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Deposito Bilancio 2026: unioncamere pubblica le regole
La campagna bilanci 2026 è nel vido e in data 4 maggio Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo con tutte le regole.
Guida al deposito bilancio 2026.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci.
Ricordiamo che il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.
La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.Bilanci 2025 deposito 2026: scadenze e sintesi delle novità
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:
● Situazione patrimoniale Consorzi (720): entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
● Situazione patrimoniale Contratti di Rete (722): entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
● Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali (722): entro il 31 maggio di ogni anno;
● Situazione patrimoniale G.E.I.E. (722): entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
● Bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA (711- 712): entro il 31 maggio di ogni anno;
● Bilancio Sociale (716) di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
● Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali (711 – 712 – 718): entro 60 giorni dalla data di approvazione
● Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle Società di Mutuo Soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.
Non è previsto alcun termine per il deposito del:
● Bilancio Consolidato della società controllante (714);
● Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie (715);Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da Società di capitali (721).
Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
L’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,
ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2026 anno 2025
Deposito 2026 per il Bilancio 2025 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 30 marzo 29 maggio Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 30 marzo 29 maggio Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 14 giugno Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 14 giugno Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 29 giugno Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese
30 maggio 29 luglio Bilanco 2025 con deposito 2026. come si deposita
Per quanto riguarda la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:
● “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it, che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” è in grado di garantire un’agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di un software specifico.
Il servizio può essere utilizzato per l’invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro Imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l’aggiornamento dell’elenco soci.
● “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica.Deposito bilancio 2026: i moduli da usare
Le Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società Consortili per azioni che sono tenute a depositare l’elenco soci alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modulo B il modulo S.
Si ricorda che le Società per azioni, Società in accomandita per azioni e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.
È inoltre necessario indicare analiticamente le annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente compilando l’apposito riquadro, presente nel modulo S.In particolare, si invita a controllare con attenzione il contenuto della visura assetti proprietari, della visura storica e delle risultanze del libro soci al fine di una corretta compilazione della modulistica.
Per facilitare la compilazione della modulistica si forniscono di seguito alcuni esempi relativi alle più frequenti casistiche che si possono verificare considerando l'arco temporale compreso nel periodo tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente:
a) CONFERMA ELENCO SOCI
qualora non ci siano variazioni dovute a trasferimenti di azioni o aumento/riduzione del capitale sociale ovvero altre operazioni sulle azioni, occorre riconfermare l'elenco soci dell’esercizio precedente selezionando l’apposito "flag" della modulistica;
b) OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE SOCIALE
in caso di variazioni dell'elenco soci dovute a operazioni straordinarie (es.: aumento/riduzione del capitale sociale), occorre depositare l'elenco soci aggiornato ed indicare nel modulo NOTE i riferimenti dell'atto modificativo e del relativo protocollo di deposito (es.: aumento del capitale sociale con atto del……rep. n…. Notaio …di cui al prot. n…del … );
c) TRASFERIMENTI DI AZIONI
in caso di trasferimento di azioni a vario titolo (es.: compravendita/fusione/scissione/pegno/usufrutto ecc.), occorre depositare l'elenco soci aggiornato e compilare la sezione denominata "indicazione analitica delle variazioni" indicando tutte le variazioni annotate al libro soci, avvenute tra la data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e quella di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Si ricorda che deve essere compilata un’occorrenza per ogni trasferimento di azioni nel periodo, indicando la data di iscrizione del trasferimento al libro soci.
Qualora si siano verificate variazioni riguardanti le ipotesi di cui ai punti b) e c) si sottolinea quindi che l’elenco dei soci va aggiornato anche in occasione di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni ecc.) da iscrivere nel registro delle imprese, che comportino anche la modifica degli assetti proprietari, come indicato nella Circolare Mise 6 maggio 2016 n. 3689/C.
Va infatti ricordato agli operatori che la mera conferma dell’assetto proprietario effettuata in occasione del deposito del bilancio comporta l'immutata riproposizione dell’elenco dei soci già iscritto in occasione del
deposito del bilancio precedente.
Nel caso invece di operazioni sul capitale o di altre operazioni straordinarie che abbiano comportato l’iscrizione dell’elenco soci aggiornato, tale elenco va nuovamente depositato per l’iscrizione entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate
nel libro dei soci nell’anno), ai sensi dell’art. 2435 co. 2 c.c.
Infine si precisa che, salve le particolari ipotesi previste dalla legge, la pubblicità nel registro delle imprese relativa all’assetto proprietario delle SPA e delle SAPA ha rilevanza di mera notizia, non rilevando ai fini dell’esercizio dei diritti dei soci e dei terzi, per il quale fa invece stato quanto risulta dal libro dei soci.
Si ricorda che per le S.r.l. non è più ammesso il deposito dell’elenco soci (art. 16 co. 12-octies legge n. 2/2009).
Potrà essere allegato anche il modulo NOTE/XX per inserire, ad esempio, la dichiarazione da parte del professionista incaricato, in caso di presentazione ai sensi dell’art. 2 co. 54 della legge 350/2003.
Si fa presente che, qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo, potrà omettere i dati identificativi della sua iscrizione, ma dovrà comunque dichiarare di “essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento” di deposito di bilancio.Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede
Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
Allegati:
"Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla -
E-fatture sportivi dilettanti: nuovo campo su Sdi dal 15 maggio
L'agenzia delle Entrate sul proprio sito, nella sezione Fatture elettroniche, ha pubblicato un recente aggiornamento che entrerà in uso dal 15 maggio prossimo.
La novità riguarda gli sportivi dilettanti con PIVA e lo SDI.
Brevemente ricordiamo che tali contribuenti hanno diritto ad un esonero dall'imponibilità irpef per i compensi percepiti fino a 15mila euro.
A tal proposito per valorizzare l'esenzione nella fatturazione elettronica è stato inserito un nuovo campo.
Vediamo tutte le novità.
Esonero dei 15mila per sportivi dilettanti: come si valorizza nello SDI
Le Entrate hanno pubblicato un aggiornamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica.
In particolare con la versione 1.9.1 si introduce:
- un nuovo controllo sulla fattura con codice 00327;
- l’aggiornamento procedure di accreditamento dei canali WS e SFTP;
- una nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali per il reddito fatturato in esenzione da lavoratori sportivi;
- l’aggiornamento del numero massimo di codici destinatario disponibili.
Scarica qui la versione 1.9.1 per la fatturazione elettronica.
A proposito di sportivi dilettanti con PIVA la novità valorizza il reddito fatturato in esenzione con il nuovo campo ma occorre evidenziare che la questione
Ricordiamo più in dettaglio che l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021 dispone che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Per chi possiede la PIVA pur se sportivi dilettanti in regime ordinario ai fini della tassazione Irpes rilevano solo i redditi oltre soglia di 15.000 euro.
I compensi entro tale soglia essenso esonerati dalla tassazione lo sono anche dalla ritenuta del 20%.
Per avere la disapplicazione della ritenuta, il lavoratore sportivo è tenuto a presentare al committente una autocertificazione che evidenzia l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno.
Per chi è invece in regime forfettario, l'ammontare di reddito cui applicare il coefficiente di redditività non comprende appunto i primi 15.000 euro percepiti, che fungono da franchigia. Tale importo però concorre alla determinazione della soglia degli 85.000 euro per l'eventuale uscita dal regime agevolato.
Le nuove specifiche tecniche di cui si dice, le 1.9.1 del 2026 evidenziano che
“Al fine di riportare in fattura il riferimento a compensi riferiti all’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del Decreto legislativo 36 del 2021, i quali godono di un’esenzione dall’imponibile fino a 15.000,00 euro annui, l’elemento <TipoDato> può essere valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”.
<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>
</AltriDatiGestionali>Tale novità decorrente dal 15 maggio prossimo nella fattura elettronica degli sportivi dilettanti con PIVA non sostituisce l’obbligo in capo al lavoratore sportivo di consegnare la prescritta autocertificazione.
Allegati:
L’ Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la Risposta a consulenza giuridica n 14/2025 sottolinea che: "ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto di imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, non applica la predetta ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo fino all’importo di 15.000 euro, se ha ricevuto all’atto del pagamento dal percettore l’autocertificazione di cui al citato comma 6-bis.” -
Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026
La Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su uno dei nodi più controversi del superbonus: la detraibilità delle spese nei rapporti con il general contractor istituto tipico dei contratti pubblici (articoli 204 e seguenti del Dlgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici).
Il documento non introduce una nuova norma, ma riordina la prassi esistente e fissa un criterio interpretativo chiaro, destinato a orientare sia i contribuenti sia gli uffici.
Superbonus e general contractor: cosa cambia davvero con la Risoluzione 17/2026
Per capire la portata della Risoluzione bisogna partire dal funzionamento del superbonus.
Gli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 hanno consentito non solo di detrarre le spese, ma anche di trasformare il beneficio in sconto in fattura o credito cedibile.
Questo meccanismo ha favorito la diffusione di modelli organizzativi accentrati.
In molti casi, un unico soggetto il cosiddetto general contractor ha assunto il ruolo di referente unico per il committente: gestisce i lavori, coordina i professionisti, cura gli adempimenti e, spesso, applica lo sconto.
Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia, si tratta di una figura non tipizzata nei rapporti tra privati, la cui qualificazione dipende esclusivamente dal contenuto del contratto. Ed è proprio qui che nasce il problema fiscale.
Le verifiche fiscali si sono concentrate su un aspetto preciso: il differenziale tra il costo sostenuto dall’impresa appaltatrice e quello ribaltato al committente.
In pratica, quando l’impresa:
- affida i lavori in subappalto,
- e applica un prezzo superiore rispetto a quello dei subappaltatori,
si genera un margine.
Alcuni uffici hanno ritenuto che tale margine non fosse sempre riconducibile ai lavori, ma potesse rappresentare un compenso per attività di coordinamento.
Da qui la conseguenza più rilevante: il disconoscimento della detrazione per quella quota di costo.
Una lettura che ha creato forte incertezza operativa, soprattutto nei cantieri più complessi.
La Risoluzione affronta il problema con un approccio sostanzialistico, il punto centrale è che non è sufficiente qualificare un costo come “coordinamento” per escluderlo dalla detrazione. Occorre capire cosa remunera davvero quel corrispettivo.
L’Agenzia ribadisce un principio già presente nella prassi, ma spesso applicato in modo disomogeneo: sono agevolabili solo i costi direttamente collegati alla realizzazione dell’intervento.
Ne deriva una distinzione netta:
- le spese per lavori e prestazioni tecniche restano detraibili,
- i compensi per attività meramente amministrative o di coordinamento restano esclusi
Ma la vera novità non è questa e sa nel modo in cui questa distinzione deve essere applicata.
Il cuore della Risoluzione è la differenza tra due figure che, nella pratica, sono spesso sovrapposte:
- il general contractor “puro”, che non esegue lavori ma si limita a coordinare i soggetti coinvolti e a rifatturare i costi. In questo caso, il suo compenso è considerato un costo autonomo, non direttamente collegato all’intervento: quindi non detraibile;
- il general contractor che agisce come appaltatore. Qui la prospettiva cambia radicalmente. Se il soggetto assume l’obbligo di realizzare l’opera nei confronti del committente, il corrispettivo che percepisce è, a tutti gli effetti, prezzo di appalto.
E il prezzo di appalto, anche quando incorpora un margine, rientra tra le spese detraibili, purché rispettati i requisiti di legge.
È una distinzione che, nella pratica, può determinare l’esito di un accertamento.
La Risoluzione chiarisce un punto destinato ad avere effetti rilevanti: la qualificazione fiscale non dipende da come l’impresa organizza i lavori, ma dall’obbligazione che assume.
Se l’impresa si impegna a realizzare l’opera:
- resta appaltatore anche se subappalta,
- resta appaltatore anche se non esegue direttamente i lavori
Il subappalto, quindi, diventa fiscalmente irrilevante ai fini della detrazione.
Questo passaggio smonta una delle principali leve utilizzate nei controlli, ossia l’idea che una struttura “leggera” o fortemente esternalizzata potesse giustificare il disconoscimento dei costi.
Uno dei profili più interessanti della Risoluzione riguarda i limiti all’azione accertativa.
L’Agenzia afferma che non è possibile trasformare automaticamente una parte del prezzo di appalto in compenso per coordinamento.
Per sostenere questa tesi, l’amministrazione deve fornire una prova puntuale, dimostrando che una quota del corrispettivo remunera effettivamente un’attività distinta e autonoma.
In assenza di questa dimostrazione, il margine resta parte integrante del prezzo dei lavori e, come tale, continua a essere detraibile.
Si tratta di un passaggio che rafforza la posizione dei contribuenti e rende più difficile sostenere contestazioni generiche.
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Il Governo approva il Piano casa: 100.000 alloggi in 10 anni
Il Cdm del 30 aprile ha approvato in cosiddetto Piano Casa.
Si interviene tra le altre misure per accelerare le procedure per gli immobili occupati e gli sfratti, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa del Governo.
leggi anche Decreto Lavoro 1° Maggio: ecco le novità approvate
Piano casa: cosa contiene
Il Governo ha approvato il Piano Casa, vediamo maggiori dettagli dal comunicato stampa dello stesso esecutivo
Le misure previste dal decreto-legge poggiano su tre pilastri:
- il primo pilastro prevede un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. L’obiettivo del programma è recuperare e rendere disponibili circa 60 mila alloggi popolari, ora non assegnabili perché in condizioni non adeguate e che richiedono interventi di ristrutturazione e rifacimento degli impianti essenziali. Per l’attuazione di tali interventi si prevede un pacchetto di semplificazioni e la nomina di un Commissario straordinario che dovrà attuare il piano di recupero e manutenzione, dopo aver definito gli interventi insieme agli Enti che gestiscono gli alloggi popolari. Inoltre, si realizzerà un programma di riscatto di immobili ERP da parte degli assegnatari e la realizzazione di nuove case popolari, senza consumo di suolo, per la locazione a lunga durata con la facoltà di riscatto predefinita;
- il secondo pilastro del Piano prevede la concentrazione, in un apposito strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR, delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all’housing sociale e all’emergenza abitativa nei vari livelli di governo. Nell’ambito del Fondo di investimento verranno creati comparti specifici dedicati a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in modo da garantire che le risorse vengano utilizzate per le esigenze specifiche del territorio di riferimento. Complessivamente, le risorse pubbliche messe a disposizione dell’intervento sono pari a oltre dieci miliardi di euro;
- il terzo pilastro crea le condizioni per attivare gli investimenti privati nell’attuazione del Piano Casa, con l’obiettivo prioritario di costruire alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati. Si introducono quindi semplificazioni burocratiche e procedure rapide per gli investitori e si prevede, tra l’altro, per gli investimenti superiori al miliardo di euro, la nomina di un Commissario straordinario che dovrà rilasciare un provvedimento unico di autorizzazione. A fronte di tali semplificazioni, il privato dovrà in cambio garantire, su 100 alloggi realizzati, almeno 70 alloggi in edilizia convenzionata, da vendere o affittare a un prezzo scontato di almeno il 33% rispetto a quello di mercato. Le procedure semplificate e accelerate saranno applicate esclusivamente alla quota di alloggi di edilizia integrata, mentre sulla restante quota si continuerà ad applicare la disciplina ordinaria.
Immobili occupati e sfratti: cosa contiene il Piano Casa
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge con dichiarazione d’urgenza volto a introdurre disposizioni in materia di rilascio degli immobili.
Il provvedimento introduce misure per rendere più efficace e più rapida la liberazione degli immobili occupati abusivamente, compresi i casi di scadenza del contratto di affitto o di morosità dell’affittuario. Si interviene sulle procedure di notifica e di esecuzione dello sfratto, con una riduzione dei tempi per le esecuzioni e con l’introduzione di una procedura d’urgenza che prevede l’emissione di un decreto di rilascio dell’immobile entro 15 giorni dal ricorso. È prevista anche una penale per il ritardo pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di occupazione oltre il termine fissato dal giudice. -
Decreto carburanti ter: sconti sui prezzi prorogati anche per maggio
In vista della scadenza della riduzione del prezzo dei carburanti approvata con il Decreto Legge n 42/2026 con modifiche al precedente Decreto Legge n 38/2026, il Governo ha approvato un nuovo decreto pubblicato sulla GU n 99 del 30 aprile e già in vigore, con unlteriori misure contro il caro carburanti.
Decreto carburanti ter: cosa contiene
L'articolo 1 del decreto n 63/2026 in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino al 10 maggio 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.Carburanti bis: tutte le misure approvate
Con il D.L. n. 42/2026 in vigore il 4 aprile 2026, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Governo era anche intervenuto in maniera sostanziale sull'articolo 8 del precedente D.L. 38/2026, modificandone i fondi e inserendo l'8-bis l'8-quater per ampliare notevolmente le misure di sostegno economico a cittadini e imprese.
Crediti d'imposta per gli investimenti e la transizione energetica
- Il decreto originale DL n 38/2026 riconosceva un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuavano determinati investimenti (relativi agli allegati A e B della Legge 232/2016), ma limitava la spesa totale a soli 537 milioni di euro per l'anno 2026.
- Il D.L. n. 42/2026:
- innalza il limite di spesa da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026, specificando che alle imprese spetta l'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.
- Introduce un nuovo incentivo (comma 3-bis) per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, stanziando 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Le agevolazioni spettano alle imprese che hanno rispettato il principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), valevoli primariamente per l'anno 2026 (con risorse estese al 2027 e 2028 per le rinnovabili).
Sconti sui carburanti
- i precedenti sconti sulle accise erano stati infatti adottati con il D.L. 18 marzo 2026, n. 33 successivamente con il D.L. 42/2026 che è intervenuto appositamente per dare continuità a quel taglio, inserendo ex novo nel D.L. 38 un nuovo articolo (l'Art. 8-bis) dedicato all'emergenza carburanti. La riduzione temporanea delle accise per contrastare l'eccezionale rincaro dei prezzi e in particolare, la benzina e il gasolio a 472,90 euro per 1.000 litri, il GPL a 167,77 euro per 1.000 kg, e l'accisa sul gas naturale usato come carburante viene completamente azzerata, ora viene prorogata per altri 21 giorni con il DL del 30 aprile.
Credito d'imposta per l'agricoltura
- Il D.L. 42/2026 aggiunge per le imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per acquistare la benzina e il gasolio necessari all'alimentazione dei mezzi agricoli. Questo credito è cumulabile con altre agevolazioni e non concorre alla formazione del reddito. Si applica esclusivamente agli acquisti di carburante effettuati nel mese di marzo 2026. Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Sostegno all'internazionalizzazione
- Si prevede un incremento del cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi, quota che sale al 30% per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Il supporto è rivolto alle imprese che sostengono iniziative di transizione digitale o ecologica e che, contemporaneamente, hanno subito un impatto negativo (calo di fatturato o rincari energetici) legato al conflitto nell'area del Golfo Persico. Essa si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026.
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Rottamazione quinquies: i numeri dell’adesione
Entro il 30 aprile era necessario inviare, con le modalità previste la richiesta per la rottazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Una volta presentata l'istanza, per chi l'ha presentata entro il 30 aprile scorso, vediamo cosa accade.
Prima dei dettagli dalle informazioni diffuse da IlSole24ore in data 1° maggio l'adesione è stata bassa.
Nell'articolo di Marco Mobili e Givanni Parente viene specificato che "il contatore delle domande era vicino a segnare quota 1,8 milioni nella serata di ieri" quindi il bilancio sarebbe di circa il 23 per cento.
Continuano a circolare le anticipazioni su eventuali correttivi e in proposito leggi: Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.
Vediamo invece per chi ha aderito cosa accade dopo aver presentato regolarmente l'istanza di adesione alla Rottamazione quinquies.
Rottamazione quienquies cosa accade dopo l’istanza
Dopo il regolare invio della istanza per la definizione agevolata o rottamazione quinquies attaverso:
- l'area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- l'area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.
l'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:
- accoglimento della domanda contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione- quinquies;
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.
Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.
Prospetto informativo rottamazione quinquies: come ottenerlo
Con un comunicato stampa del 17 aprile la Riscossione ricorda i dettagli della Rottamazione quinquies e ricorda anche come richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito.
In partcolare accedento a sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.
In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento.
In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.
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Dichiarazione precompilata 2026: attiva la consultazione, invio dal 14 maggio
Dal 30 aprile è possibile consultare la dichiarazione precompilata 2026 anno di imposta 2025 per il Modello 730. Le regole da conoscere sono state stabilite dal Provvedimento n 121879 del 28 aprile.
Dal 14 maggio sarà possibile inviare il proprio 730, con o senza apportare modifiche o integrazioni.
La scadenza per l’invio anche quest’anno è il 30 settembre.
Tra le principali novità vi è quella dei contribuenti con redditi superiori a 75mila euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto “riordino delle detrazioni”, che prevede un limite al totale complessivo delle spese detraibili in funzione del reddito e del carico familiare.
730 precompilato cosa contiene
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico), i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli oneri deducibili o detraibili ed i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate: ad esempio, spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali agli istituti scolastici, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese e relativi rimborsi per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- le somme riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:
FRONTESPIZIO Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente
QUADRO A – Redditi dei terreni Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B – Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica – Locazioni brevi
QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Certificazione Unica
QUADRO D – Altri redditi Certificazione Unica, Comunicazione da GSE
QUADRO E – Oneri e spese Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G – Crediti d’imposta Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
QUADRO M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica
Precompilat a 2026: come si accede
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:- un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
- CIE – Carta di identità elettronica;
- una Carta Nazionale dei Servizi.
In linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), l’Agenzia delle entrate non rilascia più ai cittadini le credenziali “proprietarie” (ossia rilasciate direttamente dall’Agenzia), salvo alcuni casi particolari. Per approfondimenti visita la pagina "Accesso ai servizi".
Nella sezione del sito web dell’Agenzia delle entrate dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca, se il contratto di mutuo è stato stipulato almeno due anni prima ma nella dichiarazione dell’anno precedente non risulta un immobile adibito ad abitazione principale per l’intero periodo d’imposta;
- l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o dall’Agenzia delle entrate e/o le somme che saranno trattenute in busta paga o che dovranno essere versate con modello F24. L’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. Il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.
Precompilata 2026: il calendario per 730 e Redditi PF
A partire dal 2026, la dichiarazione precompilata sarà visualizzabile con differenti tempistiche per il modello 730 e il modello Redditi PF
Il decreto “Correttivo bis” (articolo 4 del Dlgs n. 81/2025), da quest’anno sposta al 30 aprile, la scadenza per l’invio delle Certificazioni uniche di lavoro autonomo: di conseguenza, per consentire l’utilizzo dei dati delle Cu, si sposta in avanti anche la data per la consultazione del modello Redditi PF precompilato, che sarà online a disposizione degli utenti dal 20 maggio.
Dal successivo 27 maggio sarà possibile effettuare l’invio.
L’ultimo giorno per il click finale sarà lunedì 2 novembre 2026 poichè il 31 ottobre cade di sabato.
Consulta Provvedimento n 121879 del 28 aprile con anche le regole per delegare persone di fiduca.
A seguito della differenziazione delle scadenze in base ai modelli, il calendario della Precompilata 2026 è il seguente:
Allegati:Dichiarazione 730/2026 anno di imposta 2025
30 aprile
accesso e visualizzazione dei dati
14 maggio
modifica e/o integrazione e invio
22 giugno
ultimo giorno per annullare un 730 già inviato tramite applicativo web
30 settembre
termine ultimo per l’invio
Dichiarazione Redditi PF/2026 anno di imposta 2025
20 maggio
accesso, visualizzazione dei dati, modifica e/o integrazione
27 maggio
invio
26 giugno
ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web in presenza di un F24
15 ottobre
ultimo giorno utile per annullare il modello Redditi Pf inviato tramite applicativo web senza F24
2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)
ultimo giorno per l’invio