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Recupero punti patente cantieri 2026: linee guida e modulo INL
Prosegue il percorso di attuazione del sistema della patente a crediti nei cantieri, introdotto per rafforzare la prevenzione degli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare. Con un provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono state disciplinate a marzo 2026 le modalità operative per il recupero dei crediti decurtati, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni territoriali.
Come noto , il sistema della patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili in edilizia e prevede un punteggio iniziale che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La perdita di crediti può impedire l’operatività dell’impresa qualora il punteggio scenda sotto determinate soglie. Il nuovo provvedimento interviene dunque per definire la struttura delle Commissioni competenti, le modalità di richiesta di recupero dei crediti e gli adempimenti necessari per ripristinare la capacità operativa dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano nei cantieri edili.
Le disposizioni sono contenute nel decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 24 del 6 marzo 2026.
Con la circolare 12 del 10 aprile 2026 INAIL ha recepito le disposizioni.
Con la nota 4634/2026 del 24 giugno, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha ora definito le linee guida operative per il funzionamento delle Commissioni territoriali e le regole per la presentazione delle domande, i percorsi formativi e gli investimenti in materia di salute e sicurezza necessari per il recupero crediti.
Il 3 luglio l'ispettorato ha implementato una nuova sezione sul proprio sito istituzionale e pubblicato il modello di richiesta di recupero dei crediti..
Quadro normativo della patente a crediti
Come noto, il sistema della patente a crediti si inserisce nel quadro delle misure di rafforzamento della sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, con diversi interventi normativi, tra cui il DL n. 19/2024 (PNRR) e il DL n. 159/2025, che ne hanno modificato l’articolo 27 .
La disciplina è stata poi attuata operativamente con il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, che ha stabilito le modalità per la richiesta e il rilascio della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Il meccanismo della patente funziona come strumento di qualificazione delle imprese: il possesso di un numero minimo di crediti rappresenta infatti un requisito per poter operare nei cantieri.
La perdita dei crediti può derivare da violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuate nel Testo unico e nei relativi allegati. Per garantire il ripristino della regolarità e favorire comportamenti correttivi, la normativa prevede la possibilità di recuperare i crediti decurtati attraverso specifiche procedure e interventi formativi o organizzativi.
Il quadro si completa con la nota INL 4634 del 24 giugno 2026, con cui l'Ispettorato nazionale del lavoro ha adottato le linee guida operative per il recupero dei crediti, definendo in modo stringente
- i requisiti dei percorsi formativi ammessi,
- le tipologie di investimenti validi e
- i criteri di calcolo dei crediti recuperabili.
Costituzione delle Commissioni territoriali e ambito di competenza
Le Commissioni recentemente nominate dall'INL sono composte da rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza. In particolare, la struttura è definita come segue:
Componente Ente di appartenenza Funzione Direttore interregionale INL o delegato Ispettorato nazionale del lavoro Presidenza o coordinamento della Commissione Funzionario esperto in sicurezza sul lavoro Ispettorato nazionale del lavoro Valutazione tecnica delle violazioni Direttore regionale INAIL o delegato INAIL Valutazione tecnico-assicurativa Funzionario esperto in sicurezza INAIL Supporto tecnico alla Commissione Alle riunioni partecipano inoltre senza diritto di voto:
- un rappresentante delle ASL competente in materia di sicurezza sul lavoro
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Per quanto riguarda la competenza territoriale, la Commissione competente è individuata sulla base di: sede legale dell’impresa, oppure domicilio del lavoratore autonomo.
Nel caso di imprese estere, il riferimento è alla stabile organizzazione in Italia o a una delle sedi operative presenti sul territorio nazionale.
Sono previste inoltre alcune particolarità territoriali:
- per imprese o lavoratori autonomi con sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza è attribuita alla Commissione operante in Veneto, mentre
- per la Regione Sicilia è competente la Commissione operante in Calabria.
Recupero crediti: come fare domanda – Scarica il modulo
Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una decurtazione dei crediti possono avviare la procedura di recupero presentando un'istanza motivata alla Commissione territoriale competente.
la richiesta deve essere trasmessa tramite PEC, utilizzando l'apposita modulistica, alla segreteria dell'Ispettorato territoriale del lavoro presso cui ha sede la Commissione competente. Nella domanda vanno indicate le azioni che si intende intraprendere — in termini di formazione o di investimenti in materia di salute e sicurezza — nonché l'eventuale proposta di piano di recupero progressivo.
Restano confermati gli altri contenuti già previsti dal decreto direttoriale n. 24/2026:
- eventuali provvedimenti sanzionatori ricevuti
- relazione tecnica sulle misure adottate per correggere le violazioni
- eventuale proposta di piano di recupero dei crediti
- richiesta di audizione davanti alla Commissione (facoltativa)
Dopo la ricezione della domanda completa, la Commissione procede alla convocazione della riunione di norma entro 20 giorni lavorativi.
I percorsi formativi
La formazione è una delle principali leve per il recupero dei crediti, ma deve rispettare criteri precisi fissati dalla nota INL 4634/2026. Deve essere innanzitutto aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non può essere computata ai fini dell'aggiornamento ordinario previsto dal medesimo decreto.
I corsi devono essere erogati dai soggetti formatori individuati nell'Accordo Stato-Regioni del 2025.
Il datore di lavoro è escluso dal novero dei formatori ammessi, nelle more dell'adozione del successivo Accordo Stato-Regioni previsto dalla L. 198/2025; analogamente, non può svolgere il ruolo di docente.
I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013.
I corsi possono svolgersi in presenza o in videoconferenza sincrona, purché quest'ultima sia ritenuta compatibile dalla Commissione rispetto agli obiettivi formativi e nel rispetto delle indicazioni dell'Accordo.
Il numero massimo di partecipanti deve essere fissato a 30 per corso.
I contenuti devono essere coerenti con le violazioni che hanno determinato la decurtazione: la Commissione — anche su proposta dell'interessato — ne può indicare i temi specifici.
Sul piano della frequenza e verifica, è obbligatorio
- partecipare ad almeno il 90% delle ore previste e
- superare un test finale con un punteggio minimo del 70% di risposte corrette.
Al termine del corso deve essere rilasciato un attestato recante: soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia e durata del corso, modalità di erogazione, data e luogo, firma del legale rappresentante del soggetto formatore o di un suo incaricato. L'attestato deve riportare obbligatoriamente la dicitura "valido ai fini del recupero crediti".
Quanto al calcolo dei crediti, per ogni ora di formazione vengono riconosciuti 0,25 crediti, con arrotondamento all'intero per difetto (esempio: 7 ore = 1,75 crediti → 1 credito riconosciuto).
La durata del corso deve essere proporzionata alla tipologia e alla gravità delle violazioni commesse.
Il piano formativo può essere suddiviso in moduli: su richiesta dell'interessato, la Commissione si riunisce per riconoscere i crediti man mano che i singoli moduli vengono completati.
Gli investimenti in salute e sicurezza
In alternativa o in abbinamento alla formazione, il recupero dei crediti può avvenire attraverso investimenti mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza, valutati dalla Commissione in rapporto allo stato dell'arte e alle esigenze specifiche dell'impresa, con attenzione alla sostenibilità finanziaria e organizzativa.
La nota INL 4634/2026 individua a titolo esemplificativo le seguenti tipologie ammesse:
- sistemi di rilevamento ambientale (sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas; monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione);
- dispositivi di protezione individuale o abbigliamento intelligente: non è sufficiente il semplice acquisto dei DPI, ma occorre fornire evidenza del loro effettivo utilizzo attraverso formazione e addestramento;
- tecnologie per la sorveglianza sanitaria (es. sistemi di tracciamento per l'esposizione a sostanze pericolose);
- robotica e automazione per operazioni pericolose in contesti ad alto rischio;
- tecnologie immersive a fini formativi (es. sistemi con realtà virtuale).
Restano confermati i parametri già fissati dal decreto direttoriale n. 24/2026:
Parametro Valore Crediti massimi recuperabili 15 crediti Crediti minimi necessari per operare 15 crediti Recupero possibile Anche in modo frazionato I crediti riconosciuti variano in funzione dell'entità dell'investimento, anche se realizzato con contributo pubblico:Anche per gli investimenti è previsto un recupero progressivo e pianificato, con attribuzione dei crediti in base agli stati di avanzamento documentati.
Tabella 2: Investimenti e crediti riconosciuti
Importo dell'investimento Crediti riconosciuti Da 5.000 a 25.000 € 1 credito Da 25.001 a 50.000 € 3 crediti Oltre 50.000 € 6 crediti Una volta completate le misure prescritte, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova riunione della Commissione, che si pronuncia entro circa 15 giorni lavorativi per verificare la corretta attuazione degli interventi e deliberare la riassegnazione dei crediti.
L'Ispettorato nazionale del lavoro effettua infine un monitoraggio annuale sull'attività delle Commissioni territoriali, al fine di valutare l'efficacia del sistema e proporre eventuali aggiornamenti delle linee guida operative.
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Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2026 rettificate
Era stato pubblicato due mesi fa sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 23 del 26.3.2026 della direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce
- L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla data di emanazione del decreto e
- il costo del lavoro in edilizia a livello provinciale, per operai e impiegati
Il decreto fornisce in allegato le tabelle di dettaglio.
In data 14 maggio è stato pubblicato un nuovo decreto 40 del 13.maggio 2026 con la rettifica dei valori per numerose provincie ovvero:
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso-Isernia, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano-Lodi-Monza Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.
Il nuovo decreto ha valore dal 13 maggio 2026.
Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento
Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
- CCNL EDILI Industria-Cooperative astipulato in data 21 febbraio 2025 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 15 aprile 2025 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 20 maggio 2025 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
e sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da maggio 2025 con decorrenza 26 marzo 2026
Il decreto precisa che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Sisma 2026: badge obbligatorio dal 13 maggio nei cantieri
La ricostruzione post-sisma 2016 nell'Appennino centrale sperimenta un nuovo strumento di controllo: il badge digitale obbligatorio per i lavoratori nei cantieri. La misura, a presentata ieri a Palazzo Montecitorio dal commissario straordinario per il sisma, il ministro dell'interno e il ministro del lavoro Calderone, intende contrastare il lavoro nero e l'infiltrazione mafiosa in quello che è considerato il più grande cantiere d'Europa.
Il cratere sismico interessa 138 Comuni e circa 8.000 km² di territorio. Sul fronte privato sono attivi quasi 10.000 cantieri, con oltre 14.500 già conclusi. I contributi concessi superano i 12,6 miliardi di euro.
Sul fronte pubblico si contano 3.730 interventi finanziati, con oltre 2.300 cantieri in fase di progettazione pronti a partire nel 2026.
Il Decreto commissariale 332/2026 del 13 aprile 2026 ha stabilito la sperimentazione dell'obbligo che scatterà in modo graduale in base al valore dei lavori:
Entro 1 mese dalla data del provvedimento del Commissario, quindi dal 13 maggio 2026 , per cantieri da 500.000 euro e oltre
- Entro 12 mesi per cantieri da 258.000 euro e oltre
- Entro 24 mesi per cantieri oltre i 150.000 euro
- Entro 36 mesi per tutti gli altri.
Come funziona il badge per i cantieri del sisma
Il sistema prevede la registrazione giornaliera delle presenze tramite la piattaforma Gedisi, nella sezione "Monitoraggio Cantieri", integrata con le casse edili attraverso la Commissione nazionale CNCE.
Ogni lavoratore sarà identificato, tracciato per impresa di appartenenza, cantiere e orari di presenza, con aggiornamento automatico del "Settimanale di cantiere".
Dopo la sperimentazione nel cratere sismico, il modello potrà essere esteso a livello nazionale, applicabile a grandi eventi, opere pubbliche strategiche e future ricostruzioni post-emergenza. Già oggi il sistema ha trovato applicazione nei cantieri delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Badge di cantiere la norma – a che punto siamo
L'attuazione del badge di cantiere (o tesserino di riconoscimento digitale con codice univoco anticontraffazione) è regolata dalla Legge 198/2025 (conversione del D.L. 159/2025), entrata in vigore il 31 dicembre 2025.
Ad oggi (maggio 2026), il decreto ministeriale attuativo del Ministero del Lavoro, che era atteso entro 60 giorni (fine febbraio 2026), non risulta ancora emanato, lasciando il sistema in fase transitoria: resta obbligatorio il tesserino previsto dal D.Lgs. 81/2008, ma senzal'interoperabilita digitale con il SIISL.
Con il decreto ministeriale l'obbligo dovrebbe poi estendersi a tutti i cantieri edili (pubblici/privati, appalti/subappalti) e autonomi che operano fisicamente in loco, potenzialmente ad altri settori ad alto rischio; l'INL ha emesso la Circolare n.1/2026 con linee guida operative e sanzioni (art. 55 D.Lgs. 81/2008).
In attesa del badge digitale le imprese devono già garantire identificazione chiara, con badge fisico o digitale equivalente.
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Appalti edili: chiarimenti ANAC sul DURC di congruità
Con il Comunicato del Presidente del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio scorso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici di lavori edili .
Il documento, ripreso per la sua rilevanza anche dalla commissione nazionale delle casse edili, ribadisce che la verifica di congruità costituisce un adempimento obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di lavori, indipendentemente dall’importo, con riferimento alle attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e a quelle affini e funzionalmente connesse all’attività dell’impresa affidataria .
L’attestazione della congruità prende la forma del cosiddetto “DURC di congruità”, introdotto dal D.M. n. 143/2021 per garantire il rispetto dei contratti collettivi del settore edile e contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale .
Il Comunicato ANAC interviene in chiave applicativa, con particolare attenzione al momento della richiesta e ai soggetti legittimati. Vediamo gli aspetti piu rilevanti.
Le norme sul DURC di congruità
Il D.M. n. 143/2021 disciplina le modalità operative per la verifica della congruità del costo della manodopera impiegata nella realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione dell’art. 119, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023
La norma prevede che, per i lavori edili, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) comprenda anche la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.
Tale verifica è effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, sulla base degli accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore
Il sistema si articola in più fasi:
- l’impresa principale trasmette alla Cassa Edile i dati del cantiere tramite la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL), utilizzando il portale “Edilconnect” della CNCE, indicando valore complessivo dell’opera, valore dei lavori edili, committenza ed eventuali subappaltatori
- tramite il medesimo portale viene richiesta la certificazione di congruità, che la Cassa Edile rilascia entro dieci giorni dalla richiesta
- la Cassa confronta il costo del lavoro dichiarato con le percentuali minime previste dalla tabella allegata all’Accordo collettivo di settore
La verifica può concludersi con esito positivo (rilascio del DURC di congruità) oppure con esito negativo, in caso di scostamento rispetto ai valori minimi
Istruzioni e Check list
l Comunicato ANAC richiama in modo puntuale le soglie e le conseguenze operative in caso di scostamento dalle percentuali minime di incidenza della manodopera.
Scostamento rispetto ai valori minimi Conseguenza ≤ 5% Rilascio possibile del DURC di congruità previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la differenza > 5% 15 giorni per regolarizzare versando il costo della manodopera mancante; in caso di mancata regolarizzazione, iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e blocco del saldo finale In caso di scostamento superiore al 5%, l’impresa ha 15 giorni per regolarizzare la propria posizione
Se non provvede, la Cassa Edile procede all’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non può ricevere il saldo finale dei lavori
Un altro chiarimento rilevante riguarda il momento e i soggetti legittimati alla richiesta del DURC di congruità. La norma non prevede deroghe: la richiesta può essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori, prima del saldo finale
ANAC precisa inoltre che, anche nei casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023), l’amministrazione deve comunque richiedere all’appaltatore principale l’attestazione di congruità. . Ciò in quanto è l’appaltatore a dover inserire tutti i dati di cantiere nel portale Edilconnect ed è quindi il soggetto legittimato alla richiesta del DURC di congruità
In chiave operativa, una check list per imprese e consulenti deve prevedere di
- verificare la corretta trasmissione dei dati di cantiere tramite DNL su Edilconnect;
- monitorare l’incidenza della manodopera rispetto ai valori minimi contrattuali;
- programmare per tempo la richiesta del DURC di congruità in coincidenza con l’ultimo SAL;
- gestire tempestivamente eventuali scostamenti superiori al 5% per evitare il blocco del saldo e l’iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari.
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IVA al 4% e infissi per eliminazione delle barriere architettoniche: quando si applica
L'IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto, restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello n. 212 del 2025, ribadendo un principio importante:
- l’IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto;
- restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989.
Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che per beneficiare dell’aliquota ridotta occorre inquadrare correttamente il rapporto contrattuale: solo un contratto di appalto consente l’applicazione del 4%.
Negli altri casi, si applicherà l’aliquota ordinaria (22%) o quella agevolata del 10% in presenza di interventi di manutenzione straordinaria.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate
La società istante, attiva nel settore del bricolage, ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 4% prevista dall’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.
In particolare, la questione riguardava la fornitura con posa in opera di infissi dotati delle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989, idonei al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La società sosteneva che, seppure la norma menzioni espressamente i contratti di appalto, la ratio della disposizione dovrebbe consentire l’estensione del beneficio anche ai casi di cessione di beni con posa in opera, trattandosi comunque di interventi funzionali all’abbattimento delle barriere.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione IVA al 4% è limitata, per espressa previsione normativa, alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche.
La distinzione tra contratto di vendita con posa in opera e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale:
- se prevale la cessione del bene e la posa è accessoria all’utilizzo, si tratta di vendita con posa in opera;
- se, invece, l’obiettivo è ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto al semplice bene fornito, si configura un appalto.
Nel caso esaminato, poiché la fornitura riguarda infissi standard prodotti e commercializzati dall’azienda, con posa accessoria, l’operazione si qualifica come cessione con posa in opera. Pertanto, non è possibile applicare l’aliquota agevolata del 4%.
Allegati: -
Piattaforma patente a crediti: disponibile il manuale di istruzioni
E' stato pubblicato sul sito ministeriale il decreto direttoriale 43 2025 proposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nella patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, per garantire trasparenza e correttezza nella consultazione delle informazioni, tutelando allo stesso tempo i dati personali degli interessati secondo i principi del Regolamento UE 2016/679.
L'Ispettorato Nazionale del lavoro ha reso ora disponibile il Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC) per illustrare in dettaglio :
- le procedure e le funzionalità disponibili e
- i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
La piattaforma di servizio per la patente a crediti è raggiungibile all'indirizzo servizi.ispettorato.gov.it
Consulta QUI il Manuale operativo PAC.
Il contesto: la patente a crediti nei cantieri e il ruolo del Garante
Il 21 maggio 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per disciplinare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. prevista dall’art. 27 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
Per approfondire leggi Patente cantieri regole faq aggiornate
La gestione del sistema e delle relative informazioni personali è affidata all’INL, che agisce come titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Pur approvando il provvedimento, il Garante con il provvedimento 294 2025 (Qui il testo) ha imposto due importanti condizioni di cui si dovrà tener conto prima della pubblicazione ed entrata in vigore del decreto:
- La prima riguarda la sicurezza delle password di accesso per i soggetti abilitati: dovranno essere conservate con tecniche crittografiche conformi allo stato dell’arte, come già indicato nel provvedimento n. 594/2023.
- La seconda condizione impone di dettagliare meglio le misure tecniche per garantire l’immodificabilità e l’integrità dei log di accesso e tracciamento. È stato inoltre richiesto di limitare i dati registrati nel tracciamento a quelli strettamente necessari, escludendo l’indirizzo e-mail ordinario, nel rispetto dell’art. 32 del GDPR e dei principi di integrità e riservatezza.
Le modalità di accesso ai dati: chi può vedere cosa
Il decreto prevede che le informazioni relative alla patente siano accessibili tramite il Portale dei Servizi INL, autenticandosi con SPID, CIE o strumenti equivalenti. Possono accedere:
- i titolari della patente o i loro delegati (con piena visibilità);
- le pubbliche amministrazioni (solo per verificare il possesso e la validità del titolo in caso di appalti);
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i soggetti che intendono affidare lavori (per valutare eventuali sospensioni della patente);
- gli organismi paritetici e i coordinatori per la sicurezza (per finalità di vigilanza e coordinamento).
Il portale potrà fornire dati identificativi del titolare, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni e decurtazioni di crediti, ma non riportare gli estremi dei provvedimenti che le hanno causate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR)
Informazioni visualizzabili – Modalità e finalità di accesso
Le informazioni della patente sono suddivise in sezioni:
- Dati anagrafici e identificativi del soggetto titolare.
- Numero, data di rilascio e stato (attiva/sospesa) della patente.
- Punteggio iniziale e aggiornato.
- Eventuali sospensioni e i relativi estremi.
- Provvedimenti definitivi che comportano decurtazione di crediti.
L' Accesso tramite SPID livello 2, CIE, CNS o strumenti equivalenti (eIDAS per soggetti europei).
I titolari o delegati possono accedere direttamente.
Gli altri soggetti accedono tramite autodichiarazione e dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.
Le informazioni sono accessibili solo per le seguenti finalità:
- Verifica del possesso e validità del titolo abilitante (es. per partecipazione ad appalti);
- Controllo sulla sicurezza nei cantieri e sulla regolarità contrattuale;
- Verifica della possibilità di proseguire lavori in caso di sospensione della patente. AL VIA
Sicurezza informatica e trattamento dei dati
Per la sicurezza dei dati sulla piattaforma vengono applicate misure tecniche e organizzative molto dettagliate e avanzate, tra cui:
- Autenticazione forte (MFA), segregazione degli accessi, monitoraggio continuo;
- Protezione cloud, sistemi antivirus/XDR, SIEM, backup automatici;
- Sistema di tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma (log in modalità “append-only”).
- I dati relativi alla patente sono conservati per la durata della stessa.
Le informazioni su sospensioni e provvedimenti disciplinari sono conservate per un massimo di 5 anni.
I log di tracciamento degli accessi sono conservati per 5 anni, senza analisi automatizzate o alert.
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Patente cantieri: come funziona – nuove precisazioni sui punti aggiuntivi
A partire dal 10 luglio 2025 sono pienamente operative le funzionalità del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per la gestione della patente a crediti, strumento introdotto dal DL 19/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili.
Dopo una fase iniziale di rilascio con dotazione fissa di 30 punti, diventa possibile incrementare il punteggio fino a 100 crediti, a fronte di specifici requisiti e investimenti documentati. Attualmente sono state già rilasciate circa 450.000 patenti a fronte di una platea iniziale stimata in 800.000 soggetti.
Ricordiamo la disciplina le sanzioni e la novità sui punti aggiuntivi su cui l'INL ha fornito ulteriori precisazioni il 15 luglio 2025 (v. all'ultimo paragrafo).
Patente cantieri: cos’è come funziona
A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività nei cantieri temporanei o mobili devono possedere una patente a crediti.
Questa misura è prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e dal DM 132 2024 .
La patente serve a garantire che chi lavora nei cantieri abbia i requisiti di sicurezza e affidabilità richiesti dalla legge. Non devono possedere la patente coloro che si occupano solo di forniture di materiali o di attività intellettuali.
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può aumentare fino a 100 crediti grazie a comportamenti virtuosi o alla formazione continua, come previsto dal D.M. n. 132/2024.
Se il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo non può più operare nei cantieri.
Su questo punto INL ha precisato che il punteggio insufficiente è parificato all'assenza di patente o di documento estero equivalente.
La normativa prevede anche una sanzione amministrativa che corrisponde al 10% del valore dei lavori, ma non può essere inferiore a 6.000 euro. Questa multa è immediata e non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Patente cantieri: il calcolo della sanzione secondo l’INL
Per calcolare l'importo della sanzione, la Nota precisa che va preso come riferimento il valore del contratto dei lavori, escludendo l’IVA.
Se il valore non è specificato nel contratto, si applica direttamente la multa minima di 6.000 euro.
Le autorità competenti, come l'Ispettorato del Lavoro, possono richiedere di vedere i contratti o i preventivi firmati dall’impresa o dal lavoratore autonomo per verificare l'importo corretto della sanzione.
Le somme provenienti dalle sanzioni vengono destinati al bilancio dell’Ispettorato del Lavoro per finanziare i sistemi informatici utili a gestire la patente a crediti. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA o su un conto specifico indicato dall'Ispettorato del Lavoro.
Patente cantieri: chiarimenti sulla sospensione dell’attività
Con la nota n. 9326 del 9 dicembre 2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni dettagliate sull'applicazione del regime sanzionatorio della patente a crediti per i cantieri prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)
I committenti e i responsabili dei lavori hanno l'obbligo di verificare che le imprese e i lavoratori autonomi abbiano una patente valida prima di assegnare loro dei lavori. Questo obbligo è previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008. La verifica riguarda anche le imprese che lavorano in subappalto.
La nota 9326 INL ricorda che
- Se il committente o il responsabile dei lavori affida un incarico a un’impresa senza patente o con meno di 15 crediti, rischia una multa da 711,92 euro a 2.562,91 euro.
- Se l’impresa possiede la patente, ma il punteggio scende sotto i 15 crediti dopo l’inizio dei lavori, il committente non viene punito, ma l’impresa sì.
- La sanzione è applicabile solo per i lavori assegnati dopo il 1° ottobre 2024. Questo obbligo esiste indipendentemente dal numero di imprese coinvolte nel cantiere.
- Se durante i lavori l'impresa perde i crediti necessari per operare (ad esempio per una sospensione o una revoca della patente), l'Ispettorato del Lavoro può obbligare l'impresa o il lavoratore a lasciare immediatamente il cantiere.
- Se un’impresa o un lavoratore autonomo viene trovato senza patente o con una patente con meno di 15 crediti, rischia anche l'esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. In questo caso, vengono informati sia l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare il provvedimento di interdizione.
In particolare l'ispettorato precisa, sulla possibilità di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto , che "Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto (…) e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
ATTENZIONE :
- se il valore dei lavori eseguiti è superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre
- su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare
L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori".
Leggi in merito anche: Quando viene revocata o sospesa la patente in edilizia ?
Punti aggiuntivi patente cantieri: le istruzioni operative
INL ha comunicato che dal 10 luglio 2025 sarà avviato il meccanismo di
- assegnazione automatica dei crediti per anzianità aziendale e,
- su richiesta, di quelli premiali legati a buone pratiche in ambito formativo, gestionale e organizzativo.
Per accedere alle nuove funzionalità è necessario collegarsi al portale INL all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it utilizzando SPID, CIE o CNS.
Chi è già titolare di una patente rilasciata prima del 10 luglio ha già completato la fase di verifica e mappatura iniziale.
I nuovi richiedenti, invece, dovranno prima ottenere un’attestazione di identità e idoneità, rilasciata entro 24 ore tramite controllo incrociato dei dati CCIAA.
- Una volta autenticati, i soggetti abilitati potranno:
- Visualizzare i dati completi della patente.
- Richiedere crediti aggiuntivi.
- Abilitare delegati (professionisti, associazioni, soggetti fiduciari) mediante apposita funzionalità.
La visualizzazione dei dati sarà differenziata in base al profilo di accesso (legale rappresentante, delegato, committente, ecc.), in conformità con quanto stabilito dal decreto direttoriale INL n. 43/2025 e dal Garante per la privacy.
Per quanto riguarda i crediti aggiuntivi:
I punti per anzianità aziendale saranno accreditati automaticamente la notte del 10 luglio, sulla base dei dati delle Camere di commercio:
3 crediti: iscrizione da 5 a 10 anni;
5 crediti: da 11 a 15 anni;
8 crediti: da 16 a 20 anni;
10 crediti: oltre i 20 anni.
È previsto un ulteriore punto ogni biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, salvo sospensioni dovute a violazioni.
Ulteriori crediti (fino a 40) possono essere richiesti compilando il form online e allegando la documentazione che dimostri:
- Investimenti in formazione dei lavoratori;
- Adozione di modelli organizzativi conformi all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008;
- Utilizzo di tecnologie avanzate e presenza di un organico dimensionato;
- Altre attività premianti indicate nelle tabelle allegate al DM 132/2024.
I crediti richiesti saranno accreditati entro 24 ore. I controlli sui requisiti avverranno nell’ambito delle attività ispettive ordinarie o tramite verifiche a campione. Inoltre, in caso di violazioni in materia di sicurezza, sarà possibile la decurtazione dei crediti precedentemente assegnati.
Viene anche sottolineato che l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità avviene in un ambiente digitalmente sicuro, conforme ai requisiti di sicurezza informatica richiesti dalla normativa vigente.
Punti aggiuntivi precisazioni INL luglio 2025
Con una nuova nota INL (n.288 del 15 luglio 2025) fornisce istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi nella patente a crediti e specifica modalità di attribuzione e requisiti documentali.
Sulle certificazioni (ISO 45001, MOG-SSL, SOA) e attestazioni rilasciate da organismi paritetici si sottolinea che devono essere allegate con date di validità e aggiornate entro 1 mese prima della scadenza, e danno diritto a crediti aggiuntivi, indipendentemente dalla categoria.
Viene precisato inoltre che le rettifiche autonome sono possibili solo fino a mezzanotte. Dopo, occorre contattare l’Ispettorato territoriale per la correzione manuale del dato.
Per imprese e lavoratori autonomi stranieri è necessario autocertificare l’anzianità lavorativa, come i professionisti attivi nei cantieri per i quali fa fede la data di possesso della partita IVA o dell’iscrizione alla Gestione separata.