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Modello OT23 2027: guida a novità, interventi, percentuali
Il modello OT23 2027 è stato pubblicato sul sito INAIL insieme alla guida per la compilazione dells domanda il 24 luglio 2027.
Le aziende che nel 2026 hanno realizzato interventi migliorativi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, possono quindi verificare come richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (decreto interministeriale 27.2.2019).
La riduzione varia dal 28% (aziende fino a 10 lavoratori-anno) al 5% (oltre 200 lavoratori-anno); nei primi due anni di attività della PAT si applica invece una misura fissa dell'8%.
Il modello recepisce due novità normative recenti:
- Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
- Decreto legge n. 159/2025 (convertito dalla legge n. 198/2025 del 29 dicembre), che ha introdotto tra gli obblighi del medico competente quello di informare i lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica e di promuoverne l'adesione ai programmi di screening previsti dai LEA.
Lo stesso decreto ha inserito la prevenzione di condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela. Di conseguenza, l'intervento D-2 è stato riformulato come insieme strutturato di misure focalizzate su: segnalazione immediata, presa in carico tempestiva e tutela delle persone coinvolte.
Cos’è la riduzione OT23 e chi può richiederla
La riduzione per prevenzione si applica al tasso medio di tariffa delle voci in cui sono assicurate le lavorazioni aziendali e si somma — non si sostituisce — all'eventuale riduzione per andamento infortunistico favorevole (l'oscillazione prevista dagli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, che scatta dopo i primi due anni di attività).
Per accedere alla riduzione l'azienda deve aver realizzato nel 2026 almeno:
- 1 intervento di tipo A, oppure
- 2 interventi di tipo B
Il modello 2027 conta
- 65 voci totali: 35 di tipo A (maggiore valenza prevenzionale) e
- 30 di tipo B. Gli interventi possono riguardare una o più PAT (posizioni assicurative territoriali) dell'azienda, con un'eccezione: gli interventi della Sezione E (misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza) devono essere stati realizzati su tutte le PAT aziendali, non su una selezione.
Un'esclusione da tenere presente: le aziende agricole sono escluse dalla riduzione del tasso medio per prevenzione. Non a caso, nel modello 2027 è stato eliminato l'intervento A-3.6 (sostituzione di trattori agricoli e forestali)
Requisiti per ottenere la riduzione: DURC, sicurezza e documentazione
Oltre ad aver realizzato gli interventi dichiarati, l'azienda deve soddisfare due requisiti verificati direttamente dalla sede INAIL competente:
- Regolarità contributiva e assicurativa, verificata tramite DURC online, comprensiva dei premi di autoliquidazione dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda.
- Regolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verificata presso gli organi di vigilanza competenti (ASL, Direzioni territoriali del Lavoro, Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 81/2008).
ATTENZIONE: non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario. Se hai un accertamento pendente ma non definitivo, questo non preclude automaticamente l'accesso alla riduzione.
Le percentuali di riduzione OT23 2027 per numero di lavoratori
La percentuale di riduzione applicabile dopo il primo biennio di attività della PAT dipende dal numero di lavoratori-anno (Npat) calcolato sul triennio della stessa PAT:
Lavoratori-anno del triennio PAT – Riduzione
- Fino a 10 – 28%
- Da 10,01 a 50 – 18%
- Da 50,01 a 200 – 10%
- Oltre 200 – 5%
- Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, indipendentemente dalla dimensione, la riduzione è fissa all'8%.
Esempio pratico: una PAT attiva da 5 anni con 45 lavoratori-anno nel triennio di riferimento rientra nella fascia "da 10,01 a 50" e ottiene il 18% di riduzione sul tasso medio di tariffa delle voci in cui sono assicurate le lavorazioni, a condizione che l'azienda abbia realizzato nel 2026 almeno un intervento di tipo A o due di tipo B e che risulti in regola con i requisiti di ammissibilità (vedi sezione dedicata più sotto).
Le due novità 2027: F-10 e D-5 – Sicurezza Stradale
Rispetto al modello precedente, l'OT23 2027 introduce due interventi:
- F-10 (tipo A) — installazione di elementi strutturali (serramenti) e sistemi di evacuazione fumi idonei a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio.
- D-5 (tipo B) — formazione di tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, oppure come addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare (RCP).
Entrambi rientrano nel rafforzamento delle misure su formazione per le emergenze e installazione di sistemi di evacuazione fumi, tra le priorità dichiarate per il 2027.
Il rafforzamento della sicurezza stradale (Sezione B)
In considerazione dell'aumento degli infortuni su strada — inclusi quelli in itinere, nel tragitto casa-lavoro — il modello 2027 attribuisce un peso maggiore agli interventi della Sezione B dedicati al rihio stradale. Tra le azioni valorizzate:
- messa a disposizione di servizi collettivi di trasporto casa-lavoro;
- interventi di miglioramento delle infrastrutture stradali in prossimità del luogo di lavoro;
- corsi teorico-pratici di guida sicura, ora con peso maggiore nel punteggio;
- installazione di dispositivi di sicurezza non obbligatori sui veicoli aziendali: blocco dell'accensione in caso di ebbrezza (ignition interlock), sistemi di avviso per stanchezza del conducente, frenata di emergenza.
Inail mette a disposizione nell'allegato i modelli di analisi dei mancati infortuni (Near Miss)
Gestione integrata dei fattori di rischio – Invio domanda
Per il 2027 inoltre sono state rafforzate le voci C-4.1, C-5.1 e C-5.2, dedicate alla salute globale dei lavoratori e alla gestione integrata dei fattori di rischio professionali insieme a quelli individuali legati a stili di vita e condizioni personali.
La modifica più rilevante riguarda C-5.1, ora estesa anche a:
- prevenzione dei disturbi respiratori del sonno;
- prevenzione delle patologie caratterizzate da deterioramento delle funzioni cognitive.
L'obiettivo è sostenere la longevità della vita lavorativa attiva, in linea con l'invecchiamento della popolazione occupata.
Scadenza domanda
La domanda va inviata come ogni anno entro il 28 febbraio che nel 2027 slitta al 1 marzo, dal servizio online Riduzione tariffe autenticandosi con l'identità digitale.
Cosa succede dopo l'invio: tempistiche e applicazione della riduzione
L'INAIL comunica l'esito (accoglimento o rigetto) via PEC al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione, applicata in misura uguale a tutti i tassi medi di tariffa delle voci presenti sulla PAT.
La riduzione si applica al premio di regolazione dell'anno di presentazione della domanda: per la domanda 2027, in sede di autoliquidazione 2027/2028.
Da quel momento, le basi di calcolo dell'autoliquidazione riportano già il tasso ridotto della percentuale riconosciuta.
Domande frequenti – Infografica di riepilogo
Cos'è il modello OT23?
È il modello che le aziende presentano annualmente all'INAIL per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, a fronte di interventi migliorativi di salute e sicurezza realizzati oltre gli obblighi di legge.
Quanti interventi servono per accedere alla riduzione?
Basta aver realizzato, nell'anno precedente la domanda, 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B, tra i 65 disponibili nel modello 2027.
Quali aziende sono escluse dalla riduzione OT23?
Le aziende agricole sono escluse dalla riduzione del tasso medio per prevenzione; per questo l'intervento A-3.6, dedicato alla sostituzione di trattori agricoli e forestali, è stato eliminato dal modello 2027.
Di quanto si riduce il tasso INAIL con l'OT23?
Dal 28% (fino a 10 lavoratori-anno) al 5% (oltre 200 lavoratori-anno), con una misura fissa dell'8% nei primi due anni di attività della PAT.
Cosa succede se l'intervento dichiarato non risulta realizzato?
La sede INAIL non applica la riduzione oppure, se la domanda era già stata accolta, la revoca, richiedendo i premi dovuti maggiorati delle sanzioni civili.
Gli interventi pluriennali vanno ripresentati ogni anno?
Sì: anche se un intervento è "pluriennale" (contrassegnato con P) e riproponibile per due o tre anni, resta comunque obbligatorio presentare il modello OT23 in ciascuna annualità.
Prima di avviare la compilazione, verifica in un colpo d'occhio requisiti, interventi ammissibili e documentazione da preparare nell'infografica allegata QUI
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Rendite INAIL e retribuzioni convenzionali 2026: le istruzioni
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 maggio 2026, n. 58 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2026 e stabilito gli importi del
- minimale di rendita in euro 20.712,30
- massimale di rendita in euro 38.465,70
Con la circolare INAIL n. 35 del 22 luglio 2026, sulla base di tali importi e acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, già riportati nella circolare INAIL 28 maggio 2026, n. 25.
In allegato alla circolare è fornito il riepilogo per gli anni 2017 – 2026 delle retribuzioni convenzionali.
Vediamo di seguito i valori principali.
Retribuzioni convenzionali INAIL dal 1° luglio 2026
Retribuzioni convenzionali dal 1° luglio 2026 Categoria di lavoratori Giornaliera Mensile Lavoratori dell'area dirigenziale € 128,22 € 3.205,48 Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time € 16,03 (retribuzione convenzionale oraria) Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori in LSU e di pubblica utilità, tirocini formativi e di orientamento, giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari) € 69,04 € 1.726,03 Familiari partecipanti all'impresa familiare (art. 230-bis c.c.) € 69,32 € 1.732,93 Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali (legge 84/1994) € 128,69 x 12 gg. € 1.544,28 Retribuzione di ragguaglio € 69,04 € 1.726,03 Lavoratori parasubordinati Min € 1.726,03 – Max € 3.205,48 (mensile) Lavoratori subordinati sportivi Min € 20.712,30 – Max € 38.465,70 (annuale) Alunni e studenti scuole non statali e corsi professionali – importi e scadenze
Per gli alunni e gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, dal 1° luglio 2026 il premio annuale a persona è aggiornato a euro 10,64.
Poiché il periodo assicurativo decorre convenzionalmente dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2025/2026 risulta pari a euro 10,54 (8/12 di euro 10,49, anticipo 2025/2026, più 4/12 di euro 10,64, anticipo 2026/2027).
L'importo dovuto in sede di regolazione si ottiene moltiplicando il numero complessivo di studenti — da comunicare all'Istituto entro il 30 novembre — per euro 10,54 a testa, con l'aggiunta dell'addizionale ex ANMIL dell'1% prevista dall'articolo 181 del D.P.R. 1124/1965, detraendo quanto già versato a titolo di anticipo.
Allievi dei corsi IeFP
Per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, il premio speciale è legato alla retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita vigente all'inizio dell'anno formativo.
Per l'anno formativo 2026/2027 (che decorre convenzionalmente dal 1° settembre 2026), con retribuzione minima giornaliera di euro 69,04, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è pari a euro 70,96 (premio giornaliero euro 0,39).
L'onere aggiuntivo per i maggiori rischi legati all'attività formativa negli ambienti di lavoro, posto a carico del bilancio dello Stato entro il limite di 5 milioni di euro annui, è rideterminato in euro 38,26 a decorrere dal 1° settembre 2026.
Scarica la circolare e allegato
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Accordo Italia-Moldova sicurezza sociale: istruzioni Inail
Con la circolare n. 34 del 10 luglio 2026, l'Inail fornisce le istruzioni operative per l'applicazione del nuovo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, e della relativa Intesa amministrativa di attuazione, firmata a Roma il 21 luglio 2025.
L'Accordo e l'Intesa sono entrati in vigore il 1° settembre 2025 e si applicano a tutte le domande di prestazioni presentate da tale data, ferma restando la possibilità di acquisire diritti riferiti a eventi verificatisi in precedenza, con decorrenza comunque non anteriore all'entrata in vigore. Dalla stessa data, il nuovo Accordo sostituisce integralmente il precedente accordo bilaterale firmato a Roma il 18 giugno 2021 (ratificato con legge 11 luglio 2023, n. 94), che cessa di produrre effetti: di conseguenza, non trovano più applicazione le istruzioni contenute nella circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9. Per la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'Accordo disciplina esclusivamente le prestazioni in denaro, garantendo la trasferibilità di rendite e indennizzi ai lavoratori che hanno prestato o prestano attività lavorativa in uno dei due Paesi.
Il perimetro normativo di riferimento richiamato dalla circolare è così composto:
- Accordo Italia-Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024;
- Intesa amministrativa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano e il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale moldavo, firmata a Roma il 21 luglio 2025;
- Legge 23 giugno 2025, n. 98 (G.U. n. 150 del 1° luglio 2025), di ratifica ed esecuzione dell'Accordo;
- Circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9, ora superata e non più applicabile.
Cosa comprende il nuovo accordo e cosa resta escluso
La principale novità è la sostituzione integrale dell'accordo del 2021 con un testo aggiornato che conferma l'impianto generale ma introduce un quadro amministrativo più dettagliato tramite l'Intesa del 21 luglio 2025.
Restano confermati il principio di territorialità della legislazione applicabile (art. 6) e il principio di parità di trattamento (art. 4), così come l'esportabilità delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale, senza limitazioni legate alla residenza del beneficiario in Moldova o in Italia (art. 5).
Sul piano oggettivo:
- per l'Italia l'Accordo copre le rendite Inail e le altre prestazioni in denaro per infortunio e malattia professionale, oltre alle prestazioni Inps di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- restano escluse l'assegno sociale, le prestazioni non contributive a carico della fiscalità generale, l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni condizionate alla residenza in Italia. Viene inoltre confermata l'applicazione dell'Accordo a rifugiati e apolidi residenti in uno dei due Stati.
Una novità operativa rilevante riguarda la modulistica bilaterale, ora integralmente standardizzata (certificati di distacco, opzione, notifica infortunio, rimborso spese mediche, recupero indebiti), allegata alla circolare nei formulari di collegamento Inail-CNAS/CNDDCM.
Istruzioni operative dettagliate
Per i datori di lavoro e i consulenti, gli adempimenti pratici da presidiare sono i seguenti:
- Distacco del lavoratore dipendente o autonomo (art. 7 Accordo, art. 5 Intesa): il lavoratore inviato dall'Italia in Moldova, o viceversa, resta soggetto alla legislazione del Paese di provenienza per un massimo di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi. Le Strutture territoriali Inail rilasciano il certificato tramite i modelli "IT/MD DISTACCO AWOD 101" e "IT/MD PROROGA DISTACCO AWOD 102", da richiedere prima dell'inizio dell'attività e da trasmettere in copia all'Organismo di collegamento moldavo.
- Diritto di opzione per il personale diplomatico e consolare non rientrante nell'art. 7, lett. e) (art. 8 Accordo): può essere esercitato una sola volta, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo o dall'inizio dell'attività lavorativa, tramite il modello "IT/MD CERTIFICATO D'OPZIONE AWOD 103".
- Prestazioni economiche per infortuni e malattie professionali (art. 23 Accordo, artt. 12, 14, 15 Intesa): l'Inail paga direttamente il beneficiario, ovunque risieda, mediante bonifico sul conto indicato in domanda, in base alla propria legislazione. Per le malattie professionali indennizzabili in entrambi i Paesi, competente è lo Stato dell'ultima lavorazione a rischio.
- Accertamenti sanitari (art. 17 Intesa): disposti dall'Istituzione del luogo di residenza su richiesta e a carico dell'Istituzione richiedente, con rimborso tramite il formulario "IT/MD RIMBORSO SPESE MEDICHE 173".
- Notifiche di infortunio (art. 16 Accordo, art. 18 Intesa): ogni infortunio con esito mortale o invalidante permanente va notificato tra le Istituzioni tramite il modulo "IT/MD NOTIFICA INFORTUNIO 180", seguito dalla notifica della decisione tramite il modulo "182".
- Recupero prestazioni indebite (art. 24 Accordo, art. 13 Intesa): l'Istituzione che ha erogato somme non dovute può richiedere la trattenuta sugli arretrati o sui pagamenti correnti dovuti dall'altra Istituzione, tramite i formulari R01, R02 e R03.
- Ricorsi amministrativi (art. 21 Accordo): sono validi se presentati entro i termini prescritti anche presso l'Istituzione competente dell'altro Stato, che li trasmette senza indugio; fa fede la data di presentazione presso l'Istituzione estera. Le Strutture territoriali Inail devono trasferire tempestivamente alla CNAS i ricorsi ricevuti relativi a prestazioni moldave.
Scarica gli allegati della circolare 34
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Prestazioni INAIL 2026: decreti e circolare di istruzioni
La rivalutazione delle prestazioni INAIL è un aggiornamento annuale previsto per garantire che rendite e indennizzi INAIL in caso di infortuni e malattie professionali siano adeguati all’aumento del costo della vita.
Il ministero del lavoro ha reso disponibile sul sito istituzionale :
- il decreto 67 2026 per le prestazioni ai lavoratori dei settori industria, navigazione
- il decreto 66 per le prestazioni riferite a lavoratori del settore agricoltura
Sulla base delle variazioni ISTAT per il 2026 l’incremento applicato è pari a +1,014 per le prestazioni esistenti, con aggiornamento anche dei limiti minimi e massimi di retribuzione per il calcolo delle nuove rendite.
AGRICOLTURA Rivalutazione e importi 2026 per rendite, assegni e indennizzi INAIL
La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di € 20.712,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
LA retribuzione convenzionale annuaper lavoratori a tempo determinato e autonomi è pari a €31.266,07
- l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2026, è fissato in € 682,14.
- l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2026, è fissato in € 12.515,64.
- gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite, per cui si ottengono i seguenti
importi:
Grado di inabilità Importo mensile (dal 1° gennaio 2025) Dal 50% al 59% € 479,41 Dal 60% al 79% € 669,00 Dall'80% all'89% € 1.148,55 Dal 90% al 100% € 1.627,68 100% + APC (assistenza personale continuativa) € 2.310,18 INDUSTRIA E NAVIGAZIONE -MEDICI rivalutazione prestazioni INAIL 2026
Retribuzioni
La retribuzione media giornaliera, è stabilita in euro 98,63 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura, rispettivamente, di
- euro 20.712,30 minimale e di
- euro 38.465,70 massimale.
Per il personale del settore marittimo, operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima i massimali della retribuzione annua sono
- euro 55.390,61 per i comandanti e i capi macchinisti;
- euro 46.928,15 per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
- euro 42.696,93 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2026, alle retribuzioni effettive si applicano i seguenti coefficienti di rivalutazione:
- per il 2024 e precedenti 1,014
- per il 2025 e I semestre 2026 1,000
Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti: retribuzione convenzionale annua €67.802,97.
Assegni
- l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2026, è fissato in euro 682,14.
- l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2026, è fissato in euro 12.515,64.
- gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite e , applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,014, si ottengono i seguentiimporti:
- dal 50 al 59% euro 382,74
- dal 60 al 79% euro 537,00
- dall’80 all’89% euro 997,04
- dal 90 al 100% euro 1.536,08
- 100% + a.p.c. euro 2.219,08
Istruzioni INAIL : prestazioni economiche medici radiologi
L'istituto nella circolare 27 2026 ribadisce i valori determinati dai decreti sopracitati e fornisce precisa che le Sedi devono provvedere manualmente alla riliquidazione dei casi esclusi dalla gestione automatizzata.
I nuovi importi saranno corrisposti con il rateo di agosto 2026, con invio agli interessati dei modelli 170/I e 171/I.
ATTENZIONE Eventuali variazioni anagrafiche vanno comunicate entro 15 giorni.
Infine, i valori capitali delle rendite saranno aggiornati al 1° luglio 2026 anche per le azioni di surroga e regresso.
Scarica la circolare e allegati
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Medici radiologi indennità INAIL 2026
Con decreto del ministero del lavoro 122818 del 11.5.2026 pubblicato sul sito istituzionale il 27.maggio, è stata rivalutata la retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026, nella misura di euro 67.802,97 .
Lo stesso decreto prevede che le medesime prestazioni economiche in corso di godimento siano riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,014
Retribuzioni convenzionali 2025 tecnici radiologi
Era stato pubblicato il 16 maggio 2025 invece il decreto 59 del 24 aprile con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2025 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per tecnici radiologi e allievi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive che avranno decorrenza dal 1 luglio 2025 .
Il 28 maggio è apparso anche il decreto del 24 aprile 2025 sulla retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,
In data 4 luglio INAIL ha pubblicato le consuete circolari di istruzioni.(v. ultimo paragrafo).
Sulla base della legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante “Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica” e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”, il quale, al comma 1, prevede che "La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (…) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica", le retribuzioni convenzionali dal 1 luglio 2025 sono le seguenti:
Anno Retribuzione convenzionale Anno 2016 e precedenti 29.370,51 € Anno 2017 29.611,96 € Anno 2018 30.134,54 € Anno 2019 29.917,09 € Anno 2020 30.004,82 € Anno 2021 – 2025 30.620,24 € Retribuzioni convenzionali e rivalutazione INAIL per medici esposti a radiazioni
La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025, è stabilita nella misura di euro 66.866,83
Le medesime prestazioni economiche in corso di godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008.
Le istruzioni INAIL circolari 41 e 42 del 4.7.2025
La Circolare n. 41/2025 sulla rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a radiazioni comunica ni particolare che le Sedi INAIL procederanno alla liquidazione d’ufficio con i modelli standard di comunicazione (170/IMec e 171/IMec), prevedendo aggiornamenti anagrafici entro 15 giorni dalla ricezione.
La Circolare n. 42/2025 riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche e la determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e per gli allievi dei relativi corsi, precisa che , la liquidazione delle prestazioni avverrà d’ufficio nel rateo di rendita di agosto 2025, accompagnata da apposita comunicazione tramite i modelli INAIL. Le eventuali variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate tempestivamente per l’aggiornamento degli archivi informatici.
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Autoliquidazione INAIL 2025/2026: rateazione e istruzioni
Con l'istruzione operativa del 23 dicembre 2025 sull’autoliquidazione 2025/2026, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per il corretto adempimento degli obblighi assicurativi, con particolare riferimento alle scadenze, alle modalità di dichiarazione delle retribuzioni, al versamento del premio e all’applicazione delle riduzioni contributive.
Le indicazioni sono rivolte ai datori di lavoro titolari di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) e di Posizioni Assicurative Navigazione (PAN) e devono essere applicate sia nella fase di regolazione del premio 2025 sia nella determinazione della rata anticipata 2026.
In data 9 gennaio sono stati forniti anche i coefficienti per il calcolo delle rate in caso di pagamento dilazionato (vedi ultimo paragrafo).
Con la circolare 3 del 20 gennaio INAIL chiarisce che, dal 1° gennaio 2026, si applicano in via provvisoria le nuove aliquote di oscillazione “in bonus” del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. Vedi sotto il dettaglio
Quadro normativo e scadenze dell’autoliquidazione 2025-2026
Come noto, il premio INAIL deve essere autoliquidato annualmente dal datore di lavoro sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente e di quelle presunte per l’anno in corso, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del DPR n. 1124/1965. Per l’autoliquidazione 2025/2026 restano ferme le seguenti scadenze principali:
Adempimento Termine Versamento premio in unica soluzione o prima rata 16 febbraio 2026 Versamento contributi associativi 16 febbraio 2026 Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 2 marzo 2026 I datori di lavoro con PAT devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente tramite i servizi telematici “AL.P.I. online” o “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio da indicare nel modello F24 è 902026. Per i datori del settore marittimo titolari di PAN è obbligatorio l’utilizzo del servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il codice da indicare nel modello F24.
Oscillazione del tasso e altre riduzioni contributive
Tra le principali novità dell’autoliquidazione 2025/2026 rientra l’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, approvate con deliberazione INAIL n. 146 del 21 luglio 2025.
Le nuove aliquote “bonus” premiano i datori di lavoro con andamento infortunistico favorevole, ma sono applicate con riserva di conguaglio in caso di mancata adozione del decreto interministeriale attuativo o di accertamento di violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni.
Restano inoltre confermate, a legislazione vigente, le principali riduzioni del premio assicurativo, tra cui:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne;
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
- esonero totale per navi iscritte al Registro Internazionale;
- incentivi per maternità, paternità e sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzioni per cooperative agricole;
- incentivi per assunzioni ex legge n. 92/2012.
Nella circolare 3 INAIL ribadisce le indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026 e fornisce la tabella aggiornata.
<!– NLavoratori-anno del triennio (N) Valori ISAR Aliquota N <= 50 -0,50 < ISAR < 0 -14% N <= 50 -0,75 < ISAR <= -0,50 -18% N <= 50 -0,90 < ISAR <= -0,75 -21% N <= 50 -1 < ISAR <= -0,90 -25% N <= 50 ISAR = -1 -28% <!– 50 < N
50 < N <= 100 -0,50 < ISAR < 0 -15% 50 < N <= 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -19% 50 < N <= 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -23% 50 < N <= 100 -1 < ISAR <= -0,90 -27% 50 < N <= 100 ISAR = -1 -31% N > 100 -0,50 < ISAR < 0 -17% N > 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -22% N > 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -27% N > 100 -1 < ISAR <= -0,90 -32% N > 100 ISAR = -1 -37% Nota: nei casi di non significatività della PAT, l’aliquota di oscillazione in riduzione è fissata al 13%.Istruzioni operative: riduzione di presunto, rateazione e servizi online
I datori di lavoro che prevedono per il 2026 una diminuzione delle retribuzioni rispetto al 2025 devono trasmettere entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, utilizzando il servizio online “Riduzione Presunto”. Tale comunicazione costituisce la base di calcolo del premio anticipato 2026, salvo successivi controlli INAIL.
È inoltre possibile optare per il pagamento rateale del premio in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% dell’importo dovuto. La scelta deve essere effettuata in sede di dichiarazione delle retribuzioni; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso medio dei titoli di Stato.
Infine, l’INAIL ha comunicato le date di apertura dei servizi telematici necessari per l’autoliquidazione 2025/2026, con avvio progressivo a partire
- dal 2 gennaio 2026 per la riduzione di presunto e
- dall’8 gennaio 2026 per i servizi di invio delle dichiarazioni e calcolo del premio.
Di seguito i link diretti ai servizi:
- AL.P.I. online – Autoliquidazione Premio INAIL (PAT)
- Invio telematico Dichiarazione Salari (PAT)
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN – settore marittimo)
- Riduzione di Presunto – Comunicazione riduzione retribuzioni
- Armo/Disarmo – Assicurazione (PAN)
- Guide e manuali operativi INAIL – Autoliquidazione
Tabella riepilogo scadenze
Adempimento Soggetti interessati Scadenza Note operative Comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2026 Datori di lavoro PAT e armatori PAN 16 febbraio 2026 Servizio online “Riduzione Presunto” Versamento premio INAIL in unica soluzione Datori di lavoro PAT e PAN 16 febbraio 2026 Modello F24 (PAT: codice riferimento 902026) Versamento contributi associativi Datori di lavoro interessati 16 febbraio 2026 Pagamento in unica soluzione Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 Datori di lavoro PAT e PAN 2 marzo 2026 Servizi telematici INAIL obbligatori Apertura servizio Riduzione Presunto PAT e PAN 2 gennaio 2026 Accesso dal portale INAIL Apertura servizi invio dichiarazioni e calcolo premio PAT e PAN 8 gennaio 2026 AL.P.I. online / Invio retribuzioni Richiesta certificato assicurazione equipaggio Armatori con PAN Dal 2 gennaio 2026 Servizio online dedicato 1ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 febbraio 2026 Senza interessi 2ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 18 maggio 2026 Con interessi 3ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 20 agosto 2026 Con interessi 4ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 novembre 2026 Con interessi Coefficienti per calcolo interessi rateazione INAIL
Con istruzione operativa del 9 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha pubblicato il
tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pari allo 2,75% , da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Sulla base di detto tasso, sono determinati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto :
- del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e
- della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi 1° 16 febbraio 2026 16 febbraio 2026 0 2° 16 maggio 2026 18 maggio 2026 0,00670548 3° 16 agosto 2026 20 agosto 2026 0,01363699 4° 16 novembre 2026 16 novembre 2026 0,02056849 -
Assicurazione INAIL magistratura onoraria 2026: le istruzioni
Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025 l’INAIL interviene a chiarire il regime assicurativo applicabile ai magistrati onorari, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il documento si inserisce in un contesto già regolato dall’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, prevista dal 2017.
L' Istituto riepiloga le regole vigenti, chiarendo che le novità legislative non hanno modificato l’impianto assicurativo già in essere, e fornisce indicazioni utili alle strutture territoriali e ai soggetti interessati per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi.
INAIL Magistrati onorari – Quadro normativo
Il regime assicurativo dei magistrati onorari si fonda su un articolato quadro normativo. Il riferimento principale resta il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile e il calcolo del premio.
Sul piano ordinamentale, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha introdotto una riforma organica della magistratura onoraria e, all’articolo 25, comma 5, ha previsto l’assicurazione obbligatoria INAIL per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, sia in servizio al 15 agosto 2017 sia immessi successivamente.
La legge 15 aprile 2025, n. 51, è intervenuta su tale decreto inserendo gli articoli 31-bis e 31-ter, dedicati rispettivamente al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e di quelli che le esercitano in via non esclusiva. Tali disposizioni richiamano espressamente l’applicazione dell’assicurazione INAIL secondo le modalità già previste dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.
Rilevano, infine, il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la qualificazione fiscale dei compensi, e la circolare INAIL n. 50 dell’8 novembre 2017, che resta il principale documento di riferimento operativo.
Novità e istruzioni di dettaglio
La circolare INAIL precisa che le disposizioni introdotte nel 2025 non hanno innovato il regime assicurativo contro infortuni e malattie professionali già applicabile ai magistrati onorari.
Gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 si limitano infatti a ribadire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In particolare:
- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l’INAIL ai sensi del Testo unico del 1965;
- i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati e operanti in via non esclusiva, sono anch’essi assicurati secondo le medesime regole.
La circolare sottolinea quindi la continuità del sistema. L’intervento normativo del 2025 assume rilievo soprattutto sul piano ordinamentale e contributivo complessivo, ma non incide sulle modalità di tutela assicurativa gestite dall’INAIL.
Dal punto di vista operativo, l’assicurazione INAIL per i magistrati onorari è attuata a premio ordinario, applicando il tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
L’attività è classificata alla voce 0722 della gestione “Altre attività” delle tariffe vigenti. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile non è costituita dal compenso effettivamente percepito, bensì da una retribuzione convenzionale: l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile.
Elemento Indicazione operativa Gestione tariffaria Altre attività Voce di tariffa 0722 Tipo di premio Premio ordinario Base imponibile Minimale di legge per la rendita INAIL Rivalutazione Annuale, secondo circolari INAIL Frazionabilità Non frazionabile Le prestazioni assicurative sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio. Il costo dell’assicurazione è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo il principio generale stabilito dal Testo unico INAIL. I premi assicurativi sono riscossi con le stesse modalità, scadenze e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza regimi speciali o derogatori. Sul piano fiscale e previdenziale, la circolare ricorda infine che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR e costituisce base imponibile previdenziale. Per gli aspetti applicativi di dettaglio resta fermo il rinvio alla circolare INAIL n. 50/2017, che continua a rappresentare il riferimento operativo principale per datori e consulenti.