• Mettersi in proprio

    Linee Guida Ambulanti: regole per le concessioni degli spazi

    Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale MIMIT, il Ministro Urso annuncia la pubblicazione delle Linee Guida per gli ambulanti.

    Lo stesso Ministro Urso ha specificato che: “Con queste Linee guida colmiamo un vuoto che per anni ha generato rinvii e incertezze, dando finalmente regole certe a migliaia di operatori del commercio ambulante e uno strumento utile ai Comuni chiamati a gestire i bandi. Si tratta di una riforma attesa da anni, costruita con Regioni, Comuni e associazioni di categoria, che garantisce procedure trasparenti e concorrenziali, nel rispetto delle regole europee, e valorizza esperienza, professionalità e investimenti di chi ogni giorno anima i mercati italiani”.

    Commercio: adottate le Linee guida ambulanti

    Un quadro nazionale certo e uniforme per il commercio ambulante, a tutela dei mercati, degli operatori e dei Comuni , è quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha firmato il decreto che adotta definitivamente le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

    Le linee guida per gli ambulanti sono un tassello tra le priorità della Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

    Le nuove Linee guida – frutto di un lavoro condotto in stretto raccordo con Regioni, l’ANCI e le associazioni di categoria – mettono a disposizione dei Comuni uno strumento uniforme per predisporre i bandi e offrono agli operatori del commercio su aree pubbliche un quadro stabile, chiaro e riconoscibile su tutto il territorio nazionale. 

    Il provvedimento consente così di superare l’incertezza applicativa e di assicurare regole omogenee, il giusto equilibrio tra tutela della concorrenza e continuità dei mercati, nonché il riconoscimento del valore professionale maturato dagli operatori.

    Le Linee guida prevedono il rilascio delle concessioni attraverso procedure selettive, con durata di dieci anni per mercati, posteggi isolati e chioschi

    Per le fiere, la durata decennale opera come limite massimo nei casi di manifestazioni storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall’ente locale.

    Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti

    • fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell’impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa;
    • fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio. 

    In particolare, l’anzianità d’impresa può valere fino a 35 punti, l’esperienza diretta sul posteggio 15 punti, il requisito dimensionale della microimpresa 5 punti e la stabilità occupazionale fino a 5 punti. Sono inoltre valorizzati l’anzianità di spunta, l’offerta di prodotti tipici e di qualità, la consegna a domicilio, la formazione, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

    Il provvedimento introduce anche limiti alla concentrazione dei posteggi nella stessa area mercatale, per assicurare pluralità dell’offerta e tutela della concorrenza: non più di due concessioni nei mercati o nelle fiere fino a 100 posteggi e non più di tre nelle aree mercatali con oltre 100 posteggi.

    Attenzione al fatto che le Linee guida saranno ora sottoposte agli organi di controllo e successivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.

     

  • Split Payment

    Split payment: in arrivo la proroga al 2028

    La Commissione Europea ha adottato in data 17 giugno la proposta di deroga che dovrà essere formalmente approvata dal Consiglio e che consentirà al regime dello spilt payment di rimanere efficace anche dopo la data di decadenza del 30 giugno 2026. 

    Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026

    Riepiloghiamo le regole e vediamo chi interessano in modo particolare.

    Split payment: in arrivo la proroga al 2028

    La notizia è stata resa nota dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta a due Question time (5-05501 e 5-05506) nella giornata di ieri.

    Dalla risposta del Mef si apprende che l’Italia ha provveduto a notificare alla Commissione Europea la richiesta di proroga il 1° ottobre 2025 e che, in base all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE la Commissione ha otto mesi di tempo per formulare una proposta, arrivata appunto in data 17 giugno.

    Il Mef ha ribadito che l’ennesima richiesta di proroga  risiede nel fatto che il regime ha contribuito a:

    • garantire maggiore sicurezza e tempestività nell’acquisizione del gettito fiscale; 
    • rafforzare i livelli di compliance degli operatori economici 
    • creare sinergie con altri strumenti di controllo, quali la fatturazione elettronica. 

    La proroga dovrebbe durare altri tre anni fino al 2028 incluso.

    Ricordiamo in attesa del testo definitivo che approva lo slittamento che 

    Con la Decisione UE n 324/2023 l'Italia eraautorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026

    Ricordiamo inoltre che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:

    • alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
    • nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
    • o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

    Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente: 

    • chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
    • chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

    Si resta in attesa della ulteriore proroga fino al 31 dicembre del 2028.

  • Società tra professionisti

    Associazione tra professionisti e trasformazione in STP: passaggio neutrale

    Con la Risposta a interpello n 123/2026 le Entrate trattano il tema delle quote di una associazione tra professionisti che si trasforma in Stp.

    Sinteticamente il chiarimento specifica che nella trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti fiscalmente neutrale, il costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci resta invariato e si trasferisce alle nuove quote della Srl risultanti dalla trasformazione.

    Vediamo il dettaglio del caso specifico.

    Associazione tra professionisti e trasofrmazione in STP: passaggio neutrale

    L'Associazione tra professionisti e due dei propri soci chiedono chiarimenti in merito alla corretta determinazione del costo delle partecipazioni detenute dai soci dell'associazione professionale, a seguito della trasformazione della stessa in una società tra professionisti (STP), costituita nella forma di società a responsabilità limitata.
    L'Associazione è composta da undici soci persone fisiche, che svolgono l'attività di dottori commercialisti.

    L'Associazione ha deliberato nel gennaio 2026 la propria trasformazione in una STP nella forma della società a responsabilità limitata.
    Tale operazione avverrà secondo le norme civilistiche sulla trasformazione eterogenea e che, dal punto di vista fiscale, fruirà del regime della neutralità fiscale previsto dall'articolo 177 bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
    Nel corso del 2026 alcuni soci intenderebbero usufruire della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle quote dell'Associazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
    Ciò premesso, si chiede di confermare che il costo rideterminato delle quote nell'Associazione alla data del 1° gennaio 2026 sia riconosciuto quale costo fiscale anche delle quote che saranno successivamente detenute in qualità di soci della S.r.l., a seguito del perfezionamento della trasformazione.

    L’Agenzia delle entrate conferma l'impostazione degli istanti e aggiunge ulteriori chiarimenti.

    Il quadro normativo che consente ai contribuenti di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2026 (articolo 5, legge n. 448/2001), permette di assumere, al posto del costo storico, un valore rideterminato basato sul valore normale, a condizione che venga effettuata una perizia giurata e versata un’imposta sostitutiva entro i termini previsti. 

    Questa possibilità, che riguarda anche le partecipazioni in associazioni professionali a seguito delle modifiche normative più recenti, consente ai soci di aggiornare il valore fiscale delle proprie quote e ridurre così l’eventuale plusvalenza imponibile in caso di futura cessione.

    L’Agenzia richiama l’articolo 177‑bis del Tuir, introdotto nel contesto della riforma del reddito di lavoro autonomo norma, che estende alle attività professionali un principio già noto nel reddito d’impresa, cioè la neutralità fiscale delle operazioni straordinarie.

    In base a tale principio, le operazioni di aggregazione e riorganizzazione, tra cui rientra espressamente il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti, non devono generare effetti immediati sul piano fiscale.

    La neutralità si traduce concretamente nell’assenza di realizzo di plusvalenze o minusvalenze al momento della trasformazione. 

    L’operazione è una prosecuzione dell’attività in una forma giuridica diversa e in questo contesto, assume un ruolo fondamentale il principio di continuità dei valori fiscali, in base al quale tutti gli elementi che compongono il complesso professionale (beni materiali, immateriali, clientela e passività) transitano nella nuova società mantenendo lo stesso valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo al soggetto originario. 

    L'Agenzia evidenzia che, per ragioni di coerenza sistematica, la continuità non può limitarsi ai beni “di primo grado”, ma deve riguardare anche le quote detenute dai soci nella struttura trasformata. 

    Le partecipazioni ricevute nella Srl devono assumere lo stesso costo fiscale delle quote possedute nell’associazione, senza alcuna interruzione o rideterminazione automatica derivante dalla trasformazione.

    Ciò scaturisce dalla applicazione combinata della disciplina sulla rideterminazione del costo delle partecipazioni e del principio di neutralità fiscale sancito dall’articolo 177‑bis

    L’obiettivo del legislatore che ha introdotto l'art 177 bis  è stato quello di favorire l’aggregazione e la riorganizzazione degli studi professionali, eliminando gli ostacoli fiscali che in passato derivavano dal principio di realizzo.

    Concludendo, la trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti è un’operazione fiscalmente neutrale, che non comporta il realizzo di plusvalenze e che preserva integralmente i valori fiscali preesistenti.

    Allegati:
  • Dichiarazione Irap

    IRAP 2026: regole e modello, aggiornamento all’11.06

    Il giorno 11 giugno le Entrate hanno pubblicato, nella sezione apposita del proprio sito internet, un aggiornamento del software per l'IRAP 2026.

    In particolare, si tratta della versione software: 1.1.0 specificando che prima di avviare l’applicazione, occorre verificare di aver eseguito le operazioni preliminari sotto descritte.
    Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Modello Irap 2026
    Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.
    Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento. 

    Relativamente alle regole generali le Entrate con il Provvedimento n 71997 del 27 febbraio  hanno pubblicato il Modello IRAP 2026 e le relative istruzione.

    In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

    In particolare:

    • le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
    • i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

    Attenzione al fatto che, ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

    In data 23 aprile viene anche pubblicato il provvedimento con le specifiche tecniche necessarie alle entrate per l'invio delle dichiarazioni IRAP  2026 agli enti locali.

    IRAP 2026: i presupposti dell’imposta

    Il Modello IRAP 2026 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta
    2025, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
    Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio
    delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto
    d’imposta.
    Si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 non devono utilizzare il modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione). 

    Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 da dichiarare nel modello IRAP 2026 relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025. (Si veda la risoluzione
    n. 92 del 20 settembre 2011).
    Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP sono raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni
    che il contribuente pone in essere, ossia:

    • determinazione del valore della produzione;
    • determinazione dell’imposta;
    • versamenti, compensazioni e rimborsi.

    IRAP 2026: come si presenta

    La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
    a) direttamente dal dichiarante;
    b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
    Si evidenzia che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del
    file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    IRAP 2026: il calendario dei versamenti

    Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

    • entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
    • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da
      quelli di cui al punto precedente.

    Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).

    I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. 

    Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

    In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo

    giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a

    titolo di interesse corrispettivo.

    In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli

    enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

    Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. 

    Ai sensi dell’articolo 30, l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se

    i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli,

    né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

    I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell’articolo 37,

    comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute. 

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Proroga PIVA al 20 luglio: il calendario definitivo dei pagamenti

    Il Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 conteneva la proroga dei pagamenti per le PIVA e i forfettati.

    Ora il DL è stato trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o decreto carburanti ter, e contiena la norma definitiva della proroga dei pagamente per le PIVA a luglio.

    Ricordiamo che il differimento è stato richiesto a più voci dalle associazioni di categoria.

    In particolare, con una lettera congiunta, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo, si chiedevano una proroga delle scadenze fiscali delle PIVA alla luce delle novità del calendario emerse con la conversione del DL Fiscale.

    A tali richieste si aggiungeva anche quell'ANC associazione nazionale commercialisti.

    Il giorno 22 maggio scorso il Cdm ha approvato un DL d'urgenza che prevede di accordare tale progora, vediamo il perimetro dei pagamenti estivi delle tasse.

    Riepiloghiamo i motivi della richiesta e il nuovo calendario approvato con Decreto.

    Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario

    Il comunicato congiunto evidenziava la necessità di una proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2025. 

    La richiesta nasce a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del software “Il tuo ISA 2026 CPB”, necessario per l’elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale 2026/2027.

    Le Organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese evidenziavano che il rilascio dell’applicativo, inizialmente previsto entro il 15 aprile 2026 e successivamente differito al 15 maggio 2026 nell’ambito della conversione del decreto-legge n. 38/2026, inevitabilmente riduce il tempo a disposizione di imprese e intermediari fiscali per effettuare le elaborazioni necessarie alla corretta determinazione delle imposte. 

    Inoltre, si evidenzisvs la necessità di ulteriori aggiornamenti del software per recepire le recenti modifiche normative approvate in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, relative all’introduzione di specifiche soglie di incremento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.

    In vista della scadenza del 30 giugno prossimo, si chiedeva il differimento dei versamenti:

    • al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
    • al 19 agosto 2026 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

    Medesime e dettagliate richieste arrivavano dall'ANC che si aggiunge alle legittime considerazioni che dovrebbero condure allo slittamento dei pagamenti.

    Per rispondere a tutte le suddette richieste, il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 prevede che: 

    • ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
    • è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
    • il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali: il nuovo calendario per aderire

    L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello per la rottamazione dei tributi locali.

    Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale ha previsto la misura agevolativa.

    Si tratta della possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.

    Vediamo tutte le regole come specificate anche dall'Agenzia della Riscossione dopo l'entrata in vigore della novità.

    La conversione in legge del DL n 63/2026 contiene tra le altre norme la conferma della proroga di alcuni termini relativi all’estensione della rottamazione-quinquies agli enti territoriali.

    Il calendario della rottamazione-quinquies era inizialmente stringente e anche l’IFEL con una nota si era espresso per ammorbidirlo.

    Il DL 63/2026 individua ora nuovi termini per la procedura vediamoli di seguito.

    Rottamazione per tributi locali: che cos’è

    La Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, ha introdotto importanti novità in materia fiscale. 

    In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

    L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 (ora prorogato al 31 luglio e di seguito si leggano i dettagli) secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet.

    Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali

    Inizialmente era previsto che si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:

    • la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
    • entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
    • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
    • l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
    • gli effetti sulle dilazioni, di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
    • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

    Ora, con la legge di conversione del DL n 63/2026 (approvata dal Parlamento e attesa in GU) si prevede che:

    • a decorrere dal 15 ottobre 2026 e non dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
    • tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 e non tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
    • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e non entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo;
    • entro il 28 febbraio 2027 e non entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;

    Per gli enti territoriali possibilità di aderire entro il 31 luglio.

    Rottamazione enti locali: modello per i comuni e data per la domande

    L’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, IFEL ha preparato e pubblicato sul proprio sito uno schema di delibera per gli enti che si accingono a decidere sulla rottamazione introdotta dall’articolo 10-quinquies del decreto legge fiscale (Dl 38/26).  

    Accanto allo schema, una nota sulle novità approvate nella quale si evidenzia che circa 980 Comuni rinnoveranno i consigli comunali nel corso del mese di maggio, primo turno.

    Scarica qui la Nota IFEL con riepilogo delle regole di adesione alla rottamazione quinquies e le considerazioni dell'istituto ANCI.

    Attenzione il 9 giugno, l'Ader ha pubblicato il modello ufficiale da utilizzare per l'adesione da parte dei comuni.

    Scarica qui il Modello Rottamazione quinquies per l'adesione da parte degli Enti

    Il comunicato stampa della Riscossione oltre a riepilogare tutte le regole per aderire ha reso disponibile il Modello della Rottamazione quinquies dei tributi locali da inviare da parte dei comuni e solo allora i contribuenti potranno aderire.

    In partcolare, dal 16 settembre sul sito di AdeR, dopo che l’ente territoriale abbia adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026 i cui termini sono stati modificati dalla Legge di conversione del DL n 63/2026.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: l’Ade aggiorna il software, tutte le regole

    Dal 15 aprile è partita la stagione dei dichiarativi con il Modello Redditi PF 2026.

    A tal proppositosi evidenzia che le Entrate in data 13 aprile hanno provveduto ad alcune modifiche del modello e delle istruzioni pubblicate in precedenza, per le novità clicca qui.

    L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

    Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare:

    Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.

    In oltre il giorno 11 giugno le Entrate hanno pubblicato un aggiornamento del software per il Modello redditi PF pubblicando la versione  1.2.0.

    Viene precisato che indipentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: RedditiOnLine PF 2026 

    Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.

    L'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

    Pertanto occorre prestare attenzione a queste novità. Riepiloghiamo le regole per chi utilizza tale dichiarativo.

    Modello Redditi PF 2026: come è composto

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
    •  “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.

    Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: 

    • PF per le persone fisiche, 
    • ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, 
    • SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, 
    • SP per le società di persone ed equiparate.

    Modello Redditi PF 2026: le principali novità

    Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:

    • Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
    • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
    • Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
    • Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
    • Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
    • Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
      al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente.
    • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
    • Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
      titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
      cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
      soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
    • Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
    • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
      normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
    • Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
      della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
    • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
    • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
      n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
      trazione del 65%;
    • credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
    •  Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
    • Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
    • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

    Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando:

    • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
    • i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, 

    rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

    La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.