• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio

    Il MIC Ministero della Cultura ha pubblicato il bando Bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva 2026.

    In sintesi il bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2026,
    per la realizzazione, in Italia e all’estero, di:
    a) progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 341, che: 

      • i. promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo (di seguito progetti “A – Internazionalizzazione e cineturismo”)
      • ii. favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, siano finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, siano finalizzati alla crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale (di seguito progetti “B – Sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi”);

    b) festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi, di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale;
    c) attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche, di cui all’articolo 7 del citato decreto ministeriale.

    Bando cinema e audiovisivi 2026: le risorse a disposizione

    Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 5 marzo 2026 n. 101 recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026”, le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per l’anno 2026, sono pari a:
    a) euro 2.334.750,00 per i progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, così ripartiti:
    i. euro 1.334.750,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punto i (A – Progetti per internazionalizzazione e cine-turismo);
    ii. euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), punto ii (B – Progetti per lo sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi);
    b) euro 6.000.000,00 per i festival, le rassegne e i premi cinematografici e audiovisivi, così ripartiti:
    i. euro 5.000.000,00 ai festival e alle rassegne;
    ii. euro 1.000.000,00 ai premi;
    c) euro 1.500.000,00 per le attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche

    Bando cinema e audiovisivi 2026: i beneficiari e i requisiti

    Le richieste di contributo possono essere presentate da:

    • enti pubblici e privati, 
    • fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria

    aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:

    a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
    b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo;
    c) essere in possesso di codice fiscale o partita IVA

    d) attestare, in forma di autocertificazione o di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
    e) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014;

    Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio

    La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
    a) presentata utilizzando la piattaforma informatica Direzione Generale Cinema on line, disponibile sul sito www.cinema.cultura.gov.it (di seguito: DGCOL);
    b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma
    digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
    c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando;
    d) presentata a partire dal 28 maggio 2026 ed entro il termine perentorio del 25 giugno
    2026 ore 23:59; 
    ai fini del rispetto di tale termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma e riportata nella PEC generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della richiesta online.

  • Versamenti delle Imposte

    Pagamenti imposte PIVA al 20 luglio: ipotesi di proroga

    Con una lettera congiunta, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo, si chiede una proroga delle scadenze fiscali delle PIVA alla luce delle novità del calendario emerse con la conversione del DL Fiscale.

    A tali richieste si è aggiunta nella serata di ieri anche quell'ANC associazione nazionale commercialisti.

    Proroga tasse PIVA al 20 luglio: le associazioni di categoria scrivono a Giorgetti

    Il comunicato congiunto evidenzia la necessità di una proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2025. 

    La richiesta nasce a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del software “Il tuo ISA 2026 CPB”, necessario per l’elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale 2026/2027.

    Le Organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese evidenziano che il rilascio dell’applicativo, inizialmente previsto entro il 15 aprile 2026 e successivamente differito al 15 maggio 2026 nell’ambito della conversione del decreto-legge n. 38/2026, ha inevitabilmente ridotto il tempo a disposizione di imprese e intermediari fiscali per effettuare le elaborazioni necessarie alla corretta determinazione delle imposte

    Inoltre, si evidenzai la necessità di ulteriori aggiornamenti del software per recepire le recenti modifiche normative approvate in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, relative all’introduzione di specifiche soglie di incremento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.

    Questa situazione genera, secondo le associazioni, rilevanti difficoltà operative sia per le imprese soggette agli ISA sia per i professionisti incaricati dell’assistenza fiscale.

    In vista della scadenza del 30 giugno prossimo, si chiede il differimento dei versamenti:

    • al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
    • al 19 agosto 2026 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

    L’intervento garantirebbe tempi congrui per gli adempimenti fiscali relativi alla campagna dichiarativa 2026.

    Medesime e dettagliate richieste arrivano dall'ANC che si aggiunge alle legittime considerazioni che dovrebbero condure allo slittamento dei pagamenti.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione 2026-2028: quando si paga? Consulta lo scadenzario ADER

    L'Ader ha recentemente reso disponibile un servizio denominato "Caledario delle Rottamazioni"  per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.

    Prima dei dettagli è bene soffermarsi su alcune novità fiscali recate dalla Legge di conversione del DL fiscale.

    Per la rottamazione quinquies le cui domande sono scadure il 30 aprile, il termine di tolleranza di cinque giorni si applicherà solo alla prima e unica rata e all'ultima. 

    Per le altre rate la scadenze saranno perentorie. 

    Il comma 2-bis inserito all’articolo 10 prevede che la tolleranza di cinque giorni rispetto alle scadenze ordinarie si applicherà limitatamente ai pagamenti previsti dalle lettere a) e c) del comma 95, articolo 1 della Legge di Bilancio 2026.

    Si tratta nello specifico:

    • dell’unica rata da versare entro il 31 luglio 2026;
    • dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

    In attesa della legge di conversione del dl fiscale in GU, dopo il passaggio alla Camera atteso per questi giorni, vediamo il servizio ADER con il calendario dei pagamenti delle rottamazioni.

    Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER

    L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.

    In particolare dal 30 marzo, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:

    • Rottamazione quater, 
    • Rottamazione quinquies in partenza.

    Si ricorda che per accedere alla ultima definizione agevolata stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 è possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile. Leggi qui: Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile per sapere come presentare le istanze online.

    Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026

    Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

    Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027

    Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili enti non commerciali: novità 2026

    Entro il 16 giugno, i soggetti obbligati, devo versare l'acconto o unica rata per l'IMU 2026.

    Leggi anche IMU 2026: tutte le regole per quest'anno.     

    Tra le novità ve ne sono a tema esenzione dall'imposta municipale propria per gli enti non commerciali.

    In particolare la Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, con i commi 853-856, ha introdotto una norma di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Esenzione IMU immobili enti non commerciali 2026

    Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel sistema previgente all’IMU, si riconosceva l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (c.d. “ICI”) per gli immobili utilizzati da enti non commerciali, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto.

    L'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

    Nel vigente regime “IMU”, tale disposizione è stata riproposta dall’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale, sono esenti dall’IMU: 

    • gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali [dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge n. 2012, n. 1 e quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

    Tale norma è stata oggetto di una sentenza della Corte UE e poi di una Decisione della UE che ha inferto una sanzione all'Italia.

    Pertanto la norma interpretativa della legge di bilancio 2026 va a dirimere la questione.

    Al comma 853 si precisa che, agli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, lo svolgimento delle attività
    assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali nei seguenti casi:

    •  tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun
      ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (lettera a) del comma 853);
    • se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera b) del comma 853)

    Quindi in sintesi la norma recepisce i criteri già individuati dall’art. 4 comma 2 del DM 200/2012, distinti a seconda che le attività assistenziali e sanitarie risultino o meno accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

    Con specifico riguardo alle attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate, si precisa che l’esenzione dall’IMU spetta indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell’utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.

    Infine si chiarisce che, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dall’IMU a favore degli enti non commerciali possessori di immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, è irrilevante l’inserimento di tali immobili in una specifica categoria catastale.

    Peraltro, con riguardo agli immobili a uso “misto” vanno comunque applicate le disposizioni di cui all’art. 91-bis del DL 1/2012 e all’art. 5 del DM 200/2012.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali: regole e schema IFEL per aderire

    Entro il 26 maggio dovrà essere convertito in Legge il Dl Fiscale, approvato per il momento dal Senato e giunto alla Camera per la conclusione dei lavori.

    Nel testo del DDL di conversiomne sono state inserite norme emendative in materia fiscale.

    In particolare viene approvata una norma che reca la possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali.

    Non saranno quindi i cittadini a presentare istanza per IMU, TARI ecc, ma dovrà essere prima l'ente di riferimento a "recepire" questa opportunità con apposita delibera.

    Vediamo in sintesi il contenuto della previsione e il calendario degli eventuali pagamenti per la rottamazione quinquies dei tributi locali.

    Rottamazione per tributi locali: il calendario

    Con l’emendamento approvato al DDL di conversione del decreto fiscale, si apre la strada della rottamazione quinquies ai tributi comunali.

    La definizione agevolata quinquies riguarda la totalità dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra 2000 e 2023, spetta ai Comuni se aderire con apposita delibera.

    In particoalre, entro il 30 giugno le delibere dovranno essere approvate e pubblciata sul proprio sito, poi inviate ad Ader, con le modalità che l’Agenzia dovrà stabilire entro il 15 giugno. 

    Attenzione al fatto che rispetto alla definizione agevolata deliberabile discrezionalmente dal Comune, ci sono molte differenze:

    • la rottamazione quinquies riguarda tutte le entrate comunali, tranne i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti;
    • si dovranno versare solo le somme dovute a titolo di capitale e i rimborsi spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;
    • per le multe stradali lo sconto riguarderà gli interessi;
    • possono essere estinti anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni erariali divenuta inefficace per il mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti;
    • sono interessati anche i debiti per i quali è pendente una controversia.

    Relativamente al calendario, la Riscossione renderà disponibili al 15 settembre 2026 i dati relativi ai carichi definibili, e la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre.

    Attenzione al fatto che il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo.

    Entro il 31 dicembre, Ader comunicherà ai debitori aderenti, l’ammontare delle somme dovute, e quello delle singole rate, che comunque non possono essere inferiori a 100 euro.

    Infine è bene specificare che la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, ovvero dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione, e i pagamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto del dovuto.

    Rottamazione enti locali: lo schema di delibera dall’IFEL

    L’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, L'ifel, ha preparato e pubblicato sul proprio sito uno schema di delibera per gli enti che si accingono a decidere sulla rottamazione introdotta dall’articolo 10-quinquies del decreto legge fiscale (Dl 38/26). 

    Accanto allo schema, una nota sulle novità approvate nella quale si evidenzia che circa 980 Comuni rinnoveranno i consigli comunali nel corso del mese di maggio, primo turno.

    Pertanto si chiede di valutare, almeno per questi enti di posporre il termine per la scelta dal 30 giugno al 31 luglio 2026.

    Scarica qui la Nota IFEL con riepilogo delle regole di adesione alla rottamazione quinquies e le considerazioni dell'istituto ANCI.

    Scarica qui il fac simile di delibera, proposto dall'IFEL

  • Banche e Assicurazioni

    Contributo extra profitti banche: i codici tributo per i pagamenti con F24

    Con la Risoluzione n 20 del 15 maggio vengono fissati i codici tributo per versare il contributo sugli extra profitti delle Banche.

    Vediamo i codici tributo approvati con la Risoluzione n 20/2026.

    Contributo extra profitti banche: i codici tributo per i pagamenti con F24

    Ricordiamo che i commi da 69 in poi dell'articolo 1 della legge 199/2025 hanno previsto che fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui all'articolo 26 comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n 136 può essere assoggettata a un contributo straordinario. 

    Tale contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate al comma 70 del presente articolo.

    L’aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.

    Il contributo straordinario, liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato è indeducibile e deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta.

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario sugli extra profitti delle Banche e  degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “2718” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”
    • “1948” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – INTERESSI da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30dicembre 2025, n. 199”;
    • “8956” denominato “Contributo straordinario sulla riserva – SANZIONE da ravvedimento – art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU: entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre inviare la Dichiarazione IMU 2026 per le variazioni da segnalare intervenute nel 2025.

    Su tale obbligo dichiarativo e in particolare sulla obbligatorietà della denuncia ai fini dell’applicazione di agevolazioni ed esenzioni, l’orientamento della Cassazione non appare univoco.

    Dichiarazione IMU 2026: regole base da rispettare

    Le regole basilari della dichiarazione IMU possono essere sintetizzate come segue:

    • l’obbligo dichiarativo esiste solo se contemplato nelle istruzioni ministeriali alla compilazione della denuncia, ciò in quanto ai fini IMU opera il principio secondo cui non bisogna dichiarare ciò che è già conoscibile dai Comuni;
    • la dichiarazione IMU, una volta presentata non deve più essere trasmessa a meno che non cambi la situazione immobiliare. 

    L'adempimento della denuncia è requisito costitutivo delle eventuali agevolazioni ai fini IMU solo se così è espressamente stabilito dalla legge. 

    Pertanto se la normativa di riferimento prevede la presentazione della denuncia a pena di decadenza dei benefici di legge, allora e solo allora l’omissione dichiarativa comporta la perdita del diritto all’esonero.

    A tale proposito però occorre specificare che la giurisprudenza della Cassazione non ha un orientamento sempre chiaro e coerente.

    Si cita la recente Cassazione n 26921/2025 che riguardante le aree fabbricabili che ha affermato il seguente criterio di diritto: "in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000 n. 212, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell’ente impositore" 

    Varie altre sentenze hanno statuito che nonostante la previsione di legge che imponga la presentazione della denuncia, viene esclusa la sussistenza di decadenza in caso di omissioni dichiarative, pertanto occorre evidenaziare che occorre valutare davvero il singolo caso di interesse.

    Leggi anche IMU 2026: tutte le regole per quest'anno