Licenziamento per prodotti scaduti lasciati in scaffale: ok della Cassazione
Con l'ordinanza n. 25231, depositata l'11 settembre 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi sui limiti del sindacato di legittimità in materia di licenziamento disciplinare per giusta causa, chiarendo al contempo i confini applicativi delle presunzioni semplici disciplinate dall'art. 2729 c.c. e i criteri di riparto dell'onere probatorio nelle controversie in materia di discriminazione. La pronuncia riguarda infatti una dipendente esperta e beneficiaria di permessi 104 per due figli.
Vediamo maggiori dettagli sul caso e sulle motivazioni delle sentenze.
I fatti oggetto del giudizio
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare, intimato per giusta causa e senza preavviso, di una lavoratrice che ricopriva il ruolo di responsabile di un punto vendita della grande distribuzione.
All'esito di un controllo interno, l'azienda aveva riscontrato la presenza di numerosi prodotti scaduti, non registrati né smaltiti secondo le procedure previste dal manuale operativo aziendale, per un arco temporale esteso. Secondo la ricostruzione accolta in appello, la responsabile del punto vendita, pur consapevole delle procedure di controllo delle scadenze, non aveva provveduto al tempestivo smaltimento della merce, inserendola invece nell'inventario di fine esercizio: una condotta che, secondo il giudice del merito, avrebbe consentito di incrementare le probabilità di raggiungimento degli obiettivi previsti per l'erogazione dei premi ai gestori.
La Corte territoriale aveva inoltre escluso la natura discriminatoria del recesso, respingendo la tesi della discriminazione per associazione legata alla condizione di disabilità di due figli della lavoratrice, beneficiaria dei permessi previsti dalla normativa in materia.
La lavoratrice ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione articolando sei motivi di ricorso, con cui contestava, tra l'altro, l'accertamento dell'elemento intenzionale della condotta, l'individuazione della procedura aziendale violata, il rispetto del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e la corretta applicazione delle regole in tema di onere della prova nelle controversie antidiscriminatorie.
La decisione della Corte e le motivazioni
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ribadendo anzitutto i principi già affermati dalle Sezioni Unite in ordine ai limiti di deducibilità del vizio motivazionale: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto ai casi di motivazione apparente, perplessa o del tutto mancante, mentre l'omesso esame di un fatto presuppone l'indicazione di una circostanza storica trascurata dal giudice di merito, e non una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate. Sotto questo profilo, i motivi di ricorso sono stati ritenuti in larga parte inammissibili, in quanto miravano a ottenere una rivalutazione del merito, che come detto è preclusa.
Sull'accertamento dell'intenzionalità della condotta, la Corte ha ribadito che la valutazione delle presunzioni semplici rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di individuare gli elementi indiziari, apprezzarne la concordanza e trarne le conseguenti inferenze logiche, salvo il caso di ragionamento intrinsecamente illogico o implausibile.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento su circostanze concrete , quali:
- il ruolo apicale della lavoratrice,
- la sua consolidata anzianità aziendale,
- la conoscenza delle procedure interne,
- la numerosità dei prodotti scaduti e
- il protrarsi nel tempo dell'omesso smaltimento ,
tutti aspetti idonei a sorreggere l'ipotesi di una natura volontaria della condotta.
Sul fronte della discriminazione, la Cassazione ha confermato che la parte ricorrente avrebbe potuto allegare elementi idonei a provare il presunto danno.
Nel caso esaminato, invece, la società datrice di lavoro aveva fornito dati statistici relativi alla presenza in organico di numerosi altri lavoratori beneficiari delle medesime tutele per l'assistenza dei familiari, anche in posizioni di responsabilità, elementi che la Corte di merito aveva legittimamente valorizzato per escludere la sussistenza di una discriminazione.
Anche il motivo relativo alla recidiva è stato respinto, poiché la sentenza impugnata aveva fondato il giudizio di gravità della condotta in modo autonomo, a prescindere dai precedenti disciplinari.
La Cassazione ha pertanto confermato la sentenza di appello, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
