• IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Dichiarazione TARI: novità per presentazione e sanzioni

    E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto il Decreto Legislativo n. 147/2026 con Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale 

    Nel decreto tra le altre novità figura l'articolo 28 rubricato Modifica in materia di tariffa sui rifiuti che introduce novità per la TARI, vediamo di cosa si tratta.

    Dichiarazione TARI: novità dal decreto sul federalismo

    In particolare, la dichiarazione TARI andrà trasmessa entro 90 giorni dal possesso o detenzione di locali o aree soggette alla imposta e entro lo stesso termine andrà trasmessa la dichiarazione in caso di modifiche.

    In particolare, in ragione della Delibera ARERA n 15/2022, sono ridotti i termini della dichiarazione.

    La Dichiarazione va trasmessa entro 90 giorni dal possesso, dalla detenzione o dalle modifiche intervenute.

    I soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione TARI al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione ed avrà effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino nuove circostanze da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

    Qualora ci fossero modifiche la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette.

    Relativamente alla tariffa, viene inserita una novità e in particolare: Le utenze non domestiche che producono e
    conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la
    scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo

    Sanzione per omessa Dichiarazioni TARI

    Relativamente alle sanzioni per l'omessa dichiarazione TARI, l’art. 12 comma 6 del DLgs. 147/2026 stabilisce che:

    • l’omessa presentazione della dichiarazione TARI sconta una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
    • l’infedele dichiarazione TARI sconta una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

    La novità decorre dal 1 gennaio 2027, mentre per le violazioni dichiarative commesse entro il 31 dicembre 2026 per l’omessa presentazione della dichiarazione TARI vige una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione TARI si applica una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

  • IMU e IVIE

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    Il Decreto Legislativo n. 147/2026 in vigore dal 12 agosto e già noto come Decreto Federalismo fiscale, reca una ulteriore novità per l'IMU imposta municipale propria.

    Per la novità sulla dichiarazione IMU leggi anche: Dichiarazione IMU: diventa solo online, cosa cambia e a cosa prestare attenzione.

    In particolare si dispongono delle novità per l'assoggettamento IMU per gli immobili con rendita impugnata.

    Vediamo tutti i dettagli della disciplina appena varata con riferimento alle fattispecie interessate dalla novità.

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    In particolare, con l'art 32 del decreto, in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006,  n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia  delle  entrate,  il  comune  accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di  cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla  data di  presentazione  degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza  che  decide  la controversia  catastale,  con la  sola applicazione degli interessi legali.

    Entro  gli  stessi  termini,  è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e  non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data  di presentazione dell'istanza.          

    IMU e rendita catastale impugnata: interessi legali e niente sanzioni

    Può essere utile evidenziare che per gli interessi dovuti sulla maggiore IMU:

    • se la controversia catastale si conclude definitivamente con una sentenza che accoglie solo in parte il ricorso del contribuente, fissando una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia ma superiore a quella proposta, il contribuente deve versare l’eventuale differenza IMU con l’applicazione dei soli interessi al tasso legale e senza sanzioni;
    • se il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata viene annullata, il contribuente può chiedere al Comune la restituzione della maggiore IMU versata e non dovuta, oltre agli interessi, verosimilmente calcolati nella stessa misura legale.

  • Accertamento e controlli

    Accertamento annullato: il Fisco può rifarlo. La Cassazione chiarisce quando è possibile

    L’Amministrazione finanziaria può annullare in autotutela un avviso di accertamento durante il processo e successivamente emetterne uno nuovo. 

    Ma ci sono due condizioni decisive: 

    1. non deve essere scaduto il termine per l’accertamento 
    2. sul precedente atto non deve essersi formato un giudicato

    È quanto emerge dall’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026 della Corte di Cassazione.

    Un avviso di accertamento viziato può essere annullato dall’Amministrazione finanziaria anche mentre è ancora in corso il giudizio e può essere successivamente sostituito con un nuovo provvedimento.

    L’annullamento in autotutela del primo atto determina infatti la cessazione della materia del contendere, ma questo non significa che la precedente decisione del giudice diventi automaticamente definitiva sulla pretesa tributaria.

    È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassata con rinvio la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.

    Accertamento annullato e rifatto: il caso esaminato dalla Cassazione

    La controversia trae origine dal classamento di un immobile adibito ad abitazione principale.

    I proprietari avevano presentato tramite procedura Docfa una proposta di classamento dell'immobile nella categoria catastale A/7. L'Agenzia delle entrate aveva però rettificato il classamento, attribuendo la categoria A/1 e una rendita catastale più elevata rispetto a quella proposta.

    I contribuenti avevano quindi impugnato il primo avviso, ottenendone l'annullamento per carenza di motivazione.

    L'Agenzia aveva presentato appello contro la decisione ma, mentre il giudizio era ancora pendente, aveva deciso di intervenire in autotutela, annullando l'atto originario.

    Il processo relativo al primo avviso si era così concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Successivamente, però, l'Amministrazione aveva emesso un nuovo avviso di accertamento, eliminando il vizio di motivazione presente nel precedente provvedimento.

    Il nuovo avviso viene nuovamente impugnato

    Anche il secondo accertamento è stato contestato dai contribuenti.

    Secondo il giudice di primo grado, il nuovo atto non poteva essere considerato legittimo perché, dopo l'estinzione del precedente giudizio di appello, si sarebbe formato un giudicato.

    Una conclusione condivisa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, secondo la quale la cessazione della materia del contendere aveva reso definitiva la precedente sentenza che aveva annullato l'accertamento per carenza di motivazione.

    L'Agenzia delle entrate ha portato la questione davanti alla Cassazione, sostenendo invece che non si fosse formato alcun giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa tributaria.

    Il primo atto, infatti, era stato annullato per un vizio relativo alla motivazione e non perché fosse stata accertata nel merito l'infondatezza della pretesa fiscale.

    Autotutela anche durante il processo: cosa dice la Cassazione

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ribaltando la decisione dei giudici toscani.

    Richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale e, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 30051 del 2024, la Cassazione ha ricordato che il potere di autotutela tributaria trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva, buon andamento e legalità dell'azione amministrativa.

    Da questi principi deriva la possibilità per l'Amministrazione di annullare un atto impositivo viziato e sostituirlo con un nuovo provvedimento, sia quando il vizio ha natura formale sia quando ha natura sostanziale.

    Il nuovo atto può contenere anche una maggiore pretesa tributaria, purché siano rispettate due condizioni fondamentali: il potere di accertamento non deve essere decaduto e sull'atto originario non deve essere intervenuta una sentenza passata in giudicato.

    L'autotutela sostitutiva, inoltre, può essere esercitata anche mentre il processo è ancora in corso.

    Cessazione della materia del contendere: perché non si forma automaticamente il giudicato

    È proprio questo uno dei passaggi centrali della pronuncia.

    Quando l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto oggetto della controversia, viene meno l'interesse delle parti a proseguire il processo. Il giudizio può quindi estinguersi per cessazione della materia del contendere.

    Ciò può accadere in qualsiasi fase processuale, dal primo grado fino all'appello e al giudizio davanti alla Cassazione.

    Ma l'estinzione del processo non equivale a una conferma della sentenza precedentemente impugnata e, soprattutto, non determina automaticamente la formazione di un giudicato sostanziale sul rapporto tributario.

    Nel caso esaminato, la sentenza di primo grado era stata impugnata dall'Agenzia e l'annullamento in autotutela era intervenuto prima che l'appello fosse definito.

    Per la Cassazione, quindi, non poteva considerarsi consolidata una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa fiscale.

    Quando il Fisco può emettere un nuovo accertamento

    Il principio che emerge dall'ordinanza assume particolare importanza per i contribuenti che si trovano a contestare un atto dell'Amministrazione finanziaria.

    L'annullamento in autotutela dell'accertamento durante il processo non impedisce di per sé al Fisco di emettere un nuovo atto.

    L'Amministrazione conserva questa possibilità finché non è decorso il termine previsto per esercitare il potere di accertamento e finché sull'atto originario non è intervenuta una sentenza passata in giudicato.

    Nel caso affrontato dalla Cassazione, inoltre, il primo accertamento era stato annullato per un problema di motivazione e non in seguito a una decisione definitiva che avesse escluso nel merito la fondatezza della pretesa fiscale.

    La conclusione della Suprema Corte è stata quindi quella di cassare la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto PNRR 2026 convertito: le novità della Legge 152

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 7 agosto 2026 n. 152, di conversione del DL n. 107/2026. 

    Tra le principali misure: rinvio al 1° ottobre del contributo sui piccoli pacchi extra UE, oltre un miliardo per nuovi strumenti PNRR, novità per incentivi alle imprese, turismo, appalti e contabilità delle PA.

    Il provvedimento interviene su un ventaglio molto ampio di materie: PNRR, incentivi alle imprese, energia, turismo, appalti pubblici, infrastrutture, contabilità delle amministrazioni pubbliche, cultura e coesione territoriale.

    Il testo definitivo contiene interventi direttamente rilevanti per imprese, professionisti ed enti pubblici, dalla riprogrammazione delle risorse PNRR alla revisione del sistema degli incentivi, fino al nuovo assetto della contabilità pubblica.

    Tassa sui pacchi extra UE rinviata al 1° ottobre 2026

    Tra le disposizioni di maggiore interesse per imprese e operatori dell'e-commerce figura il differimento dell'applicazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 126, della Legge n. 199/2025.

    L'articolo 15 del decreto convertito modifica infatti l'articolo 5, comma 1, del DL n. 38/2026, sostituendo la data del 1° luglio 2026 con quella del 1° ottobre 2026. Per il differimento sono quantificati oneri pari a 61,25 milioni di euro per il 2026.

    Si tratta del contributo amministrativo di 2 euro sulle spedizioni provenienti da Paesi extra UE di valore non superiore a 150 euro, introdotto dalla legge di Bilancio 2026.

    Pertanto, per effetto del DL n. 107/2026 come convertito, la sua applicazione è differita al 1° ottobre 2026.

    Leggi anche Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga per il riepilogo delle regole.

    PNRR: oltre un miliardo per acqua, rinnovabili, PMI ed edilizia pubblica

    Una delle novità più rilevanti introdotte durante l'iter di conversione è contenuta nell'articolo 13-bis, dedicato al potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR.

    In relazione alla proposta italiana di riprogrammazione del Piano vengono incrementate le risorse destinate a quattro investimenti:

    • 576,29 milioni di euro per gli investimenti nelle infrastrutture idriche;
    • 246 milioni di euro per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo;
    • 31,65 milioni di euro per il sostegno all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI;
    • 200 milioni di euro per lo strumento finanziario destinato all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica.

    Nelle more della decisione formale del Consiglio UE sulla riprogrammazione, amministrazioni e soggetti attuatori possono già procedere agli adempimenti propedeutici al raggiungimento degli obiettivi PNRR. Se la riprogrammazione non fosse approvata o venisse modificata, dovranno essere adeguati gli atti adottati, compreso l'eventuale recupero delle risorse trasferite.

    Per l'investimento relativo all'efficientamento energetico dell'ERP viene inoltre disposto il trasferimento al GSE delle risorse precedentemente attribuite a Cassa depositi e prestiti e non ancora utilizzate.

    Incentivi alle imprese: cambia il Codice degli incentivi

    Con il nuovo articolo 13-ter vengono apportate modifiche al Codice degli incentivi, D.Lgs. n. 184/2025, per il conseguimento degli obiettivi della riforma PNRR.

    Tra le novità viene rafforzata la valutazione degli incentivi pubblici, che dovrà prendere in considerazione anche eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle agevolazioni.

    La programmazione dovrà inoltre essere orientata alla loro razionalizzazione e potrà avvalersi del sistema Incentivi Italia.

    Nella relazione sullo stato degli interventi di sostegno alle attività economiche dovrà essere inserita un'apposita sezione sullo stato di attuazione della riforma degli incentivi, con gli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, le eventuali sovrapposizioni riscontrate e gli interventi di razionalizzazione promossi.

    Fondo rotativo imprese

    Il decreto interviene anche sul Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, relativo alla Misura M1C3 del PNRR.

    Il termine del 30 giugno 2026 viene differito al 31 agosto 2026 per consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati al potenziamento delle strutture ricettive sotto il profilo della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale.

    Il Ministero del Turismo viene inoltre autorizzato a proseguire, anche successivamente alla scadenza, gli adempimenti istruttori necessari alla concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei limiti delle risorse assegnate all'investimento.

  • Enti no-profit

    ASD e SSD: chiarimenti ADE su profili fiscali

    L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 7/2026 ha fornito chiarimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). 

    In particolare, si forniscono indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021). 

    Viene precisato che il documento risponde a numerosi quesiti su:

    1. soglie di non imponibilità per dipendenti e co.co.co.,
    2. trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, 
    3. clausole statutarie,
    4. regime per i proventi esenti e raccolte fondi,

    In premessa le Entrate ricordano che l’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha delegato il Governo ad adottare
    uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
    In attuazione della predetta delega è stato emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo, che ha introdotto una complessiva revisione del quadro normativo di settore, incidendo, tra l’altro, sulla qualificazione fiscale dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica e sul regime tributario applicabile agli enti sportivi.

    Disciplina IVA e agevolazioni per le raccolte fondi degli ETS

    In materia di Iva, la Circolare n 7/2026 si precisa che le prestazioni esenti (36-bis, d.l. n. 75 del 2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all'Ufficio. 

    Invece non usufruisce del regime di esenzione Iva la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. 

    In tal caso, infatti, l'operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all'imposta con aliquota ordinaria.

    Viene confermata infine la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all'anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

  • Amministrazione e Controllo

    Imballaggi compostabili, nuove regole dall’8 agosto: cosa cambia per le imprese

    Pubblicato in GU n 182 del 7 agosto il DL n 143/2026 con le regole per gli imballaggi compostabili.

    In particolare, il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143, introduce specifici obblighi per alcune tipologie di imballaggi e interessa direttamente produttori e operatori delle filiere coinvolte.

    Il provvedimento modifica il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, introducendo il nuovo articolo 226-quinquies. L’obiettivo è coordinare la disciplina italiana con il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

    Non tutti gli imballaggi, però, dovranno diventare compostabili. 

    La nuova disciplina riguarda categorie espressamente individuate dalla norma e prevede requisiti precisi per la loro immissione sul mercato.

    Imballaggi compostabili: cosa prevede il D.L. 143/2026

    Il decreto stabilisce che determinate categorie di imballaggi possano essere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale qualora siano certificate da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

    Si tratta quindi di un requisito che non riguarda soltanto il materiale utilizzato: per le imprese diventa centrale anche la possibilità di dimostrare la conformità dell’imballaggio alle caratteristiche richieste.

    La misura si inserisce nel quadro del Regolamento europeo 2025/40, che consente agli Stati membri di adottare specifiche disposizioni nazionali sulla compostabilità in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.

    Quali imballaggi sono interessati

    Il nuovo articolo 226-quinquies del Testo Unico Ambientale individua diverse categorie.

    Tra queste rientrano gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.

    La disciplina interessa inoltre specifici imballaggi monouso per alimenti e bevande utilizzati nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

    Il decreto interviene anche su determinate confezioni monodose e su alcuni imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, quando sono destinati a una singola prenotazione e a essere eliminati prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

    La norma contiene tuttavia condizioni ed esenzioni specifiche. Non è quindi corretto interpretare il decreto come un obbligo generalizzato di sostituire con materiali compostabili tutti gli imballaggi monouso.

    Cosa cambia per produttori e imprese

    Per gli operatori economici interessati, la novità richiede innanzitutto una verifica degli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato.

    Le imprese dovranno individuare quali prodotti rientrano nelle categorie previste dal nuovo articolo 226-quinquies e verificare che, nei casi interessati, gli imballaggi siano certificati secondo la UNI EN 13432 o secondo standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

    Sul piano operativo diventa quindi opportuno controllare la documentazione dei fornitori, le caratteristiche tecniche degli imballaggi e le certificazioni disponibili.

    Particolare attenzione è richiesta agli operatori delle filiere agroalimentare, Ho.Re.Ca. e ricettiva, oltre ai soggetti che producono o commercializzano le tipologie di imballaggio contemplate dal decreto.

    Imballaggi alimentari: restano gli obblighi sulla sicurezza

    La compostabilità non sostituisce gli altri requisiti previsti dalla normativa.

    Il D.L. 143/2026 precisa infatti che rimangono fermi gli obblighi di conformità relativi ai materiali destinati al contatto con gli alimenti.

    Un imballaggio alimentare, pertanto, non è conforme alla nuova disciplina per il solo fatto di essere compostabile: deve continuare a rispettare anche le norme europee applicabili ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

    Sanzioni fino a 25 mila euro

    Il decreto interviene anche sull’articolo 261 del Testo Unico Ambientale introducendo un nuovo apparato sanzionatorio.

    Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 226-quinquies è soggetta a una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

    La disposizione prende in considerazione anche l’impiego di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive.

    Nei casi più rilevanti l’importo può crescere sensibilmente: se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo previsto.

    Perché arrivano i nuovi obblighi

    L’intervento italiano è strettamente collegato al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).

    Il legislatore motiva infatti la misura con la necessità di introdurre obblighi di compostabilità per specifiche categorie per le quali il regolamento europeo permette agli Stati membri di prevedere una disciplina nazionale, quando esistono adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica.

    Per le imprese il nuovo quadro rende quindi necessario valutare la gestione degli imballaggi non soltanto sotto il profilo ambientale, ma anche in termini di conformità normativa, certificazione e gestione della supply chain.

    Cosa verificare subito in azienda

    Per gli operatori coinvolti, i primi controlli possono concentrarsi su quattro aspetti:

    • mappare le tipologie di imballaggi utilizzate o immesse sul mercato;
    • verificare quali rientrano nell’articolo 226-quinquies;
    • acquisire e controllare le certificazioni di biodegradabilità e compostabilità richieste;
    • verificare che documentazione e dichiarazioni di conformità siano corrette e non possano risultare ingannevoli.

    Per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti occorre inoltre continuare a verificare il rispetto della normativa specifica sulla sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti.

    FAQ sulle novità 2026 per gli imballaggi compostabili

    Da quando sono in vigore le nuove regole sugli imballaggi compostabili?

    Il D.L. 143/2026 è entrato in vigore l’8 agosto 2026, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


    Tutti gli imballaggi di plastica devono essere compostabili?

    No. Il decreto individua specifiche categorie di imballaggi e prevede condizioni, eccezioni e coordinamenti con la normativa europea.

    Quali sono le sanzioni?

    La violazione degli obblighi può comportare una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, aumentabile nei casi indicati dalla norma.


  • I Contratti

    Problemi di viaggio e trasporto: a chi rivolgersi per il rimbroso

    Il Servizio Conciliazioni ART consente di trovare soluzioni alle controversie insorte con i gestori di reti, infrastrutture o servizi di trasporto passeggeri in treno, nave, autobus e aereo tramite la piattaforma.

    È utile, ad esempio, per:

    • ritardi o cancellazioni nei trasporti aerei, ferroviari, con autobus o navi,
    • problemi per viaggi in autostrada, in caso di carenze informative o cantieri che allungano i tempi di percorrenza (servizio disponibile dal mese di luglio).

    L’elenco MIMIT dei disservizi per cui è possibile presentare una istanza è accessibile dalla pagina: Servizio conciliazioni ART.

    Attenzione al fatto che il tentativo di conciliazione con ART è obbligatorio prima di rivolgersi al giudice per le materie elencate.

    Conciliazione Art: che cos’è?

    È una procedura gestita dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti che permette di risolvere le controversie in modo rapido e digitale.

    Si svolge interamente sulla piattaforma ConciliaWeb, con uno scambio asincrono di comunicazioni online.
    Il Conciliatore, terzo, imparziale e appositamente formato, non decide in merito alla controversia ma può proporre una soluzione conciliativa, che le parti possono accettare o rifiutare; solo in casi eccezionali, può eventualmente convocare le parti in udienza.

    Conciliazione Art: procedura veloce per problemi sui viaggi, che vantaggi ha

    Conciliazione Art ha i seguenti vantaggi relativamente a problemi insorti per i viaggi e trasporti:

    • la procedura di presentazione è guidata; 
    • è disponibile un servizio di supporto via e-mail,
    • non serve un avvocato;
    • si può fare da soli o con un delegato (anche non un professionista)
    • tutto online tramite la piattaforma dedicata, dalla presentazione della domanda, alle comunicazioni con il conciliatore e la controparte tramite uno strumento chat, fino alla sottoscrizione dell’accordo con OTP. La riservatezza è garantita,
    • nessun costo per utenti e operatori,
    • si conclude in circa 30 giorni,
    • se si trova un accordo, viene redatto un verbale che ha valore esecutivo. Se non si raggiunge un accordo, si può andare in giudizio.

    Infine e non per importanza il servizio garantisce supporto gratuito anche in fase di presentazione dell’istanza tramite la mail: [email protected].

    Clicca per accedere alla pagina preposta in caso di necessità.

    Per presentare la domanda occorre:

    • andare su Conciliaweb 
    • Accedere con SPID, CIE (o registrazione per utenti non residenti in Italia)
    • Seguire le istruzioni e carica i documenti richiesti
    • si ricevono notifiche di info sullo stato della pratica