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Crisi d’impresa: seconda circolare in consultazione fino al 24 luglio
Fino al prossimo 24 luglio in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia delle entrate la Parte II della bozza di circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019) che presentano profili d’interesse per l’Agenzia.
La circolare complessiva invece è articolata in quattro parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti e aggiornate progressivamente:
- Parte I – I nuovi istituti del Codice (pubblicata il 16 luglio)
- Parte II – Il sovraindebitamento
- Parte III – Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
- Parte IV – Liquidazione giudiziale e istituti residuali.
Crisi d’impresa: pubblicata la Circolare n 5 con la prima parte
Nella Circoalre sulla crisi di impresa parte I si offrono i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:
- alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I),
- al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis)
- e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).
Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari
Le Entrate in merito evidenziano aspetti importanti ossia:
- l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
- la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
- relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta.
In data 16 luglio le Entrate hanno pubblicato circolare n 5/2026 definitiva post consultazione clicca qui,
Crisi d’impresa, circolare ADE parte seconda, consultaizione fino al 24.07
La Parte II del documento in consultazione fino al 24 luglio esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con particolare riguardo a:
- disposizioni di carattere generale (artt. 65-66),
- ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73),
- concordato minore (artt. 74-83),
- liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277)
- esdebitazione (artt. 278-283).
L’Agenzia delle entrate precisa che scopo della consultazione è valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 26 giugno 2026, fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo e-mail: [email protected]
Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema:
Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.
Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.
Allegati: -
Crisi d’impresa: commento ADE alla composizione negoziata
Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate dedica un ampio approfondimento alla composizione negoziata della crisi, esaminando l’istituto dalla fase di accesso fino alla conclusione delle trattative, con particolare attenzione al ruolo dell’esperto, alle misure protettive e al trattamento dei debiti tributari.
Il documento recepisce le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 2024, il cosiddetto Correttivo-ter, e fornisce diversi chiarimenti operativi di interesse per imprese, professionisti e creditori pubblici.
La circolare conferma che la composizione negoziata è uno strumento flessibile, fondato sull’autonomia dell’imprenditore, ma subordinato a una condizione essenziale: il risanamento deve essere concretamente e ragionevolmente perseguibile.
I chiarimenti più rilevanti dell’Agenzia riguardano soprattutto il trattamento del debito fiscale.
Vengono ammessi la combinazione tra falcidia e dilazione, il possibile pagamento parziale dell’IVA previa attestazione di convenienza, il mantenimento delle rateazioni esistenti e una lettura estensiva delle misure premiali.
Per accedere efficacemente ai benefici, tuttavia, non è sufficiente il semplice deposito dell’istanza.
Occorrono un piano credibile, dati completi e attendibili, una corretta interlocuzione con l’esperto e una tempestiva gestione dei rapporti con gli uffici fiscali.
La composizione negoziata non rappresenta quindi una sospensione generalizzata delle obbligazioni, ma un percorso strutturato nel quale la tutela dell’impresa è strettamente collegata alla trasparenza, alla buona fede e alla concreta sostenibilità del progetto di risanamento.
Composizione negoziata: tutti gli step commentati dall’Ade
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale, ma un percorso riservato e prevalentemente stragiudiziale, attivabile esclusivamente su iniziativa dell’imprenditore.
Possono accedervi gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla forma giuridica, comprese le imprese minori o “sottosoglia”.
L’accesso è possibile quando l’impresa si trova:
- in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza;
- in uno stato di crisi già manifestatosi;
- anche in una situazione di insolvenza, purché questa sia reversibile e il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile.
Il punto decisivo, quindi, non è l’assenza assoluta di insolvenza, ma l’esistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio aziendale.
La composizione negoziata non può invece essere utilizzata per perseguire sin dall’origine un progetto meramente liquidatorio o per differire l’apertura di una procedura concorsuale inevitabile.
La circolare precisa inoltre che la domanda di liquidazione giudiziale presentata dallo stesso debitore impedisce l’accesso alla composizione negoziata.
Non costituisce invece automaticamente un ostacolo la pendenza di un ricorso presentato da un creditore, poiché l’interesse individuale di quest’ultimo non può prevalere, in astratto, sulla possibilità di risanamento dell’impresa.
Il progetto di piano e la verifica della risanabilità
L’istanza di nomina dell’esperto deve essere accompagnata da un progetto di piano di risanamento e dalla documentazione richiesta dall’articolo 17 del Codice della crisi.
Secondo la circolare, il progetto iniziale non deve necessariamente coincidere con il piano definitivo, deve tuttavia essere sufficientemente organico da consentire una prima valutazione delle cause della crisi, delle strategie di intervento e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa.
Tra gli elementi essenziali rientrano:
- la situazione contabile aggiornata;
- l’andamento corrente dell’attività;
- l’individuazione delle cause della crisi;
- le iniziative industriali e finanziarie previste;
- un piano finanziario con proiezioni relative almeno ai sei mesi successivi.
Il piano definitivo potrà essere sviluppato durante le trattative, anche sulla base delle osservazioni dell’esperto.
Il risanamento, tuttavia, deve rimanere il criterio guida dell’intero percorso e deve essere verificato non soltanto all’inizio, ma per tutta la sua durata.
Il ruolo dell’esperto: facilitatore, non gestore dell’impresa
L’esperto deve essere terzo, indipendente e imparziale, il suo compito è facilitare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, verificando nel tempo la concreta perseguibilità del risanamento.
L’Agenzia sottolinea che l’esperto:
- analizza i dati e la documentazione aziendale;
- valuta le prospettive di risanamento;
- agevola il dialogo tra le parti;
- può formulare proposte e suggerire modifiche al piano;
- individua i creditori strategici per il buon esito delle trattative;
- esprime pareri tecnici quando è richiesto l’intervento del tribunale.
Resta però l’imprenditore l’unico soggetto legittimato a condurre le trattative e a decidere la strategia da seguire. L’esperto non può sostituirsi all’organo amministrativo né condividere la responsabilità delle scelte gestionali, perché ciò comprometterebbe la sua indipendenza.
L’impresa conserva infatti la piena disponibilità del patrimonio e continua a gestire l’attività.
Per gli atti di straordinaria amministrazione o per quelli che potrebbero pregiudicare i creditori, deve però informare preventivamente e per iscritto l’esperto.
Le misure protettive e cautelari
L’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive per evitare che le iniziative individuali dei creditori compromettano le trattative e le prospettive di risanamento. Le misure possono impedire, nei confronti dei creditori interessati:
- l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive;
- l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati;
- determinate condotte contrattuali suscettibili di compromettere la continuità aziendale.
La protezione non deve necessariamente riguardare tutti i creditori, può essere selettiva, purché l’imprenditore indichi le ragioni per cui la limitazione delle azioni di determinati soggetti risulti funzionale al risanamento.
La conferma, la modifica o la revoca delle misure compete al tribunale, che deve verificare:
- la regolarità dell’accesso alla composizione negoziata;
- la concreta perseguibilità del risanamento;
- la funzionalità delle misure rispetto alle trattative;
- il bilanciamento tra l’interesse dell’impresa e quello dei creditori.
Le misure cautelari, a differenza di quelle protettive, sono provvedimenti specifici adottati dal giudice per assicurare il buon esito delle trattative. Possono essere richieste soltanto dal debitore e non sono collegate a un ordinario giudizio di merito: la loro funzione è strettamente connessa al percorso negoziale.
Quando viene individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono concludere:
- un contratto con uno o più creditori o con altri soggetti interessati al risanamento;
- una convenzione di moratoria;
- un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dagli altri interessati e dall’esperto.
In alternativa, l’imprenditore può accedere a uno degli strumenti disciplinati dal Codice, tra cui:
- il piano attestato di risanamento;
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti;
- il concordato preventivo;
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- il concordato semplificato, quando il risanamento non sia risultato praticabile e ricorrano le condizioni previste dalla legge.
La circolare evidenzia che le soluzioni negoziali del comma 1 dell’articolo 23 e gli strumenti giudiziali del comma 2 sono alternativi.
Non è quindi possibile utilizzare accordi privatistici per derogare, soltanto nei confronti di alcuni creditori, alle regole inderogabili previste dalle procedure concorsuali.
Il nuovo accordo transattivo con il Fisco
Uno degli aspetti più rilevanti esaminati dall’Agenzia riguarda l’accordo transattivo introdotto dal Correttivo-ter.
Durante le trattative l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale, dilazionato oppure contemporaneamente parziale e dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori.
La circolare chiarisce espressamente che le due modalità non sono alternative: la proposta può prevedere sia la falcidia sia la rateizzazione del medesimo debito.
Alla proposta devono essere allegate:
- una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;
- una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal revisore legale o da un professionista appositamente designato.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal direttore dell’ufficio competente, previo parere conforme della Direzione regionale. L’efficacia è subordinata al deposito presso il tribunale e al successivo controllo del giudice sulla regolarità della documentazione e dell’accordo.
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, accertamento dello stato di insolvenza oppure mancato pagamento integrale delle somme entro sessanta giorni dalle scadenze concordate.
Poiché l’articolo 23 non individua espressamente l’ufficio competente, l’Agenzia applica il criterio previsto per la transazione fiscale: rileva l’ultimo domicilio fiscale del debitore.
In caso di variazione del domicilio, il cambiamento produce effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato.
Per le composizioni negoziate di gruppo con imprese aventi domicili fiscali differenti, la circolare rinvia ai criteri previsti per l’individuazione dell’ufficio unico competente in materia di transazione fiscale di gruppo.
L’accordo può comprendere anche l’IVA
Un chiarimento particolarmente significativo riguarda la possibilità di ridurre il debito IVA.
La norma esclude dalla transazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Secondo l’Agenzia, tuttavia, l’IVA non è esclusa automaticamente dall’accordo.
Il credito IVA può quindi essere oggetto di pagamento parziale, a condizione che un professionista indipendente attesti che la proposta assicura al Fisco un risultato non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale.
Si tratta di un’apertura rilevante, perché estende alla composizione negoziata i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale in materia di trattamento dell’IVA nelle procedure di regolazione della crisi.
Per tutti gli altri chiarimenti si rimanda alla Circolare n 5/2026 a commento della crisi di impresa.
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Codice della crisi: la Circolare dell’Agenzia con i chiarimenti sui nuovi istituti
Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introdotto con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha dato attuazione alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, portando a termine un lungo percorso di riforma delle procedure concorsuali avviato nel 2005.
Con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice e analizza in dettaglio i singoli istituti, dando particolare rilievo alle relazioni illustrative e agli orientamenti della giurisprudenza per agevolarne l'applicazione ai casi concreti. Il documento tiene conto anche dei contributi raccolti nella consultazione pubblica svolta tra il 15 aprile e il 20 maggio 2026.
Per rendere più chiara la materia, l'Agenzia ha scelto di riorganizzare gli istituti in quattro macroaree tematiche, indipendentemente dalla struttura formale del Codice, così da valorizzarne l'evoluzione storica e funzionale.
La trattazione si limita agli articoli di interesse — diretto o indiretto — per il Fisco e segue un percorso graduale:
- si apre con i nuovi istituti,
- prosegue con gli strumenti riservati ai soggetti sovraindebitati (in passato definiti "non fallibili" ed esclusi dai percorsi di risanamento),
- affronta poi le novità su accordi di ristrutturazione e concordato preventivo
- e si chiude con la liquidazione giudiziale e gli istituti residuali.
Un paragrafo introduttivo ricostruisce l'evoluzione della disciplina, dalla vecchia legge fallimentare fino al Codice attuale.
La circolare sarà pubblicata in quattro parti distinte, ciascuna con una propria premessa:
- la Parte I sui nuovi istituti del Codice,
- la Parte II sul sovraindebitamento,
- la Parte III sugli accordi di ristrutturazione e sul concordato preventivo,
- la Parte IV sulla liquidazione giudiziale e sugli istituti residuali.
L'Agenzia precisa che si tratta di un documento aperto, destinato a integrazioni e revisioni progressive per costituire nel tempo un riferimento unico e aggiornato.
Gli istituti trattati nella circolare
La Parte I si concentra sugli istituti che rappresentano le novità più significative rispetto alla vecchia legge fallimentare.
Dopo le disposizioni generali sull'ambito di applicazione e le definizioni (Titolo I del Codice), l'analisi si sviluppa attorno alla composizione negoziata della crisi e ai suoi passaggi:
- l'accesso allo strumento e la nomina dell'esperto,
- i requisiti di indipendenza e i doveri delle parti,
- le misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio durante le trattative,
- la conclusione del percorso e la disciplina dedicata ai gruppi di imprese e alle imprese sottosoglia.
In questo quadro si collocano le misure premiali di natura fiscale, cuore dell'interesse dell'Agenzia.
La circolare esamina poi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi affidate ai creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, infine, il trattamento dei crediti tributari e contributivi nei gruppi di imprese.
Per ciascun istituto il documento richiama la relazione illustrativa e gli orientamenti giurisprudenziali, così da agevolarne l'applicazione ai casi concreti.
Composizione negoziata: le misure premiali per l’imprenditore
Il cuore fiscale della circolare riguarda le misure premiali previste dall'articolo 25-bis a favore di chi accede alla composizione negoziata della crisi.
Sono tre le agevolazioni che maturano automaticamente per legge, pur essendo opportuna una richiesta espressa all'Agenzia:
- la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla sola misura legale dall'accettazione dell'incarico dell'esperto fino alla conclusione delle trattative;
- la riduzione alla misura minima delle sanzioni "da comunicazione" (avvisi bonari da controllo automatizzato e formale) il cui termine di pagamento scada dopo la presentazione dell'istanza;
- la riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell'istanza, quando il percorso si chiude con un accordo che prevede il trattamento dei crediti tributari.
È inoltre concessa una rateazione fino a 72 rate mensili, estendibili fino a 120 in caso di grave e comprovata difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo.
La circolare precisa che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, le riduzioni di interessi e sanzioni vengono meno con effetto retroattivo, salvo quella "alla metà" già acquisita.
Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Un secondo tema centrale è quello delle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi, disciplinate dall'articolo 25-novies.
INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno l'onere di avvisare l'imprenditore (e l'organo di controllo, se presente) al superamento di soglie di debito predefinite, invitandolo ad avviare la composizione negoziata: si tratta di un semplice avviso informativo, non di un obbligo di pagamento. Le soglie chiariscono la portata del meccanismo:
Creditore pubblico Debito segnalato Soglia INPS Contributi scaduti da oltre 90 giorni Oltre 30% dei contributi dell'anno precedente e oltre 15.000 € (5.000 € senza dipendenti) INAIL Premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni Oltre 5.000 € Agenzia delle Entrate IVA non versata da liquidazioni periodiche (Li.Pe.) Oltre 5.000 € e almeno il 10% del volume d'affari; sempre se oltre 20.000 € Agenzia Entrate-Riscossione Carichi affidati scaduti da oltre 90 giorni 100.000 € (ditte individuali), 200.000 € (società di persone), 500.000 € (altre società) Gli altri strumenti e i prossimi aggiornamenti
La circolare illustra infine ulteriori istituti di rilievo per il Fisco:
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 25-sexies),
- il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (articolo 64-bis)
- e il trattamento dei crediti tributari e contributivi nei gruppi di imprese (articolo 284-bis).
Per tutti, l'obiettivo dichiarato è favorire il risanamento delle imprese ancora capaci di restare sul mercato, riducendo tempi e costi rispetto alle procedure giudiziali. Trattandosi di un documento in progress, l'Agenzia ha annunciato integrazioni e revisioni progressive, così da costruire un riferimento unico e aggiornato per operatori e contribuenti.
Allegati: -
Durc e composizione della crisi: crescono le pronunce favorevoli
Si rafforza l’orientamento della giurisprudenza favorevole al rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) anche durante la composizione negoziata. Il tema è particolarmente rilevante perché la mancata disponibilità del certificato può compromettere la prosecuzione dell’attività aziendale, dato che il Durc rappresenta un requisito essenziale per operare Le decisioni di merito più recenti evidenziano l’esigenza di garantire la continuità aziendale e il buon esito dei percorsi di risanamento, anche in presenza di debiti contributivi pregressi. Lo evidenzia un approfondimento del Sole 24 ore del 24 marzo a firma d'Aquino Miniti)
Dall'analisi delle sentenze e decreti emerge che, operativamente, l’impresa in crisi può attivarsi nell’ambito della composizione negoziata richiedendo un intervento del giudice. In primo luogo, è possibile chiedere una misura cautelare che accerti la sussistenza delle condizioni per il rilascio del Durc, con efficacia temporanea. In alternativa, nei casi più urgenti e documentati, si può richiedere un provvedimento che imponga direttamente all’Inps il rilascio del certificato.
Vediamo il dettaglio delle pronunce
Le recenti pronunce favorevoli
Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025
Ha stabilito che il giudice non puo imporre all’Inps il rilascio del Durc, ma è possibile richiedere una misura cautelare “atipica” che accerti temporaneamente i presupposti per il rilascio, se funzionale alla continuità aziendale.
Tribunale di Milano, 24 gennaio 2025
Ha chiarito che il giudice non può ordinare direttamente il rilascio del Durc, ma può accertare la sussistenza delle condizioni per ottenerlo, con effetti utili per l’impresa in crisi.
Tribunale di Monza, decreto 18 marzo 2026
conferma l’orientamento favorevole all’accertamento dei presupposti per il rilascio del Durc in funzione del risanamento.
Tribunale di Padova, ordinanza 23 febbraio 2026
Ha adottato un approccio più incisivo, ritenendo possibile imporre all’Inps il rilascio del Durc quando necessario per evitare la perdita di commesse e garantire la continuità aziendale. Questo sulla base della previsione all’articolo 3, comma 2, lettera b, Dm 30/2015. che non considera irregolari , ai fini del DURC, i soggetti per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione dei pagamenti di debiti contributivi, come accade proprio nella fase iniziale del concordato.
Tribunale di Firenze, sentenza 2 novembre 2025
In linea con Padova, ha valorizzato il ruolo del Durc come requisito essenziale per la prosecuzione delle attività, soprattutto negli appalti.
Le pronunce dei tribunali sopracitate hanno dunque chiarito che non sempre è possibile imporre direttamente all’Inps il rilascio del documento, ma è comunque ammissibile prevedere l' accertamento temporaneo della sussistenza dei requisiti per ottenerlo e garantire la continuità aziendale.
Il nuovo orientamento è particolarmente rilevante per le imprese operanti negli appalti pubblici, per le quali il Durc è indispensabile sia per partecipare alle gare sia per mantenere i contratti già acquisiti.
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Piano del consumatore: non spetta ai fideiussori di attività d’impresa
Con la Sentenza 11 novembre 2025, n. 29746, la Cassazione si è pronunciata in tema di qualifica di “consumatore” ai fini dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII).
Viene specificato che, secondo il nuovo codice della crisi, è considerata "consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società dei tipi disciplinati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile.
La qualifica di "consumatore" spetta esclusivamente alle persone fisiche.
La stessa persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale può essere considerata "consumatore" solo quando stipula un contratto finalizzato alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all’esercizio della propria attività.
Viceversa, devono essere qualificati come "professionisti", persone fisiche o giuridiche, coloro che concludono un contratto non necessariamente nell’ambito della propria attività principale, ma comunque per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale.
Piano del consumatore omologato e poi revocato in sede di reclamo
La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 11 novembre 2025 n. 29746, trae origine dal procedimento avviato da un soggetto che aveva chiesto l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Il Tribunale aveva omologato il piano, dopo aver ritenuto sussistente la qualifica soggettiva di consumatore e adeguata la proposta.
Contro tale decisione proponevano reclamo due srl, sostenendo che il soggetto non potesse essere considerata consumatrice.
I debiti per i quali richiedeva la ristrutturazione derivavano infatti da fideiussioni prestate in favore di due società nelle quali la stessa:
- deteneva partecipazioni rilevanti (80% in una società e 60% nell’altra),
- aveva ricoperto ruoli di amministratrice per anni,
- aveva rilasciato le garanzie pochi giorni dopo la cessazione delle cariche, pur rimanendo socia di maggioranza.
La Corte d’Appello aveva accolto il reclamo revocando l’omologa, ritenendo che i debiti non fossero estranei all’attività imprenditoriale.
Il soggetto ricorreva per Cassazione affidandosi a cinque motivi, contestando:
- erronea interpretazione della nozione di “consumatore” ex art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- mancata considerazione dell’attività concretamente svolta al momento della domanda (non più imprenditoriale);
- omesso esame di fatti decisivi;
- nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.;
- violazione dell’art. 115 c.p.c. e del giudicato interno.
Sosteneva, tra l’altro, che le garanzie fossero state rilasciate quando le società erano inattive e prossime al fallimento e che gli scopi perseguiti fossero personali, per evitare aggressioni derivanti da debiti successori. La Cassazione rigetta integralmente il ricorso, ritenendo corretta la valutazione in fatto svolta dalla Corte territoriale.
La Corte richiama i principi della giurisprudenza UE (Corte di Giustizia, cause C-74/15 “Tarcau” e C-534/15 “Dumitras”), secondo cui la tutela del consumatore non spetta quando il garante:
- è amministratore della società debitrice, oppure,
- detiene una partecipazione non trascurabile nella stessa,
- e la garanzia è prestata in collegamento funzionale con l’attività imprenditoriale.
Questi elementi, afferma la Cassazione, ricorrono pienamente nel caso di specie.
Secondo la Corte, la prestazione di fideiussione: “costituisce vero e proprio atto strumentale all’attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell’effettiva gestione dell’impresa”
E nel caso concreto il collegamento funzionale tra garanzie e attività delle società è “strettissimo”.
La Cassazione precisa che la definizione di consumatore del CCII:
- non si discosta dalla previgente definizione della L. 3/2012,
- non estende automaticamente la qualifica ai soci,
- richiede comunque che il debito sia contratto per scopi estranei all’attività imprenditoriale.
Il cuore della pronuncia è contenuto nel seguente principio, espresso letteralmente nella motivazione: “Ne consegue che i requisiti soggettivi per l'applicazione della ‘disciplina consumeristica’ alla ricorrente sono stati motivatamente esclusi, proprio in ragione della sua peculiare ‘posizione’ nella vicenda societaria sopra descritta, dovendosi negare, nella fattispecie in esame, che la ricorrente avesse stipulato le garanzie in parola nella qualità di consumatore, al contrario avendolo fatto invece nell’esclusivo interesse delle due società. Tali fideiussioni, pertanto, si presentavano come a quelle società strettamente ‘funzionali’.”
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Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
Le Entrate con la Risposta a interpello n 234 del 9 settembre replicano a dubbi sul concordato preventivo, consecuzione tra procedure concorsuali, ed emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. 633 del 1972
L'istanza è stata presentata dalla società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio, che per crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori.
La società ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo, che prima ammessa, è stata poi revocata.
Nel 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.
La società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere le corrette modalità per il recupero dell’Iva fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.L'istante ha domandato:
- se al caso prospettato debba applicarsi l’articolo 26 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) nella formulazione ante o post riforma del 2021 a opera del decreto "Sostegni-bis". Il legislatore ha introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, ovverosia dal momento dell’apertura della procedura medesima.
- se il recupero dell’Iva possa avvenire all’esito del piano di riparto, quindi al momenti d’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore.
Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
La replica dell'agenzia ai due quesiti ha specificato quanto segue:
- ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, per l’Agenzia bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 26 Dpr n. 633/1972 nella sua nuova formulazione;
- l’Agenzia ha richiamato un precedente documento di prassi (lcircolare n. 20/E del 2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Dpr n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26 del decreto Iva. Può insomma attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.
L’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla Società, ha chiarito che nel caso in concreto non rileva il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali; che va applicato l’articolo 26 del Dpr Iva, come novellato dal decreto "Sostegni-bis" e che l’istante può attendere la conclusione della procedura di concordato ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.
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Crisi d’impresa e amministrazione straordinaria grandi imprese novità in arrivo
l Consiglio dei Ministri del 28 marzo, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2025, che delega il Governo alla riforma delle amministrazioni straordinarie e alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
Come evidenziato dallo stesso Governo le novità riguardano:
- a. Amministrazione straordinaria Gli elementi caratterizzanti riguardano la riforma organica della disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle imprese grandi o strategiche che versino in stato di insolvenza, attraverso:
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- il superamento dell'attuale stato di frammentazione normativa, mediante l'abrogazione del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, “Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, “Misure urgenti in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”;
- l'ulteriore estensione del campo soggettivo di applicazione della procedura, con specifico riguardo alle imprese di carattere strategico (in continuità con quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”);
- l'immediata adozione, da parte del MIMIT, del provvedimento di apertura della procedura, previa istanza dell'impresa.
- b. Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici Il Governo viene delegato ad intervenire, in via principale, sulla disciplina del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e sulle disposizioni del codice civile. Gli elementi caratterizzanti la riforma di cui alla delega riguardano, in particolare:
- l'inclusione nell'attività revisionale di un costante monitoraggio sulla gestione, nonché sulla rendicontazione di sostenibilità;
- la riforma dell'Albo delle società cooperative, volta ad assicurare che tutti gli enti cooperativi siano iscritti in un unico pubblico registro nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente;
- l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo;
- l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative (organo consultivo del MIMIT).