• Crisi d'impresa

    Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo

    Con la Risposta a interpello n 316 del 18 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro dell'IVA per le fallimento e accordo novativo con mediazioni.

    La società istante è una società slovena che, in data 14 luglio 2022, con scrittura privata, ha stipulato con BETA un contratto di affitto/locazione per un capannone situato in territorio italiano.

    In sintesi le Entrate hanno chiarito che se un contratto di affitto stipulato prima del fallimento viene superato da un accordo di mediazione novativo, il trattamento IVA delle somme versate va rivalutato in base alla nuova natura del rapporto.

    Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo

    L’istante ALFA, società slovena, aveva stipulato nel luglio 2022 un contratto di affitto per un capannone in Italia con BETA, soggetto che successivamente:

    • presenta domanda di concordato preventivo, poi rinunciata;
    • viene dichiarato fallito nel settembre 2022, nell’ambito di un autonomo procedimento prefallimentare.

    Il contratto, registrato dopo il deposito del ricorso per concordato ma prima della sentenza di fallimento, prevedeva l’esenzione IVA, non essendo stata esercitata l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore.

    Nonostante la procedura concorsuale, il rapporto locatizio è di fatto proseguito, concludendosi solo a novembre 2024 con un accordo di mediazione tra ALFA e il Fallimento di BETA.

    La società ALFA, in sede di interpello, chiede se le somme da corrispondere al fallimento per la detenzione dell’immobile dopo la dichiarazione di fallimento debbano:

    • mantenere il regime di esenzione IVA previsto nel contratto originario, oppure
    • essere considerate imponibili, trattandosi di una nuova obbligazione.

    L’istante sostiene che:

    Il contratto originario è stato registrato prima del fallimento, e quindi è opponibile;

    • In esso non era prevista l’opzione per l’imponibilità IVA, dunque l’operazione resta esente;
    • Il curatore è subentrato nel contratto ai sensi dell’art. 80 della Legge Fallimentare;
    • La procedura di concordato era estinta e non vi è continuità giuridica con il fallimento, per cui non si può disconoscere il contratto preesistente.

    L’Agenzia riconosce il valore novativo dell’accordo di mediazione, sottoscritto nel novembre 2024, che:

    • dichiara cessato il contratto di locazione originario;
    • definisce le somme da corrispondere come indennità di occupazione e rimborsi spese;
    • stabilisce un nuovo regime di uso temporaneo dell’immobile, sino alla sua aggiudicazione.

    Secondo l’Agenzia, l’accordo ha natura di transazione novativa: crea un nuovo rapporto giuridico, distinto e incompatibile con quello precedente.

    Le somme pattuite (60.000 euro per l’occupazione pregressa + 16.000 euro per rimborsi spese + 3.000 euro mensili per l’uso continuato fino al 31 gennaio 2025) costituiscono il corrispettivo per un servizio reso dal Fallimento, cioè la messa a disposizione dell’immobile in cambio di pagamento.

    Si tratta quindi di prestazione di servizi generica, imponibile IVA salvo che il Fallimento non scelga l’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/1972.

    Se ALFA è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, l’operazione è imponibile al 22%;

    Se ALFA è non residente, si applica la regola del luogo del bene, e l’operazione può risultare fuori campo IVA se il Fallimento non è soggetto passivo italiano.

    Il chiarimento dell’Agenzia è rilevante perché conferma che:

    • l’accordo di mediazione novativo prevale sul contratto originario;
    • le somme pattuite devono essere valutate in base alla loro funzione economica attuale;
    • in presenza di natura sinallagmatica, si applica il regime IVA ordinario, indipendentemente dal regime iniziale del contratto.

    Il caso conferma l’importanza di una corretta impostazione fiscale degli accordi concorsuali, soprattutto quando la locazione di immobili entra in gioco con procedure di mediazione o liquidazione.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Composizione negoziata: gli incarichi validi per iscriversi all’Elenco esperti

    Con il pronto ordini n 66 del 15 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha chiarito alcuni aspetti della composizione negoziata relativamente alla validità degli incarichi precedentemente svolti.

    Composizione negoziata: gli incarichi validi per iscriversi all’elenco esperti

    Un Ordine provinciale chiedeva se, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti nella composizione negoziata, istituto dall'art. 13 comma 3 CCII, possano essere considerati validi i seguenti incarichi di:

    • commissario giudiziale nominato nelle procedure di concordato minore in continuità, ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis, lett. b) CCII;
    • advisor nominato per la redazione della proposta di accordo ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. 3/2012, relativamente alla ristrutturazione dell'impresa agricola.

    Con riferimento al primo quesito, in considerazione di quanto precisato nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali, diffuse dal Ministero della giustizia con circolare del 29 dicembre 2021, che includono tra le prestazioni professionali e gli incarichi indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella

    crisi di impresa quello di commissario giudiziale e viste le specifiche indicazioni contenute nell’art. 74, comma 2-bis, CCII, nonché quanto previsto dall’art. 74, comma 4, CCII, che connota il concordato minore come istituto strettamente affine al concordato preventivo, può fornirsi risposta positiva.

    Incarico di ADVISOR

    Con riferimento al secondo quesito, non può essere fornita risposta positiva.

    Al riguardo, si rammenta che, stando alle richiamate Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, per quanto attiene alle prestazioni di advisor, sono valutabili unicamente quelle relative a incarichi relativi a istituti disciplinati nella previgente legge fallimentare – e non anche disciplinati nella previgente legge n. 3/2012 – e, segnatamente, finalizzati alla predisposizione e alla presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e infine di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti.

  • Crisi d'impresa

    Concordato fallimentare con terzo assuntore: quale imposta di registro si applica

    Con la Risoluzione n. 13 del 19 febbraio le Entrate hanno replicato a dubbi sul concordato fallimentare con terzo assuntore.

    L'Ordine istante ha chiesto di chiarire la tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, disciplinato dall'articolo 124 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 estensibile anche al concordato nella liquidazione giudiziale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa), agli artt. 240-253.

    Come ricordato dall'istante il concordato fallimentare «rappresenta una particolare modalità di chiusura del fallimento a mezzo della quale l'imprenditore fallito definisce i rapporti pregressi con il pagamento, anche parziale, dei creditori e ottiene la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare» e che «la proposta di concordato può essere presentata sia dal fallito (a determinate condizioni), da parte di uno o più creditori o da un terzo, e deve essere approvata dai creditori e poi omologata dal Tribunale».
    A tale riguardo, l'Ordine precisa che la fattispecie oggetto di quesito concerne i decreti di omologa del concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore, procedura nella quale «quest'ultimo si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata, in base allo schema civilistico dell'accollo (art. 1273 c.c.), dietro la cessione delle attività fallimentari».

    Vediamo i chiarimenti ADE.

    Concordato fallimentare con terzo assuntore: imposizione di registro

    La problematica interpretativa riguarda la determinazione della base imponibile dell'imposta proporzionale di registro alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, disciplinato dagli articoli da 124 a 140 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [cd. legge fallimentare (LF)].
    Tale procedura si caratterizza per la duplice circostanza che l'assuntore, da un lato, si obbliga con i propri mezzi a soddisfare i creditori concorsuali nella misura concordata, in base allo schema civilistico dell'accolloe dall'altro lato, acquisisce, di regola, per effetto della sentenza di omologa le attività fallimentari.
    In particolare, nel concordato fallimentare con terzo assuntore è possibile distinguere due effetti:

    • uno obbligatorio, che si realizza con l'assunzione degli obblighi derivanti dal concordato da parte del terzo e si sostanzia in una sorta di accollo dei debiti dell'imprenditore fallito da parte dell'assuntore;
    • uno traslativo, ossia il trasferimento all'assuntore del patrimonio fallimentare.

    La Suprema Corte ha stabilito che «al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al cit. d.P.R. n. 131 del 1986, con commisurazione dell'imposta di registro in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti

    fallimentari trasferiti, tenuto conto che l'aliquota applicabile dipende dalle voci dell'attivo trasferito (cessioni di crediti, cessione di beni, trasferimento dell'attivo) – mentre il contestuale accollo dei debiti – collegato a detta cessione dei beni fallimentari – è escluso dalla tassazione ex art. 21 comma 3, cit. e dalla base imponibile»

    La tesi della Corte muove dalla considerazione che gli effetti del concordato con assuntore derivano direttamente dalla legge, tale per cui non può essere paragonato ad un accordo negoziale siglato tra le parti.

    In particolare, la Corte ha osservato che nel concordato fallimentare, gli obblighi di pagamento del terzo assuntore, «non possono intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 43, c. 2) in quanto l'assunzione di detti debiti costituisce effetto legale naturale ed imprescindibile, del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura fallimentare (mezzo che, come tale, rimane sottoposto al controllo degli organi fallimentari) e, tenuto conto che nella fattispecie in esame non siamo in presenza di un mero contratto con correlativi corrispettivi, per il quale vigono le diverse regole di cui alla citata disposizione. (…).

    In altri termini, analizzando la disciplina fallimentare, si osserva come l'assunzione delle passività rappresenti un effetto fisiologico del concordato con terzo assuntore, in quanto disposta direttamente dalla legge e correlata anche all'interesse del terzo assuntore che, animato da intenti legittimamente speculativi, mira a conseguire, dal ricavato della vendita dei beni e dall'esperimento delle azioni, un quid, economicamente apprezzabile, rispetto ai debiti

    che si è accollato»

    Pertanto, secondo la Cassazione, alla fattispecie in esame deve trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, del T.U.R., ai sensi del quale «non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati ad altre disposizioni (…)» e l'imposta di registro in misura proporzionale deve dunque essere applicata su una base imponibile corrispondente al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti.

    Alla luce dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, che viene recepito in questa sede, si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E del 2012.

    In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all'ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l'imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell'attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l'imposta di registro prevista nella tariffa.

    Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell'imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ''concordato fallimentare'.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Accordi Ristrutturazione debiti: chi li firma dal 1° novembre

    Con il Provvedimento n 456918 del 23 dicembre si modificano parzialmente le disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione di cui all’art. 63 CCII nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, rese con atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 21447 del 29 gennaio 2024, a far data dal 1° novembre 2024. 

    Leggi in proposito  Ristrutturazioni debiti: regole ADE per accordi presentati dal 1.02.

    Ristrutturazione debiti: competenza degli uffici per la firma della proposta

    In particolare, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’adesione alla proposta, ai sensi del comma 2, quarto periodo, del medesimo articolo, è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio Crisi di impresa, istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d’impresa di cui fa parte, nell’ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 330807 dell’8 agosto 2024.

  • Crisi d'impresa

    Codice della crisi d’impresa: la proposta alle Agenzie Fiscali

    Viene pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Correttivo al Codice della Crisi di impresa (Dlgs n 13672024) con moltissime novità in arrivo.

    Si evidenzia che le nuove disposizioni intendono superare alcune difficoltà interpretative e di coordinamento emerse alla data di entrata in vigore del Codice avvenuta nel 2022 e per rendere più chiare le disposizioni di riferimento rendendo maggiormente efficiente la gestione delle situazioni di crisi e d’insolvenza.

    Nuovo Codice della Crisi d’impresa: la proposta transattiva alle agenzie fiscali

    L’articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo I del Codice della crisi d’impresa, sulla Composizione negoziata della crisi.

    In particolare al comma 9 è prevista una soluzione significativa per consentire alla finanza pubblica di rientrare integralmente dei crediti vantati con l’imprenditore.

    La disposizione prevede la possibilità di un accordo tra imprenditore e i creditori pubblici (Agenzie fiscali e Agenzia delle entrate-Riscossione,) che diviene esecutivo una volta depositato in tribunale che ne verifica la regolarità. L’accordo (che ha come oggetto il pagamento, in maniera parziale o dilazionata, del debito e dei relativi accessori) ha natura privatistica e consensuale e consente all’impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata tramite un intervento del tribunale ulteriore e invasivo.

    La proposta di accordo non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. 

    Alla proposta è allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico nei cui confronti è rivolta.

    In caso di apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione controllata, di accertamento dello stato di insolvenza o per grave inadempimento, tale accordo si risolve di diritto.

    Inoltre si prevede che qualsiasi sia la soluzione individuata dalle parti e dai soggetti interessati, la stessa può intervenire nel corso delle trattative o anche quando la negoziazione si sia conclusa e la sottoscrizione dell’esperto che avvalora l’accordo, qualora prevista, può essere apposta successivamente. 

    Come segnalato dalla relazione al decreto le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l’accesso agli istituti di allerta della crisi privilegiando la definizione in via negoziata e stragiudiziale che incide considerevolmente sui carichi di lavoro dei tribunali, diminuendo le procedure da risolvere in sede giudiziaria e limitando gli adempimenti delle cancellerie giudiziarie.

  • Crisi d'impresa

    Codice Crisi d’impresa: la segnalazione del revisore

    Pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Dlsg n 136/2024 nono come Correttivo ter, con le modifiche al codice della crisi d'impresa.

    Le novità sono in vigore dal 28 settembre e apportano sostanziose modifiche alle norme previgenti tenendo anche conto delle criticità rilevate nei primi tempi di applicazione del Dlgs n 14/2019.

    Vediamo come viene modificato l'art 25 octies rubricato segnalazione dell'organo di controllo.

    Codice Crisi d’impresa: il revisore segnala lo stato di pre-crisi

    In sintesi con le modifiche introdotte all’art. 25-octies del Codice della crisi ossia il DLgs. n 14/2019 si estendono gli obblighi di segnalazione, ai fini dell’istanza di composizione negoziata, anche al revisore.

    Si interviene, sull’articolo 25-octies del CCII ampliando anche all’organo incaricato della revisione legale, oltre che all’organo societario ciascuno nell’esercizio delle loro funzioni e quindi dei rispettivi ambiti di competenza ed azione, la possibilità di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Tale segnalazione deve essere motivata da un effettivo stato di crisi ed insolvenza e non da situazioni di precrisi o difficoltà, al fine di evitare segnalazioni troppo precoci effettuate in autotutela

    Inoltre si chiarisce l’ambito più o meno elevato di responsabilità dell’organo di controllo correlato alla tempestività della suddetta segnalazione, la quale, infatti, viene valutata ai fini “dell’attenuazione o esclusione” della medesima, al fine di meglio delineare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie. 

    Il nuovo periodo che viene aggiunto alla presente disposizione, poi, chiarisce che la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. 

    Il nuovo art 25 octies reciata precisamente quanto segue:

    1.L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

    2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile. revisore circa i presupposti per la segnalazione e che gli stessi procedano all’unisono.

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: il correttivo ter arriva alle Commissioni

    Comincia l'iter di approvazione definitiva dello schema di Dlgs integrativo del Dlgs n 14/2019, correttivo ter delle regole per la Crisi d'Impresa, approvato in via preliminare dal CdM lo scorso 10 maggio.

    Si evidenzia che il termine ultimo dei pareri delle Commissioni è il giorno 24 agosto.

    Il correttivo del Codice della crisi e dell’insolvenza contiene numerose modifiche poste anche al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del DLgs. 14/2019.

    Vediamo alcune anticipazioni.

    Correttivo ter Crisi d’impresa: le anticipazioni

    Come specificato dal comunicato stampa dello stesso esecutivo, lo schema di decreto legislativo è composto di oltre 50 articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019. 

    Si tratta del terzo correttivo apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR.

    In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice. 

    Leggi: Revisore legale e obblighi segnalazione precrisi d'impresa per un approfondimento.

    Il presidente del CNDCEC de Nuccio in una nota di ieri 10 giugno dichiarava:

    “Decisamente apprezzabili  le modifiche all’art. 25-octies in cui viene rivisto il meccanismo della segnalazione anticipata per l’emersione della crisi di impresa. In particolare, per quanto di più stretto interesse dei Commercialisti, il testo del decreto contiene la riformulazione, sollecitata da tempo dal Consiglio Nazionale, dell’art. 25-octies prevendendo l’attenuazione o anche l’esclusione della responsabilità per i sindaci che siano attivati tempestivamente con la segnalazione all’organo amministrativo, ma anche circoscrivendo in modo adeguato i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: sessanta giorni dalla conoscenza effettiva (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi. Un traguardo storico che si accompagna alla modifica dei presupposti della responsabilità dei sindaci prevista dall’art. 2407 approvata dalla Camera la settimana scorsa, ed è altresì di buon auspicio per quella che sarà la revisione dei reati fallimentari, in corso, per la quale il Consiglio Nazionale ha in più occasioni sollecitato di veder ripristinato il perimetro del “dolo eventuale” con la prova necessaria della intenzionalità”.

    Inoltre viene anche specificato che tra le novità di rilievo vi sono:

    • le modifiche approvate anche quelle all’art. 356 del Codice.
    • la modifica alla composizione negoziata. Il Codice della crisi è stato integrato con una disposizione di nuovo conio recante la disciplina di accordi transattivi per i crediti tributari.

    Su quest'ultimo tema sempre De Nuccio ha specificato che “Trattandosi di un accordo di natura privatistica che viene validato dal tribunale con i creditori pubblici si confida nella novità per favorire la diffusione della composizione negoziata e la riuscita delle trattative nei casi in cui l’indebitamento principale sia verso l’Erario"

    Si attendono testi in bozza del provvedimento per ulteriori dettagli.