• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi 2025: come cambiano

    L'aliquota di detrazione al 50% sulle spese relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è scaduta il 1° gennaio, dal 1°gennaio infatti, l'aliquota è passata al 36%.

    La  Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio, prevede novità anche per i bonus edilizi e in particolare per la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vediamo i dettagli.

    Bonus edilizi 2025: novità dalla legge di bilancio

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall'art 16 bis del Dpr 917/86.

    Essa consiste in una detrazione dall’Irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

    Attenzione al fatto che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è stato elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare. La misura agevolativa al 50% sta per terminare ma nel frattempo la legge di bilancio ha introdotto novità.

    In particolare, si vuole:

    • introdurre un regime transitoriosostituendo il comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013, che prevede per i proprietari che adibiscono l’unità ad abitazione principale:
      • l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
      • l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro
    • per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, il regime transitorio prevede:
      • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
      • l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, con tetto sempre a 96.000 euro;
    • i cosiddetti ecobonus e sismabonus vengono prorogati nelle seguenti misure:
      • l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali (aliquota che scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027);
      • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).
    • proroga per il 2025 il bonus mobili in scadenza il 31.12 con aliquota al 50% e tetto a 5.000 euro.

    Le norme su ecobonus e riqualificazione edilizia prevedono:

    • di escludere dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (Tale previsione recepisce quanto richiesto in proposito dalla Direttiva Case Green)

  • Enti no-profit

    Credito d’imposta erogazioni liberali impianti sportivi pubblici: novità 2025

    La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre misure una credito di imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici, vediamo come funziona questa agevolazione.

    Credito d’imposta erogazioni liberali impianti sportivi pubblici

    Il comma 246 dell'art 1 della legge in oggetto dispone la proroga al 2025 della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

    Si ricorda che la legge di bilancio 2019 aveva previsto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. 

    Il credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa.

    Per le prime due categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.

    La  stessa legge di bilancio 2019 ha previsto l’inapplicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. 

    Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali. 

    La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un doppio ordine di obblighi di comunicazione, nei confronti dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione.

    In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

    In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.

    Il credito d’imposta in esame, inizialmente introdotto per l’anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato all’annualità 2020 dall’articolo 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e successivamente applicato anche per l’anno 2022, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e per l’anno 2023, limitatamente ai soggetti titolari di reddito

    d'impresa, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, coma 614 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

    La norma appena introdotta specifica che tale credito si applica anche per l'anno 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità disciplinate dal comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 su indicate.

  • Legge di Bilancio

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre, novità per il credito transizione 4.0.

    Facciamo il punto su questa agevolazione per le imprese e vediamo cosa cambia per il 2025.

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    Prima di specificare le modifiche che si stanno introducendo per il credito transizione 4.0, facciamo un riepilogo delle norme in vigore già prima della legge di bilancio 2025.

    L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 – legge n. 232 del 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
    • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

    Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

    Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".

    Tutto ciò premesso, la legge di bilancio 2025:

    • con il comma 445 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 e in particolare, si limita la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
    • viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “transizione 4.0” nei commi da 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063,
    • il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
    • il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
    • il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del made
      in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

  • Legge di Bilancio

    Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre novità per l'editoria, vediamo la norma in dettaglio.

    Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio

    Con i commi 430 e 431 dell'unico articolo 1 di legge di bilancio, si recano misure in favore del settore dell’Editoria.
    In particolare in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Inoltre si prevede che le risorse aggiuntive stanziate siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Ricordiamo che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
    Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
    Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza. 

    Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
    Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).

    Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
    Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024),

  • Adempimenti Iva

    Esenzione IVA terzo settore: slitta al 2026 col Milleproroghe

    Dal 1° gennaio 2025 era prevista l'entrata in vigore delle novità contenute nel Dl n 146/2021 per gli enti associativi.
    Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell’esclusione dall'IVA verranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta, ma per ora la decorrenza di tale norma è ulteriormente prorogata.

    Con il decreto Milleproroghe, pubblicato in GU n 302 del 27 dicembre si prevede, tra gli altri, anche lo slittamento di questo termine.

    Già l'Esecutivo all'atto della approvazione del decreto specificava: "si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146."

    Ricordiamo che tali enti, quando entrerà in vigore la norma ora prorogata, non dovranno sempre applicare l’IVA alle operazioni effettuate, infatti molte volte beneficiano della esenzione, però il venir meno del regime di “de-commercializzazione” IVA determinerà un aggravio di adempimenti a carico degli stessi in quanto le operazioni esenti, a differenza di quelle escluse, sono soggette a obblighi formali per l'IVA, vediamo maggiori dettagli.

    Esenzione IVA terzo settore: slitta al 2026 col Milleproroghe

    Dal 1° gennaio prossimo dovevano diventare efficaci le novità previste dal Dl n 146/2021 per gli enti associativi.

    In particolare, tra le cessioni e prestazioni interessate dalle modifiche vi sono quelle effettuate dietro pagamento di specifici corrispettivi o contributi a favore di soci e tesserati, come da finalità istituzionali, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

    Tutte queste operazioni sono fino al 31 dicembre 2024 escluse dall’IVA, per cui gli enti interessati non sono tenuti a documentarle e neppure a registrarle. 

    Dal 1° gennaio 2025 dovevano diventare rilevanti ai fini dell’imposta.  Tale previsione normativa è prorogata con il Milleproroghe e in particolare, il comma 9, dell’articolo 3, di modifica del secondo periodo del comma 683 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, differisce al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.

  • Fatturazione elettronica

    E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025

    Il decreto Milleproroghe pubblicato in GU n 302 del 27 dicembre proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali. Ricordiamo che tale proroga era già contenuta nel Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio 

    La misura è una deroga che, all’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, fu richiesta dal Garante privacy, ritenendo non conforme al Gdpr il transito su Sdi dei dati dei pazienti.  Facciamo un riepilogo.

    Fattura elettronica medici e odontoiatri: nuova proroga per il divieto

    L’articolo 3, comma 3, del DL n 215/2023 prorogava, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

    Nel dettaglio, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, si prorogava per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

    E' bene sottolineare che la norma era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e dai decreti- legge n. 146 del 2021 e n. 198 del 2022, ora la proroga compare anche nel Milleproroghe 2025 che, come ogni anno dovrà essere convertito in legge ma nel frattempo è pubblicato in GU n 302 del 27.12.

    In sintesi quindi i medici potranno rilasciare ai clienti la fattura cartacea, oppure potrà essere inviata in un qualunque formato elettronico purché non transiti dallo Sdi. 

    Resta l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale e-fattura tramite Sdi se il committente non è una persona fisica.

    Dalle fatture elettroniche che transitano nello Sdi non devono mai emergere dati personali sensibili dei pazienti.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025

    La Legge di bilancio 2025 tra le altre novità prevede un cambio di rotta sulle detrazioni fiscali.

    Si è parlato tanto del quoziente familiare, annunciato da Giorgetti a più riprese, vediamo quindi cosa si prevederà per il 2025 dalla norma contenuta nel testo definitivo approvato anche dal Senato e atteso in GU per entrare in vigore dal 1° gennaio prossimo.

    Detrazioni Irpef 2025: cosa cambia

    Con l'art. 16-ter. rubricato (Riordino delle detrazioni) si prevede che fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
    L’importo base di cui al comma 1 è pari a:

    • a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
    • b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

    Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

    • a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    • b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    • c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
    • d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.

    Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

    • a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
    • b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    • c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

    In sintesi con le ultime modifiche alla norma si vuole:

    • escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie, le somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento,
    • aggiungere alle spese escluse dai limiti alle detrazioni introdotte dal nuovo articolo 16-ter anche le spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR.