• Dichiarazione 730

    Bonus musica: spese detraibili nel 730 per la formazione musicale dei figli

    Tra le spese detraibili nel modello 730 di quest'anno per i redditi e le spese 2025 vi è anche il "bonus musica" la detraibilità delle spese per l'istruzione musicale dei figli.

    Per i costi per l'iscrizione a cori, bande e scuole di musica, si ha diritto nella dichiarazione dei redditi 2026 ad una detrazione del 19%, vediamo tutte le regole e i massimali di detraibilità.

    730/2026: detraibilità delle spese per istruzione musicale dei minori

    Nel quadro E ai righi E8-E10 tra gli altri oneri vanno indicate le spese di istruzione musicale dei figli.

    In particolare, come chiarito anche dalle entrate nelle maxi guida per i dichiarativi 2026 vi è il bonus musica

    A decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:

    • conservatori di musica;
    • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    • scuole di musica iscritte nei registri regionali
    • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

    Bonus musica nel 730: limiti e importi

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000.
    Nel predetto limite di reddito rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota di agevolazione ACE e le somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, (c.d. reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali). 

    Con riferimento ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale valgono le precisazioni rese nel paragrafo “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda”.
    La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad es. i figli) e può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad es. i genitori).
    In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

    La spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo.
    Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta
    Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2025, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
    Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

    l contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Cassetto Fiscale: tutte le funzionalità al 2026

    Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione e la gestione delle proprie informazioni fiscali, come:

    • i dati anagrafici, tra cui il domicilio fiscale e l’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio
    • le dichiarazioni fiscali (le dichiarazioni dei redditi presentate, le certificazioni uniche e le scelte per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille)
    • i rimborsi
    • i versamenti effettuati
    • gli atti registrati (locazioni, successioni, atti pubblici, ecc.)
    • le eventuali comunicazioni dell’Agenzia di invito alla compliance e le comunicazioni di irregolarità (nella sezione “l’Agenzia scrive”)
    • i crediti IVA, i crediti agevolativi e i contributi a fondo perduto.
    • i dati e le informazioni relative agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA)
    • comunicazioni relative al Concordato preventivo biennale, dichiarazioni d’intento e di leasing/acquisto nautica, condono (L. 289/2002)
    • lo stato di iscrizione al Vies.

    Vi sono recenti novità per i servizi che l'Ade intende rendere disponibili a professionisti e contribuenti, leggi anche:

    API e informazioni massiva dal Fisco: regole per contribuenti e intermediari             

    Vediamo come è composto il Cassetto Fiscale e come saperci "guardare dentro".

    Cassetto Fiscale: come accedere

    Il servizio è disponibile nell’area riservata. Il servizio è attivo tutti i giorni, per 24 ore al giorno, ma potrebbe subire rallentamenti tra l’una e le due dei giorni in cui è effettuata la manutenzione.

    QR-Code per la fatturazione elettronica

    Il cassetto fiscale consente ai titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale (QR-Code) che contiene i dati relativi alla propria partita Iva e l’indirizzo telematico eventualmente scelto per la ricezione delle fatture elettroniche. Il QR-Code può essere stampato o conservato sui propri dispositivi mobili, per comunicare velocemente ai propri fornitori i dati per la fatturazione.

    Cassetto Fiscale: come delegare terzi

    La delega è un accordo privato che stipuli con l’intermediario di tua fiducia per autorizzarlo a usare i servizi (conferire la delega); affinché l’intermediario possa usare i servizi per tuo conto è necessario che i dati della delega siano comunicati con le modalità descritte nel seguito (attivare la delega).

    Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari (soggetti individuati all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, quali incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), utilizzando le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 sulla delega unica

    La delega si attiva dopo che il contribuente ne comunica all’Agenzia i dati in uno dei seguenti modi:

    • direttamente, utilizzando l’apposita funzionalità web, disponibile nell’area riservata
    • tramite l’intermediario delegato, utilizzando una delle modalità individuate dal provvedimento del 2 ottobre 2024, come modificato dal Provvedimento 20 maggio 2025.

    Con le medesime modalità può essere comunicata la revoca per disattivare la delega.

    La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata, da parte del contribuente, o rinuncia, da parte dell’intermediario.

    La richiesta di rinnovo può essere comunicata a partire dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria della delega.

    N.B.: utilizzando le medesime modalità è possibile delegare, oltre alla consultazione del proprio cassetto fiscale, anche altri servizi on line, sia dell’Agenzia delle entrate che dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • Riforme del Governo Meloni

    Comuni montani 2026: elenco da considerare e requisiti

    Sulla GU n. 155 del 7 luglio e in vigore al 22, viene pubblicato il DPCM n 121/2026 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, con i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.

    Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo

    Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
    a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
    e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131. 

    Sono altresi' classificati come montani:
    a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con
    altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

    Ricordiamo che la precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952. 

    Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.

    Scarica qui l'elenco dei comuni montani vigente dal 22 luglio 2026 allegati al DPCM n 121/2026

    Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione

    La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale, essa determina:

    • l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
    • l’applicazione di misure fiscali agevolative;
    • la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
    • la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.

    In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.

    I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.

    In media:

    • il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
    • il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
    • il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
    • il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.

    Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.

    Scarica qui l'elenco dei comunica montani 2026

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Vendita immobile ETS prima dei 5 anni: cosa accade?

    Secondo la Risposta n. 134/2026 dell'Agenzia delle Entrate, un ente del Terzo settore che vende un immobile acquistato con i benefici fiscali dell'art. 82, comma 4, CTS non decade dall'agevolazione se la cessione avviene dopo che il bene è stato effettivamente destinato, anche solo per un periodo, all'attuazione diretta degli scopi istituzionali. Il termine di cinque anni previsto dalla norma non è un vincolo di possesso minimo, ma il limite massimo entro cui deve iniziare l'utilizzo diretto.

    Immobile di fondazione: quando si può perdere l’agevolazione fiscale ex CTS

    Le entrate con la risposta a interpello n 134/2026 hanno chiarito il termine entro il quale un immobile deve essere destinato all'utilizzo diretto, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale dell'ente: Articolo 82, comma 4, del CTS per l'agevolazione fiscale.

    Una fondazione ETS iscritta al RUNTS acquista nel 2022 un immobile a Genova, fruendo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) previste dall'art. 82, comma 4, CTS. 

    L'immobile viene subito adibito a ufficio per l'attività istituzionale. 

    Nel 2026, per esigenze organizzative, la Fondazione deve trasferire le proprie attività in un nuovo fabbricato e valuta due strade per l'immobile originario:

    1. venderlo a terzi prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto;
    2. mantenerne la proprietà e concederlo in locazione, destinando i canoni alle attività istituzionali.

    La Fondazione chiede all'Agenzia se, in entrambi gli scenari, conservi il diritto alle agevolazioni originariamente fruite.

    Perché la vendita entro il quinquennio non fa scattare la decadenza

    L'art. 82, comma 4, CTS individua solo due cause di decadenza dal beneficio:

    • la dichiarazione mendace resa in atto
    • il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni dal trasferimento. 

    La norma non richiede che l'ente mantenga la proprietà per l'intero quinquennio: richiede solo che, entro quel termine, il bene sia stato effettivamente impiegato per gli scopi istituzionali.

    Nel caso della Fondazione ALFA, l'immobile è stato utilizzato direttamente fin dal giorno dell'acquisto e la destinazione è proseguita senza interruzioni fino alla vendita. 

    Questo basta a "cristallizzare" il beneficio: la cessione successiva, anche se avviene prima dei cinque anni, non fa venir meno l'agevolazione già maturata.

    In pratica: se avete già avviato l'utilizzo diretto e lo interrompete solo per vendere il bene in un momento successivo, l'agevolazione resta acquisita. Diverso sarebbe il caso di un immobile mai utilizzato per gli scopi istituzionali e ceduto prima di qualunque utilizzo diretto: qui la decadenza scatterebbe.

    L'Agenzia fonda la propria interpretazione richiamando la disciplina, ora abrogata, prevista per le ONLUS dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (ante riforma 2011), che imponeva l'utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. 

    Su quella norma, le circolari n. 168/1998 e n. 18/E/2013 avevano già chiarito che la decadenza si verificava solo per dichiarazione mendace o mancato utilizzo nel biennio, senza che la successiva alienazione del bene rilevasse. L'Agenzia estende oggi lo stesso principio interpretativo alla disciplina CTS, sostanzialmente analoga nella struttura.

    Attenzione però alla plusvalenza: la vendita entro 5 anni è comunque tassata

    Il mantenimento dell'agevolazione di registro non significa esenzione totale. 

    Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita di un immobile posseduto da meno di cinque anni rientra tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. 

    La plusvalenza imponibile è calcolata, secondo l'art. 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo di acquisto, maggiorato dei costi inerenti al bene. Questo aspetto va sempre verificato prima di procedere alla cessione, perché incide sul regime fiscale complessivo dell'operazione, anche quando l'immobile sia stato utilizzato per finalità non commerciali.

    Utilizzo indiretto (locazione a terzi): stessa soluzione

    Il secondo quesito riguarda l'ipotesi alternativa: mantenere la proprietà e locare l'immobile a terzi, destinando i canoni alle attività istituzionali. L'Agenzia applica gli stessi principi del primo quesito: poiché l'immobile era stato comunque destinato, sin dall'acquisto, all'utilizzo diretto per un periodo significativo, il successivo passaggio a un utilizzo indiretto (locazione con destinazione dei proventi agli scopi istituzionali) non compromette l'agevolazione già maturata.

    Agevolazione per ETS su immobili per scopi istituzionali

    Tabella di riepilogo

    Situazione Agevolazione registro/ipotecaria/catastale
    Utilizzo diretto avviato subito, poi vendita entro 5 anni Mantenuta
    Utilizzo diretto avviato subito, poi locazione a terzi con proventi a fini istituzionali Mantenuta
    Nessun utilizzo diretto entro 5 anni Decadenza (imposta ordinaria + sanzione 30% + interessi)
    Dichiarazione mendace in atto Decadenza

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf e badanti 2026: versamento in scadenza il 10 luglio

    Sono in scadenza i termini per il versamento della seconda rata dei contributi per colf, badanti baby sitter,  inquadrate con contratto di lavoro domestico.

    Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.

    Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.

    Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate

    Novità sui contributi lavoro domestico

    La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.

    Restano confermati:

    • gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
    • la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
    • l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.

    Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.

    Incentivo per chi posticipa la pensione

    La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando  che, per i lavoratori  domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la  quota in busta paga.

    L'istituto annuncia comunque una prossima circolare  in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.

    Istruzioni operative e e tabelle importi

    Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) € 1,71 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 1,92 (0,48) € 1,93 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,34 (0,59) € 2,35 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) € 1,25 (0,31)

    Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore. 

    Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) € 1,83 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 2,05 (0,48) € 2,06 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,50 (0,59) € 2,51 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) € 1,33 (0,31)

    I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato). 

    È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.

    Le scadenze per i versamenti. Come fare

    Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi  sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente 

    ATTENZIONE :  se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

    1° trimestre (gen-mar) entro 10 aprile 2026
    2° trimestre (apr-giu) entro 10 luglio 2026
    3° trimestre (lug-set) entro 10 ottobre 2026
    4° trimestre (ott-dic) entro 10 gennaio 2027

    I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.

    La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.

    Nel caso di cessazione del rapporto

    Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.

  • Turismo

    Green Tour Turismo: domande dal 15 luglio

    Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto. 

    Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.

    L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance). 

    Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.

    Green Tour Turismo: che cos’è

    Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour  si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.

    Della dotazione di 109 milioni di euro:

    • un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto, 
    • una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.

    Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese

    Green Tour Turismo: tutti i beneficiari

    La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:

    • alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
    • ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.

    Scarica qui la lista degli ammessi.

    Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.

    Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.

    Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati

    Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.

    Le spese,  sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:

    • al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.) 
    • e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).

    Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.

    Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.

    Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.

    Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.

    Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.

    Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia

    Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.

    Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026

    Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria

    I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.

    I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)

    1. Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
    2. Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
    3. Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
    4. Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.

    Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo e rischi fiscali: istruzioni ADE

    Con il Provvedimento n 200904 del 6 luglio le Entrate approvano ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente ad integrazione di provvedimenti precedenti.

    Controllo rischio fiscale TCF e obbligo di mappatura

    L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento
    collaborativo
    al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, nonché di realizzare condizioni di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di ridurre il contenzioso.
    La successiva legge 9 agosto 2023, n. 111, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati che sono stati attuati con il decreto
    legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 e con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
    Nell’ambito delle richiamate disposizioni di attuazione, un rilievo centrale hanno assunto le misure, introdotte nell’articolo 4 del Decreto, volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF” e a prevederne l’obbligo di adozione e di certificazione a carico dei contribuenti che intendono aderire al Regime.
    E’ stata prevista, in particolare, al comma 1 dell’articolo 4 del Decreto, l’obbligatoria mappatura anche dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili adottati dai contribuenti.
    In tale contesto, il comma 1-quater dell’articolo 4 del Decreto ha altresì disposto la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e l’aggiornamento di un efficace
    TCF e per la relativa certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

    Al fine di assicurare l’aggiornamento e l’integrazione delle medesime linee guida anche con riguardo alla mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 383481 del 10
    ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità.
    Il predetto tavolo tecnico cura la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili, attraverso la predisposizione di documenti da allegare, di volta in volta, alle
    medesime linee guida, e aventi a oggetto le particolari casisistiche oggetto dell’approfondimento congiunto e del confronto.
    Nel richiamato quadro normativo, le prime linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per la certificazione del sistema, sono state approvate
    con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
    Il citato Provvedimento, al paragrafo 1.3., ha previsto che le stesse linee guida possano essere periodicamente aggiornate o integrate anche mediante l’allegazione di ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi
    fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, incluse quelle derivanti dai lavori istituzionali del tavolo tecnico.
    In attuazione di quanto disposto con il Provvedimento del 10 gennaio 2025, le specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sono state poi approvate con
    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 33973 del 28 gennaio 2026.
    I documenti allegati alle linee guida approvate dai richiamati Provvedimenti hanno avuto ad oggetto le seguenti casistiche di rischi fiscali derivanti dall’adozione dei principi contabili:

    • “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
    • “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
    • “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”;
    • “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
    • “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”.

    Mappatura obbligatoria rischi fiscali: istruzioni ADE

    Il Provvedimento del 6 luglio approva le ulteriori specifiche istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti, elaborate dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro ad aggiornamento e integrazione.

    In dettaglio, le casistiche di rischio fiscale di cui ai documenti allegati al presente Provvedimento sono le seguenti:

    a) “Trattamento contabile delle cripto-valute”;

    b) “Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura”.

    Infine, con l’intento di semplificare l’azione amministrativa e di rendere più efficace il risultato perseguito, consistente nella conoscibilità delle ulteriori specifiche istruzioni che potranno essere adottate per la mappatura del rischio fiscale derivante dai principi contabili, il presente Provvedimento dispone che i futuri interventi di integrazione e aggiornamento delle linee guida potranno avvenire, in via automatica, anche attraverso la pubblicazione della nuova versione, integrata e aggiornata, nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata al regime di Adempimento collaborativo.