• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio

    Il MIC Ministero della Cultura ha pubblicato il bando Bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva 2026.

    In sintesi il bando disciplina le modalità di concessione di contributi, per l’anno 2026,
    per la realizzazione, in Italia e all’estero, di:
    a) progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2017 n. 341, che: 

      • i. promuovano l’internazionalizzazione del settore e, anche a fini turistici, l’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo (di seguito progetti “A – Internazionalizzazione e cineturismo”)
      • ii. favoriscano lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, siano finalizzati allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico, siano finalizzati alla crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo, realizzino indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale (di seguito progetti “B – Sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi”);

    b) festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi, di cui all’articolo 6 del citato decreto ministeriale;
    c) attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche, di cui all’articolo 7 del citato decreto ministeriale.

    Bando cinema e audiovisivi 2026: le risorse a disposizione

    Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 5 marzo 2026 n. 101 recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2026”, le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi di cui al presente bando, per l’anno 2026, sono pari a:
    a) euro 2.334.750,00 per i progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, così ripartiti:
    i. euro 1.334.750,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), punto i (A – Progetti per internazionalizzazione e cine-turismo);
    ii. euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), punto ii (B – Progetti per lo sviluppo della cultura audiovisiva, analisi e studi);
    b) euro 6.000.000,00 per i festival, le rassegne e i premi cinematografici e audiovisivi, così ripartiti:
    i. euro 5.000.000,00 ai festival e alle rassegne;
    ii. euro 1.000.000,00 ai premi;
    c) euro 1.500.000,00 per le attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte dalle cineteche

    Bando cinema e audiovisivi 2026: i beneficiari e i requisiti

    Le richieste di contributo possono essere presentate da:

    • enti pubblici e privati, 
    • fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria

    aventi come finalità statutaria o attività principale la promozione del cinema e dell’audiovisivo in Italia e all’estero, nonché università ed enti di ricerca, istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
    I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:

    a) avere sede legale nello Spazio economico europeo;
    b) essere fiscalmente residenti in Italia al momento dell’erogazione del contributo;
    c) essere in possesso di codice fiscale o partita IVA

    d) attestare, in forma di autocertificazione o di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
    e) essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014;

    Bando cinema e audiovisivi 2026: domande di contributo dal 28 maggio

    La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
    a) presentata utilizzando la piattaforma informatica Direzione Generale Cinema on line, disponibile sul sito www.cinema.cultura.gov.it (di seguito: DGCOL);
    b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014, dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma
    digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle Regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
    c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando;
    d) presentata a partire dal 28 maggio 2026 ed entro il termine perentorio del 25 giugno
    2026 ore 23:59; 
    ai fini del rispetto di tale termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma e riportata nella PEC generata automaticamente dalla piattaforma stessa al termine della compilazione della richiesta online.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Dati ISTAT economia e produzione industriale 2026

    ISTAT ha pubblicato nei giorni scorsi due note sulla situazione dell'economia Italiana  (maggio 2026)  e delle produzione industriale a marzo 2026 . I dati confermano una congiuntura stagnante a causa delle crisi mondiali ma con qualche nota positiva in alcuni settori produttivi e un miglioramento della pressione fiscale . 

    Di seguito una sintesi e i documenti integrali dell'istituto.

    Produzione industriale a marzo 2026 lieve progresso

    L'indice destagionalizzato cresce dello 0,7% rispetto a febbraio, secondo incremento mensile consecutivo, trainato dai beni strumentali (+2,1%). 

    Nel complesso del primo trimestre, tuttavia, la produzione flette lievemente (−0,2%).

     In termini tendenziali l'indice sale dell'1,5%, con punte molto elevate nella fabbricazione di mezzi di trasporto (+11,2%), mentre i prodotti chimici (−7,8%) e l'energia (−4,0%) restano in territorio negativo.

    Congiuntura italiana: cuneo fiscale in miglioramento – Tabella di riepilogo

    Il PIL del primo trimestre cresce dello 0,2% su base congiunturale, ma il contesto internazionale è deteriorato dal conflitto in Medio Oriente, che ha spinto il Brent oltre i 120 $/barile e riacceso l'inflazione.

     L'IPCA ad aprile balza al 2,9% annuo (dall'1,6% di marzo). L'occupazione segna una lieve flessione a marzo (−12 mila unità), con il tasso di disoccupazione al 5,2%. Le esportazioni si contraggono, con crolli vistosi verso il Medio Oriente (−52,5%).

     Il focus Istat sul drenaggio fiscale evidenzia che le riforme 2021–2026 hanno più che compensato gli effetti dell'inflazione sui contribuenti, con un vantaggio medio di circa 40 euro.

     TABELLA 1. Principali indicatori congiunturali per l’Italia e l’Area euro. Variazioni congiunturali % 
    Indicatori Italia Area euro Periodo Italia periodo precedente Area euro periodo precedente
    Pil 0,2 0,1 T1 2026 0,3 0,2
    Produzione industriale 0,7 0,4 (feb) Mar. 2026 0,2 -0,8
    Produzione nelle costruzioni 0,5 -0,2 Feb. 2026 -1,1 -1,3
    Vendite al dettaglio (volume) 0,7 -0,1 Mar. 2026 -0,2 -0,3
    Prezzi alla produzione dell’industria – mercato interno 5,9 3,4 Mar. 2026 -0,8 -0,6
    Prezzi al consumo (IPCA)* 2,9 3,0 Apr. 2026 1,6 2,6
    Tasso di disoccupazione 5,2 6,2 Mar. 2026 5,4 6,3
    Economic Sentiment Indicator** -2,8 -3,2 Apr. 2026 -1,3 -1,6

    * Variazioni tendenziali
    ** Differenze assolute rispetto al mese precedente
    Fonte: Eurostat, Commissione europea, Istat

    Scarica le note ISTAT 2026

    Nota produzione  industriale italiana

    Nota ISTAT  economia italiana 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: il GSE informa dell’invio delle ricevute di conferma credito

    Con un comunicato stampa del 30 aprile il GSE ha informato gli utenti beneficiari del credito transizione 5.0 del fatto che a decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.

    Transizione 5.0: come si viene informati del credito spettante

    Il GSE evidenzia a beneficio delle imprese che la ricevuta di spettanza con gli importi sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0, nella sezione dedicata alla propria pratica.

    Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.

    Viene anche ricordato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

    Attenzione, le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

    • comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
    • conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
    • comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.      

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto maltempo 2026 convertito in legge: tutte le misure per imprese e contribuenti

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.04.2026 n. 97 la Legge n. 59 del 27 aprile 2026 di conversione del decreto legge 27 febbraio 2026 n. 25, recante interventi urgenti a favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché misure per fronteggiare la frana di Niscemi.

    Scarica il testo del decreto legge 25 del 27.02.2026 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. 

    Il provvedimento introduce un pacchetto articolato di misure fiscali, contributive, economiche e ambientali, con impatti rilevanti per contribuenti, imprese e professionisti. Il decreto prevede un primo importante intervento finanziario per la gestione dell’emergenza:

    • 90 milioni di euro per il 2026
    • 25 milioni per il 2027
    • ulteriori 50 milioni nel 2027 dal fondo ricostruzione.

    Le somme sono destinate al ristoro dei danni subiti da:

    • patrimonio privato
    • attività economiche e produttive.

    Di seguito una guida chiara e operativa alle principali novità.

    Sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

    I contribuenti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza oppure sede legale o operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità nei Comuni colpiti dall'emergenza beneficiano della sospensione, dal 18 gennaio al 30 aprile 2026:

    • dei versamenti tributari (Irpef, Ires, IVA, ecc.), 
    • dei contributi previdenziali e assistenziali 
    • e dei premi INAIL.

    La sospensione si estende:

    • alle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta, 
    • alle addizionali IRPEF, 
    • alle cartelle di pagamento, 
    • agli avvisi di accertamento esecutivi 
    • e agli avvisi di addebito INPS. 

    Sono esclusi dalla sospensione i versamenti relativi a dazi doganali e accise, in quanto disciplinati dalla normativa europea.

    Gli importi sospesi devono essere versati in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni né interessi. 

    Per i soggetti colpiti che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies (art. 1, commi 83 e seguenti, legge 30 dicembre 2025, n. 199), tutti i termini sono prorogati di tre mesi

    La sospensione si applica anche ai datori di lavoro, ai professionisti e ai CAF che, pur operando per conto di clienti non ubicati nelle zone colpite, abbiano sede o svolgano l'attività negli immobili interessati. 

    In sede di conversione è stato inoltre introdotto il comma 10-bis dell'art. 2, che sospende per lo stesso periodo i pagamenti dei canoni di locazione finanziaria (leasing) su edifici distrutti o inagibili e su beni mobili e immobili strumentali all'attività d'impresa.

    Sostegno al reddito dei lavoratori e degli autonomi

    I lavoratori dipendenti privati e agricoli impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro a causa degli eventi emergenziali hanno diritto a una integrazione al reddito mensile (art. 5), erogata dall'INPS con pagamento diretto e modalità semplificate, nel limite massimo di 1.340,56 euro netti mensili (pari al massimale CIG per il 2026). 

    L'integrazione è riconosciuta per un massimo:

    • di 90 giornate per chi non può svolgere la prestazione 
    • e di 15 giornate per chi non può raggiungere il luogo di lavoro, entro il termine del 30 aprile 2026.

    La prestazione è coperta da contribuzione figurativa.

    I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con sede nei Comuni colpiti accedono invece a una indennità una tantum (art. 6) pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro.

    Il beneficio è riconosciuto anche a collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti di commercio, ed è erogato dall'INPS su domanda adeguatamente documentata.

    L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF né alla base imponibile previdenziale. Il limite di spesa complessivo è di 78,8 milioni di euro per il 2026. 

    Misure per le imprese: agricoltura, pesca e adempimenti sospesi

    Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura danneggiate dagli eventi ricevono sostegno attraverso gli indennizzi previsti dall'art. 9, la cui dotazione è stata incrementata in sede di conversione da 108 a 111,2 milioni di euro.

    La liquidazione sarà effettuata direttamente dall'AGEA tramite procedure automatizzate e domande precompilate, sulla base del fascicolo aziendale e del SIAN, garantendo tempi più rapidi rispetto alle ordinarie procedure del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

    Per le imprese con sede nei Comuni colpiti, l'art. 8 sospende termini e adempimenti nel periodo dal 18 gennaio al 31 marzo 2026; la sospensione, su modifica introdotta in conversione, è estesa esplicitamente ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. 

    Quanto all'accesso ai contributi pubblici, il comma 1-ter dell'art. 23 esclude l'applicazione dell'obbligo di previa assicurazione catastrofale per i danni derivanti da eventi non soggetti a tale obbligo; per le micro, piccole e medie imprese (definizione raccomandazione CE 2003/361/CE) il beneficio si applica anche ai danni da eventi soggetti all'obbligo, a condizione che le polizze vengano stipulate entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso. 

    Il comma 1-bis dell'art. 23 prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2026, per l'erogazione degli indennizzi di cui agli artt. 1 e 9 del decreto non si applichino le verifiche di regolarità contributiva (DURC) né le norme sui pagamenti della PA in caso di inadempienza fiscale (art. 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).

    Deroghe all’obbligo di assicurazione catastrofale per le imprese

    Due importanti novità introdotte in conversione:

    • Deroga alla regolarità contributiva per il percepimento degli indennizzi: ai soggetti con residenza o sede nei Comuni colpiti (alla data del 18 gennaio 2026) non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le norme sulla verifica della regolarità contributiva (DURC) né quelle sui pagamenti delle PA in caso di inadempienze fiscali (art. 48-bis DPR 602/1973), limitatamente all'erogazione degli indennizzi previsti dagli articoli 1 e 9 del decreto.
    • Deroga all'obbligo di assicurazione catastrofale: ai contributi del decreto non si applica il vincolo dell'art. 1, comma 102, della legge 213/2023 (obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per accedere ai contributi pubblici), se il danno deriva da eventi diversi da quelli soggetti all'obbligo assicurativo.

    Per le micro, piccole e medie imprese (definizione UE) danneggiate, la deroga si applica anche per danni da eventi soggetti all'obbligo, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo tra la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali (31 dicembre 2024 per molte categorie) e gli eventi del 18 gennaio 2026. Tuttavia, queste imprese dovranno stipulare le polizze entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso.

    Tabella riepilogativa delle principali misure

    Misura Riferimento Beneficiari Importo / Scadenza
    Fondo emergenza Art. 1 Patrimonio privato e imprese 165 mln € (2026-2027)
    Sospensione fiscale e contributiva Art. 2 Residenti/sedi in zone colpite 18/01/2026 – 30/04/2026; pagamento entro 10/10/2026
    Sospensione canoni leasing Art. 2, c. 10-bis Imprese con contratti leasing su beni colpiti Stesso periodo
    Proroga Rottamazione-quinquies Art. 2, c. 10 Soggetti colpiti con cartelle in rottamazione +3 mesi su tutti i termini
    Integrazione al reddito Art. 5 Lavoratori dipendenti privati e agricoli Max 1.340,56 €/mese; fino a 90 gg
    Indennità autonomi Art. 6 Lavoratori autonomi / P.IVA 500 euro una tantum per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro
    Indennizzi agricoltura Art. 9 Imprese agricole, pesca, acquacoltura 111,2 mln €
    Commissario Niscemi Art. 15 Comune di Niscemi Interventi strutturali urgenti
    Reggio Calabria Art. 16-bis Comune + Città metropolitana 10 mln € (2027-2029)
    Deroga DURC per indennizzi Art. 23, c. 1-bis Soggetti colpiti Fino al 31/12/2026
    Deroga assicurazione catastrofale Art. 23, c. 1-ter Imprese (PMI con obbligo di stipula entro 60 gg) Applicazione contributi DL
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: istanze fino al 30 aprile

    Dal 1° al 30 aprile 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo). 

    Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 27.03.2026 n. 196676 che qui pubblichiamo.

    Le aliquote applicabili

    Il quadro normativo del primo trimestre 2026 è caratterizzato da due variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante:

    Dal 1° gennaio 2026: l'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 ("Revisione delle disposizioni in materia di accise"), come modificato dall'art. 1, comma 129, lett. a), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha incrementato l'aliquota normale ad euro 672,90 per 1.000 litri.

    Dal 19 marzo 2026: in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, ha ridotto l'aliquota normale ad euro 472,90 per 1.000 litri.

    Il trimestre si suddivide quindi in due periodi di consumo distinti:

    • I° periodo: 1° gennaio – 18 marzo 2026 (aliquota 672,90 €/1.000 litri)
    • II° periodo: 19 marzo – 31 marzo 2026 (aliquota 472,90 €/1.000 litri)

    L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO

    Rimane confermata la misura incentivante per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO). L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 prevede un'aliquota di accisa ridotta a 617,40 € per 1.000 litri per l'intero trimestre, a condizione che i prodotti rispettino:

    • i criteri di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di gas serra, previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001;
    • l'utilizzo di materie prime elencate nell'allegato IX della stessa direttiva.

    Gli HVO che non soddisfano tali condizioni continuano a essere assoggettati all'imposta derivante dall'applicazione del criterio di tassazione per equivalenza (aliquota normale: 672,90 €/1.000 litri fino al 18 marzo, poi 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo).

    Nessuna variazione per gli autotrasportatori

    Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato.

    Soggetti che hanno diritto al rimborso

    Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, il beneficio in oggetto spetta per:

    • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
      • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
      • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
      • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
    • l’attività di trasporto di persone svolta da:
      • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di
        attuazione;
      • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
      • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
      • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
    • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione

    Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2026.

    Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".

    In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.

    Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

    • per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi); 
    • per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
    • per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).

    La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2026.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: importo rimborsabile

    Per il primo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM sono i seguenti (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto):

    Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:

    • 269,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (accisa normale 672,90 €) – Quadro A-1
    • 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-2

    HVO conforme ai criteri di sostenibilità (intero trimestre):

    • 214,18 €/1.000 litri per l'intero trimestre (accisa ridotta 617,40 €) – Quadro A-3

    HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri:

    • 214,18 €/1.000 litri per i consumi dal 1° gennaio al 18 marzo (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo, pari a 617,40 €) – Quadro A-4
    • 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 19 marzo al 31 marzo (aliquota normale 472,90 €) – Quadro A-2

    È previsto inoltre un Quadro A-5 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo antecedente al 1° gennaio 2026 (quando era vigente l'aliquota di 632,40 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.

    Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO

    Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo: 617,40 €/1.000 litri dal 1° gennaio al 18 marzo, e 472,90 €/1.000 litri dal 19 marzo al 31 marzo.

    Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2026: fruizione del credito

    I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.

    Termini di utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre 2025

    I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

    Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).

    Tra le misure vi sono delle agevolazioni per il settore Moda, vediamo il dettaglio.

    Imprese della Moda: approvati sostegni per 100 milioni

    Con l'articolo 3 Misure finanziarie per l'aggregazione e per il sostegno al settore della moda si prevede che le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa, come definite dall'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prive di impegni a favore di accordi di programma, affluiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.
    Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno definite, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, ove disponibili sul mercato, nonche' i programmi proposti da aggregazioni di imprese, per la concessione delle agevolazioni ai soggetti di cui al comma 1.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi imprese editrici periodici all’estero: domande entro il 31 marzo

    Il Dipartimento per l'Editori informa del fatto che entro il 31 marzo è possibile presentare domande per i contributi per Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero

    Il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all'estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero.

    Accadi qui per tutta la modulistica.

    Contributi imprese editrici periodici diffusi all’estero: beneficiari

    Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:

    • periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana;
    • periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

    Il contributo potrà essere richiesto per una sola testata.

    Per avere accesso ai contributi sono necessari:

    • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
    • assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
    • divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
    • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
    • impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna

    e per le imprese che editano i periodici in Italia:

    • diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
    • regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
    • iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
    • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il contributo.