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Uniemens 2026 permessi 104 e congedi: novità INPS
Nel messaggio 2287 del 7 luglio 2026 INPS fornisce nuove indicazioni sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens per la gestione dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricoli, c.d. “PosContributiva”, relativamente ai conguagli in materia di
- permessi ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
- congedi straordinari ex articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare , comunica che per alcuni codici conguaglio a partire dal mese di competenza di settembre 2026, è obbligatorio compilare l’elemento <BaseRif>, presente come facoltativo, della sezione a valenza contributiva <InfoAggCausaliContrib>.
L’elemento <BaseRif> deve essere valorizzato
- con la “retribuzione teorica” indicata su <RetribTeorica> del mese di riferimento dell’evento, nel caso di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992;
- mentre nel caso di congedo straordinario o di prolungamento del congedo parentale, il medesimo elemento deve essere valorizzato con la “retribuzione teorica” indicata su <RetribTeorica> del mese precedente rispetto a quello in cui si verifica l’evento.
ATTENZIONE Nei casi di lavoratori assunti e licenziati nel mese di rilevazione della retribuzione teorica, deve essere considerata la retribuzione teorica del mese interamente lavorato.
I codici interessati dalla modifica
I codici interessati dall’integrazione sono i seguenti:
- codice “L300”(da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “YA1”), avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento”;
- codice “L301” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “YA2”), avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 14 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minoreo di adozione o affidamento”;
- codice “L302” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “XB3”), avente il significato di “Conguaglio permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001”;
- codice “L303” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “RA1”), avente il significato di “Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave”;
- codice “L306” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “QB5”), avente il significato di “Conguaglio permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave”;
- codice “L307” (da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “TA1”), avente il significato di “Conguaglio giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave”;
- codice “L308”(da utilizzare a seguito dell'esposizione del codice evento “MD1”), avente il significato di “Conguaglio congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave”.
Necessario quindi compilare tutti gli elementi presenti nel flusso UniEmens,con particolare riferimento
al nuovo elemento <BaseRif>,
- alla retribuzione teorica,
- ai giorni retribuiti,
- alla percentuale di part-time,
- al codice fiscale del/dei dante causa, e
- alla corretta associazione codice evento/codice conguaglio.
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Uniemens sportivi e lavoratori dello spettacolo: guida completa INPS
Con il Messaggio INPS n. 1213 del 7 aprile 2026 vengono fornite nuove precisazioni operative per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori iscritti:
- al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e
- al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).
Le indicazioni si inseriscono nel solco delle recenti riforme che hanno modificato la disciplina degli eventi tutelati e della contribuzione figurativa, rendendo necessario un aggiornamento delle modalità di valorizzazione dei dati dichiarativi.
La particolarità di queste gestioni previdenziali sta nella valorizzazione dell’anzianità assicurativa su base giornaliera e non settimanale, con conseguenti ricadute sulla compilazione degli elementi.
Le istruzioni riguardano in particolare la corretta esposizione del calendario giornaliero, la gestione dei giorni retribuiti e contribuiti e la valorizzazione degli eventi quali malattia, maternità e infortunio, con l’obiettivo di garantire coerenza tra dati dichiarativi e posizione assicurativa.
Novità operative per la compilazione Uniemens
Novità operative per la compilazione Uniemens
Le principali novità riguardano la valorizzazione del sottoelemento <TipoCoperturaGiorn>, che assume un ruolo determinante nella rappresentazione della giornata lavorativa. I codici da utilizzare sono stati ribaditi e chiariti:
- X: giornata totalmente retribuita
- 2: giornata parzialmente retribuita per eventi figurativi
- 1: giornata non retribuita ma coperta figurativamente
- 0: assenza senza copertura né retribuzione
- D: solo diritto (part-time verticale/ciclico)
Particolare attenzione è richiesta per la gestione dei giorni festivi e di riposo: se retribuiti devono essere indicati con codice “X”, mentre in assenza di retribuzione devono essere valorizzati con “0”, anche se coincidenti con eventi tutelati.
Sul piano degli eventi tutelati emergono alcune indicazioni rilevanti:
- per malattia e maternità a pagamento diretto, non è richiesta la valorizzazione del codice evento nel calendario giornaliero;
- per infortunio sul lavoro, deve essere indicato il codice evento “INF” con copertura “1” o “2” in caso di integrazione;
- la gestione della malattia prevede una distinzione tra i primi tre giorni di carenza (codice “X” senza evento) e i giorni successivi (codici “1”, “2” o “0”).
Importanti chiarimenti riguardano anche gli elementi riepilogativi:
- Giorni retribuiti: normalmente pari a 26 per mese intero lavorato, con esclusione delle giornate non lavorate in presenza di eventi figurativi senza prestazione;
- Giorni contribuiti: coincidono con i retribuiti salvo recuperi o rettifiche;
- Giorni utili: rilevanti per part-time e intermittenti, calcolati in base alle ore lavorate.
Infine, è confermato l’obbligo di compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> in tutti i flussi Uniemens, anche in assenza di eventi di malattia.
Istruzioni dettagliate e casi operativi
Dal punto di vista operativo, la corretta compilazione del calendario giornaliero richiede una gestione puntuale delle diverse casistiche.
Per le giornate ordinarie:
- se lavorate e retribuite → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = S
- se retribuite ma non lavorate (ferie, festività) → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = N
Per le giornate senza retribuzione né copertura:
sempre <TipoCoperturaGiorn> = 0 e <Lavorato> = N
Per gli eventi tutelati:
- asenza totale → codice “1” o “2” con indicazione dell’evento
- eventi orari → valorizzazione anche del campo <NumOreEvento>
- giornate miste → distinzione tra permessi retribuiti e non retribuiti
Nel caso specifico della malattia:
- primi 3 giorni → “X” senza evento
- dal 4° giorno → indicazione evento e copertura corretta
- obbligo di compilazione dei campi informativi aggiuntivi
Per i lavoratori intermittenti, le giornate senza prestazione e senza indennità non devono essere dichiarate, mentre per il part-time verticale devono essere inclusi anche i periodi non lavorati utili ai fini pensionistici.
Le medesime regole si applicano anche ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP, con particolare riferimento agli eventi di malattia e maternità.
Tabella di sintesi
Casistica Lavorato TipoCoperturaGiorn Note operative Giornata lavorata e retribuita S X Compilazione ordinaria Ferie/festività retribuite N X Nessun codice evento Assenza senza retribuzione N 0 No contribuzione figurativa Evento tutelato senza retribuzione N 1 Indicare codice evento Evento con integrazione aziendale N/S 2 Con eventuale lavoro parziale Malattia – primi 3 giorni N X Senza codice evento Malattia – dal 4° giorno N 1 / 2 / 0 Con codice evento e info aggiuntive Evento orario S/N 1 o 2 Indicare anche ore evento -
Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni
Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della circolare n. 170 del 15 novembre 2017.
L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.
Per questo INPS prevede l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .
In sintesi le novità operative.
Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024
A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :
- il <CodiceEvento> “ASR”, il codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale
- per il conguaglio va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.
ATTENZIONE per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici
Inoltre fanno eccezione a quanto sopra :
- il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e
- il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,
per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.
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Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive
Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.
A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI all'NPS a far data dal 1 luglio 2022, con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto che la compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.
Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.
Quindi per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto
Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo
l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate,
ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf, devono provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS.
Applicativo DASM giornalisti
Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal 4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti); voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202
In caso di problemi
- di natura tecnica , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica: [email protected].
- di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].
Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico
Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo: [email protected], indicando
- il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
- la denominazione del soggetto datoriale
- il numero di posizione dello stesso;
deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.
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Uniemens: novità nell’elemento Preavviso dal 2022
Cambia la modalità di comunicazione dell'elemento "preavviso" nel flusso Uniemens a partire dal periodo di competenza Gennaio 2022. Lo comunica l'INPS nel messaggio 4751 del 21 dicembre 2021.
La modifica è stata ritenuta necessaria dopo una analisi dei processi di assegnazione dei dati sul conto assicurativo individuale .
Sono stati inseriti nell'elemento "Preavviso" nuovi sotto elementi che facilitano l'assegnazione dei dati sulla specifica posizione previdenziale , in particolare nei casi di indennità sostitutiva del preavviso a cavallo tra due anni per i lavoratori soggetti all'applicazione del massimale contributivo (articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
L'istituto ricorda infatti che nel caso di indennità a cavaliere tra due annualità, la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà:
- essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, mentre
- per i lavoratori a cui si applica il massimale la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l’anno.
Quindi per i lavoratori sottoposti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l’anno in corso è inglobata nel massimale dell’anno e potrà costituire in tutto, o parzialmente o per nulla imponibile, a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all’atto della corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso; la quota afferente all’anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno.
Per realizzare l’esposizione analitica dell’indennità sostitutiva del preavviso l’elemento <Preavviso> è stato reso ricorsivo cioe sarà identificato da un attributo che distingue l'anno e il mese di erogazione .
Il messaggio dettaglia quindi le nuove regole di compilazione applicabili a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022. Viene specificato pero che anche nel caso di variazioni in questo elemento per competenze precedenti gennaio 2022 le relative denuncie dovranno rispettare la nuova struttura del flusso