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Pensione statunitense del de cuius: tassazione per l’erede residente in Italia
Con la Risposta a interpello n 290 del 12 novembre 2025 le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile all'importo percepito nel 2024 dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari versati dal de cuius.
L’istanza trae origine dal caso di una contribuente fiscalmente residente in Italia, unica erede di un cittadino italo-americano residente negli Stati Uniti da oltre quarant’anni, deceduto nel 2021.
Nel patrimonio ereditario, completamente situato negli USA e già assoggettato a un’imposta di successione statale dell’1%, rientrava anche un “conto pensionistico individuale volontario” (Individual Retirement Account, IRA), ossia un fondo pensione statunitense alimentato dal de cuius con versamenti volontari.Pensione statunitense del de cuius: tassazione per l’erede residente in Italia
Alla morte del titolare, nel 2024, l’erede italiana ha ricevuto la liquidazione totale del fondo, sul cui importo è stata applicata negli Stati Uniti una ritenuta fiscale del 10%, certificata dalla società di gestione del fondo con modello 1042-S con codice “15”, relativo a “pensioni, rendite, assegni alimentari e premi assicurativi”.
L’istante chiedeva di sapere se la somma percepita dovesse essere considerata:
- reddito di capitale, ai sensi degli articoli 44 e 45 del TUIR, e quindi tassabile con imposta sostitutiva del 26% soltanto sull’eventuale plusvalenza maturata dopo l’apertura della successione (ipotesi nella quale, essendosi ridotto il valore del fondo, non vi sarebbe alcun reddito imponibile); oppure
- reddito da pensione del de cuius, assimilato ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a) TUIR, e dunque da assoggettare in capo all’erede a tassazione separata ai sensi dell’art. 7, comma 3, del medesimo testo unico.
Inoltre, in caso di tassazione come “pensione”, la contribuente domandava chiarimenti su due punti pratici:
- se la base imponibile dovesse essere calcolata sull’importo lordo o al netto dei contributi versati dal defunto;
- se si potesse scomputare la ritenuta già subita negli Stati Uniti, per evitare una doppia imposizione.
L’Agenzia, dopo aver richiamato la normativa nazionale e le convenzioni internazionali, ha fornito una risposta articolata e motivata, che di fatto disconosce la tesi del contribuente.
In primo luogo, l’Amministrazione ha stabilito che le somme ricevute dall’erede rappresentano redditi di pensione e non redditi di capitale.
Secondo l’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR, rientrano infatti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, comprendendo anche le indennità una tantum derivanti dalla capitalizzazione di trattamenti pensionistici, indipendentemente dal fatto che si tratti di fondi obbligatori o volontari.L’Agenzia ha ribadito che tale interpretazione si estende pure ai fondi pensione esteri alimentati da contributi personali, i quali – pur non rientrando nella disciplina della previdenza complementare italiana (D.Lgs. 252/2005) – generano, in caso di liquidazione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In applicazione dell’art. 7, comma 3, TUIR, la somma percepita dall’erede è soggetta a tassazione separata, con le stesse modalità che si sarebbero applicate se fosse stata corrisposta al titolare originario.
Pertanto, l’importo deve essere dichiarato integralmente al lordo della ritenuta estera, e tassato in Italia come reddito da pensione percepito per successione.Sul piano internazionale, l’Agenzia ha richiamato la Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni (Washington, 23 agosto 1999, ratificata con legge n. 20/2009).
Esaminando gli articoli 18 (“Pensioni”) e 22 (“Altri redditi”) del Trattato, l’Agenzia ha concluso che, trattandosi di redditi derivanti da un fondo pensionistico volontario, essi rientrano nell’ambito dell’art. 22, che attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del beneficiario.Di conseguenza:
- le somme devono essere tassate solo in Italia,
- non doveva essere applicata alcuna ritenuta negli USA,
- la contribuente potrà chiedere il rimborso dell’imposta trattenuta negli Stati Uniti e, se necessario, attivare la “procedura amichevole” prevista dall’art. 25 della Convenzione per rimediare alla doppia imposizione
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IVA terzo settore: il MEF conferma i lavori in corso sulla proroga
Si è tenuto in data 11 novembre un importante convegno di Cantieriviceversa per gli addetti ai lavori del Terzo Settore a cui sono intervenuti anche i rappresentanti del MEF.
In tale occasione si anticipa che l'attesa proroga per il regime IVA del terzo settore dovrebbe essere imminente e probabilmente inserita nel Dlgs con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e IVA approvato dal Governo in via preliminare che entro fine anno dovrebbe essere approvato anche in via definitiva per la successiva entrata in vigore.
IVA terzo settore: il MEF conferma i lavori in corso sulla proroga
Durante il convegno, la notizia arriva dal Dirigente MEF Adrea Giannone che ha riferito che la proroga del nuovo regime iva per il terzo settore, dovrebbe essere di dieci anni e con buon probabilità sarà inserita nel decreto legislativo approvato in via preliminare in Cdm lo scorso 22 luglio, che ora dovrà essere approvato definitivamente.
Il Dlgs è passato al vaglio delle Commissioni parlamentari (atto del governo 295) e pare che proprio dalle Commissioni sia arrivata la richiesta di proroga necessaria, per la complessa materia dell'IVA per il terzo settore.
Andrea Giannone ha anche specificato che gli uffici ministeriali sono al lavoro per accogliere le richieste delle associazioni e delle commissioni parlamentari in materia di iva.
Ricordiamo che il Dlgs con atto del Governo n 295 contiene lo schema di decreto legislativo recante «disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto», dà attuazione ad alcuni principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 3, 7 e 9 della legge n. 111 del 2023, «Delega al Governo per la riforma fiscale».
L’Atto del Governo è composto da 11 articoli aventi ad oggetto, con riferimento alla disciplina fiscale del terzo settore:- la disciplina del passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata (articolo 1),
- l’innalzamento a 85.000 euro della soglia di ricavi fino alla quale è consentito accesso al regime forfetario, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (articolo 2),
- l’esonero, per le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario so dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e l’esclusione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dall’obbligo di certificazione fiscale le cessioni e le prestazioni effettuate dai medesimi soggetti (articolo 3).
Con riferimento agli enti sportivi dilettantistici viene previsto un adeguamento dell’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario applicabile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, agli enti sportivi dilettantistici (articolo 4)
L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina, ai fini IRES, delle sopravvenienze attive finalizzata ad aggiornare le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili derivanti dalle vigenti procedure attivabili nei confronti del debitore in stato di crisi o di insolvenza.
L’articolo 6 dispone l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 19- bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, norma considerata ridondante in quanto la fattispecie risulta già disciplinata dai commi precedenti del medesimo articolo.
L’articolo 7 stabilisce che per gli enti non commerciali l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica.
L’articolo 8 aggiorna il Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento
L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di
transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari.
L’articolo 10 abroga una disposizione inattuata presente nella legge n. 197 del 2022, relativa all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle vendite di beni mobili attraverso piattaforme elettroniche verso cessionari che non sono soggetti passivi IVA.
Articoo 11 entrata in vigore.
Si attendono novità per la sua approvazione definitiva verosimilmente entro la fine dell'anno.
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Accordi per l’innovazione: le domande di incentivo dal 14 gennaio
Viene pubblicato un avviso in GU n 263 del 12 novembre con le date per le domande per gli incentivi alle imprese in favore di interventi di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico realizzati nell'ambito di accordi stipulati dalle imprese con il Ministero e con le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, come stabilite con il DD MIMIT 27 ottobre per gli accordi di innovazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) i Centri di ricerca;
c) con esclusivo riferimento alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3, le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a).Vediamo le regole per presentare le domande dal 2026.
Incentivi alle imprese per ricerca e sviluppo: regole per le domande
Il Decreto 4 settembre 2025, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni altamente innovative e tecnologicamente avanzate e di orientare, al contempo, l’intervento pubblico realizzato attraverso gli Accordi per l’innovazione verso iniziative in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività tecnologica di specifici ambiti settoriali, ridefinisce le procedure per la concessione delle agevolazioni, previste dal decreto 31 dicembre 2021.
Gli Accordi, di cui al comma 1, devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
Per la concessione delle agevolazioni sono rese disponibili risorse complessivamente pari a euro 731.000.000,00 (settecentotrentunomilioni/00), di cui:a) euro 530.000.000,00 (cinquecentotrentamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2;
b) euro 201.000.000,00 (duecentounomilioni/00) a valere sulle economie del Piano sviluppo e coesione MIMIT 2014-2020, per il sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo relative alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3.
Nell’ambito della medesima dotazione finanziaria, alle iniziative a valere sull’area di intervento n. 4 dell’allegato n. 3 sono concedibili risorse finanziarie fino all’importo massimo di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00).
Le risorse finanziarie possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali.
Una quota pari al 34 per cento delle risorse è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare interamente nei territori delle regioni del mezzogiorno.
La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni è effettuata nell’ambito della contabilità speciale n. 1201 – Fondo per la crescita sostenibile, per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, e della contabilità speciale n. 1726 – Interventi Aree Depresse, relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall’Unione europea o dalle regioni, cui affluiscono le risorse indicate al comma 3, lettera b).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.Incentivi alle imprese per ricerca e sviluppo: domande dal 14 gennaio
Il decreto 27 ottobre ha stbilito che ai fini dell’accesso alle agevolazioni i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1a, nel caso di progetti di ricerca e sviluppo relativi alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 2 del decreto, ovvero secondo lo schema di cui all’allegato n. 1b, nel caso di progetti di ricerca e sviluppo relativi alle aree di intervento indicate nell’allegato n. 3 del decreto. La domanda di agevolazione deve essere presentata unitamente alla documentazione elencata all’allegato n. 2.
La domanda e la documentazione indicata devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni, a partire dalle ore 10.00 del 14 gennaio 2026 e sino alle ore 18:00 del 18 febbraio 2026 utilizzando esclusivamente la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore https://fondocrescitasostenibile.mcc.itA seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore genera il CUP e lo comunica ai soggetti beneficiari, ivi compresi i soggetti aventi natura di ente pubblico, quelli aventi natura giuridica privata ma che svolgono per norma attività istituzionali a valenza
pubblica, e quelli con natura riconducibile alla figura di un “organismo di diritto pubblico”, previa delega conferita dagli stessi nella dichiarazione allegata alla domanda rilasciata secondo modello di cui agli allegati 6a e 6b.
Ai sensi l’articolo 7-bis, comma 2, del l decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e ss.mm.ii., una quota pari al 34 per cento delle risorse rese disponibili dal decreto è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del mezzogiorno.
Un soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di singolo proponente o in qualità di soggetto capofila di un progetto congiunto. Gli Organismi di ricerca possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti
universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, ciascuno dei quali può partecipare a un solo progetto per ognuna delle aree tematiche indicate nell’allegato n. 2 e nell’allegato n. 3 al decreto. -
Acconto irpef novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre
Entro il 30 novembre va versato l'accondo irpef. Essendo il giorno 30 una domenica il pagamento sarà considerato regolare se effettuato entro il 1° dicembre.
Prima di riepilogare le regole generali del pagamento ricordiamo che il Ministro Giorgetti, in question time, ha recentemente replicato sulla possibilità di rateizzare l'acconto delle tasse di novembre, specificando che non sarà possibile avere proroghe ne rate come l'anno scorso, i dettagli nel botta e risposta del question time.
Acconto di novembre 2025: no alle rate da Giorgetti
Il ministro Giorgetti in un Question time di alcuni giorni fa, replica sul secondo acconto Irpef in scadenza a novembre.
In particolare, il secondo acconto, deve essere pagato in unica soluzione, e a quanto pare, stando alle ultime novità dal Ministro non ci saranno rate, nè slittamenti a gennaio del versamento.
Ricordiamo che nel 2023 e nel 2024 i titolari di partita IVA hanno potuto fruire della rateizzazione del secondo acconto Irpef in scadenza a novembre.
Il ministro Giorgetti che è intervenuto al Question time alla Camera dei deputati ha purtroppo evidenziato che non sarà possibile avere il beneficio degli altri anni per motivi di cassa.
Le esigenze di gettito, ha spiegato il Ministro Giorgetti, non consentono di applicare anche quest’anno lo slittamento del versamento e la rateizzazione degli importi.
Ha però anche ribadito che, nel caso in cui in prossimità della scadenza, 30 novembre, dovessero emergere spazi di manovra, non è esclusa tale possibilità.
Acconto di novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre
In generale il contribuente versa l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto, in una o due rate,-+ e un saldo.
In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.
L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro, quest'anno 1° dicembre.
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno (sempre 1° dicembre poichè il 30 novembre è domenica)
I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano
- un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro
- l’acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre).
Salvo proroghe:
- il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%,
- la scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24 .
Vedremo se ci saranno margini per novità per l'acconto del prossimo 30 novembre.
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Mappe catastali: consultazione gratis per tutti dal 13 novembre
Dal 13 novembre è possibile consultare e scaricare le mappe del territorio italiano direttamente dal proprio pc.
Grazie al nuovo servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul sito istituzionale e rivolto a tutti i cittadini.
Il servizio funziona previo accesso con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns, e poi è possibile selezionare i fogli di mappa di interesse e il formato desiderato, vediamo come fare.
Mappe catastali: come si consultano
Per utilizzare il nuovo servizio di “Consultazione dei fogli di mappa catastale” basta accedere all’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate mediante
- SPID,
- carta di identità elettronica (CIE),
- carta nazionale dei servizi (CNS).
Ciascun utente può scegliere tra due funzionalità:
- una permette di ottenere i file vettoriali dei fogli di mappa catastali aggiornati, in vari formati e nei diversi sistemi di riferimento;
- l’altra, invece, consente di ottenere i file immagine degli interi fogli Originali di Impianto della mappa (vale a dire gli esemplari unici disegnati a mano al momento dell’impianto del sistema cartografico catastale) o di un loro estratto, limitato ad alcune particelle di interesse. Il servizio è attivo in tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone nelle quali il Catasto è gestito dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
I file vettoriali della mappa possono essere scaricati nei formati CXF, CML, DXF e anche GeoJSON (un formato open di interscambio dei dati geospaziali), con le pertinenti informazioni di metadatazione (in formato TXT).
Le mappe sono disponibili in diversi sistemi di riferimento: Originario Catastale, Roma 40 Gauss-Boaga ed ETRF2000.
I file immagine degli Originali di Impianto, già oggetto di georeferenziazione e di recupero di eventuali deformazioni, sono rilasciati nel formato JPG, unitamente ai dati di georeferenziazione (in formato JGW) e di metadatazione (in formato TXT).
L'estratto dell'Originale di Impianto è rilasciato nel formato PDF.
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Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere
Assonime ha pubblicato un documento con le proprie Osservazioni e Proposte sul Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" assegnato alla 5ª Commissione Bilancio del Senato in sede referente il 30 ottobre 2025.
Viene precisato che le considerazioni sono state inviate alle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Il documento si compone di due diverse sezioni:
- la prima è dedicata all'esame delle possibili criticità derivanti dalle principali norme del DDB che impattano le regole della fiscalità di impresa. Unitamente a questa analisi, si presentano, ove opportuno, anche delle proposte emendative al DDB;
- la seconda, invece, contiene alcune nuove proposte normative sulla fiscalità d'impresa per razionalizzazione e sistematizzazione del quadro normativo fiscale, anche nell'ottica di offrire maggiore attrattività agli investimenti.
Legge di bilancio 2026: Assonime esprime un parere
Il documento reso pubblico sul sito di Assonime è intitolato Osservazioni sul disegno di legge di bilancio 2026 e proposte per semplificare
e con esso si intende esprimere alcune considerazioni.Il Disegno di legge attua la programmazione economico-finanziaria esposta nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2025 sul quale Assonime si è già espressa in occasione del tavolo di confronto tra Governo ed Organizzazioni datoriali e di categoria a Palazzo Chigi tenutosi il 13 ottobre scorso.
In quella sede, in attesa di conoscere i contenuti della manovra, all’epoca ancora in fase di definizione, Assonime ha posto l’accento sulla necessità e sull’urgenza di riforme strutturali a sostegno della produttività e della competitività: senza un deciso e ineludibile rilancio della produttività che può solo passare attraverso più innovazione, più digitale, più investimenti in capitale umano e in politiche industriali mirate.
Per questa ragione Assonime ritiene opportuno presentare anche alcune specifiche proposte normative che si collocano in perfetta aderenza con la ratio ispiratrice della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 per la costruzione di un sistema fiscale che sia sempre più “attrattivo” per le imprese al fine di stimolare la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, contribuendo a rafforzare in modo “strutturale” il
nostro tessuto economico.Tassazione dei dividendi 2026: il parere di Assonime sulle novità in arrivo
Assonime spiega nel documento che appare necessario sopprimere la norma sulla tassazione dei dividendi dall’attuale DDB o, in subordine, anche tenendo conto delle esperienze seguite negli altri ordinamenti, modificare radicalmente la norma in modo da risolvere o circoscrivere le problematiche evidenziate nello stesso documento, con interventi che, in sintesi, possono riepilogarsi come segue.
Sul piano dell’opportunità:
i. ridurre o differenziare (tra società quotate e non) la percentuale minima di possesso necessaria per escludere l’integrale tassazione;
ii. aggiungere ulteriori criteri alternativi per escludere detta tassazione, quali l’holding period e il valore minimo, in termini assoluti, della partecipazione;
iii. rendere coerente l’aliquota della ritenuta per i dividendi in uscita anche verso soggetti UE/SEE;
iv. al fine di rendere il sistema interno maggiormente coerente con quelli vigenti all’estero, estendere la dividend exemption sul 100 per cento dei dividendi su partecipazioni che rispettino tutti i presupposti previsti dalla norma ovvero in presenza di ulteriori requisiti da definire.
Sul piano tecnico:
v. assicurare la dividend exemption anche per tutte le partecipazioni sopra-soglia detenute indirettamente;
vi. rendere coerente il nuovo regime con la disciplina di tassazione/deduzione delle plus/minusvalenze e quella applicabile ai soggetti IAS-adopter, prevedendo, nel caso, l’applicazione di regimi di realizzo virtuale nel caso di passaggio da un portafoglio
fiscale ad un altro;
vii. estendere la possibilità di fruire della dividend exemption anche a partecipazioni – con gli altri requisiti – non rappresentative del capitale sociale della partecipata.I contenuti sono estrapolati dal documento Assonime consultabile integralmente dal sito, clicca qui
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Contributi nautica da diporto sostenibile: elenco definitivo e istanze di erogazione
Con il Decreto direttoriale del 12 novembre viene pubblicato l'allegato A con l'elenco definitivo dei beneficiari del contributo per la nautica dadiporto sostenibile. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto occorre inviare istanza di erogazione del contributo concesso, come da allegato A, e di seguito si riportano le istruzioni.
Ricordiamo che le regole operative sono state fissate con il DD del 11 marzo 2025.
In sintesi la misura agevolativa prevede la concessione sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, peer la sostituzione di motori nautici endotermici con motori elettrici e prevedono un importo concedibile:
- fino a 8.000 euro nel caso di persona fisica e
- fino a 50.000 euro nel caso di impresa.
Fermi i limiti soggettivi imposti, il contributo per ogni singolo motore elettrico fuoribordo dotato di batteria integrata di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, è di 2.000 euro mentre per quelli fuoribordo con batteria esterna, entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione è di 10.000 euro.
Fondo incentivi nautica da diporto: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per:
- a) navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Codice della nautica da diporto;
- b) fini commerciali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Codice della nautica da diporto;
- c) nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da diporto.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:
- a) essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- b) essere nel pieno godimento dei diritti civili;
- c) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:
- a) risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- b) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
- c) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese:
- a) che operano nei settori, non rientranti nel campo di applicazione del regolamento de minimis, della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
- legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) che si trovano in stato di liquidazione o che sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- e) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- f) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda
Fondo incentivi nautica da diporto: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per la sostituzione e contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, nonché per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto, che rispettino le specifiche di cui ai commi 2 e 3.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese possono riguardare l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto:
- a) di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità;
- b) di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB);
- c) di tipo “POD” di propulsione.
I motori elettrici devono essere commercializzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ove applicabile e rispondere:
- a) allo standard UNI EN 16315 e successivi emendamenti, per i motori di propulsione elettrici;
- b) allo standard ISO/TS 23625:2021 e successivi emendamenti, per le batterie al litio;
- c) alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per le batterie di altra tipologia
Fondo incentivi nautica da diporto: importo dell’aiuto
L’agevolazione, fermi i limiti soggettivi di cui al successivo comma 2, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:
- a) euro 2.000,00 (duemila/00), per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
- b) euro 10.000,00 (diecimila/00) per:
- i. motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna;
- ii. motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.
Ciascun soggetto beneficiario di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di agevolazione, riferita all’acquisto di uno o più motori di cui all’articolo 5, entro i seguenti limiti:
- a) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di un massimo di due motori di cui all’articolo 5, fino a un importo di contributo complessivamente concedibile di euro 8.000,00 (ottomila/00);
- b) nel caso in cui il richiedente sia un’impresa, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di più motori di cui all’articolo 5, fino a un importo massimo di contributo complessivamente concedibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nel caso di imprese, ai sensi del
regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Fondo incentivi nautica da diporto: domande entro il 1° ottobre
Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero
Nell’istanza di agevolazione, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, il soggetto richiedente fornisce:
- a) i dati anagrafici;
- b) gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l’indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;
- c) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto, accompagnata da idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all’articolo 5, nonché il costo dell’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto;
- d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.
Con il Decreto dell'11 marzo 2025 sono state definite le indicazioni pratiche per le domande è in particolare è stato previsto che le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 5 settembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale di Invitalia pena l’invalidità e l’irricevibilità, dopo varie proroghe entro il 1° ottobre 2025.
L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.
I soggetti proponenti potranno delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
Contributo nautica dadiporto: entro 180 giorni la domande di erogazione
Ai sensi dell'art 4 del Dd 12 novembre i beneficiari dei contributi sono tenuti a:
Allegati:
a) presentare, entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, apposita richiesta di erogazione secondo le modalità di cui all’articolo 5, del decreto direttoriale;
b) riportare in ogni fattura la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 13 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. La predetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; qualora non sia possibile inserire per esteso tale dicitura, è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica;
c) effettuare i pagamenti delle spese oggetto di agevolazione esclusivamente con modalità che ne consentano la piena tracciabilità;
d) conservare e rendere disponibile, ai fini del controllo da parte del Ministero o del Soggetto Gestore, la documentazione relativa al contributo per un periodo di cinque anni a partire dalla data del presente decreto di concessione;
e) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore;
f) rispettare, comunque, tutti gli obblighi previsti dal decreto ministeriale e dal decreto direttoriale, ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento europeo.