• Dichiarazione 730

    730/2026: detrazioni per canoni di locazione abitazione principale

    Nel Quadro E del Modello 730/2026 è possibile indicare la detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione.
    In particolare, sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, che vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

    Tale detrazione va indicata nel rigo E71 del Quadro E Oneri e spese del Modello 730.

    L'agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le guide per le detrazioni da utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2025 e a proposito delle detrazioni in oggetto ha evidenziato che ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo. 

    In particolare, la detrazione riguarda i contratti:

    • a canone libero;
    • a canone convenzionale,
    • stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
    • stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

    Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.

    Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365.

    La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

    L’art. 16, comma 1-quinquies, del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

    Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta

    In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato d.m. del 2008.

    L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1- bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR.

    La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis), del TUIR per l’abitazione principale

    La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone.

    Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
    Colonna 3 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato ‘100’.
    Colonna 4 (canone): indicare l’ammontare del canone di locazione. La colonna va compilata se in colonna 1 è indicato il codice ‘4’.

    730/2026: detrazione inquilini dove indicarla

    Il Rigo E71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale del quadro E del Modello 730 va compilato come segue:

    Il Rigo E71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale va compilato come segue:

    Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.
    ‘1’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che
    hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le
    locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
    ‘2’ Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice
    deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati
    o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
    dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali – art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3
    della legge n. 431 del 1998). Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
    In virtù della modifica introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 73 del 2022, l’attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione,
    stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano
    eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
    In altri termini, qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato
    (superficie, posto auto, balconi, terrazze, ascensore, ecc.), la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova
    attestazione atteso che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, purché rimanga entro il
    limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa (confronta Circolare n. 15/E del 19 giugno 2023);
    ‘4’ Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione destinata a propria residenza. Questo codice va indicato
    dai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge n. 431
    del 1998, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del
    compimento del trentunesimo anno d’età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all’anno d’imposta in cui si sono compiuti i 31 anni.
    Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2025, per il 2025 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche
    per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale
    dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula
    del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2025 la detrazione può essere fruita fino al 2028. La detrazione spetta
    nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.

    730/2026: detrazione inquilini alloggi adibiti ad abitazione principale: importi

    Come evidenziato dalle istruzioni al modello 730 le detrazioni per il canone di locazione per abitazione principale saranno calcolate da chi presta l’assistenza fiscale sulla base degli importi indicati nella tabella 2 Detrazioni per canoni di locazione”, riportata dopo l’Appendice 

    Viene precisato che se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.

  • Risparmio energetico

    Conto termico 3.0: le domande riaprono il 13 aprile

    Il Conto termico 3.0 riparte dal 13 aprille dopo lo stop tecnico del 3 marzo scorso, l’agevolazione per l’efficientamento energetico destinata a cittadini, imprese e pubblica amministrazione riparte con possibilità di presentare le domande.

    Lo ha annunciato l'amministratore delegato del Gestore dei servizi energetici (Gse), Vinicio Vigilante durnate un convegno specificando che Riaprirà verosimilmente il prossimo 13 aprile, in seguito allo stretto coordinamento tra Gse e ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il portale per l’accesso diretto agli incentivi del Conto termico 3.0 per privati e pubbliche amministrazioni. L’unico modo per fronteggiare il caro energia è combinare efficienza energetica e autoconsumo

    Rcordiamo che il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.

    La dotazione finanziaria di 900 milioni di euro è suddivisa in:

    • 500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle Imprese;
    • 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.

    Le domande sono attive dallo scorso 25 dicembre: Scarica qui il documento del GSE.

    In proposito è stato pubblicato in GU n 224 del 26 settembre il Decreto 7 agosto del MASE

    Leggi qui, Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande per i contratti tipo pe rle domande con:

    • accesso diretto
    • per prenotazione.

    Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede: 

    • l'estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni che possono accedere al meccanismo;
    • l'ampliamento delle tecnologie incentivabili;
    • l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario;
    • il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
    • la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri;
    • la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell'ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato, esclusivamente per le PA;
    • l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
    • la maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione Europea o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico".

    Riepiloghiamo tutte le regole.

    Conto termico 3.0: che cos’è

    Il Decreto 7 agosto 2025 va ad aggiornare la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 

    La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
    La misura di incentivazione è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata.

    Il “nuovo” Conto Termico non è già in vigore ma ai sensi dell’art. 31 è in vigore il “novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ossia dal 25 dicembre 2025.

    Inoltre ai sensi dell’art. 30 comma 1 le domande di richiesta degli incentivi presentate prima di tale data, rimangono soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016.

    Quindi per i prossimi tre mesi le domande di accesso agli incentivi continuano a funzionare secondo le regole del cosiddetto conto termico 2.0.

    In sintesi è bene evidenziare che sia per le amministrazioni pubbliche, sia per i soggetti privati, sono incentivati tanto gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici come ad esempio:

    • isolamento dell’involucro, 
    • finestre comprese;
    • sistemi di illuminazione; 
    • building automation;
    •  ricarica di veicoli elettrici; 
    • impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) 

    quanto gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili quali ad esempio:

    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; 
    • installazione di impianti solari termici)

    Attenzione al fatto che per i soggetti privati gli interventi su edifici residenziali incentivati sono solo quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

    Gli enti del Terzo Settore sono assimilati a pubbliche amministrazioni e quindi entrambe le macrocategorie di interventi incentivati possono avere per oggetto sia edifici residenziali che non residenziali.

    Scarica qui il documento del GSE.

    Accedi al portale del conto termico 3.0

    Conto termico 3.0: incremento efficienza energetica negli edifici

    Relativamente agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5:

    • a) le amministrazioni pubbliche;
    • b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.

    Attenzione al fatto che ai fini del decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla

    lettera n) dell’articolo 2, che non svolgono attività di carattere economico.

    Scarica qui il documento del GSE.

    Conto termico 3.0: spese ammissibili

    Per l'incremento efficienza energetica negli edifici sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

    • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale  installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
    • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
    • c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
    • d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
    • e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
    • f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
    • g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
    • h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

    Scarica qui il documento del GSE.

    Conto termico 3.0: regole generali per tutte le tipologie di incentivi

    Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 17 del decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
    In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e s.m.i., appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.
    Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.

    Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il Soggetto Responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.
    L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

    • a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i) e all’articolo 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
    • b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e all’articolo 7, comma 1, lett. a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
      • i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari
      • di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
      • ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata Soggetto Responsabile;
      • iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il Soggetto Responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
      • iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

    Lo stesso gestore GSE ha riportato una pratica tabella di riepilogo con le regole per la domanda di incentivo:

    Soggetti ammessi per modalità di accesso

    Soggetto ammesso Accesso diretto per prenotazione
    Pubbliche amministrazioni si si
    Enti del Terzo settore non economici si si
    Enti del Terzo settore economici si anticipato da valutazione preliminare si
    Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no
    Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no

    Fonte GSE

    Scarica qui il documento del GSE.

    Conto termico 3.0: le misure per le imprese

    Se l'incentivo riguarda l'imprese, sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. 

    Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

    Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

    • a. nome e dimensioni dell'impresa;
    • b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
    • c. ubicazione del progetto;
    • d. elenco dei costi del progetto;
    • e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Il GSE stabilisce nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29 le modalità di attuazione del presente comma.

    Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

    L’installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.

    Per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese

    • 1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
    • 2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
    • 3. Il GSE specifica nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29, l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

    Il decreto prevede che nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, fermo restando quanto previsto all’articolo 12, le regole per le imprese non si applicano:

    • a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
    • b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
  • Società tra professionisti

    Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite

    Le ritenute d’acconto non si perdono con la trasformazione in STP ( srl)

    Con la risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un punto molto importante: i crediti possono essere riattribuiti e utilizzati anche dopo il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti.

    Vediamo meglio il caso di specie.

    Trasformazione in STP: come gestire le ritenute riattribuite

    Con la Risposta n. 85/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle ritenute maturare in uno studio associato che si trasforma in STP.

    Il caso analizzato è quello di uno studio associato che, a partire dal 1° gennaio 2026, si trasforma in una STP S.r.l., passando così da un regime di reddito di lavoro autonomo a uno di reddito d’impresa. 

    In tale caso, ci si domandava che fine facessero le ritenute maturate prima della trasformazione: quelle trattenute sui compensi dello studio, imputate per trasparenza ai soci, ma non interamente utilizzate.

    Queste ritenute possono ancora essere recuperate oppure si perdono con il cambio di veste giuridica?

    La risposta dell’Agenzia è netta le ritenute non si perdono, possono seguire il percorso già previsto in ambito associativo:

    • prima vengono attribuite ai soci, che le utilizzano in dichiarazione per compensare la propria IRPEF;
    •  poi, se restano eccedenze, possono essere riattribuite allo studio.

    Inoltre l’Agenzia chiarisce che questo meccanismo non si interrompe con la trasformazione. Anche se lo studio non esiste più nella forma originaria, ma è diventato una STP, le ritenute riattribuite possono essere utilizzate dalla nuova società.

    Secondo l'ADE il passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa avrebbe potuto creare una frattura, anche perché le ritenute d’acconto, disciplinate dall’articolo 25 del DPR 600/1973, sono tipiche dei redditi di lavoro autonomo e non operano, in linea generale, per i redditi d’impresa. 

    Eppure, l’Agenzia supera questa possibile criticità e chiarisce che il credito si è già formato e, in quanto tale, non perde la sua validità.

    Alla base di questa conclusione c’è un principio ben preciso: la continuità fiscale

    La trasformazione, infatti, non comporta la nascita di un soggetto completamente nuovo, ma una semplice evoluzione giuridica dello stesso ente. 

    È quanto stabilisce l’articolo 2498 del codice civile, secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi.

    A questo si aggiunge il richiamo all’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024, che disciplina le operazioni di aggregazione tra professionisti. 

    La norma è chiara nell’affermare che tali operazioni devono avvenire in regime di neutralità fiscale, evitando salti o duplicazioni di imposta e garantendo la continuità dei valori fiscali.

    Pertanto secondo il quadro normativo le ritenute non sono legate al tipo di reddito, ma al soggetto che le ha maturate

    E se il soggetto continua a esistere, seppur in forma diversa, anche il credito continua a vivere.

    Nella fase dichiarativa, i soci continuano a scomputare le ritenute nel proprio modello Redditi PF relativo al periodo precedente la trasformazione.

    L’eventuale eccedenza può essere riattribuita allo studio associato e, a quel punto, confluisce nella posizione della STP, che potrà utilizzarla in compensazione tramite modello F24.

    È fondamentale garantire la corretta tracciabilità delle ritenute, coordinare le dichiarazioni dei soci e dello studio e gestire in modo preciso il periodo di imposta “di transizione”. 

    Ma il principio di fondo è ormai chiaro: non c’è dispersione del credito.

    In conclusione la trasformazione in STP non interrompe la storia fiscale dello studio. E le ritenute, lungi dall’essere un elemento critico, diventano un credito pienamente recuperabile anche nella nuova configurazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti 4.0: comunicazione di completamento entro il 31 marzo

    Il MIMIT con Decreto del 28 gennaio ha disposto la proroga al 31 marzo delle comunicazioni di completamento per gli Investimenti 4.0.

    In particolare, il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026 ha disposto una proroga al 31 marzo 2026 intervenendo sull’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025, come già modificato dal decreto del 16 giugno 2025, prevedendo espressamente che la comunicazione di completamento debba essere trasmessa: entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025.

    Investimenti 4.0: comunicazione di completamento entro il 31 marzo

    La proroga di cui si tratta consente alle imprese di completare correttamente la procedura di accesso al credito d’imposta.

    Inoltre riduce il rischio di decadenza dal beneficio per il solo mancato rispetto del termine originario e non modifica la natura della comunicazione che rimane un adempimento essenziale per la spettanza dell’agevolazione.

    Attenzione al fatto che non rispettando la scedenza di fine mese si determina il mancato perfezionamento della procedura e la conseguente perdita del credito d’imposta Transizione 4.0.

    In particolare, l'adempimento riguarda le imprese che hanno:

    • effettuato investimenti in beni strumentali materiali 4.0 nel 2025;
    • prenotato e confermato le risorse tramite il sistema GSE;
    • e devono appunto trasmettere la comunicazione di completamento entro la scadenza originaria del 31 gennaio 2026.

    Ricordiamo che la comunicazione di completamento deve essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso il seguente canalle:

    • portale del GSE
    • sezione dedicata “Transizione 4.0”;
    • con i modelli standardizzati messi a disposizione dal Gestore.

    Attenzione al fatto che il contenuto delle comunicazioni di completamento deve essere coerente con quelle riportate nella comunicazione preventiva e nella comunicazione di conferma, nonché con la documentazione tecnica e contabile relativa agli investimenti agevolati.

    Ricordiamo che in data 29 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ in materia di credito d’imposta Transizione 4.0, per chiarire alcuni errori ricorrenti che possono determinare lo scarto del modello F24 e nel dettaglio le risposte riguardano la corretta indicazione dell’anno di riferimento e la scelta del codice tributo da utilizzare in compensazione.

    Una errata compilazione di tali campi comporta il rigetto del modello F24 e pertanto ritardi nella fruizione del credito d’imposta.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: le agevolazioni per chi abita e lavora in montagna

    Il Modello 730/2026 dei dipendenti e pensionati tra le altre novità reca un credito di imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie di montagna. Vediamo come indicarlo nella dichiarazione per l'anno di imposta 2025.

    Credito dipendenti strutture sanitarie di montagna: dove indicarlo nel 730/2026

    Tra le novità del 730/2026 vi è il Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”ossia l'agevoalzione che spetta ai dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo.

    Tale credito va indicato nel modello 730/2026 nel RIGO G10 con il codice 3 (art. 6, comma 4, legge 12 settembre 2025, n. 131). 

    In particolare si tratta del credito riconosciuto annualmente ai dipendenti di strutture sanitarie che prestano servizio in un Comune di Montagna e prendono in locazione oppure acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo che ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed in esso insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti. 

    È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione oppure dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.
    Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in corso di emanazione, sono definiti i criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta di cui ai codici 1, 2 e 3.

    Inoltre sempre per chi abita e lavora in montagna ci sono da quest'anno agevolazioni nella dichiarazione ed in particolare:

    • il credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
    • il credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).

    Tra le misure vi sono delle agevolazioni per il settore Moda, vediamo il dettaglio.

    Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni

    Con l'articolo 3 Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda si prevede che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1.

  • Enti no-profit

    ONLUS: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo

    A seguito della sopprossione dell’Anagrafe unica delle Onlusle Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. 
    Inoltre entro lo stesso termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.

    Onlus: come iscriversi al RUNTS entro marzo 2026

    L’ente interessato alla qualifica di terzo settore può presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

    Inoltre viene specificato che ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale, Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.

    Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.