• Contributi Previdenziali

    Contributi colf e badanti 2026: versamento in scadenza il 10 luglio

    Sono in scadenza i termini per il versamento della seconda rata dei contributi per colf, badanti baby sitter,  inquadrate con contratto di lavoro domestico.

    Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.

    Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.

    Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate

    Novità sui contributi lavoro domestico

    La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.

    Restano confermati:

    • gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
    • la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
    • l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.

    Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.

    Incentivo per chi posticipa la pensione

    La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando  che, per i lavoratori  domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la  quota in busta paga.

    L'istituto annuncia comunque una prossima circolare  in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.

    Istruzioni operative e e tabelle importi

    Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) € 1,71 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 1,92 (0,48) € 1,93 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,34 (0,59) € 2,35 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) € 1,25 (0,31)

    Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore. 

    Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF
    Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) € 1,83 (0,43)
    Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 2,05 (0,48) € 2,06 (0,48)
    Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,50 (0,59) € 2,51 (0,59)
    Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) € 1,33 (0,31)

    I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato). 

    È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.

    Le scadenze per i versamenti. Come fare

    Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi  sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente 

    ATTENZIONE :  se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

    1° trimestre (gen-mar) entro 10 aprile 2026
    2° trimestre (apr-giu) entro 10 luglio 2026
    3° trimestre (lug-set) entro 10 ottobre 2026
    4° trimestre (ott-dic) entro 10 gennaio 2027

    I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.

    La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.

    Nel caso di cessazione del rapporto

    Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Cassetto Fiscale: tutte le funzionalità al 2026

    Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione e la gestione delle proprie informazioni fiscali, come:

    • i dati anagrafici, tra cui il domicilio fiscale e l’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio
    • le dichiarazioni fiscali (le dichiarazioni dei redditi presentate, le certificazioni uniche e le scelte per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille)
    • i rimborsi
    • i versamenti effettuati
    • gli atti registrati (locazioni, successioni, atti pubblici, ecc.)
    • le eventuali comunicazioni dell’Agenzia di invito alla compliance e le comunicazioni di irregolarità (nella sezione “l’Agenzia scrive”)
    • i crediti IVA, i crediti agevolativi e i contributi a fondo perduto.
    • i dati e le informazioni relative agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA)
    • comunicazioni relative al Concordato preventivo biennale, dichiarazioni d’intento e di leasing/acquisto nautica, condono (L. 289/2002)
    • lo stato di iscrizione al Vies.

    Vi sono recenti novità per i servizi che l'Ade intende rendere disponibili a professionisti e contribuenti, leggi anche:

    API e informazioni massiva dal Fisco: regole per contribuenti e intermediari             

    Vediamo come è composto il Cassetto Fiscale e come saperci "guardare dentro".

    Cassetto Fiscale: come accedere

    Il servizio è disponibile nell’area riservata. Il servizio è attivo tutti i giorni, per 24 ore al giorno, ma potrebbe subire rallentamenti tra l’una e le due dei giorni in cui è effettuata la manutenzione.

    QR-Code per la fatturazione elettronica

    Il cassetto fiscale consente ai titolari di partita Iva di generare un codice a barre bidimensionale (QR-Code) che contiene i dati relativi alla propria partita Iva e l’indirizzo telematico eventualmente scelto per la ricezione delle fatture elettroniche. Il QR-Code può essere stampato o conservato sui propri dispositivi mobili, per comunicare velocemente ai propri fornitori i dati per la fatturazione.

    Cassetto Fiscale: come delegare terzi

    La delega è un accordo privato che stipuli con l’intermediario di tua fiducia per autorizzarlo a usare i servizi (conferire la delega); affinché l’intermediario possa usare i servizi per tuo conto è necessario che i dati della delega siano comunicati con le modalità descritte nel seguito (attivare la delega).

    Il contribuente può delegare la consultazione del proprio cassetto fiscale agli intermediari (soggetti individuati all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, quali incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), utilizzando le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 sulla delega unica

    La delega si attiva dopo che il contribuente ne comunica all’Agenzia i dati in uno dei seguenti modi:

    • direttamente, utilizzando l’apposita funzionalità web, disponibile nell’area riservata
    • tramite l’intermediario delegato, utilizzando una delle modalità individuate dal provvedimento del 2 ottobre 2024, come modificato dal Provvedimento 20 maggio 2025.

    Con le medesime modalità può essere comunicata la revoca per disattivare la delega.

    La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, salvo revoca anticipata, da parte del contribuente, o rinuncia, da parte dell’intermediario.

    La richiesta di rinnovo può essere comunicata a partire dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria della delega.

    N.B.: utilizzando le medesime modalità è possibile delegare, oltre alla consultazione del proprio cassetto fiscale, anche altri servizi on line, sia dell’Agenzia delle entrate che dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • Riforme del Governo Meloni

    Comuni montani 2026: elenco da considerare e requisiti

    Sulla GU n. 155 del 7 luglio e in vigore al 22, viene pubblicato il DPCM n 121/2026 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, con i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.

    Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo

    Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
    a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
    e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131. 

    Sono altresi' classificati come montani:
    a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con
    altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

    Ricordiamo che la precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952. 

    Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.

    Scarica qui l'elenco dei comuni montani vigente dal 22 luglio 2026 allegati al DPCM n 121/2026

    Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione

    La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale, essa determina:

    • l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
    • l’applicazione di misure fiscali agevolative;
    • la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
    • la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.

    In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.

    I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.

    In media:

    • il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
    • il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
    • il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
    • il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.

    Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.

    Scarica qui l'elenco dei comunica montani 2026

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: dove si trova il riepilogo pagamenti

    L'Ader con un avviso del 7 luglio ha specificato che la Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:

    • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
    • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
    • i moduli di pagamento precompilati;
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

    Dove si trova la comunicazione delle somme dovute? Come pagare in modo personalizzato?

    L'Avviso Ader lo specifica, leggi di seguito le istruzioni per la Rottamazione quinquies.

    Comunicazione somme dovute: dove trovarla facilmente

    Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione nell’area riservata del sito, la "Comunicazione" con i relativi moduli di pagamento, è resa disponibile esclusivamente all’interno della propria area riservata, in conformità a quanto previsto dalla legge.
    Attenzione invece al fatto che, per coloro che hanno presentato la domanda di adesione utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, la "Comunicazione", oltre a essere disponibile nella propria area riservata, è inoltre inviata al domicilio (casella PEC o indirizzo "fisico") indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.
    Nel caso in cui si è smarrita la comunicazione inviata è possibile anche richiederne una copia, senza necessità di credenziali, ma allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento, tramite l’apposito form disponibile nell’area pubblica del sito.
    Per effettuare la richiesta occorre compilare il form con:

    • il codice fiscale del soggetto che ha presentato la domanda di adesione;
    • la documentazione necessaria per il riconoscimento;
    • indicare l'indirizzo e-mail al quale si desidera ricevere la Comunicazione e i relativi moduli di pagamento.

    Rottamazione quinquies: vuoi pagare una parte? Leggi le istruzioni

    Le "Comunicazioni" di accoglimento che prevedono un importo da pagare a titolo di Rottamazione-quinquies (lettere tipo AT e AP) contengono il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione (unica soluzione ovvero soluzione rateale fino ad un massimo di 54 rate).

    Nel caso in cui la ripartizione scelta al momento dell’adesione determini rate di importo inferiore al limite di 100 euro previsto dalla legge, il numero delle rate nel quale è suddiviso l’importo dovuto a titolo di Definizione è ridotto d’ufficio nella misura strettamente necessaria a garantire il rispetto di tale importo minimo per ciascuna rata. In tal caso, la Comunicazione delle somme dovute reca un numero di rate così rideterminato.

    A tali "Comunicazioni" sono, inoltre, allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di Definizione agevolata.
    Nel caso in cui l’importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate:

    • i moduli di pagamento relativi alle rate successive saranno resi disponibili nell’area riservata del sito;
    • soltanto a coloro che hanno presentato la domanda utilizzando il servizio nell’area pubblica del sito, gli stessi moduli saranno anche inviati, prima della scadenza dell’undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

    Se si intende pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, occorre utilizzare il servizio "ContiTu".

    Infine per essere sempre aggiornato, consulta il “calendario” con tutte le prossime scadenze delle Definizioni agevolate

  • Enti no-profit

    Vendita immobile ETS prima dei 5 anni: cosa accade?

    Secondo la Risposta n. 134/2026 dell'Agenzia delle Entrate, un ente del Terzo settore che vende un immobile acquistato con i benefici fiscali dell'art. 82, comma 4, CTS non decade dall'agevolazione se la cessione avviene dopo che il bene è stato effettivamente destinato, anche solo per un periodo, all'attuazione diretta degli scopi istituzionali. Il termine di cinque anni previsto dalla norma non è un vincolo di possesso minimo, ma il limite massimo entro cui deve iniziare l'utilizzo diretto.

    Immobile di fondazione: quando si può perdere l’agevolazione fiscale ex CTS

    Le entrate con la risposta a interpello n 134/2026 hanno chiarito il termine entro il quale un immobile deve essere destinato all'utilizzo diretto, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale dell'ente: Articolo 82, comma 4, del CTS per l'agevolazione fiscale.

    Una fondazione ETS iscritta al RUNTS acquista nel 2022 un immobile a Genova, fruendo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) previste dall'art. 82, comma 4, CTS. 

    L'immobile viene subito adibito a ufficio per l'attività istituzionale. 

    Nel 2026, per esigenze organizzative, la Fondazione deve trasferire le proprie attività in un nuovo fabbricato e valuta due strade per l'immobile originario:

    1. venderlo a terzi prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto;
    2. mantenerne la proprietà e concederlo in locazione, destinando i canoni alle attività istituzionali.

    La Fondazione chiede all'Agenzia se, in entrambi gli scenari, conservi il diritto alle agevolazioni originariamente fruite.

    Perché la vendita entro il quinquennio non fa scattare la decadenza

    L'art. 82, comma 4, CTS individua solo due cause di decadenza dal beneficio:

    • la dichiarazione mendace resa in atto
    • il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni dal trasferimento. 

    La norma non richiede che l'ente mantenga la proprietà per l'intero quinquennio: richiede solo che, entro quel termine, il bene sia stato effettivamente impiegato per gli scopi istituzionali.

    Nel caso della Fondazione ALFA, l'immobile è stato utilizzato direttamente fin dal giorno dell'acquisto e la destinazione è proseguita senza interruzioni fino alla vendita. 

    Questo basta a "cristallizzare" il beneficio: la cessione successiva, anche se avviene prima dei cinque anni, non fa venir meno l'agevolazione già maturata.

    In pratica: se avete già avviato l'utilizzo diretto e lo interrompete solo per vendere il bene in un momento successivo, l'agevolazione resta acquisita. Diverso sarebbe il caso di un immobile mai utilizzato per gli scopi istituzionali e ceduto prima di qualunque utilizzo diretto: qui la decadenza scatterebbe.

    L'Agenzia fonda la propria interpretazione richiamando la disciplina, ora abrogata, prevista per le ONLUS dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (ante riforma 2011), che imponeva l'utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. 

    Su quella norma, le circolari n. 168/1998 e n. 18/E/2013 avevano già chiarito che la decadenza si verificava solo per dichiarazione mendace o mancato utilizzo nel biennio, senza che la successiva alienazione del bene rilevasse. L'Agenzia estende oggi lo stesso principio interpretativo alla disciplina CTS, sostanzialmente analoga nella struttura.

    Attenzione però alla plusvalenza: la vendita entro 5 anni è comunque tassata

    Il mantenimento dell'agevolazione di registro non significa esenzione totale. 

    Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita di un immobile posseduto da meno di cinque anni rientra tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. 

    La plusvalenza imponibile è calcolata, secondo l'art. 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo di acquisto, maggiorato dei costi inerenti al bene. Questo aspetto va sempre verificato prima di procedere alla cessione, perché incide sul regime fiscale complessivo dell'operazione, anche quando l'immobile sia stato utilizzato per finalità non commerciali.

    Utilizzo indiretto (locazione a terzi): stessa soluzione

    Il secondo quesito riguarda l'ipotesi alternativa: mantenere la proprietà e locare l'immobile a terzi, destinando i canoni alle attività istituzionali. L'Agenzia applica gli stessi principi del primo quesito: poiché l'immobile era stato comunque destinato, sin dall'acquisto, all'utilizzo diretto per un periodo significativo, il successivo passaggio a un utilizzo indiretto (locazione con destinazione dei proventi agli scopi istituzionali) non compromette l'agevolazione già maturata.

    Agevolazione per ETS su immobili per scopi istituzionali

    Tabella di riepilogo

    Situazione Agevolazione registro/ipotecaria/catastale
    Utilizzo diretto avviato subito, poi vendita entro 5 anni Mantenuta
    Utilizzo diretto avviato subito, poi locazione a terzi con proventi a fini istituzionali Mantenuta
    Nessun utilizzo diretto entro 5 anni Decadenza (imposta ordinaria + sanzione 30% + interessi)
    Dichiarazione mendace in atto Decadenza

  • Studi di Settore

    ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025

    Con la Circolare n 4 del 6 luglio le Entrate hanno pubblicato un commento alle principali novità per gli ISA 2026 anni di imposta 2025.

    ISA 2026: istruzioni ADE per l’anno d’imposta 2025

    Come evidenziato nella parte generale con il documento si forniscono le istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle entrate per garantirne l’uniformità di azione in ordine alle novità in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui
    all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in applicazione per il periodo d’imposta 2025.
    L'ADE ricorda che ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente l’evoluzione dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
    In particolare, per il periodo d’imposta 2025, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato 

    • la revisione completa di 85 indici, 
    • nonché l’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, 

    al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2025, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico-finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche verificatesi nel medesimo periodo d’imposta.

    Si segnala che non essendo intervenute, per l’annualità in commento, significative novità che riguardano le modalità di effettuazione degli adempimenti correlati all’applicazione degli ISA, nella circolare in un’ottica di semplificazione, ci si limita a una rapida rassegna delle questioni principali, rinviando alle precedenti circolari per l’eventuale approfondimento delle singole tematiche.

    Novità ISA anno d’impsota 2025

    Relativamente agli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d’imposta 2025 si riporta una panoramica delle disposizioni che si sono succedute nei primi mesi del 2026 e che hanno riguardato
    l’applicazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025.
    Si tratta, in particolare:

    • degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
    • della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati intervenute nel 2025 e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse;
    • dei criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025;
    • delle modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale .

    Revisione ISA anno d’imposta 2025

    La Circolare in oggetto in tema di revisione biennale degli ISA chiarisce che con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026 sono state
    approvate le modalità di costruzione ed applicazione di 85 ISA, oltre che della territorialità generale, di quella del commercio e di tre territorialità specifiche.
    Tali 85 ISA rappresentano l’evoluzione ordinaria di 72 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024e l’evoluzione anticipata di 10 ISA già approvati con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 2025 e dei seguenti n. 3 ISA:

    • EM01A – Commercio al dettaglio alimentare
    •  EM01B – Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
    •  EM01C – Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;

    derivanti dalla suddivisione dell’ISA DM01U – Commercio al dettaglio alimentare, già approvato con il citato decreto 31 marzo 2025.

    La revisione di detti indici è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 24728 del 31 gennaio 2025,sulla base di quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto ISA e all’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai sensi del quale “l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO”. 

    Allegati:
  • Turismo

    Green Tour Turismo: domande dal 15 luglio

    Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto. 

    Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.

    L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance). 

    Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.

    Green Tour Turismo: che cos’è

    Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour  si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.

    Della dotazione di 109 milioni di euro:

    • un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto, 
    • una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.

    Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese

    Green Tour Turismo: tutti i beneficiari

    La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:

    • alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
    • ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.

    Scarica qui la lista degli ammessi.

    Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.

    Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.

    Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati

    Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.

    Le spese,  sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:

    • al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.) 
    • e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).

    Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.

    Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.

    Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.

    Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.

    Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.

    Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia

    Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.

    Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026

    Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria

    I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.

    I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)

    1. Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
    2. Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
    3. Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
    4. Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.

    Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.