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Bollo Fatture elettroniche: le escluse per autotutela
La Guida Ade sul bollo delle fatture elettroniche viene aggiornata nel mese di giungo.
In particolare è aggiunta la sezione per la consultazione degli elenchi delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo a seguito della richiesta di riesame.
Vediamo tutti i dettagli.
Fature con richiesta di riesame: consultabile la sezione ADE
Nella guida viene specificato che lel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto Iva o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva” può consultare gli elenchi delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.
Le fatture elettroniche originariamente presenti nell’Elenco A, ma non più assoggettate all’imposta di bollo a seguito di accoglimento della richiesta di riesame, possono essere consultate nella scheda “Fatture escluse da Elenco A in autotutela”.
Le Entrate a tale proposito hanno aggiornato la Guida relativa a tutte le regole sul bollo delle e-fatture 2026.
In proposito ricordiamo la prossima scadenza dei pagamenti per il II trimestre 2026.
Bollo e-fatture II trimestre: regole per pagare
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata dal contribuente entro i termini previsti), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014.
Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi
La funzionalità web dedicata al pagamento dell’imposta di bollo consente la consultazione dei versamenti eseguiti per i trimestri e delle relative ricevute di elaborazione.
Nel caso di versamento omesso, carente o tardivo, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo
- gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o l’intermediario delegato possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti dovuti, al fine di ottenere la rideterminazione degli importi indicati nella comunicazione.
L’assistenza può essere richiesta:
- tramite il servizio web CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
- fissando un appuntamento presso qualsiasi ufficio territoriale.
Il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche consente di richiedere assistenza e di ottenere, on line, l’esito delle lavorazioni in tempi standard, evitando al contribuente o all’intermediario di recarsi in ufficio
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Server energia Colonnine di ricarica: l’Ade fissa il calendario
Le Entrate con un comunicato stampa del 3 giugno hanno pubblicato il calendario per dare il via alla comunicazione dei dati delle vendite delle colonnine di ricarica.
In particolare, i soggetti che gestiscono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono registrare direttamente online sul sito dell’Agenzia delle entrate i loro “Server energia”, cioè i dispositivi idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite.
È disponibile il nuovo servizio web che consente di “censire” gli strumenti attivi.
Le regole su questo adempimento sono state fissate da un provvedimento delle stesse entrate del mese di dicembre 2025, in proposito leggi: Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione
Colonnine di ricarica: dal 3 giugno i dati delle vendite
Le Entrate specificano anche che a partire dal prossimo 23 giugno, data in cui sarà aperto il canale di trasmissione, gli esercenti avranno 45 giorni di tempo per inviare i dati delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.
A regime, i dati andranno invece comunicati entro la fine del mese successivo.
Si precisa anche che per completare l’adempimento, il gestore delle colonnine, anche tramite un intermediario, deve accreditarsi e censire i propri “Server energia” all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
Le informazioni da inviare e le regole tecniche sono state definite con un il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre 2025.
A partire dalla data di apertura del canale, fissata al 23 giugno 2026, è previsto un termine di 45 giorni per trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dal 1° gennaio al 31 maggio di quest’anno: ci sarà tempo, quindi fino al 6 agosto 2026.
I dati dei corrispettivi registrati da giugno in poi dovranno invece essere trasmessi entro la fine del mese successivo.
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Collegamento POS-RT: come si annulla un pos dismesso?
Dal 5 marzo è attivo il servizio online per gli operatori che devono provvedere al nuovo adempimento di collegamento virtuale tra la cassa e il pos in uso presso i loro esercizi commerciali.
Il nuovo obbligo è in vigore dal 1° gennaio e l'Agenzia ha diffuso i vari strumenti utili agli operatori per orientarsi in questo periodo transitorio e poi procedere al collegamento.
In proposito, le Entrate hanno reso disponibili, una guida con molte casistiche e faq aggiornate di volta in volta con risposte ai dubbi frequenti.
Tra le domande a cui le Entrate hanno risposto vi è la seguente: "Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line?"
Vediamo la replica e vediamo anche come comportarsi se si annulla un POS in uso o si utilizza una nuova cassa.
Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere?
Le Entrate hanno chiarito che gli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.
Per le attivazioni successive leggi anche Collegamento POS e RT: quali sono le sanzioni se non si provvede?
Pertanto, il POS già in possesso dell’esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio è stato collegato entro 45 giorni dal 5 marzo datta di attivazione del servizio per provvedere e quindi entro il 20 aprile.
Attenzioine al fatto che, in caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS o di una nuova cassa in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell’Agenzia.L’aggiornamento dei collegamenti è necessario nel caso di:
- collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso,
- attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso,
- attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso e/o dismissione di un POS o di un RT.
Collegamento POS-RT: come si annulla un POS dismesso?
Come detto in sintesi anche la restituzione di un POS all’operatore finanziario richiede una comunicazione.
A tal proposito è necessario eliminare il collegamento tra lo strumento utilizzato per incassare i pagamenti elettronici e il registratore telematico.
L’operazione va gestita tramite il portale Fatture e Corrispettivi, usando il servizio online gestione collegamenti.
Occorre accedere alla sezione di riepilogo dei propri collegamenti e poi procedere con l’eliminazione di un abbinamento, cliccando sull’icona dedicata.
Nella lista appariranno tutti i dati utili a identificare il POS restituito, da escludere.
Successivamente, si deve provvedere all’eliminazione dello strumento dai dispositivi associati all’utente.
Eliminato il collegamento, il POS da restituire si troverà nell’elenco dei dispositivi non collegati, a cui il servizio online dedica un’apposita sezione.
Per eliminare lo strumento si dovrà procedere con la chiusura tramite l’icona del lucchetto, indicando come motivazione la restituzione dell’apparecchio e specificando la data di fine utilizzo.
In sintesi quando si dismette un pos occorre:
- annullare il collegamento tra POS e cassa,
- eliminare del tutto l’associazione con l’utente e con il gestore dell’attività.
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Collegamento POS e RT: quali sono le sanzioni se non si provvede?
La prossima scadenza per il collegamento Cassa e POS è il 29 maggio.
Ricordiamo che la prima scadenza di questo nuovo adempimento è stato il 20 aprile.
Le Entrate hanno ufficialmente reso operativo il sistema dallo scorso 5 marzo ed ora il calendario è nel vivo. Vediamo quali sanzioni ci sono per chi non provvede.
Mancato collegamento POS e RT: le sanzioni
Dopo la scadenze di aprile, entra a regime il calendario da rispettare per il collegamento tra POS e cassa, obbligatorio da quest’anno per il monitoraggio da parte del Fisco sui fluissi dei dati di pagamenti e scontrini elettronici.
In particolare, le attivazioni o variazioni di cassa e pos che si sono verificate a marzo dovranno essere comunicate al Fisco tramite il servizio apposito entro la scadenza del 29 maggio.
Essendo il 29 maggio un venerdì si potrà beneficiare del maggior termine fino a domenica 31 maggio.
Qualora non si provvedesse la sanzione può arrivare fino ad un importo di 4.000 euro.
Ricordiamo che il nuovo adempimento per le nuove aperture o per l’inserimento di nuovi strumenti di pagamento elettronici o di variazione di quelli in uso, bisogna procedere con l’abbinamento al registratore telematico utilizzato per gli scontrini tramite il software ade.
Il collegamento è possibile dal sesto all’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a eventuali variazioni o attivazioni.
Per marzo è possibile gestire il collegamento dal 6 maggio e c’è tempo fino alla scadenza del 29 maggio
Vediamo un calendario per le prossime scadenze
Collegamento Cassa e POS il calendario
Attivazione POS
Tempi e scadenza per il collegamento
Nel mese di marzo
Dal 6 al 31 maggio
Nel mese di aprile
Dal 6 al 30 giugno
Nel mese di maggio
Dal 6 al 31 luglio
Il mancato collegamento può determinare una sanzione che va da 1.000 a 4.000 euro, la stessa prevista per chi non si dota di un registratore di cassa per la propria attività.
Inoltre si richia il blocco dell’attività per un periodo che può andare da 15 giorni a due mesi.
Ricordiamo che dal 14 maggio si apre la fase emendative del DL Fiscale e tra le ipotesi al vaglio vi sono:
- una possibile soglia di tolleranza del 5%
- la riduzione delle sanzioni attestandole da 500 euro a 2000 euro.
Tale opzioni restano però, stando alle anticipazioni, poco probabili, mentre pare accreditata l'ipotesi di alleggerire le sanzioni solo per chi commette violazioni non sostanziali.
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POS e RT: come inserire un POS manualmente?
Entro il 20 aprile è necessario effettuare i primi collegamenti tra cassa e pod per i dispositivi già in uso al 1° gennaio 2026 data di entrata in vigore della novità.
Le Entrate hanno pubblicato tutte le istruzioni per procedere al collegamento virtuale e dato il via alle procedure dal 5 marzo scorso.
Vediamo come inserire munualmente un POS.
POS e RT: come inserire un POS manualmente?
In base alle istruzioni ADE viene chiarito che in ogni punto della procedura in cui è possibile selezionare i POS, sia per associarli agli RT sia per associarli alla procedura web “Documento Commerciale on line”, è sempre
possibile aggiungere manualmente POS che risultino attivi e utilizzati nel mese di riferimento ma che non figurino nell’elenco proposto, utilizzando il pulsante “Aggiungi POS”.
Cliccando tale pulsante, l’esercente viene indirizzato alla seguente schermata dove può in primis ricercare e scegliere l’
Acquirer con il quale ha sottoscritto il contratto di convenzionamento del POS che intende inserire, cliccando sul pulsante “Seleziona”
Indicando facoltativamente tutta o parte della denominazione dell’ Acquirer e cliccando
poi il pulsante “Cerca ”, è possibile visualizzare gli Acquirer già presenti a sistema.
Qualora nell’elenco non sia presente l’ Acquirer ricercato, è necessario procedere all’inserimento manuale dei relativi dati cliccando il pulsante “Aggiungi Acquirer”
Cliccando su “Salva”, l’ Acquirer viene aggiunto all’elenco con fonte del dato “E” ad indicare che è stato inserito manualmente dall’esercente. Una volta aggiunto, il nuovo Acquirer può essere selezionato al pari degli altri.
Dopo aver selezionato l’ Acquirer cliccando sulla freccia blu, l’esercente deve inserire i dati del POS (tipologia del
POS, terminal id e numero del contratto di convenzionamento) e cliccare su “Salva”. Il campo ”Tipo POS” indica se si tratta di un POS fisico o di tipo online
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POS e RT: come fare il collegamento entro il 20 aprile
I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line” per la certificazione dei corrispettivi incassati con uno strumento di pagamento elettronico, sono obbligati al collegamento POS e Cassa a partire dal 5 marzo.
La procedura web è resa disponibile dalle entrate.
Con una faq del 17 marzo viene chiarito in proposito che ai fini del collegamento è necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”.
Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi” del portale.
Ricordiamo che ai fini del collegamento le Entrate hanno pubblicato tutte le regole con il Provvedimento n 424460 del 31 ottobre 2025 che in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha definito:
- le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi;
- le modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici.
Leggi anche Collegamento Cassa e POS: istruzioni operative del Fisco.
Vediamo le istruzioni per adempiere e cosa hanno chiarito le FAQ ADE aggiornate al 17 marzo.
Cassa e POS: dati necessari al collegamento
Viene chiarito che per effettuare il collegamento cassa-pos è necessario conoscere:
- la matricola del registratore di cassa telematico,
- i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico
- l’indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.
Inoltre per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.
Le Faq hanno evidenziato che, sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless).Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “SoftPOS”, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell’esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) sono identificati solamente dai dati dell’operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.Leggi anche Collegamento POS e RT: come indicare i pagamenti differiti?
Collegamento cassa e pos: chi può procedere entro il 20 aprile
In sintesi come recita il comunicato stampa della stessa agenzia è attivo il collegamento per il collegamento online di registratori di cassa e Pos
I commercianti devono provvedere con la prima comunicazione entro il 20 aprile
Ricordiamo che non son si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia.Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.
Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari.
Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile.Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.
Pos e RT: cosa fare se ricevo un assegno in pagamento?
Le Entrate hanno aggiornato il documento con le FAQ che chiariscono i dubbi per il nuovo adempimento dei commenciati sul collegamento virtuale tra cassa e pos.
In una faq del 17 marzo veniva domandato cosa fare in caso di pagamento della transazione con assegno bancario e le entrate hanno precisato che nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contanti
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Collegamento pos e RT: riguarda anche il Franchising?
Le Entrate in data 10 marzo hanno aggiornato il fascicolo di faq pubblicate in precedenza e precisamente il 19 febbraio scorso.
Tra queste ve ne sono due di interesse che rispondono a casi particolari in cui il POS non risulta censito nella funzionalità delle Entrate.
Si tratta delle seguenti ipotesi:
- POS indicato come restituito per errore,
- POS non presente in elenco poichè appartenente al frachisor, e quindi il caso della gestione di un negozio in francisign dove non c'è titolarità del terminale
Come collegare la cassa ai pos non in elenco per il contribuente?
Vediamo le resposte ADE.
Collegamento cassa e pos: cosa fare se il POS non è in elenco?
Due FAQ del 10 marzo replicano ai seguenti dubbi.
- Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare?
Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento. - Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa?
Risposta: Sì. In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.
Per risposte ad altri dubbi leggi anche Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere? ..