• Ipotecaria e catastali

    Cancellazione semplificata ipoteca: regole e chiarimenti ade

    Con la Risoluzione n 23 del 19 giugno le Entrate hanno chiarito la procedura semplificata di cancellazione dell'ipoteca.

    In particolare viene specificato che non si applica per i mutui frazionati e successivamente accollati ma anche se dopo il frazionaento degli stessi non c'èstato accollo.

    Vediamo il dettaglio del chiarimento.

    Cancellazione ipoteca: regole e chiarimenti ade

    Le Entrate con la risoluzione in oggetto chiariscono il procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui
    all’art. 40 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento in quote
    A seguito di richieste di chiarimenti sull’applicazione del procedimento di cancellazione semplificata delle ipoteche disciplinato dall’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) viene chiarito il peridmetro di spettanza.

    Con la Risoluzione n 23 si delinea la norma generale dell’istituto della cancellazione semplificata delle ipoteche e si ripercorre il percorso evolutivo delle disposizioni legislativa.

    Si evideznai che l’articolo 2847 cc stabilisce che l’iscrizione ipotecaria conserva efficacia per venti anni dalla sua data, mentre il successivo articolo 2878 individua le cause di estinzione dell’ipoteca, come l’estinzione dell’obbligazione garantita e la cancellazione dell’iscrizione sulla base del consenso del creditore o di un provvedimento giudiziario. 

    Viene specificato che anche dopo il pagamento integrale del debito, di norma era necessario un ulteriore adempimento formale per eliminare l’ipoteca dai registri immobiliari.

    Con l’articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del Dl n. 7/2007, è stato introdotta una novità, ossia la cancellazione semplificata delle ipoteche a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da banche e altri finanziatori

    Secodno la modifica normativa:

    • una volta estinto il debito,  l’ipoteca si estingue automaticamente; 
    • la banca rilascia la quietanza e comunica l’avvenuta estinzione al conservatore dei registri immobiliari, senza necessità di atto notarile e senza costi per il debitore.

    Tale novella è stata recepita all’interno del Testo unico bancario (Tub) con l’introduzione dell’articolo 40-bis del Dlgs n. 385/1993, che attualmente regola l’istituto in esame. 

    La norma prevede che l’ipoteca si estingua automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita e che la cancellazione venga eseguita d’ufficio semplicemente sulla base della comunicazione trasmessa dal creditore.

    Con la Legge Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 450, lettera e), legge n. 244/2007), ulteriore semplificazione è stata prevista ossia è stata estesa la cancellazione semplificata anche alle ipoteche relative a mutui “accollati a seguito di frazionamento”, compresi quelli disciplinati dal Dlgs n. 122/2005 in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire. 

    Con la risoluzione si risponde ai dubbi sul frazionamento del mutuo.

    Il frazionamento del mutuo, previsto dall’articolo 39 del Tub, consente di dividere un finanziamento originariamente unico in più quote distinte, ciascuna collegata a una specifica unità immobiliare e alla relativa porzione di ipoteca.

    Tale casistica si verifica ad esempio quando un'impresa realizza un complesso immobiliare finanziato con un unico mutuo e successivamente vende le singole abitazioni. 

    In tali casi, il mutuo e l’ipoteca vengono ripartiti tra i diversi immobili, in modo che ogni appartamento risulti gravato soltanto dalla quota di debito che gli è stata attribuita. Vengono a crearsi, quindi, diverse autonome situazioni giuridiche, con distinte quote di garanzia soggette a estinzione autonoma.

    L’Agenzia chierisce che il frazionamento non costituisce una semplice ripartizione contabile del mutuo originario, ma fa nascere di una pluralità di rapporti autonomi e ogni quota di finanziamento assume una propria rilevanza giuridica e può essere estinta separatamente dalle altre, pertanto quando avviene, si estingue anche la relativa quota di ipoteca. 

    L’articolo 40-bis, specifica l'ADE, individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. 

    La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario e pertanto quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è pienamente soddisfatto.

    Il riferimento legislativo ai mutui “accollati a seguito di frazionamento” deve essere letto in senso estensivo e non restrittivo. 

    La cancellazione semplificata è possibile anche quando il soggetto che estingue il debito non coincide con il debitore originario perché è intervenuto un accollo. In sostanza, il riferimento all’accollo non rappresenta una condizione ma ha la funzione di estendere l’ambito applicativo dell’istituto, includendo anche ipotesi in cui sia cambiato il debitore.

    Estinzione semplificata dell’ipoteca: come si procede?

    Operativamente l'ade richiama ha precisato che le comunicazioni di estinzione relative a quote di mutuo frazionate devono indicare con chiarezza sia la quota di finanziamento estinta sia gli immobili interessati, con i relativi dati identificativi e catastali. 

    Le stesse regole valgono non solo per i mutui frazionati e accollati, ma anche per quelli frazionati e non accollati, utilizzando l’apposito codice previsto per la cancellazione della quota di ipoteca frazionata.

    Allegati:
  • Ipotecaria e catastali

    Aggiornamento catastale: per quali interventi edilizi è obbligatorio

    Con la Risoluzione n 21 del 5 giugno le Entrate hanno pubblicato chiarimenti in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza catastale e per le quali, quindi sorge l’obbligo di aggiornamento catastale, con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

    La risoluzione contiene inoltre le indicazioni operative sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento relative agli interventi, da effettuare tramite procedura informatica Docfa.

    Aggiornamento catastale: per quali interventi edilizi è obbligatorio

    La Risoluzione n 21 risponde a richieste connesse all’invio delle comunicazioni di cui al citato comma 87 ossia le lettere di compliance, trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da interventi agevolati con Superbonus.
    In tema di sussistenza dell’obbligo di aggiornamento delle unità immobiliari censite in Catasto, non appaiono emergere dubbi nei casi in cui queste siano state oggetto, ad esempio, di variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché nella conformazione e nella sagoma.
    Ciò posto, le richieste di chiarimenti pervenute riguardano le variazioni catastali, non comprese tra quelle sopra richiamate, derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e/o dei fabbricati e delle aree, in cui esse sono ubicate, a seguito dei quali le unità immobiliari sono suscettibili di un incremento di redditività.

    Le Entrate in merito agli adempimenti di natura catastale, ricordano che ai sensi degli articoli 173 e 204 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sussiste l’obbligo di dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza; come anticipato questo si verifica, in via esemplificativa, in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
    In relazione all’attribuzione della categoria e della classe, a cui fa riferimento il citato articolo 17, si ritiene utile richiamare i principi generali di cui:

    • all’articolo 85, comma 1, del medesimo r.d.l. n. 652 del 1939, laddove, in relazione alle unità a destinazione ordinaria, è stabilito che «Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.».
    • all’articolo 61, primo comma, del “Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, secondo cui il classamento consiste nel riscontrare «per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, present destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.».

    Viene evidenziato che l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati – quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull’involucro edilizio e l’inserimento di ascensori – qualora ne ricorrano le condizioni, trova espressione nell’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
    Va evidenziato, inoltre, che l’obbligo di aggiornamento è conseguente a qualsiasi mutazione dello stato dell’unità immobiliare che implichi un riesame della categoria catastale, della classe o della consistenza.

    I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste pervenute, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità
    immobiliari.

    A tale riguardo, le Entrate hanno evidenziato un possibile criterio operativo di ausilio per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica può essere rinvenuto nell’iter logico esplicitato dalla Circolare n.36/E del 19/12/2013 avente ad oggetto “Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali”

    In particolare, rileva infatti la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, nell’ambito del quale le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e
    zona censuaria,
    definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. 

    L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
    In relazione al mero ampliamento della dotazione impiantistica ed in assenza di altre fattispecie di interventi edilizi, si può ritenere non necessaria una rideterminazione del classamento e della rendita catastale per gli interventi non suscettibili di comportare un incremento della redditività apprezzabile nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale, ossia inidonei ad incrementare la redditività ordinaria dell’unità immobiliare in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
    In prima approssimazione, per una valutazione dell’incremento derivante dagli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, si può procedere in analogia con le modalità di calcolo delineate per gli immobili a destinazione speciale e particolare, confrontando per l’unità immobiliare il valore catastale ante intervento (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, n. 5646), con il valore catastale che l’unità immobiliare assumerebbe dopo l’intervento.
    Quest’ultimo è ottenuto sommando al valore ante intervento il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione dell’unità immobiliare, riportato all’epoca censuaria di riferimento (biennio 1988-1989).
    In termini operativi:

    • RC è la rendita catastale dell’unità immobiliare in atti (prima dell’intervento);
    • M è il moltiplicatore previsto dal decreto ministeriale n. 5646 del 1991 per la categoria catastale dell’unità immobiliare;
    • V impianti è il valore medio infracensuario degli impianti dell’intervento,
      riferito al biennio economico di riferimento 1988-89

    Si rimanda alla Risoluzione n 21/2026 per ulteriori chiarimenti.

  • Ipotecaria e catastali

    Certificato di eseguita formalità registri immobiliari: novità dal 1° luglio

    Viene pubblicato in GU n 102 del 5 maggio il Provvedimento delle Entrate del 27 aprile con le Modalità di sottoscrizione del certificato di eseguita formalità nei registri immobiliari restituito per via telematica.

    Certificato di eseguita formalità registri immobiliari: novità dal 1° luglio

    Dal 1° luglio 2026, il certificato di eseguita formalità che viene restituito per via telematica al richiedente sarà firmato digitalmente dal Conservatore o dal suo sostituto senza l’indicazione delle funzioni del firmatario. 

    Tale modalità è stata stabilita dal Provvedimento ADE del 27 aprile 2026 a firma congiunta del direttore dell’Agenzia e del capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia, pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale.

    Un servizio interno alle procedure telematiche per la trasmissione delle formalità ipotecarie consente comunque agli utenti di verificare le qualifiche di Conservatore o di Sostituto Conservatore territorialmente competenti alla firma del documento.

    Le Entrate nel regolamento, prima di specificare la nuova regola sulla sottoscrizione digitale del certificato di eseguita formalità, ricostruiscono dettagliatamente l’evoluzione normativa che ha portato alla progressiva informatizzazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e ha regolato l’uso di sistemi telematici per la registrazione, trascrizione, iscrizione e altri adempimenti relativi agli atti immobiliari (registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione, voltura). 

    Di fatto con il provvedimento si allinea la modalità di sottoscrizione del certificato di eseguita formalità nei registri immobiliari, restituito per via telematica, all’evoluzione normativa che ha interessato e semplificato la procedura telematica delle firme digitali.

    A tal fine, prevede la sostituzione delle regole contenute nei precedenti provvedimenti interdirigenziali, eliminando la necessità di specificare, nella firma digitale, le funzioni del firmatario del certificato.

  • Ipotecaria e catastali

    Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24

    Con il provvedimento n 108991 del 2 aprile le Entrate dispongono la soppressione dei conti correnti postali provinciali utilizzati per il pagamento dei tributi catastali e ipotecari. 

    A partire dal 1° giugno 2026, i versamenti delle somme dovute sono effettuati unicamente tramite modello F24. Di conseguenza è esclusa la riscossione diretta da parte degli Uffici provinciali –Territorio e l’annotazione a campione certo di tali somme.

    In sintesi si mira a razionalizzare i processi di riscossione, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la qualità dei servizi erogati e ridurre gli adempimenti contabili a carico degli Uffici provinciali-Territorio.

    Imposte ipotecaria e catastale: dal 1° giugno con F24

    Viene precisato che per quanto riguarda la gestione delle somme già versate e rimborsi, gli utenti che hanno ancora disponibilità sui conti provinciali possono usarle per 3 mesi ossia fino al 1° settembre 2026 per presentare atti di aggiornamento catastale. 

    Decorso il 1° settembre, residui possono essere richiesti a rimborso entro i due mesi successivi tramite piattaforma telematica.

    Le somme non richieste vengono riversate all’Erario, ma è possibile chiederne il rimborso entro i termini di prescrizione, presentando apposita istanza all’Ufficio provinciale – Territorio.

    Attenzione, tutti i conti correnti postali provinciali intestati agli Uffici provinciali saranno chiusi il 30 dicembre 2026.

    Dal 1° giugno 2026, quindi, tutte le somme dovute a seguito di

    • avvisi di liquidazione,
    • atti di contestazione,
    • irrogazione di sanzioni,

    dovranno essere pagate esclusivamente con F24.

    I crediti ancora in carico agli Uffici e non riscossi saranno iscritti a ruolo.

  • Ipotecaria e catastali

    Anagrafe dei proprietari: in arrivo dal MEF

    L’anagrafe dei proprietari immobiliari è una delle novità contenuta nell'atto di indirizzo MEF firmato da Giorgetti e pubblicato sulla pagina istituzionale del ministero.

    Tra gli obiettivi di politica fiscale il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha previsto un ricco capitolo dedicato al Catasto. 

    Anagrafe dei proprietari: controlli post aggiornamento rendite

    Nel documento Giorgetti specifica che il Governo ha l'obiettivo di continuare le azioni di presidio del territorio, anche attraverso l’adozione di metodologie innovative di controllo, al fine di far emergere gli immobili non aggiornati in catasto e favorire la dichiarazione catastale da parte dei soggetti inadempienti. 

    Saranno attuati i precetti stabiliti dalla legge di bilancio 2024, in ordine alle verifiche sulla presentazione della dichiarazione di variazione in catasto per le unità immobiliari soggette a interventi di lavori agevolati dalle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (cosiddetti incentivi ecobonus e sismabonus), mediante l’invio di comunicazioni volte a favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente. Leggi anche: Variazione catastale da superbonus: lettere ADE in partenza

    Verrà assicurata la produzione dell’informazione statistico-economica sul mercato immobiliare, migliorando la qualità e ampliando i fenomeni osservati e facilitando la fruibilità di accesso ai dati.

    Inoltre, prosegue il documento MEF, si vuole ottimizzare i servizi catastali e migliorare il sistema informativo del patrimonio immobiliare, attraverso la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili, presidiando la qualità e la completezza delle banche dati catastali, anche dal punto di vista degli indirizzi, per una piena interoperabilità con i sistemi informativi di altri enti. 

    Tali azioni, unitamente alla realizzazione dell’Anagrafe dei Titolari, consentiranno una sempre maggiore fruibilità delle banche dati immobiliari sia per scopi tributari sia per attività di supporto agli enti territoriali, di gestione delle emergenze e salvaguardia del patrimonio immobiliare. 

    Proseguiranno le azioni di ampliamento del periodo informatizzato delle banche dati ipotecarie e lo sviluppo dei relativi servizi (ad esempio, l’estensione del canale telematico alle formalità di pubblicità immobiliare che, a loro volta, possono generare ulteriori benefici in termini di aggiornamenti automatici delle titolarità catastali). 

    Si resta in attesa di regole operative sull'anagrafe dei titolari e quindi dei proprietari immobiliari.

  • Ipotecaria e catastali

    Case fantasma: regole del Fisco per scovarle

    Nella Legge di Bilancio 2026 spunta una norma, con emendamento, sulle case fantasma e le regole per la loro identificazione.

    Il DDL sta proseguento il suo iter di approvazione definitiva ma intanto vediamo cosa contiene questa proposta che risulta tra gli emendamenti consigliati e quindi di molto probabile approvazione.

    Case fantasma: le regole per identificarle

    Il testo dell'emendamento in oggetto istituisce nuove regole per "trovare" gli immobili non censiti in Catasto.

    Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR Riforma dell'Amministrazione fiscale, come da modifiche in corso di riprogrammazione, l'Agenzia delle entrate, sulla base di informazioni assunte mediante verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento anche utilizzando moderne tecnologie digitali di fotointerpretazione o da sopralluogo, provvede al monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione massiva dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.
    Per favorire l'adempimento degli obblighi dichiarativi, ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale e l'emersione delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, mediante apposita comunicazione, mette a disposizione degli intestatari catastali degli immobili su cui ricadono i fabbricati, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili alla mancata dichiarazione dei medesimi fabbricati. 

    Gli intestatari catastali possono segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligo dichiarativo omesso venga eseguito prima della notifica della rendita presunta, le rendite catastali dichiarate producono effetti fiscali dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
    ll'esito delle attività connesse alle comunicazioni, l'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 

    Nel caso in cui l'intestazione catastale non consenta l'individuazione dei destinatari della notifica, l'Agenzia delle entrate, con comunicati da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e provvede a pubblicizzare l'elenco delle particelle su cui insistono tali fabbricati, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di ciascun comunicato, presso i Comuni interessati, gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, con valore, per i soggetti obbligati, di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
    Qualora i soggetti obbligati non provvedano alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro sette mesi dalla data di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 10, all'attribuzione di una rendita presunta alle unità immobiliari presenti nel fabbricato e alla rappresentazione cartografica schematica dello stesso, da registrare transitoriamente in catasto con oneri, tributi e sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

    Rendite presunte: come sono calcolate

    Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento.
    La rendita presunta è determinata per le unità immobiliari a destinazione residenziale mediante l'applicazione:

    • della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo A 
    • e per quelle a destinazione non residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo C, con riferimento alla zona censuaria di ubicazione di ciascuna unità immobiliare. 

    Gli elementi conoscitivi e informativi finalizzati alla determinazione della rendita presunta delle unità immobiliari, ivi compresi quelli per la rappresentazione cartografica schematica dei fabbricati in cui le stesse sono inserite, sono acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno.

    L'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali gli atti di attribuzione delle rendite presunte. 

    In caso di difficoltà a identificare i destinatari, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Della pubblicazione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, nonché presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati. 

    Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente. 

    Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata effettuata la notifica ovvero dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

    Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita presunta, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i cui effetti fiscali decorrono dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

  • Ipotecaria e catastali

    Istanza rettifica dati catastali: via dal 24 settembre

    Le Entrate informano che dal 24 settembre è attivo il nuovo servizio web per le istanze di rettifica dei dati catastali.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 161919 del 2 aprile si dava attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fiscale per la digitalizzazione del Catasto.

    In particolare, si da attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio “Istanza rettifica dati catastali”.

    Istanza rettifica dati catastali: in arrivo il servizio online

    A decorrere dal 24 settembre è disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali.

    L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

    Istanza rettifica dati catastali: modalità

    Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui si tratta e osservando una delle seguenti modalità alternative

    • a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;
    • b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate, trasmette l’istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005. 

    L’applicazione “Istanza rettifica dati catastali” consente di correggere o precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le province del territorio nazionale ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, su delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L’aggiornamento potrà riguardare sia i dati dell’immobile come la correzione dell’indirizzo, degli identificativi catastali ecc. sia quelli dei titolari del diritto reale (errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.).

    Istanza rettifica dati catastali: beneficiari del servizio

    Il servizio può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a). 

    La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

    Allegati: