• Pace Fiscale

    Riammessi Rottamazione quater: pagamento entro il 5 agosto

    Il 31 luglio è scaduto il pagamento della prima o unica rata per i riammessi alla rottamazione quater.

    Attenzione al fatto che anche per i riammessi è prevista la tolleranza dei 5 giorni che consente di pagare entro il 5 agosto prossimo, la prima o unica rata.

    Ricordiamo che lLegge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater che entro il 30 giugni scorso hanno ricevuto i nuovi piani dei pagamenti.

    La Riscossione ha pubblicato in data 10 luglio una serie di faq e tra queste ve n'è una che specifica che i riammessi possono revisionare le reate con il servizio "ContiTu", vediamo i dettagli.

    Rottamazione quater: entro il 31 luglio i primi pagamenti per i riammessi

    La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti  indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze,  delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

    Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:

    • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
    • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

    Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.

    In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".

    In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata era necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.

    Successivamente si riceveva la risposta tramite e-mail: “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.

    Rottamazione quater: i piani dei pagamenti per i riammessi

    Entro il 30 giugno sono arrivate le lettere di risposta della Riscossione per le domande di riammissione alla rottamazione.
    Le comunicazioni delle somme dovute sono arrivate con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata e contengono:

    • un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione, 
    • importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.

    Ricordiamo che le opzioni possibili per i soggetti che hanno presentato le domande sono:

    • pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 
    • pagamento in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027).

    Inoltre le lettere di risposta in arrivo contengono anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.

    Attenzione al fatto che resta ferma la cosiddetta tolleranza di 5 giorni per i pagamenti.

    Con una serie di FAq datete 10 luglio la riscossione chiarisce diversi dubbi in merito ai pagamenti.

    Vediamo di seguito come pagano i riammessi alla rottamazione quater

    Riammessi rottamazione quater: come dagare

    La FAQ n 5 della Riscossione prevede che per pagare gli importi della riammissioe alla rottamazione quater sono disponibili i seguenti canali:

    • Sito istituzionale;App EquiClick;
    • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    • sportelli bancari;
    •  uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
    • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.

    Riammessi Rottamazione quater: posso pagare solo alcune cartelle o avvisi?

    Veniva domandato se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater”

    La risposta della Riscossione è affermativa.

    Viene anche precisato che se la domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
    ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
    Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.
    Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.
    Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero.

  • Start up e Crowdfunding

    Start-up: chiarimenti per nuovi requisiti per iscriversi al RI

    Con la Circoalre del 30 luglio il MIMIT fornisce chiarimenti per le start up.

    In particolare, vengono fornite indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento della Legge n 193/2024.

    Tra gli altri aspetti si evidenzia il chiarimento sui Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative

    Start-up: chiarimenti dal MIMIt del 30 luglio

    Si premette, innanzitutto, che i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del RI dedicata alle start-up innovative nelle forme indicate dal comma 15 del richiamato articolo 25 e cioè attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
    Un dubbio relativo all’accostamento tra i nuovi requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del RI e quelli già presenti nella norma originale sorge dalla combinazione tra quanto disposto dalla lettera a)-bis dell’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e quanto previsto dalla lettera d) dell’articolo 25, comma 2.

    Infatti, ai sensi della lettera a)-bis il richiedente deve essere una PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ma al contempo, a partire dal secondo anno di iscrizione, deve rispettare il contenuto della predetta lettera d), registrando un valore della produzione totale annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro. 

    Il mimit evidenzia che i due requisiti non devono ritenersi in contraddizione, ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente.
    Gli Uffici competenti saranno tenuti a verificare che la startup rientri nella definizione di PMI in base alla citata Raccomandazione 2003/361/CE. 

    Per dichiarare questo requisito la startup deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa ‘collegate’ (v. concetto di
    ‘impresa unica’ di cui al Reg. (UE) 2023/2831) ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo ‘associate’ in base all’articolo 3 comma 2 dell’Allegato alla Raccomandazione. 

    Si precisa che le start-up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
    L’autocertificazione annuale aggiornata, di cui sopra, dovrà attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012.
    A tal fine, si precisa che per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri. 

    Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti:

    • a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
    • b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

    Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:

    • a) 74.99.1 – Consulenza agraria;
    • b) 74.99.2 – Consulenza in materia di sicurezza;
    • c) 74.99.3 – Consulenza ambientale e di risparmio energetico;
    • d) 74.99.4 – Consulenza in enogastronomia;
    • e) 74.99.9 – Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

    Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985. 

    D’altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il RI e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto ad inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del RI. Lo stesso modello conterrà anche una dichiarazione dell’impresa relativa all’esclusione dello svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza.

    Ciò premesso, bisogna tenere in debita considerazione che una parte delle start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 193/2024, modificativa del D.L. 179/2012, possa svolgere “in prevalenza attività di agenzia e consulenza”. 

    Nei riguardi di tali imprese non si procederà ad una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.

    A conferma di tale interperetazione infatti, il sopra richiamato articolo 29 della legge 193/2024, il quale garantisce un regime di favore alle start-up già iscritte, assicurando dei tempi aggiuntivi per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nella sezione

    speciale oltre il terzo anno e, quindi, consentendo un adeguamento graduale alla nuova disciplina.

    Per analogia, si deve ritenere che il principio di “graduale adeguamento” appena menzionato trovi applicazione anche per il requisito dell’attività prevalente. Pertanto, l’impresa avrà tempo fino al momento della prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare, tramite il richiamato modulo di autocertificazione, il possesso del suddetto requisito.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus adozioni internazionali 2025: come richiederlo

    Pubblicato in GU n 175 del 30 lgulio un comunicato che annuncia il Decreto n 1686/2025  con le regole per il bonus adozione 2025. 

    In particoalre, si tratta di "Iniziative di sostegno economico alle famiglie con procedura di adozione  internazionale  pendente  di  particolare  criticità e riapertura dei termini di presentazione delle istanze  di  contributo di cui al DM 29 aprile 2024" che viene riattivato per le procedure pendenti.

    Bonus adozioni internazioanali 2025: come richiederlo

    Con il Decreto n. 1686 dell’8 Giugno 2025 riparte il bonus adozione, l'agevolazione rivolta alle famiglie che hanno intrapreso un percorso di adozione internazionale considerato complesso e che, alla data del 1° Gennaio 2025, risulta ancora pendente.

    La norma estende a partire dal 31 Luglio 2025, la possibilità di presentare domanda anche a chi non è riuscito a farlo entro la scadenza dello scorso anno, come prevista dal precedente Decreto del 29 Aprile 2024.

    Attenzione al fatto che il testo integrale non è disponibile, ma riepiloghiamo in sintesi le regole:

    • si tratta di un contributo economico destinato alle coppie che hanno avviato un’adozione internazionale complessa,
    • l’importo dovrebbe variare da 3.500 a 6.500 euro, in base alla gravità delle difficoltà.

    Il bonus è concesso previa domanda online attraverso il portale “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia, utilizzando SPID o Carta di Identità Elettronica.

    Una volta presentata la domanda, la Commissione per le adozioni internazionali valuterà le domande verificandone l’ammissibilità entro un termine di 60 giorni.

    In caso di esito positivo, il contributo verrà erogato direttamente sull’IBAN indicato in fase di domanda.

    Le istruzioni e la nuova scadenza per la presentazione delle istanze verranno pubblicate a breve e se ne darà notizia su questo sito.

    Bonus adozione internazionale 2025: requisiti

    Le coppie richiedenti devono essere in possesso di specifici requisiti quali:

    • aver avviato una procedura di adozione internazionale non ancora conclusa al 1° Gennaio 2025 che hanno conferito incarico a un Ente Autorizzato prima del 30 Gennaio 2020 e la cui procedura è ancora pendente al 1° Gennaio 2025;
    • aver avviato l’adozione in Paesi con criticità geopolitiche come Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia.

    Attenzione al fatto che non sono previsti limiti di reddito o ISEE, né requisiti legati all’età dei genitori ma è sufficiente che la procedura adottiva sia riconosciuta come complessa secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per le adozioni internazionali.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Ripartizione 8xmille: il Governo approva per l’irpef 2024

    Il Consiglio dei Ministri del 30 luglio ha deliberato in merito alla ripartizione delle risorse dell’8 per mille relative all’anno 2024 che i contribuenti hanno scelto di destinare allo Stato.

    Ripartizione irpef 2024 8xmille: tutti gli importi

    Come evidenzia lo stesso Governo nel comunciato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, le li risorse ammontano, complessivamente, a 202 milioni di euro.

    La quota espressa, cioè corrispondente a scelte fatte dai contribuenti tra le varie finalità specifiche cui può essere destinata la quota statale, ammonta a 128 milioni di euro. 

    La quota inespressa, cioè destinata genericamente allo Stato, senza destinazione specifica da parte del contribuente, ammonta a 73 milioni di euro. Dai 73 milioni deve essere dedotto il 20%, che la legge destina all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

    Residuano 58,9 milioni di euro che, analogamente all’annualità precedente, vengono destinati alla categoriaPrevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”.

    La quota espressa è così ripartita:

    • assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati: 9,6 milioni;
    • calamità naturali: 25,4 milioni;
    • conservazione dei beni culturali: 24 milioni;
    • edilizia scolastica: 59,1 milioni;
    • fame nel mondo: 19,2 milioni.

  • Agricoltura

    Coltivaitalia: risorse per rafforzare l’Agricoltura

    Con un comunicato del 24 luglio il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, presenta Coltivaitalia con cui si ntende porre le basi per un modello produttivo più solido, sostenibile, giovane e tecnologico in Agricoltura: "Vogliamo mettere chi lavora la terra nelle condizioni di guardare al futuro con fiducia, investendo in strumenti moderni e in una visione strategica di lungo periodo".
    Il Piano Coltivaitalia con uno stanziamento complessivo di un miliardo di euro, distribuito nel periodo 2026-2028, mira a rafforzare l'autonomia produttiva dell'agricoltura italiana, sostenendo in modo strutturale i settori chiave e valorizzando le filiere agroalimentari del Paese.

    Coltivaitalia: strategia per la Sovranità alimentare con 900 milioni di euro

    Nella strategia per la sovranità alimentare, i fondi verrano ripartiti come segue:

    • fondo Sovranità alimentare: 300 milioni di euro per rafforzare la coltivazione di frumento, soia e altri settori strategici, ma deficitari.
    • allevamento Italia: 300 milioni di euro per l'allevamento italiano, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle importazioni e rafforzare la produzione di carne bovina nazionale e la linea vacca-vitello.
    • piano Olivicolo Nazionale: 300 milioni di euro per il reimpianto di oliveti con varietà resistenti e al ripristino della capacità produttiva delle aziende.

    Coltivaitalia: stabilizzazione dei Mercati con 10 milioni di euro

    Per garantire prezzi certi e stabilizzare i mercati, sono stanziati 10 milioni di euro destinati ai contratti di filiera per il frumento, che prevedono un credito d'imposta dal 20% al 40% a seconda della durata degli accordi (da 3 a 5 anni), con il prezzo stabilito per l'intera durata del contratto per mitigare le oscillazioni del mercato e assicurare al contempo un reddito stabile agli agricoltori.
    Inoltre previsti anche per il ricambio generazionale 150 milioni di euro con accesso al credito per giovani e donne.
    Al fine di favorire il ricambio generazionale e promuovere l'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura, il piano mette a disposizione 150 milioni di euro per facilitare l'accesso al credito per le imprenditrici e dei giovani  imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni.

    Coltivaitalia: terre ai giovani, terre abbandonate e silenti

    Nell'ambito di Coltivaitalia, ISMEA metterà a bando 8.417 ettari che potranno essere assegnati in comodato d'uso gratuito per 10 anni a persone tra i 18 e i 41 anni, con la possibilità di riscatto al 50% del valore iniziale al termine del contratto.
    I comuni mapperanno le terre abbandonate o silenti e potranno metterli a disposizione, in concessione o affitto, per ridurre la parcellizzazione fondiaria e restituire i terreni alla coltivazione. In questo modo si potrà aumentare la produzione agricola, garantire il contrasto allo spopolamento delle aree interne e contrastare il dissesto idrogeologico.

    Coltivaitalia: ricerca e innovazione

    Per la ricerca e innovazione 13, 5 milioni di euro per  rafforzare ricerca e digitalizzazione. Il CREA assumerà 45 nuove unità di personale dedicate alla ricerca. Verranno supportate le aziende agricole sperimentali del Crea e degli istituti agrari con investimenti in agromeccanica di precisione, intelligenza artificiale, sensoristica all'avanguardia e meccatronica.
    Agea si trasformerà in AGEAIT – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Innovazione e Tecnologia – per valorizzare il patrimonio informativo del SIAN e guidare l'innovazione nel settore agricolo e della pesca.
    Il disegno di legge prevede un pacchetto di semplificazione amministrativa volto a ridurre i tempi burocratici e ad agevolare l'accesso ai fondi pubblici. In quest'ottica, le istruttorie dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) diventeranno immediatamente esecutive per le pratiche prive di valutazioni discrezionali, garantendo una attuazione più rapida ed efficiente degli interventi.

    Coltivaitalia: sostegno alle imprese colpite da epizoozie

    Il disegno di legge introduce una misura concreta a favore della sostenibilità economica delle imprese agricole colpite da epizoozie nel corso del 2025. Tali imprese potranno beneficiare di una moratoria di 12 mesi sulla quota capitale delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza nel 2026, stipulati con banche, intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati alla concessione del credito.
    Per accedere alla sospensione, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione che attesti una delle seguenti condizioni riferite al confronto con l'anno precedente:

    • una riduzione del volume d'affari di almeno il 20%;
    • una diminuzione della produzione di almeno il 30%.

    Nel caso di cooperative agricole, vale anche – come condizione – la riduzione di almeno il 20% delle quantità conferite, o della produzione primaria, sull'anno precedente.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65 in arrivo

    Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio pubblica un commento alle novità in arrivo sulla formazione profesisonale dei Commercialisti, evidenzianto una tra le principali novità, l'esonero per i professionisti over 65.

    Regolamento formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65

    Le modifiche al regolamento della formazione professionale continua approvate il 30 luglio secondo il Presidente De Nuccio “puntano a semplificare, alleggerire e avvicinare le regole alle reali esigenze degli iscritti”. 

    Tra le novità più significative spicca l’esonero totale dall’obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni nel corso del triennio di riferimento.

    Come evidenzia il comunicato del CNDCEC la misura riguarda l’intero ammontare dei crediti richiesti, 90 nel triennio, e rappresenta un “riconoscimento concreto al valore di un’intera carriera spesa con dedizione nella professione”.

    Il testo sarà trasmesso al Ministero della Giustizia per il parere vincolante e, se approvato, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

    Di rilievo anche la novità per i genitori di bambini tra uno e sei anni che potranno beneficiare di una riduzione di 45 crediti formativi nel triennio, da fruire a scelta tra madre e padre.

    Secondo De Nuccio si tratta di:  “Un passo avanti che dà forma normativa a ciò che per molti è una fatica quotidiana”.

    Il regolamento aggiornato inserisce inoltre la materia delle “pari opportunità” tra gli ambiti obbligatori di aggiornamento, in linea con i principi di inclusione e uguaglianza che, per il presidente della categoria “oggi più che mai devono orientare le professioni ordinistiche”.

    Rivisti infine anche i criteri per l’autorizzazione dei soggetti erogatori di formazione, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa.

    Secondo Liliana Smargiassi consigliera del Consiglio per materia: “Con queste modifiche rispondiamo a bisogni reali, spesso trascurati: da un lato il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita nella professione, dall’altro il sostegno a chi si trova a bilanciare lavoro e genitorialità. L’introduzione della materia “pari opportunità” rappresenta inoltre un atto di coerenza con i valori fondanti della nostra categoria”.

    Si attende il nuovo testo di regolamento con ulteriori dettagli.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale

    Con l'Ordinanza interlocutoria n 5830 del 5 marzo la Cassazione ha chiesto l'assegnazione alle Sezioni Unite per una decisione in merito, della richiesta del contribuente di avvalersi della domanda di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 con impegno a rinunciare al giudizio e un piano di dilazione

    Veniva chiesto di chiarire quale siano gli effetti sui giudizi in corso di un contribuente che abbia presentato la domanda di definizione agevolata o Rottamazione quater, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la richiesta di un piano di dilazione rateale e il conseguente impegno a rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo al pagamento di alcune rate dopo la comunicazione favorevole dell’Agente della riscossione. 

    Il Decreto fiscale convertito in legge e atteso in GU sancisce la risposta a questa problematica.

    Rottamazione quater e giudizi pendenti: verso la risoluzione della questione

    Nella Ordinanza ci sono due indirizzi possibili:

    1. sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale pagamento di tutte le rate. Dopo la richiesta di rottamazione, l’accoglimento della domanda e il versamento di alcune rate il processo deve essere sospeso con rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa che vengano depositati tutti i pagamenti con riguardo a tutte le rate del piano. Nel caso in cui le altre rate non vengono pagate la sospensione potrà essere revocata ed il giudizio potrà proseguire.
    2. chiusura dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. In questo caso la domanda presentata e accolta e la prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, senza la prova dell’integrale adempimento di tutte le rate. Se il contribuente non riuscisse poi a versare tutte le rate, il giudizio relativo ai debiti per i quali ha richiesto la rottamazione quater si è già chiuso. 

    La decisione delle Sezioni Unite sarà rilevante.

    La Sezione Tributaria della Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».

    Ad oggi le Sezioni Unite della Cassazione devono ancora pronunciarsi e il tema è sotto i riflettori del Governo.

    Nelle prime bozze del decreto fiscale (il Dl 84/2025 ora all’esame della Camera per la conversione in legge, c’era una norma che mirava all’estinzione dei debiti a fronte della presentazione della documentazione che attesta il versamento della prima o unica rata. 

    Poi la norma non è entrata nel testo approvato e pubblicato in GU.

    Il Decreto n 84/2025 ha risolto la questione aperta per le liti relative alla rottamazione.

    In pratica si accoglie uno dei due orientamenti in discussione presso le sezioni unite della Cassazione e in caso di controversia pendente avente ad oggetto partite incluse nella rottamazione quater, l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima o unica rata, e non con il pagamento dell’ultima delle rate del piano di dilazione.

    Si introduce una disposizione di carattere interpretativo che pone fine al contrasto insorto in seno alla sezione tributaria della Cassazione.

    L’articolo 12-bis chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione quater il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata.

    Il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio una volta ricevuta la documentazione necessaria, che può essere depositata dal debitore, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’ente impositore.

    L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non definitivi pronunciati nel processo. 

    Attenzione al fatto che le somme già versate restano acquisite senza possibilità di rimborso.