• Rimborso Iva

    Modello IVA TR: in scadenza il rimborso del 1° trimestre

    Entro il 30 aprile scade l'invio del Modello IVA TR per il credito IVA del I trimestre.

    In generale il modello può essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

    Si ricorda che l'ultimo aggiornamento disponibile del Modello IVA TR è quello del 21 marzo 2025, riepiloghiamo tutte le regole.

    Modello IVA TR: ultimo aggiornamento 2025

    In particolare, le Entrate evidenziano che l'ultimo aggiornamento del Modello IVA TR ha previsto quanto segue:

    a) nel modello è sostituita, alla prima pagina, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;
    b) nella sezione DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE, dopo la parola curatore è eliminata la parola “fallimentare”;
    c) i righi da 1 a 13 dei quadri TA e TB sono ristrutturati nel modo seguente:

    •  è stata numerata la colonna dove è indicata l’aliquota o la percentuale di compensazione e conseguentemente la colonna imposta è stata rinumerata in colonna 3;
    • nel quadro TA, le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota prestampata, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per percentuale di compensazione, sonoordinate dal rigo 5 al rigo 19;
    • nel quadro TB, le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per percentuale di compensazione non presente nei righi precedenti, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
    • in corrispondenza dei righi da 5 a 19 è prevista nella colonna 2 una casella compilabile con l’indicazione della percentuale di compensazione applicata;
    • i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3;

    d) nelle istruzioni per la compilazione:

    • a pagina 1, paragrafo COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE, le parole “nella Sezione “Ricevute” del sito Internet” sono sostituite dalle parole “tramite la funzionalità "Ricerca ricevute" presente all'interno dell'area riservata del sito web”;
    • i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 contenuti nei quadri TA e TB sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3;
    • a pagina 5, righi da TA1 a TA19 (ex TA13), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente. “L’imposta della colonna 3 va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota di cui ai righi da TA1 a TA4 o percentuale di compensazione da riportare nella colonna 2 dei righi da TA5 a TA19.”;
    • a pagina 6, righi da TB1 a TB19 (ex TB13), le parole “, in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate,” sono soppresse; dopo le parole “assoggettati ad imposta” sono inserite le seguenti “suddivisi secondo l’aliquota o la percentuale di compensazione applicata”;
    • a pagina 11, la parola “50.000” è sostituita con “70.000” e dopo il punto 5 è inserito il seguente “– 6 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024 prima dell’inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.”;
    • a pagina 14, la parola “50.000” è sostituita con “70.000” e dopo il punto 3 è inserito il seguente “– 4 se l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024 prima dell'inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, al quale sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.”;

    e) le specifiche tecniche sono aggiornate per recepire le modifiche apportate al modello e descritte al punto c).

    Modello IVA TR 2026: le regole generali

    Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

    Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
    In alternativa, come previsto dall’art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
    Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

    Il modello IVA TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (e quindi per il I trimestre entro il 30 aprile) esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    Occorre evidenziare che per il rimborso del credito IVA del primo trimestre 2026 e per l’utilizzo del credito in compensazione orizzontale sono invariati i limiti per l’apposizione del visto di conformità.
    Sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità (ai sensi dell'articolo 10 del DL n 78/2009) sul modello TR:

    • al di sopra del limite di 30.000 euro, per la presentazione dell’istanza di rimborso;
    • al di sopra del limite di 5.000 euro annui, per l’utilizzo del credito in compensazione “orizzontale”.

    Un limite più elevato oltre il quale è necessario apporre il visto di conformità sul modello TR, ai fini dell’utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre 2026, è riconosciuto ai soggetti che abbiano raggiunto specifici punteggi ISA.

    Modello IVA TR: come è composto

    l modello IVA TR è costituito da:

    • il frontespizio composto di due facciate;
    • il modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
    • il prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale della procedura dell’IVA di gruppo.

    Modello IVA TR: il calendario 2026

    Come specificato dalle istruzioni al Modello IVA TR il  modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
    Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE

    La Corte di Cassazione interviene in modo definitivo sulla controversa disciplina del rimborso IVA previsto per i soggetti colpiti dal sisma dell’Abruzzo del 2009, stabilendo, alla luce del diritto unionale, l’incompatibilità della normativa nazionale che consentiva la restituzione del 60% dell’imposta versata. 

    Questa è la conclusione sintetica della Pronuncia n 9266 del 13 aprile della Cassazione.

    Rimborso IVA sisma Abruzzo: stop della Cassazione dopo la Corte UE

    La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che valorizza i principi europei in materia di IVA e aiuti di Stato, con rilevanti conseguenze per professionisti e imprese che avevano beneficiato o richiesto tali agevolazioni.

    La vicenda trae origine dall’istanza di rimborso presentata da una contribuente, esercente la professione di notaio, relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010. 

    Il credito richiesto, pari a oltre 100 mila euro, derivava dall’applicazione dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011, che aveva previsto, per i soggetti colpiti dal terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 2009, la possibilità di recuperare il 60% dell’IVA versata nel periodo compreso tra aprile 2009 e dicembre 2010.

    In primo grado, la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre in appello la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva riconosciuto il diritto al rimborso. 

    Secondo i giudici regionali, la norma citata aveva “regolato ex post” il carico fiscale, stabilendo in via definitiva che l’imposta dovesse essere versata solo nella misura del 40%, senza distinzione tra somme già pagate e ancora dovute.

    L’Agenzia delle Entrate ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando, tra gli altri motivi, la violazione della normativa unionale sugli aiuti di Stato e sul sistema IVA.

    La questione centrale della controversia riguarda la compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione europea. Nel corso del giudizio, la Cassazione ha sospeso il procedimento e rimesso la questione alla Corte di giustizia UE, chiedendo se la norma nazionale potesse essere considerata legittima alla luce dei principi già affermati in materia di aiuti di Stato e IVA.

    La risposta della Corte di giustizia (causa C37/23) è stata netta: la disposizione italiana è incompatibile con la direttiva IVA (2006/112/CE), in particolare con gli articoli 2, 206 e 273.

    Secondo i giudici europei, la misura non si limita ad alleggerire il carico fiscale, ma consente ai soggetti passivi di trattenere una parte dell’IVA riscossa dal consumatore finale, che dovrebbe invece essere integralmente versata all’Erario.

    Questo meccanismo altera il funzionamento dell’imposta e determina una violazione del principio di neutralità, creando una disparità di trattamento tra operatori economici.

    Inoltre, la Commissione europea aveva già qualificato tali misure come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, evidenziando come le agevolazioni fiscali concesse in relazione a calamità naturali debbano comunque rispettare le regole europee in materia di concorrenza.

    Recependo integralmente le indicazioni della Corte di giustizia, la Cassazione ha accolto il motivo principale del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito con il rigetto dell’originaria domanda di rimborso.

    Un passaggio particolarmente rilevante riguarda la qualificazione della contribuente come “impresa” ai fini del diritto UE. 

    La Corte ribadisce che la nozione unionale di impresa è ampia e comprende qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica.

    Di conseguenza, anche un professionista, come nel caso di specie un notaio, rientra in tale categoria, in quanto offre servizi sul mercato.

    Questo aspetto è decisivo, perché le norme sugli aiuti di Stato si applicano proprio alle attività economiche. Ne deriva che i soggetti che operano sul mercato non possono beneficiare di misure che alterano la concorrenza, come nel caso del rimborso IVA in esame.

    La Corte ha quindi enunciato un principio di diritto di particolare importanza: la disciplina prevista dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 è incompatibile con la direttiva IVA e non può costituire fondamento per il riconoscimento del rimborso.

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA per non residente: quando è possibile

    Con la Risposta a interpello n 319 del 24 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro del rimborso IVA per non residenti, vediamo i dettagli.

    Rimborso IVA per non residente: quando è possibile

    Viene chiarito che, per un soggetto passivo IVA non residente, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA con la procedura web nel caso in cui questi svolga in Italia due attività, di cui una mediante la propria identificazione diretta.

    A tal fine è necessario che le attività siano contabilmente tenute distinte, optando per il regime di separazione.

    Il caso di specie riguarda una ditta spagnola, operante nel settore immobiliare, che ha acquistato in Italia:

    • un fabbricato industriale in categoria D/7, da affittare a soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia esercitando l’opzione per l’applicazione dell’IVA:
    • un immobile di civile abitazione in categoria A/3 da affittare a persone fisiche.

    Viene specificato che dato che i beni immobili si trovano in Italia, sia gli acquisti degli stessi che le prestazioni di servizi di locazione sono rilevanti nel territorio dello Stato.

    L'istante è a credito per l’attività avente a oggetto l’immobile strumentale dato che non è possibile compensare verticalmente l’imposta assolta all’atto dell’acquisto del bene con l’IVA da applicare in via di rivalsa alle prestazioni di servizi.

    Per l’immobile abitativo è, invece esente da IVA

    Il soggetto spagnolo ha provveduto a identificarsi direttamente, ex art. 35-ter del DPR 633/72 e, mediante tale posizione IVA, procederà a emettere fatture nei confronti dei privati consumatori e ad adempiere agli obblighi IVA connessi. 

    Tutto ciò premesso, l’istante chiede se sia possibile ottenere il rimborso dell’IVA assolta sul bene immobile strumentale con la procedura di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, dato che la restituzione non può essere chiesta da soggetti non stabiliti in Italia che ivi abbiano effettuato operazioni diverse da quelle soggette a inversione contabile, da quelle non imponibili relative a servizi di trasporto o accessorie ai trasporti, Si chiede se lo svolgimento di altra attività ossia la locazione dell’immobile abitativo, esente da IVA, non soggetta a reverse charge e priva del diritto alla detrazione, faccia decadere la ditta spagnola dal diritto di beneficiare del rimborso mediante portale elettronico.

    L’Agenzia delle Entrate conferma che la procedura è ammessa anche nel caso il richiedente Ue si identificato in Italia o abbia un rappresentante fiscale “purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative”. 

    Inoltre, le fatture di acquisto recanti l’imposta oggetto di rimborso:

    • devono essere intestate alla partita IVA estera del soggetto non residente e non a quella italiana;
    • per conseguenza, non devono confluire nelle liquidazioni IVA e nelle dichiarazioni IVA della posizione IVA locale.

    Nel caso di specie, le fatture dell’acquisto dell’immobile strumentale sono intestate alla partita IVA spagnola della ditta e le stesse non rientrano né nelle liquidazioni IVA, né tra le operazioni dichiarate con partita IVA italiana, “Per rendere evidente la distinzione delle due attività” e il fatto che il rimborso tramite il portale elettronico sia pertinente a solo una di queste, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto spagnolo possa optare per la separazione delle attività ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del DPR 633/72.

  • Rimborso Iva

    Rimborsi IVA 2025-2027: i tempi di attesa chiariti in question time

    Con Question Time si replica sui tempi de erogazione del rimborso IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.

    In particolare, con il documento I 'Onorevole interrogante rileva come l'Agenzia delle entrate – nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione(PIAO) 2025-2027 — individui, tra gli obiettivi strategici, la riduzione dei tempi di lavorazione dei rimborsi fiscali impegnandosi ad accelerarne il pagamento ai contribuenti e garantendo, al contempo, certezza e tempestività.
    Tanto premesso, e alla luce delle novità introdotte con la riforma della riscossione di cui al d.lgs. n. 110 del 2024, l'Interrogante chiede di conoscere quali siano attualmente i tempi medi di rimborso, suddivisi per tipologia di imposta, anche valutando la possibilità di introdurre un sistema nazionale di tracciabilità digitale dei rimborsi fiscali, tale da consentire ai contribuenti e agli intermediari di monitorare in tempo reale lo stato della propria pratica.

    Rimborsi IVA: i tempi di attesa chiariti in question time

    Viene replicato che, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, il tema dell 'accelerazione del pagamento dei rimborsi fiscali ai contribuenti è stato valorizzato nella negoziazione delle Convenzioni con l'Agenzia delle entrate. 

    In particolare, nella Convenzione 2024-2026, nell'ambito dell'Area Strategica Servizi, è stato inserito l'obiettivo "Assicurare la tempestiva lavorazione dei rimborsi richiesti dai contribuenti"'

    Per misurare il grado di raggiungimento di tale obiettivo, sono stati previsti i seguenti indicatori:

    • "Tempo medio di erogazione dei rimborsi IVA al netto delle sospensioni", indicatore istituzionale, che nell 'anno2024 ha raggiunto un risultato di 74 giorni, migliorando i tempi previsti in fase di programmazione (75 gg.);
    • "Percentuale di rimborsi IVA ordinari lavorati/magazzino" e "Percentuale dei rimborsi IVA prioritari lavorati/magazzino" che nell'anno 2024 hanno registrato, a consuntivo, rispettivamente, un risultato del 96,70% (target 93%) e del 98, 14% (target 95%); 
    • Percentuale dei rimborsi relativi alle imposte dirette lavorati/magazzino che, nel 2024, ha superato il valore atteso, con un risultato del 98,23%, a fronte del 93% inserito in Convenzione.

    Nell'ottica di favorire la semplificazione dei rapporti con i contribuenti, il Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine (PSB) ha previsto l'accelerazione dei tempi di rimborso dei crediti IVA, secondo la seguente tempistica: 

    • 5% entro il quarto trimestre del 2025; 
    • 10% entro il quarto trimestre
    • del 2027; 
    • 15% entro il quarto trimestre del 2029.

    Pertanto, nella Convenzione 2025-2027 è stato previsto un indicatore strategico di performance che impegna l'Agenzia a una consistente accelerazione dei tempi medi relativi ai rimborsi IVA, fissando il target a 70 giorni per il 2025 e per il 2026 e a 67 giorni per il 2027.

    Al 31 maggio 2025 1'indicatore ha registrato un tempo medio di 66 giorni, a fronte dei 70 concordati in Convenzione.

    I dati di monitoraggio al 30 settembre 2025, con le proiezioni di preconsuntivo riferiti al 31 dicembre 2025, non sono ancora disponibili e saranno trasmessi dall 'Agenzia al Ministero entro il 3 1 ottobre 2025.

    Le informazioni sinora assunte in via informale confermano il raggiungimento del target.

    In particolare, l'Agenzia delle entrate ha confermato che i dati relativi ai tempi medi di erogazione dei rimborsi IVA alla data del 30 settembre 2025 risultano pari a 67 giorni.

    Per quanto riguarda, invece, la tracciabilità digitale dei rimborsi fiscali, l' Agenzia fa presente che ègià prevista la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento di una richiesta di rimborso. 

    I contribuenti interessati possono accedere all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (tramite SPID, Carta Nazionale Servizi o Carta d'Identità Elettronica) e seguire il seguente percorso: "Tutti i servizi — Cassetto Fiscale — Consultazioni — Rimborsi".

  • Rimborso Iva

    Garanzia rimborsi IVA: quando sono ammesse modifiche

    Con Risposta a interpello n 83 del 28 marzo le Entrate chiariscono l'ambito della modifica delle garanzie per i rimborsi IVA.

    La società istante ha chiesto rimborsi IVA per gli anni 2021, 2022 e 2023 con specifiche istanze per una parte del credito IVA maturato in ciascuna di queste annualità, e tali rimborsi sono stati erogati dall'Ufficio competente.

    Le garanzie per i rimborsi IVA richiesti dalla società sono state prestate dalla società controllante sotto forma di "diretta assunzione dell'obbligo di pagamento" in conformità con l'articolo 38-bis, comma 5, del decreto IVA.

    A causa di una operazione di fusione i cui effetti sono partiti dal 1° gennaio, la controllante è venuta meno e i due patrimoni si sono fusi.

    La società istante controllata domanda se può presentare una dichiarazione integrativa ai fini IVA per gli anni 2021, 2022 e 2023, per essere esonerata dall'obbligo di sostituire le garanzie già rilasciate dalla società controllante che verrà incorporata. Le Entrate negano la possibilità vediamo il perché.

    Garanzia rimborsi IVA: sono ammesse modifiche?

    L'Agenzia delle Entrate risponde che, poiché i rimborsi IVA sono già stati erogati e la fase istruttoria è conclusa, la società [ALFA] non può più presentare una dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia scelto inizialmente.

    Pertanto, [ALFA] non può essere esonerata dall'obbligo di sostituire le garanzie già rilasciate dalla società controllante [BETA].

    L'Agenzia chiarisce che, essendo venuta meno la società controllante a causa della fusione, l'unica forma di garanzia alternativa che [ALFA] può fornire è quella prestata con titoli di Stato, fideiussione bancaria, o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

    Tali garanzie sostitutive devono decorrere dal momento dell'erogazione del rimborso e avere una durata pari a tre anni dallo stesso, o fino al termine di decadenza dell'accertamento se inferiore.

    Riepiloghiamo i chiarimenti utili proposti dall'ADE.

    Le Entrate ricordano che l'articolo 38 bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono eseguiti senza prestazione della garanzia, purché sia presentata la dichiarazione annuale, o l'istanza di rimborso infrannuale (da cui emerge il credito), recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, corredata, altresì, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti concernenti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi.
    In mancanza dei requisiti citati, per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro ricorre l'obbligo di prestare la garanzia secondo le modalità previste dal successivo comma 5 del medesimo articolo, ossia, «[…] per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione […]».
    Il medesimo articolo 38 bis, comma 5, del decreto IVA, al terzo periodo, dispone una semplificazione per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, prevedendo che «[…] la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata […]».
    Per effetto di tale previsione normativa, la società capogruppo o controllante (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) può assumere per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto IVA, l'obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, ''fideiussore'' della controllata

    In tal caso, in luogo delle forme di garanzia ''tradizionali'' (polizza fideiussoria, fideiussione, ecc.), l'interesse erariale è garantito dal patrimonio della controllante oltre che da quello della controllata.
    Le diverse tipologie di garanzia previste dall'articolo 38 bis, comma 5, del decreto IVA sono tra loro alternative, con la conseguenza che il richiedente può liberamente scegliere tra esse quella che intende prestare.
    Tanto premesso, con riferimento al caso di specie in cui l'istante chiede, per i rimborsi IVA già erogati, di sostituire l'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento prestata dalla propria controllante [che, secondo quanto affermato nell'istanza, dovrebbe già essere stata sostituita con delle garanzie fideiussorie, stante l'operazione di fusione con la propria controllante e la conseguente ''scomparsa'' della società garante] con una dichiarazione integrativa recante il visto di conformità nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la solidità della propria situazione patrimoniale e finanziaria, torna utile quanto detto con la Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, ove, al punto 2, è stato chiarito che, «a differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell'attestazione di ''virtuosità'' ai sensi della previgente normativa, non si ritiene possibile la presentazione di detta dichiarazione sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza. La dichiarazione sostitutiva potrà essere prodotta successivamente, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa».
    Con la circolare innanzi richiamata è stato, dunque, ammesso il ricorso all'istituto dell'integrazione per dotare la dichiarazione annuale del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva originariamente omesso; tuttavia, viene precisato che è consentito correggere ed integrare «anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia […], non eseguite o eseguite non correttamente […]», purché siano rispettate le modalità e i limiti temporali declinati dalla risoluzione n. 99/E del 11 novembre 2014, ove è stata ammessa la possibilità di variare la scelta operata in dichiarazione compensazione in luogo del rimborso dell'eccedenza a credito IVA solo laddove non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.
    Ne deriva che, la presentazione della dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia già scelto [nel caso specifico, attestazione di possedere i requisiti per essere considerato ''virtuoso'' in luogo della garanzia fideiussoria], può essere presentata fino a quando non sia stata conclusa da parte dell'Ufficio territorialmente competente la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento. 

    Avendo l'Ufficio già liquidato i rimborsi IVA, l'istante non ha più la possibilità di integrare le proprie dichiarazioni IVA al fine di scegliere la forma di garanzia alternativa di cui si è detto.
    Pertanto, essendo venuta meno la società controllante, originaria garante delle somme ricevute a rimborso, l'unica forma di garanzia alternativa che l'istante può fornire all'Ufficio è quella prestata con titoli di Stato, o con fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale, ovvero con polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.
    Si rammenta che la garanzia sostitutiva deve decorrere dal momento dell'erogazione del rimborso e non già dal momento della sostituzione e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA 2025: i benefici per gli aderenti al CPB

    Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2025 è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024.

    Leggi anche: Dichiarazione IVA 2025: regole per adempiere entro il 30.04             

    Relativamente ai soggetti che hanno aderito al CPB e che in base alle risultanze del modello IVA abbiano maturato un credito, possono avere interesse a presentare il prima possibile la dichiarazione in quanto, in tema di rimborsi è stato attribuito, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024, un benificio per le annualità di adesione al patto con il fisco.

    Il comma in quesitone recita testualmente "per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"

    Attenzione al fatto che le Entrate in data 24 febbraio hanno anche pubblicato una faq in merito replicando ad un caso specifico, di seguito i dettagli.

    Rimborso IVA con beneficio premiale per chi ha aderito al CPB

    Dettagliatamente i soggetti aderenti al CPB e beneficiari di un credito IVA, per i periodi oggetto di concordato, possono fruire:

    • di un limite più elevato per chiedere a rimborso l’eccedenza di credito IVA, 
    • nonché per compensarla “orizzontalmente”, 

    senza l’obbligo del visto di conformità.

    Nelle istruzioni al Modello IVA 2025, relative alla “Firma della dichiarazione” del Frontespizio, è stato precisato che sono tenuti a barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” anche i soggetti passivi che hanno aderito al concordato preventivo biennale, in quanto beneficiari dell'esonero ex art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024:

    Occorre evidenziare che la disposizione agevolativa si riferisce al regime premiale ISA (art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017) e a seguito del DLgs. 1/2024 la soglia, in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto, è stata innalzata a 70.000 euro annui, in luogo dei precedenti 50.000.

    Ricordiamo che con la Circolare n. 18/2024, le Entrate hanno chiarito che per chi ha aderito al concordato, il limite per l’esclusione dal visto è sempre quello più elevato di 70.000 euro annui.

    Per i soggetti estranei al concordato preventivo biennale, a seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto, l’esonero dal visto di conformità è graduato, in relazione al vecchio limite di 50.000 ovvero al nuovo limite pari a 70.000 euro annui.

    La circolare recita testualmente che: "Va rilevato, altresì, che per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA:

    a) l’esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
    b) l’esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui".


    Rimborso IVA 2025 e aderenti al CPB: chiarimenti ADE

    Veniva domandato se per un soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, le agevolazioni previste ai fini IVA dall'art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017 possono essere riconosciute già a partire dall'anno 2024, ossia dal primo dei due anni di decorrenza del concordato?

    Le Entrate con FAQ del 24 febbraio hanno specificato quanto segue.
    L’art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017 riconosce, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, i seguenti benefici: 
    • a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70.000 euro; 
    • b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui. 

    L'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal citato art. 9-bis, comma 11. 

    Al riguardo, si ritiene che i soggetti interessati possano avvalersi di tali benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, in quanto l’adesione al CPB è effettuata nel corso di tale primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello IVA. 
    In buona sostanza, non si verifica in questo caso quel “gap” temporale tra presentazione della dichiarazione IVA e modelli ISA che giustifica l’applicazione differita delle predette agevolazioni ai fini IVA per chi ottiene determinati punteggi ISA.
    Nel caso di specie, quindi, in cui l’adesione al concordato preventivo biennale è effettuata nel 2024, il beneficio dell'esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno di imposta 2024. 
    Inoltre, si ritiene che il beneficio in parola, qualora rivolto ai soggetti che hanno aderito al CPB, possa essere inteso con il limite più elevato di 70.000 euro.

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA sospeso in presenza di PVC

    Ieri si è tenuta una nuova edizione del convegno annuale Telefisco 2025, sulle principali tematiche fiscali e del lavoro, organizzato dal Sole24ore.

    Come di consueto, oltre ai rappresentanti del Governo e degli addetti ai lavori, al convegno è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in risposta ai quesiti degli esperti ma anche dei contribuenti.

    Relativamente alla sospensione dei rimborsi e delle compensazioni viene chiarito il perimetro dell'art 23 del Dlgs n 472/97.

    Vediamo i dettagli.

    Rimborsi sospesi anche in presenza di PVC

    Il citato articolo n 23 prevede che: nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido (1) vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non definitivi (2).  La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla (3) decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido (1) sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

    L’Agenzia delle Entrate ha appunto chiarito che la ragione di credito fondante il provvedimento di sospensione dei rimborsi, può essere rappresentata altresì dal processo verbale di constatazione.

    L’Agenzia ha ricordato che la Circoaolre n 19/1993 ha chiarito che tra  i "carichi pendenti" rientrano gli accertamenti, le rettifiche, l’irrogazione di sanzioni, i PVC notificati e ogni altra pendenza risultante dall'Anagrafe tributaria e per cui è prevista la sospensione del pagamento.