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Split payment: in arrivo la proroga al 2028
La Commissione Europea ha adottato in data 17 giugno la proposta di deroga che dovrà essere formalmente approvata dal Consiglio e che consentirà al regime dello spilt payment di rimanere efficace anche dopo la data di decadenza del 30 giugno 2026.
Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026
Riepiloghiamo le regole e vediamo chi interessano in modo particolare.
Split payment: in arrivo la proroga al 2028
La notizia è stata resa nota dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta a due Question time (5-05501 e 5-05506) nella giornata di ieri.
Dalla risposta del Mef si apprende che l’Italia ha provveduto a notificare alla Commissione Europea la richiesta di proroga il 1° ottobre 2025 e che, in base all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE la Commissione ha otto mesi di tempo per formulare una proposta, arrivata appunto in data 17 giugno.
Il Mef ha ribadito che l’ennesima richiesta di proroga risiede nel fatto che il regime ha contribuito a:
- garantire maggiore sicurezza e tempestività nell’acquisizione del gettito fiscale;
- rafforzare i livelli di compliance degli operatori economici
- creare sinergie con altri strumenti di controllo, quali la fatturazione elettronica.
La proroga dovrebbe durare altri tre anni fino al 2028 incluso.
Ricordiamo in attesa del testo definitivo che approva lo slittamento che
Con la Decisione UE n 324/2023 l'Italia eraautorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026
Ricordiamo inoltre che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:
- alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
- nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
- o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente:
- chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
- chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.
Si resta in attesa della ulteriore proroga fino al 31 dicembre del 2028.
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Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE
Con il Provvedimento n 182408 del 17 giugno le Entrate hanno pubblicato le regole per i controlli sul 730/2026 anno di imposta 2025.
Restano invariati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso per il contribuente.
Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE
Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Possono, altresì, essere selezionate le dichiarazioni dei redditi modello 730/2026, con esito a rimborso, in presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.Si ricorda che i comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi
di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se
questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”.
Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni
presentate tramite CAF o professionisti abilitati.
Il provvedimento in oggetto sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso. -
Carte d’identità cartacee: valide fino alla scadenza naturale
Il 16 giugno il Cdm ha approvato un Decreto legge sullo sport con diverse novità da tenere a mente.
Tra le norme ve ne è una che interviene sulle carte di identità cartacee che dal 3 agosto sarebbero dovute sparire per essere sostitutite dalle CIE, vediamo cosa è stato previsto in merito.
Leggi anche: Carta d'identità cartacea: addio dal 3 agosto
Carte d’identità cartacee: valide fino alla scadenza naturale
Il Decreto Sport approvato ieri 16 giugno tra le novità a tema specifico reca una norma sulle carte di indentità cartaceee che sarebbero dovute sparire dal 4 agosto prossimo.
La novità appena introdotta mantiene la validità degli attuali documenti cartacei fino a scadenza, a meno che questa non arrivi oltre il 31 gennaio 2027 fissato come nuova data di stop generalizzato al vecchio formato.
Più in dettaglio le novità approvate riguardano:
- i rapporti contrattuali già in corso il 3 agosto, sono salvaguardati prevedento che la validità del documento restra fino alla scadenza originaria;
- nei casi di urgenza, fino a tutto il 2027 i sindaci potranno rilasciare un documento d’identità provvisorio, valido per un massimo di sei mesi e non rinnovabile, nell’attesa dell’emissione della carta d’identità elettronica che lo sostituirà;
- attenzione al fatto che il maggior tempo non riguarda l’espatrio, infatti in tali casi sarà necessaria necessaria la carta d’identità elettronica chiesta dal Regolamento Ue 2025/1208 approvato nel giugno dell’anno scorso. A tal proposito occorre anche specificare che l’obbligo europeo esclude i documenti provvisori validi fino a sei mesi, che
quindi permetteranno di viaggiare oltreconfine.
Si precisa che obiettivo dichiarato di questa "proroga" è quello di garantire la continuità nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici, e di evitare quindi che chi non riesce a ottenere la carta d’identità elettronica in tempo utile screi discriminazioni per le prestazioni essenziali, ad esempio nella consegna delle raccomandate o degli atti giudiziari e nei rapporti con banche, poste e uffici finanziari in genere.
La nuova fase transitoria appena prevista, ha lo scopo di venire incontro alle difficoltà, riscontrate soprattutto dai cittadini più fragili quali ad esempio gli anziani, viste le numerosissime richieste che stanno avendo i Comuni in prossimità del 3 agosto.Se vuoi richiedere la CIE, scarica qui la Check list richiesta CIE, con tutti i passaggi e i documenti da ricordare
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Associazione tra professionisti e trasformazione in STP: passaggio neutrale
Con la Risposta a interpello n 123/2026 le Entrate trattano il tema delle quote di una associazione tra professionisti che si trasforma in Stp.
Sinteticamente il chiarimento specifica che nella trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti fiscalmente neutrale, il costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci resta invariato e si trasferisce alle nuove quote della Srl risultanti dalla trasformazione.
Vediamo il dettaglio del caso specifico.
Associazione tra professionisti e trasofrmazione in STP: passaggio neutrale
L'Associazione tra professionisti e due dei propri soci chiedono chiarimenti in merito alla corretta determinazione del costo delle partecipazioni detenute dai soci dell'associazione professionale, a seguito della trasformazione della stessa in una società tra professionisti (STP), costituita nella forma di società a responsabilità limitata.
L'Associazione è composta da undici soci persone fisiche, che svolgono l'attività di dottori commercialisti.L'Associazione ha deliberato nel gennaio 2026 la propria trasformazione in una STP nella forma della società a responsabilità limitata.
Tale operazione avverrà secondo le norme civilistiche sulla trasformazione eterogenea e che, dal punto di vista fiscale, fruirà del regime della neutralità fiscale previsto dall'articolo 177 bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Nel corso del 2026 alcuni soci intenderebbero usufruire della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle quote dell'Associazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ciò premesso, si chiede di confermare che il costo rideterminato delle quote nell'Associazione alla data del 1° gennaio 2026 sia riconosciuto quale costo fiscale anche delle quote che saranno successivamente detenute in qualità di soci della S.r.l., a seguito del perfezionamento della trasformazione.L’Agenzia delle entrate conferma l'impostazione degli istanti e aggiunge ulteriori chiarimenti.
Il quadro normativo che consente ai contribuenti di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2026 (articolo 5, legge n. 448/2001), permette di assumere, al posto del costo storico, un valore rideterminato basato sul valore normale, a condizione che venga effettuata una perizia giurata e versata un’imposta sostitutiva entro i termini previsti.
Questa possibilità, che riguarda anche le partecipazioni in associazioni professionali a seguito delle modifiche normative più recenti, consente ai soci di aggiornare il valore fiscale delle proprie quote e ridurre così l’eventuale plusvalenza imponibile in caso di futura cessione.
L’Agenzia richiama l’articolo 177‑bis del Tuir, introdotto nel contesto della riforma del reddito di lavoro autonomo norma, che estende alle attività professionali un principio già noto nel reddito d’impresa, cioè la neutralità fiscale delle operazioni straordinarie.
In base a tale principio, le operazioni di aggregazione e riorganizzazione, tra cui rientra espressamente il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti, non devono generare effetti immediati sul piano fiscale.
La neutralità si traduce concretamente nell’assenza di realizzo di plusvalenze o minusvalenze al momento della trasformazione.
L’operazione è una prosecuzione dell’attività in una forma giuridica diversa e in questo contesto, assume un ruolo fondamentale il principio di continuità dei valori fiscali, in base al quale tutti gli elementi che compongono il complesso professionale (beni materiali, immateriali, clientela e passività) transitano nella nuova società mantenendo lo stesso valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo al soggetto originario.
L'Agenzia evidenzia che, per ragioni di coerenza sistematica, la continuità non può limitarsi ai beni “di primo grado”, ma deve riguardare anche le quote detenute dai soci nella struttura trasformata.
Le partecipazioni ricevute nella Srl devono assumere lo stesso costo fiscale delle quote possedute nell’associazione, senza alcuna interruzione o rideterminazione automatica derivante dalla trasformazione.
Ciò scaturisce dalla applicazione combinata della disciplina sulla rideterminazione del costo delle partecipazioni e del principio di neutralità fiscale sancito dall’articolo 177‑bis.
L’obiettivo del legislatore che ha introdotto l'art 177 bis è stato quello di favorire l’aggregazione e la riorganizzazione degli studi professionali, eliminando gli ostacoli fiscali che in passato derivavano dal principio di realizzo.
Concludendo, la trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti è un’operazione fiscalmente neutrale, che non comporta il realizzo di plusvalenze e che preserva integralmente i valori fiscali preesistenti.
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IMU 2026: come ravvedersi, passato il 16 giugno
Il 16 giugno, termine ultimo per versare l'acconto IMU 2026 è trascorso e di certo alcuni contribuenti avranno saltato la scadenza.
In tale caso, per evitare cartelle esattoriali dal proprio Comune è utile sapere che è possibile pagare in ritardo l'imposta municipale propria con il ravvedimento operoso che a seconda dei giorni di ritardo prevede sanzioni e interessi.
Riepiloghiamo di seguito come ravvedersi per l'IMU 2026.
IMU 2026: come ravvedersi, passato il 16 giugno
Per mettersi in regola con il pagamento dell’acconto Imu 2026 è possibile ricorrere al ravvedimento operoso in modo spontaneo prima di ricevere dal proprio Comune una cartella.
Per provvedere spontaneamente suppur in ritardo occorre ovviamente pagare sanzioni e interessi dovuti in base ai giorni diritardo.
In linea generale chi non ha pagato entro la scadenza versa una sanzione del 25% dell’imposta non versata, ma attenzione, la sanzione di base è applicata solo se l’omesso versamento viene accertato dal Comune.
La sanzioe è ridotta se il ritardo è lievissimo o lieve e nello specifico:
- per pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,833% per ogni giorno di ritardo;
- per pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta della metà rispetto a quella ordinaria (25%) ed è pari al 12,5%.
Il contribuente che dedice per il ravvedimento operosoe versaspontaneamente il pagamento omesso, ottiene delle agevolazioni.
Vediamo un elenco di riepilogo sulle sanzioni e gli interessi previsti con il pagamento dell'IMU 2026 con il ravvedimento operoso.
Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,6% annuo (MEF – Decreto del 10/12/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025).
Come da Riforma del sistema sanzionatorio (Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87) la sanzione del ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% ed è applicata nelle seguenti misure:
- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
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Proroga PIVA al 20 luglio: il calendario definitivo dei pagamenti
Il Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 conteneva la proroga dei pagamenti per le PIVA e i forfettati.
Ora il DL è stato trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o decreto carburanti ter, e contiena la norma definitiva della proroga dei pagamente per le PIVA a luglio.
Ricordiamo che il differimento è stato richiesto a più voci dalle associazioni di categoria.
In particolare, con una lettera congiunta, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo, si chiedevano una proroga delle scadenze fiscali delle PIVA alla luce delle novità del calendario emerse con la conversione del DL Fiscale.
A tali richieste si aggiungeva anche quell'ANC associazione nazionale commercialisti.
Il giorno 22 maggio scorso il Cdm ha approvato un DL d'urgenza che prevede di accordare tale progora, vediamo il perimetro dei pagamenti estivi delle tasse.
Riepiloghiamo i motivi della richiesta e il nuovo calendario approvato con Decreto.
Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario
Il comunicato congiunto evidenziava la necessità di una proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2025.
La richiesta nasce a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del software “Il tuo ISA 2026 CPB”, necessario per l’elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale 2026/2027.
Le Organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese evidenziavano che il rilascio dell’applicativo, inizialmente previsto entro il 15 aprile 2026 e successivamente differito al 15 maggio 2026 nell’ambito della conversione del decreto-legge n. 38/2026, inevitabilmente riduce il tempo a disposizione di imprese e intermediari fiscali per effettuare le elaborazioni necessarie alla corretta determinazione delle imposte.
Inoltre, si evidenzisvs la necessità di ulteriori aggiornamenti del software per recepire le recenti modifiche normative approvate in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, relative all’introduzione di specifiche soglie di incremento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.
In vista della scadenza del 30 giugno prossimo, si chiedeva il differimento dei versamenti:
- al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- al 19 agosto 2026 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
Medesime e dettagliate richieste arrivavano dall'ANC che si aggiunge alle legittime considerazioni che dovrebbero condure allo slittamento dei pagamenti.
Per rispondere a tutte le suddette richieste, il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 prevede che:
- ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
- è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
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Rottamazione tributi locali: il nuovo calendario per aderire
L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello per la rottamazione dei tributi locali.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale ha previsto la misura agevolativa.
Si tratta della possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.
Vediamo tutte le regole come specificate anche dall'Agenzia della Riscossione dopo l'entrata in vigore della novità.
La conversione in legge del DL n 63/2026 contiene tra le altre norme la conferma della proroga di alcuni termini relativi all’estensione della rottamazione-quinquies agli enti territoriali.
Il calendario della rottamazione-quinquies era inizialmente stringente e anche l’IFEL con una nota si era espresso per ammorbidirlo.
Il DL 63/2026 individua ora nuovi termini per la procedura vediamoli di seguito.
Rottamazione per tributi locali: che cos’è
La Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, ha introdotto importanti novità in materia fiscale.
In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.
L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 (ora prorogato al 31 luglio e di seguito si leggano i dettagli) secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet.
Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali
Inizialmente era previsto che si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:
- la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
- entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
- gli effetti sulle dilazioni, di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Ora, con la legge di conversione del DL n 63/2026 (approvata dal Parlamento e attesa in GU) si prevede che:
- a decorrere dal 15 ottobre 2026 e non dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 e non tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e non entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo;
- entro il 28 febbraio 2027 e non entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;
Per gli enti territoriali possibilità di aderire entro il 31 luglio.
Rottamazione enti locali: modello per i comuni e data per la domande
L’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, IFEL ha preparato e pubblicato sul proprio sito uno schema di delibera per gli enti che si accingono a decidere sulla rottamazione introdotta dall’articolo 10-quinquies del decreto legge fiscale (Dl 38/26).
Accanto allo schema, una nota sulle novità approvate nella quale si evidenzia che circa 980 Comuni rinnoveranno i consigli comunali nel corso del mese di maggio, primo turno.
Scarica qui la Nota IFEL con riepilogo delle regole di adesione alla rottamazione quinquies e le considerazioni dell'istituto ANCI.
Attenzione il 9 giugno, l'Ader ha pubblicato il modello ufficiale da utilizzare per l'adesione da parte dei comuni.
Scarica qui il Modello Rottamazione quinquies per l'adesione da parte degli Enti
Il comunicato stampa della Riscossione oltre a riepilogare tutte le regole per aderire ha reso disponibile il Modello della Rottamazione quinquies dei tributi locali da inviare da parte dei comuni e solo allora i contribuenti potranno aderire.
In partcolare, dal 16 settembre sul sito di AdeR, dopo che l’ente territoriale abbia adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026 i cui termini sono stati modificati dalla Legge di conversione del DL n 63/2026.
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