• Trust e Patrimoni

    Trust americano con beneficiari residenti ITA: chiarimenti ADE

    Con la Risposta a interpello n 239/2025 le Entrate le Entrate trattano il caso di un trust americano con i beneficiari residenti in Italia.

    Il trattamento fiscale dei trust esteri continua a rappresentare un nodo delicato per i contribuenti italiani che ne sono beneficiari. 

    La risposta è di particolare interesse perché mette in luce come si applicano le regole italiane a strutture giuridiche nate in ordinamenti diversi e, soprattutto, cosa accade alla morte del disponente. 

    In sintesi viene chiarito che non è fiscalmente interposto ed è trasparente il trust di diritto americano che, in base alla normativa d’Oltreoceano, si forma al momento della morte del disponente/trustee di un trust interposto. 

    Trust americano: chiarimenti ADE

    Gli istanti sono persone fisiche residenti in Italia, individuate come beneficiari finali di un trust americano, creato in California da un disponente, cittadino statunitense, che ne era al tempo stesso primo beneficiario e trustee.

    Alla morte del disponente, il trust, secondo la normativa americana, ha mutato natura, passando da Grantor Trust (interposto) a Non-Grantor Trust (opaco). 

    Gli istanti hanno precisato che la loro richiesta alle Entrate non riguardava la fiscalità diretta e indiretta del trust, né gli obblighi di monitoraggio fiscale, ma esclusivamente la sua qualificazione ai fini fiscali italiani dopo il decesso del disponente.

    In sostanza, la domanda rivolta all’Agenzia era se il trust deve essere considerato opaco, trasparente o interposto secondo il diritto tributario italiano.

    La base normativa su cui l’Agenzia ha dovuto esprimersi è l’articolo 73 del TUIR (d.P.R. 917/1986), che disciplina la tassazione dei trust distinguendo tra:

    • trust trasparenti, in cui i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari individuati;
    • trust opachi, in cui i redditi sono tassati in capo al trust stesso.

    Sul piano internazionale, rileva inoltre la Convenzione dell’Aja del 1985 sui trust, ratificata in Italia con la legge n. 364/1989.

    Dopo un’attenta ricostruzione dei fatti e delle clausole del trust, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la struttura possa essere considerata interposta nei confronti dei beneficiari italiani motivando che:

    • il trustee (nominato dopo la morte del disponente) opera in autonomia e non è legato da vincoli personali o professionali con i beneficiari;
    • l’atto istitutivo conferisce al trustee ampi poteri gestori (vendita, locazione, investimenti, prestiti, ecc.);
    • le modalità di distribuzione del patrimonio e dei redditi sono predeterminate, senza margini discrezionali sul “se” e “quanto” distribuire.

    Di conseguenza, l’Agenzia ha qualificato il trust come trasparente in quanto “non emerge alcuna discrezionalità del trustee in merito all’an delle distribuzioni e neanche al quantum […] Gli elementi indicati rivelano che esiste un vero e proprio diritto dei beneficiari alle distribuzioni” ciò determinando che:

    • i beneficiari residenti in Italia hanno un vero e proprio diritto soggettivo a ricevere i redditi e il patrimonio del trust;
    • essi devono quindi essere tassati in Italia, secondo l’art. 73, comma 2, TUIR, in proporzione alla quota di partecipazione loro spettante.

    L'agenzia ha ricordato che si definisce “trasparente” il trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario stesso per trasparenza, applicando le regole proprie di tassazione del beneficiario.

    A tal fine, affinché il beneficiario possa dirsi “individuato” è necessario che “il soggetto esprima rispetto a quel reddito una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata”.

  • Senza categoria

    Bonus edilizi: quando spetta la detrazione maggiorata

    Con la Risposta a interpello n 244/2025 le Entrate replicano ad un dipendente delle forze armate che ha acquistato e ristrutturato un immobile senza ancora trasferirci la residenza.

    L'Istante, appartenente alle forze dell'ordine «ha chiesto il mutuo ipotecario e l'agevolazione prima casa, pur non avendovi trasferito la residenza».
    Sul predetto immobile ha intrapreso «una ristrutturazione edilizia, inquadrabile tra gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 16bis del TUIR ».
    Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per le spese sostenute nel 2025, è possibile fruire della detrazione nella misura del 50 per cento solo nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'Istante chiede se «non avendo trasferito la residenza nella nuova abitazione […] l'immobile sul quale è stata eseguita la ristrutturazione è da considerarsi ''abitazione principale'' per l'applicazione dell'aliquota del 50% o deve applicarsi l'aliquota del 36% come per le restanti tipologie di abitazione»

    In sintesi per poter beneficiare dell’aliquota maggiorata del 50% delle spese sostenute nel 2025 per interventi edilizi è irrilevante l’aver trasferito la residenza nell’immobile oggetto dei lavori.

    Bonus edilizi: regole per le forze armate

    Con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 sono state fornite le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali contenute nella citata legge di bilancio 2025. 

    In particolare, con riferimento alle modifiche apportate al citato articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013, nella predetta circolare viene affermato che la maggiorazione spetta, quindi, a condizione che:

    • il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
    • l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

    Con riferimento a tale ultimo requisito, nella citata circolare n. 8/E del 2025 viene precisato che «in linea con quanto evidenziato con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3bis dell'articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o

    sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata»

    Coerentemente, ai fini dell'applicazione della detrazione con l'aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR). 

    Resta inteso che, nell'ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del titolare dell'immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare. 

    La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione. 

    Si ritiene che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. […]

    Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, […] se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione 'immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata.

    Ciò posto, la legge di bilancio 2025, nel modificare il regime delle detrazioni in commento, non ha previsto alcuna deroga a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, oltre che a favore del personale dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, ragion per cui, in assenza di specifiche eccezioni, anche per tali categorie di soggetti, si applicano i principi generali ivi indicati (cfr. articolo 1, comma 55, lettera b), n. 1).

    Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, l'Istante, potrà fruire, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall'articolo 16 bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che l'unità immobiliare oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale intendendosi, come tale, «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».

    Concludendo per beneficiare dell’aliquota maggiorata delle detrazioni edilizie è irrilevante l’aver trasferito la residenza anagrafica nell’immobile in questione.

    Inoltre non essendo previste deroghe a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, l’aliquota maggiorata spetta anche per questi soggetti al verificarsi delle due condizioni stabilite dalla norma: titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni figli a carico: fino a che età spetta

    Con la Risposta a interpello n 243/2025 l'agenzia chiarisce che la detrazione Irpef per gli oneri e le spese sostenuti dai genitori nell’interesse dei figli fiscalmente a carico spettano anche dopo che il figlio ha compiuto il 30° anno di età e quindi non ha più diritto alle detrazioni per familiari a carico (ai sensi dell’art. 12 del TUIR).

    Vediamo il dettaglio del caso prospettato dall'istante.

    Detrazioni figli a carico over 30: cosa cambia nel 2025

    L'Agenzia creplica ad un sostituto d’imposta datore di lavoro che intende chiarire gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni per figli a carico.

    Egli segnala di aver eliminato dalle buste paga di gennaio 2025 il beneficio fiscale relativo alla detrazione per i dipendenti con figli che hanno compiuto 30 anni durante l’anno, in base alla nuova formulazione dell’articolo 12 del TUIR. 

    Egli domanda se la perdita della detrazione comporta anche la perdita dello status di familiare fiscalmente a carico.

    La questione centrale del qusito è se il compimento del 30° anno di età comporti automaticamente la perdita dello status di familiare a carico, con tutte le conseguenze in termini di deducibilità o detraibilità delle spese sostenute dai genitori. 

    La norma di riferimento per il caso è l’articolo 1, comma 11, della Legge n. 207/2024  o Legge di Bilancio 2025, che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

    A partire dal periodo d’imposta 2025, la detrazione di 950 euro per ciascun figlio si applica solo ai figli tra i 21 e i 30 anni, oltre tale soglia, la detrazione è ammessa esclusivamente se il figlio è disabile (ai sensi della legge 104/1992).

    Resta invariata la definizione di “familiare fiscalmente a carico”, che continua a basarsi su limiti di reddito:

    • 2.840,51 euro per la generalità dei familiari;
    • 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

    L’istante sostiene che anche se non si ha più diritto alla detrazione per figli a carico, potrebbe comunque permanere la condizione di familiare a carico, con possibilità di portare in detrazione o deduzione le spese sostenute nell’interesse del figlio nella dichiarazione dei redditi.

    L’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione proposta dall’istante e specifica che anche se il figlio ha compiuto 30 anni e non rientra più tra i beneficiari della detrazione specifica, può continuare a essere considerato fiscalmente a carico se il suo reddito non supera i limiti stabiliti dal TUIR.

    In tal caso, i genitori potranno:

    • usufruire delle detrazioni per spese sanitarie, scolastiche, assicurative, ecc.;
    • indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica;
    • non applicare la detrazione da lavoro dipendente mensile, ma mantenere la possibilità di dedurre o detrarre spese annuali.

    Il punto centrale è il rinvio operato dal comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, secondo cui i figli per cui non spetta più la detrazione continuano a essere equiparati, ai fini fiscali, a quelli per cui spetta, purché fiscalmente a carico.

    È una forma di continuità normativa che garantisce al contribuente la possibilità di dedurre o detrarre molte tipologie di spese, indipendentemente dall’età, se il figlio rispetta i limiti di reddito.

    L'agenzia evidenzia che già la circolare n. 4/E del 2022 aveva chiarito che, per figli sotto i 21 anni non più beneficiari di detrazioni specifiche, restavano valide le agevolazioni legate alle spese sostenute.  Lo stesso principio è stato ribadito nella circolare n. 4/E del 2025, in riferimento ai figli over 30.

    Detrazioni per familiari a carico: indicazioni per i sostituti di imposta

    Ciò premesso, i sostituti d’imposta dovranno:

    • sospendere la detrazione mensile da gennaio dell’anno in cui il figlio compie 30 anni;
    • continuare a indicare il figlio nella CU se fiscalmente a carico;
    • informare i dipendenti della possibilità di recuperare le spese sostenute in fase di dichiarazione.

    La perdita della detrazione mensile non equivale alla perdita dello status di familiare fiscalmente a carico, con tutte le conseguenze in termini di deducibilità. 

    Questo principio viene ora confermato anche alla luce delle modifiche normative del 2025.

  • Risparmio energetico

    Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo

    Il Consiglio dei Ministri in data 11 settembre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.

    Come evidenzia il comunicato stampa del Governo, l'obiettivo principale delle norme introdotte è la semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, volta a promuovere un’accelerazione nella transizione ecologica e a facilitare gli investimenti nel settore, in linea con gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo

    Le modifiche che sono state approvate ma che necessitano di ulteriori passaggi per approvazione definitiva e successiva entrata in vigore, mirano a:

    • accelerare l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia rinnovabile;
    • introdurre definizioni precise per “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” degli impianti esistenti;
    • razionalizzare le procedure per gli interventi che interferiscono con vincoli paesaggistici o di tutela del patrimonio culturale;
    • rivedere i termini per l’obbligo di ripristino dei luoghi a carico dei soggetti esercenti;
    • ridurre i tempi di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali quello relativo alla “autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale, che passa da 120 a 40 giorni per alcune tipologie di interventi;
    • prevedere il punto di contatto unico a livello comunale per gli interventi sul territorio.

  • Identità digitale

    Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla

    Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.

    In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.

    Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.

    Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:

    • a) profilo “cittadino”:
      • ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
    • b) profilo “professionista”:
      • ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
      • sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.

    Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla

    Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.

    L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005). 

    Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica. 

    A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema. 

    Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:

    •  modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale); 
    • cancellare il domicilio digitale da INAD. 

    Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS. 

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: come favorire l’adesione

    E' ormai noto che la rottamazione quinquies sarà inserita nella prossima legge di bilancio 2026.

    Dall'iniziale annuncio nel decreto milleproroghe, risalente ormai al mese di febbraio, i lavori sulla agevolazione prendono forma con l'avvio della manovra finanziaria.

    Confrontando la nuova rottamazione con le precedenti emergono delle criticità per questi tipi di agevolazioni.

    Senz'altro permettono di "fare cassa" ma il carico eccessivo delle prime due rate, ha spesso scoraggiato l’adesione da parte dei contribuenti.

    Per risolvere questa distorsione, il Viceministro Leo ha dichiarato che si sta lavorando per “attenuare o eliminare il meccanismo iniziale penalizzante”, prevedendo per la edizione in arrivo, un piano di versamenti più graduale e sostenibile.

    Obiettivo è quello di incentivare l’adesione dei contribuenti effettivamente interessati, senzacreare difficoltà nella fase iniziale del percorso di regolarizzazione.

    Inoltre la Rottamazione Quinquies dovrebbe prevedere un numero maggiore di rate mensili  e una tolleranza più ampia per le eventuali rate non versate in modo da evitare decadenze automatiche troppo rigide.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Rottamazione quinquies: nella prossima legge di bilancio

    La rottamazione quinquies sarà approvata per il 2026 nella legge di bilancio.

    A confermarlo è stato il Presidente della commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, che durante le votazioni del ddl di proroga della riforma fiscale è tornato sul tema specificando che “Proprio oggi in commissione Finanze abbiamo chiuso la discussione generale e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al rientro; quindi al rientro a settembre possiamo chiudere il testo, di modo che sia pronto per essere inserito in legge di Bilancio”

    Altro punto annunciato è quello del taglio dell'Iperf per il ceto medio.

    Secondo il Viceministro all’Economia Maurizio Leo, le due misure non sono, peraltro, incompatibili, pur se dovranno confrontarsi con le risorse a disposizione, scoglio da superare per una prossima realizzazione.

    Per quel che riguarda la rottamazione alla quinta edizione è certo che i contribuenti non meritevoli non avranno accesso alla nuova agevolazione delle cartelle.

    Il nuovo disegno di legge in discussione prevederebbe una novità assoluta rispetto al passato, ossia saranno escluisi i rottamatori di professione o contribuenti non meritevoli.

    In particolare tali contribuenti sono coloro i quali hanno già utilizzato le rottamazioni delle cartelle precedenti ma senza chiudere definitivamente il debito fiscale, quindi verosimilmente con il solo fine di bloccare pignoramenti o fermi amministrativi.

    Quanto al perimetro degli importi che potranno rientrare nella rottamazione si dovrebbero prevedere degli anticipi per i soli debiti rilevanti.

    Ad esempio per i debiti fiscali di importo superiore a 50.000 euro si valuta un anticipo obbligatorio fino al 5% dell’importo.

    Il piano rateale dovrebbe inoltre prevedere fino a 10 anni con 120 rate mensili, e possibilità di saltare fino a 8 rate non consecutive prima della perdita del beneficio.

    I debiti meno rilevanti dovrebbero essere onorati con una nuova forma di saldo e stralcio: cancellazione automatica per cartelle sotto una certa soglia.

    Per tale misura non si hanno però molti dettagli.

    Il Viceministro Leo, durante un incontro datato 11 settembre persso il Cna ha speigato che il lavoro tecnico sulla rottamazione numero cinque, ha individuato due priorità:

    • circoscrivere la platea, anche per ridurre i costi, concentrandosi sull’evasione nata dall’effettiva impossibilità di pagare, escludendo i recidivi,
    • favorirne l’adesione per aumentare l’efficacia del nuovo intervento.

    In questa ottica si lavora per attenuare o eliminare il meccanismo iniziale, che fino ad ora ha fatto costare le prime due rate il doppio delle altre. 

    Le ultime edizionie delle rottamazioni hanno infatti concentrato nelle prime due rate il 20% del debito da pagare, diviso in due tranche del 10% ciascuna, diluendo il restante 80% in altre 16 rate. Si intende quindi, nella prossima edizione di rivedere in modo più lineare il piano dei versamenti.

    Si attendono ulteriori notizie su come intende procedere l'Esecutivo.

  • IMU e IVIE

    Omessa dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre possibile ravveddersi

    La dichiarazione IMU per l’anno 2024 doveva essere presentata ordinariamente entro il 30 giugno 2025, ma è ancora possibile regolarizzare l'omissione entro il 29 settembre 2025 (il 90° giorno dal termine, il 30 giugno è stato domenica, spostando la scadenza al lunedì successivo)

    Questo termine rappresenta il limite massimo per usufruire del ravvedimento operoso in caso di omessa dichiarazione, come previsto dall’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97. 

    Dichiarazione IMU 2025: entro il 29 settembre la tardiva

    Le dichiarazioni IMU e IMU ENC riferite al 2024 dovevano essere trasmesse entro il 30 giugno 2025, tTuttavia, la normativa ammette una finestra di 90 giorni per ravvedersi in caso di omissione, con sanzioni ridotte.

    Il termine effettivo per il ravvedimento operoso è il 29 settembre 2025, cadendo il 90° giorno, il 28 settembre, di domenica.

    In passato, la prassi ministeriale aveva aperto alla possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU anche oltre 90 giorni, differenziando i tributi locali dalle imposte statali, ma a seguito del Dl n 8772024 noto come decreto sanzioni non è più possibile.

    Anche per i tributi locali, la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni è considerata omessa a tutti gli effetti.

    Secondo l’art. 1 comma 775 della Legge 160/2019, la sanzione per l’omessa dichiarazione IMU varia:

    • dal 100% al 200% dell’imposta non versata;
    • con un minimo di 50 euro, se l’imposta è stata comunque pagata.

    Per ravvedersi entro il 29 settembre 2025, occorre:

    • presentare la dichiarazione IMU per il 2024;
    • versare l’eventuale IMU dovuta;
    • calcolcare gli interessi legali al 2% annuo dal 1° gennaio 2025;
    • pagare la sanzione ridotta.

    Come per altri tributi, anche per l’IMU l’avvio di un controllo da parte del Comune rende impossibile il ravvedimento (art. 13, comma 1-ter, DLgs. 472/97) è quindi fondamentale provvedere prima di ricevere comunicazioni ufficiali.