• Accertamento e controlli

    La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione

    Con Decreto del 23 gennaio la Cassazione, in tema di sospensione termini da covid, ha statuito quanto segue

    visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria, di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Leccerelativamente all’applicabilità, ai termini di decadenza di accertamento sia annuali sia infrannuali, della proroga ex art. 67 comma 1 del 18/2020 così prevista: "Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. 

    Riepiloghiamo la questione.

    La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”

    Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.

    La Cassazione con il decreto in oggetto ha replicato che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Adempimento collaborativo: l’applicativo web delle Entrate

    In data 23 gennaio viene invece annunciato il nuovo applicativo web “Regime adempimento collaborativo” utilizzabile tanto da chi ha già aderito all'istituto quanto da chi vuole aderire.

    Ricordiamo anche che con Provvedimento n 5320 del 10 gennaio le Entrate approvano le Linee guida TFC per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in attuazione dell’articolo 4, comma 1- quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

    Facciamo il punto.

    Adempimento collaborativo: linee guida per certificazione rischio fiscale

    L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, “TCF”.
    Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
    In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
    Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.
    Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
    In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili. Leggi anche: Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori del rischio fiscale dell'impresa 

    L’articolo 1, comma 2, del decreto correttivo contenente “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” ha, inoltre, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione – in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
    delegato – l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
    Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida;

    • contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF
    • e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

    Il presente provvedimento individua le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF. Clicca qui per tutti gli altri allegati al provvedimento.

    Adempimento collaborativo: nuovo applicativo web delle Entrate

    Le Entrate inoltre, con un comunicato stampa del 23 gennaio, annunciano il via del nuovo servizio relativo all'Adempimento collaborativo.

    In particolare, i contribuenti ammessi alla Cooperative compliance e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell’ambito dell’istituto

    Il nuovo applicativo, online in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

    L’applicativo “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato_

    • dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 221/2023 (“soggetti aderenti”),
    • da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

    In particolare, il servizio consente di:

    • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);
    • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;
    • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la relazione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);
    • consultare e aggiornare la propria documentazione.

    Allegati:
  • Redditi esteri

    Consulente ONG: tassazione per lavoro prestato a Roma

    Con Risposta a interpello n 9 del 23 gennaio le Entrate replicano ad una consulente UNICEF che lavora da Roma relativamente alla corretta tassazione dei suoi redditi.

    L'istante è una cittadina italiana, residente in Italia, che è stata assunta dall'Agenzia delle Nazioni Unite UNICEF ECARO (UNICEF), con la qualifica di Consultant (Individual Contractor), vale a dire di Consulente. 

    La prestazione lavorativa è svolta in Italia, a Roma, presso l'avamposto dell'ufficio UNICEF di Ginevra creato nel 2016. Il contratto di lavoro prevede un pagamento per deliverables, da effettuarsi a fronte della presentazione di una richiesta interna da parte della lavoratrice nei confronti dell'UNICEF al momento della consegna di ogni deliverable, senza la necessità che questa apra partita IVA.

    Le Entrate specificano che il reddito  è soggetto a tassazione in Italia vediamo il perché.

    Consulente UNICEF: tassazione per lavoro prestato a Roma

    Le Entrate specificano che in linea generale, i dipendenti di Organizzazioni internazionali beneficino di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell'esercizio delle relative funzioni.

    La ratio di tale esenzione è quella di evitare che  gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse. 

    I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dai c.d. Accordi di sede, i quali, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell'attività dei secondi nonché a prevedere taluni privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti. 

    Nell'ordinamento  italiano,  importante punto di  riferimento in relazione agli accordi di sede è l'articolo 41 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, rubricato «Accordi ed  enti internazionali»,  ai  sensi  del  quale  «Continuano  ad applicarsi  le  esenzioni  e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali»

    Di conseguenza, in presenza di particolari esenzioni in materia fiscale previsti dalle Convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia, è necessario darvi applicazione in luogo degli ordinari regimi di tassazione. 

    Ciò posto, si rileva come per l'UNICEF, che si inserisce nella struttura dell'ONU, si faccia riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale ONU del 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge del 20 dicembre 1957, n. 1318. 

    La Convenzione citata prevede, all'articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari («Officials») dell'ONU compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale, tra cui, per quel che in questa sede  rileva, l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti ad essi corrisposti dall'Organizzazione

    Si  osserva  che  tale  esenzione  trova  applicazione  esclusivamente con  riferimento ai  funzionari («Officials») dell'Organizzazione, mentre l'Istante ha stipulato con l'UNICEF ECARO un contratto che le attribuisce la qualifica di Consulente («Consultant»). 

    Infatti, come risulta dall'Allegato III contenente i termini e le condizioni generali del  contratto  di  consulenza,  al  punto  2.2, il Consulente  non  è  un membro  dello staff in  base  alle Staff Regulations delle Nazioni Unite e alle politiche UNICEF, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Pertanto, in  assenza  di  tale  essenziale  requisito  soggettivo, non si  ritiene applicabile nei confronti della Contribuente l'esimente di cui trattasi, con la conseguente affermazione della potestà impositiva dello Stato italiano e l'assoggettamento a tassazione in Italia dei compensi dalla stessa percepiti

    Per quel che concerne, inoltre, la necessità o meno che l'Istante apra partita IVA, si rileva come quest'ultima vada aperta da chi esercita un'attività economica o professionale in modo abituale e continuativo. 

    Difatti, in materia di IVA, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, che definisce l'ambito soggettivo dell'imposta in esame, «per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse»

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondi pesta suina: ripartizione 2024

    Pubblicato in GU n 17 del 22 gennaio il Decreto 5 dicembre 2024 MASAF con misure urgenti  per  contrastare  la diffusione della peste suina africana.  

    Si dà attuazione alla previsione dell'articolo  6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, Decreto Agricoltura, convertito, con  modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 e si individuano i criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. 

    Fondi pesta suina: ripartizione 2024

    In particolare, al fine di attuare le misure di biosicurezza, previste dall'art. 6  del  decreto-legge  15  maggio  2024,  n.   63,  convertito   con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a protezione  degli allevamenti  suinicoli  italiani,  il decreto in oggetto prevede il riparto di un importo complessivo di 6,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di rifinanziare le attività del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

    L'importo, che  andra'  impiegato  secondo  le previsioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione  del 18 dicembre 2013  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  è ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo  come risultanti per ciascuna regione ad  esclusione della Sardegna alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema  informativo veterinario elaborate  sulla  base  della   Banca   dati   nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo.
    Per attuare le misure suddette sono  utilizzati  i seguenti fondi assegnati per l'anno 2024 ai  rispettivi  capitoli  di spesa dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura,  della sovranita' alimentare e delle foreste:

    • a) quanto ad euro 5 milioni, a valere sul capitolo 7831, p.g.01;
    • b) quanto ad euro  1,5  milioni,  a  valere  sul  capitolo  7729, p.g.01.

    Con riferimento alla ripartizione delle somme di  cui  al  cap. 7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome  di Trento  e Bolzano, dovendo essere riacquisite al  bilancio  dello  Stato,  sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109,  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, in combinato  disposto  con  l'art.  79  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.

    Con riferimento alla ripartizione delle somme  di  cui  al  cap. 7729, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome  di Trento  e Bolzano vengono azzerate con conseguente rideterminazione delle quote destinate alle altre regioni in luogo alla restituzione  al  bilancio dello Stato, tenuto conto che il comma 128 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, istitutivo del Fondo di che  trattasi,  non annovera espressamente le province autonome  tra  i  beneficiari  del riparto.

    Attenzione al fatto che ciascuna regione beneficiaria  dei  fondi  di  cui  al  presente decreto e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato,  contenente almeno:  

    • numero  e  localizzazione  degli  interventi,  
    • tipologia  di allevamento, 
    • numero capi interessati e  avanzamento  finanziario.  

    La prima relazione andra' trasmessa entro il 30 dicembre 2025.

  • Accertamento e controlli

    Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori

    Pubblicato in GU n 17 del 22 gennaio il Decreto MIMIT 20 dicembre 2024 con i requisiti per gli acceleratori e gli incubatori di star-up.

    Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori

    In particolare, all'art 1 vengono disciplinati i requisiti dei soggetti ammissibili.

    In particolare, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up  innovative le società di capitali, costituite anche in  forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917,  che  offrono  anche in  modo non esclusivo servizi per sostenere  la nascita e  lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge.
    Sono altresì riconosciuti  quali acceleratori di start-up innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e  accelerazione  di  start-up  innovative,  iscritti  nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori).
    Per le società di capitali di cui al comma 1 e 2 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui la lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, può anche essere riferito all'avvalimento dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalla unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

    Start-up: l’autocertificazione per iscrizione al registro imprese

    Per l'iscrizione  nelle  sezioni  speciali  del  registro delle imprese di cui all'art.  2188  del  codice  civile,  istituite dalle camere di commercio  ai  sensi  del  comma  8  del  decreto-legge,  i soggetti di cui  all'art.  1  presentano  alla  camera di  commercio competente per territorio del luogo in cui  ha  sede  l'incubatore  o l'acceleratore, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
    Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al  comma  1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle  A e B dell'allegato del presente  decreto, è pubblicato  sul  sito internet del Ministero delle  imprese  e  del made  in  Italy  nella sezione «Start-up innovative».
    Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore o  l'acceleratore di  start-up innovative deve raggiungere il  punteggio   minimo complessivo di punti 30 ai sensi  della  tabella A  e  il  punteggio minimo complessivo di punti 40  ai  sensi  della tabella B  di  cui all'allegato.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2025: l’indicazione del CIN affitti brevi

    Con il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la prossima Certificazione Unica 2025, anno di imposta 2024.

    In dettaglio, vengono anche pubblicati:

    affinché i sostituti di imposta possano provvedere agli adempimenti in scadenza il prossimo 16 marzo, che essendo domenica, slitta al giorno lunedì 17.

    CIN indicato nella CU 2025

    La Certificazione Unica 2025, attesta, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni o locazioni brevi.

    Con l’articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per tali tipologie di locazioni.

    In base a quanto previsto al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. 

    Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. 

    Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

    Al comma 5 dello stesso articolo 4 del DL n 50/2017 è previsto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

    Nella CU 2025, nell'ultima pagina del modello, ci sono appunto i redditi da locazione breve con 4 riquadri (visto il limite stabilito dalla norma su indicata

    In ciascuno dei 4 riquadri, qui se ne riporta uno a titolo di esempio, è stato inserito il punto 22 come previsto dall’art.1, comma 78 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) per l'indicazione del codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

  • Contenzioso Tributario

    Autotutela sostitutiva: il problema delle spese processuali

    La sentenza numero 30051 della Corte di Cassazione, pubblicata il 21 novembre 2024, ha legittimato la cosiddetta autotutela sostitutiva, peggiorativa per il contribuente; la quale consiste nella facoltà, concessa l’amministrazione finanziaria, di annullare un atto di accertamento, anche in sede processuale, e di poterne emettere uno nuovo, basato su una diversa valutazione dei fatti contestati nel primo atto, anche con una pretesa maggiore.

    Per un approfondimento dell’argomento è possibile leggere l’articolo “Legittima l’autotutela sostitutiva peggiorativa per il contribuente”.

    Che una facoltà di contestazione così strutturata costituisca un potere coercitivo dell’amministrazione finanziaria, nei confronti del contribuente, appare evidente; e la situazione si aggrava se si prendono in considerazione anche le spese processuali.

    Il problema delle spese processuali

    Trasportando sul piano processuale la facoltà di autotutela sostitutiva, concessa all’amministrazione finanziaria, ciò che può succedere è che, nel mezzo di una causa, l’ufficio annulli l’atto, rivaluti la pretesa originaria ed emetta un nuovo atto con una pretesa anche maggiore.

    Ciò è possibile perché l’esercizio di tale facoltà è concessa all’amministrazione finanziaria anche in sede processuale, e questo può comportare delle conseguenze per il contribuente.

    Infatti, per effetti dell’annullamento dell’atto, viene meno la materia del contendere, e, in conseguenza di ciò, il processo si estingue, come stabilito dall’articolo 46 del Decreto Legislativo 546/1992; in questa situazione, in cui il processo si estingue senza vincitori né vinti, in base all’articolo 15 del medesimo Decreto Legislativo 546/1992, si applica la compensazione delle spese.

    Poi, con l’emissione del nuovo atto di contestazione, il contribuente si trova nella situazione di dover sostenere nuovamente le spese processuali, dopo aver dovuto sostenere quelle per il primo processo, finito senza risultato per motivi non imputabili a questi.

    A tutti gli effetti, in sede processuale, la facoltà di autotutela peggiorativa potrebbe configurarsi come un jolly concesso all’amministrazione finanziaria per contestare ex novo una determinata pretesa, senza neanche dover sostenere le spese processuali.

    Per il contribuente, che si potrebbe ritrovare a dover sostenere i costi di più processi, tale situazione rappresenterebbe in un notevole aggravio. Già oggi molti contribuenti preferiscono non contestare pretese erariali che non condividono, per non dover sostenere l’onerosità del procedimento; se consideriamo che, in conseguenza dell’autotutela sostitutiva, tali costi potrebbero ulteriormente lievitare, va da sé che ciò costituisce una compressione del diritto di difesa del contribuente per eccessiva onerosità della procedura.