venga contemporaneamente aggregato un altro appezzamento equivalente ai fini dell’economia aziendale.
Maso chiuso e compendio unico sono discipline autonome
Un passaggio centrale della risposta riguarda il rapporto tra la disciplina del compendio unico e quella del maso chiuso.
Secondo l’Agenzia, i due istituti non possono essere integralmente assimilati.
Per il compendio unico, l’agevolazione è collegata alla costituzione di una determinata unità fondiaria, al possesso della qualifica richiesta e alla conservazione della destinazione agricola per il periodo stabilito dalla legge.
Il maso chiuso, invece, è regolato da una disciplina speciale che ne definisce autonomamente struttura, indivisibilità, vicende successorie e modifiche della consistenza.
L’Agenzia richiama a questo proposito anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20460 del 6 ottobre 2011, secondo cui, per il beneficio fiscale relativo ai masi chiusi, assume rilievo l’impegno dell’acquirente alla conduzione diretta per dieci anni.
Viene inoltre richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2096 del 14 marzo 2025, che evidenzia come la disciplina del maso chiuso persegua l’obiettivo di preservare l’integrità dell’azienda agricola e prevenire la parcellizzazione dei fondi.
Quando la permuta non comporta la decadenza
Nel caso esaminato, la Commissione locale aveva autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando espressamente l’operazione come permuta di terreni di eguale superficie.
Sulla base di questi elementi, l’Agenzia conclude che la stipula della permuta non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione.
Sono però indicate due condizioni precise:
- l’operazione deve essere eseguita conformemente all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione locale per i masi chiusi
- e deve proseguire la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla legge, decorrente dalla data in cui sono state richieste le agevolazioni.
La conclusione è quindi legata alle caratteristiche specifiche dell’operazione sottoposta all’Agenzia e alla disciplina speciale prevista per il maso chiuso.
Maso chiuso e agevolazioni fiscali: FAQ
La permuta di terreni fa perdere le agevolazioni sul maso chiuso?
No, nel caso esaminato dall’Agenzia, se la permuta è conforme all’autorizzazione della Commissione locale e continua la conduzione diretta del maso.Quanto dura l’obbligo di conduzione diretta?
Dieci anni dalla data di richiesta delle agevolazioni fiscali.Chi deve autorizzare le modifiche al maso chiuso?
La Commissione locale per i masi chiusi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 17/2001. -
IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento
Il Decreto Legislativo n. 147/2026 in vigore dal 12 agosto e già noto come Decreto Federalismo fiscale, reca una ulteriore novità per l'IMU imposta municipale propria.
Per la novità sulla dichiarazione IMU leggi anche: Dichiarazione IMU: diventa solo online, cosa cambia e a cosa prestare attenzione.
In particolare si dispongono delle novità per l'assoggettamento IMU per gli immobili con rendita impugnata.
Vediamo tutti i dettagli della disciplina appena varata con riferimento alle fattispecie interessate dalla novità.
IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento
In particolare, con l'art 32 del decreto, in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate, il comune accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali.
Entro gli stessi termini, è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
IMU e rendita catastale impugnata: interessi legali e niente sanzioni
Può essere utile evidenziare che per gli interessi dovuti sulla maggiore IMU:
- se la controversia catastale si conclude definitivamente con una sentenza che accoglie solo in parte il ricorso del contribuente, fissando una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia ma superiore a quella proposta, il contribuente deve versare l’eventuale differenza IMU con l’applicazione dei soli interessi al tasso legale e senza sanzioni;
- se il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata viene annullata, il contribuente può chiedere al Comune la restituzione della maggiore IMU versata e non dovuta, oltre agli interessi, verosimilmente calcolati nella stessa misura legale.
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Bando Librerie under 35: attenzione alla scadenza del 13 settembre
Librerie under 35 è il nuovo bando del Minsitero della Cultura che offre una concreta opportunità per i giovani interessati a mettersi in proprio. Il MIC ha messo a disposizione 4 milioni di euro.
Il Bando pubblicato il 25 giugno reca tutte le regole per approfittare dell'opportunità, leggi di seguito i requisiti nel Bando Librerie under 35 per avere il fondo perduto per le librerie presentando la domanda entro il il 13 settembre.
Librerie under 35: fondo perduto per i giovani, le condizioni per averlo
Il bando “Librerie under 35” prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento:
- 1 milione è destinato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei territori dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate dal bando;
- 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti.
Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha specificato che “Educare i giovani alla lettura e all’amore per i libri deve essere una priorità delle istituzioni. Il nostro obiettivo, in questo senso, è sostenere coloro che scelgono di investire in un lavoro che è, insieme, impresa culturale e missione civile. Accompagnare i ragazzi in questo percorso professionale, anche attraverso strumenti mirati di sostegno e fondi dedicati, può rappresentare una concreta occasione di crescita e di rafforzamento dei presìdi culturali sul territorio”.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
- [email protected],
- fino alle ore 12:00 del 13 settembre 2026, utilizzando obbligatoriamente la modulistica presente sul sito.
Librerie under 35: gli ATECO beneficiari e le condizioni per il fondo perduto
Possono presentare domanda di accesso alla quota del Fondo riservata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del presente Bando le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di un’attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali ovvero imprenditoriali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) aver avviato l’esercizio successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nel quale non esista un altro punto di rivendita dei libri;
b) essere titolari di codice ATECO 47.61 (Commercio al dettaglio di libri) oppure 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano) anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici ATECO 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria), ovvero 58.11 (Edizione di libri);
c) dimostrare, mediante la asseverazione di un professionista abilitato, che nell’esercizio commerciale per il quale viene presentata la domanda di contributo la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda.Scarica qui il bando librerie under 35
Librerie under 35: le domande e i soggetti esclusi
I soggetti titolari o legali rappresentanti possono presentare la domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
- [email protected]
- dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 settembre 2026,
- come previsto dal Bando accessibile dal sito internet del Ministero della Cultura (https://cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (https://biblioteche.cultura.gov.it),
- utilizzando obbligatoriamente la modulistica ivi messa a disposizione purché in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
- a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
- b) non essere stati sottoposti a procedure concorsuali ai sensi del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ai sensi del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
- c) non essere incorsi in illeciti professionali gravi o in altre gravi violazioni tra quelle indicate nell’articolo 95 del d. lgs. n. 36/2023(c.d. Codice dei Contratti pubblici);
- d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28 dicembre 2024 (entrata in vigore del decreto legge 2024, n. 201).
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Trust americano e beneficiario residente in Italia: i redditi da dichiarare al Fisco
Con la Risposta a interpello n 165/2026 le Entrate replicano a dubbi su come devono essere tassati in Italia i redditi provenienti da un trust statunitense trasparente quando il beneficiario è fiscalmente residente nel nostro Paese.
Il caso riguarda una cittadina statunitense, fiscalmente residente in Italia da diversi anni, divenuta beneficiaria di un trust americano a seguito della morte della madre, avvenuta il 20 maggio 2025.
Il trust era stato costituito in California nel 2006 dai genitori della contribuente e comprendeva sia attività finanziarie detenute presso intermediari statunitensi sia immobili situati negli Stati Uniti.
Il punto centrale della risposta riguarda la determinazione del reddito da imputare alla beneficiaria italiana dopo che, secondo quanto rappresentato nell'istanza, il trust è diventato fiscalmente trasparente.
Il trust dopo la morte dei disponenti
Alla morte del padre, il patrimonio originariamente inserito nel trust era stato suddiviso in due trust derivati:
- il Survivor's Trust, revocabile;
- il Decedent's Trust, irrevocabile.
Durante la vita della madre, quest'ultima era l'unica beneficiaria. Alla sua morte, invece, l'atto istitutivo prevedeva che il patrimonio residuo fosse diviso in parti uguali tra i tre figli, senza discrezionalità da parte dei trustee.
La contribuente riteneva che, fino al decesso della madre, i trust dovessero essere considerati fiscalmente interposti e che soltanto successivamente fossero diventati trust trasparenti con beneficiari individuati.
L'Agenzia non si pronuncia sulla qualificazione del trust. Poiché il quesito riguarda esclusivamente le modalità di determinazione del reddito, le Entrate assumono acriticamente quanto rappresentato dall'istante circa la natura trasparente del trust dopo la morte della madre.
Trust trasparente estero: il reddito è imputato al beneficiario
Per i trust trasparenti, ricorda l'Agenzia, quando il beneficiario del reddito è individuato, i redditi conseguiti dal trust sono imputati direttamente ai beneficiari secondo le quote previste dall'atto istitutivo o, in mancanza, in parti uguali.
Il beneficiario deve essere non soltanto identificato, ma anche titolare del diritto a pretendere dal trustee il pagamento della quota di reddito che gli viene imputata.
Nel caso esaminato, dopo la morte della madre il patrimonio dei due trust deve essere suddiviso in parti uguali tra i tre figli. La contribuente è quindi considerata, sulla base dei presupposti assunti nell'interpello, beneficiaria individuata del trust estero dal 20 maggio 2025.
Uno dei passaggi più rilevanti della risposta riguarda l'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR.
