• Fatturazione elettronica

    Fattura generica: attenzione alla detrazione IVA

    Una fattura con una descrizione generica non determina automaticamente la perdita della detrazione IVA

    Quando però il documento non permette di individuare con sufficiente precisione la natura dell’operazione, diventa fondamentale poter dimostrare attraverso contratti e altri documenti commerciali che la cessione o la prestazione è stata realmente effettuata e presenta i requisiti necessari per esercitare il diritto alla detrazione.

    Il principio emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12624/2026, che affronta il rapporto tra requisiti formali della fattura e prova dell’effettività dell’operazione.

    Una causale sintetica può essere supportata da documenti esterni alla fattura, ma questi devono consentire di ricostruire in maniera concreta e coerente il rapporto commerciale.

    Ricordiamo che  con il Decreto Omnibus si è tornati alla normalità definendo la cornice temporale dell’esercizio della detrazione.

    Leggi:

    Fattura e detrazione IVA: perché la descrizione è importante

    L’articolo 21 del DPR 633/1972 richiede che la fattura riporti, tra gli elementi obbligatori, la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione.

    La descrizione non rappresenta quindi un elemento puramente formale, essa deve consentire di comprendere che cosa è stato ceduto o quale servizio è stato prestato, permettendo anche all’Amministrazione finanziaria di effettuare i relativi controlli.

    Il problema nasce quando vengono utilizzate formule estremamente sintetiche, come ad esempio: “Consulenza aziendale – 20.000 euro”.

    Una simile indicazione, isolatamente considerata, può non essere sufficiente a ricostruire contenuto, caratteristiche e concreta esecuzione della prestazione.

    Questo, tuttavia, non significa che l’IVA debba essere automaticamente indetraibile.

    Fattura generica: cosa ha chiarito la Cassazione

    Con l’ordinanza n. 12624/2026, la Cassazione ha affrontato proprio il caso di una fattura la cui descrizione non consentiva, da sola, di individuare adeguatamente l'operazione.

    Il principio che se ne ricava è che una descrizione insufficiente rende necessario verificare se il contribuente disponga di ulteriori elementi probatori capaci di dimostrare l’effettiva esistenza della cessione o della prestazione.

    In altri termini, il problema si sposta dalla sola formulazione utilizzata nella fattura alla capacità di provare concretamente l’operazione.

    Quanto più generica è la causale, tanto maggiore diventa quindi l’importanza della documentazione conservata dal contribuente.

    La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava una fattura contenente la dicitura:

    • “Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 4.10.2010”.

    Il richiamo a uno specifico mandato avrebbe potuto contribuire a individuare il contenuto della prestazione. 

    Nel caso concreto, però, il contratto richiamato non era stato prodotto e risultava inoltre riferibile a soggetti diversi rispetto a quelli coinvolti nell’operazione contestata.

    Il semplice riferimento a un contratto, quindi, non è sufficiente se il documento non viene messo a disposizione oppure non risulta effettivamente collegato alla prestazione fatturata.

    È questo uno degli aspetti operativi più significativi: richiamare un contratto in fattura può rafforzare la tracciabilità dell’operazione, ma il documento deve esistere, essere conservato e risultare coerente con fattura, parti e prestazione eseguita.

    Quali documenti possono integrare una fattura generica

    La prova dell’operazione non deve necessariamente risultare esclusivamente dalla fattura.

    In presenza di una descrizione sintetica possono assumere rilievo, a seconda del tipo di operazione:

    • contratto sottoscritto dalle parti;
    • ordine di acquisto;
    • preventivo accettato;
    • relazione sull’attività professionale svolta;
    • stati di avanzamento dei lavori (SAL);
    • corrispondenza ed email commerciali;
    • documenti di trasporto o di consegna;
    • report delle attività;
    • timesheet relativi ai servizi prestati;
    • documentazione relativa al pagamento.

    Non conta soltanto la quantità dei documenti conservati. 

    È essenziale soprattutto la loro coerenza reciproca e la possibilità di collegarli senza ambiguità alla fattura contestata.

    Detrazione IVA e principio di neutralità: il difetto formale non basta

    Il tema deve essere letto anche alla luce del principio unionale di neutralità dell’IVA.

    Un riferimento fondamentale è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-516/14, Barlis 06.

    La giurisprudenza unionale distingue infatti i requisiti formali della fattura dai presupposti sostanziali necessari per beneficiare della detrazione.

    L’Amministrazione finanziaria non può quindi fermarsi esclusivamente alle carenze formali del documento quando dispone delle informazioni necessarie per verificare che i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione siano stati rispettati.

    Ne deriva che devono essere presi in considerazione anche gli elementi complementari forniti dal contribuente.

    La fattura resta un documento centrale, ma non rappresenta necessariamente l’unica fonte utilizzabile per ricostruire l’operazione.

    Fattura generica e IVA: cosa conviene conservare

    La Cassazione n. 12624/2026 conferma quindi l'importanza di una corretta gestione documentale.

    Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno che fatture, contratti e documentazione commerciale siano collegabili tra loro e consentano di ricostruire almeno:

    • le parti coinvolte;
    • il bene ceduto o il servizio prestato;
    • il periodo di esecuzione;
    • il corrispettivo pattuito;
    • l’effettiva esecuzione dell’operazione;
    • il collegamento dell’acquisto con l’attività esercitata.

    Una fattura dettagliata rende questa ricostruzione più immediata. Una fattura generica, invece, rende più importante la prova extracontabile.

    Fattura generica e IVA: FAQ per i dubbi frequenti

    FAQ – Fattura generica e detrazione IVA

    Una fattura generica fa perdere automaticamente la detrazione IVA?

    No. Una descrizione insufficiente non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. Il contribuente deve però essere in grado di fornire elementi che consentano di verificare l’effettività e le caratteristiche dell’operazione.

    Il contratto può integrare la descrizione della fattura?

    Sì. Il contratto può rappresentare un elemento importante per individuare la prestazione, purché sia effettivamente riferibile alla fattura, alle parti coinvolte e all’operazione effettuata.

    Basta indicare in fattura il numero o la data del contratto?

    Il semplice richiamo non mette al riparo da contestazioni. Il contratto deve poter essere prodotto e deve risultare coerente con l’operazione fatturata.

    Quali altri documenti possono essere utilizzati?

    Possono assumere rilievo ordini, preventivi accettati, SAL, relazioni professionali, report, timesheet, email e corrispondenza commerciale, DDT e altri documenti capaci di ricostruire l’effettiva operazione.

    Il Fisco deve considerare anche i documenti esterni alla fattura?

    Sì. Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, la verifica non può fermarsi al solo documento fiscale quando sono disponibili informazioni complementari che consentono di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione.

    È possibile utilizzare codici nella descrizione dei beni o servizi?

    L'utilizzo di codici non è di per sé incompatibile con gli obblighi di fatturazione, a condizione che il codice, anche attraverso una legenda o altra documentazione collegata, permetta di identificare con precisione il bene o il servizio

    Cosa succede se la fattura è generica e non esistono documenti integrativi?

    Il rischio di contestazione aumenta sensibilmente, perché diventa più difficile dimostrare la natura e l’effettività dell’operazione sulla quale è stata esercitata la detrazione IVA.

  • Redditi esteri

    Pensione di sicurezza sociale tedesca: la quota esente in Italia

    Con la Risposta n 164 del 24 agosto le Entrate chiariscono il caso di un pensionato tedesco di nazionalità italian che percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca e che la percepisce con residenza in Italia: decisiva la certificazione rilasciata dall’ufficio fiscale tedesco.

    Pensioni tedesche, la quota esente certificata da Neubrandenburg non si tassa in Italia

    La quota esente della pensione di sicurezza sociale tedesca, certificata dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg, non concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia.

    È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 164/2026, dedicata al trattamento fiscale di una pensione tedesca erogata a un cittadino italiano residente in Italia e in precedenza fiscalmente residente in Germania.

    Il chiarimento assume particolare rilievo per i pensionati rientrati dalla Germania, perché conferma che, al ricorrere delle condizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, non deve essere necessariamente dichiarato come imponibile l’intero ammontare lordo della pensione.

    Pensione tedesca: quando la tassazione spetta all’Italia

    Il caso esaminato riguarda un cittadino italiano residente in Italia, beneficiario di una pensione erogata dall’Istituto nazionale tedesco di previdenza a fronte di contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato in Germania

    L’ufficio finanziario di Neubrandenburg aveva comunicato al pensionato la quota annuale esentasse del trattamento.

    La disciplina deve essere ricostruita partendo dalla Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni.

    Come ricorda l’Agenzia, l’art. 18 della Convenzione stabilisce, in via generale, che le pensioni derivanti da un’attività di lavoro dipendente nel settore privato sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario

    Una disciplina specifica è però prevista per le pensioni riconducibili alla legislazione sulla sicurezza sociale.

    Se una pensione di sicurezza sociale tedesca viene corrisposta a un cittadino italiano residente in Italia, il trattamento è assoggettato a imposizione esclusiva in Italia. 

    Quando, inoltre, il pensionato è stato precedentemente residente in Germania, entra in gioco il § 14, lett. e), del Protocollo alla Convenzione: l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

    La base imponibile italiana segue il limite previsto dalla Germania

    La pensione resta soggetta alla potestà impositiva italiana, ma la base imponibile non coincide necessariamente con l’intero importo lordo percepito.

    La stessa certificazione tedesca esaminata nell’interpello precisava infatti che dall’importo annuale lordo deve essere sottratta la quota del trattamento pensionistico che non sarebbe assoggettata a imposizione in Germania. 

    L’imposta italiana viene quindi applicata alla quota rimanente.

    La soluzione è stata ulteriormente definita dall’accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025 e avente efficacia dal 1° gennaio 2025.

    L’accordo stabilisce che le pensioni interessate, ricevute da cittadini italiani residenti in Italia, sono tassate esclusivamente nel nostro Paese, ma soltanto per l’ammontare che risulterebbe imponibile ai sensi dell’art. 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche.

    Certificazione “a valenza unica” dall’ufficio di Neubrandenburg

    Sul piano operativo assume quindi un ruolo centrale l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg.

    L’accordo amichevole prevede che l’ufficio tedesco rilasci ai pensionati residenti in Italia e in possesso della cittadinanza italiana una certificazione “a valenza unica” (“one time certificate”), nella quale viene indicata la quota della pensione di sicurezza sociale esente in base alla legislazione tedesca.

    Il modello della certificazione è allegato all’accordo e specifica espressamente che il documento può essere presentato alle autorità fiscali italiane.

    Si tratta dell’elemento documentale che consente di individuare la parte della pensione che, pur in presenza della tassazione esclusiva in Italia, deve essere sottratta dalla relativa base imponibile.

    La quota esente in Germania resta fuori dall’imponibile italiano

    La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è netta: la quota della pensione di sicurezza sociale che l’ufficio di Neubrandenburg certifica come esente da imposizione in Germania non è soggetta alla potestà impositiva italiana, quando il trattamento è percepito da un cittadino italiano residente in Italia che, prima del trasferimento, sia stato fiscalmente residente in Germania.

    Nel caso oggetto dell’interpello, pertanto, la quota certificata come esente non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia per l’anno considerato.

    Resta però una condizione essenziale: il contribuente deve essere stato fiscalmente residente in Germania prima di trasferire la propria residenza in Italia

    È proprio con questa precisazione che l’Agenzia chiude la risposta n. 164/2026.

    Per i pensionati interessati, dunque, la certificazione rilasciata da Neubrandenburg assume un ruolo determinante: individua la quota del trattamento pensionistico tedesco che può essere esclusa dalla base imponibile dichiarata in Italia.

  • Turismo

    Turismo, 109 milioni per le imprese: fino al 54% a fondo perduto, domande entro il 15.09

    Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto. 

    Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.

    L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance). 

    Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.

    Green Tour Turismo: che cos’è

    Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour  si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.

    Della dotazione di 109 milioni di euro:

    • un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto, 
    • una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.

    Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese

    Green Tour Turismo: tutti i beneficiari

    La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:

    • alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
    • ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.

    Scarica qui la lista degli ammessi.

    Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.

    Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.

    Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati

    Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.

    Le spese,  sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:

    • al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.) 
    • e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).

    Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.

    Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.

    Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.

    Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.

    Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.

    Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia

    Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.

    Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026

    Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria

    I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.

    I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)

    1. Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
    2. Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
    3. Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
    4. Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.

    Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura per prodotti DOP e IGP: occhio alla scadenza del 24 settembre

    Oltre 3 milioni di euro per sostenere:

    • valorizzazione, 
    • promozione, 
    • formazione e ricerca

    legate ai prodotti DOP e IGP.

     Il decreto ministeriale Masaf del 1 luglio, pubblicato il 24 agosto, stabilisce beneficiari, attività finanziabili, intensità degli aiuti e modalità per presentare le domande.

    Nuove risorse per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP

    Il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) del 1° luglio 2026 disciplina per l’annualità 2026 la concessione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti prodotti agricoli e altri prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, oltre alle bevande spiritose contraddistinte da indicazioni geografiche.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3.011.726,01 euro e potrà essere incrementata dal Ministero con un successivo provvedimento.

    Il contributo massimo concedibile è invece di 250mila euro per ciascun beneficiario.

    Chi può richiedere i contributi DOP e IGP 2026

    La misura non è rivolta direttamente alla generalità delle singole aziende agricole, ma possono presentare domanda:

    • i Consorzi di tutela;
    • gli organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
    • le associazioni temporanee costituite tra uno o più dei soggetti precedenti;
    • gli enti e organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i propri soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o associazioni di Consorzi riconosciute dal Ministero e il cui statuto preveda espressamente la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o dei prodotti agroalimentari DOP e IGP.

    Ciascun richiedente può presentare una sola domanda, inoltre, Consorzi e relativi organismi associativi non possono contemporaneamente presentare una domanda individuale e partecipare alla richiesta di un’associazione temporanea.

    Sono escluse, tra gli altri soggetti indicati dal decreto, le grandi imprese, le imprese in difficoltà — salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa europea — e i destinatari di un ordine di recupero pendente relativo ad aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

    Quali attività sono finanziate

    Il beneficio consiste in un contributo a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per realizzare iniziative di valorizzazione, anche internazionale, e di salvaguardia delle produzioni interessate.

    Le domande possono comprendere una o più delle attività previste dal decreto: organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi; pubblicazioni rivolte alla sensibilizzazione del pubblico; attività dimostrative, informazione, promozione dell’innovazione, scambi interaziendali e visite presso aziende agricole; formazione professionale, seminari, conferenze e coaching; progetti di ricerca e sviluppo, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

    Quanto spetta: contributi fino al 90% dei costi

    La percentuale finanziabile cambia in funzione della tipologia di prodotto e dell'attività realizzat:

    • per fiere, pubblicazioni e attività dimostrative, informative e di promozione dell'innovazione, l'intensità dell'aiuto arriva al 50% dei costi ammissibili per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 70% per i prodotti agricoli,
    • per formazione professionale e progetti di ricerca e sviluppo, i limiti indicati dall'articolo 3 arrivano invece al 70%
    • per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 90% per i prodotti agricoli, fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni previste dalla disciplina europea richiamata dal decreto.

    In ogni caso, il contributo effettivamente concesso non può superare 250mila euro per beneficiario.

    Requisiti per presentare la domanda

    I richiedenti devono dimostrare di possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti adeguati alla realizzazione e gestione delle iniziative proposte, oltre a comprovare eventuali esperienze maturate o in corso nelle attività interessate dal finanziamento.

    Tra gli altri requisiti richiesti figurano il pieno e libero esercizio dei propri diritti, l'assenza delle procedure concorsuali indicate dal decreto, il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e lavoro, la regolarità contributiva attestata dal DURC, la regolarità fiscale e l'assenza di contenziosi con la Pubblica Amministrazione. Devono inoltre essere state restituite eventuali somme dovute a seguito della revoca di precedenti agevolazioni pubbliche.

    Il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione devono essere attestati con un'apposita dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000. In caso di associazione temporanea, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun componente.

    Come e quando presentare domanda

    La richiesta deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all'Ufficio PQA I, all'indirizzo [email protected], entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e quindi entro la mezzanotte del 23 settembre.

    Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo utile.

    Per le associazioni temporanee è necessario allegare anche un protocollo d'intesa che disciplini i rapporti tra gli associati. È ammessa la domanda anche da parte di un'associazione temporanea non ancora costituita, nel rispetto delle specifiche condizioni e degli impegni previsti dal decreto.

    Come vengono assegnati i contributi

    Le domande sono sottoposte a valutazione e ricevono un punteggio sulla base dei criteri riportati nell'Allegato A del decreto. Per essere ammissibile, il progetto deve ottenere almeno 30 punti, rispettando anche le soglie minime stabilite per la coerenza con le finalità della misura e per la misurabilità degli obiettivi.

    Le risorse vengono quindi ripartite in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie: essere giudicati idonei, precisa infatti il decreto, non garantisce automaticamente il finanziamento se le risorse disponibili non sono sufficienti.

    È infine possibile ottenere, compatibilmente con le disponibilità di cassa, un anticipo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Le attività finanziate devono essere completate entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione, salvo l'eventuale proroga prevista nei casi indicati dal provvedimento.

  • Accise

    Carburanti: sconto fino al 26 agosto, poi accise mobili

    Nella seduta del 4 agosto, il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 25 agosto 2026 la riduzione di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio usato come carburante, già introdotta con il decreto legge del 27 luglio 2026 e scaduta il 6 agosto.

    Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato in 245 milioni di euro le risorse necessarie a coprire la proroga, reperite anche attraverso una riduzione delle spese dei ministeri.

    Il provvedimento è arrivato dopo un vertice tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e lo stesso Giorgetti, a fronte di prezzi medi dei carburanti ancora sopra i 2 euro al litro: 

    • secondo l'Osservatorio prezzi del Mimit, al 4 agosto il gasolio in modalità self è tornato in media a 2,100 euro al litro (il livello più alto dal 29 luglio), mentre la benzina self resta stabile a 1,999 euro al litro.

    Dal 25 agosto tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.

    Il meccanismo delle accise mobili prevede consente di ridurre le aliquote di accisa sui carburanti per compensare, in tutto o in parte, le maggiori entrate IVA derivanti dall’aumento del prezzo internazionale del petrolio.

    Il Governo ha annunciato che continuerà a monitorare l'andamento dei prezzi per valutare eventuali ulteriori interventi.

    Per il dettaglio della prima riduzione, si veda il nostro articolo Prezzi dei carburanti: a quanto ammontano le riduzioni fino al 6 agosto.

    Ora spunta la proroga fino al 26 agosto.

    Il Ministro Giorgetti ha firmato un decreto per un giorno e scoppiano le polemiche, si attende il decreto annuniciato con comunicato stampa.

  • Agricoltura

    Decreto Omnibus e agricoltura: cosa cambia per reddito agrario e d’impresa

    L’art. 4 del d.lgs.7.8.2026, n. 148, cd. Decreto correttivo della riforma fiscale  111 2023, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale,  ha aggiornato il testo dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (e, dal 1.1.2027, l’art. 34, comma 2, lett. e), del d.lgs 19.6.2026, n. 117) allargando il concetto di “attività connesse a quella agricola".

    La modifica consiste nell’ aggiunta dell’inciso “o tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lett. b-bis)”

    In pratica, sono attratte nel reddito agrario – e, quindi, si applica il criterio di tassazione su base catastale –  le attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione, ecc. che derivano dall’applicazione delle nuove tecniche di coltivazione che utilizzano immobili che sono destinati alla produzione di vegetali in serre o strutture mobili entro il limite del doppio della superficie agraria disponibile, ma sempre a condizione che sia rispettato il criterio di prevalenza.

    Il reddito di impresa

    E’ stato modificato il successivo art. 55 (e, dal 1.1.2027, l’art 34 del d.lgs. n. 117 citato) dove le “lettere b) e c)” sono state sostituite con le “lettere b), b-bis), b-ter) e c)”.

    Sostanzialmente sono state classificate come “reddito d’impresa”, limitatamente alla parte eccedente i limiti di tassazione catastale, le attività:

    • di allevamento di animali (lett. b);
    • di produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili, anche provvisorie (lett. b) , e degli immobili utilizzati per le tecniche di coltivazione più evolute (lett. b-bis);
    • dirette alla produzione di piante, allevamento e silvicoltura e di cura dell’ambiente (lett.b-ter);
    • connesse a quella agricola (lett.c).

    La nuova veste normativa si riflette sulle modalità di tassazione quando, ad esempio, il produttore agricolo utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali poiché non può più applicare la tassazione forfetaria ma deve osservare le regole in materia di reddito di impresa operando la differenza tra i ricavi e i costi.

    La novità non incide sulle società in nome collettivo e in accomandita semplice:il reddito conseguito è sempre considerato reddito di impresa.

    La forfettizzazione del reddito

    L’art. 56-bis prevede l’applicazione della tassazione forfettaria del reddito applicando per talune attività agricole gli appositi coefficienti di redditività previsti all’ammontare dei corrispettivi IVA.

    La modifica precisa che questa regola può essere osservata dai

    • produttori agricoli individuali, 
    • dalle società semplici e 
    • dai soggetti che hanno esercitato l’apposita opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296 (e, dal 1.1.2027, dall’art. 287, comma 1, del d.lgs. citato).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Librerie under 35: bando per i giovani, attenzione alla scadenza del 13 settembre

    Librerie under 35 è il nuovo bando del Minsitero della Cultura che offre una concreta opportunità per i giovani interessati a mettersi in proprio. Il MIC ha messo a disposizione 4 milioni di euro.

    Il Bando pubblicato il 25 giugno reca tutte le regole per approfittare dell'opportunità, leggi di seguito i requisiti nel Bando Librerie under 35 per avere il fondo perduto per le librerie presentando la domanda entro il il 13 settembre.

    Librerie under 35: fondo perduto per i giovani, le condizioni per averlo

    Il bando “Librerie under 35” prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento: 

    • 1 milione è destinato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei territori dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate dal bando; 
    • 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare, nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti.

    Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha specificato che “Educare i giovani alla lettura e all’amore per i libri deve essere una priorità delle istituzioni. Il nostro obiettivo, in questo senso, è sostenere coloro che scelgono di investire in un lavoro che è, insieme, impresa culturale e missione civile. Accompagnare i ragazzi in questo percorso professionale, anche attraverso strumenti mirati di sostegno e fondi dedicati, può rappresentare una concreta occasione di crescita e di rafforzamento dei presìdi culturali sul territorio”.

    Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

    • [email protected]
    • fino alle ore 12:00 del 13 settembre 2026, utilizzando obbligatoriamente la modulistica presente sul sito.

    Librerie under 35: gli ATECO beneficiari e le condizioni per il fondo perduto

    Possono presentare domanda di accesso alla quota del Fondo riservata di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del presente Bando le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di un’attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali ovvero imprenditoriali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
    a) aver avviato l’esercizio successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nel quale non esista un altro punto di rivendita dei libri;
    b) essere titolari di codice ATECO 47.61 (Commercio al dettaglio di libri) oppure 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano) anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici ATECO 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria), ovvero 58.11 (Edizione di libri);
    c) dimostrare, mediante la asseverazione di un professionista abilitato, che nell’esercizio commerciale per il quale viene presentata la domanda di contributo la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

    Scarica qui il bando librerie under 35

    Librerie under 35: le domande e i soggetti esclusi

    I soggetti titolari o legali rappresentanti possono presentare la domanda esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

    • [email protected]
    • dalle ore 15:00 del 15 giugno 2026 alle ore 15:00 del 13 settembre 2026, 
    • come previsto dal Bando accessibile dal sito internet del Ministero della Cultura (https://cultura.gov.it) e dal sito internet della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (https://biblioteche.cultura.gov.it), 
    • utilizzando obbligatoriamente la modulistica ivi messa a disposizione purché in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
      • a) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • b) non essere stati sottoposti a procedure concorsuali ai sensi del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ai sensi del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
      • c) non essere incorsi in illeciti professionali gravi o in altre gravi violazioni tra quelle indicate nell’articolo 95 del d. lgs. n. 36/2023(c.d. Codice dei Contratti pubblici);
      • d) non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28 dicembre 2024 (entrata in vigore del decreto legge 2024, n. 201).

    Allegati: