• IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Delibere TARI: valide quelle pubblicate entro il 6 marzo

    L’articolo 4, comma 12-sexies, inserito nel corso dell’esame in sede referente del DDL di conversione del Milleproroghe 2026 prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026. 

    Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.

    TARI: che cos’è, le delibere che la determinano

    La TARI ricordiamolo è la tassa sui rifiuti, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
    La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). 

    Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
    La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. 

    Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
    I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo

    La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile 

    In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). 

    In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

    Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF piano economico finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.

    Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. 

    Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

    Affinché le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI siano applicabili, esse devono essere:

    • approvate, a decorrere dall’anno 2022, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l'approvazione di tali atti coincide, invece, con quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che può essere differito ad una successiva data con disposizione normativa o decreto del Ministro dell’interno – nell’ipotesi in cui detto termine sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento;
    • pubblicate sul sito delle Fianzie entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

    La norma contenuta nel Milleproroghe 2026 prevede una deroga espressa all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 

    In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
    Si ricorda che nel 2025 con il decreto-legge n. 25 del 2025 (art. 10-ter) il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è stato differito al 30 giugno 2025 (rispetto al termine del 30 aprile 2025, stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021). 

    La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 677, della legge n. 199 del 2025) ha spostato al 31 luglio il termine previsto dal citato art. 3, comma 5-quinquies.

  • Bilancio

    Assemblee a distanza: fino al 30 settembre 2026

    Il DDL di conversione del Decreto Milleproghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera deve terminare il suo iter con l'approvazione in Senato e poi apporodare in GU.

    Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.

    Approvazione Bilancio 2025: modalità a distanza nel Milleproroghe

    In particolare il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento – con modalità telematiche – delle assemblee ordinarie delle
    società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).
    La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
    negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un
    rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. 

    Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).
    Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).
    Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.
    In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14- sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025. 

    Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.
    Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).
    Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026.

  • Turismo

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: obbligatorie dal 1° marzo

    La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, dal 1° marzo, una novità per le agenzie di viaggio.

    In particolare, diventa obbligatoria la ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggi e tour operator. 

    L’art.25-bis Dpr 600/73 prevede la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, ad eccezioni delle agenzie di viaggio fino a prima della recente novità.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: obbligatoria dal 1° marzo

    Dal 1 marzo prossimo debutterà la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo

    La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:

    • agenzie di viaggio e turismo;
    • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
    • agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

    La legge di bilancio 2026 con in commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio.

    La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:

    è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione;

    è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.

    Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.

    E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.

    Pertanto per fare una esemplificazione, per una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, essa sarà soggetta a ritenuta.

  • Controllo di gestione nelle PMI

    Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio

    Viene pubblicato in GU n 41 del 19 febbraio il Decreto Ministero del Lavoro sui controlli alle imprese sociali.

    In particolare vengono introdotte modifiche alla disciplina dei controlli sull’impresa sociale e aggiornati gli schemi di verbale.

    Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio

    Visto il decreto 29 marzo 2022 del  Ministro  del  lavoro e  delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30 aprile 2022, con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma  4,  del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono stati definiti

    • le forme, i contenuti e  le modalità dell'attività ispettiva sulle  imprese sociali, 
    • nonche' il contributo per l'attività ispettiva da porre  a loro carico e, ai fini  del  comma  3  del  medesimo articolo, 
    • sono individuati  i  criteri, i  requisiti  e  le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le  forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali.

    Inoltre, visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022; e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali del 14 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76  del 30 marzo 2023, con il quale sono stati approvati i modelli di verbale per l'attività ispettiva, differenziati in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli, sono state apportate alcune  modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto 29 marzo 2022 per coordinarlo con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2022.

    Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 8 del sopra citato  decreto ministeriale 29  marzo 2022 ai  fini ell'operatività dei controlli e cConsiderate  le  numerose  disposizioni che successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 14  febbraio  2023 hanno apportato modificazioni al decreto legislativo n. 112 del  2017 e alle norme del codice civile  ivi  richiamate, si rende opportuno l'adeguamento dei contenuti dei modelli di verbale approvati con  il citato decreto ministeriale.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione Revisori: il programma 2026

    Con Determina MEF del 20 febbraio viene pubblicato il nuovo programma di formazione dei Revisori legali 2026.

    La Determina specifica che è adottato, per l’anno 2026, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, i revisori legali iscritti al registro sono tenuti ad assolvere l’obbligo di formazione continua partecipando a corsi formativi, organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che vertono su argomenti e temi indicati nel programma, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    Programma Formazione Revisori: regole 2026

    Viene precisato che il Programma di aggiornamento professionale per l’anno 2026 si colloca nel solco della continuità rispetto all’edizione precedente, mantenendo la struttura per aree tematiche e la prevalenza delle materie caratterizzanti la revisione legale, ma introducendo una serie di aggiornamenti significativi finalizzati ad assicurare un costante allineamento con l’evoluzione del quadro normativo, tecnico e professionale.

    L’impianto didattico è improntato alla qualità, alla proporzionalità e alla coerenza con gli standard internazionali di revisione e di rendicontazione, nella prospettiva di sostenere il revisore legale nell’esercizio di un ruolo sempre più articolato e interdisciplinare.
    Tra le materie caratterizzanti la revisione legale (gruppo A), il Programma 2026 recepisce importanti innovazioni in ambito tecnico. In particolare, viene introdotto il nuovo Principio internazionale per la revisione dei bilanci delle imprese meno complesse (ISA LCE), che amplia il quadro metodologico di riferimento per gli incarichi relativi alle piccole e medie imprese, garantendo un approccio proporzionato e coerente con la complessità operativa delle realtà aziendali. Inoltre, è aggiornato il riferimento al processo di manutenzione e revisione dei Principi ISA Italia. Nell’ambito della disciplina della revisione legale, il programma valorizza le modifiche introdotte dalla legge 14 marzo 2025, n. 35, in materia di responsabilità civile dei sindaci, e conferma l’attenzione alle tematiche dell’intelligenza
    artificiale applicata alla revisione, approfondendone i profili etici, di sicurezza e di conformità regolamentare. Particolare attenzione è posta al tema della copertura assicurativa della responsabilità civile del revisore legale e dei sindaci.
    Per quanto riguarda le materie non caratterizzanti (gruppi B e C), il Programma 2026 presenta nuovi moduli di approfondimento volti a rafforzare le competenze trasversali del revisore legale. 

    Nel gruppo B6, dedicato alla contabilità pubblica, è inserito un nuovo contenuto relativo agli standard contabili italiani (ITAS) base accrual introdotti nell’ambito della Riforma 1.15 del PNRR, che amplia le conoscenze necessarie per l’attività di revisione negli enti e nelle società pubbliche. 

    Nel gruppo C2, dedicato al diritto societario, vengono aggiunti moduli in materia di cybersecurity, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nonché un approfondimento sulla riforma organica dei mercati dei capitali recata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21. 

    È poi introdotto un nuovo modulo sul Tax Control Framework, finalizzato a potenziare la capacità di analisi e valutazione dei rischi fiscali e di conformità da parte dei revisori legali.
    Le materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità (gruppo D) registrano un ulteriore consolidamento e aggiornamento. 

    Accanto ai riferimenti già presenti alla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) e al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, il Programma 2026 recepisce le evoluzioni più recenti della normativa europea e delle prassi tecniche di assurance. In particolare, vengono introdotti nuovi contenuti connessi alla relazione del soggetto incaricato dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e al nuovo standard internazionale VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), destinato alle piccole e medie imprese non quotate. 

    In aggiunta, è stata ricompresa nel Programma la normativa europea di semplificazione della disciplina della rendicontazione di sostenibilità (cosiddetto “Pacchetto Omnibus”), che contribuisce a delineare un quadro formativo più organico e coerente con lo sviluppo del diritto dell’Unione europea.

  • Riforme del Governo Meloni

    Milleproroghe 2026: alcuni dei termini rimandati

    Il DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026, pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025, passa all'esame del Senato con alcune modifiche avvenute durante l'iter.

    Vediamo una sintesi delle proroghe che non hanno subito modifiche e quindi che restano confermate.

    Milleproroghe 2026: fase finale della conversione in legge

    In sintesi il decreto milleproroghe 2026 contiene 63 proroghe articolate in 72 commi complessivi. 

    Dopo l'approvazione presso la Camera del testo di DDL di conversione, ora tocca al Senato che dovrà esprimersi sulle proroghe fin qui approvate.

    Eccone alcune:

    • rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
      • le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
      • le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
      • grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
      • medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
      • micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
      • imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026. 
    • proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
      • rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
      • mantenere le percentuali di copertura già previste: 
        • 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
        • 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
    • proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
      • svolgere assemblee interamente da remoto;
      • utilizzare il voto elettronico;
      • ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
      • operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.

    Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:

    • Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
    • Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
    • Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
    • Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
    • Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).

    Leggi anche: Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027

    Milleproroghe 2026: cosa ha riassunto il comunicato stampa del Governo

    Tra le altre proroghe vi sono:

    • Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.
    • Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.
    • Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.
    • Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.

    Si attende il testo definitivo per le conferme.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto bollette: gli aiuti per le imprese

    Pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio il Decreto Bollette. Tra le novità aiuti per le imprese relativamente al caro bollette.

    Il provvedimento contiene 12 articoli che confermano la volontà del Governo di proseguire il negoziato con l’Europa per eliminare l’impatto sul costo sostenuto a monte dai produttori termoelettrici per l’acquisto del gas . Vediamo la sintesi del provvedimento.

    Leggi anche Bonus bollette 2026: decreto in Gazzetta

    Decreto Bollette: le misure per le imprese

    Nel decreto sono contenute le seguenti misure per le imprese:

    • Contributo sulla bolletta elettrica di 431 milioni per 2026, 500 milioni per il 2027, 68 milioni per il 2028, per tutte le imprese. Il beneficio si traduce in uno sconto pari a 3,4 euro/MWh per l’anno 2026, 4 euro/MWh per l’anno 2027 e 0,54 euro/MWh per l’anno 2028. Le risorse derivano da un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico.
    • Contributo sulla bolletta elettrica di 850 milioni per le imprese, corrispondente a 6,8 euro al MWh. Le risorse derivano dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema, versati dai venditori, nelle casse delle imprese distributrici di energia elettrica.
    • Promozione del ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire una contrattazione a lungo termine di energia pulita a costi inferiori. Incentivo all’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati. Il beneficio della norma è il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, garantendo energia rinnovabile a prezzi più bassi.
    • Promozione della contrattualizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) a fine incentivazione a prezzi calmierati all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico nell’ambito della bacheca PPA, prevedendo una premialità, pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.
    • Facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. La misura incide sulla riduzione della componente ASOS nel 2026 e nel 2027.
    • Facoltà di repowering dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei “Conti Energia” di aderire ad un meccanismo che, a fronte della fuoriuscita dai “Conti Energia” e dell’impegno al repowering, consente di partecipare a meccanismi di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza.
    • Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM e riduzione degli oneri gas e ulteriori componenti tariffarie per tutte le imprese.
    • Semplificazione della misura del Gas release per incrementare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerta a prezzi calmierati ai clienti finali industriali.
    • Misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica (HTA) nell’approvvigionamento del biometano, per decarbonizzare i consumi e ridurre i costi dell’ETS.
    • Attribuzione ad ARERA del compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.

    Misure a favore di tutti gli utenti del sistema elettrico

    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite il rimborso del valore, definito da ARERA, del costo del gas per la produzione di energia elettrica, nel limite della quotazione dei diritti riconosciuti per l’ETS. La misura è sottoposta a notifica alla Commissione europea.
    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
    • Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT) per limitare eventuali comportamenti speculativi.
    • Riduzione degli oneri generali degli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.

    Misure a favore di tutti i consumatori di gas e degli utenti del sistema elettrico e gas 

    • Eliminazione dello spread TTF-PSV pari a circa 2 €/MWh, attraverso l’introduzione di un servizio di liquidità del gas per evitare l’accumulo di costi di trasporto aggiuntivi rispetto al TTF dovuti all’attraversamento del territorio di altri Stati. Il meccanismo opera nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, derivanti dalle risorse rinvenienti dalla vendita del gas stoccato del GSE e di SNAM.

    Data center

    • Semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo dei datacenter, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l’Autorità competente è la stessa dell’autorizzazione integrata ambientale (sino a 300 MW la Regione, con possibilità di delega alla Provincia; sopra i 300 MW il MASE).

    Saturazione virtuale della rete

    • Norme per affrontare la saturazione virtuale della rete, che ha bloccato la capacità di rete per anni, a causa di richieste da parte di impianti che non sono mai stati realizzati. Si garantiscono le richieste di connessione alla rete per impianti già autorizzati o abilitati; mentre per le restanti richieste di connessione si prevede l’apertura di procedure periodiche che mettono a disposizione slot di capacità della rete libera.