• Riforme del Governo Meloni

    Decreto carburanti bis: sconti sui prezzi prorogati di altri 21 gg

    Il consiglio dei Ministri riunitosi il 30 aprile, in vista della scadenza della riduzione del prezzo dei carburanti approvata con il Decreto Legge n 42/2026 con modifiche al precedente Decreto Legge n 38/2026.

    ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
    Il provvedimento mira a contenere l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso una riduzione temporanea delle aliquote di accisa per ulteriori 21 giorni rispetto ai provvedimenti già adottati. 

    Si conferma a 20 centesimi al litro la riduzione per il gasolio, mentre passa a 5 centesimi al litro quella per la benzina.

    Decreto carburanti bis: cosa contiene

    La proroga appena approvata fa slittare la scedenza degli sconti al 22 maggio.

    Ri cordiamo che con il D.L. n. 42/2026 in vigore il 4 aprile 2026, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Governo era anche intervenuto in maniera sostanziale sull'articolo 8 del precedente D.L. 38/2026, modificandone i fondi e inserendo l'8-bis l'8-quater per ampliare notevolmente le misure di sostegno economico a cittadini e imprese.

    Crediti d'imposta per gli investimenti e la transizione energetica

    • Il decreto originale DL n 38/2026  riconosceva un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuavano determinati investimenti (relativi agli allegati A e B della Legge 232/2016), ma limitava la spesa totale a soli 537 milioni di euro per l'anno 2026.
    • Il D.L. n. 42/2026:
      • innalza il limite di spesa da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026, specificando che alle imprese spetta l'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.
      • Introduce un nuovo incentivo (comma 3-bis) per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, stanziando 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Le agevolazioni spettano alle imprese che hanno rispettato il principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), valevoli primariamente per l'anno 2026 (con risorse estese al 2027 e 2028 per le rinnovabili).

    Sconti sui carburanti

    • i precedenti sconti sulle accise erano stati infatti adottati con il D.L. 18 marzo 2026, n. 33 successivamente con il D.L. 42/2026 che è intervenuto appositamente per dare continuità a quel taglio, inserendo ex novo nel D.L. 38 un nuovo articolo (l'Art. 8-bis) dedicato all'emergenza carburanti. La riduzione temporanea delle accise per contrastare l'eccezionale rincaro dei prezzi e in particolare, la benzina e il gasolio a 472,90 euro per 1.000 litri, il GPL a 167,77 euro per 1.000 kg, e l'accisa sul gas naturale usato come carburante viene completamente azzerata, ora viene prorogata  per altri 21 giorni con il DL del 30 aprile.

    Carburanti bis: le altre misure

    Credito d'imposta per l'agricoltura

    • Il D.L. 42/2026 aggiunge per le imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per acquistare la benzina e il gasolio necessari all'alimentazione dei mezzi agricoli. Questo credito è cumulabile con altre agevolazioni e non concorre alla formazione del reddito. Si applica esclusivamente agli acquisti di carburante effettuati nel mese di marzo 2026. Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

    Sostegno all'internazionalizzazione

    • Si prevede un incremento del cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi, quota che sale al 30% per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Il supporto è rivolto alle imprese che sostengono iniziative di transizione digitale o ecologica e che, contemporaneamente, hanno subito un impatto negativo (calo di fatturato o rincari energetici) legato al conflitto nell'area del Golfo Persico. Essa si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies i numeri delle adesioni

    Entro il 30 aprile era necessario inviare, con le modalità previste la richiesta per la rottazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

    Una volta presentata l'istanza, per chi l'ha presentata entro il 30 aprile scorso, vediamo cosa accade.

    Prima dei dettagli dalle informazioni diffuse da IlSole24ore in data 1° maggio l'adesione è stata bassa.

    Nell'articolo di Marco Mobili e Givanni Parente viene specificato che "il contatore delle domande era vicino a segnare quota 1,8 milioni nella serata di ieri" quindi il bilancio sarebbe di circa il 23 per cento. 

    Continuano a circolare le anticipazioni su eventuali correttivi e in proposito leggi: Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.

    Vediamo invece per chi ha aderito cosa accade dopo aver presentato regolarmente l'istanza di adesione alla Rottamazione quinquies.

    Rottamazione quienquies cosa accade dopo l’istanza

    Dopo il regolare invio della istanza per la definizione agevolata o rottamazione quinquies attaverso:

    • l'area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
    • l'area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

    l'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:

    • accoglimento della domanda contenente:
      • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione- quinquies;
      • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
      • i moduli di pagamento precompilati;
      • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
    • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

    Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.

    Prospetto informativo rottamazione quinquies: come ottenerlo

    Con un comunicato stampa del 17 aprile la Riscossione ricorda i dettagli della Rottamazione quinquies e ricorda anche come richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito.

    In partcolare accedento a sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.

    In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. 

    In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati

    Il Modello IVA 2026 va inviato entro il 30 aprile telematicamente attraverso i canali delle Entrate.

    Nel Modello IVA 2026 nel frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente, esso si compone di 2 facciate:

    • la prima facciata contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
    •  la seconda facciata richiede l’indicazione:
      • del codice fiscale del contribuente, posto nella parte superiore del modello, 
      • dei dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, 
      • la firma della dichiarazione, 
      • l’impegno alla presentazione telematica, 
      • i dati relativi al visto di conformità,
      • la sottoscrizione dell’organo di controllo.

    Ci sono alcuni soggetti obbligati al visto di conformità ed essi dovranno compilare il campo specifico di sopra specificato, mentre altri soggetti sono esonerati dall'apposizione del visto, vediamo anche le istruzioni per compilare la caselle di esonero.

    IVA 2026: il visto di conformità gli obbligati e gli esonerati

    Il riquadro del visto di conformità deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
    Negli spazi appositi vanno riportati:

    • il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF,
    • ovvero va riportato il codice fiscale del professionista.

    Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Di contro, i soggetti esonerati dal visto, devono compilare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”.

    In particolare, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale almeno pari a quelli individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2025 , sono previsti una serie di benefici tra cui:

    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000
      euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
    • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

    La casella relativa del Modello IVA 2026, deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017. 

    La casella va quindi barrata se l’anno oggetto della presente dichiarazione corrisponde a una delle annualità per cui si è aderito al concordato preventivo.

  • Enti no-profit

    Iscrizione tardiva al RUNTS delle ONLUS: chiarimenti ministeriali

    Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota n 6665 del 28 aprile 2026  con le regole per l'iscrizione delle ONLUS al RUNTS Registro del terzo settore, post 31 marzo.

    Si tratta di chiarimenti per quelle ONLUS che hanno presentato l'iscrizione tardivamente e quindi dal 1° aprile.

    Ricordiamo che il 31 marzo era la data ultima per le ONLUS per l'iscrizone al RUNTS nei termini, dopo l'abolizione del registro nazionale.

    Vediamo i dettagli.

    Iscrizione al RUNTS delle ONLUS dal 1° aprile

    La nota ministeriale ricorda che le Onlus iscritte nella Anagrafe, al fine di continuare a operare come enti del Terzo settore avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione nel RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106). Leggi anche: Iscrizione ONLUS al RUNTS entro il 31 marzo 

    Entro il medesimo termine, le Onlus intenzionate ad acquisire la qualifica di impresa sociale avrebbero dovuto avanzare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017).
    Tanto premesso, si evidenzia che gli enti che:

    • non avendo rispettato la scadenza del 31 marzo 2026, hanno perso la qualifica di Onlus, 
    • e che hanno presentato o intendano ugualmente presentare istanza di iscrizione nel RUNTS a partire dal 1° aprile 2026,

    sono tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero, secondo quanto ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.

    In proposito, deve evidenziarsi che per tali enti l’adempimento dell’obbligo devolutivo non è prescritto dalle norme, né di fonte primaria né di fonte subordinata, quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS, né gli Uffici in indirizzo sono onerati della relativa verifica.

    Pertanto, le istanze presentate tardivamente ai sensi dell’art. 47 del Codice del Terzo Settore provenienti da enti ex Onlus privi di personalità giuridica o che non intendano acquisirla mediante l’iscrizione
    al RUNTS potranno essere istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze
    da parte di enti privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli articoli 8 e 9 del già citato D.M. n. 106/2020.

    Per le istanze presentate, sempre tardivamente, ai sensi dell’articolo 22 del Codice, da enti ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla con l’iscrizione al RUNTS, ferma restando l’inconfigurabilità dell’avvenuta devoluzione quale condizione di procedibilità, deve considerarsi la potenziale incidenza che la devoluzione del patrimonio incrementale può assumere sulla quantificazione del patrimonio minimo, normativamente prescritto e da attestare ai fini dell’iscrizione al RUNTS. 

    Per tale motivo:

    • da un lato sarà cura del notaio incaricato della presentazione di un’istanza di iscrizione riguardante un’ex Onlus constatare preliminarmente che la sussistenza di un patrimonio minimo, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, CTS, quale requisito di legge ai fini dell’iscrizione nel RUNTS non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione;
    • dall’altro, l’attività istruttoria degli Uffici RUNTS, nei limiti propri di tale peculiare procedimento porrà attenzione nel verificare la regolarità formale, sotto il profilo della completezza dell’istanza e della documentazione ad essa allegata, appurando se l’attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo, presentata unitamente alla documentazione contabile di supporto, sia stata rilasciata tenuto conto di quanto sopra espresso.

    Ne deriva, specifica la nota che, qualora dall’attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici RUNTS avranno cura di rivolgere al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale, ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 106/2020.

    Iscrizione ONLUS al RUNTS: il perimetro delle tardive

    La nota chiarisce anche che, con riferimento alle istanze presentate ex articolo 22 del Codice successivamente al 31 marzo 2026, si ricorda che le stesse sono da considerarsi tardive anche qualora il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione prima del 31 marzo 2026 e abbia provveduto a depositarla entro i venti giorni successivi. 

    In tal senso, fermi restando i termini assegnati al professionista dall’articolo 22, comma 2 del
    Codice del Terzo settore per concludere le operazioni finalizzate al deposito degli atti nel RUNTS, la scadenza del 31 marzo 2026 è da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto per tutte le domande di iscrizione di ex Onlus, incluse quelle degli enti già dotati di personalità giuridica, di cui al comma 7 del citato articolo 34 del D.M. n. 106/2020, a carico dei quali resta in ogni caso l’onere di tener conto di tutte le tempistiche necessarie ai fini del rispetto dei predetti termini indicati nel medesimo articolo 34.
    Al fine di verificare il rispetto dell’adempimento devolutivo del patrimonio incrementale da parte
    degli enti ex Onlus che non abbiano conseguito l’iscrizione nel RUNTS o che, pur risultando iscritti, abbiano presentato tardivamente la relativa istanza, gli elenchi prodotti dal gestore informatico del RUNTS e integrati periodicamente da questo Ministero con le richieste di parere devolutivo al medesimo formulate saranno resi disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate.

    Indebita spendita della qualifica di ONLUS: vigilanza del Ministero

    Infine si pone l'attenzione sul caso in cui gli enti già in possesso della qualifica di Onlus, sia in occasione dell’attuale fase di iscrizione al RUNTS come nell’ipotesi in cui gli stessi si siano iscritti prima dell’intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 460/1997, abbiano conservato l’acronimo Onlus nella propria
    denominazione.
    Pur rappresentando che l’indebita spendita dell'acronimo non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, specifica il Ministero, appare opportuno tutelare, in linea di principio,
    l’affidamento della generalità dei cittadini rispetto ad una qualifica – e ad un correlato regime – non più
    esistenti.
    Pertanto se gli Uffici, riscontrassero sia in sede di iscrizione come nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, il perdurare dell’acronimo Onlus nella denominazione degli enti, avranno cura di rivolgere ai soggetti interessati l’espresso invito ad apportare alla prima occasione utile le opportune modifiche alla denominazione, senza che tale verifica abbia implicazioni ulteriori ai fini dell’iscrizione e/o permanenza di tali enti nel RUNTS.

  • Enti no-profit

    SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i collaboratori

    La Pronuncia n 7217/2026 della Cassazione ha statuito che:

    • l’iscrizione al Coni,
    • il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica,

    non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell’esercizio di un’effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale.

    SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i colloboratori

    La Cassazione con la pronuncia di cui si tratta ha stabilito che, ai fini della agevolazione fiscale per le ssd, i compensi per le prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale.
    Inoltre è esclusa l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021, che presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività non commerciale.

    In particolare nel caso di specie, accadeva che a seguito di un verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell’Enpals, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata un avviso di accertamento e un avviso di contestazione per recuperare a tassazione le ritenute sui compensi erogati a sedici collaboratori autonomi.

    La lettera m) dell’articolo 67 Tuir, nel testo applicabile dal 2004, includeva espressamente tra i redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi […] erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società/associazioni sportive dilettantistiche”. 

    L’articolo 69, comma 2, Tuir stabiliva, invece, che tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.

    Si contestava l’inapplicabilità del regime agevolato previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche per un importo complessivo pari a 25.029,34 euro.

    La CTP riteneva l’attività praticata dalla società simile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attività di fitness.

    Pertanto la ricorrente non potesse godere del relativo regime agevolativo e i compensi dei collaboratori andassero assoggettati a ritenuta, difettando anche di prova dell’occasionalità e marginalità delle prestazioni.

    L'appello veniva respinto, confermando la natura commerciale dell’attività svolta dalla contribuente e l'attività continuativa svolta dai collaboratori.

    Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione al Coni e al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche veniva pertanto considerato irrilevante.

    La contribuente proponeva ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi:

    • violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir in relazione al carattere dilettantistico dell’attività 
    • violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir e dell’articolo 2697 cc quanto alla non abitualità delle prestazioni dei collaboratori
    • violazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir per la mancata applicazione della soglia di esenzione fino a 7.500 euro.

    Inoltre, la contribuente invocava lla novità legislativa riguardante il lavoro sportivo introdotta dal Dlgs n. 163/2022.

    La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini del regime di non imponibilità, i compensi devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento, da parte del Coni, della qualifica di società sportiva dilettantistica.

    In sintesi le motivazioni sono state poggiate sui seguenti aspetti:

    • il giudice d’appello ha desunto la finalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società da plurimi elementi quali la gestione di diverse attività di fitness articolate nell’arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center;
    • la violazione dell’articolo 2697 cc si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove acquisite, come nel caso di specie.

    La CTR, sulla base degli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio aveva ritenuto il rapporto lavorativo continuativo e non meramente occasionale, senza violare il disposto dell’articolo 2697 cc.

    Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché l’esenzione fino a 7.500 euro prevista dall’articolo 69, comma 2, del Tuir, nella formulazione vigente al tempo della vicenda esposta, presuppone anch’essa che i compensi siano erogati nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica e non di quella commerciale.

    La Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta invocata dalla ricorrente in quanto l’esenzione prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021 presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività dilettantistica o sportiva, e non commerciale, come accertato nel giudizio.

    Le istanze dell’Agenzia delle entrate vengono accolte dalla Cassazione e quelle della contribuente sono respinte.

  • Il Condominio

    Assemblea condominiale da remoto: quando si può

    Il Tribunale di Catania con la recente sentenza n 670/2026 ha chiarito il perimetro della possibilità di svolgere l'assembrea di condominio da remoto.

    In particolare ha dato attuazione concreta alle regole introdotte da DL N 104/2020 come modificato dal DL n 125/2020.

    Vediamo il dettaglio dei fatti di causa.

    Assemblea condominiale da remoto: quando si può

    Il Tribunale di Catania con la sentenza in oggetto si è espresso nella vicenda di alcuni condomini che contestavano la delibera assembleare.

    Tra i vari motivi, essi la ritenevano invalida per violazione dell’art. 66 disp. att. c.c.

    I condomìni contestavano il mancato accoglimento di una richiesta di partecipazione da remoto e la violazione del diritto di accesso ai documenti contabili prima della riunione. 

    Secondo i ricorrenti l’amministratore non aveva concesso come previsto per legge la possibilità di esaminare preventivamente la documentazione giustificativa dei bilanci in aqpprovazione nella successiva assemblea.

    Secondo il Tribunale è certo che il consenso dei condomini alla assemblea da remoto deve essere precedente all’indizione dell’assemblea stessa in videoconferenza e che deve essere richiesto a tutti i condomini. Pertanto l’amministratore, prima di convocare l’assemblea in teleconferenza, deve procurarsi il consenso espresso e scritto della maggioranza dei condomini per ogni singola riunione.

    In alternativa, occorre la presenza di un’esplicita previsione del regolamento condominiale in tal senso. Dall’istruttoria di causa era emerso che la richiesta dell’assemblea telematica era stata formulata dal legale di uno degli opponenti con PEC nel giorno precedente la data fissata per l’assemblea.

    La richiesta dei condomini opponenti secondo il giudice era tardiva e, come tale, non poteva essere accolta, in quanto tale modalità di svolgimento doveva essere contenuta già nell’avviso di convocazione, con il relativo link per il collegamento, previa acquisizione del consenso della maggioranza.

    Inoltre per quanto riguarda l'accesso ai documenti il Tribunale ha specificato che ogni condomino ha il diritto di accedere alla documentazione condominiale ma tale diritto “non deve intralciare l’attività dell’amministratore e deve rispettare i princìpi di correttezza e buona fede”.

    Per tutti i motivi su indicati ha dato torno ai ricorrenti.

    Concludendo ricordiamo brevemente che per le assemblee da remoto occorre il consenso della maggioranza dei condomini, e che tale previsione è stata introdotta dai decreti su elencati andando a modificare l'art 66 disp. att. cc.

  • Tosap - Cosap - Tarsu - Tasse varie

    Diritto Camerale 2026: il MIMIT pubblica le maggiorazioni del 20%

    Con la Nota n 9347 del 16 gennaio il MIMIT aveva conferma gli importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026 rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.

    Il 28 aprile il MIMIT ha però ha pubblicato le maggiorazione del 20% con il Decreto 17 marzo 2026.

    Ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, si autorizza l’incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nel medesimo allegato.
    Vediamo il riepilogo delle regole per il pagamento del diritto camerale in base alla nota del 16 gennaio e in base a quanto approvato come maggiorazione dal Miistero.

    Diritto Camerale 2026: importi invariati, ma attenzione alle successive maggiorazioni

    La Nota n 9347 del 16 gennaio del MIMIT ha confermato anche per il 2026, l’impianto normativo e gli importi già applicati nel 2025.

    Ricordiamo che il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che varia al variare:

    • della natura giuridica del soggetto, 
    • della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA 
    • per alcun i contribuenti, al variare del fatturato annuo.

    Diritto Camerale 2026: ricordiamo le regole generali

    Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell’articolo 28, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.

    La disposizione stabilisce che l’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, sia ridotto:

    • del 35% per l’anno 2015;
    • del 40% per l’anno 2016;
    • del 50% a decorrere dall’anno 2017.

    In attuazione di ciò è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.

    Il decreto dell’8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017. 

    Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.

    Diritto camerale 2026 con anche le maggiorazioni approvate

    Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026 ma occorre verificare la tabella Allegato A del MIMIT con le maggiorazioni del 20% approvate successivamente alla nota del 16 gennaio (DM MIMIT 17 marzo 2026 con maggiorazioni)

    Tipologia di impresa e quindi di versamento Diritto camerale 2026 

    Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa

    Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 

    • euro 44,00 per la sede;
    • euro 8,80 per ciascuna unità locale.

    Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 

    • euro 100,00 per la sede;
    • euro 20,00 per ciascuna unità locale

    Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria

    Società semplici non agricole: 

    • euro 100,00 per la sede;
    • euro 20,00 per ciascuna unità locale.

    Società semplici agricole: 

    • euro 50,00 per la sede;
    • euro 10,00 per ciascuna unità locale.

    Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96: 

    • euro 100,00 per la sede;
    • euro 20,00 per ciascuna unità locale.

    Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali.
    Imprese con sede principale all’estero

    Per le imprese con sede principale all’estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.

    In data 28 aprile il MIMIT ha pubblicato il DM 17 marzo con le maggiorazioni per le camere di commercio previste nell'Allegato A.

    In sintesi per il triennio 2026, 2027 e 2028, per tutte le Camere di Commercio elencate è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%. 

    A seuigto dell’incremento, ad esempio, gli imprenditori individuali iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese versano un tributo pari a 120 euro invece di 100, mentre quelli iscritti nella sezione speciale versano 53 euro invece di 44.

    Allegati: