• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Servizio Pronto Ordini CNDCEC: come si usa e a chi indirizzarlo

    Con l’Informativa n. 96 del 10 luglio 2026, il CNDCEC, nella persona del Presidente Elbano de Nuccio, richiama i Presidenti degli Ordini territoriali alle corrette modalità di utilizzo del servizio “Pronto Ordini”, lo sportello di consulenza giuridica che il Consiglio Nazionale mette a disposizione per supportare l’interpretazione delle norme ordinamentali.

    Il documento è un richiamo organizzativo che mira a delimitare con precisione perimetro e modalità d’uso di uno strumento consultivo, per evitare sovrapposizioni con le prerogative decisionali degli Ordini e con le funzioni disciplinari del Consiglio Nazionale

    Pronto Ordini del CNDCEC: chiarite le regole di utilizzo

    Il Presidente ricorda innanzitutto che gli Ordini territoriali mantengono, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 139/2005, una competenza esclusiva e autonoma nella valutazione dei casi concreti, i pareri del “Pronto Ordini” hanno quindi natura puramente consultiva e non possono mai riguardare fattispecie specifiche già individuate, tanto meno situazioni su cui il Consiglio Nazionale stesso o il Consiglio Nazionale di Disciplina potrebbero in futuro essere chiamati a decidere in sede disciplinare,— evitando così che un parere preventivo interferisca con le proprie funzioni giudicanti.

    In secondo luogo, viene precisato che il servizio non è pensato per ricostruzioni organiche o trattazioni generali di interi istituti giuridici, ma serve esclusivamente a fornire orientamenti interpretativi puntuali su specifiche disposizioni normative, chiaramente individuate nel quesito posto.

    Pronto Ordini: dove inviarli

    Le richieste di pronto ordini vanno

    • sottoscritte personalmente dal Presidente dell’Ordine o dal Presidente del Consiglio di Disciplina. 
    • inviate a [email protected]

    Attenzione al fatto che non sono ammesse istanze a firma generica della segreteria.

    Infine, si segnala che i pareri di maggiore interesse generale vengono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Pronto Ordini, con periodica diffusione anche tramite le INFO alle Segreterie.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Rimborso TARI: i cinque anni decorrono dalla sentenza

    Il termine di cinque anni per chiedere il rimborso della TARI e degli altri tributi comunali non decorre necessariamente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

    Quando il diritto alla restituzione dipende dall’esito di un contenzioso, il termine può iniziare dal momento in cui tale diritto è stato accertato definitivamente con una sentenza passata in giudicato.

    È il principio attribuito all’ordinanza della Corte di cassazione n. 20433/2026, originata da una controversia relativa alla tassa sui rifiuti, ma potenzialmente applicabile anche ad altri tributi locali, compresa l’IMU.

    La decisione assume particolare rilievo per i contribuenti che, durante un giudizio, continuano a versare un tributo contestato. In questi casi, il diritto al rimborso potrebbe riguardare anche pagamenti effettuati molti anni prima della conclusione del contenzioso.

    TARI pagata durante il contenzioso

    La controversia riguardava la debenza della tassa rifiuti per alcune aree che, secondo il contribuente, erano destinate alla produzione di rifiuti speciali e non avrebbero quindi dovuto essere assoggettate al prelievo comunale secondo le modalità contestate.

    Il contribuente aveva impugnato la pretesa, ma nel frattempo aveva continuato a pagare il tributo. 

    Una volta ottenuta una sentenza definitiva favorevole, aveva presentato al Comune una richiesta di restituzione delle somme versate.

    L’ente locale aveva respinto l’istanza ritenendo decorso il termine previsto per il rimborso.

    Secondo questa impostazione, il quinquennio avrebbe dovuto essere calcolato separatamente dalla data di ciascun pagamento.

    La Cassazione avrebbe invece riconosciuto che, nel caso esaminato, il termine non poteva decorrere prima dell’accertamento definitivo dell’insussistenza del debito tributario.

