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Accertamenti fiscali, cambiano le regole: i nuovi limiti per il Fisco
Il Dlgs 148/2026 è intervenuto tra gli altri, sul’attività di accertamento:
- nuovi termini per contestare i componenti negativi a efficacia pluriennale,
- perimetro più definito per la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa,
- maggiori garanzie negli accertamenti fondati sull’antieconomicità.
Con il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, cambiano alcune delle regole che disciplinano l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Tra le disposizioni di maggiore interesse figurano quelle contenute negli articoli 22, 23 e 24, che intervengono sull'accertamento, vediamo i dettagli
Componenti pluriennali: il termine di accertamento parte dal primo utilizzo
L’articolo 22 modifica l’articolo 43 del Dpr 600/1973 introducendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter.
Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota del componente è stata dedotta.
Il riferimento è al termine previsto dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, in base al quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La nuova disposizione individua quindi un preciso momento dal quale calcolare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria quando il componente negativo produce effetti fiscali distribuiti su più periodi d’imposta.
Il secondo periodo del nuovo comma 1-bis disciplina, inoltre, le annualità successive alla contestazione.
Una volta notificato l’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi torna ad applicarsi l’ordinario termine previsto dal comma 1 dell’articolo 43.
Restano comunque fermi sia i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti sia l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 190/2014.
In sintesi, si prevede una posizione netta in materia di componenti negativi pluriennali, tale per cui questi ultimi decorreranno dal periodo d’imposta nel quale il costo è stato dedotto per la prima volta e non, invece, da ciascuna annualità nella quale venga portata in deduzione una quota del medesimo componente.
Si riconduce quindi il potere di accertamento entro limiti temporali maggiormente prevedibili, facendo coincidere il dies a quo per le riprese con la prima dichiarazione nella quale il costo produce effetti fiscali, rafforzando il principio di certezza dei rapporti tributari ed evitando che il contribuente rimanga esposto al rischio di contestazioni fondate su eventi ormai molto risalenti nel tempo.
Società a ristretta base: la presunzione di distribuzione degli utili viene circoscritta
Un altro intervento significativo è contenuto nell’articolo 23, dedicato alle società di capitali a ristretta base partecipativa.
La norma disciplina espressamente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società.
In particolare, la distribuzione può essere presunta, salva prova contraria, esclusivamente quando sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di:
- componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
- componenti reddituali negativi che abbiano concorso alla formazione del reddito ma risultino indeducibili perché inesistenti.
La disposizione delimita così le fattispecie nelle quali il maggior reddito accertato nei confronti della società può riflettersi sulla posizione fiscale dei soci.
Non tutte le rettifiche operate nei confronti di una società a ristretta base partecipativa possono quindi determinare l’applicazione della presunzione. In particolare, il legislatore circoscrive espressamente il meccanismo ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati e ai costi inesistenti.
Gli utili dei quali viene presunta la distribuzione sono assoggettati a imposizione in capo ai soci secondo la disciplina applicabile in funzione della loro natura.
Antieconomicità: lo scostamento dal valore di mercato, da solo, non basta
Con l’articolo 24, il decreto interviene anche sull’utilizzo dell’antieconomicità nell’attività di accertamento.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può rappresentare un indice dell’esistenza di un maggiore componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto quando siano presenti ulteriori elementi indiziari che, anche valutati insieme allo scostamento, risultino gravi, precisi e concordanti.
La norma contempla tuttavia un’ulteriore ipotesi: gli altri elementi indiziari non sono necessari quando la stessa difformità rispetto al valore di mercato risulti manifesta e rilevante.
Ne deriva che, in via ordinaria, il semplice scostamento del prezzo praticato rispetto ai valori di mercato non è sufficiente, da solo, a fondare la rettifica.
L’antieconomicità continua pertanto a poter essere utilizzata nell’attività di controllo, ma il legislatore ne definisce più precisamente la valenza probatoria: allo scostamento devono accompagnarsi ulteriori indizi qualificati, salvo che la differenza rispetto ai valori di mercato raggiunga autonomamente i caratteri della manifesta rilevanza.
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Transazione fiscale, l’ipoteca si paga: la Cassazione chiarisce quando scatta l’imposta
L’ipoteca volontaria concessa a garanzia dei debiti tributari oggetto di una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate non è esente dall’imposta ipotecaria.
La formalità non può infatti beneficiare dell’esclusione prevista dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990 per quelle eseguite «nell’interesse dello Stato».
È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24487 del 5 agosto 2026, relativa a un’ipoteca costituita nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare.
La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda, in particolare, il significato da attribuire alla parola “Stato” ai fini dell’esenzione dall’imposta ipotecaria: secondo i giudici, il riferimento normativo è allo Stato-persona e non può essere esteso all’Agenzia delle Entrate.
Il caso: un’imposta ipotecaria da oltre 500mila euro
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento di 505.970 euro per l’omesso versamento dell’imposta ipotecaria relativa a un’iscrizione concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione.
La vicenda era arrivata davanti alla Commissione tributaria regionale che, con la sentenza n. 9795/2022 aveva accolto l’appello di una persona fisica e di due società per azioni e annullato l’avviso.
Il ragionamento seguito dalla CTR si fondava sull’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990.
La disposizione stabilisce, tra l’altro, che «non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato».
Secondo il giudice tributario regionale, la formalità ipotecaria prestata a garanzia del pagamento del debito erariale oggetto della transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate doveva quindi essere considerata esente, in quanto eseguita nell’interesse dello Stato.
Perché la controversia è arrivata in Cassazione
Contro questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, mentre le altre parti hanno resistito con controricorso.
Il ricorso era affidato a un solo motivo: secondo l’Agenzia, la CTR aveva violato o falsamente applicato gli articoli 1, 11 e 16 del d.lgs. n. 347/1990 e gli articoli 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, riconoscendo erroneamente l’esenzione dall’imposta.
La Cassazione ha giudicato la censura ammissibile e fondata.
Prima di affrontare il problema interpretativo, tuttavia, la Corte effettua una precisazione significativa: l’ipoteca era stata rilasciata in favore e, dunque, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate.
La questione decisiva diventa quindi un’altra: un’ipoteca concessa nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate può essere considerata, ai fini dell’articolo 1 del d.lgs. n. 347/1990, una formalità eseguita «nell’interesse dello Stato»?
La risposta della Cassazione è negativa.
Agenzia delle Entrate e Stato-persona non coincidono
Il primo passaggio del ragionamento riguarda la natura dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte ricorda che l’Agenzia non costituisce un organo dello Stato, ma è un soggetto giuridico distinto, dotato di propria personalità giuridica e non organicamente collegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Agenzia svolge i servizi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie statali attribuitile dall’articolo 62 del d.lgs. n. 300/1999, ma non può per questo essere assimilata allo Stato-persona.
La distinzione è determinante perché, secondo la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza, quando le norme sulle imposte di registro, catastale, ipotecaria e di bollo utilizzano, ai fini di un’esenzione, formule quali «a favore dello Stato» o «nell’interesse dello Stato», il termine Stato deve essere riferito allo Stato-persona.
La Corte esclude un’interpretazione estensiva dell’agevolazione: quando il legislatore vuole riconoscere un beneficio fiscale anche ad altri enti pubblici, deve indicarlo espressamente.
I due limiti all’esenzione dall’imposta ipotecaria
La Cassazione individua anche un secondo argomento, ricavato dalla lettura coordinata degli articoli 11 e 16 del d.lgs. n. 347/1990.
L’articolo 16 prevede, in determinate ipotesi, la prenotazione a debito dell’imposta e il successivo recupero nei confronti del debitore.
L’articolo 11, invece, comprende tra i soggetti obbligati al pagamento anche i debitori contro i quali sia stata iscritta o rinnovata l’ipoteca.
Da queste disposizioni deriva, secondo la Corte, un “doppio limite” all’esclusione prevista per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato.
Anche quando la formalità risponde all’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, quindi, l'esenzione non opera nei confronti del debitore contro il quale l’ipoteca è iscritta.
Diverso è il caso in cui lo stesso Stato sia contemporaneamente debitore dell’imposta e soggetto interessato alla formalità: in questa situazione l’esclusione trova giustificazione nell’impossibilità di far coincidere nel medesimo soggetto il debitore dell’imposta e il titolare del relativo credito.
Il precedente contrario del 2020 e l’orientamento successivo
La parte più interessante dell’ordinanza riguarda il confronto con la precedente giurisprudenza.
La stessa Cassazione riconosce espressamente che nel 2020 aveva raggiunto una conclusione opposta.
Con la sentenza n. 1899/2020 aveva infatti affermato che l’ipoteca volontaria costituita dal contribuente quale terzo datore di ipoteca, a garanzia del pagamento di debiti tributari, costituisse una formalità non soggetta a imposta perché eseguita nell’interesse dello Stato.
Questo orientamento è stato però successivamente superato. L’ordinanza n. 24487/2026 richiama infatti le pronunce nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e n. 2690 del 2026, nelle quali la Cassazione è tornata sulla questione escludendo l’esenzione.
Il principio richiamato letteralmente dalla Corte è il seguente: «In tema di imposte e tasse ipotecarie, l'iscrizione di ipoteca costituita in favore dell'agente della riscossione, ed in relazione ad una transazione fiscale, non è riconducibile all'esenzione prevista, per le formalità eseguite nell'interesse dello Stato, dal DLgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 1, comma 2, in quanto detta esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dallo stesso legislatore, deve essere riferita esclusivamente allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento, e di riscossione, dei tributi né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione dei tributi».
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata.
La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità e affrontare le questioni rimaste assorbite nella precedente decisione d’appello.
Non si tratta di una decisione innovativa in senso stretto. La conclusione raggiunta è infatti coerente con un orientamento già espresso chiaramente dalla Cassazione nelle ordinanze nn. 21605, 21618 e 21623 del 2024 e successivamente nella n. 2690/2026.
La pronuncia è comunque rilevante perché consolida il superamento del precedente contrario rappresentato dalla Cassazione n. 1899/2020.
Imposta ipotecaria su garanzia per transazioni fiscali: faq
FAQ
L’ipoteca concessa all’Agenzia delle Entrate per una transazione fiscale è esente dall’imposta ipotecaria?
No. Secondo l’orientamento seguito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 24487/2026, non può beneficiare dell’esenzione dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990.Perché l’Agenzia delle Entrate non beneficia dell’esenzione prevista per lo Stato?
Perché, ai fini della disposizione agevolativa, la Cassazione interpreta il termine “Stato” come riferito allo Stato-persona. L’Agenzia delle Entrate è invece un distinto soggetto giuridico.La Cassazione aveva sempre seguito questo orientamento?
No. La sentenza n. 1899/2020 aveva riconosciuto l’esenzione in un caso analogo. Le successive pronunce del 2024 e del 2026 hanno però affermato l’orientamento contrario, oggi ribadito dall’ordinanza n. 24487/2026. -
Auto a 100 euro al mese, chi può averla: requisiti ISEE e come fare domanda
Il noleggio sociale auto a 100 euro al mese entra nella fase di preparazione, ma per presentare le domande bisognerà ancora attendere. Il programma, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da ACI, punta a consentire alle famiglie con determinati requisiti economici di utilizzare un'auto nuova con un canone agevolato.
A fare il punto sui principali dubbi è L’Automobile, magazine ACI, che ha raccolto le risposte alle domande più frequenti sulla misura:
- dai requisiti ISEE alla rottamazione,
- passando per l'apertura dello sportello telematico,
- il costo effettivo del noleggio
- e la possibilità di acquistare la vettura al termine del contratto.
Vediamo quindi come funziona il noleggio sociale, chi potrà richiederlo e quali sono le informazioni ancora da definire prima dell'apertura delle domande.
) Noleggio sociale: requisiti ISEE e auto da rottamare
Il primo punto riguarda i requisiti di accesso. Non sarà sufficiente avere un reddito basso: per partecipare al programma occorrerà rispettare contemporaneamente le condizioni previste.
In particolare, il richiedente dovrà avere un ISEE inferiore a 30.000 euro.
La formulazione è rilevante perché, secondo quanto evidenziato nelle FAQ pubblicate dal magazine ACI, un ISEE esattamente pari a 30.000 euro non rientrerebbe nella soglia.
Accanto al requisito economico è prevista la rottamazione di un'autovettura di categoria M1 omologata fino a Euro 4, immatricolata in Italia e posseduta da almeno 12 mesi.
L'auto può essere intestata direttamente al richiedente oppure a un familiare convivente. Non possono invece essere utilizzati per soddisfare il requisito della rottamazione motocicli, scooter, furgoni o veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1.
Di conseguenza, chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro ma non dispone di un'automobile da rottamare con le caratteristiche richieste non potrà, sulla base delle regole attualmente previste, accedere al beneficio.
Domanda per il noleggio sociale: quando apre il portale e come funzionerà la graduatoria
È questo uno degli aspetti più attesi. Al momento le domande non sono ancora aperte e non è stata comunicata una data ufficiale per l'avvio dello sportello telematico.
La richiesta dovrà essere presentata attraverso un portale dedicato, le cui modalità operative devono ancora essere definite.
Prima dell'apertura dello sportello dovranno inoltre essere completati gli adempimenti necessari e la procedura di gara attraverso la quale ACI acquisterà le vetture.
Un elemento particolarmente importante riguarda la formazione delle graduatorie. Secondo quanto riportato da L’Automobile sulla base delle indicazioni del MIMIT, dovrebbe essere seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dopo la verifica del possesso dei requisiti.
Non dovrebbe quindi essere favorito automaticamente chi presenta l'ISEE più basso. A parità di rispetto delle condizioni previste, la tempestività nell'invio della richiesta potrebbe risultare determinante.
Il tema assume ancora maggiore rilievo considerando la disponibilità iniziale: il programma parte con 50 milioni di euro di risorse e circa 3.000 automobili stimate.
Noleggio sociale a 100 euro: cosa comprende il canone e quanti chilometri si possono fare
Il principale elemento di attrattiva della misura è il costo: il canone annunciato è pari a 100 euro al mese, IVA inclusa.
Considerando una durata minima di 36 mesi, la spesa base per tre anni sarebbe quindi pari a 3.600 euro.
Nel canone dovrebbero essere compresi alcuni dei principali costi legati alla gestione dell'automobile, tra cui bollo, assicurazione e manutenzione. Resterebbero invece a carico dell'utilizzatore carburante o energia per la ricarica, pedaggi, parcheggi ed eventuali sanzioni.
Il contratto prevede inoltre una percorrenza di 12.000 chilometri all'anno, quindi 36.000 chilometri nell'arco di tre anni.
Restano però alcuni aspetti da definire nelle condizioni contrattuali definitive, tra cui l'eventuale anticipo, le franchigie assicurative, la gestione dei danni e il costo applicato in caso di superamento del chilometraggio previsto.
Quale auto si potrà avere: modello, alimentazione e valore massimo
Chi accederà al noleggio sociale non potrà scegliere liberamente marca e modello dell'automobile, almeno nella prima fase del programma.
Sarà ACI ad acquistare le vetture tramite una gara pubblica. Il modello effettivamente disponibile dipenderà quindi dall'esito della procedura e nella fase sperimentale è prevista la fornitura di un unico modello.
Non è inoltre previsto che l'automobile debba essere necessariamente elettrica. Il veicolo dovrà essere nuovo, immatricolato in Italia, almeno Euro 6 e rispettare il limite di 135 grammi di CO2 per chilometro.
Nel rispetto di tali parametri potranno quindi rientrare differenti alimentazioni, comprese, ad esempio, benzina, GPL e ibride.
Per l'acquisto da parte di ACI è previsto un tetto di spesa di 14.800 euro più IVA per ciascun veicolo. Sarà però soltanto la gara a chiarire quale automobile verrà concretamente assegnata ai beneficiari.
Durata del noleggio e acquisto dell’auto dopo i tre anni
Il contratto avrà una durata non inferiore a 36 mesi. I tre anni costituiscono quindi la durata minima prevista dal programma.
Alla scadenza, il beneficiario non sarà necessariamente obbligato a restituire definitivamente l'automobile. È prevista infatti la possibilità di manifestare ad ACI l'interesse ad acquistare il veicolo utilizzato durante il noleggio.
La richiesta dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del contratto.
Il prezzo non sarà però stabilito al momento dell'assegnazione dell'auto e i canoni mensili già pagati non determineranno automaticamente il valore di riscatto.
Il prezzo sarà individuato sulla base delle quotazioni medie di mercato al momento della vendita, con l'applicazione di uno sconto non inferiore al 10%.
La misura resta per ora sperimentale e il programma è previsto fino al 30 giugno 2030. Prima della partenza effettiva restano soprattutto da conoscere la data di apertura delle domande, il modello scelto tramite gara, i tempi di consegna e le condizioni contrattuali di dettaglio.
Per chi è interessato al noleggio sociale sarà quindi fondamentale seguire le prossime comunicazioni ufficiali di ACI e MIMIT, soprattutto considerando che l'ordine cronologico di presentazione delle richieste potrebbe incidere sull'accesso alle circa 3.000 vetture inizialmente disponibili.
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Sponsorizzazioni Asd sono spese pubblicitarie deducibili: regole della Cassazione
La Cassazione con l'ordinanza n 21643/2026 ha stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche sono spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta se rispettano specifici requisiti, garantendo la piena deducibilità fino a 200.000 euro
Vediamo i fatti di causa e maggiori dettagli sulla pronuncia.
Spese pubblicitarie con presunzione legale assoluta e non di rappresentanza per le SSD e ASD
Con l'Ordinanza in oggetto è stato stabilito che le sponsorizzazioni alle Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) sono spese pubblicitarie assistite da presunzione legale assoluta circa la loro natura non di rappresentanza.
In particolare, le Entrate avevano riqualificato i costi sostenuti per la sponsorizzazione di una Asd da spese di pubblicità a spese di rappresentanza ex articolo 108, comma 2, del Tuir n. 917/1986, riconoscendone solo la parziale deducibilità.
Le Corti tributarie di merito hanno escluso la correttezza di una simile riqualificazione, ma hanno confermato la parziale indeducibilità sul presupposto della scarsa effettività/antieconomicità delle prestazioni.
La società ricorrendo in Cassazione rilevava:
- la mancata considerazione della documentazione sull’effettività delle prestazioni
- la contestazione dell’eccessiva onerosità e della sovrafatturazione e pertanto la congruità del costo.
Il ricorso è stato accolto, la Cassazione ha stabilito che le spese di sponsorizzazione a favore di Asd e Ssd sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza ex articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002, se:
- il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica;
- è rispettato il limite di 200.000 euro;
- la sponsorizzazione mira a promuovere l’immagine/prodotti dello sponsor;
- l’associazione svolge una specifica attività promozionale.
Ricorrendo tali requisiti non vi è la possibilità di riqualificare il costo come rappresentanza né di giudizi di antieconomicità. La Corte ribadisce la distinzione tra le due tipologie:
- spese di rappresentanza sono quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere prestigio e immagine dell’impresa (art. 74, comma 2, ora art. 108, comma 2, del TUIR n 917/1986);
- spese di pubblicità/sponsorizzazione sono quelle sostenute per pubblicizzare prodotti, marchi e servizi o l’attività svolta, con finalità diretta di promozione commerciale.
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Omessa dichiarazione IVA: il Fisco liquida l’imposta e la comunica, attenzione alle regole
L’Agenzia delle Entrate definisce le nuove regole per la liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione annuale.
Con il Provvedimento n 239129/2026 del 28 agosto 2026 vengono attuate le disposizioni dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge n. 199/2025.
L’Amministrazione finanziaria potrà determinare l’imposta dovuta, anche attraverso procedure automatizzate, utilizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti già effettuati dal contribuente.
La procedura prevede comunque una fase di confronto: ricevuta la comunicazione dell’Agenzia, il contribuente ha 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento.
Per il riepilogo delle regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 leggi Liquidazione automatica IVA annuale: novità dal 2026.
Ma da quando sarà attiva la novità? Seppur in vigore con la legge di bilancio 2026 e con il provvedimento in oggetto ci sono le regole operative datate 28 agosto, non è espressamente indicato l'avvio della novità.
Dichiarazione IVA omessa: cosa prevedono le nuove regole
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, che consente all’Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell’imposta quando manca la dichiarazione annuale IVA.
La liquidazione può essere effettuata anche con procedure automatizzate e non pregiudica l’ulteriore attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Un aspetto importante riguarda la stessa definizione di omissione: viene considerata omessa anche la dichiarazione presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate, quando tali informazioni sono necessarie per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta.
Quali dati usa l’Agenzia per calcolare l’IVA
La principale novità operativa consiste nella possibilità per l’Amministrazione di utilizzare le informazioni fiscali già disponibili nelle proprie banche dati.
La liquidazione può essere effettuata sulla base di:
Dati utilizzati Funzione Fatture elettroniche emesse e ricevute Determinazione dell’IVA a debito e a credito Corrispettivi telematici Determinazione delle operazioni attive LIPE Dati delle liquidazioni periodiche IVA Versamenti IVA effettuati Riduzione dell’importo ancora dovuto I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche possono essere consultati dal contribuente o dall’intermediario delegato attraverso il portale Fatture e Corrispettivi.
I dati relativi ai versamenti sono invece disponibili nel Cassetto fiscale.Come viene determinata l’IVA dovuta
Per ricostruire l’imposta, l’Agenzia parte dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE relative al periodo d’imposta sottoposto a controllo.
Da questo importo vengono sottratti:
- l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute;
- l’IVA a credito risultante dalle LIPE presentate;
- i versamenti IVA già effettuati per il periodo interessato.
Il provvedimento stabilisce però una limitazione particolarmente importante: non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello sottoposto a controllo.
Dichiarazione IVA omessa: sanzione del 120% e interessi
Alla maggiore IVA risultante dalla liquidazione si aggiungono sanzioni e interessi.
Nelle motivazioni del provvedimento l’Agenzia precisa che sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo e una sanzione amministrativa pari al 120% dell’imposta, in applicazione della disciplina sull’omessa presentazione della dichiarazione.
Il contribuente ha però la possibilità di ridurre sensibilmente la sanzione se interviene dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Agenzia.
Pagamento entro 60 giorni: sanzione ridotta a un terzo
Se il contribuente paga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’iscrizione a ruolo non viene effettuata, in tutto o in parte, per le somme corrisposte.
In questo caso la sanzione viene ridotta a un terzo. Le motivazioni del provvedimento precisano inoltre che gli interessi si applicano nella misura del 3,5%.
Se, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Agenzia ridetermina le somme dovute, il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione definitiva.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, ma senza possibilità di utilizzare la compensazione. Nelle motivazioni del provvedimento viene inoltre esclusa la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del d.lgs. 462/1997.
Cosa succede se il contribuente non paga
Se le somme non vengono pagate nei termini previsti, imposta, sanzione e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.
In questo caso viene meno il beneficio della riduzione della sanzione previsto per il pagamento tempestivo.
Il provvedimento precisa inoltre che, per le somme iscritte a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del DL 78/2010.
Come viene comunicato il risultato del controllo
Quando dalla liquidazione emerge un’imposta da versare, l’Agenzia comunica al contribuente le risultanze del controllo, consentendogli di fornire chiarimenti oppure di procedere al pagamento.
La comunicazione viene trasmessa tramite PEC:
- all’indirizzo risultante dall’INI-PEC;
- oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente.
In caso di mancato recapito, l’Agenzia procede attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione e il prospetto analitico contenente gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi utilizzati per effettuare la liquidazione saranno inoltre disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Fino a quando l’Agenzia può liquidare l’IVA
Altro elemento da tenere in considerazione è da quando parte questa procedura, le fonti non lo dicono apertamente, e il termine entro il quale può essere attivata la nuova procedura.
Nelle motivazioni viene precisato che la liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.
La nuova procedura consente quindi all’Agenzia di utilizzare in maniera strutturata i dati provenienti dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA per ricostruire l’imposta anche quando il contribuente non presenta la dichiarazione annuale.
Liquidazione IVA da parte delle Entrate in caso di omessa dichiarazione
Allegati:Nuovs liquidazione iva per omessa dichiarazione Regola Liquidazione IVA Possibile anche tramite procedure automatizzate Fonti utilizzate E-fatture, corrispettivi, LIPE e versamenti Credito anno precedente Non viene considerato Sanzione 120% dell’imposta Interessi 4% annuo Termine per chiarimenti/pagamento 60 giorni Pagamento entro 60 giorni Sanzione ridotta a un terzo Interessi in caso di pagamento tempestivo 3,5% Compensazione Non ammessa per il pagamento previsto dalla procedura Mancato pagamento Iscrizione diretta a ruolo Termine della liquidazione 31 dicembre del settimo anno successivo Come calcola l’Agenzia l’IVA se la dichiarazione annuale non viene presentata?
L’Agenzia può utilizzare fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti IVA relativi al periodo d’imposta interessato, anche attraverso procedure automatizzate.
Quanto è la sanzione per l’omessa dichiarazione IVA?
Le motivazioni del provvedimento indicano una sanzione pari al 120% dell’imposta e interessi del 4% annuo. Se il contribuente paga entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo.
Quanto tempo ha il contribuente per rispondere all’Agenzia?
Il contribuente dispone di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire chiarimenti, segnalare dati o elementi non correttamente considerati oppure pagare le somme dovute.
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IVA al 10% per gli spettacoli quando è possibile per la Cassazione
La Cassazione delimita l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% nel settore degli spettacoli: l’aliquota prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 riguarda esclusivamente il rapporto tra organizzatori delle manifestazioni e spettatori, mentre quella prevista dal n. 119 si applica ai contratti di scrittura tra organizzatori e artisti, purché abbiano a oggetto una vera e propria prestazione artistica.
È quanto chiarisce la Corte nell’ambito di una controversia nella quale una società contestava, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria anziché di quella agevolata al 10% ad alcune prestazioni connesse a eventi spettacolisti.
IVA agevolata al 10%: la questione arrivata in Cassazione
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, emesso a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e di gravi irregolarità contabili.
Tra le contestazioni della contribuente figurava l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in luogo di quella agevolata prevista dalla Tabella A, parte III, del DPR 633/1972.
La Commissione tributaria regionale aveva escluso l'applicabilità dell'IVA al 10%, rilevando soprattutto che non era stata fornita la prova dell'esatta natura delle prestazioni rese.
In particolare, secondo il giudice d'appello, gli elementi disponibili non consentivano di stabilire se l'attività svolta dalla società consistesse nella mera esecuzione tecnica di scenari progettati e ideati da altri oppure comprendesse anche la loro ideazione e realizzazione. Mancavano quindi gli elementi concreti necessari per valutare la natura effettiva delle prestazioni e la loro riconducibilità alla disciplina dei contratti di scrittura.
La società ha contestato questa conclusione in Cassazione, sostenendo l'errata interpretazione dei nn. 119 e 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.
Perché la Cassazione esclude l’IVA al 10% nel caso esaminato
La Cassazione dichiara innanzitutto inammissibile il motivo. La ragione è processuale ma decisiva: il ricorso si concentrava sull'interpretazione della disciplina IVA, mentre la decisione del giudice d'appello poggiava su un diverso presupposto, ossia il difetto di prova sulla natura delle prestazioni effettivamente svolte. La censura non colpiva quindi specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte affronta comunque anche la questione giuridica e la ritiene infondata, chiarendo quali prestazioni possono effettivamente beneficiare dell'aliquota IVA agevolata nel settore degli spettacoli.
Vengono distinte nettamente le due ipotesi contemplate dalla Tabella A.
L'aliquota IVA del 10% prevista dal n. 123 trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra organizzatori delle manifestazioni e spettatori.
La Corte osserva che le attività spettacolistiche contemplate da questa disposizione si caratterizzano per lo svolgimento davanti a un pubblico che ne costituisce il diretto fruitore.
Non può quindi essere ricondotta a questa fattispecie, secondo la Corte, la vendita dello spettacolo dal produttore all'organizzatore.
Diversa è l'agevolazione contemplata dal n. 119, relativa ai contratti di scrittura. In questo caso deve trattarsi di accordi tra organizzatori e artisti per l'esecuzione dello spettacolo e la prestazione deve avere una specifica connotazione artistica.
Non è sufficiente, dunque, che un'attività sia semplicemente collegata o funzionale alla realizzazione dello spettacolo.
Per la Cassazione, i contratti di scrittura ammessi all'agevolazione devono avere a oggetto le modalità e le condizioni di una prestazione artistica.
La Corte individua come elemento caratterizzante una performance personale connotata da intuitus personae, che richieda speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico.
Restano invece escluse dal perimetro dell'agevolazione quelle prestazioni che, pur essendo vicine e connesse all'attività artistica e rilevanti per la sua migliore esecuzione, risultano autonome e differenti per natura, contenuto e modalità di esecuzione.
La Cassazione richiama inoltre la disciplina europea, sottolineando che essa consente agli Stati membri di applicare aliquote agevolate alle prestazioni interessate, ma non li obbliga a farlo.
La delimitazione prevista dalla normativa italiana per il contratto di scrittura costituisce pertanto, secondo la Corte, una scelta legislativa legittima.
La Cassazione formula espressamente il seguente principio di diritto, che si riporta letteralmente: “l'aliquota agevolata del 10% di cui al n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, trova applicazione esclusivamente con riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori, non in altri rapporti in cui sono parte soggetti diversi; parimenti, l'identica agevolazione del 10% di cui n. 119 della medesima Tabella A ridetta la prevede esclusivamente per i contratti di scrittura, vale a dire per gli accordi tra organizzatori ed artisti per l'esecuzione dello spettacolo e che hanno per oggetto una prestazione artistica intesa come performance personale, connotata da intuitus personae, che presuppone e richiede speciali competenze e abilità intellettuali e/o fisiche nel campo artistico, tali da caratterizzare e distinguere la prestazione in oggetto rispetto ad altre”.
Il punto centrale della pronuncia è quindi che il collegamento di una prestazione con uno spettacolo non è, da solo, sufficiente per applicare l’IVA al 10%.
Occorre verificare in quale rapporto rientri la prestazione e, nel caso dei contratti di scrittura, che si tratti effettivamente di una performance artistica con le caratteristiche individuate dalla Corte.
Sul tema dell'aliquota IVA agevolata, dunque, la censura della contribuente non viene accolta.
Più complessivamente, il ricorso era articolato in sei motivi: la Cassazione accoglie soltanto il sesto, relativo alla distinta questione della detrazione dell'IVA sugli acquisti, ritenendo necessario un ulteriore accertamento sulla sussistenza del credito alla luce della documentazione prodotta dalla società.
L'impugnazione viene rigettata per il resto e la sentenza è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito.
FAQ
L’IVA al 10% si applica a tutte le prestazioni connesse agli spettacoli?
No. La Cassazione distingue le prestazioni rivolte agli spettatori dai contratti di scrittura e dalle altre attività semplicemente connesse allo spettacolo.
Quando il contratto di scrittura beneficia dell’IVA al 10%?
Quando riguarda un accordo tra organizzatore e artista avente a oggetto una prestazione artistica personale, connotata da intuitus personae e dalle specifiche competenze indicate dalla Cassazione.
Basta che una prestazione sia necessaria alla realizzazione dello spettacolo?
No. Secondo la Corte, devono essere escluse dal contratto di scrittura agevolato le prestazioni connesse all'attività artistica ma autonome e differenti per natura, contenuto e modalità di esecuzione.
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Redditi PF 2026: attenzione al Quadro RS per i forfettari
Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:
- dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).
Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.
In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.
Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo.
A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.
Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari
Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373.

Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190.A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:
- in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
- in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:- “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
- “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.
In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:
- nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
- nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e nel rigo RS381, vanno indicati i consumi.
Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:
- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli