Assegno di invalidità civile, ecco quale reddito conta davvero

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 24903/2026, torna a occuparsi di un tema di grande interesse pratico  in ambito assistenziale: il corretto calcolo del reddito rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile. 

La questione riguarda  in particolare  sulla verifica dei requisiti economici richiesti per l'accesso alla prestazione e sull'ammissibilità stessa dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) previsti dall'art. 445-bis c.p.c. La pronuncia ribadisce un principio consolidato ma spesso disatteso dai giudici di merito e conferma l'impianto utilizzato dall'INPS,

Il caso: invalido al 75% con reddito superiore alla soglia

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dall'INPS contro una sentenza del Tribunale di Ragusa, che aveva riconosciuto a un assistito un'invalidità pari al 75% e respinto l'eccezione dell'Istituto relativa al difetto di interesse ad agire per mancanza del requisito reddituale. 

Il Tribunale aveva ritenuto che, ai fini della prestazione, il reddito dovesse essere calcolato al netto non solo degli oneri deducibili, ma anche delle ritenute fiscali applicate. Su questa base, il reddito percepito dall'interessato nell'anno di riferimento risultava inferiore alla soglia di legge, con conseguente ammissibilità della domanda. L'INPS ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte, sostenendo che il calcolo corretto dovesse basarsi sul reddito imponibile ai fini Irpef al lordo delle imposte, e non depurato dalle ritenute fiscali: applicando questo criterio, il reddito superava  il limite previsto , facendo venire meno il diritto.

La decisione: conta il reddito assoggettabile non assoggettato a IRPEF

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato l'unico motivo di impugnazione. Il Collegio ha ricostruito innanzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando l'art. 13 della legge n. 118 del 1971, che disciplina l'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili tra i 18 e i 64 anni con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, rinviando quanto alle condizioni economiche all'art. 12 della medesima legge 

Dal  complesso normativo emerge in modo univoco che il reddito da considerare è quello "calcolato agli effetti dell'Irpef", ossia il reddito imponibile secondo la definizione dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), costituito da

  • reddito complessivo del contribuente 
  • al netto dei soli oneri deducibili indicati dall'art. 10 del medesimo Testo Unico (ad esempio spese mediche, assegni periodici al coniuge separato, contributi previdenziali), 

ma non delle ritenute fiscali successivamente applicate.

La Corte ha sottolineato che che il riferimento normativo è ai redditi "assoggettabili" all'Irpef, e non a quelli "assoggettati" all'imposta

Questo orientamento, già affermato in precedenti pronunce e recentemente confermato anche con riguardo a fattispecie particolari, risponde all'esigenza di individuare un criterio formale e uniforme, idoneo a delimitare con certezza le situazioni meritevoli di tutela, in un bilanciamento non irragionevole tra le esigenze di finanza pubblica e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti in materia di assistenza sociale.