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Aiuti imprese acquacoltura: regole per le domande
Con decreto direttoriale n. 303381 del 3 luglio 2025 il MASAF ha pubblicato le regole per presentare le domande per gli aiuti alle imprese dell'acquacoltura.
In particolare si dettano i criteri, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze e l'ottenimento delle compensazioni a valere sulle risorse previste dall'Obiettivo specifico 2.1 – AZIONE 7 – INTERVENTO CODICE 221707 – "Sostegno alle imprese di acquacoltura".
Le istante vanno inviata complete di documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana su cui è avvenuta la pubblicazione del relativo comunicato.
Aiuti imprese acquacoltura 2025: le risorse disponibili e i beneficiari
La dotazione finanziaria di questi sostegni è pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Il contributo sarà garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, è prevista la possibilità di rimodulare l’importo complessivo del contributo che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze ammissibili ed al relativo valore della compensazione.
Sono ammessi a presentare istanza di sostegno i seguenti soggetti:
- Micro imprese
- PMI
del settore acquicolo come definite nell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
Ai fini delle istanze è bene evidenziare che sono ritenuti ammissibili le operazioni che prevedono l’attuazione di misure compensative volte a coprire le perdite a seguito di sospensione temporanea delle attività a causa di una moralità di massa eccezionale dovuta a fenomeni naturali a forte variabilità
Aiuti imprese acquacoltura 2025: presenta la domanda
I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza tutta la documentazione ad essa inerente entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana su cui è avvenuta la pubblicazione del relativo comunicato.
Attenzione al fatto che qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data si intende protratta al successivo primo giorno feriale.
L’istanza completa di documentazione deve essere inoltrata, a pena di esclusione per irricevibilità, a mezzo PEC all’indirizzo:
- [email protected]
- con oggetto: “Avviso Azione 7– Obiettivo Specifico 2.1 del PN FEAMPA 2021-2027- Intervento di codice 221707 – Decreto Direttoriale n._________ del _________ – INDICAZIONE DEL NOME DEL PROPONENTE”.
Le domande potranno essere trasmesse esclusivamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio
Il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha firmato il decreto che stabilisce la seconda proroga al 15 luglio 2025 del termine per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno 2025.
Il MASAF in proposito ha diffuso in data 13 giugno un comunicato stampa, e prima del dettaglio ricordiamo che cos'è la PCA.
La PAC, la politica agricola comune a livello UE, rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori.
I suoi obiettivi possono essere così riassunti:
- sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili
- tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole
- aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali
- preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE
- mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.
La PAC è una politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.
PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio
Relativamente alle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune PAC per il 2025 il Ministero dell'Agricoltura ha previsto di prorogare al 15 luglio il termine per le domande.
Il MASAF ha annunciato la notizia specificando che la decisione è stata adottata su richiesta della Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 12 giugno.
Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole di AGEA-Coordinamento e il coinvolgimento degli organismi pagatori.
La proroga riguarda la domanda unica e le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.Inizialmente, il termine era stato fissato al 15 maggio 2025 e successivamente prorogato al 16 giugno con un precedente decreto del 13 maggio.
Con il nuovo provvedimento si sposta ulteriormente la scadenza, offrendo più tempo agli operatori del settore agricolo per completare le procedure, senza tuttavia compromettere la regolarità e l'efficacia del sistema di erogazione degli aiuti.
Resta confermato che, per le domande presentate oltre la data del 15 luglio, saranno applicate penalità sui pagamenti nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo, che salgono al 3% in caso di domande di assegnazione dei diritti all'aiuto, fino a un massimo di 25 giorni.Oltre il 9 agosto 2025, le domande presentate saranno considerate irricevibili.
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Aiuti ISMEA: dal 1° luglio nuove regole per il rinvio rate in caso di calamità
ISMEA ha approvato i criteri per la concessione del Rinvio Rate applicabili dal 1° luglio 2025: scarica qui il fac simile per le richieste.
Rinvio rata aiuti ISMEA: nuove regole dal 1° luglio
Il documento di ISMEA specifica che i criteri si applicano ai vari strumenti, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel rispetto dei Regimi di Aiuto nell’ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio rate.
Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:- eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;
- gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
- epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
- usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.
L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea, scarica qui il fac simile da utilzzare dal 1° luglio 2025, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4.
Rinvio rata aiuti ISMEA: chi può accedere
Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:
- le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.
- le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.
Attenzione al fatto che sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.
Solo nel caso in cui l’utente sia in possesso di un decreto di estirpo delle piante e di abbattimento degli animali e quindi ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3, l’Istituto valuterà, in base all’estensione del danno subito ed all’impatto sulla redditività futura, la possibilità di rinviare ulteriori annualità fino ad un massimo di due (o quattro semestralità) rispetto all’anno in cui si è manifestato l’evento.
In caso di utente che presenta le condizioni di cui al punto 4, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione e sarà possibile rinviare le rate sulla base di quanto riportato nel provvedimento stesso.
L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento per agevolare il rientro in bonis dell’utente.
Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.
Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: [email protected].
In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine.
La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.
Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove possibile, l’utente può scegliere una delle seguenti modalità di rideterminazione del piano di ammortamento:
- a) Rinvio e rimodulazione. La misura prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario;
- b) Rinvio e allungamento. La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
- l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni);
- c) Rinvio ed estensione. La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
- l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari:
- o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima
- prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
- o a quello di mercato per il periodo residuale.
Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concessa, per una sola volta, e ciò anche per le vendite con pagamento rateale sottoscritte nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel corso del piano di ammortamento:
- la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
- lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.
Si fa presente che, sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.
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Contributi agricoli 2025 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 107 del 2 luglio 2025, che definisce gli importi dei contributi obbligatori dovuti nel 2025 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).
La circolare conferma le modalità di calcolo dei contributi previdenziali (IVS), maternità e INAIL, aggiornando i valori di riferimento in base alle nuove disposizioni ministeriali sulle retribuzioni convenzionali. Aliquote e agevolazioni invariate.
Contributi IVS: reddito convenzionale e aliquote
Per il calcolo della contribuzione IVS si parte dal reddito convenzionale, calcolato secondo le fasce previste dalla Tabella D allegata alla Legge 233/1990. Per l’anno 2025, il reddito medio giornaliero convenzionale, stabilito con Decreto del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2025, è pari a 65,19 euro.
Le aliquote contributive IVS restano invariate rispetto agli anni precedenti e sono pari al 24,00%, indipendentemente da:
- fascia d’età (under o over 21 anni)
- ubicazione dell’azienda (zona normale o svantaggiata)
Questa aliquota include il contributo addizionale del 2%, previsto dalla Legge 233/1990, art. 12, comma 4.
In aggiunta, è previsto un contributo per ogni giornata di iscrizione, fissato per il 2025 in 0,80 euro, fino a un massimo di 156 giornate per ciascuna unità attiva.
È confermata anche per il 2025 la riduzione del 50% dei contributi per i lavoratori autonomi over 65 titolari di pensione calcolata con sistema retributivo o misto, come previsto dall’art. 59, comma 15 della Legge 449/1997.
Contributi maternità -INAIL- Agevolazioni
Il contributo annuo per la maternità resta invariato rispetto all’anno precedente ed è pari a 7,49 euro per ogni unità attiva iscritta alla gestione.
Anche per il 2025, il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è così determinato:
- 768,50 euro per le aziende situate in zone normali
- 532,18 euro per le aziende in territori montani o zone svantaggiate
È inoltre prevista una riduzione del 14,80% dei premi e contributi INAIL, in base al Decreto Interministeriale 24 settembre 2024, applicabile alle aziende individuate nei tracciati trasmessi dall’INAIL, come da Legge 147/2013, art. 1, comma 128.
Le agevolazioni contributive continuano ad applicarsi nei casi previsti:
- territori montani: ai sensi dell’art. 9 del DPR 601/1973
- zone agricole svantaggiate: come da art. 15 della Legge 984/1977
Scadenze e modalità di pagamento
Il versamento dei contributi agricoli 2025 deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. Le scadenze previste sono:
- 16 luglio 2025
- 16 settembre 2025
- 17 novembre 2025
- 16 gennaio 2026
Le istruzioni operative per la compilazione del modello F24 saranno disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” dell’INPS.
Tabelle riepilogo contributi agricoli 2025
Tipo Importo/Valore Note Reddito convenzionale giornaliero 65,19 € Stabilito con Decreto 10/06/2025 Aliquota IVS 24,00% Uguale per tutte le categorie Contributo addizionale giornaliero 0,80 € Massimo 156 giornate annue Contributo maternità annuo 7,49 € Per ogni unità iscritta Contributo INAIL zona normale 768,50 € Fisso Contributo INAIL zona svantaggiata 532,18 € Fisso Riduzione INAIL 14,80% Per aziende individuate da INAIL Scadenze versamento 16/07, 16/09, 17/11/2025, 16/01/2026 Mediante F24 Tabelle come da allegato alla circolareContributi Coltivatori Diretti – Coloni MezzadriFascia Zone normali Zone montane / svantaggiate Ordinari Pensionati Ordinari Pensionati Fascia 1 € 3.341,50 € 2.058,75 € 3.105,18 € 1.822,43 Fascia 2 € 4.155,07 € 2.465,53 € 3.918,75 € 2.229,21 Fascia 3 € 4.968,65 € 2.872,32 € 4.732,33 € 2.636,00 Fascia 4 € 5.782,22 € 3.279,10 € 5.545,90 € 3.042,78 Contributi Imprenditori agricoli Fascia
IAP Ordinari IAP Pensionati Fascia 1 € 2.573,00 € 1.290,25 Fascia 2 € 3.386,57 € 1.697,03 Fascia 3 € 4.200,15 € 2.103,82 Fascia 4 € 5.013,72 € 2.510,60 -
Agevolazioni INPS agricoltura per calamità e malattie
Il 16 giugno 2025 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 103 per fornire le istruzioni operative sull’applicazione delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie.
Il documento attua le disposizioni del regolamento UE 2022/2472 e del D.lgs. 102/2004, concentrandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende agricole richiedibile sulla base delle specifiche declaratorie fornite con appositi decreti ministeriali .
Di seguito una sintesi rivolta a consulenti del lavoro e datori di lavoro agricoli.
Esonero INPS imprese agricole: il quadro normativo e l’attivazione
L’intervento è subordinato a:
- decreto di declaratoria del Ministero dell’Agricoltura che attesta la calamità;
- danni a produzioni, strutture o impianti non coperti dal Piano assicurativo annuale;
- danno superiore al 30% della produzione media;
- regolarità DURC e rispetto delle norme sul lavoro.
Le misure sono ammissibili se:
- l’impresa è attiva nella produzione agricola primaria (ATECO 01.1 – 01.5);
- rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa (PMI) UE;
- è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”.
Esonero INPS Agricoltura: Tipi di eventi ammissibili e intensità degli aiuti
Secondo il regolamento UE 2022/2472, gli aiuti possono coprire i danni con le seguenti percentuali:
Intensità massima degli aiuti per evento Tipo di evento Percentuale massima di aiuto Calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.) 100% Epizoozie e fitopatie (moria kiwi, Xylella, ecc.) 100% Eventi climatici avversi assimilabili (grandine, gelo, ecc.) 80% (90% in zone soggette a vincoli naturali) Aliquota esonero contributivo INPS Percentuale di danno Aliquota di esonero ≥ 30% 17% > 70% 50% L’esonero contributivo INPS: a chi spetta e come funziona
Le agevolazioni previdenziali sono uno degli strumenti previsti come intervento ex post. L’esonero si applica:
- ai contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento;
- su richiesta presentata tramite cassetto previdenziale INPS;
- nei limiti delle risorse e dell’importo massimo riconosciuto dalla Regione.
Percentuali di esonero previste:
percentuale di danno Aliquota di esonero
≥ 30% 17%
> 70% 50%
Importante: l’esonero si calcola “a scalare” come parte dell’importo massimo di aiuto spettante.
Non sono oggetto di esonero le seguenti componenti:
- trattenute a carico del lavoratore;
- contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.);
- contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali.
Come presentare domanda
La domanda per l’esonero contributivo imprese agricole colpite da calamità si trasmette esclusivamente tramite il “cassetto previdenziale del contribuente”; e deve contenere le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) e la validità DURC.
L'istituto informa che verranno a breve resi disponibili, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria)
Le strutture territoriali INPS verificheranno:
- esistenza del DURC in corso;
- rispetto di CCNL e normativa in materia di lavoro;
- congruità dei dati forniti (via banche dati SIAN, Agenzia Entrate, ecc.).
L’esonero ha natura provvisoria e diventa definitivo solo dopo approvazione della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’AGEA.
i riferimenti normativi completi
Riferimenti normativi italiani sull'esonero INPS agricolo
- D.lgs. 102/2004, artt. 5 e 8 – Interventi compensativi e esonero contributivo
- DM 22/05/2023 – Eventi assimilabili a calamità naturali
- DM 11/08/2023 – Calamità naturali
- DM 24/01/2024 e DM 12/09/2024 – Fitopatie (Xylella, moria kiwi, ecc.)
- DM interministeriale 21/07/2005 – Percentuali esonero (17% – 50%)
- D.lgs. 82/2008 – Danno minimo per accesso: 30%
- DL 104/2023 e DL 63/2024 – Deroghe al principio di sussidiarietà
- Legge 296/2006, art. 1, co. 755-756 e 1175 – Requisiti DURC e limiti esclusione
- Legge 234/2012, art. 52 – Registrazione aiuti di Stato
- Legge 845/1978 e Legge 388/2000 – Contributi esclusi (Fondi formazione)
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Espropri, servitù e diritti di superficie: assistenza assegnatari ISMEA
Ismea ha pubblicato un avviso datato 6 giugno sul riodino fondiario con i criteri di ripartizione delle indennità approvati con delibera del CdA n. 15 del 28 aprile 2025, vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Espropri: assistenza ISMEA
Le regole approvate evidenziano che nel caso di esproprio, sia parziale che totale del fondo, l'indennità stimata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oppure determinata forfettariamente, è incamerata integralmente da ISMEA per essere imputata, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario, a decurtazione del debito residuo di cui all'atto di vendita con patto di
riservato dominio.
L'eventuale maggiorazione riconosciuta dagli Enti espropriandi per incentivare la cessione volontaria del bene sarà incamerata da ISMEA a titolo proprio.
L’indennità riconosciuta a ISMEA per deprezzamento dei terreni è imputata anch'essa a decurtazione del debito residuo, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario.
Per debito residuo deve intendersi l’ammontare della mera quota capitale.Eventuali eccedenze rispetto al debito residuo, previe verifiche contabili volte ad accertare eventuali pendenze dell’impresa assegnataria e quant’altro dovuto a ISMEA, saranno restituite alla stessa impresa assegnataria.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, all'assegnatario, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma
1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. La suddetta indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i.Si rimanda, per le altre regole, alla consultazione del documento ISMEA pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto.
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Incentivi per Agrivoltaico: domande fino al 30 giugno
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con Decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, comunica la riapertura dei termini per le domande per il Bando Agrivotaico disciplinato dal DM n 436/2023.
Relativamente alla sessione di agevolazioni apertasi nel 2024 sono risultati dei fondi residui per il progetto 1.1 e pertanto si riaprono i termini per le domande.
Ricordiamo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva approvato, con decreto dipartimentale, le Regole Operative relative al DM n 436/2023 in vigore dal 14 febbraio con le agevolazioni per l'agrivoltaico.
Il documento disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.
Riepiloghiamo le regole generali della misura.
Agrivoltaico: gli incentivi 2024
Il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:
- per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW
- ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
- a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2.
Bando Agrivoltaico: i beneficiari
Sono soggetti beneficiari della misura disciplinata dal decreto:
- a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; - b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).
Sono invece escluse:
- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della
- Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
- non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Inoltre, non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.
Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavoro
Bando Agrivoltaico: domande entro il 30 giugno
Con il Decreto MASE n 123/2025 si dispone la riapertura dei termini con domande online tramite il Portale Agrivoltaico, accessibile sul sito del GSE fino alle 12:00 del 30 giugno 2025.
Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammonta a 323.417.741,60 euro.
Per gli impianti che beneficiano degli incentivi attraverso il sistema di registrazione, sarà preservata la quota di potenza non attribuita nella fase iniziale del bando. Inoltre, per la stesura della graduatoria finale, saranno adottati i criteri di redistribuzione della potenza delineati nel decreto.
Allegati: