Somministrazione lavoro 2026: doppio limite di 24 e 36 mesi

La Legge 112/2026, di conversione del Decreto Lavoro (Dl 62/2026) e in vigore dal 28 giugno 2026, cambia le regole sulla durata massima delle missioni in somministrazione presso lo stesso utilizzatore. 

La novità, contenuta nel nuovo articolo 16 quinquies del Dl 62/2026, introduce un doppio limite temporale che dipende dal tipo di contratto che lega il lavoratore all'agenzia per il lavoro, con l'obiettivo di bilanciare la flessibilità delle imprese con la continuità professionale dei lavoratori.

Le regole generali

La norma modifica l'articolo 19 del Dlgs 81/2015. 

Come regola generale, la successione di contratti a termine tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro non può superare complessivamente 24 mesi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi; in questo conteggio rientrano anche i periodi di missione in somministrazione. 

Questo limite resta però riservato ai lavoratori assunti a termine dall'agenzia, con un contratto necessariamente collegato a una fornitura commerciale anch'essa a termine. 

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 19 introduce invece un limite autonomo di 36 mesi, anche non continuativi, per missioni presso lo stesso utilizzatore e per mansioni di pari livello e categoria legale — limite che la contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore può modificare, con un margine di intervento rilevante.

La novità: come e da quando si applica

La particolarità della riforma è che i due limiti possono coesistere:  un lavoratore può essere impiegato inizialmente con contratti di somministrazione a termine fino a 24 mesi e, una volta assunto a tempo indeterminato dall'agenzia (per nuova assunzione o trasformazione del rapporto), può svolgere ulteriori missioni fino al nuovo tetto di 36 mesi, con un conteggio che riparte da zero. 

ATTENZIONE alla decorrenza: il nuovo limite decorre dal 28 giugno 2026 e le missioni svolte in precedenza da lavoratori già assunti a tempo indeterminato non vengono conteggiate, evitando che rapporti già in corso risultino immediatamente prossimi alla scadenza. 

Per le imprese, questo significa poter programmare impieghi più lunghi mantenendo la flessibilità gestionale della somministrazione; per i lavoratori, la possibilità di esperienze  professionali più stabili ,  restando assunti a tempo indeterminato dall'agenzia.

Tabella di riepilogo

Tipo di contratto con l'agenzia Limite di durata missione presso lo stesso utilizzatore Norma di riferimento Modificabile dai CCNL?
Contratto a tempo determinato 24 mesi (limite generale) Art. 19, Dlgs 81/2015 Sì, salvo diversa previsione collettiva
Contratto a tempo indeterminato 36 mesi, anche non continuativi, per mansioni di pari livello Art. 19, comma 2-bis, Dlgs 81/2015 (introdotto da L. 112/2026) Sì, ampio margine per la contrattazione applicata dall'utilizzatore
Decorrenza limite 36 mesi: dal 28 giugno 2026, senza conteggio delle missioni precedenti

FAQ

Se un lavoratore viene assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di somministrazione a termine, il conteggio riparte da zero? 

Sì, il limite di 36 mesi decorre come nuovo conteggio autonomo, indipendente dai mesi già maturati sotto il regime dei 24 mesi.

Da quando si applica il nuovo limite di 36 mesi? 

Dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della Legge 112/2026 ( conversione del Decreto 1 Maggio).

Le missioni svolte prima di tale data da lavoratori già assunti a tempo indeterminato non vengono conteggiate.

I contratti collettivi possono modificare questi limiti? 

Sì. Il limite dei 24 mesi può essere derogato dai contratti collettivi,; anche per il nuovo limite di 36 mesi la legge attribuisce un ampio margine di intervento alla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore.

Il limite di 36 mesi vale per qualsiasi mansione? 

No, si applica solo se la missione riguarda mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle già svolte.