• Uniemens / LUL adempimenti

    Associazioni di categoria: Portale unico INPS dal 1 aprile

    Con Messaggio n. 3914 del 23 dicembre 2025, l'INPS aveva annunciato  il rilascio in via sperimentale del "Portale Unico delle Associazioni di Categoria", che avrebbe dovuto avvenire il  1° febbraio 2026 . 

    Il nuovo servizio intende  censire e profilare le Strutture territoriali di rappresentanza delle Associazioni di categoria, comprese le loro  unità territoriali (es. Uffici territoriali, Centri servizi e CAF),  e offrire strumenti per  la gestione di tutti gli adempimenti e delle deleghe dei datori di lavoro in modo omogeneo con un unico canale di comuniCazione con l'istituto,  con le modalità che saranno rese note con successivi messaggi.

    Per avere accesso le associazioni devono  fare richieste tramite PEC, da parte del responsabile nazionale, alla direzione centrale INPS

    Con un   nuovo messaggio 407 del 3 febbraio l'istituto comunica che le operazioni  di implementazione del sistema non sono ancora concluse e rimanda il rilascio al 1 aprile 2026, La  fase di sperimentazione  durerà fino al 30 settembre 2026.

    In tale periodo l'ìstituto effettuera le valutazioni  sull'efficienza del sistema e raccogliera anche osservazioni sulle eventuali criticità riscontrate dagli utenti ed eventuali proposte di miglioramenti operativi e tecnici, con l’obiettivo di ottimizzare le funzioni del portale e garantire una piena integrazione con i processi amministrativi delle Associazioni di Categoria.

    Le modalità di formazione e assistenza saranno comunicate in modo tempestivo, per favorire la corretta adozione della piattaforma da parte di tutti i soggetti coinvolti, assicurando così una continuità operativa e il rispetto delle scadenze previste dal nuovo sistema.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Conguaglio contributivo di fine anno 2025: istruzioni INPS

    Con la circolare INPS n. 156 del 30 dicembre 2025, l’Istituto fornisce un quadro organico e aggiornato delle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali. Il documento è di particolare rilievo operativo per datori di lavoro ai fini dei calcolo e della compilazione Uniemens entro le scadenze previste

    L’obiettivo della circolare è assicurare la corretta determinazione dell’imponibile contributivo annuale, tenendo conto delle numerose variabili retributive e normative che incidono sul calcolo dei contributi. Le indicazioni assumono un valore centrale anche in vista della Certificazione Unica 2026 e dei controlli successivi da parte dell’INPS.

    Conguaglio contributi INPS 2025; le norme

    Il conguaglio contributivo di fine anno trova fondamento in un articolato quadro normativo che comprende, tra le principali fonti:

    il D.M. 7 ottobre 1993, che disciplina la gestione degli elementi variabili della retribuzione;

    • l’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che introduce il massimale annuo contributivo e pensionabile;
    • l’articolo 3-ter del DL n. 384/1992, relativo al contributo aggiuntivo IVS dell’1%;
    • l’articolo 51 del TUIR, per la disciplina fiscale e contributiva di fringe benefit, auto aziendali e prestiti ai dipendenti;
    • la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha confermato e ampliato diverse misure agevolative, in particolare su fringe benefit e mance.

    Le istruzioni INPS

    i profili di maggiore interesse operativo si segnalano alcune novità e conferme :

    • Termini più ampi per il conguaglio: le operazioni possono essere effettuate non solo con la denuncia di dicembre 2025 (scadenza 16 gennaio 2026), ma anche con quelle di gennaio 2026 e, per il TFR al Fondo di Tesoreria, fino a febbraio 2026, senza aggravio di sanzioni o oneri accessori 
    • Conferma dei limiti dei fringe benefit: per il triennio 2025-2027 restano esenti da imposizione contributiva i fringe benefit fino a 1.000 euro, elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Il superamento dei limiti comporta l’assoggettamento a contribuzione dell’intero importo e non della sola eccedenza.
    • Mance nel settore turistico-ricettivo: viene ribadita l’esclusione contributiva delle mance assoggettate a imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 30% del reddito di lavoro e per lavoratori con reddito annuo non superiore a 75.000 euro.
    • Auto aziendali ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025 cambiano le percentuali di imponibilità per i veicoli di nuova immatricolazione, con forti riduzioni per elettrici e plug-in hybrid.

    Nella tabella seguente i principali valori rilevanti ai fini del conguaglio 2025

    Voce Importo 2025
    Massimale contributivo legge 335/1995 120.607 euro
    Prima fascia retribuzione per contributo IVS 1% 55.448 euro
    Fringe benefit esenti (generalità lavoratori) 1.000 euro
    Fringe benefit esenti (lavoratori con figli) 2.000 euro
    Limite reddito per mance agevolate 75.000 euro

    Istruzioni Uniemens e PosPA – Tabella Causali

    Dal punto di vista operativo, la circolare dedica ampio spazio alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, che rappresentano l’aspetto più delicato per evitare errori e successive rettifiche.

    • Per gli elementi variabili della retribuzione (straordinari, indennità, ferie non godute, conguagli per assunzioni di dicembre), il datore di lavoro deve utilizzare l’elemento <VarRetributive> all’interno della DenunciaIndividuale, imputando correttamente le competenze all’anno 2025 ma applicando il regime contributivo del mese di gennaio 2026.
    • In caso di superamento del massimale contributivo, l’imponibile deve essere limitato e l’eccedenza indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale>, con eventuale recupero o versamento tramite le specifiche causali di variazione.
    • Particolare attenzione va posta al contributo aggiuntivo IVS dell’1%, che richiede il metodo della mensilizzazione e può determinare conguagli a credito o a debito del lavoratore, soprattutto in presenza di rapporti di lavoro successivi o simultanei.
    • Per fringe benefit e mance, l’INPS fornisce causali dedicate (FRIBEN, FRBDIM, MANCE, MANDIM, ecc.) da utilizzare esclusivamente nelle denunce di dicembre 2025 o, in alternativa, tramite flussi di regolarizzazione DM-Vig, qualora l’accertamento avvenga successivamente.

    Infine, per i datori di lavoro della Gestione pubblica, il conguaglio deve essere completato entro febbraio 2026, con particolare attenzione alla corretta compilazione dei quadri V1 e alla coerenza con i dati della Certificazione Unica.

    Nella tabella seguente  un riepilogo delle causali da utilizzare

    Ambito Causale / Codice Descrizione Utilizzo operativo
    Fringe benefit FRIBEN Riduzione imponibile per fringe benefit Abbattimento dell’imponibile per singola competenza mensile interessata da fringe benefit
    FRBDIM Fringe benefit – eccedenza massimale Utilizzata quando l’abbattimento incide su retribuzioni eccedenti il massimale contributivo
    FRBMAS Ripristino imponibile da eccedenza massimale Riporto nell’imponibile delle eccedenze massimali a seguito della riduzione dei fringe benefit
    Mance settore turistico MANCE Riduzione imponibile per mance agevolate Abbattimento dell’imponibile per mance assoggettate a imposta sostitutiva
    MANDIM Mance – eccedenza massimale Utilizzata se la riduzione per mance interessa retribuzioni eccedenti il massimale
    MANMAS Ripristino imponibile mance da eccedenza massimale Riporto nell’imponibile di quote precedentemente escluse per effetto delle mance
    DM2013 “virtuale” (fringe benefit) L490 Recupero contribuzione fringe benefit Codice automatico DM2013 per recupero contributi su fringe benefit
    L963 Recupero contribuzione fringe benefit – eccedenza massimale Recupero contributi riferiti a quote eccedenti il massimale
    M963 Restituzione differenze fringe benefit – eccedenza massimale Restituzione contributi non dovuti per effetto del massimale
    DM2013 “virtuale” (mance) L590 Recupero contribuzione mance Recupero dei contributi versati su mance agevolate
    L973 Recupero contribuzione mance – eccedenza massimale Recupero contributi mance su quota eccedente il massimale
    M973 Restituzione differenze contribuzione mance – eccedenza massimale Restituzione contributi indebitamente versati sulle mance
    Ferie non godute FERIE Recupero contributi su ferie monetizzate Riduzione dell’imponibile e recupero dei contributi quando le ferie vengono effettivamente fruite
    Gestione pubblica V1 – causale 7 Conguaglio contributivo annuo Utilizzata per le operazioni di conguaglio previdenziale annuo (aliquota 1%, massimali, ecc.)

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Note rettifica: aggiornato il servizio Easy INPS online

    Nell'ambito del processo di innovazione digitale e automatizzazione dei servizi Inps  ha reso noto nel messaggio 666 del 13 febbraio 2024  il progetto denominato “EASY INPS – Servizio rivolto ad intermediari e datori di lavoro per la risoluzione delle anomalie”   all’interno del Portale Contributivo

    La prima funzione messa a disposizione degli utenti si concentra  sulle “Note di Rettifica”, a seguito dell'evidente esigenza di standardizzare  le risposte fornite dagli uffici  in merito a procedure  e anomalie . 

    L'obiettivo   è quello di spiegare in maniera chiara  le cause di  tali comunicazioni  fornendo  una “consulenza automatizzata”, con la quale vengono fornite specifiche informazioni e puntuali indicazioni, utili alla comprensione e alla definizione delle motivazioni,  che attualmente  sono codificate in maniera tecnica e poco intuitiva. 

    Con il messaggio era fornito un manuale di istruzioni  del nuovo servizio. Vediamo in sintesi di cosa si tratta.

    Easy INPS le indicazioni sulle Note di Rettifica

    Nello specifico, dal 2024  la sezione di consultazione delle “Note di Rettifica”,  era stata implementata con una nuova colonna denominata “Causa”.

    Tale specifica permette di identificare in maniera immediata, tramite l’utilizzo di appositi simboli, le categorie di cause che hanno determinato l’emissione della “Nota di Rettifica” (macro-cause), riconducibili alle seguenti categorie:

    1. – Sanzioni;
    2. – Differenze contributive per irregolarità (Durc);
    3. – Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie);
    4. – Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
    5. – Differenze contributive su aliquota applicata;
    6. – Differenze contributive per altre cause.

    Nel dettaglio della singola “Nota di Rettifica” è stato aggiunto il tab “Cause”, selezionando il quale è possibile visualizzare, per ogni codice oggetto della differenza, una breve descrizione della causa e il relativo importo.

    Cliccando nella corrispondente colonna di dettaglio saranno resi visibili il messaggio di errore per esteso, completo dei dati e delle indicazioni utili per la risoluzione della problematica.

    ATTENZIONE nella  prima fase  del rilascio  era possibile consultare le  Note di rettifica a partire da agosto 2023   e in  riferimento alle prime tre macro-cause  (Sanzioni, Differenze contributive per irregolarità (Durc) ed Esiti non definiti di controlli relativi a Durc e Cig (Rettifiche Provvisorie).

    Easy INPS aggiornamento maggio 2025

    Con il messaggio 1507 del 15 maggio INPS comunica il rilascio delle   ultime macro-cause  previste da progetto:

    • Differenze contributive per Cassa Integrazione/Fondi;
    • Differenze contributive su aliquota applicata;
    • Differenze contributive per altre cause,

     che  vengono visualizzate con le stesse modalità  e sono visibili anche sul documento di notifica in formato pdf.

    È possibile, inoltre, escludere dalla visualizzazione gli importi inferiori alla soglia di tolleranza pari a 1 euro.

    Le “Note di Rettifica” per le quali è disponibile la nuova funzionalità sono quelle con periodo di competenza da agosto 2023 e data di calcolo uguale o successiva al 12 luglio 2024.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni

    Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della  circolare n. 170 del 15 novembre 2017.

    L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme   sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,  dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del  FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie  compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

    Per questo  INPS prevede  l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio  per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .

     In sintesi le novità operative.

    Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024

    A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :

    • il <CodiceEvento> “ASR”, il  codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale 
    •  per il conguaglio  va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.  

    ATTENZIONE  per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici

    Inoltre fanno eccezione  a quanto sopra :

    • il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e 
    • il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,

     per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Uniemens: novità nell’elemento Preavviso dal 2022

    Cambia la modalità di  comunicazione dell'elemento "preavviso" nel flusso  Uniemens a partire dal periodo di competenza Gennaio 2022. Lo comunica l'INPS nel messaggio 4751 del 21 dicembre 2021.

    La modifica è stata ritenuta necessaria dopo una analisi dei processi di assegnazione dei dati sul conto assicurativo individuale .

    Sono stati inseriti nell'elemento "Preavviso" nuovi sotto elementi che facilitano l'assegnazione dei dati sulla specifica posizione previdenziale , in particolare nei casi di indennità sostitutiva del preavviso a cavallo tra due anni  per i lavoratori soggetti all'applicazione del massimale contributivo (articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

    L'istituto ricorda infatti che nel caso di indennità a cavaliere tra due annualità, la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà:

    •  essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, mentre
    •  per i lavoratori a cui si applica il massimale la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l’anno.  

    Quindi  per i lavoratori sottoposti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l’anno in corso è inglobata nel massimale dell’anno e potrà costituire in tutto, o parzialmente o per  nulla  imponibile,   a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all’atto della corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso; la quota afferente all’anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno.

    Per realizzare l’esposizione analitica dell’indennità sostitutiva del preavviso l’elemento <Preavviso> è stato reso ricorsivo cioe sarà identificato da un attributo che distingue l'anno e il mese di erogazione .  

    Il messaggio dettaglia quindi  le  nuove regole di compilazione applicabili a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022. Viene specificato pero che anche nel caso di variazioni in questo elemento per competenze precedenti gennaio 2022 le relative denuncie dovranno rispettare la nuova struttura del flusso