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Canone speciale RAI 2026: tariffe per alberghi, residence, studi, mense
Pubblicato nella GU n 29 del 5 febbraio il Decreto 23 dicembre 2025 con Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2026.
Nel dettaglio, per l'anno 2026 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2026Ricordiamo che dal 2024 è possibile pagare il canone speciale utilizzando il VIRTUAL Iban personalizzato, ovvero un Iban che è associato ad ogni singolo cliente, così da facilitare la rendicontazione contabile. La RAI precisa che nel preavviso di rinnovo è stato indicato, per ogni cliente, l’Iban personalizzato.
L' iban generico: IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo.
Il pagamento potrà quindi essere effettuato utilizzando il virtual Iban ma, qualora fosse stato usato il precedente iban generico, il versamento è comunque valido.
Vediamo gli importi da pagare per il canone speciale.
Canone speciale RAI 2026: chi deve pagarlo
Devono pagare il canone speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse, ad esempio è il caso delle catene alberghiere.
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate.Canone speciale RAI 2026: gli importi per le strutture ricettive
Come specificato sul sito RAI il Canone Speciale per alberghi e strutture ricettive è dovuto per l'anno 2025 nelle misure di seguito indicate:
A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:
Canone annuale Canone semestrale Canone trimestrale Euro 6.789,40Euro 3.463,98Euro 1.801,28B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:
Canone annuale Canone semestrale Canone trimestrale Euro 2.036,83Euro 1.039,20Euro 540,38C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:
Canone annuale Canone semestrale Canone trimestrale Euro 1.018,40Euro 519,58Euro 270,18D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:
Canone annuale Canone semestrale Canone trimestrale Euro 407,35Euro 207,82Euro 108,07E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:
Canone annuale Canone semestrale Canone trimestrale Euro 203,70Euro 103,93Euro 54,03(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)
Canone speciale RAI 2026: come pagare
La RAI, sulla pagina dedicata al canone speciale, evidenzia che è possibile effettuare il pagamento del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai.
Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell'Italia la numerazione è 0039 06-87408198).
Occorrerà fornire i dati relativi all’intestazione del nuovo abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).
Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.
Il servizio è attivo per le seguenti tipologie di carte:
Visa credito consumer, Visa debito consumer, Visa credito commercial, Visa debito commercial, MasterCard credito consumer, MasterCard debito consumer, MasterCard credito commercial, MasterCard debito commercial, Maestro debito consumer, Maestro debito commercial.
Al termine delle operazioni, con pagamento andato a buon fine, il sistema invierà una ricevuta di pagamento via mail
Canone speciale RAI 2026: esonero da fatturazione elettronica
Viene infine specificato che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale.
Pertanto la Rai continuerà a riscuotere il canone speciale con le modalità sinora adottate.
Canone speciale RAI 2026: le sanzioni per chi non paga
I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria (ai sensi dell'art 1284 c.c.)
Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45 (ai sensi dell'art 19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473)
Allegati: -
Le festività in busta paga
Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente la retribuzione.
Ad oggi, dopo varie modifiche normative all' articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, (da ultimo, l'introduzione della festività di san Francesco con la legge 151 2025 del 8.10.2025, che entrerà in vigore dal 2026) sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:
1) Capodanno
1° Gennaio
2) Epifania
6 Gennaio
3) Giorno dell'Angelo
Lunedì di Pasqua
4) Anniversario della Liberazione
25 Aprile
5) Festa dei Lavoratori
1 maggio
6) Assunzione Beata Vergine
15 Agosto
7) San Francesco – patrono d'Italia
4 Ottobre (DAL 2026)
8) Ognissanti
1° Novembre
9) Immacolata Concezione
8 Dicembre
10) Santo Natale
25 Dicembre
11 Santo Stefano
26 Dicembre
12) Santo Patrono del comune sede di lavoro
13) Festa della repubblica
2 giugno
Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.
Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono:
- il 19 marzo San Giuseppe,
- l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e
- il 29 giugno – San Pietro e Paolo;
per questo i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.
Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività
La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.
Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).
Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.
Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).
Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;
Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre, se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :
60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)
x = 40*1/60 = 0,67
Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.
Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.
Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.
