-
Incentivo autoimpiego under 35: al via i pagamenti – come richiedere il riesame
Inps aveva pubblicato nella circolare 148 2025 le istruzioni sul contributo Autoimpiego destinato ai disoccupati under 35 che avviano nuove imprese in settori strategici, come previsto dal DL Coesione 60 2024, ART. 21.
L'istituto è intervenuto nuovamente con il Messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026 sull'estensione dell’Incentivo anche ai liberi professionisti, chiarendo che rientrano tra i beneficiari i giovani disoccupati under 35 che abbiano avviato un’attività professionale nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica.
Per i professionisti, la data di avvio dell’attività coincide con l’apertura della partita IVA, che deve essere compresa tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Contestualmente, quindi sono stati i termini di presentazione delle domande:
- dal 31 gennaio al 2 marzo 2026,
- esclusivamente per i liberi professionisti,
- tramite il servizio telematico INPS , che è stato appositamente adeguato a tale platea (vedi di dettagli al penultimo paragrafo)
Un nuovo aggiornamento è giunto con il messaggio 685 del 26 febbraio 2026 che amplia la possibilità di fruizione al settore dell'archeologia.
Da segnalare un importante aggiornamento normativo intervenuto con la Legge 26/2026, di conversione del DL 200/2025 (decreto Milleproroghe) che ha previsto la proroga di alcuni incentivi introdotti dal DL 60/2024 ma non l'estensione per questo contributo (art. 21 del medesimo decreto).
AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO
Con il Messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026, l'INPS ha comunicato :
- di aver concluso le verifiche sulle domande presentate ,
- di aver iniziato le attività di liquidazione per le istanze accolte, e
- l’apertura del servizio per le richieste di riesame delle domande respinte.
L’istanza di riesame può essere presentata accedendo con la propria identità digitale sul sito www.inps.it – sezione “Incentivo Decreto Coesione”/ “Richiedi riesame”.
Si accede anche dalla sezione “Le mie domande” dove sono presenti tutti i dettagli della domanda.
Il termine per fare domanda , non perentorio, è di
- 30 giorni decorrenti dal 10 giugno 2026 (data del Messaggio n. 1955/2026), per chi aveva già ricevuto la comunicazione di rigetto, o,
- 30 giorni dalla comunicazione di reiezione, nel caso in cui questa si verifichi dopo il 10 giugno
Si ricorda che la richiesta deve contenere le motivazioni e/o altre informazioni rilevanti, con eventuale documentazione a supporto.
Di seguito tutte le istruzioni fornite dall'istituto in dettaglio per le intziative realizzate fino al 2025.
Contributo autoimpiego DL Coesione a chi spetta
Il contributo economico destinato ai giovani under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in specifici settori ritenuti strategici per lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale ed ecologica. era stato previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 (DL Coesione) e consiste in
- un contributo economico pari a 500 euro al mese,
- riconosciuto per un massimo di 36 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
La misura è finanziata con ben 63 milioni di euro nell’ambito del Programma Nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027 (FSE+), Priorità 1 – Occupazione giovanile.
Il decreto attuativo del 3 aprile 2025 ha definito criteri, requisiti come segue:
- Il richiedente deve possedere contestualmente, alla data di avvio dell’attività:
- età inferiore ai 35 anni;
- stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e del DL n. 4/2019.
- Nel caso di società, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio in possesso dei requisiti.
Contributo autoimpiego per quali imprese – Limiti e compatibilità
Il decreto attuativo del 3 ottobre 2025 individua i settori strategici tramite codici ATECO in ambito manifatturiero, energia, acqua e rifiuti, costruzioni, trasporti, comunicazione, professioni tecniche, sanità, servizi alle imprese, attività culturali Il beneficio è riconoscibile solo se l’attività è avviata nei settori indicati nella tabella seguente (Dal 1° gennaio 2025 si applica la classificazione ATECO 2025, con corrispondenze riportate nell’Allegato 1 alla circolare.)
Il contributo costituisce aiuto di Stato ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. L’impresa beneficiaria deve quindi rispettare le condizioni previste per le piccole imprese, ovvero:
- meno di 50 occupati;
- fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro.
- L’aiuto è subordinato al finanziamento delle spese di avviamento e mantenimento dell’attività, documentate annualmente all’Autorità di Gestione.
Settore Codice / Descrizione C – Attività manifatturiere 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 13 INDUSTRIE TESSILI 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO; PAGLIA E INTRECCI 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E PRODOTTI DI CARTA 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E PREPARATI 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 23 LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 241 SIDERURGIA 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI IN ACCIAIO 243 PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO 244 METALLI DI BASE PREZIOSI E NON FERROSI; TRATTAMENTO COMBUSTIBILI (eccetto 2446) 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER, ELETTRONICA, OTTICA, ELETTROMEDICALI E MISURAZIONE 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E PER USO DOMESTICO 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (ripetuto da decreto) E – Acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 GESTIONE RETI FOGNARIE 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI 383 RECUPERO MATERIALI 39 RISANAMENTO E SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI F – Costruzioni 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 INGEGNERIA CIVILE 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI H – Trasporto e magazzinaggio 49 TRASPORTO TERRESTRE E MEDIANTE CONDOTTE 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA 51 TRASPORTO AEREO 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE J – Servizi di informazione e comunicazione 58 ATTIVITÀ EDITORIALI 59 PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, VIDEO, PROGRAMMI TV, REGISTRAZIONI 60 PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 TELECOMUNICAZIONI 62 PRODUZIONE SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZA GESTIONALE 71 ARCHITETTURA, INGEGNERIA, COLLAUDI E ANALISI TECNICHE 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 SERVIZI VETERINARI N – Servizi di supporto alle imprese 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO P – Istruzione 85 ISTRUZIONE Q – Sanità e assistenza sociale 86 ASSISTENZA SANITARIA 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE R – Attività artistiche, sportive e intrattenimento 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E ATTIVITÀ CULTURALI S – Altre attività di servizi 94 ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E BENI PER USO PERSONALE E CASA 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA NOVITà 26.2 2026 INPS comunica che il predetto elenco è stato integrato con l’inserimento del codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'archeologia”nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo.
Contributo autoimpiego: come fare domanda
La circolare dedica ampio spazio alla procedura telematica, che rappresenta il canale esclusivo per la richiesta del contributo.
La domanda deve essere trasmessa entro 30 giorni:
- dall’avvio dell’attività imprenditoriale , oppure
- dalla data di pubblicazione del decreto attuativo (15 maggio 2025), se l’attività è stata avviata prima.
ATTENZIONE In fase di prima applicazione, per le attività avviate prima della pubblicazione della circolare, i 30 giorni decorrono dalla data della circolare stessa, la scadenza quindi è fissata al 27 dicembre 2025 .
Istruzioni domanda nel Messaggio 3633 2025
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile:
- sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > ”Utilizza lo strumento” > “Incentivo Decreto Coesione”.
- Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
- In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Cosa si intende per avvio dell'attività
Fa fede la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese:
- “Nuova impresa con immediato inizio attività economica”
- “Inizio attività per impresa già iscritta”
Al contrario, la Comunicazione Unica “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività” non soddisfa il requisito: la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla successiva Comunicazione di effettivo avvio.
Contenuto della domanda
Il richiedente deve dichiarare:
dati identificativi dell’impresa;
settore e codice ATECO;
dati anagrafici e stato occupazionale alla data di avvio.
Lo stato di disoccupazione puo essere autocertificato ma sarà verificato da INPS tramite le banche dati del Ministero del Lavoro.
La domanda si presenta tramite:
- il portale INPS > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche > “Incentivo Decreto Coesione”;
- patronati;
- Contact Center telefonico INPS.
Importi, decorrenza regime fiscale dell’incentivo
Verifiche e decorrenza del beneficio
Se la verifica è positiva, il contributo decorre: dal mese successivo alla presentazione della domanda; in deroga, dal mese successivo al 15 maggio 2025 per attività già avviate prima della circolare, se la domanda è presentata nei termini.
Il pagamento è annuale e anticipato in un’unica soluzione, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa
Importo e durata del contributo
Voce Valore Importo mensile 500 euro Durata massima 36 mesi Limite temporale finale 31 dicembre 2028 Condizioni, sanzioni, regime fiscale
Sono tenuti alla restituzione delle somme i beneficiari che perdono uno dei requisiti o cessano l’attività, con obbligo di restituzione dalla data in cui il requisito viene meno.
L’attività deve restare attiva per tutto il periodo di fruizione e, nelle società, il beneficiario deve mantenere la propria quota.
Regime fiscale
Il contributo non concorre alla formazione del reddito IRPEF e non è soggetto a ritenute; viene indicato nella Certificazione Unica – redditi esenti.
Ripartizione territoriale delle risorse
Il DL Coesione fissa i seguenti limiti annuali di spesa, cui l’INPS deve attenersi nel monitoraggio delle domande:
Anno Stanziamento (milioni di euro) 2024 1,8 2025 14,1 2026 21,0 2027 19,2 2028 6,9 Categoria regione Percentuale Stanziamento (€) Meno sviluppate 63,58% 40.054.880 In transizione 5,47% 3.445.912 Più sviluppate 30,95% 19.499.208 Totale 100% 63.000.000 La regione è individuata in base alla sede legale dell’impresa.
-
Crediti d’imposta Cinema e Audiovisivo 2026: pubblicati i nuovi beneficiari
Il Ministero della Cultura ha pubblicato i nuovi decreti direttoriali relativi ai crediti d’imposta per il settore cinema, audiovisivo e videogiochi. I provvedimenti, adottati dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo il 29 maggio 2026, riportano gli esiti finali delle istruttorie sulle richieste di accesso agli incentivi presentate dagli operatori del comparto. Le misure riguardano, in particolare,
- la produzione cinematografica, televisiva e web,
- i documentari,
- la produzione esecutiva di opere straniere,
- gli investitori esterni,
- il potenziamento dell’offerta cinematografica
- e la produzione di videogiochi italiani riconosciuti di valore culturale.
Gli elenchi allegati ai decreti indicano i soggetti ammessi e l’importo del credito d’imposta riconosciuto. Restano invece escluse le domande ancora in fase di perfezionamento istruttorio, che saranno oggetto di successivi provvedimenti pubblicati con le stesse modalità sul sito della Direzione generale.
La pubblicazione degli elenchi vale come comunicazione ufficiale
Un aspetto centrale per imprese e professionisti riguarda il valore della pubblicazione dei decreti. La Direzione generale Cinema e Audiovisivo precisa infatti che la pubblicazione degli elenchi costituisce a tutti gli effetti comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta. Di conseguenza, non sarà effettuato l’invio delle singole comunicazioni tramite Pec ai beneficiari. Questo significa che gli operatori interessati devono consultare direttamente gli elenchi pubblicati dal Ministero per verificare l’ammissione al beneficio, l’importo riconosciuto e la tipologia di credito attribuito. Dal punto di vista operativo, la data di pubblicazione assume quindi un ruolo rilevante anche per individuare il momento dal quale il credito può essere utilizzato, secondo le regole previste dalla normativa di riferimento. Questi i decreti con i rispettivi link:
- Tax credit consuntivi
- Tax credit preventivi
- Idoneità tax credit
- Eleggibilità culturale tax credit
- Riconoscimento eleggibilità culturale reinvestimento automatici.
Da quando si può utilizzare il credito d’imposta riconosciuto
La Direzione generale ricorda che, in linea generale, il bonus può essere utilizzato dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento. Poiché la pubblicazione degli elenchi sostituisce la comunicazione individuale, il termine decorre dalla pubblicazione dei decreti. Sono tuttavia previste regole specifiche per alcune misure.
Per il “Tax credit produzione 2024”, disciplinato dall’articolo 34, comma 1, del Dm 10 luglio 2024, e per il “Tax credit internazionale 2024”, previsto dall’articolo 14 del Dm 14 luglio 2024, il credito è utilizzabile dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento.
Per evitare errori nella fruizione dell’agevolazione, imprese e consulenti devono quindi verificare con attenzione il decreto di riferimento e distinguere tra le diverse tipologie di tax credit riconosciute.
Produzione, eleggibilità culturale e potenziamento dell’offerta cinematografica
Una parte significativa dei provvedimenti riguarda il comparto della produzione e dell’eleggibilità culturale. Il Ministero ha pubblicato un pacchetto di decreti relativi agli esiti delle istruttorie sulle richieste preventive e definitive di credito d’imposta per la produzione cinematografica, televisiva e web, per i documentari, per la produzione esecutiva di opere straniere e per gli investitori esterni. Sono inoltre compresi i provvedimenti relativi all’idoneità al credito d’imposta e all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento dei contributi automatici. L’eleggibilità culturale rappresenta un requisito importante per l’accesso alle agevolazioni del settore audiovisivo, perché attesta la rispondenza dell’opera ai criteri previsti dalla disciplina di riferimento. Un ulteriore decreto riguarda poi il potenziamento dell’offerta cinematografica: in questo caso la comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate del contributo attribuito sarà effettuata solo dopo il completamento delle verifiche istruttorie e l’acquisizione della documentazione necessaria all’erogazione del beneficio.
Tax credit videogiochi e controlli per le imprese beneficiarie
Tra i decreti pubblicati rientra anche il tax credit consuntivo destinato alla produzione di videogiochi di nazionalità italiana riconosciuti di valore culturale. Il provvedimento riconosce in via definitiva il credito d’imposta alle imprese indicate nella tabella allegata al decreto. Per i crediti già autorizzati in via provvisoria sulla base delle richieste preventive, la Direzione generale ha provveduto alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, come attestato dai codici identificativi riportati nella stessa tabella. Eventuali variazioni intervenute nella fase di riconoscimento definitivo sono confermate attraverso l’aggiornamento dello stesso Registro. Le imprese interessate devono quindi verificare la propria presenza negli elenchi, l’importo del credito riconosciuto e l’eventuale necessità di attendere ulteriori passaggi istruttori, soprattutto nei casi in cui la procedura non sia ancora completamente definita.
-
Fondo idrico: contributo alle imprese con domanda entro l’8 giugno
Entro l'8 giugno si può presentare domanda al Fondo idrico – SFNIISSI, lo Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico.
Vediamo i beneficiari della agevolazione e le regole per le domande.
Fondo idrico SFNIISSI: imprese beneficiare del contributo
Invitalia ha pubblicato le regole per lo SFNIISSI la misura rivolta alle imprese del settore idrico.
La dotazione complessiva della agevolazione è di un miliardo di euro, finanziato con risorse del Fondo Next Generation EU per modernizzare le infrastrutture idriche del Paese.
Lo SFNIISSI sostiene gli investimenti nel settore idrico e facilita l’accesso alle risorse finanziarie necessarie per realizzare infrastrutture moderne, sicure ed efficienti su tutto il territorio nazionale.
Si vuole rendere sostenibili, anche dal punto di vista economico-finanziario, i progetti infrastrutturali legati alla gestione delle risorse idriche.
In questo modo contribuisce a ridurre il divario di redditività degli investimenti, garantendone l'idoneità al finanziamento bancario e favorendo al contempo processi di razionalizzazione e aggregazione tra i gestori del servizio idrico.
Possono partecipare imprese del settore idrico o soggetti pubblici che svolgono attività analoghe, di qualsiasi dimensione, operanti su tutto il territorio nazionale.
Le domande possono essere inviate solo online tramite la Piattaforma SFNIISSI, gestita da Invitalia, fino alle ore 11.59 dell'8 giugno 2026, dopo la proroga che ha posticipato la scadenza originariamente fissata al 28 maggio 2026.
Le sovvenzioni sono erogate nella forma del contributo a fondo perduto e coprono fino al 90% del costo per progetti di efficientamento e sicurezza strutturale e fino all'85% per interventi di riduzione delle perdite tramite digitalizzazione.
Lo Strumento è stato istituito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026, in attuazione della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025.
Fondo idrico SFNIISSI: imprese beneficiare del contributo
Possono presentare Domanda di Sovvenzione, in qualità di Proponente:
- le imprese, o soggetti del settore pubblico
- che svolgono attività analoghe, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale
- che, alla data di presentazione della Domanda di Sovvenzione, si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente Avviso, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
- d) essere titolari di concessione di derivazione idrica rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero, nei casi di richiesta di rilascio o rinnovo della medesima concessione, titolari dell’utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta dall’amministrazione concedente;
- e) essere un soggetto gestore del servizio idrico integrato accreditato all’anagrafica operatrice di cui all’articolo 5 della delibera n. 347/2012/R/IDR, del 2 agosto 2012 e ss.mm.ii., dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ovvero operante nei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano con affidamento della gestione del servizio idrico conforme alla normativa vigente.
Fondo idrico SFNIISSI: presenta la domanda
Le domande possono essere inviate solo online tramite la Piattaforma SFNIISSI, gestita da Invitalia, fino alle ore 11.59 dell'8 giugno 2026, dopo la proroga che ha posticipato la scadenza originariamente fissata al 28 maggio 2026.
I termini e le modalità di presentazione sono definiti nell'avviso pubblico.
Per presentare le domande di sovvenzione è necessario accreditarsi, dal 29 aprile, sulla piattaforma dedicata.
-
Investimenti innovativi PMI: contributo in conto impianti, le condizioni
Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio informa dell'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI.
In particolare, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, con Decreto 18 marzo si definiscono le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.
Vediamo chi può presentare le domande e come fare.
Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è
Le agevolazioni disciplinate dal presente decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.
Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari
Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso
Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.Investimenti innovativi PMI: regole per gli aiuti
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed è precisata l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte dell’Agenzia, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all’articolo 6, comma 2, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’allegato n. 5.Le condizioni e le eventuali soglie minime di ammissibilità per ciascuno dei predetti criteri e indicatori, nonché il punteggio aggiuntivo correlato all’eventuale possesso da parte dell’impresa del rating di legalità o della certificazione della parità di genere, sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.
Allegati: -
Bonus investimenti pubblicitari: elenco dei beneficiari
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025.
Nell'elenco è indicato l’importo potenzialmente fruibile.
Attenzione al fatto che la corretta fruizione del credito è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, secondo quanto indicato all’art. 2, comma 1, del provvedimento di approvazione del presente elenco.
Si sottolinea l’importanza di tale onere di verifica: qualora in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) l’Agenzia delle entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita (art. 10, commi 1 e 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115).
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi e in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.
Ricordiamo che l'articolo 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018 ha introdotto il bonus che consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
A decorrere dall’anno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
leggi il riepilogo di tutte le regole del bonus e leggi l'elenco dei beneficiari.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: tutte le regole
In generale, per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Scarica qui modello e istruzioni.
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: a chi spetta
Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:
- le imprese o i lavoratori autonomi,
- e gli enti non commerciali,
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: come si utilizza in FAQ
Dal quando posso usare il credito d'imposta in compensazione (F24)?
A partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione e del relativo elenco sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, quindi quinto giorno dal 20 maggio.Come si utilizza il credito d'imposta?
Tramite compensazione con modello F24, da presentare attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.Ci sono regole diverse per crediti superiori a 150.000 euro?
Sì. Per chi ha ottenuto un credito superiore a € 150.000, la fruizione è possibile solo dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione inviata dal Dipartimento, che arriva dopo la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.Cosa si intende per "comunicazione individuale di abilitazione"?
È la comunicazione inviata dal Dipartimento a ciascun beneficiario al termine della verifica antimafia, una volta rilasciata l'informazione antimafia liberatoria oppure decorso il termine per il suo rilascio (ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011).Esiste un'eccezione alla verifica antimafia per i crediti sopra 150.000 euro?
Sì. Se il soggetto è già iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, L. n. 190/2012), e l'Amministrazione ne ha verificato l'iscrizione, può essere esonerato dalla procedura ordinaria di consultazione della Banca Dati Antimafia.Il credito può essere revocato dopo la fruizione?
Potenzialmente sì. Per i crediti sopra 150.000 euro fruiti prima del completamento della verifica antimafia, la fruizione avviene sotto condizione risolutiva: se l'esito dell'informazione antimafia risultasse negativo, il credito potrebbe essere revocato.Scarica qui l'elenco dei beneficiari stilato con il provvedimento del 20 maggio del Dipartimento per lo sport.
Allegati: -
Fondo imprese artigiane 2027-2028: cosa prevede
Il Decreto Fiscale è convertito in Legge n 88/2026 che viene pubblicata nella GU n 117 del 22 maggio.
Vediamo cosa prevede la legge con l'introduzione di una nuova misura agevolativa fino al 2028.
In proposito il MIMIT ha pubblicato una notizia per specificare che "la misura rafforza gli strumenti a sostegno del comparto artigiano, favorendo l’accesso al credito per programmi di investimento e progetti qualificati di sviluppo aziendale. Il Fondo avrà una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni per il 2027 e 30 milioni per il 2028"
Attenzioni al fatto che le agevolazioni saranno riservate alle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato, incluso il ruolo diretto e prevalente dell’imprenditore nell’attività aziendale.
Fondo imprese artigiane: cosa prevede e da quando l’avvio
In particolare come evidenziato dal dossier, le novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare, dispongono circa l’istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane.
Il fondo è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione complessiva di 20 milioni per il 2027 e di 30 milioni per il 2028.
Sarà un decreto ministeriale a dettare le disposizioni di attuazione.
Si tratta delle risorse del fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, come definite dall’art 3 della legge quadro per l’artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443).
Il fondo è finalizzato alla concessione di agevolazioni per l’accesso al credito in regime di de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.
Si demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell’intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l’attuazione della disciplina del fondo. -
Credito ZES 2026: domande entro il 1° giugno, vediamo per chi
Il credito d'imposta per le imprese che operano nelle regioni rientranti nella ZES unica spetta anche per il 2026.
Ricordiamo che l'art. 1, commi 438-443, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
L’art. 1, commi 438-443, della legge ha definito le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa che, ai sensi dell’art. 1 comma 438, è pari per il 2026 a 2,3 miliardi di euro.
Per l’anno 2026 il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Attenzione al fatto che, come specificato anche dall'ADE sulla pagina preposta, le domande per il 2026 scadono il 30 maggio che essendo sabato concede tempo fino al 1° giugno.
Credito ZES 2026: soggetti esclusi
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica (codici ATECO 24.1), carbonifera (codici ATECO 05.1) e della lignite (codici ATECO 05.2), dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture (codici ATECO 49, 50, ad esclusione dei codici 501000 e 503000, e 51), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche (codici ATECO 35.11, 35.12, 35.13, 35.14 e 35.16), della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo (codici ATECO 64, 65 e 66).
L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Credito ZES 2026: utilizzo
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nella delega di pagamento vanno indicati il codice tributo “7034” e l’anno 2026.
Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’art.1, comma 441, della legge, è utilizzabile:
- per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art.1, comma 441, della legge e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta
- per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 1., la certificazione mediante l’applicativo “Consegna documenti e istanze”.
Credito ZES 2026: modello e istruzioni per le domande entro il 1° giugno
Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028
relativi al credito d’imposta ZES unica: scarica Modello e istruzioni per il Credito ZES 2026
Ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’anno 2026, gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2026 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2026.
Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2026 al 30 maggio 2026 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2026.