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Prezzo delle sigarette 2026: il nuovo tariffario con tutte le marche
La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene novità per le sigarette e le relative accise, vediamo il dettaglio.
Dalle Dogane l'annuncio dell'aumento reso attuativo dal 16 gennaio del prezzo delle sigarette.
Vengono ufficializzate le novità della legge di bilancio.
Di seguito il nuovo tariffario con i prezzi di tutte le marche.
Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026
La Legge di bilancio 2026 prescrive l’aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028.
Contestualmente:
- viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette
- viene ridotta l’accisa applicata ai tabacchi da inalazione senza combustione.
Secondo quanto riporata la relazione tecnica alla Legge di bilancio, con riferimento alle sigarette, si evidenzia che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
E' disposto anche l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (le cosiddette sigarette elettroniche), con o senza nicotina.
In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:
- per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo
- a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
- a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027
- e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo
- a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026,
- a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027
- e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
Adm ha pubblicato i nuovi tariffari e in particolari la lista di tutte le marche di sigarette con i prezzi in vigore dal 16 gennaio.
La FIT Federazione Italiana Tabaccai ha messo ha disposizione questo file con le tariffe aggiornate alle disposizioni della legge di bilancio e attuate dalle Dogane. Clicca qui per controllare i nuovi prezzi.
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CU 2026: il calendario degli invii
Con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate pubblicano le regole per la CU 2026 da inviare entro il 16 marzo prossimo.
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
entro:- il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non eser- citato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Attenzione al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.Scarica qui il modello della certificazione unica 2026 con le relative istruzioni.
CU 2026: cosa contiene
La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova
certificazione.
In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
successivi.
Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:- redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati,
- ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi
deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
CU 2026: le tipologie di invio
Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:
- ordinari,
- sostitutivi
- o di annullamento.
Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.
l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
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Modello IVA 2026: invio dal 2 febbraio
Con il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.
Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2025 da presentare ai fini
dell’Imposta sul valore aggiunto:- Modello IVA/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei
- dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- Modello IVA BASE/2026 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Modello IVA 2026: le principali novità
Il Modello IVA 2026 da inviare a partire dal 1° febbraio che cadendo di domenica slitta al giorno successivo lunedi 2 febbraio reca le seguenti novità:
QUADRO VA
Il rigo VA15 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
QUADRO VE
Nella sezione 4, nel rigo VE38 sono stati aggiunti i campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.
QUADRO VJ
Il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolare tipologie di operazioni” ed è stato suddiviso in 2 sezioni. La sezione 1 è dedicata alla determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni. La sezione 2 è riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, legge n. 207 del 2024) da indicare nel rigo VJ30.
QUADRO VX
Nel rigo VX4 è stato eliminato il riquadro che conteneva l’attestazione delle società e degli enti operativi. Prospetto IVA 26/PR
QUADRO VS
Nella sezione 1, il campo 4 è costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società che risultino non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994.
QUADRO VW
Il rigo VW21, che serviva ad estromettere dalla liquidazione Iva di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo, è stato eliminato.Modello IVA 2026: invio dal 2 febbraio
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
Il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, intermediari), abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate.La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
- Modello IVA/2026 composto da:
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IVA opere d’arte: l’aliquota per i servizi di realizzazione
Con l'Interpello n 4 del 14 gennaio le Entrate evidenaziano che sui servizi per realizzare un’opera d’arte si sconta l'IVA ordinaria. Vediao il dettaglio del caso di specie, ma prima ricordiamo che recentemente il legislatore è intervenuto introducendo l’aliquota Iva del 5% per tutte le cessioni di oggetti d’arte (n. 1-novies) della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto Iva, aggiunto dall’articolo 9 del decreto Omnibus).
IVA opere d’arte: l’aliquota per i servizi di realizzazione
Con la Risposta ad interpello 4/2025 pubblicata in data 14 gennaio, replicano ad un caso presentato all’Entrate abbastanza frequente nel mondo dell'arte delle sculture contemporanee.
L'agenzia con la risposta limita l’applicazione della norma introdotta recentemente sulla aliquota al 5% alle cessioni di opere d’arte, successive alla produzione.
Nel caso di specie un artista, previa fornitura del modello 3D e schema di produzione (i.e. progetto), commissiona a una società, fonderia artistica, di eseguire l’opera con materiali propri, curandone la fusione, la finitura e l’assemblaggio.
La realizzazione delle opere in alluminio e bronzo, avviene sotto la supervisione dell’artista il quale rilascia approvazioni in corso d’opera e finale.
Le opere sono prodotte in massimo pochi esemplari identificati sotto il controllo dell’artista.
Secondo l'istante una fonderia artistica, al servizio da loro eseguito si applicherebbe l’Iva del 5% recentemente introdotta.
Le Entrate dissentono poichè l’aliquota del 5% di cui al citato n. 1-novies) della tabella A, parte II-bis vale solo per le cessioni di oggetti d’arte, tra cui rientrano le «… fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall’artista o dagli aventi diritto» e non anche per le prestazioni di servizi dirette alla produzione delle stesse.
Dettagliatamente, il quesito posto da ALFA riguarda il trattamento IVA delle operazioni che svolge e chiede se alle operazioni effettuate (realizzazione di opere d’arte su commissione) sia applicabile:
- l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista per le cessioni di oggetti d’arte,
oppure - l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Il dubbio nasce perché la fonderia:
- realizza materialmente l’opera con materiali e manodopera propri,
- opera sulla base di un progetto fornito dal cliente (artista o gallerista),
- lavora sotto la supervisione dell’artista, con tiratura limitata e certificazioni.
L’Agenzia precisa inoltre che:
- l’aliquota IVA del 5% potrà applicarsi solo alla successiva cessione dell’opera, effettuata dal committente (artista o gallerista),
- a condizione che si tratti di fusioni di sculture a tiratura limitata (max 8 esemplari) riconducibili al codice NC 9703 00 00
Ti consigliamo:
- l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista per le cessioni di oggetti d’arte,
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Dichiarazione Iva 2026: pubblicati i modelli con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 15.01.2026 n. 51732, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno di imposta 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:
- Modello IVA/2026
Il modello di dichiarazione IVA 2026 è strutturato in forma modulare ed è composto da un frontespizio, articolato in due facciate, e da uno o più moduli contenenti i quadri dichiarativi (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO e VG) destinati all’indicazione dei dati contabili e delle informazioni relative all’attività svolta. I quadri VN, VP, VQ e VG devono essere compilati sempre a partire dal primo modulo, anche in presenza di contabilità separate o operazioni straordinarie.
I contribuenti con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 633/1972 presentano un modulo per ciascuna attività, fermo restando che alcuni quadri riepilogativi e specifiche sezioni del quadro VA e del quadro VL vanno compilati una sola volta nel primo modulo.
Le società ed enti che applicano la liquidazione IVA di gruppo devono inoltre allegare il prospetto IVA 26 PR/2026. In caso di applicazione di regimi IVA differenti nel corso dell’anno o di operazioni straordinarie, la dichiarazione deve essere articolata in più moduli, secondo le istruzioni ministeriali, avendo cura di indicare su ogni pagina il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo. - Modello IVA BASE/2026
Il modello IVA BASE 2026 è strutturato in forma semplificata ed è composto dal frontespizio e da un modulo dichiarativo, articolato nei quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX. La determinazione dell’IVA a debito o dell’eventuale credito d’imposta avviene mediante la compilazione del quadro VX, mentre le opzioni e le revoche rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi devono essere comunicate attraverso il quadro VO della dichiarazione IVA annuale.
Il quadro VP deve essere compilato sempre a partire dal primo modulo, anche in presenza di più moduli dovuti alla tenuta di contabilità separate ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 633/1972; in tali casi, i quadri VH, VT e VX, nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, vanno compilati una sola volta nel primo modulo, riportando i dati riepilogativi di tutte le attività.
Su ciascuna pagina del modulo devono essere indicati il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo; qualora la dichiarazione sia composta da un unico modulo, deve essere riportato il numero “01”. Per ogni modulo compilato, inoltre, occorre barrare, in calce al quadro VL, le caselle corrispondenti ai quadri effettivamente compilati. Restano ferme le istruzioni secondo cui i quadri privi di dati significativi non devono essere compilati, considerandosi non rilevanti i valori pari a zero, fatta eccezione per il quadro VH, per il quale sono previste specifiche modalità di compilazione.
La dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2025 deve essere presentata all’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026, esclusivamente per via telematica.
Principali modifiche al modello IVA/2026 di carattere generale
Nel modello di dichiarazione IVA 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, sono state introdotte alcune modifiche di carattere generale che interessano diversi quadri della modulistica, con l’obiettivo di recepire le più recenti novità normative e razionalizzare alcune informazioni richieste ai contribuenti.
QUADRO VA
Con riferimento al quadro VA, il rigo VA15 è stato riformulato prevedendo un’unica casella la cui barratura è riservata alle società che risultano non operative ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, rafforzando così il collegamento tra la disciplina delle società di comodo e la dichiarazione annuale IVA.QUADRO VE
Nel quadro VE, sezione 4, il rigo VE38 è stato integrato con i nuovi campi 2 e 3, destinati all’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, in attuazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.QUADRO VJ
Rilevanti novità riguardano anche il quadro VJ, che è stato rinominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e riorganizzato in due sezioni distinte: la prima dedicata alla determinazione dell’imposta per specifiche operazioni, la seconda riservata agli acquisti di servizi effettuati dalle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, da indicare nel nuovo rigo VJ30.QUADRO VX
Nel quadro VX, infine, è stato eliminato dal rigo VX4 il riquadro relativo all’attestazione delle società e degli enti operativi, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dichiarativi.Prospetto IVA 26/PR
Allegati:
Analoghi interventi di coordinamento sono stati effettuati anche nel prospetto IVA 26/PR relativo alla liquidazione IVA di gruppo. In particolare, nel quadro VS, sezione 1, il campo 4 è ora costituito da una casella riservata alle società non operative ai sensi della citata legge n. 724 del 1994, mentre nel quadro VW è stato eliminato il rigo VW21, precedentemente utilizzato per estromettere dalla liquidazione di gruppo i crediti trasferiti da società risultate di comodo nel corso dell’anno d’imposta. - Modello IVA/2026
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Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
Con la Sentenza n 666/2026 la Cassazione statuisce che la reiterata rinumerazione delle fatture fa scattare la dichiarazione fraudolenta, vediamo i dettagli del caso di specie.
Rinumerazione fatture: quando è dichiarazione fraudolenta
La reiterata rinumerazione delle fatture e i versamenti degli incassi sul conto di un soggetto estraneo all’attività possono integrare la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Questa la sintesi del chiarimento della Cassazione nella Sentenza n 666/2026.
La Corte di cassazione, Sezione III penale, si pronuncia su una complessa vicenda di reati tributari commessi nell’ambito di uno studio professionale, chiarendo i presupposti
- della dichiarazione fraudolenta,
- dell’occultamento delle scritture contabili,
- nonché i criteri di calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio.
Il procedimento trae origine da una verifica fiscale avviata nel 2014 nei confronti di uno studio legale, dalla quale era emersa una contabilità parallela attiva già dal 2009.
Le indagini avevano evidenziato numerose parcelle incassate ma non registrate né dichiarate, una numerazione artificiosa delle fatture e una sistematica divergenza tra la documentazione contabile dello studio e quella in possesso dei clienti.
Ulteriori elementi di frode erano stati individuati tramite indagini bancarie: assegni incassati in contanti dal professionista, versamenti effettuati sul conto della moglie (estranea formalmente allo studio) e intestazione diretta di titoli di pagamento alla stessa.
In sede amministrativa, il contribuente aveva poi definito integralmente la propria posizione fiscale mediante accertamenti con adesione, pagando imposte e sanzioni.
In primo grado, il Tribunale di Provinciale aveva assolto l’imputato dai reati di dichiarazione fraudolenta (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), ritenendo insussistente la frode.
La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, condannando l’imputato per tutti i reati contestati.
Il ricorso per Cassazione era articolato in numerosi motivi, tra cui:
- vizi processuali relativi alla composizione del collegio giudicante e all’ammissibilità dell’appello del Pubblico ministero;
- contestazione della sussistenza della condotta fraudolenta e del dolo specifico di evasione;
- erronea applicazione dell’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo che la contabilità fosse comunque ricostruibile;
- mancata dichiarazione della prescrizione;
- omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
- violazione del principio del ne bis in idem;
- errori nel trattamento sanzionatorio, anche alla luce delle modifiche normative più favorevoli introdotte nel 2024.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai motivi sulla prescrizione e sulla pena, dichiarandolo inammissibile nel resto.
Quanto alla dichiarazione fraudolenta, la Suprema Corte conferma la valutazione della Corte d’appello: la condotta dell’imputato non si era limitata a mere irregolarità formali, ma integrava un sistema fraudolento articolato, caratterizzato da artifici idonei a ostacolare l’accertamento fiscale.
La rinumerazione delle fatture e l’incasso dei compensi tramite conti intestati a terzi costituivano un “quid pluris” rispetto alla semplice omissione contabile, sufficiente a integrare il reato ex art. 3 D.Lgs. n. 74/2000.
Parimenti, viene confermata la responsabilità per l’occultamento delle scritture contabili: il reato sussiste ogniqualvolta la condotta renda anche solo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, a prescindere dalla possibilità di accertare i redditi tramite documentazione reperita presso terzi.
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Deducibilità contributi esteri e retribuzioni convenzionali: ok dall’Agenzia
Chiarimenti dall'Agenzia con la risposta 5 del 15 gennaio 2026, sulla disciplina fiscale del lavoro dipendente svolto all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia con determinazione del reddito basato sulle retribuzioni convenzionali. Come noto tale meccanismo, introdotto dall’articolo 51, comma 8-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), consente di assumere come base imponibile valori stabiliti annualmente con decreto ministeriale, in luogo della retribuzione effettivamente percepita.
La norma ha finalità semplificative e si applica ai rapporti di lavoro dipendente prestati all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, a condizione che il lavoratore soggiorni nello Stato estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi, pur restando iscritto all'anagrafe italiana. In questi casi, il reddito di lavoro dipendente non è determinato in modo analitico, ma in via forfetaria.
L’applicazione del regime convenzionale solleva tuttavia un tema rilevante sul piano operativo: il trattamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero. Poiché il reddito non è calcolato sulla retribuzione effettiva, tali contributi non incidono sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ciò ha generato il dubbio se gli stessi possano comunque essere dedotti dal reddito complessivo , con effetti diretti sulla dichiarazione dei redditi.
Interpello 5 2026: il caso
Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, un lavoratore residente in Italia presta attività di lavoro dipendente all’estero, applicando il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dal TUIR. Durante l’anno, il datore di lavoro estero provvede a trattenere e versare contributi previdenziali e assistenziali obbligatori in base alla legislazione locale.
In base alla disciplina ordinaria del reddito di lavoro dipendente, i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono alla formazione del reddito. Tuttavia, il regime delle retribuzioni convenzionali opera “in deroga” ai criteri ordinari di determinazione del reddito di lavoro dipendente, con la conseguenza che tali contributi non riducono la base imponibile determinata in modo forfetario.
Il quesito riguarda quindi la fase successiva della tassazione: se l’esclusione dei contributi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente comporti anche l’impossibilità di dedurli dal reddito complessivo.
La risposta dell’Agenzia
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce in modo sistematico il coordinamento tra le disposizioni del TUIR che disciplinano la determinazione del reddito di lavoro dipendente e quelle che regolano la determinazione del reddito complessivo. In particolare, viene chiarito che il regime delle retribuzioni convenzionali, previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, opera esclusivamente sul piano della determinazione del reddito di lavoro dipendente e non incide sulle regole generali in materia di oneri deducibili.
L’Amministrazione finanziaria evidenzia che, proprio perché i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori non sono deducibili nella fase di determinazione del reddito di lavoro dipendente, trova applicazione la disciplina che ne consente la deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR. In altri termini, l’esclusione dei contributi dalla base imponibile convenzionale non determina una perdita definitiva del beneficio fiscale, ma sposta la rilevanza degli oneri alla fase successiva della tassazione. Viene anche precisato che "in sede dichiarativa, i predetti contributi, afferenti
al reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero nel 2024 e determinato in base alle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8bis, del TUIR, dovranno essere indicati nel rigo E21 del Modello 730/2025".
Questa interpretazione è coerente con il principio secondo cui le norme che regolano le singole categorie di reddito e quelle che disciplinano il reddito complessivo operano su piani distinti e non sovrapponibili.
In sintesi quindi i contributi obbligatori versati all’estero, se risultanti dalla documentazione rilasciata dal datore di lavoro estero, possono essere dedotti dal reddito complessivo del lavoratore residente in Italia in sede di dichiarazione dei redditi.