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Dichiarazione precompilata 2026: accesso, deleghe e nuovi controlli
Con il Provvedimento n. 128479 del 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito in modo dettagliato le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata 2026, introducendo chiarimenti operativi rilevanti per contribuenti, intermediari e sostituti d’imposta.
Il provvedimento disciplina non solo l’accesso ai modelli 730 e Redditi PF precompilati, ma anche i flussi informativi, le deleghe e le modalità di consultazione dei dati utilizzati, con importanti implicazioni pratiche per CAF e professionisti.
Qui il testo completo del Provvedimento con Allegati.
Il provvedimento è rivolto a una platea molto ampia, dal singolo contribuente che intende accedere da solo alla propria precompilata, al professionista (commercialista, consulente del lavoro) o al CAF che la gestisce per conto del cliente, fino agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. È accompagnato da tre allegati tecnici: l'Allegato A (specifiche tecniche per la richiesta via file), l'Allegato B (fornitura modello 730) e l'Allegato C (fornitura modello Redditi PF), nonché da un Allegato 1 che costituisce lo schema del foglio informativo.
La precompilata viene resa disponibile a due macro-categorie di contribuenti persone fisiche:
- Titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati con accesso a partire dal pomeriggio del 30 aprile 2026.
- Tutti gli altri contribuenti persone fisiche (lavoratori autonomi, professionisti, titolari di redditi d'impresa, ecc.) con accesso a partire dal 20 maggio 2026.
Questa seconda categoria include i soggetti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i contribuenti in regime forfetario, per i quali l'AdE utilizza anche i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.
Accesso diretto e deleghe per l’accesso tramite intermediari
Il contribuente accede autonomamente all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate mediante:
- SPID
- CIE – Carta d'Identità Elettronica
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi
- Credenziali Entratel/Fisconline per i soggetti ancora titolati ad averle
Una volta autenticato, il contribuente può visualizzare, stampare, accettare, modificare o integrare la dichiarazione e inviarla telematicamente. È disponibile una modalità semplificata per dipendenti e pensionati con un percorso guidato e linguaggio accessibile che compila automaticamente i campi del modello 730.
Eredi e rappresentanti legali
Gli eredi devono preventivamente abilitarsi tramite dichiarazione sostitutiva nell'area riservata (sezione "Autorizzazioni") o via PEC/ufficio. L'abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è prorogata automaticamente all'anno successivo. Dal 2026, il servizio di gestione delle autorizzazioni per gli eredi è disponibile anche alla persona di fiducia dell'erede, se preventivamente abilitata.
I rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) accedono effettuando il cambio utenza nella propria area riservata dopo l'abilitazione prevista dal Provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023.
Le deleghe per l'accesso tramite intermediari: cosa deve sapere il contribuente
Per consentire a CAF, professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro con visto di conformità), sostituti d'imposta e altri intermediari di accedere alla propria precompilata, il contribuente deve conferire una delega formale.
Contenuto obbligatorio della delega
- Codice fiscale e dati anagrafici del contribuente
- anno d'imposta cui si riferisce la precompilata
- data di conferimento
- estensione esplicita sia all'accesso alla dichiarazione (foglio A) sia alla consultazione del foglio informativo (foglio B)
Forme ammesse di delega
La delega può essere acquisita in tre modalità:
- Cartacea o elettronica ordinaria: il soggetto acquisisce la delega con copia del documento di identità; in formato elettronico, deve essere sottoscritta nel rispetto del Codice del digitale (CAD).
- Tramite credenziali aziendali: per i sostituti d'imposta che forniscono ai dipendenti un accesso al sistema informativo aziendale, il dipendente può delegare tramite quelle credenziali.
- Delega digitale al CAF: i CAF convenzionati possono ricevere deleghe mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA). In questo caso, nella richiesta tramite file o web basta indicare solo il codice fiscale del contribuente, poiché gli elementi identificativi della delega sono già acquisiti dall'AdE al momento del conferimento.
Tutti gli intermediari devono numerare e annotare giornalmente le deleghe acquisite in un apposito registro cronologico. La data di registrazione deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega e comunque anteriore al momento della richiesta della precompilata.
Il calendario 2026: tutte le date da ricordare
Data Evento A chi si applica 30 aprile 2026 Disponibilità dichiarazione precompilata (modello 730) e relativo foglio informativo Lavoratori dipendenti e pensionati 30 aprile 2026 Data a partire dalla quale si possono inviare i file di richiesta via Entratel per il modello 730 CAF, professionisti, sostituti d'imposta 5 maggio 2026 Data di elaborazione della dichiarazione precompilata Redditi PF per soggetti con CU lavoro autonomo Autonomi e professionisti 14 maggio 2026 Apertura invio telematico diretto del 730 precompilato Lavoratori dipendenti e pensionati 20 maggio 2026 Disponibilità dichiarazione precompilata Redditi PF e relativo foglio informativo Tutti gli altri contribuenti PF 20 maggio 2026 Data a partire dalla quale si possono inviare i file di richiesta via Entratel per il modello Redditi PF Intermediari, CAF, professionisti 27 maggio 2026 Apertura invio telematico diretto del modello Redditi PF precompilato Autonomi e altri contribuenti PF 10 novembre 2026 Termine per l'accesso tramite file o web alla precompilata 730 da parte degli intermediari CAF, professionisti, sostituti 1° febbraio 2027 Termine per l'accesso tramite file o web alla precompilata Redditi PF da parte degli intermediari Intermediari e altri soggetti incaricati Precompilata 2026: in sintesi le novità principali
Il provvedimento introduce alcune novità rispetto alla campagna dichiarativa precedente.
- Bonus elettrodomestici nella precompilata
Per la prima volta il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all'AdE i dati sui contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Attenzione: il beneficio non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici (art. 16, co. 2, DL n. 63/2013). - Contributi INPS artigiani e commercianti precaricati
Altra novità assoluta: i contributi previdenziali versati da artigiani e commercianti, comunicati dall'INPS, entrano direttamente nella precompilata, eliminando la necessità di ricercare e inserire manualmente le quietanze. - Lavoratori Frontalieri (Svizzera)
Confermato il dato relativo ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri con la Svizzera, trasmessi all'AdE in attuazione dell'Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 (in vigore dal 17 luglio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024). - Redditi PF precompilato stabilizzato al 20 maggio
Il D.Lgs. n. 81/2025 rende strutturale — non più sperimentale — la disponibilità del modello Redditi PF precompilato entro il 20 maggio di ciascun anno. - CU lavoro autonomo: nuova scadenza al 30 aprile
Le Certificazioni Uniche di professionisti, agenti e mediatori devono ora pervenire all'AdE entro il 30 aprile. Le CU arrivate dopo il 15 aprile (data di elaborazione del foglio informativo) restano visibili solo nel cassetto fiscale del contribuente e vengono segnalate agli intermediari tramite apposito campo della fornitura Allegato C. - Persona di fiducia dell'erede abilitata alle autorizzazioni
Dal 2026, anche la persona di fiducia dell'erede — se preventivamente abilitata — può gestire le autorizzazioni per accedere alla precompilata del de cuius, facoltà finora riservata ai soli rappresentanti legali. - Accesso intermediari al Redditi PF fino al 1° febbraio 2027
Per tenere conto dei 90 giorni disponibili per l'invio tardivo, gli intermediari possono accedere via file o web alla precompilata Redditi PF fino al 1° febbraio dell'anno successivo.
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Redditi PF 2026: si parte dal 15 aprile
Dal 15 aprile prende il via la campagna dei dichiarativi con il modello redditi pf 2026.
A tal proppositosi evidenzia che le Entrate in data 13 aprile hanno provveduto ad alcune modifiche del modello e delle istruzioni pubblicate in precedenza, per le novità clicca qui.
L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare:
Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.
Modello Redditi PF 2026: come è composto
Il modello è costituito da:
- “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.
Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione:
- PF per le persone fisiche,
- ENC per gli enti non commerciali ed equiparati,
- SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
- SP per le società di persone ed equiparate.
Modello Redditi PF 2026: le principali novità
Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:
- Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
- Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
- Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente. - Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
- Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi; - Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare; - Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione; - Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
trazione del 65%; - credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
- Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
- Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.
Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile
L’Agenzia delle entrate, utilizzando:
- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
- i dati trasmessi da parte di soggetti terzi,
rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.
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Dichiarazione Redditi persone fisiche 2026: aggiornato il modello Redditi PF e istruzioni
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 72078 del 27 febbraio 2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da utilizzare da parte delle persone fisiche nell’anno 2026, per il periodo d’imposta 2025.
Il provvedimento disciplina anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica e conferma la scheda per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF.
Aggiornamento istruzioni aprile 2026
Con provvedimento del 13 aprile 2026, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento delle istruzioni del Modello REDDITI PF 2026 che interessa tutti e tre i fascicoli.
Sul piano linguistico, le istruzioni adeguano la terminologia alla nuova disciplina sulla disabilità: i termini "handicap", "portatore di handicap" e "disabile" sono ovunque sostituiti con "condizione di disabilità", "persona con disabilità" e "persona con necessità di sostegno intensivo".
Sul piano sostanziale, le modifiche più rilevanti riguardano:
- Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità (Fascicolo 1, quadro RP): il codice 20, che identificava specificamente questo tipo di donazioni, è eliminato. Le erogazioni in questione confluiscono nel codice 61, la cui descrizione è stata integrata di conseguenza in tutte le tabelle del quadro RP e nell'appendice.
- Rigo RX22 (Fascicolo 1, modello): aggiunta la colonna 2, con corrispondente aggiornamento delle istruzioni a pagina 162.
- Rigo RM63 (Fascicolo 2, quadro RM): inserita la nuova colonna 4 "Acconti versati".
- Attività sportiva dilettantistica (Fascicolo 2): eliminato il riferimento all'esercizio di attività sportiva dilettantistica nel paragrafo "Generalità".
- Fascicolo 3: diverse correzioni tecniche nei quadri RE, RF e RG, tra cui la sostituzione del riferimento alla colonna "6" con "6A" nei righi RF50 e RG23, e l'aggiornamento del riferimento temporale per le perdite pregresse dei contribuenti fuoriusciti dal regime di vantaggio (da "2019" a "2024").
Le annualità sono inoltre aggiornate nelle pagine interessate del Fascicolo 1 e nei quadri RM e RT del Fascicolo 2.
Scarica il Modello Redditi PF-2026 con relative istruzioni
Il modello REDDITI PF 2026 conferma la struttura articolata in tre fascicoli:
Fascicolo 1 (obbligatorio)
- Frontespizio
- familiari a carico
- quadri principali (RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, LC, DI, RX)
Fascicolo 2
- redditi diversi e contributi previdenziali
- quadri RW (investimenti esteri), RR, AC
- sezioni per soggetti non residenti
Fascicolo 3
- destinato ai contribuenti con obbligo di contabilità
- include quadri per reddito d’impresa e lavoro autonomo (RE, RF, RG, LM, ecc.)
Tra i chiarimenti più rilevanti del provvedimento:
- confermata la gestione separata dei dati per ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) tramite specifici modelli;
- obbligo per intermediari e Poste di verificare la correttezza dei dati anagrafici nelle schede 8-5-2 per mille;
- rafforzate le regole sulla riservatezza dei dati, con divieto di utilizzo per finalità diverse dalla trasmissione fiscale;
- indicazioni puntuali sulla stampa e conformità del modello, anche per utilizzo da siti terzi.
Redditi PF 2026: termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Anche per il 2026 restano valide le modalità previste dal D.P.R. n. 322/1998, con presentazione:
- in forma cartacea (tramite Poste) entro il 30 giugno 2026;
- in via telematica entro il 31 ottobre 2026, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Il provvedimento conferma che:
- la trasmissione deve avvenire esclusivamente secondo le specifiche tecniche approvate;
- gli intermediari devono rilasciare al contribuente copia conforme della dichiarazione trasmessa;
- gli importi vanno indicati in euro con arrotondamento (per eccesso sopra 50 centesimi, per difetto sotto tale soglia).
Per quanto riguarda la scheda per l’otto, cinque e due per mille:
- può essere trasmessa insieme alla dichiarazione;
- oppure, per i soggetti esonerati, inviata separatamente anche tramite Poste in busta chiusa.
Redditi PF 2026: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Restano confermati gli obblighi già previsti per il modello precedente.
Sono tenuti alla presentazione del modello REDDITI PF 2026 i contribuenti che:
- hanno percepito redditi nel 2025 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono titolari di partita IVA, anche in assenza di reddito;
- devono dichiarare redditi non gestiti tramite sostituto d’imposta.
In particolare, tra i soggetti obbligati rientrano:
- lavoratori dipendenti con più Certificazioni Uniche;
- percettori di redditi non assoggettati correttamente a ritenuta;
- contribuenti con redditi da privati (colf, badanti, ecc.);
- soggetti con redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva;
- contribuenti con plusvalenze o investimenti esteri (quadro RW).
Resta inoltre l’obbligo di presentazione di singoli quadri (come RW o AC) anche nei casi di esonero dalla dichiarazione completa.
Redditi PF 2026: principali novità e impatti operativi
Le istruzioni al modello REDDITI PF 2026 evidenziano un quadro di continuità con la riforma IRPEF già avviata, ma con importanti interventi su detrazioni, lavoro dipendente e agevolazioni fiscali.
Di seguito le principali novità per il periodo d’imposta 2025.
Conferma degli scaglioni IRPEF e detrazioni lavoro dipendente
Dal 2025 è confermata:
- la riduzione a tre scaglioni IRPEF;
- l’innalzamento della detrazione per lavoro dipendente a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro.
Resta inoltre invariata la disciplina del trattamento integrativo, riconosciuto quando l’imposta lorda supera la detrazione ridotta di 75 euro.
Profonda revisione delle detrazioni per familiari a carico
Intervento rilevante riguarda il sistema delle detrazioni:
- abolite le detrazioni per figli over 30 non disabili;
- detrazione riconosciuta per:
- figli tra 21 e 30 anni;
- figli con disabilità anche oltre i 30 anni;
- per gli altri familiari, la detrazione spetta solo per ascendenti conviventi;
- esclusione delle detrazioni per familiari residenti all’estero per contribuenti extra UE/SEE.
Nuove misure per redditi da lavoro dipendente
Il modello recepisce diverse agevolazioni:
- somma esente per redditi fino a 20.000 euro;
- ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro;
- detrazione comparto sicurezza ridotta a 458,50 euro;
- regime agevolato per le mance nel settore turistico, con tassazione sostitutiva fino al 30% del reddito e limite di accesso a 75.000 euro.
Incentivi per lavoratori e nuove assunzioni
Tra le novità più operative:
- esenzione fino a 5.000 euro annuiper:
- canoni di locazione;
- spese di manutenzione immobili,
per lavoratori neoassunti a tempo indeterminato (per i primi due anni);
- aumento a 5.000 euro del limite per premi di partecipazione agli utili soggetti a imposta sostitutiva.
Novità su detrazioni e spese
Importanti aggiornamenti anche sul fronte delle spese detraibili:
- rimodulazione delle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro;
- aumento a 1.000 euro del limite per spese scolastiche;
- detrazione per cani guida elevata a 1.100 euro;
- nuove regole per bonus edilizi:
- aliquota base 36%;
- 50% per abitazione principale;
- Superbonus al 65% per spese 2025.
Crediti d’imposta e misure per territori montani
Introdotti nuovi crediti d’imposta per:
- dipendenti di strutture sanitarie di montagna;
- dipendenti di scuole di montagna;
- giovani under 41 per acquisto o ristrutturazione della prima casa in comuni montani.
Cripto-attività e rivalutazioni
Novità rilevanti sul fronte patrimoniale:
- eliminata la soglia di esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze da cripto-attività;
- possibilità di assumere il valore al 1° gennaio 2025 come nuovo costo fiscale;
- confermata la rideterminazione di terreni e partecipazioni, con imposta sostitutiva al 18%.
Compensi particolari e redditi assimilati
Tra le novità settoriali segnaliamo i compensi per addetti alle corse ippiche diventano redditi assimilati a lavoro dipendente, imponibili oltre 15.000 euro.
Allegati: -
Borse di studio INPS: quando sono redditi imponibili IRPEF
Le borse di studio possono assumere differenti qualificazioni fiscali a seconda della loro natura, dei soggetti coinvolti e delle modalità di erogazione.
Nel caso oggetto di chiarimento, è importante evidenziare che non si tratta di borse di studio destinate alla generalità degli studenti, bensì di prestazioni erogate nell’ambito di specifiche gestioni assistenziali dell'INPS a favore di una platea circoscritta: i figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti.
Questa caratteristica incide direttamente sul trattamento fiscale applicabile, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 101 del 2.4.2026.
I dettgli del caso
Il caso riguarda l’erogazione di borse di studio da parte dell'INPS nell’ambito di gestioni assistenziali inizialmente dotate di autonomia finanziaria e alimentate dai contributi degli iscritti.
Le borse sono attribuite esclusivamente ai figli e orfani degli iscritti alle gestioni interessate, sulla base di bandi annuali che prevedono requisiti stringenti, sia di merito sia economici. Non si tratta quindi di prestazioni universalistiche, ma di interventi selettivi e categoriali, riservati a soggetti individuati in base al rapporto con l’iscritto.
Le somme erogate hanno importo fisso e non sono collegate al rimborso delle spese sostenute per gli studi. La finalità è premiale, legata ai risultati accademici, e non di sostegno generalizzato al diritto allo studio.
Il beneficiario della borsa non ha alcun rapporto di lavoro con l’ente erogatore, mentre il legame giuridico sussiste tra l’ente e il soggetto iscritto alla gestione. Su questa base, l’ente ha sempre qualificato le somme come redditi imponibili, rilasciando la certificazione fiscale.
La risposta dell’Agenzia somme imponibili IRPEF e IRAP
L’Amministrazione finanziaria ha confermato la correttezza dell’impostazione adottata, chiarendo che le borse di studio in esame devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro con il soggetto erogante, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.
La motivazione si fonda su due elementi :
- . In primo luogo, la natura non universale della prestazione: trattandosi di borse riservate a una categoria specifica (familiari degli iscritti), non è possibile ricondurle a forme di sostegno generalizzato o a misure di welfare estese alla collettività.
- In secondo luogo, l’assenza di un rapporto di lavoro tra beneficiario ed ente erogatore impedisce di applicare le disposizioni che escludono da tassazione alcune erogazioni effettuate dal datore di lavoro ai dipendenti per finalità educative dei familiari.
Ne deriva che, in mancanza di una specifica previsione normativa di esenzione, le somme devono essere assoggettate a imposizione secondo le regole ordinarie dei redditi assimilati.
Inoltre, considerata la natura reddituale delle erogazioni, le stesse concorrono anche alla formazione della base imponibile ai fini IRAP in capo al soggetto erogatore.
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Irpef 2026: le aliquote di quest’anno
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l'abbassamento della seconda aliquota dell'irpef imposta sui redditi delle persone fisiche.
Ricordiamo che dal 2025 è entrata a regime la ridefinizione degli scaglioni passati da quattro a tre (Leggi anche: Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni).
Vediamo lenovità contenute nel Modello 730 e nel Redditi PF 2026 e quelle che troveremo il prossimo anno.
Irpef 2026: nuovi scaglioni e aliquote
All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento.
Irpef 2026 anno di imposta 2025
scaglioni aliquota fino a 28.000 euro 23% oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro 33% oltre i 50.000 43% Inoltre, all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:
- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Quindi in sintesi la Legge di Bilancio 2026 appunto tra gli interventi più significativi riduce di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, che dal 2026 passa dal 35% al 33 per cento.
Inoltre per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene previsto un taglio di 440 euro dell’ammontare delle detrazioni spettanti in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie, alle erogazioni liberali nei confronti dei partiti politici e ai premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi.
Leggi anche Novità Irpef e tassazione somme corrisposte ai dipendenti per ulteriori approfondimenti sul reddito delle persone fisiche.
Irpef 2026: le aliquote nuove dal prossimo anno
Nel Modello 730 e nel Modello Redditi PF è recepita la novità degli scaglioni e più precisamente è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.
Rispettivamente relativamente al calcolo irpef per l'anno di imposta 2025 i modelli riportano le seguenti tabelle:

Per quanto riguarda la nuova aliquota bisognerà attendere la prossima dichiarazione dei redditi 2027 anno di imposta 2026 anno appunto da cui decorre la novità dell'abbassamento dal 35% al 33%.
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Acconto Irpef 2025: ricordiamo le novità in vista della scadenza del 31.10
In vista della scadenza del 31 ottobre per il Modello Redditi PF 2025 è bene ricordare che per la determinazione degli acconti è stato prevista una norma di salvaguardia contenuta nel DL n 55/2025 convertito in legge viene pubblicato nella GU n 141 del 21 giugno e in vigore dal giorno 22.
In particolare, è stato confermato che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto Irpef per il 2025.
Il decreto legge, adottato in via d’urgenza, introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025, confermando quanto già preannunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato stampa n. 32 del 25 marzo 2025 che riportiamo di seguito.
Per quanto riguarda le persone fisiche, occorre verificare che gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 siano stati correttamente indicati nel quadro RN secondo quanto richiesto dalle istruzioni al modello.
Acconto Irpef 2025: confermate le modalità di calcolo
La Legge n 19 giugno 2025 n. 86, di conversione del DL 23 aprile 2025 n. 55, conferma la correzione delle modalità di calcolo dell’acconto Irpef 2025, inizialmente errate per via del mancato coordinamento tra il DLgs. 216/2023 e la L. 207/2024.
Ricordiamo che l’art. 1 commi 1 e 2 del DLgs. n 216/2023 ha previsto, inizialmente per il solo 2024:
- riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF da quattro a tre,
- incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 comma 1 lett. a), primo periodo, del TUIR.
Per il 2024 veniva applicata la seguente articolazione di scaglioni di reddito e di aliquote Irpef:
- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Con la messa a regime della disposizione, il testo dell’art. 1 comma 4 del DLgs. 216/2023 non era stato adeguato, continuando a disporre che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef per i periodi d’imposta 2024 e 2025, dovesse essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2; di conseguenza, per la determinazione degli acconti in questione per il 2025 si sarebbe dovuto considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.
L’art. 1 del DL 55/2025 ora convertito in legge, ha modificato l’art. 1 comma 4 del DLgs. 216/2023, eliminando il riferimento al 2025 e mantenendo l’applicazione della disposizione solo per il 2024.
La norma prevede che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini Irpef per il periodo d’imposta 2024, si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
Per il 2025, trovano quindi applicazione le regole ordinarie di determinazione degli acconti.
A tal fine in data 15 maggio scorso sono anche state corrette le istruzioni al modello redditi pf 2025 e la nuova versione delle istruzioni conferma che l’acconto va calcolato secondo le consuete modalità, potendo scegliere tra il metodo storico e quello previsionale, e, in caso di adozione del primo, procedendo al ricalcolo solo nei casi espressamente previsti.
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Fondo pensione: regime fiscale per maggiorazione delle capitalizzazioni
Con la Risposta n. 245 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione. Il chiarimento riguarda in particolare le somme aggiuntive corrisposte a titolo di capitalizzazione delle pensioni maturate entro il 31 dicembre 2006, oggetto di specifici accordi di trasformazione delle rendite in capitale risalenti al 2021. L’Amministrazione finanziaria ha definito il corretto regime fiscale da applicare a queste prestazioni.
Il caso : maggiorazione aggiuntiva alla rendita
Un fondo pensione di un gruppo bancario ha chiesto chiarimenti all'Agenzia in merito alla corretta tassazione di alcune somme erogate agli iscritti.
L'azienda spiega che negli anni precedenti erano stati avviati processi di fusione tra fondi pensione preesistenti, con l’obiettivo di uniformare i regimi previdenziali. In particolare, nel 2019 vennero siglati accordi che consentivano la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e la modifica dal modello a prestazione definita al modello a contribuzione individuale.
Nel 2021, i pensionati già cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006 ebbero la possibilità di trasformare le rendite in erogazioni una tantum, cioè in capitale. L’operazione fu effettuata nel rispetto del regime transitorio di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
In quell’occasione, i capitali corrisposti vennero assoggettati al regime di tassazione separata previsto dagli articoli 17 e 19 del Tuir (d.P.R. 917/1986).
Successivamente, nel 2023, in base all’avanzo tecnico risultante dal bilancio del fondo, fu calcolata una “maggiorazione individuale” destinata sia a chi aveva scelto la capitalizzazione nel 2021 sia agli iscritti ancora presenti al 31 dicembre 2022. Tale somma, prevista in forma capitale, sarà erogata nel 2025 ai beneficiari.
Da qui il dubbio del fondo: come tassare correttamente questa maggiorazione, visto che interviene a distanza di anni dalla prima operazione?
Le soluzioni prospettate dall’Istante
Secondo l’interpretazione proposta dall’istante, la prestazione aggiuntiva avrebbe potuto essere inquadrata in due modi:
Da un lato, essendo determinata dopo il 2007, si sarebbe potuta ritenere soggetta al regime previsto per le prestazioni maturate successivamente a tale data, cioè tassata con aliquota del 15% come stabilito dall’articolo 17 del d.lgs. n. 252/2005.
Dall’altro lato, si è evidenziato come la maggiorazione fosse di fatto collegata a posizioni maturate entro il 2006. Di conseguenza, avrebbe dovuto seguire le stesse regole fiscali già applicate alla capitalizzazione del 2021, cioè la tassazione separata con aliquota interna calcolata secondo le disposizioni vigenti al momento in cui era maturata la prestazione principale.
Il fondo riteneva dunque che, per coerenza, l’aliquota dovesse essere ricalcolata considerando l’intera anzianità degli iscritti e includendo anche la somma aggiuntiva, per poi detrarre l’imposta già applicata nel 2021 sulle somme liquidate in quell’anno.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito innanzitutto che, essendo la maggiorazione individuale da erogare nel 2025 riferibile a prestazioni maturate prima del 1° gennaio 2007 deve applicarsi la disciplina previgente al d.lgs. n. 252/2005, in linea con quanto chiarito dalla circolare n. 70/E del 2007 e dalla risoluzione n. 30/E del 2002.
Infatti la somma aggiuntiva non rientra nel regime ordinario delle prestazioni maturate dopo il 2007, ma segue il regime di tassazione separata previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, per le capitalizzazioni delle pensioni.
In particolare afferma l'agenzia, l'aliquota interna deve essere calcolata ai sensi dell'articolo 19,comma 2, del Tuir, pro tempore vigente, sulla base delle aliquote vigenti nel 2021:
- sommando, ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la somma addizionale, dovuta sulla base dei calcoli dell'attuario, alla somma già erogata nel 2021;
- considerando, ai fini del calcolo dell'anzianità, l'intera anzianità maturata degli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio.
Pertanto, si ritiene corretto applicare tale aliquota interna alla somma lorda derivante dalla capitalizzazione aumentata della ''maggiorazione individuale'' calcolata dall'attuario per determinare le imposte complessivamente dovute.
Da quest'ultimo ammontare dovrà essere detratta l'imposta già applicata nel 2021 sulle somme oggetto di capitalizzazione; il residuo costituirà l'imposta dovuta sull'indennità calcolata dall'attuario
