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TCF adempimento collaborativo: scadenza 31 dicembre 2026
Le imprese che partecipano al regime di adempimento collaborativo si trovano davanti a scadenze diverse a seconda di quando sono entrate nel regime.
Lo chiarisce la Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 dell'Agenzia delle Entrate, che dedica diversi quesiti della Parte Speciale al tema della certificazione e dell'attestazione di efficacia del Tax Control Framework (TCF), il sistema di controllo dei rischi fiscali aziendali.
Due binari temporali, due platee diverse
Il primo binario riguarda le imprese già ammesse al regime, o che avevano già presentato istanza di adesione, alla data del 18 gennaio 2024 (entrata in vigore della riforma).
Per queste, il TCF era già stato validato dall'Agenzia in sede di ammissione: non serve quindi una certificazione ex novo, ma una attestazione di efficacia operativa, da acquisire entro il 31 dicembre 2026 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, con riferimento ai controlli svolti nel 2024 e nel 2025.
Il secondo binario riguarda invece le imprese che hanno presentato istanza di adesione nel corso del 2024 o del 2025: per queste, la circolare conferma che la prima certificazione di disegno del TCF, rilasciata da un professionista indipendente ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 novembre 2024, n. 212, va prodotta entro il 30 settembre 2026.
Il relativo aggiornamento, che dovrà attestare anche il funzionamento continuativo del sistema per tutti i periodi d'imposta di permanenza nel regime, andrà invece prodotto entro il 31 dicembre 2029.
La cadenza dei controlli: non serve aspettare l’ultimo giorno
Un chiarimento operativo importante riguarda le modalità con cui condurre le verifiche di efficacia operativa.
La normativa richiede che siano svolte con cadenza almeno triennale, ma la circolare precisa che le imprese possono organizzarle anche con cadenza annuale o biennale, a condizione che, nel complesso, coprano l'intero arco temporale di riferimento.
Le verifiche dovranno essere condotte sia a livello di controlli generali dell'organizzazione, sia a livello dei singoli rischi specifici, con la possibilità per il certificatore di riutilizzare, ampliandoli se necessario, i test già svolti dalla funzione interna di monitoraggio (il Tax Risk Officer).
Quando serve una certificazione completamente nuova
Non sempre basta l'aggiornamento periodico: la circolare individua i casi in cui il TCF deve essere sottoposto a una nuova certificazione integrale, tipicamente in presenza di operazioni straordinarie che modificano in modo sostanziale il perimetro aziendale, come fusioni o scissioni che coinvolgono soggetti non ammessi al regime o dotati di un TCF diverso.
In questi casi, l'iniziativa di segnalare all'Agenzia delle Entrate la necessità di un aggiornamento complessivo spetta alla stessa impresa, che dovrà attivarsi preventivamente per condividere la valutazione con l'ufficio competente.
Il rischio della certificazione infedele
La circolare ricorda infine che, se la certificazione del TCF risulta successivamente infedele, per mancanza di indipendenza del certificatore, per dati non corrispondenti a quelli esibiti dall'impresa o per attestazioni false sui controlli svolti, le conseguenze non riguardano solo il professionista.
L'Agenzia delle Entrate ne tiene conto anche ai fini dell'ammissione o della permanenza dell'impresa nel regime: se quest'ultima non ha usato la normale diligenza per verificare l'affidabilità del certificatore, rischia di dover ripresentare l'istanza da capo; se invece ha agito con la diligenza richiesta, può regolarizzare la propria posizione producendo una nuova certificazione affidata a un diverso professionista.
Cosa conviene fare ora
Le imprese aderenti al regime dovrebbero innanzitutto individuare in quale dei due binari si collocano, verificare lo stato dei controlli TCF relativi agli anni di riferimento e, insieme al certificatore incaricato, pianificare per tempo le verifiche di efficacia operativa, distribuendole se utile su base annuale o biennale invece di concentrarle a fine triennio.
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Da Assonime chiarimenti sulla correzione degli errori contabili
La disciplina fiscale della correzione degli errori contabili ha assunto una nuova configurazione dopo le modifiche del D.Lgs. n. 192/2025, applicabili alle rettifiche rilevate nei bilanci relativi all’esercizio 2025 e successivi. Uno dei profili più rilevanti riguarda l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare della procedura semplificata, ossia del meccanismo che consente di attribuire immediata rilevanza fiscale alle correzioni senza dover presentare dichiarazioni integrative riferite agli esercizi nei quali l’errore è stato originariamente commesso.
Sul tema è intervenuta Assonime con la circolare n. 20 del 5 agosto 2026, offrendo un’ampia ricostruzione della nuova disciplina e soffermandosi su diversi aspetti interpretativi destinati ad avere un impatto concreto nella pratica professionale.
La procedura semplificata non è aperta a tutte le imprese
Il nuovo art. 83, comma 1-ter, del TUIR limita espressamente l’applicazione del regime agevolato ai soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale obbligatoria. Si tratta di una scelta normativa che circoscrive notevolmente la platea dei beneficiari, in quanto restano esclusi i soggetti che affidano volontariamente il bilancio alla revisione, pur adottando procedure di controllo analoghe a quelle previste per le imprese obbligate.
La distinzione assume rilievo pratico perché, in assenza del requisito soggettivo, la correzione dell’errore continua a richiedere il ricorso alle ordinarie dichiarazioni integrative, con tutte le conseguenze operative e procedurali che ne derivano.
Conta l’esercizio della correzione, non quello dell’errore
Uno dei chiarimenti più significativi del documento di Assonime riguarda il momento nel quale deve sussistere l’obbligo di revisione.
Secondo la circolare continua a mantenere validità l’impostazione già espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 63 del 4 marzo 2025: ciò che rileva è che il bilancio sia soggetto a revisione legale nell’esercizio in cui l’errore viene corretto, mentre è irrilevante che la revisione fosse obbligatoria anche nell’anno in cui l’errore è stato originariamente commesso.
In questo modo si amplia sensibilmente il campo applicativo della disciplina; un’impresa che in passato non era soggetta a revisione, ma che lo diventa successivamente, potrà infatti beneficiare della procedura semplificata nel momento in cui procederà alla rettifica dell’errore.
Da notare che la normativa non collega l’applicazione della disciplina al contenuto del giudizio espresso dal revisore sul bilancio. Sul punto Assonime evidenzia però come la procedura difficilmente possa trovare applicazione qualora il revisore rilevi una non corretta qualificazione dell’errore contabile.
L’ipotesi più evidente riguarda la classificazione di un errore come “non rilevante” qualora, secondo il revisore, esso avrebbe dovuto essere trattato diversamente: in una situazione simile verrebbe meno il presupposto tecnico sul quale si fonda l’intero meccanismo di riconoscimento fiscale della correzione, con possibili riflessi sia sul piano contabile sia su quello tributario.
Ambito soggettivo più ampio di quanto possa apparire
Va ricordato che la nuova disciplina non riguarda esclusivamente le imprese che applicano la derivazione rafforzata. Dato che il nuovo regime è stato inserito direttamente nell’art. 83 del TUIR, il riconoscimento fiscale delle rettifiche interessa anche soggetti che determinano il reddito secondo il criterio della “derivazione semplice”.
Possono quindi rientrare nel nuovo sistema anche alcune micro-imprese, purché risultino assoggettate obbligatoriamente alla revisione legale dei conti; si tratta comunque di ipotesi piuttosto limitate nella pratica, ma che confermano come il legislatore abbia voluto privilegiare il requisito del controllo contabile rispetto alla dimensione dell’impresa.
Lo stesso ragionamento viene esteso anche:
- agli enti non commerciali che svolgono attività d’impresa e sono sottoposti alla revisione legale, nonché,
- secondo l’interpretazione proposta da Assonime, alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, quando la correzione contabile trova riscontro anche nel bilancio della casa madre soggetto a revisione obbligatoria.
Possibili aperture anche per i soggetti esteri
Un ulteriore profilo affrontato dalla circolare riguarda le imprese estere fiscalmente residenti in Italia.
Quando il bilancio è redatto applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS oppure i principi contabili previsti dall’ordinamento estero, la disciplina appare normalmente applicabile, purché ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge – primo fra tutti quello della revisione obbligatoria.
Più complessa è invece la situazione delle società che adottano sistemi contabili “ibridi”, integrando il bilancio locale con un separato rendiconto predisposto secondo gli IAS/IFRS: anche in questa fattispecie Assonime ritiene che il nuovo regime possa trovare applicazione, almeno con riferimento alle rettifiche che riguardano componenti non modificati dal rendiconto integrativo.
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Liquidazione TFM e decadenza CdA: rinomina amministratori senza pagamento
Il trattamento di fine mandato (TFM) rappresenta un tema delicato sotto il profilo fiscale soprattutto quando la cessazione della carica non coincide con una reale interruzione del rapporto con la società. Una delle situazioni che può verificarsi più di frequente nella pratica riguarda proprio le dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione che, per effetto della clausola statutaria “simul stabunt simul cadent”, determinano la decadenza dell’intero organo amministrativo, seguita però dall’immediata riconferma di tutti o parte degli amministratori.
In tali circostanze sorge un dubbio operativo di particolare rilievo: il TFM deve essere liquidato a tutti gli amministratori decaduti oppure soltanto a chi cessa definitivamente dall’incarico?
Il TFM come compenso differito
Sebbene il Codice civile disciplini i compensi spettanti agli amministratori, tra le relative disposizioni manca una regolamentazione specifica del trattamento di fine mandato. Nella prassi il TFM costituisce una forma di remunerazione differita, assimilabile sotto il profilo funzionale al trattamento di fine rapporto (TFR) previsto per i lavoratori subordinati, pur mantenendo una natura giuridica diversa.
Dal punto di vista tributario, quando il diritto al TFM risulta da un atto avente data certa anteriore all’inizio del mandato l’indennità beneficia del regime della tassazione separata – salva opzione del percettore per la tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi. L’imposizione segue il principio di cassa: il reddito diviene imponibile nel momento in cui viene effettivamente corrisposto, mentre all’atto del pagamento la società applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 24 del D.P.R. n. 600/1973).
La decadenza del consiglio non sempre coincide con la cessazione del rapporto
Le maggiori incertezze sorgono quando lo statuto societario prevede che le dimissioni anche di un solo consigliere comportino, vista la citata clausola “simul stabunt simul cadent”, la decadenza automatica dell’intero consiglio di amministrazione.
Sul piano formale tutti gli amministratori cessano dalla carica anche se, nella pratica, l’assemblea convocata per la ricostituzione dell’organo amministrativo spesso procede alla riconferma dei consiglieri già in carica (ad eccezione del componente dimissionario ovviamente). In un contesto simile appare discutibile sostenere che, per gli amministratori immediatamente rinominati, vi sia stata una reale conclusione del rapporto tale da giustificare la liquidazione del trattamento di fine mandato.
Sul punto non risultano specifici documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Un utile riferimento interpretativo può tuttavia essere ricavato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19445 del 10 luglio 2023, pronuncia che riguardava una diversa fattispecie in cui un amministratore unico si era dimesso per essere immediatamente rinominato con il solo scopo di maturare un TFM fiscalmente deducibile. In quel caso la Suprema Corte ha escluso la possibilità di attribuire rilevanza fiscale a una cessazione meramente apparente osservando che, in assenza di una reale interruzione del rapporto, il nuovo incarico costituisce una semplice prosecuzione di quello originario.
Pur trattandosi di un caso differente, il principio espresso dalla Cassazione può essere esteso anche alle ipotesi di decadenza automatica del consiglio seguita dalla tempestiva riconferma degli amministratori.
La prosecuzione del mandato consente di rinviare la liquidazione
Visto quanto sopra si può considerare che se gli amministratori:
- pur decaduti formalmente,
- sono immediatamente rinominati dall’assemblea, e
- proseguono senza soluzione di continuità nello svolgimento delle medesime funzioni,
la cessazione del rapporto assume un carattere esclusivamente tecnico-formale.
In tale situazione sembra ragionevole ritenere che il TFM debba essere liquidato esclusivamente all’amministratore che abbia effettivamente concluso il proprio mandato, mentre per i consiglieri confermati gli accantonamenti possano continuare senza necessità di alcuna erogazione intermedia. Soluzione che appare coerente con la funzione stessa del trattamento di fine mandato – destinato a remunerare la definitiva cessazione dell’incarico e non semplicemente una temporanea interruzione derivante dall’applicazione di clausole statutarie.
Opportuno formalizzare la prosecuzione del rapporto
Sotto il profilo operativo è comunque consigliabile che la società documenti adeguatamente la volontà delle parti. La delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio, oppure un distinto accordo tra società e amministratori, può infatti precisare espressamente che, nei confronti dei consiglieri riconfermati, il rapporto deve considerarsi sostanzialmente continuativo, con conseguente prosecuzione degli accantonamenti al TFM e rinvio della relativa liquidazione al momento della cessazione definitiva della carica.
Una simile formalizzazione rafforza la coerenza dell’operazione sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello fiscale, riducendo soprattutto il rischio che l’Amministrazione finanziaria possa attribuire rilievo a una cessazione solo apparente o contestare il momento di maturazione dell’indennità.
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Compendio unico in agricoltura: quando spetta l’agevolazione fiscale
Con Risposta n 130/2026 le Entrate replicano a richieste di chiarimenti su un atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario.
La donazione dell’usufrutto di un fondo agricolo non consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la costituzione del cosiddetto “compendio unico”.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sul caso di una proprietaria intenzionata a donare al figlio il diritto di usufrutto su un fondo rustico con fabbricati pertinenziali.
Il figlio, imprenditore agricolo professionale regolarmente iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale, avrebbe continuato a condurre direttamente il terreno per almeno dieci anni. Il fondo, inoltre, presentava l’estensione necessaria per essere qualificato come compendio unico.
Nonostante la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, secondo l’Amministrazione finanziaria l’operazione non rientra nell’ambito applicativo dell’agevolazione.
Compendio unico, niente esenzione fiscale per la donazione dell’usufrutto
La vicenda riguarda una donna, piena proprietaria di un fondo agricolo con fabbricati rurali, già concesso in affitto al figlio mediante un contratto regolarmente registrato.
La proprietaria intendeva donare al figlio l’intero diritto di usufrutto sui beni. Gli immobili presenti sul terreno risultavano asserviti all’attività agricola e destinati a essere utilizzati per una migliore conduzione dell’azienda.
Il beneficiario della donazione si sarebbe impegnato a condurre direttamente il fondo per almeno dieci anni e a costituire un compendio unico indivisibile. Per questo motivo intendeva richiedere l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Il dubbio nasceva dal fatto che la normativa sul compendio unico non disciplina espressamente la donazione del diritto di usufrutto.
Come funziona l’agevolazione per il compendio unico
L’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001 prevede un regime fiscale favorevole per il trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Il beneficiario deve impegnarsi a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dalla data del trasferimento.
Il compendio deve avere un’estensione sufficiente a raggiungere il livello minimo di redditività individuato dalla programmazione regionale per lo sviluppo rurale.
Quando le condizioni sono rispettate, il trasferimento può beneficiare dell’esenzione dalle principali imposte indirette. I terreni, le pertinenze e i fabbricati che compongono il compendio diventano inoltre indivisibili per dieci anni.
Il vincolo deve essere indicato nell’atto notarile e trascritto nei registri immobiliari. Gli atti che determinano il frazionamento del compendio durante tale periodo sono nulli.
In caso di violazione degli obblighi, il contribuente decade dai benefici ed è tenuto a versare le imposte non pagate, gli interessi e una maggiorazione pari al 50% delle imposte dovute.
La differenza tra trasferimento e costituzione dell’usufrutto
Il punto decisivo riguarda il significato del termine “trasferimento”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il trasferimento si verifica quando la proprietà di un immobile o la titolarità di un diritto reale di godimento passa da un soggetto a un altro.
Diverso è il caso in cui il proprietario costituisca per la prima volta un diritto reale, come l’usufrutto, a favore di un’altra persona.
La costituzione dell’usufrutto non comporta infatti il passaggio di un diritto già esistente. Determina, invece, una limitazione della piena proprietà: il proprietario conserva la nuda proprietà, mentre il beneficiario acquista il diritto di utilizzare il bene e di ricavarne i frutti.
L’Amministrazione richiama anche i più recenti orientamenti relativi alla costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli. Anche in tali ipotesi, la giurisprudenza distingue gli atti traslativi dagli atti meramente costitutivi di diritti reali.
Perché l’esenzione non può essere applicata
Nel caso esaminato, la madre non trasferisce al figlio un diritto di usufrutto del quale sia già titolare. Essendo piena proprietaria del fondo, costituisce il diritto di usufrutto direttamente in capo al figlio e conserva la nuda proprietà.
L’operazione rappresenta quindi una costituzione del diritto di usufrutto e non un trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale già esistente.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, manca uno dei presupposti richiesti dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001.
La donazione descritta non può quindi beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo prevista per il compendio unico, anche se il figlio è un imprenditore agricolo professionale, il terreno raggiunge l’estensione necessaria e viene assunto l’impegno alla conduzione decennale.
Il chiarimento conferma così un’interpretazione restrittiva delle norme agevolative: per ottenere il beneficio non è sufficiente che l’operazione favorisca la gestione unitaria dell’azienda agricola. È necessario che l’atto realizzi un vero e proprio trasferimento del terreno o di un diritto reale già esistente.
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Il dubbio dell’”attività agricola connessa”
L’evoluzione delle tecniche di produzione e di commercializzazione nel settore dell’agricoltura può presentare aspetti problematici soprattutto quando l’attività si trova sullo spartiacque in materia di imposizione come reddito agrario o come reddito di impresa delle “attività connesse”.
Il problema è stato affrontato con la risposta a interpello 23.7.2026, n. 151, relativo ad un quesito proposto da una attività agricola che esercita l’attività:
- a) di allevamento agricolo;
- b) di produzione di elaborati alimentari, con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti; in misura, non prevalente, vengono acquistati capi vivi da terzi, che comunque sono macellati internamente;
- c) di realizzazione di prodotti crudi, pronti da cuocere, in cui la carne avicola costituisce “la componente principale del prodotto, mentre gli ingredienti secondari (formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi), acquistati da terzi, hanno funzione meramente accessoria”.
A completamento, l’istante segnalava che l’attività di manipolazione e trasformazione della carne avicola è limitata ed è svolta utilizzando prevalentemente mezzi e strumenti che sono impiegati nell’ambito dell’attività agricola principale di allevamento avicolo.
Le regole su requisiti e principio di prevalenza
Secondo l’art. 2135, 3° comma, c.c. sussiste l’attività connessa “quando sono presenti le seguenti condizioni (circolare 14.5.2002, n. 44/E);
– il requisito soggettivo, cioè l’imprenditore che svolge l’attività connessa deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo, del bosco, ovvero l’allevamento di animali;
– il requisito oggettivo, cioè i prodotti che sono oggetto di tali attività devono provenire prevalentemente dalle suddette attività che sono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.
La normativa prescinde dal concetto di “esercizio normale dell’agricoltura”, legittimando
- il “criterio di prevalenza” nell’esercizio dell’attività connessa dei propri prodotti rispetto a quelli che sono acquistati presso terzi e di
- “uso normale” delle attrezzature o delle risorse aziendali impiegate nell’attività agricola che, però, non devono essere utilizzate in maniera prevalente nell’attività connessa.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, sono considerate produttive di reddito agrario le attività indicate all’art. 2135, 3° comma, c.c. con riferimento ai beni che sono individuati con il d.m. 13.2.2025.
La circolare 15.11.2024, n. 44/E, ha precisato che tale norma “è applicabile anche se la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo che fa capo all’imprenditore agricolo sia esternalizzata (ad esempio, quando ci si avvale del frantoio di terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la trasformazione del pomodoro in conserva)”. Invece, per i prodotti agricoli diversi da quelli considerati ,ottenuti prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali si applica il successivo art. 56-bis applicando il coefficiente di reddittività del 15% sui corrispettivi registrati o soggetti a registrazione ai fini dell’IVA.
La prevalenza deve essere verificata effettuando un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli prodotti dall’azienda con quelli acquistati da terzi, ma soltanto se i beni appartengono allo stesso comparto produttivo e alla stessa categoria.
Se per migliorare l’offerta sono stati acquistati prodotti dello stesso comparto merceologico ma di natura diversa (ad esempio, pere e mele) la prevalenza comporta l’esame del valore normale dei propri prodotti e il costo dei prodotti che sono stati acquistati.
I beni oggetto di attività agricole connesse
Il d.m. citato individua i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui il citato art. 32, comma 2, lett. c), per cui:
- – la produzione di carni e prodotti della loro macellazione ( codice ATECO 10.11.0-10.120) comporta l’applicazione della tariffa di reddito agrario sia per il codice ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione di carne esclusa la carne di volatili) sia per il codice ATECO 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carni e volatili);
- – la produzione non include prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili (codice ATECO 10.13.0) è diversa dalla produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salumi, non è espressamente indicata nel d.m. citato per cui per tali attività si applica l’art. 56-bis, comma 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.
Secondo la circolare 11.11.2024, n. 244:
– le attività di trasformazione attratte nell’art. 56-bis “sono quelle che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al d.m.”;
– l’art. 56-bis non si applica per “le attività di trasformazione non usualmente eserciate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel d.m., atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’art. 2135 del codice civile”.
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Divisione ereditaria nulla se riguarda immobili abusivi
La presenza di un fabbricato abusivo nell’asse ereditario può impedire lo scioglimento della comunione e il trasferimento dell’immobile a uno dei coeredi.
La Cassazione con l’ordinanza 25 giugno 2026, n. 21743. ha ribadito che la divisione ereditaria è soggetta alle norme sulla regolarità urbanistica previste per gli atti tra vivi, anche quando i beni provengono da una successione.
Resta tuttavia possibile procedere a una divisione parziale dell’eredità, escludendo il manufatto irregolare e dividendo gli altri beni compresi nell’asse.
Il caso: l’accordo di mediazione per dividere i beni ereditari
La controversia nasce da un accordo di mediazione con cui alcuni coeredi avevano stabilito la divisione di terreni e immobili provenienti da un comune dante causa.
Poiché l’accordo non era stato eseguito spontaneamente, una delle parti aveva chiesto al Tribunale di disporre il trasferimento degli immobili ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile, oltre al pagamento di un conguaglio.
Il Tribunale aveva accolto la domanda.
La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello, secondo la quale gli eventuali manufatti abusivi presenti sui terreni non impedivano la divisione, trattandosi di beni provenienti da una successione.
La vicenda è quindi arrivata davanti alla Cassazione.
La Suprema Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che lo scioglimento della comunione ereditaria costituisce un atto inter vivos.
Di conseguenza, la divisione avente a oggetto edifici o parti di edifici deve rispettare le prescrizioni contenute nell’articolo 46 del d.P.R. 380/2001 e nell’articolo 40 della legge 47/1985.
Tali disposizioni prevedono la nullità degli atti di trasferimento o di scioglimento della comunione quando non risultino gli estremi della licenza, della concessione edilizia, del permesso di costruire o del provvedimento di sanatoria.
Il fatto che l’immobile sia stato acquistato dagli eredi per successione non elimina quindi il problema urbanistico. La successione mortis causa non è colpita dalla nullità, ma il successivo accordo con cui i coeredi dividono il patrimonio è un negozio autonomo soggetto alle regole previste per gli atti tra vivi
Manufatti abusivi sui terreni: perché non possono essere ignorati
La Cassazione ha ricordato che neppure il giudice può produrre, attraverso una sentenza, un effetto che le parti non potrebbero ottenere mediante un valido contratto.
Per questo motivo, una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 c.c. non può trasferire la proprietà di un edificio quando manca la documentazione urbanistica richiesta dalla legge.
La verifica della regolarità edilizia costituisce inoltre una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché tutela l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio.
Il giudice deve quindi accertare se i manufatti compresi nell’asse ereditario siano regolari, sanati oppure caratterizzati da difformità tali da renderli abusivi.
La presenza di un immobile abusivo non blocca necessariamente la divisione dell’intero patrimonio.
Secondo la Cassazione, il giudice può valutare una divisione parziale, escludendo dall’operazione il fabbricato irregolare. Gli altri beni ereditari possono essere divisi anche senza il consenso di tutti i coeredi.
Il manufatto abusivo resta quindi in comunione, almeno fino alla sua eventuale regolarizzazione, demolizione o definizione secondo le procedure previste dalla normativa edilizia.
Questa soluzione consente di bilanciare due esigenze: da un lato, impedire la circolazione giuridica degli immobili abusivi; dall’altro, garantire a ciascun coerede il diritto di ottenere lo scioglimento della comunione sugli altri beni.
Le conseguenze operative per coeredi e professionisti
Prima di sottoscrivere un accordo di divisione ereditaria è necessario verificare non soltanto la provenienza dei beni, ma anche la loro conformità urbanistica e catastale.
Avvocati, notai e tecnici devono accertare la presenza dei titoli edilizi, di eventuali sanatorie e delle dichiarazioni richieste dalla legge. La semplice conoscenza dell’abuso da parte dei coeredi non è sufficiente a rendere valido l’atto.
In presenza di irregolarità, potrà essere valutata la regolarizzazione del fabbricato oppure la sua esclusione dalla divisione.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi annullato la sentenza d’appello limitatamente alla questione urbanistica e ha rinviato il giudizio alla Corte d’Appello di Genova, chiamata a verificare la natura dei manufatti e la possibilità di procedere a una divisione parziale.
Divisione ereditaria con immibile abusivo: FAQ
FAQ
Un immobile abusivo può essere ereditato?
Sì. Il trasferimento per successione non è nullo, ma l’immobile abusivo non può successivamente essere diviso o trasferito con un atto tra vivi privo dei requisiti urbanistici.
La divisione ereditaria con un fabbricato abusivo è sempre nulla?
La nullità riguarda la parte dell’atto avente a oggetto il fabbricato irregolare. Può essere possibile dividere gli altri beni, escludendo l’immobile abusivo.
Il giudice può disporre il trasferimento dell’immobile abusivo?
No. La sentenza ex articolo 2932 c.c. non può produrre effetti che le parti non potrebbero ottenere attraverso un contratto valido.
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Arbitro bancario: come risolvere rapidamente problemi con la banca
L’ABF arbitro bancario e finanziario si occupa delle controversie tra clienti (consumatori e non consumatori, come imprenditori, microimprese e piccole imprese) e banche o intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
Riguarda operazioni bancarie, finanziarie e servizi di pagamento.
In particolare, come spiegato anche dal Ministero delle Imprese (MIMIT) , si può ricorrere all'ABF per:- problemi con un conto corrente,
- contestazioni su mutui o prestiti,
- addebiti non autorizzati su carte di credito, bancomat e altri strumenti di pagamento,
- segnalazioni errate alla Centrale dei Rischi.
Sono escluse le controversie tra imprese o tra privati senza che sia coinvolta una banca o intermediario.
ABF arbitro bancario e finanziario: chi è
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale a carattere decisorio, supportato dalla Banca d’Italia che decide sulla base della documentazione presentata dalle parti e senza udienze.
Consente di risolvere le controversie senza bisogno di rivolgersi al giudice.
Farvi ricorso è:
- Facile: il ricorso si presenta online con una procedura guidata,
- Conveniente: il costo è di 20 euro, rimborsati se il ricorso viene accolto (anche parzialmente),
- Rapido: i ricorrenti ottengono una decisione in tempi brevi (all’incirca 4 mesi),
- Accessibile: non serve un avvocato, ma è possibile farsi aiutare da un rappresentante, come un professionista o un’associazione dei consumatori.
ABF artbitro bancario e finanziario. condizioni per interpellarlo
Dopo aver inviato un reclamo all’intermediario e:
- non hai ricevuto risposta entro 60 giorni (15 giorni lavorativi per questioni relative a servizi di pagamento), oppure
- la risposta ricevuta non ti soddisfa.
Il reclamo è obbligatorio per poter presentare ricorso all’ABF.
In linea generale per attivare la procedure serve:
- una registrazione: sul sito arbitrobancariofinanziario.it,
- una presentazione del ricorso: tramite area riservata, seguendo la guida pdf e il video tutorial. In via straordinaria e solo nei casi espressamente previsti, in forma cartacea (via posta ordinaria o via PEC) presso una Filiale della Banca d’Italia
- uno scambio di documentazione: l’intermediario presenta le sue controdeduzioni, il cliente può replicare e l’intermediario controreplicare,
- una decisione: basata sulla documentazione, senza udienze.
Entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (prorogabile solo per casi complessi) arriva la decisione e se l’intermediario non la rispetta l’inadempimento viene pubblicato per 5 anni sul sito internet dell’Arbitro e l’intermediario deve segnalarlo sul proprio sito web per 6 mesi.
Arbitro bancario e finanziario: chi può farvi ricorso – i dubbi frequenti
Serve un avvocato? No, ma puoi farti assistere se lo desideri
Quanto dura? Circa 4 mesi in media
Quanto costa? 20 euro, rimborsati in caso di accoglimento, anche parziale
Qual è il valore massimo della controversia?
- Fino a 200.000 euro se si chiede una somma
- Nessun limite se si chiede solo l’accertamento di un diritto (es. cancellazione ipoteca, richiesta di documentazione)
L’esito è vincolante? No, ma se l’intermediario non rispetta la decisione:
- è segnalato per 6 mesi sul proprio sito
- e per 5 anni sul sito dell’ABF.
Attenzione a queste ulteriori regole:
- si possono presentare solo ricorsi su fatti avvenuti negli ultimi 6 anni antecedenti al ricorso
- le decisioni sono consultabili sul sito dell’ABF, insieme alla Relazione annuale con i casi più frequenti.