-
Mamma non convivente ricoverata nella RSA: le spese esentasse
Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.
In particolate, secondo l'agenzia delle entrate non concorre alla determinazione del reddito anche per il 2025 la retta pagata ed è quindi esente da tassazione, che viene rimborsata da un piano di welfare aziendale per il dipendente per il ricovero in una Rsa della madre non convivente.
Mamma non convivente nella RSA: le spese esentasse
Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.
Il rimborso delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un genitore può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche quando il familiare non convive con il lavoratore.
Di fatto si recepisce una novità normativa con effetti già dal periodo d’imposta 2025.
La questione riguarda i piani di welfare aziendale e, in particolare, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti senza che le somme ricevute vengano tassate come reddito di lavoro dipendente.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un lavoratore che, attraverso il piano welfare messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, può ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA, una residenza sanitaria assistenziale.
Il dubbio nasce da un elemento preciso: la madre è stabilmente ospitata nella struttura e, quindi, non convive con il figlio. Il lavoratore chiede pertanto se il rimborso possa beneficiare comunque del regime fiscale di favore e da quando debbano applicarsi le modifiche intervenute sull’articolo 12 del TUIR.
Rimborso RSA nel welfare aziendale: cosa prevede il TUIR
Il punto di partenza è l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.
La disposizione prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.
Il problema interpretativo si è creato proprio sulla definizione dei familiari contenuta nell’articolo 12.
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2025 avevano infatti collegato, per gli “altri familiari” indicati dall’articolo 433 del Codice civile, il riconoscimento alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari in determinate condizioni. La disciplina aveva efficacia a partire dal periodo d’imposta 2025.
Una previsione che rischiava di avere conseguenze rilevanti proprio per il welfare aziendale: un genitore ricoverato stabilmente in RSA, ad esempio, avrebbe potuto non risultare convivente con il lavoratore.
La novità: cambia di nuovo la definizione di familiare
La vera novità evidenziata dall’interpello è il successivo intervento del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148.
Il decreto ha modificato nuovamente l’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, ripristinando sostanzialmente le condizioni esistenti prima delle modifiche del 2025.
Con la nuova formulazione, quando una disposizione fiscale richiama genericamente i familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, tra le persone considerate rientrano anche gli altri familiari dell’articolo 433 del Codice civile senza che sia necessario verificare la convivenza.
Il requisito della convivenza – o, in alternativa, quello relativo agli assegni alimentari – resta invece rilevante, insieme ai requisiti reddituali, quando la disposizione fiscale richiede specificamente che l’“altro familiare” sia fiscalmente a carico.
Rimborso RSA esentasse anche senza convivenza
L’Agenzia sottolinea anche la ragione della correzione normativa. Dagli atti parlamentari emerge infatti che l'intervento del 2026 è stato adottato per superare le criticità prodotte dalle precedenti modifiche. In particolare, l'introduzione retroattiva della convivenza per tutto il 2025 avrebbe impedito, a posteriori, di utilizzare i piani di welfare 2025 a favore degli “altri familiari” non conviventi.
Il legislatore ha quindi eliminato tale requisito per le disposizioni che si limitano a richiamare i familiari dell’articolo 12, mantenendolo nei casi in cui sia espressamente richiesta la condizione di familiare fiscalmente a carico.
Da qui arriva il chiarimento più importante per lavoratori e imprese.
Le spese RSA sostenute tramite il welfare aziendale per la madre non convivente possono essere rimborsate senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa.
L’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), richiama infatti i familiari dell’articolo 12 senza richiedere, nel caso in esame, la condizione di familiare fiscalmente a carico.
Di conseguenza, la mancata convivenza tra lavoratore e genitore ricoverato in RSA non fa perdere automaticamente l’agevolazione fiscale.
La novità vale già dal 2025
Altro punto decisivo è la decorrenza.
Il decreto legislativo n. 148/2026 stabilisce che la nuova disciplina si applica già a partire dal periodo d’imposta 2025. L'obiettivo, spiega l'Agenzia, è riconoscere le agevolazioni ai familiari che avrebbero potuto beneficiarne secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2024.
In conclusione, quindi, il rimborso delle spese RSA sostenute nel 2025 per la madre non convivente può beneficiare del welfare aziendale senza essere tassato come reddito del dipendente.
È questo il chiarimento centrale della risposta n. 163/2026: la correzione normativa del 2026 neutralizza il problema della convivenza per questa tipologia di welfare e produce effetti retroattivamente dal 2025, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla disciplina.
-
Reddito da fotovoltaico: come e quanto è tassato
Le somme riconosciute dal Gestore dei servizi energetici (GSE) per l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico non seguono un’unica disciplina fiscale.
Per stabilire se e come devono essere tassate occorre verificare:
- la tipologia di pagamento,
- la potenza dell’impianto,
- la sua destinazione
- la modalità con cui l’energia viene ceduta.
La distinzione principale riguarda gli impianti fino a 20 kW posti prevalentemente al servizio dell’abitazione.
In questi casi, la cessione dell’energia eccedente effettuata da una persona fisica può produrre redditi diversi.
Quando, invece, l’impianto è utilizzato nell’ambito di un’attività economica, non è destinato prevalentemente all’abitazione oppure comporta una cessione totale dell’energia, i proventi assumono generalmente natura di reddito d’impresa.
Reddito da fotovoltaico: le principali tipologie e la tassazione
Prima di determinare le imposte è necessario distinguere le principali tipologie di introiti collegati al fotovoltaico:
- Tariffa incentivante,
- Contributo in conto scambio,
- Liquidazione delle eccedenze,
- Ritiro dedicato,
La tariffa incentivante remunera la produzione di energia secondo le regole previste dal meccanismo agevolativo applicabile all’impianto. Non rappresenta necessariamente il corrispettivo della vendita dell’energia.
Per una persona fisica che utilizza un impianto fino a 20 kW prevalentemente per le esigenze dell’abitazione, la tariffa incentivante non costituisce normalmente un reddito imponibile.
Il trattamento cambia quando l’impianto è inserito in un’attività imprenditoriale: in questo caso, la quota riferibile all’energia ceduta può concorrere alla formazione del reddito d’impresa come contributo in conto esercizio.
Il contributo in conto scambio è riconosciuto nell’ambito dello scambio sul posto, meccanismo che consente di compensare economicamente l’energia immessa in rete con quella prelevata in un momento diverso.
Per il privato con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, il contributo in conto scambio non è normalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Diverso è il trattamento della liquidazione monetaria delle eccedenze.
La liquidazione delle eccedenze riguarda l’energia immessa in rete che supera quella prelevata. Le somme riconosciute al privato costituiscono redditi diversi quando l’impianto:
- ha potenza non superiore a 20 kW;
- è prevalentemente al servizio dell’abitazione;
- non è gestito nell’ambito di un’attività d’impresa.
Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate gli importi erogati alle persone fisiche e ai condomìni per l’energia prodotta in esubero dagli impianti fino a 20 kW, affinché possano essere utilizzati nella dichiarazione precompilata.
Il ritiro dedicato, o RID, è una modalità semplificata di vendita al GSE dell’energia immessa in rete.
Per le persone fisiche occorre distinguere tra cessione parziale e totale:
- in caso di cessione parziale, con impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, le somme costituiscono normalmente redditi diversi;
- la cessione totale dell’energia, invece, assume natura commerciale e genera reddito d’impresa, con i conseguenti obblighi fiscali e contabili.
Nei casi diversi da quelli precedenti, in particolare per:
- impianti di potenza superiore a 20 kW
- soggetti diversi da persone fisiche e condomìni (ad esempio imprese, società, enti o titolari di partita IVA)
gli importi riconosciuti dal GSE sono trattati secondo le regole previste per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In queste situazioni, gli importi devono essere gestiti nell’ambito degli ordinari adempimenti fiscali e contabili, possono essere soggetti a fatturazione e concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le norme applicabili al soggetto.Redditi da Fotovoltaico: come sono tassati ai privati e condomini
Le persone fisiche e i condomini con impianti fino a 20 kW devono dichiarare le somme riconosciute dal GSE per l’energia immessa in rete, in quanto considerate “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Per energia immessa in rete si intende la quota di energia elettrica prodotta dal proprio impianto che non viene autoconsumata e quindi ceduta alla rete elettrica.
Devono essere dichiarati gli importi effettivamente ricevuti dal GSE nell’anno di riferimento, compresi anche quelli che:- sono stati trattenuti per compensare importi dovuti al GSE, ad esempio:
- costi amministrativi
- conguagli a debito
- altri debiti legati a contratti intestati allo stesso Operatore
- sono stati pagati a soggetti terzi, come:
- cessionari
- agenti della riscossione
- soggetti pignoranti
- sono stati trattenuti come deposito o garanzia (ad esempio per i RAEE)
Attenzione non devono invece essere dichiarati gli importi relativi a bonifici non andati a buon fine.
Quando il fotovoltaico genera reddito d’impresa
Il limite di 20 kW non è l’unico parametro da considerare, anche un impianto di potenza inferiore può essere qualificato come attività commerciale abituale quando non è prevalentemente destinato ai bisogni dell’abitazione.
Il reddito d’impresa si configura, in particolare, nei seguenti casi:
Situazione Qualificazione fiscale Impianto fino a 20 kW al servizio dell’abitazione, con cessione parziale Reddito diverso Impianto fino a 20 kW non prevalentemente al servizio dell’abitazione Reddito d’impresa Cessione totale dell’energia Reddito d’impresa Impianto superiore a 20 kW Generalmente reddito d’impresa Impianto utilizzato da società o impresa Reddito d’impresa La natura imprenditoriale comporta, secondo il caso concreto, l’apertura della partita IVA, la fatturazione dei corrispettivi, la tenuta della contabilità e la dichiarazione dei ricavi.
Per le imprese, le somme riconosciute dal GSE concorrono ordinariamente alla determinazione del risultato fiscale.
I ricavi della vendita dell’energia sono componenti positivi del reddito e sono assoggettati:
- all’irpef per imprenditori individuali e soci di società di persone;
- all’ires, per le società di capitali;
- all’irap, quando ne ricorrono i presupposti;
- all’iva, secondo la disciplina applicabile all’operazione.
Tabella riepilogativa delle somme erogate dal GSE
Somma GSE Privato con impianto fino a 20 kW abitativo Impresa Tariffa incentivante Normalmente non imponibile Contributo imponibile per la quota riferibile all’attività Contributo in conto scambio Non tassato Ricavo d’impresa Liquidazione delle eccedenze Reddito diverso soggetto a IRPEF Ricavo d’impresa RID con cessione parziale Reddito diverso Ricavo d’impresa RID con cessione totale Reddito d’impresa Ricavo d’impresa Vendita a trader energetico Reddito diverso solo se occasionale e nei limiti previsti Ricavo d’impresa -
Incentivi imprese rinnovabili: ecco il FER X definitivo
Il FER X Definitivo entra nella fase operativa. Il MASE ha pubblicato il DD 7 agosto con le regole e il GSE ha pubblicato la prima parte delle norme operative del nuovo meccanismo destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La misura interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, con due modalità di accesso differenti in base alla potenza dell'impianto.
La soglia da ricordare è 1 MW: fino a questa potenza è previsto l'accesso diretto, mentre sopra 1 MW occorre passare attraverso procedure competitive.
Per gli operatori interessati a nuovi investimenti diventa quindi importante conoscere subito requisiti e tempistiche, soprattutto per evitare di avviare i lavori troppo presto e compromettere l'accesso al meccanismo.
FER X Definitivo: cosa prevedono le nuove Regole GSE
Il DM FER X Definitivo del 18 giugno 2026 introduce un meccanismo di supporto a regime per gli impianti a fonti rinnovabili caratterizzati da costi di generazione vicini alla competitività di mercato.
Le Regole operative pubblicate dal GSE il 7 agosto rappresentano però una prima attuazione del decreto. Il documento contiene le informazioni generali e disciplina nel dettaglio la qualifica preliminare necessaria per partecipare alle procedure competitive.
Lo stesso GSE precisa che seguiranno aggiornamenti per completare le modalità attuative.
Il meccanismo riguarda:
- impianti fotovoltaici;
- impianti eolici;
- impianti idroelettrici;
impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione.
Sono previste, a seconda della tecnologia, nuove costruzioni, potenziamenti e interventi di rifacimento.
Impianti fino a 1 MW: accesso diretto agli incentivi FER X
Una delle disposizioni più interessanti riguarda gli impianti con potenza fino a 1 MW, che possono accedere direttamente al meccanismo di supporto.
La possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2030, ma con un limite importante: il contingente complessivamente disponibile per questo canale è pari a 10 GW. Il raggiungimento anticipato della soglia può quindi chiudere l'accesso prima della scadenza temporale.
Secondo la ricostruzione di ReteAgevolazioni, per gli impianti sotto i 200 kW è prevista una tariffa omnicomprensiva con ritiro dell'energia da parte del GSE; tra 200 kW e 1 MW l'energia resta invece nella disponibilità del produttore e trova applicazione il meccanismo del contratto per differenza.
Sopra 1 MW servono le procedure competitive
Il percorso cambia per gli impianti con potenza superiore a 1 MW. In questo caso l'accesso al FER X avviene attraverso la partecipazione alle procedure competitive.
Il sostegno economico si basa su un contratto per differenza a due vie. In termini semplificati, il sistema punta a stabilizzare i ricavi: quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo riconosciuto, viene corrisposta la differenza; quando è superiore, il produttore restituisce l'eccedenza.
Non siamo quindi davanti a un tradizionale contributo che rimborsa una quota del costo dell'impianto, ma a un sistema collegato alla remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete.
Fotovoltaico, eolico e idroelettrico: oltre 27 GW previsti
Secondo i dati riepilogati da ReteAgevolazioni, il FER X prevede complessivamente 27,15 GW di potenza, distribuiti tra:
Tecnologia Potenza Fotovoltaico 10 GW Eolico 16,5 GW Idroelettrico 0,63 GW Gas da depurazione 0,02 GW Particolare attenzione è riservata al fotovoltaico. Tra gli interventi indicati dalla fonte rientrano anche impianti agrivoltaici e flottanti, mentre è prevista una maggiorazione per i moduli installati in sostituzione di coperture in amianto o eternit.
FER X: attenzione a quando iniziano i lavori
È uno dei punti che può fare la differenza per chi sta programmando un investimento.
Le Regole GSE stabiliscono che, per gli impianti in accesso diretto, l'avvio dei lavori non può essere precedente all'entrata in vigore del DM FER X Definitivo. Per gli impianti che partecipano alle procedure competitive, invece, i lavori non possono iniziare prima della presentazione dell'istanza di partecipazione relativa al progetto.
Il GSE considera avvio dei lavori non soltanto l'apertura materiale del cantiere, ma anche il primo impegno fermo a ordinare attrezzature o un altro impegno capace di rendere irreversibile l'investimento.
Non sono invece considerate avvio dei lavori alcune attività preliminari, come progettazione, studi di fattibilità, richiesta dei permessi, consulenze tecniche, acquisto dei terreni e determinate attività connesse alla rete.
Qualifica preliminare: la procedura da conoscere
Una parte rilevante delle nuove Regole operative riguarda la qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive.
Il GSE disciplina la presentazione telematica della richiesta, la documentazione da allegare, l'istruttoria, le eventuali richieste di integrazione e il provvedimento conclusivo.
Per il fotovoltaico assume inoltre rilievo il codice CENSIMP validato nel sistema GAUDÌ di Terna, necessario ai fini della richiesta di qualifica preliminare.
Per imprese e operatori, quindi, la fase che precede l'investimento diventa determinante quanto la realizzazione dell'impianto: autorizzazioni, documentazione e corretta sequenza temporale delle attività possono incidere sull'accesso al beneficio.
FER X fino al 2030: cosa conviene fare adesso
La pubblicazione delle prime Regole operative rende il FER X Definitivo molto più concreto, ma il quadro attuativo non è ancora completato: il GSE ha già annunciato successivi aggiornamenti.
Per chi programma investimenti in fotovoltaico e altre fonti rinnovabili, è quindi utile verificare fin da ora potenza dell'impianto, tipologia dell'intervento, requisiti autorizzativi e soprattutto la data corretta di avvio dei lavori.
FER X definitivo: faq
Chi può accedere direttamente al FER X?
Gli impianti con potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo, entro il 31 dicembre 2030 e nel limite del contingente di 10 GW.Cosa succede per gli impianti sopra 1 MW?
Devono partecipare alle procedure competitive previste dal FER X, rispettando i relativi requisiti.Quali energie rinnovabili sono ammesse?
Il decreto interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione.
Allegati: -
730/2026, detrazione trasporti al 19%: chi può richiederla
Confermata anche nella dichiarazione dei redditi 2026 la detrazione per gli abbonamenti a bus, metro, tram e treni regionali.
Lo sconto fiscale è pari al 19% della spesa, entro il limite massimo di 250 euro. Attenzione ai pagamenti tracciabili, ai rimborsi del datore di lavoro e alle nuove limitazioni per i redditi più elevati.
Chi utilizza abitualmente i mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani può beneficiare anche nella dichiarazione dei redditi 2026 dell'agevolazione fiscale prevista per gli abbonamenti al trasporto pubblico.
La detrazione, in vigore dal 2018 e disciplinata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), e comma 2 del Tuir, è pari al 19% delle spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Il beneficio non riguarda soltanto l'abbonamento acquistato per sé: è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, individuati dall'articolo 12 del Tuir.
Detrazione trasporto pubblico 2026: quanto si può recuperare
La detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 250 euro, il limite è complessivo.
Se il contribuente ha acquistato sia il proprio abbonamento sia quello di uno o più familiari fiscalmente a carico, la somma sulla quale calcolare l'agevolazione non può comunque superare 250 euro.
La stessa regola vale quando più persone sostengono la spesa per l'abbonamento di un unico soggetto.
Ad esempio, se due genitori acquistano per il figlio fiscalmente a carico un abbonamento del valore di 500 euro, potranno ripartire tra loro una spesa detraibile che, complessivamente, non potrà superare 250 euro.
L'agevolazione segue il principio di cassa e per la dichiarazione 2026 assumono quindi rilievo gli abbonamenti acquistati nel 2025, indipendentemente dal loro periodo di validità.
È quindi detraibile, ad esempio, un abbonamento acquistato a dicembre 2025 ma valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2026.
Quali abbonamenti ai mezzi pubblici sono detraibili
Non tutti i titoli di viaggio consentono di ottenere lo sconto fiscale, infatti ai fini dell'agevolazione è considerato abbonamento il titolo che permette di effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni, su una determinata tratta oppure sull'intera rete di trasporto.
Sono invece esclusi i biglietti a tempo, anche quando hanno una validità superiore a una giornata, come i ticket da 48 o 72 ore.
Niente detrazione neppure per le carte integrate con finalità turistica che, oltre all'utilizzo dei mezzi pubblici, comprendono altri servizi, come l'ingresso a musei, mostre o spettacoli.
Rientrano nell'agevolazione i servizi di trasporto di persone ad accesso generalizzato, forniti da enti pubblici oppure da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di concessioni o autorizzazioni.
Il beneficio riguarda il trasporto pubblico a prescindere dal mezzo utilizzato, purché il servizio operi in modo continuativo o periodico, all'interno di una regione oppure attraversando più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Attenzione al fatto che una regola specifica riguarda gli abbonamenti unici che comprendono sia una tratta nazionale sia una tratta estera.
In questo caso la detrazione spetta sulla parte della spesa riferibile alla tratta nazionale, se, però, non è possibile distinguere la quota relativa esclusivamente al trasporto sul territorio nazionale, la detrazione è riconosciuta sull'intera spesa sostenuta.
Spese di trasporto e rimborso del datore di lavoro: quando si perde la detrazione
Non è possibile detrarre la parte del costo dell'abbonamento rimborsata dal datore di lavoro e indicata nella Certificazione Unica 2026 con il codice 40 nei punti da 701 a 706 e risulta invece detraibile la quota effettivamente rimasta a carico del contribuente, sempre nel rispetto del limite complessivo di 250 euro.
Detrazione trasporti al 19%: dove indicarla nel 730
Nel modello 730 le spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico devono essere riportate nei righi da E8 a E10, dedicati alle “Altre spese”.
Nel modello Redditi Persone fisiche vanno invece utilizzati i righi da RP8 a RP13.
In entrambi i casi il codice da indicare è 40.
Per chi utilizza la dichiarazione precompilata l'operazione è ancora più semplice: salvo che sia stata presentata un'apposita opposizione, le spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono già presenti nel modello. Il contribuente può comunque modificare o integrare il dato.
Atteznione al fatto che dal periodo d'imposta 2025 devono essere considerate anche le nuove limitazioni alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati.
Per chi supera 75.000 euro di reddito complessivo, le detrazioni spettanti sono interessate da specifici meccanismi di riduzione che tengono conto sia del reddito sia del numero dei figli fiscalmente a carico.
Resta inoltre in vigore la disciplina introdotta nel 2020, che prevede il riconoscimento integrale della detrazione fino a 120.000 euro di reddito complessivo e una progressiva riduzione fino all'azzeramento al raggiungimento di 240.000 euro.
Detrazione spese di viaggio: pagamento tracciabile obbligatorio
Per ottenere la detrazione del 19% è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici, carte di debito, carte di credito o altri sistemi elettronici.
La spesa e la relativa data devono essere documentate dal titolo di viaggio oppure, quando queste informazioni non sono riportate sul titolo, dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento, come può accadere con una smart card nominativa ricaricabile. Deve essere possibile documentare anche la durata dell'abbonamento.
Se manca l'indicazione della data in cui è stata sostenuta la spesa, questa viene considerata coincidente con la data di inizio della validità dell'abbonamento. Per esempio, per un abbonamento nominativo valido dal 1° luglio 2025, la spesa si considera sostenuta in quella data.
Infine, se la ricevuta è intestata a un familiare fiscalmente a carico, il contribuente che utilizza la detrazione deve predisporre una dichiarazione sostitutiva che indichi chi ha effettivamente sostenuto il costo.
-
POS e scontrini: tolleranza del 5% per gli errori
Il Decreto Omnibus è stato pubblicato in GU n 185 del giorno 11 agosto.
Tra gli interventi in esso contenuti trova spazio una modifica destinata ad avere un impatto concreto sulle attività commerciali e sugli operatori che certificano i corrispettivi mediante registratori telematici.
Il legislatore introduce infatti una soglia di tolleranza che esclude l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui le differenze tra i pagamenti elettronici effettuati e quelli trasmessi telematicamente rimangano entro un limite fisiologico.
Di fatto si vuole evitare che mere anomalie tecniche o disallineamenti di modesta entità possano dar luogo a contestazioni, distinguendo gli errori occasionali dalle violazioni realmente significative.
POS e scontrini: l’integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettronici
La novità si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione avviato dalla legge di Bilancio 2025, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 ha previsto la piena integrazione tra gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici e quelli impiegati per certificare i corrispettivi.
In pratica, il dispositivo (POS) con cui vengono incassati i pagamenti mediante carte, bancomat o altre modalità elettroniche dovrà dialogare costantemente con il registratore telematico o con il software utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.
Il sistema sarà quindi chiamato a trasmettere:
- non solo i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, ma
- anche quelli riferiti ai pagamenti elettronici effettuati nel corso della giornata,
consentendo all’Agenzia delle Entrate un controllo sempre più puntuale della coerenza tra gli incassi e le certificazioni fiscali.
L’obbligo riguarda tutti gli operatori tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, compresi coloro che utilizzeranno le future soluzioni software autorizzate dall’Agenzia; restano invece esclusi i dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito di attività già esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
POS e scontrini: il regime sanzionatorio attualmente previsto
La disciplina vigente prevede specifiche sanzioni quando la trasmissione dei corrispettivi o dei dati relativi ai pagamenti elettronici risulta omessa, tardiva o inesatta, purché tali irregolarità non incidano sulla corretta liquidazione dell’imposta: in tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni trasmissione irregolare, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
A ciò si aggiunge il possibile ricorso alle sanzioni accessorie previste per le violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, applicabili anche quando l’inosservanza riguarda la comunicazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici.
Si tratta di un sistema che, almeno fino ad oggi, non distingueva tra errori di lieve entità e anomalie di maggiore consistenza – vista l’assenza di importi minimi entro i quali le sanzioni non andavano irrogate.
Pos e scontrini: arriva la franchigia del 5% per i lievi errori
È proprio su questo aspetto che interviene il Decreto Omnibus, introducendo una soglia di tolleranza destinata a escludere l’applicazione delle sanzioni quando lo scostamento tra il numero delle operazioni registrate come pagamenti elettronici e quello dei pagamenti effettivamente incassati non supera il 5%.
Pertanto, in presenza di differenze contenute entro tale limite l’irregolarità viene considerata fisiologica e non determina conseguenze sanzionatorie.
La modifica appare ispirata a un criterio di proporzionalità, riconoscendo che nella gestione quotidiana delle attività commerciali possono verificarsi piccoli disallineamenti dovuti a problematiche tecniche, errori operativi o temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici.
In questo modo il legislatore evita che difformità marginali possano essere trattate alla stregua di violazioni sostanziali.
Attenzione al fatto che la tolleranza riguarda esclusivamente le ipotesi in cui le difformità tra pagamenti elettronici e dati trasmessi non producano effetti sulla determinazione dell’imposta; diversamente, quando l’irregolarità incide sulla corretta liquidazione dell’IVA o determina un’alterazione dell’imponibile, continueranno a trovare applicazione le ordinarie disposizioni sanzionatorie, senza alcuna franchigia quantitativa.
La distinzione conferma come il legislatore abbia voluto alleggerire il trattamento delle violazioni esclusivamente formali, mantenendo invece inalterato il presidio sanzionatorio nei confronti delle irregolarità suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio alle entrate erariali.
-
Crediti ceduti dei professionisti: nuove regole dal 12 agosto
Il Decreto legislativo Omnibus pubblicato in GU n 185/2026 e in vigore dal 12 agosto contiene novità per il reddito dei professionisti e in particolare per la cessione dei crediti, vediamo tutti i dettagli.
Trattamento fiscale proventi da cessione o compensazione dei crediti d’imposta
In sintesi, si stabilisce che costituiscono reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti:
- dalla cessione, o
- dall’utilizzo in compensazione, dei crediti d’imposta diversi da quelli che derivano dalla liquidazione delle imposte, ivi inclusi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
I differenziali positivi in questione sono soggetti ad imposta sostitutiva (del 26%), qualora non costituiscano il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale – che invece concorre a formare il reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.
Attenzione al fatto che le norme in questione si applicano ai crediti d’imposta:
1) acquistati a decorrere dal 12.08.20265,
2) su scelta del contribuente, previa presentazione di apposita dichiarazione integrativa, a quelli già acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024.
Si precisa poi che, in caso di compensazione, i differenziali siano pari alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta
-
730/2026, quali spese abbattono il reddito: le regole per non perdere la deduzione
Nel modello 730/2026 gli oneri deducibili vanno indicati nel Quadro E, sezione II.
Dai contributi previdenziali alle spese mediche per persone con disabilità: ecco quali costi possono ridurre il reddito e le condizioni da rispettare.
Nel modello 730/2026 alcune spese sostenute nel 2025 possono essere portate in deduzione e quindi ridurre il reddito complessivo sul quale vengono calcolate le imposte.
Gli oneri deducibili devono essere indicati nel Quadro E, sezione II del modello 730 e non sempre possono essere sottratti per l'intero importo sostenuto: in alcuni casi la normativa prevede specifici limiti.
Tra gli oneri indicati nel Quadro E rientrano, ad esempio, contributi previdenziali e assistenziali, assegni periodici corrisposti al coniuge, contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, alcune spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità e contributi alla previdenza complementare.
Oneri deducibili nel 730/2026: le regole da rispettare
Per poter beneficiare della deduzione occorre rispettare alcune condizioni generali.
La spesa, innanzitutto, deve rientrare tra gli oneri per i quali il TUIR o altre disposizioni di legge riconoscono espressamente la deduzione.
Deve inoltre essere indicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata effettivamente sostenuta ed essere adeguatamente documentata.
Vale infatti il principio di cassa: gli oneri riducono il reddito complessivo nel periodo d'imposta nel quale sono stati pagati.
Un aspetto importante riguarda i pagamenti effettuati con carta di credito: conta il momento in cui viene utilizzata la carta e non la successiva data nella quale l'importo viene addebitato sul conto corrente.
Oneri deducibili 730 Quadro E sezione II
Tipologia onere deducibile Spese sostenute dal contribuente Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22) Nell’interesse proprio Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) Nell’interesse proprio Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (Rigo E24) Nell’interesse proprio Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico Altri oneri (Rigo E26, codice 6) Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21) Nell’interesse proprio Altri oneri (Rigo E26, codice 13) Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali e ai sottoconti PEPP (Righi da E27 a E30) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni
date in locazione (Rigo E32)Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) Nell’interesse proprio Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
e degli enti del terzo settore (ETS) (Rigo E36)Nell’interesse proprio Spese rimborsate: quando la deduzione non spetta
Per ottenere la deduzione è inoltre necessario che la spesa sia rimasta effettivamente a carico del contribuente.
Di conseguenza, la deduzione non spetta se la spesa è stata rimborsata e il relativo rimborso non ha concorso alla formazione del reddito.
Nella maggior parte dei casi la deduzione può essere utilizzata soltanto entro il limite del reddito complessivo. L'eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né trasferita all'anno successivo, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Deduzioni anche per le spese dei familiari: quando spettano
Per alcune tipologie di oneri la deduzione è riconosciuta anche quando la spesa viene sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.
Il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite sale a 4.000 euro.
Ci sono inoltre casi nei quali la deduzione è ammessa anche per spese sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico. È il caso, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie in presenza di grave e permanente invalidità.
A chi deve essere intestato il documento di spesa
In linea generale, il documento relativo alla spesa deve essere intestato al contribuente che porta l'onere in deduzione.
Per le spese sostenute nell'interesse di una persona fiscalmente a carico, invece, il documento può essere intestato anche al familiare.
La deduzione può spettare al genitore che ha sostenuto una spesa per il figlio anche quando il documento è intestato all'altro genitore, purché quest'ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha effettuato il pagamento.
Le regole sulle deduzioni continuano inoltre ad applicarsi alle spese sostenute per i figli fiscalmente a carico con meno di 21 anni, anche se per questi ultimi non spettano più le detrazioni per figli a carico.
Diversa è la situazione delle convivenze di fatto: non essendo prevista l'equiparazione al matrimonio, il convivente non può beneficiare della deduzione per le spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.