• Agricoltura

    Decreto Maltempo convertito: novità su Durc e rate leasing

    Con la pubblicazione della legge 27 aprile 2026, n. 59, di conversione del decreto-legge n. 25/2026, viene potenziato  il quadro degli interventi a sostegno di lavoratori e imprese colpite dagli eventi meteorologici di gennaio 2026  (Calabria, Sardegna, Sicilia) e in particolare nei Comuni di queste regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026.

    Rispetto al testo originario del decreto, emergono alcune novità che ampliano la platea dei beneficiari, introducono deroghe operative e rendono più incisive le misure di sostegno al reddito.

    Vedi qui il testo coordinato del DL con la legge di conversione

    Ammortizzatori sociali precisazioni – ampliamento sospensione canoni leasing

    La disciplina degli ammortizzatori sociali (art. 5) è stata integrata e chiarita, soprattutto con riferimento alla platea dei beneficiari.

    Estensione esplicita ai lavoratori agricoli

    Nel testo convertito viene rafforzata la formulazione includendo espressamente i lavoratori agricoli tra i destinatari delle integrazioni al reddito (art. 5, comma 1, come modificato).

    La legge di conversione consolida inoltre le regole dedicate (art. 5, comma 5):

    • integrazione fino a 90 giornate anche per lavoratori con rapporto attivo;
    • calcolo per gli altri lavoratori basato sulle giornate dell’anno precedente;
    • equiparazione delle giornate indennizzate al lavoro ai fini della disoccupazione agricola.

    L’art. 6, relativo all’indennità per  i lavoratori autonomi, viene confermato ma con una formulazione più chiara e ampia.

    La legge di conversione chiarisce che rientrano:

    • co.co.co.;
    • agenti e rappresentanti;
    • lavoratori autonomi e professionisti;
    • titolari di impresa iscritti a qualsiasi forma previdenziale obbligatoria.
    • e che l’attività deve essere svolta esclusivamente o prevalentemente nei territori colpiti.

    Estensione agli adempimenti  per il lavoro

    Il comma 7 prevede ora esplicitamente la sospensione degli adempimenti verso la PA connessi ai rapporti di lavoro, con  inclusione di datori, professionisti, consulenti e CAF.

    Tra le modifiche più evidenti compare il nuovo comma 10-bis dell’art. 2, che introduce  la sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria (leasing) per beni immobili e strumentali all'attivita' svolta nei medesimi edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente,  nonche' ai pagamenti di canoni relativi a contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto beni mobili  strumentali "

    Deroga DURC fino a fine 2026

    Una delle innovazioni più significative è introdotta con il nuovo art. 23, comma 1-bis.

    La norma stabilisce che:

    • non si applicano le disposizioni sulla verifica della regolarità contributiva (DURC);
    • la deroga opera dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2026;
    • è limitata all’erogazione degli indennizzi previsti dal decreto.

    In sostanza consente l’accesso ai benefici anche in presenza di irregolarità contributive;

    Misure per l’agricoltura eventi 2023 – Intervento AGEA

    La legge di conversione introduce all' art. 22, commi 1-ter e seguenti un nuovo esonero dai contributi previdenziali e assistenziali per imprese agricole e cooperative attive nelle zone agricole dei territori indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023 (alluvione Emilia-Romagna, Toscana, Marche 2023)

    L’esonero contributivo spetta a medie o grandi imprese (secondo raccomandazione UE 2003/361/CE e riguarda  contributi relativi all’anno 2024

    L’esonero è riconosciuto  in funzione della perdita di reddito subita (comma 1-quinquies),con obbligo di:

    • perizia asseverata;
    • calcolo analitico della perdita (produzione, costi, indennizzi).
    • fino al 100% dei costi ammissibili (comma 1-sexies)
    • entro un plafond complessivo di 40,5 milioni di euro per il 2026 (comma 1-novies)

    Inoltre viene specificato che per  assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione degli interventi  in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la liquidazione e l'erogazione degli indennizzi  sono effettuate direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

    (AGEA). A tal fine, l'AGEA si avvale dei dati e delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale  e nel Sistema informativo agricolo nazionale, predisponendo procedure automatizzate e domande precompilate

    Polizze catastrofali e altre novità

    All'ultimo articolo del decreto  con il comma 1  si introducon  deroghe temporanee all'obbligo di polizza catastrofale (art. 1, comma 102, L. 213/2023) per l'accesso a contributi pubblici specifici legati agli eventi meteorologici eccezionali dal 18 gennaio 2026 . Nello specifico i contributi pubblici oggetto del decreto   per  Micro, piccole e medie imprese (Rac. CE 2003/361) danneggiate dagli eventi dal 18/1/2026  sono fruibili anche per danni catastrofali, ignorando l'obbligo assicurativo,  a causa del breve lasso tra  le scadenze previste per la stipula della polizza (es. 31/12/2025 o 31/3/2026) e gli eventi meteo 

    ATTENZIONE La deroga di applica solo a questo decreto emergenziale; per altri aiuti pubblici vale l'obbligo pieno.Le PMI devono stipulare la polizza entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena revoca dello stesso. 

    Viene previsto infine che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del decreto, il Governo trasmetta alle Camere

    una relazione sullo stato di attuazione delle misure

    Misure Comune di Niscemi e Reggio Calabria

    Anche le misure specifiche per il Comune di Niscemi  sono ampliate : 

    il Commissario straordinario  puo' concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti di cui all'articolo 15, comma

    1, nonche' demoliti o da demolire  contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili :

    • a) all'acquisto di aree alternative, gia' individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonche' alla costruzione di un immobile nelle predette aree));
    • b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio ((del comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello)) dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva.
    • Inoltre il contributo e' concesso, nei limiti delle risorse disponibili anche in favore dei titolari di immobili privati aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ubicati nell'area territoriale che si estende per 150 metri dal coronamento della frana

    Misure e interventi urgenti per fronteggiare il dissesto nel territorio della citta' metropolitana di Reggio Calabria

    E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2029 in favore del comune di Reggio Calabria per la realizzazione di interventi di prevenzione strutturale, consolidamento e recupero funzionale del territorio urbano, del

    patrimonio pubblico e delle infrastrutture strategiche, al fine di garantire la sicurezza, la continuita' dei servizi essenziali, l'accessibilita' delle aree interne e la fruibilita' dei luoghi. Gli interventi sono individuati dal comune di Reggio Calabria, d'intesa con la regione Calabria e con il Dipartimento di protezione civile

    della medesima regione. Ulteriori 2,5 milioni sono destinati all'area del litorale di Cannitello.

  • Agricoltura

    Generazione Terra 2026: domande dal 22 aprile

    ISMEA annuncia che a breve sarà possibile presentare le domande per Generazione Terra.

    In particolare, la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.  

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

    La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
    La dotazione finanziaria assegnata alla misura Generazione Terra 2026 è di complessivi 120 milioni di euro, di cui il 10% riservato ad operazioni fondiarie localizzate nelle aree interne o aree montane.

    Generazione Terra 2026: che cos’è?

    La misura Generazione Terra è finalizzata a favorire:

    (i) lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola 

    o (ii) l’avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.

    Generazione Terra 2026: i beneficiari

    La misura avegolativa Generazione Terra, si rivolge a 

    • Giovani imprenditori agricoli. I Giovani imprenditori agricoli, che risultino iscritti con la qualifica di IAP alla gestione
      previdenziale agricola da almeno due anni rispetto alla data della presentazione della domanda,
      cittadini dell’Unione Europea e residenti in Italia da almeno due anni, che intendano:
      • 1. ampliare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell’azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o
      • 2. consolidare la superficie della propria azienda mediante l’acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l’affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
    • ISMEA interviene anche in favore di Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP e, nel caso di società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.

    Per giovani imprenditore agricolo si intende giovane un soggetto di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.
    Per le iniziative localizzate in aree interne o aree montane, sono previsti:

    • 1. una riserva cui accedono prioritariamente i richiedenti le cui iniziative ricadono nelle predette aree, e
    • 2. una maggiore incidenza (90%) dell’agevolazione erogata periodicamente rispetto all’importo della rata dovuta dal beneficiario.

    Generazione Terra 2026: presenta la domanda dal 20 aprile

    La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Generazione Terra (scarica qui la guida utile) può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 22 aprile 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 19 giugno 2026.  

    Accedi qui al portale ISMEA per ulteriori dettagli

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

    La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. 

    La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.

  • Agricoltura

    Esoneri contributivi agricoltura: novità sul regime de minimis

    Con il decreto del 13 marzo 2026 pubblicato il 21 marzo in GU,  il Ministero dell’Agricoltura introduce il regime “de minimis” per la concessione degli esoneri contributivi INPS a favore delle imprese agricole colpite da eventi climatici eccezionali. In particolare, il provvedimento interviene su pratiche rimaste sospese o definite oltre il 30 giugno 2023, richiedendo ora  il rispetto del regolamento europeo “de minimis” con le nuove soglie modificate nel 2024.

    Per datori di lavoro agricoli e consulenti  diventa necessario verificare il rispetto delle sogli  con il  diverso inquadramento normativo  . Sono previste verifiche specifiche da parte dell’INPS.

    Le norme applicabili

    Il decreto si inserisce nell’ambito del sistema di sostegno alle imprese agricole previsto dal decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità naturali.

    Sul piano europeo, il riferimento principale diventa ora  il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118, che ha innalzato il massimale concedibile da 25.000 a 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.

    Il nuovo decreto sostituisce quindi, per i casi interessati, il precedente regime di aiuto in esenzione (SA.49425), ormai non più applicabile per le domande tardive.

    Centrale come sempre  il ruolo dell’INPS, che gestisce  gli esoneri contributivi  e dovra dal 2026 verificare il rispetto dei limiti “de minimis controllando che non si verifichi sovracompensazione rispetto ai danni subiti.

    Nuovo regime applicabile aziende ed eventi interessati

    La principale novità consiste nell'obbligo di  concedere gli esoneri contributivi come aiuti “de minimis”, in sostituzione del regime precedente.

    Prima della concessione dell’esonero, l’INPS deve verificare: 

    il rispetto del tetto massimo “de minimis” (50.000 euro in tre anni)

     il cumulo con altri aiuti pubblici ricevuti; 

    l’assenza di sovracompensazione rispetto ai danni. 

    l consulente deve quindi  ricostruire tutti gli aiuti ricevuti dall’impresa (regionali, nazionali e UE) per evitare il superamento dei limiti.

     Ambito soggettivo ed  Eventi calamitosi interessati 

    La norma riguarda:

    •  le  imprese agricole danneggiate da eventi dichiarati eccezionali
    • che hanno presentato domanda di esonero contributivo ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2004. 

    per gli  specifici eventi già oggetto di declaratoria, tra cui quelli verificatisi nel 2021 e nel 2022 su tutto il territorio nazionale. 

    Di seguito l’elenco 

    Anno Regione/Territorio Periodo evento
    2021 Valle d’Aosta 7–9 aprile
    2021 Lombardia 5–18 aprile
    2021 Piemonte 7–8 aprile
    2021 Veneto 7–8 aprile
    2021 Emilia-Romagna 1–11 aprile
    2021 Liguria 7–8 aprile
    2021 Toscana 1–10 aprile
    2021 Lazio 6–9 aprile
    2021 Campania 7–9 aprile
    2022 Campania 1 maggio–30 settembre
    2022 Emilia-Romagna 1 maggio–27 settembre
    2022 Lazio 1 maggio–31 agosto
    2022 Umbria 1 maggio–30 settembre
    2022 Veneto 1 maggio–31 agosto
    2022 Sicilia 1 maggio–31 agosto
    2022 Provincia Trento 1 maggio–7 ottobre
    2022 Valle d’Aosta 1 maggio–6 ottobre
    2022 Basilicata 1 maggio–30 settembre
    2022 Toscana 1 maggio–1 settembre
    2022 Friuli-Venezia Giulia 1 maggio–8 agosto
    2022 Lombardia 1 maggio–10 agosto
    2022 Calabria 1 giugno–1 ottobre
    2022 Piemonte 1 maggio–30 settembre
    2022 Puglia 1 gennaio–30 settembre
    2022 Molise 1 maggio–31 agosto

  • Agricoltura

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.

    In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.

    Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.

    La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto. 

    I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.

    Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili

    I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

    • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    • le imprese agroindustriali;
    • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
    • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

    Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse

    L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:

    • installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
    • miglioramento dell’efficienza energetica;
    • riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
    • contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:

    • almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    • euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
    • euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
    • euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
    • euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.

    Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento. 

    Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.

    In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
    Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
    La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
    La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
    Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.

    Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni

    Con decreto 19 dicembre 2025 il Ministero dell'Agricoltura pubblica Criteri e  modalita'  di  attuazione  del  Fondo  per  la  sovranita' alimentare. Annualita' 2025 e 2026.

    In particolare, il decreto concede un aiuto a sostegno  delle  filiere del mais, delle proteine  vegetali  (legumi  e  soia)  del frumento tenero,  dell'orzo,  delle  carni   bovine   collegate   alla   linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP e definisce i criteri e le modalita'  di  ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  di  cui all'art. 1, comma 424 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  per  il perseguimento delle seguenti finalità:

    a) sostenere le produzioni di alcuni cereali  e  proteaginose  di base per rafforzare il sistema agricolo  a  fronte  dell'aumento  dei costi;

    b) valorizzare i contratti  di  filiera,  anche  con  i  soggetti attivi nel settore  del  commercio,  nei  comparti  maidicolo,  delle proteine vegetali (legumi e soia)  del  frumento  tenero,  dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ e IGP;
    Si definiscono:

    a)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entita';

    b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

    c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

    Fondo sovranità alimentare 2025-26: aiuti per quasi 50 milioni

    Il decreto contiene per gli anni 2025 e 2026 risorse pari a euro 23.750.000  per  ciascuna  annualità,  nell'ambito della dotazione finanziaria a valere sul capitolo 2332 «Fondo per  la sovranita' alimentare».

    Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno è cosi' determinato:
    a) filiera del mais: 7,6 milioni di euro;
    b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia): 4,75  milioni di euro;

    c) filiera del frumento tenero: 3,8 milioni di euro;

    d) filiera dell'orzo: 2,85 milioni di euro;

    e) filiera carni bovine collegate alla  linea  «vacca-vitello»  e delle carni bovine SQNZ e IGP: 4,75 milioni di euro.

    Fondo sovranità alimentare 2025-2026: criteri degli aiuti

    Ai soggetti  beneficiari,  aderenti  da  almeno  un  triennio  a organizzazioni di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela riconosciuto o che hanno sottoscritto alla  data  di  apertura  della presentazione delle domande di contributo, direttamente o attraverso cooperative,  consorzi,  contratti  di  filiera  di   durata   almeno triennale, e' concesso l'aiuto di cui ai successivi commi.
    Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine  vegetali, frumento tenero e orzo, l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto  deve  essere  incrementale  rispetto  alla   media   delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di  coltivazione  grafici  utilizzati  per  la  domanda  unica, presentata negli  ultimi  tre  anni  antecedenti.  Sono  esclusi  dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario  non  ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.
    Il  massimale  dell'aiuto  per  ettaro  incrementale  è cosi' determinato:
    a) mais: 400 euro/ettaro;
    b) proteine vegetali (legumi e soia): 250 euro/ettaro;
    c) frumento tenero: 300 euro/ettaro;
    d) orzo: 200 euro/ettaro.
    L'aiuto spettante  a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla  superficie  agricola,  espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni.
    La superficie indicata nell'impegno di  coltivazione  annuale  o nel  contratto  deve  essere  coerente  in  termini  di  ettari  alla superficie  delle  colture  corrispondenti  riportata  nel  piano  di coltivazione dell'anno di domanda di aiuto.
    Alle imprese di allevamento di  bovini  aderenti  da  almeno  un triennio  a  organizzazioni  di  Produttori  riconosciute  o  ad   un consorzio di tutela riconosciuto o che si  impegnano,  attraverso  il contratto di filiera, di durata  almeno  triennale,  ad  allevare  in Italia dalla nascita bovini di razze da carne o a duplice  attitudine nel rispetto della linea «vacca-vitello», e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento con un'eta'  compresa  tra i sei e ventiquattro mesi, alla data di apertura della  presentazione delle domande di contributo.
    Alle imprese di allevamento di bovini,  aderenti  da  almeno  un triennio  a  organizzazioni  di  Produttori  riconosciute  o  ad   un consorzio di tutela riconosciuto o che si impegnano,  attraverso,  il contratto di filiera, di durata almeno triennale ad  allevare  bovini di razze da carne o a duplice attitudine, nati in  Italia,  anche  in relazione  a  codici  allevamento  diversi,   purche'   riferiti   ad allevamenti situati esclusivamente in territorio italiano, secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ o IGP, e' concesso un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento  con  un  eta' compresa tra i sei e ventiquattro mesi,  alla  data  del  termine  di presentazione delle domande.
    erma restando il massimale degli aiuti  determinati  nei  commi precedenti, in caso di incapienza delle risorse stanziate,  l'importo unitario  dell'aiuto  e'  determinato  in  base   al   rapporto   tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta o il numero di capi bovini allevati.
    Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al presente decreto.
    Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque  nei  limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione   vigente   al   momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

    L'aiuto è concesso al soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel  settore agricolo».

    Fondo sovranità alimentare: domande 2025-2026

    Per accedere il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore  apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, attraverso il sito internet del soggetto gestore, sul quale saranno esplicitate le modalita' di presentazione delle domande.
    Alla domanda è allegata attestazione di appartenenza ad una organizzazione di produttori riconosciute o ad un consorzio di tutela o copia del contratto di filiera  se  sottoscritto  direttamente  dal beneficiario; nel caso  in cui  il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, e' allegata copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio, l'impresa  agricola socia, contenente  l'indicazione  dell'impresa di  trasformazione/ stoccaggio/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione del contratto di filiera. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Trascinamento giornate agricoltura 2025: comunicazione entro il 24 febbraio

    Con la circolare n. 13 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione, ai fini contributivi e assistenziali, del beneficio del cosiddetto “trascinamento di giornate” riferito all’anno 2025, previsto dall’articolo 21, comma 6, della legge n. 223/1991.

    Il documento  ricorda  le condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché gli adempimenti richiesti alle aziende agricole e alle Strutture territoriali dell’Istituto ai fini della corretta compilazione degli elenchi nominativi annuali.

    Le indicazioni sono di particolare rilievo per i datori di lavoro agricoli operanti in territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali e per i consulenti che li assistono nella gestione degli obblighi previdenziali, poiché incidono direttamente sull’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l’anno 2025.

    Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento

    Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.

    Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.

    Per accedere al beneficio i  lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:

    • a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
    • b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.

    Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimento e scadenza

    Dal punto di vista operativo, la circolare distingue chiaramente gli adempimenti a carico delle aziende agricole e quelli demandati alle Strutture territoriali INPS. Le aziende interessate devono trasmettere esclusivamente in modalità telematica la dichiarazione di calamità, utilizzando il servizio “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, disponibile sul sito INPS nella sezione Sostegni, Sussidi e Indennità – Per misure emergenziali straordinarie. La dichiarazione deve fare riferimento alle aree effettivamente delimitate come calamitate dalle Regioni competenti. Per quanto riguarda i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, la richiesta del beneficio non avviene tramite procedura telematica: in questi casi, i concedenti sono tenuti a trasmettere alle Strutture territoriali INPS il modulo SC95, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale.

     La trasmissione del modulo deve avvenire entro il 24 febbraio 2026, termine fissato per consentire all’Istituto la validazione delle istanze prima della formazione degli elenchi annuali 2025.

    Le Strutture territoriali INPS operano tramite la procedura interna “DDC – Dichiarazioni di Calamità”, disponibile nel portale intranet dell’Istituto. L’operatore verifica la coerenza dei dati dichiarati con i decreti o le delibere regionali già inseriti in procedura e procede all’approvazione o al rigetto dell’istanza. In caso di reiezione, è obbligatoria l’indicazione puntuale delle motivazioni.

     Tutte le operazioni dovranno  essere completate entro il 6 marzo 2026, data oltre la quale non sarà possibile garantire l’inserimento corretto dei dati negli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2025

  • Agricoltura

    Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani

    Nella Legge di Bilancio 2026 con emendamente si stanno introducendo altre novità rispetto a quelle previste nel testo approvato in principio dal Governo.

    Tra questi ve n'è uno che prevede l'accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di ISMEA, vediamo di che si tratta.

    Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani

    Con l'art 16-bis rubricato Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA si prevede una agevolazione per i giovani in agricoltura.
    ISMEA nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, avvia procedure di concessione in comodato gratuito dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.

    Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica. 

    All'esito della procedura l'ISMEA emana una delibera di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto. 

    Possono partecipare alle procedure:

    • i cittadini italiani o di altro paese dell'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
    • di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti.

    Attenzione al fatto che hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo. 

    I medesimi soggetti possono partecipare anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i predetti requisiti. 

    La partecipazione alle procedure richiede la presentazione di un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto. 

    Ove l'Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. 

    Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di:

    • attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo,
    • visite nei luoghi di coltura e di produzione, 
    • esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, 
    • degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, 
    • iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.

    In conformità con il piano aziendale, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni.

    L'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato è a carico del comodatario.
    Al termine della durata del contratto, al comodatario che non sia inadempiente è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto del terreno per
    una somma pari al 50 per cento del valore dei terreni, come risultanti dai bilanci dell'Istituto. 

    Ove l'opzione sia esercitata nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e alle condizioni di cui al primo periodo, l'ISMEA è obbligata ad accettare la proposta. 

    I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente. L'Istituto procede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano aziendale presentato dall'assegnatario, segnalando al comodatario gli inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato."