• Fatturazione elettronica

    Ricevute POS: gli estratti conto digitali al posto del cartaceo

    Il Decreto PNRR convertito in Legge n 50/2026 pubblicata in GU n 91 del 20 aprile conferma la novità per le ricevute dei pagamenti POS e altro inizialmente previsto.

    Vediamo tutti i dettagli per la conservazione delle scritture contabili e cosa introduce la Lagge di conversione del Decreto in oggetto.

    In sintesi, per imprese e cittadini viene eliminato l’obbligo di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata.

    Ricevute POS: via l’obbligo di conservazione cartacea

    L’articolo 8, comma 1, dispone l’eliminazione dell’obbligo di conservazione decennale delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali (c.d. “terminali POS”) abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. 

    In luogo a tali documenti cartacei, è possibile utilizzare le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari (estratto conto, per i rapporti di conto corrente), qualora le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate secondo le modalità civilistiche.

    Più precisamente, l’articolo 8, comma 1, introduce una semplificazione in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili di cui all’articolo 2220 del codice civile, nell’ambito delle misure di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi amministrativi.

    Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita – anche in formato digitale – da banche e intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (c.d. “Testo unico bancario – TUB”), possono essere utilizzate in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale.
    Per espressa previsione normativa, tali comunicazioni (o documentazione) possono essere utilizzate a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere e siano conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento POS-RT: cosa fare se attivo una nuova cassa?

    Dal 5 marzo è attivo il servizio online per gli operatori che devono provvedere al nuovo adempimento di collegamento virtuale tra la cassa e il pos in uso presso i loro esercizi commerciali.

    Il nuovo obbligo è in vigore dal 1° gennaio e l'Agenzia ha diffuso i vari strumenti utili agli operatori per orientarsi in questo periodo transitorio e poi procedere al collegamento di cui si tratta.

    In proposito, le Entrate hanno reso disponibili, una guida con molte casistiche in esempio e un file con faq aggiornate al 25 marzo con risposte ai dubbi frequenti.

    Tra le domande a cui le entrate hanno risposto vi è la seguente: "Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line?"

    Vediamo la replica e vediamo anche cosa è necessario fare se si acquista un nuovo registratore di cassa non censito dalle Entrate.

    Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere?

    Le Entrate hanno chiarito che gli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.
    Pertanto, il POS già in possesso dell’esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio dovrà essere collegato entro  45 giorni dal 5 marzo datta di attivazione del servizio per provvedere e quindi entro il 20 aprile.
    In caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS o di una nuova cassa in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
    Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell’Agenzia.

    L’aggiornamento dei collegamenti è necessario nel caso di:

    • collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso, 
    • attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso, 
    • attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso e/o dismissione di un POS o di un RT.

    Leggi anche Cassa e POS: come fare il collegamento entro il 20 aprile con tutte le regole.      

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento pos e RT: riguarda anche il Franchising?

    Le Entrate in data 10 marzo hanno aggiornato il fascicolo di faq pubblicate in precedenza e precisamente il 19 febbraio scorso.

    Tra queste ve ne sono due di interesse che rispondono a casi particolari in cui il POS non risulta censito nella funzionalità delle Entrate.

    Si tratta delle seguenti ipotesi:

    • POS indicato come restituito per errore,
    • POS non presente in elenco poichè appartenente al frachisor, e quindi il caso della gestione di un negozio in francisign dove non c'è titolarità del terminale

    Come collegare la cassa ai pos non in elenco per il contribuente?

    Vediamo le resposte ADE.

    Collegamento cassa e pos: cosa fare se il POS non è in elenco?

    Due FAQ del 10 marzo replicano ai seguenti dubbi.

    1. Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare?
      Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento.
    2. Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa?
      Risposta: Sì. In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.

    Per risposte ad altri dubbi leggi anche Collegamento cassa e pos: entro quando provvedere? ..

  • Fatturazione elettronica

    POS e registratori: niente obbligo per le sale giochi

    Con la Risposta a interpello n. 44/2026  l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione e memorizzazione dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio 2026.

    La novità normativa trae origine dalle modifiche apportate all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ad opera della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). La disposizione prevede che lo strumento hardware o software con cui sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale i corrispettivi sono registrati, memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

    L’obiettivo è garantire integrazione e coerenza tra incassi elettronici e certificazione fiscale, attraverso la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici e la loro trasmissione aggregata giornaliera insieme ai corrispettivi.

    Il documento di prassi chiarisce l’ambito applicativo dell’obbligo con riferimento a diverse attività esercitate all’interno di una medesima struttura: bowling con biglietteria SIAE, sale giochi e attività di bar e ristorazione.

    Il caso: centro ricreativo con piu attività

    L’istanza, come detto, riguardava una società che gestisce un centro ricreativo comprendente più attività: bowling, sala giochi, carambole e ping pong, nonché bar e ristorante.

    Le modalità di certificazione dei corrispettivi risultano differenziate:

    • per il bowling, gli incassi sono regolati mediante biglietteria automatizzata con titoli di accesso;
    • per il bar e il ristorante, sussiste l’obbligo di emissione del documento commerciale tramite registratore telematico;
    • per sala giochi, carambole e ping pong non vi è obbligo di rilascio di documento fiscale.

    In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici, il contribuente ha formulato diversi quesiti, tra cui:

    • se per l’attività di bowling sia necessario un POS dedicato e associato alla biglietteria;
    • se per le attività prive di obbligo di certificazione sia necessario censire e collegare il POS;
    • se per bar e ristorazione sia obbligatorio il collegamento al registratore telematico anche tramite protocollo “Scambio Importo”;
    • se sia possibile utilizzare un unico POS per più attività;

    se i dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone debbano essere collegati ai registratori o solo censiti.

    Il dubbio interpretativo si concentra quindi sull’individuazione delle attività effettivamente soggette al nuovo vincolo di collegamento tecnico.

    La risposta dell’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate distingue l'obbligo per le diverse attività sulla base degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

    Per quanto riguarda il bowling, trattandosi di attività soggetta a imposta sugli intrattenimenti, la certificazione avviene mediante rilascio di titoli di accesso attraverso biglietterie automatizzate. I dati relativi a tali titoli sono trasmessi tramite il sistema dedicato e resi disponibili all’Amministrazione finanziaria attraverso i flussi previsti dalla normativa di settore.

    Di conseguenza, i corrispettivi del bowling sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e, coerentemente, non sussiste l’obbligo di collegare il POS alla biglietteria automatizzata.

    La stessa  conclusione viene raggiunta per sala giochi, carambole e ping pong. Si tratta di attività rientranti tra quelle esonerate dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in base al decreto ministeriale 10 maggio 2019, attuativo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. In assenza dell’obbligo di certificazione tramite registratore telematico, non sussiste neppure l’obbligo di collegamento del POS né di suo censimento ai fini del nuovo vincolo tecnico.

    Diversa è la situazione per bar e ristorazione. Tali attività rientrano tra quelle indicate nell’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In questo caso, il collegamento tra strumento di pagamento elettronico e registratore telematico diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2026.

    Il collegamento deve avvenire secondo le modalità operative definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, che prevede un abbinamento “logico” tramite apposite funzionalità nell’area riservata del contribuente. Il protocollo di “Scambio Importo”, pur utilizzabile per semplificare l’operatività, non costituisce elemento determinante ai fini dell’adempimento normativo.

    Quanto all’utilizzo di un unico POS per più attività, l’Agenzia chiarisce che non vi è un divieto in tal senso. È tuttavia necessario che, per le attività soggette a certificazione, sia rispettato l’obbligo di collegamento con il registratore telematico e che, in fase di emissione del documento commerciale, siano correttamente indicate le modalità di pagamento e i relativi importi.

    Infine, con riferimento ai dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o altri modelli autonomi, non esiste un elenco tassativo degli strumenti ammessi. Anche tali dispositivi possono essere utilizzati, purché rispettino l’obbligo di collegamento con lo strumento di certificazione dei corrispettivi nei casi in cui l’attività sia soggetta a memorizzazione e trasmissione telematica.

  • Fatturazione elettronica

    Collegamento POS e RT: chi non deve provvedere

    La guida del 19 febbraio pubblicata dalle Entrate con le regole per adempiere al nuovo obbligo di collegamento della cassa al POS contiene istruzioni operative ed esempi per mettersi in regola.

    Ricordiamo che il nuovo adempimento è in vigore dal 1° gennaio 2026 ed è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025  con obbiettivo dicharato il contrasto dell'evasione fiscale. 

    A tal fine le Entrate in data 31 ottobre 2025 hanno pubblicato il Provvedimento n 424470 con tutte le regole operative.

    La guida operativa a supporto degli esercenti contiene tutte le istruzioni

    Vediamo chi è escluso da questa novità

    Collegamento Cassa e POS: chi non deve provvedere

    Nella guida viene spiegato con chiarezza che non sono interessati dalle nuove disposizioni:

    • i corrispettivi certificati mediante distributori automatici, cosiddette “vending machine”,
    • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante,
    • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico,
    • i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

    Tuttavia, spiega l'ADE, l’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT

    o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento

    Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni. 

    A seguito della dichiarazione di utilizzo esclusivo per operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, la funzionalità non mostrerà più tale POS nell’elenco di quelli non collegati.
    Nel caso in cui l’esercente scelga di dichiarare l’uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l’incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.
    Se, tuttavia, l’esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS utilizzati per l’incasso elettronico devono essere collegati.
    Infine, l’obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

  • Fatturazione elettronica

    Bollo fatture IV trimestre: pagamento entro 2 marzo

    Entro il 2 marzo, poichè il 28 febbraio, termine ordinario, cade di sabato, i soggetti obbligati devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al IV trimestre 2025. 

    Attenzione al fatto che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

    Infatti, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023: 

    • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 
    • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

    Riepiloghiamo le regole necessarie a chi deve adempiere a questa scadenza.

    Bollo e-fatture: IV trimenstre entro il 2 marzo

    Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

    L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

    L’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24 secondo le scadenze prestabilite.

    L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (elenco B).

    I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

    Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

    Relativamente al pagamento, in generale, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B,  l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

    Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014.

    Sinteticamente ricordiamo che sono previste le seguenti modalità per il pagamento:

    • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
    • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

    I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

    in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:

    • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
    • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

    Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche 4° trimestre 2025: pagamento entro il 2 marzo con il detteglio di tutte le regole.

  • Fatturazione elettronica

    Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari

    L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione, la Guida sulla Delega Unica datata 26 novembre.

    In proposito ricordiamo che con il Provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:

    • introdotta dal Provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024,
    • e modificata il 20 maggio 2025.

    Vediamo quali sono gli obblighi dei professionisti su questo nuovo adempimento.

    Delega Unica dall’8 dicembre: come attivarla per i servizi ADE e ADER

    La guida delle Entrate è dedicata ai servizi online delegabili agli intermediari fiscali, oggetto di modifiche normative di prossima attuazione a decorrere dall'8 dicembre prossimo
    I principali servizi che l’Agenzia delle entrate consente di utilizzare agli intermediari delegati sono:

    • il “Cassetto fiscale delegato”, attraverso il quale l’intermediario può consultare i principali dati fiscali del proprio cliente, e i servizi presenti all’interno del portale “
    • "Fatture e Corrispettivi”, dedicato ai contribuenti titolari di partita IVA, tra cui la consultazione e il download delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche e la gestione dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

    L’Agenzia delle entrate-Riscossione invece, mette a disposizione degli intermediari una specifica area riservata, denominata “Equipro”, attraverso la quale gli stessi possono utilizzare i servizi online per conto dei loro assistiti, tra cui la consultazione della situazione debitoria, la richiesta di rateizzazione e l’adesione alle forme agevolate di pagamento delle cartelle.

    Allo scopo di semplificare e razionalizzare il previgente sistema di comunicazione delle deleghe, l’articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto la delega unica che consente, con un’unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze.

    In particolare, dopo aver stipulato un accordo – in formato cartaceo o digitale – con il quale conferisce al proprio intermediario la delega vera e propria, il contribuente la rende efficace o, in altri termini, la “attiva” con una comunicazione all’Agenzia delle entrate.

    La comunicazione può essere effettuata anche dall’intermediario.

    Una volta attivate, le deleghe restano efficaci, salvo revoca o rinuncia, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, e questo costituirà un grande vantaggio per gli intermediari, che saranno agevolati anche nella gestione dei rinnovi delle deleghe dei propri assistiti.

    Ricordiamo che con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024 è stato pubblicato il fac-simile della delega unica e sono state definite le modalità, esclusivamente digitali, per comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione.

    Delega Unica dall’8 dicembre: cosa sostituisce

    Come specificato dalle Entrate, al fine di garantire una maggiore sicurezza nell’accesso ai servizi delegati, non saranno, quindi, più previste:

    • modalità “analogiche” di comunicazione delle deleghe (ad esempio, presso lo sportello dell’ufficio territoriale o mediante l’invio di pec), 
    • né modalità di accesso mediante codici consegnati ai deleganti, 

    compiendosi così pienamente un passaggio di transizione verso il fisco digitale a vantaggio di cittadini e imprese.

    Future estensioni ad altri servizi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione verranno comunicate sui siti internet di entrambi gli Enti e integrate nel fac- simile di delega.

    Per consentire l’adeguamento dei sistemi, nei due giorni precedenti (6 e 7 dicembre 2025) non sarà possibile effettuare la comunicazione di alcun tipo di delega, né telematicamente né con altri mezzi. 

    Sarà, pertanto, possibile attivare e rinnovare le deleghe “singole” con le precedenti modalità entro e non oltre il 5 dicembre 2025.

    Affinché gli intermediari possano effettuare una ricognizione delle deleghe attualmente attivate nei loro confronti, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nella loro area riservata un file in formato csv, contenente l’elenco delle deleghe che risultano attivate per ciascun intermediario con le relative scadenze.

    Analoga funzionalità è disponibile nell’area riservata agli intermediari sul sito di AdeR, per le deleghe di propria competenza.

    Delega Unica dall’8 dicembre: gli obblighi per gli intermediari

    Come specificato dal Guida Ade alla Dlega Unica 2025, il primo obbligo dell’intermediario è la nomina di uno o più responsabili della gestione delle deleghe.
    Deve, poi, procedere all’accettazione delle condizioni generali di utilizzo dei servizi allo stesso delegati. 

    Con l’accettazione di tali condizioni, l’intermediario si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per effetto del conferimento della delega per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’incarico professionale e a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

    L’accettazione preventiva è effettuata all’interno dell’area riservata dell’intermediario, nella sezione “Adesioni” de “Il tuo profilo”.

    L’accettazione, effettuata “una tantum”, è un’operazione necessaria per poter trasmettere i dati relativi alle deleghe ricevute e per utilizzare i servizi delegati.
    Man mano che acquisisce le deleghe dai propri clienti, l’intermediario ha l’obbligo di numerarle progressivamente e annotarle quotidianamente in un apposito registro cronologico, predisposto su carta o con modalità elettronica, in cui devono essere indicati i seguenti dati:

    • numero progressivo e data della delega o della revoca;
    • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;
    • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.

    Le deleghe acquisite devono essere conservate fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza. 

    Insieme alle deleghe occorre conservare la documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante o erede.

    I documenti informatici acquisiti e/o trasmessi in formato elettronico devono essere conservati nel rispetto delle norme del CaD.

    L’Agenzia delle entrate può accedere alle sedi degli intermediari per svolgere controlli sulle deleghe acquisite. Qualora siano riscontrate delle irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche, l’Agenzia può procedere alla revoca dell’abilitazione, come previsto all’articolo 8, comma 1, lett. h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano, inoltre, ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

    Allegati: