• Agricoltura

    Florovivaismo, il testo del decreto in Gazzetta: tutte le nuove regole

    Con il Dlgs del 30 luglio 2026 n.151 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2026 e in vigore dal 27 agosto 2026, è stato definitivamente varato il riordino organico del settore florovivaistico, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102.

    Il provvedimento, approvato in via preliminare il 30 aprile 2026 e assistito dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata l'11 giugno 2026, era stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 luglio 2026, tenendo conto dell'intesa in Conferenza unificata e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

    Strutturato in 5 Capi e 20 articoli, il decreto supera la frammentazione normativa che ha finora caratterizzato un comparto strategico dell'agricoltura italiana, definendo per la prima volta l'attività agricola florovivaistica e i suoi risvolti fiscali, tipizzando il contratto di coltivazione e introducendo strumenti stabili di programmazione, formazione, logistica e governance di filiera.
    In assenza di una clausola specifica, si applica il termine ordinario di 15 giorni dalla pubblicazione: il decreto sarà pertanto in vigore dal 27 agosto 2026.

    Di seguito le principali novità.

    Le principali novità del decreto florovivaismo

    Attività agricola florovivaistica e attività connesse

    L'articolo 1 definisce l'attività agricola florovivaistica come quella esercitata dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, diretta alla produzione dei vegetali in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili.

    L'attività comprende floricoltura, produzione di organi di propagazione gamica e agamica, vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, forestale e orticolo. 

    Sono considerate connesse, se svolte nei limiti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali, le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora, nonché le operazioni colturali per la manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati.

    Centri per il giardinaggio: la qualifica di imprenditore agricolo

    L'articolo 3 introduce una definizione normativa unitaria dei centri per il giardinaggio (cd. garden center) e disciplina, con rilievo fiscale diretto, il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo. Gli imprenditori agricoli florovivaistici e le cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la propria produzione nell'ambito dei centri per il giardinaggio, conservano la qualifica agricola a condizione che la fornitura di beni e servizi connessi sia svolta con le modalità e nei limiti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

    Resta fermo, in tal caso, il principio secondo cui il regime fiscale agricolo — ivi compresi il regime speciale IVA, il reddito agrario e il reddito dominicale — è subordinato alla prevalenza dell'attività agricola principale e alla connessione funzionale tra attività complementari e produzione. Un decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, individuerà le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi ammessi senza perdita della qualifica agricola.

    Il contratto di coltivazione tipizzato e gli accordi quadro

    L'articolo 7 tipizza il contratto di coltivazione, già diffuso nella prassi, quale contratto con cui l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una fase di esso, i prodotti vegetali secondo le indicazioni del committente e, a ciclo compiuto, a venderli al committente stesso. Sul piano della contrattualistica pubblica, la particolare natura di tali contratti rientra tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36): le stazioni appaltanti possono quindi concludere accordi quadro di durata non superiore a sette anni, in luogo dei quattro anni ordinari, con vantaggi in termini di programmazione produttiva e certezza della vendita.

    Formazione, figure professionali e governance di filiera

    Il decreto affida a un successivo decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza, la definizione e l'armonizzazione delle figure professionali del settore.

    Sono valorizzati gli ITS Academy dell'area tecnologica "Sistema Agroalimentare" e i percorsi universitari, entro le risorse disponibili a legislazione vigente.

    Sul piano organizzativo, l'articolo 11 istituisce presso il MASAF un nuovo Ufficio per la filiera del florovivaismo, con una nuova unità dirigenziale non generale. Viene inoltre istituito, all'articolo 12, il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, articolato in due sezioni (floricola e vivaistica) e con partecipazione a titolo gratuito, cui è affidata la redazione del Piano nazionale del settore (art. 13), di durata quinquennale. A decorrere dal 1° gennaio 2027 ISMEA gestirà un sistema annuale di rilevazione statistica su specie coltivate, quantità prodotte e prezzi medi (art. 14).

    Interventi economici e vivaismo forestale

    Il Capo II prevede la razionalizzazione della logistica tramite individuazione di mercati all'ingrosso da destinare a piattaforme logistiche, un Piano nazionale di riconversione delle strutture serricole e la facoltà per le regioni di introdurre criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale della PAC, senza incremento delle dotazioni.

    l Capo IV disciplina il contributo del settore privato alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati e prevede, all'articolo 18, la concessione o l'affitto agevolato di terreni comunali agli operatori della filiera vivaistica, a condizioni tecniche e contrattuali agevolate. Il testo definitivo non fissa direttamente i parametri economici: saranno le regioni, con proprio provvedimento, a stabilire tipologia dei terreni, corrispettivo, durata della concessione o dell'affitto ed eventuali criteri preferenziali, con possibilità di corrispondere il canone anche mediante trasferimento periodico di materiale forestale certificato di valore equivalente.

    Il quadro dei provvedimenti attesi per l’attuazione

    Articolo Provvedimento attuativo Termine
    Art. 3 DM MASAF-MEF su categorie di beni e servizi dei garden center 60 giorni
    Art. 4 DM interministeriale, previa intesa, su figure professionali 120 giorni
    Art. 8 Decreto direttoriale su mercati all'ingrosso e piattaforme logistiche 120 giorni
    Art. 9 Decreto direttoriale sul Piano di riconversione delle strutture 180 giorni dall'adozione del Piano nazionale
    Art. 13 DM MASAF-MASE, previa intesa in Conferenza unificata, di adozione del Piano nazionale 6 mesi
    Art. 14 Decreto direttoriale MASAF su elenco specie oggetto di rilevazione ISMEA
    Art. 15 Ricognizione dei marchi nazionali del settore florovivaistico 120 giorni

    Clausola di invarianza finanziaria

    L'articolo 19 stabilisce che dall'attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

    L'articolo 18 fa salve le discipline di attuazione del diritto dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione, organismi nocivi e prodotti sementieri, nonché le previsioni della legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di canapa.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Riforma Giustizia tributaria: in Gazzetta il decreto 149 2026

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 (Supplemento Ordinario n. 30) del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 149, recante "Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria", il legislatore completa un tassello importante della riforma avviata con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, come modificata dalla legge 8 agosto 2025, n. 120. 

    Il provvedimento, che sarà in vigore dal 26 agosto 2026, interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e sul Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175), ridisegnando lo status giuridico di chi amministra la giustizia tributaria: con regole di reclutamento, carriera, incompatibilità e responsabilità disciplinare in larga parte allineate a quelle della magistratura ordinaria. 

    Vediamo in estrema sintesi e sotto piu in dettaglio le principali novità.

    Le principali novità in sintesi

    Area di intervento Principale novità
    Status giuridico Nasce il "magistrato tributario"; istituito il ruolo unico nazionale tenuto dal CPGT
    Reclutamento Concorso per magistrato tributario; possibile scorrimento graduatoria fino al doppio del decimo dei posti banditi
    Formazione Formazione continua obbligatoria secondo i corsi indicati dal CPGT
    Incompatibilità Divieto di servizio in corti dove familiari stretti esercitano l'assistenza tecnica tributaria
    Stato giuridico Nuova disciplina di dimissioni, dispensa per infermità, garanzie e trasferimento d'ufficio
    Disciplina Nuovo procedimento disciplinare, illeciti tipizzati e sanzioni da ammonimento a rimozione
    Coordinamento Equiparazione ai magistrati ordinari/amministrativi/contabili/militari in numerose leggi di settore
    Decorrenza In vigore dal 26 agosto 2026

    Il ruolo unico nazionale e la nuova identità del magistrato tributario

    La novità di maggior rilievo simbolico e sostanziale è l'istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT). Nel ruolo confluiscono tutti i magistrati tributari in servizio, ordinati secondo l'anzianità di servizio nella qualifica e, in caso di parità, secondo la maggiore anzianità anagrafica.

     L'elenco dovrà essere reso pubblico ogni anno, entro il mese di gennaio, sul sito istituzionale del CPGT, garantendo trasparenza sulla composizione e sull'anzianità dei magistrati che compongono le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

     In parallelo, il decreto sostituisce sistematicamente, in tutto l'impianto normativo, il termine "componenti" con "giudici" o "magistrati", per  consolidare il riconoscimento pieno della funzione giurisdizionale tributaria come magistratura a tutti gli effetti.

    Si introducono quindi 

    • un obbligo di formazione continua e di
    •  aggiornamento professionale,

     i cui contenuti e la cui frequenza obbligatoria sono stabiliti dal CPGT.

    Concorso, requisiti, reclutamento e progressione in carriera

    Anche l'accesso alla funzione viene riqualificato.

    Una novità operativa importante riguarda la possibilità, per il Ministero dell'economia e delle finanze, di chiedere al CPGT di scorrere la graduatoria dei concorsi assegnando ai candidati idonei un numero di posti aggiuntivi non superiore al doppio del decimo di quelli originariamente banditi, sempre nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente: uno strumento pensato per coprire più rapidamente le vacanze di organico che da anni caratterizzano le corti di giustizia tributaria. 

    Sul fronte dei requisiti, ai magistrati tributari vengono estese le medesime disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di requisiti generali di accesso e di decadenza dall'impiego, mentre resta ferma la necessità di documentata professionalità ed esperienza per l'accesso alla funzione.

    Incompatibilità, trasferimenti e garanzie di indipendenza

    Un intero blocco di disposizioni rafforza le tutele di indipendenza e imparzialità del magistrato tributario, replicando in larga parte l'impianto delle garanzie dei magistati ordinari.

     Vengono innanzitutto irrigidite le cause di incompatibilità territoriale: un magistrato non potrà prestare servizio presso le corti di primo e secondo grado nella cui circoscrizione parenti fino al secondo grado, affini di primo grado, il coniuge o il convivente siano abilitati all'assistenza tecnica in materia tributaria, oppure esercitino professionalmente le medesime attività rilevanti individuate dalla norma; l'accertamento di tali situazioni spetta al CPGT. 

    Il decreto introduce inoltre una nuova sezione dedicata allo "stato giuridico" del magistrato tributario, che disciplina in modo organico istituti finora carenti :

    •  le modalità di dimissioni e riammissione in servizio;
    •  la dispensa dal servizio o il collocamento in aspettativa d'ufficio per infermità permanente o sopravvenuta inettitudine, con mantenimento del trattamento economico e possibilità di destinazione, a domanda, a funzioni amministrative presso il MEF; 
    • le garanzie procedurali, per cui nessun magistrato può essere dispensato, sospeso o trasferito ad altra sede senza una deliberazione del CPGT assunta con il suo consenso o nel rispetto delle garanzie di difesa;
    • il trasferimento d'ufficio, ammesso in caso di incompatibilità, soppressione della corte o riduzione dell'organico, con obbligo di tener conto, per quanto possibile, delle preferenze del magistrato; infine,
    •  il diritto di prendere visione degli atti, presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente in tutti questi procedimenti.

    Responsabilità disciplinare, sanzioni e coordinamento con le altre magistrature

    La parte più corposa dell'intervento normativo riguarda il nuovo sistema disciplinare, costruito su un procedimento strutturato in fasi con termini puntuali:

    1.  il procedimento è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado competente;
    2.  il CPGT avvia accertamenti preliminari, contesta gli addebiti, conduce l'istruttoria e fissa la discussione con adeguato preavviso per l'incolpato, che può farsi assistere da un collega o da un avvocato;
    3.  la sanzione, deliberata dal CPGT, è infine applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     Vengono tipizzati in modo dettagliato gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni (ad esempio grave violazione di legge per negligenza inescusabile, provvedimenti privi di motivazione, ingiustificati ritardi, violazione della riservatezza) e quelli commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni (uso della qualità di magistrato per vantaggi ingiusti, frequentazioni con soggetti pregiudicati, incarichi extragiudiziari non autorizzati, iscrizione o partecipazione sistematica a partiti politici, condanne penali rilevanti). 

    Le sanzioni applicabili, in ordine crescente di gravità, sono: 

    • ammonimento, 
    • censura, 
    • perdita dell'anzianità, 
    • incapacità temporanea a ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi, 
    • sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni e 
    • rimozione.

     Il decreto contiene infine un ampio pacchetto di norme di coordinamento (articolo 2) che estendono ai magistrati tributari,  la disciplina prevista in numerose leggi di settore: dal pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ai requisiti per l'ammissione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, dall'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti (sezione A, per chi ha cessato le funzioni senza sanzioni disciplinari superiori alla censura) alla disciplina anticorruzione e whistleblowing.

     Aspetto di rilievo pratico per i professionisti: chi ha svolto le funzioni di magistrato tributario e possiede i titoli di laurea richiesti potrà utilizzare tale esperienza come titolo di accesso a determinate professioni e ruoli, con il vincolo di non esercitare, nei due anni successivi alla cessazione, nell'ambito territoriale in cui ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Decreto Correttivo fiscale Omnibus 2026: testo in GU, tutte le novità

    È apparso in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 185 dell'11-08-2026 – Suppl. Ordinario n. 30) l'atteso Decreto correttivo Omnibus, il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto 2026.

    Il provvedimento integra l'attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 ed è in vigore dal 12 agosto 2026, fatte salve le specifiche decorrenze, spesso retroattive al 2024 o al 2025, previste articolo per articolo.

    Rispetto allo schema preliminare (Atto Governo n. 430), il testo definitivo amplia in modo significativo il perimetro dell'intervento: gli articoli sono passati da 26 a 37, raggruppati in dodici Titoli, con l'aggiunta di interi capitoli dedicati al concordato preventivo biennale e alle sanzioni tributarie. 

    Resta inoltre confermato, come già segnalato in sede di esame preliminare, che diversi articoli intervengono ancora sul vecchio TUIR (d.P.R. 917/1986) in parallelo con le corrispondenti norme del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.lgs. 117/2026), operativo dal 1° gennaio 2027. Diverse disposizioni, infine, richiamano il nuovo Testo Unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento, che nel frattempo ha ricevuto numero e data ufficiali: si tratta del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, richiamato esplicitamente in numerosi articoli del correttivo (tra gli altri, artt. 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 33).

    Le novità per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi

    Il primo blocco di misure, invariato nella sostanza rispetto allo schema preliminare, riguarda i redditi di lavoro dipendente e autonomo.

    L'articolo 1 corregge l'effetto indesiderato prodotto dal precedente correttivo (d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, "Revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES"), che aveva subordinato le agevolazioni per gli "altri familiari" di cui all'articolo 433 del Codice civile alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari non giudiziali, facendo perdere retroattivamente ai lavoratori il welfare aziendale già maturato nel 2025 per parenti non conviventi. Il requisito viene eliminato ogni volta che una norma fiscale richiama semplicemente i familiari indicati dall'articolo 12 del TUIR (e, in modo speculare, dal nuovo Testo Unico dei redditi), mantenendolo solo quando la norma richiede lo status di familiare fiscalmente a carico, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025.

    Situazione Prima della modifica Dopo la modifica
    Norma che cita solo l'art. 12 del TUIR (es. welfare aziendale) Serviva comunque la convivenza (o l'assegno alimentare) anche per generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle Non serve più: bastano i legami di parentela previsti dall'art. 433 del Codice civile
    Norma che richiede anche i limiti di reddito (es. detrazione per "familiare fiscalmente a carico") Serviva la convivenza (o l'assegno alimentare) Continua a servire la convivenza (o l'assegno alimentare), oltre al rispetto dei limiti di reddito

    L'articolo 2 conferma la tassazione forfetaria dei fringe benefit auto basata sulle tabelle ACI (50% del costo chilometrico convenzionale, ridotto al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in) e conferma che l'incremento del 50% del valore imponibile scatta dopo il 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione del veicolo. La novità è duplice: viene introdotta una maggiorazione forfetaria del 5% per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente (al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore), e la clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 – che mantiene il regime vigente a quella data fino al quinto anno dalla prima immatricolazione – viene ora estesa espressamente anche ai casi in cui il veicolo sia riassegnato a un dipendente diverso dal primo assegnatario, superando così le incertezze applicative sulla decorrenza del termine in caso di cambio di assegnatario. La maggiorazione per accessori si applica anche ai veicoli in regime di salvaguardia dal 1° gennaio 2026, fermi restando – senza rimborso di maggiori imposte versate – i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025. Il nuovo regime si applica dal periodo d'imposta 2026, incluse le assegnazioni 2025 non coperte dalla salvaguardia.

    Per gli esercenti arti e professioni, l'articolo 3 conferma che i differenziali positivi da cessione o compensazione di crediti d'imposta agevolativi – compresi quelli da Superbonus – costituiscono reddito di lavoro autonomo soggetto a imposta sostitutiva (con l'aliquota richiamata dall'art. 5 del d.lgs. 461/1997, pari al 26%), per i crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto; chi determina il reddito con le regole ordinarie (artt. 54 e ss. TUIR) potrà optare per l'applicazione retroattiva già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, eventualmente tramite dichiarazione integrativa, senza diritto al rimborso delle maggiori imposte già versate.

    Gli interventi su redditi d’impresa e fiscalità internazionale

    Sul fronte del reddito d'impresa, l'articolo 4 rivede i criteri di determinazione del reddito per le imprese agricole (uso di immobili strumentali, riferimenti ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 1, comma 1093, della L. 296/2006), mentre l'articolo 5 interviene sui criteri di derivazione del reddito imponibile dall'utile di bilancio per i soggetti IAS/IFRS: valutazione dei titoli, deducibilità dei piani di pagamento basati su azioni al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari, e ammortamento di marchi e avviamento nel limite di un diciottesimo del valore annuo, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (regola transitoria specifica per le plusvalenze su titoli già classificati tra le immobilizzazioni finanziarie). 

    L'articolo 6 introduce un riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali maturate prima del 2024 (d.lgs. 192/2024), da esercitare in dichiarazione con versamento in unica soluzione.

    Sul riporto delle perdite fiscali, l'articolo 7 fornisce una norma di interpretazione autentica: il trasferimento del controllo rilevante ai fini del limite al riporto si considera avvenuto anche quando oggetto della cessione siano le partecipazioni della società che controlla, indirettamente, il soggetto che riporta le perdite.

    Un successivo articolo 8, non presente nella sintesi dello schema preliminare, apporta correzioni di mero coordinamento testuale agli articoli 84, comma 3-quater, e 172, comma 8, del TUIR.

    L'articolo 9 rivede la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti, stabilendo che il valore di realizzo, se inferiore anche al valore normale, è pari al minore tra costo fiscale e valore normale; la norma si applica ai conferimenti dal periodo d'imposta successivo al 2025, con effetto anche sul passato per le dichiarazioni già coerenti con questo criterio dall'entrata in vigore del d.lgs. 192/2024.

    In materia di fiscalità internazionale, l'articolo 10 amplia le condizioni per il riporto delle perdite fiscali estere definitive in caso di fusione transfrontaliera con società italiane, estendendo la disciplina anche alle partecipate estere prive di assemblea ordinaria detenute per oltre il 50%.

    L'articolo 11 adegua la disciplina della global minimum tax ai nuovi regimi semplificati elaborati dall'OCSE (pacchetto "Side-by-Side" del 5 gennaio 2026): vengono introdotti il regime coesistente qualificato, il regime qualificato della controllante capogruppo e la disciplina degli incentivi fiscali qualificati, con un limite massimo di neutralizzazione dell'imposizione integrativa pari al 5,5% del maggiore importo tra il costo del lavoro ammissibile e gli ammortamenti ammissibili nel Paese (o, in alternativa quinquennale, all'1% del valore contabile delle immobilizzazioni materiali). Il decreto attuativo del MEF dovrà essere adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del correttivo.

    IVA, successioni e accertamento: le novità procedurali

    In materia di detrazione IVA, l'articolo 12 conferma il differimento del termine per l'esercizio del diritto alla detrazione (e per la registrazione delle fatture d'acquisto) al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, anziché all'anno stesso, sia nel D.P.R. 633/1972 sia nel nuovo Testo Unico IVA (d.lgs. 10/2026).

    Per l'imposta sulle successioni e donazioni e per le imposte ipotecaria e catastale, gli articoli 13-15 estendono esplicitamente la rateazione anche alle imposte ipotecaria e catastale (finora riferita alla sola imposta di successione) e spostano la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, anziché dalla data di notifica della liquidazione dell'imposta principale, con le necessarie modifiche di coordinamento nel testo unico successioni (d.lgs. 346/1990), nel testo unico imposte ipotecaria e catastale (d.lgs. 347/1990), nel nuovo testo unico registro (d.lgs. 123/2025) e nel nuovo testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 141/2026).

    Sul fronte dei controlli, l'articolo 16 potenzia l'adempimento collaborativo: le imprese aderenti potranno comunicare spontaneamente rischi fiscali relativi a condotte pregresse all'ingresso nel regime, purché la comunicazione sia completa e preceda l'avvio di controlli o indagini; le somme dovute a seguito della risposta dell'Agenzia delle entrate potranno essere rateizzate fino a venti rate trimestrali. 

    Un nuovo articolo 17, assente nello schema preliminare, differisce dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del sistema di rilevazione e gestione del rischio fiscale richiesto per l'ammissione al regime. Di conseguenza slitta di una posizione anche il contenuto già annunciato in precedenza: l'articolo 18 sposta alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del contribuente la gestione del recupero delle somme dovute dagli intermediari in caso di visto di conformità infedele sul modello 730, con effetto retroattivo ai controlli sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023.

    L'articolo 19 introduce, per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, l'obbligo di attribuire data certa – tramite marcatura temporale – al rendiconto previsto dall'articolo 152 del TUIR entro il termine di presentazione della dichiarazione, con i relativi dati da riportare in un apposito prospetto dichiarativo, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

    L'articolo 20 aggiorna le procedure di controllo sulle autoliquidazioni per gli atti di pubblicità immobiliare presentati da soggetti diversi dai notai, con avviso di liquidazione e riduzione a un terzo della sanzione in caso di pagamento entro sessanta giorni.

    Tra le novità non presenti nello schema preliminare, si segnalano inoltre: 

    • l'articolo 21, che elimina la riduzione di un anno del termine di accertamento prevista per i contribuenti "virtuosi" dall'articolo 1, comma 74, della legge 190/2014, con effetto dal periodo d'imposta 2026; 
    • l'articolo 22, che fissa la decorrenza del termine di accertamento sui componenti negativi pluriennali (ammortamenti, spese pluriennali) dalla dichiarazione in cui la relativa quota è dedotta per la prima volta, applicabile ai beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027; 
    • l'articolo 23, che circoscrive la presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui siano accertati componenti positivi non contabilizzati o componenti negativi indeducibili perché inesistenti; 
    • l'articolo 24, che limita l'accertamento basato sulla sola "antieconomicità" dell'operazione, richiedendo che lo scostamento tra corrispettivo e valore di mercato sia accompagnato da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, oppure risulti manifesto e rilevante.

    Chiude il blocco procedurale l'articolo 25 (nello schema preliminare indicato come articolo 21), che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente prevedendo che i nuovi atti di indirizzo tengano luogo delle circolari fino alla loro adozione conforme.

    Concordato preventivo biennale: rinnovo, premialità e nuovo ravvedimento

    Il testo definitivo introduce, rispetto allo schema preliminare, un intero Titolo dedicato al concordato preventivo biennale (CPB), assente dalla sintesi dell'atto trasmesso alle Camere.

    L'articolo 28 interviene in più punti sul d.lgs. 13/2024: l'adesione al concordato in assenza dei requisiti, o in presenza di cause di esclusione, è dichiarata priva di effetti; in caso di rinnovo dell'adesione, restano salve le eventuali modifiche della compagine sociale dovute all'ingresso di soci con redditi di lavoro dipendente o redditi d'impresa/lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro; per le società tra professionisti e tra avvocati viene richiesta la coerenza tra l'attività esercitata in forma associata e l'indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio. Chi rinnova il concordato per il biennio 2026-2027 mantiene i benefici premiali (esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro IVA e 70.000 euro imposte dirette/IRAP, anticipo di due anni dei termini di decadenza dell'accertamento) e non paga interessi sui pagamenti rateali. È inoltre prevista la possibilità di rideterminare il reddito concordato in caso di dichiarazione integrativa per errori od omissioni, con accesso al ravvedimento operoso per le relative sanzioni, e vengono semplificate le cause di decadenza dal concordato (scostamento accertato di almeno il 30% tra ricavi/compensi o valore della produzione dichiarati e quelli concordati, oppure altre violazioni non lievi).

    L'articolo 29 introduce un nuovo ravvedimento speciale, riservato ai soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027: sarà possibile sanare le annualità dal 2020 al 2023 versando un'imposta sostitutiva calcolata su un incremento percentuale del reddito già dichiarato, variabile in base al punteggio ISA ottenuto.

    Punteggio ISA Incremento della base imponibile
    Pari a 10 5%
    Da 8 a meno di 10 10%
    Da 6 a meno di 8 20%
    Da 4 a meno di 6 30%
    Da 3 a meno di 4 40%
    Inferiore a 3 50%

    Per il 2022 e il 2023 le aliquote dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sono pari al 10% (affidabilità fiscale ≥ 8), 12% (affidabilità tra 6 e 8) o 15% (affidabilità inferiore a 6), più il 3,9% ai fini IRAP; per il 2020 e il 2021, in ragione dell'emergenza Covid-19, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%, con regole ad hoc per chi aveva dichiarato cause di esclusione ISA legate alla pandemia, alla non normale attività o allo svolgimento di più attività. Il versamento andrà effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, anche in forma rateale fino a dieci rate mensili.

    A fronte del pagamento, per le annualità sanate non potranno essere effettuate rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, salvo decadenza dal concordato, applicazione di misure cautelari o rinvio a giudizio per reati fiscali gravi, mancato perfezionamento della rateazione o dichiarazioni infedeli sulle cause di esclusione; i termini di accertamento per le annualità oggetto di ravvedimento sono inoltre prorogati al 31 dicembre 2029.

    In aggiunta, per tutti i soggetti ISA che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027 – anche a prescindere dall'adesione al ravvedimento speciale – i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono comunque prorogati al 31 dicembre 2027.

    Redditi finanziari, dogane, accise e sanzioni tributarie e Enti del Terzo settore

    L'articolo 26 (nello schema preliminare indicato come articolo 22) aumenta dall'11% al 20% l'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei, con effetto sugli utili corrisposti dall'entrata in vigore del decreto. L'articolo 27 estende l'affrancamento delle partecipazioni detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, fissando l'imposta sostitutiva al 36% (in luogo del 21% ordinario) per i titoli non negoziati in mercati regolamentati emessi da soggetti "black list", con esclusione della rateizzazione per questa componente.

    Sul fronte doganale, l'articolo 31 rafforza gli strumenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'analisi dei rischi e i controlli fiscali e doganali attraverso i dati delle fatture elettroniche. L'articolo 32 introduce diversi chiarimenti in materia di accise, tra cui la qualificazione come uso non domestico del gas naturale impiegato nelle strutture ricettive dedicate all'assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti, oltre a una serie di correzioni tecniche su officine elettriche, impianti da fonti rinnovabili e termini di decadenza sanzionatoria.

    Due articoli del tutto nuovi rispetto allo schema preliminare riguardano le sanzioni: 

    • l'articolo 33 introduce una soglia di tolleranza del 5% tra le operazioni con pagamento elettronico registrate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri e i pagamenti elettronici effettivamente accettati, al di sotto della quale non si applicano le sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione;
    • l'articolo 34 introduce una sanzione specifica per l'omesso pagamento delle rate (diverse dalla prima) relative alle somme dovute nell'ambito dell'adempimento collaborativo, pari alla sanzione ordinaria aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto.

    Enti del Terzo settore e disposizioni finali

    L'articolo 30 (nello schema preliminare indicato come articolo 24) chiarisce il regime IRAP applicabile agli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali: la qualificazione fiscale dell'attività svolta si determinerà, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del TUIR, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

    Chiudono il provvedimento le disposizioni di coordinamento e finali: l'articolo 35 regola l'efficacia transitoria di alcune norme del correttivo – l'art. 7 fino all'entrata in vigore dell'art. 377 del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026), gli artt. 23, 24 e 29 fino all'entrata in vigore dell'art. 368 del nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento (d.lgs. 141/2026);

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Decreto Sport, grandi eventi, carta d’identità convertito in legge: testo in GU

    E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale N. 182  del7   agosto 2026   il testo della legge  142 2026 di conversione del  decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante «disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità»

    Qui il testo coordinato del decreto con la legge di conversione  che ha apportato numerose modifiche.

    Il provvedimento, nato per assicurare la tempestiva realizzazione di alcuni grandi eventi sportivi in programma nel biennio 2026-2027, reca tuttavia una serie di disposizioni di più ampio respiro fiscale, giuslavoristico e amministrativo, di interesse anche per operatori e cittadini estranei al mondo dello sport.

    Le altre disposizioni del decreto

    Accanto agli articoli di seguito approfonditi, il testo reca una serie di misure organizzative e di finanziamento connesse ai grandi eventi sportivi, di cui si offre un quadro sintetico.

    Articolo Contenuto
    Art. 1 Modifica i poteri e la struttura di supporto del Commissario straordinario per le opere del Campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032": tra le novità introdotte dalla Camera, l'esclusione espressa dalla facoltà di deroga mediante ordinanza delle norme in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, l'affiancamento dell'attività di vigilanza collaborativa dell'ANAC e l'obbligo, per la struttura commissariale, di redigere una relazione finale sulle buone pratiche adottate, da trasmettere anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
    Art. 2 e 2-bis Autorizzano un'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per il 2026 per le opere connesse alla XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, e disciplinano un regime derogatorio per il trattamento economico del personale militare impiegato nel dispositivo di supporto ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
    Art. 4-bis Introduce obblighi di sicurezza per i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione delle piscine pubbliche e private a uso pubblico, con chiusura immediata dell'impianto in caso di violazione, e istituisce un fondo di 4.725.000 euro per il 2026 per l'adeguamento degli impianti pubblici.
    Art. 6 Modifica il decreto legislativo n. 9 del 2008 in materia di diritti audiovisivi sportivi: la quota dell'1% già destinata alla Federazione italiana giuoco calcio viene ripartita nella misura dello 0,5% al soggetto organizzatore del campionato di Serie A femminile e dello 0,5% al soggetto organizzatore del campionato di Serie C, con vincolo di destinazione ai settori giovanili.
    Art. 7 Ridefinisce il "Fondo Dote per la famiglia", destinato a sostenere le attività sportive e ricreative dei minori nei periodi extra scolastici, con dotazione di 30 milioni di euro per il 2025 e 2 milioni di euro per il 2027.
    Art. 8-bis e 8-ter Istituiscono presso lo Stato maggiore della difesa il Gruppo sportivo della Difesa, con funzioni di indirizzo strategico dello sport militare, e introducono una disciplina per l'accesso di associazioni sportive dilettantistiche alle infrastrutture sportive delle caserme, senza oneri per l'amministrazione.
    Art. 9 Rifinanzia di 4 milioni di euro per il 2027 il fondo per le borse di studio per meriti sportivi destinate agli studenti universitari.
    Art. 10 Disciplina il concorso del Servizio nazionale della protezione civile per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la visita del Santo Padre a Lampedusa, e autorizza il Comune di Assisi ad assumere, in deroga ai limiti ordinari, fino a diciassette unità di polizia locale a tempo determinato entro il 31 dicembre 2026.

    Per approfondire leggi "Decreto Sport: nuova  norma su sicurezza piscine nella conversione in legge"

    Sgravi fiscali per chi lavora sull’America’s Cup – Napoli 2027

    L'articolo 3, commi 2 e 3, interviene sull'articolo 8, commi 4-novies e 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla legge n. 88 del 2026), ampliando il perimetro delle agevolazioni fiscali collegate allo svolgimento, a Napoli, della 38ª edizione dell'America's Cup, in programma dal 10 al 18 luglio 2027.

    Napoli infatti ospiterà, dal 10 al 18 luglio 2027, la finale della 38ª America's Cup, una delle competizioni veliche più importanti al mondo. Per favorire l'organizzazione dell'evento, il decreto amplia le agevolazioni fiscali già previste da un precedente provvedimento (il decreto-legge n. 38 del 2026), sia per le società coinvolte sia per le persone che vi lavorano.

    Le società costituite in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti – e le loro eventuali sedi italiane, se si tratta di società estere – non pagano le imposte sui redditi delle società (IRES) né l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per le attività svolte tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 e collegate all'evento

     In origine il beneficio valeva solo per le società create nel 2026: ora si applica a prescindere dall'anno di costituzione. In cambio di questa estensione, la Camera ha chiesto una contropartita di trasparenza: chi usufruisce dello sgravio deve tenere una contabilità separata per le attività legate all'America's Cup, in modo da poter sempre dimostrare che l'esenzione riguarda solo quelle.

    Anche per le persone fisiche le agevolazioni migliorano.
    Chi non risiede in Italia e lavora, nel 2026 o nel 2027, per l'organizzazione o per una squadra in relazione all'evento, non paga l'IRPEF su quei compensi, né subisce trattenute o imposte sostitutive. Se invece decide di trasferirsi in Italia in quel periodo, quei redditi vengono tassati solo per il 35% del loro importo: una novità importante è che questo sconto del 35% ora spetta anche a chi in Italia ci vive già, e non solo a chi si trasferisce da un altro Paese. Questi benefici, però, non si possono sommare ad altre agevolazioni già esistenti pensate per chi rientra dall'estero (come il regime lavoratori impatriati o quello per i ricercatori) o per chi si trasferisce come pensionato nel Sud Italia: si sceglie l'una o l'altra, non entrambe.

    Il decreto interviene anche sull'IVA. Il comma 1 del medesimo articolo 3, capoverso 6-quinquies, dispone inoltre l'estensione della procedura semplificata di rimborso IVA di cui all'articolo 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 anche ai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE privi di stabile organizzazione in Italia, anche in assenza di reciprocità, limitatamente all'imposta assolta su acquisti e importazioni direttamente inerenti alla manifestazione. Si segnala, ai fini redazionali, che dal 1° gennaio 2027 le corrispondenti disposizioni sono trasfuse negli articoli 118 e 120 del decreto legislativo n. 10 del 2026 (nuovo Testo unico IVA), non richiamati nel testo in esame.

    Contratti a termine ed esonero dai contributi per l’America’s Cup

    L'articolo 4 introduce un regime speciale per i rapporti di lavoro instaurati dal soggetto organizzatore e dalle squadre partecipanti alla 38ª America's Cup, per le esigenze di organizzazione, preparazione, svolgimento e definizione delle attività conclusive dell'evento, fino al 31 dicembre 2027.

    Per organizzare la manifestazione, l'ente organizzatore e le squadre partecipanti potranno assumere personale con contratti a tempo determinato più flessibili del solito, fino al 31 dicembre 2027.

    In pratica, l'esigenza di organizzare l'evento giustifica da sola l'apposizione di un termine al contratto, anche oltre i limiti normalmente previsti dalla legge per la durata, le proroghe e i rinnovi, e anche per il lavoro somministrato (agenzie interinali). 

    Restano comunque due paletti: 

    • il contratto con la stessa persona non può durare più di 24 mesi complessivi, 
    • e non si possono superare 6 rinnovi. 

    Chi lavora come sportivo professionista o dilettante non rientra in questa disciplina speciale, per questi lavoratori continuano ad applicarsi, ove più favorevole, il regime dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 del 2021. 

    Quando il contratto termina alla scadenza prevista per l'evento, non si tratta di un licenziamento: non servono quindi le procedure previste per la chiusura di grandi stabilimenti né quelle per i licenziamenti collettivi. Inoltre, questi lavoratori non vengono conteggiati ai fini dell'obbligo di assumere persone con disabilità (la cosiddetta "quota di riserva"), per la parte che eccede le esclusioni già previste dalla legge.

    Per chi assume, è previsto anche uno sconto sui contributi previdenziali dovuti per questi lavoratori (nel rispetto dei limiti UE sugli aiuti di piccola entità, i cosiddetti aiuti "de minimis"). Questo sconto non si può sommare ad altri sgravi contributivi già esistenti, incluso quello previsto per i lavoratori sportivi, e non riduce comunque i contributi che contano ai fini della futura pensione. Le risorse stanziate sono 600.000 euro per il 2026 e 1.800.000 euro per il 2027; un decreto ministeriale, atteso entro 60 giorni dalla conversione in legge, spiegherà nel dettaglio come funzionerà in pratica. Restano sempre valide le regole ordinarie su sicurezza sul lavoro e sulle tutele per i lavoratori distaccati da altri Paesi europei.

    Più poteri alla Commissione che controlla i conti delle società sportive

    L'articolo 5 interviene sull'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, che disciplina la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con una serie di modifiche organizzative e funzionali, in parte introdotte dalla Camera dei deputati.

    La Commissione indipendente che verifica l'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (calcio, basket, volley e altri sport) riceve nuovi poteri e alcune modifiche organizzative.

    La novità più rilevante: la Commissione potrà ora segnalare direttamente al Parlamento, al Presidente del Consiglio o al Ministro dello sport, oltre che alla federazione interessata, eventuali situazioni che alterano la regolarità dei campionati o la parità di condizioni tra le squadre. Viene inoltre introdotta un'incompatibilità pensata per garantire l'indipendenza della giustizia sportiva: i giudici (ordinari, amministrativi, tributari, militari o contabili) non potranno più sedere negli organi di giustizia delle federazioni le cui società sono controllate dalla Commissione. La regola scatterà dal primo rinnovo di questi organi successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, quindi non toccherà le nomine già in corso.

    Sul fronte organizzativo, fino alla fine del 2026 la Commissione potrà assumere, con alcune deroghe alle regole ordinarie, personale già distaccato da altre amministrazioni, oppure – per chi non lavora già nella pubblica amministrazione – tramite appositi concorsi pubblici. Potrà inoltre farsi aiutare da dipendenti di società controllate dallo Stato (con il relativo costo a carico di queste ultime) e farsi difendere in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

    Il riordino dell’Unione Italiana Tiro a Segno

    L'articolo 8 procede a un riordino organico dell'assetto ordinamentale dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), ente pubblico di natura associativa, al fine di separare le funzioni istituzionali – relative all'istruzione, all'addestramento al tiro con armi e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge – dalle funzioni sportive, relative all'organizzazione e alla promozione dell'attività agonistica.

    L'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) è l'ente pubblico che gestisce, in tutta Italia, l'addestramento al tiro con le armi e il rilascio delle certificazioni previste dalla legge, oltre a promuovere lo sport del tiro a segno. Il decreto la riorganizza separando in modo netto queste due funzioni: da un lato l'attività "istituzionale" (addestramento e certificazioni), dall'altro l'attività sportiva.

    Per l'attività sportiva viene creata una nuova struttura interna, l'Istituzione sportiva, con una propria autonomia di bilancio e di gestione, che si occuperà di organizzare le competizioni e sostenere gli atleti. Cambiano anche gli organi di governo dell'ente: un consiglio generale che dura in carica quattro anni, un collegio di revisori dei conti (tre membri effettivi e due supplenti) e un nuovo comitato tecnico di vigilanza, diviso in due sezioni, che controlla rispettivamente gli impianti di tiro e la gestione amministrativa e contabile.

    Un punto pratico importante, chiarito dalla Camera: solo le sezioni di tiro a segno nazionale potranno rilasciare il diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), il documento necessario per l'uso legale delle armi da fuoco. Gli altri enti o associazioni collegate alla UITS potranno organizzare solo attività ludiche con le armi, senza poter certificare nulla ai fini di legge. L'ente dovrà inoltre tenere una contabilità che distingua chiaramente le entrate e le spese della parte istituzionale da quelle della parte sportiva, ciascuna con le proprie fonti di finanziamento (quote di iscrizione obbligatoria, quote sportive, contributi pubblici e privati, tra gli altri).

    La carta d’identità di carta resta valida più a lungo

    L'articolo 11 affronta la fase di transizione verso il rilascio generalizzato della carta d'identità elettronica (CIE), imposta dal regolamento (UE) 2025/1208 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione, disponendo alcune misure ponte a tutela della continuità amministrativa.

    Per accompagnare questa transizione senza creare disagi ai cittadini, soprattutto alle persone anziane o meno abituate alle procedure online, il decreto introduce alcune misure transitorie a tutela della carta d'identità cartacea.

    Chi ha firmato un contratto – con un privato o con la pubblica amministrazione – entro il 3 agosto 2026, usando la carta d'identità cartacea per identificarsi, potrà continuare a farne uso, per quel rapporto, fino alla scadenza naturale indicata sul documento. Più in generale, fino al 31 gennaio 2027, la carta d'identità cartacea non scaduta resta valida per farsi riconoscere: negli uffici pubblici, per accedere a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per ritirare la posta o gli atti giudiziari, e per operazioni in banca o presso gli uffici postali. L'unica eccezione riguarda i viaggi all'estero: per l'espatrio la carta cartacea, anche se ancora nei termini, non basta più.

    Fino al 31 dicembre 2027, in caso di urgenza, il Comune potrà rilasciare un documento d'identità provvisorio, valido al massimo sei mesi e non rinnovabile, secondo un modello uguale in tutta Italia. A differenza della carta cartacea prorogata, questo documento provvisorio vale anche per l'espatrio, anche se alcuni Paesi esteri potrebbero comunque non accettarlo. Infine, per pagare la carta d'identità elettronica sarà possibile usare PagoPA, la piattaforma di pagamenti già utilizzata per molti altri servizi della pubblica amministrazione.

    Scadenza Cosa succede
    3 agosto 2026 Per i contratti firmati entro questa data usando la carta d'identità cartacea, il documento resta valido fino alla sua scadenza naturale, ai fini di quel rapporto.
    31 gennaio 2027 Ultimo giorno in cui la carta d'identità cartacea non scaduta può essere usata per farsi riconoscere presso PA, banche, uffici postali e per prestazioni sanitarie o previdenziali (non vale per l'espatrio).
    31 dicembre 2027 Termine entro cui il Comune può rilasciare, in caso di urgenza, il documento d'identità provvisorio (massimo sei mesi, non rinnovabile), valido anche per l'espatrio.
    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Testo Unico adempimenti e accertamento pubblicato in GU

    Con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 (Supplemento Ordinario n. 28/L), è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

    Scarica il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

    Si tratta di un provvedimento particolarmente corposo, 368 articoli suddivisi in tre Parti, che riorganizza in un unico corpo normativo regole finora sparse in decine di leggi e decreti diversi, alcuni risalenti agli anni Settanta. 

    Il testo interessa tanto il contribuente privato, che vi trova disciplinati adempimenti quotidiani come la dichiarazione dei redditi, quanto il professionista e l'operatore del settore, che dovranno orientarsi nella nuova numerazione degli articoli.

    Perché nasce questo Testo Unico

    Il provvedimento dà attuazione all'articolo 21, comma 1, della legge delega per la riforma fiscale, la n. 111 del 9 agosto 2023, come successivamente modificata. 

    La delega chiedeva al Governo di riordinare il sistema tributario mediante testi unici settoriali, individuando le norme vigenti, coordinandole tra loro e abrogando espressamente le disposizioni incompatibili o non più attuali. 

    Il Testo Unico su adempimenti e accertamento si aggiunge così ai testi unici già pubblicati negli ultimi due anni su sanzioni tributarie, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro e altri tributi indiretti, IVA e imposte sui redditi, completando il disegno di riordino complessivo della materia fiscale (vedi Codici e Testi Unici).

    Il decreto contiene inoltre alcune disposizioni di coordinamento formale con il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, per allineare i rinvii normativi tra i due testi.

    La struttura: tre Parti tra adempimenti, comunicazioni e controlli

    Il testo è organizzato in modo da seguire il percorso naturale del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria: prima gli obblighi da assolvere, poi gli strumenti di collaborazione e infine i poteri di controllo e accertamento.

    Parte Contenuto principale
    Parte I
    Adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni
    Anagrafe tributaria e codice fiscale, anagrafe dei rapporti finanziari, opzioni in materia di imposte sui redditi e IVA, semplificazione digitale degli adempimenti, comunicazioni per gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i dati IVA, dichiarazioni dei redditi e IVA
    Parte II
    Collaborazione, controlli e accertamento
    Concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, poteri e cooperazione amministrativa degli Uffici, controlli e accertamento su imposte sui redditi, IVA, imposta di registro e tributi erariali minori, accertamento con adesione
    Parte III
    Disposizioni transitorie e finali
    Norme di raccordo, abrogazioni e decorrenza di applicazione del Testo Unico

    Nella Parte I trovano posto le regole su anagrafe tributaria e attribuzione del codice fiscale, finora contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, insieme alle comunicazioni periodiche (ISA, dati IVA) e alla disciplina delle dichiarazioni annuali. 

    La Parte II, la più estesa, raccoglie sia gli strumenti "collaborativi" tra Fisco e contribuente – il concordato preventivo biennale e l'adempimento collaborativo per le grandi imprese – sia i poteri istruttori degli Uffici e le regole di accertamento differenziate per tipologia di imposta, fino all'accertamento con adesione.

    Cosa cambia per contribuenti e professionisti

    Il Testo Unico non introduce, come regola generale, nuovi obblighi sostanziali.

    Il suo scopo dichiarato è raccogliere, coordinare e rendere sistematiche norme già vigenti, spesso disperse in provvedimenti stratificati nel tempo, correggendo incongruenze formali e rinvii superati. 

    Per il contribuente privato questo si traduce in un unico riferimento normativo più semplice da consultare per capire, ad esempio, come funziona l'anagrafe tributaria o quali sono gli obblighi dichiarativi. 

    Per il professionista e per gli operatori del settore, l'impatto pratico maggiore riguarda invece la nuova numerazione degli articoli: riferimenti oggi familiari, come gli articoli del D.P.R. 600/1973 sull'accertamento delle imposte sui redditi, dovranno essere aggiornati con la corrispondente collocazione nel nuovo testo, dato che le vecchie disposizioni vengono espressamente abrogate.

    Abrogazioni e decorrenza dal 2027

    L'articolo 367 del Testo Unico elenca in modo puntuale le norme abrogate: si tratta, in particolare, di gran parte del D.P.R. 600/1973 sull'accertamento delle imposte sui redditi, del D.P.R. 605/1973 sull'anagrafe tributaria e il codice fiscale, del D.Lgs. 218/1997 sull'accertamento con adesione, oltre a numerose altre disposizioni di leggi e decreti succedutisi nei decenni. 

    Una clausola di raccordo prevede che i riferimenti normativi contenuti in altre leggi, regolamenti o atti, ancora rivolti alle norme abrogate, si intendano automaticamente riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo Unico. 

    Un punto operativo importante riguarda la decorrenza, come stabilito dall'articolo 368, le disposizioni del Testo Unico si applicano a partire dal 1° gennaio 2027, lasciando quindi un margine temporale per l'adeguamento di prassi, software gestionali e materiali informativi da parte di uffici, intermediari e contribuenti.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E del 06.08.2026, con la quale riordina l'intera disciplina del regime di adempimento collaborativo (la cosiddetta cooperative compliance) e risponde ai principali dubbi applicativi segnalati da imprese, professionisti e associazioni di categoria nell'ambito del "Forum delle imprese aderenti al regime".

    Si tratta di un regime facoltativo pensato per le imprese di grandi dimensioni, basato su un rapporto di fiducia reciproca tra fisco e contribuente, riassumibile nel principio "trasparenza in cambio di certezza": l'azienda garantisce piena trasparenza sui propri rischi fiscali attraverso un sistema di controllo interno (il Tax Control Framework, o TCF), mentre l'Amministrazione finanziaria assicura risposte rapide e certezza sulle questioni fiscali più delicate, anticipando il confronto a un momento precedente alla presentazione delle dichiarazioni.

    Il regime era stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, e oggi si trova al centro di una riforma che ne ha ampliato la platea dei beneficiari e rafforzato i vantaggi per chi decide di aderire.

    La circolare si articola in due distinte parti:

    • Una prima parte, di carattere generale, è dedicata all’inquadramento sistematico del regime, all’illustrazione delle origini e della ratio dell’istituto, nonché dei principali interventi innovativi recati dalla riforma. 
    • Una seconda parte, di carattere speciale, è impostata secondo lo schema “domanda–risposta” e contiene chiarimenti puntuali su specifiche questioni applicative concernenti i singoli istituti oggetto della riforma. 

    La parte speciale costituisce la sintesi degli approfondimenti sviluppati nell’ambito del “Forum delle imprese aderenti al regime” e del confronto intercorso negli ultimi mesi con le principali associazioni di categoria e con gli ordini professionali

    Le novità della riforma: soglie di accesso più basse e certificazione del TCF

    La riforma, avviata con la legge 9 agosto 2023 n. 111 (legge delega fiscale) e attuata con i relativi decreti delegati, ha innanzitutto abbassato in modo progressivo la soglia dimensionale per accedere al regime

    Se in origine erano ammesse solo le imprese con almeno 10 miliardi di euro di ricavi, oggi la soglia scende ulteriormente, aprendo la porta a un numero crescente di società, incluse quelle che fanno parte di un gruppo in cui almeno un'impresa possiede i requisiti dimensionali.

    Periodo Soglia di ricavi o volume d'affari
    Dal 2024 750 milioni di euro
    Dal 2026 500 milioni di euro
    Dal 2028 100 milioni di euro (soglia target)

    Con la stessa logica, anche il sistema di controllo del rischio fiscale (TCF) è stato irrobustito: se prima ogni azienda poteva costruirlo secondo un "modello aperto", oggi chi vuole entrare nel regime deve farlo certificare da un professionista indipendente – avvocato o dottore commercialista iscritto in un apposito elenco – secondo le regole introdotte dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 novembre 2024, n. 212.

    La certificazione, valida tre anni e da aggiornare alla scadenza, attesta che il sistema di controllo è stato progettato correttamente e funziona davvero, anche nella gestione dei rischi che derivano dai principi contabili applicati dall'impresa.

    Effetti premiali potenziati: niente sanzioni, niente rilevanza penale, tempi di accertamento più brevi

    Il cuore della riforma resta il potenziamento degli effetti premiali riconosciuti a chi comunica in anticipo i propri rischi fiscali.

    Se l'impresa segnala tempestivamente e in modo esauriente una situazione di incertezza, tramite un interpello abbreviato o una comunicazione di rischio, le sanzioni amministrative non vengono più applicate e viene esclusa la rilevanza penale del reato di dichiarazione infedele, salvo che si tratti di condotte simulatorie, fraudolente o basate su elementi passivi inesistenti. Per i rischi meno rilevanti già inseriti nella mappa dei rischi aziendale, anche se comunicati dopo la scadenza, le sanzioni vengono comunque ridotte alla metà. 

    La circolare precisa inoltre che chi ottiene la certificazione del proprio TCF beneficia di termini di accertamento più corti (fino a tre anni in meno rispetto all'ordinario), e chi richiede rimborsi fiscali non deve più prestare garanzie, vantaggio ora esteso anche ai rimborsi IVA di gruppo.

    I chiarimenti operativi e le novità organizzative

    La parte più ricca della circolare risponde a quesiti pratici emersi nell'applicazione concreta del regime.

    Tra i chiarimenti principali: 

    • la mappatura dei rischi contabili può basarsi sulle verifiche già svolte nell'ambito di modelli di controllo interno già esistenti (come quelli previsti dalla normativa sull'informativa finanziaria o dal modello statunitense SOX), evitando duplicazioni di lavoro; 
    • il "codice di condotta" che regola i doveri reciproci tra Agenzia e contribuenti impone di non utilizzare interpelli e comunicazioni di rischio in modo opportunistico, solo per ottenere l'esenzione dalle sanzioni; 
    • viene inoltre chiarito che la comunicazione di rischi riferiti ad annualità precedenti l'ingresso nel regime può riguardare qualsiasi tipologia di rischio, anche quelli di minore rilevanza.

    Sul piano organizzativo, dal 1° aprile 2026 è operativa una nuova Direzione Specialistica dedicata esclusivamente alla gestione del regime, con sede a Roma e Milano e oltre 350 funzionari, che diventa l'unico interlocutore per le imprese aderenti anche per gli accordi preventivi unilaterali e per l'attività di tutoraggio, mentre la Guardia di Finanza dovrà coordinarsi preventivamente con l'Agenzia prima di avviare controlli su questi soggetti.

    Allegati:
  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Riforma professioni: la delega approvata, ora tocca alla Camera

    Il 3 agosto 2026, con 81 voti favorevoli, nessun contrario e 50 astensioni, il Senato ha approvato il ddl di delega al Governo (A.S. 1663-A) per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali, incardinato con la relazione del senatore Rastrelli sul testo proposto dalla Commissione 2a, che passa ora all'esame della Camera. 

    Non si tratta ancora di norme in vigore, il testo delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che riscriveranno accesso, esercizio, compenso e organizzazione di 15 professioni regolamentate. Da oggi cambia quindi il quadro di riferimento futuro, non ancora le regole operative quotidiane.

    Le professioni coinvolte

    La delega riguarda complessivamente circa 699.177 professionisti iscritti agli albi, secondo i dati dell'analisi di impatto della regolazione allegata al provvedimento.

    Professione Iscritti agli albi
    Ingegneri (civili, industriali, dell'informazione e iunior) 250.608
    Architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori e iunior 160.319
    Geometri e geometri laureati 85.502
    Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali 47.784
    Periti industriali e periti industriali laureati 36.965
    Giornalisti 29.713
    Consulenti del lavoro 25.227
    Dottori agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari 19.639
    Geologi e geologi iunior 12.302
    Periti agrari e periti agrari laureati 12.485
    Agrotecnici e agrotecnici laureati 12.789
    Tecnologi alimentari 1.848
    Spedizionieri doganali 1.513
    Consulenti in proprietà industriale 1.325
    Attuari e attuari iunior 1.158

    I decreti attuativi saranno adottati su proposta del Ministero vigilante, sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione, nel rispetto del principio di proporzionalità fissato dal decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, che impone di verificare che ogni nuova regola sull'accesso alle professioni sia effettivamente necessaria e proporzionata.

    Il percorso, in ogni caso, è ancora lungo, dopo il passaggio alla Camera e l'eventuale approvazione definitiva, il Governo avrà 24 mesi di tempo per emanare i decreti legislativi attuativi, che saranno a loro volta trasmessi alle Camere per un parere parlamentare non vincolante.

    Solo con la pubblicazione di questi decreti le nuove regole diventeranno operative per le singole professioni. La clausola di invarianza finanziaria esclude, in ogni caso, nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

    Accesso, competenze e titolo professionale

    Per i professionisti già iscritti agli albi e per chi si affaccia oggi a questi percorsi di studio, la delega fissa alcuni paletti chiari.

    Le attività riservate in esclusiva a ciascuna professione dovranno essere definite dalla legge, in coerenza con il percorso formativo di accesso (titolo di studio, tirocinio, esame di abilitazione); tutto ciò che la legge non riserva espressamente resta libero e può essere svolto da qualunque professionista. 

    Ai professionisti iscritti agli albi viene inoltre riconosciuta espressamente anche l'attività di consulenza nelle materie di propria competenza.

    L'accesso alla professione resta legato, dove previsto, al superamento dell'esame di Stato, fatte salve le lauree abilitanti già disciplinate dalla legge 8 novembre 2021, n. 163. 

    Una novità rilevante per chi è già iscritto con un titolo di studio "inferiore" rispetto a eventuali futuri innalzamenti dei requisiti formativi: la delega prevede una clausola di salvaguardia che mantiene invariate le competenze già acquisite, senza retroattività penalizzante. L'uso del titolo professionale resterà comunque riservato ai soli iscritti agli albi.

    Compenso, tirocinio, assicurazione e tutele per chi esercita la professione

    Diverse novità riguardano direttamente il rapporto economico tra professionista e cliente. Il compenso resta liberamente pattuito tra le parti, ma dovrà essere proporzionato a quantità, qualità e caratteristiche della prestazione; per i casi di liquidazione giudiziale e ai fini della legge 21 aprile 2023, n. 49 sull'equo compenso, ciascun Consiglio nazionale dovrà proporre parametri aggiornati entro 120 giorni dal relativo decreto legislativo.

    Per i tirocinanti è prevista una riorganizzazione della disciplina: sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio ospitante, mentre un'eventuale indennità o compenso (commisurato all'apporto effettivo) potrà essere riconosciuto solo tramite contratto, ad eccezione dei tirocini svolti presso enti pubblici. 

    Confermato l'obbligo di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimali da aggiornare almeno ogni cinque anni. 

    Novità anche sul fronte delle tutele personali: la delega chiede di introdurre meccanismi a protezione del professionista che, per infortunio, ricovero, grave patologia o maternità, non riesca a rispettare scadenze fiscali, tributarie o previdenziali, e fissa in cinque anni il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale per le controversie non già disciplinate dalla legge sull'equo compenso.

    La formazione continua sarà infine ridefinita da regolamenti dei Consigli nazionali, con un numero minimo di ore obbligatorie dedicate specificamente ai nuovi strumenti digitali e all'intelligenza artificiale, compresi i relativi limiti deontologici.

    Ordini professionali e società tra professionisti

    Per gli ordini e i collegi, la delega ne conferma la natura di enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero competente nel rispetto dell'autonomia finanziaria già riconosciuta dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con espressa esclusione di qualsiasi attività sindacale.

    Il sistema elettorale dovrà garantire continuità degli organi, parità di genere e, per l'elezione dei Consigli nazionali, un criterio di proporzionalità attenuata a tutela dei territori con meno iscritti. I consigli di disciplina territoriali potranno estendere la propria competenza fino al livello regionale o interregionale nei territori con pochi iscritti, restando comunque ferme, in quanto compatibili, le regole procedurali già previste dal d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

    Capitolo a parte per le società tra professionisti (STP), disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la delega richiede che i soci professionisti detengano almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, con utili sempre proporzionali alle quote possedute, e punta a eliminare la duplicazione del contributo integrativo previdenziale per chi si aggrega in società di capitali o cooperative.

    Allegati: