-
IMU, cambia la dichiarazione: sarà solo online e c’è una scadenza da segnare
Il Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale approvato nel 2025 riprende il suo iter.
Il Governo, malgrado la mancata intesa con la Conferenza stato-regioni ha deciso, con deliberabione del 29 luglio di proseguire la riforma.
Leggi anche: Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni
Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
In particolare, si prevede anche per gli enti territoriali di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete:
- un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
- l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
- a possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.
Come specificato sinteticamente dal comunicato stampa del CdM per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica.
Vediamo le novità previste per l'IMU, qualora le norme venissero confermate.
La nuova dichiarazione IMU se passa il Decreto Tributi locali
La dichiarazione IMU dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo. È una delle modifiche contenute nello schema di decreto legislativo sui tributi regionali e locali, che dedica l’articolo 26 alla semplificazione dell’imposta municipale propria.
Il testo introduce un’unica modalità per assolvere l’adempimento dichiarativo e interviene anche sulle dichiarazioni necessarie per ottenere alcune esenzioni e agevolazioni. Trattandosi di uno schema di decreto legislativo, le disposizioni riportate sono quelle contenute nel documento esaminato.
Cosa cambia in sintesi
La modifica concentra l’adempimento IMU in una dichiarazione telematica unica, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione rilevante.
Lo stesso modello dovrà essere utilizzato anche per attestare i requisiti richiesti per specifici benefici e per il diritto all’esenzione richiamato dal comma 759, lettera g-bis.
Fino all’approvazione delle nuove modalità, restano utilizzabili i modelli già vigenti indicati nello schema di decreto.
Dichiarazione IMU esclusivamente telematica
La principale novità è contenuta nel nuovo comma 768-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Secondo il testo, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, seguendo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
La trasmissione telematica costituirà l’unica modalità prevista per l’adempimento dichiarativo.
Resta la scadenza del 30 giugno
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui:
- è iniziato il possesso degli immobili;
- sono intervenute variazioni rilevanti per determinare l’imposta.
Il termine potrà essere differito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Un solo modello anche per attestare alcuni benefici IMU
Il nuovo comma stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei benefici richiamati dal comma 741, lettera c), numeri 3 e 5, e dal comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo deve attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti previsti dalle norme.
Il decreto ministeriale chiamato ad approvare le modalità telematiche dovrà disciplinare anche i casi nei quali la dichiarazione deve essere presentata.
Esenzione IMU: la comunicazione diventa dichiarazione
Lo schema interviene anche sulla lettera g-bis del comma 759, relativa al diritto all’esenzione.
Il testo elimina il precedente richiamo a modalità telematiche da stabilire con uno specifico decreto e prevede che il diritto all’esenzione venga attestato utilizzando il modello disciplinato dal nuovo comma 768-bis.
Inoltre, nel testo normativo le parole “analoga comunicazione” vengono sostituite da “analoga dichiarazione”.
La dichiarazione vale anche per gli anni successivi
Una volta presentata, la dichiarazione IMU produce effetti anche per gli anni successivi.
Non è quindi necessario ripresentarla ogni anno, a condizione che non intervengano modifiche nei dati o negli elementi dichiarati dalle quali derivi un diverso importo dell’imposta dovuta.
Restano valide le precedenti dichiarazioni IMU e TASI
Lo schema precisa che restano ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell’IMU e della TASI, purché compatibili con la nuova disciplina.
Per gli enti richiamati dal comma 759, lettera g), continua invece ad applicarsi il regolamento previsto dal decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Per questi enti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Quale modello usare nella fase transitoria
Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale, i contribuenti continueranno a utilizzare i modelli di dichiarazione già previsti:
- dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022;
- dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023.
Lo schema abroga inoltre i commi 769 e 770 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
Sistema sanzionatorio previsto dalla riforma
Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, si prevede:
- Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
- Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
- Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.
Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.
Si attende ora il provvedimento definitivo, per delineare il dettaglio delle novità.
Dichiarazione IMU con la riforma del federalismo fiscale: come sarà
Quando deve essere presentata la dichiarazione IMU?
Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell’immobile o si sono verificate variazioni rilevanti per il calcolo dell’imposta.
La dichiarazione IMU potrà essere presentata su carta?
No. Il testo prevede che la dichiarazione sia presentata esclusivamente in via telematica.
La dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno?
No, salvo modifiche dei dati dichiarati che comportino un diverso ammontare dell’IMU. Per gli enti indicati dal comma 759, lettera g), la dichiarazione resta invece annuale.
Quale modello si utilizza fino al nuovo decreto?
Continuano a essere utilizzati i modelli approvati con i decreti ministeriali del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023.
-
Bonus digitalizzazione PMI: ecco l’elenco fornitori al 29 luglio
Il MIMIT ha pubblicato il decreto del 29 luglio con l'elenco dei fornitori dei servizi, clicca l'elenco.
Ora si attende la data per presentare la domanda da parte delle PMI del vouche cloud e digitalizzazione disciplinato dal DM 18 luglio 2025.
Riepiloghiamo le regole e vediamo nel dettaglio l'elenco dei fornitori per prepararsi alle domande.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è
il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.
Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

-
Bonus carburanti agricoltura: regole operative pronte, AGEA pubblicherà le date
Il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.
Si tratta il bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa. Il decreto attuativo con le regole per ottenere il credito d’imposta è stato firmato, mentre agricoltori e operatori del settore attendono ora la pubblicazione delle istruzioni AGEA con le date per presentare la domanda.
L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. Prima dell’apertura della procedura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.
Bonus carburante agricolo 2026: perché è importante
Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.
La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole. Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.
La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.
Chi potrà richiedere il credito d’imposta
Secondo le regole anticipate, potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:
- possiedono un’azienda situata in Italia;
- svolgono un livello minimo di attività agricola;
- rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
- dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.
La gestione della misura sarà affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che dovrà mettere a disposizione la piattaforma telematica e comunicare termini e modalità di presentazione delle richieste.
Quali spese possono rientrare nel bonus
Il credito riguarda il carburante acquistato per:
- alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
- eseguire lavorazioni nei campi;
- sostenere le attività produttive dell’azienda;
- riscaldare le serre.
Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.
La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.
Domanda ad AGEA: le date non sono ancora disponibili
Al momento non è ancora possibile presentare la domanda.
AGEA dovrà pubblicare un provvedimento operativo contenente:
- la data di apertura della piattaforma;
- il termine ultimo per l’invio;
- le modalità di accesso;
- i documenti da allegare;
- le regole applicabili in caso di richieste superiori alle risorse disponibili.
È quindi importante non confondere la firma del decreto attuativo con l’apertura immediata delle domande. Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione delle istruzioni AGEA. Alla data del 30 luglio 2026, sul portale istituzionale dell’Agenzia non risultano ancora pubblicate specifiche istruzioni operative dedicate a questo credito.
Cosa devono fare subito le imprese agricole
In attesa dell’avvio della procedura, gli interessati possono già prepararsi.
È opportuno:
- raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
- verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
- calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
- controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
- verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
- seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.
Preparare in anticipo la documentazione può ridurre il rischio di errori o ritardi, soprattutto nel caso in cui la finestra per presentare la domanda sia breve.
Attenzione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il decreto attuativo risulta firmato dai ministeri competenti, ma la notizia segnala che è ancora attesa la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo il testo pubblicato consentirà di verificare definitivamente requisiti, periodo agevolato, modalità di calcolo e condizioni di utilizzo del credito.
Per questo motivo, prima di presentare qualsiasi richiesta, imprese e consulenti dovranno fare riferimento alle fonti istituzionali e alle istruzioni operative che saranno emanate da AGEA.
FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026
A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?
Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.
La domanda può già essere presentata?
No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.
Quali documenti bisogna conservare?
È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.
-
Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una deliberazione motivata sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale", sul quale, nella seduta straordinaria del 28 luglio 2026, la Conferenza unificata ha sancito la mancata intesa.
Ricordiamo che il testo del decreto legislativo era stato approvato in via preliminare a maggio del 2025.
Federalismo enti locali: il Governo procede malgrado le Regioni
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proseguire nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell'atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.
La deliberazione dà atto che, in attuazione del principio di leale collaborazione, sono state esperite tutte le iniziative e le attività istruttorie utili e necessarie al raggiungimento dell'intesa.
La mancata intesa è stata sancita pur a fronte dell'orientamento favorevole espresso dalla maggioranza delle regioni.
Il Consiglio dei Ministri ha altresì considerato la prossima scadenza del termine per l'esercizio della delega, fissata al 29 agosto 2026, e la necessità di proseguire il percorso di attuazione del federalismo fiscale.
Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge n 111/2023 gli schemi dei decreti legislativi delegati devono essere trasmessi alla Conferenza unificata qualora incidano s sulla gestione degli enti locali.
Entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere, si dovrebbe raggiungere una intesa.
Lo schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale era stato approvato il 9 maggio 2025 per introdurre una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e a semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, con le seguneti previsioni:
- gli enti territoriali possono incentivare l’adempimento spontaneo mediante un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente;
- l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
- la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi;
- i Comuni dovranno applicare una maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e la semplificazione degli adempimenti IMU, unificati in un unico modello telematico
Pertanto, Il Consiglio dei Ministri, vista la mancata intesa ha deliberato di proseguire nell’esercizio della delega, sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte e integralmente riportate nell’atto della Conferenza unificata del 28 luglio 2026.
-
Decreto Omnibus, Assonime chiede nuove correzioni: cosa cambia per IVA e imprese
Prosegue l’iter del decreto Omnibus fiscale, lo schema di decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive della riforma tributaria avviata con la legge delega n. 111 del 2023.
Il provvedimento, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio ed è stato registrato come Atto del Governo n. 430.
Il testo è ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti. Dopo l’espressione dei pareri, dovrà tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, attesa dopo la pausa estiva.
Seguiranno l’emanazione del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nel corso dell’esame parlamentare è intervenuta Assonime che, con un documento del 28 luglio 2026, ha presentato alle Commissioni Finanze di Camera e Senato una serie di osservazioni e proposte.
L’Associazione valuta positivamente il percorso di attuazione della riforma fiscale, ma ritiene necessari ulteriori interventi, soprattutto nella fiscalità d’impresa, per rendere il sistema più semplice, prevedibile e neutrale.
Le richieste riguardano tre aree: le disposizioni già contenute nel decreto Omnibus, alcune misure della legge di Bilancio 2026 e il completamento della riforma del reddito d’impresa.
Omnibus in approvazione: detrazione IVA, chiesta una disciplina transitoria
Uno dei temi principali riguarda l’ampliamento del termine per esercitare la detrazione IVA previsto dall’articolo 12 dello schema di decreto.
La nuova disciplina permetterebbe di detrarre l’imposta e registrare la fattura di acquisto entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Assonime giudica favorevolmente l’estensione, ma segnala la mancanza di una disciplina transitoria per le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.
L’incertezza coinvolge anche i contribuenti che hanno registrato tardivamente le fatture, ritenendo possibile recuperare l’IVA tramite dichiarazione integrativa.
Per evitare contenziosi e disparità di trattamento, Assonime propone due alternative:
- applicare il nuovo termine anche agli acquisti e alle importazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, a condizione che la fattura sia registrata entro la dichiarazione del secondo anno successivo e che non sia ancora scaduto il termine per la dichiarazione integrativa.
- l’applicazione del nuovo regime all’IVA per la quale il diritto alla detrazione è sorto dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni precedenti, il recupero dovrebbe comunque essere consentito quando la fattura sia stata registrata entro il termine della dichiarazione integrativa relativa all’anno di ricezione.
Resterebbero ferme le situazioni già definite con accertamenti divenuti definitivi.
Omnibus: Assonime su riallineamento, perdite e avviamento
Tra le altre proposte sul decreto Omnibus figura l’estensione del riallineamento straordinario alle divergenze contabili e fiscali emerse in tutte le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali realizzate nel 2024.
Assonime chiede anche di consentire il riallineamento con il metodo per singole fattispecie e di coordinare l’obbligo di data certa previsto per i rendiconti delle stabili organizzazioni.
Sul riporto delle perdite fiscali, l’Associazione propone di limitare le restrizioni ai soli trasferimenti indiretti di controllo effettivamente finalizzati all’utilizzo delle perdite di una cosiddetta “bara fiscale”.
Per i soggetti IAS adopter viene inoltre richiesto il ripristino della deduzione extracontabile dell’avviamento e delle attività a vita utile indefinita, eliminando il vincolo dell’imputazione a conto economico.
Omnibus e Assonime: legge di Bilancio 2026, le modifiche richieste
Assonime interviene anche su alcune misure della legge di Bilancio 2026, considerate potenzialmente distorsive per le imprese.
Per le azioni proprie viene chiesto il ripristino della neutralità fiscale delle differenze tra prezzo di vendita e costo di acquisto.
La rilevanza IRES prevista per il 2026 rischierebbe infatti di penalizzare operazioni che, sul piano contabile, hanno natura patrimoniale.
In alternativa, la neutralità dovrebbe essere mantenuta almeno per le riorganizzazioni societarie fiscalmente neutrali e per i piani di stock option e stock grant.
Per banche e assicurazioni viene proposto un migliore coordinamento dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi, consentendo la circolazione delle franchigie all’interno del consolidato fiscale.
Un’altra richiesta riguarda il ripristino della rateizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni d’impresa, almeno per i soggetti IRPEF, così da evitare che un componente maturato in più anni venga tassato interamente in un solo periodo.
Assonime sollecita inoltre un chiarimento sulla decorrenza dell’esenzione da ritenuta per le provvigioni relative ai documenti di viaggio e chiede l’abrogazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore, ritenuto potenzialmente incompatibile con il diritto dell’Unione europea e sovrapponibile ad altri oneri doganali.
Omnibus e Assonime: reddito d’impresa più vicino al bilancio
La terza area di intervento punta a rafforzare il principio di derivazione dal bilancio e a ridurre le differenze tra valori contabili e fiscali.
Assonime propone di riconoscere integralmente le valutazioni contabili delle commesse infrannuali e ultrannuali e di completare il recepimento fiscale dei principi OIC 34 e IFRS 15, attribuendo rilevanza anche alle stime relative a penali e resi.
Analogo trattamento viene richiesto per i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, evitando la separazione fiscale di fondi che nel bilancio sono unitari.
Tra le altre proposte figurano l’estensione della rilevanza fiscale delle correzioni degli errori contabili entro l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo, la continuità dei valori fiscali nelle scissioni con scorporo in uscita e l’applicazione del realizzo controllato ai conferimenti in holding familiari quando la soglia qualificata sia raggiunta complessivamente dai conferenti.
L’obiettivo complessivo è ridurre gli adempimenti, limitare le incertezze applicative e rendere il reddito imponibile più coerente con le risultanze di bilancio.
-
I controlli del Fisco: dati di luglio dell’Agenzia delle Entrate
Con un comunicato stampa di fine luglio le Entrate replicano a notizie false diffuse sulla stampa web relativamente alle lettere di compliance.
In sintesi l'Ade afferma che "Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa secondo cui Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l’invio di lettere di compliance, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio"
Vediamo tutti i dettagli si seguito per tranquillizzare contribuenti e professionisti che li seguono.
Lettere di compliance luglio 2026: i dati del Fisco
L'ade riporta i dati ufficiali sulle lettere di comoliance inviate ai cittadini:
- le lettere di compliance calendarizzate per il mese di luglio rappresentano il 9% del totale annuale;
- le comunicazioni di irregolarità inviate nel mese di luglio ad oggi sono diminuite, rispetto a quelle dell’analogo periodo del 2025, di oltre il 40% e rappresentano il 7,6 % del totale annuale;
- le cartelle del primo semestre 2026, che AdeR è tenuta a produrre sulla base dei carichi affidati dai diversi enti creditori, si sono ridotte del nove per cento (9%) rispetto a quelle prodotte nel corrispondente periodo del 2025.
Appare, quindi, evidente che non si sta verificando alcuna concentrazione anomala e che, al contrario, le agenzie, nonostante il blocco operativo previsto per due mesi (agosto e dicembre) su dodici, sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii. Inoltre, va segnalato che Agenzia delle entrate-Riscossione, allo scopo di agevolare i contribuenti, sospende l’attività di notifica per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili. Non si riscontra, quindi, alcuna forzatura, né anomala concentrazione in specifici periodi dell’anno.
I controlli del Fisco: come stanno procedendo a luglio 2026
Scadenze – Per quanto concerne le lettere di compliance, le stesse non prevedono una scadenza entro la quale il contribuente deve attivarsi per fornire chiarimenti, ben potendo le relative interlocuzioni con gli Uffici essere avviate dopo il mese di agosto.
Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di irregolarità, grazie alla riforma fiscale il contribuente dispone ora di sessanta giorni (fino al 2024 il termine era di 30 giorni) per chiarire la sua posizione o pagare l’importo richiesto anche avvalendosi di una rateazione fino a 5 anni. Va inoltre ricordato che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e, di conseguenza, anche per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.
Relativamente ai controlli formali (art. 36-ter DPR n. 600/73), come già precisato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’Agenzia prenderà in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni. Quindi, anche in questo caso, non sussiste alcuna scadenza a carico dei contribuenti per il mese di agosto.
Da ultimo va segnalata la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti.
-
Agevolazioni auto green: risorse già esaurite, per quali misure
Il MIMIT con Decreto del 27 luglio ha dato il via a due delle misure previste dal Decreto Automitive 2026.
In particolare, a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio 2026 riapre la piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mimit.gov.it sulla quale sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli commerciali e il retrofit Gpl/metano.
Il MIMIT ha già annunciato il raggiungimento del budget disponibile, riepiloghiamo le regole e si attende l'apertura dei prossimi sportelli.
Per tutte le misure previste dal Decreto leggi anche: Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Ecobonus veicoli commerciali N1 e N2: requisiti, rottamazione e obblighi per le PMI
Per i veicoli commerciali possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese (PMI) esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, che acquistano e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica. I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per concederlo in noleggio a una PMI esercente attività di trasporto, con contratto di durata non inferiore a tre anni. In tal caso, la società di noleggio è tenuta a riversare lo sconto corrispondente al contributo sui canoni mensili dovuti dalla PMI;
Il contributo riguarda i veicoli commerciali nuovi destinati al trasporto merci. Importi e condizioni variano in base alla massa, all’alimentazione e alla presenza di un mezzo da rottamare
Le categorie N1 e N2 comprendono i veicoli commerciali destinati al trasporto di merci, secondo quanto previsto dall’articolo 47 sulla classificazione dei veicoli.
Per accedere al contributo, ogni veicolo deve essere:
- nuovo di fabbrica;
- destinato a Piccole e Medie Imprese, PMI, che esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;
- ad alimentazione BEV, FCEV oppure tradizionale.
Chi può ottenere il contributo
Il contributo è concesso alle PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
Possono accedere all’agevolazione anche le società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale.
In questo caso, la società deve presentare al concessionario un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
Il contratto di noleggio deve avere una durata non inferiore a tre anni.
Da cosa dipende l’importo del contributo
Il contributo varia in base a tre elementi:
- la massa totale a terra;
- l’alimentazione del veicolo nuovo;
- la presenza di un veicolo da rottamare.
La rottamazione è obbligatoria in caso di acquisto di veicoli ad alimentazione tradizionale.
Ecobonus N1 e N2 con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve appartenere alla stessa categoria del veicolo nuovo, N1 oppure N2.
Le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione.
Il mezzo usato deve inoltre essere:
- intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo;
- omologato fino alla Classe Euro 4, in caso di acquisto di un veicolo N1 o N2 ad alimentazione tradizionale.
Nell’atto di acquisto del nuovo veicolo devono essere indicati:
- il veicolo destinato alla rottamazione;
- il contributo Ecobonus previsto dal DPCM del 10 giugno 2026.
Gli obblighi del concessionario
Entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il concessionario deve:
- consegnare il veicolo usato a un demolitore;
- presentare la richiesta di radiazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.
Ecobonus N1 e N2 senza rottamazione
Il contributo senza rottamazione è ammesso esclusivamente per i veicoli di categoria N1 e N2 con alimentazione BEV o FCEV.
Anche in questo caso, nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il contributo Ecobonus.
Obbligo di mantenimento della proprietà
Poiché i veicoli sono acquistati da persone giuridiche, è previsto l’obbligo di mantenere la proprietà del nuovo veicolo per almeno 24 mesi.
Retrofit GPL: a chi tocca e come fare domanda dal 29 luglio
Per il contributo Retrofit Gpl/metano possono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche (ad esclusione di chi esercita attività di commercio di autoveicoli M1) che installano impianti nuovi a GPL o metano su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3.
Prenotazione in piattaforma: l'installatore
- Si registra in piattaforma al link piattaforma di prenotazione
- Riceve la PEC, conferma la registrazione e attiva l’utenza per sé e per altri rivenditori a lui collegati
- Inserisce la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo
- Carica la documentazione richiesta al link piattaforma di prenotazione
Recupero Ecobonus-Retrofit: il costruttore dell'impianto
- Riceve dall'installatore tutta la documentazione necessaria per recuperare il contributo.
- Rimborsa il contributo all'installatore che a sua volta ha riconosciuto il contributo all'acquirente dell'impianto mediante compensazione del prezzo di acquisto.
- Recupera tale importo come credito di imposta.