• Edilizia

    Riduzione contributi edilizia: regole e istruzioni INPS 2025

     E' stato pubblicato il 24 ottobre 2025  nel sito del ministero del Lavoro,  il decreto  del ministero del lavoro   di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che   conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2025, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .

     La  conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  2023 , secondo le quali  l’ammontare del gettito  contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.

    INPS ha pubblicato il 21 novembre le istruzioni aggiornate per la fruizione del beneficio nella circolare 145 2025

     Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni 2025

    La riduzione contributiva è prevista per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, in continuità con quanto stabilito per gli anni precedenti. Possono accedervi i datori di lavoro appartenenti ai settori industria e artigianato, classificati con specifici codici statistici contributivi (CSC). Codici CSC ammessi e esclusi (estratto dalla circolare)

    Settore CSC ammessi CSC esclusi
    Industria 1.13.01 – 1.13.05 1.13.06 – 1.13.08
    Artigianato 4.13.01 – 4.13.05 4.13.06 – 4.13.08

    Il beneficio non spetta ai lavoratori part-time e deve essere calcolato al netto delle riduzioni previste dalla normativa (legge n. 388/2000 e legge n. 266/2005). Inoltre, non si applica al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali. Resta confermato il principio di non cumulabilità con altri incentivi contributivi “non cumulabili”, come l’esonero giovani previsto dal decreto-legge n. 60/2024. La circolare ribadisce inoltre che non è applicabile in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori con orario ridotto. 

    Condizioni di accesso al beneficio 

    Per accedere alla riduzione contributiva i datori di lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti fondamentali: Regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Applicazione corretta delle disposizioni sull’imponibile contributivo (art. 1, D.L. n. 338/1989). Assenza, nel quinquennio precedente, di condanne definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 36-bis, D.L. n. 223/2006). La riduzione non può essere concessa qualora il datore di lavoro effettui dichiarazioni non veritiere: in tal caso, la struttura territoriale INPS procede al recupero delle somme e alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

     Istruzioni operative: istanze e compilazione Uniemens

     Presentazione dell’istanza Le domande devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel Cassetto previdenziale alla voce Comunicazioni on-line → Invio nuova comunicazione. I sistemi informativi INPS effettuano un controllo automatizzato sulla compatibilità dell’inquadramento aziendale, con definizione entro il giorno successivo. 

    In caso di accoglimento, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, valido per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

    Per usufruire della riduzione contributiva, occorre compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati dall’INPS:

    Tipologia Codice Uniemens Sezione
    Sgravio corrente (da novembre 2025) L206 <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
    Recupero arretrati 2025 L207 <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>
    Operai non più in forza NFOR <TipoLavStat>

    Per le matricole sospese o cessate, l’istanza deve essere inviata tramite la funzione Contatti del Cassetto previdenziale, allegando la dichiarazione conforme al fac-simile dell’allegato 2 della circolare. 

    Il beneficio può essere utilizzato nelle denunce fino al periodo di competenza febbraio 2026. 

    Le istanze possono essere presentate entro il 15 marzo 2026.

  • Edilizia

    IVA al 4% e infissi per eliminazione delle barriere architettoniche: quando si applica

    L'IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto, restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello n. 212 del 2025, ribadendo un principio importante:

    • l’IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto;
    • restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989.

    Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che per beneficiare dell’aliquota ridotta occorre inquadrare correttamente il rapporto contrattuale: solo un contratto di appalto consente l’applicazione del 4%

    Negli altri casi, si applicherà l’aliquota ordinaria (22%) o quella agevolata del 10% in presenza di interventi di manutenzione straordinaria.

    Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

    La società istante, attiva nel settore del bricolage, ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 4% prevista dall’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.

    In particolare, la questione riguardava la fornitura con posa in opera di infissi dotati delle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989, idonei al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

    La società sosteneva che, seppure la norma menzioni espressamente i contratti di appalto, la ratio della disposizione dovrebbe consentire l’estensione del beneficio anche ai casi di cessione di beni con posa in opera, trattandosi comunque di interventi funzionali all’abbattimento delle barriere.

    Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione IVA al 4% è limitata, per espressa previsione normativa, alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche.

    La distinzione tra contratto di vendita con posa in opera e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale:

    • se prevale la cessione del bene e la posa è accessoria all’utilizzo, si tratta di vendita con posa in opera;
    • se, invece, l’obiettivo è ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto al semplice bene fornito, si configura un appalto.

    Nel caso esaminato, poiché la fornitura riguarda infissi standard prodotti e commercializzati dall’azienda, con posa accessoria, l’operazione si qualifica come cessione con posa in opera. Pertanto, non è possibile applicare l’aliquota agevolata del 4%.

    Allegati:
  • Edilizia

    Patente cantieri: come funziona – nuove precisazioni sui punti aggiuntivi

    A partire dal 10 luglio 2025 sono pienamente operative le funzionalità del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per la gestione della patente a crediti, strumento introdotto dal DL 19/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili. 

    Dopo una fase iniziale di rilascio con dotazione fissa di 30 punti, diventa possibile incrementare il punteggio fino a 100 crediti, a fronte di specifici requisiti e investimenti documentati.  Attualmente sono state già rilasciate circa 450.000 patenti a fronte di una platea iniziale stimata in 800.000 soggetti. 

    Ricordiamo la disciplina le sanzioni e la novità  sui punti aggiuntivi  su cui l'INL ha fornito ulteriori precisazioni il 15 luglio 2025 (v. all'ultimo paragrafo).

    Patente cantieri: cos’è come funziona

    A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili devono possedere una patente a crediti. 

    Questa misura è prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)  e dal DM 132 2024 .

     La patente serve a garantire che chi lavora nei cantieri abbia i requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti dalla legge. Non devono possedere la patente coloro che si occupano solo di forniture di materiali o di attività intellettuali.

    La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può aumentare fino a 100 crediti grazie a comportamenti virtuosi o alla formazione continua, come previsto dal D.M. n. 132/2024. 

    Se il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri.

    Su questo punto INL ha precisato  che il punteggio insufficiente è parificato all'assenza di patente  o di documento estero equivalente.  

    La normativa prevede  anche una  sanzione amministrativa  che corrisponde al 10% del valore dei lavori, ma non può essere inferiore a 6.000 euro. Questa multa è immediata e non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

    Patente cantieri: il calcolo della sanzione secondo l’INL

    Per calcolare l'importo della sanzione, la Nota precisa che va preso come riferimento il valore del contratto dei lavori, escludendo l’IVA.

    Se il valore non è specificato nel contratto, si applica direttamente la multa minima di 6.000 euro.

    Le autorità competenti, come l'Ispettorato del Lavoro, possono richiedere di vedere i contratti o i preventivi firmati dall’impresa o dal lavoratore autonomo per verificare l'importo corretto della sanzione.

    Le somme provenienti dalle sanzioni vengono destinati al bilancio dell’Ispettorato del Lavoro per finanziare i sistemi informatici utili a gestire la patente a crediti. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA o su un conto specifico indicato dall'Ispettorato del Lavoro.

    Patente cantieri: chiarimenti sulla sospensione dell’attività

    Con  la nota  n. 9326   del 9 dicembre 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha fornito indicazioni dettagliate sull'applicazione del regime sanzionatorio  della patente a crediti per i cantieri  prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)

    I committenti e i responsabili dei lavori hanno l'obbligo di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi abbiano una patente valida prima di assegnare loro dei lavori. Questo obbligo è previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008. La verifica riguarda anche le imprese che lavorano in subappalto. 

    La nota 9326 INL  ricorda che 

    1. Se il committente o il responsabile dei lavori affida un incarico a un’impresa senza patente o con meno di 15 crediti, rischia una multa da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
    2. Se l’impresa possiede la patente, ma il punteggio scende sotto i 15 crediti dopo l’inizio dei lavori, il committente non viene punito, ma l’impresa sì.
    3. La sanzione è applicabile solo per i lavori assegnati dopo il 1° ottobre 2024. Questo obbligo esiste indipendentemente dal numero di imprese coinvolte nel cantiere.
    4. Se durante i lavori l'impresa perde i crediti necessari per operare (ad esempio per una sospensione o una revoca della patente), l'Ispettorato del Lavoro può obbligare l'impresa o il lavoratore a lasciare immediatamente il cantiere. 
    5. Se un’impresa o un lavoratore autonomo viene trovato senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, rischia anche l'esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. In questo caso, vengono informati sia l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare il provvedimento di interdizione. 

    In particolare l'ispettorato precisa,  sulla  possibilità di  completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione   quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto , che "Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori  previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto (…)  e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo  complesso.  

    ATTENZIONE :

    1. se il valore dei lavori eseguiti è superiore  al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare  della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre 
    2. su  ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare 

     L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori".

    Leggi in merito anche:   Quando viene revocata o sospesa la patente in edilizia ?

    Punti aggiuntivi patente cantieri: le istruzioni operative

    INL ha comunicato che dal 10 luglio  2025  sarà avviato il meccanismo di 

    • assegnazione automatica dei crediti per anzianità aziendale e,
    • su richiesta, di quelli premiali legati a buone pratiche in ambito formativo, gestionale e organizzativo.

    Per accedere alle nuove funzionalità è necessario collegarsi al portale INL all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it utilizzando SPID, CIE o CNS. 

    Chi è già titolare di una patente rilasciata prima del 10 luglio ha già completato la fase di verifica e mappatura iniziale. 

    I nuovi richiedenti, invece, dovranno prima ottenere un’attestazione di identità e idoneità, rilasciata entro 24 ore tramite controllo incrociato dei dati CCIAA.

    • Una volta autenticati, i soggetti abilitati potranno:
    • Visualizzare i dati completi della patente.
    • Richiedere crediti aggiuntivi.
    • Abilitare delegati (professionisti, associazioni, soggetti fiduciari) mediante apposita funzionalità.

    La visualizzazione dei dati sarà differenziata in base al profilo di accesso (legale rappresentante, delegato, committente, ecc.), in conformità con quanto stabilito dal decreto direttoriale INL n. 43/2025 e dal Garante per la privacy.

    Per quanto riguarda i crediti aggiuntivi:

    I punti per anzianità aziendale saranno accreditati automaticamente la notte del 10 luglio, sulla base dei dati delle Camere di commercio:

    3 crediti: iscrizione da 5 a 10 anni;

    5 crediti: da 11 a 15 anni;

    8 crediti: da 16 a 20 anni;

    10 crediti: oltre i 20 anni.

    È previsto un ulteriore punto ogni biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, salvo sospensioni dovute a violazioni.

    Ulteriori crediti (fino a 40) possono essere richiesti compilando il form online e allegando la documentazione che dimostri:

    • Investimenti in formazione dei lavoratori;
    • Adozione di modelli organizzativi conformi all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
    • Utilizzo di tecnologie avanzate e presenza di un organico dimensionato;
    • Altre attività premianti indicate nelle tabelle allegate al DM 132/2024.

    I crediti richiesti saranno accreditati entro 24 ore. I controlli sui requisiti avverranno nell’ambito delle attività ispettive ordinarie o tramite verifiche a campione. Inoltre, in caso di violazioni in materia di sicurezza, sarà possibile la decurtazione dei crediti precedentemente assegnati.

    Viene anche sottolineato che l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità avviene in un ambiente digitalmente sicuro, conforme ai requisiti di sicurezza informatica richiesti dalla normativa vigente.

    Punti aggiuntivi precisazioni INL luglio 2025

    Con una nuova nota INL (n.288  del 15 luglio 2025) fornisce istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi nella patente a crediti e specifica modalità di attribuzione e  requisiti documentali.

    Sulle certificazioni (ISO 45001, MOG-SSL, SOA) e attestazioni rilasciate da organismi paritetici  si sottolinea che devono essere allegate con date di validità e aggiornate entro 1 mese prima della scadenza, e danno diritto a crediti aggiuntivi, indipendentemente dalla categoria.

    Viene  precisato inoltre che le rettifiche autonome sono possibili solo fino a mezzanotte. Dopo, occorre contattare l’Ispettorato territoriale per la correzione manuale del dato.

    Per imprese e lavoratori autonomi stranieri  è necessario autocertificare l’anzianità lavorativa,  come  i professionisti attivi nei cantieri  per i quali fa fede la data di possesso della partita IVA o dell’iscrizione alla Gestione separata.

  • Edilizia

    Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità pubblicata in GU

    Il 1° aprile 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 76) la Legge 18 marzo 2025 n. 40, intitolata "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che introduce un quadro normativo organico per gestire la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, naturali o antropici, una volta cessato lo stato di emergenza.

    In particolare, la legge intende:

    • superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato le ricostruzioni post-sisma e post-alluvione degli ultimi decenni, spesso gestite con strumenti emergenziali e ordinanze ad hoc;
    • garantire tempi certi, trasparenza e controllo nell’uso delle risorse pubbliche;
    • rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni, valorizzando la programmazione degli interventi in modo coerente con i fabbisogni reali dei territori colpiti;
    • favorire la ripresa del tessuto socio-economico colpito dalla calamità, tutelando sia i privati cittadini che le imprese;
    • assicurare la legalità e la tracciabilità dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione, attraverso controlli e vincoli precisi. 

    In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni previste dalla legge.

    Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale

    Viene istituito uno strumento giuridico nuovo, lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, deliberato con DPCM, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per la Protezione Civile, previo parere delle Regioni interessate.

    Questo rappresenta il presupposto necessario per l’attivazione degli strumenti della legge n. 40/2025, in particolare per la nomina del Commissario straordinario e per l'avvio delle misure di sostegno alla ricostruzione, serve pertanto a:

    • formalizzare l’inizio della fase di ricostruzione, distinta dalla fase emergenziale;
    • attribuire un quadro giuridico definito e omogeneo agli interventi ricostruttivi;
    • rendere applicabili le misure speciali previste dalla legge (es. semplificazioni, contributi, deroghe, poteri commissariali).

    Differenze con lo stato di emergenza 

    Stato di emergenza
    Stato di ricostruzione
    Gestisce l'urgenza e i primi soccorsi Gestisce la fase di recupero e ricostruzione
    Ha durata limitata e prorogabile Entra in vigore dopo la cessazione dell’emergenza
    Attiva protezione civile e risorse urgenti Attiva la governance straordinaria per la ricostruzione

    Ricostruzione dei beni danneggiati privati

    L’articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata. La disciplina riguarda:

    • immobili di proprietà privata danneggiati o distrutti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, ecc.);
    • beni sia ad uso abitativo che produttivo o misto;
    • anche i beni mobili strumentali all’attività economica (es. macchinari).

    Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

    Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, tali risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6.

    Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

    Come funziona la richiesta di contributi per la ricostruzione privata

    L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato (permesso di costruire o SCIA, secondo il tipo di intervento).

    All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 

    • eventuale ordinanza di sgombero e la scheda tecnica dei danni (AeDES o simili);
    • una relazione tecnica asseverata da un professionista, che dimostri che i danni sono causati dall’evento calamitoso;
    • il progetto degli interventi da eseguire (riparazione, ricostruzione, ecc.), con un computo metrico dei costi e l'importo del contributo richiesto.

    Il Comune verifica che l’intervento sia conforme alle regole urbanistiche, poi:

    • rilascia il titolo edilizio (o verifica quelli già esistenti), 
    • accerta la legittimità dell'immobile (cioè che sia costruito regolarmente o sanato). 

    Nei Comuni colpiti da calamità, dichiarati in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, è possibile fare interventi anche tramite SCIA edilizia, compresi lavori che modificano i prospetti (ma serve comunque l’autorizzazione paesaggistica, se dovuta).

    Una volta conclusa l’istruttoria, il Comune

    • verifica che il contributo sia dovuto e calcola l’importo; 
    • invia tutto al Commissario straordinario per la decisione finale che a sua volta:
      • emette un decreto di concessione del contributo; 
      • provvede alla erogazione dei fondi; 
      • ogni intervento è tracciato con un Codice Unico di Progetto (CUP).

    Allegati:
  • Edilizia

    CCNL Edili 2025 aumenti e nuovo modello contributivo

    In data 21 febbraio, le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 3 marzo 2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese edili, affini e delle cooperative-

    La vigenza  parte dal 1° febbraio 2025  e scade il  30 giugno 2028 .

    Tra le principali novità da segnalare un nuovo strumento il Modello "Due",  per la regolarità contributiva volto a garantire maggiore trasparenza e legalità nel settore, riducendo gli effetti negativi derivanti da evasione ed elusione contributiva, nonché dal fenomeno del dumping contrattuale.

    Il modello 2 entrerà in vigore  dal 1° ottobre 2025. (ulteriori dettagli al paragrafo 4)

    Per quanto concerne il trattamento economico, è stato concordato un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro per il primo livello del settore industria e cooperative a corrispondere in tre tranche con decorrenza

    • al 1° febbraio 2025 (80,00 euro), 
    • 1° marzo 2026 (50,00 euro) e 
    • 1° marzo 2027 (50,00 euro).

    Vediamo altri dettagli e le tabelle retributive complete nei paragrafi che seguono .

    CCNL Edilizia 2025 : le principali novità contrattuali

    Il testo dell'accordo comprende anche :

    •  disposizioni riguardanti il fondo di previdenza complementare Prevedi, per il quale le parti firmatarie si impegnano a definire una disciplina specifica entro il 31 marzo 2025, con particolare attenzione alle nuove assunzioni di operai. 
    • È stata inoltre istituita una commissione paritetica con il compito di armonizzare le disposizioni relative alla classificazione del personale tra industria e cooperazione, con conclusione dei lavori prevista entro il 31 marzo 2025. 
    • E stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN"); –    il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni: •    sezione "corsi professionalizzanti"; •    sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; •    sezione "altro";-    in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i C.C.N.L. di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
    • Per quanto attiene alla disciplina del lavoro straordinario, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 19 del CCNL industria e dell’articolo 59 del CCNL cooperazione, stabilendo un limite massimo annuale di 250 ore, di cui 150 richiedono il consenso del lavoratore, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 66/2003.
    •  Infine, dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore la nuova regolamentazione in materia di trasferta nazionale, applicabile esclusivamente ai cantieri avviati successivamente a tale data; questa disciplina sostituirà gli accordi territoriali relativi alla trasferta regionale, garantendo una maggiore uniformità e semplificazione degli adempimenti per le imprese e le casse edili, grazie all’integrazione con il sistema Cnce Edilconnect.

    CCNL EDILIZIA 2025 Tabelle retributive

    INDUSTRIA

    Liv.

    Par.

    Aumenti – Importi mensili

    Nuovi minimi – Importi mensili

    Complessivi

    1.2.2025 mensile

    1.3.2026 mensile

    1.3.2027 mensile

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    VII

    200

    360,00

    160,00

    100,00

    100,00

    2.134,71

    2.234,71

    2.334,71

    VI

    180

    324,00

    144,00

    90,00

    90,00

    1.921,23

    2.011,23

    2.101,23

    V

    150

    270,00

    120,00

    75,00

    75,00

    1.601,02

    1.676,02

    1.751,02

    IV

    140

    252,00

    112,00

    70,00

    70,00

    1.494,31

    1.564,31

    1.634,31

    III

    130

    234,00

    104,00

    65,00

    65,00

    1.387,56

    1.452,56

    1.517,56

    II

    117

    210,60

    93,60

    58,50

    58,50

    1.248,81

    1.307,31

    1.365,81

    I

    100

    180,00

    80,00

    50,00

    50,00

    1.067,36

    1.117,36

    1.167,36

    COOPERATIVE

    Liv.

    Par.

    Aumenti – Importi mensili

    Nuovi minimi – Importi mensili

    Complessivi

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    1.2.2025

    1.3.2026

    1.3.2027

    VIII (*)

    250

    450,00

    200,00

    125,00

    125,00

    2.712,99

    2.837,99

    2.962,99

    VII

    210

    378,00

    168,00

    105,00

    105,00

    2.274,90

    2.379,90

    2.484,90

    VI

    180

    324,00

    144,00

    90,00

    90,00

    1.953,34

    2.043,34

    2.133,34

    V

    153

    275,40

    122,40

    76,50

    76,50

    1.659,16

    1.735,66

    1.812,16

    IV

    136,5

    245,70

    109,20

    68,25

    68,25

    1.485,49

    1.553,74

    1.621,99

    III

    127

    228,60

    101,60

    63,50

    63,50

    1.381,81

    1.445,31

    1.508,81

    II

    114

    205,20

    91,20

    57,00

    57,00

    1.240,72

    1.297,72

    1.354,72

    I

    100

    180,00

    80,00

    50,00

    50,00

    1.085,21

    1.135,21

    1.185,21

    (*) Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

    CCNL edili industria e cooperative: il periodo di applicabilità

    Nel testo viene specificato che il contratto si applica dall’1.2.2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30.6.2028.

    Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A./R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.

    Inoltre le Parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i Contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore all’1.2.2026.

    CCNL EDILIZIA 2025 Modello DUE per la regolarità contributiva

    il nuovo modello di denuncia unica   D.U.E. presenterà,  al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:

    a)    Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;

    b)    Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;

    c)    Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;

    d)    Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;

    e)    E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;

    f)    C.C.N.L. applicato;

    g)    C.I.P.L. applicato bloccante;

    h)    Ore malatia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;

    i)    Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.

  • Edilizia

    Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2025

    E' stato pubblicato sul sito del ministero del lavoro il decreto direttoriale 5 del 29.1.2025 della direzione  Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce  

    1. L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e  attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla  data di emanazione del decreto e 
    2.  il costo del lavoro in edilizia  a livello provinciale, per operai e impiegati

    Il decreto fornisce in allegato  le tabelle  di dettaglio.

    Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento

     Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: 

    • CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 03 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; 
    • CCNL EDILI Piccola Industria  stipulato in data 29 luglio 2019 
    •   CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

    e  sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da dicembre 2023;

    Il decreto precisa che il costo del lavoro  cosi determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    1.  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    2.  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

  • Edilizia

    Testo Unico Edilizia aggiornato

    Pubblichiamo il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rappresenta una delle pietre miliari della normativa italiana in ambito urbanistico ed edilizio.

    Esso fornisce un quadro normativo chiaro e unificato per regolamentare l'attività edilizia su tutto il territorio nazionale, assicurando la conformità alle esigenze di sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità.

    Ultimo aggiornamento all'atto del 09.10.2024.

    Il testo è suddiviso in diverse parti e sezioni, ognuna dedicata a specifici aspetti della disciplina edilizia. Gli obiettivi principali includono:

    • Fornire regole uniformi per le attività edilizie;
    • Garantire il rispetto delle norme in materia di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
    • Regolamentare i procedimenti amministrativi relativi a permessi di costruire, attività edilizia libera e segnalazioni certificate;
    • Sostenere interventi di rigenerazione urbana e tutela dell’ambiente.

    Punti salienti del Testo Unico Edilizia aggiornato

    Attività edilizia libera

    • Include interventi di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e installazione di pannelli fotovoltaici per uso domestico, che non richiedono permessi specifici.

    Permesso di costruire

    • Regolamenta gli interventi di nuova costruzione e trasformazione urbanistica ed edilizia che richiedono un’autorizzazione esplicita, specificando criteri di conformità urbanistica e procedurale.

    Strumenti di semplificazione

    • Introduzione dello sportello unico per l’edilizia, che funge da punto di riferimento per tutte le interazioni amministrative tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

    Norme per il recupero dei sottotetti

    • Agevolazioni per il recupero a fini abitativi, anche in deroga ai limiti di distanza tra edifici, nel rispetto della normativa regionale.

    Contributo di costruzione

    • Definisce i parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, favorendo interventi di ristrutturazione rispetto a nuove edificazioni.

    Sostenibilità e innovazione

    • Incentivi per interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica.

    Allegati: