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Iperammortamento 2026: come funzione, novità sul decreto
La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.
Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che secondo le anticipazioni del 10 aprile pubblicate da IlSole24ore che ha potuto visionare la nuova bozza di provvedimento sarebbe in dirittura d'arrivo.
Del resto, già recenetemente il Ministro Urso aveva dichiarato alla stampa che la misura agevolativapartirà da maggio prossimo.
Ricordialmo che il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo ha ritoccato la norma primaria introducendo la seguente norma: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Pertanto viene confermata la soppressione della norma che vincolava gli acquisti dei beni agevolabili.
L'accordo raggiunto tra i ministeri dovrebbe pertare a delle piccole modifiche quali
- estensione ai software con canoni,
- stralciata appunto la clausola made in Eu
- eliminata l’autodichiarazione sui beni fino a 300.000 euro,
- ipotizzata una quarta comunicazione obbligatoria
Il decreto attuativo una volta firmato andrà al vaglio della Corte dei conti per poi essere pubblicato sul sito del Mimit con avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Sarà necesario poi decreto direttoriale con i termini di apertura delle domande, si parla appunto di un avvio a maggio.
Novità dell'ultim'ora, apprese un recente convegno di Confindustria, svelano che nel decreto parrebbe comparsa la quarta comunicazione obbligatoria per l'agevolazione dell'iperammortamento.
Alle tre comunicazioni già previste nel vecchio piano:
- preventiva,
- di conferma dell’acconto pari ad almeno il 20%
- di completamento
si aggiunge, su richiesta della Ragioneria dello Stato, una comunicazione di fine anno con obiettivo di monitoraggio delle risorse impiegate.
Vedremo se verrà confermata, e nel frattempo riepiloghiamo le regole principali dell'iperammortamento 2026.
Iper ammortamernto 2026: come funziona
La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale.
La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.
La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione spetta per investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.
Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.
Ulteriore condizione ora soppressa dal Decreto Fiscale era quella che i beni dovevano essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.
Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Ora si attende il nuovo testo del decreto MEF-MIMIT riformulato dopo la conferma del MEF di volere sopprimere la norma che ancorava l'agevolazione a prodotti UE.
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EES in vigore: criticità per operatori marittimi e aerei
L'Entry/Exit System (EES) è il nuovo sistema europeo di registrazione automatica degli ingressi e delle uscite dei cittadini di Paesi terzi nell'area Schengen. Introdotto gradualmente dalla Commissione Europea a partire dall'ottobre 2025, è entrato pienamente in vigore il 10 aprile 2026.
Sostituisce il tradizionale timbro manuale sul passaporto con una raccolta di dati biometrici — scansione del volto e delle impronte digitali — registrati in un database digitale centralizzato, insieme alle informazioni anagrafiche del documento di viaggio e alla data e al luogo di ingresso.
Il sistema si applica a tutti i cittadini extraUE che soggiornano nell'area Schengen per un massimo di 90 giorni. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne, ma la sua entrata in vigore sta generando significative criticità operative in due settori chiave: il trasporto aereo e la nautica professionale.
Trasporto aereo: code fino a 4 ore e passeggeri a terra
Negli scali aeroportuali europei i disagi sono immediati e documentati. Secondo l'Airports Council International (ACI), associazione mondiale degli operatori aeroportuali, i nuovi controlli possono richiedere fino a 5 minuti per passeggero — contro i pochi secondi del vecchio timbro. Il motivo è duplice: il processo biometrico è intrinsecamente più lungo, e la quasi totalità dei viaggiatori extraUE deve oggi effettuare la prima registrazione, che è anche la più lunga.
A questo si aggiunge l'inadeguatezza infrastrutturale di molti scali, non ancora dotati delle tecnologie raccomandate dalla Commissione — sistemi self-service e app di pre-registrazione.
Il caso emblematico in Italia è quello di Milano Linate, dove il 12 aprile oltre cento passeggeri hanno perso il volo per Manchester a causa delle code ai controlli passaporti. L'ad di Ryanair Michael O'Leary ha chiesto una proroga del sistema fino ad ottobre ma pare che la Commissione Europea, per ora, non intenda modificare il percorso di implementazione.
Nautica professionale: in Italia a rischio il 40% della clientela
Nel settore dei grandi yacht — imbarcazioni oltre i 30 metri — l'EES produce un effetto distorsivo diretto sulla gestione del personale extraUE che è la quasi totalita dei lavoratori del settore.
Con le regole precedenti, l'imbarco sulla nave segnava ufficialmente l'uscita dall'Italia: il conteggio dei 90 giorni si interrompeva, consentendo all'equipaggio di restare a bordo durante le soste in porto per manutenzione, riparazioni o attività charter in acque territoriali.
Dal 10 aprile la Polizia di frontiera applica il timbro di uscita solo alla partenza della nave verso acque extraterritoriali: i 90 giorni continuano quindi a decorrere anche durante le soste portuali. Chi supera il limite deve abbandonare nave e territorio nazionale. Ne deriva una situazione paradossale: nella stessa cabina possono coesistere marittimi con status giuridici differenti. Un comandante che rientra in Italia dopo una licenza all'estero è soggetto al limite dei 90 giorni che decorrono senza interruzione, anche durante la sosta in porto — a differenza di un collega rimasto a bordo durante la navigazione verso l'Italia.
Secondo i calcoli di Confindustria Genova e Genova for Yachting, nella sola provincia di Genova si rischia di perdere oltre il 40% della clientela, su un comparto che vale 300 milioni di euro annui (700 milioni con l'indotto), con Francia e Spagna — che non hanno adottato disposizioni analoghe — pronte ad assorbire la domanda.
Cosa possono fare imprese e opertori e cittadini
Per gli operatori aeroportuali e i vettori, al momento non esistono deroghe: i controlli EES sono obbligatori per tutti i passeggeri extraUE.
La raccomandazione operativa è anticipare i tempi di check-in e informare la clientela sui maggiori tempi di attesa, in particolare nei mesi estivi di punta.
Per cantieri navali e armatori, settore di grande importanza in Italian la situazione richiede un monitoraggio costante delle posizioni giuridiche di ciascun componente dell'equipaggio, con particolare attenzione alla data di primo ingresso in Italia.
Gli operatori auspicano al piu presto una soluzione strutturale con intervento ministeriale: un precedente esiste — una norma analoga introdotta nel 2021 fu poi revocata nel settembre 2023.
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Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n 170 del 22 aprile ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Il provvedimento è adottato in attuazione della delega per la revisione del sistema tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111).
Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento
Come specificato dallo stesso Esecutivo, il testo unico, composto da 368 articoli, è finalizzato alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.
Il provvedimento accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti.
- Parte I (Adempimenti): disciplina l’anagrafe tributaria, il codice fiscale, le scritture contabili e la semplificazione digitale. Include gli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti per le imposte sui redditi e l’IVA, nonché la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle liquidazioni periodiche.
- Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento): regola gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per i nuovi investimenti e i meccanismi di risoluzione delle controversie. Disciplina, inoltre, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e le procedure di accertamento (incluso l’accertamento con adesione).
- Parte III: reca le disposizioni transitorie e finali.
Le disposizioni vigenti sono inserite senza modificarne la portata applicativa, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare il testo o introdurre norme di coordinamento per esigenze sistematiche.
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ISA 2026: pubblicati i criteri di premialità
Con il Provvedimento n 123160 del 22 aprile le Entrate pubblicano le regole per l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premiali (previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) e cui è correlata la definizione di specifiche strategie di controllo prevista dal comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
ISA 2026: l’Ade pubblica le regole di affidabilità fiscale
L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, è previsto:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro
autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.Per consultare le regole dettagliate di premialità si rimanda al Provvedimento in oggetto che ne specifica i dettagli.
ISA 2026: i criteri di premialità
Il Provvedimento n 123160/2026 sulla premialità ISA 2026 anno di imposta 2025, innanzitutto come sopra specificato riassume le regole del regime premiale, poi individua in modo puntuale i livelli di affidabilità necessari per accedere ai singoli benefici e chiarisce le regole operative che li rendono concretamente fruibili a partire dal periodo d’imposta 2025.
Tra i punti rilevanti vi è il chiarimento sul meccanismo di graduazione dei benefici.
Si distingue tra contribuenti con livelli di affidabilità molto elevati e contribuenti con livelli comunque buoni ma inferiori;
I vantaggi massimi, come le soglie più alte per compensazioni e rimborsi Iva, spettano infatti solo a chi raggiunge un punteggio almeno pari a 9, mentre chi si colloca tra 8 e 9 accede a benefici analoghi ma con limiti quantitativi inferiori.
Il provvedimento evidenzia anche come sia importante la continuità dell’affidabilità nel tempo. È previsto che molti benefici possano essere riconosciuti anche sulla base della media semplice dei punteggi Isa di due periodi d’imposta consecutivi. Questa scelta conferma l’impostazione “premiale” dell’impianto normativo, che tende a favorire i comportamenti corretti e stabili piuttosto che risultati isolati legati a una sola annualità.
Per quanto riguarda i benefici correlati all’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti o le richieste di rimborso in ambito Iva, il provvedimento tiene conto della diversa tempistica tra dichiarazioni Iva, rimborsi, compensazioni infrannuali e dichiarazioni dei redditi.
Vengono collegati i benefici Iva al livello di affidabilità risultante dall’applicazione degli Isa sul periodo oggetto di dichiarazione, ma consente che tali vantaggi si riflettano su annualità successive, entro soglie complessive ben definite. Viene inoltre ribadito che le soglie di esonero sono cumulative nell’anno, evitando così utilizzi frazionati che aggirino i limiti fissati dalla norma.
Infine, per i contribuenti che esercitano sia attività d’impresa sia lavoro autonomo viene evidenziato come l’accesso al regime premiale non sia automatico.
Il provvedimento richiede che siano applicati gli Isa relativi a entrambe le categorie reddituali e che ciascun indice raggiunga autonomamente la soglia minima prevista per il beneficio richiesto. In pratica, l’affidabilità deve essere complessiva e coerente, non parziale.
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Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730
Dal 30 aprile è possibile inviare il Modello 730/2026, la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati.
Tra le spese detraibili ci si domanda se si possa indicare anche quelle per la frequenza dei centri estivi.
Vediamo quali sono le condizioni.
Centri estivi: quando è possibile detrarre le spese dal 730
Le spese per i centri estivi non sarebbero detraibili autonomamente nel 730, come altre spese legate ai figli.
Tuttavia, occorre evidenziare che esiste un caso in cui anche tali spese rientrano tra le detrazioni al 19% e con un limite massimo spettante per figlio.
In particolare, qualora il centro estivo sia gestito da una ASD o SSD che eroga appunto corsi sportivi nell'ambito dell'attività di intrattenimento per i bambini e ragazzi, le spese di frequenza sono identiche a quelle da indicare nel Quadro E ai righi E8-E10 con il codice "16" e quindi detraibili.
Dettagliatamente, esse rientrerebbero tra le spese sostenute per la partecipazione a corsi di attività sportiva gestito da società o associazione sportiva dilettantistica.
Tali spese possono essere detratte al 19% su un massimo di 210 euro, con un rimborso massimo di 40 euro per ciascun figlio.
Ricordiamo che si tratta in generale delle spese per attività sportive sostenute da genitori con figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché le attività siano praticate in impianti o strutture riconosciute e regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Al fine di verificare se è possibile beneficiare della detrazione occorre appunto che il centro estivo rispetti alcuni requisiti essenziali:
- deve essere gestito da una società o associazione sportiva dilettantistica, iscritta e riconosciuta dal CONI, che specifichi nella sua denominazione la finalità sportiva e dilettantistica;
- l’attività offerta deve essere sportiva e svolgersi in impianti idonei e registrati, come palestre, piscine o impianti sportivi non professionistici.
Ai fini del riconoscimento della detrazione serve inoltre idonea documentazione quindi:
- fattura o ricevuta rilasciata dall’associazione o società sportiva con i dati della struttura,
- la causale del pagamento, l’attività sportiva praticata, l’importo corrisposto e i dati anagrafici del figlio;
- il pagamento effettuato tramite metodi tracciabili, come bonifico bancario, carta o bancomat, per evitare qualsiasi problema durante la dichiarazione fiscale.
Leggi anche Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2026 per tutte le regole su queste detrazioni.
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730/2026: come delegare una persona di fiducia per la precompilata
Dal 30 aprile l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata tanto per il Modello 730 quanto per il Modello Redditi persone fisiche.
Nei modelli sono presenti dati precompilati appunto dal Fisco:
- dalle spese sanitarie a quelle universitarie;
- dalle spese funebri ai premi assicurativi,
- dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.
Chi presenta il modello 730, entro il 30 settembre, può utilizzare la modalità di compilazione semplificata, tramite la quale è possibile consultare le proprie informazioni e i propri dati in maniera più agevole e con un percorso guidato Le informazioni, che possono essere confermate, integrate o modificate, sono riportate in maniera automatica nel modello 730 da trasmettere.
Chi accetta online il 730 precompilato, anche avvalendosi della modalità di compilazione semplificata, senza apportare modifiche non dovrà esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi e non sarà sottoposto a controlli documentali.
Chi invece procede a modificare i dati degli oneri e spese forniti dai soggetti terzi, dovrà esibire i soli documenti che hanno determinato la modifica.
Vediamo come delegare una persona di fiducia alla consultazione del precompilata 2026.
Precompilata 2026: delega alla persona di fiducia
La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile al contribuente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate che per accedere deve essere in possesso di:
- credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID,
- carta di identità elettronica (CIE),
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Attenzione al fatto che l'accesso alla precompilata può essere concesso ad un soggetto terzo, persona di fiducia, richiedendo alle Entrate una apposita abilitazione.

II modulo può essere presentato da una persona (interessato) per richiedere di abilitare un’altra persona (persona di fiducia) all’utilizzo, nel proprio interesse, dei servizi on line disponibili nell’area riservata dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.
In particolare, l’interessato può richiedere che la persona di fiducia sia abilitata ad utilizzare i servizi on line:
- dell’Agenzia delle entrate;
- di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- di entrambe le Agenzie.
Tra i servizi on line delle Entrate messi a disposizione nell’area riservata che possono essere delegati vi è appunto anche la dichiarazione precompilata.
Il modulo di abilitazione/disabilitazione della persona di fiducia è presentato dall’interessato:
- tramite il servizio on line disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- in allegato a un messaggio PEC, inviato ad una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate;
- presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate;
- tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione al fatto che se, a causa di patologie, l’interessato è impossibilitato ad operare il modulo è
presentato dalla persona di fiducia, recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Per richiedere la disabilitazione della persona di fiducia, il modulo può essere presentato dall’interessato o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno).
Scarica qui:
- modello per delegare a una persona di fiducia,
- istruzioni 2026 per delegare una persona di fiducia
per l'accesso alla tua precompilata 2026.
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IVA 2026: quadro VQ per versamenti periodici omessi
Entro il 30 aprile va inviata la Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025: scarica qui Modello e istruzioni IVA 2026.
Vediamo le istruzioni per il Quadro VQ per i versamenti mancanti, chi deve compilarlo e come, con anche un utile chiarimento dell'ADE fornito con Risposta a interpello n 81/2020 con istruzioni pratiche per il di credito IVA maturato per omessi versamenti.
IVA 2026: il quadro VQ per i versamenti mancanti
I titolari di partita IVA tenuti all’adempimento possono inviare la dichiarazione IVA 2026, relativa al periodo d’imposta 2025 entro la scadenza del 30 aprile.
Nella dichiarazione IVA 2026 il Quadro VQ serve per determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei oppure ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali.
Per la compilazione della sezione è necessario seguire le apposite istruzioni fornite dell’Agenzia delle Entrate.
Il Quadro VQ è composto da diversi moduli a seconda del numero di versamenti periodici omessi e si compone di 11 colonne.

Il quadro è stato previsto per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.
Nei righi VQ1 e seguenti i dati da indicare sono:- colonna 1, l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA periodica non versata;
- colonna 2, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di colonna 1 ovvero del rigo VW30 nel caso di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
- colonna 3, con riferimento all’anno d’imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione. Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva e, in tal caso, va comunque compilato anche in assenza di versamenti non spontanei. Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi del quadro VL della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23). Nel caso in cui i versamenti da indicare nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’imposta relativa a una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, il credito effettivamente liquidato è quello indicato nel rigo VW33 del quadro VW del prospetto IVA 26 PR mentre il credito potenziale è quello che risulta dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti campi del citato quadro VW della dichiarazione relativa all’anno d’imposta di colonna 1: (VW4 + VW25 + VW26 campo 1 + VW26 campo 2 + VW27 + VW28, col. 1 + VW29 + VW30, col. 1, + VW31) – (VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24);
- colonna 4, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento e/o a seguito di versamenti precedentemente sospesi, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Tale importo è pari alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 e 7 del quadro VQ del modello precedente, riferiti al medesimo anno di colonna 1;
- colonna 5, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità (quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 6, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 7, l’ammontare dell’IVA periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2024 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
- colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7. L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0;
- colonna 9 il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’IVA periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante);
- colonna 10, in presenza di più moduli a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL, il numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, prima dell’operazione straordinaria;
- colonna 11, da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo qualora i versamenti indicati nelle colonne 5, 6 e 7 si riferiscono all’IVA periodica relativa alla medesima procedura.
Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
IVA 2026: versamenti rateizzati dell’IVA periodica omessa
Relativamente al credito IVA maturato nel caso di versamenti rateizzati dell'IVA periodica omessa, le Entrate hanno pubblicato l'interpello n 81/2020.
Nel caso di specie l'istante riferiva di aver versato solo in parte l'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2018.
A seguito di ricevimento della comunicazione di irregolarità, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i debiti non versati tempestivamente erano in corso di pagamento rateale.
Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un'eccedenza IVA a credito che non è stato possibile esporre nel rigo VL33 "totale IVA a credito" della dichiarazione IVA annuale 2019 periodo d'imposta 2018.
Le istruzioni al modello chiariscono che "Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato".
Di conseguenza, l'istante evidenzia che "la dichiarazione si chiude a zero" e che in tal modo il credito stesso "viene formalmente azzerato e non è quindi più utilizzabile né nelle liquidazioni IVA del 2019 né in compensazione tramite modello F24".
Chiede pertanto chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito.
Le Entrate specificano che nell'ipotesi in cui siano stati omessi i versamenti dell'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche, nel modello di dichiarazione IVA, in particolare, nel quadro VL "non vanno considerati i versamenti periodici omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Il pagamento delle rate successive, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare nella dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.".
A tal fine, nel modello di dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019 è stato istituito il quadro VQ di cui si è detto sopra: "per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei"
L'importo così individuato, confluendo nel rigo VL12 – anch'esso di nuova istituzione – concorre alla determinazione del credito IVA annuale.
Tale chiarimento seppure datato si rende utile alla comprensione dell'utilizzo del quadro VQ con le relative istruzioni riportate.