• Adempimenti Iva

    Comando di personale: chiarimento sull’IVA sui rimborsi

    L'Agenzia delle Entrate estende al comando di personale i principi sul distacco: le somme rimborsate dalla struttura commissariale sono corrispettivo IVA.

    Il comando di personale, anche quando le somme corrisposte coprono soltanto il costo della retribuzione, non sfugge più all'IVA. 

    Con la risposta a interpello n. 142 del 13 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i principi elaborati per il distacco e il prestito di personale, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE  si estendono anche all'istituto del comando, nonostante le differenze giuridiche che lo distinguono dal distacco.

    Il caso: il personale comandato presso una struttura commissariale

    Il quesito è stato posto da un Commissario di Governo, istituito per l'attuazione di specifici interventi e privo di personale di ruolo proprio.

    Per svolgere le proprie funzioni, la struttura commissariale utilizza esclusivamente personale proveniente da altre amministrazioni ed enti, tra cui una società di capitali (nell'interpello denominata “ALFA”), posto in posizione di comando a tempo pieno o parziale.

    Dall'istruttoria è emerso che la società ALFA continua a corrispondere al proprio dipendente comandato sia la retribuzione principale sia quella accessoria, restando titolare del rapporto di lavoro per tutta la durata del comando. 

    Il costo complessivo, tuttavia, è per intero a carico della struttura commissariale, che lo rimborsa integralmente alla società.

    La tesi del contribuente: comando diverso da distacco

    Il Commissario istante ha sostenuto che le somme rimborsate dovessero restare escluse da IVA ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633/1972, valorizzando una distinzione tra comando e distacco/prestito di personale

    Secondo questa impostazione, il legislatore, nel riformare il regime IVA con l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 131 del 2024, avrebbe utilizzato deliberatamente i termini “distacco” e “prestito”, senza mai richiamare il “comando”: nel distacco il sinallagma si realizzerebbe con il pagamento delle retribuzioni da parte dell'amministrazione distaccante nell'interesse dell'ente distaccante, mentre nel comando il personale opera nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore, che ne sostiene interamente il costo, senza che si configuri alcuna prestazione di servizi rilevante ai sensi dell'articolo 3 del decreto IVA. 

    A supporto, il Commissario ha richiamato anche la circolare n. 5/E del 2025, che elenca distacco, prestito e altre forme di messa a disposizione del personale (come codatorialità e avvalimento) senza menzionare il comando.

    Comando e distacco di personale: norme per l’esclusione all’imponibilità IVA

    L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 prevedeva l'esclusione da IVA per i prestiti o distacchi di personale a fronte del mero rimborso del relativo costo, senza alcun margine di ricarico. 

    Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 16-ter del d.l. n. 131 del 2024 (convertito dalla legge n. 166/2024), in attuazione della sentenza della CGUE dell'11 marzo 2020, causa C-94/19.

    La circolare n. 5/E del 2025 ha chiarito che, per effetto dell'abrogazione, anche le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate a fronte del semplice rimborso del costo diventano prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, purché ricorrano i normali presupposti previsti dalla disciplina IVA, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

    L'Agenzia richiama l'articolo 1 del decreto IVA, secondo cui l'imposta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, individuando i tre presupposti impositivi: soggettivo, oggettivo e territoriale.

    Presupposto

    Riscontro nel caso esaminato

    Soggettivo

    La società ALFA, datore di lavoro del dipendente comandato, è comunque soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto IVA

    Oggettivo

    Le somme rimborsate dal Commissario costituiscono corrispettivo di una prestazione di servizi ex articolo 3 del decreto IVA

    Territoriale

    Dato per assunto nel caso di specie

    Sul presupposto oggettivo, l'Agenzia richiama espressamente i principi della sentenza UE: il nesso diretto tra la messa a disposizione del personale e il pagamento sussiste quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, a prescindere dall'ammontare della somma corrisposta e anche in assenza di un margine di lucro per chi presta il personale. L'intero importo, comprensivo dell'eventuale quota di mero rimborso dei costi, costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto IVA.

    L'Agenzia respinge la tesi del contribuente: la circostanza che il personale comandato presti servizio nell'esclusivo interesse dell'ente utilizzatore, e non della società di appartenenza, è qualificata come una “peculiarità” del comando che non impedisce di ricondurre l'istituto, sotto il profilo fiscale, ai medesimi principi elaborati per il distacco e il prestito di personale. 

    La prestazione onerosa si configura nel fatto stesso che la società consente l'utilizzo del proprio personale, percependo un corrispettivo pari al costo delle retribuzioni corrisposte.

    In conclusione, le somme dovute dal Commissario a titolo di rimborso delle retribuzioni principali e accessorie sostenute dalla società, con riferimento agli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, costituiscono corrispettivo da assoggettare a IVA per la messa a disposizione del personale comandato.

  • Adempimenti Iva

    Decreto Omnibus: diritto alla detrazione dell’ IVA prorogato a due anni

    L’art 12 del d.lgs. correttivo 7.8.2026, n. 148, pubblicato in GU l'11 agosto scorso  modifica la regola della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni adeguandosi alla giurisprudenza europea.

    Secondo la nuova regola, il soggetto cessionario e/o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta non più entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

    La regola non può prescindere dal presupposto sostanziale rappresentato dalla presenza della fattura di acquisto (e del documento doganale nel caso di importazione) che deve essere valida e disponibile prima del momento in cui la detrazione è effettuata. Secondariamente, questa regola allunga anche il termine per procedere all’annotazione del documento nel registro IVA degli acquisti, operazione che deve essere rispettata entro la scadenza di presentazione della dichiarazione annuale del secondo anno successivo a quello in cui il documento è stato ricevuto.

    La modifica alleggerisce i tempi previsti in precedenza allungando i termini per le annotazioni delle fatture di acquisto mediante la riduzione del rischio di perdita del diritto alla detrazione.

    Come cambia la normativa – Esempio

     A) la regola previgente

     il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile   ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al 

     momento della nascita del diritto medesimo.

     B) la nuova regola

    il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile    ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

    Come regola generale il termine di scadenza della presentazione annuale ai fini dell'IVA è fissato al giorno 30.4 successivo all'anno di riferimento. 

    Questa condizione, ora non più in vigore ma valida fino alla dichiarazione relativa all'anno 2025, riduce sensibilmente il termine entro il quale poteva essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta. Superato tale termine, il tributo non era più detraibile trasformandosi in un costo. 

    ESEMPIO

     se la fattura:

    •  – è stata ricevuta e annotata nel registro IVA degli acquisti nell'anno 2025: la detrazione è stata operata regolarmente e indicata nella dichiarazione annuale;
    • – è stata ricevuta nell'anno 2025 ma è stata annotata nell'anno 2026: la detrazione era subordinata all'avvenuta annotazione nel registro IVA degli acquisti da eseguirsi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, cioè entro il 30.4.2026;  inoltre, nel registro degli acquisti era necessario distinguere la fattura in argomento rispetto a quelle ricevute e annotate nell'anno 2026.

  • Agricoltura

    Decreto Omnibus e agricoltura: cosa cambia per reddito agrario e d’impresa

    L’art. 4 del d.lgs.7.8.2026, n. 148, cd. Decreto correttivo della riforma fiscale  111 2023, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale,  ha aggiornato il testo dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (e, dal 1.1.2027, l’art. 34, comma 2, lett. e), del d.lgs 19.6.2026, n. 117) allargando il concetto di “attività connesse a quella agricola".

    La modifica consiste nell’ aggiunta dell’inciso “o tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lett. b-bis)”

    In pratica, sono attratte nel reddito agrario – e, quindi, si applica il criterio di tassazione su base catastale –  le attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione, ecc. che derivano dall’applicazione delle nuove tecniche di coltivazione che utilizzano immobili che sono destinati alla produzione di vegetali in serre o strutture mobili entro il limite del doppio della superficie agraria disponibile, ma sempre a condizione che sia rispettato il criterio di prevalenza.

    Il reddito di impresa

    E’ stato modificato il successivo art. 55 (e, dal 1.1.2027, l’art 34 del d.lgs. n. 117 citato) dove le “lettere b) e c)” sono state sostituite con le “lettere b), b-bis), b-ter) e c)”.

    Sostanzialmente sono state classificate come “reddito d’impresa”, limitatamente alla parte eccedente i limiti di tassazione catastale, le attività:

        di allevamento di animali (lett. b);

        di produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili, anche provvisorie (lett. b) , e degli immobili utilizzati per le tecniche di coltivazione più evolute (lett. b-bis);

        dirette alla produzione di piante, allevamento e silvicoltura e di cura dell’ambiente (lett.b-ter);

        connesse a quella agricola (lett.c).

    La nuova veste normativa si riflette sulle modalità di tassazione quando, ad esempio, il produttore agricolo utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali poiché non può più applicare la tassazione forfetaria ma deve osservare le regole in materia di reddito di impresa operando la differenza tra i ricavi e i costi.

    La novità non incide sulle società in nome collettivo e in accomandita semplice:il reddito conseguito è sempre considerato reddito di impresa.

    La forfettizzazione del reddito

    L’art. 56-bis prevede l’applicazione della tassazione forfettaria del reddito applicando per talune attività agricole gli appositi coefficienti di redditività previsti all’ammontare dei corrispettivi IVA.

    La modifica precisa che questa regola può essere osservata dai

    • produttori agricoli individuali, 
    • dalle società semplici e 
    • dai soggetti che hanno esercitato l’apposita opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296 (e, dal 1.1.2027, dall’art. 287, comma 1, del d.lgs. citato).

  • Agricoltura

    Allevamento avicolo e carne trasformata: quando è reddito agrario

    Con la Risposta n. 151/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i prodotti a base di carne avicola ottenuti da una società agricola, lavorando prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti, possono beneficiare della tassazione su base catastale (reddito agrario), anziché essere assoggettati a reddito d'impresa

    La condizione essenziale è che il prodotto finale rientri tra quelli espressamente individuati dalla tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015, in particolare nei codici ATECO relativi alla lavorazione delle carni.

    Il caso esaminato: allevamento e trasformazione della carne

    Il quesito è stato posto da una società agricola che esercita attività di allevamento avicolo e, allo stesso tempo, produce elaborati alimentari crudi pronti da cuocere. 

    La carne di produzione propria rappresenta la componente prevalente del prodotto finale, mentre ingredienti come formaggi, salumi, erbe aromatiche e aromi, acquistati da terzi, svolgono una funzione accessoria di arricchimento del gusto. In misura non prevalente, l'azienda acquista anche capi vivi da terzi, che vengono comunque macellati internamente.

    La società ha chiesto se questi prodotti possano essere qualificati come derivanti da attività agricola connessa, con conseguente applicazione della tassazione catastale, oppure se debbano invece essere considerati come reddito d'impresa a tutti gli effetti.

    Le regole di riferimento: attività connesse e prevalenza

    La qualificazione di un'attività come "connessa" a quella agricola principale trova il proprio fondamento nell'articolo 2135 del codice civile, che considera tali le attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall'allevamento, dalla coltivazione del fondo o dal bosco.

    Sul piano fiscale, l'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)* prevede che tali attività siano tassate su base catastale, a condizione che i prodotti risultino inclusi nell'apposito decreto ministeriale aggiornato periodicamente (l'ultimo è il D.M. 13 febbraio 2015).

    Perché un'attività sia considerata connessa, devono sussistere due requisiti: un requisito soggettivo, per cui l'imprenditore che trasforma il prodotto deve essere lo stesso che esercita l'allevamento, e un requisito oggettivo, ovvero la prevalenza quantitativa (o, in alcuni casi, qualitativa) dei prodotti propri rispetto a quelli eventualmente acquistati da terzi. È ammesso, entro certi limiti, l'utilizzo di prodotti di terzi per migliorare la qualità o ampliare la gamma dei beni offerti, purché appartenenti allo stesso comparto produttivo dell'imprenditore agricolo.

    ____________________

    *Si segnala che dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 117/2026), che sostituirà il DPR 917/1986: la disciplina sulla tassazione catastale delle attività agricole connesse non risulta modificata nella sostanza, ma cambierà la numerazione degli articoli di riferimento.

    Il parere dell’Agenzia: la mappatura sui codici ATECO

    Nel caso specifico, l'Agenzia ha innanzitutto premesso che la verifica della prevalenza (sia della carne propria rispetto a quella acquistata, sia della componente carnea rispetto agli ingredienti secondari) resta un elemento di fatto, dichiarato dall'Istante e non oggetto di valutazione in sede di interpello, fermo restando il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

    Il punto centrale del chiarimento riguarda invece la corretta collocazione del prodotto nella tabella del decreto ministeriale. La tabella, alla voce "produzione di carni e prodotti della loro macellazione", richiama espressamente i codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, oltre alla specifica voce relativa alla "produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami" (riconducibile all'ex codice 10.13.0). 

    Questo significa che non tutte le lavorazioni di carne rientrano automaticamente nel regime catastale:

    Codice ATECO / attività Regime fiscale applicabile
    10.11.0 – Lavorazione e conservazione di carne (esclusa carne di volatili) Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR
    10.12.0 – Lavorazione e conservazione di carne di volatili Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR
    10.13.0 – Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami Reddito agrario (tassazione catastale) – art. 32, c. 2, lett. c), TUIR
    10.13.0 – Altri prodotti a base di carne, non ricompresi nella voce precedente Reddito forfetario d'impresa – art. 56-bis, comma 2, TUIR

    In altre parole, per le lavorazioni riconducibili al codice 10.13.0 ma diverse dai salumi/carne essiccata, salata o affumicata espressamente citati dal decreto, si applica il regime forfetario di reddito d'impresa previsto dall'articolo 56-bis del TUIR, e non la tassazione catastale piena.

    Cosa cambia per aziende agricole e professionisti

    La Risposta n. 151/2026 offre un'indicazione operativa importante per le aziende agricole che integrano l'allevamento con attività di prima trasformazione della carne. La qualificazione fiscale non dipende solo dalla natura "agricola" dell'attività svolta, ma richiede una verifica puntuale della corrispondenza tra il prodotto realizzato e le voci elencate nella tabella del D.M. 13 febbraio 2015. 

    Per i professionisti che assistono imprese agricole, il chiarimento suggerisce di:

    • verificare sempre la corretta classificazione ATECO del prodotto finito, non limitandosi alla natura dell'attività di allevamento;
    • documentare adeguatamente il rapporto di prevalenza tra prodotti propri e prodotti acquistati da terzi, elemento che resta comunque soggetto a controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
    • distinguere, nell'ambito della lavorazione di carne suina o avicola, i prodotti espressamente richiamati dal decreto (carne essiccata, salata, affumicata, salsicce, salami) da altre preparazioni più elaborate, per le quali si applica il regime forfetario e non quello catastale.

    Il chiarimento si inserisce nel solco della prassi consolidata (circolari n. 44/E del 2002 e n. 44/E del 2004), confermando un approccio sostanzialmente stabile dell'Agenzia sul tema delle attività agricole connesse, pur richiedendo un'attenta verifica caso per caso della compatibilità del prodotto con le voci tabellari vigenti.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Buoni pasto per pause non godute: il risarcimento non è tassabile

    Quando un dipendente riceve una somma a titolo di risarcimento, non sempre tale importo è imponibile ai fini IRPEF. La distinzione decisiva riguarda la natura del danno risarcito: se la somma compensa un mancato guadagno, cosiddetto lucro cessante, essa sostituisce un reddito non percepito e viene tassata come tale; se invece ristora una perdita patrimoniale effettivamente subita, cosiddetto danno emergente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, perché in questo caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione. 

    Questo principio, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro

    ll caso: risarcimento per turni superiori a sei ore senza pausa

    Il caso esaminato riguarda un'azienda oggetto di  numerose sentenze di condanna al pagamento di somme in favore di propri dipendenti. I giudizi erano stati promossi da lavoratori che, avendo svolto turni continuativi con orario superiore alle sei ore giornaliere, non avevano beneficiato del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, e neppure della pausa cui avevano diritto in base al contratto collettivo applicato. 

    Nella quasi totalità dei procedimenti, i giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, identificando il diritto alla mensa con il diritto alla pausa spettante a tutti i dipendenti con orario giornaliero eccedente le sei ore, e quantificando il danno sulla base del controvalore economico dei buoni pasto non percepiti, utilizzato come parametro equitativo di liquidazione.

     Le sentenze avevano inoltre disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati secondo la soluzione più favorevole al lavoratore tra le due.

    L'azienda ha quindi presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo di chiarire quale regime di tassazione applicare a tre distinte voci di pagamento:

    1. il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia, 
    2. il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, e 
    3. gli interessi o la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.

    L'azienda richiamava inoltre l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale, essendo collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.

    La decisione dell’Agenzia e le motivazioni

    L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, secondo consolidata prassi interpretativa:

    • sono imponibili le indennità risarcitorie che svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, in quanto dirette a compensare mancati guadagni presenti o futuri;
    •  restano invece estranee al prelievo fiscale le somme dirette a reintegrare il patrimonio del soggetto leso, ovvero a risarcire una perdita economica effettivamente subita. 

    Nel caso esaminato, l'Amministrazione ha osservato che le sentenze allegate all'istanza non avevano disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dalla contrattazione collettiva applicabile, bensì il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno di lavoro.

    Il controvalore del buono pasto, in questa prospettiva, costituisce soltanto un criterio equitativo utilizzato dal giudice per quantificare il danno, e non una forma indiretta di erogazione retributiva. 

    Su queste basi, l'Agenzia ha qualificato le somme corrisposte sia per la mancata pausa sia per la mancata attribuzione del buono pasto come risarcimento di un danno emergente, in quanto dirette a ristorare il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto contrattuale alla pausa, e non a compensare un mancato guadagno. Ne consegue che tali somme non assumono rilevanza reddituale e restano escluse da tassazione. 

    La medesima conclusione vale per gli interessi legali e per la rivalutazione monetaria maturati su tali importi: trattandosi di importi accessori al credito principale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, essi seguono il medesimo trattamento fiscale della somma capitale da cui derivano e non sono, pertanto, imponibili. 

    Scarica la Risposta 156 2026

    Scarica la Risposta 156 2026

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti sostenibili 4.0 PMI: invio domande dal 6 ottobre 2026

    Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI. La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026  che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:

    • apertura procedura dal 10 settembre, 
    • invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)

    La misura è volta a  rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo  erano state  le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

    Vediamo chi può presentare le domande  per quali spese e come fare domanda.

    Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è

    Con Decreto 18 marzo 2026  erano state  le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

    Le agevolazioni disciplinate dal  decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.

    Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia

    Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
    a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
    b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
    c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
    d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
    e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.

    Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari

    Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
    • programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
    • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
    • c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    • d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
    • e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso

    Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

    • a) macchinari, impianti e attrezzature;
    • b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
    • c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
    • d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.

    Le agevolazioni  sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
    cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

    Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda

    Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.

    Le date da segnare in agenda

    Fase Decorrenza
    Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026
    Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026
    Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì

    La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero. 

    Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.

    La documentazione da allegare

    Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.

    Come vengono valutate le domande

    Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.

    Erogazione delle agevolazioni

    Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 4.0: proroga comunicazioni completamento

    Con decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è nuovamente intervenuto sui termini per l'invio delle comunicazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

    Il provvedimento modifica il decreto direttoriale 15 maggio 2025, già oggetto di precedenti modifiche nel giugno 2025 e nel gennaio 2026.

    Nuova   scadenza per le comunicazioni di completamento

    Il decreto stabilisce che la comunicazione di completamento degli investimenti debba essere trasmessa:

    • entro il 15 settembre 2026, 
    • si per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (termine precedentemente fissato al 31 luglio 2026).
    • che  per  gli investimenti  ultimati già entro il 31 dicembre 2025.(in deroga al termine precedente di marzo 2026)

    La proroga è motivata dalla necessità di consentire il perfezionamento della procedura alle imprese che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse. Si raccomanda quindi a imprese e consulenti di verificare lo stato delle comunicazioni già inviate tramite i servizi del GSE e di provvedere, entro il nuovo termine del 15 settembre 2026, alla trasmissione o all'aggiornamento dei modelli di completamento, anche per gli investimenti già conclusi entro il 2025.

    Transizione 4.0: codice tributo per F24

    La Risoluzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

    Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
    relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

    Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
    Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. 

    In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45

    Allegati: