• Agevolazioni disabili e invalidità

    Pensione invalidità: ecco perché l’errore INPS non salva dalla decadenza

    Con l'ordinanza n. 24101 del 27 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi su un tema di forte interesse pratico per lavoratori e pensionati,  loro consulenti,  nei rapporti con l'INPS: gli effetti di un'indicazione errata, contenuta nel provvedimento di diniego di una prestazione previdenziale o assistenziale, circa il termine entro cui proporre ricorso giudiziario. 

    La questione riguarda in particolare il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, per l'impugnazione dei provvedimenti di reiezione delle domande di prestazioni previdenziali e assistenziali. 

    La Corte chiarisce che tale termine, avendo natura pubblicistica e perentoria, opera automaticamente anche quando sia stato lo stesso ente previdenziale, con un errore materiale, a indicare al richiedente un termine più ampio di quello effettivamente previsto dalla legge. Si tratta di un principio che consolida un orientamento già emerso in altre pronunce della Suprema Corte. Ecco i dettagli del caso specifico 

    Il caso pratico: decadenza confermata dalle corti di merito

    La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una persona interessata la cui domanda di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento era stata respinta dall'INPS per presunta insufficienza della documentazione relativa al patrimonio e al reddito prodotto all'estero dalla richiedente e dal coniuge..

     Il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso, accertando il carattere discriminatorio, per nazionalità e disabilità, del diniego, e condannando l'ente previdenziale al pagamento dei ratei delle prestazioni maturate nel periodo controverso; per effetto dell'accoglimento integrale della domanda principale, non era stata esaminata la domanda subordinata di risarcimento del danno. 

    La Corte d'Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo l'eccezione di decadenza semestrale sollevata dall'INPS: secondo i giudici di merito, l'erronea indicazione, nel provvedimento di rigetto, di un termine di tre anni per agire in giudizio (anziché di sei mesi) aveva ingenerato nella parte privata un legittimo affidamento, tale da rendere irrilevante il mancato rispetto del termine di legge. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che il termine perentorio previsto dalla norma non è suscettibile di eccezioni, neppure quando sia lo stesso ente a indicare, per errore, una scadenza diversa da quella di legge.

    La decisione della suprema corte: termine di legge sempre valido

    La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato l'unico motivo proposto. Il Collegio afferma che il termine perentorio in questione comporta la decadenza dall'azione anche nelle ipotesi in cui il superamento della scadenza sia stato determinato da un errore contenuto nel provvedimento amministrativo, che abbia indicato un termine più lungo di quello previsto dalla legge. 

    La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale più recente, che ha superato il precedente,  secondo cui l'erronea indicazione di un termine più ampio non incide sulla maturazione della decadenza o della prescrizione dell'azione. A sostegno di tale ricostruzione, la Corte richiama precedenti , riguardanti sia il trattamento anticipato di mobilità sia il collocamento dei lavoratori agricoli, nei quali era stato affermato che il comportamento dell'ente, pur avendo indicato termini erronei cui la parte si sia conformata, non esclude l'obiettiva circostanza della decadenza, che opera automaticamente . 

    La Corte precisa inoltre che il termine di decadenza non può essere aggirato attraverso la proposizione di un'azione antidiscriminatoria, quando questa sia comunque diretta, nella sostanza, a ottenere la liquidazione della prestazione previdenziale o assistenziale richiesta: in tal caso, infatti, l'azione resta soggetta alle medesime regole di decadenza previste per l'azione di adempimento. Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

  • La busta paga

    Aumenti in busta paga, dalla Cassazione no all’assorbimento del superminimo

    Con la sentenza n. 24475 del 5 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di un tema di grande rilevanza pratica per datori di lavoro e lavoratori: l'assorbibilità del cosiddetto superminimo, ossia quella parte della retribuzione individualizzata che eccede i minimi tabellari previsti dal contratto collettivo.

     La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che individua nel comportamento delle parti, anche successivo alla stipula dell'accordo individuale, un elemento decisivo per ricostruire la reale volontà negoziale in tema di assorbimento. 

    La Corte ha colto l'occasione per ribadire i criteri interpretativi applicabili ai contratti di lavoro, richiamando espressamente l'articolo 1362 del Codice civile, e per confermare l'orientamento già espresso in una recente decisione.

    Il caso: superminimo invariato con diversi aumenti contrattuali

    La vicenda trae origine da un contenzioso instaurato da un lavoratore nei confronti della propria datrice di lavoro, una nota società di telecomunicazioni, in merito alla decurtazione del superminimo percepito. Il lavoratore lamentava che la società avesse illegittimamente assorbito tale voce retributiva negli incrementi economici riconosciuti in occasione dei successivi rinnovi del contratto collettivo applicato. 

    La Corte d'Appello di Napoli, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del lavoratore, dichiarando non assorbibile il superminimo nella misura in godimento a gennaio 2018 e condannando la società alla restituzione delle somme trattenute a partire dal mese successivo. 

    I giudici di merito avevano fondato la decisione sulla circostanza, pacifica tra le parti, che il superminimo fosse rimasto invariato nel tempo nonostante i numerosi aumenti retributivi intervenuti  in occasione dei rinnovi contrattuali: un comportamento concludente ritenuto idoneo a escludere la volontà di assorbimento. 

    Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto e dei principi giurisprudenziali sviluppati in materia di superminimo. Il lavoratore, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale, censurando la decisione della Corte territoriale di compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ritenuta motivata in modo generico.

    La decisione: da valutare della condotta delle parti

    La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. Quanto al motivo principale, i giudici di legittimità hanno ricordato che il dato testuale del contratto, pur costituendo un elemento di partenza importante, non può considerarsi da solo decisivo ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti: l'interpretazione negoziale è un percorso che, dopo l'esegesi del testo, richiede di verificare la coerenza di tale ricostruzione con il comportamento complessivo, anche successivo, dei contraenti.

     Ne consegue che il carattere prioritario dell'elemento letterale, non va inteso in senso assoluto, e che il giudice di merito può legittimamente attribuire rilievo alla condotta tenuta dalle parti nel tempo per ricostruire l'originaria volontà negoziale, anche quando il testo dell'accordo appaia di per sé chiaro.

     La Cassazione ha inoltre ribadito che il superminimo, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva o diversa volontà delle parti, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che il lavoratore non dimostri che l'eccedenza retributiva abbia natura di compenso speciale, collegato a particolari meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte, e sia quindi sorretta da un autonomo titolo. 

    L'accertamento di tale volontà, così come l'indagine sulla portata derogatoria delle  pattuizioni, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte territoriale, richiamando i numerosi contrasti giurisprudenziali di merito registrati sulla materia.

  • Lavoro Dipendente

    Consiglio di Stato: gli ispettorati possono imporre indennità retributive

    Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4969/2026 (Sez. III, pubblicata il 22 giugno 2026), è tornato a occuparsi dei confini del potere di disposizione attribuito all'Ispettorato Nazionale del Lavoro dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 124/2004.

     La pronuncia offre un chiarimento di rilievo: il personale ispettivo non si limita a verificare la corretta applicazione formale del contratto collettivo scelto dal datore di lavoro, ma può spingersi a valutarne l'adeguatezza sostanziale rispetto alle mansioni concretamente svolte dai dipendenti, quando ciò sia necessario a garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente. Il caso riguarda, in particolare, i lavoratori addetti a celle frigorifere e l'assenza, nel contratto collettivo applicato, di un'indennità che compensi il disagio dell'esposizione al freddo.

    I fatti: lavoro in cella frigorifera e retribuzione inadeguta

    Una società operante nella distribuzione di surgelati e prodotti alimentari pronti, che applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio, è stata oggetto di un accesso dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. 

    Al termine l'Ispettorato ha adottato un verbale di disposizione con cui ha imposto all'azienda di introdurre, entro tre mesi e tramite contrattazione aziendale, un'indennità di esposizione al freddo a favore del personale impiegato nelle celle frigorifere, allineando il relativo trattamento a quello riconosciuto, in altri settori, da contratti collettivi che prevedono specifiche indennità di disagio.

    La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR per il Veneto, sostenendo che l'imposizione violasse la libertà sindacale e negoziale del datore di lavoro e che l'Ispettorato non potesse "integrare" in via analogica un contratto collettivo diverso da quello legittimamente applicato.

     Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il potere di disposizione possa essere esercitato solo a fronte della violazione di un obbligo espressamente previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicato dall'impresa, non ravvisabile nel caso di specie poiché né la legge né il CCNL Commercio impongono tale indennità. Contro questa decisione l'Ispettorato ha proposto appello, sostenendo un'interpretazione più ampia della nozione di "irregolarità" rilevante ai fini dell'art. 14 e contestando che il provvedimento avesse davvero imposto un'applicazione analogica di un contratto collettivo estraneo.

    La decisione del CDS : stipendio inadeguato come irregolarita in materia di lavoro

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha innanzitutto osservato che non è in discussione la correttezza dell'applicazione del CCNL Commercio al settore merceologico dell'impresa, bensì la sua adeguatezza rispetto alle condizioni di lavoro di un gruppo di dipendenti esposti per diverse ore al giorno a temperature comprese tra -20° e -24°, come attestato dal documento di valutazione dei rischi aziendale e dai giudizi del medico competente. Tale attività, pur essendo qualificata come usurante ai fini previdenziali dalla Tabella A del d.lgs. n. 374/1993, non trova un corrispondente riconoscimento economico in costanza di rapporto se non in presenza di specifiche previsioni contrattuali, mancanti nel CCNL Commercio ma presenti in altri contratti di settore (come il CCNL Alimentari).

    Richiamando propri precedenti (tra cui la sentenza n. 2778/2024) e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adeguatezza retributiva, il Consiglio di Stato ha affermato che la nozione di "irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale" deve essere interpretata estensivamente, fino a ricomprendere anche l'inadeguatezza sostanziale della retribuzione rispetto al parametro costituzionale dell'art. 36 Cost., sospettabile di discriminatorietà quando lavoratori esposti agli stessi rischi ricevono, in settori diversi, un trattamento economico più favorevole. Quanto all'obiezione relativa alla libertà sindacale e negoziale dell'impresa, il Collegio ha chiarito che tale libertà, pur tutelata, incontra il limite dell'utilità sociale che condiziona la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.): l'Ispettorato non si sostituisce al datore di lavoro né impone l'applicazione analogica di un contratto collettivo diverso, ma sollecita, tramite un meccanismo di coazione indiretta, l'apertura di una contrattazione aziendale che utilizzi i valori di un contratto di settore affine come mero parametro equitativo per determinare un'indennità proporzionata al rischio specifico.

    Sulla base di queste premesse, il provvedimento ispettivo — che richiedeva la definizione, in sede di contrattazione aziendale, di un'indennità variabile dall'8% al 12% della retribuzione— è stato ritenuto pienamente legittimo. 

    Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza del TAR per il Veneto e respinto in via definitiva il ricorso introduttivo proposto in primo grado, disponendo la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

  • Lavoro Occasionale

    Collaborazioni etero-organizzate e navigator: perché la Cassazione ha detto si

    Con la sentenza n. 23436/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della natura giuridica dei rapporti instaurati con i cosiddetti "navigator", le figure professionali reclutate per supportare i Centri per l'Impiego nell'attuazione del Reddito di Cittadinanza. La pronuncia affronta due questioni distinte ma collegate: 

    • da un lato l'esclusione della subordinazione ex art. 2094 cod. civ., 
    • dall'altro l'applicabilità della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate prevista dall'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, che estende ai collaboratori coordinati e organizzati dal committente le tutele proprie del lavoro dipendente. La decisione ridefinisce i confini tra normativa speciale e disciplina generale e chiarisce i requisiti per la validità degli accordi collettivi derogatori.

    Il caso : natura subordinata del rapporto ?

    Il caso trae origine dal ricorso di alcuni ex navigator, che avevano chiesto il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto con Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa). 

    La Corte d'Appello di Torino aveva rigettato la domanda, valutando  che gli indici tipici della collaborazione — selezione pubblica, fornitura di strumenti di lavoro, retribuzione fissa mensile, obbligo di formazione e di rendicontazione, orari coincidenti con l'apertura dei Centri per l'Impiego — avessero un "valore neutro", trattandosi di elementi imposti direttamente dalla normativa istitutiva del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego. 

    I giudici territoriali avevano inoltre escluso l'applicazione dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015 per due ragioni: 

    • la presunta specialità della disciplina introdotta dal decreto legge sul Reddito di Cittadinanza rispetto a quella generale sulle collaborazioni etero-organizzate, e comunque
    •  l'operatività della deroga prevista per gli accordi collettivi nazionali.

     I lavoratori avevano proposto ricorso per cassazione articolato in ben sedici motivi, contestando sia la qualificazione del rapporto sia il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, sia infine l'errata applicazione della disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate.

    La decisione della Cassazione sulle collaborazioni

    La Suprema Corte ha fornito un giudizio estemamente articolato ed ha  respinto i primi cinque motivi, confermando che 

    • la valutazione sulla sussistenza della subordinazione compiuta dalla Corte territoriale costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, e che
    •  l'esclusione della prova testimoniale non aveva inciso su un punto realmente decisivo della controversia.

     Ha invece accolto i motivi dal sesto al decimo, ritenendo fondate le censure relative all'errata esclusione della disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate. Secondo la Cassazione, il testo dell'art. 12, comma 3, del decreto legge n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 — che disciplina il finanziamento e il reclutamento dei navigator mediante "incarichi di collaborazione" — non contiene alcuna regolamentazione compiuta e autosufficiente del rapporto di lavoro, tale da configurare una norma speciale capace di derogare implicitamente alla disciplina generale del 2015.

     Anche la Convenzione attuativa tra Regione e Anpal Servizi, e i singoli contratti individuali che richiamano l'art. 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si limitano a definire le modalità operative dell'incarico senza incidere sulla qualificazione tipologica del rapporto.

    Quando si applica l’art 2 d-lgs 81 2015

    La Corte ha inoltre precisato che l'art. 2, D.Lgs. 81/2015 non richiede, quale elemento costitutivo, la dimostrazione di un intento elusivo del committente: la disciplina si applica ogniqualvolta la prestazione sia 

    • prevalentemente personale, continuativa e 
    • organizzata dal committente anche quanto a tempi e modalità di esecuzione,
    • indipendentemente da qualsiasi finalità fraudolenta.

    Quanto alla deroga contrattuale collettiva invocata da Anpal Servizi, la Cassazione ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dalla legge: l'accordo del 22 luglio 2015, stipulato con la società Italia Lavoro Spa, ha natura di accordo aziendale di primo livello e non di accordo collettivo nazionale di settore siglato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, né contiene indicazioni sulle particolari esigenze produttive e organizzative del settore che giustifichino l'esonero dalle tutele generali. 

    Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

  • Professione Avvocato

    Previdenza avvocati: omissioni contributive non incidono sul diritto

    Con l'ordinanza n. 23116 del 2026, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione  si è occupata di previdenza degli avvocati sotto due punti di vista,   utili  in realta anche al di fuori del perimetro strettamente forense,

    1.  gli effetti dell'omissione contributiva parziale, non ancora prescritta, sul diritto alla pensione di vecchiaia e 
    2. il valore probatotrio delle agli strumenti di simulazione disponibili online per la quantificazione del rateo pensionistico..

    In partiolare la Corte richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di effettività della contribuzione, di riparto dell'onere della prova e di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, facendo riferimento, tra le altre norme, agli artt. 2, 10 e 11 della legge n. 576 del 1980, all'art. 2 della legge n. 509 del 1994, all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, nonché agli artt. 2697 e 2699 del codice civile e agli artt. 360 e 414 del codice di procedura civile.

    Il caso: diritto a pensione e definizione del “Quantum”

    La vicenda trae origine dalla domanda di pensione di vecchiaia presentata da un professionista iscritto all'ente di previdenza forense,  che aveva al momento della richiesta  un debito contributivo superiore a 500.000 euro, relativo ad annualità comprese tra il 2004 e il 2015. L'ente previdenziale, dopo aver più volte contestato l'esistenza delle scoperture contributive, comunicava che l'accesso al trattamento pensionistico presupponeva il previo saldo del debito.

     Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda del professionista , ritenendo applicabile un regolamento interno dell'ente in tema di omissioni contributive e affermando che l'omissione parziale dei versamenti rendesse inefficaci, ai fini pensionistici, le relative annualità. 

    La Corte d'appello riformava integralmente la decisione, riconoscendo il diritto alla pensione e quantificando il rateo mensile sulla base dei dati ricavati dallo strumento di simulazione presente sul sito dell'ente, ritenendo generiche le contestazioni sollevate da quest'ultimo in merito all'importo. 

    L'ente proponeva allora  ricorso per cassazione, articolato in tre motivi:

     il primo relativo all'efficacia delle annualità caratterizzate da omissioni contributive: 

    il secondo e il terzo in via subordinata, riguardanti rispettivamente la prova del quantum e il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

    Decisione e motivazione della Suprema Corte

    La Cassazione rigetta il primo motivo, ribadendo un principio già consolidato: in assenza di una norma che preveda espressamente l'inefficacia, l'omissione contributiva parziale non determina la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva, ma può incidere soltanto sulla misura della prestazione.  

    La Corte precisa inoltre che il regolamento richiamato dall'ente, relativo alla costituzione di rendita vitalizia per omissioni ormai prescritte, non è applicabile al caso di specie, poiché i contributi in questione non risultavano prescritti. 

    La Cassazione accoglie invece il secondo motivo, affermando un principio di particolare interesse: la determinazione dell'importo  della prestazione previdenziale non può fondarsi su un   calcolo previsionale ricavato da un simulatore, privo di valore certificativo, ma richiede l'acquisizione di dati contributivi e reddituali verificabili, se necessario anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.

     Accoglie infine anche  il terzo motivo, richiamando il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti previdenziali in senso proprio,  che comporta la  necessità di detrarre l'importo degli interessi dalle somme dovute a titolo di rivalutazione.

     Per l'effetto, la Corte cassa la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alla quantificazione della pensione e al calcolo degli accessori, rinviando la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla base di elementi probatori verificabili.

  • Lavoro Dipendente

    Esonero collocamento obbligatorio: contributo in aumento dal 2027

    Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 agosto 2026  prevede  un adeguamento dell’importo del contributo esonerativo originariamente fissato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, confermato dal legislatore nel 2015 con l’introduzione del comma 3- bis, dell’articolo 5, della legge n. 68 del 1999 (collocamento obbligatorio)  a

    •  euro 44,32  per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

    Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, la sanzione amministrativa  ivi prevista è conseguentemente determinata in misura pari a cinque volte l’importo del  contributo esonerativo di cui al comma 1, per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

    L'adeguamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

    Esonero collocamento obbligatorio: come funziona

    Le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

     In cambio, è dovuto  un contributo  economico  per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile.

    L'esonero deve essere richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. L'autocertificazione richiesta dalla procedura  include dati come la base di computo e il numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni pericolose.

    Non è possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente.

    Esonero collocamento obbligatorio: pagamento PagoPA dal 2024

    Si ricorda che con decreto  ministeriale dell'11 giugno 2024 erano stati determinati: 

    1. nuovo importo giornaliero del contributo esonerativo 
    2. nuove modalità di pagamento  esclusivamente  online.

    Nello specifico, mentre   il pagamento del contributo in precedenza poteva essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario,  a partire dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta . 

    Inoltre, il decreto avvev aggiornato l'importo del contributo esonerativo, che passava 

    • da 30,64 euro a 
    • a 39,21 euro

    per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Questo aggiornamento è stato introdotto per adeguare gli importi alle nuove disposizioni economiche.

    L'importo  convenzionale era fissato a 2.587,86 euro per ogni trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

    Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.

    Disposizioni transitorie 2024 per aziende nuove o già esonerate

    Tutti gli utenti interessati , comprese le aziende che già utilizzavano l’esonero prima del nuovo decreto dovevano presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, per continuare a beneficiare dell'esonero.

    Per i nuovi iscritti iI primo pagamento copre  il periodo dal momento dell’esecuzione fino alla fine del trimestre di riferimento. I pagamenti successivi, generati dalla procedura telematica, dovranno essere effettuati entro il 10 del primo mese di ogni nuovo trimestre.

    In deroga, per i datori di lavoro già esonerati con le vecchie regole, e che desiderano continuare, la quota trimestrale sarà valida per l’intero trimestre (ottobre-dicembre), ATTENZIONE , le aziende possono anche scegliere di non mantenere la continuità, segnalando tale opzione nell’autocertificazione, con l’esonero che decorre dalla data di presentazione della stessa.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Scoperta imprenditoriale imprese del Sud: domande di contributo dal 24 settembre

    Il MIMIT in data 23 giugno 2026 aveva pubblicato il DM 19 maggio con la nuova misura  di aiuto alle imprese "Scoperta imprenditoriale II.  "per progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale d’importo compreso tra 1 e 5 milioni di euro, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate,

    Il 12 agosto è finalmente apparso il decreto direttoriale attuativo 6.8.2026 con la documentazione da compilare e le  modalità e scadenze per le domande . 

    A partire dal 24 settembre sara aperta la piattaforma del soggetto gestore e gli invii partiranno il 7 ottobre 2026.(v. ulteriori dettsgli  e link all'ultimo paragrafo )

    Ecco di seguito  in dettaglio tutto quello che serve sapere.

    Sccoperta imprenditoriale: cos’è , per quali imprese

    Come detto il MIMIT ha previsto per  continuare a sostenere la valorizzazione  dell’innovazione e di accelerare, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione,  la concessione di  agevolazioni, con risorse complessivamente pari a euro 505.801.524,89, così articolate:

    a) euro 279.737.350,29 per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse del Fondo rotativo

    b) euro 80.772.804,27 per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013;

    c) euro 112.910.953,33 per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle economie derivanti dall’intervento di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023;

    d) euro 32.380.417,00 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 del PN RIC 2021-27.

    Le riserve

    Si prevede  una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1, è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese.  

    Ai fini dell’accesso alla  riserva:

     i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. 

    una sottoriserva pari al 25 per cento è destinata alle micro e piccole imprese.

    Attenzione al fatto che  sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui all’articolo 5, del decreto 13 luglio 2023.

    I soggetti ammessi 

    Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:

    • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
    • b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 
    • c) i Centri di ricerca.

    Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto i seguenti soggetti:

    a) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;

    b) gli Organismi di ricerca;

    c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui al comma 1, lettere a) e b).

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i soggetti devono realizzare i progetti di ricerca e sviluppo in forma collaborativa, anche congiuntamente.

    Tipologia di realizzazione dei progetti

    I progetti sono ammissibili secondo, in alternativa, una delle seguenti modalità:
    A) progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, che preveda:

    • i. un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
      ii. almeno una PMI tra i soggetti proponenti;
      iii. che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
      iv. il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
      Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
      1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
      2) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
      3) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, dell’impresa capofila, che agisce in veste di mandataria dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata
      autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

    B) progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto 13 luglio 2023 il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi

    complessivi ammissibili del progetto.

    Requisiti delle imprese

    Le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni  devono possedere i seguenti requisiti:

    • a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza  e  la disponibilità di almeno una sede secondaria nei territori di competenza dell’intervento agevolativo ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
    • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;
    • c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
    • d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l’impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, o sia controllata da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due
    • bilanci approvati;
    • e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • g) presentare un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all’articolo 5 e, quindi, un valore dell’indicatore A.3.i dell’allegato n. 2 almeno pari a 0,8.

    Gli Organismi di ricerca, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti indicati al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere d) e g).

    Per i soggetti esclusi consultare il DM in oggetto.

    Scoperta imprenditoriale: i progetti ammissibili

    I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al
    fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. 

    I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1, devono:

    • a) essere realizzati  nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
    • b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00 e, comunque, per le imprese, non superiori al 60 (sessanta) percento della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente;
    • c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni  e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di concessione  Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    • d) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi e comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
    • e) rispettare il principio DNSH, sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l’applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al PN RIC 2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea;
    • f) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021;
    • g) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 7

    Sccoperta imprenditoriale: spese e costi ammissibili

    Le spese e i costi devono garantire il rispetto del principio DNSH e delle condizioni di ammissibilità definite con i provvedimenti applicativi, che ne individuano altresì i relativi criteri di determinazione e rendicontazione, nonché i vincoli sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027.

    Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti in sede applicativa, nel rispetto della normativa applicabile in materia in ragione delle fonti finanziarie utilizzate.

    Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi nel rispetto di quanto applicabile stabilito dal regolamento GBER.

    Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

    a) 40 per cento per le imprese di piccola dimensione;

    b) 35 per cento per le imprese di media dimensione;

    c) 30 per cento per le imprese di grande dimensione.

    Per gli Organismi di ricerca di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

    Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. È facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 “Interventi Aree Depresse”.

    Il tasso agevolato di finanziamento è pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea pubblicato nel sito internet

    ..

    Scoperta imprenditoriale: modalità e scadenza domande

    Dalle ore 10.00 del giorno 7 ottobre 2026 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione 

    La procedura di compilazione della domanda  e della ulteriore documentazione allegata sarà  disponibile nel sito  del soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) a partire dal 24 settembre 2026.

    Il ministero precisa che per l’accesso alla piattaforma e per la presentazione delle domande di agevolazione:  va utilizztao l’indirizzo [email protected] per informazioni sulla presentazione dei progetti.

    Alle richieste di chiarimenti  verra  fornita una risposta  sulla pagina delle  FAQ (solo a quelle aventi carattere generale)

    Per informazioni sull'attuazione e rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo, utilizzare l’indirizzo [email protected].

    Per i soli quesiti di natura normativa, relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative, è attivo l'indirizzo di posta elettronica: [email protected]

    FAQ – Quali sono in dettaglio le zone ammesse

    Le startup possono accedere?

    Sì, ma devono comunque disporre di almeno due bilanci approvati (o due dichiarazioni dei redditi), anche facendo riferimento a bilanci consolidati del gruppo.

    Conta la sede legale per la localizzazione del progetto?

    No: rileva solo l'ubicazione dell'unità locale operativa. La disponibilità della sede non serve al momento della domanda, ma va dimostrata solo entro la richiesta della prima erogazione.

    Un progetto può riguardare più aree tematiche della Strategia di specializzazione intelligente?

    No, una sola area tematica per progetto (sono ammesse più traiettorie applicative all'interno della stessa area).

    La ricerca contrattuale è un progetto ammissibile a sé stante?

    No, è solo una voce di costo ammissibile all'interno di un progetto di R&S.

    Quali adempimenti pratici servono in fase di domanda?

    Imposta di bollo da 16 euro (annullamento digitale), dichiarazione antiriciclaggio (all. 7) per ogni proponente/co-proponente, piano di sviluppo entro 5 MB.

    Quali costi del personale/amministratori sono esclusi?

    Mai ammessi i costi dell'amministratore unico; per gli altri amministratori solo con incarico tecnico specifico e compenso aggiuntivo.

    Come vengono istruite le domande in caso di risorse insufficienti nello stesso giorno?

    Si applica una graduatoria basata sul punteggio di solidità economico-finanziaria del proponente.

    Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti?

    No con altri aiuti di Stato (incluso il de minimis) sulle stesse spese; sì con misure che non sono aiuti di Stato, nel limite del costo sostenuto.

    Si può chiedere solo il contributo a fondo perduto senza il finanziamento agevolato?

    No, sono concessi congiuntamente (eccetto per gli Organismi di ricerca, che ricevono solo il contributo).

    Quali sono nello specifico le regioni o zone ammesse?

    Le regioni ammesse ("regioni meno sviluppate") per Scoperta imprenditoriale II (2026) sono:

    • Basilicata
    • Calabria
    • Campania
    • Molise
    • Puglia
    • Sardegna
    • Sicilia

    I progetti devono essere realizzati in una o più unità locali situate in queste regioni (non rileva la sede legale del proponente, ma solo l'ubicazione operativa dove si svolgono le attività di ricerca e sviluppo).

    VEDI QUI TUTTE LE FAQ PUBBLICATE AD OGGI

    Allegati: