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Contributi lavoro domestico non versati: nuova guida INPS 2026
Con il messaggio n. 2247 del 3 luglio 2026, nell'ambito del Progetto PNRR n. 77 , l'INPS ha rilasciato un nuovo servizio di video-guida personalizzata per i datori di lavoro domestico.
Il servizio nasce perché i datori di lavoro under 76 non ricevono più a domicilio gli avvisi pagoPA per il pagamento dei contributi previdenziali, e serve quindi a colmare questa mancanza con una comunicazione digitale mirata.
E' rivolto: a tutti i datori di lavoro domestico con rapporti in essere per i quali non risultino versati i contributi dal I trimestre 2026, con erogazione trimestrale a partire dalla fine di maggio 2026.
Viene resa disponibileun mese prima della scadenza del trimestre successivo
Cosa mostra la video-guida:
- i trimestri per cui non risultano versati i contributi, con istruzioni per pagare online o tramite la rete pagoPA,
- indicazioni per gestire rapporti sospesi o cessati non ancora comunicati all'INPS, con relativo ricalcolo dei contributi
- è personalizzata con il nome del datore di lavoro e dei lavoratori domestici coinvolti
- informazioni sulle sanzioni per mancato o ritardato pagamento
Inoltre sono accessibili direttamente al termine della video-guida i seguenti servizi collegati:
- il Portale dei pagamenti,
- il Cassetto previdenziale dei datori di lavoro domestico,
- l'Estratto conto (descritto sotto),
- i Servizi per i lavoratori domestici e l'app INPS Mobile.
Come si riceve:
gli utenti che hanno aggiornato contatti (cellulare/e-mail) e dato il consenso nella sezione "Vai ai tuoi consensi" dell'area MyINPS ricevono un SMS o e-mail con il link alla video-guida, accessibile anche tramite l'area riservata MyINPS, l'app INPS Mobile o l'app IO, previa autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il link resta disponibile per sei mesi.
I contenuti del servizio Estratto contributivo INPS
Si ricorda che è disponibile già dal 2024 il servizio Estratto conto contributivo specificamente progettato per i datori di lavoro e lavoratori domestici, (colf badanti, baby sitter, assistenti familiari) che permette di accedere e visualizzare il riepilogo dei contributi previdenziali versati, fornendo dettagli più approfonditi rispetto alle versioni precedenti, per verificare accuratamente la situazione contributiva dei lavoratori .
Il servizio è facilmente accessibile attraverso il sito web dell'INPS (www.inps.it), navigando nella sezione “Cassetto Previdenziale (Datori di Lavoro Domestico)”.
Per accedere, gli utenti possono utilizzare una delle seguenti credenziali digitali:
- SPID di secondo livello;
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo, per i residenti all'estero senza documento di riconoscimento italiano;
- eIDAS.
Una volta autenticati, il servizio distingue automaticamente il ruolo dell'utente (datore o lavoratore) basandosi sul codice fiscale inserito, e presenta la pagina adeguata.
Il servizio è disponibile anche per gli intermediari incaricati dal datore di lavoro,
Per i Datori di Lavoro:
Il sistema elenca tutti i rapporti di lavoro domestico registrati, attivi e cessati. È possibile selezionare e scaricare in formato PDF le attestazioni dei pagamenti per ogni rapporto, dettagliate per anno contributivo o anno di pagamento.
È inoltre possibile scaricare attestazioni di pagamento trimestrali.
Gli intermediari autorizzati possono accedere a queste informazioni seguendo le indicazioni della circolare INPS n. 28 del 8 febbraio 2011.
- Per i Lavoratori:
L'estratto conto del lavoratore riprende struttura e contenuti simili all'applicazione “UNEX” utilizzata per l'emissione degli estratti contributivi.
È possibile esaminare i dettagli dei contributi versati per ogni periodo lavorativo, oltre a verificare le settimane coperte da contribuzione attraverso la funzione "Dettaglio Settimane".
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Cedolare secca: guida con scadenze 2026
La cedolare secca è il regime facoltativo che sostituisce Irpef, addizionali, imposta di registro e imposta di bollo sui canoni di locazione con un'imposta unica al 21% (10% nei casi agevolati).
Si esercita compilando il modello RLI, alla registrazione del contratto o nelle annualità successive.
Scarica la check list di seguito.
Prima di scegliere, verifica in un colpo d'occhio aliquota applicabile e termine di scadenza per il tuo caso:
- la tabella scaricabile riporta le tre aliquote (21%, 10%, 26%),
- i comuni interessati dal canone concordato agevolato
- le finestre dei 30 giorni per opzione, conferma in proroga e revoca, così da poter fissare i promemoria direttamente in agenda senza dover rileggere l'intero articolo.
Aliquota Applicazione 21% Canone libero; primo immobile in locazione breve 10% Canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa o con carenza di disponibilità abitative (es. Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, ecc.) 21% Contratti strumentali C/1 stipulati nel 2019 (fino a 600 mq) 26% Secondo immobile destinato a locazione breve Chi può optare per la cedolare secca
Possono esercitare l'opzione le persone fisiche titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento (es. usufrutto), a condizione che lochino l'immobile nell'esercizio di impresa, arte o professione. In caso di contitolarità, ogni locatore deve esercitare l'opzione singolarmente: chi non aderisce resta soggetto a imposta di registro sulla propria quota di canone, mentre l'imposta di bollo resta comunque dovuta sul contratto.
L'opzione riguarda le categorie catastali da A1 a A11, esclusa A10 (uffici/studi privati), a uso abitativo, incluse le pertinenze locate congiuntamente o con contratto separato collegato.
Attenzione a due esclusioni operative frequenti:
- conduttori in attività d'impresa o professionale: il regime non si applica, anche se l'immobile sarà poi usato a fini abitativi da dipendenti o collaboratori.
- eccezione C/1 2019: i locali commerciali categoria C/1 fino a 600 mq, con contratti stipulati nel 2019, restano ammessi alla cedolare al 21% anche con conduttori societari.
Sono inoltre ammesse le locazioni verso cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, se sublocate a studenti universitari o messe a disposizione dei comuni, con rinuncia all'aggiornamento del canone.
Check list per scegliere la cedolare secca, ricordare le scadenze, le aliquote e i vantaggi
Locazioni brevi: la novità 2026 da non perdere
Per le locazioni brevi (max 30 giorni, persone fisiche fuori impresa) l'aliquota è 21% sul primo immobile indicato in dichiarazione e 26% sul secondo.
Dal periodo d'imposta 2026 il limite per restare nel regime privato è sceso da 4 a 2 appartamenti destinati annualmente a questa finalità: oltre questa soglia l'attività si considera imprenditoriale, con conseguente uscita dal regime cedolare per le locazioni brevi.
Come e quando esercitare l'opzione: la checklist delle scadenze
- Alla registrazione del contratto: opzione nel modello RLI, entro 30 giorni dalla stipula (o dalla decorrenza, se anteriore).
- Nelle annualità successive: entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente.
- In caso di proroga (anche tacita): conferma obbligatoria contestuale, sempre entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o della proroga precedente.
- Revoca: possibile in ogni annualità successiva a quella di opzione, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, con versamento dell'imposta di registro eventualmente dovuta.
- Locazioni senza obbligo di registrazione (durata ≤30 giorni): opzione direttamente in dichiarazione dei redditi, oppure in sede di registrazione volontaria o in caso d'uso.
Il modello RLI si presenta tramite servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web), in ufficio, oppure tramite intermediario abilitato.
Atteznione al fatto che il reddito da cedolare secca esce dal reddito complessivo e non consente di far valere oneri deducibili né detrazioni collegate. Resta invece rilevante ai fini ISEE e per la determinazione dei requisiti reddituali di deduzioni, detrazioni o benefici (es. status di familiare a carico).
Check list per scegliere la cedolare secca, ricordare le scadenze, le aliquote e i vantaggi
Cedolare secca e FAQ per rispondere ai dubbi frequenti
La cedolare secca vale anche per gli affitti brevi?
Sì, con aliquota 21% sul primo immobile indicato in dichiarazione e 26% sul secondo; dal 2026 il regime privato è ammesso fino a un massimo di 2 appartamenti annui destinati a locazione breve.Cosa succede se un contitolare non opta per la cedolare secca?
Il contitolare che non aderisce versa l'imposta di registro sulla propria quota di canone; l'imposta di bollo resta comunque dovuta sull'intero contratto.Bisogna comunicare la scelta all'inquilino?
Sì, con lettera raccomandata preventiva, salvo per i contratti di durata annua inferiore a 30 giorni o quando il contratto prevede già espressamente la rinuncia all'aggiornamento del canone -
730/2026: detraibilità spese per disturbi dell’apprendimento DSA
Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2026 per i dipendenti e pensionati.
Tra gli oneri detraibili vi sono le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che vanno indicate nel Rigo E8/E10
Vediamo le istruzioni per la dichiarazione di quest'anno.
Disturbi dell’apprendimento DSA: detraibilità delle spese per i figli
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta per le spese sostenute nell’interesse del contribuente e anche dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo (familiari fiscalmente a carico).
Attenzione al fatto che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018, prot. n. 75067,
acquisito il parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stati definiti l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.
Dall’anno d’imposta 2025, e quindi per la dichiarazione 2026 per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico.
Resta fermo che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000.
Disturbi dell’apprendimento DSA: quali spese posso detrarre nel 730?
Si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Ossia, a titolo esemplificativo, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.
Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.
Si precisa che non rientrano, ovviamente, in tale previsione le lezioni private “specialistiche”.
Spese per figli con DSA: requisiti per la detrazione nel 730/2026
Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
Nel caso in cui gli strumenti compensativi o i sussidi tecnici ed informatici siano stati acquistati prima dell’emanazione del citato provvedimento del 6 aprile 2018, i dati mancanti possono essere annotati sul documento di spesa ai fini della detrazione.
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
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Tirocini: ok al Dominus dipendente di azienda
Con la risposta al quesito PO 48/2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è tornato sul tema della funzione di dominus svolta da un iscritto all'Albo che lavora come dipendente a tempo pieno presso un'azienda privata.
Il caso sottoposto riguardava un professionista esonerato dall'obbligo formativo per il triennio precedente, privo di partita IVA, che intende assumere la funzione di dominus per un tirocinante a sua volta dipendente a tempo pieno della medesima azienda, con mansioni di contenuto fiscale e tecnico-professionale coerenti con l'oggetto del tirocinio. Il CNDCEC, pur rimettendo la valutazione del caso concreto all'autonomia istituzionale dell'Ordine territoriale, fornisce indicazioni di carattere generale utili per l'istruttoria delle istanze di iscrizione al registro dei praticanti.
Le norme sul tirocinio professionale dei commercialisti
Il tirocinio professionale è disciplinato dal D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143, che lo definisce come periodo di formazione pratica obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato, da svolgersi con un criterio di assiduità non inferiore a 20 ore settimanali.
La possibilità che la funzione di dominus sia rivestita da un professionista dipendente a tempo pieno è stata affrontata dal Consiglio Nazionale già a partire dall'informativa n. 23/2011, e ripresa più di recente nella risposta al PO 91/2023. In quella sede si è chiarito che l'attività professionale rilevante ai fini dell'assunzione della funzione di dominus non è riservata al solo esercizio in forma libero-professionale, ma può essere svolta anche alle dipendenze di una società o di un ente, purché si tratti di attività riconducibili a quelle "proprie della professione" individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005.
Rileva inoltre l'art. 1, comma 5, del Regolamento del tirocinio, che subordina l'assunzione della funzione di dominus al possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio, certificato dall'Ordine di appartenenza.
Esonero riconosciuto dall’Ordine : non impedisce la funzione di dominus
Un punto di interesse operativo della risposta del Consiglio riguarda il trattamento dell'esonero formativo. Il CNDCEC conferma l'orientamento già espresso nella risposta al PO 83/2021, secondo cui l'obbligo di formazione continua non può considerarsi "non assolto" quando per il triennio di riferimento l'iscritto abbia beneficiato di un esonero riconosciuto dall'Ordine.
Ne consegue che l'esonero relativo al triennio formativo precedente non costituisce, di per sé, causa ostativa all'assunzione della funzione di dominus, a condizione che permangano gli altri requisiti previsti dal Regolamento. Resta inteso che per il triennio in corso, qualora non sussistano i presupposti per un nuovo esonero, l'iscritto dovrà assolvere regolarmente l'obbligo formativo.
La verifica delle condizioni minime del tirocinio
Ai fini della valutazione istruttoria delle istanze di iscrizione al registro del tirocinio, il CNDCEC suggerisce agli Ordini territoriali di acquisire dal professionista, oltre alle dichiarazioni già previste dal Regolamento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa all'inquadramento contrattuale presso l'ente o la società e alle mansioni concretamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.
Questo consente di verificare la coerenza tra le attività effettivamente esercitate e quelle individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005 come proprie della professione.
Requisito Riferimento normativo Condizione richiesta Anzianità di iscrizione all'Albo Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Almeno 5 anni Formazione professionale continua Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Assolta nell'ultimo triennio, anche tramite esonero certificato dall'Ordine Assiduità del tirocinio D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143 Minimo 20 ore settimanali Coerenza delle mansioni svolte come dipendente Art. 1, D. Lgs. 139/2005 Attività riconducibili a quelle proprie della professione Dichiarazione sull'inquadramento presso l'azienda Art. 47, D.P.R. 445/2000 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da acquisire in sede istruttoria Per il tirocinante dipendente della medesima azienda in cui il dominus svolge la propria attività professionale, resta inoltre da verificare, caso per caso, se le ore di lavoro prestate alle dipendenze della società possano essere computate ai fini dello svolgimento del tirocinio, questione per la quale il CNDCEC rinvia ai criteri già indicati nell'informativa n. 23/2011.
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Decreto VIDA: in consultazione fino al 6 luglio
È disponibile in consultazione sul sito del dipartimento Finanze lo schema di decreto legislativo di recepimento delle disposizioni della Direttiva unionale in materia di Iva nell’era digitale che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027. In primo piano i regimi Oss e Ioss e la Single Vat Registration. L’iniziativa nasce proprio “in vista della definizione del decreto” e in attesa delle valutazioni delle altre amministrazioni coinvolte, per consentire ai soggetti interessati di intervenire sul testo prima dell’adozione della versione finale.
Gli operatori economici interessati potranno inviare osservazioni e proposte fino a lunedì 6 luglio 2026 attraveros una area dedicata con un apposito form.
Recepimento Direttiva VIDA con la riforda dell’IVA: decreto in consultazionw
In particolare la consultazione riguarda lo schema di decreto legislativo chiamato a recepire in Italia le disposizioni dell’articolo 2 della direttiva (Ue) 2025/516, parte del pacchetto “Vat in the Digital Age” (ViDA), adottato dal Consiglio l’11 marzo 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 marzo 2025.
Occorre specificare che l’intervento si inserisce in una riforma organica del sistema Iva europeo pensata per adeguare l’imposta alla trasformazione digitale dell’economia, migliorare l’efficienza della riscossione, rafforzare il contrasto alle frodi e alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese.
La consultazione riguarda le disposizioni che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 e si concentra su:
- regimi Oss (One Stop Shop) e Ioss (Import One Stop Shop),
- sistema della Single Vat Registration.
Ricordiamo che il recepimento della direttiva ViDA si sviluppa per fasi successive, avviate nel 2025 e destinate a proseguire fino al 2030, affiancate da regolamenti attuativi e da interventi non solo legislativi, ma anche tecnologici e organizzativi.
Con tutte queste modifiche normative IVA, si vuole armonizzare la normativa diriferimento a livello europeo, implementando le piattaforme tecnologiche al fine di favorire la competitività delle imprese attraverso lo snellimento delle procedure e la semplificazione burocratica.
Occore sottolineare che la consultazione del decreto di recepeimento della direttiva VIDA è rivolta a una platea ampia ed eterogenea, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte utili alla definizione dello schema di decreto.
- Gli stakeholder chiamati a partecipare alla consultazione sono:
- associazioni di categoria e professionali,
- operatori economici e professionisti,
- centri di ricerca e università ma anche privati cittadini.
Per partecipare bisogna seguire le istruzioni seguenti:
- consultare lo schema di decreto nell’ area dedicata alla consultazione sul proprio sito web;
- utilizzare la pagina dedicata alla consultazione e il relativo form online predisposto dall’amministrazione.
Clicca qui
In questo modo il confronto si concentra direttamente sullo schema di decreto che recepisce le disposizioni ViDA applicabili dal 2027 e sui suoi effetti operativi, in particolare per i regimi speciali Iva e per la registrazione unica.
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Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Il MIMIT ha pubblicato il DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.
Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.
In particolare, il decreto modula e destina le risorse del Fondo di cui all’art. 22, comma 1, del decreto- legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e sue successive modificazioni per gli anni dal 2026 al 2030, nonché le risorse del Fondo residue non utilizzate relative all’anno 2025, alle seguenti finalità:
a) riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;
b) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni;
c) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni;
d) riconoscimento dei contributi per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1;
e) riconoscimento degli incentivi per gli acquisti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
f) introduzione, a titolo sperimentale, di un programma di noleggio di autoveicoli a lungo termine a carattere sociale.Con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.
Il Ministro Urso ha specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”
Contributo all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni inquinanti)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle piccole e medie imprese come definite nell’allegato 1 del Regolamento GBER nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato
in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.
I contributi di cui sopra sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio, di durata non inferiore a tre anni, sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.La società di noleggio concede alla PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi uno sconto obbligatorio nella misura del contributo ottenuto da ripartire sui canoni mensili dovuti dalla PMI che noleggia il veicolo incentivato.
Per il riconoscimento dei contributi, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.
Per il riconoscimento dei contributi è inserita nell’apposito sistema informatico al momento della prenotazione dei contributi una copia dell’atto di acquisto o dell’ordine finalizzato alla stipula di un contratto di locazione o di noleggio del veicolo.
I contributi sono corrisposti dal concessionario all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al concessionario l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione.L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero,
pena lo scarto dell’operazione di versamento.Per l’attuazione dell’intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del Fondo pari a euro 40 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 40 milioni per ciascuno degli anni da 2027 al 2029 e pari a euro 20 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Per i veicoli di cui al presente articolo ad alimentazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV) è riservata una quota delle risorse pari al 40 per cento per ciascuno degli anni.
Contributo acquisto veicoli nuovi categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7
A decorrere dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
Dalle agevolazioni precedente sono escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi.La proprietà del veicolo acquistato con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non può essere trasferita per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del medesimo contributo.
Il contributo è riconosciuto nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di 15 milioni per l’anno 2030. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei medesimi anni è riservata all’acquisto di veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e.Contributo installazione impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle persone fisiche e giuridiche, ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1, che installano impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3, è riconosciuto un contributo fisso per l’installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano pari rispettivamente ad euro 400,00 e ad euro 800,00.
Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione.
Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda al decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 4 milioni per l’anno 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 1 milione per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.Contributo acquisto infrastrutture per ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica utenti domestici
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Per l’attuazione dell’intervento sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.Programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni
E' istituito un programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
Il contratto di noleggio prevede la locazione di durata non inferiore a 36 mesi di un veicolo di categoria M1 acquistato e immatricolato in Italia, nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.
L’utente del programma è obbligato a rottamare un veicolo di categoria M1 di classe fino a Euro 4 immatricolato in Italia, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, da almeno 12 mesi.
La sperimentazione del citato programma ha termine entro il 30 giugno 2030.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuate le modalità operative e gestionali del citato programma, nonché i rapporti intercorrenti e le modalità operative di declinazione della misura con il soggetto gestore.
Per l’acquisto di beni e servizi essenziali per l’attuazione del programma sono destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 disponibili in conto residui 2025. Il soggetto deputato all’acquisto di tali beni e servizi è il soggetto gestore di cui al comma seguente.
Per l’attuazione e gestione del citato programma il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), in quanto ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, nel rispetto della vigente normativa applicabile.Alla scadenza del contratto di noleggio e comunque al termine del periodo di sperimentazione, il
veicolo può essere da ACI:a) in via preferenziale, ceduto al medesimo utente attraverso un contratto di compravendita con prezzo scontato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello risultante dalle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da parte dell’utente da sottomettere ad ACI entro 90 giorni dal termine del contratto di noleggio;
Allegati:
b) in subordine, ceduto al costruttore aggiudicatario della Gara per la fornitura degli autoveicoli
attraverso l’attivazione della opzione di “buy back” contrattualmente predefinita, ovvero ad altro
soggetto attraverso un contratto di compravendita con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato;
c) in caso dell’impossibilità della realizzazione di ciascuna delle due precedenti opzioni di vendita,
ACI può alienare le autovetture anche ad un prezzo inferiore alle quotazioni medie di mercato mediante avviso pubblico.
Gli introiti della vendita del veicolo di cui al comma precedente sono utilizzati da ACI per l’acquisto di nuove auto da impiegare ai fini del programma e/o per la copertura degli oneri di gestione operativa del programma rendicontati ed approvati dal Ministero. ACI al fine di contenere fin da subito l’importo del canone pagato dai beneficiari del Programma, considererà tali introiti come attualizzati dal primo giorno del Programma stesso. -
Credito Design e estetica: prenotazione dal 7 luglio
Pubbblicato il Decreto 3 lulgio MIMIT con le regole per le domande per il credito design ed estetica.
Ricordiamo che a rifinanziare la misura è stata la Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.
Ricordiamo che si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.
Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.
Attenzione al fatto che sono previste due comunicazioni:
- un comunicazione preventiva,
- una comunicazione di completamento.
Le comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 luglio 2026, esclusivamente in via telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nell’apposita sezione “Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica” del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy
Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026
Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.
L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.
Le spese ammissibili possono riguardare:
- costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni,
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione,
- materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.
Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.
Credito innovazione e dsesign: le due comunicazioni necessarie
Il DD 3 luglio prevede che per l’accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1,
comma 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 60 milioni di euro, l’impresa trasmette l’allegato modello di comunicazione preventiva in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d’imposta potenzialmente spettante.Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti per ciascuna delle comunicazioni di prenotazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, contenente l’indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l’importo del relativo credito d’imposta.
L’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare indicato nella comunicazione preventiva.Credito innovazione e design: come si utilizza
Attenzione al fatto che al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione preventiva, l’impresa ottiene una
ricevuta di avvenuto invio del modello, contenente l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di invio ovvero dell’indisponibilità delle risorse.
Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Allegati:
