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Rottamazione quinquies, cosa succede se salti una rata: quando si decade davvero?
La Rottamazione quinquies è una misura agevolativa riproposta dalla legge di Bilancio 2026 con la quale per determinate cartelle esattoriali il contribuente che aderisce non paga sanzioni e interessi ma solo il debito principale.
Vediamo cosa accade se chi ha aderito entro il 30 aprile non paga una rata o se paga in modo insufficiente o parziale rispetto al piano di rateizzazione accordato dalla Riscossione.
Rottamazione quinquies: cosa succede se salto una rata?
Domanda
Ho aderito alla Rottamazione quinquies scegliendo il pagamento rateale. Cosa succede se non pago una rata o verso un importo inferiore a quello dovuto? Perdo subito i benefici della definizione agevolata?Risposta
No, nel caso di pagamento rateale il mancato o insufficiente versamento di una sola rata non determina automaticamente la perdita della Rottamazione quinquies.La decadenza dai benefici scatta in tre casi:
- mancato o insufficiente pagamento della rata unica;
- mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata del piano.
La legge di Bilancio 2026 considera infatti inefficace la definizione agevolata quando ricorre una di queste condizioni.
Leggi anche Rottamazione quinquies: a chi spetta tolleranza fino al 5 agosto
Se salto la prima rata perdo la Rottamazione quinquies?
Nel caso in cui sia stato scelto il pagamento rateale, il mancato pagamento della prima rata, da solo, non comporta la decadenza immediata.
La perdita dei benefici si verifica soltanto quando risultano non pagate o pagate in modo insufficiente due rate, anche non consecutive, oppure quando l’omissione riguarda l’ultima rata del piano.
Questo significa che una singola rata non versata non rende immediatamente inefficace la definizione, a meno che non si tratti dell’ultima scadenza prevista.
Cosa succede se non pago la rata unica?
Per chi ha scelto di pagare tutto in un’unica soluzione, il mancato o insufficiente versamento entro la scadenza prevista comporta la perdita della Rottamazione quinquies.
La rata unica è fissata al 31 luglio 2026. Se il pagamento non viene effettuato, oppure viene eseguito solo in parte, la definizione agevolata diventa inefficace.
Cosa succede dopo la decadenza?
La decadenza fa venir meno i vantaggi della Rottamazione quinquies. In particolare:
- gli importi già pagati restano acquisiti come acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
- possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- possono proseguire le procedure esecutive già iniziate prima della domanda;
- i debiti interessati non possono più essere rateizzati secondo l’articolo 19 del DPR 602/1973.
Le somme versate, quindi, non vengono restituite, ma vengono imputate al debito residuo, che torna esigibile secondo le regole ordinarie.
Il pagamento parziale vale come rata non pagata?
Sì. Ai fini della decadenza, il versamento insufficiente è equiparato al mancato pagamento.
Di conseguenza, se il contribuente paga solo una parte dell’importo dovuto per una rata, quella scadenza viene considerata non correttamente adempiuta. La definizione diventa inefficace quando l’insufficienza riguarda la rata unica, due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata.
In sintesi: quando si perde la Rottamazione quinquies?
La Rottamazione quinquies si perde quando il contribuente:
non paga, o paga solo in parte, la rata unica;
non paga, o paga in modo insufficiente, due rate anche non consecutive;
non paga, o paga in modo insufficiente, l’ultima rata.
Una sola rata saltata durante il piano, se non è l’ultima, non determina invece la decadenza immediata.
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Cassa e pos: come fare se si chiude per ferie?
Siamo nel periodo estivo e molte attività, prima o dopo, prenderanno una pausa di chiusura per le ferie.
A tal proposito, è lecito domandarsi se in questi casi ci sia qualche adempimento da comunicare al Fisco, vediamo la risposta.
Ferie del commenciate: cosa fare con la cassa?
L'Agenzia della Entrate sulla pagina preposta del proprio sito in relazione ai corrispettivi telematici chiarisce quanto segue.
Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione è l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle entrate.
L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa prova a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio è attivo, trasmette il file.
Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
Tale procedura di “emergenza”, quindi, è stata prevista in tutti quei casi in cui l’esercente ha problemi di connessione internet del suo RT.
Attenzione, in relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, ad esempio per le ferie, l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sull’RT: quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura.
Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e quindi di comunicarla a priori, è possibile informare preventivamente l’Agenzia impostando l’RT in “fuori servizio”, con lo specifico codice 608 (magazzino/periodo di inattività), comunicando l’inizio del periodo di inattività.
In questo caso l’RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
Pertanto, per tutelarsi da eventuali anomalie, nel periodo di ferie della propria attività commerciale, è bene mettere il Registratore Telematico fuori servizio. Non si tratta di un adempimento obbligatorio ma di una tutela contro eventuali anomalie.
Allegati: -
Iperammortamento: quali regole ci sono per i beni in leasing?
L'iperammortamento misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 vale anche per i beni in leasing.
Il GSE nel pacchetto di FAQ pubblicate recentemente a supporto delle imprese beneficiarie ha chiarito degli aspetti, vediamo quali.
Iperammortamento e laesing: faq del GSE
Come si indica se un bene è stato acquistato tramite leasing?
Per ciascun bene va indicato se l'acquisto è avvenuto con contratto di leasing, anche parziale. Se "Sì", si compila l'Importo del leasing (≤ costo di acquisizione del bene). Se "No", vanno indicati la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo del bene, e l'importo totale degli acconti; la percentuale di acconto è calcolata automaticamente.
A cosa serve lo step "Fatture"?
Permette di associare fatture o contratti di leasing ai beni di Allegato IV, Allegato V o agli Impianti FER con stato "Confermato", selezionando per ciascuna voce il codice del bene (o "Spese non ammissibili") e il relativo importo.
Quali vincoli valgono sugli importi di fatture e leasing?
Per ciascun bene confermato acquistato senza leasing, l'importo complessivo delle fatture associate deve essere almeno pari all'Importo totale dell'acconto indicato per il bene. Per i beni acquisiti tramite leasing, la somma degli importi dei leasing associati deve essere pari al 100% del Costo di acquisizione del bene.
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Iperammortamento 2026, via alla conferma: come inviarla al GSE entro 60 giorni
Dal 21 luglio il MIMIT con Decreto ha dato il via alla comunicazioni di conferma degli investimenti per l’accesso all’agevolazione del nuovo Piano Transizione 5.0 o iper ammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2026.Le comunicazioni vanno inviate con una specifica procedura la GSE soggetto gestore vediamo di seguito come.
Scarica anche il modello necessario dal 21 luglio ed entro 60 gg per la comunicazione di conferma dell'iperammortamento.
Come inviare le comunicazioni di conferma degli investimenti per iperammotamento
Per accedere all'iperammortamento l'impresa deve trasmettere innanzitutto una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.
Successivamente, per ogni comunicazione preventiva va trasmessa la relativa conferma dell'investimento.
Tale comunicazione va inviata, per decreto MIMIT, a partire dal 21 luglio e per 60 giorni dalla conferma dell'accettazione.
Al completamento degli investimenti l'impresa invierà una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della stessa comunicazione di conferma.
La piattaforma GSE per l'invio delle comunicazioni preventive di prenotazione si è aperta il 12 giugno e da oggi le imprese che hanno già ricevuto esito positivo sulla comunicazione preventiva possono trasmettere le comunicazioni di conferma degli investimenti entro 60 giorni.
Infine ci sarà la terza tipologia di comunicazione, che le imprese dovranno inviare invece al completamento degli investimenti e all'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028.
Il DD MIMIT ha anche specificato che un successivo decreto annuncerà i termini di apertura della piattaforma informatica per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti.
La trasmissione della comunicazione di conferma avviene attraverso l'area clienti del portale GSE.
Il portale è accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili nello stesso sito.
Attenzione al fatto che con la comunicazione di conferma vanno inviati:
- l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato;
- gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all'agevolazione.
La comunicazione di conferma va trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo della comunicazione preventiva inviata dal GSE e non può riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
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Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?
Le somme incassate dal GSE dalle persone fisiche che operano come privati ricavate dall'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW, costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali da tassare nella dichiarazione dei redditi.
Il GSE ha predisposto una sezione dedicata alle regole per tali redditi e per quelli che competono le imprese.
Leggi anche Reddito da fotovoltaico: come e quanto è tassato
Prima di leggere le istruzioni per il 730 e il Redditi PF 2026, ricordiamo che il MEF con Decreto 21 gennaio 2025 ha stabilito le regole per l'invio da parte del GSE dei proventi derivanti da fotovoltaico alla stessa agenzia ai fini della precompilata 2025 anno di imposta 2024 e pertanto dovrebbero essere validi anche per l'anno di imposta 2025, dichiarazione 2026.
Per le persone fisiche titolari di impianti con contratti "scambio sul posto" sono disponibili dall'anno scorso, direttamente nel Modello 730 / Modello Redditi 2025 precompilato, gli importi relativi ai redditi generati dalle eccedenze riconosciute nel 2024 e identicamente dovrebbero essere disponibili anche per la precompilata 2026.
Per i contratti "ritiro dedicato" tale funzionalità è disponibile dal 2026 con riferimento all'anno di imposta 2025.
Pertanto, il contribuente può prelevare l'importo percepito nel 2025 dalla propria dichiarazione dei redditi precompilata ovvero dall'Area clienti del GSE, e compilare il rigo RL14 del Modello Redditi PF 2026.
Vediamo come si dichiarano i redditi derivanti dalle attività di cessione di energia da parte dei privati, specificando che tali redditi sono redditi diversi (ex art 67 comma 1 lett i) del TUIR).
Di seguito una check listi di riepilogo.
Reddito da fotovoltaico incassato dal GSE: come si dichiara?
Le Entrate con documenti di prassi hanno chiarito il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla vendita dell’energia (prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno) e ribadito che i contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.
Più precisamente, le Entrate, nello specificare che i redditi da energia prodotta in eccedenze e gestita con ritiro dedicato, rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto ai fini della dichiarazione fiscale devono essere riportati:
- nel rigo D5 del Modello 730 (quadro D – “Altri redditi”) con il codice "1",

- nel rigo RL14 colonna 2 nel Modello Redditi Persone fisiche.

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Contributi Ragionieri 2026: aliquote, minimi, scadenza dichiarazione
Si avvicina la scadenza del 31 luglio termine ultimo per l’invio del modello A/19 (redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente) alla Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti.(v. sotto maggiori dettagli)
Si ricorda che sono obbligatoriamente iscritti :
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e
- gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Per loro è previsto il pagamento dei contributi previdenziali: soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate alle seguenti scadenze fisse:
- 16 febbraio : prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità,
- 16 aprile: seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 ottobre sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
Le altre scadenze da ricordare:
- 16 settembre quinta rata -+ acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 6 dicembre: settima rata +- saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
Vediamo di seguito in dettaglio le aliquote e le modalita di pagamento e dichiarazione
Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale dell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari per il 2026 a € 123.886,17 (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)
E’ dovuto nel 2026 un contributo soggettivo minimo pari a € 3.771,10 che corrisponde ad un reddito minimo pari a € 25.140,68.
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:
- versano il 50% dell’importo e ,
- se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente, con minimo di 636,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 84.800,00
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa.
Il contributo integrativo minimo è , per il 2026, pari a € 939,06che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 23.476,61.
ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista
Contributo di Maternità
12,00 euro anche per il 2026
Modalità di pagamento e causali contributo F24
I contributi si pagano :
- con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa,
- tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca)
- o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
- E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
- E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
- E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
- E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
- E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
- E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
- E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
- E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
QUI IL FILE RIEPILOGATIVO DELLA CASSA
Tabella di riepilogo contributi e scadenze
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
CONTRIBUTO
IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni
ALIQUOTA
DICHIARAZIONE
SCADENZE
Soggettivo
Minimi
Dal 15% al 25%
Modello A/19
Entro il 31/07/2023
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
- 16/09/2026
Saldo eccedenze entro il:
- 16/12/2026.
Per i contributi minimi con rate del 20% entro il:
- 17/02/2025;
- 16/04/2025;
- 16/06/2025
- 16/07/2025
- 16/10/2025
3.771,10 euro.
Soggettivo supplementare
636,00 euro
0,75% sul reddito professionale netto
Integrativo minimo
939,06 euro
4%
Maternità
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Dichiarazione reddituale chi deve inviarla e come
La Cassa specifica che nella comunicazione devono essere indicate:
- l’aliquota percentuale scelta, fissata tra il 15% e il 25%,
- l’eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo e
- l’opzione di versare la metà del contributo.
Sono obbligatoriamente tenuti ad inviare la comunicazione gli iscritti all'Associazione, anche se pensionati.
ATTENZIONE Nel caso di decesso dell’iscritto o pensionato, l’obbligo di comunicazione fa capo agli eredi.
Non sono tenuti ad inviare la comunicazione gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione e gli iscritti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per l'invio è sufficiente accedere nell'Area Riservata del sito dell’Associazione, Sezione Richieste dispositive – Dati reddito – e inserire i dati richiesti.
ATTENZIONE Non è sanzionato l’invio oltre tale data, se effettuato comunque entro il termine della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali.
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Cosa succede al contratto di colf o badanti quando muore il datore di lavoro?
Se il datore di lavoro domestico viene a mancare, il contratto di colf, badante o baby sitter deve essere chiuso: è necessario comunicare la cessazione all'INPS, e farlo entro 60 giorni dal decesso.
Inps ha fornito le indicazioni con il messaggio 1972 del 10 giugno 2026 informando che da oggi non è più possibile creare una nuova delega dopo il decesso del datore di lavoro. Se non ne esisteva già una, l'erede deve agire in prima persona o delegare qualcuno prima di rivolgersi a un intermediario.
Se i 60 giorni passano senza che nessuno intervenga, l'INPS chiude il rapporto d'ufficio.
E' consigliabile non aspettare, per evitare problemi contributivi a carico della famiglia.
Chi può chiudere il contratto della colf – badante in caso di decesso del datore?
Chi può farlo dipende dalla situazione:
- Se prima del decesso era già attiva una delega a un consulente del lavoro o a un intermediario autorizzato, è quest'ultimo a poter procedere direttamente.
- Se invece non esiste nessuna delega, spetta a uno degli eredi occuparsene — non servono tutti, ne basta uno —sempre entro 60 giorni dal decesso, in due modi:
- PIN telefonico: si genera sul sito INPS accedendo con SPID (livello 2), CIE (livello 3) o CNS, dalla propria area personale MyINPS. Con quel PIN si chiama il Contact Center Multicanale e si comunica la cessazione.
- PEC: si invia una mail certificata alla sede INPS territorialmente competente.
L'erede può anche affidarsi a un consulente, purché lo deleghi formalmente: in quel caso il professionista contatta l'INPS via PEC usando il modulo AP17 o una dichiarazione firmata dall'erede con documento d'identità allegato.