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Noleggio sociale auto a 100 euro al mese: quando e come fare domanda
Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.
Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.(Vedi nei paragrafi successivi tutti i dettagli noti)
AGGIORNAMENTO 13 AGOSTO
Al 12 agosto 2026 malgrado un comunicato pubblicato in GU che lo annuncia, il decreto non è ancora stato pubblicato.
Lo sportello telematico per presentare le richieste non è quindi ancora attivo.
ATTENZIONE SI sa comunque che le domande verranno ordinate in base al momento di presentazione, non in base a chi ha l'Isee più basso: una volta verificati i requisiti, conterà l'ordine cronologico di arrivo.
"L'Automobile", la rivista ufficiale dell'ACI, ha osservato che i tempi delle procedure – gara pubblica per l'acquisto delle vetture e organizzazione dello sportello comprese – potrebbero spostare l'operatività concreta della misura più verso il 2027 che verso la fine del 2026. Non si tratta di una data ufficiale, che al momento non risulta ancora fissata
Cosa fare nel frattempo
In attesa dell'apertura dello sportello, chi ritiene di avere i requisiti può già verificare la propria posizione:
- controllare che l'Isee aggiornato sia inferiore a 30.000 euro, (leggi anche ISEE 2026 come si calcola?)
- accertare la classe ambientale del veicolo da rottamare (fino a Euro 4) e
- verificare che l'auto risulti intestata da almeno dodici mesi al richiedente o a un familiare convivente.
Non serve invece scegliere già un modello di auto nuova, perché la disponibilità dipenderà interamente dall'esito della gara pubblica gestita dall'ACI.
Noleggio auto sociale: che cos’è
Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.
La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.
Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia. Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.
Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore devono essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa
Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.
Quanto dura il contratto di noleggio sociale?
Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.
Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.
Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".
Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.
Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui.
Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.
Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.
Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate
Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.
In particolare, dovrà essere:
- un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
- nuovo di fabbrica;
- acquistato e immatricolato in Italia;
- omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
- con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.
L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.
Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto
Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.
L’auto da rottamare dovrà:
- essere immatricolata in Italia;
- risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
- essere posseduta da almeno 12 mesi.
La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.
Chi gestirà il programma
Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.
Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.
Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio
Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.
Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.
Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.
Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.
Quando partirà il noleggio sociale
La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.
Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.
Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:
- l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
- i servizi compresi nel noleggio;
- la procedura di domanda;
- le scadenze per partecipare;
- i modelli di auto disponibili.
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Decreto Omnibus e agricoltura: cosa cambia per reddito agrario e d’impresa
L’art. 4 del d.lgs.7.8.2026, n. 148, cd. Decreto correttivo della riforma fiscale 111 2023, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha aggiornato il testo dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (e, dal 1.1.2027, l’art. 34, comma 2, lett. e), del d.lgs 19.6.2026, n. 117) allargando il concetto di “attività connesse a quella agricola".
La modifica consiste nell’ aggiunta dell’inciso “o tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lett. b-bis)”.
In pratica, sono attratte nel reddito agrario – e, quindi, si applica il criterio di tassazione su base catastale – le attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione, ecc. che derivano dall’applicazione delle nuove tecniche di coltivazione che utilizzano immobili che sono destinati alla produzione di vegetali in serre o strutture mobili entro il limite del doppio della superficie agraria disponibile, ma sempre a condizione che sia rispettato il criterio di prevalenza.
Il reddito di impresa
E’ stato modificato il successivo art. 55 (e, dal 1.1.2027, l’art 34 del d.lgs. n. 117 citato) dove le “lettere b) e c)” sono state sostituite con le “lettere b), b-bis), b-ter) e c)”.
Sostanzialmente sono state classificate come “reddito d’impresa”, limitatamente alla parte eccedente i limiti di tassazione catastale, le attività:
– di allevamento di animali (lett. b);
– di produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili, anche provvisorie (lett. b) , e degli immobili utilizzati per le tecniche di coltivazione più evolute (lett. b-bis);
– dirette alla produzione di piante, allevamento e silvicoltura e di cura dell’ambiente (lett.b-ter);
– connesse a quella agricola (lett.c).
La nuova veste normativa si riflette sulle modalità di tassazione quando, ad esempio, il produttore agricolo utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali poiché non può più applicare la tassazione forfetaria ma deve osservare le regole in materia di reddito di impresa operando la differenza tra i ricavi e i costi.
La novità non incide sulle società in nome collettivo e in accomandita semplice:il reddito conseguito è sempre considerato reddito di impresa.
La forfettizzazione del reddito
L’art. 56-bis prevede l’applicazione della tassazione forfettaria del reddito applicando per talune attività agricole gli appositi coefficienti di redditività previsti all’ammontare dei corrispettivi IVA.
La modifica precisa che questa regola può essere osservata dai
- produttori agricoli individuali,
- dalle società semplici e
- dai soggetti che hanno esercitato l’apposita opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296 (e, dal 1.1.2027, dall’art. 287, comma 1, del d.lgs. citato).
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Allevamento avicolo e carne trasformata: quando è reddito agrario
Con la Risposta n. 151/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i prodotti a base di carne avicola ottenuti da una società agricola, lavorando prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti, possono beneficiare della tassazione su base catastale (reddito agrario), anziché essere assoggettati a reddito d'impresa.
La condizione essenziale è che il prodotto finale rientri tra quelli espressamente individuati dalla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015, in particolare nei codici ATECO relativi alla lavorazione delle carni.
Il caso esaminato: allevamento e trasformazione della carne
Il quesito è stato posto da una società agricola che esercita attività di allevamento avicolo e, allo stesso tempo, produce elaborati alimentari crudi pronti da cuocere.
La carne di produzione propria rappresenta la componente prevalente del prodotto finale, mentre ingredienti come formaggi, salumi, erbe aromatiche e aromi, acquistati da terzi, svolgono una funzione accessoria di arricchimento del gusto. In misura non prevalente, l'azienda acquista anche capi vivi da terzi, che vengono comunque macellati internamente.
La società ha chiesto se questi prodotti possano essere qualificati come derivanti da attività agricola connessa, con conseguente applicazione della tassazione catastale, oppure se debbano invece essere considerati come reddito d'impresa a tutti gli effetti.
Le regole di riferimento: attività connesse e prevalenza
La qualificazione di un'attività come "connessa" a quella agricola principale trova il proprio fondamento nell'articolo 2135 del codice civile, che considera tali le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'allevamento, dalla coltivazione del fondo o dal bosco.
Sul piano fiscale, l'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)* prevede che tali attività siano tassate su base catastale, a condizione che i prodotti risultino inclusi nell'apposito decreto ministeriale aggiornato periodicamente (l'ultimo è il D.M. 13 febbraio 2015).
Perché un'attività sia considerata connessa, devono sussistere due requisiti: un requisito soggettivo, per cui l'imprenditore che trasforma il prodotto deve essere lo stesso che esercita l'allevamento, e un requisito oggettivo, ovvero la prevalenza quantitativa (o, in alcuni casi, qualitativa) dei prodotti propri rispetto a quelli eventualmente acquistati da terzi. È ammesso, entro certi limiti, l'utilizzo di prodotti di terzi per migliorare la qualità o ampliare la gamma dei beni offerti, purché appartenenti allo stesso comparto produttivo dell'imprenditore agricolo.
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*Si segnala che dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 117/2026), che sostituirà il DPR 917/1986: la disciplina sulla tassazione catastale delle attività agricole connesse non risulta modificata nella sostanza, ma cambierà la numerazione degli articoli di riferimento.
Il parere dell’Agenzia: la mappatura sui codici ATECO
Nel caso specifico, l'Agenzia ha innanzitutto premesso che la verifica della prevalenza (sia della carne propria rispetto a quella acquistata, sia della componente carnea rispetto agli ingredienti secondari) resta un elemento di fatto, dichiarato dall'Istante e non oggetto di valutazione in sede di interpello, fermo restando il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Il punto centrale del chiarimento riguarda invece la corretta collocazione del prodotto nella tabella del decreto ministeriale. La tabella, alla voce "produzione di carni e prodotti della loro macellazione", richiama espressamente i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, oltre alla specifica voce relativa alla "produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami" (riconducibile all'ex codice 10.13.0).
Questo significa che non tutte le lavorazioni di carne rientrano automaticamente nel regime catastale:
Codice ATECO / attività Regime fiscale applicabile 10.11.0 – Lavorazione e conservazione di carne (esclusa carne di volatili) Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR 10.12.0 – Lavorazione e conservazione di carne di volatili Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR 10.13.0 – Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR 10.13.0 – Altri prodotti a base di carne, non ricompresi nella voce precedente Reddito forfetario d'impresa – art. 56-bis, comma 2, TUIR In altre parole, per le lavorazioni riconducibili al codice 10.13.0 ma diverse dai salumi/carne essiccata, salata o affumicata espressamente citati dal decreto, si applica il regime forfetario di reddito d'impresa previsto dall'articolo 56-bis del TUIR, e non la tassazione catastale piena.
Cosa cambia per aziende agricole e professionisti
La Risposta n. 151/2026 offre un'indicazione operativa importante per le aziende agricole che integrano l'allevamento con attività di prima trasformazione della carne. La qualificazione fiscale non dipende solo dalla natura "agricola" dell'attività svolta, ma richiede una verifica puntuale della corrispondenza tra il prodotto realizzato e le voci elencate nella tabella del D.M. 13 febbraio 2015.
Per i professionisti che assistono imprese agricole, il chiarimento suggerisce di:
- verificare sempre la corretta classificazione ATECO del prodotto finito, non limitandosi alla natura dell'attività di allevamento;
- documentare adeguatamente il rapporto di prevalenza tra prodotti propri e prodotti acquistati da terzi, elemento che resta comunque soggetto a controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- distinguere, nell'ambito della lavorazione di carne suina o avicola, i prodotti espressamente richiamati dal decreto (carne essiccata, salata, affumicata, salsicce, salami) da altre preparazioni più elaborate, per le quali si applica il regime forfetario e non quello catastale.
Il chiarimento si inserisce nel solco della prassi consolidata (circolari n. 44/E del 2002 e n. 44/E del 2004), confermando un approccio sostanzialmente stabile dell'Agenzia sul tema delle attività agricole connesse, pur richiedendo un'attenta verifica caso per caso della compatibilità del prodotto con le voci tabellari vigenti.
Allegati: -
Decreto federalismo fiscale pubblicato in Gazzetta: cosa cambia
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale
Il testo era stato approvato in via preliminare a maggio del 2025 e malgrado il parere contrario della Conferenza unificata stato regioni del 28 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha adottato in merito , ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una deliberazione motivata con l'approvazione definitiva del testo con le modifiche proposte il 28 luglio 2026.
Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.
La deliberazione dà atto che, in attuazione del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative e le attività istruttorie utili e necessarie al raggiungimento dell'intesa.
La mancata intesa è stata sancita pur a fronte dell'orientamento favorevole espresso dalla maggioranza delle regioni.
Il Consiglio dei Ministri ha altresì considerato la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissata al 29 agosto 2026, e la necessità di proseguire il percorso di attuazione del federalismo fiscale.
Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge n 111/2023 gli schemi dei decreti legislativi delegati devono essere trasmessi alla Conferenza unificata qualora incidano sulla gestione degli enti locali.
Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale era stato approvato il 9 maggio 2025 per introdurre una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e a semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con le seguenti previsioni:
- gli enti territoriali possono incentivare l’adempimento spontaneo mediante un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
- l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
- la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi;
- i Comuni dovranno applicare una maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e la semplificazione degli adempimenti IMU, unificati in un unico modello telematico
Pertanto, Il Consiglio dei Ministri, vista la mancata intesa ha deliberato di proseguire nell’esercizio della delega, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell’atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.
Le principali novità sul bollo auto
Le principali novità introdotte dal decreto legislativo sul bollo auto:
- nuova qualifica giuridica Modificato l'art. 8 co. 2 DLgs. 68/2011: la tassa automobilistica diventa "tributo proprio derivato", con maggiore autonomia impositiva per le Regioni. Inoltre.
- Superbollo escluso dalle esenzioni regionali Dal 1° gennaio 2027, eventuali esenzioni regionali/provinciali sul bollo auto non si estendono all'addizionale erariale (c.d. "superbollo", art. 23 co. 21 DL 98/2011). L'esenzione sul superbollo resta possibile solo con legge statale.
- Principio di territorialità (a quale Regione spetta l'incasso del bollo auto) Persone fisiche: rileva la residenza del soggetto tenuto al pagamento (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore in leasing o noleggio lungo termine senza conducente) alla data ultima utile per il pagamento.
- Persone giuridiche: rileva la sede legale, salvo che la gestione ordinaria principale sia altrove — in tal caso prevale quest'ultima sede ai fini del gettito. Persone giuridiche estere con sedi secondarie in Italia: rileva la sede secondaria dove si svolge la gestione ordinaria principale.
- Obbligo di aggiornamento dati in Camera di Commercio Le comunicazioni sulla sede alla CCIAA competente valgono come dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 DPR 445/2000). I soggetti già iscritti devono aggiornare l'indirizzo della sede entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. In mancanza, ai fini del bollo auto si considera la sede di gestione ordinaria principale
- Il bollo auto resta comunque dovuto anche in caso di fermo amministrativo del veicolo.
Novità Sconti, Ravvedimento , accertamento e sanzioni
Il DLgs. 147/2026 prevede la possibilità di sconto per pagamento con addebito permanente dei tributi locali Gli enti territoriali possono ridurre fino al 20% aliquote e tariffe delle proprie entrate tributarie/patrimoniali se il contribuente paga tramite autorizzazione permanente su conto corrente bancario o postale. Esclusione: entrate riscosse esclusivamente tramite F24 (art. 17 DLgs. 241/97).
Inoltrre estende ai tributi locali e regionali il ravvedimento operoso "potenziato" (art. 13 co. 1-ter DLgs. 472/97): non sarà più inibito da questionari, inviti a comparire, PVC o schemi di atto per il contraddittorio preventivo, ma solo dalla notifica dell'atto impositivo vero e proprio (accertamento esecutivo, atto di contestazione sanzioni, cartella).
Viene introdotta anche la compliance per i tributi locali: Regioni ed enti possono inviare comunicazioni con elementi/informazioni acquisiti da terzi e avvisi bonari con sanzione ridotta (misura demandata al regolamento dell'ente).
Le Sanzioni IMU sono ridotte dal 1° gennaio 2027 (no favor rei, no retroattività):
- omessa dichiarazione: sanzione fissa 100% (non più 100-200%), minimo 50 euro;
- infedele dichiarazione: sanzione fissa 40% (non più 50-100%), minimo 50 euro.
Rendita catastale e IMU: in caso di ricorso sulla rendita, il differenziale IMU va accertato entro il 31 dicembre del quinto anno dal giudicato, con soli interessi legali; stesso termine per il rimborso IMU non più dovuta.
Infine, accertamento esecutivo esteso ai tributi regionali (già vigente per i locali ex L. 160/2019).
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Buoni pasto per pause non godute: il risarcimento non è tassabile
Quando un dipendente riceve una somma a titolo di risarcimento, non sempre tale importo è imponibile ai fini IRPEF. La distinzione decisiva riguarda la natura del danno risarcito: se la somma compensa un mancato guadagno, cosiddetto lucro cessante, essa sostituisce un reddito non percepito e viene tassata come tale; se invece ristora una perdita patrimoniale effettivamente subita, cosiddetto danno emergente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, perché in questo caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione.
Questo principio, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro
ll caso: risarcimento per turni superiori a sei ore senza pausa
Il caso esaminato riguarda un'azienda oggetto di numerose sentenze di condanna al pagamento di somme in favore di propri dipendenti. I giudizi erano stati promossi da lavoratori che, avendo svolto turni continuativi con orario superiore alle sei ore giornaliere, non avevano beneficiato del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, e neppure della pausa cui avevano diritto in base al contratto collettivo applicato.
Nella quasi totalità dei procedimenti, i giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, identificando il diritto alla mensa con il diritto alla pausa spettante a tutti i dipendenti con orario giornaliero eccedente le sei ore, e quantificando il danno sulla base del controvalore economico dei buoni pasto non percepiti, utilizzato come parametro equitativo di liquidazione.
Le sentenze avevano inoltre disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati secondo la soluzione più favorevole al lavoratore tra le due.
L'azienda ha quindi presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo di chiarire quale regime di tassazione applicare a tre distinte voci di pagamento:
- il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia,
- il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, e
- gli interessi o la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.
L'azienda richiamava inoltre l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale, essendo collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.
La decisione dell’Agenzia e le motivazioni
L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, secondo consolidata prassi interpretativa:
- sono imponibili le indennità risarcitorie che svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, in quanto dirette a compensare mancati guadagni presenti o futuri;
- restano invece estranee al prelievo fiscale le somme dirette a reintegrare il patrimonio del soggetto leso, ovvero a risarcire una perdita economica effettivamente subita.
Nel caso esaminato, l'Amministrazione ha osservato che le sentenze allegate all'istanza non avevano disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dalla contrattazione collettiva applicabile, bensì il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno di lavoro.
Il controvalore del buono pasto, in questa prospettiva, costituisce soltanto un criterio equitativo utilizzato dal giudice per quantificare il danno, e non una forma indiretta di erogazione retributiva.
Su queste basi, l'Agenzia ha qualificato le somme corrisposte sia per la mancata pausa sia per la mancata attribuzione del buono pasto come risarcimento di un danno emergente, in quanto dirette a ristorare il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto contrattuale alla pausa, e non a compensare un mancato guadagno. Ne consegue che tali somme non assumono rilevanza reddituale e restano escluse da tassazione.
La medesima conclusione vale per gli interessi legali e per la rivalutazione monetaria maturati su tali importi: trattandosi di importi accessori al credito principale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, essi seguono il medesimo trattamento fiscale della somma capitale da cui derivano e non sono, pertanto, imponibili.
Scarica la Risposta 156 2026
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Investimenti sostenibili 4.0 PMI: invio domande dal 6 ottobre 2026
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI. La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026 che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:
- apertura procedura dal 10 settembre,
- invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)
La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo chi può presentare le domande per quali spese e come fare domanda.
Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è
Con Decreto 18 marzo 2026 erano state le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Le agevolazioni disciplinate dal decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari
Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
- programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- a) macchinari, impianti e attrezzature;
- b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
- c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
- d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda
Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.
Le date da segnare in agenda
Fase Decorrenza Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026 Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero.
Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.
La documentazione da allegare
Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.
Come vengono valutate le domande
Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.
Allegati: -
Transizione 4.0: proroga comunicazioni completamento
Con decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è nuovamente intervenuto sui termini per l'invio delle comunicazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il provvedimento modifica il decreto direttoriale 15 maggio 2025, già oggetto di precedenti modifiche nel giugno 2025 e nel gennaio 2026.
Nuova scadenza per le comunicazioni di completamento
Il decreto stabilisce che la comunicazione di completamento degli investimenti debba essere trasmessa:
- entro il 15 settembre 2026,
- si per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (termine precedentemente fissato al 31 luglio 2026).
- che per gli investimenti ultimati già entro il 31 dicembre 2025.(in deroga al termine precedente di marzo 2026)
La proroga è motivata dalla necessità di consentire il perfezionamento della procedura alle imprese che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse. Si raccomanda quindi a imprese e consulenti di verificare lo stato delle comunicazioni già inviate tramite i servizi del GSE e di provvedere, entro il nuovo termine del 15 settembre 2026, alla trasmissione o all'aggiornamento dei modelli di completamento, anche per gli investimenti già conclusi entro il 2025.
Transizione 4.0: codice tributo per F24
La Risoluzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate.Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:- “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45
Allegati: