• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: documento del CNDCEC

    A seguito delle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale non quotate applicabili dal 1° gennaio 2025, il CNDCEC ha pubblicato il documento con aggiornamento del precedente datato 2021, intitolato “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate” di oltre 200 pagine.

    Il documento, tra gli altri temi si sofferma sulla verbalizzazione puntuale, completa e coerente delle attività svolte come fattore imprescindibile del corretto adempimento dei doveri da parte del collegio sindacale. 

    Infatti, la verbalizzazione incompleta o troppo generica può costituire inadempimento ai propri doveri e rappresenta un fattore di rischio, anche in termini di responsabilità civile e penale.

    Il documento in oggetto ha fornito un elenco di verbali per guidare il collegio sindacale di società non quotate nello svolgimento del proprio incarico. 

    Vediamo in sintesi l'obiettivo di questo documento dei Commercialisti.

    Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: il documento del CNDCEC

    Il documento, reperibile sul sito del Consiglio nazionale, a cura della Commissione di studio “Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate è una rielaborazione approfondita del documento pubblicato nel 2021, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate utilizzabili dal 1° gennaio scorso.
    Le novità normative che hanno inciso significativamente sull’attività di vigilanza e sui compiti del Collegio sindacale, oggi posto al centro dei flussi informativi con i restanti organi, contiene un ampio commento sul tema.
    Come precisa lo stesso documento, in riferimento alla Norma 2.1. delle Norme di comportamento del Collegio  sindacale di società non quotate che esplicita la regola per cui il Collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento, si intende fornire ai professionisti indicazioni operative per la redazione dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, evidenziando gli aspetti e le attività di particolare importanza ai fini delle verifiche effettuate durante il mandato.

    Il comunicato del CNDCEC specifica che in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale hanno valore meramente indicativo.

    I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo. 

    Accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi proposti dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti. 

    Ciò è valido anche per le note nelle quali vengono illustrati contenuti ulteriori o alternativi rispetto a quelli che caratterizzano, solitamente, i contesti esaminati. 

    I nuovi schemi operativi rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei sindaci e dovranno pertanto essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione ai casi specifici, non potendosi in questo documento rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono concretamente verificarsi.

  • Ipotecaria e catastali

    Visura catastale: come utilizzare il servizio delle Entrate

    Le Entrate hanno pubblicato la guida aggiornata al 2025 con tutte le regole per richiedere una visura catastale dal sito ADE.

    Ricordiamo che, l’Agenzia delle entrate ha attivato dal 1° febbraio 2021 la piattaforma tecnologica denominata “SIT” (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione dei cittadini, per la visura attuale, e dei professionisti, per la visura storica (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2021).
    Il processo di graduale trasferimento dei dati del catasto e la conversione delle applicazioni dalla vecchia alla nuova piattaforma non hanno avuto carattere esclusivamente tecnologico.

    Nel tempo è migliorato l'aspetto grafico (il layout) della visura catastale e sono cambiate le modalità di predisposizione e presentazione delle domande di voltura catastale. 

    La novità hanno coinvolto non solo i professionisti, ma anche i cittadini che possono autonomamente presentare istanza di voltura in caso di
    successione.
    La guida pubblicata ora, descrive le numerose informazioni contenute nel modello. 

    L’organizzazione e l’esposizione dei dati all’interno della visura ha il fine di consentire una migliore comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle titolarità degli immobili. 

    Ricordiamo anche che l’articolo 7 del decreto legislativo n. 139/2024 ha introdotto importanti innovazioni in tema di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, attribuendo all’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole sulla libera consultazione dei servizi. 

    L’attuazione è avvenuta con il Provvedimento del 30 dicembre 2024.
    Infine, si evidenzia che dal 1° gennaio 2025 sono rilasciate in esenzione dei tributi anche le visure catastali online su immobili dei quali il richiedente non risulti titolare in catasto.
    Negli altri casi (visure catastali su immobili presso gli sportelli sui quali il richiedente non risulti titolare) si applica il tributo previsto dalla tabella dei tributi speciali catastali allegata allo stesso decreto legislativo n. 139/2024 (pari a 3 euro).

    Visura catastale: che cos’è

    La visura catastale è un documento, rilasciato dall’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate, che permette di acquisire molteplici informazioni relative ai beni immobili (terreni e fabbricati):

    • i dati identificativi e di classamento
    • i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie catastali
    • i dati grafici dei terreni (visura della mappa) e delle unità immobiliari urbane (visura della planimetria)
    • l’indirizzo (solo per le unità immobiliari urbane)
    • le causali di aggiornamento e annotazione.

    Inoltre, è possibile consultare:

    • le monografie dei Punti Fiduciali e dei vertici della rete catastale
    • l’elaborato planimetrico (elenco subalterni e rappresentazione grafica)
    • gli atti di aggiornamento catastale.

    Le informazioni catastali, a eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e l’accesso è consentito a tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali e nel rispetto della normativa vigente.

    Visura catastale: come si richiede

    Il servizio di consultazione di visura catastale può essere effettuato su immobili propri o di altri, vediamo le due modalità.
    Il servizio “CONSULTAZIONE PERSONALE” consente di ottenere, gratuitamente e limitatamente agli immobili dei quali il richiedente risulta titolare di diritti reali:

    • la visura catastale attuale (con gli intestatari catastali) o storica (senza intestatari) per immobile contenente i dati identificativi, di classamento, le causali di aggiornamento e annotazione, la superficie catastale e l’indirizzo (solo per i fabbricati)
    • la visura della mappa con la rappresentazione della particella del catasto terreni
    • la planimetria dell’unità immobiliare urbana
    • l’ispezione ipotecaria, con l’elenco delle formalità riguardanti l’immobile selezionato, le singole note e, se disponibile, il relativo titolo, presenti nella banca dati informatizzata dei registri immobiliari.

    I documenti sono forniti anche in formato pdf. Si può accedere al servizio, disponibile nell’area personale di Fisconline / Entratel, con:

    •  il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” (SPID)
    • la Carta di Identità Elettronica (CIE)
    • la Carta Nazionale Servizi (CNS)
    • le credenziali dell’Agenzia delle entrate per l’accesso a Entratel / Fisconline (finoa quando saranno in uso).

    Il servizio “VISURA CATASTALE” consente l’accesso telematico gratuito alle banche dati catastali anche se il richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile, esso consente di ottenere:

    • le visure attuali per soggetto, ossia limitate agli immobili su cui il soggettocercato risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica)
    • le visure, attuali o storiche, per immobile (censito al catasto terreni o al catasto fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali
    • la visura della mappa di una particella censita al catasto terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

    Si può accedere al servizio, disponibile nell’area riservata di Fisconline / Entratel, con:

    • il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” (SPID)
    • la Carta di Identità Elettronica (CIE)
    • la Carta Nazionale Servizi (CNS)
    • le credenziali dell’Agenzia delle entrate per l’accesso a Entratel / Fisconline (fino a quando saranno in uso).

    La ricerca è estesa a tutto il territorio nazionale, a esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano.

    I documenti sono forniti su file in formato pdf.

    La visura attuale e la visura storica

    I modelli di visura attuale si differenziano, in particolare:

    • per soggetto: situazione catastale relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale relativa a un immobile urbano
    •  per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale (terreno o fabbricato)
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale presente in catasto con più qualità colturali insistenti sulla stessa particella (dichiarato come immobile porzionato).

    Si riportano, di seguito, i modelli delle visure attuali più frequenti, con la descrizione delle sezioni e dei relativi campi

    La visura storica si differenzia per l’esposizione delle informazioni censuarie per periodi temporali e in base all’ordine cronologico con cui sono entrate nella banca dati. 

    I modelli di visura storica si differenziano, in particolare:

    • per soggetto: situazione catastale storica relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale storica relativa a un immobile urbano.

    La visura storica, sia per soggetto che per immobile, può essere richiesta in due formati differenti: analitico e sintetico.

    La visura analitica utilizza il layout grafico introdotto con il passaggio alla piattaforma informatica SIT (Sistema Integrato Territorio), mentre la visura sintetica è fornita in un formato tabellare analogo a quello disponibile su Territorio Web.

    Si riportano, di seguito, i modelli delle visure attuali più frequenti, con la descrizione delle sezioni e dei relativi campi.

  • Redditi esteri

    Pensionato estero: il caso del regime opzionale per i redditi da liquidazione

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 292 del 2025, ha chiarito un tema molto rilevante per i pensionati esteri che intendono rientrare in Italia beneficiando del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR.

    Il quesito riguarda in particolare la tassazione applicabile all’avanzo di liquidazione derivante dallo scioglimento di società estere partecipate dal contribuente.

    La questione tratta la riconducibilità dell’utile da liquidazione tra i “redditi prodotti all’estero” assoggettabili all’imposta sostitutiva del 7%, prevista per i pensionati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno.

    Vediamo i chiarimenti Ade.

    Tassazione sostitutiva al 7% e liquidazione di partecipazioni estere

    L’Agenzia ricorda innanzitutto che il regime opzionale previsto dall'articolo 24­ter del Tuir  prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2,lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2­bis al decreto­legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

    Le modalità operative del regime sono state definite con il provvedimento del 31 maggio 2019 e numerosi documenti di prassi hanno chiarito la portata applicativa dell’agevolazione.

    La circolare n. 21/2020 precisa che “per espressa previsione normativa, i redditi da ''pensione'' sono equiparati a quelli di ''lavoro dipendente” ed ha anche chiarito che “l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero…”.

    L'agenzia richiama in tema di dividendi, l’interpello 766/2021, con cui è stato precisato che i dividendi percepiti da un neo‑residente sono considerati redditi di capitale prodotti all’estero se corrisposti da soggetti non residenti. Anche le distribuzioni di utili da società estere, anche se localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, rientrano tra i redditi esteri. Per tali redditi, l’imposta sostitutiva prevista dal Tuir esaurisce il prelievo fiscale in Italia.

    Alla luce del quadro normativo e di prassi l’Agenzia ritiene che i redditi derivanti dalla liquidazione di una società siano redditi di capitale (articolo 47, comma 7 del Tuir e circolare n. 52/2004) pertanto anche il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera è un reddito di capitale prodotto all'estero che può rientrare nel perimetro del regime opzionale in esame.

    Il cittadino residente in Francia che si trasferirà nel Sud Italia, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento (tra questi, la provenienza da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa, il trasferimento in un comune del Sud con meno di 20.000 abitanti, eccetera), potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva forfettaria stabilita dall’articolo 24-ter del Tuir anche per i redditi prodotti dalla liquidazione delle sue partecipate.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Derivazione rafforzata PMI: approvata nel correttivo irpef-ires

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra gli altri, anche il Decreto Correttivo Irpef-ires.  Il nuovo testo è stato riproposto al Governo, dopo i pareri delle Commissioni.

    Relativamente al reddito d’impresa, viene dato maggior spazio al criterio della derivazione rafforzata, in quanto la stessa è prevista, anche per le microimprese che scelgano di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice civile. 

    Tutti i dettagli della novità

    Derivazione rafforzata PMI: approvata dal Governo

    La relazione illustrativa al decreto evidenzia che nell’articolo 3 in applicazione del criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, tra l’altro, il “rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici”, si interviene sulle disposizioni finalizzate all’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili introducendo delle rettifiche agli articoli 83 e 109 del TUIR, come modificati dal decreto legislativo n. 192 del 2024, nonché integrando le disposizioni contenute negli articoli 10 e 13 del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024, al fine di: 

    • definire gli effetti della rinuncia alle regole semplificate di redazione del bilancio d’esercizio per le micro-imprese; 
    • modificare la disciplina fiscale riguardante gli interessi di mora e 
    • revisionare le disposizioni riguardanti il riallineamento dei valori contabili e fiscali, in presenza del cambio delle rappresentazioni contabili adottate dalle imprese. 

    Con la modifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), viene integrato l’articolo 83 del TUIR per precisare le condizioni cui risulta subordinata l’applicazione del regime di derivazione ai soggetti che rientrano nell’alveo delle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile. 

    In particolare, si fa riferimento alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, predisponendo un bilancio in forma abbreviata – ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile – o in forma ordinaria.

    Con le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2022 è stata limitata l’esclusione dalla derivazione rafforzata alle sole micro-impreseche non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”. 

    Tale disposizione, in base al suo tenore letterale, circoscrive l’applicazione del principio di derivazione rafforzata alle sole micro-imprese che optano per la redazione del bilancio “in forma ordinaria”, non consentendo la possibilità di fruire della derivazione rafforzata (anche) alle micro-imprese che abbiano scelto di redigere il bilancio nella forma abbreviata prevista dall’articolo 2435-bis del codice civile.

    Si evidenzia, altresì, che, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2435-ter del codice civile, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria” sono espressamente esclusi dalla redazione semplificata del bilancio, con le modalità previste per le micro imprese di cui al medesimo articolo 2435-ter del codice civile. 

    Anche per tali soggetti, quindi, poiché nei fatti vi è una rinuncia alle semplificazioni previste per le citate micro-imprese, è confermato il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazione e imputazioni temporali di bilancio (mediante l’accesso alla determinazione del reddito secondo il principio di derivazione rafforzata).

    Infine, l’integrazione contenuta nel comma 1, lettera b), ha lo scopo di confermare che a seguito dell’estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese che rinunciano alla semplificazione del proprio bilancio, trovano applicazione anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR.

    Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

    Riallineamento valori fiscali e contabili

    Per le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024 è stato razionalizzato il regime del riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. 

    Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:

    1. riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono, includendo sia maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (avviamento compreso), sia le operazioni diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente nonché le divergenze determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali;
    2. in alternativa, se il soggetto che ha posto in essere la predetta operazione, non intende optare per il riallineamento con il metodo del saldo globale, resta ferma la facoltà di riallineare: 
      • (i) le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024; 
      • (ii) i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).

    In applicazione del criterio direttivo dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della delega fiscale sulla “razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”, con le modifiche apportate all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Revisori di Sostenibilità: tutte le regole per la domanda

    Con Determina n 149 del 25 settembre del Ragioniere Generale dello Stato, è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità interamente nel 2024 o nel 2025) 

    Ricordiamo che iDecreto MEF del 19 febbraio, pubblicato nella GU del 3 marzo scorso, dettava le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società  di revisione  allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità,  nonché  le modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei  loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.

    Conclusa al 30 settembre la prima fase per le domande per i revisori di sostenibilità, si è aperta la fase n 2 che prevede quanto segue.

    • Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori. Su questo si chiaramano due faq specifiche:
      1. A decorrere dal 1° ottobre 2025 tutti i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nel 2024 o nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, compresi i revisori rientranti nella FASE 1 che non hanno richiesto l’abilitazione entro il 30 settembre 2025, possono presentare istanza di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nella sezione “Pratiche” dell’Area riservata personale di ciascun iscritto al registro, accessibile attraverso SPID o CIE.
      2.  I revisori rientranti nella FASE 2, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025, potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente a tale data
    • Fase 3 abilitazione a regime: nella determina del Ragioniere generale dello Stato del 25 settembre 2025 vengono stabilite altresì le medesime modalità di presentazione delle istanze previste per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2025 (FASE 2) – accesso modulistica dedicata nell’area riservata – anche per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Resta inteso che l’avvio concreto delle presentazione delle istanze di abilitazione di tali soggetti è condizionato all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del  tirocinio per la sostenibilità e all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 concernente “Regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.

    Riepiloghiamo ora tutte le regole del DM MEF del 19 febbraio.

    Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione

    Le regole stabiliscono che, ai sensi dell'art 2 comma 1 del decreto, possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti: 

    • a) i revisori  legali  iscritti  nel  registro  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si  sono  avvalsi  del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
    • b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo  le modalità stabilite con regolamento adottato ai  sensi dell'art.  2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; 
    • c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento  adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo; 
    • d) i revisori iscritti al registro entro la data del  1°  gennaio 2026  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalla   disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del  decreto  legislativo  6 settembre 2024, n. 125.

    Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione

    Nella domanda di abilitazione i  soggetti di cui  all'art.  2, comma 1, lettera  a),  indicano,  anche  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

    • a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; 
    • b) il codice fiscale; 
    • c) l'indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  recapito telefonico; 
    • d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali; 
    • e)  gli  eventuali  provvedimenti  in  essere  assunti  ai  sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo; 
    • f) il nome, il  numero  di  iscrizione,  l'indirizzo  e  il  sito internet dell'eventuale società di  revisione  presso  la  quale  il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; 
    • g)  ogni  altra  eventuale  iscrizione/abilitazione  in  albi   o registri di revisori legali o di revisori dei conti  in  altri  Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi,  con  l'indicazione  dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla  tenuta  degli albi o registri; 
    • h) la sussistenza dei  requisiti  di  onorabilità  definiti  con regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  lettera  a)  del decreto legislativo; 
    • i)  l'eventuale  rete  di  appartenenza,  così   come   definita nell'art. 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto  legislativo  e  nel Regolamento attuativo di cui  all'art.  10,  comma  13,  del  decreto
       legislativo; 
    • l) la  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni  eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; 
    • m) di aver provveduto al versamento del contributo di  iscrizione previsto di euro 50 indicando gli  estremi  della transazione necessari per identificare in maniera univoca  l'avvenuto pagamento; 
    • n) di aver svolto il tirocinio previsto  dall'art.  3,  comma  1, lettera d-bis) del decreto legislativo; 
    • o) di aver superato l'esame previsto dall'art.  4,  comma  3-ter) del decreto legislativo. 

    La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge  in materia di bollo. 

    La domanda di abilitazione per i revisori di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi  formativi  previsti  dall'art.  18, comma  4  del  decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. 

    Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c)  è  stabilito  con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai  regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b)  e  comma  4, lettera f-bis) del decreto legislativo. 

    I soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  d),  al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento  di un contributo fisso a  copertura  delle  spese  amministrative  e  di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze.
    Il contributo è versato con le modalità previste nell'art.  2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
    In deroga a quanto previsto dal  comma  2,  i  soggetti  di  cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo. 

    Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi

    La domanda deve  essere  predisposta  attraverso  la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito  istituzionale  della  revisione  legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
    Con Determina 149/2025 pubblicata dal MEF è fissato al 1° ottobre il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
    In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine  di consentire il  rilascio  dell'attestazione  di  sostenibilità   ai  soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma  1,  lettera a) del decreto legislativo 6  settembre  2024,  n.  125,  i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare  quali  responsabili  dell'esecuzione  dell'incarico  di attestazione della  sostenibilità, possono presentare  domanda  di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La domanda di abilitazione,  anche  in  ragione  del  numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve  essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile  nella sezione  pubblica  del sito istituzionale  della  revisione  legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a  mezzo  Posta  elettronica certificata. 

    Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione

    Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate  entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
    Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   se   accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al  richiedente  secondo  le  modalità  consentite dalla normativa  vigente,  assegnandogli  un  termine  non  superiore a trenta giorni per sanare le carenze.  Dalla  data  di  invio  della richiesta di integrazione e fino  alla  data  di  ricezione  di  tali elementi,  il  termine  previsto  dal  comma  1  per  il   compimento dell'istruttoria e' sospeso.
    Decorso infruttuosamente il  termine di  cui  al  comma  2, il Ministero dell'economia e delle finanze,  Ragioneria generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  dispone,  con  provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
    Il  provvedimento di  abilitazione  è  assunto dal  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Ragioneria  generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  che  provvede  altresì,  entro  il termine di cui al  comma  1, all'annotazione dell'abilitazione  nel registro assicurandone la pubblicità. 

    L''abilitazione allo svolgimento dell'attività  di  attestazione della  sostenibilità  decorre  dalla  data  del   provvedimento   di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per  i  soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda  di  abilitazione  così  come  indicata  nel  relativo provvedimento di abilitazione.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici 2025: aperta una lista d’attesa

    Il 18 novembre si è aperta la possibilità di presentare la domanda per il bonus elettrodomestici, lo prevede il DD 12 novembre del MIMIT.

    Nella sezione preposta al bonus del MIMI,  oltre alle regole generali e alla normativa, è stata pubblicata anche una sezione in risposta a i dubbi frequenti sul bonus elettrodomestici: 

    • A Informazioni generali sul bonus,
    • B Adesione dei produttori
    • C Adesione dei venditori, 

    per assistenza diretta a chi avesse dubbi sul bonus.

    In proposito ricordiamo anche che il MIMIT ha pubblicato il DD 22 ottobre con tutte le regole operative per il bonus elettrodomestici, manca solo la data che resterebbe confermata dalle anticipazioni per i primi di novembre.

    Ricordiamo che con il precedente Decreto MIMIT del 3 settembre erano state pubblicate le regole generali del bonus disciplianato regolato dalla Legge di bilancio 2025 e poi modificato dal Dl Bollette.

    Attenzione al fatto che, per usufruire della agevolazione vi è l’obbligo dello smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato. 

    Leggi anche: Bonus elettrodomestici: istruzioni per richiederlo su App-Io per richiederlo da metà novembre, come specificato dal Ministero, si attende la data.

    Per chi non avesse ancora individuato il punto vendita dove effettuare l'acquisto ecco il link che rimanda al sito del Ministero con tutti i negozi

    Il MIMIT in data 21 novembre ha aggiornato il proprio sito istituzionale alla pagina del bonus specificando quato segue.

    Sono state presentate oltre 800 mila domande per accedere al Bonus (dati aggiornati alla mattina del 21 novembre).

     Le richieste al momento superano le risorse disponibili, poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.

    Bonus elettrodomestici 2025: cosa riguarda

    L’articolo 1, nei commi da 107 a 111 prevede, per il 2025, un contributo economico per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa, favorendo il risparmio energetico, il riciclo degli apparecchi obsoleti e il sostegno all'industria.
    Si vuole incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica prodotti in Europa con l'obiettivo di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

    Il Decreto interpministeriale ha fornito l’elenco definitivo degli elettrodomestici ammessi all’agevolazione.

    Si tratta delle seguenti sette tipologie che dovranno rispettare determinati requisiti energetici:

    • lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore;
    • forni di classe energetica A o superiore;
    • cappe da cucina di classe B o superiore;
    • lavastoviglie di classe C o superiore;
    • asciugabiancheria di classe C o superiore;
    • frigoriferi e congelatori di classe D o superiore;
    • piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.

    Esclusi quindi gli elettrodomestici più piccoli, come phon, ferri da stiro, e condizionatori.

    Il Decreto ha chiarito inoltre le regole per i rivenditori, che dopo aver accettato il voucher e applicato la riduzione del prezzo, potranno ottenere il rimborso decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’acquirente.

    Il rimborso sarà riconosciuto da Invitalia, previo inserimento della documentazione richiesta da parte del venditore, docementi che dovranno essere conservati, anche per provare il corretto smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

    Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta

    Si stabilisce che il bonus è riconosciuto all'utente finale in forma  di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico.  

    Per tutta  la  durata  dell'iniziativa, il  riconoscimento  dei benefici previsti avviene  nei  limiti  delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni

    Il  contributo è riconosciuto rispettando l'ordine  temporale  di  presentazione  delle  istanze  e   il   suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilita' di risorse finanziarie.
    Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso  all'utente finale  maggiorenne  ed  e'  spendibile  presso  il   venditore  per l'acquisto di un solo  elettrodomestico  per  nucleo  familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.
    Il contributo è  riconosciuto  in misura  non  superiore  al  30  per  cento  del  costo  di   acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore  a  100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a  200  euro  per  ciascun elettrodomestico se l'utente  finale  ha  un valore  dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario  inferiore  a  25.000  euro annui

    Il contributo non puo' essere cumulato con altre agevolazioni, nonche' con  altri  benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
    Attraverso la piattaforma  informatica  sono  acquisiti  i  dati degli utenti finali che manifestano l'interesse  a  partecipare  alla presente iniziativa  e,  per  essi,  e'  accertato  il  possesso  dei requisiti

    All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra  indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il  diritto  al riconoscimento  del  contributo  e ne  indica  l'importo   massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una  validita'  limitata nel tempo dal momento dell'emissione,  associato  al codice  fiscale dell'utente finale richiedente. 

    La quantificazione dell'importo  del  contributo  definitivamente  spettante  all'utente finale  e'  effettuata  dalla  piattaforma  informatica  al   momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di  vendita  dell'elettrodomestico  scelto  dall'utente  finale.  

    Il venditore  riduce   di   pari   importo   il   prezzo   di   acquisto dell'elettrodomestico  ed  emette   fattura   di   vendita   riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita,  la  quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento  dell'elettrodomestico in sostituzione.
    Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore  entro il limite temporale di validita', l'utente finale puo'  rinnovare  la richiesta del contributo secondo le modalita'  indicate  nei  decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
    A  seguito  dell'accettazione  del voucher e  a  fronte  della riduzione del prezzo una volta decorso il  termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente  finale, il venditore matura il diritto a  ricevere  un  importo  alla  stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia  a  valere  sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da  parte  del venditore  nella   piattaforma   informatica   della   documentazione necessaria a comprovare  il  diritto  in  questione,  anche  ai  fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo art. 6. 

    A  tali fini, il  venditore  conserva  tutta  la  documentazione  relativa  a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher,  inclusa la documentazione riguardante  la  gestione  di  un  eventuale  reso, nonche' la documentazione  attestante  l'avvio  dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

    Bonus elettrodomestici: breve guida alla domanda

    Con il DD 22 ottobre del MIMIT si prevede che a partire dalla data che sarà indicata con successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 48.100.000,00, gli Utenti finali accedono alla Piattaforma informatica tramite:

    • interfaccia web dedicata, previa identificazione tramite SPID/CIE di livello almeno significativo, 
    • o tramite il Punto di Accesso telematico (app IO),

    e presentano l’istanza per richiedere il Voucher che consente l’acquisto di un Elettrodomestico per Famiglia Anagrafica 

    L'identità dell’Utente finale, in relazione ai dati del nome, del cognome, della data di nascita e del codice fiscale, è accertata con la CIE o con SPID.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti l’Utente finale, utilizzando il modello disponibile sulla Piattaforma informatica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:

    • a. che intende utilizzare il contributo elettrodomestici per l’acquisto di un Elettrodomestico destinato a sostituire un altro bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore (di seguito “Elettrodomestico obsoleto”);
    • b. che si impegna a consegnare l’Elettrodomestico obsoleto al Venditore per lo smaltimento dello stesso;
    • c. se è in possesso di un ISEE in corso di validità per il 2025, inferiore alla soglia di euro 25.000.

    Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti la Piattaforma informatica, per il tramite della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale:

    • a. verifica automaticamente, attraverso la data di nascita dell’Utente finale, che l’età del richiedente sia maggiore di 18 anni;
    • b. interroga il servizio messo a disposizione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale per verificare, nei casi di cui al precedente comma 3, lett. c), l’esistenza dell’ISEE riferito al Nucleo familiare di valore inferiore ad euro 25.000, nei soli casi in cui l’Utente finale abbia dichiarato di avere un ISEE al di sotto della suddetta soglia;
    • c. interroga la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
    • d. verifica l’eventuale presenza di altra istanza, antecedente, presentata da un componente della Famiglia Anagrafica dell’Utente finale.

     All’esito dei controlli, il contributo elettrodomestici viene attribuito all’Utente finale tramite la Piattaforma informatica, che genera il Voucher associato alla richiesta di contributo, inviando all’Utente finale apposita comunicazione a mezzo e-mail o tramite l’app IO, a seconda del canale da questi utilizzato per l’effettuazione della richiesta di accesso al contributo. 

    La comunicazione informa l’Utente finale dell’avvenuta attribuzione del contributo elettrodomestici, con contestuale invito ad utilizzare il Voucher entro le ore 23.59 del 15esimo giorno dalla sua emissione.

    Con le stesse modalità è comunicata l’eventuale mancata concessione del contributo elettrodomestici, con indicazione delle motivazioni ad essa

    sottese.

    I Voucher sono resi disponibili secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze registrate dalla Piattaforma informatica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili indicate al precedente comma 1.

    In caso di esaurimento delle risorse disponibili, PagoPA S.p.A., attraverso la Piattaforma Informatica, sospende la generazione dei Voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. In tal caso, la

    presentazione di nuove istanze è sospesa, in attesa della verifica di eventuali economie derivanti dalla procedura descritta.

    Ai sensi dell’art. 2, comma 8, del decreto interministeriale ciascun Voucher è emesso esclusivamente in favore dell’Utente finale richiedente ed ha la validità di quindici giorni solari dalla sua emissione, con scadenza alle ore 23:59 del quindicesimo giornon dall’emissione. Decorso tale termine, il Voucher è automaticamente annullato e le somme prenotate sono rimesse nella disponibilità dell’iniziativa. In ogni caso, l’assegnazione dei Voucher associati alle risorse finanziarie rinvenienti da economie è effettuata secondo l’ordine cronologico di registrazione delle istanze da parte della Piattaforma informatica, ferma la necessaria sussistenza in capo agli Utenti finali richiedenti di tutti i requisiti normativamente previsti.

    L’Utente finale che non abbia utilizzato il Voucher entro il termine di cui al precedente comma 7, oppure un componente della sua Famiglia Anagrafica, nel rispetto dei requisiti previsti, potrà richiedere l'emissione di un nuovo Voucher mediante presentazione di una nuova istanza secondo la procedura definita dal presente articolo. In tal caso l’istanza sarà trattata secondo l’ordine cronologico di ricezione. Attenzione al fatto che la data per le domande è il 18 novembre dalle ore 7 come le modalità indicate.

    Leggi anche Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher per avere informazioni sugli step che si verificano dalla domanda alla sua approvazione con relativa emissione del voucher spendibile

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: altre novità in arrivo

    Il DDL di legge di Bilancio 2026 contiene anche le regole per aderire alla Rottamazione numero cinque. 

    Prima di vedere le regole generali al momento presenti nella bozza di provvedimento vediamo di quali emendamenti si duscute e quali sono più probabili.

    Fra i correttivi più probabili figura il taglio di un quarto del tasso di interesse da corrispondere per i pagamenti.

    Inoltre, si discute sull'allargamento della sanatoria ai contribuenti colpiti anche da avvisi di accertamento, con l’obiettivo di ampliare la platea di una definizione agevolata.

    Nelle prossime riunioni governative si discuterà, del taglio al tasso di interesse applicato alle rate, che potrebbe scendere dal 4% scritto in legge di bilancio al 3% e di un alleggerimento delle cause di decadenza, ora automatica in caso di mancato pagamento dell’ultima rata, secondo la formulazione attuale. 

    Qualche novità potrebbe arrivare anche per la rottamazione quater, in corso di esecuzione che potrebbe subire novità dell'ultimo momento.

    In attesa di novità più concrede vediamo cosa contiene attualmente la norma in bozza del DDL di bilancio e che fino alla defintiva approvazione potrebbe subire modifiche.

    Rottamazione quinquies: tutte le regole

    Come evidenzia la prima bozza del DDL di bilancio 2026 per l'attesa rottamazione quinquies i debiti risultanti:

    • dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,
    • derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
    • o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, 
    • possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
    • versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

    Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

    • a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026
    • b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; 
    • c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

    Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

    Rottamazione quinquies: come aderire

    Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione  rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal norma ancora bozza.. 

    Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. 

    Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore della dichiarazione prevista e della comunicazione prevista dal comma 11, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 

    L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. 

    Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare  si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

    Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.

    Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive

    A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

    • a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    • b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
    • c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
    • d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    • e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
    • f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    • g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

    Rottamazione quinquies: le novità annunciate da Leo

    Occore anche evidenziare, in conclusione che il Viceministro Leo in un convegno tenutosi recentemente a Napoli ha annuncaito le novità sulla definizione agevolata numero cinque.

    In particolare, le rettifiche emendative all'attuale norma su riportata dovrebbero prevedere:

    • riduzione degli interessi dagli attuali 4% al 3% rendendo la definizione agevolata del prossimo anno più vantaggiosa;
    • l'estensione dei benefici della nuova sanatoria anche a chi è in regola con i pagamenti della rottamazione quater. 

    I contribuenti in regola con i pagamenti delle rate della rottamazione quater potrebbero essere ammessi al passaggio alla rottamazione quinquies beneficiando quindi di un piano di rateizzazione più lungo e con un maggior numero di rate, ossia passando da 18 a 54 rate
    Alla luce di queste novità diventa di particolare rilevanza la data del 30 novembre, entro cui è necessario versare l’importo dovuto per la decima rata della rottamazione quinquies, che ricordiamolo con tutte le festività e le tolleranze andrà versata entro il 9 dicembre prossimo.

    Leggi anche Rottamazione quater: scadenza il 30 novembre con tolleranza fino al 9.12..