• Antiriciclaggio

    Oro da investimento: tassazione agevolata per la rivalutazione

    Il 14 novembre è scaduto il termine per presentare gli emendamenti alla legge di bilancio 2026.

    Com'è noto i lavori parlamentari sono in corso e diverse proposte emendative sono state presentate a rettifica delle prima norma approvate dal Governo con il DDL di Bilancio lo scorso 17 ottobre.

    Tra gli emendamente ve n'è uno sull'oro da investimento, vediamo cosa contiene e chi riguarda la possibilità di una tassazione agevolata per l'oro rivalutat.

    Rivalutazione oro: tassazione agevolata in Legge di Bilancio 2026

    L'emendamento, ancora da approvare, riguarda coloro che hanno investito in oro.

    In base alle norme nazionali, i lingotti d’oro sono considerati “ora da investimento” quando hanno un titolo uguale o superiore a 995/1.000.

    Con la locuzione “oro da investimento” si intendono le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine e i lingotti o le placchette di peso superiore a 1 grammo di purezza pari o superiore a 995 millesimi. 

    Ciò premesso, la proposta emendativa introduce una rivalutazione agevolata dell’oro da investimento senza documentazione d’acquisto. 

    In particolare, l'emendamento rubricato Misure in materia di rivalutazione fiscale dell'oro da investimento prevede che:

    • i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2026, 
    • possiedono oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7
    • in mancanza di documentazione attestante il relativo costo o il valore di acquisto,
    • possono presentare istanza di rivalutazione fiscale entro il 30 giugno 2026.

    Ai fini e agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 e di cui alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'oro da investimento di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, posseduto alla data del 1° gennaio 2026, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5 per cento e che sia certificato da una società iscritta al Registro degli Operatori Professionali in Oro presso l'Organismo Agenti e Mediatori. 

    Il valore determinato sulla base del prezzo del giorno ricavato da fonti ufficiali può essere assunto sino alla data di rilascio della certificazione.
    L'istanza  deve essere accompagnata da una relazione idonea a rappresentare analiticamente i dati riportati nell'istanza medesima.
    L'istanza, la relazione di accompagnamento e la certificazione del valore dei beni oggetto di rivalutazione devono essere presentate entro il 30
    giugno 2026.
    L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 settembre 2026, con facoltà per il contribuente di rateizzazione degli importi complessivamente
    dovuti fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2026. 

    Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. La rivalutazione si perfeziona alla data di esecuzione dell'unico versamento o della prima rata.
    L'assistenza professionale ai fini dell'istanza di rivalutazione e della relazione di accompagnamento è riservata ai soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

    L'istante deve rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
    Le modalità applicative della procedura di rivalutazione prevista dai commi precedenti sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

  • Antiriciclaggio

    Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato l’ultima edizione dell’Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia realizzate dal Comitato di sicurezza Finanziaria. 

    Si tratta di uno strumento fondamentale per:

    • gli intermediari finanziari, 
    • i professionisti,
    • gli operatori non finanziari,

    per la predisposizione di strumenti adeguati di contenimento del rischio rilevato.

    Il documento è elaborato dal Comitato di sicurezza finanziaria e le autorità che lo compongono con anche il contributi di rappresentanti del settore privato.

    Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF

    La nuova edizione del documento di cui si tratta è stata approvata il 14 novembre 2024 dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e ora resa disponibile dal MEF.

    Va evidenziato che la precedente pubblicazione risale al 2019 e, pertanto, la nuova versione era molto attesa.

    Il documento analizza dopo un quadro introduttivo le minacce e le criticità del sistema economico-sociale, si analizzano le minacce di finanziamento del terrorismo  e i presidi relativi.

    Si analizza inoltre il sistema di vigilanza e i professionisti coinvolti per minimizzare i rischi reali e concreti.

    Il documento si sofferma anche sull'uso del contante evidenziando che per contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in Italia, sin dal 1991, l’impiego del contante è stato limitato attraverso la definizione di soglie di utilizzo, al fine di prevenire molteplici forme di illegalità economica, completando così il complessivo sistema antiriciclaggio.
    Nel corso degli anni, il limite è stato oggetto di diversi aggiustamenti e, a partire da gennaio 2023, è stato fissato a 5.000 euro. 

    Per evitare che il divieto fosse aggirato, è stato esteso l’obbligo anche ai trasferimenti effettuati mediante più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

    Inoltre, sono state previste soglie specifiche per i servizi di rimesse di denaro (c.d. “money transfer”) e per i cambiavalute, rispettivamente di 1.000 e 3.000 euro. 

    Al fine di incentivare il turismo straniero è stato anche previsto che gli operatori del settore del commercio al dettaglio e le agenzie di viaggio e turismo possano accettare pagamenti in contanti fino alla soglia di 15.000 euro dai cittadini stranieri extra-UE non residenti in Italia, per la vendita di beni e l’erogazione di servizi legati al turismo.
    Le Analisi relative al 2022 evidenziano che, sebbene in diminuzione rispetto al 2019, il contante è stato lo strumento di pagamento più utilizzato, nei punti vendita, dai cittadini italiani, soprattutto per acquisti di valore ridotto (fino a 50 euro): il 69% delle transazioni effettuate da cittadini italiani è stato regolato in contante, contro una media del 59% registrata per i cittadini dell’area euro. Complessivamente, i pagamenti con strumenti elettronici stanno aumentando, supportati anche dalla crescita del commercio elettronico.
    In generale, le carte di credito e di debito, oltre a rappresentare la principale alternativa al contante, continuano a essere lo strumento di pagamento più utilizzato, sia in termini di numero che di valore, per le transazioni relative ad acquisti online.
    Rilevante è anche la preferenza delle imprese riguardo all’uso del contante: nel 2021, il 31% delle imprese italiane ha dichiarato di preferire di essere pagato con tale mezzo. 

    Detta percentuale è superiore di 7 punti rispetto alla media dell’area euro (24%), risultando inferiore solo a quella di Slovacchia, Germania e Cipro.

    Per quanto attiene alla valutazione del rischio inerente di riciclaggio, le minacce con rilevanza “molto significativa” sono: 

    • corruzione, 
    • estorsione, 
    • evasione e reati tributari, 
    • contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, truffa e usura sono reati che presentano, invece, una rilevanza “abbastanza significativa”.

    Complessivamente sul territorio nazionale la minaccia di riciclaggio è considerata molto significativa.

    Lo studio, relativamente ai Commercialisti ha evidenziato un crescente contributo quantitativo in termini di SOS, ma con margini di miglioramento nell’efficacia della collaborazione attiva e viene confermata la valutazione del sistema di prevenzione, formulata nell’Analisi del 2018, in termini di vulnerabilità relativa molto significativa, non essendo il rischio residuo mitigato in modo adeguato.

    Per il comparto dei revisori legali si conferma un livello medio di rischio specifico.

    Pe avvocati e  consulenti del lavoro è attribuito in giudizio complessivo di vulnerabilità, rispettivamente, molto significativa e abbastanza significativa.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

    Il CNDCEC approva l’aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti, con parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

    Il Presidente De Nuccio ha evidenziato che Le nuove Regole Tecniche contengono, oltre che il dovuto aggiornamento normativo, importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale”.

    Vengono snellite le precedenti regole del 2019 in un’ottica di semplificazione e più agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative

    Significative le novità su:

    • riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio, 
    • ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio,
    • semplificazione della conservazione cartacea.

    Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

    L'informativa evidenzia che le Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono applicate dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione relativamente ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

    1. valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
    2. adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
    3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

    Relativamente alla autovalutazione del rischio i professionisti devono identificare e valutare il rischio inerente alle loro attività e analizzare l’efficacia dei presidi interni per mitigare il rischio residuo.

    A tal fine si prevede l’uso di scale graduate per attribuire punteggi ai rischi e alle vulnerabilità, determinando il livello complessivo di rischio residuo e attivando eventuali misure correttive.

    L’autovalutazione è documentata e aggiornata periodicamente.

    L’obbligo di verifica della clientela si applica a prestazioni continuative e occasionali, con modalità commisurate al rischio rilevato, distinguendo tra verifica:

    semplificata: per clienti a basso rischio quali ad es. pubbliche amministrazioni,

    ordinaria che richiede identificazione e verifica del titolare effettivo

    rafforzata: per clienti ad alto rischio quali ad esempio persone politicamente esposte con necessità di verifiche aggiuntive

    La verifica può essere eseguita direttamente o tramite terzi pur essendo la responsabilità in capo al professionista.

    I documenti raccolti nell’ambito dell’adeguata verifica e delle operazioni devono essere conservati in formato cartaceo o digitale per almeno 10 anni.

    Si rimanda alla consultazione delle Regole tecniche dei commercialisti.

  • Antiriciclaggio

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre ha approvato il decreto definitivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

    Leggi anche Controlli circolazione denaro contante: la normativa nazionale si allinea a quella europea

    Vediamo una sintesi delle novità per oro e contanti.

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Decreto reca una definizione aggiornata di denaro contante, nuove definizioni legali di oro e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara male in Dogana. 

    Il decreto legislativo porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta in entrata e in uscita dall’Unione, 

    In particolare, nella sfera del contante, con obbligo di dichiarazione doganale, entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne quali: 

    • traveller’s cheque, 
    • assegni, 
    • vaglia cambiari, 
    • ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emessi in modo tale che il diritto passi all’atto della consegna,
    • le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, 
    • carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità.

    Relativamente alle novità per le Dogane il passaggio dei titoli al portatore e contanti dovrà essere dichiarato in Dogana a partire dal valore di 10.000 euro, anche viagginado in plichi postali, bagagli, o altra forma non accompagnata.

    Chi ha commesso la violazione può beneficiare della definizione con oblazione per sbloccare le somme, ma con percentuali più alte rispetto alla norma del 2008.

    L’infrazione viene estinta pagando:

    • il 15% del denaro eccedente la soglia di 10.000 euro, o
    • 30% fino a 40.000 euro di sconfinamento. 

    Cambiano inoltre la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10.000 euro.

    La nuova disciplina sul commercio di oro ha una definizione aggiornata di oro da investimento che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di materiale d’oro nel cui novero rientrano anche i semilavorati, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 150, ossia: «prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

    Si rimanda al testo approvato per ulteriori approfondimenti.

  • Antiriciclaggio

    Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare

    Con la Risoluzione n 60 del 9 dicembre le Entrate si occupano di chiarire le plusvalenza da cessione di valuta estera (Art. 67, comma 1, lett. c-ter), Tuir).

    Nel caso di specie il dubbio riguarda un soggetto titolare di due conti esteri che ha effettuato un trasferimento di valuta.

    Si chiede appunto se tale operazione possa essere considerata come prelievo di valute estere e assoggettato a tassazione come plusvalenza in base ai differenziali di cambio.

    Le entrate specificano che si tratta di un giroconto, vediamo il perché.

    Plusvalenze da cessioni di valuta estera: la corretta tassazione

    L'agenzia evidenzia che è emersa l’esigenza di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ipotesi di trasferimento di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera.
    In particolare, è stato posto il dubbio che tale operazione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle imposte sui redditi (d’ora in avanti
    T.U.I.R.), possa essere considerata «prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente» e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
    Viene ricordato che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valuta estera costituiscono una specie della più ampia categoria dei “redditi diversi”, di cui agli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., per tali intendendosi i redditi che «non costituiscono redditi di capitale ovvero (…) non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente» (cfr. art. 67, comma 1, T.U.I.R.).
    In particolare, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del T.U.I.R. sono assoggettate a tassazione «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso (…) di valute estere, oggetto
    di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (…).  
    Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente ».
    Il successivo comma 1-ter del medesimo articolo 67 introduce una condizione per assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti, stabilendo che «concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui ».
    La circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, par. 2.2.3., ha chiarito che la ratio della citata normativa è quella di “assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento ” e che tale finalità “deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge (…) nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine ovvero immessa su depositi o conti correnti”.
    Più in particolare, per l’assimilazione del prelievo ad una cessione a titolo oneroso, la citata circolare ha precisato altresì che in tale ipotesi, pur non essendo configurabile alcuna operazione realizzativa, la tassazione è giustificata dalla circostanza che “quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta”.
    Tuttavia, prosegue la circolare, “per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, (…) è stato previsto (…) che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 100 milioni di lire (attuali 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata” (cfr. articolo 67, comma 1-ter, del T.U.I.R).
    Tanto premesso, il caso che si esamina è relativo a contribuenti residenti nel territorio dello Stato che detengono un conto corrente in valuta estera avente corso legale presso un istituto bancario estero, soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, che decidono di trasferire le somme ivi disponibili, per tranches e contestualmente, presso un nuovo istituto bancario estero, estinguendo il precedente conto corrente e aprendone uno nuovo.
    Trattasi, in particolare, di un nuovo conto intestato sempre allo stesso contribuente, espresso nella medesima valuta estera e soggetto, comunque, agli obblighi di monitoraggio fiscale in Italia.
    La fattispecie si sostanzia essenzialmente in operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento.
    Non ricorre un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R.
    La citata circolare n. 165 del 1998 ha chiarito quanto detto, sia nella parte in cui stabilisce che il legislatore, con la previsione da ultimo citata, ha inteso tassare “solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento”) – che, come anticipato, per presunzione di legge deve ritenersi esistente nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine o sia rinveniente da depositi
    o conti correnti – sia nella parte in cui chiarisce che “Alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito. L'introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione
    che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta ”

    Nell’ipotesi della Risoluzione n 60 non si realizza un prelievo nell’accezione prevista dalla norma bensì un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto ad un altro – entrambi intestati allo stesso soggetto – nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento, soggetto anch’esso all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

    Ai sensi del DM n 55/2023 sono tenute alla comunicazione dei dati della titolarità effettiva le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata).

    I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

    La Banca D'Italia nella sezione apposita del proprio sito ha evidenziato, con FAQ predisposte congiuntamente a MEF e UIF, un chiarimento per gli enti ecclesiastici, vediamolo.

    Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

    Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). 

    Trova, pertanto, applicazione per tali enti l’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: 

    • a) i fondatori, ove in vita; 
    • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

    Nel caso, invece, di enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.

  • Antiriciclaggio

    Soglia UE uso contante: tutte le regole

    Il Regolamento UE n 1624 del 2024, pubblicato nella Gazzetta dell'Unione del 19 giugno, in vigore da oggi 9 luglio prevede tutte le regole da rispettare per i paesi europei relativamente all'uso del contante.

    Sinteticamente è bene evidenziare che la soglia da non superare è di 10.000 euro e ad occuparsi dei dettagli è l'art 80 del regolamento in oggetto, vediamoli.

    Soglia UE uso contante: 10.000 euro per certi soggetti

    L'art 80 del Regolamento UE in questione, specifica Limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato in cambio di beni o servizi, prevedendo che:

    • le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.
    • gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca centrale europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio (47). Tali limiti inferiori sono notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
    • i limiti inferiori al limite di cui al paragrafo 1 già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Gli Stati membri notificano tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
    • il limite di cui al paragrafo 1 non si applica:
      • a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;
      • b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e dei prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366. I pagamenti o i depositi di cui al primo comma, lettera b), che siano al di sopra del limite, sono segnalati alla FIU entro i termini da essa imposti.
    • gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, compresa l'imposizione di sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite di cui al paragrafo 1 o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
    • il livello complessivo delle sanzioni è calcolato, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre risultati proporzionati alla gravità della violazione, scoraggiando così di fatto ulteriori reati dello stesso tipo.
    • se, per cause di forza maggiore, diventano indisponibili a livello nazionale mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete, gli Stati membri possono sospendere temporaneamente l'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 del presente articolo e ne informano senza indugio la Commissione. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione in merito alla durata prevista dell'indisponibilità di mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete e alle misure adottate dagli Stati membri per ripristinarne la disponibilità. Se, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro, ritiene che la sospensione dell'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 non sia giustificata da un caso di forza maggiore, la Commissione adotta una decisione, di cui è destinatario tale Stato membro, con la quale chiede la revoca immediata di tale sospensione.

    Occorre però precisare, leggendo il regolamento che:

    • il regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi Ue solo a partire dal 10 luglio 2027, quando dovrà essere garantito l’allineamento fra la normativa nazionale in materia e le disposizioni del regolamento, come prescrive l'art 90.
    • diversamente da quanto attualmente previsto in Italia, in cui il limite pari a 5.000 euro, riguarda qualsiasi trasferimento tra soggetti diversi, mentre la nuova disposizione UE riguarderà le persone che commercino beni o forniscano servizi. 
    • i limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi, ma gli Stati membri dovranno notificarli alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.

    Allegati: