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730/2026: quando arrivano i rimborsi?
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026, dichiarazione dei dipendenti e pensionati.
Per tali soggetti, in base alle risultanze del 730, ci si chiede da quando arriveranno i rimborsi, se spettanti.
A tal proposito è bene specificare che, in linea generale, dal mese di luglio al mese di novembre, il sostituto di imposta trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.
Chi non ha ricevuto il rimborso nella busta di agosto e quindi entro il mese di agosto, lo riceverà da settembre se ha presentato la dichiarazione entro la fine di luglio.
Leggi anche:
- 730/2026: senza sostituto per i rimbrosi dal Fisco.
- Rimborsi da modello 730: il monte ritenute si amplia anche alle imposte sostitutive
730/2025: quando arrivano i rimborsi?
Il Caf o il professionista consegnano al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, prima dell’invio della dichiarazione, da effettuarsi entro il 30 settembre, all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;
Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati:
- i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta,
- e le somme che saranno trattenute.
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve:
- effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4
- o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato.
Attenzione al fatto che il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate entro:
- il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
- ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
730/2025: regole per chi deve pagare a rate
In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti il sostituto trattiene la prima rata.
Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.
Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
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ENPAPI: quali sono i contributi 2026 e quando scadono?
E' apparso in GU il 13 agosto 20265 l'avviso che i ministeri vigilanti hanno approvato la delibera ENPAPI di dicembre 2025 che fissa il contributo per la maternità 20265 a 73,39 euroRicordiamo di seguito tutti i contributi previdenziali dovuti per la gestione principale e gestione separata.
Enpapi gestione principale: iscrizione e contributi
L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli ordini provinciali, che esercitano attività libero professionale in forma individuale in qualità di
- – titolari di partita IVA
- – associati ad uno studio professionale
- – soci di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo
Per iscriversi è necessario compilare il form online disponibile nella sezione “Iscrizione all’Ente/Iscriviti” presente nel box in alto a destra dell’homepage del sito.
La domanda deve essere inviata all’Ente entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività libero professionale.
Se l’invio venisse effettuato oltre tale termine:
- Caso 1: invio dal 61° giorno entro il 90° giorno si incorrerà in una sanzione di € 20,00.
- Caso 2: invio oltre il 91° giorno si incorrerà in una sanzione di € 100,00.
L’Ente ufficializza l’istanza inviando la notifica di iscrizione all’interno dell’area riservata, alla quale si accede tramite SPID o CIE, e all’indirizzo PEC di riferimento.
L’iscritto è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati anagrafici. In particolare, si ricorda l’obbligo di comunicare il recapito telefonico e il proprio indirizzo PEC, in quanto L’iscritto – in fase di trasmissione dei dati reddituali – può selezionare un’aliquota superiore a quella minima obbligatoria, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale; tale opzione, è valida per il solo anno in cui viene richiesta ed è rinnovabile.rappresentano i principali canali di comunicazioni unitamente all’area riservata.
Enpapi gestione separata
L’iscrizione all Gestione separata è obbligatoria per tutti gli infermieri, iscritti agli Ordini provinciali che svolgono l’attività libero professionale in qualità di:
- • titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.)
- • titolari di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (artt. 2222 e sgg.)
Per iscriversi è necessario compilare il form online disponibile nella sezione “Iscrizione all’Ente/Iscriviti” presente nel box in alto a destra dell’homepage del sito.
A differenza della Gestione Principale, la Gestione Separata non prevede l’applicazione di un regime sanzionatorio sui termini di invio della domanda.
Ad ogni modo, sarebbe opportuno inviare la domanda tempestivamente.
L’Ente ufficializza l’istanza inviando la notifica di iscrizione all’interno dell’area riservata, alla quale si accede tramite SPID o CIE, e all’indirizzo PEC di riferimento.
Anche per il 2026, il contributo soggettivo obbligatorio degli infermieri professionali ,
- non iscritti ad altre gestioni previdenziali da versare è pari al 33% sul reddito netto professionale
- se iscritti ad altre gestioni previdenziali al 24%
(al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) da lavoro autonomo e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat , pari, per il 2026 , € 122.295,00
È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari, ad euro 1.600,00 annui.
Il contributo integrativo è fissato al 4% sul volume d'affari con eccezione di prestazioni verso la pubblica amministrazione per la quale l'aliquota resta al 2%.
È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo attualmente pari a 150 euro annui.
Il contributo di maternità è determinato ogni anno sulla base delle indennità di maternità erogate nell'anno precedente e va versato con gli acconti bimestrali.
Ai soli fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, pari a:
• € 18.808,00 per l’anno 2026
Scadenze contributi infermieri
I contributi previdenziali vanno versati come segue:
– 4 rate di pari importo, costituite dai contributi minimi per l’anno in corso alle date seguenti:
10 febbraio,
10 aprile,
10 giugno,
10 agosto
– 3 rate pari ciascuna ad 1/3 dell’importo a conguaglio, determinato tra quanto versato a titolo di acconto e quanto dovuto sulla base della dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari presentata attraverso il Modello UNI
L’ammontare di ciascuna delle prime 4 rate è ottenuto sommando:
– il 25% del contributo soggettivo minimo
– il 25% del contributo integrativo minimo
– il 25% del contributo di maternità
ATTENZIONE Le scadenze bimestrali delle 4 rate in acconto sono puramente indicative e non sono soggette a sanzioni, l’unico termine ultimo per il versamento della contribuzione relativa all’anno precedente e sanzionabile è quello del 10 dicembre.
Le 3 rate a conguaglio non sono maggiorate da interessi di dilazione e devono essere versate entro e non oltre la scadenza del 10 dicembre.
Dichiarazione reddituale
La dichiarazione telematica obbligatoria dei redditi definitivi 2025 (Modello UNI/2026) da effettuare esclusivamente in via telematica attraverso l’Area Riservata, entro il 10 settembre , ai fini del conguaglio dei contributi.
ATTENZIONE la dichiarazione reddituale è obbligatoria anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o contengano importi pari a zero o negativi.
La sanzione per omessa infedele o ritardata comunicazione del reddito, ei casi in cui la dichiarazione dia luogo a maggiore contribuzione, è:
- pari a € 10,00 – per comunicazione entro 7° giorno
- pari a € 50,00 – per comunicazione entro il 90° giorno
- pari a € 100,00 – per comunicazione dopo il 90° giorno.
Codici tributo
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.54/E, ha autorizzato il versamento dei contributi mediante riscossione unificata con il modello F24 Accise, con i seguenti codici tributo:
• E001 – contributi obbligatori correnti
• E002 – contributi obbligatori pregressi
• E003 – contributi oggetto di recupero tramite azione legale
• E004 – differenze contributive
• E005 – anticipo rateazione
• E006 – rata debito rateizzato
• E007 – rata contributi sospesi per calamità naturali
• E008 – contributi dovuti per accertamento ispettivo
• E009 – sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo
• E010 – sanzioni civili
• E011 – contributi dovuti per costituzione di rendita vitalizia
• E012 – spese legali
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Farmacisti: quali sono importi e scadenze dei contributi ENPAF 2026?
L’iscrizione all’ ENPAF – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI e il pagamento dei relativi contributi sono obbligatori e automatici per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.
Si ricorda che gli importi non sono proporzionali al reddito ma l’ENPAF prevede un contributo fisso stabilito annualmente dalla cassa, che deve essere versato sia da liberi professionisti che da dipendenti o disoccupati . Sono in vigore tre scaglioni suddivisi temporalmente.
Va ricordato inoltre che per determinare l’anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione per l'attribuzione di un anno è necessario un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nello stesso anno
Vi è anche un Contributo associativo una tantum pari a euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).
Contributi previdenziali ENPAF 2026
Gli importi dei contributi annuali 2026, in forma ordinaria e ridotta, e suddivisi ai fini previdenziali, assistenziali e per la maternità , sono riassunti nell tabella seguente:
Contributo Previdenza Assistenza Maternità TOTALE Intero 5.388,00 31,00 11,00 5.430,00 Doppio 10.776,00 31,00 11,00 10.818,00 Triplo 16.164,00 31,00 11,00 16.206,00 Riduzione del 33,33% 3.592,00 31,00 11,00 3.634,00 Riduzione del 50% 2.694,00 31,00 11,00 2.736,00 Riduzione dell’85% 808,00 31,00 11,00 850,00 Solidarietà 3% (dipendenti) 162,00 31,00 11,00 204,00 Solidarietà 1% (disoccupati) 54,00 31,00 11,00 96,00 Contributi ENPAF Pagamento e scadenze
I contributi di previdenza, assistenza e maternità vengono riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPA emessi dalla Banca Popolare di Sondrio che sono inviati sulla casella di posta elettronica certificata degli iscritti dall’indirizzo [email protected] entro il mese di maggio
I duplicati potranno essere scaricati nell’area riservata di Enpaf Online.
la scadenza delle tre rate è fissata al:
- 30 giugno,
- 31 luglio e
- 31 agosto.
Chi versa unicamente il contributo di solidarietà riceverà un solo avviso di pagamento con scadenza 30 giugno
ENPAF quali sono le riduzioni contributive?
- Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
- Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
- Non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.
- Pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
- Pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.
- Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.
Le domande di riduzione vanno inviate con la modulistica disponibile QUI entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.enpaf.it -
Rottamazione quinquies, cosa succede se salti una rata: quando si decade davvero?
La Rottamazione quinquies è una misura agevolativa riproposta dalla legge di Bilancio 2026 con la quale per determinate cartelle esattoriali il contribuente che aderisce non paga sanzioni e interessi ma solo il debito principale.
Vediamo cosa accade se chi ha aderito entro il 30 aprile non paga una rata o se paga in modo insufficiente o parziale rispetto al piano di rateizzazione accordato dalla Riscossione.
Rottamazione quinquies: cosa succede se salto una rata?
Domanda
Ho aderito alla Rottamazione quinquies scegliendo il pagamento rateale. Cosa succede se non pago una rata o verso un importo inferiore a quello dovuto? Perdo subito i benefici della definizione agevolata?Risposta
No, nel caso di pagamento rateale il mancato o insufficiente versamento di una sola rata non determina automaticamente la perdita della Rottamazione quinquies.La decadenza dai benefici scatta in tre casi:
- mancato o insufficiente pagamento della rata unica;
- mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive;
- mancato o insufficiente pagamento dell’ultima rata del piano.
La legge di Bilancio 2026 considera infatti inefficace la definizione agevolata quando ricorre una di queste condizioni.
Leggi anche Rottamazione quinquies: a chi spetta tolleranza fino al 5 agosto
Se salto la prima rata perdo la Rottamazione quinquies?
Nel caso in cui sia stato scelto il pagamento rateale, il mancato pagamento della prima rata, da solo, non comporta la decadenza immediata.
La perdita dei benefici si verifica soltanto quando risultano non pagate o pagate in modo insufficiente due rate, anche non consecutive, oppure quando l’omissione riguarda l’ultima rata del piano.
Questo significa che una singola rata non versata non rende immediatamente inefficace la definizione, a meno che non si tratti dell’ultima scadenza prevista.
Cosa succede se non pago la rata unica?
Per chi ha scelto di pagare tutto in un’unica soluzione, il mancato o insufficiente versamento entro la scadenza prevista comporta la perdita della Rottamazione quinquies.
La rata unica è fissata al 31 luglio 2026. Se il pagamento non viene effettuato, oppure viene eseguito solo in parte, la definizione agevolata diventa inefficace.
Cosa succede dopo la decadenza?
La decadenza fa venir meno i vantaggi della Rottamazione quinquies. In particolare:
- gli importi già pagati restano acquisiti come acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
- possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- possono proseguire le procedure esecutive già iniziate prima della domanda;
- i debiti interessati non possono più essere rateizzati secondo l’articolo 19 del DPR 602/1973.
Le somme versate, quindi, non vengono restituite, ma vengono imputate al debito residuo, che torna esigibile secondo le regole ordinarie.
Il pagamento parziale vale come rata non pagata?
Sì. Ai fini della decadenza, il versamento insufficiente è equiparato al mancato pagamento.
Di conseguenza, se il contribuente paga solo una parte dell’importo dovuto per una rata, quella scadenza viene considerata non correttamente adempiuta. La definizione diventa inefficace quando l’insufficienza riguarda la rata unica, due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata.
In sintesi: quando si perde la Rottamazione quinquies?
La Rottamazione quinquies si perde quando il contribuente:
non paga, o paga solo in parte, la rata unica;
non paga, o paga in modo insufficiente, due rate anche non consecutive;
non paga, o paga in modo insufficiente, l’ultima rata.
Una sola rata saltata durante il piano, se non è l’ultima, non determina invece la decadenza immediata.
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Contributi Ragionieri 2026: aliquote, minimi, scadenza dichiarazione
Si avvicina la scadenza del 31 luglio termine ultimo per l’invio del modello A/19 (redditi e volumi di affari prodotti nell'anno precedente) alla Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti.(v. sotto maggiori dettagli)
Si ricorda che sono obbligatoriamente iscritti :
- i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A e
- gli Esperti contabili iscritti nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la professione, anche se in pensione.
Per loro è previsto il pagamento dei contributi previdenziali: soggettivo, soggettivo supplementare, integrativo, e contributo maternità, calcolati con le aliquote specificate alle seguenti scadenze fisse:
- 16 febbraio : prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità,
- 16 aprile: seconda rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 giugno : terza rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 luglio: quarta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
- 16 ottobre sesta rata – 20% dei contributi minimi e maternità.
Le altre scadenze da ricordare:
- 16 settembre quinta rata -+ acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
- 6 dicembre: settima rata +- saldo a conguaglio “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
Vediamo di seguito in dettaglio le aliquote e le modalita di pagamento e dichiarazione
Aliquote contributive e riduzioni Cassa ragionieri 2025
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo è determinato applicando una percentuale, fissata nella misura minima del 15% e in quella massima del 25%, sul reddito netto professionale dell'anno precedente, fino ad un reddito netto professionale massimo pari per il 2026 a € 123.886,17 (Possibile comunque pagare i contributi sull'intero reddito prodotto, anche se superiore al limite)
E’ dovuto nel 2026 un contributo soggettivo minimo pari a € 3.771,10 che corrisponde ad un reddito minimo pari a € 25.140,68.
I pensionati CNPR per i quali è accertato il solo contributo minimo:
- versano il 50% dell’importo e ,
- se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo.
I nuovi iscritti al di sotto dei 38 anni di età hanno diritto alla riduzione dei contributi al 50% per un massimo di 7 anni, facendone richiesta all'indirizzo e-mail: [email protected]
Contributo soggettivo supplementare
Il contributo soggettivo supplementare è determinato applicando una percentuale pari allo 0,75% sul reddito netto professionale prodotto nell’anno precedente, con minimo di 636,00 che corrisponde ad un reddito minimo di € 84.800,00
Anche in questo caso i pensionati CNPR che esercitano la professione pagano il contributo in misura pari alla metà, mentre se dichiarano un reddito pari a zero, non versano il contributo soggettivo supplementare.
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è pari al 4%, sul volume di affari I.V.A. prodotto nell’anno precedente al netto della maggiorazione stessa.
Il contributo integrativo minimo è , per il 2026, pari a € 939,06che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 23.476,61.
ATTENZIONE : Il contributo integrativo minimo è deducibile se rimane a carico del ragioniere commercialista
Contributo di Maternità
12,00 euro anche per il 2026
Modalità di pagamento e causali contributo F24
I contributi si pagano :
- con bonifico o carta di credito tramite la piattaforma “Pago on line” presente all’interno dell’area riservata del portale web della Cassa,
- tramite modello F24 (area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero servizio Home banking della propria banca)
- o con bonifico ordinario IBAN: IT 91 A 01030 03200 000006312617. La causale deve essere così composta: codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)
Per l'incasso delle somme sono state create 8 causali:
- E075 Contributi anno corrente (indica la contribuzione dell'anno in corso);
- E076 Contributi anni precedenti (indica la contribuzione di anni precedenti);
- E077 Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati nell'anno in corso);
- E078 Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti (indica le somme dovute a titolo di oneri accessori accertati in anni precedenti);
- E079 Quote ricongiunzione, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di ricongiunzione di periodi assicurativi);
- E080 Quote riscatto, indica gli importi diversi dal primo versamento che continuerà ad essere operato con bonifico e che determina l'adesione (contiene i contributi dovuti a titolo di riscatto di periodi precedenti);
- E081 Contributi volontari (indica le somme dovute a titolo di contributi volontari e facoltativi);
- E082 Rateazioni (indica le somme dovute a seguito di concessione di una rateazione).
Il campo "codice ente" va compilato con il codice 0010. I campi CODICE SEDE, CODICE POSIZIONE, e IMPORTI A CREDITO COMPENSATI non vanno compilati.
Maggiori informazioni all'indirizzo www.cassaragionieri.it.
QUI IL FILE RIEPILOGATIVO DELLA CASSA
Tabella di riepilogo contributi e scadenze
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
CONTRIBUTO
IMPORTI iscritti non pensionati senza riduzioni
ALIQUOTA
DICHIARAZIONE
SCADENZE
Soggettivo
Minimi
Dal 15% al 25%
Modello A/19
Entro il 31/07/2023
Acconto eccedenze sul minimo entro il:
- 16/09/2026
Saldo eccedenze entro il:
- 16/12/2026.
Per i contributi minimi con rate del 20% entro il:
- 17/02/2025;
- 16/04/2025;
- 16/06/2025
- 16/07/2025
- 16/10/2025
3.771,10 euro.
Soggettivo supplementare
636,00 euro
0,75% sul reddito professionale netto
Integrativo minimo
939,06 euro
4%
Maternità
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Dichiarazione reddituale chi deve inviarla e come
La Cassa specifica che nella comunicazione devono essere indicate:
- l’aliquota percentuale scelta, fissata tra il 15% e il 25%,
- l’eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo e
- l’opzione di versare la metà del contributo.
Sono obbligatoriamente tenuti ad inviare la comunicazione gli iscritti all'Associazione, anche se pensionati.
ATTENZIONE Nel caso di decesso dell’iscritto o pensionato, l’obbligo di comunicazione fa capo agli eredi.
Non sono tenuti ad inviare la comunicazione gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione e gli iscritti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per l'invio è sufficiente accedere nell'Area Riservata del sito dell’Associazione, Sezione Richieste dispositive – Dati reddito – e inserire i dati richiesti.
ATTENZIONE Non è sanzionato l’invio oltre tale data, se effettuato comunque entro il termine della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali.
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Nuova Civis: quali documenti allegare?
Dal 13 maggio le Entrate hanno inaugurato il nuovo servizio CIVIS che a differenza del precedente consente una maggiore interlocuzione con il Fisco.
In particolare, è possibile chiedere nuovamente se la prima civis non è andata a buon fine.
In generale CIVIS è il canale di assistenza online dell’Agenzia delle entrate, disponibile nell’area riservata, che consente di gestire, in modo digitale, l’assistenza su alcune comunicazioni e atti, senza recarsi agli sportelli.
È un servizio pensato per rendere il rapporto con l’Agenzia più semplice, veloce e accessibile.
Possono utilizzare CIVIS:- i contribuenti
- gli intermediari
- i rappresentanti legali delle persone fisiche, come
- tutori
- curatori speciali
- amministratori di sostegno
- genitori di minori
- le persone di fiducia.
Civis va utilizzato da chi ricevuto:
- una comunicazione
- un avviso telematico
- una cartella di pagamento
derivanti da:
- controllo automatizzato
- liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
per chiedere assistenza direttamente online tramite il servizio CIVIS,
Nuova Civis: quali documenti allegare?
In linea generale, per chiedere assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e relative cartelle di pagamento non è necessario allegare alcun documento.
Questo perché il controllo automatizzato delle dichiarazioni viene effettuato:
- sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni già trasmesse
- utilizzando le informazioni già disponibili nell’Anagrafe tributaria.
Per fornire chiarimenti su dati o elementi non considerati o che ritieni non siano stati valutati correttamente devi utilizzare il campo “Informazioni relative alla richiesta di assistenza”, senza allegare documenti già disponibili nei sistemi dell’Agenzia.
Non vanno allegati, ad esempio:
- modelli di pagamento F24
- dichiarazioni fiscali già trasmesse all’Agenzia delle entrate.
Fanno eccezione a questa regola alcuni casi particolari, per i quali sono richiesti specifici documenti non in possesso dell’Agenzia.
Scarica qui l'infografica per scoprire gli step utili alla presentazione della domanda
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Contributi Dottori Commercialisti: scadenza mimimi 31 maggio
I contributi previdenziali annualmente dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti (in sigla CNPADC) si suddividono in:
- preiscrizione
- soggettivo
- integrativo (a carico della clientela) del 4%
- contributo di maternità.
(v. tabella sotto per minimi e massimali)
Il contributo per la preiscrizione può essere scelto tra 3 importi, annualmente rivalutati, che sono stati gia fissati per il 2026 a
- 701 euro
- 1406 euro
- 2810 euro
In caso di retrodatazione della pre-iscrizione, al contributo annuale si aggiunge un importo di Euro 30,00 per ciascuna annualità precedente l’anno di presentazione della domanda.
ATTENZIONE i contributi minimi, soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote, l’importo risulti inferiore agli stessi minimi.
A febbraio 2025 la cassa ha pubblicato una guida previdenziale aggiornata SCARICA QUI LA GUIDA
Il contributo di maternità dovuto dai commercialisti iscritti alla CNPADC per il 2025 era pari a € 74,92. Si attende la delibera e l'autorizzazione ministeriale per il 2026.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli sulla contribuzione e le relative scadenze.
Contributi soggettivi dottori commercialisti 2026
I contributi soggettivi dal 2017 al 2025 per i dottori commercialisti iscritti sono riassunti nella tabella seguente (fonte CNPADC):
Anni
Aliquota contributo soggettivo
Limite reddituale
Contributo minimo soggettivo
Aliquota Contributo integrativo
Contributo minimo integrativo
Contributo di maternità
2026 Dal 12% al 100% € 209.300,00 3.180,00 4% € 954,00 € non definito 2025 Dal 12% al 100% € 206.800,00 3.140,00 4% € 942,00 € 74,92 2024 Dal 12% al 100% € 202.700,00 € 3.075,00 4% € 923,00 € 77.09 2023 Dal 12% al 100% 186.300 2.825 4% € 848 € 74,70 2022
Dal 12% al 100%
€ 178.250
€ 2.700
4%
€ 810
€ 77,33
2021
Dal 12% al 100%
€ 177.850
€ 2.690
4%
€ 807
€ 74,56
2020
Dal 12% al 100%
€ 177.650
€ 2.685
4%
€ 806
€ 73,40
2019
Dal 12% al 100%
€ 175.700
€ 2.655
4%
€ 797
€ 75
2018
Dal 12% al 100%
€ 174.100
€ 2.630
4%
€ 789
€ 79
2017
Dal 12% al 100%
€ 173.050
€ 2.610
4%
€ 783
€ 95
Scadenze e modalità di versamento
Le scadenze prevedono che :
- entro il 31 maggio va versata la rata unica o la prima rata per i contributi soggettivo e integrativo minimi;
- entro il 31 ottobre va versata la seconda rata e il contributo di maternità.
Coloro che non intendano usufruire di tale modalità di pagamento possono utilizzare il bollettino Mav (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il servizio MCC) che sarà pubblicato nel corso del mese di maggio, nella sezione “Documenti” dell’area riservata dei “Servizi Online”.
Quindi il versamento dei contributi minimi può essere effettuato utilizzando, alternativamente:
- il servizio PCM;
L’adesione al PCM permette di effettuare il pagamento dei contributi – esclusivamente per la contribuzione dovuta per l’anno in corso – mediante la modalità SDD – SEPA DIRECT DEBIT – (addebito automatico sul c/c bancario). La data di chiusura del servizio PCM è indicata nel “Calendario contributivo”. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Servizi on line nel sito WWW.CNPDADC.IT. - i bollettini MAV disponibili nella sezione “documenti” dei servizi online;
I M.Av sono disponibili, successivamente alla chiusura del servizio PCM, nella sezione Documenti dei Servizi online e sono pagabili presso le banche, gli uffici postali e il servizio telematico MCC (per i possessori di Carta di credito Dottori Commercialisti).
Riepiloghiamo il calendario delle scadenze dei versamenti anche per le eccedenze contributive oltre i minimi e delle denunce reddituali:
anno
Termini pagamento contributi minimi
Termine comunicazione dati reddituali
Termine pagamento eccedenze contributive
2024
31/05/2025
(rata unica/1° rata minimi)31/10/2025
(2° rata minimi)01/12/2025
I dati reddituali sono comunicati tramite il servizio PCE con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo)le eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo) possono essere versate, MAV oppure SDD:
- in rata unica o prima rata entro il 20/12/2025
- oppure in 2, 3 o 4 rate (per importi complessivi pari o superiori ad € 1.000) entro il:
- 20 dicembre – rata unica/prima rata;
- 31 marzo – seconda rata
- 30 giugno – terza rata;
- 30 settembre – quarta rata