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Esoneri contributivi assunzioni 2026: ecco le istruzioni
ll decreto legge 62 2026 detto "1 Maggio" introduce per il 2026 un pacchetto di esoneri contributivi totali (100%) a favore dei datori di lavoro privati che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori. Il 14 maggio l'istituto ha pubblicato le circolari di istruzioni dettagliate (vedi ultimo paragrafo)
L'impianto normativo si articola in quattro misure distinte — Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e Stabilizzazione — ciascuna con propri requisiti soggettivi e limiti di importo, ma accomunate da alcuni principi :
- l'esonero riguarda esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;
- resta ferma l'aliquota di computo pensionistico, cioè lo sgravio non incide sulle futura pensione del lavoratore;
- il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi;
- non è applicabile a rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e ai dirigenti.
Tutti i bonus sono soggetti a monitoraggio INPS e vincolati a un tetto di spesa pluriennale, oltre il quale l'istituto cesserà di accogliere nuove domande.
ATTENZIONE Il decreto interviene contestualmente ad abrogare il comma 1-bis dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 cd Decreto Milleproroghe (convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), che aveva prorogato incentivi all'assunzione di natura analoga già operativi, istituiti con il Decreto Coesione 2024 — strutturati in modo simile ma con perimetri e massimali differenti .
Inoltre va posta attenzione al fatto che l’accesso ai benefici contributivi è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri indicati dallo stesso decreto (retribuzione non inferiore a quella stabilito dai CCNL piu rappresentativi).
Le circolari non offrono chiarimenti su questo punto, probabilmente in attesa di precisazioni ministeriali
Va anche detto che i primi tre incentivi sono già in vigore mentre per il quarto è necessaria l'approvazione da parte della Commissione europea.
Vediamo di seguito tutti i dettagli di ciascuna misura e ulteriori aspetti operativi comuni.
Bonus Donne e Bonus Giovani 2926
Il Bonus Donne ( previsto all' art. 1 del DL 62 2026) è rivolto alle lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età, prive di impiego regolare da almeno 24 mesi — o da 12 mesi se appartenenti alle categorie b)–g) del Reg. UE 651/2014 — assunte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
L'esonero dura fino a 24 mesi, con un tetto mensile di 650 euro (800 euro per le residenti nella ZES unica del Mezzogiorno).
Il Bonus Giovani (art. 2) si applica ad assunzioni di under 35 senza impiego da almeno 24 mesi (o 12 mesi se rientranti nelle categorie c), e), f), g) del medesimo regolamento US ), non dirigenziali, con soglia di 500 euro mensili — elevata a 650 euro per le unità produttive nelle regioni Abruzzo, Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Bonus ZES 2026 e Bonus stabilizzazione
il Bonus ZES (art. 3) è una misura specifica per le microimprese del Mezzogiorno: vi accedono esclusivamente i datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumano presso una sede ubicata nelle regioni della ZES unica.
Il target è costituito da over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Il tetto mensile è di 650 euro per un massimo di 24 mesi.
L'incentivo alla stabilizzazione (art. 4) , valido in tutto il territorio nazionale, introduce invece un meccanismo innovativo: premia la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, a condizione che il lavoratore abbia meno di 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.
Le trasformazioni devono avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità da rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026. Il limite mensile è di 500 euro per 24 mesi, subordinato ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.
Condizioni comuni, tutele e risorse finanziarie
Tutte e quattro le misure condividono alcune condizioni operative fondamentali.
- le assunzioni o trasformazioni devono determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sottraendo il numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti dal numero rilevato mese per mese, con ponderazione per i part-time e considerazione al netto delle variazioni nelle società collegate ex art. 2359
- :il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione.
- in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata — del lavoratore assunto o di uno con la stessa qualifica — scatta la revoca con recupero integrale del beneficio fruito.
- In caso mancata assunzione entro 10 giorni dall'autorizzazione INPS la richiesta decade e i fondi sono rimessi in circolo. Resta possibile inviare una nuova istanza
Si segnala anche che malgrado la norma in vigore l'Obbligo di pubblicazione della posizione sul portale SIISL non è ancora operativo perche manca il decreto ministeriale attuativo .
Le risorse complessive per il 2026 ammontano a circa 180,4 milioni di euro (26,5 + 109,7 + 26 + 18,2), con proiezioni fino al 2028 per un totale di circa 907 milioni di euro sull'intero triennio.
Tabella di riepilogo – Scarica le istruzioni INPS
isura Destinatari Periodo assunzione Durata esonero Limite mensile Limite ZES / Sud Spesa 2026 Operatività Bonus DonneArt. 1 — 100% contrib. datoriali Donne qualsiasi età, senza lavoro regolare ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie b–g Reg. UE 651/2014) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratrice svantaggiata" lett. a–g650 €/ mese per lavoratrice 800 €/ mese (ZES Mezzogiorno) 26,5 mln €63,7 mln (2027) · 51,3 mln (2028) Istruzioni INPS Bonus GiovaniArt. 2 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, senza lavoro ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie c, e, f, g) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
12 mesi se già "lavoratore svantaggiato" lett. a–g500 €/ mese per lavoratore 650 €/ mese (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria) 109,7 mln €252,4 mln (2027) · 135,4 mln (2028) Istruzioni INPS Bonus ZESArt. 3 — 100% contrib. datoriali Over 35, disoccupati ≥ 24 mesi — solo datori con ≤ 10 dipendenti, sede in ZES unica Mezzogiorno 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi — (solo ZES) 650 €/ mese per lavoratore 26 mln €60 mln (2027) · 34 mln (2028) Istruzioni INPS StabilizzazioneArt. 4 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, mai occupati a tempo indet. — trasformazione da TD ≤ 12 mesi, instaurato entro 30/04/2026 1° ago – 31 dic 2026 24 mesi 500 €/ mese per lavoratore 500 €/ mese (nessun extra Sud) 18,2 mln €87,5 mln (2027) · 69,3 mln (2028) ⚠ Autorizzaz. UE art. 108 TFUE Scarica la circolare INPS 57 Bonus Donne
Scarica la circolare INPS 56 Bonus ZES
Scarica la circolare INPS 55 2026 Bonus Giovani
Incentivi solo con Salario giusto
ATTENZIONE, come anticipato sopra, nel decreto 62 2026 viene definito il concetto di “salario giusto” ovvero di retribuzione adeguata, a norma della costituzione, che coincide con il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL e UIL).
Non si tratta quindi solo della paga base, ma dell’insieme delle voci retributive previste dal CCNL applicabile al settore, alla dimensione e alla natura del datore di lavoro , ovvero il TEC : Trattamento Economico Complessivo.
Nei settori privi di contrattazione, il datore di lavoro è comunque tenuto a fare riferimento al CCNL più affine all’attività svolta.
In tema di bonus per le assunzioni il decreto stabilisce che l’accesso ai benefici è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri sopra indicati.
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Quattordicesima 2026, regole e calcolo
Come noto, alcuni contratti collettivi prevedono l’erogazione, oltre che della tredicesima mensilità, di un’ulteriore mensilità, che solitamente prende il nome di “quattordicesima” o “premio feriale”.
La quattordicesima mensilità rientra tra quelli che sono definiti “compensi a periodicità plurimensile”, ovvero quei compensi che hanno una periodicità superiore a quella del normale periodo di paga.
Solitamente la contrattazione collettiva regolamenta l’entità della retribuzione lorda a cui parametrare la mensilità aggiuntiva, la maturazione ed il suo pagamento.
In assenza di precisa regolamentazione da parte del CCNL applicato, valgono le seguenti regole generali:
Quattordicesima come si calcola l'importo
Solitamente, per stabilire l’ammontare della quattordicesima, il CCNL fa riferimento al concetto di normale mensilità o retribuzione di fatto mensile. Normalmente la retribuzione da prendere in considerazione è quella relativa al mese di Giugno.
Per stabilire l’ammontare della mensilità aggiuntiva, quindi, si dovranno prendere in considerazione i soli elementi che abbiano natura retributiva con carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza.
Alla luce di ciò, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione utile ai fini della quattordicesima, elementi quali gli ANF (assegni per il nucleo familiare) e la maggiorazione per lavoro straordinario.Maturazione della Mensilità Aggiuntiva:
Generalmente, il periodo di maturazione della quattordicesima mensilità non è coincidente con l’anno solare, e viene stabilito dalla contrattazione collettiva tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, il lavoratore che abbia prestato servizio ininterrottamente per tutto l’arco temporale di maturazione, avrà diritto di ricevere la mensilità aggiuntiva in misura piena.
In caso contrario, quindi per i lavoratori assunti nel corso del periodo di maturazione, la mensilità aggiuntiva dovrà essere riparametrata in base ai mesi di anzianità, tenendo presente che, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera come mese intero solo nel caso in cui sia pari ad almeno 15 giorni.L'importo viene erogato con nella busta paga di luglio.
Formula di calcolo della quattordicesima
In pratica per il calcolo della quattordicesima si procede moltiplicando l'importo della retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati tra il 1 luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno corrente e poi si divide la somma per 12.
Retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati
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12
ATTENZIONE vanno considerati come lavorativi i mesi nei quali sia presente un contratto di almeno 15 giorni (anche non interamente lavorati)
ESEMPIO
RETRIBUZIONE MEDIA LORDA 2000 euro
ASSUNZIONE 1 OTTOBRE 2021 = MESI LAVORATI 8
2000 X 8 = 16000 : 12 =
16000:12 = 1333,33 importo quattordicesima
Per avere l'ìimporto netto si sottraggono poi il 9,19 per cento di contributi a carico del lavoratore e l'IRPEF
Quattordicesima e assenze
Alcune tipologie di assenza dal lavoro consentono comunque la maturazione della quattordicesima mensilità, altre no , come illustrato nella seguente tabella:
Tipo di Assenza
Maturazione Quattordicesima Mensilità
Congedo di Maternità o Paternità
SI
Congedo Parentale
NO
Congedo Matrimoniale
SI
Infortunio e/o Malattia
SI
Sciopero
NO
Ferie, Permessi e Festività
SI
Malattia del bambino (art. 48 D. Lgs. 151/2001)
NO
Aspettativa non retribuita
NO
Periodi di Cassa integrazione a orario parziale
SI
Periodi di Cassa integrazione a zero ore
SI
Trattamento fiscale e previdenziale della quattordicesima e sgravio contributivo
Imponibile Previdenziale:
Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
ATTENZIONE dal 2023 sono stati previsti dalle leggi di bilancio prima in via sperimentale e poi a regime gli esoneri contributivo parziali sui redditi da lavoro dipendente pari al
- 6% per i redditi fino a 35mila euro (1923 euro mensili) o
- 7% per i redditi fino a 25 mila euro (2692 euro mensili).
Lo sgravio però NON si applica pero ai ratei di tredicesima e quattordicesima.
Le istruzioni dettagliate in merito sono state fornite dall' INPS con la circolare n. 7/2023 e n. 11 2024
Imponibile Fiscale:
Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità entrano a far parte del reddito imponibile ai fini fiscali, ma senza fare cumulo con le somme erogate nel periodo di paga in cui viene erogata la quattordicesima.
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Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2026
In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2026?
Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI (pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584), e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).
Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2026
Il contributo CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
la Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, ha comunicato che il valore massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584,70.
Di conseguenza, per l’anno 2026,
il contributo di licenziamento ammonta ad euro 649,72, per ogni anno di anzianità di servizio.
Il valore massimo del ticket licenziamento in caso di licenziamento collettivo è pari ad euro 1.949,16, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso.
Infatti, per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento, va tenuto conto che
- l'importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012, stabilisce infatti che il contributo dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
- Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro
- Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate,
Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:
- non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
- devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale,
- se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.
Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket
Il contributo è dovuto "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
- licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
- per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
- dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
- dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
- interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
- recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
- Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione (DL 34 2019).
Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:
- dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
- cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
- cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente
- interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
- interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
- interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
- interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso pero non trova applicazione se il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
- licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.
Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni
In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012). Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, non c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento
Al contrario, qualora sussista per il lavoratore, per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.
Ad esempio, nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo cd Ticket licenziamento.
Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo
Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.
Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS l'aliquota di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali cessazioni vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).
Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.
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Le festività in busta paga
Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente la retribuzione.
Ad oggi, dopo varie modifiche normative all' articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, (da ultimo, l'introduzione della festività di san Francesco con la legge 151 2025 del 8.10.2025, che entrerà in vigore dal 2026) sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:
1) Capodanno
1° Gennaio
2) Epifania
6 Gennaio
3) Giorno dell'Angelo
Lunedì di Pasqua
4) Anniversario della Liberazione
25 Aprile
5) Festa dei Lavoratori
1 maggio
6) Assunzione Beata Vergine
15 Agosto
7) San Francesco – patrono d'Italia
4 Ottobre (DAL 2026)
8) Ognissanti
1° Novembre
9) Immacolata Concezione
8 Dicembre
10) Santo Natale
25 Dicembre
11 Santo Stefano
26 Dicembre
12) Santo Patrono del comune sede di lavoro
13) Festa della repubblica
2 giugno
Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.
Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono:
- il 19 marzo San Giuseppe,
- l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e
- il 29 giugno – San Pietro e Paolo;
per questo i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.
Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività
La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.
Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).
Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.
Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).
Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;
Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre, se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :
60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)
x = 40*1/60 = 0,67
Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.
Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.
Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.
Gli elementi retributivi correlati ai giorni di festività sono imponibili interamente sia dal punto di vista dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.
Festività: esempi di compilazione della busta paga
1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:
LIBRO UNICO DEL LAVORO
1
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8
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–
–
8
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8
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–
–
8
8
8
8
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–
–
8
8
8
8
8FS
–
–
RC
8
8
8
CALCOLO BUSTA PAGA :
paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16
festività 6,67 * 8,49523 = 56,66
8,49523 * 15% * 8 ore = 10,19
Totale 1.562,01
2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:
LIBRO UNICO DEL LAVORO
1
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5
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11
12
13
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16
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18
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8
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–
–
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8
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8
–
–
8
8
8
8
8
–
–
8
8
8
8
8FS
–
–
8
8
8
CALCOLO BUSTA PAGA :
paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16
festività 6,67 * 8,49523 = 56,66
8,49523 * 50% = 4,25
4,25 + 8,49523 = 12,75
12,75 * 8 ore (FS) = 102,00
Totale 1.653,82
Festivita e Cassa integrazione
Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso viene gestito in maniera diversa:
- rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili , per i lavoratori retribuiti a ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto oppure sospesi a zero ore settimanali,
- è a carico della Cassa invece:
- per i lavoratori retribuiti a ore e sospesi a zero ore settimanali, da oltre due settimane;
- per i lavoratori retribuiti con fisso mensile sospesi a zero ore settimanali, anche da non più di due settimane.
Si ricorda infine che i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF.
Festivita durante la malattia: a carico dell’azienda
Va ricordato che i giorni festivi infrasettimanali, cosi come le domeniche e i primi tre giorni di assenza per malattia non sono indennizzati dall'INPS ma a carico del datore di lavoro.
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Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2026
Nei Modelli 730 o Redditi PF 2026 riferite all'anno di imposta 2025 è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi.
L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.
La detrazione d’imposta per tali spese varia in base all’importo del reddito complessivo.
In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.
In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
L'Agenzia delle Entrate provvederà ad indicare maggiori chiarimenti con le guide sulle detrazioni 2026 di prossima pubblicazione.
Spese sportive 2026: strutture che consentono la detrazione
In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nelle ultime guide sui dichiarativi 2025 e si attendono quelle aggiornate, le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:
- associazioni sportive,
- palestre,
- piscine
- altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007 che
ha definito:- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;
- la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.
In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Leggi anche Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730
Detrazione spese sportive 2026: età dei ragazzi
In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.
Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.
Spese sportive: limite di detrazione 2026
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:
- il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
- ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.
Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione
La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
- l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)
- l’importo pagato
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9.
Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2026
La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:
- nei righi E8-E10 del modello 730;
- nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16
Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.
-
TFR: coefficiente marzo 2026, regole, tabelle e istruzioni
Per le quote di trattamento di fine rapporto accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR relativo a marzo 2026 è pari a 1,437346
L’ISTAT ha reso noto infatti, con comunicato del 15 aprile per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori cessati tra il 15 marzo e il 14 aprile 2026, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 101,5% .
Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.
Nei successivi paragrafi disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.
TFR, cos'è, quando spetta
Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297, la quale ha modificato l’articolo 2120 c.c., variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità") e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:- l' anticipazione di una parte degli importi in corso di rapporto,
- la costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
- alcune disposizioni in materia pensionistica.
L'art. 2120 c.c., così riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto.Il trattamento viene costituito con gli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.Il TFR ha natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale è stata aggiunta successivamente, infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma cessata dal 1 luglio 2018.Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:- per ciascun anno di lavoro
- una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
- divisa per 13,5.
ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.
Il TFR cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:
- dall'1.5% in misura fissa annua e
- dal 75% dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
Si ricorda che:
- In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
- Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.
- Deve essere rivalutata la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR- Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente si rivalutano utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione
- Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva
- Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
- si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015) per cui la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.Il versamento deve essere effettuato:- con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
- a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il 16 febbraio in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa
Il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
- 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
- 4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperativeIn caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.Coefficienti rivalutazione TFR 2026
RIVALUTAZIONE TFR 2026
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025 Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250 0,862716. Rivalutazione TFR 2019 e 2020
Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2019 Mese
periodo fine rapporto
indice Istat
Tasso fisso 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,2
0,125
0,198457
Febbraio
15-02 14-03
102,3
0,250
0,396915
Marzo
15-03 14-04
102,5
0,375
0,668830
Aprile
15-04 14-05
102,6
0,500
0,867287
Maggio
15-05 14-06
102,7
0,625
1,065744
Giugno
15-06 14-07
102,7
0,750
1,190744
Luglio
15-07 14-08
102,7
0,875
1,315744
Agosto
15-08 14-09
103,2
1,00
1,808031
Settembre
15-09 14-10
102,5
1,125
1,418830
Ottobre
15-10 14-11
102,0
1,250
1,470372
Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915 Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830 RIVALUTAZIONE TFR 2020
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,7
0,125
0,271341
Febbraio
15-02 14-03
102,5
0,250
0,25000
Marzo
15-03 14-04
102,6
0,375
0,448171
Aprile
15-04 14-05
102,5
0,500
0,50000
Maggio
15-05 14-06
102,3
0,625
0,62500
Giugno
15-06 14-07
102,4
0,750
0,75000
Luglio
15-07 14-08
102,3
0,875
0,87500
Agosto
15-08 14-09
102,5
1,00
1,00000
Settembre
15-09 14-10
101,9
1,125
1,12500
Ottobre
15-10 14-11
102,0
1,250
1,25000
Novembre 15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500 Dicembre 15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000 SCARICA QUI LE TABELLE 2017 2018
Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025
Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2021
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,9 0,125 0,564883 Febbraio
15-02 14-03
103,00 0,250 0,763196 Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138 Aprile 15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393 Maggio 15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079 Giugno 15-06 14-07 103,8 0,750 1, 849707 Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875 2,267962 Agosto
15-08 14-09 104,7 1 2,759531 Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125 2,737903 Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250 2,267962 Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375 3,867669 Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500 4,359238 Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2022
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
107,7 0,125 1,184322. Febbraio
15-02 14-03
108,8 0,250 2,086158 Marzo
15-03 14-04
109,9 0,325 2,987994 Aprile
15-04 14-05
109,7 0,500 2,971751 Maggio
15-05 14-06
109,7 0,625 3,732345 Giugno
15-06 14-07
111,9 0,750 4,775424 Luglio
15-07 14-08
112,3 0,875 5,182910 Agosto
15-08 14-09
112,3 1,00 5,943503 Settembre
15-09 14-10
113,5 1,125 6,280367 Ottobre
15-10 14-11
117,2 1,250 9,018362 Novembre
15-11 14-12
117,9 1,375 9,637712. Dicembre
15-12 14-1-2023
118,2 1,500 9,974576 Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR
RIVALUTAZIONE TFR 2023
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
118,3 0,125 0,188452 Febbraio
15-02 14-03
118,5 0,250 0,440355 Marzo
15-03 14-04
118,2 0,375 0,375 Aprile
15-04 14-05
118,4 0,500 0,626904 Maggio
15-05 14-06
118,6 0,625 0,878807 Giugno
15-06 14-07
118,6 0,750 1,003807 Luglio
15-07 14-08
118,7 0,875 1,192259 Agosto
15-08 14-09
119,1 1,0 1,571066 Settembre
15-09 14-10
119,3 1,125 1,822970 Ottobre
15-10 14-11
119,2 1,250 1,884518 Novembre
15-11 14-12
118,7 1,375 1,692259 Dicembre
15-12 14-1- 2024
118,9 1,500 1,944162 Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2024
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente
rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
119,3 0,125 0,377313 Febbraio
15-02 14-03
119,3 0,250 0,502313 Marzo
15-03 14-04
119,4 0,375 0,690391. Aprile
15-04 14-05
119,3 0,500 0,752313 Maggio
15-05 14-06
119.5 0,625 1,003469 Giugno
15-06 14-07
119.5 0,750 1,128469 Luglio
15-07 14-08
120,00 0,875 1,568860 Agosto
15-08 14-09
120,1 1,0 1,756939 Settembre
15-09 14-10
120,00 1,125
1,818860Ottobre
15-10 14-11
120,1 1,250 2,006939 Novembre
15-11 14-12
120,1 1,375 2,131939 Dicembre
15-12 14-1-2025
120,2 1,5 2,320017 RIVALUTAZIONE TFR 2025
Mese
periodo in cui cessa il rapporto di lavoro
indice Istat
Tasso fisso annuo totale 1,5%
coefficiente
rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
120,9 0,125 0,561772 Febbraio
15-02 14-03
121,1 0,250 0,811564 Marzo
15-03 14-04
121,4 0,375 1,123752 Aprile
15-04 14-05
121,3 0,500 1,186356 Maggio
15-05 14-06
121,20 0,625 1,248960. Giugno
15-06 14-07
121,3 0,750 1,436356 Luglio
15-07 14-08
121,8 0,875 1,873336% Agosto
15-08 14-09
121,8 1,00 1,998336 Settembre
15-09 14-10
121,7 1,125 2,060940 Ottobre
15-10 14-11
121,4 1,250 1,998752 Novembre
15-11 14-12
121,3 1,375 2,061356 Dicembre
15-12 15-1-2026
121,5 1,500 2,311148% -
Reddito di libertà vittime di violenza: le istruzioni 2026
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il decreto 17 settembre 202e emanato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, at per il rifinanziamento del Reddito di liberta previsto dall’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).
Il fondo dedicato al Reddito di libertà dispone di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati a coprire l’erogazione del contributo su tutto il territorio nazionale.
Le somme vengono attribuite alle Regioni, che partecipano all’attuazione della misura coordinandosi con i Comuni, i servizi sociali territoriali e i centri antiviolenza riconosciuti.
Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto vi è l’aumento dell’importo del sostegno economico.da 500 a 530 euro mensili.
Resta invariata la durata massima di 12 mesi.
Si ricorda che il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza e pevede un contributo economico mensile erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno. Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto, oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e per la scuola dei figli eventualmente presenti.
Le piu indicazioni operative INPS sono state pubblicate il 5 marzo nella circolare 54 2025 e il 7 maggio nel messaggio 1429 2025.. Con la circolare 44 del 9 aprile 2026 le istruzioni sono aggiornate per quest'anno. vedi i dettagli all'ultimo paragrafo.
Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità
Come detto il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali .
L'importo è pari a euro 530 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche di fuori dei centri di protezione.
Il Reddito di libertà è destinato in particolare al
- riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo, per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e
- spese per il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.
Va sottolineato che:
- il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione , NASPI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
- l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .
Attenzione il DPCM 2024 specificava la richiesta puo essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le Regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Reddito di libertà: requisiti , come si ottiene
Sono destinatarie del reddito di liberta le
- donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
- residenti in Italia
- con cittadinanza italiana, comunitaria o
- extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio sociale
Reddito di liberta: sportelli straordinari e graduatorie
Dal 5 marzo 2025 era stata aperta UNA finestra temporale straordinaria, fino al 18 aprile 2025 e poi , dal 12 maggio e fino al 31 dicembre 2025
si è aperta una seconda fase dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi.. Infatti il decreto ha previsto che le domande presentate all'INPS in precedenza e non accolte conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti. Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Nel messaggio del 7 maggio 2025 INPS comunica che è stAta definita la graduatoria delle domande ripresentate nella fase transitoria perche inizialmente non accolte per incapienza dei fondi
I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.
L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune dovrà informare l’interessata sull’esito della domanda.
ATTENZIONE : DIVERSAMENTE da quanto riportato nella circolare 54 le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali NON decadono ma restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2026.
Reddito di libertà: la procedura di domanda
Rivediamo la procedura di domanda per il Reddito di Libertà:
- va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, a proprio Comune, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
- I Comuni provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale
- I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo “N. domanda” il numero d indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo INPS
COME SI INVIA LA DOMANDA
Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.
Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Reddito 2026: aumento in automatico per le domande 2025
Come anticipato la circolare INPS 44 del 9 aprile 2026 s aggiorna la disciplina alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 17 settembre 2025 e delle leggi di Bilancio 2025 e 2026.
Dal punto di vista operativo, la principale novità riguarda l’aumento del contributo mensile, che passa da 500 a 530 euro, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità. Tale incremento si applica anche alle domande accolte nel 2025, che vengono integrate fino al nuovo importo massimo complessivo, compatibilmente con le risorse disponibili.
L’INPS provvede all’integrazione automaticamente, seguendo l’ordine cronologico delle domande accolte. Se le risorse 2025 (statali o regionali) risultano insufficienti, l’adeguamento viene effettuato utilizzando i fondi del 2026. I pagamenti sono gestiti centralmente dall’Istituto.
Per quanto riguarda le domande, viene confermato che:
- quelle presentate entro il 31 dicembre e non accolte per carenza di fondi decadono;
- tuttavia, possono essere ripresentate l’anno successivo.
A partire dal 2026, le domande possono essere presentate durante tutto l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) utilizzando il modulo SR208, tramite i Comuni, che operano accedendo ai servizi INPS con identità digitale.
Per le domande già respinte nel 2025 per insufficienza di budget, i Comuni possono riutilizzare la documentazione già presentata, previa verifica dell’attualità dei requisiti (stato di bisogno e percorso con centri antiviolenza).
Le domande sono accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili a livello regionale. Una volta raggiunto il limite, non è possibile accogliere nuove istanze, salvo rifinanziamenti.
Sul piano finanziario, la misura è ormai strutturale. Le risorse derivano da:
- 10 milioni annui (legge di Bilancio 2024);
- +1 milione annuo dal 2025;
- ulteriori incrementi previsti dalla legge di Bilancio.
Per il 2026, le risorse complessive ammontano a 16,5 milioni di euro.
Infine, l’INPS precisa che svolge attività di monitoraggio trimestrale della misura trasmettendo dati a Ministeri, Dipartimento Pari Opportunità e Regioni.