• Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: pronti i pagamenti, istruzioni di ADER

    Sono disponibili online le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies. 

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:

    • l'esito della richiesta, 
    • il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate. 

    È la novità operativa del comunicato del 23 giugno 2026, che fa scattare la fase dei versamenti.

    Alert: la comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. 

    Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

    Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.

    Rottamazione quienquies: come pagare

    La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze. 

    In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

    • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
    • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
    • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

    Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

    Alet: se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

    Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

    Rottamazione quinquie: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

    La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

    Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

    Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Deduzioni forfettarie autotrasportatori 2026

    Con il comunicato n 73 del 23 giugno il MEF Ministero dell’economia e delle finanze comunica che sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

    Vediamo tutti i dettagli e le istruzioni delle Entrate per le dichiarazioni dei redditi 2026.

    Deduzioni forfettarie autotrasportatori 2026

    Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025.

    In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48,00 euro.

    La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

    Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, le Entrate precisano che:

    • la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) 
    • va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP, 
    • utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

    I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

  • Turismo

    Green Tour Turismo: domande di aiuti al via dal 15 luglio

    Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto. 

    Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.

    L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance). 

    Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.

    Green Tour Turismo: che cos’è

    Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour  si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.

    Della dotazione di 109 milioni di euro:

    • un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto, 
    • una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.

    Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese

    Green Tour Turismo: tutti i beneficiari

    La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:

    • alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
    • ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.

    Scarica qui la lista degli ammessi.

    Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.

    Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.

    Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati

    Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.

    Le spese,  sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:

    • al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.) 
    • e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).

    Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.

    Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.

    Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.

    Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.

    Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.

    Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia

    Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.

    Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026

    Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria

    I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.

    I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)

    1. Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
    2. Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
    3. Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
    4. Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.

    Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.

  • Lavoro Autonomo

    Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?

    La responsabilità del commercialista per fatture errate emesse dal cliente non è automatica. 

    Il professionista può però essere chiamato a rispondere se ha concorso nell’errore, ha omesso controlli dovuti o ha violato gli obblighi di diligenza professionale.

    Questa è la sintesi della pronuncia n 21061/2026. In proposito, arrivano pronte le repliche delle associazioni dei Commercialisti che in una nota congiunta specificano quanto segue: “Il commercialista non può essere considerato un baluardo giuridico chiamato a proteggere il contribuente dalle conseguenze di ogni sua scelta. L’incarico professionale resta un’obbligazione di mezzi fondata sul diligente svolgimento delle attività affidate e non può trasformarsi in una polizza assicurativa gratuita a beneficio del cliente”. 

    Ad esprimersi sono stati Gianluca Tartaro, Francesco Cataldi e Andrea Biekar, rispettivamente Presidenti di ADC, UNGDCEC e AIDC.

    Vediamo il contenuto della pronuncia incriminata.

    Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?

    Secondo la Cassazione per l'errore del cliente risponde il commercialista se non ha vigilato

    La fattura errata resta, in via ordinaria, un problema del soggetto che l’ha emessa.  L’art. 21 del DPR 633/1972 pone infatti l’obbligo di fatturazione in capo al cedente o prestatore, che può anche far emettere il documento da un terzo, ma “ferma restando la sua responsabilità” . 

    Questo principio è centrale anche quando l’impresa o il professionista si avvale del commercialista per la gestione contabile e fiscale.

    Il consulente non diventa automaticamente garante assoluto della correttezza di ogni fattura predisposta dal cliente, soprattutto se il documento è stato creato e trasmesso direttamente dall’azienda tramite gestionale interno. 

    Tuttavia, la responsabilità del commercialista può emergere quando l’errore deriva da istruzioni errate fornite dal professionista, da un’omessa verifica rientrante nel mandato, dalla mancata segnalazione di anomalie evidenti o dalla partecipazione, anche agevolativa, alla violazione.

    Sul piano civilistico, il parametro è quello della diligenza professionale: l’art. 1176 c.c. prevede che, nell’adempimento delle obbligazioni professionali, la diligenza sia valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata

    Se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, l’art. 2236 c.c. limita invece la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.

    Diverso è il rapporto con il Fisco, la Cassazione ha più volte ribadito che il contribuente non è liberato dai propri obblighi solo perché si è affidato al commercialista. 

    Nell’ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025, la Suprema Corte ha affermato che il contribuente deve provare sia l’attività di vigilanza sull’intermediario sia l’eventuale condotta fraudolenta del professionista idonea a impedirgli il controllo .

    La giurisprudenza più recente, però, amplia anche il rischio per il professionista. 

    Con le ordinanze del 2026 sul concorso nelle violazioni tributarie, la Cassazione ha chiarito che il commercialista può essere sanzionato quando, pur non essendo autore materiale della violazione, compie azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano l’illecito fiscale.

    Il principio è stato ribadito anche con riferimento ai terzi che partecipano alle violazioni commesse da società, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997 .

    In pratica, se il cliente emette una fattura con aliquota IVA sbagliata, descrizione incompleta, codice natura errato o imponibile non corretto, occorre verificare chi ha predisposto il documento, quali erano i compiti affidati al commercialista e se l’errore fosse riconoscibile con l’ordinaria diligenza professionale

    La semplice tenuta della contabilità non basta, da sola, a trasferire ogni responsabilità sul consulente; ma la presenza di anomalie palesi, crediti IVA inesistenti, operazioni incoerenti o fatture sistematicamente irregolari può far emergere un obbligo di intervento.

    Fondamentale, quindi, delimitare il mandato professionale: chi emette le fatture, chi controlla i dati IVA, chi verifica codici natura e aliquote, chi gestisce eventuali note di variazione. 

    In assenza di procedure chiare, il contenzioso tende a concentrarsi sulla prova: email, istruzioni scritte, checklist, ricevute SdI, report di controllo e segnalazioni al cliente diventano elementi decisivi.

    Nel caso di specie il cliente era un notaio e la Cassazione ha statuito che risponde della fatturazione errata del cliente il commercialista che redige la dichiarazione poichè la qualifica professionale di notaio rivestita dal cliente non attenua i doveri di verifica e di controllo dei documenti trasmessi

    Si tratta di diligenza qualificata che appunto ai sensi dell'artiolo 1176 deve guidare l'operato del professionista che diventa una sorta di garante dell'operato fiscale del cliente.

    In conclusione il consulente fiscale cui il cliente trasmette le fatture emesse per approntare la dichiarazione annuale dei redditi è tenuto a supervisionare l’operato dello stesso, che confida legittimamente nella sua prestazione professionale.

    Il perimetro della responsabilità del commercialista: risposte a dubbi frequenti

    Il commercialista risponde sempre delle fatture sbagliate del cliente?
    No. La responsabilità non è automatica. Serve provare un errore professionale, un’omissione rilevante o un contributo alla violazione.

    Se il cliente emette da solo la fattura elettronica, chi paga le sanzioni?
    Di norma il contribuente. Il commercialista può essere coinvolto solo se l’errore rientra nei controlli affidati o se ha dato indicazioni errate.

    Il commercialista deve controllare tutte le fatture?
    Solo se il mandato lo prevede o se, nell’attività svolta, emergono anomalie evidenti che un professionista diligente avrebbe dovuto segnalare.

    Il cliente può chiedere il risarcimento al commercialista?
    Sì, ma deve dimostrare incarico, errore professionale, danno subito e nesso causale. Le imposte dovute restano normalmente a carico del contribuente; il risarcimento può riguardare sanzioni, interessi o costi causati dall’inadempimento.

    Come ridurre il rischio?
    Con mandato scritto, procedure di controllo, conservazione delle comunicazioni, segnalazione tempestiva degli errori e correzione tramite strumenti IVA appropriati, come note di variazione quando ne ricorrono i presupposti.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivi alle imprese: approvato il Dlgs definitivo di riordino

    Il Mimit con un comunicato del 23 giugno ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

    Il Ministro Urso in proposito ha dichiarato:

    “Un sistema di incentivi più semplice significa maggiori opportunità per le imprese che investono e innovano. Con questo decreto proseguiamo il percorso di riforma avviato con il Codice degli incentivi, rispettando gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e ponendo le basi per completare il riordino di tali strumenti di sostegno con la prossima Legge di Bilancio”.

    Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di riforma del sistema degli incentivi, rendendolo più organico, semplice ed efficace.

    La riforma si fonda su due direttrici principali: 

    • l'armonizzazione della disciplina attraverso il nuovo Codice degli incentivi alle imprese, già entrato in vigore il 1° gennaio 2026; 
    • il riordino e la razionalizzazione delle misure di incentivazione gestite dalle Amministrazioni statali.

    L'intervento costituisce una delle riforme previste dal PNRR, inserita su richiesta della Commissione europea, e il suo completamento consente il raggiungimento della relativa milestone nei tempi previsti.

    Obiettivo è quello di realizzare un sistema di incentivi più razionale, trasparente e orientato ai risultati, assicurando al tempo stesso la piena salvaguardia delle risorse destinate alle imprese e la continuità degli strumenti di sostegno agli investimenti, alla competitività e alla crescita del tessuto produttivo nazionale

    Decreto incentivi: il fondo per la crescita sostenibile

    Il Fondo per la crescita sostenibile è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:

    a) ricerca, sviluppo e innovazione;

    b) start up d’impresa;

    c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;

    d) accesso al credito e al mercato dei capitali.

    Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee ed gli obiettivi e le priorità come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento ovvero, per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a) che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina quadro, mediante provvedimenti normativi di modifica di rango corrispondente alla disciplina modificata.

    Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione

    Con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Per il perseguimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:

    a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

    b) l’emanazione di bandi tematici, da adottare nell’ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:

    1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell’iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell’incentivo;

    2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;

    3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche nell’ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;

    4) valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

    2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra più imprese, anche di diverse dimensioni.

    Viene previsto che, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del venture capital

    Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. 

    Inoltre, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi. 

    Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:

    a) i «contratti di sviluppo» di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;

    b) l’emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale, da adottare nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell’ambito dei bandi di cui al primo periodo, è riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresì, previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici

  • Professione Avvocato

    Avvocati: il patto sul compenso per una pratica non vincola il collega

    Chi affida un incarico a un professionista e crede di aver "blindato" i costi sottoscrivendo una convenzione tariffaria può trovarsi davanti a una sorpresa: quell'accordo vincola soltanto chi lo ha firmato .

    È il principio operativo che emerge dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19125/2026   e riguarda  il compenso dei professionisti, oggi  spesso organizzati in studi associati o legati da rapporti di collaborazione. 

    La Corte muove dalla regola ordinaria secondo cui l'accordo sul compenso tra professionista e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'art. 2233, comma 3, c.c. (nel testo introdotto dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006), requisito non abrogato dalla riforma dell'ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012. 

    Da questa premessa la pronuncia trae però una conseguenza meno scontata : una convenzione sottoscritta da un singolo professionista non può essere estesa a un collega rimasto estraneo all'accordo, neppure quando i due lavorino sulla stessa pratica e siano legati da un rapporto personale o professionale.

    Il caso: compenso per un arbitrato seguito da diverso professionista

    Il caso trae origine dalla richiesta, avanzata da un professionista nei confronti di un istituto di credito, dei compensi maturati per l'attività svolta nell'ambito di un arbitrato, di giudizi di primo e secondo grado e delle conseguenti attività esecutive. L'istituto bancario aveva chiesto di quantificare ogni compenso sulla base di una "Convenzione operativa e tariffaria con i legali fiduciari" stipulata nel 2013, con il relativo allegato contenente la tabella dei parametri economici di riferimento.

    Quella convenzione, però, era stata firmata da un diverso professionista, collega e convivente di chi aveva poi materialmente seguito il contenzioso. 

    Il Tribunale aveva accolto solo in parte le pretese, escludendo che la convenzione vincolasse il professionista non firmatario.

    Entrambe le parti hanno quindi proposto ricorso: l'istituto insistendo sull'efficacia della convenzione anche nei confronti del collaboratore e contestando, fra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito e l'applicazione dei parametri del D.M. n. 55 del 2014; il professionista, in via incidentale, lamentando la mancata considerazione della domanda relativa alla "somma maggiore o minore" accertata in corso di causa.

    La decisione della Cassazione

    Nel decidere, la Corte ha confermato che la convenzione tariffaria  obbliga unicamente i soggetti che l'hanno sottoscritta. 

    Il fatto che il professionista che ha curato la lite fosse collega di studio e convivente del firmatario è stato giudicato del tutto irrilevante: Il vincolo tariffario non si trasmette per via del rapporto personale. 

    L'emissione, da parte del professionista non firmatario, di fatture di acconto di importo pari alla tariffa convenzionale, non ha rilevanza  poiché quella tariffa obbligava i soli sottoscrittori. 

    La Cassazione specifica anche che la prova dell'accordo, peraltro, non può essere fornita con presunzioni semplici o per testimoni, salvo i casi di perdita incolpevole del documento previsti dagli artt. 2724 e 2725 c.c. Su questa base, l'inopponibilità della convenzione al collaboratore è stata ritenuta ormai definitiva. 

    La Corte ha poi affrontato gli altri profili: 

    • ha escluso l'abusivo frazionamento del credito quando i diversi crediti, pur riconducibili a un rapporto unitario, riguardino prestazioni rese davanti a giudici diversi e quindi dotati di distinta competenza ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011;
    •  ha chiarito che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" non è una clausola di mero stile quando permane una ragionevole incertezza sull'importo dovuto, sicché il giudice deve tenere conto della reale portata della richiesta; 
    • ha infine ribadito che il rimborso delle spese generali nella misura di legge spetta al professionista in via automatica, anche se non indicato nella nota spese. Sulla base di questi principi i ricorsi sono stati accolti in parte, con rinvio per la rideterminazione del compenso.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: i bonus per chi abita e lavora in montagna

    Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026 dei dipendenti e pensionati.

    Tra le novità di quest'anno c'è un credito di imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie di montagna. 

    Vediamo come indicarlo nella dichiarazione per l'anno di imposta 2025.

    Credito dipendenti strutture sanitarie di montagna: dove indicarlo nel 730/2026

    Tra le novità del 730/2026 vi è il Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”ossia l'agevoalzione che spetta ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.

    Tale credito va indicato nel modello 730/2026 nel RIGO G10 con il codice 3 (art. 6, comma 4, legge 12 settembre 2025, n. 131). 

    In particolare si tratta del credito riconosciuto annualmente ai dipendenti di strutture sanitarie che prestano servizio in un Comune di Montagna e prendono in locazione oppure acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo che ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed in esso insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. 

    È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione oppure dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
    Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in corso di emanazione, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui ai codici 1, 2 e 3.

    Inoltre sempre per chi abita e lavora in montagna ci sono da quest'anno agevolazioni nella dichiarazione ed in particolare:

    • il credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • il credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.