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CIN affitti brevi: come indicarlo nel 730 e nel Redditi PF
Da quest'anno, l'indicaizone del CIN codice identificativo nazionale per gli affitti brevi è obbligatoria e per gli inadempienti scattano le sanzioni.
L'indicazione avviene tanto nel Modello 730/2026 quanto nel Modello Redditi PF 2026.
L’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico- ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Vediamo le istruzioni per l'indicazione del CIN.
CIN affitti brevi in dichairazione 2026: come indicarlo
Nel Modello 730/2026 per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare, nella sezione III del quadro B, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
In particolare, nel Quadro B al Rigo B12 va indicato:
- in Colonna 1 (N. di rigo): il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
- Colonna 2 (Mod. n.): il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
- Colonne 3 (Codice CIN): il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

Nel Modello Redditi PF 2026 il CIN va invece indicato nel quadro RS.
In particolare, nel rigo RS533, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il CIN corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.
Si precisa che i codici identificativi relativi ad immobili che danno luogo a redditi fondiari o a redditi diversi, vanno inseriti negli appositi campi presenti nei rispettivi quadri RB ed RL e pertanto la presente sezione non va compilata.CIN affitti brevi le sanzioni
Il codice CIN deve essere:
- richiesto dal titolare;
- esposto sull’immobile;
- indicato negli annunci e nelle comunicazioni.
L’obbligo è operativo dal 2025, con sanzioni per chi non adempie che possono arrivare fino a 8.000 euro in caso di mancata attribuzione e fino a 5.000 euro per omissioni negli annunci.
Attenzione al fatto che il CIN assume rilievo anche ai fini fiscali, dovendo essere riportato nelle dichiarazioni e nella Certificazione Unica.
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Documento interpretativo n 12 OIC: testo definitivo
L'OIC in data 5 maggio 2026 ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, sugli aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.
Ricordiamo che la consultazione era stata aperta il 12 marzo scorso ed ora, conclusasi ha portato alla pubblciazione del testo definitivo del documento n 12.
Vediamo maggiori dettagli.
Valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci: criteri oggettivi e soggettivi dall’OIC
In particolare, il documento attua dal punto vista tecnico-contabile, la disciplina introdotta dalla Legge n 199/2025 ossia la novità che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore di realizzo desumibile dal mercato.
La misura ha lo scopo di evitare che oscillazioni negative dei mercati incidano automaticamente sul risultato d’esercizio, imponendo svalutazioni su titoli destinati a non permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.
Il testo definitivo del documento interpretativo n 12/2026 si applica:
- a società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del codice civile
- che non adottano gli IAS/IFRS,
- non si applica alle imprese assicurative soggette alla disciplina specifica dell’IVASS.
Dal punto di vista del perimetro oggettivo riguarda:
- titoli di debito iscritti nell’attivo circolante;
- titoli di capitale non immobilizzati;
- titoli valutati, in via ordinaria, al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
L' OIC 20 per i titoli di debito e l' OIC 21 per le partecipazioni sono i principi contabili di riferimento.
La novità in deroga può riguardare:
- titoli già presenti nell’ultimo bilancio approvato chiuso al 31 dicembre 2024,
- titoli acquistati nell’esercizio 2025 o nell'esercizio 2026.
Attenzione al fatto che il documento in oggetto ha evidenziato che è possibile applicare la deroga solo a certi titoli.
La società può quindi scegliere la deroga:
- per tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;
- solo per determinate categorie;
- per singoli titoli, anche riferibili allo stesso emittente ma di specie diversa.
Si rimanda al testo intergrale pubblicato dall'OIC per ulteriori approfondimenti.
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Certificato di eseguita formalità registri immobiliari: novità dal 1° luglio
Viene pubblicato in GU n 102 del 5 maggio il Provvedimento delle Entrate del 27 aprile con le Modalità di sottoscrizione del certificato di eseguita formalità nei registri immobiliari restituito per via telematica.
Certificato di eseguita formalità registri immobiliari: novità dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2026, il certificato di eseguita formalità che viene restituito per via telematica al richiedente sarà firmato digitalmente dal Conservatore o dal suo sostituto senza l’indicazione delle funzioni del firmatario.
Tale modalità è stata stabilita dal Provvedimento ADE del 27 aprile 2026 a firma congiunta del direttore dell’Agenzia e del capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia, pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale.
Un servizio interno alle procedure telematiche per la trasmissione delle formalità ipotecarie consente comunque agli utenti di verificare le qualifiche di Conservatore o di Sostituto Conservatore territorialmente competenti alla firma del documento.
Le Entrate nel regolamento, prima di specificare la nuova regola sulla sottoscrizione digitale del certificato di eseguita formalità, ricostruiscono dettagliatamente l’evoluzione normativa che ha portato alla progressiva informatizzazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e ha regolato l’uso di sistemi telematici per la registrazione, trascrizione, iscrizione e altri adempimenti relativi agli atti immobiliari (registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione, voltura).
Di fatto con il provvedimento si allinea la modalità di sottoscrizione del certificato di eseguita formalità nei registri immobiliari, restituito per via telematica, all’evoluzione normativa che ha interessato e semplificato la procedura telematica delle firme digitali.
A tal fine, prevede la sostituzione delle regole contenute nei precedenti provvedimenti interdirigenziali, eliminando la necessità di specificare, nella firma digitale, le funzioni del firmatario del certificato.
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Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026
Pubblicato in GU n 86 del 14 aprile il Decreto legislativo n 47/2026 di attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.
Tra le numerose novità vediamo quelle per la responsabilità dei componenti del collegio sindacale.
In proposito anche il CNDCEC ha pubblicato il documento di studio intitolato “Il decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile”
Il documento offre una sintesi organica delle novità introdotte dal Decreto legislativo n 47/2026 in vigore dal 29 aprile.
Il documento approfondisce:
- le novità relative alle società di partenariato,
- all’appello al pubblico risparmio,
- agli obblighi informativi e alla governance delle società quotate,
- nonché la disciplina per gli emittenti di nuova quotazione.
Vediamo pià in dettaglio le novità per i Sindaci delle società quotate.
Responsabilità Sindaci società quotate: novità 2026
In particolare, l'art. 151.2 rubircato appunto Responsabilita' dei componenti del collegio sindacale prevede diverse novità.
I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le loro omissioni, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.»;La novità pur mantenendo invariata la struttura della responsabilità che resta solidale con quella degli amministratori e basata sulla verifica della corretta vigilanza, esclude, per le società quotate l’applicazione del limite quantitativo introdotto dal codice civile.
occorre evidenziare che nelle quotate i sindaci operano in contesti caratterizzati da elevata complessità organizzativa, da sistemi articolati di controllo interno e da una elevata esposizione a rischi,
Un tetto massimo di responsabilità, ancorato ai compensi, rischierebbe di determinare una sottovalutazione del rischio effettivo e, conseguentemente, un depotenziamento della attività di vigilanza.
In tali contesti il collegio sindacale assume una funzione di garanzia che trascende il rapporto con la società, investendo invece direttamente la tutela del mercato e la fiducia degli investitori.
La responsabilità dei sindaci diviene uno strumento essenziale per assicurare l’affidabilità dell’informazione societaria e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.
Si rimanda al Decreto n 47/2026 per la lettura completa della norma di riferimento.
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730/2026: gli altri redditi nel Quadro D
Il Modello 730/2026 va inviato dal 30 aprile al 30 settembre che sia esso ordinario o con la precompilata messa a disposizione da parte delle Entrate.
Vediamo nel dettaglio cosa contiene il Quadro D altri redditi che dall'anno scorso ha visto l'introduzione dei righi D6 e D7
730/2026: gli altri redditi nel Quadro D
Il Quadro D altri redditi vanno indicati:
- i redditi di capitale,
- i redditi di lavoro autonomo
- e i redditi diversi.

Nei righi da D3 a D5 vanno indicati alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro. Essi possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2026 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna “3” il codice 10, tranne nel caso in cui nel corso del 2025 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il modello 730.
Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla “Causale” presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2026 – Lavoro autonomo.

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2025 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:
- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
- tutti gli altri redditi di capitale.
Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.
I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:
- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017
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Piano casa: misure per casa, immobili occupati e sfratti
Viene pubblicato in GU n 104 del 7 maggio il Decreto Legge n 66 in vigore dall'8 maggio.
Il Decreto tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.
Viene strutturato un programma di 10 miliardi articolato su tre livelli:
- recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente,
- sviluppo dell’housing sociale a canone calmierato
- attivazione di capitali privati.
Di seguito maggiori dettagli.
Leggi anche Decreto Lavoro 1° Maggio: ecco le novità approvate.
Piano casa: cosa contiene
Il Governo ha approvato il Piano Casa che viene sintetizzato dal relativo comunicato stampa.
Le misure previste dal decreto-legge poggiano su tre pilastri:
- il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
- il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
- il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.
Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa
Il Piano casa 2026 introduce anche misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario.
Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso.
È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice.
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CU 2026: il calendario degli invii
Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato le regole per la CU 2026.
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro:
- il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi (se non hai ricevuto la CU 2026 leggi anche: CU 2026 non ricevuta: cosa fare?)
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Attenzione al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.Leggi anche CU 2026: proroga delle richieste massive per gli intermediari
CU 2026: cosa contiene
La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova
certificazione.
In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
successivi.
Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:- redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
- ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi
deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
Leggi anche: Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi.
CU 2026: le tipologie di invio
Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:
- ordinari,
- sostitutivi
- o di annullamento.
Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.
l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Per chi non ha rispettato una delle scadenze già trascorse può essere importante sapere come ravvedersi nel caso di mancato invio della CU 2026, leggi: CU tardiva o errata: regole per il ravvedimento operoso.
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