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Sviluppo competenze PMI: domande di contributo dal 10 settembre
Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026 con le regole per l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo per la misura prevista dal decreto 4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.
A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA.
Ricordiamo che un primo sportello si era chiuso il 23 giugno scorso.
Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.
Il decreto in oggetto reca le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l'acquisizione, anche in un'ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all'innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.
Le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili indicate all’articolo 5.
Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali di cui all’articolo 4, comma 4, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.Sviluppo competenze PMI: che cos’è
Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.
L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.
Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:- a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
- b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
- c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
- d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
- e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
- i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
- iii. processi di transizione verde e digitale;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.
Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.
I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021
Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.
Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.
Sviluppo competenze PMI: presenta domanda entro il 23 giugno
Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.
A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.
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Credito Design e estetica: attenzione alla comunicazione di completamento
Pubbblicato il Decreto 3 luglio MIMIT con le regole per le domande per il credito design ed estetica.
Ricordiamo che a rifinanziare la misura è stata la Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.
Si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.
Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.
Attenzione al fatto che sono previste due comunicazioni:
- un comunicazione preventiva,
- una comunicazione di completamento.
Lo sportello di presentazione delle domande si è chiuso il 7 luglio.
Vediamo le regole per la comunicazione di completamento per chi ha presentato domanda.
Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026
Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.
L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.
Le spese ammissibili possono riguardare:
- costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni,
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione,
- materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.
Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.
Credito innovazione e dsesign: le due comunicazioni necessarie
Il DD 3 luglio ha previsto che per l’accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 60 milioni di euro, l’impresa trasmette l’allegato modello di comunicazione preventiva in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d’imposta potenzialmente spettante.
Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti per ciascuna delle comunicazioni di prenotazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, contenente l’indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l’importo del relativo credito d’imposta.
L’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare indicato nella comunicazione preventiva.Credito innovazione e design: come si utilizza
Attenzione al fatto che al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione preventiva, l’impresa ottiene una
ricevuta di avvenuto invio del modello, contenente l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di invio ovvero dell’indisponibilità delle risorse.
Il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione.Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
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Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: istanze fino al 31 luglio
Dal 1° al 31 luglio 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 24.06.2026 n. 353642 che qui pubblichiamo.
Le aliquote applicabili
Il quadro normativo del secondo trimestre 2026 è caratterizzato da molteplici variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, determinate dal perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. L'aliquota normale, fissata a decorrere dal 1° gennaio 2026 a euro 672,90 per 1.000 litri (D.Lgs. n. 43/2025 come modificato dalla Legge n. 199/2025), è stata rideterminata più volte nel corso del trimestre:
- 1° aprile – 22 maggio 2026: euro 472,90 per 1.000 litri (D.L. 33/2026, D.L. 38/2026 come modificato dal D.L. 42/2026, D.L. 63/2026, decreto interministeriale 8 maggio 2026);
- 23 maggio – 6 giugno 2026: euro 572,90 per 1.000 litri (art. 4, comma 1, D.L. 22 maggio 2026, n. 89);
- 7 giugno – 30 giugno 2026: euro 622,90 per 1.000 litri (decreto interministeriale 5 giugno 2026).
Il trimestre si suddivide quindi in tre periodi di consumo distinti ai fini del calcolo del rimborso.
L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Anche l'aliquota ridotta di 617,40 €/1.000 litri prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) conformi ai criteri di sostenibilità ha subito variazioni nel corso del trimestre, in allineamento con le riduzioni temporanee dell'aliquota normale:
- 8 aprile – 10 maggio 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 472,90 per 1.000 litri;
- 23 maggio – 6 giugno 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 572,90 per 1.000 litri.
Per i periodi non compresi nell'elenco precedente (1° aprile – 7 aprile; 11 maggio – 22 maggio; 7 giugno – 30 giugno) continua ad applicarsi l'aliquota ridotta ordinaria di euro 617,40 per 1.000 litri.
Gli HVO che non soddisfano le condizioni di sostenibilità previste dall'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) continuano a essere assoggettati all'aliquota normale vigente nel rispettivo periodo.
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato e al periodo di consumo.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026, il beneficio in oggetto spetta per:
l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
l'attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009.
l'attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione
Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2026.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".
In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.
Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi);
- per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l'individuazione dell'ufficio si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
- per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'ufficio è individuato in base allo Stato membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota ADM.
La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2026.
Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: importo rimborsabile
Per il secondo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto) sono i seguenti:
Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:
- 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° aprile al 22 maggio (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-1
- 169,68 €/1.000 litri per i consumi dal 23 maggio al 6 giugno (accisa normale 572,90 €) – Quadro A-2
- 219,68 €/1.000 litri per i consumi dal 7 giugno al 30 giugno (accisa normale 622,90 €) – Quadro A-3
HVO conforme ai criteri di sostenibilità:
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 7 aprile (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-4
- 69,68 €/1.000 litri per il periodo 8 aprile – 10 maggio (aliquota ridotta 472,90 €) – Quadro A-5
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 11 maggio – 22 maggio (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-6
- 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota ridotta 572,90 €) – Quadro A-7
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-8
HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo):
- 69,68 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 22 maggio (aliquota minore vigente: 472,90 €) – Quadro A-1
- 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota minore vigente: 572,90 €) – Quadro A-2
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota minore vigente: 617,40 €, inferiore alla normale di 622,90 €) – Quadro A-8
È previsto inoltre un Quadro A-9 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 (quando era vigente l'aliquota di 672,90 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.
Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO
Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota di accisa minore vigente nel periodo. Nel secondo trimestre 2026 questa regola produce un effetto particolarmente rilevante nell'ultima fascia (7 giugno – 30 giugno): l'aliquota ridotta HVO di 617,40 €/1.000 litri risulta inferiore all'aliquota normale di 622,90 €/1.000 litri, con la conseguenza che il rimborso spettante (214,18 €/1.000 litri) è lo stesso dell'HVO conforme certificato, e i relativi consumi vanno imputati al Quadro A-8.
Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: fruizione del credito
I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel primo trimestre 2026
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.
Novità dal 1° ottobre 2026: obbligo di invio telematico per la compensazione
L'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. decreto ISA/proroga) ha introdotto, con decorrenza 1° ottobre 2026, importanti modifiche al comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, in ordine alle modalità di fruizione dell’agevolazione mediante compensazione.
In particolare, è stato introdotto l’obbligo di presentazione “esclusivamente in forma telematica” della dichiarazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 24-ter per il riconoscimento del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lett. b).
Pertanto, gli esercenti che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendono fruire del credito mediante compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) dovranno presentare la dichiarazione trimestrale di rimborso obbligatoriamente tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. A partire dalla medesima data, non sarà più ammessa la presentazione tramite PEC né in forma cartacea per le dichiarazioni che richiedono la fruizione del credito in compensazione.
Gli esercenti non ancora abilitati sono tenuti a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. prima della scadenza.
Riduzione dei tempi del silenzio-assenso. Il D.L. 89/2026 riduce da 60 a 30 giorni i tempi di maturazione dell'istituto del silenzio-assenso.
Cosa non cambia. Per le dichiarazioni con le quali l'esercente richiede il riconoscimento del credito in denaro (rimborso diretto, comma 6 dell'art. 24-ter) permangono le consolidate modalità di presentazione: Servizio Telematico Doganale, PEC o, in via residuale, forma cartacea con file allegato su supporto informatico.
Gli esercenti interessati possono richiedere l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. sul sito ADM all'indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i.
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Incentivi alle imprese: approvato il Dlgs definitivo di riordino
Il Mimit con un comunicato del 23 giugno ha annunciato che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160.
Il Ministro Urso in proposito ha dichiarato:
“Un sistema di incentivi più semplice significa maggiori opportunità per le imprese che investono e innovano. Con questo decreto proseguiamo il percorso di riforma avviato con il Codice degli incentivi, rispettando gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e ponendo le basi per completare il riordino di tali strumenti di sostegno con la prossima Legge di Bilancio”.
Il provvedimento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di riforma del sistema degli incentivi, rendendolo più organico, semplice ed efficace.
La riforma si fonda su due direttrici principali:
- l'armonizzazione della disciplina attraverso il nuovo Codice degli incentivi alle imprese, già entrato in vigore il 1° gennaio 2026;
- il riordino e la razionalizzazione delle misure di incentivazione gestite dalle Amministrazioni statali.
L'intervento costituisce una delle riforme previste dal PNRR, inserita su richiesta della Commissione europea, e il suo completamento consente il raggiungimento della relativa milestone nei tempi previsti.
Obiettivo è quello di realizzare un sistema di incentivi più razionale, trasparente e orientato ai risultati, assicurando al tempo stesso la piena salvaguardia delle risorse destinate alle imprese e la continuità degli strumenti di sostegno agli investimenti, alla competitività e alla crescita del tessuto produttivo nazionale
Decreto incentivi: il fondo per la crescita sostenibile
Il Fondo per la crescita sostenibile è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:
a) ricerca, sviluppo e innovazione;
b) start up d’impresa;
c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
d) accesso al credito e al mercato dei capitali.
Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee ed gli obiettivi e le priorità come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell’andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento ovvero, per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a) che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina quadro, mediante provvedimenti normativi di modifica di rango corrispondente alla disciplina modificata.
Incentivi dell’FCS per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
Con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Per il perseguimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:
a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
b) l’emanazione di bandi tematici, da adottare nell’ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:
1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell’iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell’incentivo;
2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche nell’ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
4) valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.
2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra più imprese, anche di diverse dimensioni.
Viene previsto che, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del venture capital.
Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi.
Inoltre, con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi.
Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:
a) i «contratti di sviluppo» di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
b) l’emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale, da adottare nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell’ambito dei bandi di cui al primo periodo, è riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresì, previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici
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Deduzioni forfettarie autotrasportatori 2026
Con il comunicato n 73 del 23 giugno il MEF Ministero dell’economia e delle finanze comunica che sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.
Vediamo tutti i dettagli e le istruzioni delle Entrate per le dichiarazioni dei redditi 2026.
Deduzioni forfettarie autotrasportatori 2026
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2025.
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2025 nella misura di 48,00 euro.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, le Entrate precisano che:
- la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir)
- va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP,
- utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
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Incentivo autoimpiego under 35: al via i pagamenti – come richiedere il riesame
Inps aveva pubblicato nella circolare 148 2025 le istruzioni sul contributo Autoimpiego destinato ai disoccupati under 35 che avviano nuove imprese in settori strategici, come previsto dal DL Coesione 60 2024, ART. 21.
L'istituto è intervenuto nuovamente con il Messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026 sull'estensione dell’Incentivo anche ai liberi professionisti, chiarendo che rientrano tra i beneficiari i giovani disoccupati under 35 che abbiano avviato un’attività professionale nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica.
Per i professionisti, la data di avvio dell’attività coincide con l’apertura della partita IVA, che deve essere compresa tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Contestualmente, quindi sono stati i termini di presentazione delle domande:
- dal 31 gennaio al 2 marzo 2026,
- esclusivamente per i liberi professionisti,
- tramite il servizio telematico INPS , che è stato appositamente adeguato a tale platea (vedi di dettagli al penultimo paragrafo)
Un nuovo aggiornamento è giunto con il messaggio 685 del 26 febbraio 2026 che amplia la possibilità di fruizione al settore dell'archeologia.
Da segnalare un importante aggiornamento normativo intervenuto con la Legge 26/2026, di conversione del DL 200/2025 (decreto Milleproroghe) che ha previsto la proroga di alcuni incentivi introdotti dal DL 60/2024 ma non l'estensione per questo contributo (art. 21 del medesimo decreto).
AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO
Con il Messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026, l'INPS ha comunicato :
- di aver concluso le verifiche sulle domande presentate ,
- di aver iniziato le attività di liquidazione per le istanze accolte, e
- l’apertura del servizio per le richieste di riesame delle domande respinte.
L’istanza di riesame può essere presentata accedendo con la propria identità digitale sul sito www.inps.it – sezione “Incentivo Decreto Coesione”/ “Richiedi riesame”.
Si accede anche dalla sezione “Le mie domande” dove sono presenti tutti i dettagli della domanda.
Il termine per fare domanda , non perentorio, è di
- 30 giorni decorrenti dal 10 giugno 2026 (data del Messaggio n. 1955/2026), per chi aveva già ricevuto la comunicazione di rigetto, o,
- 30 giorni dalla comunicazione di reiezione, nel caso in cui questa si verifichi dopo il 10 giugno
Si ricorda che la richiesta deve contenere le motivazioni e/o altre informazioni rilevanti, con eventuale documentazione a supporto.
Di seguito tutte le istruzioni fornite dall'istituto in dettaglio per le intziative realizzate fino al 2025.
Contributo autoimpiego DL Coesione a chi spetta
Il contributo economico destinato ai giovani under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in specifici settori ritenuti strategici per lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale ed ecologica. era stato previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 (DL Coesione) e consiste in
- un contributo economico pari a 500 euro al mese,
- riconosciuto per un massimo di 36 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
La misura è finanziata con ben 63 milioni di euro nell’ambito del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 (FSE+), Priorità 1 – Occupazione giovanile.
Il decreto attuativo del 3 aprile 2025 ha definito criteri, requisiti come segue:
- Il richiedente deve possedere contestualmente, alla data di avvio dell’attività:
- età inferiore ai 35 anni;
- stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e del DL n. 4/2019.
- Nel caso di società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio in possesso dei requisiti.
Contributo autoimpiego per quali imprese – Limiti e compatibilità
Il decreto attuativo del 3 ottobre 2025 individua i settori strategici tramite codici ATECO in ambito manifatturiero, energia, acqua e rifiuti, costruzioni, trasporti, comunicazione, professioni tecniche, sanità, servizi alle imprese, attività culturali Il beneficio è riconoscibile solo se l’attività è avviata nei settori indicati nella tabella seguente (Dal 1° gennaio 2025 si applica la classificazione ATECO 2025, con corrispondenze riportate nell’Allegato 1 alla circolare.)
Il contributo costituisce aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. L’impresa beneficiaria deve quindi rispettare le condizioni previste per le piccole imprese, ovvero:
- meno di 50 occupati;
- fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro.
- L’aiuto è subordinato al finanziamento delle spese di avviamento e mantenimento dell’attività, documentate annualmente all’Autorità di Gestione.
Settore Codice / Descrizione C – Attività manifatturiere 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 13 INDUSTRIE TESSILI 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO; PAGLIA E INTRECCI 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E PRODOTTI DI CARTA 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E PREPARATI 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 23 LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 241 SIDERURGIA 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI IN ACCIAIO 243 PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO 244 METALLI DI BASE PREZIOSI E NON FERROSI; TRATTAMENTO COMBUSTIBILI (eccetto 2446) 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER, ELETTRONICA, OTTICA, ELETTROMEDICALI E MISURAZIONE 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E PER USO DOMESTICO 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (ripetuto da decreto) E – Acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 GESTIONE RETI FOGNARIE 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI 383 RECUPERO MATERIALI 39 RISANAMENTO E SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI F – Costruzioni 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 INGEGNERIA CIVILE 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI H – Trasporto e magazzinaggio 49 TRASPORTO TERRESTRE E MEDIANTE CONDOTTE 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA 51 TRASPORTO AEREO 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE J – Servizi di informazione e comunicazione 58 ATTIVITÀ EDITORIALI 59 PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, VIDEO, PROGRAMMI TV, REGISTRAZIONI 60 PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 TELECOMUNICAZIONI 62 PRODUZIONE SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA GESTIONALE 71 ARCHITETTURA, INGEGNERIA, COLLAUDI E ANALISI TECNICHE 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 SERVIZI VETERINARI N – Servizi di supporto alle imprese 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO P – Istruzione 85 ISTRUZIONE Q – Sanità e assistenza sociale 86 ASSISTENZA SANITARIA 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE R – Attività artistiche, sportive e intrattenimento 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ATTIVITÀ CULTURALI S – Altre attività di servizi 94 ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E BENI PER USO PERSONALE E CASA 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NOVITà 26.2 2026 INPS comunica che il predetto elenco è stato integrato con l’inserimento del codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia”nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo.
Contributo autoimpiego: come fare domanda
La circolare dedica ampio spazio alla procedura telematica, che rappresenta il canale esclusivo per la richiesta del contributo.
La domanda deve essere trasmessa entro 30 giorni:
- dall’avvio dell’attività imprenditoriale , oppure
- dalla data di pubblicazione del decreto attuativo (15 maggio 2025), se l’attività è stata avviata prima.
ATTENZIONE In fase di prima applicazione, per le attività avviate prima della pubblicazione della circolare, i 30 giorni decorrono dalla data della circolare stessa, la scadenza quindi è fissata al 27 dicembre 2025 .
Istruzioni domanda nel Messaggio 3633 2025
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile:
- sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > ”Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.
- Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
- In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Cosa si intende per avvio dell'attività
Fa fede la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese:
- “Nuova impresa con immediato inizio attività economica”
- “Inizio attività per impresa già iscritta”
Al contrario, la Comunicazione Unica “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività” non soddisfa il requisito: la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla successiva Comunicazione di effettivo avvio.
Contenuto della domanda
Il richiedente deve dichiarare:
dati identificativi dell’impresa;
settore e codice ATECO;
dati anagrafici e stato occupazionale alla data di avvio.
Lo stato di disoccupazione puo essere autocertificato ma sarà verificato da INPS tramite le banche dati del Ministero del Lavoro.
La domanda si presenta tramite:
- il portale INPS > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche > “Incentivo Decreto Coesione”;
- patronati;
- Contact Center telefonico INPS.
Importi, decorrenza regime fiscale dell’incentivo
Verifiche e decorrenza del beneficio
Se la verifica è positiva, il contributo decorre: dal mese successivo alla presentazione della domanda; in deroga, dal mese successivo al 15 maggio 2025 per attività già avviate prima della circolare, se la domanda è presentata nei termini.
Il pagamento è annuale e anticipato in un’unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa
Importo e durata del contributo
Voce Valore Importo mensile 500 euro Durata massima 36 mesi Limite temporale finale 31 dicembre 2028 Condizioni, sanzioni, regime fiscale
Sono tenuti alla restituzione delle somme i beneficiari che perdono uno dei requisiti o cessano l’attività, con obbligo di restituzione dalla data in cui il requisito viene meno.
L’attività deve restare attiva per tutto il periodo di fruizione e, nelle società, il beneficiario deve mantenere la propria quota.
Regime fiscale
Il contributo non concorre alla formazione del reddito IRPEF e non è soggetto a ritenute; viene indicato nella Certificazione Unica – redditi esenti.
Ripartizione territoriale delle risorse
Il DL Coesione fissa i seguenti limiti annuali di spesa, cui l’INPS deve attenersi nel monitoraggio delle domande:
Anno Stanziamento (milioni di euro) 2024 1,8 2025 14,1 2026 21,0 2027 19,2 2028 6,9 Categoria regione Percentuale Stanziamento (€) Meno sviluppate 63,58% 40.054.880 In transizione 5,47% 3.445.912 Più sviluppate 30,95% 19.499.208 Totale 100% 63.000.000 La regione è individuata in base alla sede legale dell’impresa.
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Crediti d’imposta Cinema e Audiovisivo 2026: pubblicati i nuovi beneficiari
Il Ministero della Cultura ha pubblicato i nuovi decreti direttoriali relativi ai crediti d’imposta per il settore cinema, audiovisivo e videogiochi. I provvedimenti, adottati dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo il 29 maggio 2026, riportano gli esiti finali delle istruttorie sulle richieste di accesso agli incentivi presentate dagli operatori del comparto. Le misure riguardano, in particolare,
- la produzione cinematografica, televisiva e web,
- i documentari,
- la produzione esecutiva di opere straniere,
- gli investitori esterni,
- il potenziamento dell’offerta cinematografica
- e la produzione di videogiochi italiani riconosciuti di valore culturale.
Gli elenchi allegati ai decreti indicano i soggetti ammessi e l’importo del credito d’imposta riconosciuto. Restano invece escluse le domande ancora in fase di perfezionamento istruttorio, che saranno oggetto di successivi provvedimenti pubblicati con le stesse modalità sul sito della Direzione generale.
La pubblicazione degli elenchi vale come comunicazione ufficiale
Un aspetto centrale per imprese e professionisti riguarda il valore della pubblicazione dei decreti. La Direzione generale Cinema e Audiovisivo precisa infatti che la pubblicazione degli elenchi costituisce a tutti gli effetti comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta. Di conseguenza, non sarà effettuato l’invio delle singole comunicazioni tramite Pec ai beneficiari. Questo significa che gli operatori interessati devono consultare direttamente gli elenchi pubblicati dal Ministero per verificare l’ammissione al beneficio, l’importo riconosciuto e la tipologia di credito attribuito. Dal punto di vista operativo, la data di pubblicazione assume quindi un ruolo rilevante anche per individuare il momento dal quale il credito può essere utilizzato, secondo le regole previste dalla normativa di riferimento. Questi i decreti con i rispettivi link:
- Tax credit consuntivi
- Tax credit preventivi
- Idoneità tax credit
- Eleggibilità culturale tax credit
- Riconoscimento eleggibilità culturale reinvestimento automatici.
Da quando si può utilizzare il credito d’imposta riconosciuto
La Direzione generale ricorda che, in linea generale, il bonus può essere utilizzato dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento. Poiché la pubblicazione degli elenchi sostituisce la comunicazione individuale, il termine decorre dalla pubblicazione dei decreti. Sono tuttavia previste regole specifiche per alcune misure.
Per il “Tax credit produzione 2024”, disciplinato dall’articolo 34, comma 1, del Dm 10 luglio 2024, e per il “Tax credit internazionale 2024”, previsto dall’articolo 14 del Dm 14 luglio 2024, il credito è utilizzabile dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento.
Per evitare errori nella fruizione dell’agevolazione, imprese e consulenti devono quindi verificare con attenzione il decreto di riferimento e distinguere tra le diverse tipologie di tax credit riconosciute.
Produzione, eleggibilità culturale e potenziamento dell’offerta cinematografica
Una parte significativa dei provvedimenti riguarda il comparto della produzione e dell’eleggibilità culturale. Il Ministero ha pubblicato un pacchetto di decreti relativi agli esiti delle istruttorie sulle richieste preventive e definitive di credito d’imposta per la produzione cinematografica, televisiva e web, per i documentari, per la produzione esecutiva di opere straniere e per gli investitori esterni. Sono inoltre compresi i provvedimenti relativi all’idoneità al credito d’imposta e all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento dei contributi automatici. L’eleggibilità culturale rappresenta un requisito importante per l’accesso alle agevolazioni del settore audiovisivo, perché attesta la rispondenza dell’opera ai criteri previsti dalla disciplina di riferimento. Un ulteriore decreto riguarda poi il potenziamento dell’offerta cinematografica: in questo caso la comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate del contributo attribuito sarà effettuata solo dopo il completamento delle verifiche istruttorie e l’acquisizione della documentazione necessaria all’erogazione del beneficio.
Tax credit videogiochi e controlli per le imprese beneficiarie
Tra i decreti pubblicati rientra anche il tax credit consuntivo destinato alla produzione di videogiochi di nazionalità italiana riconosciuti di valore culturale. Il provvedimento riconosce in via definitiva il credito d’imposta alle imprese indicate nella tabella allegata al decreto. Per i crediti già autorizzati in via provvisoria sulla base delle richieste preventive, la Direzione generale ha provveduto alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, come attestato dai codici identificativi riportati nella stessa tabella. Eventuali variazioni intervenute nella fase di riconoscimento definitivo sono confermate attraverso l’aggiornamento dello stesso Registro. Le imprese interessate devono quindi verificare la propria presenza negli elenchi, l’importo del credito riconosciuto e l’eventuale necessità di attendere ulteriori passaggi istruttori, soprattutto nei casi in cui la procedura non sia ancora completamente definita.