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    Forfettari, stop allo sconto di un anno sugli accertamenti dal 2026

    Cambiano le regole sui controlli per chi applica il regime forfettario. L’articolo 20 del Correttivo Omnibus elimina il vantaggio sui termini di accertamento riconosciuto ai contribuenti con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche. La disposizione, non ancora definitiva, avrebbe effetto dal periodo d’imposta 2026.

    Scarica qui il testo.

    Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus

    Per i contribuenti in regime forfettario potrebbe venire meno uno dei vantaggi collegati all’utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica.

    L’articolo 20 dello schema di Correttivo Omnibus alla riforma fiscale prevede infatti l’eliminazione della riduzione di un anno dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare gli avvisi di accertamento.

    La novità avrebbe effetto sui controlli relativi ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti. Il testo, approvato in via preliminare dal Governo, è però ancora sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari e potrà essere modificato prima dell’approvazione definitiva.

    In sintesi

    Regola attuale: per i forfettari con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di accertamento è ridotto di un anno.

    Novità proposta: il Correttivo elimina questa riduzione.

    Decorrenza: la modifica riguarda i periodi d’imposta dal 2026.

    Stato del provvedimento: il testo non è ancora definitivo.

    Qual è il vantaggio previsto oggi per i forfettari

    L’articolo 1, comma 74, della Legge n. 190/2014 stabilisce che, per i contribuenti in regime forfettario con fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno.
    La disposizione era stata introdotta per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica e permettere all’Amministrazione finanziaria di acquisire più rapidamente i dati delle operazioni effettuate.

    Cosa cambia con il Correttivo fiscale

    L’articolo 20 del Correttivo propone di cancellare la parte della norma che riconosce la riduzione di un anno.
    In caso di approvazione definitiva, anche i contribuenti forfettari che emettono esclusivamente fatture elettroniche saranno quindi soggetti agli ordinari termini di accertamento.
    L’eliminazione del beneficio avrebbe effetto sui controlli relativi ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti.
    La relazione illustrativa collega la modifica all’estensione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari, scattata il 1° gennaio 2024.
    Secondo il Governo, essendo la fatturazione elettronica diventata obbligatoria, sarebbe venuta meno la ragione per riconoscere un termine di accertamento più breve a chi la utilizza.
    L’intervento viene quindi presentato come una misura di semplificazione e razionalizzazione della disciplina dei controlli fiscali.

    Cosa devono fare i contribuenti forfettari

    La disposizione non introduce un nuovo adempimento immediato per professionisti e imprese in regime forfettario.
    Il principale effetto è l’allungamento del periodo durante il quale l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare i controlli. Diventa quindi ancora più importante conservare correttamente fatture, dichiarazioni, registrazioni e documentazione relativa ai requisiti di accesso e permanenza nel regime.
    Occorrerà comunque attendere l’approvazione definitiva del decreto per verificare se il testo dell’articolo 20 sarà confermato senza modifiche.

  • Contribuenti minimi

    Redditi PF 2026: novità del qualdro LM per sportivi dilettanti forfettari

    Le Entrate hanno pubblicato tra gli altri, il Modello Redditi PF 2026 con diverse novità: Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni

    In particolare, è stata prevista una casella per i soggetti forfettari che esercitano attività di lavoro in ambito sportivo.

    Vediamo i dettagli.

    Sportivi forfettari: la novità del Modello redditi PF 2026

    In particolare, nel Modello Redditi PF 2026 a fascicolo 3 nel quadro LM figurano le seguenti novità per i lavoratori sportivi.

    Nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27, indicare:

    • il codice “1” in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità, percepiti nell’ambito del presente regime che, pur concorrendo alla base imponibile, non rilevano ai fini del calcolo del limite, pari a 85.000 e 100.000 euro, previsto rispettivamente dal comma 54 e dal comma 71 dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014, per la permanenza nel regime.
    • il codice “2” in caso di compensi percepiti nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all’art. 36, comma 6 del D. Lgs 36 del 2021 i quali non costituiscono reddito nei limiti dell’importo complessivo di 15.000 euro, mentre rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite per la permanenza nel regime, previsto dai citati commi 54 e 71.

    Pertanto, in presenza del codice 2, i compensi indicati in colonna 3 concorrono alla determinazione della base imponibile di cui alla colonna 5, limitatamente alla quota degli stessi che eccede l’importo di 15.000 euro.

    Ai fini della verifica di predetto limite, vanno considerati anche eventuali ulteriori compensi agevolabili indicati nella presente sezione o in altri quadri reddituali (ad es. nel quadro RC).

    I componenti contraddistinti dai predetti codici vanno indicati in l’importo un distinto rigo rispetto ai ricavi ed ai compensi percepiti nello svolgimento dell’attività d’impresa o lavoro autonomo.

    Leggi anche Redditi PF 2026: le principali novità             

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    Forfettari: l’errore altrui causa l’uscita dal regime, errata corrige

    Con la Risposta a interpello n 26/2026 l'Agenzia delle Entrate stupisce nella replica ad un quesito sui forfettari. 

    In particolare si tratta il caso di un contribuente in regime forfetario che ha percepito compensi erroneamente nella quale si chiedeva se tali compensi fanno reddito e se essi possono determinare la fuoriuscita dal regime.

    Le Entrate in data 6 marzo pubblicano anche una errata corrige sul tema, facciamo il riepilogo di quanto è accaduto

    Forfettari: causa di uscita dal regime l’errore altrui

    Una contribuente in regime forfettario, medico di medicina generale, si è trovata a superare la soglia degli 85.000 euro per effetto di compensi erroneamente percepiti e poi restituiti. 

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto delicato: ai fini del limite per la permanenza nel regime, contano anche le somme incassate e successivamente restituite .

    La contribuente applicava il regime forfettario nel 2024. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda sanitaria provinciale (ASP), è stata inquadrata come medico pediatra, con conseguente erogazione di compensi più elevati rispetto a quelli spettanti.

    L’errore è stato rilevato nel gennaio 2025.

    Le somme indebitamente percepite nel 2024 sono state integralmente restituite nel 2025, in parte tramite bonifico e in parte mediante trattenute.

    Il problema nasce dalla Certificazione Unica 2025 (redditi 2024), che riportava l’intero ammontare dei compensi percepiti nel 2024, senza considerare la successiva restituzione. 

    L’importo indicato superava la soglia di 85.000 euro, limite previsto dall’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014 per accedere e permanere nel regime forfettario .

    La contribuente ha quindi chiesto:

    1. se fosse possibile escludere dal calcolo i compensi percepiti per errore e poi restituiti;
    2. se potesse continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025;
    3. come recuperare l’imposta sostitutiva versata su somme non spettanti.

    L’Agenzia delle Entrate, nel parere, richiama la disciplina del regime forfettario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) e chiarisce un punto centrale.

    Ai fini della verifica del limite di 85.000 euro, rientra ogni compenso percepito nel periodo d’imposta, anche se successivamente restituito al committente, ad esempio perché non spettante per errore di quantificazione .

    Nel regime forfettario, infatti, opera il principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente incassati nell’anno.

    Di conseguenza:

    • anche i compensi erroneamente corrisposti nel 2024
    • concorrono sia alla determinazione della base imponibile
    • sia alla verifica del superamento della soglia di 85.000 euro .

    Poiché – secondo quanto prospettato dalla contribuente – l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel 2024 ha superato il limite previsto, l’Agenzia conclude che il regime forfettario cessa di avere applicazione dal 2025, ai sensi del comma 71 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 .

    La restituzione avvenuta nel 2025 non incide sulla verifica della soglia relativa al 2024.

    Quanto al maggior carico fiscale sostenuto, l’Agenzia precisa che la contribuente può esclusivamente:

    • presentare un’istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente,
    • nei termini di legge,
    • per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite .

    Non è quindi possibile “correggere” retroattivamente il superamento della soglia né disapplicare la fuoriuscita dal regime per il 2025.

    In data 6 marzo con l'interpello n 68 le Entrate correggono l'interpretazione suddetta e specificano che i forfettari dono salvi se il compenso deriva da errore altrui.

    In particolare, i compensi percepiti dai contribuenti forfettari per errore e restituiti non concorrono alla verifica della soglia di 85 mila euro. 

    L’Agenzia ha pubblicato ieri la risposta 68 nella quale, come chiaramente indicato nel testo, rettifica la risposta 26 pubblicata il 10 febbraio 2026.

    Allegati:
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    e-fattura forfettari: regole per lo SdI

    Sono obbligati ad emettere la fattura elettronica tutti i soggetti, residenti o stabiliti in Italia, titolari di partita Iva che effettuano operazioni nei confronti di soggetti residenti o stabiliti in Italia.

    Dal 1 luglio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i soggetti in regime forfettario.

    Sono invece esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti già in precedenza dispensati per legge dall’emissione della fattura (anche cartacea) quali ad esempio:

    • i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972) 
    • e i soggetti che hanno richiesto la dispensa dagli adempimenti di fatturazione ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 633/72 relativamente alle operazioni esenti.

    Attenazione al fatto che, vi è il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie verso consumatori finali, effettuate dagli operatori sanitari, in virtù dei dati particolarmente sensibili contenuti in tali fatture.

    Fattura elettronica forfettari: tutte le regole

    Il soggetto Iva che opera in regime forfettario per emettere fattura elettronica tramite la procedura web delle Entrate dopo aver compilato la sezione relativa all’anagrafica del cessionario/committente nella sezione “Dati della fattura” deve valorizzare il campo “Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando” con “Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)”

    I forfettari, che per operazioni nazionali non espongono Iva, nelle linee di dettaglio Beni/servizi devono valorizzare il campo “Aliquota Iva” con “0%” e il campo “Natura” con “Non soggette – altri casi”.

    Il forfettario deve obbligatoriamente indicare in fattura:

    • il riferimento normativo da cui scaturisce la non indicazione dell’Iva in fattura; 
    • selezionare il campo “Causale” nel menu a destra “Altri dati” e valorizzarlo con la seguente dicitura: 
      • Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.

    Se il soggetto forfettario che emette la fattura è un professionista (e quindi non è soggetto alla ritenuta d’acconto) occorre inserire un’ulteriore causale, cliccando sull’apposito pulsante “Aggiungi Causale”, riportando la seguente dicitura:

    • “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.

    Inoltre, il professionista forfettario deve inserire anche i dati relativi alla cassa previdenziale nel boxDati cassa previdenziale”, attivabile dalla voce del menu a destra “Altri dati”.

    Se il soggetto forfettario emette una fattura elettronica soggetta all’imposta di bollo, deve attivare la sezione “Dati bollo”, dal menu a destra “Altri dati” e valorizzare il campo “Bollo virtuale” con “Sì”.

    In questo caso, nel valore dell’importo totale del documento devono essere ricompresi anche i 2 euro dell’imposta di bollo.

    Inoltre, per i soggetti forfettari, è possibile generare fatture ordinarie o verso la PA utilizzando un apposito template in cui i campi appena sopra riportati sono già precompilati.

    Il template è disponibile accedendo alla sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” nella home del portale “Fatture e Corrispettivi”, cliccando sul box “Generazione da template”.

    Fattura elettronica e cartacea: differenze

    La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:         

    1. è necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone, in un formato strutturato (XML)
    2. è trasmessa elettronicamente all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura, tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) descritto nel paragrafo “Cosa fa il Sistema di Interscambio quando riceve una fattura” (capitolo 2 di questa guida).

    Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72. 

    Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

    Fattura elettronica i vantaggi anche per i forfettari

    La fatturazione elettronica permette di:

    • eliminare il consumo della carta, potendo acquisire la fattura sottoforma di file XML (eXtensible Markup Language), velocizzando il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati.

    La fattura elettronica avendo data certa di emissione e consegna (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI) incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

    La fattura elettronica determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale, infatti:

    • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori Iva, inclusi nella platea definita dal provvedimento n. 183994 del 8 luglio 2021, le bozze dei registri Iva, (artt. 23 e 25 del Dpr n 633/1972), delle liquidazioni periodiche Iva e della bozza della dichiarazione annuale Iva, consentendo di effettuare questi adempimenti in modo semplificat              
    • se si ricevono e si effettuano pagamenti esclusivamente in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973)
    • qualsiasi soggetto Iva, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

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    Contratto di rete tra colleghi non è ostativo al regime forfettario

    Con la Risposta a interpello n 24 del 9 febbraio le Entrate replicano ad una istante che chiede chiarimenti in merito all'applicabilità del regime forfetario, disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nel caso di conclusione di un contratto di rete.
    In particolare, l'Istante è un medico e ha aderito al Regime Forfetario a partire dall'anno di imposta 2024, nel corso del 2025, e intende avviare una collaborazione con altri due medici […] nella forma della cd. retecontratto, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.
    L'Istante intende partecipare a una ''rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete contratto'' ed evidenzia che ''la rete tra professionisti si doterebbe di un 'programma comune di rete da esplicitarsi nel contratto di rete'' e che tale rete ''consentirebbe ai professionisti 'retisti', al fine di perseguire il programma comune di rete, di eventualmente ricorrere […] alla codatorialità''. 

    Tale codatorialità, prosegue l'Istante, ''consentirebbe l'utilizzazione, da parte dei 'retisti', della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti con le regole stabilite nel contratto di rete''.
    Nel caso specifico, il Medico 1 sarà il soggetto responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, il quale addebiterà proquota agli altri retisti codatori (l'Istante e il Medico 2) le somme ''in funzione dell'utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile''; l'Istante sottolinea, inoltre, che non è prevista alcuna remunerazione aggiuntiva per il retista Medico 1.
    Ciò premesso, l'Istante chiede se la partecipazione alla retecontratto tra professionisti sopra descritta integri la causa ostativa al Regime Forfetario prevista dalla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della l. n. 190 del 2014

    Forfettario: contratto di rete tra colleghi non è ostativo per il regime

    Secondo l’istante, la partecipazione a una rete-contratto non genera un autonomo reddito né di impresa né di lavoro autonomo, ma rappresenta esclusivamente una modalità organizzativa per la gestione condivisa di alcune attività e costi.

    Inoltre, la norma sulle cause ostative non richiama espressamente le reti tra professionisti, né sembra coerente con la ratio antielusiva della disposizione, pensata per evitare frazionamenti artificiali del reddito.

    L’Agenzia delle Entrate condivide l’impostazione del contribuente e fornisce un chiarimento di principio di grande interesse.

    L’Agenzia ribadisce che:

    • la rete-contratto non ha soggettività tributaria;
    • redditi, costi e ricavi restano imputati direttamente ai singoli partecipanti;
    • la rete non esercita un’attività economica autonoma riconducibile a quella dei professionisti aderenti.

    Di conseguenza, la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d), della legge n. 190/2014.

    Il professionista può quindi aderire alla rete e restare nel regime forfettario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti di legge.

    La risposta dell’Agenzia introduce però una precisazione fondamentale: il regime forfettario resta incompatibile qualora, in concreto, l’attività svolta tramite la rete si traduca in una società di fatto.

    In tal caso, l’organizzazione sarebbe assimilabile a una società in nome collettivo, rientrante tra i soggetti espressamente indicati dalla norma come causa ostativa. È quindi essenziale che la rete:

    • mantenga una struttura puramente contrattuale;
    • non produca reddito unitario;
    • non comporti una gestione indistinta dell’attività professionale.

    La rete-contratto, se correttamente strutturata, si conferma quindi uno strumento compatibile con il forfettario, purché non venga snaturata in una forma societaria di fatto.

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    Tassa etica per i forfettari: l’ADE chiarisce codice tributo e modalità di pagamento

    Con la Risposta a interpello n 285 del 4 novembre le Entrate chiariscono che la tasse etica si applica anche ai forfettari.

    Vediamo il dettaglio dell'interpello con i dubbi dell'istante e la replica ADE.

    Tassa etica forfettari: come si paga

    L'istante presenta un'istanza di interpello sulla Tassa etica, nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 o Regime forfetario al fine di riesaminare una precedente parere delle Entrate con il quale veniva evidenziato che:  la Tassa Etica è dovuta anche dai contribuenti che applicano il regime forfetario, non essendo espressamente esclusi dalla normativa vigente  […]''  e  che  ''[…] sul  sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, nello ''Scadenzario Fiscale'' relativo al mese di luglio 2024 (come, d'altronde, anche in riferimento agli anni precedenti), sono presenti le seguenti informazioni, che confermano espressamente che sono tenuti al pagamento della Tassa Etica anche i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 […]''.   

    Pertanto, l'Istante ribadisce la sussistenza di una vacatio legis sulla applicabilità della Tassa etica nei confronti dei contribuenti ­ come l'Istante ­ che applicano il Regime forfetario, oltre a una oggettiva impossibilità di procedere al calcolo e al versamento delle eventuali somme dovute al verificarsi dei relativi presupposti. 

    In via subordinata, laddove si ritenga che la Tassa etica sia applicabile nei confronti dei soggetti in Regime forfetario, l'Istante chiede come procedere al pagamento della Tassa etica e quali codici tributo utilizzare.

    L'articolo 1, comma 466, della l. n. 266 del 2005 ha introdotto ''una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonché dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico   delle imposte sui redditi […] nella misura del 25 per cento''. Tale addizionale ''si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi''. Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare alla Tassa etica, il comma 466 specifica che ''le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi'' 

    Le Entrate ricordano che nel comma 466 la Tassa etica è definita come una ''addizionale'' e rappresenta, un  inasprimento dell'IRPEF  e  dell'IRES dovuta in relazione alle fattispecie puntualmente  individuate  dal  legislatore,  attutato attraverso l'introduzione di un'ulteriore aliquota che si aggiunge a quella ordinariamente prevista su una determinata base imponibile.   

    La  circostanza che  i contribuenti  in Regime  forfetario siano  assoggettati all'''imposta  sostitutiva''  di  cui  al  comma  64 non  esclude che  gli  stessi  siano  soggetti (anche) alla Tassa etica considerato che l'imposta dovuta nell'ambito del Regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell'imposta sui redditi (nello specifico, dell'IRPEF, potendo beneficiare di tale Regime solo i professionisti e gli imprenditori individuali) e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (peraltro non più dovuta dagli esercenti arti e professioni ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 ­ cfr. circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, par. 3), nonché delle addizionali regionali e comunali di cui, rispettivamente,  all'articolo  50  del  decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  e  al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 

    Pertanto, si ritiene che i contribuenti che svolgono una delle attività, tra cui quelle ­ come nel caso dell'Istante ­ di ''produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico'', individuate dal comma 466 (come determinate dal relativo decreto attuativo ­ cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009) e che aderiscono al Regime forfetario, siano soggetti alla Tassa etica che si aggiunge all'imposta sostitutiva dovuta ex articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.  

    In merito alle modalità di determinazione della base imponibile per liquidare la Tassa etica, i soggetti in Regime forfetario applicheranno le medesime regole previste dal citato comma 64. 

    Pertanto, la base imponibile della Tassa etica verrà determinata applicando all'ammontare  dei  ''ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza'' il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell'attività esercitata.    

    L'importo  della  base imponibile  così  calcolato  sarà indicato  nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (cfr. modello Redditi PF, quadro RQ ­ Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef del modello PF, Sezione XII ­ Tassa etica, rigo RQ49) unitamente a quello della Tassa etica dovuta calcolata applicando l'aliquota prevista del 25% a detta base imponibile (cfr. le istruzioni al modello Redditi PF 2025 per l'anno 2024, fascicolo 3, pag. 79). 

    Infine, per quanto riguarda le modalità di versamento della Tassa etica da parte dei contribuenti persone ­fisiche, occorre ricordare che la citata risoluzione n. 107/E del 2009 ha istituito i corrispondenti codici tributo e, nello specifico, i seguenti codici: 4003 relativo all'''Addizionale all'IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Acconto prima rata''; 

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    Regime forfettario: chiarimenti su compatibilità con il regime del margine

    Con la Risposta n 181 del 7 luglio le Entrate chiariscono che il contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio e per raggiunti limiti d’età, intende transitare nel forfettario, con anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine, potrà aderire.

    Le Entrate hanno replicato positivimante e viene evidenziato che l’incompatibilità con il forfettario si realizza solo se il regime speciale Iva è stato concretamente utilizzato in passato.

    L'istante svolge attività di commercio fisso e ambulante di piccoli elettrodomestici, utensili e articoli per la casa, includendo anche servizi di riparazione. 

    Fino al 31 dicembre 2024, egli ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio (ex articolo 27, Dl n. 98/2011), che cesserà per sopraggiunti limiti d’età (oltre 35 anni). 

    A partire dal 2025, vuole adottare il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014). 

    Inoltre egli desidera intraprendere una nuova attività di vendita di elettrodomestici usati dal valore inferiore a 516,46 euro, soggetta al regime speciale Iva del margine (articolo 36, comma 6, Dl n. 41/1995).

    In sostanza, il contribuente chiede se sia possibile applicare il regime forfettario a partire dal 2025, nonostante l’introduzione di un’attività che per legge prevede l’utilizzo di un regime Iva speciale, mai adottato in precedenza.

    Il dubbio nasce dalla lettera a) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, che prevede l’incompatibilità tra il forfettario e i regimi speciali Iva.

    Regime forfettario e regime di vantaggio mai applicato: chiarimenti ADE

    L’Agenzia delle entrate conferma che l’incompatibilità tra il regime forfettario e i regimi Iva speciali è automatica quando il regime speciale è obbligatorio ex lege.

    Viene richiamata una circoalre che evidenzia che “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l'Iva nei modi ordinari, è ammessa l'applicazione del regime forfetario, a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.

    Nel caso in esame, osserva l’Agenzia, non vi è stata applicazione effettiva del regime Iva speciale in precedenti periodi d’imposta, pertanto il passaggio al regime forfettario è ammesso.

    Il contribuente, in conclusione, potrà avvalersene dal 2025, anche includendo la vendita di elettrodomestici usati, a condizione che non abbia mai applicato il regime del margine.

    La variazione dovrà essere comunicata, così come ipotizzato dal richiedente, con il modello AA9/12 (quadro A – “variazione dati”, quadro B – “regimi fiscali agevolati”, codice 2), e confermata tramite dichiarazione nel modello dichiarativo Redditi.

    In estrema sintesi, l’Agenzia delle entrate conferma che, in assenza di una precedente applicazione del regime del margine, il richiedente potrà legittimamente accedere al regime forfettario.