• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio

    Entro il 27 maggio bisogna aggiornare il documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale.

    Il CNDCEC in proposito ha pubblicato:

    • regole tecniche 2026
    • informativa n 27/2026

    Vediamo maggiori dettagli

    Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio

    In particolare, sono tenuti all’adempimento i dottori commercialisti e gli esperti contabili soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Dlgs n 231/2007.

    L’obbligo riguarda i professionisti che svolgono attività potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche all’interno di:

    • studi individuali;
    • studi associati;
    • società tra professionisti;
    • strutture professionali organizzate.

    L’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio nel suo complesso e per ciascun professionista associato che può predisporre una propria valutazione individuale.

    Attenzione al fatto che per i neoiscritti, la prima autovalutazione deve essere predisposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.

    Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: come farla

    Entro la scadenza, i professionisti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio, verificando se l’organizzazione interna e i presidi adottati siano coerenti con il livello di rischio rilevato.

    L’analisi deve considerare, in particolare:

    • tipologia di clientela assistita;
    • restazioni professionali rese;
    • assetto organizzativo dello studio;
    • procedure interne antiriciclaggio;
    • adeguatezza dei presidi di controllo;
    • eventuali vulnerabilità emerse.

    L’obiettivo è individuare il livello di esposizione dello studio al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare, se necessario, misure di mitigazione proporzionate.

    Per l’aggiornamento dell’autovalutazione il CNDCEC raccomanda l’utilizzo della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57/2026.

    Si conclude evidenziando che l’autovalutazione del rischio è uno dei presidi centrali del sistema antiriciclaggio dello studio professionale è importante per verificare se le procedure interne siano adeguate rispetto al rischio effettivo e consente di dimostrare che il professionista ha adottato un approccio consapevole e proporzionato.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali: tutte le regole dall’Ader

    La Legge di conversione del Dl Fiscale è in vigore dal 23 maggio.

    Tra le principali novità della conversione, vi è la possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.

    Vediamo tutte le regole come specificate anche dall'Agenzia della Riscossione dopo l'entrata in vigore della novità.

    Rottamazione per tributi locali: che cos’è

    È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, la Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale. 

    In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

    L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.

    Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali

    Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:

    • la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
    • entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
    • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
    • l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
    • gli effetti sulle dilazioni, di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
    • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

    Rottamazione enti locali: lo schema di delibera dall’IFEL

    L’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, IFEL, ha preparato e pubblicato sul proprio sito uno schema di delibera per gli enti che si accingono a decidere sulla rottamazione introdotta dall’articolo 10-quinquies del decreto legge fiscale (Dl 38/26). 

    Accanto allo schema, una nota sulle novità approvate nella quale si evidenzia che circa 980 Comuni rinnoveranno i consigli comunali nel corso del mese di maggio, primo turno.

    Pertanto si chiede di valutare, almeno per questi enti di posporre il termine per la scelta dal 30 giugno al 31 luglio 2026.

    Scarica qui la Nota IFEL con riepilogo delle regole di adesione alla rottamazione quinquies e le considerazioni dell'istituto ANCI.

    Scarica qui il fac simile di delibera, proposto dall'IFEL

  • Bollo e concessioni governative

    Bollo conti correnti società: aumenta a 118 euro

    Il Decreto Fiscale convertito in Legge n 88/2026 in vigore dal 23 maggio contiene l'aumento dell'imposta di bollo sui conti correnti dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

    Bollo conti correnti società: aumenta a 118 euro

    L’articolo 12 eleva da 110 a 118 euro l’importo dell’imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.
    Secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento i soggetti passivi cui si applicherà l’incremento dell’imposta sono le società di capitali e le società di persone attive.
    A tale fine, al comma 1, vengono modificati:

    • l'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
    • l'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.

    Fino al 31 dicembre 2026 la disciplina dell'imposta di bollo è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’imposta sarà disciplinata dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, in particolare dalla Parte IV, Titolo I, articoli da 139 a 168, del citato decreto legislativo e dall’Allegato III contenente la tariffa dell’imposta di bollo nonché l’indicazione degli atti esenti.
    Il citato Testo unico ha valenza compilativa e non contiene modifiche sostanziali alla disciplina vigente

  • Adempimenti Iva

    IVA permuta di beni: cosa cambia dal 2026

    La Legge di Bilancio 2026 recava novità sulla permuta di beni relativamente all'IVA da applicare, prevedendo in sintesi che per la permuta di beni e servizi è imponibile ai fini IVA il costo non attualizzato.

    Attenzinoe al fatto che la norma viene modificata dalla Legge di conversione del Decreto Fiscale in vigore dal 23 maggio, vediamo i dettagli.

    IVA permuta di bene: cosa cambia dal 2026

    L’articolo 1, riformulato dal Senato, interviene sulla disciplina concernente la determinazione della base imponibile IVA relativa alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni. 

    Si prevede che per tali operazioni la base imponibile IVA sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. 

    Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.
    L’articolo in esame propone l’abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che intervengono sulla medesima materia, prevedendo altresì che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

    Sono inoltre dettate disposizioni applicabili ai comportamenti pregressi conformi alla disciplina allora applicabile

  • Principi Contabili Nazionali

    OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio

    Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario. 

    OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio

    Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
    Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.

    Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.

    L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
    In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento. 

    La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
    Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.

    Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario. 

    La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio. 

  • La Fattura Elettronica nella PMI

    Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

    Con il Provvedimento n 153611 del 22 maggio l'Agenzia delle Entrate pubblica le regole per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) che ha introdotto la lettera b-ter), al comma 5-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con l’obiettivo di estendere il patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione disponibile ai fini delle attività di riscossione coattiva.
    Come illustrato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2026, l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
    La disciplina previgente prevedeva già l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche da parte della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni di polizia economico-finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per finalità di analisi del rischio, controllo e vigilanza (articolo 1, comma 5-bis, lettere a) e b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). 

    Con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha ora esteso tale utilizzo anche all’Agente della riscossione, in coerenza con la “Riforma dell’Amministrazione fiscale” prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
    Sono definite le modalità attuative dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tenuto conto altresì del parere favorevole formulato dal Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 14 maggio 2026.

    Fatture elettroniche: l’Ade invierà all’Ader anche il numero

    All’Agenzia delle entrate è consentito di mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla
    somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori 
    e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili

    La norma estende la condivisione del patrimonio informativo, costituito dalle informazioni ritraibili dalle fatture elettroniche, anche all’ente della riscossione.

    In particolare, l’Agenzia delle entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso
    soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.

    I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi e attengono alle seguenti informazioni:
    a) codice fiscale;
    b) partita IVA;
    c) cognome e nome o denominazione o ragione sociale;
    d) domicilio fiscale.

    La messa a disposizione dei dati avviene mediante canali telematici sicuri, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative definite dall’Agenzia delle entrate e dall’Agente della riscossione, in conformità alla normativa vigente in
    materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
    Nella prima fase di avvio della messa a disposizione dei dati (as is), la trasmissione delle informazioni avverrà via PEC, le informazioni saranno contenute in file protetti con una password robusta, che sarà comunicata tramite un canale diverso. L’accesso alle informazioni ricevute sarà effettuato esclusivamente da personale appositamente autorizzato, incaricato di svolgere attività di analisi e, ove possibile, di avviare le procedure di pignoramento presso terzi.
    Per la soluzione a regime (to be), verrà realizzato un servizio automatizzato di scambio dati

    Allegati:
  • Tutto Auto

    IPT auto imposta provinciale trascrizioni: novità dal DL Fiscale

    Imposta Provinciale di Trascrizione IPT con novità nel Dl Fiscale convertito in Legge.
    In sintesi, si introduce una novità sulla gestione e riscossione dell’IPT e il sistema sanzionatorio, vediamo le novità.

    IPT imposta provinciale trascrizioni: novità dal DL Fiscale

    L’articolo 10-bis modifica la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione.

    Si tratta di un’imposta che si applica alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. 

    L’articolo 10-bis è pertanto destinato a novellare l’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

    Il decreto legislativo in questione riguarda, tra le varie cose, la disciplina dei tributi locali, e il suo articolo 56 è interamente dedicato all’imposta provinciale di trascrizione.
    Il nuovo articolo 10-bis dell’A.S. 1852 è formato da un unico comma, suddiviso in otto lettere, vediamo le novità più rilevanti.
    La lettera a) stabilisce che l’imposta si applica anche alle modalità di registrazione di veicoli in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A., indicate dall'articolo 93-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada (corrispondente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 

    In proposito, si ricorda che l’utilizzatore di un veicolo è tenuto ad effettuare la suddetta registrazione quando la disponibilità del veicolo, da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia, supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare. 

    Inoltre, ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso.

    In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.
    La lettera c) del comma unico dell’articolo 10-bis inserisce una previsione secondo la quale le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi alla Camera di Commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

    In base alla lettera e) del comma unico dell’articolo 10-bis si stabilisce che nell’ipotesi di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. 

    Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. 

    La provincia o la città metropolitana provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

    Si rimanda alla lettura della norma per le altre modifiche.