• Accise

    Prezzo carburanti: sconti prorogati al 6 giugno

    Il Governo in data 22 maggio ha approvato il DL n 89 in vigore dal 23 maggio (GU n 117/2026), altro decreto urgente per prorogare gli sconti sui prezzi dei carburanti.

    I decreti d'urgenza sono stati tanti, il primo dei quali è stato il DL n 38 del 27 marzo.

    Facciamo un riepilogo e vediamo fino a quando sono in vigore gli sconti sulle accise.

    Sconti prezzo carburanti: proroga al 6 giugno

    Il provvedimento del 22 maggio ridetermina le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché sui carburanti HVO e biodiesel, per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, confermando le riduzioni già applicate in precedenza

    • circa 5 centesimi al litro per la benzina
    • 10 centesimi al litro per il gasolio.

    Inoltre è prorogato al mese di giugno 2026 il credito d'imposta a favore dell'autotrasporto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo-giugno 2026, con un limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni di euro già stanziati allo stesso fine dal decreto-legge n. 33 del 2026.

    È introdotto un credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro, concesso nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente. 

    È inoltre ampliata l'agevolazione per l'acquisto di gasolio in agricoltura, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro, comprensivi dei 30 milioni di euro già stanziati allo stesso fine da precedenti provvedimenti.

    Ricordiamo che è stato il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il primo a prevedere misure urgenti per contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia. 

    Successivamente ci sono stati altri provvedimenti che di volta in volta hanno rideterminato i prezzi per fare fronte all'amergenza delle guerre e al caro carburanti.

  • Versamenti delle Imposte

    Proroga PIVA al 20 luglio: il Governo approva

    Con una lettera congiunta, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo, si chiedevano una proroga delle scadenze fiscali delle PIVA alla luce delle novità del calendario emerse con la conversione del DL Fiscale.

    A tali richieste si aggiungeva anche quell'ANC associazione nazionale commercialisti.

    Il giorno 22 maggio il Cdm ha approvato un DL d'urgenza che prevede di accordare tale progora, vediamo il perimetro dei pagamenti estivi delle tasse.

    Il Decreto n 89 è già stato pubblicato in GU n 117 del 22 maggio.

    Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario

    Il comunicato congiunto evidenziava la necessità di una proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2025. 

    La richiesta nasce a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del software “Il tuo ISA 2026 CPB”, necessario per l’elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale 2026/2027.

    Le Organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese evidenziavano che il rilascio dell’applicativo, inizialmente previsto entro il 15 aprile 2026 e successivamente differito al 15 maggio 2026 nell’ambito della conversione del decreto-legge n. 38/2026, inevitabilmente riduce il tempo a disposizione di imprese e intermediari fiscali per effettuare le elaborazioni necessarie alla corretta determinazione delle imposte. 

    Inoltre, si evidenzisvs la necessità di ulteriori aggiornamenti del software per recepire le recenti modifiche normative approvate in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, relative all’introduzione di specifiche soglie di incremento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.

    In vista della scadenza del 30 giugno prossimo, si chiedeva il differimento dei versamenti:

    • al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
    • al 19 agosto 2026 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

    Medesime e dettagliate richieste arrivavano dall'ANC che si aggiunge alle legittime considerazioni che dovrebbero condure allo slittamento dei pagamenti.

    Per rispondere a tutte le suddette richieste, il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 prevede che: "Ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. 

    Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo."

  • Rimborso Iva

    Rimborsi fiscali 2026: guida passo, passo

    L'Agenzia delle Entrate nella sezione apposita del proprio sito istituzionale fornisce istruzioni dettagliate per chi ha diritto a ricevere un rimborso.

    Ci sono due modi per richiedere un rimborso al Fisco:

    • con la dichiarazione dei redditi o dichairazione Iva (modello TR), compilando gli appositi quadri. Se dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito, si può scegliere, nel quadro RX, se chiedere il rimborso o utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730. 
    • presentando apposita istanza:
      • se l’istanza è relativa alle imposte sui redditi (per esempio se, per errore, è stato duplicato un versamento) devi presentarla all’ufficio competente in base al tuo domicilio fiscale;
      • se, invece, riguarda le imposte connesse alla registrazione di atti, devi indirizzarla all’ufficio in cui è stato registrato l’atto.

    Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello Redditi PF/2026

    Quando dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito e il contribuente indica di voler ricevere il rimborso, compilando il quadro RX, l'Agenzia, eseguiti i normali controlli, rimborsa le somme dovute (in alternativa, il contribuente può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo).

    Se il contribuente non esercita alcuna scelta nel quadro RX della dichiarazione dei redditi, il credito è considerato come un’eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

    In caso di mancato utilizzo del credito, il contribuente può richiederne il rimborso nella dichiarazione successiva. 

    L'Agenzia erogherà il rimborso dopo aver verificato che il credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o riportato nelle dichiarazioni successive.

    Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R n. 600 del 1973, finalizzato a verificare la correttezza dei dati ivi esposti; in seguito a tale controllo, è possibile procedere al pagamento del rimborso richiesto e risultato spettante.

    Inoltre, prima di disporne il pagamento, l’Agenzia verifica anche che il richiedente sia in grado di incassare le somme di sua spettanza (ad esempio, nel caso in cui il beneficiario del rimborso sia deceduto è necessario individuare gli eredi a cui volturare il rimborso).

    Per velocizzare l’erogazione del rimborso risultante dalla dichiarazione modello Redditi, il contribuente può comunicare all’Agenzia il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale desidera che sia accreditato il rimborso.

    Analogamente si può procedere  per i crediti risultanti dal modello Irap.

    Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello 730/2026

    I dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti individuati dalla norma (si rinvia alle istruzioni per la compilazione del modello 730) possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi.

    Possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti sprovvisti di sostituto d'imposta, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730. 

    In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate. Leggi anche Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano? 

    Il modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi, per i contribuenti deceduti nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e il termine di presentazione del relativo modello 730.

    I rimborsi sono erogati al netto della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione. 

    Pertanto, anche con il modello 730, il contribuente può utilizzare il suo credito per pagare, attraverso la compensazione, altre imposte dovute. 

    Il credito, non utilizzato in compensazione, verrà rimborsato dal datore di lavoro, dall'ente pensionistico o dall'Agenzia.

    L'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate o un rimborso maggiore di 4.000 euro.

    Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.

    Nel caso in cui il contribuente ritenga di vantare un rimborso derivante da elementi non inseriti nella dichiarazione presentata, può presentare un'altra dichiarazione che integri o corregga la precedente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata. 

    Nei casi in cui non sia possibile richiedere il rimborso con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può presentare un'istanza di rimborso.

    Come richiedere il rimbroso alle Entrate con l’istanza

    L'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.

    L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.

    L'istanza da compilare in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere:

    • l'indicazione dell'importo richiesto,
    • i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso 
    • i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione.

    Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.

    Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite:

    unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. 

    In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.

    In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un’altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio webConsegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.

    I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue:                                                                                                                                                              

    Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere
    Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:                   

    • Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)
    • Versamenti diretti
    • Ritenute operate dal sostituto d'imposta
    • Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
    48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili) quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo
    Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:                   

    • Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, etc.)
    36 mesi dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione
    Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) 24 mesi, in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, decreto legislativo n.  546/1992

    Attenzione al fatto che alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:

    • la domanda è accolta,  il rimborso sarà erogato con le modalità descritte di seguito (Come sono pagati i rimborsi)
    • la domanda è respinta, potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso.

    Rimborsi dalle Entrate: come sono pagati

    L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.

    A tal fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (IBAN), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

    Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A..

    Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome può, entro il termine di validità impresso sul titolo, alternativamente:

    • versarlo sul proprio conto corrente postale o bancario;
    • presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.

    Per gli assegni vidimati presentati all’incasso, gli uffici postali provvederanno, prima di dar corso al pagamento per cassa, ad effettuare i seguenti riscontri:

    • verifica dell’avvenuta consegna del plico al beneficiario;
    • verifica dei termini di validità dell’assegno;
    • verifica dell’identità del presentatore dell’assegno;
    • controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.

    La mancata corrispondenza, anche parziale, di tali elementi comporta il rifiuto di Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento dell’assegno vidimato.

    Tuttavia, nel caso in cui l’assegno risulti intestato ad un soggetto minore, interdetto, defunto o fallito, il titolo può essere incassato anche dai soggetti titolati alla riscossione in nome e per conto dei loro rappresentati (ad esempio, tutore, erede, curatore fallimentare) che ne dimostrino la propria legittimazione mediante la presentazione di idonea documentazione.

    Per ricevere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale basta comunicare i tuoi dati all’Agenzia, utilizzando il servizio webAccredito rimborso ed altre somme su c/c”

    Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, scrivi “IBAN” nel campo “Cerca il servizio”.

    In via residuale, se non hai le credenziali per accedere all’area riservata (SPID, CIE o CNS), puoi presentare la comunicazione in ufficio, prendendo un appuntamento.

    In questo caso, al modello devi allegare la copia di un tuo documento di identità.

    I rimborsi richiesti dagli eredi: come fare

    Si può richiedere il rimborso intestato a una persona deceduta, tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) che si presenta in qualità di erede. Oppure si può presentare un’istanza all’ufficio territoriale.

    In particolare:      

    • se l’eredità è devoluta per legge (quando non c’è un testamento) ed è stata già presentata la dichiarazione di successione, non occorrono ulteriori adempimenti. Il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi viene erogato con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari risultanti dalla dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. L’eredità è devoluta per legge quando non c’è un testamento: gli eredi sono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta, i fratelli e gli altri parenti fino al 6° grado
    • se i chiamati all’eredità non hanno già effettuato espressa accettazione e non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, possono comunicarlo all’Agenzia, utilizzando il servizio web “Rimborsi intestati a contribuente deceduto”  la comunicazione di rinuncia può essere revocata;
    • negli altri casi (successione testamentaria, oppure quando la dichiarazione di successione non è stata presentata), l’ufficio territoriale dell’Agenzia competente per la lavorazione del rimborso chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.

    In ogni caso, si può presentare, in qualità di erede, un’istanza all’ufficio territorialmente competente in base all’ultimo domicilio della persona deceduta, utilizzando il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, nell’area riservata.

    Dopo aver fatto l’accesso al servizio, occorre selezionare “Richiesta rimborso” dal menu a tendina e specifica il tipo di rimborso richiesto

    I rimborsi intestati ad una persona deceduta possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) relativa al contribuente deceduto, oppure presentando un’istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

  • Locazione immobili

    Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?

    L'articolo n 9 del Regolamento – UE – 2024/1028 in vigore dal 20 maggio riguarda "l'obbligo per le piattaforme online di locazione a breve termine di trasmettere i dati relativi alle attività e i numeri di registrazione"

    Vediamo il contenuto della norma che prevede di fatto nuovi adempimenti per gli affitti brevi, in sintesi le piattaforme digitali dovranno comunicare dati su base mensile, dopo però che le regole operative saranno messe a punto.

    Affitti brevi: invio dati al Ministero su base mensile, da quando?

    L'articolo 9 stautisce che:

    • Quando un annuncio riguarda un’unità situata in una zona figurante nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine raccolgono e, su base mensile, trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente fornito dal locatore, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio. Tale trasmissione avviene mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina.
    • In deroga al paragrafo 1, le piccole o micro piattaforme online di locazione a breve termine che nel trimestre precedente non hanno raggiunto una media mensile di 4 250 o più annunci trasmettono al punto di ingresso digitale unico dello Stato membro in cui è situata l’unità i dati relativi alle attività per ciascuna unità, assieme al numero di registrazione corrispondente, all’indirizzo specifico dell’unità e all’URL dell’annuncio, alla fine del trimestre, mediante mezzi di comunicazione da macchina a macchina o manualmente, conformemente alla legislazione nazionale.
    • Le piattaforme online di locazione a breve termine garantiscono, sulla base delle informazioni fornite dai locatori, la completezza e l’accuratezza dei set di dati che trasmettono alle autorità competenti a norma del presente articolo.

    In sintesi si dovranno trasmettere alla banca dati del Turismo su base mensile:

    • numero di pernottamenti, 
    • numero di ospiti e relativo paese di residenza, 
    • codice identificativo dell’immobile
    • indirizzo internet dell’annuncio. 

    Obiettivo, il monitoraggio dei fenomeni di evasione ed elusione

    La novità in vigore dal 20 maggio ma che necessita di diverse specifiche tecniche e normative per diventare operativo e quindi la fase attuativa va attesa per comprendere la protata delle novità, poichè il Ministero del Turismo dovrà specificare il formato delle informazioni, le modalità di trasmissione e il dettaglio dei dati alle piattaforme per consentire l’organizzazione di un flusso regolare di comunicazioni alle piattaforme.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit cinema: domande dal 3 giugno

    Il Ministero della Cultura comunica che è pubblicato il Decreto Direttoriale 1244, del 19 maggio 2026, recante “Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi – anno 2026” di cui all’art. 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con il quale è prevista la data di apertura e chiusura della sessione e le ulteriori disposizioni applicative, ivi comprese le modalità relative all’ordine di lavorazione delle domande.

    Tax credit cinema: domande dal 3 giugno

    A decorrere dal 3 giugno è aperta la sessione 2026 di presentazione delle seguenti richieste di credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da parte delle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione:

    • a) richiesta preventiva (codice settore TCPI);
    • b) richiesta definitiva in assenza di preventiva (codice settore TCPI3).

    Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 2, la Direzione generale Cinema e audiovisivo comunica ai soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, l’importo del credito spettante.

    Le richieste di accesso ai crediti d’imposta, di cui all’articolo 1 del presente decreto, possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 giugno 2026 fino alle ore 23.59 del 31 agosto 2026.
    Le domande possono essere inviate:
    a) presentando la “richiesta definitiva in assenza di preventiva”, successivamente, e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”;
    b) presentando la “richiesta preventiva” non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, come previsto dall’articolo 7, comma 1, del “decreto tax credit internazionale” e, in seguito, la “richiesta definitiva” successivamente e, comunque, non oltre centottanta giorni dal termine delle lavorazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del “decreto tax credit internazionale”.

    Con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi eleggibili sostenuti; al riguardo, il revisore deve procedere alla registrazione presso l’apposita sezione della piattaforma DGCOL, secondo le indicazioni contenute nel decreto direttoriale 14 ottobre 2024, n. 3361. Successivamente, in fase di compilazione della richiesta definitiva, l’impresa italiana di produzione esecutiva e di post-produzione deve selezionare il revisore precedentemente registrato il quale, prima dell’approvazione della richiesta, deve confermare la scelta fatta dall’impresa tramite la propria area riservata
    della piattaforma DGCOL.
    I crediti sono utilizzabili in compensazione secondo le seguenti modalità:
    a) per il 70 per cento, all’approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all’approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
    b) in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell’importo approvato.

    Tax crediti cinema: richiesta di assistenza

    Si ricorda che nella pagina dedicata ai manuali d’uso di DGCOL, sono disponibili:

    • il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit;
    • il vademecum per la registrazione del revisore alla piattaforma DGCOL.

    Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:

    • consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
    • attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL) da indirizzare a:
      • il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
      • il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Si specifica che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato.

    Le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza. Qualora il ticket non venga processato entro la scadenza prevista dal procedimento, l’Amministrazione procede al riesame delle richieste pendenti e all’eventuale riammissione delle domande.

    Si sottolinea che verranno prese in considerazione solamente le richieste conformi alle prescrizioni sopra descritte.

    L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. I tempi di medi di risposta sono di 3 giorni lavorativi, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle domande.

  • Accertamento e controlli

    Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine

    La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio sulla prescrizione delle cartelle relative ai tributi erariali, confermando che continua ad applicarsi il termine ordinario di dieci anni previsto dall’art. 2946 c.c..

    La decisione numero n 85/2026 è particolarmente rilevante perché interviene su un tema da anni al centro del contenzioso tributario: entro quanto tempo il Fisco può riscuotere imposte erariali già accertate.

    Secondo i giudici costituzionali, non esiste alcuna violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o buon andamento della Pubblica amministrazione nel mantenimento della prescrizione decennale.

    Prescrizione cartelle esattoriali: la Consulta conferma il termine

    La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 a un contribuente per tributi erariali.

    Il contribuente sosteneva che il credito fosse ormai prescritto, perché il precedente atto della riscossione risaliva al 2011.

    L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, riteneva ancora valido il credito, evidenziando che durante l’emergenza Covid erano intervenute norme di sospensione dei termini che avevano prorogato la prescrizione di ulteriori 24 mesi. 

    Nel decidere l’appello, la Corte tributaria del Lazio ha scelto di investire la Consulta della questione, dubitando della costituzionalità della disciplina vigente.

    Secondo il giudice rimettente, applicare ai tributi erariali la prescrizione decennale sarebbe stato irragionevole per diversi motivi.

    La prima critica riguardava il diverso trattamento rispetto all’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale.

    Per il giudice tributario:

    • IMU e tributi erariali sarebbero situazioni assimilabili;
    • prevedere 5 anni per i tributi locali e 10 per quelli statali avrebbe creato un “ingiustificato privilegio” per l’amministrazione finanziaria.

    La Corte tributaria sosteneva inoltre che oggi, grazie alla PEC e agli strumenti informatici, interrompere la prescrizione richiede tempi minimi.

    Secondo il ragionamento del giudice:

    • notificare un atto oggi è quasi immediato;
    • non sarebbe più giustificabile mantenere un termine pensato in un’epoca priva di strumenti digitali.

    Un’altra censura riguardava la presunta evoluzione dell’ordinamento verso termini più brevi.

    Il giudice richiamava infatti:

    • il termine quinquennale per l’accertamento delle imposte;
    • la prescrizione quinquennale di IMU e sanzioni tributarie;
    • vari interventi legislativi diretti a ridurre i tempi procedimentali e processuali.

    Da qui la tesi secondo cui il termine decennale sarebbe ormai “anomalo”.

    Infine, il giudice tributario riteneva che anche il procedimento di riscossione dovesse rispettare il principio di “ragionevole durata” previsto dall’art. 111 Cost.

    La Consulta ha però rigettato integralmente le questioni, con una motivazione molto articolata.

    Il punto centrale della sentenza riguarda la differenza strutturale tra tributi locali e tributi erariali.

    Secondo la Corte:

    • i tributi locali, come l’IMU, hanno natura periodica e continuativa;
    • i tributi erariali nascono invece autonomamente per ogni periodo d’imposta.

    Per questo motivo, i due crediti seguono regole prescrizionali differenti.

    La Consulta richiama espressamente il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c. si applica soltanto alle obbligazioni periodiche. 

    Di conseguenza non esiste alcuna violazione del principio di uguaglianza, perché le situazioni poste a confronto non sono omogenee.

    La Corte sottolinea poi un principio importante:

    • il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della prescrizione.

    Secondo i giudici costituzionali, la durata del termine deve bilanciare:

    • l’interesse dello Stato alla riscossione;
    • l’esigenza di certezza del contribuente.

    Per questo motivo, il tempo necessario a inviare una PEC non può diventare il parametro per stabilire la durata della prescrizione. La Consulta respinge anche la tesi secondo cui il sistema si starebbe orientando verso termini più brevi.

    La Corte osserva infatti che:

    • accertamento tributario;
    • prescrizione;
    • decadenza;
    • processo amministrativo;
    • discarico delle cartelle

    sono istituti diversi, con finalità differenti, non sarebbe quindi corretto confrontare termini appartenenti a discipline eterogenee.

    Secondo la Consulta, il principio di ragionevole durata riguarda esclusivamente il processo.

    La prescrizione, invece, è un istituto di diritto sostanziale, di conseguenza, il richiamo all’art. 111 Cost. è stato ritenuto non pertinente. La pronuncia ha un forte impatto pratico perché:

    • riduce gli spazi difensivi basati sulla prescrizione quinquennale;
    • conferma l’orientamento favorevole all’Erario;
    • chiarisce definitivamente la distinzione tra tributi erariali e tributi locali.

    Per i contribuenti, dunque, sarà più difficile sostenere in giudizio l’applicazione automatica del termine breve.

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730 a debito: regole per le rate

    Il Modello 730/2026 va inviato entro il 30 settembre, ma i pagamenti delle imposte vanno efffettuati secondo regole precise.

    Vediamo come e quando si paga tanto nel caso di presenza di sostituto d'imposta, quanto senza sostituto.

    Dichiarazione 730 a debito: come dilazionare i pagamenti

    Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità) se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

    • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
    • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

    Nel caso di presenza di sostituto, quest'ultimo, a partire dal mese di luglio, trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.

    In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. 

    Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. 

    La rateizzazione segue le scadenze del Modello Redditi PF 2026.

    Si evidenzia anche che. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

    Infine per i pensionati, anche in caso di rateizzazione, occorre evidenziare che le rate sono effettuate a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di agosto o settembre).