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Bonus carburanti agricoltura: regole operative pronte, AGEA pubblicherà le date
Il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.
Si tratta il bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa. Il decreto attuativo con le regole per ottenere il credito d’imposta è stato firmato, mentre agricoltori e operatori del settore attendono ora la pubblicazione delle istruzioni AGEA con le date per presentare la domanda.
L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. Prima dell’apertura della procedura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.
Bonus carburante agricolo 2026: perché è importante
Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.
La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole. Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.
La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.
Chi potrà richiedere il credito d’imposta
Secondo le regole anticipate, potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:
- possiedono un’azienda situata in Italia;
- svolgono un livello minimo di attività agricola;
- rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
- dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.
La gestione della misura sarà affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che dovrà mettere a disposizione la piattaforma telematica e comunicare termini e modalità di presentazione delle richieste.
Quali spese possono rientrare nel bonus
Il credito riguarda il carburante acquistato per:
- alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
- eseguire lavorazioni nei campi;
- sostenere le attività produttive dell’azienda;
- riscaldare le serre.
Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.
La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.
Domanda ad AGEA: le date non sono ancora disponibili
Al momento non è ancora possibile presentare la domanda.
AGEA dovrà pubblicare un provvedimento operativo contenente:
- la data di apertura della piattaforma;
- il termine ultimo per l’invio;
- le modalità di accesso;
- i documenti da allegare;
- le regole applicabili in caso di richieste superiori alle risorse disponibili.
È quindi importante non confondere la firma del decreto attuativo con l’apertura immediata delle domande. Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione delle istruzioni AGEA. Alla data del 30 luglio 2026, sul portale istituzionale dell’Agenzia non risultano ancora pubblicate specifiche istruzioni operative dedicate a questo credito.
Cosa devono fare subito le imprese agricole
In attesa dell’avvio della procedura, gli interessati possono già prepararsi.
È opportuno:
- raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
- verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
- calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
- controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
- verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
- seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.
Preparare in anticipo la documentazione può ridurre il rischio di errori o ritardi, soprattutto nel caso in cui la finestra per presentare la domanda sia breve.
Attenzione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il decreto attuativo risulta firmato dai ministeri competenti, ma la notizia segnala che è ancora attesa la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo il testo pubblicato consentirà di verificare definitivamente requisiti, periodo agevolato, modalità di calcolo e condizioni di utilizzo del credito.
Per questo motivo, prima di presentare qualsiasi richiesta, imprese e consulenti dovranno fare riferimento alle fonti istituzionali e alle istruzioni operative che saranno emanate da AGEA.
FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026
A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?
Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.
La domanda può già essere presentata?
No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.
Quali documenti bisogna conservare?
È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.
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Terreni agricoli ISMEA 2026: pagamenti fino a 30 anni, requisiti e domanda
Terreni agricoli acquistabili con rate semestrali e piani di ammortamento fino a 30 anni.
È una delle opportunità previste dalla nona edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole, lo strumento gestito da ISMEA per rimettere in circolazione fondi agricoli disponibili e favorire nuovi investimenti nel settore.
L’agevolazione più rilevante riguarda i giovani imprenditori agricoli aggiudicatari, che possono chiedere il pagamento rateale del prezzo nei primi tre tentativi di vendita.
La partecipazione alla procedura di vendita della Banca nazionale delle Terre Agricole è aperta a persone fisiche, imprese e società, non soltanto ai giovani. I requisiti devono essere posseduti dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto di compravendita.
In base ai criteri ISMEA, il richiedente:
- non deve essere incapace di contrattare con la Pubblica amministrazione;
- non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia né risultare destinatario di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- non deve essere stato dichiarato decaduto da precedenti aggiudicazioni BTA né aver rinunciato perdendo la cauzione;
- non deve trovarsi in liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo o situazioni equivalenti;
- non deve avere condanne definitive per reati gravi come partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio, terrorismo, tratta di esseri umani o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Per società e persone giuridiche, i requisiti devono essere posseduti anche dagli amministratori, dai legali rappresentanti, dai soci con poteri gestionali, dai direttori tecnici e dagli altri soggetti indicati dai criteri ISMEA. Non sono ammesse offerte per persone da nominare.
Banca delle Terre Agricole 2026: come funziona
La Banca delle Terre Agricole è l’inventario nazionale istituito presso ISMEA per raccogliere e pubblicare le informazioni sui terreni agricoli disponibili, comprese caratteristiche, condizioni di vendita e modalità di acquisto.
L’accesso alle schede dei terreni è gratuito. Gli interessati possono consultare i fondi disponibili e partecipare alla procedura competitiva pubblica. I terreni sono suddivisi in:
- lotto periodico, che comprende i fondi fino al terzo tentativo di vendita;
- lotto permanente, riservato ai terreni rimasti invenduti dopo tre tentativi.
Le scadenze della BTA 2026
Dal 1° luglio al 31 agosto 2026 i terreni interessati sono pubblicati nella sezione “Terreni in vetrina”, con le relative schede tecniche e il valore a base d’asta.
Per i terreni del lotto periodico, le offerte possono essere presentate online:
- dalle ore 12 del 14 settembre 2026 alle ore 12 del 14 novembre 2026.
L’offerta non può essere inferiore al prezzo a base d’asta. È possibile concorrere per più fondi, ma occorre trasmettere una distinta offerta per ogni terreno.
Nel lotto permanente, invece, le offerte possono essere presentate fino all’aggiudicazione o al ritiro del fondo. Sono ammesse offerte sia in aumento sia in diminuzione, ma non inferiori al 35% del valore a base d’asta.
Scarica qui tutte le regole da ISMEA
Banca terreni agricoli: rate fino a 30 anni per i giovani
La misura consente ai giovani imprenditori agricoli che si aggiudicano un fondo nei primi tre tentativi di vendita di pagare a rate l’importo fissato inizialmente da ISMEA come base d’asta, al netto del deposito cauzionale.
Il piano prevede:
- rate semestrali;
- durata massima di 30 anni;
- pagamento tramite addebito diretto SDD;
- iscrizione di un’ipoteca legale pari al 100% del prezzo rateizzato;
- costi per il rinnovo dell’ipoteca a carico dell’acquirente se il piano supera i 20 anni.
Il tasso applicato corrisponde al tasso base europeo vigente al momento dell’aggiudicazione, aumentato di 220 punti base. La rateizzazione non riguarda i terreni già confluiti nel lotto permanente.
Chi può ottenere la rateizzazione
Per ISMEA è giovane imprenditore agricolo chi si è insediato per la prima volta come capo azienda da non oltre cinque anni.
Nel caso di impresa individuale, il soggetto deve:
- avere tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti;
- risultare iscritto al Registro delle imprese;
- possedere una partita IVA agricola.
Nel caso di società, sono richiesti l’iscrizione al Registro delle imprese, la partita IVA agricola e l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile. La denominazione deve contenere l’indicazione “società agricola”.
Inoltre, la maggioranza assoluta delle quote deve appartenere a persone fisiche tra 18 e 41 anni non compiuti e l’amministrazione deve essere affidata esclusivamente a soggetti appartenenti alla stessa fascia di età. I requisiti devono essere posseduti dalla pubblicazione dell’avviso e da non oltre cinque anni.
Banca nazionale terreni agricoli: come presentare la domanda
La partecipazione avviene esclusivamente online, attraverso il portale della Banca delle Terre Agricole.
La prima offerta deve contenere:
- codice del terreno;
- prezzo proposto, in cifre e lettere;
- indirizzo PEC funzionante;
- IBAN intestato all’offerente;
- dichiarazioni sostitutive sui requisiti;
- deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta.
La cauzione deve essere versata con bonifico a ISMEA. La ricevuta va caricata sul portale; nella causale è opportuno indicare “deposito cauzionale” e il codice del terreno.
Per completare la procedura bisogna anche attivare il link inviato da ISMEA tramite PEC. Da quel momento l’offerta diventa irrevocabile, incondizionata e vincolante per 180 giorni, salvo l’eventuale fase dei rilanci. ISMEA procede alla validazione entro dieci giorni lavorativi.
Cosa accade se arrivano più offerte
Dopo la validazione della prima proposta si apre il periodo delle offerte concorrenti. Gli altri interessati possono prenotarsi per i rilanci attraverso una registrazione gratuita.
La gara si svolge mediante la piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato. Si aggiudica provvisoriamente il terreno chi presenta il prezzo più elevato. L’aggiudicazione diventa definitiva solo dopo i controlli ISMEA sui requisiti dichiarati.
In assenza di offerte concorrenti, il terreno viene assegnato al primo offerente, sempre dopo le verifiche previste.
Attenzione alle condizioni del fondo
I terreni sono venduti a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Eventuali regolarizzazioni urbanistiche, edilizie o catastali sono generalmente a carico dell’acquirente.
Anche le spese notarili e quelle conseguenti alla stipula gravano sull’aggiudicatario. Prima di presentare l’offerta è quindi essenziale esaminare con attenzione la scheda tecnica e valutare gli eventuali costi aggiuntivi.
Banca nazionale delle terre agricole: faq
Quanto bisogna versare per partecipare?
È richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta del singolo terreno.
Tutti possono chiedere il pagamento in 30 anni?
No. La rateizzazione è riservata ai giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti e riguarda i primi tre tentativi di vendita.
Si possono presentare offerte per più terreni?
Sì, ma deve essere trasmessa un’offerta separata per ciascun fondo.
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Ddl Agricoltura: via libera della Commissione, ecco le misure per le imprese
La XIII Commissione Agricoltura della Camera ha deliberato il 15 luglio 2026 di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2670–A, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Il provvedimento si compone di 28 articoli suddivisi in due titoli:
- il primo dedicato alla produzione agricola,
- il secondo alla politica agricola.
Tra le novità più rilevanti per le imprese figurano nuovi crediti d'imposta di filiera, strumenti per il recupero dei terreni inutilizzati, misure di sostegno per l'imprenditoria giovanile e un adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea sulla deforestazione.
Credito d’imposta per la filiera del frumento
L'articolo 2 riconosce, per il 2027, un credito d'imposta alle imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono contratti di filiera con produttori di frumento di origine italiana.
Il contratto deve avere durata compresa tra tre e cinque anni e indicare:
- il prezzo (o i criteri per determinarlo),
- la pianificazione di quantità e tempi di consegna,
- i requisiti qualitativi anche in tema di sostenibilità e benessere animale,
- oltre a meccanismi di condivisione del rischio.
Il credito spetta sugli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature effettuati tra il 1° febbraio e il 15 novembre 2027, con aliquota massima:
- del 20% per contratti triennali,
- del 30% per contratti fino a quattro anni
- e del 40% per contratti fino a cinque anni,
nel limite complessivo di 10 milioni di euro (in caso di domande eccedenti il tetto, l'importo spettante a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto).
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza i consueti limiti annui di utilizzo, e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP. Le modalità attuative, compresi i requisiti per la qualificazione dei contratti, saranno definite con decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge; l'agevolazione è comunque subordinata alla notifica e all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.
Contributi per la filiera della carne bovina
L'articolo 3 introduce contributi per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina comprensivo, oltre alla fase di allevamento, di almeno un'altra fase della filiera (linea vacca-vitello).
Sono finanziabili:
- l'acquisto di manze o riproduttrici iscritte nei libri genealogici,
- la produzione di vitelli da incroci con tori di razze da carne,
- lo svezzamento del vitello da 60 a 200 chilogrammi con permanenza minima in stalla di sei mesi,
- l'accrescimento da 200 a 500 chilogrammi con permanenza minima di dodici mesi,
- nonché la realizzazione e il miglioramento di strutture aziendali connesse.
Le risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni per il 2028 e 50 milioni per il 2029, sono ripartite per il 70 per cento a favore della filiera orientata alla carne e per il 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti de minimis (regolamenti (UE) n. 1408/2013 e 2023/2831), salvo quelli per le strutture aziendali, soggetti al regolamento (UE) 2022/2472 sugli aiuti nei settori agricolo e forestale.
Condizioni, modalità e importi saranno definiti con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Recupero dei terreni abbandonati e silenti
L'articolo 9 disciplina il recupero produttivo dei terreni agricoli inutilizzati, distinguendo tra:
- "terreno abbandonato" (non coltivato da almeno cinque anni, secondo i parametri del regolamento (UE) n. 1307/2013)
- e "terreno silente" (i cui proprietari, all'esito di apposita istruttoria comunale, risultino non individuabili o non reperibili).
I comuni possono censire tali terreni in un inventario pubblico denominato "banca comunale delle terre".
Le imprese interessate alla coltivazione presentano al comune nel cui territorio è situato il terreno una manifestazione di interesse (per i terreni abbandonati) o una domanda (per i terreni silenti), corredata da un piano di sviluppo aziendale:
- nel primo caso il comune ha trenta giorni per acquisire la disponibilità del proprietario privato alla stipula di un contratto di affitto agrario ai sensi delle leggi n. 11/1971 e n. 203/1982;
- nel secondo caso è il comune stesso a stipulare il contratto, trattenendo i canoni a disposizione dell'avente diritto per tre anni (decorsi i quali restano acquisiti al comune), salvo il diritto di subentro in caso di successiva opposizione del proprietario che dimostri il proprio diritto sul bene.
Regioni e province autonome dovranno definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, soggetti legittimati, procedure di scelta del contraente, criteri per la determinazione del canone e ulteriori contenuti contrattuali.
Comodato gratuito dei terreni ISMEA per i giovani agricoltori
L'articolo 8 introduce nella legge n. 154/2016 il nuovo articolo 16-bis, che consente all'ISMEA di concedere in comodato gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, i terreni per i quali la procedura ordinaria di dismissione non si sia conclusa positivamente.
Possono partecipare alla procedura competitiva a evidenza pubblica per la selezione del comodatario i cittadini italiani, di altro Paese UE o titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di età compresa tra 18 e 41 anni, anche in forma societaria; hanno diritto di preferenza i laureati nelle classi L-25 o L-26 e chi abbia svolto il servizio civile agricolo.
La partecipazione richiede la presentazione di un piano aziendale con proiezione quinquennale, che può includere anche attività agrituristiche o didattiche. Il contratto di comodato ha durata non inferiore a dieci anni, con imposte e oneri fiscali a carico del comodatario; al termine, se non inadempiente, questi ha diritto di opzione per l'acquisto del terreno al 50 per cento del valore risultante dai bilanci ISMEA, che è obbligata ad accettare la proposta entro trenta giorni dalla scadenza del contratto.
Allegati: -
Cassa integrazione caldo estremo 2026: novità per edilizia e agricoltura
Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative e contabili sulle misure di sostegno al reddito per i lavoratori coinvolti in sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa causate da eccezionali situazioni climatiche, incluse le ondate di calore. Le nuove disposizioni riguardano sia l'integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i settori edile, lapideo e delle escavazioni, sia la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).
Le misure si applicano ai soli eventi verificatisi tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 e si affiancano, senza sostituirle, alle regole ordinarie sulla sospensione dell'attività per caldo eccessivo già riepilogate nel messaggio INPS n. 2103/2026.
Le norme del DL 107 2026 “PNRR” sul rischio calore nei luoghi di lavoro
Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, entrato in vigore il 27 giugno 2026, introduce all'articolo 6 misure temporanee per agevolare l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto in presenza di eccezionali situazioni climatiche.
Il comma 1 riguarda i datori di lavoro edili, lapidei e delle escavazioni ai fini CIGO;
il comma 2 modifica temporaneamente i requisiti di accesso alla CISOA, confermando l'impostazione già adottata l'anno scorso per gli operai a tempo determinato.
Le novità operative INPS
Il messaggio ricorda, in tema di Cassa integrazione ordinaria, che
- Per i datori di lavoro edili, lapidei e delle escavazioni, le sospensioni o riduzioni dell'attività dovute a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), autorizzate nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2026, non concorrono al raggiungimento del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile.
- Resta fermo l'esonero dal contributo addizionale, già previsto per gli eventi EONE.
- Non si applica il requisito dell'anzianità minima di 30 giorni di effettivo lavoro.
Per quanto riguarda invece l'agricoltura, si prevede che :
- la CISOA per intemperie stagionali sia riconosciuta agli operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) anche in caso di riduzione dell'attività pari alla metà dell'orario giornaliero contrattuale, e a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorative.
- Le giornate di integrazione non incidono sul limite massimo di 90 giornate annue e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.
In entrambi i casi resta fermo che autorizzazione e pagamento sono gestiti direttamente dall'INPS.
Le risorse stanziate sono soggette a un tetto di spesa, monitorato dall'Istituto, oltre il quale le domande non possono essere accolte:
Misura Stanziamento 2026 Beneficiari CIGO settori edile, lapideo, escavazione 4,9 milioni di euro Datori di lavoro edilizia, affini, lapideo, escavazioni CISOA intemperie stagionali 10,3 milioni di euro Operai agricoli OTI e OTD Istruzioni e scadenze per domande e conguagli UNIEMENS
CIGO.
Le domande relative alle sospensioni/riduzioni EONE seguono le consuete modalità di invio telematico e vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello di inizio dell'evento.
In sede di conguaglio Uniemens/PosContributiva, per le prestazioni che superano le 52 settimane va utilizzato il nuovo codice "L153" (Conguaglio CIGO DL 107-2026) nell'elemento <CongCIGOAltCaus>; per i periodi entro le 52 settimane resta valido il codice "L038". Per il pagamento diretto tramite flusso UniEmens-Cig (UNI41), i dati vanno inviati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione o, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, a pena di decadenza.
CISOA
Le domande vanno presentate utilizzando esclusivamente due nuove causali:
- CISOA eventi atmosferici a riduzione" (cod. 17) per la riduzione a metà giornata, e
- "CISOA eventi atmosferici a sospensione ex DL 107/2026" (cod. 18) per la sospensione integrale.
È ammessa un'unica domanda per OTI e OTD se riferita alla stessa causale; in presenza di lavoratori misti (parte a riduzione, parte a sospensione) occorrono domande distinte.
Il termine ordinario è di 15 giorni dall'inizio dell'evento.
L'invio con le nuove causali è possibile dal 24 luglio 2026; in via transitoria, le domande per eventi dal 1° al 23 luglio 2026 possono essere presentate entro il 22 agosto 2026.
Per la parte di giornata effettivamente lavorata in caso di riduzione, il flusso Uniemens/PosAgri richiede la valorizzazione del campo <PartTimeGOR> con codice 7 per gli OTI e nuovo codice 8 per gli OTD, indicando le ore lavorate; i codici sono validi per il 3° e 4° trimestre 2026.
Il modello SR33 di domanda contiene già gli elementi utili al pagamento diretto, senza ulteriori adempimenti a carico del datore di lavoro.
ATTENZIONE Sono esclusi impiegati e quadri agricoli, ai quali si applica la disciplina ordinaria.
Scarica il messaggio INPS 2418 2026 su- CIGO EONE e CISOA 2026
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Piccoli coloni agricoli e compartecipazione 2026: FAQ di chiarimenti
L’INPS, con la circolare n. 21 del 2 marzo 2026, ha aggiornato le istruzioni amministrative in materia di piccola colonia e compartecipazione familiare, confermando la piena vigenza di tali istituti nonostante il divieto generale di nuovi contratti agrari associativi introdotto dalla legge n. 203/1982.
L’Istituto ribadisce che le due fattispecie restano legittime purché rigorosamente circoscritte ai presupposti normativi, che sono:
- insufficiente produttività del fondo per la piccola colonia e
- limitazione al ciclo biologico stagionale per la compartecipazione.
Sotto il profilo previdenziale, piccoli coloni e compartecipanti familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) ai fini dell’iscrizione negli elenchi annuali e dell’accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia, maternità).
Piccola colonia agricola: requisiti
La piccola colonia si caratterizza per il legame strutturale con il fondo, affidato al colono affinché lo coltivi e vi risieda, in presenza di una dimensione produttiva “insufficiente”. Il requisito non è qualitativo (tipo di coltura), bensì quantitativo: il fondo deve richiedere un fabbisogno di manodopera inferiore a 120 giornate lavorative annue, calcolate secondo le tabelle provinciali dei valori medi di impiego di manodopera.
Il superamento di tale soglia comporta conseguenze rilevanti: se sussiste il rischio d’impresa in capo al concessionario, il rapporto va ricondotto all’affitto agrario; se manca il rischio, si configura lavoro subordinato agricolo. Operativamente, è quindi essenziale verificare ex ante il fabbisogno giornaliero medio del fondo e documentare la ripartizione di spese e prodotti, evitando compensi fissi o garantiti che snaturerebbero la causa associativa.
Parametro Piccola colonia Fabbisogno annuo di manodopera Inferiore a 120 giornate Durata Annata agraria (tendenzialmente stabile) Colture ammesse Anche pluriennali o permanenti Esito in caso di superamento soglia Affitto agrario o lavoro subordinato Una volta stipulato il contratto in forma scritta e registrato (oppure stipulato con assistenza sindacale), il concedente deve: presentare denuncia telematica all’INPS entro 30 giorni dalla stipula; comunicare eventuali variazioni entro 30 giorni dal loro verificarsi; considerare che il rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre, anche se il contratto civilistico è pluriennale; in caso di prosecuzione nell’anno successivo, trasmettere domanda di rinnovo entro il 30 gennaio. Questo ultimo adempimento è specifico della piccola colonia: senza rinnovo espresso, il rapporto previdenziale non prosegue automaticamente. È quindi fondamentale calendarizzare la scadenza di gennaio, soprattutto nei casi di contratti di fatto stabili nel tempo.
Piccola colonia – Adempimento Termine Denuncia iniziale INPS Entro 30 giorni dalla stipula Comunicazione variazioni Entro 30 giorni Cessazione automatica 31 dicembre Domanda di rinnovo Entro 30 gennaio Compartecipazione familiare: condizioni
Diversa è la gestione della compartecipazione familiare, che nasce per una singola coltura stagionale e non può avere durata pluriennale. Anche in questo caso il contratto deve essere redatto in forma scritta e registrato (oppure assistito dalle organizzazioni sindacali), poiché la registrazione costituisce requisito necessario ai fini dell’accredito previdenziale. Gli adempimenti sono:
- denuncia telematica entro 30 giorni dalla stipula; comunicazione variazioni entro 30 giorni;
- cessazione automatica del rapporto previdenziale al 31 dicembre (se la coltura termina prima, il rapporto si esaurisce comunque con il raccolto sul piano sostanziale);
- nessun obbligo di rinnovo per l’anno successivo, poiché la compartecipazione non è strutturalmente continuativa.
In sostanza, mentre nella piccola colonia occorre monitorare la prosecuzione del rapporto anno per anno, nella compartecipazione familiare l’attenzione operativa si concentra sulla corretta delimitazione temporale della coltura e sulla coerenza tra durata contrattuale e ciclo biologico.
Compartecipazione familiare – Adempimento Termine Denuncia iniziale INPS Entro 30 giorni dalla stipula Comunicazione variazioni Entro 30 giorni Cessazione Al termine della coltura (comunque 31 dicembre ai fini previdenziali) Rinnovo anno successivo Non previsto Contributi e gestione documentle
Un profilo comune a entrambi i rapporti riguarda la validità documentale: il contratto verbale o la semplice scrittura privata non registrata non consentono l’iscrizione negli elenchi nominativi e quindi l’accredito delle giornate.
La denuncia previdenziale è efficace solo se accompagnata da contratto registrato o assistito sindacalmente.
L’assenza di tale requisito comporta il disconoscimento del rapporto ai fini contributivi.
Infine, il calcolo della contribuzione è identico per entrambe le fattispecie: le giornate non sono determinate su base effettiva ma presuntiva, secondo i valori medi provinciali di impiego di manodopera.
Le giornate così determinate devono essere ripartite tra i componenti del nucleo familiare in funzione della capacità lavorativa.
Ne consegue che l’errore più frequente non riguarda tanto il versamento contributivo, quanto l’errata impostazione iniziale del contratto o il mancato rispetto delle scadenze di denuncia e rinnovo.
Messaggio Inps 2377/2026: novità su piccola colonia e compartecipazione stagionale
Come anticipato, il messaggio Inps n. 2377 del 15 luglio 2026 rivolto alle sedi territoriali, interviene sulla disciplina della piccola colonia e della compartecipazione stagionale, ammorbidendo le interpretazioni più restrittive della circolare 21/2026 e fornendo indicazioni operative uniformi . Le principali indicazioni:
Qualifica del concedente. Per la compartecipazione stagionale resta necessario che il concedente sia imprenditore agricolo titolare di propria azienda. Per la piccola colonia, invece, cade il requisito di un'attività agricola autonoma pregressa o contestuale, così come partita IVA, iscrizione al Registro imprese e fascicolo Agea: questi elementi diventano semplici indizi sintomatici, non condizioni ostative, purché la causa associativa sia reale (partecipazione a gestione, rischio e risultati).
Pluralità di contratti. È ammesso che un concedente stipuli più contratti di piccola colonia su porzioni distinte dello stesso fondo, a condizione che ogni porzione sia autonoma sul piano fisico-topografico, colturale e gestionale (confini definiti, conduzione separata per nucleo familiare, assenza di commistioni). In mancanza di tali requisiti, il fabbisogno di manodopera va calcolato sull'intero compendio aziendale, con conseguenze sul limite delle 119 giornate annue per tutti i contratti coinvolti; se emerge un'organizzazione unitaria del lavoro, va valutata la riqualificazione come lavoro subordinato. Resta inoltre il tetto individuale di 312 giornate annue accreditabili per concessionario o familiare attivo, comprensivo di eventuali giornate da lavoro subordinato agricolo, con verifica di plausibilità da parte dell'Inps anche sotto soglia.
Termini dichiarativi. Il termine di 30 giorni per la trasmissione telematica tramite modello ACC1 PC-CF (procedure definite dal messaggio 3930/2025) e per le relative variazioni è qualificato come ordinatorio, non decadenziale: il ritardo non fa perdere automaticamente il diritto all'accredito contributivo, ma comporta un'istruttoria più approfondita sulla veridicità dei dati e possibili sanzioni per evasione contributiva se la dichiarazione è presentata dopo la tariffazione annuale. Resta fermo il limite della prescrizione quinquennale, decorrente dal 16 gennaio dell'anno successivo (scadenza della quarta rata).
Istruttoria e riesame. L'accertamento deve verificare disponibilità del fondo, regolarità contrattuale, corretta individuazione di particelle/colture e coerenza tra estensione, fabbisogno di manodopera e capacità familiare, con attenzione a frazionamenti artificiosi e oggetti contrattuali generici. Vanno riesaminati i rigetti basati unicamente sull'assenza di attività agricola pregressa, partita IVA, iscrizione al Registro imprese o fascicolo Agea, se sussistono gli altri requisiti sostanziali.
Scarica il messaggio integrale con le FAQ, in fondo all’articolo
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Decreto florovivaismo: nuove regole per imprese e garden center
Nella seduta del 14 luglio 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che riordina in modo organico il settore florovivaistico, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102.
Il provvedimento, approvato in via preliminare il 30 aprile 2026 e assistito dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata l'11 giugno 2026 (atto del Governo n. 406 – schema in versione preliminare), completa così l'iter.
Il testo definitivo tiene conto dell'intesa in Conferenza unificata e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, che hanno introdotto modifiche rispetto alla versione preliminare.
Il decreto dovrà ora essere emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Strutturato in 5 Capi e 19 articoli, il provvedimento supera la frammentazione normativa che ha finora caratterizzato un comparto strategico dell'agricoltura italiana, definendo per la prima volta l'attività agricola florovivaistica e i suoi risvolti fiscali, tipizzando il contratto di coltivazione e introducendo strumenti stabili di programmazione, formazione, logistica e governance di filiera.
Di seguito le principali novità, con l'avvertenza che i contenuti di dettaglio andranno confrontati con il testo definitivo una volta pubblicato.
Le principali novità del decreto florovivaismo
Attività agricola florovivaistica e attività connesse
L'articolo 1 definisce l'attività agricola florovivaistica come quella esercitata dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, diretta alla produzione dei vegetali in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili.
L'attività comprende floricoltura, produzione di organi di propagazione gamica e agamica, vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, olivicolo, forestale e orticolo.
Sono considerate connesse, se svolte nei limiti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali, le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora, nonché le operazioni colturali per la manutenzione degli spazi verdi pubblici e privati.
Centri per il giardinaggio: la qualifica di imprenditore agricolo
L'articolo 3 introduce una definizione normativa unitaria dei centri per il giardinaggio (cd. garden center) e disciplina, con rilievo fiscale diretto, il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo. Gli imprenditori agricoli florovivaistici e le cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la propria produzione nell'ambito dei centri per il giardinaggio, conservano la qualifica agricola a condizione che la fornitura di beni e servizi connessi sia svolta con le modalità e nei limiti dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
Resta fermo, in tal caso, il principio secondo cui il regime fiscale agricolo — ivi compresi il regime speciale IVA, il reddito agrario e il reddito dominicale — è subordinato alla prevalenza dell'attività agricola principale e alla connessione funzionale tra attività complementari e produzione. Non sono invece considerati imprenditori agricoli i titolari di centri dediti principalmente alla commercializzazione di prodotti ornamentali e di oggettistica non connessi all'attività agricola. Un decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, individuerà le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi ammessi senza perdita della qualifica agricola.
Il contratto di coltivazione tipizzato e gli accordi quadro
L'articolo 7 tipizza il contratto di coltivazione, già diffuso nella prassi, quale contratto con cui l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una fase di esso, i prodotti vegetali secondo le indicazioni del committente e, a ciclo compiuto, a venderli al committente stesso. Sul piano della contrattualistica pubblica, la particolare natura di tali contratti rientra tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36): le stazioni appaltanti possono quindi concludere accordi quadro di durata non superiore a sette anni, in luogo dei quattro anni ordinari, con vantaggi in termini di programmazione produttiva e certezza della vendita.
Formazione, figure professionali e governance di filiera
Il decreto affida a un successivo decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza, la definizione e l'armonizzazione delle figure professionali del settore, con aggiornamento della figura del manutentore del verde di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Sono valorizzati gli ITS Academy dell'area tecnologica "Sistema Agroalimentare" e i percorsi universitari, entro le risorse disponibili a legislazione vigente.
Sul piano organizzativo, viene istituito presso il MASAF il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, articolato in due sezioni (floricola e vivaistica) e con partecipazione a titolo gratuito, cui è affidata la redazione del Piano nazionale del settore, di durata quinquennale. A decorrere dal 1° gennaio 2027 ISMEA gestirà un sistema annuale di rilevazione statistica su specie coltivate, quantità prodotte e prezzi medi.
Interventi economici e vivaismo forestale
Il Capo II prevede la razionalizzazione della logistica tramite individuazione di mercati all'ingrosso da destinare a piattaforme logistiche, un Piano nazionale di riconversione delle strutture serricole e la facoltà per le regioni di introdurre criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale della PAC, senza incremento delle dotazioni.
Il Capo IV disciplina il contributo del settore privato alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati e prevede, all'articolo 17, la concessione o l'affitto agevolato di terreni comunali agli operatori della filiera vivaistica: gratuità fino a un ettaro, condizioni agevolate per superfici superiori, durata da cinque a dieci anni rinnovabile. Su questo articolo, così come sulle definizioni di filiera dell'articolo 2, la Conferenza unificata aveva proposto riformulazioni: i contenuti definitivi vanno verificati sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il quadro dei provvedimenti attuativi
Articolo Provvedimento attuativo Termine Art. 3 DM MASAF-MEF su categorie di beni e servizi dei garden center 60 giorni Art. 4 DM interministeriale, previa intesa, su figure professionali 120 giorni Art. 8 Decreto direttoriale su mercati all'ingrosso e piattaforme logistiche 120 giorni Art. 12 DM MASAF-MASE, previa intesa, di adozione del Piano nazionale 6 mesi Art. 9 Decreto direttoriale sul Piano di riconversione delle strutture 180 giorni dall'adozione del Piano Art. 13 Decreto direttoriale MASAF su elenco specie oggetto di rilevazione ISMEA — Clausola di invarianza finanziaria
L'articolo 19 stabilisce che dall'attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 18 fa salve le discipline di attuazione del diritto dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione, organismi nocivi e prodotti sementieri, nonché le previsioni della legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di canapa.
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