• La busta paga

    TFR: coefficiente Luglio 2026 – Regole, tabelle e istruzioni

    Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2025, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo a luglio 2026 è 3,015144.  

    L’ISTAT ha reso noto infatti,  che l'indice  di variazione dei prezzi al consumo è stato  pari a 103,1%, in leggero rialzo rispetto a giugno.

    Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

    Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

    TFR,  cos'è, quando spetta

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
    • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
    • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
    •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
     L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
    Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
     Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
    Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

    Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

    Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
    • per ciascun anno di lavoro 
    • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
    •   divisa per 13,5.

    ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

    Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

    1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
    2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

    Si ricorda che:

    • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
    • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
    • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
     ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
    •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
    •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
    •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
    •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199)
     N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
    Il versamento deve essere effettuato:
    1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
    2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
    L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
    Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

    L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

    Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:

    • 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    • 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
    • 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
    •  4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
    L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
    Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
    Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
    In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

    Coefficienti rivalutazione TFR 2026

    RIVALUTAZIONE TFR 2026

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio 15-1 14-2 100,4 0,125 0,363025
    Febbraio 15-2 14-3 10093 0,250  0,862716.
    Marzo 15-3 14-4 101,5 0,325 1,437346
    Aprile  15-4 14-5 102,5 0,450 2,311729
    Maggio  15-5 14-6 102,8 0,625 2,661543
    Giugno  15-6 14-7 102,8 0,750 2,786543
    Luglio  15-7 14-8 103,1 0,825 3,015144

    Scarica qui le tabelle 2017 2018

    SCARICA QUI LE TABELLE 2017 – 2018

    Scarica le tabelle dei coefficienti di rivalutazione 2019 – 2025

    SCARICA QUI le Tabelle coefficienti di rivalutazione TFR 2019 –  2025

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Incentivo assunzione disabili 2026: requisiti, misura e domanda

    Anche nel 2026 le imprese che assumono lavoratori con disabilità possono contare su un incentivo economico corrisposto dall'INPS fino al 70% della retribuzione mensile lorda, per periodi che arrivano fino a 60 mesi. Lo conferma il decreto interministeriale del 5 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2026, che ha assegnato al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 76,1 milioni di euro per l'annualità 2025, garantendo continuità a una misura ormai consolidata nel panorama delle agevolazioni all'occupazione.

    L'incentivo, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 che ha riscritto l'art. 13 della Legge n. 68/1999, resta disciplinato nelle sue modalità operative dalla Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016, ancora oggi il riferimento tecnico per la gestione delle domande e delle procedure di conguaglio.

    La continuità della misura è legata alla disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, istituito dall'art. 13, comma 4, della Legge n. 68/1999. Il decreto interministeriale del 5 giugno 2026 ha ripartito, per l'annualità 2025, risorse complessive per 76,1 milioni di euro, di cui:

    • 21,9 milioni dallo stanziamento ordinario;
    • circa 7,7 milioni dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro;
    • 46,6 milioni a valere sulle risorse dell'annualità 2025.

    L'INPS assicura un monitoraggio trimestrale sull'andamento delle domande e sull'erogazione delle risorse.

    Chi può richiedere l’incentivo e per quali lavoratori

    Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, compresi gli studi professionali, gli enti pubblici economici, le cooperative e le agenzie di somministrazione. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione previsto dall'art. 3 della Legge n. 68/1999 per la copertura della quota di riserva, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.

    Il beneficio riguarda tre categorie di lavoratori:

    • lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/1978;
    • lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle medesime tabelle;
    • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

    Restano escluse dall'incentivo le altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano in queste tre fattispecie.

     

    Quali requisiti servono per mantenere il beneficio e la cumulabitlita

    Oltre alla condizione di disabilità del lavoratore assunto, la fruizione dell'incentivo richiede:

    •  il rispetto della regolarità contributiva, delle norme sulla sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi applicati, nonché
    •  la realizzazione di un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, calcolato in unità di lavoro-anno. 
    • Va inoltre rispettata la normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare il regime de minimis.

    Sulla cumulabilità: alle risorse nazionali si affiancano quelle dei Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, cumulabili con l'incentivo INPS solo se quest'ultimo non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro. Il Fondo regionale finanzia inoltre il rimborso forfetario delle spese per accomodamenti ragionevoli (abbattimento barriere architettoniche, adeguamento postazioni di lavoro, formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo) per lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

     L'incentivo INPS resta cumulabile con eventuali riduzioni contributive, ma non con altre misure di sostegno economico riferite allo stesso lavoratore.

    Quanto vale l’incentivo e per quale tipo di contratto

    L'agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e per le trasformazioni di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45% l'incentivo spetta anche in caso di assunzione a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 12 mesi.

    L'entità e la durata del beneficio variano in base al grado di disabilità del lavoratore assunto 

    ESEMPI DI CALCOLO

    Ecco tre esempi numerici semplici basati sulle percentuali  indicate, prendendo come retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali €2.000.

    • Riduzione per disabilit  > 79% (70% per 36 mesi)

    Incetivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400

    Durata: 36 mesi

    Totale incentivo su 36 mesi: €1.400 × 36 = €50.400

    • Riduzione per disabilita  67–79% (35% per 36 mesi)

    Incentivo mensile: 35% di €2.000 = €700

    Durata: 36 mesi

    Totale incentivo su 36 mesi: €700 × 36 = €25.200

    • Disabilità intellettiva o psichica con riduzione > 45% (70% per 60 mesi)

    Incentivo mensile: 70% di €2.000 = €1.400

    Durata: 60 mesi

    Totale incentivo su 60 mesi: €1.400 × 60 = €84.000

    Scarica la scheda di sintesi

    Come e quando presentare la domanda all’INPS

    La domanda di ammissione all'incentivo va inviata all'INPS esclusivamente per via telematica, tramite il cassetto previdenziale dell'azienda o, in alternativa, il Portale delle Agevolazioni (già noto come applicazione "DiResCo"), utilizzando il modulo di istanza "151-2015". Nella domanda vanno indicati i dati identificativi del lavoratore, la tipologia di disabilità, la natura del rapporto di lavoro e l'imponibile lordo annuo previsto.

    La procedura ha scadenze perentorie da rispettare in sequenza:

    • l'INPS risponde entro 5 giorni comunicando la disponibilità delle risorse e l'importo massimo prenotabile;
    • il datore di lavoro ha 7 giorni per stipulare il contratto, se non già in essere;
    • il datore di lavoro ha 14 giorni lavorativi per comunicare l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione.

    L'inosservanza di questi termini comporta la perdita degli importi prenotati. Una volta confermata la domanda, il beneficio viene fruito mensilmente in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens; per i datori di lavoro agricoli la fruizione avviene tramite le denunce DMAG trimestrali.

    FAQ

    Un'azienda che non ha l'obbligo di assunzione può comunque richiedere l'incentivo?

    Sì. L'incentivo spetta sia ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di quota di riserva ex art. 3 Legge 68/1999, sia a quelli che assumono lavoratori disabili senza esservi tenuti.

    È possibile ottenere l'incentivo per un contratto a tempo determinato?

    Solo per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, e solo se il contratto ha durata non inferiore a 12 mesi. Per le altre categorie serve un contratto a tempo indeterminato.

    Cosa succede se il datore di lavoro non comunica l'assunzione entro 14 giorni?

    La mancata comunicazione entro il termine perentorio di 14 giorni lavorativi comporta la perdita degli importi prenotati.

    L'incentivo INPS è cumulabile con i fondi regionali per la disabilità?

    Sì, ma solo se l'incentivo INPS non viene percepito per lo stesso rapporto di lavoro coperto dal fondo regionale.

    Come si utilizza concretamente il beneficio una volta ottenuto?

    Mensilmente, in conguaglio nelle denunce contributive UniEmens (DMAG trimestrali per i datori agricoli).

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus mobili: regole e istruzioni per la dichiarazione

    La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato il bonus mobili anche per il 2026.

    Si stabilisce che la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione si applica anche per le spese sostenute nel 2026 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025. 

    Vediamo tutte le regole e quesiti a domande frequenti come pubblicati dall'ADE nella propria guida.

    Vediamo inoltre le istruzioni per la dichiarazione 2026 anno di imposta 2025 e quinid il bonus per le spese sostenute lo scorso anno che vanno detratte nella attuale dichiarazione dei redditi.

    Bonus mobili: regole generali

    Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).
    La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del decreto legge n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata dall’art. 1, comma 22, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026).
    Il beneficio è previsto anche per le spese documentate sostenute negli anni 2024, 2025 e 2026, con massimale di spesa agevolabile non superiore a 5.000 euro.
    Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Fino al periodo di imposta 2021, detti grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
    Attenzione, ai fini della dichiarazione 2026, per le spese sostenute nell’anno 2025 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (anno precedente all’acquisto).
    Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non era previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, potevano fruire del Bonus mobili i contribuenti che avevano sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012.
    La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione. Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il Bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

    Bonus mobili: condizioni per averlo

    La detrazione è collegata agli interventi, anche realizzati in economia:

    • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
    • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    • di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
    • di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).

    Per beneficiare del Bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).

    Bonus mobili: tipologie di beni ammessi

    L’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici aventi determinate classi di efficienza energetica.
    Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
    A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
    Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
    Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, si fa presente che sono state aggiornate le classi energetiche minime richieste in caso di acquisto di grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha istituito un quadro per l'etichettatura energetica e che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE.
    Con tale regolamento, a partire dal 1° marzo 2021, l’etichetta di classificazione dei consumi energetici degli elettrodomestici è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppata in base all'applicazione dei nuovi regolamenti delegati UE, pubblicati in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L. 315 del 5 dicembre 2019), in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369.
    Il nuovo regolamento sull'etichettatura energetica ha disposto, quindi, l'eliminazione delle classi di efficienza "A+", "A++" e "A+++", introdotte dalla direttiva precedente, ed ha determinato una rimodulazione della classificazione in scala "A-G".
    La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 richiamando il nuovo sistema di etichettatura energetica.
    Pertanto, la citata disposizione, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).
    Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

    A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:

    • Grandi apparecchi di refrigerazione
    • Frigoriferi
    • Congelatori
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
    • Lavatrici
    • Lavasciuga e Asciugatrici
    • Lavastoviglie
    • Apparecchi per la cottura–Piani cottura
    • Stufe elettriche
    • Piastre riscaldanti elettriche
    • Forni e Forni a microonde
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
    • Apparecchi elettrici di riscaldamento
    • Radiatori elettrici
    • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
    • Ventilatori elettrici
    • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
    • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

    Bonus mobili: pagamenti tracciabili

    Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali; in questo caso, non è necessario utilizzare il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).
    È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).
    La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento. 

    A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

    • nel caso del bonifico, nel momento stesso in cui viene dato ordine di pagamento alla banca dell’effettuazione dello stesso (Risposta pubblicata n. 137 del 20 giugno 2024);
    • nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
    • nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

    Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei

    beni.

    Bonus mobili: le FAQ delle Entrate

    L'Agenzia ha aggiornato la propria guida dedicata alla agevolazione, nella quale oltre al riepilogo delle norme per la spettanza di questo bonus, sono indicati anche dei quesiti frequenti, dei quali alcuni vengono qui riportati:

    1. Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%? No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
    2. Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito? Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
    3. Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili? Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
    4. Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile? No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
    5. Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della ritenuta? Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
    6. Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili? No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
    7. Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili? Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
    8. È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici? La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2025. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
    9. Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l’anno 2024 come limite di spesa massima l’importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)? Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
    10. Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all’intervento di recupero del patrimonio edilizio? Sì, può usufruire dell’agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: istanze a luglio

    Dal 1° al 31 luglio 2026 le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno).

    Lo comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'Informativa del 24.06.2026 prot. n. 353642, indirizzata alle associazioni di categoria.

    Le aliquote applicabili nel secondo trimestre 2026

    Il quadro normativo del secondo trimestre 2026 è stato caratterizzato da continue rideterminazioni temporanee dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, fissata dal 1° gennaio 2026 a 672,90 €/1.000 litri dall'art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025, come modificato dalla Legge n. 199/2025.

    Di seguito i valori applicati nei diversi periodi del trimestre.

    Periodo Aliquota normale (€/1.000 litri)
    1° aprile – 22 maggio 2026
    472,90
    23 maggio – 6 giugno 2026
    572,90
    7 giugno – 30 giugno 2026
    622,90

    L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO

    Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano i criteri di sostenibilità ambientale previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e impiegano le materie prime di cui al relativo allegato IX, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 prevede un'aliquota ridotta, anch'essa più volte rideterminata nel trimestre.

