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Bonus centri estivi: Linee guida e risorse 2026
Il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha pubblicato in data 30 giugno le linee guida per i fondi per le attività socio-educative 2026.
In dettaglio il documento al punto 8 specifica la possibilità per le famiglie i cui figli frequentano i centri estivi un bonus direttamente dai comuni che hanno presentato domanda in base alle risorse stanziate.
Bonus centri estivi: arrivano le regole e le risorse
Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha pubblicato le Linee guida sulle spese ammissibili relative al Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori per il 2026 (articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
Il documento, segue altri due provvedimenti sul tema:
- il Decreto ministeriale dell’8 maggio 2026,
- il Decreto dipartimentale del 17 giugno 2026,
e chiarisce le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni.
Inoltre esso introduce le istruzioni operative per la generazione del Codice unico di progetto (CUP) tramite il template dedicato n. 2606001, cui si rimanda per approfondimento.
Relativamente ai centri estivi il in documento al punto 8 specifica relativamente al rimborso alle famiglie: sono ammessi rimborsi dai comuni alle famiglie i cui figli minori abbiano frequentato i servizi socioeducativi territoriali pubblici o privati, nel periodo tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026, sulla base della documentazione giustificativa definita o richiesta dalla pertinente delibera di Giunta;
Lo stanziamento del Governo pari a circa 69 milioni, è destinato ai comuni che entro la fine di maggio hanno presentato domanda, con l’obiettivo di potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri ricreativi e dei centri estivi per i minori di età compresa tra 0 e 17 anni.
Lelinee guida appunto mettono in risalto la novità di rilievo cioè la possibilità per le amministrazioni locali di erogare rimborsi diretti alle famiglie.
I comuni beneficiari delle risorse statali possono predisporre rimborsi per le spese sostenute per la frequenza dei figli di centri estivi o servizi socio-educativi, sia pubblici che privati, con regole operative stabilite dagli stessi enti locali.
Per gli interessati quindi al bonus centri estivi 2026, attenzione a monitorare i siti istituzionali del proprio territorio, sia per conoscere le opportunità messe in campo che per la successiva erogazione del contributo, ove previsto.
Il pagamento sarà in ogni caso subordinato alla presentazione di una specifica domanda e della documentazione giustificativa (ricevute, fatture, attestazioni di pagamento) definita e richiesta dalle specifiche delibere di Giunta di ciascun Comune.
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Detrazioni 2026: l’Ade chiarisce le spese che non entrano nel tetto
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026", una serie di vademecum pratici su detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta.
Tra i temi coperti: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali.
Non mancano le guide dedicate ai bonus edilizi (recupero, sismabonus, bonus barriere architettoniche, verde, mobili, ecobonus, superbonus) e ai crediti d'imposta.
La guida "Aspetti generali" è quest'anno particolarmente rilevante perché illustra il nuovo meccanismo introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2025, che cambia il modo in cui vengono calcolate le detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Il nuovo tetto alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro
A partire dal periodo d'imposta 2025, chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro non può più detrarre liberamente tutti gli oneri e le spese agevolabili: l'insieme delle detrazioni spettanti è soggetto a un limite massimo, determinato in funzione di due variabili:
- il reddito complessivo
- il numero di figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare.
La logica è quella del "tetto mobil": al crescere del reddito, la soglia oltre la quale le detrazioni non sono più computabili si abbassa; la presenza di figli a carico nello stesso nucleo familiare ha invece un effetto espansivo.
I chiarimenti applicativi di questo sistema sono stati forniti dalla circolare n. 6 del 29 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate.
Attenzione, la riforma non riguarda i contribuenti con reddito complessivo fino a 75.000 euro, che continuano ad applicare le detrazioni secondo le regole ordinarie.
Cosa resta fuori dal riordino: le esclusioni esplicite dall’art. 16-ter TUIR
Non tutte le spese detraibili rientrano nel nuovo meccanismo di calcolo.
Il comma 4 dell'art. 16-ter TUIR individua una serie di categorie completamente escluse, che restano detraibili per il loro intero importo anche per i redditi sopra soglia:
- spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR: la detrazione del 19% sulle spese mediche non subisce alcun taglio legato al reddito.
- investimenti in start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012.
- investimenti in PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, del DL 3/2015.
- detrazioni forfetarie: le spese che danno diritto a importi fissi predeterminati non entrano nel computo del tetto. Esempio: la detrazione forfetaria di 1.100 euro per il mantenimento di cani guida per non vedenti (art. 15, comma 1-quater TUIR).
Sono inoltre escluse dal riordino, a prescindere dal livello di reddito del contribuente, alcune categorie di oneri legati a contratti o spese anteriori al 1° gennaio 2025:
- oneri detraibili da prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.
- premi assicurativi da contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
- rate di spese edilizie (ai sensi dell'art. 16-bis TUIR o di altre norme) relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
In pratica, chi sta ancora detraendo le rate di una ristrutturazione avviata nel 2022 o di un ecobonus 2023 non vede quelle rate conteggiare ai fini del nuovo tetto.
L'esclusione vale per l'intero residuo di detrazioni spalmato negli anni successivi.
Spese edilizie dal 2025: nel tetto conta solo la rata annuale, non la spesa totale
Il punto più rilevante sul piano operativo riguarda le spese per interventi edilizi sostenute dal 1° gennaio 2025, la cui detrazione è ripartita in più annualità.
Il comma 5 dell'art. 16-ter TUIR stabilisce che, ai fini del computo del plafond complessivo di detrazioni, rileva la rata di spesa riferita a ciascun anno, non l'importo totale dell'intervento.
Esempio pratico. Un contribuente con reddito superiore a 75.000 euro sostiene nel 2025 una spesa di 90.000 euro per una ristrutturazione edilizia che dà diritto alla detrazione IRPEF del 36% ai sensi dell'art. 16-bis TUIR, da ripartire in dieci rate annuali.
Nel calcolo del tetto complessivo alle detrazioni per l'anno 2025 si considera soltanto 9.000 euro (la decima parte della spesa complessiva), non i 90.000 euro.
Lo stesso importo, 9.000 euro, sarà computato nei nove anni successivi in cui il contribuente utilizzerà le rate residue.
Questo criterio è rilevante per il confronto tra la somma delle detrazioni spettanti e il tetto individuale: chi ha sostenuto una spesa edilizia elevata nel 2025 non deve temere di "bruciare" in un solo anno l'intera capienza delle proprie detrazioni.
Cosa fare in pratica per la dichiarazione 2026
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la compilazione del modello 2026 richiede un passaggio aggiuntivo:
- il confronto tra la somma delle detrazioni teoricamente spettanti (al netto delle esclusioni sopra elencate)
- e il tetto individuale calcolato in base a reddito e numero di figli a carico.
Solo le detrazioni che rientrano entro questo tetto saranno effettivamente fruibili.
Chi si trova in questa fascia di reddito e ha sostenuto nel 2025 spese per interventi edilizi, premi assicurativi su nuovi contratti o altre detrazioni aggiuntive rispetto alle spese sanitarie, dovrà verificare con attenzione l'ordine di priorità nel computo, tenendo conto che le spese sanitarie, per la loro esclusione esplicita, non competono con le altre voci ai fini del tetto.
Le guide dell'Agenzia delle Entrate e la circolare n. 6/2025 restano i riferimenti ufficiali per i casi dubbi.
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Imposta sostitutiva sugli aumenti contrattuali: circolare e FAQ dell’Agenzia
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, per il solo anno 2026, un regime fiscale agevolato per favorire l’adeguamento dei salari e incentivare il rinnovo dei contratti collettivi.
In particolare si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5% (in luogo della tassazione ordinaria)
L'agenzia delle entrate ha chiarito limiti e condizioni operative di questa misura nella circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026. e ha fornito ulteriori indicazioni nella forma di FAQ con la circolare 3 del 24 giugno. Ecco tutti i dettagli.
Requisiti e ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva
La circolare n. 2/E ricorda in primo luogo che la misura riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, percepito nel 2025, non superiore a 33.000 euro.
Ai fini della verifica del limite reddituale occorre considerare tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
In caso di pluralità di datori, il lavoratore deve fornire al sostituto d’imposta la certificazione unica (CU) o una dichiarazione sostitutiva che attesti l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, così da consentire la corretta applicazione del regime agevolato.
Sotto il profilo oggettivo, l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, purché derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
Rileva il principio di “cassa allargato”: sono quindi agevolabili anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2027, se riferite al 2026.
La circolare chiarisce che qualora il rinnovo contrattuale preveda aumenti scaglionati su più annualità, l’aliquota del 5 per cento si applica alle sole tranche erogate nel 2026, anche se l’erogazione dell’aumento è iniziata in anni precedenti. In altri termini, ciò che conta è il momento di corresponsione dell’incremento, non la data di decorrenza originaria del rinnovo.
Quanto alle voci interessate, l’agevolazione riguarda esclusivamente gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia le dodici mensilità, la tredicesima e l’eventuale quattordicesima.
ATTENZIONE Sono inclusi anche gli istituti indiretti collegati all’aumento, come le integrazioni a carico del datore di lavoro in caso di malattia, maternità, paternità o infortunio, nella misura in cui riflettano l’incremento contrattuale.
Restano invece esclusi:
- gli scatti di anzianità,
- le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive rispetto all’orario ordinario (come lo straordinario),
- le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno, che formano oggetto di una distinta disciplina agevolativa.
- le erogazioni una tantum finalizzate a coprire il periodo di vacanza contrattuale, in quanto caratterizzate da natura straordinaria,
- il trattamento di fine rapporto (TFR), che rappresenta una componente differita della retribuzione.
Un ulteriore chiarimento riguarda il superminimo: qualora l’aumento contrattuale assorba, in tutto o in parte, un superminimo individuale, anche la quota assorbita può beneficiare dell’imposta sostitutiva, in quanto strettamente connessa all’incremento derivante dal rinnovo del CCNL.
Gli effetti sul bonus 100 euro
Dal punto di vista degli effetti fiscali, le somme assoggettate all’imposta sostitutiva del 5 per cento non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e, quindi, non incidono sulle detrazioni commisurate al reddito.
Tuttavia, per evitare effetti penalizzanti, la circolare precisa che tali importi devono essere comunque considerati nel calcolo del reddito di lavoro dipendente ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo previsto dal decreto-legge n. 3 del 2020 (il cosiddetto “bonus 100 euro”).
In sostanza, pur essendo esclusi dal reddito complessivo imponibile, gli incrementi tassati in via sostitutiva rilevano ai soli fini del confronto tra imposta lorda e detrazione per lavoro dipendente, così da non compromettere l’accesso al beneficio.
L’applicazione del regime agevolato avviene automaticamente da parte del sostituto d’imposta, senza necessità di istanza da parte del lavoratore; resta però salva la possibilità di rinunciare espressamente al regime sostitutivo, optando per la tassazione ordinaria qualora ritenuta più conveniente, ad esempio in presenza di oneri deducibili o detraibili che rendano preferibile l’inclusione delle somme nel reddito complessivo.
Imposta sostitutiva incrementi contrattuali: i Codici tributo
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24 l'Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:
- “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi
- corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
- dicembre 2025, n. 199”;
- “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30
- dicembre 2025, n. 199”;
- “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Chiarimenti FAQ del 24 giugno 2026 in sintesi
Con circolare 3 del 24 giugno 2026 l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti sulle novita prevista dalla legge di bilancio in materia di Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali,delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo,nei giorni di riposo settimanale o per i turni
Ecco una sintesi relativa all'imposta sostitutiva sugli aumenti contrattuali
Indennità di cassa
L'imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi delle indennità corrisposte mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione (es. indennità di cassa), in quanto confluiscono nella retribuzione ordinaria.
Incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL
L'imposta sostitutiva si applica agli incrementi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, anche se riferiti ad annualità precedenti, purché derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026. Sono esclusi gli importi erogati prima del 1° gennaio 2026 e le somme "una tantum".
Superminimo assorbibile
Qualora gli aumenti contrattuali assorbano il superminimo o analoghi elementi retributivi — anche se riconosciuti per accordo individuale e non disciplinati dal CCNL — l'agevolazione si applica all'intero importo, in considerazione della medesima funzione economica e natura retributiva degli istituti coinvolti.
Ferie, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre
L'imposta sostitutiva si applica anche agli incrementi corrisposti in relazione a:
- ferie (in quanto il lavoratore percepisce la retribuzione ordinaria),
- festività soppresse e permessi contrattuali collettivi (ROL, PAR),
- gratifica feriale (assimilabile alla quattordicesima mensilità), e
- trattamento aggiuntivo per la festività del 4 novembre.
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Bonus decoder 2026: regole per averlo
Il Decreto 19 maggio del MIMIT viene pubblicato in GU n 131 del 9 giugno, e disciplina i criteri e le modalità per la concessione ai richiedenti del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari conformi agli standard tecnologici DVB-T2/S2 e HEVC Main 10.
Il contributo economico è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a:
- 30 euro per i decoder digitali terrestri standard
- 70 euro per i decoder satellitari.
Le risorse finanziarie a copertura della misura sono complessivamente pari a 30 milioni di euro a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del Ministero.
Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della Piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché possono essere adottate eventuali Linee Guida esplicative inerenti la validità temporanea del Voucher, il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di Produttori/Importatori e Venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso del decoder.
La chiusura anticipata della misura può essere disposta in caso di esaurimento, ovvero imminente esaurimento, della dotazione finanziaria o in relazione ad un andamento della misura difforme dalle previsioni, con particolare riferimento
al numero di richieste Voucher presentate dagli Utenti finali.Contributo decoder 2026: che cos’è e come funziona
Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo riconosciuto all’Utente finale in forma di Voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del Venditore al momento dell’acquisto del decoder.
Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Il contributo, sotto forma di Voucher, è concesso all’Utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il Venditore per l’acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’Utente finale, fermo restando che nessun componente della famiglia anagrafica abbia precedentemente usufruito di
contributi per l’acquisto di decoder digitale televisivo terrestre standard o satellitari di cui alle iniziative citate in premessa.Il contributo è riconosciuto all’Utente finale maggiorenne la cui famiglia anagrafica risulti in regola con il pagamento del canone RAI.
Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari.Voucher decoder 2026: come fare domanda
Attraverso la Piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli Utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti.
A tal fine, la Piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:
a. l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per il tramite della piattaforma PDND, ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
b. la banca dati dell’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica della regolarità del pagamento del canone RAI;
c. altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell’iniziativa.
All’esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la Piattaforma informatica conferma all’Utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo attraverso il rilascio di un Voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’Utente finale richiedente.L’emissione del Voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria per la durata di validità del Voucher stesso, per un valore pari all’importo indicato nella Piattaforma informatica ai sensi del primo periodo.
La quantificazione dell’importo del contributo definitivamente spettante all’Utente finale è effettuata dalla Piattaforma informatica al momento dell’utilizzo del Voucher presso il Venditore, in relazione al prezzo di vendita del decoder scelto dall’Utente finale.
Il Venditore applica al cliente una riduzione del prezzo di acquisto del decoder di pari importo del contributo riconosciuto.
La fattura di vendita riferita esclusivamente al decoder oggetto della cessione riporta il prezzo originario della vendita nonché l’importo del contributo effettivamente maturato, indicato come riduzione di prezzo.
Qualora l’importo del Voucher eccedesse la riduzione del prezzo di acquisto del decoder, l’importo residuo è ripristinato nell’ambito della dotazione finanziaria della misura.
Qualora il Voucher non sia utilizzato presso un Venditore entro il limite temporale di validità, gli importi di cui al Voucher sono ripristinati nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile e l’Utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
A seguito dell’accettazione del Voucher e a fronte della riduzione del prezzo una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente finale, il Venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del Venditore nella Piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione e di un IBAN valido identificativo di un conto corrente intestato al Venditore stesso, anche ai fini dell’effettuazione dei controlli.A tali fini, il Venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato dagli Utenti finali mediante l’utilizzo del Voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso.
Allegati: -
Credito Superbonus in compensazione: no a somme iscritte a ruolo
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 110/2026, chiarisce che i crediti agevolativi da Superbonus acquistati da terzi possono compensare debiti previdenziali correnti, ma non estinguere le somme già iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione.
Credito Superbonus in compensazione: no alle cartelle iscritte a ruolo
Il caso di specie riguarda un avvocato con cartelle di Cassa Forense che vuole usare un credito Superbonus acquistato
Il protagonista dell'interpello è un professionista che risulta debitore verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per somme iscritte a ruolo e affidate all'Agente della Riscossione.
Tali somme sono state oggetto di istanza di rateizzazione, regolarmente accolta per un totale di 72 rate mensili.
Il professionista intende acquistare da una società terza un credito d'imposta derivante da interventi di Superbonus ex articolo 119 del d.l. n. 34/2020, codice tributo 7719, quota annuale 2026.
L'obiettivo è utilizzare questo credito per estinguere totalmente o parzialmente, entro il 2026, il debito residuo delle cartelle esattoriali mediante compensazione "orizzontale" nel modello F24.
L'istante sostiene la piena legittimità dell'operazione poggiandosi su quattro argomenti:
- in primo luogo richiama l'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, che consente di utilizzare il modello F24 per compensare crediti erariali con debiti previdenziali, inclusi quelli delle Casse professionali convenzionate;
- in secondo luogo cita la risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2021, con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dei contributi Cassa Forense tramite F24 (codice ente 0013), rendendo di fatto tali contributi compensabili orizzontalmente;
- in terzo luogo invoca l'articolo 2-quater del d.l. n. 11/2023, norma di interpretazione autentica che, a suo avviso, ammette la compensazione ex articolo 17 anche tra enti impositori diversi, superando i dubbi legati alla natura privatizzata della Cassa Forense,
- infine richiama la risposta a interpello n. 478/2023, con cui l'Agenzia aveva confermato la possibilità di compensare contributi previdenziali con crediti da bonus edilizi.
Quanto al blocco delle compensazioni previsto dall'articolo 31 del d.l. n. 78/2010 che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro l'istante ritiene che tale preclusione non operi nel suo caso, poiché la rateizzazione regolarmente accolta renderebbe il debito "regolarizzato".
Credito Superbonus in compensazione: l’Ade chiarisce quando è possibile
Per rispondere al quesito, l'Agenzia delle Entrate ricostruisce l'intero impianto normativo applicabile ai crediti da Superbonus in presenza di ruoli.
Il punto di partenza è l'articolo 121, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che stabilisce che i crediti d'imposta da Superbonus sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, precisando che la quota annuale non utilizzata non può essere riportata né rimborsata, e che non si applicano i limiti ordinari di compensazione previsti dall'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 e da altre norme sui massimali.
A decorrere dal 30 marzo 2024, il comma 3-bis introdotto dall'articolo 4 del d.l. n. 39/2024 ha aggiunto una sospensione dell'utilizzabilità in compensazione dei crediti Superbonus in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori a 10.000 euro.
Tuttavia, tale sospensione è subordinata all'emanazione di un apposito regolamento ministeriale che, allo stato, non risulta ancora adottato: pertanto, come già chiarito dalla risposta a interpello n. 237 del 29 novembre 2024, questa disposizione non è ancora operativa.
Diverso il discorso per l'articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 199/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026.
Questa norma esclude la facoltà di avvalersi della compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 per tutti i crediti, sia erariali sia agevolativi, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati all'Agente della Riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro.
La preclusione non opera, però, con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
L'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 vieta invece la compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'Agente della Riscossione per imposte erariali superiori a 1.500 euro.
Applicando questo quadro al caso concreto, l'Agenzia delle Entrate giunge a una conclusione articolata in due parti.
Per la compensabilità in generale tra crediti Superbonus e debiti previdenziali l'Agenzia dà ragione all'istante: non vi sono ostacoli a tale compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, come già confermato dalla risposta a interpello n. 478/2023.
Sul punto centrale, l'utilizzo del credito Superbonus per pagare le cartelle previdenziali iscritte a ruolo, l'Agenzia nega invece la possibilità. Il ragionamento è netto: le norme che disciplinano i blocchi alla compensazione (articolo 121, comma 3-bis; articolo 37, comma 49-quinquies; articolo 31, comma 1 del d.l. n. 78/2010) si riferiscono tutte esclusivamente a «iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate».
I ruoli previdenziali della Cassa Forense, ente diverso dall'Agenzia delle Entrate, esulano quindi dall'ambito applicativo di tali norme ma questo non significa che il credito Superbonus possa essere usato per saldarli: la possibilità di pagare somme iscritte a ruolo mediante compensazione è stata introdotta proprio dall'articolo 31 del d.l. n. 78/2010, che però fa riferimento esclusivamente ai «crediti relativi alle stesse imposte», escludendo così dall'ambito applicativo i crediti agevolativi come quelli da Superbonus.
L'Agenzia richiama inoltre il principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione esplicitato con varie sentenze secondo cui in materia tributaria la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
I crediti da Superbonus acquistati da terzi potranno essere utilizzati in compensazione, anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro, per pagare altri debiti erariali o previdenziali correnti. Non potranno invece essere utilizzati per estinguere le cartelle esattoriali stesse.
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Fondo promozione lettura: domande dal 1° aprile
La Direzione Generale Biblioteche ha pubblicato un avviso relativo al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario
In particolare, l’istanza di accesso può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all’applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente, tramite la sezione sottostante ‘SPORTELLO DOMANDE’ – ‘Registrazione utente’.
Si invita inoltre a consultare le Linee Guida e la sezione dedicata alle FAQ prima di procedere alla registrazione e all’invio delle istanze.Tutte le regole per le domande in partenza il 1° aprile
Fondo promozione lettura 2026: a chi spettano i contributi
Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.
Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche pubbliche e/o private, legalmente costituita, che garantisce la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati, attuando forme di collaborazione stabile e coordinata tra le biblioteche aderenti. Il Sistema promuove e sviluppa forme di cooperazione a livello territoriale (comunale e intercomunale, provinciale, regionale). Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione della
domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo funzionamento degli stessi anche tramite la consultazione dei relativi siti web. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila del Sistema bibliotecario. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.
Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al Fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.
Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari né alle singole biblioteche.
I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf.
Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore), a disposizione di studenti, insegnanti e personale scolastico, a supporto dell'apprendimento, della ricerca e degli obiettivi educativi dell’istituto.
Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche dislocate in diversi plessi, può presentare domanda per una sola biblioteca.
Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate. Il finanziamento è destinato a progetti che incrementino le attività, i servizi e la fruizione, da parte della
comunità scolastica, di biblioteche di istituto già attive ed operative, anche ampliando l’accesso a materiali didattici e di ricerca e/o espressamente indirizzati a studenti diversamente abili.
Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati. Il finanziamento non è destinato alla costituzione di nuove biblioteche scolasticheIn attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, rep. n. 162, recante “Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”, le domande per l’accesso al Fondo dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità previste al successivo art. 2, a partire dalle ore 12.00 del 1 aprile 2026 alle ore 12.00 del 30 aprile 2026.
La domanda per l’accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente tramite lo sportello informatico accessibile all’indirizzo web: https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche-scolastiche/
La domanda deve essere compilata ed inviata dal legale rappresentante, per i sistemi bibliotecari, e dal dirigente scolastico, per le biblioteche scolastiche, previa registrazione allo sportello informatico.La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata, secondo le indicazioni presenti nella Linee Guida.
L’utenza di accesso al sistema è personale e nominativa.Pertanto, l’utente che sia legale rappresentante/dirigente scolastico presso più strutture dovrà indicare, in fase di registrazione, un unico indirizzo di posta elettronica e dovrà scegliere una sola password di accesso. Username (codice fiscale) e password verranno quindi utilizzati dall’utente per accedere alla compilazione, consultazione e invio delle domande relative a tutte le strutture di cui è rappresentante legale.
La registrazione è valida per una sola edizione del contributo, ed è pertanto obbligatoria anche per gli utenti che abbiano già presentato domanda negli anni precedenti. -
Bonus sponsorizzazioni: domanda dal 17 febbraio
Con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport, si da il via dal 17 febbraio e fino alle 23.59 del 18 aprile 2026 al bonus sponsorizzazioni.
In particolate, i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali possono inviare le domande per accedere al credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, relativo agli investimenti effettuati nell’arco di tempo dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, tramite l’apposita piattaforma online.
Bonus sponsorizzazioni sportive: che cos’è
Come evidenzia lo stesso Dipartimento dello sport il beneficio fiscale interessa i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (subentrato al precedente Registro Coni).
Al fine di ottenere l'agevolazione, il soggetto sportivo destinatario della sponsorizzazione deve avere i seguenti requisiti:
- operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici o Paralimpici
- svolgere attività sportiva giovanile
- aver conseguito ricavi 2023 prodotti in Italia, come previsto dall'articolo 85 comma 1, lett. a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) almeno pari a 150 mila euro ma non superiori a 15 milioni di euro.
L’investimento pubblicitario ricevuto, inoltre, non deve essere stato inferiore a 10 mila euro, al netto dell’Iva.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è concesso nei limiti delle risorse disponibili tramite la presentazione della domanda attraverso la piattaforma dedicata.Bonus sponsorizzazioni sportive: presenta la domanda dal 17 febbraio
Accedendo alla piattaforma preposta è necessario:
- compilare la domande,
- allegare tutte la documentazione
- monitorare lo stato della domanda
Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno 17 febbraio e fino al mezzanotte del giorno 18 aprile
L’utente, una volta trasmessa la domanda, può accedere alla sezione “Dati della domanda” per verificarne l’avanzamento e visualizzare nel campo “Note” le richieste di chiarimento/integrazione del funzionario incaricato della lavorazione.
Inoltre, nella sezione delle faq n costante aggiornamento, è possibile consultare le domande e le risposte sui dubbi più comuni in merito al beneficio fiscale in questione.