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    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Le Entrate pubblicano la nuova Guida 2026 sul bonus mobili ed elettrodomestici.

    L’ultima legge di bilancio infatti ha prorogato la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per l’anno 2026 (articolo 1, comma 22, legge n. 199/2025).

    Il bonus è una detrazione che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Il bonus mobili consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica:

    • di classe non inferiore alla classe  A per i forni, 
    • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
    • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

    Anche per il 2026 la detrazione Irpef del 50% va calcolata su un tetto massimo di spesa di 5mila euro e ripartita fra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

    Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni (ma in questo caso solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, come la guardiola o l’appartamento del portiere del condominio). 

    La proroga comporta che, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetti a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

    La detrazione non utilizzata o fruita soltanto in parte è legata al beneficiario e non all’immobile: 

    • non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

    Rispetto al 2025, restano sostanzialmente invariati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al bonus e le modalità di fruizione dell’agevolazione.

    Scarica qui la guida.

    Bonus mobili 2026: gli interventi edilizi per avere la detrazione

    Per avere il bonus mobili 2026: 

    • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
    • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
    • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
    • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

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    Bonus lavoro dipendente: come contare i giorni non retribuiti

    Con la Risposta a Interpello n. 7 del 2026 l’Agenzia delle Entrate interviene sulla corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente da considerare nel calcolo della somma integrativa riconosciuta ai lavoratori con redditi medio-bassi introdotta dalla legge di bilancio 2025.

    Il beneficio, che come noto viene riconosciuto in misura percentuale sul reddito di lavoro dipendente, richiede – ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile – di rapportare il reddito percepito all’intero anno. In tale operazione assume rilievo decisivo il numero dei “giorni di lavoro dipendente”, parametro che può generare incertezze nei casi in cui il lavoratore, pur formalmente in forza, non percepisca retribuzione per alcuni periodi dell’anno.

    Il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria consente di allineare le prassi applicative e di ridurre il rischio di errori nel riconoscimento del beneficio, soprattutto in presenza di assenze non retribuite, aspettative o sospensioni dal lavoro.

    Il caso in oggetto

    Il quesito oggetto dell’interpello è stato presentato da un sostituto d’imposta pubblico, chiamato a determinare correttamente le somme da riconoscere ai propri dipendenti in applicazione dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     In particolare, l’istante ha evidenziato come la prassi amministrativa abbia già chiarito che, in caso di lavoro svolto solo per una parte dell’anno, il reddito annuo teorico debba essere calcolato dividendo il reddito effettivamente percepito per i giorni di lavoro dipendente e moltiplicando il risultato per 365.

    La criticità nasce, però, nella definizione dei giorni da includere nel divisore. Il sostituto d’imposta ha preso in considerazione due ipotesi distinte:

    • un’assenza parziale di giorni lavorati nell’anno, dovuta a periodi di aspettativa, permessi o altre assenze non retribuite;
    • un’assenza totale di giorni lavorati nell’anno, con corresponsione di sole somme non collegate alla presenza in servizio, come arretrati contrattuali o competenze accessorie.

    Secondo l’interpretazione proposta, nel primo caso dovrebbero essere considerati esclusivamente i giorni per i quali il dipendente ha percepito una retribuzione, applicando un criterio analogo a quello previsto per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. 

    Nel secondo caso, invece, l’agevolazione non dovrebbe trovare applicazione, in quanto mancherebbe un effettivo periodo di lavoro nell’anno di riferimento.

    Le modalità di calcolo secondo l’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate ha condiviso l’impostazione prospettata dall’istante, fornendo un chiarimento di principio  con preciso impatto pratico.

     Richiamata la disciplina della somma integrativa per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’Amministrazione ha ribadito che il reddito deve essere “annualizzato” esclusivamente per individuare la percentuale applicabile, mentre l’importo finale va calcolato sul reddito effettivamente percepito.

    Nel dettaglio, l’Agenzia ha precisato che:

    1. i fini del calcolo del reddito annuo teorico, i “giorni di lavoro dipendente” sono soltanto quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione. Devono quindi essere esclusi i giorni in cui non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, come avviene nei casi di aspettativa non retribuita o di sospensione senza assegni. Tale conclusione è coerente con i criteri già utilizzati per il computo dei giorni rilevanti ai fini delle detrazioni per lavoro dipendente.
    2. Con riferimento all’ipotesi di assenza totale di giorni lavorati nell’anno, l’Agenzia ha chiarito che non possono essere riconosciute le somme agevolate qualora le uniche erogazioni siano costituite da importi non riferibili all’attività lavorativa svolta nell’anno stesso, pur se assoggettati a tassazione ordinaria. 

    In mancanza di giorni di lavoro retribuiti, dunque,  viene meno infatti il presupposto per la determinazione del reddito annuo teorico.

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    Esenzione IVA per attività formativa: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 287 del 6 novembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento presentata da un istante che riferisce di essere  il legale rappresentante di una ditta individuale, la cui attività consiste nell'erogazione di corsi di lingua straniera (codice ATECO 85.59.30), ''con un'offerta didattica rivolta a studenti di ogni età: sia bambini, adolescenti che adulti, professionisti, privati, aziende, e finalizzata all'acquisizione di competenze linguistiche a vari livelli, dal principiante all'avanzato'' che ha ottenuto un finanziamento pubblico, Resto al sud.

    In sintesi, l'agenzia evidenzia che non spetta l'esenzione se manca l'autorizzazione pubblica come ente certificato per la formazione.

    Esenzione IVA per attività formativa: chiarimenti ADE

    La posizione dell’Amministrazione finanziaria si fonda sulla circolare n. 22/2008, la quale stabilisce due condizioni per l’esenzione: 

    • le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, inclusa la formazione professional
    • l’erogatore deve essere un istituto o scuola riconosciuto da una Pubblica amministrazione.

    Il contribuente ritiene che, grazie al riconoscimento ottenuto tramite il finanziamento, la sua ditta soddisfi entrambi i requisiti e possa quindi beneficiare dell’esenzione Iva per i corsi erogati. 

    Egli riferisce che la ditta ha ottenuto un finanziamento e un riconoscimento formale da parte di un’autorità pubblica. 

    L’Amministrazione chiarisce invececche l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Dpr n. 633/1972 prevede l’esenzione per le prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. 

    Questo riconoscimento può avvenire anche per “atto concludente”, come chiarito dalla circolare n. 22/2008, ma deve riferirsi a specifici progetti didattici approvati e finanziati da enti pubblici, e non genericamente a iniziative imprenditoriali.

    Si vuole così limitare l’esenzione Iva ai soggetti che lo Stato considera idonei a offrire prestazioni didattiche comparabili a quelle degli organismi pubblici, valutando aspetti come la professionalità dei docenti, la qualità delle strutture e del materiale didattico. 

    Nel caso di specie, il contribuente ha ottenuto un finanziamento dal soggetto gestore della misura “Resto al Sud”, per avviare un’attività imprenditoriale nel settore della formazione linguistica. 

    Tuttavia, l’Agenzia osserva che il finanziamento non riguarda un progetto didattico specifico, ma piuttosto un’iniziativa imprenditoriale nel suo complesso, valutata in base a criteri economico-finanziari e non educativi.

    La misura “Resto al Sud”, disciplinata dal Dl n. 91/2017 e dal decreto interministeriale n. 174/2017, è finalizzata a sostenere la nascita di nuove imprese in determinate aree del Paese. 

    In altre parole, il riconoscimento per atto concludente previsto dalla circolare 22/2008 si applica solo quando l’ente pubblico approva e finanzia un progetto educativo o formativo specifico, esercitando un controllo sulla qualità didattica e sulla coerenza con gli obiettivi formativi di interesse pubblico. 

    Nel caso specifico non c'è alcuna approvazione di un progetto didattico, ma solo il sostegno a un’attività imprenditoriale generica.

    Poiché manca il requisito soggettivo, ovvero il riconoscimento come istituto o scuola da parte di una Pubblica amministrazione, l’attività della ditta individuale non può beneficiare dell’esenzione Iva. 

    In conclusione non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’esenzione Iva, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente riconosciuta come tale da un ente pubblico, attraverso un processo di valutazione che certifichi qualità e finalità educativa.

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    Bonus elettrodomestici: dal 27 ottobre accordo per adesione dei rivenditori

    Il Decreto MIMIT-MEF con le regole per il bonus elettrodomestici specifica anche gli adempimenti per i commercianti.

    Ricordiamo che il bonus consiste in un voucher da spendere per la sostituzione dei vecchi elettrodomestici, di importo fino a 200 euro.

    Il decreto ha identificato univocamente gli elettrodomestici oggetto della iniziativa.

    A tal proposito è istituito apposito Elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciata da ciascun Produttore secondo il modello disponibile in Piattaforma informatica, corredata dai codici identificativi dei prodotti, dalle caratteristiche dell’Elettrodomestico e dall’attestazione del possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati:

    • a) efficienza energetica, così distinta per categorie di prodotto:
      • lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2014;
      • forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal Regolamento
      • delegato (UE) n. 65/2014;
      • cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
      • lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2017;
      • asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2023/2534;
      • frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal
      • Regolamento delegato (UE) 2019/2016;
      • piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2
      • dell’allegato I. del Regolamento (UE) N. 66/2014;
    • b) luogo di produzione: in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione Europea.

    Leggi anche Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo da novembre             

    Vediamo le procedure per essere rivenditori di elettrodomestici con bonus 2025.

    Bonus elettrodomestici: regole per i rivenditori

    Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalità della misura agevolativa, è tenuto a registrarsi nella Piattaforma informatica, dando evidenza della titolarità di un codice ATECO compatibile con i beni acquistabili ai sensi dell’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell’effettiva iscrizione al Portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 

    La mancata dimostrazione dell’iscrizione al suddetto Portale impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica.

    Il DD 22 ottobre del MIMIT a tal proposito ha previsto che possono aderire all’iniziativa esclusivamente i Venditori le cui società risultino
    regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e attive
    , vale a dire non in stato di liquidazione volontaria o non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, che siano in possesso di uno o più dei seguenti codici ATECO 2025:

    • 47.12.10 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici;
    • 47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
    • 47.11.02 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti
      alimentari, bevande o tabacchi; 47.12.20 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico;
    • 47.12.30 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante;
    • 47.12.40 – Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi.

    A partire dal quinto giorno successivo all’emanazione del presente decreto direttoriale, e quindi dal 27 ottobre i Venditori che intendono partecipare all’iniziativa ai sensi dell’art. 4 del decreto interministeriale, per il tramite del legale rappresentante, sottoscrivono, digitalmente e trasmettono a PagoPA S.p.A., con le modalità descritte nelle Linee Guida, l’accordo per l’adesione all’iniziativa, che contiene anche le informazioni di cui al comma 1 del suddetto articolo 4 rese sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché l’indicazione degli operatori delegati a operare sulla Piattaforma informatica.

    Bonus elettrodomestici: come iscriversi alla piattaforma per i rivenditori

    La registrazione nella Piattaforma informatica implica l'obbligo per il venditore di accettazione dei Voucher secondo le modalità stabilite dal decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all’art. 2, comma 10;
    I dati del Venditore sono acquisiti e verificati attraverso la Piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:

    • le banche dati delle Camere di commercio e il Registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità;
    • altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalità.

    La registrazione previo esito positivo dei controlli comporta l’inclusione del Venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.

    Per l’adesione all’iniziativa e per la successiva operatività, il Venditore inserisce sulla Piattaforma informatica il codice fiscale della società e le ulteriori informazioni indicate dalle Linee Guida, incluse le coordinate bancarie del conto corrente aperto presso un istituto di credito italiano dedicato all’attività di impresa, sul quale verrà effettuato l’accredito deglimporti liquidati ai sensi del successivo art. 8.

    La Piattaforma informatica, mediante consultazione delle banche dati pubbliche di cui all’art. 4, comma 3, del decreto interministeriale acquisisce automaticamente, a partire dal codice fiscale del Venditore, i dati identificativi dello stesso.

    I Venditori, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 6 presso i punti vendita, censiscono sulla Piattaforma informatica ciascun punto vendita, indicando i relativi referenti, che operano sulla stessa Piattaforma con credenziali

    di autenticazione non nominative assegnate dalla Piattaforma stessa.

    I Venditori e i rispettivi punti vendita, ivi inclusi quelli on-line, accreditati con le modalità di cui alle sopra richiamate Linee Guida, sono inseriti in un apposito elenco consultabile dagli Utenti finali sui canali dedicati all’iniziativa di cui al successivo art. 11 del

    presente decreto. L’elenco è periodicamente aggiornato a cura di PagoPA S.p.A.

    È fatta salva la facoltà per ciascun Venditore, a condizione che non sia stato effettuato nessun acquisto di Elettrodomestici presso di esso mediante utilizzo di un Voucher, di ritirare la propria partecipazione all’iniziativa entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di servizio di cui al precedente comma 2, mediante comunicazione scritta da inviare a PagoPA S.p.A. Ricevuta la comunicazione, PagoPA S.p.A. provvederà ad impedire qualunque accesso del Venditore alla Piattaforma informatica, comunicando al Ministero delle imprese e del made in Italy la rimozione del

    Venditore dall’ elenco di cui al precedente comma 6.

    Invitalia S.p.A. verifica l’effettiva iscrizione del Venditore sul portale telematico messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. La mancata dimostrazione dell’iscrizione al portale da parte del Venditore o dell’operatore suo delegato impedisce l’iscrizione alla Piattaforma informatica, oppure comporta la successiva cancellazione del Venditore dall’elenco di cui al precedente comma 5

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    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: domande dal 15.10

    Dalle ore 10.00 del 15 ottobre è possibile presentare le domande per il bonus rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici.

    Il Dipartimento per l'Editoria con avviso del 22 settembre ha specificato le regole per il contributo a favore dei punti vendita.

    Viene specificato che i termini e le modalità della agevolazione sono stabilite dal Decreto 1 agosto 2025, ora diffuso agli interessati per l'invio delle domande, vediamo i dettagli.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: domande dal 15.10

    Con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1° agosto 2025, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 al n. 2420, sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo, previsto dall’articolo 2 del DPCM 17 aprile 2025.

    a favore dei punti vendita, in via non prevalente, di quotidiani e periodici.

    Il decreto disciplina l’attuazione della misura per il sostegno agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono tale attività in comuni privi di edicole.

    Il contributo consiste nel rimborso, per un importo fino a 4.000 euro, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nel 2024:

    • IMU, TASI, CUP, TARI, 
    • canoni di locazione, 
    • servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

    La misura è riconosciuta entro il limite di 3 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del vigente regolamento UE sugli aiuti “de minimis”.

    Le domande possono essere presentate per via telematica dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre 2025 (ore 17.00), attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

    In prossimità della data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei comuni privi di edicole (punti vendita esclusivi con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente), individuato sulla base dei dati disponibili nel Registro delle imprese ed aggiornato alla data dell’8 ottobre 2025.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: requisiti per le domande

    Son requisiti per le domande:

    • a) lo svolgimento in via non prevalente dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 – commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario; 
    • b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente;
      c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
      d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: domande dal 15 ottobre

    I soggetti che intendono accedere al contributo  presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. Le domande per via telematica possono essere presentate dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre (ore 17.00) e devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la
    suddetta procedura telematica, attestante:

    • a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;
    • b) la tipologia delle spese, tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 3, con il relativo importo, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
    • c) i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all’anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;
    • d) che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole, ai sensi dell’articolo 2;
    • e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

    La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

    Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo spettante, per ciascun beneficiario.

    L’elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento

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    Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025

    Le spese per l'acquisto di pannelli solari sono tra quelle detraibili da indicare nel Modello 730/2025. In particolare esse compaiono nel Quadro E Oneri e spese da indicare nei righi da E61 a E62.

    Vediamo le istruzioni per l'anno di imposta 2024 che ci si appresta a dichiarare con il Modello 730/2025.

    Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025

    Per interventi di installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006) la detrazione nel Modello 730 spetta:

    • nel limite di euro 60.000 ad immobile 
    • ed è calcolata nella misura del 65% delle spese. 

    Viene precisato che gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università. 

    Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.

    Tra le condizioni per avere l'agevolazione:

    • i collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark;
    • l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
    • inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera. 

    Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007

    In alternativa alle garanzie sopra previste e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. 

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.

    Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione. 

    Per quanto riguarda la certificazione di qualità di tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007), è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975). 

    Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E). 

    Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E). 

    Invece, con riferimento agli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema. 

    Per i collettori solari a concentrazione ovvero per quelli dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.

    Detrazione nel 730/2025 per pannelli solari: elenco spese agevolabili

    L'Agenzia precisa che le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate: 

    • per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni; 
    • per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto 2020. e comprendono quelle sostenute per: 
      • la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; 
      • le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. 

    Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle: 

    • relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio; 
    • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

    Spese per pannelli solari: indicazione nel 730/2025

    Le spese per l'acquisto di pannelli solari come anticipato vanno indicate nei righi da E61 a E62.

    In particolare, nella Sezione IV – (righi da E61 a E62) si indicano le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico.

    Per l'installazione di pannelli solari, ossia gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico, occorre indicare il codice "3" nella colonna 1 "Tipo di intervento".

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus adozioni internazionali: come e quando fare domanda

    In data 6 settembre 2025 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207, l’Avviso riguardante il Decreto della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, firmato il 22 luglio 2025, recante “rimborso, ai genitori adottivi, delle spese sostenute per le adozioni concluse nell’anno 2024 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con Special Needs”. 

    Possono richiedere il rimborso i coniugi, entrambi residenti sul territorio nazionale, le cui procedure di adozione si sono concluse tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.

    Bonus adozioni internazioanali: come e quando fare domanda

    Con il Decreto n. 1686 dell’8 Giugno 2025 riparte il bonus adozione, l'agevolazione rivolta alle famiglie che hanno intrapreso un percorso di adozione internazionale considerato complesso e che, alla data del 1° Gennaio 2025, risulta ancora pendente.

    La norma estende a partire dal 31 Luglio 2025, la possibilità di presentare domanda anche a chi non è riuscito a farlo entro la scadenza dello scorso anno, come prevista dal precedente Decreto del 29 Aprile 2024.

    Le istanze per il rimborso potranno essere presentate dalle ore 00:01 del 10 settembre 2025, alle ore 23:59 dell’8 dicembre 2025, secondo le modalità indicate nel citato decreto.

    I genitori adottivi possono presentare istanza di rimborso congiunta delle spese adottive mediante il sistema on line “Adozione Trasparente”  del Dipartimento per le politiche della famiglia, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).

    I genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n.184 e coloro che, nei casi particolari previsti, hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente autorizzato, possono presentare istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [email protected].

    Assistenza verrà fornita a chi vuole inviare quesiti – esclusivamente per posta elettronica -all’indirizzo: [email protected] , non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di rimborso, indicando nell'oggetto “quesito DM rimborsi”.

    Inoltre, è sempre attivo il Servizio della Linea CAI Rimborsi ogni mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (Tel: +39 06 67793222).

    Ricordiamo che  

    • si tratta di un contributo economico destinato alle coppie che hanno avviato un’adozione internazionale complessa,
    • l’importo dovrebbe variare da 3.500 a 6.500 euro, in base alla gravità delle difficoltà.

    Una volta presentata la domanda, la Commissione per le adozioni internazionali valuterà le domande verificandone l’ammissibilità entro un termine di 60 giorni.

    In caso di esito positivo, il contributo verrà erogato direttamente sull’IBAN indicato in fase di domanda.

    Per scaricare il manuale con tutte le istruzioni accedi al sito della Commisisone per le adozioni internazonali.

    Bonus adozione internazionale: requisiti

    Le coppie richiedenti devono essere in possesso di specifici requisiti quali:

    • aver avviato una procedura di adozione internazionale non ancora conclusa al 1° Gennaio 2025 che hanno conferito incarico a un Ente Autorizzato prima del 30 Gennaio 2020 e la cui procedura è ancora pendente al 1° Gennaio 2025;
    • aver avviato l’adozione in Paesi con criticità geopolitiche come Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia.

    Attenzione al fatto che non sono previsti limiti di reddito o ISEE, né requisiti legati all’età dei genitori ma è sufficiente che la procedura adottiva sia riconosciuta come complessa secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per le adozioni internazionali.