-
Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato
La Cassazione con Ordinanza n 306778 del 28 novembre ha stabilito il seguente principio: il pagamento del prezzo di una compravendita effettuato dai genitori dell’acquirente, senza spirito di liberalità e con la previsione che il figlio dovrà restituire il relativo importo ai genitori stessi, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento.
Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato
Nel caso di specie si è trattato di un atto notarile con oggetto il trasferimento di un terreno da parte di una società, nei confronti di una persona fisica.
Il soggetto persona fisica ha richiesto di avvalersi delle agevolazioni previste per la “piccola proprietà contadina” di cui alla legge n. 25/2010.
Il notaio, preso atto di ciò, ha versato le imposte previste per la casistica e cioè:
- imposta di registro e ipotecaria in misura fissa,
- imposta catastale in misura ordinaria, con l’aliquota dell’1 per cento.
Nell’atto le parti hanno espressamente dichiarato che l’intero prezzo della compravendita è stato corrisposto dai genitori dell’acquirente, i quali hanno richiamato l’articolo 1180 del codice civile e hanno affermato che il pagamento è stato fatto senza spirito di liberalità, prevedendo l’insorgere, in capo al figlio, dell’obbligo di restituzione della stessa somma.
Tale circostanza è molto frequente nella prassi e di solito, non dà luogo a ulteriore pagamento d’imposta in quanto il legislatore, al fine di rendere maggiormente trasparente il pagamento del corrispettivo ha disposto (articolo 1, comma 4-ter, Testo unico successioni e donazioni, Dlgs n. 346/1990) che “l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.
Nel caso in esame l’ufficio ha inviato un avviso di liquidazione applicando l’imposta di registro con l’aliquota del 3% sull’importo relativo al prezzo della compravendita, per tassare il negozio relativo all’adempimento del terzo.
Il motivo principale per il quale l’ufficio ha emesso l’avviso di liquidazione è dato dal fatto che il pagamento del prezzo da parte dei genitori è stato effettuato “senza spirito di liberalità”.
Di conseguenza, non sussistevano le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 1 del Tus sopra richiamato che è applicabile solo nelle ipotesi di “donazioni o altre liberalità…”.
Il fatto che nell’atto sia stato specificato che il pagamento da parte dei genitori veniva effettuato senza spirito di liberalità e che sul figlio gravava l’obbligo di restituzione ha reso inapplicabile tale disposizione.
Oltre a tale circostanza è opportuno rilevare che il beneficio della non applicazione dell’imposta per le citate tipologie di liberalità si applica a condizione che per l’atto al quale si riferiscono sia previsto il pagamento dell’imposta di registro proporzionale o dell’Iva.
Nel caso in esame l’acquirente aveva richiesto le agevolazioni per la “piccola proprietà contadina” e, quindi, l’imposta di registro era dovuta solo in misura fissa.
Anche questa circostanza ha reso inapplicabile il disposto dell’articolo 1, comma 4-ter del Tus.
Il Notaio ricorreva contro l'avviso di liquidazione e tanto la CTP quando la CTR lo ritenevano invece legittimo.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto ha sostenuto che la previsione della restituzione delle somme da parte del figlio acquirente impedisce di qualificare il pagamento dei genitori come un mero negozio di natura solutoria.
Inoltre, secondo la Cassazione non vi è stata alcuna violazione, da parte dell’ufficio, dell’articolo 20 del Testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986), considerato che il negozio oggetto di tassazione risultava espressamente dall’atto stesso e non desunto da elementi esterni.
Nella motivazione della pronuncia la Cassazione evidenzia che l'agenzia ha applicato l’imposta “…secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione”.
Quindi si è ritenuto che l’adempimento da parte del terzo costituisse un negozio avente ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e, pertanto, da tassare secondo l’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al citato Dpr n. 131/1986.
La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto “L’adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall’assunzione di un tale obbligo, da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986”.
-
Associazioni Città d’identità: nasce il Registro per valorizzare l’agricoltura
Il MASAF Ministero dell'agricoltura informa della istituzione del "Registro delle Associazioni Nazionali delle Città di Identità".
Si tratta, specifica il Ministero, di un passo importante per garantire la partecipazione degli operatori del settore agricolo nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali.
Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 303 del 28 dicembre, si definiscono i requisiti per ottenere la denominazione di «Città di Identità» e si stabiliscono le modalità per l'iscrizione nel Registro.
In sintesi, sono considerate «Città di Identità» i Comuni che si distinguono per la produzione di eccellenze agricole legate al territorio, quali:- prodotti DOP, IGP, biologici, certificati SQNPI, SQNZ, SQNBA (con almeno il 30% della produzione certificata)
- e prodotti agricoli con una tradizione consolidata
Città d’identità: requisiti
Ai sensi dell'art 3 del Decreto MASAF del 12 dicembre possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge, le città e gli altri comuni:
- a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtu' del fatto che: il territorio amministrativo dell'ente è ricompreso, anche parzialmente, all'interno della zona geografica delimitata di un determinato prodotto agricolo designato da una DOP o da una IGP, così come definita nel relativo disciplinare;
oppure, almeno il trenta per cento della produzione di un determinato prodotto agricolo all'interno del territorio amministrativo dell'ente sia ottenuto secondo il metodo della produzione biologica e/o in base ad uno dei sistemi di qualità nazionali;
oppure, vi sia una consolidata tradizione, per un periodo di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto agricolo e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale; - b) in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.
I requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo sono cumulativi
Associazioni città di identità: requisiti
Ai sensi dell'art 4 dello stesso decreto ai fini di quanto previsto dall'art. 40, comma 4, della legge, le associazioni nazionali delle città di identità devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere costituite in forma di associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile ed essere iscritte nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- b) essere senza scopo di lucro ed avere come finalità il sostegno e lo sviluppo della qualità delle produzioni agricole e dei territori delle città di identità associate, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno alla promozione e dell'informazione;
- c) avere tra i propri associati almeno venticinque città di identità, situate in almeno tre diverse regioni o province autonome, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente decreto per il medesimo prodotto agricolo, previamente accertati dall'associazione nazionale al momento dell'adesione;
- d) prevedere tra gli organi dell'associazione il collegio sindacale o il sindaco unico;
- e) prevedere nel proprio statuto le seguenti finalità:
- valorizzare le produzioni agricole di qualità, evitando il ricorso agli OGM;
- valorizzare le pratiche di coltivazione tradizionali, il paesaggio rurale e i prodotti tipici locali;
- sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli direttamente nella cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio immateriale e bene culturale identitario;
- favorire la sostenibilità dello sviluppo economico locale, incentivando la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali e la creazione di nuove imprese e servizi, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- favorire l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, delle produzioni locali, sulle bellezze del paesaggio e le iniziative culturali e la tutela dei beni artistici e storici;
- promuovere la collaborazione tra enti locali e imprese per favorire lo sviluppo sostenibile;
- promuovere l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori utili alla salvaguardia del paesaggio rurale e all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente;
- favorire servizi e reti di informazione, la ricerca e le attività di studio, la progettazione a forte connotazione etica, rafforzando la coesione sociale e la promozione di iniziative culturali e di valorizzazione delle identità locali;
- sostenere la crescita del turismo rurale e del turismo enogastronomico secondo criteri di sostenibilità e di ricerca di equilibrio nel rapporto tra turisti e popolazione residente;
- f) aver svolto, in modo continuativo, attività nel perseguimento delle finalità statutarie indicate nella precedente lettera e) del presente comma nei tre anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente decreto.
Ciascuna città di identità per ogni singolo prodotto agricolo, può richiedere l'adesione ad un'unica associazione nazionale delle città di identità previa delibera del proprio consiglio comunale.
Le città di identità possono aderire alle associazioni nazionali delle città di identità anche per il tramite di altri enti locali di cui fanno parte.Nell'ipotesi prevista dal primo periodo, il diritto di voto nell'assemblea dell'associazione nazionale spetta in proporzione al numero di città di identità rappresentate.
Registro nazionale città di identità: come iscriversi
Le associazioni nazionali delle città di identità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del decreto presentano alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si trova la sede legale dell'associazione stessa, richiesta di iscrizione nel registro.
Nella richiesta è indicato il prodotto agricolo rispetto al quale si richiede l'iscrizione nel registro. Per ciascuna associazione nazionale delle città di identità è possibile indicare un solo prodotto agricolo.
La regione o la provincia autonoma competente attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente decreto da parte dell'associazione richiedente e, in caso di esito positivo, trasmette l'attestazione unitamente alla richiesta al Ministero. Le regioni e le provincie autonome possono richiedere informazioni alle altre regioni o province autonome nel cui territorio si trovano le citta' di identita' che fanno parte dell'associazione richiedente.
Il Ministero iscrive l'associazione richiedente nel registro, specificando a quali prodotti agricoli si riferisce l'iscrizione.
Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato il registro. -
Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare
Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)
Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.
In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:
- Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni.
- Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.
Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata
Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari.
Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale.
Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.
Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:
- la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
- stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.
-
Riduzione contributiva Alluvione 2023: istruzioni ed elenco Comuni
Dopo il Messaggio INPS n. 4156 del 9 dicembre 2024 che ha comunicato la sospensione fino al 17.3.2025 dei pagamenti dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali nel 2023, specificate nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023, per i periodi contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. (Vedi l'elenco completo all'ultimo paragrafo)
Il ministero del lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101
Si ricorda che la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68%:
- dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e
- dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale.
Con la circolare 114 del 31 dicembre INPS ha dettagliato le istruzioni per la fruizione del beneficio contributivo (vedi i dettagli Uniemens all'ultimo paragrafo)
Proroga scadenza contributi INPS agricoltura: come fare
I datori di lavoro agricoli, operanti nelle zone indicate dall’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, sono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui
- in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
- in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto
- nelle Marche: Pesaro, Ancona
I datori di lavoro agricoli con sede in questi territori potranno beneficiare della proroga senza dover presentare alcuna istanza.
Verranno informati attraverso il servizio di "Comunicazione Bidirezionale" disponibile nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente".
Resta fermo che il mancato pagamento entro la nuova scadenza del 16 dicembre 2024 comporterà l’applicazione di sanzioni civili, come previsto dalla normativa vigente.
È importante notare che l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro con sedi in zone alluvionate che rientrano anche nei territori montani o svantaggiati specificati dal Decreto-Legge n. 61/2023. Questo per evitare sovrapposizioni con altre misure di sostegno già in vigore per quelle zone.
Proroga contributi Inps: elenco comuni beneficiari dello sgravio
EMILIA ROMAGNA
|PROVINCIA| COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE |ARGENTA Campotto e Lavezzola
BO |BOLOGNA Paleotto
BO |BORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio comunale
BO |BUDRIO : Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO |CASALFIUMANESE |Tutto il territorio comunale
BO |CASTEL DEL RIO |Tutto il territorio comunale
BO |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA capoluogo ovest
BO |CASTEL MAGGIORE di Castello Gaiana e Montecalderaro, (Molino Nuovo)) e Gallo Bologne
|BO |CASTEL SAN PIETRO TERME |Bolognese capoluogo parco Lungo Sillaro Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO DOZZA Limitatamente al capoluogo
BO |FONTANELICE Tutto il territorio comunale
BO |IMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO |LOIANO Tutto il territorio comunale
BO |MEDICINA Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, fossatone, Crocetta, Fantuzza,
Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO |MOLINELLA limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO |MONGHIDORO Tutto il territorio comunale |
BO |MONTE SAN PIETRO limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino Loghetto, Amola
BO |MONTERENZIO Tutto il territorio comunale
BO |MONZUNO Tutto il territorio comunale
|BO |MORDANO Tutto il territorio comunale
BO |OZZANO DELL'EMILIA limitatamente ((alle frazioni Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO |PIANORO Limitatamente alle frazioni di Paleotto Botteghino Livergnano
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO limitatamente alle frazioni di di Bacucco, Cà Nova Galeazzi e molino della Valle
BO |SAN LAZZARO DI SAVENA (Pizzocalvo), Borgatella di Idice e Cicogna Ponticella farneto
BO |SASSO MARCONI Mongardino e Tignano
BO |VALSAMOGGIA Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC |BAGNO DI ROMAGNA |Tutto il territorio comunale
FC |BERTINORO |Tutto il territorio comunale |
FC |BORGHI |Tutto il territorio comunale |
CASTROCARO TERME E TERRA| |
FC |DEL SOLE |Tutto il territorio comunale |
FC |CESENA |Tutto il territorio comunale |
FC |CESENATICO |Tutto il territorio comunale |
FC |CIVITELLA DI ROMAGNA |Tutto il territorio comunale |
FC |DOVADOLA |Tutto il territorio comunale |
FC |FORLÌ |Tutto il territorio comunale |
FC |FORLIMPOPOLI |Tutto il territorio comunale |
FC |GALEATA |Tutto il territorio comunale |
FC |GAMBETTOLA |Tutto il territorio comunale |
FC |GATTEO |Tutto il territorio comunale |
FC |LONGIANO |Tutto il territorio comunale |
| FC |MELDOLA |Tutto il territorio comunale |
| FC |MERCATO SARACENO |Tutto il territorio comunale |
| FC |MODIGLIANA |Tutto il territorio comunale |
| FC |MONTIANO |Tutto il territorio comunale |
| FC |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale |
| FC |PREDAPPIO |Tutto il territorio comunale |
| FC |PREMILCUORE |Tutto il territorio comunale |
| FC |ROCCA SAN CASCIANO |Tutto il territorio comunale |
| FC |RONCOFREDDO |Tutto il territorio comunale |
| FC |SAN MAURO PASCOLI |Tutto il territorio comunale |
| FC |SANTA SOFIA |Tutto il territorio comunale |
| FC |SARSINA |Tutto il territorio comunale |
| FC |SAVIGNANO SUL RUBICONE |Tutto il territorio comunale |
| FC |SOGLIANO AL RUBICONE |Tutto il territorio comunale |
| FC |TREDOZIO |Tutto il territorio comunale |
| FC |VERGHERETO |Tutto il territorio comunale |
| RA |ALFONSINE |Tutto il territorio comunale |
| RA |BAGNACAVALLO |Tutto il territorio comunale |
| RA |BAGNARA DI ROMAGNA |Tutto il territorio comunale |
| RA |BRISIGHELLA |Tutto il territorio comunale |
| RA |CASOLA VALSENIO |Tutto il territorio comunale |
| RA |CASTEL BOLOGNESE |Tutto il territorio comunale |
| RA |CERVIA |Tutto il territorio comunale |
RA |CONSELICE |Tutto il territorio comunale |
| RA |COTIGNOLA |Tutto il territorio comunale |
| RA |FAENZA |Tutto il territorio comunale |
| RA |FUSIGNANO |Tutto il territorio comunale |
| RA |LUGO |Tutto il territorio comunale |
| RA |MASSA LOMBARDA |Tutto il territorio comunale |
| RA |RAVENNA |Tutto il territorio comunale |
| RA |RIOLO TERME |Tutto il territorio comunale |
| RA |RUSSI |Tutto il territorio comunale |
| RA |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale |
| RA |SOLAROLO |Tutto il territorio comunale |
| RN |MONTESCUDO |Tutto il territorio comunale |
| RN |CASTELDELCI |Tutto il territorio comunale |
| RN |SANT'AGATA FELTRIA |Tutto il territorio comunale |
| RN |NOVAFELTRIA |Tutto il territorio comunale |
| RN |SAN LEO |Tutto il territorio comunale |
| MARCHE |
| PU |FANO |Tutto il territorio comunale |
| PU |GABICCE MARE |Tutto il territorio comunale |
| PU |MONTE GRIMANO TERME |Tutto il territorio comunale
| PU |MONTELABBATE |Tutto il territorio comunale
| PU |PESARO |Tutto il territorio comunale
| PU |SASSOCORVARO AUDITORE |Tutto il territorio comunale
| PU |URBINO |Tutto il territorio comunale
| TOSCANA
| FI |FIRENZUOLA |Tutto il territorio comunale
| FI |MARRADI |Tutto il territorio comunale
| FI |PALAZZUOLO SUL SENIO |Tutto il territorio comunale
| FI |LONDA |Tutto il territorio comunale
Riduzione contributiva agricoltori alluvionati: novità 2024
L'INPS precisa che l'agevolazione contributiva per il settore agricolo prevede :
la riduzione del 68% dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per i dipendenti nelle aree identificate dall'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023 (territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali nel 2023),
applicabile per il periodo di competenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.
Le condizioni sono :
- Disponibilità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Rispetto dei limiti previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) e dal Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis.
L'agevolazione è estesa a tutte le imprese agricole registrate alla Gestione Contributiva Agricola (GCA), comprese le cooperative agricole e le imprese di trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli.
La riduzione contributiva è cumulabile con altri benefici, purché non esistano espliciti divieti normativi. È prevista la possibilità di cumulo con incentivi come l’esonero contributivo per l'IVS o per mamme lavoratrici.
Modalità Uniemens per lo sgravio
Procedura di richiesta del codice autorizzazione “6V”
I datori di lavoro con dipendenti aventi diritto all’agevolazione devono fare richiesta alla Struttura territoriale competente dell’INPS tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Per consentire il riconoscimento dell’agevolazione, nei flussi Uniemens di competenza dei mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i datori di lavoro devono valorizzare specifici elementi, come segue:
Sezione <DenunciaIndividuale>
- Elemento <CodiceCausale>: Valorizzare con il codice “ESAS”, che indica “Riduzione contributiva ex art. 2, DL 15 maggio 2024, n. 63”.
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: Specificare il valore “N”.
- Elemento <AnnoMeseRif>: Indicare l’anno e mese di riferimento del conguaglio.
- Elemento <BaseRif>: Inserire l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese.
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: Indicare l’importo conguagliato relativo alla competenza.
Particolarità per agenzie di somministrazione: Se i lavoratori sono assunti per essere impiegati presso un’impresa utilizzatrice:
Valorizzare un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicando la matricola aziendale o codice fiscale del datore di lavoro utilizzatore, con il relativo attributo:
“MATRICOLA_AZIENDA”, oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”.
Gestione dei periodi pregressi (arretrati):
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> per i mesi arretrati (gennaio-dicembre 2024) deve essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza gennaio-aprile 2025.
Codice di nuova istituzione per DM2013:
Per il conguaglio degli arretrati, i dati saranno riportati dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE” utilizzando il codice “L193”, che identifica gli arretrati relativi alla riduzione contributiva.
Casi particolari: sospensione o cessazione dell’attività
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività possono richiedere l’esonero spettante tramite la procedura Uniemens/Vig.
ATTENZIONE : La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per ogni mese arretrato.
È essenziale rispettare il limite massimo della contribuzione previdenziale dovuta per il calcolo delle riduzioni.
-
Marchio di agricoltore allevatore custode dell’agrobiodiversità: le regole di utilizzo
Il Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023 segna una tappa fondamentale per il settore agricolo italiano, introducendo il marchio collettivo figurativo “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità” che intende valorizzare e promuovere le attività di agricoltori e allevatori custodi, impegnati nella conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione o erosione genetica.
La creazione del marchio è radicata nella Legge n. 194 del 1° dicembre 2015, volta alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Tale norma ha istituito strumenti chiave come:
- L’Anagrafe Nazionale della Biodiversità,
- Il Comitato Permanente per la Biodiversità,
- La Rete Nazionale per la conservazione delle risorse genetiche,
- Il Portale Nazionale per il monitoraggio e la diffusione delle informazioni.
Il marchio, operativo dal 1° gennaio 2026, rappresenterà un riconoscimento distintivo per gli agricoltori e allevatori iscritti nella Rete Nazionale della Biodiversità, rafforzando la visibilità delle loro attività e la percezione del valore del loro lavoro.
Caratteristiche del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”
Il marchio è definito come figurativo e non commerciale, destinato esclusivamente ai servizi di agricoltura e allevamento correlati alla conservazione delle risorse genetiche. È regolato da precise norme d’uso che ne garantiscono l’integrità e l’autenticità, evitando utilizzi impropri o commercializzazioni indebite. Tra le regole principali:
- deve essere accompagnato dall’indicazione della specie, varietà o razza custodita.
- non può essere integrato in denominazioni sociali o sovrapposto ad altri marchi.
- non è consentito il suo uso su prodotti, etichette o packaging.
Modalità di utilizzo del Marchio “Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità”
Gli agricoltori e allevatori interessati a utilizzare il marchio collettivo "Agricoltore Allevatore Custode dell’Agrobiodiversità" devono seguire una procedura precisa, definita dal Regolamento d’Uso incluso nel Decreto Ministeriale n. 622857 del 9 novembre 2023.
Ecco i passaggi principali:
1. Iscrizione alla Rete Nazionale della Biodiversità
Gli agricoltori e allevatori devono essere iscritti alla Rete Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare, che garantisce il riconoscimento ufficiale come custodi delle risorse genetiche.
Come fare l’iscrizione
- Inoltrare una richiesta tramite il Portale Nazionale dell’Agrobiodiversità, seguendo la procedura indicata.
- Dimostrare di operare nella conservazione "in situ" (nel proprio ambiente naturale) o "on farm" (nel contesto aziendale) di specie, varietà o razze vegetali e animali a rischio di estinzione o erosione genetica.
- Soddisfare i requisiti stabiliti dal D.M. 10400 del 24 ottobre 2018, che disciplina l'iscrizione alla Rete.
2. Ottenimento dell’Autorizzazione
Dopo la verifica dei requisiti, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) autorizzerà formalmente l’uso del marchio.
- L’autorizzazione viene comunicata ufficialmente dal MASAF.
- Solo a partire dalla data di trasmissione dell’autorizzazione sarà possibile utilizzare il marchio.
3. Utilizzo conforme del Marchio
Una volta autorizzati, gli agricoltori e allevatori devono utilizzare il marchio rispettando le indicazioni del Regolamento d’Uso. In particolare:
- Ambiti Consentiti: Il marchio può essere utilizzato in comunicazioni istituzionali, materiale promozionale e documentazione aziendale che riguardano le attività di conservazione delle risorse genetiche.
- Indicazione delle Risorse: Ogni utilizzo del marchio deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, varietà o razza custodita, riportata al di sotto del logo, con carattere Calibri bold e dimensioni proporzionate al logo stesso.
- Limitazioni: È vietato l'uso del marchio su prodotti, etichette o confezioni destinate alla vendita. Non può essere integrato in denominazioni sociali né sovrapposto ad altri marchi.
Chi sono e come si diventa agricoltori e allevatori custodi
Secondo quanto disposto dalla Legge n. 194 del 1° dicembre 2015 gli agricoltori e allevatori custodi sono:
- Agricoltori: coloro che si impegnano nella conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agricolo e alimentare locali, a rischio di estinzione o erosione genetica. Operano principalmente all’interno delle proprie aziende agricole, preservando specie e varietà tradizionali e locali.
- Allevatori: coloro che si dedicano alla conservazione in situ/on farm delle risorse genetiche animali, incluse razze autoctone o locali, anch’esse a rischio di estinzione o erosione genetica.
Ogni regione ha un suo registro delle risorse genetiche e un elenco degli agricoltori e degli allevatori custodi come previsto dalla Legge 194 del 2015 che definisce gli agricoltori custodi come “gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome".
Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015 n. 194, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della Legge del 28.02.2024 n. 24, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonchè le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:
- manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonchè cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita' atmosferiche e incendi boschivi;
- custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta' colturali locali;
- allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
- conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
- contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta' a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
-
Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo
Le Entrate pubblicano la Risoluzione n 56 del 26 novembre si pubblica il codice tributo per l'utilizzo del credito ZES Mezzogiorno Agricoltura.
Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo
L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”,
Relativamente alla compilazione dell'F24 le Entrate indicano che:
- nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione,
- nella colonna “importi a debito versati”.
- Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
-
Bonus ZES Agricoltura: % spettante
Con il Provvedimento n 429889 del 28 novembre le Entrate hanno fissato la percentuale di fruibilità dello stesso credito di imposta.
Il credito d'imposta ZES agricoltura è il contributo per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.
Bonus ZES Agricoltura: % spettante
Con il provvedimento in oggetto la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento ADE n. 387400 del 15 ottobre 2024 è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5 del provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Leggi: Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre per tutte le regole della misura.
Allegati: