• Enti no-profit

    Terzo settore: il RUNTS, le Entrate ricordano cosa contiene

    La Circolare ADE in bozza con Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, in consultazione fino ad oggi 23 gennaio ha riepilogato anche le regole per il RUNTS registro del terzo settore, in attesa della pubblicazione della Circolare definitiva, vediamo le regole sul RUNTS.

    Terzo settore: il RUNTS, le Entrate ricordano cosa contiene

    Il Codice ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, “RUNTS”) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

    Il RUNTS è suddiviso in sezioni, in ognuna delle quali gli enti sono iscritti a seconda del possesso dei requisiti specifici, normativamente stabiliti; l’iscrizione ha effetto costitutivo riguardo l’acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (OdV, APS, Enti Filantropici, Rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali, siano essi riservati agli iscritti in determinate sezioni o previsti per tutti gli ETS (il complesso degli enti iscritti nelle varie sezioni del RUNTS).

    A seconda della sezione di iscrizione gli ETS si dividono in:

    1. organizzazioni di volontariato;
    2. associazioni di promozione sociale;
    3. enti filantropici;
    4. imprese sociali, incluse le cooperative sociali 19 ;
    5. reti associative;
    6. società di mutuo soccorso;

    In una settima sezione, sono iscritti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società (associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, fondazioni ecc.) comunque costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di una o più attività di interesse generale.

    Sono esclusi dalla possibilità di acquisire la qualifica di ETS e, quindi, non possono essere iscritti al RUNTS:

    • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    • le formazioni e le associazioni politiche;
    • i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro; o gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti 22 , ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile

    Non rientrano tra i soggetti esclusi dalla qualifica di ETS e, quindi, possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS:

    • i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta;
    • le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

    Il Codice ha rinviato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per i profili attuativi relativi, fra l’altro:

    • la definizione della procedura per l’iscrizione nel RUNTS;
    • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo Registro finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il RUNTS con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;
    •  la trasmigrazione dei registri esistenti, vale a dire, le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

    Al riguardo, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020, n. 261.

    Con la piena operatività del RUNTS, avvenuta il 23 novembre del 2021, sono cessati di esistere i registri del volontariato gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché i registri delle associazioni di promozione sociale gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni competenti.

    Il Ministero dell’Interno ha mantenuto tra le proprie competenze il riconoscimento delle finalità assistenziali degli enti a carattere nazionale valevole a escludere gli spacci annessi ai relativi circoli affiliati dalla programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

    Per quanto concerne l’Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la stessa è cessata di esistere al 31 dicembre 2025. Si veda di seguito.
    A tale ultimo riguardo, il citato d.m. 15 settembre 2020 ha previsto specifiche disposizioni attuative in merito al percorso di ingresso nel RUNTS degli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS.

    ONLUS: iscrizione al runts entro marzo

    Il Ministero con un avviso, leggi qui, alla luce della cessazione dell'anagrafe delle ONLUS, informa del fatto che l’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza

    Con la Sentenza n. 1425//2026 la Cassazione ha esaminato i riflessi ai fini IVA delle attività di brokeraggio in ambito assicurativo.

    In particolare, essa interviene con un principio destinato a incidere sulle modalità di applicazione dell’IVA alle attività svolte dai broker assicurativi

    Il caso riguarda una società contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’indebita detrazione dell’IVA su una prestazione qualificata dall’Agenzia delle Entrate come intermediazione assicurativa e dunque esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9) del DPR 633/72.

    Broker assicurativo imponibile IVA se consiste in mera consulenza

    La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 ricevuto da BETA S.r.l., poi incorporata in ALFA S.p.a., per la detrazione dell’IVA su una fattura emessa dalla società Gamma Italia S.p.a.

    L'importo si riferiva ad attività di consulenza assicurativa per il rinnovo di polizze aziendali.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, Gamma Italia operava quale broker assicurativo e le prestazioni fornite rientravano nella categoria delle attività esenti IVA, trattandosi di intermediazione assicurativa

    Di conseguenza, la detrazione esercitata da ALFA sarebbe stata illegittima.

    Di tutt'altro avviso la contribuente, secondo cui le prestazioni svolte da Gamma non costituivano intermediazione, bensì consulenze specialistiche in ambito assicurativo, correttamente assoggettate a IVA e quindi legittimamente portate in detrazione.

    Accogliendo il ricorso di ALFA S.p.a. e cassando con rinvio la sentenza d'appello, la Cassazione ha affermato un principio chiave:

    "In tema di IVA, il broker svolge professionalmente sia prestazioni di servizi che rientrano nella nozione di 'intermediazione assicurativa e riassicurativa' che ricadono tra le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 9), del DPR n. 633 del 1972, sia di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile."

    In altri termini, non tutte le prestazioni rese dal broker sono automaticamente esenti: occorre valutare il contenuto concreto dell’attività svolta.

    Il principio non è nuovo in senso assoluto, ma la Corte lo rafforza e lo riformula in modo sistematico, integrando fonti nazionali, europee e precedenti giurisprudenziali. 

    L’aspetto innovativo sta nel fatto che:

    • non è sufficiente la qualifica formale del soggetto prestatore (broker);
    • conta la finalità della prestazione: se è consulenziale e autonoma rispetto alla mediazione, è imponibile IVA;
    • la distinzione deve essere ricavata dal contratto, dalle attività svolte e dagli obiettivi perseguiti.

    La Cassazione ha esaminato il quadro normativo della figura del broker assicurativo, la cui attività professionale è regolata dalla L. 792/84. Il broker svolge un’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione e un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore. Inoltre presta assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale incluso il rinnovo delle polizze.

    La qualificazione del rapporto come “brokeraggio” non si rivela risolutiva al fine di determinare se la prestazione è imponibile ovvero esente.

    È necessario distinguere tra le prestazioni di consulenza e le autentiche prestazioni di intermediazione.

    La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della CTR  rimettendo la causa al giudice del rinvio affinché verifichi, nel merito, la reale natura delle attività svolte da Gamma Italia e se fossero da qualificarsi come intermediazione (esente) o consulenza (imponibile).

  • Risparmio energetico

    Codice dell’Edilizia: parte la fase attuativa

    Sta per tornare una nuova sanatoria edilizia? 

    Alla fine del 2025 si è tanto parlato di nuovi condoni edilizi e sanatorie, tanto per l'approvazione in data 4 dicembre la bozza Disegno di legge delega per il Codice dell’edilizia e delle costruzioni, quanto perchè si era previsto inizialmente di emendare la Legge di Bilancio 2026 con anche norme per l'edizilia, poi in ultimo non confermate.

    Ora, facciamo il punto su ciò che potrà accadere nei prossimi mesi, partendo da provvedimento certi a cui ne dovranno seguire altri ancora al vaglio del Governo.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: cosa contiene

    In data 4 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni.

    In particolare, la delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un’ampia e organica revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l’obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

    Si ricorda che il testo fa seguito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto “Salva casa”, che ha operato una prima semplificazione.

    L’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha la finalità, inoltre, di porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.

    L’intervento normativo riguarda, in primo luogo, la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.

    Si prevede, inoltre, di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici. 

    Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l’efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: sanatorie e vecchi condoni

    Secondo quanto previsto dal testo approvato in data 4 dicembre 2025 si dovrebbero poter sanare le difformità edilizie minori, cioè quelle che:

    • non modificano in modo sostanziale l’edificio;
    • rispettano le norme urbanistiche vigenti oggi;
    • erano realizzate nel rispetto delle regole edilizie del momento in cui furono costruite.

    Per queste situazioni, sarà possibile ottenere un titolo in sanatoria, a condizione di mettere in sicurezza l’immobile e adeguarlo, se necessario, alle norme tecniche attuali (es. antisismica, barriere architettoniche, risparmio energetico).

    Un altro punto chiave che si vuole affrontare è quello dei vecchi condoni edilizi.

    Il disegno di legge prevede che le domande presentate ai sensi delle leggi del 1985, 1994 e 2003 (i famosi tre condoni) ma mai definite, dovranno essere chiuse entro una scadenza certa.

    Attenzione: non si tratta di un condono generalizzato

    Le nuove norme:

    • non azzerano gli abusi;
    • non cancellano sanzioni;
    • non ammettono interventi gravi o in aree vincolate.

    Si punta invece a uniformare a livello nazionale le regole sulle difformità edilizie minori, semplificare la burocrazia e sbloccare situazioni rimaste ferme per anni.

    Nuovo Codice dell’Edilizia: operatività delle nuove norme

    Il disegno di legge fissa 12 mesi di tempo al Governo per adottare i decreti attuativi

    È in quei testi che saranno definiti:

    • i tipi di difformità sanabili;
    • la procedura da seguire;
    • i termini per presentare la domanda;
    • le condizioni per regolarizzare immobili esistenti.

    Il 2026 è l'anno dei lavori su queste norme che dovranno definire il perimetro di azione con l'intento di:

    • sbloccare compravendite immobiliari ferme per difformità non risolte;
    • ridurre il contenzioso con i Comuni;
    • dare certezza giuridica agli immobili.

  • Fatturazione elettronica

    Bollo fatture IV trimestre: pagamento entro 2 marzo

    Entro il 2 marzo, poichè il 28 febbraio, termine ordinario, cade di sabato, i soggetti obbligati devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al IV trimestre 2025. 

    Attenzione al fatto che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

    Infatti, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023: 

    • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 
    • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

    Riepiloghiamo le regole necessarie a chi deve adempiere a questa scadenza.

    Bollo e-fatture: IV trimenstre entro il 2 marzo

    Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

    L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

    L’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24 secondo le scadenze prestabilite.

    L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (elenco B).

    I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

    Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

    Relativamente al pagamento, in generale, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B,  l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

    Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014.

    Sinteticamente ricordiamo che sono previste le seguenti modalità per il pagamento:

    • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
    • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

    I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

    in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:

    • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
    • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

    Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche 4° trimestre 2025: pagamento entro il 2 marzo con il detteglio di tutte le regole.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Contributo Revisori Legali 2026: in scadenza 31 gennaio

    Entro il 31 gennaio è necessario pagare la quota annuale di iscrizione per i revisori legali 2026

    Il MEF con un comunicato ha riepilogato le modalità di pagamento:

    • online,
    • o con altre modalità.

    Ricordiamo che in base a quanto stabilito nel  Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023,  pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4,  il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato fissato per l’anno 2026 in Euro 57,00. 

    Il MEF con un avviso del 22 gennaio evidenzia di provvedere entro la data prevista  per evitare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 24-ter del d.lgs. n. 39/2010 (sospensione per morosità).

    Vediamo tutti i dettagli.

    Contributo annuale Revisori Legali 2026: via ai pagamento

    Per tutti gli iscritti al registro dei revisori, entro il 31 gennaio è possibile procedere al pagamento on line dell’importo dovuto accedendo, tramite SPID, o CIE all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale” raggiungibile scorrendo in fondo alla pagina. Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata.

    Come avvenuto negli anni precedenti, non saranno trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID o CIE all’area riservata del portale della revisione legale.

    Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. La comunicazione  sarà trasmessa al Domicilio digitale  comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.

    I revisori della sostenibilità abilitati nel corso del 2025 non sono tenuti al versamento di alcun contributo aggiuntivo oltre a quello annuale fissato in 57 Euro.

    Il contributo fisso di Euro 50, previsto dall’articolo 5 del DM 19/2/2025 è infatti a  copertura delle spese amministrative e di segreteria e pertanto non ripetibile nel corso degli anni di abilitazione.

    I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:

    • sul sito web della revisione legale, accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale”e scegliendo tra gli strumenti disponibili: 
      • carta di credito o debito o prepagata, 
      • oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.
    • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).

    Attenzione al fatto che l’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPAè disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.

    Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.

    Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.

  • Comunicazione spese sanitarie

    Dati al sistema TS: comunicazione entro il 2.02

    Fissata la scadenza per comunicare i dati sanitari al sistema TS.

    In particolare viene pubblicato in GU n 261 del 10 novembre il Decreto MEF 29 ottobre con le regole. Clicca qui per il calendario 2025 da inviare entro il 2 febbraio prossimo.

    Le Entrate hanno pubblicato anche il calendario definitivo per le spese 2026, clicca qui per consultarlo.

    Ricordiamo che Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno 2025, tra le novità, ha previsto la modifica alla cadenza con cui verranno inviati i dati al sistema TS Tessera Sanitaria.

    Tra le misure di semplificazione in materia di adempimenti, vi è l'art 5 del decreto legislativo 81/2025 con il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie con cadenza annuale. 

    Con una FAQ del 24 settembre l'Ade confermava che il termine precedente è cancellato in ragione della nuova norma.

    Secondo il vecchio sistema, la scadenza per la comunicazione dei dati era il 30 settembre, per inviare i dati da gennaio a giugno 2025.

    Il 2025 è il primo anno di partenza della novità con il sistema annuale di comunicazione, vediamo la regola fissata dal MEF per adempiere per tempo.

    Sistema tessera sanitaria: invio dati entro il 2 febbraio

    L’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ha attuato i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 16 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 Riforma Fiscale, disponendo che, a partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, fissata al 2 febbraio 2026.

    Con una faq del 24 settembre l'Agenzia delle Entrate in proposito precisava che: "A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024. La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria"

    Il MEF al fine di dare attuazione alla novità, ha pubblicato il Decreto 29 ottobre, con cui si stabilisce che:

    «4-bis. A partire dall'anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via  centralizzata dall'Agenzia  delle  entrate per  il controllo  formale  ai  sensi dell'art. 36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto  dai  punti  2.1.5  e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.  281068  del  3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti della  medesima  Agenzia delle entrate, incardinati nell'ufficio  territorialmente  competente all'attivita' di controllo, le funzionalita' per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie  e  sanitarie  relative  al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono  esclusi  dalla  consultazione  i dati per i quali e' stata manifestata l'opposizione di cui all'art. 3 del presente decreto.»;

     b) all'art. 7, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all'art. 2 la trasmissione dei  relativi  datiè  effettuata entro il 31 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento delle medesime spese.».
    Infine l'Allegato B del suddetto decreto del Ministero dell'economia  e delle finanze 19 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato al presente decreto. 

    Per quanto riguarda quindi la prossima scadenza, cadendo il giorno 31 gennaio di sabato, per il 2025 la comunicazione dei dati annuali dovrà avvenire entro il 2 febbraio 2026.

    Dai al sistema TS: regole generali

    Scade il 2 febbraio 2026 il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – anno 2025, quindi è variata la cadenza di invio divenuta ormai annuale, ma restano confermati sia i soggetti obbligati all’adempimento che le relative modalità operative.

    In particolare, quando si effettua una prestazione sanitaria, parte il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta, in 4 step: 

    1. chi eroga il servizio sanitario invia telematicamente le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria;
    2. il Sistema TS raccoglie i dati pervenuti ed invia all'Agenzia delle Entrate le somme suddivise per tipologia di spesa;
    3. l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione IRPEF;
    4. il contribuente ha la possibilità di manifestare la sua opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi.

    Ricordiamo che sono soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al STS:

    • farmacie pubbliche e private;
    • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, stituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
    • i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
    • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
    • iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica;
    • iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario;
    • scritti all'albo dei biologi;
    • negozi di ottica;
    • iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici.

  • Enti no-profit

    Terzo Settore 2026: circolare Ade in consultazione fino al 23 gennaio

    Le Entrate con un comunicato stampa annunciano la consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). 

    In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal Dlgs n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts. 

    Vine precisato che lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
    Attenzione al fatto che i soggetti interessati a partecipare possono:

    • inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 19 dicembre, fino a venerdì 23 gennaio 2026
    • all’indirizzo e-mail [email protected]

    Pe ri contributi le Entrate richiedono l’utilizzo del seguente schema:

    • Tematica/Paragrafi della circolare 
    • interessati/Osservazioni/Contributi.

    Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

    Il documento è destinato a rappresentare un punto di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione delle misure fiscali che entreranno in vigore dal 2026.

    Tra gli altri nel documento si da spazio alle nuove norme fiscali, con riferimento alla qualificazione fiscale degli Ets, e al trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività di interesse generale, diverse e raccolta fondi. 

    Viene dato inoltre rilievo alle novità dell’articolo 79 Cts, chiamato a definire i criteri di qualificazione fiscale delle attività di interesse generale (commi 2 e 2-bis) e dell’Ets nel suo complesso (comma 5). 

    Si rimanda alla bozza per tutti gli altri dettagli.