• Crisi d'impresa

    Circolare Crisi d’impresa: ancora pochi giorni per le osservazioni

    Fino al prossimo 20 maggio è in consultazione pubblica la Circolare sulle novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019).

    In particolare, questo documento di prassi offre i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:

    • alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), 
    • al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis
    • e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

    Viene precisato che la consultazione per ulteriore approvazione definitiva è il primo step di un percorso più ampio, nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti – II, III e IV – dedicate rispettivamente: 

    • al sovraindebitamento; 
    • agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; 
    • alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. 

    Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

    Coloro i quali sono interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 15 aprile 2026, fino al 20 maggio 2026 all’indirizzo email: 

    Crisi d’impresa: circolare ADE in consultazione fino al 20 maggio

    Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari

    Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia: 

    • l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
    • la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
    • relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta. 

  • Crisi d'impresa

    Concordato minore: chi può accedere

    Il CNDCEC ha pubblicato un documento di studio sulla crisi d'impresa e il concordato minore.

    In particolare in data 29 aprile è stato pubblicato il documento intitolato "Il concordato minore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"

    Concordato minore: chi può accedere

    Il documento di oltre settanta pagine pubblicato dal CNDCEC è un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

    Il contributo, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, individua:

    • i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura, 
    • le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa, 
    • le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

    Come specificato dallo stesso CNDCEC si tratta di uno strumento operativo che offre una dettagliata analisi:

    • della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta,
    • nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità, con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista,  ovvero di concordato minore liquidatorio.

    Relativamente ai requisiti oggettivi viene specificato che stando alla normativa di riferimento (art. 74, comma 1, CCII), i soggetti che possono accedere al concordato minore, sono quelli elencati nell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII con esclusione del consumatore. 

    Si tratta dunque:

    • del professionista;
    • l’imprenditore minore: si evidenzia come all’impresa minore è dedicato l’art. 2, comma 1, lett. c),
      che qualifica come tale l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
      patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
      antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio
      dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare
      complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
      deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata
      inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila;
    • l’imprenditore agricolo: la definizione è quella contenuta nell’art. 2135 c.c. 2;
    • le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
      dalla legge 17 dicembre 2012 n. 21. Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (di seguito anche decreto correttivo) ha modificato l’art. 37, comma 1, CCII, consentendo alle start-up, differenti dalle imprese minori, di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice stesso, se ritenuto più adeguato, nonché alla liquidazione giudiziale. La relazione illustrativa allo schema del d.lgs. n. 136/2024 spiega la volontà del legislatore di voler consentire a questa tipologia di imprese, che si trovano ancora nella fase iniziale ma con dimensioni comunque importanti, di poter utilizzare procedure maggiormente strutturate;
    • ogni altro debitore, purché non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

    Si rimanda al sito del CNDCEC per accedere al documento completo.

  • Crisi d'impresa

    Durc e composizione della crisi: crescono le pronunce favorevoli

    Si rafforza l’orientamento della giurisprudenza favorevole al rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) anche durante la composizione negoziata. Il tema è particolarmente rilevante perché la mancata disponibilità del certificato può compromettere la prosecuzione dell’attività aziendale, dato che il  Durc rappresenta un requisito essenziale per operare Le decisioni  di merito più recenti evidenziano l’esigenza di garantire la continuità aziendale e il buon esito dei percorsi di risanamento, anche in presenza di debiti contributivi pregressi. Lo evidenzia un approfondimento del Sole 24 ore del 24 marzo a firma d'Aquino Miniti)

    Dall'analisi delle sentenze e decreti emerge che, operativamente, l’impresa in crisi può attivarsi nell’ambito della composizione negoziata richiedendo un intervento del giudice. In primo luogo, è possibile chiedere una misura cautelare che accerti la sussistenza delle condizioni per il rilascio del Durc, con efficacia temporanea. In alternativa, nei casi più urgenti e documentati, si può richiedere un provvedimento che imponga direttamente all’Inps il rilascio del certificato. 

    Vediamo il dettaglio delle pronunce

    Le recenti pronunce favorevoli

    Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025

    Ha stabilito che il giudice non puo imporre all’Inps il rilascio del Durc, ma è possibile  richiedere una misura cautelare “atipica” che accerti temporaneamente i presupposti per il rilascio, se funzionale alla continuità aziendale.

    Tribunale di Milano, 24 gennaio 2025

    Ha chiarito che il giudice non può ordinare direttamente il rilascio del Durc, ma può accertare la sussistenza delle condizioni per ottenerlo, con effetti utili per l’impresa in crisi.

    Tribunale di Monza, decreto 18 marzo 2026

     conferma l’orientamento favorevole all’accertamento dei presupposti per il rilascio del Durc in funzione del risanamento.

    Tribunale di Padova, ordinanza 23 febbraio 2026

    Ha adottato un approccio più incisivo, ritenendo possibile imporre all’Inps il rilascio del Durc quando necessario per evitare la perdita di commesse e garantire la continuità aziendale. Questo  sulla base della previsione all’articolo 3, comma 2, lettera b, Dm 30/2015. che non considera irregolari , ai fini del DURC, i soggetti per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione dei pagamenti di debiti contributivi, come accade proprio nella fase iniziale del concordato.

    Tribunale di Firenze, sentenza 2 novembre 2025

    In linea con Padova, ha valorizzato il ruolo del Durc come requisito essenziale per la prosecuzione delle attività, soprattutto negli appalti.

    Le pronunce dei tribunali  sopracitate  hanno  dunque chiarito che non sempre è possibile imporre direttamente all’Inps il rilascio del documento, ma è comunque ammissibile  prevedere l' accertamento temporaneo della sussistenza dei requisiti per ottenerlo e garantire la continuità aziendale.

    Il nuovo orientamento  è particolarmente rilevante per le imprese operanti negli appalti pubblici, per le quali il Durc è indispensabile sia per partecipare alle gare sia per mantenere i contratti già acquisiti.

  • Crisi d'impresa

    Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo

    Con la Risposta a interpello n 316 del 18 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro dell'IVA per le fallimento e accordo novativo con mediazioni.

    La società istante è una società slovena che, in data 14 luglio 2022, con scrittura privata, ha stipulato con BETA un contratto di affitto/locazione per un capannone situato in territorio italiano.

    In sintesi le Entrate hanno chiarito che se un contratto di affitto stipulato prima del fallimento viene superato da un accordo di mediazione novativo, il trattamento IVA delle somme versate va rivalutato in base alla nuova natura del rapporto.

    Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo

    L’istante ALFA, società slovena, aveva stipulato nel luglio 2022 un contratto di affitto per un capannone in Italia con BETA, soggetto che successivamente:

    • presenta domanda di concordato preventivo, poi rinunciata;
    • viene dichiarato fallito nel settembre 2022, nell’ambito di un autonomo procedimento prefallimentare.

    Il contratto, registrato dopo il deposito del ricorso per concordato ma prima della sentenza di fallimento, prevedeva l’esenzione IVA, non essendo stata esercitata l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore.

    Nonostante la procedura concorsuale, il rapporto locatizio è di fatto proseguito, concludendosi solo a novembre 2024 con un accordo di mediazione tra ALFA e il Fallimento di BETA.

    La società ALFA, in sede di interpello, chiede se le somme da corrispondere al fallimento per la detenzione dell’immobile dopo la dichiarazione di fallimento debbano:

    • mantenere il regime di esenzione IVA previsto nel contratto originario, oppure
    • essere considerate imponibili, trattandosi di una nuova obbligazione.

    L’istante sostiene che:

    Il contratto originario è stato registrato prima del fallimento, e quindi è opponibile;

    • In esso non era prevista l’opzione per l’imponibilità IVA, dunque l’operazione resta esente;
    • Il curatore è subentrato nel contratto ai sensi dell’art. 80 della Legge Fallimentare;
    • La procedura di concordato era estinta e non vi è continuità giuridica con il fallimento, per cui non si può disconoscere il contratto preesistente.

    L’Agenzia riconosce il valore novativo dell’accordo di mediazione, sottoscritto nel novembre 2024, che:

    • dichiara cessato il contratto di locazione originario;
    • definisce le somme da corrispondere come indennità di occupazione e rimborsi spese;
    • stabilisce un nuovo regime di uso temporaneo dell’immobile, sino alla sua aggiudicazione.

    Secondo l’Agenzia, l’accordo ha natura di transazione novativa: crea un nuovo rapporto giuridico, distinto e incompatibile con quello precedente.

    Le somme pattuite (60.000 euro per l’occupazione pregressa + 16.000 euro per rimborsi spese + 3.000 euro mensili per l’uso continuato fino al 31 gennaio 2025) costituiscono il corrispettivo per un servizio reso dal Fallimento, cioè la messa a disposizione dell’immobile in cambio di pagamento.

    Si tratta quindi di prestazione di servizi generica, imponibile IVA salvo che il Fallimento non scelga l’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/1972.

    Se ALFA è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, l’operazione è imponibile al 22%;

    Se ALFA è non residente, si applica la regola del luogo del bene, e l’operazione può risultare fuori campo IVA se il Fallimento non è soggetto passivo italiano.

    Il chiarimento dell’Agenzia è rilevante perché conferma che:

    • l’accordo di mediazione novativo prevale sul contratto originario;
    • le somme pattuite devono essere valutate in base alla loro funzione economica attuale;
    • in presenza di natura sinallagmatica, si applica il regime IVA ordinario, indipendentemente dal regime iniziale del contratto.

    Il caso conferma l’importanza di una corretta impostazione fiscale degli accordi concorsuali, soprattutto quando la locazione di immobili entra in gioco con procedure di mediazione o liquidazione.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa e amministrazione straordinaria grandi imprese novità in arrivo

    l Consiglio dei Ministri del 28 marzo, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2025, che delega il Governo alla riforma delle amministrazioni straordinarie e alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

    Come evidenziato dallo stesso Governo le novità riguardano:

    • a. Amministrazione straordinaria Gli elementi caratterizzanti riguardano la riforma organica della disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle imprese grandi o strategiche che versino in stato di insolvenza, attraverso:
      • il superamento dell'attuale stato di frammentazione normativa, mediante l'abrogazione del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, “Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza” e del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, “Misure urgenti in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”;
      • l'ulteriore estensione del campo soggettivo di applicazione della procedura, con specifico riguardo alle imprese di carattere strategico (in continuità con quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”);
      • l'immediata adozione, da parte del MIMIT, del provvedimento di apertura della procedura, previa istanza dell'impresa.
    • b. Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici Il Governo viene delegato ad intervenire, in via principale, sulla disciplina del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e sulle disposizioni del codice civile. Gli elementi caratterizzanti la riforma di cui alla delega riguardano, in particolare:
      • l'inclusione nell'attività revisionale di un costante monitoraggio sulla gestione, nonché sulla rendicontazione di sostenibilità;
      • la riforma dell'Albo delle società cooperative, volta ad assicurare che tutti gli enti cooperativi siano iscritti in un unico pubblico registro nazionale accessibile gratuitamente e digitalmente;
      • l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo;
      • l'integrazione della disciplina della Commissione centrale per le cooperative (organo consultivo del MIMIT).

  • Crisi d'impresa

    Codice Crisi d’impresa: la segnalazione del revisore

    Pubblicato in GU n 227 del 27 settembre il Dlsg n 136/2024 nono come Correttivo ter, con le modifiche al codice della crisi d'impresa.

    Le novità sono in vigore dal 28 settembre e apportano sostanziose modifiche alle norme previgenti tenendo anche conto delle criticità rilevate nei primi tempi di applicazione del Dlgs n 14/2019.

    Vediamo come viene modificato l'art 25 octies rubricato segnalazione dell'organo di controllo.

    Codice Crisi d’impresa: il revisore segnala lo stato di pre-crisi

    In sintesi con le modifiche introdotte all’art. 25-octies del Codice della crisi ossia il DLgs. n 14/2019 si estendono gli obblighi di segnalazione, ai fini dell’istanza di composizione negoziata, anche al revisore.

    Si interviene, sull’articolo 25-octies del CCII ampliando anche all’organo incaricato della revisione legale, oltre che all’organo societario ciascuno nell’esercizio delle loro funzioni e quindi dei rispettivi ambiti di competenza ed azione, la possibilità di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Tale segnalazione deve essere motivata da un effettivo stato di crisi ed insolvenza e non da situazioni di precrisi o difficoltà, al fine di evitare segnalazioni troppo precoci effettuate in autotutela

    Inoltre si chiarisce l’ambito più o meno elevato di responsabilità dell’organo di controllo correlato alla tempestività della suddetta segnalazione, la quale, infatti, viene valutata ai fini “dell’attenuazione o esclusione” della medesima, al fine di meglio delineare i termini della valutazione demandata al giudice delle azioni risarcitorie. 

    Il nuovo periodo che viene aggiunto alla presente disposizione, poi, chiarisce che la segnalazione si considera tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dal momento in cui l’organo di controllo è venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi, sempre che la conoscenza sia avvenuta nell’esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo. 

    Il nuovo art 25 octies reciata precisamente quanto segue:

    1.L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

    2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile. revisore circa i presupposti per la segnalazione e che gli stessi procedano all’unisono.

  • Crisi d'impresa

    Il terzo Correttivo del Codice della Crisi d’impresa 2024 pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, il D.lgs. del 13 settembre 2024 n. 136 che introduce una serie di modifiche e disposizioni correttive e integrative al Codice della Crisi d’Impresa e Insolvenza.

    Scarica il testo del Dlgs del 13.09.2024 n. 136

    Il terzo Decreto correttivo al Decreto Legislativo recante Disposizioni Integrative e Correttive al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza” (CCII) ha concluso il proprio iter d’approvazione lo scorso 27 settembre 2024, essendo stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

    La struttura di tale “Decreto correttivo” è suddivisa in due Capi, caratterizzati da 57 articoli in totale: 

    • gli artt. 1 – 51 compongono il Capo I e dispongono le modifiche tecniche al CCII; 
    • il Capo II, agli artt. 52 – 57, contiene poi le disposizioni transitorie abrogative e di coordinamento del CCII. 

    Dall’originaria entrata in vigore della normativa, sono apparsi diversi aspetti critici che avrebbero necessitato di interventi migliorativi e chiarificatori, al fine di porre in atto un processo che avrebbe agevolato una migliore e completa applicazione del CCII e delle procedure stesse ivi contenute. 

    In particolar modo le principali tematiche che hanno caratterizzato l’ultimo decreto correttivo sono:

    • la segnalazione dell’anticipata emersione della crisi
    • la stipulazione di accordi fiscali transattivi nella Composizione Negoziata della Crisi 
    • il cram-down fiscale, la transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi
    • il concordato preventivo
    • la liquidazione giudiziale
    • il contenuto minimo del piano attestato di risanamento
    • l’esdebitazione.

    Allegati: