• Inail

    Prestazioni INAIL 2026: decreti e circolare di istruzioni

    La rivalutazione delle prestazioni INAIL è un aggiornamento annuale previsto per garantire che rendite e indennizzi  INAIL in caso di infortuni e malattie professionali siano adeguati all’aumento del costo della vita.

    Il ministero del lavoro ha reso disponibile sul sito istituzionale :

    Sulla base delle variazioni ISTAT per il 2026 l’incremento applicato è pari a +1,014 per le prestazioni esistenti, con aggiornamento anche dei limiti minimi e massimi di retribuzione per il calcolo delle nuove rendite.

    AGRICOLTURA Rivalutazione e importi 2026 per rendite, assegni e indennizzi INAIL

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di € 20.712,30 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

    LA retribuzione convenzionale annuaper lavoratori a tempo determinato e autonomi  è pari a  €31.266,07 

    • l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2026, è fissato in € 682,14.
    • l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2026,  è fissato in € 12.515,64.
    • gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite, per cui si ottengono i seguenti

    importi:

    Grado di inabilità Importo mensile (dal 1° gennaio 2025)
    Dal 50% al 59% € 479,41
    Dal 60% al 79% € 669,00
    Dall'80% all'89% € 1.148,55
    Dal 90% al 100% € 1.627,68
    100% + APC (assistenza personale continuativa) € 2.310,18

    INDUSTRIA E NAVIGAZIONE -MEDICI rivalutazione prestazioni INAIL 2026

    Retribuzioni  

    La  retribuzione media giornaliera, è stabilita in euro 98,63 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura, rispettivamente, di

    •  euro 20.712,30 minimale e di 
    • euro 38.465,70 massimale.

     Per il personale del settore marittimo, operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima i massimali della retribuzione annua  sono

    • euro 55.390,61 per i comandanti e i capi macchinisti;
    • euro 46.928,15 per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
    • euro 42.696,93 per gli altri ufficiali.

    Ai fini della riliquidazione delle rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2026, alle retribuzioni effettive si applicano i seguenti coefficienti di rivalutazione:

    • per il 2024 e precedenti 1,014
    • per il 2025 e I semestre 2026 1,000

    Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti: retribuzione convenzionale annua €67.802,97.

    Assegni

    •  l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2026, è fissato in euro 682,14.
    • l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2026, è fissato in euro 12.515,64.
    • gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite e , applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,014,  si ottengono i seguentiimporti:
      • dal 50 al 59% euro 382,74
      • dal 60 al 79% euro 537,00
      • dall’80 all’89% euro 997,04
      • dal 90 al 100% euro 1.536,08
      • 100% + a.p.c. euro 2.219,08

    Istruzioni INAIL : prestazioni economiche medici radiologi

    L'istituto nella circolare 27 2026 ribadisce i valori determinati dai decreti sopracitati e   fornisce precisa che le Sedi devono provvedere manualmente alla riliquidazione dei casi esclusi dalla gestione automatizzata.

     I nuovi importi saranno corrisposti con il rateo di agosto 2026, con invio agli interessati dei modelli 170/I e 171/I.

    ATTENZIONE  Eventuali variazioni anagrafiche vanno comunicate entro 15 giorni.

     Infine, i valori capitali delle rendite saranno aggiornati al 1° luglio 2026 anche per le azioni di surroga e regresso.

    Scarica la circolare e allegati

    Circolare 27 2026

    Allegati circolare 27 2026

  • Inail

    Retribuzioni minime imponibili INAIL 2026: istruzioni e tabelle

    Pubblicata il 28 maggio 2026 la circolare INAL n. 25  con  le istruzioni sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi per il 2026 

     In allegato sono fornite  le tabelle  delle retribuzioni minime imponibili  per i diversi settori .

    Questo l'indice dei contenuti 

    1. PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.  Premessa

    1.1 Retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la  generalit‡ dei lavoratori dipendenti

    1.1.1 Minimale contrattuale

    1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera

    1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive

    1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita

    1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero

    1.3.1 Operai agricoli

    1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali

    1.3.3 Assegno o indennita corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazionemontana

    1.3.4 Indennità di disponibilita previste per il contratto di lavoro intermittente

    1.4 Retribuzioni convenzionali

    1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

    1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2026

    1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

    1.5.1 Lavoratori con contratto part time

    1.5.2 Lavoratori dell’area dirigenziale

    1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 26 luglio, n. 413)

    1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/19581, soci di cooperative di pesca, cooperative di

    servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivit‡ lavorativa

    1.5.5 Lavoratori autonomi – Riders

    1.5.6 Lavoratori a domicilio

    1.5.7 Lavoratori subordinati addetti ai servizi domestici efamiliari

    1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

    1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale

    1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

    1.6.3 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis Codice civile

    1.6.4 Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

    1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi

    1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 2

    1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale

    1.7 Retribuzione di ragguaglio

    1.8 Lavoratori parasubordinati

    1.9 Lavoratori subordinati sportivi

    1.10 Lavoratori dello spettacolo autonomi

    2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.  Premessa

    2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di societ‡ fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano

    2.2 Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250)

    2.3 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 4, n. 5)

    2.4 Medici esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi

    2.5 Soggetti impegnati in attivit‡ di volontariato a fini di utilit‡sociale e in lavori di pubblica utilit‡ con oneri assicurativi a carico del Fondo articolo 1, comma 312, legge 28 dicembre2015, n. 208

    2.6 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)

    2.7 Soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettivit‡ (PUC)

    Premi inail: come si procede per il calcolo

    In premessa l'istituto ricorda che  per determinare il premio da versare  gli elementi da considerare :

    •  il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
    •  l’ammontare delle retribuzioni.

    Viene inoltre precisato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

    •  retribuzione effettiva
    •  retribuzione convenzionale
    •  retribuzione di ragguaglio

     La retribuzione effettiva per  tutti i lavoratori è costituita  dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ma per il calcolo dell'importo dei premi questa 

    non può essere inferiore ad un importo minimo stabilito per legge  che tiene conto   sia dei minimali contrattuali che   di un  minimale di retribuzione giornaliera rivalutato annualmente dall'ISTAT 

     In particolare:

    •  se è più elevato l’importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare la retribuzione effettiva8 percepita dal
    • lavoratore nel mese considerato, senza alcun adeguamento;
    • se, invece, è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all’importo così ottenuto va adeguata, se   inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.

    ATTENZIONE In caso di pluralità di contratti collettivi  stipulati per la stessa  categoria si deve fare riferimento  alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25).

    Limite minimo retribuzione giornaliera 2026

    Inail precisa in particolare che   per  l’anno 2025 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo  per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall’Istat è  risultata pari all1,4%,  quindi  per l’anno 2026:

     il limite minimo di retribuzione giornaliera Ë uguale a euro 58,13, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni

    lavoratori dipendenti in vigore al 1∞ gennaio 2026 di euro 611,85 mensili.

    Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato 114.

    Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 58,13.

    Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le  retribuzioni riportate al  paragrafo 1.3 della circolare  ( Operai agricoli,Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali,, Assegno o indennita corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana,Indennità di disponibilita previste per il contratto di lavoro intermittente)

    Allegati:
  • Inail

    Nuovo certificato infortunio al via oggi: come funziona

    Da oggi 13 maggio 2026 entra in vigore la nuova versione semplificata del servizio INAIL per la compilazione e l'invio telematico dei certificati medici di infortunio. Meno campi obbligatori, dicitura razionalizzata e obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato.

    Ecco cosa cambia  e cosa fare per evitare malfunzionamenti.

    Cosa cambia – Scarica il manuale aggiornato

    La nuova versione del servizio online "Certificati medici infortunio" introduce importanti semplificazioni per i medici che redigono e trasmettono la documentazione all'INAIL:

    La nuova versione è attiva su tutte le modalità di invio già in uso:

    Attenzione : Il mancato adeguamento dei sistemi offline e di interoperabilità entro il 13 maggio 2026 causerà errori bloccanti in fase di invio del certificato, per la mancanza del recapito di contatto o per la presenza di campi non più previsti.

    Gli interventi necessari: 

    Modalità di trasmissione Cosa fare entro il 13 maggio 2026
    Servizio online Nessun intervento richiesto: l'aggiornamento è automatico
    Offline (file .xml) Adeguamento obbligatorio dei sistemi utilizzando la documentazione tecnica disponibile nella sezione "Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online"
    Interoperabilità / cooperazione applicativa Adeguamento tramite il "Catalogo Servizi per l'Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa", sezione servizio REST "CMI–CertificatoMedicoInfortunio"

    Sono già disponibili in particolare:

    Assistenza INAIL

    Per chiarimenti o per la verifica preventiva del file .xml da trasmettere, è disponibile il servizio INAIL risponde. Nel form di richiesta occorre selezionare:

    Categoria: Prestazioni

    Sottocategoria: Assistenza Servizi Online

    Oggetto: Certificato medico per infortunio

    In alternativa è attivo il Contact Center INAIL al numero 06.6001 (da rete fissa e mobile, al costo previsto dal proprio piano tariffario).

  • Inail

    Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato

    Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail fornisce nuove istruzioni operative in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.

     Le indicazioni tengono conto dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica, dell’estensione della tutela assicurativa e dell’impiego della sanità digitale negli accertamenti medico-legali. L’intervento chiarisce in particolare le modalità di gestione dei certificati e le condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva.

    La normativa sui certificati di infortunio e malattia

    ll documento si inserisce nel quadro normativo delineato dal Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), in particolare agli articoli 52, 53 e 102, che disciplinano gli obblighi di certificazione e le conseguenze medico-legali dell’infortunio. A tali disposizioni si affiancano il D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e al giudizio di idoneità alla mansione (art. 41), e il D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati medici .

    Si ricorda che la certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, mediante il modello 1SS. 

    Tale modello è utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi, distinguendo tra certificati “primo”, “continuativo”, “definitivo” e di “riammissione in temporanea”. La classificazione ha finalità esclusivamente operative e non incide sul valore giuridico dei certificati .

    Elemento centrale resta la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, che deve essere sempre indicata, insieme alla diagnosi e all’eventuale previsione di postumi permanenti.

    Ripresa del lavoro al termine della prognosi e ripresa anticipata

    La principale novità  della circolare   riguarda la ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi.

    L’Inail chiarisce che il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo certificato trasmesso che conclude il periodo di prognosi . 

    In termini operativi:

    Casistica Istruzioni operative
    Fine prognosi Ripresa automatica del lavoro senza certificato definitivo
    su richiesta del lavoratore o Inail Possibile rilascio certificato medico-legale definitiva  (anche in telemedicina)
    Mancato invio certificato continuativo Definizione d’ufficio della temporanea entro 15 giorni
    Ripresa anticipata Necessario certificato medico che anticipa  il termine della prognosi. Puo essere emesso da qualunque medico

    Resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione specifica , in applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 .

     Per quanto riguarda la ripresa anticipata, la circolare ribadisce che essa è consentita solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria. In assenza di tale documento, il rientro non è legittimo.

    Infine viene sottolineato che  le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali, garantendo uniformità di gestione tra le diverse fattispecie tutelate.

     Dal punto di vista operativo, datori di lavoro e consulenti devono considerare che la cessazione dell’assenza coincide con l’ultimo giorno di prognosi certificata, salvo diversa indicazione medica.

  • Inail

    INAIL: diarie per accertamenti fuori sede 2026

    Con la circolare n. 15 del 21 aprile 2026, l’INAIL ha comunicato l’aggiornamento degli importi delle diarie riconosciute agli assicurati invitati a presentarsi fuori dalla propria residenza per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche. 

    L’intervento si inserisce nel quadro normativo vigente in materia di prestazioni economiche accessorie e risponde all’esigenza di adeguare gli importi al mutato contesto economico, tenendo conto dell’andamento del costo della vita.

    La disciplina prevede infatti il riconoscimento di una diaria giornaliera a favore dei soggetti assicurati chiamati presso gli uffici dell’Istituto, quale ristoro delle spese sostenute per l’assenza dal proprio domicilio. L’aggiornamento avviene periodicamente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, garantendo così una coerenza con l’inflazione rilevata a livello nazionale.

    Diarie accertamenti INAIL 2026

    L'adeguamento degli importi delle diarie per l’anno 2026  è stato disposto con delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 45 del 9 aprile 2026, applicando una variazione pari all’1,4%, corrispondente all’incremento dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2024 e il 2025. 

    Di conseguenza i nuovi importi, in vigore dal 1° maggio 2026, risultano così determinati:

    Tipologia di assenza Importo 2025 (€) Importo 2026 (€)
    Assenza di 4 ore con pasto fuori residenza 8,98 9,11
    Intera giornata senza pernottamento 17,99 18,24
    Intera giornata con pernottamento 35,10 35,59

    L’incremento, seppur contenuto, riflette l’andamento inflattivo e consente di mantenere adeguato il livello di copertura delle spese sostenute dagli assicurati. È importante sottolineare che gli importi variano in funzione della durata dell’assenza e della necessità di sostenere costi aggiuntivi, come il pasto o il pernottamento.

    Istruzioni operative: decorrenza 1 maggio 2026

    Dal punto di vista operativo, la circolare chiarisce che i nuovi importi saranno applicabili a partire dal 1° maggio 2026, data di entrata in vigore delle disposizioni. Le strutture territoriali e centrali dell’Istituto sono tenute ad adeguarsi alle nuove misure, utilizzando gli importi aggiornati per tutte le prestazioni erogate da tale data in avanti.

    Sul piano gestionale, l’INAIL ha già avviato l’aggiornamento delle tabelle presenti negli applicativi istituzionali, a cura della Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Ciò garantirà l’automatica applicazione delle nuove diarie per la liquidazione delle prestazioni.

  • Inail

    Rateazione premi INAIL: interessi ridotti dal 28 marzo 2026

    Con la circolare n. 13 del 16 aprile 2026, l’INAIL fornisce chiarimenti operativi in merito alla modifica della maggiorazione degli interessi applicati alle rateazioni dei premi assicurativi e relativi accessori. L’intervento si inserisce nel solco delle recenti disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 38/2026, con impatti diretti sulle modalità di calcolo degli oneri a carico dei datori di lavoro che richiedono la dilazione dei debiti contributivi.

    Riduzione maggiorazione sul tasso di interesse

    La disciplina della rateazione dei debiti contributivi trova fondamento nell’articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, che stabilisce l’applicazione di un interesse di dilazione pari al tasso di rifinanziamento principale dell’Eurosistema maggiorato di una determinata percentuale. Tale maggiorazione, nel tempo, è stata oggetto di modifiche normative, tra cui l’incremento a sei punti percentuali previsto dal decreto-legge n. 318/1996.

    Il recente decreto-legge n. 38/2026 interviene nuovamente sulla materia, riducendo in maniera significativa  la maggiorazione 

    Periodo di presentazione istanza Maggiorazione applicata Tasso complessivo
    Fino al 27 marzo 2026 +6 punti percentuali Tasso BCE + 6%
    Dal 28 marzo 2026 +2 punti percentuali Tasso BCE + 2%

    Resta invariato il principio secondo cui il tasso BCE da utilizzare è quello vigente alla data di presentazione della domanda.

    INAIL precisa che :

    • per le domande presentate dal 28 marzo 2026, il nuovo regime più favorevole si applica automaticamente, senza necessità di ulteriori adempimenti. 
    • per le istanze antecedenti, continuano ad applicarsi le condizioni precedenti, senza possibilità di ricalcolo.

    È inoltre confermato che le rateazioni già in corso non subiscono modifiche: i piani di ammortamento restano validi alle condizioni originarie. In sede di consulenza, è quindi opportuno valutare tempestivamente l’opportunità di presentare nuove istanze alla luce del nuovo tasso ridotto, ottimizzando la gestione della posizione debitoria aziendale.

  • Inail

    Dispensa lavoro temporaneo DNL INAIL: applicativo aggiornato

    Inail informa che a partire dal 5 marzo 2026 è disponibile una nuova versione per l'applicazione Istanza di Dispensa DNL Temp.

    Tutte le domande trasmesse in passato sono consultabili nella nuova versione dell’applicativo. Qui il manuale utente aggiornato.

    Si ricorda che il servizio  è stato previsto a seguito dell’articolo 13, comma 9, del  D.M. 27 febbraio 2019,  e prevede  che i  datori di lavoro  possono essere dispensati  dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza

    In particolare, tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui  possa essere considerato opportuno ma in ogni caso solo  se :

    •  le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di 5 persone e
    •  non durano più di 15 giorni. 

    Qui il Modello di istanza

    Attenzione va posta al fatto che  entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, (Istanza dispensa DNL)  la sede Inail competente emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.

    Ulteriori informazioni sono presenti nel Manuale di servizio disponibile attraverso uno dei seguenti percorsi: 

    • www.inail.it > Atti e documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo
    • oppure www.inail.it > Servizi online >Manuali operativi.