• Dichiarazione 730

    Spese università non statali: le detrazioni nel 730

    Il Modello 730/2026 può essere inviato entro il 30 settembre prossimo.

    In proposito, nel Quadro E tra gli oneri detraibili rientrano anche le spese universitarie statali e non statali.

    Relativamente alle spese per le università non statali come ogni anno viene pubblicato il relativo decreto MUR con gli importi massimi a cui fare riferimento.

    A tal fine nella GU n 72 del 27 marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR con gli importi per le detrazioni in dichiarazione dei redditi 2026 anno di imposta 2025 delle spese per le università non statali.

    Attezione al fatto che si riscontrano alcune modifiche da nord a sud, in aumento o diminuzione, vediamo i dettagli delle regole.

    Detrazione spese univarsitarie non statali: gli importi da usare per il 730

    Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono alcune novità relativamente agli importi da indicare per le detrazioni delle spese di università non statali.

    In particolare, il Decreto 30 dicembre 2025 del MUR ha ritoccato gli importi nelle tabelle di riferimento per le varie università e corsi post laurea.

    Il decreto specifica che la spesa relativa alle tasse e ai contributi di  iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e  laurea magistrale a ciclo unico delle universita'  non  statali,  detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui  ha  sede  l'ateneo  presso  il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

    Area disciplinare corsi istruzione

    Nord

    Centro 

    Sud e isole

    Medica

    € 3.600

    € 2.900

    € 2.650

    Sanitaria

    € 4.100

    € 3.100

    € 3.050

    Scientifico-tecnologica

    € 3.700

    € 2.900

    € 2.600

    Umanistico-sociale

    € 3.200

    € 2.750

    € 2.550

    Inoltre nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi  di laurea, di laurea magistrale e di laurea  magistrale  a ciclo  unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche'  le  zone geografiche di riferimento delle regioni.
    La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella con la tipologia dei corsi post-laurea 

    CORSI POST-LAUREA

    Spesa massima detraibile

    Nord

    Centro

    Sud e Isole

    Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello

    € 4.100

    € 3.100

    € 3.050

    *Ai valori indicati deve essere sommato “l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni”.

    Allegati:
  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Sconto IMU 2026 con comodato d’uso ai parenti

    Il 16 giugno scade l'acconto IMU 2026, se l'immobile è concesso in comodato d'uso gratuito a genitori e figli spetta una riduzione del 50% della base imponibile, ma la norma prevede tre vincoli incrociati sulla proprietà e sulla residenza del proprietario che rischiano di far decadere l'agevolazione a seguito dei controlli incrociati dei Comuni.

    Prima dei dettagli ricordiamo che cos'è il comodato di comodato d'uso.

    Il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

    Per sua natura, il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, esso può essere redatto in forma verbale o scritta: se stipulato in forma scritta, sussiste l'obbligo di registrazione entro 30 giorni dalla data dell’atto.

    Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

    Il proprietario dell'immobile, soggetto tenuto al pagamento dell'IMU (Imposta Municipale Propria), ha diritto a dimezzare l'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2026, ma solo se rispetta alla lettera i requisiti imposti dalla norma di riferimento.

    Comodato d’uso gratuito ai parenti: le condizioni per lo sconto IMU 2026

    Il contratto di comodato d'uso gratuito ai parenti può essere utile per ottenere uno sconto IMU. 

    In particolare, tra le agevolazioni previste per l'IMU 2026 vi è la riduzione della base imponibile del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.

    L’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.

    Viene specificato che la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari si applica esclusivamente alle seguenti e tassative condizioni: scarica qui la tua check list per vedere se rispetti tutte le condizioni previste dalla norma per l'agevolazione IMU.

    Un aspetto critico, spesso ignorato dalle sintesi automatiche delle intelligenze artificiali, riguarda la gestione dell'agevolazione nelle situazioni di emergenza familiare. La norma stabilisce che la riduzione della base imponibile del 50% continua ad applicarsi anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resti destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo, ma solo ed esclusivamente in presenza di figli minori. 

  • Fatturazione elettronica

    Bollo fatture elettroniche I trimestre: scadenza 1° giugno

    Dal 15 aprile scorso le Entrate hanno reso disponibili gli elenchi delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026, da gennaio a marzo.

    Su queste fatture è dovuta una imposta di bollo di 2 euro.

    Riepiloghiamo il calendario dell'anno 2026 in vista della prima scadenza del 31 maggio, che cadendo di domenica slitta al 1° giugno.

    Bollo E-fatture 2026: riepiloghiamo le regole

    Il 2026 vede la conferma del calendario per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

    Dal 15 aprile le Entrate hanno reso disponibili i dati sul primo trimestre, elaborati in base allo SdI, modificabili entro il 30 aprile per versare entro il 1° giugno l'imposta di bollo dovuta dai contribuenti interessati.

    Qualora il totale dell'imposta da versare sia inferiore a eruo 5.000 è possibile differire il pagamento secondo il calendario di seguito riepilogato.

    In sintesi l’Agenzia delle Entrate esamina le fatture per la verifica di documenti che, seppur mancanti della casella bollo virtuale,  posseggono i requisiti per l’applicazione del bollo.

    Successivamente vengono resi disponibile due elenchi nel portale Fatture e Corrispettivi:

    • l’elenco A
    • e l’elenco B

    Sull'elenco B è possibile una revisione e integrazione da parte dei contribuenti secondo uno specifico calendario di scadenze.

    Come anticipato rispetto ai dati resi disponibili dal 15 aprile  è possibile intervenire entro il 30 aprile, ultimo giorno per apportare le modifiche utili al calcolo delle somme dovute definitivamente per il periodo che va da gennaio a marzo 2026.

    La prima scadenda per il bollo del I trimestre è il 31 maggio che essendo domenica va al 1° giugno che è lunedì.

    Periodo

    L'ADE pubblica glielenchi A e B (quest'ultimo modificabile)

    Data entro cui modificare  l'elenco B

    Importo dovuto visualizzabile dal

    Scadenda pagamento del dovuto 

    1° TRIM 

    15 aprile

    30 aprile

    15 maggio

    31 maggio

    2° TRIM

    15 luglio

    10 settembre

    20 settembre

    30 settembre

    3° TRIM

    15 ottobre

    31 ottobre

    15 novembre

    30 novembre

    4° TRIM

    15 gennaio dell’anno successivo

    31 gennaio dell’anno successivo

    15 febbraio dell’anno successivo

    28 febbraio dell’anno successivo

    Tanto per il primo che per il secondo trimestre, se l’imposta non supera la soglia di 5.000 euro è possibile pagare entro il periodo successivo come segue: 

    • se l’imposta di bollo del primo trimestre 2026 è di importo inferiore, sarà possibile procedere con il versamento entro il 30 settembre;
    • se l’imposta di bollo per il primo e secondo trimestre resterà ancora sotto i 5000 euro , il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: prossima rata entro il 31 maggio

    L'agenzia della Riscossione con il nuovo servizio online dello scadenzario per le rottamazioni, leggi lo scadenzario per approfondire, ricorda che il 31 maggio scade la 12° rata della rottamazione quater.

    Il termine del 31 maggio riguarda i contribuenti che devono pagare la 12ª rata della rottamazione quater (la 11ª rata per i soggetti indicati dal Decreto Alluvione ) e la 4ª rata della Riammissione alla stessa misura agevolativa. Attenzione al fatto che grazie alla tolleranza e ai differimenti previsti dalla legge, l’ultimo giorno utile per pagare è l’8 giugno. 

    In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
    È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. 

    Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    In merito alla Rottazione quater occorre precisare che il Decreto Fiscale in convernsione in legge entro il 26 maggio prossimo, potrebbe contenere novità per l'eventuale riapertura della definizione agevolata n 4, leggi anche Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.

    Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate

    Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. 

    Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
    I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
    Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:

    • si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
    • senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

    Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.

  • Successioni

    Imposta di successione: quando è inapplicable l’esenzione a trasferimenti quote sociali

    La questione sottoposta all'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 109/2026 riguarda una fattispecie concreta e tutt'altro che rara nella pratica successoria italiana: il trasferimento mortis causa di una quota societaria di minoranza a una pluralità di eredi che già detengono, individualmente, partecipazioni nella stessa società. 

    L'Istante chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione dell'imposta di successione prevista dall'articolo 3, comma 4 ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
    legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 alla quota societaria del 35% che verrà trasferita agli eredi per successione legittima.
    L'Istante riferisce che:

    • è deceduto il coniuge;
    • nell'asse ereditario del de cuius rientra, tra gli altri beni e diritti, la partecipazione sociale pari al 35% del capitale sociale della società ''Immobiliare [Alfa] S.r.l.'';
    • il residuo capitale sociale della società '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' è posseduto per il 35% dall'Istante e, nella misura del 15% ciascuna, dalle due figlie;
    • la quota societaria del 35% del de cuius verrà trasferita secondo successione legittima in comunione indivisa all'Istante e alle due figlie;
    • i diritti sociali della quota trasferita mortis causa verranno esercitati tramite un rappresentante comune;
    • i soci superstiti della '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'', nonché eredi legittimi del de cuius, manifesteranno, con apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione, di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e detenere il controllo di diritto, di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
    • la società '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' trae i propri redditi in parte dalla locazione di immobili di proprietà ed in parte dalla vendita di energia al Gestore […] prodotti da impianti fotovoltaici di proprietà aziendale.

    L'istante pone il quesito sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione, alla fattispecie descritta, dell'agevolazione prevista dall'articolo 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, con riferimento sia:

    1) all'acquisizione del controllo di diritto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), c.c., e sia

    2) al trasferimento di quote sociali o di azioni di società holding e società di mero godimento, come potrebbe essere considerata la ''Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' che, come riportato in premessa, trae la totalità dei propri ricavi dalla locazione di immobili, dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici di proprietà dell'azienda e da contributi relativi alla tariffa incentivante riconosciuta dal Gestore […] previsti dalla relativa normativa per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    Imposta di successione: quando è inapplicable l’esenzione a trasferimenti quote sociali

    L'Agenzia delle Entrate ha respinto l'interpretazione dell'istante e con la risposta n. 109/2026 ribadisce un principio già affermato con la risoluzione n. 75/E del 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze del 10 marzo 2021 (n. 6591) e del 17 marzo 2021 (n. 7429): ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria non possono essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.

    Si tratta di una distinzione che opera su un piano giuridico preciso. 

    La norma agevolativa richiede che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ovvero di detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. 

    Tale controllo, per non incorrere nella decadenza dal beneficio, deve poi essere mantenuto per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

    Il punto decisivo è il seguente: affinché il requisito sia soddisfatto, il trasferimento deve mettere il beneficiario in condizione di esercitare stabilmente quella maggioranza assembleare e di incidere sulle decisioni che riguardano il mantenimento del controllo

    Questo è possibile quando la quota di controllo è detenuta in comproprietà, perché in tal caso i diritti vengono esercitati unitariamente tramite un rappresentante comune (artt. 2347 e 2468 c.c.), nominato a maggioranza dei comproprietari. 

    Non è invece possibile quando le partecipazioni sono frazionate tra i coeredi in titolarità individuale, perché in quel caso ciascuno esercita autonomamente i propri diritti e non esiste un meccanismo giuridico che garantisca il voto unitario.

    Nel caso esaminato, la quota del 35% del de cuius viene trasferita in comunione indivisa a moglie e figlie. 

    Questo significa che quella partecipazione costituisce una situazione giuridica distinta rispetto alle quote che la moglie e le figlie già detengono individualmente (rispettivamente 35% e 15%+15%).

    Non è quindi possibile sommare il 35% in comunione al 35% individuale della moglie e al 30% individuale complessivo delle figlie per arrivare a un ipotetico controllo del 100%. 

    La quota in comunione e le quote individuali restano situazioni giuridiche separate, soggette a regimi di esercizio dei diritti sociali diversi.

    Il fatto che il rappresentante comune della quota in comunione possa esprimere in assemblea voti corrispondenti al 35% non consente di affermare che gli eredi "controllano" la società nel senso voluto dalla norma: quella frazione di voti dipende da un meccanismo di gestione condivisa interno alla comunione, non da una titolarità individuale stabile che garantisca il controllo quinquennale richiesto per non decadere dall'agevolazione.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo imprese artigiane 2027-2028: cosa prevede

    Il Decreto Fiscale è convertito in Legge n 88/2026 che viene pubblicata nella GU n  117 del 22 maggio.

    Vediamo cosa prevede la legge con l'introduzione di una nuova misura agevolativa fino al 2028.

    In proposito il MIMIT ha pubblicato una notizia per specificare che "la misura rafforza gli strumenti a sostegno del comparto artigiano, favorendo l’accesso al credito per programmi di investimento e progetti qualificati di sviluppo aziendale. Il Fondo avrà una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni per il 2027 e 30 milioni per il 2028"

    Attenzioni al fatto che le agevolazioni saranno riservate alle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato, incluso il ruolo diretto e prevalente dell’imprenditore nell’attività aziendale. 

    Fondo imprese artigiane: cosa prevede e da quando l’avvio

    In particolare come evidenziato dal dossier, le novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare, dispongono circa l’istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane. 

    Il fondo è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione complessiva di 20 milioni per il 2027 e di 30 milioni per il 2028. 

    Sarà un decreto ministeriale a dettare le disposizioni di attuazione.

    Si tratta delle risorse del fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, come definite dall’art 3 della legge quadro per l’artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443).
    Il fondo è finalizzato alla concessione di agevolazioni per l’accesso al credito in regime di de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.
    Si demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell’intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l’attuazione della disciplina del fondo.

  • Tutto Auto

    Decreto Automotive: incentivi per le imprese per 1,3 miliardi

    Il MIMIT con notizia del 23 maggio annuncia il via libera al DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.

    Decreto Automotiv3: sblocatte le regole, Urso spiega in dettaglio

    Con il DPCM automotive, si darà il via agli aiuti alla filiera produttiva, incentivi all’acquisto di furgoni, moto e scooter e al noleggio a lungo termine di auto a favore di chi ha redditi bassi. 

    Sono gli interventi che compongono il DPCM del valore totale di poco più di 1,3 miliardi di euro, sbloccato dal governo dopo un’attesa durata quasi un anno. 

    Il Ministro Urso stesso ha spiegato che si tratta di: “Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica. Risorse specifiche per il settore, che si aggiungono a quelle già destinate al Piano Transizione 5.0, che ha una dotazione triennale di 9,8 miliardi di euro per l’innovazione digitale e l’efficientamento energetico del sistema industriale”.

    La decisione arriva dal Cdm del 22 maggio dove altri provvedimenti sono stati approvati.

    Urso inoltre spiega che è stata raggiunta l’intesa di ripristinare, già nel prossimo mese di luglio, le risorse pari a 251 milioni di euro che sono state destinate, per esigenze di bilancio, alla copertura del decreto-legge per contrastare il caro carburanti e a sostegno delle imprese dell’autotrasporto.

    Le nuove risorse, già individuate, si aggiungeranno quindi a quanto già destinato al comparto con questo provvedimento, aumentandone l’importo complessivo

    In particolare, con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.

    Urso ha concluso specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”