• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Con il Decreto n 1657/2026 della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura viene stabilita la data per le domande del tax credit videogiochi, il bonus spettante ai produttori di videogiochi in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, hanno la nazionalità italiana, che sono stati riconosciuti dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto come opere di valore culturale sulla base dei criteri previsti dalla Tabella A allegata al decreto e che contribuiscono allo sviluppo della creatività italiana ed europea nei videogiochi attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica.

    Vediamo quando e come rpesentare domanda per il bonus.

    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Il decreto attuativo prevede che le domande preventive possono essere presentate dalle 10 di venerdì 19 giugno fino alle 23.59 del prossimo 20 agosto, per il riconoscimenti del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana per l’anno 2025. 

    L’invio va effettuato attraverso la piattaforma Dgcol. 

    Le regole sono stabilite dal Decreto n. 1657/2026, emesso dalla direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura in attuazione all’articolo 15 della legge n. 220/2016.

    Le richieste sono istruite in ordine cronologico dando la priorità ai procedimenti in scadenza e, dopo le verifiche previste, si provvederà a riconoscere i crediti d’imposta prenotandone le relative somme.

    Attenzione al fatto che secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto tax credit videogiochi, i soggetti ammessi al credito d’imposta dovranno completare la procedura presentando richiesta definitiva di ammissione all’agevolazione. 

    La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della prima commercializzazione, e comunque non oltre 36 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi al tax credit, sui modelli predisposti dalla stessa Dg Cinema e Audiovisivo.

    L'articolo 2 del Decreto n. 1657/2026 prevede che la richiesta di credito d’imposta debba contenere, a pena di inammissibilità, il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni indicati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-11, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (articolo 1, commi 101 e 102 della legge n. 213/2023).

    Ricordiamo anche che sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
    a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
    b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
    c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
    d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
    e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2

    Tax credit video giochi: dove inviare richieste di assistenza

    Per supportare l’utente nella procedura, sulla piattaforma Dgcol sono disponibili diversi vademecum relativi ai seguenti argomenti:

    • approfondimenti sul funzionamento della piattaforma
    • compilazione dell’anagrafica del soggetto
    • compilazione della registrazione (“anagrafica”) dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi.

    Al link seguente:

    sono disponibili i punti di contatto per eventuali richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma.

    Ricordiamo che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato. Come di consueto, le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza.

    Non verranno prese in considerazione le richieste che non siano conformi alle prescrizioni indicate.

    L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con tempi medi di risposta di 3 giorni lavorativi.

    Per eventuali necessità di chiarimenti relativi all’istruttoria è possibile inviare una email a [email protected]

  • Adempimenti Iva

    Analisi potabilità acqua in condominio: quando spetta l’IVA al 10%

    Con la Risposta a interpello n 120 dell'8 giugno le Entrate chiariscono che le aliquote ridotte, in quanto eccezione all'aliquota ordinaria, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia devono essere interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia, pertanto il servizio prestato per le analisi di acqua potabile in condominio non possa beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento, ma deve essere assoggettato ad aliquota IVA ordinaria.

    Vediamo tutti i dettagli del caso di specie.

    Analisi potabilità acqua: imponibilità IVA

    La società Alfa S.a.s. ha un laboratorio di analisi privato che svolge attività di verifica della salubrità dell'acqua distribuita presso le unità immobiliari residenziali.
    Essa riceve da un amministratore di condominio l'incarico di effettuare l'analisi della qualità e potabilità dell'acqua dell'impianto sito nell'edificio, verificando il rispetto dei parametri chimici e microbiologici richiesti dalla normativa di riferimento, anche al fine di prevenire il rischio legionella.
    In particolare, ''l'attività della Società inizia con un sopralluogo dell'edificio per una prima valutazione della situazione di fatto.  Si procede quindi al prelievo di campioni di acqua nei vari punti prelievo identificati nel rispetto e della normativa primaria (D. Lgs. 18/2023) che delle linee guida a tale scopo emanate dall'autorità vigilante. Successivamente si effettuano le analisi di potabilità dell'acqua e per l'individuazione della eventuale presenza della legionella.  Al termine il risultato negativo o positivo dell'indagine viene portato all'attenzione del ''gestore della distribuzione idrica interna'' (amministratore di condominio o titolare/proprietario nei casi di edifici non condominiali).''.
    La Società precisa che, nello svolgimento di tale servizio, non assume l'incarico della manutenzione del sistema idrico degli edifici, ma solo quello di procedere all'analisi dell'acqua.

    Infatti, ''l'attività svolta come sopra descritta si sostanzia in un controllo teso alla verifica della qualità delle acque ad uso umano, verifica che se positiva per la presenza di parametri non conformi alla normativa, costituisce il presupposto ed è propedeutica a determinare la necessità di una manutenzione ordinaria o straordinaria dell'impianto idrico insistente nell' edificio.''
    L'Istante chiede di conoscere la corretta aliquota IVA da applicare al servizio prestato in qualità di laboratorio di analisi privato, finalizzato alla valutazione della qualità e potabilità dell'acqua distribuita presso gli edifici a prevalente destinazione abitativa.

    Le Entrate chiariscono che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, prevede che sono soggette ad IVA con l'aliquota del 10 per cento «(…) b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. (…)». 

    Si tratta, in buona sostanza, delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Al riguardo si fa presente che l'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui rinvia la norma in esame, recante la definizione degli interventi edilizi, è stato trasfuso nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il ''Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia''.

    In particolare, il comma 1, lettera a) del richiamato articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che costituiscono interventi di manutenzione ordinaria «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti».
    Per l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, rilevanti ai fini del presente interpello, utili chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 che, al paragrafo 3.4, ha precisato che ''gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. 

    Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.''
    In merito al regime IVA agevolato di cui al sopracitato articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 1999, la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 ha chiarito che l'aliquota IVA del 10 per cento si applica anche ''alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (…) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui''.
    Tale orientamento è stato confermato con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, in base alla quale ''la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizin soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.''.
    Con particolare riferimento alle verifiche periodiche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, effettuate sugli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, la
    risposta a consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019 ha chiarito che tali verifiche sono riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, e come tali, debbano essere assoggettate ad IVA con aliquota del 10 per cento, in quanto sono obbligatorie per legge e hanno ad oggetto la prestazione di accertamento della funzionalità e della sicurezza dell'impianto. I suddetti controlli sugli ascensori e sui montacarichi, infatti, ''rispondono all'esigenza di garantire la piena funzionalità di detti impianti installati''.
    Con vari documenti di prassi è stato chiarito che ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in esame, affinché le verifiche periodiche possano ritenersi riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria devono essere contestualmente:

    • imposte dalla legge e
    • effettuate su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

    Con i documenti di prassi è stato chiarito che è applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento anche alle verifiche periodiche eseguite sugli impianti tecnologici presenti negli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, in quanto tali verifiche obbligatorie, alla stregua degli interventi di manutenzione ordinaria, garantiscono la piena funzionalità e il mantenimento in efficienza degli impianti esistenti.

    Nel caso di specie, l'Istante riferisce che, in qualità di laboratorio autorizzato, riceve dagli amministratori di condominio l'incarico di effettuare ''l'analisi di potabilità dell'acqua dell'impianto sito nell'edificio, fino all'uscita dei rubinetti, per analizzare i requisiti minimi dell'acqua medesima in relazione ai valori di parametro indicati dalla norma allo scopo di valutarne la qualità e potabilità, per verificare il rispetto dei

    parametri chimici e microbiologici e per prevenire il rischio legionella.''

    Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 prevede, infatti, che sui sistemi di distribuzione idrica interna siano effettuati controlli regolari, mediante «(…) una valutazione e gestione del rischio (…) con particolare riferimento ai parametri elencati

    nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive,

    proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi».

    Tra le misure preventive possono certamente ricondursi i servizi di analisi di salubrità dell'acqua anche sui punti di prelievo privati, ossia i rubinetti delle singole abitazioni.

    Tuttavia, l'Istante afferma che ''nello svolgimento del servizio Alfa SAS non assume l'incarico della manutenzione del sistema idrico degli edifici sia privati che condominiali a prevalente destinazione abitativa, ma solo quello di procedere alle analisi dell'acqua''.

    Pertanto, il servizio fornito dal Contribuente non è direttamente riconducibile ad una attività di verifica dell'efficienza e della funzionalità dell'impianto, essendo piuttosto rità dell'acqua destinata al consumo umano distribuita all'interno

    degli edifici ad uso abitativo, tramite la verifica del rispetto dei parametri chimici e microbiologici previsti dalla normativa di riferimento.

    Per i motivi sovraesposti e in considerazione del fatto che le aliquote ridotte, in quanto eccezione all'aliquota ordinaria, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia devono essere interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia, si ritiene che il servizio prestato non possa beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento, ma deve essere assoggettato ad aliquota IVA ordinaria

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: saldo e acconto entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre versare il saldo iperf 2025 e il primo acconto 2026.

    Dopo i conteggi eseguiti con la Dichiarazione dei Redditi 2026 anno di imposta 2025 si procede al pagamento.

    Il calendario dei pagamenti varia a seconda che si tratti di: dipendenti, pensionati e partite IVA, alla luce della consueta proroga dei versamenti.

    Sulla proroga per le PIVA leggi anche Proroga PIVA al 20 luglio: il Governo approva.

    Saldo e acconto Irpef: conto alla rovescia per il 30 giugno

    L’appuntamento del 30 giugno interesserà quindi, i lavoratori dipendenti e i pensionati.

    Il saldo e il primo acconto 2026 dell’IRPEF,  e le altre imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.

    Per la rateizzazione la data ultima è a dicembre inquanto, per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRPEF è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di sette rate.

    Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi.

    Attenzione invece al fatto che l’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi.

    Come sempre in caso di rate, all'importo dovuto, va aggiunta una maggiorazione del 4% per interessi.

    Il saldo e l'acconto in scadenza il 30 giugno, può essere differito a luglio con la maggiorazione dello 0,40% e data ultima di versamento il 30 luglio.

    TABELLA di riepilogo dei versamenti Irpef

    FONTE ADEFONTE ADE

    Irpef 2026: regole genarali per pagare

    L'irpef 2026 anno di imposta 2025 è dovuta sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione dei Redditi 2026 qualora l'importo dell'imposta sia superiore a 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze.

    L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dovuta, e si paga secondo le seguenti scadenze:

    • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
      • la prima è pari al 40 per cento e va versata insieme al saldo dell’anno precedente, 
      • la seconda è pari al restante 60 per cento e va versata entro il 30 novembre. 

    I soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, pagano due rate uguali pari al 50 per cento dell’importo dell'acconto dovuto che può essere calcolato con il metodo storico o previsionale.

    L'Irepf viene versata con il modello F24, per i contribuenti con sostituto d’imposta l’IRPEF è addebitata sullo stipendio o sulla pensione.

    In tutti gli altri casi, così come per i titolari di partita IVA, saldo e primo acconto 2026 dovranno essere versati utilizzando il modello F24, e coi i seguenti codici tributo IRPEF:

    • 4001: IRPEF – Saldo
    • 4033: IRPEF – Acconto prima rata
    • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
    • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

  • Legge di Bilancio

    Pagamenti ai professionisti da PA: novità dal 15 giugno

    La Legge di bilancio 2026 ha cambiato le regole per i pagamenti della PA ai professionisti.

    In particolare, a decorrere dal 15 giugno 2026, le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a verificare la posizione debitoria dei lavoratori autonomi.

    Il Decreto Fiscale in conversione, con testo approvato dal Senato, reca un emendamento che allevia la norma prevedendo il tetto dei debiti professionali a 5.000 euro.

    In aprticoalre, viene introdotto dal Senato il nuovo art. 2-ter che modifica l'art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973.

    che prevede che il meccanismo di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di debitori iscritti a ruolo si attiva solo quando il debito complessivo è pari ad almeno 5.000 euro

    In precedenza non era prevista alcuna soglia minima ("di qualunque ammontare"), con evidente sproporzione per i debiti di modesto importo. 

    Vediamo il riepilgo di quanto è stato introdotto dalla legge di bilancio e ora modificato dalla conversione del DL Fiscale con il commento del Presidente dei Commercialisti De Nuccio.

    Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno

    La norma della Legge di Bilancio 2026 interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.

    La novità prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

    In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.

    La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarderà i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.

    In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento sarà sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.

    Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.

    Il comma introdotto recita precisamente quanto segue:  All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
    a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
    b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ». 

    Vediamo in proposito cosa ha chiarito il Ministero della Giustizia con la Circolare del 17 marzo 2026 e cosa è stato adesso inserito con emendamento al DL fiscale.

    Compensi professionionali dalla PA: debiti scomputati dal 15 giugno

    Il Dl Fiscale da convertire in legge ha però alleggerito la previsione del blocco dei pagamenti dalla PA per i professionisti.

    In particolare, come anche commentato dal Presidente De Nuccio all'ANSA, "Si allenta la stretta sui pagamenti dei professionisti da parte della Pa, facendola scattare soltanto in presenza di debiti scaduti di almeno 5000 euro, è un passo avanti che va nella direzione da noi indicata in questi mesi, ma che non risolve del tutto le criticità della norma.".

    Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio sulla norma approvata in Commissione Finanze del Senato, che modifica il meccanismo di verifica da parte della Pa della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti e che entre in vigore dal 15 giugno ha espresso soddisfazione.

    Tuttavia ha anche aggiunto che nei mesi passati i Commercialisti hanno chiedo l'abrogazione di una norma discriminatoria e di dubbia legittimità costituzionale. 

    De Nuccio ha poi concluso specificando che: "l'emendamento approvato risponde a logiche di ragionevolezza ed è apprezzabile perché dimostra la volontà della politica di ascoltare e raccogliere le giuste istanze dei professionisti, ma non elimina del tutto l'ingiustizia".

  • IMU e IVIE

    IMU 2026: acconto entro il 16 giugno

    Il presupposto dell’IMU imposta municipale propria è il possesso di:

    • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli.

    Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:

    • proprietario dell’immobile;
    • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
    • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
      locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

    L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.

    Per l'IMU 2026:

    • il pagamento dell'acconto scade il 16 giugno 2026; 
    • il pagamento del saldo scade il 16 dicembre 2026.

    Leggi anche Sconto IMU 2026 con comodato d'uso ai parenti

    Ricordiamo che dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. 

    I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno.

    In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.

    Vediamo di seguito tutti gli sconti possibili per l'IMU 2026

    leggi anche Sconto IMU 2026 con comodato d'uso a iparenti 

    IMU 2026

    Scadenza

    Aliquote da Applicare

    Acconto

    16 giugno 2026

    Aliquote 2025 (anno precedente)

    SaldO

    16 dicembre 2026

    Aliquote 2026 deliberate dal Comune

    Unica soluzione

    16 giugno 2026

    Aliquote 2025 (anno precedente)

    Dichiarazione IMU

    30 giugno 2026

    Solo in casi particolari

    Esenzioni IMU 2026

    I contribuenti tenuti al pagamento dell'IMU possono considerare che, per l'anno 2026, per le seguenti catergoria di immobili/terreni spetta una esenzione:

    • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
    • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
    • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
    • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
    • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
    • terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
    • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
    • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
    • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…); immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
    • gli immobili di proprietà della Santa Sede;
    • immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
    • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.

    Leggi anche 

    Riduzioni IMU 2026

    Inoltre, sempre per l'anno 2026 ai fini IMU, valgono le seguenti riduzioni:

    • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
    • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
    • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
    • riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
    • riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

    Leggi anche IMU 2026: paga l'inquilino o il proprietario?

    Ravvedimento IMU 2025: le sanzioni

    A seguito della riforma del sistema sanzionatorio, introdotta dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%). 

    Per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso anche per l'IMU è applicata nelle seguenti misure:

    • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
    • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
    • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
    • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
    • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
    • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    IMU e novità 2026

    Il Decreto MEF del 6 novembre 2025 ha introdotto una importante novità per il prospetto delle aliquote, semplificando il sistema.

    Le fattispecie applicabili negli anni scorsi sono state ridotte a un sistema uniforme e strutturato, con un numero limitato di categorie standard tra cui i Comuni possono scegliere. 

    La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre introdotto la possibilità per i Comuni di ridurre o azzerare l’IMU sugli immobili inagibili colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali, lasciando ai sindaci maggiore flessibilità nella gestione delle emergenze territoriali.

    Il DM MEF 6 novembre 2025 ha ampliato le condizioni per ottenere la riduzione IMU sugli immobili inagibili. 

    Fino al 2025 l’agevolazione era prevista solo per le unità rese inutilizzabili da calamità naturali, con riduzione della base imponibile al 50%. 

    Dal 2026 i Comuni possono estendere lo sconto anche a immobili inagibili per cause edilizie diverse, tra cui:

    • Fabbricati inagibili per crollo strutturale dovuto a cedimenti del terreno o difetti costruttivi,
    • Immobili danneggiati da incendi,
    • Fabbricati dichiarati inagibili per gravi problemi di staticità o condizioni igienico-sanitarie pericolose
    • Strutture danneggiate da eventi atmosferici non qualificabili come calamità naturali

    Attenzione al fatto che ogni Comune deve deliberarla espressamente nel proprio prospetto aliquote e pubblicarla entro il 14 ottobre di ogni anno sul portale del Federalismo Fiscale MEF. 

    Per accedere al beneficio è necessario presentare documentazione tecnica che attesti lo stato di inagibilità, perizia di un tecnico abilitato o certificazione degli uffici comunali competenti. 

  • Riforma fiscale

    Detrazione IVA: il Correttivo allinea le norme al diritto UE

    Il Cdm  ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo con norma che intervengono sulla Riforma Fiscale.

    Si tratta del 4° correttivo alla Riforma e le novità sono diverse e attese.

    In tema di detrazione IVA il legislatore prevede di allungare di due anni il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta. 

    Si risolverebbe inoltre il "problema" delle fatture a cavallo d'anno allineandosi alla pronincia UE del 2026, leggi ancheFatture a cavallo d'anno: decisione UE ammette la retroattività.

    Detrazione IVA: risolto il problema delle fatture a cavallo

    Il Decreto al Titolo V reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 12 tratta della detrazione.

    Come recita la relazione illustrativ,  l’articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), numero 1) della legge n. 111 del 2023, intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.

    Si ammette, altresì, l’esercizio del predetto diritto entro un più ampio arco temporale, al fine di consentire alle imprese che ricevono le fatture di acquisto di eseguire tutti i controlli di rito prima di registrare le fatture e far confluire l’imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali.

    Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:

    • oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
    • anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

    La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.

    In altre parole, conformemente alla norma unionale, il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali), ma può essere esercitato quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura). 

    Al verificarsi dei predetti presupposti, il diritto deve essere esercitato, previa annotazione della fattura di acquisto nel registro degli acquisti, per consentire all’IVA di confluire nella liquidazione dell’imposta entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del decreto IVA.

    Per effetto delle modifiche recate dal comma 1 e, in particolare, l’ampliamento del termine per esercitare il diritto a detrazione e per registrare le fatture ricevute (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento), nonché l’eliminazione, nell’articolo 25, delle parole “in riferimento al medesimo anno”, i soggetti passivi avranno, non solo, più tempo a disposizione per eseguire tutti i necessari controlli di conformità senza correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per decorrenza dei termini di annotazione, ma, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione – previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026).

    Il comma 2 opera, per esigenze di allineamento delle norme, le modifiche ai corrispondenti articoli del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto.

    La relazione illustrativa mostra che la modifica normativa dovrebbe avere effetti anche rispetto alla retroattività della detrazione IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.

    Vediamo se la norma verrà confermata nella attuale formulazione.

  • Mettersi in proprio

    Linee Guida Ambulanti: regole per le concessioni degli spazi

    Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale MIMIT, il Ministro Urso annuncia la pubblicazione delle Linee Guida per gli ambulanti.

    Lo stesso Ministro Urso ha specificato che: “Con queste Linee guida colmiamo un vuoto che per anni ha generato rinvii e incertezze, dando finalmente regole certe a migliaia di operatori del commercio ambulante e uno strumento utile ai Comuni chiamati a gestire i bandi. Si tratta di una riforma attesa da anni, costruita con Regioni, Comuni e associazioni di categoria, che garantisce procedure trasparenti e concorrenziali, nel rispetto delle regole europee, e valorizza esperienza, professionalità e investimenti di chi ogni giorno anima i mercati italiani”.

    Commercio: adottate le Linee guida ambulanti

    Un quadro nazionale certo e uniforme per il commercio ambulante, a tutela dei mercati, degli operatori e dei Comuni , è quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha firmato il decreto che adotta definitivamente le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

    Le linee guida per gli ambulanti sono un tassello tra le priorità della Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

    Le nuove Linee guida – frutto di un lavoro condotto in stretto raccordo con Regioni, l’ANCI e le associazioni di categoria – mettono a disposizione dei Comuni uno strumento uniforme per predisporre i bandi e offrono agli operatori del commercio su aree pubbliche un quadro stabile, chiaro e riconoscibile su tutto il territorio nazionale. 

    Il provvedimento consente così di superare l’incertezza applicativa e di assicurare regole omogenee, il giusto equilibrio tra tutela della concorrenza e continuità dei mercati, nonché il riconoscimento del valore professionale maturato dagli operatori.

    Le Linee guida prevedono il rilascio delle concessioni attraverso procedure selettive, con durata di dieci anni per mercati, posteggi isolati e chioschi

    Per le fiere, la durata decennale opera come limite massimo nei casi di manifestazioni storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall’ente locale.

    Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti

    • fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell’impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa;
    • fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio. 

    In particolare, l’anzianità d’impresa può valere fino a 35 punti, l’esperienza diretta sul posteggio 15 punti, il requisito dimensionale della microimpresa 5 punti e la stabilità occupazionale fino a 5 punti. Sono inoltre valorizzati l’anzianità di spunta, l’offerta di prodotti tipici e di qualità, la consegna a domicilio, la formazione, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

    Il provvedimento introduce anche limiti alla concentrazione dei posteggi nella stessa area mercatale, per assicurare pluralità dell’offerta e tutela della concorrenza: non più di due concessioni nei mercati o nelle fiere fino a 100 posteggi e non più di tre nelle aree mercatali con oltre 100 posteggi.

    Attenzione al fatto che le Linee guida saranno ora sottoposte agli organi di controllo e successivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.