• Inail

    Riduzione premi INAIL 2026 e nuovi indici gravità: decreto e circolare

    Con il Decreto del 30 settembre 2025, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, e pubblicato nella sezione pubblicita legale il 22 ottobre,  viene confermata la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come previsto dalla legge n. 147/2013. 

    Il provvedimento recepisce la delibera INAIL n. 128 del 27 giugno 2025, stabilendo per il 2026 una riduzione pari al 13,02% .

    La riduzione si applica, in particolare,

    •  ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni derivanti dall’esposizione a raggi X e sostanze radioattive (legge n. 93/1958) e
    •  ai contributi assicurativi del settore agricoltura,

     previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e riscossi in forma unificata dall’INPS. 

    Restano invece escluse le gestioni per le quali, dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove tariffe dei premi e contributi: in tali casi, l’aggiornamento tariffario assorbirà automaticamente la riduzione.

    Ik 28 ottobre INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni  53 2025 con relativi allegati 

    Indici di gravità IGM 2026-2028

    Il decreto ministeriale approva anche la fissazione degli Indici di Gravità Medi (IGM) da utilizzare nel triennio 2026-2028, in attesa del completamento della revisione tariffaria complessiva. 

    Gli IGM costituiscono un parametro fondamentale per la valutazione della gravità infortunistica nei diversi settori produttivi e consentono di individuare le aziende virtuose che potranno beneficiare di ulteriori riduzioni del premio.

    Questa misura, in linea con la politica di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mira a premiare i datori di lavoro che adottano strategie di prevenzione efficaci e mantengono bassi indici di infortuni. Con l’approvazione del decreto, si conferma dunque l’impegno istituzionale nel favorire una cultura della sicurezza e nel ridurre il costo del lavoro per le imprese più attente alla tutela dei propri lavoratori.

    La tabella indici è la seguente Gestione Medici Radiologi IGM

    • Tariffa medici radiologi  – 0,11
    • Tariffa sostanze radioattive –  3,59

    Gestione Agricoltura IGM

    • Dipendenti –  6,67
    • Autonomi  – 8,68

    La circolare INAIL : domanda riduzione

    Con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, l’INAIL ha comunicato le nuove disposizioni relative alla riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

    Il provvedimento stabilisce la misura percentuale della riduzione per il 2026, fissata al 13,02%, e definisce i nuovi Indici di Gravità Medi (IGM) validi per il triennio 2026-2028, in attuazione della deliberazione n. 128 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 27 giugno 2025, approvata con decreto interministeriale del 30 settembre 2025 (registrato dalla Corte dei conti il 20 ottobre 2025).

    L’obiettivo è assicurare continuità alla riduzione introdotta nel 2014, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe, e premiare le aziende che mantengono bassi livelli di rischio e tassi infortunistici. 

    La misura è adottata nel limite complessivo di 1.200 milioni di euro annui, come stabilito dal legislatore, e interessa in particolare due categorie di premi e contributi:

    • i premi speciali per le malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (Legge n. 93/1958);
    • i contributi assicurativi del settore agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.

    La riduzione si fonda sull’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, che autorizza il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, a determinare annualmente la riduzione dei premi INAIL in base all’andamento infortunistico e alla sostenibilità finanziaria dell’Ente.

    Il Decreto 22 aprile 2014 ha definito i criteri applicativi, distinguendo tra aziende attive da oltre un biennio e attive da non oltre un biennio.

    INAIL ricorda che : 

    1. Le imprese con attività iniziate da oltre due anni (prima del 3 gennaio 2024) beneficiano della riduzione in base al confronto tra l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) e l’Indice di Gravità Medio (IGM) nazionale.
    2. Le aziende con attività avviate entro il biennio (dal 3 gennaio 2024 in poi) possono accedere alla riduzione previa domanda, attestando il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Presentazione della domanda

    Settore radiologico: tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 – Polizze Speciali” sul portale INAIL.

    Settore agricolo: mediante il modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” disponibile su www.inail.it, , da inviare via PEC alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale ([email protected]).

    Per i soggetti già ammessi nel corso del biennio precedente, non è necessario ripresentare la domanda: la nuova riduzione si applica automaticamente.

    Dati e scadenze operative

    Di seguito una sintesi dei principali dati e scadenze operative:

    Elemento Descrizione
    Percentuale di riduzione 2026 13,02%
    Validità Indici di Gravità Medi (IGM) Triennio 2026 – 2028
    Attività da oltre un biennio Data inizio prima del 3 gennaio 2024
    Attività da non oltre un biennio Data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024
    Scadenza per domanda riduzione (nuove imprese) Entro la fine del primo biennio di attività
    Settori interessati Raggi X e sostanze radioattive – Gestione agricoltura

  • Inail

    Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione

    Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite. 

    Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti  di natura attuariale che  servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono  mese per mese  al  beneficiario o dei suoi superstiti. 

    La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.

    Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione

    I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze: 

    1. per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future), 
    2. per definire le tariffe dei premi assicurativi, 
    3. per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
    4.  per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.

    La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:

    • sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
    • è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo  ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.

    Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:

    1. rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
    2. rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
    3. assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
    4. quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.

    Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).

    Il calcolo del valore complessivo della rendita

    La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto

    Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:

    • come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
    • come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
    • come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.

    Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.

  • Inail

    Rischio caldo: le Linee guida INAIL per i datori di lavoro

    Anche quest'anno tornano d'attualita le norme sulla sicurezza   e la gestione delle alte temperature  nei luoghi di lavoro.

    Sull'argomento inail ha messo a disposizione  siN dal 2023 sul proprio sito un  vademecum  dedicato a lavoratori, datori di lavoro e  responsabili  salute e sicurezza,  con una serie di strumenti che  approfondiscono gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori e danno le indicazioni per evitare i rischi di infortuni e malattie 

    Scheda , sito e altri specifici approfondimenti nel progetto "WORKLIMATE "sono stati messi a punto   dal Centro studi INAIL con la  collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe).

    Rischio calore quali sono le conseguenze?

    Nella guida vengono elencate in primo luogo le piu comuni patologie da calore, tra cui:

    • i crampi,
    •  la dermatite da sudore,
    •  gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache

    Vengono analizzate anche le patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo come 

    • malattie della tiroide,
    •  l’obesità
    •  l’asma e la bronchite cronica,
    •  il diabete e le patologie cardiovascolari.

    Rischio caldo: cosa deve fare il  datore di lavoro

    I datori di lavoro sono chiamati a individuare procedure specifiche  diminuire i rischi,  in primo luogo scegliendo  una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo.

    Altro punto fondamentale è la formazione dei lavoratori sull'argomento

    La guida sottolinea l’importanza  delle misure generali che sono :

    • l’idratazione, 
    • l' abbigliamento adeguato, 
    • la riorganizzazione dei turni di lavoro e 
    • la possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.

    Nella piattaforma del progetto Worklimate sono presenti numerosi dati e approfondimenti con le piu aggiornate strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale.

     Oltre agli strumenti informativi, infatti Worklimate comprende anche strumenti operativi, come  il sistema di previsione dello stress da calore, finalizzato allo screening dei rischi professionali con due modalità:

    1.  Le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00. 
    2. La previsione del rischio per località consente, invece, di prevedere per i  cinque giorni successivi  i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un’attività fisica intensa.

    Si ricorda che nei casi di stress climatico è prevista la possibiltà di utilizzo della Cassa integrazione. Leggi  anche Cassa integrazione per caldo eccessivo: istruzioni INPS 

  • Inail

    Prestazioni INAIL settore agricoltura. rivalutazione 2025

    Pubblicato il  28 maggio 2025 nella sezione pubblicità legale del  sito Ministero del lavoro il decreto 82 2025 che stabilisce la Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte  per il settore agricolo,  fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 30.834,39.

    Vediamo di seguito le conseguenti prestazioni INAIL rivalutate.

    INAIL agricoltura retribuzioni convenzionali – assegno assistenza, funerario, inabilità 2025

    Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243,  la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di euro 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L'Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.
    • L'  assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

    .Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i  seguenti importi:

     Inabilità Importi dal 1° gennaio 2025

    • dal 50 al 59% euro 472,79
    • dal 60 al 79% euro 659,76
    • dall’80 all’89% euro 1.132,69
    • dal 90 al 100% euro 1.605,21
    • 100% + a.p.c. euro 2.278,28

    INAIL agricoltura: rivalutazione e assegni 2024/2025

    Con il Decreto Ministeriale 111 del 5 luglio 2024 puBblicato il 9 agosto sul sito istituzionale,  il Ministero del lavoro aveva  stabilito la rivalutazione  2024.

    il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%"

    RETRIBUZIONE ANNUA CONVENZIONALE E ASSEGNI 

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54.

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1°  giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi  o loro superstiti è di € 20.258,70,  pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L’assegno mensile per  l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.
    • l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati con lo stesso  coefficiente di rivalutazione 1,054  ottenendo i seguenti importi:

    % inabilità

    Importi dal 1° luglio 2024

    dal 50 al 59%

     € 468,85

    dal 60 al 79%

    € 654,26

    dall’80 all’89%

     € 1.123,25

    dal 90 al 100%

     € 1.591,84

    100% + a.p.c.

    € 2.259,3

  • Inail

    Assicurazione Inail studenti: chiarimenti sulla durata delle cure

    L'INAIL ha fornito dei chiarimenti in merito alle prestazioni sanitarie per gli studenti assicurati in caso di infortuni durante attività scolastiche pratiche o esperimenti tecnico-scientifici ,  con l'istruzione operativa datata 20 novembre ma pubblicata il 6 dicembre sul sito istituzionale  . Erano giunte diverse richieste in particolare in merito alla durata delle prestazioni  di terapie riabilitative  post infortuni. 

    La  nota ricorda innanzitutto che la tutela assicurativa riguarda gli studenti di scuole e istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Questa copertura è prevista dall’articolo 4 del DPR n. 1124 del 1965. La normativa garantisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche agli studenti che partecipano a esperienze pratiche o scientifiche. Per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, il Decreto-Legge n. 48/2023 e il Decreto-Legge n. 113/2024 hanno ampliato il concetto di tutela assicurativa, ma non hanno modificato le prestazioni sanitarie previste. Vediamo meglio nei paragrafi che seguono 

    Prestazioni sanitarie INAIL – Studenti assicurati

    Le prestazioni sanitarie sono disciplinate dall’articolo 86 del DPR n. 1124/1965. L’INAIL deve fornire agli studenti infortunati:

    • Cure mediche e chirurgiche necessarie durante tutto il periodo di inabilità temporanea.
    • Trattamenti riabilitativi anche dopo la guarigione clinica, se utili al recupero della capacità fisica e psicologica.

    L’INAIL può erogare queste cure utilizzando servizi sanitari pubblici e privati, in collaborazione con le Regioni, senza costi aggiuntivi per le imprese (articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2008).

    La tutela assicurativa si applica non solo agli studenti delle scuole  dell'obbligo  ma anche a:

    • Studenti dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
    • Apprendisti   di tutte le tipologie: qualifiche professionali ,  diplomi e alta formazione e ricerca.)

    Assicurazione INAIIL studenti e continuità delle cure

    Il chiarimento principale del documento INAIL riguarda la possibilità per gli studenti infortunati di continuare a ricevere prestazioni sanitarie da parte dell’INAIL anche dopo la guarigione clinica, se queste sono necessarie per il recupero della capacità psico-fisica, indipendentemente dal fatto che l’infortunio li obblighi o meno a interrompere la frequenza scolastica.

    In pratica anche se lo studente riprende a frequentare la scuola prima della guarigione completa (ad esempio in caso di traumi o fratture), l’INAIL continua a erogare le prestazioni sanitarie necessarie per il recupero totale delle sue capacità.

    Inoltre lle prestazioni sanitarie non si interrompono necessariamente al termine del periodo di inabilità temporanea. Se il medico dell’INAIL ritiene che ulteriori cure siano necessarie per il completo recupero, queste saranno garantite.

    In questo infatti gli studenti sono equiparati ai lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

  • Inail

    Giornalisti dipendenti tutela infortuni: i termini di ricorso

    Con la circolare 19 del 5 luglio 2024 INAIL  ha  dato notizia della convenzione firmata da  Inps e Inail per la gestione dell’assicurazione contro gli infortuni dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente in relazione agli eventi verificatisi alla data del 30 giugno 2022, ai fini di assicurare una gestione più efficiente e uniforme  degli infortuni dei giornalisti.

    Come noto a partire dal 1° luglio 2022, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha assunto la funzione previdenziale precedentemente svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), per quanto riguarda i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall'articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

    La norma ha anche disposto il subentro dell'INPS nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, inclusi quelli relativi al "Fondo Assicurazione Infortuni"

    Per il periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, la gestione delle assicurazioni contro gli infortuni dei giornalisti è stata attribuita all'INAIL, secondo la normativa regolamentare vigente al 30 giugno 2022 . 

    La novità riguarda la gestione degli infortuni occorsi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definiti dall'INPGI e dall'INPS. 

    Inps  è intervenuto in merito  con  il messaggio di istruzioni  n. 4004 del 28 novembre 2024  in cui si precisano le procedure e si informa che  i ricorsi sono da presentare entro 30 giorni giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato..

    Convenzione INPS-INAIL infortuni giornalisti fino al 30.6.2022

    La convenzione prevede che l'INAIL si occupi delle seguenti attività per gli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022

    • Gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, sia professionale che extraprofessionale.
    • Valutazione medico-legale per l'accertamento del grado di inabilità permanente o morte.
    • Quantificazione delle indennità da corrispondere agli infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.

    L'INAIL procederà quindi all'istruttoria amministrativa delle richieste di prestazioni trasmesse dall'INPS e alla valutazione medico-legale per determinare il grado di inabilità

    Attività Centralizzata

    Per garantire un'omogeneità nella trattazione degli eventi, la gestione delle attività demandate all'INAIL è accentrata presso la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, che si avvale della Sovrintendenza Sanitaria Centrale per le attività medico-legali.

     Le richieste pervenute all'INPS saranno inviate all'INAIL con cadenza mensile dalla Filiale metropolitana INPS Roma Flaminio

     Una volta raccolta la documentazione incluso il certificato medico-legale, il giornalista interessato sarà convocato per l’accertamento del grado di inabilità .

    Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali di  infarto e ictus cerebrale, la stessa sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all’eventuale indennizzo ai superstiti 

    Da notare che la direzione centrale  potrà richiedere agli interessati l'invio di  documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale 

    I postumi permanenti di grado accertato superiore al 5% saranno valutati sulla base della tabella allegata al regolamento Inpgi vigente

    Tutela INAIL giornalisti dipendenti: normativa applicabile

    La normativa regolamentare applicabile agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 è quella vigente alla stessa data. Questa normativa include il regolamento INPGI del 24 giugno 1980 e la tabella delle percentuali di invalidità permanente ad esso allegata  (allegato 3). 

    Per gli infortuni successivi, la tutela è gestita dall'INAIL secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.

    Si riportano le previsioni  sulla tutela INPGI come da contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico 1° aprile 2013 – 31 marzo 2016 stipulato il

    24 giugno 2014 tra la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e la Federazione   Nazionale della Stampa Italiana (FNSI)   (all.4 alla circolare).

    Art. 38

    Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

    a) per il caso di morte € 92.962, 24;

    b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;

    c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità

    lavorativa.

    L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.

    Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto

    regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di  morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.

    Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1° gennaio 2009 per il giornalista

    pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell’art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di

    lavoro suddetto.

    Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.  

    L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione  di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.

    omissis

    Art. 41

    Per la valutazione delle invalidità e dei relativi gradi, nonché per la liquidazione delle indennità assicurate di cui al precedente art. 38, si applicano le tabelle e le norme del Regolamento di attuazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI d’intesa con la FNSI e sentita la FIEG. 

    Infortuni giornalisti: procedura e ricorsi

    Il messaggio n. 4004 del 28 novembre 2024 dell'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle pratiche di infortunio dei giornalisti dipendenti per eventi verificatisi entro il 30 giugno 2022, come segue:

    Gestione delle richieste:

    Le domande non definite dall'INPGI sono state trasferite all'INAIL.

    Eventuali richieste pervenute dopo il trasferimento vengono inoltrate all'INAIL dalla Filiale INPS di Roma Flaminio.

    Istruttoria delle pratiche:

    L'INAIL effettua la valutazione medico-legale e definisce le indennità.

    I risultati vengono trasmessi alla Filiale INPS per l'adozione dei provvedimenti definitivi.

    Provvedimenti e pagamenti:

    La Filiale INPS, entro 30 giorni, adotta i provvedimenti definitivi e procede ai pagamenti delle indennità e rimborsi spese.

    Ricorsi:

    Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

    I ricorsi amministrativi e medico-legali sono gestiti da un Collegio arbitrale con rappresentanti dell'INAIL, del ricorrente e un terzo medico.

  • Inail

    Riduzione Inail Sisma 2016/17: riaprono i termini per le domande

     L'INAIL, con l'istruzione operativa  n. 1181 del 2 febbraio 2024 e facendo seguito  alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57  aveva comunicato a possibilità  per i soggetti  con sede nei territori colpiti dai sismi del 2016-17 che avevano  presentato  la  domanda  di sospensione dei premi assicurativi , di presentare   domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi in scadenza nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al  30 settembre 2017, come previsto dall’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24  ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.1562 , 

    Visto che molti aventi diritto non hanno presentato domanda, l 'istituto ha  comunicato con l'istruzione operativa del 29 novembre 2024  la riapertura dei termini  nel periodo che va:

    • dal 5.12.2024 
    • al 20.12.2024.

    Le domanda vanno inviate con  l’apposito servizio online “Domanda di definizione  agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della

    sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

    Le Strutture effettueranno  le operazioni di verifica e validazione degli importi entro il 15 gennaio 2025

    Si sottolinea che per accedere al beneficio, è indispensabile aver presentato una precedente domanda di sospensione dei premi relativi al periodo che va dagli eventi sismici fino al 30 settembre 2017.

    Riduzione premi INAIL per sisma 2016-17

    L’agevolazione  è soggetta al regime di aiuti de minimis, ai sensi del  regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in  regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria,

    La circolare 57 2023 precisava che la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per  l'assicurazione obbligatoria  in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso.

    Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti  nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del

    • 24.8.2016, 
    • del 26.10.2016, 
    • del 30.10.2016 e 
    • del 18.1.2017

    nei Comuni interessati dal  sisma.