• Fatturazione elettronica

    Bollo fatture elettroniche I trimestre: scadenza 1° giugno

    Dal 15 aprile scorso le Entrate hanno reso disponibili gli elenchi delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026, da gennaio a marzo.

    Su queste fatture è dovuta una imposta di bollo di 2 euro.

    Riepiloghiamo il calendario dell'anno 2026 in vista della prima scadenza del 31 maggio, che cadendo di domenica slitta al 1° giugno.

    Bollo E-fatture 2026: riepiloghiamo le regole

    Il 2026 vede la conferma del calendario per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

    Dal 15 aprile le Entrate hanno reso disponibili i dati sul primo trimestre, elaborati in base allo SdI, modificabili entro il 30 aprile per versare entro il 1° giugno l'imposta di bollo dovuta dai contribuenti interessati.

    Qualora il totale dell'imposta da versare sia inferiore a eruo 5.000 è possibile differire il pagamento secondo il calendario di seguito riepilogato.

    In sintesi l’Agenzia delle Entrate esamina le fatture per la verifica di documenti che, seppur mancanti della casella bollo virtuale,  posseggono i requisiti per l’applicazione del bollo.

    Successivamente vengono resi disponibile due elenchi nel portale Fatture e Corrispettivi:

    • l’elenco A
    • e l’elenco B

    Sull'elenco B è possibile una revisione e integrazione da parte dei contribuenti secondo uno specifico calendario di scadenze.

    Come anticipato rispetto ai dati resi disponibili dal 15 aprile  è possibile intervenire entro il 30 aprile, ultimo giorno per apportare le modifiche utili al calcolo delle somme dovute definitivamente per il periodo che va da gennaio a marzo 2026.

    La prima scadenda per il bollo del I trimestre è il 31 maggio che essendo domenica va al 1° giugno che è lunedì.

    Periodo

    L'ADE pubblica glielenchi A e B (quest'ultimo modificabile)

    Data entro cui modificare  l'elenco B

    Importo dovuto visualizzabile dal

    Scadenda pagamento del dovuto 

    1° TRIM 

    15 aprile

    30 aprile

    15 maggio

    31 maggio

    2° TRIM

    15 luglio

    10 settembre

    20 settembre

    30 settembre

    3° TRIM

    15 ottobre

    31 ottobre

    15 novembre

    30 novembre

    4° TRIM

    15 gennaio dell’anno successivo

    31 gennaio dell’anno successivo

    15 febbraio dell’anno successivo

    28 febbraio dell’anno successivo

    Tanto per il primo che per il secondo trimestre, se l’imposta non supera la soglia di 5.000 euro è possibile pagare entro il periodo successivo come segue: 

    • se l’imposta di bollo del primo trimestre 2026 è di importo inferiore, sarà possibile procedere con il versamento entro il 30 settembre;
    • se l’imposta di bollo per il primo e secondo trimestre resterà ancora sotto i 5000 euro , il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: chi può usarlo e chi è esonerato

    Il Modello 730/2026 va inviato alle Entrate per dichiarare i redditi dell'anno di imposta 2025.

    Esso è conosciuto come il modello dei dipendenti e dei pensionati, vediamo chi può utilizzarlo e chi no.

    Modello 730/2026: chi può utilizzarlo

    La campagna dichiarativa 2026 anno d'imposta 2025 è aperta.

    Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello REDDITI, oppure se è esonerato. 

    Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientra nelle ipotesi di esonero.

    In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello redditi PF.
    La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
    Attenzione al fatto che la dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
    La dichiarazione può essere presentata per convenienza del contribuente anche in caso di esonero, ossia se serve dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2025.

    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2026 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      •  a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese
        successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2025 al mese di giugno dell’anno 2026;
    •  produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
    • persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
    • persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché
      plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.

    I contribuenti  elencati possono presentare il modello 730  senza sostituto, precompilato o ordinario  indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2026, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2025 hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata e a imposta sostituiva e i dati relativi alla rivalutazione dei terreni indicati nel quadro M e le plusvalenze di natura finanziaria indicate nel quadro T.

    Inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il quadro W.

    730/2026: chi è esonerato, tabelle di riepilogo

    Come specificato dalle istruzioni al Modello 730/2026 ci sono vari casi di esonero dalla dichiarazione.

    In generale sono esonerati i soggetti che possiede redditi per i quali l'imposta dovuta non è superiore a 10,33 euro

    Inoltre sono esonerati dalla dichiarazione dei redditii soggetti che rientrano nei limiti di reddito specificati e alle condizioni specificate:

    Infine sono esonerati i contribuenti che possiedono esclusivamente certi redditi tassativamente specificate nella tabella di seguito

    .

  • Redditi di impresa

    Codice delle imprese familiari da Assonime: guida operativa

    Assonime, in collaborazione con l'Università Bocconi e AIDAF, ha pubblicato il 7 maggio un documento intitolato Il nuovo Codice per le imprese familiari.

    Il documento, considerata la rilevanza delle imprese familiari, intese come imprese nelle quali una o più famiglie detengono la maggioranza, e più spesso la totalità, del capitale, in quanto rappresentano la più diffusa e rilevante forma di organizzazione economica italiana, paese si è ritenuto di studiare una guda per dare loro sistemi di governo, di gestione e di controllo moderni, efficaci, competitivi, ed allineati ai migliori standard ed esperienze nazionali ed internazionali.

    L’adozione del Codice mira a supportare le famiglie imprenditrici nella gestione responsabile dell’impresa, bilanciando i benefici della proprietà familiare con i suoi limiti intrinseci.

    Codice delle imprese familiari da Assonime: cosa contiene

    La guida specifica come la realtà delle imprese familiari sia ampia, eterogenea e articolata, comprendendo diverse forme di organizzazione che si configurano in ragione della dimensione aziendale, della generazione familiare e degli obiettivi di sviluppo. 

    Nelle imprese familiari di minori dimensioni, il controllo è spesso detenuto da un imprenditore di prima generazione, o da una famiglia ristretta; le medie e medio-grandi imprese familiari sono sovente caratterizzate dalla presenza di un numero crescente di soci o azionisti familiari, di generazioni successive alla prima; infine, le grandi imprese familiari sono spesso caratterizzate da una elevata articolazione familiare, con una presenza di soci o azionisti familiari, in generazioni successive, e con una presenza diffusa e crescente di soggetti esterni alla famiglia nei ruoli di manager, di consiglieri esterni, ed in alcuni casi con presenza di soggetti terzi nel capitale.
    La guida, pur volendo rappresentare un utile riferimento per tutte le imprese a controllo familiare costituite nella forma di società di capitali,  si rivolge espressamente alle società familiari medie e grandi e non quotate in mercati regolamentati, caratterizzate da complessità proprietaria ed organizzativa tale da giustificarne l’adozione.
    Il Codice è costituito da un insieme di Principi che individuano le prassi e le procedure di governance che
    le società che lo adottano si impegnano ad attuare. I Principi sono accompagnati da Linee Guida che per
    ciascun Principio forniscono indicazioni sulle sue possibili modalità attuative e hanno una natura non
    vincolante ai fini dell’applicazione del Codice.
    Viene anche specificato che l’adesione al Codice è volontaria, secondo il principio del c.d. comply or explain e ogni società aderente è quindi invitata a valutare i propri assetti e prassi di governance e a determinare eventuali miglioramenti per l’applicazione dei Principi del Codice.

    I principi per le imprese familiari

    Il Codice di Assonime per le imprese familiari evidenziai dieci principi e tra questi si riportano i primi tre e le relative pratiche di buon governo:

    1. Statuto sociale: lo Statuto regola le questioni essenziali che disciplinano l’attività sociale, nonché l’insieme articolato dei rapporti tra soci, anche attraverso un ampio ricorso agli spazi offerti all’autonomia statutaria. Lo Statuto della società è sottoposto a periodica revisione, allo scopo di adottare gli strumenti giuridici funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa, all’efficace esercizio del controllo ed alla coesione
      proprietaria, evitando pericolose situazioni di stallo decisionale.
    2. Assemblea dei soci: ee regole di convocazione e tenuta delle assemblee favoriscono la massima partecipazione dei soci – familiari e non familiari – e assicurano la loro adeguata e tempestiva informazione sulle decisioni all’ordine del giorno, resa disponibile attraverso modalità informatiche che ne assicurino l’agevole fruizione.
    3. Ruolo dell’Organo di Amministrazione: l’impresa è gestita sotto l’indirizzo e la supervisione di un organo amministrativo collegiale (Organo di Amministrazione, ossia Consiglio di Amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico, e Consiglio di
      Sorveglianza nel sistema dualistico), nominato dai soci.
      L’Organo di Amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile4 e definisce le strategie e
      i piani industriali, monitorandone l’attuazione5.
      Il dialogo con gli stakeholder6 rilevanti per la società costituisce un elemento necessario per la definizione di strategie e piani funzionali al perseguimento del successo sostenibile. L’Organo di Amministrazione valuta periodicamente che l’assetto di governance della società sia funzionale alle caratteristiche e agli obiettivi strategici dell’impresa, e sottopone all’assemblea dei soci le eventuali proposte di modifica dello statuto, fornendo adeguata motivazione.

  • Locazione immobili

    CIN affitti brevi: come indicarlo nel 730 e nel Redditi PF

    Da quest'anno, l'indicaizone del CIN codice identificativo nazionale per gli affitti brevi è obbligatoria e per gli inadempienti scattano le sanzioni.

    L'indicazione avviene tanto nel Modello 730/2026 quanto nel Modello Redditi PF 2026. 

    L’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico- ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    Vediamo le istruzioni per l'indicazione del CIN.

    CIN affitti brevi in dichairazione 2026: come indicarlo

    Nel Modello 730/2026 per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare, nella sezione III del quadro B, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

    In particolare, nel Quadro B al Rigo B12 va indicato:

    • in Colonna 1 (N. di rigo): il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
    • Colonna 2 (Mod. n.): il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
    • Colonne 3 (Codice CIN):  il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo.

    Nel Modello Redditi PF 2026 il CIN va invece indicato nel quadro RS.

    In particolare, nel rigo RS533, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il CIN corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.

    Si precisa che i codici identificativi relativi ad immobili che danno luogo a redditi fondiari o a redditi diversi, vanno inseriti negli appositi campi presenti nei rispettivi quadri RB ed RL e pertanto la presente sezione non va compilata.

    CIN affitti brevi le sanzioni

    Il codice CIN deve essere:

    • richiesto dal titolare; 
    • esposto sull’immobile; 
    • indicato negli annunci e nelle comunicazioni.

    L’obbligo è operativo dal 2025, con sanzioni per chi non adempie che possono arrivare fino a 8.000 euro in caso di mancata attribuzione e fino a 5.000 euro per omissioni negli annunci.

    Attenzione al fatto che il CIN assume rilievo anche ai fini fiscali, dovendo essere riportato nelle dichiarazioni e nella Certificazione Unica.

  • Riforme del Governo Meloni

    Prezzo carburanti: sconti prorogati fino al 22 maggio

    In vista della scadenza della riduzione del prezzo dei carburanti approvata con il Decreto Legge n 42/2026 con modifiche al precedente Decreto Legge n 38/2026, il Governo ha approvato un nuovo decreto pubblicato sulla GU n 99 del 30 aprile e già in vigore, con unlteriori misure contro il caro carburanti dal 2 al 10 maggio.

    In GU del 9 maggio è stato pubblicato il decreto mef dell'8 maggio che ridetermina le accise per il successivo periodo 11 maggio 22 maggio.

    Decreto carburanti ter: cosa contiene

    L'articolo 1 del decreto n 63/2026 in considerazione del perdurare dell'incremento dei  prezzi  dei prodotti energetici, le  aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti  (GPL)  e  sul gas  naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I  al  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative, approvato con  il  decreto  legislativo  26  ottobre   1995,  n.  504,  sono rideterminate, dal 2 maggio 2026 e fino  al  10  maggio  2026,  nelle seguenti misure:

    a) benzina: 622,90 euro per mille litri;

    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  472,90  euro  per mille litri;

    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;

    d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
    Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di  accisa di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in  consumo  tal  quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano  le  condizioni previste dall'articolo 44,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n. 651/2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  e'  rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.                   I medesimi importi sono prorogati fino al 22 maggio prossimo dal Decreto MEF pubblicato nella GU n 106 del 9 maggio                                

    Carburanti bis: ricordiamo le misure approvate

    Con il D.L. n. 42/2026 in vigore il 4 aprile 2026, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Governo era anche intervenuto in maniera sostanziale sull'articolo 8 del precedente D.L. 38/2026, modificandone i fondi e inserendo l'8-bis l'8-quater per ampliare notevolmente le misure di sostegno economico a cittadini e imprese.

    Crediti d'imposta per gli investimenti e la transizione energetica

    • Il decreto originale DL n 38/2026  riconosceva un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuavano determinati investimenti (relativi agli allegati A e B della Legge 232/2016), ma limitava la spesa totale a soli 537 milioni di euro per l'anno 2026.
    • Il D.L. n. 42/2026:
      • innalza il limite di spesa da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026, specificando che alle imprese spetta l'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.
      • Introduce un nuovo incentivo (comma 3-bis) per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, stanziando 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Le agevolazioni spettano alle imprese che hanno rispettato il principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), valevoli primariamente per l'anno 2026 (con risorse estese al 2027 e 2028 per le rinnovabili).

    Sconti sui carburanti

    • i precedenti sconti sulle accise erano stati infatti adottati con il D.L. 18 marzo 2026, n. 33 successivamente con il D.L. 42/2026 che è intervenuto appositamente per dare continuità a quel taglio, inserendo ex novo nel D.L. 38 un nuovo articolo (l'Art. 8-bis) dedicato all'emergenza carburanti. La riduzione temporanea delle accise per contrastare l'eccezionale rincaro dei prezzi e in particolare, la benzina e il gasolio a 472,90 euro per 1.000 litri, il GPL a 167,77 euro per 1.000 kg, e l'accisa sul gas naturale usato come carburante viene completamente azzerata, ora viene prorogata  per altri 21 giorni con il DL del 30 aprile. A seguito di ulteriori decreti sopra specificati gli sconto sono prorogati fino al 22 magio.

    Credito d'imposta per l'agricoltura

    • Il D.L. 42/2026 aggiunge per le imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per acquistare la benzina e il gasolio necessari all'alimentazione dei mezzi agricoli. Questo credito è cumulabile con altre agevolazioni e non concorre alla formazione del reddito. Si applica esclusivamente agli acquisti di carburante effettuati nel mese di marzo 2026. Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

    Sostegno all'internazionalizzazione

    • Si prevede un incremento del cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi, quota che sale al 30% per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Il supporto è rivolto alle imprese che sostengono iniziative di transizione digitale o ecologica e che, contemporaneamente, hanno subito un impatto negativo (calo di fatturato o rincari energetici) legato al conflitto nell'area del Golfo Persico. Essa si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026.

  • Riforme del Governo Meloni

    Conversione Decreto Fiscale: novità su rottamazione e cassa e pos

    Il Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026  pubblicato in GU n 72/2026 contine tante misure attese, tra le quali quella sull'iperammortamento e l'ampliamento del ventaglio dei beni agevolabili. 

    Leggi anche Iperammortamento 2026: quali comunicazioni servono.    

    Ora il decreto sta per concludere il suo iter di conversione in legge e nella fase emendativa sono state previste varie intergrazioni su questioni fiscali.

    Gli emendamenti proposti dovrebbero arrivare in Senato il prossimo 14 maggio e poi alla Camera per definitiva approvazione.

    Vediamo una sintesi delle principali misure già approvate con DL Fiscale e alcune anticipazioni di ciò che potrebbe aggiungersi per la rottamazione e altro.

    Conversione Decreto Fiscale: novità su rottamazione e cassa e pos

    Gli emendamenti al vaglio del Parlamento dal prossimo 14 maggio contengono tra le altre, norme su:

    • rottamazione quater,
    • rottamazinoe quinquies, 
    • omesso collegamento pos e cassa.

    Dopo il passaggio in Senato dal 14 maggio in poi, i testi saranno attesi dalla Camera.

    Tra gli emendamenti sono state formulate proposte per mitigare la cosiddetta tampon tax tante volte revisionata, ma anche e soprattutto le proposte sulla rottamazione quater e quinquies.

    In particolare, per la definizione agevolata quater, si vorrebbe dare una nuova opportunità a chi non ha pagato le ultime rate scadute sfruttando la prossima scadenza del 31 maggio 2026.

    Per la rottamazione quinquies, invece, il cui termine di adesione è scaduto il 30 aprile, si vorrebbe ampliare forse il raggio d'azione, ma sono appunto al momento solo ipotesi.

    Inoltre, per quanto riguarda il nuovo collegamento cassa e pos, in corso d'opera dal 5 marzo scorso, si vorrebbe intervenire sulle sanzioni per chi non ha provveduto.

    Le sanzioni potrebbero essere più leggere per eventuali disallineamenti dei dati con l’idea di adottare una linea più morbida per gli errori formali con una soglia di tolleranza del 5 per cento prima che scattino le multe.

    A partire dall'11 maggio riaprono i lavori e il testo dovrà arrivare in aula in settimana per proseguire la corsa verso l’approvazione definitiva, anche da parte della Camera, entro il 26 maggio, pertanto di attendono ulteriori novità e dettagli.

    Decreto Fiscale: cosa contiene la prima versione

    In conversione il decreto fiscale, contiene già quanto approvato nella prima fase, riepiloghiamo una sintesi dal testo pubblicato in GU n 72 del 27 marzo:

    • Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
    • Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.
    • Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
    • Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
    • Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
    • Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
    • Ritenuta sulle provvigioni: l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
    • Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
    • Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
    • Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
    • Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
    • Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
    • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
    • Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
    • Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.

    Allegati:
  • Principi Contabili Nazionali

    Documento interpretativo n 12 OIC: testo definitivo

    L'OIC in data 5 maggio 2026 ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, sugli aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.

    Ricordiamo che la consultazione era stata aperta il 12 marzo scorso ed ora, conclusasi ha portato alla pubblciazione del testo definitivo del documento n 12.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci: criteri oggettivi e soggettivi dall’OIC

    In particolare, il documento attua dal punto vista tecnico-contabile, la disciplina introdotta dalla Legge n 199/2025 ossia la novità che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore di realizzo desumibile dal mercato. 

    La misura ha lo scopo di evitare che oscillazioni negative dei mercati incidano automaticamente sul risultato d’esercizio, imponendo svalutazioni su titoli destinati a non permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.

    Il testo definitivo del documento interpretativo n 12/2026 si applica:

    • a società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del codice civile
    • che non adottano gli IAS/IFRS,
    • non si applica alle imprese assicurative soggette alla disciplina specifica dell’IVASS.

    Dal punto di vista del perimetro oggettivo riguarda:    

    • titoli di debito iscritti nell’attivo circolante;
    • titoli di capitale non immobilizzati;
    • titoli valutati, in via ordinaria, al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

    L' OIC 20 per i titoli di debito e l' OIC 21 per le partecipazioni sono i principi contabili di riferimento.

    La novità in deroga può riguardare:

    • titoli già presenti nell’ultimo bilancio approvato chiuso al 31 dicembre 2024,
    • titoli acquistati nell’esercizio 2025 o nell'esercizio 2026.

    Attenzione al fatto che  il documento in oggetto ha evidenziato che è possibile applicare la deroga solo a certi titoli.

    La società può quindi scegliere la deroga:

    •  per tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante; 
    •  solo per determinate categorie; 
    •  per singoli titoli, anche riferibili allo stesso emittente ma di specie diversa. 

    Si rimanda al testo intergrale pubblicato dall'OIC per ulteriori approfondimenti.