-
Voucher digitalizzazione PMI: il bonus fino a 20mila euro
Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Il MImit specifica che "È attiva dal 27 febbraio 2026 la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity. Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026."
Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che "Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale."
Tale provvedimento non risulta ancora emanato.
Voucher Cloud & Cybersecurity: le norme di riferimento
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
Voucher Cloud & Cybersecurity: beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Voucher Cloud & Cybersecurity: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Voucher Cloud & Cybersecurity: elenco fornitori
È attiva dal 27 febbraio 2026 la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.
Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026.
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

-
730/2026: novità con il riordino delle detrazioni
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento con le regole per il Modello 730/2026 anno di imposta 2025: scarica il Modello 730/2026 con le realtive istruzioni.
Tra le novità più importanti vi è quella del riordino delle detrazioni per i titolari di redditi complessivi superiori a 75.000 euro.
Attenzione al fatto che:
- per i titolari di redditi tra 75.000 e 100.000 euro, il valore massimo delle spese ammesse in detrazione sarà pari a 14.000 euro;
- per i redditi superiori a 100.000 euro, l'importo scende a 8.000 euro.
L’importo base delle detrazioni sarà modulato in base alla situazione familiare e dovrà essere moltiplicato in base a specifici coefficienti, sulla base del numero di figli a carico:
- 0,50 se non ci sono figli a carico,
- 0,70 se c’è 1 figlio a carico,
- 0,85 se ci sono 2 figli a carico,
- 1,00 se ci sono 3 o più figli o un figlio con disabilità.
Il riordino potrà essere automatizzato o a scelta del contribuente e la scelta si effettua appunto in dichiarazione.
Leggi anche Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate con i chiarimenti della circolare n 6/2025.
730/2026: il riordino delle detrazioni
Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2025 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare, in questo caso si parla appunto di detrazioni.La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa:
- 19 per cento per le spese sanitarie,
- 36 per cento o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.
Quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata.
Da questa'anno vi è il riodino delle detrazioni previsto dalla legge di Bilancio 2025 che ha introdotto, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, specifici limiti per la fruizione delle detrazioni d’imposta (articolo 16-ter del Tuir, cd. Riordino delle detrazioni).
In particolare, per tali soggetti, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico.
Resta fermo che, nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese oggetto di “riordino”, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.
Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, è necessario determinare preliminarmente, in ragione del reddito complessivo posseduto, il cd. “importo base” sul quale, poi, applicare il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
Al riguardo, si precisa che, in riferimento agli oneri detraibili in più annualità, nella determinazione del predetto ammontare massimo detraibile, rileva solo la rata di spesa riferita all’anno oggetto della dichiarazione.
Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, sono escluse le spese sanitarie e le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, nonché:- gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir o di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
In ogni caso, che rimane ferma la disposizione per la quale la detrazione d’imposta varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
Ne consegue che, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 120.000 euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione e beneficia delle detrazioni per l’intero importo.
Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento sia superiore a 120.000 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, beneficia delle detrazioni (vedere la tabella “Spese per le quali la detrazione varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro” nella sezione I del quadro E) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
Nelle istruzioni del Modello 73072026 vi è una ulteriore novità su queste detrazioni.

Nel Quadro E, se il contribuente sceglie di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione, è necessario barrare la casella “RIORDINO DELLE DETRAZIONI NON AUTOMATIZZATO” presente nell’intestazione dello stesso Quadro E, fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa e sulla base dell’ammontare massimo determinato,
Allegati: -
Intermediari locazioni brevi: comunicazione dati entro il 30 giugno
Nella nuova guida delle locazioni brevi le Entrate tra gli altri aspetti, chiariscono le regole per gli intermediari relativamente alla comunicazione dati.
In particolare viene specificato che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve.
Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata.
In sintesi, gli intermediari devono:- comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite,
- operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento,
- rilasciare la certificazione (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4).
Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.
La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari.
Per esempio, l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online.
In tale caso la piattaforma rende la prestazione di mediazione all’agente e non al proprietario dell’immobile.Il ricorso alla piattaforma online è, in pratica, un modo di esercitare l’attività di intermediazione nei confronti del locatore.
Sarà cura dell’agente, in questo caso, informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso.Intermediari locazioni brevi: la comunicazione dati
Le modalità con le quali gli intermediari devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento, certificazione e dichiarazione delle ritenute operate sono state individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (come successivamente modificato e integrato).
Il provvedimento prevede, inoltre, che questi adempimenti siano effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori o beneficiari del pagamento, cioè dalle persone che mettono a disposizione l’immobile. Su di loro ricadono le responsabilità nel caso abbiano fornito indicazioni non veritiere.
Gli intermediari possono, tuttavia, tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali.
Per esempio, possono non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, quando il locatore ha comunicato loro il numero di partita Iva per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.Intermediari locazioni brevi: modalità e termini della comunicazione dati
I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- nome, cognome e codice fiscale del locatore,
- durata del contratto,
- indirizzo dell’immobile locato,
- codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter del decreto legge n. 145/2023,
- anno di riferimento e importo del corrispettivo lordo.
Non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.
Per esempio, l’intermediario deve comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online.
Al contrario, se il locatore si avvale dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a
comunicare i dati del contratto. In questa situazione, infatti, ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.
I dati sono predisposti e trasmessi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia.
Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
In caso di recesso, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto.Se il recesso è avvenuto successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, l’intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate.
-
IVA 2026: presentazione da soggetti diversi dal contribuente
Entro il prossimo 30 aprile occorre inviare telematicamente la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.
Nei casi in cui la dichiarzione sia presentata da un soggetto diverso dal contribuente occorre compilare un quadro apposito, vediamolo con le istruzioni e i codici carica degli eventuali soggetti che presentano in luogo del contribuente.
Dichiarazione IVA presentata da un soggetto diverso dal contribuente
Il quadro del Modello IVA 2026 denominato Dichiarante diverso dal contribuente, deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione.

Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione:
- del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione,
- del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.

Occorre precisare che nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.
In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, vanno riportati i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, avendo cura di indicare nel campo “Codice carica” il codice corrispondente al rapporto intercorrente tra la persona fisica firmataria e il rappresentante del Gruppo. Se la persona fisica che sottoscrive la dichiarazione coincide con il rappresentante del Gruppo nel predetto campo va riportato il codice convenzionale 1.
-
Rottamazione quienquies adesione entro il 30 aprile
Entro il 30 aprile è necessario inviare, con le modalità previste la richiesta per la rottazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Una volta presentata l'istanza attraverso i canali della Riscossione vediamo che replica attendere dall'Agenzia.
Leggi anche Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative
Rottamazione quienquies entro il 30 aprile: e dopo?
Dopo il regolare invio della istanza per la definizione agevolata o rottamazione quinquies attaverso:
- l'area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- l'area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.
l'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione- quinquies;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.
Prospetto informativo rottamazione quinquies: come ottenerlo
Con un comunicato stampa del 17 aprile la Riscossione ricorda i dettagli della Rottamazione quinquies e ricorda anche come richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito.
In partcolare accedento a sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.
In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento.
In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.
-
Sostitutiva Irpef-Ires società controllate estere: codici tributo 2026
Con la Risoluzione n 15 del 16 aprile 2026 sono ridenominati i codici tributo istituiti con la precedenteRisoluzione n 64 del 18 dicembre 2024.
In particolare, si tratta dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ovvero dovuta per il regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
Riepiloghiamo i codici e vediamo le novita appena approvate.
Imposta sostitutiva Irpef-Ires società contralle estere: codici tributo
L’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha inserito il comma 4- ter nell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, il citato comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR stabilisce che “In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. […]”.Il medesimo comma disciplina durata e condizioni dell’opzione per l’imposta sostitutiva.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “4077” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4078” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”; - “4079” denominato ““Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4080” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4081” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”; - “4082” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.
Con la Risoluzione n 16/2026 si provvede alla ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite
modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.L’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha sostituito il comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, l’attuale formulazione dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR stabilisce che “La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio. […]”
ll provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi, ed ha previsto la ridenominazione dei precedenti codici tributo.
Tanto premesso, per consentire il versamento di cui al novellato comma 4- ter dell’articolo 167 del TUIR, tramite modello F24, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con la citata risoluzione n. 64/E del 2024:
Allegati:
• “4077” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC – Acconto I rata”;
• “4078” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC – Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
• “4079” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC – Saldo”;
• “4080” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRES con riferimento alle CFC – Acconto I rata”;
• “4081” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRES con riferimento alle CFC – Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
• “4082” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR – Soggetti IRES con riferimento alle CFC – Saldo”. -
Irap imprese energia: i codici ateco soggetti all’aumento
Il Decreto Energia o Bollette pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio e ora convertito il legge n 49 del 10 aprile pubblicata in GU n 90/2026 contiene diverse novità per famiglie e imprese, annunciate anche da un video messaggio della Presidente Meloni.
Tra le norme nel decreto vi sono Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, vediamo gli aumenti 2026.
Irap imprese del comparto energia: aumenti 2026
Il Decreto Energia convertito in Legge e in viogre dal 19 aprile dispone l’incremento di 2 punti percentuali (dal 3,9 per cento al 5,9 per cento) dell’aliquota IRAP applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Per individuare l’ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella
allegata al presente decreto-legge.La norma precisa che i soggetti operanti nel comparto energetico sono quelli che esercitano, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella allegata al presente decreto-legge, ovverosia:
- 1. con riferimento al gruppo “B – ATTIVITÀ ESTRATTIVE”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
- 06 “Estrazione di petrolio greggio e gas naturale”;
- 09.1 “Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale”.
- 2. con riferimento al gruppo “C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
- 19.2 “Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili”.
- 3. con riferimento al gruppo “D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
- 35.1 “Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
- 35.2 “Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte”;
- 35.4 “Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale”.
- 4. con riferimento al gruppo “H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli:
- 49.50.1 “Trasporto mediante condotte di gas”.
L’articolo 3 per i periodi d’imposta 2026 e 2027, l’aliquota base IRAP applicabile ai soggetti che svolgono – in via prevalente – le attività di cui sopra è del 5,9 per cento (anziché quella ordinaria del 3,9 per cento)
- 1. con riferimento al gruppo “B – ATTIVITÀ ESTRATTIVE”, si ricomprendono i seguenti codici ATECO e titoli: