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    Contributo disagio abitativo sisma 2022-2023: importi e regole

    Con l’ordinanza del 27 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione pubblicata in Gazzetta il 7 marzo 2026  viene disciplinato il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, una misura destinata ai nuclei familiari colpiti dai terremoti che hanno interessato Marche e Umbria nel 2022 e nel 2023.

    Il provvedimento introduce un sistema di sostegno economico che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS)  che veniva erogato dalla Protezione civile. L’obiettivo è garantire continuità nell’assistenza alle famiglie che non possono ancora  rientrare nella propria abitazione principale a causa dei danni provocati dagli eventi sismici.

    Il contributo viene riconosciuto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, gravemente danneggiata oppure dichiarata inagibile e sgomberata. Il sostegno economico è erogato fino al completamento degli interventi di ripristino o ricostruzione dell’immobile, oppure fino alla disponibilità di una nuova sistemazione stabile.

    La misura riguarda in particolare alcuni territori delle province delle Marche e dell’Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, tra cui i comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio.

    La disciplina operativa è definita dall’ordinanza commissariale che stabilisce criteri, requisiti, importi e modalità di accesso al contributo.

    La normativa in materia di Contributi autonoma sistemazione e disagio abitativo

    l riferimento principale è il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, che ha istituito il sistema di ricostruzione per i territori interessati dal sisma del Centro Italia e attribuito al Commissario straordinario del Governo il potere di emanare ordinanze operative.

    Negli anni successivi il sistema è stato integrato da ulteriori interventi normativi, tra cui:

    • il decreto-legge n. 3/2023 relativo agli interventi urgenti per la ricostruzione;
    • la legge di bilancio 2025, che ha finanziato alcune attività preliminari di progettazione per la ricostruzione pubblica e privata;
    • la legge di bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo contributo per il disagio abitativo.

    In particolare, la legge di bilancio 2026 ha previsto due elementi fondamentali:

    • la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) dal 1° gennaio 2026;
    • l’istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026.

    La stessa normativa demanda al Commissario straordinario il compito di definire:

    • criteri di accesso al beneficio;
    • modalità di erogazione;
    • condizioni per il mantenimento del contributo;
    • termini e adempimenti per i beneficiari.

    L’ordinanza del 27 gennaio 2026 attua queste disposizioni e stabilisce le regole operative applicabili nei territori interessati dal sisma del 2022 e del 2023.

    La novità CDA Contributo disagio abitativo: importi, durata, condizioni

    La principale novità introdotta dalla disciplina riguarda la struttura del nuovo contributo abitativo, che sostituisce il precedente sostegno emergenziale con una misura collegata direttamente al processo di ricostruzione degli immobili.

    Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari:

    • già beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione;
    • proprietari o titolari di diritti reali sull’abitazione principale danneggiata;
    • soggetti costretti a lasciare l’abitazione per lavori di ripristino o ricostruzione.

    L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.

    Componenti nucleo familiare Importo mensile del contributo
    1 persona 400 euro
    2 persone 500 euro
    3 persone 700 euro
    4 persone 800 euro
    5 o più persone 900 euro

    Oltre all’importo base è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ogni componente del nucleo familiare che rientri in una delle seguenti categorie:

    • persone con più di 65 anni;
    • persone con disabilità o handicap;
    • soggetti con invalidità pari o superiore al 67%.

    L’incremento può essere riconosciuto anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsto per i nuclei più numerosi.

    Un ulteriore elemento rilevante riguarda la presenza di lavoratori addetti all’assistenza domiciliare conviventi (ad esempio badanti) per persone non autosufficienti. In questo caso la loro presenza viene considerata ai fini del calcolo del contributo.

    Non possono invece accedere al beneficio:

    • i nuclei familiari che al momento del sisma vivevano in immobili in locazione, salvo il caso degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    • i soggetti che dispongono già di un’altra abitazione idonea nello stesso comune o in comuni limitrofi.

    Durata del contributo

    Il contributo viene erogato fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, certificato con apposito provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di piena agibilità dell’edificio.

    Il diritto al contributo cessa inoltre se il beneficiario:

    • trova una sistemazione abitativa stabile alternativa;
    • non rispetta gli adempimenti richiesti;
    • avvia lavori senza il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione.

    Dichiarazioni e domande ai Comuni

    Dal punto di vista operativo, la gestione del contributo è affidata principalmente ai Comuni dei territori interessati, che svolgono attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle somme.

    Presentazione delle dichiarazioni

    Entro il 31 marzo 2026, i nuclei familiari già beneficiari del precedente contributo devono presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva nella quale attestano, tra l’altro:

    • di aver avviato o di essere nei termini per avviare la domanda di contributo per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile;
    • di essere destinatari di provvedimenti di sgombero oppure di non poter rientrare nell’abitazione principale;
    • di non possedere altre abitazioni idonee nello stesso territorio;
    • di non aver trasferito residenza o domicilio fuori dalle Marche o dall’Umbria.

    La dichiarazione deve includere tutti i componenti del nucleo familiare ed essere resa ai sensi della normativa sulle autocertificazioni.

    Nuove domande

    Per i nuclei familiari che si trovano nella condizione di dover lasciare l’abitazione a causa dei lavori di ricostruzione, è possibile presentare una nuova domanda di contributo al Comune competente.

    In questo caso il beneficio decorre dalla data del provvedimento di sgombero dell’immobile.

    Controlli e decadenza

    I Comuni sono responsabili dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti viene disposta la decadenza dal contributo.

    Inoltre, ogni variazione relativa alla situazione del nucleo familiare o ai requisiti dichiarati deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall’evento che la determina.

    Le Regioni Marche e Umbria collaborano con il Commissario straordinario nel monitoraggio dell’attuazione della misura e nella raccolta dei dati relativi ai beneficiari e ai contributi erogati.

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    Bonus Sport famiglie: ecco chi lo riceve

    Con un DPCM del 15.7.2025  firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro, ha preso forma il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia”: un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a  300 euro per figlio (max due per famiglia).

     La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), dispone 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da 

    • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
    •  enti del Terzo settore (ETS) e 
    • ONLUS iscritti nei registri ufficiali.

    Il dipartimento ha  pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse – minori dai 6 ai 14 anni – pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.

    I beneficiari  riceveranno  anche una e-mail al proprio indirizzo inserito, con la  notizia dell’avvenuto inserimento nell’elenco.

    I beneficiari, inoltre, una volta verificata l’ammissione al contributo, potranno contattare l’Ente (presente in elenco) che fornisce il corso per il tesseramento e l’inizio delle attività.

    Si precisa che sarà pubblicato un successivo elenco relativo agli ulteriori beneficiari.

    Il comunicato da ulteriori informazioni anche agli enti

    al fine del percepimento della seconda e terza tranche del contributo, dovranno effettuare un monitoraggio della frequenza dei corsi da parte dei beneficiari, e compilare l’apposito modulo disponibile sulla Piattaforma, 

    che andrà sottoscritto e caricato in 2 finestre, 

    • dal 16 febbraio al 1° marzo 2026 e
    • dal 1° al 16 luglio 2026.

    Eventuali richieste di informazioni, sia da parte dei Beneficiari che degli Enti, dovranno essere indirizzate unicamente all’indirizzo [email protected] o contattando telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30, il numero di telefono dedicato 06.6779.6668.

     Qui l'elenco di enti accreditati   ad oggi.

    Le attività devono prevedere frequenza almeno bisettimanale e svolgersi entro il 30 giugno 2026. L'importo sarà erogato direttamente agli enti destinatari.

    A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli

    Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. 

    Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici. 

    Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro  giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.

     Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport. 

    Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :

     FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS)
    Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
    Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale
    Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00
    Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it
    Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali
    Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria
    Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
    Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)
    FASE 2 –  ITER PER LE FAMIGLIE
    Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 €
    Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare)
    Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport
    Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili  sul sito ministeriale ( probabilmente  da metà settembre 2025)
    Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
    b) Autocertificazione ISEE minorenni
    c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
    d) Documento di identità del richiedente
    Assegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi

    Fondo dote famiglia: condizioni e modalità

    Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.

     In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.

    Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate. 

    Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.

    Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.

    Le istruzioni per le domande

    Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:

    A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.

    Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee.  La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.

     Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.

    Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.

    Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:

    https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/

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    Carta dedicata a te 2025: in arrivo le liste dei beneficiari

    La legge di bilancio  2025 ai commi 102-104 dell'art 1  ha riconfermato la misura  sperimentale i per il sostegno economico alle famiglie meno abbienti . Si tratta del contributo una tantum per la spesa di beni di prima necessita di 500 euro (nel 2024) detto "Carta dedicata a te " con risorse per  500 milioni di euro come nel 2024. 

    Facendo seguito ai messaggi n. 2519 del 1° settembre 2025 e n. 2623 del 9 settembre 2025,  INPS comunica che a decorrere dal 30 ottobre  2025  sono messe a disposizione dei Comuni nell’apposito applicativo web le liste definitive dei beneficiari della misura.

    Nelle suddette liste  suddivise per Comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane S.p.A.

    I Comuni, effettueranno  nei prossimi giorni le comunicazioni ai beneficiari, informandoli dell’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali; nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti destinatario della misura anche nelle precedenti annualità, l’importo spettante viene accreditato sulla carta già assegnata precedentemente.

    Inoltre Ciascun Comune, procederà,  a pubblicare, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, per i proprio territorio con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (ad esempio, utilizzando il numero del protocollo ISEE o altre analoghe modalità 

    Tali elenchi dovranno essere disponibili per un periodo non inferiore a trenta giorni e, comunque, sino al termine previsto per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2025.

    La carta deve essere ritirata presso gli uffici postali 

    • dall’intestatario o
    •  da un soggetto terzo appositamente delegato ( in virtù di procura generale, procura speciale, di nomina del giudice tutelare o di qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura.)

    Si precisa che per effettuare il ritiro della carta è necessario essere in possesso :

    • del numero identificativo indicato dal Comune nelle comunicazioni ai beneficiari e 
    • di un documento di riconoscimento.

    ATTENZIONE E' possibile chiedere agli uffici postali il rilascio di un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta assegnata; nello specifico, in caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario esibire la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica sicurezza e il documento di riconoscimento, invece, in caso di deterioramento o malfunzionamento della carta è sufficiente esibire la stessa e il documento di riconoscimento.

    Carta dedicata a te i requisiti

    I requisiti per accedere alla social card  n erano i seguenti 

    • nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia 
    • con un ISEE Ordinario inferiore a 15.000 euro.
    • NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto attuativo di  altri sostegni come: a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione;    qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG;   disoccupazione  agricola o altre forme di integrazione  salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.

    Altro requisito  di cui si tiene  conto  è  la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori.

    Carta dedicata a te: come si ottiene , cosa si compra

    Si ricorda che per avere la  social card,   non occorre fare domanda , sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie con i requisiti previsti.

    L'importo viene  POI erogato attraverso una Carta  elettronica di pagamento Postepay da ritirare negli uffici postali .

     È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo  pari ad € 500 

     Il contributo è destinato all’acquisto di:

    • beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica
    • titoli di trasporto pubblico (biglietti-abbonamenti)
    • carburante .

    Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati , dove si possono anche avere sconti del 15% che possono far salire il valore effettivo della carta.

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    Rinnovo assegno di inclusione: guida al percorso con i Servizi Sociali

    Con il Messaggio INPS n. 3048 del 14 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni operative sul rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e sul percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto per i nuclei familiari che intendono proseguire nel beneficio dopo la prima fase di 18 mesi.

    Va ricordato innanzitutto che il rinnovo, disciplinato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è possibile per ulteriori 12 mesi, dopo una sospensione di un mese.

    Il messaggio chiarisce che, dopo la domanda di rinnovo (V. chiarimenti nel messaggio 2052 2025) , i nuclei familiari devono presentarsi nuovamente ai Servizi Sociali e ai Centri per l’Impiego (CPI) per aggiornare o confermare il proprio percorso di inclusione. La procedura è tracciata sulla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, dove vengono registrate tutte le fasi del percorso personalizzato.

    Quadro normativo e scadenze

    l percorso di rinnovo dell’ADI si inserisce nel sistema integrato di inclusione previsto dal decreto-legge n. 48/2023, che impone ai beneficiari di mantenere attiva la collaborazione con i Servizi Sociali e i CPI. In particolare, l’articolo 4, comma 4, stabilisce che i nuclei familiari devono presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). 

    Tale scadenza, per le domande di rinnovo, coincide con la data di presentazione della domanda stessa. 

    La circolare INPS n. 105/2023 ha inoltre previsto una clausola di salvaguardia: in caso di domanda accolta in prossimità dei 120 giorni, sono comunque garantite le prime tre mensilità dell’ADI. 

    Il Messaggio n. 3048/2025 conferma queste regole e specifica che, con il rinnovo, il nucleo deve partecipare a una nuova analisi multidimensionale presso i Servizi Sociali, necessaria per aggiornare o confermare il percorso già avviato.

    Fase del percorso Scadenza Adempimento
    Presentazione ai Servizi Sociali Entro 120 giorni dal Patto di attivazione PAD Analisi multidimensionale e definizione percorso
    Eventuali incontri successivi Entro 90 giorni Aggiornamento o completamento percorso
    Sottoscrizione PADI e PSP (per attivabili al lavoro) Entro 60 giorni Patto digitale individuale e patto di servizio personalizzato

    Istruzioni operative

    1. Dopo la presentazione della domanda di rinnovo, i Servizi Sociali convocano il nucleo familiare per un primo incontro obbligatorio, volto a verificare la coerenza tra il percorso precedente e la situazione attuale del nucleo .Durante l’incontro gli operatori possono confermare, modificare o aggiornare l’analisi multidimensionale. Solo dopo questa fase il percorso di inclusione si considera riavviato, con azzeramento del contatore per la successiva scadenza.
    2. Se sono necessari ulteriori incontri per completare l’analisi, la nuova convocazione deve avvenire entro 90 giorni.
    3. Per i componenti del nucleo inseriti in un percorso di attivazione lavorativa, è previsto un ulteriore adempimento: entro 60 giorni devono sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PADI) e, successivamente, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso il Centro per l’Impiego.

    È importante sottolineare che i percorsi di inclusione sociale e lavorativa possono proseguire anche indipendentemente dall’erogazione del beneficio economico.

    Infatti, se il CPI ha già registrato un’attività di aggiornamento o sottoscrizione del PSP dopo la domanda di rinnovo, il termine dei 60 giorni viene automaticamente spostato alla successiva scadenza dei 90 giorni, a condizione che l’analisi multidimensionale sia già stata effettuata.

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    Iscrizione disoccupati al SIISL: nuove precisazioni INPS

    Il Portale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa)   previsto dal Decreto Lavoro 48 2023   è nato per contribuire a gestire  i percorsi di inclusione lavorativa collegati all'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione Lavoro SFL  che hanno  sostituito  il precedente Reddito di Cittadinanza. 

    Negli ultimi mesi , anche grazie all'intelligenza artificiale,  sta evolvendo verso una gestione piu ampia del  mercato del lavoro  con accesso generalizzato a tutti i cittadini in cerca di occupazione e aziende alla ricerca di personale.

    E' stato pubblicato a questo fine il decreto ministeriale 174 del 21 novembre   2024 con le modalità attuative di questa implementazione 

    Il 29 novembre 2024 INPS ha pubblicato il  messaggio di istruzioni   4011-2024  sull'iscrizione automatica al SIISL per i percettori di NASPI e DISCOLL  e con il messaggio 666 del 27.2.2025  chiarisce  la gestione di alcune problematiche tecniche segnalate dagli utenti (vedi ultimo paragrafo).

    La piattaforma SIISL per l’assegno di inclusione ADI e SFL

    Come detto originariamente il portale SIISL  ha  funzionato come  punto di accesso digitale per l'attivazione dei percorsi personalizzati  obbligatori per i beneficiari dei sostegni Assegno di inclusione e Supporto formazione Lavoro.

    Il SIISL permette ai beneficiari di:

    • Iscriversi alla piattaforma;
    • Ricevere comunicazioni sull'esito dell'istruttoria delle loro domande di ADI;
    • Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) in seguito all'accettazione della domanda;
    • Organizzare il primo appuntamento con i servizi sociali per avviare il percorso di inclusione, necessario per non incorrere in sospensioni del beneficio;
    • Accedere a informazioni sullo stato della domanda e sulle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

    La piattaforma SIISL non solo agevola la gestione del Patto di attivazione Digitale ma offre anche un servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, mirando a reintegrare nel mercato del lavoro coloro che percepiscono sussidi. È progettata per assistere i beneficiari nella ricerca attiva di opportunità lavorative e nella partecipazione a iniziative di formazione, garantendo l'incrocio tra le opportunità di lavoro disponibili e le esigenze dei beneficiari. 

    Per accedere al SIISL, gli utenti devono collegarsi al sito dell'INPS e identificarsi tramite SPID, CIE o CNS. Si puo accedere solo DOPO aver presentato domanda di ADI o  SFL 

    Una volta effettuato l'accesso, si viene  reindirizzati alla sezione riservata della piattaforma, dove è possibile procedere con le varie fasi di gestione della  domanda di Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). 

    ADI e SFL: ricordiamo cosa sono

    SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO 

    È una misura istituita a decorrere dal 1° settembre 2023 che prevede un contributo economico concesso a seguito della partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, ai cittadini in particolare difficoltà economica .

    In particolare è destinato a

    • persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni 
    • con un valore ISEE non superiore ai 6000 euro, 
    • privi dei requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI) oppure a  singoli componenti dei nuclei percettori di ADI che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione  purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei 

    ASSEGNO DI INCLUSIONE 

    l'Assegno di inclusione (ADI) è in vigore dal 1° gennaio 2024, come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

    E'  riconosciuto ai nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 9.360 euro,  in cui almeno uno dei componenti sia in una delle seguenti condizioni:

    • Disabilità
    • Minorenne
    • Di svantaggio e inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

    Necessaria anche la residenza in Italia da almeno 5 anni  di cui gli ultimi due in via continuativa.

    Le novità nel SIISL grazie all’intelligenza artificiale

    La piattaforma SIISL, ha recepito qualche mese fa una novità significativa ovvero  l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Lo ha annunciato INPS nel messaggio 1358 del 5 aprile 2024

    Le principali Novità possibili grazie all'Intelligenza Artificiale sono le seguenti:

    1. Personalizzazione dell'Offerta di Lavoro: L'IA analizza i profili dei beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e dell'Assegno di Inclusione (ADI), proponendo offerte di lavoro che meglio si adattano alle loro competenze professionali.
    2. Indice di Affinità: Gli utenti e le Agenzie per il Lavoro visualizzeranno un indicatore che mostra il livello di compatibilità tra il curriculum vitae dell'utente e l'offerta di lavoro, basato su algoritmi di apprendimento automatico che analizzano la vicinanza semantica tra i testi.
    3. Variabili di Confronto: Questo sistema prende in considerazione diversi fattori, come formazione, esperienza lavorativa, vicinanza geografica, competenze e aspirazioni, tra gli altri, utilizzando 18 variabili per confrontare i curricula con le proposte di lavoro.
    4. Miglioramento Continuo: L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Sviluppo Lavoro Italia e Inapp, prevede ulteriori sviluppi per affinare il meccanismo di matching e la qualità dei corsi di formazione, anche tramite l'uso di mappe aggiornate delle competenze a livello nazionale ed europeo.

    SIISL: novità per percettori NASPI e DISCOLL e datori di lavoro

    In attuazione degli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione, il D.M. 21 novembre 2024 n. 174   fissa al 24 novembre la data a partire dalla quale la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

    Dal 18 dicembre 2024 poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.

    Lo stesso decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone indica inoltre

    • le modalità e 
    • le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale.

    Anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema.

    Il  decreto precisa infine  i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.

    "Il nostro obiettivo è il lavoro: la piattaforma SIISL è uno strumento per ottimizzare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione – ha dichiarato  il Ministro Calderone -; con questo decreto consolidiamo la creazione di un unico sistema digitale a livello nazionale che supera le parcellizzazioni finora esistenti e in prospettiva consentirà di mappare fabbisogni formativi, tipologie di corsi offerti e di competenze ricercate, oltre che di lavoratori alla ricerca di un nuovo impiego. Un’operazione di trasparenza e quindi anche legalità, che aiuterà ad avere una visione di sistema fondamentale per affrontare le grandi transizioni in corso nel mondo del lavoro".

    Iscrizione automatica disoccupati: nuove precisazioni

    Con il messaggio n. 4011/2024, l'INPS ha comunicato le modalità di iscrizione automatica dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), operative dal 24 novembre 2024. 

    L'iscrizione  decorre dalla data di inizio della prestazione, viene effettuata direttamente dall’INPS.   Gli utenti possono aggiornare i propri dati direttamente sulla piattaforma, che verifica le informazioni inviate.

    Adempimenti obbligatori per i beneficiari

    Entro 15 giorni dall’avvio della prestazione, il beneficiario deve accedere alla piattaforma SIISL per completare la compilazione del curriculum vitae, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e fornire le informazioni necessarie per il Patto di Servizio Personalizzato, che sarà successivamente finalizzato dal Centro per l’Impiego. In caso di mancato rispetto dei termini, il sistema invia un ulteriore sollecito per invitare l'utente a prendere contatti con il Centro per l’Impiego. Sebbene non siano previste sanzioni immediate, eventuali inadempienze non giustificate possono comportare segnalazioni

    Accesso alla piattaforma e opportunità disponibili

    L’accesso alla piattaforma SIISL è garantito per tutta la durata della prestazione NASpI o DIS-COLL. In caso di cessazione definitiva della prestazione, l’iscrizione viene archiviata per cinque anni, mentre in caso di sospensione la registrazione rimane attiva. Una volta iscritto, il beneficiario può accedere a offerte di lavoro e opportunità formative, visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Le proposte  non comportano effetti automatici rispetto alle condizionalità.

    AGGIORNAMENTO 27.2.2025 

    Con il messaggio n. 666/2025,  indirizzato alle sedi territoriali  l’Istituto specifica che attualmente possono trascorrere fino a quattro giorni lavorativi tra il pagamento della NASpI o DIS-COLL e l’iscrizione effettiva al SIISL. Ciò significa che, pur avendo ricevuto il pagamento, l’utente potrebbe temporaneamente non risultare registrato nel sistema e quindi non riuscire ad accedere alla piattaforma. Tuttavia, l’INPS rassicura che questo disguido si risolve in pochi giorni, e che a breve queste tempistiche saranno ridotte a sole 24 ore.

    In ogni caso  questo non comporta conseguenze negative, poiché il periodo di 15 giorni previsto dal DM 174/2024 per accedere alla piattaforma decorre solo dal momento in cui la richiesta di NASpI o DIS-COLL viene effettivamente registrata nel SIISL. Inoltre, il mancato o tardivo completamento delle attività richieste sulla piattaforma non comporta l’applicazione di sanzioni legate alla condizionalità

    Inoltre per quanto riguarda le difficoltà riscontrate da alcuni utenti nel completare il Patto di attivazione digitale (PAD), l’INPS segnala che il problema potrebbe derivare da una discrepanza tra i dati presenti nei sistemi regionali. In questi casi si consiglia di rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Carta dedicata a te: tutte le regole

    Dal 9 settembre 2024 sono iniziate le attribuzioni della carta "Dedicata a te"  per il 2024 da 500 euro per i nuclei familiari in stato di bisogno . 

    Dopo il decreto del ministero della agricoltura di concerto con il ministero del lavoro e dell'economia con le regole aggiornate sull'erogazione della  social card  rifinanziata con nuovi fondi per il 2024, INPS aveva pubblicato  il 10 luglio  le istruzioni operative nel messaggio 2575/2024

    Con il messaggio 2977 del 6 settembre  l'istituto ha comunicato di aver reso disponibili ai Comuni gli elenchi aggiornati delle famiglie che hanno diritto al contributo.

    L'istituto ricorda ora che il termine per iniziare a utilizzare la carta è il 16 dicembre prossimo. In assenza di acquisti la social card  decade.  (Vedi al secondo paragrafo l'elenco completo di cosa si puo acquistare)

    Vediamo di seguito in sintesi di seguito tutte le istruzioni aggiornate.

    Carta dedicata a te 2024 nuovi fondi e definizione elenchi beneficiari

    Il decreto istituisce un fondo di 600 milioni di euro per il 2024, incrementando quello precedente del 2023, destinato a sostenere i nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro con un contributo economico da 500 euro destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

    Il contributo è erogato tramite carte elettroniche fornite da Poste Italiane,  prepagate, ricaricabili e nominative  che devono essere ritirate presso gli uffici postali, previa prenotazione.

     Beneficiari sono i nuclei familiari di almeno 3 persone,  residenti in Italia e iscritti all'Anagrafe della popolazione residente, con ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro.

     Sono esclusi i beneficiari di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza e Carta per il Reddito di cittadinanza e indennità di disoccupazione.

    Non è previsto che venga fatta domanda per ricevere la "Carta dedicata a te" . 

    La procedura che individua le famiglie che hanno diritto è la seguente:

    • Ogni comune riceve un numero di carte calcolato in base alla popolazione residente e alla distanza tra il reddito pro capite medio comunale e nazionale
    • I comuni ricevono dall'INPS l'elenco dei beneficiari del contributo, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio con l'ISEE richiesto.
    • L'elenco è elaborato dall'INPS e messo a disposizione dei comuni attraverso un'applicazione web.
    • I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari e attribuiscono le carte in base ai seguenti criteri di priorità:
      • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
      • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
      • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso (cfr. l’art. 4 del D.I.).

     I comuni, sulla base degli elenchi ricevuti, assegnano le carte prepagate ai nuclei familiari idonei, forniscono gli elenchi a Poste Italiane e comunicando ai beneficiari le modalità di ritiro presso gli uffici postali .

    Carta dedicata a te 2024: elenco dei beni acquistabili e scadenze

    La Carta dedicata a te potrà esser usata per acquistare beni alimentari di prima necessità (esclusi alcolici), carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,   a partire da settembre 2024.

    ATTENZIONE I beneficiari dovranno effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, altrimenti perdono il beneficio.

    INPS precisa che l'utilizzo va comunque concluso entro Febbraio 2025.

    Eventuali importi residui saranno ricaricati sulle carte dei beneficiari che hanno utilizzato regolarmente le somme nei mesi precedenti.

    Elenco completo dei beni acquistabili

    il contributo è destinato all'acquisto :

    • dei seguenti beni alimentari di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche, 
      • Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.Pescato fresco.
      • Tonno e carne in scatola.
      • Latte e suoi derivati.
      • Uova.
      • Oli d'oliva e di semi.
      • Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria.
      • Pizza e prodotti da forno surgelati.
      • Paste alimentari.
      • Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali.
      • Farine di cereali.
      • Ortaggi freschi, lavorati e surgelati.
      • Pomodori pelati e conserve di pomodori.
      • Legumi.
      • Semi e frutti oleosi.
      • Frutta di qualunque tipologia.
      • Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula).
      • Lieviti naturali.
      • Miele naturale.
      • Zuccheri.
      • Cacao in polvere.
      • Cioccolato.
      • Acque minerali.
      • Aceto di vino.
      • Caffè, tè, camomilla.
      • Prodotti DOP e IGP
    • di carburanti, o, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

    Carta dedicata a te 2024: soggetti gestori, rimborsi, protezione dei dati

     Il  decreto prevede che Ministero dell'Agricoltura, INPS e Poste Italiane sottoscrivano una convenzione per disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati e garantire la sicurezza e protezione dei dati stessi.

     Sarà effettuato da Poste Italiane invece   un monitoraggio per verificare l'utilizzo delle carte.

    AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO 2024 

    Nella legge di conversione del decreto agricoltura 63 2024 si prevede un  trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. “Carta dedicata a te” .

    Carta dedicata a te: Indicazioni per i commercianti e distributori di carburante

     Gli esercizi commerciali  devono presentare una domanda  per via telematica, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale.

    Viene effettuata una verifica del rispetto delle condizioni previste dal decreto, con una convenzione specifica sottoscritta dalla Direzione generale competente del Ministero.

    Gli esercizi commerciali, sia singoli che associati, che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità devono praticare sconti a favore dei possessori delle carte

    Accreditamento per i distributori di carburanti

     I distributori devono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa attraverso apposite scontistiche per i possessori della carta.

    Le imprese autorizzate alla vendita di carburanti devono presentare una domanda di accreditamento dopo la pubblicazione del decreto, seguendo le modalità operative stabilite nella convenzione sottoscritta dalla Direzione generale competente del Ministero delle imprese

    Carta Dedicata a te 2024: requisiti – consegna – cosa fare in caso di smarrimento

    Nel Messaggio 2575 del 10 luglio INPS chiarisce la procedura di definizione degli elenchi condivisa con Poste italiane e precisa alcuni aspetti sui requisiti delle famiglie e sulle date per l'utilizzo , come segue.

    I beneficiari della misura,  che non devono presentare domanda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data  del 24 giugno 2024:

    • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
    • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

     Sono esclusi i percettori di:

    •   Assegno di inclusione, 
    • Reddito di cittadinanza, 
    • Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale ,
    • indennità di disoccupazione dello stato (come  NASPI DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG).

     Le carte  sono  1.330.000, e  rese operative con l'accredito del contributo  a partire dal mese di settembre 2024.

     Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio .

    Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

    DAL 9 SETTEMBRE I Comuni iniziano ad effettuare le comunicazioni ai beneficiari:

    • in caso di nuovi nominativi vengono precisate le modalita di ritiro delle carte presso gli uffici postali; 
    • nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti lo stesso dell'anno precedente l’importo  viene accreditato sulla carta già assegnata 

    ATTENZIONE per effettuare il ritiro della carta è necessario essere in possesso del numero identificativo della carta, indicato dal Comune nelle comunicazioni 

    INPS ricorda anche che  è possibile chiedere agli uffici postali il rilascio di un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta assegnata; nello specifico, in caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario esibire la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica sicurezza 

    Ciascun Comune pubblica, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, riferito al territorio di competenza, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (ad esempio, utilizzando il numero del protocollo ISEE)  per un periodo non inferiore a trenta giorni e, comunque, sino al termine previsto dal medesimo D.I. per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2024.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    RDC: illegittimo il requisito di 10 anni di residenza per la corte UE

    La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 luglio 2024  sulle cause riunione c 122 e 123   ha dato parere negativo sulla  legittimità del requisito della residenza in Italia  per  il reddito di cittadinanza  introdotto dal dl 4 2019 e rimasto in vigore fino al 2022. 

    In particolare, la Corte ha esaminato la conformità delle disposizioni del decreto-legge n. 4/2019 con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, che garantisce la parità di trattamento, in tema di prestazioni sociali  per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo .

    La questione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli ha sollevato dubbi sulla legittimità del requisito di residenza decennale, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, imposto ai richiedenti il reddito di cittadinanza, ritenendo che tale requisito potrebbe costituire una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini italiani, che è vietata dalle norme europee.

    Sul tema era stato chiesto anche il parere della Corte costituzionale  che ha sospeso la pronuncia in attesa della sentenza europea.

    RDC e residenza: la decisione della Corte UE

    La Corte europea  ha stabilito che il requisito di residenza decennale previsto dalla normativa italiana costituisce una discriminazione indiretta, in quanto incide principalmente sui cittadini stranieri, tra cui i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. 

    La direttiva 2003/109/CE prevede  invece che tali cittadini godano dello stesso trattamento dei cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale, senza ulteriori requisiti di residenza.

     La Corte ha inoltre osservato che la direttiva permette agli Stati membri di limitare la parità di trattamento solo in materia di prestazioni non  essenziali, cosa che non si applica nel caso del reddito di cittadinanza, definito dal tribunale di Napoli  nel ricorso  come  "prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza".

    La Corte ha dunque ritenuto che la normativa italiana, imponendo un requisito di residenza decennale, violi il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2003/109/CE. Inoltre, la sentenza sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi, consentendo  appunto l'accesso a prestazioni sociali e assistenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. 

    La decisione della Corte UE potrebbe riaprire la possibilità di accesso al reddito di cittadinanza per stranieri e cittadini comunitari che al momento della domanda non soddisfavano il requisito dei 10 anni di residenza.

    Il parere della Corte costituzionale e le possibili implicazioni

    Da segnalare il fatto che la Corte Costituzionale ha sostenuto, nella sentenza 19/2022, che il reddito di cittadinanza non era solo una misura assistenziale, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e integrazione sociale. Non sarebbe stato quindi   destinato solo a soddisfare bisogni primari ma aveva scopi più complessi.

     I presupposti dei due pareri sono dunque contrastanti  e producono un possibile divario nelle conclusioni  sulla compatibilità con la normativa comunitaria .

    La Corte Costituzionale dovrà esprimersi nuovamente sulla questione, tenendo conto della sentenza UE, il che potrebbe influenzare i parametri di accesso al reddito di cittadinanza, con un impatto economico non trascurabile. Sono numerosi infatti i ricorsi  già presentati che hanno motivato la richiesta  del Tribunale di Napoli alla Corte UE.

    L'INPS ha stimato   che estendere il reddito di cittadinanza agli stranieri con meno di 10 anni di residenza costerebbe circa 3,088 miliardi di euro per i quattro anni in cui la misura è stata in vigore, con un costo specifico di 850 milioni per le 106mila  famiglie le cui domande sono state respinte.

    La decisione finale spetterà alla Corte Costituzionale Italiana, che dovrà valutare  dunque in primo luogo il valore intrinseco della misura e trarre le conclusioni sulla sua compatibilità con le direttive UE.

    i possibili costi della