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Compensi CTU: attenzione ai 100 giorni per la decadenza
Una recente pronunica della Cassazione ha nuovamente sollevato il "problema" della decadenza dei compensi dei CTU consulenti tecnici d'ufficio.
I compensi dei CTU sono stabiliti dal DM n. 182 del 30 maggio 2002, decreto che ha accompagnato il DPR n. 115 del 30 maggio 2002, ormai evidentemente molto datato.
L’articolo 54 del DPR aveva previsto l’adeguamento periodico dei compensi: “La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.”
Ad oggi nessun adeguamento è stato mai proposto alle tariffe previste.
Inoltre, altro aspetto cui prestare attenzione vi è la decadenza dal diritto al compenso qualora non si rispetti il termine prescritto dalla norma.
Compensi CTU: attenzione ai 100 giorni per la decadenza
I CTU infatti devono prestare attenzione al termine di 100 giorni previsto dall’art. 71 del DPR 115/2002.
I compensi dei CTU sono stabiliti da un provvedimento suddetto e non sono stati mai adeguati come previsto dalla legge.
Inoltre, vi è una norma che sancise la decadenza del compenso non richiesto entro 100 giorni, così come previsto dall’art.71, comma 2 del DPR 115/2002 titolato “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte”.
La norma recita testualmente quanto segue: “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato”.
Pertanto terminate le operazioni peritali, presumibilmente con il deposito della relazione finale, il compenso andrà richiesto entro cento giorni, pena la decadenza.
La norma non è molto chiara e nel tempo si è fatto ricorso alla giurisprudenza e qui si cita una sentenza che potrebbe fungere da orientamento.
Ad esempio la Sentenza n. 11417 del 27 aprile 2026, ha enunciato il seguente principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71 comma 2 del DPR 115/2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.”
Evidentemente ne esistono altre da prendere come punto di riferimento al proprio caso concreto e ad esse si rimanda.
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Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio
Entro il 27 maggio bisogna aggiornare il documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale.
Il CNDCEC in proposito ha pubblicato:
- regole tecniche 2026
- informativa n 27/2026
Vediamo maggiori dettagli
Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio
In particolare, sono tenuti all’adempimento i dottori commercialisti e gli esperti contabili soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Dlgs n 231/2007.
L’obbligo riguarda i professionisti che svolgono attività potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche all’interno di:
- studi individuali;
- studi associati;
- società tra professionisti;
- strutture professionali organizzate.
L’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio nel suo complesso e per ciascun professionista associato che può predisporre una propria valutazione individuale.
Attenzione al fatto che per i neoiscritti, la prima autovalutazione deve essere predisposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.
Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: come farla
Entro la scadenza, i professionisti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio, verificando se l’organizzazione interna e i presidi adottati siano coerenti con il livello di rischio rilevato.
L’analisi deve considerare, in particolare:
- tipologia di clientela assistita;
- restazioni professionali rese;
- assetto organizzativo dello studio;
- procedure interne antiriciclaggio;
- adeguatezza dei presidi di controllo;
- eventuali vulnerabilità emerse.
L’obiettivo è individuare il livello di esposizione dello studio al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare, se necessario, misure di mitigazione proporzionate.
Per l’aggiornamento dell’autovalutazione il CNDCEC raccomanda l’utilizzo della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57/2026.
Si conclude evidenziando che l’autovalutazione del rischio è uno dei presidi centrali del sistema antiriciclaggio dello studio professionale è importante per verificare se le procedure interne siano adeguate rispetto al rischio effettivo e consente di dimostrare che il professionista ha adottato un approccio consapevole e proporzionato.
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Rottamazione tributi locali: tutte le regole dall’Ader
La Legge di conversione del Dl Fiscale è in vigore dal 23 maggio.
Tra le principali novità della conversione, vi è la possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.
Vediamo tutte le regole come specificate anche dall'Agenzia della Riscossione dopo l'entrata in vigore della novità.
Rottamazione per tributi locali: che cos’è
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026, la Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, che introduce importanti novità in materia fiscale.
In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.
L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro il 15 giugno 2026.
Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali
Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:
- la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
- entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
- gli effetti sulle dilazioni, di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Rottamazione enti locali: lo schema di delibera dall’IFEL
L’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, IFEL, ha preparato e pubblicato sul proprio sito uno schema di delibera per gli enti che si accingono a decidere sulla rottamazione introdotta dall’articolo 10-quinquies del decreto legge fiscale (Dl 38/26).
Accanto allo schema, una nota sulle novità approvate nella quale si evidenzia che circa 980 Comuni rinnoveranno i consigli comunali nel corso del mese di maggio, primo turno.
Pertanto si chiede di valutare, almeno per questi enti di posporre il termine per la scelta dal 30 giugno al 31 luglio 2026.
Scarica qui la Nota IFEL con riepilogo delle regole di adesione alla rottamazione quinquies e le considerazioni dell'istituto ANCI.
Scarica qui il fac simile di delibera, proposto dall'IFEL
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Bollo conti correnti società: aumenta a 118 euro
Il Decreto Fiscale convertito in Legge n 88/2026 in vigore dal 23 maggio contiene l'aumento dell'imposta di bollo sui conti correnti dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Bollo conti correnti società: aumenta a 118 euro
L’articolo 12 eleva da 110 a 118 euro l’importo dell’imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica di accompagnamento i soggetti passivi cui si applicherà l’incremento dell’imposta sono le società di capitali e le società di persone attive.
A tale fine, al comma 1, vengono modificati:- l'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- l'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.
Fino al 31 dicembre 2026 la disciplina dell'imposta di bollo è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’imposta sarà disciplinata dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, in particolare dalla Parte IV, Titolo I, articoli da 139 a 168, del citato decreto legislativo e dall’Allegato III contenente la tariffa dell’imposta di bollo nonché l’indicazione degli atti esenti.
Il citato Testo unico ha valenza compilativa e non contiene modifiche sostanziali alla disciplina vigente -
IVA permuta di beni: cosa cambia dal 2026
La Legge di Bilancio 2026 recava novità sulla permuta di beni relativamente all'IVA da applicare, prevedendo in sintesi che per la permuta di beni e servizi è imponibile ai fini IVA il costo non attualizzato.
Attenzinoe al fatto che la norma viene modificata dalla Legge di conversione del Decreto Fiscale in vigore dal 23 maggio, vediamo i dettagli.
IVA permuta di bene: cosa cambia dal 2026
L’articolo 1, riformulato dal Senato, interviene sulla disciplina concernente la determinazione della base imponibile IVA relativa alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.
Si prevede che per tali operazioni la base imponibile IVA sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.
Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.
L’articolo in esame propone l’abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che intervengono sulla medesima materia, prevedendo altresì che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.Sono inoltre dettate disposizioni applicabili ai comportamenti pregressi conformi alla disciplina allora applicabile
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Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: tutte le regole
Il MIMIT con decreto direttoriale del 22 maggio 2026, a seguito di opportune verifiche compiute dalla Commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione competente, il Ministero ha provveduto ad aggiornare l’elenco degli iscritti all’Albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, selezionando gli idonei tra le domande pervenute dal 1° gennaio al 31 marzo 2026.
Leggi anche: Certificazione crediti ricerca e sviluppo: Linee guida del MIMIT
Albo certificatori crediti: come iscriversi
Ai fini dell'iscrizione nell'albo certificatori, il MIMIT con Decreto direttoriale del 21 febbraio 2024, ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande. Ogni dettaglio per iscriversi correttamente è in esso contenuto.
Sinteticamente si evidenzia che ai fini della iscrizione:
- i soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 inviano la domanda di iscrizione all’Albo mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero,
- a partire dal 1° gennaio 2025 le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno (questa'anno l'elenco è stato appena aggiornato con decreto del 22 maggio)
- l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione delle persone fisiche ovvero del legale rappresentante o di un suo delegato per i soggetti di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M,
- ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all’Albo devono essere in possesso della seguente strumentazione:
- a) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
- b) firma digitale;
- c) CIE, SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica associati alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle Imprese.
L’iter di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo è articolato nelle seguenti fasi:
- a) accesso alla procedura informatica;
- b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
- c) allegazione della eventuale delega nonché della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica;
- d) generazione del modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo e successiva apposizione della firma digitale;
- e) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale;
- f) versamento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 mediante la piattaforma pagoPA e trasmissione della domanda nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Albo certificatori crediti: i documenti per iscriversi
Le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione all'albo certificatori devono dichiarare:
- il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione,
- di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti,
- sono inoltre tenute a dichiarare la pendenza di procedimenti per i reati indicati nell’art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023, per i reati di cui al Libro II, Titolo VII, capo terzo ed all’art. 640, comma 1, del Codice penale, ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Le imprese che svolgono attività di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che intendono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, devono avere:
- sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese,
- non essere sottoposte a procedura concorsuale
- non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo, fatta salva l’applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
- e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.
Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti:
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0,
- i centri di competenza ad alta specializzazione,
- i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea,
- le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, il Ministero eseguirà idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.
Viene precisato che ai fini del mantenimento dell’iscrizione sarà, inoltre, necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.
Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: le faq
In una apposita sezione della piattaforma dell'Albo dei certificatori, il MIMIT ha indicato tutte le risposte ai dubbi frequenti dei contribuenti.
Tra le altre risposte si replica a chi aveva domandato cosa si intenda per responsabile tecnico:
- per responsabile tecnico si intende "Il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023"
Ulteriormente, il giorno 11 aprile viene data replica ad una FAQ che domandava: "Il responsabile tecnico deve essere inserito stabilmente nella struttura organizzativa (impresa, università o ente di ricerca)?
Il MIMIT ha specificato di si, il responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.
Allegati: -
Iperammortamento nel CPB: quote non rilevanti nel patto col Fisco
Con la conversione in legge n 88/2026 del Decreto fiscale Dl 38/2026 è oprativa la novità per il meccanismo di calcolo del reddito concordato del CPB rettificato per le imprese.
Vediamo i dettagli
Iperammortamento nel CPB: cosa prevede il DL fiscale
Con la modifica dell’articolo 16 del Dlgs 13/2024 ad opera del DL Fiscale in conversione in legge con l’articolo 7, comma 3-bis, inserito dal Senato, si stabilisce che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. iper-ammortamento).
In particolare, l’articolo 7, comma 3-bis, alle lettere a) e b), introduce delle modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024 (rubricato “Reddito d’impresa oggetto di concordato”) in relazione alla determinazione del reddito d’impresa proposta la contribuente, ai fini del concordato, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).
Nello specifico, la lettera a), modificando il comma 1 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, aggiunge la lettera b-ter) che individua, quale valore non rilevante nella determinazione del reddito d’impresa oggetto del concordato, ai fini IRPEF o IRES, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436 della legge n. 199 del 2025 (c.d. iper-ammortamento).
Conseguentemente, la lettera b), modificando il comma 2 del medesimo articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, stabilisce che anche la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. iper-ammortamento) – di cui al comma 1 – determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.Si resta in attesa dell'entrata in vigore del Decreto attuativo sull'iperammortamento che è stato firmato dai ministri Urso e Giorgeti ed è atteso in GU per dare il via alla misura, leggi anche: Iperammortamento 2026: quali comunicazioni servono.