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Rottamazione quater e quinquies: lo scadenzario ADER dal 30 marzo
In data 30 marzo l'Ader ha reso disponibile un utilissimo servizio di "Caledario delle Rottamazioni" per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.
Prima dei dettagli è bene soffermarsi su alcune novità fiscali emerse nelle ultimen ore riguardanti le rottamazioni.
Il Dl Fiscale in fase di conversione, secondo le anticipazioni alla stampa, potrebbe contenere degli emendamenti proprio sulle due definizioni agevolate, a tema di decaduti e giorni di tolleranza per i pagamenti.
Nell'attesa di visionare i testi emendativi vediamo nel dettaglio il nuovo servizio onlina della Riscossione.
Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER
L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.
In particolare dal 30 marzo, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:
- Rottamazione quater,
- Rottamazione quinquies in partenza.
Si ricorda che per accedere alla ultima definizione agevolata stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 è possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile. Leggi qui: Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile per sapere come presentare le istanze online.
Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.
Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026
Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.
Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027
Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:

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Conto termico 3.0: riapertura domande dal 13 aprile con precisazioni del GSE
Il Conto termico 3.0 riparte dal 13 aprile, dopo lo stop tecnico del 3 marzo scorso, l’agevolazione per l’efficientamento energetico destinata a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, riparte con possibilità di presentare le domande.
Dopo l'annuncio ufficioso dall'amministratore delegato del Gestore dei servizi energetici (Gse), Vinicio Vigilante, ora è ufficiale la partenza da lunedì delle domande.
Rcordiamo che il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.
La dotazione finanziaria di 900 milioni di euro è suddivisa in:
- 500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle Imprese;
- 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.
Le domande sono attive dallo scorso 25 dicembre: Scarica qui il documento del GSE.
In proposito è stato pubblicato in GU n 224 del 26 settembre il Decreto 7 agosto del MASE
Leggi qui, Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande per i contratti tipo pe rle domande con:
- accesso diretto
- per prenotazione.
Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede:
- l'estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni che possono accedere al meccanismo;
- l'ampliamento delle tecnologie incentivabili;
- l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario;
- il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
- la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri;
- la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell'ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato, esclusivamente per le PA;
- l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
- la maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione Europea o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico".
Prima di riepilogare tutte le regole specifichiamo che il GSE nel suo comunicato del 10 aprile ha evidenziato quanto segue:
Il Portale per la presentazione delle richieste relative al Conto termico 3.0 riaprirà il 13 aprile 2026 alle ore 12:00 per l'invio delle istanze – esclusivamente in accesso diretto – per privati, imprese, Enti del Terzo Settore e Pubbliche Amministrazioni.
Per le imprese resta disponibile, all'interno del portale l'apposita funzionalità per la presentazione della domanda per la “valutazione preliminare imprese".
Con la riapertura del Portale sarà inoltre prevista la proroga dei termini per l'invio delle istanze la cui scadenza ricadeva nel periodo di sospensione. Ulteriori informazioni saranno comunicate nel corso dei prossimi giorni anche tramite specifiche FAQ.
Infine, si rende noto che, il 15 aprile, sarà pubblicato nella sezione dedicata il catalogo degli apparecchi prequalificati.
Conto termico 3.0: che cos’è
Il Decreto 7 agosto 2025 va ad aggiornare la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
La misura di incentivazione è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata.Il “nuovo” Conto Termico non è già in vigore ma ai sensi dell’art. 31 è in vigore il “novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ossia dal 25 dicembre 2025.
Inoltre ai sensi dell’art. 30 comma 1 le domande di richiesta degli incentivi presentate prima di tale data, sono rimaste soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016.
In sintesi è bene evidenziare che sia per le amministrazioni pubbliche, sia per i soggetti privati, sono incentivati tanto gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici come ad esempio:
- isolamento dell’involucro,
- finestre comprese;
- sistemi di illuminazione;
- building automation;
- ricarica di veicoli elettrici;
- impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo)
quanto gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili quali ad esempio:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- installazione di impianti solari termici)
Attenzione al fatto che per i soggetti privati gli interventi su edifici residenziali incentivati sono solo quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Gli enti del Terzo Settore sono assimilati a pubbliche amministrazioni e quindi entrambe le macrocategorie di interventi incentivati possono avere per oggetto sia edifici residenziali che non residenziali.
Scarica qui il documento del GSE.
Accedi al portale del conto termico 3.0
Conto termico 3.0: incremento efficienza energetica negli edifici
Relativamente agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5:
- a) le amministrazioni pubbliche;
- b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.
Attenzione al fatto che ai fini del decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell’articolo 2, che non svolgono attività di carattere economico.
Scarica qui il documento del GSE.
Conto termico 3.0: spese ammissibili
Per l'incremento efficienza energetica negli edifici sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:
- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Scarica qui il documento del GSE.
Conto termico 3.0: regole generali per tutte le tipologie di incentivi
Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 17 del decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e s.m.i., appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.
Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il Soggetto Responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:- a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i) e all’articolo 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
- b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e all’articolo 7, comma 1, lett. a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari
- di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
- ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata Soggetto Responsabile;
- iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il Soggetto Responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
- iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Lo stesso gestore GSE ha riportato una pratica tabella di riepilogo con le regole per la domanda di incentivo:
Soggetti ammessi per modalità di accesso
Soggetto ammesso Accesso diretto per prenotazione Pubbliche amministrazioni si si Enti del Terzo settore non economici si si Enti del Terzo settore economici si anticipato da valutazione preliminare si Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no Fonte GSE
Conto termico 3.0: le misure per le imprese
Se l'incentivo riguarda l'imprese, sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento.
Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
- a. nome e dimensioni dell'impresa;
- b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c. ubicazione del progetto;
- d. elenco dei costi del progetto;
- e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Il GSE stabilisce nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29 le modalità di attuazione del presente comma.
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
L’installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.
Per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese
- 1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
- 2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
- 3. Il GSE specifica nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29, l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Il decreto prevede che nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, fermo restando quanto previsto all’articolo 12, le regole per le imprese non si applicano:
- a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
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Collegamento Cassa e POS: adempimento entro il 20 aprile
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.
In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici con una procedura informatica.
Con un comunicato stampa l'ADE ha ufficializzato la partenza specificando che dal 5 marzo è possibile procedere al collegamento accedendo in area riservata su "Fattureecorrispettivi" e la prima scadenza sarà il 20 aprile.
In proposito ricordiamolo, le Entrate hanno pubblicato:
- il Provvedimento n 424470/2025 con tutte le regole operative
- il 19 febbraio hanno pubblicato una guida operativa a supporto degli esercenti
- delle faq risolutive di dubbi, aggiornate appunto al 25 marzo. Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?
Collegamento incassi e scontrini: come si procede
Si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Le Entrate hanno chiarito che il pagamento dei corrispettivi viene effettuato con sempre maggior frequenza mediante la cosiddetta modalità “elettronica”, sempre più diffusa e gradita tra i consumatori rispetto al contante.
A tal fine, gli esercenti sottoscrivono preventivamente con uno o più operatori finanziari il contratto di convenzionamento, che prevede l’utilizzo di un POS fisico (dispositivo hardware) o di un POS virtuale (piattaforma web, app o analogo) per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di incasso dei corrispettivi, basate su carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabile.
Sono considerati POS fisici tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
Sono invece considerati POS virtuali gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.
Al momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.). Si ricorda che l’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies, dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.Sia che si utilizzi un RT o la procedura web “Documento Commerciale on line”, l’indicazione e registrazione della modalità di pagamento del corrispettivo è effettuata mediante le funzioni già in uso; pertanto, lo strumento utilizzato non necessita di alcun aggiornamento né di essere collegato fisicamente al POS.
L’obbligo di collegamento ai POS è di tipo “logico” e consiste in una comunicazione che si effettua una tantum (salvo variazioni successive), all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” e la procedura dovrebbe essere attivata dal 5 marzo:- gli esercenti che utilizzano il registratore telematico (e quelli che adotteranno una soluzione software) devono registrare il collegamento con i POS attraverso la funzionalità web “Gestione collegamenti”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento tra la matricola del RT e il dato identificativo univoco dei POS utilizzati per l’incasso elettronico dei corrispettivi memorizzati su quel registratore telematico. Gli esercenti che si avvalgono di server RT ai quali sono collegati più punti cassa, devono abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT;
- gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” devono registrare il collegamento con i POS all’interno della medesima procedura web “Documento Commerciale on line”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento del dato identificativo univoco dei POS con la procedura web “Documento Commerciale on line”. L’identificativo univoco dei POS di tipo fisico consiste nella combinazione della matricola del POS (cosiddetto “terminal id”), del codice fiscale e della denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Nel caso in cui l’esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con Acquirer diversi (ad esempio, uno per l’accettazione di pagamenti di tipo “bancomat”, l’altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l’esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.
L’identificativo univoco dei POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
I dati identificativi dei POS utilizzati dall’esercente (terminal id, codice fiscale e denominazione dell’Acquirer) sono solitamente rilevabili sul contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari, sul report mensile che questi ultimi inviano o mettono a disposizione dell’esercente o altre modalità comunicate dall’Acquirer (spesso l’informazione si trova anche nell’area web dedicata che l’Acquirer mette a disposizione dell’esercente).
Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.
Per ogni collegamento tra RT e POS, l’esercente deve inoltre specificare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati. Tale dato intende semplificare il processo di comunicazione e gestione successiva dei collegamenti; infatti, l’indirizzo dell’esercizio riportato in ogni collegamento registrato fornisce all’esercente un dato più immediato e leggibile rispetto all’elenco dei soli codici alfanumerici delle matricole degli RT e dei terminal id dei POS.
Nella procedura web “Gestione collegamenti”, messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”, l’esercente trova gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia dagli operatori finanziari.
Riepilogando, i passi per completare ciascun collegamento sono i seguenti:- selezionare l’RT che si intende collegare, dall’elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
- successivamente selezionare il POS che si intende collegare al RT appena scelto;
- infine, indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale il RT e il POS selezionati vengono utilizzati. Nel caso di selezione di POS fisici oggetto di precedenti collegamenti, l’indirizzo verrà acquisito automaticamente dai dati di collegamento già forniti.
Attenzione al fatto che la guida ade evidenzia anche i soggetti esclusi da tale novità. Essi posso su base volontaria provvedere ugualmente.
Per sapere chi è escluso e cosa può eventualmente fare volontariamente, leggi Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere
Collegamento cassa e POS: termini per adempiere
La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo e relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026:
- per gli esercenti che utilizzano gli RT i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità “Gestione collegamenti”, messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
- per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all’interno della medesima procedura web.
Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.
La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Dalla data di messa a disposizione della procedura web, il 5 marzo, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.
Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i
collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6
giugno e il 30 giugno 2026.
A titolo esemplificativo, l’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:- collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
- attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso
- attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso
- dismissione di un POS o di un RT.
Collegamento Cassa e POS: le sanzioni per chi non provvede
E' prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.
In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Attenzione al fatto che, le associazioni di categoria di artigiani e autonomi hanno evidenzaito la necessità alleggerire il regime sanzionatorio per gli errori di natura formale commessi a seguito dell’abbinamento tra Pos e registratori telematici per l’emissione degli scontrini elettronici.
Nel corso di una recente audizione a Palazzo Madama viene espressa la necessità di prevedere sanzioni più lievi di quelle attuali nei casi di non corretta indicazione della modalità di pagamento nel documento cartaceo dato che in tali casi non c’è nessuna sottrazione di materia imponibile, ossia si tratterebbe solo di violazione formale.
La novità potrebbe arrivare da emendamenti al DL fiscale in fase di converisone in legge.
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Iperammortamento 2026: come funzione, novità sul decreto
La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.
Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che secondo le anticipazioni del 10 aprile pubblicate da IlSole24ore che ha potuto visionare la nuova bozza di provvedimento sarebbe in dirittura d'arrivo.
Del resto, già recenetemente il Ministro Urso aveva dichiarato alla stampa che la misura agevolativapartirà da maggio prossimo.
Ricordialmo che il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo ha ritoccato la norma primaria introducendo la seguente norma: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Pertanto viene confermata la soppressione della norma che vincolava gli acquisti dei beni agevolabili.
L'accordo raggiunto tra i ministeri dovrebbe pertare a delle piccole modifiche quali
- estensione ai software con canoni,
- stralciata appunto la clausola made in Eu
- eliminata l’autodichiarazione sui beni fino a 300.000 euro,
- ipotizzata una quarta comunicazione obbligatoria
Il decreto attuativo una volta firmato andrà al vaglio della Corte dei conti per poi essere pubblicato sul sito del Mimit con avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Sarà necesario poi decreto direttoriale con i termini di apertura delle domande, si parla appunto di un avvio a maggio.
Riepiloghiamo le regole principali dell'iperammortamento 2026.
Iper ammortamernto 2026: come funziona
La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale.
La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.
La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione spetta per investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.
Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.
Ulteriore condizione ora soppressa dal Decreto Fiscale era quella che i beni dovevano essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.
Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Ora si attende il nuovo testo del decreto MEF-MIMIT riformulato dopo la conferma del MEF di volere sopprimere la norma che ancorava l'agevolazione a prodotti UE.
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Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari
Con avviso del 1° aprile il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici.
Le regole per il contributo a favore dei punti vendita e in particolare i termini e le modalità della agevolazione sono state stabilite dal Decreto 1 agosto 2025.
Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari
Con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1° agosto 2025, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 al n. 2420, sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo, previsto dall’articolo 2 del DPCM 17 aprile 2025 a favore dei punti vendita, in via non prevalente, di quotidiani e periodici.
Il decreto disciplina l’attuazione della misura per il sostegno agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono tale attività in comuni privi di edicole.
Il contributo consiste nel rimborso, per un importo fino a 4.000 euro, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nel 2024:
- IMU, TASI, CUP, TARI,
- canoni di locazione,
- servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.
La misura è riconosciuta entro il limite di 3 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del vigente regolamento UE sugli aiuti “de minimis”.
Le domande sono state presentate per via telematica dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre 2025 (ore 17.00), attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.
In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.
Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: requisiti per le domande
I requisiti per le domande:
- a) lo svolgimento in via non prevalente dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 – commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario;
- b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente;
c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: domande chiuse, le regole
I soggetti interessati al contributo hanno presentato apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre (ore 17.00) con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:
- a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;
- b) la tipologia delle spese, tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 3, con il relativo importo, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
- c) i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all’anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;
- d) che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole, ai sensi dell’articolo 2;
- e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.
La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.
In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.
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Passaporto 2026: tutte le regole per richiederlo
Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre scorso.
In questa guida completa viene spiegato:
- chi può richiederlo,
- come presentare la domanda,
- quali documenti sono necessari,
- quanto costa,
- e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.
Come richiedere il passaporto: procedura completa
La domanda può essere presentata:
- in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza o tramite le poste convenzionate (attenzione non tutti gli uffici postali sono abilitati),
- all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
- online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale https://passaportonline.poliziadistato.it/ tramite SPID o CIE
Nella fase di prenotazione è possibile richiedere un giorno ed un orario specifico, in base ai posti disponibili all'atto della pronotazione.
In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.
Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.Documenti necessari per richiedere il passaporto
Per presentare la domanda servono:
1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni).
2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.
3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:
- recenti (entro 6 mesi),
- a colori su sfondo bianco,
- con espressione neutra,
- occhi aperti e ben visibili,
- riprese frontali (no profilo),
- nitide, senza ombre o riflessi,
- di dimensione 35–40 mm,
- con volto che occupa il 70–80% dell’immagine
Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.
4. Ricevuta del pagamento di euro 42,70 con pagamento tramite PagoPA o Poste.
5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.
6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.
7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.
8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.
Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità
Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.
Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:
- presso un Ufficio Postale,
- tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA,
- presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento),
- online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP,
Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).
Rinnovo passaporto: non è più possibile
Con la legge n 11/2026 in vigore dal 19 febbraio scorso viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo.
Sono inoltre aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.
- in Italia:
- obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
- all’estero:
- denuncia alle autorità locali di polizia;
- trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
- se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato
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Contributo aggiuntivo ZES Unica: domande dal 15 aprile
Dal 15 aprile è possibile inviare la domanda per il contributo aggiuntivo per la ZES Unica.
Ricordiamo che co il Provvedimento n 56564 del 16 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello e le istruzioni.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del credito ZES unica 2025, gli operatori economici hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.
Sulla base del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.
L’articolo 1, comma 448, della legge ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate la predetta Comunicazione integrativa.Credito ZES Unica: modello per il contributo aggiuntivo
Dal 15 aprile le imprese possono inviare la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo per chi ha validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025.
Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0".
La somma del credito d’imposta aggiuntivo non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2026 in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Credito ZES Unica: cosa avviene dopo la presentazione del modello aggiuntivo
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. L’annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES unica 2025.
Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”)
Allegati: