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Decreto Maltempo convertito: novità su Durc e rate leasing
Con la pubblicazione della legge 27 aprile 2026, n. 59, di conversione del decreto-legge n. 25/2026, viene potenziato il quadro degli interventi a sostegno di lavoratori e imprese colpite dagli eventi meteorologici di gennaio 2026 (Calabria, Sardegna, Sicilia) e in particolare nei Comuni di queste regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.
Rispetto al testo originario del decreto, emergono alcune novità che ampliano la platea dei beneficiari, introducono deroghe operative e rendono più incisive le misure di sostegno al reddito.
Vedi qui il testo coordinato del DL con la legge di conversione
Ammortizzatori sociali precisazioni – ampliamento sospensione canoni leasing
La disciplina degli ammortizzatori sociali (art. 5) è stata integrata e chiarita, soprattutto con riferimento alla platea dei beneficiari.
Estensione esplicita ai lavoratori agricoli
Nel testo convertito viene rafforzata la formulazione includendo espressamente i lavoratori agricoli tra i destinatari delle integrazioni al reddito (art. 5, comma 1, come modificato).
La legge di conversione consolida inoltre le regole dedicate (art. 5, comma 5):
- integrazione fino a 90 giornate anche per lavoratori con rapporto attivo;
- calcolo per gli altri lavoratori basato sulle giornate dell’anno precedente;
- equiparazione delle giornate indennizzate al lavoro ai fini della disoccupazione agricola.
L’art. 6, relativo all’indennità per i lavoratori autonomi, viene confermato ma con una formulazione più chiara e ampia.
La legge di conversione chiarisce che rientrano:
- co.co.co.;
- agenti e rappresentanti;
- lavoratori autonomi e professionisti;
- titolari di impresa iscritti a qualsiasi forma previdenziale obbligatoria.
- e che l’attività deve essere svolta esclusivamente o prevalentemente nei territori colpiti.
Estensione agli adempimenti per il lavoro
Il comma 7 prevede ora esplicitamente la sospensione degli adempimenti verso la PA connessi ai rapporti di lavoro, con inclusione di datori, professionisti, consulenti e CAF.
Tra le modifiche più evidenti compare il nuovo comma 10-bis dell’art. 2, che introduce la sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria (leasing) per beni immobili e strumentali all'attivita' svolta nei medesimi edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, nonche' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili strumentali "
Deroga DURC fino a fine 2026
Una delle innovazioni più significative è introdotta con il nuovo art. 23, comma 1-bis.
La norma stabilisce che:
- non si applicano le disposizioni sulla verifica della regolarità contributiva (DURC);
- la deroga opera dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2026;
- è limitata all’erogazione degli indennizzi previsti dal decreto.
In sostanza consente l’accesso ai benefici anche in presenza di irregolarità contributive;
Misure per l’agricoltura eventi 2023 – Intervento AGEA
La legge di conversione introduce all' art. 22, commi 1-ter e seguenti un nuovo esonero dai contributi previdenziali e assistenziali per imprese agricole e cooperative attive nelle zone agricole dei territori indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023 (alluvione Emilia-Romagna, Toscana, Marche 2023)
L’esonero contributivo spetta a medie o grandi imprese (secondo raccomandazione UE 2003/361/CE e riguarda contributi relativi all’anno 2024
L’esonero è riconosciuto in funzione della perdita di reddito subita (comma 1-quinquies),con obbligo di:
- perizia asseverata;
- calcolo analitico della perdita (produzione, costi, indennizzi).
- fino al 100% dei costi ammissibili (comma 1-sexies)
- entro un plafond complessivo di 40,5 milioni di euro per il 2026 (comma 1-novies)
Inoltre viene specificato che per assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione degli interventi in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate
Polizze catastrofali e altre novità
All'ultimo articolo del decreto con il comma 1 si introducon deroghe temporanee all'obbligo di polizza catastrofale (art. 1, comma 102, L. 213/2023) per l'accesso a contributi pubblici specifici legati agli eventi meteorologici eccezionali dal 18 gennaio 2026 . Nello specifico i contributi pubblici oggetto del decreto per Micro, piccole e medie imprese (Rac. CE 2003/361) danneggiate dagli eventi dal 18/1/2026 sono fruibili anche per danni catastrofali, ignorando l'obbligo assicurativo, a causa del breve lasso tra le scadenze previste per la stipula della polizza (es. 31/12/2025 o 31/3/2026) e gli eventi meteo
ATTENZIONE La deroga di applica solo a questo decreto emergenziale; per altri aiuti pubblici vale l'obbligo pieno.Le PMI devono stipulare la polizza entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena revoca dello stesso.
Viene previsto infine che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Governo trasmetta alle Camere
una relazione sullo stato di attuazione delle misure
Misure Comune di Niscemi e Reggio Calabria
Anche le misure specifiche per il Comune di Niscemi sono ampliate :
il Commissario straordinario puo' concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma
1, nonche' demoliti o da demolire contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili :
- a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonche' alla costruzione di un immobile nelle predette aree));
- b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello)) dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.
- Inoltre il contributo e' concesso, nei limiti delle risorse disponibili anche in favore dei titolari di immobili privati aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana
Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della citta' metropolitana di Reggio Calabria
E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del
patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di garantire la sicurezza, la continuita' dei servizi essenziali, l'accessibilita' delle aree interne e la fruibilita' dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile
della medesima regione. Ulteriori 2,5 milioni sono destinati all'area del litorale di Cannitello.
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Generazione Terra 2026: domande dal 22 aprile
ISMEA annuncia che a breve sarà possibile presentare le domande per Generazione Terra.
In particolare, la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
La dotazione finanziaria assegnata alla misura Generazione Terra 2026 è di complessivi 120 milioni di euro, di cui il 10% riservato ad operazioni fondiarie localizzate nelle aree interne o aree montane.Generazione Terra 2026: che cos’è?
La misura Generazione Terra è finalizzata a favorire:
(i) lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola
o (ii) l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.
Generazione Terra 2026: i beneficiari
La misura avegolativa Generazione Terra, si rivolge a
- Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
previdenziale agricola da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda,
cittadini dell’Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, che intendano:- 1. ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o
- 2. consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- ISMEA interviene anche in favore di Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e, nel caso di società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.
Per giovani imprenditore agricolo si intende giovane un soggetto di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.
Per le iniziative localizzate in aree interne o aree montane, sono previsti:- 1. una riserva cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree, e
- 2. una maggiore incidenza (90%) dell’agevolazione erogata periodicamente rispetto all’importo della rata dovuta dal beneficiario.
Generazione Terra 2026: presenta la domanda dal 20 aprile
La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra (scarica qui la guida utile) può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.
Accedi qui al portale ISMEA per ulteriori dettagli
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.
La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
- Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
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Esoneri contributivi agricoltura: novità sul regime de minimis
Con il decreto del 13 marzo 2026 pubblicato il 21 marzo in GU, il Ministero dell’Agricoltura introduce il regime “de minimis” per la concessione degli esoneri contributivi INPS a favore delle imprese agricole colpite da eventi climatici eccezionali. In particolare, il provvedimento interviene su pratiche rimaste sospese o definite oltre il 30 giugno 2023, richiedendo ora il rispetto del regolamento europeo “de minimis” con le nuove soglie modificate nel 2024.
Per datori di lavoro agricoli e consulenti diventa necessario verificare il rispetto delle sogli con il diverso inquadramento normativo . Sono previste verifiche specifiche da parte dell’INPS.
Le norme applicabili
Il decreto si inserisce nell’ambito del sistema di sostegno alle imprese agricole previsto dal decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità naturali.
Sul piano europeo, il riferimento principale diventa ora il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118, che ha innalzato il massimale concedibile da 25.000 a 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il nuovo decreto sostituisce quindi, per i casi interessati, il precedente regime di aiuto in esenzione (SA.49425), ormai non più applicabile per le domande tardive.
Centrale come sempre il ruolo dell’INPS, che gestisce gli esoneri contributivi e dovra dal 2026 verificare il rispetto dei limiti “de minimis controllando che non si verifichi sovracompensazione rispetto ai danni subiti.
Nuovo regime applicabile aziende ed eventi interessati
La principale novità consiste nell'obbligo di concedere gli esoneri contributivi come aiuti “de minimis”, in sostituzione del regime precedente.
Prima della concessione dell’esonero, l’INPS deve verificare:
il rispetto del tetto massimo “de minimis” (50.000 euro in tre anni)
il cumulo con altri aiuti pubblici ricevuti;
l’assenza di sovracompensazione rispetto ai danni.
l consulente deve quindi ricostruire tutti gli aiuti ricevuti dall’impresa (regionali, nazionali e UE) per evitare il superamento dei limiti.
Ambito soggettivo ed Eventi calamitosi interessati
La norma riguarda:
- le imprese agricole danneggiate da eventi dichiarati eccezionali
- che hanno presentato domanda di esonero contributivo ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2004.
per gli specifici eventi già oggetto di declaratoria, tra cui quelli verificatisi nel 2021 e nel 2022 su tutto il territorio nazionale.
Di seguito l’elenco
Anno Regione/Territorio Periodo evento 2021 Valle d’Aosta 7–9 aprile 2021 Lombardia 5–18 aprile 2021 Piemonte 7–8 aprile 2021 Veneto 7–8 aprile 2021 Emilia-Romagna 1–11 aprile 2021 Liguria 7–8 aprile 2021 Toscana 1–10 aprile 2021 Lazio 6–9 aprile 2021 Campania 7–9 aprile 2022 Campania 1 maggio–30 settembre 2022 Emilia-Romagna 1 maggio–27 settembre 2022 Lazio 1 maggio–31 agosto 2022 Umbria 1 maggio–30 settembre 2022 Veneto 1 maggio–31 agosto 2022 Sicilia 1 maggio–31 agosto 2022 Provincia Trento 1 maggio–7 ottobre 2022 Valle d’Aosta 1 maggio–6 ottobre 2022 Basilicata 1 maggio–30 settembre 2022 Toscana 1 maggio–1 settembre 2022 Friuli-Venezia Giulia 1 maggio–8 agosto 2022 Lombardia 1 maggio–10 agosto 2022 Calabria 1 giugno–1 ottobre 2022 Piemonte 1 maggio–30 settembre 2022 Puglia 1 gennaio–30 settembre 2022 Molise 1 maggio–31 agosto -
Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.
In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.
Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.
La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto.
I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.
Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili
I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse
L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:
- installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
- miglioramento dell’efficienza energetica;
- riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
- contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:
- almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
- euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
- euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.
Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento.
Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.
Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.
Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo
L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.
In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.
Allegati: -
Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni
Con decreto 19 dicembre 2025 il Ministero dell'Agricoltura pubblica Criteri e modalita' di attuazione del Fondo per la sovranita' alimentare. Annualita' 2025 e 2026.
In particolare, il decreto concede un aiuto a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP e definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginose di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi;
b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP;
Si definiscono:a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entita';
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni
Il decreto contiene per gli anni 2025 e 2026 risorse pari a euro 23.750.000 per ciascuna annualità, nell'ambito della dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «Fondo per la sovranita' alimentare».
Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è cosi' determinato:
a) filiera del mais: 7,6 milioni di euro;
b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 4,75 milioni di euro;c) filiera del frumento tenero: 3,8 milioni di euro;
d) filiera dell'orzo: 2,85 milioni di euro;
e) filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP: 4,75 milioni di euro.
Fondo sovranità alimentare 2025-2026: criteri degli aiuti
Ai soggetti beneficiari, aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che hanno sottoscritto alla data di apertura della presentazione delle domande di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi, contratti di filiera di durata almeno triennale, e' concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.
Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto deve essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.
Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale è cosi' determinato:
a) mais: 400 euro/ettaro;
b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
d) orzo: 200 euro/ettaro.
L'aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni.
La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o nel contratto deve essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.
Alle imprese di allevamento di bovini aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso il contratto di filiera, di durata almeno triennale, ad allevare in Italia dalla nascita bovini di razze da carne o a duplice attitudine nel rispetto della linea «vacca-vitello», e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento con un'eta' compresa tra i sei e ventiquattro mesi, alla data di apertura della presentazione delle domande di contributo.
Alle imprese di allevamento di bovini, aderenti da almeno un triennio a organizzazioni di Produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano, attraverso, il contratto di filiera, di durata almeno triennale ad allevare bovini di razze da carne o a duplice attitudine, nati in Italia, anche in relazione a codici allevamento diversi, purche' riferiti ad allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano, secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ o IGP, e' concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento con un eta' compresa tra i sei e ventiquattro mesi, alla data del termine di presentazione delle domande.
erma restando il massimale degli aiuti determinati nei commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.
Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.
Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo».
Fondo sovranità alimentare: domande 2025-2026
Per accedere il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalita' di presentazione delle domande.
Allegati:
Alla domanda è allegata attestazione di appartenenza ad una organizzazione di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela o copia del contratto di filiera se sottoscritto direttamente dal beneficiario; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, e' allegata copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'impresa agricola socia, contenente l'indicazione dell'impresa di trasformazione/ stoccaggio/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione del contratto di filiera. -
Trascinamento giornate agricoltura 2025: comunicazione entro il 24 febbraio
Con la circolare n. 13 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione, ai fini contributivi e assistenziali, del beneficio del cosiddetto “trascinamento di giornate” riferito all’anno 2025, previsto dall’articolo 21, comma 6, della legge n. 223/1991.
Il documento ricorda le condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché gli adempimenti richiesti alle aziende agricole e alle Strutture territoriali dell’Istituto ai fini della corretta compilazione degli elenchi nominativi annuali.
Le indicazioni sono di particolare rilievo per i datori di lavoro agricoli operanti in territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali e per i consulenti che li assistono nella gestione degli obblighi previdenziali, poiché incidono direttamente sull’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l’anno 2025.
Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento
Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Per accedere al beneficio i lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:
- a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
- b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimento e scadenza
Dal punto di vista operativo, la circolare distingue chiaramente gli adempimenti a carico delle aziende agricole e quelli demandati alle Strutture territoriali INPS. Le aziende interessate devono trasmettere esclusivamente in modalità telematica la dichiarazione di calamità, utilizzando il servizio “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, disponibile sul sito INPS nella sezione Sostegni, Sussidi e Indennità – Per misure emergenziali straordinarie. La dichiarazione deve fare riferimento alle aree effettivamente delimitate come calamitate dalle Regioni competenti. Per quanto riguarda i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, la richiesta del beneficio non avviene tramite procedura telematica: in questi casi, i concedenti sono tenuti a trasmettere alle Strutture territoriali INPS il modulo SC95, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale.
La trasmissione del modulo deve avvenire entro il 24 febbraio 2026, termine fissato per consentire all’Istituto la validazione delle istanze prima della formazione degli elenchi annuali 2025.
Le Strutture territoriali INPS operano tramite la procedura interna “DDC – Dichiarazioni di Calamità”, disponibile nel portale intranet dell’Istituto. L’operatore verifica la coerenza dei dati dichiarati con i decreti o le delibere regionali già inseriti in procedura e procede all’approvazione o al rigetto dell’istanza. In caso di reiezione, è obbligatoria l’indicazione puntuale delle motivazioni.
Tutte le operazioni dovranno essere completate entro il 6 marzo 2026, data oltre la quale non sarà possibile garantire l’inserimento corretto dei dati negli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2025
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Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani
Nella Legge di Bilancio 2026 con emendamente si stanno introducendo altre novità rispetto a quelle previste nel testo approvato in principio dal Governo.
Tra questi ve n'è uno che prevede l'accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di ISMEA, vediamo di che si tratta.
Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani
Con l'art 16-bis rubricato Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA si prevede una agevolazione per i giovani in agricoltura.
ISMEA nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, avvia procedure di concessione in comodato gratuito dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica.
All'esito della procedura l'ISMEA emana una delibera di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto.
Possono partecipare alle procedure:
- i cittadini italiani o di altro paese dell'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
- di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti.
Attenzione al fatto che hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo.
I medesimi soggetti possono partecipare anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i predetti requisiti.
La partecipazione alle procedure richiede la presentazione di un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto.
Ove l'Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione.
Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di:
- attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo,
- visite nei luoghi di coltura e di produzione,
- esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo,
- degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti,
- iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.
In conformità con il piano aziendale, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni.
L'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato è a carico del comodatario.
Al termine della durata del contratto, al comodatario che non sia inadempiente è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto del terreno per
una somma pari al 50 per cento del valore dei terreni, come risultanti dai bilanci dell'Istituto.Ove l'opzione sia esercitata nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e alle condizioni di cui al primo periodo, l'ISMEA è obbligata ad accettare la proposta.
I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente. L'Istituto procede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano aziendale presentato dall'assegnatario, segnalando al comodatario gli inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato."