Assistenza agli anziani: la Cassazione esclude il lavoro domestico per l’APS
Con l'ordinanza n. 24869/2026, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ribadisce che la qualificazione di un rapporto di lavoro come "lavoro domestico" non è una scelta libera delle parti, ma dipende dalla presenza di requisiti precisi stabiliti dalla legge, con conseguenze dirette sul regime contributivo applicabile.
La pronuncia affronta il caso di una associazione no profit che offre servizi di assistenza a persone anziane chiarendo perché le prestazioni rese non potessero beneficiare della disciplina agevolata prevista per il lavoro domestico . Questo infatti gode di un inquadramento previdenziale specifico, più favorevole rispetto a quello ordinario, proprio perché il legislatore lo ha disegnato per un ambito ristretto e ben definito.
I dettagli sulla vicenda
Una associazione di promozione sociale attiva nell'assistenza agli anziani aveva impiegato personale destinato a svolgere mansioni di cura presso le abitazioni degli assistiti o presso le strutture in cui questi ultimi erano ricoverati. A seguito di un verbale di accertamento, l'INPS aveva escluso che tali rapporti potessero rientrare nella nozione di lavoro domestico, e aveva applicato di conseguenza il regime contributivo ordinario, anziché quello agevolato riservato ai collaboratori familiari, oltre alle relative sanzioni civili.
Sia il Tribunale di Bergamo sia la Corte d'Appello di Brescia avevano confermato la pretesa dell'Istituto, ritenendo che mancasse un elemento essenziale del lavoro domestico: la prestazione non veniva resa presso il datore di lavoro (l'associazione) e non era funzionale al funzionamento della vita familiare di quest'ultimo, in quanto era rivolta a soddisfare le esigenze di soggetti terzi, ossia gli anziani assistiti.
L'associazione ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi:
- la violazione dei criteri di qualificazione del lavoro domestico,
- l'illegittimo diniego della riduzione delle sanzioni civili per presunta incertezza normativa, e
- la mancata ammissione di alcune istanze istruttorie relative al trattamento economico dei lavoratori.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l'impostazione dei giudici di merito con una lettura strettamente letterale della normativa.
Il punto centrale della decisione riguarda la corretta interpretazione dell'art. 1 della legge n. 339 del 1958, che individua due requisiti necessari per la configurabilità del lavoro domestico:
- la prestazione deve essere resa "presso lo stesso datore di lavoro" e
- deve essere finalizzata al funzionamento della vita familiare di quest'ultimo.
Secondo la Corte, questi due elementi sono inscindibili: non è sufficiente che l'attività svolta abbia un collegamento generico con esigenze di tipo familiare o assistenziale, se il beneficiario della prestazione non coincide con il datore di lavoro.
Va ricordato che la giurisprudenza aveva esteso la nozione di lavoro domestico anche alle prestazioni rese a favore di comunità di persone conviventi, unite da vincoli di reciproca assistenza pur non legate da rapporti di sangue, purché condividessero stabilmente vitto e alloggio. Tuttavia, tale estensione non elimina la necessità che la prestazione risponda comunque a un bisogno personale del datore di lavoro, e non di un soggetto estraneo al rapporto.
Nel caso esaminato, affermano gli Ermellini, l'associazione datrice di lavoro non conviveva con gli anziani assistiti, né questi ultimi risultavano datori di lavoro: si trattava, piuttosto, di un'attività organizzata di reperimento e collocazione di personale destinato a prestazioni a favore di terzi, incompatibile con la natura tipica del lavoro domestico. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del regime contributivo ordinario.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla riduzione delle sanzioni civili prevista dall'art. 116, commi 8, 9 e 15, della legge n. 388 del 2000 per i casi di oggettiva incertezza normativa, è stato respinto: la disciplina del lavoro domestico è stata giudicata risalente e consolidata, tale da escludere qualsiasi dubbio interpretativo idoneo a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. Infine, il terzo motivo, riguardante la mancata ammissione di prove testimoniali sul tema del trattamento economico, è stato dichiarato inammissibile per genericità delle deduzioni proposte.
