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Legge di bilancio 2026: le principali misure attese in GU
La Legge di Bilancio per l'anno 2026 viene approvata dalla Camera con 216 voti favorevoli e 126 contrari.
Si tratta di una manovra finanziaria con circa 22 miliari di euro e alcune novità dell'ultimo minuto, il testo è atteso ora in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità dell'ultimo minuto vi sono:
- una tassa sui pacchi extra UE (Leggi Pacchi extra Ue: in arrivo un contributo di 2 euro)
- il raddoppio della tobin tax (Leggi Tobin Tax: ipotesi di raddoppio nella Legge di bilancio)
Riepiloghiamo alcune delle misure in essa contenute.
Legge di Bilancio 2026: cosa prevede per l’irpef
Una delle certezze della manovra è la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%.
La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.
Con l'articolo 2 si prevede di modificare l’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituiendo le parole «35 per cento» con: «33 per cento».
Inoltre all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare
della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».Aliquote IRPEF 2025
Scaglioni di reddito
23 per cento
Fino a 28.000 euro
35 per cento
Da 28.001 a 50.000 euro
43 per cento
Da 50.001 euro
Legge di bilancio 2026: arriva la Rottamazione quinquies
Il nuovo condono delle cartelle come anticipato più volte non sarà generalizzato, ma è:
- riservato a specifiche categorie di contribuenti,
- limitato per importo, ad esempio sotto una certa soglia,
- affiancato da un saldo e stralcio parziale
Vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023.
Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali.
La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento.
Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.
Leggi anche: Rottamazione quinquies: tutte le regole per richiederla
Legge di bilancio 2026: cosa contine per le famiglie
Sono stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE.
Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro.
Sono finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.
Inoltre è rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.Inoltre viene previsto l’incremento di 260 euro all’anno per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.
Per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori.
Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese
Tra le ultime novità la ritenuta universale tra le imprese all'1%, norma che vuole combattere l'evasione fiscale per piva e professionisti.
Leggi qui per approfondimento: Ritenuta universale all'1%: spunta in legge di bilancio 2026
Inoltre, tra le altre novità, si prevede un iperammortamento ossia ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.La maggiorazione green non è stata confermata.
Saranno presenti nel triennio il credito d'imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).
È prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax.
Viene rifinanziata anche la misura agevolativa “Nuova Sabatini”.
Inoltre per le Banche confermato il contributo del settore finanziario con il coinvolgimento di banche e assicurazioni.
Tra le misure è prevista la proroga del rinvio delle deduzioni relative alle svalutazioni e perdite su crediti, nonché del costo dell’avviamento, connesse alla rilevazione delle imposte differite attive (DTA).
Sugli utili accantonati a patrimonio che vengono liberati e distribuiti prevista una imposta agevolata, viene infine mdificata l'aliquota IRAP e confermata parziale deducibilità di perdite ed eccedenze ACE.
Si attende ora il testo della Gazzetta Ufficiale
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Modello IVA 2026: pubblicata la bozza con novità
Le Entrate hanno pubblicato in data 19 dicembre le bozze dei dichiarativi per il prossimo anno, anno d'imposta 2025.
Tra gli altri vi è il Modello IVA 2026 in bozza, vediamo una sintesi delle novità da tenere in conto.
Modello IVA 2026: pubblicata la bozza con novità
Nella dichiarazione IVA 2026, pubblicata in bozza dall’Agenzia delle Entrate vi sono diverse novità.
Come specificato anche dal comunicato stampa della stessa agenzia nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore.
Intanto riepiloghiamo brevemente che il modello di dichiarazione annuale IVA 2026 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2025.
Per la dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare in alternativa il modello IVA BASE 2026 provvedendo dal 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
In tal caso, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file e successivamente fornisce un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Relativamente a quanto segnala la stessa agenzia per i quadri VE e VJ e le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 59 a 62, della legge di bilancio 2025 prevede, per le prestazioni di servizi individuate dall’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA, un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’IVA è effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
A seguito di questa opzione, prestatore e committente concordano che l’Iva sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi.
Si rimanda alla versione definitiva del Modello IVA 2026 anni d'imposta 2025 che verrà pubblicata entro il mese di gennaio prossimo.
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Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026
Il DDL di Bilancio 2026 atteso alla Camera per il voto finale prima della entrata in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una morma per le società.
In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.
I commi 42-43, modificato al Senato, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
Ires e plusvalenze: novità in arrivo per il 2026
A seguito della modifica operata in sede referente al Senato, l’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.
Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.
A seguito delle modifiche introdotte, è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta.
Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).
La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:
- per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
- in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).
Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le
plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in
quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte
proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro.
La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.
La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).
Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove
disposizioni.
Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
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Pagamenti ai professionisti dalla PA: norma riscritta in Legge di Bilancio
La Legge di bilancio 2026 sarà approvata con fiducia domani 30 dicembre alla Camera per poi approdare in GU.
Tra le modifiche della fase emendativa vi è quella relativa alla discussa norma sul blocco dei pagamenti della PA ai professionisti non in regola dal punto di vista fiscale e contributivo.
Ricordiamo che l'iniziale formulazione dell'articolo era piuttosto generica e i Commercialisti, in particolare "Professionisti insieme", con un comunicato stampa ne avevano chiesto l'abolizione.
Ora l'articolo è stato riscritto e ridimensionato, vediamo come.
Pagamenti PA ai professionisti: norma riscritta in Legge di Bilancio
L'ANC, Associazione nazionale commercialisti, e il CNDCEC si sono fortemente opposti alla norma iniziale che avrebbe bloccato i pagamente da parte della PA ai professionisti non in regola dal punto di vista fiscale e contributivo.
Con una fase emendativa la norma è stata modificata e dovrebbe essere introdotta nella attuale formulazione.
Si interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.
Ora la norma prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.
La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarda, in breve, i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.
In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento è sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.
Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.
Il comma introdotto recita precisamente quanto segue: All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere,
direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ». -
Rottamazione tributi enti locali: in legge di bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 verrà approvato entro domani 30 dicembre per poi andare in GU ed entrate in vigore il 1° gennaio.
Tra le norme ve n'è una che tratta di definizione agevolata in materia dei tributi delle regioni e degli enti locali.
Rottamazione tributi enti locali: norma in sintesi
La disposizione introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102).
Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104).
I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata.
Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata.
Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.
Rottamazione tributi enti locali: cosa riguarda
In sintesi, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
Si precisa inoltre che rimane ferma per i medesimi enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità.La definizione agevolata deve inoltre essere introdotta dai suddetti enti con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza.
Si estende la facoltà di ciascuna regione e ciascun ente locale di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
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Bonus casa 2026: cosa ci aspetta
Il DDL di Bilancio 2026 sarà approvato martedì alla Camera con il voto di fiducia, il testo in arrivo è blindato già dalla approvazione in Senato.
I lavori sul primo testo approvato in ottobre sono stati concitati con modifiche e novità dell'ultimo minuto.
Riepiloghiamo il contenuto della norma sulle detrazioni per le ristrutturazioni, cosa ne sarà dei bonus casa dal 1° gennaio 2026.
Bonus casa 2026: il Governo conferma l’assetto attuale, la riduzione % è rimandata al 2027
Il testo della manovra finanziaria 2026 introduce la tanto annunciata proroga per i bonus edilizi.
Il Ministro Giorgetti aveva illustrato le misure per i bonus edilizi e la norma e rimasta invariata dalla prima versione.
Ricordiamo anche che, già il Vice Ministro Leo e la vice MInistro Gava lo avevano annunciato con il supporto di ANCE Associazione dei costruttori edili.
L'assetto dei bonus edilizi prevede due requisiti:
- possesso dell’abitazione principale, e quindi residenza, nell’immobile ristrutturato,
- proprietà o altro diritto reale sullo stesso immobile.
Alle suddette condizioni dal 2026 il bonus casa sarà del 50 per cento. Per chi, invece, ristruttura la seconda casa lo sconto sarà al 36 per cento.
Senza la proroga ora confermata anche se si attende la norma definitiva, dal 2026 sarebbe scattato il taglio delle due aliquote, rispettivamente al 36 e al 30 per cento.
Inoltre, ricordiamo che dal 2026, subiranno una battuta di arresto anche:
- il bonus mobili, attualmente al 50%
- il bonus barriere architettoniche al 75%
- il superbonus al 65%.
Riportiamo la norma dettagliatamente:
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 14, comma 3-quinquies:
- 1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese
- sostenute nell’anno 2027»;
- 2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
- 1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
- 2) al comma 1-septies.1:
- 2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
- 2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
delle spese sostenute per l’anno 2027»; - 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «2024, 2025 e 2026»
Ricordiamo che sui bonus casa, restano valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 8/2025e, in primo luogo, per quel che riguarda la destinazione dell’immobile ad abitazione principale si continuerà a far riferimento alla definizione di cui al comma 3-bis, articolo 10 del TUIR: “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.”
Per quel che riguarda le tempistiche, è sufficiente che l’immobile sia adibito a prima casa alla fine dei lavori.
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Referendum 2026: nuove regole e onorari
Il Consiglio dei Ministri del 22 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.
Il provvedimento interviene per garantire l’ordinato svolgimento delle tornate elettorali previste per il prossimo anno, ottimizzando le procedure organizzative e i tempi delle operazioni di voto.
Il Decreto è stato pubblicato in GU n 299 del 27 dicembre ed è in vigore dal 28.12.
Referendum 2026: nuove regole e onorari
Le norme rispondono all’esigenza di assicurare la massima partecipazione dei cittadini e l’efficienza della macchina amministrativa in occasione delle scadenze elettorali e referendarie.
Il testo prevede il prolungamento delle operazioni di votazione, stabilendo che per le consultazioni dell’anno 2026 le urne rimangano aperte nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Tale misura mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto, riducendo il rischio di affollamenti presso i seggi e garantendo un tempo congruo per l’afflusso degli elettori.
Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di accorpamento di diverse tipologie di consultazioni (cosiddetto election day), al fine di generare risparmi per la finanza pubblica e limitare i disagi per l’attività scolastica nei plessi sede di seggio.
Vengono infine aggiornate le indennità spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e disciplinate le procedure per il riparto delle spese tra lo Stato e gli enti locali interessati.
In particoalre, in ragione del prolungamento delle operazioni di votazione ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni.
In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative.Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì