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Tirocini: ok al Dominus dipendente di azienda
Con la risposta al quesito PO 48/2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è tornato sul tema della funzione di dominus svolta da un iscritto all'Albo che lavora come dipendente a tempo pieno presso un'azienda privata.
Il caso sottoposto riguardava un professionista esonerato dall'obbligo formativo per il triennio precedente, privo di partita IVA, che intende assumere la funzione di dominus per un tirocinante a sua volta dipendente a tempo pieno della medesima azienda, con mansioni di contenuto fiscale e tecnico-professionale coerenti con l'oggetto del tirocinio. Il CNDCEC, pur rimettendo la valutazione del caso concreto all'autonomia istituzionale dell'Ordine territoriale, fornisce indicazioni di carattere generale utili per l'istruttoria delle istanze di iscrizione al registro dei praticanti.
Le norme sul tirocinio professionale dei commercialisti
Il tirocinio professionale è disciplinato dal D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143, che lo definisce come periodo di formazione pratica obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato, da svolgersi con un criterio di assiduità non inferiore a 20 ore settimanali.
La possibilità che la funzione di dominus sia rivestita da un professionista dipendente a tempo pieno è stata affrontata dal Consiglio Nazionale già a partire dall'informativa n. 23/2011, e ripresa più di recente nella risposta al PO 91/2023. In quella sede si è chiarito che l'attività professionale rilevante ai fini dell'assunzione della funzione di dominus non è riservata al solo esercizio in forma libero-professionale, ma può essere svolta anche alle dipendenze di una società o di un ente, purché si tratti di attività riconducibili a quelle "proprie della professione" individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005.
Rileva inoltre l'art. 1, comma 5, del Regolamento del tirocinio, che subordina l'assunzione della funzione di dominus al possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni e all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio, certificato dall'Ordine di appartenenza.
Esonero riconosciuto dall’Ordine : non impedisce la funzione di dominus
Un punto di interesse operativo della risposta del Consiglio riguarda il trattamento dell'esonero formativo. Il CNDCEC conferma l'orientamento già espresso nella risposta al PO 83/2021, secondo cui l'obbligo di formazione continua non può considerarsi "non assolto" quando per il triennio di riferimento l'iscritto abbia beneficiato di un esonero riconosciuto dall'Ordine.
Ne consegue che l'esonero relativo al triennio formativo precedente non costituisce, di per sé, causa ostativa all'assunzione della funzione di dominus, a condizione che permangano gli altri requisiti previsti dal Regolamento. Resta inteso che per il triennio in corso, qualora non sussistano i presupposti per un nuovo esonero, l'iscritto dovrà assolvere regolarmente l'obbligo formativo.
La verifica delle condizioni minime del tirocinio
Ai fini della valutazione istruttoria delle istanze di iscrizione al registro del tirocinio, il CNDCEC suggerisce agli Ordini territoriali di acquisire dal professionista, oltre alle dichiarazioni già previste dal Regolamento, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa all'inquadramento contrattuale presso l'ente o la società e alle mansioni concretamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.
Questo consente di verificare la coerenza tra le attività effettivamente esercitate e quelle individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 139/2005 come proprie della professione.
Requisito Riferimento normativo Condizione richiesta Anzianità di iscrizione all'Albo Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Almeno 5 anni Formazione professionale continua Art. 1, comma 5, Regolamento tirocinio Assolta nell'ultimo triennio, anche tramite esonero certificato dall'Ordine Assiduità del tirocinio D.M. MIUR 7 agosto 2009, n. 143 Minimo 20 ore settimanali Coerenza delle mansioni svolte come dipendente Art. 1, D. Lgs. 139/2005 Attività riconducibili a quelle proprie della professione Dichiarazione sull'inquadramento presso l'azienda Art. 47, D.P.R. 445/2000 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da acquisire in sede istruttoria Per il tirocinante dipendente della medesima azienda in cui il dominus svolge la propria attività professionale, resta inoltre da verificare, caso per caso, se le ore di lavoro prestate alle dipendenze della società possano essere computate ai fini dello svolgimento del tirocinio, questione per la quale il CNDCEC rinvia ai criteri già indicati nell'informativa n. 23/2011.
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Affitti brevi e controlli: il Fisco usa i dati di alloggiati web
Il servizio Alloggiati web della Questura è uno strumento di rilevamento delle presente nelle strutture ricettive.
Inoltre, ai fini delle verifiche fiscali da parte delle Entrate, è uno strumento di raccolta dati da incrociare con quelli delle dichiarazioni dei redditi e delle fatture elettroniche.
In tale ottica, il ruolo del Comercialista diventa centrale al fine di predisporre, preventivamente, una documentazione di supporto alla risposta all'eventuale arrivo di un questionario da parte del Fisco
Vediamo in dettaglio come funziona Alloggiati web e come scaturiscono dai suoi dati eventuali questionari ADE con possibili omissioni dichiarative di redditi.
Alloggiati web: il servizio della Questura per i dati dei presenti nelle strutture
Il portale Alloggi web è il servizio di comunicazione dei dati degli ospiti che i titolari di strutture ricettive devono utilizzare per comunicare i presenti in struttura.
In particoalre, come specificato sul portale, "i gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, ENTRO LE 24 ORE successive all'arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati, le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all'arrivo stesso"
Tali dati sono incrociati con i redditi delle strutture e in questi giorni risulta che le Entrate stanno inviando i questionari segnalando che, sulla base dei dati trasmessi attraverso il portale “Alloggiati web” relativi alla presenza degli ospiti nella loro struttura ricettiva, risulta una possibile omissione di redditi dichiarati.
A chi possono arrivare i questionari? E il ruolo del Commercialista può essere preventivo?
Allogiati web: l’agenzia incrocia i dati per i redditi, per chi?
Il portale Alloggiati web riguarda:
- gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive,
- proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere,
- gestori di strutture di accoglienza non convenzionali
che secondo quanto prescritto dal TULPS sono tenuti a comunicare le generalità delle persone alloggiate.
Attenzione al fatto che l’obbligo riguarda chi esercita l’attività turistico-ricettiva in forma imprenditoriale tanto le persone fisiche che affittano per brevi periodi gli alloggi in forma privata, quanto chi esercita l’attività turistico ricettiva extra alberghiera in forma di attività commerciale occasionale.
La comunicazione viene affettuata telematicamente, clicca qui:https://alloggiatiweb.poliziadistato.it
Relativamente a tali dati le Entrate provvedono ad un incrocio dei dati e richiedono al contribuente interessato le seguenti notizie:
- la documentazione relativa al numero degli ospiti,
- i giorni di permanenza,
- l’importo pagato,
da comunicare entro 15 giorni.
La mancata risposta è soggetta a sanzione amministrativa che da euro 250 a euro 2.000 oltre che dato più importante, potrebbe derivarne una determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Dpr. 600/73.
Dai dati ufficiali parrebbe che l'invio dei questionari stia riguardando i casi più eclatanti in cui la dichiarazione dei redditi risulta completamente omessa dal contribuente.
Non dovrebbe invece essere al momento in atto l'accertamento delle eventuali incongruità tra l’ammontare del reddito dichiarato, risultante da una dichiarazione tempestivamente presentata, ed il numero di ospiti comunicato alla Questura.
Il ruolo attivo del commercialista per i controlli da Alloggiati web per affitti brevi
I controlli sugli affitti brevi non devono essere interpretati come un irrigidimento dell’azione accertativa dell’Amministrazione finanziaria, ma come la naturale conseguenza di un sistema tributario sempre più fondato sull’integrazione delle informazioni e sull’utilizzo intelligente dei dati.
L’incrocio tra le comunicazioni trasmesse tramite Alloggiati Web, le informazioni provenienti dalle piattaforme digitali, i flussi finanziari, le dichiarazioni fiscali e gli ulteriori archivi pubblici rende oggi difficile che eventuali incongruenze rimangano invisibili.
Il controllo non nasce più dalla verifica in azienda, ma dall’elaborazione preventiva di indicatori di rischio che selezionano le posizioni fiscalmente più anomale.
Il ruolo del commercialista cambia profondamente in quanto deve agire a livello preventivo oltre che al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi o della risposta a un questionario dell’Agenzia delle Entrate.
Diventa essenziale accompagnare l'assistito durante il amministrativo dell’attività ricettiva, costruendo procedure interne che garantiscano la costante riconciliazione tra presenze comunicate, prenotazioni, corrispettivi incassati, documentazione bancaria, commissioni degli intermediari e dati dichiarativi.
Scarica qui il file con le principali anomali che fanno scattare un controllo.
Inoltre clicca sul file pdf, utile check list per non dimenticare nessun passaggio ed evitare i controlli o prepararsi ad un controllo.
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Transizione 5.0: quando indicare il credito in dichiarazione
Due FAQ ADE datate 30 giugno 2026, forniscono chiarimenti in merito all'indicazione in dichiarazione dei redditi del credito d'imposta Transizione 5.0 o iperammortamento 2026
Dubbi sono sorti sull'indicazione del credito maturato e comunicato dal GSE al beneficiario della misura. Quando va indicato in dichiarazione, per quale anno di imposta?
Transizione 5.0: chiarimenti per la dichiarazione
Le Entrate hanno replicato a due casi specifici:
- per il credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'art. 38, D.L. n. 19/2024 gli investimenti sono stati completati nel 2025, la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno e quella di completamento nel 2026. Il GSE ha comunicato al beneficiario l'importo del credito effettivamente fruibile in compensazione mediante Mod. F24 solo nel 2026;
- per il credito d'imposta 5.0 di cui all'art. 8, D.L. n. 38/2026, riconosciuto a seguito dello stanziamento di nuove risorse (utilizzabile in compensazione tramite il codice tributo "7079") gli investimenti sono stati completati nell'anno 2025 e la comunicazione preventiva è stata trasmessa nel medesimo anno, mentre la comunicazione di completamento del progetto è stata inviata nel 2026.
Le Entrate hanno replicato rispettivamente che:
- in tale ipotesi, il credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027 e non nel Modello Redditi 2026. Sul punto, le istruzioni specificano che “…nel rigo RU5 va indicato il credito d’imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione”,
- nella seconda casistica, poiché il GSE ha comunicato l'importo del credito spettante nel 2026, anche tale credito dovrà essere indicato nel Modello Redditi 2027.
Pertanto ai fini dell'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi è rilevante il momento in cui il GSE comunica al beneficiario l'importo del credito effettivamente utilizzabile in compensazione mediante Mod. F24, e non la data di completamento degli investimenti o quella di trasmissione delle comunicazioni previste dalla disciplina agevolativa.
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Global minimum tax: chiarimenti sulla dichiarazione
L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, ha istituito una imposizione integrativa prelevata attraverso:
- l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo
- l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi
- l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
L’articolo 53 del d.lgs. n. 209 del 2023 prevede la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale.
Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 7 novembre 2025 sono state stabilite le modalità per gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte dovute in Italia.A proposito di gloobal minim tax le Entrata hanno pubblicato il 26 giugno dei chiarimenti con FAQ, vediamoli.
Global minim tax: istruzioni per il frontespizio della dichiarazione
Si consideri un’impresa localizzata in Italia appartenente al gruppo A che, nel corso del 2024, viene acquisita dal gruppo B. L’esercizio di riferimento di entrambi i gruppi è coincidente con l’anno solare. L’impresa è l’unica entità localizzata in Italia appartenente ai gruppi interessati e, pertanto, non è possibile individuare un diverso soggetto dichiarante. Ai fini dell’imposta minima nazionale, l’impresa è tenuta a presentare due dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 53 del d.lgs., una per ciascun gruppo di appartenenza. In tale fattispecie, quale esercizio di riferimento deve essere indicato nel frontespizio delle dichiarazioni fiscali?Nel caso rappresentato, ai fini della compilazione del frontespizio, si ritiene che in ciascuna delle due dichiarazioni fiscali debba essere indicato quale esercizio di riferimento quello del gruppo di appartenenza, ossia il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche qualora l’impresa abbia fatto parte di ciascun gruppo per una sola frazione dell’esercizio.
Pertanto, il “passaggio” dell’impresa da un gruppo a un altro nel corso dell’anno non comporta l’indicazione di periodi infrannuali nel frontespizio della dichiarazione fiscaleGlobal minimum tax: in dicazione del codice fiscale
Nel caso di un fondo di diritto italiano qualificabile come “impresa”, già gestito da una SGR italiana e chiuso/liquidato nel corso del 2025, si chiede se, in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale al fondo ai fini degli adempimenti connessi alla Global Minimum Tax, sia consentito indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale della SGR in luogo di quello del fondo. Si rappresenta, al riguardo, che nella dichiarazione fiscale non devono essere indicati altri fondi gestiti dalla medesima SGR.
In un’ottica di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, tenuto conto che il fondo ha cessato di esistere nel corso del 2025 e che nella dichiarazione fiscale non devono essere indicati altri fondi gestiti dalla medesima SGR, si ritiene ammissibile indicare il codice fiscale della SGR in alternativa alla richiesta di attribuzione di un codice fiscale al fondo. In tal caso, nel campo “Denominazione” va riportata la denominazione del fondo e non quella della SGR.
Resta fermo che tale modalità di compilazione non può essere adottata qualora i fondi interessati siano più di uno, in quanto nei quadri B ed E il medesimo codice fiscale può essere associato ad una sola entità.
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Bonus centri estivi: Linee guida e risorse 2026
Il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha pubblicato in data 30 giugno le linee guida per i fondi per le attività socio-educative 2026.
In dettaglio il documento al punto 8 specifica la possibilità per le famiglie i cui figli frequentano i centri estivi un bonus direttamente dai comuni che hanno presentato domanda in base alle risorse stanziate.
Bonus centri estivi: arrivano le regole e le risorse
Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato le Linee guida sulle spese ammissibili relative al Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per il 2026 (articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
Il documento, segue altri due provvedimenti sul tema:
- il Decreto ministeriale dell’8 maggio 2026,
- il Decreto dipartimentale del 17 giugno 2026,
e chiarisce le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni.
Inoltre esso introduce le istruzioni operative per la generazione del Codice unico di progetto (CUP) tramite il template dedicato n. 2606001, cui si rimanda per approfondimento.
Relativamente ai centri estivi il in documento al punto 8 specifica relativamente al rimborso alle famiglie: sono ammessi rimborsi dai comuni alle famiglie i cui figli minori abbiano frequentato i servizi socioeducativi territoriali pubblici o privati, nel periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026, sulla base della documentazione giustificativa definita o richiesta dalla pertinente delibera di Giunta;
Lo stanziamento del Governo pari a circa 69 milioni, è destinato ai comuni che entro la fine di maggio hanno presentato domanda, con l’obiettivo di potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri ricreativi e dei centri estivi per i minori di età compresa tra 0 e 17 anni.
Lelinee guida appunto mettono in risalto la novità di rilievo cioè la possibilità per le amministrazioni locali di erogare rimborsi diretti alle famiglie.
I comuni beneficiari delle risorse statali possono predisporre rimborsi per le spese sostenute per la frequenza dei figli di centri estivi o servizi socio-educativi, sia pubblici che privati, con regole operative stabilite dagli stessi enti locali.
Per gli interessati quindi al bonus centri estivi 2026, attenzione a monitorare i siti istituzionali del proprio territorio, sia per conoscere le opportunità messe in campo che per la successiva erogazione del contributo, ove previsto.
Il pagamento sarà in ogni caso subordinato alla presentazione di una specifica domanda e della documentazione giustificativa (ricevute, fatture, attestazioni di pagamento) definita e richiesta dalle specifiche delibere di Giunta di ciascun Comune.
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Tax free shopping: istruzioini per gli intermediari
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA.
Si tratta di una procedura semplificata per richiedere il rimborso dell’IVA nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.
Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e monopoli n. 248879/2026 si da attuazione alla novità.
Inoltre sempre ADM in data 26 giugno con avviso ha pubblicato le regole operative con le istruzioni operative per l’attuazione della nuova procedura di validazione unica delle fatture.
Le indicazioni sono rivolte agli operatori che svolgono attività di intermediazione nei rimborsi dell’Iva relativa agli acquisti effettuati in Italia da viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea.
Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA: tutte le regole
La Legge di Bilancio 2026 ha demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario.
Inoltre estende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
In particolare, si interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.
Al comma 1, la disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
La disposizione prevede altresì che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario.
Il comma 2 sostituisce, nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell’operazione.Ricordiamo che l’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.
Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.Dal 1° luglio 2026 è possibile validare in maniera unitaria, presso gli intermediari operanti nel tax refund, più fatture elettroniche tax-free emesse verso uno stesso cessionario
Con determinazione direttoriale 248879 del 28 aprile 2026, pubblicata a maggio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dato così attuazione all’articolo 1, comma 934 della legge di Bilancio 2026.
Per ottenere il rimborso dell’Iva documentata con l’emissione di una fattura tax-free il turista extra-Ue deve preoccuparsi di ottenere il visto uscire doganale elettronico.
A tal fine deve presentare ogni fattura in maniera separata oppure, se si usano direttamente gli sportelli doganali o l’app VatRefund, può chiedere il rimborso in maniera unitaria su tutte le fatture di acquisto, non essendoci un problema di condivisione di dati commerciali tra intermediari privati concorrenti.
La nuova procedura permetterà invece ora di richiedere, anche presso le società di refund, una validazione unica presentando, una sola volta, tutte le fatture intestate allo stesso acquirente contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
Il 26 giugno con Avviso di ADM si attiva la procedura, vediamo i dettagli.
Validazione Unica tax free shopping: come fare dal 1° luglio
L’avviso del 26 giugno pubblicato sul sito delle Dogane, segue la Determinazione direttoriale dell’Adm di aprile pubblicata a maggio, adottata di concerto con l’Agenzia delle entrate, in attuazione della procedura semplificata di accesso al trattamento di favore introdotta dalla legge di bilancio 2026.
Per utilizzare il modello di validazione unica, gli intermediari che operano sulla piattaforma Otello 2.0 devono presentare una specifica domanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: [email protected]La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante oppure da un soggetto dotato dei necessari poteri di firma e rappresentanza.
Nella domanda devono essere indicati anche la denominazione e la partita Iva degli altri intermediari con i quali sia stato preventivamente concluso un accordo di mutua validazione.
L’adesione si basa su una logica collaborativa che consente ai diversi operatori di condividere le informazioni necessarie per la gestione delle pratiche di rimborso e per la consultazione delle fatture emesse nell’ambito di reti commerciali differenti.
Ciascun intermediario presenta autonomamente la propria domanda per l’abilitazione delle funzionalità informatiche di Otello 2.0 che rendono possibile la consultazione e la lavorazione delle fatture gestite da soggetti diversi da quelli appartenenti alla propria rete commerciale.La richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione che attesti l’aggiornamento delle informative privacy e delle relative autorizzazioni al trattamento dei dati da parte dell’intermediario e dei cedenti coinvolti.
Tali documenti devono prevedere espressamente la comunicazione, la condivisione e il trattamento delle informazioni relative alle operazioni commerciali da parte degli altri intermediari aderenti al sistema, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei dati personali.
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Attività acquatiche erogate da società sportiva: NON esenti per la Cassazione
Con Ordinanza n. 20063/2026 la Cassazione ha statuito che i corsi di nuoto erogati da una società sportiva non sono esenti IVA.
In sintesi la decisione della Suprema Corte ha evidenziato come, l’insegnamento di attività motorie in acqua non è esente malgrado l’importanza e il perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico, non rientrano tra l’insegnamento scolastico o universitario.
Vediamo un confronto con la giurisprudenza comunitaria.
Corsi di nuoto non esenti IVA: la Cassazione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e respinto il ricorso incidentale della società contribuente avverso la sentenza della Ctr della Puglia n. 2231/2021 cassandola.
Per l’anno d’imposta 2010 c'era stato il mancato riconoscimento dell’esenzione da Iva dei corsi di nuoto e ginnastica in acqua:
- acquagym,
- hydrobike,
tenuti da una società sportiva dilettantistica che l'agenzia aveva ritenuto non rientranti tra le attività didattiche di cui all’art. 10, comma 1, n. 20 del dpr n. 633/72.
La CTP si era limitata ad annullare le sanzioni, mentre la corte d’appello aveva ritenuto spettasse l’esenzione solo sui corsi appositamente autorizzati.
Secondo il ricorso della società sportiva affiliata al Coni tutti i corsi da essa tenuti erano da considerarsi esenti da Iva, perché’ didattico-formativi e riconosciuti dalla Federazione pur se nelle ricevute vi era stata una generica indicazione di corsi.
La società sosteneva di essersi sempre attenuta ai modelli didattici federali e impiegando tecnici e istruttori federali per la tenuta degli stessi.
I giudici della Suprema Corte però annotano che la Corte di giustizia EU è intervenuta sul tema escludendo l'esenzione dall’Iva dell’insegnamento del nuoto e altre attività motorie in acqua.
La nozione di insegnamento scolastico o universitario, ai sensi dell’art. 132 della direttiva 2006/112, par.1, lettere i) e j), deve essere interpretata nel senso che non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una scuola nuoto.
Questa interpretazione impatta anche con l’attuale previsione dell’art.36 bis del dl n. 75/2023, che ha fissato
con decorrenza retroattiva l’esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi rese da parte degli enti sportivi dilettantistici.
Secondo l’ordinanza in commento tale disposizione va disapplicata in considerazione della primazia in materia di tributi armonizzati non solo nel diritto unionale, ma anche delle sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di giustizia Ue.
Cambia pertanto il quadro IVA per ASD e SSD, escludendo nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione prevista per le prestazioni didattiche, perchè l'Ordinanza n. 20063/2026 della Cassazione esclude i corsi di nuoto, acquagym e hydrogym dall’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche relativamente ai periodi anteriori al 17 agosto 2023