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Pagamenti PIVA: chi va in cassa entro il 20 luglio
Entro il 20 luglio le PIVIA, grazie al Decreto n 89/2026 pubblicato in GU n 117/2026 con la proroga dei pagamenti dovranno pagare le tasse.
Il DL 89/2026 trasfuso nella conversione in Legge del DL n 63/2026 o decreto carburanti ter, contiena la norma definitiva della proroga dei pagamente per le PIVA a luglio, riepiloghiamo il calendario dei pagamenti e vediamo la norma in dettaglio.
Di seguito anche un link per approfondire la proroga del settore agricoltura.
Proroga tasse PIVA al 20 luglio: il nuovo calendario, gli esclusi
Il Governo con il DL d'urgenza approvato il 22 maggio e in vigore dal 23 ha previsto che:
- ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio
- è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
- il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto) con una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
La norma è stata ora trasfusa nella Legge di conversione del DL carburanti ter.
Attenzione però al fatto che, la proroga non è per tutte le PIVA vediamo di seguito il dettaglio.
Proroga pagamenti PIVA: riguarda tutti?
Oltre ai lavoratori dipendenti e pensionati senza partita IVA, i pagamenti sono rimasti al 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) per i seguenti soggetti:
- gli enti non commerciali senza redditi d'impresa o di lavoro autonomo (compresi i soci delle società semplici)
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA e
- i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- si aggiungono i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare per i quali il termine ordinario di versamento sia successivo al 30 giugno 2026, ossia le società di capitali che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio dopo il 31 maggio 2026, e gli IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare;
- i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR
Occorre evidenziare che per il periodo d'imposta 2025 (dichiarazione 2026), il Decreto MEF del 31 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, ha approvato gli ISA applicabili al periodo d'imposta 2025, con 85 indici sintetici di affidabilità fiscale e 173 modelli per la comunicazione dei dati, aggiornati alla classificazione ATECO 2025.
Non esiste un "elenco negativo" ufficiale delle attività prive di ISA ma occorre ragionare per esclusione consultando l'allegato 1 al decreto MEF 31 marzo 2026.
Leggi anche Agricoltura: Irpef al 30.6 ma non per tutti con il calendario di settore.
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Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse
Per il pagamento dei tributi dei privati e dei titolari di PIVA sono necessari i Modelli di pagamento F24 e F23.
Tali modelli vengono utilizzati per tutti i pagamenti da effettuarsi, a seconda dei casi in via telematica, oppure presentando il modello cartaceo presso Poste e banche.
Vediamo le caretteristiche dell'F24 per un utilizzo appropriato da parte dei contribuenti.
Scarica qui Modello F24 e istruzioni.
Modello F24: che cos’è e per quali pagamenti serve
Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.
Essop viene definito Modello “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di adoperare, anche tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.
Modello F24: che cosa ci pago
Il modello F24 va utilizzato per pagare:
- imposte sui redditi (Irpef, Ires),
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale,
- Iva,
- Irap,
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva,
- somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione ,
- somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione,
- somme dovute per i servizi ipotecari e catastali,
- somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari,
- tributi locali (addizionale regionale e comunale all'Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno),
- imposte sui giochi,
- accise, imposte di consumo e di fabbricazione,
- contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali,
- premi Inail,
- diritti camerali,
- proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato,
- imposta sostitutiva sui finanziamenti,
- imposta sulle assicurazioni,
- tasse scolastiche.
Inoltre, con il modello F24 vanno versate tutte le somme, compresi eventuali interessi e sanzioni, dovute in caso di:
- autoliquidazione da dichiarazioni
- ravvedimento
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
- avviso di accertamento
- avviso di irrogazione di sanzioni
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).
Modello F24: i pagamenti dei privati e delle PIVA
I contribuenti non titolari di partita Iva NON sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità.
Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:
- qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione,
- una banca,
- un ufficio postale.
Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
- presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente,
- presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari,
- presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat,
- presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.
Diversamente, tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche e i versamenti possono essere effettuati:
- direttamente:
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline,
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento),
- tramite gli intermediari(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”),
- sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”,
- si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero – possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l’importo dovuto.
Modello F24: gli errori da evitare
Prima di effettuare i pagamenti, è bene prestare attenzione alla compilazione del modello F24 poichè esistono errori frequenti che bisogna evitare e che riguardano:
- codice tributo,
- periodo di riferimento,
- codice fiscale.
Per correggerli, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio Civis F24 – pdf, utilizzabile anche dagli intermediari della riscossione per rimediare agli errori commessi in sede di trasmissione dei dati contenuti nelle deleghe di pagamento presentate per conto dei propri clienti.
Un altro aspetto da tenere bene a mente è l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.
Per questa "dimenticanza" è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.
La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) procedendo come segue:
- presentare il modello F24 omesso,
- versare, con il codice tributo “8911”, una sanzione di:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall'omissione
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro novanta giorni dall'omissione
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro un anno dall'omissione
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro due anni dall’omissione
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 è presentato oltre due anni dall’omissione
- 20 euro (1/5 di 100 euro), se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata constatata con un processo verbale.
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Dichiarazione dei redditi: tardiva entro il 29 gennaio con sanzione
Chi non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione dei Redditi 2025 entro il 31 ottobre scorso, può ancora farlo pagando delle sanzioni.
Ricordiamo che, dal 1° settembre 2024 sono anche entrate in vigore novità in tema di sanzioni, previste dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 87/2024, che ha modificato il Dlgs n 471/97.
Il Dlgs n 87/2024 non ha però disciplinato il caso della dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, caso per cui restano immutate le sanzioni.
In proposito restano validi i principi indicati nella Circolare ADE n 42/2016 che equiparano la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, con riduzione di un decimo del dovuto per omessa dichiarazione, e quindi una sanzione pari a 25 euro.
Vediamo maggiori dettagli.
Dichiarazione 2025: invio entro il 29 gennaio con con sanzione
Scaduto il termine del 31 ottobre scorso è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni, pagando una minima sanzione.
In particolare, vi è la possibilità di presentazione tardiva della dichiarazione entro il 29 gennaio, con l’applicazione della sanzione minima di 25 euro.
L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”.
Secondo quanto indicato dalla circolare n 42/2016 entro il 29 gennaio il contribuente deve:
- presentare il modello Redditi 2024;
- pagare 25 euro per la violazione da tardiva dichiarazione;
- pagare le imposte e gli interessi legali;
- ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti se dovuti ( ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).
Il Decreto legislativo n. 87/2024 che ha cambiato le regole previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 è intervenuto invece sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
In base alle novità la sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa ammonta al 120% dell’imposta non versata.
Una novità, introdotta introdotta dal Dlgs Sanzioni (Dlgs n 87/2024), prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo.
Nel caso in cui invece si ratti di omessa dichiarazione, ma non ci sono imposte dovute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati alla contabilità.
Vediamo la tabella di riepilogo:
Dichiarazione dei Redditi 2025 Sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024 Dichiarazione tardiva entro i 90 gg dalla scadenza sanzione rimasta immutata a 25 euro con ravvedimento operoso Dichiarazione omessa sanzione al 120% dell'imposta non versata Dichiarazione oltre i 90 gg, quindi omessa, ma entro i termini di decadenza dell'attività di controllo e prima dell'accertamento sanzione al 75% delle imposte dovute -
Global Minimum tax: il decreto con regole per Dichiarazione e pagamento
Il MEF ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale, il Decreto 7 novembre 2025, pubblicato poi in GU n 261 del 10 novembre, con le disposizioni di attuazione dell'art. 53, D.Lgs. n. 209/2023, concernente gli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposizione integrativa dovuta in Italia nell'ambito della disciplina della Global Minimum Tax. Vediamo i dettagli del decreto.
Leggi anche Global Minimum tax: codici tributo per pagare
Come dichiarare la Global Minimum tax
Con Decreto 7 novembre 2025 sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'art. 53, D.Lgs. n. 209/2023, per la Global Minimum Tax e in particolare:
- termini e modalità di presentazione della dichiarazione annuale,
- versamento, delle tre imposte che compongono il sistema dell’imposizione integrativa:
- per l’imposta minima integrativa la responsabilità ricade sulla controllante capogruppo (articolo 13, Dlgs n. 209/2023), sulla partecipante intermedia (articolo 14), e sulla partecipante parzialmente posseduta (articolo 15) localizzate in Italia;
- per l'imposta minima suppletiva l'obbligo ricade sul soggetto individuato dal gruppo, tra le sue entità localizzate in Italia, come responsabile del pagamento dell'Imposta minima suppletiva (articoli 19, comma 2, o 20, comma 3, del Dlgs n. 209/2023)
- per l’imposta minima nazionale, a livello generale, il soggetto obbligato è individuato in ciascuna impresa, entità a controllo congiunto del gruppo entità apolide localizzata in Italia, sebbene l’articolo 18, comma 7, del Dlgs n. 209/2023, consente al gruppo di designare una delle imprese o entità italiane per adempiere all’obbligo dichiarativo e di versamento per conto delle altre. La relazione illustrativa al decreto specifica che “In coerenza con la natura e il ruolo svolto da questa imposta nell’economia delle regole sull’imposizione integrativa, il soggetto responsabile dell’imposta minima nazionale, a differenza di quanto accade per l’imposta minima integrativa e per l’imposta minima suppletiva, sarà sempre tenuto a presentare la Dichiarazione Fiscale all’Agenzia delle entrate in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti all’articolo 10 del Decreto Legislativo”.Il legislatore ha stabilito che la dichiarazione, anche se l’imposta minima nazionale sia pari a zero, debba essere presentata in via continuativa e sistematica da parte di tutti i soggetti italiani coinvolti nell’ambito della Global minimum tax.
I soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell'imposta e potrebbero risultare diversi, nell'ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle tre imposta sopra citate.
Il Decreto contiene anche le norme per:
- adempimenti dichiarativi,
- contenuto della Dichiarazione Fiscale,
- regole di compilazione,
- termini e le modalità di presentazione,
- versamento dell'imposta,
- eccedenze di versamento e i rimborsi,
- applicazione delle sanzioni.
Attenzione al fatto che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verrà approvato il modello di Dichiarazione Fiscale, le relative istruzioni e le modalità tecniche di trasmissione telematica.
Global Minimu tax: il modello per dichiararla e poi pagare il dovuto
Il decreto stabilisce un modello dichiarativo unico, composto da due parti fondamentali:
- una sezione generale obbligatoria con i dati del soggetto che presenta la dichiarazione, le informazioni sul gruppo, ed eventuali regimi semplificati o di esclusione di cui il gruppo usufruisce;
- prospetti specifici per ciascuna delle tre imposte di cui il dichiarante è responsabile. Attenzione al fatto che tali prospetti vanno compilati anche se l’imposta dovuta è pari a zero).
Nei prospetti relativi all'Imposta minima suppletiva e nazionale, il dichiarante deve indicare le imprese/entità coobbligate, per conto delle quali agisce, e la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra i soggetti del gruppo localizzati in Italia.
Tutti gli importi devono essere espressi in euro: la conversione da altra valuta deve avvenire utilizzando il tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio.
Viene evidenziato che gli adempimenti dichiarativi riguardanti l’imposizione integrativa sono regolati, oltre che dal decreto in argomento, dalle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del Dpr n. 322/1998, che risultano compatibili con il sistema impositivo in esame.
In relazione all’articolo 32, le modifiche successive alla “Comunicazione rilevante” sono collegate agli eventi che possono determinare una variazione dell’aliquota di imposizione effettiva di un esercizio, a seguito della presentazione della relativa comunicazione.
La dichiarazione va trasmessa all'Agenzia delle entrate entro gli stessi termini stabiliti per la trasmissione della "Comunicazione Rilevante", quindi, entro 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento (termine ordinario).
Per il primo esercizio di applicazione delle disposizioni il termine è stato esteso al diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio.
Il primo termine di scadenza non può essere anteriore al 30 giugno 2026.
Infine, i soggetti obbligati sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della dichiarazione fiscale.
Le imposte sono versate in due rate:
- la prima rata pari al 90% dell'importo complessivamente dovuto, va versata entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento. Ad esempio, per l’esercizio 2024 coincidente con l'anno solare, il primo versamento dovrà essere effettuato entro il primo dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica);
- la seconda rata o saldo, pari al residuo 10%, deve essere versato entro un mese dal termine previsto, nell’articolo 5, per la presentazione della dichiarazione fiscale.
Leggi anche Global Minimum tax: codicI tributo per pagare con i codici tributo necessari ai pagamenti.
Global minimum tax: sanzioni per chi non la versa
Per l'inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, si applicano le disposizioni sanzionatorie contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997.
È previsto un regime transitorio per le violazioni riguardanti i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del Dlgs n. 209/2023, infatti, le sanzioni amministrative non vengono irrogate, purché non ricorrano i casi di dolo o colpa grave.
Le imprese e le entità del gruppo, per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest’ultimo per imposte, interessi e sanzioni
Allegati: -
Global Minimum tax: codici tributo per pagare
Con la Risoluzione n 64 del 10 novembre vengono istituiti i codici tributo per pagare la global minimum tax, vedialo le istruzioni ADE.
Globalo Minimum tax: codicI tributo per pagare
ll decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 al Titolo II (articoli da 8 a 60), introduce la normativa sull’imposizione minima
globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2022/2523, che a sua volta recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (“Pillar 2”) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).
In particolare, il decreto, all’articolo 9, comma 1, prevede una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso:- l’imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto;
- l’imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto;
- l’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto.
Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Leggi anche Global Minimum tax: il decreto con regole per Dichiarazione e pagamento.
L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro con le modalità di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione.
Il versamento delle imposte avviene in due rate: il 90 per cento dell’importo dovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al
quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.
In tale ambito, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio (come definito dall’articolo 54 del decreto), per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre 2026).
Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parola mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2730” denominato “Imposta minima integrativa – articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2731” denominato “Imposta minima suppletiva – articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2732” denominato “Imposta minima nazionale – articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
- legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
- “2734” denominato Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
- legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
Si rimanda alla risoluzione per ulteriori istruzioni.
Allegati: -
Indebita compensazione e F24: sono necessari per provare il reato?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30773 del 15 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello di Bari, confermando la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato:- per dimostrare la condotta illecita non è necessaria la produzione in giudizio dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni indebite, poiché la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, nel rispetto del principio di libertà della prova e del libero convincimento del giudice.
La vicenda nasce dalla condanna dell’imputato da parte del Tribunale di Trani nel dicembre 2022, poi confermata in appello a Bari nell’ottobre 2024.
L’imputato, in qualità di legale rappresentante della società, era stato ritenuto responsabile di aver compensato debiti fiscali con crediti inesistenti o non spettanti, in violazione dell’articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000.Nel corso delle verifiche fiscali, gli organi di controllo avevano accertato le operazioni di compensazione indebita sulla base delle risultanze informatiche della banca dati dell’Amministrazione finanziaria, senza acquisire in formato cartaceo o digitale i modelli F24, ritenendoli comunque disponibili per via telematica.
La difesa aveva impugnato la decisione, sostenendo che l’assenza dei modelli F24 nel fascicolo processuale rendesse carente la prova della condotta, e lamentando anche che il giudice d’appello avesse posto a carico dell’imputato l’onere di produrre il Libro unico del lavoro utilizzato in sede di verifica.
Libertà della prova e onere della difesa: Cassazione n sentenza n. 30773/2025
La Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato, ritenendo che la difesa non avesse contestato nel merito le risultanze probatorie concordemente valutate dai giudici di primo e secondo grado.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato che le conclusioni sull’indebita compensazione risultavano pienamente supportate dagli atti di verifica e dal contenuto del Libro unico del lavoro prodotto dal consulente dell’imputato in sede di controllo.Riprendendo il proprio orientamento interpretativo consolidato, la Corte ha ribadito che: “Il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, pur richiedendo sul piano materiale l’utilizzo del modello F24, non impone che tale documento sia prodotto in giudizio come mezzo di prova esclusivo”.
Il principio è stato già espresso, tra le altre, dalla sentenza n. 24254/2024, che ha precisato come la condotta tipica del reato (ossia l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti) non debba essere confusa con l’obbligo processuale di produrre fisicamente quel modello.
A tale indirizzo si erano già allineate anche precedenti pronunce (Cass. n. 15236/2015), che distinguono tra elemento costitutivo del reato e mezzo di prova per accertarlo.Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione consolida ulteriormente l’orientamento secondo cui l’indebita compensazione è reato autonomo, che si perfeziona con l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti o inesistenti, e che la prova del fatto può essere raggiunta anche in assenza del documento materiale.
Il principio ha rilievo pratico sia per gli operatori fiscali sia per i consulenti legali:
rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria nella prova dell’illecito penale tributario, e impone ai difensori una maggiore attenzione nel fornire controprove puntuali e documentate in fase processuale. -
Divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi
Con la Risposta a interpello n 246 le Entrate ribadiscono il divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla stessa rete d’imprese.
Il pagamento dei debiti tributari altrui tramite F24 resta vietato se effettuato con i crediti dell'accollante.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Compensazione crediti nella rete d’imprese: l’ade chiarisce quando è vietata
L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da [ALFA] – Rete di Imprese, soggetto con personalità giuridica costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009.
La Rete dichiara di voler gestire adempimenti tributari in nome e per conto delle imprese aderenti, ma senza assumere direttamente le relative obbligazioni fiscali.
In particolare, viene proposto un modello operativo così articolato:
- il retista A, titolare di crediti fiscali nel proprio cassetto fiscale, verserebbe tramite F24 tributi dovuti dal retista B, usando i propri crediti;
- la rete garantirebbe solo coordinamento e tracciabilità, senza inviare direttamente i modelli F24 né effettuare compensazioni centralizzate;
- ogni operazione sarebbe documentata e regolata da un disciplinare tecnico condiviso.
L’istante chiede conferma della legittimità dell’operazione e della sua estraneità al divieto di accollo fiscale vietato, sostenendo che non vi sarebbe alcuna assunzione del debito da parte del retista pagante, ma solo esecuzione contrattuale interna alla rete.
L'Agenzia delle Entrate nega la legittimità del modello proposto, ritenendo che l’operazione configuri un accollo tributario vietato, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile.
Il chiarimento risiede in due punti:
- l’accollo fiscale è lecito, ma solo se il debito viene pagato in modo diretto, non compensato;
- qualunque compensazione tra soggetti diversi è espressamente vietata, anche se si tratta di imprese appartenenti alla stessa rete e anche se fondata su accordi contrattuali interni.
Come precisato nella risposta, la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è ammessa solo tra crediti e debiti dello stesso contribuente, risultanti da proprie dichiarazioni o denunce fiscali.
La giurisprudenza conferma la tesi del Fisco
A rafforzare la posizione, l’Agenzia richiama l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025 della Cassazione, secondo cui:
«L'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze:
- la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato;
- la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva comporta che né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest'ultimo può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante».
Pertanto, anche se i crediti e i debiti sono riferiti alla stessa annualità o all’interno della stessa rete, la differenza tra i soggetti coinvolti preclude qualsiasi compensazione.
Accollo tributario vietato e sanzioni
Attenzione al fatto che, si effettua compensazione in violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti con la conseguenza di:
- obbligo di versamento integrale del debito d’imposta accollato;
- applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
- possibile disconoscimento del credito utilizzato in compensazione.
Il rischio è quindi doppio: il pagamento è inefficace, e il contribuente può essere esposto a recuperi e sanzioni anche significative.