• Inail

    Autoliquidazione INAIL 2025/2026: coefficienti rateazione e istruzioni

    Con l'istruzione operativa del 23 dicembre 2025 sull’autoliquidazione 2025/2026, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per il corretto adempimento degli obblighi assicurativi, con particolare riferimento alle scadenze, alle modalità di dichiarazione delle retribuzioni, al versamento del premio e all’applicazione delle riduzioni contributive.

     Le indicazioni sono rivolte ai datori di lavoro titolari di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) e di Posizioni Assicurative Navigazione (PAN) e devono essere applicate sia nella fase di regolazione del premio 2025 sia nella determinazione della rata anticipata 2026. 

    In data 9 gennaio sono stati forniti anche i coefficienti per il calcolo delle rate in caso di pagamento dilazionato (vedi ultimo paragrafo).

    Quadro normativo e scadenze dell’autoliquidazione 2025-2026

    Come noto, il premio INAIL deve essere autoliquidato annualmente dal datore di lavoro sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente e di quelle presunte per l’anno in corso, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del DPR n. 1124/1965. Per l’autoliquidazione 2025/2026 restano ferme le seguenti scadenze principali:

    Adempimento Termine
    Versamento premio in unica soluzione o prima rata 16 febbraio 2026
    Versamento contributi associativi 16 febbraio 2026
    Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 2 marzo 2026

    I datori di lavoro con PAT devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente tramite i servizi telematici “AL.P.I. online” o “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio da indicare nel modello F24 è 902026. Per i datori del settore marittimo titolari di PAN è obbligatorio l’utilizzo del servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il codice da indicare nel modello F24.

    Oscillazione del tasso e altre riduzioni contributive

    Tra le principali novità dell’autoliquidazione 2025/2026 rientra l’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, approvate con deliberazione INAIL n. 146 del 21 luglio 2025.

    Le nuove aliquote “bonus” premiano i datori di lavoro con andamento infortunistico favorevole, ma sono applicate con riserva di conguaglio in caso di mancata adozione del decreto interministeriale attuativo o di accertamento di violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni. 

    Restano inoltre confermate, a legislazione vigente, le principali riduzioni del premio assicurativo, tra cui:

    • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne;
    • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
    • esonero totale per navi iscritte al Registro Internazionale;
    • incentivi per maternità, paternità e sostituzione di lavoratori in congedo;
    • riduzione per imprese artigiane;
    • riduzione per Campione d’Italia;
    • riduzioni per cooperative agricole;
    • incentivi per assunzioni ex legge n. 92/2012.

    Istruzioni operative: riduzione di presunto, rateazione e servizi online

    I datori di lavoro che prevedono per il 2026 una diminuzione delle retribuzioni rispetto al 2025 devono trasmettere entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, utilizzando il servizio online “Riduzione Presunto”. Tale comunicazione costituisce la base di calcolo del premio anticipato 2026, salvo successivi controlli INAIL. 

    È inoltre possibile optare per il pagamento rateale del premio in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% dell’importo dovuto. La scelta deve essere effettuata in sede di dichiarazione delle retribuzioni; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso medio dei titoli di Stato. 

    Infine, l’INAIL ha comunicato le date di apertura dei servizi telematici necessari per l’autoliquidazione 2025/2026, con avvio progressivo a partire 

    • dal 2 gennaio 2026 per la riduzione di presunto e 
    • dall’8 gennaio 2026 per i servizi di invio delle dichiarazioni e calcolo del premio.

    Di seguito i link  diretti ai servizi: 

    Tabella riepilogo scadenze

    Adempimento Soggetti interessati Scadenza Note operative
    Comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2026 Datori di lavoro PAT e armatori PAN 16 febbraio 2026 Servizio online “Riduzione Presunto”
    Versamento premio INAIL in unica soluzione Datori di lavoro PAT e PAN 16 febbraio 2026 Modello F24 (PAT: codice riferimento 902026)
    Versamento contributi associativi Datori di lavoro interessati 16 febbraio 2026 Pagamento in unica soluzione
    Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 Datori di lavoro PAT e PAN 2 marzo 2026 Servizi telematici INAIL obbligatori
    Apertura servizio Riduzione Presunto PAT e PAN 2 gennaio 2026 Accesso dal portale INAIL
    Apertura servizi invio dichiarazioni e calcolo premio PAT e PAN 8 gennaio 2026 AL.P.I. online / Invio retribuzioni
    Richiesta certificato assicurazione equipaggio Armatori con PAN Dal 2 gennaio 2026 Servizio online dedicato
    1ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 febbraio 2026 Senza interessi
    2ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 18 maggio 2026 Con interessi
    3ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 20 agosto 2026 Con interessi
    4ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 novembre 2026 Con interessi

    Coefficienti per calcolo interessi rateazione INAIL

    Con istruzione operativa del 9 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha pubblicato il

    tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pari allo 2,75% , da utilizzare  per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

    Sulla base di detto tasso, sono determinati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto :

    • del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e
    • della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
    Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
    16 febbraio 2026 16 febbraio 2026 0
    16 maggio 2026 18 maggio 2026 0,00670548
    16 agosto 2026 20 agosto 2026 0,01363699
    16 novembre 2026 16 novembre 2026 0,02056849
  • Inail

    Tutela INAIL scuola 2026: le nuove istruzioni

    Con la circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026, l’Istituto fornisce un quadro organico e aggiornato della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026. 

    Il documento recepisce gli interventi normativi che, dopo una fase sperimentale, hanno reso strutturale l’estensione della copertura INAIL per le attività di insegnamento e apprendimento. Particolare rilievo assumono i chiarimenti applicativi sull’infortunio in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, introdotti come norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi. 

    La circolare si rivolge direttamente a istituzioni scolastiche, università, enti di formazione e datori di lavoro coinvolti nei percorsi formativi, fornendo indicazioni operative utili alla corretta gestione assicurativa

    Le nuove norme in vigore

    Il riferimento centrale resta l’art. 18 del DL 48/2023, che ha esteso la tutela INAIL a studenti e personale scolastico e accademico per le attività di insegnamento e apprendimento. Dopo la prima applicazione sperimentale per l’anno scolastico e accademico 2023/2024, la disciplina è stata prorogata al 2024/2025 e successivamente resa definitiva dall’art. 2-ter del DL 90/2025, con decorrenza dal 2025/2026.

    Sul piano interpretativo, l’art. 7 del DL 159/2025 ha chiarito l’ambito della tutela per gli infortuni in itinere degli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, ampliando espressamente i tragitti rilevanti. La disciplina assicurativa era già stata illustrata nella circolare INAIL n. 45/2023, alla quale la circolare n. 1/2026 rinvia per quanto riguarda il dettaglio delle prestazioni assicurative (prestazioni economiche, sanitarie e sociosanitarie). 

    Novità tutela INAIL studenti e personale scuole e univversità

    La principale novità è la stabilizzazione definitiva della copertura assicurativa INAIL per tutte le attività di insegnamento e apprendimento, superando le precedenti limitazioni legate alle sole esercitazioni pratiche o tecnico-scientifiche. 

    Dal 2025/2026, l’assicurazione opera in modo strutturale per alunni e studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, nonché per il personale docente, tecnico-amministrativo e assimilato.

    Di particolare rilievo operativo è il chiarimento sugli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (ex PCTO). L’INAIL precisa che rientrano nella tutela non solo gli infortuni occorsi nel tragitto tra scuola e luogo di svolgimento dell’esperienza lavorativa, ma anche quelli verificatisi nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione o da altro domicilio dello studente verso il luogo di formazione. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la tutela si applica retroattivamente anche agli eventi verificatisi negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con obbligo per le sedi territoriali INAIL di riesaminare i casi eventualmente respinti e ancora nei termini di prescrizione triennale

    Istruzioni operative

    Sul piano applicativo, la circolare fornisce risposte puntuali a quesiti di interesse. In particolare:

    • Personale accademico: rientrano nella tutela INAIL le attività di docenza svolte in virtù di contratti di lavoro subordinato previsti dalla legge n. 240/2010, inclusi i contratti e gli incarichi di ricerca (artt. 22 e seguenti).
    • Gestione per conto dello Stato: si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti statali di ogni ordine e grado e agli studenti, comprendendo anche università statali e istituzioni AFAM. Restano esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggetti a premio ordinario.
    • Allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS): per i corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini, stage e percorsi con partecipazione alle lavorazioni aziendali, l’assicurazione INAIL opera tramite pagamento di un premio ordinario, determinato ai sensi dell’art. 41 del DPR n. 1124/1965, con applicazione del tasso medio previsto per le attività formative.
    • Per le scuole non statali, resta confermato il regime del premio speciale unitario annuale per alunno o studente, rivalutato annualmente. Le istituzioni interessate sono tenute a verificare la corretta applicazione del regime assicurativo di riferimento in base alla natura giuridica dell’ente, alla tipologia di personale e ai percorsi formativi attivati, adeguando conseguentemente gli adempimenti contributivi e assicurativi

    INAIL scuola: premi applicabili – Tabella di sintesi

    Soggetti / casistica Regime Valore del premio / tasso Base di calcolo Note operative
    Alunni e studenti di scuole/istituti non statali Premio speciale unitario annuale € 10,49 per persona/anno (dal 1° gennaio 2025) + addizionale 1%
    (Totale indicativo: € 10,59)
    Per ciascun alunno/studente assicurato Il valore € 10,49 è l'aggiornamento del premio annuale a persona; la circolare 1/2026 rinvia alla circ. INAIL 48/2025 per gli importi applicabili.
    Alunni e studenti di scuole/istituti non statali (valore originario 2023/2024) Premio speciale unitario annuale € 9,87 + addizionale 1% Per ciascun alunno/studente assicurato Valore fissato dal DM 13 ottobre 2023 n. 126; rivalutazione annuale prevista.
    Allievi ITS (tirocini, stage, percorsi con partecipazione a lavorazioni in azienda) Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) Tasso medio 14,21‰ (voce tariffa 0616 – Terziario e Altre Attività) Retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza Il tasso indicato è espresso dalla circolare per la voce 0616; applicazione “a seconda della classificazione operata dall’INPS”.
    Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) Variabile: tasso medio della lavorazione svolta Somme/valori percepiti nel periodo d’imposta, entro i limiti minimo/massimo di rendita Non esiste un “valore unico” nella circolare: il tasso dipende dalla specifica lavorazione/voce di tariffa attribuita.
    Personale e studenti di scuole/istituti statali (incluse università statali e AFAM) Gestione per conto dello Stato Nessun premio ordinario a carico dell’istituzione Copertura tramite speciale forma di gestione per conto dello Stato.

  • Inail

    Interessi legali 2026: le istruzioni INAIL

    Con la circolare n. 61 del 23 dicembre 2025, l’INAIL ha fornito le istruzioni applicative in merito al nuovo tasso degli interessi legali fissato dal Ministero dell’economia e delle finanze con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Il documento è rivolto in particolare alle strutture territoriali dell’Istituto, ma assume rilievo operativo anche per datori di lavoro e consulenti chiamati a gestire correttamente il versamento di contributi e premi assicurativi, nonché il calcolo delle sanzioni civili in caso di omissioni o ritardi.

    La circolare chiarisce la misura del nuovo saggio, il suo ambito di applicazione e i riflessi sul sistema sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, fornendo un quadro di riferimento utile per gli adempimenti a partire dal nuovo anno.

    Il quadro normativo

    Il punto di partenza è l’articolo 1284, comma 1, del codice civile, che demanda a un decreto ministeriale la determinazione annuale del saggio degli interessi legali. In ambito contributivo e assicurativo, la disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che regola il sistema delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva, prevedendo anche ipotesi di riduzione.

    Un ruolo centrale è svolto inoltre dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato diversi commi dell’articolo 116, incidendo sul regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024.

    Il decreto del MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha infine determinato il nuovo saggio degli interessi legali, recepito dall’INAIL con la circolare in commento.

    La novità 2026: istruzioni operative e applicazione pratica

    La principale novità riguarda la misura del tasso degli interessi legali, fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Tale valore assume una duplice rilevanza operativa. Da un lato, costituisce la misura massima di riduzione delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17, della legge n. 388/2000. Dall’altro, rappresenta la sanzione applicabile nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, quando tali incertezze siano connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. In tali ipotesi, il tasso dell’1,60% si applica a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori, secondo quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 116, come modificato dal decreto-legge n. 19/2024.

    Decorrenza Tasso interessi legali annuo Riferimento normativo
    Dal 1° gennaio 2026 1,60% Decreto MEF 10 dicembre 2025

    Nei casi di regolarizzazione contributiva agevolata, il tasso legale rappresenta il limite massimo entro cui può essere ridotta la sanzione civile, se ricorrono i presupposti normativi. È pertanto necessario verificare puntualmente la tipologia di inadempimento (omissione o evasione), la causa del mancato pagamento e la tempistica del versamento.

    La circolare richiama inoltre l’utilità delle tabelle riepilogative dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997, allegate al documento, che consentono di applicare correttamente il tasso corrispondente a ciascun periodo. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei casi di contenzioso o di regolarizzazioni che interessano annualità pregresse.

  • Inail

    Assicurazione INAIL magistratura onoraria 2026: le istruzioni

    Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025 l’INAIL interviene a chiarire il regime assicurativo applicabile ai magistrati onorari, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il documento si inserisce in un contesto già regolato dall’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, prevista dal 2017.

    L' Istituto riepiloga le regole vigenti, chiarendo che le novità legislative non hanno modificato l’impianto assicurativo già in essere, e fornisce indicazioni utili alle strutture territoriali e ai soggetti interessati per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi.

    INAIL Magistrati onorari – Quadro normativo

    Il regime assicurativo dei magistrati onorari si fonda su un articolato quadro normativo. Il riferimento principale resta il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile e il calcolo del premio.

    Sul piano ordinamentale, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha introdotto una riforma organica della magistratura onoraria e, all’articolo 25, comma 5, ha previsto l’assicurazione obbligatoria INAIL per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, sia in servizio al 15 agosto 2017 sia immessi successivamente.

    La legge 15 aprile 2025, n. 51, è intervenuta su tale decreto inserendo gli articoli 31-bis e 31-ter, dedicati rispettivamente al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e di quelli che le esercitano in via non esclusiva. Tali disposizioni richiamano espressamente l’applicazione dell’assicurazione INAIL secondo le modalità già previste dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.

    Rilevano, infine, il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la qualificazione fiscale dei compensi, e la circolare INAIL n. 50 dell’8 novembre 2017, che resta il principale documento di riferimento operativo.

    Novità e istruzioni di dettaglio

    La circolare INAIL precisa che le disposizioni introdotte nel 2025 non hanno innovato il regime assicurativo contro infortuni e malattie professionali già applicabile ai magistrati onorari.

     Gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 si limitano infatti a ribadire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INAIL. 

    In particolare: 

    • i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l’INAIL ai sensi del Testo unico del 1965; 
    • i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati e operanti in via non esclusiva, sono anch’essi assicurati secondo le medesime regole. 

    La circolare sottolinea quindi la continuità del sistema. L’intervento normativo del 2025 assume rilievo soprattutto sul piano ordinamentale e contributivo complessivo, ma non incide sulle modalità di tutela assicurativa gestite dall’INAIL. 

    Dal punto di vista operativo, l’assicurazione INAIL per i magistrati onorari è attuata a premio ordinario, applicando il tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

    L’attività è classificata alla voce 0722 della gestione “Altre attività” delle tariffe vigenti. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile non è costituita dal compenso effettivamente percepito, bensì da una retribuzione convenzionale: l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile.

    Elemento Indicazione operativa
    Gestione tariffaria Altre attività
    Voce di tariffa 0722
    Tipo di premio Premio ordinario
    Base imponibile Minimale di legge per la rendita INAIL
    Rivalutazione Annuale, secondo circolari INAIL
    Frazionabilità Non frazionabile

    Le prestazioni assicurative sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio. Il costo dell’assicurazione è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo il principio generale stabilito dal Testo unico INAIL. I premi assicurativi sono riscossi con le stesse modalità, scadenze e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza regimi speciali o derogatori. Sul piano fiscale e previdenziale, la circolare ricorda infine che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR e costituisce base imponibile previdenziale. Per gli aspetti applicativi di dettaglio resta fermo il rinvio alla circolare INAIL n. 50/2017, che continua a rappresentare il riferimento operativo principale per datori e consulenti.

  • Inail

    INAIL nuova norma UNI per le scale di appoggio

    È stata pubblicata la revisione della norma UNI 10401 “Scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili per uso specifico – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”, un aggiornamento importante per chi utilizza scale portatili in ambito professionale. Il documento, elaborato dal gruppo di lavoro GL 17 “Scale” coordinato da Luca Rossi (Inail – Ditsipia) sotto la Commissione Sicurezza UNI, aggiorna completamente la precedente versione per tenere conto dell’evoluzione normativa e delle innovazioni tecnologiche del settore. L’obiettivo è chiaro: aumentare il livello di sicurezza e l’affidabilità dei prodotti utilizzati, in particolare da chi opera su impianti elettrici o telefonici.

    La nuova UNI 10401 introduce miglioramenti significativi nei requisiti di costruzione e utilizzo delle scale a sfilo e innestabili, con attenzione particolare alla prevenzione del rischio di caduta. Tra le principali novità spicca la possibilità di utilizzare dispositivi anticaduta di tipo guidato, con linee di ancoraggio flessibili conformi alla UNI EN 353-2, soprattutto nei modelli delle classi S1, S2 e S3. La norma suddivide infatti le scale in quattro categorie (S1, S2, S3 e S4) in base alle caratteristiche e all’impiego.

    Inoltre, è stata introdotta una Appendice B dedicata al salvataggio, che definisce procedure e strumenti utili per la gestione delle emergenze. La revisione nasce anche dall’esperienza operativa di importanti aziende elettriche, che hanno contribuito con dati e prove pratiche sul campo.

    Cosa fare: valutare le attrezzature e aggiornare le procedure

    Per datori di lavoro, consulenti e responsabili della sicurezza, la revisione della UNI 10401 rappresenta un’occasione per rivalutare l’idoneità delle attrezzature in uso. Oltre alle nuove scale conformi alla norma, il testo invita a considerare soluzioni alternative più sicure, come 

    • i trabattelli conformi alle UNI EN 1004-1 e 1004-2, 
    • i piccoli trabattelli UNI 11764 o 
    • le scale dotate di sistemi anticaduta integrati.

    È consigliabile aggiornare le valutazioni dei rischi, i piani di formazione e le istruzioni operative, verificando la conformità delle scale in dotazione alle nuove prescrizioni.

    La revisione della UNI 10401 non è solo un aggiornamento tecnico, ma un passo concreto verso una maggiore sicurezza sul lavoro, che richiede attenzione, informazione e responsabilità da parte di tutti gli operatori del settore.

  • Inail

    Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione

    Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite. 

    Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti  di natura attuariale che  servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono  mese per mese  al  beneficiario o dei suoi superstiti. 

    La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.

    Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione

    I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze: 

    1. per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future), 
    2. per definire le tariffe dei premi assicurativi, 
    3. per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
    4.  per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.

    La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:

    • sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
    • è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo  ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.

    Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:

    1. rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
    2. rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
    3. assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
    4. quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.

    Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).

    Il calcolo del valore complessivo della rendita

    La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto

    Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:

    • come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
    • come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
    • come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.

    Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.

  • Inail

    Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025: decreto e circolare istruzioni

    Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio  nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.

    L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

    In data 1 agosto è stata pubblicata la  circolare 45 con le  istruzioni INAIL.

    Normativa e ambito di applicazione

    Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).

    La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025

    .L’incremento si applica:

    • Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
    • Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.

    Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

    Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:

    Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);

    Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).

    Tabella comparativa 2024-2025

    Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%)
    Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€)
    1% 853,61 860,45 +6,84
    5% 4.353,25 4.388,08 +34,83
    10% 8.896,12 8.967,29 +71,17
    20% 18.672,80 18.822,18 +149,38
    30% 29.639,55 29.876,66 +237,11
    40% 41.771,00 42.105,17 +334,17
    50% 55.045,39 55.485,76 +440,37
    60% 69.443,71 70.000,25 +556,54
    70% 84.950,85 85.630,46 +679,61
    80% 101.554,35 102.368,78 +814,43
    90% 119.244,31 120.197,26 +952,95
    100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11

    Circolare di Istruzioni INAIL 45 2025

    La circolare INAIL 45 2025 specifica che:

    • per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni e  saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento  applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi  liquidati  dal 1° luglio 2025.
    • Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta  saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità e con l’invio agli interessati di apposito
    • provvedimento