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Bilanci intermedi: le regole dell’OIC 30
Dal 1° gennaio 2026 è applicabile il princio contabile OIC 30 per i bilanci intermedi.
Attenzione al fatto che già può essere applicato in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
Nella redazione del bilancio intermedio sarà necessario utilizzare i medesimi criteri utilizzati per il bilancio annuale.
Ricordiamo che per tale principio è stata effettuata da parte dell'organismo di contabilità una consultazione a seguito della quale è stato pubblicato il testo definitivo dell'OIC 30, consultazioni chiusesi al 30 giugno scorso.
Bilanci intermedi: le regole dell’OIC 30
Il principio contabile OIC 30 aggiornato a fine 2025 dall'Organismo italiano di Contabilità regola i criteri di redazione dei bilanci intermedi predisposti dalle società obbligate per legge o che scelgono volontariamente di farlo.
Il principio fa riferimento a:
- criteri di rilevazione e valutazione delle poste,
- determinazione del risultato economico infrannuale,
- continuità dei criteri di valutazione rispetto al bilancio d’esercizio.
Attenzione al fatto che la prima applicazione dell’OIC 30 è stata prevista per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026, ma è stata consentita l’applicazione anticipata per i bilanci intermedi relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025.
Il principio in oggetto introduce tuttavia una semplificazione secondo la quale la società che redige per la prima volta un bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del Conto economico e del Rendiconto finanziario.La possibilità di omettere tali informazioni consente quindi di semplificare la prima applicazione del principio.
L'OIC ha precisato che seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale.
Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.
Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.Questa soluzione, sottolinea l'Organismo, ha il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.
Per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.
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Imprese culturali e ricreative: come iscriversi alla sezione speciale del Registro
Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto del MIMIT del 6 marzo con una integrazione delle attività ammesse per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le imprese culturali e creative. Ricordiamo che le prime istruzioni sono state fornite dal Decreto MIMIT del 10 luglio 2025
Riepiloghiamo tutte le regole.
Imprese culturali e ricreative: regole per la sezione speciale del Registro
Il decreto contiene sette articoli con tutte le regole per la sezione speciale del Registro imprese relativamente a chi opera nel settore culturale e ricreativo.
In particolare, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto ICC, si recano disposizioni concernenti:
- gli adempimenti per l'iscrizione nella sezione speciale,
- le specifiche tecniche e la modulistica
necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l'operatività della sezione speciale.
Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, del decreto ICC, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica, in possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di iscrizione.
Salvo quanto disposto all'art. 4, l'ufficio del registro competente, accertata la completezza e la correttezza formale dell'istanza e previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 4, iscrive nella sezione speciale il soggetto di cui al comma 1 nel rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento RI.
Attenzione al fatto che, l'iscrizione nella sezione speciale comporta il riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge.Imprese culturali e ricreative: verifica requisiti
Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, a tal fine avvalendosi dell'ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:
- a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione di cui all'art. 3;
- b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d'ufficio, anche ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l'iscrizione.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto ICC avviene mediante verifica che il codice ATECO attribuito all'attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell'elenco di cui all'allegato al presente decreto e che il soggetto risponda agli ulteriori requisiti ivi previsti.
L'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ICC è condotto, conformemente alla disposizione richiamata, in base ai dati disponibili nel registro delle imprese e nel REA.
L'ufficio del registro competente segnala al conservatore, ai fini delle verifiche di cui ai commi precedenti, l'iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.
In esito alle verifiche di cui al comma 1 il conservatore provvede all'iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l'assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si da' atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l'iscrizione o procede ai sensi dell'art. 6.
Allegati: -
Impugnazione bilancio: cosa prescrive la Cassazione
La Corte di cassazione con la Ordinanza n 5587/2026 torna a pronunciarsi sul principio di continuità dei bilanci nelle società di capitali e sui suoi effetti nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari.
La Suprema Corte ha chiarito che tale principio non comporta automaticamente la trasmissione dei vizi da un bilancio ai bilanci successivi, imponendo invece all’attore uno specifico onere di allegazione.
Chi impugna un bilancio deve sostenere e dimostrare che le irregolarità denunciate si sono riflesse anche sui documenti contabili successivi.
L’impugnazione del bilancio e la perdita della qualità di socio
Una socia aveva impugnato la deliberazione assembleare del 22 dicembre 2014, con cui la società aveva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, ritenendolo viziato.
In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d’appello ha completamente riformato la decisione, dichiarando la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della ricorrente.
La Corte territoriale ha osservato che:
- nel 2016 la società aveva ricostituito il capitale sociale, a seguito di perdite;
- la socia non aveva sottoscritto il nuovo capitale;
- di conseguenza aveva perso la qualità di socio.
Secondo i giudici di appello, tale circostanza faceva venir meno l’interesse all’impugnazione del bilancio 2013, anche perché:
- i bilanci successivi (2014 e 2015) non erano stati impugnati;
- non era stata dimostrata la trasmissione dei vizi del bilancio 2013 agli esercizi successivi.
La socia ha quindi proposto ricorso per Cassazione con i seguenti motivi:
- la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la perdita della qualità di socio non eliminava l’interesse all’impugnazione
- l’erronea interpretazione del principio di continuità dei bilanci.
Secondo la ricorrente, infatti:
- i vizi del bilancio 2013 si sarebbero inevitabilmente riflessi nei bilanci successivi;
- proprio tale continuità contabile dimostrerebbe la persistenza dell’interesse ad agire.
Inoltre, la ricorrente sosteneva di aver impugnato anche la deliberazione assembleare del 2016 che aveva determinato la perdita della qualità di socio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, pur correggendo parzialmente la motivazione della Corte d’appello.
In primo luogo, la Suprema Corte ha precisato che la legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni assembleari non è limitata alla sola delibera che comporta la perdita della qualità di socio.
Finché il soggetto è socio, egli può infatti esercitare tutti i diritti amministrativi riconosciuti dalla legge e dallo statuto, inclusa l’impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Tuttavia, nel caso concreto il ricorso è stato comunque respinto perché la ricorrente non aveva assolto l’onere di dimostrare che i vizi del bilancio 2013 si fossero effettivamente trasmessi ai bilanci successivi.
La Corte ha chiarito il corretto significato del principio di continuità dei bilanci, richiamando precedenti giurisprudenziali.
Secondo tale principio, il bilancio dell’esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio precedente, anche quando quest’ultimo sia oggetto di contestazione giudiziaria.
Ma questa continuità riguarda la dimensione contabile, non quella giuridica.
In altre parole:
- i dati contabili si trasferiscono da un esercizio all’altro;
- i vizi giuridici non si trasmettono automaticamente.
Perché ciò accada è necessario che l’attore alleghi espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.
La Cassazione ha quindi formulato il seguente principio di diritto: “In tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l'impugnazione del bilancio, avendo pertanto l'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intenda impugnare anche i bilanci successivi al primo, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio anche nei bilanci successivi incombendo, solo a tal punto, sugli amministratori l'onere di dimostrarne l'avvenuta sanatoria o l'insussistenza.”
Un passaggio centrale della decisione riguarda proprio l’onere di allegazione a carico dell’attore.
La Corte evidenzia che:
- non esiste alcuna presunzione automatica di trasmissione del vizio da un bilancio all’altro;
- l’impugnante deve dedurre espressamente la persistenza del vizio nei bilanci successivi.
Se ciò non avviene, opera il meccanismo previsto dall’art. 2434-bis c.c., che introduce una presunzione relativa di autonomia e integrità del bilancio successivo.
La norma, infatti, presuppone che gli amministratori:
- tengano conto delle contestazioni mosse al bilancio precedente;
- provvedano, se necessario, a correggere i dati nel bilancio successivo.
Solo nel caso in cui l’attore alleghi la persistenza del vizio, gli amministratori saranno chiamati a dimostrare di averlo sanato.
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Dichiarazione Redditi errata: come annullare online l’invio
La campagna dei dichiarativi 2026 anno di imposta 2025 è nel vivo e molti sono gli adempimenti a cui i contribuenti devono fare fronte.
Di fatto una volta inviata la dichiarazione è possibile in caso di errori procedere ad un annullamento, ma attraverso quali servizi online?
L'agenzia delle entrate in generale fa sapere che è possibile presentare online varie tipologie di documenti quali appunto dichiarazioni, comunicazioni, ecc.
E a tal proposito è prevista anche la possibilità di richiedere l'annullamento di un documento ma esclusivamente nei casi in cui:
- il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso,
- l'errore contenuto in esso non sia sanabile con l’invio di un documento successivo quali ad esempio la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa".
Come annullare i documenti già inviati per gli Utenti Fisconline
Il servizio Utenti Fisconline permette di richiedere l'annullamento di un documento solo nei casi in cui il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso oppure l'errore contenuto in esso non sia sanabile, laddove sia previsto, mediante la trasmissione di un documento successivo ad esempio tramite la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa"
Occorre anche prestare attenzione al fatto che le richieste di annullamento non possono essere a loro volta annullate.
Per quanto riguarda le dichiarazioni si evidenzia che non saranno accettate richieste di annullamento relative a documenti per i quali il sistema informativo abbia iniziato la "liquidazione" (articoli 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72).
Per la richiesta di annullamento è necessario fornire i seguenti dati:
- codice fiscale del contribuente,
- protocollo del documento (rilevabile dalla ricevuta),
- modello e anno-modello del documento.
La richiesta di annullamento è consentita per le seguenti tipologie di documenti:
- 730,
- 770,
- Redditi Persone fisiche,
- Redditi Società di persone,
- Redditi Società di capitali,
- Redditi Enti non commerciali,
- Iva annuale,
- Iscrizione all'elenco del 5 per mille,
- Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria,
- Contributo unificato.
Come annullare i documenti già inviati per gli utenti Entratel
Il servizio Utenti Entratel consente di inviare file contenenti richieste di annullamento delle dichiarazioni per i soli modelli previsti.
Potranno essere annullate:
- le dichiarazioni trasmesse dagli intermediari,
- le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente;
A tale proposito però si evidenzia che la procedura di annullamento va eseguita solo se non è possibile trasmettere, come previsto dalla normativa, una dichiarazione "correttiva" se nei termini ovvero una dichiarazione "integrativa" se fuori termine (ad esempio nel caso di doppio invio della stessa dichiarazione).
Per le modalità operative da seguire per l'utilizzo della funzione "Annullamento", con istruzioni contenute nell'applicazione Entratel nella sezione Documenti – Annulla.
In particolare, per richiedere l'annullamento di una dichiarazione erroneamente inviata, l'utente dovra' indicare il codice fiscale del contribuente ed il protocollo telematico attribuito alla dichiarazione medesima, costituito, come è noto, dal protocollo attribuito dal Sistema al momento della ricezione del file, seguito dai sei numeri che identificano la dichiarazione all'interno del file, entrambi rilevabili nella ricevuta relativa alla dichiarazione in esame.
Attenzione al fatto che se venisse erroneamente effettuata una richiesta di annullamento per una dichiarazione da non annullare ed il sistema la accettasse, sarebbe necessario trasmettere nuovamente la dichiarazione.
Si ricorda che dopo avere completato l'acquisizione dei protocolli da annullare, è necessario autenticare il file contenente le richieste di annullamento predisposte dall'utente ed effettuare l'invio del file autenticato, con le stesse modalità che si utilizzano per l'autenticazione e l'invio delle dichiarazioniAl momento della ricezione del file, il sistema provvederà ad eseguire i controlli di congruenza sulle informazioni pervenute e a predisporre le ricevuta per l'utente, che riporterà l'esito dell'elaborazione (conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione o notifica all'utente dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata)
Le modalità per la ricezione, la visualizzazione e la stampa delle ricevute sono quelle già utilizzate per la gestione delle ricevute restituite dal Sistema a fronte delle dichiarazioni.
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IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D
Pubblicato in GU n 62 del 16 marzo il Decreto MEF 6 marzo con l'aggiornamento dei coefficianti per l'anno 2026 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
IMU 2026: i coefficienti per i fabbricati D
In particolare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2026, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure.

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Scontrino dematerializzato: l’addio a quello cartaceo nel DL PNRR
Il DL PNRR è in fase di conversione che dovrà concludersi entro il 20 arpile prossimo.
Tra le disposizione vi è un emendamento che punta alla dematerializzazione degli scontrini già anticipata la scorsa estate dalla Commissione Finanze con la risoluzione numero 7-00286.
In dettaglio essa prevede la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.
Vediamo ora il passaggio di questa previsione tra le norme del PNRR.
Addio allo scontrino cartaceo: cosa contiene il DL PNRR
Il 17 giugno 2025 la Commissione Finanze ha approvato la risoluzione numero 7-00286 con la quale si prevedeva la progressiva introduzione dello scontrino dematerializzato in sostituzione di quello cartaceo.
La disposizione nasce da esigenze di rispetto ambientale: gli scontrini cartacei sono stampati su carta termica non riciclabile, la cui produzione richiede, oltre che l’abbattimento degli alberi, anche un notevole dispendio idrico.
In considerazione del fatto che la dematerializzazione degli scontrini non dovrebbe assumere alcuna rilevanza in termini fiscali, dato che il formato cartaceo del documento commerciale serve per lo più come dimostrazione dell’acquisto ai fini della garanzia o per eventuali resi, la Commissione Finanze ha ritenuto utile, dal punto di vista ambientale, prevedere la dematerializzazione del documento commerciale, come già avvenuto in altri paesi, come ad esempio in Francia o in alcuni stati degli USA.
A ben vedere il cambio di formato non sarà indolore, in quanto la nuova previsione richiederà il cambio degli attuali registratori telematici, di norma a carico degli esercenti; i quali stanno già affrontando l’obbligo di collegare puntualmente l’emissione di uno scontrino con il relativo pagamento elettronico. leggi POS e RT: come fare il collegamento dal 5 marzo
La Commissione Finanze auspica che venga prevista:
- la dematerializzazione dello scontrino nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con modalità elettronica, a meno che l’acquirente non richieda espressamente il formato cartaceo;
- l’emissione in formato cartaceo dei soli scontrini pagati in contanti, come dimostrazione di avvenuto pagamento.
Per una fase successiva la Commissione Finanze prevede, a partire dal giorno 1 gennaio 2027, l’introduzione dell’obbligo di emissione generalizzata del documento commerciale, in modo tale da limitare il più possibile l’utilizzo del formato cartaceo, che dovrebbe divenire residuale.
Ora, il decreto PNRR in conversione in Legge contiene appunto un emendamento in proposito e in particolare è all’esame della Commissione Bilancio della Camera il testo definitivo del provvedimento che tenta di accellerare il passaggio al digitale dell’intero flusso dei corrispettivi già anticipato nella scorsa estate con la risoluzione in oggetto.
L’emendamento punta a mandare in soffitta gli scontrini cartacei, intervenendo sulle disposizioni contenute all’articolo 84, comma 1 del Testo Unico IVA (decreto legislativo n. 10/2026), in vigore dal 1° gennaio 2027, e prevedendo che lo scontrino venga rilasciato in modalità digitale come via ordinaria.
Vediamo quanto della risoluzione in oggetto verrà recepito nella norma in arrivo.
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Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi
Scaduto il termine "ordinario" del 16 marzo per l'invio della CU 2026 dei sostituti di imposta, si può ancora rimediare se non si è provveduto.
Ricordiamo che per le sole certificazioni degli autonomi il termine è diverso, e in proposito leggi: CU 2026: il calendario degli invii
Relativamente alla scadenza ordinaria, chi non provvede nei tempi stabiliti dalla legislazione, può sempre ricorrere al ravvedimento operoso.
Le Entrate a tale proposito hanno pubblicato la Circolare n 12/2024 con oggetto Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023.
Il documento, sotto forma di risposte a quesiti, su specifiche tematiche tra i dubbi ne riguardava appunto uno sulla CU.
In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU), si chiedeva se fosse possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
La risposta delle Entrate è stata affermativa, ossia è possibile ravvedersi per tardiva CU, vediamo il dettaglio delle motivazioni.
Certificazione Unica tardiva o errata: regole per ravvedersi
Le Entrate, nel citato documento di prassi e in quelli successivi, specificano che è stato evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti, risultando non sempre compatibile con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In merito, le Entrate hanno chiarito che la norma sanzionatoria posta a presidio della citata tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per «[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000».
Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.
Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015.
Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
Tabelle di riepilogo delle scadenze invio CU 2026
Allegati:Percipiente Trasmissione ADE Lavoratori dipendenti, pensionati e redditi
assimilati
16 marzo Lavoratori autonomi esercenti arti o
professioni abituali
30 aprile Redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione
precompilata
31 ottobre