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Diritto Camerale 2026: il MIMIT pubblica le maggiorazioni del 20%
Con la Nota n 9347 del 16 gennaio il MIMIT aveva conferma gli importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026 rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.
Il 28 aprile il MIMIT ha però ha pubblicato le maggiorazione del 20% con il Decreto 17 marzo 2026.
Ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, si autorizza l’incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nel medesimo allegato.
Vediamo il riepilogo delle regole per il pagamento del diritto camerale in base alla nota del 16 gennaio e in base a quanto approvato come maggiorazione dal Miistero.Diritto Camerale 2026: importi invariati, ma attenzione alle successive maggiorazioni
La Nota n 9347 del 16 gennaio del MIMIT ha confermato anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025.
Ricordiamo che il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che varia al variare:
- della natura giuridica del soggetto,
- della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA
- per alcun i contribuenti, al variare del fatturato annuo.
Diritto Camerale 2026: ricordiamo le regole generali
Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.
La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:
- del 35% per l’anno 2015;
- del 40% per l’anno 2016;
- del 50% a decorrere dall’anno 2017.
In attuazione di ciò è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.
Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017.
Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.
Diritto camerale 2026 con anche le maggiorazioni approvate
Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026 ma occorre verificare la tabella Allegato A del MIMIT con le maggiorazioni del 20% approvate successivamente alla nota del 16 gennaio (DM MIMIT 17 marzo 2026 con maggiorazioni)
Tipologia di impresa e quindi di versamento Diritto camerale 2026 Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli):
- euro 44,00 per la sede;
- euro 8,80 per ciascuna unità locale.
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale
Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria Società semplici non agricole:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Società semplici agricole:
- euro 50,00 per la sede;
- euro 10,00 per ciascuna unità locale.
Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96:
- euro 100,00 per la sede;
- euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali. Imprese con sede principale all’estero Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.
In data 28 aprile il MIMIT ha pubblicato il DM 17 marzo con le maggiorazioni per le camere di commercio previste nell'Allegato A.
In sintesi per il triennio 2026, 2027 e 2028, per tutte le Camere di Commercio elencate è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
A seuigto dell’incremento, ad esempio, gli imprenditori individuali iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese versano un tributo pari a 120 euro invece di 100, mentre quelli iscritti nella sezione speciale versano 53 euro invece di 44.
Allegati: -
Quote dematerializzate PMI: cosa cambia dal 29 aprile
La riforma del TUF prevede tra le altre novità per la dematerializzazione delle SRl PMI.
In proposito ricordiamo che è andato in GU n 86 del 14 aprile il Decreto Legislativo n 47/2026 di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.
In sintesi la riforma con la dematerializzazione delle quote delle PMI introduce benefici concreti per le SRL con le caratteristiche di PMI:
- meno spese notarili e amministrative,
- velocità nei trasferimenti: operazioni digitali e immediate,
- maggiore liquidità: quote più facilmente negoziabili,
- attrattività per investitori: accesso facilitato a capitali (crowdfunding, private equity)
- allineamento alle Spa: gestione più moderna e competitiva
Vediamo in dettaglio cosa cambia.
Quote dematerializzate PMI: strumenti simili a quelle delle soc di capitali
Il legislatore ha scelto di intervenire in modo mirato sulle Srl che possiedono i requisiti di PMI, ossia quelle con:
- meno di 250 dipendenti,
- fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro oppure attivo sotto i 43 milioni.
La facoltà di dematerializzare le quote è riservata alle Srl PMI, mentre le Srl ordinarie continuano ad essere soggette alla disciplina classica del codice civile, richiedendo l'atto notarile o la firma digitale del commercialista per il trasferimento delle quote.
Dato che, dai dati ufficiali, le Srl PMI rappresentano di molto il tessuto produttivo italiano, la riforma introduce strumenti tipici delle Spa, per queste tipologie specifiche di srl:
- maggiore circolazione delle partecipazioni,
- apertura a investitori esterni,
- utilizzo di strumenti finanziari più evoluti.
La dematerializzazione delle quote è facoltativa e richiede una condizione essenziale, ossia le quote devono essere:
- di eguale valore,
- con uguali diritti.
Si parla quindi di quote standardizzate, organizzate eventualmente in categorie omogenee.
Le quote dematerializzate sono inserite in un sistema di gestione accentrata e la loro titolarità è registrata tramite scritture contabili e intermediari autorizzati.
Uno degli aspetti più rilevanti è il superamento dell’atto notarile per ogni cessione di quote:
- il trasferimento avviene tramite registrazione contabile,
- i passaggi sono più rapidi e meno costosi.
Dematerializzazione quote SRL PMI: vantaggi operativi con il nuovo TUF
Per le Srl PMI che adottano la dematerializzazione torna l’obbligo del libro soci, con funzione informativa e di tracciabilità
Esso non ha più funzione di legittimazione, sostituita dalle comunicazioni degli intermediari.
Il trasferimento avviene:
- tramite giroconto tra intermediari,
- senza atto notarile,
- con comunicazione al sistema accentrato.
Inoltre ai sensi dell’art. 83-sexies TUF, il socio:
- non deve essere iscritto al Registro imprese,
- partecipa esibendo la comunicazione dell’intermediario.
Le Srl PMI possono emettere quote senza valore nominale, con importanti vantaggi quali una maggiore flessibilità nelle operazioni sul capitale; la possibilità di emettere nuove quote senza modificare lo statuto, la gestione più semplice di aumenti e riduzioni
Ai fini del Registro imprese, si utilizza un valore nominale implicito, calcolato come:
- capitale sociale / numero di quote,
questo consente di mantenere coerenza con la modulistica esistente.
Leggi qui il Dlgs n 47/2026 con tutte le altre novità.
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ISA 2026: modifiche per l’anno d’imposta 2025
Pubblicato in GU n 96 del 27 aprile il Decreto MEF con Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2025.
Il Decreto di sette articoli oltre allegati in base all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, approva le modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale in vigore per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilita', rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attivita' di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
ISA 2026: approvate le modifiche congiunturali
In particolare, la metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 4, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dal nuovo scenario economico determinato dalle tensioni geopolitiche, dall'andamento dei prezzi dell'energia e dai tassi di interesse.
Gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, delle situazioni di differente vantaggio o svantaggio competitivo in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.
Gli indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2. -
Dichiarazione precompilata 2026: regole e calendario
Dal prossimo 30 aprile parte la precompilata 2026 anno di imposta 2025 per il Modello 730.
Le regole da conoscere sono state stabilite dal Provvedimento n 121879 del 28 aprile.
Dal 14 maggio sarà possibile inviare il proprio 730, con o senza apportare modifiche o integrazioni.
La scadenza per l’invio anche quest’anno è il 30 settembre.
Tra le principali novità vi è quella dei contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.
730 precompilato cosa contiene
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:
FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente
QUADRO A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica – Locazioni brevi
QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica
QUADRO D – Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE
QUADRO E – Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
QUADRO M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica
730 precompilato come accedere
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:- un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- CIE – Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.
In linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".
Nella sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell’anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l’intero periodo d’imposta;
- l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.
Precompilata 2026: il calendario per 730 e Redditi PF
A partire dal 2026, la dichiarazione precompilata sarà visualizzabile con differenti tempistiche per il modello 730 e il modello Redditi PF
Il decreto “Correttivo bis” (articolo 4 del Dlgs n. 81/2025), da quest’anno sposta al 30 aprile, la scadenza per l’invio delle Certificazioni uniche di lavoro autonomo: di conseguenza, per consentire l’utilizzo dei dati delle Cu, si sposta in avanti anche la data per la consultazione del modello Redditi PF precompilato, che sarà online a disposizione degli utenti dal 20 maggio.
Dal successivo 27 maggio sarà possibile effettuare l’invio.
L’ultimo giorno per il click finale sarà lunedì 2 novembre 2026 poichè il 31 ottobre cade di sabato.
Consulta Provvedimento n 121879 del 28 aprile con anche le regole per delegare persone di fiduca.
A seguito della differenziazione delle scadenze in base ai modelli, il calendario della Precompilata 2026 è il seguente:
Allegati:Dichiarazione 730/2026 anno di imposta 2025
30 aprile
accesso e visualizzazione dei dati
14 maggio
modifica e/o integrazione e invio
22 giugno
ultimo giorno per annullare un 730 già inviato tramite applicativo web
30 settembre
termine ultimo per l’invio
Dichiarazione Redditi PF/2026 anno di imposta 2025
20 maggio
accesso, visualizzazione dei dati, modifica e/o integrazione
27 maggio
invio
26 giugno
ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web in presenza di un F24
15 ottobre
ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web senza F24
2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)
ultimo giorno per l’invio
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Certificatori TCF: dal 28 aprile i corsi del CNDCEC
Il CNDCEC informa del fatto che dal 28 aprile saranno disponibili i corsi per certificatori TCF.
In particolare si tratta dei corsi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212, vediamo i dettagli.
Certificatori TCF: al via i corsi del CNDCEC
Come specificato dal comuicato dei Commercialisti, i percorsi formativi sono suddivisi in tre moduli, aventi ad oggetto le seguenti materie:
a) Sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (40 ore);
b) Principi contabili (20 ore);
c) Diritto tributario (20 ore).
Prima di procedere all'acquisto di ciascun modulo, si dovrà verificare la sussistenza di una delle fattispecie di esonero parziale previste dal p. 5 del Protocollo d’intesa, sottoscritto l’11 aprile 2025, tra Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle Entrate
Viene precisato infatti che non è previsto il rimborso dei moduli acquistati e non fruiti.
I corsi potranno essere seguiti da remoto on demand, accedendo alla Piattaforma preposta.
Accedi qui al sito del CNDCEC per ulteriori informazioni.
Si ricorda che tutti i requisiti per essere iscritti all’Elenco sono contenuti nel Regolamento recante le
disposizioni sul funzionamento dell’Elenco degli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili abilitati alla certificazione del TCF.
I corsi sono accreditati anche ai fini della FPC, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento FPC, pertanto, i crediti formativi si riterranno acquisiti solo se i test di verifica saranno superati con esito positivo. Infine, si evidenzia che i CFP maturati saranno a valere nell’anno di superamento del test, a prescindere dall’anno di fruizione del corso.
In data 27 aprile il CNDCEC ha pubblicato ulteriori precisazioni utili alle domande.
In particolare, viene precisato che:
- dal 28 aprile è aperto lo spazio iscrizioni al link www.cndcec.labolearn.com;
- coloro che non abbiano presentato domanda di preiscrizione, possono iscriversi;
- l'iscrzione al lik su indicato è obbligatoria anche per i pre-iscritti,
- non c'è una termine di scadenza per le iscrizioni,
- la fruibilità dei corsi è da remoto on demand e non ci sono sessioni di lezioni in diretta streaming;
- i corsi sono destinati a coloro i quali non possono usufruire delle fattispecie di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi abilitanti.
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TUF Testo Unico Finanze: in vigore dal 29 aprile
Entra in vigore il 29 aprile il contenuto del Decreto legislativo n 47/2026 pubblicato in GU n 86 del 14 aprile scorso.
Il decreto reca la riforma del TUF testo unico delle finanze con diverse importanti novità.
Nuovo TUF in vigore dal 29 aprile, sintesi delle novità
Il nuovo TUF in vigore dal 29 aprile contine una riforma organica e alcune norme del codice civile in materia di società di capitali.
Si vuole allineare il TUF al quadro europeo dell’Unione bancaria, riducendo sovrapposizioni e rendendo più efficiente il processo di autorizzazione e vigilanza.
In particolare si tratta della conclusione del percorso avviato con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali).
Ora si tratterà di attendere i regolamenti attuativi che Consob e Banca d'Italia sono chiamate ad adottare, interpretando le norme.
In sintesi la riforma si muove su quattro direttrici principali:
- competitività dei mercati e l'accesso delle PMI alla quotazione;
- governance delle società quotate;
- riassetto della vigilanza tra Consob e Banca d'Italia;
- introduzione di nuovi istituti, tra cui la società di partenariato.
Dando alcuni dettagli la riforma contiene la razionalizzazione delle categorie di OICR, ridefinendo Sicav e Sicaf secondo la distinzione tra gestione interna/esterna e tra gestori autorizzati e sotto soglia.
Inotrle introduce la società di partenariato, OICR chiuso in forma di S.a.p.A., destinato a convogliare capitali verso private equity e venture capital.
Viene rafforzato il sistema dei controlli, con maggiore coinvolgimento di Banca d’Italia e BCE.
Più in dettaglio la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo n 58/2026 relativamente ai controlli prevede un rafforzamento del ruolo della Banca d’Italia e della BCE in diversi procedimenti autorizzativi.
Occorre dire che la riforma ha ottenuto il benestare di Banca d'Italia che all'ANSA tramite il capo dipartimento vigilanzia bancaria e finanziaria Siani in audizione alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato sul decreto legislativo in attuazione della delega della Legge Capitali ha dchiarato "un passaggio importante per favorire l'espansione del mercato dei capitali in Italia".
sottolinenando il livello "molto basso" di capitalizzazione di Borsa delle società italiane negoziate rispetto al Pil.
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Bonus allarmi 2026: cos’è e quando spetta
La guida delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie, aggiornata a febbraio 2026, contiene tra le altre, informazioni sul bonus allarmi.
E' bene precisare che non esiste un "bonus sicurezza" ma è una agevolazione contenuta nel bonus ristrutturazioni.
Si tratta cioè di interventi agevolabili con il bonus per le ristrutturazioni della casa, aggiornato con le aliquote della Legge di Bilancio 2026. Vediamo tutti i dettagli.
Bonus allarmi 2026: che cos’è e quando spetta
La guida ADE contiene chiarimenti su tutte le regole relative al bonus ristrutturazioni 2026.
Come è noto si tratta della detrazione spettante a chi, a certe condizioni, ristruttura l'abitazione principale.
Questa agevolazione spetta a:
- proprietari e nudi proprietari;
- usufruttuari;
- inquilini che decidono di migliorare la sicurezza dell’appartamento;
- comodatari;
- soci di cooperative;
- imprenditori individuali, per immobili che non sono beni strumentali;
- conviventi e familiari che vivono stabilmente nell’immobile,
sottoposto a ristrutturazione.
La detrazione spetta anche a chi effettua lavori di miglioramento per la sicurezza della propria abitazione, a condizione che le fatture e i bonifici siano intestati a chi richiede la detrazione e nel rispetto delle altre condizioni previste.
Come chiarito dalla guida ADE 2026 tale agevolazione riguarda anche interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.Attenzione al fatto che non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
A titolo esemplificativo, rientrano nel bonus allarmi queste misure:- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici,
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione,
- porte blindate o rinforzate,
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini,
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti,
- apposizione di saracinesche,
- tapparelle metalliche con bloccaggi,
- vetri antisfondamento,
- casseforti a muro,
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati,
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Bonus allarmi nel 730/2026: sintesi delle regole
Come evidenziato dalle istruzioni del Modello 730/2026 le detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento.
La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il bonus allarmi di cui si tratta rientra appunto tra le spese relative al recupero del patrimonio edilizio.
Sinteticamente nelle spese di ristrutturazione degli immobili rientrano anche ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici