• Riforma fiscale

    Detrazione IVA: il Correttivo allinea le norme al diritto UE

    Il Cdm  ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo con norma che intervengono sulla Riforma Fiscale.

    Si tratta del 4° correttivo alla Riforma e le novità sono diverse e attese.

    In tema di detrazione IVA il legislatore prevede di allungare di due anni il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta. 

    Si risolverebbe inoltre il "problema" delle fatture a cavallo d'anno allineandosi alla pronincia UE del 2026, leggi ancheFatture a cavallo d'anno: decisione UE ammette la retroattività.

    Detrazione IVA: risolto il problema delle fatture a cavallo

    Il Decreto al Titolo V reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 12 tratta della detrazione.

    Come recita la relazione illustrativ,  l’articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), numero 1) della legge n. 111 del 2023, intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.

    Si ammette, altresì, l’esercizio del predetto diritto entro un più ampio arco temporale, al fine di consentire alle imprese che ricevono le fatture di acquisto di eseguire tutti i controlli di rito prima di registrare le fatture e far confluire l’imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali.

    Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:

    • oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
    • anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

    La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.

    In altre parole, conformemente alla norma unionale, il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali), ma può essere esercitato quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura). 

    Al verificarsi dei predetti presupposti, il diritto deve essere esercitato, previa annotazione della fattura di acquisto nel registro degli acquisti, per consentire all’IVA di confluire nella liquidazione dell’imposta entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del decreto IVA.

    Per effetto delle modifiche recate dal comma 1 e, in particolare, l’ampliamento del termine per esercitare il diritto a detrazione e per registrare le fatture ricevute (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento), nonché l’eliminazione, nell’articolo 25, delle parole “in riferimento al medesimo anno”, i soggetti passivi avranno, non solo, più tempo a disposizione per eseguire tutti i necessari controlli di conformità senza correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per decorrenza dei termini di annotazione, ma, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione – previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026).

    Il comma 2 opera, per esigenze di allineamento delle norme, le modifiche ai corrispondenti articoli del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto.

    La relazione illustrativa mostra che la modifica normativa dovrebbe avere effetti anche rispetto alla retroattività della detrazione IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.

    Vediamo se la norma verrà confermata nella attuale formulazione.

  • Mettersi in proprio

    Linee Guida Ambulanti: regole per le concessioni degli spazi

    Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale MIMIT, il Ministro Urso annuncia la pubblicazione delle Linee Guida per gli ambulanti.

    Lo stesso Ministro Urso ha specificato che: “Con queste Linee guida colmiamo un vuoto che per anni ha generato rinvii e incertezze, dando finalmente regole certe a migliaia di operatori del commercio ambulante e uno strumento utile ai Comuni chiamati a gestire i bandi. Si tratta di una riforma attesa da anni, costruita con Regioni, Comuni e associazioni di categoria, che garantisce procedure trasparenti e concorrenziali, nel rispetto delle regole europee, e valorizza esperienza, professionalità e investimenti di chi ogni giorno anima i mercati italiani”.

    Commercio: adottate le Linee guida ambulanti

    Un quadro nazionale certo e uniforme per il commercio ambulante, a tutela dei mercati, degli operatori e dei Comuni , è quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha firmato il decreto che adotta definitivamente le Linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

    Le linee guida per gli ambulanti sono un tassello tra le priorità della Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

    Le nuove Linee guida – frutto di un lavoro condotto in stretto raccordo con Regioni, l’ANCI e le associazioni di categoria – mettono a disposizione dei Comuni uno strumento uniforme per predisporre i bandi e offrono agli operatori del commercio su aree pubbliche un quadro stabile, chiaro e riconoscibile su tutto il territorio nazionale. 

    Il provvedimento consente così di superare l’incertezza applicativa e di assicurare regole omogenee, il giusto equilibrio tra tutela della concorrenza e continuità dei mercati, nonché il riconoscimento del valore professionale maturato dagli operatori.

    Le Linee guida prevedono il rilascio delle concessioni attraverso procedure selettive, con durata di dieci anni per mercati, posteggi isolati e chioschi

    Per le fiere, la durata decennale opera come limite massimo nei casi di manifestazioni storicamente radicate e programmate nel tempo, mentre per quelle occasionali o contingenti la concessione è allineata alla durata effettiva della manifestazione o alle annualità programmate dall’ente locale.

    Il sistema di valutazione è articolato su 100 punti

    • fino a 60 punti sono attribuiti ai criteri obbligatori previsti dalla legge, tra cui stabilità occupazionale, anzianità dell’impresa, esperienza maturata sul posteggio e valorizzazione della microimpresa;
    • fino a 40 punti riguardano criteri integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio. 

    In particolare, l’anzianità d’impresa può valere fino a 35 punti, l’esperienza diretta sul posteggio 15 punti, il requisito dimensionale della microimpresa 5 punti e la stabilità occupazionale fino a 5 punti. Sono inoltre valorizzati l’anzianità di spunta, l’offerta di prodotti tipici e di qualità, la consegna a domicilio, la formazione, i progetti innovativi e l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.

    Il provvedimento introduce anche limiti alla concentrazione dei posteggi nella stessa area mercatale, per assicurare pluralità dell’offerta e tutela della concorrenza: non più di due concessioni nei mercati o nelle fiere fino a 100 posteggi e non più di tre nelle aree mercatali con oltre 100 posteggi.

    Attenzione al fatto che le Linee guida saranno ora sottoposte agli organi di controllo e successivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.

     

  • Mettersi in proprio

    Albo attività storiche 2026: iscrizioni entro il 7 ottobre

    Pubblicato in GU n 131 del 9 giugno il Decreto 7 maggio del MIMIT per la costituzione  e le modalità operative dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
    Il decreto disciplina le modalità operative per l'istituzione, la gestione, l'aggiornamento e  la pubblicazione dell'Albo nazionale:

    • delle attività commerciali, 
    • delle  botteghe artigiane  
    • degli  esercizi  pubblici storici.

    Attenzione al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali e delle province autonome, nonche' delle citta' metropolitane, de comuni e delle province, inviati e periodicamente aggiornati dagli stessi.

    Tutti gli enti che abbiano istituito i propri Albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici dovranno trasmetterli al ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto 7 maggio 2026, e quindi entro il 7 ottobre 2026.

    La comunicazione in ogni caso dovrà essere inoltrata all’indirizzo Pec:

    L’Albo nazionale sarà consultabile in una sezione dedicata del sito del Mimit. 

    Leggi anche Botteghe storiche: istituito il nuovo Albo nazionale

    Albo attività commerciali: come funziona

    L'Albo nazionale è istituito presso il Ministero delle  imprese e del made in Italy e si compone di una sezione  ordinaria, relativa alle attività storiche iscritte negli  albi regionali e delle province  autonome,  comunali  e provinciali e delle città metropolitane e di una sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza.
    L'Albo nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy, con predisposizione di rinvii ai  siti  internet delle  regioni  e  dei comuni.
    Nel portale «Italia.it» del Ministero del  turismo  e  nel  sito internet di ENIT S.p.a. sono pubblicate le misure di valorizzazione e le  campagne informative rivolte al turismo nazionale  e internazionale.

    Per ciascuna delle  attività iscritta sono raccolti i dati elencati secondo le modalità previste nelle apposite linee  guida recanti le specifiche tecniche sui flussi  informativi, formati  dei dati e interoperabilita', allegate al presente decreto.
    I comuni, le unioni di comuni,  le citta'  metropolitane e  le province trasmettono annualmente tramite PEC, entro il 31 gennaio, alla regione di competenza gli aggiornamenti dei propri albi mediante la compilazione della Tabella annessa all'allegato.
    Le regioni e le  province  autonome, o  gli enti istitutori, qualora l'attività sia stata loro delegata, trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, gli aggiornamenti  dei propri albi per l'inserimento nell'Albo nazionale, tramite PEC alla casella appositamente dedicata alla raccolta degli albi territoriali. Le modalità di raccolta  dei  dati  individuate  dalle  linee  guida ministeriali, nonchè  le  connesse procedure di trasmissione,  si applicano anche ai dati che comuni, unioni di comuni, città metropolitane e province sono tenuti a trasmettere alla  rispettiva regione di riferimento.

    Albo attività commerciali: gli esclusi

    L'inclusione non è però un diritto permanente e universale. 

    Non è possibile accedere o mantenere l'iscrizione all'Albo nazionale se:

    • l'attività non è preventivamente registrata e validata in un albo locale o regionale.
    • l'ente istitutore locale omette la trasmissione dei dati al MIMIT entro i termini previsti.
    • l'attività non ottiene la specifica validazione da parte della Regione o Provincia autonoma per l'accesso alla sezione speciale dedicata alle attività storiche di eccellenza, per la quale serve una comunicazione esplicita dell'ente che certifichi il possesso dei parametri qualitativi richiesti.

    Albo nazionale attività commerciali: riepilogo delle scadenze

    Soggetto Obbligato Tipo di Adempimento Scadenza Termine Canale di Trasmissione
    Tutti gli Enti Istitutori Prima trasmissione albi esistenti 7 ottobre 2026 (120 gg da G.U.) PEC: [email protected]
    Comuni e Città Metropolitane Aggiornamento annuale elenchi 31 gennaio (a regime dal 2027) PEC: [email protected]
    Regioni e Province Autonome Aggiornamento annuale ed elenco eccellenze 31 marzo (a regime dal 2027) PEC: [email protected]
    Attività già censite localmente Iscrizione di diritto all'Albo Nazionale Automatica (salvo omissioni dell'ente) Flusso gestito d'ufficio tra enti e MIMIT

    Domande Frequenti (FAQ) sull’Albo Nazionale delle Botteghe Storiche

    Cosa succede se la mia bottega è iscritta all'albo del Comune ma il Comune non invia i dati entro il 7 ottobre 2026?

    Il mancato rispetto del termine da parte dell'ente locale impedisce il caricamento iniziale della tua attività nella piattaforma di consultazione nazionale del MIMIT. In questi casi, l'attività rimarrà confinata al registro locale fino al successivo aggiornamento utile, a meno di interventi correttivi o procedure di integrazione straordinarie che dovranno essere verificate direttamente con gli uffici del commercio del proprio Comune.

    Chi decide se un'attività storica può essere considerata "di eccellenza"?

    La competenza esclusiva per la qualificazione delle attività storiche di eccellenza è attribuita alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (o agli specifici enti istitutori da esse delegati). Sono questi soggetti a dover esaminare i requisiti di filiera, storicità del marchio e pregio storico-culturale dei locali, per poi trasmettere la menzione speciale al MIMIT tramite i canali dedicati.

    Un'attività commerciale nata nel 2010 può richiedere l'iscrizione all'Albo Nazionale?

    L'iscrizione diretta al registro nazionale non è accessibile ai singoli privati, ma passa sempre dai registri locali. I criteri di anzianità (solitamente fissati a 25, 30 o 40 anni a seconda della legislazione regionale o dei regolamenti comunali) rimangono regolati dalle norme del territorio in cui opera l'azienda. Se l'attività non possiede i requisiti per entrare nell'albo del proprio Comune o della propria Regione, non potrà di conseguenza confluire nell'Albo nazionale.

  • Riforma dello Sport

    Sport e periferie 2026: domande entro il 25 giugno

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'Avviso "Sport e Periferie 2026" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

    In data 8 giugno sono anche state pubblicate diverse FAQ sul tema, cui si rimanda per chiarimenti a dubbi recenti: leggi qui.

    Le domande dei Comuni sono da presentare entro il 25 giugno sull'apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/ 

    Sport e periferie 2026: domande entro il 25 giugno

    L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’importanza dello sport quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita, il benessere e l’inclusione. 

    In particolare, le erogazioni sono finalizzate a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana ed il tessuto sociale, ed incrementare la sicurezza, contribuendo a diffondere, pertanto, la cultura del rispetto e della giustizia sociale.

    Al riguardo, è stato stanziato un finanziamento complessivo pari ad euro 100 milioni:

    • di cui € 30.000.000 per la realizzazione di nuovi impianti 
    • € 70.000.000 per la rigenerazione e/o recupero di impianti preesistenti 

    L’Avviso, al pari dell’edizione precedente, è rivolto a tutti i Comuni italiani ed offre soluzioni differenziate sulla base delle esigenze degli enti locali; in particolare, le candidature saranno oggetto di valutazione sulla base di specifici criteri di merito, legati alla qualità delle proposte presentate.

    Nello specifico, l'Avviso prevede differenti tipologie di interventi quali:

    a) La realizzazione di nuovi impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica;

    b) La demolizione e ricostruzione dell’impianto sportivo, a energia quasi zero (nZEB);

    c) opere destinate alla manutenzione straordinaria, alla messa in sicurezza, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento o miglioramento sismico, attraverso lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale, nonché demolizione/ricostruzione degli impianti sportivi, ivi inclusa la fornitura di attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10% del contributo richiesto

    d) opere finalizzate all’efficientamento energetico, messa a norma dell’impiantistica, installazione e messa in opera di sistemi di building automation, ed ulteriori interventi strumentali e connessi all’impianto sportivo, attraverso lavori di risanamento, recupero e adeguamento degli impianti tecnologici.

    Sport e periferie 2026: i contributi massimo

    Per l'edizione 2026 di sport e periferie i contributi massimi attribuibili sono i seguenti: 

    • importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la realizzazione di nuovi impianti sportivi dedicati all’attività agonistica. 
    • importo massimo di euro 3.000.000,00, per tutti i Comuni a prescindere dalla numerosità della popolazione residente (fermo restando la soglia dei 5.000 abitanti, raggiungibile anche per i Comuni più piccoli con un accordo tra Comuni confinanti), per la demolizione e ricostruzione di un intero impianto sportivo. Nel caso particolare di demolizione integrale di tendostrutture o tensostrutture e relativa ricostruzione, l’importo massimo assentibile è di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per tutti i Comuni, a prescindere dalla numerosità della popolazione residente; 
    • importo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per i Comuni con un numero di abitanti superiore ai 50.000 (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025); 
    • importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per i Comuni con popolazione residente oltre i 15.000 e fino a 50.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025); 
    • importo massimo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per i Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al 1° gennaio 2025).

    È, in ogni caso, prevista una quota di cofinanziamento a carico del Comune richiedente pari ad almeno il 15% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo superiore ad euro 1.000.000,00, e ad almeno il 10% del contributo, qualora il contributo richiesto sia d’importo pari o inferiore ad euro 1.000.000,00.

    Sport e periferie 2026: tutte le regole per il bonus

    La presentazione delle domande della misura agevolativa rivolta ai Comuni per lo sviluppo di impianti sportivi potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 12:00 del 25 giugno 2026, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/

    Attenzione al fatto che per eventuali richieste di supporto è possibile scrivere a:

    e sono disponibili i numeri telefonici dedicati all’assistenza 0636857395 e 0636854181

    Scarica qui l'avviso con tutte le regole.

  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: via alle domande

    Dopo l'ok della Corte dei Conti al Decreto attuativo sull'iperammortamento del 4 maggio, il Gse aprirà dalle ore 12 del 12 giugno il portale per le comunicazioni preventive.

    A stabilirlo è il DD 11 giugno pubblicato sul sito MIMIT

    Intanto ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, ha chiuso i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU. Da fonti non ufficiali il decreto sarebbe stato approvato dalla Corte dei Conti.

    E' bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:

    • le procedure di accesso,
    • i termini di comunicazione
    • i criteri di calcolo dell'incentivo.

    Ricordiamo inoltre che c'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

    Infine, occorre evidenziare che vi sono ancora lavori in corso in Governo per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.

    La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo. 

    Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026 dopo l'annuncio dell'apertura del portale GSE per domani.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iper ammortamernto 2026: come funziona

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:

    • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

    La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Iperammortamento 2026: i beni agevolabili

    Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:

    • i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
    • i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica). 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).

    Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iperammortamento 2026: come si accede

    L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:

    1. Comunicazione preventiva

    L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.

    2. Comunicazione di conferma

    Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.

    3. Comunicazione di completamento

    Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.

    Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:    

    • entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
    • entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.

    Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero

    Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:

    • cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
    • assenza di requisiti di ammissibilità;
    • mancata conservazione della documentazione;
    • false dichiarazioni;
    • impossibilità di effettuare i controlli.

    In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

    Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

  • Dichiarazione 730

    730 a debito: regole per le rate 2026

    Il Modello 730/2026 va inviato entro il 30 settembre, ma i pagamenti delle imposte vanno efffettuati secondo regole precise.

    Vediamo come e quando si paga tanto nel caso di presenza di sostituto d'imposta, quanto senza sostituto.

    Dichiarazione 730 a debito: come dilazionare i pagamenti

    Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità senza sostituto (in assenza del sostituto d’imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità) se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

    • trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
    • o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

    Nel caso di presenza di sostituto, quest'ultimo, a partire dal mese di luglio, trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi.

    In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. 

    Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. 

    La rateizzazione segue le scadenze del Modello Redditi PF 2026.

    Si evidenzia anche che. se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

    Infine per i pensionati, anche in caso di rateizzazione, occorre evidenziare che le rate sono effettuate a partire dal secondo mese successivo al momento in cui l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in genere, dal mese di agosto o settembre).

  • Contenzioso Tributario

    Pronunce Giustizia Tributaria: nuovo motore di ricerca con AI

    Il dipartimento della Giustizia tributaria attiva un nuovo servizio relativo alla sintesi delle pronunce e una ricerca mirata per conoscere i precedenti

    Bisognerà però attendere che il motore di ricerca di AI sia a regime per sapere se davvero stia snellendo il contenzioso tributario. 

    Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Pronunce della Giustizia Tributaria: motore di ricerca con AI

    Dentro il Sigit, il Sistema informativo della giustizia tributaria, è in progress una banca dati di 900.000 sentenze dei gradi di merito.

    Presto non sarà più soltanto una banca dati da interrogare con parole chiave e filtri, ma diventerà uno strumento di ricerca sperimentale basato sulla conversazione.

    Il dipartimento della giustizia annuncia appunto un motore di ricerca potenziato con AI della giurisprudenza tributaria.

    Si potrà porre domande in linguaggio naturale per ottenere orientamenti generali, ma anche risposte più mirate.

    Il Ministero ha presentato la novità al ForumPa in un evento moderato dal direttore del dipartimento Giustizia tributaria del Mef Fiorenzo Sirianni .

    Si è parlato di come modernizzare la nuova giurisdizione tributaria, ridisegnata dalla legge 130 del 2022, e rendere più leggibili i suoi orientamenti, si vorrebbe spostare la trasparenza dal terreno dei principi a quello dell’uso quotidiano. 

    In questa ottica la banca dati annunciata, con motore di ricerca AI, non sarà solo un semplice servizio ma diverterà un equilibratore nel processo tributario.

    Poterle consultare le sentenza circa un milione di pronunce, aiuta gli addetti ai lavori ad avere una visione più nitida dell’andamento della giurisprudenza tributaria. 

    Sarà di fatto possibile con la banca dati a regime grazia anche all'AI può essere un punto di volta perché consente di conoscere e di capire qual è l’orientamento precedente su una determinata “materia del contendere”.

    Il sistema è gestito appunto con l’intelligenza artificiale e il ministero dell’Economia sta lavorando alla svolta:

    • si passerà da consultazioni rigide, costruite su parole chiave, 
    • ad un’interazione in linguaggio naturale.

    Il sistema prevederà la logica di una "semplice" una chat con dei possaggi da seguire:

    • si formula una domanda,
    • si restringe il perimetro, 
    • si esplora un orientamento, 
    • si passa da un concetto all’altro. 

    Inoltre si tratterà di "sommazione delle sentenze" ossia l’intelligenza artificiale generativa viene applicata alla costruzione di brevi sommari, utili a concentrare in poche righe i passaggi essenziali della singola decisione. 

    La digitalizzazione della giustizia tributaria dovrebbe quindi procedere a passo svelto.