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La comproprietà nello stesso comune preclude la prima casa
La Corte di Cassazione con la pronuncia n 24477 del 3 settembre ha confermato che l’agevolazione “prima casa” è esclusa anche nei casi di comunione ordinaria tra coniugi, non solo in caso di comunione legale.
Si segna un punto sulla interpretazione della Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986 sulla agevolazione prima casa.
Vediamo il caso di specie.
Comproprietà casa nello stesso comune preclude la prima casa
La vicenda trae origine da un avviso di rettifica notificato dall’Agenzia delle Entrate a una contribuente che aveva acquistato un immobile chiedendo l’agevolazione prima casa.
L’Ufficio contestava la spettanza del beneficio, rilevando che essa già risultava contitolare, in comunione ordinaria con il coniuge, di un altro immobile situato nello stesso comune.
Secondo l’Agenzia, questo elemento bastava a precludere l’accesso all’agevolazione, sulla base della lett. b) della Nota II-bis del DPR n. 131/1986.
La contribuente eccepiva che tale preclusione valesse solo per i casi di comunione legale e che, nel suo caso, il regime patrimoniale era di separazione dei beni, dunque con titolarità individuale delle quote.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, sposando integralmente la tesi dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo i giudici, la dicitura “in comunione con il coniuge” di cui alla lett. b) della Nota II-bis deve essere interpretata in senso letterale, senza limitazioni al solo caso della comunione legale.
La Corte ha enunciato il seguente principio: "In materia di agevolazione prima casa, la circostanza che l'acquirente sia già comproprietario pro-quota con il coniuge in comunione ordinaria di altra abitazione idonea nello stesso Comune preclude il riconoscimento dell'agevolazione”
Viene chiarito che, essendo la lett. b) riferita specificamente al comune in cui è situato l’immobile, non è corretto interpretarla in senso restrittivo alla sola comunione legale.
Al contrario, tale distinzione è esplicitata solo nella lett. c) della stessa Nota, che riguarda invece la titolarità su tutto il territorio nazionale.
Secondo i giudici di legittimità le norme fiscali agevolative, essendo eccezionali, sono soggette a stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Non è quindi possibile ampliare il significato delle espressioni normative con interpretazioni analogiche o estensive.
Il termine “comunione con il coniuge” va preso nel suo senso ordinario, che include qualsiasi forma di contitolarità, anche se non legata al regime patrimoniale legale.
La Corte ha anche escluso che la titolarità pro-quota di un immobile in comunione ordinaria con il coniuge equivalga a inidoneità abitativa, specificando che in presenza di matrimonio in essere (quindi non in caso di separazione legale), si presume la coabitazione e l’idoneità abitativa del bene comune, a prescindere dalla quota posseduta.
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Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016
Con il DPCM 24 luglio 2025 n. 675, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma 2016 ha previsto l’invio di una ulteriore comunicazione entro il 10 settembre 2025 per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolati con il superbonus per la ricostruzione privata del sisma.
Vediamo maggiori dettagli.
Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016
Con il DPCM il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, decreta:
- di attivare un monitoraggio puntuale della spesa relativa alla realizzazione degli interventi nella ricostruzione privata Sisma 2016, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, utile anche a favorire l'elaborazione di proposte finalizzate a garantire la continuità delle attività di ricostruzione connesse al Sisma 2016. Detto monitoraggio avrà dunque finalità meramente conoscitive.
- di disporre per le richieste di contributo di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, trasmesse in data antecedente al 30 marzo 2024, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stato ancora emanato il decreto di concessione e reso disponibile il CUP dell'intervento, l'integrazione, da parte del professionista, del dato economico del Superbonus sulla piattaforma GE.DI.SI come risultante dalla documentazione trasmessa in allegato alle anzidette RCR o nel relativo fascicolo. Tale dato deve essere dichiarato, entro il termine del 10 settembre 2025, con la trasmissione di una variante (RCR) all'interno del fascicolo GE.DI.SI., procedendo, nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, a dichiarare, in successione, quanto segue:
- a) Si intende fruire di incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo (art. 47 c. 1 TU);
- b) “Super bonus” ai sensi dell'art. 119 commi 1-ter e 4-quater del DL 34/2020;
- c) Variante a RCR trasmessa prima del 30/3/2024 (entrata in vigore D.L. 39/2024) e indicando contestualmente la modalità di fruizione (diretta, sconto in fattura, cessione del credito). Deve, inoltre, essere dichiarato l'importo (IVA inclusa) eccedente il contributo per la ricostruzione per il quale è stata richiesta la detrazione fiscale, distinto tra spese attinenti ai lavori e spese tecniche, come desumibile dalla documentazione di progetto.La predetta variante deve essere presentata esclusivamente nel caso in cui nella originaria richiesta di contributo non siano stati dichiarati tali importi.
- di prevedere, per gli interventi agevolabili di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata oggetto di decreto di concessione del contributo per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stata effettuata alcuna comunicazione sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.) in ordine ai SAL, che i professionisti, individuati ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, accedano alla predetta Piattaforma con le modalità indicate nelle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS”, pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia, e dichiarino, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dato identificativo dell'intervento finanziato, vale a dire il Codice Unico del Progetto (CUP) associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma delCommissario straordinario GE.DI.SI. in aggiunta ai dati richiesti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, quali:
- “dati catastali (lettera a), acquisiti in automatico dalla asseverazione del progettista; ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (lettera b); ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025 (lettera c); percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c) (lettera d).”
- di prevedere, altresì, per gli interventi di cui al comma 3 per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sia stata già effettuata sul P.N.C.S la comunicazione del primo SAL relativo alle spese sostenute per gli incentivi fiscali, che la predetta comunicazione venga integrata con l'inserimento – sullo stesso portale – del Codice Unico del Progetto (CUP), associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma GE.DI.SI.
- In entrambi i casi di cui ai punti 3 e 4 il dato del CUP dovrà essere integrato sul P.N.C.S. del Dipartimento Casa Italia inderogabilmente entro il termine del 10 settembre 2025, seguendo le indicazioni contenute nel Manuale utente asseveratore, allegato al presente Decreto, pubblicato anche sul portale P.N.C.S.
- Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario – sezione Amministrazione trasparente ed è trasmesso agli Uffici Speciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché agli ordini professionali interessati.
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Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzo
Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 4 settembre si dettano le regole per le attività di interesse generale e locale degli enti del terzo settore.
Si tratta di un atto di indirizzo recante, per l’anno 2025 l’individuazione:
- degli obiettivi generali,
- delle aree prioritarie di intervento
- e delle linee di attività finanziabili
attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, e la programmazione per il triennio 2025 -2027 delle risorse.
Le risorse finanziarie relative all’anno 2025, pari a complessivi € 44.259.634,71, sono, pertanto, così destinate:
- a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: € 14.329.634,71, per il cui dettaglio si rimanda al successivo § 5;
- b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: € 19.655.452,00
- c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: € 7.350.000,00;
- d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: € 2.580.000,00, già parzialmente erogato in favore di due associazioni per un ammontare € 1.032.000,00
Fondo progetti interesse generale ETS: regole attuative 2025-2027
Con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 73 del Codice, occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:
- 1) i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del Codice;
- 2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Codice
In particolare, il decreto prevede che le risorse del Fondo di cui all’articolo 72 e quelle di cui all’articolo 73 del Codice al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono, pertanto, l’importo destinato, per l’anno 2025, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività specificate indicate ai punti § 7 e § 8 dello stesso decreto.
Per l’annualità 2025 le risorse da destinare alle iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale ammontano ad € 14.329.634,71.
Il suddetto importo è comprensivo della somma di € 2.500.000,00, destinata dal § 7 del D.M. n. 122 del 19 luglio 2024, recante il corrispondente atto di indirizzo per l’anno 2024, alla linea “b” di finanziamento dei progetti riguardanti l’area prioritaria di intervento dell’intelligenza artificiale.Gli mporti assegnati a ciascuna Regione, (si veda la tabella nel decreto) per l’anno 2025 e per il triennio 2025 -2027, sono destinate in applicazione dei seguenti criteri:
- 30% assegnato a titolo di quota fissa;
- 20% sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2025, come da rilevazione ISTAT;
- 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS alla data del 1° gennaio 2025:
Viene precisato che le attività svolte dagli enti del Terzo settore sono oggettivamente riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015, con la risoluzione n. 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”
Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.
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Residenza prima casa: sospensione per il termine di 30 mesi da superbonus
Con la Risposta a interpello n 230 del 3 settembre le Entrate chiariscono che in un acquisto di immobile realizzato nel periodo di sospensione da covid di 30 mesi il termine per spostare le residenza decorre non dalla data di acquisto ma dal 31 ottobre 2023 data ultima della sospensione.
Residenza prima casa: sospensione per il termine di 30 mesi da superbonus
Con la risposta a interpello n. 230/2025 viene chiarito che si ha più tempo per trasferire la residenza in una casa oggetto di superbonus a seguito della sospensione disposta durante la pandemia.
Riepiloghiamo però tutti i fatti per capire il senso del chiarimento Ade.
L'art. 24 del DL n 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini in materia di “prima casa” dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Con la conversione del DL n 183/2020, il termine finale della sospensione è stato spostato ulteriormente al 31 dicembre 2021.
L’art. 3 comma 5-septies del DL n 228/2021 convertito ha spostato al 31 marzo 2022 il termine finale.
Infine l’art. 3 comma 10-quinquies del DL n 198/2022 convertito ha ulteriormente sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 in tema di prima casa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Pertanto il blocco complessivo dei termini è durato dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 8/2022 hs precisato che sono stati sospesi i seguenti termini:
- 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile;
- un anno per l’alienazione della prima casa preposseduta, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, evitando la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile alienato prima di 5 anni.
L'interpello in questione ha aggiunto che la sospensione riguarda anche lo speciale termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza operante per le prime case oggetto di interventi superbonus.
Il termine dei 18 mesi previsto dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, trova la sola eccezione degli immobili sottoposti a uno o più interventi “trainanti” di riqualificazione energetica ai fini del superbonus (“interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)” dell’art. 119 del DL 34/2020), per i quali la residenza va trasferita nel più lungo termine di 30 mesi dalla data dell’atto di compravendita (art. 119 comma 10-ter del DL 34/2020).
Il soggetto istante appunto chiedeva alle Entrate se la sospensione dei termini di prima casa opera anche per il citato termine di 30 mesi.
La risposta dell'interpello n 23072025 è affermativa e viene esplicitato che siccome la sospensione riguarda “i termini previsti dalla Nota II-bis” all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e che il comma 10-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, nel prevedere il termine di 30 mesi, richiama la norma agevolativa del Testo unico in materia di registro, si deve ritenere che la sospensione dei termini sia applicabile anche al termine di 30 mesi valevole per le prime case oggetto di interventi superbonus.
Il contribuente, che nel caso di specie, ha acquistato la prima casa a novembre 2021, quindi durante il periodo di sospensione, e avendovi effettuato la ristrutturazione superbonus, avrà tempo fino a fine aprile 2026 per trasferirvi la residenza, in quanto il termine di 30 mesi ha cominciato a decorrere dal 31 ottobre 2023 e non dalla data dell’acquisto.
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IRAP e CPB: chiarimenti con FAQ Ade sul rigo Is250
Le società di partecipazione non finanziaria, holding industriali, possono aderire al concordato preventivo biennale, rispettando le condizioni richieste dal Decreto legislativo n 13/2024.
Le holding industriali determinano il valore della produzione netta applicando ai sensi dell'art 6 comma 9 del DLgs. 446/97 una particolare modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRAP che non è stata considderata dal Dlgs n 13/2024, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta oggetto di CPB.
Questo ha generato dubbi nelle società, chiariti dalla FAQ ade del 3 settembre.
IRAP e CPB: istruzioni per la dichiarazione
Veniva infatti domandato come deve essere determinato il valore della produzione netta da parte delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. Holding operative) che applicano ai fini Irap l'articolo 6 comma 9, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB)
Si ricorda che tale articolo dispone quanto segue: "per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".
L'articolo 17 comma 1 del Decreto CPB prevede che "il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articolo 5, 5 bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive".
Poiché tale articolo 17 del Decreto CPB, nel fissare le regole per l'individuazione del valore della produzione netta (VPN) da proporre al contribuente ai fini del concordato, fa riferimento agli articoli 5, 5 bis, 8 e 100 del Decreto Irap, senza tenere in considerazione l'articolo 6, si ritiene che il VPN proposto ai fini del concordato ai contribuenti che esercitano un'attività con codice Ateco 70.10.00 – Attività di sedi centrali – deve essere individuato con riferimento al solo articolo 5 del Decreto Irap, senza considerare le componenti di natura finanziaria previste dal successivo articolo 6 comma 9.
Di conseguenza, specificano le Entrate con la FAQ, anche il VPN rilevante ai fini del CPB, da indicare nel rigo P05 del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB (modello CPB), è quello calcolato secondo quanto stabilito nel predetto articolo 5, senza considerare "la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati".Pertanto, tali soggetti dovranno compilare il rigo IS250 del modello IRAP 2025 indicando:
- in colonna 1, il VPN concordato
- e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, l'importo degli interessi attivi e proventi assimilati e l'importo degli interessi passivi e oneri assimilati (per la quota deducibile).
Tuttavia, tenuto conto della recente entrata in vigore dell'istituto e della possibilità che, in sede di adesione al CPB per i periodi d'imposta 2024-2025, detti soggetti abbiano tenuto un comportamento diverso da quanto sopra chiarito, la compilazione del rigo IS250 dipenderà dal comportamento tenuto in sede di adesione al CPB.
In particolare, qualora nel rigo P05 del modello CPB sia stato riportato il VPN comprensivo del saldo della gestione finanziaria (differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati), il rigo IS250 del modello IRAP 2025 andrà compilato secondo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni senza apportare ulteriori variazioni.
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Iscritto AIRE e requisiti notifica all’estero
Con la sentenza n. 22838/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio giuridico ormai consolidato in tema di notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero e iscritti all’AIRE.
Viene confermato che è pienamente valida la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero comunicato dal contribuente e risultante dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, anche se non ritirata e perfezionatasi per compiuta giacenza.
Vediamo nel dettaglio il motivo del ricorso, la decisione della Corte e il principio di diritto enunciato, con riferimento ai principali dispositivi normativi.
Iscritto AIRE e notifica all’estero: quando è considerata per avvenuta
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un cittadino italiano residente in Francia, regolarmente iscritto all’AIRE.
Il contribuente aveva eccepito l’irregolarità della notifica dell’atto impositivo, avvenuta tramite raccomandata con A/R inviata dall’Ufficio direttamente all’indirizzo estero comunicato, senza l’intervento di un messo notificatore.
Secondo la tesi difensiva, tale modalità violerebbe quanto previsto dall’art. 60, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973, che imporrebbe la presenza di un soggetto abilitato alla notificazione e la redazione della relata ex art. 148 c.p.c..
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenendo la notifica valida e conforme al dettato normativo vigente.
In particolare, la Corte ha chiarito che, per i contribuenti non residenti in Italia, la notifica degli atti tributari può avvenire validamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall’Ufficio all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE.
Anche in assenza di ritiro del plico, la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza”, a condizione che vi sia stato l’avviso al destinatario e che l’indirizzo sia quello risultante dagli archivi ufficiali.
Nel caso in esame, la raccomandata risultava “avvisée et non réclamée”, come attestato dal servizio postale francese.
Il fondamento normativo richiamato dalla sentenza è il combinato disposto dell'articolo 60, comma 4 e 5, D.P.R. 600/197, introdotti dal decreto-legge 25 marzo 2010.
I due commi stabiliscono che:"La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dai registri AIRE." E aggiungono che:"La notificazione è valida anche qualora i soggetti non residenti non abbiano comunicato variazioni all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste."
La sentenza n. 22838/2025 enuncia chiaramente il seguente principio di diritto:
"È valida la notifica degli atti tributari effettuata direttamente dall’Ufficio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo estero risultante dai registri dell’AIRE. La notifica si perfeziona anche per compiuta giacenza, a causa dell’omesso ritiro del plico da parte del destinatario."
La Corte ha aggiunto che, in tali casi, non è richiesta la presenza di un messo notificatore né la redazione di una relazione ex art. 148 c.p.c.
L’ultima eccezione sollevata dal contribuente riguardava l’obbligo dell’Ufficio di eseguire ricerche in Italia circa un eventuale domicilio fiscale ancora attivo.
Anche su questo punto, la Cassazione ha chiarito che: "Il contribuente risiedeva regolarmente all’estero ed era iscritto all’AIRE. In questi casi, l’Ufficio non è tenuto a svolgere ricerche ulteriori, essendo sufficiente l’indirizzo estero risultante dagli archivi ufficiali."
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Responsabilità amministratori per società fallita
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 23963/2025 ha ribadito che l’amministratore di una srl è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta e senza incorrere in conflitto d’interessi con la società che amministra.
Egli compie un atto illecito se abbia fatto prevalere un interesse extrasociale che, oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole.
Il Fallimento ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’ex amministratore ritenuto responsabile di operazioni pregiudizievoli per la società, come compensazioni e pagamenti preferenziali verso società estere a lui riconducibili.
IlTribunale di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, condannandolo. al pagamento. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello e l’amministratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi:
- il primo punto sollevato dal ricorrente riguarda la qualificazione giuridica dell’azione di responsabilità esercitata dal Fallimento. Secondo l'amministratore, la curatela avrebbe agito esclusivamente in base all’art. 2394 c.c., ovvero l’azione risarcitoria extracontrattuale per danno ai creditori, fondata sulla violazione del principio di par condicio creditorum. La Corte d’Appello, invece, ha ritenuto che l’azione esercitata fosse anche di tipo contrattuale, ai sensi dell’art. 2476 c.c., poiché la condotta dell’amministratore era stata descritta come lesiva dell’interesse sociale e posta in essere in conflitto d’interessi.Secondo il ricorrente, si è verificata una violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, poiché il giudice d’appello avrebbe deciso su una domanda che il Fallimento non aveva proposto in quei termini;
- secondo motivo di doglianza: un pagamento può essere qualificato come "preferenziale" solo se eseguito durante lo stato d’insolvenza. Il ricorrente contesta che la Corte abbia presunto la responsabilità anche in assenza di prova dell’insolvenza, che sarebbe invece requisito essenziale per configurare il danno da pagamento preferenziale;
- infine,l'amministratore ha contestato che la Corte d’Appello abbia invertito l’onere della prova in relazione al valore reale di due macchinari venduti. Secondo il ricorrente, spettava alla curatela dimostrare che il prezzo di vendita fosse alterato e non congruo, e non viceversa.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Responsabilità amministratori per società fallita
Secondo la Cassazione, l’interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice d’appello rientra nell’apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo violazione dei criteri ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.) o omesso esame di un fatto decisivo.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che la Corte d’Appello abbia violato tali criteri, né ha trascritto in modo autosufficiente i passaggi dell’atto introduttivo a sostegno della sua tesi. Di conseguenza, la censura è inammissibile.
La Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’amministratore può sussistere anche indipendentemente dallo stato d’insolvenza, qualora emergano comportamenti lesivi degli interessi sociali, come il trasferimento di risorse verso società correlate, senza giustificazione economica.
Nel caso concreto:
- i pagamenti alla società estera venivano eseguiti anche quando il suo debito superava il credito;
- l'amministratore non ha fornito alcuna giustificazione per tali operazioni, né spiegato perché non avesse esercitato la compensazione anziché effettuare esborsi.
- l’amministratore avrebbe dovuto evitare esborsi dannosi, mostrando la diligenza richiesta dalla carica (art. 2476 e 1176 c.c.).
Quanto alla vendita dei macchinari, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:
- il curatore deve allegare l'inadempimento (es. la vendita a prezzo non congruo),
- spetta all’amministratore dimostrare di aver agito con diligenza, ad esempio documentando il valore reale delle macchine.
- il principio della business judgement rule non esonera dalla responsabilità se la scelta è irragionevole o fatta in conflitto d’interessi. (Ricordiamo che tale principio prevede di limitare il potere del giudice di sindacare le scelte gestionali compiute dagli amministratori di una società, a condizione che:
- siano state prese in buona fede, cioè senza intenzioni scorrette;
- siano fondate su un’analisi informata, quindi con una valutazione attenta dei dati e delle informazioni disponibili;
- siano nell’interesse della società, non per vantaggi personali.)
Con l’ordinanza n. 30031/2022, la Cassazione ha ribadito il seguente principio:
“L’amministratore di una società a responsabilità limitata risponde per violazione dei doveri di diligenza e lealtà anche in assenza di accertato stato d’insolvenza, ove le condotte poste in essere — come pagamenti preferenziali o operazioni in conflitto d’interessi — abbiano arrecato un pregiudizio al patrimonio sociale o aggravato la posizione dei creditori.”