• ISEE

    Modello DSU 2024 e istruzioni per aggiornamento ISEE

    E' stato pubblicato il 13 dicembre nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it il decreto  direttoriale che reca in allegato il nuovo modello per la Dichiarazione sostitutiva Unica  ai fini ISEE, con relative istruzioni.

    Scarica qui tutta la modulistica DSU 2024 aggiornata

    Il decreto entra in vigore il 1 gennaio 2024  e  il modello va utilizzato per l'aggiornamento dell' ISEE indicatore della situazione economica obbligatorio entro il 31 gennaio di ogni anno per il diritto di accesso a prestazioni sociali e agevolazioni basate sul reddito.

    Il nuovo modello tiene conto delle modifiche legislative intervenute  nel periodo successivo al precedente rilascio, in particolare 

    • la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare che all’articolo 1, comma 8 ha previsto che l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),  non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni 
    • Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022, recante « Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato» che prevede  l’accesso alla DSU precompilata  per  ciascun componente maggiorenne   al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate che predispone la DSU precompilata 
    •  il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  con cui è stato disposto che , ai fini della determinazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre un nucleo familiare a sé;

    L'aggiornamento del Modello avviene su proposta da parte dell’INPS  e  parere favorevole dell’Agenzia delle entrate

    Le modifiche alla DSU: riepilogo  INPS 

    Il 18 dicembre INPS ha pubblicato nel messaggio 4536/2023 ulteriori istruzioni . In particolare evidenzia che 

    –       sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2022;

    –       sono stati integrati alcuni paragrafi relativi alla DSU precompilata (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 1, paragrafi 3, 3.1, 3.2, 3.3), per recepire la possibilità di autorizzare la precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE 

    –       sono stati modificati il Quadro C della DSU integrale e le relative istruzioni per la compilazione (cfr. le istruzioni per la compilazione, parte 3, paragrafo 2.1.3) per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario (cfr. l’art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320), portandola a 9.000,00 euro annui,  resta  salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore;

    –       è stato ridenominato il campo relativo ai proventi agrari del Quadro FC4 del modello DSU Mini e DSU Integrale e, c rivisto il relativo paragrafo 6.3, parte 2, delle istruzioni ;

    –       sono stati modificati i modelli e le istruzioni ( parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7; parte 3, paragrafo 1.2.1.1) per recepire l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  che prevede l’attrazione nel nucleo dei genitori del figlio maggiorenne non convivente a loro carico ai fini IRPEF se di età inferiore a 26 anni. In tale modo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, troverà nuovamente applicazione il comma 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in base al quale è prevista la suddetta attrazione a prescindere dall’età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori, nel caso non sia coniugato e non abbia figli;

    –       sono stati inseriti, all’interno delle istruzioni, due nuovi paragrafi: uno relativo ai “Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.8) e uno denominato “Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione” (istruzioni per la compilazione parte 2, paragrafo 1.1.11).

    Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.

    I modelli sono disponibili anche sul sito WWW.INPS.IT  Portale Unico ISEE alla sezione Modulistica e Modelli

    Allegati:
  • ISEE

    Decreto Energia 2023: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.09.2023 n. 131 (c.d. Decreto Energia) contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

    Scarica il testo del decreto legge del 29.09.2023 n. 131

    Diverse le misure previste, tra cui un buono benzina ovvero un contributo economico che dovrebbe integrare la Carta spesa Dedicata a te per le famiglie con ISEE sono una certa soglia e il rinnovo delle agevolazioni sulle bollette nonchè il rafforzamento dei bonus sociali anche per il 4° trimestre 2023 sui costi dell'energia elettrica e gas e l'incremento delle borse di studio universitarie.

    Inoltre il decreto contiene diverse proroghe riguardanti tra le altre la garanzia prima casa e le agevolazioni per gli under 36 e misure di emersione di irregolarità.

    Di seguito piu in dettaglio le misure.

    Misure in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

    Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure:

    • riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi; 
    • azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale; 
    • riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
    • al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate,  consentendo l’uso della social card  anche per l’acquisto di carburanti e per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.

    Sostegno imprese energivore

    Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente decreto, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    3. pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Le imprese di cui sopra sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa; 
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: 
      • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.

    Borse di studio università

    Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.

    Proroghe di termini e sanatoria corrispettivi 

    Sono presenti nella bozza del decreto legge anche le seguenti disposizioni:

    • il termine riguardante le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione destinate agli under 36 viene prorogato al 31 dicembre 2023 (di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
    • possibile esercitare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;

    Altre disposizioni urgenti

    Si segnala infine che il decreto contiene anche :

    • disposizioni tecniche in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.

    Allegati:
  • ISEE

    Bonus psicologico: entro il 20.06 i dati di fatturazione

    Con il messaggio INPS n 2127 di ieri 8 giugno si forniscono istruzioni ai professionisti per l'inserimento dei dati di fatturazione relativi al bonus psicologico.

    In particolare considerato che sono decorsi i 180 giorni indicati dalla norma per l'utilizzo del codice univoco per fruire del bonus, i professionisti non possono più:

    • aggiungere nuove sedute, 
    • né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, 
    • né annullare retroattivamente le sedute già confermate.

    Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.

    Ricordiamo che con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande, i requisiti e l’importo del contributbio noto come bonus psicologico (previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)  

    Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo.

    A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS ha predisposto le graduatorie degli aventi diritto – distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, come definite nella tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021 dandone comunicazione con il messaggio n. 4446 del 9 dicembre 2022.

    L’Istituto ha, quindi, comunicato agli aventi diritto l’accoglimento delle domande, nonché il codice univoco assegnato agli stessi e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

     Come previsto dall’articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari […]”.

    Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022.

    In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.

    Tutte le sedute validate (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione) verranno considerate utili ai fini dell’impegno delle risorse disponibili.

    A seguito della validazione delle sedute sarà, quindi, possibile per l’Istituto definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.

    Si segnala inoltre che non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; sarà invece possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate.

    Definito l’ammontare delle risorse residue e completato lo scorrimento delle graduatorie territoriali, dalla prima settimana di luglio i nuovi beneficiari ammessi al contributo, accedendo, con le modalità indicate nella citata circolare n. 83/2022, al servizio on line  “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale www.inps.it al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il beneficio dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall’accoglimento della domanda.

    Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, le graduatorie restano valide fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto interministeriale, l’Istituto provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura solo a seguito dell’adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli atti deliberativi autorizzativi alla corresponsione degli importi e del trasferimento all’INPS delle relative risorse sul conto corrente di tesoreria dedicato.

    Conseguentemente, sono remunerate le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziate; diversamente l’Istituto non potrà procedere al rimborso di alcuna seduta. Laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.

    Si ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.

    Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica [email protected].

    Bonus psicologico: le novità della legge di bilancio 2023

    L’articolo 1, comma 538, della legge di bilancio 2023 in fase di approvazione in Senato apporta modifiche testuali all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, volte a stabilire la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, ivi previsto per l'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.

    Si prevede che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un limite massimo di 1.500 euro a persona (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro), e pone i seguenti limiti complessivi: 

    • 5 milioni di euro per il 2023 
    • 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 

    La disposizione vigente, valevole per il 2022, ha stabilito per tale anno il limite complessivo di 25 milioni di euro.

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    Bonus psicologico: che cos'è e a chi spetta 

    Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

    Il bonus psicologico è perciò rivolto alle persone in condizione  di:

    • depressione, 
    • ansia,  
    • stress  e  fragilità psicologica,   
    • a   causa dell'emergenza pandemica e della conseguente  crisi  socio-economica, 

    che  siano  nella  condizione di   beneficiare  di  un percorso psicoterapeutico.

    Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

    Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente

    • ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; b
    • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; 
    • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

    Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. 

    Attenzione, la Circolare INPS specifica che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro. 

    Inoltre il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. 

    Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

    Bonus psicologico: come utilizzarlo

     A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. 

    Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

    L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.

    Bonus psicologico: le norme

    Ricordiamo che  la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre ha innalzato da 10 a 25 milioni l'importo dello stanziamento da destinare a questa agevolazione che può essere richiesta entro il 24 ottobre 2022.

    L'INPS con nota n 2905 informava che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022).

    Il bonus è rivolto ai soggetti con disagio psicologico secondo le modalità previste dalla Circolare n 83/2022 contenente indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.

    Il Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2022 recante le norme attuative del bonus psicologico è stato pubblicato in GU n 148 del 27 giugno 2022.

    Bonus psicologico 2022: come si presenta presenta la domanda

    La domanda per accedere al bonus psicologico può essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: 

    • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it
    • direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, 
    • oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0
    • o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS); 
    • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
    Allegati: