• Locazione immobili

    Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: sanzioni 2026

    Il 30 giugno è scaduto il termine per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

    Si trata del Modello annuale mediante il quale i soggetti oblbigati cpmunicano in via telematica i dati riepilogativi concernenti i pernottamenti registrati, l’imposta dovuta, le eventuali riduzioni o esenzioni applicate e i versamenti eseguiti nel corso dell’anno di riferimento. 

    L'adempimento deve essere presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 

    Attenzione al fatto che ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/20211, in caso di omessa od infedele presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

    Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del Dlgs n 471/97 

    Vediamo i soggetti obbligati e chiarimenti specifici avuti da Telefisco, il convegno che il quotidiano Ilsole24 ore organizza ogni anno.

    Dichiarazione imposta di soggiorno: gli obbligati

    L’obbligo dichiarativo grava sul gestore della struttura ricettiva ubicata in un Comune che ha istituito l’imposta di soggiorno. 

    In tale perimetro rientrano:

    • i gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere, quali alberghi, residence, villaggi turistici, 
    • affittacamere, bed and breakfast, case vacanze e altre forme di ospitalità disciplinate dalla normativa regionale o provinciale.

    Ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011, tali soggetti sono qualificati come responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno e, pertanto, sono tenuti a riversarla al Comune, potendo esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti. 

    La dichiarazione deve essere predisposta e trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il modello approvato dal MEF con decreto 29 aprile 2022. 

    La trasmissione può avvenire tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline, sia direttamente dal dichiarante sia tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. 

    Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni

    Durante l'edizione di Telefisco 2025 il MEF ministero delle finanze ha precisato il regime sanzionatorio della omessa dichiarazione per l'imposta di soggiorno. I chiasrimenti sono ovviamente ancora validi salvo modifiche ad oggi non intervenute.

    Veniva domandato un chiarimento in merito alle novità introdotte dall'art 180 del DL n 34/2020 che ha qualificato come responsabili d’imposta i gestori delle strutture ricettive.

    I gestori sono responsabili in caso di omesso versamento della imposta in oggetto e quindi passibili dell’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, a prescindere dal pagamento della stessa da parte del turista.

    A carico dei gestori inoltre è stato istituito l’obbligo di presentare una dichiarazione, entro il 30 giugno di ciascun anno redatta sui modelli ministeriali. 

    Infine è stato stabilito che in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione variabile dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

    Il quesito chiedeva chiarimenti sull'importo della sanzione qualora il gestore abbia pagato l'imposta ma non presentato la dichiarazione per l'imposta di soggiorno.

    Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia pagato l'imposta ma non presentato la relativa dichiaraizone, veniva suggerito di versare una sanzione minima previsto per i tributi locali.

    Il MEF ha evidenziato che  la sanzione minima non è contemplata in alcuna disposizione sull’imposta di soggiorno e pertanto in presenza di una condotta collaborativa del gestore, si è correttamente richiamata l’esigenza di ridurre la sanzione minima a un quarto, in virtù del principio di proporzionalità, in base a quanto disposto nell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997.

    Pertanto l’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno è punita con la sanzione pari al 25% (un quarto del 100%) dell’imposta indicata in dichiarazione, anche se integralmente versata.

    Imposta di soggiorno 2026: risposte a dubbi frequenti

    La dichiarazione va presentata anche se non ci sono state presenze?

    Sì. In presenza di struttura attiva è consigliabile presentare una dichiarazione a zero.

    Le locazioni brevi gestite tramite Airbnb sono sempre dichiarate dalla piattaforma?

    No. Occorre verificare chi incassa il corrispettivo e chi gestisce il rapporto.

    La dichiarazione sostituisce i versamenti periodici?

    No. È un adempimento autonomo.

    Sono previste sanzioni?

    Sì. L’omessa o infedele dichiarazione è punita con sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

  • Accertamento e controlli

    CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione

    Con lo Studio n 23 del 2026 il Notariato affronta le novità introdotte nel concordato preventivo biennale (Cpb) dal decreto correttivo del 2025, analizzando le nuove cause di esclusione che riguardano i professionisti associati e, in modo specifico, i singoli notai partecipanti all’associazione.

    Ricordiamo che relativamente alle cause di esclusione e di cessazione sono ancora validi i chiarimenti forniti dalle Entrate con la Circolare n 9 del 24 giugno 2025.

    Occorre evidenziare che anche successivi documenti di prassi quali interpelli o FAQ delle Entrate hanno replicato a dubbi su queste tematiche. 

    Facciamo il punto all'ultimo studio dei Notai.

    CPB: cause di esclusione

    Come speciaficato dalle Entrate il legislatore ha classificato le condizioni ostative all’accesso al CPB, attribuendo
    rilevanza al periodo temporale a cui le stesse sono riferibili.

    Rientrano in un primo raggruppamento le seguenti condizioni ostative che si riferiscono, in generale, ad eventi relativi al triennio precedente:

    • non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
    •  aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
      Il Decreto CPB equipara, alla pronuncia di condanna, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. 

    Nella relazione illustrativa all’articolo 11 del Decreto CPB si chiarisce che l’accesso al CPB è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.

    Viene chiarito che l’esclusione dall’accesso al CPB operi nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena superiore ai due anni di pena detentiva; per converso, al di sotto di tale “soglia” la causa di esclusione non opera.

    La dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (nei limiti sopra precisati), da effettuare al momento dell’accettazione della proposta di CPB attraverso l’apposita modulistica, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del citato d.P.R. 445 del 2000.
    Pertanto con questo prima raggruppamento si vuole precludere l’accesso al CPB nei casi in cui ricorrano fattispecie che possano essere considerate sintomatiche di situazioni di scarsa affidabilità, tali da minare il presupposto essenziale della reciproca trasparenza tra contribuente e Fisco su cui l’istituto si fonda.
    La seconda tipologia di condizioni ostative, riferibile ad un’unica fattispecie, riguarda il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

    In particolare, al comma 1, lettera b-bis dell’articolo 11 del Decreto CPB è previsto che non possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.
    Il terzo e ultimo raggruppamento di cause di esclusione riguarda situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025), ovvero:

    •  in base alla lettera b-ter), aver aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
    • in base alla lettera b-quater), per le società o gli enti, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, essere state interessate da modifiche della compagine sociale. Sul punto si chiarisce che: a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa. Pertanto, non si verifica una causa di esclusione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni. Per modifiche alla compagine sociale si intendono, come espressamente previsto dalla lett. b-quater), le modifiche che aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

    Occorre sottolineare che il Decreto correttivo 2025 ha introdotto due nuove ulteriori cause di esclusione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).

    In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    La disposizione prevede in tal caso l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata.

    Ovviamente è fatto salvo il caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.

    La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che intenda aderire al CPB.

    Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo.

    Coerentemente con la precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività esercitata dal professionista partecipante.

    Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.

    Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.

    Il notariato con lo studio n 23/2026 ha evidenziato che il Cpb rappresenta uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. 

    Inoltre ricorda come il Dlgs 81/2025 abbia introdotto due nuove cause di esclusione destinate a contrastare possibili fenomeni elusivi. 

    Le nuove disposizioni riguardano i professionisti che esercitano l’attività sia individualmente sia attraverso un’associazione professionale o una società tra professionisti. In questi casi il professionista individuale può aderire al concordato solo se aderisce anche l’associazione di cui fa parte; parallelamente, l’associazione può accedere al Cpb soltanto se tutti gli associati che esercitano anche attività individuale di lavoro autonomo aderiscono a loro volta al concordato in assenza di una loro specifica causa di esclusione, come per i forfettari.

    Si crea così un vincolo reciproco tra professionista e associazione, con la conseguenza che il mancato accesso di uno dei soggetti può impedire l’adesione dell’altro. 

    A tal proposito lo studio evidenzia come tale sistema sia stato introdotto per evitare che il reddito venga artificiosamente spostato tra soggetti aderenti e non aderenti al concordato, così da ottenere indebiti vantaggi fiscali.

    Nello studio n 23/2026 ci si è soffermati sulle associazioni notarili costituite esclusivamente per la gestione delle esecuzioni immobiliari o del servizio centralizzato di levata dei protesti. 

    Essi presentano caratteristiche particolari che le distinguono dalle ordinarie associazioni professionali, in quanto l’attività è limitata per statuto a degli specifici servizi e non coincide con l’intera attività notarile esercitata individualmente dagli associati, rendendo così non possibile un travaso di redditi tra il singolo notaio e l’associazione.

    Il Notariato conclude lo studio auspicando che l'Amministrazione adotti un’interpretazione conforme alla finalità della norma e non letterale, escludendo dalle nuove cause di esclusione dal Cpb le associazioni notarili monoattività.

    CPB: cause di cessazione

    Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuente.
    Si tratta dei seguenti casi:

    • cessazione o modifica dell’attività;
    • presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30 per cento rispetto a quelle oggetto di concordato
    • adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
    • operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, per società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, modifiche della compagine sociale che ne aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
    • dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.

    Il Decreto correttivo ha introdotto due nuove ulteriori cause di cessazione, anch’esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del CPB (i.e., 2025/2026).

    In particolare, la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge

    31 dicembre 2012, n. 247.

    La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione, della società tra professionisti o della società tra avvocati partecipata.

    La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l’ente associativo (associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247) che abbia aderito al CPB.

    Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti laddove per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l’adesione al CPB.

    Tali disposizioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del Decreto Correttivo, si applicano a decorrere dalle opzioni per l’adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto correttivo.
    Non risultano, pertanto, interessati dalla disposizione in commento i contribuenti che, in una data compresa tra il 30 aprile 2025 (data di pubblicazione del software) e la data di entrata in vigore del Decreto correttivo (13 giugno 2025), hanno aderito al CPB per i periodi d’imposta 2025/2026.

    CPB e cessazione o modifica dell’attività, cosa accade

    Riguardo alle ipotesi di cessazione o modifica dell’attività che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 21 del decreto CPB, determinano la cessazione degli effetti del CPB, si richiamano i chiarimenti già formulati dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’applicazione degli ISA.
    In particolare, gli effetti del CPB cessano nei confronti del contribuente che modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso e sulla base della quale è stata formulata la proposta.
    La cessazione non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice attività che comporti l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
    Su tale aspetto va evidenziata l’analogia con quanto già previsto in tema di applicazione degli ISA: al riguardo, le istruzioni alla compilazione dei relativi modelli chiariscono che costituisce, ad esempio, causa di esclusione l’ipotesi “(…) di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di salumi e di altri prodotti a base di carne” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA DM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto su taxi” (codice attività – 49.33.10 – compreso nell’ISA DG72U). 

    Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”.
    Con la FAQ del 28 maggio 2025 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla circostanza che si verifichi una modifica del
    codice attività a seguito dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

    CPB ed eventi eccezionali che agiscono sul reddito

    L’articolo 19 del Decreto CPB prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessi di produrre effetti a partire dal periodo di
    imposta in cui tale differenza si realizza.
    Ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB.
    L’articolo 4 del decreto ministeriale del 14 giungo 2024 richiamato dall’articolo 4 del decreto ministeriale CPB ISA ha individuato le seguenti fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali:
    a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
    b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

    1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
    2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
    3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
    4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

    c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
    d. cessione in affitto dell’unica azienda;
    e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
    f. sospensione dell’esercizio della professione con comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
    La causa di cessazione di cui alla precedente lettera f) opera anche in caso di associazione tra professionisti, qualora uno dei professionisti associati abbia sospeso l’esercizio della professione, comunicandola preventivamente all’ordine professionale di appartenenza e, in conseguenza di tale evento, l’ente associativo realizzi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato

    CPB e operazioni straordinarie

    Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR sia interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi.
    Sul punto occorre sviluppare due ulteriori considerazioni, analogamente a quanto già fatto per le cause di esclusione:
    a. per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle aventi ad oggetto un’azienda o un ramo di essa. Pertanto, non si verifica una causa di cessazione in presenza di conferimenti aventi ad oggetto, ad esempio, denaro o partecipazioni;
    b. per modifiche alla compagine sociale si intendono le modifiche che aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. Tale causa di cessazione, come indicato nella FAQ n. 2 del 28 ottobre 2024 deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR.
    Inoltre, come chiarito dalla risposta al quesito n. 6.6 di cui alla circolare, rientra tra le cause di cessazione dal CPB anche la cessione del ramo d’azienda, attesi i molteplici punti in comune con il conferimento.
    Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione, la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività dei contribuenti che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.
    Non rileva, invece, l’eventuale modifica del riparto delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale, né costituisce causa di esclusione o di cessazione dal CPB il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente.

    Occorre evidenziare che le FAQ citate nell'articolo sono reperibile nella appendice della Circolare n 9/2025, e che altri documenti di prassi hanno evidenziato chiarimenti, leggi anche:

  • Accertamento e controlli

    CPB e associazioni notarili: per i Notai non valgono le cause di esclusione

    Con lo Studio 23-2026 il Notariato affronta le novità introdotte nel concordato preventivo biennale dal decreto correttivo del 2025. 

    I Notai si sono soffermati sulla peculiarità delle associazioni notarili che svolgono specifici servizi che non dovrebbero essere incluse nelle nuove cause di esclusione dal CPB previste dal correttivo 2025, vediamo i dettagli.

    Leggi anche CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione             

    CPB e associazioni notarili: per i Notai non valgono le cause di esclusione

    Lo studio dei Notai ricorda innanzitutto che il CPB introdotto dal Dlgs 13/2024 è uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. 

    Il Fisco, attraverso una proposta, concede al contribuente di concordare preventivamente il reddito imponibile per un biennio, ottenendo certezza sul carico fiscale, benefici in materia di accertamenti e l’applicazione a certe condizioni di una tassazione agevolata sul reddito incrementale.

    In proposito il Dlgs 81/2025 correttivo della misura, ha introdotto due nuove cause di esclusione destinate a contrastare possibili fenomeni elusivi. 

    Leggi anche CPB: tutte le regole di esclusione e cessazione              

    Si sottolinea come le nuove disposizioni riguardino i professionisti che esercitano l’attività sia individualmente sia attraverso un’associazione professionale o una società tra professionisti. 

    La novità prevede che il professionista possa aderire al concordato solo se aderisce anche l’associazione cui appartiene.

    Di rimando, l’associazione può accedere al Cpb solo se tutti gli associati che esercitano anche attività individuale di lavoro autonomo aderiscono al concordato, fatte salve cause esclusione, come per i forfettari. 

    Con lo studio, il Notariato evidenzia il perimetro delle associazioni notarili costituite solo per la gestione delle esecuzioni immobiliari o del servizio centralizzato di levata dei protesti. 

    Tali realtà presentano caratteristiche particolari che le distinguono dalle ordinarie associazioni professionali in quanto l’attività è limitata per statuto a degli specifici servizi e non coincide con l’intera attività notarile esercitata individualmente rendendo così non possibile un travaso di redditi tra il singolo notaio e l’associazione. 

    Si auspica pertanto che le Entrate adottino un’interpretazione conforme alla finalità della norma e non meramente letterale, escludendo dalle nuove cause di blocco del Cpb le associazioni notarili monoattività dove il rischio di comportamenti elusivi è concretamente inesistente.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detraibilità spese asili: come fare con il 730 o il PF 2026

    Le Entrate hanno pubblicato le maxi guide 2026 con tutte le regole di detraibilità e deducibilità per le dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2025.

    Che si tratti di 730 o modello Redditi PF le Entrate hanno pubblicato tutti i chiarimenti per orientare professionisti, CAF e cittadini che predispongono le dichiarazioni.

    Vediamo come si detraggono le spese per gli asili sostenute nel 2025.

    Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido

    Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido da indicate nel 703/2025 al (Rigo E8/E10, cod. 33) sono detraibili al 19%.

    Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. 

    Ai fini della detraibilità della spesa, pertanto, rilevano l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido e non anche l’età e il compimento degli anni del minore.
    In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono.

    Attenzione al fatto che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

    • la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido
    • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 dagli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”).  

    Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

    Attezione al fatto che la detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c,d. “Bonus asilo nido”, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

    Detraibilità spese asili: limiti da ricordare

    L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio fiscalmente a carico che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2026 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2026 (punti da 701 a 706) con il codice 33. 

    La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
    Dall’anno d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico, sulla base delle indicazioni fornite dalle entrate.

    Detraibilità spese asili: attenzione ai documenti

    Anche per le spese dell'asilo, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute dai genitori spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.
    In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: dal 15 luglio il responsabile presso le banche

    Pubblicato in GU n 145 del 25 giugno il Provvedimento del 16 giugno di Banca d'Italia con Disposizioni  della  Banca  d'Italia in materia di organizzazione,  procedure  e   controlli   interni   per   finalita' antiriciclaggio

    Vediamo la novità in vigore dal luglio

    Responsabile Antiriciclaggio in banca: chi è

    Con il recente provvedimento della Banca d'Italia si potenzia l’attività di governance sull'antiriciclaggio prevedento la nomina dell’esponente aziendale responsabile per l’antiriciclaggio.

    In particolare trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in GU avvenuta il 25 giugno e quindi dal 15 luglio è obbligatorio procedere alla nomina dell’esponente aziendale utile a rendere il rischio Aml/Cft comprensibile e governabile.

    Si tratta di una figuara ai vertiti con ruolo non delegabile con competenze ed esperienze sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sulle policy, sui controlli e sulle procedure Aml, oltre alla conoscenza del modello di business e del settore. 

    Il soggetto incaricato dovrà:

    monitorare l’adeguatezza di policy, procedure e controlli; 

    coaudiovare il Cda a valutare organizzazione e risorse della funzione Aml; 

    assicurare informativa periodica sulle attività del responsabile antiriciclaggio e sui rapporti con le autorità; 

    portare agli organi violazioni e criticità; 

    raccomandare azioni correttive; 

    verificare che la funzione Aml abbia dati, strumenti e persone; 

    assicurare che le proposte del responsabile Aml siano esaminate dalla gestione. 

    La nomina secondo il regolamento in oggetto dovrà essere comunicata alla banca d'Italia entro 20 giorni.

    Responsabile Antiriciclaggio in banca: chi riguarda

    I destinatari delle disposizioni Banca d’Italia cui si applicano i presidi organizzativi minimi: sono banche, Sim, Sgr, Sicav, Sicaf, intermediari ex articolo 106 Tub, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, prestatori di servizi per cripto-attività rientranti nella vigilanza antiriciclaggio, fiduciarie 106, microcredito, BancoPosta, Cassa depositi e prestiti e succursali italiane di intermediari esteri.

  • Dichiarazione 730

    Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE

    Con il Provvedimento n 182408 del 17 giugno le Entrate hanno pubblicato le regole per i controlli sul 730/2026 anno di imposta 2025.

    Restano invariati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso per il contribuente.

    Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE

    Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
    Possono anche essere selezionate le dichiarazioni dei redditi modello 730/2026, con esito a rimborso, in presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.

    Si ricorda che i comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”.
    Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.
    Con il Provvedimento sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso.

    Allegati:
  • Super Ammortamento

    Iperammortamento 2026: tutte le regole per la domanda al GSE

    Il Gse in data 12 giugno ha apero il portale per le comunicazioni preventive, a stabilirlo è il DD 11 giugno pubblicato sul sito MIMIT

    Intanto ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, ha chiuso i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU. Da fonti non ufficiali il decreto sarebbe stato approvato dalla Corte dei Conti.

    E' bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:

    • le procedure di accesso,
    • i termini di comunicazione
    • i criteri di calcolo dell'incentivo.

    Ricordiamo inoltre che c'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

    Infine, occorre evidenziare che vi sono ancora lavori in corso in Governo per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.

    La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo. 

    Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026 dopo l'annuncio dell'apertura del portale GSE per domani.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iper ammortamernto 2026: come funziona

    La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. 

    Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:

    • 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.

    La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Iperammortamento 2026: i beni agevolabili

    Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:

    • i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
    • i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica). 

    Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).

    Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.

    Iperammortamento 2026: come si accede

    L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:

    1. Comunicazione preventiva

    L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.

    2. Comunicazione di conferma

    Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.

    3. Comunicazione di completamento

    Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.

    Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:    

    • entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
    • entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.

    Scarica qui la nostra Check list operativa per non perdere le scadenze.

    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.

    Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero

    Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:

    • cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
    • assenza di requisiti di ammissibilità;
    • mancata conservazione della documentazione;
    • false dichiarazioni;
    • impossibilità di effettuare i controlli.

    In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

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    Scarica qui i documenti del GSE per le domande.