• Inail

    Riduzione premi INAIL 2026 e nuovi indici gravità: decreto e circolare

    Con il Decreto del 30 settembre 2025, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, e pubblicato nella sezione pubblicita legale il 22 ottobre,  viene confermata la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come previsto dalla legge n. 147/2013. 

    Il provvedimento recepisce la delibera INAIL n. 128 del 27 giugno 2025, stabilendo per il 2026 una riduzione pari al 13,02% .

    La riduzione si applica, in particolare,

    •  ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni derivanti dall’esposizione a raggi X e sostanze radioattive (legge n. 93/1958) e
    •  ai contributi assicurativi del settore agricoltura,

     previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e riscossi in forma unificata dall’INPS. 

    Restano invece escluse le gestioni per le quali, dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove tariffe dei premi e contributi: in tali casi, l’aggiornamento tariffario assorbirà automaticamente la riduzione.

    Ik 28 ottobre INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni  53 2025 con relativi allegati 

    Indici di gravità IGM 2026-2028

    Il decreto ministeriale approva anche la fissazione degli Indici di Gravità Medi (IGM) da utilizzare nel triennio 2026-2028, in attesa del completamento della revisione tariffaria complessiva. 

    Gli IGM costituiscono un parametro fondamentale per la valutazione della gravità infortunistica nei diversi settori produttivi e consentono di individuare le aziende virtuose che potranno beneficiare di ulteriori riduzioni del premio.

    Questa misura, in linea con la politica di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mira a premiare i datori di lavoro che adottano strategie di prevenzione efficaci e mantengono bassi indici di infortuni. Con l’approvazione del decreto, si conferma dunque l’impegno istituzionale nel favorire una cultura della sicurezza e nel ridurre il costo del lavoro per le imprese più attente alla tutela dei propri lavoratori.

    La tabella indici è la seguente Gestione Medici Radiologi IGM

    • Tariffa medici radiologi  – 0,11
    • Tariffa sostanze radioattive –  3,59

    Gestione Agricoltura IGM

    • Dipendenti –  6,67
    • Autonomi  – 8,68

    La circolare INAIL : domanda riduzione

    Con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, l’INAIL ha comunicato le nuove disposizioni relative alla riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

    Il provvedimento stabilisce la misura percentuale della riduzione per il 2026, fissata al 13,02%, e definisce i nuovi Indici di Gravità Medi (IGM) validi per il triennio 2026-2028, in attuazione della deliberazione n. 128 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 27 giugno 2025, approvata con decreto interministeriale del 30 settembre 2025 (registrato dalla Corte dei conti il 20 ottobre 2025).

    L’obiettivo è assicurare continuità alla riduzione introdotta nel 2014, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe, e premiare le aziende che mantengono bassi livelli di rischio e tassi infortunistici. 

    La misura è adottata nel limite complessivo di 1.200 milioni di euro annui, come stabilito dal legislatore, e interessa in particolare due categorie di premi e contributi:

    • i premi speciali per le malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (Legge n. 93/1958);
    • i contributi assicurativi del settore agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.

    La riduzione si fonda sull’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, che autorizza il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, a determinare annualmente la riduzione dei premi INAIL in base all’andamento infortunistico e alla sostenibilità finanziaria dell’Ente.

    Il Decreto 22 aprile 2014 ha definito i criteri applicativi, distinguendo tra aziende attive da oltre un biennio e attive da non oltre un biennio.

    INAIL ricorda che : 

    1. Le imprese con attività iniziate da oltre due anni (prima del 3 gennaio 2024) beneficiano della riduzione in base al confronto tra l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) e l’Indice di Gravità Medio (IGM) nazionale.
    2. Le aziende con attività avviate entro il biennio (dal 3 gennaio 2024 in poi) possono accedere alla riduzione previa domanda, attestando il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Presentazione della domanda

    Settore radiologico: tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 – Polizze Speciali” sul portale INAIL.

    Settore agricolo: mediante il modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” disponibile su www.inail.it, , da inviare via PEC alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale ([email protected]).

    Per i soggetti già ammessi nel corso del biennio precedente, non è necessario ripresentare la domanda: la nuova riduzione si applica automaticamente.

    Dati e scadenze operative

    Di seguito una sintesi dei principali dati e scadenze operative:

    Elemento Descrizione
    Percentuale di riduzione 2026 13,02%
    Validità Indici di Gravità Medi (IGM) Triennio 2026 – 2028
    Attività da oltre un biennio Data inizio prima del 3 gennaio 2024
    Attività da non oltre un biennio Data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024
    Scadenza per domanda riduzione (nuove imprese) Entro la fine del primo biennio di attività
    Settori interessati Raggi X e sostanze radioattive – Gestione agricoltura

  • Inail

    Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione

    Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite. 

    Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti  di natura attuariale che  servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono  mese per mese  al  beneficiario o dei suoi superstiti. 

    La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.

    Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione

    I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze: 

    1. per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future), 
    2. per definire le tariffe dei premi assicurativi, 
    3. per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
    4.  per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.

    La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:

    • sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
    • è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo  ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.

    Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:

    1. rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
    2. rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
    3. assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
    4. quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.

    Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).

    Il calcolo del valore complessivo della rendita

    La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto

    Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:

    • come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
    • come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
    • come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.

    Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.

  • Inail

    Bando INAIL Bric 2025: finanziamenti per la ricerca

    L’INAIL ha pubblicato il nuovo Bando Bric 2025 per finanziare progetti di ricerca collaborativa nell’ambito del Piano di attività 2025-2027. L’obiettivo è rafforzare la rete scientifica italiana e sviluppare soluzioni innovative per la salute e la sicurezza sul lavoro.

    Il bando mette a disposizione 14,4 milioni di euro per il primo anno di attività, con progetti della durata di due anni che coinvolgano università, enti di ricerca pubblici e istituti scientifici. Ogni progetto dovrà riguardare una delle tematiche indicate da INAIL e puntare a risultati concreti, trasferibili al mondo produttivo. Gi enti coinvolti possono migliorare il proprio punteggio con il coibvolgimento delle imprese con sede stabile in Italia, che possono contribuire alla sperimentazione delle soluzioni e ottenere un ulteriore punteggio premiale se in possesso della certificazione di parità di genere prevista dalla legge n. 162/2021 (UNI/PdR 125:2022).

    Qui il bando .

     Ulteriori materiali e i dettagli  nella sezione dedicata ai bandi di ricerca INAIL

    Come partecipare: requisiti e modalità di domanda

    Per partecipare al Bando Bric 2025, i destinatari istituzionali (università, enti di ricerca e IRCCS) devono rispettare alcuni requisiti:

    • ogni progetto deve avere durata biennale;
    • il cofinanziamento a carico dei proponenti e dei partner deve essere almeno del 40% del costo totale del progetto;
    • ciascun ente può presentare al massimo tre proposte;
    • non sono ammesse proposte già finanziate da INAIL o da altri enti pubblici

    .Le domande si presentano esclusivamente online tramite l’applicativo “Bando Bric”, disponibile nei servizi online INAIL

    . La procedura sarà attiva dal 4 agosto 2025 al 6 ottobre 2025 (ore 14:00). Per accedere è necessario utilizzare SPID, CIE o CNS. La piattaforma rilascia una ricevuta elettronica al termine della compilazione, che costituisce prova di avvenuta presentazione.

    Le proposte saranno valutate da commissioni di esperti secondo criteri tecnico-scientifici. Verranno premiate l’originalità, la trasferibilità dei risultati, la qualità dei partner e il livello di cofinanziamento. Non saranno ammesse le domande con un punteggio inferiore a 50 su 100.

    ATTENZIONE 

    Per informazioni e assistenza dal 26 agosto 2025 è disponibile il seguente indirizzo e-mail: [email protected]. 

    Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti entro e non oltre le ore 14:00 del 29 settembre 2025.

    Quali imprese possono partecipare

    Il bando prevede la possibilità di coinvolgere le imprese private , con alcuni vincoli precisi:

    • le imprese devono avere stabile organizzazione in Italia;
    • non devono avere impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    • non possono ricevere finanziamenti diretti né fornire beni e servizi al progetto finanziato;
    • devono essere selezionate attraverso una manifestazione pubblica di interesse da parte degli enti proponenti;

    la loro partecipazione dà diritto a un punteggio premiale nella graduatoria degli enti, che aumenta se l’impresa ha la certificazione di parità di genere

  • Inail

    Modello INAIL OT23 2026 rettificato

    L’INAIL  aveva pubblicato poche settimane fa  il nuovo Modello OT23 per il 2026, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati nel corso del 2025. 

    Il documento era stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica centrale per la sicurezza e delle parti sociali, per garantire continuità e coerenza con le normative più recenti.

    Con una nota del 18 luglio pubblicata il 21 , l'istituto informa che a  seguito di  segnalazioni  sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436.

    Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi:

    1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell’intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all’intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del

    3.7.2025.

    E’ stato quindi rimosso il seguente testo: “Note: L’attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull’importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all’Albo nazionale dei Chimici.

    Documentazione ritenuta probante: 1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda 2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell’iscrizione all’Albo dei Chimici 3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.”

    2. Intervento E-3. Nelle note, il testo “con data antecedente al 28 febbraio 2025” è stato sostituito con il seguente: “entro la data di presentazione della domanda”.

    Viene anche ricordato che per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda è  fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.

     I documenti sono allegati anche in fondo all'articolo.

    OT23 2026 – Interventi ammessi e struttura del modello

    Nella Nota INAIL si precisa che il modello OT23 2026 conferma l’impianto degli anni precedenti, articolando gli interventi in 71 azioni suddivise in sei sezioni tematiche:

    • Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
    • Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
    • Sezione D – Forazione, addestramento e informazione
    • Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale

    Ogni intervento è accompagnato dalla relativa documentazione probante, che è stata aggiornata per agevolare le aziende nella dimostrazione delle attività svolte e ridurre i tempi e i margini di errore nelle verifiche da parte dell’Istituto.

    Modifiche sul 2025 – modalità di accesso e tipologie di intervento

    Restano invariati i requisiti di accesso al beneficio. Le aziende devono effettuare:

    1. almeno un intervento di tipo A (alta efficacia prevenzionale e maggiore onerosità),oppure
    2. due interventi di tipo B (con efficacia minore ma comunque significativa).

    Modifiche e aggiornamenti rispetto al 2025

    Sono state introdotte alcune modifiche puntuali per precisare meglio il campo di applicazione di diversi interventi. Tra questi:

    • A-4.1: analisi termografica su impianti elettrici e successive azioni correttive;
    • C-2.1: installazione di sistemi di aspirazione per la riduzione di agenti chimici;
    • C-5.2: prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
    • C-5.3: interventi per il reinserimento lavorativo di disabili da lavoro;
    • C-5.4: promozione della salute nei luoghi di lavoro secondo i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (2020-2025);
    • E-4: adozione o mantenimento di un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008.

    È stato invece eliminato l’intervento D-4 previsto nel modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 135/2024, che ha esteso il campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.

    Tutte le istruzioni nella Guida alla compilazione.

    Allegati:
  • Inail

    Rischio caldo: le Linee guida INAIL per i datori di lavoro

    Anche quest'anno tornano d'attualita le norme sulla sicurezza   e la gestione delle alte temperature  nei luoghi di lavoro.

    Sull'argomento inail ha messo a disposizione  siN dal 2023 sul proprio sito un  vademecum  dedicato a lavoratori, datori di lavoro e  responsabili  salute e sicurezza,  con una serie di strumenti che  approfondiscono gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori e danno le indicazioni per evitare i rischi di infortuni e malattie 

    Scheda , sito e altri specifici approfondimenti nel progetto "WORKLIMATE "sono stati messi a punto   dal Centro studi INAIL con la  collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe).

    Rischio calore quali sono le conseguenze?

    Nella guida vengono elencate in primo luogo le piu comuni patologie da calore, tra cui:

    • i crampi,
    •  la dermatite da sudore,
    •  gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache

    Vengono analizzate anche le patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo come 

    • malattie della tiroide,
    •  l’obesità
    •  l’asma e la bronchite cronica,
    •  il diabete e le patologie cardiovascolari.

    Rischio caldo: cosa deve fare il  datore di lavoro

    I datori di lavoro sono chiamati a individuare procedure specifiche  diminuire i rischi,  in primo luogo scegliendo  una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo.

    Altro punto fondamentale è la formazione dei lavoratori sull'argomento

    La guida sottolinea l’importanza  delle misure generali che sono :

    • l’idratazione, 
    • l' abbigliamento adeguato, 
    • la riorganizzazione dei turni di lavoro e 
    • la possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.

    Nella piattaforma del progetto Worklimate sono presenti numerosi dati e approfondimenti con le piu aggiornate strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.

     Oltre agli strumenti informativi, infatti Worklimate comprende anche strumenti operativi, come  il sistema di previsione dello stress da calore, finalizzato allo screening dei rischi professionali con due modalità:

    1.  Le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00. 
    2. La previsione del rischio per località consente, invece, di prevedere per i  cinque giorni successivi  i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa.

    Si ricorda che nei casi di stress climatico è prevista la possibiltà di utilizzo della Cassa integrazione. Leggi  anche Cassa integrazione per caldo eccessivo: istruzioni INPS 

  • Inail

    Infortuni lavoro domestico: ricorsi alle sedi INAIL

    La Circolare Inail n. 5 del 30 gennaio 2025 chiarisce le rilevanti  modifiche  in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, in seguito alle disposizioni della legge 13 dicembre 2024, n. 203. L'obiettivo principale è semplificare e armonizzare la disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti dell'INAIL relativi alle domande di prestazione per infortuni domestici. 

    Con questa modifica, i ricorsi saranno gestiti direttamente dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento impugnato, conformemente agli articoli 104 e seguenti del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

    Il Comitato amministratore del Fondo rimane competente per i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, fissata al 12 gennaio 2025.

    Le nuove modalità di ricorsi all’INAIL

    Le nuove disposizioni stabiliscono che i ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, seguendo le modalità ordinarie delle opposizioni amministrative. Gli interessati possono presentare ricorso direttamente o tramite delegato presso la sede INAIL competente, utilizzando posta elettronica, fax o raccomandata.

     La trattazione dei ricorsi segue le stesse regole previste per le opposizioni generali, e nel caso di questioni medico-legali si applicano le disposizioni vigenti in materia di collegiali mediche. 

    La sede INAIL ha l'obbligo di pronunciarsi entro 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza di decisione, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria

    . Il ricorso giurisdizionale può essere presentato anche quando la decisione dell’INAIL non sia ritenuta soddisfacente, entro tre anni dalla ricezione del provvedimento.

    Ricorsi INAIL lavoro domestico: termini prescrizione

    La legge n. 203/2024 ha inoltre abrogato alcune disposizioni precedenti, come l'articolo 10, terzo comma, lettera c), della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e l’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 15 settembre 2000.

     Tuttavia, queste disposizioni continueranno ad applicarsi ai ricorsi pendenti prima del 12 gennaio 2025. Inoltre, è stata ridotta da 120 a 60 giorni la tempistica per la definizione dei ricorsi, modificando di conseguenza il periodo di sospensione della prescrizione, ora pari a 270 giorni. La circolare conclude ribadendo che tutti i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025 devono essere trattati e risolti dalla sede INAIL competente, garantendo un processo più snello e uniforme.

  • Inail

    Assicurazione Inail studenti: chiarimenti sulla durata delle cure

    L'INAIL ha fornito dei chiarimenti in merito alle prestazioni sanitarie per gli studenti assicurati in caso di infortuni durante attività scolastiche pratiche o esperimenti tecnico-scientifici ,  con l'istruzione operativa datata 20 novembre ma pubblicata il 6 dicembre sul sito istituzionale  . Erano giunte diverse richieste in particolare in merito alla durata delle prestazioni  di terapie riabilitative  post infortuni. 

    La  nota ricorda innanzitutto che la tutela assicurativa riguarda gli studenti di scuole e istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Questa copertura è prevista dall’articolo 4 del DPR n. 1124 del 1965. La normativa garantisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche agli studenti che partecipano a esperienze pratiche o scientifiche. Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il Decreto-Legge n. 48/2023 e il Decreto-Legge n. 113/2024 hanno ampliato il concetto di tutela assicurativa, ma non hanno modificato le prestazioni sanitarie previste. Vediamo meglio nei paragrafi che seguono 

    Prestazioni sanitarie INAIL – Studenti assicurati

    Le prestazioni sanitarie sono disciplinate dall’articolo 86 del DPR n. 1124/1965. L’INAIL deve fornire agli studenti infortunati:

    • Cure mediche e chirurgiche necessarie durante tutto il periodo di inabilità temporanea.
    • Trattamenti riabilitativi anche dopo la guarigione clinica, se utili al recupero della capacità fisica e psicologica.

    L’INAIL può erogare queste cure utilizzando servizi sanitari pubblici e privati, in collaborazione con le Regioni, senza costi aggiuntivi per le imprese (articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008).

    La tutela assicurativa si applica non solo agli studenti delle scuole  dell'obbligo  ma anche a:

    • Studenti dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
    • Apprendisti   di tutte le tipologie: qualifiche professionali ,  diplomi e alta formazione e ricerca.)

    Assicurazione INAIIL studenti e continuità delle cure

    Il chiarimento principale del documento INAIL riguarda la possibilità per gli studenti infortunati di continuare a ricevere prestazioni sanitarie da parte dell’INAIL anche dopo la guarigione clinica, se queste sono necessarie per il recupero della capacità psico-fisica, indipendentemente dal fatto che l’infortunio li obblighi o meno a interrompere la frequenza scolastica.

    In pratica anche se lo studente riprende a frequentare la scuola prima della guarigione completa (ad esempio in caso di traumi o fratture), l’INAIL continua a erogare le prestazioni sanitarie necessarie per il recupero totale delle sue capacità.

    Inoltre lle prestazioni sanitarie non si interrompono necessariamente al termine del periodo di inabilità temporanea. Se il medico dell’INAIL ritiene che ulteriori cure siano necessarie per il completo recupero, queste saranno garantite.

    In questo infatti gli studenti sono equiparati ai lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.