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Imposta sulle assicurazioni | Modello e istruzioni
Le imprese di assicurazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il presente modello di denuncia, l'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'anno precedente, per i quali va pagata l'imposta sulle assicurazioni, distinti per categorie di assicurazioni.
In allegato:
- Modello
- Istruzioni
- Motivi aggiornamento del 16 dicembre 2025
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Dichiarazione 730/2026 | Modello e istruzioni
Con Provvedimento n. 71552 del 27.02.2026 sono stati approvati unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
- 730/2026, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti che si avvalgano dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2026, per i redditi prodotti nell’anno 2025;
- 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
- 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
- bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).
Aggiornati al 13 aprile 2026.
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Con Provvedimento n. 72296 del 27.02.2026 sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, e le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
In allegato:
- Modello 730
- Istruzioni per la compilazione
- Allegato 1 – Bolla per la consegna
- Allegato 2 – Busta
- Allegato 3 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
- Provvedimenti del 27.02.2026 n. 71552 e 72296
- Allegato A – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 730/2026
- Allegato B – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati presenti nelle schede per la scelta della destinazione dell’ otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per l’anno di imposta 2025 (Scelte 2026)
- Allegato C – Circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730/2026
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Iva regime transfrontaliero di franchigia | Modello
La Comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.
Modello e istruzioni da utilizzare a partire dal 1° aprile 2026
Per ciascun trimestre civile dell’anno, come previsto dall’art. 70-unvicies, tali soggetti sono tenuti a comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.
La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (modello approvato con Provvedimento del 28.03.2025) deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.
L’obbligo di invio della Comunicazione ricorre anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.
In allegato Modello e Istruzioni.
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Modello Unico di dichiarazione ambientale 2026
Approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.53 del 5 marzo 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.
In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026.
In allegato:
- DPCM 30 gennaio 2026 – pdf – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026
- Allegato 1 – pdf – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
- Allegato 2 – pdf – Comunicazione rifiuti semplificata
- Allegato 3 – pdf – Modelli raccolta dati
- Allegato 4 – pdf – Istruzioni per la presentazione telematica
- Sintesi modifiche MUD 2026 – pdf
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ISA 2026 Indici sintetici affidabilità | Professionisti
La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2025 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 27.02.2026 n. 71684, con il quale sono stati approvati n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2025.
Approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
In allegato:
- Modelli e istruzioni Professionisti
- Istruzioni – Parte generale
- Istruzioni Quadro A
- Istruzioni Quadro F
- Istruzioni Quadro H
- Provvedimento dell'Agenzia del 27.02.2026 n. 71684
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ISA 2026 Indici sintetici di affidabilità | Servizi
La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2025 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 27.02.2026 n. 71684, con il quale sono stati approvati n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo d'imposta 2025.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA indicati nella Tabella 1 allegata alla Parte Generale delle istruzioni e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dalla loro applicazione, sono comunque tenuti alla presentazione dei relativi modelli, in quanto:
- esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In allegato:
- Modelli e istruzioni Servizi
- Istruzioni – Parte generale
- Istruzioni Quadro A
- Istruzioni Quadro F
- Istruzioni Quadro H
- Provvedimento dell'Agenzia del 27.02.2026 n. 71684
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ISA 2026 Indici sintetici di affidabilità | Commercio
La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2025 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 27.02.2026 n. 71684, con il quale sono stati approvati n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo d'imposta 2025.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA indicati nella Tabella 1 allegata alla Parte Generale delle istruzioni e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dalla loro applicazione, sono comunque tenuti alla presentazione dei relativi modelli, in quanto:
- esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In allegato:
- Modelli e istruzioni Commercio
- Istruzioni – Parte generale
- Istruzioni Quadro A
- Istruzioni Quadro F
- Istruzioni Quadro H
- Provvedimento dell'Agenzia del 27.02.2026 n. 71684