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Bonus centri estivi: Linee guida e risorse 2026
Il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha pubblicato in data 30 giugno le linee guida per i fondi per le attività socio-educative 2026.
In dettaglio il documento al punto 8 specifica la possibilità per le famiglie i cui figli frequentano i centri estivi un bonus direttamente dai comuni che hanno presentato domanda in base alle risorse stanziate.
Bonus centri estivi: arrivano le regole e le risorse
Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato le Linee guida sulle spese ammissibili relative al Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per il 2026 (articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
Il documento, segue altri due provvedimenti sul tema:
- il Decreto ministeriale dell’8 maggio 2026,
- il Decreto dipartimentale del 17 giugno 2026,
e chiarisce le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni.
Inoltre esso introduce le istruzioni operative per la generazione del Codice unico di progetto (CUP) tramite il template dedicato n. 2606001, cui si rimanda per approfondimento.
Relativamente ai centri estivi il in documento al punto 8 specifica relativamente al rimborso alle famiglie: sono ammessi rimborsi dai comuni alle famiglie i cui figli minori abbiano frequentato i servizi socioeducativi territoriali pubblici o privati, nel periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026, sulla base della documentazione giustificativa definita o richiesta dalla pertinente delibera di Giunta;
Lo stanziamento del Governo pari a circa 69 milioni, è destinato ai comuni che entro la fine di maggio hanno presentato domanda, con l’obiettivo di potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri ricreativi e dei centri estivi per i minori di età compresa tra 0 e 17 anni.
Lelinee guida appunto mettono in risalto la novità di rilievo cioè la possibilità per le amministrazioni locali di erogare rimborsi diretti alle famiglie.
I comuni beneficiari delle risorse statali possono predisporre rimborsi per le spese sostenute per la frequenza dei figli di centri estivi o servizi socio-educativi, sia pubblici che privati, con regole operative stabilite dagli stessi enti locali.
Per gli interessati quindi al bonus centri estivi 2026, attenzione a monitorare i siti istituzionali del proprio territorio, sia per conoscere le opportunità messe in campo che per la successiva erogazione del contributo, ove previsto.
Il pagamento sarà in ogni caso subordinato alla presentazione di una specifica domanda e della documentazione giustificativa (ricevute, fatture, attestazioni di pagamento) definita e richiesta dalle specifiche delibere di Giunta di ciascun Comune.
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Attività acquatiche erogate da società sportiva: NON esenti per la Cassazione
Con Ordinanza n. 20063/2026 la Cassazione ha statuito che i corsi di nuoto erogati da una società sportiva non sono esenti IVA.
In sintesi la decisione della Suprema Corte ha evidenziato come, l’insegnamento di attività motorie in acqua non è esente malgrado l’importanza e il perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico, non rientrano tra l’insegnamento scolastico o universitario.
Vediamo un confronto con la giurisprudenza comunitaria.
Corsi di nuoto non esenti IVA: la Cassazione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e respinto il ricorso incidentale della società contribuente avverso la sentenza della Ctr della Puglia n. 2231/2021 cassandola.
Per l’anno d’imposta 2010 c'era stato il mancato riconoscimento dell’esenzione da Iva dei corsi di nuoto e ginnastica in acqua:
- acquagym,
- hydrobike,
tenuti da una società sportiva dilettantistica che l'agenzia aveva ritenuto non rientranti tra le attività didattiche di cui all’art. 10, comma 1, n. 20 del dpr n. 633/72.
La CTP si era limitata ad annullare le sanzioni, mentre la corte d’appello aveva ritenuto spettasse l’esenzione solo sui corsi appositamente autorizzati.
Secondo il ricorso della società sportiva affiliata al Coni tutti i corsi da essa tenuti erano da considerarsi esenti da Iva, perché’ didattico-formativi e riconosciuti dalla Federazione pur se nelle ricevute vi era stata una generica indicazione di corsi.
La società sosteneva di essersi sempre attenuta ai modelli didattici federali e impiegando tecnici e istruttori federali per la tenuta degli stessi.
I giudici della Suprema Corte però annotano che la Corte di giustizia EU è intervenuta sul tema escludendo l'esenzione dall’Iva dell’insegnamento del nuoto e altre attività motorie in acqua.
La nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai sensi dell’art. 132 della direttiva 2006/112, par.1, lettere i) e j), deve essere interpretata nel senso che non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola nuoto.
Questa interpretazione impatta anche con l’attuale previsione dell’art.36 bis del dl n. 75/2023, che ha fissato
con decorrenza retroattiva l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi rese da parte degli enti sportivi dilettantistici.
Secondo l’ordinanza in commento tale disposizione va disapplicata in considerazione della primazia in materia di tributi armonizzati non solo nel diritto unionale, ma anche delle sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di giustizia Ue.
Cambia pertanto il quadro IVA per ASD e SSD, escludendo nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione prevista per le prestazioni didattiche, perchè l'Ordinanza n. 20063/2026 della Cassazione esclude i corsi di nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche relativamente ai periodi anteriori al 17 agosto 2023
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Fondi impianti natatori 2026: regole per le domande
Il DPCM 8 maggio è stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport e reca le regole per l'assegnazione delle risorse 2026 per gli impianti natatori.
In particolare, il presente decreto regola l’utilizzo delle risorse contenute nel “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, disponibili sul capitolo 846 del CdR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Occorre evidenziare che lo stesso decreto riguarda varie misure quindi occorre prestare attenzione all'art 4 e seguenti. Vediamo a chi spetta e come fare domanda.
Fondi impianti natatori 2026: regole per le domande
Le risorse stanziate nel “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, per l’anno 2026 per una somma pari ad euro 31.543.069,00 sono ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

Al fine di sostenere le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori, particolarmente colpite dalle misure emergenziali e dall’aumento dei costi per l’approvvigionamento energetico, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle stesse, per un totale di 4,4 milioni di euro.
Attenzione le richieste di accesso al beneficio devono essere presentate dalle Associazioni e dalle Società Sportive tramite apposita piattaforma dedicata, entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposita notizia sul sito
istituzionale del Dipartimento per lo Sport.
Gli organismi sportivi di cui all’articolo 4.2, comma 4, devono validare le domande pervenute sulla piattaforma entro i successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini.Fondo impianti natatori 2026: chi può fare domanda
I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4.1, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 31 dicembre 2025 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che siano alla data di pubblicazione del decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l’attività natatoria.
Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di pubblicazione del presente decreto. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica tramite apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.
Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
a. gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di emanazione del presente decreto;
b. la piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile, dovrà detenere una lunghezza minima pari a 20 metri e una superficie minima pari a 150 metri quadrati, mentre nel caso di piscina (vasca) scoperta e riscaldata, la stessa dovrà detenere una lunghezza minima di 25 metri e una superficie minima di 400 metri quadrati;
c. presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
d. presentazione dei documenti, debitamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, attestanti il possesso e la validità del titolo di cui all’articolo 4.2, comma 1;
e. avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 4.2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 30 unità. -
Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio
Dal 1° luglio sono operative le novità per l'antiriciclaggio ad ampio spettro previste dallo UIF e riguardano anche gli amministratori di condominio.
Prima dei dettagli ricordiamo che l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) è stata istituita presso la Banca d'Italia dal Dlgs n 231/2007 in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori.
Vediamo cosa cambia per gli amministratori di condominio.
Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio
L’antiriciclaggio non riguarda soltanto banche, notai o commercialisti ma anche gli amministratori di condomio.
Dal 1° luglio le nuove istruzioni, adottate con provvedimento UIF del 18 dicembre 2025 in attuazione dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, sostituiscono integralmente il precedente provvedimento del 4 maggio 2011 introducendo novità nel metodo con cui i soggetti obbligati devono individuare, valutare e, se necessario, segnalare le operazioni sospette.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 si rivolge tra i soggetti obbligati anche agli amministratori condominiali, quali “operatori non finanziari”
Per l'amministratore la segnalazione deve nascere da una valutazione concreta rispetto alle regole del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che disciplina la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L’articolo 35 prevede l’obbligo di segnalazione quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure che i fondi provengano da attività criminosa.
Attenzione al fatto che la segnalazione di operazione sospetta non è più un atto isolato, ma come l’esito di un processo in cui prima si individuano le anomalie; poi si esaminano nel contesto concreto infine, si decide se ricorrono i presupposti per l’invio della segnalazione.
Attenzione al fatto che la UIF chiarisce che devono essere evitati automatismi e approcci meramente cautelativi.
Nel condominio la segnalazione di operazione sospetta non presuppone la prova di un illecito. Richiede però una valutazione professionale fondata sulle informazioni disponibili.
In pratica se l’anomalia è spiegabile, la segnalazione può non essere dovuta. Se invece, dopo l’analisi, restano elementi oggettivi e soggettivi idonei a fondare un sospetto, il professionista deve valutare l’attivazione del canale UIF.
Lo studio di amministrazione condominiale praticamente dovrà dotarsi di:
- criteri interni per intercettare possibili anomalie;
- individuare un referente o comunque una figura responsabile nei contesti più strutturati;
- conservare le verifiche svolte;
- motivare anche l’eventuale decisione di non procedere alla segnalazione.
Lo UIF introduce una distinzione rilevante:
- gli studi associati e le società tra professionisti, sono obbligati all’adozione di una procedura interna per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e all’individuazione di un referente SOS;
- i singoli professionisti che si avvalgono di dipendenti o collaboratori, hanno una raccomandazione e non un obbligo.
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Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: sanzioni 2026
Il 30 giugno è scaduto il termine per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Si trata del Modello annuale mediante il quale i soggetti oblbigati cpmunicano in via telematica i dati riepilogativi concernenti i pernottamenti registrati, l’imposta dovuta, le eventuali riduzioni o esenzioni applicate e i versamenti eseguiti nel corso dell’anno di riferimento.
L'adempimento deve essere presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Attenzione al fatto che ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/20211, in caso di omessa od infedele presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del Dlgs n 471/97
Vediamo i soggetti obbligati e chiarimenti specifici avuti da Telefisco, il convegno che il quotidiano Ilsole24 ore organizza ogni anno.
Dichiarazione imposta di soggiorno: gli obbligati
L’obbligo dichiarativo grava sul gestore della struttura ricettiva ubicata in un Comune che ha istituito l’imposta di soggiorno.
In tale perimetro rientrano:
- i gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere, quali alberghi, residence, villaggi turistici,
- affittacamere, bed and breakfast, case vacanze e altre forme di ospitalità disciplinate dalla normativa regionale o provinciale.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011, tali soggetti sono qualificati come responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno e, pertanto, sono tenuti a riversarla al Comune, potendo esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti.
La dichiarazione deve essere predisposta e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il modello approvato dal MEF con decreto 29 aprile 2022.
La trasmissione può avvenire tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline, sia direttamente dal dichiarante sia tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni
Durante l'edizione di Telefisco 2025 il MEF ministero delle finanze ha precisato il regime sanzionatorio della omessa dichiarazione per l'imposta di soggiorno. I chiasrimenti sono ovviamente ancora validi salvo modifiche ad oggi non intervenute.
Veniva domandato un chiarimento in merito alle novità introdotte dall'art 180 del DL n 34/2020 che ha qualificato come responsabili d’imposta i gestori delle strutture ricettive.
I gestori sono responsabili in caso di omesso versamento della imposta in oggetto e quindi passibili dell’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, a prescindere dal pagamento della stessa da parte del turista.
A carico dei gestori inoltre è stato istituito l’obbligo di presentare una dichiarazione, entro il 30 giugno di ciascun anno redatta sui modelli ministeriali.
Infine è stato stabilito che in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione variabile dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
Il quesito chiedeva chiarimenti sull'importo della sanzione qualora il gestore abbia pagato l'imposta ma non presentato la dichiarazione per l'imposta di soggiorno.
Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia pagato l'imposta ma non presentato la relativa dichiaraizone, veniva suggerito di versare una sanzione minima previsto per i tributi locali.
Il MEF ha evidenziato che la sanzione minima non è contemplata in alcuna disposizione sull’imposta di soggiorno e pertanto in presenza di una condotta collaborativa del gestore, si è correttamente richiamata l’esigenza di ridurre la sanzione minima a un quarto, in virtù del principio di proporzionalità, in base a quanto disposto nell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997.
Pertanto l’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno è punita con la sanzione pari al 25% (un quarto del 100%) dell’imposta indicata in dichiarazione, anche se integralmente versata.
Imposta di soggiorno 2026: risposte a dubbi frequenti
La dichiarazione va presentata anche se non ci sono state presenze?
Sì. In presenza di struttura attiva è consigliabile presentare una dichiarazione a zero.
Le locazioni brevi gestite tramite Airbnb sono sempre dichiarate dalla piattaforma?
No. Occorre verificare chi incassa il corrispettivo e chi gestisce il rapporto.
La dichiarazione sostituisce i versamenti periodici?
No. È un adempimento autonomo.
Sono previste sanzioni?
Sì. L’omessa o infedele dichiarazione è punita con sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
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Tax free shopping: validazione unica dal 1° luglio
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA.
Si tratta di una procedura semplificata per richiedere il rimborso dell’IVA nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.
Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e monopoli n. 248879/2026 si da attuazione alla novità.
Inoltre sempre ADM in data 26 giugno con avviso ha pubblicato le regole operative con le istruzioni operative per l’attuazione della nuova procedura di validazione unica delle fatture.
Le indicazioni sono rivolte agli operatori che svolgono attività di intermediazione nei rimborsi dell’Iva relativa agli acquisti effettuati in Italia da viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea.
Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA: tutte le regole
La Legge di Bilancio 2026 ha demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario.
Inoltre estende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
In particolare, si interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.
Al comma 1, la disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
La disposizione prevede altresì che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario.
Il comma 2 sostituisce, nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell’operazione.Ricordiamo che l’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.
Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.Dal 1° luglio 2026 è possibile validare in maniera unitaria, presso gli intermediari operanti nel tax refund, più fatture elettroniche tax-free emesse verso uno stesso cessionario
Con determinazione direttoriale 248879 del 28 aprile 2026, pubblicata a maggio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dato così attuazione all’articolo 1, comma 934 della legge di Bilancio 2026.
Per ottenere il rimborso dell’Iva documentata con l’emissione di una fattura tax-free il turista extra-Ue deve preoccuparsi di ottenere il visto uscire doganale elettronico.
A tal fine deve presentare ogni fattura in maniera separata oppure, se si usano direttamente gli sportelli doganali o l’app VatRefund, può chiedere il rimborso in maniera unitaria su tutte le fatture di acquisto, non essendoci un problema di condivisione di dati commerciali tra intermediari privati concorrenti.
La nuova procedura permetterà invece ora di richiedere, anche presso le società di refund, una validazione unica presentando, una sola volta, tutte le fatture intestate allo stesso acquirente contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
Il 26 giugno con Avviso di ADM si attiva la procedura, vediamo i dettagli.
Validazione Unica tax free shopping: come fare dal 1° luglio
L’avviso del 26 giugno pubblicato sul sito delle Dogane, segue la Determinazione direttoriale dell’Adm di aprile pubblicata a maggio, adottata di concerto con l’Agenzia delle entrate, in attuazione della procedura semplificata di accesso al trattamento di favore introdotta dalla legge di bilancio 2026.
Per utilizzare il modello di validazione unica, gli intermediari che operano sulla piattaforma Otello 2.0 devono presentare una specifica domanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: [email protected]La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante oppure da un soggetto dotato dei necessari poteri di firma e rappresentanza.
Nella domanda devono essere indicati anche la denominazione e la partita Iva degli altri intermediari con i quali sia stato preventivamente concluso un accordo di mutua validazione.
L’adesione si basa su una logica collaborativa che consente ai diversi operatori di condividere le informazioni necessarie per la gestione delle pratiche di rimborso e per la consultazione delle fatture emesse nell’ambito di reti commerciali differenti.
Ciascun intermediario presenta autonomamente la propria domanda per l’abilitazione delle funzionalità informatiche di Otello 2.0 che rendono possibile la consultazione e la lavorazione delle fatture gestite da soggetti diversi da quelli appartenenti alla propria rete commerciale.La richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione che attesti l’aggiornamento delle informative privacy e delle relative autorizzazioni al trattamento dei dati da parte dell’intermediario e dei cedenti coinvolti.
Tali documenti devono prevedere espressamente la comunicazione, la condivisione e il trattamento delle informazioni relative alle operazioni commerciali da parte degli altri intermediari aderenti al sistema, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei dati personali.
Allegati: -
Iperammortamento 2026: tutte le regole per la domanda al GSE
Il Gse in data 12 giugno ha apero il portale per le comunicazioni preventive, a stabilirlo è il DD 11 giugno pubblicato sul sito MIMIT
Intanto ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, ha chiuso i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU. Da fonti non ufficiali il decreto sarebbe stato approvato dalla Corte dei Conti.
E' bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:
- le procedure di accesso,
- i termini di comunicazione
- i criteri di calcolo dell'incentivo.
Ricordiamo inoltre che c'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Infine, occorre evidenziare che vi sono ancora lavori in corso in Governo per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.
La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo.
Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026 dopo l'annuncio dell'apertura del portale GSE per domani.
Scarica qui i documenti del GSE per le domande.
Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
Iper ammortamernto 2026: come funziona
La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale.
Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:
- 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.
Scarica qui i documenti del GSE per le domande.
Iperammortamento 2026: i beni agevolabili
Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:
- i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
- i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica).
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).
Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
Iperammortamento 2026: come si accede
L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:
1. Comunicazione preventiva
L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.
2. Comunicazione di conferma
Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.
3. Comunicazione di completamento
Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.
Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.
Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.
Scarica qui i documenti del GSE per le domande.
Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero
Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:
- cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
- assenza di requisiti di ammissibilità;
- mancata conservazione della documentazione;
- false dichiarazioni;
- impossibilità di effettuare i controlli.
In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.
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