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Nuovo decreto fiscale: tutte le novità del DL 38/2026 dopo le modifiche del Senato
Il Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (Decreto Fiscale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale con le disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, è stato approvato dal Senato con modificazioni il 14 maggio 2026 (A.C. 2935) e trasmesso alla Camera per la definitiva conversione in legge.
Scarica il testo del del ddl di conversione inviato alla Camera il 14.05.2026 (A.C. 2935) con le modifiche apportate dal Senato.
Il provvedimento, già rilevante nella sua versione originaria, risulta sensibilmente ampliato a seguito dell'iter parlamentare: alle misure iniziali si aggiungono nuovi articoli su carburanti, marittimi, concordato preventivo biennale, imprese artigiane, America's Cup, rottamazione degli enti locali e molto altro.
Va segnalato che il disegno di legge di conversione abroga contestualmente il D.L. 42/2026 (decreto carburanti del 3 aprile 2026), i cui contenuti principali vengono assorbiti nel testo modificato del DL 38/2026, fatti salvi gli atti e i rapporti giuridici già sorti.
Il decreto è entrato in vigore il 28 marzo 2026 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Di seguito una breve sintesi delle altre novità previste dal decreto.
Credito Transizione 5.0 ridotto: misura per le imprese rimaste escluse dal bonus pieno
Molte imprese avevano fatto domanda per il bonus Transizione 5.0, ottenuto dal GSE la conferma che il proprio investimento era tecnicamente ammissibile, ma alla fine erano rimaste a mani vuote perché le risorse si erano esaurite prima che toccasse a loro. Per queste imprese il decreto interviene con una misura compensativa, significativamente rafforzata rispetto alla versione originaria.
Il credito d'imposta riconosciuto per il 2026 passa dal 35% all'89,77% dell'importo che l'impresa aveva originariamente richiesto. In pratica, chi aveva chiesto 100 e non aveva ricevuto nulla ora può recuperare quasi 90.
Anche la formazione del personale è agevolata.
Il beneficio continua a coprire gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati (allegati A e B della L. 232/2016) e le spese di certificazione, ma ora include esplicitamente anche le spese sostenute per formare il personale legato agli investimenti agevolati.Il plafond complessivo per il 2026 sale da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro, quasi triplicato rispetto alla dotazione originaria.
Nuovo contributo per chi investe nelle rinnovabili.
Le stesse imprese beneficiarie possono accedere a un contributo aggiuntivo, separato dal credito d'imposta principale, per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (inclusi i sistemi di accumulo), nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH). Il limite è di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028.Come si usa.
Nulla cambia sul fronte operativo: è il GSE a comunicare all'impresa l'importo del credito utilizzabile. Il credito si usa esclusivamente in compensazione con il modello F24, a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione del GSE e comunque entro il 31 dicembre 2026. Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP.Transizione 5.0: cosa cambia con le modifiche del Senato
Profilo DL 38/2026 originario Testo modificato dal Senato Aliquota credito 35% del credito richiesto 89,77% del credito richiesto Base agevolabile Beni 4.0 + certificazioni Estesa anche alla formazione del personale Spese FER (rinnovabili) Escluse Nuovo contributo dedicato Limite di spesa 2026 537 milioni € 1.302,3 milioni € Premi sportivi dilettantistici: esenzione dalla ritenuta fino a 300 euro
Confermata la misura originaria, l’articolo 9 introduce una semplificazione fiscale per i compensi erogati agli atleti dilettanti che partecipano a manifestazioni sportive. In particolare, per le somme corrisposte dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, è prevista una esenzione dalla ritenuta alla fonte (attualmente disciplinata dal DPR n. 600/1973) a condizione che l’importo complessivo percepito dallo stesso atleta non superi 300 euro nel periodo considerato.
Attenzione però al meccanismo
- se il totale dei premi percepiti è fino a 300 euro → nessuna ritenuta;
- se si supera anche di poco tale soglia → la ritenuta si applica sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente.
Si applica agli atleti che partecipano ad attività sportive dilettantistiche relativamente ai compensi previsti dall’art. 36, comma 6 -quater, del D.Lgs. n. 36/2021.
La misura semplifica gli adempimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche, soprattutto per premi di modesto importo, ma richiede attenzione nel monitoraggio delle soglie: il superamento del limite comporta infatti la tassazione integrale delle somme.
Il Senato ha inoltre aggiornato il riferimento soggettivo nell'art. 25, comma 2, L. 133/1999, allineando la platea delle associazioni e società sportive beneficiarie alla nuova definizione del D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport).
Concordato preventivo biennale: novità e proroga
Il Senato ha introdotto l'art. 7-bis, interamente dedicato al concordato preventivo biennale (CPB), con tre misure rilevanti per il biennio 2026-2027:
- Nuove riduzioni dell'imponibile per ISA bassi. Vengono aggiunte due lettere all'art. 9, comma 3-bis, D.Lgs. 13/2024:
- riduzione del 30% per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- riduzione del 35% per i contribuenti con ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
Si tratta di un ampliamento significativo rispetto alle riduzioni già previste per i contribuenti con ISA pari o superiore a 8.
- Software ISA disponibile entro il 15 maggio 2026. Per il 2026, i programmi informatici per il calcolo degli ISA devono essere resi disponibili entro il 15 maggio 2026.
- Proroga del termine di adesione. Per il biennio 2026-2027, il termine per aderire alla proposta di concordato è differito al 31 ottobre 2026 (ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare).
Avviamento negativo: tassazione rateizzata nelle cessioni d’azienda
Confermata senza modifiche sostanziali la disposizione originaria contenuta nell’articolo 3 che introduce una novità importante per le operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, in particolare nei casi in cui il prezzo di vendita risulti inferiore al valore contabile dell’attività (il cosiddetto avviamento negativo).
In queste situazioni, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la differenza negativa tra corrispettivo incassato e valore dell’azienda non deve più essere tassata interamente in un solo anno. La norma prevede infatti che tale importo, limitatamente alla quota rilevata a conto economico, possa essere ripartito in cinque anni, cioè:
- una quota nell’esercizio in cui avviene la cessione;
- le restanti quote nei quattro anni successivi.
La stessa regola viene estesa anche ai fini IRAP, con effetto sulla determinazione del valore della produzione netta.
A chi si applica
- alle imprese che adottano i principi contabili internazionali (i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002),
- alle operazioni di cessione d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento dell’occupazione.
La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Blocco pagamenti PA: soglia minima a 5.000 euro
Introdotto dal Senato il nuovo art. 2-ter che modifica l'art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973.
In particolare, il meccanismo di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di debitori iscritti a ruolo si attiva solo quando il debito complessivo è pari ad almeno 5.000 euro. In precedenza non era prevista alcuna soglia minima ("di qualunque ammontare"), con evidente sproporzione per i debiti di modesto importo.
Allegati: -
Decreto primo Maggio 2026: bonus assunzioni, contrasto al caporalato digitale
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, recante "Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale".
Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati come A.C. 2911 per la conversione in legge.
Il decreto si articola in cinque Capi e 19 articoli, con un impianto che persegue tre obiettivi strategici: incentivare le assunzioni stabili nel settore privato, garantire per legge un trattamento retributivo adeguato e contrastare le nuove forme di sfruttamento del lavoro nelle piattaforme digitali.
Il costo complessivo del provvedimento ammonta a 160,9 milioni di euro per il 2026, 411,9 milioni per il 2027 e 250,7 milioni per il 2028, con copertura a valere principalmente su autorizzazioni di spesa del decreto-legge n. 60/2024 e della legge n. 199/2025.
Decreto 1° maggio 2026: incentivi all’occupazione
Bonus Donne 2026 (art. 1)
L'articolo 1 introduce un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026. I parametri principali sono:
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per lavoratrici "svantaggiate" non "molto svantaggiate")
- tetto mensile: 650 euro (elevato a 800 euro per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni di svantaggio ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014
- limite di spesa: 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027, 51,3 milioni per il 2028
L'esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Il monitoraggio del limite di spesa è affidato all'INPS, che sospenderà le nuove domande al raggiungimento del tetto.
Bonus Giovani 2026 (art. 2)
L'articolo 2 prevede l'esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 con qualifica non dirigenziale, sempre nel 2026.
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per alcune categorie di lavoratori svantaggiati)
- tetto mensile: 500 euro (elevato a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni della ZES unica, con l'aggiunta di Marche e Umbria)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da 12 mesi con specifiche condizioni di svantaggio
- limite di spesa: 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027, 135,4 milioni per il 2028
La platea stimata dal Governo è di circa 52.400 lavoratori.
Bonus ZES 2026 (art. 3)
L'articolo 3 introduce uno specifico esonero contributivo del 100% — fino a 650 euro mensili per 24 mesi — per le imprese con fino a 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato, nella ZES unica per il Mezzogiorno, lavoratori che abbiano compiuto i 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Platea stimata: circa 10.000 lavoratori.
Incentivo alla stabilizzazione (art. 4)
L'articolo 4 prevede un esonero del 100% (fino a 500 euro mensili per 24 mesi) per i datori di lavoro che, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, trasformino in contratto a tempo indeterminato rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi, instaurati entro il 30 aprile 2026, con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. Platea stimata: circa 16.200 lavoratori. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Conciliazione famiglia-lavoro (art. 6)
Le imprese certificate secondo la prassi di riferimento UNI PdR 192 del 14 aprile 2026 — che definisce un sistema di gestione per la conciliazione vita-lavoro — accedono a un esonero contributivo a carico datore di lavoro nella misura non superiore all'1% e nel limite di 50.000 euro annui per azienda. Le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale entro 30 giorni dalla conversione.
Decreto 1° maggio 2026: il Salario giusto
Il decreto codifica per la prima volta nella legislazione italiana il concetto di "salario giusto", ancorandolo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 36 Cost.). Le regole fondamentali sono:
- I CCNL delle OO.SS. più rappresentative costituiscono il benchmark inderogabile per settore e categoria
- I CCNL diversi non possono prevedere trattamenti inferiori
- Per i settori non coperti da CCNL, si applica per analogia il contratto più connesso all'attività svolta
- L'accesso ai benefici del decreto è condizionato al rispetto del trattamento economico complessivo così determinato
- La piattaforma SIISL dovrà indicare il CCNL applicato con il relativo codice alfanumerico unico.
Monitoraggio retributivo (art. 8)
Viene istituito un sistema di collaborazione tra CNEL, INPS, ISTAT, INAPP e Ispettorato Nazionale del Lavoro per raccogliere dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore e dimensione d'impresa, e per elaborare indicatori di adeguatezza e copertura contrattuale. Le regole tecniche saranno definite con decreti ministeriali.
Rapporto nazionale sulle retribuzioni e CNEL (art. 9)
Il CNEL viene incaricato di produrre annualmente un Rapporto nazionale sulle retribuzioni da trasmettere al Parlamento, con dati di copertura contrattuale e analisi per settori omogenei. Viene inoltre istituito un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati al Ministero del Lavoro, integrato nell'archivio nazionale esistente. L'archivio dovrà essere operativo entro 30 giorni dalla conversione.
Rinnovi contrattuali (art. 10)
In caso di mancato rinnovo del CCNL entro 12 mesi dalla scadenza naturale, le retribuzioni vengono adeguate automaticamente alla variazione dell'IPCA nella misura del 30% a titolo di anticipazione forfettaria. Decorsi i 12 mesi, cessa anche il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale. I settori ad elevata stagionalità sono esclusi. Le disposizioni si applicano ai contratti che scadono dopo l'entrata in vigore; per quelli già scaduti, dal 1° gennaio 2027.
Codice unico del CCNL (art. 11)
Tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore viene inserito il codice alfanumerico unico del CCNL applicato, che dovrà comparire anche nella busta paga e nelle comunicazioni obbligatorie. Il codice sarà utilizzato da Ministero del Lavoro, INL, INPS e CNEL per monitorare l'effettiva applicazione dei contratti e programmare l'attività di vigilanza.
Decreto 1° maggio 2026: contrasto al caporalato digitale
Questo capo recepisce la Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, introducendo misure specifiche che interessano in modo particolare i rider delle piattaforme di food delivery.
Qualificazione del rapporto di lavoro (art. 12)
Per i lavoratori delle piattaforme digitali, la qualificazione del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla forma contrattuale scelta. Quando emergono indici di eterodirezione o controllo — anche mediante sistemi algoritmici — scatta una presunzione iuris tantum di subordinazione, superabile con prova contraria.
Obblighi informativi delle piattaforme (artt. 13 e 14)
Le piattaforme devono:
- comunicare indicatori di rischio individuati dal Ministero del Lavoro e conservare per almeno 5 anni i dati su accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi
- informare i lavoratori in modo chiaro sui sistemi algoritmici utilizzati per assegnare attività, determinare compensi, valutare prestazioni e sospendere l'accesso
- garantire il diritto a una spiegazione intelligibile delle decisioni automatizzate e al riesame con intervento umano
Tutele specifiche per i rider (art. 15)
Modificando il D.Lgs. n. 81/2015, il decreto introduce:
- Identità digitale obbligatoria: accesso alla piattaforma solo tramite SPID, CIE, CNS o autenticazione a più fattori (MFA)
- Divieto di cessione delle credenziali, con sanzione da 800 a 1.200 euro
- Un solo account per codice fiscale: divieto per le piattaforme di rilasciare account multipli per la stessa persona (sanzione da 1.000 a 1.500 euro per ogni account in più)
- Libro unico del lavoro (dal 1° luglio 2026): il committente deve annotare mensilmente numero di consegne, importo totale erogato e mance digitali
- Formazione base obbligatoria: entro 30 giorni dalla prima prestazione, il rider deve completare un corso sulla piattaforma SIISL; in caso di mancato completamento protratto per tre mesi, sanzione al committente da 800 a 2.400 euro
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Riforma mercati dei capitali 2026: tutte le novità del D.Lgs. 47/2026 sul TUF
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 (Supplemento Ordinario n. 14), è ufficialmente in vigore dal 29 aprile 2026 il Decreto Legislativo 27 marzo 2026 n. 47, che attua la riforma organica dei mercati dei capitali italiani.
Il provvedimento dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta "Legge Capitali") e modifica in modo sistematico il Testo Unico della Finanza (TUF), cioè il D.Lgs. 58/1998, il Codice Civile nelle parti relative alle società per azioni, e numerose altre normative collegate.
L'obiettivo dichiarato è rendere i mercati dei capitali italiani più competitivi, semplificare la struttura dei soggetti vigilati e rafforzare la tutela degli investitori.
Il provvedimento incide su numerosi aspetti della disciplina dell’intermediazione finanziaria, introducendo nuove definizioni, nuovi soggetti operativi e un riordino delle competenze di vigilanza. Vediamo i principali chiarimenti in modo semplice ma approfondito.
Il decreto nasce con un obiettivo chiaro: rendere il mercato dei capitali italiano più attrattivo e moderno, in linea con gli standard europei. Tra le finalità principali:
- favorire l’accesso delle imprese al capitale di rischio;
- semplificare i procedimenti autorizzativi e di vigilanza;
- migliorare il coordinamento tra norme nazionali ed europee;
- rafforzare la tutela degli investitori, anche attraverso l’educazione finanziaria.
Un elemento innovativo è proprio l’inserimento, tra gli obiettivi della vigilanza, della promozione dell’educazione finanziaria, riconosciuta come leva fondamentale per un mercato più efficiente.
La riforma dei gestori di fondi di investimento
La nuova distinzione tra gestori "autorizzati" e gestori "sotto soglia registrati"
Forse la novità più rilevante per gli operatori del settore è la ridefinizione completa della mappa dei soggetti abilitati alla gestione collettiva del risparmio. Il decreto introduce una distinzione netta tra:
- Gestori autorizzati: SGR autorizzate, SICAV e SICAF in gestione interna autorizzate, società di partenariato in gestione interna autorizzate, gestori di ELTIF, gestori di FCM, gestori di fondi EuVECA e EuSEF italiani. Sono iscritti in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia e sottoposti alla piena vigilanza prudenziale.
- GEFIA sotto soglia registrati: SGR sotto soglia registrate, SICAF sotto soglia registrate e società di partenariato sotto soglia registrate. Sono soggetti che gestiscono FIA entro soglie dimensionali predefinite (100 milioni di euro oppure 500 milioni se i FIA non ricorrono alla leva finanziaria e non consentono il rimborso nei primi cinque anni), iscritti in un apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia, con obblighi molto più snelli e vigilanza limitata.
I GEFIA sotto soglia registrati devono obbligatoriamente indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni pubblicitarie che non sono autorizzati né sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e alla vigilanza di trasparenza della Consob. È una tutela importante per i risparmiatori.
La nuova "Società di partenariato"
Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un nuovo veicolo di investimento: la società di partenariato.
Si tratta di un OICR chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni, con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital.La partecipazione alla società di partenariato è riservata agli investitori professionali e, in determinate condizioni, a investitori non professionali che sottoscrivano quote per almeno 500.000 euro e dimostrino di disporre di un portafoglio finanziario non inferiore a 5 milioni di euro.
La società di partenariato può essere:
- in gestione interna autorizzata (iscritta all'albo della Banca d'Italia);
- sotto soglia registrata (iscritta nel registro dei GEFIA sotto soglia);
- in gestione esterna (con gestore esterno designato).
I FIA riservati gestiti dai soggetti sotto soglia
I GEFIA sotto soglia registrati possono gestire esclusivamente FIA riservati in forma chiusa, con alcune limitazioni importanti:
- il patrimonio deve essere investito in attività diverse dai crediti (con la sola eccezione dei prestiti di azionista);
- non possono assumere il ruolo di cedenti, prestatori originari o veicolo di cartolarizzazione;
- non possono istituire strutture master-feeder.
Le novità sul governo societario delle quotate
Il D.Lgs. 47/2026 introduce la possibilità, anche per le società quotate, di prevedere modalità esclusivamente telematiche di svolgimento dell'assemblea. Lo statuto può fissare la modalità esclusiva. In alternativa, l'organo di amministrazione può deliberare il ricorso esclusivo alla telecomunicazione o al rappresentante designato dalla società, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti.
I soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale hanno tuttavia sempre il diritto di chiedere che l'assemblea si svolga in presenza fisica.
Attenzione: queste nuove norme sulle assemblee si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026.
Riduzione dei termini per integrare l'ordine del giorno (art. 126-bis TUF)
I termini per chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno sono ridotti: da dieci a tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ovvero da cinque a due giorni nel caso di convocazione abbreviata).
Le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno diventano una facoltà separata, riservata ai soli soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale, con termini autonomi (dieci giorni dall'avviso).
Governance interna e organo di controllo
Il decreto riforma il sistema dei controlli societari nel Codice Civile, introducendo nuovi articoli (dal 2396-bis al 2396-novies) che disciplinano in modo organico i doveri, i poteri e le cause di ineleggibilità dell'organo di controllo, validi per tutti e tre i sistemi di amministrazione e controllo.
In particolare:
- si introducono norme specifiche per il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) e il comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico);
- la terminologia "sistema dualistico" è sostituita ovunque con "sistema con consiglio di sorveglianza" e "sistema monistico" con "sistema con comitato per il controllo sulla gestione".
Voto maggiorato e limiti applicativi (art. 127-quinquies TUF)
Il diritto di voto maggiorato non ha effetto (e le azioni attribuiscono un solo voto) per le delibere assembleari aventi ad oggetto:
- fusioni che comportino l'esclusione dalla quotazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- acquisto totalitario su autorizzazione dei soci (nuovo art. 112-bis);
- operazioni di delisting;
- trasferimento su un sistema multilaterale di negoziazione.
Analoga limitazione vale per le azioni a voto plurimo.
Emittenti di nuova quotazione (artt. 154.1 – 154.5 TUF)
Viene introdotta una disciplina speciale per gli "emittenti di nuova quotazione", che possono scegliere di applicare regole più flessibili su:
- elezione degli organi: possibilità di elezione per singolo candidato invece del voto di lista;
- modifiche dello statuto: quorum deliberativi ridotti;
- diritto di recesso: possibilità di escluderlo per alcune tipologie di delibere;
- operazioni con parti correlate: soglie di esenzione ampliate.
Questa disciplina è disponibile anche per le PMI già quotate che non abbiano superato il limite di capitalizzazione nei tre esercizi precedenti, con un regime transitorio di due anni.
La politica di remunerazione dei vertici aziendali (art. 123-ter TUF)
Il D.Lgs. 47/2026 interviene in modo significativo sull'art. 123-ter TUF, ridisegnando la disciplina della politica di remunerazione nelle società quotate su diversi fronti.
Sul perimetro soggettivo, la nuova lettera a) del comma 3 estende esplicitamente la politica di remunerazione ai componenti degli organi di controllo, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., e, salvo diversa previsione statutaria, ai dirigenti con responsabilità strategiche. Si tratta di un ampliamento rispetto al regime previgente, che consentiva alle società maggiore discrezionalità nell'escludere tali categorie.
Sul carattere vincolante del voto assembleare, il decreto introduce un'importante flessibilità: la deliberazione assembleare sulla politica di remunerazione è vincolante salvo che lo statuto non disponga diversamente (nuovo comma 3-ter). Le società possono dunque optare per un regime non vincolante, ma in tal caso sono tenute a rendere pubblico l'esito della votazione ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, e, in caso di voto contrario, a sottoporre una nuova politica al più tardi nella successiva assemblea annuale (nuovo comma 3-quater).
Sul coordinamento terminologico, il riferimento al "sistema dualistico" è sostituito con "sistema con consiglio di sorveglianza", in linea con la sistematica riformata dal medesimo decreto nel Codice Civile.
Infine, in materia di poteri regolamentari della Consob, il secondo periodo del comma 8 è riscritto in senso più flessibile: l'Autorità potrà differenziare il livello di dettaglio informativo richiesto in funzione della dimensione della società e del sistema di governance adottato, abbandonando la formulazione più rigida precedente.
Allegati: -
Dichiarazione precompilata 2026: accesso, deleghe e nuovi controlli
Con il Provvedimento n. 128479 del 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito in modo dettagliato le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata 2026, introducendo chiarimenti operativi rilevanti per contribuenti, intermediari e sostituti d’imposta.
Il provvedimento disciplina non solo l’accesso ai modelli 730 e Redditi PF precompilati, ma anche i flussi informativi, le deleghe e le modalità di consultazione dei dati utilizzati, con importanti implicazioni pratiche per CAF e professionisti.
Qui il testo completo del Provvedimento con Allegati.
Il provvedimento è rivolto a una platea molto ampia, dal singolo contribuente che intende accedere da solo alla propria precompilata, al professionista (commercialista, consulente del lavoro) o al CAF che la gestisce per conto del cliente, fino agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. È accompagnato da tre allegati tecnici: l'Allegato A (specifiche tecniche per la richiesta via file), l'Allegato B (fornitura modello 730) e l'Allegato C (fornitura modello Redditi PF), nonché da un Allegato 1 che costituisce lo schema del foglio informativo.
La precompilata viene resa disponibile a due macro-categorie di contribuenti persone fisiche:
- Titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati con accesso a partire dal pomeriggio del 30 aprile 2026.
- Tutti gli altri contribuenti persone fisiche (lavoratori autonomi, professionisti, titolari di redditi d'impresa, ecc.) con accesso a partire dal 20 maggio 2026.
Questa seconda categoria include i soggetti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i contribuenti in regime forfetario, per i quali l'AdE utilizza anche i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.
Accesso diretto e deleghe per l’accesso tramite intermediari
Il contribuente accede autonomamente all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate mediante:
- SPID
- CIE – Carta d'Identità Elettronica
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi
- Credenziali Entratel/Fisconline per i soggetti ancora titolati ad averle
Una volta autenticato, il contribuente può visualizzare, stampare, accettare, modificare o integrare la dichiarazione e inviarla telematicamente. È disponibile una modalità semplificata per dipendenti e pensionati con un percorso guidato e linguaggio accessibile che compila automaticamente i campi del modello 730.
Eredi e rappresentanti legali
Gli eredi devono preventivamente abilitarsi tramite dichiarazione sostitutiva nell'area riservata (sezione "Autorizzazioni") o via PEC/ufficio. L'abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è prorogata automaticamente all'anno successivo. Una volta abilitato, l'erede accede all'area riservata con le proprie credenziali, clicca su "Dichiarazione precompilata" e seleziona "Accedi alla dichiarazione in qualità di erede" — senza necessità di effettuare il cambio utenza.
L'Agenzia mette a disposizione dell'erede una dichiarazione completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e comunicati da enti esterni (spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, ecc.), nonché delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Per le spese sanitarie, per motivi di tutela della privacy, l'erede non può accedere al dettaglio delle singole voci ma solo ai dati aggregati per tipologia, con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata opposizione.
Gli eredi abilitati — per le persone decedute nel 2025 o entro il 30 settembre 2026 — possono presentare la dichiarazione utilizzando sia il modello Redditi sia il modello 730, a condizione che il de cuius nel 2025 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o alcuni redditi assimilati. Per le persone decedute dopo il 30 settembre 2026, la dichiarazione per l'anno d'imposta 2025 può essere presentata esclusivamente con il modello Redditi PF.
Dal 2025, il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede può fruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede e procedere per suo conto all'invio della dichiarazione, a condizione di essere già preventivamente abilitato all'area riservata secondo le modalità del Provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023.
Novità 2026. Il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede è reso disponibile anche alla persona di fiducia dell'erede stesso, purché preventivamente abilitata secondo le stesse modalità.
I rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e la persona di fiducia accedono per conto del soggetto terzo effettuando il cambio utenza nella propria area riservata: selezionano il tasto "Cambia utenza" nel box in alto a destra, scelgono il ruolo (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore o persona di fiducia), inseriscono il codice fiscale della persona per la quale intendono operare e selezionano il servizio "Dichiarazione precompilata".
Novità 2026 per la persona di fiducia. Dal 2026 la persona di fiducia, se abilitata sia dal soggetto dichiarante sia dal coniuge, può inviare anche la dichiarazione dei redditi congiunta.
Le deleghe per l'accesso tramite intermediari: cosa deve sapere il contribuente
Per consentire a CAF, professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro con visto di conformità), sostituti d'imposta e altri intermediari di accedere alla propria precompilata, il contribuente deve conferire una delega formale.
Contenuto obbligatorio della delega
- Codice fiscale e dati anagrafici del contribuente
- Anno d'imposta cui si riferisce la precompilata
- Data di conferimento, con precisazione che da tale data è possibile accedere sia alla dichiarazione (foglio A) sia al foglio informativo riepilogativo (foglio B).
Forme ammesse di delega
La delega può essere acquisita in tre modalità:
- Cartacea o elettronica ordinaria: il soggetto acquisisce la delega con copia del documento di identità; in formato elettronico, deve essere sottoscritta nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
- Tramite credenziali aziendali: per i sostituti d'imposta che forniscono ai dipendenti l'accesso al sistema informativo aziendale, il dipendente può delegare tramite tali credenziali.
- Delega digitale al CAF: i CAF convenzionati possono ricevere deleghe mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA). In questo caso, nella richiesta tramite file o web è sufficiente indicare il solo codice fiscale del contribuente, poiché gli elementi identificativi della delega sono già acquisiti dall'AdE al momento del conferimento.
Novità 2025 – ampliamento degli intermediari per il modello Redditi PF
Dal 2025, l'accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche può avvenire tramite delega non solo attraverso CAF dipendenti/pensionati e professionisti abilitati, ma anche attraverso gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 (lett. b, c, d limitatamente ai CAF per le imprese, ed e). La novità è introdotta dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 108/2024 e disciplinata dal Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025.
Tutti gli intermediari devono numerare e annotare giornalmente le deleghe acquisite in un apposito registro cronologico. La data di registrazione deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega e comunque anteriore al momento della richiesta della precompilata.
Principali modifiche rispetto alla versione precedente:
Le correzioni più rilevanti riguardano quattro punti:
- la previsione sulla persona di fiducia dell'erede è spostata correttamente al 2026 (nel testo originale era erroneamente indicata come novità "dal 2026" nella sezione eredi, ma poi contraddittoriamente collocata come già vigente).
- vengono aggiunte le due nuove novità 2026 relative alla persona di fiducia — accesso come erede e possibilità di inviare la dichiarazione congiunta.
- viene integrata la disciplina sull'utilizzo del modello 730 da parte degli eredi con la distinzione per data del decesso.
- viene chiarita la procedura operativa di accesso dell'erede (senza cambio utenza).
Il calendario 2026: tutte le date da ricordare
Data Evento A chi si applica 30 aprile 2026 Disponibilità dichiarazione precompilata (modello 730) e relativo foglio informativo Lavoratori dipendenti e pensionati 30 aprile 2026 Data a partire dalla quale si possono inviare i file di richiesta via Entratel per il modello 730 CAF, professionisti, sostituti d'imposta 5 maggio 2026 Data di elaborazione della dichiarazione precompilata Redditi PF per soggetti con CU lavoro autonomo Autonomi e professionisti 14 maggio 2026 Apertura invio telematico diretto del 730 precompilato Lavoratori dipendenti e pensionati 20 maggio 2026 Disponibilità dichiarazione precompilata Redditi PF e relativo foglio informativo Tutti gli altri contribuenti PF 20 maggio 2026 Data a partire dalla quale si possono inviare i file di richiesta via Entratel per il modello Redditi PF Intermediari, CAF, professionisti 27 maggio 2026 Apertura invio telematico diretto del modello Redditi PF precompilato Autonomi e altri contribuenti PF 10 novembre 2026 Termine per l'accesso tramite file o web alla precompilata 730 da parte degli intermediari CAF, professionisti, sostituti 1° febbraio 2027 Termine per l'accesso tramite file o web alla precompilata Redditi PF da parte degli intermediari Intermediari e altri soggetti incaricati Precompilata 2026: in sintesi le novità principali
Il provvedimento introduce alcune novità rispetto alla campagna dichiarativa precedente.
- Bonus elettrodomestici nella precompilata
Per la prima volta il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all'AdE i dati sui contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Attenzione: il beneficio non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici (art. 16, co. 2, DL n. 63/2013). - Contributi INPS artigiani e commercianti precaricati
Altra novità assoluta: i contributi previdenziali versati da artigiani e commercianti, comunicati dall'INPS, entrano direttamente nella precompilata, eliminando la necessità di ricercare e inserire manualmente le quietanze. - Lavoratori Frontalieri (Svizzera)
Confermato il dato relativo ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri con la Svizzera, trasmessi all'AdE in attuazione dell'Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 (in vigore dal 17 luglio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024). - Redditi PF precompilato stabilizzato al 20 maggio
Il D.Lgs. n. 81/2025 rende strutturale — non più sperimentale — la disponibilità del modello Redditi PF precompilato entro il 20 maggio di ciascun anno. - CU lavoro autonomo: nuova scadenza al 30 aprile
Le Certificazioni Uniche di professionisti, agenti e mediatori devono ora pervenire all'AdE entro il 30 aprile. Le CU arrivate dopo il 15 aprile (data di elaborazione del foglio informativo) restano visibili solo nel cassetto fiscale del contribuente e vengono segnalate agli intermediari tramite apposito campo della fornitura Allegato C. - Persona di fiducia dell'erede abilitata alle autorizzazioni
Dal 2026, anche la persona di fiducia dell'erede — se preventivamente abilitata — può gestire le autorizzazioni per accedere alla precompilata del de cuius, facoltà finora riservata ai soli rappresentanti legali. - Accesso intermediari al Redditi PF fino al 1° febbraio 2027
Per tenere conto dei 90 giorni disponibili per l'invio tardivo, gli intermediari possono accedere via file o web alla precompilata Redditi PF fino al 1° febbraio dell'anno successivo.
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Decreto maltempo 2026 convertito in legge: tutte le misure per imprese e contribuenti
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.04.2026 n. 97 la Legge n. 59 del 27 aprile 2026 di conversione del decreto legge 27 febbraio 2026 n. 25, recante interventi urgenti a favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché misure per fronteggiare la frana di Niscemi.
Il provvedimento introduce un pacchetto articolato di misure fiscali, contributive, economiche e ambientali, con impatti rilevanti per contribuenti, imprese e professionisti. Il decreto prevede un primo importante intervento finanziario per la gestione dell’emergenza:
- 90 milioni di euro per il 2026
- 25 milioni per il 2027
- ulteriori 50 milioni nel 2027 dal fondo ricostruzione.
Le somme sono destinate al ristoro dei danni subiti da:
- patrimonio privato
- attività economiche e produttive.
Di seguito una guida chiara e operativa alle principali novità.
Sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi
I contribuenti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza oppure sede legale o operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità nei Comuni colpiti dall'emergenza beneficiano della sospensione, dal 18 gennaio al 30 aprile 2026:
- dei versamenti tributari (Irpef, Ires, IVA, ecc.),
- dei contributi previdenziali e assistenziali
- e dei premi INAIL.
La sospensione si estende:
- alle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta,
- alle addizionali IRPEF,
- alle cartelle di pagamento,
- agli avvisi di accertamento esecutivi
- e agli avvisi di addebito INPS.
Sono esclusi dalla sospensione i versamenti relativi a dazi doganali e accise, in quanto disciplinati dalla normativa europea.
Gli importi sospesi devono essere versati in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni né interessi.
Per i soggetti colpiti che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies (art. 1, commi 83 e seguenti, legge 30 dicembre 2025, n. 199), tutti i termini sono prorogati di tre mesi.
La sospensione si applica anche ai datori di lavoro, ai professionisti e ai CAF che, pur operando per conto di clienti non ubicati nelle zone colpite, abbiano sede o svolgano l'attività negli immobili interessati.
In sede di conversione è stato inoltre introdotto il comma 10-bis dell'art. 2, che sospende per lo stesso periodo i pagamenti dei canoni di locazione finanziaria (leasing) su edifici distrutti o inagibili e su beni mobili e immobili strumentali all'attività d'impresa.
Sostegno al reddito dei lavoratori e degli autonomi
I lavoratori dipendenti privati e agricoli impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro a causa degli eventi emergenziali hanno diritto a una integrazione al reddito mensile (art. 5), erogata dall'INPS con pagamento diretto e modalità semplificate, nel limite massimo di 1.340,56 euro netti mensili (pari al massimale CIG per il 2026).
L'integrazione è riconosciuta per un massimo:
- di 90 giornate per chi non può svolgere la prestazione
- e di 15 giornate per chi non può raggiungere il luogo di lavoro, entro il termine del 30 aprile 2026.
La prestazione è coperta da contribuzione figurativa.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con sede nei Comuni colpiti accedono invece a una indennità una tantum (art. 6) pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro.
Il beneficio è riconosciuto anche a collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti di commercio, ed è erogato dall'INPS su domanda adeguatamente documentata.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF né alla base imponibile previdenziale. Il limite di spesa complessivo è di 78,8 milioni di euro per il 2026.
Misure per le imprese: agricoltura, pesca e adempimenti sospesi
Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura danneggiate dagli eventi ricevono sostegno attraverso gli indennizzi previsti dall'art. 9, la cui dotazione è stata incrementata in sede di conversione da 108 a 111,2 milioni di euro.
La liquidazione sarà effettuata direttamente dall'AGEA tramite procedure automatizzate e domande precompilate, sulla base del fascicolo aziendale e del SIAN, garantendo tempi più rapidi rispetto alle ordinarie procedure del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
Per le imprese con sede nei Comuni colpiti, l'art. 8 sospende termini e adempimenti nel periodo dal 18 gennaio al 31 marzo 2026; la sospensione, su modifica introdotta in conversione, è estesa esplicitamente ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Quanto all'accesso ai contributi pubblici, il comma 1-ter dell'art. 23 esclude l'applicazione dell'obbligo di previa assicurazione catastrofale per i danni derivanti da eventi non soggetti a tale obbligo; per le micro, piccole e medie imprese (definizione raccomandazione CE 2003/361/CE) il beneficio si applica anche ai danni da eventi soggetti all'obbligo, a condizione che le polizze vengano stipulate entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso.
Il comma 1-bis dell'art. 23 prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2026, per l'erogazione degli indennizzi di cui agli artt. 1 e 9 del decreto non si applichino le verifiche di regolarità contributiva (DURC) né le norme sui pagamenti della PA in caso di inadempienza fiscale (art. 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).
Deroghe all’obbligo di assicurazione catastrofale per le imprese
Due importanti novità introdotte in conversione:
- Deroga alla regolarità contributiva per il percepimento degli indennizzi: ai soggetti con residenza o sede nei Comuni colpiti (alla data del 18 gennaio 2026) non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le norme sulla verifica della regolarità contributiva (DURC) né quelle sui pagamenti delle PA in caso di inadempienze fiscali (art. 48-bis DPR 602/1973), limitatamente all'erogazione degli indennizzi previsti dagli articoli 1 e 9 del decreto.
- Deroga all'obbligo di assicurazione catastrofale: ai contributi del decreto non si applica il vincolo dell'art. 1, comma 102, della legge 213/2023 (obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per accedere ai contributi pubblici), se il danno deriva da eventi diversi da quelli soggetti all'obbligo assicurativo.
Per le micro, piccole e medie imprese (definizione UE) danneggiate, la deroga si applica anche per danni da eventi soggetti all'obbligo, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo tra la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali (31 dicembre 2024 per molte categorie) e gli eventi del 18 gennaio 2026. Tuttavia, queste imprese dovranno stipulare le polizze entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso.
Tabella riepilogativa delle principali misure
Allegati:Misura Riferimento Beneficiari Importo / Scadenza Fondo emergenza Art. 1 Patrimonio privato e imprese 165 mln € (2026-2027) Sospensione fiscale e contributiva Art. 2 Residenti/sedi in zone colpite 18/01/2026 – 30/04/2026; pagamento entro 10/10/2026 Sospensione canoni leasing Art. 2, c. 10-bis Imprese con contratti leasing su beni colpiti Stesso periodo Proroga Rottamazione-quinquies Art. 2, c. 10 Soggetti colpiti con cartelle in rottamazione +3 mesi su tutti i termini Integrazione al reddito Art. 5 Lavoratori dipendenti privati e agricoli Max 1.340,56 €/mese; fino a 90 gg Indennità autonomi Art. 6 Lavoratori autonomi / P.IVA 500 euro una tantum per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro Indennizzi agricoltura Art. 9 Imprese agricole, pesca, acquacoltura 111,2 mln € Commissario Niscemi Art. 15 Comune di Niscemi Interventi strutturali urgenti Reggio Calabria Art. 16-bis Comune + Città metropolitana 10 mln € (2027-2029) Deroga DURC per indennizzi Art. 23, c. 1-bis Soggetti colpiti Fino al 31/12/2026 Deroga assicurazione catastrofale Art. 23, c. 1-ter Imprese (PMI con obbligo di stipula entro 60 gg) Applicazione contributi DL -
Indennità malattia, maternità INPS 2026: tutti gli importi aggiornati
Con la circolare n. 47 del 21 aprile 2026 l’INPS ha comunicato i nuovi importi da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità, degenza ospedaliera, congedo parentale e assegni di maternità per l’anno 2026.
Il documento aggiorna sia i minimali retributivi giornalieri sia i riferimenti economici per le diverse categorie di lavoratori:
- operai agricoli
- lavoratori domestici,
- autonomi
- iscritti alla Gestione separata.
Sono forniti anche gli importi da considerare per altre prestazioni collegate, come assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato e congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave.
Prestazioni INPS 2026: i valori di riferimento
Per il 2026, il minimale giornaliero da prendere a base per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi è fissato in 58,13 euro, mentre per gli operai agricoli a tempo determinato il valore minimo è pari a 51,70 euro. Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, in attesa dei salari definitivi 2026, si continuano a usare in via provvisoria i valori del 2025; per la maternità/paternità il reddito medio convenzionale giornaliero da utilizzare temporaneamente è pari a 65,19 euro.
Per i lavoratori domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità e paternità, l’INPS conferma quattro fasce di retribuzione convenzionale oraria. Gli importi 2026 sono pari a 8,52 euro, 9,61 euro, 11,70 euro e 6,20 euro per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per gli autonomi, i valori di riferimento per maternità/paternità e congedo parentale variano in base alla categoria: 51,70 euro per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali; 58,13 euro per artigiani e commercianti; 32,30 euro per i pescatori autonomi della piccola pesca. Inoltre, il limite reddituale utile per il diritto agli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità è pari nel 2026 a 9.532,18 euro
Gestione separata indennità ospedaliera e malattia
In riferimento agli iscritti alla Gestione separata si ricorda che per il 2026
- il minimale di reddito ai fini contributivi è fissato a 18.808,00 euro, mentre
- il massimale di reddito è pari a 122.295,00 euro.
Il limite di reddito per ottenere l’indennità di degenza ospedaliera e l’indennità di malattia è invece pari a 84.424,90 euro.
Per i liberi professionisti non assicurati ad altra forma obbligatoria il contributo previdenziale minimo è pari a 408,60 euro con aliquota del 26,07%; per collaboratori e figure assimilate con DIS-COLL si sale a 549,04 euro con aliquota del 35,03%.
Per le indennità di degenza ospedaliera e di malattia degli iscritti alla Gestione separata, la base di calcolo è l’importo giornaliero ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo, che nel 2026 corrisponde a 335,05 euro.
Su tale valore si applicano le percentuali previste dalla legge in relazione alle mensilità accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento. Gli importi 2026 sono quindi i seguenti:
Tabella indennità malattia e degenza 2026
Mensilità contributive Degenza ospedaliera Indennità malattia 1 – 4 mesi 53,61 € 26,80 € 5 – 8 mesi 80,41 € 40,21 € 9 – 12 mesi 107,22 € 53,61 € Assegni di maternità, congedo parentale e congedo straordinario
Tra gli altri importi aggiornati per il 2026, l’assegno di maternità di base concesso dai Comuni è pari a 413,10 euro mensili per cinque mensilità, per un totale di 2.065,50 euro, con ISEE non superiore a 20.668,26 euro. L’assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui è invece fissato in 2.543,15 euro.
Per il congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo di riferimento nel 2026 è pari a 19.885,13 euro, cioè due volte e mezzo il trattamento minimo pensionistico annuo provvisorio di 7.954,05 euro.
Infine, per il congedo straordinario retribuito riconosciuto ai familiari di persone con disabilità grave, il tetto massimo complessivo annuo per il 2026 è di 57.836,96 euro. L’importo massimo annuo dell’indennità economica è pari a 43.486,00 euro, mentre il valore massimo giornaliero è di 119,14 euro. Gli stessi importi valgono anche come limite massimo giornaliero della retribuzione figurativa accreditabile, mentre il tetto massimo settimanale della retribuzione figurativa è pari a 836,27 euro.
I valori sono riportati nelle tabelle finali della circolare, a pagina 8.
Tabelle di riepilogo
Tabella retribuzioni di riferimento 2026
Categoria Importo 2026 Note Soci di società ed enti cooperativi 58,13 € / giorno Minimale giornaliero di legge Lavoratori agricoli a tempo determinato 51,70 € / giorno Minimale agricoltura Compartecipanti familiari e piccoli coloni 65,19 € / giorno Valore provvisorio (anno 2025) Artigiani 58,13 € / giorno Eventi con decorrenza 2026 Commercianti 58,13 € / giorno Eventi con decorrenza 2026 CD, coloni, mezzadri, IAP 51,70 € / giorno Nascite/ingressi in famiglia 2026 Pescatori autonomi 32,30 € / giorno Salario convenzionale Tabella lavoratori domestici 2026
Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale 2026 Fino a 9,61 € 8,52 € Oltre 9,61 € e fino a 11,70 € 9,61 € Oltre 11,70 € 11,70 € Oltre 24 ore settimanali 6,20 € Tabella Gestione separata: contributi 2026
Tipologia soggetto Aliquota Contributo mensile Liberi professionisti 26,07% 408,60 € Lavoratori sportivi autonomi dilettantismo 26,07% 408,60 € Collaboratori senza DIS-COLL 33,72% 528,50 € Collaboratori con DIS-COLL 35,03% 549,04 € Magistrati onorari con altra previdenza 26,03% 407,98 € Co.co.co. sportivi e assimilati 27,03% 423,65 € Tabella assegni maternità e congedi 2026
Allegati:Prestazione Importo / limite 2026 Assegno maternità Comuni 413,10 € x 5 mesi = 2.065,50 € ISEE massimo 20.668,26 € Assegno maternità Stato 2.543,15 € Limite reddito 3 mesi aggiuntivi 9.532,18 € Limite reddito congedo parentale 19.885,13 € Congedo straordinario (tetto annuo) 57.836,96 € Importo massimo annuo indennità 43.486,00 € Importo massimo giornaliero 119,14 € Retribuzione figurativa settimanale 836,27 € -
Dichiarazione Redditi persone fisiche 2026: aggiornato il modello Redditi PF e istruzioni
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 72078 del 27 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da utilizzare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025.
Il provvedimento disciplina anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica e conferma la scheda per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF.
Aggiornamento istruzioni aprile 2026
Con provvedimento del 13 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento delle istruzioni del Modello REDDITI PF 2026 che interessa tutti e tre i fascicoli.
Sul piano linguistico, le istruzioni adeguano la terminologia alla nuova disciplina sulla disabilità: i termini "handicap", "portatore di handicap" e "disabile" sono ovunque sostituiti con "condizione di disabilità", "persona con disabilità" e "persona con necessità di sostegno intensivo".
Sul piano sostanziale, le modifiche più rilevanti riguardano:
- Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità (Fascicolo 1, quadro RP): il codice 20, che identificava specificamente questo tipo di donazioni, è eliminato. Le erogazioni in questione confluiscono nel codice 61, la cui descrizione è stata integrata di conseguenza in tutte le tabelle del quadro RP e nell'appendice.
- Rigo RX22 (Fascicolo 1, modello): aggiunta la colonna 2, con corrispondente aggiornamento delle istruzioni a pagina 162.
- Rigo RM63 (Fascicolo 2, quadro RM): inserita la nuova colonna 4 "Acconti versati".
- Attività sportiva dilettantistica (Fascicolo 2): eliminato il riferimento all'esercizio di attività sportiva dilettantistica nel paragrafo "Generalità".
- Fascicolo 3: diverse correzioni tecniche nei quadri RE, RF e RG, tra cui la sostituzione del riferimento alla colonna "6" con "6A" nei righi RF50 e RG23, e l'aggiornamento del riferimento temporale per le perdite pregresse dei contribuenti fuoriusciti dal regime di vantaggio (da "2019" a "2024").
Le annualità sono inoltre aggiornate nelle pagine interessate del Fascicolo 1 e nei quadri RM e RT del Fascicolo 2.
Scarica il Modello Redditi PF-2026 con relative istruzioni
Il modello REDDITI PF 2026 conferma la struttura articolata in tre fascicoli:
Fascicolo 1 (obbligatorio)
- Frontespizio
- familiari a carico
- quadri principali (RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, LC, DI, RX)
Fascicolo 2
- redditi diversi e contributi previdenziali
- quadri RW (investimenti esteri), RR, AC
- sezioni per soggetti non residenti
Fascicolo 3
- destinato ai contribuenti con obbligo di contabilità
- include quadri per reddito d’impresa e lavoro autonomo (RE, RF, RG, LM, ecc.)
Tra i chiarimenti più rilevanti del provvedimento:
- confermata la gestione separata dei dati per ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) tramite specifici modelli;
- obbligo per intermediari e Poste di verificare la correttezza dei dati anagrafici nelle schede 8-5-2 per mille;
- rafforzate le regole sulla riservatezza dei dati, con divieto di utilizzo per finalità diverse dalla trasmissione fiscale;
- indicazioni puntuali sulla stampa e conformità del modello, anche per utilizzo da siti terzi.
Redditi PF 2026: termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Anche per il 2026 restano valide le modalità previste dal D.P.R. n. 322/1998, con presentazione:
- in forma cartacea (tramite Poste) entro il 30 giugno 2026;
- in via telematica entro il 31 ottobre 2026, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Il provvedimento conferma che:
- la trasmissione deve avvenire esclusivamente secondo le specifiche tecniche approvate;
- gli intermediari devono rilasciare al contribuente copia conforme della dichiarazione trasmessa;
- gli importi vanno indicati in euro con arrotondamento (per eccesso sopra 50 centesimi, per difetto sotto tale soglia).
Per quanto riguarda la scheda per l’otto, cinque e due per mille:
- può essere trasmessa insieme alla dichiarazione;
- oppure, per i soggetti esonerati, inviata separatamente anche tramite Poste in busta chiusa.
Redditi PF 2026: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Restano confermati gli obblighi già previsti per il modello precedente.
Sono tenuti alla presentazione del modello REDDITI PF 2026 i contribuenti che:
- hanno percepito redditi nel 2025 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono titolari di partita IVA, anche in assenza di reddito;
- devono dichiarare redditi non gestiti tramite sostituto d’imposta.
In particolare, tra i soggetti obbligati rientrano:
- lavoratori dipendenti con più Certificazioni Uniche;
- percettori di redditi non assoggettati correttamente a ritenuta;
- contribuenti con redditi da privati (colf, badanti, ecc.);
- soggetti con redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva;
- contribuenti con plusvalenze o investimenti esteri (quadro RW).
Resta inoltre l’obbligo di presentazione di singoli quadri (come RW o AC) anche nei casi di esonero dalla dichiarazione completa.
Redditi PF 2026: principali novità e impatti operativi
Le istruzioni al modello REDDITI PF 2026 evidenziano un quadro di continuità con la riforma IRPEF già avviata, ma con importanti interventi su detrazioni, lavoro dipendente e agevolazioni fiscali.
Di seguito le principali novità per il periodo d’imposta 2025.
Conferma degli scaglioni IRPEF e detrazioni lavoro dipendente
Dal 2025 è confermata:
- la riduzione a tre scaglioni IRPEF;
- l’innalzamento della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
Resta inoltre invariata la disciplina del trattamento integrativo, riconosciuto quando l’imposta lorda supera la detrazione ridotta di 75 euro.
Profonda revisione delle detrazioni per familiari a carico
Intervento rilevante riguarda il sistema delle detrazioni:
- abolite le detrazioni per figli over 30 non disabili;
- detrazione riconosciuta per:
- figli tra 21 e 30 anni;
- figli con disabilità anche oltre i 30 anni;
- per gli altri familiari, la detrazione spetta solo per ascendenti conviventi;
- esclusione delle detrazioni per familiari residenti all’estero per contribuenti extra UE/SEE.
Nuove misure per redditi da lavoro dipendente
Il modello recepisce diverse agevolazioni:
- somma esente per redditi fino a 20.000 euro;
- ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro;
- detrazione comparto sicurezza ridotta a 458,50 euro;
- regime agevolato per le mance nel settore turistico, con tassazione sostitutiva fino al 30% del reddito e limite di accesso a 75.000 euro.
Incentivi per lavoratori e nuove assunzioni
Tra le novità più operative:
- esenzione fino a 5.000 euro annuiper:
- canoni di locazione;
- spese di manutenzione immobili,
per lavoratori neoassunti a tempo indeterminato (per i primi due anni);
- aumento a 5.000 euro del limite per premi di partecipazione agli utili soggetti a imposta sostitutiva.
Novità su detrazioni e spese
Importanti aggiornamenti anche sul fronte delle spese detraibili:
- rimodulazione delle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro;
- aumento a 1.000 euro del limite per spese scolastiche;
- detrazione per cani guida elevata a 1.100 euro;
- nuove regole per bonus edilizi:
- aliquota base 36%;
- 50% per abitazione principale;
- Superbonus al 65% per spese 2025.
Crediti d’imposta e misure per territori montani
Introdotti nuovi crediti d’imposta per:
- dipendenti di strutture sanitarie di montagna;
- dipendenti di scuole di montagna;
- giovani under 41 per acquisto o ristrutturazione della prima casa in comuni montani.
Cripto-attività e rivalutazioni
Novità rilevanti sul fronte patrimoniale:
- eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze da cripto-attività;
- possibilità di assumere il valore al 1° gennaio 2025 come nuovo costo fiscale;
- confermata la rideterminazione di terreni e partecipazioni, con imposta sostitutiva al 18%.
Compensi particolari e redditi assimilati
Tra le novità settoriali segnaliamo i compensi per addetti alle corse ippiche diventano redditi assimilati a lavoro dipendente, imponibili oltre 15.000 euro.
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