-
Carta d’identità cartacea: addio dal 3 agosto
A decorrere dal prossimo 3 agosto i cittadini italiano dovranno dire addio alla carta d'identità cartacea.
Vediamo come sostituirla con la CIE, la sua validità e come organizzarsi per tempo se si possiede ancora un documento in formato cartaceo.
Carta d’intetità cartacea: addio dal 3 agosto
La Conferenza stato-città con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale evidenia che dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo, pur se formalmente ancora in corso di validità, non potranno più essere utilizzate, nemmeno per l’espatrio.
Lo ha ribadito il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la con la Circolare n. 8/2026, facendo seguito a quanto già indicato con Circolare n. 76/2025
Pertanto, in vista di tale scadenza è previsto un significativo incremento delle richieste di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento valido su tutto il territorio nazionale, nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati con i quali vigono specifici accordi.
Per prevenire disagi e contenere i tempi di attesa, il Ministero invita i Comuni ad adottare fin da subito misure organizzative straordinarie, quali, a titolo esemplificativo:
- ampliamento degli orari di apertura degli sportelli e, ove possibile, attivazione di aperture dedicate;
- incremento delle disponibilità di appuntamento tramite il sistema “Agenda CIE”, con gestione automatizzata delle cancellazioni;
- predisposizione di una lista prioritaria per i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo, al fine di favorirne la tempestiva sostituzione.
Parallelamente, risulta fondamentale garantire un’adeguata informazione alla cittadinanza, attraverso i siti istituzionali, i canali social e appositi avvisi affissi presso gli uffici comunali.
Si ricorda in particolare che:
- la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile a decorrere dal 3 agosto 2026, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento;
- la sostituzione con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche anteriormente alla scadenza;
- la richiesta di passaggio dal documento cartaceo alla CIE non è qualificata come rilascio di duplicato e, pertanto, non comporta l’applicazione del doppio dei diritti di segreteria.
CIE 2026: come richiederla
Il Ministero informa del fatto che è possibile richiedere l’emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE) presso il proprio Comune di residenza o domicilio oppure, in caso di cittadino italiano residente all’estero, presso il Consolato di riferimento.
E' possibile prenotare un appuntamento presso i Comuni aderenti con il servizio di prenotazione online.
In general, la Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.
Attualmente in vista della dismissione definitiva della carta di identità cartacea, prevista per il 3 agosto, è possibile richiedere la CIE anche se il proprio documento cartaceo è in corso di validità
Il cittadino dovrà andare in Comune portando con sé una fototessera in formato cartaceo salvo che abbia fissato l’appuntamento tramite Agenda CIE e abbia caricato la fototessera in formato digitale.
La fototessera dovrà essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto.
Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione.
Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica occorre versare la somma di € 16,79 oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.
Il cittadino, al momento della domanda:
- in caso di primo rilascio esibisce all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
- in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
- consegna all’operatore comunale il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE) o il numero dell’appuntamento e il numero della ricevuta di pagamento della Carta, se già effettuato;
- verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale;
- fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
- indica la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo desiderato o ritiro in Comune) e comunica un’eventuale persona delegata al ritiro;
- consegna all’operatore comunale la fotografia, se non l’ha già caricata tramite Agenda CIE;
- procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali,
- fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
- firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.
CIE: validità per i cittadini
La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:
- 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
- 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.
Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.
La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.
-
Decreto carburanti bis: sconti prorogati e % per la transizione 5.0
Pubblicato in GU n 78 del 3 aprile il Decreto Legge n 42/2026 con modifiche al precedente Decreto Legge n 38/2026.
In sintesi il nuovo decreto:
- proroga gli sconti dei carburanti fino al 1° maggio,
- fissa la percentuale per il credito transizione 5.0 degli esodati,
- approva un credito di imposta per l'agricoltura.
Decreto carburanti bis: cosa contiene
Il D.L. n. 42/2026 è entrato in vigore il 4 aprile 2026, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo nuovo provvedimento interviene in maniera sostanziale sull'articolo 8 del precedente D.L. 38/2026, modificandone i fondi e inserendo l'8-bis l'8-quater per ampliare notevolmente le misure di sostegno economico a cittadini e imprese.
Crediti d'imposta per gli investimenti e la transizione energetica
- Il decreto originale DL n 38/2026 riconosceva un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuavano determinati investimenti (relativi agli allegati A e B della Legge 232/2016), ma limitava la spesa totale a soli 537 milioni di euro per l'anno 2026.
- Il D.L. n. 42/2026:
- innalza il limite di spesa da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026, specificando che alle imprese spetta l'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.
- Introduce un nuovo incentivo (comma 3-bis) per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, stanziando 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Le agevolazioni spettano alle imprese che hanno rispettato il principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), valevoli primariamente per l'anno 2026 (con risorse estese al 2027 e 2028 per le rinnovabili).
Sconti sui carburanti
- I precedenti sconti sulle accise erano stati infatti adottati con il D.L. 18 marzo 2026, n. 33 ed ora il D.L. 42/2026 interviene appositamente per dare continuità a quel taglio, inserendo ex novo nel D.L. 38 un nuovo articolo (l'Art. 8-bis) dedicato all'emergenza carburanti. Si prevede una riduzione temporanea delle accise per contrastare l'eccezionale rincaro dei prezzi. Nel dettaglio, la benzina e il gasolio scendono a 472,90 euro per 1.000 litri, il GPL scende a 167,77 euro per 1.000 kg, e l'accisa sul gas naturale usato come carburante viene completamente azzerata. La medesima riduzione (472,90 euro/1000 litri) si applica ai biocarburanti come HVO e biodiesel. La misura ha una validità rigidamente circoscritta: è attiva dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026.
Credito d'imposta per l'agricoltura
- Il D.L. 42/2026 aggiunge per le imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per acquistare la benzina e il gasolio necessari all'alimentazione dei mezzi agricoli. Questo credito è cumulabile con altre agevolazioni e non concorre alla formazione del reddito. Si applica esclusivamente agli acquisti di carburante effettuati nel mese di marzo 2026. Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Sostegno all'internazionalizzazione
- Si prevede un incremento del cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi, quota che sale al 30% per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Il supporto è rivolto alle imprese che sostengono iniziative di transizione digitale o ecologica e che, contemporaneamente, hanno subito un impatto negativo (calo di fatturato o rincari energetici) legato al conflitto nell'area del Golfo Persico. Essa si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026.
-
Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24
Con il provvedimento n 108991 del 2 aprile le Entrate dispongono la soppressione dei conti correnti postali provinciali utilizzati per il pagamento dei tributi catastali e ipotecari.
A partire dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute sono effettuati unicamente tramite modello F24. Di conseguenza è esclusa la riscossione diretta da parte degli Uffici provinciali –Territorio e l’annotazione a campione certo di tali somme.
In sintesi si mira a razionalizzare i processi di riscossione, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la qualità dei servizi erogati e ridurre gli adempimenti contabili a carico degli Uffici provinciali-Territorio.
Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24
Viene precisato che per quanto riguarda la gestione delle somme già versate e rimborsi, gli utenti che hanno ancora disponibilità sui conti provinciali possono usarle per 3 mesi ossia fino al 1° settembre 2026 per presentare atti di aggiornamento catastale.
Decorso il 1° settembre, residui possono essere richiesti a rimborso entro i due mesi successivi tramite piattaforma telematica.
Le somme non richieste vengono riversate all’Erario, ma è possibile chiederne il rimborso entro i termini di prescrizione, presentando apposita istanza all’Ufficio provinciale – Territorio.
Attenzione, tutti i conti correnti postali provinciali intestati agli Uffici provinciali saranno chiusi il 30 dicembre 2026.
Dal 1° giugno 2026, quindi, tutte le somme dovute a seguito di
- avvisi di liquidazione,
- atti di contestazione,
- irrogazione di sanzioni,
dovranno essere pagate esclusivamente con F24.
I crediti ancora in carico agli Uffici e non riscossi saranno iscritti a ruolo.
-
730/2026: prepararsi al via del 30 aprile
Trascorsa la prima scadenza del 16 marzo, per i dipendenti e gli autonomi occasionali, relativa all'invio della Certificazione Unica 2026, si attende l'avvio di fine mese per la partenza del Modello 730/2026 a partire con la dichiarazione precompilata in arrivo dal 30 aprile prossimo.
Clicca qui per una sintesi di tutte le novità contenute della dichiarazione dei redditi di pensionati e dipendenti da presentare entro il 30 settembre.
730/2026: il calendario da ricordare
Entro il 30 aprile, l'Agenzia delle Entrate dovrà predisporre tutto il necessario per il modello 730 precompilato che i contribuenti potranno scegliere in altenativa al 730 ordinario.
Si aprirà successivamente, come ogni anno, la fase di visualizzazione dei dati contenuti nella dichiarazione "semplificata" che potrà essere inviata così come predisposta dalle EntRate, oppure potrà modificata dal contribuente che vi ha riscontrato delle mancanze o errori, entro la fine di maggio.
Ricordiamo che il modello 730 va inviato entro il 30 settembre 2026, e nel frattempo trascorrerà tutto il calendario di invii, pagamenti e rimborsi conseguenti.
Di contro, dal 15 aprile è prevista la partenza della stagione dichiarativa per chi invece utilizza il Modello Redditi PF 2026 e la data ultima per adempiere con questo modello è fissata al 31 ottobre.
Vediamo nella tabella che segue tutte le date da tenere a mente per il Modello 730/2026
Scadenza per l’elaborazione del prospetto di liquidazione Presentazione del modello 730/2026 15 giugno entro il 31 maggio 29 giugno dal 1° al 20 giugno 23 luglio dal 21 giugno al 15 luglio 15 settembre dal 16 luglio al 31 agosto 30 settembre dal 1° al 30 settembre A partire dal mese di luglio, i dipendenti che hanno presentato il modello 730 iniziarenna a ricevere dal proprio datore di lavoro gli eventuali rimborso se la loro dichiarazione sarà stata a credito.
730/2026 precompilato: cosa contiene
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:
FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente
QUADRO A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica – Locazioni brevi
QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica
QUADRO D – Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE
QUADRO E – Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
QUADRO M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica
730/2026 come accedere alla precompilata
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:- un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- CIE – Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.
In linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".
Nella sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell’anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l’intero periodo d’imposta;
- l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.
-
Rottamazione quater e quinquies: lo scadenzario ADER dal 30 marzo
In data 30 marzo l'Ader ha reso disponibile un utilissimo servizio di "Caledario delle Rottamazioni" per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.
Vediamo i dettagli.
Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER
L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.
In particolare dal 30 marzo, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:
- Rottamazione quater,
- Rottamazione quinquies in partenza.
Si ricorda che per accedere alla ultima definizione agevolata stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 è possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile. Leggi qui: Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile per sapere come presentare le istanze online.
Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.
Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026
Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.
Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027
Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:

-
Credito di imposta 5.0: la % spettante nel nuovo decreto
Il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo, pubblicato in GU n. 72/2026, tra le altre norme, contiene una novità.
In particolare il decreto introduce una agevoilazione per le imprese e con l'articolo n 8 rubricato Misure fiscali in favore delle imprese andando a riprendere il credito transizione 5.0 che non ha trovato accoglimento il 27 novembre scorso data ultima di presentazione delle istanze.
Successivamente viene anche approvato il Decreto legge n 42/2026 già in vigore con la pubblicazione in GU N78/2026 con ulteriori specifiche per questo credito di imposta.
Vediamo le due norme e chiariamo a quanto ammonta questa agevolazione e per chi è prevista.
Credito 5.0 per le imprese: le condizioni nel Decreto Fiscale
L'articolo 8 specifica che ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
Attenzione al fatto che entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.Ricordiamo che con il DM 6 novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.
Le imprese potevano comunque presentare dal 7 novembre 2025 comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, con rilascio di una ricevuta; tali comunicazioni erano comunque considerate efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.
In caso di nuova disponibilità finanziaria era previsto che il GSE avrebbe informato le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.
L’art. 8 prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024 e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024.
In data 1° aprile, sulla transizione 5.0 ripescata con il Decreto Fiscale, si è svolta una riunione presso il MIMIT tra Urso e Confindustria.
Il presidente di Confindustria al termine delle contrattazioni ha espresso grande soddisfaziobe per i risultati raggiunti e per lo sforzo del Ministro Urso per far quadrare i conti. Gli esodati di Transizione 5.0 avranno 1,3 miliardi, con l’aggiunta di altri 200 milioni.
Lo stesso ministro Urso dopo l'accordo ha dichiarato quanto segue: "Abbiamo fatto il massimo sforzo possibile, lavorato in piena sintonia tra ministeri, tutti gli impegni saranno mantenuti" spiegando che ci sono a disposizione oltre 4 miliardi per coprire tutte le richieste in modo significativo, fondi che con l’iperammortamento arrivano a 10 miliardi.
Secondo Urso: "le risorse arrivano dalle previsioni che avevamo fatto. Abbiamo risolto il problema, un risultato ottimo"
Al tavolo tecnico è emerso anche che il nuovo piano Transizione 5.0 con l’iperammortamento entrerà subito in vigore, dopo aver rimosso il vicolo made in Europe e l'iperammortamento sarà operativo entro i primi dieci giorni di maggio.
Successivamente è stato appunto pubblicato in GU n 78/2026 il Decreto legge n 42/2026 che ha previsto in sostituzione della disposizione del comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, al fine di riconoscere l’89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni per la transizione 5.0, validamente presentate, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione, nel limite di spesa di 1.302,4 milioni di euro per l'anno 2026.
-
Redditi PF 2026: il campo dichiarazione rettificativa per il 730
Pubblicate tutte le regole per il Modello Redditi PF 2026 anno di imposta 2025 da presentare in modalità telematica dal 15 aprile prossimo.
Nel Frontespizio compare ancora la novità dello scorso anno "Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026"
Tale campo consente la correzione di errori della dichiarazione 730/2026 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.
Redditi PF 2026: la Dichiarazione rettificativa per il 730
Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente la casella.
Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2026.

La casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026” deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2026 (anno di imposta 2025), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.
In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2026 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2026, si dovrà barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza) oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:- codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
Si conferma che, in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.