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B&B e Canone RAI: quale si paga?
Il canone RAI si distingue in canone ordinario per i privati e canone speciale per le attività di impresa.
Nella sezione FAQ del sito della RAI vengono pubblicati dei chiarimenti in merito al canone per le attività di bed&breakfast.
In sintesi, la RAI, dalle FAQ, afferma che le locazioni turistiche, quali, ad esempio, case e appartamenti per vacanze, B&B, agriturismi, e altri a prescindere dalla forma imprenditoriale. devono essere equiparate alle strutture ricettive.
B&B e canone RAI: quale va pagato?
Con una FAQ la RAI replica al seguente quesito: "è tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell'utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l'unico apparecchio TV presente nell'alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?"
La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall'ambito familiare comporta l'obbligo di stipulare un canone speciale.Pertanto, in tutti quei casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.
Nel caso in esame, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.
Canone RAI: quale importo per il B&B?
La RAI con un'altra FAQ replica affermativamente al seguente quesito: E' tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell'utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast?
Aggiungendo inoltre che, come previsto dall’art. 27 del R.D.L. 21 febbraio 1938, convertito nella legge 4 giugno 1938 n. 880, e dall’art. 2 del D.L 21 dicembre 1944 n. 458, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale.
Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, non è dovuto il canone ordinario, ma quello speciale.
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Canone RAI: entro il 31.01 dichiarazione di non detenzione apparecchio
I cittadini che non detengono un apparecchio, possono presentare entro il 31 gennaio una dichiarazione di non detenzione ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone RAI 2024.
Dichiarazione non detenzione apparecchio tv per esenzione canone
Nel dettaglio, coloro che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che:
- in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica,
- oppure, che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Dichiarazione non detenzione apparecchio tv: quando e come presentarla
Attenzione al fatto che, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone Tv, occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:
- tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).
Allegati: -
Canone RAI 2024: importi da pagare per vecchi e nuovi abbonamenti
Con Risoluzione n 1 del 4 gennaio 2024 le Entrate riepilogano le regole e gli importi per il pagamento del Canone RAI 2024.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di bilancio 2024, ha stabilito che “La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.”.
Pertanto, nelle tabelle che seguono sono indicati i nuovi importi del canone dovuto per l’anno 2024 per le varie casistiche, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016, a cui si rinvia per quanto non previsto dalla presente risoluzione.Canone RAI 2024: importi vecchi e nuovi abbonamenti
In particolare, nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone complessivo per
- il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1)
- e per i nuovi abbonamenti (tabella 2),
per l’anno 2024.
Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato
Allegati:Periodicità pagamento Canone complessivo Annuale 70 Semestrale 35.73 Trimestrale 18.62 Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato
Periodo Canone complessivo Gennaio-giugno 35.73 Febbraio-giugno 30.13 Marzo-giugno 24.53 Aprile-giugno 18.93 Maggio-giugno 13.32 Giugno 7.73 Gennaio-dicembre 70.00 Febbraio-dicembre 65.75 Marzo-dicembre 60.15 Aprile-dicembre 54.55 Maggio-dicembre 48.94 Giugno-dicembre 43.35 Luglio-dicembre 34.74 Agosto-dicembre 32.14 Settembre-dicembre 26.54 Ottorbre-dicembre 20.94 Novembre-dicembre 15.33 Dicembre 9.74 Attenzione, per l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale, per:
- le utenze già attive al 1° gennaio 2024 (tabella 3)
- le nuove attivazioni che avverranno nel corso del 2024 (tabella 4), in funzione del mese di attivazione,
si rimanda alle altre tabelle contenute sulla risolzione n 1 in oggetto.