• Agricoltura

    Caporalato in agricoltura: parte la vigilanza straordinaria INL

    Con  nota del 9 giugno 2026 (prot. n. 0004227), il Direttore generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Danilo Papa, ha disposto l'avvio immediato di una campagna di vigilanza straordinaria contro il caporalato in agricoltura per la campagna estiva 2026. Il provvedimento fa seguito alla riunione convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 5 giugno scorso presso l'Ispettorato d'area metropolitana di Reggio Calabria, sede simbolicamente scelta per il forte radicamento del fenomeno nel territorio calabrese, resa tragicamente evidente  con il recente disumano  pluriomicidio di lavoratori stranieri  avvenuto in provincia di Cosenza. 

    La campagna si inquadra nelle azioni di prevenzione e repressione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento alle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 603-bis c.p.

     Nonostante i risultati già significativi registrati nel 2025 — quando le ispezioni nel settore agricolo hanno raggiunto quota 10.044, con un incremento del +13,5% rispetto all'anno precedente — l'INL ritiene necessaria un'ulteriore intensificazione delle attività, in considerazione della persistente gravità del fenomeno.

    Nuovi controlli: modalitĂ , soggetti coinvolti e periodo

    La vigilanza straordinaria prenderà avvio dal mese di giugno 2026 e si protrarrà fino a settembre, con possibilità di proroga.

     Le ispezioni saranno pianificate in base alle colture stagionali e ai picchi di impiego della manodopera, concentrandosi sulle aree territoriali a maggiore rischio di caporalato. Sul piano operativo, gli interventi saranno condotti da squadre ispettive congiunte — i cosiddetti "gruppi misti" — composte da personale INL, INPS, INAIL e Arma dei Carabinieri, con possibile ricorso a task force interprovinciali per rafforzare la presenza nelle zone più esposte.

     Gli Ispettorati interregionali e territoriali sono chiamati a garantire il raccordo con le sedi locali di INPS e INAIL e ad acquisire elementi informativi anche tramite il confronto con organizzazioni sindacali e soggetti attivi nell'assistenza ai lavoratori. 

    Per l'individuazione degli obiettivi ispettivi, la circolare raccomanda il pieno utilizzo del Portale Nazionale del Sommerso (art. 10, D.Lgs. n. 124/2004) e delle banche dati detenute dalle amministrazioni coinvolte. 

    Sarà la Direzione centrale vigilanza lavoro e sicurezza a comunicare il numero minimo di ispezioni da effettuare, suddivise poi tra i diversi ambiti territoriali dagli Ispettorati interregionali. Gli interventi più significativi dovranno essere tempestivamente segnalati alla stessa Direzione centrale, anche ai fini della rendicontazione istituzionale.

  • Agricoltura

    Fermo Pesca 2025: scadenza domande prorogata al 30 luglio 2026

    Il Decreto interministeriale n. 1603  del 19 maggio 2026  ha definito le regole per l' indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prevista come di consueto dalla legge di bilancio .

    Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 21 maggio le una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca (servizi.lavoro .gov), non essendo ammesse altre modalità di presentazione. 

    La scadenza era fissata al 30 giugno 2026   ma  il Ministero del Lavoro ha comunicato ieri la proroga di ulteriori 30 giorni  slitta  quindi al 30 luglio 2026, ore 23:59.

    Ricordiamo di seguito le istruzioni.

    Quando spetta l’indennità per fermo pesca

    L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2025. 

    Fermo obbligatorio

    I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:

    • Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
    • Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
    • Pesca dei molluschi bivalvi.
    • Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.

    Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.

    Fermo non obbligatorio

    L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:

    • Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
    • Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
    • Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
    • Misure nazionali o UE per specie specifiche.
    • Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.

    A chi spetta (e a chi no ) l’indennitĂ 

    Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:

    • I dipendenti delle imprese del settore;
    • I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.

    Non hanno invece diritto all’indennità:

    • Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
    • I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
    • I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

    Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”

    Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile  dal portale Cliclavoro con autenticazione tramite SPID o CIE o CNS.

    Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:

    1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:

    • Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
    • Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
    • Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
    • La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.

    2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.

    Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” –  dal momento dell’apertura dello stesso.

    Scarica il Manuale Utente e il modello di domanda

    Scarica qui il manuale utente ufficiale del Ministero  per l'invio delle domande

    Qui il fac simile del modello di domanda 

  • Agricoltura

    Pesca a strascico 2026: nuove graduatorie contributi FEAMPA GSA 19

    Con i decreti direttoriali n. 155928 e n. 155931  del  1°  aprile  2026,  relativi al decreto direttoriale n. 319453 del  17  luglio  2024  dell Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)  , recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione  degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attivita' di pesca, sono  state  approvate  le  sub  graduatorie   relative alla GSA 19 ,  con il sistema di pesca strascico per  lunghezza  compresa tra 18-24 e 24-40. 

    Si ricorda che  la zona GSA 19 corrisponde alle acque del Mar Ionio Occidentale, che comprendono i compartimenti marittimi lungo le coste della Puglia ionica e della Calabria ionica.

    A marzo scorso il Ministero aveva approvato due decreti direttoriali con  le sub-graduatorie relative alla GSA 16 (Stretto di Sicilia) per il sistema di pesca a strascico a marzo 2026.

    I provvedimenti rientrano nell’attuazione del Programma nazionale FEAMPA 2021-2027 e riguardano l’erogazione di contributi destinati alle imprese di pesca che scelgono l’arresto definitivo dell’attività, mediante disarmo delle unità navali.

     Si ricorda che l’obiettivo degli interventi è ridurre la capacità di pesca nei segmenti di flotta individuati come non in equilibrio con le risorse disponibili, nel rispetto delle politiche europee di gestione sostenibile degli stock ittici. I contributi sono concessi nell’ambito della Priorità 1 – Obiettivo specifico 1.3 del FEAMPA, dedicato al riequilibrio tra capacità di pesca e possibilità di cattura. 

    Le norme in materia di pesca a strascico

    I decreti di approvazione delle graduatorie si collocano nel quadro della normativa europea e nazionale che disciplina la gestione della flotta peschereccia e l’utilizzo dei fondi strutturali destinati alla pesca.

    Il riferimento principale è il Regolamento (UE) 2021/1139, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA). In particolare, l’articolo 20 del regolamento consente agli Stati membri di concedere sostegni finanziari per l’arresto definitivo delle attività di pesca, finalizzati alla riduzione della capacità della flotta quando si registrano squilibri tra capacità e possibilità di pesca. 

    Il programma operativo italiano FEAMPA 2021-2027, adottato con decisione della Commissione europea nel novembre 2022, individua le modalità di attuazione delle misure di sostegno e le relative procedure di selezione delle operazioni. 

    In attuazione di tali disposizioni, il decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 ha definito:

    • le risorse finanziarie disponibili;
    • i criteri di ammissibilità e selezione delle domande;
    • le modalità di istruttoria e di formazione delle graduatorie.

    Lo stesso decreto stabilisce che le graduatorie siano articolate in sub-graduatorie per area di pesca (GSA), classe di lunghezza delle imbarcazioni e sistema di pesca, sulla base del piano di demolizione della flotta.

    Condizioni per l’erogazione del contributo

    L’erogazione del sostegno economico è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 10 del decreto direttoriale 319453/2024, che disciplina gli adempimenti a carico dei beneficiari. 

    In particolare:

    • l’impresa deve procedere all’arresto definitivo dell’attività di pesca;
    • deve essere rispettata la normativa comunitaria e nazionale sulla capacità della flotta;
    • devono essere superati positivamente i controlli di primo livello effettuati dall’amministrazione competente.

    Solo dopo tali verifiche potrà essere disposto il pagamento del contributo FEAMPA.

    Possibilità di ricorso

    I decreti prevedono inoltre la possibilità di tutela giurisdizionale per i soggetti interessati. In particolare:

    • è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento;
    • in alternativa, è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni.

  • Agricoltura

    Ismea investe 2026: domande fino al 29 maggio

    Pubblicato il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura. 

    La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026. 

    Attenzione al fatto che con avviso del 12 maggio ISMEA informa della proroga per le domande alle ore 12:00 del 29 maggio 2026

    Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

    Ricordiamo in breve che, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
    1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
    2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.

    Ismea investe 2026: i beneficiari

    La partecipazione al presente Bando è riservata a:

    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.

    Ismea investe 2026: le condizioni

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
    Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. 

    La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. 

    La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
    Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:

    • non più di 5 anni di preammortamento,
    • non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

    I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:

    • con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.

    In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

    Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

    Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. 

    Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.

    Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026

  • Agricoltura

    Agricoltura: i codici flussi Uniemens soppressi da maggio 2026

    Con il messaggio n. 1315 del 17 aprile 2026, l’INPS interviene sulle modalità di gestione contributiva in agricoltura introducendo una revisione dei codici utilizzabili nel campo “Tipo ditta 2” (TD2) dei flussi Uniemens-PosAgri.

     L’aggiornamento si inserisce nel più ampio processo di reingegnerizzazione della Gestione delle Aziende Agricole (GAA), con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e migliorare l’accuratezza dell’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro.

    Il campo TD2, insieme al “Tipo ditta 1” (TD1), ha  infatti un ruolo centrale nella determinazione delle aliquote contributive applicabili e, di conseguenza, nell’esatto assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.

    Le istruzioni operative

    La principale novità riguarda la soppressione di specifici codici TD2 non più coerenti con il regime contributivo vigente. 

    In particolare, l’INPS elimina i codici che inquadravano le aziende agricole come extra-agricole ai soli fini INAIL (nello specifico cooperative e consorzi), evidenziando anche utilizzi impropri che hanno comportato, in alcuni casi, il mancato versamento dei contributi obbligatori contro infortuni e malattie professionali.

    Codici TD2 soppressi Motivazione
    19 Non più coerente con regime CAU
    39 Utilizzo improprio e non attuale
    40 Non riconducibile a regime derogatorio
    43 Errato inquadramento contributivo
    44 Non conforme alla disciplina vigente

    L’Istituto chiarisce che tali codici non rientrano nel regime derogatorio previsto per le cooperative agricole e i loro consorzi (legge n. 240/1984), le uniche realtà per cui è ammessa una gestione differenziata dei contributi INAIL. 

    Ne consegue l’allineamento completo al regime ordinario della contribuzione agricola unificata (CAU).

    Decorrenza e istruzioni sul pregresso

    Dal punto di vista operativo, la modifica produce effetti a partire dai flussi Uniemens-PosAgri con competenza secondo trimestre 2026. In particolare:

    • Decorrenza: dal 1° maggio 2026 (inizio del secondo periodo di trasmissione);
    • Blocco utilizzo: i codici TD2 soppressi non saranno più accettati nei flussi;
    • Controlli automatici: in caso di inserimento, il sistema restituirà un messaggio di alert che segnala l’invalidità del codice.

    Per quanto riguarda i periodi pregressi del secondo trimestre 2026, l’INPS precisa che:

    • i flussi contenenti i codici soppressi saranno comunque elaborati;
    • la tariffazione includerà automaticamente anche le aliquote relative alla contribuzione INAIL.

  • Agricoltura

    Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 93628/2026 per le fatture elettroniche dei prodotti monitorati dalle Commissioni uniche nazionali (Cun).

    In particolare, l’articolo 33 della l. n. 182 del 2025 ha introdotto all’articolo 3 del d.l. n. 63 del 2024, il comma 7-bis che prevede l’obbligo di riportare nelle fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’articolo 6-bis del d.l. n. 51 del 2015, un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.

    I dati relativi alle transazioni sono trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al d.m.
    Il citato articolo demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di attuazione del nuovo obbligo.
    Il presente provvedimento, nel dare attuazione alla norma, definisce i campi del tracciato xml della fattura ordinaria che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale, nonché le relative modalità di compilazione.
    Il provvedimento individua, altresì, i dati delle predette fatture che devono essere trasmessi alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale per il tramite di B.M.T.I. S.c.p.A. 

    Tale trasmissione sarà effettuata con frequenza settimanale mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50- ter del d.lgs. n. 82 del 2005.

    Fattura elettronica prodotti agroalimentari: istruzioni per il codice CUN

    Il provvedimento n 93628 del 19 marzo indica come predisporre le e-fatture per i prodotti agroalimentari monitorati:

    Per ciascun prodotto oggetto di transazione per il quale è attiva una delle Commissioni uniche nazionali, nella fattura deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come di seguito specificato:

    • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “CUN”;
    • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il codice identificativo del prodotto (di seguito, “codice CUN”) di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    Costituiscono oggetto di trasmissione alle Commissioni uniche nazionali i dati riportati nei campi del tracciato xml della fattura ordinaria, allegato al Provvedimento, di seguito indicati:

    • il codice CUN del prodotto, riportato nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>;
    • l’unità di misura, riportato nel campo 2.2.1.6 <UnitaMisura>; 
    • la quantità, riportata nel campo 2.2.1.5 <Quantita>;
    • il prezzo totale, riportato nel campo 2.2.1.11 <PrezzoTotale>.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    Il MASE con un avviso del 24 febbraio informa della pubblicazione delle regole operative per le domande per il Bando agrisole 2026.

    In particolare, le domande saranno aperte dal 10 marzo prossimo.

    Per il Bando Agrisole 2025 ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 29 del 5 febbraio il Decreto Masaf del 17 dicembre con le regole generali.

    La dotazione finanziaria della misura ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto. 

    I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.

    Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili

    I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

    • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    • le imprese agroindustriali;
    • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
    • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

    Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse

    L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:

    • installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
    • miglioramento dell’efficienza energetica;
    • riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
    • contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:

    • almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    • euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
    • euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
    • euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
    • euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.

    Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento. 

    Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

    Bando Agrisole 2026: domande dal 10 marzo

    L'avviso MASE del 24 febbraio reca tutte le modalità operative per partecipare alla agevolazione.

    In particolare, viene previsto che i finanziamenti sono concessi a progetti presentati a seguito di apposita domanda (o proposta), secondo quanto previsto nel Decreto Facility e nel Regolamento, tramite una procedura a sportello, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
    Le domande, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento, dovranno essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 10 marzo 2026 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 09 aprile 2026.
    La Piattaforma informatica consente il caricamento delle proposte esclusivamente durante il periodo di apertura come sopra individuato.
    La presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione del progetto.
    Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più domande esclusivamente a valere su un’unica Tabella, fermo restando il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ciascuna domanda è valutata in base all’ordine di presentazione e ai criteri definiti all’articolo 2 del presente Avviso.

    Scarica qui l'avviso MASE n 89581 del 24 febbraio con tutte le ulteriori regole per il Bando Agrisole 2026.

    Allegati: