• Fatturazione elettronica

    Cassa e POS: come fare il collegamento dal 5 marzo

    I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa a partire dal 5 marzo.

    La procedura web oggi resa disponibile è a quanto dichairato dalla stessa agenzia una procedura "semplice".

    A tal fine le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:

    • le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; 
    • le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

    Le Entrate hanno anche pubblicato la guida per provvedere al collegamento dal punto di vista operativo. Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.

    In data 24 febbraio sono stata pubblicate le faq per i dubbi frequenti sul collegamento cassa-pos, vediamo i principali chiarimenti.

    Cassa e POS: dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo

    Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:

    • la matricola del registratore di cassa telematico,
    • i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico 
    • l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

    Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
    Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). 

    Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
    Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    Leggi anche Collegamento cassa e pos: da quando procedere?

    Collegamento cassa e pos: come fare dal 5 marzo

    In sintesi come recita il comunicato stampa della stessa agenzia è attivo il collegamento per il collegamento online di registratori di cassa e Pos

    I commercianti devono provvedere con la prima comunicazione entro il 20 aprile
    Ricordiamo che non son si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. 

    Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.

    Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
    Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile.

    Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. 

    Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi imprese editrici di periodici diffusi all’estero: domande entro il 31 marzo

    Il Dipartimento per l'Editori informa del fatto che entro il 31 marzo è possibile presentare domande per i contributi per Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero

    Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.

    Accadi qui per tutta la modulistica.

    Contributi imprese editrici periodici diffusi all’estero: beneficiari

    Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:

    • periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
    • periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

    Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.

    Per avere accesso ai contributi sono necessari:

    • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
    • assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
    • divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
    • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
    • impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna

    e per le imprese che editano i periodici in Italia:

    • diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
    • regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
    • iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
    • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.

  • Turismo

    Cammini d’Italia 2026: tutte le regole per promuoverli

    Viene pubblicata sulla GU n 46 del 25 febbraio la Legge n 24/2026 in vigore dal 26 febbraio con le regole per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'italia.

    Scopo delle norme è assicurare:

    • la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di  qualità dell'accoglienza  e  di accessibilità per  le persone  con  disabilità o  con   ridotta mobilità;
    • lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; 
    • la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici  nazionali e   internazionali;   
    • l'incentivazione delle attività connesse alle  tradizioni dei  territori  interessati  e all'evoluzione  della lingua italiana nella storia  dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e  delle  comunita'; 
    • la valorizzazione dei monumenti e  dei siti di interesse  storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori  attraversati;  
    • lo  studio  degli aspetti   storici,   culturali,   religiosi,  sociali, ambientali, paesaggistici  ed  enogastronomici  che  li  connotano; 
    • il  dialogo interculturale e  interreligioso;  
    • la tutela  dell'ambiente  e  del paesaggio. 

    Cammini d’Italia 2026: la banca dati e la cabina di regia

    La legge prevede che al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela  e  la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la  banca  dati  dei  cammini  d'Italia che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
    Sono inseriti nella banca  dati,  qualora  conformi  ai  criteri individuati dal decreto di cui al comma 4

    a)  i  tratti  presenti  sul  territorio  italiano  dei   cammini riconosciuti  quali  itinerari  culturali   europei   dal   Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato  dei  Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e  le  loro dirette  confluenze  viarie  di  riconosciuto  interesse turistico, culturale, locale o regionale;

    b) i cammini interregionali  che  interessano  il  territorio  di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

    c) i cammini riconosciuti da  una  regione o  da una  provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

    d) i cammini riconosciuti dalle citta' metropolitane  e  da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

    Al fine di agevolare  il  conseguimento  delle  finalità ella presente legge, favorendo il coordinamento delle  politiche  e  degli interventi che le amministrazioni  interessate  devono  attuare,  con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il  Ministro  della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della presente legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita,  presso  il  Ministero del turismo, la cabina di regia  nazionale  per  lo  sviluppo  e  la promozione dei cammini d'Italia.

    Cammini d’italia: 1 milione l’anno per la promozione

    La cabina  di regia in  attuazione  dell'articolo  3,  comma  2, lettera c), sentito il tavolo  permanente,  predispone  il  programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei  cammini  d'Italia,  indicando   le   priorita'   degli interventi e definendo la  strategia  unitaria  di  promozione  e  di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

    Gli interventi inseriti  nel  programma  sono  realizzati  dalle amministrazioni centrali, regionali o locali  secondo  le  rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.
    All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.

    Al fine di promuovere  i  cammini  inseriti  nella  banca  dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo  sviluppo  di  un  turismo lento,  sostenibile  e  diffuso  sul  territorio,  il  Ministero  del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne  di promozione a livello nazionale e internazionale.
    Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8. 

    Cammini religiosi: che cosa sono

    Ricordiamo che gà dal 2023 è stato istituito il fonod dei cammini religiosi.

    Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e sostenibile.

    Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali percorsi in occasione del Giubileo 2025.

    A tal fine viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo nella pagina dei cammini Religiosi il DD del 22 marzo 2023 con “Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234” in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.” 

    Il Fondo per i cammini religiosi è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 con lo scopo di:

    • promuovere una importante componente dell’offerta turistica italiana,
    • recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità dei tracciati.

    Con la Legge di Bilancio 2023 sono state  previste novità per il Fondo Cammini religiosi In particolare, si rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022.

    Ricordiamo che le disposizione attuative del fondo in oggetto sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a: 

    a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”; 

    b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.

    Leggi qui per tutti gli altri dettagli.

    Allegati:
  • Determinazione Imposta IRES

    Modello Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale

    Con il Provvedimento n 71522 del 27 febbraio le Entrate approvano il modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”, con le relative
    istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi.

    Tra le novità quest'anno vi sono quelle per l'ires premiale, vediamo di cosa si tratta.

    L’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un’agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle societa`, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonche´ la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori
    sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste nota come “IRES premiale”
    Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.
    Nei casi di decadenza dall’agevolazione, il contribuente e` tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.
    Il versamento dell’IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo).

    Modello Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale

    Come evidenziato dalle Istruzioni al modello Redditi SC 2026 l'agevoalzione IRES premiale comporta la compilazione della apposita casella nel frontespizio e la relativa compilazione dei vari quadri in cui entra in gioco.

    In particoalre, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX e` stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    Nella casella del frontespizio va indicato:

    • il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
    • il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 4, del d.m. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno.

    Attenzione al fatto che la presente casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul

    reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Redditi PF 2026: novità per sportivi dilettanti

    Le Entrate hanno pubblicato tra gli altri, il Modello Redditi PF 2026 con diverse novità: Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni

    In particolare, è stata prevista una casella per i soggetti forfettari che esercitano attività di lavoro in ambito sportivo.

    Vediamo i dettagli.

    Sportivi forfettari: la novità del Modello redditi PF 2026

    In particolare, nel Modello Redditi PF 2026 a fascicolo 3 nel quadro LM figurano le seguenti novità per i lavoratori sportivi.

    Nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27, indicare:

    • il codice “1” in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto rispettivamente dal comma 54 e dal comma 71 dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014, per la permanenza nel regime.
    • il codice “2” in caso di compensi percepiti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del D. Lgs 36 del 2021 i quali non costituiscono reddito nei limiti dell’importo complessivo di 15.000 euro, mentre rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite per la permanenza nel regime, previsto dai citati commi 54 e 71.

    Pertanto, in presenza del codice 2, i compensi indicati in colonna 3 concorrono alla determinazione della base imponibile di cui alla colonna 5, limitatamente alla quota degli stessi che eccede l’importo di 15.000 euro.

    Ai fini della verifica di predetto limite, vanno considerati anche eventuali ulteriori compensi agevolabili indicati nella presente sezione o in altri quadri reddituali (ad es. nel quadro RC).

    I componenti contraddistinti dai predetti codici vanno indicati in l’importo un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo.

    Leggi anche Redditi PF 2026: le principali novità             

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: come funziona

    La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.

    Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che si è potuto visionare solo in bozza.

    Si evidenzia che, tra le regole della misura, sono emerse delle criticità per le quali in Governo ha annunciato in più di una occasione che è a lavoro.

    Per tutti i dettagli sulla bozza incagliata del decreto leggi anche Iper ammortamento: perchè il decreto attuativo è fermo             

    Vediamo cosa prevede l'agevolazione iperammortamento 2026 e quali imprese riguarda.

    Iper ammortamernto 2026: le novità

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

    La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    La maggiorazione spetta per investimenti in:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

    Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.

    Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

    Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento per ulteriore approfondimento.

    Si evidenzia che il Mimit in data 5 gennaio ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0 ai fini dell’acquisizione del concerto del Dicastero.

    La misura – prevista dalla Legge di Bilancio 2026 – è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.

  • Imposta di registro

    Housing universitario e cessione ramo d’azienda: l’esenzione dal registro

    Con la Risposta n 60/2026 le entrate hanno chiarito che l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo prevista per gli immobili destinati a housing universitario si applica anche nel caso di cessione di ramo d’azienda, ma esclusivamente con riferimento alla quota di corrispettivo imputabile all’immobile.

    Cessione ramo d’azienda e agevolazione per housing universitario: chiarimenti ADE

    L’art. 1-bis della legge 14 novembre 2000 n. 338, introdotto dal DL n. 144/2022 in attuazione del PNRR (Missione 4 – Riforma 1.7), destina 660 milioni di euro all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi e residenze per studenti universitari.

    Oltre ai contributi economici riconosciuti ai soggetti gestori, il comma 10 dello stesso articolo prevede un’importante agevolazione fiscale: sono esenti dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari, stipulati in relazione a proposte ammesse al finanziamento.

    L’agevolazione è subordinata all’effettiva ammissione al contributo e alla realizzazione dell’intervento, pena la decadenza dal beneficio.

    La società istante intende avviare un’attività di housing universitario e ha presentato domanda di contributo ai sensi del DM MUR n. 481/2024.

    Per realizzare il progetto, la società prevede di acquistare da un’altra impresa un ramo d’azienda alberghiero, nel quale è compreso l’immobile che sarà destinato a residenza universitaria.

    Il contratto di cessione:

    • include l’immobile;
    • comprende anche attrezzature, arredi e avviamento;
    • prevede una suddivisione del corrispettivo tra immobile, attrezzature e avviamento.

    Il quesito posto all’Agenzia riguarda la possibilità di applicare l’esenzione da registro e bollo all’intero atto di cessione del ramo d’azienda.

    Housing universitario quando spetta l’esenzione dal registro

    L’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta favorevole all'istante ma con un’importante limitazione.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria:

    • l’agevolazione è applicabile anche nel caso di cessione di ramo d’azienda;
    • tuttavia, l’esenzione può operare esclusivamente con riferimento alla quota parte del corrispettivo imputabile all’immobile destinato a housing universitario.

    Il beneficio non si estende automaticamente all’intero complesso aziendale.

    La motivazione si fonda su due elementi:

    • dato letterale della norma, che fa riferimento agli “atti aventi ad oggetto immobili”;
    • principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione.

    Le disposizioni fiscali di favore non possono essere applicate in via analogica o estensiva oltre quanto espressamente previsto dal legislatore.


    La soluzione individuata dall’Agenzia è coerente con la nuova formulazione dell’art. 23 del DPR 131/1986 (Testo unico Registro), modificato dal DLgs. 139/2024.

    La norma oggi prevede che, nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda:

    • si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso delle diverse tipologie di beni che compongono l’azienda;
    • a condizione che il corrispettivo sia ripartito tra i singoli beni nell’atto o nei suoi allegati.

    In assenza di ripartizione analitica, si applica l’aliquota più elevata tra quelle previste per i beni trasferiti.

    La circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 ha chiarito che la riforma mira proprio a consentire l’applicazione separata delle diverse aliquote, superando la logica dell’aliquota unica.


    Nel caso esaminato, l’Agenzia evidenzia che:

    l’esenzione dall’imposta di registro può applicarsi solo alla quota di prezzo riferibile all’immobile;

    tale quota deve essere indicata distintamente e analiticamente nell’atto di cessione.

    Per le altre componenti del ramo d’azienda (attrezzature, arredi, avviamento, eventuali altri asset):

    l’imposta di registro si applica in misura ordinaria;

    secondo le aliquote previste per ciascuna tipologia di bene.

    Sotto il profilo operativo, la corretta scomposizione del prezzo diventa dunque determinante per poter fruire del beneficio.

    Allegati: