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Iperammortamento 2026: regole per perizia tecnica e certificazione contabile
L'iperammortamento è in dirittura d'arrivo, il 4 maggio il Ministro Urso ha firmato quello che dovrebbe essere il decreto attuativo definitivo poi controfirmato da Giorgetti e atteso ora in GU.
Ricordiamo il Decreto Fiscale convertito in Legge e in vigore dal 23 maggio ha confermato il ritocco alla norma primaria introducendo la seguente previsione: All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Leggi anche: Iperammortamento 2026: pronto a partire per tutte le novità sui requisiti comunicativi da inviare al GSE.
Scarica l'infografica dei seguenti adempimenti:
- perizia tecnica asseverata,
- certificazione contabile.
Imperammortamento 2026: la perizia tecnica asseverata
Come recita l'articolo 6 del decreto in bozza:
- le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199,
- l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
- nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo,
sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Iperammortamento 2026: la certificazione contabile
Come recita l'art 7 dello stesso decreto, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative.Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)
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Bonus investimenti pubblicitari 2025: elenco dei beneficiari
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025.
Nell'elenco è indicato l’importo potenzialmente fruibile.
Attenzione al fatto che la corretta fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, secondo quanto indicato all’art. 2, comma 1, del provvedimento di approvazione del presente elenco.
Si sottolinea l’importanza di tale onere di verifica: qualora in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) l’Agenzia delle entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita (art. 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115).
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi e in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.
Ricordiamo che l'articolo 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018 ha introdotto il bonus che consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
A decorrere dall’anno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
leggi il riepilogo di tutte le regole del bonus e leggi l'elenco dei beneficiari.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: tutte le regole
In generale, per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Scarica qui modello e istruzioni.
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: a chi spetta
Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:
- le imprese o i lavoratori autonomi,
- e gli enti non commerciali,
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: come si utilizza in FAQ
Dal quando posso usare il credito d'imposta in compensazione (F24)?
A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione e del relativo elenco sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, quindi quinto giorno dal 20 maggio.Come si utilizza il credito d'imposta?
Tramite compensazione con modello F24, da presentare attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.Ci sono regole diverse per crediti superiori a 150.000 euro?
Sì. Per chi ha ottenuto un credito superiore a € 150.000, la fruizione è possibile solo dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione inviata dal Dipartimento, che arriva dopo la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.Cosa si intende per "comunicazione individuale di abilitazione"?
È la comunicazione inviata dal Dipartimento a ciascun beneficiario al termine della verifica antimafia, una volta rilasciata l'informazione antimafia liberatoria oppure decorso il termine per il suo rilascio (ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011).Esiste un'eccezione alla verifica antimafia per i crediti sopra 150.000 euro?
Sì. Se il soggetto è già iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, L. n. 190/2012), e l'Amministrazione ne ha verificato l'iscrizione, può essere esonerato dalla procedura ordinaria di consultazione della Banca Dati Antimafia.Il credito può essere revocato dopo la fruizione?
Potenzialmente sì. Per i crediti sopra 150.000 euro fruiti prima del completamento della verifica antimafia, la fruizione avviene sotto condizione risolutiva: se l'esito dell'informazione antimafia risultasse negativo, il credito potrebbe essere revocato.Scarica qui l'elenco dei beneficiari stilato con il provvedimento del 20 maggio del Dipartimento per lo sport.
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Imposta di successione: quando è inapplicable l’esenzione a trasferimenti quote sociali
La questione sottoposta all'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 109/2026 riguarda una fattispecie concreta e tutt'altro che rara nella pratica successoria italiana: il trasferimento mortis causa di una quota societaria di minoranza a una pluralità di eredi che già detengono, individualmente, partecipazioni nella stessa società.
L'Istante chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione dell'imposta di successione prevista dall'articolo 3, comma 4 ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 alla quota societaria del 35% che verrà trasferita agli eredi per successione legittima.
L'Istante riferisce che:- è deceduto il coniuge;
- nell'asse ereditario del de cuius rientra, tra gli altri beni e diritti, la partecipazione sociale pari al 35% del capitale sociale della società ''Immobiliare [Alfa] S.r.l.'';
- il residuo capitale sociale della società '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' è posseduto per il 35% dall'Istante e, nella misura del 15% ciascuna, dalle due figlie;
- la quota societaria del 35% del de cuius verrà trasferita secondo successione legittima in comunione indivisa all'Istante e alle due figlie;
- i diritti sociali della quota trasferita mortis causa verranno esercitati tramite un rappresentante comune;
- i soci superstiti della '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'', nonché eredi legittimi del de cuius, manifesteranno, con apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione, di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e detenere il controllo di diritto, di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- la società '' Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' trae i propri redditi in parte dalla locazione di immobili di proprietà ed in parte dalla vendita di energia al Gestore […] prodotti da impianti fotovoltaici di proprietà aziendale.
L'istante pone il quesito sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione, alla fattispecie descritta, dell'agevolazione prevista dall'articolo 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, con riferimento sia:
1) all'acquisizione del controllo di diritto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), c.c., e sia
2) al trasferimento di quote sociali o di azioni di società holding e società di mero godimento, come potrebbe essere considerata la ''Immobiliare [Alfa] S.r.l.'' che, come riportato in premessa, trae la totalità dei propri ricavi dalla locazione di immobili, dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici di proprietà dell'azienda e da contributi relativi alla tariffa incentivante riconosciuta dal Gestore […] previsti dalla relativa normativa per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Imposta di successione: quando è inapplicable l’esenzione a trasferimenti quote sociali
L'Agenzia delle Entrate ha respinto l'interpretazione dell'istante e con la risposta n. 109/2026 ribadisce un principio già affermato con la risoluzione n. 75/E del 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze del 10 marzo 2021 (n. 6591) e del 17 marzo 2021 (n. 7429): ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria non possono essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
Si tratta di una distinzione che opera su un piano giuridico preciso.
La norma agevolativa richiede che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., ovvero di detenere la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Tale controllo, per non incorrere nella decadenza dal beneficio, deve poi essere mantenuto per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
Il punto decisivo è il seguente: affinché il requisito sia soddisfatto, il trasferimento deve mettere il beneficiario in condizione di esercitare stabilmente quella maggioranza assembleare e di incidere sulle decisioni che riguardano il mantenimento del controllo.
Questo è possibile quando la quota di controllo è detenuta in comproprietà, perché in tal caso i diritti vengono esercitati unitariamente tramite un rappresentante comune (artt. 2347 e 2468 c.c.), nominato a maggioranza dei comproprietari.
Non è invece possibile quando le partecipazioni sono frazionate tra i coeredi in titolarità individuale, perché in quel caso ciascuno esercita autonomamente i propri diritti e non esiste un meccanismo giuridico che garantisca il voto unitario.
Nel caso esaminato, la quota del 35% del de cuius viene trasferita in comunione indivisa a moglie e figlie.
Questo significa che quella partecipazione costituisce una situazione giuridica distinta rispetto alle quote che la moglie e le figlie già detengono individualmente (rispettivamente 35% e 15%+15%).
Non è quindi possibile sommare il 35% in comunione al 35% individuale della moglie e al 30% individuale complessivo delle figlie per arrivare a un ipotetico controllo del 100%.
La quota in comunione e le quote individuali restano situazioni giuridiche separate, soggette a regimi di esercizio dei diritti sociali diversi.
Il fatto che il rappresentante comune della quota in comunione possa esprimere in assemblea voti corrispondenti al 35% non consente di affermare che gli eredi "controllano" la società nel senso voluto dalla norma: quella frazione di voti dipende da un meccanismo di gestione condivisa interno alla comunione, non da una titolarità individuale stabile che garantisca il controllo quinquennale richiesto per non decadere dall'agevolazione.
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Fondo imprese artigiane 2027-2028: cosa prevede
Il Decreto Fiscale è convertito in Legge n 88/2026 che viene pubblicata nella GU n 117 del 22 maggio.
Vediamo cosa prevede la legge con l'introduzione di una nuova misura agevolativa fino al 2028.
In proposito il MIMIT ha pubblicato una notizia per specificare che "la misura rafforza gli strumenti a sostegno del comparto artigiano, favorendo l’accesso al credito per programmi di investimento e progetti qualificati di sviluppo aziendale. Il Fondo avrà una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni per il 2027 e 30 milioni per il 2028"
Attenzioni al fatto che le agevolazioni saranno riservate alle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato, incluso il ruolo diretto e prevalente dell’imprenditore nell’attività aziendale.
Fondo imprese artigiane: cosa prevede e da quando l’avvio
In particolare come evidenziato dal dossier, le novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare, dispongono circa l’istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane.
Il fondo è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione complessiva di 20 milioni per il 2027 e di 30 milioni per il 2028.
Sarà un decreto ministeriale a dettare le disposizioni di attuazione.
Si tratta delle risorse del fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, come definite dall’art 3 della legge quadro per l’artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443).
Il fondo è finalizzato alla concessione di agevolazioni per l’accesso al credito in regime di de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.
Si demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell’intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l’attuazione della disciplina del fondo. -
Decreto Automotive: incentivi per le imprese per 1,3 miliardi
Il MIMIT con notizia del 23 maggio annuncia il via libera al DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.
Decreto Automotiv3: sblocatte le regole, Urso spiega in dettaglio
Con il DPCM automotive, si darà il via agli aiuti alla filiera produttiva, incentivi all’acquisto di furgoni, moto e scooter e al noleggio a lungo termine di auto a favore di chi ha redditi bassi.
Sono gli interventi che compongono il DPCM del valore totale di poco più di 1,3 miliardi di euro, sbloccato dal governo dopo un’attesa durata quasi un anno.
Il Ministro Urso stesso ha spiegato che si tratta di: “Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica. Risorse specifiche per il settore, che si aggiungono a quelle già destinate al Piano Transizione 5.0, che ha una dotazione triennale di 9,8 miliardi di euro per l’innovazione digitale e l’efficientamento energetico del sistema industriale”.
La decisione arriva dal Cdm del 22 maggio dove altri provvedimenti sono stati approvati.
Urso inoltre spiega che è stata raggiunta l’intesa di ripristinare, già nel prossimo mese di luglio, le risorse pari a 251 milioni di euro che sono state destinate, per esigenze di bilancio, alla copertura del decreto-legge per contrastare il caro carburanti e a sostegno delle imprese dell’autotrasporto.
Le nuove risorse, già individuate, si aggiungeranno quindi a quanto già destinato al comparto con questo provvedimento, aumentandone l’importo complessivo
In particolare, con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.
Urso ha concluso specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”
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Contributi per eventi sportivi 2026: guida completa al bando
Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso pubblico 2026 per il finanziamento di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, con una dotazione complessiva pari a 7.500.000 euro.
Il bando rappresenta un’importante opportunità per ASD, SSD, Federazioni, Enti di promozione sportiva e Comitati organizzatori che intendono promuovere manifestazioni sportive con impatto sul territorio, inclusione sociale e valorizzazione dell’immagine dell’Italia.
In questa guida vediamo chi può partecipare, quali eventi sono ammessi, come presentare la domanda online e quali sono gli elementi strategici per aumentare le possibilità di ottenere il contributo.
Contributi per eventi sportivi 2026: chi può richiedere il contributo
Possono accedere ai contributi:
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD);
- Società Sportive Dilettantistiche (SSD);
- Comitati organizzatori regolarmente costituiti;
- Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- Discipline sportive associate;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti o società pubbliche e private.
Un requisito fondamentale è il possesso di un titolo di esclusività nell’organizzazione o realizzazione dell’evento per il quale si richiede il contributo.
Per ASD e SSD è inoltre necessario risultare iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport.
Contributi per eventi sportivi 2026: quali eventi sono finanziati
Sono ammessi eventi:
- di rilievo internazionale;
- oppure di rilievo nazionale nel caso di eventi sportivi femminili.
Le manifestazioni devono essere:
- riconosciute da Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva;
- collegate all’assegnazione di titoli ufficiali;
- coerenti con obiettivi di valorizzazione dello sport e del territorio.
Particolare attenzione sarà data ai progetti che prevedono:
- inclusione sociale;
- sostenibilità ambientale;
- impatto economico sul territorio;
- coinvolgimento di categorie vulnerabili;
- campagne di comunicazione e promozione digitale.
Contributi per eventi sportivi 2026: quando presentare la domanda
Le candidature potranno essere inviate:
- dalle ore 14:00 del 21 maggio 2026
- fino al 1° dicembre 2026
Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale del Dipartimento per lo Sport L’accesso avviene esclusivamente tramite:
- SPID del legale rappresentante dell’ente richiedente.
Prima di iniziare la compilazione è consigliabile verificare questa lista.
Checklist accesso piattaforma
SPID attivo del legale rappresentante
Iscrizione aggiornata al Registro Sportivo
PEC funzionante
Documentazione dell’evento disponibile in PDF
Budget economico già predisposto
Piano comunicazione già definitoContributi per eventi sportivi 2026: come compilare la domanda
Accesso al portale
Entrare nella piattaforma del Dipartimento per lo Sport utilizzando SPID.
Registrazione dell’ente
Verificare i dati anagrafici dell’organizzazione:
- codice fiscale;
- sede legale;
- riferimenti del rappresentante;
- recapiti PEC.
Inserimento dati dell’evento
Occorre specificare:
- nome della manifestazione;
- disciplina sportiva;
- luogo e date;
- partner coinvolti;
- eventuale rilievo internazionale.
Caricamento del progetto
La proposta progettuale deve descrivere:
- obiettivi sportivi;
- impatto economico e turistico;
- sostenibilità ambientale;
- inclusione sociale;
- strategie comunicative.
Allegati obbligatori
Generalmente risultano utili:
- statuto;
- atto costitutivo;
- programma evento;
- preventivo economico;
- lettere di partenariato;
- autorizzazioni federali.
Invio definitivo
Prima dell’invio finale:
- controllare i dati inseriti
verificare gli allegati
scaricare la ricevuta protocollata
Contributi per eventi sportivi 2026: tool per la candidatura
Per aumentare qualità e completezza della domanda possono essere utili alcuni strumenti digitali.
Tool Utilità Canva Creazione presentazioni e materiali grafici Trello Gestione attività del team organizzativo Google Drive Condivisione documenti e allegati ChatGPT Supporto nella scrittura del progetto e checklist Google Maps Analisi logistica e accessibilità evento Excel / Google Sheets Costruzione budget economico
Il progetto per essere competitivo dovrebbe:
- dimostrare un forte impatto territoriale;
- includere KPI misurabili;
- prevedere una strategia media e social;
- valorizzare inclusione e sostenibilità;
- presentare partnership istituzionali.
Forse ti stai domandando:
- Chi può presentare domanda per il bando sport 2026? ASD, SSD, Federazioni, Enti di promozione sportiva, Comitati organizzatori ed enti pubblici o privati con titolo di esclusività sull’evento.
- Qual è la scadenza per presentare domanda? Le domande possono essere inviate fino al 1° dicembre 2026.
- Serve lo SPID per accedere alla piattaforma? Sì, l’accesso è consentito esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.
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Iperammortamento 2026: pronto a partire
La Legge di conversione del Dl Fiscale in vigore dal 23 maggio, chiude i lavori sull'iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena, il Decreto attuativo MIMIT-MEF firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU.
Il MIMIT afferma che, il decreto è attualmente all’esame degli Organi di controllo e, concluse le verifiche, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le trattative però sono ancora aperte per inserire i software in modalità cloud tra i beni ammissibili.
La stessa presidente Meloni ha affermnato che è corretto e intelligente ragionare di includere negli incentivi gli investimenti su software e cloud, credo che dobbiamo fare i conti con il mondo verso il quale andiamo.
Il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini parla in termini positivi dell’iperammortamento affermando che si tratta di una "misura di politica industriale con visione pluriennale grazie alla quale ripartirà un ciclo di investimenti industriali esteso fino al 2028, ed esprime soddisfazione per l’elaborazione delle regole di attuazione, ma chiede di fare un passo avanti includendo anche il cloud.
Vedremo cosa accadrà ma nel frattempo riepiloghiamo le regole certe ossia che la maxi agevolazione per le imprese, ricordiamolo, è stata inserita dalla Legge di Bilancio 2026.
Con il decreto attuativo invece sono stati definiti:
- le procedure di accesso,
- i termini di comunicazione
- i criteri di calcolo dell'incentivo.
L'agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Leggi anche: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
Iper ammortamernto 2026: come funziona
La Legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, ai commi 427-436 ripropone la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale.
Il beneficio è graduato in funzione dell’entità dell’investimento effettuato in ciascuna annualità:
- 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro.
La maggiorazione rileva a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al Gestore dei Servizi energetici (GSE) la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo d’imposta e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo delle verifiche.
Iperammortamento 2026: i beni agevolabili
Rientrano nell’agevolazione due categorie di investimenti:
- i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati negli Allegati IV e V alla legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (macchine interconnesse, robot, sistemi di manifattura additiva, software avanzati, etc.);
- i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva o connessi alla medesima tramite punti di prelievo (Point of delivery, POD) esistenti (ad esempio, i gruppi di generazione dell’energia elettrica e relativi impianti per lo stoccaggio dell’energia, impianti per la produzione di energia termica).
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. I costi massimi ammissibili sono determinati secondo i parametri dell’Allegato 1 al decreto (tabelle per fonte rinnovabile e fascia di potenza).
Inoltre leggi: Iperammortamento 2026: la perizia tecnica e la certificazione contabile per gli ulteriori adempimenti.
Iperammortamento 2026: come si accede
L’accesso avviene tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed è articolato in tre fasi:
1. Comunicazione preventiva
L’impresa trasmette una comunicazione preventiva con i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti pianificati, la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.
2. Comunicazione di conferma
Entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo del GSE, l’impresa trasmette la conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento corrispondente ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i riferimenti alle relative fatture.
3. Comunicazione di completamento
Al completamento degli investimenti o dell’avvenuta interconnessione al sistema aziendale, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni della perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione e della certificazione contabile redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, attestante l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa, entro il 15 novembre 2028.
Le imprese sono inoltre tenute a trasmettere comunicazioni periodiche annuali al fine di garantire il monitoraggio degli oneri:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, con i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il 30 giugno successivo, recante il piano di ammortamento.
Scarica qui la nostra check list per non perdere le scadenze.
Iperammortamento 2026: controlli, decadenza e recupero
Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per beneficiare dell’agevolazione. L’impresa decade dal beneficio totalmente o parzialmente in caso di:
- cessione a titolo oneroso del bene nel periodo di fruizione senza sostituzione idonea;
- assenza di requisiti di ammissibilità;
- mancata conservazione della documentazione;
- false dichiarazioni;
- impossibilità di effettuare i controlli.
In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate le ragioni della decadenza per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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