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Rappresentanza sindacale CONFSERVIZI: istruzioni Uniemens 2026
Con la circolare n. 50 del 28 aprile 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione dei dati associativi ed elettorali finalizzati alla misurazione della rappresentatività sindacale nell’ambito dei contratti collettivi riconducibili a CONFSERVIZI.
Le indicazioni riguardano, quindi, i datori di lavoro che applicano CCNL rientranti in tale area di rappresentanza e le organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al Testo Unico sulla rappresentanza. La circolare disciplina in chiave operativa le modalità di trasmissione tramite flusso Uniemens, chiarendo gli adempimenti mensili a carico di aziende e intermediari fino alla scadenza della convenzione fissata al 31 dicembre 2027.
Il testo sulla rappresentanza sindacale
Si ricorda che la convenzione adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 12 dell’11 febbraio 2026 e sottoscritta il 26 marzo 2026. prevede la ripartizione delle competenze tra diversi soggetti istituzionali:
Attività Soggetti competenti Raccolta dato associativo INPS Raccolta dato elettorale (RSU) INPS, INL, Regioni e Province autonome Ponderazione dati INPS Il sistema di misurazione si basa su due componenti:
- dato associativo, relativo alle deleghe sindacali conferite dai lavoratori;
- dato elettorale, basato sui voti ottenuti nelle elezioni delle RSU.
Tali dati vengono elaborati su base annuale per ciascun CCNL e per ogni organizzazione sindacale, con successiva ponderazione mediante media semplice tra dato associativo ed elettorale.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2027 e prevede l’obbligo di richiesta di rinnovo almeno tre mesi prima della scadenza
Le istruzioni operative INPS
Sotto il profilo operativo, la circolare fornisce indicazioni puntuali per i datori di lavoro ai fini della trasmissione del dato associativo tramite flusso Uniemens.
1. Censimento aziendale
I datori di lavoro devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “0Y”, tramite il “Cassetto previdenziale” (funzione Comunicazione bidirezionale). Tale codice: identifica le aziende partecipanti alla rilevazione; ha validità fino al 31 dicembre 2027; è incompatibile con il codice “0R” (ambito Confindustria). La richiesta deve essere effettuata per ciascuna matricola aziendale.
2. Compilazione del flusso Uniemens
Il dato associativo deve essere valorizzato nella sezione della denuncia aziendale, con i seguenti elementi principali:
Elemento Contenuto <AnnoMeseRS> Periodo di riferimento (formato aaaa-mm) <CodContrattoRS> Codice contratto INPS <CodFederazSindRS> Codice organizzazione sindacale <NumIscrittiRS> Numero deleghe iscritti <NumIscrittiRSA> Deleghe in unità con oltre 15 dipendenti In assenza di iscritti, deve essere indicato il codice “F99999” con valore “0”.
3. Tempistiche di invio trasmissione mensile dei dati correnti;
primo invio comprensivo anche dei mesi precedenti dell’anno; termine ultimo: denuncia di gennaio dell’anno successivo (es. dati 2026 entro gennaio 2027).
4. Dato elettorale
I dati relativi alle RSU sono raccolti tramite la procedura “Raccolta Elezioni RSU” e comprendono, tra gli altri: votanti, voti validi, schede nulle e voti per singola organizzazione sindacale. Le operazioni devono essere completate entro il 10 febbraio dell’anno successivo alle elezioni.
5. Elaborazione finale
L’INPS, entro il 15 maggio, elabora i dati nazionali e procede alla ponderazione tra dato associativo ed elettorale, funzionale alla certificazione della rappresentatività sindacale.
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Uniemens: allegato tecnico aggiornato marzo 2026
Con l’aggiornamento pubblicato il 31 marzo 2026, l’INPS ha rilasciato il nuovo allegato-tecnico 4.31.5 del 30 marzo 2026 che integra il Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UNIEMENS e contiene le possibili codifiche degli elementi esposti nello schema dei flussi XML.
Tra le novità si segnalano i nuovi codici:
LA -Esonero contributivo donne madri almeno 3 figli disoccupate – art. 1 commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. (utilizzabile a seguito della pubblicazione di specifico messaggio/circolare)
LB -Arretrati Esonero contributivo donne madri almeno 3 figli disoccupate – art. 1 commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. (utilizzabile a seguito della pubblicazione di specifico messaggio/circolare)
In data 25 marzo è stato aggiornato anche l'elenco dei condico contratto CNEL con tabelle di confronto con i codici iNPS.
Uniemens i manuali d’uso aggiornati
L'invio della denuncia mensile sulle retribuzioni dei dipendenti tramite flusso UNIEMENS deve essere inoltrato online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Si ricorda che tutte le istruzioni su UNIEMENS sono disponibili sul sito INPS nella sezione Imprese e liberi professionisti, alla pagina Trasmissione Uniemens datori di lavoro privati
Flussi Uniemens le novità da febbraio 2026
Nel flusso Uniemens sono stati aggiornati i codici di conguaglio per i congedi parentali e introdotti nuovi codici per enti bilaterali
L’aggiornamento dell’Allegato tecnico UniEmens interviene in particolare sulle descrizioni dei codici causale utilizzati per il conguaglio dei periodi di congedo parentale fruiti, presenti nell’elemento CODICE CAUSALE di INFOAGGCAUSALICONTRIB all’interno di DatiRetributivi.
Le modifiche riguardano in particolare i codici L301, L320, L321, L322, L323 e L326, adeguati alla nuova disciplina dei limiti temporali del congedo parentale prevista dalla normativa vigente.
L’aggiornamento introduce inoltre tre nuovi codici convenzione per la gestione dei contributi collegati ad alcuni enti bilaterali. I nuovi codici sono
- ECON per l’Ente Bilaterale Confederale (EBICON),
- EPOP per l’Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore – Organismo Paritetico (EBIPS) ed
- ESE6 per l’Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.).
L’inserimento di tali codici consente una corretta identificazione delle convenzioni nei flussi UniEmens e una gestione più puntuale delle informazioni contributive trasmesse all’INPS da parte dei datori di lavoro e degli intermediari.
Allegati: -
Le festività in busta paga
Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente la retribuzione.
Ad oggi, dopo varie modifiche normative all' articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, (da ultimo, l'introduzione della festività di san Francesco con la legge 151 2025 del 8.10.2025, che entrerà in vigore dal 2026) sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:
1) Capodanno
1° Gennaio
2) Epifania
6 Gennaio
3) Giorno dell'Angelo
Lunedì di Pasqua
4) Anniversario della Liberazione
25 Aprile
5) Festa dei Lavoratori
1 maggio
6) Assunzione Beata Vergine
15 Agosto
7) San Francesco – patrono d'Italia
4 Ottobre (DAL 2026)
8) Ognissanti
1° Novembre
9) Immacolata Concezione
8 Dicembre
10) Santo Natale
25 Dicembre
11 Santo Stefano
26 Dicembre
12) Santo Patrono del comune sede di lavoro
13) Festa della repubblica
2 giugno
Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.
Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono:
- il 19 marzo San Giuseppe,
- l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e
- il 29 giugno – San Pietro e Paolo;
per questo i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.
Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività
La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.
Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).
Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.
Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).
Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;
Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre, se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :
60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)
x = 40*1/60 = 0,67
Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.
Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.
Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.
Gli elementi retributivi correlati ai giorni di festività sono imponibili interamente sia dal punto di vista dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.
Festività: esempi di compilazione della busta paga
1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:
LIBRO UNICO DEL LAVORO
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8FS
–
–
RC
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8
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CALCOLO BUSTA PAGA :
paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16
festività 6,67 * 8,49523 = 56,66
8,49523 * 15% * 8 ore = 10,19
Totale 1.562,01
2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:
LIBRO UNICO DEL LAVORO
1
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8
8
8
8FS
–
–
8
8
8
CALCOLO BUSTA PAGA :
paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16
festività 6,67 * 8,49523 = 56,66
8,49523 * 50% = 4,25
4,25 + 8,49523 = 12,75
12,75 * 8 ore (FS) = 102,00
Totale 1.653,82
Festivita e Cassa integrazione
Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso viene gestito in maniera diversa:
- rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili , per i lavoratori retribuiti a ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto oppure sospesi a zero ore settimanali,
- è a carico della Cassa invece:
- per i lavoratori retribuiti a ore e sospesi a zero ore settimanali, da oltre due settimane;
- per i lavoratori retribuiti con fisso mensile sospesi a zero ore settimanali, anche da non più di due settimane.
Si ricorda infine che i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF.
Festivita durante la malattia: a carico dell’azienda
Va ricordato che i giorni festivi infrasettimanali, cosi come le domeniche e i primi tre giorni di assenza per malattia non sono indennizzati dall'INPS ma a carico del datore di lavoro.
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CO, UNIPI, UNIMARE , SIISL e IDO: interruzioni il 29 aprile 2026
Il Ministero del lavoro ha comunicato ieri la temporanea indisponibilità dei servizi CO, UNIPI, UNIMARE e IDO prevista per il 29 aprile 2026
In particolare si informa che i servizi telematici relativi a CO, UNIPI, UNIMARE e IDO del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non saranno disponibili dalle ore 12.00 alle 17.00 di mercoledì 29 aprile 2026, a causa di attività di manutenzione programmata.
Anche nel Portsle SIISL sono previste interruzioni il 29 aprile dalle ore 14.00 all 16.00
Il funzionamento riprenderà automaticamente al completamento delle operazioni.
Ricordiamo di seguito tutti i servizi online del ministero del lavoro
Elenco , utiizzo e link alle piattaforme del minisitero del lavoro
Ecco l'elenco aggiornato dei principali servizi telematici attivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad aprile 2026, con le relative URL ufficiali dove disponibili .
ATTENZIONE Tutti richiedono autenticazione SPID, CIE o CNS.
Portale Principale Servizi Lavoro che centralizza i servizi per politiche attive del lavoro, registrazione CV, formazione, orientamento e reinserimento lavorativo (sostituisce MyANPAL dal marzo 2025).
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Servizi-Digitali-con-SPID/Pagine/default
Deposito telematico contratti: Caricamento contratti collettivi/individuali.
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Servizi-Digitali-con-SPID/Pagine/default
Dimissioni volontarie (e App Mobile): Gestione telematica dimissioni.
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Servizi-Digitali-con-SPID/Pagine/default
Esonero 60 per mille: Richiesta incentivi assunzioni.
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Servizi-Digitali-con-SPID/Pagine/default
Formazione a distanza (e-learning): Corsi online finanziati.
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Servizi-Digitali-con-SPID/Pagine/default
Gestione Patti Inclusione Sociale: Percorsi inclusione lavorativa.
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Servizi-Digitali-con-SPID/Pagine/default
Intermittenti: Gestione contratti intermittenti.
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Servizi-Digitali-con-SPID/Pagine/default
Piattaforma tirocini non comunitari: Autorizzazioni tirocini extracurriculari.
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Servizi-Digitali-con-SPID/Pagine/default
Cabotaggio, Delocalizzazione call center, Distacco transnazionale, Riconoscimento qualifiche: Mobilità internazionale lavoro.
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Servizi-Digitali-con-SPID/Pagine/default
Altri Servizi Telematici Specifici sono:
- UNI-piattaforme: Comunicazioni obbligatorie per lavoro su piattaforme digitali.
URL: https://servizi.lavoro.gov.it.
- Portali CO, UNIMARE, UNIPI: Comunicazioni obbligatorie, lavoro marittimo, tirocini
URL: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Pagine/default
- SIISL (Sistema Informativo Integrato Lavoro)
https://siisl.lavoro.gov.it/#/
- Cliclavoro: Job board e servizi correlati.
URL: https://www.cliclavoro.gov.it
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SIISL e CLICLAVORO a cosa servono
Cliclavoro è il portale nazionale del Ministero del Lavoro per l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, con annunci pubblici e privati.
Le funzioni Principali sono:
- Pubblicazione e ricerca di annunci di lavoro e CV.
- Candidature dirette, filtri per settore e regione.
- Servizi aggiuntivi: comunicazioni obbligatorie, dimissioni volontarie, deposito contratti, e-learning, tirocini non comunitari.
- Orientamento, guide e notifiche per opportunità di lavoro .
SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) è invece una job board avanzata con IA per il matching tra offerte e ricerche, focalizzata su inclusione e politiche attive gestita dall' INPS. Permette :
- la navigazione su offerte lavoro/formazione, caricamento CV con affinità IA.
- la stipula di Patti di attivazione digitale (PAD) e DID per beneficiari di NASpI, ADI, SFL.
- di effettuare le Comunicazioni obbligatorie (dal 1° aprile 2026 su assunzioni e proroghe dei contratti .
- offre l'Interoperabilità con INPS per aggiornamenti benefici e inclusione vulnerabili.
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Decreto Lavoro 1° Maggio: ecco le novità approvate
Il consiglio dei ministri ha approvato ieri il nuovo decreto 1 maggio in materia di lavoro come annunciato poche settimane fa dall premier Meloni .Le novità riguardano incentivi all’occupazione, salario giusto, lavoro su piattaforme digitali e rinnovi contrattuali. La bozza attuale mostra un intervento più strutturato rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, con novità rilevanti per datori di lavoro e lavoratori.
Si parlava qualche giorno fa di risorse disponibili 500 milioni, iI consiglio dei Ministri lo ha approvato con un budget di quasi 1 miliardo.
QUI IL TESTO bozza pre Consiglio
All'ultimo paragrafo il testo del comunicato stampa del Governo diffuso in serata che sostanzialmente conferma le misure presenti nella bozza. Per l'entrata in vigore si attende ovviamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e poi i provvedimenti attuativi dal ministero e dall'INPS.
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Incentivi all’occupazione: nuove misure anche per la stabilizazione
Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, il decreto non si limita a prorogare i bonus esistenti ma introduce una nuova disciplina per il 2026.
Previsti tre principali incentivi:
- Bonus donne 2026: esonero contributivo al 100% fino a 650 euro mensili (800 euro nelle regioni ZES) per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate;
- Bonus giovani 2026: esonero al 100% fino a 500 euro mensili (650 euro nelle aree ZES) per under 35 senza impiego stabile;
- Bonus ZES: incentivo specifico per le imprese del Mezzogiorno, con particolare attenzione alle aziende fino a 10 dipendenti.
Tutti gli incentivi sono subordinati all’incremento occupazionale netto e non sono cumulabili con altri esoneri.
Tra le novità più rilevanti compare anche un incentivo alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo, pari al 100% fino a 500 euro mensili per 24 mesi, riguarda i lavoratori under 35 alla prima occupazione stabile e si applica alle trasformazioni effettuate nella seconda metà del 2026.
Salario giusto vincolante per gli incentivi e monitoraggio
Il decreto introduce una definizione normativa di “salario giusto”, che diventa condizione per accedere agli incentivi.
Il trattamento economico dovrà essere almeno pari a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Anche gli altri contratti non potranno prevedere livelli inferiori.
Previsti inoltre:
- obblighi di trasparenza nelle offerte di lavoro sulla piattaforma SIISL;
- indicazione del contratto applicato e della retribuzione.
Viene istituito anche un sistema strutturato di monitoraggio delle retribuzioni, con il coinvolgimento di INPS, ISTAT, CNEL e Ispettorato del lavoro.
Tra le misure:
- raccolta integrata dei dati retributivi;
- pubblicazione di un Rapporto nazionale annuale sulle retribuzioni;
- creazione di un archivio dei contratti collettivi, anche aziendali.
L’obiettivo è rafforzare la trasparenza e contrastare il dumping contrattuale.
Isopensione, TFR , parità di genere e altre misure
Oltre agli interventi principali il decreto introduce una serie di misure collaterali con impatto operativo per imprese e lavoratori.
Per il 2026 vengono riconosciuti nuovi vantaggi alle imprese in possesso della certificazione di parità di genere. In particolare, è prevista:
una corsia preferenziale (fino al 20%) per la partecipazione alle fiere internazionali organizzate da ICE;
l’accesso gratuito a iniziative promozionali su marketplace ed e-commerce esteri;
la partecipazione gratuita a fiere digitali e attività formative.
TFR e Fondo di tesoreria: regime transitorio 2026
Il decreto introduce una disciplina temporanea per il passaggio al fondo di tesoreria INPS:
i versamenti relativi al primo semestre 2026 effettuati entro il 16 luglio sono considerati tempestivi senza sanzioni;
i lavoratori possono scegliere, entro il 30 giugno 2026, di destinare il TFR maturato alla previdenza complementare, anche se già versato al fondo.
Questa previsione mira a gestire la fase di transizione evitando contenziosi.
Proroga dell’isopensione
Viene esteso fino al 2029 il regime dell’isopensione, lo strumento che consente alle aziende di accompagnare alla pensione i lavoratori più anziani tramite accordi sindacali, con il versamento dell'equivalente della pensione.
Rider piattaforme digitali
Un capitolo specifico riguarda il lavoro tramite piattaforme digitali:
- Per i rider si introduce l’obbligo di accesso tramite strumenti di identità digitale (SPID, CIE, CNS) oppure mediante account rilasciati con autenticazione a più fattori.
- obbligo di comunicazione mensile delle retribuzioni
- Viene inoltre stabilito il divieto per le piattaforme di assegnare più account allo stesso codice fiscale e di attribuire prestazioni tra loro incompatibili sotto il profilo temporale, con previsione di sanzioni in caso di violazione.
Non appare piu invece nel testo l'annunciata introduzione di una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro anche per i caregiver familiari
Il comunicato stampa sulla bozza approvata
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Il provvedimento interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.
Incentivi all’occupazione
Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:
- bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
- bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;
- bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;
- bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
Salario giusto
La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) tutela l’equilibrio di interessi tra lavoratori e parti sociali. Si garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.
Disciplina dei rinnovi contrattuali
Il decreto interviene sulla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano le stesse a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).
Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche
Il provvedimento introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso:
- la verifica dell’identità digitale del lavoratore. Si tratta di una misura volta a impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account che alimenta forme di caporalato, consentendo l’accesso alle piattaforme esclusivamente tramite sistemi di identificazione certa (SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte); vige il divieto di cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità, con responsabilità dei gestori per i sistemi di controllo e sanzioni amministrative o sospensione dell’attività per omessa vigilanza;
- il diritto alla trasparenza algoritmica, che impone l’obbligo di fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che influenzano l’assegnazione dei compiti e i compensi, garantendo il diritto di conoscere i parametri del proprio “rating” e di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che incidano significativamente sul rapporto di lavoro.
Conciliazione famiglia-lavoro
Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.
Trattamento di fine rapporto
Si prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.
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Licenziamento e falsa malattia: si può contestare un certificato medico?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8 aprile 2026 n. 8738 interviene in tema di licenziamento disciplinare per presunta simulazione dello stato di malattia, chiarendo la distribuzione dell’onere della prova tra lavoratore e datore di lavoro.
In particolare il caso riguardava un procedimento disciplinare fondato su comportamenti ritenuti incompatibili con l’assenza per malattia, pur in presenza di un certificato medico.
Il caso: procedimento disciplinare per simulazione di malattia
Il caso riguardava il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore che era accusato di aver simulato uno stato di malattia per evitare lo svolgimento di nuove mansioni che non gli erano gradite.
In primo grado il ricorso del lavoratore era stata accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata con il rigetto delle sue pretese di reintegrazione
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto provata la simulazione della malattia sulla base di elementi indiziari, come ad esempio :
- attività svolte durante l’assenza,
- mancata adesione a percorsi diagnostici specialistici e
- altri comportamenti ritenuti incompatibili con lo stato patologico dichiarato.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova e l’uso non corretto delle presunzioni. In particolare, è stato sostenuto che il giudice di merito avesse di fatto invertito l’onere probatorio, richiedendo al lavoratore di dimostrare la reale esistenza della malattia, nonostante la presenza di certificazione medica.
La Cassazione: certificato medico contestabile solo con approfondimento tecnico
La Corte di Cassazione accoglie i motivi di ricorso relativi alla violazione delle regole probatorie, ribadendo che, in base all’art. 5 della legge n. 604/1966, l’onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava integralmente sul datore di lavoro.
Secondo i giudici di legittimità, tale onere deve essere assolto con particolare rigore: il datore non può limitarsi a fornire meri indizi, imponendo al lavoratore una prova contraria, poiché ciò determinerebbe una indebita inversione dell’onere probatorio.
Tuttavia, la prova può anche essere fornita mediante presunzioni semplici, purché queste siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.
Nel caso oggetto di giudizio la Corte ha ritenuto che il ragionamento presuntivo adottato dal giudice di merito fosse viziato, in quanto fondato su elementi non sufficientemente gravi e concordanti. In particolare, è stato attribuito un peso decisivo a circostanze che risultavano contraddette da elementi di segno opposto, primo fra tutti il certificato medico attestante una patologia di natura psichica.
La Suprema Corte evidenzia che la presenza di una certificazione sanitaria costituisce un elemento probatorio rilevante, idoneo a mettere in crisi la ricostruzione presuntiva della simulazione della malattia.
Tale elemento può essere superato solo attraverso adeguati accertamenti medico-legali, e il giudice non può sostituire con proprie valutazioni la competenza tecnica del sanitario.La Corte sottolinea che il giudice non può disconoscere il valore della certificazione medica senza un approfondimento tecnico idoneo a contestarne la validità.
Di conseguenza, la valutazione della diagnosi come “superficiale” è stata ritenuta apodittica e non supportata da adeguati riscontri e la sentena è stata cassata con rinvio.
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DURC: sanzioni escluse dal calcolo dello scostamento
La regolarità contributiva rappresenta un requisito essenziale per le imprese, soprattutto ai fini dell’accesso a benefici normativi e contributivi. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) costituisce lo strumento principale per attestare tale condizione e la sua disciplina prevede specifiche soglie di tolleranza per eventuali scostamenti tra quanto dovuto e quanto versato.
In questo contesto si inserisce una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 8132 del 1.4.2026) che interviene su un aspetto particolarmente rilevante per datori di lavoro e consulenti: il calcolo della soglia di non gravità dello scostamento contributivo. La questione riguarda, in particolare, se nel computo della soglia di 150 euro debbano essere inclusi anche gli importi relativi alle sanzioni civili oppure solo gli interessi.
Il caso: Inps include interessi e sanzioni nella soglia di rilevanza
La vicenda trae origine da un verbale ispettivo con cui veniva contestata a un’impresa la perdita di benefici contributivi, a causa di presunte irregolarità nei versamenti. In sede di giudizio di merito, la Corte d’appello aveva annullato parzialmente il verbale, ritenendo che lo scostamento contributivo fosse inferiore alla soglia di rilevanza prevista dalla normativa vigente.
In particolare, lo scostamento accertato era pari a poco più di 137 euro, dunque inferiore al limite di 150 euro previsto per qualificare come “non grave” la differenza tra somme dovute e versate. Tale limite è stabilito dall’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, che consente il rilascio del DURC anche in presenza di irregolarità di modesta entità.
L’ente previdenziale ha impugnato la decisione sostenendo che, nel calcolo della soglia, dovessero essere inclusi non solo gli interessi ma anche le sanzioni civili maturate sull’omissione contributiva. Secondo tale impostazione, l’importo complessivo avrebbe superato il limite di tolleranza, determinando quindi l’irregolarità contributiva e la perdita dei benefici.
La questione sottoposta alla Corte di Cassazione si è quindi concentrata sull’interpretazione della nozione di “accessori di legge” richiamata dalla norma regolamentare, e sulla sua estensione alle sanzioni civili.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, fornendo un’interpretazione restrittiva della norma e chiarendo i criteri di calcolo dello scostamento contributivo.
Secondo i giudici, il riferimento agli “accessori di legge” contenuto nella disposizione non può essere inteso in senso ampio fino a comprendere anche le sanzioni civili. La Corte ha valorizzato sia il dato letterale sia quello sistematico della norma, evidenziando come le somme “dovute” debbano essere riferite esclusivamente all’obbligazione contributiva principale.
In tale prospettiva, le sanzioni civili, pur essendo una conseguenza automatica dell’omesso versamento, non possono essere assimilate alle somme dovute ai fini della verifica della regolarità. Esse rappresentano infatti un elemento ulteriore e distinto rispetto all’obbligo contributivo originario.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’utilizzo del termine “accessori” deve essere interpretato in modo coerente con il contesto normativo, limitandolo agli interessi legali. Tale conclusione si fonda anche sul principio interpretativo secondo cui, quando il legislatore intende includere espressamente determinate voci, lo fa in modo esplicito.
Un ulteriore elemento valorizzato nella motivazione è la ratio della disciplina, che mira ad ampliare le ipotesi di irrilevanza degli scostamenti di modesta entità, evitando che minime irregolarità possano precludere il rilascio del DURC e l’accesso ai benefici. Includere le sanzioni civili nel calcolo avrebbe, secondo la Corte, un effetto restrittivo non coerente con tale finalità.
Alla luce di tali argomentazioni, è stato affermato il principio secondo cui, ai fini della verifica dello scostamento non grave entro la soglia di 150 euro, devono essere considerati esclusivamente gli importi contributivi e gli interessi, con esclusione delle sanzioni civili.
La diversa interpretazione del Ministero del Lavoro
Sullo stesso tema si ricorda il diverso orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3/2025, che ha fornito una lettura più ampia della nozione di “accessori di legge”. Secondo il Dicastero, infatti, nel calcolo della soglia dei 150 euro rilevano non solo i contributi e gli interessi, ma anche le sanzioni civili, considerate accessori dell’obbligazione contributiva.
Il Ministero valorizza il dato letterale della disposizione, ritenendo che il riferimento agli “accessori” includa tutte le componenti derivanti dall’omissione contributiva, comprese le sanzioni, in quanto strettamente collegate al mancato o tardivo versamento e applicate automaticamente dall’ordinamento. In questa prospettiva, la regolarità contributiva sussiste solo se l’ammontare complessivo del debito – comprensivo di contributi, interessi e sanzioni – non supera la soglia prevista.
Ne emerge quindi un contrasto tra lettura amministrativa e orientamento giurisprudenziale, che si spiega però con un punto divergenza sul concetto di obbligo contributivo
Il ministero ritiene la soglia dei 150 euro possa essere calcolata anche in presenza di soli accessori (interessi e sanzioni), considerati parte integrante dell’obbligazione. In questa ottica, anche se il debito contributivo principale è stato già sanato, la presenza residua di sanzioni o interessi può comunque incidere sulla regolarità contributiva, perché tali somme vengono viste come accessori autonomamente rilevanti.
La Cassazione, invece, collega strettamente il comma 3 al comma 1 della norma e quindi al concetto base di “pagamenti dovuti”. per cui lo scostamento di 150 euro ha senso solo se esiste ancora un debito contributivo principale . Gli accessori rilevano solo in quanto collegati a quel debito e, inoltre, vengono limitati ai soli interessi, escludendo le sanzioni civili.