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Compensi ai CAF rideterminati al ribasso con effetto retroattivo: le proteste
Il compenso spettante ai CAF previsto dalla legge di Bilancio 2026 e attuato con il DM 29 aprile pubblicato in GU n 106 del 9 maggio scende di oltre 21 milioni.
Il Presidente della Consulta dei Caf, Giovanni Angileri chiede un confronto con le Istituzioni.
Compensi ai CAF riderterminati al ribasso con effetto retroattivo: le proteste
Il DM 29 aprile pubblicato nella GU n 106 del 9 maggio da attuazione a quanto previstoa dalla legge di Bilancio, che ha ridotto la dotazione finanziari delle risorse da destinare ai CAF e professionisti abilitati alla assistenza fiscale.
La novità opera dalle dichiarazioni 2026 anno di imposta 2025.
Il decreto fissa in 195.297.790 euro il limite massimo delle risorse da destinare e la previsione è contenuta nell’articolo 2 del provvedimento, secondo cui le somme disponibili non possono eccedere tale importo a partire dal 2026, con riferimento all’assistenza fiscale prestata nell’anno precedente.
La previsione è collegata alla evoluzione della Precompilata che renderebbe più "semplice" il lavoro di questi intermediari, ma sul punto non ci sta il presidente della Consulta dei Caf Angileri che ha replicato sul Sole24ore evidenziando che:
"La grande maggioranza delle dichiarazioni precompilate richiede infatti modifiche o integrazioni, confermando la centralità del contributo dei Caf nel sistema".
Angelieri ha inoltre specificato il fatto che la retroattività della norma non tiene conto del fatto che la campagna attualmente in corso è stata da tempo pianificata con dispendio di risorse basate sui massimali precedenti.
Egli chiede pertanto un confronto con le istituzioni per un accordo in merito.
La logica seguita dal decreto è quella di rapportare la misura dei compensi al diverso carico operativo e alle responsabilità connesse all’assistenza prestata.
Tale aspetto non ha trovato affatto d'accordo i diretti interessati.
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Tax free shopping: validazione unica dal 1° luglio
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA.
Si tratta di una procedura semplificata per richiedere il rimborso dell’IVA nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.
Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e monopoli n. 248879/2026 si da attuazione alla novità.
Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA
La Legge di Bilancio 2026 ha demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario.
Inoltre stende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
In particolare, si interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.
Al comma 1, la disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
La disposizione prevede altresì che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario.
Il comma 2 sostituisce, nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell’operazione.Ricordiamo che l’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.
Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.La determina delle dogane appena pubblicata da attuazione alle novità, e in particolare, dal 1° luglio 2026 sarà possibile validare in maniera unitaria, presso gli intermediari operanti nel tax refund, più fatture elettroniche tax-free emesse verso uno stesso cessionario
Con determinazione direttoriale 248879 del 28 aprile 2026, pubblicata a maggio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dato così attuazione all’articolo 1, comma 934 della legge di Bilancio 2026.
Per ottenere il rimborso dell’Iva documentata con l’emissione di una fattura tax-free il turista extra-Ue deve preoccuparsi di ottenere il visto uscire doganale elettronico.
A tal fine deve presentare ogni fattura in maniera separata oppure, se si usano direttamente gli sportelli doganali o l’app VatRefund, può chiedere il rimborso in maniera unitaria su tutte le fatture di acquisto, non essendoci un problema di condivisione di dati commerciali tra intermediari privati concorrenti.
La nuova procedura permetterà invece ora di richiedere, anche presso le società di refund, una validazione unica presentando, una sola volta, tutte le fatture intestate allo stesso acquirente contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
Si rimanda alla Determina n 248879/2026 per tutti i dettagli.
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Pagamenti ai professionisti da PA: novità dal 15 giugno
La Legge di bilancio 2026 ha cambiato le regole per i pagamenti della PA ai professionisti.
In particolare, a decorrere dal 15 giugno 2026, le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a verificare la posizione debitoria dei lavoratori autonomi.
Il Decreto Fiscale in conversione, con testo approvato dal Senato, reca un emendamento che allevia la norma prevedendo il tetto dei debiti professionali a 5.000 euro.
In aprticoalre, viene introdotto dal Senato il nuovo art. 2-ter che modifica l'art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973.
che prevede che il meccanismo di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di debitori iscritti a ruolo si attiva solo quando il debito complessivo è pari ad almeno 5.000 euro.
In precedenza non era prevista alcuna soglia minima ("di qualunque ammontare"), con evidente sproporzione per i debiti di modesto importo.
Vediamo il riepilgo di quanto è stato introdotto dalla legge di bilancio e ora modificato dalla conversione del DL Fiscale con il commento del Presidente dei Commercialisti De Nuccio.
Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno
La norma della Legge di Bilancio 2026 interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.
La novità prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.
La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarderà i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.
In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento sarà sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.
Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.
Il comma introdotto recita precisamente quanto segue: All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ».Vediamo in proposito cosa ha chiarito il Ministero della Giustizia con la Circolare del 17 marzo 2026 e cosa è stato adesso inserito con emendamento al DL fiscale.
Compensi professionionali dalla PA: debiti scomputati dal 15 giugno
Il Dl Fiscale da convertire in legge entro il 26 maggio, ora approvato dal Senato reca un emendamento che alleggerisce la previsione dei compensi professionali dalla PA bloccati in caso di debiti tributari.
In particolare, come anche commentato dal Presidente De Nuccio all'ANSA, "Si allenta la stretta sui pagamenti dei professionisti da parte della Pa, facendola scattare soltanto in presenza di debiti scaduti di almeno 5000 euro, è un passo avanti che va nella direzione da noi indicata in questi mesi, ma che non risolve del tutto le criticità della norma.".
Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, sull'emendamento, approvato in Commissione Finanze del Senato, che modifica il meccanismo di verifica da parte della Pa della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti e che entrerà in vigore dal 15 giugno prossimo ha espresso soddisfazione.
Tuttavia ha anche aggiunto che nei mesi passati i Commercialisti hanno chiedo l'abrogazione di una norma discriminatoria e di dubbia legittimità costituzionale.
De Nuccio ha poi concluso specificando che: "l'emendamento approvato risponde a logiche di ragionevolezza ed è apprezzabile perché dimostra la volontà della politica di ascoltare e raccogliere le giuste istanze dei professionisti, ma non elimina del tutto l'ingiustizia",
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Adempimento spontaneo per aiuti di stato 2022: mancata iscrizione registri
Con il Provvedimento n 143075 del 14 maggio le Entrate danno attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Vengono ficcate le regole per la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte
dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri:- RNA, SIAN e SIPA
- per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770, periodo d’imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa
Adempimento spontaneo per aiuti di stato: mancata iscrizione registri
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo
agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2022, dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.In particolare, i dati e informazioni d contenuti nelle comunicazioni, inviate al domicilio digitale comunicato al Fisco, sono:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022;
d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2022 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e
SIPA;
e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalar all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto 5Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti.
Allegati: -
Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio
Entro il 27 maggio bisogna aggiornare il documento di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dello studio professionale.
Il CNDCEC in proposito ha pubblicato:
- regole tecniche 2026
- informativa n 27/2026
Vediamo maggiori dettagli
Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: entro il 27 maggio
In particolare, sono tenuti all’adempimento i dottori commercialisti e gli esperti contabili soggetti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Dlgs n 231/2007.
L’obbligo riguarda i professionisti che svolgono attività potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, anche all’interno di:
- studi individuali;
- studi associati;
- società tra professionisti;
- strutture professionali organizzate.
L’autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio nel suo complesso e per ciascun professionista associato che può predisporre una propria valutazione individuale.
Attenzione al fatto che per i neoiscritti, la prima autovalutazione deve essere predisposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.
Autovalutazione antiriciclaggio commercialisti: come farla
Entro la scadenza, i professionisti devono aggiornare l’autovalutazione del rischio dello studio, verificando se l’organizzazione interna e i presidi adottati siano coerenti con il livello di rischio rilevato.
L’analisi deve considerare, in particolare:
- tipologia di clientela assistita;
- restazioni professionali rese;
- assetto organizzativo dello studio;
- procedure interne antiriciclaggio;
- adeguatezza dei presidi di controllo;
- eventuali vulnerabilità emerse.
L’obiettivo è individuare il livello di esposizione dello studio al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare, se necessario, misure di mitigazione proporzionate.
Per l’aggiornamento dell’autovalutazione il CNDCEC raccomanda l’utilizzo della nuova modulistica approvata con Informativa n. 57/2026.
Si conclude evidenziando che l’autovalutazione del rischio è uno dei presidi centrali del sistema antiriciclaggio dello studio professionale è importante per verificare se le procedure interne siano adeguate rispetto al rischio effettivo e consente di dimostrare che il professionista ha adottato un approccio consapevole e proporzionato.
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Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari
Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:
- dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).
Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.
In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.
Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo.
A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.
Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari
Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373.

Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190.A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:
- in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
- in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:- “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
- “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.
In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:
- nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
- nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e nel rigo RS381, vanno indicati i consumi.
Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:
- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli
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CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e le soglie ISA per i meno meritevoli
Il Senato ha approvato il testo di legge della conversione del DL Fiscale, ora è atteso il voto alla Camera.
Tra le novità vi sono quelle sul CPB 2026-2027, vediamole più in dettaglio.
CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e nuove soglie
Il CPB 2026-2027, patto con il Fisco, guadagna una proroga per l'adesione entro il 31 ottobre, si tratta di un mese in più per chi vuole aderire.
I testi emendativi approvati sul CPB recano anche la rideterminazione delle soglie per i soggetti "meno affidabili" ai fini ISA.
Il Senato ha rinnovato ieri la fiducia al Governo con l’approvazione del disegno di legge di conversione del DL n 38/2026 atteso alla Camera per l’approvazione definitiva entro il 26 maggio prossimo.
In particolare, si tratta di modifiche all'articolo 9 comma 3 bis del DLges n 13/2024.
La norma attualmente vigente prevede che la proposta di patto non possa eccedere il reddito dichiarato, rettificato delle voci previste agli articoli 15 e 16 del DLgs. 13/2024, delle seguenti misure:
- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.
Il DDL di conversione del DL n 38/2026 integra la norma suddetta e introduce ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti meno affidabili in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta.
In particolare, gli incrementi sono contenuti nella misura:
- del 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- del 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.
Questi meccanismi di stima saranno già operativi per il CPB 2026-2027.
Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, esso viene integrato con la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ossia dell'“iper-ammortamento”.
La maggiorazione diventa oggetto di rettifica tanto in fase di compilazione del modello CPB, quanto in fase di determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.
Dato che, l'iperammortamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello redditi 2027.
Infine si approva il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026 e la proroga per il termine di adesione al CPB 2026-2027 facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia il termine ultimo è fissato al 31 ottobre.