• Versamenti delle Imposte

    Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse

    Per il pagamento dei tributi dei privati e dei titolari di PIVA sono necessari i Modelli di pagamento F24 e F23.

    Tali modelli vengono utilizzati per tutti i pagamenti da effettuarsi, a seconda dei casi in via telematica, oppure presentando il modello cartaceo presso Poste e banche.

    Vediamo le caretteristiche dell'F24 per un utilizzo appropriato da parte dei contribuenti.

    Scarica qui Modello F24 e istruzioni.

    Modello F24: che cos’è e per quali pagamenti serve

    Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

    Essop viene definito Modello “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

    I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di adoperare, anche tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.

    Modello F24: che cosa ci pago

    Il modello F24 va utilizzato per pagare:

    • imposte sui redditi (Irpef, Ires),
    • ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale,
    • Iva,
    • Irap,
    • imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva,
    • somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione ,
    • somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione,
    • somme dovute per i servizi ipotecari e catastali,   
    • somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari,  
    • tributi locali (addizionale regionale e comunale all'Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno),
    • imposte sui giochi,  
    • accise, imposte di consumo e di fabbricazione,   
    • contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali,  
    • premi Inail,       
    • diritti camerali,    
    • proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato,
    • imposta sostitutiva sui finanziamenti,   
    • imposta sulle assicurazioni,        
    • tasse scolastiche.

    Inoltre, con il modello F24 vanno versate tutte le somme, compresi eventuali interessi e sanzioni, dovute in caso di:

    • autoliquidazione da dichiarazioni    
    • ravvedimento    
    • controllo automatizzato e documentale della dichiarazione      
    • avviso di accertamento     
    • avviso di irrogazione di sanzioni      
    • istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

    Modello F24: i pagamenti dei privati e delle PIVA

    I contribuenti non titolari di partita Iva NON sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità. 

    Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:    

    • qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione,      
    • una banca,         
    • un ufficio postale.

    Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi: 

    • presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente,
    • presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari,
    • presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat,
    • presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.

    Diversamente, tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche e i versamenti possono essere effettuati:

    1. direttamente:                
      • mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline,
      • mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento),
    2. tramite gli intermediari(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:                
      • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”),
      • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”,        
      • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

     Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero – possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l’importo dovuto.

    Modello F24: gli errori da evitare

    Prima di effettuare i pagamenti, è bene prestare attenzione alla compilazione del modello F24 poichè esistono errori frequenti che bisogna evitare e che  riguardano:      

    • codice tributo,
    • periodo di riferimento,  
    • codice fiscale.

    Per correggerli, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio Civis F24 – pdf, utilizzabile anche dagli intermediari della riscossione per rimediare agli errori commessi in sede di trasmissione dei dati contenuti nelle deleghe di pagamento presentate per conto dei propri clienti.

    Un altro aspetto da tenere bene a mente è l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.

    Per questa "dimenticanza" è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.

    La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) procedendo come segue:  

    • presentare il modello F24 omesso,
    • versare, con il codice tributo “8911”, una sanzione di:                
      • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall'omissione          
      • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro novanta giorni dall'omissione           
      • 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro un anno dall'omissione        
      • 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro due anni dall’omissione         
      • 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 è presentato oltre due anni dall’omissione
      • 20 euro (1/5 di 100 euro), se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata constatata con un processo verbale.

  • Versamenti delle Imposte

    Minimum tax: Modello Globe per i gruppi

    Con il Provvedimento n 46523 le Entrate hanno pubblicato il Modello Globe e le relative istruzioni.

    Scarica qui il Modello Globe sulle imposte minime per i gruppi di imprese

    Scarica qui le istruzioni

    Sono tenute a presentare la dichiarazione fiscale:

    a) la controllante capogruppo di cui all’art. 13, la partecipante intermedia di cui all’art. 14 e la partecipante parzialmente posseduta di cui all’art. 15, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta mi- nima integrativa;
    b) l’impresa, diversa dall’entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva ai sensi dell’art. 19, comma 2, o dell’art. 20, comma 3;
    c) l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità sussidiaria a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale ai sensi dell’art. 18, comma 7, secondo periodo, e dell’art. 10 del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° luglio 2024 sull’imposta minima nazionale.

    I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell’imposta. 

    Si evidenzia che tali soggetti potrebbero risultare diversi, nell’ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle imposte.

    Dichiarazione Globe: modello e istruzioni

    L’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dispone che, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole adottate il 14 dicembre 2021 dall’OCSE e alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, è istituita una imposizione integrativa prelevata attraverso:
    a) l’imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
    b) l’imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
    c) l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.
    L’articolo 53 del citato decreto legislativo prevede la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa all’imposizione integrativa. 

    Con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 7 novembre 2025 sono state stabilite le modalità attuative per gli adempimenti previsti dal predetto articolo 53, commi 1 e 2, in particolare per gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte dovute in Italia.
    Ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del citato decreto ministeriale, con il provvedimento in oggetto è approvato il modello con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione.
    La trasmissione telematica del modello è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    Il file contenente il modello può essere formato anche utilizzando il software denominatoDichiarazioneGlobe”.

    I dati contenuti nel modello devono essere trasmessi secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

    Modello Globe: quando si presenta

    La dichiarazione è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite un intermediario di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli REDDITI".
    La dichiarazione va presentata entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio oggetto della dichiarazione (“esercizio di riferimento”). 

    In deroga, la dichiarazione è trasmessa entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio di cui all’art. 54, comma 1. 

    Ai fini del termine più ampio di diciotto mesi, non rileva il fatto che il gruppo fruisca di Regimi di Esclusione o di Regimi Semplificati né si applica l’ipotesi disciplinata nell’art. 7, comma 2, del decreto sull’imposta minima nazionale.
    Il primo termine di scadenza della dichiarazione, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026 (ad esempio, nel caso di un gruppo multinazionale avente l’esercizio di 6 mesi, che inizia il 1° gennaio 2024 e termina il 30 giugno 2024, la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2026).

    Modello Globe: quando si pagano le relative imposte

    Le imposte dovute relative ad un esercizio sono versate in due rate.

    La prima rata, corrispondente al 90 per cento dell’importo complessivamente dovuto per l’esercizio di riferimento, va versata entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio stesso.
    La seconda rata, pari al residuo 10 per cento, va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nell’art. 5 del decreto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 è versata entro l’ultimo giorno del mese di luglio 2026, mentre la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2025 è versata entro l’ultimo giorno del mese di aprile 2027

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Dichiarazione dei redditi: tardiva entro il 29 gennaio con sanzione

    Chi non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione dei Redditi 2025 entro il 31 ottobre scorso, può ancora farlo pagando delle sanzioni.

    Ricordiamo che, dal 1° settembre 2024 sono anche entrate in vigore novità in tema di sanzioni, previste dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 87/2024, che ha modificato il Dlgs n 471/97.

    Il Dlgs n 87/2024 non ha però disciplinato il caso della dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, caso per cui restano immutate le sanzioni.

    In proposito restano validi i principi indicati nella Circolare ADE n 42/2016 che equiparano la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, con riduzione di un decimo del dovuto per omessa dichiarazione, e quindi una sanzione pari a 25 euro.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Dichiarazione 2025: invio entro il 29 gennaio con con sanzione

    Scaduto il termine del 31 ottobre scorso è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni, pagando una minima sanzione.

    In particolare, vi è la possibilità di presentazione tardiva della dichiarazione entro il 29 gennaio, con l’applicazione della sanzione minima di 25 euro.

    L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”. 

    Secondo quanto indicato dalla circolare n 42/2016 entro il 29 gennaio il contribuente deve:

    • presentare il modello Redditi 2024;
    • pagare 25 euro per la violazione da tardiva dichiarazione;
    • pagare le imposte e gli interessi legali;
    • ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti se dovuti ( ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).

    Il Decreto legislativo n. 87/2024 che ha cambiato le regole previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 è intervenuto invece sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

    In base alle novità la sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa ammonta al 120% dell’imposta non versata.

    Una novità, introdotta introdotta dal Dlgs Sanzioni (Dlgs n 87/2024), prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo. 

    Nel caso in cui invece si ratti di omessa dichiarazione, ma non ci sono imposte dovute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati alla contabilità.

    Vediamo la tabella di riepilogo:

    Dichiarazione dei Redditi 2025 Sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024
    Dichiarazione tardiva entro i 90 gg dalla scadenza sanzione rimasta immutata a 25 euro con ravvedimento operoso
    Dichiarazione omessa sanzione al 120% dell'imposta non versata
    Dichiarazione oltre i 90 gg, quindi omessa, ma entro i termini di decadenza dell'attività di controllo e prima dell'accertamento sanzione al 75% delle imposte dovute

  • Versamenti delle Imposte

    Acconto irpef novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre

    Entro il 30 novembre va versato l'accondo irpef. Essendo il giorno 30 una domenica il pagamento sarà considerato regolare se effettuato entro il 1° dicembre.

    Prima di riepilogare le regole generali del pagamento ricordiamo che il Ministro Giorgetti, in question time, ha recentemente replicato sulla possibilità di rateizzare l'acconto delle tasse di novembre, specificando che non sarà possibile avere proroghe ne rate come l'anno scorso, i dettagli nel botta e risposta del question time.

    Leggi anche Acconto di novembre aderenti CPB

    Acconto di novembre 2025: no alle rate da Giorgetti

    Il ministro Giorgetti in un Question time dei primi di novembre, replicava sul secondo acconto Irpef in scadenza il giorno 30.11.

    In particolare, il secondo acconto, deve essere pagato in unica soluzione, e a quanto pare, stando alle ultime novità dal Ministro non ci saranno rate, nè slittamenti a gennaio del versamento.

    Ricordiamo che nel 2023 e nel 2024 i titolari di partita IVA hanno potuto fruire della rateizzazione del secondo acconto Irpef in scadenza a novembre.

    Il ministro Giorgetti intervenendo al Question time alla Camera dei deputati ha purtroppo evidenziato che non sarà possibile avere il beneficio degli altri anni per motivi di cassa.

    Le esigenze di gettito, ha spiegato il Ministro Giorgetti, non consentono di applicare anche quest’anno lo slittamento del versamento e la rateizzazione degli importi.

    Riepiloghiamo le regole.

    Acconto di novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre

    In generale il contribuente versa l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto, in una o due rate, e un saldo.

    In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.

    L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. 

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.

    L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

    • unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro, quest'anno 1° dicembre.
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno (sempre 1° dicembre poichè il 30 novembre è domenica)

    I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano

    • un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro
    • l’acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre).

    Salvo proroghe:

    • il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%,
    • la scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

    Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24 . 

    Acconto di novembre: i metodi di calcolo

    I metodi per il calcolo dell’acconto sono due:

    1. il metodo storico 
    2. il metodo previsionale. 

    Il metodo storico permette di determinare l’acconto tenendo conto dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

    Con questo metodo, l’acconto per l’anno in corso è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute d’acconto.

    Il metodo previsionale permette di calcolare l’acconto tenendo conto dell’imposta che si presume di dover versare, senza tener conto di quella dell’anno precedente, ma considerando i redditi si ipotizzano per l'anno, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. 

    Tale metodo è conveniente nel caso in cui il contribuente sa di dover sostenere oneri che incideranno sul reddito imponibile oppure sull’imposta lorda o ancora che percepirà minori redditi.

    La scelta va valutata attentamente poiché può esporre il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

    La sanzione dovuta sarà quella di cui all’articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 pari al 25% dell’importo non versato , ma si riduce alla metà se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza originaria.

  • Versamenti delle Imposte

    Global Minimum tax: il decreto con regole per Dichiarazione e pagamento

    Il MEF ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale, il Decreto 7 novembre 2025, pubblicato poi in GU n 261 del 10 novembre, con le disposizioni di attuazione dell'art. 53, D.Lgs. n. 209/2023, concernente gli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposizione integrativa dovuta in Italia nell'ambito della disciplina della Global Minimum Tax. Vediamo i dettagli del decreto.

    Leggi anche Global Minimum tax: codici tributo per pagare  

    Come dichiarare la Global Minimum tax

    Con Decreto 7 novembre 2025 sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'art. 53, D.Lgs. n. 209/2023, per la Global Minimum Tax e in particolare: 

    • termini e modalità di presentazione della dichiarazione annuale,
    • versamento, delle tre imposte che compongono il sistema dell’imposizione integrativa:
      • per l’imposta minima integrativa la responsabilità ricade sulla controllante capogruppo (articolo 13, Dlgs n. 209/2023), sulla partecipante intermedia (articolo 14), e sulla partecipante parzialmente posseduta (articolo 15) localizzate in Italia;
      •   per l'imposta minima suppletiva l'obbligo ricade sul soggetto individuato dal gruppo, tra le sue entità localizzate in Italia, come responsabile del pagamento dell'Imposta minima suppletiva (articoli 19, comma 2, o 20, comma 3, del Dlgs n. 209/2023)
      •  per l’imposta minima nazionale, a livello generale, il soggetto obbligato è individuato in ciascuna impresa, entità a controllo congiunto del gruppo entità apolide localizzata in Italia, sebbene l’articolo 18, comma 7, del Dlgs n. 209/2023, consente al gruppo di designare una delle imprese o entità italiane per adempiere all’obbligo dichiarativo e di versamento per conto delle altre.  La relazione illustrativa al decreto specifica che In coerenza con la natura e il ruolo svolto da questa imposta nell’economia delle regole sull’imposizione integrativa, il soggetto responsabile dell’imposta minima nazionale, a differenza di quanto accade per l’imposta minima integrativa e per l’imposta minima suppletiva, sarà sempre tenuto a presentare la Dichiarazione Fiscale all’Agenzia delle entrate in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti all’articolo 10 del Decreto Legislativo”.Il legislatore ha stabilito che la dichiarazione, anche se l’imposta minima nazionale sia pari a zero, debba essere presentata in via continuativa e sistematica da parte di tutti i soggetti italiani coinvolti nell’ambito della Global minimum tax.

    I soggetti tenuti alla presentazione della Dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell'imposta e potrebbero risultare diversi, nell'ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle tre imposta sopra citate. 

    Il Decreto contiene anche le norme per:

    • adempimenti dichiarativi,
    • contenuto della Dichiarazione Fiscale,
    • regole di compilazione,
    • termini e le modalità di presentazione,
    • versamento dell'imposta,
    • eccedenze di versamento e i rimborsi,
    • applicazione delle sanzioni.

    Attenzione al fatto che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verrà approvato il modello di Dichiarazione Fiscale, le relative istruzioni e le modalità tecniche di trasmissione telematica.

    Global Minimu tax: il modello per dichiararla e poi pagare il dovuto

    Il decreto stabilisce un modello dichiarativo unico, composto da due parti fondamentali: 

    • una sezione generale obbligatoria con i dati del soggetto che presenta la dichiarazione, le informazioni sul gruppo, ed eventuali regimi semplificati o di esclusione di cui il gruppo usufruisce;
    • prospetti specifici per ciascuna delle tre imposte di cui il dichiarante è responsabile. Attenzione al fatto che tali prospetti vanno compilati anche se l’imposta dovuta è pari a zero).

    Nei prospetti relativi all'Imposta minima suppletiva e nazionale, il dichiarante deve indicare le imprese/entità coobbligate, per conto delle quali agisce, e la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra i soggetti del gruppo localizzati in Italia.

    Tutti gli importi devono essere espressi in euro: la conversione da altra valuta deve avvenire utilizzando il tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio.

    Viene evidenziato che gli adempimenti dichiarativi riguardanti l’imposizione integrativa sono regolati, oltre che dal decreto in argomento, dalle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del Dpr n. 322/1998, che risultano compatibili con il sistema impositivo in esame.

    In relazione all’articolo 32, le modifiche successive alla “Comunicazione rilevante” sono collegate agli eventi che possono determinare una variazione dell’aliquota di imposizione effettiva di un esercizio, a seguito della presentazione della relativa comunicazione.

    La dichiarazione va trasmessa all'Agenzia delle entrate entro gli stessi termini stabiliti per la trasmissione della "Comunicazione Rilevante", quindi, entro 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento (termine ordinario).

    Per il primo esercizio di applicazione delle disposizioni il termine è stato esteso al diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio. 

    Il primo termine di scadenza non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

    Infine, i soggetti obbligati sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della dichiarazione fiscale. 

    Le imposte sono versate in due rate:

    • la prima rata pari al 90% dell'importo complessivamente dovuto, va versata entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento. Ad esempio, per l’esercizio 2024 coincidente con l'anno solare, il primo versamento dovrà essere effettuato entro il primo dicembre 2025 (in quanto il 30 novembre cade di domenica);
    • la seconda rata o saldo, pari al residuo 10%, deve essere versato entro un mese dal termine previsto, nell’articolo 5, per la presentazione della dichiarazione fiscale.

    Leggi anche  Global Minimum tax: codicI tributo per pagare con i codici tributo necessari ai pagamenti.

    Global minimum tax: sanzioni per chi non la versa

    Per l'inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, si applicano le disposizioni sanzionatorie contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997. 

    È previsto un regime transitorio per le violazioni riguardanti i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del Dlgs n. 209/2023, infatti, le sanzioni amministrative non vengono irrogate, purché non ricorrano i casi di dolo o colpa grave

    Le imprese e le entità del gruppo, per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest’ultimo per imposte, interessi e sanzioni

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Global Minimum tax: codici tributo per pagare

    Con la Risoluzione n 64 del 10 novembre vengono istituiti i codici tributo per pagare la global minimum tax, vedialo le istruzioni ADE.

    Globalo Minimum tax: codicI tributo per pagare

    ll decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 al Titolo II (articoli da 8 a 60), introduce la normativa sull’imposizione minima
    globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese
    , in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

    Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2022/2523, che a sua volta recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (“Pillar 2”) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).
    In particolare, il decreto, all’articolo 9, comma 1, prevede una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso:

    1.  l’imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto;
    2. l’imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto;
    3. l’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto.

    Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Leggi anche  Global Minimum tax: il decreto con regole per Dichiarazione e pagamento.

    L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro con le modalità di cui

    all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione.

    Il versamento delle imposte avviene in due rate: il 90 per cento dell’importo dovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al

    quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.

    In tale ambito, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio (come definito dall’articolo 54 del decreto), per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre 2026).

    Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parola mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2730” denominato “Imposta minima integrativa – articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
    • “2731” denominato “Imposta minima suppletiva – articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
    • “2732” denominato “Imposta minima nazionale – articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

    Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
    • legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
    •  “2734” denominato Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
    • legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

    Si rimanda alla risoluzione per ulteriori istruzioni.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi

    Con la Risposta a interpello n 246 le Entrate ribadiscono il divieto di compensazione dei crediti fiscali tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla stessa rete d’imprese.

    Il pagamento dei debiti tributari altrui tramite F24 resta vietato se effettuato con i crediti dell'accollante. 

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Compensazione crediti nella rete d’imprese: l’ade chiarisce quando è vietata

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito avanzato da [ALFA] – Rete di Imprese, soggetto con personalità giuridica costituito ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009.

    La Rete dichiara di voler gestire adempimenti tributari in nome e per conto delle imprese aderenti, ma senza assumere direttamente le relative obbligazioni fiscali. 

    In particolare, viene proposto un modello operativo così articolato:

    • il retista A, titolare di crediti fiscali nel proprio cassetto fiscale, verserebbe tramite F24 tributi dovuti dal retista B, usando i propri crediti;
    • la rete garantirebbe solo coordinamento e tracciabilità, senza inviare direttamente i modelli F24 né effettuare compensazioni centralizzate;
    • ogni operazione sarebbe documentata e regolata da un disciplinare tecnico condiviso.

    L’istante chiede conferma della legittimità dell’operazione e della sua estraneità al divieto di accollo fiscale vietato, sostenendo che non vi sarebbe alcuna assunzione del debito da parte del retista pagante, ma solo esecuzione contrattuale interna alla rete.

    L'Agenzia delle Entrate nega la legittimità del modello proposto, ritenendo che l’operazione configuri un accollo tributario vietato, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile.

    Il chiarimento risiede in due punti:

    • l’accollo fiscale è lecito, ma solo se il debito viene pagato in modo diretto, non compensato;
    • qualunque compensazione tra soggetti diversi è espressamente vietata, anche se si tratta di imprese appartenenti alla stessa rete e anche se fondata su accordi contrattuali interni.

    Come precisato nella risposta, la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è ammessa solo tra crediti e debiti dello stesso contribuente, risultanti da proprie dichiarazioni o denunce fiscali.

    La giurisprudenza conferma la tesi del Fisco

    A rafforzare la posizione, l’Agenzia richiama l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025 della Cassazione, secondo cui: 

    «L'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: 

    1. la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; 
    2. la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva comporta che né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest'ultimo può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante».

    Pertanto, anche se i crediti e i debiti sono riferiti alla stessa annualità o all’interno della stessa rete, la differenza tra i soggetti coinvolti preclude qualsiasi compensazione.

    Accollo tributario vietato e sanzioni

    Attenzione al fatto che, si effettua compensazione in violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti con la conseguenza di:

    • obbligo di versamento integrale del debito d’imposta accollato;
    • applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997;
    • possibile disconoscimento del credito utilizzato in compensazione.

    Il rischio è quindi doppio: il pagamento è inefficace, e il contribuente può essere esposto a recuperi e sanzioni anche significative.