-
Turismo, 109 milioni per le imprese: fino al 54% a fondo perduto, domande entro il 15.09
Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto.
Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.
L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance).
Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.
Green Tour Turismo: che cos’è
Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.
Della dotazione di 109 milioni di euro:
- un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto,
- una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.
Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese
Green Tour Turismo: tutti i beneficiari
La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:
- alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
- ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.
Scarica qui la lista degli ammessi.
Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.
Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.
Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati
Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.
Le spese, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:
- al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.)
- e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).
Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.
Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.
Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.
Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.
Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.
Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia
Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.
Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026.
Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria.
I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.
I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)
- Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
- Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
- Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
- Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.
Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.
-
Contributi agricoltura per prodotti DOP e IGP: occhio alla scadenza del 24 settembre
Oltre 3 milioni di euro per sostenere:
- valorizzazione,
- promozione,
- formazione e ricerca
legate ai prodotti DOP e IGP.
Il decreto ministeriale Masaf del 1 luglio, pubblicato il 24 agosto, stabilisce beneficiari, attività finanziabili, intensità degli aiuti e modalità per presentare le domande.
Nuove risorse per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP.
Il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) del 1° luglio 2026 disciplina per l’annualità 2026 la concessione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti prodotti agricoli e altri prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, oltre alle bevande spiritose contraddistinte da indicazioni geografiche.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3.011.726,01 euro e potrà essere incrementata dal Ministero con un successivo provvedimento.
Il contributo massimo concedibile è invece di 250mila euro per ciascun beneficiario.
Chi può richiedere i contributi DOP e IGP 2026
La misura non è rivolta direttamente alla generalità delle singole aziende agricole, ma possono presentare domanda:
- i Consorzi di tutela;
- gli organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- le associazioni temporanee costituite tra uno o più dei soggetti precedenti;
- gli enti e organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i propri soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o associazioni di Consorzi riconosciute dal Ministero e il cui statuto preveda espressamente la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o dei prodotti agroalimentari DOP e IGP.
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda, inoltre, Consorzi e relativi organismi associativi non possono contemporaneamente presentare una domanda individuale e partecipare alla richiesta di un’associazione temporanea.
Sono escluse, tra gli altri soggetti indicati dal decreto, le grandi imprese, le imprese in difficoltà — salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa europea — e i destinatari di un ordine di recupero pendente relativo ad aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Quali attività sono finanziate
Il beneficio consiste in un contributo a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per realizzare iniziative di valorizzazione, anche internazionale, e di salvaguardia delle produzioni interessate.
Le domande possono comprendere una o più delle attività previste dal decreto: organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi; pubblicazioni rivolte alla sensibilizzazione del pubblico; attività dimostrative, informazione, promozione dell’innovazione, scambi interaziendali e visite presso aziende agricole; formazione professionale, seminari, conferenze e coaching; progetti di ricerca e sviluppo, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Quanto spetta: contributi fino al 90% dei costi
La percentuale finanziabile cambia in funzione della tipologia di prodotto e dell'attività realizzat:
- per fiere, pubblicazioni e attività dimostrative, informative e di promozione dell'innovazione, l'intensità dell'aiuto arriva al 50% dei costi ammissibili per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 70% per i prodotti agricoli,
- per formazione professionale e progetti di ricerca e sviluppo, i limiti indicati dall'articolo 3 arrivano invece al 70%
- per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 90% per i prodotti agricoli, fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni previste dalla disciplina europea richiamata dal decreto.
In ogni caso, il contributo effettivamente concesso non può superare 250mila euro per beneficiario.
Requisiti per presentare la domanda
I richiedenti devono dimostrare di possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti adeguati alla realizzazione e gestione delle iniziative proposte, oltre a comprovare eventuali esperienze maturate o in corso nelle attività interessate dal finanziamento.
Tra gli altri requisiti richiesti figurano il pieno e libero esercizio dei propri diritti, l'assenza delle procedure concorsuali indicate dal decreto, il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e lavoro, la regolarità contributiva attestata dal DURC, la regolarità fiscale e l'assenza di contenziosi con la Pubblica Amministrazione. Devono inoltre essere state restituite eventuali somme dovute a seguito della revoca di precedenti agevolazioni pubbliche.
Il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione devono essere attestati con un'apposita dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000. In caso di associazione temporanea, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun componente.
Come e quando presentare domanda
La richiesta deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all'Ufficio PQA I, all'indirizzo [email protected], entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e quindi entro la mezzanotte del 23 settembre.
Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo utile.
Per le associazioni temporanee è necessario allegare anche un protocollo d'intesa che disciplini i rapporti tra gli associati. È ammessa la domanda anche da parte di un'associazione temporanea non ancora costituita, nel rispetto delle specifiche condizioni e degli impegni previsti dal decreto.
Come vengono assegnati i contributi
Le domande sono sottoposte a valutazione e ricevono un punteggio sulla base dei criteri riportati nell'Allegato A del decreto. Per essere ammissibile, il progetto deve ottenere almeno 30 punti, rispettando anche le soglie minime stabilite per la coerenza con le finalità della misura e per la misurabilità degli obiettivi.
Le risorse vengono quindi ripartite in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie: essere giudicati idonei, precisa infatti il decreto, non garantisce automaticamente il finanziamento se le risorse disponibili non sono sufficienti.
È infine possibile ottenere, compatibilmente con le disponibilità di cassa, un anticipo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Le attività finanziate devono essere completate entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione, salvo l'eventuale proroga prevista nei casi indicati dal provvedimento.
-
Terreni agricoli ISMEA 2026: pagamenti fino a 30 anni, requisiti e domanda
Terreni agricoli acquistabili con rate semestrali e piani di ammortamento fino a 30 anni.
È una delle opportunità previste dalla nona edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole, lo strumento gestito da ISMEA per rimettere in circolazione fondi agricoli disponibili e favorire nuovi investimenti nel settore.
L’agevolazione più rilevante riguarda i giovani imprenditori agricoli aggiudicatari, che possono chiedere il pagamento rateale del prezzo nei primi tre tentativi di vendita.
La partecipazione alla procedura di vendita della Banca nazionale delle Terre Agricole è aperta a persone fisiche, imprese e società, non soltanto ai giovani.
I requisiti devono essere posseduti dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto di compravendita.
In base ai criteri ISMEA, il richiedente:
- non deve essere incapace di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia né risultare destinatario di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- non deve essere stato dichiarato decaduto da precedenti aggiudicazioni BTA né aver rinunciato perdendo la cauzione;
- non deve trovarsi in liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o situazioni equivalenti;
- non deve avere condanne definitive per reati gravi come partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, tratta di esseri umani o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Per società e persone giuridiche, i requisiti devono essere posseduti anche dagli amministratori, dai legali rappresentanti, dai soci con poteri gestionali, dai direttori tecnici e dagli altri soggetti indicati dai criteri ISMEA. Non sono ammesse offerte per persone da nominare.
Attenzione: ISMEA con delibera del 21 luglio 2026, ha previsto che il periodo di pubblicazione della Vetrina è stato prorogato fino al 13 settembre 2026.
Resta invariata ogni altra disposizione vigente, ivi compreso il periodo di vendita.Banca delle Terre Agricole 2026: come funziona
La Banca delle Terre Agricole è l’inventario nazionale istituito presso ISMEA per raccogliere e pubblicare le informazioni sui terreni agricoli disponibili, comprese caratteristiche, condizioni di vendita e modalità di acquisto.
L’accesso alle schede dei terreni è gratuito. Gli interessati possono consultare i fondi disponibili e partecipare alla procedura competitiva pubblica. I terreni sono suddivisi in:
- lotto periodico, che comprende i fondi fino al terzo tentativo di vendita;
- lotto permanente, riservato ai terreni rimasti invenduti dopo tre tentativi.
Le scadenze della BTA 2026
Dal 1° luglio al 31 agosto 2026 i terreni interessati sono pubblicati nella sezione “Terreni in vetrina”, con le relative schede tecniche e il valore a base d’asta.
Per i terreni del lotto periodico, le offerte possono essere presentate online:
- dalle ore 12 del 14 settembre 2026 alle ore 12 del 14 novembre 2026.
L’offerta non può essere inferiore al prezzo a base d’asta. È possibile concorrere per più fondi, ma occorre trasmettere una distinta offerta per ogni terreno.
Nel lotto permanente, invece, le offerte possono essere presentate fino all’aggiudicazione o al ritiro del fondo. Sono ammesse offerte sia in aumento sia in diminuzione, ma non inferiori al 35% del valore a base d’asta.
Scarica qui tutte le regole da ISMEA
Banca terreni agricoli: rate fino a 30 anni per i giovani
La misura consente ai giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano un fondo nei primi tre tentativi di vendita di pagare a rate l’importo fissato inizialmente da ISMEA come base d’asta, al netto del deposito cauzionale.
Il piano prevede:
- rate semestrali;
- durata massima di 30 anni;
- pagamento tramite addebito diretto SDD;
- iscrizione di un’ipoteca legale pari al 100% del prezzo rateizzato;
- costi per il rinnovo dell’ipoteca a carico dell’acquirente se il piano supera i 20 anni.
Il tasso applicato corrisponde al tasso base europeo vigente al momento dell’aggiudicazione, aumentato di 220 punti base. La rateizzazione non riguarda i terreni già confluiti nel lotto permanente.
Chi può ottenere la rateizzazione
Per ISMEA è giovane imprenditore agricolo chi si è insediato per la prima volta come capo azienda da non oltre cinque anni.
Nel caso di impresa individuale, il soggetto deve:
- avere tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti;
- risultare iscritto al Registro delle imprese;
- possedere una partita IVA agricola.
Nel caso di società, sono richiesti l’iscrizione al Registro delle imprese, la partita IVA agricola e l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile. La denominazione deve contenere l’indicazione “società agricola”.
Inoltre, la maggioranza assoluta delle quote deve appartenere a persone fisiche tra 18 e 41 anni non compiuti e l’amministrazione deve essere affidata esclusivamente a soggetti appartenenti alla stessa fascia di età. I requisiti devono essere posseduti dalla pubblicazione dell’avviso e da non oltre cinque anni.
Banca nazionale terreni agricoli: come presentare la domanda
La partecipazione avviene esclusivamente online, attraverso il portale della Banca delle Terre Agricole.
La prima offerta deve contenere:
- codice del terreno;
- prezzo proposto, in cifre e lettere;
- indirizzo PEC funzionante;
- IBAN intestato all’offerente;
- dichiarazioni sostitutive sui requisiti;
- deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta.
La cauzione deve essere versata con bonifico a ISMEA. La ricevuta va caricata sul portale; nella causale è opportuno indicare “deposito cauzionale” e il codice del terreno.
Per completare la procedura bisogna anche attivare il link inviato da ISMEA tramite PEC. Da quel momento l’offerta diventa irrevocabile, incondizionata e vincolante per 180 giorni, salvo l’eventuale fase dei rilanci. ISMEA procede alla validazione entro dieci giorni lavorativi.
Cosa accade se arrivano più offerte
Dopo la validazione della prima proposta si apre il periodo delle offerte concorrenti. Gli altri interessati possono prenotarsi per i rilanci attraverso una registrazione gratuita.
La gara si svolge mediante la piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato. Si aggiudica provvisoriamente il terreno chi presenta il prezzo più elevato. L’aggiudicazione diventa definitiva solo dopo i controlli ISMEA sui requisiti dichiarati.
In assenza di offerte concorrenti, il terreno viene assegnato al primo offerente, sempre dopo le verifiche previste.
Attenzione alle condizioni del fondo
I terreni sono venduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Eventuali regolarizzazioni urbanistiche, edilizie o catastali sono generalmente a carico dell’acquirente.
Anche le spese notarili e quelle conseguenti alla stipula gravano sull’aggiudicatario. Prima di presentare l’offerta è quindi essenziale esaminare con attenzione la scheda tecnica e valutare gli eventuali costi aggiuntivi.
Banca nazionale delle terre agricole: faq
Quanto bisogna versare per partecipare?
È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta del singolo terreno.
Tutti possono chiedere il pagamento in 30 anni?
No. La rateizzazione è riservata ai giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti e riguarda i primi tre tentativi di vendita.
Si possono presentare offerte per più terreni?
Sì, ma deve essere trasmessa un’offerta separata per ciascun fondo.
-
Dichiarazione TARI: novità per presentazione e sanzioni
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185 dell'11 agosto il Decreto Legislativo n. 147/2026 con Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale
Nel decreto tra le altre novità figura l'articolo 28 rubricato Modifica in materia di tariffa sui rifiuti che introduce novità per la TARI, vediamo di cosa si tratta.
Dichiarazione TARI: novità dal decreto sul federalismo
In particolare, la dichiarazione TARI andrà trasmessa entro 90 giorni dal possesso o detenzione di locali o aree soggette alla imposta e entro lo stesso termine andrà trasmessa la dichiarazione in caso di modifiche.
In particolare, in ragione della Delibera ARERA n 15/2022, sono ridotti i termini della dichiarazione.
La Dichiarazione va trasmessa entro 90 giorni dal possesso, dalla detenzione o dalle modifiche intervenute.
I soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione TARI al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione ed avrà effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino nuove circostanze da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
Qualora ci fossero modifiche la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette.
Relativamente alla tariffa, viene inserita una novità e in particolare: Le utenze non domestiche che producono e
conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la
scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivoSanzione per omessa Dichiarazioni TARI
Relativamente alle sanzioni per l'omessa dichiarazione TARI, l’art. 12 comma 6 del DLgs. 147/2026 stabilisce che:
- l’omessa presentazione della dichiarazione TARI sconta una sanzione amministrativa pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- l’infedele dichiarazione TARI sconta una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
La novità decorre dal 1 gennaio 2027, mentre per le violazioni dichiarative commesse entro il 31 dicembre 2026 per l’omessa presentazione della dichiarazione TARI vige una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, mentre in caso di infedele dichiarazione TARI si applica una sanzione che va dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
-
Accertamento annullato: il Fisco può rifarlo. La Cassazione chiarisce quando è possibile
L’Amministrazione finanziaria può annullare in autotutela un avviso di accertamento durante il processo e successivamente emetterne uno nuovo.
Ma ci sono due condizioni decisive:
- non deve essere scaduto il termine per l’accertamento
- sul precedente atto non deve essersi formato un giudicato.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026 della Corte di Cassazione.
Un avviso di accertamento viziato può essere annullato dall’Amministrazione finanziaria anche mentre è ancora in corso il giudizio e può essere successivamente sostituito con un nuovo provvedimento.
L’annullamento in autotutela del primo atto determina infatti la cessazione della materia del contendere, ma questo non significa che la precedente decisione del giudice diventi automaticamente definitiva sulla pretesa tributaria.
È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassata con rinvio la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Accertamento annullato e rifatto: il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine dal classamento di un immobile adibito ad abitazione principale.
I proprietari avevano presentato tramite procedura Docfa una proposta di classamento dell'immobile nella categoria catastale A/7. L'Agenzia delle entrate aveva però rettificato il classamento, attribuendo la categoria A/1 e una rendita catastale più elevata rispetto a quella proposta.
I contribuenti avevano quindi impugnato il primo avviso, ottenendone l'annullamento per carenza di motivazione.
L'Agenzia aveva presentato appello contro la decisione ma, mentre il giudizio era ancora pendente, aveva deciso di intervenire in autotutela, annullando l'atto originario.
Il processo relativo al primo avviso si era così concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Successivamente, però, l'Amministrazione aveva emesso un nuovo avviso di accertamento, eliminando il vizio di motivazione presente nel precedente provvedimento.
Il nuovo avviso viene nuovamente impugnato
Anche il secondo accertamento è stato contestato dai contribuenti.
Secondo il giudice di primo grado, il nuovo atto non poteva essere considerato legittimo perché, dopo l'estinzione del precedente giudizio di appello, si sarebbe formato un giudicato.
Una conclusione condivisa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, secondo la quale la cessazione della materia del contendere aveva reso definitiva la precedente sentenza che aveva annullato l'accertamento per carenza di motivazione.
L'Agenzia delle entrate ha portato la questione davanti alla Cassazione, sostenendo invece che non si fosse formato alcun giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa tributaria.
Il primo atto, infatti, era stato annullato per un vizio relativo alla motivazione e non perché fosse stata accertata nel merito l'infondatezza della pretesa fiscale.
Autotutela anche durante il processo: cosa dice la Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ribaltando la decisione dei giudici toscani.
Richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale e, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 30051 del 2024, la Cassazione ha ricordato che il potere di autotutela tributaria trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva, buon andamento e legalità dell'azione amministrativa.
Da questi principi deriva la possibilità per l'Amministrazione di annullare un atto impositivo viziato e sostituirlo con un nuovo provvedimento, sia quando il vizio ha natura formale sia quando ha natura sostanziale.
Il nuovo atto può contenere anche una maggiore pretesa tributaria, purché siano rispettate due condizioni fondamentali: il potere di accertamento non deve essere decaduto e sull'atto originario non deve essere intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L'autotutela sostitutiva, inoltre, può essere esercitata anche mentre il processo è ancora in corso.
Cessazione della materia del contendere: perché non si forma automaticamente il giudicato
È proprio questo uno dei passaggi centrali della pronuncia.
Quando l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto oggetto della controversia, viene meno l'interesse delle parti a proseguire il processo. Il giudizio può quindi estinguersi per cessazione della materia del contendere.
Ciò può accadere in qualsiasi fase processuale, dal primo grado fino all'appello e al giudizio davanti alla Cassazione.
Ma l'estinzione del processo non equivale a una conferma della sentenza precedentemente impugnata e, soprattutto, non determina automaticamente la formazione di un giudicato sostanziale sul rapporto tributario.
Nel caso esaminato, la sentenza di primo grado era stata impugnata dall'Agenzia e l'annullamento in autotutela era intervenuto prima che l'appello fosse definito.
Per la Cassazione, quindi, non poteva considerarsi consolidata una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa fiscale.
Quando il Fisco può emettere un nuovo accertamento
Il principio che emerge dall'ordinanza assume particolare importanza per i contribuenti che si trovano a contestare un atto dell'Amministrazione finanziaria.
L'annullamento in autotutela dell'accertamento durante il processo non impedisce di per sé al Fisco di emettere un nuovo atto.
L'Amministrazione conserva questa possibilità finché non è decorso il termine previsto per esercitare il potere di accertamento e finché sull'atto originario non è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, inoltre, il primo accertamento era stato annullato per un problema di motivazione e non in seguito a una decisione definitiva che avesse escluso nel merito la fondatezza della pretesa fiscale.
La conclusione della Suprema Corte è stata quindi quella di cassare la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
-
Noleggio sociale: l’ACI scioglie tutti i dubbi
Il noleggio sociale auto a 100 euro al mese entra nella fase di preparazione, ma per presentare le domande bisognerà ancora attendere. Il programma, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da ACI, punta a consentire alle famiglie con determinati requisiti economici di utilizzare un'auto nuova con un canone agevolato.
A fare il punto sui principali dubbi è L’Automobile, magazine ACI, che ha raccolto le risposte alle domande più frequenti sulla misura:
- dai requisiti ISEE alla rottamazione,
- passando per l'apertura dello sportello telematico,
- il costo effettivo del noleggio
- e la possibilità di acquistare la vettura al termine del contratto.
Vediamo quindi come funziona il noleggio sociale, chi potrà richiederlo e quali sono le informazioni ancora da definire prima dell'apertura delle domande.
) Noleggio sociale: requisiti ISEE e auto da rottamare
Il primo punto riguarda i requisiti di accesso. Non sarà sufficiente avere un reddito basso: per partecipare al programma occorrerà rispettare contemporaneamente le condizioni previste.
In particolare, il richiedente dovrà avere un ISEE inferiore a 30.000 euro.
La formulazione è rilevante perché, secondo quanto evidenziato nelle FAQ pubblicate dal magazine ACI, un ISEE esattamente pari a 30.000 euro non rientrerebbe nella soglia.
Accanto al requisito economico è prevista la rottamazione di un'autovettura di categoria M1 omologata fino a Euro 4, immatricolata in Italia e posseduta da almeno 12 mesi.
L'auto può essere intestata direttamente al richiedente oppure a un familiare convivente. Non possono invece essere utilizzati per soddisfare il requisito della rottamazione motocicli, scooter, furgoni o veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1.
Di conseguenza, chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro ma non dispone di un'automobile da rottamare con le caratteristiche richieste non potrà, sulla base delle regole attualmente previste, accedere al beneficio.
Domanda per il noleggio sociale: quando apre il portale e come funzionerà la graduatoria
È questo uno degli aspetti più attesi. Al momento le domande non sono ancora aperte e non è stata comunicata una data ufficiale per l'avvio dello sportello telematico.
La richiesta dovrà essere presentata attraverso un portale dedicato, le cui modalità operative devono ancora essere definite.
Prima dell'apertura dello sportello dovranno inoltre essere completati gli adempimenti necessari e la procedura di gara attraverso la quale ACI acquisterà le vetture.
Un elemento particolarmente importante riguarda la formazione delle graduatorie. Secondo quanto riportato da L’Automobile sulla base delle indicazioni del MIMIT, dovrebbe essere seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dopo la verifica del possesso dei requisiti.
Non dovrebbe quindi essere favorito automaticamente chi presenta l'ISEE più basso. A parità di rispetto delle condizioni previste, la tempestività nell'invio della richiesta potrebbe risultare determinante.
Il tema assume ancora maggiore rilievo considerando la disponibilità iniziale: il programma parte con 50 milioni di euro di risorse e circa 3.000 automobili stimate.
Noleggio sociale a 100 euro: cosa comprende il canone e quanti chilometri si possono fare
Il principale elemento di attrattiva della misura è il costo: il canone annunciato è pari a 100 euro al mese, IVA inclusa.
Considerando una durata minima di 36 mesi, la spesa base per tre anni sarebbe quindi pari a 3.600 euro.
Nel canone dovrebbero essere compresi alcuni dei principali costi legati alla gestione dell'automobile, tra cui bollo, assicurazione e manutenzione. Resterebbero invece a carico dell'utilizzatore carburante o energia per la ricarica, pedaggi, parcheggi ed eventuali sanzioni.
Il contratto prevede inoltre una percorrenza di 12.000 chilometri all'anno, quindi 36.000 chilometri nell'arco di tre anni.
Restano però alcuni aspetti da definire nelle condizioni contrattuali definitive, tra cui l'eventuale anticipo, le franchigie assicurative, la gestione dei danni e il costo applicato in caso di superamento del chilometraggio previsto.
Quale auto si potrà avere: modello, alimentazione e valore massimo
Chi accederà al noleggio sociale non potrà scegliere liberamente marca e modello dell'automobile, almeno nella prima fase del programma.
Sarà ACI ad acquistare le vetture tramite una gara pubblica. Il modello effettivamente disponibile dipenderà quindi dall'esito della procedura e nella fase sperimentale è prevista la fornitura di un unico modello.
Non è inoltre previsto che l'automobile debba essere necessariamente elettrica. Il veicolo dovrà essere nuovo, immatricolato in Italia, almeno Euro 6 e rispettare il limite di 135 grammi di CO2 per chilometro.
Nel rispetto di tali parametri potranno quindi rientrare differenti alimentazioni, comprese, ad esempio, benzina, GPL e ibride.
Per l'acquisto da parte di ACI è previsto un tetto di spesa di 14.800 euro più IVA per ciascun veicolo. Sarà però soltanto la gara a chiarire quale automobile verrà concretamente assegnata ai beneficiari.
Durata del noleggio e acquisto dell’auto dopo i tre anni
Il contratto avrà una durata non inferiore a 36 mesi. I tre anni costituiscono quindi la durata minima prevista dal programma.
Alla scadenza, il beneficiario non sarà necessariamente obbligato a restituire definitivamente l'automobile. È prevista infatti la possibilità di manifestare ad ACI l'interesse ad acquistare il veicolo utilizzato durante il noleggio.
La richiesta dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del contratto.
Il prezzo non sarà però stabilito al momento dell'assegnazione dell'auto e i canoni mensili già pagati non determineranno automaticamente il valore di riscatto.
Il prezzo sarà individuato sulla base delle quotazioni medie di mercato al momento della vendita, con l'applicazione di uno sconto non inferiore al 10%.
La misura resta per ora sperimentale e il programma è previsto fino al 30 giugno 2030. Prima della partenza effettiva restano soprattutto da conoscere la data di apertura delle domande, il modello scelto tramite gara, i tempi di consegna e le condizioni contrattuali di dettaglio.
Per chi è interessato al noleggio sociale sarà quindi fondamentale seguire le prossime comunicazioni ufficiali di ACI e MIMIT, soprattutto considerando che l'ordine cronologico di presentazione delle richieste potrebbe incidere sull'accesso alle circa 3.000 vetture inizialmente disponibili.
-
Canone unico: il MEF attiva la procedura di invio
Il MEF ha specificato che è attiva, all’interno dell’applicazione informatica “Gestione altri tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale, la sezione dedicata al “Canone unico” (articolo 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019) per le annualità dal 2021 al 2025.
Il canone unico ricordiamolo è stato introdotto dall'art. 1, commi 816-845 della L. 160/2019.
Il nuovo prelievo sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità a far data dal 01.01.2021
Il nuovo regolamento sul canone unico disciplina altresì il diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.Canone Unico 2021-2025:possibile inviare delibere e tariffe
Con la novità appena introdotta si consente ai Comuni di trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al canone unico riferite ai periodi d'imposta 2021-2025.
Scarica qui il comunicato MEF del 18 agosto.
L’apertura della procedura per tali annualità si inserisce nel quadro delle novità introdotte dall'art 30 del decreto legislativo n. 147/2026, che ha disciplinato la pubblicazione con efficacia costitutiva, sul sito del dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni riguardanti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente noto come “canone unico”.
Viene anche precisato che pper quanto riguarda il 2026, i Comuni sono tenuti a trasmettere, utilizzando l’applicazione “Gestione altri tributi comunali” e l’apposita sezione dedicata al canone unico, le deliberazioni regolamentari e tariffarie entro il 14 ottobre 2026 (articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del Dl 201/2011).
Il Df Dipartimento delle Fiananze provvederà alla pubblicazione degli atti sul proprio sito internet entro il 28 ottobre 2026.
Canone Unico 2021-2025: il MEF attiva la procedura per gli invii
In base alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 147/2026, le deliberazioni relative a questi anni saranno efficaci a condizione che vengano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026 e successivamente pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 30 novembre 2026.
Questa possibilità riguarda esclusivamente deliberazioni regolamentari e tariffarie già approvate per ciascuna annualità e non consente l’adozione di nuovi atti nel corso del 2026.
I termini previsti dalla normativa per l’approvazione delle deliberazioni relative agli anni d’imposta interessati risultano infatti già scaduti.
Il MEF ha infine specificato che le deliberazioni già trasmesse dai comuni nel 2026 attraverso il Portale del federalismo fiscale sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 1/Df/2026 non dovranno essere inviate nuovamente.
Sarà il Mef a provvedere d’ufficio all'inserimento di tali atti nelle rispettive annualità di riferimento.