• Antiriciclaggio

    Titolarità effettiva e antiriciclaggio: nuovo accesso al registro con il D.Lgs. 2026

    Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026 ha approvato un decreto legislativo che cambia le regole su chi può sapere chi si nasconde dietro un'impresa, un trust o una società, recante "Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849".

    Scarica lo Schema del dlgs approvato il 04.06.2026 dal Consiglio dei Ministri in attesa della sua pubblicazione.

    In concreto, il provvedimento ridisegna l'accesso al Registro dei titolari effettivi, la banca dati pubblica, tenuta dalle Camere di commercio, in cui le imprese e i soggetti giuridici devono comunicare il nome della persona fisica che le controlla o ne detiene la proprietà.

    Conoscere il titolare effettivo è uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: chi vuole usare una società come schermo per occultare denaro illecito conta proprio sull'anonimato.

    Rendere questi dati accessibili, ma in modo controllato, è l'obiettivo della Sesta Direttiva Antiriciclaggio dell'Unione europea (direttiva (UE) 2024/1640, c.d. AMLD6), parte di un più ampio pacchetto normativo europeo che comprende anche il Regolamento (UE) 2024/1624 e il Regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo dell'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA).

    Il decreto recepisce la direttiva anche alla luce di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), che aveva dichiarato illegittimo il vecchio sistema di accesso aperto a chiunque senza limiti, ritenendolo incompatibile con il diritto alla protezione dei dati personali. Da quella pronuncia nasce l'esigenza di un sistema più selettivo: non più accesso libero per tutti, ma un meccanismo differenziato che distingue chi ha diritto di sapere, perché e con quali garanzie.

    Il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, introducendo sei nuovi articoli (da 21-bis a 21-septies) che sostituiscono integralmente la disciplina previgente e abrogano la sezione II del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55.

    Titolarità effettiva: i tre canali di accesso al Registro delle imprese

    Il cuore della riforma è la costruzione di un sistema graduato e proporzionato di accesso, articolato in tre canali con regole e presupposti distinti, in sostituzione del previgente regime unico.

    Accesso delle autorità pubbliche (art. 21-bis D.Lgs. 231/2007).
    Il primo canale è riservato alle autorità istituzionali, alle quali è garantito un accesso immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al titolare effettivo interessato. In seguito alle osservazioni accolte delle Commissioni parlamentari riunite II e VI della Camera dei deputati, la lettera d) dell'articolo 21-bis individua ora espressamente, per le finalità di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza.
    Completano il novero gli organismi europei: AMLA (per le analisi congiunte), Procura europea (EPPO), OLAF, Europol ed Eurojust.

    Le modalità tecniche saranno regolate da apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e Infocamere, nel rispetto del disciplinare tecnico del DM 55/2022 e con obbligo di tracciamento delle operazioni, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e meccanismi di controllo interno indipendente.

    Accesso dei soggetti obbligati (art. 21-ter D.Lgs. 231/2007).
    Banche, intermediari finanziari, professionisti e tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 possono consultare il Registro esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

    L'accesso richiede un preventivo accreditamento telematico presso la Camera di commercio competente, valido due anni e rinnovabile, con indicazione, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della categoria di appartenenza, dei dati identificativi e della finalità dell'accesso. La scelta di un procedimento di accreditamento distinto dal singolo accesso risponde a un'esigenza di semplificazione: l'appartenenza alle categorie dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 è relativamente stabile nel tempo e la verifica preventiva evita di duplicare i controlli per ciascuna consultazione, con vantaggi di efficienza sia per i soggetti obbligati sia per il sistema camerale. I soggetti accreditati possono designare delegati interni all'accesso, purché svolgano attività di supporto agli obblighi antiriciclaggio, ferma restando la responsabilità piena del soggetto obbligato. L'accesso avviene dietro pagamento di diritti di segreteria. I soggetti obbligati sono tenuti a segnalare tempestivamente le incongruenze tra i dati del Registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica, garantendo l'anonimato del segnalante. La consultazione del Registro non sostituisce l'obbligo autonomo di valutazione del rischio di riciclaggio.

    Accesso dei soggetti aventi un legittimo interesse (art. 21-quater D.Lgs. 231/2007).
    Il terzo canale, interamente fondato sul criterio del legittimo interesse, è la novità più rilevante per i privati e per gli operatori non finanziari.

    Le informazioni accessibili sono: nome e cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza, cittadinanza e condizione giuridica che qualifica il soggetto come titolare effettivo.

    Per alcune categorie il legittimo interesse è presunto per legge

    • giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'albo ex legge 3 febbraio 1963, n. 69 che agiscono per finalità giornalistiche o mediatiche; 
    • enti del terzo settore, ONG, professori e ricercatori universitari e di enti pubblici di ricerca; 
    • stazioni appaltanti pubbliche e — aggiunta in accoglimento del parere parlamentare — l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici; 
    • autorità straniere omologhe; 
    • soggetti obbligati di paesi terzi;
    • autorità competenti per i fondi UE e il PNRR; 
    • fornitori qualificati di prodotti antiriciclaggio. 

    Tra i titolari di legittimo interesse presunto rientrano anche, su proposta delle Commissioni parlamentari, i soggetti che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con l'entità di cui si vogliono verificare i dati. Si tratta di un requisito probatorio più stringente rispetto alla mera intenzione di contrattare presente nella versione parlamentare iniziale. Giornalisti, ONG e ricercatori accedono anche alle informazioni storiche degli ultimi cinque anni e all'assetto proprietario o di controllo. L'accesso è possibile anche in via analogica allo sportello camerale.

    L’organismo notarile accentrato per i dati antiriciclaggio

    La novità di maggiore impatto per la categoria notarile è l'introduzione, in accoglimento delle osservazioni parlamentari, del nuovo articolo 34-bis del D.Lgs. 231/2007, che istituisce presso il Consiglio Nazionale del Notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, dotato di una propria banca dati collegata al Sistema di Conservazione del Notariato.

    I notai, sono tenuti a inserire nella banca dati le copie autentiche degli atti ricevuti o autenticati, i dati di adeguata verifica soggetti a obbligo di conservazione ex art. 31 e i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette.

    L'organismo analizza i dati, restituisce ai notai flussi di riscontro delle analisi condotte, li assiste nella valutazione delle singole fattispecie segnalabili e promuove la qualità delle comunicazioni alla UIF. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza riceve dall'organismo le informazioni utili alla valutazione del profilo di rischio dei singoli notai. L'accesso alla banca dati è riservato al MEF, alla UIF, alla Guardia di finanza, alla DNA e alla DIA.

    Il direttore dell'organismo è nominato dal CNN su designazione del Ministero della giustizia tra soggetti con adeguati requisiti di indipendenza e competenza, con costi a carico del CNN nell'ambito della propria dotazione ordinaria di bilancio. 

    Le modalità operative, i contenuti degli obblighi di trasmissione e le regole di accesso delle autorità saranno disciplinati con decreto del MEF di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante privacy, il CNN e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. 

    Sul piano sanzionatorio, salvo violazioni gravi, dolose o sistematiche, l'accertamento di irregolarità nell'adempimento degli obblighi ex art. 34-bis comporta l'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dall'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, a condizione che gli atti attuativi siano applicabili alla fattispecie contestata.

    Entrata in vigore e adempimenti successivi

    Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro sessanta giorni saranno adottati: il decreto MIMIT di aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva (con le nuove regole sulle circostanze eccezionali) e l'aggiornamento del disciplinare tecnico del DM 55/2022, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Solo successivamente a questi due atti, il MIMIT adotterà il provvedimento che sancisce l'operatività del nuovo sistema di accesso.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni

    Il CdM del 4 giugno tra gli altri ha approvato il Decreto Legislativo definitivo che, in base a quanto previsto dalla legge di delegazione europea del 2024, recepisce le norme della Direttiva 2024/1640/UE sull'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

    Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni

    Vengono recepiti gli articoli 11,12,13,15 della Direttiva 2024/1640/UE per l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
    La disciplina è attualmente regolata dal DLgs. n 231/2007 e dal DM n 55/2022 e sospesa in attesa che, dopo la recente decisione della Corte di Giustizia Ue sulle cause riunite C 684/24 e C 685/24 riprendano i giudizi pendenti in Consiglio di Stato.

    Per differenziare i regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva in relazione alla natura del soggetto richiedente, sono inseriti nuovi articoli nel DLgs. 231/2007 e si modifica l’art. 2 e si abroga la Sezione II del DM 55/2022, relativa alla disciplina dell’accesso al Registro dei titolari effettivi.

    In sintesi:

    • il nuovo art. 21-bis del DLgs. 231/2007, rubricato “Accesso da parte delle autorità” individua un elenco tassativo di autorità legittimate all’accesso, 
    • il nuovo art. 21-ter rubricato “Accesso da parte dei soggetti obbligati” definisce la disciplina di accesso da parte dei soggetti obbligati 
    • il nuovo art. 21-quater rubricato “Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo” definisce la disciplina di accesso alle informazioni sul titolare effettivo da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, fondandola sul criterio di un legittimo interesse.

    Nell'ultimo ambito, si collocano anche i soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un interesse legittimo all’accesso in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.

    In particolare si mira a fornire flessibilità al sistema, consentendo l’accesso anche a soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, non espressamente previsti dalla legge, che diano adeguatamente motivazione della connessione tra il proprio interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le finalità di prevenzione del riciclaggio.

    Si attende di poter visonare il testo difinitivo approvato.

  • Antiriciclaggio

    Titolarità effettiva: chi può accedere ai dati

    La bozza del nuovo Decreto legislativo con norme sull'antiriciclaggio e quindi sull'accesso ai dati dei titolari effettivi, approvato dal consiglio dei ministri in prima lettura il 10 marzo 2026 e ora all’esame del Parlamento per i pareri.

    Il testo interviene sulle norme che consentono l'accesso ai dati del titolare effettivo.

    La Sentenza della Corte di giustizia Ue (22 novembre 2022 – cause riunite C-37/20 e C-601/20) ha evidenziato l’invalidità della previsione contenuta nell’articolo 1, della V direttiva Antiriciclaggio, nella parte in cui imponeva agli Stati membri di garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva fossero accessibili in ogni caso al pubblico.

    L'accesso indiscriminato configura secondo la Corte UE un’ingerenza grave e sproporzionata nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

    Pertanto lo schema di decreto legislativo abroga la sezione II del Dm 11 marzo 2022, n. 55, che disciplinava appunto le modalità di accesso da parte del pubblico e riordina le modifica le norme sull’accesso alle informazioni sui titolari effettivi.

    Il DLgs. reca norme di recepimento degli articoli 11,12,13,15 della direttiva Ue 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

    Vediamo le novità sull'accesso ai dati per la titolarità effettiva.

    Informazioni titolarità effettiva: nuove regole in arrivo

    Come specificato nel comunicato stampa del Cdm che ha approvato il Decreto si recepiscono gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

    Il decreto interviene sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, al fine di migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust: i nuovi articoli da 21-bis a 21-septies disciplinano in modo sistematico le modalità di consultazione delle informazioni. 

    In particolare, l’accesso è garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni

    Il decreto disciplina, inoltre, l’accesso da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. 

    L’accesso avviene mediante accreditamento presso la Camera di commercio competente ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. 

    I soggetti obbligati possono designare delegati per la consultazione del registro e sono tenuti a segnalare eventuali incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva.

    È inoltre introdotta una nuova disciplina per l’accesso alle informazioni da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, sulla base del criterio del legittimo interesse.

    Possono accedere ai dati, tra gli altri, giornalisti, enti del terzo settore, università e ricercatori, nonché soggetti che intendano instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa, qualora dimostrino un interesse connesso alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. 

    La verifica del legittimo interesse è affidata alle Camere di commercio, che decidono entro termini definiti e rilasciano, in caso di esito positivo, un certificato di accesso valido per tre anni.

    Il provvedimento prevede specifiche garanzie per la tutela dei titolari effettivi, consentendo di limitare o escludere l’accesso ai dati in presenza di circostanze eccezionali che possano esporre la persona a rischi gravi come frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, nonché nei casi in cui il titolare effettivo sia minore d’età o persona incapace. Sono infine disciplinati i diritti di segreteria per la comunicazione e la consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di coprire i costi di gestione del registro.

    Il decreto modifica altresì il regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze n. 55 del 2022, eliminando il riferimento all’accesso “del pubblico” e limitando la consultazione ai soggetti autorizzati o titolari di un legittimo interesse.

    In  sintesi e in attesa della approvazione definitiva del provvedimento le novità dovrebbero consentire tre canali di accesso ai dati:

    1. accesso privilegiato delle autorità,
    2. accesso dei soggetti obbligati
    3. accesso basato sul legittimo interesse.

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti

    Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.

    In particolare, il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del  31  maggio  2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi  terzi e i rischi ambientali, sociali e  di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento  (UE)  2024/1623 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  31 maggio 2024,  che modifica il regolamento  (UE)  n.  575/2013  per  quanto  concerne  i requisiti per il rischio di  credito,  il  rischio  di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo,  il  rischio  di mercato e l'output floor. (26G00006) 

    L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti.

    Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.

    Leggi anche Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da soggetti previsti dalla norma

    Con il provvedimento l’Italia si allinea rapidamente alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio (2024/1640), limitando l’accesso al registro dei titolari effettivi. 

    In proposito solo autorità competenti, intermediari finanziari  e soggetti privati  che dimostrino un interesse giuridico qualificato potranno ottenere le informazioni.

    La disciplina nazionale sui titolari effettivi ricordiamo è stato molto contestata al punto che il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi in attesa di ulteriori decisioni.

    Essa prevedeva teoricamente una consultazione estesa a chiunque, ora con il nuovo decreto, la disciplina cambierà radicalmente.

    cambia radicalmente.

    Il decreto legislativo n 210/2025 in vigore dal 9 gennaio 2026 prevede tre categorie di soggetti autorizzati:

    • autorità di vigilanza, magistratura e forze dell’ordine;
    • soggetti obbligati ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
    • privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, compresi i giornalisti.

    Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese definirà le modalità pratiche per la valutazione delle richieste, stabilendo i criteri per determinare quando un interesse giuridico può considerarsi legittimo.

    E' bene specificare che la relazione illustrativa al decreto sottolinea che la rapidità del recepimento si è resa necessaria poiché il termine era già scaduto il 10 luglio 2025, inducendo la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione, notificata anche ad altri Stati membri.

    Saranno necessari  ulteriori correttivi regolamentari, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina la comunicazione e la consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva. 

    Su queste modifiche saranno chiamati a esprimersi il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.

    In sintesi, il DLgs. 210/2025 esclude un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del pubblico.

    Si impone la dimostrazione di un interesse legittimo all’accesso, sanando così la disparità riscontrata nel DLgs. 231/2007 tra titolari effettivi comunicati da persone giuridiche e quelli comunicati da trust.

    Si recepisce l’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue che intende allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20.

    Il nuovo DLgs. 210/2025 prevede che “L’accesso è consentito … dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”

  • Antiriciclaggio

    Oro da investimento: tassazione agevolata per la rivalutazione

    Il 14 novembre è scaduto il termine per presentare gli emendamenti alla legge di bilancio 2026.

    Com'è noto i lavori parlamentari sono in corso e diverse proposte emendative sono state presentate a rettifica delle prima norma approvate dal Governo con il DDL di Bilancio lo scorso 17 ottobre.

    Tra gli emendamente ve n'è uno sull'oro da investimento, vediamo cosa contiene e chi riguarda la possibilità di una tassazione agevolata per l'oro rivalutat.

    Rivalutazione oro: tassazione agevolata in Legge di Bilancio 2026

    L'emendamento, ancora da approvare, riguarda coloro che hanno investito in oro.

    In base alle norme nazionali, i lingotti d’oro sono considerati “ora da investimento” quando hanno un titolo uguale o superiore a 995/1.000.

    Con la locuzione “oro da investimento” si intendono le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine e i lingotti o le placchette di peso superiore a 1 grammo di purezza pari o superiore a 995 millesimi. 

    Ciò premesso, la proposta emendativa introduce una rivalutazione agevolata dell’oro da investimento senza documentazione d’acquisto. 

    In particolare, l'emendamento rubricato Misure in materia di rivalutazione fiscale dell'oro da investimento prevede che:

    • i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2026, 
    • possiedono oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7
    • in mancanza di documentazione attestante il relativo costo o il valore di acquisto,
    • possono presentare istanza di rivalutazione fiscale entro il 30 giugno 2026.

    Ai fini e agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 e di cui alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, posseduto alla data del 1° gennaio 2026, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5 per cento e che sia certificato da una società iscritta al Registro degli Operatori Professionali in Oro presso l'Organismo Agenti e Mediatori. 

    Il valore determinato sulla base del prezzo del giorno ricavato da fonti ufficiali può essere assunto sino alla data di rilascio della certificazione.
    L'istanza  deve essere accompagnata da una relazione idonea a rappresentare analiticamente i dati riportati nell'istanza medesima.
    L'istanza, la relazione di accompagnamento e la certificazione del valore dei beni oggetto di rivalutazione devono essere presentate entro il 30
    giugno 2026.
    L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2026, con facoltà per il contribuente di rateizzazione degli importi complessivamente
    dovuti fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2026. 

    Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. La rivalutazione si perfeziona alla data di esecuzione dell'unico versamento o della prima rata.
    L'assistenza professionale ai fini dell'istanza di rivalutazione e della relazione di accompagnamento è riservata ai soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

    L'istante deve rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
    Le modalità applicative della procedura di rivalutazione prevista dai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

  • Antiriciclaggio

    Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026

    L'OAM organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità del Dl Omnibus o DL n 95/2025 pubblicto in GU n 149 del 30 giugno per le criptovalute.

    In particolare, si evidenzia che è stato prorogato al 30 giugno del 2026 il regime transitorio per gli operatori in criptovalute. 

    Vediamo le altre nolvità.

    Regime transitorio criptovalute: proroga al 30 dicembre 2026

    L'OAM ha commentato l’articolo 10 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 che rinvia inoltre al 30 dicembre prossimo anche il termine per presentare l’istanza di autorizzazione prevista dal MiCAR.  

    Per effetto del Decreto, specifica l'OAM, le persone giuridiche regolarmente iscritte nel Registro VASP al 27 dicembre 2024 potranno presentare istanza di autorizzazione come CASP ai sensi del Regolamento MiCA, entro il 30 dicembre 2025 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2025) e continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione e comunque non oltre 30 giugno 2026.

    Si tratta, pertanto, di una proroga di 6 mesi rispetto al precedente termine del periodo transitorio fissato al 30 dicembre 2025.

    Il decreto stabilisce, inoltre, che potranno usufruire del regime transitorio anche le persone giuridiche che appartengono al medesimo gruppo di una società che ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento MiCA.

    Viene, infine, prorogato l’obbligo di trasmissione all’OAM dei flussi informativi da parte dei VASP fino ai dati relativi al terzo trimestre 2025. L'OAM ha approvato una Circolare n 55/2025 con la quale è stato mantenuto invariato il contributo variabile richiesto per ciascun cliente comunicato (pari a 0,08 Euro). 

    In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di 40 euro per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento. Il contributo variabile relativo al secondo e terzo trimestre 2025 dovrà essere corrisposto rispettivamente entro il 18 agosto 2025 e il 17 novembre 2025, come sempre attraverso la piattaforma PagoPa.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica

    Con il provvedimento del 16 giugno 2025 (GU n. 144 del 24/06/2025), la Banca d’Italia ha aggiornato le disposizioni in materia d

    1. adeguata verifica della clientela e
    2.  conservazione dei dati 

    per gli operatori non finanziari iscritti all’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001 (gestori del contante). 

    Le nuove norme sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020 e si applicano specificamente a chi svolge attività di trattamento delle banconote in euro (es. trasporto valori con guardie giurate) a partire dal 16 luglio 2025.

    L’approccio introdotto è basato sul rischio, secondo tre livelli di obblighi:

    1. Adeguata verifica ordinaria: obbligatoria per tutte le relazioni continuative o operazioni ≥15.000 euro.
    2. Misure semplificate: applicabili ai clienti con profilo di rischio basso.
    3. Misure rafforzate: per soggetti ad alto rischio (es. PEP, operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, importi elevati).

    Il sistema prevede una profilatura del cliente basata su criteri soggettivi (es. natura giuridica, indici reputazionali, attività prevalente, area geografica) e oggettivi (es. tipo e ammontare dell’operazione, frequenza). Ogni cliente va inserito in una classe di rischio, che condiziona entità e frequenza degli obblighi.

    Verifica rafforzata e semplificata: come cambia la gestione

    Gli operatori devono svolgere attività di identificazione e controllo che includono:

    • Raccolta e verifica di dati identificativi (cliente, esecutore, titolare effettivo).
    • Analisi dello scopo e natura del rapporto/operazione.
    • Monitoraggio costante del comportamento del cliente e dei soggetti serviti.

    In presenza di elevato rischio, scattano ulteriori obblighi:

    • Acquisizione di informazioni dettagliate su assetto proprietario, fondi e finalità dell’operazione.
    • Obbligo di autorizzazione da parte di un alto dirigente prima di avviare o proseguire un rapporto.
    • Controlli più frequenti e approfonditi, anche tramite software di monitoraggio.

    Invece, per clienti a basso rischio, sono previste semplificazioni (entro 30 giorni dalla relazione) come:

    • Rinvio dell’acquisizione del documento d’identità.
    • Dichiarazione de cliente sui dati del titolare effettivo.
    • Minor frequenza degli aggiornamenti e controlli.

    Ecco una tabella di sintesi 

    Tipologia Requisiti Obblighi
    Verifica Ordinaria Rapporti continuativi o operazioni ≥ 15.000€ Identificazione completa, controllo costante
    Verifica Semplificata Clienti a basso rischio (es. enti pubblici) Controlli meno frequenti, dati minimi, tempi diluiti
    Verifica Rafforzata PEP, Paesi terzi, operazioni sospette Autorizzazione dirigente, info aggiuntive, controlli intensi

    Chi sono gli operatori non finanziari gestori del contante

    Giova ricordare forse che a  norma dell' Art. 8 Decreto-Legge 350 2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409  i  gestori del contante  sono  

    • le banche e, 
    • nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., 
    • gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché
    •  gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

    a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

    ((b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;))

    c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

    Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)

     La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.

    Fascicolo cliente e conservazione dei dati

    Ogni operatore è tenuto a predisporre un fascicolo di adeguata verifica per ciascun cliente, contenente:

    • Dati identificativi e documentazione.
    • Valutazioni sul profilo di rischio.
    • Traccia delle verifiche e richieste da autorità.
    • Informazioni sul soggetto servito, se diverso dal cliente.

    Tutti i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili alle autorità. È previsto l’uso di centri di servizi esterni, purché l’operatore mantenga responsabilità e accesso diretto.

    Infine, è ammesso l’uso di terzi attestanti (es. intermediari bancari) per eseguire parte delle verifiche, previa attestazione scritta conforme ai criteri stabiliti. L’operatore rimane però sempre responsabile della validità degli adempimenti.