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730/2026: le spese funebri
Il Modello 730/2026 e il Modello Redditi PF 2026 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.
In particolare, le spese funebri vanno indicate:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF
Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.
Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2026
Per le spese funebri, in dichiarazione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a certe condizioni:- analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana,
- tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
Detrazione spese funibri: limiti 2026
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550.
Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025
Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:
- nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.
Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.
Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
- nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
Unica.Detraibilità spese funebri 2026: la documentazione da controllare e conservare
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento -
Spese università non statali: quanto posso detrarre nel 730?
Nel pieno della campagna dei dichiarativi 2026, vediamo quanto si può detrarre nel 730 o nel modello redditi PF per le spese della frequenza delle università non statali.
A tal proposito, con Decreto MUR del 30 dicembre 2025 pubblicato sulla GU n 27 del 27 marzo sono state pubblicate le tabelle di riferimento per le spese detraibili sostenute per la frequenza di università non statali.
Si ricorda appunto che, per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali spetta una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute.
La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale o su un importo massimo stabilito annualmente (per ciascuna facoltà universitaria) con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’università non statale, appunto l'ultimo dei quali datato 30 dicembre 2025.
La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea
magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella.
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Area disciplinare corsi istruzione
zona geografica nord
zona geografica centro
zona geografica sud e isole
Medicina
euro 3.900
euro 2.900
euro 2.650
Sanitaria
euro 4.100
euro 3.100
euro 3.050
Scientifico tecnologica
euro 3.700
euro 2.900
euro 2.600
Umanistico sociale
euro 3.200
euro 2.750
euro 2.550
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Spese servizi di telefonia: quando sono interamente deducibili
Con la Risposta n 71 del 9 marzo le Entrate chiariscono che, se la società è in grado di quantificare analiticamente i costi che vengono direttamente integrati nel pacchetto di servizi che essa offre ai propri clienti, e che quindi sono impiegati in via diretta per produrre ricavi, quella quota di costi può essere dedotta dal reddito al 100% e per essa non opera la presunzione di promiscuità dettata dall’articolo 102, comma 9 del Tuir.
Viene ricordato che la norma stabilisce che le quote di ammortamento, i canoni di locazione o noleggio e le spese di utilizzo e manutenzione delle apparecchiature di comunicazione elettronica sono deducibili solo parzialmente.
In base alla normativa vigente:
- le spese relative a servizi di telefonia fissa e mobile sono deducibili nella misura dell’80%;
- il limite riguarda sia i costi di utilizzo sia quelli relativi alle apparecchiature terminali;
- l’unica eccezione riguarda alcune ipotesi specifiche, come gli impianti di telefonia installati sui veicoli di imprese di autotrasporto merci.
Questo regime forfetario si basa sulla presunzione di utilizzo promiscuo, cioè sulla possibilità che tali strumenti siano utilizzati anche per esigenze personali, in ipotesi diversa, caso in cui la società quantifica analiticamente i costi essi vengono dedotti interamente se impiegati per produrre direttamente ricavi.
Quando le spese di telefonia sono deducibili al 100%
Una società italiana che fornisce servizi informatici e di procurement all’interno di un gruppo multinazionale, opera tramite:
- un head office in Italia;
- diverse stabili organizzazioni all’estero.
Tra i servizi offerti alle società del gruppo rientrano anche servizi di infrastruttura IT e sicurezza informatica, che comprendono:
- telefonia fissa,
- telefonia mobile,
- trasmissione dati.
Questi servizi vengono forniti ai clienti del gruppo sulla base di contratti pluriennali di tipo Master Service Agreement (MSA).
La società distingue due diverse categorie di spese di telefonia:
- Quota di autoconsumo:
- costi utilizzati internamente dall’azienda;
- contribuiscono solo indirettamente all’attività d’impresa.
- Quota con finalità imprenditoriale:
- costi sostenuti per servizi che vengono integrati nelle prestazioni fornite ai clienti;
- tali costi generano direttamente ricavi.
Grazie a un sistema interno di allocazione analitica dei costi (service pricing), l’impresa è in grado di attribuire con precisione i costi telefonici ai clienti che utilizzano i servizi.
Relativamente al quesito le entrate evidenziano che la limitazione dell’80% non si applica automaticamente a tutte le spese di telefonia.
Concludendo, quando i costi telefonici:
- sono direttamente collegati alla produzione di ricavi,
- rappresentano parte integrante del servizio venduto ai clienti,
- non possono essere utilizzati per scopi personali,
- la deducibilità segue le regole ordinarie del reddito d’impresa.
In questi casi, quindi, i costi sono deducibili integralmente.
Il presupposto fondamentale per la deduzione piena è che le apparecchiature o i servizi non siano suscettibili di uso promiscuo.
Se invece i servizi di telefonia possono essere utilizzati anche per esigenze personali dei dipendenti o dell’impresa, continua ad applicarsi la limitazione dell’80% prevista dal TUIR.
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Welfare aziendale: il regime fiscale per le e-bike ai dipendenti
Con la Risposta a interpello n. 41/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA e delle imposte dirette, di un piano di welfare aziendale che prevede l’assegnazione ai dipendenti di e-bike acquisite in leasing dal datore di lavoro
L’ampia analisi dell’Amministrazione finanziaria si concentra su tre profili: la qualificazione delle e-bike ai fini IVA, la disciplina del reddito di lavoro dipendente in caso di concessione del bene e le regole di deducibilità dei relativi costi per l’impresa.
Il caso: leasing di e-bike e piano di mobilità sostenibile
Nell'interpello la società chiede chiarimenti in quanto intende introdurre un piano di welfare aziendale basato sulla concessione ai dipendenti a tempo indeterminato di biciclette a pedalata assistita, acquisite mediante un contratto quadro di leasing con un operatore specializzato.
Le e-bike presentano le caratteristiche tecniche previste dall’articolo 50 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada): motore elettrico ausiliario con potenza nominale continua massima di 0,25 kW, assistenza fino a 25 km/h e funzionamento subordinato alla pedalata. Tali mezzi sono, quindi, qualificati come velocipedi.
Il costo della messa a disposizione della bicicletta “base” è sostenuto integralmente dal datore di lavoro entro un determinato limite annuo, mentre l’eventuale scelta di modelli più costosi comporta un riaddebito al dipendente della quota eccedente. Restano a carico del lavoratore le spese accessorie (ricarica, manutenzione, riparazioni, accessori).
L'azienda spiega che l’iniziativa è finalizzata a promuovere forme di mobilità alternativa e a ridurre l’utilizzo di mezzi a combustione, con previsione di monitoraggio dell’uso per il tragitto casa-lavoro in una misura minima percentuale.
Accanto alle e-bike destinate ai dipendenti per uso personale, l’azienda intende acquisire anche una bicicletta elettrica per utilizzo esclusivamente strumentale, destinata agli spostamenti interni ed esterni per esigenze aziendali.
Le decisioni dell’Agenzia: regime IVA
1. IVA: esclusione dalla disciplina dei veicoli a motore
In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che le e-bike con le caratteristiche sopra descritte non rientrano nella nozione di “veicoli stradali a motore” ai fini dell’articolo 19-bis1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Di conseguenza, non si applica la limitazione forfetaria del 40 per cento della detrazione prevista per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.
Per le e-bike utilizzate esclusivamente nell’attività aziendale, trovano applicazione le regole generali di detrazione di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972, in presenza del requisito di inerenza.
Diversamente, quando le biciclette sono acquisite per essere messe a disposizione dei dipendenti nell’ambito del piano di welfare, la loro concessione gratuita è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 633/1972. In tale ipotesi, l’IVA assolta sui canoni di leasing risulta indetraibile per carenza di un nesso diretto con operazioni imponibili a valle.
Per i datori di lavoro, la distinzione tra uso esclusivamente aziendale e messa a disposizione a titolo di welfare assume quindi rilievo decisivo in termini di recupero dell’imposta.
Deducibilità dei costi per l’impresa: IRES e IRAP
Con riferimento all’IRES, l’Agenzia precisa che l’articolo 164 del TUIR, relativo ai mezzi di trasporto a motore, non si applica alle e-bike, in quanto non espressamente richiamate dalla norma. I relativi costi non sono quindi soggetti alle limitazioni percentuali previste per autoveicoli e motocicli.
Per le biciclette utilizzate esclusivamente per finalità aziendali, i costi sono integralmente deducibili nel rispetto del principio di inerenza di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Per le e-bike concesse ai dipendenti nell’ambito del welfare, occorre distinguere:
- se il benefit è erogato in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale che configurino un obbligo negoziale, i costi sono integralmente deducibili ai sensi dell’articolo 95 del TUIR;
- se l’erogazione è volontaria, si applica il limite di deducibilità previsto dall’articolo 100, comma 1, del TUIR (5 per mille delle spese per lavoro dipendente).
Ai fini IRAP, la rilevanza del costo dipende dalla corretta classificazione a conto economico, secondo il principio di derivazione dalle voci rilevanti del bilancio, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Tassazione IRPEF in capo al dipendente: le condizioni
Infine , per quanto riguarda le imposte sui redditi dei dipendenti , il punto di partenza consueto è il principio di onnicomprensività – articolo 51, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)- in base al quale tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Il comma 2, lettera f), del medesimo articolo prevede tuttavia l’esclusione da imposizione per l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, per finalità di utilità sociale di cui all’articolo 100 del TUIR.
L’Agenzia ritiene che il servizio di mobilità sostenibile, consistente nella messa a disposizione di e-bike per uso personale e per il tragitto casa-lavoro, possa rientrare tra le finalità di utilità sociale, in linea con precedenti chiarimenti in materia di servizi di sharing e trasporto sostenibile.
L’esclusione da imposizione opera, tuttavia, a condizione che:
- il servizio sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti;
- non si traduca in erogazioni sostitutive in denaro;
- il lavoratore possa soltanto aderire o meno all’offerta, senza pattuire aspetti personalizzati del benefit.
Qualora, invece, il dipendente possa definire liberamente caratteristiche essenziali del servizio in funzione di proprie esigenze personali, si configura un aggiramento del divieto di monetizzazione. In tale ipotesi, il valore del benefit deve concorrere alla formazione del reddito secondo il criterio del valore normale, ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.
La strutturazione formale del piano di welfare, nonché la documentazione contrattuale e regolamentare, risultano dunque determinanti per la corretta qualificazione fiscale del benefit.
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Fringe benefit e stock options: comunicazione INPS entro il 28.2
Nel Messaggio INPS n. 536 dell' 13.2. 2026 l'istituto fornisce come ogni anno le indicazioni aggiornate sulla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nell’anno di imposta 2026 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche da parte dell'Istituto.
Le comunicazioni dovranno essere inviate all'istituto (con le modalità specificate all'ultimo paragrafo) entro il 28 febbraio 2026.
Comunicazione fringe benefits a INPS come si procede
L'istituto ricorda che l’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Sono da ricomprendere oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
Inoltre viene sottolineato che la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha prorogato per il triennio 2024-2027 l’innalzamento delle soglie di esenzione previste per i fringe benefit, prevedendo limiti differenziati anche per quest'anno, come segue :
Tipologia Limite annuo di esenzione Riferimento normativo Fringe benefit ordinari (beni e servizi, utenze domestiche, affitto prima casa, interessi mutuo prima casa) 1.000 euro Art. 1, comma 16, L. 213/2023 prorogato da L. 207/2024 Fringe benefit per lavoratori con figli a carico (art. 12, comma 2, TUIR) 2.000 euro Legge di Bilancio 2025 Rimborsi canoni di locazione e manutenzione fabbricati locati 5.000 euro Art. 1, commi 386-389, L. 207/2024 Per quanto riguarda il profilo temporale, si applica il principio di cassa allargato: le somme erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente
I datori di lavoro devono trasmettere esclusivamente in modalità telematica all’Istituto i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option nel 2025 al personale cessato dal servizio nel corso dello stesso anno ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta, per dare modo di trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria i flussi delle certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
La scadenza è fissata al 28 febbraio 2026.
Comunicazione fringe benefits modalità e dichiarazione
Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”.
Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:
- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.
ATTENZIONE Il messaggio ricorda che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Fringe benefit 2026: imponibile il costo eccedente delle auto aziendali
Con la risposta a interpello n. 14/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene ancora sulla gestione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
In particolare si tratta dell’assegnazione del veicolo con meccanismi di contribuzione economica del dipendente con rideterminazione della retribuzione variabile. Il documento offre indicazioni operative rilevanti per le imprese che intendono strutturare car policy coerenti con gli obiettivi organizzativi e ambientali, senza incorrere in criticità sul piano fiscale. L’attenzione dell’Amministrazione finanziaria si concentra sul corretto perimetro di tassazione del fringe benefit auto e sul trattamento delle somme che eccedono il valore convenzionale, affermando che tali quote sono imponibili.
Il caso: costo residuo dell’auto aziendale per il manager
L’istanza di interpello riguarda una società che ha introdotto una nuova car policy destinata a una specifica categoria di dipendenti con ruoli manageriali. Il progetto prevede l’assegnazione di veicoli a basse emissioni, con concessione in uso promiscuo, e la partecipazione economica del lavoratore al costo complessivo sostenuto dall’azienda (Car Flexi). In sostanza, il dipendente contribuisce attraverso una trattenuta mensile in busta paga pari al valore convenzionale del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI, azzerando di fatto il valore imponibile del beneficio auto.
La particolarità del modello sottoposto alla valutazione del Fisco risiede nella gestione del costo residuo , vale a dire la differenza tra il canone complessivo di noleggio dei veicolo e l’importo trattenuto mensilmente. Tale differenza viene considerata dall’azienda come elemento incidente sulla retribuzione variabile: il premio teorico viene ridotto di un importo corrispondente all’onere residuo, con la conseguenza che al dipendente viene corrisposta una retribuzione variabile inferiore, assoggettata a tassazione ordinaria.
La società istante ritiene che questa modalità non violi il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, sostenendo che le somme ulteriori rispetto al valore convenzionale del fringe benefit non debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile, in quanto sostenute direttamente dal lavoratore mediante la riduzione del premio variabile.
La risposta dell’Agenzia:
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio generale secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità di corresponsione, come stabilito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR.
L’Amministrazione finanziaria ricorda poi che, ai fini della determinazione del valore dei beni e dei servizi concessi ai dipendenti, il legislatore ha previsto, come regola generale, il riferimento al valore normale, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR. Tuttavia, per i veicoli concessi in uso promiscuo, opera una disciplina speciale, contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, che introduce un criterio forfetario di determinazione del fringe benefit, basato su una percorrenza convenzionale annua e sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, con applicazione di percentuali differenziate in funzione della tipologia del veicolo.
Secondo l’Agenzia, la soluzione proposta dall'istante non è corretta in quanto la previsione normativa che consente di assumere il valore del beneficio “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente” deve essere interpretata in senso restrittivo.
Come già chiarito dalla prassi amministrativa (circolare n. 326/97), tale riduzione è ammessa esclusivamente per le somme richieste al lavoratore quale corrispettivo per l’uso personale del veicolo, determinate sulla base del valore convenzionale del fringe benefit. Nel caso esaminato, la trattenuta mensile pari al valore convenzionale risulta quindi idonea ad azzerare il fringe benefit auto.
Invece, le ulteriori somme con cui il dipendente concorre a coprire il costo sostenuto dall’azienda, non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina agevolata. L’Agenzia afferma dunque che tali importi, anche se recuperati mediante la riduzione della retribuzione variabile, costituiscono a tutti gli effetti utilizzo di reddito imponibile da parte del lavoratore e devono pertanto concorrere alla formazione del reddito complessivo.
Ne deriva che la differenza tra il costo totale del veicolo e il valore convenzionale del fringe benefit non può ridurre la base imponibile, ma deve essere trattenuta dalla retribuzione variabile già assoggettata a tassazione, nel rispetto degli obblighi del sostituto d’imposta.
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Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza: i chiarimenti dell’Agenzia
Con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico e sistematico dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese relative a trasferte, missioni e spese di rappresentanza, introdotti dal D.lgs. n. 192/2024, dalla Legge di Bilancio 2025 e dal DL n. 84/2025, convertito dalla legge n. 108/2025.
Il documento chiarisce in modo puntuale quando le spese sono fiscalmente rilevanti o deducibili, distinguendo tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito d’impresa, con particolare attenzione all’uso di pagamenti tracciabili e alla decorrenza delle nuove regole .
Trasferte dei lavoratori dipendenti: cosa cambia dal 2025
Per i lavoratori dipendenti, la circolare interviene sull’articolo 51 del TUIR, chiarendo che:
- per le trasferte all’interno del territorio comunale, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono al reddito se comprovati e documentati, senza più l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”;
- rientrano ora tra le spese non imponibili anche:
- indennità chilometriche calcolate secondo le tabelle ACI;
- pedaggi autostradali;
- parcheggi, purché documentati in modo univoco.
La nuova disciplina si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, anche se riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, in applicazione del principio di cassa allargato.
Pagamenti tracciabili e utilizzo di taxi e NCC
Un passaggio centrale della circolare riguarda l’obbligo di pagamento tracciabile per alcune tipologie di spesa. In particolare, vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC:
- non concorrono al reddito del dipendente solo se pagati con:
- bonifico bancario o postale;
- carte di credito, debito o prepagate;
- altri strumenti tracciabili ex art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.
Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità:
- i biglietti di trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus);
- le indennità chilometriche.
Dopo le modifiche del DL fiscale 2025, l’obbligo di tracciabilità vale solo per le spese sostenute in Italia, per le trasferte all’estero, il requisito non è richiesto.
Lavoratori autonomi: rimborsi, deducibilità e nuove deroghe
La circolare dedica un’ampia sezione ai redditi di lavoro autonomo, alla luce della riscrittura dell’articolo 54 del TUIR. I principali chiarimenti sono:
- i rimborsi analitici delle spese sostenute per conto del committente non concorrono al reddito;
- tuttavia, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia, i rimborsi diventano imponibili se il pagamento non è tracciabile;
- se tali spese non vengono rimborsate, restano deducibili dal reddito del professionista solo se pagate con strumenti tracciabili.
Particolare attenzione viene posta alle decorrenze differenziate, introdotte per tutelare l’affidamento del contribuente, con applicazione graduale delle nuove regole tra 1° gennaio e 18 giugno 2025.
Reddito d’impresa e spese di rappresentanza
Per le imprese, la circolare chiarisce che:
- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC, sostenute in Italia per trasferte dei dipendenti, sono deducibili solo se tracciabili;
- lo stesso principio vale per i rimborsi analitici;
- l’obbligo di tracciabilità non si applica alle spese sostenute all’estero.
Novità rilevanti anche per le spese di rappresentanza, che:
- sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili;
- restano soggette ai requisiti di inerenza e congruità;
- non includono spese di pubblicità e sponsorizzazione, che seguono regole diverse.
L’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza vale anche se sostenute all’estero.
Allegati: