• Enti no-profit

    ETS: le Entrate pubblicano chirimenti su IVA, IRAP e imposta sui redditi

    L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 7/2026 sugli enti del terzo settore ha fornito chiarimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). 

    In particolare, si forniscono indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021). 

    Viene precisato che il documento risponde a numerosi quesiti su:

    1. soglie di non imponibilità per dipendenti e co.co.co.,
    2. trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, 
    3. clausole statutarie,
    4. regime per i proventi esenti e raccolte fondi,

    In premessa le Entrate ricordano che l’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha delegato il Governo ad adottare
    uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
    In attuazione della predetta delega è stato emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo, che ha introdotto una complessiva revisione del quadro normativo di settore, incidendo, tra l’altro, sulla qualificazione fiscale dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica e sul regime tributario applicabile agli enti sportivi.

    Disciplina IVA e agevolazioni per le raccolte fondi degli ETS

    In materia di Iva, la Circolare n 7/2026 si precisa che le prestazioni esenti (36-bis, d.l. n. 75 del 2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all'Ufficio. 

    Invece non usufruisce del regime di esenzione Iva la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. 

    In tal caso, infatti, l'operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all'imposta con aliquota ordinaria.

    Viene confermata infine la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all'anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

  • Tutto Auto

    Noleggio sociale: l’ACI scioglie tutti i dubbi

    Il noleggio sociale auto a 100 euro al mese entra nella fase di preparazione, ma per presentare le domande bisognerà ancora attendere. Il programma, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da ACI, punta a consentire alle famiglie con determinati requisiti economici di utilizzare un'auto nuova con un canone agevolato.

    A fare il punto sui principali dubbi è L’Automobile, magazine ACI, che ha raccolto le risposte alle domande più frequenti sulla misura:

    • dai requisiti ISEE alla rottamazione, 
    • passando per l'apertura dello sportello telematico, 
    • il costo effettivo del noleggio 
    • e la possibilità di acquistare la vettura al termine del contratto.

    Vediamo quindi come funziona il noleggio sociale, chi potrà richiederlo e quali sono le informazioni ancora da definire prima dell'apertura delle domande.

    ) Noleggio sociale: requisiti ISEE e auto da rottamare

    Il primo punto riguarda i requisiti di accesso. Non sarà sufficiente avere un reddito basso: per partecipare al programma occorrerà rispettare contemporaneamente le condizioni previste.

    In particolare, il richiedente dovrà avere un ISEE inferiore a 30.000 euro

    La formulazione è rilevante perché, secondo quanto evidenziato nelle FAQ pubblicate dal magazine ACI, un ISEE esattamente pari a 30.000 euro non rientrerebbe nella soglia.

    Accanto al requisito economico è prevista la rottamazione di un'autovettura di categoria M1 omologata fino a Euro 4, immatricolata in Italia e posseduta da almeno 12 mesi.

    L'auto può essere intestata direttamente al richiedente oppure a un familiare convivente. Non possono invece essere utilizzati per soddisfare il requisito della rottamazione motocicli, scooter, furgoni o veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1.

    Di conseguenza, chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro ma non dispone di un'automobile da rottamare con le caratteristiche richieste non potrà, sulla base delle regole attualmente previste, accedere al beneficio.

    Domanda per il noleggio sociale: quando apre il portale e come funzionerà la graduatoria

    È questo uno degli aspetti più attesi. Al momento le domande non sono ancora aperte e non è stata comunicata una data ufficiale per l'avvio dello sportello telematico.

    La richiesta dovrà essere presentata attraverso un portale dedicato, le cui modalità operative devono ancora essere definite. 

    Prima dell'apertura dello sportello dovranno inoltre essere completati gli adempimenti necessari e la procedura di gara attraverso la quale ACI acquisterà le vetture.

    Un elemento particolarmente importante riguarda la formazione delle graduatorie. Secondo quanto riportato da L’Automobile sulla base delle indicazioni del MIMIT, dovrebbe essere seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dopo la verifica del possesso dei requisiti.

    Non dovrebbe quindi essere favorito automaticamente chi presenta l'ISEE più basso. A parità di rispetto delle condizioni previste, la tempestività nell'invio della richiesta potrebbe risultare determinante.

    Il tema assume ancora maggiore rilievo considerando la disponibilità iniziale: il programma parte con 50 milioni di euro di risorse e circa 3.000 automobili stimate.

    Noleggio sociale a 100 euro: cosa comprende il canone e quanti chilometri si possono fare

    Il principale elemento di attrattiva della misura è il costo: il canone annunciato è pari a 100 euro al mese, IVA inclusa.

    Considerando una durata minima di 36 mesi, la spesa base per tre anni sarebbe quindi pari a 3.600 euro.

    Nel canone dovrebbero essere compresi alcuni dei principali costi legati alla gestione dell'automobile, tra cui bollo, assicurazione e manutenzione. Resterebbero invece a carico dell'utilizzatore carburante o energia per la ricarica, pedaggi, parcheggi ed eventuali sanzioni.

    Il contratto prevede inoltre una percorrenza di 12.000 chilometri all'anno, quindi 36.000 chilometri nell'arco di tre anni.

    Restano però alcuni aspetti da definire nelle condizioni contrattuali definitive, tra cui l'eventuale anticipo, le franchigie assicurative, la gestione dei danni e il costo applicato in caso di superamento del chilometraggio previsto.

    Quale auto si potrà avere: modello, alimentazione e valore massimo

    Chi accederà al noleggio sociale non potrà scegliere liberamente marca e modello dell'automobile, almeno nella prima fase del programma.

    Sarà ACI ad acquistare le vetture tramite una gara pubblica. Il modello effettivamente disponibile dipenderà quindi dall'esito della procedura e nella fase sperimentale è prevista la fornitura di un unico modello.

    Non è inoltre previsto che l'automobile debba essere necessariamente elettrica. Il veicolo dovrà essere nuovo, immatricolato in Italia, almeno Euro 6 e rispettare il limite di 135 grammi di CO2 per chilometro.

    Nel rispetto di tali parametri potranno quindi rientrare differenti alimentazioni, comprese, ad esempio, benzina, GPL e ibride.

    Per l'acquisto da parte di ACI è previsto un tetto di spesa di 14.800 euro più IVA per ciascun veicolo. Sarà però soltanto la gara a chiarire quale automobile verrà concretamente assegnata ai beneficiari.

    Durata del noleggio e acquisto dell’auto dopo i tre anni

    Il contratto avrà una durata non inferiore a 36 mesi. I tre anni costituiscono quindi la durata minima prevista dal programma.

    Alla scadenza, il beneficiario non sarà necessariamente obbligato a restituire definitivamente l'automobile. È prevista infatti la possibilità di manifestare ad ACI l'interesse ad acquistare il veicolo utilizzato durante il noleggio.

    La richiesta dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del contratto.

    Il prezzo non sarà però stabilito al momento dell'assegnazione dell'auto e i canoni mensili già pagati non determineranno automaticamente il valore di riscatto. 

    Il prezzo sarà individuato sulla base delle quotazioni medie di mercato al momento della vendita, con l'applicazione di uno sconto non inferiore al 10%.

    La misura resta per ora sperimentale e il programma è previsto fino al 30 giugno 2030. Prima della partenza effettiva restano soprattutto da conoscere la data di apertura delle domande, il modello scelto tramite gara, i tempi di consegna e le condizioni contrattuali di dettaglio.

    Per chi è interessato al noleggio sociale sarà quindi fondamentale seguire le prossime comunicazioni ufficiali di ACI e MIMIT, soprattutto considerando che l'ordine cronologico di presentazione delle richieste potrebbe incidere sull'accesso alle circa 3.000 vetture inizialmente disponibili.

  • Dichiarazione 730

    730 con diniego del sostituto: come avere il rimborso

    Il diniego del sostituto d’imposta può bloccare il conguaglio del modello 730, ma il contribuente può intervenire. La recente guida dell’Agenzia delle Entrate indica:

    • cosa fare, 
    • quali sono le alternative disponibili 
    • la data da tenere a mente: il 10 novembre 2026.

    Chi ha presentato il 730 precompilato 2026 potrebbe ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al diniego del sostituto d’imposta a effettuare il conguaglio.

    È una situazione che può verificarsi, ad esempio, quando nel modello è stato indicato un sostituto diverso da quello corretto oppure quando, dopo l'invio della dichiarazione, il contribuente ha cambiato o cessato il rapporto di lavoro.

    La dichiarazione resta validamente presentata, ma viene meno il soggetto chiamato a effettuare le operazioni di conguaglio, cioè a trattenere le somme dovute oppure a riconoscere il rimborso spettante.

    La guida “La dichiarazione precompilata 2026”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, spiega come intervenire. La soluzione passa, nei casi previsti, dal 730 integrativo di tipo 2.

    Diniego del sostituto nel 730: come arriva l’avviso

    Quando il sostituto d'imposta comunica il diniego, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente attraverso due canali.

    Viene inviata un'e-mail all'indirizzo indicato nella dichiarazione, con l'invito ad accedere all'ultima dichiarazione presentata per consultare le comunicazioni disponibili.

    Contemporaneamente, la segnalazione viene visualizzata anche tra i messaggi presenti nella prima pagina dell'area riservata dedicata alla dichiarazione precompilata.

    La comunicazione non modifica automaticamente il 730: è il contribuente che deve intervenire per correggere la situazione.

    Cosa fare se il sostituto d’imposta rifiuta il 730

    Se l'unico problema riguarda il sostituto d'imposta, la guida indica la possibilità di presentare un 730 integrativo di tipo 2.

    Le possibilità sono due.

    Se il contribuente ha un nuovo sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, può indicarlo nel modello integrativo. Sarà quindi il nuovo sostituto a occuparsi delle trattenute o del rimborso.

    Se invece il contribuente non ha più un sostituto d'imposta, può selezionare l'opzione “nessun sostituto”.

    In quest'ultimo caso cambia anche la gestione delle somme risultanti dalla dichiarazione: se emerge un credito, il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate; se invece emerge un debito, il contribuente deve provvedere al pagamento tramite modello F24.

    730 integrativo di tipo 2: chi può presentarlo online

    C'è un'altra distinzione importante, il contribuente che aveva presentato direttamente il 730 originario può trasmettere autonomamente il 730 integrativo di tipo 2 tramite l'applicazione web della dichiarazione precompilata.

    Chi invece aveva presentato il modello tramite un CAF o un professionista abilitato deve rivolgersi allo stesso intermediario, portando con sé la comunicazione di diniego e i dati del sostituto corretto.

    La procedura riguarda però il caso in cui sia necessario intervenire esclusivamente sull'indicazione del sostituto.

    Se ci sono altri errori nel 730 cambia la procedura

    La situazione è diversa quando, oltre al sostituto d'imposta, il contribuente deve correggere o completare altri dati della dichiarazione.

    In questo caso non è possibile risolvere tutto attraverso il 730 integrativo di tipo 2.

    Occorre utilizzare il modello Redditi, a seconda dei casi aggiuntivo, correttivo o integrativo.

    Un passaggio da valutare con attenzione soprattutto quando dalla dichiarazione emerge un credito: con il modello Redditi, infatti, il credito deve essere espressamente richiesto a rimborso; in caso contrario resta indicato come credito utilizzabile in compensazione.

    La data da ricordare: 10 novembre 2026

    Il punto centrale per chi riceve un diniego riguarda i tempi. Secondo la guida dell'Agenzia delle Entrate, il 730 integrativo di tipo 2 può essere presentato online tramite l'applicazione della precompilata fino al 10 novembre 2026.

    Entro questa data il contribuente può quindi intervenire sul sostituto, indicando quello corretto oppure scegliendo la modalità senza sostituto.

    Dopo il 10 novembre 2026 questa possibilità non è più disponibile attraverso il canale semplificato del 730.

    Resta la possibilità di utilizzare il modello Redditi integrativo, per il quale il termine indicato arriva fino al 31 dicembre 2031.

    Cosa controllare se arriva l’e-mail dell’Agenzia delle Entrate

    L'e-mail inviata dall'Agenzia assume quindi particolare importanza perché segnala la presenza di una comunicazione relativa alla dichiarazione.

    Chi riceve l'avviso dovrebbe accedere alla propria area riservata e verificare l'ultima dichiarazione presentata, così da capire se il sostituto abbia comunicato il diniego.

    Se il problema riguarda esclusivamente il sostituto, intervenire entro il 10 novembre 2026 permette di restare nell'ambito del modello 730 e, in presenza dei requisiti, di indicare un nuovo sostituto oppure scegliere la modalità senza sostituto.

    Ignorare la comunicazione, invece, può comportare la perdita della possibilità di utilizzare il 730 integrativo di tipo 2 e rendere necessario il successivo ricorso al modello Redditi.

    In sintesi: il diniego del sostituto non comporta la perdita automatica del credito risultante dal 730. È però necessario verificare tempestivamente la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e utilizzare lo strumento previsto in funzione della propria situazione, tenendo presente la scadenza del 10 novembre 2026 per il 730 integrativo di tipo 2 online.

  • IMU e IVIE

    Canone unico: il MEF attiva la procedura di invio

    Il MEF ha specificato che è attiva, all’interno dell’applicazione informatica “Gestione altri tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale, la sezione dedicata al “Canone unico” (articolo 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019) per le annualità dal 2021 al 2025.

    Il canone unico ricordiamolo è stato introdotto dall'art. 1, commi 816-845 della L. 160/2019.
    Il nuovo prelievo sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità a far data dal 01.01.2021
    Il nuovo regolamento sul canone unico disciplina altresì il diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

    Canone Unico 2021-2025:possibile inviare delibere e tariffe

    Con la novità appena introdotta si consente ai Comuni di trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al canone unico riferite ai periodi d'imposta 2021-2025.

    L’apertura della procedura per tali annualità si inserisce nel quadro delle novità introdotte dall'art 30 del decreto legislativo n. 147/2026, che ha disciplinato la pubblicazione con efficacia costitutiva, sul sito del dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni riguardanti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente noto come “canone unico”. 

    Viene anche precisato che pper quanto riguarda il 2026, i Comuni sono tenuti a trasmettere, utilizzando l’applicazione “Gestione altri tributi comunali” e l’apposita sezione dedicata al canone unico, le deliberazioni regolamentari e tariffarie entro il 14 ottobre 2026 (articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del Dl 201/2011). 

    Il Df Dipartimento delle Fiananze provvederà alla pubblicazione degli atti sul proprio sito internet entro il 28 ottobre 2026.

    Canone Unico 2021-2025: il MEF attiva la procedura per gli invii

    In base alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 147/2026, le deliberazioni relative a questi anni saranno efficaci a condizione che vengano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026 e successivamente pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 30 novembre 2026.

    Questa possibilità riguarda esclusivamente deliberazioni regolamentari e tariffarie già approvate per ciascuna annualità e non consente l’adozione di nuovi atti nel corso del 2026. 

    I termini previsti dalla normativa per l’approvazione delle deliberazioni relative agli anni d’imposta interessati risultano infatti già scaduti.

    Il MEF ha infine specificato che le deliberazioni già trasmesse dai comuni nel 2026 attraverso il Portale del federalismo fiscale sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 1/Df/2026 non dovranno essere inviate nuovamente. 

    Sarà il Mef a provvedere d’ufficio all'inserimento di tali atti nelle rispettive annualità di riferimento.

  • Accertamento e controlli

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    Con la Pronuncia n 21095/2026 la Cassazione ha statuito che se un contribuente è sottoposto a indagini finanziari e esercita tanto la professione quando attività di impresa, ha l'onere della prova sui maggiori redditi al fine di dimostrare da quale attività provengano.

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    La Cassazione, con recente sentenza, ha statuito che se si voglia contestare l’imputazione dei maggiori componenti positivi derivanti dalle movimentazioni dei conti correnti relativi a una delle due attività di cui si è titolare per superare la presunzione legale relativa in materia di indagini finanziarie, occorre fornirne la prova contraria. 

    L’Agenzia delle entrate emetteva un accertamento a carico di un contribuente esercente due attività:

    • lavoro autonomo in qualità di avvocato
    • impresa come azienda agricola dedita alla produzione di vini da tavola

    uil tutto con una sola partita Iva.

    Dalle indagini finanzairie emergeva maggiore imponibile dalla movimentazione del conto bancario imputato dall'ufficio alla professione di avvocato.

    La contabilità della impresa agricola non rilevava nessuna anomalia. Secondo l’avvocato l’Agenzia non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di fatto a quale delle due attività fosse concretamente attribuibile la maggiore pretesa.

    Sempre secondo il professionista soltanto a seguito di tale dimostrazione, sarebbe scattato l’onere della prova a suo carico di fornire prova contraria in relazione ai movimenti contestati.

    La suprema Corte ha bocciato la tesi del contribuente stabilendo che, avendo il contribuente utilizzato la stessa partita Iva per le due attività svolte, gravava su di lui l’onere di indicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascuna operazione bancaria contestata, all’una o all’altra delle attività e di fornire la prova contraria indicata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in ossequio al principio di vicinanza della prova.

    L'assunto si base sulla disciplina delle indagini finanziarie contenuta dall’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973.

    In base a tale norma, i dati e gli elementi riguardanti i rapporti e le operazioni finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che, al contrario che non rilevano, allo stesso fine.

    E' bene specificare che la giurisprudenza consolidata ha più volte statuito che le presunzioni che assistono le indagini finanziarie sono di tipo legale relativo, il Fisco è soltanto tenuto a dimostrare le movimentazioni bancarie, senza null’altro dover provare ai fini dell’accertamento, mentre grava sul contribuente l’onere della prova contraria.

    In pratica tutti i movimenti sui conti bancari dell’imprenditore, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l’indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che esse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito. 

    Per assolvere a tele onere, non è sufficiente che il contribuente fornisca una prova generica ma è invece necessaria una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente irrilevanza fiscale.

  • IMU e IVIE

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    Il Decreto Legislativo n. 147/2026 in vigore dal 12 agosto e già noto come Decreto Federalismo fiscale, reca una ulteriore novità per l'IMU imposta municipale propria.

    Per la novità sulla dichiarazione IMU leggi anche: Dichiarazione IMU: diventa solo online, cosa cambia e a cosa prestare attenzione.

    In particolare si dispongono delle novità per l'assoggettamento IMU per gli immobili con rendita impugnata.

    Vediamo tutti i dettagli della disciplina appena varata con riferimento alle fattispecie interessate dalla novità.

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    In particolare, con l'art 32 del decreto, in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006,  n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia  delle  entrate,  il  comune  accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di  cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla  data di  presentazione  degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza  che  decide  la controversia  catastale,  con la  sola applicazione degli interessi legali.

    Entro  gli  stessi  termini,  è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e  non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data  di presentazione dell'istanza.          

    IMU e rendita catastale impugnata: interessi legali e niente sanzioni

    Può essere utile evidenziare che per gli interessi dovuti sulla maggiore IMU:

    • se la controversia catastale si conclude definitivamente con una sentenza che accoglie solo in parte il ricorso del contribuente, fissando una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia ma superiore a quella proposta, il contribuente deve versare l’eventuale differenza IMU con l’applicazione dei soli interessi al tasso legale e senza sanzioni;
    • se il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata viene annullata, il contribuente può chiedere al Comune la restituzione della maggiore IMU versata e non dovuta, oltre agli interessi, verosimilmente calcolati nella stessa misura legale.

  • Privacy

    Voucher digitalizzazione PMI: domande dal 10 novembre, come prepararsi

    Con il DD 5 agosto il MIMIT ha pubblicato le regole per le domande per il voucher cloud e digitalizzazione.

    In particolare, prima di riepilogare:

    • beneficiari,
    • regole per le domande, 
    • spese ammesse,
    • elenco fornitori del bonus,

    specifichiamo che per gli interessati c'è tutto il tempo di organizzarsi visto che l'invio delle richieste è previsto per novembre prossimo, con precompilazione da ottobre.

    Clicca qui per l'elenco fornitori diffuso con decreto del 29 luglio scorso.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è

    Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
    • DD 5 agosto 2026 con le regole per le domande.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.

    Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID,
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Voucher cloud e digitalizzazione: domande dal 10 novembre

    Le domande per l’agevolazione potranno essere precompilate a partire dal 20 ottobre attraverso la procedura informatica disponibile sul portale del Ministero. 

    Lo sportello per la presentazione delle istanze, invece, aprirà il 10 novembre e resterà attivo fino al 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili. 

    Come prevede il decreto, le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate
    L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

    • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
      • a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
        identità elettronica;
      • a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
      • a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
      • a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
    • b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
      • b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
      • b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della
      • domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
      • b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

    La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni, pena l’irricevibilità della stessa:

    a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
    b) ubicazione dell’unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;

    c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
    d) dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l’acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera
    e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
    e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall’elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
    f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell’elenco;
    g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l’acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell’abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le
    tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell’abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
    h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
    i) dichiarazione circa l’intervenuto adempimento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse: 

    a) le offerte per l’acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l’indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:

    • riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall’elenco;
    • contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l’upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell’offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;

    b) l’ulteriore eventuale documentazione indicata nell’area dedicata alla misura del portale.

    Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.