• Successioni

    Divisione ereditaria nulla se riguarda immobili abusivi

    La presenza di un fabbricato abusivo nell’asse ereditario può impedire lo scioglimento della comunione e il trasferimento dell’immobile a uno dei coeredi. 

    La Cassazione con l’ordinanza 25 giugno 2026, n. 21743. ha ribadito che la divisione ereditaria è soggetta alle norme sulla regolarità urbanistica previste per gli atti tra vivi, anche quando i beni provengono da una successione.

    Resta tuttavia possibile procedere a una divisione parziale dell’eredità, escludendo il manufatto irregolare e dividendo gli altri beni compresi nell’asse.

    Il caso: l’accordo di mediazione per dividere i beni ereditari

    La controversia nasce da un accordo di mediazione con cui alcuni coeredi avevano stabilito la divisione di terreni e immobili provenienti da un comune dante causa.

    Poiché l’accordo non era stato eseguito spontaneamente, una delle parti aveva chiesto al Tribunale di disporre il trasferimento degli immobili ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile, oltre al pagamento di un conguaglio.

    Il Tribunale aveva accolto la domanda. 

    La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello, secondo la quale gli eventuali manufatti abusivi presenti sui terreni non impedivano la divisione, trattandosi di beni provenienti da una successione.

    La vicenda è quindi arrivata davanti alla Cassazione.

    La Suprema Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che lo scioglimento della comunione ereditaria costituisce un atto inter vivos.

    Di conseguenza, la divisione avente a oggetto edifici o parti di edifici deve rispettare le prescrizioni contenute nell’articolo 46 del d.P.R. 380/2001 e nell’articolo 40 della legge 47/1985.

    Tali disposizioni prevedono la nullità degli atti di trasferimento o di scioglimento della comunione quando non risultino gli estremi della licenza, della concessione edilizia, del permesso di costruire o del provvedimento di sanatoria.

    Il fatto che l’immobile sia stato acquistato dagli eredi per successione non elimina quindi il problema urbanistico. La successione mortis causa non è colpita dalla nullità, ma il successivo accordo con cui i coeredi dividono il patrimonio è un negozio autonomo soggetto alle regole previste per gli atti tra vivi

    Manufatti abusivi sui terreni: perché non possono essere ignorati

    La Cassazione ha ricordato che neppure il giudice può produrre, attraverso una sentenza, un effetto che le parti non potrebbero ottenere mediante un valido contratto.

    Per questo motivo, una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 c.c. non può trasferire la proprietà di un edificio quando manca la documentazione urbanistica richiesta dalla legge.

    La verifica della regolarità edilizia costituisce inoltre una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché tutela l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio.

    Il giudice deve quindi accertare se i manufatti compresi nell’asse ereditario siano regolari, sanati oppure caratterizzati da difformità tali da renderli abusivi.

    La presenza di un immobile abusivo non blocca necessariamente la divisione dell’intero patrimonio.

    Secondo la Cassazione, il giudice può valutare una divisione parziale, escludendo dall’operazione il fabbricato irregolare. Gli altri beni ereditari possono essere divisi anche senza il consenso di tutti i coeredi.

    Il manufatto abusivo resta quindi in comunione, almeno fino alla sua eventuale regolarizzazione, demolizione o definizione secondo le procedure previste dalla normativa edilizia.

    Questa soluzione consente di bilanciare due esigenze: da un lato, impedire la circolazione giuridica degli immobili abusivi; dall’altro, garantire a ciascun coerede il diritto di ottenere lo scioglimento della comunione sugli altri beni.

    Le conseguenze operative per coeredi e professionisti

    Prima di sottoscrivere un accordo di divisione ereditaria è necessario verificare non soltanto la provenienza dei beni, ma anche la loro conformità urbanistica e catastale.

    Avvocati, notai e tecnici devono accertare la presenza dei titoli edilizi, di eventuali sanatorie e delle dichiarazioni richieste dalla legge. La semplice conoscenza dell’abuso da parte dei coeredi non è sufficiente a rendere valido l’atto.

    In presenza di irregolarità, potrà essere valutata la regolarizzazione del fabbricato oppure la sua esclusione dalla divisione.

    Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi annullato la sentenza d’appello limitatamente alla questione urbanistica e ha rinviato il giudizio alla Corte d’Appello di Genova, chiamata a verificare la natura dei manufatti e la possibilità di procedere a una divisione parziale.

    Divisione ereditaria con immibile abusivo: FAQ

    FAQ

    Un immobile abusivo può essere ereditato?

    Sì. Il trasferimento per successione non è nullo, ma l’immobile abusivo non può successivamente essere diviso o trasferito con un atto tra vivi privo dei requisiti urbanistici.

    La divisione ereditaria con un fabbricato abusivo è sempre nulla?

    La nullità riguarda la parte dell’atto avente a oggetto il fabbricato irregolare. Può essere possibile dividere gli altri beni, escludendo l’immobile abusivo.

    Il giudice può disporre il trasferimento dell’immobile abusivo?

    No. La sentenza ex articolo 2932 c.c. non può produrre effetti che le parti non potrebbero ottenere attraverso un contratto valido.

  • Banche e Assicurazioni

    Arbitro bancario: come risolvere rapidamente problemi con la banca

    L’ABF arbitro bancario e finanziario si occupa delle controversie tra clienti (consumatori e non consumatori, come imprenditori, microimprese e piccole imprese) e banche o intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
    Riguarda operazioni bancarie, finanziarie e servizi di pagamento.
    In particolare,  come spiegato anche dal Ministero delle Imprese (MIMIT) ,  si può ricorrere all'ABF per: 

    • problemi con un conto corrente,
    • contestazioni su mutui o prestiti,
    • addebiti non autorizzati su carte di credito, bancomat e altri strumenti di pagamento,
    • segnalazioni errate alla Centrale dei Rischi.

    Sono escluse le controversie tra imprese o tra privati senza che sia coinvolta una banca o intermediario.

    ABF arbitro bancario e finanziario: chi è

    L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale a carattere decisorio, supportato dalla Banca d’Italia che decide sulla base della documentazione presentata dalle parti e senza udienze

    Consente di risolvere le controversie senza bisogno di rivolgersi al giudice.

    Farvi ricorso è:

    • Facile: il ricorso si presenta online con una procedura guidata,
    • Conveniente: il costo è di 20 euro, rimborsati se il ricorso viene accolto (anche parzialmente),
    • Rapido: i ricorrenti ottengono una decisione in tempi brevi (all’incirca 4 mesi),
    • Accessibile: non serve un avvocato, ma è possibile farsi aiutare da un rappresentante, come un professionista o un’associazione dei consumatori.

    ABF artbitro bancario e finanziario. condizioni per interpellarlo

    Dopo aver inviato un reclamo all’intermediario e:

    • non hai ricevuto risposta entro 60 giorni (15 giorni lavorativi per questioni relative a servizi di pagamento), oppure
    • la risposta ricevuta non ti soddisfa.

    Il reclamo è obbligatorio per poter presentare ricorso all’ABF.

    In linea generale per attivare la procedure serve:

    • una registrazione: sul sito arbitrobancariofinanziario.it,
    • una presentazione del ricorso: tramite area riservata, seguendo la guida pdf e il video tutorial. In via straordinaria e solo nei casi espressamente previsti, in forma cartacea (via posta ordinaria o via PEC) presso una Filiale della Banca d’Italia
    • uno scambio di documentazione: l’intermediario presenta le sue controdeduzioni, il cliente può replicare e l’intermediario controreplicare,
    • una decisione: basata sulla documentazione, senza udienze.

    Entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (prorogabile solo per casi complessi) arriva la decisione e se l’intermediario non la rispetta l’inadempimento viene pubblicato per 5 anni sul sito internet dell’Arbitro e l’intermediario deve segnalarlo sul proprio sito web per 6 mesi.

    Arbitro bancario e finanziario: chi può farvi ricorso – i dubbi frequenti

    Serve un avvocato? No, ma puoi farti assistere se lo desideri

    Quanto dura? Circa 4 mesi in media

    Quanto costa? 20 euro, rimborsati in caso di accoglimento, anche parziale

    Qual è il valore massimo della controversia?

    • Fino a 200.000 euro se si chiede una somma
    • Nessun limite se si chiede solo l’accertamento di un diritto (es. cancellazione ipoteca, richiesta di documentazione)

    L’esito è vincolante? No, ma se l’intermediario non rispetta la decisione:

    • è segnalato per 6 mesi sul proprio sito
    • e per 5 anni sul sito dell’ABF.

    Attenzione a queste ulteriori regole: 

    • si possono presentare solo ricorsi su fatti avvenuti negli ultimi 6 anni antecedenti al ricorso
    • le decisioni sono consultabili sul sito dell’ABF, insieme alla Relazione annuale con i casi più frequenti.

  • Riforma fiscale

    Decreto Omnibus, ok definitivo: le novità per il concordato

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto, ha approvato in via definitiva un tris di decreti attuativi della delega fiscale:

    • il decreto Omnibus correttivo della delega fiscale,
    • il decreto sull'ordinamento della giurisdizione tributaria 
    • e quello sul federalismo fiscale. 

    Con questa tripla approvazione il Governo esaurisce il mandato ricevuto dal Parlamento con la legge 9 agosto 2023, n. 111. 

    Vediamo in particolare le novità introdotte dal decreto Omnibus correttivo.

    Per un primo commento allo schema preliminare (Atto del Governo n. 430), si veda il nostro articolo Decreto Omnibus: modifiche attese su utili occulti, costi pluriennali e valore normale. Aggiorneremo il presente articolo con il link al testo definitivo non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Ravvedimento speciale per chi rinnova il concordato

    Cambia la platea di chi potrà accedere al ravvedimento speciale abbinato al concordato preventivo biennale (CPB).

    Quest'anno la sanatoria non sarà aperta a tutti gli aderenti al concordato, ma riservata a chi ha già scelto il CPB per il primo biennio 2024-2025 e decide ora di confermarlo anche per il biennio successivo, il 2026-2027. Chi ha aderito solo al primo biennio senza rinnovare resta escluso dal beneficio. 

    Il perimetro temporale della regolarizzazione riguarda le annualità pregresse 2020-2023, precedenti quindi all'introduzione stessa del concordato. in pratica, chi rinnova "chiude" con il Fisco eventuali situazioni non regolarizzate di quegli anni, versando un'imposta sostitutiva invece di esporsi al rischio di un accertamento ordinario.

    Il meccanismo poggia su due leve: una maggiorazione della base imponibile e un'imposta sostitutiva delle ordinarie imposte sui redditi, entrambe calibrate sul punteggio ISA del contribuente, più alta l'affidabilità fiscale, più contenuto il prelievo:

    Affidabilità fiscale (voto ISA) Aliquota flat tax sostitutiva
    Da 8 in su 10%
    Da 6 a 8 12%
    Sotto 6 15%

    Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, l'imposta dovuta si riduce di un ulteriore 30%. Sotto quota 1.000 euro, tra IRPEF/IRES e addizionali, non si scende in ogni caso.

    Un esempio pratico. Un contribuente con voto ISA pari a 7 che deve regolarizzare un maggior imponibile di 20.000 euro per il 2022 verserà un'imposta sostitutiva del 12%, pari a 2.400 euro — una cifra nettamente inferiore rispetto a un accertamento ordinario, dove tra IRPEF/IRES, addizionali ed eventuali sanzioni il prelievo può facilmente superare il doppio o il triplo dell'importo.

    Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, l'imposta dovuta si riduce di un ulteriore 30%: nell'esempio precedente, se i 20.000 euro si riferissero al 2021, l'imposta scenderebbe da 2.400 a 1.680 euro. In ogni caso, il versamento complessivo tra imposte sui redditi e addizionali non può scendere sotto la soglia minima di 1.000 euro, anche quando il calcolo teorico risulterebbe inferiore.

    Chi conferma il concordato ottiene inoltre tre vantaggi accessori: 

    • può dilazionare l'imposta dovuta senza applicazione di interessi, 
    • vede ridotti di due anni i termini entro cui può subire un controllo, 
    • e accede a canali prioritari per compensazioni e rimborsi.

    Per tutti gli aderenti, a prescindere dal rinnovo, diventa possibile presentare un'integrativa per correggere il concordato, ottenendo un nuovo calcolo del reddito concordato — o della base imponibile IRAP ai fini della produzione netta — alla luce dei dati corretti.

    Tolleranza del 5% su Pos e scontrini

    Cambia anche il regime sanzionatorio legato all'incrocio, obbligatorio dal 2026, tra corrispettivi trasmessi dai registratori telematici e incassi rilevati dai terminali Pos.

    Uno scarto fino al 5% tra le due rilevazioni non farà più scattare sanzioni, un correttivo pensato per assorbire scostamenti fisiologici o errori di lieve entità senza penalizzare i contribuenti.

    Proroga per il tax control framework

    Guadagna tempo anche chi ha chiesto di entrare nel regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) nel biennio 2024-2025, slitta infatti al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del tax control framework.

    Novità in tema di accertamento

    Sul fronte dei controlli, il decreto alza l'asticella probatoria su due terreni classici del contenzioso. 

    Per le società a ristretta base partecipativa non basterà più un ragionamento presuntivo generico: ipotizzare utili distribuiti "in nero" ai soci richiederà riscontri puntuali — ricavi non contabilizzati o costi indeducibili perché inesistenti, sorretti da elementi specifici e verificabili, non da semplici deduzioni. 

    Stessa logica per le contestazioni di antieconomicità: il solo scostamento tra prezzo pattuito e valore di mercato non giustificherà più un rilievo, servendo il concorso di ulteriori indizi altrettanto solidi.

    Cambia infine il punto di partenza per calcolare i termini di accertamento su ammortamenti e spese pluriennali: conterà l'annualità in cui quella specifica voce di costo è stata dedotta la prima volta, non le dichiarazioni successive in cui viene semplicemente riportata.

  • Dichiarazione 730

    Rimborsi da modello 730: il monte ritenute si amplia anche alle imposte sostitutive

    Nella FAQ pubblicata il 31 luglio 2026 l’Amministrazione finanziaria è intervenuta sulle modalità di recupero dei crediti d’imposta derivanti dal 730, fornendo un chiarimento destinato ad avere rilevanti effetti operativi. Ciò in quanto la gestione dei conguagli per le eccedenze a favore del lavoratore, derivanti dall’assistenza fiscale, è da sempre un aspetto tra i più delicati per i sostituti d’imposta, visto che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il rimborso direttamente in busta paga – recuperando successivamente le somme erogate attraverso il modello F24. 

    La precisazione delle Entrate amplia la platea delle somme che possono concorrere al “monte ritenute”, cioè l’insieme degli importi che il sostituto può utilizzare per compensare i crediti derivanti dai rimborsi effettuati ai dipendenti nell’ambito dell’assistenza fiscale

    Il meccanismo dei rimborsi ai dipendenti

    È noto che, quando il modello 730 evidenzia un credito d’imposta, il contribuente non riceve normalmente il rimborso direttamente dall’Amministrazione finanziaria bensì dal proprio sostituto d’imposta, che provvede ad accreditarlo nella retribuzione utile. L’anticipazione finanziaria sostenuta dal datore di lavoro non rimane però definitivamente a suo carico: la normativa consente infatti di recuperare tali importi mediante compensazione nel modello F24, utilizzando le somme che il sostituto è tenuto a versare all’Erario in relazione ai propri obblighi fiscali.

    È proprio sull’individuazione di queste somme compensabili che si concentra il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

    Le imposte sostitutive interessate

    Tradizionalmente il recupero dei rimborsi veniva ricondotto principalmente alle ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente, oltre che alle addizionali regionale e comunale e agli importi trattenuti ai lavoratori nell’ambito dei conguagli derivanti dai modelli 730.

    La citata FAQ estende però questa impostazione, precisando che nel monte ritenute possono essere ricomprese anche diverse imposte sostitutive applicate a particolari componenti della retribuzione, come ad esempio quelle:

    • sui premi di risultato e gli importi collegati alla partecipazione agli utili dell’impresa (tra cui il codice tributo 1053)
    • per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali nel settore privato, quando assoggettati al particolare regime sostitutivo previsto dalla normativa (ad esempio il codice tributo 1075);
    • per le maggiorazioni/indennità riconosciute per prestazioni di lavoro notturno, festivo, a turni o nei giorni destinati al riposo (che includono il codice tributo 1076);
    • per le mance percepite dai lavoratori e assoggettate allo specifico regime fiscale introdotto negli ultimi anni (in cui rientra il codice tributo 1067);
    • per i compensi per il lavoro straordinario svolto dal personale infermieristico nei casi disciplinati dalle disposizioni agevolative (ad esempio codice tributo 1069).

    L’Agenzia precisando tuttavia che l’elenco dei codici non deve essere interpretato in senso tassativo: il principio può infatti estendersi anche ad altri codici istituiti successivamente, purché riferiti a imposte sostitutive riconducibili alle medesime finalità. 

    L’effetto pratico è in ogni caso quello di incrementare le disponibilità utilizzabili dal sostituto d’imposta per recuperare le somme anticipate ai dipendenti, rendendo più agevole la gestione finanziaria dei conguagli fiscali.

    Una lettura più ampia del monte ritenute

    L’aspetto di maggiore interesse della FAQ non risiede comunque tanto nell’individuazione delle singole imposte sostitutive, quanto nel principio generale che ne emerge. L’Amministrazione finanziaria riconosce infatti che tali versamenti possono essere assimilati, ai fini del recupero dei crediti da assistenza fiscale, alle ordinarie ritenute operate dal sostituto d’imposta; ne consegue che il datore di lavoro dispone di una base più ampia di importi compensabili attraverso il modello F24.

    Dal punto di vista operativo ciò può contribuire a ridurre le situazioni nelle quali il sostituto si trova temporaneamente esposto sotto il profilo finanziario per effetto dei rimborsi anticipati ai dipendenti.

    Le ricadute per i sostituti d’imposta

    Il chiarimento assume particolare rilievo per quei datori di lavoro che applicano frequentemente regimi fiscali sostitutivi alle diverse componenti della retribuzione. Nei periodi caratterizzati dall’erogazione dei rimborsi derivanti dai modelli 730, tali soggetti potranno infatti considerare anche queste imposte tra le somme disponibili per effettuare le compensazioni, ampliando significativamente il plafond utilizzabile.

    La FAQ – pur non modificando la disciplina sostanziale dell’assistenza fiscale – offre quindi un’importante precisazione interpretativa destinata a semplificare la gestione dei conguagli e a rendere più efficiente il recupero dei crediti anticipati ai lavoratori, confermando un’interpretazione estensiva del concetto di monte ritenute coerente con le esigenze operative dei sostituti d’imposta.

  • Accise

    Carburanti: proroga dello sconto accise fino al 25 agosto

    Nella seduta del 4 agosto, il Consiglio dei Ministri che ha prorogato fino al 25 agosto 2026 la riduzione di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio usato come carburante, già introdotta con il decreto legge del 27 luglio 2026 e in scadenza il 6 agosto.

    Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato in 245 milioni di euro le risorse necessarie a coprire la proroga, reperite anche attraverso una riduzione delle spese dei ministeri.

    Il provvedimento è arrivato dopo un vertice tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e lo stesso Giorgetti, a fronte di prezzi medi dei carburanti ancora sopra i 2 euro al litro: secondo l'Osservatorio prezzi del Mimit, al 4 agosto il gasolio in modalità self è tornato in media a 2,100 euro al litro (il livello più alto dal 29 luglio), mentre la benzina self resta stabile a 1,999 euro al litro.

    Dal 25 agosto, come precisato dalla Presidente Meloni, tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, che consente di finanziare una riduzione delle accise sfruttando il maggior gettito IVA incassato dallo Stato quando sale il prezzo del petrolio, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

    Il Governo ha annunciato che continuerà a monitorare l'andamento dei prezzi per valutare eventuali ulteriori interventi.

    Per il dettaglio della prima riduzione, si veda il nostro articolo Prezzi dei carburanti: a quanto ammontano le riduzioni fino al 6 agosto.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Servizio Pronto Ordini CNDCEC: come si usa e a chi indirizzarlo

    Con l’Informativa n. 96 del 10 luglio 2026, il CNDCEC, nella persona del Presidente Elbano de Nuccio, richiama i Presidenti degli Ordini territoriali alle corrette modalità di utilizzo del servizio “Pronto Ordini”, lo sportello di consulenza giuridica che il Consiglio Nazionale mette a disposizione per supportare l’interpretazione delle norme ordinamentali.

    Il documento è un richiamo organizzativo che mira a delimitare con precisione perimetro e modalità d’uso di uno strumento consultivo, per evitare sovrapposizioni con le prerogative decisionali degli Ordini e con le funzioni disciplinari del Consiglio Nazionale

    Pronto Ordini del CNDCEC: chiarite le regole di utilizzo

    Il Presidente ricorda innanzitutto che gli Ordini territoriali mantengono, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 139/2005, una competenza esclusiva e autonoma nella valutazione dei casi concreti, i pareri del “Pronto Ordini” hanno quindi natura puramente consultiva e non possono mai riguardare fattispecie specifiche già individuate, tanto meno situazioni su cui il Consiglio Nazionale stesso o il Consiglio Nazionale di Disciplina potrebbero in futuro essere chiamati a decidere in sede disciplinare,— evitando così che un parere preventivo interferisca con le proprie funzioni giudicanti.

    In secondo luogo, viene precisato che il servizio non è pensato per ricostruzioni organiche o trattazioni generali di interi istituti giuridici, ma serve esclusivamente a fornire orientamenti interpretativi puntuali su specifiche disposizioni normative, chiaramente individuate nel quesito posto.

    Pronto Ordini: dove inviarli

    Le richieste di pronto ordini vanno

    • sottoscritte personalmente dal Presidente dell’Ordine o dal Presidente del Consiglio di Disciplina. 
    • inviate a [email protected]

    Attenzione al fatto che non sono ammesse istanze a firma generica della segreteria.

    Infine, si segnala che i pareri di maggiore interesse generale vengono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Pronto Ordini, con periodica diffusione anche tramite le INFO alle Segreterie.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Rimborso TARI: i cinque anni decorrono dalla sentenza

    Il termine di cinque anni per chiedere il rimborso della TARI e degli altri tributi comunali non decorre necessariamente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

    Quando il diritto alla restituzione dipende dall’esito di un contenzioso, il termine può iniziare dal momento in cui tale diritto è stato accertato definitivamente con una sentenza passata in giudicato.

    È il principio attribuito all’ordinanza della Corte di cassazione n. 20433/2026, originata da una controversia relativa alla tassa sui rifiuti, ma potenzialmente applicabile anche ad altri tributi locali, compresa l’IMU.

    La decisione assume particolare rilievo per i contribuenti che, durante un giudizio, continuano a versare un tributo contestato. In questi casi, il diritto al rimborso potrebbe riguardare anche pagamenti effettuati molti anni prima della conclusione del contenzioso.

    TARI pagata durante il contenzioso

    La controversia riguardava la debenza della tassa rifiuti per alcune aree che, secondo il contribuente, erano destinate alla produzione di rifiuti speciali e non avrebbero quindi dovuto essere assoggettate al prelievo comunale secondo le modalità contestate.

    Il contribuente aveva impugnato la pretesa, ma nel frattempo aveva continuato a pagare il tributo. 

    Una volta ottenuta una sentenza definitiva favorevole, aveva presentato al Comune una richiesta di restituzione delle somme versate.

    L’ente locale aveva respinto l’istanza ritenendo decorso il termine previsto per il rimborso.

    Secondo questa impostazione, il quinquennio avrebbe dovuto essere calcolato separatamente dalla data di ciascun pagamento.

    La Cassazione avrebbe invece riconosciuto che, nel caso esaminato, il termine non poteva decorrere prima dell’accertamento definitivo dell’insussistenza del debito tributario.

    Quando decorre il termine per il rimborso dei tributi locali

    La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La disposizione prevede che il contribuente possa chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni:

    • dal giorno del versamento;
    • oppure dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

    La seconda decorrenza assume rilievo quando il carattere indebito del pagamento non è immediatamente riconoscibile, ma dipende da un fatto o da una decisione successiva.

    È il caso, ad esempio, di una sentenza che accerta definitivamente:

    • l’esenzione di determinate superfici dalla TARI;
    • l’illegittimità del presupposto impositivo;
    • l’errata classificazione di un immobile;
    • la riduzione della rendita catastale utilizzata per calcolare l’IMU.

    In tali ipotesi, il contribuente non dispone ancora di un diritto certo e definitivamente accertato finché il giudizio non si conclude.

    La sentenza definitiva fa partire il quinquennio

    Il principio espresso può essere riassunto in questi termini: quando il diritto al rimborso dipende direttamente dall’esito del processo, il quinquennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

    Non è quindi sufficiente considerare la data materiale del pagamento.

    Il collegamento tra il processo e il diritto alla restituzione deve però essere effettivo. La sentenza deve rappresentare il presupposto necessario per qualificare come indebite le somme versate.

    Se, invece, il contribuente era già in grado di conoscere e far valere autonomamente l’errore al momento del pagamento, potrebbe continuare a operare la decorrenza ordinaria dal versamento.

    Il principio può valere anche per l’IMU

    La regola non riguarda soltanto la tassa sui rifiuti. L’articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 disciplina infatti in termini generali il rimborso dei tributi di competenza degli enti locali.

    Un’applicazione significativa riguarda l’IMU calcolata su una rendita catastale successivamente ridotta dal giudice.

    Il contribuente può trovarsi a versare l’imposta sulla base della rendita iscritta in catasto, pur avendola contestata. Se il giudizio si conclude con una riduzione del valore catastale, i pagamenti effettuati nel frattempo possono risultare superiori a quanto effettivamente dovuto.

    In questa situazione il diritto al rimborso dipende dalla decisione sulla rendita, poiché la base imponibile dell’IMU è collegata alle risultanze catastali. La giurisprudenza ha già valorizzato il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio catastale e quello relativo all’imposta, riconoscendo il diritto alla restituzione degli importi pagati in eccesso durante il processo.

    Rimborsi anche per pagamenti molto risalenti

    L’effetto pratico del principio può essere rilevante.

    Un giudizio tributario o catastale può durare diversi anni. Se il termine per il rimborso iniziasse sempre dalla data del pagamento, alcune annualità potrebbero risultare già decadute al momento della sentenza definitiva.

    Facendo decorrere il quinquennio dal passaggio in giudicato, il contribuente può invece chiedere la restituzione anche di somme versate molto tempo prima, purché:

    1. i pagamenti siano collegati alla questione decisa dal giudice;
    2. la sentenza abbia accertato definitivamente l’insussistenza, totale o parziale, del tributo;
    3. l’istanza sia presentata entro cinque anni dalla formazione del giudicato;
    4. siano conservate le ricevute e la documentazione relativa ai versamenti.

    Il passaggio in giudicato non riapre automaticamente i termini per qualsiasi pagamento.

    Il contribuente deve dimostrare che il diritto alla restituzione è nato, o è diventato definitivamente accertabile, proprio in conseguenza della decisione giudiziale, occorre quindi verificare con attenzione:

    • l’oggetto del giudizio;
    • le annualità interessate;
    • le superfici o gli immobili considerati;
    • il contenuto del dispositivo;
    • la corrispondenza tra quanto deciso e quanto richiesto a rimborso.

    Una sentenza relativa a una specifica annualità o a determinate superfici non può essere estesa automaticamente a versamenti diversi, salvo che dalla motivazione emerga un principio applicabile anche agli altri periodi.

    In sintesi

    Situazione Decorrenza possibile del quinquennio
    Pagamento indebito immediatamente riconoscibile Dalla data del versamento
    Diritto subordinato a una sentenza definitiva Dal passaggio in giudicato
    TARI contestata per aree produttive di rifiuti speciali Dalla sentenza, se decisiva per il rimborso
    IMU pagata su rendita successivamente ridotta Dall’accertamento definitivo della nuova rendita
    Sentenza non collegata direttamente ai pagamenti Resta da verificare la decorrenza dal versamento

    FAQ

    Quanto tempo c’è per chiedere il rimborso della TARI?

    Il termine è generalmente di cinque anni. Può decorrere dal pagamento oppure dal momento in cui il diritto alla restituzione viene definitivamente accertato.

    Il contenzioso sospende sempre il termine per il rimborso?

    Non automaticamente. Occorre che l’esito del giudizio sia determinante per accertare l’insussistenza del tributo e il conseguente diritto alla restituzione.

    La stessa regola vale per l’IMU?

    Può trovare applicazione anche all’IMU, in particolare quando il rimborso dipende dalla riduzione definitiva della rendita catastale utilizzata per calcolare l’imposta.