• ISEE

    Assegno di maternità: cos’è, qual è l’importo 2026?

    L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è  un contributo mensile concesso  per 5 mesi er nascite,  affidamenti preadottivi e  adozioni senza affidamento alle madri che  che  non hanno accesso ad altre indennità di maternità  e con ISEE inferiore ad una certa soglia,  pagato dall'INPS (art. 66  legge 448 1998 – articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).

    Va richiesto presso il Comune di residenza della madre. Il regolamento può variare da Comune a Comune. L'importo è uguale in tutti i Comuni.  Viene adeguato all'inflazione di anno in anno, cosi come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo . 

    La presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 .2.2026 ha comunicato i valori rivalutati per il 2026  con la variazione dell'indice ISTAT  pari allo 1,4%. 

    Per il 2026 l'importo è pari a 413,10 euro e la soglia di ISEE massimo per accedere è pari a euro 20.668,26.

    Vediamo di seguito in dettaglio anche le caratteristiche generali  dell'Assegno di maternità del Comune e le modalità per richiederlo .

    Assegno di maternità dei Comuni come richiederlo

    La domanda va presentata  entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido , al Comune di residenza, che verifica  la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e segg. DPCM  21 dicembre 2000).

    Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

    • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
    • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
    • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
    • in caso di separazione legale tra i coniugi,  dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
    • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
    • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

    Assegno di maternità: chi ha diritto?

    L'assegno spetta  per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di  maternità (ad es. se hanno   meno di 3 mesi di contributi versati in un anno) nei casi di:

    • parto,
    • adozione o
    • affidamento preadottivo, 

    sia a  cittadine italiane che straniere residenti in Italia (possono  variare da Comune a Comune le specifiche sulla tipologia di permesso di soggiorno) 

    Nel caso di donne che hanno una indennità inferiore al minimo previsto  viene assicurato un importo integrativo.

    La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso  in  famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

    Assegno di maternità del Comune: quali documenti servono

    Posto che è consigliabile rivolgersi direttamente al proprio comune di residenza, si può affermare che generalmente alla domanda vanno allegati:

    • la DSU , dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente ;
    • autocertificazione in cui si dichiara  sotto la propria responsabilità:
    • i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
    • di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
    • diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
    • di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001

    Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

    ATTENZIONE : le questure  rilasciano della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente  per non superare il termine di sei mesi. inoltre  le cittadine extracomunitarie, coniugata con un cittadino italiano, possono  richiedere il rilascio della carta di soggiorno immediatamente .

    Assegno di maternità: Le fonti normative

    L’assegno di maternità di base o dei Comuni  è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

  • ISEE

    Prestazione universale anziani: nuove istruzioni per gli eredi

    Con il Messaggio n. 3203 del 27 ottobre 2025, l’INPS annuncia di aver  reso pienamente operativa la procedura online per la richiesta dei ratei maturati e non riscossi della Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, prevista dal decreto legislativo n. 29/2024.

    Si tratta di un aggiornamento che completa le indicazioni già diffuse a settembre con il messaggio n. 2821 e consente agli eredi di gestire l’iter in modalità digitale: dalla presentazione della domanda telematica fino all’invio della documentazione integrativa e alla rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa.

    Quadro normativo bonus anziani

    La Prestazione Universale è stata introdotta dal D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 a sostegno delle persone anziane non autosufficienti. È rivolta ai cittadini ultraottantenni con grave o gravissima limitazione dell’autonomia e si compone di due quote:

    • Quota base, corrispondente all’indennità di accompagnamento;
    • Quota integrativa, “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, destinata a coprire i costi dei servizi di cura e assistenza.

    In caso di decesso del beneficiario, le mensilità maturate e non riscosse della quota integrativa spettano agli eredi legittimi o testamentari, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta. Le nuove istruzioni definiscono canali e modalità interamente telematiche per domanda e allegati.

    Riferimento Contenuto principale
    D.lgs. 29/2024, art. 34 e ss. Istituzione della Prestazione Universale per persone anziane non autosufficienti
    Messaggio INPS n. 2821/2025 Prime indicazioni operative su ratei non riscossi in caso di decesso
    Messaggio INPS n. 3203/2025 Attivazione procedura telematica per domanda, allegazioni e rendicontazione degli eredi

    Esempi pratici

    Il messaggio fornisce alcuni esempi 

    1- DECESSO PRIMA DELL'AVVIO DEI PAGAMENTI

    1. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti . Agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025)  per importo pari alla  documentazione  sempre fino a un massimo massimo di 850 euro mensili. 

    ATTENZIONE . Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente. 

    Ugualmente nel caso di fruizione dei servizi di assistenza , l’allegazione per il mese del decesso   delle fatture quietanzate i importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata;

    2 – DECESSO ENTRO IL PRIMO MESE DALLA DOMANDA

    Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 5 agosto 2025 ed è deceduto il 20 agosto 2025., agli eredi può essere erogata la mensilità di agosto 2025 per un importo massimo di 850 euro, secondo le regole indicate al  punto n. 1;

    3- DECESSO  DOPO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO 

    Se  il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 gennaio 2025  con pagamenti  effettuati  fino al mese di luglio 2025 e il richiedente è deceduto il 5 agosto 2025. Il rateo spettante per il mese di agosto 2025 può essere erogato, secondo le regole indicate al punto n. 1;

    4 -DECESSO IN RSA 

    Nel caso in cui   sia stata fatta richiesta di  Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 e il beneficiario  è deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti , in  residenza sanitaria assistenziale (RSA)  a partire dal 24 marzo 2025. La prestazione decade da qusta data  per cui gli eredi possono riscuotere i ratei maturati fino al mese  di febbraio 2025, se regolarmente rendicontato, mentre per il mese di marzo 2025 devono essere seguite le indicazioni riportate al punto n. 1.

    Le nuove istruzioni operative

     Accesso alla procedura

    Gli eredi presentano la domanda esclusivamente online su www.inps.it seguendo il percorso:
    “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Utilizza lo strumento”.

    L’accesso avviene con SPID livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS. In alternativa è possibile delegare gli Istituti di patronato.

    All’interno della piattaforma selezionare:
    “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art. 34 e ss. D.lgs. 29/2024)” → “Rateo agli eredi”.

     Allegazione della documentazione

    La funzione “Inserimento documentazione integrativa da parte degli eredi” consente di caricare:

    • Documentazione sanitaria integrativa per il riconoscimento del bisogno assistenziale gravissimo;
    • Rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa (es. fatture/ricevute quietanzate; contratto di lavoro domestico e buste paga quietanzate);
    • Eventuale documentazione amministrativa utile alla definizione della domanda.

    Per il mese del decesso, il rateo della quota integrativa può essere riconosciuto per intero se la spesa documentata è almeno pari a 850 euro; in caso contrario, è liquidata la sola spesa effettivamente comprovata.

    Consultazione della pratica

    Lo stato della domanda è consultabile accedendo con le credenziali alla stessa procedura. Assistenza disponibile tramite patronato o Contact Center INPS:
    803 164 (rete fissa, lun–ven 8–20; sab 8–14) – 06 164164 (cellulare).

  • ISEE

    ADI e SFL: novita carichi di cura e possibili sospensioni

    L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025 per fornire importanti chiarimenti operativi in materia di attribuzione automatica dei carichi di cura nell’ambito dell’Assegno di Inclusione (ADI), in particolare quando vi sono sovrapposizioni con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

    Il messaggio ribadisce che l’INPS procede d’ufficio all’attribuzione del parametro aggiuntivo  di 0,40 nella scala di equivalenza (utilizzata per determinare l’importo dell’ADI) a un componente maggiorenne del nucleo familiare per" carichi di cura", qualora siano presenti:

    • minori di 3 anni, 
    • almeno 3 figli minori, o 
    • persone con disabilità/non autosufficienza,

    anche quando non indicato espressamente in domanda.

    Incompatibilità ADI e SFL

    L'istituto precisa però che se il soggetto a cui verrebbe attribuito d’ufficio il carico di cura è anche beneficiario del SFL (che può essere economicamente più vantaggioso), l’attribuzione non avviene, per evitare il rischio di sovrapposizioni o pagamenti indebiti. Questo perché il riconoscimento del parametro 0,40 implicherebbe l’inserimento nella scala ADI, rendendo la persona incompatibile con il SFL.

    Il soggetto potrà comunque continuare a beneficiare del SFL fintanto che la sua domanda resta accolta.

    Solo dopo la cessazione o rinuncia a tale misura  avviene l'attribuzione del carico di cura nell’ADI.   se il soggetto è in possesso dei requisiti.

    Riesame domande e retroattività parametro carichi di cura

    Il messaggio chiarisce che alcune domande ADI, inizialmente respinte per superamento della soglia di reddito, sono state riesaminate grazie all’attribuzione d’ufficio del carico di cura. In tali casi  però possono essere state causate sospensioni legate alla mancata comunicazione di variazioni occupazionali avvenute nel frattempo.

    Per risolvere queste eventuali sospensioni, i beneficiari devono presentare il modello “ADI-Com esteso” presso CAF, Patronati o sedi INPS. 

    Il termine per la presentazione è di 60 giorni dalla ricezione di un SMS o e-mail dell’INPS, e la data da indicare nel modulo è quella in cui si è verificata la variazione, anche se avvenuta nel 2024.

  • ISEE

    Bonus psicologico 2025: istruzioni per nuovi beneficiari

    Con il Messaggio INPS 811 del 5 marzo  era stata comunicata l'attribuzione di  ulteriori  5 milioni di euro  con DI  n. 34 dell’11 febbraio 2025,  alle Regioni e alle Province autonome,   per l'attuazione della misura cd "Bonus psicologico " ( previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 14). Le risorse sono  ripartite  come da  Tabella 1 allegata al medesimo D.I.  e sono in corso di trasferimento all’INPS  per lo scorrimento delle graduatorie e l’individuazione degli ulteriori beneficiari  previsti a partire dal prossimo   15 aprile 2025. 

    L'attribuzione avviene  nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’importo delle risorse di nuova attribuzione e  delle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.   

    Nel nuovo messaggio del 9 aprile  INPS  fornisce alcune specificazioni   e istruzioni per conoscere l'esito delle domande e accedere al bonus.

    In particolare: 

    • per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023 
    •  i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.
    •  il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.

    Bonus psicologico 2025: come ottenerlo

    Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. 

    In tale pagina sono disponibili: 

    • la scheda informativa della misura, 
    • i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa 
    • e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); 

    una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

    INPS ricorda nel messaggio del 9 aprile che  il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data  del 15 aprile per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Il bonus è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come  illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.

  • ISEE

    Borse di studio universitarie: importi e soglie ISEE 2025

    Il Ministero  dell' Universita'  e  della  ricerca  ha pubblicato due   decreti  direttoriali,  n.180   e 181 del  28  febbraio  2025,   con gli aggiornamenti 2025 relativi a:

    •  i  limiti  massimi   dell'Indicatore   della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  e  dell'Indicatore  della  situazione patrimoniale equivalente (ISPE) per l'accesso ai  benefici  relativi al diritto allo studio»
    • gli  importi minimi delle borse di  studio  universitarie.

    I decreti sono  allegati in fondo all'articolo. Nei paragrafi seguenti una tabella riepilogativa dei nuovi valori.

    Importi Minimi Borse di Studio 2025/2026

    Importi Borse di Studio 2025/2026

    Tipologia Studente Importo (€)
    Studente fuori sede 7.072,10
    Studente pendolare 4.132,85
    Studente in sede 2.850,26

    Limiti ISEE e ISPE per l’anno accademico 2025/2026

    I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.d. n. 318/2024  sono aggiornati per l’anno accademico  2025/2026 con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie  di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono  definiti come segue:  

    Indicatore Limite Massimo
    ISEE € 27.948,60
    ISPE € 60.757,87

    Allegati:
  • ISEE

    ISEE 2025, come si richiede

    ISEE sta per Indicatore di Situazione Economica Equivalente ed è uno strumento istituito nel 1998 per valutare  la situazione economica delle famiglie. Si tratta di  un valore che viene calcolato dall'INPS sulla base di molti indicatori: reddito, patrimonio, componenti della famiglia, eventuali disabilità, ecc. 

    Al disotto di determinate soglie, la certificazione ISEE  garantisce l'accesso ad agevolazioni nei servizi sanitari e sociali come ad esempio:   posti negli asili  nido pubblici, alloggi di edilizia popolare, sconti nelle tasse universitarie, contributi per l'asilo nido, Bonus bebé,  Reddito di Cittadinanza , Reddito di Emergenza per COVID 19, Assegno di inclusione 

     Nel 2017 l'ISEE è stato profondamente rinnovato sia dal punto di vista delle regole di calcolo sia nelle procedure,   con migliori criteri di valutazione del reddito e del patrimonio.    Sono stati anche differenziati diversi tipi di ISEE,  utili per differenti finalità:

    1. ISEE “standard”, valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, 
    2. ISEE “socio-sanitario”, 
    3. ISEE “socio-sanitario residenze”, 
    4. ISEE “università”, 
    5. ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”.

    Come ottenere l'ISEE: compilazione DSU

    Per ottenere la propria certificazione ISEE aggiornata  è necessario innanzitutto

      – essere in possesso   dello SPID o della Carta nazionale dei servizi o della Carta di identità digitale CIE

    2 – Poi è necessario  compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):

     L’INPS calcola infatti l’ ISEE sulla base della DSU (e anche di altre informazioni  acquisite dall’Agenzia delle Entrate) e lo rende disponibile al  dichiarante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU. 

    Il modello della DSU è stato rinnovato più volte:  trovi qui il nuovo modello e le istruzioni valide dal 1 gennaio 2024 (DM 13.12.2023

    ISEE i documenti necessari

    Per la compilazione della DSU  per l'ISEE  (sia per autocompilarla che da portare a un CAF/patronato che effettua la procedura) servono i seguenti documenti:

    • codice fiscale e documenti di identità del dichiarante e codice fiscale di tutti i componenti;
    • contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato, in caso  si risieda in affitto;
    • documenti che attestano i redditi percepiti  nel secondo anno precedente (per il 2023 è il 2021),ovvero  Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD ed eventualmente:
      • documenti o certificazioni relative a redditi esenti , indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef,redditi prodotti all’estero,  borse e/o assegni di studio,assegni di mantenimento per coniuge e figli;
      • dichiarazione IRAP per imprenditori agricoli;
    • documenti che riguardano il patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto al 31 dicembre 2021, relativi a 
      • depositi bancari o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare anche detenuto all’estero;
      • giacenza media annua di depositi bancari e/o postali;
      • patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio  per lavoratori autonomi e società;
      • certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero con valore IVIE
    • Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà;
    • Targa o estremi di registrazione al PRA  di autoveicoli e motoveicoli con una cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto, posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

    Inoltre, in caso di persone con invalidità all’interno del nucleo familiare è necessario presentare anche 

    • certificati di invalidità;
    • spese pagate per il ricovero in strutture residenziali e per l’assistenza personale.

    Calcolo ISEE

    Il calcolo ISEE si ottiene dal rapporto tra la somma dei redditi/patrimoni e la scala di equivalenza con i seguenti parametri

    n. componenti famiglia parametro
    1 1,00
    2 1,57
    3 2,04
    4 2,46
    5 2,85

    Sono previste anche le seguenti maggiorazioni 

    • 0,35 per ogni ulteriore componente;
    • 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
    • 0,2 in caso di presenza nel nucleo di tre figli,
    • 0,35 in caso di quattro figli,
    • 0,5 in caso di almeno cinque figli;

    Vedi maggiori informazioni in  ISEE, come si calcola ? 

    Per avere un idea del valore del proprio ISEE, è possibile collegarsi al sito INPS WWW.INPS.IT dove  è presente uno strumento di Simulazione del calcolo dell'ISEE ordinario  (Non c'è bisogno del PIN INPS).

    ATTENZIONE Il simulatore fornisce un dato indicativo, che non costituisce attestazione ISEE con valore legale.

    ISEE e DSU  scadenza e rinnovi 

    Dal 2019 la scadenza delle DSU presentate durante l'anno è fissata al 31 dicembre dello stesso anno (ad es. una DSU presentata il 1 agosto 2020 scade il 31 dicembre 2020).

    Per non perdere il diritto alle prestazioni agevolate  per nessuna mensilita la DSU va ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno.

    Cos'è l'ISEE Corrente

    Nel caso in cui vi sia già un ISEE in corso di validità, ma vi siano :

     in qualsiasi momento dell'anno è possibile ottenere, presentando la DSU ISEE corrente, il calcolo del cosiddetto ISEE corrente,  riferito a un periodo di tempo ravvicinato alla richiesta della prestazione.

    L’ "ISEE corrente" ha validità di sei  mesi dal momento della presentazione della "DSU ISEE corrente".

  • ISEE

    Titoli di stato intestati a persone fisiche comunicati all’ADE: nuovo obbligo

    Con Provvedimento n 398752 del 28 ottobre, le Entate dettano disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

    In particolare si tratta di un nuovo obbligo per operatori finanziari, banche, Poste spa, intermediari finanziari, società di investimento e risparmio, tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti, che da quest’anno, entro il 31 dicembre,dovranno trasmettere anche il valore, rilevato alla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato intestati alle persone fisiche.

    Comunicazione titoli di stato intestati a persone fisiche: gli operatori finanziari provvedono entro il 31.12

    Il provvedimento evidenzia che gli operatori finanziari, indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente

    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all’Anagrafe Tributaria, unitamente alle informazioni relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari previste dai provvedimenti del 25 marzo 2013 e del 28 maggio 2015, anche il valore, rilevato alla fine dell’anno cui è riferita la comunicazione, dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, intestati a persone fisiche.

    Tali informazioni sono trasmesse entro il termine per la comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti.

    Con riferimento ai dati relativi all’anno 2023, il termine per la comunicazione delle informazioni è il 31 dicembre 2024.

    La comunicazione è effettuata con le modalità previste dall’Allegato 1, secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 2.

    La comunicazione dei dati riferiti all’anno 2023 è consentita solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione), essendo decorso il periodo di consolidamento.

    Allegati: