• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza catastrofale: entro il 31 marzo, vediamo per quali imprese

    Il Decreto Milleproroghe 2026 convertito in Legge n 26/2026 è intervenuto anche sulla Polizza Catastrofale per le imprese.

    Già il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo 2025 aveva modificato il calendario. In particolare, è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:

    • entro il 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese, termine prorogato per alcuni,
    • entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
    • l'obbligo di stipula per le grandi imprese è rimasto al 31 marzo 2025 ma senza sanzioni per 90 giorni.

    In particolare, il Milleproroghe interviene spostando al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2025, dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

    Più nel dettaglio, l'articolo prevede che le imprese con sede in Italia, o con una sede stabile nel Paese, debbano stipulare entro il 31 marzo 2026 (termine già prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, nonché successivamente prorogato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 19, comma 1-quater del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202) un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità

    naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

    La proroga del suddetto termine, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, è necessaria per offrire alle imprese del settore un periodo più lungo per conformarsi agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa, tenendo conto delle specificità del comparto e delle eventuali difficoltà operative legate a scadenze più ravvicinate.

    Si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese agricole, per le quali restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.

    Inoltre si proroga il termine al 31 marzo 2026, che era precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decretolegge n. 39 del 2025, al 31 dicembre 2025, per la conclusione dei contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

    • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    • imprese turistico-ricettive.

    Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

    Polizza catastrofale medie imprese: quali incentivi MIMIT si perdono se non si stipula

    L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

    Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.

    Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

    Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.

    Inoltre, il MIMIT ha pubblicato un il Decreto 25 luglio che regolamenta tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perdute se non si stipula la CAT NAT. 

    In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.     

    Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.

    Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

    Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:

    • terreni e fabbricati,
    • impianti e macchinario,
    • attrezzature industriali e commerciali.

  • Redditi di impresa

    MUD 2026: invio dal 30 marzo

    Pubblicato nella GU n 53 del 5 marzo il modello unico di dichiarazione ambientale 2026, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025.
    Il modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Scarica qui modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026 – MUD.

    Attenzione al fatto che, la data di presentazione 2026 non è il 30 aprile ma slitta, a causa appunto dell'uscita del nuovo modello e pertanto la data ultima è il 3 luglio ossia 120 giorni dalla pubblicazione in gu.

    Il nuovo modello e le relative istruzioni per la sua compilazione si sostituiscono integralmente a modello e istruzioni approvati con il precedente DPCM 29 gennaio 2025 (MUD per l’anno 2025, riferito al 2024).

    Il MASE ha peraltro ufficializzato la data con un avviso pubblicato sul proprio sito, rimandando anche al MUD telematico di ecocamere, clicca qui: ecocamere.it su cui viene precisato che si parte con gli invii dal 30 marzo prossimo.

    Che cos'è il Modello Unico e chi è tenuto alla sua presentazione

    MUD 2025: che cos’è

    Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, quest'anno il 3 luglio.

    Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l'anno precedente.

    Esistono i seguenti tipi di MUD:

    • Rifiuti,
    • Rifiuti Semplificata,
    • Veicoli Fuori Uso,
    • Imballaggi,
    • RAEE,
    • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione,
    • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    MUD 2026: soggetti obbligati all’invio

    La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione. 

    I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.

    Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

    I soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono: 

    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di racco. Ita e trasporto di rifiuti 
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D. Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti. 
    • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi. 
    • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di racco. Ita di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

    MUD Telematico 2026: invii dal 30 marzo ed entro il 3 luglio

    Sul sito del MUD telematico viene specificato che a decorrere dal 30 marzo 2026 sarà possibile trasmettere il MUD 2026 Comunicazione Rifiuti, RAEE, VFU e Imballaggi con riferimento al 2025.
    Sul sito https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud verranno pubblicati documenti ed informazioni di supporto per la corretta compilazione e presentazione della Dichiarazione.     

    Viene anche sinteticamente specificato che in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.

    Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

    • Comunicazione Rifiuti;
    • Comunicazione Veicoli fuori uso;
    • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
    • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    In Allegato 3 al DPCM 30 gennaio 2026 è riportata, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno,  il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può    essere utilizzato per la compilazione e presentazione.

    Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4: potete consultare i tracciati record e le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico    di Dichiarazione ambientale sul sito di Ecocerved.

    Per l'invio telematico i dichiaranti devono  essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

    Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti    alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante    che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

    Le associazioni di categoria, i professionisti  e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati    per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria    firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti    (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso   la sede delle medesime associazioni e studi.

    Per spedire via telematica è necessario:

    essere registrati al sito www.mudtelematico.it;    

    disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.    

    I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere

    Si ricorda inoltre che:

    • la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
    • la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

  • Rimborso Iva

    Rimborsi fiscali 2026: guida passo, passo

    L'Agenzia delle Entrate nella sezione apposita del proprio sito istituzionale fornisce istruzioni dettagliate per chi ha diritto a ricevere un rimborso.

    Ci sono due modi per richiedere un rimborso al Fisco:

    • con la dichiarazione dei redditi o dichairazione Iva (modello TR), compilando gli appositi quadri. Se dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito, si può scegliere, nel quadro RX, se chiedere il rimborso o utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730. 
    • presentando apposita istanza:
      • se l’istanza è relativa alle imposte sui redditi (per esempio se, per errore, è stato duplicato un versamento) devi presentarla all’ufficio competente in base al tuo domicilio fiscale;
      • se, invece, riguarda le imposte connesse alla registrazione di atti, devi indirizzarla all’ufficio in cui è stato registrato l’atto.

    Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello Redditi PF/2026

    Quando dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito e il contribuente indica di voler ricevere il rimborso, compilando il quadro RX, l'Agenzia, eseguiti i normali controlli, rimborsa le somme dovute (in alternativa, il contribuente può utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di altri tributi da versare oppure può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo).

    Se il contribuente non esercita alcuna scelta nel quadro RX della dichiarazione dei redditi, il credito è considerato come un’eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione.

    In caso di mancato utilizzo del credito, il contribuente può richiederne il rimborso nella dichiarazione successiva. 

    L'Agenzia erogherà il rimborso dopo aver verificato che il credito non sia stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o riportato nelle dichiarazioni successive.

    Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte al controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R n. 600 del 1973, finalizzato a verificare la correttezza dei dati ivi esposti; in seguito a tale controllo, è possibile procedere al pagamento del rimborso richiesto e risultato spettante.

    Inoltre, prima di disporne il pagamento, l’Agenzia verifica anche che il richiedente sia in grado di incassare le somme di sua spettanza (ad esempio, nel caso in cui il beneficiario del rimborso sia deceduto è necessario individuare gli eredi a cui volturare il rimborso).

    Per velocizzare l’erogazione del rimborso risultante dalla dichiarazione modello Redditi, il contribuente può comunicare all’Agenzia il codice IBAN del proprio conto corrente sul quale desidera che sia accreditato il rimborso.

    Analogamente si può procedere  per i crediti risultanti dal modello Irap.

    Rimborsi al Fisco: come fare con il Modello 730/2026

    I dipendenti, i pensionati e gli altri soggetti individuati dalla norma (si rinvia alle istruzioni per la compilazione del modello 730) possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall’ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730 in luogo del modello Redditi.

    Possono utilizzare il modello 730 anche i contribuenti sprovvisti di sostituto d'imposta, a condizione che rientrino nella categoria dei soggetti che possono presentare il modello 730. 

    In caso di presentazione del modello 730 senza sostituto, le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione sono rimborsate dall'Agenzia delle entrate. Leggi anche Rimborsi 730 senza sostituto: quando arrivano? 

    Il modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi, per i contribuenti deceduti nel periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e il termine di presentazione del relativo modello 730.

    I rimborsi sono erogati al netto della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione. 

    Pertanto, anche con il modello 730, il contribuente può utilizzare il suo credito per pagare, attraverso la compensazione, altre imposte dovute. 

    Il credito, non utilizzato in compensazione, verrà rimborsato dal datore di lavoro, dall'ente pensionistico o dall'Agenzia.

    L'Agenzia può effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione modello 730 che presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate o un rimborso maggiore di 4.000 euro.

    Per velocizzare il rimborso che risulta dalla dichiarazione modello 730, la cui erogazione è a cura dell'Agenzia, il contribuente può comunicare telematicamente all’Agenzia il proprio codice IBAN.

    Nel caso in cui il contribuente ritenga di vantare un rimborso derivante da elementi non inseriti nella dichiarazione presentata, può presentare un'altra dichiarazione che integri o corregga la precedente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata. 

    Nei casi in cui non sia possibile richiedere il rimborso con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può presentare un'istanza di rimborso.

    Come richiedere il rimbroso alle Entrate con l’istanza

    L'istanza di rimborso relativa alle imposte dirette o a imposte sul reddito può essere presentata all'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento in cui è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata la dichiarazione dei redditi da cui si genera il rimborso.

    L’istanza di rimborso per versamenti eccedenti o non dovuti relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette diverse dall’IVA è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia dove è stato registrato l’atto o la successione a cui è collegato il versamento di cui si chiede il rimborso oppure, in mancanza di un atto registrato, all’Ufficio territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest'ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.

    L'istanza da compilare in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere:

    • l'indicazione dell'importo richiesto,
    • i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso 
    • i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione.

    Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.

    Le richieste di rimborso di imposte dirette (se non sono state già effettuate nella dichiarazione) e indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite:

    unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. 

    In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.

    In particolare, gli utenti abilitati ai servizi telematici possono presentare, anche per conto di un’altra persona, documenti e istanze utilizzando il servizio webConsegna documenti e istanze”, disponibile al percorso “Servizi – Istanze – Istanze e Certificati”, e ottenere la ricevuta di protocollazione.

    I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono descritti nella tabella che segue:                                                                                                                                                              

    Presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere
    Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:                   

    • Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)
    • Versamenti diretti
    • Ritenute operate dal sostituto d'imposta
    • Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
    48 mesi quando il versamento è stato effettuato in una data in cui era insussistente il presupposto: 48 mesi dalla data di ogni singolo versamento (nel caso di più versamenti: acconti, saldo rateizzato, ritenute mensili) quando il presupposto si realizza al momento del pagamento del saldo: 48 mesi dalla data del versamento del saldo
    Presentazione di una istanza di rimborso relativa a:                   

    • Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, etc.)
    36 mesi dalla data del versamento o, se posteriore, dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione
    Presentazione di una istanza di rimborso relativa a tutte le imposte (ipotesi residuale) 24 mesi, in mancanza di disposizioni specifiche, dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ex art. 21, comma 2, decreto legislativo n.  546/1992

    Attenzione al fatto che alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:

    • la domanda è accolta,  il rimborso sarà erogato con le modalità descritte di seguito (Come sono pagati i rimborsi)
    • la domanda è respinta, potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di "silenzio rifiuto", trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso.

    Rimborsi dalle Entrate: come sono pagati

    L’erogazione dei rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del riconoscimento degli stessi, avviene prioritariamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.

    A tal fine, il beneficiario deve comunicare all’Agenzia le coordinate del conto corrente, bancario o postale (IBAN), nonché le relative variazioni, che saranno utilizzate per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.

    Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A..

    Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome può, entro il termine di validità impresso sul titolo, alternativamente:

    • versarlo sul proprio conto corrente postale o bancario;
    • presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.

    Per gli assegni vidimati presentati all’incasso, gli uffici postali provvederanno, prima di dar corso al pagamento per cassa, ad effettuare i seguenti riscontri:

    • verifica dell’avvenuta consegna del plico al beneficiario;
    • verifica dei termini di validità dell’assegno;
    • verifica dell’identità del presentatore dell’assegno;
    • controllo della puntuale coincidenza di tutti i dati dell’assegno.

    La mancata corrispondenza, anche parziale, di tali elementi comporta il rifiuto di Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento dell’assegno vidimato.

    Tuttavia, nel caso in cui l’assegno risulti intestato ad un soggetto minore, interdetto, defunto o fallito, il titolo può essere incassato anche dai soggetti titolati alla riscossione in nome e per conto dei loro rappresentati (ad esempio, tutore, erede, curatore fallimentare) che ne dimostrino la propria legittimazione mediante la presentazione di idonea documentazione.

    Per ricevere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale basta comunicare i tuoi dati all’Agenzia, utilizzando il servizio webAccredito rimborso ed altre somme su c/c”

    Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, scrivi “IBAN” nel campo “Cerca il servizio”.

    In via residuale, se non hai le credenziali per accedere all’area riservata (SPID, CIE o CNS), puoi presentare la comunicazione in ufficio, prendendo un appuntamento.

    In questo caso, al modello devi allegare la copia di un tuo documento di identità.

    I rimborsi richiesti dagli eredi: come fare

    Si può richiedere il rimborso intestato a una persona deceduta, tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) che si presenta in qualità di erede. Oppure si può presentare un’istanza all’ufficio territoriale.

    In particolare:      

    • se l’eredità è devoluta per legge (quando non c’è un testamento) ed è stata già presentata la dichiarazione di successione, non occorrono ulteriori adempimenti. Il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi viene erogato con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari risultanti dalla dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. L’eredità è devoluta per legge quando non c’è un testamento: gli eredi sono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta, i fratelli e gli altri parenti fino al 6° grado
    • se i chiamati all’eredità non hanno già effettuato espressa accettazione e non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, possono comunicarlo all’Agenzia, utilizzando il servizio web “Rimborsi intestati a contribuente deceduto”  la comunicazione di rinuncia può essere revocata;
    • negli altri casi (successione testamentaria, oppure quando la dichiarazione di successione non è stata presentata), l’ufficio territoriale dell’Agenzia competente per la lavorazione del rimborso chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.

    In ogni caso, si può presentare, in qualità di erede, un’istanza all’ufficio territorialmente competente in base all’ultimo domicilio della persona deceduta, utilizzando il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, nell’area riservata.

    Dopo aver fatto l’accesso al servizio, occorre selezionare “Richiesta rimborso” dal menu a tendina e specifica il tipo di rimborso richiesto

    I rimborsi intestati ad una persona deceduta possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) relativa al contribuente deceduto, oppure presentando un’istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

  • Accertamento e controlli

    Verifiche su conti correnti: le prove di interposizione fittizia

    Secondo la Cassazione la disponibilità sostanziale di un conto corrente prevale sul dato formale dell’intestazione, quando supportata da indizi concordanti.

    Pertanto l’accertamento bancario può estendersi legittimamente ai conti di terzi, e le relative movimentazioni possono essere imputate al contribuente senza necessità di prove ulteriori.

    In sintesi questo è il sunto della pronuncia n 2577/2026 della Cassazione sull'accertamento bancario.

    Vediamo i fatti di causa.

    Accertamento bancario: le prove di interposizione fittizia

    La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2577 del 5 febbraio 2026, l ha affrontato il tema dell’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie effettuate su conti correnti formalmente intestati a terzi, ma nella sua disponibilità, chiarendo i presupposti probatori necessari e il corretto utilizzo dell’onere della prova.

    Il caso nasceva da un’indagine finanziaria effettuata dall’Agenzia delle entrate su diversi conti correnti intestati alla moglie e alle figlie di un contribuente, ma sui quali quest’ultimo era stato delegato a operare

    Le Entrate a fronte di una dichiarazione in perdita aveva riscontrato versamenti non giustificati per oltre 800.000 euro.

    Essa aveva ritenuto tali movimenti riconducibili al contribuente e non alle reali intestatarie dei conti e pertanto procedeva alla ripresa a tassazione del reddito presunto.

    Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Ctp lamentando, tra l’altro, la carenza di motivazione e l’asserita impossibilità di imputargli operazioni poste in essere su conti intestati a terzi. 

    La Ctp aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo che la documentazione fornita giustificava di alcune movimentazioni ma non di tutte.

    La Corte di giustizia tributaria regionale ribaltava l’esito del giudizio, affermando che spettava all’ufficio dimostrare l’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie contestate. 

    L'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione trovando la ragione.

    La suprema Corte, nell’accogliere il ricorso evidenzia come la sentenza impugnata contenga delle affermazioni logicamente inconciliabili:

    • la CTR riconosceva la legittimità dell’indagine sui conti intestati a terzi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
    • ciò malgrado escludeva che tali presunzioni potessero valere anche ai fini dell’imputazione al contribuente delle singole movimentazioni.

    La prova dell’interposizione fittizia di persona, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr n. 600/1973, secondo la Cassazione può essere fornita anche per via presuntiva. 

    Accertata la disponibilità sostanziale dei conti correnti intestati a terzi, sulla base di indizi qualificati, la stessa prova presuntiva è sufficiente anche per attribuire al contribuente le movimentazioni in quella sede riscontrate, senza necessità di ulteriori elementi oggettivi.

    In conclusione veniva enunciato un principio di diritto di particolare rilievo operativo: “ai fini dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti intestati a terzi è sufficiente la prova presuntiva dell’interposizione, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti (quali l’esistenza di una delega di firma, la frequenza delle operazioni compiute sui conti correnti utilizzando la delega di firma; l’inverosimiglianza della riconducibilità di tali operazioni ai soggetti formalmente intestatari dei conti, desunta dalla loro qualità o condizione personale). Una volta raggiunta la prova dell’imputabilità al contribuente dei movimenti operati sui conti correnti formalmente intestati a terzi, si applicano le presunzioni legali relative stabilite dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché deve essere il contribuente, a seconda della sua qualità di imprenditore o libero professionista, a provare che quei movimenti non si riferiscano a poste di reddito imponibile.

  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità in Gazzetta

    Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13 gennaio del Ministero del lavoro che reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione  delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti,  delle  regole  per   la   predisposizione,  la tenuta, la conservazione  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore.

    Vediamo le modifiche riferite alla iscrizione al RUNTS e successive modifiche.

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM

    Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega. 

    Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS. 

    In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.

    Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, si potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.

    Gli aggiornamenti potranno riguardare:

    • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente 
    • il riacquisto della natura non commerciale 
    • le variazioni delle attività svolte, 
    • la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
    • l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

    Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.

    Per tutte le altre novità si rimanda alla lettura del testo del DM 13 gennaio 2026.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    CU 2026 agli eredi: le casistiche

    E' scaduto il 16 marzo il primo termine di invio della Certificazione Unica 2026 dei sostituti d'imposta.

    Per conoscere la prossima scadenza leggi anche: CU 2026: il calendario degli invii.

    Vediamo di seguito i casi in cui la CU va inviata agli eredi che:

    • proseguono l'attività del de cuius,
    • non proseguono l'attività.

    CU 2026: degli eredi

    La CU 2026 anno di imposta 2025 per le successioni mortis causa comprende due casistiche:

    • senza prosecuzione dell’attività da parte dell’erede,
    • con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede.

    Pertanto nei due casi si verifica rispettivamente che:

    • qualora l’attività della persona fisica deceduta non sia proseguita dagli eredi, la Comunicazione Unica 2026 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell’anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro “Dati relativi al sostituto”, e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d’imposta deceduto e nel riquadro “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell’erede che la sottoscrive;
    • nel caso di successione avvenuta nel periodo d’imposta 2025, o nel 2026 ante presentazione della Comunicazione Unica 2026, con prosecuzione dell’attività da parte dell’erede, quest’ultimo ha l’obbligo di presentare la Comunicazione Unica 2026 anche per la parte dell’anno in cui ha operato il soggetto estinto. 

    Attenzione al fatto che con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal de cuius, l’erede dovrà trasmettere un’unica certificazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni, avendo cura di indicare, il proprio codice fiscale nella sezione “Dati relativi al sostituto” presente sia nel frontespizio della comunicazione che nelle singole certificazioni e dovrà riportare il codice fiscale del soggetto estinto nel punto 681 presente nella sezione “casi particolari operazioni straordinarie” della certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

    Attenzione al fatto che in tale ipotesi il dichiarante dovrà compilare le annotazioni riportando il codice GI.

  • Turismo

    Fondo perduto 2026 per alberghi, ristoranti: i codici ATECO interessati

    Pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo, per il momento bollinato e si attende la GU, con le regole attuative per gli auti per le imprese del settore turistico previsti di Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Aiuti a Turismo: tutte le regole del fondo perduto 2026

    La Legge di Bilancio 2026 ha previsto Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese modificando l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare il comma 502 che viene sostituito.

    Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
    Per il sostegno e o sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industrialee commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.

    Il fondo perduto per Ristoranti, alberghi e B&B: a chi spetta

    In sintesi il decreto prevede un bonus a fondo perduto del 30 per cento per le imprese del turismo quali:

    • ristoranti, 
    • alberghi, 
    • villaggi turistici,
    • b&b

    e altri di seguito evidenziati con codici ATECO, avranno incentivi confermati dalla Legge di Bilancio 2026. 

    In particolare si tratta di incentivi per:

    • sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica, 
    • favorire la destagionalizzazione dei flussi e la digitalizzazione 

    Al contributo a fondo perduto si affianca la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati per il restante 70 per cento della spesa.

    A dettare le regole è il decreto attuativo bollinato firmato dal Ministero del Turismo e publbicato in data 17 marzo, si attende solo la GU.

    Potranno accedere alle agevolazioni gli operatori che esercitano attività d’impresa nel settore turistico, identificati da specifici contenuti nell’Allegato 1 del decreto attuativo.

    Codice ATECO

    Descrizione Attività Turistica

    55

    Servizi di alloggio

    55.1 / 55.10

    Alberghi e strutture simili

    55.2 / 55.20

    Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata

    55.20.1 / 55.20.10

    Ostelli

    55.20.2 / 55.20.20

    Rifugi e baite di montagna

    55.20.41

    Bed and breakfast

    55.20.42

    Case e appartamenti per vacanze

    55.30.01

    Campeggi

    55.30.02

    Villaggi turistici e alloggi glamping

    55.30.03

    Aree attrezzate per veicoli ricreazionali

    55.30.04

    Marina resort

    55.9 / 55.90

    Altri servizi di alloggio

    56

    Attività di servizi di ristorazione

    56.11.11

    Ristorazione con servizio al tavolo

    56.11.12

    Ristorazione senza servizio al tavolo o da asporto

    56.11.91

    Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole

    56.11.92

    Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche

    56.21

    Catering per eventi (presso location dei clienti o sale banchetti)

    56.22

    Catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione

    96.23.1

    Servizi di centri termali

    96.23.9

    Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore

    93.21

    Parchi di divertimento e parchi tematici

    93.29.10

    Discoteche, sale da ballo e simili

    93.29.2

    Gestione di stabilimenti balneari

    82.3 / 82.30

    Organizzazione di convegni e fiere

    82.30.01

    Organizzazione di conferenze e congressi

    Condizioni per accedere alle agevolazioni sono:

    • le imprese devono essere attive, 
    • iscritte al Registro delle Imprese 
    • in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.

    Allegati: