• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Conto energia: il portale GSE per estenderlo entro il 31 maggio

    Il GSE con un comunicato del 18 maggio informa del fatto che è online il portale per estendere la convenzione del conto energia da effettuarsi entro il 31 maggio.

    Ricordiamo che, a prevederlo è stato il DL n 21/2026 cosiddetto “DL Bollette” che ha introdotto la possibilità di prolungare, su base volontaria, la durata delle convenzioni di Conto Energia per impianti incentivati nell’ambito di I, II, III e IV Conto Energia (DM 28 luglio 2005, DM 19 febbraio 2007, DM 6 agosto 2010 e DM 5 maggio 2011) con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, beneficiari di premi fissi, non dipendenti dai prezzi di mercato.

    La misura è stata introdotta per garantire un costo delle bollette elettriche accessibile, attraverso la riduzione della componente ASOS, e favorire una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle imprese e alle energie rinnovabili.

    Attenzione al fatto che è possibile estendere la durata della convenzione, entro il 31 maggio 2026.

    Conto energia: che cos’è

    Come evidenziato in riepilogo dallo stesso soggetto gestore GSE, il Conto Energia è stato introdotto in Italia con la Direttiva comunitaria 2001/77/CE e poi recepita con l’approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003. 

    Questo meccanismo è diventato operativo con l’entrata in vigore dei Decreti interministeriali del 28/07/2005 e del 06/02/2006 (I° Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica.

    In sintesi il Conto Energia è un meccanismo di incentivazione gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico con una tariffa fissa per ogni kWh generato. 

    A differenza dello scambio sul posto o del Ritiro Dedicato, che compensano o pagano solo l’energia immessa in rete, il Conto Energia premia la produzione stessa, indipendentemente da come viene utilizzata.

    Il programma è stato articolato in cinque edizioni successive, ciascuna con tariffe e regole diverse, fino al raggiungimento del tetto di costo cumulato di 6,7 miliardi di euro fissato per legge. 

    Nel dettaglio con il D.M. 19/02/2007 (II° Conto Energia) sono state introdotte alcune novità come l’applicazione della tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta dall’impianto, la semplificazione delle regole di accesso alle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe anche in funzione del tipo di integrazione architettonica e della taglia dell’impianto.

    È stato inoltre previsto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia.

    Nel 2010, con il D.M. 06/08/2010 è entrato in vigore il III° Conto Energia, applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che ha introdotto specifiche tariffe per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e impianti fotovoltaici a concentrazione.

    Con la Legge n. 129/2010 sono poi state confermate le tariffe dell’anno 2010 del II° Conto Energia a tutti gli impianti in grado di certificare la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.

    Dopo l’emanazione del D.lgs. 28/2011 è stato pubblicato il D.M. 05/05/2011 (IV° Conto Energia) che ha definito il meccanismo di incentivazione riguardante gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011 con l’obiettivo di allineare il livello delle tariffe all’evoluzione dei costi della tecnologia fotovoltaica e di introdurre un limite di costo cumulato annuo degli incentivi, fissato in 6 miliardi di euro.

    Con l’avvicinarsi del limite di costo individuato dal IV° Conto Energia è stato pubblicato il D.M. 05/07/2012 (quinto Conto Energia) che ha confermato in parte le disposizioni previste dal D.M. 05/05/2011 e ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro.

    Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.

    Il Decreto Legge 21/2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2026, ha introdotto un meccanismo volontario di spalmaincentivi che riguarda una parte degli impianti in Conto Energia. 

    Leggi anche Conto energia imprese 2026: tutte le novità             

    Conto Energia: come estenderlo entro il 31 maggio

    Attraverso il portale dedicato Estendi Convenzione CE, accessibile dall’Area Clienti da oggi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2026, sarà possibile estendere la durata della convenzione attraverso due opzioni:

    • proroga di 3 mesi (90 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 15% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027;
    • proroga di 6 mesi (180 giorni) del periodo incentivante, a fronte di una riduzione del 30% del valore della tariffa premio spettante per il periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027.

    Il GSE precisa che la proroga della convenzione conferisce diritto di precedenza per richiedere l’accesso, sempre su base volontaria ed entro il 30 settembre 2026, al meccanismo di phase out, previsto dall’art.2, comma 4 del DL Bollette e disciplinato da specifiche istruzioni che il GSE pubblicherà nei prossimi mesi.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione Revisori legali: aggiornati dal MEF i crediti maturati

    Con un comunicato del 19 maggio il MEF informa del fatto che è stata aggiornata l'area riservata con l'elenco dei crediti maturati dagli iscritti.

    Per accedere è possibile cliccare da qui:

    Formazione Revisori legali: aggiornata la pagina MEF sui crediti

    Nel dettaglio il MEF specifica che, accedendo alla propria area personale del Registro, nell’apposita sezione dedicata alla formazione, è possibile prendere visione della situazione aggiornata dei crediti formativi maturati e dei crediti ancora da maturare.

    Il riepilogo consente di visualizzare il dettaglio dei crediti acquisiti, con specifica evidenza:

    • per i revisori legali, dei crediti caratterizzanti la revisione legale 
    • per i revisori abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, dei crediti caratterizzanti la sostenibilità. 

    Si ricorda che per i revisori legali non abilitati all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità, i crediti maturati nelle materie caratterizzanti la sostenibilità vengono contabilizzati tra quelli non caratterizzanti la revisione legale.

    Nella medesima sezione è altresì possibile consultare il numero dei crediti eccedenti relativi alle materie per le quali il programma annuale di formazione prevede un limite massimo di crediti acquisibili. 

    Al riguardo, si ribadisce che tali crediti in eccesso non verranno presi in considerazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo annuale.

    Attenzione al fatto che, la situazione dei crediti visualizzata nell’area personale potrebbe non coincidere con quella risultante dalla piattaforma di formazione a distanza del MEF. 

    La differenza è dovuta al fatto che l’area personale del Registro ricomprende anche i crediti maturati attraverso altri canali formativi, diversi dalla piattaforma del Ministero, quali quelli erogati da enti formatori accreditati e ordini professionali.

    Si precisa, infine, che l’aggiornamento della posizione formativa nell’area personale potrebbe non essere immediato, in quanto dipende dalla trasmissione al Ministero dei crediti maturati da parte degli enti formatori accreditati e degli ordini professionali

  • Contenzioso Tributario

    PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

    La Sentenza n 77/2026 della Consulta ha stabilito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec diverso da quello prescritto. 

    La questione era stata sollevata dalla prima Sezione Penale della Cassazione per gli articolo n 3 e 24 della Costituzione.

    Nel caso di specie, il reclamo era stato inviato a un indirizzo Pec riferibile al tribunale di sorveglianza e in particolare al giudice anziché all’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento impugnato.

    Si statuisce che l'indirizzo corretto è quello assegnato all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

    PEC sbagliata: fa perdere il diritto d’impugnazione

    La notifica avvenuta ad un indirizzo Pec diverso da quello costituito dall’indirizzo assegnato all’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, indirizzo che è considerato corretto, anche se perviene al giudice di riferimento entro il termine di proposizione, fa perdere il diritto all’opposizione.

    La disposizione transitoria sul processo telematico di cui all’articolo 87-bis del Dlgs. n. 150/2022 ha previsto la possibilità di trasmettere atti processuali penali e impugnazioni mediante Pec, a condizione che l’indirizzo di destinazione dell’Ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (Dgsia) del ministero della Giustizia, deputato a individuare gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi.

    Se il deposito avviene telematicamente presso un indirizzo Pec non indicato nel decreto del Dgsia del 9 novembre 2020 cosa accade?

    Le Sezioni unite della Casszione hanno risolto il problema dell'incertezza giurisprudenziale, a metà tra inammissibilità e sanabilità dell'errore, chiarendo che l’impugnazione trasmessa a un indirizzo Pec non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Dgsia, è inammissibile tranne il caso in cui l’atto di impugnazione sia stato inoltrato con la medesima modalità telematica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo Pec non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso in tale elenco.

    Si è ritenuta ragionevole la sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione presentata all’indirizzo Pec dell’ufficio giudiziario competente per l’impugnazione, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Si è salvato l’atto di impugnazione nel caso in cui la cancelleria che l’abbia ricevuto per errore lo inoltri, in via telematica ed entro il termine di perentorio di legge previsto, all’indirizzo Pec della cancelleria del giudice competente, rimanendo così preservata la “continuità digitale” dell’iter processuale.

  • Accertamento e controlli

    CPB 2026-2027: approvate le regole per la proposta

    Il DM MEF 11 maggio pubblicato in GU n 115 del 20 maggio contiene l'approvazione della  metodologia  relativa  al concordato  preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.

    In particolare, la proposta viene elaborata utilizzando in primo luogo i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2025 e si sviluppa attraverso l’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia, la valutazione dei risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi del settore e, infine, la rivalutazione basata sulle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027. 

    Al fine di rendere la proposta coerente con l’evoluzione del contesto economico, sono inoltre utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil, che servono a rivalutare in chiave prospettica i redditi e i valori da concordare.

    Scarica qui la nota metodologica usata per la proposta dal Fisco.

    La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli
    andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1 per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.

    Attenzione al fatto che all'articolo 4 sono anche indicate le cause di cessazione del concordato.

    CPB 2026: approvate le regole per la proposta

    Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
    a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;
    b) il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
    c) il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo.

    Inoltre, l’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
    A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:
    a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
    b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
    c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
    Gli eventi straordinari sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del presente decreto, quali eventi calamitosi, straordinari, sospensione della attività di impresa o di lavoro autonomo, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

  • Riforme del Governo Meloni

    Conversione Decreto Fiscale: rottamazione tributi locali, quinquies, CPB

    Il DDL di conversone del Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026 è stato approvato da Camera e Senato ora è atteso in GU per l'entrata in vigore definitiva.

    Tra le novità emendative si sintetizzano:

    • l'estensinoe della rottamazione quinquies ai carichi degli enti locali affidati all'ADER,
    • le lievi novita per i giorni ditolleranza sulla prima e ultima rata della rottamazione quinquies nazionale, 
    • i ritocchi al CPB,
    • le novità per i pagamenti ai professionisti dalla PA.

    Vediamo una sintesi delle principali misure già approvate con DL Fiscale e alcune novità in arrivo.

    Conversione Decreto Fiscale: rottamazione, cassa e pos e CPB

    I principali emendamenti attesi da professionisti, imprese e contribuenti riguardano modifiche al concordato preventivo biennale (Cpb) per le partite Iva, quali:

    • nuovo calendario,
    • e soglie per gli incrementi alle proposte anche ai contribuenti finora meno affidabili. 

    Per la definizione agevolata quinquies, le cui domande si sono appensa chiuse, arriva il correttivo sulla tolleranza dei cinque giorni rispetto a ogni scadenza di versamento ma riguarda solo la prima e l'ultima rata nel casoi in cui il debitore abbia richiesto una rateazione.

    Più in dettaglio, relativamente al CPB sono introdotte modifiche prevedendo che per il 2026 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.

    Inoltre si modifica l'articolo 9 e  al comma 3-bis, dopo la lettera c) per aggiungere:

    • «c-bis. del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
    • c-ter. del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.» 

    Leggi anche CPB 2026-2027: proroga al 31 ottobre e le soglie ISA per i meno meritevoli  per gli approfondimenti sul tema.

    Per la novità sulla rottamazione quinquies leggi anche: Rottamazione tributi locali: regole e schema IFEL per aderire

    Il testo è pronto per approdare il GU.

    Decreto Fiscale: cosa contiene la prima versione

    In conversione il decreto fiscale, contiene già quanto approvato nella prima fase, riepiloghiamo una sintesi dal testo pubblicato in GU n 72 del 27 marzo:

    • Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
    • Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.
    • Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
    • Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
    • Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
    • Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
    • Ritenuta sulle provvigioni: l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
    • Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
    • Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
    • Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
    • Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
    • Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
    • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
    • Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
    • Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.

    Vedremo a breve il testo della legge di conversione cosa contiene.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali: regole e schema IFEL per aderire entro il 30 giugno

    Anche la Camera approva il DDL di conversione del Dl Fiscale ed ora il provvedimento con diversi emendamenti è atteso solo in Gazzetta Ufficiale.

    In particolare, la pricipale nopvità riguarda la possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.

    Non saranno quindi i cittadini a presentare istanza per IMU, TARI ecc, ma dovrà essere prima l'ente di riferimento a "recepire" questa opportunità con apposita delibera da approvare entro il 30 giugno.

    A tale proposito già l'FEL, visti i tempi ristrettissimi per poter approfittare della agevolazione, ha pubblicato una nota esplicativa della misura nonchè un fac simile utile per le delibere dei Comuni che vorranno aderire.

    Scarica qui la Nota IFEL con riepilogo delle regole di adesione alla rottamazione quinquies e le considerazioni dell'istituto ANCI.

    Scarica qui il fac simile di delibera, proposto dall'IFEL.

    Rottamazione per tributi locali: il calendario

    Con l’emendamento approvato al DDL di conversione del decreto fiscale ora approvato anche dalla Camera e quindi atteso in GU per l'entrata in vigore, si apre la strada della rottamazione quinquies ai tributi comunali.

    Attenzione al fatto che la definizione agevolata quinquies riguarda la totalità dei crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra 2000 e 2023, dai Comuni che decideranno di aderire con apposita delibera.

    In particolare, entro il 30 giugno le delibere dovranno essere approvate e pubblciate sul proprio sito, poi inviate ad Ader, con le modalità che l’Agenzia dovrà stabilire entro il 15 giugno. 

    Attenzione al fatto che rispetto alla definizione agevolata deliberabile discrezionalmente dal Comune, ci sono molte differenze:

    • la rottamazione quinquies riguarda tutte le entrate comunali, tranne i debiti derivanti da condanne della Corte dei conti;
    • si dovranno versare solo le somme dovute a titolo di capitale e i rimborsi spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;
    • per le multe stradali lo sconto riguarderà gli interessi;
    • possono essere estinti anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni erariali divenuta inefficace per il mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti;
    • sono interessati anche i debiti per i quali è pendente una controversia.

    Relativamente al calendario, la Riscossione renderà disponibili al 15 settembre 2026 i dati relativi ai carichi definibili, e la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre e il 31 ottobre.

    Attenzione al fatto che il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo.

    Entro il 31 dicembre, Ader comunicherà ai debitori aderenti, l’ammontare delle somme dovute, e quello delle singole rate, che comunque non possono essere inferiori a 100 euro.

    Infine è bene specificare che la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate, anche non consecutive, ovvero dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione, e i pagamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto del dovuto.

    Rottamazione enti locali: lo schema di delibera dall’IFEL

    L’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, IFEL, ha preparato e pubblicato sul proprio sito uno schema di delibera per gli enti che si accingono a decidere sulla rottamazione introdotta dall’articolo 10-quinquies del decreto legge fiscale (Dl 38/26). 

    Accanto allo schema, una nota sulle novità approvate nella quale si evidenzia che circa 980 Comuni rinnoveranno i consigli comunali nel corso del mese di maggio, primo turno.

    Pertanto si chiede di valutare, almeno per questi enti di posporre il termine per la scelta dal 30 giugno al 31 luglio 2026.

    Scarica qui la Nota IFEL con riepilogo delle regole di adesione alla rottamazione quinquies e le considerazioni dell'istituto ANCI.

    Scarica qui il fac simile di delibera, proposto dall'IFEL

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio

    Il MIC Ministero della Cultura ha pubblicato il bando Bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva 2026.

    In sintesi il bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2026,
    per la realizzazione, in Italia e all’estero, di:
    a) progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 341, che: 

      • i. promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo (di seguito progetti “A – Internazionalizzazione e cineturismo”)
      • ii. favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, siano finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, siano finalizzati alla crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale (di seguito progetti “B – Sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi”);

    b) festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi, di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale;

    c) attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche, di cui all’articolo 7 del citato decreto ministeriale.

    Bando cinema e audiovisivi 2026: le risorse a disposizione

    Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 5 marzo 2026 n. 101 recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026”, le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per l’anno 2026, sono pari a:
    a) euro 2.334.750,00 per i progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, così ripartiti:
    i. euro 1.334.750,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punto i (A – Progetti per internazionalizzazione e cine-turismo);
    ii. euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), punto ii (B – Progetti per lo sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi);
    b) euro 6.000.000,00 per i festival, le rassegne e i premi cinematografici e audiovisivi, così ripartiti:
    i. euro 5.000.000,00 ai festival e alle rassegne;
    ii. euro 1.000.000,00 ai premi;
    c) euro 1.500.000,00 per le attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche

    Bando cinema e audiovisivi 2026: i beneficiari e i requisiti

    Le richieste di contributo possono essere presentate da:

    • enti pubblici e privati, 
    • fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria

    aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:

    a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
    b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo;
    c) essere in possesso di codice fiscale o partita IVA

    d) attestare, in forma di autocertificazione o di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
    e) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014;

    Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio

    La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
    a) presentata utilizzando la piattaforma informatica Direzione Generale Cinema on line, disponibile sul sito www.cinema.cultura.gov.it (di seguito: DGCOL);
    b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma
    digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
    c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando;
    d) presentata a partire dal 28 maggio 2026 ed entro il termine perentorio del 25 giugno
    2026 ore 23:59; 
    ai fini del rispetto di tale termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma e riportata nella PEC generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della richiesta online.