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    Pos e RT: il collegamento per più punti vendita

    Dal 5 marzo è attivo il software messo a disposizione delle entrate per effettuare il collegamento tra la cassa (RT) e il POS presente nel punto vendita.

    Ricordiamo che, questo adempimento non è di tipo fisico ma appunto di tratta di un collegamento virtuale tra la cassa e i pos presenti nell'elenco a disposizione delle Entrarte per quel dato esercizio commerciale.

    Quando l'attività comprende un solo punto vendita l'adempimento è piuttosto semplice, nel caso in cui invcee l'attività è esercitata con più punti vendita l'adempimento diventa articolato e le stesse Entrate hanno pubblicato in proposito l'Allegato 1 con Suggerimenti pratici nei casi di più punti vendita

    Pos e RT: il collegamento per più punti vendita

    Nell'Allegato 1 le Entrate specificano che qualora l'esercente si avvalga di più RT, magari situati in diversi esercizi commerciali, è consigliabile compiere un passaggio preliminare di ricognizione degli strumenti di certificazione dei corrispettivi e dei POS utilizzati nei diversi punti vendita.
    Qualora l’esercente intenda incaricare della registrazione di collegamento da effettuarsi sul portale “Fatture e Corrispettivi” il proprio intermediario delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”, potrà consegnare preventivamente a quest’ultimo il risultato della ricognizione effettuata.
    Con riferimento agli strumenti di certificazione dei corrispettivi utilizzati nel mese di gennaio 2026, l’esercente può:

    1) per ogni RT utilizzato, annotare:

    • la matricola ottenuta scansionando il QR code apposto sul RT in fase di installazione (si veda sotto un esempio);
    • l’indirizzo del punto vendita presso cui il RT è utilizzato;

    2) determinare se per alcune operazioni di vendita (ad esempio, per le prestazioni rese presso il domicilio del cliente) utilizza la procedura web “Documento Commerciale on line” all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

    Inoltre, si suggerisce di annotare i dati ricavati con questa operazione in un prospetto analogo a quello del seguente esempio (parti evidenziate in giallo), che deve riflettere la situazione relativa al mese di gennaio 2026:

    Con riferimento ai POS utilizzati nel mese di gennaio 2026, l’esercente e/o l’intermediario possono prendere visione dell’elenco dei POS che risultano attivi nel mese di gennaio 2026 in base alle comunicazioni effettuate dagli operatori finanziari all’Agenzia delle entrate, mediante la funzionalità di consultazione on line situata al percorso “Collegamento dispositivi” – “POS non collegati” o mediante la funzionalità di download di file CSV fornita al percorso “Collegamento dispositivi” – “Elenco strumenti di pagamento elettronico”. 

    Tali funzionalità sono descritte in dettaglio nell’allegato “Manuale operativo delle funzionalità per il collegamento”.
    Successivamente l’esercente può verificare i dati identificativi dei POS virtuali (codice fiscale e denominazione dell’ Acquirer) e dei POS fisici (terminal id del dispositivo, codice fiscale e denominazione dell’ Acquirer):

    • a partire dai contratti di convenzionamento stipulati con l’ Acquirer (operatore finanziario che invia i dati delle transazioni di pagamento elettronico all’Agenzia delle entrate);
    • a partire dai report mensili realizzati dagli Acquirer e inviati o messi a disposizione dell’esercente.

    A questo punto, è possibile riportare i dati identificativi dei POS utilizzati nel mese di gennaio 2026 nel prospetto di ciascun
    RT e/o della procedura web “Documento Commerciale on line” in associazione dei quali i POS sono stati utilizzati per l’incasso elettronico dei corrispettivi.

    Scarica qui la seconda tabella.

    I prospetti così predisposti costituiscono un utile strumento per il veloce e corretto inserimento dei collegamenti tra
    POS e strumenti per la certificazione dei corrispettivi all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit Cinema: via alle domande dal 24 marzo

    Dalle ore 12 del 24 marzo, le imprese che operano nel cinema possono inviare le richieste di riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti nelle sale cinematografiche conclusi entro il 31 dicembre 2024

    A comunicarlo è il Dipartimento per il Cinema, riepiloghiamo le regole per inviare la domanda.

    Con il Decreto 17 marzo 2026 si avvia l'agevolazione in attuazione del decreto interministeriale “tax credit esercizio e potenziamento” (n. 411/2025).

    Il credito d’imposta fa parte del pacchetto di agevolazioni previste dalla legge n. 220/2016 per sostenere e potenziare l’offerta culturale nel settore cinematografico e audiovisivo.

    Le risoerse per l’agevolazione ammontano a 25 milioni di euro, in base al riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per il 2024 disciplinato dal Dm n. 145/2024.

    Attenzione al fatto che, esaurite le risorse disponibili per ciascun credito d’imposta, il sistema di presentazione delle domande sarà disattivato automaticamente e la direzione generale ne darà avviso sul sito istituzionale.

    Clicca qui per accedere.

    Tax credit Cinema: i beneficiari

    Il credito di imposta spetta alle imprese di esercizio cinematografico previste dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 220/2016, può essere concesso per gli investimenti delle imprese dell’esercizio cinematografico conclusi entro il 31 dicembre 2024 e che non siano antecedenti al 1° ottobre 2022.

    La misura agevolativa è riconosciuta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per i seguenti interventi:

    • realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive
    • ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche
    • installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

    L’aliquota massima può esssaere innalzata fino al 60% per le piccole e medie imprese.

    Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a programmare, per tre anni dalla data di richiesta del beneficio, una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio economico europeo pari almeno al 20% della programmazione annuale effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d’imposta. 

    Per le sale che non hanno più di due schermi cinematografici la percentuale è ridotta al 15 per cento.

    I contributi erogati saranno assegnati secondo le disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria.

    Per indicazioni sulle modalità di compilazione della domanda e richieste di assistenza è possibile consultare la piattaforma Dgcol. 

    Tax credit Cinema: presenta la domanda dal 24 marzo

    Perché la richiesta di accesso al credito di imposta sia considerata valida occorre:

    • utilizzare i modelli disponibili sulla piattaforma informatica on line Dgcol,
    • firmare digitalmente la richiesta mediante firma elettronica; la firma digitale deve essere apposta nel rispetto delle disposizioni previste per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,
    • inserire nella richiesta il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni costituenti immobilizzazioni materiali indicati dall’articolo 2424 c.c. (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali), direttamente provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali accaduti sul territorio nazionali,
    • trasmettere la richiesta a mezzo pec; la data utile per stabilire la validità dell’invio è quella indicata nell’avviso di avvenuta ricezione,
    • rispetto del termine.

    In particolare, le imprese interessate possono inviare la richiesta a partire dalle ore 12 del 24 marzo e fino alle 23:59 del 28 aprile.

    È importante ricordare che la richiesta di accesso al credito di imposta è associata alla sala e non al tipo di investimento: se sono stati effettuate diverse tipologie di interventi sulla stessa sala cinematografica, è possibile presentare una sola domanda. Ecco perché, prima di compilare la richiesta, è opportuno aggiornare e inviare l’anagrafica sale.

    Attenzione al fatto che la Direzione generale Cinema e Audiovisivo ha facoltà di richiedere in ogni momento alle imprese ulteriore documentazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per accesso all’agevolazione.

  • Fatturazione elettronica

    Servizi di estetica: chi emette lo scontrino se forniti in negozio al dettaglio

    Con la Risposta a interpello n 83 del 23 marzo le Entrate rispondono ad un istante che «gestisce l'esercizio commerciale […]», riferisce che all'interno del medesimo «è presente un'area dedicata all'erogazione di servizi di estetica alla clientela» ed «intende affidare l'esercizio dell'attività di estetica ad un partner commerciale specializzato nel settor ee l'Operatore esiste un rapporto commerciale consolidato, in base al quale [l'istante, ndr.] vende al dettaglio prodotti a marchio dell'Operatore. Tale rapporto è regolato da specifici accordi scritti. […] 

    L'istante domande chi debba emettere lo scontrino in questo caso di specie per i servizi di estetica.

    Servizi di estetica: chi emette lo scontrino se forniti in negozio al dettaglio

    Il caso analizzato riguarda una società che gestisce un esercizio commerciale, all’interno del quale è presente un’area dedicata ai trattamenti estetici. L’attività di servizi estetici viene affidata a un operatore specializzato esterno, che:

    • utilizza propri prodotti e protocolli,
    • opera con personale qualificato,
    • gestisce direttamente le prenotazioni,

    Il punto vendita, invece, mantiene il rapporto commerciale per la vendita dei prodotti e si occuperebbe – secondo l’ipotesi prospettata – anche dell’incasso dei servizi.

    Nel modello descritto:

    • l’operatore eroga materialmente il servizio,
    • il negozio incassa i corrispettivi e li riversa, trattenendo una commissione

    L’istante chiede se sia possibile separare:

    • il soggetto che esegue la prestazione,
    • da quello che incassa e certifica fiscalmente,

    In particolare, si domanda se il negozio possa:

    • emettere il documento commerciale,
    • trasmettere i corrispettivi,
    • gestire gli adempimenti IVA.

    Inoltre si domanda se sia necessaria la coincidenza tra titolare della SCIA per l’attività di estetica, soggetto che certifica i corrispettivi.

    L’Agenzia, nel respingere la soluzione prospettata dall'istante, richiama un principio fondamentale del sistema IVA: gli obblighi di certificazione spettano al soggetto che effettua la prestazione. 

    Nel caso di servizi rientranti nell’art. 22 del DPR IVA (come quelli resi al pubblico), la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi riguarda chi realizza l’operazione. Le Entrate sottolineano che:

    • il registratore telematico deve essere intestato al soggetto che effettua il servizio,
    • il documento commerciale deve riportare la partita IVA dell’esercente.

    Questo elemento tecnico rafforza il collegamento tra prestazione e soggetto obbligato. Nel caso concreto:

    • i servizi sono erogati esclusivamente dall’operatore,
    • il personale e la responsabilità tecnica sono in capo allo stesso, 

    di conseguenza, è l’operatore il soggetto obbligato a certificare i corrispettivi, gestire gli adempimenti IVA dotarsi di registratore telematico.

    Il fatto che il negozio incassi il corrispettivo è irrilevante ai fini fiscali.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    EU INC: la srl che si crea in digitale in poche ore

    La Commissione ha presentato EU Inc.,  una nuova serie unica di norme societarie che saranno le stesse e si applicano in tutta l'UE. 

    Secondo il comunicato stampa del 18 marzo, EU INC renderà più facile avviare una impresa e operare e crescere in tutta l'UE. 

    EU INC: la srl che si crea in digitale in poche ore

    Viene specificato che per creare EU INC la procedura sarà completamente digitale consentendo alle aziende innovative di intensificarle e incentivarle a rimanere in Europa e incoraggiare coloro che una volta cercavano altrove a tornare. 

    EU Inc. fa parte del nuovo più ampio 28esimo regime che offre alle imprese la possibilità di cogliere i benefici del mercato unico.  

    Attualmente, imprenditori e aziende innovative affrontano un panorama giuridico aziendale frammentato. 

    Con 27 sistemi giuridici nazionali e più di 60 forme legali aziendali in atto, possono essere necessarie settimane o addirittura mesi per impostare, rallentando la crescita e aumentando i costi. 

    L’insieme unico armonizzato di norme aziendali di EU Inc. significherebbe che le aziende non hanno più bisogno di navigare in più regimi nazionali, sbloccando il vero potenziale del mercato unico e guidando la crescita e aumentando la competitività. 

    Leggi anche EU INC: chi può utilizzarla?

    EU INC: come crearla con 100 euro

    Le caratteristiche principali di EU inc. includono 

    • registrazione più rapida e procedure più semplici : fondando una società EU Inc. entro 48 ore, per meno di € 100 e senza requisiti minimi di capitale sociale e presentando le loro informazioni aziendali solo una volta, tramite un'interfaccia a livello UE
    • operazioni completamente digitali lungo tutto il ciclo di vita di un'azienda
    • aiutare i fondatori a riavviare più velocemente ed in modo più economico : procedure di liquidazione semplificate,  consentendo ai fondatori di testare idee innovative e ricominciare se necessario
    • migliori condizioni per attrarre investimenti rimuovendo le formalità di persona, fornendo procedure digitali per le operazioni di finanziamento e semplificando il trasferimento di azioni con possibilità di accedere alla borsa
    • pieno accesso al mercato unico: scegliendo liberamente il paese dell'UE in cui incorporano
    • forti salvaguardie contro gli abusi: le leggi nazionali in materia di occupazione e di diritto sociale non sono influenzate dalla proposta. Le garanzie applicabili del paese di registrazione dell'UE si applicano integralmente alla società EU Inc.   

    La Commissione ha inoltre adottato una comunicazione che illustra le iniziative in corso e future per completare il 28esimo regime in altri settori politici. 

    Tra le altre misure, propone la  delle interazioni tra le imprese e le autorità pubbliche e invita i paesi dell'UE a prendere in considerazione l'istituzione di camere o tribunali giudiziari specializzati con l'autorità di gestire le controversie sul diritto societario di EU Inc. 

    Data la sua importanza fondamentale per la competitività dell'UE, la Commissione chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo sulla proposta dell'Unione europea entro la fine del 2026. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza catastrofale: entro il 31 marzo, vediamo per quali imprese

    Il Decreto Milleproroghe 2026 convertito in Legge n 26/2026 è intervenuto anche sulla Polizza Catastrofale per le imprese.

    Già il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo 2025 aveva modificato il calendario. In particolare, è stato previsto che occorre adempiere al nuovo obbligo di polizza:

    • entro il 1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese, termine prorogato per alcuni,
    • entro il 1° ottobre 2025, per le medie imprese,
    • l'obbligo di stipula per le grandi imprese è rimasto al 31 marzo 2025 ma senza sanzioni per 90 giorni.

    In particolare, il Milleproroghe interviene spostando al 31 marzo 2026 il termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2025, dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

    Più nel dettaglio, l'articolo prevede che le imprese con sede in Italia, o con una sede stabile nel Paese, debbano stipulare entro il 31 marzo 2026 (termine già prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, nonché successivamente prorogato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 19, comma 1-quater del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202) un'assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità

    naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

    La proroga del suddetto termine, dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, è necessaria per offrire alle imprese del settore un periodo più lungo per conformarsi agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa, tenendo conto delle specificità del comparto e delle eventuali difficoltà operative legate a scadenze più ravvicinate.

    Si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese agricole, per le quali restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.

    Inoltre si proroga il termine al 31 marzo 2026, che era precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decretolegge n. 39 del 2025, al 31 dicembre 2025, per la conclusione dei contratti assicurativi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali riferiti alle piccole e microimprese dei seguenti settori:

    • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    • imprese turistico-ricettive.

    Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.

    Polizza catastrofale medie imprese: quali incentivi MIMIT si perdono se non si stipula

    L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

    Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.

    Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

    Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.

    Inoltre, il MIMIT ha pubblicato un il Decreto 25 luglio che regolamenta tutte le agevolazioni di sua competenza che verranno perdute se non si stipula la CAT NAT. 

    In proposito leggi: Polizza catatrofale imprese: quali incentivi si perdono se non si stipula.     

    Pertanto, per le domande di agevolazioni individuate dal MIMIT nel decreto presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.

    Attenzione al fatto che l'adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

    Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), quali:

    • terreni e fabbricati,
    • impianti e macchinario,
    • attrezzature industriali e commerciali.

  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS delegabile: tutti i soggetti ammessi

    Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13 gennaio del Ministero del lavoro che reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione  delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti,  delle regole  per   la   predisposizione,  la tenuta, la conservazione  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo  settore.

    Vediamo le modifiche riferite alla iscrizione al RUNTS e successive modifiche.

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM

    Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega. 

    Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS. 

    In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.

    Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, si potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.

    Gli aggiornamenti potranno riguardare:

    • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente 
    • il riacquisto della natura non commerciale 
    • le variazioni delle attività svolte, 
    • la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
    • l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

    Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.

    Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione. 

    In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.

    Per tutte le altre novità si rimanda alla lettura del testo del DM 13 gennaio 2026.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    CU 2026: il calendario degli invii

    Entro il 16 marzo la prima scadenza di invio per la CU.

    Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare entro il 16 marzo prossimo.

    Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
    entro:

    • il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi (se non hai ricevuto la CU 2026 leggi anche: CU 2026 non ricevuta: cosa fare?) 
    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. 

    Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
    Attenzione  al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Leggi anche CU 2026: bonus lavoratori dipendenti

    CU 2026: cosa contiene

    La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:

    a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
    b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
    c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
    g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
    e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
    h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    i) le relative ritenute di acconto operate;

    j) le detrazioni effettuate.

    La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova

    certificazione. 

    In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
    successivi.
    Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:

    1. redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, 
    2. ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, 
    3. o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi

    deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

    Leggi anche: Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi.

    CU 2026: le tipologie di invio

    Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:

    • ordinari, 
    • sostitutivi 
    • o di annullamento.

    Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
    Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 

    Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.

    l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

    • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
    • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    Allegati: