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Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati
Durante un convegno tenutosi nella giornata del 3 marzo presso la Confcommercio, Carmelo Piancaldini, responsabile settore Procedure dell’agenzia delle Entrate ha rassicurato i presenti sulla tolleranza che le Entrate riserverà agli esercenti sul nuovo adempimento del collegamento cassa e pos in partenza da domani 5 marzo, vediamo i dettagli.
Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati
La legge di Bilncio 2025 ha introdotto il nuovo adempimento del collegamento tra cassa e pos ai fini di una maggiore compliace con i contribuenti.
La novità è partita ufficialmente dal 1° gennio, data in cui è diovenuto obbligatorio indicare le modalità di pagamento nello scontrino.
Dal 5 marzo sarà concretamente possibile provvedere al collegamento che le Entrate specificano essere del tutto fattibile tramite l'accesso al cassetto fiscale dove sarà attivo il softare necessario per adempiente.
Leggi qui per tutte le regole del collegamento cassa e pos dal 5 marzo.
A tale proposito il responsabile del settore procedure delle Entrate intervenuto ieri ad un convegno ha evidenziato che relativamente ad eventuali errori commessi dagli esercenti all'atto del collegamento le entrate prima di irrogare le sanzioni invieranno una lettera di compliance per colloquiare con il soggetto interessato dall'eventuale errore.
Piancaldini ha anche aggiunto che scopo dell'adempimento è aumentare l’emissione degli scontrini elettronici e il livello di fedeltà fiscale degli operatori, ma senza un rigore eccessivo, specificando che si tratta di una verifica di dati precompilati messi a disposizione dall’Agenzia nel portale fatture e corrispettiv.
Tali affermazioni dovrebbero rassicurare i contribuenti che in fermento da settimane si stanno preparando al collegamento.
Leggi anche Cassa e POS: i dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo.
Durante il convegno l’Agenzia ha anche rassicurato sulla semplicità di esecuzione della procedura in quanto si tratta di verificare una precompilazione dei dati grazie al flusso che dal 2022 gli acquirer e gli operatori finanziari effettuano con l'ADE.
Dal 5 marzo e fino al 19 aprile, si avvierà il "censimento" in cui gli operatori dovranno verificare se, dal collegamento cassa e pos, i dati di cui dispone l’agenzia siano corretti.
In caso quindi di disallineamenti ha affermato sempre Piancaldini responsabil ADE per le procedure: "la strategia dell’agenzia delle Entrate non è di creare un contrasto con gli operatori, ma alzare il livello di compliance mettendo a disposizione tutta una serie di dati che la struttura controlli analizza senza voler stare con il fiato sul collo per ogni singolo errore. I dati saranno usati con intelligenza, il messaggio è di spingere a battere più scontrini".
Vedremo il progresso di questo nuovo adempimento.
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730/2026: il quoziente familiare per le detrazioni
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento con le regole per il Modello 730/2026 anno di imposta 2025.
Scarica qui:
Tra le novità più importanti vi è quella del riordino delle detrazioni da utilizzare da partio di ciascun contribuente in sede di dichiarazione, vediamo tutte le novità.
Leggi anche Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate con i chiarimenti della circolare n 6/2025.
730/2026: il riordino delle detrazioni
Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2025 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono
essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare, in questo caso si parla appunto di detrazioni.La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa:
- 19 per cento per le spese sanitarie,
- 36 per cento o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.
Quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata.
Da questa'anno vi è il riodino delle detrazioni previsto dalla legge di Bilancio 2025 che ha introdotto, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, specifici limiti per la fruizione delle detrazioni d’imposta (articolo 16-ter del Tuir, cd. Riordino delle detrazioni).
In particolare, per tali soggetti, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico.
Resta fermo che, nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese oggetto di “riordino”, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.
Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, è necessario determinare preliminarmente, in ragione del reddito complessivo posseduto, il cd. “importo base” sul quale, poi, applicare il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
Al riguardo, si precisa che, in riferimento agli oneri detraibili in più annualità, nella determinazione del predetto ammontare massimo detraibile, rileva solo la rata di spesa riferita all’anno oggetto della dichiarazione.
Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, sono escluse le spese sanitarie e le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, nonché:- gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir o di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
In ogni caso, che rimane ferma la disposizione per la quale la detrazione d’imposta varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
Ne consegue che, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 120.000 euro, determina l’ammontaremassimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione e beneficia delle detrazioni per l’intero importo.
Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento sia superiore a 120.000 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, beneficia delle detrazioni (vedere la tabella “Spese per le quali la detrazione varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro” nella sezione I del quadro E) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
Nelle istruzioni del Modello 73072026 vi è una ulteriore novità su queste detrazioni.

E in particolare, nel Quadro E occorre barrare la casella “RIORDINO DELLE DETRAZIONI NON AUTOMATIZZATO” presente nell’intestazione dello stesso Quadro E, se il contribuente sceglie di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione, fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa e sulla base dell’ammontare massimo determinato.
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Conto energia fotovoltaico: aiuti nel Decreto bollette
L’articolo 2 del Decreto Bollette introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW.
Il Decreto pubblicato in GU n 42/2026 è in vigore dal 21 febbraio e reca diverse misure a sostegno del caro energia di famiglie e imprese.Utenze elettriche non domestiche: aiuti nel decreto bollette
I commi da 1 a 3 prevedono che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.
Il comma 4 prevede la possibilità, per i predetti soggetti, di optare per l’uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia, a
partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo.L’erogazione del corrispettivo è subordinata all’obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici.
In tal senso, il comma 5 introduce nel T.U. FER una disposizione volta a favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali.
Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità di attuazione della
fuoriuscita dal Conto energia.
Il comma 7 prevede che l’ARERA adegui le tempistiche di versamento delle componenti tariffarie A SOS e ARIM da parte dei distributori di
energia, allineandole alle tempistiche di pagamento da parte dei venditori di energia.
Infine, il comma 8 demanda all’ARERA la definizione delle modalità con cui, in base a quanto previsto ai commi 1, 4 e 7, sarà ridotta la componente A SOS delle bollette di alcune categorie di utenze non domestiche.Come specificato dal Dossier al decreto si affronta il problema dell’elevata incidenza degli oneri generali di sistema derivanti dalla componente A SOS (destinata al sostegno delle fonti rinnovabili) sulla bolletta elettrica, intervenendo in particolare sul sistema di incentivazione per gli impianti fotovoltaici e sull’adeguamento delle tempistiche di pagamento delle componenti tariffarie. Viene quindi introdotto un articolato meccanismo di rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico (incentivi raccolti nelle quattro edizioni del cd. Conto energia) con la finalità di abbattere gli oneri generali di sistema gravanti sulle bollette elettriche delle imprese.
La norma agisce anche attraverso una rimodulazione temporale dei flussi di incentivi e la promozione del repowering degli impianti.
Si ricorda che la componente degli oneri generali di sistema nominata ASOS comprende gli oneri relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione. Si intende garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e, al contempo, rafforzare la sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili. -
Aggiormanento rendite catastali strutture all’aperto: proroga al 15 dicembre
Entro il 15 dicembre gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto avevano tempo per presentare le variazioni catastali volte a escludere dalla rendita gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione: case mobili o mobile home, roulotte, camper, caravan, ecc.) e tali variazioni catastali dovevano avere effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2025.
Con il Decreto Milleproroghe e la relativa Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo viene prevista una proroga di tale adempimento al 15 dicembre 2026, vediamo il dettaglio.
Strutture all’aperto: istruzioni per l’aggiornamento rendite catastali
L’art. 7-quinquies del DL 113/2024 aveva fissato al 15 giugno 2025 il termine per adempiere agli aggiornamenti di questo adempimento, tuttavia, la scadenza è stata differita, a termini scaduti, al 15 dicembre 2025, dall'art 14 comma 5 del DL n 95/2025 e ora ulteriormente prorogata dal Milleproroghe 2026 al 15 dicembre 2026.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n 65/2025, ha illustrato le novità introdotte e gli obblighi dichiarativi per i titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.
La novità prevede che dal 1° gennaio 2025, sono infatti esclusi da questa stima gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione ubicati nelle strutture ricettive all’aperto.
Inoltre, ai fini della stima diretta delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
- all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
- al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
Ciò premesso, gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 15 giugno 2025, termine prorogato al 15 dicembre e ora al 15.12.2026.
Si precisa che limitatamente all’anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro tale data, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dal 1° gennaio 2025.
Si rimanda all'articolo del Milleproroghe ora in conversione in legge per tutti i dettagli ulteriori.
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Spese sanitarie 2026: vale il Prospetto del sistema TS
Le Entrate hanno avviato la campagna dei dichiarativi 2026.
Sono stati pubblicati tutti i modelli della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2025.
A tale proposito, ai fini del Modello 730 e del Modello Redditi PF 2026 è bene ricordare un chiarimento che nel luglio del 2025 è stato specificato dalle Entrate e dal Mef.
In particoalre, le Entrate con una FAQ del 17 luglio hanno confermato quanto precedentemente specificato dal MEF durante il question time, per la detraibilità delle spese sanitarie.
Viene evidenziato che è possibile utilizzare il prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF oltre che nel modello 730 in alternativa a scontrini e ricevute varie.
Vediamo i dettagli e la conferma ADE.
Prospetto Spese sanitarie sistema TS: utilizzo per i dichiarativi 2026
Con la risposta n 5-04219 del 9 luglio 2025 il MEF replicava ai dubbi sull'utilizzo del prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF chiarendo che è possibile utilizzare, ai fini della detrazione, tutte le spese indicate nel prospetto in oggetto.
Con riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e debitamente documentate, veniva richiamata la Circolare n 14/2023 delle Entrate che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di sostituire la documentazione cartacea necessaria alla detrazione delle spese sanitarie con il prospetto delle spese scaricato dal portale STS, a condizione che venga resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nelle istruzioni relative al modello Redditi Persone Fisiche sia presente un rinvio generico alla predetta circolare n. 14/E del 2023 senza, tuttavia, formulare un espresso riconoscimento dell'utilizzabilità del prospetto STS quale documentazione sostitutiva ai fini della detrazione fiscale in caso di dichiarazione ordinaria non precompilata.
Pertanto si chiedeva di sapere se si intenda "prevedere un aggiornamento delle istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, volto a esplicitare tale facoltà, in coerenza con quanto già previsto per il modello 730, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza normativa, al fine di chiarire se il prospetto delle spese sanitarie reso disponibile dal STS sia utilizzabile anche ai fini della detrazione IRPEF per le spese sanitarie nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 non precompilato".
L'Agenzia delle entrate ha ricordato che il decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 1 – nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Pertanto, oltre al modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate elabora anche il modello Redditi Persone fisiche precompilato per tutti i contribuenti, anche con partita IVA, per i quali l'Agenzia dispone di informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione, quali redditi, oneri e spese deducibili e/o detraibili. Inoltre, il citato comma 1-bis precisa che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le regole in tema di controlli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
Per quanto attiene alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie con la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo "Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti", è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Tale principio trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il Modello Redditi precompilato.
Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del "servizio" web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) in via autonoma. In quest'ultimo caso, ovviamente, non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
La possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria è di fatto affermata anche nelle istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi – Persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata circolare.
Occorre, infatti considerare che le istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.
Viene chiarito che er una maggiore chiarezza sarà cura dell'Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria anche per il Modello Redditi Persone fisiche mediante la pubblicazione di un'apposita FAQ esplicativa.
In data 17 luglio 2025 viene chiarito che "è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2025 e REDDITI PF 2025) anche attraverso il prospetto di dettaglio delle spese reso disponibile digitalmente dal Sistema Tessera Sanitaria.
L'esibizione del prospetto è alternativa alla conservazione di tutti i documenti di spesa sanitari, come fatture, scontrini e ricevute, purché, come in , accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza tra le spese elencate nel prospetto e quelle fornite dal Sistema Tessera Sanitaria. -
Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo e tra le altre proroghe contiene quella al 1° gennaio 2027 dei Testi Unici già approvati.
Ricordiamo che l’art. 21 comma 1 della legge delega n 111/2023 ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici.
Vediamo un riepilogo dei testi unici approvati la cui entrata in vigore slitta praticamente di un anno.
Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Ricordiamo che nel 2024 erano state messe in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei Testi unici:
- giustizia tributaria,
- imposta di registro e altri tributi indiretti,
- sanzioni tributarie amministrative e penali,
- tributi erariali minori,
- versamenti e riscossione,
- imposte sui redditi,
- IVA ( Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio e in vigore dal 2027)
- adempimenti e accertamento,
- agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori
- dogane.
La Legge n 122/2024 e la successiva Legge n. 120/2025 hanno posticipato il termine, inizialmente fissato al 29 agosto 2024, rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
I Testi Unici approvati e approdati in GU sono i seguenti:
- Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;
- Testo unico dei tributi erariali minori;
- Testo unico della giustizia tributaria;
- Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Con l'entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproroghe 2026 è confermato il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’operatività dei testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione e in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.
Considerato lo stato di avanzata definizione dei decreti correttivi e integrativi dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale, si è ritenuto opportuno che l’emanazione dei testi unici, prevista dall’articolo 21 della legge delega n. 111/2023, tenesse conto anche delle nuove disposizioni in via di approvazione mediante i decreti legislativi ancora in corso di adozione, così da garantire il massimo grado di sistematicità e completezza del quadro normativo nei diversi ambiti interessati. -
Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate
E' stato pubblicato in GU del 27 febbraio il DL n 25/2026 approvato dal Governo con interventi per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal Ciclone Harry.
In particolare sono stati approvati:
- interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (decreto-legge)
- deliberazione di protezione civile – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana
Vediamo cosa contiene il decreto e quali sono le sospensioni fiscali spettanti ai residenti nelle regioni colpite da Harry.
Ciclone Harry e aiuti governativi
Tra gli interventi a sostegno dei residenti e delle imprese dei comuni colpiti dal maltempo ci sono delle misure fiscali e in particolare una sospensione dal 18 gennaio fino al 30 aprile 2026, di:
- versamenti tributari, ritenute, cartelle e adempimenti;
- contributi e premi assicurativi obbligatori.
La sospensione è prevista per i soggetti con residenza o sede legale oppure operativa, in immobili situati nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dal 18 gennaio in poi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio scorso e che siano:
- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità competenti entro il 27 febbraio 2026, in conseguenza negli eventi metereologici del 18 gennaio in poi
- danneggiati e per cui, al 27 febbraio 2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità ed in esito alla stessa è stato in seguito disposto lo sgombero.
Il Governo con delibera del 26 gennaio pubblicata nella GU n 26/2026 aveva dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi per le tre Regioni e con l’ordinanza del capo della Protezione civile n 1180/2026 pbblicata in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2026 era stata effettuata una ricognizione dei territori danneggiati.
Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate
In generale, sono sospesi tutti i versamenti tributari in scadenza dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 (art. 2, comma 3), con esclusione di dazi e accise:
- le ritenute alla fonte a titolo di Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ai sensi degli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973,
- nonché le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta.
- i pagamenti di cartelle di pagamento e ad altri atti della riscossione, come gli atti di presa in carico delle somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi,
- gli adempimenti formali tributari ricadenti nel medesimo periodo.
Sono anche sospesi i versamenti dei contributi e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
La ripresa dei versamenti sospesi avverrà, senza sanzioni e interessi e in unica soluzione, entro il 10 ottobre 2026 per tributi e ritenute. Per gli atti della riscossione i termini riprendono a decorrere dalla fine della sospensione
Inoltre, la sospensione si applica anche ai versamenti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata noto come rottamazione-quater con scadenze nel periodo interessato.
Inoltre, è prevista una proroga di tre mesi di termini e scadenze connessi alla rottamazione-quinquies.
Infine per le società e le imprese delle aree colpite sono sospesi gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026 e i termini per gli adempimenti presso le Camere di commercio fino al 30 aprile 2026.
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