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Crisi d’impresa: seconda circolare in consultazione fino al 20 lulio
Fino al prossimo 24 luglio in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia delle entrate la Parte II della bozza di circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019) che presentano profili d’interesse per l’Agenzia.
La Parte II del documento di prassi esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con particolare riguardo a:
- disposizioni di carattere generale (artt. 65-66),
- ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73),
- concordato minore (artt. 74-83),
- liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277)
- esdebitazione (artt. 278-283).
Ricordiamo che il 15 aprile scorso era stata messa a disposizione la Circolare sulla Crisi d'impresa Parte I (avente ad oggetto I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza).
Attenzione al fatto che il percorso continuerà con la pubblicazione in consultazione delle Parti III e IV dedicate rispettivamente: agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Crisi d’impresa: circolare ADE prima parte chiusa la consultazione il 20.05
Nella Circoalre sulla crisi di impresa parte I si offrono i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:
- alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I),
- al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis)
- e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).
Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari
Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia:
- l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
- la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
- relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta.
Crisi d’impresa: circolare ADE prima seconda: aperta consultaizione fino al 24.07
L’Agenzia delle entrate precisa che scopo della consultazione è valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 26 giugno 2026, fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo e-mail: [email protected]
Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi. Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.
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Composizione negoziata della crisi d’impresa: le nuove istruzioni operative 2026
Con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, la Direzione Generale competente del Ministero della Giustizia ha recepito l'aggiornamento del documento guida sulla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, istituto disciplinato dagli articoli 5-bis, 13 e 17 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – CCII), come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136.
Il provvedimento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, aggiorna e integra le istruzioni operative già vigenti, recependo le migliori pratiche elaborate dalla Commissione di studio istituita dalla Ministra della Giustizia e i suggerimenti dell'Ufficio Legislativo.
Struttura del documento aggiornato

Di seguito i chiarimenti principali.
Il test pratico: uno strumento di prognosi, non di diagnosi
Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile online sulla piattaforma telematica, non è un indicatore di crisi ma uno strumento prognostico. Misura la complessità del percorso di risanamento attraverso il rapporto tra il debito da ristrutturare (A) e i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie (B).
Il documento chiarisce le soglie orientative del rapporto A/B:
- fino a 3: difficoltà contenute, l'andamento corrente può essere sufficiente;
- tra 3 e 5: il risanamento dipende dall'efficacia delle iniziative industriali;
- oltre 5: potrebbe rendersi necessaria la cessione dell'azienda o di rami di essa.
Per le imprese minori è previsto un calcolo semplificato, basato su debito scaduto, rate in scadenza nel primo anno e giacenze bancarie, a fronte di flussi determinati dal risultato economico dell'esercizio precedente, rettificato per ammortamenti e componenti straordinarie.
La check list: la guida alla redazione del piano di risanamento
La Sezione II fornisce una lista di controllo articolata in otto aree tematiche: requisiti organizzativi, situazione contabile aggiornata, cause della crisi e strategie di intervento, proiezioni finanziarie, risanamento del debito, valore di liquidazione del patrimonio, gruppi di imprese e imprese minori.
La check list non è un insieme di precetti assoluti ma recepisce le migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa. Può essere utilizzata sia dall'imprenditore per costruire il piano sia dall'esperto per verificarne la coerenza. Le proiezioni devono coprire un periodo massimo di cinque anni, salvo giustificate eccezioni, e le stime dei ricavi devono essere confrontate con i dati storici e le prospettive di settore.
Novità della Sezione II-bis: strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci
La nuova Sezione II-bis affronta le specificità dei piani utilizzati nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). In questi casi il piano deve indicare, tra l'altro, il momento del raggiungimento del riequilibrio economico-finanziario, le azioni risarcitorie esperibili e gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro.
Sul valore riservato ai soci nel concordato preventivo in continuità, il documento precisa che il calcolo segue il metodo del valore d'uso previsto dall'OIC 9, applicato al patrimonio netto pro quota, attualizzando i flussi finanziari futuri con un tasso che include anche il premio per il rischio di esecuzione del piano.
Il protocollo dell’esperto: indipendenza, trattative e relazione finale
La Sezione III aggiorna il protocollo operativo per l'esperto indipendente.
Tra i punti chiave:
- accettazione dell'incarico entro 2 giorni lavorativi, verificando l'indipendenza e la disponibilità di tempo;
- obbligo di non intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore per almeno due anni dall'archiviazione della composizione;
- gestione delle trattative con imparzialità, riservatezza e facoltà di avvalersi di collaboratori specializzati;
- durata ordinaria dell'incarico di 180 giorni, prorogabile fino a ulteriori 180 giorni.
La relazione finale deve documentare l'attività svolta, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e l'idoneità della soluzione individuata, seguendo l'indice proposto nell'Allegato 5.
Formazione degli esperti e piattaforma telematica
La Sezione IV conferma il programma formativo obbligatorio di 55 ore, articolato in undici moduli tematici che spaziano dal diritto della crisi alla sostenibilità del debito, dalla gestione delle trattative alla normativa bancaria e giuslavoristica. La formazione può essere erogata anche a distanza, con verifiche di effettiva fruizione.
La piattaforma telematica, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti, rimane il fulcro operativo della procedura: consente la presentazione delle istanze, la gestione del fascicolo, lo scambio di documenti, la raccolta di offerte in area secretata (virtual data room) e l'archiviazione. In caso di problemi informatici oltre le 24 ore, è prevista una procedura d'emergenza tramite PEC o comunicazione cartacea alla Camera di commercio competente.
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Durc e composizione della crisi: crescono le pronunce favorevoli
Si rafforza l’orientamento della giurisprudenza favorevole al rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) anche durante la composizione negoziata. Il tema è particolarmente rilevante perché la mancata disponibilità del certificato può compromettere la prosecuzione dell’attività aziendale, dato che il Durc rappresenta un requisito essenziale per operare Le decisioni di merito più recenti evidenziano l’esigenza di garantire la continuità aziendale e il buon esito dei percorsi di risanamento, anche in presenza di debiti contributivi pregressi. Lo evidenzia un approfondimento del Sole 24 ore del 24 marzo a firma d'Aquino Miniti)
Dall'analisi delle sentenze e decreti emerge che, operativamente, l’impresa in crisi può attivarsi nell’ambito della composizione negoziata richiedendo un intervento del giudice. In primo luogo, è possibile chiedere una misura cautelare che accerti la sussistenza delle condizioni per il rilascio del Durc, con efficacia temporanea. In alternativa, nei casi più urgenti e documentati, si può richiedere un provvedimento che imponga direttamente all’Inps il rilascio del certificato.
Vediamo il dettaglio delle pronunce
Le recenti pronunce favorevoli
Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025
Ha stabilito che il giudice non puo imporre all’Inps il rilascio del Durc, ma è possibile richiedere una misura cautelare “atipica” che accerti temporaneamente i presupposti per il rilascio, se funzionale alla continuità aziendale.
Tribunale di Milano, 24 gennaio 2025
Ha chiarito che il giudice non può ordinare direttamente il rilascio del Durc, ma può accertare la sussistenza delle condizioni per ottenerlo, con effetti utili per l’impresa in crisi.
Tribunale di Monza, decreto 18 marzo 2026
conferma l’orientamento favorevole all’accertamento dei presupposti per il rilascio del Durc in funzione del risanamento.
Tribunale di Padova, ordinanza 23 febbraio 2026
Ha adottato un approccio più incisivo, ritenendo possibile imporre all’Inps il rilascio del Durc quando necessario per evitare la perdita di commesse e garantire la continuità aziendale. Questo sulla base della previsione all’articolo 3, comma 2, lettera b, Dm 30/2015. che non considera irregolari , ai fini del DURC, i soggetti per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione dei pagamenti di debiti contributivi, come accade proprio nella fase iniziale del concordato.
Tribunale di Firenze, sentenza 2 novembre 2025
In linea con Padova, ha valorizzato il ruolo del Durc come requisito essenziale per la prosecuzione delle attività, soprattutto negli appalti.
Le pronunce dei tribunali sopracitate hanno dunque chiarito che non sempre è possibile imporre direttamente all’Inps il rilascio del documento, ma è comunque ammissibile prevedere l' accertamento temporaneo della sussistenza dei requisiti per ottenerlo e garantire la continuità aziendale.
Il nuovo orientamento è particolarmente rilevante per le imprese operanti negli appalti pubblici, per le quali il Durc è indispensabile sia per partecipare alle gare sia per mantenere i contratti già acquisiti.
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Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha posto in pubblica consultazione entro il 16 febbraio i “Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata”.
Eventuali osservazioni e commenti possono essere inviati al seguente indirizzo
Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento
A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è stato introdotto nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, lo strumento della Composizione negoziata della crisi d’impresa.
A tal proposito, di rilievo è la figura dell’”Esperto”, nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di agevolare e facilitare le trattative tra l’impresa che accede alla composizione negoziata e i suoi creditori.
Data la complessità dell’istituto, vi è l'esigenza di disporre di linee guida e standard di comportamento utili a definire modalità operative e modelli virtuosi.
A tal proposito il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha ritenuto opportuno emanare i Principi, finalizzati a fornire ai professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Esperto un adeguato supporto nello svolgimento dell’incarico, con riferimento alla migliore prassi professionale.
Il documento rappresenta un organico insieme di Principi a supporto dell’attività dell’Esperto.
Accedi da qui al sito del CNDCEC per tutte le altre info e per scaricare il documento posto in consultazione dal 23 gennaio e fino al 16 febbraio prossimo.
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Piano del consumatore: non spetta ai fideiussori di attività d’impresa
Con la Sentenza 11 novembre 2025, n. 29746, la Cassazione si è pronunciata in tema di qualifica di “consumatore” ai fini dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII).
Viene specificato che, secondo il nuovo codice della crisi, è considerata "consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società dei tipi disciplinati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile.
La qualifica di "consumatore" spetta esclusivamente alle persone fisiche.
La stessa persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale può essere considerata "consumatore" solo quando stipula un contratto finalizzato alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all’esercizio della propria attività.
Viceversa, devono essere qualificati come "professionisti", persone fisiche o giuridiche, coloro che concludono un contratto non necessariamente nell’ambito della propria attività principale, ma comunque per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale.
Piano del consumatore omologato e poi revocato in sede di reclamo
La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 11 novembre 2025 n. 29746, trae origine dal procedimento avviato da un soggetto che aveva chiesto l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Il Tribunale aveva omologato il piano, dopo aver ritenuto sussistente la qualifica soggettiva di consumatore e adeguata la proposta.
Contro tale decisione proponevano reclamo due srl, sostenendo che il soggetto non potesse essere considerata consumatrice.
I debiti per i quali richiedeva la ristrutturazione derivavano infatti da fideiussioni prestate in favore di due società nelle quali la stessa:
- deteneva partecipazioni rilevanti (80% in una società e 60% nell’altra),
- aveva ricoperto ruoli di amministratrice per anni,
- aveva rilasciato le garanzie pochi giorni dopo la cessazione delle cariche, pur rimanendo socia di maggioranza.
La Corte d’Appello aveva accolto il reclamo revocando l’omologa, ritenendo che i debiti non fossero estranei all’attività imprenditoriale.
Il soggetto ricorreva per Cassazione affidandosi a cinque motivi, contestando:
- erronea interpretazione della nozione di “consumatore” ex art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- mancata considerazione dell’attività concretamente svolta al momento della domanda (non più imprenditoriale);
- omesso esame di fatti decisivi;
- nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.;
- violazione dell’art. 115 c.p.c. e del giudicato interno.
Sosteneva, tra l’altro, che le garanzie fossero state rilasciate quando le società erano inattive e prossime al fallimento e che gli scopi perseguiti fossero personali, per evitare aggressioni derivanti da debiti successori. La Cassazione rigetta integralmente il ricorso, ritenendo corretta la valutazione in fatto svolta dalla Corte territoriale.
La Corte richiama i principi della giurisprudenza UE (Corte di Giustizia, cause C-74/15 “Tarcau” e C-534/15 “Dumitras”), secondo cui la tutela del consumatore non spetta quando il garante:
- è amministratore della società debitrice, oppure,
- detiene una partecipazione non trascurabile nella stessa,
- e la garanzia è prestata in collegamento funzionale con l’attività imprenditoriale.
Questi elementi, afferma la Cassazione, ricorrono pienamente nel caso di specie.
Secondo la Corte, la prestazione di fideiussione: “costituisce vero e proprio atto strumentale all’attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell’effettiva gestione dell’impresa”
E nel caso concreto il collegamento funzionale tra garanzie e attività delle società è “strettissimo”.
La Cassazione precisa che la definizione di consumatore del CCII:
- non si discosta dalla previgente definizione della L. 3/2012,
- non estende automaticamente la qualifica ai soci,
- richiede comunque che il debito sia contratto per scopi estranei all’attività imprenditoriale.
Il cuore della pronuncia è contenuto nel seguente principio, espresso letteralmente nella motivazione: “Ne consegue che i requisiti soggettivi per l'applicazione della ‘disciplina consumeristica’ alla ricorrente sono stati motivatamente esclusi, proprio in ragione della sua peculiare ‘posizione’ nella vicenda societaria sopra descritta, dovendosi negare, nella fattispecie in esame, che la ricorrente avesse stipulato le garanzie in parola nella qualità di consumatore, al contrario avendolo fatto invece nell’esclusivo interesse delle due società. Tali fideiussioni, pertanto, si presentavano come a quelle società strettamente ‘funzionali’.”
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Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
Le Entrate con la Risposta a interpello n 234 del 9 settembre replicano a dubbi sul concordato preventivo, consecuzione tra procedure concorsuali, ed emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. 633 del 1972
L'istanza è stata presentata dalla società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio, che per crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori.
La società ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo, che prima ammessa, è stata poi revocata.
Nel 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.
La società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere le corrette modalità per il recupero dell’Iva fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.L'istante ha domandato:
- se al caso prospettato debba applicarsi l’articolo 26 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) nella formulazione ante o post riforma del 2021 a opera del decreto "Sostegni-bis". Il legislatore ha introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, ovverosia dal momento dell’apertura della procedura medesima.
- se il recupero dell’Iva possa avvenire all’esito del piano di riparto, quindi al momenti d’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore.
Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
La replica dell'agenzia ai due quesiti ha specificato quanto segue:
- ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, per l’Agenzia bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 26 Dpr n. 633/1972 nella sua nuova formulazione;
- l’Agenzia ha richiamato un precedente documento di prassi (lcircolare n. 20/E del 2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Dpr n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26 del decreto Iva. Può insomma attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.
L’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla Società, ha chiarito che nel caso in concreto non rileva il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali; che va applicato l’articolo 26 del Dpr Iva, come novellato dal decreto "Sostegni-bis" e che l’istante può attendere la conclusione della procedura di concordato ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.
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Composizione negoziata: gli incarichi validi per iscriversi all’Elenco esperti
Con il pronto ordini n 66 del 15 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha chiarito alcuni aspetti della composizione negoziata relativamente alla validità degli incarichi precedentemente svolti.
Composizione negoziata: gli incarichi validi per iscriversi all’elenco esperti
Un Ordine provinciale chiedeva se, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti nella composizione negoziata, istituto dall'art. 13 comma 3 CCII, possano essere considerati validi i seguenti incarichi di:
- commissario giudiziale nominato nelle procedure di concordato minore in continuità, ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis, lett. b) CCII;
- advisor nominato per la redazione della proposta di accordo ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. 3/2012, relativamente alla ristrutturazione dell'impresa agricola.
Con riferimento al primo quesito, in considerazione di quanto precisato nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali, diffuse dal Ministero della giustizia con circolare del 29 dicembre 2021, che includono tra le prestazioni professionali e gli incarichi indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella
crisi di impresa quello di commissario giudiziale e viste le specifiche indicazioni contenute nell’art. 74, comma 2-bis, CCII, nonché quanto previsto dall’art. 74, comma 4, CCII, che connota il concordato minore come istituto strettamente affine al concordato preventivo, può fornirsi risposta positiva.
Incarico di ADVISOR
Con riferimento al secondo quesito, non può essere fornita risposta positiva.
Al riguardo, si rammenta che, stando alle richiamate Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, per quanto attiene alle prestazioni di advisor, sono valutabili unicamente quelle relative a incarichi relativi a istituti disciplinati nella previgente legge fallimentare – e non anche disciplinati nella previgente legge n. 3/2012 – e, segnatamente, finalizzati alla predisposizione e alla presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e infine di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti.