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Variazione catastale da superbonus: chi deve provvedere
L'Agenzie delle Entrate, come anticipato nel mese di dicembre durante l'iter di approvazione della Legge di Bilancio 2025 invia una lettera, a chi non ha ancora provveduto ad aggiornare la rendita catastale del proprio immobile agevolato con Superbonus, per comprenderne le motivazioni, ed intimare in caso, sia dovuto, a provvedere all'aggiornamento.
In particolare, nel 2025 si da attuazione alle norme della legge di Bilancio dello scorso anno che consente alla amministrazione finanziaria, di effettuare riscontri per individuare chi, dopo l’utilizzo della super agevolazione, non ha adeguato i valori presenti nelle mappe del Fisco.
Durante l'ultima edizione di Telefisco 2025 tenutasi in data 5 febbraio, le Entrate, nella persona del nuovo Direttore Vincenzo Carbone, ha precisato che "L’obbligo di comunicare le variazioni nello stato degli immobili c’è sempre stato e l’invio delle lettere di compliance è solo uno strumento aggiuntivo rispetto a quello utilizzato negli anni precedenti".
Lo stesso direttore ha provato a rasserenare gli animi specificando che le comunicazioni riguarderanno le ipotesi in cui l’immobile "si trovi ancora allo stato rustico oppure in corso di fabbricazione e sia stato magari chiesto l’incentivo del superbonus" ma anche "i casi in cui ci potrebbe essere una rendita rivalutata superiore a determinate percentuali",
Carbone concluede dicendo che il tutto sarà sempre in modo “colloquiale” in cui l’interesse dell’amministrazione finanziaria è rappresentare una situazione che a noi potrebbe risultare non coerente con gli investimenti effettuati.
Aumento rendite catastali con superbonus: per chi e quando
Ricordiamo che già nella relazione di fine anno 2024 del Direttore uscente Ruffini si leggeva che nell’ambito delle attività finalizzate all’aggiornamento della banca dati catastale, nel corso del 2025 ci sarà "l’avvio di una campagna di compliance relativa al superbonus".
La relazione spiega anche che si provvederà ad una analisi e confronto delle comunicazioni dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica con le risultanze della banca dati catastale, per gli immobili per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista la dichiarazione di variazione catastale.
Quindi, chi ha avviato una pratica di superbonus, effettuando la cessione del credito, ma non ha presentato la variazione catastale potrebbe aspettarsi una lettera del Fisco.
Da qui si avvierà un confronto con le Entrate, ossia i contribuenti potranno spiegare eventualmente perchè non hanno provveduto all'aggiornamento, in alcuni casi ad esempio sono le stesse norme a non prevederlo, pertanto i contribuenti potranno dimostrare la validità del loro operato.
Riepilogando e in generale, qualora il proprio immobile subisca un incremento di valore e una rivalutazione della rendita catastale, si dovrebbero pagare più tasse, quali ad esempio l'IMU, imposta municipale propria.
Secondo la norma già in vigore, proveniente dalla Legge di Bilancio 2024, l’agenzia delle Entrate, per gli immobili sui quali è stato ottenuto il superbonus, deve vericare "se sia stata presentata" la dichiarazione di variazione catastale, "anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati".
L'obbligo di aggiornamenti vige solo quando ad esempio venga aumentato il numero di vani, quando venga incrementata la volumetria, o anche quando in assenza delle modifiche enenciate, il valore dell’immobile è aumentato di almeno il 15%.
In ogni caso il Ministro Giorgetti ha da tempo specificato che che l'aumento delle rendite non sarà indiscriminato ma secondo le norme già in vigore.
Variazione catastale: come si comunica alle Entrate
Come precisato dalle Entrate sulla pagina preposta del proprio sito:
- l'edificazione di nuovi immobili
- e la variazione nello stato di quelli già esistenti, connessa con mutazioni che implichino un riesame:
- della originaria categoria,
- della classe,
- e della consistenza dell’unità immobiliare variata,
indipendentemente da quale sia l’esito finale di tale riesame, devono essere dichiarate in catasto.
La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico).
Anche i possessori, in caso di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) possono presentare la dichiarazione DOCFA, nei soli casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili.
In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.
Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite.
In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti.
Occorre anche precisare che sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione-definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
- beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
L'assegnazione di una unità immobiliare ad una determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria risultante dalle caratteristiche tecnico-fisiche rinvenibili, in particolare per gli immobili a destinazione ordinaria, nelle cosiddette “Unità tipo” di riferimento, che definiscono, su base locale, l’unità immobiliare di comparazione per le attività catastali di classamento ossia per l’attribuzione della corretta categoria e classe catastale agli immobili censiti in catasto (cfr. Quadro Generale delle Categorie – pdf).
Si rimanda al sito delle Entrate per tutti gli ulteriori approfondimenti e per la scelta della modalità adatta al proprio caso specifico.
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Rimborso IVA sospeso in presenza di PVC
Ieri si è tenuta una nuova edizione del convegno annuale Telefisco 2025, sulle principali tematiche fiscali e del lavoro, organizzato dal Sole24ore.
Come di consueto, oltre ai rappresentanti del Governo e degli addetti ai lavori, al convegno è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in risposta ai quesiti degli esperti ma anche dei contribuenti.
Relativamente alla sospensione dei rimborsi e delle compensazioni viene chiarito il perimetro dell'art 23 del Dlgs n 472/97.
Vediamo i dettagli.
Rimborsi sospesi anche in presenza di PVC
Il citato articolo n 23 prevede che: nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido (1) vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi (2). La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla (3) decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido (1) sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.
L’Agenzia delle Entrate ha appunto chiarito che la ragione di credito fondante il provvedimento di sospensione dei rimborsi, può essere rappresentata altresì dal processo verbale di constatazione.
L’Agenzia ha ricordato che la Circoaolre n 19/1993 ha chiarito che tra i "carichi pendenti" rientrano gli accertamenti, le rettifiche, l’irrogazione di sanzioni, i PVC notificati e ogni altra pendenza risultante dall'Anagrafe tributaria e per cui è prevista la sospensione del pagamento.
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Formazione Revisori: pubblicato il programma 2025
Con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. RR 17 del 3 febbraio 2025, il MEF ha adottato il Programma annuale di aggiornamento professionale 2025 per i Revisori legali.
Le materie elencate nel programma tengono conto delle principali novità intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità e di alcuni temi fortemente attuali.
Attenzione al fatto che, i corsi erogati dagli enti formatori dovranno riguardare le materie indicate nel programma ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo annuale dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.
Programma formazione Revisori 2025: tutti i dettagli
Con la Determina di cui si tratta si prevede di adottare per l’anno 2025, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 allegato: Scarica qui il programma di formazione 2025 per i revisori legali.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla presente determina.
I revisori legali, già iscritti al Registro della revisione legale, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ad acquisire le conoscenze necessarie sulle materie elencate al programma formativo allegato alla presente determina e con le modalità indicate nella circolare n. 37 del 12 novembre 2024.Nella premessa del programma si specifica che esso è in sostanziale continuità con l’offerta formativa presentata negli anni precedenti, pur recependo le principali novità normative intervenute nel corso del 2024 e alcuni argomenti fortemente attuali come l’applicazione di modelli di intelligenza artificiale alla revisione e la regolamentazione dei cripto-asset e dell’intero settore finanziario-digitale.
L’impianto dell’offerta formativa 2025 conferma la prevalenza dei contenuti afferenti le materie caratterizzanti la revisione legale:- Gestione del rischio e controllo interno,
- Principi di revisione nazionali e internazionali,
- Disciplina della revisione legale,
- Deontologia professionale e indipendenza,
- Tecnica professionale della revisione
rispetto alle materie non caratterizzanti, per alcuni delle quali, come negli anni precedenti, viene posta una specifica limitazione nel numero dei crediti validi ai fini degli obblighi formativi previsti per l’iscrizione al registro.
Viene anche evidenziato che a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva CSRD 2022/2464 ad opera del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, si è ritenuto opportuno porre particolare rilevanza, inoltre, alle materie del Gruppo D), caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità.Al fine di agevolare lo svolgimento della formazione su tali materie e diversificare il catalogo dei corsi a disposizione degli iscritti, si è scelto di organizzare il Gruppo D) in due distinte aree tematiche articolate su argomenti di tecnica professionale o di natura prettamente giuridica.
Allegati: -
Calendario fiscale 2025: il documento dei Commercialisti con richiesta di proroghe
Il CNDCEC ha presentato un documento di 40 pagine intitolato Proposte di disposizioni correttive e integrative, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dei decreti legislativi di attuazione della riforma tributaria con una richiesta al Vice Ministro Leo di diverse modifiche del Calendario fiscale 2025.
Per quanto affermato dal Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio: “Dopo la prima fase di attuazione della riforma che ha già visto l’emanazione di ben 14 decreti attuativi riteniamo importante che si proceda con un’attività di perfezionamento delle norme. In questo contesto, con il consueto spirito propositivo, abbiamo elaborato proposte mirate, tra l’altro, ad un’ulteriore razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e del calendario fiscale. In ambito IVA e di composizione negoziata della crisi di impresa, abbiamo elaborato una proposta che, conciliando l’obiettivo del risanamento dell’impresa con la necessità di evitare abusi, consenta all’imprenditore di essere esentato dall’annotazione delle note di variazione IVA ricevute dai creditori e al versamento della connessa imposta”.
Calendario fiscale 2025: il documento dei Commercialisti con richiesta di proroghe
Il Consiglio nazionale dei Commercialisti presenta con lauto anticipo, rispetto alle scadenze, un programma di modifica del del calendario fiscale 2025.
Il 4 febbario i Commercialisti hanno infatti presentato al Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, un documento contenente una serie di proposte che mirano al “perfezionamento” delle norme contenute nei 14 decreti attuativi della riforma fiscale fino ad ora emanati.
Il Tesoriere del CNCDCE ha affiancato De Nuccio commentando che: “Le proposte hanno lo scopo di superare alcune criticità che sono già emerse e, al contempo, di migliorare la portata delle norme. Di rilievo è anche la proposta che mira ad escludere i curatori delle eredità giacenti dai soggetti tenuti al pagamento delle imposte nelle more dell’accettazione dell’eredità”.
Tra le principali richieste vi sono:
- riallineare, come avvenuto nel 202, il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale a quello per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. La scadenza anticipata al 31 luglio, “rischia di congestionare l’attività degli studi professionali nel periodo di più intenso lavoro a discapito degli obiettivi che si pone l’istituto, proponendo l’allineamento della scadenza con quella per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
- posticipare dal 31 marzo al 30 aprile la scadenza per la presentazione del Certificazioni Uniche dei professionisti
- considerare il mese di agosto per intero come periodo per il quale è previsto il differimento dei termini di adempimenti fiscali e versamenti con adempimento entro il 16 settembre,
- annualizzazione dei termini di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie che oggi è semestrale.
Si rimanda al sito del CNDCEC dovè è possibile consultare la proposta completa di modifica del calendario fiscale 2025 presentata dai Commercialisti
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Redditi PF 2025: il quadro CP per il concordato preventivo biennale
Nella bozza del modello Redditi PF 2025 pubblicata in data 4 febbraio dall'Agenzia delle Entrate, tra le principali novità vi è l’inserimento di un quadro apposito per i contribuenti che hanno accettato la proposta di Concordato preventivo biennale, Quadro CP.
Vediamo i dettagli della novità ancora in bozza.
Redditi PF 2025: il quadro CP per il CPB
Il quadro CP del modello redditi PF 2025 si compone di cinque sezioni:
- la sezione I che va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime previsto dall’articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 e che verseranno a seconda a seconda del punteggio Isa ottenuto nel 2023, una certa imposta sostitutiva, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede quello dichiarato nel periodo di imposta antecedente la proposta. Attenzione al fatto che il quadro va compilato anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società trasparenti che hanno aderito.
- le sezioni II e III che riguardano la generalità dei contribuenti che hanno aderito alla proposta per apportare le rettifiche al reddito concordato. Dal reddito concordato sono escluse alcune componenti che devono essere sommate o sottratte al reddito concordato ai sensi degli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024.
- la sezione IV con il solo rigo CP10 è relativa al reddito effettivo che va comunque dichiarato. In questo rigo occorre indicare il reddito calcolato nei quadri ordinari, cioè RF, RG, RE ed RH;
- la sezione V che va compilata per indicare eventuali cause di cessazione o decadenza, le quali comportano la perdita del regime di concordato.
Ricordiamo infine che le entrate hanno specificato già dal comunicato stampa che ha annunciato la pubblicazione delle bozze, che il quadro LM del Modello redditi PF risulta in aggiornamento e, quindi, si attende la pubblicazione dei definitivi per ciò che riguarda i contribuenti forfettari.
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Investimenti 4.0: regole del MIMIT per le PMI
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili.
L’iniziativa ha una dotazione di oltre 300 milioni e si inserisce nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.
Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale con una procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi.
Il soggetto gestore è Invitalia.
Investimenti sostenibili 4.0: i beneficiari
Il decreto prevede che le agevolazioni sono rivolte alle PMI:
- regolarmente costituite e attive nel Registro delle Imprese,
- non sono in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
- operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci approvati o due dichiarazioni dei redditi presentate,
- hanno sede in una delle Regioni meno sviluppate del SUD quali: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Investimenti sostenibili 4.0: gli investimenti ammissibili
Il decreto promuove investimenti finalizzati a:
- efficientamento energetico, con risparmi minimi del 5% rispetto ai consumi precedenti,
- transizione digitale, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate come IoT, AI e blockchain,
- sostenibilità ambientale, favorendo processi produttivi a basso impatto ecologico e l'economia circolare.
I progetti devono avere un valore compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.
Relativamente al sostegno viene stabilito che le PMI possono ottenere un sostegno fino al 75% dell’investimento, sotto forma di:
- Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’importo ammissibile;
- Finanziamento agevolato pari al 40% dell’importo ammissibile, con restituzione in 7 anni senza interessi.
Attenzione al fatto che una quota del 25% delle risorse è riservata esclusivamente a micro e piccole imprese.
Per la misura sono previste anche le seguenti condizioni: le imprese che riceveranno l’agevolazione dovranno:
- mantenere gli investimenti per almeno tre anni dalla concessione dell’ultima tranche di contributi,
- garantire la tracciabilità dei pagamenti e la conformità agli obblighi ambientali e di sicurezza,
- evitare delocalizzazioni per almeno due anni dopo il completamento dell’investimento.
e il mancato rispetto di questi vincoli potrebbe comportare la revoca delle agevolazioni e l’obbligo di restituzione dei fondi ricevuti.
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Rottamazione quater: VII rata entro il 28 febbraio
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata nota come “Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della settima rata, entro il 28 febbraio 2025.
In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 marzo 2025.Rottamazione quater: che cos’è?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La "Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani
Rottamazione quater: come si paga
Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.
Inoltre, è on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.
Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.
E' anche possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.
Infine, sono sempre disponibili gli sportelli, previo appuntamento.
Rottamazione quater: scegli cosa pagare
Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:
•Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
•Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata
•Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.
ATTENZIONE: per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.
Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.
Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.Rottamazione quater: scegli l’addebito in conto
Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:
- allo sportello,
- dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.