• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2026: quando esonera dalla dichiarazione dei redditi

    Entro il 16 marzo scorso i lavoratori hanno ricevuto avrebbero dovuto ricevere la CU 2026 redditi 2025.

    Chi non l'han ricevuta può chiederla al datore di lavoro oppure alle Entrate. Leggi qui per sapere come.

    Vediamo in quali casi e a quali condizione la CU esonera il contribuente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Certificazione Unica 2026: quando esonera dalla dichiarazione dei redditi

    Come indicato nelle istruzioni al Modello di Certificazione Unica 2026 relativamente all'utilizzo della certificazione della stessa:

    • il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella CU 2026 è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio;
    • è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”

    Occorre però evidenziare che il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione unica che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta.

    Nel caso in cui il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati.
    Invece, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite.

    Di contro, se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
    Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto.

  • Dichiarazione IVA

    Omessa dichiarazione IVA: spetta il rimborso?

    Il credito IVA che origina da una dichiarazione omessa non può essere disconosciuto se il contribuente ne dimostra l’esistenza su base documentale.
    E' il principio che riguarda non solo il disconoscimento della compensazione del credito, ma anche il caso in cui il credito venga domandato a rimborso.
    Ciò è stato espressamente sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8979 del 9 aprile 2026.

    Il rimborso, quindi, non può automaticamente essere negato solo perché è stata omessa la dichiarazione.

    Dichiarazione IVA: spetta il rimborso se è omessa?

    Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna su un tema centrale nella prassi tributaria: il rapporto tra requisiti formali e sostanziali del diritto alla detrazione e al rimborso IVA, chiarendo i limiti entro cui l’Amministrazione finanziaria può negare il credito in presenza di sospetti di frode.

    La decisione riguarda un caso complesso, caratterizzato da rapporti societari e da elementi indiziari di possibile evasione, ma si conclude con un principio di grande rilievo operativo: in assenza di prova della frode, il diritto al rimborso IVA non può essere negato se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali.

    La controversia nasceva dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2017, presentata dal fallimento di una società in liquidazione.

    Il credito IVA traeva origine da un’operazione risalente al 2004:

    • acquisto di un complesso immobiliare da un’altra società,
    • successivi lavori di ristrutturazione fatturati dalla stessa cedente.

    Secondo l’Ufficio, il rimborso non spettava perché:

    • la società venditrice non aveva versato l’IVA,
    • esistevano rapporti personali tra cedente e cessionaria,
    • la contribuente avrebbe dovuto essere consapevole della partecipazione a un meccanismo evasivo

    In primo grado il ricorso veniva rigettato, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva le ragioni della contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso.

    L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.

    Nel ricorso, l’Amministrazione finanziaria ha insistito su una serie di elementi indiziari che, a suo avviso, dimostravano la natura fraudolenta dell’operazione:

    • la società venditrice era stata costituita pochi giorni prima della compravendita,
    • l’immobile era stato acquistato e rivenduto nello stesso giorno,
    • vi erano legami societari rilevanti tra cedente e cessionaria,
    • la società venditrice aveva successivamente trasferito la sede all’estero (Gibilterra),

    Secondo l’Agenzia, tali circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice a ritenere dimostrata:

    • l’inesistenza soggettiva dell’operazione,
    • oppure, quantomeno, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente.

    La Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia, richiamando un principio ormai consolidato, anche a livello europeo: nel sistema IVA prevalgono i requisiti sostanziali su quelli formali.

    Richiamando le Sezioni Unite (sentenza n. 17757/2016) e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la Corte ribadisce che: il diritto alla detrazione (e, per estensione, al rimborso) non può essere negato per mere irregolarità formali, se risultano soddisfatte le condizioni sostanziali.

    In particolare, i requisiti sostanziali sono:

    • l’esistenza di un’operazione reale,
    • la soggettività passiva IVA del contribuente,
    • l’inerenza degli acquisti ad operazioni imponibili.

    Diversamente, gli obblighi formali (dichiarazioni, registrazioni, ecc.) hanno funzione meramente strumentale e di controllo.

    Un passaggio centrale della decisione riguarda la ripartizione dell’onere della prova.

    La Corte chiarisce che:

    • se il contribuente rispetta gli obblighi contabili è l’Amministrazione a dover dimostrare l’inesistenza dell’operazione o la frode,
    • se invece vi sono irregolarità formali spetta al contribuente dimostrare i requisiti sostanziali.

    Nel caso concreto, la società:

    • ha prodotto tutta la documentazione contabile dal 2004,
    • ha dimostrato la formazione e il riporto del credito negli anni,
    • ha documentato l’effettività dell’acquisto immobiliare con atto notarile,

    Pertanto, secondo i giudici, il diritto al rimborso risultava adeguatamente provato sotto il profilo sostanziale.

    La prevalenza dei requisiti sostanziali incontra tuttavia un limite ben preciso: la partecipazione, anche solo consapevole, a una frode fiscale.

    La giurisprudenza unionale è costante:

    • il diritto alla detrazione può essere negato se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolto in una frode.

    Nel caso in esame, però, la Corte conferma la valutazione del giudice di merito, secondo cui:

    • gli elementi addotti dall’Agenzia erano solo presuntivi,
    • non presentavano i requisiti di gravità, precisione e concordanza,
    • non dimostravano la partecipazione intenzionale della contribuente

    In particolare, il mero intreccio societario tra cedente e cessionaria:

    • non è vietato,
    • non è sufficiente, da solo, a dimostrare un comportamento fraudolento

    La Corte evidenzia inoltre che l’operazione immobiliare è stata effettivamente realizzata infatti esiste un atto notarile che ne prova la realtà, pertanto non vi è inesistenza oggettiva (operazione fittizia) né inesistenza soggettiva (interposizione fittizia di soggetti)

    Questo elemento rafforza ulteriormente la legittimità del credito IVA.

    Un ulteriore aspetto affrontato riguarda la mancata o tardiva presentazione di una dichiarazione IVA in uno degli anni intermedi.

    La Cassazione conferma che tali irregolarità non sono decisive, ciò che conta è la prova concreta del credito

    In linea con la giurisprudenza UE, il diritto alla detrazione non può essere sacrificato per violazioni meramente formali, salvo che queste impediscano di accertare i requisiti sostanziali o nascondano una frode.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino

    La Cassazione con la Ordinanza n 9133/2026 sancise che in caso di immobile locato, la TARI pagata dal proprietario libera l'inquilino, vediamo maggiori dettagli della pronuncia.

    TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino

    L'inquilino, secondo la recente Ordinanza n 9133/2026 è responsabile della omessa dichiarazione per la TARI, ma non deve versare il tributo se già versato dal proprietario di casa.

    Nella disciplina della Tari l’obbligo tributario è in capo a colui che occupa o detiene l’unità immobiliare, in base a tale norma se viene accertata una condizione di occupazione, la tassa non fa più capo al detentore ossia il proprietario ma al soggetto che utilizza materialmente il bene, vista condizione di maggiore "vicinanza" rispetto alla potenzialità di produzione di rifiuti. Non si verifica una coobbligazione tra proprietario e utilizzatore, ma è solo l'inquilino che deve ottemperare agli obblighi di denuncia e pagamento della tassa sui rifiuti. 

    Nel caso di specie pur essendoci un contratto registrato di locazione, il proprietario aveva continuato a versare la tassa sui rifiuti e l'inquilino non aveva presentato denuncia di occupazione e quindi produzione dei rifiuti.

    Il comun aveva richiesto il pagamento ex novo della tassa in capo al locatario, oltre alla sanzione per l’omessa dichiarazione, preuspponendo che il proprietario avrebbe dovuto a sua volta chiedere il rimborso, entro cinque anni dal pagamento. 

    La Cassazione ha rigettato questa impostazione imponendo una sorta di compensazione di fatto tra quanto versato dal proprietario e quanto dovuto dall’inquilino, sulla base delle sue condizioni soggettive. 

    Secondo la suprema corte è rimasta ferma l’irrogazione della sanzione per omessa denuncia unicamente nei riguardi dell’inquilino. 

    La soluzione applicata dai giudici è senz'altro atipica ma risolve problemi di equità sostanziale, qualora il proprietario non fosse più in tempo per chiedere il rimborso della tassa e si verifichi così una duplicazione di tassazione.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: rimborso e società di comodo

    Il Modello IVA 2026 con le relative istruzioni viene pubblicato dalle Entrate il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio scarica qui: Modello IVA 2026 e le relative istruzioni. 

    Ricordiamo che la scadenza è prossima e entro il 30 aprile, il modello andrà inviato telematicamente alle Entrate.

    Tra le principali novità vi è quella che compare nel QUADRO VA per le società di comodo che recepisce la prassi comunicataria in materia, e in particolare quella espressa dalla Corte di Giustizia UE sulle società non operative con la Sentenza 7 marzo 2024, C-341/22. 

    Vediamo maggiori dettagli.

    Società di comodo 2026: le novità nel Modello IVA

    Le novità sulle società di comodo risalgono al 2025 e in particolare alla entrata in vigore del nuovo art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

    Ricordiamo che il legislatore, attraverso la disciplina delle società di comodo intende contrastare l’impiego strumentale di entità societarie formalmente costituite per l’esercizio di attività economiche, ma prive di una reale operatività, le quali vengono utilizzate, in concreto, per il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. 

    A tal fine, ha previsto un meccanismo di verifica denominato “test di operatività”, volto a misurare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto a determinati parametri presuntivi

    L’esito di tale test, consente di qualificare la società come “operativa” o “non operativa”, con rilevanti conseguenze sotto il profilo impositivo, in particolare ai fini della determinazione del reddito minimo imponibile e dell’accesso a specifici regimi fiscali agevolativi.

    In altri termini, il mancato superamento del test comporta l’attivazione automatica della presunzione legale di non operatività, con rilevanti conseguenze sul piano fiscale, tra cui sulla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES). 

    Per tutte le novità leggi anche: Le società di comodo: novità introdotte dal D.Lgs n. 192/2024 al reddito imponibile.   

    Nel Modello IVA 2026, da inviare entro il 30 aprile prossimo, figura una novità nel quadro VA, in particolare, nel rigo VA15 vi è la casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.

    In tale rigo non deve più essere specificata la durata della qualifica di società di comodo che comporta il divieto di detrazione dell’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione o persino la perdita definitiva del credito IVA annuale per le società risultanti di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due anni precedenti, se non hanno effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini IVA superiori all’importo determinato con il test di operatività.

    La novità è che la casella contenuta nel rigo VA15 deve essere barrata dalle società che risultino non operative per segnalare tale specifica situazione. 

    Nel modello IVA 2026 la condizione di non operatività deve essere semplicemente segnalata ai sensi dell’ art. 30,  legge 724/1994. 

    Con la circolare n. 8 del 2026 Assonime ha analizzato le novità del modello IVA 2026.

    Secondo Assonime appunto il Modello IVA 2026 recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE in ordine al regime delle società non operative o “società di comodo”: che è  stata dichiarata incompatibile con le nozioni di soggettività passiva e attività economica, di cui all’  art. 9 della Direttiva IVA e con il diritto alla detrazione, la limitazione al diritto di detrazione prevista per tali società dall’ art. 30, legge n. 724/1994, che è fondata esclusivamente sull’entità dei ricavi o dei proventi, in assenza di elementi oggettivi di frode o abuso. 

    Sempre sulle società di comodo la anche la Cassazione ha evidenziato un principio interessante nella pronuncia n 22887/2025, leggi Rimborso IVA per le società di comodo: principio della Cassazione con tutti gli approfondimenti sul rimborso IVA negato per motivi illegittimi.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: si parte dal 15 aprile

    Dal 15 aprile prende il via la campagna dei dichiarativi con il modello redditi pf 2026.

    A tal proppositosi evidenzia che le Entrate in data 13 aprile hanno provveduto ad alcune modifiche del modello e delle istruzioni pubblicate in precedenza, per le novità clicca qui.

    L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati

    Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare:

    Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.

    Modello Redditi PF 2026: come è composto

    Il modello è costituito da:

    • “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
    • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
    •  “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.

    Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione: 

    • PF per le persone fisiche, 
    • ENC per gli enti non commerciali ed equiparati, 
    • SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, 
    • SP per le società di persone ed equiparate.

    Modello Redditi PF 2026: le principali novità

    Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:

    • Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
    • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
    • Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
    • Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
    • Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
    • Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
      al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente.
    • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
    • Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
      titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
      cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
      soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
    • Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
    • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
      normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
    • Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
      della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
    • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
    • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
      n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
      trazione del 65%;
    • credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
    •  Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
    • Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
    • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

    Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile

    L’Agenzia delle entrate, utilizzando:

    • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
    • i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, 

    rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
    Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.

    La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

  • Fatturazione elettronica

    Ricevute POS: gli estratti conto digitali al posto del cartaceo

    Il Decreto PNRR in dirittura d'arrivo per la conversione in legge contiene tante semplificazioni per i cittadini, tra queste si introduce la novità riguardante le ricevute dei pagamenti POS. 

    In sintesi gli estratti conto bancari varranno al posto delle ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese.

    Faranno fede le comunicazioni e la documentazione inviati, anche in formato digitale, da banche e intermediari finanziari saranno utilizzati al posto delle ricevute cartacee, sarà tuttavia necessario il rispetto di due condizione:

    • i documenti bancari dovranno riportare le informazioni relative alle singole operazioni;
    • tali documenti digitali dovranno essere conservati secondo le tempistiche e le modalità all’articolo 2220 del Codice civile, e quindi per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.

     In attesa della norma definitiva vediamo cosa contiene quella in bozza con anche le precisazione della relazione al decreto.

    Sulle novità del PNRR leggi anche: Decreto PNRR: ISEE automatico e  semplificazioni.

    Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione

    In sintesi si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici (come il sistema pagoPA).

    L'amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione. 

    La norma in dettaglio come spiega la relazione illustrativa al Decreto si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.

    In particolare, si prevede l’eliminazione dell’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. 

    Prevede, in particolare, che possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione di cui all’articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere.

    L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. 

    Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse

    La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall’altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all’uopo preposte.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento Cassa e POS: prima scadenza 20 aprile

    Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa Legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.  

    In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici con una procedura informatica.

    Ricordiamo che l'ADE ha ufficializzato la partenza specificando che la procedura è stata avviata dal 5 marzo, data dalla quale è possibile procedere al collegamento accedendo in area riservata su "Fattureecorrispettivi".

    La prima scadenza sarà il 20 aprile prossimo.

    In proposito ricordiamolo, le Entrate hanno pubblicato:

    Collegamento POS e RT: chi riguarda

    Coloro i quali utilizzano i registratori telematici o la procedura web “Documento Commerciale on line” per certificare i corrispettivi hanno tempo fino al 20 aprile, per comunicarne il collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico già in uso o attivati tra il 1° e il 31 gennaio 2026. 

    Il collegamento è obbligatorio da quest’anno e si fa una volta sola, salvo successive variazioni (ad esempio, l’attivazione di un nuovo Pos), che il negoziante sarà tenuto a comunicare.

    Sono, invece, esclusi:

    • i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”)
    • quelli relativi alla cessione di carburante
    • quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici
    • in generale i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc.).

    Nella pratica può succedere che il Pos venga utilizzato per operazioni miste, alcune soggette a certificazione dei corrispettivi, altre no. In tali casi, se lo stesso Pos è utilizzato anche solo occasionalmente per operazioni soggette a certificazione, il collegamento resta comunque obbligatorio. Se, invece, il Pos è dedicato esclusivamente a operazioni esonerate, può essere dichiarato come tale e non collegato, ma non potrà essere utilizzato neppure occasionalmente per operazioni certificate. 

    Se l’esercente sceglie volontariamente di emettere documento commerciale anche per le operazioni esonerate, i Pos utilizzati devono essere collegati. 

    L’obbligo non sussiste quando tutti i corrispettivi sono certificati esclusivamente tramite fattura.

    Per sapere chi è escluso e cosa può eventualmente fare volontariamente, leggi anche Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere

    Collegamento cassa e POS: termini per adempiere

    La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo e relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026:

    • per gli esercenti che utilizzano gli RT i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità “Gestione collegamenti”, messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
    • per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all’interno della medesima procedura web.

    Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.
    La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Dalla data di messa a disposizione della procedura web, il 5 marzo, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.

    Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS. 

    Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i
    collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6
    giugno e il 30 giugno 2026.
    A titolo esemplificativo, l’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:

    • collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
    • attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso
    • attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso
    • dismissione di un POS o di un RT.

    Collegamento Cassa e POS: le sanzioni per chi non provvede

    E' prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

    • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati 
    • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

    In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

    Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

    La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Attenzione al fatto che, le associazioni di categoria di artigiani e autonomi hanno evidenzaito la necessità alleggerire il regime sanzionatorio per gli errori di natura formale commessi a seguito dell’abbinamento tra Pos e registratori telematici per l’emissione degli scontrini elettronici. 

    Nel corso di una recente audizione a Palazzo Madama viene espressa la necessità di prevedere sanzioni più lievi di quelle attuali nei casi di non corretta indicazione della modalità di pagamento nel documento cartaceo dato che in tali casi non c’è nessuna sottrazione di materia imponibile, ossia si tratterebbe solo di violazione formale.

    La novità potrebbe arrivare da emendamenti al DL fiscale in fase di converisone in legge.

    Collegamento POS e RT: come fare

    Il collegamento non richiede modifiche hardware né integrazioni tecniche tra Pos e registratore telematico infatti consiste nell’abbinamento virtuale tra la matricola del registratore telematico (già censito in anagrafe tributaria) e i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente risulta già titolare. Per realizzare il collegamento è sufficiente accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate, tramite Spid, Cie, Cns o credenziali rilasciate dall’Agenzia e utilizzare la funzione “Gestione collegamenti”.

    Il sistema propone all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, già comunicati dagli operatori finanziari. 

    Attenzione al fatto che se la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non sono effettuate tramite un registratore telematico, ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.