• ISEE

    Assegno di maternità: cos’è, qual è l’importo 2026?

    L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è  un contributo mensile concesso  per 5 mesi er nascite,  affidamenti preadottivi e  adozioni senza affidamento alle madri che  che  non hanno accesso ad altre indennità di maternità  e con ISEE inferiore ad una certa soglia,  pagato dall'INPS (art. 66  legge 448 1998 – articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).

    Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. Il regolamento può variare da Comune a Comune. L'importo è uguale in tutti i Comuni.  Viene adeguato all'inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo . 

    La presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 .2.2026 ha comunicato i valori rivalutati per il 2026  con la variazione dell'indice ISTAT  pari allo 1,4%. 

    Per il 2026 l'importo è pari a 413,10 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a euro 20.668,26.

    Vediamo di seguito in dettaglio anche le caratteristiche generali  dell'Assegno di maternità del Comune e le modalità per richiederlo .

    Assegno di maternità dei Comuni come richiederlo

    La domanda va presentata  entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica  la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM  21 dicembre 2000).

    Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

    • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
    • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
    • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
    • in caso di separazione legale tra i coniugi,  dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
    • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
    • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

    Assegno di maternità: chi ha diritto?

    L'assegno spetta  per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di  maternità (ad es. se hanno   meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di:

    • parto,
    • adozione o
    • affidamento preadottivo, 

    sia a  cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono  variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno) 

    Nel caso di donne che hanno una indennità inferiore al minimo previsto  viene assicurato un importo integrativo.

    La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso  in  famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

    Assegno di maternità del Comune: quali documenti servono

    Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza, si può affermare che generalmente alla domanda vanno allegati:

    • la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente ;
    • autocertificazione in cui si dichiara  sotto la propria responsabilità:
    • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
    • di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
    • diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
    • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001

    Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

    ATTENZIONE : le questure  rilasciano della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente  per non superare il termine di sei mesi. inoltre  le cittadine extracomunitarie, coniugata con un cittadino italiano, possono  richiedere il rilascio della carta di soggiorno immediatamente .

    Assegno di maternità: Le fonti normative

    L’assegno di maternità di base o dei Comuni  è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

  • ISEE

    Bonus Psicologico 2025, ecco la graduatoria: come utilizzarlo

    INPS ha annunciato con il messaggio 3708  del 5.12.2025  che si è conclusa l'attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo),  e sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. 

    L’utente può consultare la propria posizione  sul sito www.inps.it, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

    All'ultimo paragrafo le indicazioni dettagliate sulla formazione degli elenchi  sulla scadenza per fruire del bonus e sugli obblighi dei professionisti.

    Con la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, erano state fornite le  indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.

    In particolare, con il Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, si annunciava l’apertura della procedura di domanda, mentre con il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, si reca la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo,  con  importi, requisiti e modalità di utilizzo.

    Ricordiamo che il bonus psicologico è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica. 

    Periodo e modalità di presentazione della domanda

    Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 era possibile presentare la domanda per il c.d.  Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:

    • Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o  uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
    • Contact Center Multicanalecontattando:
      • Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
      • Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).

    Al termine del periodo di presentazione delle domande, sono predisposte delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto del valore ISEE e a parità di ISEE, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    All'accoglimento della domanda è  inviato un provvedimento con indicazione dell’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.

    Il professionista da parte sua deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

    Requisiti per ottenere il bonus

    Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

    Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:

    • ISEE fino a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
    • ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo massimo di 1.000 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
    • ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo massimo di 500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta.

    Assegnazione e utilizzo del contributo

    A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.

    Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.

    Scadenze di utilizzo:

    • 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usare tutto il bonus. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
    • Almeno una seduta  va effettuata entro 60 giorni, altrimenti il bonus decade e le risorse sono riassegnate.

    Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.

    Novità del Decreto del 10 luglio 2025 e Circolare INPS 124 dell’11 settembre

    Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:

    • obbligo di avviare la terapia entro 60 giorni dall’assegnazione,
    • scorrimento graduatorie: possibile una sola volta per riassegnare fondi non utilizzati,
    • maggior chiarezza sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni:
      • 70% in base alla quota di accesso al fabbisogno sanitario
      • 30% in base a criteri reddituali.

    In merito alle domande lNPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.

    Inoltre, in generale, viene specificato che il  richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.

    Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

    Saranno considerate inammissibili le domande:

    • prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
    • presentate fuori dai termini indicati.

    L'INPS evidenzia che a decorrere dall’annualità 2025:

    • decadono i destinatari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
    • si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.

    Pubblicazione elenchi: dettagli e scadenze

    Nel messaggio Inps precisa che :

    • I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto 
    • Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.
    • Le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
    • L’utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.  Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
    • il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Si precisa che l’articolo 6, comma 10, del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

    Gli obblighi dei professionisti

    Il messaggio ricorda anche che  i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

    L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.

    ATTENZIONE :

    Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.

    Il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche all’INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.

  • ISEE

    Sportelli INPS nei Comuni: protocollo per migliorare i servizi ai cittadini

    E' stato firmato un nuovo accordo  tra INPS e ANCI, grazie al quale i Comuni rafforzeranno la rete degli sportelli INPS: i Punti Utente Evoluto (PUE) e i Punti Cliente Servizio (PCS). Per i cittadini significa poter ottenere informazioni e assistenza su prestazioni e domande senza doversi spostare lontano o utilizzare strumenti digitali complessi.

    • Più vicini: sportelli presenti presso il Comune o altri enti locali.
    • Più semplici: supporto umano per usare i servizi online INPS per chi non ha competenze digitali.
    • Più inclusivi: attenzione a aree interne e isole minori, dove i servizi sono meno accessibili.

    L'istituto ne ha dato notizia con il messaggio del 26 settembre , precisando che l’intesa , firmata il 10 settembre scorso, rientra nel modello di servizio INPS centrato sull’utente e valorizza due canali  già attivi da qualche anno i PCS (disciplinati da atti INPS del 2016) e i PUE (atti e messaggi INPS 2022–2023). L’accordo ha durata triennale e punta a diffondere gli sportelli nei Comuni, con campagne informative e materiali dedicati.

    Cosa cambia per i cittadini

    Per i cittadini l'accordo significa un maggior numero di  sportelli pubblici che facilita l’accesso alle prestazioni INPS (es. pensioni, sostegni al reddito, genitorialità), offrendo orientamento, assistenza nella compilazione delle domande e supporto all’uso dei servizi digitali.

    Cosa  si puo fare agli sportelli INPS nei Comuni

    • Ricevere informazioni su prestazioni, requisiti e scadenze.
    • Essere assistito nella registrazione e nell’accesso ai servizi online.
    • Compilare e inviare domande e richieste con il supporto di un operatore.
    • Seguire lo stato delle pratiche e ricevere comunicazioni.

    Dove trovarli e come accedere

    1. Verificare sul sito del Comune o presso l’URP se è attivo un PUE/PCS.
    2. Prenotare un appuntamento (se previsto) o recati allo sportello INPS indicato.
    3. Portare con sé  i documenti utili (identità, codice fiscale, eventuale SPID/CIE, documentazione della prestazione).

    Il protocollo INPS ANCI 2025

    L'accordo , a seguito della delibera INPS del 16 luglio 2025   prevede  quindi  che:

    • l'istituto organizzi informazione e formazione per gli operatori comunali  per garantire un servizio uniforme. 
    • ANCI  deve curare  campagne di comunicazione verso i Comuni, raccoglie i feedback dai territori e segnalare esigenze specifiche per migliorare il servizio, con particolare attenzione alle  Aree interne e delle Isole minori.

     Le iniziative sono seguite da un Tavolo tecnico con monitoraggi periodici per rendere gli sportelli sempre più utili ai cittadini.

  • ISEE

    ADI e SFL: novita carichi di cura e possibili sospensioni

    L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025 per fornire importanti chiarimenti operativi in materia di attribuzione automatica dei carichi di cura nell’ambito dell’Assegno di Inclusione (ADI), in particolare quando vi sono sovrapposizioni con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

    Il messaggio ribadisce che l’INPS procede d’ufficio all’attribuzione del parametro aggiuntivo  di 0,40 nella scala di equivalenza (utilizzata per determinare l’importo dell’ADI) a un componente maggiorenne del nucleo familiare per" carichi di cura", qualora siano presenti:

    • minori di 3 anni, 
    • almeno 3 figli minori, o 
    • persone con disabilità/non autosufficienza,

    anche quando non indicato espressamente in domanda.

    Incompatibilità ADI e SFL

    L'istituto precisa però che se il soggetto a cui verrebbe attribuito d’ufficio il carico di cura è anche beneficiario del SFL (che può essere economicamente più vantaggioso), l’attribuzione non avviene, per evitare il rischio di sovrapposizioni o pagamenti indebiti. Questo perché il riconoscimento del parametro 0,40 implicherebbe l’inserimento nella scala ADI, rendendo la persona incompatibile con il SFL.

    Il soggetto potrà comunque continuare a beneficiare del SFL fintanto che la sua domanda resta accolta.

    Solo dopo la cessazione o rinuncia a tale misura  avviene l'attribuzione del carico di cura nell’ADI.   se il soggetto è in possesso dei requisiti.

    Riesame domande e retroattività parametro carichi di cura

    Il messaggio chiarisce che alcune domande ADI, inizialmente respinte per superamento della soglia di reddito, sono state riesaminate grazie all’attribuzione d’ufficio del carico di cura. In tali casi  però possono essere state causate sospensioni legate alla mancata comunicazione di variazioni occupazionali avvenute nel frattempo.

    Per risolvere queste eventuali sospensioni, i beneficiari devono presentare il modello “ADI-Com esteso” presso CAF, Patronati o sedi INPS. 

    Il termine per la presentazione è di 60 giorni dalla ricezione di un SMS o e-mail dell’INPS, e la data da indicare nel modulo è quella in cui si è verificata la variazione, anche se avvenuta nel 2024.

  • ISEE

    ISEE senza BTP: nuove istruzioni per DSU autodichiarata e precompilata

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025, n. 13, ha illustrato le modifiche  previste dalla legge di bilancio 2024 al Regolamento ISEE,  riguardanti  l'esclusione di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale dal patrimonio mobiliare considerato ai fini ISEE, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    Il 2 aprile è stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione unica DSU con relative istruzioni e INPS ha tempestivamente pubblicato la circolare di istruzioni n. 73 del 3 aprile 2025  

    Si specifica in particolare che chi ha presentato una DSU dal 1 gennaio 2025 deve ripresentarla con il nuovo modello se vuole escludere i titoli posseduti a fine 2023.

    INPS nel messaggio 1895/2025  avverte che nella DSU  precompilata i buoni saranno automaticamente esclusi dalla data del 16 giugno e fornisce le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione da parte degli utenti.

    Nuova DSU ISEE: i valori da escludere

    A partire dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, 

    non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale il valore 

    • dei titoli di Stato dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, 
    • dei libretti di risparmio postale,
    •  posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU,
    •  fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

     Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

    Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    Per ulteriori informazioni la circolare 73  rinvia al paragrafo 4.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione della DSU.

    ISEE 2025 Le modifiche a modulistica e istruzioni

    L'istituto riepiloga inoltre le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU, ovvero:

    –       sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;

    –       è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;

    –       sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili  anche nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

    DSU ISEE precompilata con esclusione automatica

    L’INPS ha aggiornato il sistema di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, in recepimento delle modifiche normative introdotte dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13. A partire dal 16 giugno 2025, i quadri relativi al patrimonio mobiliare nella DSU precompilata (in particolare il Quadro FC2, sezioni I e II del Modulo FC.1) vengono automaticamente compilati al netto dell’esclusione di:

    • titoli di Stato,
    • buoni fruttiferi postali (compresi quelli trasferiti allo Stato),
    • libretti di risparmio postali,
    • fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, come previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE.

    L’esclusione è applicata ai componenti del nucleo familiare secondo questa priorità:

    • Dichiarante;
    • Altri componenti, in ordine decrescente di età;
    • Genitore non convivente né coniugato.

    Per ogni soggetto, l’ordine di priorità dei rapporti finanziari da escludere è:

    • Titoli di Stato (codici 2 e 6);
    • Buoni fruttiferi postali (codice 7 con operatore Poste);
    • Libretti postali (codice 3 con operatore Poste).

    In calce al Quadro FC2, sarà disponibile un riepilogo delle decurtazioni effettuate, visualizzabile tramite il pulsante “Apri Dettaglio Decurtazione applicata”. Il dichiarante può accettare o modificare i dati proposti.

    DSU in modalità autodichiarata

    Per chi presenta la DSU in modalità autodichiarata, si riconferma che  resta obbligatorio riportare i valori dei libretti postali (rapporto tipo 03) già al netto dell’esclusione, 

    • sia nel campo “Saldo al 31 dicembre” 
    • che in “Giacenza media” del Quadro FC2, sezione I.

    L’intervento ha l’obiettivo di semplificare la compilazione della DSU e garantire un'applicazione uniforme dell’esclusione prevista dalla normativa, entro il limite dei 50.000 euro complessivi per nucleo.

  • ISEE

    Borse di studio universitarie: importi e soglie ISEE 2025

    Il Ministero  dell' Universita'  e  della  ricerca  ha pubblicato due   decreti  direttoriali,  n.180   e 181 del  28  febbraio  2025,   con gli aggiornamenti 2025 relativi a:

    •  i  limiti  massimi   dell'Indicatore   della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  e  dell'Indicatore  della  situazione patrimoniale equivalente (ISPE) per l'accesso ai  benefici  relativi al diritto allo studio»
    • gli  importi minimi delle borse di  studio  universitarie.

    I decreti sono  allegati in fondo all'articolo. Nei paragrafi seguenti una tabella riepilogativa dei nuovi valori.

    Importi Minimi Borse di Studio 2025/2026

    Importi Borse di Studio 2025/2026

    Tipologia Studente Importo (€)
    Studente fuori sede 7.072,10
    Studente pendolare 4.132,85
    Studente in sede 2.850,26

    Limiti ISEE e ISPE per l’anno accademico 2025/2026

    I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.d. n. 318/2024  sono aggiornati per l’anno accademico  2025/2026 con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie  di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono  definiti come segue:  

    Indicatore Limite Massimo
    ISEE € 27.948,60
    ISPE € 60.757,87

    Allegati:
  • ISEE

    Isee: approvato il decreto su esclusione BTP e buoni postali

    I titoli di stato e altri  prodotti  finanziari garantiti dallo Stato  come i Buoni e i libretti  postali sono stati  esclusi dal calcolo del patrimonio familiare ai fini dell' ISEE, fino all'importo di 50mila euro  con la legge di bilancio   legge 213 del 30  dicembre 2023,   (articolo 1 commi 183-185). 

    Dopo  piu di un anno per l'entrata in vigore della novità si attende  ancora l'approvazione definitiva del decreto  da parte della Presidenza del Consiglio.

    Con il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  l' INPS  aveva informato  che l’entrata in vigore della disposizione  non è immediata,  essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento (DPCM n. 159 del 2013).

    Dal Ministero giunge notizia che il decreto è stato approvato dalla Corte di Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata ritardata solo dalla necessità di correggere un refuso.

    Fino ad oggi dunque ancora immutata   immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, e  nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU)  e  permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari  posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare. 

    In questi giorni inizia la campagna di rinnovo delle DSU per l'ISEE 2025

    Facciamo il punto sull'entrata in vigore effettiva e le possibili conseguenze di questa importate  novità.

    Titoli di stato esclusi dal conteggio ISEE, quando entra in vigore la novità?

    Il Ministero dell’economia e delle finanze  aveva  predisposto ad aprile  2024  uno schema di decreto con le modifiche al regolamento ISEE che ha trasmesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali .

    Il Garante Privacy  ha espresso parere favorevole  (Parere n. 290), confermando la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

    Il testo  ha ottenuto il parere favorevole anche della Conferenza stato Regioni e dal Consiglio di stato e delle commissioni parlamentari. Per l'applicazione effettiva  si attende come detto  la bollinatura della Corte dei conti,il nulla osta della Presidenza  e la pubblicazione in GU. Poi si  dovranno attendere  anche  le istruzioni operative  e il nuovo modello di DSU dall' INPS.

    Secondo gli operatori  puo essere difficile  l'entrata in vigore in queste settimane perche per INPS è già iniziata la campagna di rinnovo delle DSU ISEE ma grazie ai nuovi collegamenti tra le banche dati della pubblica amministrazione e le recenti automatizzazioni della piattaforma  non si puo escludere nulla.

    Le conseguenze  sul calcolo ISEE

    Secondo la relazione tecnica allegata al Dpcm, questa modifica ridurrà il valore dell’ISEE di molte famiglie, con un conseguente aumento delle spese pubbliche per le prestazioni  collegate ( bonus sociali gas e  luce, , assegno unico, bonus psicologo  Bonus nido). Si stima un incremento medio dello 0,23% con un costo annuo aggiuntivo per lo Stato di circa 44 milioni di euro, già coperto dalla precedente legge di Bilancio.Tuttavia, l’impatto sull’ISEE è considerato trascurabile per molte prestazioni, dato che le soglie richieste sono generalmente basse. L’effetto più evidente potrebbe riguardare l’assegno unico, data la sua universalità e la granularità degli importi correlati alle diverse fasce ISEE. 

    Le simulazioni effettuate da Caf Acli  per il Sole 24 ore  evidenziano come cambierà l'ISEE. 

    Ad esempio, una famiglia con due figli, reddito da lavoro dipendente, casa di proprietà e 79mila euro di patrimonio mobiliare vedrebbe una riduzione dell’ISEE di circa 2mila euro (-8,6%) se 25mila euro sono investiti in titoli di Stato. 

    Se l’investimento raggiunge i 50mila euro, la riduzione può arrivare fino a 4mila euro (-17,2%).

    ISEE:  quali titoli saranno esclusi?

    L'Isee ricordiamo è l'indicatore della situazione economica familiare che viene utilizzato per definire a chi possono essere garantite alcune prestazioni assistenziali  o agevolazioni (come ad esempio  RDC, Supporto formazione e lavoro,  borse di studio universitarie,  Bonus asili nido,  ecc.)    

    Per definire l'ISEE familiare  si tiene conto del reddito e del patrimonio complessivo di tutti i componenti della famiglia (beni immobili,  auto, barche,  titoli e risparmi su conti correnti ecc) .

    Tornando alla legge di bilancio 2024,  già nella prima bozza (Qui il testo integrale) è stata inserita la previsione di escludere dal calcolo dell'isee  i titoli di stato (Buoni del tesoro annuali o poliennali).  Nel corso dei lavori è stato specificato  che sono ricompresi anche "altri  prodotti  finanziari di raccolta del risparmio con  obbligo di rimborso assistito dalla garanzia  dello Stato".

     Si fa riferimento quindi a:  

    • Buoni ordinari del Tesoro (BOT )
    • CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon), 
    • Buoni del tesoro poliennali (BTP), 
    • Certificati di credito del Tesoro (CCT), 
    • buoni postali fruttiferi, 
    • libretti di risparmio postale, 

    il cui possesso non avrà quindi rilevanza per l’ISEE familiare.

    Occorre attendere comunque un provvedimento specifico per capire il momento di entrata in vigore della novità.

    BTP e buoni postali fuori dall'ISEE:   dubbi applicativi e perplessità

    Dato il forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione  a inizio 2024 ,  la vendita dei titoli di stato    ha avuto un grande successo  negli ultimi mesi che continua ancora oggi 

    L'obiettivo a breve termine della novità della legge di bilancio 2024 era  chiaramente quello di recuperare  altre risorse: rendendo ininfluente per l'Isee il possesso di titoli di stato,   il Governo  ne favorisce fortemente  la vendita e raccoglie  fondi,  utili per   il bilancio statale.

    La misura desta  una perplessità sul fatto di creare ulteriore  indebitamento  statale a lungo termine.  infatti  i maggiori tassi di interesse che vanno alle famiglie saranno spalmati nei deficit degli anni a venire. 

    Inoltre non è improbabile che  gli enti interessati erogatori di prestazioni sociali  basate sul'ISEE, come  INPS, università,  enti locali  non siano  in un prossimo futuro costretti a modificare le soglie di accesso  per problemi di bilancio finanziario interno  con un annullamento di fatto  del beneficio per gli utenti.

    Infine non appare una misura  del tutto equa,   dato che farebbe risultare sullo stesso piano, ai fini dei bonus e  agevolazioni economiche, i  soggetti in possesso di un certo patrimonio e altri che  invece non lo sono. Infatti  le famiglie  con  liquidità finanziaria che investiranno i loro  risparmi  in questi titoli  risulteranno  "poveri" quanto quelli che non lo possiedono  e  rientreranno  nelle soglie ISEE previste ad esempio per la Carta spesa Dedicata a te o per i Bonus sociali bollette, pensati  per i ceti  effettivamente meno abbienti.