• Turismo

    Fondo perduto 2026 per alberghi, ristoranti: i codici ATECO interessati

    Pubblicato il Decreto del Ministero del Turismo, per il momento bollinato e si attende la GU, con le regole attuative per gli auti per le imprese del settore turistico previsti di Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

    Aiuti a Turismo: tutte le regole del fondo perduto 2026

    La Legge di Bilancio 2026 ha previsto Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese modificando l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare il comma 502 che viene sostituito.

    Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
    Per il sostegno e o sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industrialee commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.

    Il fondo perduto per Ristoranti, alberghi e B&B: a chi spetta

    In sintesi il decreto prevede un bonus a fondo perduto del 30 per cento per le imprese del turismo quali:

    • ristoranti, 
    • alberghi, 
    • villaggi turistici,
    • b&b

    e altri di seguito evidenziati con codici ATECO, avranno incentivi confermati dalla Legge di Bilancio 2026. 

    In particolare si tratta di incentivi per:

    • sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica, 
    • favorire la destagionalizzazione dei flussi e la digitalizzazione 

    Al contributo a fondo perduto si affianca la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati per il restante 70 per cento della spesa.

    A dettare le regole è il decreto attuativo bollinato firmato dal Ministero del Turismo e publbicato in data 17 marzo, si attende solo la GU.

    Potranno accedere alle agevolazioni gli operatori che esercitano attività d’impresa nel settore turistico, identificati da specifici contenuti nell’Allegato 1 del decreto attuativo.

    Codice ATECO

    Descrizione Attività Turistica

    55

    Servizi di alloggio

    55.1 / 55.10

    Alberghi e strutture simili

    55.2 / 55.20

    Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata

    55.20.1 / 55.20.10

    Ostelli

    55.20.2 / 55.20.20

    Rifugi e baite di montagna

    55.20.41

    Bed and breakfast

    55.20.42

    Case e appartamenti per vacanze

    55.30.01

    Campeggi

    55.30.02

    Villaggi turistici e alloggi glamping

    55.30.03

    Aree attrezzate per veicoli ricreazionali

    55.30.04

    Marina resort

    55.9 / 55.90

    Altri servizi di alloggio

    56

    Attività di servizi di ristorazione

    56.11.11

    Ristorazione con servizio al tavolo

    56.11.12

    Ristorazione senza servizio al tavolo o da asporto

    56.11.91

    Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole

    56.11.92

    Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche

    56.21

    Catering per eventi (presso location dei clienti o sale banchetti)

    56.22

    Catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione

    96.23.1

    Servizi di centri termali

    96.23.9

    Altri servizi di centri benessere, sauna e bagno di vapore

    93.21

    Parchi di divertimento e parchi tematici

    93.29.10

    Discoteche, sale da ballo e simili

    93.29.2

    Gestione di stabilimenti balneari

    82.3 / 82.30

    Organizzazione di convegni e fiere

    82.30.01

    Organizzazione di conferenze e congressi

    Condizioni per accedere alle agevolazioni sono:

    • le imprese devono essere attive, 
    • iscritte al Registro delle Imprese 
    • in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.

  • Agricoltura

    Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 93628/2026 per le fatture elettroniche dei prodotti monitorati dalle Commissioni uniche nazionali (Cun).

    In particolare, l’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n. 63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

    I dati relativi alle transazioni sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m.
    Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo.
    Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale, nonché le relative modalità di compilazione.
    Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. 

    Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50- ter del d.lgs. n. 82 del 2005.

    Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN

    Il provvedimento n 93628 del 19 marzo indica come predisporre le e-fatture per i prodotti agroalimentari monitorati:

    Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:

    • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “CUN”;
    • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati:

    • il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>;
    • l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 <UnitaMisura>; 
    • la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 <Quantita>;
    • il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale>.

    Allegati:
  • Trust e Patrimoni

    Trust americano: perimetro tracciato dall’ADE

    Con la Risposta a interpello n 81/2026 le Entrate trattano ancora il tema del trust estero.

    In particolare, viene chiarito quando un trust può essere considerato interposto e quali sono le conseguenze per il beneficiario residente in Italia.

    Il documento affronta un tema molto operativo, ossia quando il contribuente è tenuto a dichiarare direttamente i redditi del trust e a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale.

    Nell'interpello, in sintesi, si chiarisce che è interposto il trust nel quale il beneficiario mantiene un notevole potere di influenza sui beni in trust, limitando e condizionando la gestione del trustee.

    Trust estero e interposizione: il caso esaminato dall’Agenzia

    Il caso riguarda un soggetto non residente, beneficiario primario di un trust statunitense (Delaware), costituito nel 2024 e derivante da un trust precedente.

    Il trust dell'istanza è irrevocabile, ha durata fino al 2063, prevede beneficiari secondari (i discendenti), è gestito da un trustee professionale (società bancaria USA)

    In passato, il beneficiario aveva ruoli di controllo, tra cui la possibilità di influenzare la governance del trust.

    Dal punto di vista fiscale USA, il trust è un soggetto autonomo che:

    • paga imposte sui redditi
    • può dedurre le distribuzioni ai beneficiari (DNI)
    • mantiene alcune componenti (es. plusvalenze) tassate internamente

    Tuttavia, ai fini italiani, non conta solo la qualificazione estera, ma soprattutto il controllo sostanziale sui beni. Il contribuente chiede se il trust possa essere considerato:

    • autonomo soggetto passivo,
    • non interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, DPR 600/1973,
    • e in via subordinata se sussistano obblighi di monitoraggio fiscale.

    L’Agenzia richiama la propria prassi (circolari 61/E/2010 e 34/E/2022) e ribadisce un principio chiave che chiarisce quando un trust è considerato “interposto”. Un trust è inesistente fiscalmente (interposto) quando:

    • il disponente o beneficiario mantiene il controllo,
    • manca un reale spossessamento dei beni.

    Nel caso specifico, l’Agenzia evidenzia che:

    • il beneficiario può influenzare la destinazione finale dei beni, e tale potere può essere esercitato anche tramite strumenti come testamento o atti fiduciari,
    • il trustee risulta condizionato, anche indirettamente

    A partire dal trasferimento della residenza fiscale in Italia le entrate specificano che i redditi del trust devono essere imputati al beneficiario e il trust viene ignorato come soggetto autonomo.

    In pratica, si applica una trasparenza fiscale “forzata”

    Secondo il chiarimento inoltre il contribuente sarà tenuto a compilare il quadro RW, dichiarare attività finanziarie e immobili esteri e al contempo dovrà versare:

    • IVAFE (attività finanziarie estere)
    • IVIE (immobili esteri)

    Le Entrate ricordano che la cirolcare n 61/2010 afferma che  “non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi”, come ad esempio, i trust “nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari”

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese

    Con un comunicato stampa del 18 marzo l’Istituto nazionale di statistica e l’Agenzia delle Entrate annunciano l’avvio della fase pienamente operativa del Piano di semplificazione e riduzione del carico statistico sulle imprese attraverso l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica, SFERA.

    Il presidente dell’Istat, Francesco Maria Chelli ha specificato che "La collaborazione con le Entrate rappresenta una svolta fondamentale per la produzione delle statistiche ufficiali sulle imprese e più in generale sull’economia nazionale. Proprio a partire dal mese di marzo i comunicati stampa del commercio estero e del fatturato delle imprese entrambi in riferiti a gennaio 2026, contengono statistiche elaborate con questa metodologia giunta a maturazione. Ma questo è solo l’inizio di un Piano pluriennale di pieno utilizzo dei dati della fatturazione elettronica che verrà progressivamente esteso ai diversi domini delle statistiche economiche nel triennio 2026-2028”. 

    SFERA: il piano ADE-ISTAT per ridurre gli adempimenti delle imprese

    Il Piano, denominato SFERA (Statistiche con Fatturazione Elettronica per la Riduzione degli Adempimenti), consente a oltre 10mila imprese di minori dimensioni, (circa il 40% del campione) incluse nella Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, di non essere più coinvolte nella compilazione dei questionari (120mila compilazioni annue in meno) poiché i loro dati saranno stimati attraverso le informazioni fornite dall’Agenzia. 

    L'istat ricorda anche che è stata inoltre innalzata la soglia statistica che determina l’obbligatorietà della compilazione del Modello INTRA 2bis (acquisti intracomunitari di beni) della Rilevazione Intrastat, compilata dagli importatori intraUE e inviata all’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) e poi trasmessa all’Istat.

    Tale operazione ha consentito di esonerare dalla compilazione circa 10.000 operatori intra UE su 14.000, con un abbattimento, anche in questo caso, di circa 120.000 compilazioni annue. 

    La stima delle importazioni dai paesi Ue per gli operatori economici esonerati viene effettuata con una combinazione e integrazione di fonti, tra cui quella fornita dall’Agenzia delle Entrate.

    In tutto, nel 2026 le imprese e gli operatori economici saranno esonerati da circa 240.000 compilazioni annue.

    Viene ricordato che la fatturazione elettronica è il processo di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato digitale,  inizialmente limitato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, poi esteso anche alle transazioni tra privati, segnando così un passaggio rilevante nel processo di digitalizzazione fiscale.

    Grazie alla stretta collaborazione tra Istat e Agenzia delle Entrate, e al riuso a fini statistici di dati raccolti ad altri scopi, coerentemente con il principio “Once only” e nel rispetto delle disposizioni del GDPR, oltre alla riduzione degli adempimenti per le imprese verranno garantite stime più accurate delle variabili obiettivo (maggiore tempestività, massima copertura della popolazione di riferimento e, quindi, errore campionario e distorsione quasi azzerati) e, progressivamente, una maggior efficienza dei processi di produzione delle statistiche economiche.          

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta autotrasporto nel Decreto Carburanti

    Pubblicato in GU n 64 del 18 marzo il Decreto Carburanti con misure a sostegno di cittadini e imprese contro il caro prezzi e le speculazioni.

    In particolare con l'articolo 3 si prevedono misure per l'autotrasporto, vediamo i dettagli degli aiuti.

    Misure in favore dell’autotrasporto

    Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

    Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. 

    Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
    Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

  • Accise

    Riduzione accise carburanti: le modifiche temporanee

    Il Governo ha approvato il Decreto Carburanti con una riduzione delle tasse su tutti i tipi di combustibile.

    In proposito è stato pubblicato in GU n 65 del 19 marzo il Decreto 18 marzo del MEF con la rideterminazione delle accise prevedendo quanto segue.

    Al fine di  compensare le  maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento  del

    prezzo  internazionale,  espresso  in  euro,   del petrolio  greggio,  a  decorrere  dal  giorno  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al quinto giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato con il decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  e  successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono  rideterminate  nelle seguenti misure:

    a) benzina: 622,90 euro per mille litri;

    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  622,90  euro  per mille litri;

    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi. 

    Con il decreto carburanti sono inoltre state approvate regole di monitoraggio e controllo a beneficio della Guardia di Finanza che può attivarsi anche su segnalazione dei cittadini.

    Vediamo la sintesi di ciò che contiene il Decreto Carburanti.

    Decreto carburanti: approvata una riduzione delle tasse

    Pubblicato in GU n 64 del 18 marzo e in vigore dal 19, il Decreto Carburanti con Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.

    In particolare, si approva un intervento di natura temporanea ed emergenziale per far fronte al caro carburanti conseguente alle tensioni internazionali connesse al conflitto in atto.

    Il provvedimento si articola in un decreto legge e un decreto interministeriale, recanti disposizioni volte a ridurre, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, la tassazione su gasolio, benzina e GPL. 

    Come effetto del provvedimento e per 20 giorni, si prevede una riduzione del prezzo di:

    • 25 centesimi al litro per gasolio e benzina 
    • 12 centesimi al chilo per il GPL.

    Sono altresì previste misure di prevenzione e contrasto a fenomeni speculativi. 

    In particolare, viene rafforzata l’attività di monitoraggio dei prezzi dei carburanti da parte del Garante dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 

    Per un periodo di tre mesi, le compagnie petrolifere saranno tenute a comunicare e pubblicare i prezzi consigliati, che saranno oggetto di sorveglianza da parte del Garante, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.

    È inoltre istituito un sistema di controllo rafforzato volto a individuare eventuali anomalie nei prezzi e a contrastare pratiche speculative, attraverso verifiche lungo l’intera filiera e segnalazioni alle autorità competenti.

    Leggi anche Accise carburanti: quanto incidono sul prezzo? 

    Eventuali ulteriori interventi saranno valutati all’esito del Consiglio europeo del 19 marzo.

    Ricordiamo che dal MIMIT, per consultare i prezzi in tempo reale, è disponibile un osservatorio raggiungibile alla pagina Prezzi medi dei carburanti – Dati per regione che consente di accedere a dataset pubblicati con frequenza giornaliera, scaricabili dagli utenti, per eventuali verifiche sulle strade.

    I dati si riferiscono alla media aritmetica – calcolata su base regionale o, nel caso delle province autonome, provinciale – dei prezzi comunicati al Ministero, in attuazione dell’art. 51, comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99, dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale.

    Una pagina apposita, esercenti operanti lungo la rete autostradale, è dedicata alla pubblicazione dei dati relativi alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi per le autostrade.

    Caro carburanti: le misure del Governo

    Ricordiamo che con l'nterrogazione n 3-02456 il Ministro Urso ha risposto sulle iniziative volte a contrastare gli aumenti nei prezzi dei arburanti

    Nella seduta del 12 marzo 2026,  ha specificato cosa il Governo sta mettendo in campo come controlli e risorse per il caro carburanti.

    Ricordiamo che lo scoppio della guerra in Iran ha generato anche pesantissime ripercussionisui prezzi e forti preoccupazioni arrivano dai consumatori e dalle associazioni delle imprese, per le già riscontrate speculazioni.

    Il Governo ha alzato il livello di allerta, e con una nota annuniciava un tavolo con gli addetti ai lavori per attivare immediatamente il monitoraggio dei prezzi.

    Le Commissioni di allerta rapida sui prezzi si riuniranno ogni venerdi.

    Le dichiarazioni del Ministro specificano che: Il Governo, quando si è insediato nell'ottobre 2022, era nel pieno di una crisi energetica senza precedenti, con un'inflazione al 12,6 per cento, superiore a Francia, Spagna e Germania, nonché alla media dell'area euro, che falcidiava il potere d'acquisto delle famiglie, come mai prima di allora.

    Per questa ragione, dal gennaio 2023, il nuovo Governo ha scelto una linea diversa, fondata sulla trasparenza del mercato, sul rafforzamento dei controlli e sul potenziamento del cosiddetto mister prezzi, con la pubblicazione dei prezzi medi regionali e nazionali, l'integrazione delle banche dati, la commissione di allerta rapida presso il nostro Ministero e il costante monitoraggio della filiera. Riunirò tale commissione anche domani mattina, per avere altri elementi utili prima del Consiglio supremo di difesa.

    A queste misure si è aggiunto, nell'ultimo trimestre del 2023, il carrello tricolore, con la grande distribuzione, che ha contribuito a ridurre la pressione sui beni essenziali, riportando finalmente l'inflazione in modo strutturale sotto la media europea. I risultati confermano l'efficacia del sistema preventivo e dissuasivo messo a punto dal nostro Governo. L'inflazione è scesa all'1,1 per cento nel 2024 e all'1,6 per cento nel 2025, sempre quindi ben sotto la media dell'area euro. Anche i prezzi medi del carburante nel 2025 si sono attestati su livelli contenuti: 1,74 per la benzina e 1,66 per il gasolio. Anche in questa fase così drammatica il sistema sta mostrando piena efficacia. I dati pubblicati questa mattina dalla Commissione europea mostrano per l'Italia aumenti nettamente inferiori a quelli che si sono registrati nel frattempo negli altri Paesi europei: per la benzina, un aumento in Italia del 4,5 per cento, in Germania del 10 per cento, in Spagna del 7,7 per cento e in Francia del 4,8 per cento; per il gasolio, un aumento in Italia dell'8,6 per cento, in Germania del 20 per cento, in Francia del 15,8 per cento e in Spagna del 14,2 per cento.

    Come ha dichiarato ieri il Presidente del Consiglio in quest'Aula, il Governo è pronto ad adottare ogni misura necessaria per impedire fenomeni speculativi, compreso, ove necessario, il recupero dei proventi ingiustificati attraverso una maggiore tassazione delle aziende responsabili. Naturalmente, lo sappiamo tutti, l'andamento del greggio resta legato alla durata del conflitto che nessuno è in grado di prevedere, ma il sistema di monitoraggio e controllo preventivo e dissuasivo risulta efficace ed è infatti diventato esempio e modello per altri Paesi d'Europa che lo stanno rapidamente adottando.

    Nei prossimi giorni, quando avremo cioè contezza del fenomeno, valuteremo un intervento con misure specifiche di compensazione per le famiglie a più basso reddito e per le aziende di autotrasporto, per evitare che si inneschi una nuova spirale inflazionistica come quella che si determinò quattro anni fa, con grave, gravissimo danno per il potere d'acquisto delle famiglie, che finalmente in questi mesi stanno recuperando e ne diamo atto”.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile

    La Legge n. 199/2025 o legge di bilancio 2026 tra le altre misure ha previsto la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).

    I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

    Attenzione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul sito internet le modalità e il servizio per presentare la
    domanda 
    di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies. 

    La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile.

    Rottamazione quinquies: ambito di applicazione

    La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

    • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
    • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

    Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”. 

    La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

    La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:

    • dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, 
    • derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
    • o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, 
    • possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 

    Attenzione ni caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

    Rottamazione quinquies: come e quando presentare la domanda

    I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche.

    Accedi qui per la domanda.

    Ci sono due modi per presentare la domanda:

    1. compilare il form e selezionare le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata;
    2. compilare il form, allegando la documentazione di riconoscimento – pdf. In tal caso è bene specificare l’indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).

    Chi ha presentato la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

    Chi ha presentato la domanda in area pubblica:

    • riceverà una prima e-mail all’indirizzo che h indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
    • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
    • infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.

    Il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta

    È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. 

    Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

    E' possibile scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

    • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
    • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
    • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

    Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

    Rottamazione quinquies: sospensioni delle misure esecutive

    A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

    • a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    • b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
    • c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
    • d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    • e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
    • f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    • g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

    Rottamazione quinquies: decadenza e perdita dei benefici

    La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026). 

    Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. 

    Rottamazione quinquies: cosa succede dopo aver inoltrato l’istanza

    Se hai presentato la domanda in area riservata, riceverai una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026).

    Se hai presentato la domanda in area pubblica:

    • riceverai una prima e-mail all’indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
    • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
    • infine, se la documentazione allegata è corretta, ti verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2026). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.