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730/2026: nuovi codici per i mutui passivi
Il Modello 730/2026 contiene tra le altre novità il famigerato riordino delle detrazioni.
In particolare per i redditi superiori a 75.000 euro è stato introdotto un quoziente familiare che genera gli importi di detrazione e esclude alcune spese.
Le spese per gli interessi sui mutui passivi dall'anno di imposta 2025 dovranno essere particolarmente verificate in base a tele novità.
730/2026: attenzione alle detrazioni per i mutui passivi
Per quanto rigurda gli interessi passivi sui mutui, dal 2025 sono entrate in vigore alcune disposizioni che limitano, per i redditi superiori a 75.000 euro il diritto ad alcune fattispecie di detrazioni tra cui, appunto, quelle per gli interessi passivi sui mutui.
A tal fine occorre indicare in alcuni righi specifici del Quadro E del Modello 730/2026 anno di imposta 2025.
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per evitare di commettere errori occorre prestare attenzione a tali codici.
In sintesi, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri detraibili, salvo eccezioni, non vengono più considerati singolarmente, ma concorrono alla formazione di un ammontare massimo complessivo di spesa ammessa in detrazione.
Il limite di spesa viene calcolato moltiplicando un ammontare legato al reddito per un coefficiente basato sul numero di figli a carico, noto come quoziente familiare.
I coefficienti e gli importi di detrazione massima sono riassunti di seguito.
Reddito complessivo
Importo base
nessun figlio 0,5
1 figlio 0,7
2 figli 0,85
3+ figli o figlio disabile
75.001-100.000 euro
14.000
7.000
9.800
11.900
14.000
Oltre 100.000 euro
8.000
4.000
5.600
6.800
8.000
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro le seguenti spese:
- le spese sanitarie detraibili,
- le somme detraibili investite nelle startup innovative
- le somme detraibili investite nelle PMI innovative
Interessi passivi sui mutui: regole per la detraibilità 2026
Le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni legate al coefficiente familiare.
Tale novità ha portato a distuinguere, come evidenziato nelle istruzioni al Modello 730/2026 i mutui in base alla data di stipula:
- per mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024, gli interessi passivi relativi a contratti stipulati entro questa data rimangono esclusi dal calcolo del massimale. Continuano quindi a spettare secondo le regole ordinarie;
- per mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 gli interessi relativi a nuovi contratti rientrano integralmente nel nuovo tetto di spesa.
A tal fine nel Quadro E del modello 730/2026 sono stati introdotti nuovi codici per identificare correttamente il periodo di stipula.
Occorre prestare attenzione al rigo E7 dove per i mutui per abitazione principale si dovrà distinguere con i seguenti codici:
Nei i righi da E8 a E10 vanno indicati gli altri mutui, dove i codici variano in base alle tipologie di finanziamento.Per indicare i mutui per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale sono necessari i seguenti codici:



Si rimanda alle istruzioni del Modello 730/2026 per ulteriori approfondimento.
Detraibilità interessi mutui prima casa: condizioni e limiti in base all’anno di stipula
La Guida ADE 2026 ha precisato che per gli interessi passivi sulla prima casa, condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) – e non sei mesi come nella previgente normativa – per adibire l’immobile a propria abitazione principale;
- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
- per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 a E10.
TABELLA DI RIEPILOGO PER DATA E LIMITE DI SPESA CONSENTITO
Fonte Agenzia Entrate Guida detrazioni 2026 -
OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario.
OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento.La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario.
La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio.
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Controlli dichiarazione 2023: più tempo per fornire i documenti all’Ade
Più tempo per i controlli formali delle dichiarazioni, questo è il risultato della interlocuzione tra De Nuccio presidente dei commercialisti e l'Agenzia delle Entrate di Carbone.
Vediamo i dettagli da comunicato stampa del CNDCEC, e i termini di scadenza per invio dei documenti alle Entrate.
Controlli dichiarazione 2023: slitta a settembre il termine per i documenti
Nel comunicato pubblicato sul sito del CNDCEC il Presidente De Nuccio ha affermato che “Si consente così ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità”
In particoalre, ci sarà più tempo per trasmettere la documentazione richiesta nell’ambito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2023, previsto dall’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.
Tra maggio e giugno l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti numerose richieste di esibizione documentale, fissando in trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il termine per l’invio della documentazione necessaria.
A seguito delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, come già espressamente indicato nelle comunicazioni trasmesse ai contribuenti, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni, previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Un chiarimento particolarmente importante per professionisti e contribuenti commentato da De Nuccio che ha specificato: “abbiamo ritenuto necessario intervenire perché il termine dei trenta giorni si colloca in una delle fasi più complesse dell’anno per gli studi professionali, già fortemente impegnati nella stagione dichiarativa e dei versamenti. Per questo abbiamo avviato un confronto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, rappresentando le criticità organizzative che tale tempistica avrebbe determinato e prospettando l’opportunità di uno slittamento successivo alla pausa estiva. L’interlocuzione ha prodotto un importante chiarimento: l’Agenzia ha confermato che la documentazione sarà comunque esaminata anche se trasmessa oltre il termine di trenta giorni indicato nelle comunicazioni e che restano pienamente applicabili le disposizioni sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per l’invio dei documenti e delle informazioni richieste. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante perché consente ai contribuenti e ai professionisti di gestire gli adempimenti richiesti con maggiore serenità.”.
In proposito è stato inoltre precisato che agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate hanno ricevuto indicazioni affinché non si proceda alla comunicazione degli esiti del controllo formale nei casi in cui il termine per la risposta sia già scaduto in questi giorni o comunque sia in scadenza prima del periodo di sospensione estiva. Leggi anche Sospensione agosto: tutti termini che slittano.
Considerando il periodo nel quale sono state recapitate le comunicazioni, è ragionevole ritenere che la documentazione potrà essere trasmessa senza effetti pregiudizievoli anche nei primi quindici giorni di settembre”.
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Liquidazione societaria e cessazione CPB : chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n 138 dell'8 luglio le Entrate chiariscono gli effetti della liquidazione societaria sul socio d'opera e il CPB.
Cessazione CPB per il socio d’opera: il caso di specie
Un s.a.s. istante chiede chiarimenti volta ad avere chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, disciplinante il cd. concordato preventivo biennale come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 relativamente ad una liquidazione societaria.
L'Istante, costituita con durata statutaria fino al 31 dicembre 2050, e avente quale oggetto sociale l'attività di gestione di immobili di proprietà, riferisce che nel 2025, la compagine sociale ha subito una modifica a seguito dell'esercizio diritto di recesso da parte degli unici due soci accomandanti.
Il recesso è stato regolarmente formalizzato e, decorso il termine di tre mesi, ha determinato la loro definitiva fuoriuscita dalla Società, come risulta dalla visura camerale aggiornata, rispettivamente in data 5 giugno 2025 (data di efficacia) e in data 11 giugno 2025 (data di efficacia).
Nel giugno 2025, la socia accomandataria superstite, che è socia d'opera, dopo aver constatato la mancanza di soci rappresentanti il capitale e l'impossibilità di reintegrare tali categorie sociali, ha deliberato la messa in liquidazione di Alfa.In merito a quest'ultima, soggetto in regime di contabilità semplificata, viene specificato che ha aderito al CPB per gli anni d'imposta 2024 e 2025.
Con il presente interpello si domanda se ''la messa in liquidazione della società dettata, dall'assenza dei soci partecipanti al capitale sociale per effetto dell'avvenuto recesso'': comporti la cessazione degli effetti del CPB per il 2025, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024, sebbene la Società continui la gestione del
patrimonio immobiliare- '' debba essere trattata fiscalmente seguendo il dettato dell'art 182 del DPR
917/1986 riferito alla quantificazione dei redditi in caso di liquidazione volontaria
non trovando pertanto applicazione l'articolo 20 bis del citato decreto disciplinante
la determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei
beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l)'' - impatti sulla posizione del socio d'opera, che svolge la funzione di liquidatore
- Con nota del XX marzo 2026 (prot. RU n. XXX), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; l'Istante ha prodotto, in data XX aprile 2026, le informazioni e la documentazione richieste (inviata con nota acquisita con prot. RU n. XXX) di seguito, ''documentazione integrativa''.
Vediamo la replica Ade
Cessazione CPB: l’Ade chiarisce il caso di società in liquidazione
Con riferimento al Primo quesito le Entrate ricordano che l'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n.13 del 2024 afferma che, «in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.».
Tale norma va letta in combinato disposto con l'articolo 4, lettera c), del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 che, nell'individuare tali circostanze eccezionali, richiama la «liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale».
Ne consegue che, a seguito dell'apertura della liquidazione ordinaria, si può ritenere integrata la causa di cessazione del CPB di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 13 del 2024 nel caso in cui l'Istante, per effetto della liquidazione, registri minori redditi eccedenti il 30 per cento rispetto a quelli concordati per il 2025 per il suddetto anno.
Con riferimento al Secondo e al Terzo quesito, si ricorda che l'articolo 182 del TUIR dispone, al comma 1, che «in caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277 del codice civile.».
Inoltre, l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, stabilisce che, «in caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via
telematica.».
Dalla lettura combinata delle disposizioni richiamate si desume che il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'esercizio (1° gennaio 2025) e quella di apertura della liquidazione (26 giugno 2025) costituisce un autonomo periodo d'imposta e che il relativo reddito deve essere imputato, pro quota, ai soggetti che rivestono la qualità di soci della Società alla chiusura di tale periodo.
Nel caso in esame, fatti salvi gli aspetti civilistici che non competono alla Agenzia in base alla prospettazione dei fatti fornita dall'Istante i soggetti a cui imputare il reddito della Società del periodo d'imposta ante liquidazione (ossia, 1° gennaio26 giugno 2025) vanno individuati nel solo socio accomandatario superstite, ancorché d'opera, in quanto unico socio presente all'apertura della procedura di liquidazione.
Si ritiene, inoltre, che il reddito prodotto dalla società nel periodo di liquidazione debba essere interamente imputato per trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, all'unico socio rimasto, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di un socio che ha conferito esclusivamente la propria opera.
Quanto alla posizione dei due soci receduti, nel presupposto qui assunto acriticamente che il recesso si sia perfezionato, agli stessi si applicano le regole di cui all'articolo 20 bis del TUIR, secondo cui, «Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli
eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata».
Il citato comma 7 dell'articolo 47 del TUIR stabilisce che «Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate».
- '' debba essere trattata fiscalmente seguendo il dettato dell'art 182 del DPR
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Vendita immobili oggetto di reato: il trattamento fiscale
Con la Risposta n 141/2026 le Entrate chairiscono che l’esenzione dall'imposta di registro prevista dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 non può essere applicata ai verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato quando il prezzo di vendita non supera i 1.033 euro.
Vediamo il caso di specie e il chiarimento completo delle Entrate relativamente alle caratteristiche del verbale di aggiudicazione di tali beni durante le aste virtuali.
Vendita immobili oggetto di reato: il trattamento fiscale
L'istante è un Tribunale che si occupa di attuare provvedimenti dei giudici penali, organizzando tramite un soggetto terzo delle aste telematiche per vendere beni mobili, sequestrati o confiscati ed oggetto di reato.
Al termine delle aste viene redatto un verbale di aggiudicazione del bene e il quesito riguarda l'eventuale esenzione dal bollo.
L’articolo 46 della legge n. 374/1991 dispone che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, nonché gli atti e i provvedimenti a esse relativi, siano soggetti esclusivamente al pagamento del contributo unificato e non è dovuta l’imposta di registro.
La disposizione è eccezionale e in deroga alla disciplina ordinaria prevista dal Testo unico dell'imposta di registro (Dpr n. 131/1986) e pertanto applicata in modo rigoroso.
L'esenzione ha lo scopo di alleggerire il carico fiscale sulle controversie di modesto valore economico e si applica agli atti collegati alle relative cause, indipendentemente dal grado di giudizio o dall'ufficio giudiziario competente
Il presupposto resta sempre la presenza di una causa o di una procedura conciliativa non contenziosa.
Occorre qualificare il verbale di aggiudicazion che secondo l’Agenzia, non può essere ricondotto né al concetto di causa né a quello di attività conciliativa e pertanto:
- non è formato dal giudice,
- non rappresenta un atto del processo,
- non nasce nell’ambito di una procedura conciliativa,
- viene redatto da un soggetto privato incaricato della vendita all'esito di una gara telematica.
L’attività posta in essere non costituisce una forma di composizione della controversia, ma una vera e propria procedura di alienazione del bene.
L’Agenzia riconosce che il verbale di aggiudicazione è collegato al provvedimento del giudice penale, il quale dispone la vendita del bene confiscato o non reclamato, ma il collegamento non è sufficiente per far scattare l’esenzione.
Esso ha infatti una propria autonomia funzionale e giuridica poichè da esecuzione materiale al provvedimento e produce effetti nuovi e autonomi.
Il verbale attribuisce all’aggiudicatario il diritto ad acquisire il bene oggetto della vendita.
Per questo motivo l’Agenzia sottolinea che il documento ha sostanzialmente la natura di un contratto di compravendita, come riconosciuto dallo stesso Tribunale richiedente.
Il verbale di aggiudicazione non è richiamato o incorporato nel provvedimento del giudice ma viene formato successivamente, dopo l’espletamento della procedura di vendita, e costituisce un atto distinto e autonomo.
Tali documenti devono pertanto essere assoggettati all’ordinario regime dell’imposta di registro, tenendo conto della tipologia del bene oggetto della vendita anche quando il prezzo di aggiudicazione non supera 1.033 euro.
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Green Tour Turismo: domande dal 15 luglio
Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto.
Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.
L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance).
Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.
Green Tour Turismo: che cos’è
Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.
Della dotazione di 109 milioni di euro:
- un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto,
- una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.
Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese
Green Tour Turismo: tutti i beneficiari
La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:
- alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
- ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.
Scarica qui la lista degli ammessi.
Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.
Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.
Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati
Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.
Le spese, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:
- al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.)
- e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).
Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.
Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.
Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.
Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.
Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.
Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia
Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.
Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026.
Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria.
I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.
I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)
- Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
- Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
- Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
- Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.
Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.
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Antiriciclaggio: dal 15 luglio il responsabile presso le banche
Pubblicato in GU n 145 del 25 giugno il Provvedimento del 16 giugno di Banca d'Italia con Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio
Vediamo la novità in vigore dal luglio
Responsabile Antiriciclaggio in banca: chi è
Con il recente provvedimento della Banca d'Italia si potenzia l’attività di governance sull'antiriciclaggio prevedento la nomina dell’esponente aziendale responsabile per l’antiriciclaggio.
In particolare trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in GU avvenuta il 25 giugno e quindi dal 15 luglio è obbligatorio procedere alla nomina dell’esponente aziendale utile a rendere il rischio Aml/Cft comprensibile e governabile.
Si tratta di una figuara ai vertiti con ruolo non delegabile con competenze ed esperienze sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sulle policy, sui controlli e sulle procedure Aml, oltre alla conoscenza del modello di business e del settore.
Il soggetto incaricato dovrà:
monitorare l’adeguatezza di policy, procedure e controlli;
coaudiovare il Cda a valutare organizzazione e risorse della funzione Aml;
assicurare informativa periodica sulle attività del responsabile antiriciclaggio e sui rapporti con le autorità;
portare agli organi violazioni e criticità;
raccomandare azioni correttive;
verificare che la funzione Aml abbia dati, strumenti e persone;
assicurare che le proposte del responsabile Aml siano esaminate dalla gestione.
La nomina secondo il regolamento in oggetto dovrà essere comunicata alla banca d'Italia entro 20 giorni.
Responsabile Antiriciclaggio in banca: chi riguarda
I destinatari delle disposizioni Banca d’Italia cui si applicano i presidi organizzativi minimi: sono banche, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, intermediari ex articolo 106 Tub, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, prestatori di servizi per cripto-attività rientranti nella vigilanza antiriciclaggio, fiduciarie 106, microcredito, BancoPosta, Cassa depositi e prestiti e succursali italiane di intermediari esteri.