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Compenso attività liquidazione società: chiarimenti dal CNDCEC
Con il pronto ordini n 126 del 29 aprile viene chiarito come debba essere liquidato il compenso per il professionista che si occupa della liquidazione di una società.
Esempi pratici nella risposta del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.
Compenso attività liquidazione società: quesito al CNDCEC
Veniva domandato quale sia il parametro di cui al D.M. n. 140/2012 da applicare nel caso di liquidazione del compenso per l’attività di liquidazione di una società, svolta da un iscritto all’albo e nominato dal Tribunale dopo per aver accertato la sussistenza di una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n. 3 c.c., in cui il liquidatore ha prima proseguito la gestione ordinaria e successivamente ceduto in blocco l’intero complesso aziendale.
Si domanda se il compenso debba essere determinato esclusivamente ai sensi dell’art. 20 D.M. n. 140/2012 relativo alle ‘Liquidazioni di aziende’ oppure se trovi applicazione l’art. 19 D.M. n. 140/2012 relativo all’ ‘Amministrazione e custodia’.
Inoltre, si chiede se nel caso di cessione di azienda ad un terzo soggetto, incluse tutte le passività, il ‘totale dell’attivo realizzato’ debba essere determinato in base al corrispettivo di vendita dell’azienda oppure sulla sommatoria del corrispettivo di vendita e dell’importo delle passività
cedute.Il Consiglio nazionale spoecifica che esula dai suoi compiti esprimere pareri in merito alla determinazione dei compensi professionali, essendo una funzione che l’ordinamento professionale ha attributo al Consiglio dell’Ordine [art. 12, co 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005] che potrà decidere in merito in base alla propria autonomia.
Tuttavia, in via generale si riportano alcune considerazioni di carattere generale.
Ai fini della determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, qualora un organo giurisdizionale debba procedere alla relativa liquidazione in assenza di accordo scritto tra le parti, deve aversi riguardo al D.M. n. 140/2012 e, nello specifico, alle disposizioni previste dal Capo III e alla Tabella C allegata.
L’art. 17, co 1 individua dei parametri generali in base ai quali il compenso deve essere determinato, ossia: a) valore e natura della pratica;b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;d) risultati e vantaggi, anche non economici,
ottenuti dal cliente;e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
E' inoltre previsto che il compenso sia di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
L’art. 15 del D.M. n. 140/2012 individua, quali attività tipiche del dottore commercialista, sia l’amministrazione e custodia [lett. a)] e sia la liquidazione di aziende [lett. b)] ma non riporta alcuna descrizione delle stesse, con la conseguenza che l’attrazione all’una piuttosto che all’altra dipende
dall’attività professionale esercitata in concreto dal professionista.
Nel caso evidenziato dal quesito sembrerebbe potersi ritenere che l’attività a cui è stato chiamato
il professionista sia quella tipica della liquidazione di azienda visto che:1) la nomina di liquidatore è prevenuta dal Tribunale, dopo l’accertamento di una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c., ossia per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea e
2) all’esito dell’attività è stata formalizzata una cessione dell’intero complesso aziendale ad un soggetto
terzo.Di conseguenza, l’incarico ad esso affidato si è concretizzato nel gestire la società nell’ottica della
esclusiva conversione in denaro del patrimonio sociale e soddisfazione dei creditori.Con l’ulteriore conseguenza che il proseguimento temporaneo nella gestione della società prima della cessione deve considerarsi in linea generale attività funzionale alla sua liquidazione in quanto finalizzata alla conservazione medio tempore del patrimonio sociale.
In tali ipotesi, appaiono confacenti alla liquidazione del compenso dell’attività professionale esercitata i parametri di cui all’art. 20 D.M. n. 140/2012 e il Riquadro 2 dell’allegata Tabella C
Tuttavia, deve altresì osservarsi che ove il proseguimento della gestione ordinaria della società da liquidare non sia temporaneo, abbia prevalentemente impegnato le attività del professionista, sia in termini di tempo sia in termini di attività esercitate, e sia doveroso ed indispensabile per il diligente perseguimento delle finalità connesse alla liquidazione, circostanze queste da accertare caso per caso, dovranno ritenersi confacenti alla liquidazione del compenso dell’attività professionale esercitata anche i parametri di cui all’art. 19 D.M. n. 140/2012 e il Riquadro 1 dell’allegata Tabella C.Totale dell’attivo realizzato: cosa include nella liquidazione della società
Quanto al secondo quesito proposto, ossia se ai fini di cui all’art. 20 D.M. n. 140/2012 per "totale dell’attivo realizzato" nell’ipotesi di cessione di azienda ad un terzo soggetto, incluse tutte le passività, debba considerarsi il solo corrispettivo di vendita dell’azienda oppure la sommatoria del corrispettivo di vendita e dell’importo delle passività cedute, si evidenzia quanto segue.
L’art. 20 stabilisce che in caso di Liquidazioni di aziende il valore della pratica è determinato dalla
sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal Riquadro 2 della tabella C.
In base al Riquadro 2 della Tabella C il compenso dovuto è pari:- a) sul totale dell'attivo realizzato:
- i) dal 4% al 6% fino ad euro 400.000,
- ii) dal 2% al 3% sul maggior valore e fino a euro 4.000.000
- e iii) dallo 0.75% al 1% oltre euro 4.000.000;
- b) sul passivo accertato dallo 0,50% allo 0,75%.
Nel caso di liquidazione sociale nel cui contesto il liquidatore abbia ceduto l’azienda ad un soggetto
terzo si ritiene che la liquidazione del compenso del liquidatore, tenuto conto di quanto previsto dal D.M.
n. 140/2012 e dal Riquadro 2 Tabella C, debba basarsi sull’applicazione:
a) delle percentuali previste sul totale dell’attivo effettivamente realizzato, comprendendo in questa voce il corrispettivo incassato per la cessione dell’azienda (dato dalla differenza tra attività cedute e passività accollate)
e b) delle percentuali previste sul totale del passivo accertato dal liquidatore e gestito durante tutta la fase di liquidazione, che comprende anche i debiti e le passività accollate al cessionario dell’azienda.
- a) sul totale dell'attivo realizzato:
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Dichiarazione congiunta: cosa fare per il 730/2026
Dal 30 aprile è possibile inviare il Modello 730/2026.
Oltre al modello ordinario le Entrate hanno messo a disposizione dei contribuenti anche la dichiarazione precompilata.
Vediamo nel Modello 730 cosa indicare quando è possibile presentare la dichiarazione congiunta.
Modello 730/2026 in forma congiunta
Se almeno uno dei due coniugi può utilizzare il Modello 730, essi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.
Attenzione al fatto che non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di:- persone incapaci, compresi i minori,
- decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

Viene ulteriormente precisato che se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “Coniuge dichiarante”.
Nella parte della firma della dichiarazione del Modello 730:
la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata, nel caso di dichiarazione congiunta, deve essere effettuata da entrambi i coniugi.Le istruzioni al modello inoltre precisano che, in caso di dichiarazione in forma congiunta, le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste.
Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.
Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente.
La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
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Modello Redditi PF 2026: il Quadro DI e l’integrativa
Il Modello Redditi PF 2026 fascicolo 1 ospita il quadro DI della dichiarazione integrativa.
Esso è composto dai righi da DI1 A DI20, vediamo come si compila.
Quadro DI dichiarazione integrativa del Modello Redditi PF
Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2025, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2022 relativa al 2021 presentata nel 2025).
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
A tal fine, va indicato:- in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2022, indicare 2021);
- in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
Nel caso in cui, nel corso del 2025, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
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730/2026: come correggere errori e mancanze
Il Modello 730/2026 per dipendenti e pensionati va presentato entro il 30 settembre prossimo.
Per conoscere le principali novità leggi anche: 730/2026: ecco le novità di quest'anno
Vediamo quando presentare il 730 rettificativo o integrativo.
730/2026: termini e modalità di correzione
Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 730/2026 se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Mod. 730 “rettificativo”.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:- presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2026, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:
- entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato);
- oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2026 relativo all’anno successivo (dichiarazione
integrativa); - oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debitimaturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2026.
Attenzione al fatto che il modello REDDITI Persone fisiche 2026 può essere presentato:
- entro il 2 novembre 2026, correttiva nei termini (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730
730/2026: cosa fare se i dati del sostituto sono incompleti
Nel frontespizione vanno indicate informazioni relative:
- al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale),
- dati dei familiari a carico
- e del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 26 ottobre (dal momento che il 25 ottobre è domenica) un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.
In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio" -
Responsabilità negli appalti per la cessione crediti
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet nella sezione FAQ un chiarimento per il settore appalti.
In particolare, si replica ad un quesito sulla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.
Versamento contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario nell’appalto
Il contribuente chiedeva se, per il committente o la stazione appaltante, obbligati al pagamento come previsto dal Dlgs n.276/2003, all’articolo 29, comma 2 e dal Dlgs n. 36/2003 all’articolo 11, comma 6, fosse possibile utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per adempiere a tali obblighi.
L’Agenzia con FAQ pubblicata il 29 aprile chiarisce che, i versamenti di contributi e premi assicurativi devono essere effettuati tramite modello F24 indicando come codice fiscale del contribuente quello del soggetto affidatario inadempiente e come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento, utilizzando i codici identificativi:
- “50 – obbligato solidale”
- o “51 – stazione appaltante”,
come introdotti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012.
In tale eventualità, il soggetto che effettua il versamento interviene esclusivamente per estinguere un debito altrui, pertanto non è ammesso l’utilizzo di crediti in compensazione, in quanto ciò configurerebbe una violazione dell’articolo 1 del Dlgs n. 124/2019, che vieta espressamente il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.
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Discarico automatico cartelle: firmato il decreto con le regelo operative
Il Dlgs n 110 del 29 luglio 2024 con la riforma del sistema della Riscossione contiene la novità in vigore dal 1° gennaio 2025 sul discarico automatico delle cartelle.
A tale proposito è notizia di ieri 4 maggio che il Direttore della Finanze Spalletta ha firmato il Decreto attuativo della novità.
Prima di vedere cosa contiene in sintesi il decreto ricordiamo che il discarico automatico dopo 5 anni delle cartelle esattoriali vorrebbe arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili.
Discarico automatico e riaffidamento dei carichi: in arrivo le regole
L’articolo 3 del dlgs n 110/2024 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.
L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:
- a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
- b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.
Leggi anche: Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti, per tutte le novità sul tema.
Il Direttore delle Finanze ha firmato il decreto attuativo di questa misura.
Il decreto firmato dal direttore generale del dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta dovrebbe consentire un monitoraggio capillare.
L’agenzia delle entrate Riscossione, entro la fine di ogni mese, dovrà a trasmettere telematicamente a ciascun ente creditore i flussi informativi relativi allo stato delle procedure relative alle «singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente».
In poratica verrà superata la logica della comunicazione di inesigibilità a beneficio di una trasparenza su quello che è stato fatto e quanto è stato già recuperato carico per carico.
Il decreto delle Finanze, in base alle anticipazioni, indica che devono essere separatamente evidenziate le quote affidate all’agenzia delle entrate Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico, tracciando due tipologie di situazioni:
- il caso in cui al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o sono ancora pendenti ancora procedure esecutive o concorsuali finalizzate a ottenere i crediti nei carichi;
- il caso in cui tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi stati conclusi accordi in base codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o siano stati attivati piani di rateizzazione.
Si attende il testo del decreto per maggiori dettagli.
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Concordato minore: chi può accedere
Il CNDCEC ha pubblicato un documento di studio sulla crisi d'impresa e il concordato minore.
In particolare in data 29 aprile è stato pubblicato il documento intitolato "Il concordato minore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
Concordato minore: chi può accedere
Il documento di oltre settanta pagine pubblicato dal CNDCEC è un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.
Il contributo, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, individua:
- i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura,
- le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa,
- le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.
Come specificato dallo stesso CNDCEC si tratta di uno strumento operativo che offre una dettagliata analisi:
- della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta,
- nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità, con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista, ovvero di concordato minore liquidatorio.
Relativamente ai requisiti oggettivi viene specificato che stando alla normativa di riferimento (art. 74, comma 1, CCII), i soggetti che possono accedere al concordato minore, sono quelli elencati nell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII con esclusione del consumatore.
Si tratta dunque:
- del professionista;
- l’imprenditore minore: si evidenzia come all’impresa minore è dedicato l’art. 2, comma 1, lett. c),
che qualifica come tale l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila; - l’imprenditore agricolo: la definizione è quella contenuta nell’art. 2135 c.c. 2;
- le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012 n. 21. Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (di seguito anche decreto correttivo) ha modificato l’art. 37, comma 1, CCII, consentendo alle start-up, differenti dalle imprese minori, di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice stesso, se ritenuto più adeguato, nonché alla liquidazione giudiziale. La relazione illustrativa allo schema del d.lgs. n. 136/2024 spiega la volontà del legislatore di voler consentire a questa tipologia di imprese, che si trovano ancora nella fase iniziale ma con dimensioni comunque importanti, di poter utilizzare procedure maggiormente strutturate; - ogni altro debitore, purché non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Si rimanda al sito del CNDCEC per accedere al documento completo.