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Redditi agrari: approvata una riforma che valorizza il settore
Pubblicato in GU del 16 dicembre il Decreto legislativo sulle modifiche all’Irpef e all'ires.
Tra le novità, ce ne sono di importanti per il settore dell'agricoltura, vediamo una sintesi del contenuto dell'art 1del Dlgs n 192/2024.
Riforma redditi agrari: riforma verso colture innovative
Prima delle novità introdotte è bene specificare che saranno in vigore dal 31 dicembre prossimo e che all'atto della approvazione del provvedimento il Viceministro Leo sulla riforma dei redditi agrari, in una nota ministeriale diffusa il 4 dicembre dopo il CdM ha evidenziato che: "vengono introdotte regole che valorizzano le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponiche. L'obiettivo è sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi".
L'art 1 del Decreto legislativo n 192/2024 introduce norme specifiche per i moderni sistemi di coltivazione verticale in grado di ridurre i consumi di acqua, di arginare gli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici e di consentire lo sfruttamento di ambienti diversi da quelli tipici.
La norma, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apporta le seguenti modificazioni:
- all’articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
- «4-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b‑bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.
- 4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis).»;
- all’articolo 32: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.»;
- 2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «produttive di reddito agrario»;
- 3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;»;
- 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis).»;
- all’articolo 34, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4.bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.»;
- all’articolo 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.»;
- all’articolo 56-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»; 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
- «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»;
- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- all’articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
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Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo
Le Entrate pubblicano la Risoluzione n 56 del 26 novembre si pubblica il codice tributo per l'utilizzo del credito ZES Mezzogiorno Agricoltura.
Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo
L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”,
Relativamente alla compilazione dell'F24 le Entrate indicano che:
- nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione,
- nella colonna “importi a debito versati”.
- Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
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Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre
Pubblicato il Modello utile a richiedere il credito d'imposta per l'agricoltura della ZES Unica.
In particolare, le Entrate con il Provvedimento n 418393 del 18 novembre pubblicano modello e istruzioni per l'utilizzo del credito di imposta in oggetto.
Ricordiamo che il DL Agricoltura convertito il Legge n 101/2024 ha previsto un credito di imposta per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acqucoltura, impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno.
Nella GU n 264 dell'11 novembre è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 del Ministero dell'Agricoltura con le regole attuative della misura, vediamo tutte le regole.
Credito ZES Unica Agricoltura: che cos’è
Nella Legge di conversione del Dl Agricoltura viene confermata l'introduzione dell'16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto.
La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo.
Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.
Con le novità si concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro.
Credito ZES Unica Agricoltura: il decreto attuativo
Con il Decreto 18 settembre del Ministero dell'Agricoltura si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese, di cui all'art. 2, del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Gli immobili oggetto di investimento devono effettivamente essere utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni previste dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2024.Credito ZES Unica Agricoltura: i beneficiari
Son beneficiari del credito d'imposta:
- a) le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- b) le imprese attive nel settore forestale;
- c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Credito ZES Unica Agricoltura: le domande dal 20 novembre
Viene previsto che per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
Con provvedimento n 418393 del 18 novembre delle Entrate, viene approvato il modello per la Comunicazione da inviare dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:- a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata.
La Comunicazione è utilizzata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto, effettuati a decorrere dal 16 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Allegati: -
Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre
Entro il 18 novembre bisogna inviare la comunicazione per il bonus agricoltura mezzogiorno.
Ricordiamo che è stato pubblicato il Provvedimento ADE n 387400 del 15 ottobre, con cui si approva il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise.
Vediamo tutte le regole.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno che cos’è
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno quali: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle 8 deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
A tal fine si prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia.
Per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023 si provvede l'agevolazione, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.
Con il presente provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: presenta la domanda dal 17.10
Il modello è utilizzato per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.
La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine fissata al 18 novembre e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Credito d’imposta imprese agricole mezzogiorno: utilizzo
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito risultante dalla Comunicazione è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Per determinare il superamento del limite di euro 150.000 si tiene conto anche dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito della presentazione del modello CIM17, modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, e del modello CIM23, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo 5 modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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Denunce agricoltura: nuova procedura dal 4 novembre
Inps annuncia con il messaggio 3569 del 29 ottobre 2024 imminenti novità nelle procedure di iscrizione e variazioni nella gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli , le cui modifiche erano tate preannunciate e descritta in dettaglio nella circolare n. 112 del 29 dicembre 2023.
E' stata creata infatti una nuova procedura telematica accessibile dal portale INPS per l'invio delle denunce aziendali e domande di iscrizione, alternativa al sistema “ComUnica”.
In particolare il messaggio comunica che:
- dal 30 ottobre sono sospese le precedenti modalità e
- dal 4 novembre 2024 le nuove procedure saranno disponibili previa autenticazione con la propria identità digitale, seguendo il seguenti percorsi:
- Homepage > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “ Iscrizione aziende agricole”;
- Homepage > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “ Iscrizione Gestione agricoli autonomi”
oppure utilizzando il motore di ricerca del sito istituzionale digitando le parole “aziende agricole” o “autonomi agricoli”.
ATTENZIONE il periodo di tempo dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024 viene considerato neutro ai fini degli adempimenti di iscrizione e variazione dei datori di lavoro agricoli in scadenza nel medesimo periodo.
Rivediamo di seguito in sintesi le nuove modalità di gestione delle denunce contributive per l'agricoltura.
La nuova procedura di gestione delle denunce contributive agricoli
La Circolare n. 112 del 29 dicembre 2023 ha illustrato le novità nell'informatizzazione della gestione contributiva agricola, che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha predisposto nuovi modelli telematici di Denuncia Aziendale (D.A.) e di iscrizione per i lavoratori autonomi agricoli.
L’obiettivo primario è semplificare e ottimizzare i processi dichiarativi e di gestione dei dati per migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione previdenziale e contributiva, tramite una reingegnerizzazione delle procedure informatiche esistenti.
TrA le principali novità da segnalare:
Revisione dei Modelli di Denuncia Aziendale e Iscrizione Contributiva
I nuovi modelli telematici prevedono un'interfaccia guidata per facilitare la compilazione e ridurre gli errori. Le procedure sono integrate con banche dati interne ed esterne, come Infocamere e l'Agenzia delle Entrate, per un precaricamento automatico dei dati. Questo rende i modelli dinamici, adattandosi alle caratteristiche specifiche del contribuente.
Denuncia Aziendale per Datori di Lavoro Agricoli
Il nuovo modello di D.A. è strutturato in 28 quadri che raccolgono informazioni dettagliate sul datore di lavoro agricolo, dall’anagrafica ai dettagli specifici dell'azienda, come terreni, allevamenti, e macchinari.
Ad esempio
- I quadri "A" e "A1" contengono informazioni di base sul datore di lavoro e sul centro aziendale.
- I quadri "B" e "B1" raccolgono dati relativi alla titolarità dell'azienda e del rappresentante legale, con collegamento ai codici REA.
- Quadri come "C" e "D" specificano le attività agricole principali e connesse secondo i codici ATECO, e sono stati riorganizzati per includere categorie aggiuntive di imprese non agricole che possono essere iscritte in Gestione.
- Il quadro “E” descrive la consistenza aziendale con dettagli sui terreni e allevamenti, integrando dati provenienti da AGEA.
Domanda di Iscrizione per Lavoratori Autonomi Agricoli
Anche per i lavoratori autonomi sono stati sviluppati modelli telematici per l'iscrizione contributiva, con 19 quadri per coltivatori diretti e 15 per imprenditori agricoli professionali (IAP).
Come nella D.A., anche qui viene utilizzata una guida telematica che fornisce dati anagrafici e fiscali aggiornati, adattando i campi ai requisiti di iscrizione e agli specifici quadri ATECO.
Le informazioni sulle attività agricole e sulle attività connesse sono raccolte nei quadri "C" e "D", con particolari alert per prevenire incongruenze nei dati inseriti.
Denunce agricoltura: tabella nuovi quadri
Quadro Descrizione Informazioni Principali A Frontespizio e Apertura Posizione Dati anagrafici del datore di lavoro e data di apertura della posizione contributiva. A1 Centro Aziendale Sede e organizzazione dell’impresa in base al codice REA. B Anagrafica Azienda Codici REA e collegamento con Infocamere per dati aziendali. B1 Rappresentante Legale Dati del legale rappresentante e recapiti. C Attività Principali Attività agricole principali classificate per codici ATECO, corrispondenti ai dati della Camera di Commercio. C1 Attività Agricole Principali Dettagli per attività di coltivazione e allevamento secondo l'articolo 2135 c.c. C2 Attività Agricole per Connessione Attività connesse e valorizzazione per calcolo contributivo. C3 Attività di Servizi per Non-Agricoli Informazioni su imprese non agricole con attività sottoposte a contribuzione agricola unificata. C4 Somministrazione di Lavoro Dati su agenzie di somministrazione lavoro agricolo. D Tipologia Aziendale Classificazione dell’impresa (individuale, società, cooperative). D1-D7 Diversi Tipi di Aziende Informazioni specifiche su coltivatori diretti, cooperative, società agricole, ecc. E Consistenza Aziendale Dichiarazioni relative a terreni, allevamenti, macchinari per il calcolo del fabbisogno. E2 Terreni Dettagli su proprietà e contratti dei terreni. E3 Allevamenti Dati sugli allevamenti, incluse specie e codici destinazione. E4 Centri di Lavorazione Prodotti Agricoli Informazioni su manipolazione, conservazione, e trasformazione. E5 Macchine Agricole Parco macchine e attrezzature agricole. E6 Fabbisogno di Manodopera Dati per calcolo del fabbisogno in base a regime biologico e altre caratteristiche di produzione. -
Agricoltura: requisiti speciali per l’APE sociale
In risposta a richieste degli uffici territoriali, nel messaggio interno 3365 dell'11 ottobre 2024, INPS chiarisce la procedura di valutazione dei requisiti per l'APE Sociale dei lavoratori agricoli. che si differenzia da quella ordinaria prevista dall'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016 .
Viene infatti definita una procedura che tiene conto del fatto che il momento di fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola può non coincidere con lo stato di disoccupazione.
L’istruttoria delle domande per l'APE Sociale da parte dei lavoratori agricoli richiede quindi una valutazione specifica delle peculiarità del sistema di disoccupazione agricola, con particolare attenzione alla verifica della fruizione integrale del beneficio e del mantenimento dello stato di disoccupazione post-disoccupazione agricola.
Vediamo piu in dettaglio le particolarità e i chiarimenti dell'istituto che annuncia un successivo messaggio concernente nuove istruzioni per le domande
Indennità di disoccupazione agricola: particolarita
Come noto l'indennità di disoccupazione agricola presenta uno sfasamento temporale: può essere richiesta ed erogata l'anno successivo rispetto alla cessazione involontaria del lavoro.
Il pagamento avviene in un'unica soluzione e non richiede che il lavoratore sia disoccupato al momento della domanda.
Pertanto, il diritto alla disoccupazione agricola è indipendente dallo stato di disoccupazione nel momento della richiesta.
La "fine prestazione di disoccupazione" è fissata convenzionalmente al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori agricoli, la domanda di verifica delle condizioni per accedere all'APE Sociale deve essere trattata tenendo conto di queste particolarità.
Le domande saranno gestite tramite il sistema UNICARPE e le istruzioni per la loro trattazione verranno fornite successivamente. Per il momento, le sedi locali invieranno le segnalazioni a INPS tramite email per la gestione delle verifiche e dell’accesso al beneficio.
Lavoratori agricoli e verifica disoccupazione per APE Sociale
Per decidere se la domanda di certificazione per APE Sociale sia accoglibile, l'ufficio INPS deve verificare in anticipo se il lavoratore avrà diritto alla disoccupazione agricola l'anno successivo.
L'APE Sociale non sarà concessa finché non sarà completamente fruita la disoccupazione agricola. Anche se il soggetto presenta domanda di anticipo pensionistico, il beneficio sarà erogato solo dopo l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.
In ogni caso per i lavoratori agricoli non è richiesto di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in quanto la disoccupazione agricola non richiede lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.
Ape sociale requisito contributivo dopo contratto a termine
Il messaggio precisa inoltre le condizioni per l'Ape sociale in caso di disoccupazione dopo un rapporto di lavoro a termine.
La regola generale per l'anticipo pensionistico richiede che il lavoratore interessato abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, risultanti dai flussi Unilav.
Nel caso del lavoro agricolo INPS prende in considerazione le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro nell'arco dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine
Non si calcolano invece i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati per periodi di disoccupazione.
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Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale
La circolare INPS 91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile. In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa entro 30 giorni.
Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole ma anche coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative.
Nella circolare sono ricordate le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione, con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.
Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA
Tipologia di impresa Normativa di riferimento Imprese agricole art. 2135 del c.c. Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) art. 1 della legge n. 240/1984
art. 6 della legge n. 92/1979Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa
Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo.
Viene precisato che in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione.
Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio.
La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.