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Indennizzi danno biologico 2024: circolare INAIL
Con il decreto 119 del 16 Luglio 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da infortuni e malattie professionali per il 2024 , che a decorrere dal 1 luglio 2024 sono rivalutati del 5,4%
In merito INAIL ha pubblicato la nuova circolare di istruzioni n 26 del 16 settembre 2024 in cui precisa che:
- Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica sugli importi definiti con provvedimenti a decorrere dal 1° luglio 2024 mentre il valore capitale è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
- Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2043, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.
- Gli importi della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.
Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta
Si tratta di una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.
L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione e comprende
- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000 adeguata in seguito con la circolare INAIL 26 /2019, con aumenti del 40%.
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,
ATTENZIONE : SOLO per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.
Si ricorda anche che la rendita INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:
- 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
- 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale
e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
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INAIL: richiesta accentramento PAT entro il 16 settembre
I datori di lavoro che gestiscono numerose unità produttive distribuite sul territorio nazionale hanno ancora pochi giorni per richiedere l'accentramento delle posizioni assicurative presso l'INAIL per l'anno 2025.
La scadenza per presentare l'istanza quest'anno è fissata per il 16 settembre 2024, dato che il giorno 15 cade di domenica.
Ricordiamo di seguito le regole per l'adempimento.
Richieste accentramento PAT INAIL 2025
L’accentramento delle posizioni assicurative consente di raggruppare tutte le sedi INAIL sotto un'unica sede amministrativa, semplificando così il rapporto tra l'azienda e l'istituto, come previsto dall'art. 26 del Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019,
Per ottenere l'autorizzazione , il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta per via telematica, nell'area riservata autenticandosi con SPI , CIE o CNS, entro il 15 settembre dell’anno precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento
Vanno indicate le posizioni assicurative attive e cessate negli ultimi quattro anni e le sedi INAIL di riferimento. È importante ricordare che la domanda deve essere motivata e giustificata In particolare, devono essere riportate dettagliatamente le persone coinvolte nei singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore lavorative, con l’esclusione dei lavori temporanei, che seguono una normativa specifica.
Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe portare alla revoca dell'autorizzazione all'accentramento da parte dell'INAIL, che può avvenire in qualsiasi momento.
Inoltre, per le aziende di nuova costituzione, è possibile richiedere l'accentramento preventivamente, già al momento dell'inizio dell'attività. Anche in questo caso, è necessario presentare un’apposita istanza telematica con motivazione dettagliata.
Se l'accentramento ha un carattere nazionale o interregionale, l’istanza va indirizzata alla Direzione regionale competente, mentre se interessa solo un ambito provinciale, è necessario rivolgersi alla sede provinciale.
Si ricorda infine che il processo di accentramento non è automatico, ma richiede una valutazione da parte delle competenti Direzioni regionali o provinciali dell'INAIL.
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Retribuzioni convenzionali rendite INAIL 2024: istruzioni
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilito gli importi del
- minimale di rendita euro 20.258,70
- massimale di rendita in euro 37.623,30.
Con la circolare 23 del 3 settembre 2024 , sulla base di tali importi e acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 122.
In allegato alla circolare è fornito il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali.
Vediamo di seguito i valori principali.
Retribuzioni convenzionali INAIL 2024
- Lavoratori dell’area dirigenziale: retribuzione giornaliera euro 125,41* – mensile euro 3.135,28
- Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time : retribuzione convenzionale oraria euro 15,68*
- Lavoratori parasubordinati: Minimo e massimo mensile euro 1.688,23 – euro 3.135,28
- Lavoratori sportivi : Minimo e massimo annuale euro 20.258,70 – 37.623,30
- Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6: Retribuzione convenzionale giornaliera euro 67,80 -mensile euro 1.695,10
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Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026
Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Inoltre il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.
Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Fodo vittime amianto beneficiari
Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:
- i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92.
- destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.
Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.
Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.
Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023
L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :
- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
- durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali,
- destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.
Fondo vittime amianto come far domanda
Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:
- tramite PEC
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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Fondo sostegno vittime del lavoro: fissati gli indennizzi 2024
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 aprile 2024, n. 62 è stato determinato l’importo disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024,
Il decreto ministeriale è passato agli organi di controllo per le verifiche di competenza.
Le risorse stanziate dalla legge di bilancio per l’anno in corso, sono pari a 10.479.421 euro, come per il 2023 per la doazione complessiva si aggiunge l’avanzo di gestione degli anni precedeni pari a 1.888.465 euro comunicato dall’Inail,
La dotazione finanziaria disponibile nel 2024 è pari quindi 12.367.886 euro.
Gli importi dei singoli indennizzi 2024 , che saranno liquidati non appena concluso l'iter burocratico . sono riportati nella seguente tabella:
Importi indennizzi famiglie vittime del lavoro
PRESTAZIONI ANNO 2024
Tipologia
N. superstiti
Importo per nucleo superstiti
A
1
10.265,35
B
2
16.449,29
C
3
22.633,23
D
Più di 3
28.817,17
Gli importi per il 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministro del lavoro n. 75 del 18.5.2023
Ecco gli importi degli indennizzi per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, a seguito dell'integrazione con il nuovo decreto:
PRESTAZIONI ANNO 2023
Numerosità nucleo familiare superstite
1 persona
2 persone
3 persone
Più di 3 persone
Prestazioni di cui al D.M. 18.05.2023
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 11.000,00
€ 14.500,00
Prestazioni di cui al D.M. 7.9.2023
€ 5.000,00
€ 6.500,00
€ 8.000,00
€ 9.500,00
TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023
€ 9.000,00
€ 14.000,00
€ 19.000,00
€ 24.000,00
Fondo Indennizzo vittime infortuni sul lavoro: le prestazioni
Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Eroga due prestazioni:
1 – una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL
I soggetti beneficiari del fondo sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari;
- in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.
- In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.
Hanno diritto alla prestazione una tantum:
- sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U.
- quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.),
- superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
2 – anticipazione della rendita dei superstiti
L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.
Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite l'INAIL.
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Comunicazione medico competente 2024 prorogata al 31 maggio
Il ministero della Salute ha prorogato con Circolare datata 27 marzo 2024 il termine relativo alla comunicazione del medico competente ai servizi INAIL competenti, prevista dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal 31 marzo ( che slitta di fatto al 2 aprile ) al 31 maggio 2024
Si tratta ricordiamo dell' invio dell'allegato 3 B con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria tramite l'apposita piattaforma telematica INAIL
Comunicazione medico competente: faq INAIL
Si ricorda che l'invio delle comunicazione riguarda i lavoratori per i quali il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettere a e b del d.lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
In particolare sono soggetti a sorveglianza sanitaria :
- i lavoratori che effettuano “movimentazione manuale dei carichi” e/o “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” e
- tutti i lavoratori esposti a rischio sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII (art. 168, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 81/08.
La comunicazione del medico competente è obbligatoria anche nel caso l'impresa abbia cessato la sua attività nell'anno di riferimento.
In caso di avvicendamento del medico competente nell'azienda o nell'unità produttiva l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno di riferimento, per la comunicazione da inviare entro il trimestre dell’anno successivo.
A questo link tutte le faq rilasciate dall'INAIL sul tema della comunicazione obbligatoria annuale dei dati da parte del medico competente
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INAIL: prescrizione sospesa durante il procedimento amministrativo
Con la circolare 44/2023, del 23 ottobre Inail si adegua alla pronuncia della Sezione Unite della Cassazione n. 11928/2019, sul tema della prescrizione per il conseguimento delle prestazioni , annullando la precedente circolare 42 2013 e fornendo le istruzioni aggiornate.
Nello specifico la circolare ricorda che la pronuncia ha posto fine a una situazione di contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermando che
" la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata. "
Ciò comporta secondo le Sezioni Unite che il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione non va considerato un termine perentorio ma ordinatorio, per cui, una volta scaduto, in assenza di provvedimento amministrativo non si crea un silenzio- rigetto che fa riprendere i termini della prescrizione ma la sospensione continua e gli uffici territoriali sono tenuti ad emettere un provvedimento espresso di assenso o di rigetto e a comunicarlo all'interessato
Solo l’adozione di tale provvedimento determina la cessazione della sospensione della prescrizione.
La prescrizione specifica ancora la circolare INAIL, riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento stesso da parte dell’assicurato, come affermato anche dal principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione,