• Riforme del Governo Meloni

    Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate

    E' stato pubblicato in GU del 27 febbraio il DL n 25/2026 approvato dal Governo con interventi per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal Ciclone Harry.

    In particolare sono stati approvati:

    • interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (decreto-legge)
    • deliberazione di protezione civile – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana

    Vediamo cosa contiene il decreto e quali sono le sospensioni fiscali spettanti ai residenti nelle regioni colpite da Harry.

    Ciclone Harry e aiuti governativi

    Tra gli interventi a sostegno dei residenti e delle imprese dei comuni colpiti dal maltempo ci sono delle misure fiscali e in particolare una sospensione dal 18 gennaio fino al 30 aprile 2026, di:

    • versamenti tributari, ritenute, cartelle e adempimenti;
    • contributi e premi assicurativi obbligatori.               

    La sospensione è prevista per i soggetti con residenza o sede legale oppure operativa, in immobili situati nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dal 18 gennaio in poi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio scorso e che siano:              

    • danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità competenti entro il 27 febbraio 2026, in conseguenza negli eventi metereologici del 18 gennaio in poi                  
    • danneggiati e per cui, al 27 febbraio 2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità ed in esito alla stessa è stato in seguito disposto lo sgombero.

    Il Governo con delibera del 26 gennaio pubblicata nella GU n 26/2026 aveva dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi per le tre Regioni e con l’ordinanza del capo della Protezione civile n 1180/2026 pbblicata in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2026 era stata effettuata una ricognizione dei territori danneggiati. 

    Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate

    In generale, sono sospesi tutti i versamenti tributari in scadenza dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 (art. 2, comma 3), con esclusione di dazi e accise:

    • le ritenute alla fonte a titolo di Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ai sensi degli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, 
    • nonché le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta.
    • i pagamenti di cartelle di pagamento e ad altri atti della riscossione, come gli atti di presa in carico delle somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi,
    • gli adempimenti formali tributari ricadenti nel medesimo periodo.

    Sono anche sospesi i versamenti dei contributi e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

    La ripresa dei versamenti sospesi avverrà, senza sanzioni e interessi e in unica soluzione, entro il 10 ottobre 2026 per tributi e ritenute. Per gli atti della riscossione i termini riprendono a decorrere dalla fine della sospensione

    Inoltre, la sospensione si applica anche ai versamenti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata noto come rottamazione-quater con scadenze nel periodo interessato. 

    Inoltre, è prevista una proroga di tre mesi di termini e scadenze connessi alla rottamazione-quinquies.

    Infine per le società e le imprese delle aree colpite sono sospesi gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026 e i termini per gli adempimenti presso le Camere di commercio fino al 30 aprile 2026.

    Allegati:
  • Ipotecaria e catastali

    Aggiormanento rendite catastali strutture all’aperto: proroga al 15 dicembre

    Entro il 15 dicembre gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto avevano tempo per presentare le variazioni catastali volte a escludere dalla rendita gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione: case mobili o mobile home, roulotte, camper, caravan, ecc.) e tali variazioni catastali dovevano avere effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2025.

    Con il Decreto Milleproroghe e la relativa Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo viene prevista una proroga di tale adempimento al 15 dicembre 2026, vediamo il dettaglio.

    Strutture all’aperto: istruzioni per l’aggiornamento rendite catastali

    L’art. 7-quinquies del DL 113/2024 aveva fissato al 15 giugno 2025 il termine per adempiere agli aggiornamenti di questo adempimento, tuttavia, la scadenza è stata differita, a termini scaduti, al 15 dicembre 2025, dall'art 14 comma 5 del DL n 95/2025 e ora ulteriormente prorogata dal Milleproroghe 2026 al 15 dicembre 2026.

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n 65/2025, ha illustrato le novità introdotte e gli obblighi dichiarativi per i titolari di diritti reali delle unità immobiliari interessate nonché le modalità di compilazione delle previste dichiarazioni di aggiornamento catastale.

    La novità prevede che dal 1° gennaio 2025, sono infatti esclusi da questa stima gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione ubicati nelle strutture ricettive all’aperto.

    Inoltre, ai fini della stima diretta delle strutture ricettive all’aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all’ordinario valore di mercato, in misura pari:

    • all’85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento;
    • al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.

    Ciò premesso, gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 15 giugno 2025, termine prorogato al 15 dicembre e ora al 15.12.2026.

    Si precisa che limitatamente all’anno 2025, per gli atti di aggiornamento catastale presentati entro tale data, le rendite rideterminate delle strutture ricettive all’aperto hanno effetto già dal 1° gennaio 2025.

    Si rimanda all'articolo del Milleproroghe ora in conversione in legge per  tutti i dettagli ulteriori.

  • Imposta di registro

    Ricognizione debito: quando sconta l’imposta fissa di registro

    Con la Risposta a interpello n 52 del 25 febbraio le Entrate chiariscono come applicare l'imposta di registro alla scrittura privata sulla ricognizione del debito.

    Vediamo il caso di specie e il chiarimento.

    Ricognizione debito: quando sconta l’imposta fissa di registro

    La ricognizione di debito formalizzata con una scrittura privata non autenticata, a conferma di un’obbligazione già esistente senza modificarla, costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di contenuto patrimoniale, pertanto soggetta a imposta fissa di registro.

    In tal caso deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e soltanto in caso d’uso.

    Questa è la sintesi del chiarimento.

    Nel caso di specie il contribuente ha chiesto all’Agenzia chiarimenti su una scrittura privata non autenticata, atto unilaterale di riconoscimento di un debito pari a 75mila euro, che intende formalizzare per la somma che gli è stata anticipata da un altro soggetto per l’acquisto di un immobile. 

    Nel documento si indicano in modo esplicito:

    • causa del debito,
    • soggetti coinvolti, 
    • oggetto del rapporto obbligatorio 
    • piano di restituzione rateale, che avverrà mediante bonifico bancario. 

    L’atto di vendita dell’immobile è già stato registrato.

    Poiché il riconoscimento del debito non ha causa onerosa e non è collegato a un precedente atto soggetto a registrazione obbligatoria, il contribuente chiede quale sia il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro. 

    L'istante suggerisce che sio tratti di una registrazione solo in caso d’uso (articolo 6, Dpr n. 131/1986, il Tur) e con imposta fissa (articolo 4 della Tariffa, Parte II, Tur), come confermato anche da alcune pronunce della Cassazione e l'agezia è d'accordo.

    Nella risposta l'ADE rcorda innanzitutto che la ricognizione di debito, disciplinata dall’articolo 1988 del codice civile, consiste in una dichiarazione con cui il debitore riconosce l’esistenza del proprio debito, con l’effetto di sollevare il creditore dall’onere di provare il rapporto obbligatorio originario

    La ricognizione non crea una nuova obbligazione, ma conferma un debito già esistente, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione che ribadisce la funzione meramente confermativa dell’atto.

    L'Agenzia sottolinea che il Testo unico dell’imposta di registro non contiene una disciplina specifica della ricognizione di debito, motivo per cui occorre fare riferimento alle norme generali sulla registrazione degli atti. 

    Il Tur distingue tra atti da registrare in termine fisso e atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso: le scritture private non autenticate, come quella in argomento, rientrano in questa seconda categoria, salvo che contengano operazioni soggette a Iva.

    L'Agenzia richiama la differenza tra atti pubblici o scritture autenticate prive di contenuto patrimoniale, che devono essere registrati in termine fisso con imposta fissa, e scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale, come la ricognizione in esame, per le quali la registrazione avviene solo in caso d’uso e con applicazione dell’imposta fissa prevista dall’articolo 4 della Tariffa, Parte II, del Tur.

    Allegati:
  • Certificazione Unica

    Ritenute non operate su provvigioni: come recuperare il credito

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 55/2026interviene sul recupero delle ritenute d’acconto non operate su provvigioni riqualificate come “procacciamento d’affari”.
    Il chiarimento è rilevante soprattutto per chi applica il regime di cassa e deve gestire certificazioni uniche errate o tardive.

    Nel caso di specie, la società ALFA sas e il socio accomandatario […] chiedono come recuperare le ritenute che la BETA, società cliente, ha recentemente certificato per l'esercizio solare 2022.

    Il caso: riqualificazione dei compensi e ritenute omesse

    La vicenda nasce da una verifica della Guardia di finanza relativa al periodo d’imposta 2022 che ha riqualificato i servizi inizialmente inquadrati come “consulenza e ricerca di mercato” poi definiti “procacciamento d’affari”, con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta ex art. 25-bis DPR 600/1973.

    La società cliente ha quindi:

    • versato le ritenute d’acconto non operate,
    • pagato sanzioni e interessi,
    • emesso le relative Certificazioni Uniche.

    Tuttavia, si è generata una duplicazione d’imposta, poiché i percettori avevano già dichiarato i compensi e versato le imposte dovute.

    Il principio chiarito dall’Agenzia: conta il momento della percezione

    L’Agenzia ricorda un punto fondamentale: la Certificazione Unica deve fotografare i compensi percepiti nell’anno solare di riferimento, non quelli di competenza.

    Come precisato, le ritenute devono essere operate e versate nel medesimo periodo in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito.

    Di conseguenza:

    • se la CU include provvigioni pagate nel 2023 ma riferite al 2022,
    • occorre procedere alla rettifica delle certificazioni.

    Il principio di correlazione tra ritenuta e reddito percepito è centrale per evitare errori nella gestione del credito.

    Come recuperare le ritenute: la procedura operativa

    L'agenzia evidenzia che ferma la necessaria rettifica delle certificazioni emesse senza considerare che la CU fotografa il periodo ''in cui la provvigione è stata percepita dal sostituito'' una volta ricevute le ''nuove'' CU per gli esercizi solari 2022 e 2023, la società istante potrà presentare le corrispondenti dichiarazioni integrative ultrannuali.
    Le ritenute certificate saranno, quindi, attribuite proquota ai soci presentando i modelli Redditi SP integrativi per i periodi d'imposta 2022 e 2023.
    Allo scopo di far emergere i crediti corrispondenti alla maggiore imposta versata, i soci dovranno poi presentare i rispettivi modelli Redditi PF per gli stessi periodi d'imposta.
    Resta inteso che, trattandosi di crediti che emergono da dichiarazioni c.d. ''ultrannuali'', gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione solo nel 2027.
    L'articolo 2, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, infatti, che «L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. […].»
    Più in particolare l'istante impresa in contabilità semplificata dovrà riportare le ritenute certificate dalla società cliente nella colonna 2 del rigo RN2 delle dichiarazioni ultrannuali per i periodi d'imposta 2022 e 2023, ripartendo le stesse tra i singoli soci in base alla relativa quota di partecipazione.
    Ciascun socio provvederà poi a riportare le ritenute in parola nei quadri RH dei modelli Redditi PF integrativi da presentare per gli stessi periodi d'imposta e potrà utilizzare il relativo credito come precisato dal citato articolo 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 «[…] per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».
    I crediti emersi dai modelli Redditi PF relativi ai periodi 2022 e 2023 dovranno essere, altresì, riportati «[…] nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa» ed «è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.».
    Per meglio chiarire, ipotizzando che i modelli Redditi PF per i periodi 2022 e 2023 siano presentati nell'anno in corso (2026), il socio dovrà indicare i crediti ivi emergenti nella colonna 4 del quadro DI del modello Redditi PF che sarà presentato nel 2027 per il periodo d'imposta 2026, nonché nella colonna 2 del rigo RX1, al fine di incrementare l'''imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione'' (si fa riferimento ai campi della Dichiarazione del 2025 che si presume possano essere confermati anche per il 2026).

    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Redditi SC 2026: le novità per l’ires delle società

    Con il Provvedimento n 71522 del 27 febbraio le Entrate approvano il modello di dichiarazione “Redditi SC 2026”con le relative
    istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. 

    Approvano anche cle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

    Il modello “Redditi SC 2026” è composto da: 

    • frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali,
    • quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI e CP

    Scarica qui:

    Redditi SC 2026: le novità per l’ires delle società

    Le principali novità contenute nel Modello SC 2026 sono le seguenti:

    • Concordato preventivo biennale. Nella sezione I del quadro CP, nel rigo CP1, dedicato al reddito d’impresa, è stata inserita la nuova casella “Comma 1-bis” per gestire la novità prevista dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardante il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nel rigo CP6, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nel rigo CP11, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).
    • Agevolazione IRES premiale. Nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF e RQ è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Iper-ammortamento. Nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Rateizzazione delle plusvalenze. Nel quadro RF è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plu- svalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207); nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da opera- zioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento (art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Ecobonus e Sismabonus. Nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi, effettuati nel 2026, in materia di «Ecobonus» e «Sisma bonus» (art. 1, comma 22, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).
    • Affrancamento straordinario delle riserve. È stata aggiornata la sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. È stata eliminata la sezione XXVII del quadro RQ, riservata ai contribuenti che applicavano l’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
    • Tabelle. Le tabelle contenute nelle istruzioni dei singoli modelli REDDITI SP, SC ed ENC, sono state spostate nelle “Istruzioni generali dei modelli REDDITI”, ai fini di una più agevole consultazione.
    • Maggior reddito derivante da differimento della deducibilità. È stato evidenziato nel quadro RS, rigo RS544, e nel quadro GN/GC, rigo GN22/GC22, l’importo del maggior reddito imponibile per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a seguito del differimento, ai successivi periodi di imposta, dei componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, comma 18, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese. Nei quadri RQ e RV è stato previsto che la disciplina delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, si applichi anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili (art. 3, decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192).
    • Assegnazione agevolata di beni. Nel quadro RQ è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026 nonché, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre 2026 (art.1, commi da 35 e 40, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Crisi d’impresa. Sono state integrate le istruzioni nel quadro RF, rigo RF31, con l’individuazione degli istituti per la soluzione della crisi d’impresa cui si applica la disciplina dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, richiamando quelli attivati con finalità liquidatoria, quali il concordato minore in continuità aziendale, l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il piano attestato ai sensi dell’art. 56 del citato decreto legislativo, ovvero del piano di
      ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’art. 64-bis del medesimo decreto legislativo (art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186).
    • Contributo straordinario. Nel quadro RQ è stato gestito il contributo straordinario sulla riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023. L’aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo (art. 1, commi da 68 a 72, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
    • Monitoraggio per determinate operazioni. Nel quadro RS è stato previsto un prospetto per l’indicazione di informazioni relative a regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, alla deduzione di oneri con nessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (art. 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).

  • Dichiarazione 730

    730/2026: le novità per i familiari a carico

    Entro il 30 settembre va inviato il Modello 730/2026 le cui regole sono pubblicate dalle entrate con il Provvedimento n 71552 del 27 febbraio che riepiloga in sintesi tutte le novità che dipendenti e pensionati devono aspettarsi per quest'anno per la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2025.

    Vediamo cosa contiene il Modello 730 per le detrazione per i familiari a carico. In proposito leggi anche: Familiari a carico 2026: le novità del Correttivo Irpef-Ires             

    730/2026: le novità per i familiari a carico

    Nel Modello 730/2026, scarica qui:

    il prospetto familiari a carico deve essere compilato inserendo i dati relativi ai familiari che nel 2025 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per:

    • il coniuge, 
    • i figli o gli ascendenti a carico 

    o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto.

    Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
    Come specificato dalle istruzioni e secondo le novità recentemente introdotte, sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

    Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2025 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
    Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

    •  il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
    • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
    •  la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
    •  il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
    • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
    • le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.

    Ai fini della fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, sono considerati a carico:

    •  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati e i figli conviventi del coniuge deceduto) di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’Assegno Unico Universale eventualmente percepito;
    • gli ascendenti (ad esempio i genitori) a condizione che convivano con il contribuente.

    Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero (art. 12, comma 2-bis, Tuir).

    Dal 2025 non possono fruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico anche se conviventi con il contribuente o se ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

    • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    •  i discendenti dei figli;
    •  i generi e le nuore;
    •  il suocero e la suocera;
    •  i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).

    Tuttavia, il contribuente può fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per gli altri familiari di cui sopra, conviventi o che percepiscono assegni alimentari, pur non spettando la detrazione per carichi di famiglia.

    Se nel corso del 2025 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

    Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.

    A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.

    Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir di età inferiore a 21 anni sono state sostituite dall’assegno unico

    che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.

    Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2025, non viene meno la necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese sanitarie 2026: vale il Prospetto del sistema TS

    Le Entrate hanno avviato la campagna dei dichiarativi 2026.

    Sono stati pubblicati tutti i modelli della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2025.

    A tale proposito, ai fini del Modello 730 e del Modello Redditi PF 2026 è bene ricordare un chiarimento che nel luglio del 2025 è stato specificato dalle Entrate e dal Mef.

    In particoalre, le Entrate con una FAQ del 17 luglio hanno confermato quanto precedentemente specificato dal MEF durante il question time, per la detraibilità delle spese sanitarie.

    Viene evidenziato che è possibile utilizzare il prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF oltre che nel modello 730 in alternativa a scontrini e ricevute varie.

    Vediamo i dettagli e la conferma ADE.

    Prospetto Spese sanitarie sistema TS: utilizzo per i dichiarativi 2026

    Con la risposta n 5-04219 del 9 luglio 2025 il MEF replicava ai dubbi sull'utilizzo del prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF chiarendo che è possibile utilizzare, ai fini della detrazione, tutte le spese indicate nel prospetto in oggetto.

    Con riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e debitamente documentate, veniva richiamata la Circolare n 14/2023 delle Entrate che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di sostituire la documentazione cartacea necessaria alla detrazione delle spese sanitarie con il prospetto delle spese scaricato dal portale STS, a condizione che venga resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    Nelle istruzioni relative al modello Redditi Persone Fisiche sia presente un rinvio generico alla predetta circolare n. 14/E del 2023 senza, tuttavia, formulare un espresso riconoscimento dell'utilizzabilità del prospetto STS quale documentazione sostitutiva ai fini della detrazione fiscale in caso di dichiarazione ordinaria non precompilata.

    Pertanto si chiedeva di sapere se si intenda "prevedere un aggiornamento delle istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, volto a esplicitare tale facoltà, in coerenza con quanto già previsto per il modello 730, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza normativa, al fine di chiarire se il prospetto delle spese sanitarie reso disponibile dal STS sia utilizzabile anche ai fini della detrazione IRPEF per le spese sanitarie nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 non precompilato".

    L'Agenzia delle entrate ha ricordato che il decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 1 – nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Pertanto, oltre al modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate elabora anche il modello Redditi Persone fisiche precompilato per tutti i contribuenti, anche con partita IVA, per i quali l'Agenzia dispone di informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione, quali redditi, oneri e spese deducibili e/o detraibili. Inoltre, il citato comma 1-bis precisa che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le regole in tema di controlli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    Per quanto attiene alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie con la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo "Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti", è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

    Tale principio trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il Modello Redditi precompilato.

    Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del "servizio" web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) in via autonoma. In quest'ultimo caso, ovviamente, non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    La possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria è di fatto affermata anche nelle istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi – Persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata circolare. 

    Occorre, infatti considerare che le istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.

    Viene chiarito che er una maggiore chiarezza sarà cura dell'Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria anche per il Modello Redditi Persone fisiche mediante la pubblicazione di un'apposita FAQ esplicativa.

    In data 17 luglio 2025 viene chiarito che "è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2025 e REDDITI PF 2025) anche attraverso il prospetto di dettaglio delle spese reso disponibile digitalmente dal Sistema Tessera Sanitaria.
    L'esibizione del prospetto è alternativa alla conservazione di tutti i documenti di spesa sanitari, come fatture, scontrini e ricevute, purché, come in , accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza tra le spese elencate nel prospetto e quelle fornite dal Sistema Tessera Sanitaria.