    Periodo Aliquota ridotta HVO conforme (€/1.000 litri)
    1° aprile – 7 aprile 2026
    617,40
    8 aprile – 10 maggio 2026
    472,90
    11 maggio – 22 maggio 2026
    617,40
    23 maggio – 6 giugno 2026
    572,90
    7 giugno – 30 giugno 2026
    617,40

    Gli HVO che non soddisfano tali condizioni, così come quelli per cui l'esercente non dispone di informazioni certe da parte del fornitore, restano assoggettati al criterio di tassazione per equivalenza: in assenza di dati certi, ai fini del rimborso si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo di riferimento, a tutela degli aventi diritto.

    Nessuna variazione per gli autotrasportatori

    Le rideterminazioni dell'aliquota ordinaria non incidono sull'aliquota agevolata riservata agli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che resta ferma a 403,22 €/1.000 litri ai sensi del punto 4-bis della Tabella A del TUA. 

    L'importo del rimborso, pari alla differenza tra questo valore e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto, varia quindi in base al periodo e alla tipologia di carburante impiegato.

    Tipologia prodotto e periodo Importo rimborsabile (€/1.000 litri) Quadro
    Gasolio/HVO non conforme – 1° aprile-22 maggio
    69,68
    A-1
    Gasolio/HVO non conforme – 23 maggio-6 giugno
    169,68
    A-2
    Gasolio/HVO non conforme – 7 giugno-30 giugno
    219,68
    A-3
    HVO conforme – 1° aprile-7 aprile
    214,18
    A-4
    HVO conforme – 8 aprile-10 maggio
    69,68
    A-5
    HVO conforme – 11 maggio-22 maggio
    214,18
    A-6
    HVO conforme – 23 maggio-6 giugno
    169,68
    A-7
    HVO conforme – 7 giugno-30 giugno
    214,18
    A-8
    HVO senza informazioni dal fornitore – 1° aprile-22 maggio
    69,68
    A-1
    HVO senza informazioni dal fornitore – 23 maggio-6 giugno
    169,68
    A-2
    HVO senza informazioni dal fornitore – 7 giugno-30 giugno
    214,18
    A-8

    È inoltre previsto un Quadro A-9 residuale per i consumi di gasolio non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio-18 marzo 2026 (aliquota allora vigente: 672,90 €/1.000 litri), come comprovato dal relativo e-DAS.

    Soggetti che hanno diritto al rimborso

    Per il secondo trimestre 2026 il beneficio spetta, come per i trimestri precedenti, per l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (esercita da iscritti all'albo autotrasportatori, titolari di licenza per conto proprio o imprese UE in possesso dei requisiti professionali) e per l'attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici, imprese di trasporto pubblico locale e regionale, autoservizi interregionali e comunitari, nonché da esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. 

    Restano esclusi, dal 1° gennaio 2021, i consumi di gasolio impiegato da veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

    Come presentare la dichiarazione e novità dal 1° ottobre 2026

    Sul sito dell'Agenzia (www.adm.gov.it, sezione Accise – Prodotti energetici – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026) è disponibile il software aggiornato per la compilazione. 

    La dichiarazione può essere trasmessa tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente (allegando il file in formato ".dic").

    In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.

    Una novità in arrivo dal 1° ottobre 2026

    Dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione per la fruizione del credito in compensazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il Servizio Telematico Doganale, e i tempi di formazione del silenzio-assenso si riducono a 30 giorni (l'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha modificato il comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95).

    Gli esercenti non ancora abilitati al Servizio Telematico Doganale dovranno quindi presentare istanza di adesione prima di tale data.

    Resta invece invariata, anche dopo il 1° ottobre, la procedura per le dichiarazioni con richiesta di rimborso in denaro.

    Fruizione del credito del 2° trimestre 2026

    Come per i trimestri precedenti, i soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, senza il limite annuo di 250.000 € previsto per le agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. n. 277/2000. 

    Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME sono richiesti i codici BIC e IBAN.

    Termini di utilizzo del credito maturato nel 1° trimestre 2026

    I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

    Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2028.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga

    Il recente decreto legge 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. Decreto Carburanti e Sostegno alle Imprese), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha introdotto all'art. 6 la proroga dei termini di versamento per i soggetti ISA.

    In particolare, per il 2026 è stato disposto, per i Soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:

    • al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione (in deroga alla scadenza ordinaria del 30 giugno 2026);
    • oppure al 20 agosto 2026 (il 30° giorno successivo al 20 luglio cade il 19 agosto, prorogato al 20 agosto per la sospensione di ferragosto), maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

    Attenzione: rispetto al 2025, la maggiorazione per il versamento entro il 30º giorno passa dallo 0,40% allo 0,80% — il costo del rinvio raddoppia.

    Le disposizioni si applicano:

    • oltre che ai soggetti ISA e a quelli con cause di esclusione dagli stessi
    • anche ai soggetti in regime dei minimi (art. 27, co. 1, D.L. 98/2011) 
    • e in regime forfetario (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014), 
    • nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR aventi i medesimi requisiti.

    I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

    • saldo 2025 per IRPEF / IRES / IVA;
    • primo acconto 2026 IRPEF / IRES;
    • addizionali IRPEF;
    • cedolare secca;
    • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
    • IVIE / IVAFE;
    • imposta sostitutiva del maggior reddito per chi ha aderito al concordato preventivo biennale;
    • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
    • Diritto CCIAA.

    Redditi PF 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte e date da ricordare

    Tutti i contribuenti, titolari e non di partita IVA, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, compresi i contributi del quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale.

    Per il 2026, l'acconto di novembre deve essere versato per intero entro 30 novembre 2026.

    Come già consolidato, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato uniformato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali dovranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

    Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, pertanto viene ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nel modo seguente:

    RATA

    Rateizzazione 
    con versamento prima rata
    il 20 luglio 2026
    (senza maggiorazione)

    INTERESSI %

    Rateizzazione
    con versamento prima rata
    il 20 agosto 2026
    (con maggiorazione dello 0,80%)**

    In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% in ragione di giorno

    INTERESSI %

    20 luglio 2026

    20 agosto 2026

    20 agosto 2026*

    0,30

    16 settembre 2026

    0,30

    16 settembre 2026

    0,64

    16 ottobre 2026

    0,63

    16 ottobre 2026

    0,98

    16 novembre 2026

    0,98

    16 novembre 2026

    1,32

    16 dicembre 2026

    1,31

    6ª

    16 dicembre 2026

    1,66

    * Gli interessi si calcolano sulla scadenza teorica della rata (giorno 16 del mese), indipendentemente dall'eventuale proroga ferragostana che consente di versare il 20 agosto. Il 16 agosto 2026 è domenica e ricade nella sospensione di ferragosto (1–20 agosto), quindi il versamento può essere effettuato il 20 agosto, ma gli interessi restano calcolati sul periodo fino al 16 agosto.

    ** In questo caso l’importo complessivo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% (calcolato in ragione di giorno sul periodo dal 21 luglio al 19 agosto 2026), prima di applicare la rateizzazione.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Per il calendario delle scadenze secondo i termini ordinari, dei versamenti delle rate per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga, si rimanda all'articolo "Dichiarazione redditi persone fisiche 2026: rateazione delle imposte e date da ricordare".

    Nota sugli interessi di rateizzazione

    Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale (anno = 360 giorni), tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza teorica della rata successiva, con la formula seguente: (C * i * t) / 360.

    Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese (30 giorni) di intervallo (per ogni intervallo di 30 giorni → 4% × 30/360 = 0,33% per mese).

    Rata n = R × [1 + 0,0033 × (n − 1)]

    dove R è l'importo base di ogni rata e n è il numero d'ordine (1, 2, 3…). La prima rata non porta mai interessi, ogni rata successiva accumula un ulteriore 0,33% rispetto alla precedente.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. I termini che cadono nel periodo 1–20 agosto sono prorogati al 20 agosto per la sospensione di ferragosto.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esoneri contributivi assunzioni 2026: ecco le istruzioni

    ll decreto legge 62 2026  detto "1 Maggio" introduce per il 2026 un pacchetto  di esoneri contributivi totali (100%) a favore dei datori di lavoro privati che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori.  Il 14 maggio l'istituto ha pubblicato le circolari di istruzioni dettagliate (vedi ultimo paragrafo)

    L'impianto normativo si articola in quattro misure distinte — Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e Stabilizzazione — ciascuna con propri requisiti soggettivi e limiti di importo, ma accomunate da alcuni principi :

    •  l'esonero riguarda esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;
    •  resta ferma l'aliquota di computo pensionistico, cioè lo sgravio non incide sulle futura pensione del lavoratore;
    •  il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi;
    • non è applicabile a rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e ai dirigenti.

     Tutti i bonus sono soggetti a monitoraggio INPS e vincolati a un tetto di spesa pluriennale, oltre il quale l'istituto cesserà di accogliere nuove domande.

    ATTENZIONE  Il decreto interviene contestualmente ad abrogare il comma 1-bis dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 cd Decreto Milleproroghe (convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26), che aveva prorogato incentivi all'assunzione di natura analoga già operativi, istituiti con il Decreto Coesione 2024 — strutturati in modo simile ma con perimetri e massimali differenti .

    Inoltre va posta attenzione al fatto che  l’accesso ai benefici contributivi  è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri  indicati dallo stesso decreto (retribuzione non inferiore a quella stabilito dai CCNL piu rappresentativi).

    Le circolari non offrono chiarimenti su questo punto,  probabilmente in attesa di precisazioni ministeriali 

    Va anche detto che i primi tre incentivi sono già in vigore mentre per il quarto è necessaria l'approvazione da parte della Commissione europea.

     Vediamo di seguito tutti i dettagli  di ciascuna misura e ulteriori aspetti operativi comuni.

    Bonus Donne e Bonus Giovani 2926

    Il Bonus Donne ( previsto all' art. 1 del DL 62 2026) è rivolto alle lavoratrici svantaggiate di qualsiasi età, prive di impiego regolare da almeno 24 mesi — o da 12 mesi se appartenenti alle categorie b)–g) del Reg. UE 651/2014 — assunte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. 

    L'esonero dura fino a 24 mesi, con un tetto mensile di 650 euro (800 euro per le residenti nella ZES unica del Mezzogiorno).

     Il Bonus Giovani (art. 2) si applica ad assunzioni di under 35 senza impiego da almeno 24 mesi (o 12 mesi se rientranti nelle categorie c), e), f), g) del medesimo regolamento US ), non dirigenziali, con soglia di 500 euro mensili — elevata a 650 euro per le unità produttive nelle regioni Abruzzo,  Molise,Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna,  Marche  e  Umbria.

    Bonus ZES 2026 e Bonus stabilizzazione

    il Bonus ZES (art. 3) è una misura specifica per le microimprese del Mezzogiorno: vi accedono esclusivamente i datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, che assumano presso una sede ubicata nelle regioni della ZES unica. 

    Il target è costituito da over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Il tetto mensile è di 650 euro per un massimo di 24 mesi.

     L'incentivo alla stabilizzazione (art. 4) , valido in tutto il territorio nazionale, introduce invece un meccanismo innovativo: premia la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi, a condizione che il lavoratore abbia meno di 35 anni e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato.

     Le trasformazioni devono avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità da rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026. Il limite mensile è di 500 euro per 24 mesi, subordinato ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE.

    Condizioni comuni, tutele e risorse finanziarie

    Tutte e quattro le misure condividono alcune  condizioni operative fondamentali. 

    1. le assunzioni o trasformazioni devono determinare un incremento occupazionale netto, calcolato sottraendo il numero medio dei dipendenti nei 12 mesi precedenti dal numero rilevato mese per mese, con ponderazione per i part-time e considerazione al netto delle variazioni nelle società collegate ex art. 2359
    2. :il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione. 
    3. in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata — del lavoratore assunto o di uno con la stessa qualifica — scatta la revoca con recupero integrale del beneficio fruito. 
    4. In caso  mancata assunzione entro 10 giorni dall'autorizzazione INPS la richiesta decade e i fondi sono rimessi in circolo. Resta possibile inviare una nuova istanza

    Si segnala anche che malgrado la norma in vigore l'Obbligo di pubblicazione della posizione sul portale SIISL non  è ancora operativo perche manca il decreto ministeriale attuativo .

    Le risorse complessive per il 2026 ammontano a circa 180,4 milioni di euro (26,5 + 109,7 + 26 + 18,2), con proiezioni fino al 2028 per un totale di circa 907 milioni di euro sull'intero triennio.

    Tabella di riepilogo – Scarica le istruzioni INPS

    isura Destinatari Periodo assunzione Durata esonero Limite mensile Limite ZES / Sud Spesa 2026 Operatività
    Bonus DonneArt. 1 — 100% contrib. datoriali Donne qualsiasi età, senza lavoro regolare ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie b–g Reg. UE 651/2014) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
    12 mesi se già "lavoratrice svantaggiata" lett. a–g
    650 €/ mese per lavoratrice 800 €/ mese (ZES Mezzogiorno) 26,5 mln €63,7 mln (2027) · 51,3 mln (2028) Istruzioni INPS
    Bonus GiovaniArt. 2 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, senza lavoro ≥ 24 mesi (o ≥ 12 mesi + categorie c, e, f, g) 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi (standard)
    12 mesi se già "lavoratore svantaggiato" lett. a–g
    500 €/ mese per lavoratore 650 €/ mese (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Umbria) 109,7 mln €252,4 mln (2027) · 135,4 mln (2028) Istruzioni INPS
    Bonus ZESArt. 3 — 100% contrib. datoriali Over 35, disoccupati ≥ 24 mesi — solo datori con ≤ 10 dipendenti, sede in ZES unica Mezzogiorno 1° gen – 31 dic 2026 24 mesi — (solo ZES) 650 €/ mese per lavoratore 26 mln €60 mln (2027) · 34 mln (2028) Istruzioni INPS
    StabilizzazioneArt. 4 — 100% contrib. datoriali Under 35, non dirigenti, mai occupati a tempo indet. — trasformazione da TD ≤ 12 mesi, instaurato entro 30/04/2026 1° ago – 31 dic 2026 24 mesi 500 €/ mese per lavoratore 500 €/ mese (nessun extra Sud) 18,2 mln €87,5 mln (2027) · 69,3 mln (2028) ⚠ Autorizzaz. UE art. 108 TFUE

    Scarica la circolare INPS 57 Bonus Donne

    Scarica la circolare INPS 56 Bonus ZES

    Scarica la circolare INPS 55 2026 Bonus Giovani

    Incentivi solo con Salario giusto

    ATTENZIONE, come anticipato sopra,   nel decreto 62 2026 viene definito il concetto di “salario giusto”  ovvero di retribuzione adeguata, a norma della costituzione, che coincide con il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL e UIL).

     Non si tratta quindi solo della paga base, ma dell’insieme delle voci retributive previste dal CCNL applicabile al settore, alla dimensione e alla natura del datore di lavoro , ovvero il TEC : Trattamento Economico Complessivo.

    Nei settori privi di contrattazione, il datore di lavoro è comunque tenuto a fare riferimento al CCNL più affine all’attività svolta.

    In tema di bonus per le assunzioni il decreto stabilisce che l’accesso ai benefici è consentito solo se il lavoratore percepisce un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto determinato secondo i criteri sopra indicati.

  • Lavoro Dipendente

    Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2026

    In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è  l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2026?

    Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo  e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo  massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI (pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584), e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).

    Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2026

    Il contributo  CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente  a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

    la Circolare INPS  n. 4 del 28 gennaio 2026, ha comunicato che il valore massimo mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2026, ad euro 1.584,70.

    Di conseguenza, per l’anno 2026,

     il contributo di licenziamento ammonta ad euro 649,72, per ogni anno di anzianità di servizio.

    Il valore massimo  del ticket  licenziamento  in caso di licenziamento collettivo è pari ad euro 1.949,16, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso.

    Infatti, per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento,  va tenuto conto che 

    • l'importo non è collegato  alla retribuzione individuale ma  è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro,  sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012,  stabilisce  infatti che il contributo  dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
    •  Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità   il ticket va  riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro 
    • Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, 

    Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:

    • non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
    • devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale, 
    • se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale  si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.

    Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket

    Il contributo è dovuto  "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:

    • licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
    • licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
    • per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
    • dimissioni per giusta causa o di dimissioni  durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
    • dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda  per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
    • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede  oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
    • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
    • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
    • Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito  di contratto di espansione (DL  34 2019).

     Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:

    • dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
    • cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012  "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
    • cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente 
    •  interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
    • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  in aziende con  meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
    • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
    • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
    • interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale  negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
    • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
    • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso  pero non trova applicazione   se il  lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli  riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
    • licenziamenti per i quali  i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.

    Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni

    In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012).   Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro,  non  c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento 

    Al contrario, qualora sussista per il lavoratore,  per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.

    Ad esempio,  nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre  consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva,   è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione  (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo  cd Ticket licenziamento. 

    Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo

    Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo  senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.

     Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS  l'aliquota  di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali  cessazioni  vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).

     Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti  (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.