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Concordato preventivo: per la Cassazione il credito integrale è accertabile
La falcidia prevista dal concordato preventivo non impedisce al creditore di ottenere una sentenza che accerti l’intero ammontare del credito.
Il limite concordatario opera, infatti, nella successiva fase di soddisfazione e di eventuale esecuzione della condanna.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Prima sezione civile, con l’ordinanza depositata il 12 luglio 2026, riguardante il rapporto tra il giudizio ordinario di accertamento di un credito e gli effetti esdebitatori del concordato preventivo omologato.
Concordato preventivo: il maggior credito bancario può essere accertato e riscosso
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo di 384.534,25 euro, ottenuto da un istituto bancario nei confronti di una società debitrice e dei suoi fideiussori.
Il credito era stato successivamente ceduto a una società veicolo.
Durante il giudizio, la società debitrice era stata ammessa a un concordato preventivo, poi omologato.
Il credito era stato inserito nella procedura per l’importo originariamente richiesto e soddisfatto nella misura del 10%, mediante il pagamento di circa 38.500 euro.
Parallelamente, il giudizio ordinario era proseguito davanti alla Corte d’Appello.
Sulla base di una consulenza tecnica contabile, il giudice aveva revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato il credito, condannando la società debitrice e i fideiussori al pagamento di 295.760,14 euro, già al netto della somma incassata nell’ambito del concordato.
La società debitrice aveva quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che la condanna al pagamento fosse incompatibile con gli effetti vincolanti del concordato preventivo.
Secondo la ricorrente, una volta eseguito il pagamento previsto dalla proposta concordataria, il credito nei suoi confronti avrebbe dovuto considerarsi estinto nella misura stabilita dal concordato.
Distinzione tra accertamento del credito e pagamento
La Cassazione ha respinto il ricorso, distinguendo nettamente due piani:
- l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito;
- la concreta soddisfazione del creditore secondo le percentuali previste dal concordato.
Nel concordato preventivo, a differenza di quanto avviene nella liquidazione giudiziale, non esiste un procedimento destinato a formare uno stato passivo con efficacia di giudicato.
L’ammissione di un credito alla procedura serve principalmente a individuare i creditori legittimati al voto e a calcolare le maggioranze necessarie per approvare la proposta. Non determina, invece, un accertamento definitivo dell’esistenza, dell’importo o del rango del credito.
L’omologazione del concordato produce un vincolo sulla misura nella quale il credito può essere soddisfatto, ma non impedisce alle parti di proseguire o iniziare un ordinario giudizio di cognizione per determinarne l’esatto ammontare.
La Corte ha affermato letteralmente: «La procedura di concordato preventivo non preclude al creditore l’accertamento dell’esistenza ed entità del credito nell’ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, il cui esito, con la quantificazione dell’importo dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la cd. falcidia concordataria».
La Cassazione aggiunge che, una volta determinato definitivamente l’ammontare del credito e consolidati gli effetti esdebitatori del concordato, la condanna subisce un limite conformativo previsto direttamente dalla legge.
In altri termini, il creditore può ottenere una pronuncia che accerti il credito per il suo effettivo importo, ma non può pretendere dal debitore concordatario una somma superiore a quella dovuta applicando la percentuale stabilita dal concordato.
Quando può essere fatto valere il limite concordatario
Il debitore potrà opporre gli effetti del concordato qualora il creditore, nonostante la falcidia, tenti di procedere esecutivamente per l’intero importo indicato nella sentenza.
La tutela potrà essere esercitata anche mediante opposizione all’esecuzione, facendo valere l’avvenuta omologazione e l’esecuzione del concordato.
La sentenza di condanna conserva comunque una propria utilità. Il concordato potrebbe infatti essere successivamente risolto o annullato, facendo venire meno gli effetti esdebitatori e restituendo al creditore la possibilità di agire sulla base del credito integralmente accertato.
La decisione conferma inoltre l’autonomia della posizione dei fideiussori. Ai sensi della disciplina del concordato preventivo, i creditori conservano generalmente i propri diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.
La falcidia applicabile al debitore ammesso al concordato non comporta quindi automaticamente una corrispondente liberazione dei garanti, salvo eventuali diverse previsioni o specifiche cause di estinzione della garanzia.
La pronuncia chiarisce che il concordato preventivo non blocca il giudizio ordinario avente a oggetto il credito.
La procedura concorsuale incide sulla somma concretamente riscuotibile, non sul potere del giudice di stabilire quale sia l’effettivo importo dovuto.
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Banca d’Italia e lavoratori transfrontalieri: tassazione mista
Con la Risposta n. 154/2026, pubblicata il 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata su un tema delicato per chi vive in Francia e lavora, anche solo in parte, in Italia: la tassazione degli stipendi corrisposti dalla Banca d'Italia a un dipendente residente oltreconfine.
Il documento rettifica la precedente Risposta n. 132 del 2 luglio 2026 e chiarisce due punti chiave:
- da un lato, gli stipendi della Banca d'Italia non godono del regime speciale riservato ai dipendenti pubblici, perché l'istituto non è assimilabile allo Stato o a un ente locale;
- dall'altro, senza un rientro quotidiano in Italia non si applica nemmeno il regime dei lavoratori frontalieri.
Il risultato è una tassazione "spezzata": imposizione concorrente Italia-Francia per i giorni lavorati in sede, ed esclusiva in Francia per le giornate di lavoro agile.
Il contribuente coinvolto ha trasferito la residenza fiscale e il centro degli interessi personali in un comune francese di confine, mentre continua a lavorare per una sede della Banca d'Italia situata in una regione italiana limitrofa.
L'organizzazione del lavoro prevede la presenza fisica in Italia per due giorni alla settimana (di regola lunedì e martedì) e lo svolgimento dell'attività in smart working dalla Francia negli altri giorni, per un totale di cento giornate annue di lavoro agile.
La domanda posta all'Agenzia riguardava quale regime applicare tra quello previsto per i dipendenti pubblici e quello riservato ai lavoratori frontalieri.
Perché la Banca d’Italia non rientra tra gli “enti pubblici” della Convenzione
Il primo nodo riguarda la natura giuridica della Banca d'Italia.
La Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, prevede all'articolo 19 che le remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale siano tassate esclusivamente nello Stato che le versa.
L'Agenzia ha confermato che questa regola non si applica agli stipendi della Banca d'Italia: pur essendo un istituto di diritto pubblico, la Banca opera in piena autonomia e indipendenza rispetto allo Stato, senza poter essere assimilata a un'amministrazione statale, a una regione o a un ente locale.
Di conseguenza, i suoi dipendenti non rientrano nella disciplina speciale riservata ai "funzionari pubblici" ma nelle regole ordinarie previste per il lavoro dipendente, cioè nell'articolo 15 della Convenzione.
Il nodo del regime frontalieri: serve il rientro quotidiano
Escluso l'articolo 19, restava da capire se al dipendente si potesse applicare il regime speciale dei lavoratori frontalieri, previsto dal paragrafo 4 dello stesso articolo 15, che prevede la tassazione esclusiva nel solo Stato di residenza.
Qui arriva la correzione più rilevante rispetto alla risposta precedente: l'Agenzia ricorda che per essere considerato "lavoratore frontaliere" non basta risiedere e lavorare nelle zone di confine, ma è necessario recarsi, in linea di principio, quotidianamente nell'altro Stato per svolgere la prestazione, come già precisato dalla Circolare n. 25/E del 2023.
Nel caso esaminato, il dipendente si sposta in Italia solo due giorni a settimana e lavora da remoto per il resto del tempo: una modalità che, per l'Agenzia, non soddisfa il requisito del rientro quotidiano e quindi esclude l'applicazione del regime frontalieri.
Le conseguenze pratiche: tassazione differenziata per giorno di lavoro
Escluse sia la disciplina dei funzionari pubblici sia quella dei frontalieri, la soluzione individuata dall'Agenzia comporta una tassazione "spezzata" in base al luogo di svolgimento della prestazione, secondo le regole ordinarie dell'articolo 15, paragrafo 1:
Modalità di lavoro Luogo della prestazione Regime fiscale applicabile Lavoro in presenza (2 giorni/settimana) Italia Tassazione concorrente Italia-Francia, con credito d'imposta riconosciuto in Francia Lavoro agile / smart working Francia Tassazione esclusiva in Francia Per i giorni lavorati fisicamente in Italia si applica quindi la tassazione concorrente: il reddito viene tassato sia in Italia, come Stato della fonte, sia in Francia, come Stato di residenza, che dovrà eliminare la doppia imposizione riconoscendo un credito secondo le regole dell'articolo 24 della Convenzione.
Per le giornate di lavoro agile svolte da casa, in Francia, la tassazione è invece esclusiva francese, poiché la prestazione lavorativa si considera svolta dove il dipendente è fisicamente presente mentre lavora.
Questo chiarimento assume particolare rilievo alla luce della diffusione dello smart working transfrontaliero: aziende ed enti pubblici con dipendenti residenti all'estero e modalità di lavoro ibride dovranno monitorare con attenzione i giorni di effettiva presenza in Italia e quelli di lavoro da remoto, per applicare correttamente le ritenute e comunicare al lavoratore la corretta suddivisione del reddito da dichiarare nei due Paesi.
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Sviluppo competenze PMI: regole aggiornate al 10 agosto
Il MIMIT ha pubblicato il DD 0587/2026 del 13 luglio 2026 con le regole per l’attuazione di un nuovo sportello agevolativo per la misura prevista dal decreto 4 settembre 2025, volta a supportare le piccole e medie imprese nell’acquisizione di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale.
A partire dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore iNVITALIA. Ricordiamo che un primo sportello si era chiuso il 23 giugno scorso.
Aggiornamento del 10/08/2026:
Con decreto direttoriale del 28 luglio 2026 , il MIMIT ha integrato le regole dello sportello definendo i criteri da applicare in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. Ne parliamo nel paragrafo 5.
Le regole iniziali sono state dettate dal Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e poi con successivi provvedimenti attuativi.
Si ricorda che le agevolazioni sono concedibili, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, nella forma del contributo diretto alla spesa, nella misura pari al 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili
Nel caso in cui i soggetti proponenti abbiano presentato progetti integrati sovraregionali , il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, è maggiorato di 20 (venti) punti percentuali per le micro e piccole imprese e di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese.Sviluppo competenze PMI: che cos’è
Sviluppo Competenze è un regime di aiuto destinato alle PMI localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo e all’accrescimento delle competenze del relativo personale dipendente.
L’obiettivo è consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica e alla transizione verde e digitale.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è di 50 milioni di euro a valere sull’Azione 1.4.1 “Sviluppo di una forza lavoro qualificata che sia in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla duplice transizione verde e digitale all’interno delle imprese” prevista nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.4 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata al sostegno delle imprese operanti nella filiera automotive e nella filiera della moda, del tessile e dell’arredamento.
Sviluppo competenze PMI: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’acquisizione di percorsi di formazione diretti a sviluppare o a consolidare le competenze del personale dipendente nell’ambito delle tematiche strategiche per la transizione tecnologica, digitale e verde delle imprese.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i percorsi di formazione del personale devono:- a) prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) e non superiori a euro 60.000,00 (sessantamila/00). Nel caso di progetti integrati sovraregionali tali limiti si intendono riferiti al singolo soggetto beneficiario partecipante al progetto integrato sovraregionale;
- b) essere realizzate nell’ambito di una o più unità locali dei soggetti di cui all’articolo 3, ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
- c) essere erogati da soggetti/manager qualificati ovvero da società di consulenza/fornitori di servizi di formazione e consulenza indipendenti rispetto all’impresa proponente. Per soggetti o società qualificati e indipendenti si intendono soggetti o società in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di Strategia nazionale di specializzazione intelligente e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l’elenco dei progetti realizzati almeno negli ultimi 3 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell’oggetto e degli ambiti di applicazione;
- d) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione; il percorso di formazione del personale deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione e concludersi entro massimo 12 mesi dalla medesima data, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi;
- e) avere come oggetto uno o più delle seguenti tematiche:
- i. traiettorie tecnologiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- ii. conoscenza, utilizzo e diffusione delle tecnologie individuate dal regolamento STEP;
- iii. processi di transizione verde e digitale;
- f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal decreto di concessione di cui all’articolo 9.
Il contenuto e le finalità del percorso di formazione del personale, nonché le modalità organizzative adottate per il concreto svolgimento dello stesso, devono essere chiaramente descritte in sede di presentazione della domanda di accesso e devono risultare dall’offerta economica che il
soggetto richiedente è tenuto a tramettere unitamente alla predetta domanda di accesso.Le iniziative di formazione, aventi le caratteristiche previste, possono essere presentate anche nell’ambito di progetti integrati sovraregionali, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa di formazione, anche in ottica di sviluppo della filiera di appartenenza. Il progetto integrato sovraregionale può includere iniziative relative a percorsi di formazione del personale presentate da un massimo di 10 imprese.
Gli ambiti strategici di cui al comma 2 lettera e) sono oggetto di ulteriori specificazioni nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1.Non sono ammissibili alle agevolazioni iniziative dirette a conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Sviluppo competenze PMI: i costi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di costo:
- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza strettamente connessi all’iniziativa di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Al fine di ridurre le complessità amministrative connesse alla fase di rendicontazione e controllo dei progetti e delle spese ammissibili, le spese di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, sulla base di opzioni semplificate di costo che assumono, nel caso, la forma di costi unitari.
I costi unitari sono definiti sulla base delle opzioni off-the-shelf determinate dalla Commissione Europea e pubblicate con il Regolamento (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023, al paragrafo 3 del relativo Allegato, che integra il Regolamento (UE) n. 1060/2021
Le spese devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027.
Con provvedimento saranno fornite le necessarie specificazioni in ordine ai criteri di determinazione delle spese ammissibili.
Sviluppo competenze PMI: primo sportello
Con DD del 26 gennaio 2026, come modificato dal successivo DD del 10 febbraio 2026, sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni.
A partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2026 e fino alle ore 12:00 del 23 giugno 2026 le PMI possono presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.
Le domande di agevolazione presentate sono istruite nel rispetto della posizione assunta dalle stesse nell’ambito di una graduatoria, formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna iniziativa in relazione ai criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 1 del Decreto MIMIT del 4 settembre 2025 e tenuto conto dell’eventuale possesso, da parte del soggetto richiedente, delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto.
I criteri per la graduatoria in caso di parità di punteggio. Scarica il decreto
Com anticipato sopra il MIMIT è intervenuto nuovamente sulla misura con un decreto integrativo firmato il 28 luglio 2026, con comunicato in GU del 8 agosto 2026.
Il decreto nello specifico disciplina cosa accade in caso di parità di punteggio tra progetti in graduatoria. La priorità, in caso di ex aequo, segue questo ordine:
- prevale il progetto con il punteggio più alto sul criterio B – Coinvolgimento del personale al percorso di formazione;
- in caso di ulteriore parità, prevale il punteggio più alto sul criterio C – Valorizzazione degli ambiti formativi dell'iniziativa;
- se la parità persiste, si applica l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
La precisazione tiene conto anche della riserva del 40% destinata alle filiere automotive, moda, tessile e arredamento, già prevista dal decreto originario.
Per il resto, restano invariate tutte le regole già illustrate: dotazione, spese ammissibili, percentuali di contributo e date modalità di presentazione tramite Invitalia.
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Liquidazione TFM e decadenza CdA: rinomina amministratori senza pagamento
Il trattamento di fine mandato (TFM) rappresenta un tema delicato sotto il profilo fiscale soprattutto quando la cessazione della carica non coincide con una reale interruzione del rapporto con la società. Una delle situazioni che può verificarsi più di frequente nella pratica riguarda proprio le dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione che, per effetto della clausola statutaria “simul stabunt simul cadent”, determinano la decadenza dell’intero organo amministrativo, seguita però dall’immediata riconferma di tutti o parte degli amministratori.
In tali circostanze sorge un dubbio operativo di particolare rilievo: il TFM deve essere liquidato a tutti gli amministratori decaduti oppure soltanto a chi cessa definitivamente dall’incarico?
Il TFM come compenso differito
Sebbene il Codice civile disciplini i compensi spettanti agli amministratori, tra le relative disposizioni manca una regolamentazione specifica del trattamento di fine mandato. Nella prassi il TFM costituisce una forma di remunerazione differita, assimilabile sotto il profilo funzionale al trattamento di fine rapporto (TFR) previsto per i lavoratori subordinati, pur mantenendo una natura giuridica diversa.
Dal punto di vista tributario, quando il diritto al TFM risulta da un atto avente data certa anteriore all’inizio del mandato l’indennità beneficia del regime della tassazione separata – salva opzione del percettore per la tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi. L’imposizione segue il principio di cassa: il reddito diviene imponibile nel momento in cui viene effettivamente corrisposto, mentre all’atto del pagamento la società applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 24 del D.P.R. n. 600/1973).
La decadenza del consiglio non sempre coincide con la cessazione del rapporto
Le maggiori incertezze sorgono quando lo statuto societario prevede che le dimissioni anche di un solo consigliere comportino, vista la citata clausola “simul stabunt simul cadent”, la decadenza automatica dell’intero consiglio di amministrazione.
Sul piano formale tutti gli amministratori cessano dalla carica anche se, nella pratica, l’assemblea convocata per la ricostituzione dell’organo amministrativo spesso procede alla riconferma dei consiglieri già in carica (ad eccezione del componente dimissionario ovviamente). In un contesto simile appare discutibile sostenere che, per gli amministratori immediatamente rinominati, vi sia stata una reale conclusione del rapporto tale da giustificare la liquidazione del trattamento di fine mandato.
Sul punto non risultano specifici documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Un utile riferimento interpretativo può tuttavia essere ricavato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19445 del 10 luglio 2023, pronuncia che riguardava una diversa fattispecie in cui un amministratore unico si era dimesso per essere immediatamente rinominato con il solo scopo di maturare un TFM fiscalmente deducibile. In quel caso la Suprema Corte ha escluso la possibilità di attribuire rilevanza fiscale a una cessazione meramente apparente osservando che, in assenza di una reale interruzione del rapporto, il nuovo incarico costituisce una semplice prosecuzione di quello originario.
Pur trattandosi di un caso differente, il principio espresso dalla Cassazione può essere esteso anche alle ipotesi di decadenza automatica del consiglio seguita dalla tempestiva riconferma degli amministratori.
La prosecuzione del mandato consente di rinviare la liquidazione
Visto quanto sopra si può considerare che se gli amministratori:
- pur decaduti formalmente,
- sono immediatamente rinominati dall’assemblea, e
- proseguono senza soluzione di continuità nello svolgimento delle medesime funzioni,
la cessazione del rapporto assume un carattere esclusivamente tecnico-formale.
In tale situazione sembra ragionevole ritenere che il TFM debba essere liquidato esclusivamente all’amministratore che abbia effettivamente concluso il proprio mandato, mentre per i consiglieri confermati gli accantonamenti possano continuare senza necessità di alcuna erogazione intermedia. Soluzione che appare coerente con la funzione stessa del trattamento di fine mandato – destinato a remunerare la definitiva cessazione dell’incarico e non semplicemente una temporanea interruzione derivante dall’applicazione di clausole statutarie.
Opportuno formalizzare la prosecuzione del rapporto
Sotto il profilo operativo è comunque consigliabile che la società documenti adeguatamente la volontà delle parti. La delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio, oppure un distinto accordo tra società e amministratori, può infatti precisare espressamente che, nei confronti dei consiglieri riconfermati, il rapporto deve considerarsi sostanzialmente continuativo, con conseguente prosecuzione degli accantonamenti al TFM e rinvio della relativa liquidazione al momento della cessazione definitiva della carica.
Una simile formalizzazione rafforza la coerenza dell’operazione sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello fiscale, riducendo soprattutto il rischio che l’Amministrazione finanziaria possa attribuire rilievo a una cessazione solo apparente o contestare il momento di maturazione dell’indennità.
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Compendio unico in agricoltura: quando spetta l’agevolazione fiscale
Con Risposta n 130/2026 le Entrate replicano a richieste di chiarimenti su un atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario.
La donazione dell’usufrutto di un fondo agricolo non consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la costituzione del cosiddetto “compendio unico”.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi sul caso di una proprietaria intenzionata a donare al figlio il diritto di usufrutto su un fondo rustico con fabbricati pertinenziali.
Il figlio, imprenditore agricolo professionale regolarmente iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale, avrebbe continuato a condurre direttamente il terreno per almeno dieci anni. Il fondo, inoltre, presentava l’estensione necessaria per essere qualificato come compendio unico.
Nonostante la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, secondo l’Amministrazione finanziaria l’operazione non rientra nell’ambito applicativo dell’agevolazione.
Compendio unico, niente esenzione fiscale per la donazione dell’usufrutto
La vicenda riguarda una donna, piena proprietaria di un fondo agricolo con fabbricati rurali, già concesso in affitto al figlio mediante un contratto regolarmente registrato.
La proprietaria intendeva donare al figlio l’intero diritto di usufrutto sui beni. Gli immobili presenti sul terreno risultavano asserviti all’attività agricola e destinati a essere utilizzati per una migliore conduzione dell’azienda.
Il beneficiario della donazione si sarebbe impegnato a condurre direttamente il fondo per almeno dieci anni e a costituire un compendio unico indivisibile. Per questo motivo intendeva richiedere l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Il dubbio nasceva dal fatto che la normativa sul compendio unico non disciplina espressamente la donazione del diritto di usufrutto.
Come funziona l’agevolazione per il compendio unico
L’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001 prevede un regime fiscale favorevole per il trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Il beneficiario deve impegnarsi a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dalla data del trasferimento.
Il compendio deve avere un’estensione sufficiente a raggiungere il livello minimo di redditività individuato dalla programmazione regionale per lo sviluppo rurale.
Quando le condizioni sono rispettate, il trasferimento può beneficiare dell’esenzione dalle principali imposte indirette. I terreni, le pertinenze e i fabbricati che compongono il compendio diventano inoltre indivisibili per dieci anni.
Il vincolo deve essere indicato nell’atto notarile e trascritto nei registri immobiliari. Gli atti che determinano il frazionamento del compendio durante tale periodo sono nulli.
In caso di violazione degli obblighi, il contribuente decade dai benefici ed è tenuto a versare le imposte non pagate, gli interessi e una maggiorazione pari al 50% delle imposte dovute.
La differenza tra trasferimento e costituzione dell’usufrutto
Il punto decisivo riguarda il significato del termine “trasferimento”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il trasferimento si verifica quando la proprietà di un immobile o la titolarità di un diritto reale di godimento passa da un soggetto a un altro.
Diverso è il caso in cui il proprietario costituisca per la prima volta un diritto reale, come l’usufrutto, a favore di un’altra persona.
La costituzione dell’usufrutto non comporta infatti il passaggio di un diritto già esistente. Determina, invece, una limitazione della piena proprietà: il proprietario conserva la nuda proprietà, mentre il beneficiario acquista il diritto di utilizzare il bene e di ricavarne i frutti.
L’Amministrazione richiama anche i più recenti orientamenti relativi alla costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli. Anche in tali ipotesi, la giurisprudenza distingue gli atti traslativi dagli atti meramente costitutivi di diritti reali.
Perché l’esenzione non può essere applicata
Nel caso esaminato, la madre non trasferisce al figlio un diritto di usufrutto del quale sia già titolare. Essendo piena proprietaria del fondo, costituisce il diritto di usufrutto direttamente in capo al figlio e conserva la nuda proprietà.
L’operazione rappresenta quindi una costituzione del diritto di usufrutto e non un trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale già esistente.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, manca uno dei presupposti richiesti dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001.
La donazione descritta non può quindi beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo prevista per il compendio unico, anche se il figlio è un imprenditore agricolo professionale, il terreno raggiunge l’estensione necessaria e viene assunto l’impegno alla conduzione decennale.
Il chiarimento conferma così un’interpretazione restrittiva delle norme agevolative: per ottenere il beneficio non è sufficiente che l’operazione favorisca la gestione unitaria dell’azienda agricola. È necessario che l’atto realizzi un vero e proprio trasferimento del terreno o di un diritto reale già esistente.
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Il dubbio dell’”attività agricola connessa”
L’evoluzione delle tecniche di produzione e di commercializzazione nel settore dell’agricoltura può presentare aspetti problematici soprattutto quando l’attività si trova sullo spartiacque in materia di imposizione come reddito agrario o come reddito di impresa delle “attività connesse”.
Il problema è stato affrontato con la risposta a interpello 23.7.2026, n. 151, relativo ad un quesito proposto da una attività agricola che esercita l’attività:
- a) di allevamento agricolo;
- b) di produzione di elaborati alimentari, con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti; in misura, non prevalente, vengono acquistati capi vivi da terzi, che comunque sono macellati internamente;
- c) di realizzazione di prodotti crudi, pronti da cuocere, in cui la carne avicola costituisce “la componente principale del prodotto, mentre gli ingredienti secondari (formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi), acquistati da terzi, hanno funzione meramente accessoria”.
A completamento, l’istante segnalava che l’attività di manipolazione e trasformazione della carne avicola è limitata ed è svolta utilizzando prevalentemente mezzi e strumenti che sono impiegati nell’ambito dell’attività agricola principale di allevamento avicolo.
Le regole su requisiti e principio di prevalenza
Secondo l’art. 2135, 3° comma, c.c. sussiste l’attività connessa “quando sono presenti le seguenti condizioni (circolare 14.5.2002, n. 44/E);
– il requisito soggettivo, cioè l’imprenditore che svolge l’attività connessa deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo, del bosco, ovvero l’allevamento di animali;
– il requisito oggettivo, cioè i prodotti che sono oggetto di tali attività devono provenire prevalentemente dalle suddette attività che sono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.
La normativa prescinde dal concetto di “esercizio normale dell’agricoltura”, legittimando
- il “criterio di prevalenza” nell’esercizio dell’attività connessa dei propri prodotti rispetto a quelli che sono acquistati presso terzi e di
- “uso normale” delle attrezzature o delle risorse aziendali impiegate nell’attività agricola che, però, non devono essere utilizzate in maniera prevalente nell’attività connessa.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, sono considerate produttive di reddito agrario le attività indicate all’art. 2135, 3° comma, c.c. con riferimento ai beni che sono individuati con il d.m. 13.2.2025.
La circolare 15.11.2024, n. 44/E, ha precisato che tale norma “è applicabile anche se la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo che fa capo all’imprenditore agricolo sia esternalizzata (ad esempio, quando ci si avvale del frantoio di terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la trasformazione del pomodoro in conserva)”. Invece, per i prodotti agricoli diversi da quelli considerati ,ottenuti prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali si applica il successivo art. 56-bis applicando il coefficiente di reddittività del 15% sui corrispettivi registrati o soggetti a registrazione ai fini dell’IVA.
La prevalenza deve essere verificata effettuando un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli prodotti dall’azienda con quelli acquistati da terzi, ma soltanto se i beni appartengono allo stesso comparto produttivo e alla stessa categoria.
Se per migliorare l’offerta sono stati acquistati prodotti dello stesso comparto merceologico ma di natura diversa (ad esempio, pere e mele) la prevalenza comporta l’esame del valore normale dei propri prodotti e il costo dei prodotti che sono stati acquistati.
I beni oggetto di attività agricole connesse
Il d.m. citato individua i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui il citato art. 32, comma 2, lett. c), per cui:
- – la produzione di carni e prodotti della loro macellazione ( codice ATECO 10.11.0-10.120) comporta l’applicazione della tariffa di reddito agrario sia per il codice ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione di carne esclusa la carne di volatili) sia per il codice ATECO 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carni e volatili);
- – la produzione non include prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili (codice ATECO 10.13.0) è diversa dalla produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salumi, non è espressamente indicata nel d.m. citato per cui per tali attività si applica l’art. 56-bis, comma 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.
Secondo la circolare 11.11.2024, n. 244:
– le attività di trasformazione attratte nell’art. 56-bis “sono quelle che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al d.m.”;
– l’art. 56-bis non si applica per “le attività di trasformazione non usualmente eserciate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel d.m., atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’art. 2135 del codice civile”.
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Divisione ereditaria nulla se riguarda immobili abusivi
La presenza di un fabbricato abusivo nell’asse ereditario può impedire lo scioglimento della comunione e il trasferimento dell’immobile a uno dei coeredi.
La Cassazione con l’ordinanza 25 giugno 2026, n. 21743. ha ribadito che la divisione ereditaria è soggetta alle norme sulla regolarità urbanistica previste per gli atti tra vivi, anche quando i beni provengono da una successione.
Resta tuttavia possibile procedere a una divisione parziale dell’eredità, escludendo il manufatto irregolare e dividendo gli altri beni compresi nell’asse.
Il caso: l’accordo di mediazione per dividere i beni ereditari
La controversia nasce da un accordo di mediazione con cui alcuni coeredi avevano stabilito la divisione di terreni e immobili provenienti da un comune dante causa.
Poiché l’accordo non era stato eseguito spontaneamente, una delle parti aveva chiesto al Tribunale di disporre il trasferimento degli immobili ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile, oltre al pagamento di un conguaglio.
Il Tribunale aveva accolto la domanda.
La decisione era stata poi confermata dalla Corte d’Appello, secondo la quale gli eventuali manufatti abusivi presenti sui terreni non impedivano la divisione, trattandosi di beni provenienti da una successione.
La vicenda è quindi arrivata davanti alla Cassazione.
La Suprema Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che lo scioglimento della comunione ereditaria costituisce un atto inter vivos.
Di conseguenza, la divisione avente a oggetto edifici o parti di edifici deve rispettare le prescrizioni contenute nell’articolo 46 del d.P.R. 380/2001 e nell’articolo 40 della legge 47/1985.
Tali disposizioni prevedono la nullità degli atti di trasferimento o di scioglimento della comunione quando non risultino gli estremi della licenza, della concessione edilizia, del permesso di costruire o del provvedimento di sanatoria.
Il fatto che l’immobile sia stato acquistato dagli eredi per successione non elimina quindi il problema urbanistico. La successione mortis causa non è colpita dalla nullità, ma il successivo accordo con cui i coeredi dividono il patrimonio è un negozio autonomo soggetto alle regole previste per gli atti tra vivi
Manufatti abusivi sui terreni: perché non possono essere ignorati
La Cassazione ha ricordato che neppure il giudice può produrre, attraverso una sentenza, un effetto che le parti non potrebbero ottenere mediante un valido contratto.
Per questo motivo, una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 c.c. non può trasferire la proprietà di un edificio quando manca la documentazione urbanistica richiesta dalla legge.
La verifica della regolarità edilizia costituisce inoltre una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché tutela l’interesse pubblico al corretto assetto del territorio.
Il giudice deve quindi accertare se i manufatti compresi nell’asse ereditario siano regolari, sanati oppure caratterizzati da difformità tali da renderli abusivi.
La presenza di un immobile abusivo non blocca necessariamente la divisione dell’intero patrimonio.
Secondo la Cassazione, il giudice può valutare una divisione parziale, escludendo dall’operazione il fabbricato irregolare. Gli altri beni ereditari possono essere divisi anche senza il consenso di tutti i coeredi.
Il manufatto abusivo resta quindi in comunione, almeno fino alla sua eventuale regolarizzazione, demolizione o definizione secondo le procedure previste dalla normativa edilizia.
Questa soluzione consente di bilanciare due esigenze: da un lato, impedire la circolazione giuridica degli immobili abusivi; dall’altro, garantire a ciascun coerede il diritto di ottenere lo scioglimento della comunione sugli altri beni.
Le conseguenze operative per coeredi e professionisti
Prima di sottoscrivere un accordo di divisione ereditaria è necessario verificare non soltanto la provenienza dei beni, ma anche la loro conformità urbanistica e catastale.
Avvocati, notai e tecnici devono accertare la presenza dei titoli edilizi, di eventuali sanatorie e delle dichiarazioni richieste dalla legge. La semplice conoscenza dell’abuso da parte dei coeredi non è sufficiente a rendere valido l’atto.
In presenza di irregolarità, potrà essere valutata la regolarizzazione del fabbricato oppure la sua esclusione dalla divisione.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi annullato la sentenza d’appello limitatamente alla questione urbanistica e ha rinviato il giudizio alla Corte d’Appello di Genova, chiamata a verificare la natura dei manufatti e la possibilità di procedere a una divisione parziale.
Divisione ereditaria con immibile abusivo: FAQ
FAQ
Un immobile abusivo può essere ereditato?
Sì. Il trasferimento per successione non è nullo, ma l’immobile abusivo non può successivamente essere diviso o trasferito con un atto tra vivi privo dei requisiti urbanistici.
La divisione ereditaria con un fabbricato abusivo è sempre nulla?
La nullità riguarda la parte dell’atto avente a oggetto il fabbricato irregolare. Può essere possibile dividere gli altri beni, escludendo l’immobile abusivo.
Il giudice può disporre il trasferimento dell’immobile abusivo?
No. La sentenza ex articolo 2932 c.c. non può produrre effetti che le parti non potrebbero ottenere attraverso un contratto valido.