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Comunicazione dati intermediari locazioni brevi: entro il 30 giugno
Nella nuova guida delle locazioni brevi le Entrate tra gli altri aspetti, chiariscono le regole per gli intermediari relativamente alla comunicazione dati.
In particolare viene specificato che, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di locazione breve.
Inoltre, se incassano o intercedono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione o dei corrispettivi, sono tenuti ad applicare una ritenuta quando versano al locatore la somma incassata.
In sintesi, gli intermediari devono:- comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite,
- operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, da effettuarsi a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, ed effettuare il relativo versamento,
- rilasciare la certificazione (ai sensi del Dpr 322/1998 – articolo 4).
Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.
La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari.
Per esempio, l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online.
In tale caso la piattaforma rende la prestazione di mediazione all’agente e non al proprietario dell’immobile.Il ricorso alla piattaforma online è, in pratica, un modo di esercitare l’attività di intermediazione nei confronti del locatore.
Sarà cura dell’agente, in questo caso, informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso.Comunicazione dati intermediari locazioni brevi: cosa contiene
Le modalità con le quali gli intermediari devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento, certificazione e dichiarazione delle ritenute operate sono state individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (come successivamente modificato e integrato).
Il provvedimento prevede, inoltre, che questi adempimenti siano effettuati in base alle informazioni e ai dati forniti dai locatori o beneficiari del pagamento, cioè dalle persone che mettono a disposizione l’immobile. Su di loro ricadono le responsabilità nel caso abbiano fornito indicazioni non veritiere.
Gli intermediari possono, tuttavia, tener conto anche di altre informazioni in loro possesso, rilevanti ai fini fiscali.
Per esempio, possono non effettuare gli adempimenti, ritenendo che la locazione sia riconducibile all’esercizio di una attività d’impresa, quando il locatore ha comunicato loro il numero di partita Iva per la compilazione della fattura relativa alla prestazione di intermediazione.Comunicazione dati intermediari locazioni brevi: modalità e termini
I soggetti che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- nome, cognome e codice fiscale del locatore,
- durata del contratto,
- indirizzo dell’immobile locato,
- codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter del decreto legge n. 145/2023,
- anno di riferimento e importo del corrispettivo lordo.
Non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.
Per esempio, l’intermediario deve comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online.
Al contrario, se il locatore si avvale dell’intermediario solo per proporre l’immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta, l’intermediario non è tenuto a
comunicare i dati del contratto. In questa situazione, infatti, ha solo contribuito a mettere in contatto le parti, rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell’accordo.
I dati sono predisposti e trasmessi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia.
Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
In caso di recesso, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto.Se il recesso è avvenuto successivamente all’adempimento dell’obbligo di trasmissione, l’intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate.
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Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno
Con il Decreto n 1657/2026 della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura viene stabilita la data per le domande del tax credit videogiochi, il bonus spettante ai produttori di videogiochi in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, hanno la nazionalità italiana, che sono stati riconosciuti dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto come opere di valore culturale sulla base dei criteri previsti dalla Tabella A allegata al decreto e che contribuiscono allo sviluppo della creatività italiana ed europea nei videogiochi attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica.
Vediamo quando e come rpesentare domanda per il bonus.
Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno
Il decreto attuativo prevede che le domande preventive possono essere presentate dalle 10 di venerdì 19 giugno fino alle 23.59 del prossimo 20 agosto, per il riconoscimenti del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana per l’anno 2025.
L’invio va effettuato attraverso la piattaforma Dgcol.
Le regole sono stabilite dal Decreto n. 1657/2026, emesso dalla direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura in attuazione all’articolo 15 della legge n. 220/2016.
Le richieste sono istruite in ordine cronologico dando la priorità ai procedimenti in scadenza e, dopo le verifiche previste, si provvederà a riconoscere i crediti d’imposta prenotandone le relative somme.
Attenzione al fatto che secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto tax credit videogiochi, i soggetti ammessi al credito d’imposta dovranno completare la procedura presentando richiesta definitiva di ammissione all’agevolazione.
La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della prima commercializzazione, e comunque non oltre 36 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi al tax credit, sui modelli predisposti dalla stessa Dg Cinema e Audiovisivo.
L'articolo 2 del Decreto n. 1657/2026 prevede che la richiesta di credito d’imposta debba contenere, a pena di inammissibilità, il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni indicati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-11, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (articolo 1, commi 101 e 102 della legge n. 213/2023).
Ricordiamo anche che sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2Tax credit video giochi: dove inviare richieste di assistenza
Per supportare l’utente nella procedura, sulla piattaforma Dgcol sono disponibili diversi vademecum relativi ai seguenti argomenti:
- approfondimenti sul funzionamento della piattaforma
- compilazione dell’anagrafica del soggetto
- compilazione della registrazione (“anagrafica”) dell’opera a contenuto videoludico
- compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera a contenuto videoludico
- compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi.
Al link seguente:
sono disponibili i punti di contatto per eventuali richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma.
Ricordiamo che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato. Come di consueto, le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza.
Non verranno prese in considerazione le richieste che non siano conformi alle prescrizioni indicate.
L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con tempi medi di risposta di 3 giorni lavorativi.
Per eventuali necessità di chiarimenti relativi all’istruttoria è possibile inviare una email a [email protected]
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Analisi potabilità acqua in condominio: quando spetta l’IVA al 10%
Con la Risposta a interpello n 120 dell'8 giugno le Entrate chiariscono che le aliquote ridotte, in quanto eccezione all'aliquota ordinaria, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia devono essere interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia, pertanto il servizio prestato per le analisi di acqua potabile in condominio non possa beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento, ma deve essere assoggettato ad aliquota IVA ordinaria.
Vediamo tutti i dettagli del caso di specie.
Analisi potabilità acqua: imponibilità IVA
La società Alfa S.a.s. ha un laboratorio di analisi privato che svolge attività di verifica della salubrità dell'acqua distribuita presso le unità immobiliari residenziali.
Essa riceve da un amministratore di condominio l'incarico di effettuare l'analisi della qualità e potabilità dell'acqua dell'impianto sito nell'edificio, verificando il rispetto dei parametri chimici e microbiologici richiesti dalla normativa di riferimento, anche al fine di prevenire il rischio legionella.
In particolare, ''l'attività della Società inizia con un sopralluogo dell'edificio per una prima valutazione della situazione di fatto. Si procede quindi al prelievo di campioni di acqua nei vari punti prelievo identificati nel rispetto e della normativa primaria (D. Lgs. 18/2023) che delle linee guida a tale scopo emanate dall'autorità vigilante. Successivamente si effettuano le analisi di potabilità dell'acqua e per l'individuazione della eventuale presenza della legionella. Al termine il risultato negativo o positivo dell'indagine viene portato all'attenzione del ''gestore della distribuzione idrica interna'' (amministratore di condominio o titolare/proprietario nei casi di edifici non condominiali).''.
La Società precisa che, nello svolgimento di tale servizio, non assume l'incarico della manutenzione del sistema idrico degli edifici, ma solo quello di procedere all'analisi dell'acqua.Infatti, ''l'attività svolta come sopra descritta si sostanzia in un controllo teso alla verifica della qualità delle acque ad uso umano, verifica che se positiva per la presenza di parametri non conformi alla normativa, costituisce il presupposto ed è propedeutica a determinare la necessità di una manutenzione ordinaria o straordinaria dell'impianto idrico insistente nell' edificio.''
L'Istante chiede di conoscere la corretta aliquota IVA da applicare al servizio prestato in qualità di laboratorio di analisi privato, finalizzato alla valutazione della qualità e potabilità dell'acqua distribuita presso gli edifici a prevalente destinazione abitativa.Le Entrate chiariscono che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, prevede che sono soggette ad IVA con l'aliquota del 10 per cento «(…) b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. (…)».
Si tratta, in buona sostanza, delle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Al riguardo si fa presente che l'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui rinvia la norma in esame, recante la definizione degli interventi edilizi, è stato trasfuso nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il ''Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia''.
In particolare, il comma 1, lettera a) del richiamato articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che costituiscono interventi di manutenzione ordinaria «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti».
Per l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, rilevanti ai fini del presente interpello, utili chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 che, al paragrafo 3.4, ha precisato che ''gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti.Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.''
In merito al regime IVA agevolato di cui al sopracitato articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 1999, la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 ha chiarito che l'aliquota IVA del 10 per cento si applica anche ''alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (…) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui''.
Tale orientamento è stato confermato con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, in base alla quale ''la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizin soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.''.
Con particolare riferimento alle verifiche periodiche di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, effettuate sugli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, la
risposta a consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019 ha chiarito che tali verifiche sono riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, e come tali, debbano essere assoggettate ad IVA con aliquota del 10 per cento, in quanto sono obbligatorie per legge e hanno ad oggetto la prestazione di accertamento della funzionalità e della sicurezza dell'impianto. I suddetti controlli sugli ascensori e sui montacarichi, infatti, ''rispondono all'esigenza di garantire la piena funzionalità di detti impianti installati''.
Con vari documenti di prassi è stato chiarito che ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in esame, affinché le verifiche periodiche possano ritenersi riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria devono essere contestualmente:- imposte dalla legge e
- effettuate su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Con i documenti di prassi è stato chiarito che è applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento anche alle verifiche periodiche eseguite sugli impianti tecnologici presenti negli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, in quanto tali verifiche obbligatorie, alla stregua degli interventi di manutenzione ordinaria, garantiscono la piena funzionalità e il mantenimento in efficienza degli impianti esistenti.
Nel caso di specie, l'Istante riferisce che, in qualità di laboratorio autorizzato, riceve dagli amministratori di condominio l'incarico di effettuare ''l'analisi di potabilità dell'acqua dell'impianto sito nell'edificio, fino all'uscita dei rubinetti, per analizzare i requisiti minimi dell'acqua medesima in relazione ai valori di parametro indicati dalla norma allo scopo di valutarne la qualità e potabilità, per verificare il rispetto dei
parametri chimici e microbiologici e per prevenire il rischio legionella.''
Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 prevede, infatti, che sui sistemi di distribuzione idrica interna siano effettuati controlli regolari, mediante «(…) una valutazione e gestione del rischio (…) con particolare riferimento ai parametri elencati
nell'allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive,
proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi».
Tra le misure preventive possono certamente ricondursi i servizi di analisi di salubrità dell'acqua anche sui punti di prelievo privati, ossia i rubinetti delle singole abitazioni.
Tuttavia, l'Istante afferma che ''nello svolgimento del servizio Alfa SAS non assume l'incarico della manutenzione del sistema idrico degli edifici sia privati che condominiali a prevalente destinazione abitativa, ma solo quello di procedere alle analisi dell'acqua''.
Pertanto, il servizio fornito dal Contribuente non è direttamente riconducibile ad una attività di verifica dell'efficienza e della funzionalità dell'impianto, essendo piuttosto rità dell'acqua destinata al consumo umano distribuita all'interno
degli edifici ad uso abitativo, tramite la verifica del rispetto dei parametri chimici e microbiologici previsti dalla normativa di riferimento.
Per i motivi sovraesposti e in considerazione del fatto che le aliquote ridotte, in quanto eccezione all'aliquota ordinaria, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia devono essere interpretate restrittivamente e non sono applicabili per analogia, si ritiene che il servizio prestato non possa beneficiare dell'aliquota IVA del 10 per cento, ma deve essere assoggettato ad aliquota IVA ordinaria
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Irpef 2026: saldo e acconto entro il 30 giugno
Entro il 30 giugno occorre versare il saldo iperf 2025 e il primo acconto 2026.
Dopo i conteggi eseguiti con la Dichiarazione dei Redditi 2026 anno di imposta 2025 si procede al pagamento.
Il calendario dei pagamenti varia a seconda che si tratti di: dipendenti, pensionati e partite IVA, alla luce della consueta proroga dei versamenti.
Sulla proroga per le PIVA leggi anche Proroga PIVA al 20 luglio: il Governo approva.
Saldo e acconto Irpef: conto alla rovescia per il 30 giugno
L’appuntamento del 30 giugno interesserà quindi, i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Il saldo e il primo acconto 2026 dell’IRPEF, e le altre imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.
Per la rateizzazione la data ultima è a dicembre inquanto, per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRPEF è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di sette rate.
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi.
Attenzione invece al fatto che l’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi.
Come sempre in caso di rate, all'importo dovuto, va aggiunta una maggiorazione del 4% per interessi.
Il saldo e l'acconto in scadenza il 30 giugno, può essere differito a luglio con la maggiorazione dello 0,40% e data ultima di versamento il 30 luglio.
TABELLA di riepilogo dei versamenti Irpef
FONTE ADE
FONTE ADEIrpef 2026: regole genarali per pagare
L'irpef 2026 anno di imposta 2025 è dovuta sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione dei Redditi 2026 qualora l'importo dell'imposta sia superiore a 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze.
L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dovuta, e si paga secondo le seguenti scadenze:
- unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
- la prima è pari al 40 per cento e va versata insieme al saldo dell’anno precedente,
- la seconda è pari al restante 60 per cento e va versata entro il 30 novembre.
I soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, pagano due rate uguali pari al 50 per cento dell’importo dell'acconto dovuto che può essere calcolato con il metodo storico o previsionale.
L'Irepf viene versata con il modello F24, per i contribuenti con sostituto d’imposta l’IRPEF è addebitata sullo stipendio o sulla pensione.
In tutti gli altri casi, così come per i titolari di partita IVA, saldo e primo acconto 2026 dovranno essere versati utilizzando il modello F24, e coi i seguenti codici tributo IRPEF:
- 4001: IRPEF – Saldo
- 4033: IRPEF – Acconto prima rata
- 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
- 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
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Pagamenti ai professionisti da PA: novità dal 15 giugno
La Legge di bilancio 2026 ha cambiato le regole per i pagamenti della PA ai professionisti.
In particolare, a decorrere dal 15 giugno 2026, le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a verificare la posizione debitoria dei lavoratori autonomi.
Il Decreto Fiscale in conversione, con testo approvato dal Senato, reca un emendamento che allevia la norma prevedendo il tetto dei debiti professionali a 5.000 euro.
In aprticoalre, viene introdotto dal Senato il nuovo art. 2-ter che modifica l'art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973.
che prevede che il meccanismo di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di debitori iscritti a ruolo si attiva solo quando il debito complessivo è pari ad almeno 5.000 euro.
In precedenza non era prevista alcuna soglia minima ("di qualunque ammontare"), con evidente sproporzione per i debiti di modesto importo.
Vediamo il riepilgo di quanto è stato introdotto dalla legge di bilancio e ora modificato dalla conversione del DL Fiscale con il commento del Presidente dei Commercialisti De Nuccio.
Compensi professionisti dalla PA: le novità dal 15 giugno
La norma della Legge di Bilancio 2026 interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.
La novità prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.
In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.
La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarderà i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.
In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento sarà sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.
Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procederà al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.
Il comma introdotto recita precisamente quanto segue: All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ».Vediamo in proposito cosa ha chiarito il Ministero della Giustizia con la Circolare del 17 marzo 2026 e cosa è stato adesso inserito con emendamento al DL fiscale.
Compensi professionionali dalla PA: debiti scomputati dal 15 giugno
Il Dl Fiscale da convertire in legge ha però alleggerito la previsione del blocco dei pagamenti dalla PA per i professionisti.
In particolare, come anche commentato dal Presidente De Nuccio all'ANSA, "Si allenta la stretta sui pagamenti dei professionisti da parte della Pa, facendola scattare soltanto in presenza di debiti scaduti di almeno 5000 euro, è un passo avanti che va nella direzione da noi indicata in questi mesi, ma che non risolve del tutto le criticità della norma.".
Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio sulla norma approvata in Commissione Finanze del Senato, che modifica il meccanismo di verifica da parte della Pa della regolarità fiscale e contributiva dei professionisti e che entre in vigore dal 15 giugno ha espresso soddisfazione.
Tuttavia ha anche aggiunto che nei mesi passati i Commercialisti hanno chiedo l'abrogazione di una norma discriminatoria e di dubbia legittimità costituzionale.
De Nuccio ha poi concluso specificando che: "l'emendamento approvato risponde a logiche di ragionevolezza ed è apprezzabile perché dimostra la volontà della politica di ascoltare e raccogliere le giuste istanze dei professionisti, ma non elimina del tutto l'ingiustizia".
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Detrazione IVA: il Correttivo allinea le norme al diritto UE
Il Cdm ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo con norma che intervengono sulla Riforma Fiscale.
Si tratta del 4° correttivo alla Riforma e le novità sono diverse e attese.
In tema di detrazione IVA il legislatore prevede di allungare di due anni il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta.
Si risolverebbe inoltre il "problema" delle fatture a cavallo d'anno allineandosi alla pronincia UE del 2026, leggi ancheFatture a cavallo d'anno: decisione UE ammette la retroattività.
Detrazione IVA: risolto il problema delle fatture a cavallo
Il Decreto al Titolo V reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 12 tratta della detrazione.
Come recita la relazione illustrativ, l’articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), numero 1) della legge n. 111 del 2023, intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.
Si ammette, altresì, l’esercizio del predetto diritto entro un più ampio arco temporale, al fine di consentire alle imprese che ricevono le fatture di acquisto di eseguire tutti i controlli di rito prima di registrare le fatture e far confluire l’imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali.
Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:
- oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
- anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.
In altre parole, conformemente alla norma unionale, il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali), ma può essere esercitato quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura).
Al verificarsi dei predetti presupposti, il diritto deve essere esercitato, previa annotazione della fattura di acquisto nel registro degli acquisti, per consentire all’IVA di confluire nella liquidazione dell’imposta entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del decreto IVA.
Per effetto delle modifiche recate dal comma 1 e, in particolare, l’ampliamento del termine per esercitare il diritto a detrazione e per registrare le fatture ricevute (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento), nonché l’eliminazione, nell’articolo 25, delle parole “in riferimento al medesimo anno”, i soggetti passivi avranno, non solo, più tempo a disposizione per eseguire tutti i necessari controlli di conformità senza correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per decorrenza dei termini di annotazione, ma, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione – previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026).
Il comma 2 opera, per esigenze di allineamento delle norme, le modifiche ai corrispondenti articoli del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto.
La relazione illustrativa mostra che la modifica normativa dovrebbe avere effetti anche rispetto alla retroattività della detrazione IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.
Vediamo se la norma verrà confermata nella attuale formulazione.
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Proroga PIVA al 20 luglio: il calendario per i pagamenti
Il Decreto n 89 è già stato pubblicato in GU n 117 del 22 maggio ha approvato la proroga dei pagamenti per le PIVA e i forfettati.
Ricordiamo che il differimento è stato richiesto a più voci dalle associazioni di categoria.
In particolare, con una lettera congiunta, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo, si chiedevano una proroga delle scadenze fiscali delle PIVA alla luce delle novità del calendario emerse con la conversione del DL Fiscale.
A tali richieste si aggiungeva anche quell'ANC associazione nazionale commercialisti.
Il giorno 22 maggio scorso il Cdm ha approvato un DL d'urgenza che prevede di accordare tale progora, vediamo il perimetro dei pagamenti estivi delle tasse.
Riepiloghiamo i motivi della richiesta e il nuovo calendario approvato con Decreto.
Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario
Il comunicato congiunto evidenziava la necessità di una proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2025.
La richiesta nasce a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, del software “Il tuo ISA 2026 CPB”, necessario per l’elaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale 2026/2027.
Le Organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese evidenziavano che il rilascio dell’applicativo, inizialmente previsto entro il 15 aprile 2026 e successivamente differito al 15 maggio 2026 nell’ambito della conversione del decreto-legge n. 38/2026, inevitabilmente riduce il tempo a disposizione di imprese e intermediari fiscali per effettuare le elaborazioni necessarie alla corretta determinazione delle imposte.
Inoltre, si evidenzisvs la necessità di ulteriori aggiornamenti del software per recepire le recenti modifiche normative approvate in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, relative all’introduzione di specifiche soglie di incremento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.
In vista della scadenza del 30 giugno prossimo, si chiedeva il differimento dei versamenti:
- al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- al 19 agosto 2026 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
Medesime e dettagliate richieste arrivavano dall'ANC che si aggiunge alle legittime considerazioni che dovrebbero condure allo slittamento dei pagamenti.
Per rispondere a tutte le suddette richieste, il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 prevede che:
- ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
- è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.