Gli elementi retributivi correlati ai giorni di festività sono imponibili interamente sia dal punto di vista dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.
Festività: esempi di compilazione della busta paga
1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:
LIBRO UNICO DEL LAVORO
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8FS
–
–
RC
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CALCOLO BUSTA PAGA :
paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16
festività 6,67 * 8,49523 = 56,66
8,49523 * 15% * 8 ore = 10,19
Totale 1.562,01
2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:
LIBRO UNICO DEL LAVORO
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8FS
–
–
8
8
8
CALCOLO BUSTA PAGA :
paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16
festività 6,67 * 8,49523 = 56,66
8,49523 * 50% = 4,25
4,25 + 8,49523 = 12,75
12,75 * 8 ore (FS) = 102,00
Totale 1.653,82
Festivita e Cassa integrazione
Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso viene gestito in maniera diversa:
- rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili , per i lavoratori retribuiti a ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto oppure sospesi a zero ore settimanali,
- è a carico della Cassa invece:
- per i lavoratori retribuiti a ore e sospesi a zero ore settimanali, da oltre due settimane;
- per i lavoratori retribuiti con fisso mensile sospesi a zero ore settimanali, anche da non più di due settimane.
Si ricorda infine che i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF.
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Tredicesima 2025 dipendenti: come si calcola, tassazione, bonus Natale
L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico dal regime fascista con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria datato 05 agosto 1937. Inizialmente questa mensilità aggiuntiva non era u obbligatorio per il datore di lavoro, e solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946 l'istituto venne reso obbligatorio per il settore dei lavoratori dell'industria; in seguito il D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.
La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.
Nel 2024 era stato previsto un bonus aggiuntivo di 100 euro ai dipendenti con redditi piu bassi ma si è trattato di una misura termporanea, che non è stata rinnovata per il 2025.(vedi ultimo paragrafo)
Elementi per il calcolo della tredicesima
Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.
L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione 24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo consultare il CCNL di riferimento.
In generale gli elementi principali da considerare per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo della tredicesima sono:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali;
- scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;
Sono inoltre elementi da considerare se erogati con continuità:
- super minimo,
- assegno ad personam,
- straordinari forfetizzati o continuativi,
- provvigioni,
- cottimo,
- indennità sostitutiva di mensa,
- indennità per maneggio denaro,
- premi di produttività annuali.
- In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:
- lavoro straordinario,
- lavoro notturno e lavoro festivo effettuati in via occasionale,
- somme concesse una tantum e
- rimborsi spese erogati nel mese.
Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:
- ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
- ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.
Il lavoratore part-time ha diritto alla tredicesima in proporzione all’orario di lavoro prestato.
Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.
Tredicesima e assenze
Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima e pesare quindi sull'ammontare spettante al dipendente .
Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:
- assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
- assenze non utili per la maturazione della tredicesima: congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;- congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.
Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali Inps e Inail (ad es. malattia; congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi).
Tali Istituti corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti non sono soggette a contributi previdenziali.
- per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
- per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
- per gli apprendisti la percentuale è di 1,062022.
Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima
Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore).
La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per carichi familiari.
Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.
Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché viene maggiormente tassata.
Tredicesima e Bonus Natale 2024
Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024 una nuove indennità una tantum esentasse cd. Bonus Natale , per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.
Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro,
- che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato.
- con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.
Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024
Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.
Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite conguaglio fiscale.
Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno, può dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025.
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Rinnovo CCNL Metalmeccanici firmato: aumento di 205 euro
E' stato firmato il 22 novembre 2025 il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei metalmeccanici, da Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica-Assistal dopo quattro giorni di trattativa non stop.
L'accordo introduce significativi aumenti salariali e importanti tutele contro la precarietà per i circa 1,5 milioni di addetti:
- un incremento dei minimi retributivi pari a 205 euro sul livello C3 nell’arco di quattro anni, mantenendo intatta la struttura economica del CCNL;
- confermate la garanzia di adeguamento all’Ipca-nei, una quota aggiuntiva di salario e soprattutto una clausola di salvaguardia per proteggere i lavoratori da eventuali picchi inflattivi.
Sul fronte normativo, è prevista l’introduzione delle causali specifiche per i contratti a termine e una quota obbligatoria di stabilizzazione del 20% per le aziende che intendono prorogare i contratti oltre i 12 mesi. Una novità rilevante riguarda anche i lavoratori in staff leasing, per i quali viene riconosciuto il diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato dopo 48 mesi di missione.
Il rinnovo introduce inoltre una sperimentazione sulla riduzione dell’orario di lavoro, che sarà affidata a una commissione dedicata, e migliora la disciplina sui turni più gravosi prevedendo riduzioni orarie specifiche. Viene anche ampliata la possibilità di utilizzare fino a tre giornate di PAR senza preavviso in caso di necessità.
Sono rafforzate le norme sulle relazioni sindacali, sull’informazione e partecipazione, sulla formazione continua, sulla salute e sicurezza e sulle misure di contrasto alla violenza contro le donne. Miglioramenti anche per la tutela dei lavoratori con malattie gravi o disabilità e regole più solide per i cambi di appalto privati e la gestione dei PAR.
I segretari generali delle tre sigle sindacali hanno espresso soddisfazione, definendo l’accordo “sofferto ma positivo”, in grado di proteggere salari, diritti e la centralità del CCNL in un contesto di forte incertezza industriale.
In attesa del testo ufficiale, ricordiamo di seguito le richieste che erano state presentate dai lavoratori e la proposta di Federmeccanica
Rinnovo CCNL Metalmeccanici: le richieste per il rinnovo del contratto
Come è noto le posizioni delle due parti restano lontane:
- le associazioni datoriali puntano su un modello basato su sostenibilità, competitività e welfare aziendale, proponendo l’aumento dei flexible benefit fino a 400 euro e nuove tutele come una rendita per la non autosufficienza.
- I sindacati, invece, insistono su un incremento salariale di 280 euro lordi, giudicato insostenibile dalle imprese.
Si era svolto ormai piu di 12 mesi fa, il 30 maggio 2024 in Confindustria il primo incontro tra Federmeccanica e Assistal per la parte datoriale e FIM, FIOM e UILM per la parte sindacale, per il rinnovo del contratto, che riguarda piu di un milione di lavoratori che producono l’8% del Pil, e il 50% circa dell’export nazionale.
Nel secondo incontro svoltosi il 27 giugno si sono affrontati i temi della formazione, dell’inquadramento professionale e della salute e sicurezza sul lavoro.
Il rappresentante della FIOM CGIL De Palma ha rilasciato una dichiarazione che ha delineato le difficolta sul tavolo pur confermando l'impegno a proseguire con forza le trattative Vedi qui il documento integrale
La parte sindacale ha presentato la propria piattaforma di richieste ( vedi sotto ) e non ha mancato di sottolineare la distanza "siderale" con le considerazioni di Confindustria che , a titolo di esempio, ha respinto con forza la richiesta di aumenti retributivi per 280 euro nel triennio, ribadendo la necessita di «preservare e difendere un modello che funziona, che non può essere alterato in nessuna delle parti che lo compongono».
Secondo Federmeccanica e Assistal, nel contratto nel 2016 e 2021 sono già state date «risposte sostanziose» nel periodo di alta inflazione; e non si puo dimenticare che applicato «il principio della distribuzione della ricchezza dove viene prodotta e dopo che è stata prodotta ».
Secondo il presidente di Federmeccanica il contesto è difficile, con una produzione molto rallentata, e con margini di profitto molto ridotti . "La realtà, non va mai persa di vista – e ha concluso affermando l'intenzione di fare la propria parte "come sempre, con spirito positivo e costruttivo".
Nell'incontro del 10 ottobre 2024 Federmeccanica e Assistal hanno presentato la loro controproposta in un documento denominato CCNL ESG in cui si propone:
- una durata di quattro anni (2024-2028)
- UNA TANTUM di 700 euro per le aziende che non hanno contratti integrativi
- nessun aumento salariale se non quello definito in base all’andamento dell’inflazione (IPCA NEI).
- se la cifra dell’adeguamento, tra previsione e consuntivo, risultasse superiore all’1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno.
(ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)
Nel comunicato sindacale unificato di pubblicazione della piattaforma del 20 febbraio 2024 si leggeva:
La piattaforma per rinnovare il contratto collettivo nazionale metalmeccanico punta ad estendere i diritti all'insieme dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche, un CCNL di tutte e di tutti, per tutte e tutti. Ci proponiamo di :
- aumentare i salari con una richiesta di 280 euro di aumento sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5º livello), un aumento che va oltre l’Ipca (indice dei prezzi al consumo) depurata dai costi energetici importati, e con la previsione del premio perequativo per coloro che non hanno un contratto aziendale.
- (…) il contrasto alla precarietà, per stabilizzare il lavoro e ridurre la competizione tra lavoratori e garantire pari diritti e migliori condizioni di lavoro in tutto il sistema degli appalti.
I diritti che abbiamo possono aumentare e migliorare solo se ci uniamo e siamo solidali tra di noi. Diversi ma uniti operai con impiegati, tempi indeterminati con precari, informatici con siderurgici, turnisti e smart worker, donne e uomini. Per noi la contrattazione collettiva corrisponde ad un elemento di solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori."
Scarica qui il testo integrale della piattaforma sindacale FIM FIOM UILM per il rinnovo del contratto metalmeccanici industria.
Le richieste sindacali per il CCNL metalmeccanici industria
WELFARE
In tema di welfare contrattuale si chiede:
- un aumento dell’importo a 250 euro annui e
- l' istituzione di una «Piattaforma metalmeccanica Welfare» unica nazionale a gestione delle parti per garantire a tutti la possibile conversione del Premio di risultato in welfare, con ulteriori convenzioni e forme di sostegno ai dipendenti.
Fondi Meta salute e Cometa:
- Adeguamento progressivo del contributo mensile del fondo Metasalute a carico aziendale di 4 euro a dipendente,
- Al fine di incrementare il numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) occorre prevedere forme di premialità straordinarie per nuovi aderenti accompagnate da campagne informative condivise tra le parti attraverso una comunicazione nel cedolino paga.
- Prevedere la contribuzione aziendale al fondo previdenziale anche per i periodi di non attività lavorativa o di sospensioni del rapporto di lavoro per
- qualsiasi causa (cassa integrazione, congedo parentale ecc.
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
Si chiede:
- una riduzione dell'orario di lavoro che implementi quanto già previsto per il lavoro a turni e che si applichi anche in settori/aziende coinvolti in processi di transizione, riorganizzazione o crisi e di consistente riqualificazione professionale e
- che si avvii una fase di sperimentazione contrattuale con l'obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, facendo salve le intese aziendali esistenti.
CCNL metalmeccanici: le richieste per salute e sicurezza
Sui temi : AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Viene chiesto di prevedere che negli incontri periodici tra Rspp e Rls si discuta, alla presenza anche della direzione aziendale e della Rsu, delle tematiche ambientali e si individuino e sviluppino specifici progetti di sostenibilità ambientale che coinvolgano tutti o parte dei lavoratori.
- Incremento di 36 ore del permesso retribuito per ogni Rls, per rafforzare la formazione specifica e l’operatività preventiva.
- Nelle piccole realtà dove non è insediato l’Rls, è necessario individuare specifiche soluzioni volte alla regolamentazione a copertura.
- Prevedere che nei casi di infortunio e di mancato infortunio, nell’ambito del reparto/ufficio, il break formativo deve essere attivato entro le 48 ore su richiesta Rsu, Rls o Rspp. Nelle aziende con più di 200 dipendenti si richiede comunque siano previste almeno tre convocazioni annue
Dichiarazioni incontro del 27 giugno: formazione e inquadramento
La maggiore organizzazione dei lavoratori metalmeccanici FIOM CGIL ha commentato :
"Nonostante il diritto soggettivo alla formazione sia stato introdotto con il contratto del 2016, riscontriamo ancora un limitato utilizzo delle 24 ore formative. Pertanto si è ritenuto di rendere permanente lo strumento di MetApprendo di recente avvio che dovrebbe erogare servizi e registrare la formazione effettuata dai lavoratori. La fase di transizione ecologica e industriale sta portando a cambiamenti repentini e radicali, in passato abbiamo utilizzato strumenti come il fondo nuove competenze che adeguava le capacità e professionalità dei lavoratori e implementava la produttività per le imprese. Ma ora è diventato necessario rafforzare e rendere effettivamente attuato il diritto alla formazione per tutti i lavoratori.
Alla formazione è legato anche il tema dell'inquadramento. La recente riforma introdotta con il Ccnl del 2021 ha rappresentato un punto di innovazione contrattuale rilevante d ma sono ancora poche le esperienze che hanno portato ad un'applicazione della riforma. E' per questa ragione che in piattaforma abbiamo chiesto in aziende con oltre 150 dipendenti l'insediamento di un gruppo di lavoro (RSU-azienda), per definire i profili professionali in funzione delle declaratorie del Ccnl.
Inoltre, sul tema della salute e della sicurezza c'è da troppo tempo una situazione grave e inaccettabile, in cui si riscontrano continuamente infortuni e morti sul lavoro. (…)Sono necessari tutti gli strumenti utili alla prevenzione, all'informazione e alla formazione. Il registro dei quasi infortuni e i break formativi devono diventare pratiche consolidate nelle imprese, come da noi richiesto.Le distanze anche su questi temi continuano ad essere importanti, per questo per quanto ci riguarda è necessario intensificare il confronto, superare la fase delle valutazioni e dei bilanci per entrare nel merito della trattativa”.
La controproposta di Federmeccanica CCNL ESG
Riportiamo dal documento CCNL ESG alcuni dettagli sugli aspetti economici:
RETRIBUZIONE
- Nel caso in cui non sia già presente un premio di risultato e/o altri elementi economici collettivi, a partire dal mese di giugno del 2026 verrà riconosciuto un importo pari a 700€ lordi annui ai dipendenti occupati in aziende con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all’anno precedente.
- • Nel caso in cui i lavoratori abbiano già riconoscimenti individuali l’importo sarà pari a 350€ lordi annui.
- Più disponibilità finanziaria per le persone, anticipando competenze e valorizzando la continuità professionale
- • Passare dall’attuale sistema degli aumenti periodici di anzianità (APA) ad un nuovo elemento economico, denominato Elemento di Continuità Professionale (ECP).
- • A far data dal 1° gennaio 2026 con la maturazione del biennio, considerando mese e anno di assunzione, sarà anticipata al lavoratore, unitamente alla retribuzione del mese successivo, una somma pari al totale degli importi mensili che sarebbero stati erogati nel corso dei due anni successivi a titolo di APA.
- • Sarà prevista la possibilità di maturare, al termine di un ulteriore biennio, un sesto biennio che determinerà per tutti i lavoratori e le lavoratrici un’erogazione aggiuntiva per il livello medio C3 pari a 520 euro lordi biennali (tabella in calce). Tali importi non saranno assorbibili.
- • Nel passaggio dagli APA all’elemento di continuità professionale si opereranno arrotondamenti in eccesso allo 0,50 centesimi, che per un livello C3 determineranno a regime un incremento dell’importo pari a circa 46,80 euro lordi nel biennio rispetto all’attuale sistema.
SANITA INTEGRATIVA
- Migliorare le prestazioni per le lavoratrici e i lavoratori con RAL inferiore ai 35mila euro, in particolare ridurre le franchigie e/o gli scoperti sulle spese odontoiatriche per i dipendenti e i loro familiari.
- A partire dal 2026 verrà introdotta una copertura assicurativa gratuita per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che garantirà una rendita pari a 600 euro mensili netti in caso di insorgenza di non autosufficienza.
Inoltre, saranno previsti servizi a supporto delle persone non autosufficienti come ad esempio:
– Sportello di orientamento
– Convenzioni con RSA
– Convenzioni con assistenti familiari
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Più previdenza complementare per tutti i lavoratori e ancora di più per neoassunti giovani e donne
- A decorrere dal 1° giugno 2025 per tutte le lavoratrici e i lavoratori passare dall’attuale contributo a carico azienda del 2,0% al 2,2% (finora previsto solo per gli under 35).
- Per le nuove iscrizioni successive alla data di firma del CCNL di under 35 e delle donne aumentare la contribuzione a 2,5% a decorrere dal 1° giugno 2025 come azione positiva di riequilibrio della composizione delle adesioni per genere ed età.
WELFARE
- Più flexible benefits con valore sociale e ambientale
- Innalzamento a 400 € a regime (50 euro il 1° anno, 100 euro il 2° anno, 150 euro il 3° anno e 200 euro il 4° anno) dei flexible benefits esistenti,nel caso in cui gli attuali 200 € annuali vengano destinati:
- − al rimborso delle rette degli asili nido;
- − al rimborso delle spese di acquisto di libri di testo scolastici, borse di studio, ecc.;
-
Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia
Il testo della proposta di legge sul salario minimo firmato da PD e M5S aveva iniziato lo scorso 11 luglio 2023 l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.
Sul tema il dibattito è stato molto ampio con posizioni favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro).
La Camera a dicembre 2024 ha votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no, in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano la proposta iniziale e affidano due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva
Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025 Qui il testo definitivo della legge 144 2025.
Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.
Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale, le osservazioni della Fondazione studi del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.
Proposta di legge sul salario minimo 2023
La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce per tutti i rapporti di lavoro il diritto a un trattamento economico di retribuzione proporzionata e sufficiente, che non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia
- per i lavoratori subordinati, che
- per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
Nel contempo introduce anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.
La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive.
Garantisce inoltre l’ultrattività dei contratti scaduti o disdettati; conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)
La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo orario.
Il salario minimo secondo la direttiva UE
L'approfondimento dei Consulenti del 12 luglio 2023 richiama la recente direttiva UE sottolineando il fatto che la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il criterio della contrattazione.
La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da
contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "
I consulenti del lavoro osservano quindi come l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello
minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale.
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a ) nonché la quota di trattamento di fine rapporto (retribuzione differita).
Lo studio evidenzia che:
- 39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro,
- 22 sono al di sotto di tale soglia.
Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi retributivi al di sotto degli 8 euro.
Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento dell’11 luglio 2023 ha stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro.
Lo stesso istituto di statistica ha evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che la retribuzione annuale di un individuo è una combinazione di fattori differenti, che comprendono oltre alla retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).
Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della posizione lavorativa.
L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a
- ridotta durata dei contratti di lavoro e
- numero contenuto di ore lavorabili,
oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un basso livello di retribuzione oraria.
Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL
In questo quadro la Fondazione afferma quindi che l'introduzione di un salario minimo :
- – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
- – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra della retribuzione minima tabellare.
- – sarebbe comunque limitante in quanto non riguarda anche quella componente di lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che svolgono.
- – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
- – rischierebbe di determinare un effetto negativo in quei settori/realtà aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).
DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva
Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:
il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:
Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.
Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono:
- la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale;
- il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
- l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
- la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.
Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:
- Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
- Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
- Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.
Legge 144 2025 Cosa cambia
In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:
- Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
- Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
- Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
- Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
- Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
- Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
- Vigilanza sulle cooperative: Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.
-
Fondo EST nel Regolamento 2025 le tutele gratuite per i figli
E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini, ne da notizia la circolare 1 2025
Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.
Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da
- CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
- Aziende farmaceutiche Speciali,
- degli Impianti Sportivi,
- delle Autoscuole dal 2018,
- da Agenzie Funebri, e
- CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.
Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i citati contratti collettivi nazionali .
L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst.
I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad un importo di euro 3.615,20 annui.
Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est ha allargato la copertura sanitaria ai figli degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.
In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo applicato .Le prestazioni previste riguardano:
- • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
- • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.
Le prestazioni potranno essere fruite a partire da settembre 2025.
Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico
Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.
Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri
Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo Regolamento delle Attività aggiornato con le modifiche contributive previste Nello specifico:
- dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del
- Terziario, distribuzione e servizi, e
- Distribuzione moderna e organizzata
passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore);
Inoltre , in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.
L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .
in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state
stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.
La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025 per le imprese funebri i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro per dipendente.
La nuova ripartizione sarà la seguente:
• 13 euro a carico dell'azienda
• 2 euro a carico del lavoratore
Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro
Iscrizioni – Tabella quote
Le modalità di iscrizione delle aziende sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it.
Al termine della procedura, all’indirizzo dichiarato, arriva un link per le impostazioni delle proprie credenziali.
L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.
Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.
Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.
Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.
LE QUOTE
Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .
Le quote di contribuzione a Fondo Est aggiornate sono le seguenti:
CCNL
Importo
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)
15 Euro*
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)
15 Euro*
IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)
12 Euro*
AUTOSCUOLE (Part time – Full time)
12 Euro*
ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)
12 Euro fino al 30 giugno –
5 euro dal 1 luglio 2025 *
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)
Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018
11 Euro
Dal 1° Gennaio 2019
12 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019
11 Euro*
Dal 1° Novembre 2019
12 Euro*
FIORI RECISI (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2020
12 Euro*
FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)
10 Euro
ORTOFRUTTA (Part time – Full time)
10 Euro
* di cui € 2,00 a carico dipendente
Di seguito la tabella delle Quote una tantum
CCNL
Importo part Time
Importo full Time
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
30 Euro
30 Euro
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA
30 Euro
30 Euro
IMPIANTI SPORTIVI
30 Euro
30 Euro
AUTOSCUOLE
30 Euro
30 Euro
ATTIVITA' FUNEBRE
30 Euro
30 Euro
FARMACIE SPECIALI
30 Euro
30 Euro
FIORI RECISI
30 Euro
30 Euro
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA
8 Euro
15 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR
8 Euro
15 Euro
ORTOFRUTTA
15 Euro
15 Euro
ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa, come dettagliato nella circolare 1/ 2025.
Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>
in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:
Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;
Causale contributo: EST1;
Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;
Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;
Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.
Fondo Est Modalità di pagamento
Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite
- F24 ,
- carta di credito;
- MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking
In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.
Le novità 2025 per i dipendenti
Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.
Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025
Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:
PACCHETTO MATERNITA'
- Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
- Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata
DIAGNOSTICA
- Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN)
FISIOTERAPIA
- Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.
PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI
- Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore
INVALIDITA'
- Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
- Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
- Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
- Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
- Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste
ATTENZIONE Il fondo ricorda che
- Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
- Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.
-
CCNL somministrazione 2025: in vigore i testi definitivi
Le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm e sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp hanno firmato il 22 luglio, a Roma il testo definitivo del CCNL Somministrazione, per i dipendenti delle Agenzie per il Lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno.
L'accordo precisa che alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall'Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le Parti concordano che il CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato: la disciplina di cui all'art. 10, par. EBITEMP lettera h) nonché dell'Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 "Welfare sanitario", di cui all'allegato n. 15, decorrono dal. 1°giugno 2025.
Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche con
- aumenti superiori al 15% per l’indennità di disponibilità e
- aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità,
- l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.
Dal punto di vista normativo, la principale novità è il preavviso di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi con indennizzo in caso di violazione
razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.
Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.
In tema di formazione si introduce le possibilita di FAD con indennità di frequenza e formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.
Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le Agenzie per il Lavoro;
sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.
Introdotta anche la nuova Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) per i casi di fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.
SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOSOMM
SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO.
CCNL agenzie di somministrazione la firma del 3 febbraio 2025
Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.
Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.
L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.
Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili.
La ripartizione prevede :
- un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e
- dello 0,15% a carico del lavoratore.
Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.
Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno.
Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del
- 35% per i lavoratori in missione e del
- 50% per quelli in attesa di missione.
Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza
CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp – Ebitemp
Sono state introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.
In particolare , il Fondo FormaTemp si occupa delle attività formative con un'indennità di frequenza oraria. Nel testo sono definiti i contenuti della formazione per i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale
E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita
Prestazioni Ebitemp
Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.
In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.
Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.
CCNL 2019 Assolavoro
Il Ccnl firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 che prevede di norma sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .
Sono ammesse però otto proroghe nei casi seguenti:
- se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
- lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
- lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
- casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
- impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.
Altri aspetti dell'accordo riguardavano il welfare di settore , la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):
- si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
- una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
- Contratto a Monte Ore Garantito (MOG) riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo, grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto
- incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
- per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per almeno 90 giornate nell’arco nell'anno viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.
Si riconfermava la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il lavoro domestico. Il sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.
Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.
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