• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari

    Con avviso del 1° aprile il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici.

    Le regole per il contributo a favore dei punti vendita e in particolare i termini e le modalità della agevolazione sono state stabilite dal Decreto 1 agosto 2025.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari

    Con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1° agosto 2025, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 al n. 2420, sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo, previsto dall’articolo 2 del DPCM 17 aprile 2025 a favore dei punti vendita, in via non prevalente, di quotidiani e periodici.

    Il decreto disciplina l’attuazione della misura per il sostegno agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono tale attività in comuni privi di edicole.

    Il contributo consiste nel rimborso, per un importo fino a 4.000 euro, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nel 2024:

    • IMU, TASI, CUP, TARI, 
    • canoni di locazione, 
    • servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

    La misura è riconosciuta entro il limite di 3 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del vigente regolamento UE sugli aiuti “de minimis”.

    Le domande sono state presentate per via telematica dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre 2025 (ore 17.00), attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

    In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: requisiti per le domande

    I requisiti per le domande:

    • a) lo svolgimento in via non prevalente dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 – commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario; 
    • b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente;
      c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
      d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: domande chiuse, le regole

    I soggetti interessati al contributo hanno presentato apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre (ore 17.00) con  apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

    • a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;
    • b) la tipologia delle spese, tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 3, con il relativo importo, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
    • c) i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all’anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;
    • d) che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole, ai sensi dell’articolo 2;
    • e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

    La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

    In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta 5.0: la percentuale spettante nel nuovo decreto

    Il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo, pubblicato in GU n. 72/2026, tra le altre norme, contiene una novità. 

    In particolare il decreto introduce una agevoilazione per le imprese e con l'articolo n 8 rubricato Misure fiscali in favore delle imprese andando a riprendere il credito transizione 5.0 che non ha trovato accoglimento il 27 novembre scorso data ultima di presentazione delle istanze.

    Successivamente viene anche approvato il Decreto legge n 42/2026 già in vigore con la pubblicazione in GU N78/2026 con ulteriori specifiche per questo credito di imposta.

    Vediamo le due norme e chiariamo a quanto ammonta questa agevolazione e per chi è prevista.

    Credito 5.0 per le imprese: le condizioni nel Decreto Fiscale

    L'articolo 8 specifica che ai sensi dell'articolo 1,  comma  770,  secondo periodo,  della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10,  primo  periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE  la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente  ai  requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle  imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell'anno 2026, un  contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di  537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le  predette comunicazioni  con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
    Attenzione al fatto che entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile  dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente  in  compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla  comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

    Ricordiamo che con il DM 6 novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.

    Le imprese potevano comunque presentare dal 7 novembre 2025 comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, con rilascio di una ricevuta; tali comunicazioni erano comunque considerate efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

    In caso di nuova disponibilità finanziaria era previsto che il GSE avrebbe informato le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

    L’art. 8 prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024 e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024.

    In data 1° aprile, sulla transizione 5.0 ripescata con il Decreto Fiscale, si è svolta una riunione presso il MIMIT tra Urso e Confindustria.

    Il presidente di Confindustria al termine delle contrattazioni ha espresso grande soddisfaziobe per i risultati raggiunti e per lo sforzo del Ministro Urso per far quadrare i conti. Gli esodati di Transizione 5.0 avranno 1,3 miliardi, con l’aggiunta di altri 200 milioni.

    Lo stesso ministro Urso dopo l'accordo ha dichiarato quanto segue: "Abbiamo fatto il massimo sforzo possibile, lavorato in piena sintonia tra ministeri, tutti gli impegni saranno mantenuti" spiegando che ci sono a disposizione oltre 4 miliardi per coprire tutte le richieste in modo significativo, fondi che con l’iperammortamento arrivano a 10 miliardi.

    Secondo Urso: "le risorse arrivano dalle previsioni che avevamo fatto. Abbiamo risolto il problema, un risultato ottimo"

    Al tavolo tecnico è emerso anche che il nuovo piano Transizione 5.0 con l’iperammortamento entrerà subito in vigore, dopo aver rimosso il vicolo made in Europe e l'iperammortamento sarà operativo entro i primi dieci giorni di maggio.

    Successivamente è stato appunto pubblicato in GU n 78/2026 il Decreto legge n 42/2026 che ha previsto in sostituzione della disposizione del comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, al fine di riconoscere l’89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni per la transizione 5.0, validamente presentate, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione, nel limite di spesa di 1.302,4 milioni di euro per l'anno 2026.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus sponsorizzazioni: domanda dal 17 febbraio

    Con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport, si da il via dal 17 febbraio e fino alle 23.59 del 18 aprile 2026 al bonus sponsorizzazioni.

    In particolate, i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali possono inviare le domande per accedere al credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, relativo agli investimenti effettuati nell’arco di tempo dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, tramite l’apposita piattaforma online.

    Bonus sponsorizzazioni sportive: che cos’è

    Come evidenzia lo stesso Dipartimento dello sport il beneficio fiscale interessa i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (subentrato al precedente Registro Coni).

    Al fine di ottenere l'agevolazione, il soggetto sportivo destinatario della sponsorizzazione deve avere i seguenti requisiti:

    • operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici o Paralimpici
    • svolgere attività sportiva giovanile
    • aver conseguito ricavi 2023 prodotti in Italia, come previsto dall'articolo 85 comma 1, lett. a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) almeno pari a 150 mila euro ma non superiori a 15 milioni di euro.

    L’investimento pubblicitario ricevuto, inoltre, non deve essere stato inferiore a 10 mila euro, al netto dell’Iva.
    Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è concesso nei limiti delle risorse disponibili tramite la presentazione della domanda attraverso la piattaforma dedicata.

    Bonus sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda dal 17 febbraio

    Accedendo alla piattaforma preposta è necessario:

    • compilare la domande,
    • allegare tutte la documentazione
    • monitorare lo stato della domanda                 

    Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno 17 febbraio e fino al mezzanotte del giorno 18 aprile

    L’utente, una volta trasmessa la domanda, può accedere alla sezione “Dati della domanda” per verificarne l’avanzamento e visualizzare nel campo “Note” le richieste di chiarimento/integrazione del funzionario incaricato della lavorazione.

    Inoltre, nella sezione delle faq n costante aggiornamento, è possibile consultare le domande e le risposte sui dubbi più comuni in merito al beneficio fiscale in questione.              

         

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Le Entrate pubblicano la nuova Guida 2026 sul bonus mobili ed elettrodomestici.

    L’ultima legge di bilancio infatti ha prorogato la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per l’anno 2026 (articolo 1, comma 22, legge n. 199/2025).

    Il bonus è una detrazione che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Il bonus mobili consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica:

    • di classe non inferiore alla classe  A per i forni, 
    • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
    • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

    Anche per il 2026 la detrazione Irpef del 50% va calcolata su un tetto massimo di spesa di 5mila euro e ripartita fra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

    Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni (ma in questo caso solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, come la guardiola o l’appartamento del portiere del condominio). 

    La proroga comporta che, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetti a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

    La detrazione non utilizzata o fruita soltanto in parte è legata al beneficiario e non all’immobile: 

    • non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

    Rispetto al 2025, restano sostanzialmente invariati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al bonus e le modalità di fruizione dell’agevolazione.

    Scarica qui la guida.

    Bonus mobili 2026: gli interventi edilizi per avere la detrazione

    Per avere il bonus mobili 2026: 

    • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
    • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
    • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
    • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus lavoro dipendente: come contare i giorni non retribuiti

    Con la Risposta a Interpello n. 7 del 2026 l’Agenzia delle Entrate interviene sulla corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente da considerare nel calcolo della somma integrativa riconosciuta ai lavoratori con redditi medio-bassi introdotta dalla legge di bilancio 2025.

    Il beneficio, che come noto viene riconosciuto in misura percentuale sul reddito di lavoro dipendente, richiede – ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile – di rapportare il reddito percepito all’intero anno. In tale operazione assume rilievo decisivo il numero dei “giorni di lavoro dipendente”, parametro che può generare incertezze nei casi in cui il lavoratore, pur formalmente in forza, non percepisca retribuzione per alcuni periodi dell’anno.

    Il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria consente di allineare le prassi applicative e di ridurre il rischio di errori nel riconoscimento del beneficio, soprattutto in presenza di assenze non retribuite, aspettative o sospensioni dal lavoro.

    Il caso in oggetto

    Il quesito oggetto dell’interpello è stato presentato da un sostituto d’imposta pubblico, chiamato a determinare correttamente le somme da riconoscere ai propri dipendenti in applicazione dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     In particolare, l’istante ha evidenziato come la prassi amministrativa abbia già chiarito che, in caso di lavoro svolto solo per una parte dell’anno, il reddito annuo teorico debba essere calcolato dividendo il reddito effettivamente percepito per i giorni di lavoro dipendente e moltiplicando il risultato per 365.

    La criticità nasce, però, nella definizione dei giorni da includere nel divisore. Il sostituto d’imposta ha preso in considerazione due ipotesi distinte:

    • un’assenza parziale di giorni lavorati nell’anno, dovuta a periodi di aspettativa, permessi o altre assenze non retribuite;
    • un’assenza totale di giorni lavorati nell’anno, con corresponsione di sole somme non collegate alla presenza in servizio, come arretrati contrattuali o competenze accessorie.

    Secondo l’interpretazione proposta, nel primo caso dovrebbero essere considerati esclusivamente i giorni per i quali il dipendente ha percepito una retribuzione, applicando un criterio analogo a quello previsto per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. 

    Nel secondo caso, invece, l’agevolazione non dovrebbe trovare applicazione, in quanto mancherebbe un effettivo periodo di lavoro nell’anno di riferimento.

    Le modalità di calcolo secondo l’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate ha condiviso l’impostazione prospettata dall’istante, fornendo un chiarimento di principio  con preciso impatto pratico.

     Richiamata la disciplina della somma integrativa per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’Amministrazione ha ribadito che il reddito deve essere “annualizzato” esclusivamente per individuare la percentuale applicabile, mentre l’importo finale va calcolato sul reddito effettivamente percepito.

    Nel dettaglio, l’Agenzia ha precisato che:

    1. i fini del calcolo del reddito annuo teorico, i “giorni di lavoro dipendente” sono soltanto quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione. Devono quindi essere esclusi i giorni in cui non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, come avviene nei casi di aspettativa non retribuita o di sospensione senza assegni. Tale conclusione è coerente con i criteri già utilizzati per il computo dei giorni rilevanti ai fini delle detrazioni per lavoro dipendente.
    2. Con riferimento all’ipotesi di assenza totale di giorni lavorati nell’anno, l’Agenzia ha chiarito che non possono essere riconosciute le somme agevolate qualora le uniche erogazioni siano costituite da importi non riferibili all’attività lavorativa svolta nell’anno stesso, pur se assoggettati a tassazione ordinaria. 

    In mancanza di giorni di lavoro retribuiti, dunque,  viene meno infatti il presupposto per la determinazione del reddito annuo teorico.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus elettrodomestici: domande fino al 31 dicembre

    Il Bonus elettrodomestici, partito dal 18 novembre, prevede due modalità di richiesta:

    • tramite App Io
    • tramite piattaforma.

    Attenzione al fatto che il voucher del bonus è spendibile entro 15 giorni dalla sua emissione.

    Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo dalle ore 7 del 18 novembre per approfondire norme e comportamenti per questo bonus.

    Il mimit ha comunicato in data 22 dicembre che la presentazione delle istanze di accesso al contributo elettrodomestici da parte degli utenti finali è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

    Trascorso tale termine la presentazione delle istanze sarà sospesa in attesa della verifica di eventuali economie di gestione.

    Il Mimit comunica inoltre che al 3 dicembre sono state presentate 1 milione di domande.

    Le richieste al momento superano le risorse disponibili. Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.

    Bonus elettrodomestici: come richiederlo su AppIO

    Il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.

    In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:

    • lavatrici e asciugatrici,
    • forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
    • asciugabiancheria,
    • frigoriferi, congelatori,
    • piani cottura

    La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.

    Il bonus è richiedibile da:

    • i cittadini maggiorenni,
    • residenti in Italia, 
    • con ISEE inferiore a 25.000 EURO

    avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.

    Il bonus elettrodomestici può essere richiesto dalle ore 7 del giorno 18 novembre dalla sezione Servizi di IO e fino al 31 dicembre prossimo, come da comunicato MIMIT del 22.12.

    Clicca qui per scaricare l'app e richiedere il bonus elttrodomestici.

    Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher

    Una volta presentata la domanda essa risulta “in fase di valutazione” e la procedura si articola in quattro fasi complessive.

    Per verificar il rispetto dei requisiti di accesso alla misura, il sistema messo a punto da PagoPA prevede l’accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, per controllare in maniera automatizzata l’età del richiedente.

    Dopo le verifiche anagrafiche ci sono quelle relative alla situazione economica del richiedente, accedendo ai dati ISEE contenuti nella banca dati INPS. Questo passaggio è essenziale per la determinazione dell’importo dovuto.

    Infatti il bonus elettrodomestici è pari a 100 euro per tutti, e sale a 200 euro per i nuclei con ISEE entro i 25.000 euro.

    Successivamente si procede coi controlli che riguardano la composizione della Famiglia anagrafica del richiedente e successivamenhte un controllo per accertare che non sia presente un’altra istanza presentata da un componente della stessa famiglia del richiedente.

    Infine, passati tutti questi controlli, la verifica riguarderà la capienza delole risorse.

    Ricordiamo che il bonus elettrodomestici può contare su 48,1 milioni in tutto e ai fini dell’assegnazione delle risorse conterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    PagoPA sospende la generazione dei voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy in caso di esaurimento delle risorse e la domanda sarà sospesa.

    Solo in caso di capienza il voucher verrà erogato e sarà spendibile da quella data ed entro 15 giorni successivi.

    Da una faq pubblicato sul sito dell'AppIO sezione bonus elettrodomestici i tempi di emissione del voucher possono richiedere fino a qualche giorno in base al volume delle richieste.

    Attenzione al fatto che una notifica sull’esito della domanda sarà trasmessa tramite:

    • l’App IO 
    • o con un’email, 

    in base del canale usato per l’invio della domanda.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre

    Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
    un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

    In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, In attesa delle istruzioni tecniche, riepiloghiamo la misura agevolativa.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli

    Con il Bando si pubblicano le regole generali per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

    Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.

    Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire:

    • dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.

    Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.

    Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse

    Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.

    Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:

    • a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
    • b) l’acquisto di libri;
    • c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
    • d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria  dell’istituzione scolastica;
    • e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.

    Allegati: