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Iperammortamento 2026: come funziona
La maxi deduzione del costo di acquisto di beni strumentali per le imprese, nota come iperammortamento è tornata con la recente Legge di Bilancio 2026.
Per la sua concreta attuazione è attesa la pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo MIMIT-MEF che si è potuto visionare solo in bozza.
Si evidenzia che, tra le regole della misura, sono emerse delle criticità per le quali in Governo ha annunciato in più di una occasione che è a lavoro.
Per tutti i dettagli sulla bozza incagliata del decreto leggi anche Iper ammortamento: perchè il decreto attuativo è fermo
Vediamo cosa prevede l'agevolazione iperammortamento 2026 e quali imprese riguarda.
Iper ammortamernto 2026: le novità
La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale.
La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.
La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione spetta per investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Rispetto al passato, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.
Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.
Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Proprio su questo punto sono emerse delle criticità che il Governo sta risolvendo prima poi di procedere con la pubblicazione definitiva del decreto attuativo di cui sopra.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.
Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Leggi anche: Legge finanziaria 2026: l'iperammortamento per ulteriore approfondimento.
Si evidenzia che il Mimit in data 5 gennaio ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0 ai fini dell’acquisizione del concerto del Dicastero.
La misura – prevista dalla Legge di Bilancio 2026 – è finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.
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Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati
Durante un convegno tenutosi nella giornata del 3 marzo presso la Confcommercio, Carmelo Piancaldini, responsabile settore Procedure dell’agenzia delle Entrate ha rassicurato i presenti sulla tolleranza che le Entrate riserverà agli esercenti sul nuovo adempimento del collegamento cassa e pos in partenza da domani 5 marzo, vediamo i dettagli.
Cassa e pos: lettere di compliance in caso di disallineamento dei dati
La legge di Bilncio 2025 ha introdotto il nuovo adempimento del collegamento tra cassa e pos ai fini di una maggiore compliace con i contribuenti.
La novità è partita ufficialmente dal 1° gennio, data in cui è diovenuto obbligatorio indicare le modalità di pagamento nello scontrino.
Dal 5 marzo sarà concretamente possibile provvedere al collegamento che le Entrate specificano essere del tutto fattibile tramite l'accesso al cassetto fiscale dove sarà attivo il softare necessario per adempiente.
Leggi qui per tutte le regole del collegamento cassa e pos dal 5 marzo.
A tale proposito il responsabile del settore procedure delle Entrate intervenuto ieri ad un convegno ha evidenziato che relativamente ad eventuali errori commessi dagli esercenti all'atto del collegamento le entrate prima di irrogare le sanzioni invieranno una lettera di compliance per colloquiare con il soggetto interessato dall'eventuale errore.
Piancaldini ha anche aggiunto che scopo dell'adempimento è aumentare l’emissione degli scontrini elettronici e il livello di fedeltà fiscale degli operatori, ma senza un rigore eccessivo, specificando che si tratta di una verifica di dati precompilati messi a disposizione dall’Agenzia nel portale fatture e corrispettiv.
Tali affermazioni dovrebbero rassicurare i contribuenti che in fermento da settimane si stanno preparando al collegamento.
Leggi anche Cassa e POS: i dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo.
Durante il convegno l’Agenzia ha anche rassicurato sulla semplicità di esecuzione della procedura in quanto si tratta di verificare una precompilazione dei dati grazie al flusso che dal 2022 gli acquirer e gli operatori finanziari effettuano con l'ADE.
Dal 5 marzo e fino al 19 aprile, si avvierà il "censimento" in cui gli operatori dovranno verificare se, dal collegamento cassa e pos, i dati di cui dispone l’agenzia siano corretti.
In caso quindi di disallineamenti ha affermato sempre Piancaldini responsabil ADE per le procedure: "la strategia dell’agenzia delle Entrate non è di creare un contrasto con gli operatori, ma alzare il livello di compliance mettendo a disposizione tutta una serie di dati che la struttura controlli analizza senza voler stare con il fiato sul collo per ogni singolo errore. I dati saranno usati con intelligenza, il messaggio è di spingere a battere più scontrini".
Vedremo il progresso di questo nuovo adempimento.
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Housing universitario e cessione ramo d’azienda: l’esenzione dal registro
Con la Risposta n 60/2026 le entrate hanno chiarito che l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo prevista per gli immobili destinati a housing universitario si applica anche nel caso di cessione di ramo d’azienda, ma esclusivamente con riferimento alla quota di corrispettivo imputabile all’immobile.
Cessione ramo d’azienda e agevolazione per housing universitario: chiarimenti ADE
L’art. 1-bis della legge 14 novembre 2000 n. 338, introdotto dal DL n. 144/2022 in attuazione del PNRR (Missione 4 – Riforma 1.7), destina 660 milioni di euro all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi e residenze per studenti universitari.
Oltre ai contributi economici riconosciuti ai soggetti gestori, il comma 10 dello stesso articolo prevede un’importante agevolazione fiscale: sono esenti dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari, stipulati in relazione a proposte ammesse al finanziamento.
L’agevolazione è subordinata all’effettiva ammissione al contributo e alla realizzazione dell’intervento, pena la decadenza dal beneficio.
La società istante intende avviare un’attività di housing universitario e ha presentato domanda di contributo ai sensi del DM MUR n. 481/2024.
Per realizzare il progetto, la società prevede di acquistare da un’altra impresa un ramo d’azienda alberghiero, nel quale è compreso l’immobile che sarà destinato a residenza universitaria.
Il contratto di cessione:
- include l’immobile;
- comprende anche attrezzature, arredi e avviamento;
- prevede una suddivisione del corrispettivo tra immobile, attrezzature e avviamento.
Il quesito posto all’Agenzia riguarda la possibilità di applicare l’esenzione da registro e bollo all’intero atto di cessione del ramo d’azienda.
Housing universitario quando spetta l’esenzione dal registro
L’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta favorevole all'istante ma con un’importante limitazione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria:
- l’agevolazione è applicabile anche nel caso di cessione di ramo d’azienda;
- tuttavia, l’esenzione può operare esclusivamente con riferimento alla quota parte del corrispettivo imputabile all’immobile destinato a housing universitario.
Il beneficio non si estende automaticamente all’intero complesso aziendale.
La motivazione si fonda su due elementi:
- dato letterale della norma, che fa riferimento agli “atti aventi ad oggetto immobili”;
- principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione.
Le disposizioni fiscali di favore non possono essere applicate in via analogica o estensiva oltre quanto espressamente previsto dal legislatore.
La soluzione individuata dall’Agenzia è coerente con la nuova formulazione dell’art. 23 del DPR 131/1986 (Testo unico Registro), modificato dal DLgs. 139/2024.
La norma oggi prevede che, nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda:
- si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso delle diverse tipologie di beni che compongono l’azienda;
- a condizione che il corrispettivo sia ripartito tra i singoli beni nell’atto o nei suoi allegati.
In assenza di ripartizione analitica, si applica l’aliquota più elevata tra quelle previste per i beni trasferiti.
La circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 ha chiarito che la riforma mira proprio a consentire l’applicazione separata delle diverse aliquote, superando la logica dell’aliquota unica.
Nel caso esaminato, l’Agenzia evidenzia che:
l’esenzione dall’imposta di registro può applicarsi solo alla quota di prezzo riferibile all’immobile;
tale quota deve essere indicata distintamente e analiticamente nell’atto di cessione.
Per le altre componenti del ramo d’azienda (attrezzature, arredi, avviamento, eventuali altri asset):
l’imposta di registro si applica in misura ordinaria;
secondo le aliquote previste per ciascuna tipologia di bene.
Sotto il profilo operativo, la corretta scomposizione del prezzo diventa dunque determinante per poter fruire del beneficio.
Allegati: -
730/2026: il quoziente familiare per le detrazioni
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento con le regole per il Modello 730/2026 anno di imposta 2025.
Scarica il Modello 730/2026 con le realtive istruzioni.
Tra le novità più importanti vi è quella del riordino delle detrazioni da utilizzare da partio di ciascun contribuente in sede di dichiarazione, vediamo tutte le novità.
Leggi anche Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate con i chiarimenti della circolare n 6/2025.
730/2026: il riordino delle detrazioni
Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2025 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono
essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare, in questo caso si parla appunto di detrazioni.La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa:
- 19 per cento per le spese sanitarie,
- 36 per cento o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.
Quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata.
Da questa'anno vi è il riodino delle detrazioni previsto dalla legge di Bilancio 2025 che ha introdotto, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, specifici limiti per la fruizione delle detrazioni d’imposta (articolo 16-ter del Tuir, cd. Riordino delle detrazioni).
In particolare, per tali soggetti, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico.
Resta fermo che, nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese oggetto di “riordino”, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.
Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, è necessario determinare preliminarmente, in ragione del reddito complessivo posseduto, il cd. “importo base” sul quale, poi, applicare il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
Al riguardo, si precisa che, in riferimento agli oneri detraibili in più annualità, nella determinazione del predetto ammontare massimo detraibile, rileva solo la rata di spesa riferita all’anno oggetto della dichiarazione.
Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, sono escluse le spese sanitarie e le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie, nonché:- gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
- i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir o di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
In ogni caso, che rimane ferma la disposizione per la quale la detrazione d’imposta varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
Ne consegue che, il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma non superiore a 120.000 euro, determina l’ammontaremassimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione e beneficia delle detrazioni per l’intero importo.
Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento sia superiore a 120.000 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, beneficia delle detrazioni (vedere la tabella “Spese per le quali la detrazione varia per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro” nella sezione I del quadro E) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
Nelle istruzioni del Modello 73072026 vi è una ulteriore novità su queste detrazioni.

E in particolare, nel Quadro E occorre barrare la casella “RIORDINO DELLE DETRAZIONI NON AUTOMATIZZATO” presente nell’intestazione dello stesso Quadro E, se il contribuente sceglie di individuare autonomamente gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione, fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa e sulla base dell’ammontare massimo determinato.
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Conto energia fotovoltaico: aiuti nel Decreto bollette
L’articolo 2 del Decreto Bollette introduce un meccanismo per ridurre il costo delle bollette elettriche delle utenze non domestiche attraverso una ristrutturazione degli incentivi del Conto energia per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20kW.
Il Decreto pubblicato in GU n 42/2026 è in vigore dal 21 febbraio e reca diverse misure a sostegno del caro energia di famiglie e imprese.Utenze elettriche non domestiche: aiuti nel decreto bollette
I commi da 1 a 3 prevedono che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.
Il comma 4 prevede la possibilità, per i predetti soggetti, di optare per l’uscita anticipata dal sistema di incentivazione del Conto energia, a
partire dal 2028, in cambio di un corrispettivo.L’erogazione del corrispettivo è subordinata all’obbligo di rifacimento integrale degli impianti fotovoltaici.
In tal senso, il comma 5 introduce nel T.U. FER una disposizione volta a favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali.
Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità di attuazione della
fuoriuscita dal Conto energia.
Il comma 7 prevede che l’ARERA adegui le tempistiche di versamento delle componenti tariffarie A SOS e ARIM da parte dei distributori di
energia, allineandole alle tempistiche di pagamento da parte dei venditori di energia.
Infine, il comma 8 demanda all’ARERA la definizione delle modalità con cui, in base a quanto previsto ai commi 1, 4 e 7, sarà ridotta la componente A SOS delle bollette di alcune categorie di utenze non domestiche.Come specificato dal Dossier al decreto si affronta il problema dell’elevata incidenza degli oneri generali di sistema derivanti dalla componente A SOS (destinata al sostegno delle fonti rinnovabili) sulla bolletta elettrica, intervenendo in particolare sul sistema di incentivazione per gli impianti fotovoltaici e sull’adeguamento delle tempistiche di pagamento delle componenti tariffarie. Viene quindi introdotto un articolato meccanismo di rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico (incentivi raccolti nelle quattro edizioni del cd. Conto energia) con la finalità di abbattere gli oneri generali di sistema gravanti sulle bollette elettriche delle imprese.
La norma agisce anche attraverso una rimodulazione temporale dei flussi di incentivi e la promozione del repowering degli impianti.
Si ricorda che la componente degli oneri generali di sistema nominata ASOS comprende gli oneri relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione. Si intende garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e, al contempo, rafforzare la sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili. -
Aggiormanento rendite catastali strutture all’aperto: proroga al 15 dicembre
Entro il 15 dicembre gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto avevano tempo per presentare le variazioni catastali volte a escludere dalla rendita gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione: case mobili o mobile home, roulotte, camper, caravan, ecc.) e tali variazioni catastali dovevano avere effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2025.
Con il Decreto Milleproroghe e la relativa Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo viene prevista una proroga di tale adempimento al 15 dicembre 2026, vediamo il dettaglio.
Strutture all’aperto: istruzioni per l’aggiornamento rendite catastali
L’art. 7-quinquies del DL 113/2024 aveva fissato al 15 giugno 2025 il termine per adempiere agli aggiornamenti di questo adempimento, tuttavia, la scadenza è stata differita, a termini scaduti, al 15 dicembre 2025, dall'art 14 comma 5 del DL n 95/2025 e ora ulteriormente prorogata dal Milleproroghe 2026 al 15 dicembre 2026.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n 65/2025, ha illustrato le novità introdotte e gli obblighi dichiarativi per i titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.
La novità prevede che dal 1° gennaio 2025, sono infatti esclusi da questa stima gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione ubicati nelle strutture ricettive all’aperto.
Inoltre, ai fini della stima diretta delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:
- all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
- al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.
Ciò premesso, gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 15 giugno 2025, termine prorogato al 15 dicembre e ora al 15.12.2026.
Si precisa che limitatamente all’anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro tale data, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dal 1° gennaio 2025.
Si rimanda all'articolo del Milleproroghe ora in conversione in legge per tutti i dettagli ulteriori.
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Conto termico 3.0: stop temporaneo alle domande
Con un comunicato del 3 marzo il GSE informa del fatto che, a seguito dell'elevato numero di richieste pervenute nei primi giorni di apertura del portale del Conto Termico 3.0, si dispone la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo.
Le richieste pervenute complessivamente ammontano a circa 1,3 miliardi di euro, e specifica il soggetto gestore della misura, che la sospensione è adottata in via prudenziale per consentire al GSE di compiere le attività di istruttoria e di verifica delle domande già presentate, nel rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e al fine di garantire la sostenibilità degli impegni finanziari.
Il portale sarà riattivato non appena concluse le necessarie verifiche operative, con successivi aggiornamenti.
Rcordiamo che il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.
La dotazione finanziaria di 900 milioni di euro è suddivisa in:
- 500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle Imprese;
- 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.
Le domande sono attive dallo scorso 25 dicembre: Scarica qui il documento del GSE.
In proposito è stato pubblicato in GU n 224 del 26 settembre il Decreto 7 agosto del MASE
Leggi qui, Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande per i contratti tipo pe rle domande con:
- accesso diretto
- per prenotazione.
Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede:
- l'estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni che possono accedere al meccanismo;
- l'ampliamento delle tecnologie incentivabili;
- l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario;
- il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
- la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri;
- la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell'ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato, esclusivamente per le PA;
- l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
- la maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione Europea o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico".
Riepiloghiamo tutte le regole.
Conto termico 3.0: che cos’è
Il Decreto 7 agosto 2025 va ad aggiornare la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
La misura di incentivazione è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata.Il “nuovo” Conto Termico non è già in vigore ma ai sensi dell’art. 31 è in vigore il “novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ossia dal 25 dicembre 2025.
Inoltre ai sensi dell’art. 30 comma 1 le domande di richiesta degli incentivi presentate prima di tale data, rimangono soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016.
Quindi per i prossimi tre mesi le domande di accesso agli incentivi continuano a funzionare secondo le regole del cosiddetto conto termico 2.0.
In sintesi è bene evidenziare che sia per le amministrazioni pubbliche, sia per i soggetti privati, sono incentivati tanto gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici come ad esempio:
- isolamento dell’involucro,
- finestre comprese;
- sistemi di illuminazione;
- building automation;
- ricarica di veicoli elettrici;
- impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo)
quanto gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili quali ad esempio:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- installazione di impianti solari termici)
Attenzione al fatto che per i soggetti privati gli interventi su edifici residenziali incentivati sono solo quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Gli enti del Terzo Settore sono assimilati a pubbliche amministrazioni e quindi entrambe le macrocategorie di interventi incentivati possono avere per oggetto sia edifici residenziali che non residenziali.
Scarica qui il documento del GSE.
Accedi al portale del conto termico 3.0
Conto termico 3.0: incremento efficienza energetica negli edifici
Relativamente agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5:
- a) le amministrazioni pubbliche;
- b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.
Attenzione al fatto che ai fini del decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla
lettera n) dell’articolo 2, che non svolgono attività di carattere economico.
Scarica qui il documento del GSE.
Conto termico 3.0: spese ammissibili
Per l'incremento efficienza energetica negli edifici sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:
- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
- g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
Scarica qui il documento del GSE.
Conto termico 3.0: regole generali per tutte le tipologie di incentivi
Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 17 del decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e s.m.i., appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.
Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il Soggetto Responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:- a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i) e all’articolo 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
- b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e all’articolo 7, comma 1, lett. a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari
- di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
- ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata Soggetto Responsabile;
- iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il Soggetto Responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
- iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Lo stesso gestore GSE ha riportato una pratica tabella di riepilogo con le regole per la domanda di incentivo:
Soggetti ammessi per modalità di accesso
Soggetto ammesso Accesso diretto per prenotazione Pubbliche amministrazioni si si Enti del Terzo settore non economici si si Enti del Terzo settore economici si anticipato da valutazione preliminare si Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no Fonte GSE
Conto termico 3.0: le misure per le imprese
Se l'incentivo riguarda l'imprese, sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento.
Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.
Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:
- a. nome e dimensioni dell'impresa;
- b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c. ubicazione del progetto;
- d. elenco dei costi del progetto;
- e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Il GSE stabilisce nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29 le modalità di attuazione del presente comma.
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.
L’installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.
Per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese
- 1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
- 2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
- 3. Il GSE specifica nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29, l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Il decreto prevede che nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, fermo restando quanto previsto all’articolo 12, le regole per le imprese non si applicano:
- a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.