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Rinnovo ADI 2026: quando e come fare domanda – Esempi e FAQ
Con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, l'INPS torna a fare chiarezza sulle modalità di presentazione delle domande di rinnovo dell'Assegno di Inclusione (ADI) e sulla gestione delle relative Carte ADI.
Nel mese di luglio 2026 viene infatti erogata la dodicesima e ultima mensilità in favore dei beneficiari che, dopo aver presentato domanda di rinnovo nel luglio 2025, hanno percepito l'ADI senza interruzioni per dodici mesi consecutivi.
Per questi nuclei familiari, dal 1° agosto 2026 si apre la finestra per presentare una nuova domanda di rinnovo. L'Istituto, riepilogando quanto già indicato nei messaggi n. 2052/2025 e n. 640/2026, fornisce indicazioni operative che saranno valide anche per tutte le domande di rinnovo nei mesi successivi ad agosto 2025.
Le regole sull’assegno di inclusione ADI
L'ADI è stato istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. La disciplina della durata del beneficio è stata successivamente modificata dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 158), che ha novellato l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023.
La norma vigente stabilisce che l'ADI sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e che, previa presentazione di apposita domanda e verifica dei requisiti, possa essere rinnovato per ulteriori periodi di dodici mesi ciascuno.
Resta inoltre confermata, come già precisato nel messaggio n. 640/2026, la regola secondo cui la prima mensilità di ogni rinnovo viene riconosciuta nella misura del 50% dell'importo mensile spettante.
Novità del messaggio tabella di sintesi
Il messaggio n. 2437/2026 non introduce nuove regole, ma consolida e riepiloga la disciplina operativa già illustrata con i precedenti messaggi, estendendola esplicitamente a tutte le domande di rinnovo, comprese quelle presentate dopo agosto 2025. Il punto centrale riguarda la platea dei beneficiari che a luglio 2026 concludono il secondo ciclo di dodici mensilità: per questi nuclei si apre, dal mese successivo all'ultimo pagamento, la possibilità di presentare un'ulteriore domanda di rinnovo. Viene inoltre ribadita la regola secondo cui la domanda di rinnovo presentata nell'ultimo mese di fruizione della domanda "terminata" non può essere elaborata con esito positivo: occorre attendere il mese successivo.
Evento Data / Periodo Durata massima primo periodo ADI 18 mensilità Durata di ciascun rinnovo 12 mensilità Importo prima mensilità di rinnovo 50% dell'importo mensile spettante 18ª mensilità erogata (beneficiari dal gennaio 2024) Giugno 2025 Presentazione domande di rinnovo Dal 1° luglio 2025 Primi pagamenti del rinnovo Da agosto 2025 12ª e ultima mensilità del primo rinnovo Luglio 2026 Presentazione nuova domanda di ulteriore rinnovo Dal 1° agosto 2026 Obbligo presentazione ai Servizi sociali Entro 120 giorni dalla domanda/PAD Data disposizione primo pagamento (di norma) Intorno al giorno 15 del mese Data disposizione pagamenti successivi (di norma) Intorno al giorno 27 del mese Istruzioni dettagliate
Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni di composizione (fatta eccezione per nascite o decessi) rispetto alla precedente domanda "terminata", non è necessaria una nuova iscrizione al Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) né la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD) nucleo: restano validi quelli sottoscritti in precedenza, con decorrenza aggiornata alla data della domanda di rinnovo.
Se invece il nucleo risulta variato, occorre procedere a una nuova iscrizione SIISL e a un nuovo PAD nucleo. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD, pena la sospensione dei pagamenti successivi.
Per quanto riguarda la condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza, se la certificazione è ancora valida alla data della domanda di rinnovo, è sufficiente indicarne nuovamente gli estremi nel Quadro C del modello; se scaduta, occorre essere già in possesso della nuova certificazione.
Le certificazioni scadute e non comunicate tramite modello "ADI-Com Esteso" comportano l'esclusione del beneficiario e l'eventuale decadenza della domanda: si consiglia quindi di comunicare gli aggiornamenti con almeno due mesi di anticipo.
Carte ADI
Per quanto riguarda specificamente la durata delle Carte ADI, la regola generale prevede che, in caso di nucleo invariato e stesso richiedente già titolare di carta attiva, i nuovi importi confluiscano sulla carta già in uso, senza necessità di rilascio di una nuova.
Se cambia il richiedente ma il nucleo resta invariato, gli importi vanno sulla carta già intestata al nuovo richiedente, se esistente, altrimenti ne viene emessa una nuova. In caso di individualizzazione della Carta ADI (ripartizione tra più componenti maggiorenni), le nuove quote vengono accreditate sulle carte già in possesso dei beneficiari, salvo emissione di nuove carte per chi non ne è ancora titolare. Diversamente, ogni domanda di rinnovo con nucleo familiare variato comporta sempre l'emissione di una nuova Carta ADI, anche per il medesimo richiedente.
Le carte precedenti restano comunque operative fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza obbligo di restituzione.
FAQ
1. Se ho già una Carta ADI attiva e il mio nucleo familiare non è cambiato, devo chiedere una carta nuova per il rinnovo? No. Se il nucleo familiare è rimasto invariato rispetto alla precedente domanda "terminata" e la Carta ADI è ancora attiva (non bloccata, non scaduta, non disattivata), gli importi del rinnovo vengono accreditati automaticamente sulla stessa carta, senza necessità di richiederne una nuova.
2. Posso presentare io la domanda di rinnovo anche se in precedenza era stato un altro familiare a farlo? Sì. La domanda di rinnovo può essere presentata sia dallo stesso richiedente della domanda "terminata", sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare, purché la composizione del nucleo resti invariata (salvo nascite o decessi).
3. Se un familiare diverso dal precedente richiedente presenta il rinnovo ed è già titolare di una Carta ADI, dove arrivano i pagamenti? Gli importi vengono accreditati sulla Carta ADI già intestata al nuovo richiedente, se questi ne è già titolare (ad esempio perché in precedenza era stata richiesta l'individualizzazione della carta, oppure perché è il titolare del contratto di locazione dell'abitazione).
4. Cosa succede se il nuovo richiedente non ha mai avuto una Carta ADI? Viene emessa una nuova carta in suo favore, anche se il nucleo familiare è rimasto invariato. La vecchia carta, intestata al precedente richiedente, resta comunque operativa: le somme residue non spese possono essere utilizzate fino a esaurimento del saldo o fino alla scadenza della carta, senza obbligo di restituzione. Tuttavia, se nella domanda di rinnovo non viene richiesta l'individualizzazione, su quella vecchia carta non arriveranno nuovi accrediti.
5. Come funziona il rinnovo se nella domanda precedente era stata chiesta l'individualizzazione della Carta ADI (importo diviso tra più componenti)? Se l'individualizzazione viene confermata anche nel rinnovo e i beneficiari sono già tutti titolari di una propria Carta ADI, gli importi vengono semplicemente ripartiti tra le carte già esistenti, senza emissione di carte nuove.
6. E se l'individualizzazione viene richiesta per la prima volta proprio con la domanda di rinnovo? In questo caso vengono rilasciate nuove carte solo ai componenti del nucleo che non sono già titolari di una Carta ADI attiva. Chi invece possiede già una carta continua a riceverne gli accrediti pro quota su quella.
7. Se in precedenza c'era l'individualizzazione e nel rinnovo si aggiunge un nuovo beneficiario (es. un fratello), cosa cambia? L'importo viene ripartito tra la carta già esistente del richiedente originario e una nuova carta, appositamente rilasciata al nuovo beneficiario aggiunto.
8. Se invece nel rinnovo si rinuncia all'individualizzazione precedentemente attiva, cosa succede alle carte? L'intero importo confluisce sulla carta già intestata al richiedente, se questi ne era già titolare; in caso contrario viene emessa una nuova carta solo per lui. Le altre carte già emesse in precedenza restano valide fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, ma non ricevono più accrediti.
9. Cosa cambia se il nucleo familiare risulta variato rispetto alla domanda "terminata" (ad esempio un figlio che esce dal nucleo)? In questo caso viene sempre emessa una nuova Carta ADI, anche se il richiedente è lo stesso e possiede già una carta attiva legata alla domanda precedente. Quest'ultima resta comunque utilizzabile fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, ma non riceve più nuovi accrediti.
10. In caso di nucleo variato con individualizzazione della Carta ADI, vengono riutilizzate le carte già esistenti? No. In presenza di una variazione del nucleo familiare, vengono sempre emesse nuove carte per tutti i beneficiari maggiorenni interessati dall'individualizzazione, anche per chi era già titolare di una carta legata alla domanda precedente.
11. Devo rifare l'iscrizione al SIISL e un nuovo PAD nucleo per il rinnovo? Solo se il nucleo familiare è variato rispetto alla domanda "terminata". Se invece è rimasto invariato (salvo nascite o decessi), restano validi l'iscrizione al SIISL e il PAD nucleo già sottoscritti in precedenza, con decorrenza aggiornata alla data della domanda di rinnovo.
12. Se non ero obbligato a compilare un nuovo PAD nucleo ma lo faccio comunque, cosa succede? La sottoscrizione viene considerata un aggiornamento del PAD nucleo già esistente, con nuova decorrenza corrispondente alla data di presentazione della domanda di rinnovo.
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Fondo dote famiglie per lo sport: a chi spetta
Il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia” viene confermato anche nel 2027 . Si tratta, ricordiamo un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a 300 euro per figlio (max due per famiglia) che ha preso forma con il DPCM del 15.7.2025 firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), disponeva 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
- enti del Terzo settore (ETS) e
- ONLUS iscritti nei registri ufficiali.
Un decreto legge i corso di approvazione stanzia ulteriori 2 milioni per ampliare la platea dei beneficiari
A dicembre 2025 Il dipartimento ha pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.
Eventuali criticità possono essere segnalate all’indirizzo [email protected] oppure al numero 06.6779.6668, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Il Dipartimento ricorda inoltre che, in caso di mancato tesseramento o mancato raggiungimento del 70% delle presenze, gli enti dovranno restituire le somme non utilizzate. La finestra per la rendicontazione della terza tranche, pari al restante 30%, sarà aperta dal 1° al 16 luglio 2026.
Qui l'elenco di enti accreditati ad oggi.
Qui l'avviso del 15 maggio 2026 relativo alla seconda tranche di pagamenti.
Ripercorriamo le regole sul Fondo dote famiglia per lo sport nei paragrafi seguenti
A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli
Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni.
Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici.
Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.
Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport.
Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :
FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS) Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00 Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)FASE 2 – ITER PER LE FAMIGLIE Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 € Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare) Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili sul sito ministeriale ( probabilmente da metà settembre 2025) Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
b) Autocertificazione ISEE minorenni
c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
d) Documento di identità del richiedenteAssegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi Fondo dote famiglia: condizioni e modalità
Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.
In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.
Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate.
Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.
Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.
Le istruzioni per le domande
Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:
A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.
Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee. La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.
Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.
Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/
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Decreto bollette 2026 convertito: le novità per le famiglie
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 19 febbraio il Decreto Energia(o Bollette) 2026, con interventi rilevanti ( circa 5 miliardi di spesa) destinati sia alle famiglie vulnerabili sia alle utenze non domestiche, per contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi energetici sulla produzione industriale .
Il decreto 21 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.2.2026 ed è in vigore dal 21 febbraio. QUI il testo completo
La legge di conversione è stata approvata in seconda lettura dal Senato l'8 aprile ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026.
Vediamo in particolare le notizie riguardanti il bonus bollette per le famiglie che prevede prevede rilevanti incrementi dei sostegni economici per i ceti meno abbienti e la novità dello stop ai contratti sull'energia stipulati telefonicamente.
Qui il testo coordinato del decreto con la legge di conversione
Per approfondire le altre misure leggi Decreto Bollette le agevolazioni per le imprese
Bonus bollette rafforzato e sconto dai venditori
Il decreto legge interviene su due livelli e garantisce
- un contributo aggiuntivo di 115 euro all’anno sulla bolletta elettrica per 2,7 milioni di famiglie vulnerabili che già percepiscono il bonus sociale pari a 200 euro annui. Il beneficio complessivo per queste famiglie sarà pari a 315 euro all’anno, cifra corrispondente alla metà del costo medio annuale della bolletta elettrica.
- uno sconto sulla bolletta elettrica per 4,5 milioni di famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro e non titolari di bonus sociali da parte dei venditori.
- ATTENZIONE: Il contributo sarà riconosciuto su base volontaria dalle imprese venditrici di energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell’energia del primo bimestre utile dell’anno. Ai venditori che aderiscono al meccanismo è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali. La legge di conversione ha eliminato l'importo indicativo di 60 euro che era presente nel decreto -legge
Leggi in merito anche Maxi bonus bollette 2025 e Bonus sociali bollette 2025 guida completa
La misura interesserà oltre 4,5 milioni di famiglie e sarà finanziata con un trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
Le altre misure del Decreto Energia 2026
Oltre al contributo diretto, il decreto interviene sulle componenti strutturali della bolletta elettrica, in particolare sugli oneri generali di sistema che impattano sui costi sia degli utenti domestici che delle imprese.
Sono previste rimodulazioni dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e una diversa gestione dei flussi finanziari tra Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e sistema tariffario. L’obiettivo dichiarato è contenere o stabilizzare la componente ASOS, che incide in modo significativo sull’importo finale pagato dagli utenti domestici.
Sul fronte del gas, il provvedimento prevede l’utilizzo di risorse derivanti dalla gestione e dalla vendita di gas per finalità di riduzione o compensazione di alcune componenti tariffarie. In sostanza, parte dei proventi sarà destinata ad attenuare il peso delle voci che compongono la bolletta del gas naturale,ma non per i clienti domestici. Anche in questo caso, gli effetti concreti dipenderanno dai successivi provvedimenti attuativi e dalle decisioni dell’Autorità di regolazione.
Il decreto contiene inoltre misure volte a favorire una maggiore concorrenza per le imprese nel mercato del gas e a migliorare la liquidità degli scambi, con possibili ricadute indirette sui prezzi finali applicati ai consumatori.
Parallelamente, vengono introdotte semplificazioni per la realizzazione e la connessione di impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e ridurre nel medio periodo la dipendenza da fonti più costose.
Le novità del passaggio alle Camere per la conversione
Con l’approvazione definitiva in Senato dell’8 aprile 2026, sono state introdotte alcune novità e precisazioni rispetto al testo originario.
- In primo luogo, viene confermato il contributo straordinario di 115 euro per i titolari di bonus sociale elettrico, mentre il meccanismo di contributo volontario da parte dei venditori di energia viene esteso anche al 2027 e rivolto ai clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro non beneficiari del bonus.
- Tra le integrazioni più rilevanti per le famiglie, è prevista dal 1° gennaio 2026 anche la compensazione della spesa per il teleriscaldamento per i nuclei già ammessi alle tariffe agevolate.
- Infine, viene rafforzata la tutela dei consumatori con il divieto di telemarketing aggressivo nel settore energia, salvo esplicito consenso o richiesta dell’utente.
Nello specifico la legge vieta espressamente le chiamate e i messaggi promozionali finalizzati alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas nei confronti dei consumatori, salvo due eccezioni:
- il caso in cui sia stato lo stesso utente a richiedere il contatto tramite i canali ufficiali del venditore (ad esempio compilando un form online) oppure
- quando si tratti di clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere offerte commerciali.
In assenza di tali presupposti, ogni contatto promozionale deve considerarsi illecito.
Inoltre, viene previsto un meccanismo di tutela attiva per gli utenti: in caso di violazione, è possibile segnalare il numero utilizzato per il contatto sia al Garante per la protezione dei dati personali sia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, favorendo così controlli e sanzioni più efficaci nei confronti degli operatori scorretti.
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Reddito di cittadinanza: legittima la pena detentiva per false dichiarazioni
La Corte costituzionale ha statuito nella sentenza 35 del 20 marzo 2026 la legittimità della pena prevista per chi ottiene il reddito di cittadinanza mediante dichiarazioni false o omissioni rilevanti . Si ricorda che la normativa sull'assegno per i nuclei familiari sotto al soglia di poverta si basava in larga parte sull’autodichiarazione dei requisiti, e prevedeva responsabilità anche penali in caso di informazioni non veritiere.
La Corte è stata chiamata a valutare se il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa fosse conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità della pena, elementi centrali nel diritto penale del lavoro e della sicurezza sociale.
Il caso: per il giudice pena severa e non graduabile
La questione di legittimità costituzionale riguardava in particolare i commi in cui si prevede la pena della reclusione da due a sei anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende dichiarazioni false, utilizza documenti non veritieri oppure omette informazioni dovute.
Il giudice rimettente riteneva tale pena eccessivamente severa, in quanto il minimo edittale di due anni non consentirebbe una adeguata graduazione della sanzione rispetto alla concreta gravità del fatto e alle condizioni personali del soggetto.
Inoltre, veniva evidenziato un possibile contrasto con il principio di uguaglianza, considerando il confronto con fattispecie analoghe, come l’indebita percezione di erogazioni pubbliche o la truffa aggravata ai danni dello Stato, che prevedono pene inferiori o più flessibili.
Secondo il giudice, la norma avrebbe quindi determinato una sproporzione tra la condotta e la pena, soprattutto nei casi in cui l’indebita percezione riguardi importi limitati o situazioni di disagio economico reale.
La richiesta era quella di ridurre la cornice edittale, almeno nel minimo, al fine di consentire una maggiore adeguatezza della risposta sanzionatoria.
La decisione: pena ragionevole con effetto deterrente
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di rispetto della Costituzione, ritenendo che la pena prevista non sia manifestamente sproporzionata né irragionevole rispetto alle finalità perseguite dal legislatore.
In primo luogo, la Corte ha evidenziato che i fatti previsti per l'incriminazione sono sono specifici e circoscritti. Ciò esclude il rischio che la norma possa applicarsi a situazioni tra loro troppo eterogenee, elemento che avrebbe potuto giustificare una valutazione di sproporzione della pena.
In secondo luogo, è stato chiarito che la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene può essere censurata solo in presenza di scelte manifestamente irragionevoli. Nel caso di specie, il minimo edittale di due anni, pur severo, risponde a una precisa strategia di politica volta a contrastare fenomeni criminali diffusi di indebita percezione di risorse pubbliche.
La Corte ha inoltre sottolineato le peculiarità del reddito di cittadinanza: si tratta infatti di una misura caratterizzata da:
- ampia platea di beneficiari,
- accesso relativamente semplice e
- rilevante impiego di risorse pubbliche
- con controlli lunghi e complessi .
In questo contesto, una sanzione più incisiva è ritenuta funzionale a garantire un adeguato effetto deterrente e a tutelare il patrimonio di risorse statali rivolte al sostegno dei ceti meno abbienti
Quanto al confronto con altre fattispecie penali, la Corte ha escluso che si tratti di situazioni pienamente omogenee. In particolare, il reato in esame si distingue per struttura, momento consumativo e elemento soggettivo rispetto all’indebita percezione di erogazioni pubbliche e alla truffa aggravata e questo rende il raffronto tra le sanzioni non decisivo.
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Contributo disagio abitativo sisma 2022-2023: importi e regole
Con l’ordinanza del 27 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione pubblicata in Gazzetta il 7 marzo 2026 viene disciplinato il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, una misura destinata ai nuclei familiari colpiti dai terremoti che hanno interessato Marche e Umbria nel 2022 e nel 2023.
Il provvedimento introduce un sistema di sostegno economico che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) che veniva erogato dalla Protezione civile. L’obiettivo è garantire continuità nell’assistenza alle famiglie che non possono ancora rientrare nella propria abitazione principale a causa dei danni provocati dagli eventi sismici.
Il contributo viene riconosciuto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, gravemente danneggiata oppure dichiarata inagibile e sgomberata. Il sostegno economico è erogato fino al completamento degli interventi di ripristino o ricostruzione dell’immobile, oppure fino alla disponibilità di una nuova sistemazione stabile.
La misura riguarda in particolare alcuni territori delle province delle Marche e dell’Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, tra cui i comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio.
La disciplina operativa è definita dall’ordinanza commissariale che stabilisce criteri, requisiti, importi e modalità di accesso al contributo.
La normativa in materia di Contributi autonoma sistemazione e disagio abitativo
l riferimento principale è il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, che ha istituito il sistema di ricostruzione per i territori interessati dal sisma del Centro Italia e attribuito al Commissario straordinario del Governo il potere di emanare ordinanze operative.
Negli anni successivi il sistema è stato integrato da ulteriori interventi normativi, tra cui:
- il decreto-legge n. 3/2023 relativo agli interventi urgenti per la ricostruzione;
- la legge di bilancio 2025, che ha finanziato alcune attività preliminari di progettazione per la ricostruzione pubblica e privata;
- la legge di bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo contributo per il disagio abitativo.
In particolare, la legge di bilancio 2026 ha previsto due elementi fondamentali:
- la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) dal 1° gennaio 2026;
- l’istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026.
La stessa normativa demanda al Commissario straordinario il compito di definire:
- criteri di accesso al beneficio;
- modalità di erogazione;
- condizioni per il mantenimento del contributo;
- termini e adempimenti per i beneficiari.
L’ordinanza del 27 gennaio 2026 attua queste disposizioni e stabilisce le regole operative applicabili nei territori interessati dal sisma del 2022 e del 2023.
La novità CDA Contributo disagio abitativo: importi, durata, condizioni
La principale novità introdotta dalla disciplina riguarda la struttura del nuovo contributo abitativo, che sostituisce il precedente sostegno emergenziale con una misura collegata direttamente al processo di ricostruzione degli immobili.
Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari:
- già beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione;
- proprietari o titolari di diritti reali sull’abitazione principale danneggiata;
- soggetti costretti a lasciare l’abitazione per lavori di ripristino o ricostruzione.
L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.
Componenti nucleo familiare Importo mensile del contributo 1 persona 400 euro 2 persone 500 euro 3 persone 700 euro 4 persone 800 euro 5 o più persone 900 euro Oltre all’importo base è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ogni componente del nucleo familiare che rientri in una delle seguenti categorie:
- persone con più di 65 anni;
- persone con disabilità o handicap;
- soggetti con invalidità pari o superiore al 67%.
L’incremento può essere riconosciuto anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsto per i nuclei più numerosi.
Un ulteriore elemento rilevante riguarda la presenza di lavoratori addetti all’assistenza domiciliare conviventi (ad esempio badanti) per persone non autosufficienti. In questo caso la loro presenza viene considerata ai fini del calcolo del contributo.
Non possono invece accedere al beneficio:
- i nuclei familiari che al momento del sisma vivevano in immobili in locazione, salvo il caso degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- i soggetti che dispongono già di un’altra abitazione idonea nello stesso comune o in comuni limitrofi.
Durata del contributo
Il contributo viene erogato fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, certificato con apposito provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di piena agibilità dell’edificio.
Il diritto al contributo cessa inoltre se il beneficiario:
- trova una sistemazione abitativa stabile alternativa;
- non rispetta gli adempimenti richiesti;
- avvia lavori senza il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione.
Dichiarazioni e domande ai Comuni
Dal punto di vista operativo, la gestione del contributo è affidata principalmente ai Comuni dei territori interessati, che svolgono attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle somme.
Presentazione delle dichiarazioni
Entro il 31 marzo 2026, i nuclei familiari già beneficiari del precedente contributo devono presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva nella quale attestano, tra l’altro:
- di aver avviato o di essere nei termini per avviare la domanda di contributo per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile;
- di essere destinatari di provvedimenti di sgombero oppure di non poter rientrare nell’abitazione principale;
- di non possedere altre abitazioni idonee nello stesso territorio;
- di non aver trasferito residenza o domicilio fuori dalle Marche o dall’Umbria.
La dichiarazione deve includere tutti i componenti del nucleo familiare ed essere resa ai sensi della normativa sulle autocertificazioni.
Nuove domande
Per i nuclei familiari che si trovano nella condizione di dover lasciare l’abitazione a causa dei lavori di ricostruzione, è possibile presentare una nuova domanda di contributo al Comune competente.
In questo caso il beneficio decorre dalla data del provvedimento di sgombero dell’immobile.
Controlli e decadenza
I Comuni sono responsabili dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti viene disposta la decadenza dal contributo.
Inoltre, ogni variazione relativa alla situazione del nucleo familiare o ai requisiti dichiarati deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall’evento che la determina.
Le Regioni Marche e Umbria collaborano con il Commissario straordinario nel monitoraggio dell’attuazione della misura e nella raccolta dei dati relativi ai beneficiari e ai contributi erogati.
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Certificazione svantaggio per Assegno di Inclusione: nuove istruzioni INPS
Per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI), il richiedente o un componente del nucleo familiare deve trovarsi in una delle situazioni di “svantaggio” previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 154/2023. Si tratta, ad esempio, di persone con disturbi mentali, dipendenze, vittime di tratta o violenza, senza dimora, ex detenuti o soggetti in carico ai servizi sociali o sanitari territoriali.
La condizione di svantaggio deve essere certificata da una pubblica amministrazione competente – come il Comune, l’ASL, i servizi sociali o, per i casi specifici, gli Uffici di esecuzione penale – prima della presentazione della domanda ADI.
Nella sezione “Quadro C” della domanda online, il richiedente deve indicare:
- la condizione di svantaggio (senza ulteriori dettagli sanitari),
- gli estremi della certificazione e la data di rilascio,
- l’Amministrazione che ha emesso l’attestazione,
- la durata del programma di cura o assistenza in corso.
La certificazione non è richiesta per tutti i membri del nucleo familiare, ma solo per chi si trova in una delle situazioni di svantaggio previste dal decreto.
Ne sono invece esclusi minorenni, persone disabili ai fini ISEE, ultrasessantenni o l’unico adulto presente nel nucleo. Inoltre, la semplice presa in carico o l’erogazione di prestazioni economiche non costituiscono prova sufficiente: è necessario un effettivo programma di cura o di inserimento attivo.
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Validazione e verifica delle certificazioni
L’INPS verifica le condizioni di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura o assistenza dichiarati in domanda, attraverso un servizio telematico dedicato (“Validazione delle certificazioni ADI”). Inizialmente rivolto alle strutture sanitarie del Ministero della Salute, il servizio consente alle amministrazioni pubbliche di confermare o respingere la condizione di svantaggio indicata nella domanda.
Gli enti certificanti hanno 60 giorni di tempo per effettuare la validazione, decorso il quale la domanda si considera positivamente verificata per silenzio-assenso, ferma restando la possibilità di controlli successivi.
L’esito positivo consente l’immediata messa in pagamento dell’assegno, mentre in caso di mancata validazione o di errore nella selezione dell’amministrazione competente, il richiedente può chiedere la correzione dei dati alla sede INPS territoriale.
Novità del Messaggio INPS n. 3408/2025
Con il Messaggio INPS n. 3408 del 12 novembre 2025, il servizio di validazione delle certificazioni ADI viene esteso agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia
Questi uffici potranno ora verificare e confermare le dichiarazioni relative alle persone ex detenute o ammesse a misure alternative alla detenzione, rientranti tra le categorie svantaggiate indicate all’articolo 3, comma 5, lettera f), del D.M. 154/2023
Nel modello telematico di domanda, l’utente può ora selezionare, oltre a “ASL” e “Comune”, anche la voce “Ministero della Giustizia”, scegliendo l’Ufficio competente da un menu a tendina precompilato con l’elenco regionale e provinciale degli UEPE abilitati
È inoltre disponibile un campo libero per inserire ulteriori dettagli sulla struttura che ha rilasciato la certificazione.
Infine, l’INPS ricorda che resta possibile chiedere il riesame delle domande respinte per mancato riscontro della condizione di svantaggio o del programma di cura, in base a quanto già previsto dal Messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024
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Carta dedicata a te 2025: in arrivo le liste dei beneficiari
La legge di bilancio 2025 ai commi 102-104 dell'art 1 ha riconfermato la misura sperimentale i per il sostegno economico alle famiglie meno abbienti . Si tratta del contributo una tantum per la spesa di beni di prima necessita di 500 euro (nel 2024) detto "Carta dedicata a te " con risorse per 500 milioni di euro come nel 2024.
Facendo seguito ai messaggi n. 2519 del 1° settembre 2025 e n. 2623 del 9 settembre 2025, INPS comunica che a decorrere dal 30 ottobre 2025 sono messe a disposizione dei Comuni nell’apposito applicativo web le liste definitive dei beneficiari della misura.
Nelle suddette liste suddivise per Comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane S.p.A.
I Comuni, effettueranno nei prossimi giorni le comunicazioni ai beneficiari, informandoli dell’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali; nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti destinatario della misura anche nelle precedenti annualità, l’importo spettante viene accreditato sulla carta già assegnata precedentemente.
Inoltre Ciascun Comune, procederà, a pubblicare, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, per i proprio territorio con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (ad esempio, utilizzando il numero del protocollo ISEE o altre analoghe modalità
Tali elenchi dovranno essere disponibili per un periodo non inferiore a trenta giorni e, comunque, sino al termine previsto per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2025.
La carta deve essere ritirata presso gli uffici postali
- dall’intestatario o
- da un soggetto terzo appositamente delegato ( in virtù di procura generale, procura speciale, di nomina del giudice tutelare o di qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura.)
Si precisa che per effettuare il ritiro della carta è necessario essere in possesso :
- del numero identificativo indicato dal Comune nelle comunicazioni ai beneficiari e
- di un documento di riconoscimento.
ATTENZIONE E' possibile chiedere agli uffici postali il rilascio di un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta assegnata; nello specifico, in caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario esibire la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica sicurezza e il documento di riconoscimento, invece, in caso di deterioramento o malfunzionamento della carta è sufficiente esibire la stessa e il documento di riconoscimento.
Carta dedicata a te i requisiti
I requisiti per accedere alla social card n erano i seguenti
- nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia
- con un ISEE Ordinario inferiore a 15.000 euro.
- NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto attuativo di altri sostegni come: a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; disoccupazione agricola o altre forme di integrazione salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.
Altro requisito di cui si tiene conto è la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori.
Carta dedicata a te: come si ottiene , cosa si compra
Si ricorda che per avere la social card, non occorre fare domanda , sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie con i requisiti previsti.
L'importo viene POI erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento Postepay da ritirare negli uffici postali .
È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad € 500
Il contributo è destinato all’acquisto di:
- beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica
- titoli di trasporto pubblico (biglietti-abbonamenti)
- carburante .
Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati , dove si possono anche avere sconti del 15% che possono far salire il valore effettivo della carta.