• Redditometro

    Redditometro: è nulla la sentenza che ignora le prove del contribuente

    La sentenza tributaria è nulla quando si limita ad affermare che il contribuente non ha fornito prova contraria, senza esaminare concretamente le contestazioni e i documenti prodotti. 

    È quanto emerge da una recente ordinanza n 22968/2026 della Corte di Cassazione relativa a un accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2011.

    Redditometro: è nulla la sentenza che ignora le prove del contribuente

    La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limita ad affermare che il contribuente non ha fornito prova contraria, senza esaminare concretamente le contestazioni e i documenti prodotti.

    Nel caso esaminato, il contribuente aveva contestato alcuni degli elementi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire la sua capacità contributiva

    Aveva inoltre documentato la disponibilità di somme sui conti bancari, investimenti finanziari e una plusvalenza realizzata nell’anno precedente. 

    Secondo la Suprema Corte, la Commissione tributaria regionale non poteva ignorare tali elementi limitandosi a esprimere un giudizio generico sull’assenza di prove contrarie.

    Accertamento sintetico: il caso esaminato dalla Cassazione

    La controversia nasceva da un avviso di accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato una maggiore Irpef nei confronti del contribuente per il periodo d’imposta 2011.

    L’Ufficio aveva ricostruito il reddito sulla base di diversi indicatori di capacità contributiva, tra cui:

    • incrementi patrimoniali;
    • spese relative al mantenimento di alcuni beni;
    • disponibilità di imbarcazioni;
    • tenore di vita complessivo.

    Il cosiddetto redditometro è una forma di accertamento sintetico attraverso la quale il reddito della persona fisica viene ricostruito partendo dalle spese sostenute e dalle manifestazioni di capacità contributiva.

    In primo grado, il ricorso del contribuente era stato dichiarato inammissibile. 

    La Commissione tributaria regionale aveva successivamente riformato tale decisione, riconoscendo l’ammissibilità dell’impugnazione, ma aveva comunque respinto il ricorso nel merito.

    Secondo la CTR, il contribuente aveva rappresentato soltanto alcune circostanze senza fornire una prova adeguata. 

    La sentenza affermava, in termini generali, che in sede giudiziaria non risultavano prodotte prove contrarie idonee a superare la ricostruzione dell’Ufficio.

    Con il ricorso per Cassazione, il contribuente ha contestato la nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che i giudici regionali non avessero valutato le specifiche deduzioni e i documenti depositati.

    In particolare, il ricorrente aveva contestato la titolarità di una delle imbarcazioni considerate dall’Agenzia delle Entrate. A suo giudizio, l’Ufficio si sarebbe limitato a indicare il nome del bene senza dimostrarne l’effettiva riferibilità al contribuente.

    Per un’altra imbarcazione, il contribuente aveva dichiarato di avere versato canoni di leasing per 69.600 euro, e non per 79.785 euro come indicato nell’accertamento. 

    Tale importo sarebbe stato confermato anche dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un precedente processo verbale di constatazione.

    Il contribuente aveva inoltre prodotto documentazione relativa alla disponibilità, al 1° gennaio 2011, di:

    • 139.069 euro di liquidità su un conto Fineco Bank;
    • 1.714.796 euro di investimenti finanziari;
    • una plusvalenza finanziaria di 171.913 euro, realizzata nel 2010.

    Era stato infine richiamato un precedente controllo della Guardia di Finanza sul medesimo anno d’imposta, concluso senza rilievi.

    La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, riconoscendo che la decisione della CTR era caratterizzata da una motivazione apparente.

    Il vizio ricorre quando la motivazione è formalmente presente nel provvedimento, ma le argomentazioni utilizzate non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

    Non è quindi sufficiente inserire nella sentenza formule generiche, come l’affermazione secondo cui il contribuente non avrebbe fornito prova contraria. Il giudice deve spiegare:

    • quali elementi siano stati esaminati;
    • quale valore sia stato attribuito ai documenti;
    • perché le prove siano state considerate insufficienti;
    • quali ragioni abbiano condotto al rigetto del ricorso.

    La motivazione deve rendere possibile un effettivo controllo sulla correttezza e sulla logicità della decisione. Non può essere lasciato all’interprete il compito di ricostruire, attraverso semplici ipotesi, il ragionamento seguito dal giudice.

    La Cassazione distingue il semplice difetto di sufficienza della motivazione dalla sua sostanziale inesistenza.

    Una motivazione sintetica o non particolarmente approfondita non comporta automaticamente la nullità della sentenza. Il vizio rilevante sussiste, invece, quando le argomentazioni sono talmente generiche, contraddittorie o incomprensibili da non permettere di individuare le ragioni effettive della decisione.

    Rientrano in questa categoria:

    • la mancanza assoluta di motivazione;
    • il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
    • la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile;
    • la motivazione soltanto apparente.

    Le affermazioni contenute nella sentenza erano, secondo la Cassazione, apodittiche: esprimevano cioè soltanto il giudizio finale, senza illustrare il procedimento logico seguito per raggiungerlo.

    Redditometro: quali prove deve conservare il contribuente

    La decisione conferma l’importanza di predisporre una difesa documentale dettagliata contro l’accertamento sintetico.

    Il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute attraverso risorse diverse dal reddito imponibile dell’anno, come:

    • risparmi accumulati negli anni precedenti;
    • disinvestimenti;
    • redditi esenti;
    • redditi soggetti a ritenuta alla fonte;
    • finanziamenti ricevuti;
    • donazioni o disponibilità provenienti da terzi;
    • somme derivanti dalla vendita di beni;
    • redditi legalmente esclusi dalla base imponibile.

    È inoltre possibile contestare la riferibilità della spesa o del bene, dimostrando, ad esempio, che il bene non appartiene al contribuente oppure che l’importo considerato dall’Ufficio non corrisponde a quello effettivamente sostenuto.

    La documentazione deve essere precisa e possibilmente collegata alle singole contestazioni contenute nell’avviso di accertamento. Estratti conto, contratti, certificazioni finanziarie, atti di vendita e processi verbali possono assumere un ruolo decisivo.

    Redditometro e sentenza con motivazione apparente: FAQ

    Quando una sentenza tributaria ha una motivazione apparente?

    La motivazione è apparente quando è formalmente presente, ma contiene affermazioni generiche che non consentono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

    Quali prove possono essere utilizzate contro il redditometro?

    Il contribuente può produrre estratti conto, documentazione bancaria, prove di disinvestimenti, redditi esenti, finanziamenti, donazioni, risparmi pregressi e documenti che escludano la titolarità dei beni contestati.

    Il giudice può limitarsi ad affermare che non esistono prove contrarie?

    No. Deve esaminare le contestazioni e i documenti rilevanti, spiegando perché non siano sufficienti a superare la ricostruzione effettuata dall’Agenzia delle Entrate.


  • Senza categoria

    Confisca beni della criminalità: novità anche per le cripto-attività

    Il Cdm del 14 luglio ha approvato in via preliminare un Dlgs con novità per il recupero e la confisca dei beni alla criminalità organizzata.

    Tra le novità, in attuazione della Direttiva UE 2024/1260 ve ne sono per le cripto attività, vediamo una sintesi dal comunicato stampa dello stesso esecutivo che ha riepilogato una sintesi delle novità.

    Cripto-attività confiscate alla criminalità: le nuove regole

    Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in via preliminare un Dlgs in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni

    Si ricorda che la direttiva si inserisce nell’azione dell’Unione europea volta a contrastare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dai reati più gravi mediante il rafforzamento degli strumenti di aggressione patrimoniale, così da reperire, identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi dei reati, secondo il principio per cui il crimine non deve produrre profitto. 

    Le confische che ne formano oggetto si collocano nell’ambito di un “procedimento in materia penale” secondo la nozione autonoma del diritto dell’Unione,  abbastanza ampia da comprendere anche il procedimento di prevenzione, che assume rilievo decisivo ai fini del riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

    Viene precisato che l'ordinamento italiano dispone già di un assetto ampio e articolato in materia di misure patrimoniali, sia in ambito penale sia nell’ambito della normativa antimafia e il decreto interviene quindi essenzialmente per colmare gli spazi residui non ancora disciplinati e per assicurare il coordinamento e l’armonizzazione con le prescrizioni della direttiva.

    Le principali novità riguardano il rafforzamento della confisca dei proventi del reato – profitto, prodotto e prezzo – e l’introduzione della confisca per equivalente dei beni strumentali, ossia dei beni utilizzati per commettere il reato, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta. 

    Viene inoltre disciplinata la confisca dei beni trasferiti a terzi consapevoli dello scopo di sottrarli all’ablazione patrimoniale ed esteso il catalogo della confisca cosiddetta allargata a nuove fattispecie di particolare allarme sociale, tra cui determinati reati informatici. 

    A garanzia dell’interessato e in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, si introduce infine il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e lo svolgimento dell’attività delittuosa, a presidio del principio di proporzionalità della misura.

    Il decreto disciplina poi la vendita dei beni sequestrati prima della confisca definitiva, nei casi in cui non possano essere conservati senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie: se ne preserva così il valore economico, con trasferimento del vincolo sulle somme ricavate,  versate al Fondo unico giustizia,  e con l’obbligo di informare gli interessati, ai quali è garantita la facoltà di essere sentiti.

    Specifiche disposizioni attengono appunto il sequestro e la confisca delle criptovalute e delle cripto-attività, allo scopo di assicurarne l’effettiva indisponibilità per il destinatario della misura

    Il sequestro si esegue mediante il trasferimento delle cripto-attività e, ove tecnicamente possibile, delle relative chiavi crittografiche private a un apposito servizio di custodia istituito presso il Fondo unico giustizia; 

    Quando il trasferimento delle chiavi non sia praticabile, data l’eterogeneità delle modalità di conservazione dei beni digitali, il sequestro è eseguito con ogni altra procedura idonea a garantire la custodia e il controllo esclusivi da parte dell’autorità statale. 

    Infine per le cripto-attività detenute presso un prestatore di servizi, il provvedimento è comunicato a quest’ultimo e, ove identificabile, all’emittente, per la registrazione del trasferimento.

  • PRIMO PIANO

    Spedizione pacchi di modico valore: istruzioni di ADM sulle regole in vigore da luglio

    Le Dogane con un comunicato stampa hanno specificato che dal 1° luglio 2026 è in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione europea il nuovo dazio doganale forfettario temporaneo di 3 euro per articolo, applicabile alle spedizioni e-commerce di basso valore provenienti da Paesi terzi direttamente a una persona che si trova nell'Unione europea.
    La misura, prevista nell'ambito della riforma del sistema doganale europeo, elimina l'attuale franchigia dai dazi doganali per gli acquisti online di importo fino a 150 euro e mira a rafforzare la tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo e la concorrenza leale tra gli operatori economici.

    Vediamo come comportarsi per questo tipo di spedizioni e cosa accadrà in futuro.

    Dazio UE di 3 euro sui pacchi: le regole dal 1° luglio

    Dal 1° luglio prossino e fino al 1° luglio 2028, in attesa della piena operatività dell’Eu Customs Data Hub parte il dazio di tre euro sui pacchi.

    L'8 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 2026/1200, «Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale temporaneo di tre euro sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 euro»  avvia l'operatività del dazio che si affianca al contributo italiano da due euro al momento "sospeso" dal Decreto fiscale. 

    Ricordiamo che sulle spedizioni, l'Italia nella Legge di Bilancio 2026 ha previsto la prossima introduzione di un contributo di 2 euro e in proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UE

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 modifica le regole del precedente regolamento esecutivo del Cdu (2447/2015).

    Sul dazio da 3 euro la Commissione europea ha pubblicato delle Linee guida che chiariscono che questa tariffa si applica a tutte le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi verso consumatori finali nell’Ue. 

    Vediamo le istruziuoni di ADM

    Dazio 3 euro pacchi modico valore: istruziuoni di ADM

    ADM sul proprio sito fornisce istruzioni e ricorda che la misura rientra nel quadro della riforma doganale dell'UE, per garantire equità, sicurezza e sostenibilità nel commercio elettronico.

    Essa fa seguito alla constatazione che una percentuale significativa delle importazioni di modico valore nel commercio elettronico non soddisfa gli standard di sicurezza e conformità dell'UE, ponendo rischi per i consumatori e compromettendo la concorrenza leale.

    La regola dell'esenzione de minimis dai dazi doganali era stata originariamente introdotta per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, le imprese e i privati. Tuttavia, a causa della digitalizzazione delle procedure doganali, i dati in formato digitale sono oggi disponibili per tutte le merci importate, pertanto l'esenzione non è più giustificata.

    Inoltre, l’esenzione non rispecchia più la realtà del mercato. Solo nel 2025, quasi 5,9 miliardi di tali articoli di modico valore sono stati spediti direttamente da paesi terzi ai consumatori nell'UE, senza il pagamento di dazi doganali. Ciò ha creato una concorrenza sleale con cui i rivenditori tradizionali non possono competere.

    I prodotti sul mercato dell'UE devono rispettare standard elevati, per proteggere i cittadini dalle merci pericolose ed eliminare i prodotti che non soddisfano gli standard ambientali e a livello di manodopera.

    Le ispezioni mirate condotte nei 27 Stati membri dell'UE nel corso del 2025 su cosmetici, dispositivi di protezione individuale (DPI), integratori alimentari, giocattoli ed elettronica hanno rivelato allarmanti casi di non conformità: oltre il 60% dei prodotti controllati non rispettava gli standard UE a causa di etichette mancanti, ingredienti vietati o assenza di documentazione di sicurezza.

    ADN evidenzia che la misura rafforza il sistema dei controlli doganali e la tracciabilità delle merci, anche attraverso:

    • nuove procedure digitali
    • miglioramento dei controlli su prodotti non conformi
    • tutela degli interessi finanziari dell’UE

    La Commissione Europea ha predisposto nuovo documento contenente linee guida per gli operatori del mercato dell'e-commerce che chiarisce le nuove norme che eliminano la soglia de minimis e introducono il dazio doganale di 3 euro, adottate ai sensi del Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio.

    La Commissione ha adottato le norme delegate il 30 aprile 2026, che sono ora in fase di esame. Le norme di esecuzione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE l'8 giugno 2026. Il documento con le linee guida illustra le modifiche introdotte da tali atti.

    Per migliorare la tracciabilità, a partire dal 1° novembre 2026 sarà obbligatorio l'utilizzo dei codici identificativi del prodotto (PID), ma la loro dichiarazione potrà essere effettuata su base volontaria già dal 1° luglio 2026, aiutando le autorità doganali a individuare e bloccare merci pericolose o non conformi.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus box e posto auto: regole 2026

    Le Entrate hanno aggiornato la Guida 2026 per le ristrutturazioni edilizie.

    Tra gli approfondimenti vengono esplicitate tutte le regole per il bonus per l'acquisto o costruzione del box o posto auto, vediamo a chi spetta e cosa fare per averlo.

    Leggi anche Posto auto: come si detrae la tettoia che è pertinenza

    Bonus 2026 box o posto auto: che cos’è

    La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.
    In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:

    • per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Per “realizzazione” di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di “ nuova costruzione”. Attenzione quindi al fatto che, la detrazione non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso;
    • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice. In questo caso la detrazione spetta solo per le spese imputabili alla loro realizzazione, che devono essere comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

    Bonus 2026 box e posto auto: tutte le regole

    Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo.

    La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. 

    Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.

    Il proprietario deve essere in possesso dei seguenti documenti:

    • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione,
    • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

    La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
    La concessione dell’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

    • deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione,
    • deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo, di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione,
    • è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori.

    La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale. 

    È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.

    Bonus box o posto auto 2026: i documenti e gli adempimenti

    Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

    • atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità con l’abitazione,
    • dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto,
    • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

    Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).

    Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente di fatto.

    Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

    • il contratto preliminare di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione,
    • dal contratto preliminare risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

    La condizione dell’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesta dalla norma può essere considerata comunque realizzata anche nell’ipotesi particolare in cui il bonifico sia effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, in un orario antecedente a quello della stipula stessa.

    Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante l’apposito bonifico dedicato e nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico.

    In particolare, è stato chiarito che solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo si può ugualmente usufruire della detrazione, anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:

    • il pagamento avvenga in presenza del notaio,
    • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: via al rimborso per i rivenditori

    Il MIMIT ha pubblicato il DD 15 luglio con il via alle domande di rimborso per i rivenditori che hanno aderito al bonus elettrodomestici.

    Ricordiamo che il Bonus elettrodomestici, conclusosi a dicembre ha previsto due modalità di richiesta:

    • tramite App Io
    • tramite piattaforma.

    I rivenditori che hanno aderito al meccanismo della agevolazione ora potranno presentare istanza di rimborso delle somme loro spettanti.

    Bonus elettrodomestici: istanze di rimborso per rivenditori entro il 4 settembre

    Il MIMIT ha pubblicato le regole per il rimborso per i rivenditori delle somme relative al bonus elettrodomestici.

    In particolare con il DD 15 luglio sono fissate modalità e termini per le richieste.

    La presentazione delle istanze di rimborso di cui al contributo elettrodomestici 2025, da parte dei venditori sopra richiamati, è consentita entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 4 settembre 2026; le istanze che perverranno dopo tale termine non saranno pertanto liquidate.

    Riepiloghiamo che il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.

    In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:

    • lavatrici e asciugatrici,
    • forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
    • asciugabiancheria,
    • frigoriferi, congelatori,
    • piani cottura

    La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.

    Il bonus è richiedibile da:

    • i cittadini maggiorenni,
    • residenti in Italia, 
    • con ISEE inferiore a 25.000 EURO

    avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: unica rata non pagata scatta la decadenza

    Sono disponibili online le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies. 

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:

    • l'esito della richiesta, 
    • il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate. 

    La comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. 

    Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

    Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.

    Leggi anche Rottamazione quinquies: quando è inefficace? 

    Rottamazione quienquies: come pagare

    La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze. 

    In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

    • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
    • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
    • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

    Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

    Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

    Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

    Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

    La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

    Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

    Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

    Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione in vista del 31 luglio

    La novità di questa definizione agevolata è che chi non verserà la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.

    La decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.

    Occorre però fare attenziona al fatto che chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies e non comincia a versare le somme dovute o smette di farlo ha conseguenze serie.

    Vediamo una tabella di riepilogo in vista della prima scadenza del 31 luglio 2026

    Regole Rottamazione quinquies
    Decadenza Immediata dopo l’unica rata, dopo due mancati pagamenti o con l’ultima rata in caso di piano rateale
    Tolleranza Solo per la rata unica e per l’ultima rata
    Rateizzazione futura Esclusa

  • Split Payment

    Split payment prorogato al 30 giugno 2029

    Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 luglio è stata pubblicata la Decisione n 172872026 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029

    Attenzione al fatto che la decisione si applica con effetto dal 1° luglio 2026, dunque con continuità giuridica della misura.

    Split payment: in arrivo la proroga al 30 giugno 2029

    Lo split payment è stato prorogato al 30 giugno 2029, la misura trova fondamento nella proposta di decisione adottata dalla Commissione UE il 17 giugno 2026 (n. 2026/0146) pubblicata in Gazzetta Europea del 15 luglio.

    La conferma era anche arrivata anche dal MEF in risposta a due Question time (nn. 5-05501 e 5-05506)

    Il 30 giugno lo stesso ministero aveva speficiato che: La proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA oltre il 30 giugno 2026 è attualmente all'esame del Consiglio Ue, con conclusione prevista il 10 luglio. Poiché l'autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026, i soggetti interessati possono continuare ad applicare il meccanismo dello split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026.
    La misura è destinata a trovare applicazione fino al 30 giugno 2029 nei confronti dei medesimi soggetti già interessati
     

    Ricordiamo in attesa del testo definitivo che approva lo slittamento che con la Decisione UE n 324/2023 l'Italia era autorizzata allo split payment con termine di scadenza prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026.

    Ricordiamo inoltre che il meccanismo dello split payment, già autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue e successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 del Consiglio Ue, si applica:

    • alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
    • nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni,
    • o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

    Esso prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (PA), delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) e delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB sono soggette ad un particolare regime IVA che si attuate nel modo seguente: 

    • chi emette la fattura (fornitore/prestatore della PA) espone (e non addebita) l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”,
    • chi riceve la fattura (cessionario/committente) effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

    Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026