• Inail

    Modello INAIL OT23 2026: riduzione del tasso medio per prevenzione

    L’INAIL ha pubblicato il nuovo Modello OT23 per il 2026, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati nel corso del 2025. 

    Il documento è stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica centrale per la sicurezza e delle parti sociali, per garantire continuità e coerenza con le normative più recenti. I documenti sono allegati anche in fondo all'articolo.

    OT23 2026 – Interventi ammessi e struttura del modello

    Nella Nota INAIL si precisa che il modello OT23 2026 conferma l’impianto degli anni precedenti, articolando gli interventi in 71 azioni suddivise in sei sezioni tematiche:

    • Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
    • Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
    • Sezione D – Forazione, addestramento e informazione
    • Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale

    Ogni intervento è accompagnato dalla relativa documentazione probante, che è stata aggiornata per agevolare le aziende nella dimostrazione delle attività svolte e ridurre i tempi e i margini di errore nelle verifiche da parte dell’Istituto.

    Modifiche sul 2025 – modalità di accesso e tipologie di intervento

    Restano invariati i requisiti di accesso al beneficio. Le aziende devono effettuare:

    1. almeno un intervento di tipo A (alta efficacia prevenzionale e maggiore onerosità),oppure
    2. due interventi di tipo B (con efficacia minore ma comunque significativa).

    Modifiche e aggiornamenti rispetto al 2025

    Sono state introdotte alcune modifiche puntuali per precisare meglio il campo di applicazione di diversi interventi. Tra questi:

    • A-4.1: analisi termografica su impianti elettrici e successive azioni correttive;
    • C-2.1: installazione di sistemi di aspirazione per la riduzione di agenti chimici;
    • C-5.2: prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
    • C-5.3: interventi per il reinserimento lavorativo di disabili da lavoro;
    • C-5.4: promozione della salute nei luoghi di lavoro secondo i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (2020-2025);
    • E-4: adozione o mantenimento di un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008.

    È stato invece eliminato l’intervento D-4 previsto nel modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 135/2024, che ha esteso il campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.

    Tutte le istruzioni nella Guida alla compilazione.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Nuovo Decreto Sport 2025: disposizioni urgenti per grandi eventi sportivi e sicurezza

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.06.2025 n. 149, il nuovo Decreto legge del 30.06.2025 n. 96 recante "Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".

    Il provvedimento mira a sostenere la realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, della 38ª America's Cup a Napoli, dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e delle Finali ATP, nonché a intervenire su sicurezza, giustizia sportiva, impiantistica e sostegno agli studenti atleti.

    Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: semplificazioni, fondi e commissariamento

    Il decreto introduce una serie di misure per agevolare l’organizzazione dei Giochi:

    • frequenze gratuite e agevolazioni fiscali per le trasmissioni televisive e radiotelevisive;
    • oltre 44 milioni di euro al Ministero dell’Interno per garantire sicurezza e ordine pubblico, e 12,8 milioni alla Difesa per supporto logistico-militare;
    • modifiche alla governance della Fondazione Milano-Cortina, prevedendo deroghe alle norme sui licenziamenti aziendali a fine evento;
    • nomina di un Commissario straordinario per i Giochi Paralimpici, con poteri ampi in materia di appalti, coordinamento e semplificazioni, e una dotazione di oltre 328 milioni di euro solo per il 2025.

    Piste da sci e match fixing: nuove norme per sicurezza

    Il decreto modifica il D.lgs. 40/2021 sulla sicurezza degli sport invernali, introducendo:

    • requisiti più severi per le piste da slittino e sci, con adeguamento alle caratteristiche territoriali regionali;
    • maggiore larghezza obbligatoria delle piste per sci alpino (minimo 15 metri, salvo raccordi).

    In tema di lotta alla manipolazione sportiva, ovvero, viene rafforzato il ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI nel monitoraggio dei flussi anomali di scommesse, con possibilità di acquisire dati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    Interventi per America’s Cup, Giochi del Mediterraneo e Finali ATP

    Tra le misure più rilevanti:

    • America’s Cup Napoli 2027: affidamento a Sport e Salute S.p.A. per tutte le attività operative, 7,5 milioni di euro per il 2025, possibilità per il Comune di Napoli di derogare ai limiti di spesa per 30 milioni tra 2025-2027.
    • Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: utilizzo fino a 25 milioni di euro di entrate aggiuntive per finanziare il Nuovo Comitato Organizzatore, che potrà avvalersi di Sport e Salute.
    • Finali ATP 2026-2030: istituzione di un comitato per il coordinamento dell’evento; i contributi pubblici dovranno essere gestiti con rendicontazione annuale obbligatoria.

    Altri interventi in materia di sport e diritto

    Infine, il decreto affronta altre tematiche di interesse generale:

    • Borse di studio per studenti universitari atleti: istituito un fondo da 5 milioni di euro per il 2025 presso la Presidenza del Consiglio;
    • Tutela degli arbitri: le aggressioni a ufficiali di gara durante eventi sportivi saranno equiparate a quelle contro agenti di polizia;
    • Estensione del mandato del Commissario straordinario dell'ACI fino alla nomina dei nuovi organi;
    • Riforma del D.lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo: rinvio al 2026 per alcune norme, rafforzamento della Commissione per la vigilanza, previsione della figura di Vicesegretario Generale.

    Allegati:
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    Decreto Omnibus 2025: nuovi fondi per imprese, infrastrutture, sociale e territori

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.06.2025 n. 149, il c.d. Decreto Economia o Omnibus (decreto legge del 30.06.2025 n. 95) contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

    Scarica il testo del decreto legge del 30.06.2025 n. 95

    Il provvedimento, adottato dal Governo in ragione della straordinaria necessità e urgenza, rappresenta un intervento multisettoriale finalizzato sia alla prosecuzione di importanti misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia al rifinanziamento di interventi prioritari esclusi dal perimetro del piano stesso.

    Le norme contenute nel decreto spaziano dal rifinanziamento di opere pubbliche indifferibili, all’ampliamento del sistema di protezione civile regionale, fino a misure specifiche per il settore sanitario, per il rilancio del comparto turistico e per il sostegno all’innovazione in agricoltura e nell’industria. 

    Sono previste inoltre importanti novità in materia fiscale e contributiva, tra cui:

    • la proroga dell’entrata in vigore della cosiddetta “sugar tax”, 
    • modifiche alla disciplina IVA su beni usati e opere d’arte, 
    • incentivi per le madri lavoratrici 
    • e interventi straordinari a favore delle zone colpite da eventi sismici.

    In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni contenute.

    Sugar tax rinviata e IVA agevolata per oggetti da collezione

    Rinvio dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate

    Con l’art. 8 viene rinviata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (“sugar tax”).

    Il rinvio è attuato mediante modifica all’articolo 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che istituiva l’imposta sul consumo delle bevande con aggiunta di edulcoranti.

    Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell’aliquota IVA ridotta

    L’articolo 9 prevede che, per le cessioni di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione, fuori dal regime speciale del margine, venga applicata l’aliquota IVA ridotta del 5%.

    L’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto dispone infatti l’inserimento del nuovo punto 1-novies) nella parte II-bis della Tabella A del DPR 633/1972, con il seguente testo: «1-novies) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 […] a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori».

    La Parte II-bis è quella istituita dalla legge n. 208/2015 e successivamente integrata, che reca l’elenco dei beni soggetti all’aliquota IVA del 5%, di conseguenza:

    • questi beni godranno del 5% di IVA, se non sono ceduti sotto il regime speciale del margine.
    • se invece si applica il regime del margine, si utilizza l’IVA sul margine di profitto, secondo la disciplina speciale per i rivenditori di beni usati.

    Adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR

    L'articolo 10 introduce una serie di modifiche e proroghe tecniche per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation – Regolamento UE 2023/1114), che disciplina il mercato delle cripto-attività nell’Unione Europea.

    Viene differito il calendario per l’applicazione del MiCAR in Italia, attraverso modifiche all’articolo 45 del D.lgs. 129/2024:

    Disposizione originale
    Nuova scadenza
    Oggetto
    30 giugno 2025 30 dicembre 2025 Termine per presentare l’istanza di autorizzazione ai sensi del MiCAR (comma 1)
    30 dicembre 2025 30 giugno 2026 Termine massimo per continuare ad operare in via transitoria
    31 maggio 2025 30 settembre 2025 Termine per fornire documentazione ai fini di vigilanza
    1° aprile 2025 1° ottobre 2025 Decorrenza di obblighi per alcuni adempimenti
    Primo trimestre Terzo trimestre Periodo di riferimento per l’adeguamento ai nuovi obblighi

    Deroga temporanea per operatori appartenenti a gruppi societari

    È introdotto un nuovo comma 1-bis, che consente ad alcune società controllate o appartenenti a gruppi di continuare a offrire servizi in criptovalute senza autorizzazione (senza presentare istanza ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114), se una società del stesso gruppo ha presentato l’istanza MiCAR entro il 30 dicembre 2025 (in Italia o in un altro Stato UE), e fino a quando non riceve risposta (autorizzazione o diniego), ma comunque non oltre il 30 giugno 2026.

    Questa disposizione consente una maggiore flessibilità transitoria per operatori già attivi in ambito cripto, favorendo la continuità operativa durante l’implementazione del regolamento europeo.

    Si chiarisce che il nuovo regime transitorio riguarda "persone giuridiche" (cioè società e non persone fisiche).

    Si richiama per la definizione di “gruppo” l’articolo 2, paragrafo 1, punto 11 della Direttiva 2013/34/UE, che disciplina la redazione del bilancio consolidato nei gruppi societari.

    Estensione superbonus aree sismiche e proroghe per l’Aquila

    L’art. 4 estende fino al 2027 l’applicabilità di misure straordinarie per i territori colpiti dai sismi del 2009 e 2016, incluse detrazioni al 110% per l’anno 2026 nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

    Disposizioni urgenti in materia di Start-up

    L’articolo 18 introduce disposizioni urgenti per chiarire e rafforzare gli strumenti normativi a favore delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di favorire gli investimenti privati e pubblici nel venture capital, assicurare certezza giuridica e semplificare l’accesso agli incentivi. 

    Interpretazione autentica di “investimenti qualificati”
    Si stabilisce che, nell’articolo 33 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193, la locuzione «gli investimenti qualificati» debba essere interpretata come: «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati».
    In questo modo si chiarisce che anche gli impegni contrattuali vincolanti (non solo gli investimenti già effettuati) possono rientrare tra i requisiti per accedere agli incentivi destinati a fondi o veicoli di investimento in start-up e PMI innovative. 

    Quote minime di investimento qualificato
    Si interviene sul comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 33 della Legge 193/2024 per stabilire che:

    • A partire dal 1° gennaio 2025, almeno il 3% del portafoglio (paniere) di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’anno precedente (cioè 2025) deve essere destinato a investimenti nelle start-up o PMI innovative per l’anno 2026.
    • La soglia del 3% diventerà poi obbligatoria "a partire dall’anno 2027", e non più dal 2026 come previsto inizialmente.

    Chiarezza sull’utilizzo dei Fondi per il Venture Capital
    Le risorse devono essere investite obbligatoriamente entro la durata del fondo (FVC) in ciascuna PMI destinataria, la quale deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti alternativi previsti dal regolamento UE n. 651/2014, art. 21, par. 3, lettere a), b) o c), ovvero:

    • impresa non ancora attiva sul mercato;
    • impresa che opera da meno di 7 anni dalla prima vendita;
    • impresa che richiede un investimento iniziale superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.

    Allineamento normativo ai criteri UE per le PMI innovative

    Si modifica infine l’articolo 1, comma 213 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituendo il vecchio elenco di condizioni con un riferimento unificato: “Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014.”

    Disposizioni urgenti in materia di Turismo

    L’articolo 14 introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore, in particolare prevede:

    • contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo
    • risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
    • condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
    • benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
    • proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.

    Contributi per alloggi agevolati ai lavoratori del turismo

    L'obiettivo è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti. 

    le risorse stanziate si suddividono in due filoni:

    • Investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
      • 22 milioni nel 2025
      • 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
    • Sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
      • 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

    Destinatari dei contributi saranno:

    • imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
    • gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
    • gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.

    Entro 30 giorni dalla conversione del decreto, il Ministro del Turismo adotterà un decreto per:

    • individuare tipologie di costi ammissibili;
    • definire le categorie di beneficiari e le modalità per offrire alloggi in condizioni agevolate per almeno 5 anni;
    • prevedere una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato;
    • stabilire i criteri di assegnazione, i controlli, le procedure di revoca e di verifica dell’utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.
    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Affrancamento riserve in sospensione di imposta: regole, soggetti e modalità

    Con il decreto ministeriale del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.

    Tale misura, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.

    Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.

    Ambito oggettivo e soggettivo: chi può affrancare e cosa

    Ambito oggettivo

    L’affrancamento può riguardare:

    • Saldi attivi di rivalutazione con riconoscimento fiscale, iscritti in apposite riserve o imputati al capitale sociale;
    • Riserve e fondi in sospensione di imposta, diverse da quelle derivanti da deduzioni extracontabili ex art. 109, c. 4, lett. b) del TUIR nella versione previgente al 2007.

    Sono espressamente escluse:

    • le riserve per ammortamenti anticipati o derivanti da deduzioni extracontabili non più monitorabili;
    • le riserve correlate a tributi diversi da imposte sui redditi e IRAP (es. contributo straordinario di cui al D.L. 104/2023);
    • le poste non dotate di vincolo fiscale, come le riserve da conferimento “in doppia sospensione”.

    L’affrancamento è possibile anche per parte dell’importo o solo per alcune riserve e saldi attivi presenti in bilancio al 31.12.2023 e ancora esistenti al 31.12.2024.

    Ambito soggettivo

    Possono esercitare l’opzione:

    • Società di capitali e di persone in contabilità ordinaria;
    • Imprese individuali con contabilità ordinaria;
    • Stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
    • Soggetti trasparenti ex art. 115 e 116 TUIR.

    I contribuenti in contabilità semplificata sono esclusi, salvo abbiano operato fino al 2024 in contabilità ordinaria e intendano affrancare prima del passaggio.

    Modalità di esercizio e versamento dell’imposta sostitutiva

    L’opzione per l’affrancamento si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. L’imposta sostitutiva del 10%:

    • a calcolata sul valore netto (al netto dell’imposta sostitutiva già versata eventualmente in precedenza);
    • è indeducibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP;
    • va versata in quattro rate annuali di pari importo (prima rata entro la scadenza per il saldo IRPEF/IRES 2024, le successive nel 2026, 2027 e 2028);
    • è ammessa la compensazione in F24.

    Non si applicano interessi sulle rate. Il mancato versamento non inficia la validità dell’opzione, ma determina iscrizione a ruolo.

    Effetti fiscali dell’affrancamento

    Una volta affrancate, le riserve:

    • non concorrono a formare reddito imponibile alla distribuzione;
    • in capo alla società, non danno diritto a crediti d’imposta eventualmente originati dal regime originario;
    • per i soci di società di capitali, le riserve affrancate e distribuite sono considerate dividendi tassabili (salvo si tratti di riserve di capitale);
    • per i soci di società trasparenti o di persone, si ha un aumento del costo fiscale della partecipazione in caso di riserve di utili.

    È fatta salva la presunzione di distribuzione ex art. 47 TUIR: si considerano distribuiti prima gli utili ordinari e le riserve di utili non in sospensione.

    Affrancamento e operazioni straordinarie

    È consentito l’affrancamento anche a seguito di trasformazioni societarie (progressive o regressive), purché le riserve restino evidenziate in bilancio con indicazione del vincolo e dell’origine. In questi casi, l’effetto estintivo dell’obbligo fiscale si consolida nel periodo in cui è esercitata l’opzione nella dichiarazione.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Sostegno alle imprese: nuovi aiuti settore moda e rafforzamento ammortizzatori sociali

    Pubblicato ella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/06/2025, il nuovo Decreto legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in tre capi: 

    • Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione, 
    • Capo II – Ammortizzatori sociali, 
    • Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.

    Il provvedimento si configura quindi come uno strumento emergenziale volto a:

    • garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA),
    • agevolare i processi di riconversione industriale,
    • rafforzare gli ammortizzatori sociali,
    • offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.

    Di seguito una sintesi completa dei principali contenuti degli articoli.

    Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati

    • Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200 milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.
    • Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
    • Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a 50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un commissario per semplificare gli iter amministrativi.
    • Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per l’indotto degli stabilimenti strategici.
    • Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.

    Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori

    • Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla CIGS nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.
    • Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati, con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
    • Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.
    • Art. 9: Incremento del tetto di spesa per le misure di sostegno già previste dalla legge di bilancio 2024 per il biennio 2025-2026 (da 0,7 a 8,7 milioni annui).

    Settore moda e copertura finanziaria

    • Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.
    • Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio.
    • Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Concordato preventivo biennale 2025-2026: le istruzioni operative dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’articolata guida interpretativa e operativa alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituto introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal correttivo D.Lgs. 81/2025. Il documento integra la precedente circolare 18/E/2024 alla luce delle modifiche normative, con un focus sulla nuova tornata 2025-2026, escludendo i soggetti forfetari.

    Il CPB consente ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) di definire preventivamente con il Fisco la base imponibile ai fini delle imposte dirette e IRAP per due anni.

    Accesso al CPB: requisiti, soglie e modalità operative

    Per il biennio 2025-2026, il software per l’acquisizione dei dati è stato reso disponibile entro il 30 aprile (termine prorogato solo per il 2025). Il contribuente deve:

    • calcolare la proposta tramite il software “IlTuoISA_CPB 2025”;
    • accettarla entro il 30 settembre 2025 (o entro il nono mese dalla chiusura del periodo d’imposta, per soggetti non solari).

    Il decreto correttivo ha introdotto soglie di affidabilità che limitano l’aumento del reddito proposto:

    • massimo +10% per punteggio ISA 10,
    • +15% per punteggio tra 9 e 10,
    • +25% per punteggio tra 8 e 9.

    Per contribuire alla compliance, la proposta per il 2025 sarà inferiore rispetto a quella per il 2026 (50%), così da favorire un avvicinamento progressivo al “reddito target”.

    Imposta sostitutiva opzionale e regimi premiali

    Il CPB introduce la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, con aliquote agevolate:

    • 10% per punteggi ISA ≥ 8,
    • 12% per punteggi da 6 a 8,
    • 15% per punteggi < 6.

    Superata la soglia di 85.000 euro di differenziale, scatta l’aliquota IRPEF del 43% (o IRES del 24%) sulla quota eccedente.

    L’adesione al CPB garantisce anche importanti benefici premiali, tra cui:

    • esclusione dagli accertamenti standard (salvo cause di decadenza),
    • esonero dal visto di conformità fino a 70.000 euro (IVA) o 50.000 euro (IRPEF e IRAP),
    • esclusione da studi di settore, presunzioni semplici e accertamenti sintetici.

    Cause di esclusione dal CPB: tutte le ipotesi

    Le cause di esclusione si distinguono in tre gruppi temporali:

    Cause riferite al triennio precedente

    Non può accedere al CPB chi:

    • non ha presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, pur essendone obbligato,
    • ha condanne (irrevocabili) o patteggiamentisuperiori a due anni per:
      • reati tributari (D.Lgs. 74/2000),
      • falsità in bilancio (art. 2621 c.c.),
      • riciclaggio, impiego e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.).
        La dichiarazione dell'assenza di condanne va resa con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

    Cause riferite all’anno precedente al CPB (2024)

    Escluso chi ha:

    • Debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro risultanti al 31 dicembre 2024, se non estinti prima dell’adesione.
      Sono inclusi tutti i debiti definitivi per imposte o contributi.
      Sono esclusi quelli sospesi o oggetto di rateazione in regolare pagamento.
    • Redditi esenti, esclusi o non imponibili (ad es. redditi agevolati da pesca, docenza agevolata, ecc.) superiori al 40% del reddito d’impresa o lavoro autonomo.

    Cause riferite all’anno in corso (2025)

    • Adesione al regime forfetario (ex L. 190/2014). Non è compatibile con il CPB, riservato ai soggetti ISA.
    • Operazioni straordinarie:
      • fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda,
      • modifiche della compagine sociale con aumento del numero di soci o associati (esclusi subentri per decesso).
    • Presenza di partecipazioni incrociate non coerenti:
      • se un lavoratore autonomo partecipa a un’associazione professionale, società tra professionisti o tra avvocati e non vi è adesione congiunta al CPB da parte di tutti i soggetti coinvolti (professionista e società/associazione, o viceversa).
        Questa regola si applica solo alle adesioni effettuate dopo il 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto correttivo.

    Altre precisazioni

    • La cessione di ramo d’azienda è equiparata al conferimento: comporta esclusione.
    • La modifica della ripartizione delle quote sociali (senza variazione del numero dei soci) non è causa di esclusione.
    • Le società trasparenti non devono verificare le condizioni sui soci (es. debiti tributari): le verifiche si fanno solo sulla società.

    Cause di cessazione anticipata del CPB

    La cessazione implica che l’accordo tra contribuente e Fisco non produce più effetti a partire dall’anno in cui si verifica l’evento. Le cause sono individuate dagli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 13/2024 e successive modifiche.

    1. Cessazione o modifica dell’attività

    • Cambio attività economica durante il biennio rispetto a quella per cui è stata formulata la proposta.
    • La cessazione non opera se il nuovo codice ATECO rientra nello stesso ISA.

    2. Presenza di circostanze eccezionali

    Il CPB cessa se, a causa di eventi straordinari, si verifica una riduzione superiore al 30%:

    • del reddito d’impresa/lavoro autonomo,
    • o del valore della produzione netta IRAP,
      rispetto agli importi concordati.

    Eventi rilevanti:

    • Calamità naturali con stato d’emergenza,
    • Inagibilità dei locali o perdita scorte,
    • Impossibilità di esercitare l’attività,
    • Sospensione attività dovuta a crisi del cliente principale,
    • Liquidazioni, affitti d’azienda, sospensioni da comunicazioni alla CCIAA o ordini professionali.

    3. Adesione al regime forfetario

    Se il contribuente passa al regime forfetario nel corso del biennio, il CPB cessa.

    4. Operazioni societarie straordinarie o modifica della compagine sociale

    • Fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o ramo d’azienda,
    • Aumento del numero dei soci nelle società di persone o associazioni (escluse successioni ereditarie).

    Non costituisce causa di cessazione:

    • Il semplice cambio di quote tra i soci già presenti,
    • Il passaggio da regime trasparente a ordinario e viceversa.

    5. Ricavi o compensi eccedenti i limiti ISA maggiorati

    • Se i ricavi o compensi dichiarati superano di oltre il 50% i limiti per l’applicazione degli ISA, il CPB cessa.

    Esempio: superamento della soglia ISA di 5.164.569 € → cessazione se si supera 7.746.853 €.

    6. Mancanza di adesione congiunta tra professionisti e società partecipate

    Introdotta dal decreto correttivo (in vigore dal 13 giugno 2025):

    • Se un professionista partecipante a una società tra professionisti/associazione non aderisce, la società decade dal CPB.
    • Viceversa, se è la società/associazione a non aderire, decade il CPB del singolo professionista.

    Effetti della cessazione

    • Il CPB non ha più valore dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.
    • Non si applicano più i benefici connessi (esoneri, esclusioni da accertamenti ecc.).
    • L’eventuale differenza tra reddito concordato e reddito effettivo torna a rilevare fiscalmente, salvo specifiche disposizioni.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi e nuove regole dopo la Legge di Bilancio 2025

    Con la pubblicazione della Circolare 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) su tutte le principali detrazioni per lavori in casa, in particolare in materia di:

    • Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
    • Ecobonus;
    • Sismabonus;
    • Superbonus.

    Di seguito una sintesi operativa pensata sia per i professionisti del settore fiscale/tecnico sia per i contribuenti che intendono programmare interventi nei prossimi mesi.

    Recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica (art. 16-bis TUIR)

    Il comma 54 della Legge di Bilancio ha modificato l’articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo:

    • Nuova aliquota unica 30% per le spese sostenute nel triennio 2025-2027 (già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033),
    • ad esclusione delle spese per sostituire gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione, per le quali la detrazione è sempre al 50%.

    Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus mobili

    Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013)

    Il comma 55, lettera a), proroga le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2024, e rimodulando la percentuale di detrazione:

    Anno spesa
    Aliquota base
    Aliquota abitazione principale (proprietari/usufruttuari)
    2025
    36 %
    50 %
    2026-2027
    30 %
    36 %

    Le nuove percentuali si applicano a tutti gli interventi agevolati, anche quelli che prima godevano di aliquote più alte (condomini, riqualificazione globale ecc.) .

    Stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili, dal 1° gennaio 2025 non spetta alcuna detrazione per la sostituzione con caldaie uniche alimentate a gasolio, metano ecc. Restano ammesse pompe di calore, sistemi ibridi, micro-cogeneratori e generatori a biomassa  .

    Bonus ristrutturazioni (art. 16 D.L. 63/2013)

    • aliquote identiche all’Ecobonus (36% oppure 50% per l’abitazione principale) con tetto sempre a 96.000 € per unità immobiliare 
    • restano esclusi gli impianti a caldaia fossile come spiegato sopra.

    Sismabonus

    Anche per gli interventi antisismici (commi 1-bis – 1-septies) le aliquote diventano:

    • 36% (2025) / 30% (2026-27)
    • 50% (2025) / 36% (2026-27) se l’immobile è abitazione principale del proprietario/detentore .

    Maggiorazioni per l’abitazione principale

    La percentuale più alta (50% o 36%) spetta solo se alla data di inizio lavori il contribuente è proprietario o titolare di diritto reale e l’immobile è (o diventerà entro fine lavori) abitazione principale.

    Bonus mobili

    Prorogato al 2025 con limite di 5.000 € di spesa (non variato).

    Superbonus 2025

    Il comma 56, lettera a), modifica, infine, la disciplina del Superbonus, di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo, dopo il comma 8-bis.1, il nuovo comma 8-bis.

    Quest’ultima disposizione stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, prevista dal comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

    • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
    • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
    • Niente detrazione per caldaie a fossili installate dal 2025, anche se “trainanti” .

    Ripartizione in 10 rate per le spese 2023

    Chi ha sostenuto costi Superbonus nel 2023 può optare, entro la dichiarazione 2025, per la nuova ripartizione in 10 quote annuali senza sanzioni/interessi per l’eventuale maggior imposta dovuta. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 3222, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025).

    Allegati: