• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: saldo e acconto entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre versare il saldo iperf 2025 e il primo acconto 2026.

    Dopo i conteggi eseguiti con la Dichiarazione dei Redditi 2026 anno di imposta 2025 si procede al pagamento.

    Il calendario dei pagamenti varia a seconda che si tratti di: dipendenti, pensionati e partite IVA, alla luce della consueta proroga dei versamenti.

    Sulla proroga per le PIVA leggi anche Proroga PIVA al 20 luglio: il Governo approva.

    Saldo e acconto Irpef: conto alla rovescia per il 30 giugno

    L’appuntamento del 30 giugno interesserà quindi, i lavoratori dipendenti e i pensionati.

    Il saldo e il primo acconto 2026 dell’IRPEF,  e le altre imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.

    Per la rateizzazione la data ultima è a dicembre inquanto, per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRPEF è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di sette rate.

    Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi.

    Attenzione invece al fatto che l’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi.

    Come sempre in caso di rate, all'importo dovuto, va aggiunta una maggiorazione del 4% per interessi.

    Il saldo e l'acconto in scadenza il 30 giugno, può essere differito a luglio con la maggiorazione dello 0,40% e data ultima di versamento il 30 luglio.

    TABELLA di riepilogo dei versamenti Irpef

    FONTE ADEFONTE ADE

    Irpef 2026: regole genarali per pagare

    L'irpef 2026 anno di imposta 2025 è dovuta sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione dei Redditi 2026 qualora l'importo dell'imposta sia superiore a 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze.

    L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dovuta, e si paga secondo le seguenti scadenze:

    • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
      • la prima è pari al 40 per cento e va versata insieme al saldo dell’anno precedente, 
      • la seconda è pari al restante 60 per cento e va versata entro il 30 novembre. 

    I soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, pagano due rate uguali pari al 50 per cento dell’importo dell'acconto dovuto che può essere calcolato con il metodo storico o previsionale.

    L'Irepf viene versata con il modello F24, per i contribuenti con sostituto d’imposta l’IRPEF è addebitata sullo stipendio o sulla pensione.

    In tutti gli altri casi, così come per i titolari di partita IVA, saldo e primo acconto 2026 dovranno essere versati utilizzando il modello F24, e coi i seguenti codici tributo IRPEF:

    • 4001: IRPEF – Saldo
    • 4033: IRPEF – Acconto prima rata
    • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
    • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga

    Il recente decreto legge 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. Decreto Carburanti e Sostegno alle Imprese), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha introdotto all'art. 6 la proroga dei termini di versamento per i soggetti ISA.

    In particolare, per il 2026 è stato disposto, per i Soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2026 e del saldo 2025 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:

    • al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione (in deroga alla scadenza ordinaria del 30 giugno 2026);
    • oppure al 20 agosto 2026 (il 30° giorno successivo al 20 luglio cade il 19 agosto, prorogato al 20 agosto per la sospensione di ferragosto), maggiorando le somme da versare dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

    Attenzione: rispetto al 2025, la maggiorazione per il versamento entro il 30º giorno passa dallo 0,40% allo 0,80% — il costo del rinvio raddoppia.

    Le disposizioni si applicano:

    • oltre che ai soggetti ISA e a quelli con cause di esclusione dagli stessi
    • anche ai soggetti in regime dei minimi (art. 27, co. 1, D.L. 98/2011) 
    • e in regime forfetario (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014), 
    • nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR aventi i medesimi requisiti.

    I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:

    • saldo 2025 per IRPEF / IRES / IVA;
    • primo acconto 2026 IRPEF / IRES;
    • addizionali IRPEF;
    • cedolare secca;
    • acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
    • IVIE / IVAFE;
    • imposta sostitutiva del maggior reddito per chi ha aderito al concordato preventivo biennale;
    • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
    • Diritto CCIAA.

    Redditi PF 2026 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte e date da ricordare

    Tutti i contribuenti, titolari e non di partita IVA, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, compresi i contributi del quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale.

    Per il 2026, l'acconto di novembre deve essere versato per intero entro il 1º dicembre 2026 (il 30 novembre 2026 cade di domenica, quindi slitta al primo giorno feriale successivo).

    Come già consolidato, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato uniformato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali dovranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

    Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, pertanto viene ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nel modo seguente:

    RATA

    Rateizzazione 
    con versamento prima rata
    il 20 luglio 2026
    (senza maggiorazione)

    INTERESSI %

    Rateizzazione
    con versamento prima rata
    il 20 agosto 2026
    (con maggiorazione dello 0,80%)**

    In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% in ragione di giorno

    INTERESSI %

    20 luglio 2026

    20 agosto 2026

    20 agosto 2026*

    0,30

    16 settembre 2026

    0,30

    16 settembre 2026

    0,64

    16 ottobre 2026

    0,63

    16 ottobre 2026

    0,98

    16 novembre 2026

    0,98

    16 novembre 2026

    1,32

    16 dicembre 2026

    1,31

    6ª

    16 dicembre 2026

    1,66

    * Gli interessi si calcolano sulla scadenza teorica della rata (giorno 16 del mese), indipendentemente dall'eventuale proroga ferragostana che consente di versare il 20 agosto. Il 16 agosto 2026 è domenica e ricade nella sospensione di ferragosto (1–20 agosto), quindi il versamento può essere effettuato il 20 agosto, ma gli interessi restano calcolati sul periodo fino al 16 agosto.

    ** In questo caso l’importo complessivo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,80% (calcolato in ragione di giorno sul periodo dal 21 luglio al 19 agosto 2026), prima di applicare la rateizzazione.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Per il calendario delle scadenze secondo i termini ordinari, dei versamenti delle rate per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga, si rimanda all'articolo "Dichiarazione redditi persone fisiche 2026: rateazione delle imposte e date da ricordare".

    Nota sugli interessi di rateizzazione

    Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale (anno = 360 giorni), tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza teorica della rata successiva, con la formula seguente: (C * i * t) / 360.

    Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese (30 giorni) di intervallo (per ogni intervallo di 30 giorni → 4% × 30/360 = 0,33% per mese).

    Rata n = R × [1 + 0,0033 × (n − 1)]

    dove R è l'importo base di ogni rata e n è il numero d'ordine (1, 2, 3…). La prima rata non porta mai interessi, ogni rata successiva accumula un ulteriore 0,33% rispetto alla precedente.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. I termini che cadono nel periodo 1–20 agosto sono prorogati al 20 agosto per la sospensione di ferragosto.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2026: le compensazioni

    Dal 15 aprile e fino a 2 novembre è possibile inviare telematicamente il Modello Redditi PF 2026.

    La data ordinaria di presentazione del modello in via telematica è il 31 ottobre ma cadendo quest'anno di sabato, il termine slitta al 2 novembre.

    Nel Modello Redditi PF il contribuente può decide di scegliere per una compensazione delle imposte.

    In dettaglio, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,  ossia coloro che:

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientrano nei casi di esonero elencati;
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito

    hanno facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e
    i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

    Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. 

    Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

    Attenzione al fatto che il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. 

    Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

    Modello Redditi PF 2026: la possibilità di compensare

    Con il Modello Redditi PF 2026 possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

    I crediti che risultano dalla dichiarazione possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. 

    Pertanto tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

    • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
    • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

    La compensazione del credito, per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge (art. 3 del d. lgs, n. 33 del 2025 e risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

    Invece, per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.

    Attenzione al fatto che, l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di 2 milioni di euro, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

    Come specificato anche dalle istruzioni al modello, il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello  F24.
    Facendo un esempio, se il contribuente ha un saldo Irpef a credito e un debito a titolo di acconto Irpef dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:

    • utilizzare il credito Irpef in diminuzione dell’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito Irpef sia superiore all’acconto Irpef dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna “Importi a credito compensati”. In caso, invece, di credito Irpef inferiore all’acconto Irpef dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a
      credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a debito versati” del modello F24;
    •  utilizzare il credito Irpef per diminuire l’acconto Irpef dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito Irpef e nella colonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito Irpef risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

    Modello redditi PF 2026: il quadro RU

    Relativamente alle compensazioni si evidenzia anche il Quadro RU del modello per i crediti di imposta e le relative compensazioni.

    In particolare, nel rigo RU6 dello stesso quadro, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

    Il Modello Redditi PF 2026 va presentato ai sensi del’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, entro i termini seguenti:

    • dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

    Per i soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario che presentano tale modello, si segnala una certa attenzione alla compilazione del quadro RS.

    In proprosito, si ricorda che i contribuenti forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva.

    Per tale motivo essi, secondo la normativa vigente, devono fornire almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo. 

    A tal fine occorre compilare il Quadro RS della dichiarazione dei redditi. 

    Vediamo cosa contiene il Quadro RS e come compilarlo.

    Redditi PF 2026: il Quadro RS dei forfettari

    Nel Quadro RS del Redditi PF 2026 per i forfettari il primo obbligo informativo è quello di compilare i righi RS371, RS372 e RS373. 

    Come anche specificato dalle istruzioni al modello, il prospetto deve essere compilato dai soli contribuenti che aderiscono al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, al fine di fornire all’amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 del citato articolo.
    In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 69, della citata legge 190. 

    A tal fine compilano i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:

    • in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e,
    • in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.

    Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
    Inoltre, il predetto comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
    A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

    • “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
    • Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

    In dettaglio, per il quadro Esercenti attività d’impresa, i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

    • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
    • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
    •  nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
      •  i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
      •  i canoni di noleggio;
      •  i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;
      • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

    Per quanto riguarda gli esercenti attività di lavoro autonomo nel prospetto e  nel rigo RS381, vanno indicati i consumi. 

    Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

    •  i servizi telefonici compresi quelli accessori;
    • i consumi di energia elettrica;
    • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: le aliquote di quest’anno

    La Legge di Bilancio 2026 ha previsto l'abbassamento della seconda aliquota dell'irpef imposta sui redditi delle persone fisiche.

    Ricordiamo che dal 2025 è entrata a regime la ridefinizione degli scaglioni passati da quattro a tre (Leggi anche: Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni).

    Vediamo cosa è certo per le novità contenute nel Modello 730 e nel Redditi PF 2026 e per quelle che troveremo il prossimo anno.

    Irpef 2026: nuovi scaglioni e aliquote

    All’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento.

    Irpef 2026 anno di imposta 2025

    scaglioni aliquota
    fino a 28.000 euro 23%
    oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro  33%
    oltre i 50.000 43%

    Inoltre, all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: 

    5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:

    • a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c); 
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    Quindi in sintesi la Legge di Bilancio 2026 appunto tra gli interventi più significativi riduce di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, che dal 2026 passa dal 35% al 33 per cento.

    Inoltre per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene previsto un taglio di 440 euro dell’ammontare delle detrazioni spettanti in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie, alle erogazioni liberali nei confronti dei partiti politici e ai premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi. 

    Leggi anche Novità Irpef e tassazione somme corrisposte ai dipendenti per ulteriori approfondimenti sul reddito delle persone fisiche.

    Irpef 2026: le aliquote nuove dal prossimo anno

    Nel Modello 730 e nel Modello Redditi PF è recepita la novità degli scaglioni e più precisamente è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.

    Rispettivamente relativamente al calcolo irpef per l'anno di imposta 2025 i modelli riportano le seguenti tabelle:

    Modello 730/2026

    Redditi PF 2026

    Per quanto riguarda la nuova aliquota bisognerà attendere la prossima dichiarazione dei redditi 2027 anno di imposta 2026 anno appunto da cui decorre la novità dell'abbassamento dal 35% al 33%.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Assistenza fiscale via SMS: nuovo numero dal 14 maggio

    L'agenzia delle Entrate tramite la sua rivista web Fiscoggi comunica che tutti i contribuenti che nell’ultimo anno hanno utilizzato il servizio di assistenza fiscale via sms e hanno ricevuto una risposta dall’Agenzia saranno avvisati, tramite sms, dell’attivazione del nuovo numero dal 14 maggio.

    Info delle Entrate via sma: nuovo numero dal 14 maggio

    In particolare, da giovedì 14 maggio è attivo il nuovo numero 342 4110872 per il servizio di assistenza ai cittadini tramite sms.

    Viene ricordato che il servizio di info Sms è uno dei canali che l'Agenzia mette a disposizione per fornire un supporto ai contribuenti in campo fiscale, catastale e ipotecario, oltre alla web mail o agli uffici per chi desidera un appuntamento in presenza. 

    Il servizio consente di ricevere informazioni su scadenze fiscali, codici tributo e su questioni semplici. 

    Attenziuone al fatto che nel caso di quesiti complessi i contribuenti saranno indirizzati verso altri canali. 

    Le risposte, anche a tutela della privacy, non possono riguardare problematiche di carattere personali, per le quali l’Agenzia prevede previste forme diverse di assistenza.

    Il costo è in base alla tariffa del proprio operatore telefonico e al numero degli SMS utilizzati per comporre il messaggio.

    I messaggi possono essere inviati solo tramite telefoni cellulari con il numero in chiaro il sistema prevede lo scarto automatico di quelli inviati tramite:

    • internet, 
    • ttelefono fisso 
    • o cellulare 

    con il numero non in chiaro.

    Viene anche specificato che gli argomenti sui quali l’Agenzia delle Entrate non si sia pronunciata tramite documenti di prassi, come circolari o risoluzioni, non potranno essere oggetto di risposta, in tali casi è possibile presentare un’istanza di interpello.

    La risposta dell’Agenzia ai quesiti dei cittadini, se rispettate tali indicazioni, sarà fornita entro 4 giorni lavorativi.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2026: il Quadro DI e l’integrativa

    Il Modello Redditi PF 2026 fascicolo 1 ospita il quadro DI della dichiarazione integrativa

    Esso è composto dai righi da DI1 a DI20, vediamo come si compila.

    Quadro DI dichiarazione integrativa del Modello Redditi PF

    Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2025, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2022 relativa al 2021 presentata nel 2025).
    Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

    A tal fine, va indicato:

    • in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
    • in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi 2022, indicare 2021);
    • in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    • in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
      Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
      Nel caso in cui, nel corso del 2025, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.