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    Voucher digitalizzazione PMI: domande dal 10 novembre, come prepararsi

    Con il DD 5 agosto il MIMIT ha pubblicato le regole per le domande per il voucher cloud e digitalizzazione.

    In particolare, prima di riepilogare:

    • beneficiari,
    • regole per le domande, 
    • spese ammesse,
    • elenco fornitori del bonus,

    specifichiamo che per gli interessati c'è tutto il tempo di organizzarsi visto che l'invio delle richieste è previsto per novembre prossimo, con precompilazione da ottobre.

    Clicca qui per l'elenco fornitori diffuso con decreto del 29 luglio scorso.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è

    Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
    • DD 5 agosto 2026 con le regole per le domande.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.

    Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID,
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Voucher cloud e digitalizzazione: domande dal 10 novembre

    Le domande per l’agevolazione potranno essere precompilate a partire dal 20 ottobre attraverso la procedura informatica disponibile sul portale del Ministero. 

    Lo sportello per la presentazione delle istanze, invece, aprirà il 10 novembre e resterà attivo fino al 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. 

    Come prevede il decreto, le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate
    L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

    • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
      • a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
        identità elettronica;
      • a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
      • a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
      • a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
    • b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
      • b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
      • b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della
      • domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
      • b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

    La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni, pena l’irricevibilità della stessa:

    a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
    b) ubicazione dell’unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;

    c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
    d) dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l’acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera
    e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
    e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall’elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
    f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell’elenco;
    g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l’acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell’abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le
    tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell’abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
    h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
    i) dichiarazione circa l’intervenuto adempimento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse: 

    a) le offerte per l’acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l’indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:

    • riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall’elenco;
    • contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l’upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell’offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;

    b) l’ulteriore eventuale documentazione indicata nell’area dedicata alla misura del portale.

    Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.

  • IMU e IVIE

    Canone Unico 2021-2025: possibile inviare delibere e tariffe

    Il MEF ha specificato che è attiva, all’interno dell’applicazione informatica “Gestione altri tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale, la sezione dedicata al “Canone unico” (articolo 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019) per le annualità dal 2021 al 2025.

    Il canone unico ricordiamolo è stato introdotto dall'art. 1, commi 816-845 della L. 160/2019.
    Il nuovo prelievo sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità a far data dal 01.01.2021
    Il nuovo regolamento sul canone unico disciplina altresì il diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

    Canone Unico 2021-2025:possibile inviare delibere e tariffe

    Con la novità appena introdotta si consente ai Comuni di trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al canone unico riferite ai periodi d'imposta 2021-2025.

    L’apertura della procedura per tali annualità si inserisce nel quadro delle novità introdotte dall'art 30 del decreto legislativo n. 147/2026, che ha disciplinato la pubblicazione con efficacia costitutiva, sul sito del dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni riguardanti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente noto come “canone unico”. 

    Viene anche precisato che pper quanto riguarda il 2026, i Comuni sono tenuti a trasmettere, utilizzando l’applicazione “Gestione altri tributi comunali” e l’apposita sezione dedicata al canone unico, le deliberazioni regolamentari e tariffarie entro il 14 ottobre 2026 (articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del Dl 201/2011). 

    Il Df Dipartimento delle Fiananze provvederà alla pubblicazione degli atti sul proprio sito internet entro il 28 ottobre 2026.

    Canone Unico 2021-2025: il MEF attiva la procedura per gli invii

    In base alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 147/2026, le deliberazioni relative a questi anni saranno efficaci a condizione che vengano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026 e successivamente pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 30 novembre 2026.

    Questa possibilità riguarda esclusivamente deliberazioni regolamentari e tariffarie già approvate per ciascuna annualità e non consente l’adozione di nuovi atti nel corso del 2026. 

    I termini previsti dalla normativa per l’approvazione delle deliberazioni relative agli anni d’imposta interessati risultano infatti già scaduti.

    Il MEF ha infine specificato che le deliberazioni già trasmesse dai comuni nel 2026 attraverso il Portale del federalismo fiscale sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 1/Df/2026 non dovranno essere inviate nuovamente. 

    Sarà il Mef a provvedere d’ufficio all'inserimento di tali atti nelle rispettive annualità di riferimento.

  • Accertamento e controlli

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    Con la Pronuncia n 21095/2026 la Cassazione ha statuito che se un contribuente è sottoposto a indagini finanziari e esercita tanto la professione quando attività di impresa, ha l'onere della prova sui maggiori redditi al fine di dimostrare da quale attività provengano.

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    La Cassazione, con recente sentenza, ha statuito che se si voglia contestare l’imputazione dei maggiori componenti positivi derivanti dalle movimentazioni dei conti correnti relativi a una delle due attività di cui si è titolare per superare la presunzione legale relativa in materia di indagini finanziarie, occorre fornirne la prova contraria. 

    L’Agenzia delle entrate emetteva un accertamento a carico di un contribuente esercente due attività:

    • lavoro autonomo in qualità di avvocato
    • impresa come azienda agricola dedita alla produzione di vini da tavola

    uil tutto con una sola partita Iva.

    Dalle indagini finanzairie emergeva maggiore imponibile dalla movimentazione del conto bancario imputato dall'ufficio alla professione di avvocato.

    La contabilità della impresa agricola non rilevava nessuna anomalia. Secondo l’avvocato l’Agenzia non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di fatto a quale delle due attività fosse concretamente attribuibile la maggiore pretesa.

    Sempre secondo il professionista soltanto a seguito di tale dimostrazione, sarebbe scattato l’onere della prova a suo carico di fornire prova contraria in relazione ai movimenti contestati.

    La suprema Corte ha bocciato la tesi del contribuente stabilendo che, avendo il contribuente utilizzato la stessa partita Iva per le due attività svolte, gravava su di lui l’onere di indicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascuna operazione bancaria contestata, all’una o all’altra delle attività e di fornire la prova contraria indicata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in ossequio al principio di vicinanza della prova.

    L'assunto si base sulla disciplina delle indagini finanziarie contenuta dall’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973.

    In base a tale norma, i dati e gli elementi riguardanti i rapporti e le operazioni finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che, al contrario che non rilevano, allo stesso fine.

    E' bene specificare che la giurisprudenza consolidata ha più volte statuito che le presunzioni che assistono le indagini finanziarie sono di tipo legale relativo, il Fisco è soltanto tenuto a dimostrare le movimentazioni bancarie, senza null’altro dover provare ai fini dell’accertamento, mentre grava sul contribuente l’onere della prova contraria.

    In pratica tutti i movimenti sui conti bancari dell’imprenditore, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l’indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che esse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito. 

    Per assolvere a tele onere, non è sufficiente che il contribuente fornisca una prova generica ma è invece necessaria una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente irrilevanza fiscale.

  • IMU e IVIE

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    Il Decreto Legislativo n. 147/2026 in vigore dal 12 agosto e già noto come Decreto Federalismo fiscale, reca una ulteriore novità per l'IMU imposta municipale propria.

    Per la novità sulla dichiarazione IMU leggi anche: Dichiarazione IMU: diventa solo online, cosa cambia e a cosa prestare attenzione.

    In particolare si dispongono delle novità per l'assoggettamento IMU per gli immobili con rendita impugnata.

    Vediamo tutti i dettagli della disciplina appena varata con riferimento alle fattispecie interessate dalla novità.

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    In particolare, con l'art 32 del decreto, in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006,  n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia  delle  entrate,  il  comune  accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di  cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla  data di  presentazione  degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza  che  decide  la controversia  catastale,  con la  sola applicazione degli interessi legali.

    Entro  gli  stessi  termini,  è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e  non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data  di presentazione dell'istanza.          

    IMU e rendita catastale impugnata: interessi legali e niente sanzioni

    Può essere utile evidenziare che per gli interessi dovuti sulla maggiore IMU:

    • se la controversia catastale si conclude definitivamente con una sentenza che accoglie solo in parte il ricorso del contribuente, fissando una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia ma superiore a quella proposta, il contribuente deve versare l’eventuale differenza IMU con l’applicazione dei soli interessi al tasso legale e senza sanzioni;
    • se il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata viene annullata, il contribuente può chiedere al Comune la restituzione della maggiore IMU versata e non dovuta, oltre agli interessi, verosimilmente calcolati nella stessa misura legale.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese asilo nido nel 730/2026: quanto si può detrarre per ogni figlio

    Le Entrate hanno pubblicato le maxi guide 2026 con tutte le regole di detraibilità e deducibilità per le dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2025.

    Che si tratti di 730 o modello Redditi PF le Entrate hanno pubblicato tutti i chiarimenti per orientare professionisti, CAF e cittadini che predispongono le dichiarazioni.

    Vediamo come si detraggono le spese per gli asili sostenute nel 2025.

    Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido

    Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido da indicate nel 703/2025 al (Rigo E8/E10, cod. 33) sono detraibili al 19%.

    Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. 

    Ai fini della detraibilità della spesa, pertanto, rilevano l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido e non anche l’età e il compimento degli anni del minore.
    In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono.

    Attenzione al fatto che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

    • la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido
    • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 dagli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”).  

    Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

    Attezione al fatto che la detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c,d. “Bonus asilo nido”, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

    Detraibilità spese asili: limiti da ricordare

    L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio fiscalmente a carico che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2026 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2026 (punti da 701 a 706) con il codice 33. 

    La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
    Dall’anno d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico, sulla base delle indicazioni fornite dalle entrate.

    Detraibilità spese asili: attenzione ai documenti

    Anche per le spese dell'asilo, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute dai genitori spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.
    In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Mamma non convivente ricoverata nella RSA: le spese esentasse

    Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.

    In particolate, secondo l'agenzia delle entrate non concorre alla determinazione del reddito anche per il 2025 la retta pagata ed è quindi esente da tassazione, che viene rimborsata da un piano di welfare aziendale per il dipendente per il ricovero in una Rsa della madre non convivente.

    Mamma non convivente nella RSA: le spese esentasse

    Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.

    Il rimborso delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un genitore può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche quando il familiare non convive con il lavoratore. 

    Di fatto si recepisce una novità normativa con effetti già dal periodo d’imposta 2025.

    La questione riguarda i piani di welfare aziendale e, in particolare, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti senza che le somme ricevute vengano tassate come reddito di lavoro dipendente.

    Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un lavoratore che, attraverso il piano welfare messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, può ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA, una residenza sanitaria assistenziale.

    Il dubbio nasce da un elemento preciso: la madre è stabilmente ospitata nella struttura e, quindi, non convive con il figlio. Il lavoratore chiede pertanto se il rimborso possa beneficiare comunque del regime fiscale di favore e da quando debbano applicarsi le modifiche intervenute sull’articolo 12 del TUIR.

    Rimborso RSA nel welfare aziendale: cosa prevede il TUIR

    Il punto di partenza è l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.

    La disposizione prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.

    Il problema interpretativo si è creato proprio sulla definizione dei familiari contenuta nell’articolo 12.

    Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2025 avevano infatti collegato, per gli “altri familiari” indicati dall’articolo 433 del Codice civile, il riconoscimento alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari in determinate condizioni. La disciplina aveva efficacia a partire dal periodo d’imposta 2025.

    Una previsione che rischiava di avere conseguenze rilevanti proprio per il welfare aziendale: un genitore ricoverato stabilmente in RSA, ad esempio, avrebbe potuto non risultare convivente con il lavoratore.

    La novità: cambia di nuovo la definizione di familiare

    La vera novità evidenziata dall’interpello è il successivo intervento del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148.

    Il decreto ha modificato nuovamente l’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, ripristinando sostanzialmente le condizioni esistenti prima delle modifiche del 2025.

    Con la nuova formulazione, quando una disposizione fiscale richiama genericamente i familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, tra le persone considerate rientrano anche gli altri familiari dell’articolo 433 del Codice civile senza che sia necessario verificare la convivenza.

    Il requisito della convivenza – o, in alternativa, quello relativo agli assegni alimentari – resta invece rilevante, insieme ai requisiti reddituali, quando la disposizione fiscale richiede specificamente che l’“altro familiare” sia fiscalmente a carico.

    Rimborso RSA esentasse anche senza convivenza

    L’Agenzia sottolinea anche la ragione della correzione normativa. Dagli atti parlamentari emerge infatti che l'intervento del 2026 è stato adottato per superare le criticità prodotte dalle precedenti modifiche. In particolare, l'introduzione retroattiva della convivenza per tutto il 2025 avrebbe impedito, a posteriori, di utilizzare i piani di welfare 2025 a favore degli “altri familiari” non conviventi.

    Il legislatore ha quindi eliminato tale requisito per le disposizioni che si limitano a richiamare i familiari dell’articolo 12, mantenendolo nei casi in cui sia espressamente richiesta la condizione di familiare fiscalmente a carico.

    Da qui arriva il chiarimento più importante per lavoratori e imprese.

    Le spese RSA sostenute tramite il welfare aziendale per la madre non convivente possono essere rimborsate senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa.

    L’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), richiama infatti i familiari dell’articolo 12 senza richiedere, nel caso in esame, la condizione di familiare fiscalmente a carico.

    Di conseguenza, la mancata convivenza tra lavoratore e genitore ricoverato in RSA non fa perdere automaticamente l’agevolazione fiscale.

    La novità vale già dal 2025

    Altro punto decisivo è la decorrenza.

    Il decreto legislativo n. 148/2026 stabilisce che la nuova disciplina si applica già a partire dal periodo d’imposta 2025. L'obiettivo, spiega l'Agenzia, è riconoscere le agevolazioni ai familiari che avrebbero potuto beneficiarne secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2024.

    In conclusione, quindi, il rimborso delle spese RSA sostenute nel 2025 per la madre non convivente può beneficiare del welfare aziendale senza essere tassato come reddito del dipendente.

    È questo il chiarimento centrale della risposta n. 163/2026: la correzione normativa del 2026 neutralizza il problema della convivenza per questa tipologia di welfare e produce effetti retroattivamente dal 2025, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla disciplina.

  • Risparmio energetico

    FER X definitivo: gli incentivi per le rinnovabili, tutte le regole

    Il FER X Definitivo entra nella fase operativa

    Il MASE ha pubblicato il DD 7 agosto con le regole operative relative al DM 18 giugno 2026.

    Il GSE ha pubblicato la prima parte delle norme operative del nuovo meccanismo destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    La misura interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, con due modalità di accesso differenti in base alla potenza dell'impianto.

    La soglia da ricordare è 1 MW: fino a questa potenza è previsto l'accesso diretto, mentre sopra 1 MW occorre passare attraverso procedure competitive. 

    Per gli operatori interessati a nuovi investimenti diventa quindi importante conoscere subito requisiti e tempistiche, soprattutto per evitare di avviare i lavori troppo presto e compromettere l'accesso al meccanismo.

    Il GSE ha anche specificato che la misura è in continuità con quella del FER X provvisorio del DM 30 dicembre 2024.

    FER X Definitivo: quali impianti riguarda e per quali interventi

    Il DM FER X Definitivo del 18 giugno 2026 introduce un meccanismo di supporto a regime per gli impianti a fonti rinnovabili caratterizzati da costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

    Le Regole operative pubblicate dal GSE il 7 agosto rappresentano però una prima attuazione del decreto. Il documento contiene le informazioni generali e disciplina nel dettaglio la qualifica preliminare necessaria per partecipare alle procedure competitive. 

    Lo stesso GSE precisa che seguiranno aggiornamenti per completare le modalità attuative.

    Rientrano nell'ambito di applicazione del DM FER-X Definitivo le seguenti tipologie di impianto:

    • impianti fotovoltaici
    • impianti eolici
    • impianti idroelettrici
    • impianti a gas residuati dai processi di depurazione

    e le seguenti categorie di intervento

    • nuova costruzione
    •  rifacimento integrale
    • potenziamento
    • rifacimento parziale

    La tabella di riepilogo del GSE

    Impianti fino a 1 MW: accesso diretto agli incentivi FER X

    Una delle disposizioni più interessanti riguarda gli impianti con potenza fino a 1 MW, che possono accedere direttamente al meccanismo di supporto.

    La possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2030, ma con un limite importante: il contingente complessivamente disponibile per questo canale è pari a 10 GW

    Il raggiungimento anticipato della soglia può quindi chiudere l'accesso prima della scadenza temporale.

    Sopra 1 MW servono le procedure competitive

    Il percorso cambia per gli impianti con potenza superiore a 1 MW. In questo caso l'accesso al FER X avviene attraverso la partecipazione alle procedure competitive.

    Il sostegno economico si basa su un contratto per differenza a due vie

    In termini semplificati, il sistema punta a stabilizzare i ricavi: 

    1. quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo riconosciuto, viene corrisposta la differenza; 
    2. quando è superiore, il produttore restituisce l'eccedenza.

    Non siamo quindi davanti a un tradizionale contributo che rimborsa una quota del costo dell'impianto, ma a un sistema collegato alla remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete.

    FER X sopra 1 MW: regole dal GSE

    L'accesso al meccanismo di supporto, per gli interventi di  potenza nominale cumulata superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione          specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto. 

    Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono ottenere la qualifica preliminare e presentare unA manifestazione di interesse.
    La potenza complessivamente resa disponibile, da assegnare attraverso le procedure competitive, è pari a 27,15 GW così suddivisa:

                      Tipologia di impianto                   Contingente totale (GW)
                      Fotovoltaico 10,00
                      Eolico 16,50
                      Idroelettrico 0,63
                      Gas residuati dai processi di depurazione 0,02

    Il valore e la progressione temporale dei contingenti di potenza messi a disposizione nelle procedure competitive saranno disciplinati con apposito Decreto.

    FER X definitivo: la qualifica preliminare

    La qualifica preliminare è la fase che consente di verificare anticipatamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo e degli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione utili ai fini della determinazione delle graduatorie.
    A partire dal giorno 25 agosto 2026, le richieste di qualifica preliminare potranno essere presentate in qualsiasi momento accedendo all'apposita funzionalità del Portale FER-X Definitivo. Per presentare la richiesta è necessario aver effettuato il pagamento dei costi di istruttoria.
    Il processo di valutazione e riconoscimento della qualifica preliminare avviene nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla normativa di riferimento, da concludersi nel termine di 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni, a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e dei tempi non imputabili al GSE.
    Una volta rilasciata, la qualifica ha una validità improrogabile di 2 anni.
    La manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e dettagliati dai Bandi, per gli interventi per i quali sia stata almeno inviata la richiesta di qualifica preliminare. È possibile presentare fino a un massimo di tre manifestazioni di interesse per intervento, considerando nel computo anche le manifestazioni di interesse presentate ai sensi del DM FER-X Transitorio.
    Nella manifestazione di interesse sarà indicata dal Soggetto Richiedente l'entità della quota di potenza richiesta per la partecipazione alla procedura competitiva.
    Per perfezionare la manifestazione di interesse è inoltre necessario trasmettere, nei medesimi periodi di apertura del Bando, tramite il Portale Centralizzato delle Garanzie “GIGA":

    • la cauzione provvisoria
    • la documentazione attestante la solidità finanziaria

    Il GSE, a chiusura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, valuterà l'idoneità delle stesse in funzione della completezza della documentazione trasmessa, nonché dell'eventuale conseguimento della qualifica preliminare nei termini previsti dal Bando.
    I dettagli della manifestazione di interesse saranno descritti nella Parte B delle Regole Operative.

    La richiesta di partecipazione alla procedura competitiva può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e confermadettagliati dai Bandi, previa valutazione positiva dell'idoneità della manifestazione di interesse.
    La richiesta di partecipazione consiste nella presentazione dell'offerta di riduzione percentuale rispetto al Prezzo di Esercizio Superiore.
    Ai fini della formazione della graduatoria, la riduzione offerta dovrà essere corretta mediante i coefficienti previsti per le diverse zone di mercato e, per le procedure “NZIA", mediante gli eventuali criteri di aggiudicazione; in caso di parità si applicheranno gli eventuali criteri di priorità.

    FER X defintivo: faq

    Chi può accedere direttamente al FER X?
    Gli impianti con potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo, entro il 31 dicembre 2030 e nel limite del contingente di 10 GW.

    Cosa succede per gli impianti sopra 1 MW?
    Devono partecipare alle procedure competitive previste dal FER X, rispettando i relativi requisiti.

    Quali energie rinnovabili sono ammesse?

    Il decreto interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione.

    Allegati: