• Enti no-profit

    Terzo Settore 2026: chiarimenti ADE con la Circolare n 1

    Le Entrate pubblicano la Circolare n 1/2026 con le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). 

    Il testo, firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

    Come evidenzia la stessa circolare, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
    In seguito, sulla base di quanto previsto dalla stessa legge delega3, il Governo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse, ha adottato, fra l’altro, disposizioni integrative e correttive del codice del Terzo Settore con il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018.
    Interventi correttivi e di interpretazione autentica, nonché ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di Terzo settore, sono stati previsti anche da successive disposizioni normative che, laddove di interesse ai fini dei chiarimenti che si forniscono, saranno richiamate nei paragrafi seguenti.
    Nell’ambito della circolare (v. paragrafo 2) le previsioni fiscali in materia di imposte sui redditi recate dal Codice del Terzo settore vengono affrontate con specifico riferimento:

    • alla disciplina dei criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.2);
    • alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.3);
    • ai regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali e le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato (v. paragrafi 3.1 e 3.2).

    L’esame di detti aspetti è preceduto, per esigenze sistematiche e di inquadramento delle previsioni fiscali sopra richiamate, da una sintetica esposizione della struttura del CTS (v. paragrafo 1), con particolare riferimento: 

    • agli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore (paragrafo 1.1);
    • alle finalità non lucrative (paragrafo 1.2);
    • al Registro unico nazionale del Terzo settore (paragrafo 1.3);
    • all’insieme delle previsioni fiscali contenute nel CTS (paragrafo 1.4);
    • alla decorrenza temporale degli effetti delle previsioni fiscali del CTS (paragrafo 1.5);
    • alle abrogazioni e vigenza di regimi specifici nel periodo transitorio (paragrafo 1.6).

    Vediamo una sintesi di alcuni dei chiarimenti in essa contenuti

    Terzo settore 2026: modalità d’iscrizione al Runts

    Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. 

    Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati.

    Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

    Terzo settore 2026: test di non commercialità

    Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires. 

    Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. 

    È comunque previsto un margine di tolleranza: l'attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d'imposta consecutivi.

    Sul punto, il documento, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull'insieme delle attività svolte.

    Nuovi regimi forfettari con soglia a 85.000 euro

    La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata.

    In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts).

    Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85mila euro. 

    Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.

    l regime fiscale applicabile all’impresa sociale

    Il modello di impresa sociale disciplinato dal Cis, (Codice Impresa Sociale, Dlgs n. 112/2017) viene affrontato dalla Circolare n 1.

    Alla impresa sociale, si applicano le disposizioni del Cts Dlgs n. 117/2017) e le norme del Codice civile, in particolare le disposizioni del Libro V, in quanto compatibili.

    Possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative, ecc.) che svolgono in via principale e in modo stabile attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 

    L’attività di interesse generale deve rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi. 

    Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto.

    A differenza degli enti del Terzo settore (Ets) le imprese sociali costituite nella forma di società di capitali possono distribuire utili in forma limitata (rimborso al socio del capitale effettivamente versato).

    Le imprese sociali sono sempre considerate soggetti commerciali ai fini Ires.

    Tutti i proventi concorrono a formare il reddito imponibile, secondo i principi del reddito d’impresa.

    Ai fini Iva, le imprese sociali hanno l’obbligo di adottare il regime ordinario di contabilità.

    Le imprese sociali possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali attraverso l’operatività di alcune deduzioni e l’irrilevanza delle variazioni fiscali nette in aumento.

    Non si considerano imponibili gli utili/avanzi destinati a riserve indivisibili per lo svolgimento delle attività statutarie o utilizzati per coprire perdite (purché le riserve siano poi reintegrate). 

    La deduzione è proporzionale alla quota di utili o avanzi non tassati.

    Non sono inoltre deducibili, fino al 3% degli utili netti e previa autorizzazione della Commissione europea, le somme destinate al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. 

    Infine, le imprese sociali sono escluse da alcuni regimi punitivi (disciplina delle società di comodo e applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa).

    Le agevolazioni previste dal Cis mirano a evitare la doppia imposizione sugli importi che l’impresa sociale destina al patrimonio o alle attività istituzionali, neutralizzando l’effetto “imposta su imposta”.

    La neutralizzazione fiscale non opera nei seguenti casi:

    •   sulla quota Ires riferibile ai dividendi erogati nell’anno dall’impresa sociale
    • sulla costituzione di riserve divisibili
    • aumento gratuito del capitale sociale.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Testo Unico imposte sui redditi: il Governo approva il preliminare

    Il Consiglio dei Ministri riunitosi in data 18 febbraio ha approvato il Decreto Legislativo compilativo per le imposte sui redditi.

    Si tratta del Testo unico in materia di imposte sui redditi approvato in via preliminare che ora il Governo dovrà sottoporre alle relative commissioni per osservazioni e successiva approvazione in via definitiva.

    Come recita la relazione illustrativa, il testo unico delle imposte sui redditi è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

    • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
    • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
    • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

    Le disposizioni vigenti contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

    TU imposte sui redditi: approgato dal Governo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il settimo dei Testi unici che riorganizzano la materia tributaria, si tratta del TU sui redditi.

    Il TU sui redditi in bozza contiene 376 articoli per riordinare l'interia materia ferma dal 1986 anno del primo Tuir.

    Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in proposito ha dichiarato: "È un intervento strutturale che rafforza la qualità della nostra legislazione tributaria, un risultato che, come governo Meloni, rivendichiamo con orgoglio, consapevoli del grande percorso avviato tre anni fa e che porteremo a compimento entro la fine della legislatura".

    Nel riordino confluiscono le ultime modifiche della legge di Bilancio 2026 e gli interventi che, con l’avvio della delega fiscale, hanno riscritto i pezzi del Tuir del 1986. 

    Come previsto dallo stesso esecutivo, il provvedimento ha carattere compilativo, raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali, assicurando il coordinamento formale e sostanziale alla normativa vigente.

    Il nuovo testo unico, composto da 376 articoli suddivisi in tre Parti, raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelle introdotte nel tempo da successivi interventi legislativi che hanno progressivamente integrato e aggiornato la disciplina.

    Si resta in attesa di potere approfondire la bozza di provvedimento, per le singole norme.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto bollette: gli aiuti per le imprese

    Il Consiglio dei Ministri del giorno 18 febbraio tra le altre misure ha approvato un Decreto urgente noto come decreto bollette a sostegno di famiglie e imprese rispetto al caro energia.

    Leggi anche Bonus bollette 2026: approvato il decreto             

    In un video pubblicato sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia che si tratta di: "un provvedimento molto significativo che garantirà risparmi e benefici diretti nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro 

    Il provvedimento contiene 12 articoli che confermano la volontà del Governo di proseguire il negoziato con l’Europa per eliminare l’impatto sul costo sostenuto a monte dai produttori termoelettrici per l’acquisto del gas .

    Vediamo la sintesi del provvedimento come specificata dallo stesso Governo nel comunicato stampa diffuso dopo il Cdm.

    Decreto Bollette: le misure per le imprese

    Nel decreto sono contenute le seguenti misure per le imprese:

    • Contributo sulla bolletta elettrica di 431 milioni per 2026, 500 milioni per il 2027, 68 milioni per il 2028, per tutte le imprese. Il beneficio si traduce in uno sconto pari a 3,4 euro/MWh per l’anno 2026, 4 euro/MWh per l’anno 2027 e 0,54 euro/MWh per l’anno 2028. Le risorse derivano da un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico.
    • Contributo sulla bolletta elettrica di 850 milioni per le imprese, corrispondente a 6,8 euro al MWh. Le risorse derivano dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema, versati dai venditori, nelle casse delle imprese distributrici di energia elettrica.
    • Promozione del ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire una contrattazione a lungo termine di energia pulita a costi inferiori. Incentivo all’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati. Il beneficio della norma è il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, garantendo energia rinnovabile a prezzi più bassi.
    • Promozione della contrattualizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) a fine incentivazione a prezzi calmierati all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico nell’ambito della bacheca PPA, prevedendo una premialità, pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.
    • Facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. La misura incide sulla riduzione della componente ASOS nel 2026 e nel 2027.
    • Facoltà di repowering dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei “Conti Energia” di aderire ad un meccanismo che, a fronte della fuoriuscita dai “Conti Energia” e dell’impegno al repowering, consente di partecipare a meccanismi di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza.
    • Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM e riduzione degli oneri gas e ulteriori componenti tariffarie per tutte le imprese.
    • Semplificazione della misura del Gas release per incrementare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerta a prezzi calmierati ai clienti finali industriali.
    • Misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica (HTA) nell’approvvigionamento del biometano, per decarbonizzare i consumi e ridurre i costi dell’ETS.
    • Attribuzione ad ARERA del compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.

    Misure a favore di tutti gli utenti del sistema elettrico

    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite il rimborso del valore, definito da ARERA, del costo del gas per la produzione di energia elettrica, nel limite della quotazione dei diritti riconosciuti per l’ETS. La misura è sottoposta a notifica alla Commissione europea.
    • Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
    • Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT) per limitare eventuali comportamenti speculativi.
    • Riduzione degli oneri generali degli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.

    Misure a favore di tutti i consumatori di gas e degli utenti del sistema elettrico e gas 

    • Eliminazione dello spread TTF-PSV pari a circa 2 €/MWh, attraverso l’introduzione di un servizio di liquidità del gas per evitare l’accumulo di costi di trasporto aggiuntivi rispetto al TTF dovuti all’attraversamento del territorio di altri Stati. Il meccanismo opera nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, derivanti dalle risorse rinvenienti dalla vendita del gas stoccato del GSE e di SNAM.

    Data center

    • Semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo dei datacenter, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l’Autorità competente è la stessa dell’autorizzazione integrata ambientale (sino a 300 MW la Regione, con possibilità di delega alla Provincia; sopra i 300 MW il MASE).

    Saturazione virtuale della rete

    • Norme per affrontare la saturazione virtuale della rete, che ha bloccato la capacità di rete per anni, a causa di richieste da parte di impianti che non sono mai stati realizzati. Si garantiscono le richieste di connessione alla rete per impianti già autorizzati o abilitati; mentre per le restanti richieste di connessione si prevede l’apertura di procedure periodiche che mettono a disposizione slot di capacità della rete libera.

  • Versamenti delle Imposte

    Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse

    Per il pagamento dei tributi dei privati e dei titolari di PIVA sono necessari i Modelli di pagamento F24 e F23.

    Tali modelli vengono utilizzati per tutti i pagamenti da effettuarsi, a seconda dei casi in via telematica, oppure presentando il modello cartaceo presso Poste e banche.

    Vediamo le caretteristiche dell'F24 per un utilizzo appropriato da parte dei contribuenti.

    Scarica qui Modello F24 e istruzioni.

    Modello F24: che cos’è e per quali pagamenti serve

    Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

    Essop viene definito Modello “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

    I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di adoperare, anche tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.

    Modello F24: che cosa ci pago

    Il modello F24 va utilizzato per pagare:

    • imposte sui redditi (Irpef, Ires),
    • ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale,
    • Iva,
    • Irap,
    • imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva,
    • somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione ,
    • somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione,
    • somme dovute per i servizi ipotecari e catastali,   
    • somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari,  
    • tributi locali (addizionale regionale e comunale all'Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno),
    • imposte sui giochi,  
    • accise, imposte di consumo e di fabbricazione,   
    • contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali,  
    • premi Inail,       
    • diritti camerali,    
    • proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato,
    • imposta sostitutiva sui finanziamenti,   
    • imposta sulle assicurazioni,        
    • tasse scolastiche.

    Inoltre, con il modello F24 vanno versate tutte le somme, compresi eventuali interessi e sanzioni, dovute in caso di:

    • autoliquidazione da dichiarazioni    
    • ravvedimento    
    • controllo automatizzato e documentale della dichiarazione      
    • avviso di accertamento     
    • avviso di irrogazione di sanzioni      
    • istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

    Modello F24: i pagamenti dei privati e delle PIVA

    I contribuenti non titolari di partita Iva NON sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità. 

    Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:    

    • qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione,      
    • una banca,         
    • un ufficio postale.

    Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi: 

    • presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente,
    • presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari,
    • presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat,
    • presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.

    Diversamente, tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche e i versamenti possono essere effettuati:

    1. direttamente:                
      • mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline,
      • mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento),
    2. tramite gli intermediari(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:                
      • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”),
      • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”,        
      • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

     Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero – possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l’importo dovuto.

    Modello F24: gli errori da evitare

    Prima di effettuare i pagamenti, è bene prestare attenzione alla compilazione del modello F24 poichè esistono errori frequenti che bisogna evitare e che  riguardano:      

    • codice tributo,
    • periodo di riferimento,  
    • codice fiscale.

    Per correggerli, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio Civis F24 – pdf, utilizzabile anche dagli intermediari della riscossione per rimediare agli errori commessi in sede di trasmissione dei dati contenuti nelle deleghe di pagamento presentate per conto dei propri clienti.

    Un altro aspetto da tenere bene a mente è l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.

    Per questa "dimenticanza" è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.

    La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) procedendo come segue:  

    • presentare il modello F24 omesso,
    • versare, con il codice tributo “8911”, una sanzione di:                
      • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall'omissione          
      • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro novanta giorni dall'omissione           
      • 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro un anno dall'omissione        
      • 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro due anni dall’omissione         
      • 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 è presentato oltre due anni dall’omissione
      • 20 euro (1/5 di 100 euro), se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata constatata con un processo verbale.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Detrazione interessi passivi per ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale

    Sulla guida ADE 2026 per i bonus sulle ristruturazioni, tra le altre agevolazioni, vengono spiegate quelle per gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per ristrutturare un immobile.

    Vediamo tutte le regole per beneficiare dell'agevolazione.

    Detrazione interessi passivi per le ristrutturazioni: regole generali

    È possibile richiedere la detrazione degli interessi passivi sui mutui per le ristrutturazioni se ricorrono le seguenti condizioni:

    • il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi,
    •  l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori,
    • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

    È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.

    La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi).

    Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il

    diritto.

    Comporta la perdita del diritto alla detrazione, inoltre, la mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa.

    In questo caso, il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate decorre dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.

    La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine stabilito dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga). 

    In tal caso, è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

    Il diritto alla detrazione non viene meno se, per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o non sono stati ultimati nei termini indicati nel provvedimento amministrativo che ha autorizzato la costruzione.

    Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra descritte, il beneficio in questione deve comunque essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile e tale adempimento dovrà essere posto in

    essere al termine dei lavori.

    La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e, pertanto, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate.

    L’agevolazione, quindi, non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano assoggettati a tassazione separata.

    Detrazione interessi passivi per le ristrutturazioni: che cos’è

    L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale.
    In particolare, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi pagati, indicandone l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi.

    Attenzione al fatto che l’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro. 

    In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. 

    Detrazione interessi passivi per le ristrutturazioni: quando spetta

    Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr n. 380/2001.
    La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo e per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.
    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
    A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione con la quale il contribuente può anche attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

    Detrazione interessi passivi per ristrutturazioni: a chi spetta

    La detrazione spetta al contribuente che stipula il contratto di mutuo e che avrà il possesso dell’unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e nella quale egli o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
    A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per il mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
    Per le ristrutturazioni edilizie la detrazione è riconosciuta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr n. 380/2001.
    In mancanza di questa informazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.
    A prescindere dal requisito della dimora abituale, la detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

    Detrazione interessi passivi per ristrutturazioni: documenti necessari

    Per avere l’agevolazione il contribuente deve essere in possesso:

    • delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo
    • della copia del contratto di mutuo, dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione
    •  della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi stessi.
  • Dogane e commercio internazionale

    Tassa Unionale sui pacchi di piccolo valore: in vigore dal 1° luglio

    Il Regolamento UE n. 382 dell’11.02.2026 viene pubblicato sulla Gazzetta dell'unione europe con due importanti novità:

    • abolizione della franchigia doganale sui piccoli pacchi dal 1° luglio 2026,
    • introduzione di una misura transitoria, applicabile dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028. 

    Ricordando che sulle spedizioni, già l'Italia nella Legge di Bilancio 2026 ha previsto la prossima introduzione di un contributo di 2 euro e in proposito leggi: Acquisti online: slitta al 15.03 la tassa di 2 euro sui pacchi extra-UEvediamo nel dettaglio le novità sulle spedizioni per il prossimo futuro.

    Tassa unionale sui pacchi di piccolo valore: in vigore dal 1° luglio

    La tassa sui pacchi extra UE a livello comunitario ha ottenuto il via libera definitivo dal Consiglio europeo in data 11 febbraio.

    Successivamente, il Regolamento Ue n. 382 dell’11 febbraio 2026 viene pubblicato sulla Gazzetta dell'UE prevedendo che, dal prossimo 1° luglio, è abolita la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro, inviate da un Paese terzo direttamente a chi si trova nell’Unione Europea.

    Tale misura è inclusa nel contesto della riforma del Codice doganale dell’Ue, che prevede, l’istituzione di una nuova infrastruttura informatica centralizzata denominata “EU Customs Data Hub” per il calcolo e la notifica dell’obbligazione doganale, disponibile dal 2028.

    Il medesimo regolamento Ue n. 382/2026 introduce una misura transitoria, applicabile dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 con un contributo di 3 euro (dazio) sulle spedizioni di piccolo valore e non superiori a 150 euro.

    Condizione per applicare la misura è che:

    • l’importazione sia esente dall’IVA in quanto dichiarata nell’ambito del regime IOSS,
    • le merci siano contenute in spedizioni postali come definite dall’art. 1 punto 24) del Reg. Ue 2446/2015.

    Attenzione al fatto che il regolamento in questione entra in vigore il prossimo 10 marzo, ma le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.

    Per completezza si ricorda che sulle misure in oggetto il comunicato del Consiglio Europeo dichiarava:

    Oggi il Consiglio ha raggiunto un accordo per applicare, a partire dal 1º luglio 2026, un dazio doganale fisso di 3 euro sulle piccole spedizioni di valore inferiore a 150 euro che entrano nell'UE, in gran parte attraverso il commercio elettronico.

    Questa misura temporanea è stata presa in risposta al fatto che queste spedizioni attualmente entrano nell'UE in esenzione da dazi, il che comporta una concorrenza sleale per i venditori dell'UE, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali. La misura verrà applicata fino all'entrata in vigore dell'accordo permanente per queste spedizioni, concordato nel novembre 2025. Il dazio di 3 euro sarà applicato a ciascun prodotto contenuto in una spedizione, secondo le rispettive voci doganali.

    A partire dal 1º luglio 2026 le merci che entrano nell'UE in piccole spedizioni e il cui valore è inferiore a 150 euro saranno soggette a un dazio doganale fisso di 3 euro. L'aliquota sarà applicata a tutte le merci che entrano nell'UE per le quali i venditori di paesi terzi sono registrati nello sportello unico per le importazioni (IOSS) dell'UE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ciò comprende il 93% di tutti i flussi di commercio elettronico verso l'UE.

    La misura si distingue dalla cosiddetta "tassa di gestione" proposta, attualmente in discussione nel contesto del pacchetto di riforma doganale e del quadro finanziario pluriennale.

    Per quanto riguarda l'Italia, i lavori di conversione in legge del DL Milleproroghe, sono una occasione per prendere tempo anche per coordinarsi con l’UE.

    In proposito il Ministro Giorgetti ha dichiarato: “Valuteremo (la proroga), c’è una decisione europea e vedremo di renderla coerente”.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: il quadro VQ per i versamenti periodici omessi

    Le Entrate hanno pubblicato il Modello e le istruzioni per la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.

    Scarica qui Modello e istruzioni IVA 2026 per l'invio entro il 30 aprile.

    Vediamo le istruzioni per il Quadro VQ per i versamenti mancanti, chi deve compilarlo e come, con anche un utile chiarimento dell'ADE fornito con Risposta a interpello n 81/2020 con istruzioni pratiche per il di credito IVA maturato per omessi versamenti.

    IVA 2026: il quadro VQ per i versamenti mancanti

    I titolari di partita IVA tenuti all’adempimento possono inviare la dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, dal 1° febbraio ed entro la scadenza del 30 aprile.

    Nella dichiarazione IVA 2026 il Quadro VQ serve per determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei oppure ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali.

    Per la compilazione della sezione è necessario seguire le apposite istruzioni fornite dell’Agenzia delle Entrate.

    Il Quadro VQ è composto da diversi moduli a seconda del numero di versamenti periodici omessi ed parte  si compone di 11 colonne.

    ..

    Il quadro è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.
    Nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:

    •  colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
    • colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1 ovvero del rigo VW30 nel caso di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
    • colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva e, in tal caso, va comunque compilato anche in assenza di versamenti non spontanei. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi del quadro VL della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 +
      VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23). Nel caso in cui i versamenti da indicare nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’imposta relativa a una procedura di liquidazione
      dell’IVA di gruppo, il credito effettivamente liquidato è quello indicato nel rigo VW33 del quadro VW del prospetto IVA 26
      PR mentre il credito potenziale è quello che risulta dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti campi del citato quadro
      VW della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VW4 + VW25 + VW26 campo 1 + VW26 campo 2
      + VW27 + VW28, col. 1 + VW29 + VW30, col. 1, + VW31) – (VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24);
    • colonna 4, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di
      comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente
      sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1;
    • colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento
      quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle
      di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    •  colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
    • colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7.
      L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col.
      2 – col. 3 – col. 4) e 0;
    • colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la
      dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i
      relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
    • colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
    • colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i
      versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.
      Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di
      moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

    IVA 2026: versamenti rateizzati dell’IVA periodica omessa

    Relativamente al credito IVA maturato nel caso di versamenti rateizzati dell'IVA periodica omessa, le Entrate hanno pubblicato l'interpello n 81/2020.

    Nel caso di specie l'istante riferiva di aver versato solo in parte l'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2018. 

    A seguito di ricevimento della comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i debiti non versati tempestivamente erano in corso di pagamento rateale. Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un'eccedenza IVA a credito che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 "totale IVA a credito" della dichiarazione IVA annuale 2019 periodo d'imposta 2018.

    Le istruzioni al modello chiariscono che "Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato".

    Di conseguenza, l'istante evidenzia che "la dichiarazione si chiude a zero" e che in tal modo il credito stesso "viene formalmente azzerato e non è quindi più utilizzabile né nelle liquidazioni IVA del 2019 né in compensazione tramite modello F24". 

    Chiede pertanto chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito.

    Le Entrate specificano che nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL "non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare nella  dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.".

    A tal fine, nel modello di dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019 è stato istituito il quadro VQ di cui si è detto sopra: "per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei" 

    L'importo così individuato, confluendo nel rigo VL12 – anch'esso di nuova istituzione – concorre alla determinazione del credito IVA annuale.

    Tale chiarimento sweppure datato si rende utile alla comprensione dell'utilizzo del quadro VQ con le relative istruzioni riportate.