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    Relazione 266 su aiuti di stato: compilazione entro il 31 marzo

    Viene pubblicata sulla GU n 45 del 24 febbraio la Circolare MIMIT n 254/2026 che ha definito le modalità operative ed organizzative per la raccolta dei dati necessari al fine di redigere la Relazione annuale di valutazione e monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività economiche produttive chiamata "Relazione 266", prevista dalla Legge n. 266/1997.

    Relazione 266 su aiuti di stato: come adempiere entro il 31 marzo

    L'art. 1 della legge n. 266/1997 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy rediga annualmente una relazione di valutazione e monitoraggio degli interventi di sostegno alle attivita' economiche e produttive, anche nota come relazione 266.
    In virtu' di quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 115/2015 (Legge europea 2014) che istituisce il Registro nazionale degli aiuti di Stato, RNA le informazioni contenute nel Registro relative alle concessioni e alle spese ammesse sono utilizzate ai fini della citata relazione, in un'ottica di semplificazione amministrativa.
    La raccolta degli ulteriori dati necessari per la redazione della  relazione  avverrà tramite l'integrazione delle informazioni già presenti sul Registro.
    Con il provvedimento in oggetto sono definite le modalità operative e organizzative per l'acquisizione, per  il  tramite  del  Registro, delle citate informazioni oggetto di rilevazione 266.

    In particolare, l'inserimento e la validazione degli ulteriori dati necessari  alla  redazione  della  relazione  sono   effettuati   dal «Soggetto concedente» per ogni bando/procedura attuativa  oggetto  di rilevazione, accedendo alla sezione  «Legge  266»  disponibile  nella home page dell'area riservata del Registro all'indirizzo: https://www.rna.gov.it

    Ai fini della compilazione e trasmissione, le  amministrazioni  che hanno   già operato sulla piattaforma RNA-266 ritroveranno l'organizzazione degli utenti,  compilatori  266  e  validatori  266, predisposta  in   occasione   delle   precedenti   rilevazioni.   

    Gli «Amministratori UG» oppure il «Referente 266» per l'ente assegnano i ruoli di «compilatore 266» e «validatore 266» per gli uffici  gestori che ne sono sprovvisti.
    Si ricorda che il ruolo di «Referente  266»,  coordinatore  per  la compilazione dei dati  per  ogni  misura  agevolativa  oggetto  della relazione, è assegnato d'ufficio al Referente unico per il  Registro come risultante nel  Registro  nazionale degli aiuti di Stato. L'«Amministratore autorita'» puo'  delegare  il ruolo di  «Referente  266»  attribuendolo  ad  un  altro  utente  del Registro. Il «Referente  266»,  accedendo  all'area  dedicata  «Legge 266»,  verifica  per  ogni  bando/procedura  attuativa  lo  stato  di compilazione e validazione delle informazioni richieste.

    Si  porta  all'attenzione  delle  amministrazioni  e  dei  soggetti interessati  che  la compilazione va effettuata per  ogni bando/procedura attuativa compresa nel perimetro di rilevazione.  

    Nel caso in cui non  ci  siano  informazioni  utili  da  trasmettere,  è possibile procedere con la chiusura della compilazione senza inserire alcun dato. Inoltre, qualora il  bando/procedura  attuativa  non  sia più oggetto di movimentazioni in termini di concessioni,  erogazioni e  variazioni  in   generale,   si   consiglia   di   procedere   con l'archiviazione del bando/procedura attuativa al fine  di  eliminarlo dal perimetro di acquisizione sia per  l'anno  corrente  che  per  le successive  annualità.

    L'azione  di   archiviazione   puo'   essere effettuata sul portale RNA sia  nella  sezione  Bandi di «Misure  e Bandi» che nella sezione «Bandi in lavorazione» di «Legge 266».
    Per i regimi di aiuto, le informazioni relative alle concessioni  e alle spese ammesse sono  acquisite  automaticamente  dal  Registro  e saranno pertanto disponibili  nella  sezione  «Legge  266»  in  forma aggregata e in sola lettura; sono oggetto di compilazione  il  valore dell'importo effettivamente erogato comprensivo di eventuali  revoche (in termini di importo nominale e  agevolato)  nell'anno  oggetto  di rilevazione, aggregato per obiettivo, strumento, regione,  dimensione e tipologia di soggetto beneficiario.

    Qualora la misura oggetto della relazione 266 non sia presente all'interno  della  sezione dedicata, occorrerà procedere alla registrazione della misura e  del  relativo bando, cui provvedera' direttamente l'autorita' responsabile  tramite le funzioni di registrazione  nella  sezione «Misure  e  bandi» del Registro.
    Per i regimi che riconoscono esclusivamente agevolazioni in  forma di garanzia non è richiesto alcun adempimento ai fini della raccolta dati di cui alla presente circolare.

    Per i regimi misti che riconoscono anche agevolazioni in  forma  di garanzia,  sono  oggetto di compilazione il valore dell'importo effettivamente erogato comprensivo di eventuali revoche  (in  termini di importo nominale e agevolato) nell'anno  oggetto  di  rilevazione, aggregato per obiettivo, strumento, regione, dimensione  e  tipologia di soggetto beneficiario esclusivamente per le forme di  agevolazioni differenti dalle garanzie.
    Per i regimi agevolativi alle imprese che non sono aiuti  ai  sensi della normativa comunitaria, le amministrazioni e gli altri  soggetti interessati  utilizzeranno  la  medesima  sezione  «Legge  266»  per compilare e  inoltrare  le  agevolazioni  concesse  (numero,  importo nominale e importo agevolato), le agevolazioni erogate comprensive di eventuali revoche (importo nominale e importo  agevolato),  le  spese ammesse e le  eventuali  revoche  nell'anno  oggetto  di  rilevazione aggregate per obiettivo, strumento, regione, dimensione  e  tipologia del soggetto beneficiario.
    In caso di agevolazioni fiscali  che  non  costituiscono  aiuti  di Stato non subordinate all'emanazione di provvedimenti di concessione o  di autorizzazione  alla  fruizione  comunque  denominati  di  cui all'art. 10  del  regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale  n. 115/2017, sono oggetto di compilazione e validazione le  informazioni delle  agevolazioni  dichiarate  nella  dichiarazione  fiscale   2024 relativa al periodo di imposta 2023.
    I regimi agevolativi non aiuti oggetto di rilevazione dello  scorso anno sono gia' disponibili nella piattaforma RNA-266.
    L'attività di supporto agli enti per la compilazione e validazione dei dati 266 e per la registrazione dei regimi non aiuto non già censiti, è assicurata dalla struttura dedicata all'assistenza RNA all'indirizzo: [email protected]

    La  compilazione  e  la  validazione  delle informazioni relative all'anno 2025 da parte delle amministrazioni  e dei soggetti interessati sono consentite dal 3 marzo 2026 fino al  31 marzo 2026 alle ore 14,00.

  • Riforme del Governo Meloni

    Testo unico disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: approvato il TUF

    Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2026 ha approvato in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 bis della legge 5 marzo 2024, n. 21 (legge di riforma dei mercati dei capitali), introduce norme per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

    Il provvedimento è volto a rafforzare l’efficienza e l’efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, individuando e selezionando le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità, incrementando le garanzie per i soggetti destinatari dei procedimenti e perseguendo l'obiettivo di deflazionare il contenzioso, a beneficio dell’attività delle Autorità di vigilanza e del mercato.

    Testo unico disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: approvato il TUF

    Come evidenziato dallo stesso Governo nel comunicato stampa pubblicato dopo l'approvazione del provvedimento ecco una sintesi dei principali contenuti.

    Entità delle sanzioni: il decreto rimodula i limiti edittali per garantire una maggiore aderenza alla gravità delle violazioni, che riguardano principalmente l'inosservanza degli obblighi di trasparenza, la corretta prestazione dei servizi di investimento e le comunicazioni prescritte per le società quotate. Per le violazioni degli obblighi in materia di intermediazione e dei doveri degli emittenti commesse da società ed enti, le sanzioni amministrative pecuniarie variano da un minimo di cinquemila euro fino a dieci milioni di euro o fino al cinque per cento del fatturato totale annuo qualora tale importo sia superiore a dieci milioni. Per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, le sanzioni per le medesime inosservanze sono comprese tra un minimo di cinquemila euro e un massimo di due milioni di euro. Nel caso di società quotate che omettono le comunicazioni prescritte, la sanzione minima è elevata a diecimila euro.

    Istituto dell’applicazione concordata della sanzione (settlement): si introduce la facoltà per i soggetti destinatari di una contestazione di proporre all’Autorità di vigilanza un accordo per definire il procedimento. Tale istituto prevede una riduzione della sanzione pecuniaria pari a un terzo, a fronte dell'impegno del soggetto a rimuovere le conseguenze della violazione e a indennizzare gli investitori.
    Flessibilità delle sanzioni interdittive: si introduce una maggiore discrezionalità per le Autorità nell'applicazione delle sanzioni interdittive (come la sospensione dall’esercizio di funzioni), che potranno essere modulate o omesse in base alle specificità del caso concreto, evitando automatismi sanzionatori eccessivi.

    Criteri di rilevanza dell'illecito: viene attribuita alle Autorità (Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, Banca d'Italia) la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio per condotte che non abbiano inciso sulla trasparenza del mercato o arrecato danno agli investitori. In tali casi, le Autorità possono procedere con una comunicazione di richiamo, favorendo un approccio basato sulla reale offensività della condotta.

    Revisione del procedimento sanzionatorio: Si introduce una disciplina del procedimento sanzionatorio ad applicazione generalizzata a tutte le sanzioni del TUF. La riforma assicura il rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, della celerità e certezza dei termini.

    Confisca del profitto: l’istituto della confisca viene mantenuto ma circoscritto al solo profitto effettivamente derivato dalla violazione, eliminando il riferimento al "prodotto" in coerenza con i rilievi della giurisprudenza costituzionale. È introdotta la facoltà per la CONSOB di disporre la confisca tramite ingiunzione di pagamento ed è prevista la possibilità di confisca per equivalente su beni di valore corrispondente al profitto qualora il destinatario non possieda somme liquide sufficienti.

    Collaborazione tra Autorità: resta fermo l'obbligo di coordinamento e scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la CONSOB per assicurare l'unitarietà dell'azione di vigilanza e l'efficacia delle procedure.
    Tutela delle segnalazioni (whistleblowing): si confermano le tutele per i soggetti che segnalano violazioni all’interno degli enti, garantendo la riservatezza dell’identità e la protezione contro possibili misure ritorsive.

  • Agricoltura

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.

    In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.

    Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.

    La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto. 

    I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.

    Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili

    I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

    • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    • le imprese agroindustriali;
    • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
    • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

    Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse

    L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:

    • installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
    • miglioramento dell’efficienza energetica;
    • riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
    • contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:

    • almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    • euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
    • euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
    • euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
    • euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.

    Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento. 

    Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.

    In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
    Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
    La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
    La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
    Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.

    Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Collegamento Cassa e POS: istruzioni per provvedere dal 5 marzo

    Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale. 

    In dettaglio, è necessario collegare Pos e scontrini telematici con una procedura informatica che sarà attiva dal 5 marzo.

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 424470/2025 con tutte le regole operative e successivamente il 19 febbraio hanno pubblicato una guida operativa a supporto degli esercenti e faq risolutive di dubbi. Leggi anche Collegamento Cassa e POS: chiariti i dubbi con le faq Ade.

    Collegamento incassi e scontrini: come si procede

    In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

    A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

    Le Entrate hanno chiarito che il pagamento dei corrispettivi viene effettuato con sempre maggior frequenza mediante la cosiddetta modalità “elettronica”, sempre più diffusa e gradita tra i consumatori rispetto al contante.
    A tal fine, gli esercenti sottoscrivono preventivamente con uno o più operatori finanziari il contratto di convenzionamento, che prevede l’utilizzo di un POS fisico (dispositivo hardware) o di un POS virtuale (piattaforma web, app o analogo) per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di incasso dei corrispettivi, basate su carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabile.
    Sono considerati POS fisici tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).

    Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
    Sono invece considerati POS virtuali gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.
    Al momento dell’emissione del documento commerciale di vendita, l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.).
    Si ricorda che l’errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies, dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
    Sia che si utilizzi un RT o la procedura web “Documento Commerciale on line”, l’indicazione e registrazione della modalità di pagamento del corrispettivo è effettuata mediante le funzioni già in uso; pertanto, lo strumento utilizzato non necessita di alcun aggiornamento né di essere collegato fisicamente al POS.
    L’obbligo di collegamento ai POS è di tipo “logico” e consiste in una comunicazione che si effettua una tantum (salvo variazioni successive), all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” e la procedura dovrebbe essere attivata dal 5 marzo:

    • gli esercenti che utilizzano il registratore telematico (e quelli che adotteranno una soluzione software) devono registrare il collegamento con i POS attraverso la funzionalità web “Gestione collegamenti”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento tra la matricola del RT e il dato identificativo univoco dei POS utilizzati per l’incasso elettronico dei corrispettivi memorizzati su quel registratore telematico. Gli esercenti che si avvalgono di server RT ai quali sono collegati più punti cassa, devono abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT;
    • gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” devono registrare il collegamento con i POS all’interno della medesima procedura web “Documento Commerciale on line”. Concretamente, l’operazione consiste nella registrazione del collegamento del dato identificativo univoco dei POS con la procedura web “Documento Commerciale on line”. L’identificativo univoco dei POS di tipo fisico consiste nella combinazione della matricola del POS (cosiddetto “terminal id”), del codice fiscale e della denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    Nel caso in cui l’esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con Acquirer diversi (ad esempio, uno per l’accettazione di pagamenti di tipo “bancomat”, l’altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l’esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.

    L’identificativo univoco dei POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    I dati identificativi dei POS utilizzati dall’esercente (terminal id, codice fiscale e denominazione dell’Acquirer) sono solitamente rilevabili sul contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari, sul report mensile che questi ultimi inviano o mettono a disposizione dell’esercente o altre modalità comunicate dall’Acquirer (spesso l’informazione si trova anche nell’area web dedicata che l’Acquirer mette a disposizione dell’esercente).

    Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT.
    Per ogni collegamento tra RT e POS, l’esercente deve inoltre specificare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati. Tale dato intende semplificare il processo di comunicazione e gestione successiva dei collegamenti; infatti, l’indirizzo dell’esercizio riportato in ogni collegamento registrato fornisce all’esercente un dato più immediato e leggibile rispetto all’elenco dei soli codici alfanumerici delle matricole degli RT e dei terminal id dei POS.
    Nella procedura web “Gestione collegamenti”, messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”, l’esercente trova gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia dagli operatori finanziari.
    Riepilogando, i passi per completare ciascun collegamento sono i seguenti:

    • selezionare l’RT che si intende collegare, dall’elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
    • successivamente selezionare il POS che si intende collegare al RT appena scelto;
    • infine, indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale il RT e il POS selezionati vengono utilizzati. Nel caso di selezione di POS fisici oggetto di precedenti collegamenti, l’indirizzo verrà acquisito automaticamente dai dati di collegamento già forniti.

    Attenzione al fatto che la guida ade evidenzia anche i soggetti esclusi da tale novità. Essi posso su base volontaria provvedere ugualmente.

    Per sapere chi è escluso e cosa può eventualmente fare volontariamente, leggi Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere

    Collegamento cassa e POS: termini per adempiere

    La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo e relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026:

    • per gli esercenti che utilizzano gli RT i dati dei collegamenti tra gli RT e i POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità “Gestione collegamenti”, messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”;
    • per gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line”, i dati dei collegamenti dei POS dovranno essere indicati nella nuova funzionalità posta all’interno della medesima procedura web.

    Successivamente, gli esercenti dovranno aggiornare i dati di collegamento solo nel caso in cui siano intervenute novità o variazioni.
    La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Dalla data di messa a disposizione della procedura web, il 5 marzo, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.

    Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS. 

    Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i
    collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6
    giugno e il 30 giugno 2026.
    A titolo esemplificativo, l’aggiornamento dei collegamenti si rende necessario nel caso di:

    • collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso
    • attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso
    • attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso
    • dismissione di un POS o di un RT.

    Collegamento Cassa e POS: le sanzioni per chi non provvede

    E' prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

    • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati 
    • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

    In particolare, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

    Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

    La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

  • Lavoro Dipendente

    Imposta sostitutiva lavoro notturno, festivo e per turni: istruzioni e codici tributo

    La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una rilevante misura di alleggerimento fiscale a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato: per il solo periodo d’imposta 2026, le maggiorazioni e le indennità legate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%.

    Le novità sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, che dedica uno specifico approfondimento alla tassazione agevolata delle somme corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni mentre con la Risoluzione  2 2026 sono stati già istituiti i relativi codici tributo.

    Ecco tutti i dettagli .

    Normativa vigente: ambito oggettivo e soggettivo dell’imposta sostitutiva

    L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge n. 199/2025 prevede che, per il 2026, siano assoggettate a imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

        maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;

        maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;

        indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai contratti collettivi nazionali

    Rientrano nell’agevolazione anche le indennità di reperibilità, purché collegate alle tipologie di lavoro sopra indicate e previste dai CCNL 

    Restano invece escluse:

        le somme previste da accordi territoriali o aziendali;

        le voci retributive ordinarie (incluse tredicesima e quattordicesima);

        il TFR e gli istituti retributivi indiretti;

        il lavoro straordinario, salvo che sia notturno o festivo;

        le somme che, pur denominate “indennità” o “maggiorazioni”, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria 

    Sotto il profilo soggettivo, l’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025 

     Il limite di 1.500 euro rappresenta una franchigia: le somme eccedenti sono tassate con le modalità ordinarie .

    Novità operative e aspetti dichiarativi

    L’imposta sostitutiva del 15% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, che può optare per la tassazione ordinaria qualora più conveniente .

    Un aspetto rilevante riguarda il coordinamento con il trattamento integrativo (c.d. “bonus 100 euro”): pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere comunque considerate ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni per il lavoratore .

    In presenza di più rapporti di lavoro nel 2026, il dipendente deve comunicare al datore di lavoro l’eventuale superamento del limite di 1.500 euro già assoggettato a imposta sostitutiva, per evitare un utilizzo indebito dell’agevolazione .

    Infine, resta ferma la possibilità di regolarizzazione in dichiarazione dei redditi: il contribuente deve assoggettare a tassazione ordinaria le somme che abbiano fruito indebitamente del regime sostitutivo, oppure può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria qualora risulti più favorevole .

    I codici tributo

    Con Risoluzione ADE n 2 del 29 gennaio si istituiscono i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato:

    • “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    •  “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: prossima rata entro il 28 febbraio

    Con un comunicato stampa del 25 febbraio la Riscossione ha riepilogato la regole per pagare la rata della definizione agevolata in scadenza il 28 febbraio.

    In particolare, il termine della prossima rata è fissato al 28 febbraio 2026 e riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare l’undicesima rata.

    Per i riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), invece, il versamento è riferito alla terza rata prevista dal piano di riammissione.
    In considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 marzo 2026. 

    In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
    È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. 

    Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    Attenzione al fatto che  in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

    L'Agenzia della Riscossione inform del fatto che, chi ha un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate può utilizzare il servizio online dell'Agenzia: www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i modelli di pagamento.

    Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate

    Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. 

    Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
    I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
    Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:

    • si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
    • senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

    Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.

  • Fatturazione elettronica

    Cassa e POS: i dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo

    I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa.

    La procedura web sarà disponibile a partire dai primi giorni del mese di marzo 2026 e la data sarà comunicata con un avviso sul sito internet dell’Agenzia.

    A tal fine le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:

    • le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; 
    • le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.

    Successivamente le Entrate hanno pubblicato le guida per provvedere al collegamento dal punto di vista operativo. Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.

    Attenzione al fatto che, in data 24 febbraio sono stata pubblicate le faq per i dubbi frequenti sul collegamento cassa-pos, vediamo i principali chiarimenti.

    Cassa e POS: i dati necessari al collegamento attivo dal 5 marzo

    Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:

    • la matricola del registratore di cassa telematico,
    • i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico 
    • l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

    Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
    Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). 

    Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
    Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

    Leggi anche Collegamento cassa e pos: da quando procedere?

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