• Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio

    L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 15 aprile informa del fatto che è disponibile fino al prossimo 20 maggio in consultazione pubblica la Circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019).

    In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:

    • alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), 
    • al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis
    • e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

    Viene precisato che la consultazione per ulteriore approvazione definitiva è il primo step di un percorso più ampio, nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente: 

    • al sovraindebitamento; 
    • agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; 
    • alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. 

    Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

    Coloro i quali sono interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo email: 

    Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio

    Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari

    Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia: 

    • l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
    • la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
    • relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta. 

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE

    La Corte di Cassazione interviene in modo definitivo sulla controversa disciplina del rimborso IVA previsto per i soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 2009, stabilendo, alla luce del diritto unionale, l’incompatibilità della normativa nazionale che consentiva la restituzione del 60% dell’imposta versata. 

    Questa è la conclusione sintetica della Pronuncia n 9266 del 13 aprile della Cassazione.

    Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE

    La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza i principi europei in materia di IVA e aiuti di Stato, con rilevanti conseguenze per professionisti e imprese che avevano beneficiato o richiesto tali agevolazioni.

    La vicenda trae origine dall’istanza di rimborso presentata da una contribuente, esercente la professione di notaio, relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010. 

    Il credito richiesto, pari a oltre 100 mila euro, derivava dall’applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, che aveva previsto, per i soggetti colpiti dal terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, la possibilità di recuperare il 60% dell’IVA versata nel periodo compreso tra aprile 2009 e dicembre 2010.

    In primo grado, la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre in appello la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva riconosciuto il diritto al rimborso. 

    Secondo i giudici regionali, la norma citata aveva “regolato ex post” il carico fiscale, stabilendo in via definitiva che l’imposta dovesse essere versata solo nella misura del 40%, senza distinzione tra somme già pagate e ancora dovute.

    L’Agenzia delle Entrate ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando, tra gli altri motivi, la violazione della normativa unionale sugli aiuti di Stato e sul sistema IVA.

    La questione centrale della controversia riguarda la compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione europea. Nel corso del giudizio, la Cassazione ha sospeso il procedimento e rimesso la questione alla Corte di giustizia UE, chiedendo se la norma nazionale potesse essere considerata legittima alla luce dei principi già affermati in materia di aiuti di Stato e IVA.

    La risposta della Corte di giustizia (causa C37/23) è stata netta: la disposizione italiana è incompatibile con la direttiva IVA (2006/112/CE), in particolare con gli articoli 2, 206 e 273.

    Secondo i giudici europei, la misura non si limita ad alleggerire il carico fiscale, ma consente ai soggetti passivi di trattenere una parte dell’IVA riscossa dal consumatore finale, che dovrebbe invece essere integralmente versata all’Erario.

    Questo meccanismo altera il funzionamento dell’imposta e determina una violazione del principio di neutralità, creando una disparità di trattamento tra operatori economici.

    Inoltre, la Commissione europea aveva già qualificato tali misure come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, evidenziando come le agevolazioni fiscali concesse in relazione a calamità naturali debbano comunque rispettare le regole europee in materia di concorrenza.

    Recependo integralmente le indicazioni della Corte di giustizia, la Cassazione ha accolto il motivo principale del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto dell’originaria domanda di rimborso.

    Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la qualificazione della contribuente come “impresa” ai fini del diritto UE. 

    La Corte ribadisce che la nozione unionale di impresa è ampia e comprende qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica.

    Di conseguenza, anche un professionista, come nel caso di specie un notaio, rientra in tale categoria, in quanto offre servizi sul mercato.

    Questo aspetto è decisivo, perché le norme sugli aiuti di Stato si applicano proprio alle attività economiche. Ne deriva che i soggetti che operano sul mercato non possono beneficiare di misure che alterano la concorrenza, come nel caso del rimborso IVA in esame.

    La Corte ha quindi enunciato un principio di diritto di particolare importanza: la disciplina prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 è incompatibile con la direttiva IVA e non può costituire fondamento per il riconoscimento del rimborso.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Cassa Commercialisti: pacchetto di agevolazioni, prime domande dal 15 aprile

    La Cassa Dottori Commercialisti  prosegue e rafforza l'impegno sul fronte del welfare con un nuovo pacchetto di misure del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, destinato a sostenere gli iscritti per:

    • gestione degli impegni finanziari 
    • percorso di crescita professionale.

    Vediamo i dettagli per presentare le domande per queste due agevolazioni rivolte agli iscritti in partenza dal 15 aprile.

    Contributo conto interessi Commercialisti: domande dal 15 aprile

    Dal 15 aprile è possibile presentare le domande per il contributo in conto interessi dei commercialisti.
    A sostegno degli interessi passivi la cassa ha previsto un totale di 1,2 milioni di euro di sostegno.

    Il contributo sarà pari al 100% degli interessi passivi sostenuti nel 2025 fino a un massimo di mille euro, come attestato dall’istituto di credito o finanziamento.

    I beneficiari sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa non titolari di una pensione diretta (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività. 

    A tale proposito è possibile presentare la domanda utilizzando il servizio online CSF, a partire dal 15 aprile 2026 e non oltre il 1° febbraio 2027, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

    Clicca qui per i dettagli.

    Contributo per la formazione professionale nuove competenze Commercialisti domande dal 15 aprile

    La Cassa Commercialisti informa inoltre della possibilità di presentare domanda per la formazione professionale per la quale sono stati stanziati 300 mila euro.

    Condizione per beneficiarne è che il costo dei corsi e delle attività formative, idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per il 2026, sia di importo pari o superiore a 200 €. 

    Il contributo erogato, pari a un massimo di mille euro per anno, è pari al 50% del costo dell’attività formativa, mentre è pari al 100% per gli under 35. 

    La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC a partire dal 15 aprile 2026 e non oltre il 1° marzo 2027, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

    Le domande degli iscritti non saranno gestite tramite “bando” ma con la formula “iniziativa”; ciò consentirà alla Cassa di gestire singolarmente le richieste liquidandole senza dover attendere la formazione di una graduatoria finale e, di conseguenza, riducendo il tempo necessario all’erogazione del contributo agli associati in possesso di tutti i requisiti richiesti. 

    Clicca qui per i dettagli.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento Cassa e POS: il caso del bowling multiattività

    Con la Risposta a interpello n 44/2026 si chiarisce che il collegamento cassa e pos non è obbligatorio per tutti.

    Prima dei dettagli va ricordato che dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici e che entro il 20 aprile devono essere effettuati i primi collegamenti.

    Collegamento Casse e POS: il caso del bowling

    Il caso analizzato, una sala bowling con più attività, in sintesi chiarisce che non tutti i pagamenti elettronici devono essere collegati al registratore di cassa, il collegamento va effettuato solo se c’è obbligo di corrispettivi.

    La norma (art. 2, comma 3, d.lgs. 127/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2025) introduce un principio preciso: il collegamento POS–cassa serve a integrare:

    • incasso elettronico,
    • certificazione dei corrispettivi.

    Ma vale solo dove esiste l’obbligo di certificazione fiscale. È questo il nodo interpretativo su cui interviene l’Agenzia.

    Il caso dell'istante è quello di una sala bowling con tre attività diverse, la società istante gestisce:

    • bowling, con biglietti SIAE, 
    • sala giochi e intrattenimento, senza obbligo di scontrino, 
    • bar e ristorante, con registratore telematico, 

    Tre regimi fiscali diversi e tre possibili trattamenti del POS. 

    Il dubbio proposto dal contribuente era appunto quelli di capire se serve collegare tutti i POS.

    La domanda dell’istante è molto concreta, bisogna

    • collegare tutti i POS? 
    • averne uno per ogni attività? 
    • censire anche quelli usati per attività senza scontrino? 

    Per il bowling con biglietteria SIAE nessun collegamento 

    L’Agenzia ricorda che il bowling rientra tra le attività soggette a imposta sugli intrattenimenti. I corrispettivi:

    • sono certificati tramite titoli di accesso SIAE,
    • vengono trasmessi tramite un canale autonomo.

    Per questo motivo non si applica l’obbligo di collegamento POS–registratore 

    Il collegamento non è universale, ma dipende dal sistema di certificazione.

    Per la sala giochi e attività senza scontrino: nessun obbligo

    Per le attività come: giochi, carambole, ping pong, vale l’esonero previsto dal DPR 696/1996. Pertanto non essendoci:

    • obbligo di certificazione,
    • né registratore telematico,

    non c’è alcun obbligo di POS collegato o censito.

    Per i bar e ristorante c'è obbligo pieno. Trattandosi di attività:

    • soggette a scontrino,
    • con trasmissione telematica dei corrispettivi,

    scatta l’obbligo previsto dalla nuova norma e il POS deve essere collegato al registratore telematico
    deve essere censito nel cassetto fiscale.

    L'interpello risulta utile anche per specificare che un unico POS per più attività è possibile.

    L’Agenzia ammette che è possibile usare un solo POS per più attività ma:

    • il collegamento deve funzionare per le operazioni soggette a scontrino
    • i pagamenti devono essere correttamente associati al documento commerciale.

    In sostanza: conta la tracciabilità fiscale, non il numero di dispositivi.

    Nel caso di specie del bowling quindi occorre evidenziare che:

    • il bowloing ha attività soggette a scontrino e attività non soggette,
    • se il pos è collegato solo alle attività non soggette non occorre collegarlo all'RT,
    • se invece si incassa da attività sia non soggette che soggette allora il POS e l'RT vanno collegati.

    Attenzione al fatto che il non-collegamento del POS all'RT va segnalato all'AdE tramite l'apposita funzione su Fatture e corrispettivi

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elezioni Nazionali Commercialisti: confermato De Nuccio

    Il 15 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti.

    In particolare, le elezioni sono state comunicate dal Consiglio nazionale con l’Informativa 19/2026 che ha evedenziato che: “Con D.M. 27 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il giorno 15 aprile 2026. Il decreto ministeriale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026”.

    L'esito delle urne conferma il presidente uscente Elbano De Nuccio.

    Elezioni Nazionali Commercialisti: De Nuccio confermato Presidente

    Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005 ed è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

    L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
    Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005:

    • promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; 
    • formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; 
    • adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; 
    • vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; 
    • designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; 
    • formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia; 
    • valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.          

    L'esito delle elezioni ha confermato il presidente uscente Elbano De Nuccio che intervistato telefonicamente dal Eutekene.info ha dichiarato: “(…) Il risultato che esce dalle urne è importante perché dà valore al lavoro fatto dal Consiglio nazionale in questi 4 anni. Una maggioranza così significativa dà forza al nostro progetto politico. I colleghi hanno apprezzato quello che abbiamo fatto e noi ci impegneremo a continuare lungo questa direzione. (…)".

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: si parte dal 15 aprile

    Dal 15 aprile prende il via la campagna dei dichiarativi con il modello redditi pf 2026.

    A tal proppositosi evidenzia che le Entrate in data 13 aprile hanno provveduto ad alcune modifiche del modello e delle istruzioni pubblicate in precedenza, per le novità clicca qui.

    L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

    Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare:

    Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.

    Modello Redditi PF 2026: come è composto

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
    •  “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.

    Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: 

    • PF per le persone fisiche, 
    • ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, 
    • SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, 
    • SP per le società di persone ed equiparate.

    Modello Redditi PF 2026: le principali novità

    Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:

    • Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
    • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
    • Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
    • Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
    • Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
    • Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
      al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente.
    • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
    • Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
      titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
      cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
      soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
    • Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
    • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
      normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
    • Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
      della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
    • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
    • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
      n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
      trazione del 65%;
    • credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
    •  Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
    • Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
    • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

    Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando:

    • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
    • i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, 

    rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

    La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

  • Fatturazione elettronica

    Ricevute POS: gli estratti conto digitali al posto del cartaceo

    Il Decreto PNRR in dirittura d'arrivo per la conversione in legge contiene tante semplificazioni per i cittadini, tra queste si introduce la novità riguardante le ricevute dei pagamenti POS. 

    In sintesi gli estratti conto bancari varranno al posto delle ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese.

    Faranno fede le comunicazioni e la documentazione inviati, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari saranno utilizzati al posto delle ricevute cartacee, sarà tuttavia necessario il rispetto di due condizione:

    • i documenti bancari dovranno riportare le informazioni relative alle singole operazioni;
    • tali documenti digitali dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.

     In attesa della norma definitiva vediamo cosa contiene quella in bozza con anche le precisazione della relazione al decreto.

    Sulle novità del PNRR leggi anche: Decreto PNRR: ISEE automatico e  semplificazioni.

    Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione

    In sintesi si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA).

    L'amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione. 

    La norma in dettaglio come spiega la relazione illustrativa al Decreto si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.

    In particolare, si prevede l’eliminazione dell’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. 

    Prevede, in particolare, che possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

    L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. 

    Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse

    La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall’altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all’uopo preposte.