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Certificato di eseguita formalità registri immobiliari: novità dal 1° luglio
Viene pubblicato in GU n 102 del 5 maggio il Provvedimento delle Entrate del 27 aprile con le Modalità di sottoscrizione del certificato di eseguita formalità nei registri immobiliari restituito per via telematica.
Certificato di eseguita formalità registri immobiliari: novità dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2026, il certificato di eseguita formalità che viene restituito per via telematica al richiedente sarà firmato digitalmente dal Conservatore o dal suo sostituto senza l’indicazione delle funzioni del firmatario.
Tale modalità è stata stabilita dal Provvedimento ADE del 27 aprile 2026 a firma congiunta del direttore dell’Agenzia e del capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia, pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale.
Un servizio interno alle procedure telematiche per la trasmissione delle formalità ipotecarie consente comunque agli utenti di verificare le qualifiche di Conservatore o di Sostituto Conservatore territorialmente competenti alla firma del documento.
Le Entrate nel regolamento, prima di specificare la nuova regola sulla sottoscrizione digitale del certificato di eseguita formalità, ricostruiscono dettagliatamente l’evoluzione normativa che ha portato alla progressiva informatizzazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e ha regolato l’uso di sistemi telematici per la registrazione, trascrizione, iscrizione e altri adempimenti relativi agli atti immobiliari (registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione, voltura).
Di fatto con il provvedimento si allinea la modalità di sottoscrizione del certificato di eseguita formalità nei registri immobiliari, restituito per via telematica, all’evoluzione normativa che ha interessato e semplificato la procedura telematica delle firme digitali.
A tal fine, prevede la sostituzione delle regole contenute nei precedenti provvedimenti interdirigenziali, eliminando la necessità di specificare, nella firma digitale, le funzioni del firmatario del certificato.
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Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026
Pubblicato in GU n 86 del 14 aprile il Decreto legislativo n 47/2026 di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.
Tra le numerose novità vediamo quelle per la responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
In proposito anche il CNDCEC ha pubblicato il documento di studio intitolato “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile”
Il documento offre una sintesi organica delle novità introdotte dal Decreto legislativo n 47/2026 in vigore dal 29 aprile.
Il documento approfondisce:
- le novità relative alle società di partenariato,
- all’appello al pubblico risparmio,
- agli obblighi informativi e alla governance delle società quotate,
- nonché la disciplina per gli emittenti di nuova quotazione.
Vediamo pià in dettaglio le novità per i Sindaci delle società quotate.
Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026
In particolare, l'art. 151.2 rubircato appunto Responsabilita' dei componenti del collegio sindacale prevede diverse novità.
I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le loro omissioni, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.»;La novità pur mantenendo invariata la struttura della responsabilità che resta solidale con quella degli amministratori e basata sulla verifica della corretta vigilanza, esclude, per le società quotate l’applicazione del limite quantitativo introdotto dal codice civile.
occorre evidenziare che nelle quotate i sindaci operano in contesti caratterizzati da elevata complessità organizzativa, da sistemi articolati di controllo interno e da una elevata esposizione a rischi,
Un tetto massimo di responsabilità, ancorato ai compensi, rischierebbe di determinare una sottovalutazione del rischio effettivo e, conseguentemente, un depotenziamento della attività di vigilanza.
In tali contesti il collegio sindacale assume una funzione di garanzia che trascende il rapporto con la società, investendo invece direttamente la tutela del mercato e la fiducia degli investitori.
La responsabilità dei sindaci diviene uno strumento essenziale per assicurare l’affidabilità dell’informazione societaria e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.
Si rimanda al Decreto n 47/2026 per la lettura completa della norma di riferimento.
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730/2026: gli altri redditi nel Quadro D
Il Modello 730/2026 va inviato dal 30 aprile al 30 settembre che sia esso ordinario o con la precompilata messa a disposizione da parte delle Entrate.
Vediamo nel dettaglio cosa contiene il Quadro D altri redditi che dall'anno scorso ha visto l'introduzione dei righi D6 e D7
730/2026: gli altri redditi nel Quadro D
Il Quadro D altri redditi vanno indicati:
- i redditi di capitale,
- i redditi di lavoro autonomo
- e i redditi diversi.

Nei righi da D3 a D5 vanno indicati alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro. Essi possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2026 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna “3” il codice 10, tranne nel caso in cui nel corso del 2025 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il modello 730.
Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla “Causale” presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2026 – Lavoro autonomo.

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2025 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:
- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
- tutti gli altri redditi di capitale.
Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.
I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:
- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017
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Piano casa: misure per casa, immobili occupati e sfratti
Viene pubblicato in GU n 104 del 7 maggio il Decreto Legge n 66 in vigore dall'8 maggio.
Il Decreto tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.
Viene strutturato un programma di 10 miliardi articolato su tre livelli:
- recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente,
- sviluppo dell’housing sociale a canone calmierato
- attivazione di capitali privati.
Di seguito maggiori dettagli.
Leggi anche Decreto Lavoro 1° Maggio: ecco le novità approvate.
Piano casa: cosa contiene
Il Governo ha approvato il Piano Casa che viene sintetizzato dal relativo comunicato stampa.
Le misure previste dal decreto-legge poggiano su tre pilastri:
- il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
- il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
- il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.
Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge con dichiarazione d’urgenza volto a introdurre disposizioni in materia di rilascio degli immobili.
Il provvedimento introduce misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario. Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso. È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice. -
CU 2026: il calendario degli invii
Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato le regole per la CU 2026.
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro:
- il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi (se non hai ricevuto la CU 2026 leggi anche: CU 2026 non ricevuta: cosa fare?)
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Attenzione al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.Leggi anche CU 2026: proroga delle richieste massive per gli intermediari
CU 2026: cosa contiene
La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova
certificazione.
In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
successivi.
Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:- redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
- ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi
deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
Leggi anche: Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi.
CU 2026: le tipologie di invio
Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:
- ordinari,
- sostitutivi
- o di annullamento.
Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.
l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Per chi non ha rispettato una delle scadenze già trascorse può essere importante sapere come ravvedersi nel caso di mancato invio della CU 2026, leggi: CU tardiva o errata: regole per il ravvedimento operoso.
Allegati: -
Transizione 5.0: il GSE informa dell’invio delle ricevute di conferma credito
Con un comunicato stampa del 30 aprile il GSE ha informato gli utenti beneficiari del credito transizione 5.0 del fatto che a decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.
Transizione 5.0: come si viene informati del credito spettante
Il GSE evidenzia a beneficio delle imprese che la ricevuta di spettanza con gli importi sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0, nella sezione dedicata alla propria pratica.
Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.
Viene anche ricordato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
Attenzione, le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:
- comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
- conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
- comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.
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Compenso attività liquidazione società: chiarimenti dal CNDCEC
Con il pronto ordini n 126 del 29 aprile viene chiarito come debba essere liquidato il compenso per il professionista che si occupa della liquidazione di una società.
Esempi pratici nella risposta del Consiglio Nazionale dei Commercialisti.
Compenso attività liquidazione società: quesito al CNDCEC
Veniva domandato quale sia il parametro di cui al D.M. n. 140/2012 da applicare nel caso di liquidazione del compenso per l’attività di liquidazione di una società, svolta da un iscritto all’albo e nominato dal Tribunale dopo per aver accertato la sussistenza di una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n. 3 c.c., in cui il liquidatore ha prima proseguito la gestione ordinaria e successivamente ceduto in blocco l’intero complesso aziendale.
Si domanda se il compenso debba essere determinato esclusivamente ai sensi dell’art. 20 D.M. n. 140/2012 relativo alle ‘Liquidazioni di aziende’ oppure se trovi applicazione l’art. 19 D.M. n. 140/2012 relativo all’ ‘Amministrazione e custodia’.
Inoltre, si chiede se nel caso di cessione di azienda ad un terzo soggetto, incluse tutte le passività, il ‘totale dell’attivo realizzato’ debba essere determinato in base al corrispettivo di vendita dell’azienda oppure sulla sommatoria del corrispettivo di vendita e dell’importo delle passività
cedute.Il Consiglio nazionale spoecifica che esula dai suoi compiti esprimere pareri in merito alla determinazione dei compensi professionali, essendo una funzione che l’ordinamento professionale ha attributo al Consiglio dell’Ordine [art. 12, co 1, lett. i) D.Lgs. n. 139/2005] che potrà decidere in merito in base alla propria autonomia.
Tuttavia, in via generale si riportano alcune considerazioni di carattere generale.
Ai fini della determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, qualora un organo giurisdizionale debba procedere alla relativa liquidazione in assenza di accordo scritto tra le parti, deve aversi riguardo al D.M. n. 140/2012 e, nello specifico, alle disposizioni previste dal Capo III e alla Tabella C allegata.
L’art. 17, co 1 individua dei parametri generali in base ai quali il compenso deve essere determinato, ossia: a) valore e natura della pratica;b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;d) risultati e vantaggi, anche non economici,
ottenuti dal cliente;e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
E' inoltre previsto che il compenso sia di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.
L’art. 15 del D.M. n. 140/2012 individua, quali attività tipiche del dottore commercialista, sia l’amministrazione e custodia [lett. a)] e sia la liquidazione di aziende [lett. b)] ma non riporta alcuna descrizione delle stesse, con la conseguenza che l’attrazione all’una piuttosto che all’altra dipende
dall’attività professionale esercitata in concreto dal professionista.
Nel caso evidenziato dal quesito sembrerebbe potersi ritenere che l’attività a cui è stato chiamato
il professionista sia quella tipica della liquidazione di azienda visto che:1) la nomina di liquidatore è prevenuta dal Tribunale, dopo l’accertamento di una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c., ossia per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea e
2) all’esito dell’attività è stata formalizzata una cessione dell’intero complesso aziendale ad un soggetto
terzo.Di conseguenza, l’incarico ad esso affidato si è concretizzato nel gestire la società nell’ottica della
esclusiva conversione in denaro del patrimonio sociale e soddisfazione dei creditori.Con l’ulteriore conseguenza che il proseguimento temporaneo nella gestione della società prima della cessione deve considerarsi in linea generale attività funzionale alla sua liquidazione in quanto finalizzata alla conservazione medio tempore del patrimonio sociale.
In tali ipotesi, appaiono confacenti alla liquidazione del compenso dell’attività professionale esercitata i parametri di cui all’art. 20 D.M. n. 140/2012 e il Riquadro 2 dell’allegata Tabella C
Tuttavia, deve altresì osservarsi che ove il proseguimento della gestione ordinaria della società da liquidare non sia temporaneo, abbia prevalentemente impegnato le attività del professionista, sia in termini di tempo sia in termini di attività esercitate, e sia doveroso ed indispensabile per il diligente perseguimento delle finalità connesse alla liquidazione, circostanze queste da accertare caso per caso, dovranno ritenersi confacenti alla liquidazione del compenso dell’attività professionale esercitata anche i parametri di cui all’art. 19 D.M. n. 140/2012 e il Riquadro 1 dell’allegata Tabella C.Totale dell’attivo realizzato: cosa include nella liquidazione della società
Quanto al secondo quesito proposto, ossia se ai fini di cui all’art. 20 D.M. n. 140/2012 per "totale dell’attivo realizzato" nell’ipotesi di cessione di azienda ad un terzo soggetto, incluse tutte le passività, debba considerarsi il solo corrispettivo di vendita dell’azienda oppure la sommatoria del corrispettivo di vendita e dell’importo delle passività cedute, si evidenzia quanto segue.
L’art. 20 stabilisce che in caso di Liquidazioni di aziende il valore della pratica è determinato dalla
sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal Riquadro 2 della tabella C.
In base al Riquadro 2 della Tabella C il compenso dovuto è pari:- a) sul totale dell'attivo realizzato:
- i) dal 4% al 6% fino ad euro 400.000,
- ii) dal 2% al 3% sul maggior valore e fino a euro 4.000.000
- e iii) dallo 0.75% al 1% oltre euro 4.000.000;
- b) sul passivo accertato dallo 0,50% allo 0,75%.
Nel caso di liquidazione sociale nel cui contesto il liquidatore abbia ceduto l’azienda ad un soggetto
terzo si ritiene che la liquidazione del compenso del liquidatore, tenuto conto di quanto previsto dal D.M.
n. 140/2012 e dal Riquadro 2 Tabella C, debba basarsi sull’applicazione:
a) delle percentuali previste sul totale dell’attivo effettivamente realizzato, comprendendo in questa voce il corrispettivo incassato per la cessione dell’azienda (dato dalla differenza tra attività cedute e passività accollate)
e b) delle percentuali previste sul totale del passivo accertato dal liquidatore e gestito durante tutta la fase di liquidazione, che comprende anche i debiti e le passività accollate al cessionario dell’azienda.
- a) sul totale dell'attivo realizzato: