• Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies i numeri delle adesioni

    Entro il 30 aprile era necessario inviare, con le modalità previste la richiesta per la rottazione quinquies o definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

    Una volta presentata l'istanza, per chi l'ha presentata entro il 30 aprile scorso, vediamo cosa accade.

    Prima dei dettagli dalle informazioni diffuse da IlSole24ore in data 1° maggio l'adesione è stata bassa.

    Nell'articolo di Marco Mobili e Givanni Parente viene specificato che "il contatore delle domande era vicino a segnare quota 1,8 milioni nella serata di ieri" quindi il bilancio sarebbe di circa il 23 per cento. 

    Continuano a circolare le anticipazioni su eventuali correttivi e in proposito leggi: Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.

    Vediamo invece per chi ha aderito cosa accade dopo aver presentato regolarmente l'istanza di adesione alla Rottamazione quinquies.

    Rottamazione quienquies cosa accade dopo l’istanza

    Dopo il regolare invio della istanza per la definizione agevolata o rottamazione quinquies attaverso:

    • l'area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
    • l'area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

    l'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2026, invierà ai contribuenti che hanno aderito una “Comunicazione” di:

    • accoglimento della domanda contenente:
      • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione- quinquies;
      • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
      • i moduli di pagamento precompilati;
      • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio conto corrente;
    • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

    Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la “Comunicazione” con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all’interno della propria area riservata.

    Prospetto informativo rottamazione quinquies: come ottenerlo

    Con un comunicato stampa del 17 aprile la Riscossione ricorda i dettagli della Rottamazione quinquies e ricorda anche come richiedere il prospetto informativo dall’area riservata del sito.

    In partcolare accedento a sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una email all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.

    In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. 

    In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione 2026-2028: quando si paga? Consulta lo scadenzario ADER

    L'Ader ha recentemente reso disponibile un utilissimo servizio di "Caledario delle Rottamazioni"  per consultare anno per anno tutti i propri pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies.

    Prima dei dettagli è bene soffermarsi su alcune novità fiscali emerse nelle ultimen ore riguardanti le rottamazioni.

    Il Dl Fiscale in fase di conversione, secondo le anticipazioni alla stampa, potrebbe contenere degli emendamenti proprio sulle due definizioni agevolate, a tema di decaduti e giorni di tolleranza per i pagamenti.

    Nell'attesa di visionare i testi emendativi  vediamo nel dettaglio il nuovo servizio onlina della Riscossione.

    Rottamazione: tutte le scadenze dal 2026 al 2028 dall’ADER

    L'Ader ha attivato un nuovo servizio per consultare il calendario delle Rottazioni in corso.

    In particolare dal 30 marzo, è possibile accedere alla pagina preposta dell'Agenzia delle Riscossione dove consultare anno per anno, dal 2026 al 2028, tutte le rate della:

    • Rottamazione quater, 
    • Rottamazione quinquies in partenza.

    Si ricorda che per accedere alla ultima definizione agevolata stabilita dalla Legge di Bilancio 2026 è possibile presentare l'istanza entro il 30 aprile. Leggi qui: Rottamazione quinquies: domande entro il 30 aprile per sapere come presentare le istanze online.

    Nel frattempo per non confondersi sulle proprie rate per chi ha aderito anche alla rottamazione quater ed ha in corso i pagamenti è possibile utilizzare il nuovo servizio della Riscossione che consente di visualizzare lo scadenzario 2026-2027-2028 per tutti i pagamenti delle due rottamazioni.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2026

    Tabella anno 2026 rottamazione quater e quinquies

    Lo scadenzario completo della rottamazione quinquies e quater è anche utile anche per sapere se per una data scadenza vi sarà la tolleranza dei cinque giorni oppure no.

    Rottamazione quater e quinquies: scadenzario 2027

    Sempre accedendo al sito dell'Ader e utilizzando il medesimo servizio di calendario dei pagamenti delle Rottamazioni quater e quinquies vediamo le scadenze 2027:

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: la definizione di un soggetto libera gli altri

    La rottamazione quater si perfeziona sempre, sotto il profilo processuale, con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere quindi il completamento del piano dei versamenti.  La definizione di un coobligato libera anche gli altri. 

    Questa è la sintesi della pronuncia della Cassazione n 5889/2026.

    Rottamazione quater: la definizione di un soggetto libera gli altri

    La Cassazione n 5889 del 2026 ha chiarito tre importanti aspetti: 

    • la Rottamazione quater, sotto il profilo processuale, si perfeziona sempre con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere quindi il completamento del piano dei versamenti. 
    • la sanatoria si applica anche alle entrate non tributarie, 
    • la definizione effettuata da parte di un coobbligato produce effetti nei confronti di tutti, anche se si tratta di entrate non tributarie. 

    Non è la prima volta che la Suprema Corte affronta questo tema e in effetti i principi statuiti non sono stati sempre concordanti. Essa ricordan che nell’Ordinanza n. 24428/2024 si è infatti sostenuto che la mera trasmissione della domanda fosse di per sé sufficiente ai fini dell’estinzione del giudizio. 

    L’Ordinanza n. 24933/2024 ha invece seguito la tesi tradizionale sopra ricordata relativa alla ultimazione dei pagamenti.

    Vi è inoltre un terzo orientamento che richiede non solo la trasmissione della domanda di rottamazione ma anche la regolarità dei versamenti alla data in cui viene richiesta l’estinzione del giudizio.

    Con l’articolo 12 bis del Dl 84/2025 è stata infine introdotta una disposizione interpretativa per la quale gli effetti processuali della rottamazione si collegano alla trasmissione di una valida domanda di sanatoria ed al puntuale pagamento della prima e unica rata. 

    Leggi anche Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale             

    La recente pronuncia ha inoltre affermato che rientrano nella definizione agevolata anche entrate non tributarie (nella specie, si trattava del recupero di somme derivanti dall’utilizzo del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). Ai fini della agevolazione conta che si sia in presenza di somme affidate all’agente della riscossione e che non si ricada in una delle ipotesi di esclusione tassativamente indicate nella disciplina di legge.

    Infine, aspetto più rilevante di tale pronuncia che ha un pò riepilogoato lo stato dell'arte è che le Sezioni unite hanno affermato che la posizione dei coobbligati debba essere sempre considerata sotto il profilo oggettivo, avendo riguardo al debito inteso nella sua unitarietà. 

    Ne deriva che la definizione operata da uno vale anche per gli altri. 

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: entro il 9 marzo la rata scaduta il 28.02

    Con un comunicato stampa del 25 febbraio la Riscossione ha riepilogato la regole per pagare la rata della definizione agevolata in scadenza il 28 febbraio.

    In particolare, il termine della prossima rata è fissato al 28 febbraio 2026 e riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare l’undicesima rata.

    Per i riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), invece, il versamento è riferito alla terza rata prevista dal piano di riammissione.
    In considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno comunque ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 marzo 2026. 

    In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
    È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. 

    Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

    Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

    Attenzione al fatto che  in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

    L'Agenzia della Riscossione inform del fatto che, chi ha un piano di pagamento della Rottamazione-quater con più di dieci rate può utilizzare il servizio online dell'Agenzia: www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i modelli di pagamento.

    Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate

    Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026. 

    Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
    I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
    Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:

    • si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
    • senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

    Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: cosa accade se salto una rata?

    La Rottamazione quinquies è una misura agevolativa riproposta dalla legge di Bilancio 2026 con la quale per determinate cartelle esattoriali il contribuente che aderisce non paga sanzioni e interessi ma solo il debito principale.

    Vediamo cosa accade se chi ha aderito entro il 30 aprile non paga una rata o se paga in modo insufficiente o parziale rispetto al piano di rateizzazione accordato dalla Riscossione.

    Rottamazione quinquies: cosa accade se salto una rata?

    La Legge n. 199/2025 prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies ossia la “decadenza” dai relativi benefici in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:

    • della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
      di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

    In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:

    • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
    • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero deicarichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
    • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973

    Invece, nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.

    Tale chiarimento è stato riportato dalla Riscossione in una FAQ e poi confermata dall'Ader durante Telefisco 2026.

    Viene chiarito che i casi di decadenza dalla rottamazione quinquies sono tre, alternativi: 

    a) il mancato pagamento della rata unica, in scadenza a luglio prossimo; 

    b) il mancato pagamento di due rate anche non consecutive;

    c) il mancato pagamento dell’ultima rata.

    Nulla è previsto per l’omissione che riguardi la prima rata, nell’ipotesi in cui il debitore abbia scelto un piano dilazionato di corresponsione del dovuto. 

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: possibile anche per il sovraindebitamento

    Dal 20 gennaio la Riscossione ha reso note le modalità per aderire entro il 30 aprile alla Rottamazione quinquies prevista dalla Legge di BIlancio 2026.

    Oltre alle regole e alle modalità, sul sito Ader sono state pubblicate delle FAQ con risposte a diversi dubbi dei contribuenti.

    Attenzione al fatto che la Riscossione specifica che è possibile aderire alla Rottamazione-quinquies anche per i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019.

    Rottamazione quinquies: domanda per sovraindebitamento

    L'Ader ha specificato che in caso di sovraindebitamento, la domanda di adesione alla Rottamazione quinquies può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2026 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

    Il modello DA-LS-2026 e le relative modalità di presentazione non sono da utilizzare per l’adesione alla Rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non sono interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del D.Lgs. n. 14/2019.

    Come chiarito dalle istruzioni al modello, questa specifica dichiarazione di adesione può essere presentata, entro il 30 aprile 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) insieme alla copia del documento di riconoscimento, alla casella PEC della Direzione Regionale di riferimento.

    Attenzione al fatto che l’elenco delle caselle PEC è riportato a pag. 3 del modello in oggetto.

    Le istruzioni specificano infine che la domanda per il sovraidebitamento da rottamare può essere presentata dal titolare /rappresentante legale/tutore/curatore/altro come specificato nel riquadro da firmare oppure anche da altro soggetto munito di delega

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Rottamazione tributi locali:fac-simile di regolamento da IFEL

    La legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. 

    Ricordiamo che la norma era stata già inserita nel Decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale e ora diventa immediatamente operante.

    Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.

    A tale proposito viene pubblicata una nota di approfondimento sul perimetro applicativo delle definizione agevolata che riguarda IMU, TARI, multe e altri tributi locali (Leggi qui per approfondire) e uno schema di regolamento che gli enti potranno utilizzare per attuare la previsione normativa della legge di bilancio.

    Lo schema di regolamento per la rottamazione dei tributi locali che i singoli enti potranno utilizzare anche personalizzandolo, contiene:

    • Parte I Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva,
    • Parte II Definizione agevolata delle liti pendenti
    • Parte III Conciliazione agevoalta dei ricorsi
    • Parte IV Regolarizzazione omessi versamenti rateali
    • Parte V Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

    Lo schema è personalizzabile e costituisce un utile strumento attuativo della novità per quei Comuni e altri enti che vorranno renderlo a breve operativo.

    Scarica qui il regolamento per la definizione agevolata IMU, TARI e altri tributi.

    Allegati: