• Redditi di impresa

    Albo attività storiche 2026: iscrizioni entro il 7 ottobre

    Pubblicato in GU n 131 del 9 giugno il Decreto 7 maggio del MIMIT per la costituzione  e le modalità operative dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e  degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
    Il decreto disciplina le modalità operative per l'istituzione, la gestione, l'aggiornamento e  la pubblicazione dell'Albo nazionale:

    • delle attività commerciali, 
    • delle  botteghe artigiane  
    • degli  esercizi  pubblici storici.

    Attenzione al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli  albi  regionali  e  delle province autonome, nonche' delle citta' metropolitane, de comuni e delle province, inviati e periodicamente aggiornati dagli stessi.

    Tutti gli enti che abbiano istituito i propri Albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici dovranno trasmetterli al ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto 7 maggio 2026, e quindi entro il 7 ottobre 2026.

    La comunicazione in ogni caso dovrà essere inoltrata all’indirizzo Pec:

    L’Albo nazionale sarà consultabile in una sezione dedicata del sito del Mimit. 

    Leggi anche Botteghe storiche: istituito il nuovo Albo nazionale

    Albo attività commerciali: come funziona

    L'Albo nazionale è istituito presso il Ministero delle  imprese e del made in Italy e si compone di una sezione  ordinaria, relativa alle attività storiche  iscritte negli  albi regionali e delle province  autonome,  comunali  e provinciali e delle città metropolitane e di una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza.
    L'Albo nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy, con predisposizione di rinvii ai  siti  internet delle  regioni  e  dei comuni.
    Nel portale «Italia.it» del Ministero del  turismo  e  nel  sito internet di ENIT S.p.a. sono pubblicate le misure di valorizzazione e le  campagne  informative rivolte al turismo nazionale  e internazionale.

    Per ciascuna delle  attività iscritta sono raccolti i dati elencati secondo le modalità previste nelle apposite linee  guida recanti le specifiche tecniche sui flussi  informativi, formati  dei dati e interoperabilita', allegate al presente decreto.
    I comuni, le unioni di comuni,  le citta'  metropolitane e  le province trasmettono annualmente tramite PEC, entro il 31 gennaio, alla regione di competenza gli aggiornamenti dei propri albi mediante la compilazione della Tabella annessa all'allegato.
    Le regioni e le  province  autonome, o  gli enti istitutori, qualora l'attività sia stata loro delegata, trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, gli  aggiornamenti  dei propri albi per l'inserimento nell'Albo nazionale, tramite PEC alla casella appositamente dedicata alla raccolta degli albi territoriali. 

    Le modalità di raccolta  dei  dati  individuate  dalle  linee  guida ministeriali, nonchè  le  connesse procedure di trasmissione,  si applicano anche ai  dati che comuni, unioni di comuni, città metropolitane e province sono tenuti a trasmettere alla  rispettiva regione di riferimento.

    Albo attività commerciali: gli esclusi

    L'inclusione non è però un diritto permanente e universale. 

    Non è possibile accedere o mantenere l'iscrizione all'Albo nazionale se:

    • l'attività non è preventivamente registrata e validata in un albo locale o regionale.
    • l'ente istitutore locale omette la trasmissione dei dati al MIMIT entro i termini previsti.
    • l'attività non ottiene la specifica validazione da parte della Regione o Provincia autonoma per l'accesso alla sezione speciale dedicata alle attività storiche di eccellenza, per la quale serve una comunicazione esplicita dell'ente che certifichi il possesso dei parametri qualitativi richiesti.

    Albo nazionale attività commerciali: riepilogo delle scadenze

    Soggetto Obbligato Tipo di Adempimento Scadenza Termine Canale di Trasmissione
    Tutti gli Enti Istitutori Prima trasmissione albi esistenti 7 ottobre 2026 (120 gg da G.U.) PEC: [email protected]
    Comuni e Città Metropolitane Aggiornamento annuale elenchi 31 gennaio (a regime dal 2027) PEC: [email protected]
    Regioni e Province Autonome Aggiornamento annuale ed elenco eccellenze 31 marzo (a regime dal 2027) PEC: [email protected]
    Attività già censite localmente Iscrizione di diritto all'Albo Nazionale Automatica (salvo omissioni dell'ente) Flusso gestito d'ufficio tra enti e MIMIT

    Domande Frequenti (FAQ) sull’Albo Nazionale delle Botteghe Storiche

    Cosa succede se la mia bottega è iscritta all'albo del Comune ma il Comune non invia i dati entro il 7 ottobre 2026?

    Il mancato rispetto del termine da parte dell'ente locale impedisce il caricamento iniziale della tua attività nella piattaforma di consultazione nazionale del MIMIT. In questi casi, l'attività rimarrà confinata al registro locale fino al successivo aggiornamento utile, a meno di interventi correttivi o procedure di integrazione straordinarie che dovranno essere verificate direttamente con gli uffici del commercio del proprio Comune.

    Chi decide se un'attività storica può essere considerata "di eccellenza"?

    La competenza esclusiva per la qualificazione delle attività storiche di eccellenza è attribuita alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (o agli specifici enti istitutori da esse delegati). Sono questi soggetti a dover esaminare i requisiti di filiera, storicità del marchio e pregio storico-culturale dei locali, per poi trasmettere la menzione speciale al MIMIT tramite i canali dedicati.

    Un'attività commerciale nata nel 2010 può richiedere l'iscrizione all'Albo Nazionale?

    L'iscrizione diretta al registro nazionale non è accessibile ai singoli privati, ma passa sempre dai registri locali. I criteri di anzianità (solitamente fissati a 25, 30 o 40 anni a seconda della legislazione regionale o dei regolamenti comunali) rimangono regolati dalle norme del territorio in cui opera l'azienda. Se l'attività non possiede i requisiti per entrare nell'albo del proprio Comune o della propria Regione, non potrà di conseguenza confluire nell'Albo nazionale.

  • Contenzioso Tributario

    Pronunce Giustizia Tributaria: nuovo motore di ricerca con AI

    Il dipartimento della Giustizia tributaria attiva un nuovo servizio relativo alla sintesi delle pronunce e una ricerca mirata per conoscere i precedenti

    Bisognerà però attendere che il motore di ricerca di AI sia a regime per sapere se davvero stia snellendo il contenzioso tributario. 

    Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Pronunce della Giustizia Tributaria: motore di ricerca con AI

    Dentro il Sigit, il Sistema informativo della giustizia tributaria, è in progress una banca dati di 900.000 sentenze dei gradi di merito.

    Presto non sarà più soltanto una banca dati da interrogare con parole chiave e filtri, ma diventerà uno strumento di ricerca sperimentale basato sulla conversazione.

    Il dipartimento della giustizia annuncia appunto un motore di ricerca potenziato con AI della giurisprudenza tributaria.

    Si potrà porre domande in linguaggio naturale per ottenere orientamenti generali, ma anche risposte più mirate.

    Il Ministero ha presentato la novità al ForumPa in un evento moderato dal direttore del dipartimento Giustizia tributaria del Mef Fiorenzo Sirianni .

    Si è parlato di come modernizzare la nuova giurisdizione tributaria, ridisegnata dalla legge 130 del 2022, e rendere più leggibili i suoi orientamenti, si vorrebbe spostare la trasparenza dal terreno dei principi a quello dell’uso quotidiano. 

    In questa ottica la banca dati annunciata, con motore di ricerca AI, non sarà solo un semplice servizio ma diverterà un equilibratore nel processo tributario.

    Poterle consultare le sentenza circa un milione di pronunce, aiuta gli addetti ai lavori ad avere una visione più nitida dell’andamento della giurisprudenza tributaria. 

    Sarà di fatto possibile con la banca dati a regime grazia anche all'AI può essere un punto di volta perché consente di conoscere e di capire qual è l’orientamento precedente su una determinata “materia del contendere”.

    Il sistema è gestito appunto con l’intelligenza artificiale e il ministero dell’Economia sta lavorando alla svolta:

    • si passerà da consultazioni rigide, costruite su parole chiave, 
    • ad un’interazione in linguaggio naturale.

    Il sistema prevederà la logica di una "semplice" una chat con dei possaggi da seguire:

    • si formula una domanda,
    • si restringe il perimetro, 
    • si esplora un orientamento, 
    • si passa da un concetto all’altro. 

    Inoltre si tratterà di "sommazione delle sentenze" ossia l’intelligenza artificiale generativa viene applicata alla costruzione di brevi sommari, utili a concentrare in poche righe i passaggi essenziali della singola decisione. 

    La digitalizzazione della giustizia tributaria dovrebbe quindi procedere a passo svelto.

  • Riforma fiscale

    Correttivo Riforma Fiscale: le principali novità

    Il Cdm del 10 giugno tra le altre norme ha approvato il Decreto Legislativo preliminare con norme correttive alla Riforma Fiscale.

    In particolare si tratta del quarto decreto Correttivo approvato in tale senso, vediamo una sintesi delle norme princopali che ora passano alle Commissioni tecniche per proseguire l'iter di approvazione definitiva.

    Correttivo Riforma Fiscale: novità per i familiari a carico

    Con l’articolo 1 si provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.

    In particolare, si apportano modifiche all’art. 12, comma 4-ter, del TUIR, al fine di superare talune criticità emerse a seguito dei mutamenti normativi operati su tale disposizione dall’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192.

    Il citato art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 192/2025, infatti, nel novellare il predetto comma 4-ter, ha stabilito che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 del TUIR, si considerano familiari:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, 
    • i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
    • le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

    Inoltre, con l’inserimento del secondo periodo del comma 4-ter, si è chiarito che se una disposizione fiscale fa riferimento, oltre che ai citati familiari, anche alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 12 del TUIR, ovvero se fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni (art. 12, comma 2, del TUIR).

    La novità legislativa, nell’introdurre il requisito della convivenza o della presenza di assegni alimentari nei confronti degli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c., ha fatto emergere dubbi nell’applicazione degli incentivi fiscali previsti per il welfare aziendale dall’articolo 51 del TUIR. 

    In tale contesto, infatti, il requisito della convivenza introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.lg. n. 192/2025, con efficacia per l’intero anno 2025, per gli “altri familiari”, non era stato considerato ai fini della fruizione dei piani di welfare relativi all’anno 2025, con conseguente perdita a posteriori delle agevolazioni di cui all’art. 51 del TUIR da parte dei contribuenti che hanno fruito delle medesime in favore degli “altri familiari” non conviventi.

    Con l’articolo 1 si intende eliminare il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l’applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste, vale a dire anche se non sono fiscalmente a carico. 

    Mediante la modifica del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, si chiarisce che laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di “familiare fiscalmente a carico”, con riguardo agli “altri familiari” di cui all’art. 433 c.c. si richiede l’ulteriore requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR.

    In tal modo disciplinata la questione, la fruibilità delle agevolazioni previste a favore dei familiari è riconosciuta in favore delle persone che ne potevano godere nella vigenza dell’art. 12 del TUIR alla data del 31 dicembre 2024.

    A tale scopo il comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che il medesimo si applica a partire dal periodo d’imposta 2025.

    Correttivo Decreto Fiscale: novità sul lavoro autonomo

    Con l’articolo 3 si provvede a modificare la disciplina da applicarsi in caso di cessione a titolo oneroso o di compensazione di crediti d’imposta agevolativi, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale.

    Nello specifico, l’articolo 3 definisce il trattamento fiscale da applicarsi in caso di cessione a titolo oneroso o di compensazione di crediti d’imposta agevolativi, quindi diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, ivi compresi quelli relativi agli incentivi di cui all’articolo 119 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Superbonus).

    In particolare, con il comma 1, si precisa che i proventi derivanti da tali operazioni rientrano fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, in proporzione alla quota compensata nel caso di crediti d’imposta compensati, e che tali proventi sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (26%).

    Nella nuova norma si precisa che concorrono, comunque, alla formazione del reddito di lavoro autonomo i crediti che costituiscono il compenso dell’attività artistica o professionale prestata.

    In merito alla decorrenza, si stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

    Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 54 e seguenti del TUIR possono, tuttavia, applicare le disposizioni del comma 1 ai crediti d’imposta acquistati già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

    A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, è ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322.

    Resta fermo che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

    Correttivo Riforma Fiscale: novità sui redditi di imprese agricole

    La disposizione di cui al comma 1 interviene su specifiche norme del TUIR con finalità di coordinamento sistematico e di chiarimento applicativo in materia di qualificazione e determinazione dei redditi relativi alle attività agricole. 

    Le modifiche apportate si ritengono funzionali all’attuazione dell’articolo 5, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    In particolare, l’aggiornamento dell’articolo 32 del TUIR, contenuto nel comma 1, lettera a), si rende necessario alla luce dell’evoluzione della disciplina delle attività agricole che, dopo le modifiche introdotte dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024, comprende, accanto alla coltivazione e all’allevamento, anche la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto dei fabbricati, di cui alla lettera b‑bis) del comma 2. 

    L’intervento sul primo comma dell’articolo 55 del TUIR, attuato con il comma 1, lettera b), è, anch’esso, di mero coordinamento e chiarisce che rientrano nel perimetro del reddito d’impresa, ove superino i limiti dell’articolo 32, non solo le attività indicate alle originarie lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, ma anche quelle medio tempore introdotte alle lettere b‑bis) e b‑ter) del medesimo comma 2, eliminando in radice ogni dubbio interpretativo. 

    Il richiamo operato chiarisce, pertanto, che, ove siano superati i limiti di agrarietà, tutte le attività comprese in tale intervallo concorrono a formare il reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, anche se non organizzate in forma d’impresa, in continuità con la ratio originaria della disposizione.

    La modifica all’articolo 56‑bis, comma 4, del TUIR, effettuata con il comma 1, lettera c), ha finalità di coordinamento delle disposizioni ivi contenute. 

    In particolare, si conferma che la disciplina contenuta nel suddetto articolo si applica, oltre che all’impresa individuale (inclusi i casi di impresa familiare e impresa coniugale), alle società semplici e alle società di fatto a esse assimilate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, alle società agricole che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 per la determinazione catastale del reddito d’impresa nei limiti dell’articolo 32 del TUIR. 

    Ne sono esclusi, pertanto,  come nella disciplina previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024, le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitali che non hanno esercitato l’opzione di cui al citato comma 1093, determinando il reddito d’impresa nei modi ordinari.

    Leggi anche Correttivo Omnibus Riforma Fiscale: novità per i crediti ceduti, in attesa del testo definitivo del Decreto legislativo.

  • Turismo

    Staff house Turismo: decreto di assegnazione

    Il 5 giugno il Ministero del Tursimo ha pubblicato il Decreto di assegnazione provvisoria della misura agevolativa per il Turismo nota come Staff House.

    Ricordiamo che le domante per l'agevolazione sono partite il 2 aprile.

    In proposti il Ministero del Turismo ha pubblicato:

    • il Decreto 30 gennaio 2026 con le regole per la misura Staf House Turismo rivolta alle imprese di settore per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
    • il Decreto 23 marzo 2026 con l'apertura dello sportello per le domande relative alla suddetta agevolazione

    Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’intervento agevolativo ammontano a euro 54.000.000, di cui:

    • euro 22.000.000 per l’anno 2025,
    • euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027,

    a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal Titolo II del decreto.

    Leggi anche Lavoratori turismo: prime  istruzioni sui contributi per lo staff housing   

    Efficentamento energetico Turismo: i beneficiari

    Hanno presentato domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto che dispongano della/e unità immobiliare/i oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all’esecuzione delle opere, i quali risultino, altresì, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
    Sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.

    Sono altresì ammesse le imprese proponenti inattive in possesso dei codici ATECO di cui al predetto articolo 3, comma 1, del decreto, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e comunque prima della concessione delle agevolazioni.

    Ai fini della verifica del predetto requisito, rileva la data di avvio lavori comunicata nell’ambito delle specifiche procedure autorizzative edilizie utilizzate per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione.

    Staff House Turismo: per quali interventi spetta l’agevolazione

    Ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, del decreto, sono ammissibili progetti di investimento volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
    Ai fini dell’ammissibilità, ciascun progetto di investimento deve:
    a) interessare una o più unità immobiliari, purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più unità locali dell’impresa proponente. I progetti che prevedono interventi su più unità immobiliari devono risultare unitari e organici e riguardare unità immobiliari localizzate esclusivamente nelle zone a o nelle zone c ovvero nelle zone non assistite;
    b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto dell’IVA;
    c) garantire la disponibilità di almeno 10 (dieci) posti letto che devono essere assegnati ai lavoratori impiegati;
    d) comportare, con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto del progetto di investimento, un miglioramento della prestazione energetica misurata in energia primaria almeno pari a quanto previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER e indicato all’articolo 8, comma 2, lettera a) del presente provvedimento; 

    e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso progetto di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
    f) essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale;
    g) prevedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della/e unità immobiliare/i oggetto dell’investimento, conformemente alla configurazione della stessa unità, ferma restando la motivazione della non necessarietà dell’iscrizione;
    h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH.

    Staff House Turismo: domande dal 2 aprile

    Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025 possono essere presentate, secondo le modalità indicate all’articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 02/04/2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 05/05/2026. 

    Nel periodo di apertura, lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
    Fermo restando che le attività di compilazione e invio delle istanze di agevolazione possono essere avviate esclusivamente a partire dal termine le imprese proponenti possono effettuare le attività individuate all’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 30 gennaio 2026 a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 24/03/2026, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità comunicate nell’ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti ed, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda.
    Nell’ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche

    È stato pubblicato il Decreto Direttoriale recante gli esiti dell’istruttoria delle domande presentate nell’ambito del programma Staff House – Titolo III, con la relativa assegnazione provvisoria delle agevolazioni.

    I soggetti richiedenti possono prendere visione dei risultati dell’istruttoria e verificare l’assegnazione provvisoria delle agevolazioni accedendo alla documentazione disponibile sul sito del Ministero del Turismo.

    Le 212 imprese risultate assegnatarie in via provvisoria dell’incentivo accedono ora alla fase due, propedeutica alla concessione definitiva delle agevolazioni. In questa nuova fase, i soggetti assegnatari saranno chiamati ad adempiere alle ulteriori verifiche e agli adempimenti previsti dalla procedura, in vista del perfezionamento della concessione.

    Un risultato che si inserisce nel quadro di un programma pensato per rispondere a un’esigenza concreta del settore; infatti, l’incentivo disciplinato dal D.M. 18 settembre 2025 e dal D.D. 13 novembre 2025 e ss.mm.ii., si pone l’obiettivo di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 

    A tal fine, l’intervento di sostegno prevede l’erogazione di contributi di parte corrente volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi, con l’intento di favorire condizioni abitative dignitose e stabili per i lavoratori del settore.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Sport e periferie 2026: domande entro il 25 giugno

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'Avviso "Sport e Periferie 2026" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

    In data 8 giugno sono anche state pubblicate diverse FAQ sul tema, cui si rimanda per chiarimenti a dubbi recenti: leggi qui.

    Le domande dei Comuni sono da presentare entro il 25 giugno sull'apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/ 

    Sport e periferie 2026: domande entro il 25 giugno

    L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’importanza dello sport quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, il benessere e l’inclusione. 

    In particolare, le erogazioni sono finalizzate a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana ed il tessuto sociale, ed incrementare la sicurezza, contribuendo a diffondere, pertanto, la cultura del rispetto e della giustizia sociale.

    Al riguardo, è stato stanziato un finanziamento complessivo pari ad euro 100 milioni:

    • di cui € 30.000.000 per la realizzazione di nuovi impianti 
    • € 70.000.000 per la rigenerazione e/o recupero di impianti preesistenti 

    L’Avviso, al pari dell’edizione precedente, è rivolto a tutti i Comuni italiani ed offre soluzioni differenziate sulla base delle esigenze degli enti locali; in particolare, le candidature saranno oggetto di valutazione sulla base di specifici criteri di merito, legati alla qualità delle proposte presentate.

    Nello specifico, l'Avviso prevede differenti tipologie di interventi quali:

    a) La realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica;

    b) La demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB);

    c) opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10% del contributo richiesto

    d) opere finalizzate all’efficientamento energetico, messa a norma dell’impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all’impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.

    Sport e periferie 2026: i contributi massimo

    Per l'edizione 2026 di sport e periferie i contributi massimi attribuibili sono i seguenti: 

    • importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la realizzazione di nuovi impianti sportivi dedicati all’attività agonistica. 
    • importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la demolizione e ricostruzione di un intero impianto sportivo. Nel caso particolare di demolizione integrale di tendostrutture o tensostrutture e relativa ricostruzione, l’importo massimo assentibile è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per tutti i Comuni, a prescindere dalla numerosità della popolazione residente; 
    • importo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per i Comuni con un numero di abitanti superiore ai 50.000 (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025); 
    • importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per i Comuni con popolazione residente oltre i 15.000 e fino a 50.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025); 
    • importo massimo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per i Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025).

    È, in ogni caso, prevista una quota di cofinanziamento a carico del Comune richiedente pari ad almeno il 15% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo superiore ad euro 1.000.000,00, e ad almeno il 10% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo pari o inferiore ad euro 1.000.000,00.

    Sport e periferie 2026: tutte le regole per il bonus

    La presentazione delle domande della misura agevolativa rivolta ai Comuni per lo sviluppo di impianti sportivi potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 25 giugno 2026, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/

    Attenzione al fatto che per eventuali richieste di supporto è possibile scrivere a:

    e sono disponibili i numeri telefonici dedicati all’assistenza 0636857395 e 0636854181

    Scarica qui l'avviso con tutte le regole.

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: il MIMIT pubblica il DD, domande dal 12 giugno

    Dopo l'ok della Corte dei Conti al Decreto attuativo sull'iperammortamento del 4 maggio, il Gse aprirà da 12 giugno il portale per le comunicazioni preventive.

    A stabilirlo è il DD 11 giugno pubblicato sul sito MIMIT nella mattinata odierna.

    Intanto ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, ha chiuso i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU. Da fonti non ufficiali il decreto sarebbe stato approvato dalla Corte dei Conti.

    E' bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:

    • le procedure di accesso,
    • i termini di comunicazione
    • i criteri di calcolo dell'incentivo.

    Ricordiamo inoltre che c'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

    Infine, occorre evidenziare che vi sono ancora lavori in corso in Governo per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.

    La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo. 

    Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026 dopo l'annuncio dell'apertura del portale GSE per domani.

    Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iper ammortamernto 2026: come funziona

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:

    • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

    La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

    Iperammortamento 2026: i beni agevolabili

    Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:

    • i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
    • i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica). 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).

    Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iperammortamento 2026: come si accede

    L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:

    1. Comunicazione preventiva

    L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.

    2. Comunicazione di conferma

    Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.

    3. Comunicazione di completamento

    Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.

    Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:    

    • entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
    • entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.

    Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.

    Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero

    Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:

    • cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
    • assenza di requisiti di ammissibilità;
    • mancata conservazione della documentazione;
    • false dichiarazioni;
    • impossibilità di effettuare i controlli.

    In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

    Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.

  • Dichiarazione 730

    730 a debito: regole per le rate 2026

    Il Modello 730/2026 va inviato entro il 30 settembre, ma i pagamenti delle imposte vanno efffettuati secondo regole precise.

    Vediamo come e quando si paga tanto nel caso di presenza di sostituto d'imposta, quanto senza sostituto.

    Dichiarazione 730 a debito: come dilazionare i pagamenti

    Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità) se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

    • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
    • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

    Nel caso di presenza di sostituto, quest'ultimo, a partire dal mese di luglio, trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.

    In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. 

    Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. 

    La rateizzazione segue le scadenze del Modello Redditi PF 2026.

    Si evidenzia anche che. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

    Infine per i pensionati, anche in caso di rateizzazione, occorre evidenziare che le rate sono effettuate a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di agosto o settembre).