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Mancata risposta a visite fiscali: quando non basta per licenziare
Il controllo dello stato di malattia del lavoratore tramite le visite fiscali disposte dall'INPS rappresenta uno strumento ordinario a disposizione del datore di lavoro, ma la sua efficacia disciplinare dipende dalla effettiva dimostrazione dell'irreperibilità del dipendente al momento dell'accesso domiciliare.
Con la sentenza n. 22621/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata sul tema, chiarendo che i verbali redatti dai medici fiscali, pur costituendo atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., fanno piena fede soltanto quanto ai fatti materialmente attestati dal pubblico ufficiale, e non anche quanto al significato interpretativo di annotazioni ambigue.
La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per gestire contestazioni disciplinari fondate su esiti di visita "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo", specie quando tali diciture si prestano a letture contrastanti circa l'effettiva causa del mancato buon esito dell'accesso.
Il caso: tre visite di controllo e licenziamento per giusta causa
Il caso trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore risultato, secondo la contestazione datoriale, irreperibile in occasione di tre visite mediche di controllo domiciliare disposte dall'INPS:
- la prima, con esito "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo";
- la seconda, con esito "non ha risposto nessuno all'indirizzo";
- la terza, nuovamente con esito "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo".
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Venezia avevano annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970.
Secondo i giudici di merito, le espressioni riportate nei verbali erano intrinsecamente ambivalenti, potendo riferirsi tanto all'irreperibilità del lavoratore quanto alla mancata individuazione dell'indirizzo da parte del medico fiscale.
Tale ambiguità era stata ritenuta superabile a favore del lavoratore alla luce di elementi indiziari concordanti:
- la tempestiva giustificazione fornita dal dipendente e
- il buon esito di accessi effettuati in date immediatamente prossime a quelle contestate, circostanza che induceva a ritenere l'abitazione facilmente reperibile.
Quanto alla terza visita, risultata mancata per l'assenza del lavoratore recatosi a una seduta fisioterapica senza preventiva comunicazione all'azienda, i giudici di merito avevano qualificato la condotta come violazione meramente formale, sanzionabile in via conservativa e non espulsiva ai sensi del CCNL applicato. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contestando sia l'interpretazione dei verbali sia il riparto dell'onere probatorio e la qualificazione della violazione contrattuale.
La decisione della Cassazione: rigetto del ricorso e principi
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ecco le motivazioni per i 4 motivi presentati
- Sul primo motivo, riguardante l'interpretazione dei verbali, la Corte ha ribadito che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi logici o violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.; nel caso di specie, la valutazione complessiva della sentenza integrata con il quadro indiziario, è stata ritenuta immune da tali vizi.
- Sul secondo motivo, relativo alla presunta violazione dell'art. 2700 cod. civ., la Cassazione ha precisato che la fede privilegiata dell'atto pubblico copre unicamente i fatti attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non la fondatezza di valutazioni o sintesi verbali ambigue, sicché non era necessaria la proposizione di querela di falso per contestarne il significato.
- Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato l'art. 5 della legge n. 604/1966, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare il fatto costitutivo del licenziamento disciplinare, onere non assolto stante l'ambivalenza probatoria riscontrata.
- Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione previsto dal CCNL chimico-farmaceutico (artt. 31 e 38), nonché del D.M. Ministero del Lavoro 11 gennaio 2016, la Cassazione ha confermato che la sussunzione della condotta in una fattispecie contrattuale a sanzione conservativa, anziché espulsiva, rientra nel diritto vivente in materia di selezione della tutela ex art. 18, commi 4 e 5, St. lav., come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale n. 128/2024, secondo cui la previsione di sanzioni solo conservative da parte della contrattazione collettiva preclude il ricorso alla sanzione espulsiva.
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Uniemens 2026 permessi 104 e congedi: novità INPS
Nel messaggio 2287 del 7 luglio 2026 INPS fornisce nuove indicazioni sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens per la gestione dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricoli, c.d. “PosContributiva”, relativamente ai conguagli in materia di
- permessi ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
- congedi straordinari ex articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare , comunica che per alcuni codici conguaglio a partire dal mese di competenza di settembre 2026, è obbligatorio compilare l’elemento <BaseRif>, presente come facoltativo, della sezione a valenza contributiva <InfoAggCausaliContrib>.
L’elemento <BaseRif> deve essere valorizzato
- con la “retribuzione teorica” indicata su <RetribTeorica> del mese di riferimento dell’evento, nel caso di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992;
- mentre nel caso di congedo straordinario o di prolungamento del congedo parentale, il medesimo elemento deve essere valorizzato con la “retribuzione teorica” indicata su <RetribTeorica> del mese precedente rispetto a quello in cui si verifica l’evento.
ATTENZIONE Nei casi di lavoratori assunti e licenziati nel mese di rilevazione della retribuzione teorica, deve essere considerata la retribuzione teorica del mese interamente lavorato.
I codici interessati dalla modifica
I codici interessati dall’integrazione sono i seguenti:
- codice “L300”(da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “YA1”), avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento”;
- codice “L301” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “YA2”), avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 14 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minoreo di adozione o affidamento”;
- codice “L302” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “XB3”), avente il significato di “Conguaglio permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001”;
- codice “L303” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “RA1”), avente il significato di “Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave”;
- codice “L306” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “QB5”), avente il significato di “Conguaglio permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave”;
- codice “L307” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “TA1”), avente il significato di “Conguaglio giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave”;
- codice “L308”(da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “MD1”), avente il significato di “Conguaglio congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave”.
Necessario quindi compilare tutti gli elementi presenti nel flusso UniEmens,con particolare riferimento
al nuovo elemento <BaseRif>,
- alla retribuzione teorica,
- ai giorni retribuiti,
- alla percentuale di part-time,
- al codice fiscale del/dei dante causa, e
- alla corretta associazione codice evento/codice conguaglio.
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Distacco per salvaguardia occupazionale: novità nel DL 62/2026
Con la legge di conversione del Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026, convertito in legge n. 112/2026) è stato introdotto il nuovo art. 16-quater, che disciplina un istituto già noto in una forma molto innovativa: il "distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva".
Si tratta di una misura temporanea, applicabile fino al 31 dicembre 2029, che offre alle imprese uno strumento aggiuntivo nella gestione delle crisi non strutturali, evitando il ricorso alla cassa integrazione o a licenziamenti.
La norma consente di distaccare lavoratori presso un'altra azienda anche appartenente a un settore economico diverso e che applica un CCNL differente, purché il distacco sia funzionale a obiettivi specifici:
- salvaguardare i livelli occupazionali,
- garantire la continuità produttiva,
- conservare le competenze professionali,
- limitare la sospensione dell'attività,
- ridurre l'uso degli ammortizzatori sociali o prevenire esuberi.
La sua concreta operatività è però subordinata a un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, atteso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, teoricamente entro il 26 agosto 2026.
La novità assenza di interesse dell’ azienda distaccante
L'elemento di maggiore discontinuità rispetto alla disciplina ordinaria (art. 30, D.Lgs. 276/2003) è che , di fatto, il nuovo distacco può essere disposto anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante, requisito che in precedenza la giurisprudenza ha sempre considerato essenziale — insieme a temporaneità e permanenza della titolarità del rapporto di lavoro — per distinguere il distacco dalla somministrazione.
L'articolo, però, non nasce nel vuoto: si sovrappone in parte all'art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993, che già consente accordi sindacali per il distacco temporaneo volto a evitare riduzioni di personale, ammettendo anche il riaddebito dei costi all'impresa ospitante.
Come detto per i dettagli operativi occorre attendere il decreto ministeriale attuativo , che dovrà stabilire eventuali limiti e tutele per i lavoratori coinvolti, nonché il coordinamento con gli istituti già esistenti in materia di gestione delle crisi aziendali.
Scarica il testo del decreto 1 maggio convertito
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Rischio calore 2026: chi può sospendere i lavori?
La nuova ondata di calore che sta interessando il territorio nazionale ha richiesto anche quest'anno alle Regioni di adottare le consuete ordinanze per contemperare le esigenze produttive con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
A queste misure si è affiancata l'iniziativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che con la nuova nota 5484/2026, in corso di pubblicazione, ha fornito indicazioni operative per l'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro esposti al rischio termico.
Il documento richiama le note già emanate in materia e il Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche (Dm 95/2025)
L'attenzione dell'Ispettorato si concentra in particolare sui settori dell'edilizia civile e stradale, dell'agricoltura, della logistica e delle attività di consegna a domicilio, comparti nei quali l'aumento delle temperature incide direttamente sull'incremento del rischio infortunistico.
Normativa generale
Il rischio da calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi disciplinata dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008. I datori di lavoro sono tenuti a considerare, tra gli altri fattori, lo svolgimento non occasionale di mansioni all'aperto, la collocazione dell'orario di lavoro nelle fasce più calde della giornata, le attività che comportano un intenso sforzo fisico anche in abbinamento a dispositivi di protezione individuale, l'ubicazione del luogo di lavoro e le caratteristiche soggettive dei lavoratori, quali età, condizioni di salute e genere.
In sede di controllo, gli ispettori verificano che il rischio da stress termico ambientale risulti effettivamente valutato nel Documento di valutazione dei rischi e, ove applicabile, nel Piano operativo di sicurezza, con particolare riguardo ai settori indicati.
ATTENZIONE La sola valutazione formale non è considerata sufficiente: l'accertamento ha ad oggetto prioritario anche la previsione e la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'organizzazione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate, la disponibilità di acqua fresca e l'utilizzo di indumenti leggeri e traspiranti.
Nuova nota dell’ispettorato: poteri e obblighi del datore e del preposto
La nota dell'Ispettorato pone l'accento su un aspetto operativo di rilievo: la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche che determinino un rischio non accettabile per la salute dei lavoratori. Tale facoltà di intervento non compete soltanto al datore di lavoro, ma grava anche sul preposto, chiamato a vigilare in prima linea sulle condizioni concrete di svolgimento della prestazione.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a
garantire un'adeguata informazione e formazione su colpi di calore e procedure di primo soccorso, sia ai lavoratori sia ai preposti, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in fase di valutazione dei rischi
garantire la sorveglianza sanitaria, da coordinare con il medico competente per individuare eventuali prescrizioni o limitazioni riferite ai lavoratori considerati fragili o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
Un ulteriore profilo di novità riguarda i poteri del personale ispettivo.
In assenza della valutazione del rischio o della concreta attuazione delle misure di prevenzione, anche gli ispettori possono impartire una prescrizione di blocco
- per l'assenza della valutazione del rischio microclima, oppure
- per la mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione.
A questo si affianca la possibilità di un ordine di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del Codice di procedura penale.
La ripresa delle lavorazioni interessate resta condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie a evitare o ridurre il rischio accertato.
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Uniemens: allegato tecnico aggiornato 2 luglio 2026
Con l’aggiornamento pubblicato il 2 luglio 2026 l’INPS ha rilasciato il nuovo allegato-tecnico 4.32.2 del 30 giugno 2026 che integra il Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UNIEMENS e contiene le possibili codifiche degli elementi esposti nello schema dei flussi XML.
Da segnalare tra le novita i nuovi codici degli stravi conributivi DL 62 2026
- 74 Bonus Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Messaggio n. 1970/2026.
- 75 Bonus Donne 2026 – articolo 1, comma 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Messaggio n.1970/2026.
- 76 Bonus Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Messaggio n. 1966/2026.
- 77 Bonus Giovani 2026 – articolo 2, comma 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Messaggio n. 1966/2026.
- 78 Bonus ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62. Messaggio n. 1968/2026.
In data 25 giugno è stato aggiornato anche l'elenco dei codici contratto CNEL con tabelle di confronto con i codici INPS.
Uniemens i manuali d’uso aggiornati
L'invio della denuncia mensile sulle retribuzioni dei dipendenti tramite flusso UNIEMENS deve essere inoltrato online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Si ricorda che tutte le istruzioni su UNIEMENS sono disponibili sul sito INPS nella sezione Imprese e liberi professionisti, alla pagina Trasmissione Uniemens datori di lavoro privati
Flussi Uniemens le novità da febbraio 2026
Nel flusso Uniemens sono stati aggiornati i codici di conguaglio per i congedi parentali e introdotti nuovi codici per enti bilaterali
L’aggiornamento dell’Allegato tecnico UniEmens interviene in particolare sulle descrizioni dei codici causale utilizzati per il conguaglio dei periodi di congedo parentale fruiti, presenti nell’elemento CODICE CAUSALE di INFOAGGCAUSALICONTRIB all’interno di DatiRetributivi.
Le modifiche riguardano in particolare i codici L301, L320, L321, L322, L323 e L326, adeguati alla nuova disciplina dei limiti temporali del congedo parentale prevista dalla normativa vigente.
L’aggiornamento introduce inoltre tre nuovi codici convenzione per la gestione dei contributi collegati ad alcuni enti bilaterali. I nuovi codici sono
- ECON per l’Ente Bilaterale Confederale (EBICON),
- EPOP per l’Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore – Organismo Paritetico (EBIPS) ed
- ESE6 per l’Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.).
L’inserimento di tali codici consente una corretta identificazione delle convenzioni nei flussi UniEmens e una gestione più puntuale delle informazioni contributive trasmesse all’INPS da parte dei datori di lavoro e degli intermediari.
Allegati: -
Vendite in beneficenza, legge in Gazzetta: gli obblighi dal 21 luglio 2026
La Legge 19 giugno 2026, n. 120 — nota fin dall'iter parlamentare come "Ddl Beneficenza" o "ddl Ferragni", per il caso mediatico da cui ha preso origine — è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2026 ed entra in vigore il 21 luglio 2026.
Il testo impone a produttori e professionisti nuovi obblighi di trasparenza quando la vendita di un prodotto prevede la devoluzione di (parte dei) proventi a enti del Terzo settore, ONLUS, enti religiosi ecc.
Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva allautorita garante del mercato e della concorrenza – AGCM – comporta sanzioni da 5.000 a 50.000 euro. Ecco tutti i dettagli e una check list operativa scaricabile gratuitamente.
A chi si applica la norma e quali prodotti coinvolge
La legge disciplina la pubblicità e le informazioni dovute ai consumatori per prodotti i cui proventi siano in parte destinati ai soggetti richiamati dagli articoli 10, comma 1, lettere g), i), l) e l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m), m-bis), n), o) e o-bis), del TUIR (DPR 917/1986), oltre che ai soggetti di cui all'art. 14, comma 1, del DL 35/2005 e all'art. 82, comma 1, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
Si tratta praticamente di tutte le principali categorie di enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma di società (enti culturali, di ricerca, religiosi (con intesa) e assistenziali beneficiarie di agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali
Rientrano anche i soggetti esteri con finalità analoghe.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti non commerciali non partecipati, direttamente o indirettamente, dagli stessi produttori o professionisti, così come le raccolte fondi disciplinate dall'art. 7 del Codice del Terzo settore e quelle effettuate da confessioni religiose con intesa o accordo con lo Stato.
Le informazioni obbligatorie in etichetta e in pubblicità – esempio
L'art. 2 impone di indicare, in aggiunta al prezzo, tre elementi:
- il soggetto beneficiario,
- la finalità a cui saranno destinati i proventi e
- la quota percentuale del prezzo (o l'importo) devoluta per ogni unità di prodotto venduta.
Un esempio concreto: un'azienda vende una felpa a 40 euro e devolve 2 euro per capo a una fondazione di ricerca oncologica. In etichetta, sulla targhetta o nel materiale del punto vendita dovranno comparire tutti e tre gli elementi insieme: il nome della fondazione, la finalità ("finanziamento di borse di ricerca in oncologia") e l'importo per unità (2 euro), oppure, in alternativa, la sua incidenza percentuale sul prezzo (5%).
La legge lascia scegliere tra le due modalità di indicazione dell'entità della devoluzione, ma richiede sempre la compresenza degli altri due elementi.
L'adempimento può avvenire in etichetta, tramite targhetta cartacea o adesiva sulla confezione, oppure attraverso materiali informativi esposti nei punti vendita, purché con chiarezza ed evidenza grafica adeguata. Il medesimo obbligo si estende alle comunicazioni commerciali e alla pubblicità del prodotto, incluso il marketing svolto tramite influencer: chi promuove il prodotto, non solo chi lo vende, è tenuto a fornire le stesse informazioni.
Comunicazioni obbligatorie all’AGCM: tempistica in attesa delle modalità
L'art. 3 introduce un doppio adempimento verso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, scandito da due scadenze distinte:
- almeno 15 giorni prima dell'avvio della vendita, comunicare all'AGCM le informazioni di cui all'art. 2, comma 2 (beneficiario, finalità, quota) e il termine entro cui sarà eseguito il versamento all'ente beneficiario;
- entro 3 mesi dalla scadenza di quel termine, comunicare l'avvenuta esecuzione del versamento.
Per le campagne stagionali o ricorrenti (Natale, Pasqua, giornate di sensibilizzazione), questo significa costruire un calendario di adempimenti a ritroso rispetto alla data di lancio, non solo rispetto alla data di vendita effettiva.
Va evidenziato però che le modalità operative di invio (PEC, portale, modulo standardizzato) non sono state definite dalla legge. Auspicabile la pubblicazione si un provvedimento AGCM attuativo prima della scadenza del 21 luglio.
Sanzioni: come incide il volume di vendita sull’importo
La violazione degli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo (in tal caso si applica quest'ultima disciplina, più severa). L'art. 4, comma 4, stabilisce che l'importo è determinato tenendo conto del prezzo di listino del prodotto e del numero di unità poste in vendita.
In pratica, questo significa che la stessa violazione produce un'esposizione sanzionatoria diversa a seconda della scala dell'operazione: una piccola produzione locale di poche centinaia di pezzi si collocherà presumibilmente nella parte bassa della forbice, mentre una campagna nazionale da decine di migliaia di unità a prezzo elevato espone al rischio della sanzione massima. La norma non fissa una formula di calcolo, ma il criterio dei due parametri (prezzo e volumi) va tenuto presente già in fase di pianificazione della campagna, non solo in caso di contestazione.
L'AGCM pubblicherà inoltre i provvedimenti sanzionatori nel proprio bollettino settimanale e può imporre al trasgressore, a proprie spese, la pubblicazione del provvedimento su sito internet, social media e quotidiani. L'inottemperanza a quest'obbligo genera un'ulteriore sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
FAQ e check list operativa per gli adempimenti
Scarica la checklist operativa in PDF che riepiloga, in ordine cronologico, gli adempimenti previsti dalla Legge 120/2026: dalla verifica preliminare dell'ambito di applicazione, alla predisposizione delle informazioni in etichetta, fino alla comunicazione AGCM pre-vendita, al monitoraggio del versamento e alla seconda comunicazione entro 3 mesi.
Domande frequenti
La comunicazione all'AGCM va fatta per ogni singolo prodotto o per l'intera campagna?
La norma fa riferimento ai "prodotti i cui proventi siano in parte destinati" ai soggetti indicati: la comunicazione preventiva deve quindi coprire le informazioni specifiche di ciascun prodotto interessato, incluso l'importo o la percentuale devoluta per unità.
Cosa succede se il versamento all'ente beneficiario slitta oltre il termine dichiarato?
La legge non disciplina esplicitamente le proroghe del termine di versamento; la seconda comunicazione all'AGCM deve comunque intervenire entro 3 mesi dalla scadenza del termine originariamente dichiarato, per cui eventuali ritardi nel versamento andrebbero gestiti con la massima trasparenza verso l'Autorità.
Gli influencer sono responsabili in prima persona delle sanzioni?
La norma pone l'obbligo informativo anche in capo a chi svolge attività di pubblicità del prodotto nella forma dell'influencer marketing, equiparandolo sotto questo profilo al professionista che promuove l'acquisto.
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Bonus asilo nido 2026: semplificazione per velocizzare i pagamenti
Con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’accesso al bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare, aggiornate alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2025 e nella legge di Bilancio 2026.
Le istruzioni riguardano in particolare la gestione delle domande a partire dall’anno 2026, con importanti novità sia sul piano della durata delle istanze sia sui criteri per la definizione dell’importo che spetta alla famiglia. Il documento fornisce anche le indicazioni dettagliate per la corretta presentazione delle domande, a partire dal 1 aprile 2026
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
- Istituti di patronato.
Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.
AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO 2026
INPS ha comunicato che per semplificare le domande di 'erogazione del bonus dal 1° luglio 2026 saranno gli enti locali a comunicare all'Istituto il codice fiscale e gli altri elementi identificativi degli asili pubblici e privati in possesso dell'abilitazione a fornire i servizi per l'infanzia
La fase di prima applicazione dovrebbe concludersi entro il 1° settembre 2026.
Questa novità prevista dal decreto 1 maggio n. 62 2026, consentira di velocizzare il pagamento del Bonus nido.
Le norme in vigore sul Bonus nido
Il contributo per l’asilo nido trova il proprio fondamento nell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, attuato dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017. Negli anni successivi la disciplina è stata oggetto di diversi interventi interpretativi e modificativi.
In particolare, il decreto-legge n. 95/2025 (convertito dalla legge n. 118/2025) ha previsto:
- l’estensione dell’ambito applicativo del contributo ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati secondo le normative regionali;
- la modifica della durata delle domande, che dal 2026 non sono più annuali ma valide fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
Ulteriori novità derivano dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha introdotto un nuovo indicatore economico di riferimento: l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, da utilizzare per il calcolo del beneficio.
Restano inoltre applicabili le norme relative ai requisiti soggettivi (cittadinanza, residenza e titolo di soggiorno per cittadini extra UE), nonché le disposizioni in materia di incumulabilità con altre agevolazioni fiscali.
Le novità 2026
Le principali innovazioni operative riguardano la durata delle domande, i criteri di calcolo dell’importo e l’utilizzo dell’ISEE.
1. Domande valide fino ai 3 anni
Dal 1° gennaio 2026 la domanda: non ha più validità annuale; resta attiva fino ad agosto dell’anno in cui il minore compie 3 anni; non richiede una nuova presentazione ogni anno, ma solo l’indicazione delle mensilità per cui si intende richiedere il beneficio.
2. Nuovo ISEE “neutralizzato”
L’importo del bonus è ora calcolato sull’ISEE specifico per prestazioni familiari, ridotto delle somme percepite a titolo di Assegno Unico (AUU). Questo meccanismo incide direttamente sulla fascia di contributo spettante. 3. Importi aggiornati Gli importi variano in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE:
Tipologia minore ISEE Importo annuo Nati dal 1° gennaio 2024 ≤ 40.000 € 3.600 € Nati dal 1° gennaio 2024 > 40.000 € o assente 1.500 € Nati prima del 2024 ≤ 25.000,99 € 3.000 € Nati prima del 2024 25.001 – 40.000 € 2.500 € Nati prima del 2024 > 40.000 € o assente 1.500 € Il contributo è erogato in 11 mensilità per il bonus nido oppure in un’unica soluzione per il supporto domiciliare. 4. Nuovi criteri di ammissibilità servizi Sono finanziabili esclusivamente servizi educativi autorizzati (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari educativi), mentre restano esclusi servizi ricreativi o di assistenza non educativa.
Istruzioni operative: domanda – richieste rimborsi
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS (SPID, CIE o CNS) o i patronati.
INPS deve comunicare in un prossimo messaggio l'apertura della piattaforma online
Il richiedente deve indicare:
- la tipologia di contributo (asilo nido o supporto domiciliare);
- i dati della struttura educativa;
- il titolo abilitativo (per strutture private);
- l’IBAN per l’accredito (integrato con il sistema SUGI).
ATTENZIONE Per ottenere la prenotazione è necessario allegare almeno un documento di spesa relativa a una mensilità; la priorità è determinata da data e ora di caricamento; in caso di fondi esauriti, le domande restano in lista di attesa.
Documentazione per il rimborso
Il rimborso avviene solo per spese effettivamente sostenute e documentate. Sono ammesse:
- rette mensili;
- quota pasti;
- imposta di bollo;
- IVA agevolata.
Non sono rimborsabili: iscrizione; pre/post scuola; IVA ordinaria.
Documenti richiesti:
- fattura o ricevuta intestata al richiedente o al minore;
- prova di pagamento tracciabile (bonifico, POS, PagoPA, assegno, ecc.).
La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Gestione della domanda
È possibile modificare le mensilità richieste tramite il servizio online;
- in caso di perdita dei requisiti, il beneficio viene revocato;
- è ammesso il subentro di altro soggetto entro 90 giorni.
Controlli e verifiche
L’INPS effettua controlli sui requisiti dichiarati e sulla documentazione presentata. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite.
FAQ
Domande e risposte operative Il bonus è cumulabile con la detrazione fiscale per asili nido?
No. Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di frequenza degli asili nido.Cosa succede se l’ISEE è assente o irregolare?
In questi casi il contributo viene erogato nella misura minima di 1.500 euro annui. Se successivamente viene presentato un ISEE regolare, l’importo può essere adeguato solo per le mensilità successive, senza conguagli per quelle già erogate.Come si calcola l’ISEE “neutralizzato”?
L’ISEE utile ai fini del bonus viene ridotto dell’importo dell’Assegno Unico e Universale rapportato alla scala di equivalenza del nucleo familiare.È possibile cambiare le mensilità richieste?
Sì. Il richiedente può sostituire o aggiungere le mensilità attraverso l’apposita funzione disponibile nel servizio online dedicato.Cosa succede se si perde un requisito, ad esempio la residenza in Italia?
Il beneficio viene interrotto dal mese successivo a quello in cui l’INPS acquisisce conoscenza della perdita del requisito e può essere disposto il recupero delle somme indebitamente percepite.È possibile il subentro di un altro genitore o soggetto legittimato?
Sì, ma il subentro deve avvenire entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza e il nuovo richiedente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.Quali spese non sono rimborsabili?
Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola, i servizi ricreativi e l’IVA ordinaria.Entro quando va inviata la documentazione di spesa?
La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le mensilità richieste, pena la decadenza dal rimborso.Cosa succede se il pagamento è effettuato da una persona diversa dal richiedente?
In tal caso la documentazione deve essere integrata con una dichiarazione del soggetto che ha effettuato il pagamento, accompagnata da copia del documento di identità.Si possono richiedere nello stesso anno sia il contributo asilo nido sia quello per il supporto domiciliare?
No. Se è stato riconosciuto il contributo asilo nido anche per una sola mensilità, nello stesso anno non può essere richiesto il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.Come funziona la prenotazione delle risorse?
La prenotazione avviene in base alla data e all’ora di allegazione della documentazione. Se il budget annuale risulta esaurito, le mensilità richieste vengono poste in riserva.Quali modalità di pagamento sono considerate valide?
Sono ammesse solo forme di pagamento tracciabili, come bonifico bancario o postale, POS, PagoPA, assegno non trasferibile e trattenuta in busta paga per gli asili nido aziendali.Come funziona l’IBAN integrato SUGI?
Quando si presenta la domanda: il sistema propone automaticamente gli IBAN già registrati a nome del richiedente per altre prestazioni INPS; il richiedente può quindi: selezionare un IBAN già presente; oppure inserirne uno nuovo. L’IBAN scelto viene quindi associato alla domanda e utilizzato per l’accredito del contributo.