    Quando decorre il termine per il rimborso dei tributi locali

    La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La disposizione prevede che il contribuente possa chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni:

    • dal giorno del versamento;
    • oppure dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

    La seconda decorrenza assume rilievo quando il carattere indebito del pagamento non è immediatamente riconoscibile, ma dipende da un fatto o da una decisione successiva.

    È il caso, ad esempio, di una sentenza che accerta definitivamente:

    • l’esenzione di determinate superfici dalla TARI;
    • l’illegittimità del presupposto impositivo;
    • l’errata classificazione di un immobile;
    • la riduzione della rendita catastale utilizzata per calcolare l’IMU.

    In tali ipotesi, il contribuente non dispone ancora di un diritto certo e definitivamente accertato finché il giudizio non si conclude.

    La sentenza definitiva fa partire il quinquennio

    Il principio espresso può essere riassunto in questi termini: quando il diritto al rimborso dipende direttamente dall’esito del processo, il quinquennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

    Non è quindi sufficiente considerare la data materiale del pagamento.

    Il collegamento tra il processo e il diritto alla restituzione deve però essere effettivo. La sentenza deve rappresentare il presupposto necessario per qualificare come indebite le somme versate.

    Se, invece, il contribuente era già in grado di conoscere e far valere autonomamente l’errore al momento del pagamento, potrebbe continuare a operare la decorrenza ordinaria dal versamento.

    Il principio può valere anche per l’IMU

    La regola non riguarda soltanto la tassa sui rifiuti. L’articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 disciplina infatti in termini generali il rimborso dei tributi di competenza degli enti locali.

    Un’applicazione significativa riguarda l’IMU calcolata su una rendita catastale successivamente ridotta dal giudice.

    Il contribuente può trovarsi a versare l’imposta sulla base della rendita iscritta in catasto, pur avendola contestata. Se il giudizio si conclude con una riduzione del valore catastale, i pagamenti effettuati nel frattempo possono risultare superiori a quanto effettivamente dovuto.

    In questa situazione il diritto al rimborso dipende dalla decisione sulla rendita, poiché la base imponibile dell’IMU è collegata alle risultanze catastali. La giurisprudenza ha già valorizzato il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio catastale e quello relativo all’imposta, riconoscendo il diritto alla restituzione degli importi pagati in eccesso durante il processo.

    Rimborsi anche per pagamenti molto risalenti

    L’effetto pratico del principio può essere rilevante.

    Un giudizio tributario o catastale può durare diversi anni. Se il termine per il rimborso iniziasse sempre dalla data del pagamento, alcune annualità potrebbero risultare già decadute al momento della sentenza definitiva.

    Facendo decorrere il quinquennio dal passaggio in giudicato, il contribuente può invece chiedere la restituzione anche di somme versate molto tempo prima, purché:

    1. i pagamenti siano collegati alla questione decisa dal giudice;
    2. la sentenza abbia accertato definitivamente l’insussistenza, totale o parziale, del tributo;
    3. l’istanza sia presentata entro cinque anni dalla formazione del giudicato;
    4. siano conservate le ricevute e la documentazione relativa ai versamenti.

    Il passaggio in giudicato non riapre automaticamente i termini per qualsiasi pagamento.

    Il contribuente deve dimostrare che il diritto alla restituzione è nato, o è diventato definitivamente accertabile, proprio in conseguenza della decisione giudiziale, occorre quindi verificare con attenzione:

    • l’oggetto del giudizio;
    • le annualità interessate;
    • le superfici o gli immobili considerati;
    • il contenuto del dispositivo;
    • la corrispondenza tra quanto deciso e quanto richiesto a rimborso.

    Una sentenza relativa a una specifica annualità o a determinate superfici non può essere estesa automaticamente a versamenti diversi, salvo che dalla motivazione emerga un principio applicabile anche agli altri periodi.

    In sintesi

    Situazione Decorrenza possibile del quinquennio
    Pagamento indebito immediatamente riconoscibile Dalla data del versamento
    Diritto subordinato a una sentenza definitiva Dal passaggio in giudicato
    TARI contestata per aree produttive di rifiuti speciali Dalla sentenza, se decisiva per il rimborso
    IMU pagata su rendita successivamente ridotta Dall’accertamento definitivo della nuova rendita
    Sentenza non collegata direttamente ai pagamenti Resta da verificare la decorrenza dal versamento

    FAQ

    Quanto tempo c’è per chiedere il rimborso della TARI?

    Il termine è generalmente di cinque anni. Può decorrere dal pagamento oppure dal momento in cui il diritto alla restituzione viene definitivamente accertato.

    Il contenzioso sospende sempre il termine per il rimborso?

    Non automaticamente. Occorre che l’esito del giudizio sia determinante per accertare l’insussistenza del tributo e il conseguente diritto alla restituzione.

    La stessa regola vale per l’IMU?

    Può trovare applicazione anche all’IMU, in particolare quando il rimborso dipende dalla riduzione definitiva della rendita catastale utilizzata per calcolare l’imposta.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: chiarimenti

    Un Ordine dei Commercialisti domanda se un iscritto, dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (insegnante precario), possa essere trasferito nell'Elenco Speciale e quale sia il regime applicabile nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo, durante i quali vengono meno i presupposti di incompatibilità.

    Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: l’incopatibilità

    Con il Pronto Ordini n 37 del 14 luglio viene ricordato che il servizio risponde ad una necessità di fornire orientamento generale e non a dettare norme risolutive per i casi concreti.

    Ciò premesso viene ricordato che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
    Il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione costituisce, di conseguenza, causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

    Infatti, ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego, fatta salva l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente l'esercizio della libera professione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

    Pertanto il dipendente del Ministero dell'Istruzione assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo che ricorra la predetta ipotesi di compatibilità, versa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.
    In tale ipotesi, ricorrendone i presupposti, l'iscritto può essere trasferito nell'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del D.lgs. n. 139/2005, disposizione che riserva tale iscrizione ai soggetti per i quali sussista una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione.
    La permanenza nell'Elenco Speciale è, tuttavia, strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un successivo contratto, qualora il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e non sussista alcun'altra causa di incompatibilità, vengono meno i presupposti che giustificano l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Innovation 2.0: agevolazione per imprese su idrogeno domande entro il 12.11

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il bando Mission Innovation 2.0 dedicato alla filiera dell’idrogeno, con una dotazione complessiva di 82,6 milioni di euro

    L’intervento finanzia progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica diretti a migliorare la produzione, il trasporto, l’accumulo e gli utilizzi finali dell’idrogeno.

    La domanda deve essere presentata dall’impresa capofila, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Bandi MI, entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026.

    L’avviso attua il decreto MASE n. 386 del 17 novembre 2023 e rientra nella Clean Hydrogen Mission di Mission Innovation 2.0.

    Cosa finanzia il bando Mission Innovation 2.0

    Il bando sostiene progetti capaci di contribuire allo sviluppo tecnologico e al consolidamento della filiera nazionale dell’idrogeno

    Le iniziative devono favorire l’introduzione di nuove tecnologie, l’aumento delle prestazioni dei sistemi esistenti e il trasferimento dei risultati della ricerca verso applicazioni industriali.

    I progetti devono riguardare una sola delle quattro tematiche previste dall’avviso:

    • produzione di idrogeno;
    • trasporto e accumulo di idrogeno;
    • usi finali dell’idrogeno;
    • azioni trasversali sull’idrogeno.

    Le proposte devono inoltre rispettare gli obiettivi tecnici, i risultati attesi e i livelli di maturità tecnologica, espressi attraverso i Technology Readiness Level – TRL, indicati nel disciplinare tecnico allegato al bando.

    L’intervento si colloca nella Clean Hydrogen Mission, iniziativa internazionale orientata allo sviluppo e alla diffusione dell’idrogeno pulito come strumento di decarbonizzazione, in particolare nei settori industriali energivori e nei trasporti. 

    Innovation 2.0: chi può partecipare al bando idrogeno

    La proposta deve essere presentata da una compagine progettuale composta da almeno due soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

    • imprese;
    • startup innovative;
    • organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.

    La domanda è trasmessa da un’impresa capofila, responsabile del coordinamento tecnico e amministrativo del progetto e dei rapporti con il MASE e con CSEA.

    Le microimprese possono partecipare al partenariato, ma non possono assumere il ruolo di capofila. 

    Anche gli organismi di ricerca non possono presentare autonomamente una proposta né svolgere il ruolo di capofila.

    La compagine, inoltre, non può essere costituita esclusivamente da imprese appartenenti allo stesso gruppo societario. Ciascun partecipante deve sostenere almeno il 10% del costo complessivo, mentre la quota di attività del capofila deve essere superiore al 25%.

    I rapporti tra i partecipanti devono essere disciplinati mediante un accordo di collaborazione, contenente anche le regole sulla proprietà e sull’utilizzo futuro dei risultati. Tutti i partner devono inoltre conferire al capofila un mandato collettivo speciale con rappresentanza.

    Attenzione al fatto che alla data di presentazione della proposta, il capofila e gli altri componenti della compagine devono possedere i requisiti richiesti dall’articolo 4 dell’avviso.

    In particolare, le imprese devono:

    • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
    • disporre di almeno un bilancio di esercizio approvato;
    • non trovarsi in stato di difficoltà o in una procedura concorsuale incompatibile;
    • possedere adeguata capacità operativa, amministrativa ed economico-finanziaria;
    • essere nel pieno esercizio dei propri diritti e poter contrarre con la Pubblica amministrazione;
    • essere in regola rispetto a precedenti revoche di agevolazioni;
    • non avere ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili senza averli restituiti.

    Al momento del pagamento del contributo, l’impresa deve inoltre disporre di una sede operativa in Italia, dotata di una capacità produttiva pari almeno al 5% del fatturato complessivo dell’impresa.

    Gli stessi costi non possono essere coperti da altri contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, compresi gli aiuti concessi in regime de minimis.

    Innovation 2.0: dimensione, composizione e durata dei progetti

    Il costo complessivo di ogni progetto deve essere compreso tra:

    Regola Limite
    Costo minimo del progetto 2 milioni di euro
    Costo massimo del progetto 10 milioni di euro
    Ricerca industriale massimo 70% del costo
    Studi di fattibilità massimo 10%
    Attività degli organismi di ricerca massimo 33%
    Quota di ciascun partner almeno 10%
    Quota del capofila superiore al 25%
    Consulenze per ciascun partner massimo 35% dei propri costi

    La durata ordinaria non può superare 36 mesi e le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2030.

    Può essere richiesta una proroga fino a 12 mesi, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Alla data della richiesta devono risultare concluse attività corrispondenti ad almeno il 50% del costo totale previsto.

    Le attività possono iniziare soltanto dopo la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento.

    Innovation 2.0: quali spese sono ammissibili

    Sono finanziabili i costi pertinenti e direttamente collegati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione previste dal progetto. Tra le principali voci rientrano:

    • personale impiegato nel progetto;
    • strumenti, impianti e attrezzature;
    • materiali per la sperimentazione;
    • consulenze e servizi specialistici;
    • acquisizione di competenze tecniche;
    • brevetti e licenze;
    • studi di fattibilità;
    • attività degli organismi di ricerca.

    Per ciascun partecipante, i costi relativi a consulenze, competenze tecniche e brevetti non possono superare il 35% del valore delle attività di propria competenza.

    L’IVA non è ammissibile quando può essere recuperata dal beneficiario. I costi devono inoltre essere sostenuti nel periodo di eleggibilità stabilito dall’accordo di finanziamento e risultare correttamente tracciati.

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, nel rispetto dell’articolo 25 del Regolamento UE n. 651/2014.

    Le aliquote base sono pari al:

    • 50% per la ricerca industriale;
    • 25% per lo sviluppo sperimentale;
    • 50% per gli studi di fattibilità.

    Per ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere applicate maggiorazioni legate alla dimensione dell’impresa, alla collaborazione effettiva con organismi di ricerca o alla diffusione ampia dei risultati.

    Le intensità massime sono:

    Beneficiario Ricerca industriale Sviluppo sperimentale Studi di fattibilità
    Grandi imprese 65% 40% 50%
    Medie imprese 75% 50% 60%
    Piccole e microimprese 80% 60% 70%
    Organismi di ricerca 100% 100% 100%

    Il contributo del 100% per gli organismi di ricerca riguarda le attività svolte secondo le condizioni previste dalla disciplina europea, evitando il trasferimento di vantaggi indiretti alle imprese della compagine.

    Innovation 2.0: come presentare la domanda entro il 12 novembre 2026

    La domanda deve essere inviata dall’impresa capofila attraverso la piattaforma informatica Bandi MI entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026. Per accedere al portale è richiesta la registrazione.

    La documentazione comprende, tra l’altro:

    • domanda di contributo;
    • proposta progettuale;
    • schede economiche;
    • cronoprogramma;
    • dichiarazioni sostitutive dei partecipanti;
    • mandato al capofila;
    • documentazione prevista dagli allegati all’avviso.

    La proposta deve essere firmata digitalmente dal capofila e da ciascun componente della compagine. Informazioni e chiarimenti sull’avviso possono essere richiesti entro il 15 ottobre 2026 all’indirizzo indicato nel decreto; le risposte di interesse generale saranno pubblicate sotto forma di FAQ.

    Per aggiornamenti, allegati e comunicazioni ufficiali è necessario consultare la pagina del MASE dedicata all’avviso, la sezione Mission Innovation di CSEA e il portale informativo di RSE.

    Ogni partecipante può richiedere, tramite il capofila, un anticipo fino al 30% del contributo concesso, presentando una garanzia bancaria, assicurativa o rilasciata da un intermediario autorizzato.

    Le quote successive sono erogate sulla base dello stato di avanzamento e della rendicontazione delle spese. Il saldo finale non può essere inferiore al 20% del contributo complessivo.

    I beneficiari devono adottare una contabilità separata o una codificazione contabile specifica, indicare il CUP sui documenti di spesa, garantire il cofinanziamento privato e rispettare gli obblighi di informazione e diffusione dei risultati.

    È inoltre richiesta la polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, da trasmettere al MASE insieme all’accettazione del contributo.

  • Bollo e concessioni governative

    Bollo su concessioni: niente forfait per contratti e atti privati

    Con la Risposta n. 153/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su un dubbio applicativo che riguarda da vicino le amministrazioni concedenti e i soggetti privati coinvolti nei procedimenti di assegnazione di concessioni: come si calcola l'imposta di bollo quando gli atti relativi alla procedura vengono formati e rilasciati in via telematica?

    Il caso riguarda in particolare due tipologie di documenti che, nell'ambito dello stesso procedimento concessorio, hanno natura giuridica diversa:

    • gli atti e provvedimenti amministrativi con cui l'ente pubblico assegna la concessione;
    • i contratti e gli atti di obbligazione con cui si formalizza il rapporto tra le parti.

    Il dubbio nasce dal fatto che, per gli atti amministrativi rilasciati in via telematica, la normativa prevede una misura di bollo forfettaria e fissa, indipendentemente dalla lunghezza del documento. L'istante chiedeva se lo stesso criterio potesse estendersi anche ai contratti, quando anch'essi abbiano formato elettronico.

    Il chiarimento dell’Agenzia: due regimi distinti e non sovrapponibili

    L'Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato negli articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificati dall'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    In via generale, entrambe le categorie di atti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (quattro facciate).

    Tuttavia, per i soli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, la legge di stabilità 2014 ha introdotto una deroga specifica: quando questi atti sono rilasciati per via telematica (anche in estratto o copia conforme), l'imposta è dovuta in misura forfettaria di 16 euro complessivi, a prescindere dalle dimensioni del documento.

    Questa deroga, sottolinea l'Agenzia richiamando anche i lavori parlamentari della legge n. 147/2013, è una scelta puntuale del legislatore, pensata per gli atti amministrativi trasmessi o rilasciati attraverso i canali telematici. Nessuna disposizione equivalente è stata prevista per i contratti e le scritture private, che restano quindi assoggettati alla regola generale dell'articolo 2 della Tariffa: 16 euro per ogni foglio, senza alcuna riduzione forfettaria legata al formato elettronico.

    Tipologia di atto Norma di riferimento Bollo su supporto telematico
    Atti e provvedimenti della PA (es. atto di assegnazione della concessione) Art. 4 Tariffa, comma 1-quater e nota 5 Forfait di 16 euro a prescindere dalle dimensioni del documento
    Contratti e atti di obbligazione (es. contratto tra le parti) Art. 2 Tariffa 16 euro per ogni foglio (quattro facciate), nessun forfait

    Conseguenze pratiche per enti concedenti e operatori

    La distinzione ha effetti concreti su chi gestisce procedimenti concessori e su chi predispone la relativa documentazione contrattuale.

    In presenza di un procedimento che genera sia un provvedimento amministrativo di assegnazione sia un contratto o atto di obbligazione collegato, occorre applicare due criteri di calcolo differenti anche quando entrambi i documenti sono formati e rilasciati elettronicamente:

    • per il provvedimento amministrativo, l'imposta di bollo resta fissa a 16 euro, qualunque sia l'estensione del documento;
    • per il contratto o l'atto di obbligazione, l'imposta va invece calcolata per ogni foglio di quattro facciate, moltiplicando 16 euro per il numero di fogli effettivamente utilizzati.

    Questo significa che, a parità di formato telematico, un contratto articolato su più fogli comporta un'imposta di bollo complessiva superiore a quella dell'atto amministrativo collegato, proprio perché il legislatore non ha esteso ai contratti la stessa agevolazione forfettaria pensata per gli atti della pubblica amministrazione.

    È quindi opportuno che chi predispone questi documenti tenga distinti, ai fini del calcolo del bollo, il provvedimento concessorio dal contratto che ne consegue, evitando di applicare per estensione il regime forfettario a documenti che non rientrano nel perimetro dell'articolo 4 della Tariffa.

    Allegati:
  • Holding

    Donazione di quote d’azienda: quando non si perde l’esenzione fiscale

    Con la Risposta n. 152/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni per mantenere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista per i trasferimenti di aziende e partecipazioni societarie nell'ambito del passaggio generazionale.

    Il caso riguarda operazioni di riorganizzazione societaria, come conferimenti in una holding o cessioni parziali di quote, poste in essere prima del decorso del periodo quinquennale di osservazione, e chiarisce se e a quali condizioni tali operazioni comportino la perdita del beneficio fiscale.

    Il quesito: riorganizzazioni societarie e rischio di decadenza dall’esenzione

    Il caso esaminato riguarda un imprenditore che, nel tempo, ha ricevuto in donazione dai genitori quote sociali fino ad arrivare alla titolarità del 100% del capitale di una società, beneficiando in più occasioni dell'esenzione dall'imposta di donazione prevista per i trasferimenti che consentono di acquisire o integrare il controllo di un'azienda di famiglia.

    Successivamente all'ultima donazione, e prima che decorresse il periodo di cinque anni durante il quale la legge impone di mantenere il controllo per non decadere dal beneficio, l'imprenditore intendeva realizzare due operazioni: 

    • il conferimento di gran parte delle proprie quote in una holding personale di nuova costituzione, 
    • e la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza della società operativa

    Il dubbio riguardava la possibilità che queste operazioni, pur non comportando la perdita del controllo complessivo, potessero comunque configurare una causa di decadenza dall'agevolazione già fruita.

    Il chiarimento dell’Agenzia: conta il controllo, non la titolarità di ogni singola quota

    L'Agenzia delle Entrate ricostruisce la disciplina applicabile facendo riferimento all'articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

    La norma prevede che l'esenzione spetti per i trasferimenti di aziende o quote sociali a favore di discendenti e coniuge, quando tali trasferimenti consentano di acquisire il controllo di diritto della società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice civile, oppure di integrare un controllo già esistente

    Il beneficio è subordinato al mantenimento del controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, condizione che il beneficiario deve dichiarare formalmente in sede di donazione.

    Il punto centrale del chiarimento è che la legge richiede il mantenimento della posizione di controllo, non l'obbligo di conservare la titolarità di ogni singola partecipazione ricevuta. 

    Questo significa che il beneficiario può cedere, conferire o riorganizzare le proprie quote – anche quelle ricevute nell'ultima donazione, per cui il periodo di osservazione è ancora aperto – purché, all'esito di tali operazioni, continui a detenere il controllo di diritto della società, anche indirettamente, ad esempio tramite una holding.

    L'Agenzia richiama in questo senso la prassi consolidata secondo cui il conferimento di una partecipazione in un'altra società non costituisce di per sé causa di decadenza automatica, a condizione che sia lo stesso soggetto beneficiario a mantenere o integrare il controllo nella società coinvolta nell'operazione straordinaria.

    Il controllo, inoltre, si considera detenuto anche quando esercitato indirettamente, computando a tal fine anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie o persone interposte.

    Le conseguenze pratiche per imprenditori e consulenti

    Alla luce di questi principi, l'Agenzia ritiene che il conferimento di una quota rilevante del capitale sociale in una holding personale, effettuato in regime di realizzo controllato, non determini decadenza dall'esenzione, se il beneficiario continua a esercitare il controllo di diritto della società operativa attraverso la holding conferitaria. 

    Allo stesso modo, la successiva cessione a terzi di una partecipazione di minoranza non compromette il beneficio, se la quota residua consente comunque di mantenere il controllo.

    Resta invece ferma, per le sole cessioni di partecipazioni ricevute in donazione ed effettuate entro cinque anni dal trasferimento, l'applicazione della disciplina antielusiva prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in base alla quale il cedente è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva sui valori mobiliari come se la donazione non fosse mai avvenuta, con possibilità di scomputare le imposte già versate

    Chi pianifica operazioni di riorganizzazione societaria nell'ambito del passaggio generazionale deve quindi verificare attentamente, caso per caso, che le operazioni previste – conferimenti, cessioni parziali, costituzione di holding – non facciano venir meno il controllo di diritto della società nel periodo di osservazione quinquennale, tenendo conto anche degli eventuali riflessi in tema di imposta sostitutiva sui valori mobiliari ceduti.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Noleggio sociale: 100 euro al mese per auto green, a chi spetta

    Il DPCM Automotive istituisce un programma sperimentale di noleggio a lungo termine per le persone fisiche che rottamano un’auto fino a Euro 4.

    Il contratto durerà almeno tre anni e alla scadenza sarà possibile acquistare il veicolo con uno sconto minimo del 10 per cento.

    Noleggio auto sociale: che cos’è

    Un nuovo noleggio sociale a lungo termine per aiutare le persone con redditi più bassi a sostituire le vecchie auto inquinanti con veicoli nuovi e a basse emissioni.

    La misura è prevista dall’articolo 7 del DPCM Automotive del 10 giugno 2026 ed è destinata alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.

    Il programma avrà carattere sperimentale e sarà gestito dall’Automobile Club d’Italia.  Leggi qui il DM 3 luglio con tutti i dettagli.

    Le modalità operative, le procedure per accedere e i rapporti con il soggetto gestore dovranno però essere definiti da un successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    Noleggio sociale: chi può accedere e quanto costa

    Il programma è rivolto esclusivamente alle persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 30.000 euro.

    Quanto dura il contratto di noleggio sociale?

    Il contratto di noleggio dovrà avere una durata non inferiore a 36 mesi, quindi almeno tre anni.

    Il DPCM non fissa un importo preciso per il canone mensile ma ci hanno pensato il MIMIT e l'ACI nel protocollo siglato per gestire la misura.

    Come si evince dal comunicato stampa dello stesso MIMIT: "Con il DPCM Automotive il Governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore. Per la prima volta – ha aggiunto – abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l'innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d'Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti. È una misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale".

    Nel dettaglio, il programma sperimentale, promosso dal MIMIT e gestito da ACI, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un ISEE inferiore a 30.000 euro. La misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi, immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1 (autovetture), omologati almeno Euro 6 e con emissioni di CO₂ non superiori a 135 grammi per chilometro.

    Il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi e prevede un canone sociale di 100 euro al mese, IVA inclusa, con un limite di percorrenza di 12.000 chilometri annui

    Per accedere al noleggio sociale è obbligatoria la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno 12 mesi. Al termine dei tre anni sarà inoltre possibile acquistare il veicolo beneficiando di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

    Le domande di adesione potranno essere presentate attraverso lo sportello telematico dedicato, in via di definizione. Le graduatorie saranno formulate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

    Noleggio sociale: quali auto potrenno essere noleggiate

    Il veicolo assegnato attraverso il programma dovrà rispettare tutti i requisiti indicati dal decreto.

    In particolare, dovrà essere:

    • un veicolo di categoria M1, cioè una normale autovettura;
    • nuovo di fabbrica;
    • acquistato e immatricolato in Italia;
    • omologato in una classe ambientale non inferiore a Euro 6;
    • con emissioni di anidride carbonica fino a 135 grammi per chilometro.

    L’elenco concreto delle auto utilizzabili dipenderà quindi dalle modalità di attuazione e dalle procedure di approvvigionamento del programma.

    Obbligatoria la rottamazione di una vecchia auto

    Per accedere alla misura sarà necessario rottamare un veicolo di categoria M1 con classe ambientale fino a Euro 4.

    L’auto da rottamare dovrà:

    • essere immatricolata in Italia;
    • risultare intestata al beneficiario oppure a un suo familiare convivente;
    • essere posseduta da almeno 12 mesi.

    La rottamazione costituisce quindi una condizione essenziale per partecipare al programma.

    Chi gestirà il programma

    Per l’attuazione e la gestione della misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà dell’Automobile Club d’Italia.

    Ad ACI spetterà anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento del programma. A questo scopo il decreto destina 50 milioni di euro, disponibili come residui del 2025.

    Noleggio sociale: l’auto si potrà acquistare dopo il noleggio

    Alla scadenza del contratto, e comunque al termine della sperimentazione, l’auto potrà essere ceduta in via preferenziale allo stesso utilizzatore.

    Il prezzo di vendita dovrà essere scontato di almeno il 10 per cento rispetto alle quotazioni medie di mercato.

    Per acquistare il veicolo, l’utente dovrà manifestare il proprio interesse ad ACI entro 90 giorni dalla conclusione del contratto di noleggio.

    Qualora l’utilizzatore non acquisti l’auto, il veicolo potrà essere ceduto al costruttore aggiudicatario della fornitura tramite l’opzione di riacquisto, oppure venduto a un altro soggetto secondo le quotazioni di mercato. Se queste soluzioni non saranno praticabili, ACI potrà alienarlo anche a un prezzo inferiore attraverso un avviso pubblico.

    Quando partirà il noleggio sociale

    La sperimentazione dovrà concludersi entro il 30 giugno 2030.

    Il DPCM istituisce il programma e ne definisce i requisiti fondamentali, ma non apre ancora le domande. Sarà necessario attendere il decreto del MIMIT che stabilirà le modalità operative e gestionali della misura.

    Fino a quel momento non risultano definiti dall’articolo 7:

    • l’importo esatto del canone ( ma fissato dal Protocollo ACI-MIMIT),
    • i servizi compresi nel noleggio;
    • la procedura di domanda;
    • le scadenze per partecipare;
    • i modelli di auto disponibili.