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Espropri, servitù e diritti di superficie: assistenza assegnatari ISMEA
Ismea ha pubblicato un avviso datato 6 giugno sul riodino fondiario con i criteri di ripartizione delle indennità approvati con delibera del CdA n. 15 del 28 aprile 2025, vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Espropri: assistenza ISMEA
Le regole approvate evidenziano che nel caso di esproprio, sia parziale che totale del fondo, l'indennità stimata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oppure determinata forfettariamente, è incamerata integralmente da ISMEA per essere imputata, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario, a decurtazione del debito residuo di cui all'atto di vendita con patto di
riservato dominio.
L'eventuale maggiorazione riconosciuta dagli Enti espropriandi per incentivare la cessione volontaria del bene sarà incamerata da ISMEA a titolo proprio.
L’indennità riconosciuta a ISMEA per deprezzamento dei terreni è imputata anch'essa a decurtazione del debito residuo, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario.
Per debito residuo deve intendersi l’ammontare della mera quota capitale.Eventuali eccedenze rispetto al debito residuo, previe verifiche contabili volte ad accertare eventuali pendenze dell’impresa assegnataria e quant’altro dovuto a ISMEA, saranno restituite alla stessa impresa assegnataria.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, all'assegnatario, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma
1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. La suddetta indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i.Si rimanda, per le altre regole, alla consultazione del documento ISMEA pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto.
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Formazione nelle aziende agricole: regole per il credito d’imposta
Pubblicato in GU n 120 del 26 maggio il Decreto 1° aprile del Ministero dell'Agricoltura con le regole per il credito di imposta per la formazione nelle aziende agricole.
Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e quindi trenta giorni a partire dal 26 maggio, sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, con definizione di contenuto, modalita' di trasmissione e data, di invio che non puo' essere fissata oltre trenta giorni dall'emanazione del provvedimento, a partire dalla quale e' effettuata la comunicazione.Credito d’imposta formazione aziende agricole: quanto e a chi spetta
In dettaglio il Decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, del contributo, sotto forma di credito di imposta, previsto dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei soggetti di cui all'art. 2 in relazione alle spese sostenute nell'anno 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024.
Il credito di imposta concesso e' pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024.
Il requisito dell'eta' anagrafica ddeve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenuteCredito d’imposta formazione aziende agricole: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:
- a) spese per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;
- b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 1, comma 2.
Le spese si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalità indicate di seguito.
Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
E' altresi' richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.
L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Credito d’imposta formazione aziende agricole: utilizzo
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4, e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' presentata la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Ai sensi dall'art. 6, comma 1, della legge n. 36 del 2024, il credito d'imposta puo' essere usufruito entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa e' stata sostenuta.
Il soggetto beneficiario decade dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. -
ENPAIA: Nuova Area Web per Infortuni e Malattie Professionali
Dallo scorso marzo 2025, la Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) ha attivato un nuovo strumento digitale: l’Area Web dedicata all’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali.
Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della digitalizzazione dei servizi offerti agli assicurati impiegati in agricoltura, periti agrari e agrotecnici.
La nuova Area Web è accessibile attraverso le credenziali fornite da ENPAIA ed è destinata a datori di lavoro, consulenti e assicurati.
Permette la gestione integrata delle denunce di infortunio e delle richieste di riconoscimento di malattia professionale.
Tramite l’accesso all’area riservata, è possibile:
- inserire denunce di infortunio professionale, extraprofessionale o in itinere;
- consultare la documentazione rilasciata dall’Ufficio Assicurazione Infortuni;
- verificare in tempo reale l’attivazione del rapporto di lavoro associato al soggetto infortunato;
- monitorare costantemente lo stato della pratica attraverso notifiche automatiche inviate via e-mail.
Piattaforma digitale infortuni ENPAIA come funziona
Il sistema è stato progettato per semplificare e guidare l’utente nell’inserimento della denuncia. Il datore di lavoro o il consulente:
- Effettua una ricerca per nome, cognome o matricola del dipendente.
- Specifica la tipologia di infortunio (professionale o extraprofessionale).
- Inserisce data, luogo dell’evento e descrizione della dinamica.
In caso di prognosi iniziale pari o superiore a 30 giorni, allega l’attestazione di denuncia alle autorità competenti.
Nel caso in cui l’infortunio derivi da incidente stradale causato da terzi, il sistema obbliga all’inserimento completo dei dati richiesti, impedendo il salvataggio della denuncia in caso di informazioni mancanti. Questa funzione garantisce l’accuratezza e la completezza delle comunicazioni inviate all’ente
.Coinvolgimento attivo dell’assicurato
Una volta che la denuncia viene inserita, l’assicurato riceve una notifica automatica e accede alla propria area per:
- completare la denuncia;
- caricare la documentazione medica;
- integrare ulteriori elementi richiesti;
- verificare e convalidare i dati al termine dell’evento.
Tutte le informazioni inserite sono consultabili e modificabili anche successivamente. Inoltre, le determinazioni e i prospetti di liquidazione sono resi disponibili online, garantendo massima trasparenza e accessibilità
L’intero sistema garantisce il rispetto della privacy e della sicurezza dei dati, consentendo l’accesso esclusivo all’area riservata di propria pertinenza. Ogni azione compiuta sul portale genera una comunicazione via e-mail, assicurando una tracciabilità puntuale delle attività.
Al termine dell’assenza per infortunio, il datore di lavoro deve:
- chiudere l’evento;
- indicare le date di inizio e fine;
- inserire i dati per il pagamento della prestazione (beneficiario, IBAN, retribuzione lorda, cedolino paga).
L’assicurato, infine, dovrà validare i dati inseriti e potrà allegare ulteriore documentazione anche dopo la chiusura dell’evento.
Periodo transitorio e obbligatorietà futura
Per agevolare l’adozione del nuovo sistema, ENPAIA ha previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2025: durante tale periodo sarà ancora possibile effettuare le denunce con i canali tradizionali.
Tuttavia, dal 3 novembre 2025 l’unico canale abilitato per la gestione delle denunce sarà la nuova Area Web, che diventerà strumento esclusivo per aziende, consulenti e lavoratori agricoli
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Agricoltura: contribuzione dal 1 aprile solo nel Cassetto del contribuente
Con il messaggio 871 del 11 marzo l'istituto aveva comunicato che, a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per aziende agricole, i nuovi Avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione del III trimestre 2024 (scadenza di pagamento 17 marzo 2025) sono disponibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, relativo a ogni posizione contributiva CIDA dei datori di lavoro agricolo.
Nel messaggio 1086 l'Istituto precisa che dal 1 aprile il Cassetto previdenziale per le aziende agricole viene dismesso. Tutte le funzioni sono state trasferite nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti” sul sito www.inps.it.
Si ricorda anche che nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, oltre alla funzione di stampa del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza “III trimestre 2024” sono presenti:
- una nuova funzione (raggiungibile dal percorso “Dati complementari” > “Stampa F24 UE”) che espone, per il periodo a cavallo delle scadenze l’elenco delle posizioni CIDA dei datori di lavoro per le quali è stato predisposto, a valle delle operazioni di tariffazione, il prospetto di calcolo dei contributi da versare.
- il pulsante “Scarica file F24” per il il download di un file con estensione .txt (pulsante “Genera file”) contenente i dati utili alla compilazione dei modelli F24.
- il file “TracciatoInformazioniF24.xlsx”, che riporta le istruzioni per compilare le deleghe di pagamento dei modelli F24 a partire dai dati presenti nel file scaricato.
Sanzioni per Omissione Contributiva 2024
Con il messaggio INPS n. 827 del 6 marzo 2025, rivolto ai propri uffici, ha fornito indicazioni dettagliate riguardo al nuovo regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in agricoltura, introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 e applicabile a partire dal 1° settembre 2024.
La nuova disciplina mira a incentivare la regolarizzazione spontanea e tempestiva dei contributi, introducendo sanzioni progressive e meccanismi di compensazione più chiari. Le informazioni sono disponibili nel Fascicolo Elettronico del Contribuente (FEC).
Per i periodi di competenza luglio, agosto e settembre 2024, con scadenza di pagamento al 17 marzo 2025, il regime sanzionatorio è il seguente:
- Pagamento in ritardo entro 120 giorni: sanzione pari al Tasso di Riferimento Unico (TUR) fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.
- Pagamento in ritardo oltre 120 giorni: sanzione pari al TUR maggiorato del 5,5% fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.
Sanzioni per Evasioni contributive in agricoltura
Per i periodi contributivi con irregolarità trasmessi spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria, si applica il regime del ravvedimento operoso:
- Pagamento entro la scadenza indicata nell'avviso di tariffazione: sanzione ridotta pari al TUR maggiorato del 5,5%.
- Pagamento entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione pari al TUR maggiorato del 7,5%.
- Pagamento oltre 60 giorni: sanzione del 30% annuo fino a un massimo del 60% dei contributi non corrisposti, con interessi di mora oltre il tetto massimo.
Accertamento contributivo estratti conto e prospetti
Per gli accertamenti d'ufficio o verbali ispettivi notificati dal 1° settembre 2024, è prevista una riduzione del 50% delle sanzioni civili se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
Dal terzo trimestre 2024, le sanzioni si aggiornano automaticamente in base alla data di pagamento effettivo. Le sanzioni accertate in fase di tariffazione non saranno più presenti nell'estratto conto.
È previsto un calcolo separato per ogni periodo contributivo, con una nuova tabella che espone gli importi dovuti al netto delle compensazioni effettuate.
Le compensazioni avvengono prioritariamente sui contributi più vecchi.
Quote Integrative/Associative , nuovi Codici Tributo, anticipi e rateazione
Gli importi delle quote integrative/associative sono distinti per ogni periodo contributivo.
- Il pagamento della contribuzione pregressa avviene con il codice tributo KLAS, mentre
- le sanzioni sono gestite con il codice SLAS.
Il messaggio precisa che l'importo delle sanzioni è calcolato ipotizzando il pagamento totale alla data di scadenza. Il contribuente può richiedere il pagamento anticipato, con ricalcolo delle sanzioni.
La procedura di rateazione consente di presentare istanza prima della scadenza di pagamento.
Le sanzioni agevolate si applicano in base alla tempestività del pagamento o della presentazione dell'istanza. In caso di mancato pagamento di una rata, il piano di ammortamento viene ricalcolato senza agevolazioni.
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Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo – le regole
Il 31 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo per i lavoratori agricoli che intendono presentare la domanda di disoccupazione agricola all’INPS da parte dei lavoratori agricoli che hanno attraversato un periodo di disoccupazione nel 2024.
Vediamo qui di seguito, in sintesi , come funziona la disoccupazione agricola, quali sono i requisiti richiesti, importi e durata dell'indennità.
Indennità disoccupazione agricola: a chi spetta, esclusi, requisiti
Va specificato innanzitutto che la disoccupazione agricola a differenza delle altre indennita di disoccupazione copre i periodi di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno precedente a quello della domanda Questa misura quindi è retroattiva e copre un periodo già trascorso.
Hanno diritto alla disoccupazione agricola:
- Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
- Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati durante l’anno di riferimento dell’indennità;
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- Piccoli coltivatori diretti che, tramite versamenti volontari, raggiungono almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.
Non possono accedere quindi all’indennità:
- Coloro che presentano la domanda oltre la scadenza;
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni autonome per l’intero anno (o per parte di esso, se le giornate lavorate in tale regime superano quelle come lavoratore dipendente);
- Chi è già titolare di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Chi si dimette volontariamente, salvo le eccezioni previste per le madri in puerperio o per chi lascia il lavoro per giusta causa.
Dal 2022, sono esclusi anche gli OTI delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Questi lavoratori rientrano ora nella NASpI, come stabilito dalla legge di bilancio 2022.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che i lavoratori agricoli, rispondano ai seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o
- abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .(Per il calcolo possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio.
Hanno diritto anche le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino)
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 e prevede l'indennità di disoccupazione anche nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Indennità disoccupazione agricola: importo, come funziona
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, puo richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l'importo è pari a
- 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e al
- 30% della retribuzione di riferimento per gli OTI
Da ricordare che per questi ultimi non è prevista la trattenuta per il contributo di solidarietà.
Per il 2025, il limite massimo dell’indennità (calcolato sulla base del 2024) è di 1.392,89 euro, come indicato nella circolare INPS n. 25/2025.
ATTENZIONE Con sentenze nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022 la Cassazione ha affermato che l’importo della disoccupazione agricola deve essere determinato, per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e non sul salario medio convenzionale .
Disoccupazione agricola: come fare domanda
Le domande possono essere trasmesse online all’INPS tramite:
- il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- gli enti di patronato;
- il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
L'interessato dovrà indicare come intende ricevere il pagamento:
- con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN) o
- con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore.
Disoccupazione agricola novità 2024
Nel provvedimento INPS ad oggi piu recente circolare 22 del 26 gennaio 2024 in tema di indennità di disoccupazione per gli agricoltori riferita ai periodi di competenza 2023 INPS ha specificato la cumulabilità con l’ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna
Si ricorda infatti che l'articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023 ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa per gli eventi sopracitati.
L'istituto precisa che per gli operai agricoli è prevista l’equiparazione dei periodi indennizzati per l’alluvione con i periodi di lavoro effettivo.
Con una interpretazione estensiva della norma del DL Alluvione 61 2023 Inps afferma che sono beneficiari della agevolazione
- sia gli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio)
- che i lavoratori che lo conseguono computando anche periodi indennizzati,
- he ai lavoratori “misti”, ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole.
Inoltre si precisa che
- in caso di superamento del limite di 182 giornate annue il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato, perche deve essere comunque rispettato il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (es.malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.
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Consulenza aziendale in Agricoltura: nuove regole coerenti con la PAC
Pubblicato in GU n 52 del 4 marzo il Decreto 19 febbraio 2025 che istituisce il Sistema di consulenza aziendale in Agricoltura.
Il decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura al fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale, istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con le previsioni di cui al regolamento 2021/2115 e del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai sensi dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115.
In sintesi, le disposizioni riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 paragrafo 4 del medesimo regolamento, su: “aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici”
Ai fini del decreto si intende per:
- a) «consulente»: persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- b) «destinatario del servizio»: imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
- c) «prestatore di servizi di consulenza»: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
- d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome.
- e) «servizi di consulenza»: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
- f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021.
Consulenti aziendali in agricoltura: i requisiti
In particolare ai sensi dell'art 4 del Decreto in oggetto sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza.
Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i seguenti soggetti:- a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche.
- b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.
Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:
- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che puo' includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza.
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.
Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:
- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.
Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui ai commi 3 e 6, la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.
L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.
Consulenti aziendali in agricoltura: il Registro Unico
Viene previsto che le Regioni e Province autonome identificano i prestatori di servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -
Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare
Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)
Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.
In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:
- Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni.
- Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.
Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata
Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari.
Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale.
Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.
Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:
- la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
- stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.