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Detassazione mance: nuovi parametri per il 2025
La Legge di Bilancio 2025, tra le tante novità che dal 1° gennaio sono operative, contiene una novità per le mance dei lavoratori del settore ristorazione, vediamo in dettaglio la previsione normativa.
Detassazione mance: novità 2025
Il comma 520, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 58, della legge n. 197 del 2022, innalzando dal 25 al 30 per cento il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, per le relative prestazioni di lavoro, cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento.
Si ricorda che il suddetto comma 58 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento, limite ora innalzato, del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il comma 520, lettera b), aumenta a 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.Quindi ricapitolando, il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
- entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75mila euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.
Si dispone, peraltro, che l’imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d’imposta.
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Diritti di superficie: chiarimenti ADE sul preliminare
Con Risoluzione n. 4 del 13 gennaio l'ADE risponde a due quesiti sulle novità introdotte dal DL Agricoltura n 63/2024 con l'art 5 comma 2bis che prevede che: La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. (…)
Vediamo come ha rispostoa l'Agenzia ai dubbi emersi sulla trascrizione dei contratti in oggetto e sulla validità delle relative proroghe.
In particolare, si risposnde ai seguenti quesiti:
- Si chiede se il citato comma 2-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 63/2024, derogando all’articolo 2645 bis, comma 3, del Codice Civile, consenta, per i contratti preliminari che riguardano diritti di superficie su aree idonee per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonte rinnovabile, la trascrizione alla quale riconoscere efficacia per almeno sei anni.
- Si chiede, inoltre, se e con quali modalità possa procedersi alla trascrizione nei registri immobiliari delle proroghe disposte dalla norma sopra menzionata per i contratti non ancora scaduti all’entrata in vigore della stessa.
Contratti di diritti di superficie per fotovoitaico: chiarimenti sulla durata
Sinteticamente l'ADE evidenzia che i contratti preliminari di concessione del diritto di superficie su terreni relativi all’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili accedono al regime della trascrizione regolato dal codice civile come tutti gli altri contratti preliminari.
Nelle norme del recente Dl n. 63/2024 non è stata introdotta una deroga alla regola generale.
Inoltre chiarisce che, la proroga dei contratti già in essere,non necessita di ulteriori formalità nei registri immobiliari.
Le Entrate rispetto ai quesiti esposti replicano quanto segue:
- la norma in esame (art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 63/2024) non ha espressamente disposto alcunché in materia di trascrizione e, in tal senso, non pare potersi riconoscere alla stessa norma alcuna efficacia derogatoria implicita rispetto alla disciplina generale della trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile. Ciò vuol dire che, ferma rimanendo la trascrivibilità dei contratti preliminari anche relativi alla concessione del diritto di superficie, gli effetti di detta trascrizione rimangono comunque disciplinati dalla previsione codicistica generale in materia di pubblicità dei contratti preliminari che prevede l’efficacia “massima” della formalità per un triennio dalla sua esecuzione, in assenza di “tempestiva” trascrizione del conseguente atto definitivo (o di altro atto previsto dall’art. 2645 bis c.c.). L'agenzia evidenzia che, l’efficacia sostanziale (durata minima) del contratto preliminare di concessione del diritto superficiario sulla quale è intervenuta la norma in argomento disponendo la durata minima di almeno un sessennio differisce dalla durata dell’efficacia della relativa trascrizione sulla quale nulla è stato espressamente disposto o derogato dalla norma del 2024 rispetto alla disciplina civilistica generale dettata dall’art. 2645 bis c.c. per la trascrizione dei contratti preliminari su beni immobili.
- stante l’assenza di una espressa deroga o previsione normativa, deve ritenersi che tale effetto sostanziale sui contratti non ancora scaduti si correli automaticamente alla disciplina ora introdotta in materia di durata dei contratti de quibus dalla disposizione normativa in esame e che non necessiti, per la sua esplicazione, di alcuna formalità pubblicitaria; ciò, anche stante l’assenza di un atto formalmente idoneo, ex art. 2657 c.c.2 , a costituire titolo per l’esecuzione di un’eventuale formalità nei registri immobiliari. Pertanto, la proroga ex lege dei contratti già stipulati sarà operante, nella sostanza, indipendentemente dall’esecuzione di eventuali ulteriori formalità nei registri immobiliari.
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Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta
Con Risposta a interpello n 2 dell'8 gennaio le Entrate hanno replicato ad una Associazione sportiva relativamente all'esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport'' (di cui all'articolo 36–bis del decreto–legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112).
Si valuta l'inapplicabilità ad un accordo di concessione in uso e gestione di un Palasport da parte di un Comune ad un'Associazione Sportiva Dilettantistica contenente una prestazione di servizi complessa.
In proposito leggi anche: Esenzione IVA per la gestione degli impianti sportivi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha stipulato un accordo con il Comune per l’uso e la gestione di un Palasport, che viene utilizzato per allenamenti e gare ufficiali del campionato nazionale di basket.
Secondo l'accordo stipulato, il Comune concede il Palasport in uso e gestione all’ASD per un periodo di un anno, a fronte di un corrispettivo fatturato con aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’ASD si occupa di servizi accessori, quali: Custodia, Pulizia, Piccola manutenzione, il Comune rimane invece responsabile per le spese straordinarie quali:
- Sorveglianza e controllo periodico dei dispositivi di sicurezza.
- Sostituzione e reintegro dei dispositivi di emergenza.
- Utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua corrente) e tributi.
Nel caso di specie la ASD ha la possibilità di effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport.
A tal proposito domanda se i corrispettivi fatturati dal Comune possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta dall’imposta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.
In caso di risposta affermativa, si chiede se il Comune possa emettere note di credito per rettificare le fatture già emesse con aliquota IVA al 22%.
L’Agenzia delle Entrate analizza la richiesta dell’ASD valutando tanto la normativa interna che esenta dall’IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, purché rese da organismi senza scopo di lucro nei confronti di persone che esercitano lo sport (articolo 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75); quanto quella comunitaria, che consente agli Stati membri di esentare alcune prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, a condizione che siano rese da organismi senza scopo di lucro (articolo 132 della direttiva IVA 2006/112/CE) replica quanto segue.
L’articolo 36-bis prevede un’esenzione IVA per servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, ma si sottolinea che tale esenzione riguarda prestazioni rese direttamente nei confronti di persone che praticano lo sport.
L’accordo stipulato tra l’ASD e il Comune disciplina una serie di prestazioni complesse, che includono:
- la concessione in uso del Palasport.
- la gestione di servizi accessori.
- l’autorizzazione alla pubblicità commerciale da parte dell’ASD.
Secondo l’Agenzia, queste prestazioni, nel loro complesso, non possano essere considerate strettamente connesse con la pratica dello sport, poiché includono elementi estranei alla semplice messa a disposizione di uno spazio per attività sportive (come la gestione di servizi e la pubblicità commerciale).
Pertanto, si conclude che:
- non è applicabile l’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis per i corrispettivi derivanti dall’accordo e non è possibile l’emissione di note di credito per rettificare le fatture già emesse dal Comune con aliquota IVA al 22%
Ci si pone una domanda: qualora tra queste attività, non rientrasse anche la vendita di gadget, spetterebbe l'esenzione IVA di cui si discute?
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Tax credit musica: domande entro il 28 febbraio
Il Ministero della Cultura e in particolare la Direzione Generale Cinema ha pubblicato un avviso datato 30 dicembre con le regole per le domande per il Tax credit musica 2024.
Il credito di imposta può essere richiesto entro il 28 febbraio prossimo, e i beneficiari sono le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e quelle organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo.
Il Credito è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fotografiche o videografiche musicali.
Tax credit musica: via alle domande
Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale noto come tax credit cinema ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., dal 1 gennaio al 28 febbraio 2025 possono presentare la domanda on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica.
Tax credit musica opere commercializzare nel 2024
Le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.
Il dispositivo deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
- presentata utilizzando la piattaforma informatica online, DGCOL;
- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
- completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
- presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo:
- a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
- oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.
L’Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.
Ai fini della domanda si evidenzia che:
- al seguente link: “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande;
- per assistenza o informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati a questo link: Contatti e assistenza,
- per chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected]
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Global minimum tax: nuovo decreto attuativo
Pubblicato in GU n 304 del 30.12.2024 il decreto 20 dicembre con disposizioni attuative per la Global Minum tax.
Ricordiamo che a seguito dell’introduzione della Global Minimum Tax e delle sue regole (Regole Globe), la maggior parte delle giurisdizioni appartenenti all’Inclusive Framework dell’Ocse ha recepito le disposizioni normative relative a questa nuova imposta.
Per l'Italia il Dlgs n. 209 del 27 dicembre 2023 ha recepito la Direttiva 2022/2523/Ue sull'imposizione minima globale dei gruppi multinazionali, strutturata secondo il modello del Pillar 2 di fonte Ocse/G20 e diretta ad assicurare un livello minimo di imposizione del 15% in ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano.
Vediamo cosa contiene l'ultimo decreto approvato.
Global minimum tax: regole in GU
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, reca disposizioni attuative della Global minimum tax che tengono conto di alcuni chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» come modificato ed integrato dalle successive Guide Amministrative approvate dal Quadro Inclusivo sul BEPS, pubblicate il 2 febbraio 2023 (di seguito AG febbraio 2023), il 17 luglio 2023 (di seguito AG luglio 2023) e il 18 dicembre 2023 (AG dicembre 2023).
In particolare, il decreto contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti dell’imposizione integrativa:- i Fondi Sovrani che soddisfano la definizione di entità statali di cui al n. 19) dell’allegato A del Decreto Legislativo;
- il criterio forfetario per l’individuazione delle attività ausiliarie;
- il trattamento degli strumenti di copertura;
- l’annullamento del debito e il suo effetto sul reddito o perdita rilevante;
- la semplificazione per le partecipazioni di portafoglio a breve termine;
- le società di mutua assicurazione;
- le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite;
- le regole generali di conversione valutaria;
- il regime transitorio di allocazione delle imposte dovute ai sensi di un regime CFC Misto.
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Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori del rischio fiscale dell’impresa
Pubblicato in GU n 2 del 3 dicembre il Decreto MEF n 212/2024 con il Regolamento di disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Ricordiamo che, nell'ambito dell'adempimento collaborativo, si tratta dei Professionisti tenuti ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione, risponda ai requisiti di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ed è impostato in modo coerente con le linee guida di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del medesimo decreto, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa.
Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori
L'art 1 del Decreto in oggetto prevede che l'attività di certificazione del sistema (di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128), è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito elenco tenuto:
- dal Consiglio nazionale forense,
- dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
rispettivamente per gli avvocati e per i commercialisti, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi.
Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di 5 anni e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e di seguito dettagliati.Adempimento collaborativo: onorabilità del certificatore
In dettaglio, possono chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti che:
- a) non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III, e di cui all'articolo 640, comma 1, del codice penale;
- b) non integrano le cause di esclusione di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
Ai fini dell'iscrizione all'elenco il professionista deve essere in possesso di competenze e capacità professionali, anche basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, in materia di:
- a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
- b) principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione;
- c) diritto tributario.
Il possesso dei requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati individuano, di concerto fra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione di cui al primo periodo.
Il venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità comporta la cancellazione dall'elenco.
Professionisti certificatori del rischio fiscale: domanda di iscrizione all’elenco preposto
Per la domanda di iscrizione all'elenco, il decreto prevede che essa debba contenere, oltre all'attestazione rilasciata dal rispettivo ordine di appartenenza, le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
I professionisti, al momento della presentazione della domanda, devono altresì rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'articolo 2, comma 1, lettera a), di cui hanno formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dell'Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.Il Consiglio nazionale forense, per gli avvocati, e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per i commercialisti, in relazione alle suddette dichiarazioni, considerate l'entità, la gravità e comunque la rilevanza delle fattispecie possono, con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'elenco dei certificatori o ammetterla con prescrizioni.
Qualora le fattispecie descritte al primo periodo emergano successivamente all'iscrizione, i medesimi Consigli nazionali procedono al riesame dell'iscrizione nell'elenco.
Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle entrate al Consiglio Nazionale competente che il professionista abilitato ha reso un'infedele certificazione, il Consiglio Nazionale stesso deve procedere con urgenza alla sospensione dell'iscrizione del professionista nell'elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo di non luogo a provvedere
ovvero del provvedimento conclusivo di cancellazione ovvero, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, di sospensione temporanea dall'elenco.
Il provvedimento di cancellazione o di sospensione temporanea di cui al comma 3 deve essere comunicato tempestivamente dal Consiglio nazionale al Consiglio dell'ordine di appartenenza, per l'avvio del procedimento disciplinare. - Senza categoria
Criptovalute e Legge di bilancio 2025: nuova tassazione e nuova rivalutazione
Lo scorso 28 dicembre 2024 è stata approvata anche dal Senato, senza apportare modifiche, la Legge di bilancio per l’anno 2025, la quale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 con il nome di Legge numero 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal giorno 1 gennaio 2025.
Tra le numerose novità presentate dalla Legge 207/2024 (per un approfondimento è possibile leggere l’articolo (Legge di bilancio 2025: sintesi delle novità), ai commi da 23 a 29 dell’articolo 1 ce ne sono diverse che riguardano le criptovalute o, per meglio dire, le cripto-attività, secondo l’espressione più generica utilizzata dal legislatore.
La tassazione delle criptovalute era stata normata di recente, nel 2022, con primo anno di applicazione l’anno fiscale 2023, inserendo nel TUIR il nuovo articolo 67 comma 1 lettera c-sexies, il quale prevedeva l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sulle “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”.
Quella dei duemila euro costituiva una soglia (non franchigia, a riguardo si può leggere l’articolo Criptovalute: la plusvalenza di 2 mila euro è soglia, non franchigia), sotto la quale le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito.
Come anticipato, la Legge di bilancio per l’anno 2025, la Legge 207/2024, ai commi da 23 a 25 prevede:
- per l’anno fiscale 2025 l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di cripto-attività;
- l’innalzamento di tale aliquota al 33% con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2026;
- l’eliminazione, già dal giorno 1 gennaio 2025, della prima prevista soglia di non imponibilità di 2.000 euro.
L’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà che saranno soggette a tassazione e ai relativi obblighi dichiarativi anche le plusvalenze di più modesto importo, che possono interessare coloro che detengono criptovalute senza una effettiva e sostanziale finalità speculativa.
La tassazione per il 2025 e poi a regime dal 2026
In conseguenza delle modifiche normative apportate dalla Legge 207/2024, il regime di tassazione delle cripto-attività cambierà da subito nell’anno fiscale 2025, il quale si configurerà però come un periodo di passaggio, per poi arrivare alla tassazione definitiva a partire dal 2026:
- tassazione fino al 2024: imposta sostitutiva del 26% e soglia di non imponibilità di 2.000 euro nel periodo di imposta;
- tassazione 2025 (transitoria): imposta sostitutiva del 26%, senza soglia di non imponibilità;
- tassazione dal 2026 (a regime): imposta sostitutiva del 33%, senza soglia di non imponibilità.
La nuova rivalutazione
In concomitanza con la modifica del regime di tassazione, la Legge 207/2024 ai commi da 26 a 29 dell’articolo 1 prevede una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali.
Con maggiore precisione, è prevista la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, come definite dall’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il valore delle cripto-attività alla data del giorno 1 gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto.
La misura fondamentalmente ripropone la precedente rivalutazione onerosa, già prevista quando era stata normata per la prima volta la tassazione delle cripto-attività, ma con una differente aliquota.
La rivalutazione, da effettuarsi nell’anno fiscale 2025, sarà onerosa, prevedendo l’applicazione di una imposta sostitutiva del 18%, da versarsi entro il 30 novembre 2025, in una o più rate, fino ad un massimo di tre. Fermo restando che, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata.
È precisato che la rivalutazione onerosa non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili.