• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Imposta sostitutiva sugli aumenti contrattuali: circolare e FAQ dell’Agenzia

    La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, per il solo anno 2026, un regime fiscale agevolato per favorire l’adeguamento dei salari e incentivare il rinnovo dei contratti collettivi.

    In particolare si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5% (in luogo della tassazione ordinaria)

    L'agenzia delle entrate ha chiarito  limiti e  condizioni operative di questa misura nella circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026.  e ha fornito ulteriori indicazioni nella forma di FAQ con la circolare 3 del 24 giugno. Ecco tutti i  dettagli.

    Requisiti e ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva

    La circolare n. 2/E  ricorda in primo luogo che la misura riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, percepito nel 2025, non superiore a 33.000 euro. 

    Ai fini della verifica del limite reddituale occorre considerare tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

     In caso di pluralità di datori, il lavoratore deve fornire al sostituto d’imposta la certificazione unica (CU) o una dichiarazione sostitutiva che attesti l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, così da consentire la corretta applicazione del regime agevolato. 

    Sotto il profilo oggettivo, l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, purché derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. 

    Rileva il principio di  “cassa allargato”: sono quindi agevolabili anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2027, se riferite al 2026. 

    La circolare chiarisce  che qualora il rinnovo contrattuale preveda aumenti scaglionati su più annualità, l’aliquota del 5 per cento si applica alle sole tranche erogate nel 2026, anche se l’erogazione dell’aumento è iniziata in anni precedenti. In altri termini, ciò che conta è il momento di corresponsione dell’incremento, non la data di decorrenza originaria del rinnovo. 

    Quanto alle voci interessate, l’agevolazione riguarda esclusivamente gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia le dodici mensilità, la tredicesima e l’eventuale quattordicesima. 

    ATTENZIONE Sono inclusi anche gli istituti indiretti collegati all’aumento, come le integrazioni a carico del datore di lavoro in caso di malattia, maternità, paternità o infortunio, nella misura in cui riflettano l’incremento contrattuale. 

    Restano invece esclusi:

    •  gli scatti di anzianità, 
    • le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive rispetto all’orario ordinario (come lo straordinario), 
    • le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno, che formano oggetto di una distinta disciplina agevolativa. 
    •  le erogazioni una tantum finalizzate a coprire il periodo di vacanza contrattuale, in quanto caratterizzate da natura straordinaria, 
    • il trattamento di fine rapporto (TFR), che rappresenta una componente differita della retribuzione.

    Un ulteriore chiarimento riguarda il superminimo: qualora l’aumento contrattuale assorba, in tutto o in parte, un superminimo individuale, anche la quota assorbita può beneficiare dell’imposta sostitutiva, in quanto strettamente connessa all’incremento derivante dal rinnovo del CCNL.

    Gli effetti sul bonus 100 euro

    Dal punto di vista degli effetti fiscali, le somme assoggettate all’imposta sostitutiva del 5 per cento non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e, quindi, non incidono sulle detrazioni commisurate al reddito. 

    Tuttavia, per evitare effetti penalizzanti, la circolare precisa che tali importi devono essere comunque considerati nel calcolo del reddito di lavoro dipendente ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo previsto dal decreto-legge n. 3 del 2020 (il cosiddetto “bonus 100 euro”). 

    In sostanza, pur essendo esclusi dal reddito complessivo imponibile, gli incrementi tassati in via sostitutiva rilevano ai soli fini del confronto tra imposta lorda e detrazione per lavoro dipendente, così da non compromettere l’accesso al beneficio.

     L’applicazione del regime agevolato avviene automaticamente da parte del sostituto d’imposta, senza necessità di istanza da parte del lavoratore; resta però salva la possibilità di rinunciare espressamente al regime sostitutivo, optando per la tassazione ordinaria qualora ritenuta più conveniente, ad esempio in presenza di oneri deducibili o detraibili che rendano preferibile l’inclusione delle somme nel reddito complessivo.

    Imposta sostitutiva incrementi contrattuali: i Codici tributo

    Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24  l'Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

    • “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
    • corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
    • dicembre 2025, n. 199”;
    • “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
    • dicembre 2025, n. 199”;
    • “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
    • “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

    Chiarimenti FAQ del 24 giugno 2026 in sintesi

    Con circolare 3 del 24 giugno 2026 l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti sulle novita   prevista dalla legge di bilancio in materia di  Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali,delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo,nei giorni di riposo settimanale o per i turni 

     Ecco una sintesi  relativa all'imposta sostitutiva sugli aumenti contrattuali

    Indennità di cassa

    L'imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi delle indennità corrisposte mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione (es. indennità di cassa), in quanto confluiscono nella retribuzione ordinaria.

     Incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL

    L'imposta sostitutiva si applica agli incrementi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se riferiti ad annualità precedenti, purché derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026. Sono esclusi gli importi erogati prima del 1° gennaio 2026 e le somme "una tantum".

    Superminimo assorbibile

    Qualora gli aumenti contrattuali assorbano il superminimo o analoghi elementi retributivi — anche se riconosciuti per accordo individuale e non disciplinati dal CCNL — l'agevolazione si applica all'intero importo, in considerazione della medesima funzione economica e natura retributiva degli istituti coinvolti.

    Ferie, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre

    L'imposta sostitutiva si applica  anche agli incrementi corrisposti in relazione a: 

    • ferie (in quanto il lavoratore percepisce la retribuzione ordinaria), 
    • festività soppresse e permessi contrattuali collettivi (ROL, PAR), 
    • gratifica feriale (assimilabile alla quattordicesima mensilità), e 
    • trattamento aggiuntivo per la festività del 4 novembre.

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    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Con il Decreto n 1657/2026 della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura viene stabilita la data per le domande del tax credit videogiochi, il bonus spettante ai produttori di videogiochi in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, hanno la nazionalità italiana, che sono stati riconosciuti dalla commissione esaminatrice di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto come opere di valore culturale sulla base dei criteri previsti dalla Tabella A allegata al decreto e che contribuiscono allo sviluppo della creatività italiana ed europea nei videogiochi attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica.

    Vediamo quando e come rpesentare domanda per il bonus.

    Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugno

    Il decreto attuativo prevede che le domande preventive possono essere presentate dalle 10 di venerdì 19 giugno fino alle 23.59 del prossimo 20 agosto, per il riconoscimenti del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana per l’anno 2025. 

    L’invio va effettuato attraverso la piattaforma Dgcol. 

    Le regole sono stabilite dal Decreto n. 1657/2026, emesso dalla direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura in attuazione all’articolo 15 della legge n. 220/2016.

    Le richieste sono istruite in ordine cronologico dando la priorità ai procedimenti in scadenza e, dopo le verifiche previste, si provvederà a riconoscere i crediti d’imposta prenotandone le relative somme.

    Attenzione al fatto che secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto tax credit videogiochi, i soggetti ammessi al credito d’imposta dovranno completare la procedura presentando richiesta definitiva di ammissione all’agevolazione. 

    La domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della prima commercializzazione, e comunque non oltre 36 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi al tax credit, sui modelli predisposti dalla stessa Dg Cinema e Audiovisivo.

    L'articolo 2 del Decreto n. 1657/2026 prevede che la richiesta di credito d’imposta debba contenere, a pena di inammissibilità, il contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni indicati all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-11, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (articolo 1, commi 101 e 102 della legge n. 213/2023).

    Ricordiamo anche che sono ammessi ai benefici i produttori di videogiochi:
    a) che hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
    b) che, al momento dell’utilizzo del beneficio, sono soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
    c) che hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
    d) che sono diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
    e) che sono in possesso di classificazione ATECO 62 o 58.2

    Tax credit video giochi: dove inviare richieste di assistenza

    Per supportare l’utente nella procedura, sulla piattaforma Dgcol sono disponibili diversi vademecum relativi ai seguenti argomenti:

    • approfondimenti sul funzionamento della piattaforma
    • compilazione dell’anagrafica del soggetto
    • compilazione della registrazione (“anagrafica”) dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera a contenuto videoludico
    • compilazione della richiesta preventiva di tax credit videogiochi.

    Al link seguente:

    sono disponibili i punti di contatto per eventuali richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma.

    Ricordiamo che, al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato. Come di consueto, le risposte vengono evase in ordine cronologico, dando priorità ai procedimenti in scadenza.

    Non verranno prese in considerazione le richieste che non siano conformi alle prescrizioni indicate.

    L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con tempi medi di risposta di 3 giorni lavorativi.

    Per eventuali necessità di chiarimenti relativi all’istruttoria è possibile inviare una email a [email protected]

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    Bonus decoder 2026: regole per averlo

    Il Decreto 19 maggio del MIMIT viene pubblicato in GU n 131 del 9 giugno, e disciplina i criteri e le modalità per la concessione ai richiedenti del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari conformi agli standard tecnologici DVB-T2/S2 e HEVC Main 10. 

    Il contributo economico è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a:

    • 30 euro per i decoder digitali terrestri standard 
    • 70 euro per i decoder satellitari.

    Le risorse finanziarie a copertura della misura sono complessivamente pari a 30 milioni di euro a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del Ministero.

    Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della Piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché possono essere adottate eventuali Linee Guida esplicative inerenti la validità temporanea del Voucher, il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di Produttori/Importatori e Venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso del decoder.
    La chiusura anticipata della misura può essere disposta in caso di esaurimento, ovvero imminente esaurimento, della dotazione finanziaria o in relazione ad un andamento della misura difforme dalle previsioni, con particolare riferimento
    al numero di richieste Voucher presentate dagli Utenti finali.

    Contributo decoder 2026: che cos’è e come funziona

    Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo riconosciuto all’Utente finale in forma di Voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del Venditore al momento dell’acquisto del decoder.
    Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
    Il contributo, sotto forma di Voucher, è concesso all’Utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il Venditore per l’acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’Utente finale, fermo restando che nessun componente della famiglia anagrafica abbia precedentemente usufruito di
    contributi per l’acquisto di decoder digitale televisivo terrestre standard o satellitari di cui alle iniziative citate in premessa. 

    Il contributo è riconosciuto all’Utente finale maggiorenne la cui famiglia anagrafica risulti in regola con il pagamento del canone RAI.
    Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari.

    Voucher decoder 2026: come fare domanda

    Attraverso la Piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli Utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti.

    A tal fine, la Piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:
    a. l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per il tramite della piattaforma PDND, ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
    b. la banca dati dell’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica della regolarità del pagamento del canone RAI;
    c. altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell’iniziativa.
    All’esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la Piattaforma informatica conferma all’Utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo attraverso il rilascio di un Voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’Utente finale richiedente.

    L’emissione del Voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria per la durata di validità del Voucher stesso, per un valore pari all’importo indicato nella Piattaforma informatica ai sensi del primo periodo. 

    La quantificazione dell’importo del contributo definitivamente spettante all’Utente finale è effettuata dalla Piattaforma informatica al momento dell’utilizzo del Voucher presso il Venditore, in relazione al prezzo di vendita del decoder scelto dall’Utente finale. 

    Il Venditore applica al cliente una riduzione del prezzo di acquisto del decoder di pari importo del contributo riconosciuto.

    La fattura di vendita riferita esclusivamente al decoder oggetto della cessione riporta il prezzo originario della vendita nonché l’importo del contributo effettivamente maturato, indicato come riduzione di prezzo.
    Qualora l’importo del Voucher eccedesse la riduzione del prezzo di acquisto del decoder, l’importo residuo è ripristinato nell’ambito della dotazione finanziaria della misura.
    Qualora il Voucher non sia utilizzato presso un Venditore entro il limite temporale di validità, gli importi di cui al Voucher sono ripristinati nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile e l’Utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
    A seguito dell’accettazione del Voucher e a fronte della riduzione del prezzo una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente finale, il Venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del Venditore nella Piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione e di un IBAN valido identificativo di un conto corrente intestato al Venditore stesso, anche ai fini dell’effettuazione dei controlli.

    A tali fini, il Venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato dagli Utenti finali mediante l’utilizzo del Voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso. 

    Allegati:
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    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari

    Con avviso del 1° aprile il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus rivenditori non prevalenti di quotidiani e periodici.

    Le regole per il contributo a favore dei punti vendita e in particolare i termini e le modalità della agevolazione sono state stabilite dal Decreto 1 agosto 2025.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalenti: elenco beneficiari

    Con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1° agosto 2025, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 al n. 2420, sono stati definiti i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo, previsto dall’articolo 2 del DPCM 17 aprile 2025 a favore dei punti vendita, in via non prevalente, di quotidiani e periodici.

    Il decreto disciplina l’attuazione della misura per il sostegno agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono tale attività in comuni privi di edicole.

    Il contributo consiste nel rimborso, per un importo fino a 4.000 euro, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nel 2024:

    • IMU, TASI, CUP, TARI, 
    • canoni di locazione, 
    • servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

    La misura è riconosciuta entro il limite di 3 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del vigente regolamento UE sugli aiuti “de minimis”.

    Le domande sono state presentate per via telematica dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre 2025 (ore 17.00), attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

    In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: requisiti per le domande

    I requisiti per le domande:

    • a) lo svolgimento in via non prevalente dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 – commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario; 
    • b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente;
      c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
      d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Bonus rivenditori quotidiani e periodici non prevalente: domande chiuse, le regole

    I soggetti interessati al contributo hanno presentato apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. dal 15 ottobre 2025 (ore 10.00) al 13 novembre (ore 17.00) con  apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

    • a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto;
    • b) la tipologia delle spese, tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 3, con il relativo importo, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
    • c) i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all’anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;
    • d) che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole, ai sensi dell’articolo 2;
    • e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

    La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

    In data 1° aprile 2026 il Dipartimento dell'editoria ha pubblicato il Decreto con l'elenco di tutti gli ammessi al contributo.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta 5.0: la percentuale spettante nel nuovo decreto

    Il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo, pubblicato in GU n. 72/2026, tra le altre norme, contiene una novità. 

    In particolare il decreto introduce una agevoilazione per le imprese e con l'articolo n 8 rubricato Misure fiscali in favore delle imprese andando a riprendere il credito transizione 5.0 che non ha trovato accoglimento il 27 novembre scorso data ultima di presentazione delle istanze.

    Successivamente viene anche approvato il Decreto legge n 42/2026 già in vigore con la pubblicazione in GU N78/2026 con ulteriori specifiche per questo credito di imposta.

    Vediamo le due norme e chiariamo a quanto ammonta questa agevolazione e per chi è prevista.

    Credito 5.0 per le imprese: le condizioni nel Decreto Fiscale

    L'articolo 8 specifica che ai sensi dell'articolo 1,  comma  770,  secondo periodo,  della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10,  primo  periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE  la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente  ai  requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle  imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell'anno 2026, un  contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di  537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le  predette comunicazioni  con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
    Attenzione al fatto che entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile  dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente  in  compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla  comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.

    Ricordiamo che con il DM 6 novembre 2025 il MIMIT ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.

    Le imprese potevano comunque presentare dal 7 novembre 2025 comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, con rilascio di una ricevuta; tali comunicazioni erano comunque considerate efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

    In caso di nuova disponibilità finanziaria era previsto che il GSE avrebbe informato le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

    L’art. 8 prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024 e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024.

    In data 1° aprile, sulla transizione 5.0 ripescata con il Decreto Fiscale, si è svolta una riunione presso il MIMIT tra Urso e Confindustria.

    Il presidente di Confindustria al termine delle contrattazioni ha espresso grande soddisfaziobe per i risultati raggiunti e per lo sforzo del Ministro Urso per far quadrare i conti. Gli esodati di Transizione 5.0 avranno 1,3 miliardi, con l’aggiunta di altri 200 milioni.

    Lo stesso ministro Urso dopo l'accordo ha dichiarato quanto segue: "Abbiamo fatto il massimo sforzo possibile, lavorato in piena sintonia tra ministeri, tutti gli impegni saranno mantenuti" spiegando che ci sono a disposizione oltre 4 miliardi per coprire tutte le richieste in modo significativo, fondi che con l’iperammortamento arrivano a 10 miliardi.

    Secondo Urso: "le risorse arrivano dalle previsioni che avevamo fatto. Abbiamo risolto il problema, un risultato ottimo"

    Al tavolo tecnico è emerso anche che il nuovo piano Transizione 5.0 con l’iperammortamento entrerà subito in vigore, dopo aver rimosso il vicolo made in Europe e l'iperammortamento sarà operativo entro i primi dieci giorni di maggio.

    Successivamente è stato appunto pubblicato in GU n 78/2026 il Decreto legge n 42/2026 che ha previsto in sostituzione della disposizione del comma 1 dell’articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, al fine di riconoscere l’89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni per la transizione 5.0, validamente presentate, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione, nel limite di spesa di 1.302,4 milioni di euro per l'anno 2026.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus casa 2026: le agevolazioni per ristrutturare

    La legge di Bilancio 2026, in vigore dal 1° gennaio, tra le norme ne contiene una con la  proroga per il 2026 delle aliquote per i bonus casa, vediamo il dettaglio.

    In data 13 febbraio a tale proposito le Entrate hanno pubblicato la nuova guida sulle ristrutturazioni edilizie 2026.

    Viene riepilogato tutto il quadro normativo per:

    • la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio;
    • l’Iva ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
    • la detrazione aggiuntiva del 75% per eliminare le barriere architettoniche;
    • le agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto;
    • la detrazione per acquisto o assegnazione immobili già ristrutturati;
    • la detrazione degli interessi passivi sui mutui per ristrutturare casa.

    Bonus casa 2026: confermate le detrazioni

    La legge di bilancio 2026 conferma i bonus edilizi con le medesime aliquote del 2025. 

    L'abbassamento che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio viene rimandato al 2027 e restano in vigore le aliquote del 2025. 

    In particolare, sarà possibile avere un bonus unico al 50% per le prime case e al 36% per le altre. 

    Per accedere allo sconto più alto, bisognerà essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere in quell’immobile l’abitazione principale.

    Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
    L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
    In particolare, la detrazione può essere richiesta da:

    • proprietari o nudi proprietari,
    • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
    • detentori (locatari o comodatari) dell’immobile, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio
    • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
    • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce
    • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

    Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, sono attualmente previsti percentuali di detrazione e limiti
    massimi di spesa di seguito specificati.

    Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024: detrazione del 50%, con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’immobile (posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo) sul quale sono stati effettuati gli interventi.
    Spese sostenute negli anni 2025 – 2026:

    • detrazione del 50% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
    • detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.

    Spese sostenute nel 2027:

    • detrazione del 36% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro), per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità stessa
    • detrazione del 30% (con limite massino di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.

    Spese sostenute dal 2028 al 2033:  detrazione del 30%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, per tutte le abitazioni possedute o detenute sulla base di un titolo idoneo.

    Spese sostenute dal 2034: detrazione del 36%, con limite massino di spesa agevolabile di 48.000 euro, a prescindere dall’utilizzo dell’abitazione su cui sono effettuati gli interventi.

    È sempre pari al 50% la detrazione delle spese relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (comma 3-bis dell’articolo 16-bis del Tuir).

    Dal 2025, invece, non è più ammessa la detrazione per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili).

    Bonus barriere architettoniche 2026: spese sostenute entro il 31.12. 2025

    Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025, l’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto un’apposita detrazione del 75% per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
    Tali interventi possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.
    L’agevolazione si è aggiunta alla detrazione Irpef già prevista dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e) per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
    La detrazione d’imposta del 75% spetta per le spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto:

    • in cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023
    • in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).

    La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

    • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
    • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
    • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    Per esempio, se l’edificio è composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro (320.000+60.000), calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 2 (60.000 euro).

    Inoltre, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

    Pertanto, quando l’intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile) ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

    Considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non può essere richiesta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

    I beneficiari della detrazione sono:

    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
    • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile (di qualsiasi categoria catastale) in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

    In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce agli eredi.

    La detrazione non si trasferisce neanche quando l’immobile oggetto di intervento viene ceduto: sarà il contribuente che ha sostenuto la spesa a continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate.

    Prevista inizialmente per molteplici categorie di interventi (per esempio, per la sostituzione di finiture, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici), dal 30 dicembre 2023 la detrazione può essere richiesta esclusivamente con riferimento agli interventi aventi ad oggetto:

    • scale
    • rampe
    • ascensori
    • servoscala
    • piattaforme elevatriche

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Le Entrate pubblicano la nuova Guida 2026 sul bonus mobili ed elettrodomestici.

    L’ultima legge di bilancio infatti ha prorogato la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche per l’anno 2026 (articolo 1, comma 22, legge n. 199/2025).

    Il bonus è una detrazione che si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

    Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: la nuova guida ADE

    Il bonus mobili consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica:

    • di classe non inferiore alla classe  A per i forni, 
    • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
    • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

    Anche per il 2026 la detrazione Irpef del 50% va calcolata su un tetto massimo di spesa di 5mila euro e ripartita fra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

    Sono agevolabili le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile già oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali che su parti comuni (ma in questo caso solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti, come la guardiola o l’appartamento del portiere del condominio). 

    La proroga comporta che, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetti a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.

    La detrazione non utilizzata o fruita soltanto in parte è legata al beneficiario e non all’immobile: 

    • non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

    Rispetto al 2025, restano sostanzialmente invariati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al bonus e le modalità di fruizione dell’agevolazione.

    Scarica qui la guida.

    Bonus mobili 2026: gli interventi edilizi per avere la detrazione

    Per avere il bonus mobili 2026: 

    • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
    • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
    • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
    • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.