• Dichiarazione 730

    Dichiarazione precompilata 2026: invio dal 14 maggio

    Dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione precompilata 2026 anno di imposta 2025 per il Modello 730. 

    Le regole da conoscere sono state stabilite dal Provvedimento n 121879 del 28 aprile.

    Dal 14 maggio sarà possibile inviare il proprio 730, con o senza apportare modifiche o integrazioni.

    La scadenza per l’invio anche quest’anno è il 30 settembre. 

    Tra le principali novità vi è quella dei contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.

    730 precompilato cosa contiene

    Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

    • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
    • gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
    • le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
    • i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
    • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

    Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

    FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria

    PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente

    QUADRO A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari

    QUADRO B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica – Locazioni brevi

    QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica

    QUADRO D – Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE

    QUADRO E – Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica

    QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24

    QUADRO G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

    QUADRO M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica

    Precompilata 2026: come si accede

    Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
    È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

    • un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
    • CIE – Carta di identità elettronica;
    •  una Carta Nazionale dei Servizi.

    In linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".

    Nella sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

    • il modello 730 precompilato;
    • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell’anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l’intero periodo d’imposta;
    • l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
    • il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

    Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

    Precompilata 2026: il calendario per 730 e Redditi PF

    Dal 14 maggio 2026 al 30 settembre 2026 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2026 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.
    Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire dal 27 maggio e fino al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).
    La presentazione può essere effettuata, in alternativa:

    • direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica      
    • per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale
    • tramite un Caf, un professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (solo per il modello Redditi Persone fisiche).

    Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:     

    • verificare con attenzione che i dati precompilati siano corretti e completi
    • scegliere se indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
    • compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta).

    Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:

    • la delega per l’accesso al modello 730 precompilato          
    • la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

    Al Caf o al professionista, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione (con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata).
    Se il modello 730 precompilato viene presentato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle entrate dai soggetti terzi.

    Il calendario della Precompilata 2026 è il seguente:

    Dichiarazione 730/2026 anno di imposta 2025

    30 aprile

    accesso e visualizzazione dei dati

    14 maggio

    modifica e/o integrazione e invio

    22 giugno

    ultimo giorno per annullare un 730 già inviato tramite applicativo web

    30 settembre

    termine ultimo per l’invio

    Dichiarazione Redditi PF/2026 anno di imposta 2025

    20 maggio

    accesso, visualizzazione dei dati, modifica e/o integrazione

    27 maggio

    invio

    26 giugno

    ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web in presenza di un F24

    15 ottobre

    ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web senza F24

    2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)

    ultimo giorno per l’invio

    Precompilata 2026: come annullare o correggere la dichiarazione

    Dopo la presentazione della dichiaraizone precompilata, in una apposita sezione è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate.

    Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.
    A partire dal 19 maggio 2026 il contribuente che ha già trasmesso il 730/2026 e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web. L’annullamento del modello Redditi già inviato e la presentazione di una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web, invece, sono possibili a partire dal 27 maggio 2026.
    Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate.
    L'annullamento del modello 730/2026 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 22 giugno 2026. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.
    Il 26 giugno 2026, invece, è l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.
    Entro il 15 ottobre 2026, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.
    Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.
    Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.
     Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.
    Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

    Attenzione: Quando si annulla il modello 730 o il modello Redditi, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente.

    Se è già stato inviato un modello 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, dal 27 maggio 2026 e fino al 2 novembre 2026 è possibile inviare “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo” (poiché il 31 ottobre è un sabato e il 1° novembre è un giorno festivo).

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Circolare Crisi d’impresa: ancora pochi giorni per le osservazioni

    Fino al prossimo 20 maggio è in consultazione pubblica la Circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019).

    In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:

    • alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), 
    • al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis
    • e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

    Viene precisato che la consultazione per ulteriore approvazione definitiva è il primo step di un percorso più ampio, nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente: 

    • al sovraindebitamento; 
    • agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; 
    • alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. 

    Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

    Coloro i quali sono interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo email: 

    Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio

    Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari

    Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia: 

    • l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
    • la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
    • relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta. 

  • Accertamento e controlli

    Nuova CIVIS: seconda richiesta se la prima è respinta

    C’è una novità destinata a interessare migliaia di contribuenti e professionisti: il servizio CIVIS dell’Agenzia delle Entrate diventa più “dialogante”.

    Da oggi, infatti, dopo una prima risposta negativa o solo parzialmente favorevole, sarà possibile inviare una seconda richiesta di assistenza direttamente online. In pratica, si raddoppia il confronto con il Fisco senza dover passare dagli sportelli.

    L’obiettivo dichiarato dell’Agenzia è trasformare CIVIS in un vero “canale unico” per la gestione delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni.

    Se il Fisco dice no, ora puoi chiedere un riesame

    La nuova funzione permette a contribuenti e intermediari di tornare sulla pratica già esaminata quando:

    • non si ritiene corretto l’esito della prima lavorazione;
    • si vogliono fornire ulteriori chiarimenti o informazioni non trasmesse inizialmente.

    In sostanza, chi riceve un rigetto non dovrà più fermarsi alla prima risposta dell’Agenzia delle Entrate, ma potrà chiedere una nuova valutazione della propria posizione direttamente online.

    Una novità che punta a ridurre accessi agli uffici e contenziosi, ma soprattutto a rendere meno “definitiva” la prima risposta automatizzata o istruttoria.

    Come funziona la seconda richiesta CIVIS

    La seconda istanza può essere inviata solo dopo la chiusura della prima pratica, indipendentemente dalla motivazione con cui è stata archiviata.

    C’è anche un’altra apertura importante: la nuova richiesta può essere trasmessa da un soggetto diverso rispetto a chi aveva presentato la prima domanda. Ad esempio, il contribuente può subentrare al professionista oppure affidare la pratica a un nuovo intermediario.

    La richiesta viene automaticamente assegnata allo stesso ufficio che ha gestito la prima lavorazione, così da garantire continuità nell’esame della posizione.

    Tutta la gestione resta consultabile nel “Profilo utente”, dove è possibile monitorare:

    • stato della pratica;
    • ufficio incaricato;
    • esiti delle richieste;
    • pratiche precedenti presentate anche tramite intermediario delegato.

    CIVIS, attenzione agli allegati: ci sono limiti precisi

    Per sostenere le proprie ragioni, il contribuente può inserire spiegazioni direttamente nel testo della richiesta.

    L’Agenzia precisa però che non è necessario allegare documenti già presenti nei propri archivi, come:

    • modelli F24;
    • dichiarazioni già trasmesse;
    • documenti fiscali già acquisiti.

    Resta comunque possibile caricare documentazione aggiuntiva in formato elettronico, con alcuni limiti tecnici:

    • massimo 10 file;
    • dimensione massima di 20 MB per ciascun allegato.

    Con il restyling del servizio, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche le “causali di chiusura” delle pratiche.

    L’obiettivo è rendere gli esiti più chiari e comprensibili, evitando formule troppo sintetiche o poco trasparenti che spesso lasciavano dubbi ai contribuenti.

    Cos’è CIVIS e quando si può usare

    CIVIS è il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate che permette di chiedere assistenza senza recarsi agli sportelli fisici.

    Il servizio può essere utilizzato quando si riceve:

    • una comunicazione di irregolarità;
    • un avviso telematico;
    • una cartella di pagamento derivante da:
      • controllo automatizzato;
      • liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

    Il sistema funziona anche se la comunicazione è arrivata:

    • tramite avviso telematico;
    • via PEC;
    • con raccomandata o lettera cartacea.

    Il percorso da seguire sul sito ADE per un dialogo col Fisco

    Per utilizzare CIVIS bisogna entrare nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate e seguire il percorso:

    “Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità, cartelle di pagamento e comunicazioni relative all’imposta di bollo su fatture elettroniche”

    e poi selezionare:

    “Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento”.

    La procedura è guidata e accompagna il contribuente passo dopo passo nella compilazione della richiesta.

    La nuova possibilità di inviare una seconda istanza rappresenta una piccola rivoluzione nel rapporto digitale con il Fisco.

    Finora, una risposta negativa su CIVIS spesso costringeva il contribuente a cercare altre strade: appuntamenti in ufficio, PEC, reclami o addirittura contenzioso.

    Con questa novità, invece, il confronto resta interamente online e si apre uno spazio aggiuntivo per correggere errori, integrare documenti o chiarire aspetti che nella prima fase non erano stati valutati correttamente.

    Un cambio di approccio che punta a trasformare CIVIS da semplice canale tecnico a vero strumento di interlocuzione tra contribuente e Agenzia delle Entrate.

  • Riforme del Governo Meloni

    Conversione Decreto Fiscale: novità su rottamazione, cassa e pos, CPB

    Il Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026  pubblicato in GU n 72/2026, contine tante misure attese, tra le quali quella sull'iperammortamento e l'ampliamento del ventaglio dei beni agevolabili.  Leggi anche Iperammortamento 2026: quali comunicazioni servono.    

    Ora sta per concludersi la fase di conversione con diversi emendamenti interessanti su:

    • Rottamazione,
    • ritocchi al CPB,
    • Collegamento pos e cassa.

    Gli emendamenti sono attesi presso la commissione finanze del Senato e poi alla Camera per definitiva approvazione.

    Vediamo una sintesi delle principali misure già approvate con DL Fiscale e alcune anticipazioni di ciò che potrebbe aggiungersi per la rottamazione e altro.

    Conversione Decreto Fiscale: rottamazione, cassa e pos e CPB

    I principali emendamenti attesi da professionisti, imprese e contribuenti riguardano modifiche al concordato preventivo biennale (Cpb) per le partite Iva, tra nuovo calendario e soglie per gli incrementi alle proposte anche ai contribuenti finora meno affidabili. 

    Per la definizione agevolata quinquies, le cui domande si sono appensa chiuse, dovrebbe arrivare il correttivo sulla tolleranza dei cinque giorni rispetto a ogni scadenza di versamento 

    Per la definizione agevolata quater, si vorrebbe dare una nuova opportunità a chi non ha pagato le ultime rate scadute sfruttando la prossima scadenza del 31 maggio 2026.

    Inoltre, per quanto riguarda il nuovo collegamento cassa e pos, in corso d'opera dal 5 marzo scorso, si vorrebbe intervenire sulle sanzioni per chi non ha provveduto.

    Le sanzioni potrebbero essere più leggere per eventuali disallineamenti dei dati con l’idea di adottare una linea più morbida per gli errori formali con una soglia di tolleranza del 5 per cento prima che scattino le multe.

    Relativamente al CPB con un emendamento rubircato Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono si vorrebbero introdurre modifiche all'articolo 8, prevedendo che per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.

    Inoltre si vorrebbe modificare l'articolo 9 e  al comma 3-bis, dopo la lettera c), aggiungere:

    • c-bis. del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
    • c-ter. del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
    • 2) dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente: «3-quinquies. In caso di rinnovo del concordato, le percentuali previste al comma 3-bis, lettere a), b) e c), sono ridotte, rispettivamente, al 5 per cento, 7,5 per cento e 12,5 per cento.»;

    Si attende l'inzione dei lavori ufficiale dal 14 maggio per vedere se queste e altre novità emendative saranno approvate.

    Decreto Fiscale: cosa contiene la prima versione

    In conversione il decreto fiscale, contiene già quanto approvato nella prima fase, riepiloghiamo una sintesi dal testo pubblicato in GU n 72 del 27 marzo:

    • Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
    • Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.
    • Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
    • Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
    • Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
    • Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
    • Ritenuta sulle provvigioni: l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
    • Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
    • Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
    • Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
    • Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
    • Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
    • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
    • Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
    • Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo aggiuntivo ZES Unica: domande entro il 15 maggio

    Entro il 15 maggio è possibile inviare la domanda per il contributo aggiuntivo per la ZES Unica.

    Ricordiamo che co  il Provvedimento n 56564 del 16 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello e le istruzioni.

    In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.
    Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.
    L’articolo 1, comma 448, della legge ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.

    Credito ZES Unica: modello per il contributo aggiuntivo

    Dal 15 aprile le imprese possono inviare la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo per chi ha validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025.
    Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0".
    La somma del credito d’imposta aggiuntivo non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa.
    Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2026 in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. 

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Credito ZES Unica: cosa avviene dopo la presentazione del modello aggiuntivo

    A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. 

    Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

    • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.  L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. L’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.

    Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. 

    La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”)

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: le aliquote di quest’anno

    La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l'abbassamento della seconda aliquota dell'irpef imposta sui redditi delle persone fisiche.

    Ricordiamo che dal 2025 è entrata a regime la ridefinizione degli scaglioni passati da quattro a tre (Leggi anche: Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni).

    Vediamo cosa è certo per le novità contenute nel Modello 730 e nel Redditi PF 2026 e per quelle che troveremo il prossimo anno.

    Irpef 2026: nuovi scaglioni e aliquote

    All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento.

    Irpef 2026 anno di imposta 2025

    scaglioni aliquota
    fino a 28.000 euro 23%
    oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro  33%
    oltre i 50.000 43%

    Inoltre, all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

    5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:

    • a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c); 
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    Quindi in sintesi la Legge di Bilancio 2026 appunto tra gli interventi più significativi riduce di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, che dal 2026 passa dal 35% al 33 per cento.

    Inoltre per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene previsto un taglio di 440 euro dell’ammontare delle detrazioni spettanti in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie, alle erogazioni liberali nei confronti dei partiti politici e ai premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi. 

    Leggi anche Novità Irpef e tassazione somme corrisposte ai dipendenti per ulteriori approfondimenti sul reddito delle persone fisiche.

    Irpef 2026: le aliquote nuove dal prossimo anno

    Nel Modello 730 e nel Modello Redditi PF è recepita la novità degli scaglioni e più precisamente è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.

    Rispettivamente relativamente al calcolo irpef per l'anno di imposta 2025 i modelli riportano le seguenti tabelle:

    Modello 730/2026

    Redditi PF 2026

    Per quanto riguarda la nuova aliquota bisognerà attendere la prossima dichiarazione dei redditi 2027 anno di imposta 2026 anno appunto da cui decorre la novità dell'abbassamento dal 35% al 33%.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU comuni montani: le regole 2026

    Con la Risoluzione n 1 del 1° aprile 2026 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha chiarito che per l'esenzione IMU 2026 per i terreni agricoli delle zone montane restano in viogre le vecchie regole a prescindere dalla pubblicazione della Legge nn 131/2025.

    La riorganizzazione e classificazione dei comuni montani non cambia le regole dell’imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli. 

    Esenzione IMU comuni montani: regole 2026 dal Ministero

    Con la Risoluzione n. 1 del 1° aprile 2026, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha chiarito che i nuovi criteri di classificazione delle zone montane non hanno alcuna validità ai fini fiscali per l’esenzione IMU.

    I terreni agricoli situati in aree montane o di collina continueranno a essere esentati dall’imposta municipale seguendo i criteri e gli elenchi storici.

    Manca poco più di un mese per il pagamento dell'IMU 2026 e i chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze arrivano a seguito dello schema di regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, previsto dalla legge sulle zone montane (Legge 12 settembre 2025, n. 131) e autorizzato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 18 febbraio 2026.

    In particolare con stati ridefiniti i comuni montani in base a parametri relativi all’altimetria e alla pendenza dei territorio, tale pubblicazione ha generato dubbit e il MEF li ha sciolti.

    Vengono specificati due punti importanti.

    L'art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993”.
    La legge n. 131 del 2025, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, stabilisce con l'art. 2, comma 1, primo periodo, che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pag 2 / 2 pendenza”. 

    In attuazione di tale disposizione, vista la mancata intesa da parte della Conferenza unificata, il Consiglio dei Ministri ha adottato, la menzionata deliberazione del 18 febbraio 2026, con la quale è stata autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani”, secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, al quale è, a sua volta, allegato l’elenco dei comuni che soddisfano i relativi requisiti.
    In merito, occorre sottolineare che la richiamata deliberazione, avendo autorizzato l’adozione dello schema di Regolamento in questione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 2811, costituisce solo una fase dell’iter di adozione del Regolamento stesso, che non risulta ancora perfezionato.
    Si deve, comunque, osservare che detto Regolamento non sarebbe, in ogni caso, applicabile ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli, visto il disposto dell’art. 2, comma 3, della medesima legge n. 131 del 2025, il quale espressamente prevede che: “La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore”.
    In conclusione, l’elenco dei comuni montani allegato allo schema di Regolamento in oggetto non è valido ai fini dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli prevista dal più volte citato art. 1, comma 758, lettera d), della legge n. 160 del 2019 e che, conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei comuni montani nei quali i terreni agricoli sono esenti dall’IMU, continui a trovare applicazione l’elenco allegato alla citata Circolare n. 9 del 1993.