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Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato
Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail fornisce nuove istruzioni operative in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.
Le indicazioni tengono conto dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica, dell’estensione della tutela assicurativa e dell’impiego della sanità digitale negli accertamenti medico-legali. L’intervento chiarisce in particolare le modalità di gestione dei certificati e le condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva.
La normativa sui certificati di infortunio e malattia
ll documento si inserisce nel quadro normativo delineato dal Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), in particolare agli articoli 52, 53 e 102, che disciplinano gli obblighi di certificazione e le conseguenze medico-legali dell’infortunio. A tali disposizioni si affiancano il D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e al giudizio di idoneità alla mansione (art. 41), e il D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati medici .
Si ricorda che la certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, mediante il modello 1SS.
Tale modello è utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi, distinguendo tra certificati “primo”, “continuativo”, “definitivo” e di “riammissione in temporanea”. La classificazione ha finalità esclusivamente operative e non incide sul valore giuridico dei certificati .
Elemento centrale resta la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, che deve essere sempre indicata, insieme alla diagnosi e all’eventuale previsione di postumi permanenti.
Ripresa del lavoro al termine della prognosi e ripresa anticipata
La principale novità della circolare riguarda la ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi.
L’Inail chiarisce che il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo certificato trasmesso che conclude il periodo di prognosi .
In termini operativi:
Casistica Istruzioni operative Fine prognosi Ripresa automatica del lavoro senza certificato definitivo su richiesta del lavoratore o Inail Possibile rilascio certificato medico-legale definitiva (anche in telemedicina) Mancato invio certificato continuativo Definizione d’ufficio della temporanea entro 15 giorni Ripresa anticipata Necessario certificato medico che anticipa il termine della prognosi. Puo essere emesso da qualunque medico Resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione specifica , in applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 .
Per quanto riguarda la ripresa anticipata, la circolare ribadisce che essa è consentita solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria. In assenza di tale documento, il rientro non è legittimo.
Infine viene sottolineato che le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali, garantendo uniformità di gestione tra le diverse fattispecie tutelate.
Dal punto di vista operativo, datori di lavoro e consulenti devono considerare che la cessazione dell’assenza coincide con l’ultimo giorno di prognosi certificata, salvo diversa indicazione medica.
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INAIL: diarie per accertamenti fuori sede 2026
Con la circolare n. 15 del 21 aprile 2026, l’INAIL ha comunicato l’aggiornamento degli importi delle diarie riconosciute agli assicurati invitati a presentarsi fuori dalla propria residenza per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche.
L’intervento si inserisce nel quadro normativo vigente in materia di prestazioni economiche accessorie e risponde all’esigenza di adeguare gli importi al mutato contesto economico, tenendo conto dell’andamento del costo della vita.
La disciplina prevede infatti il riconoscimento di una diaria giornaliera a favore dei soggetti assicurati chiamati presso gli uffici dell’Istituto, quale ristoro delle spese sostenute per l’assenza dal proprio domicilio. L’aggiornamento avviene periodicamente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, garantendo così una coerenza con l’inflazione rilevata a livello nazionale.
Diarie accertamenti INAIL 2026
L'adeguamento degli importi delle diarie per l’anno 2026 è stato disposto con delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 45 del 9 aprile 2026, applicando una variazione pari all’1,4%, corrispondente all’incremento dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2024 e il 2025.
Di conseguenza i nuovi importi, in vigore dal 1° maggio 2026, risultano così determinati:
Tipologia di assenza Importo 2025 (€) Importo 2026 (€) Assenza di 4 ore con pasto fuori residenza 8,98 9,11 Intera giornata senza pernottamento 17,99 18,24 Intera giornata con pernottamento 35,10 35,59 L’incremento, seppur contenuto, riflette l’andamento inflattivo e consente di mantenere adeguato il livello di copertura delle spese sostenute dagli assicurati. È importante sottolineare che gli importi variano in funzione della durata dell’assenza e della necessità di sostenere costi aggiuntivi, come il pasto o il pernottamento.
Istruzioni operative: decorrenza 1 maggio 2026
Dal punto di vista operativo, la circolare chiarisce che i nuovi importi saranno applicabili a partire dal 1° maggio 2026, data di entrata in vigore delle disposizioni. Le strutture territoriali e centrali dell’Istituto sono tenute ad adeguarsi alle nuove misure, utilizzando gli importi aggiornati per tutte le prestazioni erogate da tale data in avanti.
Sul piano gestionale, l’INAIL ha già avviato l’aggiornamento delle tabelle presenti negli applicativi istituzionali, a cura della Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Ciò garantirà l’automatica applicazione delle nuove diarie per la liquidazione delle prestazioni.
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INAIL: nuovo certificato infortunio telematico dal 13 maggio 2026
Dal 13 maggio 2026 entra in vigore la nuova versione semplificata del servizio INAIL per la compilazione e l'invio telematico dei certificati medici di infortunio. Meno campi obbligatori, dicitura razionalizzata e obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato.
Ecco cosa cambia e cosa fare per evitare malfunzionamenti.
Cosa cambia – Scarica il manuale aggiornato
La nuova versione del servizio online "Certificati medici infortunio" introduce importanti semplificazioni per i medici che redigono e trasmettono la documentazione all'INAIL:
La nuova versione è attiva su tutte le modalità di invio già in uso:
Attenzione : Il mancato adeguamento dei sistemi offline e di interoperabilità entro il 13 maggio 2026 causerà errori bloccanti in fase di invio del certificato, per la mancanza del recapito di contatto o per la presenza di campi non più previsti.
Gli interventi necessari:
Modalità di trasmissione Cosa fare entro il 13 maggio 2026 Servizio online Nessun intervento richiesto: l'aggiornamento è automatico Offline (file .xml) Adeguamento obbligatorio dei sistemi utilizzando la documentazione tecnica disponibile nella sezione "Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online" Interoperabilità / cooperazione applicativa Adeguamento tramite il "Catalogo Servizi per l'Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa", sezione servizio REST "CMI–CertificatoMedicoInfortunio" Sono già disponibili in particolare:
- Cronologia delle versioni di certificati di infortunio Formato DOCX — Dimensione 86.81 kB
- XML schema versione 2.1 Formato XML — Dimensione 13.96 kB
- le Specifiche tecniche per XSD Formato XLSX — Dimensione 66.41 kB
- Schema, specifiche e tabelle Formato ZIP — Dimensione 3.38 MB
- Manuale Certificati medici di infortunio telematici – Formato PDF — Dimensione 2.26 MB
Assistenza INAIL
Per chiarimenti o per la verifica preventiva del file .xml da trasmettere, è disponibile il servizio INAIL risponde. Nel form di richiesta occorre selezionare:
Categoria: Prestazioni
Sottocategoria: Assistenza Servizi Online
Oggetto: Certificato medico per infortunio
In alternativa è attivo il Contact Center INAIL al numero 06.6001 (da rete fissa e mobile, al costo previsto dal proprio piano tariffario).
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Autoliquidazione INAIL 2025/2026: rateazione e istruzioni
Con l'istruzione operativa del 23 dicembre 2025 sull’autoliquidazione 2025/2026, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per il corretto adempimento degli obblighi assicurativi, con particolare riferimento alle scadenze, alle modalità di dichiarazione delle retribuzioni, al versamento del premio e all’applicazione delle riduzioni contributive.
Le indicazioni sono rivolte ai datori di lavoro titolari di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) e di Posizioni Assicurative Navigazione (PAN) e devono essere applicate sia nella fase di regolazione del premio 2025 sia nella determinazione della rata anticipata 2026.
In data 9 gennaio sono stati forniti anche i coefficienti per il calcolo delle rate in caso di pagamento dilazionato (vedi ultimo paragrafo).
Con la circolare 3 del 20 gennaio INAIL chiarisce che, dal 1° gennaio 2026, si applicano in via provvisoria le nuove aliquote di oscillazione “in bonus” del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. Vedi sotto il dettaglio
Quadro normativo e scadenze dell’autoliquidazione 2025-2026
Come noto, il premio INAIL deve essere autoliquidato annualmente dal datore di lavoro sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente e di quelle presunte per l’anno in corso, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del DPR n. 1124/1965. Per l’autoliquidazione 2025/2026 restano ferme le seguenti scadenze principali:
Adempimento Termine Versamento premio in unica soluzione o prima rata 16 febbraio 2026 Versamento contributi associativi 16 febbraio 2026 Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 2 marzo 2026 I datori di lavoro con PAT devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente tramite i servizi telematici “AL.P.I. online” o “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio da indicare nel modello F24 è 902026. Per i datori del settore marittimo titolari di PAN è obbligatorio l’utilizzo del servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il codice da indicare nel modello F24.
Oscillazione del tasso e altre riduzioni contributive
Tra le principali novità dell’autoliquidazione 2025/2026 rientra l’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, approvate con deliberazione INAIL n. 146 del 21 luglio 2025.
Le nuove aliquote “bonus” premiano i datori di lavoro con andamento infortunistico favorevole, ma sono applicate con riserva di conguaglio in caso di mancata adozione del decreto interministeriale attuativo o di accertamento di violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni.
Restano inoltre confermate, a legislazione vigente, le principali riduzioni del premio assicurativo, tra cui:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne;
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
- esonero totale per navi iscritte al Registro Internazionale;
- incentivi per maternità, paternità e sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzioni per cooperative agricole;
- incentivi per assunzioni ex legge n. 92/2012.
Nella circolare 3 INAIL ribadisce le indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026 e fornisce la tabella aggiornata.
<!– NLavoratori-anno del triennio (N) Valori ISAR Aliquota N <= 50 -0,50 < ISAR < 0 -14% N <= 50 -0,75 < ISAR <= -0,50 -18% N <= 50 -0,90 < ISAR <= -0,75 -21% N <= 50 -1 < ISAR <= -0,90 -25% N <= 50 ISAR = -1 -28% <!– 50 < N
50 < N <= 100 -0,50 < ISAR < 0 -15% 50 < N <= 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -19% 50 < N <= 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -23% 50 < N <= 100 -1 < ISAR <= -0,90 -27% 50 < N <= 100 ISAR = -1 -31% N > 100 -0,50 < ISAR < 0 -17% N > 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -22% N > 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -27% N > 100 -1 < ISAR <= -0,90 -32% N > 100 ISAR = -1 -37% Nota: nei casi di non significatività della PAT, l’aliquota di oscillazione in riduzione è fissata al 13%.Istruzioni operative: riduzione di presunto, rateazione e servizi online
I datori di lavoro che prevedono per il 2026 una diminuzione delle retribuzioni rispetto al 2025 devono trasmettere entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, utilizzando il servizio online “Riduzione Presunto”. Tale comunicazione costituisce la base di calcolo del premio anticipato 2026, salvo successivi controlli INAIL.
È inoltre possibile optare per il pagamento rateale del premio in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% dell’importo dovuto. La scelta deve essere effettuata in sede di dichiarazione delle retribuzioni; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso medio dei titoli di Stato.
Infine, l’INAIL ha comunicato le date di apertura dei servizi telematici necessari per l’autoliquidazione 2025/2026, con avvio progressivo a partire
- dal 2 gennaio 2026 per la riduzione di presunto e
- dall’8 gennaio 2026 per i servizi di invio delle dichiarazioni e calcolo del premio.
Di seguito i link diretti ai servizi:
- AL.P.I. online – Autoliquidazione Premio INAIL (PAT)
- Invio telematico Dichiarazione Salari (PAT)
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN – settore marittimo)
- Riduzione di Presunto – Comunicazione riduzione retribuzioni
- Armo/Disarmo – Assicurazione (PAN)
- Guide e manuali operativi INAIL – Autoliquidazione
Tabella riepilogo scadenze
Adempimento Soggetti interessati Scadenza Note operative Comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2026 Datori di lavoro PAT e armatori PAN 16 febbraio 2026 Servizio online “Riduzione Presunto” Versamento premio INAIL in unica soluzione Datori di lavoro PAT e PAN 16 febbraio 2026 Modello F24 (PAT: codice riferimento 902026) Versamento contributi associativi Datori di lavoro interessati 16 febbraio 2026 Pagamento in unica soluzione Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 Datori di lavoro PAT e PAN 2 marzo 2026 Servizi telematici INAIL obbligatori Apertura servizio Riduzione Presunto PAT e PAN 2 gennaio 2026 Accesso dal portale INAIL Apertura servizi invio dichiarazioni e calcolo premio PAT e PAN 8 gennaio 2026 AL.P.I. online / Invio retribuzioni Richiesta certificato assicurazione equipaggio Armatori con PAN Dal 2 gennaio 2026 Servizio online dedicato 1ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 febbraio 2026 Senza interessi 2ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 18 maggio 2026 Con interessi 3ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 20 agosto 2026 Con interessi 4ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 novembre 2026 Con interessi Coefficienti per calcolo interessi rateazione INAIL
Con istruzione operativa del 9 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha pubblicato il
tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pari allo 2,75% , da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Sulla base di detto tasso, sono determinati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto :
- del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e
- della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi 1° 16 febbraio 2026 16 febbraio 2026 0 2° 16 maggio 2026 18 maggio 2026 0,00670548 3° 16 agosto 2026 20 agosto 2026 0,01363699 4° 16 novembre 2026 16 novembre 2026 0,02056849 -
Assicurazione INAIL magistratura onoraria 2026: le istruzioni
Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025 l’INAIL interviene a chiarire il regime assicurativo applicabile ai magistrati onorari, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il documento si inserisce in un contesto già regolato dall’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, prevista dal 2017.
L' Istituto riepiloga le regole vigenti, chiarendo che le novità legislative non hanno modificato l’impianto assicurativo già in essere, e fornisce indicazioni utili alle strutture territoriali e ai soggetti interessati per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi.
INAIL Magistrati onorari – Quadro normativo
Il regime assicurativo dei magistrati onorari si fonda su un articolato quadro normativo. Il riferimento principale resta il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile e il calcolo del premio.
Sul piano ordinamentale, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha introdotto una riforma organica della magistratura onoraria e, all’articolo 25, comma 5, ha previsto l’assicurazione obbligatoria INAIL per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, sia in servizio al 15 agosto 2017 sia immessi successivamente.
La legge 15 aprile 2025, n. 51, è intervenuta su tale decreto inserendo gli articoli 31-bis e 31-ter, dedicati rispettivamente al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e di quelli che le esercitano in via non esclusiva. Tali disposizioni richiamano espressamente l’applicazione dell’assicurazione INAIL secondo le modalità già previste dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.
Rilevano, infine, il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la qualificazione fiscale dei compensi, e la circolare INAIL n. 50 dell’8 novembre 2017, che resta il principale documento di riferimento operativo.
Novità e istruzioni di dettaglio
La circolare INAIL precisa che le disposizioni introdotte nel 2025 non hanno innovato il regime assicurativo contro infortuni e malattie professionali già applicabile ai magistrati onorari.
Gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 si limitano infatti a ribadire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INAIL.
In particolare:
- i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l’INAIL ai sensi del Testo unico del 1965;
- i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati e operanti in via non esclusiva, sono anch’essi assicurati secondo le medesime regole.
La circolare sottolinea quindi la continuità del sistema. L’intervento normativo del 2025 assume rilievo soprattutto sul piano ordinamentale e contributivo complessivo, ma non incide sulle modalità di tutela assicurativa gestite dall’INAIL.
Dal punto di vista operativo, l’assicurazione INAIL per i magistrati onorari è attuata a premio ordinario, applicando il tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
L’attività è classificata alla voce 0722 della gestione “Altre attività” delle tariffe vigenti. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile non è costituita dal compenso effettivamente percepito, bensì da una retribuzione convenzionale: l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile.
Elemento Indicazione operativa Gestione tariffaria Altre attività Voce di tariffa 0722 Tipo di premio Premio ordinario Base imponibile Minimale di legge per la rendita INAIL Rivalutazione Annuale, secondo circolari INAIL Frazionabilità Non frazionabile Le prestazioni assicurative sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio. Il costo dell’assicurazione è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo il principio generale stabilito dal Testo unico INAIL. I premi assicurativi sono riscossi con le stesse modalità, scadenze e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza regimi speciali o derogatori. Sul piano fiscale e previdenziale, la circolare ricorda infine che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR e costituisce base imponibile previdenziale. Per gli aspetti applicativi di dettaglio resta fermo il rinvio alla circolare INAIL n. 50/2017, che continua a rappresentare il riferimento operativo principale per datori e consulenti.
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Autoliquidazione INAIL 2025-26 riduzione e basi di calcolo
Sono state pubblicate dall'INAIL il 12 dicembre 2025 le istruzioni operative per sulle basi di calcolo e la percentuale di riduzione del tasso medio per l'autoliquidazione dei premi 2025-26.
In particolare viene specificato che il Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole .
Successivamente è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonis per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
Il decreto esclude dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro .
Inoltre per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il Presidente dell’Inail con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025 , ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle
- nuove aliquote contenute nelle tabella A “Bonus” e
- l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT).
Basi di calcolo INAIL online dal 12 dicembre
In un secondo documento INAIL comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 12 dicembre 2025.
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INAIL nuova norma UNI per le scale di appoggio
È stata pubblicata la revisione della norma UNI 10401 “Scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili per uso specifico – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”, un aggiornamento importante per chi utilizza scale portatili in ambito professionale. Il documento, elaborato dal gruppo di lavoro GL 17 “Scale” coordinato da Luca Rossi (Inail – Ditsipia) sotto la Commissione Sicurezza UNI, aggiorna completamente la precedente versione per tenere conto dell’evoluzione normativa e delle innovazioni tecnologiche del settore. L’obiettivo è chiaro: aumentare il livello di sicurezza e l’affidabilità dei prodotti utilizzati, in particolare da chi opera su impianti elettrici o telefonici.
La nuova UNI 10401 introduce miglioramenti significativi nei requisiti di costruzione e utilizzo delle scale a sfilo e innestabili, con attenzione particolare alla prevenzione del rischio di caduta. Tra le principali novità spicca la possibilità di utilizzare dispositivi anticaduta di tipo guidato, con linee di ancoraggio flessibili conformi alla UNI EN 353-2, soprattutto nei modelli delle classi S1, S2 e S3. La norma suddivide infatti le scale in quattro categorie (S1, S2, S3 e S4) in base alle caratteristiche e all’impiego.
Inoltre, è stata introdotta una Appendice B dedicata al salvataggio, che definisce procedure e strumenti utili per la gestione delle emergenze. La revisione nasce anche dall’esperienza operativa di importanti aziende elettriche, che hanno contribuito con dati e prove pratiche sul campo.
Cosa fare: valutare le attrezzature e aggiornare le procedure
Per datori di lavoro, consulenti e responsabili della sicurezza, la revisione della UNI 10401 rappresenta un’occasione per rivalutare l’idoneità delle attrezzature in uso. Oltre alle nuove scale conformi alla norma, il testo invita a considerare soluzioni alternative più sicure, come
- i trabattelli conformi alle UNI EN 1004-1 e 1004-2,
- i piccoli trabattelli UNI 11764 o
- le scale dotate di sistemi anticaduta integrati.
È consigliabile aggiornare le valutazioni dei rischi, i piani di formazione e le istruzioni operative, verificando la conformità delle scale in dotazione alle nuove prescrizioni.
La revisione della UNI 10401 non è solo un aggiornamento tecnico, ma un passo concreto verso una maggiore sicurezza sul lavoro, che richiede attenzione, informazione e responsabilità da parte di tutti gli operatori del settore.