• Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni

    Il CdM del 4 giugno tra gli altri ha approvato il Decreto Legislativo definitivo che, in base a quanto previsto dalla legge di delegazione europea del 2024, recepisce le norme della Direttiva 2024/1640/UE sull'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

    Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni

    Vengono recepiti gli articoli 11,12,13,15 della Direttiva 2024/1640/UE per l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
    La disciplina è attualmente regolata dal DLgs. n 231/2007 e dal DM n 55/2022 e sospesa in attesa che, dopo la recente decisione della Corte di Giustizia Ue sulle cause riunite C 684/24 e C 685/24 riprendano i giudizi pendenti in Consiglio di Stato.

    Per differenziare i regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva in relazione alla natura del soggetto richiedente, sono inseriti nuovi articoli nel DLgs. 231/2007 e si modifica l’art. 2 e si abroga la Sezione II del DM 55/2022, relativa alla disciplina dell’accesso al Registro dei titolari effettivi.

    In sintesi:

    • il nuovo art. 21-bis del DLgs. 231/2007, rubricato “Accesso da parte delle autorità” individua un elenco tassativo di autorità legittimate all’accesso, 
    • il nuovo art. 21-ter rubricato “Accesso da parte dei soggetti obbligati” definisce la disciplina di accesso da parte dei soggetti obbligati 
    • il nuovo art. 21-quater rubricato “Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo” definisce la disciplina di accesso alle informazioni sul titolare effettivo da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, fondandola sul criterio di un legittimo interesse.

    Nell'ultimo ambito, si collocano anche i soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un interesse legittimo all’accesso in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.

    In particolare si mira a fornire flessibilità al sistema, consentendo l’accesso anche a soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, non espressamente previsti dalla legge, che diano adeguatamente motivazione della connessione tra il proprio interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le finalità di prevenzione del riciclaggio.

    Si attende di poter visonare il testo difinitivo approvato.

  • Fatturazione elettronica

    Dati vendite Colonnine di ricarica: l’Ade fissa il calendario

    Le Entrate con un comunicato stampa del 3 giugno hanno pubblicato il calendario per dare il via alla comunicazione dei dati delle vendite delle colonnine di ricarica.

    In particolare, i soggetti che gestiscono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono registrare direttamente online sul sito dell’Agenzia delle entrate i loro “Server energia”, cioè i dispositivi idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite. 

    È disponibile il nuovo servizio web che consente di “censire” gli strumenti attivi.

    Le regole su questo adempimento sono state fissate da un provvedimento delle stesse entrate del mese di dicembre 2025, in proposito leggi: Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione 

    Colonnine di ricarica: dal 3 giugno i dati delle vendite

    Le Entrate specificano anche che a partire dal prossimo 23 giugno, data in cui sarà aperto il canale di trasmissione, gli esercenti avranno 45 giorni di tempo per inviare i dati delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

    A regime, i dati andranno invece comunicati entro la fine del mese successivo.

    Si precisa anche che per completare l’adempimento, il gestore delle colonnine, anche tramite un intermediario, deve accreditarsi e censire i propri “Server energia” all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. 

    Le informazioni da inviare e le regole tecniche sono state definite con un il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre 2025.

    A partire dalla data di apertura del canale, fissata al 23 giugno 2026, è previsto un termine di 45 giorni per trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dal 1° gennaio al 31 maggio di quest’anno: ci sarà tempo, quindi fino al 6 agosto 2026.

    I dati dei corrispettivi registrati da giugno in poi dovranno invece essere trasmessi entro la fine del mese successivo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti d’imposta Cinema e Audiovisivo 2026: pubblicati i nuovi beneficiari

    Il Ministero della Cultura ha pubblicato i nuovi decreti direttoriali relativi ai crediti d’imposta per il settore cinema, audiovisivo e videogiochi. I provvedimenti, adottati dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo il 29 maggio 2026, riportano gli esiti finali delle istruttorie sulle richieste di accesso agli incentivi presentate dagli operatori del comparto. Le misure riguardano, in particolare, 

    1. la produzione cinematografica, televisiva e web,
    2.  i documentari, 
    3. la produzione esecutiva di opere straniere,
    4. gli investitori esterni, 
    5. il potenziamento dell’offerta cinematografica 
    6. e la produzione di videogiochi italiani riconosciuti di valore culturale. 

    Gli elenchi allegati ai decreti indicano i soggetti ammessi e l’importo del credito d’imposta riconosciuto. Restano invece escluse le domande ancora in fase di perfezionamento istruttorio, che saranno oggetto di successivi provvedimenti pubblicati con le stesse modalità sul sito della Direzione generale.

    La pubblicazione degli elenchi vale come comunicazione ufficiale

    Un aspetto centrale per imprese e professionisti riguarda il valore della pubblicazione dei decreti. La Direzione generale Cinema e Audiovisivo precisa infatti che la pubblicazione degli elenchi costituisce a tutti gli effetti comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta. Di conseguenza, non sarà effettuato l’invio delle singole comunicazioni tramite Pec ai beneficiari. Questo significa che gli operatori interessati devono consultare direttamente gli elenchi pubblicati dal Ministero per verificare l’ammissione al beneficio, l’importo riconosciuto e la tipologia di credito attribuito. Dal punto di vista operativo, la data di pubblicazione assume quindi un ruolo rilevante anche per individuare il momento dal quale il credito può essere utilizzato, secondo le regole previste dalla normativa di riferimento. Questi i decreti con i rispettivi link:

    Da quando si può utilizzare il credito d’imposta riconosciuto

    La Direzione generale ricorda che, in linea generale, il bonus può essere utilizzato dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento. Poiché la pubblicazione degli elenchi sostituisce la comunicazione individuale, il termine decorre dalla pubblicazione dei decreti. Sono tuttavia previste regole specifiche per alcune misure. 

    Per il “Tax credit produzione 2024”, disciplinato dall’articolo 34, comma 1, del Dm 10 luglio 2024, e per il “Tax credit internazionale 2024”, previsto dall’articolo 14 del Dm 14 luglio 2024, il credito è utilizzabile dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento.

    Per evitare errori nella fruizione dell’agevolazione, imprese e consulenti devono quindi verificare con attenzione il decreto di riferimento e distinguere tra le diverse tipologie di tax credit riconosciute.

    Produzione, eleggibilità culturale e potenziamento dell’offerta cinematografica

    Una parte significativa dei provvedimenti riguarda il comparto della produzione e dell’eleggibilità culturale. Il Ministero ha pubblicato un pacchetto di decreti relativi agli esiti delle istruttorie sulle richieste preventive e definitive di credito d’imposta per la produzione cinematografica, televisiva e web, per i documentari, per la produzione esecutiva di opere straniere e per gli investitori esterni. Sono inoltre compresi i provvedimenti relativi all’idoneità al credito d’imposta e all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento dei contributi automatici. L’eleggibilità culturale rappresenta un requisito importante per l’accesso alle agevolazioni del settore audiovisivo, perché attesta la rispondenza dell’opera ai criteri previsti dalla disciplina di riferimento. Un ulteriore decreto riguarda poi il potenziamento dell’offerta cinematografica: in questo caso la comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate del contributo attribuito sarà effettuata solo dopo il completamento delle verifiche istruttorie e l’acquisizione della documentazione necessaria all’erogazione del beneficio.

    Tax credit videogiochi e controlli per le imprese beneficiarie

    Tra i decreti pubblicati rientra anche il tax credit consuntivo destinato alla produzione di videogiochi di nazionalità italiana riconosciuti di valore culturale. Il provvedimento riconosce in via definitiva il credito d’imposta alle imprese indicate nella tabella allegata al decreto. Per i crediti già autorizzati in via provvisoria sulla base delle richieste preventive, la Direzione generale ha provveduto alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, come attestato dai codici identificativi riportati nella stessa tabella. Eventuali variazioni intervenute nella fase di riconoscimento definitivo sono confermate attraverso l’aggiornamento dello stesso Registro. Le imprese interessate devono quindi verificare la propria presenza negli elenchi, l’importo del credito riconosciuto e l’eventuale necessità di attendere ulteriori passaggi istruttori, soprattutto nei casi in cui la procedura non sia ancora completamente definita.

  • La casa

    Prima casa: solo se l’immobile preposseduto è rivenduto entro 2 anni

    Con la Risposta a interpello n 117 del 4 giugno l'Agenzia delle Entrate ha ulterioremente chiarito un caso di agevolazione prima casa.

    In particolare, un il contribuente possieda un immobile, acquistato con le agevolazioni prima casa, può acquisire una seconda abitazione nel medesimo comune e con le stesse agevolazioni soltanto se rivende la prima entro due anni. 

    Prima casa: solo se l’immobile preposseduto è rivenduto entro 2 anni

    I contribuenti acquistavano nel 1986 un immobile a uso abitativo tra loro adiacenti usufruendo delle agevolazioni cosiddette “prima casa” per poi acquisire, nel 2004, anche l’immobile adiacente, al fine di ampliare l’abitazione principale. 

    Il secondo cquisto non ha bensficiato dell’agevolazione “prima casa” in quanto non era ancora stata emanata la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/2005 che estendeva l’agevolazione a quanti avessero acquisito una ulteriore “prima casa” al fine di ampliare i propri spazi abitativi. 

    I contribuenti successivamente univano le due unità immobiliari procedendo all’unificazione catastale.

    Gli istanti intendono acquistare, nel comune in cui risiedono e fruendo dell’agevolazione, un’altra casa con relativa pertinenza da adibire ad abitazione principale.

    Essi hanno chiesto all’Agenzia se potranno godere dell’agevolazione “prima casa” sul secondo acquisto, impegnandosi a vendere, entro due anni, l’abitazione già posseduta nello stesso comune. 

    Inoltre si domanda la possibilità di accedere al credito di imposta relativo al secondo acquisto previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998.

    L'agenzia delle Entrate ha replicato ricordando innanzitutto le norme della agevolazione.

    L’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, del Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con Dpr n. 131/1986) prevede l’applicazione dell’aliquota nella misura del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle condizioni previste nella Nota IIbis.

    L'agevolazione può essere goduta alle seguenti condizioni:

    a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività […];

    b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

    c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo […]».

    Il successivo comma 4bis, introdotto dall’articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015 e modificato dall’articolo 1, comma 116, della legge n. 207/2024 prevede, inoltre, che «L’aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».

    Pertanto, i contribuenti possono fruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un’altra abitazione, nonostante siano titolari su tutto il territorio nazionale di un altro immobile precedentemente acquistato con l’agevolazione “prima casa”, a condizione che l’immobile già posseduto venga alienato entro il termine di due anni dal nuovo acquisto agevolato.

    Per quanto riguarda il quesito relativo al diritto al credito d’imposta, l’articolo 7 della legge n. 448/1998 attribuisce un credito d’imposta ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, un’altra casa di abitazione, sempreché anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.

    In seguito, grazie all’introduzione del comma 4bis nella Nota IIbis citata, il credito d’imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta (circolare n. 12/2016, paragrafo 2.1; risposte nn. 197 e 238/2005).

    Tuttavia, il credito d’imposta non spetta a quanti abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire dell’agevolazione “prima casa”.

    L’avvenuta fruizione dell’aliquota ridotta prevista dall’agevolazione “prima casa” al momento dell’acquisto precedentemente effettuato, costituisce il presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 448 del 1998.

    Pertanto, l’Agenzia ritiene applicabile al caso di specie l’agevolazione “prima casa” per il nuovo acquisto, nello stesso comune, a condizione vendere entro il termine di due anni, l’unica abitazione già posseduta, risultante dalla fusione della porzione di abitazione acquistata con l’agevolazione (nel 1986), con la porzione di abitazione (quella contigua) acquistata senza agevolazione (nel 2004).

    Il credito di imposta correlato all’agevolazione, maturerà con il futuro acquisto agevolato ma dovrà essere calcolato facendo riferimento all’imposta effettivamente versata con l’aliquota agevolata relativa alla porzione di immobile acquistato con l’agevolazione nel 1986 e non all’imposta versata in misura ordinaria per l’acquisto, senza agevolazione, della porzione corrispondente all’abitazione adiacente, acquistata nel 2004. 

    Quindi l'imposta di registro assolta in misura ordinaria, senza applicazione dell’agevolazione prima casa, non può concorrere alla determinazione del credito d’imposta.   

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Testo Unico imposte sui redditi: il Governo approva il definitivo

    Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno ha approvato il testo definitivo del Testo Unico delle imposte sui redditi.

    Come recitava la relazione illustrativa al testo preliminare, il testo unico delle imposte sui redditi è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
    • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
    • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

    Le disposizioni vigenti contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

    TU imposte sui redditi: approgato dal Governo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il settimo dei Testi unici che riorganizzano la materia tributaria, si tratta del TU sui redditi.

    Il TU sui redditi in bozza contiene 376 articoli per riordinare l'interia materia ferma dal 1986 anno del primo Tuir.

    Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in proposito aveva dichiarato: "È un intervento strutturale che rafforza la qualità della nostra legislazione tributaria, un risultato che, come governo Meloni, rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del grande percorso avviato tre anni fa e che porteremo a compimento entro la fine della legislatura".

    Nel riordino confluiscono le ultime modifiche della legge di Bilancio 2026 e gli interventi che, con l’avvio della delega fiscale, hanno riscritto i pezzi del Tuir del 1986. 

    Come previsto dallo stesso esecutivo, il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.

    Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.

    Nelle riunione del 4 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il definitivo del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi e Leo in proposito ha aggiunto: “Siamo a un passo dal completare una riforma fondamentale.  Con l’approvazione definitiva del TUIR, manca ormai soltanto il Testo Unico sull’Accertamento per chiudere il ciclo dei testi normativi di riordino. Il Governo si concentrerà nella redazione del Codice tributario, che rappresenterà un punto di svolta cruciale, ponendo fine a decenni di stratificazione normativa e garantendo una maggiore certezza del diritto”.

  • IMU e IVIE

    IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D

    Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto MEF 6 marzo con l'aggiornamento dei coefficianti per l'anno 2026 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai  fini  del calcolo dell'imposta municipale  propria  (IMU) e dell'imposta  immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

    IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D

    In particolare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale  propria (IMU) e dell'imposta  immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute  per  l'anno  2026,  per la determinazione del  valore  dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento  sono  stabiliti  nelle seguenti misure.

  • Reverse Charge

    Reverse charge: la dicitura da indicare in fattura nella triangolazione

    Con la Risposta a interpello n. 111/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime IVA applicabile a un'operazione a catena che coinvolge tre soggetti stabiliti in tre diversi Stati membri dell'Unione europea.
    L'istante è una società residente ai fini IVA in Germania, attiva nel commercio e nella distribuzione di mobili e accessori, priva di registrazione o stabile organizzazione in Italia. 

    Nel 2023, la struttura delle cessioni era la seguente:

    • un cedente polacco vendeva i beni alla società tedesca (istante);
    • la società tedesca li rivendeva a un acquirente italiano;
    • il trasporto dei beni avveniva direttamente dalla Polonia all'Italia, curato dall'istante stessa.

    La società tedesca aveva dichiarato in Germania:

    •  l'acquisto dal cedente polacco come acquisto intracomunitario di beni;
    • la rivendita verso il cessionario italiano come cessione intracomunitaria di beni.

    La fattura emessa nei confronti del cessionario italiano non conteneva alcun riferimento all'art. 141 della Direttiva IVA, né l'indicazione "reverse charge", né la designazione dell'acquirente italiano quale debitore d'imposta.

    Vediamo se l'operazione è considerabile come in reverse charge.

    Reverse charge: cosa indicare in fattura nella triangolazione

    L'Agenzia tratta il tema delle operazioni a catena tra soggetti stabiliti in diversi Stati europei, disciplinata dall’articolo 36-bis della direttiva Iva, introdotta nel 2018 dalla cosiddetta “direttiva quick fixes”. 

    La norma, recepita nell’ordinamento italiano nell’articolo 41ter del Dl n. 331/1993, stabilisce il trattamento Iva delle ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

    Gli elementi che configurano l’applicazione della norma:   

    • i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell'operazione a catena                    
    • devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro                   
    • devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena.

    La spedizione o il trasporto dei beni vengono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. 

    Qualora 'operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. 

    Di conseguenza la successiva cessione dall’operatore intermedio all’acquirente destinatario sarà un’operazione interna, con conseguente necessità di identificazione Iva nel suo Stato membro.

    Nel caso di specie una società, con sede in Germania e non registrata ai fini Iva in Italia, vende mobili acquistandoli da fornitori in Polonia e rivendendoli a clienti europei. I beni in questione sono stati rivenduti a un’azienda italiana. Il trasporto è avvenuto direttamente dalla Polonia all’Italia ed è stato organizzato dalla società tedesca. 

    Quest’ultima considera l’operazione come una triangolazione intracomunitaria. Il fornitore polacco ha fatturato alla partita Iva tedesca, e la compagine tedesca ha fatturato al cliente italiano, dichiarando in Germania sia l’acquisto che la vendita come operazioni intracomunitarie. 

    Tuttavia, nella fattura verso il cliente italiano non ha indicato né il riferimento normativo della triangolazione né l’inversione contabile. 

    Nonostante ciò, il cliente italiano ha già versato l’Iva con il meccanismo del reverse charge. La società chiede quindi se può applicare il regime delle triangolazioni e, in caso contrario, quali sanzioni potrebbero esserci.

    In particolare, consapevole di non aver indicato in fattura il reverse charge né il riferimento alla triangolazione, la società sostiene che tale omissione potrebbe essere sanata a posteriori, emettendo una nota di credito al cliente italiano e una nuova fattura corretta. A sostegno della propria tesi, richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, che distingue tra rettifica di fattura ed emissione tardiva della fattura corretta, ipotizzando che gli effetti del regime potessero operare dal momento della regolarizzazione.

    La risposta dell’Agenzia

    L’Agenzia delle entrate non entra nel merito di questa ricostruzione perché affronta la questione da un punto di vista diverso. 

    Il fulcro della questione non è infatti la mancanza delle diciture in fattura, ma la qualificazione stessa dell’operazione. 

    Nel dettaglio, individua la disciplina di riferimento proprio dell’articolo 36-bis della Direttiva Iva sulle operazioni a catena, precisando inoltre che occorre individuare con precisione a quale cessione deve essere attribuito il trasporto intracomunitario.

    Nel caso concreto, la società tedesca ha organizzato il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia. 

    Questo elemento la qualifica come “operatore intermedio”.

    Inoltre, la stessa ha comunicato al fornitore polacco una partita Iva tedesca, quindi diversa da quella dello Stato di partenza dei beni.

    Applicando la regola generale prevista dal richiamato articolo 36-bis, il trasporto viene imputato alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, cioè alla vendita tra il fornitore polacco e la società tedesca. 

    Questa diventa quindi l’unica cessione intracomunitaria non imponibile.

    Di conseguenza, il passaggio successivo, ossia la rivendita al cliente italiano, perde la natura di cessione intracomunitaria e diventa un’operazione interna in Italia. 

    Ciò comporta la necessità, per la società tedesca, di identificarsi in Italia.

    Infine, l’Agenzia dichiara inammissibile la parte dell’interpello relativa alle sanzioni: lo strumento dell’interpello serve a chiarire l’interpretazione delle norme, ma non a ottenere una quantificazione preventiva delle possibili violazioni, che resta demandata all’attività di controllo.

    Allegati: