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Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: istanze a luglio
Dal 1° al 31 luglio 2026 le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'Informativa del 24.06.2026 prot. n. 353642, indirizzata alle associazioni di categoria.
Le aliquote applicabili nel secondo trimestre 2026
Il quadro normativo del secondo trimestre 2026 è stato caratterizzato da continue rideterminazioni temporanee dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, fissata dal 1° gennaio 2026 a 672,90 €/1.000 litri dall'art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025, come modificato dalla Legge n. 199/2025.
Di seguito i valori applicati nei diversi periodi del trimestre.
Periodo Aliquota normale (€/1.000 litri) 1° aprile – 22 maggio 2026 472,9023 maggio – 6 giugno 2026 572,907 giugno – 30 giugno 2026 622,90L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano i criteri di sostenibilità ambientale previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e impiegano le materie prime di cui al relativo allegato IX, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 prevede un'aliquota ridotta, anch'essa più volte rideterminata nel trimestre.
Periodo Aliquota ridotta HVO conforme (€/1.000 litri) 1° aprile – 7 aprile 2026 617,408 aprile – 10 maggio 2026 472,9011 maggio – 22 maggio 2026 617,4023 maggio – 6 giugno 2026 572,907 giugno – 30 giugno 2026 617,40Gli HVO che non soddisfano tali condizioni, così come quelli per cui l'esercente non dispone di informazioni certe da parte del fornitore, restano assoggettati al criterio di tassazione per equivalenza: in assenza di dati certi, ai fini del rimborso si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo di riferimento, a tutela degli aventi diritto.
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
Le rideterminazioni dell'aliquota ordinaria non incidono sull'aliquota agevolata riservata agli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che resta ferma a 403,22 €/1.000 litri ai sensi del punto 4-bis della Tabella A del TUA.
L'importo del rimborso, pari alla differenza tra questo valore e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto, varia quindi in base al periodo e alla tipologia di carburante impiegato.
Tipologia prodotto e periodo Importo rimborsabile (€/1.000 litri) Quadro Gasolio/HVO non conforme – 1° aprile-22 maggio 69,68A-1Gasolio/HVO non conforme – 23 maggio-6 giugno 169,68A-2Gasolio/HVO non conforme – 7 giugno-30 giugno 219,68A-3HVO conforme – 1° aprile-7 aprile 214,18A-4HVO conforme – 8 aprile-10 maggio 69,68A-5HVO conforme – 11 maggio-22 maggio 214,18A-6HVO conforme – 23 maggio-6 giugno 169,68A-7HVO conforme – 7 giugno-30 giugno 214,18A-8HVO senza informazioni dal fornitore – 1° aprile-22 maggio 69,68A-1HVO senza informazioni dal fornitore – 23 maggio-6 giugno 169,68A-2HVO senza informazioni dal fornitore – 7 giugno-30 giugno 214,18A-8È inoltre previsto un Quadro A-9 residuale per i consumi di gasolio non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio-18 marzo 2026 (aliquota allora vigente: 672,90 €/1.000 litri), come comprovato dal relativo e-DAS.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il secondo trimestre 2026 il beneficio spetta, come per i trimestri precedenti, per l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (esercita da iscritti all'albo autotrasportatori, titolari di licenza per conto proprio o imprese UE in possesso dei requisiti professionali) e per l'attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici, imprese di trasporto pubblico locale e regionale, autoservizi interregionali e comunitari, nonché da esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Restano esclusi, dal 1° gennaio 2021, i consumi di gasolio impiegato da veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Come presentare la dichiarazione e novità dal 1° ottobre 2026
Sul sito dell'Agenzia (www.adm.gov.it, sezione Accise – Prodotti energetici – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026) è disponibile il software aggiornato per la compilazione.
La dichiarazione può essere trasmessa tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente (allegando il file in formato ".dic").
In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.
Una novità in arrivo dal 1° ottobre 2026
Dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione per la fruizione del credito in compensazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il Servizio Telematico Doganale, e i tempi di formazione del silenzio-assenso si riducono a 30 giorni (l'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha modificato il comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95).
Gli esercenti non ancora abilitati al Servizio Telematico Doganale dovranno quindi presentare istanza di adesione prima di tale data.
Resta invece invariata, anche dopo il 1° ottobre, la procedura per le dichiarazioni con richiesta di rimborso in denaro.
Fruizione del credito del 2° trimestre 2026
Come per i trimestri precedenti, i soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, senza il limite annuo di 250.000 € previsto per le agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. n. 277/2000.
Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME sono richiesti i codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel 1° trimestre 2026
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2028.
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TFR: coefficiente maggio 2026 – Regole, tabelle e istruzioni
Per le quote di trattamento di fine rapporto accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR relativo a maggio 2026 il coefficiente è 2,661543.
L’ISTAT ha reso noto infatti, che l'indice di variazione dei prezzi al consumo è stato pari a 102,8%
Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.
Nei successivi paragrafi disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.
TFR, cos'è, quando spetta
Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297, la quale ha modificato l’articolo 2120 c.c., variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità") e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:- l' anticipazione di una parte degli importi in corso di rapporto,
- la costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
- alcune disposizioni in materia pensionistica.
L'art. 2120 c.c., così riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto.Il trattamento viene costituito con gli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.Il TFR ha natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale è stata aggiunta successivamente, infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma cessata dal 1 luglio 2018.Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:- per ciascun anno di lavoro
- una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
- divisa per 13,5.
ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.
Il TFR cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:
- dall'1.5% in misura fissa annua e
- dal 75% dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
Si ricorda che:
- In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
- Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.
- Deve essere rivalutata la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR- Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente si rivalutano utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione
- Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva
- Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
- si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015) per cui la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.Il versamento deve essere effettuato:- con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
- a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il 16 febbraio in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa
Il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
- 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
- 4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperativeIn caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.Coefficienti rivalutazione TFR 2026
RIVALUTAZIONE TFR 2026
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025 Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250 0,862716. Marzo 15-3 14-4 101,5 0,325 1,437346 Aprile 15-4 14-5 102,5 0,475 2,311729 Maggio 15-5 14-6 102,8 0,600 2,661543 Scarica qui le tabelle 2017 2018
SCARICA QUI LE TABELLE 2017 2018
Scarica le tabelle dei coefficienti di rivalutazione 2019 – 2025
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Dichiarazione 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga
Il recente decreto legge 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. Decreto Carburanti e Sostegno alle Imprese), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha introdotto all'art. 6 la proroga dei termini di versamento per i soggetti ISA.
In particolare, per il 2026 è stato disposto, per i Soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:
- al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione (in deroga alla scadenza ordinaria del 30 giugno 2026);
- oppure al 20 agosto 2026 (il 30° giorno successivo al 20 luglio cade il 19 agosto, prorogato al 20 agosto per la sospensione di ferragosto), maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
Attenzione: rispetto al 2025, la maggiorazione per il versamento entro il 30º giorno passa dallo 0,40% allo 0,80% — il costo del rinvio raddoppia.
Le disposizioni si applicano:
- oltre che ai soggetti ISA e a quelli con cause di esclusione dagli stessi,
- anche ai soggetti in regime dei minimi (art. 27, co. 1, D.L. 98/2011)
- e in regime forfetario (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014),
- nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR aventi i medesimi requisiti.
I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
- saldo 2025 per IRPEF / IRES / IVA;
- primo acconto 2026 IRPEF / IRES;
- addizionali IRPEF;
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- imposta sostitutiva del maggior reddito per chi ha aderito al concordato preventivo biennale;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- Diritto CCIAA.
Redditi PF 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte e date da ricordare
Tutti i contribuenti, titolari e non di partita IVA, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, compresi i contributi del quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale.
Per il 2026, l'acconto di novembre deve essere versato per intero entro 30 novembre 2026.
Come già consolidato, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato uniformato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali dovranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, pertanto viene ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nel modo seguente:
RATA
Rateizzazione
con versamento prima rata
il 20 luglio 2026
(senza maggiorazione)INTERESSI %
Rateizzazione
con versamento prima rata
il 20 agosto 2026
(con maggiorazione dello 0,80%)**In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% in ragione di giorno
INTERESSI %
1ª
20 luglio 2026
–
20 agosto 2026
–
2ª
20 agosto 2026*
0,30
16 settembre 2026
0,30
3ª
16 settembre 2026
0,64
16 ottobre 2026
0,63
4ª
16 ottobre 2026
0,98
16 novembre 2026
0,98
5ª
16 novembre 2026
1,32
16 dicembre 2026
1,31
6ª
16 dicembre 2026
1,66
* Gli interessi si calcolano sulla scadenza teorica della rata (giorno 16 del mese), indipendentemente dall'eventuale proroga ferragostana che consente di versare il 20 agosto. Il 16 agosto 2026 è domenica e ricade nella sospensione di ferragosto (1–20 agosto), quindi il versamento può essere effettuato il 20 agosto, ma gli interessi restano calcolati sul periodo fino al 16 agosto.
** In questo caso l’importo complessivo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% (calcolato in ragione di giorno sul periodo dal 21 luglio al 19 agosto 2026), prima di applicare la rateizzazione.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Per il calendario delle scadenze secondo i termini ordinari, dei versamenti delle rate per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga, si rimanda all'articolo "Dichiarazione redditi persone fisiche 2026: rateazione delle imposte e date da ricordare".
Nota sugli interessi di rateizzazione
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale (anno = 360 giorni), tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza teorica della rata successiva, con la formula seguente: (C * i * t) / 360.
Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese (30 giorni) di intervallo (per ogni intervallo di 30 giorni → 4% × 30/360 = 0,33% per mese).
Rata n = R × [1 + 0,0033 × (n − 1)]
dove R è l'importo base di ogni rata e n è il numero d'ordine (1, 2, 3…). La prima rata non porta mai interessi, ogni rata successiva accumula un ulteriore 0,33% rispetto alla precedente.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. I termini che cadono nel periodo 1–20 agosto sono prorogati al 20 agosto per la sospensione di ferragosto.
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Permessi elettorali: regole, assenze, diritti e doveri
Nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, è prevista una specifica disciplina di gestione delle assenze per attività elettorali.
I lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene a
- diritti collegati all'assenza dal lavoro, e
- recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.
In sostanza i giorni lavorativi passati alle urne sono considerati giorni lavorati agli effetti del cedolino paga, come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa in azienda.
Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (in caso di settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.
La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:
- art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990, e
- art. 1, legge n. 69/1992 .
I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che determinato) chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali qualora ricoprano le seguenti figure:
• presidente di seggio;
• segretario;
• scrutatore;
• rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
• componente dei Comitati promotori in caso di referendum.Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.
Permessi elettorali: gli adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all'orario di lavoro normalmente svolto. Vediamo nella seguente tabella riepilogativa:
Orario di lavoro
dal lunedì al sabato
Pagamento delle due giornate di assenza come avesse lavorato (il sabato e il lunedì);una giornata di riposo compensativo per il mancato riposo della sola giornata della domenica ovvero, in alternativa in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.Orario di lavoro
dal lunedì al venerdì
Pagamento della giornata di assenza come avesse lavorato (il lunedì);
- Le giornate da recuperare con riposo compensativo, per essere stato al seggio nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono due, al fine di recuperare il sabato e la domenica.
Giova ricordare forse che la normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.
Si può ritenere dunque che spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.
Permessi elettorali diritti e doveri del lavoratori
I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto :
- ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
- al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.
In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:
- preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, con richiesta come da fac-simile indicato in seguito, dell’ assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
- ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.
La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.
I permessi richiesti per motivi elettorali concessi per tutto il tempo necessario all’adempimento delle funzioni presso gli uffici elettorali (politiche, amministrative, europee, referendum nazionali e regionali) sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni lavorativi e per questo motivo al datore di lavoro non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con quelli richiesti per le operazioni elettorali, anche se eventuali esigenze di servizio dovessero collocarsi in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
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Esoneri contributivi assunzioni 2026: ecco le istruzioni
ll decreto legge 62 2026 detto "1 Maggio" introduce per il 2026 un pacchetto di esoneri contributivi totali (100%) a favore dei datori di lavoro privati che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori. Il 14 maggio l'istituto ha pubblicato le circolari di istruzioni dettagliate (vedi ultimo paragrafo)
L'impianto normativo si articola in quattro misure distinte — Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e Stabilizzazione — ciascuna con propri requisiti soggettivi e limiti di importo, ma accomunate da alcuni principi :
- l'esonero riguarda esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;
- resta ferma l'aliquota di computo pensionistico, cioè lo sgravio non incide sulle futura pensione del lavoratore;
- il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi;
- non è applicabile a rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e ai dirigenti.
Tutti i bonus sono soggetti a monitoraggio INPS e vincolati a un tetto di spesa pluriennale, oltre il quale l'istituto cesserà di accogliere nuove domande.
ATTENZIONE Il decreto interviene contestualmente ad abrogare il comma 1-bis dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 cd Decreto Milleproroghe (convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), che aveva prorogato incentivi all'assunzione di natura analoga già operativi, istituiti con il Decreto Coesione 2024 — strutturati in modo simile ma con perimetri e massimali differenti .
Inoltre va posta attenzione al fatto che l’accesso ai benefici contributivi è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri indicati dallo stesso decreto (retribuzione non inferiore a quella stabilito dai CCNL piu rappresentativi).
Le circolari non offrono chiarimenti su questo punto, probabilmente in attesa di precisazioni ministeriali
Va anche detto che i primi tre incentivi sono già in vigore mentre per il quarto è necessaria l'approvazione da parte della Commissione europea.
Vediamo di seguito tutti i dettagli di ciascuna misura e ulteriori aspetti operativi comuni.
Bonus Donne e Bonus Giovani 2926
Il Bonus Donne ( previsto all' art. 1 del DL 62 2026) è rivolto alle lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età, prive di impiego regolare da almeno 24 mesi — o da 12 mesi se appartenenti alle categorie b)–g) del Reg. UE 651/2014 — assunte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
L'esonero dura fino a 24 mesi, con un tetto mensile di 650 euro (800 euro per le residenti nella ZES unica del Mezzogiorno).
Il Bonus Giovani (art. 2) si applica ad assunzioni di under 35 senza impiego da almeno 24 mesi (o 12 mesi se rientranti nelle categorie c), e), f), g) del medesimo regolamento US ), non dirigenziali, con soglia di 500 euro mensili — elevata a 650 euro per le unità produttive nelle regioni Abruzzo, Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Bonus ZES 2026 e Bonus stabilizzazione
il Bonus ZES (art. 3) è una misura specifica per le microimprese del Mezzogiorno: vi accedono esclusivamente i datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumano presso una sede ubicata nelle regioni della ZES unica.
Il target è costituito da over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Il tetto mensile è di 650 euro per un massimo di 24 mesi.
L'incentivo alla stabilizzazione (art. 4) , valido in tutto il territorio nazionale, introduce invece un meccanismo innovativo: premia la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, a condizione che il lavoratore abbia meno di 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.
Le trasformazioni devono avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità da rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026. Il limite mensile è di 500 euro per 24 mesi, subordinato ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.
Condizioni comuni, tutele e risorse finanziarie
Tutte e quattro le misure condividono alcune condizioni operative fondamentali.
- le assunzioni o trasformazioni devono determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sottraendo il numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti dal numero rilevato mese per mese, con ponderazione per i part-time e considerazione al netto delle variazioni nelle società collegate ex art. 2359
- :il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione.
- in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata — del lavoratore assunto o di uno con la stessa qualifica — scatta la revoca con recupero integrale del beneficio fruito.
- In caso mancata assunzione entro 10 giorni dall'autorizzazione INPS la richiesta decade e i fondi sono rimessi in circolo. Resta possibile inviare una nuova istanza
Si segnala anche che malgrado la norma in vigore l'Obbligo di pubblicazione della posizione sul portale SIISL non è ancora operativo perche manca il decreto ministeriale attuativo .
Le risorse complessive per il 2026 ammontano a circa 180,4 milioni di euro (26,5 + 109,7 + 26 + 18,2), con proiezioni fino al 2028 per un totale di circa 907 milioni di euro sull'intero triennio.
Tabella di riepilogo – Scarica le istruzioni INPS
isura Destinatari Periodo assunzione Durata esonero Limite mensile Limite ZES / Sud Spesa 2026 Operatività Bonus DonneArt. 1 — 100% contrib. datoriali Donne qualsiasi età, senza lavoro regolare ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie b–g Reg. UE 651/2014) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratrice svantaggiata" lett. a–g650 €/ mese per lavoratrice 800 €/ mese (ZES Mezzogiorno) 26,5 mln €63,7 mln (2027) · 51,3 mln (2028) Istruzioni INPS Bonus GiovaniArt. 2 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, senza lavoro ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie c, e, f, g) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratore svantaggiato" lett. a–g500 €/ mese per lavoratore 650 €/ mese (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria) 109,7 mln €252,4 mln (2027) · 135,4 mln (2028) Istruzioni INPS Bonus ZESArt. 3 — 100% contrib. datoriali Over 35, disoccupati ≥ 24 mesi — solo datori con ≤ 10 dipendenti, sede in ZES unica Mezzogiorno 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi — (solo ZES) 650 €/ mese per lavoratore 26 mln €60 mln (2027) · 34 mln (2028) Istruzioni INPS StabilizzazioneArt. 4 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, mai occupati a tempo indet. — trasformazione da TD ≤ 12 mesi, instaurato entro 30/04/2026 1° ago – 31 dic 2026 24 mesi 500 €/ mese per lavoratore 500 €/ mese (nessun extra Sud) 18,2 mln €87,5 mln (2027) · 69,3 mln (2028) ⚠ Autorizzaz. UE art. 108 TFUE Scarica la circolare INPS 57 Bonus Donne
Scarica la circolare INPS 56 Bonus ZES
Scarica la circolare INPS 55 2026 Bonus Giovani
Incentivi solo con Salario giusto
ATTENZIONE, come anticipato sopra, nel decreto 62 2026 viene definito il concetto di “salario giusto” ovvero di retribuzione adeguata, a norma della costituzione, che coincide con il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL e UIL).
Non si tratta quindi solo della paga base, ma dell’insieme delle voci retributive previste dal CCNL applicabile al settore, alla dimensione e alla natura del datore di lavoro , ovvero il TEC : Trattamento Economico Complessivo.
Nei settori privi di contrattazione, il datore di lavoro è comunque tenuto a fare riferimento al CCNL più affine all’attività svolta.
In tema di bonus per le assunzioni il decreto stabilisce che l’accesso ai benefici è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri sopra indicati.
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Quattordicesima 2026, regole e calcolo
Come noto, alcuni contratti collettivi prevedono l’erogazione, oltre che della tredicesima mensilità, di un’ulteriore mensilità, che solitamente prende il nome di “quattordicesima” o “premio feriale”.
La quattordicesima mensilità rientra tra quelli che sono definiti “compensi a periodicità plurimensile”, ovvero quei compensi che hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga.
Solitamente la contrattazione collettiva regolamenta l’entità della retribuzione lorda a cui parametrare la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento.
In assenza di precisa regolamentazione da parte del CCNL applicato, valgono le seguenti regole generali:
Quattordicesima come si calcola l'importo
Solitamente, per stabilire l’ammontare della quattordicesima, il CCNL fa riferimento al concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. Normalmente la retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno.
Per stabilire l’ammontare della mensilità aggiuntiva, quindi, si dovranno prendere in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza.
Alla luce di ciò, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro straordinario.Maturazione della Mensilità Aggiuntiva:
Generalmente, il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non è coincidente con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena.
In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni.L'importo viene erogato con nella busta paga di luglio.
Formula di calcolo della quattordicesima
In pratica per il calcolo della quattordicesima si procede moltiplicando l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra il 1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno corrente e poi si divide la somma per 12.
Retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati
——————————————————————————-
12
ATTENZIONE vanno considerati come lavorativi i mesi nei quali sia presente un contratto di almeno 15 giorni (anche non interamente lavorati)
ESEMPIO
RETRIBUZIONE MEDIA LORDA 2000 euro
ASSUNZIONE 1 OTTOBRE 2021 = MESI LAVORATI 8
2000 X 8 = 16000 : 12 =
16000:12 = 1333,33 importo quattordicesima
Per avere l'ìimporto netto si sottraggono poi il 9,19 per cento di contributi a carico del lavoratore e l'IRPEF
Quattordicesima e assenze
Alcune tipologie di assenza dal lavoro consentono comunque la maturazione della quattordicesima mensilità, altre no , come illustrato nella seguente tabella:
Tipo di Assenza
Maturazione Quattordicesima Mensilità
Congedo di Maternità o Paternità
SI
Congedo Parentale
NO
Congedo Matrimoniale
SI
Infortunio e/o Malattia
SI
Sciopero
NO
Ferie, Permessi e Festività
SI
Malattia del bambino (art. 48 D. Lgs. 151/2001)
NO
Aspettativa non retribuita
NO
Periodi di Cassa integrazione a orario parziale
SI
Periodi di Cassa integrazione a zero ore
SI
Trattamento fiscale e previdenziale della quattordicesima e sgravio contributivo
Imponibile Previdenziale:
Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
ATTENZIONE dal 2023 sono stati previsti dalle leggi di bilancio prima in via sperimentale e poi a regime gli esoneri contributivo parziali sui redditi da lavoro dipendente pari al
- 6% per i redditi fino a 35mila euro (1923 euro mensili) o
- 7% per i redditi fino a 25 mila euro (2692 euro mensili).
Lo sgravio però NON si applica pero ai ratei di tredicesima e quattordicesima.
Le istruzioni dettagliate in merito sono state fornite dall' INPS con la circolare n. 7/2023 e n. 11 2024
Imponibile Fiscale:
Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima.
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Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2026
In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2026?
Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI (pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584), e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).
Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2026
Il contributo CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, ha comunicato che il valore massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584,70.
Di conseguenza, per l’anno 2026,
il contributo di licenziamento ammonta ad euro 649,72, per ogni anno di anzianità di servizio.
Il valore massimo del ticket licenziamento in caso di licenziamento collettivo è pari ad euro 1.949,16, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso.
Infatti, per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento, va tenuto conto che
- l'importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012, stabilisce infatti che il contributo dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
- Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro
- Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate,
Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:
- non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
- devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale,
- se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.
Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket
Il contributo è dovuto "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
- licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
- per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
- dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
- dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
- interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
- recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
- Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione (DL 34 2019).
Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:
- dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
- cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
- cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente
- interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
- interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
- interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
- interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso pero non trova applicazione se il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
- licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.
Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni
In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012). Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, non c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento
Al contrario, qualora sussista per il lavoratore, per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.
Ad esempio, nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo cd Ticket licenziamento.
Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo
Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.
Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS l'aliquota di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali cessazioni vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).
Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.