• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Decreto primo Maggio 2026: bonus assunzioni, contrasto al caporalato digitale

    Convertito nella legge 112 del 25.06.2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

    Scarica il testo del decreto legge del 30 aprile 2026 n. 62 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal 26 giugno 2026.

    Il testo definitivo introduce, rispetto al decreto originario, alcune novità di portata sostanziale: il nuovo meccanismo di adeguamento retributivo in caso di mancato rinnovo dei CCNL, la definizione legale del trattamento economico complessivo, nuovi articoli su previdenza complementare, distacco intersettoriale, somministrazione, tirocini extracurriculari e collocamento dei lavoratori con disabilità.

    Articolo aggiornato al testo coordinato del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026.

    Decreto 1° maggio 2026: incentivi all’occupazione

    Bonus Donne 2026 (art. 1)

    L'articolo 1 è rimasto invariato nella sostanza. L'articolo introduce un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026. I parametri principali sono:

    • durata massima: 24 mesi (12 mesi per lavoratrici "svantaggiate" non "molto svantaggiate")
    • tetto mensile: 650 euro (elevato a 800 euro per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno)
    • requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni di svantaggio ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014
    • limite di spesa: 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027, 51,3 milioni per il 2028

    L'esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Il monitoraggio del limite di spesa è affidato all'INPS, che sospenderà le nuove domande al raggiungimento del tetto.

    Bonus Giovani 2026 (art. 2)

    Anche per il Bonus Giovani le modifiche sono di carattere formale. L'articolo 2 prevede l'esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 con qualifica non dirigenziale, sempre nel 2026.

    • durata massima: 24 mesi (12 mesi per alcune categorie di lavoratori svantaggiati)
    • tetto mensile: 500 euro (elevato a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni della ZES unica, ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, con l'aggiunta di Marche e Umbria)
    • requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da 12 mesi con specifiche condizioni di svantaggio
    • limite di spesa: 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027, 135,4 milioni per il 2028

    La platea stimata dal Governo è di circa 52.400 lavoratori.

    Bonus ZES 2026 (art. 3)

    L'articolo 3 introduce uno specifico esonero contributivo del 100% — fino a 650 euro mensili per 24 mesi — per le imprese con fino a 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato, nella ZES unica per il Mezzogiorno, lavoratori che abbiano compiuto i 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Platea stimata: circa 10.000 lavoratori.

    Incentivo alla stabilizzazione (art. 4)

    L'articolo 4 prevede un esonero del 100% (fino a 500 euro mensili per 24 mesi) per i datori di lavoro che, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, trasformino in contratto a tempo indeterminato rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi, instaurati entro il 30 aprile 2026, con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. Platea stimata: circa 16.200 lavoratori. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

    Tirocini extracurriculari: limite di durata (art. 4-bis — introdotto in sede di conversione)

    L'articolo 4-bis, inserito dalla legge di conversione, fissa a 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese la durata massima dei tirocini extracurriculari di cui ai commi da 720 a 726 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Restano fermi tutti gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.

    Conciliazione famiglia-lavoro (art. 6)

    Le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), che attestano misure di welfare aziendale a favore della genitorialità e della natalità, accedono a un esonero contributivo a carico del datore di lavoro nella misura non superiore all'1% e nel limite di 50.000 euro annui per azienda, riconosciuto per gli anni 2026, 2027 e 2028, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile con decreto del Ministro del Lavoro — da adottare entro 30 giorni dalla conversione — di concerto con l'Autorità delegata alle politiche per la famiglia e il MEF.

    Il limite di spesa è pari a 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

    Le aziende certificate beneficiano inoltre di attività di promozione di competenza dell'ICE (Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

    Comma 5-bis (introdotto in sede di conversione): a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli elementi identificativi delle strutture pubbliche e private abilitate all'erogazione di servizi educativi per l'infanzia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 65/2017. La prima comunicazione è effettuata entro il 1° settembre 2026; gli aggiornamenti successivi entro il 1° settembre di ogni anno. I dati acquisiti sono messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. L'adempimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Novità introdotta in sede di conversione: l'art. 6 si arricchisce di un comma 5-bis che istituisce un flusso informativo tra enti locali e INPS sulle strutture educative per l'infanzia. A decorrere dal 1° luglio 2026, i Comuni comunicano all'INPS il codice fiscale e gli elementi identificativi delle strutture pubbliche e private abilitate all'erogazione di servizi educativi per l'infanzia ai sensi del D.Lgs. 65/2017. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 1° settembre 2026; gli aggiornamenti successivi entro il 1° settembre di ogni anno. I dati acquisiti saranno messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. L'adempimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Tutor per la sostenibilità economica (art. 6-bis — introdotto in sede di conversione)

    Nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dai fondi strutturali europei 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del "tutor per la sostenibilità economica", con l'obiettivo di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale, con particolare riferimento agli ultracinquantenni e ai soggetti con difficoltà di reinserimento lavorativo.

    Il tutor svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza nella gestione di obbligazioni economiche, finanziarie e abitative, assistendo il lavoratore nei rapporti con istituti di credito, intermediari finanziari, enti impositori, agenti della riscossione e altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione del debito e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.

    Collocamento lavorativo delle persone con disabilità (art. 6-ter — introdotto in sede di conversione)

    La legge di conversione inserisce un nuovo comma 5-bis all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilendo che i lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento in azienda anche quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.

    Decreto 1° maggio 2026: il Salario giusto

    Il decreto codifica per la prima volta nella legislazione italiana il concetto di "salario giusto", ancorandolo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 36 Cost.). Le regole fondamentali sono:

    • I CCNL delle OO.SS. più rappresentative costituiscono il benchmark inderogabile per settore e categoria
    • I CCNL diversi non possono prevedere trattamenti inferiori
    • Per i settori non coperti da CCNL, si applica per analogia il contratto più connesso all'attività svolta
    • L'accesso ai benefici del decreto è condizionato al rispetto del trattamento economico complessivo così determinato
    • La piattaforma SIISL dovrà indicare il CCNL applicato con il relativo codice alfanumerico unico

    Novità introdotta in sede di conversione — definizione legale del trattamento economico complessivo (art. 7, comma 4-bis): il testo approvato dalla Commissione inserisce una definizione puntuale del TEC, che comprende tutte le voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette e differite) definite dai CCNL più rappresentativi, le mensilità aggiuntive e le indennità fisse, le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e gli altri istituti economicamente rilevanti definiti dalla contrattazione. Sono escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

    Novità introdotta in sede di conversione — contrattazione collettiva di prossimità (art. 7-bis, nuovo): i contratti di prossimità devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro e l'archivio CNEL. Le intese con trattamenti peggiorativi stipulate da datori di lavoro con fino a 15 dipendenti devono essere sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente; in tutti i casi di peggioramento, i lavoratori interessati devono essere informati entro tre giorni dalla sottoscrizione.

    Monitoraggio retributivo (art. 8)

    Viene istituito un sistema di collaborazione tra CNEL, INPS, ISTAT, INAPP e Ispettorato Nazionale del Lavoro per raccogliere dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore e dimensione d'impresa, e per elaborare indicatori di adeguatezza e copertura contrattuale. Le regole tecniche saranno definite con decreti ministeriali.
    Novità introdotta in sede di conversione: al sistema è affidata anche l'elaborazione periodica di indicatori sintetici sul costo della vita, sul mercato delle locazioni immobiliari e sui prezzi al consumo, anche a livello locale (nuova lettera b-bis).

    Rapporto nazionale sulle retribuzioni e CNEL (art. 9)

    Il CNEL viene incaricato di produrre annualmente un Rapporto nazionale sulle retribuzioni da trasmettere alle Camere, con dati di copertura contrattuale e analisi per settori omogenei. Viene inoltre istituito un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati al Ministero del Lavoro, integrato nell'archivio nazionale esistente. L'archivio dovrà essere operativo entro 30 giorni dalla conversione.

    Novità introdotte in sede di conversione: il Rapporto dovrà essere articolato anche per ambiti territoriali omogeneie includerà indicatori relativi a costo della vita, costi abitativi, componente energetica e potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi territori. Il CNEL è inoltre incaricato di estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando contestualmente l'archivio nazionale (nuovo comma 3-ter).

    Rinnovi contrattuali (art. 10)

    Il testo approvato dalla Commissione modifica in modo sostanziale il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni rispetto al decreto originario. In caso di mancato rinnovo del CCNL entro i primi 9 mesi dalla scadenza naturale (non più 12), le retribuzioni vengono adeguate automaticamente alla variazione dell'IPCA-NEI — indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (non più il generico IPCA) — nella misura del 50% della stessa (non più 30%), a titolo di anticipazione forfetaria, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali. Decorsi i 12 mesi dalla scadenza naturale, cessa anche il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale, fino al rinnovo.

    Sono esclusi dall'adeguamento automatico i settori ad elevata stagionalità e variabilità dei ricavi (identificati per rinvio al D.P.R. 1525/1963) e, novità introdotta in sede di conversione, i settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del SSN, individuati con apposito decreto ministeriale entro 90 giorni dalla conversione; per tali categorie la misura è determinata dalla contrattazione collettiva su base di indicatori settoriali, con il limite invalicabile del 50%.

    Le disposizioni si applicano ai contratti che scadono dopo l'entrata in vigore del decreto; per quelli già scaduti, dal 1° gennaio 2027.

    Codice unico del CCNL (art. 11)

    Tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore viene inserito il codice alfanumerico unico del CCNL applicato, che dovrà comparire anche nella busta paga e nelle comunicazioni obbligatorie. Il codice sarà utilizzato da Ministero del Lavoro, INL, INPS e CNEL per monitorare l'effettiva applicazione dei contratti e programmare l'attività di vigilanza.

    Novità introdotta in sede di conversione: l'obbligo è limitato ai soli datori di lavoro privati, con espressa esclusione delle pubbliche amministrazioni.

    Decreto 1° maggio 2026: contrasto al caporalato digitale

    Questo capo recepisce la Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, introducendo misure specifiche che interessano in modo particolare i rider delle piattaforme di food delivery.

    La legge di conversione ha inserito un articolo di perimetro che limita l'applicazione dell'intero Capo III ai lavoratori di cui al Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015, ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme digitali.

    Qualificazione del rapporto di lavoro (art. 12)

    Per i lavoratori delle piattaforme digitali, la qualificazione del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla forma contrattuale scelta. Quando emergono indici di eterodirezione o controllo — anche mediante sistemi algoritmici — scatta una presunzione iuris tantum di subordinazione, superabile con prova contraria.

    Novità introdotte in sede di conversione: il testo approvato dalla Commissione ha riscritto i commi 2 e 3 con formulazione più ampia e meno casistica. La qualificazione del rapporto tiene ora conto di «tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale», compresi quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati — non più un elenco tassativo di poteri (organizzazione, direzione, controllo, valutazione). La presunzione di subordinazione scatta quando emergono «fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo», formula che sostituisce i precedenti «indici di controllo o eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica».

    Obblighi informativi delle piattaforme (artt. 13 e 14)

    Le piattaforme devono:

    • comunicare gli indicatori di rischio individuati con decreto del Ministero del Lavoro (entro 60 giorni dalla conversione) e conservare per almeno 5 anni i dati su accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive
    • informare i lavoratori in modo chiaro e comprensibile sui sistemi algoritmici utilizzati per assegnare attività, determinare o modificare compensi, valutare prestazioni e sospendere o cessare l'accesso alla piattaforma
    • garantire il diritto del lavoratore a ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura dell'account, il diniego della retribuzione o la modifica della situazione contrattuale

    Le violazioni commesse dai committenti che utilizzano piattaforme digitali sono comunicate all'Autorità europea del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte a livello europeo.

    Tutele specifiche per i rider (art. 15)

    Modificando il D.Lgs. n. 81/2015, la legge introduce:

    • Identità digitale obbligatoria: l'accesso alla piattaforma è consentito solo tramite SPID, CIE, CNS o con account rilasciato dalla piattaforma su singolo codice fiscale con autenticazione a più fattori
    • Divieto di cessione delle credenziali, con sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 1.200 euro
    • Un solo account per codice fiscale: le piattaforme non possono rilasciare account multipli per la stessa persona né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore; sanzione da 1.000 a 1.500 euro per ogni violazione
    • Libro unico del lavoro (dal 1° luglio 2026): il committente deve redigere e consegnare il LUL, con annotazione mensile del numero di consegne e dell'importo totale erogato al lavoratore
    • Formazione base obbligatoria: entro 30 giorni dalla prima prestazione il rider deve completare un corso sulla piattaforma SIISL, stabilito annualmente con decreto ministeriale previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni; in caso di mancato completamento protratto per tre mesi, sanzione al committente da 800 a 2.400 euro

    Proroga LUL (comma 1-bis, introdotto in sede di conversione): per le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine del 1° luglio 2026 è prorogato di 90 giorni.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riordino incentivi alle imprese: cosa cambia con il nuovo decreto

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

    Il provvedimento persegue un obiettivo dichiarato: rendere più organico ed efficace il sistema di sostegno pubblico, riducendo la frammentazione delle misure esistenti.

    In concreto, l'offerta degli incentivi gestiti dalle amministrazioni centrali viene razionalizzata e concentrata sugli strumenti ritenuti più idonei a coprire specifici ambiti di intervento, anche attraverso l'abrogazione o la modifica delle discipline preesistenti.

    Restano esclusi dall'applicazione del decreto i settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura

    Il cuore della riforma riguarda gli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, la cui offerta viene concentrata su cinque strumenti principali:

    1. il Fondo per la crescita sostenibile, esteso e rafforzato;
    2. il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
    3. il Fondo di sostegno al venture capital, noto anche come Fondo nazionale per l'innovazione; 
    4. la misura "Beni strumentali – Nuova Sabatini", dedicata agli investimenti in macchinari e tecnologie; 
    5. e gli incentivi per il settore dell'aerospazio.

    L'idea di fondo è far confluire in questi pochi canali le numerose misure oggi disperse, semplificando l'orientamento di imprese e professionisti che cercano un sostegno pubblico e rendendo più leggibile la mappa degli aiuti disponibili. 

    Le quattro sezioni del Fondo per la crescita sostenibile

    Il Fondo per la crescita sostenibile viene articolato in quattro sezioni tematiche, ciascuna con finalità precise. 

    La prima sostiene ricerca, sviluppo e innovazione, operando tramite gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), bandi e sportelli tematici, procedure negoziali per i progetti di maggiore dimensione e la valorizzazione della proprietà industriale, con incentivi alle aggregazioni tra imprese (anche tramite contratto di rete). 

    La seconda è dedicata alle start up d'impresa, con un'attenzione mirata all'imprenditoria giovanile e femminile, alle cooperative e alle sinergie con il venture capital. 

    La terza riguarda gli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale, attuati sia tramite i contratti di sviluppo per i grandi programmi strategici, sia con bandi tematici che riservano particolare attenzione alle PMI e possono focalizzarsi su specifiche aree territoriali o settori strategici. 

    La quarta è destinata all'accesso al credito e al mercato dei capitali, con misure per salvaguardare i livelli occupazionali e dare continuità alle imprese in temporanea difficoltà, comprese quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata. È rilevante notare che la nozione di "impresa" è ampia e include anche il lavoratore autonomo, i liberi professionisti iscritti agli ordini e gli esercenti professioni non organizzate.

    Abrogazioni, regime transitorio e tempi di applicazione

    Sul versante della semplificazione, il decreto sopprime alcuni incentivi gestiti da altre amministrazioni: il voucher per l'internazionalizzazione, alcuni crediti d'imposta in materia di recupero, riciclo e riuso dei materiali e le misure del Fondo rotativo nazionale per il self-employment. 

    A tutela di chi ha già presentato domanda, vale una clausola di salvaguardia: i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore proseguono secondo le regole previgenti fino alla loro conclusione, comprese le eventuali fasi di recupero delle agevolazioni indebitamente percepite. 

    Va però chiarito un aspetto decisivo sui tempi, l'efficacia delle nuove disposizioni sul Fondo per la crescita sostenibile è subordinata alla successiva legge di bilancio, che definirà la confluenza delle risorse, gli stanziamenti annuali e le modalità operative; solo a quel punto, ed entro centottanta giorni, saranno adottati i decreti ministeriali con la disciplina quadro dei singoli bandi. 

    Per imprese, contribuenti e consulenti questo significa che la riforma produrrà effetti pratici in modo graduale, è quindi opportuno seguire da vicino i provvedimenti attuativi per cogliere tempestivamente le nuove opportunità di finanziamento.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Contributi volontari agricoltura 2026: importi e istruzioni INPS

    La Circolare INPS n. 69 del 22 giugno 2026, illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari nel settore agricolo per l'anno 2026. 

    Le regole si articolano in funzione della tipologia di lavoratore e della gestione previdenziale di appartenenza del prosecutore volontario.

    Di seguito una guida operativa ai punti salienti, con le tabelle aggiornate.

    Lavoratori agricoli dipendenti: aliquota IVS 2026

    Per i lavoratori agricoli dipendenti — sia a tempo determinato che indeterminato — autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 ovvero successivamente, l'aliquota da applicare è quella stabilita per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) con decorrenza 1° gennaio 2026, pari al 30,50%, così suddivisa:

    • Quota pensione: 30,39%
    • Aliquota base: 0,11%

    I coefficienti di riparto sono identici per entrambe le categorie di autorizzati (cfr. Circolare INPS n. 43 del 7 aprile 2026):

    Tipo autorizzazione Aliquota base Coeff. riparto Quota pensione Coeff. riparto Totale IVS
    Entro il 30/12/1995 0,11% 0,003607 30,39% 0,996393 30,50%
    Dal 31/12/1995 0,11% 0,003607 30,39% 0,996393 30,50%

    Nota operativa: Rispetto al 2025 (aliquota totale al 30,30%), si registra un incremento di 0,20 punti percentuali, interamente ascrivibile alla quota pensione che passa dal 30,19% al 30,39%.

    Lavoratori autonomi agricoli: importi settimanali 2026

    Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali (IAP), i contributi volontari sono determinati per classi di reddito settimanale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 233/1990, con decorrenza 1° gennaio 2026.

    Il contributo settimanale è calcolato sommando:

    • la quota pensione (22% del reddito medio imponibile),
    • l'addizionale L. n. 233/1990 (2% del reddito medio imponibile),
    • l'addizionale L. n. 160/1975 (€ 0,80 × 3 = € 2,40 fissi).

    Importi minimi settimanali garantiti (art. 10, comma 2, L. n. 233/1990):

    € 68,21 settimanali per autorizzazioni accordate entro il 31 dicembre 1995

    € 80,77 settimanali per autorizzazioni accordate dopo il 31 dicembre 1995

    Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IAP – Decorrenza 1° gennaio 2026

    Classe Fascia di reddito settimanale Reddito medio imponibile Quota pensione 22% RM Addiz. L. 233/1990 2% RM Addiz. L. 160/1975 (€ 0,80 × 3) Contributo totale
    Fino a € 273,78 € 273,78 € 60,24 € 5,48 € 2,40 € 68,12 (a)
    Da € 273,79 a € 365,04 € 319,41 € 70,28 € 6,39 € 2,40 € 79,07 (a)
    Da € 365,05 a € 456,30 € 410,67 € 90,35 € 8,22 € 2,40 € 100,97
    Oltre € 456,30 € 501,93 € 110,43 € 10,04 € 2,40 € 122,87

    (a) Ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. n. 233/1990, il contributo settimanale non può essere inferiore a: € 68,21 se l'autorizzazione è stata accordata entro il 31/12/1995; € 80,77 se accordata dal 1°/01/1996.

    Attenzione: Per le classi 1ª e 2ª, verificare sempre il superamento della soglia minima garantita prima di liquidare il contributo effettivo.

    scarica le tabelle contributive 2026

    Scarica le tabelle contributi volontari in agricoltura

    Contributi integrativi volontari ex art. 4 D.P.R. n. 1432/1971

    Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

    In forza dell'art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971, il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a 270 giornate annue e corrisponde al contributo obbligatorio in vigore per l'anno di riferimento.

    Per il 2026 l'importo è quindi calcolato sull'imponibile contributivo (retribuzioni effettivamente percepite) applicando l'aliquota IVS del FPLD pari al 30,50%.

    Si ricorda che dall'entrata in vigore dell'art. 01, comma 4, del D.L. n. 2/2006 (conv. L. n. 81/2006) non trovano più applicazione le retribuzioni medie convenzionali ex art. 28 D.P.R. n. 488/1968 per questa categoria (cfr. Circolare INPS n. 57 del 14 aprile 2006).

     Piccoli coloni e compartecipanti familiari

    Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari , continuano invece ad applicarsi i salari medi convenzionali provinciali, in virtù dell'interpretazione autentica fornita dalla legge n. 296/2006.

    I salari medi convenzionali per il 2026 sono stati fissati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio 2026

    Le aliquote applicabili sono quelle dei lavoratori dipendenti per il 2026 (30,50% totale IVS, come al paragrafo 1).

     I valori retributivi di riferimento per province sono riportati nella tabella dell'Allegato n. 1 alla circolare.

    Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)

    Ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 184/1997, si applicano due regimi distinti a seconda della data di autorizzazione.

    1- Autorizzati prima del 12 luglio 1997

    Per i contribuenti autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997, gli importi sono aggiornati all'indice del costo della vita sulla base della retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originariamente assegnata. Le tabelle dettagliate sono riportate nell'Allegato n. 2 alla circolare.

    2- Autorizzati dal 12 luglio 1997

    Per le domande accolte con decorrenza 2026, il contributo volontario settimanale è la somma di due componenti:

    Contributo integrativo, dato da:

    • Importo fisso a carico del concedente in regime obbligatorio: € 23,29
    • Quota IVS sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente la domanda: aliquota 9,34% (8,84% operai agricoli + 0,50% ex art. 3 L. n. 297/1982)

    Contributo base:

    • Quota IVS sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente la domanda: aliquota 0,11%

    Coloni e mezzadri reinseriti AGO – coefficienti di ripartizione (18ª Classe)

    Componente Coefficiente
    Base IVS 0,005817
    Quota pensione 0,994183
    Totale 1,000000

    Coloni e mezzadri AGO – contributo volontario (autorizzati dal 12/07/1997)

    Componente Aliquota / importo Base di calcolo
    Importo fisso a carico del concedente (regime obbligatorio) € 23,29 Importo fisso
    Contributo integrativo – quota IVS operai agricoli 8,84% Media retribuzioni anno precedente la domanda
    Maggiorazione art. 3, L. n. 297/1982 0,50%
    Aliquota integrativa totale 9,34% Media retribuzioni anno precedente la domanda
    Contributo base – quota IVS 0,11% Media retribuzioni anno precedente la domanda
  • La casa

    Piano Casa 2026: struttura, iter e destinatari

    Il decreto legge 7 maggio 2026, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il Piano Casa» ha concluso il proprio esame parlamentare alla Camera dei Deputati, l'Assemblea ha approvato la fiducia con 168 voti favorevoli e il testo, blindato dopo il mandato favorevole della Commissione Ambiente del 18 giugno.

    Scarica il testo del ddl AS 1944 trasmetto al Senato il 23.06.2026 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

    Il testo è ora trasmesso al Senato per la conversione definitiva, da completarsi entro il 6 luglio 2026.

    Il provvedimento, composto da 12 articoli e 60 commi, risponde a tre finalità dichiarate:

    • incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili mediante l'edilizia residenziale pubblica (ERP), sociale e integrata;
    • tutelare i conduttori ERP in condizione di morosità incolpevole; 
    • adottare misure strutturali di contrasto al disagio abitativo sul territorio nazionale.

    I destinatari sono ampi e diversificati: giovani, studenti universitari fuori sede, lavoratori fuori sede, pubblici e privati, inclusi il personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, giovani coppie, genitori separati e anziani in forme di cohousing intergenerazionale

    Programma straordinario da 970 milioni e riscatto degli alloggi ERP

    L'articolo 2 istituisce il Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, finanziato con 970 milioni di euro nel periodo 2026-2030 (116 milioni nel 2026, fino a 230 milioni nel 2030) e gestito tramite convenzione con Invitalia S.p.A. quale soggetto gestore. 

    Sul versante dell'accesso alla proprietà, l'articolo 5 obbliga il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ad adottare entro sessanta giorni dalla conversione un decreto interministeriale che disciplini le procedure di alienazione degli alloggi ERP.

    Agli assegnatari non morosi e non già proprietari di altra abitazione è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto del proprio alloggio.

    Fondi di garanzia per morosità, disabilità grave e studenti fuori sede

    Sul versante del sostegno economico, l'articolo 4 istituisce un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole, dotato di 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027, a copertura del rischio di insolvenza dei conduttori di alloggi ERP per cause non imputabili alla loro volontà.

    Nei limiti delle somme erogate, il Fondo si surroga nei diritti del locatore.

    Due nuovi articoli, introdotti in sede di conversione parlamentare, ampliano in modo significativo le tutele.

    L'articolo 4-bis estende le categorie prioritarie del Fondo di garanzia per la prima casa:

    • alle persone con disabilità permanente grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
    • e ai nuclei familiari con un convivente disabile.

    La garanzia è pari al 50% della quota capitale, elevabile all'80% per ISEE non superiore a 40.000 euro annui, con incremento del fondo di 6 milioni nel 2026 e 8 milioni nel 2027. 

    L'articolo 4-ter destina 8,5 milioni di euro aggiuntivi per il 2026 al fondo per il contributo alle spese di locazione degli studenti universitari fuori sede.

    Edilizia integrata, Fondo Housing Coesione e semplificazioni procedimentali

    L'articolo 9 introduce i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, pensati per i nuclei familiari con ISEE superiore ai limiti ERP ma impossibilitati ad accedere al mercato libero: almeno il 70% dell'investimento complessivo deve riguardare unità convenzionate, con prezzi e canoni calmierati di almeno il 33% rispetto alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, con vincolo di destinazione d'uso non inferiore a trent'anni.

    I soggetti privati — anche in forma di società di progetto — possono presentare proposte previa dimostrazione di adeguata capacità finanziaria ed esperienza documentata; in caso di assenza dei requisiti soggettivi, il contratto è nullo, mentre il superamento dei requisiti reddituali per due anni consecutivi consente la risoluzione o la conversione del canone ai valori di mercato. 

    L'articolo 7 istituisce il Fondo Housing Coesione, gestito da INVIMIT SGR S.p.A., con dotazione iniziale di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, aperto all'adesione di regioni, province autonome e amministrazioni centrali. 

    L'articolo 8, infine, prevede conferenze di servizi semplificate con tempi certi di 30-40 giorni, un vincolo trentennale di destinazione d'uso trascritto nei registri immobiliari e la dichiarazione automatica di pubblica utilità per gli interventi inseriti in programmi di rigenerazione urbana.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Finanziamenti MUR per la ricerca internazionale: Linee Guida DM 1573/2024

    Le Linee Guida al Decreto Ministeriale n. 1573 del 9 settembre 2024, emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) — Segretariato Generale, Direzione generale dell'internazionalizzazione e comunicazione — costituiscono il documento operativo di riferimento per la concessione di agevolazioni finanziarie a soggetti italiani che partecipano a progetti di ricerca nell'ambito della cooperazione scientifica internazionale.Il documento, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 2550 del 2 ottobre 2024, non si limita a una mera esposizione normativa, ma fornisce le disposizioni e le procedure operative concrete che i soggetti proponenti devono seguire per accedere ai fondi ministeriali legati alle iniziative transnazionali di ricerca cui l'Italia partecipa.

    Per il dettaglio dei Bandi  si veda http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it/

    l contesto: la cooperazione scientifica internazionale

    L'Italia è parte di numerosi accordi, convenzioni e protocolli internazionali che danno origine a iniziative congiunte di finanziamento della ricerca. Queste iniziative, promosse da raggruppamenti di Stati o dalla Commissione europea, prevedono call competitive a cui possono rispondere partenariati internazionali composti da università, enti di ricerca, imprese e altri soggetti. La valutazione scientifica dei progetti presentati è affidata a una Struttura di Gestione Internazionale, composta da esperti nominati dagli Stati aderenti, che seleziona i progetti meritevoli con criteri uniformi per tutti i Paesi partecipanti.

    Una volta che un progetto viene positivamente valutato dalla struttura internazionale, spetta al MUR finanziare la quota di competenza dei partner italiani coinvolti. È proprio per disciplinare questa fase nazionale — dall'istruttoria alla concessione, dall'erogazione al monitoraggio — che sono state predisposte le presenti Linee Guida.

    La struttura del documento

    Il documento si articola in due sezioni principali.

     La Sezione I contiene i riferimenti normativi e le note procedurali di attuazione, e copre l'intero ciclo di vita di un progetto: le fonti di finanziamento, i soggetti ammissibili, i costi riconoscibili, le garanzie richieste, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione, le modalità di erogazione e le condizioni di revoca.

     La Sezione II è invece dedicata alla documentazione: fornisce istruzioni dettagliate per la corretta compilazione di tutti gli allegati richiesti nelle diverse fasi della procedura.

    Il decreto ministeriale cui le Linee Guida fanno riferimento si compone di 21 articoli organizzati in tre capi: le Disposizioni generali (artt. 1-6), la Gestione procedurale dei progetti selezionati (artt. 7-15) e le Procedure per l'uso dei fondi europei depositati sul conto di contabilità speciale IGRUE (artt. 16-21).

    Chi può accedere ai finanziamenti

    I soggetti ammissibili sono quelli identificati dall'art. 60, c. 3, del D.L. 83/2012: imprese, università, enti e organismi di ricerca e qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti previsti dai singoli bandi, purché residenti o con stabile organizzazione in Italia. I soggetti possono partecipare singolarmente o in forma aggregata, costituendo partenariati nazionali coerenti con quelli internazionali.

    I soggetti privati devono soddisfare alcune condizioni di ammissibilità: non devono essere in stato di morosità verso il MUR né soggetti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta o volontaria, amministrazione straordinaria). Chi si trovasse in una di queste situazioni al momento della domanda ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. L'ammissibilità degli aiuti ai privati è inoltre subordinata al rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.

    Le risorse e la forma del sostegno

    I finanziamenti sono erogati a valere sulle disponibilità del FIRST (Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica), dei fondi europei gestiti tramite il conto di contabilità speciale IGRUE, e di altre risorse nazionali e internazionali di cofinanziamento. L'unica forma di agevolazione prevista è il contributo a fondo perduto: non sono previsti prestiti agevolati né altre forme restitutorie.

    Le intensità del contributo rispetto ai costi ammissibili variano a seconda della tipologia di attività di ricerca — Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale o Sviluppo Sperimentale (quest'ultimo ammesso solo in misura non preponderante) — e sono definite nei singoli bandi integrativi, nel rispetto dei massimali stabiliti dal Regolamento generale di esenzione per categorie. I costi ammissibili sono quelli effettivamente e definitivamente sostenuti a partire dalla data indicata nel decreto di concessione, e comunque non prima di 90 giorni dalla presentazione della proposta.

    Il processo: dall'avviso integrativo all'erogazione

    La procedura prende avvio con la pubblicazione di un Avviso integrativo nazionale da parte del MUR, a completamento del bando internazionale già emanato dalla Struttura di Gestione. L'avviso integrativo definisce le condizioni specificamente applicabili ai soggetti italiani: documentazione richiesta, scadenze, percentuali di finanziamento e ogni altra modalità operativa.

    I proponenti italiani presentano la propria domanda al MUR, corredata di un articolato set documentale: domanda di finanziamento, dichiarazioni del soggetto richiedente, attestazione di affidabilità economico-finanziaria, tabella dei costi ammissibili e, per gli organismi di ricerca, dichiarazione di conformità allo status previsto dal diritto europeo. Il Ministero procede quindi alla verifica di eleggibilità formale e alla selezione, che tiene conto dell'esito della valutazione scientifica internazionale già acquisita.

    Una volta approvato il progetto e formalizzato il contratto, il contributo viene erogato in più tranche: una anticipazione fino al 90% dell'importo agevolato — subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria — e un saldo finale, erogato dopo la verifica tecnico-scientifica e amministrativo-contabile della rendicontazione finale, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura delle attività progettuali. Nei partenariati con più soggetti italiani, l'erogazione avviene a favore del Soggetto Capofila, che deve redistribuire le quote di competenza agli altri partner entro 90 giorni.

    Monitoraggio e responsabilità

    Il documento dedica attenzione anche alla fase post-progetto: il MUR si riserva di richiedere ai beneficiari una relazione sull'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti, da trasmettere entro due anni dall'erogazione del saldo. Sono inoltre disciplinate le condizioni di revoca delle agevolazioni — che comportano la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi — nei casi di inadempimento, fallimento sopravvenuto o interruzione non giustificata della ricerca.

    Per ulteriori informazioni sulle singole iniziative e sui bandi attivi, è possibile consultare il portale dedicato: www.ricercainternazionale.mur.gov.it

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero 2026 – decreto e tabelle

    E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale  dell'11 giugno 2026    il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze  del 29 maggio,   recante la " Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero per il 2026" accompagnato dalla tabella dettagliata degli importi che alleghiamo  anche in fondo all'articolo.

    Il decreto ha stabilito gli importi considerando i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità e le   proposte formulate dalle seguenti associazioni di settore ed istituti:

    • ANEC con nota del 1°ottobre 2025, 
    • FNSI con nota del 1° ottobre 2025, 
    • CONFETRA con nota del 6 ottobre 2025,
    • ANITA con nota del 6 ottobre 2025, 
    • INAIL con nota del 7 ottobre 2025, 
    • CONFARTIGIANATO con nota del 15 ottobre 2025, 
    • ENPAIA con nota del 23 ottobre 2025, 
    •  nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT    con nota del 23 ottobre 2025;     

    Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero: a cosa servono

    Giova ricordare che  si tratta delle retribuzioni convenzionali da prendere a  base  per

    • il calcolo dei  contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori  italiani operanti all'estero ai sensi  del  decreto-legge  31  luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per
    •  il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da  lavoro dipendente
    • il calcolo del trattamento  ordinario di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori  italiani rimpatriati.

    I valori  convenzionali  nelle  tabelle,  in  caso  di  assunzioni, risoluzioni   trasferimenti  nel corso del  mese,  sono  divisibili  in  ragione  di  ventisei giornate.       

    Principali retribuzioni convenzionali – scarica le tabelle complete

    Riportiamo di seguito i valori principali di operai e impiegati industria, industria edile e autotrasporto:

    Industria

    Qualifica Fascia Retr. Naz. Da Retr. Naz. Fino a Retr. Convenzionale (€)
    Operai I 2.371,34 2.371,34
    Operai II 2.371,35 2.510,57 2.510,57
    Operai III 2.510,58 2.649,80 2.649,80
    Operai IV 2.649,81 in poi 2.788,98
    Impiegati I 2.788,98 2.788,98
    Impiegati II 2.788,99 3.314,42 3.314,42
    Impiegati III 3.314,43 3.839,91 3.839,91
    Impiegati IV 3.839,92 4.365,39 4.365,39
    Impiegati V 4.365,40 in poi 4.890,83

    Industria Edile

    Qualifica Categoria Retr. Convenzionale (€)
    Operai Operai 2.371,35
    Operai Operai specializzati 2.607,42
    Operai Operai 4° livello 2.788,98
    Impiegati Impiegati d'ordine 2.788,98
    Impiegati Impiegati di concetto 3.210,88
    Impiegati Impiegati direttivi VI livello 3.973,79
    Impiegati Impiegati direttivi VII livello 4.566,20

    Autotrasporto e Spedizione Merci

    Qualifica Fascia Retr. Naz. Da Retr. Naz. Fino a Retr. Convenzionale (€)
    Operai I 2.371,34 2.371,34
    Operai II 2.371,35 2.510,57 2.510,57
    Operai III 2.510,58 2.649,80 2.649,80
    Operai IV 2.649,81 in poi 2.788,98
    Impiegati I 2.788,98 2.788,98
    Impiegati II 2.788,99 3.314,45 3.314,45
    Impiegati III 3.314,46 3.839,91 3.839,91
    Impiegati IV 3.839,92 4.365,39 4.365,39
    Impiegati V 4.365,40 in poi 4.890,83
    Fonte: G.U. n. 133 del 11/06/2026

    A questo link tutte le tabelle stampabili

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Titolarità effettiva e antiriciclaggio: nuovo accesso al registro con il D.Lgs. 2026

    Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026 ha approvato un decreto legislativo che cambia le regole su chi può sapere chi si nasconde dietro un'impresa, un trust o una società, recante "Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849".

    Scarica lo Schema del dlgs approvato il 04.06.2026 dal Consiglio dei Ministri in attesa della sua pubblicazione.

    In concreto, il provvedimento ridisegna l'accesso al Registro dei titolari effettivi, la banca dati pubblica, tenuta dalle Camere di commercio, in cui le imprese e i soggetti giuridici devono comunicare il nome della persona fisica che le controlla o ne detiene la proprietà.

    Conoscere il titolare effettivo è uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: chi vuole usare una società come schermo per occultare denaro illecito conta proprio sull'anonimato.

    Rendere questi dati accessibili, ma in modo controllato, è l'obiettivo della Sesta Direttiva Antiriciclaggio dell'Unione europea (direttiva (UE) 2024/1640, c.d. AMLD6), parte di un più ampio pacchetto normativo europeo che comprende anche il Regolamento (UE) 2024/1624 e il Regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo dell'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA).

    Il decreto recepisce la direttiva anche alla luce di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), che aveva dichiarato illegittimo il vecchio sistema di accesso aperto a chiunque senza limiti, ritenendolo incompatibile con il diritto alla protezione dei dati personali. Da quella pronuncia nasce l'esigenza di un sistema più selettivo: non più accesso libero per tutti, ma un meccanismo differenziato che distingue chi ha diritto di sapere, perché e con quali garanzie.

    Il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, introducendo sei nuovi articoli (da 21-bis a 21-septies) che sostituiscono integralmente la disciplina previgente e abrogano la sezione II del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55.

    Titolarità effettiva: i tre canali di accesso al Registro delle imprese

    Il cuore della riforma è la costruzione di un sistema graduato e proporzionato di accesso, articolato in tre canali con regole e presupposti distinti, in sostituzione del previgente regime unico.

    Accesso delle autorità pubbliche (art. 21-bis D.Lgs. 231/2007).
    Il primo canale è riservato alle autorità istituzionali, alle quali è garantito un accesso immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al titolare effettivo interessato. In seguito alle osservazioni accolte delle Commissioni parlamentari riunite II e VI della Camera dei deputati, la lettera d) dell'articolo 21-bis individua ora espressamente, per le finalità di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza.
    Completano il novero gli organismi europei: AMLA (per le analisi congiunte), Procura europea (EPPO), OLAF, Europol ed Eurojust.

    Le modalità tecniche saranno regolate da apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e Infocamere, nel rispetto del disciplinare tecnico del DM 55/2022 e con obbligo di tracciamento delle operazioni, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e meccanismi di controllo interno indipendente.

    Accesso dei soggetti obbligati (art. 21-ter D.Lgs. 231/2007).
    Banche, intermediari finanziari, professionisti e tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 possono consultare il Registro esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

    L'accesso richiede un preventivo accreditamento telematico presso la Camera di commercio competente, valido due anni e rinnovabile, con indicazione, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della categoria di appartenenza, dei dati identificativi e della finalità dell'accesso. La scelta di un procedimento di accreditamento distinto dal singolo accesso risponde a un'esigenza di semplificazione: l'appartenenza alle categorie dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 è relativamente stabile nel tempo e la verifica preventiva evita di duplicare i controlli per ciascuna consultazione, con vantaggi di efficienza sia per i soggetti obbligati sia per il sistema camerale. I soggetti accreditati possono designare delegati interni all'accesso, purché svolgano attività di supporto agli obblighi antiriciclaggio, ferma restando la responsabilità piena del soggetto obbligato. L'accesso avviene dietro pagamento di diritti di segreteria. I soggetti obbligati sono tenuti a segnalare tempestivamente le incongruenze tra i dati del Registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica, garantendo l'anonimato del segnalante. La consultazione del Registro non sostituisce l'obbligo autonomo di valutazione del rischio di riciclaggio.

    Accesso dei soggetti aventi un legittimo interesse (art. 21-quater D.Lgs. 231/2007).
    Il terzo canale, interamente fondato sul criterio del legittimo interesse, è la novità più rilevante per i privati e per gli operatori non finanziari.

    Le informazioni accessibili sono: nome e cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza, cittadinanza e condizione giuridica che qualifica il soggetto come titolare effettivo.

    Per alcune categorie il legittimo interesse è presunto per legge

    • giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'albo ex legge 3 febbraio 1963, n. 69 che agiscono per finalità giornalistiche o mediatiche; 
    • enti del terzo settore, ONG, professori e ricercatori universitari e di enti pubblici di ricerca; 
    • stazioni appaltanti pubbliche e — aggiunta in accoglimento del parere parlamentare — l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici; 
    • autorità straniere omologhe; 
    • soggetti obbligati di paesi terzi;
    • autorità competenti per i fondi UE e il PNRR; 
    • fornitori qualificati di prodotti antiriciclaggio. 

    Tra i titolari di legittimo interesse presunto rientrano anche, su proposta delle Commissioni parlamentari, i soggetti che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con l'entità di cui si vogliono verificare i dati. Si tratta di un requisito probatorio più stringente rispetto alla mera intenzione di contrattare presente nella versione parlamentare iniziale. Giornalisti, ONG e ricercatori accedono anche alle informazioni storiche degli ultimi cinque anni e all'assetto proprietario o di controllo. L'accesso è possibile anche in via analogica allo sportello camerale.

    L’organismo notarile accentrato per i dati antiriciclaggio

    La novità di maggiore impatto per la categoria notarile è l'introduzione, in accoglimento delle osservazioni parlamentari, del nuovo articolo 34-bis del D.Lgs. 231/2007, che istituisce presso il Consiglio Nazionale del Notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, dotato di una propria banca dati collegata al Sistema di Conservazione del Notariato.

    I notai, sono tenuti a inserire nella banca dati le copie autentiche degli atti ricevuti o autenticati, i dati di adeguata verifica soggetti a obbligo di conservazione ex art. 31 e i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette.

    L'organismo analizza i dati, restituisce ai notai flussi di riscontro delle analisi condotte, li assiste nella valutazione delle singole fattispecie segnalabili e promuove la qualità delle comunicazioni alla UIF. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza riceve dall'organismo le informazioni utili alla valutazione del profilo di rischio dei singoli notai. L'accesso alla banca dati è riservato al MEF, alla UIF, alla Guardia di finanza, alla DNA e alla DIA.

    Il direttore dell'organismo è nominato dal CNN su designazione del Ministero della giustizia tra soggetti con adeguati requisiti di indipendenza e competenza, con costi a carico del CNN nell'ambito della propria dotazione ordinaria di bilancio. 

    Le modalità operative, i contenuti degli obblighi di trasmissione e le regole di accesso delle autorità saranno disciplinati con decreto del MEF di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante privacy, il CNN e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. 

    Sul piano sanzionatorio, salvo violazioni gravi, dolose o sistematiche, l'accertamento di irregolarità nell'adempimento degli obblighi ex art. 34-bis comporta l'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dall'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, a condizione che gli atti attuativi siano applicabili alla fattispecie contestata.

    Entrata in vigore e adempimenti successivi

    Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro sessanta giorni saranno adottati: il decreto MIMIT di aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva (con le nuove regole sulle circostanze eccezionali) e l'aggiornamento del disciplinare tecnico del DM 55/2022, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Solo successivamente a questi due atti, il MIMIT adotterà il provvedimento che sancisce l'operatività del nuovo sistema di accesso.

    Allegati: