• Fatturazione elettronica

    Bollo Fattura elettronica: le fatture escluse da Elenco A in autotutela

    La Guida Ade sul bollo delle fatture elettroniche viene aggiornata nel mese di giungo.

    In particolare è aggiunta la sezione per la consultazione degli elenchi delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo a seguito della richiesta di riesame.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Fature con richiesta di riesame: consultabile la sezione ADE

    Nella guida viene specificato che lel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto Iva o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva” può consultare gli elenchi delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.
    Le fatture elettroniche originariamente presenti nell’Elenco A, ma non più assoggettate all’imposta di bollo a seguito di accoglimento della richiesta di riesame, possono essere consultate nella scheda “Fatture escluse da Elenco A in autotutela”. 

    Le Entrate a tale proposito hanno aggiornato la Guida relativa a tutte le regole sul bollo delle e-fatture 2026.

    In proposito ricordiamo la prossima scadenza dei pagamenti per il II trimestre 2026.

    Bollo e-fatture II trimestre: regole per pagare

    Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata dal contribuente entro i termini previsti), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

    Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014.

    Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

    Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
    In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
    • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
    • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi

    La funzionalità web dedicata al pagamento dell’imposta di bollo consente la consultazione dei versamenti eseguiti per i trimestri e delle relative ricevute di elaborazione.

    Nel caso di versamento omesso, carente o tardivo, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:

    • l’imposta di bollo
    • la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo
    • gli interessi.

    Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o l’intermediario delegato possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti dovuti, al fine di ottenere la rideterminazione degli importi indicati nella comunicazione.

    L’assistenza può essere richiesta:

    • tramite il servizio web CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
    • fissando un appuntamento presso qualsiasi ufficio territoriale.

    Il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche consente di richiedere assistenza e di ottenere, on line, l’esito delle lavorazioni in tempi standard, evitando al contribuente o all’intermediario di recarsi in ufficio

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Revisori, Sindaci e contributi significativi: nuovi obblighi di controllo

    Il DPCM n 84 pubblicato sulla GU n 115/2026 definisce il il regolamento recante la definizione del contributo di entità significativa a carico dello Stato in attuazione dell'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. 

    L’obiettivo del legislatore è rafforzare la tracciabilità e la corretta destinazione delle risorse pubbliche, attribuendo agli organi di controllo un ruolo per il monitoraggio della spesa pubblica.

    Nell'ambito del Regolamento l'articolo 2 prevede Attività di verifica e obblighi di comunicazione per sindaci e revisori, vediamo il dettaglio.

    Revisori e contributi significativi: i nuovi obblighi di controllo

    In particolare l'articolo n 2 del DPCM n 84/2026 prevede che i collegi di revisione e i collegi  sindacali,  anche  in  forma monocratica, delle socieà, degli  enti,  degli  organismi  e  delle fondazioni che ricevono un  contributo  di  entità significativa  a carico dello Stato,  come  definito  ai  sensi   dell'articolo  1, assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità ad  essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. 

    A tal fine, gli stessi organi di controllo provvedono a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i  contributi sono stati erogati, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
    Ove non già esistenti, gli organi di controllo  sono  costituiti,  anche  in  forma  monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi,  previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti.
    Attenzione al fatto che il mancato invio della relazione ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del  progetto o di mancato rispetto delle  finalità per le quali  il  contributo è stato concesso, è valutata  ai fini dell'eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.
    I soggetti erogatori comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza  del Consiglio dei  ministri e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli   esiti dell'attività di ricognizione delle società  degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore  dei quali risultano essere stati assegnati  nel corso  del precedente  esercizio finanziario contributi  di  entità significativa.                                        

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: condizioni per la Dichiarazione dei redditi

    Dal 12 giugno il GSE, soggetto gestore della agevolazione nota come iperammoratamento, finalmente operativa dopo mesi di attesa per la messa a punto del Decreto attuativo con le regole operative e le date per le comunicazioni obbligatorie, ha aperto la piattaforma preposta per le prima domande.

    Clicca qui, per accedervi.

    Vediamo quali sono le condizioni per beneficiare della misura in dichiarazione dei redditi secondo quanto prevede il DM 7 maggio all'articolo 4.

    L'iperammortamento ricordiamolo è istituito dalla Legge di Bilancio n 199/2025.

    Iperammortamento e condizioni per la dichiarazione dei redditi

    Secondo quanto stabilito dall'art 4 del DM 7 maggio 2026 l'iperammortamento, ossia la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, di cui all'articolo 2 rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, decorre dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 3, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. 

    La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

    Il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui all'articolo 2, completati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), in ciascuna annualita, nella misura del 180 per cento per la quota degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per la quota degli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per la quota degli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

    Pertanto relativamente alla periodo di imposta in corso, il 2026, dichiarazione dei redditi 2027, ne consegue che, per fruire della prima quota dell’iper-ammortamento per un investimento completato nel 2026:

    1. il bene deve essere entrato in funzione e interconnesso nel 2026, con perizia e certificazione contabile, 
    2. la comunicazione di completamento va trasmessa entro il 31 dicembre 2026, fermo restando il ricevimento della comunicazione di esito positivo da parte del GSE.

    Va evidenziato anche che il DM conferma che il plafond va calcolato per ciascun anno ossia:

    • anno 2026, 
    • anno 2027
    • anno 2028

    in base a quanto rilevato nella Relazione al DL n 38/2026 che ha eliminato il requisito della provenienza geografica dei beni nella quale era stato evidenziato che “i sopraindicati limiti sono riferiti alla singola annualità e non all’arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente”.

  • Locazione immobili

    Comunicazione dati intermediari locazioni brevi: entro il 30 giugno

    Nella nuova guida delle locazioni brevi le Entrate tra gli altri aspetti, chiariscono le regole per gli intermediari relativamente alla comunicazione dati.

    In particolare viene specificato che, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve.
    Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata.
    In sintesi, gli intermediari devono:

    • comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite,
    • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento,
    • rilasciare la certificazione (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4).

    Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.

    La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari.
    Per esempio, l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online.
    In tale caso la piattaforma rende la prestazione di mediazione all’agente e non al proprietario dell’immobile. 

    Il ricorso alla piattaforma online è, in pratica, un modo di esercitare l’attività di intermediazione nei confronti del locatore.
    Sarà cura dell’agente, in questo caso, informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso.

    Comunicazione dati intermediari locazioni brevi: cosa contiene

    Le modalità con le quali gli intermediari devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento, certificazione e dichiarazione delle ritenute operate sono state individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (come successivamente modificato e integrato).
    Il provvedimento prevede, inoltre, che questi adempimenti siano effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori o beneficiari del pagamento, cioè dalle persone che mettono a disposizione l’immobile. Su di loro ricadono le responsabilità nel caso abbiano fornito indicazioni non veritiere.
    Gli intermediari possono, tuttavia, tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali.
    Per esempio, possono non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, quando il locatore ha comunicato loro il numero di partita Iva per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.

    Comunicazione dati intermediari locazioni brevi: modalità e termini

    I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

    • nome, cognome e codice fiscale del locatore,
    • durata del contratto,
    • indirizzo dell’immobile locato,
    • codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter del decreto legge n. 145/2023,
    • anno di riferimento e importo del corrispettivo lordo.

    Non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.

    Per esempio, l’intermediario deve comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online. 

    Al contrario, se il locatore si avvale dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a

    comunicare i dati del contratto. In questa situazione, infatti, ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.

    I dati sono predisposti e trasmessi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia.
    Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

    La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
    In caso di recesso, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto. 

    Se il recesso è avvenuto successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, l’intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Con il Decreto n 1657/2026 della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura viene stabilita la data per le domande del tax credit videogiochi, il bonus spettante ai produttori di videogiochi in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, hanno la nazionalità italiana, che sono stati riconosciuti dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto come opere di valore culturale sulla base dei criteri previsti dalla Tabella A allegata al decreto e che contribuiscono allo sviluppo della creatività italiana ed europea nei videogiochi attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica.

    Vediamo quando e come rpesentare domanda per il bonus.

    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Il decreto attuativo prevede che le domande preventive possono essere presentate dalle 10 di venerdì 19 giugno fino alle 23.59 del prossimo 20 agosto, per il riconoscimenti del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana per l’anno 2025. 

    L’invio va effettuato attraverso la piattaforma Dgcol. 

    Le regole sono stabilite dal Decreto n. 1657/2026, emesso dalla direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura in attuazione all’articolo 15 della legge n. 220/2016.

    Le richieste sono istruite in ordine cronologico dando la priorità ai procedimenti in scadenza e, dopo le verifiche previste, si provvederà a riconoscere i crediti d’imposta prenotandone le relative somme.

    Attenzione al fatto che secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto tax credit videogiochi, i soggetti ammessi al credito d’imposta dovranno completare la procedura presentando richiesta definitiva di ammissione all’agevolazione. 

    La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della prima commercializzazione, e comunque non oltre 36 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi al tax credit, sui modelli predisposti dalla stessa Dg Cinema e Audiovisivo.

    L'articolo 2 del Decreto n. 1657/2026 prevede che la richiesta di credito d’imposta debba contenere, a pena di inammissibilità, il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni indicati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-11, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (articolo 1, commi 101 e 102 della legge n. 213/2023).

    Ricordiamo anche che sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
    a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
    b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
    c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
    d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
    e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2

    Tax credit video giochi: dove inviare richieste di assistenza

    Per supportare l’utente nella procedura, sulla piattaforma Dgcol sono disponibili diversi vademecum relativi ai seguenti argomenti:

    • approfondimenti sul funzionamento della piattaforma
    • compilazione dell’anagrafica del soggetto
    • compilazione della registrazione (“anagrafica”) dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi.

    Al link seguente:

    sono disponibili i punti di contatto per eventuali richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma.

    Ricordiamo che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato. Come di consueto, le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza.

    Non verranno prese in considerazione le richieste che non siano conformi alle prescrizioni indicate.

    L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con tempi medi di risposta di 3 giorni lavorativi.

    Per eventuali necessità di chiarimenti relativi all’istruttoria è possibile inviare una email a [email protected]

  • Adempimenti Iva

    Analisi potabilità acqua in condominio: quando spetta l’IVA al 10%

    Con la Risposta a interpello n 120 dell'8 giugno le Entrate chiariscono che le aliquote ridotte, in quanto eccezione all'aliquota ordinaria, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia devono essere interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia, pertanto il servizio prestato per le analisi di acqua potabile in condominio non possa beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento, ma deve essere assoggettato ad aliquota IVA ordinaria.

    Vediamo tutti i dettagli del caso di specie.

    Analisi potabilità acqua: imponibilità IVA

    La società Alfa S.a.s. ha un laboratorio di analisi privato che svolge attività di verifica della salubrità dell'acqua distribuita presso le unità immobiliari residenziali.
    Essa riceve da un amministratore di condominio l'incarico di effettuare l'analisi della qualità e potabilità dell'acqua dell'impianto sito nell'edificio, verificando il rispetto dei parametri chimici e microbiologici richiesti dalla normativa di riferimento, anche al fine di prevenire il rischio legionella.
    In particolare, ''l'attività della Società inizia con un sopralluogo dell'edificio per una prima valutazione della situazione di fatto.  Si procede quindi al prelievo di campioni di acqua nei vari punti prelievo identificati nel rispetto e della normativa primaria (D. Lgs. 18/2023) che delle linee guida a tale scopo emanate dall'autorità vigilante. Successivamente si effettuano le analisi di potabilità dell'acqua e per l'individuazione della eventuale presenza della legionella.  Al termine il risultato negativo o positivo dell'indagine viene portato all'attenzione del ''gestore della distribuzione idrica interna'' (amministratore di condominio o titolare/proprietario nei casi di edifici non condominiali).''.
    La Società precisa che, nello svolgimento di tale servizio, non assume l'incarico della manutenzione del sistema idrico degli edifici, ma solo quello di procedere all'analisi dell'acqua.

    Infatti, ''l'attività svolta come sopra descritta si sostanzia in un controllo teso alla verifica della qualità delle acque ad uso umano, verifica che se positiva per la presenza di parametri non conformi alla normativa, costituisce il presupposto ed è propedeutica a determinare la necessità di una manutenzione ordinaria o straordinaria dell'impianto idrico insistente nell' edificio.''
    L'Istante chiede di conoscere la corretta aliquota IVA da applicare al servizio prestato in qualità di laboratorio di analisi privato, finalizzato alla valutazione della qualità e potabilità dell'acqua distribuita presso gli edifici a prevalente destinazione abitativa.

    Le Entrate chiariscono che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, prevede che sono soggette ad IVA con l'aliquota del 10 per cento «(…) b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. (…)». 

    Si tratta, in buona sostanza, delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Al riguardo si fa presente che l'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui rinvia la norma in esame, recante la definizione degli interventi edilizi, è stato trasfuso nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il ''Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia''.

    In particolare, il comma 1, lettera a) del richiamato articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che costituiscono interventi di manutenzione ordinaria «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti».
    Per l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, rilevanti ai fini del presente interpello, utili chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 che, al paragrafo 3.4, ha precisato che ''gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. 

    Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.''
    In merito al regime IVA agevolato di cui al sopracitato articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 1999, la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 ha chiarito che l'aliquota IVA del 10 per cento si applica anche ''alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (…) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui''.
    Tale orientamento è stato confermato con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, in base alla quale ''la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizin soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.''.
    Con particolare riferimento alle verifiche periodiche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, effettuate sugli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, la
    risposta a consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019 ha chiarito che tali verifiche sono riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, e come tali, debbano essere assoggettate ad IVA con aliquota del 10 per cento, in quanto sono obbligatorie per legge e hanno ad oggetto la prestazione di accertamento della funzionalità e della sicurezza dell'impianto. I suddetti controlli sugli ascensori e sui montacarichi, infatti, ''rispondono all'esigenza di garantire la piena funzionalità di detti impianti installati''.
    Con vari documenti di prassi è stato chiarito che ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in esame, affinché le verifiche periodiche possano ritenersi riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria devono essere contestualmente:

    • imposte dalla legge e
    • effettuate su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

    Con i documenti di prassi è stato chiarito che è applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento anche alle verifiche periodiche eseguite sugli impianti tecnologici presenti negli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, in quanto tali verifiche obbligatorie, alla stregua degli interventi di manutenzione ordinaria, garantiscono la piena funzionalità e il mantenimento in efficienza degli impianti esistenti.

    Nel caso di specie, l'Istante riferisce che, in qualità di laboratorio autorizzato, riceve dagli amministratori di condominio l'incarico di effettuare ''l'analisi di potabilità dell'acqua dell'impianto sito nell'edificio, fino all'uscita dei rubinetti, per analizzare i requisiti minimi dell'acqua medesima in relazione ai valori di parametro indicati dalla norma allo scopo di valutarne la qualità e potabilità, per verificare il rispetto dei

    parametri chimici e microbiologici e per prevenire il rischio legionella.''

    Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 prevede, infatti, che sui sistemi di distribuzione idrica interna siano effettuati controlli regolari, mediante «(…) una valutazione e gestione del rischio (…) con particolare riferimento ai parametri elencati

    nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive,

    proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi».

    Tra le misure preventive possono certamente ricondursi i servizi di analisi di salubrità dell'acqua anche sui punti di prelievo privati, ossia i rubinetti delle singole abitazioni.

    Tuttavia, l'Istante afferma che ''nello svolgimento del servizio Alfa SAS non assume l'incarico della manutenzione del sistema idrico degli edifici sia privati che condominiali a prevalente destinazione abitativa, ma solo quello di procedere alle analisi dell'acqua''.

    Pertanto, il servizio fornito dal Contribuente non è direttamente riconducibile ad una attività di verifica dell'efficienza e della funzionalità dell'impianto, essendo piuttosto rità dell'acqua destinata al consumo umano distribuita all'interno

    degli edifici ad uso abitativo, tramite la verifica del rispetto dei parametri chimici e microbiologici previsti dalla normativa di riferimento.

    Per i motivi sovraesposti e in considerazione del fatto che le aliquote ridotte, in quanto eccezione all'aliquota ordinaria, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia devono essere interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia, si ritiene che il servizio prestato non possa beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento, ma deve essere assoggettato ad aliquota IVA ordinaria

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: saldo e acconto entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre versare il saldo iperf 2025 e il primo acconto 2026.

    Dopo i conteggi eseguiti con la Dichiarazione dei Redditi 2026 anno di imposta 2025 si procede al pagamento.

    Il calendario dei pagamenti varia a seconda che si tratti di: dipendenti, pensionati e partite IVA, alla luce della consueta proroga dei versamenti.

    Sulla proroga per le PIVA leggi anche Proroga PIVA al 20 luglio: il Governo approva.

    Saldo e acconto Irpef: conto alla rovescia per il 30 giugno

    L’appuntamento del 30 giugno interesserà quindi, i lavoratori dipendenti e i pensionati.

    Il saldo e il primo acconto 2026 dell’IRPEF,  e le altre imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.

    Per la rateizzazione la data ultima è a dicembre inquanto, per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRPEF è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di sette rate.

    Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi.

    Attenzione invece al fatto che l’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi.

    Come sempre in caso di rate, all'importo dovuto, va aggiunta una maggiorazione del 4% per interessi.

    Il saldo e l'acconto in scadenza il 30 giugno, può essere differito a luglio con la maggiorazione dello 0,40% e data ultima di versamento il 30 luglio.

    TABELLA di riepilogo dei versamenti Irpef

    FONTE ADEFONTE ADE

    Irpef 2026: regole genarali per pagare

    L'irpef 2026 anno di imposta 2025 è dovuta sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione dei Redditi 2026 qualora l'importo dell'imposta sia superiore a 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze.

    L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dovuta, e si paga secondo le seguenti scadenze:

    • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
      • la prima è pari al 40 per cento e va versata insieme al saldo dell’anno precedente, 
      • la seconda è pari al restante 60 per cento e va versata entro il 30 novembre. 

    I soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, pagano due rate uguali pari al 50 per cento dell’importo dell'acconto dovuto che può essere calcolato con il metodo storico o previsionale.

    L'Irepf viene versata con il modello F24, per i contribuenti con sostituto d’imposta l’IRPEF è addebitata sullo stipendio o sulla pensione.

    In tutti gli altri casi, così come per i titolari di partita IVA, saldo e primo acconto 2026 dovranno essere versati utilizzando il modello F24, e coi i seguenti codici tributo IRPEF:

    • 4001: IRPEF – Saldo
    • 4033: IRPEF – Acconto prima rata
    • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
    • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario