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Auto aziendali ai dipendenti: cosa cambia con il decreto in arrivo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 10 giugno 2026 in esame preliminare un nuovo decreto legislativo correttivo della riforma fiscale. Si tratta del quarto intervento. Va ricordato che solo dopo l'approvazione definitiva e con la pubblicazione in Gazzetta ci sarà la certezza dell'entrata in vigore.
Leggi qui un riepilogo di tutti i contenuti dello schema di decreto approvato
Una delle novità di maggiore impatto è l'intervento sulla tassazione dei costi delle auto aziendali. Il ministro Leo ha dichiarato in conferenza stampa che “La misura pone definitivamente fine alle incertezze interpretative che si erano stratificate nel tempo con l’obiettivo di garantire chiarezza applicativa sia per le imprese che per i lavoratori”.
Sono quattro i punti innovativi, che dovrebbero essere applicabili dal periodo d'imposta 2026, anche per i veicoli già assegnati nel 2025 (salvo quelli che rientrano nel regime transitorio).
Vediamo piu in dettaglio i vari aspetti che il nuovo decreto intende modificare e una infografica per il raccordo tra disciplina in vigore e le novità in arrivo.
Tassazione collegata agli anni dell’auto – A forfait per gli optional
1. Tassazione basata sull'età del veicolo, non più sulla nuova immatricolazione
Fino ad ora, le regole fiscali cambiavano a seconda che l'auto fosse nuova o meno al momento dell'assegnazione. Con il correttivo, la verifica è su quanti anni ha il veicolo:
- se ha meno di 5 anni, si applica la tassazione ordinaria (le percentuali già in vigore nel 2025, differenziate per tipo di alimentazione vedi scheda allegata ).
- Se ha più di 5 anni, il valore tassabile aumenta del 50%.
In altre parole dopo 5 anni dall'immatricolazione, il fringe benefit che viene calcolato pr il calcolo dell'IRPEF) viene maggiorato del 50%.
Esempio concreto: per un'auto termica con costo chilometrico ACI = 5.000 €/anno.
Nei primi 5 anni: benefit imponibile = 50% × 5.000 = 2.500 € su cui paghi le tasse.
Dal 6° anno in poi: benefit imponibile = 2.500 € + 50% = 3.750 € su cui paghi le tasse.La logica del legislatore è che un'auto vecchia di solito è anche più inquinante, quindi viene "penalizzata" fiscalmente per spingere verso il rinnovo del parco auto con veicoli più ecologici.
2. Optional e accessori: maggiorazione forfettaria del 5%
Gli accessori installati sull'auto (es. navigatore, cerchi in lega) che non risultano nelle tabelle ACI non venivano considerati creando un "buco" normativo. Un caso recente è stato affrontato dall'Agenzia (vedi scheda allegata)
Ora il valore del fringe benefit in presenza di optional a carico dell'azienda , viene aumentato del 5% forfettario per tenerne conto. Dall'importo così calcolato si sottrae quanto il dipendente paga di tasca propria (per l'auto e per gli optional), e la differenza è quella da tassare.
Riassegnazione auto aziendali
In caso di riassegnazione del mezzo a un altro dipendente il decreto chiarisce l'incertezza interpretativa precedente e afferma che la riassegnazione funziona come una normale assegnazione, non comporta aggravi fiscali aggiuntivi.
Regime transitorio per le auto ordinate nel 2024 e consegnate entro i l 2025
Le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate al dipendente entro il 31 dicembre 2025 mantengono il vecchio regime fiscale (quello in vigore fino al 31/12/2024), evitando così il rischio di essere tassate al "valore normale" che come noto è una modalità più penalizzante. Anche questo regime transitorio si applica in caso di riassegnazione.
Quando il veicolo supera i 5 anni, scatta l'aumento del 50%.
Scarica la scheda di riepilogo e raccordo con la disciplina in vigore
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Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2026
Nei Modelli 730 o Redditi PF 2026 riferite all'anno di imposta 2025 è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi.
L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.
La detrazione d’imposta per tali spese varia in base all’importo del reddito complessivo.
In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.
In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
L'Agenzia delle Entrate provvederà ad indicare maggiori chiarimenti con le guide sulle detrazioni 2026 di prossima pubblicazione.
Spese sportive 2026: strutture che consentono la detrazione
In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, nelle ultime guide sui dichiarativi 2025 e si attendono quelle aggiornate, le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:
- associazioni sportive,
- palestre,
- piscine
- altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal d.m. 28 marzo 2007 che
ha definito:- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, ecc.;
- la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.
In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le società sportive professionistiche di cui al d.lgs. n. 36 del 2021 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Leggi anche Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730
Detrazione spese sportive 2026: età dei ragazzi
In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.
Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.
Spese sportive: limite di detrazione 2026
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:
- il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
- ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.
Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione
La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Ai sensi dell’art. 2 del citato d.m. 28 marzo 2007, la documentazione attestante la spesa deve riportare:- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
- l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, ecc.)
- l’importo pagato
- i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, ecc. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9.
Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2026
La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:
- nei righi E8-E10 del modello 730;
- nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16
Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.
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730/2026: le spese funebri
Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.
In particolare, le spese funebri vanno indicate:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF
Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.
Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2026
Per le spese funebri, in dichiarazione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a certe condizioni:- analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana,
- tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
Detrazione spese funibri: limiti 2026
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550.
Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025
Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.
Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.
Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
Unica.Detraibilità spese funebri 2026: la documentazione da controllare e conservare
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento -
Spese università non statali: quanto posso detrarre nel 730?
Nel pieno della campagna dei dichiarativi 2026, vediamo quanto si può detrarre nel 730 o nel modello redditi PF per le spese della frequenza delle università non statali.
A tal proposito, con Decreto MUR del 30 dicembre 2025 pubblicato sulla GU n 27 del 27 marzo sono state pubblicate le tabelle di riferimento per le spese detraibili sostenute per la frequenza di università non statali.
Si ricorda appunto che, per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali spetta una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute.
La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale o su un importo massimo stabilito annualmente (per ciascuna facoltà universitaria) con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’università non statale, appunto l'ultimo dei quali datato 30 dicembre 2025.
La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea
magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella.
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Area disciplinare corsi istruzione
zona geografica nord
zona geografica centro
zona geografica sud e isole
Medicina
euro 3.900
euro 2.900
euro 2.650
Sanitaria
euro 4.100
euro 3.100
euro 3.050
Scientifico tecnologica
euro 3.700
euro 2.900
euro 2.600
Umanistico sociale
euro 3.200
euro 2.750
euro 2.550
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730/2026: detrazione spese per il cane guida
Per provvedere alla dichiaraizone dei redditi dei pensionati e dipendenti Modello 730/2026 anno di imposta 2025 le Entrate hanno pubblicato tutte le regole: scarica qui Modello 730/2026 e istruzioni.
Vediamo dove indicare le spese sostenute nel 2024 per i cani guida ai fini della detraibilità delle spese tanto di acquisto dell'animale quanto di mantenimento dello stesso.
730/2026: detrazione spese acquisto cane guida
Nle Modello 730/2026 il Quadro E al Rigo E5 ospita le spese per l’acquisto di cani guida.
Il rigo E5 va compilato come segue:
La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente
alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.730/2026: spese per il mantenimento del cane guida
Sempre nel Quadro E ma al Rigo E81 vanno indicate le spese di mantenimento dei cani ai fini della detrazione.

Tale casella va barrata per usufruire della detrazione forfetaria di 1.100 euro (importo aumentato dal 2025)
La detrazione spetta esclusivamente al cieco (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla
documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo
del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento
del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica
del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca. -
Spese servizi di telefonia: quando sono interamente deducibili
Con la Risposta n 71 del 9 marzo le Entrate chiariscono che, se la società è in grado di quantificare analiticamente i costi che vengono direttamente integrati nel pacchetto di servizi che essa offre ai propri clienti, e che quindi sono impiegati in via diretta per produrre ricavi, quella quota di costi può essere dedotta dal reddito al 100% e per essa non opera la presunzione di promiscuità dettata dall’articolo 102, comma 9 del Tuir.
Viene ricordato che la norma stabilisce che le quote di ammortamento, i canoni di locazione o noleggio e le spese di utilizzo e manutenzione delle apparecchiature di comunicazione elettronica sono deducibili solo parzialmente.
In base alla normativa vigente:
- le spese relative a servizi di telefonia fissa e mobile sono deducibili nella misura dell’80%;
- il limite riguarda sia i costi di utilizzo sia quelli relativi alle apparecchiature terminali;
- l’unica eccezione riguarda alcune ipotesi specifiche, come gli impianti di telefonia installati sui veicoli di imprese di autotrasporto merci.
Questo regime forfetario si basa sulla presunzione di utilizzo promiscuo, cioè sulla possibilità che tali strumenti siano utilizzati anche per esigenze personali, in ipotesi diversa, caso in cui la società quantifica analiticamente i costi essi vengono dedotti interamente se impiegati per produrre direttamente ricavi.
Quando le spese di telefonia sono deducibili al 100%
Una società italiana che fornisce servizi informatici e di procurement all’interno di un gruppo multinazionale, opera tramite:
- un head office in Italia;
- diverse stabili organizzazioni all’estero.
Tra i servizi offerti alle società del gruppo rientrano anche servizi di infrastruttura IT e sicurezza informatica, che comprendono:
- telefonia fissa,
- telefonia mobile,
- trasmissione dati.
Questi servizi vengono forniti ai clienti del gruppo sulla base di contratti pluriennali di tipo Master Service Agreement (MSA).
La società distingue due diverse categorie di spese di telefonia:
- Quota di autoconsumo:
- costi utilizzati internamente dall’azienda;
- contribuiscono solo indirettamente all’attività d’impresa.
- Quota con finalità imprenditoriale:
- costi sostenuti per servizi che vengono integrati nelle prestazioni fornite ai clienti;
- tali costi generano direttamente ricavi.
Grazie a un sistema interno di allocazione analitica dei costi (service pricing), l’impresa è in grado di attribuire con precisione i costi telefonici ai clienti che utilizzano i servizi.
Relativamente al quesito le entrate evidenziano che la limitazione dell’80% non si applica automaticamente a tutte le spese di telefonia.
Concludendo, quando i costi telefonici:
- sono direttamente collegati alla produzione di ricavi,
- rappresentano parte integrante del servizio venduto ai clienti,
- non possono essere utilizzati per scopi personali,
- la deducibilità segue le regole ordinarie del reddito d’impresa.
In questi casi, quindi, i costi sono deducibili integralmente.
Il presupposto fondamentale per la deduzione piena è che le apparecchiature o i servizi non siano suscettibili di uso promiscuo.
Se invece i servizi di telefonia possono essere utilizzati anche per esigenze personali dei dipendenti o dell’impresa, continua ad applicarsi la limitazione dell’80% prevista dal TUIR.
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Welfare aziendale: il regime fiscale per le e-bike ai dipendenti
Con la Risposta a interpello n. 41/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA e delle imposte dirette, di un piano di welfare aziendale che prevede l’assegnazione ai dipendenti di e-bike acquisite in leasing dal datore di lavoro
L’ampia analisi dell’Amministrazione finanziaria si concentra su tre profili: la qualificazione delle e-bike ai fini IVA, la disciplina del reddito di lavoro dipendente in caso di concessione del bene e le regole di deducibilità dei relativi costi per l’impresa.
Il caso: leasing di e-bike e piano di mobilità sostenibile
Nell'interpello la società chiede chiarimenti in quanto intende introdurre un piano di welfare aziendale basato sulla concessione ai dipendenti a tempo indeterminato di biciclette a pedalata assistita, acquisite mediante un contratto quadro di leasing con un operatore specializzato.
Le e-bike presentano le caratteristiche tecniche previste dall’articolo 50 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada): motore elettrico ausiliario con potenza nominale continua massima di 0,25 kW, assistenza fino a 25 km/h e funzionamento subordinato alla pedalata. Tali mezzi sono, quindi, qualificati come velocipedi.
Il costo della messa a disposizione della bicicletta “base” è sostenuto integralmente dal datore di lavoro entro un determinato limite annuo, mentre l’eventuale scelta di modelli più costosi comporta un riaddebito al dipendente della quota eccedente. Restano a carico del lavoratore le spese accessorie (ricarica, manutenzione, riparazioni, accessori).
L'azienda spiega che l’iniziativa è finalizzata a promuovere forme di mobilità alternativa e a ridurre l’utilizzo di mezzi a combustione, con previsione di monitoraggio dell’uso per il tragitto casa-lavoro in una misura minima percentuale.
Accanto alle e-bike destinate ai dipendenti per uso personale, l’azienda intende acquisire anche una bicicletta elettrica per utilizzo esclusivamente strumentale, destinata agli spostamenti interni ed esterni per esigenze aziendali.
Le decisioni dell’Agenzia: regime IVA
1. IVA: esclusione dalla disciplina dei veicoli a motore
In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che le e-bike con le caratteristiche sopra descritte non rientrano nella nozione di “veicoli stradali a motore” ai fini dell’articolo 19-bis1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Di conseguenza, non si applica la limitazione forfetaria del 40 per cento della detrazione prevista per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.
Per le e-bike utilizzate esclusivamente nell’attività aziendale, trovano applicazione le regole generali di detrazione di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972, in presenza del requisito di inerenza.
Diversamente, quando le biciclette sono acquisite per essere messe a disposizione dei dipendenti nell’ambito del piano di welfare, la loro concessione gratuita è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 633/1972. In tale ipotesi, l’IVA assolta sui canoni di leasing risulta indetraibile per carenza di un nesso diretto con operazioni imponibili a valle.
Per i datori di lavoro, la distinzione tra uso esclusivamente aziendale e messa a disposizione a titolo di welfare assume quindi rilievo decisivo in termini di recupero dell’imposta.
Deducibilità dei costi per l’impresa: IRES e IRAP
Con riferimento all’IRES, l’Agenzia precisa che l’articolo 164 del TUIR, relativo ai mezzi di trasporto a motore, non si applica alle e-bike, in quanto non espressamente richiamate dalla norma. I relativi costi non sono quindi soggetti alle limitazioni percentuali previste per autoveicoli e motocicli.
Per le biciclette utilizzate esclusivamente per finalità aziendali, i costi sono integralmente deducibili nel rispetto del principio di inerenza di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Per le e-bike concesse ai dipendenti nell’ambito del welfare, occorre distinguere:
- se il benefit è erogato in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale che configurino un obbligo negoziale, i costi sono integralmente deducibili ai sensi dell’articolo 95 del TUIR;
- se l’erogazione è volontaria, si applica il limite di deducibilità previsto dall’articolo 100, comma 1, del TUIR (5 per mille delle spese per lavoro dipendente).
Ai fini IRAP, la rilevanza del costo dipende dalla corretta classificazione a conto economico, secondo il principio di derivazione dalle voci rilevanti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Tassazione IRPEF in capo al dipendente: le condizioni
Infine , per quanto riguarda le imposte sui redditi dei dipendenti , il punto di partenza consueto è il principio di onnicomprensività – articolo 51, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)- in base al quale tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Il comma 2, lettera f), del medesimo articolo prevede tuttavia l’esclusione da imposizione per l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, per finalità di utilità sociale di cui all’articolo 100 del TUIR.
L’Agenzia ritiene che il servizio di mobilità sostenibile, consistente nella messa a disposizione di e-bike per uso personale e per il tragitto casa-lavoro, possa rientrare tra le finalità di utilità sociale, in linea con precedenti chiarimenti in materia di servizi di sharing e trasporto sostenibile.
L’esclusione da imposizione opera, tuttavia, a condizione che:
- il servizio sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti;
- non si traduca in erogazioni sostitutive in denaro;
- il lavoratore possa soltanto aderire o meno all’offerta, senza pattuire aspetti personalizzati del benefit.
Qualora, invece, il dipendente possa definire liberamente caratteristiche essenziali del servizio in funzione di proprie esigenze personali, si configura un aggiramento del divieto di monetizzazione. In tale ipotesi, il valore del benefit deve concorrere alla formazione del reddito secondo il criterio del valore normale, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.
La strutturazione formale del piano di welfare, nonché la documentazione contrattuale e regolamentare, risultano dunque determinanti per la corretta qualificazione fiscale del benefit.