La norma stabilisce che, in presenza di attribuzioni provenienti da trust esteri a beneficiari residenti in Italia, quando non sia possibile distinguere la componente reddituale da quella patrimoniale, l'intero importo percepito è considerato reddito.
Secondo l'Agenzia, tuttavia, questa disposizione è riferita in linea di principio ai trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, ed è stata introdotta proprio per risolvere le difficoltà nel separare reddito e patrimonio nelle attribuzioni effettuate da tali strutture.
Nel caso dell'interpello, invece, la contribuente è una beneficiaria individuata di un trust considerato trasparente.
Di conseguenza, conclude l'Agenzia, l'articolo 45, comma 4-quater, del TUIR non trova applicazione.
Per calcolare il reddito valgono le regole fiscali USA
È questo probabilmente il chiarimento più operativo della risposta.
Richiamando la circolare n. 34/E del 2022, l'Agenzia ribadisce che, per determinare il reddito di un trust trasparente non residente da imputare a un beneficiario residente in Italia, bisogna fare riferimento alle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito.
Nel caso specifico, quindi, per individuare il reddito prodotto dal trust e successivamente imputabile alla beneficiaria residente in Italia occorrerà tenere conto delle regole fiscali applicabili al trust statunitense.
Il principio è particolarmente significativo perché l'istante proponeva invece di determinare la componente patrimoniale e quella reddituale applicando le regole italiane e assumendo, per alcuni beni, come riferimento il loro valore al momento del decesso della madre.
L'Agenzia non condivide tale impostazione e conferma il criterio già espresso nella circolare 34/E/2022.
Adempimenti fiscali in Italia dal 2025
La risposta si chiude anche con un'indicazione sugli obblighi della beneficiaria.
Poiché la contribuente viene considerata beneficiaria individuata del trust estero dal 20 maggio 2025, deve porre in essere i conseguenti adempimenti dal periodo d'imposta 2025 sulla base dei chiarimenti delle circolari 34/E/2022, 38/E/2013 sul monitoraggio e 28/E/2012 su IVIE e IVAFE.
L'Agenzia richiama, oltre alla disciplina sulla tassazione del trust, anche le regole in materia di monitoraggio fiscale, nonché quelle relative all'IVIE, per gli immobili detenuti all'estero, e all'IVAFE, per le attività finanziarie estere.
La risposta n. 165/2026 conferma quindi un principio rilevante per i contribuenti italiani beneficiari di trust esteri: nel trust trasparente non residente il reddito da imputare al beneficiario va determinato secondo le regole fiscali del Paese in cui il trust è stabilito, mentre la presunzione che considera reddito l'intera attribuzione quando non è possibile separare reddito e patrimonio non opera nel caso esaminato.
Come variante ancora più “Discover” del titolo, userei anche: “Trust americano e beneficiario residente in Italia: quali redditi vanno dichiarati al Fisco”. È meno tecnico, intercetta meglio il problema concreto del lettore e lascia all'occhiello/sottotitolo il riferimento alla risposta n. 165/2026.
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Perizie sulle concessioni demaniali: nuovi incarichi per i commercialisti, come candidarsi
Da settembre 2026 sarà disponibile sul portale commercialisti.it la procedura telematica per raccogliere le candidature dei commercialisti disponibili a svolgere le perizie asseverate sulle concessioni demaniali marittime. Gli elenchi saranno regionali e serviranno alla formazione, mediante sorteggio, delle cinquine da trasmettere a Comuni ed enti concedenti.
Il CNDCEC detta anche le prime indicazioni su compensi, incarichi e garanzie di pagamento.
Si apre la procedura per individuare i commercialisti disponibili a svolgere le perizie asseverate relative alle concessioni demaniali marittime previste dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 131/2024.
A comunicarlo è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con l’Informativa n. 107/2026 del 5 agosto.
A partire dal mese di settembre 2026, gli iscritti interessati potranno presentare online la propria manifestazione di disponibilità.
Le candidature confluiranno in un elenco organizzato su base regionale, dal quale saranno estratti i professionisti destinati a comporre le cinquine da sottoporre alle amministrazioni concedenti.
L’Informativa contiene inoltre una serie di indicazioni tecnico-professionali non vincolanti relative, tra l’altro, alla determinazione dei compensi, alle garanzie per il pagamento degli onorari e alle modalità con cui Comuni ed enti concedenti potranno richiedere le cinquine.
Perizie sulle concessioni demaniali: candidature online da settembre
La nuova procedura telematica sarà accessibile attraverso l’Area Riservata del portale commercialisti.it.
Potranno candidarsi gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interessati a rendersi disponibili per gli incarichi relativi alle perizie asseverate previste dal decreto-legge n. 131/2024.
L’accesso all’Area Riservata dovrà avvenire mediante SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Una volta autenticato, il professionista dovrà seguire il percorso:
- Servizi per gli Iscritti → Istanze Online
La trasmissione della candidatura consentirà l’inserimento nell’elenco istituito dal Consiglio Nazionale per la gestione delle procedure di individuazione dei professionisti da inserire nelle cinquine.
Elenchi regionali e sorteggio: come saranno scelti i professionisti
Un aspetto centrale chiarito dal CNDCEC riguarda la natura dell’elenco. L’inserimento non dà origine a una graduatoria e non attribuisce al commercialista alcun diritto al conferimento dell’incarico.
L’elenco ha infatti una funzione esclusivamente organizzativa e sarà strutturato su base territoriale regionale.
Il Presidente del Consiglio Nazionale potrà attingere ai nominativi presenti nell’elenco, mediante sorteggio, per formare le cinquine di professionisti da sottoporre ai Comuni e agli altri enti concedenti che ne facciano richiesta.
La selezione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio Nazionale e tenendo conto della base territoriale.
L’Informativa precisa inoltre che dovrà essere assicurata, ove possibile, la presenza nelle cinquine di almeno un professionista di età inferiore a 43 anni e la disponibilità potrà essere revocata
L’elenco dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, per questo motivo, il professionista che, dopo essersi candidato, non intenda più mantenere la propria disponibilità potrà procedere alla revoca attraverso la stessa procedura telematica presente nell’Area Riservata.
La revoca comporterà l’esclusione del commercialista dalle successive estrazioni e dalle consultazioni effettuate per predisporre le cinquine.
Compensi per le perizie: accordo tra amministrazione e professionista
L’Informativa n. 107/2026 interviene anche sulla questione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati delle perizie asseverate.
Le indicazioni formulate dal Consiglio Nazionale hanno carattere tecnico-professionale e non vincolante.
Secondo il CNDCEC, per la quantificazione degli onorari è opportuno che le Amministrazioni comunali procedano ai sensi dell’articolo 2233 del Codice civile, definendo il compenso con il professionista.
Nella determinazione dell’onorario dovranno essere presi in considerazione i criteri di proporzionalità e adeguatezza, valutando in particolare:
- la complessità dell’incarico;
- il valore economico del bene oggetto della stima;
- il grado di responsabilità assunto dal professionista.
Come riferimento potranno essere considerati anche i parametri rinvenibili nella prassi professionale e, in via orientativa, i compensi previsti per le consulenze tecniche.
Pagamento dell’onorario: almeno il 50% nella polizza fideiussoria
Particolare attenzione viene dedicata anche alle garanzie per il pagamento delle prestazioni professionali.
Secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale, l’incarico dovrebbe essere espressamente conferito dal concessionario uscente al professionista individuato, indicando il compenso pattuito.
Il CNDCEC prevede inoltre l’opportunità che una quota pari ad almeno il 50% dell’onorario sia ricompresa nella polizza fideiussoria posta a garanzia del pagamento delle competenze del professionista.
Si tratta di una delle indicazioni operative destinate a orientare la gestione degli incarichi in vista dell’applicazione della disciplina sulle concessioni demaniali.
Cinquine dei commercialisti: preferibile una richiesta per ogni concessione
Il Consiglio Nazionale fornisce indicazioni anche ai Comuni e agli altri enti concedenti sulle modalità con cui richiedere le cinquine di professionisti.
La soluzione ritenuta preferibile è quella di formulare richieste riferite a singole concessioni.
Gli enti potranno tuttavia procedere anche per gruppi, a condizione che si tratti di concessioni omogenee per caratteristiche dimensionali e modalità di fruizione.
In questo caso dovrà essere indicato anche quanti provvedimenti concessori saranno assegnati a ciascun professionista individuato.
In arrivo le Linee guida con il Ministero delle Infrastrutture
Il quadro operativo non è ancora definitivo, il Consiglio Nazionale ha infatti comunicato che è in corso un’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di criteri applicativi uniformi.
Il confronto riguarda anche la predisposizione di uno schema tipo di bando, destinato a rinviare alle future Linee guida per fornire criteri applicativi uniformi ai professionisti incaricati della redazione delle perizie asseverate.
Le Linee guida saranno oggetto di una separata delibera di approvazione, una volta concluso il confronto con il Ministero.
Per i commercialisti interessati, il primo appuntamento operativo è quindi con la procedura telematica annunciata dal CNDCEC: da settembre le manifestazioni di disponibilità potranno essere presentate attraverso l’Area Riservata di commercialisti.it.