• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0 o 4.0: in vigore le norme per opzione e prenotazione

    Viene pubblicata in GU n 15 del 20 gennaio la Legge n 4/2026  di conversione con modificazioni, del  decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti  in  materia di  Piano Transizione 5.0 e di produzione di  energia  da  fonti  rinnovabili. 

    Le norme, come evidenziato dal comunicato stampa dell'Esecutivo datato novembre 2025, intervenivano in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

    Inoltre, si apportavano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Transizione 5.0 o 4.0: scelta chiusa al 27 novembre scorso

    La legge  n 4 del 15 gennaio 2026 di conversione del DL n 175/2025 con misure urgenti in materia di piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili è in vigore dal 21 gennaio, conferma quanto introdotto dal DL 175/2025 in materia di crediti d’imposta Transizione 5.0, fissando al 27 novembre 2025 il termine entro cui le imprese dovevano presentare al GSE le comunicazioni di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta. 

    Si è consentita anche la possibilità di integrare entro, il termine perentorio del 6 dicembre 2025, le comunicazioni effettuate tra il 7 novembre e le ore 18 del 27 novembre 2025.

    Inoltre, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non poteva presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020.
    Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta dovevano optare per uno dei due, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.

    Ricordiamo che per tale agevolazione è regolamentata dal MIMIT e dal GSE come soggetto gestore, accedi qui al sito MIMIT, per tutte le regole applicative ed una sezione di FAQ con risposte ai dubbi frequenti.

    Transizione 5.0 e 4.0: imprese tenute a scegliere

    Il MIMIT sulla propria pagina istituzionale precisava che “Come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d'imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

    Pertanto, con avviso del 25 novembre il GSE specificava che, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure dovevano optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d'imposta, secondo le modalità di seguito indicate.

    Analogamente, le imprese che avevano inviato comunicazione di completamento dell'investimento dovevano comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.

    Il GSE ha inviato una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.

    Il soggetto beneficiario ha dovuto:

    • Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
    • Firmarlo digitalmente.
    • Trasmetterlo tramite PEC all'indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate."

    Il modello andrà compilato, firmato e inviato tramite PEC esclusivamente all'indirizzo [email protected].

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    Piano Transizione 5.0 e fonti rinnovabili: le novità della legge pubblicata in GU

    Con la legge 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Scarica il testo della Legge n. 4/2026 e il testo del decreto legge n. 175/2025 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento interviene su tre ambiti principali di rilievo per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni:

    1. credito d’imposta Transizione 5.0;
    2. disciplina delle aree idonee e semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili (FER);
    3. modifiche alla normativa sul golden power, con particolare riferimento al settore finanziario.

    La legge entra in vigore il 21 gennaio 2026. Di seguito una sintesi sistematica delle principali disposizioni.

    Credito d’imposta Transizione 5.0: chiarimenti e termini definitivi

    La legge di conversione del DL n. 175/2025 interviene in modo puntuale sulla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi che avevano generato incertezze operative, soprattutto in relazione a termini, cumulo delle agevolazioni e controlli.

    Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni

    È innanzitutto definitivamente fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.

    Per le comunicazioni trasmesse dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, la norma consente una fase di integrazione documentale, ma solo in presenza di una specifica richiesta del GSE e entro un termine perentorio, che non può andare oltre il 6 dicembre 2025.

    L’integrazione è ammessa esclusivamente nei casi di:

    • errori nel caricamento dei dati;
    • documentazione incompleta o non leggibile.

    Resta invece espressamente esclusa qualsiasi sanatoria nel caso in cui manchi o sia irregolare la certificazione tecnica sulla riduzione dei consumi energetici, elemento centrale per l’accesso al beneficio.

    Divieto di cumulo con il credito “beni strumentali”: cosa cambia

    La legge fornisce un’interpretazione autentica del divieto di cumulo già previsto dalla normativa precedente.

    In particolare, viene chiarito che per gli stessi beni agevolabili, l’impresa non può beneficiare contemporaneamente del credito d’imposta Transizione 5.0 e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex legge n. 178/2020).

    Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano già presentato domanda per entrambe le agevolazioni sono obbligate a:

    • scegliere uno solo dei due crediti;
    • effettuare l’opzione entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.

    La norma tutela comunque le imprese prevedendo che, qualora il credito Transizione 5.0 non venga riconosciuto per esaurimento delle risorse disponibili, resti salva la possibilità di accedere al credito per beni strumentali, nei limiti delle risorse ancora disponibili a legislazione vigente.

    Rafforzamento dei controlli e nuovo ruolo del GSE

    Un ulteriore chiarimento riguarda il sistema dei controlli.

    Con la legge di conversione:

    • il GSE diventa il soggetto centrale e diretto per la vigilanza sulle certificazioni tecniche ex ante ed ex post;
    • vengono rafforzati i controlli di merito sulla reale riduzione dei consumi energetici dichiarata dalle imprese.

    Se, a seguito delle verifiche, emerge l’assenza dei requisiti per la fruizione del beneficio:

    • il GSE può disporre l’annullamento della prenotazione del credito;
    • l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito indebitamente fruito, con applicazione di interessi e sanzioni.

    Nei contenziosi tributari relativi al recupero del credito, il GSE è parte necessaria del giudizio, insieme all’Amministrazione finanziaria.

    Aree idonee e impianti da fonti rinnovabili: riordino nel Testo Unico FER

    L’articolo 2 del decreto, modificato in sede di conversione, realizza un riassetto organico della disciplina sulle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, mediante il coordinamento con il d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER).

    Trasposizione delle norme nel TU FER
    Vengono abrogati gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021, le cui disposizioni confluiscono nei nuovi articoli:

    • 11-bis (aree idonee su terraferma),
    • 11-ter (aree idonee marine – off-shore),
    • 11-quater (regimi amministrativi semplificati),
    • 11-quinquies (interventi in siti UNESCO),
    • 12-bis (piattaforma digitale aree idonee).

    L’obiettivo dichiarato è rendere il Testo Unico FER l’unico riferimento normativo per i procedimenti autorizzatori in materia di energie rinnovabili.

    Impianti agrivoltaici
    È introdotta una definizione normativa di impianto agrivoltaico, qualificato come impianto fotovoltaico idoneo a preservare la continuità delle attività agricole e pastorali.

    In particolare:

    • deve essere garantita almeno l’80% della produzione lorda vendibile agricola;
    • il comune competente è tenuto a verificare, nei cinque anni successivi, la persistente idoneità agro-pastorale del sito;
    • in caso di violazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal TU FER, fermo restando il ripristino dei luoghi.

    Disciplina transitoria
    Le nuove regole non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
    Per le aree agricole di elevato valore, è previsto il possibile ricorso all’opposizione in conferenza di servizi da parte di regioni e province autonome.

    Modifiche alla disciplina del golden power

    Con l’introduzione dell’articolo 2-bis, la legge interviene sulla normativa in materia di poteri speciali dello Stato (golden power), in particolare per il settore finanziario, creditizio e assicurativo.

    Le principali novità riguardano:

    • il coordinamento tra golden power e procedimenti autorizzatori europei;
    • la sospensione dei termini di notifica alla Presidenza del Consiglio fino alla conclusione delle valutazioni delle autorità UE competenti;
    • l’estensione del concetto di sicurezza nazionale anche alla sicurezza economica e finanziaria.

    Allegati:
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    Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione

    Con Risoluzione n 1 del 12 gennaio le Entrate hanno pubblicato il codice tributo da usare per il credito transizione 5.0.

    Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione

    La Risoluzionne ha indicato il codice tributo "7072" per usare in compensazione in F24 il credito residuo 5.0 che risultava al 31 dicembre scorso.

    Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
    Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
    Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
    Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

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    Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio

    Il Dipartimento per l'Editoria con un avviso di fine anno annuncia che dal 2 gennaio 2026 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2025 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2026. 

    Le domande presentate al di fuori di tale periodo saranno considerate inammissibili. 

    Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio

    Per la presentazione delle domanda viene precisato che, gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2026 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2026, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento. 

    Le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2026, la domanda e i relativi  documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio.

    Per la presentazione della domanda di contributo relativa all’annualità 2025, sono state introdotte le misure di sicurezza di autenticazione multi-fattore (MFA). 

    Pertanto, tutte le imprese che intendono presentare domanda devono trasmettere:

    • all’indirizzo PEC [email protected]  
    • il modulo di comunicazione dei dati per l'accesso debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, con il quale deve essere individuata la figura del referente principale abilitato alla gestione dei dati sulla piattaforma.

    Attenzione al fatto che,  ai fini dell’accesso alla piattaforma, le imprese che hanno presentato domande di contributo per le annualità precedenti, dovranno utilizzare lo username già in possesso dell’impresa editrice.

    Per tutte le richieste di informazioni sulla agevolazione è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: [email protected].

    Allegati:
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    Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026

    La Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.

    Ricordiamo che si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di
    oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

    Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.
    Vediamo i dettagli della novità e il ripilogo delle regole.

    Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026

    Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.

    L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici. 

    Le spese ammissibili possono riguardare:

    • costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni, 
    • quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione, 
    • materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.

    Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.

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    Milleproroghe dicembre 2025: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Con il Decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, il Governo interviene su una serie di termini normativi in scadenza, con l’obiettivo di evitare interruzioni nell’azione amministrativa e assicurare stabilità a procedimenti che producono effetti anche su imprese, professionisti e cittadini.

    Scarica il testo del decreto Milleproroghe del 31.12.2025.

    Sebbene il decreto sia rivolto principalmente all’organizzazione della pubblica amministrazione, alcune proroghe assumono rilievo indiretto ma concreto per il sistema economico e per i destinatari dei servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la prosecuzione di interventi infrastrutturali.

    Livelli essenziali delle prestazioni: più tempo per la definizione degli standard dei servizi ai cittadini

    L’articolo 1, comma 1, del DL 200/2025 proroga i termini dell’attività istruttoria relativa alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), previsti dall’articolo 16 del DL 27 dicembre 2024 n. 202.

    Il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2025, viene rinviato al 31 dicembre 2026.

    I LEP rappresentano gli standard minimi di servizi e diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, anche nell’ambito del processo di autonomia differenziata.

    La definizione dei LEP ha ricadute dirette:

    • sui servizi pubblici locali (trasporti, assistenza, istruzione, servizi sociali); 
    • sui rapporti tra cittadini e amministrazioni; 
    • sulle imprese che operano come affidatarie o concessionarie di servizi pubblici.

    Rinvio dell’efficacia dei nuovi testi unici tributari per maggiore organicità normativa

    Il decreto differisce di un anno l’operatività dei nuovi testi unici tributari in corso di elaborazione, per consentire di completare l’adozione dei decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale. 

    L'articolo 4, commi 1-5, del DL 200/2025, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze”, rinvia al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei principali Testi Unici tributari già adottati riguardanti: 

    • le sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); 
    • i tributi erariali minori (comma 2); 
    • la giustizia tributaria (comma 3); 
    • i versamenti e la riscossione (comma 4); 
    • l’imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).

    Il rinvio consente alle imprese e ai professionisti di prepararsi con più tempo alla transizione normativa verso i nuovi codici fiscali unificati.

    Differimento scadenze catastali per strutture ricettive all’aperto

    La scadenza per gli aggiornamenti catastali relativi agli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all’aperto viene spostata al 15 dicembre 2026. Questo riguarda, ad esempio, case mobili, maxi-caravan e altri mezzi destinati all’ospitalità che, pur non determinando più una rendita autonoma, devono comunque essere regolarmente censiti (in merito ricordiamo che l’articolo 7-quinquies del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto).

    Per le imprese turistiche significa più tempo per adeguare le dichiarazioni catastali, minor pressione sui periodi di picco stagionale per il completamento degli adempimenti.

    Proroga degli orizzonti temporali per la notifica dei recuperi di aiuti di Stato

    La norma estende fino al 31 dicembre 2027 il periodo entro il quale le amministrazioni pubbliche possono notificare gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati irregolari, dando più tempo per programmare interventi graduali.

    Perfetto.
    In particolare l’articolo 15, comma 3 del decreto legge, interviene sui termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, modificando l’articolo 3, comma 6, del DL 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

    La disposizione stabilisce che il termine finale entro il quale le amministrazioni possono procedere alla notifica degli atti di recupero viene prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027.

    La proroga ha l’obiettivo di consentire alle autorità competenti di completare le attività di verifica e di recupero degli aiuti risultati incompatibili con la disciplina europea, evitando il rischio di decadenze legate a tempistiche ormai non più adeguate rispetto alla complessità dei procedimenti.

    Dal punto di vista operativo, la norma comporta un allungamento del periodo di potenziale esposizione per le imprese che hanno beneficiato di contributi, sovvenzioni o crediti d’imposta qualificabili come aiuti di Stato.

    Polizze contro calamità naturali: proroga al 31 marzo 2026 per micro e piccole imprese

    Il comma 2 dell'art. 16 del decreto in esame, proroga al 31 marzo 2026 il termine entro il quale le micro e piccole imprese sono tenute a stipulare le polizze assicurative a copertura dei danni direttamente causionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

    La proroga riguarda in particolare:

    • le imprese del settore turistico-ricettivo;
    • gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

    Rispetto alla scadenza originaria, il legislatore concede un differimento limitato di tre mesi, finalizzato a consentire alle imprese interessate di effettuare una valutazione più consapevole delle offerte assicurative disponibili sul mercato. In questo periodo aggiuntivo dovrebbero essere resi noti gli elementi informativi essenziali, condizioni contrattuali, massimali, franchigie e costi, utili a individuare una copertura adeguata e sostenibile in relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.

    Allegati:
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    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: domande dal 17 dicembre

    Con il Decreto MIT n 470 del 4 dicembre e pubblicato sul sito del Ministero si apre la fase di prenotazioni per i contributi per il rinnovo del parco veicolare autotrasporti. 

    Il decreto dispone in ordine alle modalità attuative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 agosto 2025, n. 203 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione e rendicontazione, nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale.

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le fase della domanda

    La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale
    rappresentante dell’impresa;
    b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.
    È previsto un solo periodo di incentivazione all’interno del quale, fermo restando l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall’articolo 2 comma 4 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all’incentivo. 

    Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026. 

    In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
    All’interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. 7 agosto 2025, n. 203.

    Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al D.M. n. 203/2025, non abbiano perfezionato l’investimento entro la chiusura della rendicontazione non sono in alcun caso ammesse a contributo.

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: le risorse disponibili

    Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 13 milioni di euro di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 7 agosto 2025, n. 203, al netto delle spettanze previste per l’attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all’articolo 2 del medesimo decreto ministeriale. 

    A tali risorse si aggiungono, ad avvenuta entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all’art. 4 comma 3 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 luglio 2025, n. 105, le risorse finanziarie, complessivamente pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025, previste dallo stesso articolo 4 comma 3 del decreto- legge 73/202

    Rinnovo parco veicolare autotrasporti: presenta la domanda dal 17 dicembre

    Possono presentare istanza le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
    È possibile presentare istanza, che ha validità di prenotazione, esclusivamente all’interno del periodo incentivante così come indicato in precedenza, secondo le seguenti modalità
    Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10:00 del 17 dicembre 2025 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16 gennaio 2026 all’indirizzo PEC [email protected].

    La trasmissione dell’istanza avviene, a pena di inammissibilità, dall’indirizzo PEC aziendale dell’impresa richiedente. 

    Detto indirizzo deve essere indicato nell’istanza medesima. In ordine alla valutazione della data ed ora esatta della presentazione dell’istanza con valore di prenotazione dell’incentivo, necessaria per la predisposizione dell’elenco di cui al successivo comma 8, fa fede esclusivamente quanto riportato nella busta di trasporto allegata al messaggio di posta elettronica certificata ricevuta all’indirizzo [email protected]

    All’istanza di cui al precedente comma 6, deve essere allegata la seguente documentazione:
    a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa che ha sottoscritto l’istanza di cui al precedente comma 6;
    b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza e avente, a pena di inammissibilità dell’istanza
    medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 (ovvero a far data dal 21 ottobre 2025). 

    Il contratto/preventivo deve contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M. 203/2025.

    Allegati: