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Cassa e pos: come fare se si chiude per ferie?
Siamo nel periodo estivo e molte attività, prima o dopo, prenderanno una pausa di chiusura per le ferie.
A tal proposito, è lecito domandarsi se in questi casi ci sia qualche adempimento da comunicare al Fisco, vediamo la risposta.
Ferie del commenciate: cosa fare con la cassa?
L'Agenzia della Entrate sulla pagina preposta del proprio sito in relazione ai corrispettivi telematici chiarisce quanto segue.
Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione è l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle entrate.
L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa prova a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio è attivo, trasmette il file.
Se al momento di chiusura di cassa si hanno problemi di connettività alla rete internet, ci sono 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
Tale procedura di “emergenza”, quindi, è stata prevista in tutti quei casi in cui l’esercente ha problemi di connessione internet del suo RT.
Attenzione, in relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, ad esempio per le ferie, l’esercente non deve effettuare alcuna registrazione sull’RT: quest’ultimo, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunica le giornate di chiusura.
Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e quindi di comunicarla a priori, è possibile informare preventivamente l’Agenzia impostando l’RT in “fuori servizio”, con lo specifico codice 608 (magazzino/periodo di inattività), comunicando l’inizio del periodo di inattività.
In questo caso l’RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
Pertanto, per tutelarsi da eventuali anomalie, nel periodo di ferie della propria attività commerciale, è bene mettere il Registratore Telematico fuori servizio. Non si tratta di un adempimento obbligatorio ma di una tutela contro eventuali anomalie.
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Corrispettivi telematici: scontrino tutto software in arrivo dal Fisco
Con un comunicato del 14 luglio Assosoftware, Associazione italiana produttori software ha commentato l'imminente novità delle Entrate che adotteranno un nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, "liberandoli" dalla cassa.
Vediamo i dettagli dal comunicato stampa.
Scontrino tutto software: di che si tratta
Dovrebbe trattarsi di una emancipazione dei corrispettivi dal registratore di cassa, con scontrini tutti dematerializzati.
Assosoftware ha commentato la imminente novità del Fisco specificando che le applicazioni che automatizzano la WebApp dell’Agenzia delle Entrate possono offrire alle imprese una risposta temporanea e un’alternativa immediata al registratore telematico.
AssoSoftware invita a utilizzarle con prudenza e nel rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.
In vista dell’avvio del nuovo sistema interamente software per la gestione dei corrispettivi telematici, AssoSoftware esprime cauto apprezzamento per le cosiddette soluzioni “ponte” o “velocizzatori” che si stanno diffondendo sul mercato, e che automatizzano l’interazione con la WebApp dell’Agenzia delle Entrate per consentire la trasmissione dei corrispettivi.
Questi strumenti possono rispondere a esigenze concrete delle imprese, soprattutto le più piccole, offrendo fin da subito un’alternativa al registratore telematico, ad esempio in caso di guasto, sostituzione o scadenza dell’apparecchio, ed evitando nuovi investimenti in hardware qualora si voglia optare per la soluzione software, già in fase di sperimentazione e tra poco disponibile sul mercato.
Il loro utilizzo deve tuttavia attenersi al pieno rispetto delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
La WebApp è infatti nata per l’utilizzo diretto da parte dell’operatore economico e non come interfaccia applicativa progettata per l’integrazione sistematica con software di terze parti.
La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che queste modalità possono essere ammesse a condizione che non alterino il funzionamento della piattaforma, non ne compromettano la sicurezza, non generino carichi anomali e rimangano coerenti con le finalità del servizio.
Integrata nei gestionali, nelle piattaforme cloud, negli Smart POS e nei sistemi di pagamento, la Soluzione Software certificata consentirà infatti di memorizzare e trasmettere i corrispettivi senza dispositivi hardware dedicati, rendendo la fiscalizzazione una componente nativa dei processi digitali delle imprese.
AssoSoftware ne sostiene lo sviluppo fin dalle prime fasi, collaborando con l’Agenzia delle Entrate e accompagnando gli investimenti delle aziende associate.
In attesa della piena operatività del nuovo sistema, le soluzioni ponte possono contribuire a rendere più graduale la transizione, purché utilizzate con le necessarie cautele.
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Bollo Fatture elettroniche: le escluse per autotutela
La Guida Ade sul bollo delle fatture elettroniche viene aggiornata nel mese di giungo.
In particolare è aggiunta la sezione per la consultazione degli elenchi delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo a seguito della richiesta di riesame.
Vediamo tutti i dettagli.
Fature con richiesta di riesame: consultabile la sezione ADE
Nella guida viene specificato che lel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto Iva o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva” può consultare gli elenchi delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.
Le fatture elettroniche originariamente presenti nell’Elenco A, ma non più assoggettate all’imposta di bollo a seguito di accoglimento della richiesta di riesame, possono essere consultate nella scheda “Fatture escluse da Elenco A in autotutela”.
Le Entrate a tale proposito hanno aggiornato la Guida relativa a tutte le regole sul bollo delle e-fatture 2026.
In proposito ricordiamo la prossima scadenza dei pagamenti per il II trimestre 2026.
Bollo e-fatture II trimestre: regole per pagare
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata dal contribuente entro i termini previsti), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014.
Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi
La funzionalità web dedicata al pagamento dell’imposta di bollo consente la consultazione dei versamenti eseguiti per i trimestri e delle relative ricevute di elaborazione.
Nel caso di versamento omesso, carente o tardivo, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo
- gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o l’intermediario delegato possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti dovuti, al fine di ottenere la rideterminazione degli importi indicati nella comunicazione.
L’assistenza può essere richiesta:
- tramite il servizio web CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
- fissando un appuntamento presso qualsiasi ufficio territoriale.
Il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche consente di richiedere assistenza e di ottenere, on line, l’esito delle lavorazioni in tempi standard, evitando al contribuente o all’intermediario di recarsi in ufficio
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Collegamento POS-RT: come si annulla un pos dismesso?
Dal 5 marzo è attivo il servizio online per gli operatori che devono provvedere al nuovo adempimento di collegamento virtuale tra la cassa e il pos in uso presso i loro esercizi commerciali.
Il nuovo obbligo è in vigore dal 1° gennaio e l'Agenzia ha diffuso i vari strumenti utili agli operatori per orientarsi in questo periodo transitorio e poi procedere al collegamento.
In proposito, le Entrate hanno reso disponibili, una guida con molte casistiche e faq aggiornate di volta in volta con risposte ai dubbi frequenti.
Tra le domande a cui le Entrate hanno risposto vi è la seguente: "Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line?"
Vediamo la replica e vediamo anche come comportarsi se si annulla un POS in uso o si utilizza una nuova cassa.
Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere?
Le Entrate hanno chiarito che gli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.
Per le attivazioni successive leggi anche Collegamento POS e RT: quali sono le sanzioni se non si provvede?
Pertanto, il POS già in possesso dell’esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio è stato collegato entro 45 giorni dal 5 marzo datta di attivazione del servizio per provvedere e quindi entro il 20 aprile.
Attenzioine al fatto che, in caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS o di una nuova cassa in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell’Agenzia.L’aggiornamento dei collegamenti è necessario nel caso di:
- collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso,
- attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso,
- attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso e/o dismissione di un POS o di un RT.
Collegamento POS-RT: come si annulla un POS dismesso?
Come detto in sintesi anche la restituzione di un POS all’operatore finanziario richiede una comunicazione.
A tal proposito è necessario eliminare il collegamento tra lo strumento utilizzato per incassare i pagamenti elettronici e il registratore telematico.
L’operazione va gestita tramite il portale Fatture e Corrispettivi, usando il servizio online gestione collegamenti.
Occorre accedere alla sezione di riepilogo dei propri collegamenti e poi procedere con l’eliminazione di un abbinamento, cliccando sull’icona dedicata.
Nella lista appariranno tutti i dati utili a identificare il POS restituito, da escludere.
Successivamente, si deve provvedere all’eliminazione dello strumento dai dispositivi associati all’utente.
Eliminato il collegamento, il POS da restituire si troverà nell’elenco dei dispositivi non collegati, a cui il servizio online dedica un’apposita sezione.
Per eliminare lo strumento si dovrà procedere con la chiusura tramite l’icona del lucchetto, indicando come motivazione la restituzione dell’apparecchio e specificando la data di fine utilizzo.
In sintesi quando si dismette un pos occorre:
- annullare il collegamento tra POS e cassa,
- eliminare del tutto l’associazione con l’utente e con il gestore dell’attività.
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Ricevute POS: gli estratti conto digitali al posto del cartaceo
Il Decreto PNRR convertito in Legge n 50/2026 pubblicata in GU n 91 del 20 aprile conferma la novità per le ricevute dei pagamenti POS e altro inizialmente previsto.
Vediamo tutti i dettagli per la conservazione delle scritture contabili e cosa introduce la Lagge di conversione del Decreto in oggetto.
In sintesi, per imprese e cittadini viene eliminato l’obbligo di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.
Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione cartacea
L’articolo 8, comma 1, dispone l’eliminazione dell’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.
In luogo a tali documenti cartacei, è possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari (estratto conto, per i rapporti di conto corrente), qualora le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate secondo le modalità civilistiche.
Più precisamente, l’articolo 8, comma 1, introduce una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili di cui all’articolo 2220 del codice civile, nell’ambito delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi amministrativi.
Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “Testo unico bancario – TUB”), possono essere utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale.
Per espressa previsione normativa, tali comunicazioni (o documentazione) possono essere utilizzate a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile. -
Collegamento Cassa e POS: il caso del bowling multiattività
Con la Risposta a interpello n 44/2026 si chiarisce che il collegamento cassa e pos non è obbligatorio per tutti.
Prima dei dettagli va ricordato che dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici e che entro il 20 aprile devono essere effettuati i primi collegamenti.
Collegamento Casse e POS: il caso del bowling
Il caso analizzato, una sala bowling con più attività, in sintesi chiarisce che non tutti i pagamenti elettronici devono essere collegati al registratore di cassa, il collegamento va effettuato solo se c’è obbligo di corrispettivi.
La norma (art. 2, comma 3, d.lgs. 127/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2025) introduce un principio preciso: il collegamento POS–cassa serve a integrare:
- incasso elettronico,
- certificazione dei corrispettivi.
Ma vale solo dove esiste l’obbligo di certificazione fiscale. È questo il nodo interpretativo su cui interviene l’Agenzia.
Il caso dell'istante è quello di una sala bowling con tre attività diverse, la società istante gestisce:
- bowling, con biglietti SIAE,
- sala giochi e intrattenimento, senza obbligo di scontrino,
- bar e ristorante, con registratore telematico,
Tre regimi fiscali diversi e tre possibili trattamenti del POS.
Il dubbio proposto dal contribuente era appunto quelli di capire se serve collegare tutti i POS.
La domanda dell’istante è molto concreta, bisogna
- collegare tutti i POS?
- averne uno per ogni attività?
- censire anche quelli usati per attività senza scontrino?
Per il bowling con biglietteria SIAE nessun collegamento
L’Agenzia ricorda che il bowling rientra tra le attività soggette a imposta sugli intrattenimenti. I corrispettivi:
- sono certificati tramite titoli di accesso SIAE,
- vengono trasmessi tramite un canale autonomo.
Per questo motivo non si applica l’obbligo di collegamento POS–registratore
Il collegamento non è universale, ma dipende dal sistema di certificazione.
Per la sala giochi e attività senza scontrino: nessun obbligo.
Per le attività come: giochi, carambole, ping pong, vale l’esonero previsto dal DPR 696/1996. Pertanto non essendoci:
- obbligo di certificazione,
- né registratore telematico,
non c’è alcun obbligo di POS collegato o censito.
Per i bar e ristorante c'è obbligo pieno. Trattandosi di attività:
- soggette a scontrino,
- con trasmissione telematica dei corrispettivi,
scatta l’obbligo previsto dalla nuova norma e il POS deve essere collegato al registratore telematico
deve essere censito nel cassetto fiscale.L'interpello risulta utile anche per specificare che un unico POS per più attività è possibile.
L’Agenzia ammette che è possibile usare un solo POS per più attività ma:
- il collegamento deve funzionare per le operazioni soggette a scontrino,
- i pagamenti devono essere correttamente associati al documento commerciale.
In sostanza: conta la tracciabilità fiscale, non il numero di dispositivi.
Nel caso di specie del bowling quindi occorre evidenziare che:
- il bowloing ha attività soggette a scontrino e attività non soggette,
- se il pos è collegato solo alle attività non soggette non occorre collegarlo all'RT,
- se invece si incassa da attività sia non soggette che soggette allora il POS e l'RT vanno collegati.
Attenzione al fatto che il non-collegamento del POS all'RT va segnalato all'AdE tramite l'apposita funzione su Fatture e corrispettivi
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Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?
Entro il 20 aprile come sappiamo deve essere effettuato il primo collagamento virtuale tra la cassa e il pos a disposizione dell'esercente.
In particolare in proposito le entrate hanno ufficializzato l'avvio della procedura dal 5 marzo con un comunicato stampa che riepilogava anche tutte le regole in proposito e tutti gli strumenti messi a disposione dallle Entrate per provvedere.
Tra gli strumenti utili vi sono delle FAQ che ora risultano aggiornate al 25 marzo e che contengono dubbi su specifici quesiti, vediamo gli ultimi due pubblicati.
Cassa e POS: cosa indicare per il pagamento differito
Veniva domandato se, a fronte di una cessione di beni, il pagamento elettronico del corrispettivo avvenga in un momento successivo, quale modalità di pagamento debba ssere indicata sul documento commerciale
La cessione di beni, anche in assenza di pagamento, si intende effettuata al momento della consegna del bene ai sensi dell’articolo 6, del d.P.R. n. 633/72.Pertanto, si suggerisce di verificare che il registratore di cassa telematico abbia tra le modalità di pagamento programmate, oltre a “Contante” “Elettronico” “Ticket”, anche “NonPagato” al fine di rilasciare il documento commerciale con l’indicazione di quest’ultima modalità di pagamento.
Collegamento Cassa e POS: quando si indica il dispositivo ambulante?
Il titolare di un’impresa che esegue prestazioni direttamente presso l’abitazione dei clienti ed è in possesso di un solo registratore di cassa telematico ubicato presso la sede della propria azienda e possiede più POS per incassare i corrispettivi al momento della
prestazione deve indicare “Dispositivo ambulante” in fase di collegamento?Le Entrate hanno risposto negativamente precisando che essendo il registratore di cassa telematico ubicato presso la sede dell’azienda, i POS (fisici o virtuali) utilizzati per incassare i corrispettivi direttamente al domicilio dei clienti dovranno essere collegati all’unico registratore di cassa telematico indicando l’indirizzo dell’unità locale dove è collocato il medesimo.
La modalità “Dispositivo ambulante” va utilizzata esclusivamente nei casi in cui il registratore di cassa telematico è utilizzato sempre in modalità itinerante e non censibile presso una specifica unità locale