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App INPS mobile: a cosa serve, come si accede?
INPS Mobile è l'app ufficiale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che permette di accedere a numerosi servizi previdenziali e assistenziali direttamente da smartphone o tablet, senza recarsi agli sportelli. Per alcuni servizi sono necessarie le credenziali.
L'app offre oltre 40 funzionalità, con un'interfaccia intuitiva e personalizzata tramite IA nella versione 4.0, pensata per lavoratori, pensionati, famiglie e disoccupati.
Vediamo piu in dettaglio quali informazioni sono disponibili e cosa si puo fare dall'APP INPS mobile
Tutti i servizi INPS mobile con e senza credenziali
I principali servizi INPS accessibili liberamente includono simulazioni e informazioni generali come:
- Simulazione Calcolo Contributi Lavoro Domestico.
- INPS Risponde.
- Sportelli di Sede.
- Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
- Amministrazione trasparente.
- Pensami (info pensioni)
I servizi che richiedono SPID, CIE o PIN dispositivo sono invece quelli relativi a consultazioni individualizzate come pagamenti e domande inviate .
Nella tabella tutti i servizi disponibili:
Senza autenticazione Con autenticazione - Simulazione calcolo contributi lavoro domestico
- INPS Risponde
- Sportelli di sede
- Anticipo finanziario (APE)
- Amministrazione trasparente
- Pensami
- Estratto conto contributivo
- Cassetta postale
- Estratto conto datore lavoro domestico
- Stato pratiche dipendenti pubblici
- Cedolino pensione
- Domande pensione dipendenti pubblici
- Pagamento riscatti/ricongiunzioni
- Pagamento lavoratori domestici
- Cassetto previdenziale
- Domande ANF lavoratori domestici
- Esito domande pensione
- Domande ANF gestione separata
- Stato domanda
- Stato pagamenti e cedolini
- Certificato pensione (ObisM)
- Certificazione unica
- Quota cedibile pensione
- Consultazione Red Est
- Gestione notifiche lavoro domestico
- Esiti disoccupazione agricola
- La mia pensione
- Bonus nido
- Esiti NASpI
- Premio nascita
- CIP – Info previdenziali
- ANF pagamenti diretti aziende
- Reddito/Pensione di cittadinanza
- Simulatore ISEE
- Invalidità civile
- Gestione 730/4
- ISEE
- Assegno unico
- Lavoro domestico
- DURC OnLine
- Libretto famiglia
Come si installa INPS mobile
Per scaricare e installare l'app INPS Mobile, basta accedere agli store ufficiali in base al dispositivo che si possiede : Google Play Store per Android o App Store per iOS.
Requisiti di sistema
Android: Versione 5.0 o successive; dimensione app circa 14,7-15,9 MB (ultima v4.1.8 del 11/06/2025).
iOS/iPadOS: iOS 15.0 o successive; dimensione app circa 112-113 MB (ultima v4.1.8 del 03/06/2025).
Passi per Android
- Apri Google Play Store.
- Cerca "INPS Mobile".
- Tocca "Installa" (gratuita); attendi il download.
Passi per iOS
- Apri App Store.
- Cerca "INPS Mobile".
- Tocca il pulsante cloud con freccia per scaricare.
Dopo l'installazione, meglio aggiornare sempre l'app per nuove funzionalità e sicurezza; è compatibile anche con tablet Huawei e iPad.
INPS mobile : situazione Cassa integrazione tra le novità
Dal 20 marzo l’app “INPS Mobile” è stata implementata con una nuova funzionalità denominata “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)”, rivolta ai soggetti potenzialmente destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.
Il servizio “CIS” fornisce la visione completa dello stato delle domande di integrazione salariale nelle quali risulti presente il nominativo dell’utente che fa richiesta, nonché dei pagamenti erogati direttamente dall’INPS all’utente medesimo.
Una volta effettuato l’accesso all’app “INPS Mobile”, previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2 o CIE 3.0), l’utente può consultare lo stato delle domande e dei relativi pagamenti.
INPS precisa che le informazioni si riferiscono ai dati consolidati alla giornata precedente a quella in cui si fa la consultazione online.
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ISEE 2026: novità, istruzioni e modello DSU aggiornato
La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, interviene in modo significativo sulla disciplina dell’ISEE, con l’obiettivo dichiarato di rendere l’indicatore più aderente alla reale capacità economica dei nuclei familiari e più equo nella distribuzione delle prestazioni sociali agevolate.
Le modifiche riguardano sia il patrimonio mobiliare, con l’inclusione di nuove forme di ricchezza finora difficilmente intercettabili, sia il patrimonio immobiliare, attraverso l’ampliamento delle franchigie per l’abitazione principale e la proroga delle esclusioni per gli immobili colpiti da calamità naturali.
Di seguito in dettaglio le principali novità introdotte e le indicazioni fornite dall'INPS con messaggio del 12 gennaio sull'applicazione transitoria. in attesa del decreto ministeriale attuativo.
Con l'ulteriore messaggio 213 del 22 gennaio 2026 INPS comunica l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE
aGGIORNAMENTO 4 MARZO 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato il 3 marzo il Decreto ministeriale 2 marzo 2026 n. 3, con il quale vengono approvati :
- il nuovo modello di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
- l’attestazione ISEE aggiornata e
- le relative istruzioni operative per la compilazione.
L’aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)
Criptovalute, conti esteri nel nuovo ISEE: più controlli sulla ricchezza “liquida”
I commi 32-34 della Legge di Bilancio 2026 introducono una revisione dei criteri di determinazione del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, modificando l’articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011.
La finalità è di rafforzare la capacità dell’ISEE di intercettare forme di ricchezza liquide o facilmente trasferibili, spesso sottratte alla rilevazione ordinaria perché detenute all’estero o in forma digitale.
A partire dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, dovranno essere inclusi nel patrimonio mobiliare:
- conti correnti e depositi bancari o finanziari detenuti all’estero;
- criptovalute e altri asset digitali posseduti dal nucleo familiare, indipendentemente dalla piattaforma o dal wallet utilizzato;
- rimesse di denaro verso l’estero, comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante spedizione di contante non accompagnato.
Si tratta di una novità di forte impatto, che mira a evitare distorsioni nell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e a garantire una maggiore equità redistributiva, soprattutto nei confronti delle famiglie con risorse finanziarie non immediatamente visibili.
Gli aspetti tecnici saranno definiti da un decreto interministeriale di aggiornamento del Regolamento ISEE. Entro 90 giorni dalla sua emanazione, Comuni, Regioni ed enti locali dovranno poi adeguare i propri regolamenti.
Le prestazioni già in corso continueranno a essere erogate secondo le regole previgenti fino all’adozione dei nuovi atti.
Prima casa e famiglie numerose: franchigia piu alta e nuova scala di equivalenza
Un’altra rilevante novità, forse quella con piu ampio impatto , riguarda la prima casa di abitazione, disciplinata dal comma 208. La Legge di Bilancio 2026 innalza sensibilmente la franchigia patrimoniale dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare, rendendo l’ISEE più favorevole soprattutto per le famiglie proprietarie della casa.
Il valore dell’abitazione principale escluso dal calcolo dell’ISEE passa:
- da 52.500 euro a 91.500 euro;
- e sale fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna..
La franchigia riguarda esclusivamente l’abitazione di proprietà in cui il nucleo risiede.
A tale importo si aggiunge inoltre una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. La novità sta nel fatto che, rispetto alla disciplina precedente, l’incremento scatta ora dal secondo figlio, e non più dal terzo.
Il valore dell’immobile è determinato secondo i criteri IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU, al netto del mutuo residuo alla stessa data.
Infine, la manovra interviene anche sulla scala di equivalenza, aumentando le maggiorazioni per i nuclei con figli:
- 0,10 con due figli;
- 0,25 con tre figli;
- 0,40 con quattro figli;
- 0,55 con cinque o più figli.
Rispetto al passato, viene introdotta per la prima volta una maggiorazione per i nuclei con due figli, mentre tutte le altre aumentano di 0,05 punti, con effetti positivi sull’accesso a bonus e agevolazioni.
Immobili distrutti o inagibili: esclusione dall’ISEE prorogata per il 2026
Con il comma 584, la Legge di Bilancio 2026 proroga anche per il prossimo anno l’esclusione dall’ISEE degli immobili e fabbricati distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.
La norma conferma che tali beni NON concorrono al calcolo del patrimonio immobiliare, evitando che situazioni di emergenza o di mancata fruibilità dell’immobile producano effetti penalizzanti sull’indicatore economico.
La proroga rappresenta una misura di tutela per i nuclei colpiti da eventi sismici, alluvionali o da altre calamità, in continuità con gli interventi adottati negli anni precedenti. In assenza di questa esclusione, molte famiglie si sarebbero trovate con un ISEE più elevato pur non potendo disporre concretamente del bene.
Indicazioni INPS Messaggio 102 del 12.1.2026
Nel Messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 giungono le prime indicazioni operative sulle novità della legge di bilancio precisando che si tratta di fatto un nuovo ISEE specifico per determinate prestazioni ( ISF) La misura è adottata in via transitoria, nelle more dell’adeguamento del Regolamento ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Si precisa che il nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzabile per
- l’assegno di inclusione (ADI),
- il supporto per la formazione e il lavoro (SFL),
- l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU),
- il bonus asilo nido e le forme di supporto domiciliare,
- il bonus nuovi nati.
ATTENZIONE Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate continueranno invece ad applicarsi gli indicatori ISEE già previsti dalla normativa vigente.
Come detto , sotto il profilo tecnico, la principale novità riguarda la franchigia per l’abitazione principale, innalzata a
- 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari. e
- 120 mila euro Per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane .
A tali importi si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ciascun figlio convivente successivo al primo
Modificate anche le maggiorazioni previste per i nuclei con figli , in senso più favorevole (vedi sopra)
Il messaggio dedica ampio spazio alle indicazioni transitorie, considerato che al momento dell’entrata in vigore della norma non risultano ancora aggiornati il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), l’attestazione ISEE e le relative istruzioni.
Le indicazioni per il regime transitorio
In attesa del decreto direttoriale di aggiornamento,(giunto poi il 3 marzo QUI IL TESTO) l’INPS ha adeguato le proprie procedure informatiche per consentire comunque il calcolo del nuovo indicatore dal 1° gennaio 2026, per cui evidenzia che :
- nella compilazione della DSU Mini e della DSU Integrale è ora possibile indicare anche il valore “2” nel campo relativo al numero di figli conviventi, al fine di applicare correttamente le nuove maggiorazioni. Le modifiche non riguardano invece il modello riferito al nucleo familiare ristretto.
- trattandosi di un ISEE più favorevole rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2025, le domande di ADI, SFL e bonus nuovi nati che, sulla base dell’ISEE 2026 ordinario, avrebbero esito negativo vengono temporaneamente sospese.
- Una volta completati gli aggiornamenti procedurali, l’Istituto procederà al ricalcolo automatico del nuovo ISEE per tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e alla definizione delle domande sospese, nonché al ricalcolo delle prestazioni già liquidate qualora il nuovo indicatore risulti più vantaggioso.
- Per l’assegno unico, resta ferma la regola secondo cui le mensilità di gennaio e febbraio 2026 sono determinate sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025.
ATTENZIONE Con il Messaggio INPS n. 213 del 22 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 208, L. n. 199/2025). In attesa dell’approvazione del nuovo modello di attestazione ISEE, gli utenti possono visualizzare online il valore ISEE rilevante tramite il Portale unico ISEE, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS, nella sezione “Dichiarazioni e storico”, attraverso il link “ISEE Specifiche Prestazioni”.
Una volta approvato il nuovo modello, l’INPS aggiornerà automaticamente le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e disattiverà la funzione di consultazione temporanea.
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Bonus Psicologico 2025, ecco la graduatoria: come utilizzarlo
INPS ha annunciato con il messaggio 3708 del 5.12.2025 che si è conclusa l'attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), e sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
L’utente può consultare la propria posizione sul sito www.inps.it, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
All'ultimo paragrafo le indicazioni dettagliate sulla formazione degli elenchi sulla scadenza per fruire del bonus e sugli obblighi dei professionisti.
Con la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, erano state fornite le indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.
In particolare, con il Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, si annunciava l’apertura della procedura di domanda, mentre con il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, si reca la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo, con importi, requisiti e modalità di utilizzo.
Ricordiamo che il bonus psicologico è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica.
Periodo e modalità di presentazione della domanda
Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 era possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:
- Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- Contact Center Multicanalecontattando:
- Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
- Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).
Al termine del periodo di presentazione delle domande, sono predisposte delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto del valore ISEE e a parità di ISEE, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
All'accoglimento della domanda è inviato un provvedimento con indicazione dell’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.
Il professionista da parte sua deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
Requisiti per ottenere il bonus
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:
- ISEE fino a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo massimo di 1.000 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo massimo di 500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta.
Assegnazione e utilizzo del contributo
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.
Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.
Scadenze di utilizzo:
- 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usare tutto il bonus. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
- Almeno una seduta va effettuata entro 60 giorni, altrimenti il bonus decade e le risorse sono riassegnate.
Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.
Novità del Decreto del 10 luglio 2025 e Circolare INPS 124 dell’11 settembre
Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:
- obbligo di avviare la terapia entro 60 giorni dall’assegnazione,
- scorrimento graduatorie: possibile una sola volta per riassegnare fondi non utilizzati,
- maggior chiarezza sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni:
- 70% in base alla quota di accesso al fabbisogno sanitario
- 30% in base a criteri reddituali.
In merito alle domande lNPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.
Inoltre, in generale, viene specificato che il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.
Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Saranno considerate inammissibili le domande:
- prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- presentate fuori dai termini indicati.
L'INPS evidenzia che a decorrere dall’annualità 2025:
- decadono i destinatari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
- si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.
Pubblicazione elenchi: dettagli e scadenze
Nel messaggio Inps precisa che :
- I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto
- Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.
- Le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
- L’utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
- il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Si precisa che l’articolo 6, comma 10, del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
Gli obblighi dei professionisti
Il messaggio ricorda anche che i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
ATTENZIONE :
Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche all’INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.
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Prestazione universale anziani: nuove istruzioni per gli eredi
Con il Messaggio n. 3203 del 27 ottobre 2025, l’INPS annuncia di aver reso pienamente operativa la procedura online per la richiesta dei ratei maturati e non riscossi della Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, prevista dal decreto legislativo n. 29/2024.
Si tratta di un aggiornamento che completa le indicazioni già diffuse a settembre con il messaggio n. 2821 e consente agli eredi di gestire l’iter in modalità digitale: dalla presentazione della domanda telematica fino all’invio della documentazione integrativa e alla rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa.
Quadro normativo bonus anziani
La Prestazione Universale è stata introdotta dal D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 a sostegno delle persone anziane non autosufficienti. È rivolta ai cittadini ultraottantenni con grave o gravissima limitazione dell’autonomia e si compone di due quote:
- Quota base, corrispondente all’indennità di accompagnamento;
- Quota integrativa, “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, destinata a coprire i costi dei servizi di cura e assistenza.
In caso di decesso del beneficiario, le mensilità maturate e non riscosse della quota integrativa spettano agli eredi legittimi o testamentari, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta. Le nuove istruzioni definiscono canali e modalità interamente telematiche per domanda e allegati.
Riferimento Contenuto principale D.lgs. 29/2024, art. 34 e ss. Istituzione della Prestazione Universale per persone anziane non autosufficienti Messaggio INPS n. 2821/2025 Prime indicazioni operative su ratei non riscossi in caso di decesso Messaggio INPS n. 3203/2025 Attivazione procedura telematica per domanda, allegazioni e rendicontazione degli eredi Esempi pratici
Il messaggio fornisce alcuni esempi
1- DECESSO PRIMA DELL'AVVIO DEI PAGAMENTI
1. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti . Agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025) per importo pari alla documentazione sempre fino a un massimo massimo di 850 euro mensili.
ATTENZIONE . Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente.
Ugualmente nel caso di fruizione dei servizi di assistenza , l’allegazione per il mese del decesso delle fatture quietanzate i importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata;
2 – DECESSO ENTRO IL PRIMO MESE DALLA DOMANDA
Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 5 agosto 2025 ed è deceduto il 20 agosto 2025., agli eredi può essere erogata la mensilità di agosto 2025 per un importo massimo di 850 euro, secondo le regole indicate al punto n. 1;
3- DECESSO DOPO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 gennaio 2025 con pagamenti effettuati fino al mese di luglio 2025 e il richiedente è deceduto il 5 agosto 2025. Il rateo spettante per il mese di agosto 2025 può essere erogato, secondo le regole indicate al punto n. 1;
4 -DECESSO IN RSA
Nel caso in cui sia stata fatta richiesta di Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 e il beneficiario è deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti , in residenza sanitaria assistenziale (RSA) a partire dal 24 marzo 2025. La prestazione decade da qusta data per cui gli eredi possono riscuotere i ratei maturati fino al mese di febbraio 2025, se regolarmente rendicontato, mentre per il mese di marzo 2025 devono essere seguite le indicazioni riportate al punto n. 1.
Le nuove istruzioni operative
Accesso alla procedura
Gli eredi presentano la domanda esclusivamente online su www.inps.it seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Utilizza lo strumento”.L’accesso avviene con SPID livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS. In alternativa è possibile delegare gli Istituti di patronato.
All’interno della piattaforma selezionare:
“Decreto Anziani – Prestazione Universale (art. 34 e ss. D.lgs. 29/2024)” → “Rateo agli eredi”.Allegazione della documentazione
La funzione “Inserimento documentazione integrativa da parte degli eredi” consente di caricare:
- Documentazione sanitaria integrativa per il riconoscimento del bisogno assistenziale gravissimo;
- Rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa (es. fatture/ricevute quietanzate; contratto di lavoro domestico e buste paga quietanzate);
- Eventuale documentazione amministrativa utile alla definizione della domanda.
Per il mese del decesso, il rateo della quota integrativa può essere riconosciuto per intero se la spesa documentata è almeno pari a 850 euro; in caso contrario, è liquidata la sola spesa effettivamente comprovata.
Consultazione della pratica
Lo stato della domanda è consultabile accedendo con le credenziali alla stessa procedura. Assistenza disponibile tramite patronato o Contact Center INPS:
803 164 (rete fissa, lun–ven 8–20; sab 8–14) – 06 164164 (cellulare). -
ISEE senza BTP: nuove istruzioni per DSU autodichiarata e precompilata
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025, n. 13, ha illustrato le modifiche previste dalla legge di bilancio 2024 al Regolamento ISEE, riguardanti l'esclusione di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale dal patrimonio mobiliare considerato ai fini ISEE, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
Il 2 aprile è stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione unica DSU con relative istruzioni e INPS ha tempestivamente pubblicato la circolare di istruzioni n. 73 del 3 aprile 2025
Si specifica in particolare che chi ha presentato una DSU dal 1 gennaio 2025 deve ripresentarla con il nuovo modello se vuole escludere i titoli posseduti a fine 2023.
INPS nel messaggio 1895/2025 avverte che nella DSU precompilata i buoni saranno automaticamente esclusi dalla data del 16 giugno e fornisce le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione da parte degli utenti.
Nuova DSU ISEE: i valori da escludere
A partire dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto,
non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale il valore
- dei titoli di Stato dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato,
- dei libretti di risparmio postale,
- posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU,
- fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.
Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
Per ulteriori informazioni la circolare 73 rinvia al paragrafo 4.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione della DSU.
ISEE 2025 Le modifiche a modulistica e istruzioni
L'istituto riepiloga inoltre le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU, ovvero:
– sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;
– è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;
– sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili anche nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.
DSU ISEE precompilata con esclusione automatica
L’INPS ha aggiornato il sistema di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, in recepimento delle modifiche normative introdotte dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13. A partire dal 16 giugno 2025, i quadri relativi al patrimonio mobiliare nella DSU precompilata (in particolare il Quadro FC2, sezioni I e II del Modulo FC.1) vengono automaticamente compilati al netto dell’esclusione di:
- titoli di Stato,
- buoni fruttiferi postali (compresi quelli trasferiti allo Stato),
- libretti di risparmio postali,
- fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, come previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE.
L’esclusione è applicata ai componenti del nucleo familiare secondo questa priorità:
- Dichiarante;
- Altri componenti, in ordine decrescente di età;
- Genitore non convivente né coniugato.
Per ogni soggetto, l’ordine di priorità dei rapporti finanziari da escludere è:
- Titoli di Stato (codici 2 e 6);
- Buoni fruttiferi postali (codice 7 con operatore Poste);
- Libretti postali (codice 3 con operatore Poste).
In calce al Quadro FC2, sarà disponibile un riepilogo delle decurtazioni effettuate, visualizzabile tramite il pulsante “Apri Dettaglio Decurtazione applicata”. Il dichiarante può accettare o modificare i dati proposti.
DSU in modalità autodichiarata
Per chi presenta la DSU in modalità autodichiarata, si riconferma che resta obbligatorio riportare i valori dei libretti postali (rapporto tipo 03) già al netto dell’esclusione,
- sia nel campo “Saldo al 31 dicembre”
- che in “Giacenza media” del Quadro FC2, sezione I.
L’intervento ha l’obiettivo di semplificare la compilazione della DSU e garantire un'applicazione uniforme dell’esclusione prevista dalla normativa, entro il limite dei 50.000 euro complessivi per nucleo.
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Bonus psicologico 2025: istruzioni per nuovi beneficiari
Con il Messaggio INPS 811 del 5 marzo era stata comunicata l'attribuzione di ulteriori 5 milioni di euro con DI n. 34 dell’11 febbraio 2025, alle Regioni e alle Province autonome, per l'attuazione della misura cd "Bonus psicologico " ( previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 14). Le risorse sono ripartite come da Tabella 1 allegata al medesimo D.I. e sono in corso di trasferimento all’INPS per lo scorrimento delle graduatorie e l’individuazione degli ulteriori beneficiari previsti a partire dal prossimo 15 aprile 2025.
L'attribuzione avviene nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’importo delle risorse di nuova attribuzione e delle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.
Nel nuovo messaggio del 9 aprile INPS fornisce alcune specificazioni e istruzioni per conoscere l'esito delle domande e accedere al bonus.
In particolare:
- per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023
- i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.
- il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.
Bonus psicologico 2025: come ottenerlo
Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
In tale pagina sono disponibili:
- la scheda informativa della misura,
- i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa
- e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.
INPS ricorda nel messaggio del 9 aprile che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data del 15 aprile per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Il bonus è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.
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Borse di studio universitarie: importi e soglie ISEE 2025
Il Ministero dell' Universita' e della ricerca ha pubblicato due decreti direttoriali, n.180 e 181 del 28 febbraio 2025, con gli aggiornamenti 2025 relativi a:
- i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio»
- gli importi minimi delle borse di studio universitarie.
I decreti sono allegati in fondo all'articolo. Nei paragrafi seguenti una tabella riepilogativa dei nuovi valori.
Importi Minimi Borse di Studio 2025/2026
Importi Borse di Studio 2025/2026
Tipologia Studente Importo (€) Studente fuori sede 7.072,10 Studente pendolare 4.132,85 Studente in sede 2.850,26 Limiti ISEE e ISPE per l’anno accademico 2025/2026
I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.d. n. 318/2024 sono aggiornati per l’anno accademico 2025/2026 con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono definiti come segue:
Allegati:Indicatore Limite Massimo ISEE € 27.948,60 ISPE € 60.757,87