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Imposta di donazione: regole per le quote di società
L'agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 116 del 4 giugno ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di donazione vale esclusivamente se i figli ricevono un vero controllo della società.
Non basta trasferire la nuda proprietà: se i discendenti non diventano realmente titolari dell’impresa, né prendono in mano la sua gestione, l’imposta va versata con aliquota ordinaria.
Quote sociali e nuda proprietà e usufrutto: non c’è l’esenzione d’imposta
La Risposta n.116/2026 affronta il tema dell’esenzione dall’imposta di donazione nel caso in cui vengano trasferite quote di società di persone ai figli, ma solo nella forma della nuda proprietà, mentre il genitore mantiene l’usufrutto.
La norma di riferimento è l’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd, che prevede l’esenzione per i trasferimenti a favore dei discendenti, purché siano rispettate alcune condizioni.
Per le società di capitali è necessario il trasferimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civil.
Per le società di persone la legge richiede che il beneficiario mantenga la titolarità della quota per almeno cinque anni.
Nel caso di specie il contribuente organizza il passaggio generazionale:
- conferisce le proprie partecipazioni in due società in nome collettivo utilizzando il regime del realizzo controllato (articolo 177, commi 2 e 2‑bis, del Tuir);
- trasferisce ai figli, tramite patti di famiglia (articolo 768‑bis cc), la nuda proprietà delle quote di queste società, mantenendo però per sé l’usufrutto.
Occorre stabilire se i figli abbiano davvero acquisito la titolarità richiesta dalla norma per ottenere l’esenzione.
L’Agenzia parte dalla finalità della legge ossia, l’agevolazione serve a favorire il vero passaggio generazionale dell’impresa, e quindi il subentro effettivo dei figli nella gestione e nella continuità dell’attività economica.
L’Agenzia precisa che la titolarità richiesta per le società di persone non può essere solo formale, non basta essere nudi proprietari sulla carta ma occorre che il beneficiario sia in grado di gestire l’impresa concretamente ed eserciti i poteri tipici del socio.
L'Amministrazione riconosce che anche il trasferimento della sola nuda proprietà può beneficiare dell’esenzione, ma solo se il nudo proprietario acquista realmente il ruolo sostanziale di socio, cioè se ha i poteri necessari a proseguire l’attività d’impresa e a determinare le scelte societarie.
L’analisi dei patti di famiglia del caso di specie mostra però che il padre, pur avendo trasferito formalmente le quote, mantiene l’usufrutto e soprattutto conserva i poteri decisionali e di gestione delle società.
Le clausole inserite determinano la direzione effettiva dell’impresa in capo al padre, malgrado il trasferimento.
Il figlio risulta titolare della quota solo sotto un profilo giuridico, ma non nella sostanza poichè non può realmente gestire l’impresa né assumere decisioni rilevanti.
In altre parole, il passaggio generazionale non si realizza davvero.
La ratio dell’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd non è compatibile con tale situazione e pertanto l’Agenzia, richiamando anche la giurisprudenza più recente sottolinea che l’agevolazione si applica solo quando il trasferimento consente la continuità effettiva dell’attività imprenditoriale in capo ai discendenti.
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Consulenza giuridica 2026: nuove regole procedurali delle Entrate
Pubblicato il Provvedimento n. 171016/2026 del Direttore dell'Agenzia per istanze in forma libera ma con stringenti vincoli di ammissibilità e canali telematici esclusivi.
L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole procedurali per la presentazione e la gestione delle istanze di consulenza giuridica ai sensi dell'articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente.
Il Provvedimento delinea un percorso formale rigido : l'istanza è esente da bollo e redatta in forma libera , ma il diritto alla risposta è subordinato al rispetto di requisiti di legittimazione e all'assenza di specifiche attività di controllo in corso.
Tuttavia, l'accesso a questo istituto non è generalizzato e presenta tre criticizzazioni operative e precisi casi di esclusione automatica che richiedono una verifica preliminare della propria posizione fiscale per non incorrere nel rigetto immediato.
Chi può presentare l’istanza: la mappa dei soggetti legittimati
La consulenza giuridica è riservata esclusivamente ai soggetti tassativamente individuati dall'articolo 10-octies dello Statuto.
Il nuovo provvedimento attua le ultime modifiche normative che hanno abrogato il generico riferimento agli "enti privati".
Di seguito la ripartizione della competenza degli uffici in base alla natura dell'istante:
- Direzioni Regionali (in base al domicilio fiscale dell'istante):
- Associazioni sindacali e di categoria, nonché ordini professionali che esprimono interessi diffusi nell'ambito della Regione (muniti di codice fiscale).
- Enti pubblici territoriali, enti locali e organi periferici delle amministrazioni statali operanti nella Regione (muniti di codice fiscale).
- Divisione Contribuenti (competenza centrale):
- Amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale (comprese le articolazioni territoriali prive di rilevanza fiscale ma munite di apposita procura).
- Rappresentanze nazionali delle associazioni sindacali/categoria e organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali.
- Soggetti non residenti.
Alert Errore di Invio: Se l'istanza viene trasmessa a un ufficio o a un indirizzo PEC errato, l'ufficio ricevente la inoltrerà a quello competente. Attenzione, però: in questo caso il termine per la risposta inizia a decorrere solo dalla data di effettivo ricevimento da parte dell'ufficio competente, che provvederà a comunicarlo all'istante.
Canali di trasmissione obbligatori: l’elenco ufficiale PEC e PEL 2026
L'invio dell'istanza sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore deve avvenire esclusivamente per via telematica.
L'utilizzo di canali non consentiti comporta la mancata ricezione dell'istanza o l'improcedibilità della stessa.
Prima di procedere all'invio, è indispensabile individuare l'esatto indirizzo telematico dell'ufficio destinatario per evitare i ritardi istruttori previsti dal punto 3.4 del provvedimento.
[Scarica qui il File PDF con l'elenco completo dei recapiti telematici delle Direzioni Regionali]
Per garantire la correttezza della trasmissione ed evitare errori di compilazione nel gestore PEC, consigliamo di scaricare e consultare la tabella ufficiale dei canali digitali abilitati dall'Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti non residenti che non dispongono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, l'Agenzia ha istituito un canale di Posta Elettronica Ordinaria (PEL) dedicato:
Struttura Competente
Canale Abilitato
Indirizzo Telematico Official 2026
Divisione Contribuenti
PEC (Soggetti Residenti)
Divisione Contribuenti
PEL (Solo Non Residenti senza domiciliatario)
Direzioni Regionali
PEC
Consultare l'Allegato A completo del Provvedimento
La presentazione dell'istanza richiede una fondamentale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserita nel testo dal legale rappresentante. Il firmatario deve attestare di non essere a conoscenza, alla data di presentazione, dell'esistenza di attività di controllo in corso o non ancora definite sulla medesima questione interpretativa.
Il vincolo di esclusione è amplissimo e si estende non solo all'istante, ma anche a tutti i propri associati e/o rappresentati.
Le attività ostative comprendono:
- Verifiche fiscali in corso da parte delle Agenzie fiscali o della Guardia di Finanza.
- Avvisi di accertamento notificati e accertamenti con adesione non ancora perfezionati.
- Questionari, attività di liquidazione o controlli formali della dichiarazione.
- Richieste di rimborso già presentate o istanze di annullamento in aututela.
Consulenza giuridica: Le fasi dell’istruttoria: regolarizzazione, integrazioni e sospensione estiva
Una volta ricevuta l'istanza, l'Ufficio procedente applica rigide tempistiche procedurali per l'esame documentale:
- Carenza dei requisiti e regolarizzazione: Se l'istanza è carente dei requisiti sanabili, l'Ufficio invia un invito entro 30 giorni. L'istante ha 30 giorni dal ricevimento per regolarizzare, pena la presa d'atto della rinuncia all'istanza. I termini per la risposta decorrono ex novo dal momento della sanatoria.
- Integrazione documentale: L'Ufficio può chiedere integrazioni una sola volta entro 30 giorni. Il contribuente deve trasmettere i documenti richiesti o motivarne la mancata esibizione entro 60 giorni.
- Richiesta di pareri esterni: Se l'Agenzia richiede un parere preventivo ad altra amministrazione, i termini regolari di risposta vengono sospesi. Attenzione al caso limite: se il parere esterno non perviene entro 60 giorni dalla richiesta, l'istanza di consulenza giuridica viene dichiarata automaticamente improcedibile.
Tutti i termini procedurali previsti, sia a carico dell'Ufficio che del contribuente, sono sospesi per legge dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Le scadenze che cadono di sabato o nei giorni festivi sono differite di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
Le risposte fornite dall'Agenzia, scritte e motivate, verranno successivamente pubblicate sul sito internet istituzionale previa rimozione dei dati sensibili.
Consulenza giuridica: le risposte alle domande frequenti
Che differenza c'è tra la consulenza giuridica ordinaria e quella "interna"?
La consulenza ordinaria viene attivata su istanza dei soggetti esterni legittimati (associazioni, enti pubblici, non residenti) , mentre la consulenza giuridica interna è attivata direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Il Provvedimento chiarisce che le regole di gestione previste si applicano, in quanto compatibili, anche a quella interna.
Cosa succede se non rispondo in tempo a una richiesta di integrazione dei documenti?
Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per la regolarizzazione o di 60 giorni per l'integrazione documentale comporta l'interruzione della procedura. L'ufficio procedente prenderà formalmente atto della rinuncia implicita all'istanza e lo comunicherà al soggetto interessato.
È possibile ritirare un'istanza dopo averla inviata?
Sì. In pendenza dei termini di istruttoria, gli istanti hanno sempre la facoltà di presentare una rinuncia espressa all'istanza di consulenza giuridica. La rinuncia deve essere trasmessa all'ufficio competente utilizzando le medesime modalità telematiche previste per l'invio originario.
- Direzioni Regionali (in base al domicilio fiscale dell'istante):
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CCNL Conflavoro Multiservizi 2026: aumenti, livelli, altre novità
Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro sottoscritto da Conflavoro PMI, Confsal, Confsal Federlavoratori e Fesica-Confsal il 19 maggio scorso disciplina i rapporti di lavoro delle aziende operanti nei servizi di pulizia, sanificazione, manutenzione, portierato, guardiania, servizi generali, ausiliari, logistici e integrati.
Il contratto, decorre dal 1° giugno 2026 e resterà in vigore fino al 31 maggio 2029, con codice CNEL per il flusso Uniemens K574.
Il rinnovo interessa un comparto molto ampio, caratterizzato da appalti, turnazioni, part-time, attività discontinue e servizi svolti anche presso terzi. Per questo il testo contrattuale interviene sia sul piano normativo, con una regolazione dettagliata di orario, reperibilità, cambio appalto, lavoro agile, sicurezza e bilateralità, sia sul piano economico, con una nuova progressione dei minimi tabellari articolata in più tranche dal 2026 al 2028.
Il contratto conferma inoltre un’impostazione unitaria e inscindibile: le sue disposizioni non sono applicabili in modo parziale e le condizioni di miglior favore già riconosciute ai lavoratori restano conservate “ad personam”.
Sul piano operativo, viene ricordato in primo luogo che l’azienda deve consegnare al lavoratore copia del contratto, anche in formato digitale o tramite link consultabile, e indicare nella lettera di assunzione il CCNL applicato, il codice alfanumerico CNEL , l’inquadramento, il trattamento economico, l’orario e gli altri elementi essenziali del rapporto.
Vediamo le principali novità.
Novità contrattuali
Tra le principali novità contrattuali del CCNL Multiservizi Conflavoro 2026-2029 emerge anzitutto la disciplina dell’orario di lavoro. La durata normale resta fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma su cinque o sei giornate. In caso di prestazione nel sesto giorno è prevista una maggiorazione oraria del 25%.
Per i lavoratori discontinui o addetti a semplice attesa o custodia, come custodi, guardiani, personale addetto al primo intervento antincendio o al controllo di impianti e aree, la durata normale è fissata in 45 ore settimanali.
Reperibilità
Viene regolata in modo specifico anche la reperibilità, che deve essere concordata tra le parti.
Il turno deve essere comunicato almeno sette giorni prima e non può eccedere, nella forma settimanale, due settimane continuative su quattro né coinvolgere più di sei giorni consecutivi.
In caso di chiamata il lavoratore deve attivarsi per raggiungere il luogo dell’intervento, di norma entro 30 minuti, salvo diversa pattuizione aziendale. Per il periodo di attesa è prevista un’indennità pari a 7,75 euro per giornata feriale e 10,33 euro per giornata festiva.
Lavoro a turni
Il contratto disciplina inoltre il lavoro a turni, anche a ciclo continuo, stabilendo obblighi di comunicazione preventiva e la possibilità di modificare temporaneamente gli schemi di turnazione con preavviso minimo di due giorni. In caso di turni notturni si applicano le maggiorazioni previste dal contratto: il lavoro notturno, svolto tra le 22 e le 6, è maggiorato del 30% se non avvicendato e del 20% se inserito in turni avvicendati.
Rilevante anche la disciplina dello straordinario, ammesso entro la soglia di 150 ore annuali individuali, salvo specifiche esigenze tecnico-produttive, forza maggiore o eventi particolari. Le maggiorazioni sono pari al 25% per lo straordinario diurno feriale, 50% per quello notturno, 65% per quello festivo e 75% per lo straordinario festivo notturno. Le ore straordinarie possono inoltre confluire, previo accordo, nella banca ore.
Sicurezza
Un’attenzione particolare è dedicata alla sicurezza. Il CCNL valorizza l’adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e prevede, per i preposti, un emolumento commisurato al rischio: 5% della retribuzione, elevato al 10% nei settori a rischio alto, oltre a una copertura assicurativa per tutela legale e responsabilità civile.
La formazione aggiuntiva del preposto è fissata in almeno 12 ore, con aggiornamento almeno biennale.
Contratti par time e a termine
Per il part-time, l’azienda deve fornire informativa annuale sui contratti in essere e sulle ore supplementari, con possibile consolidamento di una parte delle ore supplementari ove ricorrano esigenze strutturali. Per i rapporti a termine sono previste causali per i contratti superiori a 12 mesi e regole su proroghe, proporzione numerica e diritto di precedenza. Il contratto disciplina anche somministrazione, lavoro intermittente, telelavoro e lavoro agile, includendo il diritto alla disconnessione e regole su dotazioni strumentali e utenze.
Tabella retributiva aumenti e minimi
La parte economica del rinnovo del CCNL Multiservizi Conflavoro ruota attorno alla nuova tabella dei minimi retributivi, con aumenti distribuiti in più decorrenze: 1° giugno 2026, 1° ottobre 2026, 1° maggio 2027, 1° dicembre 2027, 1° luglio 2028 e 1° ottobre 2028. L’EDR è compreso nei minimi tabellari. Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione pari a 27 euro.
Di seguito la tabella dei minimi mensili indicati dal CCNL.
Inquadramento Minimo in vigore Aumento 01.06.2026 Nuovo minimo 01.06.2026 Aumento 01.10.2026 Nuovo minimo 01.10.2026 Aumento 01.05.2027 Nuovo minimo 01.05.2027 Aumento 01.12.2027 Nuovo minimo 01.12.2027 Aumento 01.07.2028 Nuovo minimo 01.07.2028 Aumento 01.10.2028 Nuovo minimo 01.10.2028 Aumento complessivo Quadri* € 2.196,00 € 71,00 € 2.267,00 € 70,60 € 2.337,60 € 60,40 € 2.398,00 € 40,50 € 2.438,50 € 50,50 € 2.489,00 € 40,00 € 2.529,00 € 333,00 Primo livello € 2.054,00 € 64,00 € 2.118,00 € 64,60 € 2.182,60 € 55,40 € 2.238,00 € 36,80 € 2.274,80 € 46,20 € 2.321,00 € 36,80 € 2.357,80 € 303,80 Secondo livello € 1.843,00 € 56,00 € 1.899,00 € 56,00 € 1.955,00 € 48,00 € 2.003,00 € 31,80 € 2.034,80 € 40,00 € 2.074,80 € 31,90 € 2.106,70 € 263,70 Terzo livello € 1.582,00 € 44,50 € 1.626,50 € 45,00 € 1.671,50 € 38,50 € 1.710,00 € 25,60 € 1.735,60 € 32,20 € 1.767,80 € 25,70 € 1.793,50 € 211,50 Quarto livello € 1.490,00 € 41,20 € 1.531,20 € 41,30 € 1.572,50 € 35,30 € 1.607,80 € 23,20 € 1.631,00 € 29,60 € 1.660,60 € 23,40 € 1.684,00 € 194,00 Quinto livello € 1.413,00 € 38,00 € 1.451,00 € 37,90 € 1.488,90 € 32,30 € 1.521,20 € 21,80 € 1.543,00 € 27,00 € 1.570,00 € 21,70 € 1.591,70 € 178,70 Sesto livello € 1.344,00 € 35,00 € 1.379,00 € 35,00 € 1.414,00 € 30,00 € 1.444,00 € 20,00 € 1.464,00 € 25,00 € 1.489,00 € 20,00 € 1.509,00 € 165,00 Settimo livello € 1.275,00 € 32,00 € 1.307,00 € 32,00 € 1.339,00 € 27,90 € 1.366,90 € 18,10 € 1.385,00 € 23,00 € 1.408,00 € 18,50 € 1.426,50 € 151,50 * Per i Quadri è prevista, in aggiunta, l’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.
Per i Quadri è prevista, in aggiunta, un’indennità di funzione di € 27,00. EDR compreso nei minimi tabellari.
Sul piano retributivo, il CCNL conferma la distinzione tra normale retribuzione e retribuzione di fatto:
- La normale retribuzione comprende paga base nazionale conglobata, eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi, premi di risultato variabili, scatti di merito o professionalità e altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
- La retribuzione di fatto include gli elementi continuativi, con esclusione, tra l’altro, di rimborsi spese, compensi per straordinario, premi variabili e gratificazioni una tantum. La quota giornaliera si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26, mentre la quota oraria si ottiene dividendo per 173, oppure per 195 in caso di lavoro discontinuo.
Il contratto interviene infine sul welfare contrattuale. Il finanziamento dell’Ente Bilaterale EBIASP è pari a 7,50 euro mensili, di cui 6,50 euro a carico azienda e 1 euro a carico lavoratore. In caso di omissione del versamento, l’azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR mensile di 25 euro lordi.
È inoltre previsto il riferimento al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondosani, al fondo interprofessionale per la formazione continua e alla previdenza complementare, con contribuzione datoriale pari al 50% della quota scelta dal lavoratore, entro il limite massimo del 2% a carico del datore di lavoro.
Scarica la tabella dei livelli e mansioni
Il nuovo CCNL Multiservizi Conflavoro disciplina l’inquadramento del personale in base alle mansioni effettivamente svolte, alle competenze possedute, all’esperienza maturata e al grado di autonomia e responsabilità richiesto dalla prestazione. La classificazione si articola in otto posizioni: Quadri, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello.
Il criterio generale è quello della corrispondenza tra mansioni, professionalità richiesta e livello contrattuale. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore eventualmente acquisito, oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale delle ultime effettivamente svolte.
In caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diventa definitiva, salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo due mesi di effettivo svolgimento delle mansioni superiori, anche non continuativi purché maturati nei dodici mesi precedentti.
Se l’assegnazione alle mansioni superiori non avviene per ragioni sostitutive e si prolunga per oltre tre mesi, consecutivi o non continuativi nei dodici mesi precedenti, il lavoratore viene inquadrato al livello superiore, salvo diversa volontà dello stesso.
Per i lavoratori inquadrati dal terzo al settimo livello è ammesso lo svolgimento di mansioni parzialmente diverse da quelle originarie, purché funzionalmente collegate e comunque appartenenti allo stesso livello. Il contratto valorizza anche la crescita professionale: il datore di lavoro è chiamato a favorire la progressione di carriera, riconoscendo al dipendente un maggiore grado di responsabilità e autonomia con il passaggio a un livello superiore.
Scarica la Tabella completa livelli e mansioni
Una dichiarazione congiunta allegata alla classificazione prevede inoltre che, quando le mansioni non siano chiaramente riconducibili ai profili elencati, anche a causa dell’introduzione di nuove tecnologie, l’azienda possa chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie l’adeguamento o la definizione di nuovi profili professionali.
In tal caso, le parti sindacali devono fissare un incontro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di aggiornare la regolamentazione dei profili.
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Bonus digitalizzazione PMI: entro il 22 giugno l’elenco fornitori
E' scaduto il 27 maggio il termine per l'iscrizione dei fornitori per i voucher digitalizzazione PMI, il cui elenco sarà pubblicato entro il 22 giugno.
Il MIMIT con Decreto aveva disposto la proroga dal 23 aprile al 27 maggio, ora si attende anche il DD che apra le domande per i beneficiari della agevolazione.
Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Dal 27 febbraio 2026 è attiva la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del MIMIT per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity, Attraverso la piattaforma dedicata. la scadenza delle iscrizioni è prorogata dal 23 aprile 2026 al 27 maggio prossimo.
Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che "Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale." Il provvedimento non è ancora stato emanato.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: le norme di riferimento
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori
È rimasta attiva dal 27 febbraio 2026 e fino al 27 maggio la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.
Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026. Attenzione la data è stata prorogata al 27 maggio con decreto MIMIT del 22 aprile.
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

Bonus digitalizzazione PMI: il calendario da ricordare
Il MIMIT ha reso disponibili delle slide esplicative del bonus rivolto alle PMI già avviato ma con un calendario in progress.
Vediamo tutte le date da tenere a mente in attesa del DD con l'avvio delle domande per le imprese:
FONTE MIMITAttenzione al fatto che questo calendario subirà delle modifiche, si attendono conferme dal MIMIT, a seguito del decreto direttoriale del 22 aprile che ha previsto quanto segue.
Considerate le richieste pervenute all’Amministrazione da parte delle associazioni rappresentative dei fornitori, volte ad estendere i termini per l’iscrizione al predetto elenco al fine di consentire alle imprese di poter predisporre adeguatamente la documentazione richiesta e garantire la
massima partecipazione;
Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine finale di presentazione delle predette istanze, al fine di favorire la massima partecipazione possibile dei fornitori al bando in argomento e di garantire, al contempo, un’ampia scelta di prodotti e servizi agevolabili a disposizione dei beneficiari, promuovendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate sottesi all’introduzione dell’intervento agevolativo è stata prorogata la scadenza per le iscrizioni all'elenco dei fornitori dal 23 aprile al 27 maggio prossimo.Attenzione al fatto che entro il 22 giugno si attende l'elenco dei fornitori.
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Rottamazione quinquies: esito della domanda entro il 30.06
La Riscossione conferma che entro il 30 giugno arriveranno gli esiti della rottamazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Una volta presentata l'istanza con le modalità previste, l'Agenzia della Riscossione risponde con:
- accoglimento
- o rifiuto
della richiesta.
Vediamo tutti i dettagli.
Rottamazione quienquies cosa accade dopo l’istanza
La legge prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2026, una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.
A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.
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Prezzi carburanti: gli sconti validi fino al 6 luglio
Pubblicato in GU n 129 del 6 giugno il Decreto MEF con la rideterminazione temporanea dei prezzi delle accise.
In particolare, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima
previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
Si tratta del settimo intervento messo in campo dal Governo tramite un decreto interministeriale, firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti.
Per il seguito i Ministri stanno valutando se sia ancora il caso continuare con una misura a disposizione di tutti i cittadini o se invece intraprendere interventi mirati, suggeriti dall’Unione europea ma anche dal Fondo monetario internazionale e dall’Ocse.
Con questo intervento le accise sui carburanti tornano ad allinearsi dopo più di un mese.
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Iperammortamento: estensione ai software in cloud
Con Interrogazione parlamentare n 5-05448 resa alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione al nuovo iperammortamento ( art 1 commi 427-436 legge n 199/2025) ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.
Vediamo quali saranno le prossime mosse dei ministri competenti sull'attesa misura con l'anticipazione che si lavora alla inclusione dei software in cloud inizialmente esclusi dalla misura.
Iperammortamento probabile estensione ai software in cloud
L'interrogazione rubricata Sulla semplificazione degli adempimenti per l'accesso al Piano Transizione 5.0 e sulla platea degli investimenti agevolabili evidenzia che il decreto attuativo relativo al piano «Transizione 5.0 » è stato sottoscritto dal Ministro delle imprese e del made in Italy il 4 maggio 2026 e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 7 maggio 2026. Conseguentemente, lo stesso è stato registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2026.
Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, il Gestore dei servizi energetici sta provvedendo all'adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l'accesso al beneficio nel più breve tempo possibile.
Per quanta riguarda l'articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, si evidenzia che l'impianto procedurale risponde all'esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull'effettiva spettanza del beneficio e che il Ministero delle imprese e del made in Italy e impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un'applicazione chiara e agevole della disciplina.
Quanto, infine, all'esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software fruiti in cloud e secondo modelli «as-a-service » si rappresenta che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell'economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria.
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