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    Bonus allarmi 2026: cos’è e quando spetta

    La guida delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie, aggiornata a febbraio 2026, contiene tra le altre, informazioni sul bonus allarmi.

    E' bene precisare che non esiste un "bonus sicurezza" ma esso è una agevolazione contenuta nel bonus ristrutturazioni.

    Si tratta cioè di interventi agevolabili con il bonus ipers sulle ristrutturazioni della casa, aggiornato con le aliquote della Legge di Bilancio 2026. Vediamo tutti i dettagli.

    Bonus allarmi 2026: che cosè e quando spetta

    La guida ADE contiene chiarimenti su tutte le regole relative al bonus ristrutturazioni 2026.

    Come è noto si tratta della detrazione spettante a chi, a certe condizioni, ristruttura l'abitazione principale.

    Questa agevolazione spetta a:

    • proprietari e nudi proprietari;
    • usufruttuari;
    • inquilini che decidono di migliorare la sicurezza dell’appartamento;
    • comodatari;
    • soci di cooperative;
    • imprenditori individuali, per immobili che non sono beni strumentali;
    • conviventi e familiari che vivono stabilmente nell’immobile,

    sottoposto a ristrutturazione.

    La detrazione spetta anche a chi effettua lavori di miglioramento per la sicurezza della propria abitazione, a condizione che le fatture e i bonifici siano intestati a chi richiede la detrazione e nel rispetto delle altre condizioni previste.

    Scarica qui la guida ADE.

    Come chiarito dalla guida ADE 2026 tale agevolazione riguarda anche interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
    Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
    In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. 

    Attenzinoe al fatto che non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
    A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

    • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
    • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
    • porte blindate o rinforzate
    • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
    • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
    • apposizione di saracinesche
    • tapparelle metalliche con bloccaggi
    • vetri antisfondamento
    • casseforti a muro
    • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
    • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

  • Società tra professionisti

    CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate

    Con la Risposta a interpello n 45 del 24 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sul concordato preventivo biennale per attività di lavoro autonomo e contemporanea partecipazione a un'associazione tra professionisti, quando ricorre la causa di esclusione.

    La nuova causa di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti che partecipano a un’associazione o a una STP ha sollevato dubbi applicativi rilevanti.

    L’Agenzia delle Entrate interviene chiarendo quando l’esclusione opera realmente e quando, invece, il professionista può aderire al CPB in autonomia.

    CPB e STP: esclusione solo se le attività sono collegate

    L’art. 11, comma 1, lett. b-quinquies), del d.lgs. 13/2024, introdotto dal d.lgs. 81/2025, prevede l’esclusione dal CPB per il professionista che:

    • dichiara redditi di lavoro autonomo individualmente;
    • e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale o STP.

    La norma precisa però che l’esclusione non opera se anche l’associazione o la STP aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta.

    La ratio è evidente: evitare possibili disallineamenti o comportamenti opportunistici tra attività individuale e attività associata.

    Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un professionista che:

    • esercita l’attività di dottore commercialista (ISA DK05U);
    • partecipa come associato a una Scuola di sci (ISA DG10U);
    • ha ricevuto proposta di CPB per il biennio 2025-2026 per l’attività di commercialista;
    • mentre l’associazione aveva aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

    Viene domandato se la scuola di sci non avesse rinnovato l’adesione al CPB per il biennio successivo, il professionista sarebbe stato escluso dal concordato per la propria attività individuale?

    Il contribuente sostiene un’interpretazione restrittiva e sistematica della norma specificando che: 

    • la causa di esclusione dovrebbe operare solo quando le attività sono sostanzialmente coincidenti o affini;
    • cioè quando esiste un collegamento economico unitario;
    • e quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA o a parametri di affidabilità assimilabili.

    Nel caso concreto:

    • attività di commercialista;
    • attività di insegnante di sci;

    sono ambiti completamente diversi, con ISA distinti e parametri autonomi.

    L'agenzia concorda con l'istante evidenziando i seguenti elementi:

    • assenza di collegamento tra le attività 
    • disallineamento dei bienni 

    Secondo l’Agenzia, il professionista può aderire al CPB per la propria attività individuale, anche se l’associazione non rinnova l’adesione per il biennio successivo. 

    La causa di esclusione sarà invece applicabile quando:

    • il professionista svolge la stessa attività sia individualmente sia tramite STP;
    • vi è identità o forte affinità economica;
    • l’ISA è il medesimo o strettamente collegato;
    • i periodi di CPB coincidono.

    In questi casi, l’adesione disgiunta potrebbe alterare la coerenza dichiarativa e gli obiettivi di affidabilità fiscale perseguiti dal concordato.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Detrazione IVA per masse: abrogazione prorogata al 2027

    L’articolo 4, comma 12-octies, inserito nel DDL di conversione del Milleproroghe 2026 in sede referente alla Camera, stabilisce che l’abrogazione della disposizione sulla rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse” decorre dal 1° gennaio 2027 (e non dal
    13 dicembre 2025), facendo salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027.

    Ricordiamo che cos'è la detrazione IVA per masse e cosa ha previsto in proposito la riforma fiscale.

    Detrazione IVA per masse: abrogazione prorogata al 1° gennaio 2027

    Nell’ambito della delega di riforma fiscale in materia IVA, l’articolo 4, comma 12-octies, inserito in sede referente alla Camera, proroga dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027 la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 concernente l’abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
    Si ricorda che il decreto legislativo n. 186 del 2025 reca una serie di disposizioni in materia di “Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto".
    In tale contesto, con l’articolo 9 si dispone l’abrogazione della disposizione, di cui al comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente la disciplina della rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse”

    Si tratta della rettifica generalizzata della detrazione dell’imposta da eseguire in caso di cambio di regime IVA.
    Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si rende più necessario operare la rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati (rettifica della detrazione IVA c.d. “per massa”). 

    In tali circostanze, si applicheranno le altre disposizioni in  materia di rettifica della detrazione IVA in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi (rettifica della detrazione IVA c.d. “analitica”).
    La norma, di cui al comma 12-octies, fa espressamente salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027.
    Considerato che l’articolo 9 è entrato in vigore, di fatto, in data 13 dicembre 2025, sono espressamente fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    La proroga della decorrenza di tale disposizione si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del decreto legislativo n. 10 del 2026 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”) che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 

    In particolare, le disposizioni in materia di rettifica della detrazione sono riconducibili all’articolo 59 del citato decreto legislativo n. 10 del 2026 che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

    Ricordiamo che l’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, reca delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA, con riguardo sia ai beni ammortizzabili, sia ai beni non ammortizzabili.
    In linea generale, la disciplina della rettifica della detrazione trova fondamento nel c.d. “principio di inerenza” delle operazioni di acquisto IVA, in forza del quale il soggetto passivo detrae l’IVA collegata all’acquisto di beni e servizi utilizzati per la produzione di operazioni imponibili “a valle”.
    Qualora tali beni e servizi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella prevista al momento dell’acquisto, il soggetto passivo è tenuto, ai sensi dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad eseguire la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione dell’imposta.
    Il comma 3 del citato articolo prevede una disposizione ad hoc in materia di detrazione IVA c.d. “per masse” e più precisamente, in presenza dei determinati mutamenti la rettifica della detrazione IVA deve essere eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi 4 anni da quello della loro entrata in funzione.

    La norma fa riferimento ai seguenti mutamenti, di carattere generale, che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata:

    • nel regime fiscale delle operazioni attive;
    • nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti; o
    • nell’attività svolta.

    In attuazione dei principi di delega, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge n. 111 del 2023, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 186 del 2025 dispone l’abrogazione dell’articolo 19-bis.2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (ossia dal 13 dicembre 2025).

    Si ricorda che, dal 1° gennaio 2027, l’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 è abrogato e sostituito dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 10 del 2026  che ripropone il contenuto dell’articolo 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 senza la disposizione di cui al comma 3.

    Per effetto della proroga disposta dal comma 12-octies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 200 del 2025 l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 19-bis.2, del d.P.R. n. 633 del 1972, decorre dal 1° gennaio 2027. 

  • Determinazione imposta IRAP

    Irap imprese comparto energia: gli aumenti 2026

    Il Decreto Energia o Bollette pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio contiene diverse novità per famiglie e imprese, annunciate anche da un video messaggio della Presidente Meloni.

    Tra le norme nel decreto vi sono Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico, vediamo gli aumenti 2026.

    Irap imprese del comparto energia: aumenti 2026

    Il Decreto Energia, con l'articolo 3 prevede di aumentare l'irap per i produttori di energia elettrica e gas per gli anni 2026 e 2027.

    In particolare il suddetto articolo stabilisce che:

    • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l’aliquota irap (di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
    • nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

    Più in dettaglio, l’articolo 3 dispone l’incremento di 2 punti percentuali (dal 3,9 per cento al 5,9 per cento) dell’aliquota IRAP applicabile dai soggetti operanti nel comparto energetico per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
    Per individuare l’ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella allegata al presente decreto-legge.
    Le risorse derivanti dall’applicazione di tale incremento di aliquota IRAP vengono destinate alla riduzione di una componente della bolletta elettrica (quella relativa agli oneri generali di sistema per il sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione, cd. componente A SOS) in favore di determinate categorie di utenze non domestiche.

  • Riforme del Governo Meloni

    Referendum 2026: si vota il 22 e 23 marzo

    Il Ministero dell'Interno, in data 24 febbraio, ha pubblicato il fac simile della scheda elettorale con il quesito per il prossimo referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo.

    In proposito è stato pubblicato sulla GU n 10 del 14 gennaio il DPR 13 gennaio per indire il referendum.

    In particolare, è indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento  giurisdizionale  e  di  istituzione  della Corte disciplinare"  approvato  dal  Parlamento  e pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?».

    I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 22  marzo e lunedi' 23 marzo 2026. 

    Attenzione al fatto che con Decreto 7 febbraio 2026 il quesito è stato come di seguito modificato: «Approvate il testo della legge  di revisione  degli  artt.  87, decimo comma, 102, primo comma, 104,  105,  106,  terzo  comma,  107, primo comma, e 110 della  Costituzione approvata  dal  Parlamento  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale  e  di  istituzione della Corte disciplinare"?» 

    Il testo definitivo del quesito referendario è stato appunto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026 "Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»

    In sintesi gi elettori saranno chiamati ad esprimersi su alcune modifiche costituzionali quali la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con due distinti Csm, l'istituzione di un'Alta corte disciplinare per i magistrati.

    Si evidenzia che il referendum è confermativo o costituzionale, strumento di democrazia diretta permette ai cittadini di esprimersi sull'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione. 

    La legge entrarà in vigore solo se confermata dal voto popolare.

    Il Ministero dell'Interno ha indicato che "i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". 

    I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15."

    A tema referendum è in vigore dal 28 dicembre il DL pubblicato sulla GU n 299/2025 con le nuove regole per votare.

    Referendum 2026 per la Riforma della Giustizia

    La Legge n 157/2025 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253 viene sottoposta al popolo.
    Ricordiamo in generale che l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre. 

    La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

    Per evitare il referendum ed approvare la Legge Costituzionale sulla Giustizia direttamente in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni. 

    Ricordiamo invece che il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, quindi al di sotto della soglia dei due terzi.

    Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della soglia dei due terzi. 

    Ne è quindi scaturita la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale) ed ora il Governo ha proposto al Presidente della repubblica le date del 22 e 23 marzo prossimi per votare.

    Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per la sua validità ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

    A tal proposito il ministero ha pubblicato in data 24 febbraio la scheda elettorale di colore verde per espletare il voto, scarica qui il fac simile.

    Leggi anche Referendum 2026:  nuove regole e onorari

    Referendum 2026: il vote dei residenti all’estero

    Come evidenzia il comunicato pubblicato dal Ministero dell'Interno in vista della prossima consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026, i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, potranno esercitare il loro diritto al voto per corrispondenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 459/2001.

    La richiesta è stata inviata direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali, entro il 18 febbraio, corrispondente al trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione.

    L’opzione di voto può essere trasmessa al comune per posta ordinaria, per posta elettronica anche non certificata, oppure consegnata a mano, anche da persona diversa dall’interessato.

    L’istanza, che può essere redatta su carta libera, dovrà indicare l’indirizzo postale estero per la spedizione del plico elettorale e attestare altresì il possesso dei requisiti di legge. 

    In particolare, sarà necessario dichiarare una permanenza all’estero di un periodo minimo di almeno tre mesi, periodo nel quale deve ricadere la data di svolgimento della consultazione. L’opzione è valida anche se l’elettore non si trova ancora all’estero al momento dell’invio, purché il periodo dichiarato comprenda la data della votazione.

    Alla domanda inoltre andrà necessariamente allegata copia di un documento d’identità in corso di validità.

    Per agevolare l’esercizio del diritto del voto per corrispondenza, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha reso disponibile online un modello di istanza, utilizzabile da tutti gli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto, e fermo restando che sono in ogni caso valide anche le domande presentate con un modello diverso, se complete di tutte le informazioni richieste.

    Allegati:
  • Turismo

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: obbligatorie dal 1° marzo

    La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, dal 1° marzo, una novità per le agenzie di viaggio.

    In particolare, diventa obbligatoria la ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggi e tour operator. 

    L’art.25-bis Dpr 600/73 prevede la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, ad eccezioni delle agenzie di viaggio fino a prima della recente novità.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: obbligatoria dal 1° marzo

    Dal 1 marzo prossimo debutterà la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo

    La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:

    • agenzie di viaggio e turismo;
    • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
    • agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

    La legge di bilancio 2026 con in commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio.

    La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:

    è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione;

    è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.

    Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.

    E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.

    Pertanto per fare una esemplificazione, per una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, essa sarà soggetta a ritenuta.

  • Controllo di gestione nelle PMI

    Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio

    Viene pubblicato in GU n 41 del 19 febbraio il Decreto Ministero del Lavoro sui controlli alle imprese sociali.

    In particolare vengono introdotte modifiche alla disciplina dei controlli sull’impresa sociale e aggiornati gli schemi di verbale.

    Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio

    Visto il decreto 29 marzo 2022 del  Ministro  del  lavoro e  delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30 aprile 2022, con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma  4,  del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono stati definiti

    • le forme, i contenuti e  le modalità dell'attività ispettiva sulle  imprese sociali, 
    • nonche' il contributo per l'attività ispettiva da porre  a loro carico e, ai fini  del  comma  3  del  medesimo articolo, 
    • sono individuati  i  criteri, i  requisiti  e  le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le  forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali.

    Inoltre, visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022; e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali del 14 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76  del 30 marzo 2023, con il quale sono stati approvati i modelli di verbale per l'attività ispettiva, differenziati in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli, sono state apportate alcune  modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto 29 marzo 2022 per coordinarlo con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2022.

    Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 8 del sopra citato  decreto ministeriale 29  marzo 2022 ai  fini ell'operatività dei controlli e cConsiderate  le  numerose  disposizioni che successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 14  febbraio  2023 hanno apportato modificazioni al decreto legislativo n. 112 del  2017 e alle norme del codice civile  ivi  richiamate, si rende opportuno l'adeguamento dei contenuti dei modelli di verbale approvati con  il citato decreto ministeriale.