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Conguaglio contributivo di fine anno 2025: istruzioni INPS
Con la circolare INPS n. 156 del 30 dicembre 2025, l’Istituto fornisce un quadro organico e aggiornato delle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali. Il documento è di particolare rilievo operativo per datori di lavoro ai fini dei calcolo e della compilazione Uniemens entro le scadenze previste
L’obiettivo della circolare è assicurare la corretta determinazione dell’imponibile contributivo annuale, tenendo conto delle numerose variabili retributive e normative che incidono sul calcolo dei contributi. Le indicazioni assumono un valore centrale anche in vista della Certificazione Unica 2026 e dei controlli successivi da parte dell’INPS.
Conguaglio contributi INPS 2025; le norme
Il conguaglio contributivo di fine anno trova fondamento in un articolato quadro normativo che comprende, tra le principali fonti:
il D.M. 7 ottobre 1993, che disciplina la gestione degli elementi variabili della retribuzione;
- l’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che introduce il massimale annuo contributivo e pensionabile;
- l’articolo 3-ter del DL n. 384/1992, relativo al contributo aggiuntivo IVS dell’1%;
- l’articolo 51 del TUIR, per la disciplina fiscale e contributiva di fringe benefit, auto aziendali e prestiti ai dipendenti;
- la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha confermato e ampliato diverse misure agevolative, in particolare su fringe benefit e mance.
Le istruzioni INPS
i profili di maggiore interesse operativo si segnalano alcune novità e conferme :
- Termini più ampi per il conguaglio: le operazioni possono essere effettuate non solo con la denuncia di dicembre 2025 (scadenza 16 gennaio 2026), ma anche con quelle di gennaio 2026 e, per il TFR al Fondo di Tesoreria, fino a febbraio 2026, senza aggravio di sanzioni o oneri accessori
- Conferma dei limiti dei fringe benefit: per il triennio 2025-2027 restano esenti da imposizione contributiva i fringe benefit fino a 1.000 euro, elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Il superamento dei limiti comporta l’assoggettamento a contribuzione dell’intero importo e non della sola eccedenza.
- Mance nel settore turistico-ricettivo: viene ribadita l’esclusione contributiva delle mance assoggettate a imposta sostitutiva del 5%, entro il limite del 30% del reddito di lavoro e per lavoratori con reddito annuo non superiore a 75.000 euro.
- Auto aziendali ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025 cambiano le percentuali di imponibilità per i veicoli di nuova immatricolazione, con forti riduzioni per elettrici e plug-in hybrid.
Nella tabella seguente i principali valori rilevanti ai fini del conguaglio 2025
Voce Importo 2025 Massimale contributivo legge 335/1995 120.607 euro Prima fascia retribuzione per contributo IVS 1% 55.448 euro Fringe benefit esenti (generalità lavoratori) 1.000 euro Fringe benefit esenti (lavoratori con figli) 2.000 euro Limite reddito per mance agevolate 75.000 euro Istruzioni Uniemens e PosPA – Tabella Causali
Dal punto di vista operativo, la circolare dedica ampio spazio alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, che rappresentano l’aspetto più delicato per evitare errori e successive rettifiche.
- Per gli elementi variabili della retribuzione (straordinari, indennità, ferie non godute, conguagli per assunzioni di dicembre), il datore di lavoro deve utilizzare l’elemento <VarRetributive> all’interno della DenunciaIndividuale, imputando correttamente le competenze all’anno 2025 ma applicando il regime contributivo del mese di gennaio 2026.
- In caso di superamento del massimale contributivo, l’imponibile deve essere limitato e l’eccedenza indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale>, con eventuale recupero o versamento tramite le specifiche causali di variazione.
- Particolare attenzione va posta al contributo aggiuntivo IVS dell’1%, che richiede il metodo della mensilizzazione e può determinare conguagli a credito o a debito del lavoratore, soprattutto in presenza di rapporti di lavoro successivi o simultanei.
- Per fringe benefit e mance, l’INPS fornisce causali dedicate (FRIBEN, FRBDIM, MANCE, MANDIM, ecc.) da utilizzare esclusivamente nelle denunce di dicembre 2025 o, in alternativa, tramite flussi di regolarizzazione DM-Vig, qualora l’accertamento avvenga successivamente.
Infine, per i datori di lavoro della Gestione pubblica, il conguaglio deve essere completato entro febbraio 2026, con particolare attenzione alla corretta compilazione dei quadri V1 e alla coerenza con i dati della Certificazione Unica.
Nella tabella seguente un riepilogo delle causali da utilizzare
Ambito Causale / Codice Descrizione Utilizzo operativo Fringe benefit FRIBEN Riduzione imponibile per fringe benefit Abbattimento dell’imponibile per singola competenza mensile interessata da fringe benefit FRBDIM Fringe benefit – eccedenza massimale Utilizzata quando l’abbattimento incide su retribuzioni eccedenti il massimale contributivo FRBMAS Ripristino imponibile da eccedenza massimale Riporto nell’imponibile delle eccedenze massimali a seguito della riduzione dei fringe benefit Mance settore turistico MANCE Riduzione imponibile per mance agevolate Abbattimento dell’imponibile per mance assoggettate a imposta sostitutiva MANDIM Mance – eccedenza massimale Utilizzata se la riduzione per mance interessa retribuzioni eccedenti il massimale MANMAS Ripristino imponibile mance da eccedenza massimale Riporto nell’imponibile di quote precedentemente escluse per effetto delle mance DM2013 “virtuale” (fringe benefit) L490 Recupero contribuzione fringe benefit Codice automatico DM2013 per recupero contributi su fringe benefit L963 Recupero contribuzione fringe benefit – eccedenza massimale Recupero contributi riferiti a quote eccedenti il massimale M963 Restituzione differenze fringe benefit – eccedenza massimale Restituzione contributi non dovuti per effetto del massimale DM2013 “virtuale” (mance) L590 Recupero contribuzione mance Recupero dei contributi versati su mance agevolate L973 Recupero contribuzione mance – eccedenza massimale Recupero contributi mance su quota eccedente il massimale M973 Restituzione differenze contribuzione mance – eccedenza massimale Restituzione contributi indebitamente versati sulle mance Ferie non godute FERIE Recupero contributi su ferie monetizzate Riduzione dell’imponibile e recupero dei contributi quando le ferie vengono effettivamente fruite Gestione pubblica V1 – causale 7 Conguaglio contributivo annuo Utilizzata per le operazioni di conguaglio previdenziale annuo (aliquota 1%, massimali, ecc.) -
Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni
Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della circolare n. 170 del 15 novembre 2017.
L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.
Per questo INPS prevede l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .
In sintesi le novità operative.
Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024
A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :
- il <CodiceEvento> “ASR”, il codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale
- per il conguaglio va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.
ATTENZIONE per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici
Inoltre fanno eccezione a quanto sopra :
- il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e
- il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,
per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.
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Servizi INPS online: stop temporaneo e maggiori controlli
Con un avviso sul sito istituzionale www.INPS.IT è stato comunicato stamattina uno stop temporaneo dell'attività del sito a partire da domani 11 febbraio a causa della necessità di effettuare operazioni di manutenzione tecnica. straordinaria.
Per questo il sito internet dell'Istituto e tutti i numerosi contenuti e servizi telematici per cittadini, aziende enti e professionisti potrebbero essere temporaneamente indisponibili a partire
- dalle ore 15 di sabato 11 febbraio fino
- alle ore 15 di domenica 12 febbraio 2023.
Sempre in tema di servizi telematici l'istituto ha segnalato anche pochi giorni fa che è in corso un rafforzamento della tutela dei dati degli utenti e in particolare contro i furti delle identità digitali.
Con il messaggio 3 febbraio 2023, n. 535, l'INPS ha comunicato che nei prossimi giorni sarà progressivamente attivata la “verifica dell’identità digitale”, ci srà quindi un controllo aggiuntivo dopo l’accesso con SPID, CIE o CNS.
Questo ulteriore passaggio è previsto solo nei casi di tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate in precedenza dallo stesso utente.
La nuova funzionalità sarà attiva per tutti i cittadini che hanno già validato i propri recapiti telematici. per effettuare la verifica il sistema invierà forniti un codice temporaneo di conferma (“usa e getta”), che dovrà essere inserito per completare l’accesso.
Contestualmente, la procedura trasmetterà una notifica (via email, cellulare o PEC) per informare l’utente dell’avvenuto accesso, in modo che questi possa attare le azioni necessarie in caso di accesso fraudolento di terzi.