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Elezioni Nazionali Commercialisti: si vota il 15 aprile
In arrivo la data del 15 aprile per le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti
In particolare, le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti sono state comunicate dal Consiglio nazionale con l’Informativa 19/2026 che ha evedenziato che: “Con D.M. 27 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il giorno 15 aprile 2026. Il decreto ministeriale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026”.
Elezioni Nazionali Commercialisti: si vota il 15 aprile
Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005 ed è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005:- promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia;
- valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.
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730/2026 senza sostituto per i rimborsi dal Fisco
Nel Modello 730/2026 è presente la casella da barrare per avere i rimborsi delle imposte direttamente dal Fisco.
Si tratta della casella "730 senza sostituto", vediamo chi deve compilarla e a cosa serve.
730/2025: la casella senza sostituito per i rimborsi dal Fisco
Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità):
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
- trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche. Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso relativo all’Irpef e alle relative addizionali, quello relativo alla cedolare secca e dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato è eseguito, a partire dal mese di dicembre, direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure utilizzando l’apposito modello (disponibile sullo stesso sito internet), che, firmato digitalmente, può essere trasmesso via PEC a qualsiasi direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia di un documento di identità (in quest’ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un’altra persona,
compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

La casella “730 senza sostituto” deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:
- non ha un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio o non vuole avvalersi di tale possibilità;
- presenta il Mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate.
La casella "730 senza sostituto” va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2025 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
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Debiti col Fisco: come consultare online la propria situazione
È disponibile online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" rinnovata per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza di utilizzo.
L’aggiornamento introduce:- consultazione più chiara e completa dei dati,
- navigazione più intuitiva
- unico prospetto di sintesi che raccoglie i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali.
La nuova interfaccia consente di visualizzare in modo immediato:
- gli importi ancora da regolarizzare;
- i pagamenti già effettuati;
- l’eventuale presenza di procedure di riscossione in corso;
- lo stato dei piani di rateizzazione e delle misure agevolative (Rottamazioni).
Il servizio permette inoltre di consultare il dettaglio dei singoli atti e di procedere direttamente al pagamento online.
La nuova versione consente inoltre di ottenere un prospetto sintetico e completo, che raccoglie tutti i documenti intestati allo stesso contribuente. Il prospetto aggiornato è disponibile entro 24 ore dalla richiesta.
Debiti col Fisco: come effettuare la consultazione
Per accedere e consultare la situazione debitoria online, si può utilizzare il servizio "Situazione debitoria – consulta e paga" seguendo questi semplici passaggi:- Accesso al portale dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione si accede all'area riservata dedicata a "Cittadini e Imprese" (oppure a "EquiPro", se sei un intermediario fiscale abilitato).
- Autenticazione per entrare è necessario autenticarsi utilizzando l'identità digitale, scegliendo tra SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Professionisti e imprese possono accedere anche utilizzando le normali credenziali dell'Agenzia delle Entrate.
- Navigazione e Consultazione una volta effettuato l'accesso, cliccando sul box denominato "Situazione debitoria – consulta e paga" si dovrà:
- Selezionare la posizione personale dal menù a tendina (oppure quella della persona o azienda da cui si è delegati o che si rappresenta)
- Selezionare l'ambito provinciale per il quale si desidera verificare la presenza di documenti
- Scegliere la sezione di interesse tra "Da saldare" (per visualizzare i debiti ancora aperti) e "Saldati" (per visualizzare l'elenco dei documenti interamente pagati o sgravati a partire dall'anno 2000).
Oltre a consultare i documenti da pagare e quelli già pagati, la piattaforma permette di spostarsi tra diverse schede (tab) per visualizzare anche le "Procedure attive" (come preavvisi di fermo o ipoteca), lo stato delle "Rateizzazioni" e i documenti relativi alla "Definizione agevolata".Infine, se si vuole un riepilogo generale e non limitato a una singola provincia, si può utilizzare il pulsante per richiedere il Prospetto della Situazione debitoria complessiva, un documento in PDF scaricabile che racchiude tutti i documenti su tutto il territorio nazionale, che verrà messo a disposizione solitamente entro 24 ore dalla richiestaDebiti col Fisco: come effettuare il pagamento online
Per pagare un debito direttamente online, una volta effettuato l'accesso alla sezione "Da saldare" della tua area riservata, puoi seguire questa semplice procedura:- Seleziona il documento: Individuare la cartella o l'avviso che si desidera saldare. Se presente la colonna "Note": ed è presente una specifica icona (un documento sbarrato), significa che quell'atto non è pagabile tramite il canale online.
- Visualizza e aggiungi al pagamento: Cliccae sul pulsante "Visualizza" per accedere alla schermata con il dettaglio degli importi aggiornati e cliccare su "Aggiungi al pagamento". In alternativa, dalla lista principale, si può semplicemente spuntare la casellina blu accanto al documento di interesse e cliccare in basso su "Procedi col pagamento".
- Verifica l'importo: Il servizio mostrerà l'importo esatto e aggiornato da versare; per continuare, cliccare su "Procedi col pagamento".
- Paga online tramite pagoPA: Si aprirà una pagina di riepilogo contenente i dati anagrafici, i documenti selezionati e il "codice di pagamento pagoPA". Cliccando sul pulsante "Paga online" si verrà indirizzati al portale dei pagamenti, dove potrai completare l'operazione in totale sicurezza attraverso la piattaforma pagoPA
Debiti col Fisco: come richeidere il prospetto della situazione debitoria
Per richiedere il Prospetto della situazione debitoria complessiva, occorre seguire questi passaggi:- Individua il pulsante di richiesta: Dalla pagina iniziale del servizio in cui è presente l'elenco delle proprie cartelle e avvisi, individuare e cliccare sul pulsante "Richiedi il prospetto della Situazione debitoria complessiva".
- Scegli la tipologia: si può effettuare questa richiesta in modalità asincrona sia dalla sezione "Da saldare" (per il riepilogo sintetico dei debiti aperti) sia dalla sezione "Saldati" (per il riepilogo di quelli già chiusi o sgravati). Questo documento riporterà in un unico elaborato tutti i documenti intestati al tuo codice fiscale per tutti gli ambiti provinciali, raggruppando quindi debiti di province diverse senza doverle consultare una per volta.
- Monitora lo stato di avanzamento: Subito dopo la richiesta, il file sarà inserito nel pannello di navigazione alla sezione "Documenti → Documenti della situazione debitoria" e la richiesta risulterà inizialmente in stato "In elaborazione".
- Attendi la notifica e scarica il documento: Il prospetto viene reso disponibile di norma entro le 24 ore successive alla richiesta. Una volta elaborato, si riceverà un'e-mail informativa generata in automatico che avviserà del completamento dell'operazione. poi si potrà accedere nuovamente alla sezione dedicata ("Documenti della situazione debitoria"), verificare che lo stato sia passato a "Disponibile" ed effettuare il download del file in PDF.
Debiti col Fisco: accedi alle rate
Per monitorare i propri piani di rateizzazione, si può utilizzare l'apposita sezione all'interno del servizio online "Situazione debitoria – consulta e paga". Ecco come procedere:- Accedi alla sezione "Rateizzazioni": Dalla pagina principale della situazione debitoria, cliccare sulla scheda (tab) in alto denominata "Rateizzazioni".
- Visualizza i piani: In questa area si può consultare lo stato dei piani di dilazione. Cliccando sull'apposito link si verrà indirizzati al servizio di dettaglio "Rateizza il debito → Piani di rateizzazione".
- Scarica i moduli di pagamento: Se si hanno dei piani di rateizzazione attualmente attivi, all'interno di questa stessa sezione si troverà a disposizione anche i moduli di pagamento delle singole rate, pronti per essere scaricati e utilizzati per i versamenti.
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Deposito Bilancio 2026: modalità e scadenze
La campagna bilancio 2026 deve ancora entrare nel vivo e si attende per marzo la pubblicazione della Guida di Unioncamere che al momento è ferma all'anno scorso: Guida sul deposito 2025.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci.
Attendiamo quella aggiornata, ma nel frattempo riepiloghiamo le regole generali da conoscere.
Il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.
La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.Bilanci 2025 deposito 2026: scadenze e sintesi delle novità
l termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:- Situazione patrimoniale Consorzi: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Contratti di Rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali: entro il 31 maggio di ogni anno;
- Situazione patrimoniale G.E.I.E.: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA : entro il 31 maggio di ogni anno;
- Bilancio Sociale di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
- Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali: entro 60 giorni dalla data di approvazione
- Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.
Attenzione al fatto che non è previsto alcun termine per il deposito del:
- Bilancio Consolidato della società controllante;
- Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie;
- Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da società di capitali.
Sinteticamente le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:
- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze.
Le scadenze 2026 per l’esercizio 2025 sono le seguenti:
- la scadenza 2026 per il deposito del bilancio 2025 è il 30 maggio 2026 (se approvato entro il 30 aprile);
- entro il 29 luglio 2026 se si utilizza il termine straordinario di 180 giorni.
Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2026 anno 2025
Deposito 2026 per il Bilancio 2025 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 30 marzo 29 maggio Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 30 marzo 29 maggio Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 14 giugno Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 14 giugno Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 29 giugno Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese
30 maggio 29 luglio Bilanco 2025 con deposito 2026. come si deposita
Il deposito avviene in via telematica tramite la piattaforma DIRE delle Camere di Commercio e a tal fine è necessario:
- redigere il bilancio in formato XBRL e firmarlo digitalmente;
- allegare la documentazione prevista;
- trasmettere la pratica tramite il sistema DIRE o tramite un professionista incaricato.
La pratica di deposito deve contenere:
- bilancio d’esercizio approvato;
- nota integrativa;
- eventuali relazioni sulla gestione e del revisore/collegio sindacale;
- verbale dell’assemblea di approvazione;
- dichiarazione di conformità (se trasmesso da un professionista);
- elenco soci (per S.p.A., S.a.p.a. e consorzi).
Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede
Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
- "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”
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Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24
Con il provvedimento n 108991 del 2 aprile le Entrate dispongono la soppressione dei conti correnti postali provinciali utilizzati per il pagamento dei tributi catastali e ipotecari.
A partire dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute sono effettuati unicamente tramite modello F24. Di conseguenza è esclusa la riscossione diretta da parte degli Uffici provinciali –Territorio e l’annotazione a campione certo di tali somme.
In sintesi si mira a razionalizzare i processi di riscossione, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la qualità dei servizi erogati e ridurre gli adempimenti contabili a carico degli Uffici provinciali-Territorio.
Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24
Viene precisato che per quanto riguarda la gestione delle somme già versate e rimborsi, gli utenti che hanno ancora disponibilità sui conti provinciali possono usarle per 3 mesi ossia fino al 1° settembre 2026 per presentare atti di aggiornamento catastale.
Decorso il 1° settembre, residui possono essere richiesti a rimborso entro i due mesi successivi tramite piattaforma telematica.
Le somme non richieste vengono riversate all’Erario, ma è possibile chiederne il rimborso entro i termini di prescrizione, presentando apposita istanza all’Ufficio provinciale – Territorio.
Attenzione, tutti i conti correnti postali provinciali intestati agli Uffici provinciali saranno chiusi il 30 dicembre 2026.
Dal 1° giugno 2026, quindi, tutte le somme dovute a seguito di
- avvisi di liquidazione,
- atti di contestazione,
- irrogazione di sanzioni,
dovranno essere pagate esclusivamente con F24.
I crediti ancora in carico agli Uffici e non riscossi saranno iscritti a ruolo.
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Bonus mobili: la detrazione nel 730/2026
Dal prossimo 30 aprile si avvia ufficialmente la stagione dei dichiarativi con il Modello 730/2026.
Vediamo come vanno indicare le spese sostenute per l'acquisto di mobili ai fini della detrazione per quello che è ormai noto come bonus mobili.
730/2026: la detrazione del bonus mobili
Le istruzioni al Modello 730/2026 evidenziano tra le novità che per l’anno 2025, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 (o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Attenzione al fatto che ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura. Per tutte le regole del bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2025-2026: regole in vigore e novità.Detrazione per bonus mobili: dove indicarla nel 730/2026
Le spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato va indicata nel Quadro E del modello 730/2026
In particolare, occorre compilare il rigo E57 Spese arredo immobili ristrutturati.

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione III-A), è riconosciuta una detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Per le spese sostenute dal 2022 si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.
È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 5.000 euro.
La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.
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Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: istanze fino al 30 aprile
Dal 1° al 30 aprile 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 27.03.2026 n. 196676 che qui pubblichiamo.
Le aliquote applicabili
Il quadro normativo del primo trimestre 2026 è caratterizzato da due variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante:
Dal 1° gennaio 2026: l'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ("Revisione delle disposizioni in materia di accise"), come modificato dall'art. 1, comma 129, lett. a), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha incrementato l'aliquota normale ad euro 672,90 per 1.000 litri.
Dal 19 marzo 2026: in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ha ridotto l'aliquota normale ad euro 472,90 per 1.000 litri.
Il trimestre si suddivide quindi in due periodi di consumo distinti:
- I° periodo: 1° gennaio – 18 marzo 2026 (aliquota 672,90 €/1.000 litri)
- II° periodo: 19 marzo – 31 marzo 2026 (aliquota 472,90 €/1.000 litri)
L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Rimane confermata la misura incentivante per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO). L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 prevede un'aliquota di accisa ridotta a 617,40 € per 1.000 litri per l'intero trimestre, a condizione che i prodotti rispettino:
- i criteri di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di gas serra, previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001;
- l'utilizzo di materie prime elencate nell'allegato IX della stessa direttiva.
Gli HVO che non soddisfano tali condizioni continuano a essere assoggettati all'imposta derivante dall'applicazione del criterio di tassazione per equivalenza (aliquota normale: 672,90 €/1.000 litri fino al 18 marzo, poi 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo).
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, il beneficio in oggetto spetta per:
- l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
- l’attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
attuazione; - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
- l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione
Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2026.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".
In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi);
- per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
- per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).
La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2026.
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: importo rimborsabile
Per il primo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM sono i seguenti (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto):
Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:
- 269,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (accisa normale 672,90 €) – Quadro A-1
- 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-2
HVO conforme ai criteri di sostenibilità (intero trimestre):
- 214,18 €/1.000 litri per l'intero trimestre (accisa ridotta 617,40 €) – Quadro A-3
HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri:
- 214,18 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo, pari a 617,40 €) – Quadro A-4
- 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (aliquota normale 472,90 €) – Quadro A-2
È previsto inoltre un Quadro A-5 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo antecedente al 1° gennaio 2026 (quando era vigente l'aliquota di 632,40 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.
Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO
Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo: 617,40 €/1.000 litri dal 1° gennaio al 18 marzo, e 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo al 31 marzo.
Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: fruizione del credito
I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre 2025
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.
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