Sicurezza cantieri: la Cassazione “boccia” la tenuità del fatto
In materia di sicurezza sul lavoro, l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere generalizzata né dedotta automaticamente dalla sola assenza di ulteriori violazioni riscontrate durante un'ispezione.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la recente pronuncia n. 23909 che interviene su un tema di grande rilevanza : il rapporto tra l'istituto della tenuità (art. 131-bis del codice penale) e il sistema estintivo previsto per le contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni dal D.Lgs. n. 758/1994, in relazione agli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008.
La decisione chiarisce che il giudizio di tenuità è riservato a casi straordinari , richiede sempre una valutazione complessa e concreta degli indicatori normativi, e non può fondarsi su formule generiche o su una lettura solo formale delle irregolarità contestate.
Il caso: omissioni documentali e mancato pagamento delle sanzioni
La vicenda trae origine da un controllo ispettivo effettuato presso un cantiere edile, dove operavano tre lavoratori dipendenti di una società della quale l'imputato era legale rappresentante.
Al datore di lavoro erano state contestate tre contravvenzioni:
- la mancata esibizione della documentazione relativa all'idoneità sanitaria;
- la mancata prova dell'avvenuta formazione dei lavoratori;
- l'assenza di formale individuazione del preposto
Durante il sopralluogo non erano emerse situazioni di pericolo attuale, e le irregolarità venivano giudicate di natura essenzialmente documentale e organizzativa.
A fronte di tali carenze, gli ispettori avevano impartito le prescrizioni previste dalla normativa per la regolarizzazione, ma l'imputato non aveva fornito la documentazione richiesta.
In occasione di un successivo controllo si accertava che l'attività di cantiere non era proseguita e che la società aveva sciolto i propri rapporti contrattuali; l'imputato veniva quindi ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, che tuttavia non veniva eseguito, con conseguente formulazione dell'imputazione penale.
Il Tribunale di merito aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere, ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità, sulla base della natura documentale delle violazioni, dell'assenza di pericolo concreto riscontrato in sede ispettiva e della cessazione dell'attività d'impresa.
Contro tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale,
La decisione della Cassazione: necessaria una valutazione concreta
La decisione della Cassazione afferma che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è sempre necessaria una valutazione congiunta e concreta della situazione e dell'offensività delle violazioni
La Suprema Corte infatti ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del giudice di merito insufficiente sotto un profilo essenziale: la tenuità dell'offesa non può essere desunta dalla sola assenza di ulteriori violazioni materiali riscontrate al momento dell'accesso, né dalla cessazione dell'attività d'impresa, ma richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta e dell'esiguità del pericolo in concreto, condotta alla luce dei criteri generali sulla commisurazione della pena.
La Corte ha evidenziato come le omissioni relative a formazione, idoneità sanitaria e nomina del preposto costituiscano presidi essenziali dell'assetto prevenzionistico, la cui carenza non può essere svalutata come meramente formale senza accertare il concreto livello di esposizione al rischio per i lavoratori coinvolti.
Un secondo profilo decisivo riguarda la condotta successiva del datore di lavoro: il mancato adempimento alle prescrizioni e l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta devono essere valutati come indice sintomatico negativo nel giudizio di tenuità, e non possono essere ignorati o compensati dalla mera cessazione dell'attività.
Infine, la Corte ha sottolineato che la pluralità delle violazioni contestate e la loro incidenza su più lavoratori impongono una motivazione rafforzata, che spieghi in modo puntuale perché, nonostante tali elementi, il pericolo concreto debba considerarsi comunque esiguo.
Sulla base di questi principi, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di merito, in diversa composizione, per una nuova valutazione conforme ai criteri indicati.
