• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ZES e ZLS: regole e modelli 2026

    L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 30 gennaio due documenti:

    • il Provvedimento n 3882 per il credito nella ZES Unica
    • il Provvedimento n 3873 per il credito nelle ZLS

    Essi contengono rispettivamenti:

    • i modelli di comunicazione per la fruizione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica 
    • i modelli di comunicazione per gli investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplificate – ZLS, a seguito della proroga introdotta dalla legge di bilancio 2026 

    Credito ZES: regole e modelli 2026-2028

    La legge di Bilancio 2026 con l'art 1 commi 438-443 ha prorogato per il 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (comprensiva ora anche dei territori agevolati delle Regioni Marche e Umbria).

    I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

    relativi al credito d’imposta ZES unica.

    Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    La comunicazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare, a pena di decadenza dall’agevolazione, la comunicazione integrativa:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

    Credito ZLS: regole e modelli 2026-2028

    Sempre la Legge di Bilancio 2026 ha previsto la proroga per il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS (ex artticolo 13 comma 1 del DL 60/2024 convertito)

    Per le zone logistiche speciali sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, ferma restando la procedura per l’accesso all’agevolazione.

    Con il Provvedimento sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 445, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028.

    La comunicazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

  • Fatturazione elettronica

    Ricevute POS: tolto l’obbligo di conservazione

    Il CdM del 29 gennaio ha approvato il Decreto PNRR con tante semplificazioni per i cittadini, tra queste si introduce la novità riguardante le ricevute dei pagamenti POS.

    Vediamo la norma in oggetto e come cambierà.

    Sulle novità del PNRR leggi anche: Decreto PNRR: ISEE automatico e  semplificazioni.

    Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione

    Il comunicato stampa del Governo spiega in sintesi che si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA).

    L'amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione. 

    La norma in dettaglio come spiega la relazione illustrativa al Decreto si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.

    In particolare, si prevede l’eliminazione dell’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. Prevede, in particolare, che possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

    L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. 

    Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse

    La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall’altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all’uopo preposte.

  • IMU e IVIE

    Rottamazione IMU e TARI: istruzioni IFEL, Giorgetti esorta i Comuni

    La Legge di Bilancio 2026 in vigore il 1° gennaio, tra le norme contiene la definizione agevolata in materia dei tributi delle regioni e degli enti locali. 

    In particolare si tratta anche della rottamazione per IMU e TARI.

    IFEL IFondazione ANCI ha pubblicato in data 27 gennaio le prime istruzioni in merito.

    Per scaricare il fac simile di regolamento attuativo per gli enti locali leggi anche Rottamazione tributi locali: fac-simile di regolamento      Girogetti Esorta i Comuni ad aderire ed approfittare della occasione della Legge di Bilancio 2026: "I Comuni hanno l'autonomia per decidere se fare o non fare, applicare o non applicare. Io penso che lo spirito della rottamazione valga anche per tutta la realtà comunale. L'auspicio – è anche per andare rapidamente allo smaltimento di quell'immenso magazzino di crediti accertati che sono lì da decenni e continua a implementare. La soluzione in via transattiva con i contribuenti potrebbe aprire una stagione nuova. È lo spirito con cui la Lega ha introdotto questa misura". 

    Riepiloghiamo le regole.

    Rottamazione tributi enti locali: norma in sintesi

    La disposizione, in Legge di Bilancio 2026, introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali 

    Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. 

    Inoltre, si fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata.

    Si disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. 

    Si estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.

    Si abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

    In sintesi, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
    Si precisa inoltre che rimane ferma per gli enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della 

    Dopo la partenza della Rottamazione cinque per le cartelle, leggi anche: Rottamazione quinquies: via alle domande molti contribuenti attendono le iniziative degli enti locali per possibili eventuali agevolate.

    In proposito in data 27 gennaio l'IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento che affronta i temi salienti di questo nuovo strumento e uno schema di regolamento suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.

    L'IFEL precisa molti aspetti dei tributi inclusi nella definizione agevolata e evidenzia quanto segue.

    Rottamazione IMU e TARI: IFEL spiega il perimetro

    Il comma 102 della legge di bilancio 2026 prevede che gli enti territoriali “possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interes si o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”.
    Per quanto riguarda i Comuni la definizione deve essere adottata con specifico regolamento comunale, soggetto, come accennato, al parere dell’organo di revisione.
    La normativa prevede la possibilità di escludere o ridurre le sanzioni od anche gli interessi, fermo restando, quindi, la “quota capitale”, a differenza di quanto previsto dall’art. 13, legge n 289 del 2002, che prevedeva la possibilità di ridurre anche il tributo non versato.
    Il comma 105 precisa che “possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali”.
    Il comma 109 prevede che “le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale ”.
    La normativa pertanto consente di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, ivi incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico. In questo caso, oltre agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 68913, le facoltà di abbattimento di oneri accessori potranno riguardare le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
    In generale, per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico, quali il CUP, le rette scolastiche, gli oneri di urbanizzazione, sia di diritto privato, quali il corrispettivo servizio idrico e i canoni di locazione, il Comune può rinunciare ai soli interessi. 

    Discorso a parte per il CUP, per il quale è comunque prevista dall’art. 1, comma 821, legge n. 160 del 2019, l’applicazione di una sanzione.
    Inoltre, sempre con riferimento al CUP non si ritiene riducibile o disapplicabile l’indennità prevista dalla lettera g) del medesimo comma 821,
    in quanto rappresenta la tariffa dovuta a fronte di occupazioni o impianti abusivi, a sua volta soggetta all’applicazione di un’autonoma sanzione, pari all’importo dell’indennità ed elevabile fino al doppio.
    Oltre alla possibilità di adottare forme di definizione agevolata di crediti comunali cristallizzati in provvedimenti comunali definitivi, il comma 103 prevede anche che “ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento”.
    La disposizione autorizza quindi forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano accertate dall’ente.

    Nel caso di entrate tributarie il vantaggio in questo caso sarebbe nel risparmio in termini di interessi e sanzioni comunque dovute, anche a titolo di ravvedimento operoso. 

    Tale forma di definizione agevolata appare sicuramente efficace con riferimento alla TARI, mentre crea incertezze per quanto attiene all’IMU, in ragione sia della non predeterminazione dell’importo dovuto, sia della presenza della quota di competenza statale, nel caso di immobili del gruppo catastale “D”. 

    Tale forma di definizione agevolata si concretizza, infatti, con un versamento spontaneo, che il Comune potrebbe non essere in grado di
    comunicare preventivamente, mentre la quota statale deve essere versata direttamente all’erario. Ma su quest’ultimo punto occorre richiamare la rigida posizione del Dipartimento delle finanze in merito al divieto per i Comuni di esercitare la propria potestà regolamentare con riferimento alla quota statale che porta a ritenere che il Comune possa disporre forme di definizione agevolata dell’IMU solo con riferimento alla quota comunale. 

    Si deve in proposito precisare che, ovviamente, rimane ferma la possibilità di definire l’IMU statale pretesa con un accertamento comunale, in quanto in tale ipotesi il gettito resta sempre di esclusiva competenza comunale.
    Oggetto della definizione agevolata può essere anche la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall’ente, anche con riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti ad una determinata data individuata dall’ente.

    Si rimanda alla nota per tutti gli altri chiarimenti.

    Allegati:
  • Successioni

    Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole

    Con la Legge n 182/2025 e in particolare con l'articolo 44 si prevede di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia.

    I notai, con un comunicato stampa, hanno annunciato l'importate semplificazione per gli acquisti immobiliari da soggetti che precedentemente li hanno acquistati per donazione. Riepiloghiamo come ha funzionato fino a prima della novità.

    Leggi anche Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12             

    Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole

    Come spiega il Consiglio Nazionale dei Notai con un comunicato del 18 dicembre scorso, fino ad oggi, se un acquirente comprava un immobile di provenienza donativa poteva correre il rischio che, dopo anni dalla firma del rogito e pur avendo pagato tutto regolarmente, gli eredi del donante originario potessero chiedergli di restituire la casa.
    Secondo le vecchie regole, gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, potevano agire (esercitando l’azione di riduzione) anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene entro i dieci anni successivi alla morte del donatario.

    Con la riforma non sarà più possibile far valere i propri diritti sul bene donato che è stato venduto, ma per gli eredi legittimari (coniuge, figli e – nei casi previsti- i genitori) che sono stati lesi dalla donazione non scompare la tutela: essi vantano un diritto di credito nei confronti del donatario, come già avviene in altri paesi europei.

    Il comunicato specifica anche che il Notariato rivendica con orgoglio e soddisfazione la paternità di questa riforma che ha portata storica e va incontro ai cittadini rendendo più certe e sicure le donazioni dei beni immobili. Questo il commento del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Vito Pace.

    Dal 18 dicembre 2025 le nuove regole si applicheranno subito alle successioni aperte e alle donazioni perfezionate dopo l’entrata in vigore della legge. 

    Per le successioni già aperte resteranno in vigore le vecchie norme solo se:

    • l’azione di riduzione, in caso di successione aperta, 
    • o l’atto di opposizione, in caso di donazione effettuata, 

    è già stata proposta o comunque viene trascritta entro 6 mesi dalla entrata in vigore della norma. Superata questa finestra temporale, il nuovo regime diventerà valido, indistintamente, per tutte le ipotesi.

    Vediamo in dettaglio l'art 44 della Legge n 182/2025 che contiene tutte le importanti novità.

    Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    • i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
    • restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
    • la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
    • le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

  • Studi di Settore

    ISA 2026: regole ADE con i dati rilevanti da considerare

    Con iProvvedimento n 36467/2026 le Entrate individuano i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e si programmano le revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2026.

    ISA 2026: regole ADE

    Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2026, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:

    • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2025;
    • quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici  sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2024 approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 131055 del 17 marzo 2025;
    • quelli indicati nell’Allegato 1 al presente provvedimento. 

    In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2026, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati.

    Tenuto conto che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, le attività
    economiche indicate nel provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

    Dato quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2-bis del citato decreto-legge, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
    Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente e della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche  sono individuate facendo riferimento a tale classificazione.
    Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’Allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2026, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

  • Lavoro Dipendente

    Imposta sostitutiva incrementi retributivi: codice tributo

    Con la Risoluzione n 3 del 29 gennaio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato

    Imposta sostitutiva incrementi retributivi: codice tributo

    L’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.
    L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
    Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
      corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
      dicembre 2025, n. 199”;
    • “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
      dicembre 2025, n. 199”;
    • “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Testo Unico IVA: in vigore dal 2027

    Il Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio.

    Prima di vederne i contenuti, leggiamo la tabella di riepilogo con le approvazioni avvenute fino ad ora.

    TESTI UNICI approvati o in corso di approvazione

    Testi Unici

    Approvati in via preliminare o definitiva

    Imposte sui redditi

    da pprovare

    IVA

    definitivo (in vigore dal 1° gennaio 2027)

    Imposta di registro e altri tributi indiretti

    approvato

    Tributi erariali minori

    approvato

    Adempimenti e accertamento

    approvato

    Sanzioni tributarie amministrative e penali

    approvato

    Giustizia tributaria

    approvato

    Versamenti e riscossione

    approvato

     

    Testo Unico IVA: i principi di riferimento per la nuova versione

    Il Testo Unico composto di 171 articoli costituisce un ulteriore importante tassello della riforma fiscale, vuole essere il punto di raccolta di tutte le norme che coinvolgono la specifica imposta. 

    Ricordiamo che su questo importante testo, i Commercialisti sono intervenuti con un documento di studio dal titolo TESTO UNICO IVA: DECORRENZA ED EFFICACIA Note di coordinamento con i decreti di attuazione della riforma tributaria pubblicato ai primi di novembre.

    Come specificato nella premessa, con il documento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili facendo seguito ai precedenti documenti del 18 aprile 2024 e del 13 maggio 2024 con i quali erano state fornite alcune “Osservazioni e proposte di modifica o di integrazione del Testo Unico IVA”, rende un contributo in relazione alle criticità manifestate sulla approvazione definitiva e sui tempi di adozione del Testo Unico IVA.

    Come evidenzia la relazione illustrativa al TU IVA approvato definitivamente, esso è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; 
    • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea,
    • apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
    • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. 

    In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. 

    Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 

    Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

    In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.  

    Il nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:

    • esame dei soggetti passivi (Titolo III);
    • norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
    • luogo delle operazioni (Titolo V);
    • fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
    • base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
    • esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
    • rivalsa e la detrazione (Titolo X);
    • volume d’affari (Titolo XI);
    • obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
    • riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).

    Sono diverse le novità introdotte e in sintesi:

    • aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia. 
    • implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico e tra queste si evidenzia il il DLgs. 186/2025 Decreto “Terzo settore e IVA” con revisione:
      • della materia dei servizi internazionali
      • della rettifica della detrazione,
      • detrazione per gli enti non commerciali
    • e adeguamento del le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis).