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Sponsorizzazioni Asd sono spese pubblicitarie deducibili: regole della Cassazione
La Cassazione con l'ordinanza n 21643/2026 ha stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche sono spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta se rispettano specifici requisiti, garantendo la piena deducibilità fino a 200.000 euro
Vediamo i fatti di causa e maggiori dettagli sulla pronuncia.
Spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta e non di rappresentanza per le SSD e ASD
Con l'Ordinanza in oggetto è stato stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) sono spese pubblicitarie assistite da presunzione legale assoluta circa la loro natura non di rappresentanza.
In particolare, le Entrate avevano riqualificato i costi sostenuti per la sponsorizzazione di una Asd da spese di pubblicità a spese di rappresentanza ex articolo 108, comma 2, del Tuir n. 917/1986, riconoscendone solo la parziale deducibilità.
Le Corti tributarie di merito hanno escluso la correttezza di una simile riqualificazione, ma hanno confermato la parziale indeducibilità sul presupposto della scarsa effettività/antieconomicità delle prestazioni.
La società ricorrendo in Cassazione rilevava:
- la mancata considerazione della documentazione sull’effettività delle prestazioni
- la contestazione dell’eccessiva onerosità e della sovrafatturazione e pertanto la congruità del costo.
Il ricorso è stato accolto, la Cassazione ha stabilito che le spese di sponsorizzazione a favore di Asd e Ssd sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza ex articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002, se:
- il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica;
- è rispettato il limite di 200.000 euro;
- la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine/prodotti dello sponsor;
- l’associazione svolge una specifica attività promozionale.
Ricorrendo tali requisiti non vi è la possibilità di riqualificare il costo come rappresentanza né di giudizi di antieconomicità. La Corte ribadisce la distinzione tra le due tipologie:
- spese di rappresentanza sono quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa (art. 74, comma 2, ora art. 108, comma 2, del TUIR n 917/1986);
- spese di pubblicità/sponsorizzazione sono quelle sostenute per pubblicizzare prodotti, marchi e servizi o l’attività svolta, con finalità diretta di promozione commerciale.
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Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida l’imposta e la comunica, attenzione alle regole
L’Agenzia delle Entrate definisce le nuove regole per la liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione annuale.
Con il Provvedimento n 239129/2026 del 28 agosto 2026 vengono attuate le disposizioni dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025.
L’Amministrazione finanziaria potrà determinare l’imposta dovuta, anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti già effettuati dal contribuente.
La procedura prevede comunque una fase di confronto: ricevuta la comunicazione dell’Agenzia, il contribuente ha 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento.
Per il riepilogo delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 leggi Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026.
Ma da quando sarà attiva la novità? Seppur in vigore con la legge di bilancio 2026 e con il provvedimento in oggetto ci sono le regole operative datate 28 agosto, non è espressamente indicato l'avvio della novità.
Dichiarazione IVA omessa: cosa prevedono le nuove regole
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, che consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta quando manca la dichiarazione annuale IVA.
La liquidazione può essere effettuata anche con procedure automatizzate e non pregiudica l’ulteriore attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Un aspetto importante riguarda la stessa definizione di omissione: viene considerata omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta.
Quali dati usa l’Agenzia per calcolare l’IVA
La principale novità operativa consiste nella possibilità per l’Amministrazione di utilizzare le informazioni fiscali già disponibili nelle proprie banche dati.
La liquidazione può essere effettuata sulla base di:
Dati utilizzati Funzione Fatture elettroniche emesse e ricevute Determinazione dell’IVA a debito e a credito Corrispettivi telematici Determinazione delle operazioni attive LIPE Dati delle liquidazioni periodiche IVA Versamenti IVA effettuati Riduzione dell’importo ancora dovuto I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche possono essere consultati dal contribuente o dall’intermediario delegato attraverso il portale Fatture e Corrispettivi.
I dati relativi ai versamenti sono invece disponibili nel Cassetto fiscale.Come viene determinata l’IVA dovuta
Per ricostruire l’imposta, l’Agenzia parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE relative al periodo d’imposta sottoposto a controllo.
Da questo importo vengono sottratti:
- l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute;
- l’IVA a credito risultante dalle LIPE presentate;
- i versamenti IVA già effettuati per il periodo interessato.
Il provvedimento stabilisce però una limitazione particolarmente importante: non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello sottoposto a controllo.
Dichiarazione IVA omessa: sanzione del 120% e interessi
Alla maggiore IVA risultante dalla liquidazione si aggiungono sanzioni e interessi.
Nelle motivazioni del provvedimento l’Agenzia precisa che sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo e una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta, in applicazione della disciplina sull’omessa presentazione della dichiarazione.
Il contribuente ha però la possibilità di ridurre sensibilmente la sanzione se interviene dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Agenzia.
Pagamento entro 60 giorni: sanzione ridotta a un terzo
Se il contribuente paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata, in tutto o in parte, per le somme corrisposte.
In questo caso la sanzione viene ridotta a un terzo. Le motivazioni del provvedimento precisano inoltre che gli interessi si applicano nella misura del 3,5%.
Se, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Agenzia ridetermina le somme dovute, il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione definitiva.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, ma senza possibilità di utilizzare la compensazione. Nelle motivazioni del provvedimento viene inoltre esclusa la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del d.lgs. 462/1997.
Cosa succede se il contribuente non paga
Se le somme non vengono pagate nei termini previsti, imposta, sanzione e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.
In questo caso viene meno il beneficio della riduzione della sanzione previsto per il pagamento tempestivo.
Il provvedimento precisa inoltre che, per le somme iscritte a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del DL 78/2010.
Come viene comunicato il risultato del controllo
Quando dalla liquidazione emerge un’imposta da versare, l’Agenzia comunica al contribuente le risultanze del controllo, consentendogli di fornire chiarimenti oppure di procedere al pagamento.
La comunicazione viene trasmessa tramite PEC:
- all’indirizzo risultante dall’INI-PEC;
- oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente.
In caso di mancato recapito, l’Agenzia procede attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione e il prospetto analitico contenente gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi utilizzati per effettuare la liquidazione saranno inoltre disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Fino a quando l’Agenzia può liquidare l’IVA
Altro elemento da tenere in considerazione è da quando parte questa procedura, le fonti non lo dicono apertamente, e il termine entro il quale può essere attivata la nuova procedura.
Nelle motivazioni viene precisato che la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.
La nuova procedura consente quindi all’Agenzia di utilizzare in maniera strutturata i dati provenienti dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA per ricostruire l’imposta anche quando il contribuente non presenta la dichiarazione annuale.
Liquidazione IVA da parte delle Entrate in caso di omessa dichiarazione
Allegati:Nuovs liquidazione iva per omessa dichiarazione Regola Liquidazione IVA Possibile anche tramite procedure automatizzate Fonti utilizzate E-fatture, corrispettivi, LIPE e versamenti Credito anno precedente Non viene considerato Sanzione 120% dell’imposta Interessi 4% annuo Termine per chiarimenti/pagamento 60 giorni Pagamento entro 60 giorni Sanzione ridotta a un terzo Interessi in caso di pagamento tempestivo 3,5% Compensazione Non ammessa per il pagamento previsto dalla procedura Mancato pagamento Iscrizione diretta a ruolo Termine della liquidazione 31 dicembre del settimo anno successivo Come calcola l’Agenzia l’IVA se la dichiarazione annuale non viene presentata?
L’Agenzia può utilizzare fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti IVA relativi al periodo d’imposta interessato, anche attraverso procedure automatizzate.
Quanto è la sanzione per l’omessa dichiarazione IVA?
Le motivazioni del provvedimento indicano una sanzione pari al 120% dell’imposta e interessi del 4% annuo. Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo.
Quanto tempo ha il contribuente per rispondere all’Agenzia?
Il contribuente dispone di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti, segnalare dati o elementi non correttamente considerati oppure pagare le somme dovute.
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Accertamento e Decreto Omnibus: cosa cambia e a cosa prestare attenzione
Il Dlgs 148/2026 è intervenuto tra gli altri, sul’attività di accertamento:
- nuovi termini per contestare i componenti negativi a efficacia pluriennale,
- perimetro più definito per la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa,
- maggiori garanzie negli accertamenti fondati sull’antieconomicità.
Con il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, cambiano alcune delle regole che disciplinano l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Tra le disposizioni di maggiore interesse figurano quelle contenute negli articoli 22, 23 e 24, che intervengono sull'accertamento, vediamo i dettagli
Componenti pluriennali: il termine di accertamento parte dal primo utilizzo
L’articolo 22 modifica l’articolo 43 del Dpr 600/1973 introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter.
Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota del componente è stata dedotta.
Il riferimento è al termine previsto dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, in base al quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La nuova disposizione individua quindi un preciso momento dal quale calcolare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria quando il componente negativo produce effetti fiscali distribuiti su più periodi d’imposta.
Il secondo periodo del nuovo comma 1-bis disciplina, inoltre, le annualità successive alla contestazione.
Una volta notificato l’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi torna ad applicarsi l’ordinario termine previsto dal comma 1 dell’articolo 43.
Restano comunque fermi sia i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti sia l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 190/2014.
In sintesi, si prevede una posizione netta in materia di componenti negativi pluriennali, tale per cui questi ultimi decorreranno dal periodo d’imposta nel quale il costo è stato dedotto per la prima volta e non, invece, da ciascuna annualità nella quale venga portata in deduzione una quota del medesimo componente.
Si riconduce quindi il potere di accertamento entro limiti temporali maggiormente prevedibili, facendo coincidere il dies a quo per le riprese con la prima dichiarazione nella quale il costo produce effetti fiscali, rafforzando il principio di certezza dei rapporti tributari ed evitando che il contribuente rimanga esposto al rischio di contestazioni fondate su eventi ormai molto risalenti nel tempo.
Società a ristretta base: la presunzione di distribuzione degli utili viene circoscritta
Un altro intervento significativo è contenuto nell’articolo 23, dedicato alle società di capitali a ristretta base partecipativa.
La norma disciplina espressamente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società.
In particolare, la distribuzione può essere presunta, salva prova contraria, esclusivamente quando sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di:
- componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
- componenti reddituali negativi che abbiano concorso alla formazione del reddito ma risultino indeducibili perché inesistenti.
La disposizione delimita così le fattispecie nelle quali il maggior reddito accertato nei confronti della società può riflettersi sulla posizione fiscale dei soci.
Non tutte le rettifiche operate nei confronti di una società a ristretta base partecipativa possono quindi determinare l’applicazione della presunzione. In particolare, il legislatore circoscrive espressamente il meccanismo ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati e ai costi inesistenti.
Gli utili dei quali viene presunta la distribuzione sono assoggettati a imposizione in capo ai soci secondo la disciplina applicabile in funzione della loro natura.
Antieconomicità: lo scostamento dal valore di mercato, da solo, non basta
Con l’articolo 24, il decreto interviene anche sull’utilizzo dell’antieconomicità nell’attività di accertamento.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può rappresentare un indice dell’esistenza di un maggiore componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto quando siano presenti ulteriori elementi indiziari che, anche valutati insieme allo scostamento, risultino gravi, precisi e concordanti.
La norma contempla tuttavia un’ulteriore ipotesi: gli altri elementi indiziari non sono necessari quando la stessa difformità rispetto al valore di mercato risulti manifesta e rilevante.
Ne deriva che, in via ordinaria, il semplice scostamento del prezzo praticato rispetto ai valori di mercato non è sufficiente, da solo, a fondare la rettifica.
L’antieconomicità continua pertanto a poter essere utilizzata nell’attività di controllo, ma il legislatore ne definisce più precisamente la valenza probatoria: allo scostamento devono accompagnarsi ulteriori indizi qualificati, salvo che la differenza rispetto ai valori di mercato raggiunga autonomamente i caratteri della manifesta rilevanza.
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IVA al 10% per gli spettacoli quando è possibile per la Cassazione
La Cassazione delimita l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% nel settore degli spettacoli: l’aliquota prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 riguarda esclusivamente il rapporto tra organizzatori delle manifestazioni e spettatori, mentre quella prevista dal n. 119 si applica ai contratti di scrittura tra organizzatori e artisti, purché abbiano a oggetto una vera e propria prestazione artistica.
È quanto chiarisce la Corte nell’ambito di una controversia nella quale una società contestava, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria anziché di quella agevolata al 10% ad alcune prestazioni connesse a eventi spettacolisti.
IVA agevolata al 10%: la questione arrivata in Cassazione
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, emesso a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e di gravi irregolarità contabili.
Tra le contestazioni della contribuente figurava l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in luogo di quella agevolata prevista dalla Tabella A, parte III, del DPR 633/1972.
La Commissione tributaria regionale aveva escluso l'applicabilità dell'IVA al 10%, rilevando soprattutto che non era stata fornita la prova dell'esatta natura delle prestazioni rese.
In particolare, secondo il giudice d'appello, gli elementi disponibili non consentivano di stabilire se l'attività svolta dalla società consistesse nella mera esecuzione tecnica di scenari progettati e ideati da altri oppure comprendesse anche la loro ideazione e realizzazione. Mancavano quindi gli elementi concreti necessari per valutare la natura effettiva delle prestazioni e la loro riconducibilità alla disciplina dei contratti di scrittura.
La società ha contestato questa conclusione in Cassazione, sostenendo l'errata interpretazione dei nn. 119 e 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.
Perché la Cassazione esclude l’IVA al 10% nel caso esaminato
La Cassazione dichiara innanzitutto inammissibile il motivo. La ragione è processuale ma decisiva: il ricorso si concentrava sull'interpretazione della disciplina IVA, mentre la decisione del giudice d'appello poggiava su un diverso presupposto, ossia il difetto di prova sulla natura delle prestazioni effettivamente svolte. La censura non colpiva quindi specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte affronta comunque anche la questione giuridica e la ritiene infondata, chiarendo quali prestazioni possono effettivamente beneficiare dell'aliquota IVA agevolata nel settore degli spettacoli.
Vengono distinte nettamente le due ipotesi contemplate dalla Tabella A.
L'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 123 trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra organizzatori delle manifestazioni e spettatori.
La Corte osserva che le attività spettacolistiche contemplate da questa disposizione si caratterizzano per lo svolgimento davanti a un pubblico che ne costituisce il diretto fruitore.
Non può quindi essere ricondotta a questa fattispecie, secondo la Corte, la vendita dello spettacolo dal produttore all'organizzatore.
Diversa è l'agevolazione contemplata dal n. 119, relativa ai contratti di scrittura. In questo caso deve trattarsi di accordi tra organizzatori e artisti per l'esecuzione dello spettacolo e la prestazione deve avere una specifica connotazione artistica.
Non è sufficiente, dunque, che un'attività sia semplicemente collegata o funzionale alla realizzazione dello spettacolo.
Per la Cassazione, i contratti di scrittura ammessi all'agevolazione devono avere a oggetto le modalità e le condizioni di una prestazione artistica.
La Corte individua come elemento caratterizzante una performance personale connotata da intuitus personae, che richieda speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico.
Restano invece escluse dal perimetro dell'agevolazione quelle prestazioni che, pur essendo vicine e connesse all'attività artistica e rilevanti per la sua migliore esecuzione, risultano autonome e differenti per natura, contenuto e modalità di esecuzione.
La Cassazione richiama inoltre la disciplina europea, sottolineando che essa consente agli Stati membri di applicare aliquote agevolate alle prestazioni interessate, ma non li obbliga a farlo.
La delimitazione prevista dalla normativa italiana per il contratto di scrittura costituisce pertanto, secondo la Corte, una scelta legislativa legittima.
La Cassazione formula espressamente il seguente principio di diritto, che si riporta letteralmente: “l'aliquota agevolata del 10% di cui al n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, trova applicazione esclusivamente con riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori, non in altri rapporti in cui sono parte soggetti diversi; parimenti, l'identica agevolazione del 10% di cui n. 119 della medesima Tabella A ridetta la prevede esclusivamente per i contratti di scrittura, vale a dire per gli accordi tra organizzatori ed artisti per l'esecuzione dello spettacolo e che hanno per oggetto una prestazione artistica intesa come performance personale, connotata da intuitus personae, che presuppone e richiede speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico, tali da caratterizzare e distinguere la prestazione in oggetto rispetto ad altre”.
Il punto centrale della pronuncia è quindi che il collegamento di una prestazione con uno spettacolo non è, da solo, sufficiente per applicare l’IVA al 10%.
Occorre verificare in quale rapporto rientri la prestazione e, nel caso dei contratti di scrittura, che si tratti effettivamente di una performance artistica con le caratteristiche individuate dalla Corte.
Sul tema dell'aliquota IVA agevolata, dunque, la censura della contribuente non viene accolta.
Più complessivamente, il ricorso era articolato in sei motivi: la Cassazione accoglie soltanto il sesto, relativo alla distinta questione della detrazione dell'IVA sugli acquisti, ritenendo necessario un ulteriore accertamento sulla sussistenza del credito alla luce della documentazione prodotta dalla società.
L'impugnazione viene rigettata per il resto e la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito.
FAQ
L’IVA al 10% si applica a tutte le prestazioni connesse agli spettacoli?
No. La Cassazione distingue le prestazioni rivolte agli spettatori dai contratti di scrittura e dalle altre attività semplicemente connesse allo spettacolo.
Quando il contratto di scrittura beneficia dell’IVA al 10%?
Quando riguarda un accordo tra organizzatore e artista avente a oggetto una prestazione artistica personale, connotata da intuitus personae e dalle specifiche competenze indicate dalla Cassazione.
Basta che una prestazione sia necessaria alla realizzazione dello spettacolo?
No. Secondo la Corte, devono essere escluse dal contratto di scrittura agevolato le prestazioni connesse all'attività artistica ma autonome e differenti per natura, contenuto e modalità di esecuzione.
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Redditi PF 2026: attenzione al Quadro RS per i forfettari
Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:
- dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).
Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.
In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.
Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo.
A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.
Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari
Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373.

Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190.A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:
- in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
- in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:- “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
- “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.
In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:
- nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
- nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e nel rigo RS381, vanno indicati i consumi.
Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:
- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli
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Modello 770/2026: tutte le regole per provvedere
Entro il 31 ottobre sarà necessario inviare il Modello 770/2026.
Ricordiamo che il giorno 11 giugno le Entrate hanno aggiornato il software del 770/2026.
In particolare, si tratta della versione software: 1.1.0 che indipendentemente dal sistema operativo, per essere eseguita si può selezionare il link seguente: Modello 770 2026.
Viene evidenziato tra i motifìvi dell'aggiornamento che nella sezione II del quadro ST e nel quadro SV, sono eliminati i codici tributo “1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E”.
Il modello 770/2026 (anno d’imposta 2025) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
Attenzione al fatto che l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (16 marzo, 30 aprile e 31 ottobre 2026), la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Con il Provvedimento n 72221 del 27 febbraio sono state pubblicate regole e Modello 770/2026.
Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
Modello 770/2026: soggetti obbligati alla presentazione
I soggetti obbligati all'ivio sono:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi del-
l’art. 29 del D.P.R. n. 600/73; - i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2026 i seguenti soggetti i quali: - hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- hanno applicato nel 2025 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2025;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
Modello 770/2026: regole di invio
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:
- la certificazione unica,
- il Modello 770
La dichiarazione Modello 770/2026 si compone di un frontespizio e di quadri staccati.
Frontespizio:
- nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2026, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026, come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
a) direttamente dal sostituto d’imposta;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.Va evidenziato che l servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Allegati: -
Ritenute e utili grandi gruppi energetici: versamenti anticipati
In GU n 197 del 26 agosto viene pubblicato il Decreto n 153/2026 in vigore da oggi con varie misure per fronteggiare la crisi energetica.
Tra queste, all'articolo 2 vi è una misura che riguarda i grandi gruppi energetici.
Si tratta come specifica l'articolo della introduzione del versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da questi gruppi.
Vediamo il dettaglio.
Versamento anticipato sulle ritenute per i grandi gruppi energetici
Il Decreto urgente approvato dal Cdm del 26 agosto e già in vigore introduce, a decorrere dal 2026, un obbligo di versamento anticipato commisurato alle ritenute e alle imposte sostitutive dovute sugli utili societari.
Vediamo dalla tabella di riepilogo:
- soggetti obbligati
- settore di attività
- presupposto impositivo
- versamento
Elemento Dettaglio Soggetti obbligati Società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR (DPR 917/1986), controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato Soglia dimensionale Ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro, in base all'ultimo bilancio consolidato approvato Settore di attività Estrazione, produzione, importazione, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale (anche liquefatto), altri prodotti energetici o energia elettrica Presupposto Utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione Misura del versamento 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, se gli utili fossero corrisposti nello stesso esercizio della delibera Termine di versamento 30 novembre di ogni anno, con le modalità dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (esclusa la compensazione in sede di versamento) Versamento ritenute e utili grandi gruppi energetici: il credito d’imposta spettante
Occoere evidenziare che al versamento anticipato corrisponde un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile dalla società a scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute al momento dell'effettiva corresponsione degli utili cui si riferisce.
Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del DPR 600/1973, la quota di credito riferibile agli utili corrisposti tramite intermediari viene comunicata a questi ultimi, che la utilizzano in diminuzione dei versamenti dovuti all'Erario.
Inoltre, il credito d'imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP,
- e non rileva ai fini del rapporto tra interessi passivi e ROL di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
In caso di revoca totale o parziale della delibera di distribuzione, la quota di versamento riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione diventa credito immediatamente compensabile, senza i limiti annuali di compensazione ordinariamente previsti, oppure rimborsabile su richiesta del contribuente.
Il versamento anticipato non è deducibile ai fini IRES e IRAP e non determina, di per sé, alcuna imputazione di reddito in capo ai soci né corresponsione anticipata degli utili ai fini fiscali.
La stessa regola viene replicata per i soggetti che rientreranno nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), in vigore in sostituzione dell'attuale TUIR.