• Uniemens / LUL adempimenti

    Uniemens sportivi e lavoratori dello spettacolo: guida completa INPS

    Con il Messaggio INPS n. 1213 del 7 aprile 2026 vengono  fornite nuove precisazioni operative per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori iscritti:

    • al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e 
    • al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP). 

    Le indicazioni si inseriscono nel solco delle recenti riforme che hanno modificato la disciplina degli eventi tutelati e della contribuzione figurativa, rendendo necessario un aggiornamento delle modalità di valorizzazione dei dati dichiarativi.

    La particolarità di queste  gestioni previdenziali sta  nella valorizzazione dell’anzianità assicurativa su base giornaliera e non settimanale, con conseguenti ricadute  sulla compilazione degli elementi. 

    Le istruzioni riguardano in particolare la corretta esposizione del calendario giornaliero, la gestione dei giorni retribuiti e contribuiti e la valorizzazione degli eventi quali malattia, maternità e infortunio, con l’obiettivo di garantire coerenza tra dati dichiarativi e posizione assicurativa.

    Novità operative per la compilazione Uniemens

    Novità operative per la compilazione Uniemens

    Le principali novità riguardano la valorizzazione del sottoelemento <TipoCoperturaGiorn>, che assume un ruolo determinante nella rappresentazione della giornata lavorativa. I codici da utilizzare sono stati ribaditi e chiariti:

    • X: giornata totalmente retribuita
    • 2: giornata parzialmente retribuita per eventi figurativi
    • 1: giornata non retribuita ma coperta figurativamente
    • 0: assenza senza copertura né retribuzione
    • D: solo diritto (part-time verticale/ciclico)

    Particolare attenzione è richiesta per la gestione dei giorni festivi e di riposo: se retribuiti devono essere indicati con codice “X”, mentre in assenza di retribuzione devono essere valorizzati con “0”, anche se coincidenti con eventi tutelati.

    Sul piano degli eventi tutelati emergono alcune indicazioni rilevanti:

    • per malattia e maternità a pagamento diretto, non è richiesta la valorizzazione del codice evento nel calendario giornaliero;
    • per infortunio sul lavoro, deve essere indicato il codice evento “INF” con copertura “1” o “2” in caso di integrazione;
    • la gestione della malattia prevede una distinzione tra i primi tre giorni di carenza (codice “X” senza evento) e i giorni successivi (codici “1”, “2” o “0”).

    Importanti chiarimenti riguardano anche gli elementi riepilogativi:

    • Giorni retribuiti: normalmente pari a 26 per mese intero lavorato, con esclusione delle giornate non lavorate in presenza di eventi figurativi senza prestazione;
    • Giorni contribuiti: coincidono con i retribuiti salvo recuperi o rettifiche;
    • Giorni utili: rilevanti per part-time e intermittenti, calcolati in base alle ore lavorate.

    Infine, è confermato l’obbligo di compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> in tutti i flussi Uniemens, anche in assenza di eventi di malattia.

    Istruzioni dettagliate e casi operativi

    Dal punto di vista operativo, la corretta compilazione del calendario giornaliero richiede una gestione puntuale delle diverse casistiche.

    Per le giornate ordinarie:

    • se lavorate e retribuite → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = S
    • se retribuite ma non lavorate (ferie, festività) → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = N

    Per le giornate senza retribuzione né copertura:

    sempre <TipoCoperturaGiorn> = 0 e <Lavorato> = N

    Per gli eventi tutelati:

    • asenza totale → codice “1” o “2” con indicazione dell’evento
    • eventi orari → valorizzazione anche del campo <NumOreEvento>
    • giornate miste → distinzione tra permessi retribuiti e non retribuiti

    Nel caso specifico della malattia:

    • primi 3 giorni → “X” senza evento
    • dal 4° giorno → indicazione evento e copertura corretta
    • obbligo di compilazione dei campi informativi aggiuntivi

    Per i lavoratori intermittenti, le giornate senza prestazione e senza indennità non devono essere dichiarate, mentre per il part-time verticale devono essere inclusi anche i periodi non lavorati utili ai fini pensionistici.

    Le medesime regole si applicano anche ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP, con particolare riferimento agli eventi di malattia e maternità.

    Tabella di sintesi

    Casistica Lavorato TipoCoperturaGiorn Note operative
    Giornata lavorata e retribuita S X Compilazione ordinaria
    Ferie/festività retribuite N X Nessun codice evento
    Assenza senza retribuzione N 0 No contribuzione figurativa
    Evento tutelato senza retribuzione N 1 Indicare codice evento
    Evento con integrazione aziendale N/S 2 Con eventuale lavoro parziale
    Malattia – primi 3 giorni N X Senza codice evento
    Malattia – dal 4° giorno N 1 / 2 / 0 Con codice evento e info aggiuntive
    Evento orario S/N 1 o 2 Indicare anche ore evento

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Pensione con part time verticale: chiarimenti sull’ accredito contributivo

    I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era  stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea  e recepita nell'ordinamento italiano con la  legge di bilancio 2021.  Dal 2021 quindi  è possibile  conteggiare ai fini previdenziali   tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro,  malgrado non sempre siano operative ,  a causa della ciclicità della prestazione.

    La circolare  INPS 74/2021  del 4 maggio ha fornito le istruzioni  operative  e i modelli  per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.

    Con la  circolare n. 4  del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto) 

    Con il messaggio  n. 2655 del 19 luglio 2024,  sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :

    • sulle domande di accredito  
    • sui requisiti  dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
    •  sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).

    Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione

    Inps precisava nella circolare 74  2021  che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre  non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre  alla  retribuzione della prestazione lavorativa. 

    Viene anche  chiarito che: 

    • per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima  prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore 
    • la nuova norma è applicabile  per i periodi di lavoro  a partire dal 30 ottobre 1984.
    • Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui  gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).

    Circolare INPS  n. 4 2022: nuove modalità per le domande

    Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

    1. WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
    2.  Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); 
    3. Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Dalla data di pubblicazione della  circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.

     Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di  protocollazione  e precisa che  gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. 

    Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica. 

    E disponibile anche un  Manuale Utente  consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .

    AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024

    Nel messaggio 2655 INPS  sottolinea in particolare due aspetti: 

    1. Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso  contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione  dell'attività lavorativa. Quindi  nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato  periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta   all'avvicendarsi dei diversi contratti  non sono ammessi al beneficio. 
    2. In tema di valutazione  della documentazione a supporto si specifica che  è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo  svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa.  Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore)  devono emergere chiaramente  le condizioni che diano o meno  diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori  informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni

    Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della  circolare n. 170 del 15 novembre 2017.

    L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme   sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,  dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del  FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie  compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

    Per questo  INPS prevede  l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio  per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .

     In sintesi le novità operative.

    Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024

    A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :

    • il <CodiceEvento> “ASR”, il  codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale 
    •  per il conguaglio  va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.  

    ATTENZIONE  per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici

    Inoltre fanno eccezione  a quanto sopra :

    • il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e 
    • il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,

     per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Naspi e Discoll 2024 come fare domanda

    Grazie al processo di implementazione dei servizi digitali,  dopo circa un anno dall'inizio della sperimentazione,  le nuove modalità di richiesta delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL  con procedura guidata sono ora le modalità esclusive per tutti gli utenti.

    Con il messaggio 3388  del 28 settembre 2023 l'istituto  aveva  comunicato che la procedura offre automaticamente all'utente  la scelta per l'indennità di disoccupazione spettante sulla base dell'ultimo rapporto di lavoro registrato :

    1. DIS COLL in caso di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca  oppure  
    2. NASPI in caso di lavoro subordinato.

    Il nuovo messaggio 804 del 23 febbraio 2024  che annuncia il termine della fase sperimentale,    specifica i dettagli delle modalità di domanda per tutte le categorie di utenti (cittadini,   sia online che tramite Contact center telefonico,   e patronati)

    Domanda NASPI  e DIS Coll online 2024: come si accede

    MODALITA' PER I CITTADINI  

    Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso uno dei seguenti percorsi:

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

    MODALITA PER I PATRONATI 

    Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il Portale Patronati, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Una volta all’interno del Portale si potrà utilizzare uno dei seguenti percorsi:

    •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

    •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

    Il nuovo servizio consente di:

    – compilare il modulo di domanda  Nramite  esempi e precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Istituto;

    – avere una visione aggregata dei dati;

    – effettuare dei controlli automatici sulla base dei dati disponibili all’Istituto di seguito elencati:

    • iscrizione ad Albi professionali e/o Ordini e Casse professionali;
    • iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti;
    • titolarità di partita IVA;
    • iscrizione alla Gestione separata;
    • titolarità di trattamento previdenziale incompatibile con la NASpI;
    • titolarità di assegno ordinario di invalidità;

    – visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).

    Domanda Naspi  e  iscrizione alla Gestione separata

    Con il messaggio 2570 2023  INPS  ha specificato che in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS, gli iscritti che abbiano cessato i rapporti di lavoro o l’attività, sono tenuti  comunque a compilare la sezione “Dichiarazione attività lavorativa”, indicando, nell’apposito campo “Reddito previsto per il 2023”, il reddito annuo presunto, in tale caso, pari a zero.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Crisi di impresa e ticket licenziamento: le istruzioni Inps

    Il 15 luglio 2022 è entrato integralmente in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa  (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da ultimo modificato con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo 

    Il codice si occupa anche della risoluzioni del rapporti di lavoro  statuendo che : “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale  sono disciplinati dall’articolo 189 del CCII, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”.

    Vediamo di seguito gli aspetti principali e le istruzioni  fornite dall'INPS con l'ampia  circolare 46 del 17.5.2023,  sull'obbligo di ticket in caso di licenziamento  nell'ambito della crisi di'impresa.

    Risoluzione dei rapporti di lavoro nella crisi di impresa  

    Viene specificato in particolare che 

    •  l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
    • il curatore deve procedere “senza indugio” a intimare il licenziamento“  qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano  altre manifeste ragioni economiche 
    •  i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero, il recesso.
    • decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione . Fanno eccezione le procedure di licenziamento collettivo, per le quali  i rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione.
    • il lavoratore, durante il periodo di sospensione ha la possibilità di rassegnare le dimissioni,  per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile ma  a norma del nuovo CCII  non sono qualificate ex lege per giusta causa e non producono effetti retroattivi nei casi in cui il lavoratore sia beneficiario dei “trattamenti  di cassa integrazione  o di  altre prestazioni di sostegno al reddito".

    Per l’accesso alla  NASpI in caso di cessazione  durante la procedura di liquidazione giudiziale  l'istituto rinvia alla circolare n. 21 2023. 

    Obbligo ticket NASPI per i licenziamenti  

    L'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 189 del Codice della crisi di impresa rientra nelle causali che danno diritto alla Naspi e quindi comporta l’obbligo del versamento del ticket di licenziamento anche in caso di risoluzione di diritto.

    Il ticket Naspi deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (data di apertura della liquidazione giudiziale.

    Tuttavia, poiché il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento o dopo quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine  della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.

    In caso di licenziamento collettivo, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.

    NOTA BENE: Il ticket va versato a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione Naspi.

    Compilazione flusso Uniemens

    Il curatore deve utilizzare 

    • il codice Tipo Assunzione “2T”, per l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione 
    • Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro, il curatore deve invece esporre i lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> “NFOR”.
    • codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.per la cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto”   
    • codice  Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”,per la  cessazione con causale dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 
    •  codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.  per  la cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” deve essere esposta con il

    ATTENZIONE I codici tipo cessazione sopra indicati devono essere esposti nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>.

    Vengono richiamate per ulteriori dettagli  le circolari  n. 40/2020 e n. 137 del 17 settembre 2021.

     Viene inoltre sottolineato che queste  modalità operative trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.