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Redditi PF precompilato 2026: novità per i forfettari
Entro il 20 maggio le Entrate renderanno disponibili la dichiarazione precompilata Modello redditi PF 2026.
Tra le novità, la dichiarazione anno d'imposta 2025, conterrà anche il quadro LM per i forfettari.
Occorre ricordare che le partite Iva che scelgono il regime forfettario non hanno deduzione analitica delle spese, ma la deduzione si applica attraverso il coefficiente di redditività previsto dal codice Ateco del soggetto.
L'agenzia delle entrate nel PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 ha specificato che nella predisposizione del modello precompilato della dichiarazione dei redditi per i titolari di partita Iva che hanno scelto il forfettario, risulterà centrale il ruolo delle fatture elettroniche inviate e ricevute tramite SDI, ma anche i dati delle Certificazioni Uniche.
Fino al 2025, solo i lavoratori dipendenti è pensionati potevano utilizzare il modello 730 precompilato, mentre i titolari di partita IVA dovevano compilare manualmente il modello Redditi PF.
L'Agenzia delle Entrate dalla campagna dichiarativa 2026, mette a disposizione anche la precompila per il quadro LM appunto dedicato ai redditi da lavoro autonomo in regime forfettario sulla base delle informazioni già in suo possesso.
Redditi PF 2026 precompilato: cosa contiene
L’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno – articolo 1 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 -, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.
Per la predisposizione del modello Redditi PF precompilato, l’Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei percettori dell’Assegno unico indicato nelle CU trasmesse da INPS), i redditi di lavoro dipendente, di pensione, i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché le indennità e le provvigioni, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE
- i dati relativi ai redditi liquidati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
- gli oneri deducibili o detraibili, anche se sostenuti per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate:
- ad esempio, per spese sanitarie e relativi rimborsi, per interessi passivi sui mutui, per premi assicurativi, per contributi previdenziali, per spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”), per contributi versati alle forme di previdenza complementare, per contributi versati per i lavoratori domestici, per spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, per spese per l’istruzione scolastica e relativi rimborsi, per spese universitarie e relativi rimborsi, per spese funebri, per erogazioni liberali agli istituti scolastici, per erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, per spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e relativi rimborsi;
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24, i dati reddituali desumibili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi telematicamente dai soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario
Dichiarazione Precompilata 2026: come si accede
Per accedere alla dichiarazione precompilata 2026 dal 30 aprile è necessario colegarsi al portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando una delle seguenti credenziali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Lo SPID è il metodo più diffuso è consigliato. Chi non lo possiede può richiederlo gratuitamente a uno dei gestori autorizzati (Poste Italiane, Aruba, Infocert, ecc.),
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) La CNS è una smart card che può essere richiesta presso enti autorizzati.
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Forfettari: l’errore altrui causa l’uscita dal regime, errata corrige
Con la Risposta a interpello n 26/2026 l'Agenzia delle Entrate stupisce nella replica ad un quesito sui forfettari.
In particolare si tratta il caso di un contribuente in regime forfetario che ha percepito compensi erroneamente nella quale si chiedeva se tali compensi fanno reddito e se essi possono determinare la fuoriuscita dal regime.
Le Entrate in data 6 marzo pubblicano anche una errata corrige sul tema, facciamo il riepilogo di quanto è accaduto
Forfettari: causa di uscita dal regime l’errore altrui
Allegati:Una contribuente in regime forfettario, medico di medicina generale, si è trovata a superare la soglia degli 85.000 euro per effetto di compensi erroneamente percepiti e poi restituiti.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto delicato: ai fini del limite per la permanenza nel regime, contano anche le somme incassate e successivamente restituite .
La contribuente applicava il regime forfettario nel 2024. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP), è stata inquadrata come medico pediatra, con conseguente erogazione di compensi più elevati rispetto a quelli spettanti.
L’errore è stato rilevato nel gennaio 2025.
Le somme indebitamente percepite nel 2024 sono state integralmente restituite nel 2025, in parte tramite bonifico e in parte mediante trattenute.
Il problema nasce dalla Certificazione Unica 2025 (redditi 2024), che riportava l’intero ammontare dei compensi percepiti nel 2024, senza considerare la successiva restituzione.
L’importo indicato superava la soglia di 85.000 euro, limite previsto dall’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014 per accedere e permanere nel regime forfettario .
La contribuente ha quindi chiesto:
- se fosse possibile escludere dal calcolo i compensi percepiti per errore e poi restituiti;
- se potesse continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025;
- come recuperare l’imposta sostitutiva versata su somme non spettanti.
L’Agenzia delle Entrate, nel parere, richiama la disciplina del regime forfettario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e chiarisce un punto centrale.
Ai fini della verifica del limite di 85.000 euro, rientra ogni compenso percepito nel periodo d’imposta, anche se successivamente restituito al committente, ad esempio perché non spettante per errore di quantificazione .
Nel regime forfettario, infatti, opera il principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente incassati nell’anno.
Di conseguenza:
- anche i compensi erroneamente corrisposti nel 2024
- concorrono sia alla determinazione della base imponibile
- sia alla verifica del superamento della soglia di 85.000 euro .
Poiché – secondo quanto prospettato dalla contribuente – l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel 2024 ha superato il limite previsto, l’Agenzia conclude che il regime forfettario cessa di avere applicazione dal 2025, ai sensi del comma 71 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 .
La restituzione avvenuta nel 2025 non incide sulla verifica della soglia relativa al 2024.
Quanto al maggior carico fiscale sostenuto, l’Agenzia precisa che la contribuente può esclusivamente:
- presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente,
- nei termini di legge,
- per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite .
Non è quindi possibile “correggere” retroattivamente il superamento della soglia né disapplicare la fuoriuscita dal regime per il 2025.
In data 6 marzo con l'interpello n 68 le Entrate correggono l'interpretazione suddetta e specificano che i forfettari dono salvi se il compenso deriva da errore altrui.
In particolare, i compensi percepiti dai contribuenti forfettari per errore e restituiti non concorrono alla verifica della soglia di 85 mila euro.
L’Agenzia ha pubblicato ieri la risposta 68 nella quale, come chiaramente indicato nel testo, rettifica la risposta 26 pubblicata il 10 febbraio 2026.
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e-fattura forfettari: regole per lo SdI
Sono obbligati ad emettere la fattura elettronica tutti i soggetti, residenti o stabiliti in Italia, titolari di partita Iva che effettuano operazioni nei confronti di soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Dal 1 luglio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i soggetti in regime forfettario.
Sono invece esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti già in precedenza dispensati per legge dall’emissione della fattura (anche cartacea) quali ad esempio:
- i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972)
- e i soggetti che hanno richiesto la dispensa dagli adempimenti di fatturazione ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 633/72 relativamente alle operazioni esenti.
Attenazione al fatto che, vi è il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie verso consumatori finali, effettuate dagli operatori sanitari, in virtù dei dati particolarmente sensibili contenuti in tali fatture.
Fattura elettronica forfettari: tutte le regole
Il soggetto Iva che opera in regime forfettario per emettere fattura elettronica tramite la procedura web delle Entrate dopo aver compilato la sezione relativa all’anagrafica del cessionario/committente nella sezione “Dati della fattura” deve valorizzare il campo “Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando” con “Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)”
I forfettari, che per operazioni nazionali non espongono Iva, nelle linee di dettaglio Beni/servizi devono valorizzare il campo “Aliquota Iva” con “0%” e il campo “Natura” con “Non soggette – altri casi”.
Il forfettario deve obbligatoriamente indicare in fattura:
- il riferimento normativo da cui scaturisce la non indicazione dell’Iva in fattura;
- selezionare il campo “Causale” nel menu a destra “Altri dati” e valorizzarlo con la seguente dicitura:
- “Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.
Se il soggetto forfettario che emette la fattura è un professionista (e quindi non è soggetto alla ritenuta d’acconto) occorre inserire un’ulteriore causale, cliccando sull’apposito pulsante “Aggiungi Causale”, riportando la seguente dicitura:
- “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.
Inoltre, il professionista forfettario deve inserire anche i dati relativi alla cassa previdenziale nel box “Dati cassa previdenziale”, attivabile dalla voce del menu a destra “Altri dati”.
Se il soggetto forfettario emette una fattura elettronica soggetta all’imposta di bollo, deve attivare la sezione “Dati bollo”, dal menu a destra “Altri dati” e valorizzare il campo “Bollo virtuale” con “Sì”.
In questo caso, nel valore dell’importo totale del documento devono essere ricompresi anche i 2 euro dell’imposta di bollo.
Inoltre, per i soggetti forfettari, è possibile generare fatture ordinarie o verso la PA utilizzando un apposito template in cui i campi appena sopra riportati sono già precompilati.
Il template è disponibile accedendo alla sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” nella home del portale “Fatture e Corrispettivi”, cliccando sul box “Generazione da template”.
Fattura elettronica e cartacea: differenze
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
- è necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone, in un formato strutturato (XML)
- è trasmessa elettronicamente all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura, tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) descritto nel paragrafo “Cosa fa il Sistema di Interscambio quando riceve una fattura” (capitolo 2 di questa guida).
Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72.
Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.
Fattura elettronica i vantaggi anche per i forfettari
La fatturazione elettronica permette di:
- eliminare il consumo della carta, potendo acquisire la fattura sottoforma di file XML (eXtensible Markup Language), velocizzando il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati.
La fattura elettronica avendo data certa di emissione e consegna (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI) incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.
La fattura elettronica determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale, infatti:
- l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori Iva, inclusi nella platea definita dal provvedimento n. 183994 del 8 luglio 2021, le bozze dei registri Iva, (artt. 23 e 25 del Dpr n 633/1972), delle liquidazioni periodiche Iva e della bozza della dichiarazione annuale Iva, consentendo di effettuare questi adempimenti in modo semplificat
- se si ricevono e si effettuano pagamenti esclusivamente in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973)
- qualsiasi soggetto Iva, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
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Tassa etica per i forfettari: l’ADE chiarisce codice tributo e modalità di pagamento
Con la Risposta a interpello n 285 del 4 novembre le Entrate chiariscono che la tasse etica si applica anche ai forfettari.
Vediamo il dettaglio dell'interpello con i dubbi dell'istante e la replica ADE.
Tassa etica forfettari: come si paga
L'istante presenta un'istanza di interpello sulla Tassa etica, nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 o Regime forfetario al fine di riesaminare una precedente parere delle Entrate con il quale veniva evidenziato che: la Tassa Etica è dovuta anche dai contribuenti che applicano il regime forfetario, non essendo espressamente esclusi dalla normativa vigente […]'' e che ''[…] sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, nello ''Scadenzario Fiscale'' relativo al mese di luglio 2024 (come, d'altronde, anche in riferimento agli anni precedenti), sono presenti le seguenti informazioni, che confermano espressamente che sono tenuti al pagamento della Tassa Etica anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 […]''.
Pertanto, l'Istante ribadisce la sussistenza di una vacatio legis sulla applicabilità della Tassa etica nei confronti dei contribuenti come l'Istante che applicano il Regime forfetario, oltre a una oggettiva impossibilità di procedere al calcolo e al versamento delle eventuali somme dovute al verificarsi dei relativi presupposti.
In via subordinata, laddove si ritenga che la Tassa etica sia applicabile nei confronti dei soggetti in Regime forfetario, l'Istante chiede come procedere al pagamento della Tassa etica e quali codici tributo utilizzare.
L'articolo 1, comma 466, della l. n. 266 del 2005 ha introdotto ''una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi […] nella misura del 25 per cento''. Tale addizionale ''si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi''. Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare alla Tassa etica, il comma 466 specifica che ''le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi''
Le Entrate ricordano che nel comma 466 la Tassa etica è definita come una ''addizionale'' e rappresenta, un inasprimento dell'IRPEF e dell'IRES dovuta in relazione alle fattispecie puntualmente individuate dal legislatore, attutato attraverso l'introduzione di un'ulteriore aliquota che si aggiunge a quella ordinariamente prevista su una determinata base imponibile.
La circostanza che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati all'''imposta sostitutiva'' di cui al comma 64 non esclude che gli stessi siano soggetti (anche) alla Tassa etica considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell'imposta sui redditi (nello specifico, dell'IRPEF, potendo beneficiare di tale Regime solo i professionisti e gli imprenditori individuali) e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (peraltro non più dovuta dagli esercenti arti e professioni ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 cfr. circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, par. 3), nonché delle addizionali regionali e comunali di cui, rispettivamente, all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360
Pertanto, si ritiene che i contribuenti che svolgono una delle attività, tra cui quelle come nel caso dell'Istante di ''produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico'', individuate dal comma 466 (come determinate dal relativo decreto attuativo cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009) e che aderiscono al Regime forfetario, siano soggetti alla Tassa etica che si aggiunge all'imposta sostitutiva dovuta ex articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.
In merito alle modalità di determinazione della base imponibile per liquidare la Tassa etica, i soggetti in Regime forfetario applicheranno le medesime regole previste dal citato comma 64.
Pertanto, la base imponibile della Tassa etica verrà determinata applicando all'ammontare dei ''ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza'' il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata.
L'importo della base imponibile così calcolato sarà indicato nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (cfr. modello Redditi PF, quadro RQ Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef del modello PF, Sezione XII Tassa etica, rigo RQ49) unitamente a quello della Tassa etica dovuta calcolata applicando l'aliquota prevista del 25% a detta base imponibile (cfr. le istruzioni al modello Redditi PF 2025 per l'anno 2024, fascicolo 3, pag. 79).
Infine, per quanto riguarda le modalità di versamento della Tassa etica da parte dei contribuenti persone fisiche, occorre ricordare che la citata risoluzione n. 107/E del 2009 ha istituito i corrispondenti codici tributo e, nello specifico, i seguenti codici: 4003 relativo all'''Addizionale all'IRPEF art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 Acconto prima rata'';
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Forfettari: improbabile l’innalzamento della soglia di ricavi
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, previsto in Italia per lavoratori autonomi e imprese individuali, che si caratterizza per alcune semplificazioni amministrative, per la determinazione con modalità forfetarie (invece che analitiche) del reddito e, specialmente, per l’esenzione dall’applicazione dell’IVA.
Proprio l’esenzione dall’applicazione dell’IVA è quell’elemento in conseguenza del quale, finora, i diversi governi italiani, per rinnovare il regime agevolato, hanno dovuto chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea, in quanto l’IVA è una imposta armonizzata i cui principi normativi discendono direttamente da fonti unionali.
Tra gli obiettivi programmatici dell’attuale governo c’è quello di alzare la soglia di compensi o ricavi per l’applicazione del regime forfettario, dagli attuali 85 mila euro, fino a 100 mila euro.
Nel 2024, infatti, il governo aveva intenzione di chiedere l’autorizzazione all’Unione Europea per innalzare tale soglia a partire dall’anno fiscale 2025.
Proprio a questo tema è stato dedicato un quesito del question time dei giorni scorsi, a cui ha risposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale si chiedeva lo stato dell’iter autorizzativo.
La modifica della Direttiva IVA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del sottosegretario Federico Freni, ha risposto al quesito sullo stato dell’iter autorizzativo, presentando il nuovo quadro normativo di riferimento e chiarendo che adesso la possibilità di prevedere un ulteriore innalzamento delle soglie di franchigia IVA “non rientra nella disponibilità dei governi nazionali”.
Il ministero ha precisato che le sopraggiunte difficoltà a modificare ulteriormente il regime di esenzione dipendono dal mutato quadro normativo di riferimento, in vigore da giorno 1 gennaio 2025 con il recepimento della nuova disciplina unionale, avvenuto con l’emanazione del Decreto Legislativo 180/2024 che recepisce la Direttiva UE 285/2020.
La nuova normativa, infatti, modificando l’articolo 284 della Direttiva IVA, prevede, dal giorno 1 gennaio 2025, la possibilità per gli stati membri di applicare uno speciale regime fiscale di franchigia IVA per le microimprese con ricavi o compensi fino a 85 mila euro (elevabile a 100 mila solo nel caso in cui le medesime effettuino operazioni in altri stati UE).
Con l’introduzione della nuova disciplina, valida per tutti gli stati UE, viene meno la possibilità di chiedere all’Unione Europea la deroga delle norme ordinarie, come finora aveva fatto l’Italia per il regime forfettario.
In conseguenza di ciò, quindi, venuta meno la possibilità di chiedere ulteriori deroghe, ma con una disciplina ordinaria che prevede un limite di franchigia IVA di 85 mila euro, l’estensione del regime forfettario fino a 100 mila euro di ricavi o compensi si rivela molto difficoltosa, in quanto passerebbe dalla modifica della Direttiva IVA.
Il ministero durante il question time ha dichiarato che non esclude la possibilità di percorrere questa strada in futuro. Tuttavia, va precisato, una tale strada è difficile e si può escludere che l’innalzamento della franchigia di esenzione sia una strada percorribile in tempi brevi.
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Redditi PF 2025: le novità del Quadro LM
Con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo le Entrate hanno pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni da presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi: scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni
Tra le novità di quest'anno vi è l'inserimento nel Quadro LM il relativo spazio per il CPB concordato preventivo biennale a cui anche i contribuenti forfettari hanno potuto aderire.
Vediamo tutti i dettagli dalle istruzione dell'Agenzia.
Redditi PF 2025: il quadro LM per il CPB dei forfettari
Il Quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ovvero il reddito prodotto in regime forfetario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.

Quest'anno il quadro accoglie anche le novità per il CPB con concordato preventivo biennale dei forfettari.
Come evidenziato nelle istruzioni le sezioni di riferimento sono dalla LM 32 alla LM 33

La compilazione dei righi LM32 ed LM33 è riservata ai contribuenti in regime forfetario che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale “CPB” ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e, in particolare, degli artt. da 23 a 33.
Con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi.
Nel rigo LM32 va indicato:
- in colonna 1, il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024;
- in colonna 2, il reddito prodotto nel regime forfetario, dichiarato nell’anno d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, indicato nel rigo LM34, col. 3, del modello Reddito PF 2024,
- in colonna 3, la quota di reddito incrementale da assoggettare ad imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2.
Nel rigo LM33, colonna 1, va indicato il reddito d’impresa e/ o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB, da assoggettare all’imposta sostitutiva “forfetari” di cui all’art. 1, L. 190 del 2014.
Qualora sia stato compilato il rigo LM32, tale importo è pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 3 del predetto rigo.
Qualora invece il contribuente non si avvalga dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del decreto CPB, nel presente rigo va indicato direttamente l’importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al CPB presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024, e non va compilato il rigo LM32.
Il contribuente che aderisce al CPB determina il reddito da assoggettare ad imposizione sostitutiva di cui all’art. 1, commi 64 e 65, L. 190/2014, assumendo il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo concordato, indicato al rigo LM33, anziché il reddito lordo “effettivo” indicato nel rigo LM34, colonna 3.
Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono al CPB resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della citata legge 190 del 2014.
Sul reddito concordato, dato dall’importo di rigo LM33, colonna 1, sommato all’eventuale importo di rigo LM32, colonna 3, si determinano i contributi previdenziali obbligatori, e pertanto non rilevano gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, ferma restando la possibilità per il contribuente, di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato (art. 30 D. Lgs. 13/2024)
Resta comunque fermo l’obbligo di dichiarare un reddito minimo concordato di 2.000 euro, tenendo conto anche dell’eventuale quota dello stesso assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 31- bis del decreto CPB.
Pertanto l’importo di rigo LM33, colonna 1 non può comunque essere inferiore all’importo di “Soglia CPB”, come determinato: Soglia CPB = (2.000 – LM32, col. 3) ricondurre l’importo a zero se negativo.
Resta fermo, altresì, l’obbligo del contribuente di dichiarare sia gli importi concordati sia gli importi effettivi nella presente dichiarazione dei redditi oggetto di CPB.
Nel rigo LM39, colonna 1 è indicata l’imposta sostitutiva dovuta, pari al 10 per cento dell’importo indicato in colonna 3, ovvero pari al 3 per cento del medesimo importo, qualora sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3.
Redditi PF 2025: altre novità del quadro LM
Il quadro LM del modello Redditi PF 2025 presenta altre novità oltre a quelle sopra esposte per il CPB.
In particolare, sono state rimosse:
- la Sezione II “Tassa piatta incrementale” che, nel modello Redditi PF 2024, è stata compilata dai soggetti che hanno beneficiato della flat tax incrementale;
- la Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel modello Redditi PF 2024, serviva per aderire alla proposta di concordato preventivo; il modello Redditi PF 2025 ha già recepito sul punto lo schema di DLgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri che si propone di abrogare dal DLgs. 13/2024 gli articoli (da 23 a 33) che regolano il CPB per i contribuenti in regime forfetario,
- nella Sezione III, al rigo LM21, colonna 4, deve essere indicato il codice ATECO 2025 relativo all’attività prevalente in termini di ricavi e compensi per il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Inoltre, con riguardo ai campi in cui indicare i ricavi e i compensi, nella compilazione del Quadro LM bisogna fare attenzione alla novità delle CU. Per compilare correttamente la colonna 3 dei righi LM22-LM27, non basta far riferimento alle fatture emesse, ma è necessario monitorare quanto effettivamente incassato nel 2024.
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Fattura semplificata forfettari: senza tetto max dal 1° gennaio
Dal 1 gennaio, a seguito del recepimento delle norme UE sull'IVA, è stato eliminato il tetto massimo di 400 euro per l'emissione delle fatture semplificate dei forfettari.
Si evidenzia che il recepimento delle norme UE sul tema, iniziato in data 7 agosto, si è concluso con l'approvazione definitiva del Dlgs n 180 pubblicato in GU n 281 del 30.11.224 di recepiemento della direttiva.
Vediamo i dettagli
Fattura semplificata forfettari: dal 2025 anche per importi < di 400 euro
In ambito di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, come modificata dalla direttiva 2020/285, viene inserita una norma per l’estensione delle modalità semplificate di fatturazione per i forfettari.
In dettaglio, le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 sulla fattura semplificata si applicheranno senza limiti di importo, ma per i soli contribuenti forfettari.
L'art 21 bis prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, limite aumentato a 400 euro dal 2019, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Secondo la novità quindi, dal 1° gennaio 2025 i titolari di partita IVA nei confronti dei quali si applica la flat tax potranno emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.
Brevemente si ricorda che la fattura semplificata è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2013 e l’importo massimo è stato poi innalzato nel 2019, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio.
Fino al 2024 la fattura semplificata poteva essere utilizzata per operazioni di importo non superiore a 400 euro da considerare come comprensivo di imponibile più IVA, da parte di tutti i soggetti passivi d’imposta.
Le novità, è bene sottolinearlo, si applicheranno esclusivamente ai contribuenti forfettari, per il resto delle P. IVA, resterà la soglia dei 400 euro.
La norma del Dlgs n 180/2024 modificando l'art 1 della Legge n 190/2014 al comma 59 prevede che dopo il primo periodo si inserisca il seguente L'emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata ai sensi dell art 21 bis del DPR n 633/72 anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis..