• Dichiarazione 730

    Quando arrivano i rimborsi del 730?

    Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026, dichiarazione dei dipendenti e pensionati.

    Per tali soggetti, in base alle risultanze del 730, ci si chiede da quando arriveranno i rimborsi, se spettanti.

    A tal proposito è bene specificare che, in linea generale, dal mese di luglio al mese di novembre, il sostituto di imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. 

    Leggi anche 730/2026: senza sostituto per i rimbrosi dal Fisco.

    730/2025: quando arrivano i rimborsi?

    Il Caf o il professionista consegnano al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente,  prima dell’invio della dichiarazione, da effettuarsi entro il 30 settembre, all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

    Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati:

    • i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta,
    • e le somme che saranno trattenute.

    A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve: 

    • effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 
    • o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.

    Attenzione al fatto che il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

    Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

    Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

    Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

    Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate  entro:

    • il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, 
    • ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

    730/2025: i pagamenti

    In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti il sostituto trattiene la prima rata.  

    Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. 

    Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

    A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. 

    Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

  • La busta paga

    TEC e salario giusto: quali voci sono da considerare?

    Con la conversione in legge del Decreto Primo Maggio (DL 62/2026 conv in legge 112 2026) , il legislatore ha chiarito in modo definitivo cosa si intende per Trattamento Economico Complessivo (TEC), il parametro centrale per determinare il "salario giusto" ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

    La risposta breve: il TEC non coincide con il solo minimo tabellare. 

    È una misura più ampia, che aggrega tutte le voci retributive fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale applicabile, escludendo soltanto le componenti variabili e discrezionali individuali. In altre parole non sono compresi i superminimi.

    Ecco i dettagli.

    Cosa include il TEC: la definizione nel decreto 1 maggio convertito in legge

    L'art. 7, comma 4-bis del decreto 62 2026  stabilisce che il TEC è composto da:

    • Voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dal CCNL di riferimento
    • Mensilità aggiuntive (es. tredicesima, quattordicesima)
    • Indennità fisse e continuative previste dal contratto collettivo
    • Prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti (non quelle individuali)
    • Altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi CCNL

    Sono escluse in modo esplicito le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori, ovvero:

    • premi individuali, 
    • bonus una tantum, 
    • incentivi ad personam.

    Perché il TEC supera i “minimi tabellari”

    Prima dell'intervento legislativo, la giurisprudenza utilizzava i minimi tabellari dei CCNL come unico parametro per valutare la proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. La novità del DL 62/2026 è la codificazione di una soglia più alta e più articolata

    La definizione di TEC adottata dalla legge di conversione di fatto  risulta più ampia rispetto a quanto spesso fissato dagli stessi CCNL.

    Sul piano pratico, questo significa che un datore di lavoro non può più limitarsi a corrispondere il minimo tabellare di categoria per considerarsi in linea con l'art. 36 Cost.: occorre verificare che il pacchetto retributivo complessivo — incluse tredicesime, indennità contrattuali fisse e welfare collettivo — raggiunga il livello del TEC definito dal contratto leader del settore.

    Come si individua il contratto leader come parametro per il TEC

    Il TEC di riferimento  va individuato dunque  in base al contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, identificato attraverso un criterio "merceologico" che considera:

    • Il settore e la categoria produttivi di riferimento
    • L'attività principale o prevalente esercitata
    • La dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro

    Nei settori privi di copertura contrattuale, il riferimento è il CCNL il cui ambito applicativo sia maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata.

    Accesso agli incentivi: il TEC individuale requisito minimo

    Importante tenere presente  che il comma 5 dell'art. 7  del decreto 1 Maggio subordina l'accesso ai benefici previsti dal decreto (agevolazioni contributive alle assunzioni) al rispetto  del principio per cui il  trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non deve essere inferiore al TEC definito secondo il CCNL di riferimento 

    Questa disposizione ha una ricaduta immediata sulla gestione  del personale: prima di applicare qualsiasi incentivo all'assunzione, il datore di lavoro deve verificare che la retribuzione offerta — nel suo complesso — sia allineata al TEC del contratto leader di settore.

     Un'eventuale inadeguatezza, anche corretta in sede giudiziaria successivamente, non retroagisce sui presupposti delle agevolazioni già fruite, secondo quanto precisato  anche dal Ministro Calderone in sede parlamentare.

  • Successioni

    Dichiarazione di successione: come presentarla via web?

    Chi deve presentare la dichiarazione di successione in modo più rapido e semplice può farlo grazie alla versione precompilata web.

    Il nuovo servizio online propone una dichiarazione di successione già parzialmente compilata con i dati in possesso dell’Agenzia. 

    Per presentarla, si può accedere all’area riservata con:

    • Spid, 
    • carta d’identità elettronica o Cns, 

    e successivamente controllare le informazioni inserite, modificarle, se necessario, e completare l’invio in pochi passaggi.        

    Vediamo una sintesi dei passaggi e una comoda infografica di riepilogo.

    Dichairazione precompilata di successione via web: come fare

    La Dichairazione precompilata di successione web è facile e veloce.

    Dal sito delle Entrate, si accede in area riservata con le tue credenziali, come sopra specificato, non serve installare programmi.

    Il sistema calcola automaticamente le imposte di successione dovute e consente anche di pagarle subito insieme alla trasmissione.  Inoltre, permette di richiedere direttamente la voltura catastale degli immobili.

    L’Agenzia ricorda che la dichiarazione va inviata entro 12 mesi dalla data del decesso. 

    Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 entra in gioco anche l’autoliquidazione:

    • è il contribuente a calcolare e versare l’imposta, 
    • entro 90 giorni dalla scadenza prevista per l’invio della dichiarazione. 

    L’Amministrazione chiarisce anche le modalità di pagamento, con la possibilità di rateizzare le somme dovute se si superano determinate soglie, e riepiloga le principali novità normative introdotte di recente.

    In ogni caso, resta sempre possibile farsi assistere da un professionista o da un Caf, oppure rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per la trasmissione.          

    Scarica qui il file per la dichiarazione di successione precompilata web e procedi in autonomia.

  • Lavoro Dipendente

    Cosa succede al contratto di colf o badanti quando muore il datore di lavoro?

    Se il datore di lavoro domestico viene a mancare, il contratto di colf, badante o baby sitter  deve essere chiuso: è necessario comunicare la cessazione all'INPS, e farlo entro 60 giorni dal decesso.

    Inps ha fornito le indicazioni con il messaggio  1972 del  10 giugno 2026 informando che da oggi non è più possibile creare una nuova delega dopo il decesso del datore di lavoro. Se non ne esisteva già una, l'erede deve agire in prima persona o delegare qualcuno prima di rivolgersi a un intermediario.

    Se i 60 giorni passano senza che nessuno intervenga, l'INPS chiude il rapporto d'ufficio. 

    E' consigliabile  non aspettare, per evitare problemi contributivi a carico della famiglia.

    Chi può chiudere il contratto della colf – badante in caso di decesso del datore?

    Chi può farlo dipende dalla situazione:

    1. Se prima del decesso era già attiva una delega a un consulente del lavoro o a un intermediario autorizzato, è quest'ultimo a poter procedere direttamente. 
    2. Se invece non esiste nessuna delega, spetta a uno degli eredi occuparsene — non servono tutti, ne basta uno —sempre entro 60 giorni dal decesso, in due modi:
      • PIN telefonico: si genera sul sito INPS accedendo con SPID (livello 2), CIE (livello 3) o CNS, dalla propria area personale MyINPS. Con quel PIN si chiama il Contact Center Multicanale e si comunica la cessazione.
      • PEC: si invia una mail certificata alla sede INPS territorialmente competente.

    L'erede può anche affidarsi a un consulente, purché lo deleghi formalmente: in quel caso il professionista contatta l'INPS via PEC usando il modulo AP17 o una dichiarazione firmata dall'erede con documento d'identità allegato.

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento: da quando partono le domande?

    Il Mimit ha pubblicato il DD 11 giugno con l'avvio della procedura per l'agevolazione nota Iperammotamento 2026 introdotta dalla legge di bilancio 2026.

    Di seguito una chelist con tutti gli adempimenti da ricordare.

    Iperammortamento: da quando partono le domande?

    Il Decreto Direttoriale dell'11 giugno prevede che le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 1, del predetto decreto 7 maggio 2026, possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 giugno 2026, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

    Come previsto appunto dal Decreto attuativo del 7 maggio del MIMIT: per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro: dei dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva; della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché della data prevista di interconnessione; della tipologia e dell’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione; dei dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
    Per ciascuna comunicazione preventiva di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE ai sensi del comma 4, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1. 

    Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
    Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima
    comunicazione di conferma di cui al comma 2, corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli articoli 6 e 7. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE ai sensi del comma 4.
    La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 2. 

    Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.
    A seguito della trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni.
    Qualora i dati e la documentazione trasmessa nei predetti termini risultino idonei a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni, comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate ovvero la non ammissibilità della comunicazione

    Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni di cui ai commi da 1 a 4 nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.
    Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 12, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa ai sensi del comma 1, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 4, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
    a) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
    b) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
    Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSEaccessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione di cui all’articolo 5, ivi resi disponibili.

    Il DD 11 giugno ha anche precisato che con successivo provvedimento dello scrivente, Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e delle comunicazioni di completamento, di cui all’articolo 3, rispettivamente ai commi 2 e 3, del suddetto decreto.

    Scarica qui la check list  di riferimento per non perdere le scadenze.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    IMU 2026: paga l’inquilino o il proprietario?

    Scade il 16 giugno l'acconto IMU 2026 che può essere pagato in una unica rata o in due come acconto e saldo da corrispondere poi entro la scadenza successiva di dicembre.

    Le regole per l'imposto municipale propria cosa prevedono per gli immobili in locazione?

    Vediamo il dettaglio.

    leggi anche IMU 2026: tutte le regole per quest'anno

    L’IMU sulla casa in affitto è dovuta dall’inquilino o dal proprietario?

    In molti si domandano chi paga l’IMU sulla casa in affitto, e a tal proposito è bene da subito specificare che l’IMU 2026 deve essere pagata esclusivamente dal proprietario e in particolare entro il 16 giugno.

    Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la nuova IMU e abolito la TASI, modificando le regole per le case in affitto.

    Fino al 2019, l'inquilino versava l'imposta nota come TASI, con anche previsione di alcune agevolazioni.

    Con l’eliminazione della TASI è venuta meno la ripartizione dell’imposta tra inquilini e proprietario della casa in affitto e l’IMU non è dovuta da chi è in affitto.

    Il soggetto passimo dell'IMU è il proprietario che deve versare l’intero importo dell’imposta.

    Pertanto possiamo dire che gli inquilini hanno quindi un’esenzione totale dal pagamento delle imposte dovute sulla casa in affitto.

    Secondo le regole generali, sono obbligati a pagare l'IMU i seguenti soggetti:

    • il proprietario dell’immobile;
    • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
    • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

    Attenzione al fatto che per gli immobili locati con contratto a canone concordato l’IMU è ridotta al 75 per cento, parafrasenado lo sconto di imposta è pari al 25 per cento.

    Ulteriori agevolazioni possono inoltre essere stabilite con delibera del Comune e pertanto prima di pagare entro il 16 giugno bisogna verificare quanto previsto a livello locale per determinare l’importo dovuto.

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: quali comunicazioni inviare?

    Dovrebbe essere in dirittura d'arrivo in GU il Decreto attuativo MIMIT-MEF con le regole per richiedere e mantenere l'agevolazione per i beni d'impresa introdotta dalla legge di bilancio 2026.

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 427-436) ha reintrodotto il cosiddetto iperammortamento, uno strumento di agevolazione fiscale rivolto alle imprese che investono in tecnologia digitale e in impianti per la produzione di energia rinnovabile ad uso proprio.

    L'iperammortamento non è un credito d'imposta e non genera liquidità immediata. Si tratta di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF, non IRAP), che si traduce in una deduzione extracontabile più elevata rispetto al costo reale del bene. In pratica, a fronte di un investimento effettivo, il fisco consente di dedurre un importo superiore al costo reale, distribuito lungo il periodo di ammortamento.

    Le aliquote di maggiorazione, calcolate su base annuale (non triennale), sono:

    Quota investimento per annualità Maggiorazione
    Fino a 2,5 milioni di euro +180%
    Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro +100%
    Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro +50%
    Oltre 20 milioni di euro nessuna agevolazione

    Gli investimenti agevolabili riguardano i beni strumentali nuovi 4.0 inclusi negli Allegati IV e V della legge (macchinari, robot, sistemi di manifattura avanzata e beni immateriali connessi) e gli impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo della struttura produttiva.

    Scarica la nostra cheklist, resta aggiornato su scadenze e documenti da preparare per l'iperammortamento.

    Iperammortamento 2026: chi può accedere e come

    Possono accedere all'agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti in Italia:

    • persone fisiche che esercitano attività commerciale (anche impresa familiare o azienda coniugale)
    • società di persone (snc, sas) e di capitali (spa, srl, sapa)
    • società cooperative ed enti con oggetto commerciale
    • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

    Sono invece esclusi: i professionisti e gli esercenti arti e professioni, i soggetti in regime forfetario, le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

    L'accesso non è automatico: il beneficio si perfeziona solo attraverso l'invio di apposite comunicazioni telematiche al GSE tramite la piattaforma gse.it (Area Clienti, accessibile con SPID o CIE).

    Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previste comporta la perdita definitiva del beneficio. Gli investimenti agevolabili sono quelli completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

    Le 5 comunicazioni sono cinque:

    • le prime tre servono ad accedere al beneficio (preventiva → conferma entro 60 gg dall'esito GSE → completamento entro il 15/11/2028), 
    • le ultime due sono il nuovo obbligo di monitoraggio annuale introdotto su richiesta della Ragioneria dello Stato (20 gennaio e 30 giugno di ogni anno per tutta la durata della fruizione).

    Scarica qui check list utile sull'iperammortamento.