LUL dei riders autonomi: chiarimenti del Ministero sulle novità

Con l' interpello 1 del 2 settembre 2026 , il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ai quesiti posti da Assodelivery in merito agli adempimenti relativi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) nei confronti dei riders che operano con contratti di lavoro autonomo occasionale o con partita IVA. 

Il chiarimento, richiesto sentendo anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, affronta quattro nodi operativi che avevano generato incertezza applicativa tra i committenti del settore della gig economy: 

  • la corretta applicazione della proroga transitoria, 
  • i criteri temporali di registrazione delle prestazioni e dei compensi,
  • l'obbligo di compilazione anche nei mesi senza attività e
  •  le modalità di conteggio degli ordini multipli destinati allo stesso acquirente.

 In estrema sintesi   le indicazioni ministeriali sono :

  1. la proroga di 90 giorni  dell'aggiornamento riguarda solo i prospetti di luglio 2026 
  2.  vanno distinte nelle registrazioni il criterio di competenza per le consegne da quello di cassa per i compensi, 
  3. non interrompere la compilazione del LUL nei mesi privi di attività e 
  4. allineare il conteggio delle consegne al sistema tariffario applicato

Quadro normativo sulla gestione amminsitrativa dei riders

Giova ricordare che la disciplina di riferimento è contenuta nel decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, che ha introdotto il comma 3-bis all'articolo 47-quater del d.lgs. n. 81/2015. 

La norma stabilisce che il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, è tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori del Libro Unico del Lavoro, nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero delle consegne e l'importo totale erogato al lavoratore. 

In sede di conversione è stato inoltre aggiunto il comma 1-bis all'articolo 15, che ha disposto una proroga di novanta giorni per le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Istruzioni operative

  1. Il primo chiarimento riguarda la proroga di novanta giorni: secondo il Ministero, essa si applica esclusivamente al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026,  senza modificare la decorrenza sostanziale dell'obbligo, che resta fissata al 1° luglio 2026. Per le mensilità successive trovano invece piena applicazione le ordinarie tempistiche di tenuta del LUL.
  2. Sul secondo punto, relativo allo sfasamento temporale tra l'esecuzione della prestazione e l'erogazione del compenso, l'Amministrazione precisa che le consegne vanno registrate con riferimento al mese in cui il prestatore ha effettivamente svolto l'attività, indipendentemente dal momento del pagamento. Le somme corrisposte, invece, devono essere annotate nel mese di effettiva erogazione, secondo il principio di cassa. Per garantire tracciabilità tra le due registrazioni, il Ministero suggerisce di utilizzare il campo "note" del LUL per indicare il periodo di competenza a cui le somme erogate si riferiscono.
  3. Il terzo chiarimento riguarda i mesi in cui il lavoratore autonomo, pur avendo un contratto attivo, non abbia effettuato alcuna consegna né maturato compensi. In questi casi il committente è comunque tenuto a generare ed elaborare il prospetto, sia pure con valori pari a zero, in coerenza con la finalità di rendicontazione consuntiva e continuità documentale che il legislatore ha attribuito al LUL per l'intera durata del rapporto.
  4. Infine, per quanto riguarda gli ordini multipli destinati allo stesso acquirente e allo stesso luogo di consegna, il Ministero adotta il criterio del sistema tariffario concretamente applicato: 
    • se per ciascun ordine è prevista una tariffa distinta, le consegne vanno registrate separatamente nel LUL, come prestazioni autonome tra loro;
    •  se invece viene corrisposto un compenso unico e forfettario per l'insieme degli ordini consegnati in un'unica soluzione allo stesso acquirente, l'operazione può essere raggruppata e registrata come un'unica consegna. Il criterio guida, in sostanza, non è il numero materiale degli ordini gestiti dal sistema informatico della piattaforma, bensì la struttura economica del compenso effettivamente riconosciuto al lavoratore.

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Interpello 1 2026