• Locazione immobili

    Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?

    L'articolo n 9 del Regolamento – UE – 2024/1028 in vigore dal 20 maggio riguarda "l'obbligo per le piattaforme online di locazione a breve termine di trasmettere i dati relativi alle attività e i numeri di registrazione"

    Vediamo il contenuto della norma che prevede di fatto nuovi adempimenti per gli affitti brevi, in sintesi le piattaforme digitali dovranno comunicare dati su base mensile, dopo però che le regole operative saranno messe a punto.

    Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?

    L'articolo 9 stautisce che:

    • Quando un annuncio riguarda un’unità situata in una zona figurante nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine raccolgono e, su base mensile, trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente fornito dal locatore, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio. Tale trasmissione avviene mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina.
    • In deroga al paragrafo 1, le piccole o micro piattaforme online di locazione a breve termine che nel trimestre precedente non hanno raggiunto una media mensile di 4 250 o più annunci trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio, alla fine del trimestre, mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina o manualmente, conformemente alla legislazione nazionale.
    • Le piattaforme online di locazione a breve termine garantiscono, sulla base delle informazioni fornite dai locatori, la completezza e l’accuratezza dei set di dati che trasmettono alle autorità competenti a norma del presente articolo.

    In sintesi si dovranno trasmettere alla banca dati del Turismo su base mensile:

    • numero di pernottamenti, 
    • numero di ospiti e relativo paese di residenza, 
    • codice identificativo dell’immobile
    • indirizzo internet dell’annuncio. 

    Obiettivo, il monitoraggio dei fenomeni di evasione ed elusione

    La novità in vigore dal 20 maggio ma che necessita di diverse specifiche tecniche e normative per diventare operativo e quindi la fase attuativa va attesa per comprendere la protata delle novità, poichè il Ministero del Turismo dovrà specificare il formato delle informazioni, le modalità di trasmissione e il dettaglio dei dati alle piattaforme per consentire l’organizzazione di un flusso regolare di comunicazioni alle piattaforme.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit cinema: domande dal 3 giugno

    Il Ministero della Cultura comunica che è pubblicato il Decreto Direttoriale 1244, del 19 maggio 2026, recante “Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi – anno 2026” di cui all’art. 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con il quale è prevista la data di apertura e chiusura della sessione e le ulteriori disposizioni applicative, ivi comprese le modalità relative all’ordine di lavorazione delle domande.

    Tax credit cinema: domande dal 3 giugno

    A decorrere dal 3 giugno è aperta la sessione 2026 di presentazione delle seguenti richieste di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da parte delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione:

    • a) richiesta preventiva (codice settore TCPI);
    • b) richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCPI3).

    Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 2, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica ai soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, l’importo del credito spettante.

    Le richieste di accesso ai crediti d’imposta, di cui all’articolo 1 del presente decreto, possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 31 agosto 2026.
    Le domande possono essere inviate:
    a) presentando la “richiesta definitiva in assenza di preventiva”, successivamente, e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”;
    b) presentando la “richiesta preventiva” non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, come previsto dall’articolo 7, comma 1, del “decreto tax credit internazionale” e, in seguito, la “richiesta definitiva” successivamente e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”.

    Con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi eleggibili sostenuti; al riguardo, il revisore deve procedere alla registrazione presso l’apposita sezione della piattaforma DGCOL, secondo le indicazioni contenute nel decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361. Successivamente, in fase di compilazione della richiesta definitiva, l’impresa italiana di produzione esecutiva e di post-produzione deve selezionare il revisore precedentemente registrato il quale, prima dell’approvazione della richiesta, deve confermare la scelta fatta dall’impresa tramite la propria area riservata
    della piattaforma DGCOL.
    I crediti sono utilizzabili in compensazione secondo le seguenti modalità:
    a) per il 70 per cento, all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
    b) in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell’importo approvato.

    Tax crediti cinema: richiesta di assistenza

    Si ricorda che nella pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL, sono disponibili:

    • il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit;
    • il vademecum per la registrazione del revisore alla piattaforma DGCOL.

    Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:

    • consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
    • attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL) da indirizzare a:
      • il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
      • il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Si specifica che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato.

    Le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza. Qualora il ticket non venga processato entro la scadenza prevista dal procedimento, l’Amministrazione procede al riesame delle richieste pendenti e all’eventuale riammissione delle domande.

    Si sottolinea che verranno prese in considerazione solamente le richieste conformi alle prescrizioni sopra descritte.

    L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. I tempi di medi di risposta sono di 3 giorni lavorativi, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle domande.

  • Accertamento e controlli

    Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine

    La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio sulla prescrizione delle cartelle relative ai tributi erariali, confermando che continua ad applicarsi il termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c..

    La decisione numero n 85/2026 è particolarmente rilevante perché interviene su un tema da anni al centro del contenzioso tributario: entro quanto tempo il Fisco può riscuotere imposte erariali già accertate.

    Secondo i giudici costituzionali, non esiste alcuna violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o buon andamento della Pubblica amministrazione nel mantenimento della prescrizione decennale.

    Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine

    La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 a un contribuente per tributi erariali.

    Il contribuente sosteneva che il credito fosse ormai prescritto, perché il precedente atto della riscossione risaliva al 2011.

    L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, riteneva ancora valido il credito, evidenziando che durante l’emergenza Covid erano intervenute norme di sospensione dei termini che avevano prorogato la prescrizione di ulteriori 24 mesi. 

    Nel decidere l’appello, la Corte tributaria del Lazio ha scelto di investire la Consulta della questione, dubitando della costituzionalità della disciplina vigente.

    Secondo il giudice rimettente, applicare ai tributi erariali la prescrizione decennale sarebbe stato irragionevole per diversi motivi.

    La prima critica riguardava il diverso trattamento rispetto all’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale.

    Per il giudice tributario:

    • IMU e tributi erariali sarebbero situazioni assimilabili;
    • prevedere 5 anni per i tributi locali e 10 per quelli statali avrebbe creato un “ingiustificato privilegio” per l’amministrazione finanziaria.

    La Corte tributaria sosteneva inoltre che oggi, grazie alla PEC e agli strumenti informatici, interrompere la prescrizione richiede tempi minimi.

    Secondo il ragionamento del giudice:

    • notificare un atto oggi è quasi immediato;
    • non sarebbe più giustificabile mantenere un termine pensato in un’epoca priva di strumenti digitali.

    Un’altra censura riguardava la presunta evoluzione dell’ordinamento verso termini più brevi.

    Il giudice richiamava infatti:

    • il termine quinquennale per l’accertamento delle imposte;
    • la prescrizione quinquennale di IMU e sanzioni tributarie;
    • vari interventi legislativi diretti a ridurre i tempi procedimentali e processuali.

    Da qui la tesi secondo cui il termine decennale sarebbe ormai “anomalo”.

    Infine, il giudice tributario riteneva che anche il procedimento di riscossione dovesse rispettare il principio di “ragionevole durata” previsto dall’art. 111 Cost.

    La Consulta ha però rigettato integralmente le questioni, con una motivazione molto articolata.

    Il punto centrale della sentenza riguarda la differenza strutturale tra tributi locali e tributi erariali.

    Secondo la Corte:

    • i tributi locali, come l’IMU, hanno natura periodica e continuativa;
    • i tributi erariali nascono invece autonomamente per ogni periodo d’imposta.

    Per questo motivo, i due crediti seguono regole prescrizionali differenti.

    La Consulta richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. si applica soltanto alle obbligazioni periodiche. 

    Di conseguenza non esiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, perché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.

    La Corte sottolinea poi un principio importante:

    • il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della prescrizione.

    Secondo i giudici costituzionali, la durata del termine deve bilanciare:

    • l’interesse dello Stato alla riscossione;
    • l’esigenza di certezza del contribuente.

    Per questo motivo, il tempo necessario a inviare una PEC non può diventare il parametro per stabilire la durata della prescrizione. La Consulta respinge anche la tesi secondo cui il sistema si starebbe orientando verso termini più brevi.

    La Corte osserva infatti che:

    • accertamento tributario;
    • prescrizione;
    • decadenza;
    • processo amministrativo;
    • discarico delle cartelle

    sono istituti diversi, con finalità differenti, non sarebbe quindi corretto confrontare termini appartenenti a discipline eterogenee.

    Secondo la Consulta, il principio di ragionevole durata riguarda esclusivamente il processo.

    La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale, di conseguenza, il richiamo all’art. 111 Cost. è stato ritenuto non pertinente. La pronuncia ha un forte impatto pratico perché:

    • riduce gli spazi difensivi basati sulla prescrizione quinquennale;
    • conferma l’orientamento favorevole all’Erario;
    • chiarisce definitivamente la distinzione tra tributi erariali e tributi locali.

    Per i contribuenti, dunque, sarà più difficile sostenere in giudizio l’applicazione automatica del termine breve.

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730 a debito: regole per le rate

    Il Modello 730/2026 va inviato entro il 30 settembre, ma i pagamenti delle imposte vanno efffettuati secondo regole precise.

    Vediamo come e quando si paga tanto nel caso di presenza di sostituto d'imposta, quanto senza sostituto.

    Dichiarazione 730 a debito: come dilazionare i pagamenti

    Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità) se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

    • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
    • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

    Nel caso di presenza di sostituto, quest'ultimo, a partire dal mese di luglio, trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.

    In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. 

    Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. 

    La rateizzazione segue le scadenze del Modello Redditi PF 2026.

    Si evidenzia anche che. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

    Infine per i pensionati, anche in caso di rateizzazione, occorre evidenziare che le rate sono effettuate a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di agosto o settembre).

  • Attualità

    Bollette di utenze internet e tv da contestare? Risolvi senza il tribunale con conciliaweb

    Bollette troppo alte, internet che non funziona, portabilità bloccata o costi addebitati dopo il recesso? In questi casi molti utenti non sanno che esiste una procedura gratuita e online per risolvere le controversie con gli operatori telefonici e i servizi pay TV senza fare causa.

    Si chiama ConciliaWeb ed è la piattaforma dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) che consente a consumatori e imprese di avviare una procedura ADR, cioè di risoluzione alternativa delle controversie.

    Uno strumento sempre più utilizzato perché veloce, digitale e obbligatorio prima di rivolgersi al giudice.

    Cos’è ConciliaWeb e quando si può usare

    ConciliaWeb è il servizio online attraverso cui si gestiscono le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche:

    • telefonia fissa e mobile
    • internet e fibra
    • pay TV
    • servizi audiovisivi e streaming

    La piattaforma permette di tentare una conciliazione senza avvocato e senza costi.

    I casi più frequenti riguardano:

    • bollette anomale
    • addebiti non dovuti
    • linea internet assente o malfunzionante
    • ritardi nella portabilità del numero
    • mancata restituzione del credito residuo
    • fatturazione dopo il recesso
    • modifiche unilaterali del contratto

    Per i servizi telefonici e internet il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di fare causa.

    Come funziona la procedura AGCOM

    La procedura è interamente digitale e può essere gestita autonomamente dal consumatore.

    I passaggi sono semplici:

    • Accesso alla piattaforma. L’utente deve registrarsi sul portale AGCOM utilizzando:
      • SPID
      • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
      • CNS
      • credenziali eIDAS
    •  Invio dell’istanza. Si compila online la domanda indicando:
      • operatore coinvolto
      • problema riscontrato
      • richieste economiche o tecniche
      • eventuali documenti e reclami
    • Convocazione dell’udienza. Un conciliatore fissa l’udienza telematica e comunica data e ora alle parti.
    • Udienza online. Utente e operatore si collegano da remoto per cercare un accordo.
    • Accordo o definizione della controversia
      • Se si raggiunge un accordo viene redatto un verbale con valore esecutivo. 
      • Se invece non c’è intesa, l’utente può chiedere all’AGCOM la definizione della controversia oppure rivolgersi al giudice.

    Quanto dura e quanto costa

    Uno dei vantaggi principali di ConciliaWeb è la rapidità.

    La conciliazione si conclude normalmente entro:

    • 30 giorni per il tentativo di conciliazione
    • 180 giorni per la definizione della controversia

    La procedura è completamente gratuita.

    Non servono:

    • contributo unificato
    • spese legali obbligatorie
    • costi di mediazione

    Serve l’avvocato?

    No, la procedura è stata progettata per essere utilizzata direttamente dagli utenti.

    Chi vuole può comunque farsi assistere da:

    • associazioni dei consumatori
    • consulenti
    • delegati
    • avvocati

    Ma non è obbligatorio.

    Quando è possibile ottenere un rimborso

    Attraverso ConciliaWeb si possono ottenere:

    • storno delle fatture
    • rimborsi
    • indennizzi automatici
    • riattivazione del servizio
    • restituzione del credito residuo

    In alcuni casi è anche possibile chiedere un provvedimento urgente per ottenere rapidamente il ripristino della linea o bloccare comportamenti scorretti dell’operatore.

    Con l’aumento delle controversie legate a fibra, telefonia mobile e piattaforme streaming, le procedure ADR stanno diventando uno strumento fondamentale per i consumatori.

    I vantaggi sono evidenti:

    • tutto online
    • tempi più rapidi rispetto a una causa
    • nessun costo
    • procedura semplice
    • accordi con valore legale

    Per questo motivo ConciliaWeb rappresenta oggi una delle principali tutele per chi ha problemi con operatori telefonici, internet e servizi audiovisivi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Conto energia: il portale GSE per estenderlo entro il 31 maggio

    Il GSE con un comunicato del 18 maggio informa del fatto che è online il portale per estendere la convenzione del conto energia da effettuarsi entro il 31 maggio.

    Ricordiamo che, a prevederlo è stato il DL n 21/2026 cosiddetto “DL Bollette” che ha introdotto la possibilità di prolungare, su base volontaria, la durata delle convenzioni di Conto Energia per impianti incentivati nell’ambito di I, II, III e IV Conto Energia (DM 28 luglio 2005, DM 19 febbraio 2007, DM 6 agosto 2010 e DM 5 maggio 2011) con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari di premi fissi, non dipendenti dai prezzi di mercato.

    La misura è stata introdotta per garantire un costo delle bollette elettriche accessibile, attraverso la riduzione della componente ASOS, e favorire una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle imprese e alle energie rinnovabili.

    Attenzione al fatto che è possibile estendere la durata della convenzione, entro il 31 maggio 2026.

    Conto energia: che cos’è

    Come evidenziato in riepilogo dallo stesso soggetto gestore GSE, il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE e poi recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. 

    Questo meccanismo è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica.

    In sintesi il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico con una tariffa fissa per ogni kWh generato. 

    A differenza dello scambio sul posto o del Ritiro Dedicato, che compensano o pagano solo l’energia immessa in rete, il Conto Energia premia la produzione stessa, indipendentemente da come viene utilizzata.

    Il programma è stato articolato in cinque edizioni successive, ciascuna con tariffe e regole diverse, fino al raggiungimento del tetto di costo cumulato di 6,7 miliardi di euro fissato per legge. 

    Nel dettaglio con il D.M. 19/02/2007 (II° Conto Energia) sono state introdotte alcune novità come l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta dall’impianto, la semplificazione delle regole di accesso alle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe anche in funzione del tipo di integrazione architettonica e della taglia dell’impianto.

    È stato inoltre previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

    Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore il III° Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.

    Con la Legge n. 129/2010 sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.

    Dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° Conto Energia) che ha definito il meccanismo di incentivazione riguardante gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 miliardi di euro.

    Con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal IV° Conto Energia è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 (quinto Conto Energia) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal D.M. 05/05/2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro.

    Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.

    Il Decreto Legge 21/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2026, ha introdotto un meccanismo volontario di spalmaincentivi che riguarda una parte degli impianti in Conto Energia. 

    Leggi anche Conto energia imprese 2026: tutte le novità             

    Conto Energia: come estenderlo entro il 31 maggio

    Attraverso il portale dedicato Estendi Convenzione CE, accessibile dall’Area Clienti da oggi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2026, sarà possibile estendere la durata della convenzione attraverso due opzioni:

    • proroga di 3 mesi (90 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 15% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027;
    • proroga di 6 mesi (180 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 30% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.

    Il GSE precisa che la proroga della convenzione conferisce diritto di precedenza per richiedere l’accesso, sempre su base volontaria ed entro il 30 settembre 2026, al meccanismo di phase out, previsto dall’art.2, comma 4 del DL Bollette e disciplinato da specifiche istruzioni che il GSE pubblicherà nei prossimi mesi.

  • Contenzioso Tributario

    PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

    La Sentenza n 77/2026 della Consulta ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec diverso da quello prescritto. 

    La questione era stata sollevata dalla prima Sezione Penale della Cassazione per gli articolo n 3 e 24 della Costituzione.

    Nel caso di specie, il reclamo era stato inviato a un indirizzo Pec riferibile al tribunale di sorveglianza e in particolare al giudice anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato.

    Si statuisce che l'indirizzo corretto è quello assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

    PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

    La notifica avvenuta ad un indirizzo Pec diverso da quello costituito dall’indirizzo assegnato all’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, indirizzo che è considerato corretto, anche se perviene al giudice di riferimento entro il termine di proposizione, fa perdere il diritto all’opposizione.

    La disposizione transitoria sul processo telematico di cui all’articolo 87-bis del Dlgs. n. 150/2022 ha previsto la possibilità di trasmettere atti processuali penali e impugnazioni mediante Pec, a condizione che l’indirizzo di destinazione dell’Ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) del ministero della Giustizia, deputato a individuare gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi.

    Se il deposito avviene telematicamente presso un indirizzo Pec non indicato nel decreto del Dgsia del 9 novembre 2020 cosa accade?

    Le Sezioni unite della Casszione hanno risolto il problema dell'incertezza giurisprudenziale, a metà tra inammissibilità e sanabilità dell'errore, chiarendo che l’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Dgsia, è inammissibile tranne il caso in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo Pec non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso in tale elenco.

    Si è ritenuta ragionevole la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione presentata all’indirizzo Pec dell’ufficio giudiziario competente per l’impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Si è salvato l’atto di impugnazione nel caso in cui la cancelleria che l’abbia ricevuto per errore lo inoltri, in via telematica ed entro il termine di perentorio di legge previsto, all’indirizzo Pec della cancelleria del giudice competente, rimanendo così preservata la “continuità digitale” dell’iter processuale.