• Agricoltura

    Terreni agricoli ISMEA 2026: pagamenti fino a 30 anni, requisiti e domanda

    Terreni agricoli acquistabili con rate semestrali e piani di ammortamento fino a 30 anni.

    È una delle opportunità previste dalla nona edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole, lo strumento gestito da ISMEA per rimettere in circolazione fondi agricoli disponibili e favorire nuovi investimenti nel settore.

    L’agevolazione più rilevante riguarda i giovani imprenditori agricoli aggiudicatari, che possono chiedere il pagamento rateale del prezzo nei primi tre tentativi di vendita. 

    La partecipazione alla procedura di vendita della Banca nazionale delle Terre Agricole è aperta a persone fisiche, imprese e società, non soltanto ai giovani. I requisiti devono essere posseduti dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto di compravendita.

    In base ai criteri ISMEA, il richiedente:

    • non deve essere incapace di contrattare con la Pubblica amministrazione;
    • non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia né risultare destinatario di tentativi di infiltrazione mafiosa;
    • non deve essere stato dichiarato decaduto da precedenti aggiudicazioni BTA né aver rinunciato perdendo la cauzione;
    • non deve trovarsi in liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o situazioni equivalenti;
    • non deve avere condanne definitive per reati gravi come partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, tratta di esseri umani o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

    Per società e persone giuridiche, i requisiti devono essere posseduti anche dagli amministratori, dai legali rappresentanti, dai soci con poteri gestionali, dai direttori tecnici e dagli altri soggetti indicati dai criteri ISMEA. Non sono ammesse offerte per persone da nominare.

    Banca delle Terre Agricole 2026: come funziona

    La Banca delle Terre Agricole è l’inventario nazionale istituito presso ISMEA per raccogliere e pubblicare le informazioni sui terreni agricoli disponibili, comprese caratteristiche, condizioni di vendita e modalità di acquisto.

    L’accesso alle schede dei terreni è gratuito. Gli interessati possono consultare i fondi disponibili e partecipare alla procedura competitiva pubblica. I terreni sono suddivisi in:

    • lotto periodico, che comprende i fondi fino al terzo tentativo di vendita;
    • lotto permanente, riservato ai terreni rimasti invenduti dopo tre tentativi.  

    Le scadenze della BTA 2026

    Dal 1° luglio al 31 agosto 2026 i terreni interessati sono pubblicati nella sezione “Terreni in vetrina”, con le relative schede tecniche e il valore a base d’asta.

    Per i terreni del lotto periodico, le offerte possono essere presentate online:

    • dalle ore 12 del 14 settembre 2026 alle ore 12 del 14 novembre 2026.

    L’offerta non può essere inferiore al prezzo a base d’asta. È possibile concorrere per più fondi, ma occorre trasmettere una distinta offerta per ogni terreno.

    Nel lotto permanente, invece, le offerte possono essere presentate fino all’aggiudicazione o al ritiro del fondo. Sono ammesse offerte sia in aumento sia in diminuzione, ma non inferiori al 35% del valore a base d’asta

    Scarica qui tutte le regole da ISMEA

    Banca terreni agricoli: rate fino a 30 anni per i giovani

    La misura consente ai giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano un fondo nei primi tre tentativi di vendita di pagare a rate l’importo fissato inizialmente da ISMEA come base d’asta, al netto del deposito cauzionale.

    Il piano prevede:

    • rate semestrali;
    • durata massima di 30 anni;
    • pagamento tramite addebito diretto SDD;
    • iscrizione di un’ipoteca legale pari al 100% del prezzo rateizzato;
    • costi per il rinnovo dell’ipoteca a carico dell’acquirente se il piano supera i 20 anni.

    Il tasso applicato corrisponde al tasso base europeo vigente al momento dell’aggiudicazione, aumentato di 220 punti base. La rateizzazione non riguarda i terreni già confluiti nel lotto permanente.  

    Chi può ottenere la rateizzazione

    Per ISMEA è giovane imprenditore agricolo chi si è insediato per la prima volta come capo azienda da non oltre cinque anni.

    Nel caso di impresa individuale, il soggetto deve:

    • avere tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti;
    • risultare iscritto al Registro delle imprese;
    • possedere una partita IVA agricola.

    Nel caso di società, sono richiesti l’iscrizione al Registro delle imprese, la partita IVA agricola e l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile. La denominazione deve contenere l’indicazione “società agricola”.

    Inoltre, la maggioranza assoluta delle quote deve appartenere a persone fisiche tra 18 e 41 anni non compiuti e l’amministrazione deve essere affidata esclusivamente a soggetti appartenenti alla stessa fascia di età. I requisiti devono essere posseduti dalla pubblicazione dell’avviso e da non oltre cinque anni. 

    Banca nazionale terreni agricoli: come presentare la domanda

    La partecipazione avviene esclusivamente online, attraverso il portale della Banca delle Terre Agricole.

    La prima offerta deve contenere:

    1. codice del terreno;
    2. prezzo proposto, in cifre e lettere;
    3. indirizzo PEC funzionante;
    4. IBAN intestato all’offerente;
    5. dichiarazioni sostitutive sui requisiti;
    6. deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta.

    La cauzione deve essere versata con bonifico a ISMEA. La ricevuta va caricata sul portale; nella causale è opportuno indicare “deposito cauzionale” e il codice del terreno.

    Per completare la procedura bisogna anche attivare il link inviato da ISMEA tramite PEC. Da quel momento l’offerta diventa irrevocabile, incondizionata e vincolante per 180 giorni, salvo l’eventuale fase dei rilanci. ISMEA procede alla validazione entro dieci giorni lavorativi. 

    Cosa accade se arrivano più offerte

    Dopo la validazione della prima proposta si apre il periodo delle offerte concorrenti. Gli altri interessati possono prenotarsi per i rilanci attraverso una registrazione gratuita.

    La gara si svolge mediante la piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato. Si aggiudica provvisoriamente il terreno chi presenta il prezzo più elevato. L’aggiudicazione diventa definitiva solo dopo i controlli ISMEA sui requisiti dichiarati.

    In assenza di offerte concorrenti, il terreno viene assegnato al primo offerente, sempre dopo le verifiche previste.

    Attenzione alle condizioni del fondo

    I terreni sono venduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Eventuali regolarizzazioni urbanistiche, edilizie o catastali sono generalmente a carico dell’acquirente.

    Anche le spese notarili e quelle conseguenti alla stipula gravano sull’aggiudicatario. Prima di presentare l’offerta è quindi essenziale esaminare con attenzione la scheda tecnica e valutare gli eventuali costi aggiuntivi. 

    Banca nazionale delle terre agricole: faq

    Quanto bisogna versare per partecipare?

    È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta del singolo terreno.

    Tutti possono chiedere il pagamento in 30 anni?

    No. La rateizzazione è riservata ai giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti e riguarda i primi tre tentativi di vendita.

    Si possono presentare offerte per più terreni?

    Sì, ma deve essere trasmessa un’offerta separata per ciascun fondo.

  • PRIMO PIANO

    Contributo veicoli commerciali e Retrofit GPL: domande al via dal 29 luglio

    Il MIMIT con Decreto del 27 luglio ha dato il via a due delle misure  previste dal Decreto Automitive 2026.

    In particolare, a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio 2026 riapre la piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mimit.gov.it sulla quale sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli commerciali e il retrofit Gpl/metano.

    Per tutte le misure previste dal Decreto leggi anche: Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale

    Ecobonus veicoli commerciali N1 e N2: requisiti, rottamazione e obblighi per le PMI

    Per i veicoli commerciali possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese (PMI) esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, che acquistano e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica. I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per concederlo in noleggio a una PMI esercente attività di trasporto, con contratto di durata non inferiore a tre anni. In tal caso, la società di noleggio è tenuta a riversare lo sconto corrispondente al contributo sui canoni mensili dovuti dalla PMI;

    Il contributo riguarda i veicoli commerciali nuovi destinati al trasporto merci. Importi e condizioni variano in base alla massa, all’alimentazione e alla presenza di un mezzo da rottamare

    Le categorie N1 e N2 comprendono i veicoli commerciali destinati al trasporto di merci, secondo quanto previsto dall’articolo 47 sulla classificazione dei veicoli.

    Per accedere al contributo, ogni veicolo deve essere:

    • nuovo di fabbrica;
    • destinato a Piccole e Medie Imprese, PMI, che esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;
    • ad alimentazione BEV, FCEV oppure tradizionale.

    Chi può ottenere il contributo

    Il contributo è concesso alle PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

    Possono accedere all’agevolazione anche le società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale.

    In questo caso, la società deve presentare al concessionario un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

    Il contratto di noleggio deve avere una durata non inferiore a tre anni.

    Da cosa dipende l’importo del contributo

    Il contributo varia in base a tre elementi:

    • la massa totale a terra;
    • l’alimentazione del veicolo nuovo;
    • la presenza di un veicolo da rottamare.

    La rottamazione è obbligatoria in caso di acquisto di veicoli ad alimentazione tradizionale.

    Ecobonus N1 e N2 con rottamazione

    Il veicolo da rottamare deve appartenere alla stessa categoria del veicolo nuovo, N1 oppure N2.

    Le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione.

    Il mezzo usato deve inoltre essere:

    • intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo;
    • omologato fino alla Classe Euro 4, in caso di acquisto di un veicolo N1 o N2 ad alimentazione tradizionale.

    Nell’atto di acquisto del nuovo veicolo devono essere indicati:

    • il veicolo destinato alla rottamazione;
    • il contributo Ecobonus previsto dal DPCM del 10 giugno 2026.

    Gli obblighi del concessionario

    Entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il concessionario deve:

    • consegnare il veicolo usato a un demolitore;
    • presentare la richiesta di radiazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.

    Ecobonus N1 e N2 senza rottamazione

    Il contributo senza rottamazione è ammesso esclusivamente per i veicoli di categoria N1 e N2 con alimentazione BEV o FCEV.

    Anche in questo caso, nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il contributo Ecobonus.

    Obbligo di mantenimento della proprietà

    Poiché i veicoli sono acquistati da persone giuridiche, è previsto l’obbligo di mantenere la proprietà del nuovo veicolo per almeno 24 mesi.

    Retrofit GPL: a chi tocca e come fare domanda dal 29 luglio

    Per il contributo Retrofit Gpl/metano possono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche (ad esclusione di chi esercita attività di commercio di autoveicoli M1) che installano impianti nuovi a GPL o metano su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3.

    Prenotazione in piattaforma: l'installatore

    1. Si registra in piattaforma al link piattaforma di prenotazione
    2. Riceve la PEC, conferma la registrazione e attiva l’utenza per sé e per altri rivenditori a lui collegati
    3. Inserisce la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo    
    4. Carica la documentazione richiesta al link piattaforma di prenotazione               

    Recupero Ecobonus-Retrofitil costruttore dell'impianto

    1. Riceve dall'installatore tutta la documentazione necessaria per recuperare il contributo.
    2. Rimborsa il contributo all'installatore che a sua volta ha riconosciuto il contributo all'acquirente dell'impianto mediante compensazione del prezzo di acquisto.
    3. Recupera tale importo come credito di imposta.

  • Accertamento e controlli

    CPB: altri premi per le PIVA che aderiscono, vediamo quali

    Spunta un emendamento al testo del bollinato del Decreto legislativo Omnibus che vorrebbe intervenire anche sul concordato preventivo biennale.

    Si vuole rendere più appetibile il CPB con una norma che toglierebbe il visto di conformità per gli aderenti "fedeli" al patto col fisco. 

    Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

    CPB: altri premi per le PIVA che aderiscono, vediamo quali

    Il Decreto Omnibus bollinato e al vaglio delle commissioni tecniche prima della definitiva approvazione, prevista nel CdM del 4 agosto prossimo.

    Il testo potrebbe portare ad un pacchetto di novità semplificative a livello fiscale.

    Tra queste, vi è un emendamento dal Dlgs che riguarda il CPB e la sua appetibilità per coloro i quali lo confemeranno anche quest'anno.

    I professionisti sono in ballo per la valutazione della adesione al concordato preventivo biennale e il Governo per renderlo più appetibile, vorrebbe emedare il testo dell'Omnibus con una norma che prevederebbe quando segue:

    • introdurre l'esonero dal visto di conformità per compensare crediti non oltre i 100.000 euro per l’Iva e non oltre i 70.000 euro per imposte dirette e Irap.

    Inoltre, si aggiungerebbe il taglio di due anni dei termini a disposizione del Fisco per gli accertamenti e taglio degli interessi per i versamenti a rate per le dichiarazioni dei redditi. 

    Il Parlamento, potrebbe fare un tentativo per chiedere al Governo di riproporre anche il ravvedimento speciale, cioè la sanatoria del passato per chi accetta il patto sul futuro, ma si tratterebbe di una misura molto onerosa e pertanto di difficile approvazione.

    Terremo il passo con tutti gli aggiornamenti dal Governo che comunque dovrebbero concludersi entro il 4 agosto prossimo.

  • Imposta di registro

    Decreto di esproprio, nuove regole sulla trascrizione: cosa cambia nei registri immobilia

    Nuovi chiarimenti sulle formalità da eseguire nei registri immobiliari durante i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità. 

    Con la risoluzione n. 29 del 28 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di trascrizione dei decreti di esproprio, precisando quando deve essere effettuata la pubblicità immobiliare e quali documenti devono essere presentati al conservatore.

    Le indicazioni riguardano sia la procedura ordinaria sia quella accelerata con occupazione d’urgenza e interessano, in particolare, le autorità esproprianti e i soggetti delegati alla realizzazione di opere infrastrutturali.

    Le due modalità ammesse dall’Agenzia

    In sintesi, il decreto di esproprio può essere trascritto immediatamente dopo la sua emanazione, indicando la condizione sospensiva e procedendo successivamente all’annotazione del verbale di immissione in possesso.

    In alternativa, è possibile attendere l’esecuzione del provvedimento ed effettuare un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione o utilizzando un decreto che ne riporti la data.

    In entrambe le ipotesi, non è richiesta la produzione delle relate di notificazione. Il conservatore deve verificare soltanto i titoli e i documenti espressamente indicati dalla disciplina in materia di espropriazione.

    Perché è importante la trascrizione del decreto di esproprio

    Il decreto di esproprio determina l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del beneficiario dell’espropriazione. Per questo motivo, la sua trascrizione non svolge la tradizionale funzione di rendere l’acquisto opponibile ai terzi.

    Si tratta, invece, di una forma di pubblicità-notizia, necessaria per rendere conoscibile l’esistenza del procedimento ablativo.

    La formalità conserva comunque un ruolo centrale: dopo la trascrizione, gli eventuali diritti vantati sul bene espropriato possono essere fatti valere soltanto sull’indennità di espropriazione e non più sull’immobile.

    Trascrizione “senza indugio”: il dubbio operativo

    L’articolo 23 del Dpr 327/2001, il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, stabilisce che il decreto deve essere trascritto “senza indugio” nei registri immobiliari.

    Il dubbio riguardava il momento esatto in cui effettuare l’adempimento: subito dopo l’emanazione del decreto oppure soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, entrambe le modalità sono ammesse.

    L’autorità espropriante può quindi scegliere tra una procedura con due formalità distinte oppure una trascrizione unica, effettuata dopo l’esecuzione del decreto.

    Prima e seconda soluzione: trascrizione immediata e successiva annotazione

    La prima possibilità consiste nel trascrivere il decreto subito dopo la sua emanazione, anche se non è ancora avvenuta l’immissione in possesso.

    In questo caso, la pubblicità immobiliare si sviluppa in due fasi.

    Nella nota di trascrizione deve essere indicato che l’efficacia del trasferimento è sottoposta alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Testo unico. 

    Il passaggio della proprietà, infatti, si completa soltanto con la notificazione e l’esecuzione del decreto.

    Dopo l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere una seconda formalità: l’annotazione del verbale che documenta l’avvenuta esecuzione del provvedimento.

    Il verbale di immissione in possesso rappresenta quindi il titolo necessario per rendere pubblica la definitiva efficacia dell’espropriazione.

    Non servono le relate di notificazione

    Uno dei chiarimenti più rilevanti della Risoluzione n 29/2026 riguarda i documenti da presentare al conservatore.

    Secondo l’Agenzia, per effettuare la trascrizione e la successiva annotazione non è necessario depositare le relate di notificazione del decreto né altra documentazione diretta a dimostrare che il provvedimento sia stato comunicato ai soggetti interessati.

    Il Testo unico non prevede infatti la produzione di tali atti come condizione per l’esecuzione delle formalità immobiliari.

    Il controllo del conservatore deve quindi limitarsi alla documentazione espressamente richiesta dalla normativa, senza estendersi alla verifica di adempimenti ulteriori.

    Seconda soluzione: un’unica trascrizione dopo l’immissione in possesso

    In alternativa, l’autorità espropriante può attendere la completa esecuzione del decreto prima di richiederne la trascrizione.

    In questa ipotesi viene eseguita un’unica formalità.

    Il titolo da presentare rimane il decreto di esproprio, al quale deve essere allegato il verbale di immissione in possesso. È possibile anche utilizzare un decreto sul quale sia stata annotata la data dell’avvenuta immissione.

    Poiché la condizione sospensiva si è già verificata, non è necessario indicarla nella nota di trascrizione.

    Anche in questo caso non devono essere prodotte le relate di notificazione del provvedimento.

    Cosa succede nell’occupazione d’urgenza

    La risoluzione affronta anche la procedura accelerata disciplinata dall’articolo 22-bis del Testo unico.

    In questa situazione, l’amministrazione può ottenere anticipatamente il possesso del bene attraverso un decreto di occupazione d’urgenza, nel quale vengono indicati gli immobili interessati, i proprietari e l’indennità provvisoria.

    Il decreto di occupazione, tuttavia, non trasferisce la proprietà e non modifica i diritti reali sull’immobile. Di conseguenza, non costituisce un titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.

    L’unico provvedimento trascrivibile resta il successivo decreto definitivo di esproprio.

    Quest’ultimo dovrà riportare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e specificare se e quando l’immissione in possesso sia stata eseguita.

    Non è quindi necessario presentare separatamente il decreto di occupazione d’urgenza né ulteriore documentazione sull’esecuzione, purché le relative informazioni siano contenute nel decreto di esproprio.

    FAQ – Trascrizione del decreto di esproprio

    Quando deve essere trascritto il decreto di esproprio?
    Il decreto può essere trascritto subito dopo la sua emanazione oppure dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia delle Entrate considera ammesse entrambe le modalità.

    Cosa succede se il decreto viene trascritto prima dell’immissione in possesso?
    Nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Dpr 327/2001. Dopo l’immissione in possesso sarà necessario annotare il relativo verbale nei registri immobiliari.

    È possibile effettuare una sola formalità?
    Sì. L’autorità espropriante può attendere l’esecuzione del decreto e richiedere un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione in possesso oppure presentando il decreto con l’annotazione della data in cui l’immissione è avvenuta.

    Le relate di notificazione devono essere presentate al conservatore?
    No. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la normativa non richiede la produzione delle relate di notificazione né di altri documenti diretti a dimostrare l’avvenuta notifica del decreto.

    Qual è il documento necessario per attestare l’immissione in possesso?
    Il documento previsto dalla normativa è il verbale di immissione in possesso. Questo può essere utilizzato per la successiva annotazione oppure allegato alla richiesta di trascrizione unica.

    Il decreto di occupazione d’urgenza deve essere trascritto?
    No. Il decreto di occupazione d’urgenza non trasferisce la proprietà e non produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari. Per questo non costituisce titolo per la trascrizione.

    Qual è il titolo da trascrivere nella procedura accelerata?
    L’unico titolo idoneo è il successivo decreto definitivo di esproprio, che deve riportare gli estremi del decreto di occupazione d’urgenza e indicare lo stato della sua esecuzione.

    La trascrizione rende l’esproprio opponibile ai terzi?
    La trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia. La proprietà viene acquistata a titolo originario per effetto del potere espropriativo, ma la formalità rende conoscibile la procedura e consente di riferire eventuali diritti sull’indennità di espropriazione.

    Quali controlli deve effettuare il conservatore?
    Il conservatore deve verificare esclusivamente la presenza dei titoli e dei documenti espressamente richiesti dalla legge, senza pretendere adempimenti ulteriori non previsti dal Testo unico sulle espropriazioni.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sviluppo competenze PMI: domande di contributo dal 10 settembre

    Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026 con le regole per  l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo  per la misura prevista dal decreto  4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.

    A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA.

    Ricordiamo che  un primo sportello si era  chiuso il 23 giugno scorso.

    Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.

    Il decreto in oggetto reca le procedure per la concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze  del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.

    Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
    Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.

    Sviluppo competenze PMI: che cos’è

    Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.

    L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.

    La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.

    Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:

    • a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
    • b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
    • c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
    • d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
    • e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
      • i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
      • ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
      • iii. processi di transizione verde e digitale;
    • f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.

    Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
    soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.

    Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
    Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.

    Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

    Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:

    • a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
    • b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
    • c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
    • d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

    Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.

    I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021

    Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.

    Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.

    Sviluppo competenze PMI: presenta domanda entro il 23 giugno

    Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.

    A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

    Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Avvisi di liquidazione e accertamento parziale: nel cassetto fiscale

    Le Entrate con il Provvedimento n 210791 del 16 lgulio hanno dato il via ad una importante novità per il Cassetto Fiscale.

    Saranno disponibili:

    • avvisi di liquidazione,
    • avvisi di accertamento parziale,

    per tutti i contribuenti nel cassetto fiscale seguendo le istruzioni di seguito dettagliate.

    Con avviso delle Entrate si dà il via dal 29 luglio al servizio per consultare nel cassetto fiscale gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”.

    Riepiloghiamo la novità contenuta nel provvedimento.

    Avvisi di accertamento parziale: via alla consultazione del 29 luglio

    Il porvvedimento in oggetto, in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1,per afforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, le Entrate annunciano e dettano le regole della novità del cassetto fiscale per tutti i contribuenti.

    Nella sezione “L’Agenzia scrive” due categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale:

    1. gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86
    2.  gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” ex art. 41-bis del DPR 600/73.

    Con riferimento a tali avvisi sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:

    • “notificato”;
    • “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
    •  “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
      1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi;
    •  “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del
      1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi;
    • “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
    •  “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace
      fiscale”);
    • “definito con pagamento (tregua fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
    • “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
    • “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
    • “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
    • “presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
    • “definito da ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.

    Con riguardo allo stato inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’iter procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’iter procedimentale sovrascrive l’esito presenza del provvedimento di autotutela parziale.

    Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti.

    Le informazioni sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.

    Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel Cassetto fiscale solo l’informazione della presenza degli stessi.
    In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.

    Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvio del nuovo servizio che permette di consultare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, determinate tipologie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.

    Per gli avvisi saranno disponibili anche informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.

    La consultazione è al momento riservata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.

    Allegati: