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    Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale

    Il MIMIT ha pubblicato il DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.

    In particolare, il decreto modula e destina le risorse del Fondo di cui all’art. 22, comma 1, del decreto- legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e sue successive modificazioni per gli anni dal 2026 al 2030, nonché le risorse del Fondo residue non utilizzate relative all’anno 2025, alle seguenti finalità:
    a) riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;
    b) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni;
    c) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni;
    d) riconoscimento dei contributi per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1;
    e) riconoscimento degli incentivi per gli acquisti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
    f) introduzione, a titolo sperimentale, di un programma di noleggio di autoveicoli a lungo termine a carattere sociale.

    Con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.

    Il Ministro Urso ha specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”

    Contributo all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni inquinanti)

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle piccole e medie imprese come definite nell’allegato 1 del Regolamento GBER nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato
    in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all’alimentazione del veicol
    o, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.

    I contributi di cui sopra sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
    I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio, di durata non inferiore a tre anni, sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

    La società di noleggio concede alla PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi uno sconto obbligatorio nella misura del contributo ottenuto da ripartire sui canoni mensili dovuti dalla PMI che noleggia il veicolo incentivato.

    Per il riconoscimento dei contributi, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.
    Per il riconoscimento dei contributi è inserita nell’apposito sistema informatico al momento della prenotazione dei contributi una copia dell’atto di acquisto o dell’ordine finalizzato alla stipula di un contratto di locazione o di noleggio del veicolo.
    I contributi sono corrisposti dal concessionario all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al concessionario l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.
    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione.

    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero,
    pena lo scarto dell’operazione di versamento.

    Per l’attuazione dell’intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del Fondo pari a euro 40 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 40 milioni per ciascuno degli anni da 2027 al 2029 e pari a euro 20 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità. 

    Per i veicoli di cui al presente articolo ad alimentazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV) è riservata una quota delle risorse pari al 40 per cento per ciascuno degli anni.

    Contributo acquisto veicoli nuovi categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7

    A decorrere dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
    Dalle agevolazioni precedente sono escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi.

    La proprietà del veicolo acquistato con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non può essere trasferita per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del medesimo contributo.
    Il contributo è riconosciuto nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di 15 milioni per l’anno 2030. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei medesimi anni è riservata all’acquisto di veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e.

    Contributo installazione impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle persone fisiche e giuridiche, ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1, che installano impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3, è riconosciuto un contributo fisso per l’installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano pari rispettivamente ad euro 400,00 e ad euro 800,00.
    Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione.
    Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
    Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda al decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.
    Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 4 milioni per l’anno 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 1 milione per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.

    Contributo acquisto infrastrutture per ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica utenti domestici

    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
    Per l’attuazione dell’intervento sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
    Con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

    Programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni

    E' istituito un programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000. 

    Il contratto di noleggio prevede la locazione di durata non inferiore a 36 mesi di un veicolo di categoria M1 acquistato e immatricolato in Italia, nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.

    L’utente del programma è obbligato a rottamare un veicolo di categoria M1 di classe fino a Euro 4 immatricolato in Italia, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, da almeno 12 mesi. 

    La sperimentazione del citato programma ha termine entro il 30 giugno 2030.
    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuate le modalità operative e gestionali del citato programma, nonché i rapporti intercorrenti e le modalità operative di declinazione della misura con il soggetto gestore.
    Per l’acquisto di beni e servizi essenziali per l’attuazione del programma sono destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 disponibili in conto residui 2025. Il soggetto deputato all’acquisto di tali beni e servizi è il soggetto gestore di cui al comma seguente.
    Per l’attuazione e gestione del citato programma il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), in quanto ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, nel rispetto della vigente normativa applicabile.

    Alla scadenza del contratto di noleggio e comunque al termine del periodo di sperimentazione, il
    veicolo può essere da ACI:

    a) in via preferenziale, ceduto al medesimo utente attraverso un contratto di compravendita con prezzo scontato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello risultante dalle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da parte dell’utente da sottomettere ad ACI entro 90 giorni dal termine del contratto di noleggio;
    b) in subordine, ceduto al costruttore aggiudicatario della Gara per la fornitura degli autoveicoli
    attraverso l’attivazione della opzione di “buy back” contrattualmente predefinita, ovvero ad altro
    soggetto attraverso un contratto di compravendita con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato;
    c) in caso dell’impossibilità della realizzazione di ciascuna delle due precedenti opzioni di vendita,
    ACI può alienare le autovetture anche ad un prezzo inferiore alle quotazioni medie di mercato mediante avviso pubblico.
    Gli introiti della vendita del veicolo di cui al comma precedente sono utilizzati da ACI per l’acquisto di nuove auto da impiegare ai fini del programma e/o per la copertura degli oneri di gestione operativa del programma rendicontati ed approvati dal Ministero. ACI al fine di contenere fin da subito l’importo del canone pagato dai beneficiari del Programma, considererà tali introiti come attualizzati dal primo giorno del Programma stesso.

    Allegati:
  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Tirocini: ok al Dominus dipendente di azienda

    Con la risposta al quesito PO 48/2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è tornato sul tema della funzione di dominus svolta da un iscritto all'Albo che lavora come dipendente a tempo pieno presso un'azienda privata.

     Il caso sottoposto riguardava un professionista esonerato dall'obbligo formativo per il triennio precedente, privo di partita IVA, che intende assumere la funzione di dominus per un tirocinante a sua volta dipendente a tempo pieno della medesima azienda, con mansioni di contenuto fiscale e tecnico-professionale coerenti con l'oggetto del tirocinio. Il CNDCEC, pur rimettendo la valutazione del caso concreto all'autonomia istituzionale dell'Ordine territoriale, fornisce indicazioni di carattere generale utili per l'istruttoria delle istanze di iscrizione al registro dei praticanti.

    Le norme sul tirocinio professionale dei commercialisti

    Il tirocinio professionale è disciplinato dal D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143, che lo definisce come periodo di formazione pratica obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato, da svolgersi con un criterio di assiduità non inferiore a 20 ore settimanali.

     La possibilità che la funzione di dominus sia rivestita da un professionista dipendente a tempo pieno è stata affrontata dal Consiglio Nazionale già a partire dall'informativa n. 23/2011, e ripresa più di recente nella risposta al PO 91/2023. In quella sede si è chiarito che l'attività professionale rilevante ai fini dell'assunzione della funzione di dominus non è riservata al solo esercizio in forma libero-professionale, ma può essere svolta anche alle dipendenze di una società o di un ente, purché si tratti di attività riconducibili a quelle "proprie della professione" individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005. 

    Rileva inoltre l'art. 1, comma 5, del Regolamento del tirocinio, che subordina l'assunzione della funzione di dominus al possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio, certificato dall'Ordine di appartenenza.

    Esonero riconosciuto dall’Ordine : non impedisce la funzione di dominus

    Un punto di interesse operativo della risposta  del Consiglio riguarda il trattamento dell'esonero formativo. Il CNDCEC conferma l'orientamento già espresso nella risposta al PO 83/2021, secondo cui l'obbligo di formazione continua non può considerarsi "non assolto" quando per il triennio di riferimento l'iscritto abbia beneficiato di un esonero riconosciuto dall'Ordine. 

    Ne consegue che l'esonero relativo al triennio formativo precedente non costituisce, di per sé, causa ostativa all'assunzione della funzione di dominus, a condizione che permangano gli altri requisiti previsti dal Regolamento. Resta inteso che per il triennio in corso, qualora non sussistano i presupposti per un nuovo esonero, l'iscritto dovrà assolvere regolarmente l'obbligo formativo.

    La verifica delle condizioni minime del tirocinio

     Ai fini della valutazione istruttoria delle istanze di iscrizione al registro del tirocinio, il CNDCEC suggerisce agli Ordini territoriali di acquisire dal professionista, oltre alle dichiarazioni già previste dal Regolamento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa all'inquadramento contrattuale presso l'ente o la società e alle mansioni concretamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. 

    Questo consente di verificare la coerenza tra le attività effettivamente esercitate e quelle individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005 come proprie della professione.

    Requisito Riferimento normativo Condizione richiesta
    Anzianità di iscrizione all'Albo Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Almeno 5 anni
    Formazione professionale continua Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Assolta nell'ultimo triennio, anche tramite esonero certificato dall'Ordine
    Assiduità del tirocinio D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143 Minimo 20 ore settimanali
    Coerenza delle mansioni svolte come dipendente Art. 1, D. Lgs. 139/2005 Attività riconducibili a quelle proprie della professione
    Dichiarazione sull'inquadramento presso l'azienda Art. 47, D.P.R. 445/2000 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da acquisire in sede istruttoria

    Per il tirocinante dipendente della medesima azienda in cui il dominus svolge la propria attività professionale, resta inoltre da verificare, caso per caso, se le ore di lavoro prestate alle dipendenze della società possano essere computate ai fini dello svolgimento del tirocinio, questione per la quale il CNDCEC rinvia ai criteri già indicati nell'informativa n. 23/2011.

  • Locazione immobili

    Affitti brevi e controlli: il Fisco usa i dati di alloggiati web

    Il servizio Alloggiati web della Questura è uno strumento di rilevamento delle presente nelle strutture ricettive.

    Inoltre, ai fini delle verifiche fiscali da parte delle Entrate, è uno strumento di raccolta dati da incrociare con quelli delle dichiarazioni dei redditi e delle fatture elettroniche.

    In tale ottica, il ruolo del Comercialista diventa centrale al fine di predisporre, preventivamente, una documentazione di supporto alla risposta all'eventuale arrivo di un questionario da parte del Fisco

    Vediamo in dettaglio come funziona Alloggiati web e come scaturiscono dai suoi dati eventuali questionari ADE con possibili omissioni dichiarative di redditi.

    Alloggiati web: il servizio della Questura per i dati dei presenti nelle strutture

    Il portale Alloggi web è il servizio di comunicazione dei dati degli ospiti che i titolari di strutture ricettive devono utilizzare per comunicare i presenti in struttura.

    In particoalre, come specificato sul portale, "i gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, ENTRO LE 24 ORE successive all'arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati,  le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all'arrivo stesso"

    Tali dati sono incrociati con i redditi delle strutture e in questi giorni risulta che le Entrate stanno inviando i questionari segnalando che, sulla base dei dati trasmessi attraverso il portale “Alloggiati web” relativi alla presenza degli ospiti nella loro struttura ricettiva, risulta una possibile omissione di redditi dichiarati.

    A chi possono arrivare i questionari? E il ruolo del Commercialista può essere preventivo?

    Allogiati web: l’agenzia incrocia i dati per i redditi, per chi?

    Il portale Alloggiati web riguarda:

    • gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, 
    • proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, 
    • gestori di strutture di accoglienza non convenzionali

    che secondo quanto prescritto dal TULPS sono tenuti a comunicare le generalità delle persone alloggiate. 

    Attenzione al fatto che l’obbligo riguarda chi esercita l’attività turistico-ricettiva in forma imprenditoriale tanto le persone fisiche che affittano per brevi periodi gli alloggi in forma privata, quanto chi esercita l’attività turistico ricettiva extra alberghiera in forma di attività commerciale occasionale.

    La comunicazione viene affettuata telematicamente, clicca qui:https://alloggiatiweb.poliziadistato.it

    Relativamente a tali dati le Entrate provvedono ad un incrocio dei dati e richiedono al contribuente interessato le seguenti notizie:

    • la documentazione relativa al numero degli ospiti,
    • i giorni di permanenza,
    • l’importo pagato,

    da comunicare entro 15 giorni.

    La mancata risposta è soggetta a sanzione amministrativa che da euro 250 a euro 2.000 oltre che dato più importante, potrebbe derivarne una determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Dpr. 600/73.

    Dai dati ufficiali parrebbe che l'invio dei questionari stia riguardando i casi più eclatanti in cui la dichiarazione dei redditi risulta completamente omessa dal contribuente. 

    Non dovrebbe invece essere al momento in atto l'accertamento delle eventuali incongruità tra l’ammontare del reddito dichiarato, risultante da una dichiarazione tempestivamente presentata, ed il numero di ospiti comunicato alla Questura. 

    Il ruolo attivo del commercialista per i controlli da Alloggiati web per affitti brevi

    I controlli sugli affitti brevi non devono essere interpretati come un irrigidimento dell’azione accertativa dell’Amministrazione finanziaria, ma come la naturale conseguenza di un sistema tributario sempre più fondato sull’integrazione delle informazioni e sull’utilizzo intelligente dei dati. 

    L’incrocio tra le comunicazioni trasmesse tramite Alloggiati Web, le informazioni provenienti dalle piattaforme digitali, i flussi finanziari, le dichiarazioni fiscali e gli ulteriori archivi pubblici rende oggi difficile che eventuali incongruenze rimangano invisibili. 

    Il controllo non nasce più dalla verifica in azienda, ma dall’elaborazione preventiva di indicatori di rischio che selezionano le posizioni fiscalmente più anomale.

    Il ruolo del commercialista cambia profondamente in quanto deve agire a livello preventivo oltre che al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi o della risposta a un questionario dell’Agenzia delle Entrate. 

    Diventa essenziale accompagnare l'assistito durante il amministrativo dell’attività ricettiva, costruendo procedure interne che garantiscano la costante riconciliazione tra presenze comunicate, prenotazioni, corrispettivi incassati, documentazione bancaria, commissioni degli intermediari e dati dichiarativi.

    Scarica qui il file con le principali anomali che fanno scattare un controllo.

    Inoltre clicca sul file pdf, utile check list per non dimenticare nessun passaggio ed evitare i controlli o prepararsi ad un controllo.

  • Super Ammortamento

    Transizione 5.0: quando indicare il credito in dichiarazione

    Due FAQ ADE datate 30 giugno 2026, forniscono chiarimenti in merito all'indicazione in dichiarazione dei redditi del credito d'imposta Transizione 5.0 o iperammortamento 2026

    Dubbi sono sorti sull'indicazione del credito maturato e comunicato dal GSE al beneficiario della misura. Quando va indicato in dichiarazione, per quale anno di imposta? 

    Transizione 5.0: chiarimenti per la dichiarazione

    Le Entrate hanno replicato a due casi specifici:

    1. per il credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'art. 38, D.L. n. 19/2024 gli investimenti sono stati completati nel 2025, la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno e quella di completamento nel 2026. Il GSE ha comunicato al beneficiario l'importo del credito effettivamente fruibile in compensazione mediante Mod. F24 solo nel 2026;
    2. per il credito d'imposta 5.0 di cui all'art. 8, D.L. n. 38/2026, riconosciuto a seguito dello stanziamento di nuove risorse (utilizzabile in compensazione tramite il codice tributo "7079") gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025 e la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno, mentre la comunicazione di completamento del progetto è stata inviata nel 2026. 

      Le Entrate hanno replicato rispettivamente che:

    • in tale ipotesi, il credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027 e non nel Modello Redditi 2026.  Sul punto, le istruzioni specificano che “…nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione”,
    • nella seconda casistica, poiché il GSE ha comunicato l'importo del credito spettante nel 2026, anche tale credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027.

    Pertanto ai fini dell'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi è rilevante il momento in cui il GSE comunica al beneficiario l'importo del credito effettivamente utilizzabile in compensazione mediante Mod. F24, e non la data di completamento degli investimenti o quella di trasmissione delle comunicazioni previste dalla disciplina agevolativa.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Global minimum tax: chiarimenti sulla dichiarazione

    L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, ha istituito una imposizione integrativa prelevata attraverso: 

    • l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo    
    • l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi
    • l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

    L’articolo 53 del d.lgs. n. 209 del 2023 prevede la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale. 

    Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 7 novembre 2025 sono state stabilite le modalità per gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte dovute in Italia. 

    A proposito di gloobal minim tax le Entrata hanno pubblicato il 26 giugno dei chiarimenti con FAQ, vediamoli.

    Global minim tax: istruzioni per il frontespizio della dichiarazione

    Si consideri un’impresa localizzata in Italia appartenente al gruppo A che, nel corso del 2024, viene acquisita dal gruppo B. L’esercizio di riferimento di entrambi i gruppi è coincidente con l’anno solare. L’impresa è l’unica entità localizzata in Italia appartenente ai gruppi interessati e, pertanto, non è possibile individuare un diverso soggetto dichiarante. Ai fini dell’imposta minima nazionale, l’impresa è tenuta a presentare due dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 53 del d.lgs., una per ciascun gruppo di appartenenza. In tale fattispecie, quale esercizio di riferimento deve essere indicato nel frontespizio delle dichiarazioni fiscali?                  

    Nel caso rappresentato, ai fini della compilazione del frontespizio, si ritiene che in ciascuna delle due dichiarazioni fiscali debba essere indicato quale esercizio di riferimento quello del gruppo di appartenenza, ossia il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche qualora l’impresa abbia fatto parte di ciascun gruppo per una sola frazione dell’esercizio.
     Pertanto, il “passaggio” dell’impresa da un gruppo a un altro nel corso dell’anno non comporta l’indicazione di periodi infrannuali nel frontespizio della dichiarazione fiscale

    Global minimum tax: in dicazione del codice fiscale

    Nel caso di un fondo di diritto italiano qualificabile come “impresa”, già gestito da una SGR italiana e chiuso/liquidato nel corso del 2025, si chiede se, in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale al fondo ai fini degli adempimenti connessi alla Global Minimum Tax, sia consentito indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale della SGR in luogo di quello del fondo. Si rappresenta, al riguardo, che nella dichiarazione fiscale non devono essere indicati altri fondi gestiti dalla medesima SGR.

    In un’ottica di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, tenuto conto che il fondo ha cessato di esistere nel corso del 2025 e che nella dichiarazione fiscale non devono essere indicati altri fondi gestiti dalla medesima SGR, si ritiene ammissibile indicare il codice fiscale della SGR in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale al fondo. In tal caso, nel campo “Denominazione” va riportata la denominazione del fondo e non quella della SGR.

    Resta fermo che tale modalità di compilazione non può essere adottata qualora i fondi interessati siano più di uno, in quanto nei quadri B ed E il medesimo codice fiscale può essere associato ad una sola entità.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus centri estivi: Linee guida e risorse 2026

    Il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha pubblicato in data 30 giugno le linee guida per i fondi per le attività socio-educative 2026.

    In dettaglio il documento al punto 8 specifica la possibilità  per le famiglie i cui figli frequentano i centri estivi un bonus direttamente dai comuni che hanno presentato domanda in base alle risorse stanziate.

    Bonus centri estivi: arrivano le regole e le risorse

    Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato le Linee guida sulle spese ammissibili relative al Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per il 2026 (articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

    Il documento, segue altri due provvedimenti sul tema:

    • il Decreto ministeriale dell’8 maggio 2026,
    • il Decreto dipartimentale del 17 giugno 2026, 

    e chiarisce le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni.

    Inoltre esso introduce le istruzioni operative per la generazione del Codice unico di progetto (CUP) tramite il template dedicato n. 2606001, cui si rimanda per approfondimento.

    Relativamente ai centri estivi il in documento al punto 8 specifica relativamente al rimborso alle famiglie: sono ammessi rimborsi dai comuni alle famiglie i cui figli minori abbiano frequentato i servizi socioeducativi territoriali pubblici o privati, nel periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026, sulla base della documentazione giustificativa definita o richiesta dalla pertinente delibera di Giunta;

    Lo stanziamento del Governo pari a circa 69 milioni, è destinato ai comuni che entro la fine di maggio hanno presentato domanda, con l’obiettivo di potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri ricreativi e dei centri estivi per i minori di età compresa tra 0 e 17 anni.

    Lelinee guida appunto mettono in risalto la novità di rilievo cioè la possibilità per le amministrazioni locali di erogare rimborsi diretti alle famiglie.

    I comuni beneficiari delle risorse statali possono predisporre rimborsi per le spese sostenute per la frequenza dei figli di centri estivi o servizi socio-educativi, sia pubblici che privati, con regole operative stabilite dagli stessi enti locali.

    Per gli interessati quindi al bonus centri estivi 2026, attenzione a monitorare i siti istituzionali del proprio territorio, sia per conoscere le opportunità messe in campo che per la successiva erogazione del contributo, ove previsto.

    Il pagamento sarà in ogni caso subordinato alla presentazione di una specifica domanda e della documentazione giustificativa (ricevute, fatture, attestazioni di pagamento) definita e richiesta dalle specifiche delibere di Giunta di ciascun Comune.

  • Adempimenti Iva

    Tax free shopping: istruzioini per gli intermediari

    La Legge di Bilancio 2026  ha introdotto la validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA.

    Si tratta di una procedura semplificata per richiedere il rimborso dell’IVA nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.

    Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e monopoli n. 248879/2026 si da attuazione alla novità.

    Inoltre sempre ADM in data 26 giugno con avviso ha pubblicato le regole operative con le istruzioni operative per l’attuazione della nuova procedura di validazione unica delle fatture. 

    Le indicazioni sono rivolte agli operatori che svolgono attività di intermediazione nei rimborsi dell’Iva relativa agli acquisti effettuati in Italia da viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea. 

    Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA: tutte le regole

    La Legge di Bilancio 2026 ha demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. 

    Inoltre estende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
    In particolare, si interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.
    Al comma 1, la disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016. 

    Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale. 

    La disposizione prevede altresì che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario.
    Il comma 2 sostituisce, nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell’operazione.

    Ricordiamo che l’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. 

    Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
    L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

    Dal 1° luglio 2026 è possibile validare in maniera unitaria, presso gli intermediari operanti nel tax refund, più fatture elettroniche tax-free emesse verso uno stesso cessionario

    Con determinazione direttoriale 248879 del 28 aprile 2026, pubblicata a maggio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dato così attuazione all’articolo 1, comma 934 della legge di Bilancio 2026. 

    Per ottenere il rimborso dell’Iva documentata con l’emissione di una fattura tax-free il turista extra-Ue deve preoccuparsi di ottenere il visto uscire doganale elettronico.

    A tal fine deve presentare ogni fattura in maniera separata oppure, se si usano direttamente gli sportelli doganali o l’app VatRefund, può chiedere il rimborso in maniera unitaria su tutte le fatture di acquisto, non essendoci un problema di condivisione di dati commerciali tra intermediari privati concorrenti. 

    La nuova procedura permetterà invece ora di richiedere, anche presso le società di refund, una validazione unica presentando, una sola volta, tutte le fatture intestate allo stesso acquirente contestualmente all’uscita dal territorio doganale.

    Il 26 giugno con Avviso di ADM si attiva la procedura, vediamo i dettagli.

    Validazione Unica tax free shopping: come fare dal 1° luglio

    L’avviso del 26 giugno pubblicato sul sito delle Dogane, segue la Determinazione direttoriale dell’Adm di aprile pubblicata a maggio, adottata di concerto con l’Agenzia delle entrate, in attuazione della procedura semplificata di accesso al trattamento di favore introdotta dalla legge di bilancio 2026.
    Per utilizzare il modello di validazione unica, gli intermediari che operano sulla piattaforma Otello 2.0 devono presentare una specifica domanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: [email protected]

    La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante oppure da un soggetto dotato dei necessari poteri di firma e rappresentanza.

    Nella domanda devono essere indicati anche la denominazione e la partita Iva degli altri intermediari con i quali sia stato preventivamente concluso un accordo di mutua validazione. 

    L’adesione si basa su una logica collaborativa che consente ai diversi operatori di condividere le informazioni necessarie per la gestione delle pratiche di rimborso e per la consultazione delle fatture emesse nell’ambito di reti commerciali differenti.
    Ciascun intermediario presenta autonomamente la propria domanda per l’abilitazione delle funzionalità informatiche di Otello 2.0 che rendono possibile la consultazione e la lavorazione delle fatture gestite da soggetti diversi da quelli appartenenti alla propria rete commerciale.

    La richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione che attesti l’aggiornamento delle informative privacy e delle relative autorizzazioni al trattamento dei dati da parte dell’intermediario e dei cedenti coinvolti. 

    Tali documenti devono prevedere espressamente la comunicazione, la condivisione e il trattamento delle informazioni relative alle operazioni commerciali da parte degli altri intermediari aderenti al sistema, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei dati personali.

    Allegati: