• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Innovation 2.0: agevolazione per imprese su idrogeno domande entro il 12.11

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il bando Mission Innovation 2.0 dedicato alla filiera dell’idrogeno, con una dotazione complessiva di 82,6 milioni di euro

    L’intervento finanzia progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica diretti a migliorare la produzione, il trasporto, l’accumulo e gli utilizzi finali dell’idrogeno.

    La domanda deve essere presentata dall’impresa capofila, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Bandi MI, entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026.

    L’avviso attua il decreto MASE n. 386 del 17 novembre 2023 e rientra nella Clean Hydrogen Mission di Mission Innovation 2.0.

    Cosa finanzia il bando Mission Innovation 2.0

    Il bando sostiene progetti capaci di contribuire allo sviluppo tecnologico e al consolidamento della filiera nazionale dell’idrogeno

    Le iniziative devono favorire l’introduzione di nuove tecnologie, l’aumento delle prestazioni dei sistemi esistenti e il trasferimento dei risultati della ricerca verso applicazioni industriali.

    I progetti devono riguardare una sola delle quattro tematiche previste dall’avviso:

    • produzione di idrogeno;
    • trasporto e accumulo di idrogeno;
    • usi finali dell’idrogeno;
    • azioni trasversali sull’idrogeno.

    Le proposte devono inoltre rispettare gli obiettivi tecnici, i risultati attesi e i livelli di maturità tecnologica, espressi attraverso i Technology Readiness Level – TRL, indicati nel disciplinare tecnico allegato al bando.

    L’intervento si colloca nella Clean Hydrogen Mission, iniziativa internazionale orientata allo sviluppo e alla diffusione dell’idrogeno pulito come strumento di decarbonizzazione, in particolare nei settori industriali energivori e nei trasporti. 

    Innovation 2.0: chi può partecipare al bando idrogeno

    La proposta deve essere presentata da una compagine progettuale composta da almeno due soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

    • imprese;
    • startup innovative;
    • organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.

    La domanda è trasmessa da un’impresa capofila, responsabile del coordinamento tecnico e amministrativo del progetto e dei rapporti con il MASE e con CSEA.

    Le microimprese possono partecipare al partenariato, ma non possono assumere il ruolo di capofila. 

    Anche gli organismi di ricerca non possono presentare autonomamente una proposta né svolgere il ruolo di capofila.

    La compagine, inoltre, non può essere costituita esclusivamente da imprese appartenenti allo stesso gruppo societario. Ciascun partecipante deve sostenere almeno il 10% del costo complessivo, mentre la quota di attività del capofila deve essere superiore al 25%.

    I rapporti tra i partecipanti devono essere disciplinati mediante un accordo di collaborazione, contenente anche le regole sulla proprietà e sull’utilizzo futuro dei risultati. Tutti i partner devono inoltre conferire al capofila un mandato collettivo speciale con rappresentanza.

    Attenzione al fatto che alla data di presentazione della proposta, il capofila e gli altri componenti della compagine devono possedere i requisiti richiesti dall’articolo 4 dell’avviso.

    In particolare, le imprese devono:

    • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
    • disporre di almeno un bilancio di esercizio approvato;
    • non trovarsi in stato di difficoltà o in una procedura concorsuale incompatibile;
    • possedere adeguata capacità operativa, amministrativa ed economico-finanziaria;
    • essere nel pieno esercizio dei propri diritti e poter contrarre con la Pubblica amministrazione;
    • essere in regola rispetto a precedenti revoche di agevolazioni;
    • non avere ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili senza averli restituiti.

    Al momento del pagamento del contributo, l’impresa deve inoltre disporre di una sede operativa in Italia, dotata di una capacità produttiva pari almeno al 5% del fatturato complessivo dell’impresa.

    Gli stessi costi non possono essere coperti da altri contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, compresi gli aiuti concessi in regime de minimis.

    Innovation 2.0: dimensione, composizione e durata dei progetti

    Il costo complessivo di ogni progetto deve essere compreso tra:

    Regola Limite
    Costo minimo del progetto 2 milioni di euro
    Costo massimo del progetto 10 milioni di euro
    Ricerca industriale massimo 70% del costo
    Studi di fattibilità massimo 10%
    Attività degli organismi di ricerca massimo 33%
    Quota di ciascun partner almeno 10%
    Quota del capofila superiore al 25%
    Consulenze per ciascun partner massimo 35% dei propri costi

    La durata ordinaria non può superare 36 mesi e le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2030.

    Può essere richiesta una proroga fino a 12 mesi, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Alla data della richiesta devono risultare concluse attività corrispondenti ad almeno il 50% del costo totale previsto.

    Le attività possono iniziare soltanto dopo la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento.

    Innovation 2.0: quali spese sono ammissibili

    Sono finanziabili i costi pertinenti e direttamente collegati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione previste dal progetto. Tra le principali voci rientrano:

    • personale impiegato nel progetto;
    • strumenti, impianti e attrezzature;
    • materiali per la sperimentazione;
    • consulenze e servizi specialistici;
    • acquisizione di competenze tecniche;
    • brevetti e licenze;
    • studi di fattibilità;
    • attività degli organismi di ricerca.

    Per ciascun partecipante, i costi relativi a consulenze, competenze tecniche e brevetti non possono superare il 35% del valore delle attività di propria competenza.

    L’IVA non è ammissibile quando può essere recuperata dal beneficiario. I costi devono inoltre essere sostenuti nel periodo di eleggibilità stabilito dall’accordo di finanziamento e risultare correttamente tracciati.

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, nel rispetto dell’articolo 25 del Regolamento UE n. 651/2014.

    Le aliquote base sono pari al:

    • 50% per la ricerca industriale;
    • 25% per lo sviluppo sperimentale;
    • 50% per gli studi di fattibilità.

    Per ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere applicate maggiorazioni legate alla dimensione dell’impresa, alla collaborazione effettiva con organismi di ricerca o alla diffusione ampia dei risultati.

    Le intensità massime sono:

    Beneficiario Ricerca industriale Sviluppo sperimentale Studi di fattibilità
    Grandi imprese 65% 40% 50%
    Medie imprese 75% 50% 60%
    Piccole e microimprese 80% 60% 70%
    Organismi di ricerca 100% 100% 100%

    Il contributo del 100% per gli organismi di ricerca riguarda le attività svolte secondo le condizioni previste dalla disciplina europea, evitando il trasferimento di vantaggi indiretti alle imprese della compagine.

    Innovation 2.0: come presentare la domanda entro il 12 novembre 2026

    La domanda deve essere inviata dall’impresa capofila attraverso la piattaforma informatica Bandi MI entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026. Per accedere al portale è richiesta la registrazione.

    La documentazione comprende, tra l’altro:

    • domanda di contributo;
    • proposta progettuale;
    • schede economiche;
    • cronoprogramma;
    • dichiarazioni sostitutive dei partecipanti;
    • mandato al capofila;
    • documentazione prevista dagli allegati all’avviso.

    La proposta deve essere firmata digitalmente dal capofila e da ciascun componente della compagine. Informazioni e chiarimenti sull’avviso possono essere richiesti entro il 15 ottobre 2026 all’indirizzo indicato nel decreto; le risposte di interesse generale saranno pubblicate sotto forma di FAQ.

    Per aggiornamenti, allegati e comunicazioni ufficiali è necessario consultare la pagina del MASE dedicata all’avviso, la sezione Mission Innovation di CSEA e il portale informativo di RSE.

    Ogni partecipante può richiedere, tramite il capofila, un anticipo fino al 30% del contributo concesso, presentando una garanzia bancaria, assicurativa o rilasciata da un intermediario autorizzato.

    Le quote successive sono erogate sulla base dello stato di avanzamento e della rendicontazione delle spese. Il saldo finale non può essere inferiore al 20% del contributo complessivo.

    I beneficiari devono adottare una contabilità separata o una codificazione contabile specifica, indicare il CUP sui documenti di spesa, garantire il cofinanziamento privato e rispettare gli obblighi di informazione e diffusione dei risultati.

    È inoltre richiesta la polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, da trasmettere al MASE insieme all’accettazione del contributo.

  • Bollo e concessioni governative

    Bollo su concessioni: niente forfait per contratti e atti privati

    Con la Risposta n. 153/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su un dubbio applicativo che riguarda da vicino le amministrazioni concedenti e i soggetti privati coinvolti nei procedimenti di assegnazione di concessioni: come si calcola l'imposta di bollo quando gli atti relativi alla procedura vengono formati e rilasciati in via telematica?

    Il caso riguarda in particolare due tipologie di documenti che, nell'ambito dello stesso procedimento concessorio, hanno natura giuridica diversa:

    • gli atti e provvedimenti amministrativi con cui l'ente pubblico assegna la concessione;
    • i contratti e gli atti di obbligazione con cui si formalizza il rapporto tra le parti.

    Il dubbio nasce dal fatto che, per gli atti amministrativi rilasciati in via telematica, la normativa prevede una misura di bollo forfettaria e fissa, indipendentemente dalla lunghezza del documento. L'istante chiedeva se lo stesso criterio potesse estendersi anche ai contratti, quando anch'essi abbiano formato elettronico.

    Il chiarimento dell’Agenzia: due regimi distinti e non sovrapponibili

    L'Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato negli articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificati dall'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    In via generale, entrambe le categorie di atti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (quattro facciate).

    Tuttavia, per i soli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, la legge di stabilità 2014 ha introdotto una deroga specifica: quando questi atti sono rilasciati per via telematica (anche in estratto o copia conforme), l'imposta è dovuta in misura forfettaria di 16 euro complessivi, a prescindere dalle dimensioni del documento.

    Questa deroga, sottolinea l'Agenzia richiamando anche i lavori parlamentari della legge n. 147/2013, è una scelta puntuale del legislatore, pensata per gli atti amministrativi trasmessi o rilasciati attraverso i canali telematici. Nessuna disposizione equivalente è stata prevista per i contratti e le scritture private, che restano quindi assoggettati alla regola generale dell'articolo 2 della Tariffa: 16 euro per ogni foglio, senza alcuna riduzione forfettaria legata al formato elettronico.

    Tipologia di atto Norma di riferimento Bollo su supporto telematico
    Atti e provvedimenti della PA (es. atto di assegnazione della concessione) Art. 4 Tariffa, comma 1-quater e nota 5 Forfait di 16 euro a prescindere dalle dimensioni del documento
    Contratti e atti di obbligazione (es. contratto tra le parti) Art. 2 Tariffa 16 euro per ogni foglio (quattro facciate), nessun forfait

    Conseguenze pratiche per enti concedenti e operatori

    La distinzione ha effetti concreti su chi gestisce procedimenti concessori e su chi predispone la relativa documentazione contrattuale.

    In presenza di un procedimento che genera sia un provvedimento amministrativo di assegnazione sia un contratto o atto di obbligazione collegato, occorre applicare due criteri di calcolo differenti anche quando entrambi i documenti sono formati e rilasciati elettronicamente:

    • per il provvedimento amministrativo, l'imposta di bollo resta fissa a 16 euro, qualunque sia l'estensione del documento;
    • per il contratto o l'atto di obbligazione, l'imposta va invece calcolata per ogni foglio di quattro facciate, moltiplicando 16 euro per il numero di fogli effettivamente utilizzati.

    Questo significa che, a parità di formato telematico, un contratto articolato su più fogli comporta un'imposta di bollo complessiva superiore a quella dell'atto amministrativo collegato, proprio perché il legislatore non ha esteso ai contratti la stessa agevolazione forfettaria pensata per gli atti della pubblica amministrazione.

    È quindi opportuno che chi predispone questi documenti tenga distinti, ai fini del calcolo del bollo, il provvedimento concessorio dal contratto che ne consegue, evitando di applicare per estensione il regime forfettario a documenti che non rientrano nel perimetro dell'articolo 4 della Tariffa.

    Allegati:
  • Holding

    Donazione di quote d’azienda: quando non si perde l’esenzione fiscale

    Con la Risposta n. 152/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni per mantenere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista per i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie nell'ambito del passaggio generazionale.

    Il caso riguarda operazioni di riorganizzazione societaria, come conferimenti in una holding o cessioni parziali di quote, poste in essere prima del decorso del periodo quinquennale di osservazione, e chiarisce se e a quali condizioni tali operazioni comportino la perdita del beneficio fiscale.

    Il quesito: riorganizzazioni societarie e rischio di decadenza dall’esenzione

    Il caso esaminato riguarda un imprenditore che, nel tempo, ha ricevuto in donazione dai genitori quote sociali fino ad arrivare alla titolarità del 100% del capitale di una società, beneficiando in più occasioni dell'esenzione dall'imposta di donazione prevista per i trasferimenti che consentono di acquisire o integrare il controllo di un'azienda di famiglia.

    Successivamente all'ultima donazione, e prima che decorresse il periodo di cinque anni durante il quale la legge impone di mantenere il controllo per non decadere dal beneficio, l'imprenditore intendeva realizzare due operazioni: 

    • il conferimento di gran parte delle proprie quote in una holding personale di nuova costituzione, 
    • e la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza della società operativa

    Il dubbio riguardava la possibilità che queste operazioni, pur non comportando la perdita del controllo complessivo, potessero comunque configurare una causa di decadenza dall'agevolazione già fruita.

    Il chiarimento dell’Agenzia: conta il controllo, non la titolarità di ogni singola quota

    L'Agenzia delle Entrate ricostruisce la disciplina applicabile facendo riferimento all'articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

    La norma prevede che l'esenzione spetti per i trasferimenti di aziende o quote sociali a favore di discendenti e coniuge, quando tali trasferimenti consentano di acquisire il controllo di diritto della società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, oppure di integrare un controllo già esistente

    Il beneficio è subordinato al mantenimento del controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, condizione che il beneficiario deve dichiarare formalmente in sede di donazione.

    Il punto centrale del chiarimento è che la legge richiede il mantenimento della posizione di controllo, non l'obbligo di conservare la titolarità di ogni singola partecipazione ricevuta. 

    Questo significa che il beneficiario può cedere, conferire o riorganizzare le proprie quote – anche quelle ricevute nell'ultima donazione, per cui il periodo di osservazione è ancora aperto – purché, all'esito di tali operazioni, continui a detenere il controllo di diritto della società, anche indirettamente, ad esempio tramite una holding.

    L'Agenzia richiama in questo senso la prassi consolidata secondo cui il conferimento di una partecipazione in un'altra società non costituisce di per sé causa di decadenza automatica, a condizione che sia lo stesso soggetto beneficiario a mantenere o integrare il controllo nella società coinvolta nell'operazione straordinaria.

    Il controllo, inoltre, si considera detenuto anche quando esercitato indirettamente, computando a tal fine anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie o persone interposte.

    Le conseguenze pratiche per imprenditori e consulenti

    Alla luce di questi principi, l'Agenzia ritiene che il conferimento di una quota rilevante del capitale sociale in una holding personale, effettuato in regime di realizzo controllato, non determini decadenza dall'esenzione, se il beneficiario continua a esercitare il controllo di diritto della società operativa attraverso la holding conferitaria. 

    Allo stesso modo, la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza non compromette il beneficio, se la quota residua consente comunque di mantenere il controllo.

    Resta invece ferma, per le sole cessioni di partecipazioni ricevute in donazione ed effettuate entro cinque anni dal trasferimento, l'applicazione della disciplina antielusiva prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in base alla quale il cedente è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva sui valori mobiliari come se la donazione non fosse mai avvenuta, con possibilità di scomputare le imposte già versate

    Chi pianifica operazioni di riorganizzazione societaria nell'ambito del passaggio generazionale deve quindi verificare attentamente, caso per caso, che le operazioni previste – conferimenti, cessioni parziali, costituzione di holding – non facciano venir meno il controllo di diritto della società nel periodo di osservazione quinquennale, tenendo conto anche degli eventuali riflessi in tema di imposta sostitutiva sui valori mobiliari ceduti.

    Allegati:
  • Tutto Auto

    Noleggio sociale: 100 euro al mese per auto green, a chi spetta

    Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.

    Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.

    Noleggio auto sociale: che cos’è

    Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.

    La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.

    Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia.  Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.

    Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore dovranno però essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa

    Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.

    Quanto dura il contratto di noleggio sociale?

    Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.

    Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.

    Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".

    Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.

    Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui

    Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

    Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

    Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate

    Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.

    In particolare, dovrà essere:

    • un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
    • nuovo di fabbrica;
    • acquistato e immatricolato in Italia;
    • omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
    • con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.

    L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.

    Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto

    Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.

    L’auto da rottamare dovrà:

    • essere immatricolata in Italia;
    • risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
    • essere posseduta da almeno 12 mesi.

    La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.

    Chi gestirà il programma

    Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.

    Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.

    Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio

    Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.

    Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.

    Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.

    Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.

    Quando partirà il noleggio sociale

    La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.

    Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.

    Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:

    • l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
    • i servizi compresi nel noleggio;
    • la procedura di domanda;
    • le scadenze per partecipare;
    • i modelli di auto disponibili.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine 2026, contributo dell’80%: domande in attesa

    Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono anche un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che regola questa agevolazione in attesa delle date per le domande.

    Prepararsi al meglio con i requisiti da rispettare prima di inviare la domanda, tutte le regole nel decreto.

    Bonus colonnine 2026, contributo dell’80% fino a 1.500 euro: domande in attesa

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM in oggetto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici:

    • è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera,
    • nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. 

    Attenzione al fatto che il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

    Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a:

    • euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, 
    • 5 milioni per l’anno 2026, 
    • 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 
    • euro 8 milioni per l’anno 2030,

    a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.

    Con uno o più provvedimenti saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, resta collegato per gli ulteriori aggiornamento.

    Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.

    Bonus colonnine 2026: a chi spetta?

    l bonus colonnine 2026 previsto dall’articolo 6 del DPCM spetta agli utenti domestici che acquistano e installano infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

    In particolare, possono beneficiarne:

    • le persone fisiche, per l’installazione di una colonnina o wallbox presso la propria abitazione;
    • i condomìni, quando l’impianto viene installato sulle parti comuni dell’edificio.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione dei tributi locali: sconti su sanzioni e interessi, ma decide ogni Comune

    Una nuova possibilità di regolarizzazione potrebbe aprirsi per i contribuenti che hanno debiti fiscali con Comuni e Regioni. Lo schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali consente infatti agli enti territoriali di introdurre proprie forme di definizione agevolata, con la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi.

    Non si tratta, tuttavia, di una rottamazione nazionale applicabile automaticamente in tutta Italia. Sarà ciascun ente a decidere se attivare la misura, quali debiti includere e quali condizioni applicare.

    A stabilirlo è stato il Decreto Legislativo approvato in via preliminare nel 2025 e su cui in data 29 luglio scorso il Governo ha ripreso le fila. (Leggi anche Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni)            

    Il testo ricordiamolo introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

    Rottamazione locale: che cosa prevede il decreto sul federalismo

    La novità è contenuta nell’articolo 4 dello schema di decreto legislativo dedicato ai tributi regionali e locali.

    Nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, Regioni ed enti locali potranno introdurre autonomamente forme di definizione agevolata per gli obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti. La norma guarda in particolare ai crediti di difficile riscossione e consente agli enti di prevedere:

    • l’esclusione o la riduzione degli interessi;
    • l’esclusione o la riduzione delle sanzioni;
    • il pagamento delle somme dovute entro un termine stabilito dall’ente.

    Il tributo non viene quindi necessariamente cancellato: l’agevolazione riguarda principalmente gli importi aggiuntivi maturati per il mancato o tardivo pagamento. Le condizioni precise dipenderanno dal provvedimento approvato da ciascun Comune o Regione.

    La sanatoria non sarà automatica

    Il punto più importante per i contribuenti è che il decreto attribuisce agli enti una facoltà, non un obbligo.

    Il contribuente con debiti relativi, ad esempio, a tributi comunali non potrà accedere alla definizione agevolata sulla sola base della norma nazionale. Dovrà attendere che l’ente creditore approvi uno specifico regolamento o un altro atto previsto dalla normativa vigente.

    Ciò significa che le regole potrebbero cambiare da un territorio all’altro. Un Comune potrebbe decidere di eliminare integralmente le sanzioni, un altro di ridurle soltanto in parte, mentre un altro ancora potrebbe non introdurre alcuna agevolazione.

    Gli enti dovranno adottare le misure tenendo conto della propria situazione economica e finanziaria e della capacità della definizione agevolata di incrementare la riscossione delle entrate.

    Rottamazione tributi locali: quali ci potranno rientrare

    La definizione potrà riguardare i tributi disciplinati e gestiti direttamente dalle Regioni e dagli enti locali.

    Per i Comuni, in base alle scelte contenute nel singolo regolamento, potranno quindi essere interessati tributi come IMU e TARI, oltre alle altre entrate tributarie di competenza dell’ente.

    Sono invece espressamente escluse:

    • l’IRAP;
    • le compartecipazioni a tributi erariali;
    • le addizionali applicate ai tributi dello Stato, comprese le addizionali IRPEF.

    Lo schema consente inoltre a Regioni ed enti locali di introdurre definizioni agevolate anche per le entrate di natura patrimoniale, purché tale possibilità sia prevista dall’atto adottato dall’ente.

    Non solo cartelle: possibili sconti anche su accertamenti e ricorsi

    La novità non riguarda esclusivamente le cartelle o i debiti già affidati alla riscossione.

    Gli enti potranno prevedere la definizione agevolata anche quando sono già in corso procedure di accertamento. Potranno inoltre essere incluse le controversie pendenti davanti alla giustizia tributaria nelle quali sia parte lo stesso Comune o la stessa Regione.

    Il campo di applicazione potenziale è quindi più ampio rispetto a una tradizionale rottamazione delle cartelle: potrà comprendere anche avvisi di accertamento e liti tributarie ancora aperte, secondo le modalità stabilite dall’ente.

    Almeno 60 giorni per aderire

    Il termine concesso ai contribuenti per effettuare gli adempimenti non potrà essere inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’ente.

    La pubblicazione online sarà determinante anche per l’efficacia dei regolamenti degli enti locali. Dopo la pubblicazione, il provvedimento dovrà essere trasmesso entro 60 giorni al Dipartimento delle Finanze, ma soltanto per finalità statistiche.

    Le definizioni dovranno inoltre riferirsi a periodi di tempo circoscritti. Non sarà quindi possibile introdurre una sanatoria generale e permanente: il regolamento dovrà precisare quali annualità, debiti o atti possono essere regolarizzati.

    Rottmazione tributi locali: che cosa dovranno controllare i contribuenti

    Prima di presentare una domanda sarà necessario verificare sul sito del Comune o della Regione:

    • l’effettiva approvazione della definizione agevolata;
    • i tributi e le annualità ammesse;
    • la misura dello sconto su interessi e sanzioni;
    • l’eventuale inclusione di accertamenti e contenziosi;
    • le modalità e la scadenza per il pagamento;
    • l’eventuale possibilità di rateizzazione.

    Lo schema di decreto crea dunque una cornice normativa comune, ma la concreta applicazione dipenderà dalle decisioni dei singoli enti. Fino all’approvazione e alla pubblicazione del relativo atto locale, non sarà possibile considerare la rottamazione già disponibile per il contribuente.

  • IMU e IVIE

    IMU, cambia la dichiarazione: sarà solo online e c’è una scadenza da segnare

    Il Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale approvato nel 2025 riprende il suo iter.

    Il Governo, malgrado la mancata intesa con la Conferenza stato-regioni ha deciso, con deliberabione del 29 luglio di proseguire la riforma.

    Leggi anche: Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni             

    Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

    In particolare, si prevede anche per gli enti territoriali di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: 

    • un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; 
    • l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
    • a possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

    Come specificato sinteticamente dal comunicato stampa del CdM per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. 

    Vediamo le novità previste per l'IMU, qualora le norme venissero confermate.

    La nuova dichiarazione IMU se passa il Decreto Tributi locali

    La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo. È una delle modifiche contenute nello schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali, che dedica l’articolo 26 alla semplificazione dell’imposta municipale propria.

    Il testo introduce un’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo e interviene anche sulle dichiarazioni necessarie per ottenere alcune esenzioni e agevolazioni. Trattandosi di uno schema di decreto legislativo, le disposizioni riportate sono quelle contenute nel documento esaminato.

    Cosa cambia in sintesi

    La modifica concentra l’adempimento IMU in una dichiarazione telematica unica, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione rilevante.

    Lo stesso modello dovrà essere utilizzato anche per attestare i requisiti richiesti per specifici benefici e per il diritto all’esenzione richiamato dal comma 759, lettera g-bis.

    Fino all’approvazione delle nuove modalità, restano utilizzabili i modelli già vigenti indicati nello schema di decreto.

    Dichiarazione IMU esclusivamente telematica

    La principale novità è contenuta nel nuovo comma 768-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

    Secondo il testo, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, seguendo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

    La trasmissione telematica costituirà l’unica modalità prevista per l’adempimento dichiarativo.

    Resta la scadenza del 30 giugno

    La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:

    • è iniziato il possesso degli immobili;
    • sono intervenute variazioni rilevanti per determinare l’imposta.

    Il termine potrà essere differito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

    Un solo modello anche per attestare alcuni benefici IMU

    Il nuovo comma stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei benefici richiamati dal comma 741, lettera c), numeri 3 e 5, e dal comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti previsti dalle norme.

    Il decreto ministeriale chiamato ad approvare le modalità telematiche dovrà disciplinare anche i casi nei quali la dichiarazione deve essere presentata.

    Esenzione IMU: la comunicazione diventa dichiarazione

    Lo schema interviene anche sulla lettera g-bis del comma 759, relativa al diritto all’esenzione.

    Il testo elimina il precedente richiamo a modalità telematiche da stabilire con uno specifico decreto e prevede che il diritto all’esenzione venga attestato utilizzando il modello disciplinato dal nuovo comma 768-bis.

    Inoltre, nel testo normativo le parole “analoga comunicazione” vengono sostituite da “analoga dichiarazione”.

    La dichiarazione vale anche per gli anni successivi

    Una volta presentata, la dichiarazione IMU produce effetti anche per gli anni successivi.

    Non è quindi necessario ripresentarla ogni anno, a condizione che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi dichiarati dalle quali derivi un diverso importo dell’imposta dovuta.

    Restano valide le precedenti dichiarazioni IMU e TASI

    Lo schema precisa che restano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell’IMU e della TASI, purché compatibili con la nuova disciplina.

    Per gli enti richiamati dal comma 759, lettera g), continua invece ad applicarsi il regolamento previsto dal decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Per questi enti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

    Quale modello usare nella fase transitoria

    Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, i contribuenti continueranno a utilizzare i modelli di dichiarazione già previsti:

    • dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022;
    • dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023.

    Lo schema abroga inoltre i commi 769 e 770 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

    Sistema sanzionatorio previsto dalla riforma

    Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, si prevede:

    • Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
    • Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
    • Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.

    Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.

    Si attende ora il provvedimento definitivo, per delineare il dettaglio delle novità.

    Dichiarazione IMU con la riforma del federalismo fiscale: come sarà

    Quando deve essere presentata la dichiarazione IMU?

    Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti per il calcolo dell’imposta.

    La dichiarazione IMU potrà essere presentata su carta?

    No. Il testo prevede che la dichiarazione sia presentata esclusivamente in via telematica.

    La dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno?

    No, salvo modifiche dei dati dichiarati che comportino un diverso ammontare dell’IMU. Per gli enti indicati dal comma 759, lettera g), la dichiarazione resta invece annuale.

    Quale modello si utilizza fino al nuovo decreto?

    Continuano a essere utilizzati i modelli approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023.