• Edilizia

    Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2026 rettificate

    Era  stato pubblicato  due mesi fa sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 23 del 26.3.2026 della direzione  Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce  

    1. L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e  attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla  data di emanazione del decreto e 
    2.  il costo del lavoro in edilizia  a livello provinciale, per operai e impiegati

    Il decreto fornisce in allegato  le tabelle  di dettaglio.

    In data 14 maggio è stato pubblicato un nuovo decreto 40 del 13.maggio 2026  con la rettifica  dei valori per numerose provincie ovvero: 

    Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso-Isernia, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano-Lodi-Monza Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

    Il nuovo decreto ha valore dal 13 maggio 2026.

    Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento

     Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: 

    • CCNL EDILI Industria-Cooperative astipulato in data 21 febbraio 2025 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;  
    • CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 15 aprile 2025 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; 
    • il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 20 maggio 2025 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
      e  sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da maggio 2025 con decorrenza 26 marzo 2026

    Il decreto precisa che il costo del lavoro  cosi determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    1.  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    2.  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

  • Edilizia

    Recupero punti patente cantieri: come funziona

    Prosegue il percorso di attuazione del sistema della patente a crediti nei cantieri, introdotto per rafforzare la prevenzione degli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare. Con un provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono state disciplinate qualche settimana fa e modalità operative per il recupero dei crediti decurtati, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni territoriali.

    Come noto , il sistema della patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili in ediliia  e prevede un punteggio iniziale che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La perdita di crediti può impedire l’operatività dell’impresa qualora il punteggio scenda sotto determinate soglie.

    Il nuovo provvedimento interviene dunque per definire la struttura delle Commissioni competenti, le modalità di richiesta di recupero dei crediti e gli adempimenti necessari per ripristinare la capacità operativa dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano nei cantieri edili. 

    Le disposizioni sono contenute nel decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 24  del 6 marzo 2026.

    Con la  circolare 12 del 10 aprile 2026 INAIL ha recepito le disposizioni.

    In particolare viene chiarito che le linee guida saranno predisposte congiuntamente da INL INPS e INAIL per garantire uniformità nazionale e dovranno definire:

    • i contenuti minimi e la durata dei percorsi formativi;
    • i soggetti formatori ammessi (escludendo il datore di lavoro nei percorsi “riparativi”);
    • le tipologie di investimenti in salute e sicurezza considerati validi;
    • i criteri di proporzionalità, cioè il rapporto tra crediti da recuperare, dimensione aziendale e interventi richiesti

    In pratica quindi le Commissioni  e le procedure sono formalmente istituite ma non del tutto operative.

    Quadro normativo della patente a crediti

    Come noto, il sistema della patente a crediti si inserisce nel quadro delle misure di rafforzamento della sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, con diversi interventi normativi, tra cui il DL n. 19/2024 (PNRR) e il DL n. 159/2025, che ne hanno modificato l’articolo 27 .

    La disciplina è stata poi attuata operativamente con il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, che ha stabilito le modalità per la richiesta e il rilascio della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

    Il meccanismo della patente funziona come strumento di qualificazione delle imprese: il possesso di un numero minimo di crediti rappresenta infatti un requisito per poter operare nei cantieri.

    La perdita dei crediti può derivare da violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuate nel Testo unico e nei relativi allegati. Per garantire il ripristino della regolarità e favorire comportamenti correttivi, la normativa prevede la possibilità di recuperare i crediti decurtati attraverso specifiche procedure e interventi formativi o organizzativi. 

    Per rendere operativo il sistema di recupero dei crediti, il provvedimento prevedeva appunto  la costituzione di Commissioni territoriali presso ciascun ambito regionale. 

    Costituzione delle Commissioni territoriali e ambito di competenza

     Le Commissioni recentemente nominate dall'INL sono composte da rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza.

     In particolare, la struttura è definita come segue:

    Componente Ente di appartenenza Funzione
    Direttore interregionale INL o delegato Ispettorato nazionale del lavoro Presidenza o coordinamento della Commissione
    Funzionario esperto in sicurezza sul lavoro Ispettorato nazionale del lavoro Valutazione tecnica delle violazioni
    Direttore regionale INAIL o delegato INAIL Valutazione tecnico-assicurativa
    Funzionario esperto in sicurezza INAIL Supporto tecnico alla Commissione

    Alle riunioni partecipano inoltre senza diritto di voto: 

    • un rappresentante delle ASL competente in materia di sicurezza sul lavoro 
    • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

    Per quanto riguarda la competenza territoriale, la Commissione competente è individuata sulla base di: sede legale dell’impresa, oppure domicilio del lavoratore autonomo. 

    Nel caso di imprese estere, il riferimento è alla stabile organizzazione in Italia o a una delle sedi operative presenti sul territorio nazionale. 

    Sono previste inoltre alcune particolarità territoriali:

    • per imprese o lavoratori autonomi con sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza è attribuita alla Commissione operante in Veneto, mentre 
    • per la Regione Sicilia è competente la Commissione operante in Calabria.

    Recupero crediti: gli adempimenti

    Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una decurtazione dei crediti possono avviare la procedura di recupero presentando un’istanza motivata alla Commissione territoriale competente.

    La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica alla segreteria della Commissione e deve contenere:

    • istanza motivata di recupero dei crediti
    • eventuali provvedimenti sanzionatori ricevuti
    • relazione tecnica sulle misure adottate per correggere le violazioni
    • eventuale proposta di piano di recupero dei crediti
    • richiesta di audizione davanti alla Commissione (facoltativa).

    Dopo la ricezione della domanda completa, la Commissione procede alla convocazione della riunione di norma entro 20 giorni lavorativi.

    Nel corso dell’istruttoria la Commissione valuta le misure adottate dall’impresa e può richiedere specifici interventi correttivi. 

    Tra le principali misure previste rientrano:

    • percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza per i soggetti responsabili delle violazioni
    • formazione aggiuntiva per i lavoratori che operavano nel cantiere interessato
    • investimenti migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro.

    Il numero massimo   di crediti recuperabili e la soglia minima per tornare ad operare sono stabiliti come segue:

    Parametro Valore
    Crediti massimi recuperabili 15 crediti
    Crediti minimi necessari per operare 15 crediti
    Recupero possibile Anche in modo frazionato

    Gli adempimenti richiesti devono essere proporzionati al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.

    Una volta completate le misure prescritte, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova riunione della Commissione.

     In tal caso la Commissione si riunisce entro circa 15 giorni lavorativi per verificare la corretta attuazione degli interventi e deliberare la riassegnazione dei crediti.

    Infine, il provvedimento prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro effettui un monitoraggio annuale sull’attività delle Commissioni territoriali, al fine di valutare l’efficacia del sistema e proporre eventuali aggiornamenti delle linee guida operative.

  • Edilizia

    Appalti edili: chiarimenti ANAC sul DURC di congruità

    Con il Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio scorso,  l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori edili .

    Il documento, ripreso per la sua rilevanza anche dalla commissione nazionale delle casse edili,  ribadisce che la verifica di congruità costituisce un adempimento obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di lavori, indipendentemente dall’importo, con riferimento alle attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e a quelle affini e funzionalmente connesse all’attività dell’impresa affidataria .

    L’attestazione della congruità prende la forma del cosiddetto “DURC di congruità”, introdotto dal D.M. n. 143/2021 per garantire il rispetto dei contratti collettivi del settore edile e contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale .

     Il Comunicato ANAC interviene in chiave applicativa, con particolare attenzione al momento della richiesta e ai soggetti legittimati. Vediamo gli aspetti piu rilevanti.

    Le norme sul DURC di congruità

    Il D.M. n. 143/2021 disciplina le modalità operative per la verifica della congruità del costo della manodopera impiegata nella realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione dell’art. 119, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 

    La norma prevede che, per i lavori edili, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprenda anche la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

     Tale verifica è effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, sulla base degli accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore 

    Il sistema si articola in più fasi:

    1. l’impresa principale trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere tramite la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL), utilizzando il portale “Edilconnect” della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, valore dei lavori edili, committenza ed eventuali subappaltatori 
    2. tramite il medesimo portale viene richiesta la certificazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dalla richiesta 
    3. la Cassa confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime previste dalla tabella allegata all’Accordo collettivo di settore 

    La verifica può concludersi con esito positivo (rilascio del DURC di congruità) oppure con esito negativo, in caso di scostamento rispetto ai valori minimi

    Istruzioni e Check list

    l Comunicato ANAC richiama in modo puntuale le soglie e le conseguenze operative in caso di scostamento dalle percentuali minime di incidenza della manodopera.

    Scostamento rispetto ai valori minimi Conseguenza
    ≤ 5% Rilascio possibile del DURC di congruità previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la differenza
    > 5% 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante; in caso di mancata regolarizzazione, iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e blocco del saldo finale

    In caso di scostamento superiore al 5%, l’impresa ha 15 giorni per regolarizzare la propria posizione 

    Se non provvede, la Cassa Edile procede all’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non può ricevere il saldo finale dei lavori 

    Un altro chiarimento rilevante riguarda il momento e i soggetti legittimati alla richiesta del DURC di congruità. La norma non prevede deroghe: la richiesta può essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima del saldo finale 

    ANAC precisa inoltre che, anche nei casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023), l’amministrazione deve comunque richiedere all’appaltatore principale l’attestazione di congruità. . Ciò in quanto è l’appaltatore a dover inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect ed è quindi il soggetto legittimato alla richiesta del DURC di congruità 

    In chiave operativa, una check list per imprese  e consulenti  deve prevedere di

    • verificare la corretta trasmissione dei dati di cantiere tramite DNL su Edilconnect;
    • monitorare l’incidenza della manodopera rispetto ai valori minimi contrattuali;
    • programmare per tempo la richiesta del DURC di congruità in coincidenza con l’ultimo SAL;
    • gestire tempestivamente eventuali scostamenti superiori al 5% per evitare il blocco del saldo e l’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari.

  • Edilizia

    IVA al 4% e infissi per eliminazione delle barriere architettoniche: quando si applica

    L'IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto, restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello n. 212 del 2025, ribadendo un principio importante:

    • l’IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto;
    • restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989.

    Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che per beneficiare dell’aliquota ridotta occorre inquadrare correttamente il rapporto contrattuale: solo un contratto di appalto consente l’applicazione del 4%

    Negli altri casi, si applicherà l’aliquota ordinaria (22%) o quella agevolata del 10% in presenza di interventi di manutenzione straordinaria.

    Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

    La società istante, attiva nel settore del bricolage, ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 4% prevista dall’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.

    In particolare, la questione riguardava la fornitura con posa in opera di infissi dotati delle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989, idonei al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

    La società sosteneva che, seppure la norma menzioni espressamente i contratti di appalto, la ratio della disposizione dovrebbe consentire l’estensione del beneficio anche ai casi di cessione di beni con posa in opera, trattandosi comunque di interventi funzionali all’abbattimento delle barriere.

    Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione IVA al 4% è limitata, per espressa previsione normativa, alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche.

    La distinzione tra contratto di vendita con posa in opera e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale:

    • se prevale la cessione del bene e la posa è accessoria all’utilizzo, si tratta di vendita con posa in opera;
    • se, invece, l’obiettivo è ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto al semplice bene fornito, si configura un appalto.

    Nel caso esaminato, poiché la fornitura riguarda infissi standard prodotti e commercializzati dall’azienda, con posa accessoria, l’operazione si qualifica come cessione con posa in opera. Pertanto, non è possibile applicare l’aliquota agevolata del 4%.

    Allegati:
  • Edilizia

    CCNL PMI Edilizia completato il rinnovo 2025: ecco gli aumenti

    Il 15 aprile 2025 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, con decorrenza dal 1° aprile 2025 , valido fino al 30 giugno 2028. 

    L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, e conclude il percorso avviato con l’intesa economica del 24 marzo 2025, la cui efficacia era subordinata al completamento della parte normativa.

    Il rinnovo risponde all’esigenza di adeguare le condizioni contrattuali a un contesto produttivo in evoluzione, con un'attenzione particolare sia agli aspetti retributivi sia a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Le novità principali introdotte mirano a rafforzare la qualità dell’occupazione e la trasparenza degli obblighi contributivi e assicurativi nel settore, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti come la denuncia unica edile e una più incisiva sorveglianza sanitaria.

    L’intesa rappresenta un passo importante per il consolidamento dei diritti dei lavoratori del comparto edile e per la promozione della qualificazione del settore. Tra le innovazioni rilevanti, si segnalano l’istituzione di commissioni tecniche paritetiche, l’avvio di una nuova disciplina per le trasferte e l’attivazione di un progetto sperimentale per la tutela della salute dei lavoratori.

    CCNL PMI Edili: le novità normative denuncia unica, trasferte, sicurezza

    Sul piano normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni volte alla razionalizzazione degli adempimenti e al rafforzamento della tutela del personale.

    A partire dal 15 aprile 2025 viene istituita una commissione paritetica con rappresentanza di Confapi Aniem, incaricata di definire il modello di denuncia unica edile. Tale strumento, da attivarsi entro sei mesi, punta a semplificare e uniformare gli obblighi dichiarativi a carico delle imprese, favorendo una maggiore trasparenza e tracciabilità dei rapporti di lavoro.

    In materia di trasferta, il contratto prevede che, dal 1° ottobre 2025, nei cantieri avviati successivamente a tale data e contestualmente all’introduzione della denuncia unica, venga applicata una nuova disciplina nazionale, in sostituzione degli accordi territoriali precedenti. Questo intervento normativo ha l’obiettivo di superare la frammentazione regolativa sul tema, garantendo un trattamento omogeneo a livello nazionale.

    Un altro punto qualificante dell’accordo è rappresentato dal rafforzamento della sorveglianza sanitaria. 

    A partire dal 1° gennaio 2025 sarà avviato un progetto sperimentale annuale, finalizzato a potenziare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni tra gli operai del settore.

     Le risorse stanziate ammontano a 3 milioni di euro, di cui il 75% sarà finanziato da Formedil, Cnce e Sanedil, mentre il restante 25% verrà messo a disposizione dagli enti territoriali della sicurezza. L’obiettivo è rilanciare la medicina del lavoro in cantiere, favorendo un approccio proattivo e integrato alla prevenzione.

    Novità economiche: gli aumenti salariali

    Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale prevede un aumento complessivo dei minimi retributivi pari a 175 euro a parametro 100, distribuito in due tranche: 

    1. la prima di 100 euro a partire dal 1° aprile 2025, e
    2.  la seconda di 75 euro dal 1° marzo 2027.

    L’incremento interessa tutti i livelli della classificazione del personale, con l’obiettivo di adeguare le retribuzioni ai mutati contesti economici e al crescente fabbisogno di competenze nel settore.

    È inoltre prevista l’attivazione, entro il 30 giugno 2025, di commissioni tecniche incaricate di aggiornare il sistema di classificazione dei lavoratori e di coordinare le norme contrattuali vigenti. 

    Si tratta di un intervento che mira a valorizzare i percorsi professionali e a rendere più coerente la struttura contrattuale rispetto alle reali attività svolte dai lavoratori.

    DISPONIBILE QUI IL TESTO DEGLI ACCORDI CON LE TABELLE RETRIBUTIVE

    CCNL PMI Edili : Tabella degli aumenti e nuovi minimi retributiv

    Nella Tabella  che segue gli aumenti e i nuovi minimi retributivi (valori lordi mensili) per i dipendenti delle imprese aderenti

    Livello Minimo attuale + Aprile 2025 + Marzo 2027 Totale nuovo minimo
    Operaio Comune (Param. 100) 1.400,00 € +100,00 € +75,00 € 1.575,00 €
    Operaio Qualificato (Param. 120) 1.680,00 € +120,00 € +90,00 € 1.890,00 €
    Caposquadra (Param. 140) 1.960,00 € +140,00 € +105,00 € 2.205,00 €

  • Edilizia

    Domande patente a crediti: recenti chiarimenti INL

    Con avviso pubblicato l'8 aprile  2025 sul sito istituzionale l'Ispettorato Nazionale del lavoro comunica che, per consentire un'attività di riorganizzazione straordinaria dell’infrastruttura informatica, il Portale dei Servizi (https://servizi.ispettorato.gov.it) non sarà accessibile:

    •  dalle ore 10 del giorno 11 aprile p.v. 
    • alle ore 7.00 del giorno 14 aprile p.v.

    Nel periodo indicato non saranno pertanto raggiungibili le seguenti applicazioni:

    •     Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. 12/1979; ( la comunicazione telematica che i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Albo degli Avvocati, che svolgono adempimenti in materia di lavoro, devono effettuare dal 1° marzo 2018)
    •     Gestione Pagamento Sanzioni;
    •     Istanza Patente a Crediti.

    Istanza patente a crediti: i recenti chiarimenti dell’ispettorato

    Sulla domanda di patente a crediti si ricorda che in due recenti  FAQ pubblicate dall'Ispettorato del lavoro è stato chiarito  come compilare il campo relativo al DURF nel modulo di richiesta della patente a crediti per l’edilizia in due specifici casi in cui le imprese non possono possedere il DURF per motivi oggettivi o normativi.

    1. Imprese attive da meno di tre anni (FAQ 28 del 31 gennaio 2025):

    Le aziende "giovani", non potendo soddisfare i requisiti previsti dall’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 (tra cui almeno tre anni di attività), non possono ottenere il DURF. In questo caso, devono selezionare l’opzione “NON OBBLIGATORIO” nel modulo. Tuttavia, se in precedenza è stata indicata l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA”, non è necessaria alcuna rettifica.

    2. Imprese con IVA inferiore al 10% dei ricavi (FAQ 27):

    Per le imprese che, per caratteristiche fiscali (es. vendite in regime di non imponibilità a clienti comunitari), non raggiungono la soglia del 10% di versamenti nel conto fiscale richiesta per il DURF, è ammessa l’indicazione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” nella domanda di patente.

  • Edilizia

    CCNL Edili 2025 aumenti e nuovo modello contributivo

    In data 21 febbraio, le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 3 marzo 2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese edili, affini e delle cooperative-

    La vigenza  parte dal 1° febbraio 2025  e scade il  30 giugno 2028 .

    Tra le principali novità da segnalare un nuovo strumento il Modello "Due",  per la regolarità contributiva volto a garantire maggiore trasparenza e legalità nel settore, riducendo gli effetti negativi derivanti da evasione ed elusione contributiva, nonché dal fenomeno del dumping contrattuale.

    Il modello 2 entrerà in vigore  dal 1° ottobre 2025. (ulteriori dettagli al paragrafo 4)

    Per quanto concerne il trattamento economico, è stato concordato un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro per il primo livello del settore industria e cooperative a corrispondere in tre tranche con decorrenza

    • al 1° febbraio 2025 (80,00 euro), 
    • 1° marzo 2026 (50,00 euro) e 
    • 1° marzo 2027 (50,00 euro).

    Vediamo altri dettagli e le tabelle retributive complete nei paragrafi che seguono .

    CCNL Edilizia 2025 : le principali novità contrattuali

    Il testo dell'accordo comprende anche :

    •  disposizioni riguardanti il fondo di previdenza complementare Prevedi, per il quale le parti firmatarie si impegnano a definire una disciplina specifica entro il 31 marzo 2025, con particolare attenzione alle nuove assunzioni di operai. 
    • È stata inoltre istituita una commissione paritetica con il compito di armonizzare le disposizioni relative alla classificazione del personale tra industria e cooperazione, con conclusione dei lavori prevista entro il 31 marzo 2025. 
    • E stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN"); –    il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni: •    sezione "corsi professionalizzanti"; •    sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; •    sezione "altro";-    in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i C.C.N.L. di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
    • Per quanto attiene alla disciplina del lavoro straordinario, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 19 del CCNL industria e dell’articolo 59 del CCNL cooperazione, stabilendo un limite massimo annuale di 250 ore, di cui 150 richiedono il consenso del lavoratore, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 66/2003.
    •  Infine, dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore la nuova regolamentazione in materia di trasferta nazionale, applicabile esclusivamente ai cantieri avviati successivamente a tale data; questa disciplina sostituirà gli accordi territoriali relativi alla trasferta regionale, garantendo una maggiore uniformità e semplificazione degli adempimenti per le imprese e le casse edili, grazie all’integrazione con il sistema Cnce Edilconnect.

    CCNL EDILIZIA 2025 Tabelle retributive

    INDUSTRIA

    Liv.

    Par.

    Aumenti – Importi mensili

    Nuovi minimi – Importi mensili

    Complessivi

    1.2.2025 mensile

    1.3.2026 mensile

    1.3.2027 mensile

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    VII

    200

    360,00

    160,00

    100,00

    100,00

    2.134,71

    2.234,71

    2.334,71

    VI

    180

    324,00

    144,00

    90,00

    90,00

    1.921,23

    2.011,23

    2.101,23

    V

    150

    270,00

    120,00

    75,00

    75,00

    1.601,02

    1.676,02

    1.751,02

    IV

    140

    252,00

    112,00

    70,00

    70,00

    1.494,31

    1.564,31

    1.634,31

    III

    130

    234,00

    104,00

    65,00

    65,00

    1.387,56

    1.452,56

    1.517,56

    II

    117

    210,60

    93,60

    58,50

    58,50

    1.248,81

    1.307,31

    1.365,81

    I

    100

    180,00

    80,00

    50,00

    50,00

    1.067,36

    1.117,36

    1.167,36

    COOPERATIVE

    Liv.

    Par.

    Aumenti – Importi mensili

    Nuovi minimi – Importi mensili

    Complessivi

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    VIII (*)

    250

    450,00

    200,00

    125,00

    125,00

    2.712,99

    2.837,99

    2.962,99

    VII

    210

    378,00

    168,00

    105,00

    105,00

    2.274,90

    2.379,90

    2.484,90

    VI

    180

    324,00

    144,00

    90,00

    90,00

    1.953,34

    2.043,34

    2.133,34

    V

    153

    275,40

    122,40

    76,50

    76,50

    1.659,16

    1.735,66

    1.812,16

    IV

    136,5

    245,70

    109,20

    68,25

    68,25

    1.485,49

    1.553,74

    1.621,99

    III

    127

    228,60

    101,60

    63,50

    63,50

    1.381,81

    1.445,31

    1.508,81

    II

    114

    205,20

    91,20

    57,00

    57,00

    1.240,72

    1.297,72

    1.354,72

    I

    100

    180,00

    80,00

    50,00

    50,00

    1.085,21

    1.135,21

    1.185,21

    (*) Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

    CCNL edili industria e cooperative: il periodo di applicabilità

    Nel testo viene specificato che il contratto si applica dall’1.2.2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30.6.2028.

    Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A./R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.

    Inoltre le Parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i Contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore all’1.2.2026.

    CCNL EDILIZIA 2025 Modello DUE per la regolarità contributiva

    il nuovo modello di denuncia unica   D.U.E. presenterà,  al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

    a)    Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;

    b)    Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;

    c)    Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;

    d)    Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;

    e)    E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;

    f)    C.C.N.L. applicato;

    g)    C.I.P.L. applicato bloccante;

    h)    Ore malatia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;

    i)    Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.