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Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.
In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.
Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.
La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto.
I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.
Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili
I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse
L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:
- installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
- riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
- contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:
- almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
- euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
- euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.
Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento.
Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.
In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.
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Ricetta elettronica dematerializzata: tutte le regole 2026
Approvato anche dal Senato il Ddl di conversione del Milleproroghe ora atteso in GU.
Tra le norme il comma 10-quinquies dell’articolo 5, inserito in sede referente dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, previste dall’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Vediamo i dettagli.
Ricetta elettronica dematerializzata: da quando
Il comma 10-quinquies dell’articolo 5 modifica il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 198 del 2022 rendendo permanente l’applicazione prevista fino al 31 dicembre 2025 dalla disposizione oggetto di modifica – delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, stabilite dagli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Come previsto dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022, tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica.
Si ricorda che l’articolo 2 della citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica.Il successivo articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica a sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia.
Tali modalità, in base alla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, erano applicabili fino al 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. n. 198 del 2022 e, successivamente, al 31 dicembre 2025 dall’articolo 4, comma 12-bis, del D.L. n. 202 del 2024.
Si ricorda, inoltre, che le modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica previste dalla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 sono aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 3 del decreto MEF 30 dicembre 2020.
L’istituzione della ricetta elettronica ha consentito l’informatizzazione dell’intero processo riguardante la ricetta medica cartacea tradizionale. -
Trattamento IVA per massoterapista, osteopata, chiropratico
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 9 del 24 febbraio con chiarimenti sul trattamento IVA e di fatturazione della:
- osteopatia,
- chiropratica,
- chinesiologia
- massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.
Si chiarisce quando può operare l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 e si forniscono indicazioni anche sulle modalità di fatturazione.
L’obiettivo è delimitare in modo puntuale il perimetro delle prestazioni sanitarie esenti da IVA, alla luce della normativa interna e dei principi unionali.
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, purché siano soddisfatti due requisiti:
- oggettivo: la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
- soggettivo: l’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, individuata dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.
A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti.
È quindi decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata.
Massoterapia: esclusa dalla e-fattura e esente IVA
L’Agenzia delle Entrate nel chiarimento distingue la posizione del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) dalle altre figure esaminate.
Le prestazioni di massoterapia possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 esclusivamente quando sono rese da soggetti in possesso della qualifica di MCB, espressamente ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del TULS.
In tal caso risultano integrati sia il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di cura o riabilitazione) sia il requisito soggettivo (professione vigilata).
Diversamente, qualora la massoterapia sia svolta da operatori privi di tale qualifica, le prestazioni restano assoggettate ad IVA ordinaria.
Trattamento IVA attività di osteopata
Per quanto riguarda gli osteopati, la professione è stata individuata dalla legge n. 3/2018, che ha riformato l’assetto delle professioni sanitarie.
Tuttavia, il percorso di piena istituzione non si è ancora concluso.
In particolare:
- non è stato stipulato l’accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti;
- non è stato istituito l’albo professionale;
- non risulta un decreto ministeriale che riconosca l’attività ai fini dell’esenzione IVA.
Di conseguenza, l’attività dell’osteopata non rientra attualmente tra le professioni sanitarie o arti ausiliarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 TULS. Le relative prestazioni sono quindi soggette ad IVA con aliquota ordinaria.
Trattamento IVA attività di chiropratico
Analoga conclusione riguarda i chiropratici.
Anche questa professione è stata menzionata dalla legge n. 3/2018, ma la procedura di istituzione non è stata avviata.
Secondo i chiarimenti richiamati nella risoluzione:
- l’attività non è qualificata come professione sanitaria riconosciuta;
- non rientra tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza;
- non è stata oggetto di specifico decreto ministeriale ai fini IVA.
In assenza del requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10 del decreto IVA, le prestazioni rese dai chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono quindi imponibili.
Trattamento IVA attività di chinesiologi
Diverso è il riferimento normativo per i chinesiologi, disciplinati dal Dlgs n. 36/2021 in materia di ordinamento sportivo.
La loro attività è finalizzata alla promozione del benessere psicofisico, dell’attività motoria e del miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle competenze riservate alle professioni sanitarie regolamentate.
Proprio questa distinzione impedisce di qualificare la prestazione come sanitaria ai fini dell’esenzione IVA.
Anche in questo caso, manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa.
Le prestazioni rese dal chinesiologo restano pertanto assoggettate ad IVA ordinaria.
Regole di fatturazione per massoterapia, chiaropratica, osteopatia, chinesologia
In merito alla fatturazione, per le prestazioni rese dal massoterapista come del massaggiatore capo bagnino, in quanto prestazioni sanitarie esenti e potenzialmente detraibili, si applica il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) previsto dall’articolo 10-bis del Dl n. 119/2018 e dall’articolo 9-bis del Dl n. 135/2018.
Tali prestazioni possono essere documentate anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.
Diversamente, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi – non qualificate come sanitarie ai fini IVA – non rientrano nel divieto, di conseguenza, per tali attività è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica via SdI.
Vediamo ora maggiori dettagli.
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Affitto d’azienda: non è causa di cessazione del CPB
Con la Risposta a interpello n 46 del 24 febbraio, le Entrate chiriscono che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall'articolo 21 del Dlgs n. 13/2024.
Concordato preventivo biennale e affitto d’azienda: chiarimenti
L'istante è una società in accomandita semplice che nel secondo anno di adesione al Cpb (2025) Essa ''per ragioni dovute ad una più efficiente organizzazione e ad una migliore razionalizzazione dei costi'' sarebbe intenzionata a prendere in affitto l'azienda di proprietà Beta per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili.
Posto ciò, l'Istante chiede se il descritto affitto di azienda che intende porre in essere rappresenti una causa di cessazione ovvero di decadenza dal CPB.Le motivazioni sottese all'affitto d'azienda si rinvengono principalmente nella miglior gestione della parte amministrativa e contabile delle due società interessate, nonché nella miglior gestione del personale dipendente che, allo stato attuale, si trova spesso ad essere distaccato per esigenze temporanee da un'azienda all'altra (con conseguente aggravi anche in termini di adempimenti amministrativi), oltre alla circostanza che, a seguito dell'affitto dell'azienda di proprietà BETA, l'Istante acquisirebbe maggiore forza contrattuale nel rapporto con i fornitori.
L'agenzia ha ricordato che il richiamato articolo 21 prevede che ''[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- […] bter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato''.
Con l'articolo 21 e, nello specifico, con la lettera bter), il legislatore ha, dunque, individuato le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, configurato come una causa di cessazione del CPB, solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili).
Pertanto, l'affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un'operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera bter) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.
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Bonus pubblicità 2026: via alle domande dal 2 marzo
Con un avviso del 24 febbraio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria viene annunciato l'avvio delle domande per il bonus pubblicità 2026: Scarica qui modello e istruzioni
Vediamo i dettagli e il ripeilogo delle regole.
Bonus pubblicità 2026: via alle domande dal 2 marzo
Le comicazioni per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2026 viene differito.
Come specificato dall'avviso del Dipartimento per l'Editoria, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2026"," coincide con un giorno festivo, il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.
Con il medesimo provvedimento, al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata "comunicazione per l'accesso".
Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con:- sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno
Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027, salvo cambiamenti, i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.
Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
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Collegamento Cassa e POS: chiariti i dubbi con le faq Ade
I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa.
La procedura web sarà disponibile a partire dai primi giorni del mese di marzo 2026 e la data sarà comunicata con un avviso sul sito internet dell’Agenzia.
A tal fine le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:
- le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi;
- le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.
Successivamente le Entrate hanno pubblicato le guida per provvedere al collegamento dal punto di vista operativo. Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.
Attenzione al fatto che, in data 24 febbraio sono stata pubblicate le faq per i dubbi frequenti sul collegamento cassa-pos, vediamo i principali chiarimenti.
Collegamento Cassa e POS: informazioni e dati necessari per procedere
Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:
- la matricola del registratore di cassa telematico,
- i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico
- l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.
Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.Leggi anche Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere? per conoscere i termini.
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Rottamazione quater: prossima rata entro il 28 febbraio
Con un comunicato stampa del 25 febbraio la Riscossione ha riepilogato la regole per pagare la rata della definizione agevolata in scadenza il 28 febbraio.
In particolare, il termine della prossima rata è fissato al 28 febbraio 2026 e riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare l’undicesima rata.
Per i riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), invece, il versamento è riferito alla terza rata prevista dal piano di riammissione.
In considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 marzo 2026.In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick.Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
L'Agenzia della Riscossione inform del fatto che, chi ha un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate può utilizzare il servizio online dell'Agenzia: www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i modelli di pagamento.
Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate
Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.
Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:- si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
- senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.
Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.