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Spese universitarie: limiti e importi per la dichiarazione
Le spese universitarie sostenute nel 2025 possono essere portate in detrazione nel modello 730/2026. L’agevolazione fiscale è pari al 19%, ma le regole cambiano a seconda che lo studente frequenti un’università statale o non statale.
Per gli atenei statali, infatti, la detrazione si applica all’intera spesa sostenuta e rimasta a carico del contribuente. Per le università private, invece, bisogna rispettare gli importi massimi stabiliti annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
La detrazione è prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir e riguarda anche università straniere, corsi post-laurea e, nel rispetto delle condizioni previste, università telematiche.
Spese universitarie nel 730/2026: dove indicarle
Nel modello 730/2026 le spese universitarie devono essere riportate nei righi da E8 a E10, dedicati alle “Altre spese”, utilizzando il codice 13.
Lo stesso codice deve essere utilizzato nel modello Redditi persone fisiche, nei righi RP8-RP13.
Quali corsi danno diritto alla detrazione del 19%
L’agevolazione comprende le spese sostenute per corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ma il perimetro è più ampio.
Sono agevolati anche corsi universitari di specializzazione e perfezionamento, master universitari, dottorati di ricerca, Istituti tecnici superiori e corsi statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).
Rientrano inoltre i nuovi corsi istituiti presso Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati ai sensi del Dpr n. 212/2005.
La detrazione è riconosciuta anche per i corsi di specializzazione in psicoterapia post-universitaria, purché svolti presso centri accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Quali spese universitarie si possono detrarre
Non sono detraibili soltanto le tasse universitarie. tra le spese ammesse rientrano:
- tasse di immatricolazione e iscrizione annuale, anche per studenti fuori corso;
- costi per la ricognizione della carriera universitaria;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- spese per i test di accesso ai corsi universitari;
- spese per corsi destinati alla formazione degli insegnanti.
La detrazione può riguardare anche spese sostenute nel 2025 relative a più anni accademici.
Per la formazione dei docenti sono agevolabili anche i tirocini formativi attivi (Tfa) e i corsi universitari finalizzati all’acquisizione dei Cfu o Cfa richiesti per l’accesso ai ruoli della docenza.
Restano invece esclusi, tra gli altri, l’acquisto di libri, strumenti musicali e materiale di cancelleria, così come le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alla frequenza universitaria.
Università statali: nessun limite massimo di spesa
Per chi frequenta una università statale, la detrazione del 19% è calcolata sull’intero importo delle spese sostenute e rimaste effettivamente a carico.
Non è previsto un tetto massimo specifico di spesa detraibile, ferme restando le altre condizioni stabilite dalla normativa.
Università private: i nuovi limiti per le spese 2025
Per gli atenei non statali, l’importo sul quale calcolare il 19% non può superare i limiti fissati dal Ministero.
Per il periodo d’imposta 2025, il decreto ministeriale n. 1126 del 31 dicembre 2025 stabilisce i seguenti massimali per i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico:
Area disciplinare Nord Centro Sud e Isole Medica 3.600 euro 2.900 euro 2.650 euro Sanitaria 4.100 euro 3.100 euro 3.050 euro Scientifico-tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro Umanistico-sociale 3.200 euro 2.750 euro 2.550 euro Per dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello e corsi di perfezionamento universitario, il limite è invece pari a:
- 4.100 euro al Nord;
- 3.100 euro al Centro;
- 3.050 euro al Sud e nelle Isole.
All’interno di questi limiti devono essere considerate anche le spese per i test di ammissione e l’imposta di bollo.
Università estere e telematiche: come funziona la detrazione
Anche le spese sostenute presso università straniere possono beneficiare della detrazione. Per i corsi di laurea all’estero si utilizza il limite previsto per la corrispondente area disciplinare, considerando la zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.
Le università telematiche seguono invece le regole previste per gli altri atenei non statali. Il limite dipende dall’area disciplinare e dalla regione in cui ha sede legale l’università.
Se il corso viene svolto in una sede collocata in una regione diversa da quella della sede legale, conta la regione nella quale il corso viene effettivamente svolto.
Detrazione spese universitarie: attenzione al reddito
Dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applicano ulteriori meccanismi di limitazione, che tengono conto del reddito e del numero dei figli fiscalmente a carico.
Rimane inoltre la regola secondo cui la detrazione spetta integralmente fino a 120.000 euro di reddito complessivo. Superata questa soglia, il beneficio si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
Non possono essere detratte le spese universitarie integralmente rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato. In caso di rimborso parziale, l’agevolazione spetta esclusivamente sulla parte rimasta a carico del contribuente.
Infine, per ottenere la detrazione è necessario che le spese siano state pagate con strumenti tracciabili, come bonifico bancario o postale, carte di credito o debito, bollettini postali, Mav o PagoPa.
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Credito Iva, cosa succede se manca la dichiarazione?
Il credito Iva maturato in un anno per il quale è stata omessa la dichiarazione annuale e utilizzato in detrazione nell'anno successivo può essere recuperato dal Fisco attraverso il controllo automatizzato, senza un preventivo avviso di accertamento.
Il contribuente conserva però la possibilità di dimostrare in giudizio l'effettiva esistenza del credito.
A stabilirlo è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 23915 del 23 luglio 2026.
L'Agenzia delle Entrate può rilevare l'anomalia con il controllo automatizzato e procedere direttamente all'iscrizione a ruolo.
Non è quindi necessario un avviso di accertamento per contestare l'utilizzo del credito.
La conclusione, tuttavia, non equivale a una perdita automatica del credito. Al contribuente resta infatti la possibilità di dimostrarne in giudizio l'effettiva sussistenza.
Credito Iva con dichiarazione omessa: il caso
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società a responsabilità limitata in seguito al controllo automatizzato previsto dall'articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.
La società aveva utilizzato nella dichiarazione Iva relativa al 2018 un credito maturato nell'anno precedente.
Per il 2017, però, non aveva presentato la dichiarazione annuale Iva.
L'Amministrazione finanziaria aveva quindi disconosciuto il riporto del credito e proceduto all'iscrizione a ruolo.
Il ricorso della società era stato respinto in primo grado.
I giudici avevano ritenuto legittimo il recupero effettuato dall'ufficio senza la preventiva emissione di un atto di accertamento.
Di diverso avviso era stata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Secondo i giudici d'appello, il controllo automatizzato avrebbe potuto essere utilizzato per correggere errori materiali, ma non per disconoscere il diritto alla detrazione vantato dalla società. Per procedere al recupero sarebbe stato quindi necessario un apposito avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione.
Per la Cassazione basta il controllo automatizzato
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Il punto centrale riguarda la natura del controllo che il Fisco deve effettuare.
Quando il contribuente utilizza in un'annualità un credito Iva che sarebbe maturato nell'anno precedente, ma per quest'ultimo periodo non risulta presentata la relativa dichiarazione, si determina un'incongruenza rilevabile attraverso il controllo cartolare.
Non occorrono, in questa fase, valutazioni estimative, attività istruttorie o particolari indagini sulla posizione del contribuente.
L'Amministrazione deve sostanzialmente confrontare quanto indicato nella dichiarazione con le informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, il controllo automatizzato previsto dall'articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972 è sufficiente per procedere all'iscrizione a ruolo e alla conseguente emissione della cartella.
La Corte si pone così in continuità con l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17758/2016.
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La dichiarazione omessa non significa che il credito non esiste
La pronuncia contiene però una precisazione decisiva, una cosa è la legittimità della procedura utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per recuperare l'Iva; altra cosa è stabilire se, sul piano sostanziale, il credito vantato dal contribuente esista realmente.
Il sistema della detrazione Iva è infatti finalizzato a garantire la neutralità dell'imposta. La Cassazione distingue a questo proposito tra requisiti sostanziali e obblighi formali.
I primi riguardano, tra gli altri aspetti, la qualità di soggetto passivo del contribuente, l'assoggettamento a Iva degli acquisti e l'utilizzo dei beni e servizi acquistati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione.
Gli obblighi formali comprendono invece gli adempimenti relativi alla contabilità, alla fatturazione e alla presentazione delle dichiarazioni.
L'omessa dichiarazione consente quindi all'Amministrazione finanziaria di rilevare l'incongruenza attraverso il controllo automatizzato, ma non impedisce al contribuente di provare davanti al giudice l'effettiva esistenza del credito e dei presupposti sostanziali della detrazione.
L'onere della prova, in questo caso, grava sul contribuente.
Credito Iva, conta anche quando viene esercitata la detrazione
C'è poi un secondo aspetto della decisione particolarmente importante nel caso esaminato: il credito contestato era maturato nel 2017, proprio a partire da quell'anno sono diventate applicabili le modifiche apportate dal Dl n. 50/2017 all'articolo 19 del Dpr n. 633/1972, che hanno ridotto il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione.
La Cassazione ricorda che, con la nuova disciplina, il diritto deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale il diritto stesso è sorto, e non più entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Il rispetto di questo limite temporale diventa quindi un ulteriore elemento da verificare.
Nel caso esaminato, sarà il giudice del rinvio a dover accertare la tempestività dell'esercizio del diritto alla detrazione, questione che può essere rilevata anche d'ufficio.
Sul piano sostanziale, invece, la partita non è necessariamente chiusa con la cartella, il contribuente può dimostrare in giudizio che il credito esiste effettivamente e che sussistono i requisiti sostanziali per la detrazione.
Ma, per i crediti soggetti alla disciplina applicabile dal 2017, questo non basta: occorre anche verificare che il diritto sia stato esercitato entro il termine previsto dalla legge.
È dunque dall'incrocio tra esistenza sostanziale del credito, prova fornita dal contribuente e rispetto dei termini per la detrazione che dipende la possibilità di far valere il credito Iva nonostante l'omessa dichiarazione
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Concessioni balneari: gare anche prima del 2027, indennizzi solo se provati
Concessioni balneari, il Consiglio di Stato chiarisce i tempi delle gare e le regole per gli indennizzi: il 30 settembre 2027 non garantisce la permanenza fino a quella data e il concessionario uscente deve provare gli investimenti non ammortizzati.
Con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, la VII Sezione si è pronunciata sulle procedure avviate da un Comune per riassegnare alcune concessioni demaniali marittime, chiarendo due aspetti particolarmente rilevanti per concessionari e amministrazioni:
- Il primo riguarda la data del 30 settembre 2027: non costituisce una garanzia per l'attuale concessionario di poter mantenere il titolo fino a quel giorno. Se la procedura di gara viene completata prima, il nuovo concessionario può subentrare anticipatamente.
- Il secondo riguarda invece l'indennizzo al concessionario uscente: non è automatico né generalizzato e presuppone la prova degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.
Vediamo cosa cambia.
Leggi anche Concessioni balneari: le date da ricordare
Concessioni balneari: cosa ha stabilito il Consiglio di Stato
La controversia nasce dalle procedure avviate da un Comune per l'assegnazione tramite evidenza pubblica di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa.
I concessionari uscenti avevano contestato, tra gli altri aspetti, la scadenza dei titoli, le modalità delle nuove procedure e la disciplina dell'indennizzo.
Il Consiglio di Stato torna innanzitutto sul tema delle proroghe, richiamando il quadro derivante dalla legge n. 118/2022 e dalla successiva disciplina introdotta dal decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024.
Secondo i giudici, le concessioni interessate dalle precedenti proroghe devono considerarsi cessate al 31 dicembre 2023.
La prosecuzione dell'efficacia prevista dalla disciplina successiva fino al 30 settembre 2027 deve essere invece letta in funzione dell'espletamento delle procedure competitive.
Gare concessioni balneari: il 30 settembre 2027 è un termine massimo
Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda proprio la scadenza del 30 settembre 2027.
Il Consiglio di Stato attribuisce al termine una funzione acceleratoria e non dilatoria.
In altri termini, il 2027 non rappresenta una data fino alla quale le amministrazioni devono necessariamente mantenere gli attuali concessionari, rinviando nel frattempo l'assegnazione dei nuovi titoli.
Al contrario, gli enti sono chiamati a procedere con le attività necessarie alle gare.
La disciplina prevede, in sede di prima applicazione, l'avvio delle procedure entro il 30 giugno 2027, mentre il 30 settembre costituisce il limite ordinario entro cui si colloca la prosecuzione dell'efficacia dei titoli. Questo però non impedisce di concludere una gara prima. Se l'amministrazione completa la procedura e individua il nuovo concessionario, può procedere al nuovo affidamento senza attendere necessariamente settembre 2027.
Cosa succede al vecchio concessionario se la gara finisce prima
La conseguenza pratica è rilevante soprattutto per gli operatori. La prosecuzione prevista dalla legge non determina un diritto incondizionato a occupare il bene demaniale fino al 30 settembre 2027.
Una volta conclusa la procedura e individuato il soggetto destinato a subentrare, l'amministrazione può disporre la cessazione anticipata del precedente rapporto concessorio, adottando gli atti necessari al passaggio al nuovo concessionario.
Il Consiglio di Stato riconosce inoltre la possibilità di utilizzare titoli temporanei nelle more della conclusione delle procedure, quando ciò sia necessario per evitare un'occupazione delle aree demaniali priva di titolo e garantire la continuità delle attività.
Indennizzo concessioni balneari: non spetta automaticamente
L'altro punto centrale della sentenza n. 6539/2026 riguarda l'indennizzo del concessionario uscente.
La legge n. 118/2022, come modificata dal decreto Salva-infrazioni, prevede un indennizzo a carico del concessionario subentrante collegato, tra l'altro, al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione.
La questione assume particolare rilievo anche per il ritardo nella definizione della disciplina attuativa destinata a stabilire i criteri di calcolo.
Il Consiglio di Stato chiarisce però che la mancanza del decreto ministeriale non può bloccare le gare.
Non solo, l'indennizzo non può essere interpretato come un diritto generalizzato spettante automaticamente a qualsiasi concessionario uscente, ma pccorre verificare concretamente se esistano investimenti ancora da ammortizzare.
Chi deve provare gli investimenti non ammortizzati?
Sul piano operativo, la pronuncia contiene un'indicazione particolarmente importante: l'onere di dimostrare l'esistenza degli investimenti ricade sul concessionario uscente.
Non basta quindi aver gestito per anni lo stabilimento o aver effettuato genericamente lavori e migliorie, per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo occorre poter dimostrare l'esistenza degli investimenti rilevanti e la quota che, al momento della cessazione della concessione, risulta ancora da ammortizzare.
Per i concessionari diventa quindi essenziale disporre di una documentazione contabile, fiscale e tecnica in grado di ricostruire gli investimenti effettuati, la relativa data, il costo sostenuto e il processo di ammortamento.
È uno degli aspetti della sentenza con le maggiori conseguenze pratiche: in vista delle future gare, la corretta ricostruzione degli investimenti può diventare determinante per tutelare la posizione economica dell'operatore uscente.
Opere non amovibili: resta l'articolo 49 del Codice della navigazione
Un capitolo distinto riguarda le opere non amovibili realizzate sul bene demaniale. Resta infatti applicabile l'articolo 49 del Codice della navigazione, secondo cui, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, alla cessazione del rapporto le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato senza compenso o rimborso.
Il tema non va quindi confuso con quello dell'indennizzo previsto dalla più recente disciplina per gli investimenti del concessionario uscente.
Concessioni balneari: le date da ricordare
Data Cosa prevede la disciplina 31 dicembre 2023 Termine cui il Consiglio di Stato riconduce la cessazione delle precedenti proroghe 30 giugno 2027 Termine previsto in sede di prima applicazione per l'avvio delle procedure di affidamento 30 settembre 2027 Limite ordinario della prosecuzione dell'efficacia dei titoli durante il passaggio alle gare Prima del 30 settembre 2027 Possibile conclusione della gara e subentro del nuovo concessionario La normativa contempla inoltre, in presenza di ragioni oggettive che impediscano di concludere la procedura, la possibilità di differire il termine per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 marzo 2028.
Le concessioni balneari sono prorogate automaticamente fino al 30 settembre 2027?
Secondo il Consiglio di Stato, il termine del 30 settembre 2027 non attribuisce al concessionario un diritto a mantenere necessariamente il titolo fino a quella data. La prosecuzione è funzionale allo svolgimento delle procedure di affidamento.
Le gare per le concessioni balneari possono concludersi prima del 2027?
Sì. La sentenza n. 6539/2026 chiarisce che le procedure possono essere concluse prima del 30 settembre 2027, con conseguente possibilità di subentro del nuovo concessionario.
L'indennizzo al concessionario uscente è automatico?
No. Il riconoscimento dell'indennizzo deve essere verificato concretamente e il concessionario uscente deve provare l'esistenza degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.
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Fattura generica, la detrazione IVA non si perde sempre: cosa dice la Cassazione
Una fattura con una descrizione generica non determina automaticamente la perdita della detrazione IVA.
Quando però il documento non permette di individuare con sufficiente precisione la natura dell’operazione, diventa fondamentale poter dimostrare attraverso contratti e altri documenti commerciali che la cessione o la prestazione è stata realmente effettuata e presenta i requisiti necessari per esercitare il diritto alla detrazione.
Il principio emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12624/2026, che affronta il rapporto tra requisiti formali della fattura e prova dell’effettività dell’operazione.
Una causale sintetica può essere supportata da documenti esterni alla fattura, ma questi devono consentire di ricostruire in maniera concreta e coerente il rapporto commerciale.
Ricordiamo che con il Decreto Omnibus si è tornati alla normalità definendo la cornice temporale dell’esercizio della detrazione.
Leggi:
- Decreto Correttivo Omnibus 2026: testo in GU con tutte le novità
- Decreto Omnibus: diritto alla detrazione dell’ IVA prorogato a due anni
Fattura e detrazione IVA: perché la descrizione è importante
L’articolo 21 del DPR 633/1972 richiede che la fattura riporti, tra gli elementi obbligatori, la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione.
La descrizione non rappresenta quindi un elemento puramente formale, essa deve consentire di comprendere che cosa è stato ceduto o quale servizio è stato prestato, permettendo anche all’Amministrazione finanziaria di effettuare i relativi controlli.
Il problema nasce quando vengono utilizzate formule estremamente sintetiche, come ad esempio: “Consulenza aziendale – 20.000 euro”.
Una simile indicazione, isolatamente considerata, può non essere sufficiente a ricostruire contenuto, caratteristiche e concreta esecuzione della prestazione.
Questo, tuttavia, non significa che l’IVA debba essere automaticamente indetraibile.
Fattura generica: cosa ha chiarito la Cassazione
Con l’ordinanza n. 12624/2026, la Cassazione ha affrontato proprio il caso di una fattura la cui descrizione non consentiva, da sola, di individuare adeguatamente l'operazione.
Il principio che se ne ricava è che una descrizione insufficiente rende necessario verificare se il contribuente disponga di ulteriori elementi probatori capaci di dimostrare l’effettiva esistenza della cessione o della prestazione.
In altri termini, il problema si sposta dalla sola formulazione utilizzata nella fattura alla capacità di provare concretamente l’operazione.
Quanto più generica è la causale, tanto maggiore diventa quindi l’importanza della documentazione conservata dal contribuente.
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava una fattura contenente la dicitura:
- “Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 4.10.2010”.
Il richiamo a uno specifico mandato avrebbe potuto contribuire a individuare il contenuto della prestazione.
Nel caso concreto, però, il contratto richiamato non era stato prodotto e risultava inoltre riferibile a soggetti diversi rispetto a quelli coinvolti nell’operazione contestata.
Il semplice riferimento a un contratto, quindi, non è sufficiente se il documento non viene messo a disposizione oppure non risulta effettivamente collegato alla prestazione fatturata.
È questo uno degli aspetti operativi più significativi: richiamare un contratto in fattura può rafforzare la tracciabilità dell’operazione, ma il documento deve esistere, essere conservato e risultare coerente con fattura, parti e prestazione eseguita.
Quali documenti possono integrare una fattura generica
La prova dell’operazione non deve necessariamente risultare esclusivamente dalla fattura.
In presenza di una descrizione sintetica possono assumere rilievo, a seconda del tipo di operazione:
- contratto sottoscritto dalle parti;
- ordine di acquisto;
- preventivo accettato;
- relazione sull’attività professionale svolta;
- stati di avanzamento dei lavori (SAL);
- corrispondenza ed email commerciali;
- documenti di trasporto o di consegna;
- report delle attività;
- timesheet relativi ai servizi prestati;
- documentazione relativa al pagamento.
Non conta soltanto la quantità dei documenti conservati.
È essenziale soprattutto la loro coerenza reciproca e la possibilità di collegarli senza ambiguità alla fattura contestata.
Detrazione IVA e principio di neutralità: il difetto formale non basta
Il tema deve essere letto anche alla luce del principio unionale di neutralità dell’IVA.
Un riferimento fondamentale è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-516/14, Barlis 06.
La giurisprudenza unionale distingue infatti i requisiti formali della fattura dai presupposti sostanziali necessari per beneficiare della detrazione.
L’Amministrazione finanziaria non può quindi fermarsi esclusivamente alle carenze formali del documento quando dispone delle informazioni necessarie per verificare che i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione siano stati rispettati.
Ne deriva che devono essere presi in considerazione anche gli elementi complementari forniti dal contribuente.
La fattura resta un documento centrale, ma non rappresenta necessariamente l’unica fonte utilizzabile per ricostruire l’operazione.
Fattura generica e IVA: cosa conviene conservare
La Cassazione n. 12624/2026 conferma quindi l'importanza di una corretta gestione documentale.
Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno che fatture, contratti e documentazione commerciale siano collegabili tra loro e consentano di ricostruire almeno:
- le parti coinvolte;
- il bene ceduto o il servizio prestato;
- il periodo di esecuzione;
- il corrispettivo pattuito;
- l’effettiva esecuzione dell’operazione;
- il collegamento dell’acquisto con l’attività esercitata.
Una fattura dettagliata rende questa ricostruzione più immediata. Una fattura generica, invece, rende più importante la prova extracontabile.
Fattura generica e IVA: FAQ per i dubbi frequenti
FAQ – Fattura generica e detrazione IVA
Una fattura generica fa perdere automaticamente la detrazione IVA?
No. Una descrizione insufficiente non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. Il contribuente deve però essere in grado di fornire elementi che consentano di verificare l’effettività e le caratteristiche dell’operazione.
Il contratto può integrare la descrizione della fattura?
Sì. Il contratto può rappresentare un elemento importante per individuare la prestazione, purché sia effettivamente riferibile alla fattura, alle parti coinvolte e all’operazione effettuata.
Basta indicare in fattura il numero o la data del contratto?
Il semplice richiamo non mette al riparo da contestazioni. Il contratto deve poter essere prodotto e deve risultare coerente con l’operazione fatturata.
Quali altri documenti possono essere utilizzati?
Possono assumere rilievo ordini, preventivi accettati, SAL, relazioni professionali, report, timesheet, email e corrispondenza commerciale, DDT e altri documenti capaci di ricostruire l’effettiva operazione.
Il Fisco deve considerare anche i documenti esterni alla fattura?
Sì. Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, la verifica non può fermarsi al solo documento fiscale quando sono disponibili informazioni complementari che consentono di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione.
È possibile utilizzare codici nella descrizione dei beni o servizi?
L'utilizzo di codici non è di per sé incompatibile con gli obblighi di fatturazione, a condizione che il codice, anche attraverso una legenda o altra documentazione collegata, permetta di identificare con precisione il bene o il servizio
Cosa succede se la fattura è generica e non esistono documenti integrativi?
Il rischio di contestazione aumenta sensibilmente, perché diventa più difficile dimostrare la natura e l’effettività dell’operazione sulla quale è stata esercitata la detrazione IVA.
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Detraibilità delle assicurazioni nel 730/2026: per cosa spetta
Assicurazione nel modello 730/2026: dalle polizze vita a quelle contro gli infortuni, fino alle coperture per non autosufficienza e calamità naturali. Ecco quali premi si possono detrarre, quanto si recupera e quali sono i limiti previsti.
Anche le spese per l’assicurazione possono ridurre l’IRPEF da pagare con il modello 730/2026.
Non tutte le polizze, però, danno diritto allo stesso beneficio. La normativa fiscale prevede una detrazione del 19 per cento per diverse tipologie di premi assicurativi, ma cambiano requisiti e soprattutto gli importi massimi sui quali calcolare lo sconto.
Dalle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni alle polizze dedicate alle persone con disabilità grave, passando per quelle contro il rischio di non autosufficienza e per le coperture della casa contro gli eventi calamitosi, sono diverse le spese da verificare prima dell’invio della dichiarazione dei redditi.
Vediamo quindi quali assicurazioni si possono scaricare nel 730/2026 e quanto si può recuperare.
Assicurazioni nel 730/2026: controllare polizza e limiti prima della dichiarazione
Prima di inserire i premi assicurativi nel modello 730/2026 è quindi fondamentale verificare non soltanto quanto è stato pagato, ma anche la tipologia di rischio coperto dal contratto e la data di stipula o rinnovo.
Per le polizze vita e infortuni il limite ordinario è di 530 euro, mentre si arriva a 750 euro per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave e a 1.291,14 euro per quelle contro il rischio di non autosufficienza.
Per le assicurazioni degli immobili contro gli eventi calamitosi, invece, la detrazione ordinaria del 19 per cento non prevede uno specifico tetto di spesa.
Una distinzione importante, perché avere una polizza assicurativa non significa automaticamente poterla scaricare dal 730: è il rischio effettivamente coperto dal contratto, insieme agli altri requisiti previsti, a determinare il diritto allo sconto fiscale.
Quali assicurazioni si possono detrarre nel modello 730/2026
Le principali polizze che consentono di beneficiare di uno sconto fiscale sono:
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave;
- assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza;
- assicurazioni sulla casa contro gli eventi calamitosi.
Per ciascuna categoria sono previste regole specifiche, anche per quanto riguarda i limiti di spesa detraibile.
Assicurazione vita e infortuni: detrazione del 19 per cento fino a 530 euro
Per i premi delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni è prevista una detrazione IRPEF del 19 per cento, da indicare nella Sezione I del modello 730/2026, nei righi da E8 a E10, con il codice 36.
Le condizioni cambiano in base alla data del contratto.
Per i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 sono detraibili i premi delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se pagati all’estero o a compagnie estere. Il contratto deve però avere una durata di almeno cinque anni e non deve prevedere la possibilità di concedere prestiti durante il periodo minimo.
Per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, invece, la detrazione riguarda le assicurazioni che coprono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalla causa.
Il limite massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 530 euro. Applicando l’aliquota del 19 per cento, il beneficio fiscale massimo è quindi di 100,70 euro.
Tra le polizze interessate possono rientrare anche quelle sottoscritte contestualmente a un mutuo per l’acquisto dell’abitazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti.
Assicurazione per disabilità grave: limite fino a 750 euro
Un trattamento specifico è previsto per le polizze destinate alla tutela delle persone con disabilità grave, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Nel modello 730/2026 questi premi sono identificati dal codice 38.
Il limite massimo è pari a 750 euro, ma deve essere calcolato considerando anche gli eventuali premi versati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente.
Di conseguenza, il tetto non va considerato automaticamente come aggiuntivo rispetto a quello previsto per le altre polizze.
Polizza contro la non autosufficienza: detrazione fino a 1.291,14 euro
Un limite più elevato è previsto per le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La spesa va indicata nel modello 730 con il codice 39 e il limite massimo dei premi agevolabili è pari a 1.291,14 euro.
La detrazione è riconosciuta a condizione che la compagnia assicurativa non abbia la facoltà di recedere dal contratto.
Anche in questo caso bisogna prestare attenzione al calcolo del tetto: l'importo di 1.291,14 euro deve essere considerato al netto dei premi relativi alle assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente e di quelli finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.
Assicurazione casa nel 730/2026: quando spetta la detrazione
Tra le spese che possono trovare spazio nel modello 730/2026 ci sono anche quelle sostenute per determinate assicurazioni sulla casa.
Per le polizze stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2018, la detrazione ordinaria è pari al 19 per cento e riguarda le coperture assicurative relative a immobili e pertinenze contro il rischio di eventi calamitosi.
La spesa deve essere riportata nei righi da E8 a E10 utilizzando il codice 43.
Un aspetto particolarmente favorevole è l’assenza di uno specifico limite massimo di spesa per questa tipologia di premio.
Non basta quindi avere una generica assicurazione sull’abitazione: per accedere alla detrazione è necessario che la polizza copra il rischio di eventi calamitosi.
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Voucher digitalizzazione PMI: domande dal 10 novembre, come prepararsi
Con il DD 5 agosto il MIMIT ha pubblicato le regole per le domande per il voucher cloud e digitalizzazione.
In particolare, prima di riepilogare:
- beneficiari,
- regole per le domande,
- spese ammesse,
- elenco fornitori del bonus,
specifichiamo che per gli interessati c'è tutto il tempo di organizzarsi visto che l'invio delle richieste è previsto per novembre 2026 con precompilazione da ottobre.
Clicca qui per l'elenco fornitori diffuso con decreto del 29 luglio scorso.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è
Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
- DD 5 agosto 2026 con le regole per le domande.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è stato pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.
Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID,
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

Voucher cloud e digitalizzazione: domande dal 10 novembre
Le domande per l’agevolazione potranno essere precompilate a partire dal 20 ottobre attraverso la procedura informatica disponibile sul portale del Ministero.
Lo sportello per la presentazione delle istanze, invece, aprirà il 10 novembre e resterà attivo fino al 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.
Come prevede il decreto, le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:- a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
- a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
identità elettronica; - a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
- a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
- a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
- a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
- b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
- b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
- b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della
- domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
- b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni, pena l’irricevibilità della stessa:
a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) ubicazione dell’unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
d) dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l’acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera
e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall’elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell’elenco;
g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l’acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell’abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le
tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell’abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
i) dichiarazione circa l’intervenuto adempimento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse:a) le offerte per l’acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l’indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:
- riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall’elenco;
- contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l’upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell’offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;
b) l’ulteriore eventuale documentazione indicata nell’area dedicata alla misura del portale.
Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.
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Dichiarazione IVA omessa, scatta la liquidazione del Fisco: sanzione al 120%
Dichiarazione IVA omessa, scatta la liquidazione del Fisco: sanzione al 120%
L’Agenzia delle Entrate definisce le nuove regole per la liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione annuale.
Con il Provvedimento n 239129/2026 del 28 agosto 2026 vengono attuate le disposizioni dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025.
L’Amministrazione finanziaria potrà determinare l’imposta dovuta, anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti già effettuati dal contribuente.
La procedura prevede comunque una fase di confronto: ricevuta la comunicazione dell’Agenzia, il contribuente ha 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento.
Per il riepilogo delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 leggi Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026.
Ma da quando sarà attiva la novità? Seppur in vigore con la legge di bilancio 2026 e con il provvedimento in oggetto ci sono le regole operative datate 28 agosto, non è espressamente indicato l'avvio della novità.
Dichiarazione IVA omessa: cosa prevedono le nuove regole
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, che consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta quando manca la dichiarazione annuale IVA.
La liquidazione può essere effettuata anche con procedure automatizzate e non pregiudica l’ulteriore attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Un aspetto importante riguarda la stessa definizione di omissione: viene considerata omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta.
Quali dati usa l’Agenzia per calcolare l’IVA
La principale novità operativa consiste nella possibilità per l’Amministrazione di utilizzare le informazioni fiscali già disponibili nelle proprie banche dati.
La liquidazione può essere effettuata sulla base di:
Dati utilizzati Funzione Fatture elettroniche emesse e ricevute Determinazione dell’IVA a debito e a credito Corrispettivi telematici Determinazione delle operazioni attive LIPE Dati delle liquidazioni periodiche IVA Versamenti IVA effettuati Riduzione dell’importo ancora dovuto I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche possono essere consultati dal contribuente o dall’intermediario delegato attraverso il portale Fatture e Corrispettivi.
I dati relativi ai versamenti sono invece disponibili nel Cassetto fiscale.Come viene determinata l’IVA dovuta
Per ricostruire l’imposta, l’Agenzia parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE relative al periodo d’imposta sottoposto a controllo.
Da questo importo vengono sottratti:
- l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute;
- l’IVA a credito risultante dalle LIPE presentate;
- i versamenti IVA già effettuati per il periodo interessato.
Il provvedimento stabilisce però una limitazione particolarmente importante: non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello sottoposto a controllo.
Dichiarazione IVA omessa: sanzione del 120% e interessi
Alla maggiore IVA risultante dalla liquidazione si aggiungono sanzioni e interessi.
Nelle motivazioni del provvedimento l’Agenzia precisa che sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo e una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta, in applicazione della disciplina sull’omessa presentazione della dichiarazione.
Il contribuente ha però la possibilità di ridurre sensibilmente la sanzione se interviene dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Agenzia.
Pagamento entro 60 giorni: sanzione ridotta a un terzo
Se il contribuente paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata, in tutto o in parte, per le somme corrisposte.
In questo caso la sanzione viene ridotta a un terzo. Le motivazioni del provvedimento precisano inoltre che gli interessi si applicano nella misura del 3,5%.
Se, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Agenzia ridetermina le somme dovute, il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione definitiva.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, ma senza possibilità di utilizzare la compensazione. Nelle motivazioni del provvedimento viene inoltre esclusa la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del d.lgs. 462/1997.
Cosa succede se il contribuente non paga
Se le somme non vengono pagate nei termini previsti, imposta, sanzione e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.
In questo caso viene meno il beneficio della riduzione della sanzione previsto per il pagamento tempestivo.
Il provvedimento precisa inoltre che, per le somme iscritte a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del DL 78/2010.
Come viene comunicato il risultato del controllo
Quando dalla liquidazione emerge un’imposta da versare, l’Agenzia comunica al contribuente le risultanze del controllo, consentendogli di fornire chiarimenti oppure di procedere al pagamento.
La comunicazione viene trasmessa tramite PEC:
- all’indirizzo risultante dall’INI-PEC;
- oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente.
In caso di mancato recapito, l’Agenzia procede attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione e il prospetto analitico contenente gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi utilizzati per effettuare la liquidazione saranno inoltre disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Fino a quando l’Agenzia può liquidare l’IVA
Altro elemento da tenere in considerazione è da quando parte questa procedura, le fonti non lo dicono apertamente, e il termine entro il quale può essere attivata la nuova procedura.
Nelle motivazioni viene precisato che la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.
La nuova procedura consente quindi all’Agenzia di utilizzare in maniera strutturata i dati provenienti dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA per ricostruire l’imposta anche quando il contribuente non presenta la dichiarazione annuale.
Liquidazione IVA da parte delle Entrate in caso di omessa dichiarazione
Allegati:Nuovs liquidazione iva per omessa dichiarazione Regola Liquidazione IVA Possibile anche tramite procedure automatizzate Fonti utilizzate E-fatture, corrispettivi, LIPE e versamenti Credito anno precedente Non viene considerato Sanzione 120% dell’imposta Interessi 4% annuo Termine per chiarimenti/pagamento 60 giorni Pagamento entro 60 giorni Sanzione ridotta a un terzo Interessi in caso di pagamento tempestivo 3,5% Compensazione Non ammessa per il pagamento previsto dalla procedura Mancato pagamento Iscrizione diretta a ruolo Termine della liquidazione 31 dicembre del settimo anno successivo Come calcola l’Agenzia l’IVA se la dichiarazione annuale non viene presentata?
L’Agenzia può utilizzare fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti IVA relativi al periodo d’imposta interessato, anche attraverso procedure automatizzate.
Quanto è la sanzione per l’omessa dichiarazione IVA?
Le motivazioni del provvedimento indicano una sanzione pari al 120% dell’imposta e interessi del 4% annuo. Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo.
Quanto tempo ha il contribuente per rispondere all’Agenzia?
Il contribuente dispone di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti, segnalare dati o elementi non correttamente considerati oppure pagare le somme dovute.