• Determinazione del Reddito

    Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 (Supplemento Ordinario n. 26/L) il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la legge delega per la riforma fiscale.

    Il provvedimento non introduce una rivoluzione fiscale: il suo obiettivo dichiarato è la sistematizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di imposte sui redditi, consolidando in un unico corpo di testo disposizioni finora sparse in decine di decreti e leggi succedutisi nel tempo.

    Scarica il testo del Nuovo TUIR 2026 – Dlgs del 19.06.2026 n. 117

    Il decreto legislativo entra in vigore il 4 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione, ma le disposizioni del nuovo Testo Unico si applicano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 377 del TUIR).

    Fino a tale data resta pertanto applicabile il vecchio TUIR approvato con il dPR del 22 dicembre 1986, n. 917, i cui articoli da 1 a 191 saranno abrogati proprio a partire dal 1° gennaio 2027 (art. 376 del nuovo TUIR).

    Struttura del nuovo TUIR: 377 articoli organizzati per regimi omogenei

    Il nuovo Testo Unico si compone di 377 articoli suddivisi in quattro Parti, a loro volta articolate in Titoli, Capi e Sezioni, con nove allegati.

    La Parte I, denominata "Regime ordinario", è il cuore del testo e comprende quattro Titoli:

    Titolo I IRPEF (articoli da 1 a 80): presupposto dell'imposta, soggetti passivi, categorie di reddito (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d'impresa e diversi), detrazioni e deduzioni
    Titolo II IRES (articoli da 81 a 159)
    Titolo III Disposizioni comuni (articoli da 160 a 182)
    Titolo IV Rapporti internazionali (articoli da 183 a 200)

    La Parte II è riservata ai "Regimi speciali", la Parte III all'"Imposizione minima globale", che per la prima volta trova collocazione sistematica in un testo unico, e la Parte IV raccoglie le "Disposizioni varie, transitorie e finali", compresi gli articoli 376 (abrogazioni) e 377 (decorrenza), che fissano al 1° gennaio 2027 l'effettiva applicazione del nuovo testo.

    La scelta di organizzare le materie per regimi omogenei, anziché seguire la struttura del vecchio DPR 917/1986, risponde all'esigenza di rendere il sistema più leggibile e coerente, tanto per i contribuenti quanto per gli operatori del diritto.

     

    Le principali novità per privati, lavoratori e famiglie

    Sebbene il decreto si proponga formalmente come opera di consolidazione, il processo ha comportato una serie di aggiornamenti normativi rilevanti con effetti pratici diretti su contribuenti persone fisiche.

    Oneri deducibili e detraibili aggiornati
    L'articolo 10 del nuovo TUIR, che riproduce la disciplina degli oneri deducibili, è stato depurato di riferimenti ormai obsoleti, come i contributi agricoli unificati soppressi dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e arricchito con disposizioni più recenti, tra cui la possibilità per i giovani lavoratori (con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 2025) di versare all'INPS una maggiorazione volontaria dell'aliquota contributiva pensionistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    Analogamente, l'articolo 14, che corrisponde al vecchio articolo 15 del DPR 917/1986, recepisce una correzione tecnica rilevante: il limite massimo di interessi passivi detraibili per i mutui ipotecari sulla prima casa contratti prima del 1° gennaio 1993 viene fissato correttamente a euro 2.065,83 (in luogo del non corretto 2.065,87), in linea con la precisa conversione in euro dell'originario importo di 4.000.000 di lire.

    Obbligo di tracciabilità per le detrazioni al 19%
    Viene generalizzato, nell'articolo 14, comma 2, l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per fruire delle detrazioni nella misura del 19%, recependo quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 679 e 680). Le deroghe per singole spese prima inserite in modo frammentato vengono ora razionalizzate in un unico comma.

    Lavoratori dipendenti e forze dell'ordine
    L'articolo 53 del nuovo TUIR, corrispondente all'articolo 51 del vecchio testo, recepisce le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 23 del 2026, riconoscendo la detassazione dei rimborsi spese spettanti al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per trasferte e missioni nel territorio nazionale, senza obbligo di tracciabilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

    Lavoratori marittimi
    Il nuovo articolo 3, comma 3, lettera f) include esplicitamente nell'esclusione dalla base imponibile IRPEF i redditi dei marittimi residenti in Italia imbarcati per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, così come introdotto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 38 del 2026.

    Imprese, regimi speciali e imposizione minima globale: le novità strutturali

    Sul fronte delle imprese e dei soggetti IRES, il Titolo II della Parte I del nuovo TUIR consolida la disciplina dell'imposta sul reddito delle società, oggi contenuta negli articoli da 81 a 159, recependo le numerose modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e dal decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186. I riferimenti a disposizioni abrogate o transitorie non più vigenti sono stati eliminati; i rinvii ad altri testi normativi (come il Testo Unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33) sono stati aggiornati sistematicamente in tutto il provvedimento.

    Una novità di rilievo strutturale è la Parte III, interamente dedicata all'"Imposizione minima globale", che codifica in modo organico le regole della global minimum tax, la cosiddetta Pillar Two, già introdotte nel diritto interno dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2523. Per la prima volta, queste disposizioni trovano collocazione stabile all'interno del testo unico delle imposte sui redditi, rafforzandone la sistematicità.

    La Parte II raccoglie i "Regimi speciali", che nel vecchio TUIR erano distribuiti in modo disorganico tra il corpo principale e normativa esterna: il regime cedolare secca, i regimi agevolativi per i lavoratori impatriati e per i pensionati esteri, il regime forfettario nei suoi profili IRPEF, e le disposizioni sul rientro dei cervelli. Anche in questo caso, la nuova collocazione non modifica le condizioni di accesso né i vantaggi previsti, ma consente una consultazione più immediata e coerente.

    Il nuovo Testo Unico sostituirà integralmente il DPR n. 917 del 1986 dal 1° gennaio 2027, data a decorrere dalla quale si applicano le sue disposizioni (art. 377) e dalla quale sono formalmente abrogati gli articoli da 1 a 191 del vecchio DPR 917/1986 e le altre norme elencate nell'art. 376.

    Allegati:
  • Determinazione del Reddito

    Deducibilità delle consulenze professionali degli amministratori di società

    Nel contesto del reddito d’impresa, il compenso corrisposto agli amministratori di società di capitali è regolato dall’articolo 2389 comma 1 del Codice civile, il quale prescrive che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”.

    La norma ha carattere imperativo e, in conseguenza di ciò, l’esistenza della delibera che determina esplicitamente l’entità del compenso dell’amministratore (in mancanza di previsione statutaria) è essenziale, sia ai fini civili che fiscali.

    Infatti, da un punto di vista civilistico, in mancanza della delibera, l’atto di autodeterminazione del compenso, da parte degli amministratori, è nullo; mentre, dal punto di vista fiscale, il compenso, anche se corrisposto, non sarà deducibile per l’impresa.

    Unica eccezione il caso in cui il compenso e la sua entità sia espressamente previsto dall’atto costitutivo della società.

    In questo contesto normativo si inseriscono le prestazioni di servizi professionali resi dagli amministratori alla società amministrata non in qualità di amministratori ma in qualità di consulenti esterni.

    Non è infatti inusuale che gli amministratori prestino servizi di consulenza specialistica o servizi professionali alla società amministrata: la natura di queste prestazioni è estranea ai servizi prestati in qualità di amministratori.

    È consuetudine consolidata quella di considerare tali costi, i servizi prestati dagli amministratori come consulenti esterni, come estranei a quanto disposto dall’articolo 2389 comma 1 del Codice civile, in quanto prestazioni per natura estranee all’incarico di amministratore.

    Anche la società più prudente usualmente non prevede una delibera assembleare per un costo di questa natura; tutt’al più, per certificare il costo e non offrire il fianco a possibili contestazioni sulla deducibilità fiscale, può prevedere la stipula di uno specifico contratto tra impresa e consulente.

    Ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione cambia radicalmente l’approccio a questa tipologia di costi.

    L’ordinanza 20613/2024 della Corte di Cassazione

    L’ordinanza numero 20613 della Corte di Cassazione, datata 24 luglio 2024, prende in esame proprio la deducibilità fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali in qualità di professionisti o consulenti esterni; quindi la deducibilità non di costi relativi all’attività di amministratori, bensì di costi per servizi o per consulenza.

    La novità, per cui si segnala l’ordinanza 20613/2024, è che la Corte scardina radicalmente il paradigma consolidato dagli usi prima indicato.

    Nella situazione esaminata l’Agenzia delle Entrate contestava le somme corrisposte per prestazioni di servizi di consulenza agli amministratori di una società, prestati a fronte di specifici contratti, in quanto tali contratti sarebbero stati simulati: secondo l’agenzia questi documenti servivano a mascherare dei compensi attribuiti agli amministratori, i quali non sarebbero stati deducibili in quanto privi di apposita delibera dell’assemblea.

    L’Agenzia delle Entrate, quindi, non contestava l’estraneità dei servizi di consulenza rispetto alle mansioni di amministratore, ma, per il solo caso specifico, contestava una simulazione abusiva da parte della società.

    La Corte di Cassazione invece supera questa impostazione e dichiara il seguente principio di diritto: “la disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli articoli 2389, comma 1, e 2364, comma 1, numero 3 Codice civile, è dettata anche nell’interesse pubblico al fine del regolare svolgimento dell’attività economica e tali norme sono imperative e vincolanti ai fini dell’articolo 1418, comma 1, Codice civile, non potendo essere derogate attraverso il ricorso a onerosi contratti di consulenza di prestazione intellettuale prestate dagli amministratori nei confronti della società di capitali da loro amministrata, senza le prescritte formalità e nella determinazione dell’assemblea dei soci”.

    La Corte quindi, con una interpretazione restrittiva, di chiaro intento antielusivo, dell’articolo 2389 del Codice civile, ritiene che il punto non sia la presunta simulazione dei contratti, ma il fatto che, ai fini della deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali, è necessario che ci sia alla base una quantificazione nello statuto o in una delibera assembleare, senza che vi sia possibilità di aggirare il disposto normativo facendo ricorso a contratti per prestazioni di servizi o di consulenza prestati dagli amministratori alla società amministrata.

    Con altre parole, secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, tutti i compensi corrisposti agli amministratori di società sono soggetti alle prescrizioni dell’articolo 2389 comma 1 del Codice civile e non solo quanto corrisposto in relazione al mandato di amministratore.

    L’interpretazione di certo è restrittiva, ma forse non è implausibile, se si vuole attribuire alla norma pieno potere antielusivo.

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